REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 LUGLIO 2002 - N. 31
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'industria

DECRETO 21 giugno 2002.
Approvazione degli elenchi dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia  pag.

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 19 giugno 2002.
Rideterminazione degli importi degli assegni giornalieri spettanti agli allievi ed al personale di direzione dei cantieri di lavoro da istituire nell'esercizio finanziario 2002  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 15 aprile 2002.
Approvazione degli accordi regionali dei medici specialisti ambulatoriali interni, stipulati ai sensi del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 271  pag.


DECRETO 23 maggio 2002.
Rettifica del decreto 27 marzo 2001, concernente graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, valida per l'anno 2001.
  pag.


DECRETO 23 maggio 2002.
Rettifiche al decreto 14 marzo 2002, concernente graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, valida per l'anno 2002.
  pag.


DECRETO 27 giugno 2002.
Disposizioni per la partecipazione al costo delle prestazioni farmaceutiche  pag.

DECRETO 27 giugno 2002.
Disposizioni relative all'erogazione di alcune prestazioni in attuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria  pag. 15 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 10 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico dell'area ricadente in corrispondenza dell'alveo e delle pendici a valle della diga Pozzillo nel comune di Regalbuto  pag. 20 


DECRETO 10 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico della zona di Piano Puleo nel comune di Gagliano Castelferrato  pag. 23 


DECRETO 11 aprile 2002.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Canicattì  pag. 26 


DECRETO 11 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di San Mauro Castelverde  pag. 27 


DECRETO 22 aprile 2002.
Giudizio positivo di compatibilità ambientale alla ditta Brugnano s.r.l. per un impianto sito nel comune di Palermo  pag. 28 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Comunicato relativo alla circolare 2 luglio 2002, n. 2, recante: "Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2001/2006".  pag. 29 

CIRCOLARI
Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 2 maggio 2002, n. 2.
Art. 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. Disposizioni in merito all'accesso dei concessionari del servizio riscossione tributi alle anagrafi comunali.
  pag. 30 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
ERRATA-CORRIGE
Assessorato del bilancio e delle finanze

Approvazione del testo dell'art. 2 dello statuto sociale della Banca del Popolo S.p.A., con sede sociale in Trapani.      pag. 31 


DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 21 giugno 2002.
Approvazione degli elenchi dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1;
Vista la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21;
Visti i Regolamenti C.E. nn. 1260/99, 1159/2000 e 1685/2000;
Visto il decreto presidenziale 20 novembre 2000, con il quale è stata emanata la deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 18 ottobre 2000 relativa al documento finale del P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 28 gennaio 2002;
Vista la scheda tecnica della Misura 4.02 - Riqualificazione infrastrutture a servizio delle PMI - Misura intesa a migliorare la dotazione e la funzionalità delle infrastrutture per la localizzazione e la logistica delle imprese, con la previsione che si proceda prioritariamente al completamento e alla qualificazione delle aree di insediamento produttivo (A.S.I. e P.I.P.) "privilegiando quelle che manifestano particolare dinamismo";
Vista, in particolare, la sottomisura 4.02A che si rivolge ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e della quale è responsabile il dirigente generale del dipartimento industria;
Visto il paragrafo II.2 "Criteri di selezione" che prevede l'individuazione delle aree industriali sulle quali concentrare gli interventi finanziari;
Considerati i criteri per l'individuazione delle suddette aree industriali, fissati dal citato Complemento di programmazione e qui richiamati:
1) rapporto fra domanda di insediamento e offerta di aree disponibili già infrastrutturate o in corso di infrastrutturazione;
2) numero delle imprese allocate nell'area industriale;
3) numero degli occupati;
Visti i dati forniti, su specifica richiesta, dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e relativi a:
-  numero istanze di insediamento;
-  aree disponibili;
-  numero di imprese allocate nell'area;
-  numero di occupati;
Considerato che attraverso il raffronto e la valutazione dei suddetti dati, questo dipartimento ha proceduto alla predisposizione di una classificazione degli undici Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia elencati secondo il grado di dinamismo risultante dall'elaborazione dei 3 parametri individuati dalla scheda di Misura;
Ritenuto, al fine di privilegiare le aree più "dinamiche", di raggruppare i Consorzi per le aree di sviluppo industriale classificati come sopra precisato in due distinti elenchi, procedendo, nel finanziamento, a dare priorità ai progetti ammessi presentati dai Consorzi inseriti nell'elenco 1;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa descritti e qui tutti richiamati, si approvano i seguenti elenchi dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia:






Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 giugno 2002.
  SARRICA 

(2002.26.1592)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 19 giugno 2002.
Rideterminazione degli importi degli assegni giornalieri spettanti agli allievi ed al personale di direzione dei cantieri di lavoro da istituire nell'esercizio finanziario 2002.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25;
Visto il D.L.P.R.S. 31 ottobre 1951, n. 31;
Vista la legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1991, n. 10, art. 13;
Vista la legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, art. 14, comma 3, in base al quale l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione deve rideterminare con proprio de creto gli importi relativi ai trattamenti economici e previdenziali dei lavoratori e del personale di direzione con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno, al fine di adeguarli alle variazioni degli indici del costo della vita accertati dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) nei dodici mesi precedenti;
Visto il decreto 8 marzo 2001, con il quale sono stati adeguati per gli anni 1999/2000 gli importi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 25/93 spettanti al direttore, all'aiuto istruttore e agli allievi, rispettivamente, a E 46,24; E 39,65; E 26,38;
Vista la nota prot. n. 107 del 19 marzo 2002, con la quale l'Istat, ufficio regionale per la Sicilia, ha reso noto che la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita), calcolato per l'anno 2001, è stata pari a 2,7%;
Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti dal decreto dell'8 marzo 2001, così come stabilito dall'art. 14 della legge regionale n. 25/93, alle variazioni dell'indice del costo della vita accertato dall'Istat nella misura del 2,7% per l'anno 2001 per i cantieri da istituire a far data dall'1° gennaio 2002;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi esposti in premessa, per i cantieri da istituire nell'esercizio finanziario 2002 gli importi degli assegni giornalieri spettanti agli allievi e al personale di direzione sono così rideterminati:
-  lavoratori disoccupati: E 27,09;
-  direttore del cantiere: E 47,49;
-  aiuto istruttore: E 40,72.
L'importo complessivo finanziabile per ogni cantiere è elevato da E 92.962,00 a E 95.472,00.
Il presente decreto viene trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubblicazione.
Palermo, 19 giugno 2002.
  DI FRESCO 

(2002.26.1578)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 15 aprile 2002.
Approvazione degli accordi regionali dei medici specialisti ambulatoriali interni, stipulati ai sensi del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 271.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che prevede che per i medici specialisti ambulatoriali interni, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1993, continuano a valere le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 271;
Vista la norma finale n. 8 del predetto D.P.R. n. 271/00, che individua gli istituti contrattuali la cui disciplina è demandata alla contrattazione decentrata regionale;
Visto l'art. 20, comma 11, del D.P.R. n. 271/2000, in base al quale sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali le organizzazioni sindacali firmatarie del predetto accordo collettivo nazionale in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 10 dello stesso art. 20 a livello nazionale;
Considerato che soltanto il sindacato unitario medici specialisti ambulatoriali italiani (SUMAI), tra le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo collettivo nazionale, è in possesso dei predetti requisiti di rappresentatività sindacale e che ciò nonostante le parti hanno consentito ai sindacati di categoria CISL Medici , CGIL Medici, CONFSAL-ANSAI e Federazione Medici di partecipare alle riunioni di contrattazione decentrata regionale in qualità di uditori;
Visti i verbali delle riunioni tenutesi presso i locali dell'Assessorato regionale della sanità finalizzate alla stesura dei predetti accordi regionali;
Considerato che nel corso delle citate riunioni le parti hanno sottoscritto dei protocolli di intesa riguardanti gli istituti contrattuali di seguito elencati e che hanno formato oggetto di altrettanti accordi regionali:
-  responsabile di branca: funzioni, compiti e compensi (art. 17, comma 3);
-  formazione continua: ammontare del finanziamento (norma transitoria n. 4, comma 2);
-  progetto di sviluppo e di verifica periodica dell'attività specialistica ambulatoriale (art. 16, commi 16 e 17);
-  progetto di risultato (art. 17, comma 1);
-  flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità (art. 4);
-  visite specialistiche domiciliari (art. 9 protocollo aggiuntivo per la disciplina degli incarichi a tempo determinato);
Visto l'art. 30, comma 11, del D.P.R. n. 271/2000, in base al quale la spesa per il finanziamento degli accordi regionali deve rimanere entro i limiti del 20% dell'ammontare annuo dei compensi di cui agli artt. 30, 31 e 32 dello stesso D.P.R.;
Considerato che la spesa sostenuta dalla Regione siciliana in applicazione dei precitati artt. 30, 31 e 32 del D.P.R. 271/2000 ammonta per l'anno 2000 ad E 74.080.577,61 e che pertanto le risorse da destinare al finanziamento dei predetti accordi regionali per l'anno 2002 ammontano ad E 14.816.115,52 da ripartire alle Aziende unità sanitarie locali secondo l'allegato schema sottoscritto dalle parti sulla base delle indicazioni scaturite dalla stipula dei predetti accordi;
Ritenuto di potere approvare con atto formale gli accordi regionali di che trattasi nonché lo schema di ripartizione delle risorse tra gli istituti contrattuali dagli stessi disciplinati;

Decreta:


Art. 1

Sono approvati gli accordi regionali dei medici specialisti ambulatoriali interni, stipulati ai sensi della norma finale n. 8 del D.P.R. n. 271/2000, che si allegano al presente decreto costituendone parte integrante, così individuati:
-  allegato 1 - Responsabile di branca: funzioni, compiti e compensi;
-  allegato 2 - Formazione continua: ammontare del finanziamento;
-  allegato 3 - Progetto di sviluppo e di verifica periodica dell'attività specialistica ambulatoriale;
-  allegato 4 - Progetto di risultato;
-  allegato 5 - Criteri generali su flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità;
-  allegato 6 - Visite specialistiche domiciliari.

Art. 2

La spesa per il finanziamento degli accordi regionali di cui all'art. 1 del presente decreto, determinata secondo le modalità in premessa indicate, sarà ripartita tra gli istituti contrattuali disciplinati dai predetti accordi secondo lo schema concordato e sottoscritto tra le parti a conclusione dei lavori di contrattazione decentrata e che si allega al presente decreto - allegato 7 - costituendone parte integrante.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 aprile 2002.
  CITTADINI 

ACCORDO REGIONALE

Allegato n. 1
RESPONSABILE DI BRANCA: FUNZIONI, COMPITI, COMPENSI
(Art. 16, comma 13)

