GURS Parte I n. 29 del 2002 Supp. Ordinario
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 GIUGNO 2002 - N. 29
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA COMMISSARIALE 11 giugno 2002.
Linee guida per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.



ORDINANZA COMMISSARIALE 11 giugno 2002.
Linee guida per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000 e n. 3136 del 25 maggio 2001, concernenti l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;
Visto in particolare l'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 225/1992, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
Visto, inoltre, il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge n. 225/1992, che prescrive che il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
Vista l'ordinanza del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale l'avv. Felice Crosta è stato nominato Vice Commissario, con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;
Visto il documento denominato "Linee guida per la raccolta differenziata" esitato dalla Commissione scientifica nella seduta del 16 maggio 2001;
Vista l'ordinanza n. 633 dell'11 luglio 2001, con la quale il Vice Commissario on.le Carmelo Lo Monte approva il suddetto documento;
Vista l'ordinanza n. 1000 del 23 novembre 2001, con la quale il Vice Commissario avv. Felice Crosta ordina alla struttura di supporto alla gestione commissariale di integrare le "Linee guida per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani", approvate con ordinanza n. 633 dell'11 luglio 2001, con le osservazioni di cui alla nota del sub-commissario n. 12143 del 22 ottobre 2001 e con le valutazioni espresse dalla Commissione scientifica, comunicate con nota n. 183 del 26 ottobre 2001, richiamando, inoltre, tutti gli atti di programmazione già emanati, con particolare riferimento, tra gli altri, all'ordinanza n. 280/01, relativa alla delimitazione degli ambiti per gli impianti per la selezione e valorizzazione della frazione secca e dei sub-ambiti per la produzione di compost, alle circolari emanate in tema di aggregazione per ambiti, al relativo modello di statuto inviato ai comuni ed alle province, ed al regolamento tipo per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani.
Vista la nota prot. n. 8121 dell'11 giugno 2002, con la quale il Sub Commissario dott. Nicolò Scialabba propone le modifiche e le integrazioni necessarie per adempiere a quanto prescritto dall'ordinanza n. 1000 del 23 novembre 2001;
Ritenuto di dover condividere le proposte di cui alla suddetta nota;
Ritenuto che il testo del regolamento contenente i criteri tecnico-economici per l'organizzazione della raccolta differenziata in Sicilia, di cui al punto 5.13 del P.I.E.R, aggiornato con le modifiche ed integrazioni di cui alla già citata nota, corrisponde a quanto richiesto con l'ordinanza n. 1000 del 23 novembre 2001 e che, pertanto, occorre provvedere all'approvazione dello stesso;

Ordina:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, è approvato il regolamento contenente i criteri tecnico-economici per l'organizzazione della raccolta differenziata in Sicilia, di cui al punto 5.13 del P.I.E.R., "Linee guida per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani", che si allega per costituire parte integrante della presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 giugno 2002.
Il Vice Commissario:  CROSTA Il Sub Commissario:  SCIALABBA
Allegati
LINEE GUIDA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1.  PREMESSA
Il presente documento vuole essere un utile strumento per definire le regole guida e i criteri tecnico-economici per l'attivazione dei circuiti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sulla base degli interventi prefigurati dal documento "Priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti" (che d'ora in poi potrà essere denominato, più semplicemente, PIER), approvato con ordinanza commissariale del 25 luglio 2000, e della delimitazione in ambiti territoriali ottimali (che d'ora in poi potranno essere denominati, più semplicemente, A.T.O.) e sub-ambiti territoriali ottimali (che d'ora in poi potranno essere denominati, più semplicemente, sub-A.T.O.), definiti per il territorio dell'Isola con l'ordinanza commissariale del 19 aprile 2001, n. 280.
I contenuti delle linee guida sono da intendersi, infatti, come disposizioni di indirizzo per una efficace organizzazione del servizio di raccolta differenziata e per la sua integrazione con tutti gli altri servizi di nettezza urbana, nell'ottica della gestione integrata dei rifiuti.
Essi, infatti, non definiscono nel dettaglio le singole soluzioni operative, ma forniscono, soprattutto, gli standards tecnico-economici, nonché parametri di riferimento, indicativi ma non vincolanti, per la redazione dei "piani di impresa" a livello di ambito o sub-ambito territoriale ottimale, considerando l'impiantistica esistente, l'evoluzione dello stato dell'arte della tecnologia, i fabbisogni e le specificità locali.
2.  LE FONTI NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI
2.1.  IL DECRETO LEGISLATIVO N. 22/97
Con il decreto legislativo n. 22/97 si è provveduto a recepire l'insieme delle direttive (n. 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 96/62/CEE sugli imballaggi) emanate dalla Comunità europea nel settore dei rifiuti, cambiando e, in parte, abrogando la normativa pregressa, essenzialmente rappresentata dal D.P.R. n. 915/82, modificandone radicalmente i presupposti e gli obiettivi.
Il decreto legislativo n. 22/97 ha introdotto una precisa gerarchia di priorità, impegnando le autorità competenti a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
1)  la prevenzione e la riduzione dei rifiuti;
2)  il riutilizzo e riciclaggio (recupero di materiali);
3)  il recupero di energia.
Lo smaltimento in discarica costituisce, quindi, la fase residuale della gestione dei rifiuti e deve essere effettuato in condizioni di assoluta sicurezza (art. 5 commi 1, e 3), con il ricorso ad una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate, al fine di realizzare l'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali, la riduzione della movimentazione dei rifiuti, tenendo conto di una idonea localizzazione degli impianti specializzati, l'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2.2.  LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NELLA REGIONE SICILIA
La situazione di emergenza determinatasi nella Regione siciliana nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, ha indotto il Governo nazionale a dichiarare, con un primo decreto del 22 gennaio 1999, "lo stato di emergenza nella Regione siciliana in ordine alla situazione di crisi socio-economica-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei R.S.U." fino al 30 giugno 2000.
A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Ministro dell'Interno - delegato al coordinamento della protezione civile - ha emanato l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, al fine di porre in essere "Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione siciliana".
In adempimento all'ordinanza n. 2983/99 e alla lettera del 28 febbraio 2000, inviata alla Commissione scientifica dal Commissario delegato - Presidente della Regione, si dava mandato alla Commissione scientifica "...per l'immediato, che codesta commissione si esprima con un documento di priorità al fine di dar luogo agli interventi in materia di raccolta differenziata, riciclo, valorizzazione, recupero dei rifiuti urbani, produzione di compost di qualità e di combustibile derivato dai rifiuti; ciò trova giustificazione, in generale, nella necessità di dare una prima risposta, per ambiti ottimali, alla esigenza di realizzare gli impianti più urgenti...".
La Commissione scientifica con il documento delle "Priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti" (PIER), ha individuato, traendo spunto dai materiali predisposti dal Vice Commissario, nonché dalle indicazioni fornite dai Prefetti, dalle province regionali, e dalle forze sociali e dalle associazioni ambientaliste, gli interventi prioritari propedeutici a superare il periodo transitorio dell'emergenza, la cui durata è stata prevista in ventiquattro mesi.
Con la predisposizione del "PIER", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 4 agosto 2000 in seguito al decreto commissariale del 25 luglio 2000, vengono individuati, i criteri generali, gli scenari di programmazione, gli obiettivi e gl'interventi necessari al superamento dello stato di emergenza, al rispetto della normativa ed al conseguimento della autonomia di smaltimento nell'ambito del territorio della regione.
Occorre, altresì, precisare alcune tra le più importanti modifiche introdotte con le ordinanze ministeriali successive alla richiamata O.M. n. 2983/99.
Con l'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 viene demandata al Commissario delegato l'incombenza di:
-  predisporre il piano di gestione dei rifiuti (art. 22 del decreto legislativo n. 22/97);
-  predisporre il piano delle bonifiche delle aree inquinate (art. 22 del decreto legislativo n. 22/97);
-  adottare misure per prevenire la formazione dei rifiuti, favorendo il riutilizzo degli imballaggi ed il riciclaggio dei beni a fine vita;
-  realizzare impianti per la produzione di combustibile derivato da rifiuti;
-  promuovere la formazione e l'informazione ambientale;
-  attuare la promozione, l'organizzazione di una gestione unitaria dei rifiuti urbani in ciascun ambito territoriale ottimale anche attraverso la costituzione di consorzi o società miste cui partecipano le province e i comuni.
Con le ordinanze n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000 il Ministro dell'Interno:
-  proroga (art. 1) fino alla cessazione dello stato di emergenza i poteri conferiti al Commissario delegato con le precedenti ordinanze;
-  dispone che a partire dal 1° gennaio 2001, la tariffa per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano realizzato entro il mese precedente sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e al compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani per una percentuale minima del 20%, compresa la raccolta e conferimento al CO.NA.I. degli imballaggi primari, secondari e terziari, è maggiorata nella misura dell'1% per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 20%. A tal fine, il Commissario delegato comunica agli enti gestori delle discariche i nominativi dei comuni che hanno raggiunto tali percentuali. Dalla data di attivazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti la tariffa per il conferimento a tali impianti dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano realizzato, nel mese precedente, sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi e legno e al compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani per una percentuale minima del 20%, compresa la raccolta e il conferimento al CO.NA.I. degli imballaggi primari, secondari e terziari, è maggiorata nella misura del 3% per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 20%. A tal fine, il Commissario delegato comunica ai soggetti gestori degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti i comuni che hanno raggiunto tali percentuali. I proventi derivanti da tale maggiorazione sono versati sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore dei rifiuti della Regione siciliana.
Con l'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, sono confermati fino alla cessazione dello stato di emergenza, i poteri già conferiti al Commissario delegato con le precedenti ordinanze ministeriali.
Inoltre, all'art. 4, comma 8, si obbliga il CO.NA.I.:
-  a ricevere, alle condizioni previsti dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il Commissario delegato - Presidente della Regione ed il CO.NA.I. medesimo, gli imballaggi primari, secondari e terziari, nonché le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi;
-  a conseguire entro il 31 dicembre 2001 l'obbiettivo del 50% di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.
All'art. 4, comma 15, si dispone che, a partire dal 1 luglio 2001, sia applicato alla tariffa di conferimento dei rifiuti un coefficiente di maggiorazione pari al 1% per ogni tre punti percentuali di raccolta differenziata non realizzata rispetto all'obiettivo minimo del 25%.
L'ordinanza n. 3190 del 22 marzo 2002, infine, modifica ed integra in modo sostanziale le precedenti ordinanze.
L'art. 2 dell'ordinanza n. 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni viene modificato dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3190/02.
-  1) vengono precisati alcuni aspetti del piano di emergenza, redatto in conformità ai principi, alle finalità e ai criteri stabiliti dall'art. 22 del decreto legge n. 22/97 e, in particolare che:
-  "identifichi in ciascun ambito gli obiettivi specifici minimi della raccolta differenziata, nel rispetto dei tempi e degli obiettivi fissati dall'art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
-  identifichi le modalità per ottimizzare la raccolta ed il trasporto, nonché per assicurare la valorizzazione energetica della frazione residuale dei rifiuti rispetto alla raccolta differenziata di cui alla precedente lettera b);
-  identifichi il numero ed i criteri per la localizzazione degli impianti per il trattamento della frazione residuale e di quelli di termovalorizzazione dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilati tenendo conto, in via prioritaria, dell'offerta di utilizzo dello stesso da parte del sistema industriale, preferibilmente se in sostituzione totale o parziale di combustibili tradizionali;
-  assicuri che l'intera gestione dei rifiuti avvenga preferibilmente all'interno delle singole province, tranne che per gli impianti di cui alla precedente lettera, e che il recupero energetico dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilati avvenga all'interno della Regione.".
L'art. 2 bis dell'ordinanza n. 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni viene modificato dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3190/02 prevedendo che:
"il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana, promuova ed organizzi una gestione unitaria dei rifiuti urbani al sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in ciascun ambito territoriale ottimale che, preferibilmente, è individuato nella provincia. Ai predetti fini il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana, individua ed attua le forme e i modi di cooperazione tra la provincia ed i comuni in ciascun ambito o sub-ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti e per l'esercizio associato delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti urbani.
Nel caso in cui la provincia ed i comuni appartenenti all'ambito non giungono alla relativa aggregazione il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana, previa diffida, provvede, in nome, per conto e nell'interesse dei predetti enti, a porre in essere gli atti necessari alla costituzione della società di ambito per la gestione integrata del servizio, cui potrà affidare, tra l'altro, la proprietà e la gestione degli impianti pubblici comprensoriali, associando la provincia e i comuni dell'ambito o sub-ambito, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 113 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche ed integrazioni;".
L'art. 3 dell'ordinanza n. 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni viene modificato dall'art. 4 dell'ordinanza n. 3190/02 come segue:
-  in merito agli obiettivi di raccolta differenziata, al fine di:
"..... conseguire, entro il 31 dicembre 2003, l'obbiettivo del 15% di raccolta differenziata ed entro il 31 dicembre 2005, l'obbiettivo del 25% di raccolta differenziata, subentrando nell'affidamento del servizio ai comuni;" (comma 1.1);
-  prevedendo di realizzare:
"...impianti per la produzione di compost da frazione organica selezionata da rifiuti urbani sempre che tale frazione sia disponibile e sia verificata la sua compatibilità con una possibile destinazione agricola del compost prodotto o di impiego dello stesso per fini di risanamento e/o di recupero ambientale;" (comma 1.2);
ed interventi relativi agli impianti di trattamento della frazione residuale (commi 1.15, 1.19 e 1.20);
-  e, in merito agli obblighi del consorzio CO.NA.I., le relative scadenze vengono differite al "31 dicembre 2002" ed al "31 luglio 2002" (comma 3) ed al "31 luglio 2002" (commi 4 e 5).
L'art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dell'ordinanza n. 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni viene integrato dall'art. 5 dell'ordinanza n. 3190/02, commi 1, 2, 3, 4, stabilendo le modalità ed i passi attuativi per la realizzazione degli impianti di trattamento della frazione residuale a valle della raccolta differenziata.
In merito alle localizzazione degli impianti di termoutilizzazione, l'art. 4, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 3048/2000 viene modificato dall'art. 13, comma 1 e 2, dell'ordinanza n. 3190/02:
Per quanto riguarda la tariffa di conferimento in discarica:
-  l'art. 7 comma 5 dell'ordinanza n. 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni viene modificato dall'art. 7 commi 1 e 2 ordinanza n. 3190/02, con l'inserimento dei seguenti punti 1 e 2:
"1. Nelle more della determinazione della tariffa, l'aliquota di essa, occorrente per far fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno un trentennio è fissata in 1,5 centesimi di euro per ogni chilogrammo conferito, salvo eventuale conguaglio, tranne nei casi in cui i predetti oneri finanziari della gestione delle discariche dopo la loro chiusura siano già previsti e messi in atto nella tariffa applicata dai gestori delle discariche.
2. I comuni titolari di discariche pubbliche, al fine di assicurare l'unicità della responsabilità nella loro conduzione, garantiscono che, dopo la chiusura delle stesse, i loro gestori ne siano responsabili per la manutenzione, sorveglianza e controllo per un congruo periodo temporale.".
-  l'art. 8 comma 1 dell'ordinanza n. 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni viene modificato dall'art. 8, comma 1 dell'ordinanza n. 3190/02:
1) "a partire dal 1° gennaio 2001 è applicato al tributo speciale per il deposito e smaltimento in discarica dei rifiuti urbani ed assimilabili, un coefficiente di maggiorazione pari all'1% per ogni punto percentuale di raccolta differenziata non realizzato rispetto agli obiettivi minimi previsti dalla normativa vigente.".
-  i commi 4, 4bis e 4 ter dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3072/2000, relativi alle autorizzazioni per le discariche, vengono modificati dall'art. 14, comma 1, dell'ordinanza n. 3190/02.
Infine l'art. 16, comma 1 dell'ordinanza n. 3190/2000 stabilisce che:
"Il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana provvede, ove necessario, e sentito con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, all'aggiornamento del Piano di priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti (PIER) di cui al decreto commissariale 25 luglio 2000, al fine di corredarlo, completarlo e aggiornarlo anche in vista della definizione, in termini di unità, ubicazione, capacità e caratteristiche, dei termoutilizzatori della frazione residuale dei rifiuti.".
3.  LINEE GUIDA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
3.1.  STATO ATTUALE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
La situazione attuale può essere rappresentata sulla base di un censimento avviato dall'ufficio del Commissario per l'emergenza rifiuti a seguito della circolare n. 6/2000, inviata a tutti i comuni dell'Isola.
Il suddetto censimento ha definito per ciascun comune lo stato delle attività connesse alla gestione per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 1999; per l'anno 1997 e 1998 si sono utilizzati i dati proveniente dal PIER.
Le informazioni rese dai comuni hanno riguardato:
1) dati generali sugli abitanti (residenti e stagionali), sulla superficie comunale, sui contribuenti (utenze domestiche e non domestiche) ed il gettito derivante dalla tassa sui rifiuti, sulla produzione di rifiuti solidi urbani;
2) dati sulla raccolta differenziata (quantità per frazione raccolta, tipo di gestione adottata e suoi costi, sistemi di raccolta utilizzati, dati sulla logistica);
3) dati sul conferimento della parte indifferenziata (discariche utilizzate, quantità conferita, costi, stato della discarica utilizzata).
Sui dati restituiti dai comuni occorre fare alcune considerazioni.
La realtà che allo stato si presenta in Sicilia è abbastanza articolata e complessa; tale constatazione viene maggiormente confermata nell'ambito della gestione delle attività connesse alla raccolta differenziata, dove, per la quasi totalità dei comuni, si attuano forme di affidamento riferite a condizioni contrattuali difficilmente omologabili e dove spesso il controllo da parte dell'ente affidante risulta difficile.
L'ufficio del Commissario per l'emergenza rifiuti si è preoccupato di leggere i dati e verificarne l'attendibilità, provvedendo, di conseguenza, alla loro validazione.
3.2.  OBIETTIVI E FINALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Tutti i comuni della Regione siciliana dovranno attuare o la raccolta differenziata monomateriale (un contenitore per ogni frazione) o, con alcune limitazioni, multimateriale (contenitore unico per più frazioni); in quest'ultimo caso, in particolare, dovranno utilizzare un contenitore unico per plastica, legno, alluminio ed acciaio ed uno separato sia per il vetro sia per la carta.
La raccolta monomateriale assicura una maggiore purezza merceologica, cioè minori scarti da avviare allo smaltimento, mentre quella multimateriale, a fronte di una maggiore comodità per l'utenza in fase di conferimento, sconta una maggiore presenza di scarti non riciclabili, per cui presuppone la presenza, a valle, di impianti per la selezione e la valorizzazione della frazione secca proveniente da raccolta differenziata.
L'organizzazione della raccolta differenziata (che d'ora in poi potrà essere denominata, più semplicemente, R.D.) andrà progettata in modo da garantire il più possibile l'unitarietà degli interventi. I servizi di R.D. potranno essere diversificati in base alle peculiarità locali, in funzione, per esempio, della maggiore o minore densità abitativa, della produzione di rifiuti stagionali e/o di specifiche produzioni, ecc.
La predisposizione dei progetti di R.D. e dei "piani di impresa", redatti secondo le indicazioni di cui ai paragrafi successivi, deve avvenire tenendo conto del contributo di tutti i soggetti potenzialmente coinvolgibili sul territorio (associazioni di volontariato, associazioni ambientaliste, categorie produttive, specifiche utenze commerciali di servizio, etc.).
In linea generale, sotto il profilo dell'organizzazione e della gestione del sistema della raccolta differenziata si prevedono, sulla base dei singoli regolamenti comunali, le seguenti tipologie di raccolta:
a)  il servizio di raccolta monomateriale per le seguenti frazioni:
-  frazione riciclabile secca come: carta, plastica, metalli, legno e vetro;
-  frazione organica per la produzione di compost;
-  pile e farmaci scaduti.
b)  il servizio di raccolta monomateriale per le seguenti frazioni:
-  frazione riciclabile secca come: carta, legno e vetro;
-  frazione organica per la produzione di compost;
-  pile e farmaci scaduti;
e multimateriale per le seguenti frazioni:
-  frazione riciclabile secca come: plastica e metalli
c)  il "centro comunale di raccolta" (che d'ora in poi potrà essere denominato, più semplicemente, C.C.R) per il primo condizionamento delle frazioni già raccolte, nonché per il conferimento e lo stoccaggio di altre frazioni conferite direttamente quali:
-  legno, acciaio ed altri metalli;
-  ingombranti (mobili, materassi, ecc.);
-  beni durevoli (piccoli e grandi elettrodomestici, elettrici ed elettronici, ecc.);
-  batterie ed accumulatori al piombo;
-  oli esausti (minerali e vegetali);
-  rifiuti urbani pericolosi;
-  pneumatici;
-  teli agricoli ed altri materiali in polietilene;
-  inerti da circuito urbano.
3.2.1. La gestione integrata dei rifiuti per ambito territoriale ottimale (A.T.O.)
L'art. 23 del decreto legislativo n. 22/97 identifica nelle province (salvo diversa disposizione delle leggi regionali) l'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti. Nella nostra regione è demandato al Commissario delegato, tramite le proprie strutture tecniche, l'individuazione degli ambiti di gestione anche a livello sub-provinciale, purché sia comunque assicurato il superamento della frammentazione della gestione.
L'ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001, richiamando l'art. 6 dell'ordinanza ministeriale n. 3072/2000, individua i comuni sede di impianto e gli ambiti per la selezione e valorizzazione della frazione secca, A.T.O., (allegato A), nonché i comuni sede di impianto e i sub-ambiti per la produzione di compost, sub-A.T.O,.(allegato B);
La successiva ordinanza ministeriale n. 3190 del 22 marzo 2002, però, ridisegna le prospettive per il trattamento della frazione residuale a valle della raccolta differenziata, eliminando la necessità della produzione del combustibile derivato dai rifiuti (C.D.R.) e dà, quindi, mandato al Commissario di ridefinire il piano degli interventi di emergenza (P.I.E.R.), anche per modificare la rigida impostazione impiantistica finalizzata alla realizzazione del sistema degli impianti di C.D.R.
Viene meno, in tal modo, la necessità della suddivisone, effettuata nel P.I.E.R., in A.T.O. e sub-A.T.O. a servizio del sistema impiantistico del C.D.R. e si possono estendere gli A.T.O. ed i sub-A.T.O. per la gestione integrata delle raccolte differenziate (materiale secco da R.D. e umido da R.D.) alla gestione integrata dei rifiuti, cioè anche alla gestione della frazione residuale a valle della raccolta differenziata, realizzando così quella sinergia nella gestione dei rifiuti che è alla base delle presenti "linee guida".
3.2.2.  Convenienze e opportunità dell'aggregazione sovra-comunale
Le suddette aggregazioni non sono soltanto un adempimento formale, ma il presupposto essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, perché l'organizzazione sovra-comunale nella gestione dei rifiuti permette di ottenere economie nella gestione e uniformità nei rapporti con i soggetti coinvolti (enti pubblici, utenti, operatori, etc..).
Impostazione omogenea delle raccolte, economie di scala negli appalti, possibilità di rendere sovra comunali la gestione integrata dei rifiuti sono elementi dai quali appare evidente l'economicità di una gestione su una scala per bacini di utenza più ampi di quello locale.
3.2.3.  Cenni a ruolo e funzioni dell'A.T.O.
Un'associazione di comuni è senz'altro più "efficace ed efficiente" delle gestioni singole ed è in grado di offrire ai singoli comuni i servizi già enumerati nei precedenti paragrafi, una volta che attui quanto previsto in tema di pianificazione della situazione territoriale e predisponga un idoneo "piano di impresa" che raccolga le indicazioni provenienti dai "piani comunali". La gestione in forma associata può, inoltre, offrire ai comuni servizi sui seguenti temi:
Omogeneizzazione delle politiche di riduzione del rifiuto
Da una gestione consortile di promozione e sostegno del compostaggio domestico alla stipula di accordi di programma per la riduzione degli imballaggi, alle misure di marketing ambientale che si realizzano più facilmente su ambiti territoriali legati alle catene distributive.
Omogeneizzazione della gestione delle raccolte
Possono essere stabiliti criteri comuni per l'impostazione delle raccolte.
Dalla definizione di comuni progetti per l'introduzione del secco/umido e l'integrazione delle raccolte si passa all'unificazione degli appalti e, una volta venuti a scadenza quelli in corso, alla definizione di un "contratto unico" gestito a livello di ambito.
Omogeneizzazione degli strumenti regolamentari
Un regolamento comunale tipo di gestione rifiuti viene adottato a livello di ambito. Poi i singoli comuni lo adattano alla specificità delle loro situazioni, ma i criteri di assimilazione, la declaratoria degli imballaggi, eventuali servizi integrativi vengono gestiti a livello di ambito (con omogeneità dell'offerta alle utenze, alle quali è possibile offrire prezzi competitivi e semplificazione procedurale), perché spesso si tratta di servizi che hanno bisogno di un certo bacino di utenza per risultare economici.
Gestione del rapporto con CO.NA.I. e Consorzi di filiera per l'avvio al riciclaggio dei rifiuti da imballaggio
A trattare con CO.NA.I. e Consorzi di filiera, per la definizione delle convenzioni per la consegna e il pagamento dei materiali raccolti, e per assicurare l'accesso agli impianti convenzionati non può essere solo il comune singolo ma la provincia o l'aggregazione di ambito, con il coinvolgimento della provincia.
A livello sovra comunale è possibile definire strutture di impiantistica di sostegno alla raccolta.
I centri consortili di raccolta in area A.S.I. (eventualmente affiancati da un impianto di compostaggio dei solo scarti vegetali) sono esempi di efficienza e concretezza.
Strutture di questo genere possono costituire l'anello di completamento tra le raccolte stradali comunali e gli impianti CO.NA.I. o di compostaggio.
Definizione di linee guida e criteri omogenei per la trasformazione della Tarsu in tariffa
E' necessaria un'impostazione comune della definizione dei piani finanziari, del metodo di suddivisione delle entrate tariffarie tra quota da attribuire alle utenze domestiche e alle altre utenze e tra parte fissa e variabile della tariffa, nonché della gestione omogenea delle politiche di agevolazione e riduzione.
Si deve arrivare alla gestione consortile della tariffa, con un unico ufficio tariffa di ambito capace non solo di gestirne la riscossione, ma di aiutare i comuni nei calcoli e nella determinazione.
In definitiva una politica tariffaria comune e comunemente indirizzata alla riduzione del rifiuto e al suo avvio al recupero.
Un coordinamento di carattere provinciale è invece indispensabile per quanto riguarda la gestione degli impianti e delle condizioni alle quali i comuni possono accedervi.
3.3.  PROCEDURA DI ATTUAZIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA
Quanto descritto nei paragrafi precedenti in merito alla raccolta differenziata non può prescindere dal problema della raccolta di tutti gli altri tipi di rifiuto. Le raccolte differenziate non devono essere aggiuntive rispetto alla tradizionale gestione del rifiuto indifferenziato, ma devono essere integrate a tale sistema, in modo da massimizzare le sinergie in termini di uomini, impianti ed attrezzature.
Nel successivo capitolo 4 viene analizzato il dettaglio tecnico di una gestione integrata limitata all'insieme delle raccolte differenziate, ma bisogna sempre tener presente che lo stesso criterio si deve applicare per raggiungere "a regime" l'integrazione di tutta la gestione dei rifiuti (ad esempio utilizzando, con opportuni accorgimenti tecnico-operativi, gli stessi mezzi e lo stesso personale per raccogliere, in giorni diversi, la frazione indifferenziata e le frazioni differenziate).
Solo in tal modo, infatti, sarà possibile compensare i costi della raccolta differenziata con la riduzione dei costi dovuta sia alla mancata raccolta e trasporto del rifiuto indifferenziato, sia del suo mancato smaltimento in discarica.
Per raggiungere l'obiettivo dello sviluppo della R.D. nella direzione della gestione integrata dei rifiuti non è possibile immaginare altra soluzione che una "procedura di attuazione", che colga tutte le diverse condizioni e che sia articolata tenendo conto delle diverse potenzialità impiantistiche a disposizione ed in essere, nonché delle situazioni operative già presenti sul territorio.
I passi intermedi dello sviluppo della "procedura di attuazione della gestione integrata", correlati, quindi all'aumento delle percentuali di raccolta differenziata, sono:
A)  Redazione ed adozione dei "regolamenti comunali";
B)  Redazione ed adozione dei "piani comunali di raccolta differenziata";
C)  Aggregazione dei comuni e delle province per sub-ambito o per ambito territoriale ottimale, redazione e adozione dei "piani di impresa di ambito", acquisizione dei mezzi e delle attrezzature, definizione del contratto di servizio "a risultato", attivazione della gestione unitaria di ambito;
D)  Attivazione delle convenzioni con i Consorzi di filiera;
E)  Individuazione, progettazione e realizzazione delle isole ecologiche e dei C.C.R.;
F)  Individuazione, progettazione e realizzazione degli impianti di compostaggio comprensoriali;
G)  Individuazione, progettazione e realizzazione degli impianti di selezione e valorizzazione comprensoriali.
L'implementazione di quanto previsto nei punti C), F), G) potrà portare un immediato incremento delle percentuali di raccolta differenziata, ma tutti i passi sopra elencati sono tra loro interconnessi e necessari per giungere ad una corretta gestione integrata dei rifiuti, economicamente conveniente, efficace ed efficiente, nel rispetto delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa.
Ogni aggregazione di ambito o di sub-ambito potrà scegliere un suo percorso per l'implementazione delle fasi sopra elencate, purché coerente con la pianificazione del Commissario per l'emergenza rifiuti e purché il percorso sia chiaramente finalizzato al raggiungimento, nel più breve tempo possibile, delle corrette percentuali di raccolta differenziata.
3.3.1.  Regolamento comunale
Il regolamento comunale di gestione rifiuti previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 22/97 definisce il sistema di regole che sovrintendono la gestione dei rifiuti.
Il successivo capitolo 6.1 spiega nel dettaglio i contenuti che deve avere il "regolamento".
Allegato al presente documento come "allegato 4" si trova il "regolamento tipo" per la gestione comunale dei rifiuti, il quale indica le linee guida, fermo restando che il comune dovrà adattarlo alle scelte gestionali che metterà in atto nel corso della trasformazione del sistema di gestione dei propri rifiuti.
Al momento in cui si avvia l'aggregazione di ambito di cui ai successivi capitoli, dovranno, però, essere stabilite norme regolamentari unitarie, integrando quelle dei singoli comuni nel caso in cui il regolamento sia già adeguato allo schema emanato dalla struttura commissariale (ordinanza n. 159 del 26 luglio 2000) e modificando le norme dei regolamenti dei comuni che non abbiano effettuato il suddetto adeguamento, con l'obiettivo di arrivare ad un "regolamento di gestione di ambito", in cui siano presenti le norme comuni e le regole che consentano di armonizzare i regolamenti dei singoli enti.
3.3.2.  Piani comunali di raccolta differenziata (P.C.R.D.)
3.3.2.1.  Criteri per la progettazione territoriale dei servizi di raccolta differenziata
L'organizzazione dei servizi andrà progettata in modo da garantire il più possibile l'unitarietà dell'intervento; ciò non toglie che potranno essere diversificati i servizi sulla base delle peculiarità locali (es. centri a maggiore o minore densità abitativa, produzioni specifiche di rifiuti, ecc).
La predisposizione dei progetti deve avvenire tenendo conto del contributo che tutti i soggetti potenzialmente attivabili sul territorio possono offrire per la piena riuscita del progetto e per il raggiungimento degli obiettivi.
Pertanto dovranno essere opportunamente coinvolte categorie produttive specifiche (utenze commerciali, di servizio, grande distribuzione, ristoranti, mense, ecc.) utenze artigianali ed industriali, soggetti riutilizzatori, operatori del settore e le cooperative di cui all'art 1, comma 1, lettera "b" legge n. 381/91 ed associazioni di volontariato, associazioni ambientali.
Per la redazione dei progetti territoriali di raccolta differenziata dovranno essere tenuti presente i seguenti elementi di base:
1)  dimensione e tipologia del territorio:
-  densità abitativa;
-  distanze tra i diversi centri;
-  struttura residenziale (zone ad elevata densità abitativa popolare, residenziali, commerciali, zone ad elevata presenza di uffici, zone artigianali/industriali, zone agricole, presenza di strutture sanitarie);
-  sistema viario.
2)  dimensione demografica:
-  popolazione residente;
-  popolazione fluttuante e periodi di maggior presenza;
3)  sistema socio culturale ("propensione" alla raccolta differenziata e possibilità di successo delle azioni programmate);
4)  quantità di rifiuti prodotti, distinguendo i rifiuti nei flussi prioritari:
-  rifiuti solidi urbani interni (domestici e non);
-  rifiuti ingombranti;
-  rifiuti assimilabili da attività produttive;
-  rifiuti da spazzamento stradale;
-  rifiuti da raccolta differenziata;
5)  dinamiche della produzione (indicazione delle punte di produzione, produzioni settimanali, mensili);
6)  qualità dei rifiuti prodotti:
-  effettuazione di analisi merceologiche e chimico fisiche per ciascuna area di raccolta; l'individuazione del campione statisticamente rappresentativo dell'intero territorio andrà effettuata tenendo conto delle seguenti variabili:
-  aspetti demografici;
-  morfologia riferita alle caratteristiche degli insediamenti;
-  presenza di attività produttive;
-  il numero di campionamenti dipenderà dalla omogeneità del territorio considerato e dalla sua estensione; il campionamento andrà comunque effettuato tenendo conto:
-  della stagionalità;
-  delle presenze turistiche rilevanti;
-  dell'esistenza di attività commerciali, di servizio e produttive;
-  delle attività in essere di raccolta differenziata al fine di quantificare la sottrazione di materiali a monte del conferimento di rifiuto indifferenziato;
7)  analisi quali-quantitativa delle utenze dei servizi:
-  individuazione del numero di utenze "domestiche"
-  individuazione di altre utenze potenzialmente coinvolgibili in iniziative dedicate, quali:
-  negozi (alimentari e non);
-  esercizi commerciali;
-  ristoranti, mense, alberghi;
-  collegi, comunità, case di riposo;
-  studi professionali ed ambulatori;
-  strutture sanitarie;
-  scuole, uffici pubblici ed attività di servizio;
-  attività industriali ed artigianali;
8)  stato di fatto della raccolta e dello smaltimento:   

-  abitanti serviti;
-  operatori di raccolta;
-  frequenze di raccolta;
-  mezzi impiegati;
-  numero di addetti;
-  tipologia degli impianti;
-  struttura dei servizi di raccolta differenziata (numero contenitori, frequenze di svuotamento, rese quantitative);
9)  presenza di operatori del recupero:
-  centri di stoccaggio privati;
-  centri di trattamento privati;
-  utilizzatori finali;
-  presenza attiva di gruppi del volontariato
L'analisi del territorio e delle dinamiche di formazione dei rifiuti, consente la definizione del progetto di raccolta secondo la seguente articolazione:
-  individuazione dei materiali da raccogliere in modo differenziato e delle priorità di intervento (utenze specifiche);
-  definizione delle più opportune modalità di raccolta per ciascun materiale e ciascun flusso di provenienza;
-  individuazione degli obiettivi quantitativi;
-  dimensionamento dei servizi per ciascuna tipologia di raccolta:
-  numero e localizzazione dei contenitori;
-  frequenza di svuotamento;
-  numero di mezzi e tempi di percorrenza;
-  frequenze di raccolta domiciliare;
-  individuazione dei circuiti di raccolta;
-  individuazione di eventuali punti intermedi di stoccaggio/trattamento prima del conferimento agli utilizzatori finali;
-  progettazione delle infrastrutture necessarie;
-  individuazione di strumenti e strategie di formazione/informazione degli utenti;
-  progettazione di iniziative sperimentali soprattutto per quanto attiene le forme innovative di raccolta;
-  strumenti di attuazione: intese territoriali per il collocamento dei materiali ed aspetti amministrativi (regolamento raccolta e regolamento tassa);
-  analisi dei costi e dei benefici del progetto tenendo conto dei costi di investimento (dotazione di mezzi, contenitori, strutture quali le piattaforme, impianti dedicati al trattamento dei flussi da raccolte differenziate) dei costi di gestione e dei ricavi diretti o indiretti derivanti dall'attuazione di tutte le fasi del progetto nonchè dell'economicità sociale e quindi dell'impatto sociale oltre che ambientale dell'intervento;
-  individuazione delle strutture organizzative e dei partner per la piena attuazione del progetto (Associazioni, cooperative, ecc.);
-  individuazione degli strumenti finanziari;
-  definizione dei tempi e delle modalità attuative (programmi annuali o biennali di intervento per ciascuna "area di raccolta");
-  eventuali revisioni sulla base degli esiti delle preliminari verifiche di fattibilità (sia in ordine agli aspetti economici di gestione dei servizi sia per quanto attiene il dimensionamento dei servizi stessi;
-  definizioni di intese per aspetti occupazionali, della formazione e della riqualificazione delle figure professionali impegnate nei vari processi del fare impresa;
-  modalità per una adeguata campagna formativa ed informativa rivolta ai cittadini, agli operatori e, soprattutto, alle scuole (quest'ultimo punto sarà ritenuto uno dei punti più qualificanti dell'intero piano), utilizzando, a tal fine, anche le indicazioni del successivo capitolo 8.
In molte realtà locali, per andare quanto prima verso l'unificazione della gestione operativa dei rifiuti sarà necessario:
-  il rinnovare l'appalto scaduto sulle "raccolte differenziate" per un breve periodo, con l'inserimento di modalità di gestione suggerite nei paragrafi successivi;
-  rinegoziare i contenuti operativi delle raccolte (secco / umido) dell'appalto appena assegnato per cercare di trasformarlo in un appalto per la gestione integrata del sistema di raccolta (in particolare andrà studiato l'inserimento di quelle raccolte i cui processi di gestione sono maggiormente integrabili con quelle del secco residuo e dell'umido dal punto di vista dell'ottimizzazione di processi e risorse - uomini, mezzi, turni, percorsi, ecc.)
3.3.2.2.  I piani comunali di raccolta differenziata: contenuti e metodologie
I criteri e i contenuti per la progettazione territoriale dei servizi di raccolta differenziata di cui al paragrafo precedente dovranno costituire gli elementi per la redazione del piano comunale di raccolta differenziata, che d'ora in poi potrà essere denominato, più semplicemente, P.C.R.D..
I piani comunali di raccolta differenziata saranno redatti tenendo conto del fatto che i loro risultati dovranno confluire nel "piano di impresa" dell'ambito cui il comune appartiene, nonché delle caratteristiche territoriali delle zone interessate, suddividendo le aree urbane in almeno tre livelli territoriali (aree intensive, semintensive, estensive) e prevedendo ed ubicando delle strutture ed infrastrutture idonee alla R.D..
Il piano dovrà, pertanto, prevedere almeno i seguenti elaborati:
a) corografia generale dell'area a scala opportuna dell'intero territorio comunale;
b) cartografia a scala adeguata dell'intero territorio comunale (1:10.000 - 1:5.000) con la zonizzazione dell'area urbana in almeno tre tipologie urbanistiche (zona intensiva, semintensiva, estensiva);
c) cartografia a scala adeguata (1:5.000 - 1:2.000) con la ubicazione delle infrastrutture a servizio della R.D. (isole ecologiche, centri comunali di raccolta, centri comprensoriali di selezione e valorizzazione, compostaggio, impianti dell'offerta aggiuntiva del sistema industriale);
d) cartografia dello strumento urbanistico vigente e/o in itinere;
e) apposita relazione illustrativa che contenga i seguenti elementi:
1) rapporto con gli strumenti di programmazione e pianificazione generali e di settore (piani paesistici, piani regolatori generali, piani particolareggiati, P.I.E.R., etc.);
2) stima della produzione quali-quantitativa nel bacino urbano di riferimento di R.S.U., R.S.A., R.U.P., fanghi provenienti da impianti di depurazione di reflui civili, verde pubblico, R.S.I.;
3) obiettivi di riciclaggio del bacino comunale e flussi del materiale recuperato con la R.D.;
4) i sistemi organizzativi proposti per il bacino comunale articolati per categorie merceologiche della R.D. nonché descrizione delle macchine ed attrezzature per la R.D.. I precedenti punti 1, 2 e 3, dovranno essere integrati da idonee tabelle che consentano una lettura agevole della qualità e quantità dei rifiuti prodotti, nonché degli obiettivi del riciclaggio articolati per categorie merceologiche o per aree urbane;
5) descrizione dell'incidenza economica articolata per costi/abitante e/o utente, costi kg/raccolto, costi/addetto, costi rifiuti raccolti/addetto ed altri parametri;
6) descrizione dei tempi e dei modi del passaggio da tassa a tariffa e raffronto economico con la situazione attuale di cui al punto 5;
7) descrizione dei sistemi di controllo di qualità e verifica e controllo che si vogliano adottare, nonché le misure che si adotteranno per il contenimento della produzione dei rifiuti e della loro incidenza nel sistema ambientale del territorio di riferimento.
3.3.3.  Aggregazioni di ambito per la gestione integrata dei rifiuti
Il superamento della logica comunale si attua con la realizzazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti, che d'ora in poi potranno essere denominati, più semplicemente, A.T.O., che possono essere suddivisi in sub-ambiti per la gestione integrata dei rifiuti, che d'ora in poi potranno essere denominati, più semplicemente, sub-A.T.O..
All'interno di ciascuno degli A.T.O. o sub-A.T.O., pur tenendo conto delle diverse realtà territoriali, si dovrà:
-  attuare modelli gestionali unitari e integrare i piani comunali di raccolta differenziata di cui al capitolo 3.3.2 nel "piano di impresa" di ambito,
-  stabilire norme regolamentari unitarie, integrando quelle dei singoli comuni nel caso in cui il regolamento sia già adeguato allo schema emanato dalla struttura commissariale con ordinanza n. 159 del 26 luglio 2000 e modificando le norme dei regolamenti dei comuni che non abbiano effettuato il suddetto adeguamento;
-  stabilire condizioni comuni per l'accesso agli impianti di ambito;
-  perequare i costi dei servizi per tutti i comuni dell'aggregazione;
-  raggiungere gli obiettivi prefissati di raccolta differenziata.
3.3.3.1.  La società di ambito per la gestione integrata dei rifiuti
In ottemperanza all'articolo 2 bis dell'ordinanza di emergenza dei rifiuti in Sicilia n. 2983 del 31 maggio 1999 e sue modificazioni ed integrazioni, che fa carico al Commissario delegato di promuovere ed organizzare una gestione unitaria dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in ciascun ambito territoriale ottimale, individuando ed attuando le forme e i modi di cooperazione tra la provincia ed i comuni in ciascun ambito o sub-ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti e per l'esercizio associato delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti urbani, viene emanata la circolare n. 3222 del 30 marzo 2001, che invita i comuni ad aggregarsi, preannuncia l'invio di uno schema di statuto per l'attuazione del modello organizzativo unitario per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti (società di ambito) e, di conseguenza, invita ad istituire un apposito capitolo nel bilancio comunale, nonché a tener conto dell'avvio di tale realtà in sede di eventuale rinnovo dell'appalto dei servizi di R.S.U..
Tale schema di statuto, sottoposto, preliminarmente, all'attenzione dell'ANCI Sicilia e dell'U.R.P.S., accogliendone suggerimenti che hanno contribuito a renderlo ancora più aderente alle realtà locali, viene inviato, in data 22 aprile 2001, alle province ed ai comuni raggruppati per sub-ambiti territoriali ottimali (sub-A.T.O. di cui all'allegato B dell'ordinanza n. 280/01), con l'invito a rispettarne i principi ispiratori e ad approntare un "piano di impresa" da presentare alla struttura commissariale, anche al fine di verificare la possibilità di reperire risorse finanziarie per contribuire al finanziamento in conto capitale per gli impianti e le attrezzature.
Come allegati al presente documento si trovano, e di seguito vengono descritti, alcuni "documenti tipo", che hanno la duplice funzione di indicare le linee guida secondo cui si devono essere redatti gli statuti delle aggregazioni di ambito e di fornire i documenti già pronti per l'utilizzo.
3.3.3.2.  Statuto tipo
La società per la gestione integrata dei rifiuti deve essere dotata della massima flessibilità gestionale, ma, allo stesso tempo, deve essere sottoposta ad uno stretto controllo pubblico, per la delicatezza della materia, per il suo carattere di servizio pubblico essenziale e, soprattutto, per il fatto che la Sicilia di trova in uno stato di emergenza.
Le fasi che devono portare alla costituzione della società devono essere coordinate dalla Provincia regionale, così come detto nel paragrafo precedente, e prevedere adeguate forme di concertazione e di coinvolgimento dei comuni appartenenti all'A.T.O. o sub-A.T.O..
Per i comuni che, nonostante i reiterati inviti, non partecipino alla fase di costituzione della società o, pur partecipando, decidano di non aderire, ferma restando la prerogativa del Commissario di provvedere alla relativa associazione così come previsto dall'art. 2 bis dell'ordinanza n. 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni, sono previste, all'art. 7 dello statuto, delle specifiche penalizzazioni al momento del loro ingresso nella società.
Nel caso, poi, che i comuni abbiano dei contratti già stipulati con delle precise scadenze temporali, sarà necessario predisporre un piano di avvio della società, che tenga conto delle singole realtà, con una partenza scaglionata dei vari servizi.
E' stato previsto, in tal caso, che i suddetti enti partecipino comunque alle spese generali di organizzazione del servizio.
Proprio per evitare quanto sopra, nella già citata circolare n. 3222 del 30 marzo 2001 si invitavano i comuni a porre attenzione al momento degli eventuali rinnovi dei contratti di appalto dei vari servizi di nettezza urbana.
I principi che stanno alla base dello statuto sono i seguenti:
-  L'aggregazione deve essere realizzata tra i comuni di uno o più sub-A.T.O. e la corrispondente Provincia regionale (art. 1, primo comma):
"E' costituita una società per azioni a partecipazione pubblica locale, con capitale interamente pubblico o misto ex art. 22 della legge n. 142/90, come recepito dalla Regione siciliana con legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani di competenza dei comuni e della Provincia regionale di    
nel/nei sotto ambito/i  

