REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 LUGLIO 2002 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

DECRETO 26 giugno 2002.
Approvazione dell'avviso pubblico relativo alla sottomisura 4.01.b - Aiuti all'artigianato - del P.O.R. Sicilia 2000/2006.



Allegati
P.O.R. 2000-2006 ASSE 4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO - MISURA 4.01 - POTENZIAMENTO DELLE PMI ESISTENTI (FESR) SOTTOMISURA 4.01.B - AIUTI ALL'ARTIGIANATO
Avviso pubblico ai sensi dell'art. 187 della legge regionale n. 32/2000 per la presentazione delle domande per l'accesso al regime d'aiuto previsto dall'art. 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

a) Beneficiario finale ed ente attuatore per la concessione e l'erogazione dei benefici di cui all'art. 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificato ed integrato dall'art. 111 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, nonché di quelli previsti dalla sottomisura 4.01.b - Aiuti all'artigianato, nell'ambito della Misura 4.01 - Potenziamento delle PMI esistenti (FESR) - del Complemento di programmazione del P.O.R. 2000/2006: CRIAS con sede in corso Italia n. 104 - 95129 Catania - Tel. 095/7341111 - Fax 095/531833 - www.criasonline.it - info@criasonline.it.
b)  Dotazione finanziaria disponibile a copertura del presente bando per i contributi in conto capitale: E 35.550.000 pari al 20% dell'ammontare delle risorse della sottomisura 4.01.b del P.O.R. 2000/2006 (quota non territorializzata);
c) Esenzione di notifica. Gli aiuti di cui al presente bando sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88, paragrafo 3, così come previsto dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI.
d) La dotazione finanziaria disponibile per la concessione degli interventi finanziari è a carico del fondo a gestione separata della CRIAS istituito ai sensi dell'art. 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
e)  Ufficio per l'attuazione della sottomisura 4.01.b: Aiuti all'artigianato.
f)  Dirigente responsabile: dott. Aurelio Percipalle.
1. Premesse di carattere generale
Con l'art. 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificato dall'art. 111, comma 1, della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, e con il decreto n. 803/I/I del 18 maggio 2001 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) è autorizzata ad attivare un regime di aiuti a favore delle imprese artigiane, conforme agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 98/C 74/06 del 10 marzo 1998, per benefici che possono essere concessi sotto forma di contributi in conto capitale, di prestiti a tasso agevolato della durata massima di venti anni, di cui due di preammortamento, di contributi in conto interessi ovvero di contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria, di durata massima di otto anni per i beni immobili e di cinque anni per i beni mobili ovvero in forma mista nelle misure massime stabilite dal decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1050/I/XII del 15 giugno 2001 su una spesa per investimento non inferiore ad E 15.493,71 (pari a lire trenta milioni) e non superiore ad E 516.456,90 (pari a lire un miliardo).
L'intensità dei predetti interventi non deve in ogni caso essere superiore ai massimali previsti a livello comunitario per le imprese operanti nelle Regioni di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE pari al 35% in ESN (equivalente sovvenzione netta) cui è aggiunto il 15% in ESL (equivalente sovvenzione lorda) per gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI).
Al fine, dunque, di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui si tratta, nel rispetto dei termini, delle procedure e delle modalità stabiliti ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 32/2000, vengono fissati, mediante avvisi a cadenza periodica secondo le risorse finanziarie che saranno rese disponibili, i criteri relativi all'attuazione dell'art. 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, della sottomisura 4.01.b del P.O.R. 2000/2006 e dei criteri di selezione del relativo Complemento di programmazione ("Gli impianti ammessi alle agevolazioni dovranno, nel rispetto delle regole comunitarie, nazionali e regionali fornirsi di autorizzazione e/o nulla osta di impatto ambientale ove ricorrano le motivazioni previste dalle specifiche normative di settore.").
Il presente avviso fornisce le indicazioni valide per l'accesso alle agevolazioni in sede di prima applicazione.
Il modulo di domanda e la scheda tecnica, nonché gli schemi delle principali dichiarazioni necessarie per la concessione e l'erogazione dei predetti interventi, sia in forma alternativa che in forma mista, sono prelevabili anche dal sito internet www.criasonline.it o ritirabili presso i seguenti sportelli:
-  CRIAS, filiale di Catania, corso Italia, 104;
-  CRIAS, filiale di Palermo, via degli Emiri, 45 - presso Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
-  CRIAS, filiale di Messina, viale San Martino - isolato 154, n. 62;
-  CRIAS, filiale di Agrigento, via Giovanni XXIII, 44.
La scheda tecnica deve essere compilata esclusivamente utilizzando lo specifico software fornito dalla CRIAS e prelevabile dal sito internet www.criasonline.it.
Per i contributi in conto capitale il sistema agevolativo è quello stabilito nella scheda tecnica della sottomisura 4.01.b del Complemento di programmazione.
Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili gli interventi finanziabili saranno selezionati tenendo conto dei criteri di priorità individuati dall'art. 48, comma 2, della legge regionale n. 32/2000 e dal Complemento di programmazione.
Tali criteri di priorità danno luogo all'attribuzione di punteggi, che potranno essere riconosciuti ai programmi proposti in presenza dei previsti requisiti.
2. Agevolazioni concedibili ed intensità degli aiuti
Le agevolazioni concedibili consistono in aiuti in forma alternativa o mista nei limiti massimi d'intensità previsti dal decreto assessoriale n. 1050/I/XII del 15 giugno 2001 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato la pesca.
Dette misure massime sono espresse in Equivalente sovvenzione netta (ESN) o lorda (ESL). Si tratta di un sistema di calcolo che tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL esprimono, quindi, l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode, indipendentemente dalle modalità temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente dalle imposte.
Aiuti concessi in forma alternativa:
-  contributo in c/capitale - 35% in ESN più, per le PMI, il 15% in ESL da calcolare sull'intero importo dell'investimento ammissibile;
-  prestito a tasso agevolato - il prestito, nella misura massima del 75% dell'investimento ammissibile, può essere concesso in misura tale da mantenere il beneficio (costituito dalla sommatoria attualizzata degli interessi corrisposti in meno rispetto a quelli di mercato) nella misura del 35% in ESN più, per le PMI, il 15% in ESL;
-  contributo in c/interessi o in c/canoni - il contributo può essere concesso sull'intero importo dell'investimento ammissibile a condizione che l'intensità non ecceda il 35% in ESN più, per le PMI, il 15% in ESL.
Aiuti concessi in forma mista:
-  contributo in c/capitale più finanziamento a tasso agevolato - contributo in c/capitale nella misura del 20% in ESN più, per le PMI, il 10% in ESL e finanziamento a tasso agevolato nella misura massima del restante investimento ammissibile non coperto dal contributo in c/capitale al netto della quota del 25% costituito dall'apporto del beneficiario e, comunque, per un importo tale da mantenere il corrispondente beneficio (costituito dalla sommatoria attualizzata degli interessi pagati in meno rispetto a quelli di mercato) entro il limite del 15% in ESN più, per le PMI, il 5% in ESL;
-  contributo in c/capitale più contributo in c/interessi o in c/canoni - contributo in c/capitale nella misura del 20% in ESN più, per le PMI, il 10% in ESL e un contributo in c/interessi o in c/canoni, calcolato sulla restante quota di investimento ammissibile non coperta dal contributo in c/capitale, in misura tale da mantenere il beneficio (costituito dalla sommatoria attualizzata dei contributi) entro il limite del 15% in ESN più, per le PMI, il 5% in ESL.
Modalità di concessione del contributo in conto capitale
Ai programmi di investimento proposti dalle imprese artigiane e ammessi alle agevolazioni viene attribuito un contributo in conto capitale, nelle misure massime stabilite al punto precedente per le forme alternative o miste in ESN e in ESL, quest'ultimo calcolato con esclusione dell'I.V.A. e delle spese generali.
Per il calcolo del contributo da concedere si seguono le fasi seguenti:
-  l'impresa richiedente indica nel modulo di domanda le spese relative agli investimenti e la suddivisione delle stesse per anno solare. Dette spese, così come giudicate pertinenti e congrue dalla CRIAS, vengono attualizzate all'anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti;
-  l'ammontare delle spese attualizzate viene moltiplicato per la misura agevolativa massima spettante; il risultato ottenuto rappresenta l'ammontare delle agevolazioni nette attualizzate concedibili;
-  detto ammontare viene rivalutato, sempre con riferimento all'anno solare, sulla base dell'epoca di disponibilità dell'agevolazione;
-  limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN, l'ammontare del contributo così determinato viene incrementato della relativa imposizione fiscale, attualizzata all'epoca della disponibilità dell'agevolazione medesima.
Per una facile determinazione dell'ammontare del contributo si veda il punto 1) dell'allegato 1 al presente avviso.
Modalità di concessione del prestito a tasso agevolato
Per le operazioni di credito il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 32/2000, comma 1, lettera c), comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso di riferimento di cui sopra; tale tasso è ridotto al 30 per cento se i richiedenti sono società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori.
Per il calcolo del beneficio si applica un unico tasso di attualizzazione ed, in particolare, quello in vigore alla data di avvio a realizzazione del programma di investimenti. Tale tasso è fissato dalla Commissione europea per ogni Stato membro per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale e viene pubblicato dalla Commissione europea su Internet all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html.
L'ammontare del finanziamento agevolato è determinato sulla base dell'investimento complessivo giudicato ammissibile in sede di istruttoria - con esclusione dei beni per i quali è prevista la locazione finanziaria - al netto della quota del 25% dell'investimento ammissibile a titolo di apporto del beneficiario e, nel caso di forme miste, della quota di contributo in conto capitale.
Il finanziamento, così determinato, sarà stipulato ed erogato secondo le modalità indicate ai successivi paragrafi 13 e 14 del presente avviso.
Modalità di concessione del contributo in conto interessi
Ai programmi di investimento proposti dalle imprese artigiane e ammessi alle agevolazioni, può essere attribuito un contributo in conto interessi in forma alternativa o mista finalizzato all'abbattimento del tasso di interesse liberamente determinato tra la banca e l'impresa richiedente.
In ogni caso il tasso di interesse da applicare all'operazione di credito, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti.
Il contributo in conto interessi nel caso delle forme miste è concesso per un importo tale da mantenere il corrispondente beneficio attualizzato - calcolato secondo le formule riportate ai punti 2) e 3) dell'allegato 1 al presente avviso - entro la misura massima del 15% in ESN più, per le PMI, il 5% in ESL.
Modalità di concessione del contributo in conto canone per operazioni di locazione finanziaria
Ai programmi di investimento proposti può essere attribuito un contributo in conto canone, per l'abbattimento del costo delle operazioni di locazione finanziaria, anche immobiliare, eventualmente previste nel programma di investimento e ritenute congrue ed ammissibili nelle misure massime di cui sopra.
Ai sensi dell'applicazione del presente articolo si intendono per operazioni di locazione finanziaria le locazioni di beni mobili ed immobili acquistati su scelta ed indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi e con facoltà, per quest'ultimo, di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo stabilito.
Il contributo in conto canone attualizzato sarà corrisposto dalla CRIAS, alla società di locazione finanziaria interessata, la quale lo porterà in detrazione diretta dei canoni dovuti dal soggetto beneficiario.
Il contributo in conto canone nel caso di forme miste è concesso per un importo tale da mantenere il corrispondente beneficio attualizzato - calcolato con le modalità di cui al punto 1) dell'allegato 1 al presente avviso - entro la misura massima del 15% in ESN più, per le PMI, il 5% in ESL in concorso con il contributo in conto interessi sui finanziamenti agevolati di cui al punto precedente.
3.  Programmi ammissibili
Il programma di investimento deve essere riferito ad una "unità produttiva", intendendosi tale la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
Il programma di investimenti da agevolare, per un ammontare di spesa non inferiore a E 15.493,71 (pari a lire 30 milioni) e non superiore a E 516.456,90 (pari a lire 1 miliardo), può riguardare la realizzazione di un nuovo laboratorio, l'ampliamento, la ristrutturazione e la rilevazione di un laboratorio esistente, o il trasferimento di impianti produttivi esistenti.
L'investimento in capitale fisso può anche riguardare il rilevamento di uno stabilimento chiuso o che avrebbe chiuso se non vi fosse stata tale acquisizione.
I benefici possono essere, inoltre, applicati alle PMI artigiane operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura indicati nell'allegato 1 del trattato CE, soltanto dopo l'esito positivo del controllo comunitario previsto dall'art. 20 della legge regionale n. 32/2000 e ai cosiddetti settori sensibili (secondo la definizione comunitaria di questi) a condizione che siano rispettate le prescrizioni stabilite nei relativi regolamenti secondo quanto previsto dall'art. 15 della stessa legge.
Ai fini suddetti si considera:
I)  "ampliamento" il programma che, attraverso un incremento dell'occupazione, sia volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso laboratorio una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);
II)  "ristrutturazione" il programma diretto alla razionalizzazione dei processi produttivi, alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa;
III)  "rilevazione" il programma che ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi chiusi o destinati alla chiusura se non rilevati da soggetti terzi;
IV)  "trasferimento" il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata.
I dati da rilevare ai fini di cui si tratta sono quelli riferiti, qualora non diversamente specificato, all'unità produttiva.
In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi, non solo nei casi di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni, dalle spese ritenute ammissibili deve essere portato in detrazione il valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati nell'attività produttiva (suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche, opere murarie e assimilate, infrastrutture specifiche aziendali). Tale detrazione deve essere imputata in un'unica soluzione all'anno solare in cui è avvenuta o si prevede che avvenga la cessazione dall'impiego nell'attività produttiva, con riferimento ai singoli capitoli di spesa cui i cespiti stessi si riferiscono e nei limiti della spesa ammissibile per il capitolo di competenza. Il suddetto valore da portare in detrazione è quello che risulta da una perizia giurata redatta da un tecnico che l'impresa deve individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Tale perizia deve valutare i cespiti di cui si tratta all'epoca della cessazione dall'impiego nell'attività produttiva, qualora questa sia già avvenuta, o alla data di redazione della perizia stessa, qualora detta cessazione si debba ancora verificare.
Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti valutato sulla base di un insieme di spese uniformi, a seconda della tipologia di investimento. Il programma di investimenti non può riguardare più di una sola unità produttiva e deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.
4. Spese ammissibili
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, realizzate anche con il sistema della locazione finanziaria, compatibili con il regolamento CE n. 1685/2000:
a)  realizzazione di un nuovo laboratorio, ristrutturazione o ampliamento di un laboratorio esistente comprensivo dell'area e dei locali occorrenti; per ciò che riguarda il costo dell'area, lo stesso non può eccedere il 10% dell'investimento complessivo ammissibile.
L'investimento può riguardare anche la rilevazione di uno stabilimento esistente che ha chiuso o che avrebbe chiuso se non vi fosse stata tale rilevazione, salvo che lo stabilimento appartenga ad una impresa in difficoltà e l'acquisizione comporti un vantaggio per quest'ultima;
b)  acquisto delle macchine ed attrezzature necessarie all'attività nuovi di fabbrica compreso i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