L'art. 16, comma 13, dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con il D.P.R. n. 271 del 28 luglio 2000, prevede che per ciascun servizio specialistico, al quale sia addetto una pluralità di sanitari convenzionati ai sensi del citato D.P.R., gli specialisti titolari d'incarico in ciascuna branca in servizio presso l'Azienda individuano tra loro, previo assenso dell'interessato, un responsabile di branca, demandando alla contrattazione decentrata regionale la definizione dei relativi compiti, funzioni e compensi.
1. Individuazione
1.1.  L'ambito di riferimento per l'individuazione del responsabile di branca è variabile in relazione alla situazione organizzativa complessiva dell'Azienda ed alle sue dimensioni.
1.2.  Per rispondere adeguatamente alle esigenze dipendenti dall'assetto aziendale, in ciascuna Azienda viene definito, tra i rappresentanti dell'Azienda e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, il livello di individuazione del responsabile di branca, che può essere diversamente articolato all'interno della stessa Azienda, e precisamente:
-  il presidio sanitario, purché i requisiti sussistano a livello di presidio;
-  il distretto, purché i requisiti siano presenti a livello distrettuale;
-  l'azienda, qualora i requisiti sussistano in relazione all'ambito territoriale complessivo dell'Azienda.
1.3.  Sono requisiti per l'individuazione del responsabile di branca:
-  la presenza di più di un sanitario convenzionato addetto alla stessa branca, ad esclusione delle branche indicate al punto seguente;
-  la presenza di almeno tre sanitari per le branche di radiologia, analisi cliniche e fisiochinesiterapia;
-  la titolarità della direzione tecnica di laboratorio (ai sensi del decreto legislativo n. 26 maggio 2000);
-  la responsabilità di impianto radiologico (ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 2000);
-  la nomina di medico competente (ai sensi della legge n. 626/94 e successive modifiche).
1.4.  Con riferimento agli ambiti individuati con i criteri su esposti, il direttore del distretto, il responsabile del presidio sanitario e il direttore sanitario, secondo le rispettive competenze, indicono entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo la "Conferenza di branca" per l'individuazione, tra loro, da parte degli specialisti convenzionati, del responsabile di branca.
1.5.  Alla conferenza partecipano di diritto gli specialisti convenzionati della branca operanti nell'ambito precedentemente definito.
1.6. Previo suo assenso, il responsabile di branca è individuato a maggioranza dagli specialisti presenti operanti nella branca. In caso di parità prevale lo specialista con maggiore orario d'incarico a tempo indeterminato ed, in subordine, si fa riferimento alla maggiore anzianità d'incarico.
1.7.  Della conferenza è redatto apposito verbale, sottoscritto dal soggetto che l'ha indetta e dagli specialisti convenzionati presenti.
1.8.  Ai fini della formalizzazione della posizione del responsabile di branca per gli effetti previsti dal presente accordo, il verbale è recepito con provvedimento del direttore generale dell'azienda.
1.9.  Qualora il suddetto termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo sia trascorso senza che la Conferenza di branca sia stata indetta, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi dell'art. 20, comma 11, dell'accordo nazionale, sentiti gli specialisti interessati e ottenuto il consenso degli specialisti designati e responsabili di ciascuna branca, formulano una proposta complessiva per la loro individuazione, tenendo conto dei requisiti necessari per la formalizzazione degli stessi, indicati al numero 1.3 del presente accordo.
1.10.  L'Azienda ha la facoltà di convocare entro 15 giorni dal ricevimento della proposta sindacale le "Conferenze di branca", con l'intervento delle organizzazioni sindacali proponenti, per l'espletamento delle formalità già descritte al punto 1.4.
1.11. Nel caso che l'Azienda non eserciti la facoltà di convocazione nel termine stabilito, la proposta sindacale s'intende accolta ed è recepita con provvedimento del direttore generale.
1.12. Le funzioni, i compiti ed i compensi spettanti al responsabile di branca decorrono dalla data della notifica del provvedimento allo specialista interessato.
1.13.  L'incarico di responsabile di branca ha durata annuale ed è tacitamente rinnovabile. In qualsiasi momento un terzo degli specialisti aventi titolo può avanzare richiesta scritta al responsabile aziendale di cui al n. 1.4. affinché indica la conferenza di branca per l'individuazione del nuovo responsabile.
1.14.  Lo specialista può dare le dimissioni dall'incarico di responsabile di branca in qualsiasi momento, con un preavviso di 20 giorni, mediante lettera raccomandata diretta al direttore generale e, per conoscenza, al responsabile dell'attività specialistica nel cui ambito svolge il proprio servizio.
2. Funzioni e compiti del responsabile di branca
2.1. Il responsabile di branca svolge le funzioni di referente tecnico per la specialità nei confronti del direttore del distretto o degli altri sanitari responsabili delle attività specialistiche ambulatoriali erogate nei presidi ove operano specialisti convenzionati.
2.2.  Ferma restando l'autonomia professionale dei singoli specialisti, al responsabile di branca possono essere assegnati dal direttore del distretto compiti organizzativi di indirizzo e di monitoraggio delle attività specialistiche territoriali relative alla branca stessa.
2.3.  L'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali si avvarrà del responsabile di branca per le problematiche concernenti la relativa specialità, compresi gli aspetti erogativi delle prestazioni.
2.4.  Lo specialista convenzionato membro di diritto dell'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali cura un costante rapporto con i responsabili di branca al fine di assicurare all'ufficio stesso una corretta informazione sull'andamento erogativo delle specialità assicurate a livello territoriale e sulla sussistenza di eventuali problematiche assistenziali.
2.5.  In particolare il responsabile di branca collabora, mediante proposte e pareti, con la dirigenza medica responsabile del servizio presso il quale opera (distretto, poliambulatorio, altra struttura aziendale) al fine di:
a)  assicurare un'offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali adeguata alla domanda avanzata dai cittadini;
b)  affrontare e risolvere, nell'ambito delle risorse disponibili, i problemi operativi concernenti la branca specialistica;
c)  garantire il supporto tecnico-professionale alle iniziative distrettuali ed aziendali che comportano il coinvolgimento della specialistica ambulatoriale;
d)  organizzare gli orari d'erogazione delle prestazioni in modo da facilitare l'accesso da parte dei cittadini, ivi compreso il piano ferie e l'aggiornamento obbligatorio;
e)  organizzare ed assicurare l'assistenza specialistica domiciliare e ambulatoriale anche nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata (ADI);
f)  organizzare ed assicurare l'attività specialistica ambulatoriale nelle strutture residenziali e semiresidenziali, nelle strutture di ricovero non dedicate ai malati in fase acuta e negli hospice.
2.6.  Inoltre il responsabile di branca può avanzare proposte ai dirigenti sanitari responsabili della gestione dei servizi per:
a)  il sistema di informatizzazione;
b)  l'organizzazione di un sistema corretto di informazione su disponibilità e modalità di accesso alle attività specialistiche ambulatoriali a favore dei cittadini, compresi modelli di comunicazione efficaci;
c)  l'innovazione tecnologica delle dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività specialistiche ambulatoriali;
d)  la stesura di programmi aziendali concernenti la formazione continua degli specialisti ambulatoriali, in modo da assicurare la corrispondenza dell'aggiornamento professionale e della formazione permanente alle necessità evidenziate a livello territoriale attraverso l'analisi della domanda di prestazioni specialistiche ambulatoriali avanzata dalla utenza.
3. Compensi
3.1. Al responsabile di branca è corrisposto, per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente accordo regionale, un incremento dei compensi spettanti di cui all'art. 30, comma 1 e 2, all'art. 31 e all'art. 32 del D.P.R. n. 271/2000, pari al 10%.
Analogo trattamento economico, fatta eccezione per l'emolumento di cui al predetto art. 30, comma 2, è riconosciuto al responsabile di branca titolare d'incarico a tempo determinato ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui al D.P.R. n. 271/2000.
3.2.  Gli orari di attività, aggiuntivi rispetto all'orario risultante dal provvedimento di conferimento di incarico, dedicati in modo esclusivo allo svolgimento dei compiti che fanno carico al responsabile di branca, sono considerati come attività di servizio agli effetti economici di cui all'art. 30, commi 1, 2, 6 e 7, all'art. 31 e all'art. 35.
Allegato n. 2
FORMAZIONE CONTINUA: AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO
(Norma transitoria n. 4, comma 2)

L'art. 19 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con il D.P.R. n. 271 del 28 luglio 2000, prevede che si determini annualmente l'ammontare dello specifico finanziamento destinato alla formazione continua degli specialisti ambulatoriali convenzionati.
Tale determinazione sarà effettuata con riferimento all'ammontare complessivo della spesa sostenuta annualmente dalle Aziende sanitarie nell'ambito regionale per la retribuzione dei medici specialisti e generici ambulatoriali, convenzionati ai sensi dell'accordo nazionale.
Entro il mese di dicembre di ciascun anno, sulla base dei dati risultanti dal quarto rendiconto trimestrale delle Aziende riferito all'anno precedente, viene individuato l'importo complessivo annuale della suddetta spesa per l'anno successivo; sulla stessa si calcola una percentuale pari all'1,2%, da destinare alle attività di formazione nell'anno corrente;
La somma così determinata, a destinazione vincolata, è suddivisa tra le Aziende sulla base di una valutazione complessiva che tenga conto della necessità di sviluppo dell'attività di formazione e delle sue effettive possibilità di svolgimento; le risorse assegnate e non utilizzate nell'anno di riferimento incrementeranno il fondo comune dell'anno successivo.
L'attività di formazione, alla quale sono tenuti a partecipare i medici specialisti, compresi gli incaricati ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 271/2000, può essere svolta anche presso Aziende unità sanitarie locali diverse rispetto a quella presso la quale si svolge l'attività di incarico o altri enti che recepiscono l'accordo di cui al D.P.R. n. 271/2000.
Alla predetta attività gli incaricati di cui sopra sono ammessi alle medesime condizioni dei medici specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato.
Lo specialista, titolare di rapporti convenzionali nella stessa branca presso più Aziende che svolgono il medesimo programma formativo, partecipa alla formazione presso l'Azienda ove ha il maggior numero di ore di incarico.
Le attività di formazione cui destinare il suddetto finanziamento comprendono:
a)  i corsi di aggiornamento organizzati dalle Aziende;
b)  i programmi, stabiliti dalle Aziende, di frequenza obbligatoria a iniziative di aggiornamento professionale attuate da altri soggetti individuati dalla stessa azienda.
Le spese di partecipazione ai corsi organizzati dalle Aziende presso il CEFPAS saranno paritarie a quelle dei dirigenti medici.
Si riconosce allo specialista, ai fini del raggiungimento dei crediti formativi previsti dal decreto legislativo n. 229/99 e dal decreto legislativo n. 254/2000, lo stesso numero di ore annuo previsto dal contratto di lavoro della dirigenza medica, proporzionato al numero di ore d'incarico dello specialista, per la partecipazione ai corsi di formazione continua.
Relativamente all'anno 2002, rilevato che la spesa sostenuta nella Regione siciliana al 31 dicembre dell'anno 2000 per la retribuzione dei medici specialisti ambulatoriali, convenzionati ai sensi dell'accordo nazionale, ammonta ad E 74.080.577,61, si determina, sulla base della percentuale sopra definita, in E 888.966,93 l'importo da destinare alla formazione continua.
La suddetta somma viene suddivisa tra le Aziende unità sanitarie locali, sulla base dei criteri sopra individuati.
Per gli anni successivi al primo, si procede entro il mese di ottobre di ciascun anno alla verifica dell'attività formativa espletata da ciascuna Azienda unità sanitaria locale ed all'individuazione delle risorse da assegnare a ciascuna di esse.
Appositi incontri saranno altresì programmati, secondo quanto previsto dalla norma transitoria n. 4, comma 2, del D.P.R. n. 271/2000, al fine di raggiungere specifiche intese sull'applicazione dell'art. 19 dell'accordo nazionale, ed in particolare:
-  sui temi formativi di interesse regionale;
-  sull'organizzazione e sulla gestione della formazione continua;
-  sull'ammontare dello specifico finanziamento regionale ed aziendale da destinare alla formazione continua.
Allegato n. 3
PROGETTO DI SVILUPPO E DI VERIFICA PERIODICA DELL'ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE COMPENSI ED EFFETTI NEGATIVI
(Art. 16, commi 16 e 17)

Premesso che:
-  è necessario dare una risposta adeguata alle esigenze della programmazione nazionale, regionale e aziendale anche attraverso modalità operative e strumenti incentivanti nuovi, come previsto dall'accordo collettivo nazionale;
-  l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con il D.P.R. n. 271 del 28 luglio 2000, prevede all'art. 16, commi 16 e 17, che:
-  l'attività dello specialista sia sottoposta a verifica periodica, sulla base d'intese raggiunte tra la Regione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'art. 20, comma 11, circa il raggiungimento di specifici obiettivi, da valutare sulla base di indicatori predefiniti concordati fra le parti,
-  di corrispondere un incentivo economico definito a livello regionale in caso di esito positivo della verifica e di individuare gli effetti in caso di esito negativo;
-  si stabilisce che presso ciascuna Azienda venga definito fra l'Azienda stessa e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale un progetto, concernente l'attività dei medici specialisti convenzionati, al fine di sviluppare maggiore efficienza operativa nel settore tenuto conto della programmazione aziendale.
1.  Obiettivi specifici
-  garantire concrete possibilità di sviluppo dell'erogazione della assistenza specialistica distrettuale sul territorio di competenza dell'Azienda;
-  permettere una più pronta risposta alla domanda di prestazioni specialistiche ambulatoriali avanzata dall'utenza;
-  assicurare il tempestivo svolgimento delle attività specialistiche che non si realizzano con prestazioni a favore di singoli assistiti.
2.  Analisi
Al fine di perseguire i suddetti obiettivi, l'Azienda e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo conto:
a)  dei tempi di attesa necessari presso ciascun distretto dell'Azienda per rispondere alla domanda di prestazioni avanzata dall'utenza o per garantire le attività specialistiche non a prestazione;
b)  della media delle prestazioni o delle attività assicurate nel presidio o nel distretto in ciascuna branca dagli specialisti ivi operanti in un periodo, definito a livello aziendale, ma non inferiore a sei mesi;
c)  della effettiva dotazione di personale e di tecnologie sanitarie;
d)  delle concrete possibilità organizzative del servizio compresa l'accessibilità e la qualità dei servizi nonché la qualità dell'accoglienza;
individuano per tutte le branche specialistiche e per tutti gli specialisti:
-  gli obiettivi di qualità e di produttività, in rapporto alle esigenze aziendali, ed i relativi indicatori;
-  le risorse strutturali, professionali e strumentali.
3.  Progetto
L'Azienda e gli specialisti interessati accertano le risorse strutturali, professionali e strumentali e concordano:
-  una programmazione, in relazione alla specificità della branca, degli accessi degli utenti a ciascun ambulatorio o delle attività non a prestazione, finalizzata anche all'incremento delle prestazioni e delle attività specialistiche di cui al punto 2;
-  il periodo di tempo, non inferiore a sei mesi, durante il quale si svolge l'attività programmata.
4.  Verifica
Al termine di ciascun trimestre, il responsabile dell'attività specialistica ambulatoriale distrettuale e ciascuno specialista ambulatoriale convenzionato verificano il rispetto, o meno, della programmazione concordata.
5.  Compensi ed effetti negativi
Si ritiene raggiunto l'obiettivo in presenza di risultati positivi in numero pari o superiore al 75% di tutti gli indicatori. L'esito positivo della verifica del programma concordato comporta la corresponsione agli specialisti del relativo compenso.
Relativamente all'anno 2002, rilevato che la spesa sostenuta dalla Regione siciliana al 31 dicembre 2000 per la retribuzione dei medici specialisti ambulatoriali, convenzionati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale ammonta ad E 74.080.577,61, si determina nel 9.2% della predetta somma pari ad E 6.815.413,14 l'importo destinato al finanziamento del progetto di sviluppo e di verifica periodica dell'attività specialistica ambulatoriale.
L'importo di cui sopra, a destinazione vincolata, è suddiviso tra le Aziende e qualora non venisse utilizzato nell'anno di riferimento incrementerà il fondo comune dell'anno successivo.
Il progetto di sviluppo può essere rinnovato, previo accordo tra Azienda ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui al comma 12 dell'art. 20 D.P.R. n. 271/2000, con le modifiche ritenute opportune in relazione alle variazioni intervenute sugli elementi di valutazione di cui al presente protocollo.
Allegato n. 4
PROGETTO DI RISULTATO
(art. 17, comma 1)