individuato/i nel decreto del Vice Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Sicilia n. 280 del 19 aprile 2001".
-  Lo statuto proposto è quello di una società per azioni (S.p.A.) per la sua maggiore flessibilità operativa, ma il soggetto che si costituisce può essere una società di capitali (S.p.A. o s.r.l.) ma anche un consorzio, purché tutti i comuni del sub-A.T.O. o A.T.O. e la Provincia regionale abbiano avuto la possibilità di partecipare alla fase di costituzione del soggetto stesso e quest'ultima anche la possibilità di esercitare la funzione di coordinamento ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 22/97.
-  E', poi, indispensabile che il soggetto che si costituisce permetta di attuare quanto previsto nei successivi punti dello statuto e, in particolare, all'art. 5 primo comma:
"La società ha per oggetto principale la gestione diretta di pubblici servizi municipali e provinciali in materia di rifiuti in conformità alla legislazione vigente, affidate dai comuni e dalla provincia sulla base di un piano di impresa e regolati con apposito contratto di servizio, come di seguito specificati:
Servizi principali
-  raccolta differenziata;
-  esercizio di servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, scerbamento e sterramento di strade ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, pulizia delle caditoie stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette comprese nel sotto-ambito
-  progettazione, costruzione e gestione di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti;
-  progettazione, realizzazione e gestione di ogni altro impianto per il trattamento dei rifiuti;
-  bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti;
-  risanamento ambientale di territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive (art. 160, 3 comma, legge regionale n. 25/93);
Servizi accessori
-  a società, inoltre, su richiesta dei singoli comuni soci e della Provincia regionale, può effettuare per loro conto ulteriori servizi ambientali, da regolare con apposita convenzione aggiuntiva al contratto di servizio, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 22/97" e art. 5, ultimo comma:
"Solo quando non sia possibile impostarli in termini di piano di impresa da realizzare in proprio o in casi eccezionali, imprevisti ed imprevedibili la società può affidare a terzi incarichi, lavori, studi in ambito ambientale, nonché la progettazione e la costruzione di impianti e opere e, limitatamente al periodo necessario alla società per organizzarla in proprio, la gestione di impianti e la prestazione dei servizi connessi.".
-  Il soggetto che si costituisce deve avere come scopo la gestione integrata dei rifiuti secondo quanto previsto nell'art. 4 primo comma e seguenti:
"La costituzione della società ha per scopo la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti solidi urbani secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità negli ambiti e/o sub-ambiti ottimali di cui all'art. 1, in aderenza alle direttive dell'Unione europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti, nonché la realizzazione di un integrato sistema di verifica concernente il versamento della tassa sui rifiuti e la corretta gestione del sistema della tariffa,";
-  nonché quanto previsto dall'art. 6, comma primo e seguenti:
"I servizi principali di cui all'art. 5 dovranno essere tutti obbligatoriamente affidati alla società da parte dei soci.
Le modalità di affidamento saranno le seguenti:
   
   
   

I servizi accessori di cui all'art. 5 potranno essere affidati alla società da parte dei soci.
   
   
   

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società svolge le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei comuni e della Provincia regionale ivi comprese quelle per l'applicazione di sanzioni amministrative, e quelle di riscossione della Tarsu e/o tariffa per gli R.S.U. nei confronti degli utenti.
La società è competente a stipulare le convenzioni con i consorzi di filiera e a riscuotere il contributo dovuto dai medesimi consorzi per le frazioni di raccolta differenziata conferite alle piattaforme CO.NA.I."
-  Uno dei principi fondamentali che dovranno essere alla base dell'aggregazione è quello della perequazione dei costi (art. 6, comma 3):
"Il costo di ciascun servizio principale svolto dalla società dovrà essere perequato per tutti gli enti soci appartenenti allo stesso sub-ambito, prescindendo dalla localizzazione degli impianti e da tutta l'organizzazione del servizio,".
-  L'organico deve essere costituito riutilizzando, per quanto possibile, il personale già impegnato nei servizi di igiene ambientale da parte dei vari enti e rispettando il principio di proporzionalità rispetto ai servizi affidati (art. 6, comma 6):
"Per l'erogazione dei servizi la società dovrà dotarsi di un organico che dovrà essere previsto nel piano di impresa di cui agli artt.5, 6 e 26 e che dovrà provenire, quanto al personale dei livelli ........, ........, ........, ........, nell'ordine di priorità:  

-  Il conferimento di beni ed attrezzature all'atto dell'ingresso nella società da parte degli enti pubblici deve essere opportunamente regolato in modo che possano essere compensati conferimenti di beni da parte dei soci pubblici (art. 7 comma 8):
"Nel caso che vi sia all'atto della costituzione della società anche conferimento di attrezzature, mobili registrati e immobilizzazioni varie da parte di un ente, tale conferimento verrà effettuato in conto gestione e la società provvederà ad elaborare un piano di riequilibrio triennale, che compensi la differenza mediante un minor costo del servizio rispetto agli altri enti soci.".
-  Modalità dell'eventuale ingresso di un socio privato:
E' previsto che le società possano operare anche in assenza di socio privato, in particolare l'art. 7, commi 9 e 10, prevede l'eventuale ingresso del socio privato e le relative modalità, per far sì che le azioni da vendere siano correttamente valutate e per evitare che venga meno la quota maggioritaria pubblica.
"La società potrà, ove ne ravvisi l'opportunità, scegliere un partner privato, a mezzo bando pubblico, per una percentuale azionaria massima pari al 49%.
Il valore delle azioni da bandire è calcolato alla data in cui viene pubblicato il relativo bando, attribuendo ad esse valore di scambio commisurato al reale patrimonio della società. La vendita delle azioni è imputabile proporzionalmente alle quote di partecipazione della parte pubblica con il duplice limite del possesso del 51% di capitale della parte pubblica e del possesso di almeno una azione da parte di ogni socio pubblico".
-  Sono, poi, previsti ulteriori accorgimenti perché il privato non possa mai superare la quota del 49%, in particolare all'art. 10:
"Nel caso in cui la società deliberi l'ingresso di un socio privato e, comunque, anche successivamente, per tutta la durata della società, le quote in mano pubblica dovranno comunque rappresentare almeno il 51% del capitale.
La condizione di cui al comma che precede dovrà essere rispettata anche in caso di nuove emissioni azionarie.".
ed all'art. 9 comma 1:
"Nel caso di vendita di azioni da parte di un socio pubblico, questa deve riguardare l'intero pacchetto azionario e potrà avvenire solo tra soggetti della parte pubblica.".
-  Modalità di utilizzo degli eventuali finanziamenti pubblici:
si è previsto un sistema di finanziamenti pubblici a fronte, da parte degli enti, di precisi impegni, di adeguate capacità progettuali e di precise volontà programmatorie; tale sistema di finanziamenti ha, però, bisogno di adeguate garanzie. Anche a tale scopo è stato inserito il già citato comma 10 dell'art. 7 per evitare che il socio di parte privata, se presente, si avvantaggi del finanziamento pubblico; inoltre, l'art. 7 comma 6 impone di disciplinare le modalità di assunzione di nuove quote in caso di aumento del capitale sociale, ad esempio per il finanziamento pubblico con conferimento di beni e/o attrezzature; in tal modo il socio privato potrà partecipare con una analoga quota per mantenere costante la propria partecipazione o ridurre proporzionalmente la propria partecipazione azionaria.
"Nel caso di aumento del capitale sociale per il conferimento di beni e attrezzature, sia da parte dei soci pubblici, sia da parte dei soci privati, la relativa delibera assembleare disciplinerà le modalità di eventuale partecipazione dei soci alla sottoscrizione delle nuove quote.".
-  Costituzione della compagine sociale.
La partecipazione societaria dei comuni deve essere rigidamente in funzione della popolazione residente, mentre per quella della provincia si è previsto un limite (art. 7, comma 1):
"La percentuale di partecipazione alla società è determinata in ragione del numero di abitanti residenti in ciascun comune sulla base degli indici ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di costituzione della società, detratta la quota azionaria spettante alla provincia.
La Provincia regionale può detenere una percentuale massima del 10% delle azioni spettanti ai soci pubblici, e comunque non superiore alla percentuale del comune socio con la popolazione massima.".
-  Modalità di ingresso di nuovi soci pubblici (art. 7 comma 11).
Dal momento che può accadere che non tutti gli enti appartenenti all'ambito o al sub-ambito entrino contemporaneamente nella società, è stata disciplinata l'eventualità di ingresso in una fase successiva, prevedendo adeguate penalizzazioni, applicabili, però quando la fase di costituzione della società sia avvenuta con le forme adeguate di concertazione e di coinvolgimento dei comuni appartenenti all'ambito o sub-ambito e la provincia.
"In caso di richiesta di ingresso di nuovi soci pubblici appartenenti al sottoambito, successivamente alla costituzione della società, si procederà ad una nuova ripartizione del capitale sociale della parte pubblica, basata sulla popolazione residente in ciascun comune, con il limite del possesso di almeno una azione da parte di ogni socio pubblico e nel rispetto di quanto stabilito al quarto paragrafo del presente articolo per la quota azionaria della Provincia regionale.
Nel caso in cui l'adesione alla società avvenga dopo la data di costituzione e comunque entro un anno dalla stessa, la sottoscrizione delle azioni da parte dell'ente avviene al valore nominale al momento della costituzione della società.
Successivamente a tale data il comune dovrà versare alla società, oltre il valore nominale delle azioni sottoscritte, un sovra prezzo per ogni ulteriore anno di ritardo oltre il primo, calcolato sulla differenza tra valore reale e valore nominale delle azioni: 10% del suddetto valore per il primo anno, 25% per il secondo, 45% per il terzo, 70% per il quarto, 90% per il quinto; dopo il quinto anno alle azioni sarà attribuito valore di scambio commisurato con il reale patrimonio della società al momento dell.".
-  Modalità di partecipazione alle spese generali (art. 7 comma 5).
I comuni che partecipano alla società ma non affidano i servizi debbono comunque sostenerne le spese generali, anche per incentivare l'affidamento dei servizi alla società nei tempi più brevi possibile:
"L'ente che aderisce alla società è comunque obbligato a partecipare alle spese generali di amministrazione proporzionalmente alla propria percentuale azionaria, indipendentemente dall'attivazione specifica di servizi da parte della società.".
-  Alienazione di azioni (articolo 9)
Sono state previste precise condizioni nel caso di alienazione di azioni sia della parte pubblica che della parte privata:
"Nel caso di vendita di azioni da parte di un socio pubblico, questa deve riguardare l'intero pacchetto azionario e potrà avvenire solo tra soggetti della parte pubblica.
I soci pubblici hanno diritto di prelazione proporzionalmente alla partecipazione già posseduta. Il prezzo di acquisto sarà quello relativo alla quota parte del capitale della società, al valore nominale di sottoscrizione.
Nel caso di vendita delle azioni da parte del socio privato, questa deve riguardare l'intero pacchetto azionario.
I soci pubblici hanno diritto di prelazione in quote proporzionali a quelle già possedute.
Il socio privato che voglia vendere la propria quota dovrà darne comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al consiglio di amministrazione ed agli altri soci, indicando il valore nominale della quota, il prezzo richiesto e le condizioni di pagamento.
Ciascun socio potrà comunicare al socio cedente la propria volontà di acquistare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla ricezione della offerta, una quota proporzionale a quella già detenuta e, per il caso non tutti i soci esercitino il diritto di prelazione, l'eventuale ulteriore quota che è disposto ad acquistare.
Nel caso in cui il diritto di prelazione non venga esercitato in tutto o in parte, il trasferimento delle azioni ad un diverso socio privato è subordinato, ai sensi dell'art. 2355 del codice civile al possesso dei requisiti ed alle condizioni contenute nel bando di selezione del socio privato.
La procedura per l'accertamento per la sussistenza dei requisiti e del rispetto delle condizioni del bando è rimessa al consiglio di amministrazione che provvede con apposita delibera.
   

Resta fermo, comunque, che l'alienazione delle azioni e l'effettuazione di operazioni che ne limitino la piena disponibilità, a favore di terzi, non potrà aver luogo qualora comportasse il venir meno dei requisiti di mantenimento della partecipazione di maggioranza a soggetti pubblici locali.".
-  Consiglio di amministrazione (art. 17, comma 1 e seguenti).
E' prevista la riserva di un consigliere di amministrazione alla provincia, al fine di poter esplicare il proprio ruolo di impulso e coordinamento, ed uno per i comuni inferiori a 10.000 abitanti, al fine di garantire loro un ruolo e, quindi, una tutela dei propri interessi che, spesso, sono diversi rispetto alle altre tipologie di comuni, indipendentemente dal numero di abitanti.
"La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, compreso il presidente ed il vice presidente, eletti dall'assemblea, che ne determina il numero.
Gli amministratori non possono cumulare altra carica pubblica istituzionale (amministratori di enti pubblici territoriali locali e/o di altri enti pubblici, etc..) e debbono avere esperienza manageriale nel settore.
Il primo consiglio di amministrazione è nominato con l'atto costitutivo.
La nomina di un consigliere è riservata alla provincia, ai sensi dell'articolo 2458 codice civile.
La nomina di un consigliere è riservata ai comuni con meno di 10.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 2458 codice civile.
Ove sia presente un socio privato, a lui spetterà la nomina di un consigliere se la sua quota di partecipazione è uguale o inferiore al 25% del capitale della società; di due consiglieri, se la sua quota è maggiore del 25% ed il totale dei consiglieri di amministrazione è superiore a 5. La delibera di aumento di capitale che sarà presa per consentire l'ingresso del socio privato modificherà il presente statuto onde determinare le modalità di tali nomine.".
-  Amministratore delegato (art. 21)
Sono previste delle modalità di scelta sia dell'amministratore sia dei sindaci, che consentano di tutelare e lasciare il controllo della società alla parte pubblica, pur prevedendo che la parte privata, se presente, abbia la necessaria autonomia gestionale:
"L'amministratore delegato viene scelto dal consiglio al proprio interno, anche se è presente un socio privato, e dovrà essere scelto su indicazione dei soci pubblici. In questo caso, il socio privato avrà diritto a designare il Direttore generale.".
-  Composizione collegio sindacale (art. 24)
Analogamente per la scelta del collegio sindacale:
"Il collegio sindacale, è costituito da 3 sindaci effettivi compreso il presidente e 2 supplenti.
L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il consiglio di amministrazione.
Al momento dell'ingresso del socio privato con una quota di partecipazione al capitale superiore al 35%, il collegio sindacale decade e dovrà essere ricostituito, riservando al socio pubblico due sindaci effettivi ed uno supplente ed al socio privato la nomina di un Sindaco effettivo e di un supplente.".
-  Approvazione bilancio (art. 26)
In sede di approvazione del bilancio è, poi, fondamentale la destinazione dell'utile e l'approvazione contestuale del piano di impresa che impegna la società all'attivazione dei servizi ed indica le modalità di reperimento dei fondi:
"L'assemblea ordinaria approva il bilancio, delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio e ne determina la distribuzione anche tenendo conto, su base pluriennale, dell'esigenza di offrire un'equa remunerazione al capitale investito.
L'assemblea ordinaria delibera anche in ordine alle tariffe del servizio, nel rispetto della normativa vigente, e tenendo conto del criterio di perequazione.
L'assemblea ordinaria, prima dell'inizio del successivo esercizio finanziario, approva il piano di impresa pluriennale, obbligatorio per ogni linea di attività, contenente la previsione del tasso di copertura del servizio, nel rispetto delle prescrizioni delle norme di finanza locale, nonché le tariffe, nel rispetto della normativa vigente e del criterio di perequazione.".
3.3.3.3. Delibera tipo
Viene proposto uno schema di delibera di adesione sia per i comuni sia per la provincia nell'allegato 7, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e sue modificazioni ed integrazioni.
In particolare viene proposta la forma della società di capitali per la proprietà, la gestione degli impianti e per l'erogazione del servizio.
Il capitale può essere interamente pubblico o misto a maggioranza pubblica.
La delibera proposta è di competenza del consiglio e delega alla società, contestualmente all'adesione, le competenze in capo all'Ente in materia di gestione dei rifiuti, affidando, contemporaneamente i relativi servizi:
"Con decorrenza dalla data in cui la società ............................................................. comunicherà l'inizio dell'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti, le attività di competenza del comune nel campo della gestione dei rifiuti vengono delegate alla società, in particolare cessa il servizio effettuato dal comune e, in pari data, i beni, le attrezzature ed il personale, le relative funzioni gestionali, amministrative e fiscali (con il limite di percentuale di copertura del costo del servizio previsto in materia dalla norme di finanza locale) vengono conferite alla società per azioni, ivi compresa la riscossione della tariffa nei confronti dei cittadini - utenti per la parte a loro carico e del contributo dovuto dai consorzi di filiera associati al CO.NA.I.;". 
Viene, inoltre, dato mandato all'organo esecutivo di:
"approvare il piano di impresa, ispirato al principio della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, alla massima riduzione del materiale da smaltire in discarica, alla perequazione dei costi tra i comuni dello stesso (sub-) ambito e articolato per singolo servizio, con l'indicazione del relativo costo e dell'eventuale ricavo, nonché il contratto di servizio con il quale viene definita la modalità di svolgimento del servizio, gli standard di qualità, le modalità di controllo e definito il corrispettivo annuo da pagare alla società;
individuare concretamente i beni, le attrezzature ed il numero di personale da assegnare alla società, in relazione alle previsioni dello statuto e a quanto sarà previsto nel piano di impresa;"
ed autorizzato il competente funzionario della Struttura burocratica dell'Ente a porre in essere gli atti necessari all'avvio della società:
"Autorizzare il dirigente del settore ambiente,   , alla stipula del relativo atto ed all'adozione di tutti gli atti gestionali connessi all'attuazione dello statuto;". 

3.3.3.4. Protocollo di intesa tipo
Il "protocollo di intesa", allegato 6, è un atto di fondamentale importanza nell'avvio della società, perché impegna le amministrazioni firmatarie ad un percorso comune per arrivare in tempi certi alla costituzione della società stessa, esprimendo una volontà, in caso di intoppi di qualsiasi tipo, di far intervenire la struttura commissariale con interventi sostitutivi.
Il "protocollo" prevede anche l'approvazione dello schema di statuto, nonché una procedura di coinvolgimento dei consigli comunali, che si è rivelata essere l'arma vincente per accelerare i tempi per giungere all'approvazione degli stessi.
Nello stesso documento si propone l'approvazione di un patto parasociale tra i soci della parte pubblica.
La necessità del patto parasociale sorge nel momento in cui interviene un socio privato, ma la sottoscrizione deve essere contemporanea all'adesione formale alla società; lo scopo del patto parasociale è di impegnare i soci della parte pubblica al raggiungimento di decisioni comuni, a maggioranza, prima di giungere alla discussione in assemblea assieme all'eventuale socio privato.
Il "protocollo di intesa" prevede, inoltre, alcuni passi operativi scaturiti dall'esperienza maturata nelle province che sono più avanti nel percorso dell'aggregazione, come ad esempio: la costituzione del gruppo di lavoro per la redazione del "piano di impresa" e l'avvio operativo della società; il coordinamento da parte dell'ente provincia, che, però, in caso di difficoltà, può delegare ad uno dei comuni dell'aggregazione; l'assunzione dell'onere per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione del gruppo di lavoro da parte della provincia e la compensazione dei relativi costi nel conto gestione della società, ad esempio con la diminuzione del corrispettivo annuo.
3.3.3.5.  I piani di impresa per la gestione integrata dei rifiuti
Il "piano di impresa per la gestione integrata dei rifiuti", d'ora in poi denominato semplicemente "piano" o "piano di impresa", è lo strumento fondamentale per avviare la gestione integrata dei rifiuti.
I contenuti del suddetto "piano" dovranno essere i seguenti:
-  analisi dei piani comunali di raccolta differenziata, se i comuni appartenenti all'ambito li hanno già predisposti;
-  raccolta dei dati secondo una scheda unificata, partendo, naturalmente dai dati già presenti ed ufficiali ed aggiungendo gli altri dati che si ritengono necessari;
-  descrizione del modello gestionale che si vuole adottare per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
-  descrizione delle fasi temporali in cui il piano si articola, partendo dalla situazione attuale fino a quella, a regime, dopo il superamento dell'emergenza;
-  tempistica dell'eventuale coinvolgimento dei soci privati;
-  descrizione delle singole fasi in termini di:
-  investimenti (attrezzature, mezzi, impianti, etc..),
-  costi gestionali (personale, materiali di consumo, etc..),
-  obiettivi di raccolta differenziata;
-  Enti coinvolti;
-  popolazione coinvolta in termini di tipologia e di territorio;
-  impianti che si prevedono  di utilizzare;
-  trattamento  del rifiuto;
-  sbocco del materiale trattato (riutilizzo);
-  destinazione dei sovvalli;
-  descrizione delle fasi economiche correlate alle fasi temporali:
-  finanziamenti da richiedere e relative fonti;
-  copertura dei costi non finanziabili;
-  impostazione del contratto di servizio, con evidenziato lo standard minimo che si intende offrire ed i servizi aggiuntivi, comprensivi dei relativi costi, volti a migliorare lo standard;
-  descrizione della procedura di controllo del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali del "piano", con la specifica degli indicatori e dei relativi valori di riferimento.
Il "piano" dovrà contenere una parte relativa alla sensibilizzazione per l'utenza con le modalità per una adeguata campagna formativa ed informativa rivolta ai cittadini, agli operatori e, soprattutto, alle scuole (quest'ultimo punto sarà ritenuto uno dei punti più qualificanti dell'intero piano), utilizzando, a tal fine, anche le indicazioni del successivo capitolo 8.
La predisposizione del "piano" è propedeutica all'avvio operativo della società di ambito, ma è anche presupposto per i finanziamenti da parte della Struttura commissariale; una volta presentato, il "piano" sarà valutato e saranno richieste, se necessario, le eventuali integrazioni.
3.4.  METODOLOGIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Nel descrivere alcuni elementi relativi al "modello di raccolta" proponibile nella situazione di molti enti locali, prescindendo da una puntuale caratterizzazione socio economica e territoriale, si ricorda che il testo base per la progettazione del sistema di gestione comunale cui si fa riferimento è il manuale "La raccolta differenziata - aspetti progettuali e gestionali - Strumenti e metodi", prodotto nel novembre 1999 dal Ministero per l'ambiente, a cura dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti.
Non si tratta solo di una citazione, ma del vademecum di riferimento dei funzionari comunali che seguono il servizio, della ditta che gestisce la raccolta, dei soggetti tutti impegnati a diverso titolo nella gestione del settore dei rifiuti.
Nell'organizzazione della raccolta differenziata non esiste una situazione uguale all'altra, e l'aderenza di ognuna al suo contesto è uno dei primi fattori di successo; pertanto si rimanda al citato documento l'esame delle varie possibilità tecniche e organizzative di impostazione delle raccolte differenziate. Sono utili alcune premesse prima di avviare una qualsiasi metodologia di carattere generale per l'ottimizzazione della raccolta differenziata nel contesto della gestione integrata dei rifiuti.
3.5.  L'INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA CARTA, COME PRIORITÀ ECONOMICA E AMBIENTALE
Tutte le valutazioni sulla composizione del rifiuto urbano stimano la presenza della frazione umida tra il 25% e il 45% e di carta e cartoni tra il 15% e il 30% a seconda dei contesti.
E' quindi evidente che queste sono le due frazioni su cui puntare per raggiungere livelli di raccolta differenziata capaci di centrare, a regime, la soglia minima del 35% fissata dal decreto legislativo n. 22/97 per il marzo del 2003.
Al riguardo occorre precisare che gli obbiettivi definiti in ambito regionale con l'ordinanza n. 3190/02, si discostano dalla predetta previsione di carattere nazionale, fissando con l'art. 4, comma 1, entro il 31 dicembre 2003, l'obbiettivo del 15% di raccolta differenziata e il 25% al 31 dicembre 2005.
Pertanto gli obbiettivi intermedi di intercettazione a cui riferirsi per la raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani debbono tener conto del diverso contesto normativo, fermo restando che dopo il 31 dicembre 2005 l'obiettivo torna ad essere quello del decreto legislativo n. 22/97, cioè il 35% di raccolta differenziata e che i comuni o le loro aggregazioni possono nei propri "piani di impresa" stabilire obiettivi più ambiziosi.
La tabella sotto riportata costituisce il riferimento principale per ciò che attiene produzione e composizione merceologica in Sicilia.


Non si tratta solo di raggiungere così gli obiettivi di raccolta differenziata posti dal decreto legislativo n. 22/97, ma di utilizzare una risorsa importante, quale la frazione umida, con un duplice scopo:
-  l'impiego del compost in un settore economico strategico per la Sicilia, quale è l'agricoltura;
-  l'impiego del compost nella lotta alla desertificazione, così come prevedono specifici protocolli della Comunità europea.
Attualmente in Sicilia i bassissimi risultati delle raccolte differenziate si spiegano con il fatto che sono state pensate come "aggiuntive": la raccolta dei rifiuti è in sostanza quella dell'indifferenziato, cui si "aggiungono" raccolte differenziate del tutto residuali, la cui organizzazione funzionale e il cui costo sono paradossalmente un aggravio.
Va viceversa proposta un'organizzazione di tipo "integrato", in cui il sistema concentra le sue risorse per selezionare in fase di raccolta le frazioni che hanno un maggior peso e un maggior valore come materia prima (sia pure "secondaria") e valuta come residuale la frazione secca che resta dopo aver massimizzato le raccolte differenziate di tutto ciò che può essere avviato al recupero, al fine di alimentare i processi produttivi risparmiando sull'uso di risorse vergini.
Concentrare gli sforzi sulle raccolte di frazione organica e carta trova la sua ragion d'essere non solo nel fatto che sono le frazioni che consentono i maggiori recuperi quantitativi, ma anche perché consentono recuperi di grande importanza ambientale ed economica. Si pensi, ad esempio, a come sia strategico mettere a disposizione dell'agricoltura siciliana un materiale organico naturale che limita l'inquinamento derivante dall'uso di prodotti di sintesi e innalza il tasso di fertilità di terreni che sono ormai sulla soglia della pre-desertificazione.
Anche il percorso di ottimizzazione dei costi avviene attraverso l'integrazione delle raccolte.
E' necessario trovare un equilibrio tra la diminuzione di frequenze, i volumi messi a disposizione dell'utenza per raccogliere il rifiuto indifferenziato e l'aumento dell'offerta di raccolta per le frazioni recuperabili.
Un fattore importante di miglioramento delle rese quali-quantitative è costituito dalla domiciliarizzazione di alcuni flussi di raccolta (in particolare di quelli della frazione umida e di quella secca residua, e della frazione cellulosica).
La massima attenzione deve essere posta ai mezzi che possono essere utilizzati per raccogliere le varie frazioni, in modo da minimizzare i costi e migliorare la gestione degli stessi. Ad es.: uno stesso mezzo potrà essere saturato dalla raccolta di diverse frazioni di rifiuto in giornate o turni di lavoro diversi; per la raccolta capillare della frazione umida (di peso specifico già alto) i mezzi a vasca di piccole dimensioni sono più indicati dei mezzi compattanti; vanno studiate le migliori combinazioni tra uso di mezzi per le raccolte sugli assi principali e mezzi satelliti di dimensioni più piccole e maggiormente agili per manovrare in spazi più ristretti; va valutata la opportunità di utilizzare stazioni di travaso e mezzi di maggiori dimensioni volumetriche in caso di trasferimento a impianti lontani.
Dalla valutazione di questi ed altri elementi nasce una buona progettazione del sistema integrato di raccolta. Esso va pensato in modo tale da farli aderire alle specificità territoriali, socio-economiche e ambientali della zona in cui si opera.
3.6.  QUANDO OPERARE LA TRASFORMAZIONE E A CHI AFFIDARE LA GESTIONE DELLE RACCOLTE
La trasformazione in senso integrato del sistema può avvenire in uno dei seguenti casi:
-  in occasione dell'introduzione della raccolta delle frazioni umide dei rifiuti;
-  al momento dell'attivazione di nuovi impianti;
-  sulla scorta di una programmazione tesa ad un aumento delle raccolte differenziate ed ad una riduzione di quelle indifferenziate.
Il momento ideale per operarla è in occasione delle scadenze contrattuali (appalto o contratto di servizio) o in presenza di nuove realtà (società di sub-ambito assieme alla Provincia regionale).
Nel caso di assegnazione già effettuata, si dovrà operare rinegoziando e integrando l'appalto appena assegnato per il secco/umido, in considerazione che tale assegnazione è avvenuta contravvenendo il decreto legislativo n. 22/97.
In questo caso bisognerà operare in una direzione nuova che vada verso il cosiddetto "contratto a risultato". Il "contratto a risultato" è una novità nel panorama dei lavori pubblici e contiene gli elementi che consentono alle pubbliche amministrazioni di valutare attraverso controlli severissimi se il gestore del servizio raggiunga un determinato risultato.
Esistono diversi modi di ottenere tale risultato:
-  uno dei più semplici è quello di prevedere che il gestore del servizio incameri direttamente i contributi CO.NA.I., delegandolo espressamente in tal senso e prevedendo, però, nei contratti un minor costo per l'Amministrazione, fermo restando che i corrispettivi devono sempre transitare dalla contabilità speciale del Commissario delegato per l'emergenza ambientale;
-  in alternativa può essere previsto un incremento del corrispettivo per il gestore, legato al raggiungimento di determinati obiettivi di raccolta differenziata;
-  ancora si può prevedere l'affidamento della gestione di determinati impianti o attrezzature a fronte di un nolo il cui costo si decrementa all'aumentare della percentuale di raccolta differenziata che si raggiunge con l'utilizzo dei suddetti impianti o attrezzature (l'esempio vale soprattutto per gli impianti e/o le attrezzature ottenute con il finanziamento della struttura commissariale o con altri finanziamenti pubblici).
Il principio fondamentale deve essere che il gestore, soprattutto se è presente una parte non pubblica, deve avere certezza delle condizioni dell'appalto, non deve usufruire di impianti e attrezzature finanziate con interventi pubblici se non dietro corresponsione di un corrispettivo che può essere previsto direttamente o indirettamente (ad esempio come diminuzione del costo dell'appalto), ma deve avere un riscontro economico preciso quando riesce a raggiungere e a superare gli obiettivi fissati di raccolta differenziata.
Verrà successivamente sviluppato, in collaborazione con Confindustria e/o altri soggetti pubblici e/o privati, uno schema di contratto a risultato al fine di rendere più agevoli i compiti degli enti locali siciliani e delle società nate dalle loro aggregazioni.
E' inoltre possibile assicurare la massima equità e trasparenza nella determinazione dei costi del settore, cominciando ad isolarli ed evidenziarli all'interno del bilancio comunale.
In questo senso la redazione del piano finanziario di settore, da approvare come allegato e parte integrante del bilancio di previsione, è un primo passo in questa direzione, e abitua il comune a muoversi nell'ottica della predisposizione degli strumenti che consentiranno il passaggio da tassa a tariffa.
In definitiva, il contratto di servizio, la definizione del regolamento comunale di gestione dei rifiuti e la trasformazione della Tarsu in tariffa di igiene urbana (Tia), con la definizione del regolamento per la sua gestione sono tutti strumenti che il comune ha a sua disposizione per ottimizzare la gestione, ridurre i costi e incentivare la collaborazione degli utenti.
3.7.  GLI ELEMENTI PER PROGETTARE LA TRASFORMAZIONE DEL SERVIZIO
Si ritiene utile accennare alle principali variabili necessarie per progettare la trasformazione operativa del servizio:
1)  studio del contesto normativo e dei livelli di pianificazione di settore (nazionale, regionale e provinciale) in cui si inserisce la gestione dei rifiuti comunale;
2)  analisi del contesto sociale, economico e territoriale cui deve aderire il modello di raccolta (clima, presenza attività economiche e produzione di rifiuti indotta, estensione territoriale, densità abitativa e modelli insediativi, estensione e caratteristiche della viabilità, ecc.);
3)  analisi quali-quantitativa della produzione dei rifiuti e delle sue variazioni stagionali (cercando di identificare i principali flussi di produzione);
4)  analisi delle utenze del servizio di raccolta in privativa, domestiche e non domestiche (da classificare possibilmente secondo la divisione proposta dall'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99);
5)  analisi delle utenze interessate ai "servizi integrativi" che il comune può offrire sul mercato. Ad es. può offrire alle attività produttive un servizio "global service": rifiuti urbani e assimilati non recuperabili (che ricadono nella privativa) + imballaggi secondari e terziari + rifiuti assimilati recuperabili + speciali (che non rientrano nella privativa);
6)  analisi dell'attuale sistema di raccolta, trasporto e smaltimento, in termini di mezzi, uomini, attrezzature ed impianti, al fine di stabilire un possibile riutilizzo delle risorse attuali in modo integrato sia territorialmente (sub-ambito) sia come flusso di rifiuti (gestione integrata);
7)  il ruolo della comunicazione.
Variabili operative
Di seguito si riportano alcuni elementi base, tratti dal manuale ANPA "La raccolta differenziata - aspetti progettuali e gestionali - Strumenti e metodi", Ministero dell'ambiente - novembre 1999", necessari al calcolo di volumetrie in gioco, ai mezzi impiegati per la gestione dei rifiuti urbani e la raccolta differenziata, attrezzature e infrastrutture.
Parametri indicativi utili per il calcolo


=====================================================================
Peso specifico apparente (kg/mc)
(per materiali al conferimento, pre-compattazione ove prevista)   
-  Rifiuto tal quale      100-110 
-  Rifiuto secco residuo (con raccolta differenziata spinta a monte)      70-90 
-  Frazione umida organica (esclusa frazione verde)      500-600 
-  Frazione umida organica (esclusa frazione verde, post raccolta)      800-900 
-  Frazione umida organica (con frazione verde)       250-300 
-  Carta      250-300 
-  Cartone      50-100 
-  Vetro-lattine      150-200 
-  Plastica      20-25 
-  Multimateriale vetro-plastica-lattine      70-100 
-  Vetro      200-250 
Tasso di riempimento   
-  Materiali "secchi" (carta, multimateriale, "combinata")       70-80% 
-  Frazione umida organica       60-70% 

Tabella ANPA.
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Infine, per quanto riguarda le infrastrutture di sostegno alle raccolte è necessario predisporre la realizzazione di "isole ecologiche" e/o "centri comunali di raccolta" (vedi linee guida di settore), che possono essere definite, sulla base delle attività svolte al proprio interno e delle dimensioni degli ambiti territoriali di riferimento:
-  di I livello quelle in cui vengono conferite e asportate, senza alcuna forma di trattamento, tutte le frazioni di R.U. la cui raccolta separata è obbligatoria per legge: "isole ecologiche";
-  di II livello quelle in cui sono previste le attrezzature per un primo trattamento di tutte le frazioni separate degli R.U. (pressa, imballo, compostaggio degli scarti verdi, ecc.), o di parti di esse: "centri comunali di raccolta";
-  di III livello quelle, poste a servizio di ambiti territoriali molto vasti, in cui si realizza, attraverso impianti tecnologici complessi, un trattamento spinto del materiale separato conferito.
3.8.  TEMPISTICA PER LA GESTIONE UNITARIA E LA TRASFORMAZIONE DEL SERVIZIO
I comuni, ove non abbiano già provveduto, dovranno, a far data dalla pubblicazione delle presenti "linee guida":
-  dotarsi, entro 30 giorni, di apposito regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, redatto nel rispetto dello schema tipo emanato con ordinanza n. 159 del 26 luglio 2000 (fase A1);
-  far approvare, entro i successivi 60 giorni, il suddetto regolamento dei rispettivi consigli comunali e trasmetterlo al Commissario delegato (fase A2);
-  dotarsi, entro 90 giorni dalla pubblicazione delle presenti linee guida, di apposito piano comunale per la raccolta differenziata, redatto secondo le indicazioni del presente documento (fase B1);
-  far approvare, entro i successivi 60 giorni, il "piano comunale" da parte dei rispettivi consigli comunali e trasmetterlo al Commissario delegato (fase B2);
-  approvare, entro 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti linee guida, un protocollo di intesa che impegni le amministrazioni all'aggregazione per sub-ambito territoriale ottimale, secondo la pianificazione di cui all'ordinanza n. 280/01, allegato B), e che preveda modalità e tempi per la costituzione della società di ambito (fase C1);
-  dotarsi, entro i successivi 30 giorni, di apposito "piano di impresa", redatto secondo le indicazioni del presente documento e dello statuto tipo emanato dalla struttura commissariale per l'aggregazione in ambiti (fase C2);
-  dotarsi, entro i successivi 30 giorni, dello statuto per l'aggregazione in ambiti territoriali ottimali, secondo la pianificazione di cui all'ordinanza n. 280/01, allegato B), in conformità ai principi ispiratori dello statuto tipo emanato dalla struttura commissariale per l'aggregazione in ambiti (fase C3);
-  far approvare, entro i successivi 30 giorni, il suddetto "piano di impresa" ed il rispettivo statuto da parte dei rispettivi consigli comunali e trasmetterlo al Commissario delegato (fase C4).
-  giungere, entro i successivi 15 giorni, alla formale adesione alla società ed avviare i passi attuativi per l'affidamento reale dei servizi (fase C6).
-  giungere, entro i successivi 30 giorni, alla conclusione della fase preliminare di cui al punto precedente ed approvare tutti gli atti necessari all'affidamento dei servizi alla società di ambito (fa-se C7).
Ove non venisse rispettata la superiore tempistica relativamente a tutti i passi della fase C (da C1 a C7), il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 2 bis dell'ordinanza n. 2983/99 e sue modificazioni ed integrazioni, provvederà in nome, per conto e nell'interesse della provincia e dei comuni dell'A.T.O. o del sub-A.T.O., utilizzando gli strumenti descritti nelle presenti "linee guida" (statuto, delibere tipo, etc.), a porre in essere gli atti necessari alla costituzione della società di ambito per la gestione integrata del servizio, cui affiderà, tra l'altro, la proprietà e la gestione degli impianti pubblici comprensoriali, associando la provincia e i comuni dell'ambito o sub-ambito.
4.  L'ORGANIZZAZIONE INTEGRATA DEL SISTEMA DELLE RACCOLTE (MODALITA' DI RACCOLTA, MEZZI E ATTREZZATURE DA UTILIZZARE PER OGNI FRAZIONE; MODALITA' DI OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI)
4.1 PREMESSA
Per il raggiungimento degli obiettivi di recupero previsti dall'ordinanza n. 2983/99 e sue modificazioni ed integrazioni, il sistema di raccolta dovrà evolvere verso un sistema combinato costituito da una pluralità di raccolte differenziate.
Le raccolte differenziate tradizionali, effettuate con le campane della carta e del vetro, dovranno cedere il posto a sistemi di "raccolta differenziata integrata", basati sulla raccolta domiciliare (o, comunque, ravvicinata all'utenza) sia delle frazioni secche e degli imballaggi che della frazione organica. In ogni caso i sistemi di raccolta dovranno prevedere, preferibilmente, delle attrezzature con sistemi di pesatura, al fine di potere quantificare i conferimenti dei singoli e/o di gruppi di cittadini (condomini);
Sarà in tal modo, possibile:
-  avere a disposizione tutti i dati necessari per il passaggio da tassa a tariffa e gestire la tariffa stessa;
-  poter premiare i comportamenti più sensibili alla R.D., legando, però, l'eventuale premio a dati quantitativi.
I sistemi di pesatura dovranno essere di utilizzo il più semplice possibile, provvisti di decreto di omologazione, ai sensi di legge, almeno in classe III, nonché essere capaci di rilevare il rifiuto anche nel caso di basse percentuali (5%) di riempimento del più piccolo contenitore utilizzabile.
In prospettiva sarà, inoltre, utile prevedere dei sistemi di localizzazione dei mezzi (GPS), collegati a sistemi informativi territoriali (SIT) che consentano di posizionare sulla cartografia del territorio sia i mezzi durante il loro utilizzo, sia i cassonetti (che dovranno, a tal fine, essere dotati di apposito "transponder") permettendo così una continua ottimizzazione dei percorsi e delle frequenze di svuotamento.
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Raccolta differenziata integrata
   

Caratteri: integrazione e analogia tra il circuito di raccolta dell'indifferenziato e dei materiali riciclabili; uguale o maggiore densità dei contenitori o dei punti di raccolta dei materiali riciclabili rispetto all'indifferenziato.
Incidenza potenziale: le frazioni teoricamente recuperabili (almeno per la metà con raccolta domiciliare) sono pari o superiori al 40% in peso e al 50% in volume dei rifiuti.
Rendimenti reali: superiori al 20%, fino a oltre il 50%.
Modelli gestionali
-  basati su raccolta domiciliare della frazione organica combinata con:
-  raccolte dei riciclabili secchi (carta, vetro etc) stradale;
-  raccolte di alcuni o tutti i riciclabili secchi (carta, vetro etc) domiciliare in forma monomateriale.
-  basati su raccolta domiciliare e stradale delle frazioni secche (almeno carta e plastica domiciliare), integrata almeno con raccolta del verde e organico grandi utenze, con conferimento:
-  monomateriale;
-  multimateriale, per alcuni o tutti i componenti.
- basati sulla raccolta combinata della frazione organica domiciliare e delle frazioni secche (almeno in parte) in forma multimateriale.
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Nel contesto italiano, laddove sono stati implementati sistemi di raccolta differenziata integrata sono ormai conseguiti recuperi di rilievo; nell'area del bacino di Padova 1 (26 comuni, per oltre 200.000 abitanti) il dato 1997 riporta circa il 48% di raccolta differenziata. Nella provincia di Milano parecchi comuni già nel 1996 superavano il 35% di raccolta differenziata, risultati simili sono conseguiti in molte altre aree della Lombardia, del Veneto e del Piemonte.
In questo senso la strada intrapresa da molti enti di domiciliarizzare i flussi di raccolta delle due frazioni principali (umida e secca residua) può essere pienamente sviluppata e articolata, valutandone la possibile estensione alla altre frazioni (a partire come si è visto da quella cartacea) e con la definizione di strutture che rendano comoda e "piacevole" per i vari tipi di utenza la partecipazione al sistema proposto, motivandola alla partecipazione e gestendo la fase di sviluppo e trasformazione del sistema come fase di "ascolto dell'utenza".
La creazione di un centro comunale di raccolta o di un centro consortile presso un'area baricentrica tra più abitati o in area ASI è l'altro elemento strategico della trasformazione del servizio.
La tabella che segue illustra le differenti caratteristiche legate all'impostazione delle raccolte in senso "domiciliare porta a porta - conferimento individuale" e con "contenitori stradali - conferimento collettivo", e gli esiti attesi (costi, problemi per le utenze, quantità raccoglibili, qualità dei materiali, ecc.).