c)  progettazioni tecniche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria, entro il limite del 6% dell'investimento complessivo ammissibile;
d)  trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, di Know-how o di conoscenze tecniche non brevettate;
e)  certificazione di qualità e tutela ambientale.
Gli investimenti immateriali di cui ai punti c), d), e) sono ammissibili, cumulativamente, nel limite del 25% della spesa ammessa a finanziamento.
La spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione del modulo di domanda, dieci anni dal relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni; tale limitazione non ricorre nel caso in cui queste ultime siano di natura fiscale ovvero nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.
L'acquisto del solo immobile aziendale non inserito in un più vasto programma di investimenti può essere ammesso alle agevolazioni solo se l'impresa richiedente conduceva precedentemente la propria attività in locali in fitto; in tal caso si ritiene, convenzionalmente, che l'acquisto sia finalizzato alla riorganizzazione aziendale e la relativa iniziativa viene, pertanto, classificata di "ristrutturazione".
Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di brevetti, di proprietà, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda, di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni medesime o dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il secondo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, per almeno il venticinque per cento, da un medesimo altro soggetto.
Sono inoltre escluse le spese notarili relative sia all'acquisto del terreno aziendale che degli immobili.
Verranno prese in considerazione le spese effettuate entro dodici mesi a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni.
Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione delle spese per quanto attiene all'acquisto dell'area o dei locali aziendali, è quella del contratto di compravendita e per l'acquisto di attrezzature, di macchine e di beni immateriali è quella delle fatture.
Le spese necessarie per l'esecuzione di opere murarie possono essere agevolate, qualora effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di contributo e comunque entro il termine previsto dalla concessione edilizia per dare inizio ai lavori e ultimate entro la data prevista dalla concessione stessa.
5. Soggetti destinatari dei benefici
Gli aiuti di cui al presente avviso sono destinati alle imprese artigiane, singole o associate, anche se di nuova costituzione, come individuate e definite dall'art. 3 della legge n. 443 dell'8 agosto 1985 (e successive modifiche e integrazioni) e nei limiti dimensionali di cui al successivo art. 4 della medesima legge, che abbiano per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, con stabile sede di produzione in Sicilia.
6. Requisiti di accesso ai contributi
Possono accedere ai contributi di cui al presente avviso i soggetti che:
-  siano iscritti all'albo delle imprese artigiane alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Le domande delle imprese artigiane di nuova costituzione potranno essere presentate ed istruite anche in assenza dell'iscrizione al suddetto albo che dovrà però avvenire ed essere documentata prima dell'erogazione delle agevolazioni;
-  si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata;
-  non si trovino nelle condizioni ostative previste dall'art. 3 della Legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche;
-  promuovano un programma di investimenti non inferiore a E 15.493,71 (pari a lire 30 milioni) e non superiore ad E 516.456,90 (pari a lire un miliardo);
-  si impegnino ad apportare, entro l'arco temporale di realizzazione del programma, mezzi propri in misura non inferiore al 25% dell'investimento complessivo ammissibile; tale misura è determinata come rapporto tra l'ammontare dei conferimenti e/o delle altre modalità legalmente ammesse di apporto del detto capitale proprio e l'investimento complessivo ammissibile, entrambi in valore nominale.
7.  Termine e modalità per la presentazione delle domande
L'impresa che intende ottenere le agevolazioni disciplinate dal presente avviso deve presentare domanda di agevolazione, secondo lo schema di cui all'allegato 2, corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento d'identità dello stesso.
La domanda di agevolazione dovrà essere inoltrata, a pena di reiezione, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente avviso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento recante l'indicazione sul frontespizio della seguente dicitura: "domanda relativa all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n, ..................... del ...................................................................................."
Per data di presentazione si considera quella del timbro postale.
Le istanze pervenute con modalità diverse da quelle descritte saranno immediatamente restituite al mittente, senza responsabilità alcuna in caso di mancato recapito, con invito a procedere al rinvio delle stesse, entro la data stabilita, secondo le descritte modalità.
La domanda dovrà pervenire completa di tutta la documentazione prescritta, di cui al successivo punto 8, a pena di nullità. Al di fuori di tale circostanza, qualora la domanda risulti incompleta di dati e informazioni utili ai fini della valutazione istruttoria, sarà assegnato all'impresa, per una sola volta, un ulteriore termine perentorio di quindici giorni per l'invio dei dati e/o della documentazione mancanti.
Il plico dovrà essere indirizzato all'ente attuatore CRIAS - Ufficio per l'attuazione della sottomisura 4.01.B - Aiuti all'artigianato, con sede in corso Italia n. 104 - 95129 Catania.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, pena l'invalidità di tutte le richieste presentate.
L'impresa che presenta l'istanza di cui al presente avviso in forma singola non può presentare istanza in forma associata e viceversa.
8. Elenco dei documenti da presentare
La domanda di contributo dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
  a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura - Albo delle imprese artigiane - integrato dalla vigenza e dicitura antimafia (solo per le imprese già iscritte); 
  b) floppy disk contenente una copia del file della scheda tecnica, generato attraverso lo specifico software distribuito dalla CRIAS; 
  c) qualora l'importo dei contributi richiesti sia superiore a E 154.937,07 (pari a lire 300 milioni), dichiarazione del legale rappresentante/titolare dell'impresa che non esistono motivi ostativi ai sensi del D.P.R. n. 252/98; 
  d) per le ditte individuali: modello unico dell'ultimo esercizio; 
  e) per le società regolarmente costituite: copie dell'atto costitutivo, dello statuto in vigore, e bilanci degli ultimi due esercizi debitamente firmati e corredati delle relazioni degli organi sociali; 
  f) situazione patrimoniale personale del titolare e dei soci, debitamente sottoscritte; 
  g) prospetto analitico degli interventi con i relativi costi presunti (preventivi di spesa); 
  h) perizia redatta e sottoscritta da un professionista abilitato ed iscritto all'albo che attesti la congruità dei costi previsti per la realizzazione del programma;  
  i) in tutti i casi di cambiamento della localizzazione: perizia giurata resa da un tecnico abilitato attestante il valore dei beni strumentali preesistenti al programma di investimento e non più utilizzati nel ciclo produttivo;  
  j) dichiarazione del soggetto beneficiario del rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 15 della legge regionale n. 32/2000; 
  k) relazione illustrativa di compatibilità dell'iniziativa proposta con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ambientale; 
  l) dichiarazione di impegno al rispetto del vincolo quinquennale di destinazione dei beni materiali e immateriali di cui all'art. 13, comma 3, legge regionale n. 32/2000, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al presente avviso; 
  m) dichiarazione di impegno al rispetto dei termini di realizzazione dell'investimento entro 12 mesi a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 11 al presente avviso; 
  n) dichiarazione dell'impresa attestante che non siano state presentate altre istanze a valere sul presente avviso, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 12 al presente avviso; 
  o) dichiarazione d'impegno a rinunciare alle agevolazioni previste da altri bandi emanati per la quota territorializzata della sottomisura 4.01.b (P.I.T.), nel caso in cui l'impresa risulti beneficiaria delle agevolazioni previste dal presente avviso, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 12; 
  p) relazione illustrativa contenente gli elementi e le informazioni di cui ai successivi punti:  