L'art. 17 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con il D.P.R. n. 271 del 28 ottobre 2000, prevede che possano essere stipulati accordi regionali per lo svolgimento di progetti e programmi finalizzati, concernenti l'attività specialistica ambulatoriale, per il raggiungimento di specifici obiettivi, individuando le prestazioni, le modalità d'esecuzione e la remunerazione aggiuntiva delle stesse.
Al fine di assicurare un'offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali corrispondente alla domanda avanzata dagli utenti, in modo da:
-  garantire agli assistiti uguali opportunità di accesso ai servizi sanitari specialistici ambulatoriali, non subordinate alle loro disponibilità finanziarie, ma soltanto alla valutazione professionale della necessità degli interventi sanitari;
-  permettere l'esecuzione delle prestazioni nei tempi necessari alla tempestiva diagnosi ed alla efficace terapia,
si attivano i programmi ed i progetti finalizzati:
1.  Ipotesi di programmi e progetti finalizzati
Alla prevenzione ed alla diagnosi precoce nei luoghi di vita e di lavoro.
Alla tempestività del risultato diagnostico.
Al monitoraggio delle terapie.
All'utilizzo di terapie non convenzionali.
A programmi di terapie riabilitative.
Alla riduzione dei ricoveri ospedalieri.
All'assistenza domiciliare.
All'abbattimento delle liste d'attesa.
Alla farmacovigilanza
mediante intese da stipularsi tra le Aziende sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, ai sensi dell'art. 20, comma 12, del D.P.R. n. 271/2000, secondo i principi di seguito evidenziati.
2.  Obiettivo specifico
Eliminare le carenze che compromettono la tempestività della diagnosi e l'efficacia della terapia e della riabilitazione.
3.  Individuazione delle situazioni critiche
Presso le Aziende sanitarie, in ciascun distretto o presidio specialistico in cui operano specialisti ambulatoriali convenzionati, il direttore del distretto o il responsabile del presidio specialistico individuano, avvalendosi del competente ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, le branche specialistiche che rientrano negli obiettivi specifici di cui al punto 1.
4.  Analisi professionale
Il direttore del distretto o il responsabile del presidio promuovono, unitamente allo specialista ambulatoriale membro di diritto dell'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, incontri con gli specialisti partecipanti ai programmi e progetti di cui al punto 1 al fine di valutare:
-  la quantità di prestazioni richieste dall'utenza e la quantità di prestazioni erogabili normalmente dal servizio;
-  la quantità di prestazioni non erogate in tempi corretti dal punto di vista sanitario;
-  la possibilità di incrementare l'erogazione delle prestazioni mediante forme di prolungamento di orario finalizzate all'eliminazione delle carenze individuate:
-  il periodo di tempo necessario a riportare a norma l'attesa degli utenti;
-  la data entro la quale conseguire il risultato programmato sulla base di indicatori di qualità concordati.
5.  Progetto operativo
Unitamente agli specialisti che aderiscono al progetto, viene redatto, sulla base delle determinazioni assunte del corso degli incontri, un progetto professionale ed organizzativo per l'eliminazione delle carenze sanitarie individuate, tenendo conto degli elementi evidenziati al punto 4.
6.  Verifiche
Al termine del periodo stabilito per la conclusione della sperimentazione, il direttore del distretto o il responsabile del presidio specialistico, insieme al rappresentante degli specialisti ambulatoriali presente nel competente ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, procede alla verifica delle attività professionali svolte da ogni specialista e dei risultati raggiunti.
La verifica si conclude con l'espressione di un giudizio positivo o negativo, in rapporto ai risultati attesi; il giudizio è positivo qualora il range tra risultato raggiunto e risultato atteso è pari od inferiore al 20%.
In caso di giudizio positivo l'Azienda procede alla liquidazione a favore di ciascun partecipante del compenso di risultato proporzionalmente alle ore di attività lavorativa effettivamente svolta per la realizzazione del progetto.
Qualora il giudizio sia negativo, la sperimentazione cessa nei confronti dell'interessato e l'Azienda gli corrisponde, per ciascuna ora effettivamente svolta nell'ambito dell'attività progettuale, il pagamento secondo l'art. 30, commi 1 e 2.
Tali oneri saranno prelevati dal fondo vincolato per il progetto.
7.  Compenso di risultato
Relativamente all'anno 2002, rilevato che la spesa sostenuta dalla Regione siciliana al 31 dicembre 2000 per la retribuzione dei medici specialisti ambulatoriali, convenzionati ai sensi dell'accordo nazionale ammonta ad E 74.080.577,61, si determina nel 9,2% della predetta somma pari ad E 6.815.413,14 l'importo destinato al finanziamento dei progetti di risultato.
L'importo di cui sopra, a destinazione vincolata, è suddiviso tra le Aziende e qualora non venga utilizzato nell'anno di riferimento incrementerà il fondo comune dell'anno successivo.
Allegato n. 5
CRITERI GENERALI SU FLESSIBILITA' OPERATIVA, RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI E MOBILITA'
(Art. 4 D.P.R. n. 271/00)

L'art. 4 del D.P.R. n. 271/00 che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali prevede che, al fine di adeguare maggiormente l'offerta di prestazioni o attività specialistiche alla domanda dell'utenza, le Aziende unità sanitarie locali, fermo restando il mantenimento dell'orario complessivo di incarico dello specialista, possono adottare provvedimenti tendenti a realizzare flessibilità operativa dell'orario di servizio in ambito aziendale e forme di mobilità interaziendale.
Il comma 6 del predetto art. 4 stabilisce che detti provvedimenti sono adottati nel rispetto dei criteri generali in materia di mobilità concordati in sede regionale con i sindacati di cui all'art. 20, comma 11, del citato D.P.R. n. 271/2000.
Quanto sopra premesso, si individuano i seguenti criteri generali cui uniformare l'adozione dei predetti provvedimenti riguardanti flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità:
-  le Aziende unità sanitarie locali favoriscono l'accoglimento delle proposte di concentrazione di attività degli specialisti ambulatoriali in attuazione del comma 2 punto b dell'art. 4 del D.P.R. n. 271/2000;
-  le Aziende unità sanitarie locali fanno ricorso all'istituto della mobilità di cui al comma 2 punto c) e d) del citato art. 4, previa motivazione e riscontro dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi previsti per legge, secondo le modalità di seguito specificate:
a)  la mobilità è attuata dall'Azienda, previa richiesta di disponibilità agli specialisti della branca operanti nell'ambito zonale.
In caso di più aspiranti verranno predisposte apposite graduatorie assicurando la precedenza al più anziano di servizio.
L'Azienda, in carenza di disponibili, per soddisfare un'esuberante richiesta di prestazioni nella sede di destinazione, pone lo specialista in mobilità dopo avere constatato una persistente contrazione dell'attività nei singoli presidi dai quali si propone la mobilità, documentata dalla verifica delle richieste di prenotazione e delle statistiche rilevate nell'ultimo anno di effettivo lavoro.
A parità di condizioni, sarà trasferito lo specialista con minore anzianità di incarico ed in subordine lo specialista che non ha ancora subito un provvedimento analogo;
b)  l'orario complessivo di attività dello specialista in mobilità è mantenuto senza alcuna riduzione; qualora siano variate le modalità di accesso e lo specialista non concordi sulle nuove, la variazione è sottoposta a parere del comitato zonale per accertare eventuali impedimenti;
c)  allo specialista in mobilità si applica il disposto di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 271/2000;
d)  i casi di mobilità non concordata saranno esaminati, con cadenza annuale, dall'Azienda e dal medico interessato ai fini di verificarne la necessità del mantenimento;
e)  le domande di flessibilità oraria e di mobilità saranno presentate dagli specialisti al comitato zonale di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 271/2000.
Allegato n. 6
VISITE SPECIALISTICHE DOMICILIARI
(Art. 9 protocollo aggiuntivo D.P.R. n. 271/2000)

L'art. 9, comma 4, del protocollo aggiuntivo per la disciplina degli incarichi a tempo determinato di cui al D.P.R. n. 271/2000 demanda alla contrattazione decentrata la definizione di appositi accordi riguardanti le modalità di rimborso delle spese d'accesso sostenute dal medico specialista ambulatoriale per l'espletamento di attività specialistica domiciliare.
Quanto sopra premesso, si stabilisce quanto segue:
A - Rimborso spese di accesso
Allo specialista incaricato a tempo determinato per la sola effettuazione di attività ambulatoriale ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui al D.P.R. n. 271/2000, il rimborso delle spese di accesso spetta, secondo quanto stabilito dall'art. 10 dello stesso protocollo aggiuntivo, in base alle norme fissate dall'art. 35 del citato D.P.R.
Allo specialista incaricato a tempo determinato ai sensi del protocollo aggiuntivo per lo svolgimento di attività ambulatoriale e di visite o altre prestazioni domiciliari il rimborso delle spese di accesso spetta secondo le seguenti modalità:
1)  per attività ambulatoriale, ai sensi dell'art. 10 del protocollo aggiuntivo, in base alla disciplina dettata dall'art. 35 dell'accordo di cui al D.P.R. n. 271/2000;
2)  per l'esecuzione di visite o altre prestazioni domiciliari:
2.1)  svolte nello stesso comune di residenza ovvero in quello in cui viene effettuata l'attività ambulatoriale, si tiene conto dell'effettiva distanza necessaria allo specialista per raggiungere il luogo di esecuzione delle prestazioni ed il rimborso avviene in base alla tariffa determinata dall'art. 35 D.P.R. n. 271/2000;
2.2)  svolte in comune diverso sia da quello di residenza che di svolgimento dell'attività ambulatoriale il rimborso avviene nella misura fissata dall'art. 35 dell'accordo di cui D.P.R. n. 271/2000 calcolando la distanza tra il comune di residenza e quello in cui viene effettuata l'attività domiciliare;
2.3)  svolte in sequenza procedendo per comuni diversi, il rimborso spetta calcolando la distanza tra il comune di residenza o quello di svolgimento dell'attività ambulatoriale ed il comune più distante nel quale sono effettuate le visite o prestazioni domiciliari, secondo quanto stabilito dal citato art. 35.
Qualora presso lo stesso luogo (domicilio dell'assistito, residenze assistenziali, hospice e nelle altre strutture residenziali e semiresidenziali alternative al ricovero, strutture ospedaliere) siano effettuate prestazioni ad utenti diversi in occasione dello stesso accesso, il rimborso è corrisposto una sola volta.
Il rimborso delle spese di accesso compete allo specialista avente diritto che, recatosi nel giorno stabilito all'indirizzo fornito dall'Azienda, non è stato in grado di eseguire la prestazione specialistica per motivi non dipendenti dalla sua volontà.
Agli specialisti incaricati ai sensi del protocollo aggiuntivo spetta un'adeguata copertura assicurativa per l'uso della propria autovettura.
Gli effetti della presente intesa decorrono dalla data di conferimento dei suddetti incarichi.
B - Computo orario delle visite specialistiche
Il massimale orario di 28 ore settimanali, previste dall'art. 4 del protocollo aggiuntivo, è raggiungibile sia attraverso attività specialistica ambulatoriale interna, sia mediante lo svolgimento di visite o di altre prestazioni specialistiche domiciliari di cui all'art. 9 dello stesso protocollo aggiuntivo.
Al fine di consentire ai comitati consultivi zonali delle Aziende unità sanitarie locali la verifica del rispetto del suddetto massimale, tramite il conteggio di dati omogenei, si stabilisce che ogni visita specialistica o prestazione domiciliare, svolta ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del predetto protocollo aggiuntivo, equivale ad un impegno orario teorico di trenta minuti, ferma restando la misura del compenso prevista dal comma 5 del medesimo art. 9 per ciascuna prestazione o visita.
Nel caso in cui venga pubblicato per il conferimento dell'incarico il numero complessivo di visite o prestazioni domiciliari da svolgersi in un periodo di tempo predeterminato e solo allo scopo del rispetto del massimale orario, il numero complessivo di visite domiciliari viene diviso per il numero di settimane in modo da ottenere il numero medio settimanale delle visite come previsto dal comma 3 dell'art. 9.
Allegato n. 7
SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI REGIONALI DI CUI ALLA NORMA FINALE N. 8 DEL D.P.R. N. 271/2000