4.2.  L'IMPLEMENTAZIONE DELLE RACCOLTE DELLE FRAZIONI SECCA E UMIDA
Nel Sud d'Italia le raccolte del rifiuto (indifferenziato) sono organizzate con frequenze molto fitte (spesso giornaliera), a causa della forte presenza di materiale putrescibile (verdura cotta, ma soprattutto carne e pesce).
La separazione della raccolta della frazione umida putrescibile da quella secca consente una diversa distribuzione delle frequenze, mantenendo inalterato il numero totale dei giri di raccolta, ma rarefacendo sostanzialmente quelli della frazione non putrescibile.
E' quello che hanno correttamente cominciato a fare molti comuni, indicendo un appalto con raccolta giornaliera della frazione umida e tri-settimanale di quella secca indifferenziata.
Queste frequenze appaiono ancora eccessive: anche in climi caldi, l'umido può essere raccolto tre o quattro volte la settimana; per il secco indifferenziato tre volte la settimana sono troppe se l'umido è raccolto con sufficiente frequenza e se le raccolte differenziate delle frazioni secche riciclabili sono organizzate in modo efficiente.
Le risorse liberabili (personale e mezzi) possono essere impiegate in altri servizi, da scegliersi ad esempio tra:
-  il trasporto (anche oltre la distanza di 80 km) della frazione umida ad un impianto di compostaggio;
-  la raccolta domiciliare degli scarti di manutenzione dei giardini con periodicità rarefatta);
-  la gestione della raccolta domiciliare di carta e cartoni;
-  la gestione della raccolta domiciliare degli imballaggi primari (contenitori per liquidi in vetro, metallo e plastica);
-  la gestione del centro comunale di raccolta, d'ora in poi denominato C.C.R., fino al raggiungimento dell'impegno economico pari all'entità dell'appalto oggi in essere.
In particolare va assolutamente evitato di portare la frazione umida in discarica. La popolazione infatti risponde bene e compie volentieri lo sforzo di separazione non se viene "obbligata ad un comportamento" ma se ne coglie appieno l'utilità e la valenza ambientale.
4.3.  LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA
Il "modello italiano" di raccolta della frazione umida è riconosciuto a livello europeo come un esempio eccellente, da imitare sia per i risultati quantitativi (di capacità di sottrazione allo smaltimento di quote rilevanti del totale dei rifiuti) che per la qualità del materiale intercettato (la scarsissima presenza di materiali estranei rende più semplice la produzione di compost di qualità, di ottimo valore agronomico).
Tra i motivi che ne spiegano il successo e i risultati di "eccellenza" vanno ricordati:
-  l'adozione di manufatti di contenimento (sacchetti, spesso in plastica compostabile), che rende più "pulito" il lavoro di raccolta in casa;
-  la separazione dei circuiti di raccolta dell'umido alimentare (scarti e i pasti) e del verde (scarti di manutenzione di parchi e giardini), che consente la rarefazione delle frequenze per il verde e le economie di raccolta conseguibili con l'uso di mezzi a vasca, più economici e adatti allo scarto alimentare per il suo alto peso specifico, in luogo dei compattatori di grandi dimensioni);
-  lo sviluppo del compostaggio domestico e la possibilità di conferimento del "verde" in stazioni ecologiche (centri comunali di raccolta, ed eventualmente di compostaggio in loco), con la conseguente rarefazione o, al limite, eliminazione delle raccolte domiciliari del verde.
Le schede di orientamento delle raccolte da proporre per le frazioni organiche sono quindi le seguenti.


Un'opportuna campagna informativa deve essere in grado di convogliarne la gran parte al compostaggio domestico (chi ha un giardino ha anche spazio per trattarne gli scarti), offrendo in alternativa e per le "grosse quantità" la possibilità di auto-conferimento presso il centro comunale di raccolta; solo per le utenze che non appaiono in grado di trasportare il proprio scarto verde al C.C.R. può essere attivato in servizio di raccolta domiciliare su chiamata, mettendo a disposizione un mezzo con frequenza mensile.
4.4.  LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUA
Tale frazione, nella maggior parte dei casi analizzati, è strettamente legata all'appalto della frazione umida.
La raccolta della frazione secca residua può essere portata alle frequenze indicate nella scheda dal momento in cui la frazione putrescibile le viene sottratta dalla raccolta dell'umido (assai più frequente) e le frazioni secche riciclabili vengono avviate ad altri canali di raccolta (v. punti successivi).
4.5.  LA RACCOLTA DEL RIFIUTO "SECCO RICICLABILE": IL RIFERIMENTO AL CO.NA.I.
A seguito dell'accordo quadro stipulato l'8 luglio 1999 tra il Consorzio nazionale imballaggi (CO.NA.I.) e l'Associazione comuni d'Italia (Anci), in Sicilia il 7 ottobre dello stesso anno è stato stipulato un accordo tra Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e il CO.NA.I..
Allo scopo di potenziare la R.D., la struttura tecnica del Commissario delegato con la circolare n. 6 dell'11 febbraio 2000, oltre ad indicare l'elenco dei centri di conferimento CO.NA.I., ha predisposto apposite procedure di finanziamento per "isole ecologiche e centri comunali di raccolta" (vedi allegato 5).
I comuni possono conferire i materiali raccolti alle piattaforme, ricavandone un contributo proporzionale alle condizioni di purezza, riportate nella tabella sottostante.
I conferimenti riguardano gli imballaggi ma, nel caso della carta, anche la carta non da imballaggio derivante dalle raccolte differenziate. Infatti il Consorzio di filiera ComIEco accoglie anche i risultati delle raccolte "miste", per la difficoltà di separare la quota da imballaggio (cartoni, astucci, cartoncini) da quella - prevalente - costituita da giornali, riviste ecc.



4.6.  LA RACCOLTA DI CARTA E CARTONI
Come si è anticipato, una buona organizzazione della raccolta di carta e cartoni è fondamentale per raggiungere obiettivi di raccolta differenziata qualitativamente adeguati, dato il peso relativo che questa frazione ha sul totale dei rifiuti.
Per valutare come poter raggiungere un buon risultato qualitativo (si ricorda che si tratta di un dato della massima importanza, dal momento che i contributi concessi dal ComIEco sono proporzionali alla purezza del materiale consegnato) è possibile servirsi delle tabelle che seguono, che mettono a confronto modalità e costi di raccolta e qualità del materiale.




Un altro elemento relativo ai contributi ComIEco ai comuni va tenuto presente: il Consorzio di filiera paga molto di più i cartoni (0,0780 euro/kg, se esente da impurità) rispetto alla carta, la cui raccolta è solo in minima parte riferita agli imballaggi primari (astucci, cartoncini) (0,0121 euro/kg, sempre se esente da impurità).
Dato che la raccolta della frazione cartacea è ancora da impostare, si consiglia di organizzare un doppio flusso, capace di intercettare in modo sperato carta e cartoni, puntando a raccolte che assicurino una buona purezza dei materiali.
La soluzione proposta è perciò la seguente.


4.7.  LA RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI
In questo caso la scelta da fare prioritariamente è tra le due modalità:
-  raccolta monomateriale (ogni frazione a parte - che assicura una maggiore purezza merceologica, cioè minori scarti da avviare allo smaltimento);
-  raccolta multimateriale (più frazioni insieme, che a fronte di una maggiore comodità per l'utenza in fase di conferimento sconta una maggiore presenza di scarti non riciclabili);
e conseguentemente tra la:
-  raccolta con contenitori stradali,
-  raccolta di prossimità,
-  raccolta domiciliare.
Le tabelle riportate rappresentano le diverse soluzioni.
I contenitori per liquidi in vetro e metallo potrebbero essere raccolti separatamente o insieme, dal momento che è possibile effettuare in modo semplice la separazione a valle tramite impianti automatici; si ottengono così frazioni sufficientemente pure, senza grandi produzioni di scarti.
Bisogna, invece, escludere la commistione tra carta e vetro che presenta notevoli difficoltà di separazione tra le due frazioni.
La scelta che si suggerisce di prendere in considerazione è perciò tra i due modelli di raccolta:
-  "multimateriale misto": contenitori separati per vetro e carta, contenitore unico per lattine, plastica, alluminio ed eventualmente anche legno;
-  "monomateriale": contenitori separati per vetro, carta, lattine, plastica, legno, alluminio,
escludendo il modello "multimateriale puro" (contenitore unico per vetro, carta, plastica, lattine, legno, etc.) per le migliori rese quanti-qualitative della raccolta di carta e cartoni senza commistioni con altre frazioni, infatti:
-  la raccolta separata del vetro tramite le campane permette il raggiungimento di una purezza maggiore e di evitare la frantumazione troppo fine del materiale (permettendo alla fine, di ottenere un maggior corrispettivo da parte del COREVE);
-  la raccolta separata della frazione cellulosica consente di mantenere pulito il materiale e facilita la separazione e la valorizzazione delle diverse frazioni.
Di seguito, utilizzando e rielaborando i dati tratti dal già citato manuale ANPA della raccolta differenziata, si riportano i dati delle varie tipologie di raccolta a confronto.






La scelta andrà fatta anche in relazione alla disponibilità di piattaforme Conai, nonché di impianti pubblici e privati di selezione.
E' evidente che la raccolta domiciliare porta a risultati migliori, ma il livello di intercettazione può essere discreto anche in presenza di una raccolta con contenitori stradali, se sufficientemente numerosi e disposti in prossimità delle utenze.
Una valida alternativa è la raccolta di prossimità, effettuata con contenitori adattati alla singola utenza (possono essere piccoli, medi o grandi), possibilmente chiusi con chiave e posizionati "in prossimità" dell'utenza stessa (privata e/o operatore commerciale).
Non sono però queste le differenze che spostano sostanzialmente le quantità complessive della raccolta differenziata (legate come si è visto soprattutto ad una buona intercettazione di organico e carta) (1).
L'importante è realizzare principalmente la domiciliarizzazione del servizio per le frazioni di maggior peso sul totale dei rifiuti (secca residua, umida e cartacea). Se le compatibilità economiche e/o scelte di carattere ambientale e sociale (es. maggiori contenuti occupazionali) lo consentono, è opportuno estendere la domiciliarizzazione anche a queste frazioni, anche perché la eliminazione totale dei contenitori dal territorio scoraggia gli abbandoni stradali e i conferimenti abusivi, assicurando con ciò un maggior livello di pulizia della città.
La scelta andrà fatta allora in relazione a variabili quali i costi e l'importanza dei contenuti di lavoro connessi alle varie tipologie di raccolta.
Entrambi (costi e occupazione indotta) sono più alti per le raccolte domiciliari: queste hanno una resa mediamente migliore di quelle a contenitori.
I due possibili modelli proposti sono perciò i seguenti:





Il primo modello è preferibile solo in assenza di impianti per la selezione e la valorizzazione della frazione secca, per la maggior purezza connessa all'intercettazione tendenzialmente mono-materiale delle frazioni di imballaggio (la separazione di vetro e metallo non provoca molti scarti).
La purezza della frazione merceologica è della massima importanza, in quanto i corrispettivi riconosciuti dal CO.NA.I. sono stati riferiti a singole frazioni merceologiche e non a raggruppamenti di materiali (secco riciclabile, frazione derivante dalla raccolta multi materiale, imballaggi in genere ecc.) e variano in base alla purezza merceologica dei materiali conferiti.
4.8.  LA RACCOLTA DEGLI ALTRI IMBALLAGGI (SECONDARI E TERZIARI)
I costi relativi alla raccolta degli imballaggi secondari e terziari sono a carico di produttori e utilizzatori.
Si prospettano in questo caso due soluzioni:
1)  il mantenimento in regime tariffario senza aggravio di spesa ma anche senza "riduzioni", come riconoscimento delle spese sostenute, cosicché il comune introita i compensi CO.NA.I./Consorzi di filiera per i materiali intercettati. Questa soluzione è consigliabile soprattutto in caso di piccole produzioni, difficilmente quantificabili, di imballaggi secondari e terziari e può risolvere i problemi gestionali di quei comuni che non abbiano ancora attivato le procedure di cui al punto successivo. In questo caso gli imballaggi secondari e terziari sono raccolti dal normale servizio di raccolta R.S.U., e possono essere conferiti in C.C.R.;
2)  un'offerta da parte del comune, diretta e/o attraverso il gestore del servizio R.S.U. e/o R.S.A.U., di "servizi integrativi" per le prestazioni poste dalla legge al di fuori della privativa comunale: imballaggi secondari e terziari. Il comune introita i compensi CO.NA.I./Consorzi di filiera per i materiali intercettati, ma dovrà operare riduzioni tariffarie nelle convenzioni proposte alle attività. Questa soluzione è pensabile soprattutto in caso di consistenti produzioni, presenza di zona artigianale, industriale o commerciale, o per grosse strutture commerciali e produttive anche inserite nel contesto urbano.
La procedura per la costruzione di una politica comunale (meglio consortile) di "servizi integrativi", capaci di offrire alle attività produttive uno sbocco positivo, in linea con gli obblighi di legge, economicamente compatibile, ed in grado di assicurare una semplificazione procedurale, è la seguente:
-  analisi dei rifiuti non assimilati o assimilati recuperabili e dei rifiuti da imballaggio prodotti dalle attività economiche;
-  apertura di un tavolo di confronto e discussione con le associazioni economiche di categoria, per la costruzione di un percorso consensuale di approccio alla gestione.
Gli altri rifiuti riciclabili, la cui raccolta è prevista al punto II) 1 della circolare regionale n. 6 dell' 11 febbraio 2000 (metalli ferrosi e non ferrosi, ingombranti, beni durevoli ad uso domestico, inerti, indumenti usati e stracci) possono essere conferiti in C.C.R., dove andranno gli appositi contenitori (cassoni, benne, cassonetti) per il conferimento diretto da parte delle utenze (domestiche e non).
I rifiuti pericolosi possono essere intercettati in due modi:
-  consegna diretta in C.C.R., presso il quale posizionare gli opportuni contenitori per la raccolta;
-  raccolta attraverso eco-mobile.
Il servizio di eco-mobile può servire a concentrare i servizi di raccolta delle seguenti tipologie di rifiuti:
-  residui di prodotti e relativi contenitori etichettati "T"/"F";
-  batterie di auto esauste;
-  olii e grassi vegetali o animali esausti;
-  olii minerali esausti;
-  lampade alogene, a scarica, lampada a fluorescenza e tubi catodici;
-  residui di prodotti e contenitori di fitofarmaci ed anticrittogamici;
-  cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
-  pile e medicinali.
-  batterie ricaricabili (giocattoli, telefoni senza filo, telefoni cellulari).
Si tratta, come si vede, dei rifiuti pericolosi di origine domestica, la cui raccolta è da attivare presso il C.C.R..
4.9.  IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (C.C.R.), LE ISOLE ECOLOGICHE E L'ECOMOBILE
L'eco-mobile deve essere elemento di massimizzazione della propaganda e della sensibilizzazione dell'utenza alla necessità di intercettare quei rifiuti la cui dispersione nell'ambiente risulta particolarmente pericolosa, intercettandone una quota e indirizzandone la totalità verso la raccolta in isola ecologica; essa deve essere presente con frequenza mensile e con percorsi, orari e punti di stazionamento del mezzo prefissati.
L'eco-mobile
Come eco-mobile si attrezzerà un mezzo adatto allo scopo.
Sul pianale andranno collocati e posti in sicurezza a norma di legge i seguenti contenitori, ognuno specificato rispetto al rifiuto di competenza:
-  batterie e pile: contenitore tipo cobat 1 mc;
-  medicinali: contenitore tipo cobat 1 mc;
-  rifiuti urbani etichettati "T" e "F";
-  zona confinata (sigillata) con:
-  grassi usati minerali: secchio tipo olii da 25 lt;
-  olii minerali: cisternetta da 600 lt;
-  olii vegetali: cisternetta da 600 lt;
-  filtri olio da motori: contenitore tipo cobat 1 mc;
-  batterie accumulatori al piombo: contenitore tipo cobat 1 mc;
-  pesticidi: contenitori tipo Cobat da 1 mc;
-  prodotti agronomici.
Dato il forte impatto ambientale di queste tipologie di rifiuti, va fatto ogni sforzo per assicurarne l'intercettazione.
E' evidente che un'organizzazione sovra-comunale del servizio consente un'ottimizzazione dei costi.
Il centro comunale di raccolta (C.C.R.) e/o l'isola ecologica
Il centro comunale di raccolta o l'isola ecologica (si rimanda all'allegato 5 per le relative definizioni e differenze), d'ora in poi denominate entrambe per semplicità C.C.R., assumono una grande importanza perché potrebbero divenire un eco-centro di carattere comunale e/o comprensoriale, fungendo anche da polmone per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti secchi riciclabili, imballaggi e non, prima dell'avvio alle piattaforme convenzionate CO.NA.I. e al sistema industriale per il recupero.
Il C.C.R. va attrezzato con contenitori (benne, cassoni scarrabili, ecc.) specificatamente dedicati alla raccolta di ogni frazione.
Il progetto del C.C.R. dovrà essere comunale; nel momento in cui si costituisce la società di ambito tutti i C.C.R. già realizzati o comunque finanziati con fondi pubblici non comunali dovranno confluire nel patrimonio della società, come contributo della parte pubblica, al fine di ottenere una gestione dei rifiuti integrata efficiente, efficace ed economica.
Nel caso in cui la società di ambito già esista ed il comune ne faccia parte, il progetto dovrà essere presentato dalla società di ambito e dovrà essere prevista una gestione efficiente, efficace ed economica. Nel caso vi sia stata la richiesta di finanziamento pubblico, il progetto dovrà contenere, oltre gli elaborati tecnici, un piano di gestione dello stesso, con chiara indicazione dei soggetti incaricati e dei loro compiti, degli orari di apertura e delle funzioni del centro (raccolta e stoccaggio, consulenze informative sulla gestione rifiuti e punto di scambio di informazioni, mercatino dell'usato, certificazione conferimenti differenziati, ecc.), nonché il corrispettivo per l'eventuale utilizzo del centro stesso da parte di soggetti diversi dall'Ente o dai soggetti di ambito; in particolare, in caso di affidamento della gestione a terzi, il corrispettivo deve essere chiaramente indicato nei capitolati di appalto e nei successivi contratti di affidamento.
Per i C.C.R. già finanziati con fondi pubblici (commissariali, statali, europei) i soggetti gestori devono trasmettere, entro 180 giorni dalla pubblicazione delle presenti "linee guida", il suddetto "piano di gestione", completo della parte finanziaria.
In caso di inadempienza il Commissario delegato, previa diffida, dispone la revoca del finanziamento.
L'attività del C.C.R., di norma, rientrerà tra l'attività svolta in privativa dal comune, ai sensi dell'articolo 21, co. 1 del decreto legislativo n. 22/97, in quanto sarà effettuato il deposito dei soli rifiuti urbani (e cioè rifiuti domestici e speciali assimilati agli urbani ai sensi dell'apposito regolamento comunale) conferiti direttamente dal produttore o depositati dal gestore del servizio pubblico al fine del loro raggruppamento prima del trasporto agli impianti di recupero o smaltimento di rifiuti di cui rispettivamente, agli allegati B e C dello stesso decreto; non ci sarà, quindi, bisogno di alcuna procedura autorizzativa alle seguenti condizioni:
-  il regolamento comunale è stato redatto in sintonia con il regolamento tipo approvato dalla struttura commissariale con ordinanza commissariale n. 159 del 26.07.2000 ed è stato adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo n. 22/97;
-  l'attività da effettuarsi nel C.C.R. è correttamente svolta nel rispetto delle previsioni del regolamento comunale;
-  sono rispettati i termini del deposito temporaneo di cui all'art. 6 lett. m) del decreto legislativo n. 22/97.
Ove le attività che si svolgono nel centro di raccolta superino i predetti limiti, il soggetto gestore del centro potrà, ove ne ricorrano i presupposti, attivare le procedure semplificate ex art. 33 del decreto legislativo n. 22/97 o richiedere l'autorizzazione ex art. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97.
Una seconda funzione che il C.C.R. potrebbe assumere è quella di intercettazione della frazione verde ed eventualmente potrebbe esservi localizzato un piccolo impianto di compostaggio della sola frazione verde vegetale; in tal caso il C.C.R. dovrà soddisfare tutti i requisiti richiesti per la localizzazione di impianti di compostaggio, di cui alle "linee guida per la progettazione degli impianti di compostaggio".
Il C.C.R. potrà comunque assumere una importante funzione di tipo culturale e promozionale, divenendo un centro di informazioni e scambio, sede di un "mercatino dell'usato", possibile certificatore dei conferimenti in raccolta differenziata per consentire alle utenze di accedere alle agevolazioni e alle riduzioni tariffarie.
In questo senso una grande importanza va data non solo alla corretta progettazione e realizzazione della struttura, ma alla sua gestione, in particolare al contributo di organizzazioni del terzo settore.
I C.C.R. dovranno rispettare le linee guida di cui al successivo capitolo e all'allegato n. 5.
4.9.1. Linee guida per i C.C.R. (da leggere assieme all'allegato 5)
Analisi
Raccolta ed analisi dei macro dati: tipologia del comune, delle unità produttive, dei flussi storici, ecc.
Valutazione degli obiettivi di R.D. del comune attraverso il sistema complessivo di raccolta.
Possibilità di finanziamento regionale.
Analisi delle reali possibilità di avvio al riciclaggio e/o corretto smaltimento.
Bilancio economico: risparmi, entrate, costi.
Progettazione
Corretta localizzazione: preferibilmente in zona industriale o di servizi, abbastanza vicina all'utenza per non scoraggiare il conferimento abituale degli utenti.
Corretto dimensionamento delle vasche di raccolta e delle piazzole dei container.
Massima attenzione alla funzionalità per invogliare gli utenti.
Copertura di alcuni spazi di conferimento e di stoccaggio.
Studio degli spazi per i rifiuti pericolosi e delle relative norme di sicurezza/emergenza.
Dimensionamento delle attrezzature.
Rispetto delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo per la sicurezza dei bambini.
Impermeabilizzazione di tutte le superfici, con particolare cura per le più soggette ad usura.
Buon inserimento dal punto di vista paesaggistico: siepe ed alberi di medio fusto come mascheramento ed aiuole all'interno; rete di recinzione.
Allacciamento alla fognatura, vasca di prima pioggia, disoleatore e dissabbiatore.
Guardiania.
Presidi e procedure per le emergenze (idrante e/o estintori, telefono, istruzione del personale).
Apertura
Informazioni chiare e dettagliate per gli utenti (assemblea illustrativa, opuscolo, manifesti, interventi nella scuola).
Iniziative di R.D.: festa ecologica, visita guidata delle scolaresche, ecc.
Distribuzione del "Calendario ecologico".
Informazione agli utenti sul destino dei materiali raccolti.
Gestione
Personale qualificato ed informato per poter utilizzare la piattaforma come momento di informazione e di sensibilizzazione ecologica.
Sorveglianza durante le ore di apertura.
Massima pulizia.
Monitoraggio delle frequenze e dei flussi di materiali.
Controllo automatico degli accessi e pesatura computerizzata dei materiali da tariffare in entrata; pesatura di tutti i flussi in uscita.
Possibilità di sviluppare il mercatino dell'usato, sia come forma di contenimento dei costi che come azione di sensibilizzazione.
Eventuale spazio dedicato al compostaggio domestico.
Segnalazione alla Polizia Municipale dei comportamenti scorretti.
5.  L'INTEGRAZIONE DEI FLUSSI
5.1.  OTTIMIZZAZIONE PER QUANTITA' E QUALITA' DEI MATERIALI RECUPERATI
Il criterio fondamentale che consente un'ottimizzazione dei costi dei servizi sta nel graduale passaggio da una operatività "aggiuntiva" - con maggiorazioni dei costi complessivi di gestione del servizio - ad una operatività "integrata".
E' necessario individuare i principali fattori di costo e le opportunità di riduzione degli stessi mediante l'integrazione operativa, che adotti modalità in grado di incidere sensibilmente sui costi nel senso della riduzione, preservando al contempo qualità ed efficacia del circuito.
Vengono riassunti alcuni tra i principali fattori in grado di contenere i costi, tenendo presente che per innalzare rese e qualità delle raccolte è necessaria la domiciliarizzazione (almeno di alcuni flussi).
L'automazione delle raccolte
L'automazione delle raccolte aiuta ma non sempre determina una complessiva riduzione dei costi; in particolare non aiuta se passa attraverso la cassonettizzazione del sistema di raccolta, che non consente la personalizzazione del sistema e le alte rese quali-quantitative delle raccolte; inoltre il cassonetto, soprattutto se di grandi dimensioni, rappresenta un "invito" alla consegna anche di flussi impropriamente recapitati al circuito di raccolta dei R.U. E' allora opportuno iniziare dalla domiciliarizzazione di quei flussi che innalzano maggiormente il tasso di intercettazione generale (% di R.D. sul totale): frazione umida (e verde); carta a cartoni, oltre al secco residuo che va raccolto in sacchi trasparenti (per rendere agevoli i controlli sulla qualità dei rifiuti e rendere possibili le sanzioni).
Separare i circuiti di raccolta della frazione organica
L'umido putrescibile va raccolto con mezzi piccoli a vasca, più adatti alla raccolta (eseguibile con 2 addetti ma anche in certe zone col solo autista, con minore costo di gestione), più maneggevoli in situazioni di viabilità a sezione stretta, da trasbordare poi per il trasporto in impianto su mezzi di volumetria maggiore. L'alto peso specifico di questa frazione non rende necessario il suo compattamento (2).
Il verde deve avere come modalità primaria il compostaggio domestico, come secondaria, l'autoconferimento in C.C.R. e, solo in caso di necessità, eventualmente su chiamata, la disponibilità del servizio di raccolta.
Il basso peso specifico di questa frazione rende economica la sua riduzione volumetrica, e può essere utilizzato un mezzo con compattatore per il trasporto.
Va inoltre considerata l'opportunità di dotarsi di un piccolo impianto di compostaggio della sola frazione verde vegetale (cui inibire nel modo più assoluto l'ingresso di materiali putrescibili).
I servizi da integrare nel sistema sono:
-  raccolta domiciliarizzata di carta e cartoni;
-  raccolta (domiciliarizzata o a contenitori stradali) degli imballaggi primari in vetro, metallo e plastica;
-  gestione del C.C.R.;
-  (eventuale) gestione dell'eco-mobile;
-  (eventuale) gestione dei servizi integrativi.
Al fine di conseguire i migliori risultati di raccolta differenziata (in kg/abitante.anno e dunque in percentuale sul totale dei R.U.) si dovrà concentrare l'attenzione - e gli sforzi operativi - su 4 frazioni:
-  vetro (anche a campane e/o cassonetti, sistema consolidato ed efficace);
-  carta (monomateriale, domiciliarizzato in realtà vocate);
-  umido (domiciliare o tendenzialmente domiciliarizzato);
-  verde (a consegna assistita presso strutture centralizzate - tipo C.C.R. - ed eventualmente a domicilio ma con frequenza differita - es. quindicinale o mensile -- o su chiamata).
La raccolta della frazione secca residua con sacchi trasparenti consente infine il controllo e il sanzionamento di conferimenti impropri e stimola l'utenza a comportamenti di conferimento corretti (specialmente se il sistema prevede la trasformazione della Tarsu in tariffa).
E' del tutto evidente che una vera trasformazione "integrata", che sappia anche ottimizzare i costi, sarà possibile solo con uno strumento di gestione mirato, in perfetta sintonia con il regolamento tipo approvato dal Commissario delegato con ordinanza n. 159 del 26 luglio 2000 e inviato ai comuni per la sua approvazione e successiva adozione.
In definitiva:
La personalizzazione del sistema, se genera contemporaneamente comodità, comporta la responsabilizzazione diretta del cittadino assegnandogli alcune funzioni che costituiscono fattori di costo sensibili; nel caso della raccolta dell'umido la domiciliarizzazione del servizio con personalizzazione dei bidoni, contestualmente alla distribuzione di sacchetti trasparenti a tenuta per il contenimento dell'umido, consente di ridurre drasticamente le necessità degli interventi di lavaggio dei bidoni e di assegnarli in molte situazioni agli stessi proprietari (o strutture condominiali) che detengono il bidone, il quale, però, deve essere dotato di chiave per evitare conferimenti impropri.
La valutazione dei costi unitari di esercizio in euro/kg può essere fuorviante; risulta quindi più oggettiva l'analisi in euro/abitante. Adottando questo parametro il costo del servizio di raccolta, dopo la sua ottimizzazione, può mostrarsi sostanzialmente invariato per utenza servita (e dunque anche come costo complessivo del servizio) o addirittura mostrare una riduzione.
La personalizzazione del servizio di raccolta differenziata e indifferenziata permette l'organizzazione di sistemi per il controllo dei conferimenti di rifiuti speciali e assimilabili al circuito di raccolta dei rifiuti urbani da parte di piccole e medie imprese industriali, attività artigianali o commerciali.
Se si esaminano le problematiche connesse all'attivazione della tariffazione volumetrica del servizio di raccolta e la conseguente evoluzione del sistema di raccolta (con il posizionamento dei contenitori condominiali o l'adozione della raccolta a sacchi a porta"), si evidenzia ulteriormente che il modello organizzativo che fa perno sulla personalizzazione del servizio, è quello che meglio consente di adempiere agli obblighi di tariffazione secondo i concetti di responsabilità individuale previsti dal decreto legislativo n. 22/97.
5.2.  SCELTA DEL MODELLO DI RACCOLTA E RISVOLTI OCCUPAZIONALI
Un dato interessante della scelta di modelli di raccolta di tipo domiciliare rispetto a quelli con doppio contenitore è costituito dal maggiore impiego di forza lavoro attraverso l'ottimizzazione dei costi-benefici (i costi saranno più alti per il maggior impiego di personale). Tale risultato si raggiunge con la combinazione dei seguenti fattori:
a) la raccolta domiciliare ha più punti di fermata ma minori tempi dedicati (raccogliere un sacco è assai più rapido che alzare e svuotare un cassonetto, e magari dover pulire l'area circostante);
b) con il porta a porta non sempre è necessario fermarsi in tutti i punti di raccolta perché non tutte le utenze espongono il rifiuto ad ogni giro di raccolta; inoltre più utenze spesso si accordano "spontaneamente" per posizionare sullo stesso punto della strada più sacchi, riducendo ulteriormente il numero delle fermate;
c) in caso di utilizzo di compattatore con agente unico, se restano rifiuti all'esterno dei cassonetti l'operatore non può interrompere il giro per raccoglierli, è spesso necessario programmare un giro e una squadra di "rifinitura";
d) il costo di investimento e di gestione dei mezzi piccoli e a vasca è nettamente inferiore a quello dei grandi mezzi auto compattatori usati per i cassonetti;
e) normalmente si ha un minor costo per l'avvio al riciclaggio e al compostaggio piuttosto che per la collocazione in discarica.
Si suggerisce comunque di tenere presente che la realizzazione di una forma di gestione diversa può rappresentare un momento di passaggio ad una gestione integrata del flusso dei rifiuti permettendo di razionalizzare anche l'impiego di personale, a partire dal personale comunale che, a vario titolo, si occupa dei servizi di igiene ambientale, per passare al personale che lavora nei servizi in appalto.
6. COME STABILIRE LE "REGOLE" DELLA GESTIONE RIFIUTI
6.1.  IL REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (ART. 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 22/97)
Il sistema di regole che sovrintendono la gestione dei rifiuti a livello comunale va definito con il regolamento comunale di gestione rifiuti previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 22/97.
Questo documento, che sostituisce il regolamento di smaltimento di cui comuni si erano dotati ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 915/82, prevede che i comuni disciplinino la gestione dei rifiuti urbani, garantendone la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi. Esso stabilisce:
1)  disposizioni generali, definizioni e competenze del regolamento;
2)  le modalità del servizio di conferimento, raccolta e trasporto (specificando le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento), per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuoverne il riciclaggio e il recupero;
3)  le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
4)  l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
5)  norme per la gestione di particolari categorie di rifiuti (e dei rifiuti pericolosi di produzione urbana);
6)  norme per la gestione dello spazzamento e di altri servizi comunali di carattere ambientale;
7)  norme per la gestione dei rifiuti speciali;
8)  l'impostazione della manovra tariffaria per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, con i criteri di determinazione della tariffa e le modalità di pagamento del servizio di raccolta dei rifiuti primari di imballaggio da parte del servizio pubblico di raccolta;
9)  norme specifiche relative alla gestione dei centri comunali di raccolta e/o isole ecologiche.
A ciò sarà opportuno aggiungere una parte su abrogazioni e norme transitorie, che appare particolarmente importante per gestire la fase di passaggio tra "vecchio" e "nuovo" ordinamento della gestione dei rifiuti.
Il "regolamento tipo" per la gestione comunale dei rifiuti, approvato dal Commissario delegato con ordinanza n. 159 del 26 luglio 2000, indica le linee guida, fermo restando che il comune dovrà adattarlo alle scelte gestionali che metterà in atto nel corso della trasformazione del sistema di gestione dei propri rifiuti.
6.2.  LA TRASFORMAZIONE DELLA TASSA IN TARIFFA
Il decreto legislativo n. 22/97, all'art. 21, prevede che i comuni procedano, nell'ambito della più generale riorganizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, alla trasformazione della tassa in tariffa.
Viene soppressa la tassa che regolava il pagamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilati (comma 1).
La soppressione ha effetto dal 1 gennaio 1999 (termine poi prorogato), o anche da prima se i comuni intendono attivare il sistema tariffario in via sperimentale, comma 16).
Viene istituita una tariffa che dovrà coprire integralmente i costi per servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di pulizia di strade e aree pubbliche e di uso pubblico (comma 2), applicata a chiunque conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei primi (comma 3).
La tariffa è determinata dagli enti Locali ed applicata e riscossa dagli enti gestori del servizio (comma 9 e 13).
La tariffa si articola in due parti (comma 4):
-  una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti) (parte fissa);
-  una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (parte variabile).
Si prevede la definizione di una tariffa di riferimento (commi 5 e 6), articolata per fasce di utenza e territoriali, che costituirà la base per la determinazione della tariffa e per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari.
Il metodo normalizzato contiene le "regole fondamentali" da applicarsi a livello nazionale, affidando ampio margine alle comunità locali nella scelta degli standard di servizio, dei sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza e delle modalità di articolazione della tariffa.
Nel 1999 è stato varato il provvedimento legislativo che definisce il metodo normalizzato e la tariffa di riferimento (D.P.R. n. 158/99), che costituisce, con la circolare interpretativa diffusa dal Ministero dell'ambiente il 7 ottobre 1999, la base per consentire a tutti i comuni la trasformazione tariffaria (vedi regolamento tipo per l'applicazione della tariffa-Software per il piano finanziario-ANPA)
E' opportuno sottolineare che i sistemi di raccolta domiciliari sono certamente più adatti al passaggio da tassa a tariffa, in quanto, potendo identificare il rifiuto realmente prodotto dalle singole utenze, si consente un'applicazione tariffaria in grado di attribuire la quota variabile in modo "puntuale"; nel caso invece di raccolta a contenitori stradali pluri-utenza, l'attribuzione deve avvenire utilizzando indici di produttività medi per classe di utenza, non consentendo quindi una politica tariffaria che sia veramente premiante per chi riduce la produzione di rifiuti e li indirizza verso il recupero.
Si ritiene utile sottolineare l'importanza di riservare forme premianti per i comuni che intraprendano iniziative atte a prevedere il passaggio dalla tassa alla tariffa. Iniziative che potranno consistere in un contributo per l'analisi, la rilevazione e la quantificazione delle utenze nonché per la progettazione del passaggio dalla tassa alla tariffa con successiva adozione del sistema.
A questi comuni, se aggregati per A.T.O. o sub-A.T.O., sarà riservata una procedura prioritaria nella assegnazione dei finanziamenti occorrenti per le attrezzature e/o gli impianti necessari per la R.D.; in particolare sarà premiato il raggiungimento delle corrette percentuali di copertura del servizio in tempi più rapidi di quelli previsti dalla vigente normativa e la riduzione della percentuale di evasione.
In questa logica, ancor prima di aver realizzato la trasformazione tariffaria (in regime ancora Tarsu), è possibile cominciare ad applicare agevolazioni per le utenze che si muovono in questa direzione, concedendo uno sconto a chi pratica in modo certificabile il "compostaggio domestico" e studiando un sistema di agevolazioni per chi conferisce il rifiuto riciclabile nel C.C.R..
6.3.  CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E DELLE PREMIALITA'
I più avanzati criteri di assegnazione delle risorse definiscono modalità per l'assegnazione delle risorse ed eventuali indicatori e riserve di premialità (vedi QCS - obiettivo 1-2000-2006-Unità di valutazione degli interventi pubblici -- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica).
Appare pertanto importante fissare dei criteri che potranno essere utili per l'assegnazione delle risorse.
I criteri fondamentali per la preferenza nell'assegnazione delle risorse sono:
-  il raggiungimento dell'obiettivo: viene determinata una soglia da raggiungere, uguale per tutti determinata in base ad una performance media;
-  la definizione di procedure: la soddisfazione di requisiti legati alla predisposizione di alcuni documenti ed atti in grado di garantire un livello di qualità e di standards predefiniti dalle sedi istituzionali competenti.
6.3.1.  Obiettivi e soglie da raggiungere
Vengono qui riportate le soglie e gli obiettivi, tenuto conto, anche, di quanto di volta in volta previsto dalle ordinanze ministeriale e da provvedimenti emanati dalla struttura commissariale.
A1.  Passaggio dalla tassa alla tariffa
Ai comuni che abbiano attivato le procedure per il passaggio dalla tassa alla tariffa può essere riconosciuta priorità nei finanziamenti di opere e/o infrastrutture per la R.D., in relazione al raggiungimento di obiettivi predeterminati e misurabili.
A2.  Recupero dell'evasione
Ai comuni che abbiano attivato le procedure per il recupero dell'evasione della tassa o tariffa può essere riconosciuta priorità nei finanziamenti di opere e/o infrastrutture per la R.D., in relazione al raggiungimento di obiettivi predeterminati e misurabili.
A3.  Attivazione procedure per la definizione di P.C.R.D.
Ai comuni che abbiano attivato e/o definito le procedure per il P.C.R.D., in stretta connessione con il "piano di impresa di ambito", può essere riconosciuta una priorità nei finanziamenti di opere e/o infrastrutture per la R.D., in relazione al raggiungimento di obiettivi predeterminati e misurabili.
A4.  Realizzazione del "piano di impresa" di ambito
I comuni che abbiano manifestato l'intenzione o abbiano costituito società di ambito e che abbiano predisposto e presentato alla Struttura commissariale il relativo piano di impresa possono avere riconosciuta una priorità nel finanziamento di attrezzature e/o infrastrutture per la R.D.
A5.  Costituzione società di ambito secondo i criteri di cui all'allegato 6
I comuni che abbiano costituito società mista e che abbiano manifestato disponibilità a costituire forme integrate per la gestione dei rifiuti possono avere riconosciuta una priorità nel finanziamento di attrezzature e/o infrastrutture per la R.D.
A6.  Raggiungimento obiettivi R.D.
Ai comuni che abbiano dimostrato di avere superato di almeno il 10% la soglia di raccolta differenziata vigente al momento della presentazione dell'eventuale domanda può essere riconosciuta una priorità nel finanziamento di attrezzature e/o infrastrutture per la R.D.
Nella modalità di assegnazione delle risorse dovrà essere considerato il livello di soddisfacimento degli obiettivi raggiunti, definendo per questi indicatori un valore ponderale.
La fissazione del valore agli indicatori deve essere fissato preventivamente al bando della selezione e deve essere comunicato agli enti che concorreranno.
Un'importanza particolare riveste, comunque, il punto A4, dal momento che sarà il presupposto di qualsiasi finanziamento: il "piano di impresa" dovrà contenere:
-  l'impegno da parte degli enti aggregati a raggiungere le corrette percentuali di raccolta differenziata;
-  la descrizione puntuale delle modalità di raggiungimento di tali obiettivi;
-  gli elementi economici: costi gestionali da assumere in capo agli enti e costi di investimento di cui si chiede il finanziamento.
7. INDIRIZZI OPERATIVI SPECIFICI PER LA REALTÀ TERRITORIALE DELLE ISOLE MINORI
7.1.  PREMESSA
Gli obiettivi prefigurati dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 ed esplicitati dal documento di Priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti per la Regione Sicilia (PIER), per quanto concerne le sue Isole minori (arcipelago delle Eolie, arcipelago delle Egadi, Pantelleria, Lampedusa, Ustica) vanno ampliati ed incrementati per tenere conto delle maggiori esigenze di tutela ambientale connesse alla specificità territoriali delle stesse e della criticità connessa alla spiccata vocazione turistica.
E' pertanto, delineata una situazione a valle dell'emergenza in cui si supera l'obiettivo del 50% di raccolta differenziata indicato dalle ordinanze per la Regione Sicilia, sono individuati interventi in termini di prevenzione che portino ad una progressiva riduzione delle quantità di rifiuti e prefigurato un sistema di gestione particolarmente mirato alla minimizzazione di tutti gli impatti ambientali.
Nella fase emergenziale restano ferme le indicazioni delle ordinanze ministeriali previste per l'intero territorio regionale.
7.2.  OBIETTIVI
Il PIER per le Isole minori, è stato impostato in relazione ai seguenti criteri:
-  la compatibilità con il decreto legislativo n. 22/97 e con le indicazioni del Piano regionale di emergenza;
-  l'efficienza del sistema sia rispetto alla necessità di garantire in tempi rapidi il raggiungimento di obiettivi significativi di raccolta differenziata sia di garantire la sua funzionalità anche nella fase successiva all'ordinanza;
-  l'introduzione di misure di prevenzione orientate alla riduzione o contenimento della produzione dei rifiuti, essenzialmente attraverso l'incentivazione del compostaggio domestico;
-  l'assenza di discariche (con l'eccezione, dove sussistono le condizioni, di impianti di limitata capacità per i materiali inerti) anche nel transitorio di realizzazione del piano regionale di emergenza;
-  l'attuazione di tutte le tipologie di raccolta e conferimento separato, previsti dai moderni orientamenti in materia e dalle stesse ordinanze, per una percentuale pari al 60% del totale, da raggiungersi attraverso l'adeguamento strutturale del sistema di gestione, il coinvolgimento attivo della popolazione residente e turistica e lo sviluppo di forme di cooperazione locale;
-  una limitata impiantistica di trattamento e recupero (compostaggio della frazione organica e condizionamento dell'indifferenziato residuale per il trasferimento in terraferma);
-  la minimizzazione degli impatti connessi ai sistemi di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento anche attraverso l'utilizzo sperimentale di tecnologie avanzate o non convenzionali.
Sotto il profilo dell'organizzazione e della gestione del sistema, lo schema generale per ogni isola o comprensorio d'isole, prevede:
a) un servizio di raccolta monomateriale per le frazioni:
-  carta, vetro, plastica alluminio;
-  organico;
-  pile e farmaci scaduti;
-  indifferenziato residuale.
b) C.C.R. per il conferimento, lo stoccaggio ed il condizionamento delle frazioni raccolte e delle altre conferite direttamente quali:
-  legno, acciaio ed altri metalli;
-  ingombranti (mobili, materassi ed altro);
-  beni durevoli (piccoli e grandi elettrodomestici, elettrici ed elettronici, ecc.);
-  batterie ed accumulatori;
-  olii esausti;
-  rifiuti pericolosi;
-  pneumatici;
-  teli agricoli ed altri materiali in polietilene;
-  inerti.
c) una stazione di condizionamento e trasferenza dell'indifferenziato;
d) un sistema di compostaggio a ridotto impatto ambientale;
e) un'eventuale discarica per inerti o meglio la dotazione di un impianto modulare mobile.
Per i materiali fuori dai circuiti di raccolta artigianale/produttiva si prevede il seguente destino:
-  frazioni da raccolta differenziata d'interesse CO.NA.I. ÷ per il trattamento/valorizzazione ai centri CO.NA.I. in Sicilia;
-  beni durevoli ÷ alla piattaforma di Messina;
-  batterie ed accumulatori, materiali in polietilene, olii minerali ÷ ai relativi consorzi;
-  pneumatici ÷ agli impianti di trattamento;
-  rifiuti pericolosi ÷ filiere di competenza (Federchimica, ANIE, CO.NA.I., ecc.);
-  indifferenziato residuale l'opzione del condizionamento tramite pressatura ed imballo ÷ al trattamento successivo negli impianti regionali.
Nell'ambito di una successiva analisi più dettagliata, saranno individuati gli strumenti più idonei per la gestione dei sanitari e dell'amianto.
In uno scenario connotato dall'esigenza di una rapida attivazione delle iniziative per la massima intercettazione dei rifiuti recuperabili, è opportuno valutare su quali combinazioni utenza/flusso possano essere concentrati le risorse a breve ed a medio termine.
In effetti la domiciliarizzazione di alcuni circuiti di raccolta risulta in grado di assicurare importanti vantaggi operativi (ossia alta intercettazione di materiali di buona qualità) permettendo in tal modo di conseguire elevati rendimenti di raccolta differenziata contenendo al contempo - sulla base delle valutazioni già svolte in ordine alla integrazione operativa dei circuiti - i costi di esercizio complessivi a livelli comparabili con quelli delle raccolte indifferenziate.
Le modalità operative intrinseche ai vari circuiti possono favorire il grado di "purezza" merceologica del materiale raccolto, andando così ad influenzare le possibilità di un effettivo recupero.
Si deve poi considerare la presenza di flussi turistici che generano una forte crescita della produzione di rifiuti nei mesi interessati dal flusso turistico (prevalentemente da luglio a settembre).