- notizie qualificanti sull'impresa e sui suoi promotori;
-  finalità dell'investimento e sue ricadute sull'attività dell'impresa, in termini di:
1)  incrementi occupazionali;
2)  introduzione di miglioramenti ed innovazioni del processo produttivo e del prodotto;
3)  valorizzazione dei prodotti dell'artigianato;
4)  risparmio e diversificazione energetica;
5)  adeguamento alla vigente normativa in materia di salvaguardia dell'ambiente;
6)  riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti del ciclo produttivo;
7)  trasferimento degli impianti produttivi nelle zone artigiane o nelle aree di sviluppo industriale o nei nuclei di industrializzazione;
8)  l'inserimento di persone soggette ad esclusione sociale, sostegno all'occupazione femminile, al recupero di disoccupati di lunga durata e di LSU;
9)  ambiti produttivi in cui si registra una dipendenza esterna della Sicilia: analisi di mercato;
-  obiettivi produttivi e di redditività perseguiti;
-  caratteristiche del mercato di sbocco;
-  l'organizzazione dei fattori produttivi ed il ciclo di produzione, organizzazione del lavoro;
-  indicare, in caso di investimenti immateriali (trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetti, di licenze di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate), i vantaggi che ne derivano in termini di produttività ed efficienza di gestione.
9. Procedura per l'istruttoria delle domande e termini del procedimento
Le iniziative ammissibili saranno selezionate dalla CRIAS - Ufficio per l'attuazione della sottomisura 4.01.B - con la procedura valutativa a graduatoria di cui all'art. 187, comma 2, della legge regionale n. 32/2000.
Il procedimento è suddiviso in due fasi: istruttoria delle domande presentate e predisposizione ed approvazione della graduatoria.
La fase istruttoria, che dovrà essere completata entro i 90 giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo, sarà condotta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenderà a verificare:
1)  la completezza e la regolarità formale della documentazione prodotta;
2)  il possesso in capo alle imprese dei requisiti richiesti;
3)  l'ammissibilità delle spese previste per la realizzazione dell'intervento;
4)  la validità tecnica-economica del progetto;
5)  l'eventuale sussistenza dei criteri di priorità di cui al successivo punto 10.
L'istruttoria si traduce in una relazione, redatta dall'Ufficio per l'attuazione della sottomisura 4.01.b, nella quale dovranno essere riassunti gli aspetti caratteristici del progetto di sviluppo produttivo esaminato e le risultanze dell'istruttoria medesima.
La domanda deve essere presentata completa della documentazione elencata al precedente punto 8. Ove si rilevasse, nel corso dell'istruttoria, l'esigenza di integrazioni o chiarimenti, si dovrà dare tempestiva comunicazione, una sola volta e per iscritto, all'impresa proponente, la quale avrà 15 giorni solari dalla ricezione per inviare la documentazione necessaria al completamento dell'iter istruttorio.
La predisposizione e l'approvazione della graduatoria e la comunicazione agli interessati dovrà avvenire entro i successivi 60 giorni.
Dall'ultimazione del programma di investimenti, decorrerà il termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione contabile finale di spesa.
Il contributo potrà essere erogato entro 30 giorni dalla costituzione delle garanzie previste dal punto 11 del presente avviso e dopo l'avvenuto accertamento diretto da parte della CRIAS, conclusosi con esito positivo, della realizzazione del programma di investimento.
10. Formazione della graduatoria e priorità
La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi di investimento in specifiche graduatorie di merito, seguendo l'ordine decrescente di punteggio, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
Ai fini della selezione dei soggetti ammissibili ai benefici si terrà conto dei criteri di priorità previsti dal comma 2 dell'art. 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e dalla scheda tecnica di sottomisura 4.01.B del Complemento di programmazione a cui verrà attribuito il seguente ordine di priorità espresso tramite il seguente punteggio cumulabile:
 1)  programmi che prevedono l'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto: punti 4;
 2)  programmi che prevedono risparmio energetico e diversificazione delle fonti energetiche: punti 2;
 3)  programmi finalizzati all'adeguamento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale: punti 3;
 4)  programmi finalizzati alla riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti del ciclo produttivo: punti 4;
 5)  programmi caratterizzati dalla valorizzazione di prodotti tipici dell'artigianato: punti 4;
 6)  programmi che prevedono incrementi di nuova occupazione:
a)  nessuno incremento occupazionale: punti 0;
b)  fino a 1 addetto per 50.000,00 euro di investimento ammissibile: punti 2;
c)  oltre 1 addetto e fino a 2 per 50.000,00 euro di investimento ammissibile: punti 4;
d)  oltre 2 addetti per 50.000,00 euro di investimento ammissibile: punti 5;
 7)  programmi finalizzati al trasferimento degli impianti produttivi nelle zone artigiane o nelle aree di sviluppo industriale o nei nuclei di industrializzazione: punti 5;
 8)  programmi aventi per oggetto ambiti produttivi relativamente ai quali si dimostri (sulla base di una analisi di mercato) la dipendenza della Sicilia dall'esterno: punti 4;
 9)  programmi che favoriscono l'inserimento di persone soggette ad esclusione sociale, l'occupazione femminile, l'assunzione di disoccupati di lunga durata e di LSU, che rappresentino almeno il 50% dell'incremento occupazionale di cui al punto 6: punti 3;
10)  programmi che prevedono l'adesione a sistemi di gestione e certificazione ambientale: punti 4.
A ciascuna iniziativa viene, pertanto, attribuito un punteggio numerico intero compreso tra 0 e 38, determinato dalla somma dei dieci punteggi attribuiti alle varie priorità stabilite dal presente avviso; il punteggio complessivo così ottenuto costituisce l'elemento sulla base del quale sarà predisposto l'elenco dei soggetti ammessi ai benefici. Ciascun dato e/o informazione non comprovabile determina la corrispondente attribuzione di un punteggio pari a zero.
In ogni caso per tutti i criteri di priorità il relativo punteggio potrà essere attribuito esclusivamente sulla base di una accertata caratterizzazione del programma in senso conforme a ciascuna priorità, come comprovabile dalla dettagliata relazione illustrativa di cui al precedente punto 8, lett. p), e dalla documentazione a corredo prodotta dai richiedenti.