Il D.P.R. n. 271/2000, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, prevede all'art. 30, comma 11, che la spesa per il finanziamento degli accordi regionali ed aziendali deve rimanere entro i limiti del 20% dell'ammontare annuo dei compensi di cui agli artt. 30, 31 e 32 del predetto D.P.R.
Pertanto, considerato che la spesa sostenuta dalla Regione siciliana per le retribuzioni dei medici specialisti ambulatoriali ammonta per l'anno 2000 ad E 74.080.577,61, ne consegue che la somma da destinare al finanziamento degli accordi regionali è pari ad E 14.816.115,52.
Gli istituti che ai sensi della vigente normativa contrattuale formano oggetto di contrattazione decentrata regionale e per i quali si è stabilito di distribuire la predetta somma di E 14.816.115,52 secondo le percentuali ivi indicate sono i seguenti:
1)  responsabile di branca (art. 16, comma 13): E 296.322,31 (2%);
2)  formazione continua (norma transitoria n. 4, comma 2): E 888.966,93 (6%);
3)  progetto di sviluppo e di verifica periodica dell'attività specialistica ambulatoriale (art. 16, commi 16 e 17): E 6.815.413,14 (46%);
4)  progetto di risultato (art. 17, comma 1): E 6.815.413,14 (46%).
Le somme così individuate saranno assegnate alle Aziende unità sanitarie locali in base al numero degli specialisti ed alle ore attivate in ciascuna di esse secondo il seguente prospetto:
1)  Responsabile di branca
Ammontare del finanziamento: E 296.322,31 così ripartito per Azienda unità sanitaria locale:
-  Azienda unità sanitaria locale n. 1 E 27.100,56;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 2 E 16.473,85;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 3 E 63.781,99;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 4 E 10.838,17;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 5 E 39.304,32;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 6 E 72.536,40;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 7 E 17.506,92;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 8 E 23.529,46;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 9 E 25.250,64.
2) Finanziamento formazione continua
Ammontare del finanziamento: E 888.966,93 così ripartito per Azienda unità sanitaria locale:
-  Azienda unità sanitaria locale n. 1 E  81.301,70;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 2 E  49.421,54;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 3 E 191.345,97;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 4 E  32.514,50;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 5 E 117.912,96;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 6 E 217.609,22;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 7 E  52.520,75;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 8 E  70.588,37;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 9 E  75.751,92.
3)  Progetto di sviluppo e di verifica periodica dell'attività specialistica ambulatoriale
Ammontare del finanziamento: E 6.815.413,14 così ripartito per Azienda unità sanitaria locale:
-  Azienda unità sanitaria locale n. 1 E  623.312,98;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 2 E  378.898,45;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 3 E 1.466.985,77;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 4 E  249.277,87;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 5 E  903.999,40;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 6 E 1.668.337,36;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 7 E  402.659,07;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 8 E  541.177,52;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 9 E  580.764,72.
4)  Progetto di risultato
Ammontare del finanziamento: E 6.815.413,14 così ripartito per Azienda unità sanitaria locale:
-  Azienda unità sanitaria locale n. 1 E  623.312,98;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 2 E  378.898,45;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 3 E 1.466.985,77;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 4 E  249.277,87;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 5 E  903.999,40;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 6 E 1.668.337,36;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 7 E  402.659,07;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 8 E  541.177,52;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 9 E  580.764,72.
Le risorse assegnate e non utilizzate nell'anno di riferimento per il finanziamento degli istituti di cui sopra andranno ad incrementare il fondo comune dell'anno successivo.
(2002.17.970)
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DECRETO 23 maggio 2002.
Rettifica del decreto 27 marzo 2001, concernente graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, valida per l'anno 2001.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, e in particolare l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto il decreto legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. n. 271/2000;
Visto l'allegato n. 1 del D.P.R. n. 271/2000, recante il protocollo aggiuntivo che fa parte integrante dello stesso D.P.R., che disciplina gli incarichi a tempo determinato;
Visto il decreto n. 34274 del 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 dell'8 giugno 2001, con cui si è preso atto della graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania valida per l'anno 2001;
Vista la nota n. 70 dell'1 febbraio 2002, con cui il presidente delegato del comitato consultivo zonale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania ha trasmesso copia della predetta graduatoria - branca di radiologia - rettificata alla luce dell'ordinanza n. 1049/01 con cui il Consiglio di giustizia amministrativa ha accolto l'appello promosso dal dott. Circo Luciano avverso l'ordinanza cautelare n. 156801 emessa dal T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, per l'inclusione nella citata graduatoria da cui inizialmente era stato escluso per aver superato il 50° anno d'età;
Preso atto della suddetta rettifica per la conseguente pubblicazione;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della rettifica apportata dal comitato zonale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania alla graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali - branca di radiologia - valida per l'anno 2001 con l'inclusione nella stessa del dott. Circo Luciano, che con punti 36,30 va a collocarsi al primo posto.

Art.  2

La rettifica di che trattasi sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 maggio 2002.
  AMANDORLA 

(2002.22.1270)
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DECRETO 23 maggio 2002.
Rettifiche al decreto 14 marzo 2002, concernente graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, valida per l'anno 2002.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, e in particolare l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo na zio nale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto il decreto legiglativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. n. 271/2000;
Visto l'allegato n. 1 del D.P.R. n. 271/2000, recante il protocollo aggiuntivo che fa parte integrante dello stesso D.P.R., che disciplina gli incarichi a tempo determinato;
Visto il decreto n. 00301 del 14 marzo 2002, con cui si è preso atto della graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa valida per l'anno 2002;
Vista la nota prot. n. 356 del 16 maggio 2002, con cui il presidente del comitato consultivo zonale del l'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa ha comunicato che nella predetta graduatoria per mero errore di trascrizione:
-  nella branca di ostetricia e ginecologia: non è stata inclusa la dott.ssa Scandurra Gemma, nata il 24 maggio 1960, che con punti 21,40* va a collocarsi al 1° posto della stessa;
-  nelle branche di diabetologia e di endocrinologia: la 1ª posizionata è la dott.ssa Intrigila Loredana e non Intriglia Loredana; e che pertanto occorre procedere alle conseguenti rettifiche;
Preso atto delle suddette rettifiche per la conseguente pubblicazione;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto delle seguenti rettifiche apportate dal comitato zonale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa alla graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali della stessa Azienda valida per l'anno 2002:
-  branca di ostetricia e ginecologia: inclusione della dott.ssa Scandurra Gemma che con punti 21,40* va a posizionarsi al 1° posto della stessa;
-  branche di diabetologia ed endocrinologia: 1ª po si zionata dott.ssa Intrigila Loredana e non Intriglia Loredana.

Art. 2

La graduatoria così rettificata potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali tempo ranei di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e per l'instaurazione di rapporti orari a tempo determinato, ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui al D.P.R. n. 271/2000.

Art. 3

La rettifica di che trattasi sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 maggio 2002.
  AMANDORLA 

(2002.22.1271)
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DECRETO 27 giugno 2002.
Disposizioni per la partecipazione al costo delle prestazioni farmaceutiche.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Disposizioni in materia di sanità", che ha previsto la riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici collocandoli in una delle seguenti classi:
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
b) farmaci diversi da quelli di cui alla lettera a) di rilevante interesse terapeutico;
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b);
Visto il provvedimento del 30 dicembre 1993, con il quale la Commissione unica del farmaco del Ministero della salute ha proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della citata legge n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge finanziaria 23 dicembre 1994, n. 724, che ha introdotto, tra l'altro, disposizioni in ordine al regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, che ha ridefinito il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma del comma 50 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'art. 70, commi 1 e 2, "Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica" sono state emanate ulteriori disposizioni in materia di corresponsione di quote di partecipazione alla spesa sanitaria e precisazioni in ordine alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco, vedasi note CUF ai fini della prescrivibilità di alcuni medicinali a carico del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 19 luglio 2000, n. 203, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni in materia di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni farmaceutiche;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" in particolare all'art. 85 sono state emanate disposizioni in materia di spesa farmaceutica;
Visto il decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2001, n. 405, che ha previsto norme sul contenimento della spesa sanitaria affidando alle regioni il compito di intervenire con propri provvedimenti nei diversi ambiti del sistema sanitario regionale al fine di qualificare e razionalizzare la spesa e definire i livelli essenziali di assistenza;
Considerato che in attuazione dell'art. 6 comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 la Commissione unica del farmaco del Ministero della salute con proprio provvedimento 4 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2002, ha individuato i farmaci (allegato I e II dello stesso provvedimento) che, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza - fra i medicinali concedibili dal servizio sanitario nazionale - di prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile - secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee, possono essere totalmente o parzialmente esclusi dal rimborso da parte del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed in particolare i commi 1 e 3 dell'art. 9;
Visto lo schema di provvedimento predisposto dall'Assessorato della sanità di concerto con l'Assessorato del bilancio e delle finanze, in attuazione dei commi 1 e 3 dell'art. 9 della legge finanziaria regionale 26 marzo 2002, n. 2;
Visto il parere reso dalla VI Commissione legislativa, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 2/2002, nella seduta n. 28 del 30 maggio 2002, n. 10509 del 31 maggio 2002, trasmesso con nota n. 3649 del 7 giugno 2002, che ha formulato la seguente proposta: "L'ammontare a carico dell'utente per ogni ticket per i farmaci di fascia B non potrà comunque superare l'importo di E 10,00";
Ritenuto che l'applicazione di tale soglia (E 10,00) non appare in linea con le previsioni perseguite dalla legge n. 405/2001 in quanto diminuirebbe la finalità di contenimento della spesa farmaceutica perseguita da questo provvedimento, pertanto si appalesa, allo stato, non compatibile con le predette finalità;
Ritenuto più coerente con le predette finalità una compartecipazione al costo delle prestazioni farmaceutiche che preveda la corresponsione da parte dell'assistito del 50% del prezzo di vendita al pubblico per i farmaci collocati in classe B;
Ritenuto, pertanto, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della legge finanziaria regionale 26 marzo 2002, n. 2, che, nel definire le prestazioni sanitarie assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti, richiama le previsioni contemplate dall'art. 3, commi 2 e 7 e dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, di stabilire le seguenti modalità di partecipazione al costo:
1) ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 "per i farmaci collocati nella classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (classe A), è dovuta":
-  una partecipazione al costo pari a e 1,55 per ricetta, per prescrizione di una confezione;
-  una partecipazione al costo pari a E 3,10 per ricetta, per prescrizione di più confezioni.
Nel caso di prescrizioni contenenti specialità medicinali sostituibili dal corrispondente farmaco generico avente uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, con prezzo di riferimento regionale la quota di partecipazione è data dalla quota ticket per ricetta come sopra determinata.
Nel caso di prescrizione contenente specialità medicinali, aventi prezzo superiore a quello di riferimento relativo al corrispondente generico, sulle quali il medico abbia apposto l'indicazione d'insostituibilità ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della legge n. 405/2001 ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, la quota di partecipazione al costo è data dalla quota ticket come sopra determinata a cui va aggiunta la differenza tra il prezzo del farmaco prescritto e il prezzo di riferimento regionale del corrispondente generico.
La prescrizione di farmaci generici va comunque effettuata indicando solo il principio attivo senza alcuna specificazione della ditta produttrice. Solo nel caso in cui esistano condizioni clinico-farmacologiche particolari e specifiche, il medico, sotto la propria responsabilità, potrà espressamente indicare l'insostituibilità del farmaco.
2) Per i farmaci di cui agli allegati I e II del decreto ministeriale 4 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 febbraio 2002, n. 33, così come modificato con provvedimento CUF del 28 febbraio 2002, per i quali, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza - fra i medicinali concedibili dal servizio sanitario nazionale - di prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie omogenee, è stata prevista la possibilità di individuare forme di compartecipazione alla spesa da parte degli assistiti, vengono stabilite le seguenti modalità di partecipazione al costo.
In attuazione dei commi 1 e 3 dell'art. 9 della legge finanziaria regionale del 26 marzo 2002, n. 2:
-  per i principi attivi ricompresi nelle categorie terapeutiche di cui all'allegato I al decreto ministeriale 4 dicembre 2001, costituenti l'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, si conferma l'attuale collocazione nella classe di cui all'art. 8 comma 10 lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (classe A). Tale scelta è determinata, in ottemperanza ed in analogia alle decisioni assunte dal T.A.R. Lazio - sez. III - di accoglimento di sospensive in ordine agli atti applicativi tendenti all'inclusione dei principi attivi interessati, fra i prodotti ritenuti "non essenziali" ai fini della totale o parziale esclusione dalla rimborsabilità a carico del servizio sanitario nazionale, fino all'esito dei giudizi di merito.
-  per i principi attivi ricompresi nelle categorie terapeutiche di cui all'allegato II al decreto ministeriale 4 dicembre 2001, costituenti l'allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento, si conferma l'originaria classificazione precedente all'entrata in vigore della legge n. 388/2000, ai sensi dell' art. 8 comma 10 lettera b) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (classe B). Per tali farmaci è dovuta soltanto una partecipazione al costo pari al 50% del prezzo di vendita al pubblico dagli assistiti. Restano escluse e pertanto confermate in classe A le categorie terapeutiche D07AB, D07AC, G03XA, N02CC e R06AX per le quali sono state pronunciate dal T.A.R. Lazio le relative ordinanze di sospensiva, fino all'esito dei giudizi di merito.
-  i farmaci collocati nella classe di cui al citato art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (classe C) sono a totale carico dell'assistito.
3) La prescrizione di specialità medicinali e di farmaci generici, erogati dal servizio sanitario nazionale viene limitata al numero massimo di 2 pezzi per ricetta, fatta eccezione per i medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, ai medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e ai medicinali somministrabili esclusivamente per fleboclisi per i quali è confermata la possibilità di prescrizione fino ad un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
La prescrizione dei medicinali destinati al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere a) (malattie croniche o invalidanti) e b) (malattie rare) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è limitata ad un numero massimo di 3 pezzi per ricetta. La prescrizione non può comunque superare i 60 giorni di terapia.
Solo in tal caso, ai sensi del comma 1 dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la quota ticket di partecipazione al costo da parte dell'assistito è pari a _ 0,52 a confezione.
Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, è consentita la prescrizione in un'unica ricetta, secondo il modello vigente, di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni.
Le farmacie convenzionate con il servizio sanitario nazionale non possono spedire ricette contenenti un numero di confezioni superiori a quelle indicate nei precedenti punti; l'inosservanza di tale norma comporterà l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 10, del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371.
Ritenuto, altresì, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 2/2002, in coerenza con le previsioni degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 124/98 e successive modificazioni ed integrazioni, di stabilire quanto segue:
1) l'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni, di cui al presente provvedimento, è riconosciuta:
a) ai soggetti componenti nuclei familiari con reddito (lordo) annuo, riferito all'anno precedente, inferiore a 18 milioni di lire pro capite (E 9.296,22), elevato a 23 milioni di lire (E 11.878,51) per nucleo familiare composto da un solo componente, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 124/98;
b) ai cittadini di età inferiore a 6 anni e di età superiore a 65 purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo (lordo) riferito all'anno precedente non superiore a 70 milioni;
c) ai titolari di pensioni sociali;
d) ai titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni;
e) ai disoccupati (soggetti non più occupati e non in attesa di prima occupazione).
Tali soggetti sono comunque tenuti a corrispondere la quota ticket per ricetta determinata nella misura di E 1,55 per la prescrizione di una confezione e di E 3,10 per la prescrizione di più confezioni. Tali soggetti sono altresì tenuti al pagamento dei farmaci collocati in classe C, nonché al pagamento della differenza tra il prezzo del farmaco prescritto e il prezzo di riferimento regionale del corrispondente generico, nei casi previsti dalla normativa vigente;
2)  sono esenti dalla partecipazione al costo i soggetti individuati dall'art. 5 del decreto legislativo n. 124/98 per le prestazioni di assistenza sanitaria correlate alle condizioni di malattia, di cui ai regolamenti approvati con decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 e successive modificazioni (malattie croniche e invalidanti) e dal decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 (malattie rare), per le quali è riconosciuto il diritto all'esenzione. Tali soggetti, ai sensi del comma 1 dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, esclusivamente per prescrizioni farmaceutiche correlate alla malattia sono tenuti a corrispondere la quota ticket di E 0,52 a confezione; rimangono invece assoggettati alle modalità di partecipazione al costo dei farmaci collocati in classe C, nonché al pagamento della differenza tra il prezzo del farmaco prescritto e il prezzo di riferimento regionale del corrispondente generico, nei casi previsti dalla normativa vigente;
3) sono esenti totalmente dalla partecipazione al costo di cui al presente provvedimento:
a) invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie;
b) invalidi civili al 100%;
c) grandi invalidi per servizio ;
d) grandi invalidi del lavoro.
I pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie sono gli invalidi, militari e civili, che hanno subito, per fatti di guerra, menomazioni permanenti dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie (dalla 1ª all'8ª) di cui alla tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni.
Il medico di base, ai sensi della legge n. 203/2000, per i soggetti di cui sopra (punto 3, lettere dalla a alla d) può prescrivere farmaci in classe C a totale carico del servizio sanitario nazionale, solo nei casi di comprovata utilità per i pazienti rientranti nella suddetta categoria; a tal fine la ricetta dovrà contenere apposita dichiarazione del medico di base debitamente controfirmata attestante la suddetta condizione.
Sono da considerare a tutti gli effetti farmaci di classe C, anche i medicinali rientranti nelle classi A o B limitatamente a specifiche indicazioni (note CUF), esclusivamente nei casi in cui la prescrizione degli stessi sia effettuata per indicazioni diverse da quelle contenute nelle note (circolare del Ministro della salute n. 100/SCPS/9 del 29 agosto 2000);
Ravvisata la necessità di precisare quanto segue:
-  le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta;
-  il diritto all'esenzione, per patologia o per invalidità, è riconosciuto dalle Aziende unità sanitarie locali di residenza che rilasciano a ciascun soggetto una tessera di esenzione personale, previa presentazione della documentazione di rito;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 11 bis della legge n. 405/2001, secondo il quale è stabilito che il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze verifichino periodicamente l'attuazione delle misure di contenimento della spesa sanitaria previste dalla stessa legge con particolare riferimento all'andamento della spesa farmaceutica, di dover disporre affinché le Aziende sanitarie, che già trasmettono mensilmente i dati di spesa relativi alle prescrizioni farmaceutiche erogate in regime convenzionale ad esclusione dell'assistenza indiretta, provvedano ad integrare i suddetti dati con quelli relativi alle entrate derivanti dalla partecipazione al costo delle prestazioni stabilite con il presente provvedimento.
In particolare le Aziende unità sanitarie locali dovranno rilevare, ad integrazione e modifica dei dati di cui alla circolare n. 941 del 30 ottobre 1997:
1) gli importi relativi alla quota ticket per ricetta;
2) gli importi derivanti dalla quota di compartecipazione degli assistiti al costo dei farmaci di classe B (50% del prezzo di vendita al pubblico) e dalla differenza tra il prezzo della specialità medicinale prescritta e il prezzo di riferimento regionale del corrispondente generico;