Un ulteriore elemento di valutazione va poi riferito alla distribuzione della densità abitativa sui territori in esame sia in relazione ai residenti che alla dislocazione dei turisti.
La tipologia urbana è caratterizzata da nuclei storici a pianta medioevale, con difficoltà di accesso per automezzi e automobili in generale.
In tali contesti urbani la presenza di orti e/o giardini è, comunque, abbastanza contenuta.
Altri insediamenti, per lo più isolati, si caratterizzano invece per la tipologia "rurale" e quindi per la diffusione di orti e giardini.
Una terza tipologia di insediamenti più recenti è di tipo estensivo; si tratta cioè di seconde case e abitazioni sia mono - che plurifamiliari dotate di piccoli giardini; tali constatazioni devono quindi essere ancora ampliate ma possono influenzare fin dle possibili soluzioni gestionali relative alle frazioni recuperabili ed in particolare per quanto rigurda la raccolta della frazione umida e del verde (scarti di giardino e potature) contenute nei R.U..
Bisogna infine tenere conto della attuale mancanza di specifiche strutture (centri di raccolta, piattaforme ecologiche e isole ecologiche/riciclerie), sia destinate al conferimento diretto dei rifiuti da parte dei cittadini, sia per il trattamento e smaltimento dei singoli flussi di materiali intercettati.
Uno degli elementi da non trascurare è ad esempio la possibilità di localizzare impianti di stabilizzazione dei rifiuti indifferenziati residui poiché si potrebbe abbinare a queste strutture la presenza di compostaggio per la frazione umida raccolta in modo differenziato. Infatti alcune strutture (ad es. muletti, piazzali, soffianti, allacciamenti alle reti tecnologiche, ecc.), che altrimenti sarebbero utilizzate solo in parte, sono necessarie alle due tipologie di impianto e potrebbero quindi essere utilizzate per le due funzioni operative.
Di seguito sono illustrate nell'ordine le opzioni per la gestione delle raccolte riferite ai flussi, rispettivamente, di:
-  rifiuti secchi riciclabili;
-  frazioni organiche (distinguendo tra verde e umido);
-  rifiuto indifferenziato non riciclabile.
Sono inoltre descritte le opzioni attivabili per il trattamento in sito di alcune frazioni, con specifico riferimento ai sistemi che possono comportare un'ottimizzazione complessiva, sotto il profilo ambientale, economico, operativo, del circuito integrato di gestione del R.U. "piccole Isole - Sicilia" (es. per quanto concerne lo smaltimento del R.U. residuo).
7.3.  DEFINIZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI NELLE ISOLE MINORI
7.3.1.  Prevenzione e contenimento della produzione dei rifiuti urbani
Nell'ambito delle normative vigenti e per una politica ambientalmente sostenibile sulla gestione dei rifiuti, l'Amministrazione Locale dovrà promuovere presso gli utenti una serie di strategie mirate al contenimento della loro produzione. Tali azioni potranno essere modulate ed avviate anche in tempi diversi in relazione al diverso grado di partecipazione attiva dei cittadini.
Per la riduzione dei rifiuti alla fonte, sulle isole del territorio siciliano si prevede in concomitanza all'avvio del sistema integrato, l'istituzione di un circuito coordinato per la promozione del compostaggio domestico. Il compostaggio domestico è un metodo di valorizzazione dei materiali organici di scarto a livello di singoli nuclei familiari. Nell'ambito del sistema integrato di gestione dei R.U. il contributo del compostaggio domestico é fondamentale in quanto, prevedendo un recupero diretto di materiali organici di scarto all'interno dell'economia familiare, esso intercetta materiali valorizzabili prima ancora della loro consegna al sistema di raccolta, sottraendoli al computo complessivo dei rifiuti. Inoltre, è in grado, in cascata, di generare diversi effetti "virtuosi".
Nella fase di supporto all'attuazione del sistema verranno studiati ed approfonditi i possibili interventi volti a:
-  disincentivare i prodotti usa e getta;
-  preferire gli imballaggi riutilizzabili (vuoto a rendere, ecc.);
-  preferire i prodotti non confezionati;
-  sollecitare la popolazione ad acquistare prodotti compatibili con l'ambiente;
-  incentivare la distribuzione al dettaglio e i centri commerciali a promuovere merci a basso impatto per l'ambiente (prodotti non confezionati, ecc.)
Tali azioni dovranno essere supportate da campagne informatìve/formative e "premialità", tese a favorire uno stile di consumo ambientalmente sostenibile in accordo con gli orientamenti del decreto legislativo n. 22/97 e riportati nelle ordinanze. Le tendenze di evoluzione, riguardo la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, confermano la priorità data a questo obiettivo, pur nella consapevolezza che i margini di azione a livello locale sono esigui e in gran parte affidabili al passaggio del sistema da tassa a tariffa e ad accordi volontari, in particolar modo con il coinvolgimento della distribuzione commerciale in ambito locale.
7.3.2.  Il sistema integrato per la gestione dei rifiuti urbani
Nel presente documento viene delineata una situazione che a regime si propone di raggiungere l'obiettivo del 60% di R.D..
L'organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani rispondente agli obiettivi che si vogliono perseguire comporta l'adozione di modelli innovativi di raccolta differenziata per le diverse frazioni recuperabili e non, presenti nei rifiuti urbani (ingombranti, beni durevoli, frazioni di interesse CO.NA.I., verde, organico, R.U.P., inerti, altro). I circuiti tradizionali di raccolta differenziata ossia quelli basati sulla dislocazione dei contenitori stradali (monomateriali e multimateriali) per la intercettazione dei materiali riciclabili, anche laddove generano flussi ad elevata purezza merceologica, non sono tuttavia in grado di intercettare quote consistenti di materiali. Le quote di carta e vetro intercettabili tramite i contenitori stradali, da sole non consentono di realizzare più del 15% di R.D. mentre gli altri materiali "secchi" (essenzialmente plastica e alluminio) forniscono contributi marginali.
E' importante quindi, puntare alla intercettazione capillare delle frazioni a più alto peso specifico presenti nei R.U. ed in particolare, oltre che ai materiali cartacei e vetrosi, alla frazione umida del rifiuto (scarti da cucina delle famiglie, alberghi, ristoranti e altre utenze).
Il modello di raccolta individuato per le frazioni secche è di tipo monomateriale (frazioni di interesse CO.NA.I., ingombranti, beni durevoli, R.U.P., farmaci, inerti) affiancato da raccolte domiciliari per la frazione organica; esso prevede l'integrazione dei diversi punti di raccolta stradali distribuiti sul territorio (isole ecologiche) con il centro comunale di raccolta.
Il criterio della monomateriale e della domiciliarizzazione di alcuni circuiti di raccolta risulta in grado di assicurare importanti vantaggi operativi (quantità e qualità elevata dei materiali intercettati) permettendo in tal modo di conseguire elevati rendimenti di raccolta differenziata contenendo, nell'ambito di una integrazione operativa dei circuiti, i costi complessivi della gestione di rifiuti urbani delle isole minori, in particolare il costo di trasporto e trattamento negli impianti della Sicilia.
Per quanto concerne l'attivazione di un servizio di R.D. della frazione umida, l'economicità della gestione dei circuiti dedicati può essere ottenuta grazie ad una contestuale riorganizzazione complessiva del circuito della raccolta tradizionale, passando ad una raccolta differenziata integrata nella quale lo stesso servizio di raccolta del rifiuto residuale si modifica in relazione alle tipologie e quantità dei materiali differenziati.
In uno scenario connotato dall'esigenza di una rapida attivazione delle iniziative per la massima intercettazione dei rifiuti recuperabili, tenendo conto della specificità dell'isola e dei circuiti di raccolta, trattamento, recupero in loco e trasferimento in terraferma dei R.U., si valutano le seguenti combinazioni utenza/flusso come quelle dove dovrebbero essere concentrate le risorse a breve ed a medio termine.
Nell'ordine le priorità per la gestione delle raccolte differenziate e non, riferite ai flussi principali presi in considerazione si indirizzano al:
-  differenziato secco;
-  rifiuto differenziato organico (umido, verde);
-  rifiuto indifferenziato residuale.
Le attività in cui si articola il sistema sono:
-  differenziazione del rifiuto alla fonte (casa, albergo, negozio, officina, ecc). Questa attività prevede un coinvolgimento attivo dell'utente che separa i rifiuti secondo le indicazioni fornite sia per i materiali da differenziare che per il residuale;
-  conferimento del rifiuto selezionato in maniera differenziata e del residuale al servizio di raccolta o presso i relativi contenitori. Questa attività prevede che i produttori di rifiuti (cittadini, commercianti, artigiani, ecc.) conferiscano in maniera differenziata i rifiuti selezionati mantenendo lo stesso criterio selettivo;
-  raccolta e trasporto del rifiuto differenziato secco al centro di stoccaggio (C.C.R.), della frazione organica all'impianto di compostaggio e del residuale alla stazione di condizionamento e trasferimento. Questa attività prevede l'organizzazione della raccolta differenziata monomateriale e del rifiuto residuale effettuata porta a porta e/o con contenitori stradali che consenta ai produttori di rifiuti di conferire in condizioni ottimali le diverse frazioni del rifiuto selezionato;
-  primo trattamento delle frazioni secche e valorizzazione in loco della frazione organica. Questa attività prevede la realizzazione delle infrastrutture e dell'impianto di compostaggio;
-  condizionamento del rifiuto residuale e degli altri materiali non riciclabili. Questa attività prevede un impianto di trattamento (triturazione, compattazione e filmatura del residuale) e trasferimento via mare in Sicilia.
7.3.3.  Elementi operativi della gestione del sistema integrato
In uno scenario connotato dall'esigenza di una rapida attivazione delle iniziative per la massima intercettazione delle frazioni presenti nei R.U. sono state valutate:
-  le modalità operative intrinseche ai vari circuiti, come ad esempio la tipologia e la volumetria dei contenitori di raccolta distribuiti per nuclei familiari (contenitore per la frazione organica) e/o messi a disposizione delle singole utenze (alberghi, ristoranti, ecc), in quanto favoriscono il grado di purezza merceologica del materiale raccolto;
-  la variazione nell'arco dell'anno della densità abitativa sull'isola sia in relazione ai residenti che alla dislocazione dei turisti (si deve considerare la presenza di flussi turistici che generano una forte crescita della produzione di rifiuti prevalentemente da luglio a settembre);
-  la distribuzione sul territorio, nell'arco dell'anno, delle attività (potature, mercati, ecc.) che producono rifiuti;
-  la tipologia degli insediamenti (centro storico, case con giardino, seconde case).
Al fine di pervenire nel più breve tempo possibile e comunque in tempi programmati al raggiungimento degli obiettivi fissati in termini di R.D. (15% frazione organica, 35% frazione secca ed 10% altre frazioni e/o rifiuti da raccogliere in maniera differenziata), il sistema dovrà essere spinto in via prioritaria nelle aree a maggiore densità abitativa.
Sotto il profilo dell'organizzazione e della gestione del sistema integrato, lo schema generale per la gestione dei rifiuti urbani prevede:
-  un servizio di raccolta differenziata monomateriale effettuato porta a porta per le seguenti frazioni:
-  carta;
-  organico;
coordinato al servizio di R.D. si prevede la domiciliarizzazione del rifiuto indifferenziato residuale mediante la raccolta in manufatti a perdere (sacchi). Questo servizio comporterà una riorganizzazione e riduzione dei contenitori per il rifiuto indifferenziato (utilizzo per le grandi utenze e zone particolari).
-  un servizio di raccolta monomateriale a conferimento diretto effettuato con i relativi bidoni carrellati presenti in piccole isole ecologiche stradali su tutto il territorio, per le seguenti frazioni:
-  vetro;   

-  plastica;
-  alluminio;
-  carta/cartoni;
-  pile e farmaci scaduti.
Per il rifiuto indifferenziato residuale restano in uso su tutto il restante territorio i cassonetti attuali da 1.100 litri;
-  un servizio di raccolta a chiamata a giorni stabiliti, concordati con l'utenza in relazione alle stagionalità per gli imballaggi, ingombranti, beni durevoli, operativo su tutta l'Isola.
In supporto ai circuiti di raccolta da realizzare sul territorio e in integrazione con essi è prevista la realizzazione di un centro comunale di raccolta (C.C.R.). Presso tale struttura è possibile il conferimento diretto da parte delle utenze domestiche e non domestiche delle seguenti frazioni:
-  legno, acciaio ed altri metalli;
-  ingombranti (mobili, materassi ed altro);
-  beni durevoli (piccoli e grandi elettrodomestici, elettrici ed elettronici, ecc.);
-  batterie ed accumulatori;
-  olii esausti;
-  rifiuti pericolosi;
-  pneumatici;
-  teli agricoli ed altri materiali in polietilene.
Presso questa struttura si prevedono le operazioni di pretrattamento e di stoccaggio delle frazioni e dei rifiuti differenziati provenienti dai circuiti di raccolta e/o conferiti direttamente.
Per quanto concerne le operazioni di trattamento e valorizzazione della frazione organica e condizionamento del rifiuto residuale si prevede:
-  un sistema di compostaggio di qualità a ridotto impatto ambientale;
-  una stazione di condizionamento e trasferenza dell'indifferenziato.
Infine, si prevede la realizzazione di impianti per il recupero degli inerti, al fine di evitare che la sola alternativa sia il mantenimento di discariche per inerti.
Per i materiali raccolti in maniera differenziata e per il rifiuto indifferenziato residuale si prevede il seguente destino:
-  frazioni da raccolta differenziata di interesse CO.NA.I.; nell'ambito di un possibile accordo tra l'amministrazione locale e il CO.NA.I. che personalizza l'accordo nazionale ANCI/CO.NA.I., il loro conferimento per il trattamento/valorizzazione ai centri CO.NA.I. in Sicilia;
-  beni durevoli: il loro conferimento alla piattaforma di Messina;
-  batterie ed accumulatori, materiali in polietilene, olii minerali; il conferimento ai relativi consorzi;
-  pneumatici: il loro invio agli impianti di trattamento;
-  rifiuti pericolosi in generale; nelle more di accordi specifici con le filiere di competenza, stoccaggio provvisorio e successivo trasferimento alla più vicina piattaforma di cui al punto 5.5 del PIER;
-  indifferenziato residuale; condizionamento tramite riduzione volumetrica ed imballaggio (filmatura).
7.4.  LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI SECCHE
7.4.1.  Carta e cartoni
Nella raccolta dei materiali cellulosici è opportuno distinguere tra diverse tipologie di materiali con caratteristiche intrinseche differenti:
-  imballaggi in cartone, prodotti soprattutto dalle attività commerciali ( supermercati, negozi, attività produttive, ecc.);
-  carta per uso grafico, prodotto in prevalenza da utenze domestiche, uffici, banche, servizi.
Ai fini dell'organizzazione dei circuiti di raccolta è bene prevedere modalità differenti in considerazione delle caratteristiche intrinseche di tali materiali in modo da realizzare una raccolta in purezza delle due tipologie.
In questo caso le raccolte monomateriali puntano ad intercettare una particolare e significativa frazione di rifiuto da inviare al recupero in purezza, senza la necessità di dover successivamente separare le varie frazioni merceologiche o tipologie di carta. Questa metodologia consente di conferire il materiale all'impianto di trattamento senza ulteriori separazioni e anche i contributi da parte del CO.NA.I. variano a tale proposito.
Per i centri urbani è prevista l'attivazione di un circuito di raccolta "porta a porta" degli imballaggi di cartone presso i negozianti e commercianti e le attività turistico-alberghiere, in modo da prevenire il conferimento erroneo all'interno dei cassonetti per l'indifferenziato e massimizzare l'intercettazione del materiale.
Per la frazione cartacea ad uso grafico e per gli imballaggi primari di produzione domestica si prevede la domiciliarizzazione della raccolta con il ritiro diretto nel giorno stabilito (mediamente una volta a settimana) del materiale presso l'utenza.
Nel resto dell'isola, in considerazione del minor numero di utenze da servire, si realizza un sistema di raccolta attraverso la collocazione di appositi contenitori stradali (bidoni carrellati e cassonetti) presso le isole ecologiche.
Tale metodo di raccolta si distingue per un aumento di ca. il 30% della quantità intercettata (tipicamente da 50 - 60 kg/ab/a nelle esperienze più mature) rispetto a quelle ottenute con la sola raccolta mediante contenitori stradali.
7.4.2. Vetro
Il vetro rappresenta in peso la quota prevalente tra gli imballaggi per liquidi alimentari con un'incidenza media dell'83%.
Nelle isole, si prevede, inoltre, un sistema integrato di raccolta a conferimento per le famiglie attraverso la collocazione di appositi contenitori stradali nelle isole ecologiche e domiciliare per alberghi, ristoranti, e altre utenze commerciali.
La sinergia dei due circuiti dovrebbe raggiungere livelli di intercettazione superiori al 60-65%. Per gli oggetti di maggiore ingombro (damigiane, fiaschi, ecc.) e per le altre frazioni di vetro (ad esempio lastre di vetro, tubi al neon) è bene prevedere la possibilità di conferimento presso il C.C.R., in contenitori separati.
7.4.3.  Alluminio
Per l'alluminio si prevede lo stesso sistema a conferimento diretto del vetro attraverso la collocazione di appositi contenitori stradali presso le isole ecologiche.
7.4.4. Plastica
Nel caso delle plastiche vanno distinte diverse tipologie di contenitori e la loro raccolta dovrebbe avvenire in maniera separata:
-  bottiglie e contenitori per liquidi (PET, PE, PVC);
-  teli e sacchi in polietilene (PE);
-  cassette, provenienti dal settore del commercio e dai mercati. Si prevede di spingere il sistema verso il recupero spinto della quota relativa agli imballaggi primari, che sono la quota prevalente in volume con il conferimento a consegna presso le isole ecologiche.
7.4.5.  Ingombranti e beni durevoli
II problema degli ingombranti (materassi, cucine, ecc.) e beni durevoli (frigoriferi, televisori, lavatrici, ecc.) è un aspetto importante della gestione dei R.U., considerando il peso percentuale di questa frazione nella produzione complessiva (circa il 10%). Per tali materiali si prevede su tutta l'isola la raccolta a chiamata o a consegna diretta presso il C.C.R..
A regime, i beni che appartengono a questa categoria (art. 44 del decreto legislativo n. 22/97) che hanno esaurito la loro funzione devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente all' acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero devono essere conferiti, a cura del detentore, alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei R.U. o agli appositi centri di raccolta che verranno individuati in ambito regionale.
7.4.6.  Raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi di origine urbana
Particolare attenzione verrà data alla separazione preventiva di tutti i flussi pericolosi contenuti nei R.U. domestici o tradizionalmente conferiti in maniera non corretta (farmaci scaduti, vernici, batterie, lampade fluorescenti, ecc) che potrebbero inquinare gli altri flussi. La rete di raccolta verrà attuata utilizzando: - i punti vendita quali farmacie, centri commerciali, negozi di articoli elettrici ed elettronici, ecc con trasferimento del relativo materiali al C.C.R.. -.
L'indirizzo che si vuole dare è di giungere ad un accordo tra le utenze e l'amministrazione locale, anche con appositi convenzioni, al fine di agevolare il conferimento differenziato di queste tipologie di rifiuti.
7.4.7.  Raccolta dei rifiuti inerti
Per questa tipologia di rifiuto, viene prevista la raccolta regolamentata del materiale e il trasferimento all'impianto di recupero locale.
7.5.  RACCOLTA DIFFERENZIATA E VALORIZZAZIONE IN AMBITO LOCALE DELLA FRAZIONE ORGANICA
7.5.1.  Il ruolo del compostaggio domestico
La pratica del compostaggio domestico si prevede per quelle parti del territorio che si caratterizzano per:
-  notevole distanza e dispersione rispetto ai centri maggiori, distanza che influisce sensibilmente sui costi di viaggio dei mezzi di raccolta;
-  realtà a prevalente economia agricola, che quindi dispongono di possibilità "alternative" al conferimento al servizio di raccolta per lo smaltimento/valorizzazione in loco degli scarti organici;
-  la presenza di abitazioni che dispongono di un giardino o di un orto.
Per i "gruppi dispersi" e le zone spiccatamente rurali, è opportuno puntare anche alla promozione del riutilizzo degli scarti organici a scopo di mangime e per la produzione di compost domestico in assenza della raccolta della frazione umida.
Si prevede, in attesa del passaggio dalla tassa sui rifiuti alla tariffa, l'ottimizzazione degli incentivi già previsti in questo caso (riduzione parziale della Tarsu).
Nell'ambito di un processo di formazione locale, gli elementi per generare attenzione, adesione, sviluppo del compostaggio domestico fondamentalmente sono tre:
1)  l'adozione di sistemi di raccolta che non rendano troppo agevole il conferimento di scarti di giardino al sistema pubblico di raccolta; ciò grazie alla adozione di manufatti di piccolo volume dedicati alla raccolta dello scarto alimentare;
2)  l'introduzione di politiche di incentivazione economica;
3)  l'adozione di programmi di promozione dell'attività in sede hobbistica (corsi, manuali, dimostrazioni, assistenza); a livello comunicativo è opportuno puntare - ancora più che sul forte significato dell'attività ai fini della riduzione dei rifiuti -- sui risvolti agronomici dell'attività e sulla sua perfetta integrazione nelle attività di orti e giardini.
7.5.2.  Raccolta differenziata della frazione umida
Nell'organizzazione del sistema "porta a porta" di raccolta delle frazioni organiche compostabili nei centri urbani, si prevede la separazione tra lo scarto di tipo alimentare (umido in senso stretto) ed il materiale ligno-cellulosico di cui è costituito lo scarto di giardino (verde); tale diversità di peso specifico richiede infatti, l'uso di veicoli a compattazione per la raccolta dello scarto verde e l'impiego di veicoli non compattanti (mezzi con vasca) per lo scarto alimentare.
La separazione della frazione umida presso le utenze domestiche richiede anzitutto la:
-  distribuzione - alla singola utenza familiare - di sacchetti trasparenti in materiale biodegradabile e relativi secchielli di capienza ridotta (6-10 lt.) che aiutino nel contenimento di un materiale ad elevata fermentescibilità e ricco di acqua e impediscano il recapito al circuito di raccolta di materiali estranei (es. bottiglie, tetrapak, ecc.), che generalmente sono di grandi dimensioni;
-  la realizzazione di un circuito di raccolta di prossimità, per rendere il servizio comodo per l'utente, stimolare la partecipazione ed incrementare così le rese di intercettazione;
-  l'adozione di frequenze di raccolta relativamente elevata (da 3 a 4 volte/settimana).
La dotazione alle famiglie di sacchetti a tenuta ed a perdere incentiva la confidenza e la partecipazione dei cittadini, promuovendo la separazione anche delle frazioni alimentari più critiche (pesce, carne, avanzi di cibi cotti).
La personalizzazione/domiciliarizzazione del servizio è dunque necessaria per conseguire obiettivi di raccolta molto elevati che potranno consentire di ridurre la frequenza di raccolta della frazione residua. Si stima che la capacità di intercettazione della frazione organica sia nell'ordine del 15-20% sul totale dei R.U..

Intercettazione della frazione umida stimata


Sistema      Domiciliarizzato classico (porta a porta) 
Intercettazione complessiva      170-240 g/ab. giorno 
Scarto di giardino in %      Da % (se vietato il conferimento) al 10% (massimo, per i volumi limitati a disposizione) 
Intercett. di scarto di cucina      160-220 g/ab.giorno 

Fonti: Favoino, 1999; Provincia di Milano, 1998; Cocchi, 1997.