A titolo di esempio si possono citare, fra i vari supporti documentali utili allo scopo: perizie tecniche; analisi di mercato; piani di marketing; preventivi di ditte fornitrici di macchinari e impianti innovativi o caratterizzati da elevato risparmio energetico; descrizione delle mansioni della manodopera che si prevede di assumere; eccetera.
Il numero di occupati attivati dal programma è rilevato, con riferimento alla sola ed intera unità produttiva interessata dal programma medesimo, come differenza, positiva o uguale a zero, tra il dato riferito all'esercizio "a regime" e quello riferito ai dodici mesi precedenti quello di presentazione del modulo di domanda. Il dato "a regime" da considerare è quello che rileva, rispetto alla detta situazione precedente, la sola variazione occupazionale strettamente riconducibile al programma.
Ai fini di cui sopra:
-  per quanto riguarda l'occupazione si fa presente che essa si considera in termini di numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;
-  l'esercizio "a regime" è quello del primo esercizio sociale intero successivo alla data di ultimazione del programma di investimento.
In assenza di priorità, si procederà alla formulazione della graduatoria finale tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
11. Vincoli e garanzie a favore dell'ente erogatore
Le aree, le opere, i macchinari e le attrezzature sono soggetti al vincolo quinquennale della destinazione produttiva in funzione della quale il contributo è stato concesso. Tale vincolo quinquennale decorre, per ciò che riguarda l'esecuzione di opere e ldelle relative aree, dalla data della certificazione di fine lavori e, negli altri casi, dalla data di acquisto.
L'erogazione del contributo è subordinata alla costituzione di garanzie, che consistono esclusivamente in garanzie reali sui terreni o sulle infrastrutture fisse o durature da acquistare o da realizzare ovvero in fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della CRIAS sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa.
I beni oggetto del contributo, soggetti a rischio di furto e/o incendio, devono essere assistiti, per tutta la durata del vincolo di destinazione, da congrua polizza assicurativa a favore dell'ente erogatore a copertura dei predetti rischi.
12. Erogazione dei benefici
Il contributo in conto capitale può essere erogato in un'unica soluzione al termine dei lavori ed al collaudo delle opere. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo d'anticipazione, pari al 50 per cento del contributo in conto capitale, previa presentazione d'apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della CRIAS, di importo pari almeno alla somma da erogare e redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 9.
In questo caso il beneficiario dovrà dare inizio all'investimento entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione dell'anticipazione, dandone formale comunicazione all'ente erogatore allegando copia autentica e/o autenticata delle fatture e degli altri titoli di spesa.
Ai fini dell'erogazione del contributo in conto capitale, l'impresa beneficiaria trasmette alla CRIAS la seguente documentazione:
- nel caso di richiesta di erogazione a titolo di anticipazione:
a)  richiesta di erogazione del contributo secondo lo schema di cui all'allegato n. 4 al presente avviso;
b)  certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane tenuto presso la competente Camera di commercio, completo di vigenza e dicitura antimafia (quest'ultima non è richiesta se l'ammontare dell'agevolazione non supera l'importo di E 154.937,06);
c)  polizza assicurativa o fideiussione bancaria secondo lo schema di cui all'allegato n. 9;
-  nel caso di richiesta di erogazione a stato finale:
a)  richiesta di erogazione del contributo secondo lo schema di cui all'allegato n. 4 al presente avviso;
b)  certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane tenuto presso la competente Camera di commercio, completo di vigenza e dicitura antimafia (quest'ultima non è richiesta se l'ammontare dell'agevolazione non supera l'importo di E 154.937,06);
c)  dichiarazione di cui all'allegato n. 3/a del presente avviso, con annesso elenco identificativo dei macchinari e degli impianti oggetto delle agevolazioni secondo lo schema di cui all'allegato n. 3/b;
d)  dichiarazione dell'impresa secondo lo schema di cui all'allegato n. 5, attestante, tra l'altro, che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono stati acquistati allo stato di "nuovi di fabbrica" nonché, l'avvenuta realizzazione del programma di investimenti;
e)  copia autentica o autenticata delle fatture e degli altri titoli di spesa concernenti gli investimenti oggetto del programma;
f)  per le opere edili realizzate:
1) computo metrico consuntivo, a firma di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo, da cui si possa desumere la congruenza delle suddette spese rispetto ai tetti stabiliti dal prezziario regionale per le opere della stessa natura;
2) copia della concessione e/o autorizzazione edilizia, o perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante la conformità delle opere realizzate ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso ovvero che nulla osta al rilascio della concessione edilizia in sanatoria;
g)  documentazione comprovante l'avvenuto apporto dei mezzi propri in misura non inferiore al 25% dell'investimento complessivo, nelle modalità legalmente ammesse in relazione alla natura giuridica dei beneficiari;
h)  costituzione delle garanzie di cui al punto 11 del presente avviso.
Nel caso di spese in leasing, ai fini dell'erogazione del contributo, la CRIAS acquisisce anche la seguente documentazione, oltre a quella di cui ai punti b) c) e) f) g) ed h):
1)  richiesta di erogazione del contributo da parte della società di leasing secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 al presente avviso;
2)  dichiarazione dell'impresa secondo lo schema di cui all'allegato n. 7, attestante, tra l'altro, che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono stati acquistati allo stato "nuovi di fabbrica" nonché, l'avvenuta realizzazione del programma di investimenti;
3)  dichiarazione della società di leasing secondo lo schema di cui all'allegato 8;
4)  copia autenticata del/i contratto/i di locazione finanziaria stipulati dalla società di leasing con l'impresa beneficiaria;