Decreta:

Per le motivazione descritte in premessa, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 9 della legge finanziaria regionale 26 marzo 2002, n. 2, si stabilisce quanto segue:

Art. 1

Per i farmaci collocati nella classe A di cui all'art. 8, comma 10, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuta:
-  una partecipazione al costo pari a E 1,55 per ricetta, per prescrizione di una confezione;
-  una partecipazione al costo pari a E 3,10 per ricetta, per prescrizione di più confezioni.
Nel caso di prescrizioni contenenti specialità medicinali sostituibili dal corrispondente farmaco generico avente uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, con prezzo di riferimento regionale la quota di partecipazione è data dalla quota ticket per ricetta come sopra determinata.
Nel caso di prescrizione contenente specialità medicinali, aventi prezzo superiore a quello di riferimento relativo al corrispondente generico, sulle quali il medico abbia apposto l'indicazione d'insostituibilità ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della legge n. 405/2001 ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, la quota di partecipazione al costo è data dalla quota ticket come sopra determinata a cui va aggiunta la differenza tra il prezzo del farmaco prescritto e il prezzo di riferimento regionale del corrispondente generico.
La prescrizione di farmaci generici va comunque effettuata indicando solo il principio attivo senza alcuna specificazione della ditta produttrice. Solo nel caso in cui esistano condizioni clinico-farmacologiche particolari e specifiche, il medico, sotto la propria responsabilità, potrà espressamente indicare l'insostituibilità del farmaco.

Art. 2

Per i principi attivi ricompresi nelle categorie terapeutiche di cui all'allegato I al decreto ministeriale 4 dicembre 2001, costituenti l'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, si conferma la collocazione nella classe A di cui all'art.8, comma 10, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 3

Per i principi attivi ricompresi nelle categorie terapeutiche di cui all'allegato II al decreto ministeriale 4 dicembre 2001, costituenti l'allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento, si conferma l'originaria classificazione precedente all'entrata in vigore della legge n. 388/2000, ai sensi dell' art. 8, comma 10, lettera b) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (classe B). Per tali farmaci è dovuta soltanto una partecipazione al costo pari al 50% del prezzo di vendita al pubblico da parte degli assistiti. Restano escluse e pertanto confermate in classe A le categorie terapeutiche D07AB, D07AC, G03XA, N02CC e R06AX per le quali sono state pronunciate dal T.A.R. Lazio le relative ordinanze di sospensiva, fino all'esito dei giudizi di merito.

Art. 4

I farmaci collocati nella classe C, di cui al citato art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono a totale carico dell'assistito.

Art. 5

La prescrizione di specialità medicinali e di farmaci generici, erogati dal servizio sanitario nazionale viene limitata al numero massimo di 2 pezzi per ricetta, fatta eccezione per i medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, ai medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e ai medicinali somministrabili esclusivamente per fleboclisi per i quali è confermata la possibilità di prescrizione fino ad un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, ai sensi dell'art.9, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 6

La prescrizione dei medicinali destinati al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere a) (malattie croniche o invalidanti) e b) (malattie rare) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è limitata ad un numero massimo di 3 pezzi per ricetta. La prescrizione non può comunque superare i 60 giorni di terapia.
Solo in tal caso, ai sensi del comma 1 dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la quota ticket di partecipazione al costo da parte dell'assistito è pari a E 0,52 a confezione.

Art. 7

Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, è consentita la prescrizione in un'unica ricetta, secondo il modello vigente, di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni.

Art. 8

Le farmacie convenzionate con il servizio sanitario nazionale non possono spedire ricette contenenti un numero di confezioni superiori a quelle indicate nei precedenti punti; l'inosservanza di tale norma comporterà l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 10, del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371.

Art. 9

Sono esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni di cui al presente provvedimento:
1) l'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni, di cui al presente provvedimento, è riconosciuta:
a) ai soggetti componenti nuclei familiari con reddito (lordo) annuo, riferito all'anno precedente, inferiore a 18 milioni di lire pro capite (E 9.296,22), elevato a 23 milioni di lire (E 11.878,51) per nucleo familiare composto da un solo componente, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 124/98;
b) ai cittadini di età inferiore a 6 anni e di età superiore a 65 purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo (lordo) riferito all'anno precedente non superiore a 70 milioni;
c) ai titolari di pensioni sociali;
d) ai titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni;
e) ai disoccupati (soggetti non più occupati e non in attesa di prima occupazione).
Tali soggetti sono comunque tenuti a corrispondere la quota ticket per ricetta determinata nella misura di E 1,55 per la prescrizione di una confezione e di E 3,10 per la prescrizione di più confezioni. Tali soggetti sono altresì tenuti al pagamento dei farmaci collocati in classe C, nonché al pagamento della differenza tra il prezzo del farmaco prescritto e il prezzo di riferimento regionale del corrispondente generico, nei casi previsti dalla normativa vigente;
2) sono esenti dalla partecipazione al costo i soggetti individuati dall'art. 5 del decreto legislativo n. 124/98 per le prestazioni di assistenza sanitaria correlate alle condizioni di malattia, di cui ai regolamenti approvati con decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 e successive modificazioni (malattie croniche e invalidanti) e dal decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 (malattie rare), per le quali è riconosciuto il diritto all'esenzione. Tali soggetti, ai sensi del comma 1 dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, esclusivamente per prescrizioni farmaceutiche correlate alla malattia sono tenuti a corrispondere la quota ticket di E 0,52 a confezione; rimangono invece assoggettati alle modalità di partecipazione al costo dei farmaci collocati in classe C, nonché al pagamento della differenza tra il prezzo del farmaco prescritto e il prezzo di riferimento regionale del corrispondente generico, nei casi previsti dalla normativa vigente;
3) sono esenti totalmente dalla partecipazione al costo di cui al presente provvedimento:
a) invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie;
b) invalidi civili al 100%;
c) grandi invalidi per servizio;
d) grandi invalidi del lavoro.
I pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie sono gli invalidi, militari e civili, che hanno subito, per fatti di guerra, menomazioni permanenti dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie (dalla 1ª all'8ª) di cui alla tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni.
Il medico di base, ai sensi della legge n. 203/2000, per i soggetti di cui sopra (punto 3, lettere dalla a alla d) può prescrivere farmaci in classe C a totale carico del servizio sanitario nazionale, solo nei casi di comprovata utilità per i pazienti rientranti nella suddetta categoria; a tal fine la ricetta dovrà contenere apposita dichiarazione del medico di base debitamente controfirmata attestante la suddetta condizione.
Sono da considerare a tutti gli effetti farmaci di classe C, anche i medicinali rientranti nelle classi A o B limitatamente a specifiche indicazioni (note CUF), esclusivamente nei casi in cui la prescrizione degli stessi sia effettuata per indicazioni diverse da quelle contenute nelle note (circolare del Ministro della salute n. 100/SCPS/9 del 29 agosto 2000).

Art. 10

Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta effettuata ai sensi della normativa vigente e sotto la personale responsabilità del dichiarante.

Art. 11

Il diritto all'esenzione, per patologia o per invalidità, è riconosciuto dalle Aziende unità sanitarie locali di residenza che rilasciano a ciascun soggetto una tessera di esenzione personale, previa presentazione della documentazione di rito.

Art. 12

Le Aziende sanitarie, che già trasmettono mensilmente i dati di spesa relativi alle prescrizioni farmaceutiche erogate in regime convenzionale ad esclusione dell'assistenza indiretta, devono provvedere ad integrare i suddetti dati con quelli relativi alle entrate derivanti dalla partecipazione al costo delle prestazioni stabilite con il presente provvedimento.
In particolare le Aziende unità sanitarie locali dovranno rilevare, ad integrazione e modifica dei dati di cui alla circolare n. 941 del 30 ottobre 1997:
1)  gli importi relativi alla quota ticket per ricetta;
2) gli importi derivanti dalla quota di compartecipazione degli assistiti al costo dei farmaci di classe B (50% del prezzo di vendita al pubblico) e dalla differenza tra il prezzo della specialità medicinale prescritta e il prezzo di riferimento regionale del corrispondente generico.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed entrerà in vigore il primo lunedì successivo alla pubblicazione.
Palermo, 27 giugno 2002.
  CITTADINI PAGANO 

Allegato A

ATC CATEGORIE TERAPEUTICHE 
AO3FA  Procinetici (per uso parenterale) 
  Alizapride 
  Bromopride 
  Clebopride 
  Levosulpiride 
  Metoclopramide 
BO3AB  Ferro trivalente, preparati orali 
  Ferromaltoso 
  Sodio ferrigluconato 
DO5AX  Altri antipsoriasici per uso topico: 
  Calcipotriolo 
  Tecalcitolo 
  Tazarotene 
DO7AB  Corticosteroidi, moderatamente attivi (gruppo II) 
  Flumetasone 
  Triamcinolone 
  Idrocortisone 
  Alclometasone 
  Fluocortin 
  Desametasone 
  Clobetasone 
  Desonide 
DO7AC  Corticosteroidi, attivi (gruppo III) 
  Amcinonide 
  Diflucortolone 
  Diflorasone 
  Prednicarbato 
  Mometasone 
  Metilprednisolone 
  Fluticasone 
  Fluocortolone caproato + Fluocortolone 
  Fluocinolone 
  Desoximetasone 
  Budesonide 
  Betametasone 
  Beclometasone 
  Fluocinonide 
GO3CA  Estrogeni naturali e semisintetici, non associati 
  Promestriene 
  Etinilestradiolo 
  Estrogeni coniugati 
  Estriolo 
  Estradiolo 
GO3XA  Antigonadotropine e sostanze similari 
  Danazolo 
  Gestrinone 
JO1CA  Penicilline ad ampio spettro (nota 55) 
  Carbenicillina 
  Mezlocillina 
  Piperacillina 
JO1CR  Associazioni di penicilline, inclusi gli inibitori delle betalattanasi (nota 55) 
  Piperacillina + Tazobactam 
  Ticarcillina + Acido Clavulanico 
JO1DA  Cefalosporine e sostanze correlate (nota 55) 
  Cefamandolo 
  Cefuroxima 
  Ceftezolo 
  Ceftazidima 
  Cefodizima 
  Cefotaxima 
  Cefoperazone 
  Cefonicid 
  Cefepime 
  Ceftriaxone 
  Cefmetazolo 
  Ceftizoxima 
  Cefozidima 
JO1GB  Altri aminoglicosidi (nota 55 bis) 
  Amikacina 
  Gentamicina 
  Netilmicina 
  Tobramicina 
NO2CC  Agonisti selettivi dei ricettori 5HT1 (per uso iniettivo) 
  Sumatriptan 
NO2CC  Agonisti selettivi dei recettori 5HT1 (per uso orale) 
  Almotriptan 
  Eletriptan 
  Sumatriptan 
  Zolmitriptan 
  Rizatriptan 
RO3AK  Adrenergici ed altri antiasmatici 
  Formoterolo + Budesonide 
  Ipratropio bromuro + Salbutamolo 
  Salmeterolo + Fluticasone 
  Salbutamolo + Flunisolide 
  Fenoterolo + Ipratropio bromuro 
  Beclometasone + Salbutamolo 
  Salbutamolo + Nedocromil 
RO6AX  Altri antistaminici per uso sistemico 
  Ebastina 
  Loratadina 
  Terfenadina 
  Mizolastina 
  Ketotifene 
  Fexofenadina 
  Acrivastina 
  Mebidrolina 
SO1AA  Antibiotici 
  Cloramfenicolo 
  Netilmicina 
  Acido fusidico 
  Ampicillina 
  Clortetraciclina 
  Tetraciclina 
  Gentamicina 
  Micronomicina 
SO1AD  Antivirali 
  Trifluridina 
  Aciclovir 
  Idoxuridina 
SO1AX  Altri antimicrobici 
  Ciprofloxacina 
  Lomefloxacina 
  Norfloxacina 
  Ofloxacina 