Si prevede inoltre, l'avvio del circuito di raccolta differenziata della frazione umida anche presso gli alberghi e ristoranti, la produzione specifica di scarto alimentare delle attività ristorative/alberghiere si stima tra i 200-300 g/pasto, a seconda che si tratti di catering o attività di preparazione diretta dei pasti.
Per tale circuito si prevedono uno o più contenitori dedicati (tipicamente bidoni carrellati da 240 litri) per i ristoranti e alberghi.
La realizzazione della raccolta dell'umido presso le utenze domestiche residenti e fluttuanti dovrà prevedere l'esclusione di quelle "zone" nelle quali - per lontananza dai percorsi principali di raccolta e per caratteristiche di insediamento - la raccolta risulta troppo onerosa e comunque senza un equilibrio costi/benefici. In tali situazioni andrà fortemente incentivata la pratica del compostaggio domestico.
7.5.3.  Condizioni operative e tecnologia per il compostaggio di qualità
L'attivazione di siti impiantistici dedicati al compostaggio in situazioni decentrate richiede l'esigenza di contenere gli investimenti entro dimensioni ammortizzabili. Ne consegue la necessità di rispettare contestualmente le seguenti condizioni:
-  la preferenza per sistemi statici di compostaggio, in ragione del loro carico odorigeno sensibilmente inferiore rispetto ai sistemi con movimentazione della biomassa;
-  la predilezione per sistemi "chiusi" o "semi-coibentati" mediante strutture o materiali di contenimento, in ragione delle loro capacità di consentire un migliore controllo dei flussi di arie esauste e degli odori da essi veicolati;
-  la necessità di predisporre iniziative modulari e facilmente amovibili, onde consentire una possibile evoluzione operativa del sito od una sua dismissione parziale per modifica della composizione dei flussi in conseguenza della evoluzione dello scenario locale di raccolta;
-  il contenimento delle capacità operative dei moduli di processo entro determinati limiti dimensionali, nell'ordine di qualche centinaio o migliaio di tonn/anno.
Alla luce di tali considerazioni, l'attenzione si concentra verso tecnologie a biocella (specificatamente, in carpenteria metallica per la loro trasferibilità) Tale tecnologia appartiene alla categoria dei processi statici ed aerati, in cui l'aerobiosi del sistema viene garantita esclusivamente tramite l'apporto di aria da parte delle soffianti; si prescinde dunque dalla movimentazione dei materiali, intervento con caratteri spiccatamente endogeni.
Il controllo degli odori viene garantito, nel caso delle tecnologie a biocelle, dalla canalizzazione delle arie esauste verso un sistema di abbattimento (in genere, biofiltro).
7.6.  RACCOLTA DELL'INDIFFERENZIATO RESIDUALE
L'aumento spinto della differenziazione delle frazioni riciclabili, presenti nei R.U. (secco, umido) consente una diminuzione significativa del volume e peso del rifiuto residuo. Si stima una sua riduzione compresa tra il 50 e il 65% sul totale della produzione dei rifiuti urbani
Vi è un mutuo rapporto di causa/effetto tra aumento della raccolta delle frazioni riciclabili, con forte intercettazione del contenuto putrescibile, e la diminuzione del volume e delle frequenze di svuotamento dei cassonetti destinati all'intercettazione del R.U. residuo. L'aumento della differenziazione consente una diminuzione in quantità e volume dei cassonetti destinati alla raccolta dell'indifferenziato residuale.
Attualmente il servizio di raccolta del secco indifferenziato viene effettuato sostanzialmente mediante cassonetti stradali (generalmente da 1.100 litri).
Nell'ambito della riorganizzazione del sistema integrato non si esclude la possibilità che possano persistere zone ove l'introduzione della domiciliarizzazione spinta per condizioni particolari venga ritardata o esclusa (frazioni a ridosso del centro, frequenza di raccolta insufficente in periodi particolari) e dove, pertanto, permanga la necessità di mantenere anche l'attuale servizio di raccolta dell'indifferenziato, si valuterà con la situazione operativa pregressa (compresi i mezzi già disponibili per la raccolta) la sua integrazione con tipologie di raccolte personalizzate tenendo anche conto che:
-  il sistema dovrà indurre le utenze ad una maggiore responsabilità nel conferimento dei propri rifiuti;
-  esistono difficoltà operative per controllare il flusso di rifiuti che viene immesso impropriamente nel circuito dei rifiuti indifferenziati urbani;
-  i circuiti di R.D. soprattutto a cassonetto stradale sono sistemi a "partecipazione volontaria".
Nell'analisi della riorganizzazione del sistema si terrà conto anche della adattabilità di cassonetti stradali alle forti escursioni stagionali della produzione dei rifiuti (superiore al 70 % nei mesi di luglio e agosto a causa dell'elevata presenza turistica).
Si propone, per i centri urbani la raccolta del rifiuto indifferenziato residuale porta a porta con tipologia di conferimento personalizzato mediante l'utilizzo di sacchi trasparenti (da 60 a 110 litri) per le utenze monofamiliari e cassonetti da 1.100 litri anche personalizzati, per le utenze di dimensioni maggiori soprattutto per:
-  responsabilizzare il cittadino/utente nella riduzione del conferimento dei rifiuti;
-  modulare le volumetrie di raccolta in base alle effettive esigenze da parte delle utenze nel corso dell'anno;
-  evitare il conferimento improprio di alcune tipologie di rifiuti all'interno dei contenitori incustoditi;
-  limitare l'impatto visivo in contesti storici di alto pregio architettonico.
7.6.1.  Condizionamento del rifiuto indifferenziato residuale
Per quanto concerne la gestione del rifiuto residuo, va innanzitutto evidenziato che non si prende in considerazione l'apertura di nuovi siti di discarica nelle isole minori.
Rispetto alla trasferenza dell'indifferenziato residuale, il trasporto via mare richiede l'esigenza di minimizzare i volumi e ridurre gli effetti negativi della putrescibilità del materiale al fine di rendere possibile lo stoccaggio provvisorio anche per più giorni (carico utile, interruzione dei collegamenti).
Tale necessità impone l'adozione di tecnologie idonee. Le alternative adottabili sono costituite in generale dall'utilizzo di compattatori a tenuta, dalla pressatura seguita da filmatura e dalla stabilizzazione. Il destino di tale frazione è, nel transitorio, la discarica nell'isola maggiore e, a regime, l'impianto di trattamento rifiuti previsto nel piano regionale. Ciò non comporta alcuna controindicazione rispetto alle alternative prospettate.
A valle di una valutazione è stato individuato nell'impianto di condizionamento e filmatura la soluzione tecnologica per il trasporto del residuale.
In ogni caso, l'allestimento del sistema di filmatura nelle situazioni specifiche delle isole minori deve tenere conto delle quantità trattate sia nel transitorio che a regime e della disponibilità di piccole aree operative disponibili.
7.7.  FABBISOGNI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO
Di seguito vengono elencate le principali strutture e l'impiantistica di base necessarie per l'avvio del sistema; investimenti in accessori, cassonetti e mezzi vanno ad integrazione di quelli esistenti.
7.7.1.  Istituzione del circuito coordinato per la promozione del compostaggio domestico
Per gli aspetti riguardanti il circuito del compostaggio domestico si rimanda alle specifiche dell'ENEA che prendono in esame per le varie isole minori, in maniera dettagliata, il sistema del circuito del compostaggio domestico con l'analisi dei parametri presi in considerazione con il suo dimensionamento, la valutazione dei costi e degli investimenti.
7.7.2.  Raccolta della frazione organica e del rifiuto indifferenziato residuale per le isole minori
Di seguito si riportano gli impianti previsti per la gestione della raccolta differenziata della frazione organica e del rifiuto residuale così come riportati nelle linee guida per la gestione integrata dei rifiuti urbani (ENEA).
7.7.3.  Isola ecologica stradale
Per isole ecologiche stradali si intendono quelle aree, già in parte realizzate, da adibire, con opportuna recinzione, alla R.D. monomateriale per le frazioni individuate (vetro, alluminio, plastica, indifferenziato residuale). In questi spazi dovranno essere ubicati i contenitori stradali che fungono da centro di conferimento. I contenitori avranno volumi adeguati in ragione delle singole tipologie di materiali e dell'utenza da servire.
Le isole ecologiche dovranno essere sparse, dove è possibile, su tutto il territorio comunale, per dare l'opportunità a tutti i cittadini di conferire nelle vicinanze della propria abitazione quanto differenziato.
7.7.4.  Area per la gestione integrata dei rifiuti
Con tale definizione si intende l'area all'interno della quale si può trovare il C.C.R. e la stazione di trasferenza con la relativa impiantistica per il condizionamento dell'indifferenziato e quant'altro inerente il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti, sia essi ingombranti, beni durevoli, R.U.P..
Per un'ottimizzazione degli investimenti, dei costi e per alcune attrezzature comuni si inserisce in quest'area, anche in relazione a quanto si dovrà concordare con l'amministrazione locale, l'impianto per il compostaggio della frazione organica. In quest, con l'esclusione dell'area dedicata del C.C.R., l'accesso è riservato al personale addetto.
7.7.5.  Centro comunale di raccolta (C.C.R.)
Per centro comunale di raccolta si intende un'area attrezzata, ben recintata e custodita nelle ore di apertura; essa è funzionale a ciascun modello di gestione dei rifiuti evidenziato e costituisce un elemento di integrazione e complemento di varie modalità di raccolta.
Il C.C.R. è una stazione intermedia, dove i rifiuti urbani (quelli riciclabili, alcuni non riciclabili in genere gli ingombranti) e assimilabili non pericolosi, nonché quelli urbani pericolosi (contenitori etichettati "T" e/o "F", le pile, i farmaci scaduti e altri) giungono già separati o sommariamente separati e vengono:
-  stoccati provvisoriamente;
-  eventualmente sottoposti a forme più o meno semplificate di selezione;
-  sottoposti a operazioni di pre-trattamento.
Il centro dovrà essere attrezzato con contenitori specifici in numero e qualità in relazione alle tipologie di rifiuti conferiti. Esso dovrà essere accessibile al pubblico, dovrà essere dotato di sistemi di controllo e sorveglianza, rappresentando quindi, una struttura di conferimento "dedicata" anche per quelle frazioni che per problemi di sicurezza, igiene e/o dimensione non possono essere capillarmente raccolti dal servizio.
Il centro comunale aiuta nell'organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e nel massimizzarne i risultati, in quanto:
-  riduce i costi di trasporto verso i siti o gli impianti di destino;
-  costituisce un servizio comodo e permanente per i cittadini e soprattutto per le piccole attività economiche.
II C.C.R. può, quindi, sicuramente favorire lo sviluppo di politiche e modelli locali atti al raggiungimento degli obbiettivi di legge (decreto legislativo n. 22/97); inoltre esso può avere un certo valore aggiunto, in termini di `contenuto informativo.
-  la piattaforma educa perché chiede agli utenti di assumere un comportamento consapevole, ecologicamente corretto, non elusivo verso il problema; per questo motivo è utile al radicamento di una cultura ambientale sul territorio;
-  la piattaforma comunica perché si può conoscere cosa e quanto vi entra e vi esce. Per questo motivo è utile alla gestione complessiva dei servizi di raccolta dei rifiuti e alla promozione di un sistema competitivo di gestione dei servizi.
7.7.6.  Stazione di trattamento del rifiuto residuale e delle frazioni differenziate
Con tale definizione si intende l'area all'interno della quale viene condizionato il rifiuto residuale e vengono svolte le fasi di pre-trattamento delle frazioni provenienti da R.D..
In quest'area deve essere prevista l'impiantistica e le tecnologie per il condizionamento del residuale con riduzione volumetrica e filmatura e per il pre-trattamento delle varie frazioni differenziate (riduzione di volume, pressatura, ecc.).
L'accesso a tale area è riservato al personale autorizzato addetto alla movimentazione ed al trattamento del rifiuto. Per quanto concerne gli accessori tecnologici e mezzi di supporto all'impiantistica si ritiene necessario inserire:
-  una pressa per l'imballaggio delle specifiche frazioni secche,
-  una pala per la movimentazione dei materiali;
-  automezzo per la movimentazíone degli scarrabili.
7.7.7.  Impianto di compostaggio
Con tale definizione si intende quell'area dove è inserito l'impianto di compostaggio con annesse le infrastrutture. In tale area si dovrà prevedere la stazione di ricevimento del materiale, l'impianto di trattamento aerobico con tecnologia a biocella compreso il rompisacco e il vaglio, l'area di maturazione e l'area di stoccaggio finale.
La tecnologia di processo presa in considerazione comprende 4 biocelle + biofiltro da 15 tonn/cella i tempi di maturazione considerati sono 12 gg. in estate (5 tonn/gg.) e di 24 gg. in inverno (2 tonn/gg.).
7.7.8.  Stazione di trasferenza
Con tale definizione si intende l'area all'interno della quale viene stoccato il residuale trattato e tutte le frazioni differenziate da inviare successivamente ai centri di conferimento regionali. L'accesso a tale area è riservato al personale autorizzato addetto alla movimentazione materiali ed all'impiantistica.
8. SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI E/O DEGLI ENTI INTERESSATI
8.1.  PREMESSA
Nei capitoli precedenti si è parlato dell'organizzazione delle raccolte e della strumentazione regolamentare che il comune deve mettere a punto per pianificare la gestione del settore.
E' ora necessario introdurre un altro elemento, dal quale l'organizzazione del sistema non può prescindere in alcun modo, perché ne è assieme presupposto e parte integrante e qualificante (come sottolineato anche dal PIER); le politiche di informazione e sensibilizzazione necessarie a dare all'utenza un ruolo attivo nel processo di cambiamento.
Un sistema di gestione dei rifiuti deve basarsi su tre cardini dalla cui integrazione dipende il suo successo:
-  disponibilità di impianti adeguata al recupero e al trattamento dei materiali raccolti (ad es. la disponibilità di un impianto di compostaggio è il presupposto della raccolta della frazione umida);
-  organizzazione delle raccolte;
-  comportamenti del cittadino, che sono presupposto indispensabile per il corretto funzionamento del sistema di raccolte messo in atto.
Va quindi impostato con attenzione un lavoro formativo/informativo teso a rendere sempre più positivi i comportamenti dei cittadini nei confronti di una sistema che deve essere sentito come "ambientalmente positivo" e "amico".
Meno rifiuti e riciclarli: cambiare la cultura, modificare i consumi, risparmiare sui servizi.
Per quanto riguarda i rifiuti, ne va, prima di tutto, incoraggiata la diminuzione.
Le politiche proposte sulla gestione dei rifiuti non hanno senso se in parallelo non c'è una grande iniziativa di diffusione di una cultura ambientale.
La creazione di una consapevolezza della limitatezza delle risorse, della loro esauribilità e del loro uso diseguale è la condizione per modificare gli stili di vita e di consumo invertendo le tendenze allo spreco e all'usa e getta.
8.2.  SISTEMA INTEGRATO
Qui vale la stessa considerazione fatta per le raccolte differenziate: una politica dell'informazione "aggiuntiva" e non integrata al sistema generale di gestione rifiuti è totalmente inefficace quando non controproducente.
Bisognerà, quindi, progettare attentamente la campagna informativa, scegliendo accuratamente gli obiettivi da centrare ed i soggetti cui rivolgersi.
Questa "campagna" può articolarsi su più piani:
a) iniziative nelle scuole dell'obbligo sul rapporto tra distribuzione ed uso delle risorse, modalità di consumo e produzione di rifiuti (con il coinvolgimento del volontariato);
b) le iniziative di promozione del compostaggio domestico come recupero di una cultura di recupero dell'utilità e della naturalità dell'uso degli scarti "destinati all'abbandono";
c) iniziative di sensibilizzazione rivolta ai condomini ed alle utenze commerciali.
Temi e strumenti per informare, sensibilizzare, coinvolgere nella gestione attiva del nuovo sistema e ruolo dei soggetti: scuole, categorie, popolazione.
L'avvio del nuovo servizio deve essere innanzitutto spiegato e motivato, a partire dai suoi punti qualificanti:
-  suddivisione della frazione secca e umida dei rifiuti, con passaggio da un sistema di conferimento mediante contenitori stradali a un sistema a ritiro domiciliarizzato;
-  estensione del servizio di raccolta a domicilio ad altre frazioni (carta, eventualmente vetro e lattine, plastica),
-  ruolo del C.C.R.,
-  lancio dell'idea e delle possibilità di "togliere dai rifiuti la componente pericolosa,
-  ruolo del compostaggio domestico.
Vanno perciò predisposti obiettivi e strumenti di una campagna informativa.
8.3.  STRUMENTI DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA

Strumento  Funzione 
Calendario di raccolta   Pianifica le date di raccolta delle principali frazioni dei rifiuti urbani nell'arco di un anno; dovrà fungere anche da guida a tutte le utenze (da appendere in cucina o nell'esercizio o nell'attività). 

Dare visibilità all'evento "porta a porta" e fornire informazioni minimali (p. es: bisogna separare secco/umido; serve il vostro aiuto, una mano alla raccolta differenziata, ecc.).
Manifesti, striscioni stradali - Figure 3D  Con le strutture 3D si ottiene una cartellonistica di "primo impatto" visivo agli ingressi dei singoli Comuni, delle piazze di mercato, del municipio, ecc.. 

Fornire riferimento informativo (ufficio comunale, numero verde).
Locandine  Adattate alle esigenze di sviluppo del servizio, per abituare la popolazione ad un "dialogo" costante sulla sua evoluzione e sui risultati ottenuti.  

Servono per pubblicizzare gli incontri di informazione locali e le modalità di distribuzione dei manufatti per la raccolta (p. es: secchielli per umido, sacchetti, materiale informativo, ecc.).
Incontri e serate di informazione  Consentono un confronto diretto con la popolazione, in presenza degli amministratori comunali e dei tecnici dell'Azienda di servizio di raccolta dei RU. 

Spiegano le corrette modalità di raccolta differenziata.
Materiale informativo su carta (pieghevoli, libretti)  Da inviare a tutte le utenze: sono i supporti informativi che garantiscono la capillarità dell'informazione presso tutte le utenze coinvolte. 

Danno informazioni sulla corretta RD, sull'uso dei sacchetti e sui tempi per il conferimento dei rifiuti.
Spiegano come eseguire correttamente il compostaggio domestico.
Pianificano le date di raccolta nell'arco di un anno.
Info-POINT nelle giornate di mercato e/o fiere  Costituisce un'ulteriore opportunità di presenza e visibilità sul territorio: permette di fornire informazioni dirette ai cittadini, di distribuire materiale informativo e raccogliere opinioni e impressioni sul servizio di raccolta. 

Tale struttura "mobile" può essere gestita in combinazione con le associazioni di volontariato o ambientaliste, costituendo così un'opportunità di maggiore adesione "sociale" al sistema di gestione dei rifiuti.
8.4.  OBIETTIVI
La struttura temporale degli obiettivi da raggiungere in successione, relativi alla campagna di adesione al nuovo sistema di raccolta, potrebbe essere la seguente:

Obiettivo Strumenti
1ª fase - Pre-sensibilizzazione  Manifesti e striscioni stradali con tematica generale sul passaggio dal sistema a cassonetti al sistema porta a porta. 
  Campagna di coinvolgimento delle scuole per la presentazione di un testimonial. 
  Info-POINT stradale e nelle piazze. 
2ª fase - Sensibilizzazione (parte il servizio porta a porta)  Manifesti stradali specifici sulle modalità di conferimento secco/umido "come dove conferire" e strutture 3D. 
  Materiali recapitati alle singole utenze. 
  Locandine per pubblicizzazione incontri lo-cali. 
3ª fase - Confronto e contatto "diretto" con gli utenti del servizio  Incontri con le associazioni di categoria (commercianti, produttori) per illustrare i circuiti di raccolta dedicati (p. es. agli imballaggi in cartone). 
  Serate di informazione per illustrare le nuove modalità di conferimento, ma anche per illustrare il corretto funzionamento del compostaggio domestico, del CCR, ecc. 
  Affrontare i futuri cambiamenti di gestione (passaggio alla tariffa, riduzione dei rifiuti prodotti). 
  Registrare impressioni ed osservazioni sul funzionamento e sul gradimento dei nuovi servizi. 

8.5.  COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE
Il coinvolgimento delle scuole dell'obbligo nella 1ª fase non è strettamente necessario e può essere posposto alle fasi successive; tuttavia costituisce un'occasione importante per radicare il progetto nel territorio, favorendo le capacità propositive e progettuali delle scuole stesse. La scuola quindi viene intesa non come e mero "ricettore" di informazioni, ma come soggetto in grado di elaborare proposte e progetti concreti per il proprio territorio e l'ambiente.
Le proposte precedenti sono rivolte genericamente a tutte le utenze, per illustrare l'avvio dei nuovi sistemi di raccolta "porta a porta".
Sono altresì possibili azioni specifiche mirate ad ottenere un contenimento dei R.U. prodotti a medio-lungo periodo, coinvolgendo specifiche categorie di "produttori" di rifiuti.
Le scuole dell'obbligo vanno coinvolte con l'inserimento nella programmazione dell'attività di esperienze didattiche (dalle unità didattiche ai laboratori) sul terreno del legame tra ambiente, consumo, distribuzione delle risorse e produzione riduzione dei rifiuti, riuso.
L'educazione ambientale e la crescita di consapevolezza ambientale e culturale dei ragazzi oltre che un "investimento" nella formazione delle "nuove" generazioni è anche un investimento che consente il "recupero" delle "vecchie", nel senso che essi sono i più convincenti e capillari soggetti di sensibilizzazione delle famiglie.
Sul fronte delle attività sono possibili diverse iniziative, miranti a coinvolgerle in positivo e a mostrare i vantaggi di una partecipazione attiva al processo di trasformazione in corso.
8.6.  COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI E DEGLI OPERATORI
Va previsto il coinvolgimento degli uffici preposti all'ecologia e al commercio dei comuni, della provincia, delle associazioni ambientaliste e dei consumatori, delle aziende turistiche e delle associazioni di categoria, che, con la loro collaborazione e certificazione, possono "concedere", previi controlli e verifiche da rinnovare continuamente, un "contrassegno ecologico", che consenta al turista di scegliere il locale più "amico dell'ambiente" e di capire perché (tipo: "qui si fa la raccolta differenziata della frazione organica, dei contenitori per liquidi e degli imballaggi riciclabili", spiegando dove, come, perché e cosa può fare l'ospite per agevolare la raccolta).
Anche la distribuzione commerciale può essere coinvolta in progetti di marketing ambientale finalizzati alla riduzione del rifiuto immesso nel circuito di raccolta pubblico.
A gruppi e catene distributive va proposta la (re-)introduzione del vuoto a rendere e l'erogazione a spina di bevande, detersivi, prodotti per l'igiene personale, o altre azioni di riduzione dei rifiuti.
Si suggerisce di preparare, assieme alle organizzazioni di categoria della distribuzione, una lettera (o un opuscolo) di appello agli operatori, a firma comune - associazioni di categoria e del "testimonial" - per raggiungere il "valore ambiente" .
Si potrebbe verificare con le aziende turistiche e le associazioni di categoria dei pubblici esercenti la possibilità di coinvolgimento in operazione di marketing ambientale dei soggetti di ospitalità turistica (dai ristoranti ad alberghi, agriturismo) che minimizzano impatto e produzione rifiuti, ecc. e che sensibilizzano i loro ospiti.
E' possibile la produzione di opuscoli tipo "un albergo per l'ambiente" o "un ristorante per l'ambiente", con illustrazione di cosa fa il gestore e di cosa devono fare i clienti per un raggiungere il "valore ambiente".
La sensibilizzazione della popolazione deve essere intesa come dialogo tra amministrazione, gestore e popolazione e deve avere lo scopo di:
-  comunicare;
-  motivare;
-  coinvolgere;
-  stimolare il comportamento.
Inoltre, affinchè la comunicazione sia efficace, deve essere:
-  bidirezionale, in quanto oltre che a comunicare deve recepire le esigenze;
-  costante, in quanto l'attenzione sulle problematiche dei rifiuti deve perdurare nel tempo;
-  coordinata,
-  propositiva.
Fin dalla prima fase di avvio del sistema si propongono azioni specifiche di sensibilizzazione per le famiglie, i turisti, gli operatori economici, supportate da manuali, seminari, azioni pilota quali l'istituzione di uno sportello ambiente. Inoltre, sono previsti corsi di formazione sia per i cittadini che per gli operatori del settore. In particolare si devono prevedere corsi di formazione per i soggetti e gli operatori addetti alla gestione dei rifiuti.
8.7.  CONCLUSIONI
Tutte le azioni informative e formative descritte nei capitoli precedenti dovranno convergere verso un'azione comune, integrata con le altre fasi della gestione dei rifiuti e ad esse funzionale.
Esse dovranno partire dal livello comunale, integrarsi a livello di ambito territoriale ottimale, armonizzarsi a livello provinciale per essere, infine, parte di una regia unica a livello regionale, che sintetizzi, proponga ed attui un "piano generale dell'informazione e sensibilizzazione" in cui convergano tutte le iniziative di enti e operatori a livello locale, provinciale, regionale, nonché le iniziative a livello nazionale che coinvolgano la Regione Sicilia.

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Allegato 2
MANUALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO (SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA)

1.  IMITANDO LA NATURA
In natura la sostanza organica prodotta e non più "utile" alla vita (foglie secche, feci, spoglie di animali, ecc.) viene decomposta dai microrganismi presenti nel terreno che la restituiscono al ciclo naturale.
Le componenti meno degradabili rimaste costituiscono l'humus, prezioso per la crescita di altri vegetali. L'humus può essere considerato una vera e propria riserva di nutrimento per le piante data la capacità di liberare lentamente ma costantemente gli elementi nutritivi (azoto, fosforo, potassio sono i più importanti), assicurando la fertilità costante del suolo.
Con il compostaggio vogliamo imitare, riproducendoli in forma controllata e accelerata, i processi che in natura riconsegnano le sostanze organiche al ciclo della vita: un perfetto riciclaggio dei rifiuti organici.
In altre parole, il processo per creare il "compost" è copiato dalla natura.
Proviamo a pensare quante ricchezze sprechiamo con alcuni dei nostri comportamenti abituali: cosa avviene degli scarti del nostro giardino, dell'orto e della preparazione dei pranzi?
Bucce, pelli, avanzi di cucina e simili finiscono generalmente in pattumiera, e vanno così recapitati alle discariche, ossia restituiti al territorio in una forma che non solo è inutile, ma costituisce anche un odioso "fardello", consumando spazio e creando mega-pattumiere poco gradite alla popolazione.
Gli scarti del giardino (erba, legno proveniente dalle potature, foglie) spesso hanno un destino analogo; altre volte vengono bruciati, producendo inquinanti gassosi: certo non sarà un singolo fuoco, ma nell'insieme di tanti piccoli fuochi diventano un problema.
Secondo il Consiglio Nazionale delle Ricerche tutte queste sostanze organiche costituiscono un terzo dei rifiuti cittadini: non è quindi un problema di poco conto quello di cui ci occuperemo!
I vantaggi del compostaggio sono dunque:
1)  dare un significativo contributo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo di molto il "fabbisogno di smaltimento" in discarica o in inceneritori;
2)  prevenire la produzione di inquinanti atmosferici che si genererebbero dalla bruciatura di questi scarti;
3)  garantire la fertilità del suolo nella forma più pregiata, quella organica; si tratta dunque di una scelta importantissima non solo per la corretta gestione dei problemi ambientali, ma anche per la massima salute e vitalità del nostro orto o giardino, nonché, eventualmente, delle nostre fioriture in vaso.
Insomma, recuperare le sostanze organiche presenti nei rifiuti conviene sotto ogni punto di vista: conviene all'ambiente (meno inquinato da discariche e inceneritori), conviene al nostro orto o ai nostri fiori, conviene perché così si riducono i costi di smaltimento.
Conviene a tutti e a ciascuno.
2.  COSA COMPOSTARE
Le materie prime per la produzione del terriccio compostato sono tutti gli scarti, residui ed avanzi di ogni tipo organico, biodegradabili, ovvero aggredibili dai microbi. Vanno invece evitati i rifiuti di origine sintetica o comunque non biodegradabili, od ancora contaminati da sostanze non "naturali", quindi
NO
-  vetro;
-  pile scariche;
-  tessuti;
-  vernici, altri prodotti chimici;
-  manufatti con parti in plastica o metalli (scatole, contenitori, oggetti vari);
-  legno verniciato;
-  farmaci scaduti;
-  carta patinata (riviste).
SI
-  avanzi di cucina, come residui di pulizia delle verdure, bucce, pelli, fondi di the e caffè;
-  scarti del giardino e dell'orto, come legno di potatura, sfalcio dei prati, foglie secche, fiori appassiti, gambi, avanzi dell'orto;
-  altri materiali biodegradabili, come carta non patinata, cartone, segatura e trucioli provenienti da legno non trattato.
POCO
-  avanzi di cibo di origine animale, cibi cotti (in piccole quantità, perché altrimenti attraggono insetti ed altri animali indesiderati);
-  foglie di piante resistenti alla degradazione (magnolia, lauroceraso, faggio, castagno, aghi di conifere): in piccole quantità e miscelando bene con materiali più facilmente degradabili;
-  lettiere per i cani e gatti (sepiolite) una volta usate: solo se si è sicuri di ottenere la igienizzazione tramite un adeguato sistema di compostaggio ed usando le ovvie precauzioni igieniche.
3.  UNA MACCHINA BIOLOGICA
Il processo di compostaggio è naturale perché tutto il merito delle trasformazioni è di batteri, presenti naturalmente nel terreno e negli scarti, che degradano e trasformano la sostanza organica.
Tali batteri hanno bisogno per la loro vita dell'ossigeno presente nell'aria: si tratta infatti di batteri "aerobici". In carenza di ossigeno si attivano altri microrganismi e iniziano fermentazioni e putrefazioni, con produzione di sostanze meleodoranti.
La trasformazione che subisce la materia organica ad opera dei batteri comporta un gran consumo di ossigeno.
E' bene che l'ossigeno necessario non venga sottratto all'aria presente nel terreno, perché questa è necessaria all'attività biologica del suolo e per la stessa respirazione delle radici.
Il compostaggio trasforma (o degrada) le molecole organiche complesse in composti chimici più semplici e stabili, quali per esempio i sali minerali, l'acqua, l'anidride carbonica: è stabile quel compost nel quale gran parte delle trasformazioni chimiche sono avvenute e quelle residue non comportano eccessivo consumo di ossigeno, né produzione di sostanze fitotossiche, cioè dannose per le piante, che si originano durante le trasformazioni veloci e tumultuose dello scarto organico "fresco".
Per merito dell'attività batterica la temperatura del materiale aumenta: un aumento che può essere tale da ottenere l'effetto di pastorizzare (come il latte!), igienizzare, o se volete "purificare" dai microrganismi dannosi presenti negli scarti (tra questi anche gli agenti delle malattie delle piante). Inoltre, dopo un certo tempo, le componenti meno facilmente degradabili (lignina, cellulosa, le stesse spoglie microbiche) rimangono dando luogo all'humus, quel serbatoio di nutrimento e di vita del terreno fertile.
4.  LE SEI REGOLE D'ORO DEL COMPOSTAGGIO
Ricordiamo una cosa fondamentale: il processo di compostaggio avviene in presenza di ossigeno, in contatto con l'aria: questa è la garanzia di una buona trasformazione e della mancanza di cattivi odori.
Come assicurare dunque l'ossigeno necessario?
In due modi:
1)  non comprimere il materiale, sfruttare la sua porosità, che rende possibile il ricambio spontaneo di aria atmosferica ricca di ossigeno al posto dell'aria esausta (in cui l'ossigeno è stato consumato);
2)  rivoltare periodicamente il materiale in modo da facilitare tale ricambio. Minore è la porosità del materiale (quando cioè vi è poco materiale di "struttura", quali legno più o meno sminuzzato, paglia, foglie secche coriacee, cartone lacerato) più frequenti saranno i rivoltamenti, e viceversa.
Per descrivere bene cosa avviene durante il compostaggio e come va condotta la trasformazione, partiremo dalla tecnica del compostaggio in cumulo; questa tecnica è infatti quella più diffusa e immediatamente applicabile e permette una descrizione completa di esigenze e regole di gestione. Avremo modo in seguito di conoscere le possibili alternative (compostaggio "in contenitore" o "composter"; compostaggio "in buca" o "concimaia") cui potremo applicare facilmente e con i pochi, opportuni adattamenti quanto appreso.
Ecco le sei regole fondamentali del compostaggio in cumulo:
1)  scegliere il luogo adatto;
2)  provvedere ad una giusta miscelazione degli scarti;
3)  dare una forma ed una dimensione appropriate al cumulo;
4)  garantire il giusto contenuto in umidità;
5)  assicurare l'apporto di ossigeno e
6)  verificare l'andamento della temperatura,
tutte riconducibili in un'unica fondamentale regola: seguire e controllare l'evoluzione del materiale in compostaggio.
Compostare costa poca fatica, ma richiede un minimo di attenzione per fare lavorare bene (e gratis!) la natura per noi.
1)  Il luogo adatto
La collocazione ottimale della "zona cumulo" nell'orto e nel giardino è in un luogo praticabile tutto l'anno (senza ristagni e fango invernale: ottima l'idea di preparare una zona con del legno sminuzzato); vi deve essere la vicinanza di una fonte d'acqua, o la possibilità di addurla con una canna. Il cumulo va posto all'ombra: l'ideale sarebbe all'ombra di alberi che in inverno perdono le foglie, in modo che in estate il sole non essichi eccessivamente il materiale, mentre in inverno i tiepidi raggi solari accelerino le reazioni biologiche.
2)  La miscela ideale
La miscela ideale dei materiali organici da compostare serve:
1)  a fornire in modo equilibrato tutti gli elementi necessari all'attività microbica;
2)  a raggiungere l'umidità ottimale;
3)  a garantire la porosità necessaria ad un sufficiente ricambio dell'aria.
Porosità, C/N ed umidità
Se nella miscelazione degli scarti viene attentamente ricercata una presenza equilibrata di acqua, ossigeno, azoto e carbonio, vi sono le premesse per una perfetta conduzione del processo. In tabella vengono riportate le proprietà chimiche che caratterizzano le principali categorie di scarti organici compostabili in ambito domestico; esaminiamo con ordine i tre parametri più importanti che caratterizzano i materiali in funzione delle miscele da approntare:
1)  porosità: deve essere sufficiente a garantire un ricambio d'aria all'interno del cumulo (è necessaria l'adduzione di materiali "di struttura");
2)  umidità: deve essere sufficiente a permettere lo svolgimento delle reazioni microbiche, ma non eccessiva, perché il ristagno di umidità determina anaerobiosi e dunque putrefazioni, anche qui si intuisce l'importanza della miscelazione corretta, il contenuto iniziale ideale di acqua è tra il 45 ed il 65%;
3)  rapporto carbonioazoto (C/N); il rapporto equilibrato nella miscela iniziale è compreso tra 20 e 30 (C/N = 20 significa che per ogni grammo di azoto ce ne sono 20 di carbonio). Vediamo cosa succede in situazioni di squilibrio. Se vi è troppo carbonio (C/N >30) i microbi avranno una insufficiente scorta di azoto che è necessario alla loro riproduzione; questo impedirà l'accelerazione delle reazioni di decomposizione; il processo di compostaggio sarà dunque estremamente lento. Se vi è troppo azoto (C/N < 20) gran parte dell'azoto, reso inutile perché eccedente le necessità, verrà perso sprecando valore fertilizzante e provocando cattivi odori (odore di urina) in quanto l'azoto viene generalmente liberato in forma ammoniacale. Nella tabella si vede che carta, paglia, foglie secche e legno hanno un contenuto di carbonio molto alto, mentre gli scarti di cucina e gli sfalci di prato apportano più azoto (C/N basso).


      Umidità Rapporto C/N 
Segatura      20 150-500 
Trucioli      35 120 
Scarti cucina      80 12-20 
Sfalci d'erba      80 12-15 
Paglia      10-15 100 
Foglie secche      15-30 30-60 
Carta e cartone      bassa 200-500 


Un modo semplice per garantire un buon equilibrio è quello di miscelare sempre gli scarti più umidi con quelli meno umidi.
In questo modo si mescolano gli scarti ad alta umidità e più azotati (sfalci, scarti di cucina) e scarti a bassa umidità e più carboniosi (legno, foglie secche, cartone, paglia), che garantiscono anche una buona porosità.
La "miscelazione" si può ottenere in realtà più facilmente mediante la "stratificazione" alternata dei due gruppi di scarti (strati alti 2/5 cm); con il rivoltamento successivamente una perfetta ed intima miscelazione dei diversi materiali.
Per una miscela ideale è importante conservare...
Risulta evidente che bisogna provvedere ad un accumulo di materiale secco e carbonioso da miscelare via via con gli scarti azotati e ricchi di acqua; le potature e le foglie secche infatti si hanno solo in inverno.
Si può allora:
-  creare una piccola zona di accumulo delle frasche;
-  farsi "regalare" in periodi senza risulte di potatura da qualche amico falegname del truciolo o durante l'estate della paglia da qualche contadino;
-  impiegare, in alternativa delle foglie secche; queste infatti soprattutto se particolarmente coriacee e grossolane (magnolia, lauroceraso) riescono a garantire una certa "porosità" di accumulo anche in assenza di legno anche del cartone spezzato grossolanamente, se ve ne è in abbondanza va bene;
-  recuperare i "sovvalli" (scarti grossolani provenienti dalla vagliatura, costituiti generalmente da materiali legnosi) dei cumuli precedenti;
-  utilizzare le tosature di siepe, abbondanti durante la bella stagione; in mancanza di materiali legnosi queste possono essere spezzate grossolanamente per garantire una sufficiente porosità al cumulo. Se vi è già abbondanza di materiali legnosi, invece, le tosature di siepe possono essere triturate più finemente (con un trituratore) per favorirne la decomposizione: infatti, contenendo sia parti legnose che verdi, hanno già di per sé un C/N ed un contenuto d'acqua equilibrato, e si comportano dunque generalmente bene.
4)  La forma e la dimensione del cumulo
Dopo una fase di stoccaggio iniziale, che ha lo scopo di raccogliere il materiale da compostare e miscelarlo, si deve costituire il cumulo di materiale pronto per il compostaggio.
Si può consigliare di dare al cumulo una forma "a trapezio" durante l'estate (per assorbire gran parte delle piogge e sostituire l'acqua via via evaporata); tendete invece al "triangolo" verso l'inverno per garantire lo sgrondo di gran parte delle piogge e non inumidire eccessivamente il cumulo in un periodo in cui l'evaporazione è scarsa.
La dimensione da fornire al cumulo tiene conto anzitutto della quantità di scarti a disposizione e della opportunità di non stoccarli per periodi eccessivamente lunghi.
Per trattenere almeno parte del calore prodotto dalla trasformazione microbica (il che permette di accelerare l'attività microbica e le trasformazioni stesse) cercate di dare al cumulo almeno un'altezza di 50/60 cm.
Ricordate che una altezza eccessiva (sopra 1,3/1,5 metri) fa correre il rischio di un compattamento del materiale sotto il suo stesso peso; con abbondanza di materiale, dunque, meglio allungare il cumulo.
5)  Il controllo dell'umidità
L'umidità del cumulo tende a cambiare in conseguenza di piogge ed evaporazione. Per controllare lo stato di umidità del cumulo, un test facile ed immediato è la cosiddetta "prova del pugno"; preso un campione rappresentativo della miscela iniziale, lo si stringe in mano; dovrebbero sgorgare tra le dita alcune goccioline di acqua. In difetto di acqua si annaffia, in eccesso si aggiungono scarti secchi o si rivolta in una bella giornata di sole (l'umidità in eccesso evapora).
La giusta umidità si ottiene e mantiene:
-  mediante una equilibrata miscelazione degli scarti;
-  dando la conformazione appropriata al cumulo;
-  garantendo la porosità necessaria allo sgrondo ed al drenaggio dell'umidità in eccesso: alla base del cumulo mettete uno strato di 10/15 centimetri di materiale legnoso che eviti il ristagno dell'acqua e consenta di allontanare quella in eccesso ("drenaggio al piede");
-  eventualmente coprendo il cumulo con materiali impermeabili in periodi piovosi; asportate però la copertura appena ha spiovuto, in modo da fare riprendere appieno lo scambio dell'aria con l'esterno; l'alternativa sono i materiale tipo "tessuto-non tessuto", semi-impermeabili all'acqua ma ben permeabili all'aria;
-  innaffiando se necessario.
6)  L'ossigeno garantito dall'aria
In un cumulo ben poroso l'ingresso continuo di aria fresca e ricca di ossigeno permette di rifornire continuamente i microbi dell'ossigeno che man mano consumano per la trasformazione degli scarti organici. Se invece il cumulo non ha una porosità sufficiente.
Il consumo di ossigeno è, soprattutto nella prima fase, più veloce dell'ingresso di nuova aria dall'esterno dagli interstizi presenti nel cumulo. Quello presente nel materiale si esaurisce dunque rapidamente e va integrato rivoltando il materiale per permettere il ricambio dell'aria e rivitalizzare il processo. L'attrezzo che permette una più agevole gestione del rivoltamento è il forcone: con il forcone infatti si riesce anche a "disfare" gli agglomerati di materiale che si fossero compattati, così che questi abbiano modo di ossigenarsi bene.
Il rivoltamento è comunque opportuno anche in cumuli dotati di porosità sufficiente, in modo da miscelare bene gli scarti e ridistribuire periodicamente nella massa l'acqua, il calore e gli elementi nutritivi.
7)  Controllate la temperatura
Controllare la temperatura, in modo più o meno accurato, consente di verificare il corretto andamento del processo.
La temperatura del cumulo che si sta compostando - se ho garantito una buona porosità e miscelazione - dovrebbe innalzarsi sensibilmente all'inizio (se la miscelazione è stata ben eseguita ed i microbi hanno a disposizione acqua ed elementi nutritivi in misura sufficiente) per la massiccia attivazione delle trasformazioni microbiche; poi man mano dovrebbe diminuire ai livelli della temperatura ambiente, parallelamente alla diminuzione di intensità delle trasformazioni stesse.
In un cumulo poco poroso, invece, la temperatura dovrebbe crescere e diminuire in continuazione. Come mai?
Inizialmente l'attività microbica, determinata dall'abbondanza di ossigeno, porta all'innalzamento della temperatura mentre, quando l'ossigeno comincia a scarseggiare, la diminuzione dell'attività microbica implica un abbassamento della temperatura. Quando si rivolta il materiale, rifornendo l'ossigeno necessario alla ulteriore degradazione, si determina un nuovo innalzamento della temperatura.
Il ciclo riscaldamento/raffreddamento/rivoltamento si riproduce più volte, con "picchi" di temperatura sempre inferiori, finché dopo l'ennesimo rivoltamento la temperatura del cumulo non si innalza più in modo sensibile rispetto a quella atmosferica: ciò significa che la sostanza organica è ben degradata e il compost è "stabile".
Rivoltamenti
Per avere un idea sulla lunghezza del ciclo sul numero e frequenza dei rivoltamenti in cumuli con sufficiente porosità, si può consigliare:
-  in inverno: 1 rivoltamento dopo 25 o 30 giorni, 1 altro dopo 3/5 mesi; lunghezza del ciclo per avere il compost "fresco" da 3 a 4 mesi, "pronto" 6/8 mesi (le basse temperature atmosferiche rallentano il processo);
-  in estate: 1 rivoltamento dopo 20 giorni, 1 altro dopo 2/4 mesi; 2/3 mesi per ottenere compost "fresco", 5/6 per il "pronto".
Ovviamente, in un cumulo poco poroso il numero dei rivoltamenti deve aumentare per garantire il necessario ricambio di ossigeno, soprattutto dopo piogge intense e "battenti" che tendono a compattare il cumulo diminuendone la porosità.
5.  E PER COMPLETARE...
Come gestire gli scarti in attesa di potere fare un cumulo
Nel caso di compostaggio in cumulo va allestita una fase di stoccaggio iniziale del materiale in attesa di raggiungere la volumetria adatta. E' bene, onde evitare problemi di odori, assicurare già in tale fase una miscelazione degli scarti umidi e fermentescibili con materiali secchi e porosi. Lo stoccaggio iniziale va ordinato in modo tale da prevenire le ..."visite" di cani, gatti in una fase in cui lo scarto è ancora appetibile perché fresco; i contenitori devono avere maglie e fessure strette che nascondano il contenuto; possono andare bene cassoni in legno, magari ottenuti assemblando diversi bancali; semplice ed efficace è la predisposizione di un "silo a rete", che si può ottenere acquistando un paio di metri di rete da recinzione, le cui estremità possono essere fissate con del filo di ferro.
Come ottenere l'igienizzazione degli scarti problematici
Per compostare anche scarti che necessitano di igienizzazione (parti di pianta ammalata, lettiere degli animali domestici) è bene ricordare che un consistente aumento di temperatura della massa si ha solo laddove le dimensioni del cumulo consentono di trattenere il calore prodotto dalle attività microbiche. In tal caso, la sezione minima del cumulo che consente di raggiungere la temperatura sufficiente ad una buona igienizzazione (55° - 65°C) è di circa 1m x 1m, con lunghezza determinata dalla quantità di materiale a disposizione.
E' evidente che tale condizione è ottenibile solo in grandi quantitativi di materiale "fresco" ed in grado di produrre calore per la intensa attività di trasformazione in un periodo relativamente breve (essenzialmente lo sfalcio). In piccoli giardini sarebbe necessario prolungare il tempo di accumulo, ma gran parte del materiale diventerebbe nel frattempo inefficace per la produzione di calore, avendo già subito gran parte delle trasformazioni.
Se il raggiungimento del volume sufficiente per igienizzare gli scarti fosse "impresa" difficile o eccessivamente lunga, ci si può organizzare:
-  "consorziandosi" con parenti, amici, vicini (il che riesce bene soprattutto nel caso degli orti urbani);
-  utilizzando i "composter" o altri sistemi di coibentazione (es. tessuto-non tessuto);
-  o comunque, escludendo dal compostaggio gli scarti che necessitano di igienizzazione (come parti di piante malate, feci di animali domestici).
Le alte temperature e la radiazione solare estiva possono comunque permettere il raggiungimento delle temperature di igienizzazione anche con cumuli di dimensioni più contenute, avendo la cura di porre il materiale da igienizzare all'interno.
Se potete, proteggete il cumulo...
E' buona norma ricoprire il cumulo, una volta allestito, con materiale coibentante ed in grado di preservare gli scarti dall'eccessivo inumidimento od essiccamento rendendo il cumulo nel suo complesso il più indipendente possibile dalle condizioni atmosferiche, pur lasciandolo respirare. A tale scopo risultano adatti i teli di juta o di tessuto-non tessuto, od uno strato di foglie o paglia di 5/10 cm.
Legno e ramaglie
I materiali grossolani e particolarmente quelli legnosi, vanno adeguatamente sminuzzati. In mancanza di uno specifico trituratore (ormai reperibile nella gran parte dei negozi di giardinaggio) si può anche procedere con un falcetto, o anche a mano, avendo cura di ottenere pezzi di dimensioni comprese tra i 10 ed i 30 cm. A differenza della triturazione meccanica, questa procedura difficilmente assicura una buona degradazione del legno (le cui fibre non vengono "lacerate" e dunque sono refrattarie all'azione microbica): tuttavia sarà ugualmente possibile sfruttare la porosità conferita dal legno al cumulo, il che permetterà una facile trasformazione (e senza problemi!) degli altri scarti; il legno residuo potrà poi essere separato con la vagliatura finale e reimpiegato per la miscelazione con altri scarti freschi nei nuovi cumuli.
La sminuzzatura manuale è dunque particolarmente consigliabile laddove vi sia carenza di materiali legnosi, in quanto consente di reimpiegarli più volte, in diversi cicli di compostaggio.
Come si misura la temperatura
La temperatura va rilevata ad una profondità di almeno 30/40 cm, per non risentire dell'influenza della temperatura atmosferica sul materiale esterno.
A tale scopo si rivelano adatti i termometri "industriali", in vetro o, meglio ancora perché più robusti, in metallo con quadrante di lettura tondo (costo contenutissimo: 40.000/50.000 lire) graduati generalmente da 0° a 100°.
Attenzione: nel caso di termometri di vetro, per sfruttare l'intera lunghezza del termometro ed evitare di rompere il puntale, che rilascerebbe vetro e mercurio nella massa, vi consigliamo di "fare strada" al termometro creando un foro di sufficiente larghezza con un bastone o un manicotto di metallo; poi vi si introdurrà l'intero termometro, che una volta estratto con cura darà lettura della temperatura a una buona profondità.
Una alternativa tradizionale, semplice ma efficace, soprattutto per i soggetti dotati di... buona sensibilità, è il rilievo grossolano della temperatura con la mano, che già di per sé consente di verificare se l'interno del cumulo è caldo (e quanto) o freddo e di confrontare tale riscontro con quanto atteso nelle diverse fasi del compostaggio.
Troppo umido, troppi odori
Ecco come interpretare alcuni dei più evidenti "sintomi di malessere" di una cattiva miscelazione e gestione del cumulo.
Cumulo "freddo"
Significa mancanza di ossigeno per eccesso di umidità (rivoltare per favorire l'evaporazione, miscelare con scarti più secchi) o se ciò non risulta alla "prova del pugno", mancanza di azoto rispetto all'eccesso di carbonio (miscelare scarti con molto azoto, aggiungere un fertilizzante azotato come l'urea o la pollina).
Cumulo che produce odori
Significa presenza di putrefazioni per eccesso di acqua (nel caso di odori "di marcio") o eccesso di azoto (odori di urina); questi problemi possono essere agevolmente prevenuti con una corretta miscelazione.
Come evitare gli odori
Un compostaggio ben condotto non deve produrre odori sgradevoli. Se accade vuol dire che il sistema di trasformazione biologica che porta alla degradazione dello scarto organico si "inceppa", per due possibili ragioni:
-  eccesso di azoto (basso C/N della miscela) e liberazione dello stesso in forma ammoniacale (odore di urina);
-  condizioni anaerobiche (cioè mancanza di ossigeno per scarsa porosità o eccesso di umidità) con putrefazioni e produzione di sostanze che producono odori.
Ecco le misure di prevenzione:
-  provvedete ad una giusta miscelazione degli scarti, sin dalla fase di accumulo, evitando sia gli eccessi di azoto (C/N equilibrato) che di umidità ed assicurando la porosità necessaria;
-  conferite e mantenete una giusta porosità nel materiale mediante una opportuna aggiunta di materiale "strutturante" (legno, foglie secche, cartone lacerato grossolanamente);
-  assicurate il drenaggio al "piede" del cumulo, con uno strato di fascine o trucioli di 10/15 centimetri;
-  rivoltate quando necessita (soprattutto in cumuli poco porosi) per rifornire di ossigeno l'interno del cumulo;
-  coprite eventualmente il cumulo con materiali "filtranti"; rispondono a questi requisiti i materiali con un'alta superficie reattiva, quali la terra (quella argillosa in particolare) e soprattutto il compost maturo.
6.  TANTI MODI DI COMPOSTARE
Abbiamo ora tutti gli elementi per affrontare il compostaggio con altri sistemi. Tutte le considerazioni sin qui svolte (sulla miscelazione, l'umidità, la porosità, ecc.) mantengono ovviamente la loro validità; indichiamo qui solo le specifiche differenze, i vantaggi ed i problemi conseguenti all'adozione di un certo sistema di compostaggio, ed alcuni consigli per rendere anche tale sistema efficace con i migliori risultati.
Il composter
I composter sono contenitori di forme (cilindrica, troncoconica, a sezione esagonale ecc.) e volumetrie variabili (generalmente da 200 a 1.000 litri). La possibilità di circolazione dell'ossigeno e il grado di isolamento termico differenziano le tipologie costruttive più diffuse: alcune prevedono una fessurazione nella parte bassa delle pareti laterali, altre fessure regolabili accoppiate al sistema di copertura; alcuni composter recano una serie di costolature sporgenti dalle pareti interne, per tenere distanziato lo scarto e permettere il passaggio dell'aria tra questo e le pareti; qualche soluzione tecnologica prevede sistemi per garantire l'isolamento termico ("coibentazione") della massa in compostaggio.
Vantaggi: occultamento visivo del materiale se necessario in situazioni particolari (piccoli giardini, presenza di animali in cortile); indipendenza dalle condizioni atmosferiche; possibilità di ottenere una buona igienizzazione, soprattutto se il composter è coibentato, anche con pochi scarti o in stagioni molto fredde.
Problemi: difficile l'aerazione mediante rivoltamento soprattutto se il composter non è apribile sul lato.
Consigli pratici: si consiglia di gestire il carico del composter in modo tale che la massa di scarto mantenga una buona porosità per evitare fenomeni putrefattivi che genererebbero sostanze maleodoranti; nel caso del compostaggio in contenitore risultano infatti essere generalmente problematici i rivoltamenti periodici della massa, specie nel caso di composter non apribili su almeno un lato; una soluzione potrebbe essere adottata posizionando alla base del composter delle fascine di legno che permettono di conservare un flusso di aria, dalle fessure o dal fondo forato, all'interno del composter. Alcune soluzioni tecnologiche interessanti prevedono la costruzione di composter dotati di un cassone forato rotante per favorire l'aerazione della massa e per migliorare la miscelazione del materiale posto all'interno; questo permette una agevole gestione dei rivoltamenti.
La concimaia o "compost in buca"
Molti di voi la conoscono anche come "rudera": è un vecchio sistema di compostaggio che, con alcune attenzioni e modifiche, può risultare valido consentendo buoni risultati senza alcun problema.
Questo sistema si basa sulla predisposizione di una buca in cui si accumulano gli scarti organici, ad imitazione delle concimaie agricole destinate ad accogliere il letame in corso di trasformazione.
Vantaggi: lo scarto viene "nascosto", il che può essere un vantaggio per piccoli giardini in cui si temono rapporti problematici con il vicinato; timori che comunque generalmente non hanno ragione di esistere, perché un cumulo ben predisposto e seguito con attenzione, oltre a non dare problemi olfattivi, è senz'altro molto bello da vedere: offre infatti un'idea di gestione ordinata degli scarti organici in armonia con i cicli naturali degli elementi; si può dunque senz'altro ... essere fieri del proprio cumulo!
Problemi: per chi ci ha seguito sin qui nelle considerazioni su cosa avviene durante il compostaggio e sulle esigenze da rispettare, è facile comprendere che la concimaia, se non gestita bene, presenta due particolari situazioni problematiche:
a)  la tendenza ad accumulare acqua, soprattutto se impermeabilizzata sul fondo;
b)  una insufficiente superficie di scambio dell'ossigeno con l'esterno, in quanto solo la fascia superiore degli scarti accumulati è a contatto con l'aria: è più facile dunque che le porzioni inferiori del materiale depositato abbiano carenza di ossigeno, andando incontro a putrefazioni.
Certo tali problemi sono (erano) insignificanti in situazioni in cui l'abbondanza di superficie rendeva ... sopportabile l'allungamento del processo e la lontananza di altre abitazioni rendeva innocui gli odori che eventualmente si sviluppavano per le putrefazioni alla base della buca. Oggigiorno, però, questi sono problemi che vanno considerati e gestiti con alcuni piccoli, ma essenziali, accorgimenti.
Consigli pratici: chi possiede già una concimaia e un po' per abitudine, un po' per ... "affetto" vuole continuare ad impiegarla, può ovviare con una certa facilità ai due problemi sopra descritti:
a)  garantendo il drenaggio dell'acqua sul fondo della buca (mettendo uno strato di ghiaia e/o dei tubi drenanti che allontanino l'acqua; o adagiando sul fondo della buca un bancale sul quale poi depositare il materiale organico, in modo che l'acqua sgronderà attraverso le fessure del bancale);
b)  tenendo discosti gli scarti dalle pareti della buca, in modo da fare circolare l'aria tra queste ed il materiale organico; anche a tale scopo può essere utile (ed intelligente!) "foderare" le pareti della buca con dei bancali che, tenendo gli scarti lontano dalle pareti, consentono il ricambio d'aria e l'ossigenazione del materiale.
7.  ALCUNE RICETTE PER L'IMPIEGO E... BUON DIVERTIMENTO!
Humus e compost
La sostanza organica nel terreno, pur rappresentando una percentuale molto bassa (2-4% in peso del suolo), costituisce l'elemento fondamentale della fertilità agronomica, cioè la migliore condizione per ospitare la vita vegetale. La sostanza organica, se ben humificata, contribuisce al miglioramento delle proprietà biologiche, fisiche e chimiche di un terreno.
Proprietà biologiche: la sostanza organica è la sede ed il nutrimento dei microrganismi responsabili dei cicli degli elementi nutritivi essenziali alla vita vegetale.
Proprietà fisiche: le particelle di sostanza organica, facendo da "collante", contribuiscono in modo determinante alla formazione di una buona struttura, intesa come aggregazione delle particelle di suolo in modo da avere i rapporti tra terreno, aria ed acqua più favorevoli alla vita animale e vegetale nel suolo, rendere i terreni argillosi più porosi e lavorabili e permettere di trattenere l'acqua in quelli sabbiosi.
Proprietà chimiche: la sostanza organica contiene già spontaneamente ed è in grado di trattenere gli elementi nutritivi apportati per altra via al terreno (azoto, fosforo e potassio i più importanti); tali elementi, una volta "immagazzinati" nella sostanza organica, vengono liberati gradualmente e così resi disponibili per l'assorbimento radicale.
Per ottimizzare le sue qualità, la sostanza organica deve essere presente in forma "stabile", non più soggetta a trasformazioni consistenti; deve cioè aver subito una parziale decomposizione ed una humificazione più o meno spinta. Per humificazione si intende il processo naturale di trasformazione della sostanza organica originaria in humus che rappresenta il complesso in grado di esercitare le proprietà sopra descritte al massimo grado. La gestione degli scarti organici per farne compost mira appunto a raggiungere questi obiettivi.
C'è compost e compost
In dipendenza dai tempi di compostaggio si distinguono essenzialmente tre tipi di compost:
-  compost fresco (2/4 mesi nel caso di compostaggio in cumulo): compost ancora in corso di trasformazione biologica. E' un prodotto ancora ricco in elementi nutritivi fondamentali per la fertilità del suolo e la nutrizione delle piante, grazie alla facilità con cui può rilasciare tali elementi nel corso delle ulteriori trasformazioni cui deve sottostare; evitate l'applicazione a diretto contatto con le radici perché non è sufficientemente "stabile"; da impiegare nell'orto ad una certa distanza di tempo dalla semina o dal trapianto della coltivazione;
-  compost pronto (5/8 mesi): compost già stabile in cui l'attività biologica non produce più calore; a causa delle trasformazioni più lente ha un effetto concimante meno marcato; possibile l'impiego per la fertilizzazione dell'orto e del giardino subito prima della semina o del trapianto;
-  compost maturo (12/18/24 mesi): compost che ha subito una fase di maturazione prolungata; è il compost che possiede il minor effetto concimante, ma che presenta caratteristiche fisiche (grado di affinamento) e di perfetta stabilità, idonee al contatto diretto con le radici e i semi anche in periodi vegetativi delicati (germinazione, radicazione, ecc.); indicato soprattutto come terriccio per le piante in vaso e per le risemine e rinfittimenti dei prati.
Come aumentare il potere concimante del compost
Può essere utile, soprattutto quando il compost viene impiegato per la concimazione di fondo dell'orto e del giardino, cercare di aumentare il suo potere concimante (compost "integrato"). Siccome gli scarti organici a disposizione in ambito familiare sono tendenzialmente poveri in fosforo (P) e potassio (K), vi possono essere aggiunti fertilizzanti ricchi di questi elementi, sia di origine industriale che naturali. Le dosi consigliate per ottenere un compost con potere concimante equilibrato sono indicate nella tabella sottostante. E' sempre utile aggiungere tali elementi al compost anziché al terreno perché la sostanza organica contenuta nel compost li protegge dall'assorbimento che le particelle del terreno potrebbero esercitare nei loro confronti, e li mantiene invece disponibili per la nutrizione radicale.
Ipotesi di integrazione:  Quantità di integratore da spargere su un metro quadro di materiale (ripetendo l'operazione ogni 20/30 cm. di crescita in altezza 
Fosforo  Fosforite 500 grammi 
  Perfosfato 700/800 grammi 
Potassio  Cenere di legna 1,5 chili 
  Solfato di potassio 300 grammi 
  Cloruro di potassio 300 grammi 