5) copia autenticata delle fatture di vendita dell'impresa concedente alla società di leasing, dei beni oggetto del programma;
6)  copia autenticata dei verbali di consegna della società di leasing all'impresa beneficiaria.
La CRIAS, verificata la completezza e regolarità della documentazione prodotta, dispone gli accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma, tramite sopralluogo diretto.
Verificata la realizzazione del programma ed a seguito dell'avvenuto trasferimento delle risorse relative alla presente misura, la CRIAS, procede all'erogazione del contributo, al netto di una quota pari al 10% dello stesso.
L'erogazione a saldo viene disposta dalla CRIAS dopo aver rideterminato l'ammontare dell'agevolazione effettivamente concedibile sulla base dell'effettiva articolazione dell'investimento per anno solare e per tipologia, del tasso di attualizzazione effettivamente applicabile alla data di avvio a realizzazione del programma, nonché, dell'esame della congruità e pertinenza delle spese esposte dalla richiedente nella documentazione finale di spesa.
L'ammontare dell'agevolazione così rideterminata, non potrà in alcun modo essere superiore a quella concessa in via provvisoria.
13.  Erogazione del mutuo
La CRIAS, ricevuta la documentazione di cui al punto precedente ed effettuato il sopralluogo diretto per l'accertamento dell'avvenuta realizzazione del programma di investimenti, procede all'erogazione del mutuo. Nel caso di immobili in costruzione l'erogazione potrà avvenire per stati di avanzamento lavori.
14. Mutui e piani di ammortamento
La durata del mutuo è fissata, in via ordinaria, in un massimo di venti anni, sulla base della scelta effettuata dall'impresa richiedente così come ritenuta congrua dalla CRIAS.
Il piano di ammortamento prevede un periodo massimo di preammortamento di 24 mesi e procede di norma per rate posticipate costanti comprensive di capitale ed interessi.
Eventuali interessi di mora saranno calcolati al tasso di riferimento assunto come parametro del mutuo.
Il contratto di mutuo potrà prevedere l'iscrizione del privilegio speciale, in favore dell'istituto di credito, sugli immobili, impianti, macchinari, arredi e attrezzature dell'impresa beneficiaria destinati all'esercizio dell'attività.
L'importo del mutuo è ridotto dell'ammontare delle erogazioni disposte in conto mutuo; di conseguenza il piano di ammortamento predisposto all'atto della stipula deve intendersi come provvisorio e soggetto a rideterminazione definitiva al momento dell'erogazione del saldo.
Le condizioni della concessione del mutuo, ad eccezione del tasso di interesse praticato, della durata e decorrenza dell'ammortamento, possono essere modificate d'ufficio o su richiesta del soggetto beneficiario. Gli oneri a conguaglio eventualmente connessi a tali modifiche sono in ogni caso e interamente a carico dell'impresa beneficiaria.
L'istituto erogante il mutuo può, in caso di insolvenza persistente da parte dell'impresa beneficiaria, revocare la linea di credito concessa. In tal caso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, può procedere alla revoca anche delle altre agevolazioni concesse con le modalità di cui all'art. 191 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
15. Rendicontazione, ispezioni e controlli
Con cadenza trimestrale, a partire dal trimestre successivo alla data della prima erogazione del contributo, il beneficiario dovrà rendicontare all'ente erogatore - secondo lo schema di cui all'allegato n. 13 al presente avviso - lo stato di avanzamento del programma agevolato con specifico riferimento all'ammontare complessivo dell'investimento realizzato, all'ammontare di capitale proprio versato e/o accantonato ed all'occupazione media mensile.
La CRIAS potrà disporre controlli, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto degli interventi allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa beneficiaria per tutta la durata del previsto vincolo quinquennale, dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di cui alla legge n. 443 dell'8 agosto 1985 per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, disponendo accertamenti presso il competente albo provinciale.
L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca curerà, quale Amministrazione responsabile dell'azione, il coordinamento amministrativo e finanziario relativo all'intervento e la connessa attività di controllo e di monitoraggio, per la quale si riserva di emanare le relative disposizioni.
A tal scopo, la CRIAS è tenuta a produrre, semestralmente, all'Assessorato una dettagliata relazione sullo stato di utilizzazione delle risorse trasferite, accompagnata dalla relativa documentazione, che dovrà contenere ogni utile elemento per un'analisi sull'efficacia degli interventi finanziati.
16. Sanzioni e revoca del contributo
Qualora a seguito dell'accertamento finale, o nel corso della realizzazione del programma, venga constatata la mancanza o il venir meno, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti sulla base dei quali era stata concessa l'agevolazione, la CRIAS provvede alla revoca dei contributi e all'applicazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 191 della legge regionale n. 32/2000, della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50 per cento dell'importo dell'intervento indebitamente fruito.
Qualora i beni acquistati con l'intervento agevolativo siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, è disposta la revoca dello stesso ed il recupero delle somme erogate maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
La revoca del contributo è disposta, altresì, nel caso di mancato rispetto del vincolo quinquennale di destinazione produttiva di cui al punto 11 del presente avviso. In tale caso si provvederà al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.
Qualora dai controlli disposti ed effettuati sulle dichiarazioni rese dagli interessati emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, ferma restando l'applicazione delle norme penali vigenti, sarà disposta la decadenza dai benefici concessi sulla base della dichiarazione non veritiera.
17. Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano, ai sensi dell'art. 48, comma 7, della legge regionale n. 32/2000, le disposizioni esecutive di cui agli artt. 43 e 47 della legge regionale n. 3/86, in quanto compatibili.
Appendice:
Gli allegati da 1 a 13 sono anche pubblicati e scaricabili dal sito Internet: www.criasonline.it.
Allegato 1
1. Contributo in conto capitale
Formula n. 1: Calcolo degli investimenti attualizzati:



Data di avvio a realizzazione:
a)  data del primo titolo di spesa ammissibile nel caso di programmi che prevedano solo spese dirette;
b)  data del primo verbale di consegna nel caso di programmi che prevedano solo beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria;
c)  la prima delle date di cui alle lettere b) e c) nel caso di programmi misti.


Formula n. 2: Calcolo del contributo erogabile:


ove:
C  = ammontare del contributo concedibile attualizzato alla data della prima disponibilità 
a  = ammontare dell'anticipazione; 
A  = ammontare complessivo dell'agevolazione erogabile; 
IA  = ammontare degli investimenti del programma attualizzati all'anno di avvio a realizzazione del programma medesimo secondo la Formula n. 1; 
i  = tasso di attualizzazione in vigore al momento di avvio a realizzazione del programma, espresso in punti percentuali/100 e due decimali (es.: per un tasso del 5,06%, i=0,0506); 
n  = numero di anni solari intercorrenti tra quello di avvio a realizzazione del programma e quello della disponibilità del contributo (n è negativo nel caso in cui la disponibilità del contributo sia precedente a quella di avvio a realizzazione del programma; es.: avvio gennaio 2002, disponibilità ottobre 2001: n=1; avvio gennaio 2002, disponibilità febbraio 2002: n=0; avvio ottobre 2001, disponibilità febbraio 2002: n=-1); 
z  = numero di anni solari intercorrenti tra quello della prima disponibilità e quello della seconda disponibilità (se entrambe le quote sono erogate nello stesso anno risulta z=0; se, invece, la seconda quota è erogata nell'anno successivo risulta z=1); 
ESL  = misura massima delle agevolazioni in equivalente sovvenzione lordo espressa in punti percentuali/100 (es.: per una misura del 10%, ESL=0,10); 
ESN  = misura massima delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto espressa in punti percentuali/100 (es.: per una misura del 20%, ESN=0,20); 
t  = aliquota fiscale vigente per le società di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, espressa in punti percentuali/100 (es.: per un'aliquota del 40,25%, t=0,4025); 
FAP  = (qm-1)/(i.qm) = fattore di accumulazione di m rate annuali costanti posticipate; 
m  = numero medio di esercizi in cui, convenzionalmente, ciascuna delle quote erogate concorre, parte direttamente e parte indirettamente, alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria (per il calcolo del fattore m si veda la circolare esplicativa del Ministero delle attività produttive n. 900315 del 14 luglio 2000, punto 2.11); 