Allegato B

ATC CATEGORIE TERAPEUTICHE 
AO3FA  Procinetici (per uso orale) 
  Alizapride 
  Bromopride 
  Clebopride 
  Domperidone 
  Levosulpiride 
  Metoclopramide 
  Cisapride 
AO4AD  Altri antiemetici 
  Proclorperazina 
AO7DA  Antipropulsivi 
  Loperamide 
AO7EB  Sostanze antiallergiche, esclusi i corticosteroidi 
  Acido cromoglicico 
DO7AD  Corticosteroidi, molto attivi (gruppo IV) 
  Alcinonide 
  Clobetasolo 
GO1AX  Altri antimicrobici ed antisettici 
  Nifuratel 
GO3AA  Associazioni fisse estro-progestiniche 
  Etinilestradiolo + Desogestrel 
  Etinilestradiolo + Gestodene 
  Etinilestradiolo + Levonorgestrel 
  Etinilestradiolo + Norgestrel 
GO3AB  Preparati sequenziali estro-progestinici 
  Etinilestradiolo + Gestodene 
  Etinilestradiolo + Levonorgestrel 
GO4BX  Altri urologici 
  Doxazosin 
GO4CA  Antagonisti dei recettori alfa-adrenergici 
  Alfuzosina 
  Terazosina 
  Tamsulosina 
GO4CB  Inibitori della testosterone-5-alfa reduttasi 
  Finasteride 
NO2CA  Alcaloidi della segale cornuta 
  Caffeina + Ergotamina 
  Diidroergotamina 
NO2CX  Altri antiemicranici 
  Pizotifene 
NO5AL  Benzamidi 
  Amisulpride 
  Levosulpiride 
  Sulpiride 
  Tiapride 
RO1AC  Sostanze antiallergiche, esclusi i corticosteroidi 
  Nedocromil 
  Acido cromoglicico 
  Acido spaglumico 
RO1AD  Corticosteroidi 
  Beclometasone 
  Flunisolide 
  Fluticasone 
  Mometasone 
RO6AD  Derivati fenotiazinic
  Mequitazina 
  Prometazina 
RO6AE  Derivati piperazinici 
  Cetirizina 
  Oxatomide 
SO1BA  Corticosteroidi, non associati 
  Fluorometolone 
  Formocortal 
  Idrocortisone 
  Desametasone 
  Clobetasone 
  Desonide 
SO1BC  Antifiammatori non steroidei 
  Flurbiprofene 
  Ketorolac 
  Piroxicam 
  Diclofenac 
SO1CA  Corticosteroidi ed antimicrobici in associazione 
  Betametasone + Sulfacetamide 
  Betametasone + Cloramfenicolo 
  Betametasone+Cloramfenicolo+Tetraciclin+Colistimetato di sodio 
  Betametasone+Cloramfenicolo+Rolitetraciclina+Colistimetato di sodio 
  Neomicina + Prednisolone 
  Formocortal + Gentamicina 
  Fluorometolone + Tetraciclina 
  Fluorometolone + Gentamicina 
  Fluocinolone acetonide + Neomicina 
  Desametasone + Tobramicina 
  Cloramfenicolo + Desametasone 
  Cloramfenicolo + Idrocortisone + Neomicina 
  Argento vitellinato + Idrocortisone 
SO1CC  Antiinfiammatori non steroidei e antiinfettivi in associazione 
  Diclofenac + Gentamicina 
SO1GX   Altri antiallergici 
  Nedocromil 
  Acido cromoglicico 

(2002.26.1601)
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DECRETO 27 giugno 2002.
Disposizioni relative all'erogazione di alcune prestazioni in attuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'accordo dell'8 agosto 2001 tra Governo, Regioni e Province autonome;
Visto l'art. 6 del decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001, convertito con modifiche in legge n. 405 del 16 novembre 2001;
Visto l'accordo tra Stato-regioni del 22 novembre 2001, con cui sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza ed il successivo D.P.C.M. del 29 novembre 2001, che ha dato attuazione ai livelli essenziali di assistenza definiti nel precitato accordo;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002";
Tenuto conto che la Regione, in esecuzione delle norme precitate, deve procedere: in base all'allegato 2B, lett. b), alla definizione delle indicazioni di prescrivibilità per l'erogazione delle prestazioni di densitometria ossea; della successiva lett. d) delle indicazioni di prescrivibilità per le erogazioni delle prestazioni di chirurgia rifrattiva con laser ad eccimeri; dovendo, altresì, definire per effetto del combinato dell'allegato 2C e dell'allegato 3 le modalità più idonee per la determinazione dei valori soglia e delle modalità erogative dei D.R.G. di cui ai medesimi allegati;
Preso atto che per la definizione di quanto sopra la Regione ha attivato degli specifici tavoli tecnici che hanno esitato i propri lavori con la produzione di documenti che, condivisi, si approvano;
Considerato, altresì, che per quanto concerne le prestazioni di terapia fisica e riabilitativa di cui all'allegato 2A, lett. f), e 2B, lett. c), questa Regione è intervenuta con l'art. 123 della legge regionale n. 2/2002 stabilendo, tra l'altro, che le prestazioni "devono essere regolamentate all'interno del progetto riabilitativo e dei relativi percorsi terapeutici";
Tenuto conto che il tavolo tecnico nominato per la de finizione di detti percorsi terapeutici ha ultimato i propri lavori esitando un documento che condiviso, si ap prova;

Decreta:


Art. 1

Sono approvati e costituiscono parte integrante del presente decreto i sotto elencati allegati:
-  allegato 1 - Prestazioni di densitometria ossea;
-  allegato 2 - Chirurgia rifrattiva con laser ad eccimeri;
-  allegato 3 - Determinazione dei valori soglia e modalità erogative dei D.R.G. di cui all'allegato 2C del D.P.C.M. del 22 novembre 2001;
-  allegato 4 - Percorsi riabilitativi.

Art. 2

Sono confermate per le prestazioni di cui all'art. 1 le vigenti disposizioni di legge in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, ed entrerà in vigore dal giorno di pubblicazione.
Palermo, 27 giugno 2002.
  CITTADINI 

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(2002.26.1602)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 10 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico dell'area ricadente in corrispondenza dell'alveo e delle pendici a valle della diga Pozzillo nel comune di Regalbuto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentante nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 4964 del 25 marzo 2002, con la quale il sindaco del comune di Regalbuto (prov. di Enna) chiede la revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico di un'area ricadente in corrispondenza dell'alveo e delle pendici a valle della diga Pozzillo, trasmettendo all'ufficio del Genio civile di Enna uno studio geologico specifico della zona con le relative carte del dissesto e del rischio in scala 1:5.000, redatto dal geol. G. La Spina;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Enna, trasmessa con nota prot. n. 2376 del 27 marzo 2002, nella quale l'ufficio, sulla base degli elaborati trasmessi dal comune e del sopralluogo effettuato, ritiene condivisibile la nuova perimetrazione delle aree a rischio riportata nella cartografia allegata;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico dell'area ricadente in corrispondenza dell'alveo e delle pendici a valle della diga Pozzillo nel comune di Regalbuto, in provincia di Enna, con la riperimetrazione, in scala 1: 5.000, delle aree a rischio di frana, soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate e la relazione d'istruttoria trasmessa dall'ufficio del Genio civile di Enna.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 aprile 2002.   
  PERGOLIZZI 

Allegato
RELAZIONE

In data 4 luglio 2000, con decreto n. 298/41 è stato adottato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con il quale sono state individuate aree del territorio regionale soggette a rischio elevato e molto elevato.
Il decreto n. 298/41 prevede, tra l'altro, mediante l'art. 6, che lo stesso può essere integrato e modificato, previa apposita richiesta da parte dei comuni interessati, qualora informazioni di maggiore dettaglio documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata nell'allegata carta del dissesto idrogeologico.
Il comune di Regalbuto, con nota prot. n. 4964 del 25 marzo 2002 ha avanzato richiesta di modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, ritenendo lo stato dei luoghi non rispondente con quanto rappresentato nelle cartografie allegate al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Le aree di cui trattasi in atto non classificate a rischio ricadono all'interno del foglio n. 623 "Nicosia".
A supporto della richiesta di modifica, il comune di Regalbuto ha prodotto uno studio geologico, contenente, tra l'altro, le carte del dissesto e del rischio, in scala 1:5.000, specifico per un'area ricadente in corrispondenza dell'alveo e delle pendici a valle della diga "Pozzillo".
Lo studio geologico è stato effettuato per conto del comune di Regalbuto, dal geol. Giuseppe La Spina iscritto all'ordine regionale dei geologi di Sicilia con il n. 241.
Nell'area studiata sono stati individuati diversi fenomeni di dissesto, per i quali sono state individuate le rispettive aree a rischio e sono state altresì determinate, attenendosi alle disposizioni contenute nelle linee guida per la valutazione del rischio e nella nota dell'Assessorato territorio e ambiente, gruppo XLI n. 57596 del 22 novembre 2000, le corrispondenti classi di rischio.
Ciò posto, si rappresenta che in base agli elaborati trasmessi dal comune di Regalbuto ed al sopralluogo effettuato, si ritiene di poter condividere le risultanze dello studio geologico con specifico riferimento alla perimetrazione delle aree a rischio.

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(2002.16.937)
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DECRETO 10 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico della zona di Piano Puleo nel comune di Gagliano Castelferrato.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 7464 del 24 ottobre 2000, con la quale il sindaco del comune di Gagliano Castelferrato (prov. di Enna) chiede la revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 1908 del 20 marzo 2002, con la quale l'amministrazione comunale ha trasmesso lo studio geologico sui fenomeni di dissesto riscontrati nella zona Piano Puleo nel comune di Gagliano Castelferrato con le relative carte del dissesto e del rischio in scala 1:5.000, redatto dal geol. A. Pappalardo;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Enna, trasmessa con nota prot. n. 2421 del 27 marzo 2002, nella quale l'ufficio, sulla base degli elaborati trasmessi dal comune e del sopralluogo effettuato, ritiene condivisibile la nuova perimetrazione delle aree a rischio della zona di Piano Puleo nel comune di Gagliano Castelferrato, riportata nella cartografia allegata;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico della zona di Piano Puleo nel comune di Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna, con la riperimetrazione, in scala 1:5.000, delle aree a rischio di frana, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate e la relazione d'istruttoria trasmessa dall'ufficio del Genio civile di Enna.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 aprile 2002.
  PERGOLIZZI 

Allegati
RELAZIONE

Con nota n. 1908 del 20 marzo 2002 pervenuta in data 20 febbraio 2002 ed assunta al n. 2307 di prot., il comune di Gagliano Castelferrato ha trasmesso lo studio geologico volto all'individuazione delle aree realmente interessate da dissesti idrogeologici. Con le relative carte del dissesto e del rischio a scala 1:5.000.
Lo studio redatto dal geologo Agostino Pappalardo si è attenuto a quanto prescritto dalla circolare n. 57596, gruppo 41, dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, utilizzando il metodo quali-quantitativo esposto nelle "linee guida" individuando per ogni dissesto:
-  tipologia del dissesto;
-  estensione del dissesto;
-  magnitudo del dissesto;
-  stato di attività;
-  pericolosità;
-  elementi a rischio e quindi determinata la relativa classe di rischio (R).
Lo scrivente ufficio, in base agli elaborati redatti dal geologo incaricato dal comune di Gagliano, unitamente ai sopralluoghi appositamente effettuati, condivide la perimetrazione delle aree a rischio come riportata nella carta del rischio a scala 1:5.000.