Costruzione di giardini (aiuole, terrapieni, ecc.): il compost può essere utilizzato per la fertilizzazione "di fondo" (pre-semina) in aggiunta alla terra acquistata generalmente all'esterno, che si presenta normalmente molto povera di sostanza organica e dunque poco fertile.
Tipo di compost: compost pronto.
Dosi e consigli: aggiungere compost in quantità ingenti (10-15 kg/mq: ossia una carriola ogni 2 metri quadri circa) miscelando bene con vangatura o zappatura nei primi 10/20 cm di terreno; non è necessaria una vagliatura spinta, anche se può favorire l'amalgama compost/terreno; eventualmente impiegate compost "integrato" per avere un maggiore effetto concimante.
Manutenzione tappeti erbosi: per risemine e rinfittimenti di prati degradati
Tipo di compost: compost maturo e ben raffinato (vagliato a 10 mm).
Dosi e consigli: distribuire il compost in strato sottile (0,5 cm) ed omogeneamente su tutta la superficie da riseminare, miscelando eventualmente con sabbia o terra; poi seminare.
Orticoltura in pieno campo
Tipo di compost: compost pronto o fresco a seconda dell'intervallo di tempo tra l'applicazione e la semina o il trapianto della coltivazione.
Dosi e consigli: 2-3 Kg/mq di compost, meglio se "integrato", non necessariamente raffinato e maturo; integrare il compost nel terreno nel periodo autunno-invernale (compost fresco) o primaverile (compost pronto); viene interrato con la lavorazione principale (vangatura) oppure con le lavorazioni complementari (zappatura) tra un ciclo di coltivazione e l'altro; se nell'arco dell'anno si prevedono più cicli colturali il compost viene distribuito sempre prima della semina o del trapianto interrandolo almeno nei primi 10-15 cm di suolo; in questo caso va impiegato compost pronto, per il breve intervallo previsto tra applicazione del compost e impianto della coltivazione. Dal momento che 2/3 Kg corrispondono a circa 5 litri, una carriola (capienza 50/60 litri) è adatta alla fertilizzazione di circa 10 mq. di terreno.
Impianto di arbusti od alberi: per evitare il compattamento sul fondo della buca e fornire una parte degli elementi nutritivi necessari alla crescita della pianta.
Tipo di compost: compost pronto o compost maturo.
Dosi e consigli: sono sufficienti 5/10 cm. di compost sul fondo della buca; è una pratica estremamente delicata se la pianta da mettere a dimora ha radici nude; in questo caso meglio utilizzare compost ben maturo e per una rapida ripresa vegetativa, assicurarsi che il compost ricopra l'apparato radicale; nel caso di piante con zolla, per il compost può anche non essere richiesta una maturazione spinta.
Floricoltura in contenitore (vaso, fioriera): in sostituzione parziale o totale dei terricci torbosi, la cui importazione dall'estero costituisce un forte aggravio della bilancia dei pagamenti.
Tipo di compost: compost maturo e ben raffinato (vagliato a 10 mm.).
Dosi e consigli: le applicazioni di compost in questo contesto dovrebbero essere variabili in relazione al tipo di pianta coltivata; l'indicazione di massima è comunque la miscela di torba o terriccio torboso con compost raffinato in percentuali uguali in volume (50%+50%), fatta la sola eccezione per le piante acidofile (es. rododendri, azalee) che richiedono alte percentuali di torbe bionde in quanto queste garantiscono le condizioni di acidità loro gradite. Dato il contatto diretto con le radici delle piante è fondamentale l'applicazione di compost ben maturo; qualora non fosse seguita questa indicazione potrebbero sorgere dei problemi a causa della tossicità residua del compost per la non perfetta stabilizzazione della sostanza organica; con il tempo potrete anche spingervi gradualmente ad impiegare dosi superiori di compost, sino al 90 e persino al 100%, con l'unico requisito di una buona maturità e raffinazione.
Pacciamatura
La pacciamatura è una pratica di copertura della superficie di un suolo coltivato per evitare la crescita di malerbe, per mantenere relativamente elevata la temperatura del suolo anche nei mesi invernali e per diminuire l'evaporazione di acqua nei mesi estivi. I residui della raffinazione del compost ("sovvalli", cioè i materiali lignei grossolani relativamente indecomposti che non passano attraverso le maglie del vaglio) possono essere utilizzati in qualità di pacciamante, in sostituzione ad esempio delle cortecce di conifere abitualmente impiegate. Le quantità devono essere tali da permettere una stratificazione di copertura di 3-5 cm (30-50 litri/mq). In genere viene utilizzato sulla fila di una coltura (orticola o frutticola) o al piede di arbusti ornamentali o alberelli appena impiantati, per evitare la competizione con le malerbe.







Allegato 4

REGOLAMENTO TIPO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Approvato con D.P.R.S. n. 159 del 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 dell'11 agosto 2000 (parte I)
Comune di .....................................


REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
Redatto ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni

Approvato con atto del consiglio comunale n. .......... del ....................................
A)  DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
A.1. Finalità del presente regolamento
A.1.1. Il presente regolamento nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità stabilisce:
-  le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
-  le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
-  le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
-  le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
-  le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
-  le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
-  l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade marittime e lacunali e sulle rive dei corsi d'acqua.
A.2. Campo di applicazione del presente regolamento
A.2.1. Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano:
-  per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni e interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
-  per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela dell'am biente e della salute della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi dell'art. 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'intero territorio comunale.
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a)  ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modifiche ed integrazioni;
b)  ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione trattamento ed ammasso delle risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
c)  alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
d)  agli scarichi disciplinati dalla legge n. 152/99, e successive modificazioni;
e)  alle emissioni nell'aria soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai relativi regolamenti di esecuzione e alle leggi successive;
f)  agli esplosivi.
A.3. Estensione del diritto di privativa
A.3.1. Il diritto di privativa di cui all'art. 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è esteso all'intero territorio del co mune.
A.4. Oggetto e contenuti del presente regolamento
A.4.1. Il presente regolamento disciplina:
a)  le modalità di espletamento dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del successivo capitolo B, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti;
b)  le modalità di espletamento del pubblico servizio di spazzamento, inerente all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di rifiuti urbani esterni, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti;
c)  i criteri di assimilazione ai rifiuti urbani delle categorie di rifiuti speciali da assimilare agli urbani, ai sensi dell'art. 57, 1° comma del decreto legislativo n. 22/97, fintanto che lo Stato non determini i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai sensi dell'art. 18, lett. D), del decreto legislativo n. 22/97;
d)  le delimitazioni, i relativi criteri di definizione e le procedure di eventuale modifica dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ed il servizio di spazzamento e asporto dei rifiuti urbani esterni;
e)  le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti fuori dai perimetri entro cui sono istituiti i relativi servizi di raccolta, asporto e smaltimento, di cui alla precedente lett. d) del presente regolamento;
f)  le norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto e adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi e dei RUP;
g)  i principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo ed alla produzione di energia;
h)  le modalità del conferimento della raccolta differenziata al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
i)  le norme per garantire la tutela dell'ambiente, nonché la tutela della salute della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti.
A.5. Attività di smaltimento dei rifiuti svolte dal comune
A.5.1. Il comune, in osservanza agli artt. 22 e 23 della legge n. 142/90, eroga i seguenti servizi:
-  servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del successivo capitolo B del presente regolamento:
a)  servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non ingombranti;
b)  servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani interni ingombranti;
c)  servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi;
d)  servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani (definiti nel successivo capitolo B del presente regolamento), anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto del conferimento;
e)  servizio di raccolta (spazzamento) e smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
f)  raccolta delle frazioni di materiale recuperabile mediante istituzione di appositi servizi di raccolta differenziata;
g)  raccolta dei rifiuti cimiteriali.
Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani:
-  smaltimento dei residui dell'attività di trattamento rifiuti e degli impianti pubblici di depurazione delle acque reflue urbane;
-  smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri e simili, ivi compresa, se richiesta, la raccolta;
-  smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati agli urbani, previa convenzione con i produttori, nei limiti di potenzialità ed attitudine degli impianti disponibili;
-  raccolta degli imballaggi e delle frazioni merceologiche similari (F.M.S.).
A.6. Definizioni
Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato al l'abbandono.
Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinite:
-  conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dall'utente e successivamente consegnati al servizio di raccolta;
-  raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
-  raccolta differenziata: insieme delle operazioni atte a selezionare dai rifiuti urbani e speciali, già nella fase di raccolta, le frazioni merceologiche dalle quali si possono recuperare materiali ed energia, ovvero che devono essere ridotte volumetricamente o trattate in modo da favorire le operazioni di stoccaggio definitivo in condizioni di sicurezza;
-  spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei fossi;
-  stoccaggio provvisorio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento;
-  cernita: le operazioni di preselezione o selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del recupero o delle modalità di smaltimento finale degli stessi;
-  trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti al luogo di trattamento;
-  trattamento finale: le operazioni di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interramento controllato.
A.7. Classificazione dei rifiuti
A.7.1. Classificazione.
Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati in "urbani" e "speciali assimilabili agli urbani".
A.7.2. I rifiuti urbani si distinguono in:
A.7.2.1. rifiuti interni non ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, e da quelle aree degli insediamenti industriali, agricoli, artigianali, commerciali o di servizio in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili). Si considerano tali anche i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nelle aree di pertinenza di fabbricati e insediamenti civili in genere, limitatamente ai residui di falciatura di prati e potatura delle sole siepi, purché la superficie complessiva delle aree soggette a potatura o falciatura non sia superiore a 3 volte quella della superficie coperta dall'immobile di cui costituiscono pertinenza;
A.7.2.2. i rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere. Si considerano tali anche i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nelle aree di pertinenza di fabbricati e insediamenti civili in genere, qualora la loro superficie sia superiore a 3 volte quella della superficie coperta dall'immobile di cui costituiscono pertinenza, o qualora i rifiuti siano costituiti da potature di alberi;
A.7.2.3. nelle more delle norme regolamentari e tecniche in attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è ancora vigente il punto 1.3. della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 che classifica rifiuti urbani pericolosi:
-  pile e batterie;
-  prodotti farmaceutici;
-  contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossici) e/o "F" (facilmente o estremamente infiammabile) (legge 24 maggio 1974, n. 256, D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927);
-  altri prodotti che saranno dichiarati pericolosi dal Ministero dell'ambiente, purché provenienti da locali e luoghi ad uso di civile abitazione.
Sono inoltre rifiuti urbani pericolosi:
-  tutti i rifiuti etichettati col simbolo "Xi" (irritante), "Xn" (nocivo) "C" (corrosivo) o comunque tutti i rifiuti compresi nell'allegato "D" del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che siano classificati come urbani per provenienza
-  le lampade a vapori di gas tossici (mercurio etc);
-  le siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico;
A.7.2.4. sono rifiuti esterni quei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi e di altri corsi d'acqua, nonché i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
A.7.3. sono rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani, se e in quanto non pericolosi, i residui derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi, non passibili di riutilizzo, che rientrino nelle tipologie e nei requisiti sotto specificati:
-  rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 7, comma, 3, lett. d) del decreto legislativo n. 22/97;
-  rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 7, comma 3, lett. e) del decreto legislativo n. 22/97;
-  rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 7, comma 3, lett. f) del decreto legislativo n. 22/97, ivi compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 7, comma 3, lett. h), limitatamente a quelli derivanti da uffici amministrativi, studi e locali pertinenziali ed accessori, quali cucine, bar interni, mense per il personale dipendente, locali di ritrovo e di attesa, esclusi comunque i rifiuti derivanti da ambulatori, laboratori, sale operatorie e reparti di cura e degenza e gli altri rifiuti sanitari, anche non pericolosi, per la cui gestione siano in vigore o vengano dettate specifiche prescrizioni normative;
A.7.3.1. le disposizioni di cui ai successivi articoli si applicano altresì:
-  ai rifiuti da attività agricole di cui all'art. 7, comma 3, lett. a) del decreto legislativo n. 22/97, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana, o comunque comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio, all'interno di serre coperte, con esclusione, co munque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
-  ai rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti di cui al l'art. 7, comma 3, lett. c) del decreto legislativo n. 22/97, derivanti da lavorazioni industriali;
A.7.3.2. i predetti rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani in quanto rispondano ai criteri qualitativi individuati con il presente regolamento, dettati in relazione alla compatibilità con l'organizzazione operativa dei servizio e/o alla specifica tipologia dei rifiuti medesimi, e derivino dalle attività individuate con il presente regolamento, per le quali l'assimilazione, nel rispetto dei criteri di qualità, è disposta senza necessità di ulteriori accertamenti; ovvero, per i rifiuti derivanti da altre attività, previa verifica che rispondano al criteri quantitativi, assoluti e relativi, fissati con il presente regolamento;
A.7.3.3. sono per contro esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:
-  i rifiuti speciali, la cui formazione abbia luogo in locali ed aree ubicate all'esterno del perimetro di espletamento del pubblico servizio di raccolta;
-  i rifiuti speciali ammessi all'autosmaltimento ai sensi del l'art. 32 del decreto legislativo n. 22/97;
-  i rifiuti speciali, anche non pericolosi, di cui al comma 3 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 22/97, diversi da quelli specificati nel presente articolo;
A.7.3.4. i rifiuti di cui al presente articolo che, sebbene qualitativamente assimilabili, sulla base dell'applicazione dei criteri quantitativi assoluto e/o relativo mantengano la classificazione a rifiuti speciali, non possono essere conferiti al pubblico servizio, risultando pertanto l'onere dello smaltimento a cura e spese del produttore, pertanto le relative superfici di formazione non sono assoggettabili alla tassa rifiuti solidi urbani.
A.8. Divieti ed obblighi
E' assolutamente vietato abbandonare, gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione.
Il medesimo divieto vige per le gli specchi liquidi, i canali, i corsi d'acqua, i fossati gli argini, le rive, le sponde.
In caso di inadempienza, il sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza la rimozione del materiale di rifiuto fissando un termine per provvedere.
E' vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o smistamento di qualsiasi materiale conferito al servizio di raccolta.
B.  ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
B.1.1. Criteri qualitativi di assimilazione.
Fermo restando, quanto previsto dagli articoli successivi, il rispetto dei criteri quantitativi, assoluti e relativi, fissati con il presente regolamento, condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali è costituita dalla rispondenza ai seguenti criteri di qualità:
a)  i rifiuti non devono possedere caratteristiche tali da comportarne una classificazione a rifiuti pericolosi ai sensi del decreto legislativo n. 22/97 e relativi allegati;
b)  i rifiuti non devono appartenere al seguente elenco:
-  rifiuti derivanti da mercati ortofrutticoli e rifiuti mercatali sia ambulanti che in sede fissa;
-  rifiuti derivanti da strutture commerciali costituite da Ipermercato e annesso centro commerciale integrato;
-  oli alimentari esausti derivanti da attività di ristorazione, rosticceria, friggitorie, nonché da centri di produzione pasti per la somministrazione collettiva e/o da attività di preparazione di cibi per la vendita al dettaglio;
-  rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
-  rifiuti costituiti da residui di lavorazione in vetroresina;
-  rifiuti di imballaggi terziari, fatta eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui al presente regolamento, essendone vietata l'im missione nel normale circuito di raccolta al sensi dell'art. 43, comma 2 del decreto legislativo n. 22/97 e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, ai sensi dell'art. 21, comma 7 del medesimo decreto legislativo n. 22/97;
-  rifiuti di imballaggio secondari, fatta eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio, da pubblici esercizi e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui al presente regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43, comma 3, del decreto legislativo n. 22/97 e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, al sensi dell'art. 21, comma 7 del me desimo decreto legislativo n. 22/97.
B.1.2. Assimilazione ai rifiuti urbani sulla base dei soli criteri di qualità.
Sono assimilati ai rifiuti urbani, salvo specifica diversa disposizione, senza necessità di accertamento di rispondenza a criteri di tipo quantitativo, i rifiuti di cui al presente articolo derivanti dalle seguenti attività:
a)  attività ricettivo alberghiere e collettività;
b)  studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
c)  servizi igienico-sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per espressa norma ordinamentale;
d)  attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
e)  uffici e locali di enti economici e non economici, pubblici e privati, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative;
f)  servizi scolastici e loro pertinenze;
g)  attività di vendita al dettaglio, fatta eccezione per gli ipermercati con annesso centro commerciale integrato, i cui rifiuti restano esclusi dall'assimilazione e relativi magazzini, anche se complementari di attività diverse;
h)  pubblici esercizi;
i)  attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona.
B.1.3. Assimilazione ai rifiuti urbani sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi - nozione di coefficiente di produttività specifica.
B.1.3.1. Ferma restando la necessaria rispondenza ai criteri di qualità di cui al precedente punto B.1.2., previo accertamento, caso per caso della conformità ai criteri quantitativi, assoluti e relativi, di cui al successivi articoli, sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle seguenti attività:
a)  attività artigianali per la produzione di beni e per la prestazione di servizi diversi dal servizi alle funzioni residenziali, compresi i relativi magazzini;
b)  attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci e simili;
c)  attività di autotrasporto e simili;
d) attività di vendita all'ingrosso e/o di mostra, con o senza vendita, di beni di grandi dimensioni attuate su ampie superfici;
e)  attività di vendita di autoveicoli e simili.
B.1.3.2. Nella determinazione dei valori ponderali e/o volumetrici cui commisurare la rispondenza o meno ai requisiti previsti dai criteri quantitativi di cui ai successivi articoli non si tiene conto dell'eventuale quantitativo derivante da locali pure di pertinenza delle attività di che trattasi, in cui si formino rifiuti che, in base a quanto stabilito al punto B.1.2, vengono assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di ulteriori accertamenti.
B.1.3.3. Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, espressa in termini di rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree su cui si formano i rifiuti e pertanto in kg./mq. anno.
B.1.3.4. I coefficienti di produttività specifica, rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree, cui correlare, in caso di assoggettamento al regime di tassazione sui rifiuti solidi urbani, l'entità delle tariffe unitarie.
B.1.4. Rifiuti da attività artigianali, commerciali all'ingrosso, di servizio e simili: criteri quantitativi di assimilazione
B.1.4.1. I rifiuti derivanti dalle attività di cui al precedente punto B.1.3.1 sono assimilati ai rifiuti urbani, ovvero esclusi dal l'assimilazione, ancorché qualitativamente ammissibili all'assimilazione, in relazione alla rispondenza, o meno, ai criteri di produzione quantitativa assoluta e relativa, di cui ai successivi punti del presente articolo, secondo le disposizioni del successivo punto B.1.5.
B.1.4.2. I criteri quantitativi hanno lo scopo di circoscrivere le situazioni di assimilazione ai rifiuti urbani alle casistiche di produttività annua, assoluta e relativa, di rifiuti, il cui conferimento al pubblico servizio possa intervenire senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo ed in corrispondenza delle quali, tenuto conto dei meccanismi di formazione delle tariffe unitarie della tassa rifiuti solidi urbani incentrati sui coefficienti di produttività specifica annua, risulti possibile determinare una tariffazione improntata a principi di equità tributaria, secondo quanto sancito dal vigente regolamento di applicazione della tassa rifiuti solidi urbani
B.1.4.3. Il rispetto dei valori ponderali assoluti rappresenta condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3., una volta accertato il soddisfacimento del criterio ponderale assoluto, l'effettiva assimilazione di tali rifiuti urbani interviene sulla base del criterio quantitativo relativo di cui alle successive disposizioni del presente regolamento.
B.1.4.4. Criterio quantitativo assoluto: il criterio quantitativo assoluto fissa le soglie quantitative, ponderali e/o volumetriche, di produzione annua di rifiuti, al di sotto delle quali i rifiuti speciali rispondenti ai criteri di qualità di cui al precedente punto B.1.1. e derivanti dal locali ed aree delle attività elencate al punto B.1.3., vengono assimilati ai rifiuti urbani ove rispettino i criteri quantitativi relativi contestualmente determinati, mantenendo pertanto la classificazione a rifiuti speciali per tutte le fattispecie non conformi al valore soglia di produzione assoluta, di cui al successivo punto B.1.5.1.
B.1.4.5. Criterio quantitativo relativo: il criterio quantitativo relativo fissa i valori di produttività specifica, espressa in kg./mq. anno di rifiuto prodotto, in corrispondenza dei quali i rifiuti speciali rispondenti ai criteri di qualità di cui al precedente punto B.1.1. e derivanti dai locali ed aree delle attività elencate al punto B.1.3., accertato il soddisfacimento del criterio quantitativo assoluto, sono effettivamente assimilati ai rifiuti urbani, mantenendo pertanto la classificazione a rifiuti speciali per tutte le fattispecie non rispondenti ai valori di produttività specifica di cui al successivo punto B.1.5.
B.1.4.6. I rifiuti speciali derivanti dalle attività produttive, commerciali e di servizio di cui al precedente punto B.1.3. che, sulla base dell'applicazione dei criteri quantitativi assoluto e/o relativo, risultino assimilati ai rifiuti urbani, devono essere conferiti al pubblico servizio di raccolta, salvo il caso dei rifiuti destinati al recupero e perciò sottratti al regime di privativa, restando le relative superfici di formazione assoggettate alla tassa rifiuti solidi urbani, con applicazione delle riduzioni tariffarie previste dal regolamento di applicazione della tassa in caso di documentata presenza di aliquote effettivamente destinate al recupero, sia per tramite del gestore del pubblico servizio, che di altro soggetto debitamente autorizzato.
B.1.5. Entità ponderali e/o volumetriche assolute e valori di produttività specifica comportanti l'assimilazione al rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3.
Valori di produzione ponderale o volumetrica assoluti costituenti soglia per l'assimilazione.
B.1.5.1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ove contestualmente rientrino nei valori di produttività specifica stabiliti dal successivi punti, i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3. che risultino per entità ponderale annua inferiore al valore: Q tot. = 12 ton./anno.
B.1.5.2. Mantengono la classificazione a rifiuti speciali i rifiuti derivanti dalle medesime attività, anche se qualitativamente assimilabili ai rifiuti urbani, che per entità ponderale annua risultino rispettivamente superiori od uguali ai valori ponderali di cui al precedente punto.
B.1.5.3. Ai fini della determinazione della corrispondente so glia di entità volumetrica si assume la correlazione: 100 kg. = 1 mc.
Intervalli dei valori di produttività specifica comportanti l'assimilazione.
B.1.5.4. Una volta accertato il rispetto delle entità ponderali e/o volumetriche assolute per l'assimilabilità ai rifiuti urbani, l'effettiva assimilazione dei rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3., interviene previa verifica di rispondenza dei coefficienti di produttività specifica annua della singola attività, ai criteri di cui ai successivi punti B.1.5.5. e 6, determinati in relazione all'articolazione dei valori di effettiva produttività media annua rilevati per le diverse attività.
B.1.5.5. Per i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3.1., lett. a), l'assimilazione ai rifiuti urbani interviene per valori di produttività specifica q compresi nell'intervallo:
-  5 kg./mq. anno < q < 15 kg./mq. anno
B.1.5.6. Per i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B1.3.1., lett. b), c), d) ed e), l'assimilazione ai rifiuti urbani interviene per valori di produttività specifica compresi nell'intervallo: 2,5 kg./mq. anno < q < 5 kg./mq. anno.
B.1.5.7. Per valori di produttività specifica superiori o inferiori a quelli compresi negli intervalli sopra riportati per le rispettive classi di attività, i rifiuti prodotti conservano la classificazione a rifiuti speciali, ciò comportando lo smaltimento mediante conferimento ad enti o imprese autorizzati, con conseguente esenzione delle relative superfici di formazione dall'obbligo d'iscrizione nei ruoli della tassa rifiuti solidi urbani.
B.1.5.8. Anche per il "criterio relativo", salvi diversi valori documentati dal monitoraggio, vale il rapporto di conversione peso/volume previsto per il "criterio assoluto" (100 kg. = 1 mc.).
B.1.5.9. E' vietato conferire all'ordinario servizio di raccolta rifiuti speciali non assimilati agli urbani per mancata rispondenza al criterio quantitativo relativo.
B.1.5.10. E' in particolare vietato un conferimento parziale dei rifiuti all'ordinario servizio di raccolta, finalizzato alla documentazione di valori di produttività specifica non rispondenti al vero, sia che ciò venga a comportare una classificazione dei rifiuti prodotti come speciali per mancato raggiungimento dei minimi previsti di produttività specifica, sia che ciò dia indebitamente luogo all'assimilazione ai rifiuti urbani in caso di produttività specifica reale superiore ai valori massimi previsti per l'assimilazione stessa.
B.1.6.  Aggiornamento e/o modifica dell'elenco delle attività assoggettate ai criteri quantitativi e dei rispettivi valori
B.1.6.1. Possono essere aggiornati, modificati c/o integrati con provvedimento comunale, sentito l'ente gestore, in relazione all'intervenuta effettuazione di indagini e/o campagne di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti derivanti dalle diverse attività e sulle caratteristiche quali-quantitative dei medesimi:
a)  gli elenchi di attività di cui al punto B.1.2. e di cui al punto B.1.3.;
b)  i valori numerici dei quantitativi assunti come soglia di produzione ponderale assoluta di cui al precedente punto B.1.5.1.;
c)  gli intervalli di produttività specifica relativa di cui ai precedenti punti B.1.5.5. e 6;
d)  i rapporti di conversione peso/volume, di cui al punto B.1.5.3 e 8.
B.1.7.  Effetti dell'assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della tassazione delle relative superfici di formazione
B.1.7.1.  Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dei sopra riportati criteri, viene applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento, secondo le tariffe conseguentemente deliberate.
B.1.7.2. Per contro, è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali dell'affidatario del servizio ed ai bisogni dell'utenza.
B.1.7.3. Una volta positivamente accertata la sussistenza delle condizioni per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da una determinata attività, è obbligatorio il conferimento dei rifiuti destinati allo smaltimento al pubblico servizio, ferma la possibilità di ricorrere a soggetti terzi debitamente autorizzati oltre che ai servizi di raccolta differenziata e/o alle forme di conferimento differenziato istituiti dal comune, per quanto riguarda le frazioni effettivamente destinate al recupero.
B.1.7.4. Il documentato conferimento di frazioni destinate al recupero, che può essere accertato anche d'ufficio nel caso di adesione a forme di raccolta differenziata attivate dal comune, può comportare l'applicazione dei benefici tariffari previsti dal regolamento di applicazione della tassa rifiuti solidi urbani, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal medesimo.
B.1.8. Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività: procedure di accertamento.
B.1.8.1. In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che per qualità e/o quantità non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa per altro riscontro il beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa rifiuti urbani delle relative superfici di formazione, le disposizioni di cui al presente punto definiscono le procedure di accertamento ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti da singole attività come rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.
B.1.8.2. L'iscrizione nei ruoli della tassa rifiuti urbani delle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.
B.1.8.3. Per contro, l'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con ente o impresa autorizzati, in essere all'atto del l'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione della classificazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani, salvo che i quantitativi oggetto di conferimento da parte delle attività non comportino l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.
B.1.8.4. L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente regolamento, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tassa rifiuti urbani alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'ob bli go a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:
a)  con procedimento d'ufficio, sulla base dell'attività svolta per le fattispecie di cui al punto B.1.2., ovvero previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti, per la fattispecie di cui al punto B.1.3.;
b)  su richiesta degli interessati, previa presentazione di apposita istanza corredata da adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
b-1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
b-2) specificazione dell'attività svolta;
b-3) articolazione tipologica del rifiuto prodotto, con relativa identificazione del codice CER;
b-4) quantitativi semestrali e annui del rifiuto prodotto suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
b-5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto.
B.1.8.5. La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici controfirmati dal titolare dell'attività, comprensivi dell'area cortiliva, con specificazione della scala di rappresentazione grafica con evidenziati in differenti colori i diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.
B.1.8.6. Le richieste di accertamento da parte di privati do vranno essere presentate, unitamente alla sopracitata documentazione, al comune presso l'ufficio tributi o l'ufficio tutela ambientale.
B.1.8.7. Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla cancellazione dai ruoli della tassa rifiuti urbani di superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui al presente regolamento, sebbene qualitativamente assimilabili, la domanda dovrà essere accompagnata da copia del MUD relativo all'anno in corso e/o all'anno immediatamente precedente, per le imprese tenute alla presentazione del modello; ovvero da certificazioni sotto la propria responsabilità rilasciate dai soggetti autorizzati cui siano conferiti i rifiuti per lo smaltimento o il recupero da parte della ditta interessata alla riclassificazione, attestanti i quantitativi, la codifica e la designazione dei rifiuti conferiti nel corso dell'anno di presentazione dell'istanza e/o dell'anno precedente, nonché la data di decorrenza del rapporto contrattuale, risultando improcedibile la domanda in caso di mancata produzione della suddetta documentazione.
B.1.8.8. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle prestazioni del soggetto affidatario del pubblico servizio, è sufficiente co pia dei contratti e della documentazione relativa ai conferimenti effettuati per un periodo non inferiore a sei mesi.
B.1.8.9. L'ente gestore del pubblico servizio è per altro tenuto a comunicare ai competenti uffici comunali (ufficio tutela am bientale e ufficio tributi), entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, l'elenco dei contratti in precedenza sottoscritti relativi a situazioni in contrasto con le disposizioni di cui al presente regolamento e contestualmente, la risoluzione del contratto alla ditta convenzionata, che interverrà a far tempo dalla data di possibile revisione dei ruoli della tassa rifiuti urbani e comunque non oltre la data del 31/12 immediatamente successiva, restando per altro facoltà dell'ente gestore il mantenimento della precedente modalità di erogazione del servizio quale "articolazione dell'ordina rio servizio di raccolta" e pertanto senza oneri aggiuntivi per l'utente, oltre al pagamento della tassa.
B.1.8.10. I contratti e le convenzioni sottoscritti dall'ente gestore del pubblico servizio, successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, con ditte che esercitano le attività di cui al punto B.1.3., dovranno comunque necessariamente prevedere una clausola relativa al carattere provvisorio del servizio fino all'intervenuto accertamento delle condizioni per la classificazione dei rifiuti come rifiuti speciali ai sensi del presente regolamento.
B.1.8.11. La certificazione dell'ente o impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali con cui il titolare dell'istanza abbia sottoscritto convenzione di conferimento a fini di smaltimento o recupero, ovvero la documentazione concernente il rapporto contrattuale con l'affidatario del pubblico servizio, dovrà essere allegata alla domanda di classificazione o riclassificazione, a integrazione della documentazione precedentemente citata.
B.1.8.12. In esito alla procedura di che trattasi l'ufficio tutela ambientale del comune procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti sulla base dell'istruttoria compiuta, entro 60 giorni dall'intervenuta acquisizione della documentazione prescritta, dando formale comunicazione al responsabile del tributo, nei successivi 15 giorni, sull'esigenza di dare luogo, o meno, alla conseguente variazione dei ruoli della tassa rifiuti urbani.
B.1.8.13. domande non complete della sopra riportata documentazione sono dichiarate improcedibili con provvedimento esplicito, comunicato all'interessato.
B.1.9. Ipotesi di deroga al criteri di cui al punto B.1.2.
B.1.9.1. Anche per i rifiuti prodotti dalle attività citate al punto B.1.2, assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di preliminari accertamenti, è ammessa la possibilità di classificazione in deroga a rifiuti speciali, su istanza del produttore di rifiuti o dell'ente gestore del pubblico servizio in relazione alle rispettive esigenze di funzionalità, tutela igienico sanitaria, uso dei mezzi e degli spazi e organizzazione dell'attività, ferma restando comunque l'applicabilità delle norme di esclusione di cui al punto A.7.3.3.
B.1.9.2. La classificazione a rifiuti speciali in deroga al punto B.1.2. del presente regolamento può essere ottenuta previa presentazione d'apposita istanza al comune, completa degli allegati e delle documentazioni descritte al punto B.1.8.
B.1.9.3. La classificazione in deroga può essere rilasciata nel caso di singole attività che pur incluse nell'elenco di cui al punto B.1.2., diano luogo ad una produzione di rifiuti quantitativamente non inferiore alla soglia di cui al punto B.1.5. e presentino caratteristiche merceologiche particolari (es. rifiuti putrescibili derivanti da cucine e mense di collettività di grandi dimensioni; scarti di prodotti alimentari derivanti dagli omologhi reparti della grande distribuzione; imballaggi di grande pezzatura; rifiuti cartacei derivanti da uffici pubblici o privati con oltre 100 addetti nella sede oggetto della richiesta, ecc.), in base alle quali ne risulti più agevole il recupero nell'ambito di una gestione attuata al di fuori del pubblico servizio e/o dei servizi di raccolta differenziata predisposti dal comune, ovvero sussistano oggettive difficoltà funzionali, spaziali, igieniche ed organizzative per quanto riguardi il conferimento all'ordinario servizio di raccolta, ai fini dello smaltimento.
B.1.9.4. Alla classificazione in deroga provvede con propria ordinanza l'Amministrazione comunale, sentito l'ente gestore, nei termini previsti dal precedente punto AB.1.8., coi medesimi effetti per quanto attiene alla cancellazione dai ruoli della tassa rifiuti urbani delle superfici di formazione dei rifiuti classificati come speciali.
B.1.10. Effetti dell'accertamento comportante la classificazione di rifiuti come speciali 0 della classificazione in deroga
B.1.10.1. Nel caso in cui le procedure di cui ai punti B.1.8. e 9 diano luogo alla classificazione dei rifiuti quali rifiuti speciali, al loro smaltimento o recupero dovrà provvedere a propria cura e spese il produttore, in proprio, ovvero avvalendosi dei paralleli servizi di gestione dei rifiuti speciali prestati dall'affidatario del pubblico servizio in regime di mercato, o di altri enti o imprese debitamente autorizzati, previa sottoscrizione di apposite convenzioni.
B.1.10.2. Copia delle convenzioni, debitamente sottoscritte, ove saranno obbligatoriamente riportate data di decorrenza, durata e data di scadenza, dovrà essere tempestivamente inoltrata all'ufficio tutela ambientale del comune.
B.1.10.3. Le date di inoltro delle convenzioni all'ufficio tutela ambientale e, se dovuta. della dichiarazione dell'ente o impresa autorizzata allo smaltimento di cui al precedente punto B.1.8., fanno fede per il conseguimento del beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa rifiuti urbani delle superfici di formazione di rifiuti che, in quanto non assimilati ai rifiuti urbani, mantengono la classificazione a rifiuti speciali, ovvero la ottengono in esito a procedura di classificazione in deroga.
B.1.10.4. In relazione alla data di scadenza del contratto, trattandosi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, è obbligo del produttore dei rifiuti comunicare sotto propria responsabilità gli estremi dei successivi rinnovi e/o contratti sostitutivi, pena la perdita del beneficio della detassazione.
B.1.10.5. Nel caso che i produttori di rifiuti si avvalgano del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili agli urbani, gestito dall'affidatario dei pubblico servizio, è accordata l'esenzione dall'obbligo di invio delle copie dei contratti e degli estremi dei successivi rinnovi, cui provvederà direttamente il gestore.
B.1.10.6. Ove nel corso dell'espletamento di tale servizio l'ente gestore rilevi sensibili variazioni alle caratteristiche quali-quantitative del rifiuto prodotto, o il mancato conferimento dei quantitativi contrattualmente preventivati, o qualsiasi altro elemento tale da far venire meno le motivazioni per il permanere della classificazione come rifiuti speciali, ne dovrà dare comunicazione all'ufficio tutela ambientale, che provvederà ad un nuovo accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti, ridefinendone la classificazione come rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e/o, se del caso, dando luogo alla revoca dell'eventualmente intervenuta classificazione in deroga.
B.1.11. Obblighi dell'affidatario del pubblico servizio
B.1.11.1. Salva l'ipotesi di classificazione in deroga, di cui al precedente punto B.1.9., sarà cura dell'ente gestore del pubblico servizio di non procedere alla ratifica di contratti e/o convenzioni di smaltimento con produttori di rifiuti speciali assimilabili che per qualità e quantità debbano ritenersi effettivamente assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi del presente regolamento.
B.1.11.2. Per tutti i nuovi contratti relativi allo smaltimento di rifiuti speciali passibili di assimilazione ai rifiuti urbani ai sensi delle vigenti disposizioni ordinamentali e del presente regolamento, l'ente gestore comunicherà al competenti uffici del comune l'esito del periodo di prova di sei mesi di cui al precedente punto B.1.8., a seguito del quale si darà corso alla classificazione dei rifiuti prodotti come rifiuti speciali, ovvero alla loro assimilazione ai rifiuti urbani.
B.1.11.3. Ove tali contratti si riferiscano ad attività preesistenti produttrici di rifiuti, per la cui classificazione definitiva sia necessario conoscere l'esito del periodo di prova e le cui superfici di formazione risultino già iscritte nei ruoli della tassa, la sottoscrizione del contratto preliminare non costituisce titolo per la cancellazione dai ruoli medesimi, che interverrà, se del caso, solo col provvedimento di classificazione dei rifiuti a seguito di verifica del quantitativo di rifiuti smaltiti nel periodo di prova semestrale.
B.1.11.4. Nel caso che, in esito alle procedure di cui al presente regolamento, i rifiuti di che trattasi risultino assimilati ai rifiuti urbani dovrà darsi corso al loro smaltimento a cura dell'affidatario del pubblico servizio senza ulteriori oneri a carico del produttore, ferme restando le prerogative dell'ente gestore in ordine alla decisione delle più idonee modalità di erogazione del servizio.
B.1.11.5. Per tutte le attività che aderiscono a servizi di raccolta differenziata "finalizzata" porta a porta effettuate dal gestore del pubblico servizio a favore di specifiche tipologie di frazioni recuperabili, nel caso che ciò comporti l'applicazione delle riduzioni tariffarie previste dal vigente regolamento di applicazione della tassa in corrispondenza di predeterminate soglie di conferimento, l'affidatario dei pubblico servizio è tenuto a comunicare all'ufficio tutela ambientale gli elenchi delle ditte per le quali risulti rispettivamente verificato, ovvero non verificato, il raggiungimento dei quantitativi comportanti l'ammissione ai predetti benefici tariffari.
C. RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI E OBBLIGHI DEI CONFERITORI
C.1.  Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati
C.1.1. Le norme e disposizioni di cui al presente capitolo C. disciplinano il conferimento, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e si applicano nelle aree e ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.
C.1.2. I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi dell'ente gestore ed i vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione del servizio e gettito globale della tassa.
C.2.  Organizzazione e modalità di espletamento del pubblico servizio
C.2.1. La raccolta dei rifiuti urbani interni viene svolta dall'ente gestore per rispondere alle esigenze della collettività. La raccolta viene effettuata secondo le modalità più idonee, in considerazione della distribuzione della popolazione sul territorio e dello sta della viabilità.
C.2.2. La raccolta nella zona urbana viene principalmente effettuato mediante l'impiego di cassonetti da 17001 dotati di pedale per l'apertura e caratterizzati dalla possibilità di conferimento bilaterale, che vengono svuotati mediante l'ausilio di compattatori monoperatore a presa laterale;
C.2.3. Nella definizione dei punti di ubicazione dei contenitori si adotta il criterio di minimizzare la distanza conferitore-punto di raccolta, secondo il piano di posizionamento predisposto dall'ente gestore e approvato dal comune, rispettando distanze inferiori a:
-  200 m nel centro urbano;
-  500 m negli agglomerati extraurbani.
Per le abitazioni sparse (intendendo per tali quelle ubicate all'esterno dei nuclei abitati) si considerano servite quelle che ricadono all'interno di un circonferenza (con centro nel punto di raccolta) di raggio pari a 500 m., misurabili sulla viabilità ordinaria, e per le quali il percorso di avvicinamento al punto di raccolta si snodi all'interno della circonferenza.
Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi agricoli dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale d'accesso.
C.2.4. Il numero dei contenitori e la frequenza di svuotamento garantiscono mediamente un volume sufficiente a ricevere una quantità di rifiuti pari alla produzione di 2 giorni e quindi anche ad affrontare pause domenicali o festive.
C.3.  Aggiornamento e modifica dei punti di raccolta e della loro tipologia
C.3.1. L'ubicazione dei punti di raccolta può venire cambiata dall'ente gestore in qualsiasi momento per motivi di carattere tecnico.
La cartografia allegata è da intendersi come uno strumento di namico modificabile ogni qualvolta se ne presenti la necessità tecnica; pertanto le eventuali modifiche non necessitano dell'approvazione del consiglio comunale.
C.4.  Competenze dell'ente gestore
C.4.1. L'organizzazione operativa e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani costituisce precipua competenza dell'ente gestore.
C.4.2. In tal senso l'ente gestore:
-  provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle modalità indicate dal contratto di servizio, con particolare riferimento a:
-  rifiuti urbani interni ingombranti;
-  rifiuti urbani interni non ingombranti;
-  residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
-  rifiuti speciali assimilati agli urbani;
-  rifiuti urbani pericolosi;
b) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica e alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera im piegati per la raccolta;
c)  stabilisce numero e ubicazione dei contenitori, frequenza e orari delle operazioni di svuotamento, tenuto conto degli indirizzi del comune e delle esigenze dell'utenza;
d)  assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e la pulizia dei punti di raccolta;
e)  promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità e il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.
C.5.  Caratteristiche e collocazione dei contenitori per rifiuti urbani e allestimento delle relative piazzole
C.5.1. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, oppure di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard proposti dall'ente gestore in relazione alla densità edilizia e alla destinazione degli insediamenti da servire.
A cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il preventivo parere dell'ente gestore, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti, sempreché venga reso entro trenta giorni.
C.6.  Conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
C.6.1. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati ai rifiuti urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti (e/o approvati) dall'ente gestore.
C.6.2. Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione o approvati dall'ente gestore.
C.6.3. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi previa riduzione volumetrica e separazione delle parti recuperabili per le quali sia istituito un servizio di raccolta differenziata, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti e imballaggi non contaminati (nelle zone in cui non sia stato istituito per gli stes si un servizio di raccolta differenziata apposito), la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.
C.6.4. Lattine e contenitori di plastica dovranno essere schiacciati a cura dell'utente prima del conferimento al pubblico servizio.
C.6.5. E' vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.
C.6.6. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.
C.6.7. E' vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e da altri contenitori di rifiuti posti in opera dall'ente gestore, nonché il prelevamento dagli stessi del materiale depositato.
C.6.8. E' vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. In tale caso l'utente deve utilizzare il cassonetto più vicino e segnalare l'inconveniente all'ente gestore.
C.6.9. E' tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.
C.6.10. E' altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.
C.6.11. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'ente gestore motivata richiesta in tal senso.
C.6.12. L'utente deve farsi carico di chiudere gli sportelli del cassonetto dopo l'uso.
C.6.13. E' inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura (manifesti, targhette adesive etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'ente gestore.
C.7.  Usi vietati dei contenitori
C.7.1. Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietata l'immissione nei sacchetti per i rifiuti urbani nonché nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati:
-  di rifiuti classificati tossici e nocivi;
-  di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
-  di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) oppure apposita raccolta differenziata ai fini di recupero di materiali e/o di energia (carta e cartone, lattine, plastica, vetro, organico, legno, indumenti, etc.).
-  rifiuti liquidi;
-  oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;
-  materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta e di trasporto;
-  rifiuti urbani pericolosi (pile, batterie, prodotti e contenitori etichettati T e/o F, prodotti farmaceutici);
-  rifiuti urbani ingombranti.
C.8.  Trasporto e pesatura dei rifiuti
C.8.1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.
C.8.2. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione ecc.).
C.8.3. La pesata dei rifiuti in arrivo all'impianto di smaltimento verrà effettuata mediante adeguato bilico collegato a un sistema informatico per la registrazione dei conferimenti e per la tenuta dell'apposito registro.
C.8.4. La pesata dei rifiuti recuperati verrà effettuata presso gli impianti di accettazione e recupero, salvo la possibilità di effettuare la pesata in altri luoghi indicati dall'Amministrazione comunale.
C.9. Smaltimento finale
C.9.1. Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene a cura dell'ente gestore presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di tutela della salute e di salvaguardia dell'ambiente.
C.10. Accesso agli impianti di smaltimento
C.10.1. L'accesso agli impianti di smaltimento per rifiuti urbani, ai fini del conferimento di rifiuti, è riservato al personale e ai mezzi dell'ente gestore.
C.10.2. Possono altresì accedere agli impianti negli orari e con le modalità stabilite dall'ente gestore:
a)  mezzi e personale appartenenti a comuni convenzionati a utilizzare gli impianti per lo smaltimento finale dei propri rifiuti;
b)  mezzi e personale dei servizi tecnologico-manutentivi del comune e/o di ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o di alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura, qualora per tali ditte vi sia apposita convenzione e/o accordo stipulato tra l'ente gestore e il comune;
c)  mezzi di ditte, aziende e imprese produttrici di rifiuti ur bani e/o assimilati agli urbani, che abbiano stipulato convenzioni di smaltimento sottoscritte con l'ente gestore. L'accesso è consentito anche a vettori autorizzati al trasporto di rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti da terzi, che conferiscano per conto delle suddette strutture convenzionate con l'ente gestore;
d)  privati, nel caso di conferimenti occasionali, previa stipula in loco di convenzione con l'ente gestore;
f)  mezzi dell'amministrazione comunale, di organi di vigilanza e controllo.
D.  SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI E DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
D.1.  Obblighi dei produttori di rifiuti speciali e/o pericolosi: disposizioni generali
D.1.1. E' tassativamente vietata l'immissione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi nei contenitori o punti di accumulo destinati ad accogliere rifiuti urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani.
D.1.2. L'ente gestore predisporrà, nei casi in cui lo ritenga opportuno, interventi di monitoraggio per verificare il rispetto di quanto indicato nel precedente paragrafo D.1.1.
D.1.3. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere a un loro adeguato smaltimento, in osservanza alle norme vigenti.
L'ente gestore è tenuto a verificare la possibilità che detti materiali, in alternativa allo smaltimento, possano essere destinati al riciclo o alla produzione di energia: in tal senso l'ente gestore e l'amministrazione comunale collaborano con le iniziative tendenti a realizzare un collegamento fra produttori e possibili utilizzatori.
Rifiuti speciali inerti
Sono classificati rifiuti speciali inerti:
-  sfridi di materiale da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
-  materiali ceramici cotti;
-  vetri di tutti i tipi;
-  rocce e materiali litoidi da costruzione.
Questi rifiuti devono essere conferiti alle discariche di II categoria di tipo A, autorizzate dal comune a norma della legislazione vigente.
Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili
I veicoli a motore, rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per disposizione di legge siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.
I centri di raccolta sono gestiti su licenza amministrativa che stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile, nonché il tempo massimo di detenzione dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore ai 180 giorni dalla data di conferimento.
Residui derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti
Compete all'ente gestore lo smaltimento di:
a)  acque di percolazione delle discariche e altri residui derivanti dal lavaggio delle macchine e dagli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento.
Residui dell'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti, fanghi disidratati, sabbie).
Rifiuti tossici e nocivi
Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzate dalla Regione e pertanto il produttore è tenuto a mantenere scrupolosamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli urbani od assimilabili e da quelli speciali.
Tutti coloro che nell'entrata in vigore del presente regolamento sono produttori di rifiuti tossici e nocivi devono comunque darne comunicazione al comune. Chiunque intenda installare un'attività produttiva da cui hanno origine rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi ed in quali modi intende stoccare e/o smaltire tali rifiuti nel rispetto della normativa vigente.
D.2. Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi
D.2.1. Al fine di favorirne e incentivarne un distinto e separato smaltimento rispetto ai rifiuti urbani fino alla fase del conferimento, l'ente gestore promuove e organizza i servizi per la raccolta differenziata di talune tipologie di rifiuti pericolosi o speciali non assimilabili, con particolare riferimento a rifiuti di origine domestica o derivanti da attività con bassa produzione specifica di rifiuto.
D.3. Rifiuti urbani pericolosi
D.3.1. I rifiuti urbani pericolosi (RUP), così come identificati dalla deliberazione 27 luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni, sono oggetto di separato conferimento.
D.3.2. Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
D.3.3. La raccolta differenziata di tale categoria dei RUP si svolge nei termini seguenti:
-  pile e batterie esauste: l'ente gestore provvede allo svuotamento periodico degli appositi contenitori ubicati presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di pile e batterie;
-  farmaci scaduti o non utilizzati: l'ente gestore provvede allo svuotamento periodico degli appositi contenitori ubicati presso le farmacie;
-  prodotti tossici e/o infiammabili: sono quelli contrassegnati dai simboli impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta in colore nero su fondo arancione.
D.3.4.  Sono da ritenersi rifiuti urbani pericolosi in parziale deroga alla norma di esclusione di cui al paragrafo B.2.1. anche i rifiuti appartenenti alle categorie pile e batterie esauste, farmaci scaduti o non utilizzati e prodotti T e/o F che provengano da attività commerciali e di servizio come ad esempio, farmaci scaduti degli studi medici privati, salvo che non si tratti di beni obsoleti costituenti oggetto precipuo dell'attività economica (ad esempio farmaci scaduti nelle farmacie, vernici presso le rivendite al minuto o all'ingrosso e simili).
D.3.5. Sono altresì da ritenersi RUP i rifiuti delle sopra riportate categorie che provengano da attività artigianali, sempre che non si tratti di residui di prodotti comunque utilizzati nel ciclo di lavorazione (ad esempio solventi delle lavanderie, contenitori di vernici e collanti delle falegnamerie e carrozzerie) ovvero di prodotti deteriorati del ciclo di lavorazione/produzione, che manterranno la classificazione a rifiuti speciali o pericolosi.
D.3.6. Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento e smaltimento di cui al presente paragrafo i contenitori di prodotti appartenenti alle soprariportate categorie di cui si sia avuta integrale utilizzazione, e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto.
D.3.7. Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (ad esempio candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio.
D.4. Rifiuti da esumazione ed estumulazione
D.4.1. Con l'art. 7 del decreto legislativo n. 22/97 i rifiuti da attività cimiteriale non sono più da considerare rifiuti speciali, bensì urbani e classificabili in:
-  rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (art. 7/2, lett. f);
-  rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (art. 7/2, lett. e);
-  rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lett. a) del citato 7/2 (art. 7/2, lett. b) quali carte, fiori secchi, corone, ceri e similari;
-  rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (art. 7/2, lett. c).
D.4.2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione non sono considerati pericolosi (anche secondo quanto precisato dal decreto legislativo n. 22/97), ma comunque appaiono bisognosi di distinta e adeguata gestione dagli altri rifiuti urbani.
D.4.3. Per quanto riguarda le procedure da adottare per la gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, tali rifiuti vanno tenuti separati alla fonte, utilizzando un contenitore a tenuta in cui riporre il legname e i vestiti, opportunamente disinfettati, nonché lo zinco di risulta. I resti umani andranno riposti nella cassetta di zinco nuova e seguiranno il percorso previsto per l'inserimento negli ossari.
Al momento del trasporto allo smaltimento il rifiuto deve essere accompagnato oltre che dalla prescritta documentazione anche da idonea dichiarazione di disinfezione a firma del responsabile tecnico.
E.  INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA AI FINI DELLO SMALTIMENTO IN SICUREZZA
E.1.  Modalità di esercizio delle competenze del comune in materia di recupero di materiali e/o di energia
E.1.1. Il comune promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al reimpiego, al riciclaggio, al recupero, alla produzione di energia senza pericolo per la salute del l'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi delle finalità del l'art. 2 del decreto legislativo n. 22/97.
E.1.2. Il comune promuove la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di RD di cui al decreto legislativo n. 22/97, fermo restando che in nessun caso l'ente gestore o la ditta incaricata della raccolta differenziata diviene proprietario dell'imballaggio o della frazione merceologica similare, avendo diritto soltanto al corrispettivo per il servizio reso, e fermo restando che il materiale deve essere conferito solamente ai centri indicati dal CONAI, previa sottoscrizione di convenzioni con i Consorzi di filiera di cui all'art.4 del decreto legislativo n. 22/97.
E.2. Finalità
E.2.1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
-  diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
-  favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
-  migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici;
-  ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di salvaguardia ambientale;
-  favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
E.3.  Indirizzi generali
E.3.1. L'attuazione della raccolta differenziata deve essere programmata e realizzata tenendo conto, anche in relazione ai criteri di economicità:
-  delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
-  delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione delle stagioni e del clima;
-  del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
-  del sistema di conferimento e raccolta;
-  dei sistemi di recupero;
-  dei sistemi di smaltimento finale;
-  della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
-  delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
-  della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
-  dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.
E.3.2. L'organizzazione della raccolta differenziata deve assicurare sia in fase di conferimento che in fase di raccolta:
-  un'efficace separazione della frazione organica umida dalla frazione secca;
-  la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute pubblica;
-  l'attivazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 22/97;
-  la realizzazione delle strutture destinate a ricevere le frazioni separate, stabilendo i termini entro i quali saranno attivati i servizi di raccolta differenziata per le diverse frazioni, e prevedendo la possibilità di limitare inizialmente i servizi in relazione alla presenza di punti di maggior produzione delle diverse tipologie di rifiuti, nonché i termini entro i quali eventualmente i servizi dovranno essere estesi all'intero territorio.
E.4. Raccolte differenziate ai fini economico produttivi
E.4.1. Anche nelle more della complessiva riorganizzazione di cui al precedente punto E.3., possono essere attivate in forma sperimentale, quindi se del caso definitivamente istituite con ordinanze comunali, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia conseguibile il recupero di materiali a fini economico produttivi. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con enti o ditte private.
E.5. Raccolte differenziate ai fini conoscitivi
E.5.1. Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza comunale, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.
E.6. Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate
E.6.1. Gli enti o imprese che, per conto dell'ente gestore, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti sono tenuti a:
-  alla manutenzione e pulizia dei contenitori ed all'asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
-  ad inoltrare trimestralmente all'ente gestore ed al comune un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.
E.7. Stazioni ecologiche
E.7.1. Si intende per stazione ecologica un'area attrezzata presso la quale possono essere conferiti carta, cartone, vetro, plastica, pneumatici e tutte quelle categorie di rifiuti che saranno indicate dall'ente gestore.
Vengono indicati tre tipi di stazione ecologica:
E.7.1.1. Il centro zonale di raccolta (CZR) che rappresenta il primo livello della RD. E' un'area di modeste dimensioni aperta all'utenza a tutti gli orari e non presidiata, costituita da un raggruppamento di più campane o cassonetti dove l'utente può effettuare il conferimento separato di più rifiuti. Per quanto possibile il CZR deve essere facilmente raggiungibile. E' preferibile ubicare tali centri in corrispondenza di:
-  aree già occupate da campane e cassonetti;
-  aree di parcheggio in corrispondenza di centri commerciali, supermercati, scuole, uffici pubblici etc.;
-  aree adiacenti a strade e piazze non decentrate e facilmente accessibili ed in posizioni tali da non costituire potenziale intralcio al traffico anche nelle operazioni di svuotamento campane.
Le soluzioni scelte, in ogni caso, devono essere tali da limitare al massimo problemi di elevato impatto visivo soprattutto in aree di particolare pregio paesaggistico ed architettonico.
Potranno conferire i rifiuti ai CZR solo le utenze domestiche.
Il CZR dovrà essere pavimentato per poterne assicurare la facile pulizia.
Nella realizzazione dei CZR si adotterà uno schema tipo al fine di uniformare l'arredo urbano ed, inoltre, verranno previste adeguate schermature vegetali o artificiali a seconda dell'ambiente in cui saranno collocati.
Il CZR dovrà essere munito di appositi cartelli segnaletici e di tabelle che illustrino agli utenti le corrette operazioni da svolgere per l'uso del centro stesso.
E.7.1.2. Il centro comunale di raccolta (C.C.R.) rappresenta il secondo livello nella struttura della RD. E' un'area di medie dimensioni, variabili da 2000 a 3000 mq. circa, aperta al pubblico ad orari prefissati e presidiata da personale, adibita in primo luogo allo stoccaggio di materiali provenienti dalla RD, ma nella quale possono essere effettuate semplici operazioni di cernita e raggruppamento. Presso i centri comunali di raccolta possono essere stoccati i rifiuti:
-  conferiti dalle utenze domestiche;
-  conferiti dalle utenze commerciali e da piccole utenze produttive;
-  provenienti dallo svuotamento dei CZR;
-  provenienti dalla RD porta a porta.
I centri comunali di raccolta dovranno essere ubicati in maniera da consentire il facile accesso da parte di tutte le utenze sia domestiche che commerciali e produttive.
Il centro comunale di raccolta sarà idoneo a ricevere i seguenti materiali:
-  materiale verde (potatura, sfalci, residui da ortomercati);
-  materiale secco da RD (carta, vetro, plastica, alluminio, banda stagnata, legno, etc);
-  rifiuti urbani pericolosi - RUP (pile, farmaci, contenitori etichettati);
-  rifiuti ingombranti di origine domestica (mobili, elettrodomestici etc.)
-  rifiuti speciali assimilabili agli urbani (pneumatici, imballaggi, legname);
-  batterie auto e oli.
Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, dovrà provvedere alle normali operazioni di pulizia del centro comunale di raccolta, dovrà dare agli utenti tutte le informazioni relative alla RD e, nel caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati, dovrà distribuire i documenti necessari per il pagamento delle tariffe.
E.7.1.3. I centri sovracomunali di raccolta (CSR) costituiscono un vero e proprio terminale a cui far confluire i materiali provenienti dalla RD che verranno sottoposti alle operazioni di selezione, triturazione, compattazione. Nel CSR verranno inoltre effettuate le operazioni di divisione e selezione per materiali omogenei dei rifiuti ingombranti, mediante separazione della parte recuperabile e l'uso di attrezzature atte alla captazione dei CFC ed eventualmente dei gas (lampade a gas, tubi catodici, etc.).
E.7.2. Quando i centri comunali di raccolta o i CSR sono chiusi e/o non presidiati è vietato:
-  l'accesso all'interno degli stessi;
-  il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o in prossimità delle stazioni ecologiche di tutte le tipologie, ovvero all'interno delle stesse fuori dagli appositi contenitori.
E.8. Modalità di conferimento dei materiali della raccolta differenziata
E.8.1. Ferma restando la possibilità di successive modifiche mediante ordinanza comunale, sentito l'ente gestore, il conferimento dei materiali della raccolta differenziata può attualmente avvenire ad opera del produttore con le seguenti modalità:
-  obbligo di ridurre convenientemente, i volumi degli ingombranti, ove è possibile, conferendo secondo le modalità stabilite dal l'ente gestore (servizio su chiamata) o conferendo nelle stazioni ecologiche.
Ai fini del migliore recupero delle bottiglie di plastica, si fa obbligo all'utenza di conferirle ben lavate e pressate.
In particolare gli oggetti prodotti sia da utenze domestiche che non domestiche, che per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, potranno essere conferiti presso i centri di raccolta.
E' vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.
E' inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura (manifesti, targhette adesive etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dallgestore.
E' inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.
E.8.2. Il conferimento in stazioni ecologiche dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità, tempi e norme di comportamento che saranno richiamate nell'apposita tabella apposta nella stazione:
E.8.2.1. per i CZR:
-  obbligo di conferire i soli rifiuti differenziati di privati cittadini;
-  divieto di muovere i contenitori dalla loro sede;
-  divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati (carta, vetro, plastica, alluminio, pile, etc.);
-  divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
-  divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
-  obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso del centro di raccolta.
E.8.2.2 per i centri comunali di raccolta:
-  divieto di accedere al centro comunale di raccolta fuori dagli orari di esercizio per gli utenti;
-  divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
-  divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso;
-  divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
-  obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal personale addetto;
-  divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati (carta, plastica, vetro, alluminio, sfalci e potature dai giardini, rifiuti ingombranti di origine domestica, metalli, prodotti e relativi contenitori etichettati " e/o "F", "C", "Xn" e/o "Xi", pile e farmaci scaduti, elettrodomestici, pneumatici, contenitori vuoti di fitofarmaci e di fertilizzanti, teli per pacciamatura, lampade esauste, etc.).
E.8.3. I seguenti rifiuti speciali di origine produttiva potranno essere conferiti alle stazioni ecologiche appositamente attrezzate per ricevere tali materiali, rispettando le modalità di conferimento e previo pagamento dei relativi oneri:
-  imballaggi (cartone, legno, plastica, metalli), elettrodomestici, pneumatici, batterie auto, oli esausti, contenitori vuoti di fitofarmaci, di fertilizzanti, teli per pacciamatura usati in agricoltura, lampade esauste, contenitori di prodotti etichettati "T" e/o "F", "C", "Xn" e/o "Xi".
E.9.  Modalità di effettuazione delle raccolte differenziate
E.9.1. Le raccolte differenziate che l'amministrazione comu nale attiverà saranno calibrate in relazione all'ottenimento degli obiettivi previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, allegato E.
Le raccolte differenziate previste sono le seguenti:
-  raccolta carta;
-  raccolta vetro, lattine in alluminio, banda stagnata;
-  raccolta bottiglie in plastica;
-  raccolta rifiuti urbani pericolosi;
-  raccolta della frazione organica (mercati notturni e mercatini itineranti) da estendersi successivamente ai ristoranti, agli esercizi commerciali ed infine alle utenze domestiche;
-  raccolta differenziata di altri rifiuti presso i contenitori posizionati nelle stazioni ecologiche, così come descritto al precedente punto E.8. del presente regolamento.
Raccolta per appuntamento.
Il rapporto contenitore, utente e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti dall'ente gestore tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.
Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi. L'ente gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.
La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze del servizio.
Il conferimento di rifiuti speciali differenziati ai centri comunali di raccolta avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge, con tariffe determinate tenendo conto dei ricavi eventualmente ottenibili dal recupero dei materiali.
E.10.  Conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili
E.10.1. Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale. Viene svolto a domicilio gratuitamente su chiamata del cittadino qualora l'ingombro non superi quello fissato dall'ente gestore; nel caso contrario viene applicata una tariffa.
E.10.2. I rifiuti ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata, devono essere collocati in area pubblica a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta dall'ente gestore, a partire dalle ore 20.00 del giorno antecedente a quello fissato dall'ente gestore per il ritiro.
E.10.3. L'utente è tenuto a disporre i beni oggetto di conferimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
E.10.4. E' in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.
E.10.5 I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti e aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino perciò i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani, possono essere smaltiti nei seguenti termini:
-  mediante consegna al servizio di ritiro su chiamata dei rifiuti ingombranti, quando si tratti di quantitativi ingenti ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole, avendo cura di avvolgere i residui di sfalcio in appositi involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione e il trasporto eolico;
-  mediante immissione negli appositi contenitori predisposti nei centri comunali di raccolta quando allestiti dall'ente gestore.
E.11.  Raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati
E.11.1. La raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati potrà avvenire con le seguenti modalità:
-  la raccolta, da parte dell'ente gestore, delle tipologie di rifiuti speciali previste dal presente regolamento dovrà avvenire previa stipula di apposita convenzione, tra il produttore e l'ente gestore;
I rifiuti speciali di cui sopra possono essere conferiti dai produttori ai centri di raccolta, secondo le modalità di cui punto E.8., previo pagamento degli oneri stabiliti ed esposti all'interno dei centri di raccolta.
E.12.  Obblighi per i produttori di rifiuti urbani e assimilati
E.12.1. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate nelle zone che fruiscono di tale servizio: l'obbligo di conferire in modo differenziato le varie frazioni dei rifiuti è tassativo qualora il relativo contenitore non sia a distanza maggiore di 300 m. dall'abitazione, ovvero sia stato organizzato un servizio porta a porta.
In tali zone è pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta rifiuti urbani. In particolare tale obbligo è espressamente riservato a produttori di tipologie prevalenti di rifiuti assimilati agli urbani quali ad esempio:
rifiuti cartacei prodotti da scuole, uffici e banche;
bottiglie di vetro e lattine prodotti da bar, mense e ristoranti.
E.13. Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio degli acquirenti in ordine agli oli minerali
E.13.1. Ai sensi dell'art. 6, punti 3 e 5 del decreto legislativo n. 95/92 e dell'art. 2, punto 4 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 392 del 16 maggio 1996 "re golamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati", chiunque esercita la attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti per navi e natanti di qualsiasi genere, è obbligato a:
-  mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;
-  ritirare e detenere l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;
-  consentire, ove non vi provveda direttamente, a titolo gratuito, che il consorzio obbligatorio degli oli usati installi presso i locali in cui è svolta l'attività, un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.
E.13.2.  Coloro che provvedono autonomamente al cambio d'olio di un veicolo, hanno l'obbligo di conferire l'olio esausto secondo le modalità di cui al precedente punto E.12.1.
E.13.3 Le officine meccaniche ed i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attività propria, nonché i filtri usati.
E.14.  Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio e egli acquirenti in ordine alle batterie per veicoli
E.14.1. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi delle batterie dismesse, disperdendole nell'ambiente, ed a conferirle al servizio di raccolta dei rifiuti chimici organizzato dall'ente gestore.
E.14.2. Coloro che provvedono autonomamente alla sostituzione delle batterie dei veicoli, hanno l'obbligo di conferire le batterie esauste all'ente gestore.
E.15. Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio e egli acquirenti in ordine alle pile e agli accumulatori
E.15.1. Le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del decreto n. 476 del 20 novembre 1997 sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dall'ente gestore.
E.15.2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore di cui al comma 1 pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.
E.15.3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente regolamento, sulle pile e sugli accumulatori.
E.16. Incentivi
E.16.1.  Sono previsti incentivi alle persone, associazioni o aziende che si siano particolarmente distinte nel favorire l'iniziativa della raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati:
-  attestati di benemerenza: saranno conferiti ogni anno sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
-  premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
-  sgravi tariffari per la gestione del servizio rifiuti commisurati al beneficio effettivo per il comune, ottenuto dalla raccolta differenziata, quando la tariffa prenderà il posto dell'attuale TARSU.
F.  SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
F.1.  Definizione delle aree di espletamento del servizio di spezzamento
F.1.1.  Alle attività ordinarie inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso il servizio di spazzamento e relativi servizi collaterali che interessano tutto il territorio comunale.
F.1.2. I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti così da comprendere:
a)  le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi già classificati come comunali;
b)  le strade vicinali di uso pubblico.
I tratti urbani delle strade statali e provinciali.
F.2 Spazzamento e raccolta
F.2.1 Il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro definito sulla base delle modalità precisate dal presente regolamento.
Esso riguarda:
a)  le strade e piazze classificate fra le comunali ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e le nuove strade comunali la cui costruzione viene notificata al gestore;
b)  le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126.
Le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti:
-  aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
-  dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
-  dotate di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinatura, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
e)  i marciapiedi delle strade sopraelencate;
f)  aree e verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico.
Le sponde dei fiumi e di altri corpi idrici superficiali:
Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo: esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla autorità concedente.
La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti, in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali.
La frequenza e le modalità del servizio di pulizia delle rive dei fiumi, dei fossi e dei laghi è parimenti stabilita dal comune, sentito l'ente gestore. Tale pulizia deve essere comunque effettuata ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.
Il comune può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale da parte dell'ente gestore.
F.3. Organizzazione del servizio di spezzamento
F.3.1. Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese le eventuali frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite di base con un ciclo di spazzamento urbano completo.
F.4.  Installazione e uso di cestini portarifiuti
F.4.1. A completamento del servizio di spazzamento, l'ente ge store provvede all'installazione e al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pub blici.
F.4.2. E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.
F.5.  Carico e scarico di merci e materiali
F.5.1. Chi effettua operazioni di scarico, carico e trasporto di merci e materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, a operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'ente gestore, fatti salvi i diritti di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale.
F.6.  Pulizia di aree pubbliche: divieti e obblighi
F.6.1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o a uso pubblico di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità che dovranno essere immessi solo negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità e dimensioni classificabili come rifiuti interni e/o domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.
F.6.2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.
F.7.  Manifestazioni pubbliche
F.7.1. Ferme restando le obbligazioni relative all'eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all'art. 77 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare all'ente gestore il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende effettivamente impegnare o utilizzare, e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione con l'ente gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso provvedendo all'asporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori delle manifestazioni.
F.7.2.  Gli eventuali oneri straordinari, eccedenti i costi dell'or dinaria pulizia delle medesime aree e spazi pubblici, sostenuti dal servizio dell'ente gestore, saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.
F.8.  Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche
F.8.1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi.
Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate dall'ente gestore secondo le disposizioni e le modalità stabilite dai servizi della competente autorità sanitaria.
F.9.  Pulizia delle aree esterne a esercizi commerciali
F.9.1. I gestori di esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
F.9.2. Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.
F.9.3. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
F.9.4. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.
F.10. Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario
F.10.1. Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario (spettacoli viaggianti, luna park ecc.) devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
F.10.2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
F.10.3. Ferme restando le obbligazioni relative all'eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all'art. 77 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato per lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.
F.11. Pulizia dei mercati
F.11.1. I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta.
F.11.2. In occasione di fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'ente promotore dovrà essere fatta richiesta all'ente gestore che fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.
F.12. Esercizi stagionali
F.12.1. Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare all'ente gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, oppure la predisposizione di apposita articolazione del pubblico servizio.
F.12.2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno del l'area di pertinenza e al loro conferimento nei contenitori per rifiuti urbani collocati dall'ente gestore su area pubblica, oppure nei contenitori messi a disposizione attraverso la sopracitata speciale articolazione del pubblico servizio.
F.13. Pulizia dei terreni non edificati
F.13.1. In caso di scarico abusivo di rifiuti su terreni non edificati anche a opera di terzi o ignoti, il proprietario dovrà provvedere a proprie cura e spese all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
F.14. Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni
F.14.1. Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di spazzamento.
F.14.2. Le attività relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni di cui al precedente F.14.1. non rientrano nei compiti dell'ente gestore. L'ente gestore provvederà comunque all'intervento a seguito di segnalazione da parte dell'amministrazione comunale che determinerà il costo degli interventi che verranno trascritti in un apposito giornale degli interventi compiuti, fermo restando il recupero della spesa a carico dei soggetti obbligati.
F.15. Disposizioni sanzionatorie per l'abbandono di rifiuti di particolari tipologie
F.15.1. Fermo restando il divieto di abbandono dei rifiuti di cui al paragrafo F.6.1., sono previste specifiche sanzioni, per colpire:
a) l'abbandono di rifiuti di qualunque tipo e natura su aree e spazi pubblici o soggetti a uso pubblico;
b)  l'abbandono incontrollato di rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area pubblica e privata del territorio comunale.
F.16. Altri servizi
F.16.1. Rientrano fra i compiti affidati all'ente gestore i seguenti:
-  pulizia periodica delle vasche delle fontane, poste in aree pubbliche in collaborazione con gli uffici competenti;
-  diserbamento periodico dei cigli delle strade e delle aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione;
-  cancellazione, su richiesta degli organi competenti, delle scritte dai fabbricati pubblici e privati, con rimborso da parte del Comune delle spese sostenute salvo rivalsa a carico degli autori dell'attività abusiva;
-  pulizia, su richiesta degli organi competenti, della carreggiata a seguito di incidenti stradali fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
-  pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, vicoli, strade, piazze, scalinate e disinfezione e deodorazione dei gabinetti pubblici.
F.17. Aree sosta nomadi
F.17.1. L'ente gestore è tenuto ad istituire uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti dotando di appositi contenitori le aree assegnate alla sosta dei nomadi, in base alla normativa vigente; questi devono essere collocati in numero proporzionato alla utenza servita, sentito il parere dell'autorità sanitaria territorialmente competente.
G.  DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI
G.1.  Disposizioni finali
G.1.1 Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni e dalle leggi e norme regionali in materia, per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste da altri regolamenti comunali.
G.1.2. Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione. A partire da tale data ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.
G.2. Sanzioni
G.2.1. Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, ove non costituiscano reato e non siano specificamente sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 22/97.
I provvedimenti di archiviazione degli accertamenti effettuati dagli organi preposti e l'adozione delle ordinanze-ingiunzioni sono adottati con le forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani


Allegato 1

ELENCO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili).
Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili).
Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets.
Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili.
Frammenti e manufatti di vimini e sughero.
Paglia e prodotti di paglia.
Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura.
Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile.
Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.
Feltri e tessuti non tessuti.
Pelle e simil-pelle.
Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali, come camere d'aria e copertoni.
Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da questi materiali.
Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82.
Imbottiture, isolanti termici e acustici di sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili.
Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.
Pannelli di materiali vari (legno, gesso, plastica e simili).
Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati.
Manufatti di ferro, tipo maglia metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.
Nastri abrasivi.
Cavi e materiale elettrico.
Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.
Scarti della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido (ad esempio, scarti di caffè, dell'industria molitoria, della plastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati e comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili).
Scarti vegetali (erbe, fiori, piante e verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura ecc.).
Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
Accessori per l'informatica.