2.  Equivalente sovvenzione lordo in conto interessi
Le differenze tra le rate di ammortamento a tasso di riferimento e quelle a tasso agevolato, sono attualizzate alla data di avvio del programma.
La formula per il calcolo del valore attualizzato del contributo interessi è la seguente:




Dove:
m  = durata dell'ammortamento; 
Va  = valore attualizzato delle differenze tra le rate di ammortamento a tasso di riferimento e quelle a tasso agevolato; 
n  = numero degli anni che intercorrono tra la data di inizio degli investimenti e la scadenza delle singole rate di ammortamento; 
i  = numero degli anni che intercorrono tra la data di inizio degli investimenti e l'anno in cui viene rimborsata la prima rata del mutuo; 
k  = numero delle rate; 
P  = ammontare del prestito agevolato; 
TR  = tasso di riferimento; 
TA  = tasso agevolato; 
ia  = tasso di attualizzazione in vigore alla data di avvio a realizzazione. 

Per l'individuazione dei tassi di attualizzazione si applicano i criteri di cui al punto 1).
Per il calcolo vengono assunti i seguenti dati:
-  durata: anni venti;
-  rate: annuali;
-  scadenza della prima rata di ammortamento: nel terzo anno solare successivo a quello in cui il programma viene completato;
-  tasso di riferimento: quello vigente al momento della presentazione della domanda;
-  tasso agevolato: 30%-40% del tasso di riferimento.
L'ESL del contributo in c/interessi sarà pari al rapporto:



ESL = Va / IA * 100



Tale valore deve risultare inferiore al 15%.
3.  Equivalente sovvenzione netto in c/interessi
Le differenze attualizzate tra le rate a tasso di riferimento e quelle a tasso agevolato vengono calcolate al netto dell'imposizione fiscale.
La formula per il calcolo del valore attualizzato del contributo interessi è la seguente:



Dove:
Va  = Valore attualizzato delle differenze tra le rate di ammortamento a tasso di riferimento e quelle a tasso agevolato; 
IMP  = 40,25 (pari all'imposizione fiscale convenzionale sul contributo in c/interessi). 


L'ESN del contributo in c/interessi sarà pari al rapporto:

ESN = Va / IA * 100

Tale valore deve risultare inferiore al 5%.




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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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Ideazione grafica e programmi di
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