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(2002.16.938)
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DECRETO 11 aprile 2002.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Canicattì.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali, regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dal l'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio prot. n. 33384 del 13 settembre 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 52255 del 17 settembre 2001, con il quale il comune di Canicat tì ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi al progetto per la costruzione del nuovo edificio scolastico "G. Verga", ap provato ai sensi dell'art. 1, comma V, della legge n. 1/78;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 9165 dell'8 marzo 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 16635 del 20 marzo 2002, con il quale è stato trasmesso l'atto richiesto con la nota assessoriale prot. n. 12255 del 28 febbraio 2002;
Vista la deliberazione commissariale n. 83 del 3 di cembre 1998, avente ad oggetto "Ridefinizione del l'area di impianto per la costruzione della scuola G. Verga;
Vista la delibera n. 13 del 23 febbraio 2001, esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge regionale n. 44/91 giusta attestazione del segretario generale in calce alla stessa, con la quale il consiglio comunale di Canicattì ha approvato, ai sensi dell'art. 1, comma V, della legge n. 1/78 e dell'art. 4 della legge regionale n. 35/78, il progetto per la costruzione della scuola G. Verga;
Visti gli atti di pubblicazione, relativi alla variante in argomento;
Vista la certificazione del segretario generale, datata 6 marzo 2002, in ordine alla regolarità delle procedure di pubblicazione all'albo pretorio nonché attestante l'as senza di osservazioni e reclami nei termini di legge;
Visto il parere, trasmesso al comune con nota del l'ufficio del Genio civile di Agrigento prot. n. 8618/00 del 14 febbraio 2001, con il quale l'ing. capo dello stesso ufficio, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche e integrazioni, ha approvato in linea tecnica il progetto per la costruzione della scuola G. Verga;
Vista la certificazione, datata 18 dicembre 2001, a firma congiunta del responsabile della sezione urbanistica e dell'ing. capo dell'ufficio tecnico comunale, dalla quale si rileva che l'area oggetto dell'intervento non è interessata da vincoli di alcun genere;
Vista la nota prot. n. 01 del 7 gennaio 2002, con la quale l'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione inerente la richiesta, la proposta di parere, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Progetto
Il progetto prevede la realizzazione di un plesso scolastico da destinare a scuola media inferiore G. Verga, composto da n. 24 aule normali più 4 aule speciali, biblioteca e auditorium, è formato da 3 corpi accostati, separati da due giunti di dilatazione.
Il corpo "A" si sviluppa su due livelli, ospita la mensa, i servizi annessi ed alcune aule, nella parte posteriore è ubicata la palestra con spogliatoi e servizi.
Il corpo "B" si articola su tre e quattro livelli, nel primo, seminterrato, sono ubicati l'atrio e i locali tecnologici, nei piani fuori terra sono situate le aule, l'auditorium ed uno dei cortili interni oltre ai servizi comuni, alle scale e gli ascensori.
Il corpo "C" si sviluppa su tre livelli, di cui il primo seminterrato, ed ospita alcune aule normali, le aule speciali, gli uffici, la biblioteca ed il secondo cortile interno.
Gli edifici saranno realizzati con strutture in cemento armato intelaiate e fondazioni in parte con travi rovesce ed in parte con plinti, i tompagni sono previsti in blocchi di laterizi porizzati.
L'edificio è ubicato all'interno di un lotto esteso mq. 12.600 che si articola su più livelli dove sono previste aree destinate alle attività sportive, al parcheggio, al transito veicolare e pedonale ed a verde con la messa a dimora di essenze arboree.
I percorsi carrabili sono pavimentati con conglomerato bituminoso, i marciapiedi con mattonelle autobloccanti in fibrocemento.
La recinzione sarà realizzata con elementi metallici tipo Orsogrill, gli accessi alla scuola vengono assicurati con quattro cancelli ad ante mobili.
L'area interessata al progetto di che trattasi ricade nel foglio di mappa n. 56, particelle 1337, 1338, 1335, 1336 interamente e parte delle particelle 1339, 1340, 1341, 1252, 1251, 1253, 1255, 1257, 1391, 892, 891, 1022, 29, 1247, 407, 1113, 1291, 27/a, 449, 1363, 24, 22, 21.
Considerato che:
-  il comune di Canicattì è dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 226 del 20 settembre 1980;
-  il comune di Canicattì non è classificato sismico;
-  la variante è stata pubblicata secondo le procedure previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1978, n. 71;
-  risulta completo l'iter amministrativo della variante in esame;
-  sulla variante risultano acquisiti i pareri di legge;
-  avverso la variante non sono state presentate os servazioni ed opposizioni, come si rileva dall'attestazione a firma del segretario generale del comune di Canicattì datato 14 maggio 2001;
-  sull'area oggetto della variante non vi insistono vincoli di alcun genere, come si evince dal certificato a firma del capo dell'ufficio tecnico del comune di Canicattì datato 18 dicembre 2001;
-  trattasi di una riapposizione dei vincoli;
-  la variante in argomento risulta essere compatibile con l'assetto territoriale del comune di Canicattì e non confligge con l'ordinario sviluppo urbanistico dello stesso.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, esprime parere favorevole all'approvazione del progetto, in variante al P.R.G., inerente la costruzione del nuovo edificio scolastico G. Verga, di cui alla delibera di consiglio comunale n. 13 del 23 febbraio 2001, ricadente nel foglio di mappa n. 56, particelle 1337, 1338, 1335, 1336 interamente e parte delle particelle 1339, 1340, 1341, 1252, 1251, 1253, 1255, 1257, 1391, 892, 891, 1022, 29, 1247, 407, 1113, 1291, 27/a, 449, 1363, 24, 22, 21, ai sensi dell'art. 1, comma 5° della legge regionale n. 1/78, per quanto concerne gli aspetti esclusivamente urbanistici di competenza di questa unità operativa";
Visto il voto n. 546 del 21 febbraio 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in conformità alla citata proposta dell'unità operativa 3.1/D.R.U., ha ritenuto meritevole di approvazione il progetto per la costruzione del nuovo edificio scolastico G. Verga;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 546 del 21 febbraio 2002, che fa propria la proposta dell'unità operativa 3.1/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al voto n. 546 del 21 febbraio 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Canicattì, adottata con delibera consiliare n. 13 del 23 febbraio 2001, finalizzata alla costruzione del nuovo edificio scolastico G. Verga.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne co stituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta ex art. 68 della legge regionale n. 10/99 resa dal gruppo XXXI/D.R.U.;
 2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 5546 del 21 febbraio 2002;
 3)  delibera commissariale n. 83 del 3 dicembre 1998;
 4)  delibera di consiglio comunale n. 13 del 23 febbraio 2001.
Relazioni
 5)  1.1.  relazione generale; 
 6)  1.6.  studio di impatto ambientale. 

Localizzazione dell'intervento
 7)  3.1.  corografia ed estratto del piano regolatore ge nerale, scala 1:25.000-1:2.000; 
 8)  3.2.  planimetria di rilievo, scala 1:500; 
 9)  3.3.  planimetria di progetto, scala 1:500; 
10)  3.4.  planimetria di variante, scala 1:500; 
11)  3.5.  sezioni complessive, scala 1:500. 

Documentazione fotografica
12)  4.1.  visualizzazione area di intervento. 

Disegni architettonici
13)  5.1.  pianta coperture e sistemazione esterna, scala 1:200; 
14)  5.1-bis)  planimetria con indicazione dei muri di so stegno; 
15)  5.2.  pianta del 1°, 2°, 3°, 4° livello, scala 1:200; 
16)  5.11.  sezioni trasversali e longitudinali, scala 1:100; 
17)  5.14.  prospetti esterni, scala 1:100; 

Elaborati espropriativi:
18)  11.1.  relazione; 
19)  11.2.  piano particellare; 
20)  11.3.  elenco ditte. 


Art. 3

Il comune di Canicattì dovrà richiedere, prima del l'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Canicattì resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 aprile 2002.
  SCIMEMI 

(2002.17.971)
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DECRETO 11 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di San Mauro Castelverde.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che do cumentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Viste le note prot. n. 7926 del 12 dicembre 2001 e n. 1052 del 22 febbraio 2002, con le quali il sindaco del comune di San Mauro Castelverde (provincia di Palermo) ha presentato istanza finalizzata alla revisione del piano straordinario del territorio comunale di San Mauro Castelverde, allegando uno specifico studio mirato sia alle valutazioni geomorfologiche che alla classificazione del rischio, a firma del geol. F. Lo Monaco, corredato da carte in scala 1:10.000;
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo, trasmessa con nota prot. n. 4504 del 29 marzo 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta della documentazione trasmessa dal comune di San Mauro Castelverde, ritiene che l'aggiornamento al piano straordinario per l'assetto idrogeologico proposto dall'amministrazione comunale sia ammissibile;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del co mune di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo, con la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte geomorfologiche e le carte del dissesto e del rischio in scala 1:10.000 e la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente de creto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 aprile 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato del territorio e dell'ambiente, servizio n. 9, il comune di San Mauro Castelverde, l'ufficio del Genio civile di Palermo e la Provincia regionale di Palermo.
Allegato
RELAZIONE

Nell'ambito del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, promulgato con decreto del 4 luglio 2000, sono state individuate delle aree alluvionabili e franose a rischio elevato o molto elevato, riconducibili sia a dissesti idrogeologici sia ad emergenze geomor fologiche nel territorio comunale di San Mauro Castelverde.
Il comune diSan Mauro Castelverde ha presentato istanze finalizzate alla revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico con nota n. 7926 del 12 dicembre 2001 acquista al prot. n. 25726 presso l'ufficio del Genio civile di Palermo in data 14 di cembre 2001 e con nota n. 1052 del 22 febbraio 2002 acquisita al prot. n. 4504 in data 25 febbraio 2002.
Alle suddette istanze, a cura del suddetto comune e in ordine al contenuto della circolare di codesto Assessorato n. 57596 del 22 novembre 2000, è stato allegato uno specifico studio redatto dal dott. geol. Francesco Lo Monaco mirato sia alle valutazioni geomorfologiche che alla valutazione dei rischi, da frana e idraulico, nell'ambito del territorio comunale di San Mauro Castelverde.
Il professionista incaricato dall'amministrazione comunale ha prodotto, a corredo del suddetto studio tre elaborati cartografici. Si tratta rispettivamente di una carta geologica, di una carta geomorfologica e di una carta del dissesto con individuazione delle aree a rischio idrogeologico in scala 1:10.000.
Quest'ultimo elaborato tiene conto delle valutazioni di rischio per frane con i gradi R1 (moderato), R2 (medio), R3 (rischio elevato) e R4 (molto elevato) e delle valutazioni di rischio idraulico con i gradi R1 (moderato), R2 (medio), R3 (rischio elevato) e R4 (molto elevato).
Nel complesso viene illustrata una valutazione e una perimetrazione delle aree a rischio modificata rispetto a quella riprodotta sulle carte con le valutazioni di rischio redatte da codesto Assessorato.
In particolare l'esame della carta con le valutazioni di rischio a scala 1:10.000 evidenzia che sono state individuate due grandi aree a rischio per frane R4: la prima denominata F1 si sviluppa in prossimità di contrada Scala; la seconda denominata F2 è sita in prossimità della frazione di Borrello e si sviluppa fino a spingersi al vallone Tiberio e all'omonima contrada. Un'area a rischio per frane R3 denominata F3 è stata localizzata in contrada Piscio.
Altre aree a grado di rischio R2 e R1 per frane sono sparse nell'ambito di tutto il territorio comunale con maggiori addensamenti nella porzione orientale e sud-orientale dello stesso.
Aree a rischio idraulico R3 e R4 sono state individuate lungo il corso del fiume Pollina e in corrispondenza della confluenza del torrente Buonanotte con il suddetto fiume.
Le aree ricadenti al di fuori delle sopradescritte sono state considerate a rischio R1, R2 o prive di rischio.
Le suddette valutazioni sono state suffragate da una relazione tecnica ove si descrivono analiticamente i criteri adottati per le valutazioni di rischio prodotte e che costituisce parte integrante dello studio di revisione proposto.
In considerazione di quanto sopra, si trasmette per gli ulteriori provvedimenti di competenza, la documentazione inviata dal comune di San Mauro Castelverde, redatta dal geologo Francesco Lo Monaco, che risulta elaborata secondo le linee guida individuate con la circolare assessoriale n. 57596 del 22 novembre 2000 per la revisione del piano straordinario, con la nuova classificazione del livello di rischio del territorio comunale di San Mauro Castelverde.
(2002.17.967)
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DECRETO 22 aprile 2002.
Giudizio positivo di compatibilità ambientale alla ditta Brugnano s.r.l. per un impianto sito nel comune di Palermo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978, di istituzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Visto il D.D.G. n. 870 del 29 novembre 2001, che istituisce le aree ed i servizi del dipartimento territorio ed ambiente e le disposizioni del dirigente generale, poste in calce alla nota prot. n. 957/S.R. del 12 dicembre 2001;
Vista la legge regionale n. 39 del 13 giugno 1977, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n. 78 del 4 agosto 1990, n. 181 del 29 dicembre 1981, n. 57 del 19 giugno 1982, n. 48 del 30 maggio 1983, n. 6 del 21 agosto 1984, n. 40 del 21 aprile 1995, e n. 71 del 3 ottobre 1995, recante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento;
Vista la delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernente lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto n. 288 del 3 marzo 1989, così come modificato dai decreti 8 marzo 1994, 22 settembre 1995, 6 agosto 1996, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti, ed in particolare dal decreto n. 451/18 del 29 giugno 1993, che ha conferito, a tutte le autorizzazioni in corso di validità alla data di emanazione dello stesso decreto n. 451/18, una durata di cinque anni;
Visto l'art. 15 della legge 30 aprile 1991, n. 10, circa la semplificazione dell'azione amministrativa;
Visto il D.M. del 5 settembre 1994, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti;
Visto il punto 14.2 del citato D.M. del 5 settembre 1994, concernente la tipologia di recupero effettuata dalla ditta, che limita l'impiego delle scorie ad un massimo del 30% in peso sul totale e fissa come prescrizioni quelle di cui all'allegato 6 del D.M. del 12 luglio 1990;
Vista la legge n. 70 del 25 gennaio 1994, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale;
Visto il D.P.R. 12 aprile 1996, concernente le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, la successiva modifica ed integrazione di cui al D.P.C.M. 3 settembre 1999 e la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 che, all'art. 91, recepisce la normativa nazionale;
Visto il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 - "Attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
Visto il decreto n. 154/18 del 3 maggio 1999, con il quale la ditta Brugnano s.r.l. è stata autorizzata ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97 all'esercizio dell'attività di centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti;
Vista l'ordinanza commissariale n. 663 dell'1 agosto 2001, con la quale è stato autorizzato alla ditta Brugnano s.r.l. l'aumento della potenzialità di stoccaggio delle batterie al piombo esauste rinviando il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio delle ulteriori tipologie di rifiuto richieste alle procedure di valutazione di impatto ambientale;
Vista l'istanza del 23 novembre 2001, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 59982 del 23 novembre 2001, con la quale la ditta Brugnano s.r.l. ha richiesto il giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 relativo all'impianto sito nel comune di Palermo nella zona industriale Brancaccio, via Langer n. 1/a, iscritto al N.C.T. al foglio di mappa n. 88, particelle 818 q.p., 165 q.p., 1262 q.p., 175 q.p., 176 q.p., 1332 q.p. ed al foglio di mappa n. 89, particelle nn. 835 q.p., 1207 q.p., 541 q.p., 1208 q.p., per una superficie complessiva di circa mq. 4.993;
Vista la relazione di valutazione di impatto ambientale e la relazione geologica allegate all'istanza citata;
Vista la nota del 21 gennaio 2002, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 4118 del 21 gennaio 2002, con la quale la ditta ha trasmesso copia del quotidiano "Giornale di Sicilia" del 9 novembre 2001, da cui risulta l'avviso pubblico richiesto ai fini del giudizio di compatibilità ambientale;
Viste le istanze e le relative ricevute di raccomandata, inviate rispettivamente al comune di Palermo ed alla provincia di Palermo per l'acquisizione del parere previsto;
Considerato che il comune di Palermo e la provincia di Palermo non hanno espresso il proprio parere entro il termine dei sessanta giorni previsto dall'art. 5, comma 2 del D.P.R. 12 aprile 1996;
Visto il rapporto istruttorio, servizio 4, prot. n. 240 del 2 aprile 2002;
Considerato che l'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 prevede che "il giudizio di compatibilità ambientale è sostitutivo di ogni ulteriore parere o nulla osta ed autorizzazione di natura ambientale di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in forza di leggi o regolamenti regionali" e che l'impianto è soggetto a giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, in quanto la tipologia dei rifiuti che intende recuperare è classificata "pericolosa" ai sensi del decreto legislativo n. 22/97;
Visto l'art. 129, comma 23 della legge 26 marzo 2002, n. 2, che sopprime l'art. 5 della legge regionale n. 181/81;
Ritenuto di poter concedere giudizio positivo di compatibilità ambientale;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 12 aprile 1996, si esprime giudizio positivo circa la compatibilità ambientale richiesta dalla ditta Brugnano s.r.l. e relativa all'impianto sito nel comune di Palermo nella zona industriale Brancaccio, via Langer n. 1/a, iscritto al N.C.T. al foglio di mappa n. 88, particelle 818 q.p., 165 q.p., 1262 q.p., 175 q.p., 176 q.p., 1332 q.p. ed al foglio di mappa n. 89, particelle nn. 835 q.p., 1207 q.p., 541 q.p., 1208 q.p., per una superficie complessiva di circa mq. 4.993.

Art. 2

Ai sensi del comma 6 dell'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il presente giudizio di compatibilità ambientale sostituisce ogni ulteriore parere, nulla osta o autorizzazione di natura ambientale di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 3

Al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto siciliano.
Palermo, 22 aprile 2002.
  PARLAVECCHIO 

(2002.18.1034)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Comunicato relativo alla circolare 2 luglio 2002, n. 2, recante: "Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2001/2006".

Si comunica che su Internet al sito www.infoeurosicilia.it è a disposizione la circolare n. 2/2002 del 2 luglio 2002, recante: "Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2001/2006".
La suddetta circolare modifica in alcune sue parti le direttive contenute nella circolare n. 2/01/FP del 26 aprile 2001.
(2002.27.1624)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 2 maggio 2002, n. 2.
Art. 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. Disposizioni in merito all'accesso dei concessionari del servizio riscossione tributi alle anagrafi comunali.

Ai comuni della Sicilia
All'Assessorato regionale degli enti locali
All'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia
Alla Montepaschi Serit
All'Anci Sicilia
La legge 17 marzo 1993, n. 63 definisce lo scambio dei dati, anche anagrafici, registrati nel sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, con gli organismi legittimati a richiederli e detta i canoni fondamentali per un interscambio di dati incrociati mediante attivazione di collegamenti telematici tra i comuni e gli organi titolari di funzione impositiva.
Con il D.P.C.M. 5 maggio 1994 è stato istituito, nell'ambito nazionale, il servizio di scambio telematico di dati tra comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale e stabilite le modalità tecniche di detti collegamenti telematici.
L'obiettivo che in tal modo si è voluto perseguire è duplice. Da un lato, infatti, è stata data la possibilità agli enti collegati di potere aggiornare la propria banca dati con quella dell'anagrafe comunale, dall'altro di consentire ai comuni di accedere ai dati informatizzati, in possesso degli stessi enti, utili per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
Successivamente, con il decreto interministeriale del 6 ottobre 2000, sono stati individuati, per i comuni, precisi adempimenti in ordine alla trasmissione delle proprie informazioni anagrafiche al Ministero delle finanze, tramite il sistema predisposto dallo stesso Ministero per l'interscambio di dati in materia tributaria.
In linea con le sopra dette disposizioni l'art. 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 prescrive, al fine di ottenere il miglioramento qualitativo della base anagrafica e quindi rendere più efficaci ed efficienti le attività di controllo e di riscossione dei tributi nel territorio siciliano, che i comuni della Regione forniscano, gratuitamente e con aggiornamento almeno trimestrale, al concessionario del servizio riscossione e alle amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti, i dati relativi ai propri archivi anagrafici dei cittadini residenti.
Allo scopo di rendere immediatamente applicabili le suddette disposizioni e di armonizzarle con le esigenze degli enti interessati, si diramano le seguenti istruzioni operative.
I comuni che si avvalgono di sistemi informatici per la gestione dell'anagrafe devono, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della citata legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002, sottoscrivere con il concessionario e con le amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti, un protocollo d'intesa, contenente le modalità, i tempi e le caratteristiche tecniche relative alla trasmissione dei dati in questione e al loro aggiornamento almeno trimestrale.
Per gli aspetti tecnici della trasmissione i soggetti interessati dovranno realizzare un collegamento secondo le modalità di interscambio dei dati previsto dal sistema Siatel, ovvero mediante altro collegamento idoneo ad aggiornare le informazioni anagrafiche della popolazione presente nella banca dati della anagrafe tributaria. Al riguardo si sottolinea che il sistema Siatel, attivo dall'1 gennaio 1999 per il collegamento telematico fra numerosi comuni siciliani e gli uffici finanziari dello Stato operanti nell'isola, già prevede:
-  attribuzione del codice individuale (fiscale) ai neonati;
-  comunicazione delle variazioni anagrafiche;
-  allineamento delle anagrafi comunali;
-  interrogazione dei dati anagrafici e di residenza dei contribuenti;
-  interrogazione dei dati reddittuali e degli atti del registro.
I comuni che non si avvalgono di sistemi informativi per la gestione dell'anagrafe, previa acquisizione di un sistema di informatizzazione essenziale (personal computer e collegamento internet), devono ugualmente, entro il terzo mese successivo all'entrata in vigore della legge regionale n. 2/2002, procedere alla sottoscrizione di un analogo protocollo d'intesa, curando la conseguente trasmissione dei dati mediante la realizzazione di un collegamento, avente le caratteristiche tecniche sopra citate e secondo le modalità ed i tempi indicati nel protocollo medesimo.
I dati anagrafici dovranno contenere gli elementi identificativi dei contribuenti secondo le modalità tecniche indicate nel sistema di collegamento informatico.
Si dà per inteso che tutti i dati comunque resi saranno ritenuti, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, strettamente riservati e saranno utilizzati unicamente per i fini previsti dalla legge in argomento.
Tutti i comuni dovranno, in ogni caso, provvedere a comunicare, con cadenza trimestrale, al concessionario del rispettivo ambito territoriale l'avvenuto aggiornamento dei dati anagrafici, anche nell'ipotesi negativa, e ciò ovviamente a decorrere dalla stipula del protocollo per i comuni già collegati con l'anagrafe tributaria e dall'attivazione del sistema di collegamento per gli altri comuni.
Eventuali problematiche in ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare saranno gestite dall'agenzia delle entrate, Direzione regionale per la Sicilia, a cui è affidato il coordinamento delle sopra delineate attività.
Si sottolinea come il mancato adempimento degli obblighi indicati dall'art. 2 della legge, e come sopra esplicitati, comporterà per i comuni inadempienti l'applicazione della sanzione prevista dal 4° comma del medesimo articolo.
In particolare, la comunicazione dell'inadempimento, effettuata dal concessionario territorialmente competente, ai sensi del successivo comma 5°, sarà inoltrata dal Dipartimento regionale finanze e credito all'Assessorato regionale degli enti locali, per le conseguenziali iniziative.
Nella specie, l'Assessorato regionale degli enti locali, su proposta dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, provvederà ad irrogare, nei confronti del comune inadempiente, la sanzione prevista dal suddetto 4° comma dell'art. 2, con conseguente diminuzione dell'1% del trasferimento dovuto per l'anno successivo, ai sensi dell'art. 76 della più volte richiamata legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002.
In uno all'irrogazione della sanzione anzidetta si procederà, a cura dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, alla diffida del comune inadempiente ed alla contestuale fissazione di un termine ad adempiere. Scaduto infruttuosamente tale termine verrà disposto l'intervento sostitutivo previsto dalla norma in questione, attraverso la nomina di un commissario ad acta, scelto fra i funzionari dello stesso Assessorato.
Gli uffici finanziari territorialmente competenti vigileranno sull'adempimento dell'obbligo di comunicazione da parte del concessionario, ex comma 5 del citato art. 2, provvedendo, nel caso di inadempimento, all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dallo stesso comma e al versamento del relativo gettito nelle casse regionali;
Si raccomanda a tutti gli uffici in indirizzo la puntuale osservanza delle istruzioni impartite con la presente circolare nonché la diffusione della stessa ai rispettivi uffici periferici.
Si precisa infine che lo schema di protocollo d'intesa, unito in allegato, fa parte integrante della presente circolare.
  L'Assessore: PAGANO 

Allegato
PROTOCOLLO D'INTESA
tra

Comune di ................................................
Agenzia delle entrate - Ufficio locale/imposte dirette ................................................ ................................................
Concessionario Montepaschi Serit S.p.A. ambito di ................................................ ................................................
Vista la legge 25 marzo 2002, n. 2, "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002" che, all'art. 2, prevede l'obbligo da parte dei comuni della Regione a fornire gratuitamente e con aggiornamento almeno trimestrale al concessionario del servizio riscossione tributi ed alle amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti, i dati relativi ai propri archivi anagrafici dei cittadini;
Considerato che il comma 2 del citato art. 2 della legge n. 2/2002 impone altresì ai comuni della Regione, che già si avvalgono dei sistemi informatici, l'obbligo di sottoscrivere con il concessionario e con le amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti un protocollo d'intesa volto a regolamentare le tecniche ed i criteri di trasferimento dei dati anagrafici;
Vista la circolare n. 2 del 2 maggio 2002 dell'Assessore regionale del bilancio e delle finanze con cui, nel diramare le relative modalità attuative, viene esteso l'obbligo di sottoscrivere il suddetto protocollo d'intesa anche ai comuni che non si avvalgono di un sistema informatico per la gestione dell'anagrafe;
Rilevato che è già attivo il sistema di trasmissione informatico dei dati Siatel tra alcuni comuni della Regione e l'amministrazione finanziaria statale;
Considerato pertanto che si rende necessario disciplinare il rapporto tra i soggetti interessati, segnatamente comune di ................................................ ................................................, nel seguito denominato "comune", agenzia delle entrate, ufficio ................................................, nel seguito denominato "ufficio finanziario", concessionario della riscossione, ambito di ................................................, nel seguito denominato "concessionario";

Si conviene quanto segue



Art. 1

A)  Il comune che già effettua variazioni in aggiornamento dell'anagrafe tributaria si impegna a trasmettere, dalla stipula del presente protocollo d'intesa, con aggiornamento almeno trimestrale, i dati anagrafici contenenti gli elementi identificativi dei contribuenti, attraverso le modalità tecniche di interscambio dati previste dal sistema Siatel, ovvero con altro collegamento idoneo ad aggiornare le informazioni anagrafiche della popolazione presente nella banca dati dell'anagrafe tributaria.
B)  Il comune che finora non ha trasmesso dati in aggiornamento all'anagrafe tributaria, in quanto privo di collegamento, si impegna a richiedere entro il termine di giorni ................................................ dalla stipula del presente protocollo d'intesa, il collegamento al sistema Siatel, o ad altro sistema idoneo ad aggiornare i dati anagrafici della popolazione presente nella banca dati dell'anagrafe tributaria ed, a seguito dell'attivazione del collegamento, a trasmettere i dati anagrafici e il relativo aggiornamento almeno trimestrale degli stessi.
Il concessionario acquisisce i dati dell'anagrafe del comune tramite l'accesso all'anagrafe tributaria dell'agenzia delle entrate.

Art. 2

Il concessionario verificherà la tempestività delle comunicazioni rese dai comuni, secondo le modalità operative previste dalla circolare n. 2 del 2 maggio 2002, dando notizia al dipartimento regionale finanze e credito di eventuali inadempimenti del comune, al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 4° dell'art. 2 della legge regionale n. 2/2002.

Art. 3

L'ufficio finanziario vigilerà sull'adempimento dell'obbligo di comunicazione da parte del concessionario, circa i comuni inadempienti per l'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 2/2002 nell'ipotesi di mancato adempimento dell'obbligo suddetto.
(2002.19.1092)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
ERRATA CORRIGE
ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Approvazione del testo dell'art. 2 dello statuto sociale della Banca del Popolo S.p.A., con sede sociale in Trapani.
Nel comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2002, a pag. 86, nel testo dell'art. 2 l'ubicazione della direzione generale dell'azienda di credito anziché: "via Libertà n. 12" deve correttamente leggersi: "via Libica n. 12".
(2002.25.1513)

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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