Allegato 5


LINEE GUIDA PER LE ISOLE ECOLOGICHE E I CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA


LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI ISOLE ECOLOGICHE



DESCRIZIONE
Per "Isole ecologiche" s'intendono quelle aree diffuse sul territorio Comunale dove ubicare i contenitori e/o le campane stradali che fungono da "primo centro di conferimento" delle frazioni raccolte in forma differenziata da utenze domiciliari, artigianali e commerciali.
Tali contenitori e campane avranno volumi differenti in ragione delle singole tipologie di materiale da raccogliere e d'utenza da servire e saranno adibiti alla raccolta monomateriale e/o multimateriale secondo le indicazioni delle linee guida in fase di regime.
In generale i punti di raccolta dovranno essere dotati di almeno un contenitore per ogni tipologia di materiale ed essere diffusi sul territorio, al fine di ottenere risultati ottimali e raggiungere gli obiettivi prefissati, dovranno, inoltre, essere disposti in modo da:
-  non superare i 200 metri di distanza tra i punti di raccolta e gli utenti;
-  definire il numero massimo di abitanti gravitanti su ogni punto di raccolta per rendere il conferimento efficiente.
Il presente allegato tratta di quei particolari punti di raccolta, definendoli "isole ecologiche", che sono dotati di alcune peculiarità, in particolare: essere realizzate su terreno preparato allo scopo an che con opere di lunga durata (pavimentazioni, strutture edili, etc.), essere recintate e dotate di custodia.
Tutti i punti di raccolta a servizio della R.D. saranno definiti ed individuati in conformità alla previsioni dei regolamenti comunali; gli strumenti urbanistici dovranno prevedere i servizi e gli impianti per la gestione integrata dei rifiuti ed in particolare per la raccolta differenziata.
Tutti i cittadini nonché le piccole attività commerciali possono accedere all'isola ecologica negli orari di apertura per conferire i rifiuti differenziati.
L'isola ecologica deve essere ubicata il più vicino possibile agli utenti, nelle immediate vicinanze del centro abitato e comunque baricentrica rispetto all'ambito urbanistico servito e deve essere, in ogni caso, di facile accesso per agevolarne l'utilizzo da parte dei cittadini.
L'area su cui sorge l'isola ecologica dovrà essere di proprietà comunale o, in assenza, l'amministrazione proponente dovrà dichiararne la non disponibilità ed avviare le necessarie procedure di esproprio dell'eventuale area privata individuata.
Utilizzo
L'isola ecologica è utilizzata per il conferimento delle diverse frazioni di rifiuto differenziato e lo stoccaggio delle altre frazioni non domiciliarizzate.
Frazioni conferibili
Sono conferite all'isola ecologica soprattutto quelle frazioni che non vengono raccolte a domicilio o tramite contenitori stradali in modo regolare oltre ai rifiuti ingombranti e pericolosi, senza esclusione comunque delle frazioni regolarmente raccolte.
Sono conferibili in modo separato:
-  la carta suddivisa eventualmente in cartone e altre frazioni cartacee quali giornali, riviste, tabulati, carta straccia;
-  i metalli eventualmente suddivisi in ferro, rame, alluminio, altri metalli;
-  il vetro eventualmente suddiviso in bianco, verde, altro vetro;
-  la plastica eventualmente suddivisa in bottiglie, teli in polietilene, cassette;
- polistirolo, altro;
- il legno suddiviso in verniciato e non verniciato;
- gli stracci eventualmente suddivisi in pelle, lana, cotone, altri;
-  i beni bianchi durevoli (elettrodomestici, lavatrici, lavastoviglie);
-  i beni grigi durevoli (computers, televisori, condizionatori d'aria frigoriferi, ecc.);
-  i rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) suddivisi in batterie, pile, contenitori TF, tubi catodici, siringhe, lampade a fluorescenza, toner;
-  gli ingombranti non riciclabili.
La frazione organica verde (sfalci, potature e simili).
Il dimensionamento dell'isola ecologica e la scelta delle frazioni da raccogliere in modo differenziato è sopratutto in funzione del numero di utenti serviti oltre che della specifica realtà socio-economica.
Contenitori: tipologie
Possono essere scarrabili, cassonetti, bidoni, contenitori sigillabili per R.U.P. e/o medicinali, contenitori a tenuta stagna per gli oli (per i R.U.P. sono necessari contenitori specifici e omologati me glio se riparati da tettoia).
Per frazioni deperibili (ad esempio la carta) il contenitore potrà essere dotato di chiusura.
Vista l'entità dell'area è consigliabile limitare gli scarrabili, mentre per le restanti tipologie di rifiuto indicate è sufficiente l'impiego di altri contenitori; in tutti i casi la dimensione dei contenitori dipende dalla quantità e grandezza del materiale conferito oltre che dall'intervallo di tempo di svuotamento previsto.
Beni durevoli
Per i mobili e i beni bianchi e grigi, è possibile prevedere il deposito in aree specificamente individuate, meglio se con tettoia (CCR), limitando al minimo i tempi di stoccaggio per gli elettrodomestici negli appositi contenitori con chiusura.
Per la migliore gestione dell'isola ecologica, ove possibile, si prevede la realizzazione di un piccolo box da adibire ad ufficio e ai servizi di necessità.
Documentazione
Gli elaborati di progetto dovranno essere corredati da tutti gli atti amministrativi richiesti dalle norme vigenti.
In particolare, oltre ai consueti e idonei elaborati tecnici progettuali, di cui all'art. 5 bis della legge regionale n. 21/85, si dovrà allegare:
-  piano di sicurezza qualora il numero delle giornate-operaio lo richieda;
-  attestazione di conformità urbanistica e parere dell'organo tecnico competente;
-  parere igienico sanitario Azienda unità sanitaria locale;
-  approvazione amministrativa con l'assunzione degli oneri finanziari per le spese tecniche eccedenti l'1,5% dell'importo a base d'asta e quelli connessi alle eventuali ulteriori spese che in corso d'opera dovessero rendersi necessari per dare l'opera completa e funzionale;
-  attestazione dell'inserimento dell'opera nel programma trien nale delle opere pubbliche ovvero la richiesta di approvazio ne dell'opera in deroga all'art. 10 bis comma 1 della legge regionale n. 21/85;
-  adeguata documentazione fotografica.
Dimensionamento indicativo
La dimensione dell'isola per comunità con un numero di abitanti inferiori ai 3.000 potrà variare fra gli 800 e i 1.200 mq.
Per comunità tra i 3.000 e 10.000 abitanti la dimensione del l'isola ecologica potrà essere compresa tra 1.200 e 1.500 mq.
Si riporta di seguito la tabella indicante i costi orientativi (esclu so I.V.A.) a metro quadro cui attenersi per la redazione dei progetti delle isole ecologiche.

Tipologie  Superficie Costo a mq. 
isole ecologiche      E 
fino a 3.000 ab.  da mq. 1.800 a mq. 1.200 87,80 
da 3.000 a 10.000 ab.  da mq. 1.200 a mq. 1.500 72,30 


LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA


Descrizione
Per centro comunale di raccolta s'intende un'area attrezzata a livello comunale che ha essenzialmente la funzione di stoccaggio provvisorio in sicurezza di più tipologie di materiali: primo stoccaggio delle frazioni raccolte in modo differenziato da avviare al recupero, sia di R.S.U. differenziati, sia di R.U.P. ed ingombranti, da avviare successivamente allo smaltimento.
Il centro comunale di raccolta ha anche la funzione di permettere lo stoccaggio provvisorio di materiale conferito in modo che si raggiungano quantità tali da renderne conveniente il trasporto ai rispettivi centri di trattamento o smaltimento.
Tutti i centri comunali di raccolta a servizio della R.D. saranno definiti ed individuati in conformità alla previsioni dei regolamenti comunali; gli strumenti urbanistici dovranno prevedere i servizi e gli impianti per la gestione integrata dei rifiuti ed in particolare anche i CCR.
Frazioni conferibili
Sono conferibili in modo separato:
- la carta suddivisa eventualmente in cartone e altre frazioni cartacee quali giornali, riviste, tabulati, carta straccia;
- i metalli eventualmente suddivisi in ferro, rame, alluminio, altri metalli;
- il vetro eventualmente suddiviso in bianco, verde, altro vetro;
- la plastica eventualmente suddivisa in bottiglie, teli in polietilene, cassette, polistirolo, altro;
- il legno suddiviso in verniciato e non verniciato;
- gli oli esausti suddivisi in vegetali e minerali;
- gli stracci eventualmente suddivisi in pelle, lana, cotone, altri;
- mobili;
- i beni bianchi durevoli (elettrodomestici, lavatrici, lavastoviglie);
- i beni grigi durevoli (computers, televisori, condizionatori d'aria frigoriferi, ecc.);
- i rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) suddivisi in batterie, pile, contenitori TF, tubi catodici, siringhe, lampade a fluorescenza, toner;
- ingombranti non riciclabili;
- inerti provenienti da demolizione di piccoli manufatti (mattoni, piastrelle, calcinacci etc), e da interventi su edifici (max 1 mc. per conferimento).
- la frazione organica verde (sfalci, potature e simili);
In particolare per quanto concerne il conferimento di batterie al piombo e rifiuti piombosi nei centri comunali di raccolta, lo stesso rappresenta un ulteriore sito aggiuntivo rispetto a quelli già individuati sul territorio dal Cobat. Analogamente per quanto concerne i beni in polietilene e per gli oli e grassi vegetali ed animali si procederà allo stoccaggio all'atto dell'attivazione dei Consorzi di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n. 22/97.
Localizzazione
Il centro comunale di raccolta è a servizio dei comuni con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti, tuttavia, in relazione a particolare esigenze connesse alle caratteristiche locali di popolazione ed estensione, si potrà realizzare il centro comunale di raccolta a servizio di due o più centri minori nelle zone interne e in posizione baricentrica o più centri comunali di raccolta a servizio di un singolo comune (es. a livello di circoscrizione).
Utenti
I centri comunali di raccolta dovranno essere accessibili al pubblico, prevedendo appositi percorsi, e saranno dotati di sistemi di controllo e sorveglianza rappresentando quindi la struttura di conferimento "dedicata" per quelle frazioni che, per problemi di sicurezza, igiene o dimensione non possono essere capillarmente raccolti.
Nei centri comunali di raccolta andranno a conferire:
- direttamente il cittadino che avrà raccolto separatamente nella propria abitazione il vetro, la carta, la plastica e le eventuali altri frazioni non domiciliarizzate;
- la società d'ambito che ha avuto affidato il servizio di raccolta differenziata;
- l'ente (consorzio, associazioni del volontariato, lavoratori socialmente utili, etc..) a cui il comune ha eventualmente demandato la raccolta differenziata;
- l'impresa che eventualmente si è aggiudicata l'appalto per la raccolta differenziata;
- altri enti (scuole, parrocchie, centri sociali) che effettuano autonomamente la raccolta differenziata;
- gli insediamenti non abitativi (principalmente commerciali e artigianali) che producono imballaggi secondari, che, per vari mo tivi, non possono essere raccolti direttamente negli insediamenti.
Di ciò, a cura degli stessi comuni dovrà essere data ampia e dettagliata pubblicizzazione, anche a livello scolastico, al fine di evitare l'abbandono dei rifiuti riciclabili, pericolosi e ingombranti al di fuori dell'isola ecologica o presso i centri di raccolta.
Contenitori: tipologie
Ciascun centro comunale di raccolta dovrà essere attrezzato con contenitori specifici e strutturati in modo tale da poter stoccare, in sicurezza, soprattutto i rifiuti pericolosi che saranno consegnati; dovranno inoltre essere presenti serbatoi per contenere gli oli usati e quelli esausti, conferiti dai cittadini e ad integrazione della rete di raccolta già effettuata dai consorzi obbligatori.
Una parte del centro comunale di raccolta dovrà essere adibita alla ricezione dei residui vegetali (sfalci delle potature dei giardini, ecc.) conferiti dai cittadini.
Esso dovrà essere ben recintato e custodito nelle ore d'apertura al fine di evitare conferimenti abusivi.
Manufatti e attrezzature
Il centro comunale di raccolta prevede la presenza, tra l'altro di contenitori per batterie al piombo e oli minerali e vegetali esausti. Tali contenitori danno la possibilità ai cittadini di smaltire in proprio componenti dell'auto senza la necessità di consegnarli ai meccanici, carrozziere e/o elettrauto, senza perciò, buttarli tra i ri fiuti solidi urbani o in fognatura (olii); sono inoltre previsti contenitori aggiuntivi per i R.U.P. a quelli già installati all'interno del nu cleo urbano.
Si prevede l'installazione di una pressa idraulica di medie di mensioni e potenza, onde poter imballare tutto il materiale secco(carta, plastica, alluminio etc.) che i cittadini e gli insediamenti produttivi hanno conferito negli appositi cassoni scarrabili.
Questi ultimi potranno servire per trasportare via il materiale già imballato, oppure all'atto della realizzazione dell'impianto di selezione, per portare via il materiale sciolto senza pressato.
Per quanto riguarda le opere civili ed accessorie si devono prevedere:
- la recinzione lungo il perimetro interno;
- tettoia per la protezione dei materiali marcescibili;
- la piantumazione di alberi con funzione di schermo verde;
- il box per il riparare del personale e per uso ufficio;
- la vasca per la raccolta delle acque meteoriche interne;
- la rete fognaria per il WC del box;
- una piattaforma di calcestruzzo per lo scarico qualora l'area disponibile lo consenta;
- il bilico per la pesa delle frazioni conferite;
- la cunetta per l'intercettazione dell'acqua meteorica esterna all'area della piattaforma;
- l'impianto elettrico e quello di illuminazione;
- pressa per carta e cartone, trituratrice per legno e gomme, mezzo polivalente per la movimentazione del materiale, con caratteristiche adeguate al centro comunale di raccolta da realizzare;
- segnaletica per gli utenti;
Le dimensioni previste per la piattaforma in cls sono di 25 x 20 m., per un totale di 500 mq.; tali dimensioni, infatti, sono quelle minime per garantire le normali operazioni che si effettueranno all'interno del centro comunale di raccolta.
In sede di progettazione esecutiva tali dimensioni potranno, ovviamente, modificarsi in relazione alle situazioni locali, aumentandoli, possibilmente per maggiorare la quantità di materiale stoccato.
La piantumazione perimetrale, nonché il colore della recinzione e delle attrezzature, devono tenere conto del contesto ambientale circostante, limitando al minimo l'impatto paesaggistico del l'ope ra; essa infatti deve, comunque, essere concepita come un occasione di riqualificazione dell'ambiente e stimolo culturale per un stile di vita commisurato alla sostenibilità e al risparmio energetico.
Documentazione
Gli elaborati di progetto dovranno essere corredati da tutti gli atti amministrativi richiesti dalle norme vigenti.
In particolare, oltre ai consueti e idonei elaborati tecnici progettuali, di cui all'art. 5 bis della legge regionale n. 21/85, si dovrà allegare:
- piano di sicurezza qualora il numero delle giornate-operaio lo richieda;
- attestazione di conformità urbanistica e parere dell'organo tecnico competente;
- parere igienico sanitario Azienda unità sanitaria locale;
- approvazione amministrativa con l'assunzione degli oneri finanziari per le spese tecniche eccedenti l'1,5% dell'importo a base d'asta e quelli connessi alle eventuali ulteriori spese che in corso d'opera dovessero rendersi necessari per dare l'opera completa e funzionale;
- attestazione dell'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche ovvero la richiesta di approvazione del l'opera in deroga all'art. 10 bis comma 1 della legge regionale n. 21/85;
- adeguata documentazione fotografica.

Allegato 6

LINEE GUIDA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI


Protocollo d'intesa ............................ ......./......./.......
Oggetto:  1)  Adozione delibere atti costitutivi ed attuativi presso i consigli comunali. 

2)  Collaborazione alle fasi attuative, predisposizione urgente del piano d'impresa.
3)  Tempistica delle fasi attuative.
Di seguito alle elaborazioni comuni relativamente alle modalità organizzative ed attuative della gestione integrata dei rifiuti.
Vista la conformazione e l'evoluzione delle normative e degli obiettivi da conseguire, i sindaci degli enti locali facenti parte del SUB-ATO .........................., come più sotto elencati:
Approvano:
-  lo schema di statuto per la società di gestione integrata dei rifiuti nel testo concordato nelle riunioni di lavoro tra i sindaci degli ambiti, i presidenti di consigli comunali, i capigruppo consiliari dei vari SUB-ATO nella provincia di ..........................................;
-  lo schema di patto parasociale che stabilisce le modalità di voto e consultazione della parte pubblica, nel caso che la società decida di diventare mista (pubblico-privato).
Concordano e stabiliscono di:
1)  giungere, entro 90 giorni, alla approvazione dei rispettivi consigli comunali degli atti costituivi della società e dell'affidamento dei servizi principali sulla base degli atti concordati (allegati 1: statuto e 2: patto parasociale, entrambi parte integrante del presente atto), in particolare secondo la seguente tempistica:
1.1) immediatamente: mettere reciprocamente a disposizione ogni documentazione e dato utile all'organizzazione minuta dei servizi ed alla predisposizione del piano d'impresa, indicando un referente per il proprio comune che possa recepire le richieste e fornire i dati all'apposito gruppo di lavoro;
1.2) entro 30 giorni: redazione del piano d'impresa in forma sintetica, ma contenente gli elementi di costo, in termini di finanziamenti necessari e di spese di gestione, e presentazione alla commissario straordinario per l'emergenza rifiuti per il finanziamento degli investimenti;
1.3) entro 40 giorni: indizione di una riunione dei capigruppo consiliari e presentazione dello statuto, del patto parasociale e del piano d'impresa;
1.4) entro 45 giorni: revisione dei tre documenti secondo le indicazioni scaturite dalla riunione di cui sopra;
1.5) entro 50 giorni: ogni sindaco dovrà presentare alla commissione consiliare competente del proprio ente lo statuto, il patto parasociale e la bozza di piano d'impresa, così come risultanti dalla revisione di cui al punto precedente;
1.6) entro 60 giorni: presentazione al consiglio dei sopraddetti atti;
1.7) entro 90 giorni: approvazione del consiglio dei sopraddetti atti;
inoltre,
1.8) entro 105 giorni: giungere alla formale costituzione della società, con la partecipazione, almeno, di quanti avranno potuto già deliberare;
1.9) immediatamente alla stessa data avviare i passi attuativi conseguenti per la esecuzione dei servizi in favore di quanti li richiedano con decorrenza breve o immediata;
1.10) entro 135 giorni: concludere la fase preliminare di cui al punto precedente ed approvare tutti gli atti necessari all'avvio del servizio.
Nel caso in cui le scadenze dei punti 1.2), 1.3), 1.4) siano po sticipate, tutte le altre scadenze lo saranno di un pari numero di giorni;
2)  prestare dalla data odierna la massima, tempestiva collaborazione nel definire una comune strategia e nell'attuarla.
La provincia regionale ed i comuni firmatari si impegnano al rispetto dei tempi stabiliti.
In caso di impossibilità nel mantenere la tempistica dei punti 1.5), 1.6) e 1.7), la provincia regionale ed i comuni firmatari chiedono fin d'ora al commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia di provvedere in via sostituiva, attivando le necessarie procedure per il superamento dello specifico problema.
La provincia regionale si impegna alla formazione di un gruppo di lavoro per la redazione del piano d'impresa.
I comuni partecipanti si impegnano a compensare le relative spese come sostenute quale anticipazione in conto gestione della costituenda società.
Rimangono salve le concordate garanzie e margini di libertà degli enti per come sin qui rimarcate e definite negli stessi atti predisposti.
Per formale impegno firmano i sindaci dei seguenti enti locali:

Comune                   Firma sindaco Comune            Firma sindaco 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

facenti parte del sub ambito territoriale .................................................... di cui all'allegato B dell'ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001 e la Provincia regionale: ........................................................

Allegato 7

Oggetto:    Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Nuova organizzazione del servizio in applicazione degli artt. 23, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e 3, 2° comma, e dell'ordinanza di protezione civile del 31 maggio 1999, n. 2983 e successive modificazioni e integrazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE


Premesso:
-  che il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, in attuazione di direttive comunitarie nel settore dei rifiuti, ha compiutamente disciplinato la gestione unitaria dei rifiuti solidi urbani, prevedendo nuove modalità organizzative;
-  che in particolare, l'art. 23 del citato decreto legislativo prevede che i comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme organizzative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni;
-  che al fine di fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nella Regione siciliana nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani il Ministero dell'interno - Dipartimento della protezione civile, previa delibera del consiglio dei ministri, ha emanato l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, come successivamente modificata ed integrata dalle ordinanze nn. 3048/2000, 3072/2000, 3136/2001 e 3190/2002, e il Presidente della Regione è stato nominato commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia;
-  che in esecuzione dell'art. 2 della predetta ordinanza, il commissario delegato, con decreto n. 150 del 25 luglio 2000, ha approvato il piano di emergenza, procedendo, al contempo, alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali e dei corrispondenti sub-ambiti per gli impianti di trattamento della frazione residuale a valle della raccolta differenziata e, con ordinanza vice commissariale n. 280 del 19 aprile 2001, dei sub-ambiti territoriali ottimali per gli impianti di produzione di compost e degli ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca;
-  che il commissario delegato per l'emergenza rifiuti, Presidente della Regione siciliana, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 2 bis della ordinanza n. 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni, avvalendosi dell'attività del sub-commissario di cui all'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza "promuove ed organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani al sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in ciascun ambito territoriale ottimale che, preferibilmente, è individuato nella provincia. Ai predetti fini il commissario delegato - Presidente della Regione siciliana, individua ed attua le forme e i modi di cooperazione tra la provincia ed i comuni in ciascun ambito o sub-ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti e per l'esercizio associato delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti urbani.";
-  che, a tal fine, la gestione commissariale si è fatta promotrice della costituzione di una società di capitali pubblica o mista a partecipazione pubblica maggioritaria e con circolare del 22 aprile 2001 è stato inviato a tutti gli enti locali il relativo schema di statuto tipo che è stato sottoposto, preliminarmente, all'attenzione dell'ANCI Sicilia e dell'URPS, accogliendone suggerimenti che hanno contribuito a renderlo ancora più aderente alle realtà locali, e che le "linee guida per la raccolta differenziata" al capitolo 4.3 contengono le necessarie indicazioni per la predisposizione del piano d'impresa per la gestione integrata dei rifiuti, in base al quale il commissario verificherà la possibilità di reperire risorse finanziarie per contribuire al finanziamento in conto capitale per gli impianti e le attrezzature;
-  che il comune di ............................................, per quanto attiene gli impianti di compost, fa parte del sub-ambito territoriale ottimale ............................................, cui appartengono i comuni di ............................................ e, per quanto attiene gli impianti per la selezione e valorizzazione della frazione secca, fa parte dell'ambito territoriale ottimale ............................................, ............................................ cui appartengono gli stessi comuni di cui sopra;
-  che lo schema di statuto prevede l'aggregazione di tutti i comuni appartenenti al medesimo ambito o sub-ambito o ancora a più ambiti o sub-ambiti adiacenti;
-  che, in ogni caso, i comuni appartenenti allo stesso sub-ambito territoriale ottimale, come delimitati e definiti dal commissario delegato nei relativi atti di pianificazione adottati, hanno l'obbligo di conferire il materiale raccolto in modo differenziato, secondo le quantità crescenti previste nella citata ordinanza, agli impianti di ambito e/o di sub-ambito;
-  che la società avrà la titolarità degli impianti e delle attrezzature conferiti dai comuni aderenti e di quelli realizzati con i fondi dell'emergenza rifiuti e la stessa adotterà una tariffa unitaria di conferimento a tali impianti, che tiene conto della perequazione dei costi, mentre tutti gli altri comuni del sub-ambito, non aderenti alla società, dovranno, comunque, conferire i rifiuti negli impianti di sub-ambito come definiti dalla programmazione del commissario delegato;
Ritenuto:
-  che è opportuno ed economicamente conveniente da parte di questo comune associarsi agli altri enti territoriali di (sub-)ambito, approvando l'allegato statuto della società per azioni costituita tra i comuni di ............................................ denominata ............................................ con sede nel comune di ............................................, delegando ad essa le attività di propria competenza nel campo della gestione dei rifiuti e procedendo dalla data di avvio dei servizi da parte della società alla contestuale dismissione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto dal comune e conferendo alla società tutte le funzioni amministrative e fiscali, ivi compresa l'attività di vigilanza, accertativa e la riscossione della relativa tariffa, nonché al trasferimento dei beni, del personale e delle risorse necessari alla società di gestione;
-  che è opportuno trasferire le relative attività gestionali, amministrative e fiscali alla società di (sub-)ambito e che, con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, occorre precisare che alla copertura del costo del servizio si procederà con oneri a carico dei cittadini nella misura percentuale prevista dalle disposizioni annuali in materia di finanza locale e che la restante parte verrà posta a carico del comune;
-  che è opportuno delegare la società di cui sopra alla riscossione dei contributi CONAI per gli imballaggi raccolti separatamente e conferiti ai consorzi di filiera;
Ravvisata la competenza a deliberare del consiglio comunale;
Visto il vigente ordinamento degli enti locali;
Vista la legge n. 142/90, così come recepita nella Regione siciliana dalla legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali nn. 44/91, 23/97, 23/98, 30/00 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto l'art. 35 della legge n. 488/01;
Visto l'art. 2 bis dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente regolamento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione n. ............... del ............................................;
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione n. ............... del ............................................;
Vista la determina n. ............... del ............................................ con la quale sono state conferite allo scrivente le funzioni dirigenziali nel settore dell'ambiente;
Propone

Per i motivi espressi in premessa:
1)  approvare l'allegato statuto della società di ambito, composto da n. ............... articoli, nel testo di cui all'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente, da costituire tra i comuni di ............................................ con sede legale in ............................................ via ............................................, denominata ............................................
............................................
2)  approvare la spesa di L. ............................................ per l'acquisizione della quota di ............................................ azioni imputando il relativo onere finanziario sul capitolo ............................................ del vigente bilancio di previsione;
3)  autorizzare il dirigente del settore ambiente, ............................................, alla stipula del relativo atto ed all'adozione di tutti gli atti gestionali connessi all'attuazione dello statuto;
4)  autorizzare la giunta municipale ad approvare il piano d'impresa, ispirato al principio della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, alla massima riduzione del materiale da smaltire in discarica, alla perequazione dei costi tra i comuni dello stesso (sub-)ambito e articolato per singolo servizio, con l'indicazione del relativo costo e dell'eventuale ricavo, nonché il contratto di servizio con il quale viene definita la modalità di svolgimento del servizio, gli standard di qualità, le modalità di controllo e definito il corrispettivo annuo da pagare alla società;
5)  autorizzare la giunta municipale ad individuare concretamente i beni, le attrezzature ed il numero di personale da assegnare alla società, in relazione alle previsioni dello statuto e a quanto sarà previsto nel piano d'impresa;
6)  con decorrenza dalla data in cui la società ............................................ comunicherà l'inizio dell'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti, le attività di competenza del comune nel campo della gestione dei rifiuti vengono delegate alla società, in particolare cessa il servizio effettuato dal comune e, in pari data, i beni, le attrezzature ed il personale, le relative funzioni gestionali, amministrative e fiscali (con il limite percentuale di copertura del costo del servizio previsto in materia dalla norme di finanza locale) vengono conferite alla società per azioni, ivi compreso la riscossione della tariffa nei confronti dei cittadini - utenti per la parte a loro carico e del contributo dovuto dai consorzi di filiera associati al CONAI;
7)  imputare la spesa di L. ............................................ al cap. ............... del bilancio ............................................, a titolo di costo del servizio a carico dell'amministrazione per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani reso dalla società ............................................ per l'anno in corso;
8)  all'onere di spesa per gli anni successivi si provvederà mediante inserimento della relativa somma nel corrispondente bilancio di previsione;
9)  pubblicare la presente deliberazione nei modi di legge e trasmetterla al Comitato regionale di controllo, sezione centrale di Palermo per il riscontro di legittimità.
Oggetto:     Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Nuova organizzazione del servizio ai sensi degli artt. 23, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e 3, 2° comma, dell'ordinanza di protezione civile del 31 maggio 1999, n. 2983.
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Presa in esame la proposta di deliberazione n. ............................................ del ............................................, presentata dal responsabile del servizio ambiente, avente ad oggetto "servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Nuova organizzazione del servizio ai sensi degli artt. 23, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e 3, 2° comma, dell'ordinanza di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999";
Ritenuto opportuno ed economicamente conveniente, in relazione agli interessi pubblici dell'ente, dover approvare la proposta di nuova organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per le motivazioni espresse dal responsabile del settore ambiente, che si intendono integralmente e sostanzialmente riportati nel presente atto;
Visto il vigente regolamento del servizio rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione n. ............... del ............................................;
Visto il vigente ordinamento degli enti locali approvato con legge;
Vista la legge n. 142/90, così come recepita nella Regione siciliana dalla legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali nn. 23/97, 23/98, 30/2000;
Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto l'art. 35 della legge n. 488/01;
Visto l'art. 2 bis dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il parere tecnico;
Visto il parere contabile;
Delibera

Per i motivi espressi in premessa:
1)  approvare l'allegato statuto della società per azioni, composto da n. ............... articoli, nel testo di cui all'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente, da costituire tra i comuni di ............................................ con sede legale in ............................................ via ............................................, denominata ............................................
2)  approvare la spesa di L. ............................................ per l'acquisizione della quota di ............................................ azioni. Imputando il relativo onere finanziario sul capitolo del vigente bilancio di previsione;
3)  autorizzare il dirigente del settore ambiente, ............................................, alla stipula del relativo atto;
4)  autorizzare la giunta municipale ad approvare il piano d'impresa, ispirato al principio della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, alla massima riduzione del materiale da smaltire in discarica, alla perequazione dei costi tra i comuni dello stesso ambito e articolato per singolo servizio, con l'indicazione del relativo costo e dell'eventuale ricavo, nonché il contratto di servizio con il quale viene definita la modalità di svolgimento del servizio, gli standard di qualità, le modalità di controllo e definito il corrispettivo annuo da pagare alla società;
5)  autorizzare la giunta municipale ad individuare concretamente i beni, le attrezzature ed il numero di personale da assegnare alla società, in relazione alle previsioni dello statuto e a quanto sarà previsto nel piano d'impresa;
6)  con decorrenza dalla data in cui la società ............................................ comunicherà l'inizio dell'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti, le attività di competenza del comune nel campo della gestione dei rifiuti vengono delegate alla società, in particolare cessa il servizio effettuato dal comune e, in pari data, i beni, le attrezzature ed il personale, le relative funzioni gestionali, amministrative e fiscali (con il limite percentuale di copertura del costo del servizio previsto in materia dalla norme di finanza locale) vengono conferite alla società per azioni, ivi compreso la riscossione della tariffa nei confronti dei cittadini - utenti per la parte a loro carico e del contributo dovuto dai consorzi di filiera associati al CONAI;
7)  imputare la spesa di L. ............................................ al cap. ............... del bilancio ............................................, a titolo di costo del servizio a carico dell'amministrazione per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani reso dalla società ............................................ per l'anno in corso;
8)  all'onere di spesa per gli anni successivi si provvederà mediante inserimento della relativa somma nel corrispondente bilancio di previsione;
9)  pubblicare la presente deliberazione nei modi di legge e trasmetterla al Comitato regionale di controllo, sezione centrale di Palermo per il riscontro di legittimità.
Oggetto:     Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Nuova organizzazione del servizio ai sensi degli artt. 23, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e 3, 2° comma, dell'ordinanza di protezione civile del 31 maggio 1999, n. 2983 - Partecipazione a società per azioni subambito ................... di cui al decreto del commissario per l'emergenza dei rifiuti n. 280 del 19 aprile 2001 - Approvazione statuto.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:
-  che il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, in attuazione di direttive comunitarie nel settore dei rifiuti, ha compiutamente disciplinato la gestione unitaria dei rifiuti solidi urbani, prevedendo nuove modalità organizzative;
-  che in particolare, l'art. 23 del citato decreto prevede che i comuni provvedano alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme organizzative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni;
-  che al fine di fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nella Regione siciliana nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani il Ministero dell'interno - Dipartimento della protezione civile, previa delibera del consiglio dei ministri, ha emanato l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, come successivamente modificata ed integrata dalle ordinanze nn. 3048/2000, 3072/2000, 3136/2001 e 3190/2002, e il Presidente della Regione è stato nominato commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia;
-  che in esecuzione dell'art. 2 della predetta ordinanza, il commissario delegato, con decreto n. 150 del 25 luglio 2000, ha approvato il piano di emergenza, procedendo, al contempo, alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali e dei corrispondenti sub.-ambiti per gli impianti di trattamento della frazione residuale a valle della raccolta differenziata e, con ordinanza vice commissariale n. 280 del 19 aprile 2001, dei sub-ambiti territoriali ottimali per gli impianti di produzione di compost e degli ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca;
-  che il commissario delegato per l'emergenza rifiuti, Presidente della Regione siciliana, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 2 bis della ordinanza n. 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni, avvalendosi dell'attività del sub-commissario di cui all'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza "promuove ed organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani al sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in ciascun ambito territoriale ottimale che, preferibilmente, è individuato nella provincia. Ai predetti fini il commissario delegato - Presidente della Regione siciliana, individua ed attua le forme e i modi di cooperazione tra la provincia ed i comuni in ciascun ambito o sub-ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti e per l'esercizio associato delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti urbani.";
-  che, a tal fine, la gestione commissariale si è fatta promotrice della costituzione di una società di capitali pubblica o mista a partecipazione pubblica maggioritaria e con circolare del 22 aprile 2001 è stato inviato a tutti gli enti locali il relativo schema di statuto tipo che è stato sottoposto, preliminarmente, all'attenzione dell'ANCI Sicilia e dell'URPS, accogliendone suggerimenti che hanno contribuito a renderlo ancora più aderente alle realtà locali, e che le "linee guida per la raccolta differenziata" al capitolo 4.3 contengono le necessarie indicazioni per la predisposizione del piano d'impresa per la gestione integrata dei rifiuti, in base al quale il commissario verificherà la possibilità di reperire risorse finanziarie per contribuire al finanziamento in conto capitale per gli impianti e le attrezzature;
-  che, a tal fine, la struttura commissariale per promuovere la costituzione di società miste con circolare n. ............................................ del ............................................ è diffuso un modello di statuto di società mista, predisposto sentiti l'ANCI e l'UPI nella conferenza congiunta del ............................................, nonché le linee guida per la predisposizione del piano d'impresa per la gestione integrata dei rifiuti, in base al quale il commissario erogherà i relativi finanziamenti per gli impianti da realizzare e le attrezzature da acquistare;
-  che si rende necessario che la Provincia regionale partecipi alla società per azioni costituita tra i comuni di ............................................ del sottoambito ............................................ per l'espletamento dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di competenza (art. 160, legge regionale n. 25/93);
-  che lo schema di statuto prevede l'aggregazione della Provincia regionale di ............................................ con tutti i comuni appartenenti al medesimo sottoambito;
-  che la società avrà la titolarità degli impianti e delle attrezzature conferiti dai comuni e dalla provincia aderenti e di quelli realizzati con i fondi dell'emergenza rifiuti e la stessa adotterà una tariffa unitaria di conferimento agli impianti, che tiene conto della perequazione dei costi, mentre tutti gli altri comuni dell'ambito, non aderenti alla società, dovranno, comunque, conferire i rifiuti negli impianti di ambito come definiti dalla programmazione del commissario delegato stante la gestione unitaria della raccolta integrata dei rifiuti;
Ritenuto:
-  che è necessario ed economicamente conveniente da parte di questa Provincia regionale associarsi agli altri enti territoriali del subambito ............................................, approvando l'allegato statuto della società per azioni costituita tra i comuni di ............................................ denominata ............................................ con sede nel comune di ............................................, procedendo dalla data di costituzione della stessa alla contestuale dismissione dei servizi in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di competenza della Provincia regionale ai sensi dell'art. 160 della legge regionale n. 25/93 e conferendo alla società tutte le funzioni amministrative e fiscali, ivi compresa l'attività accertativa e sanzionatoria di cui al decreto legislativo n. 22/97;
Ravvisata la competenza a deliberare del consiglio provinciale;
Visto il vigente ordinamento degli enti locali;
Vista la legge n. 142/90, così come recepita nella Regione siciliana dalla legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 13 della legge regionale n. 9/86 e 160 della legge regionale n. 25/93;
Viste le leggi regionali nn. 44/91, 23/97, 23/98, 30/00 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto l'art. 35 della legge n. 448/01;
Visto l'art. 2 bis dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la determina n. ............... del ............................................ con la quale sono state conferite allo scrivente le funzioni dirigenziali nel settore dell'ambiente;
Propone

Per i motivi espressi in premessa:
1)  approvare l'allegato statuto della società per azioni, composto da n. ............... articoli, nel testo di cui all'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente, da costituire con i comuni di ............................................ appartenenti al sottoambito ............................................ di cui al decreto del commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia, con sede legale in ............................................ via ............................................, denominata ............................................
2)  approvare la spesa di L. ............................................ per l'acquisizione della quota di ............................................ azioni, imputando il relativo onere finanziario sul capitolo del vigente bilancio di previsione;
3)  autorizzare il dirigente del settore ambiente, ............................................, ............................................ alla stipula del relativo atto;
4)  autorizzare la giunta ad approvare il piano d'impresa, ispirato al principio della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, alla massima riduzione del materiale da smaltire in discarica, alla perequazione dei costi tra i comuni dello stesso ambito e articolato per singolo servizio, con l'indicazione del relativo costo e dell'eventuale ricavo, nonché il contratto di servizio con il quale viene definita la modalità di svolgimento del servizio, gli standard di qualità, le modalità di controllo e definito il corrispettivo annuo da pagare alla società;
5)  autorizzare la giunta ad individuare concretamente i beni, le attrezzature ed il numero di personale da assegnare alla società, in relazione alle previsioni dello statuto e a quanto sarà previsto nel piano d'impresa;
6)  con decorrenza dalla data in cui la società ............................................ comunicherà l'inizio dell'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti, le attività di competenza della provincia nel campo della gestione dei rifiuti vengono delegate alla società, in particolare il servizio effettuato dalla provincia cessa e, in pari data, le relative funzioni gestionali, amministrative e fiscali (con il limite percentuale di copertura del costo del servizio previsto in materia dalla norme di finanza locale) vengono conferite alla società per azioni;
7)  imputare la spesa di L. ............................................ al cap. ............... del bilancio 2001, a titolo di costo a carico dell'amministrazione per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani reso dalla società ............................................ per l'anno in corso;
8)  all'onere di spesa per gli anni successivi si provvederà mediante inserimento della relativa somma nel corrispondente bilancio di previsione;
9)  pubblicare la presente deliberazione nei modi di legge e trasmetterla al Comitato regionale di controllo, sezione centrale di Palermo per il riscontro di legittimità.
Oggetto:     Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Nuova organizzazione del servizio ai sensi degli artt. 23, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e 3, 2° comma, dell'ordinanza di protezione civile del 31 maggio 1999, n. 2983 - Partecipazione a società per azioni subambito ................... di cui al decreto del commissario per l'emergenza dei rifiuti n. 280 del 19 aprile 2001 - Approvazione statuto
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE

Presa in esame la proposta di deliberazione n. ............................................ del ............................................, presentata dal responsabile del servizio ambiente, avente ad oggetto "servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Approvazione statuto società per azioni nel sottoambito ............................................ di cui al decreto del commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia n. ............... del ............................................ "ai sensi dell'art. 3, 2° comma, dell'ordinanza di protezione civile n. 2983/99;
Ritenuto necessario ed economicamente conveniente, in relazione agli interessi pubblici dell'ente, dover approvare la proposta di nuova organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per le motivazioni espresse dal responsabile del settore ambiente, che si intendono integralmente e sostanzialmente riportati nel presente atto;
Visti gli artt. 13 della legge regionale n. 9/86 e 160 della legge regionale n. 25/93;
Vista la legge n. 142/90, così come recepita nella regione siciliana dalla legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali nn. 23/97, 23/98, 30/2000;
Visti gli artt. 13 della legge regionale n. 9/86 e 160 della legge regionale n. 25/93;
Viste le leggi regionali nn. 44/91, 23/97, 23/98, 30/00 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto l'art. 35 della legge n. 448/01;
Visto l'art. 2 bis dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il parere tecnico;
Visto il parere contabile;
Delibera

Per i motivi espressi in premessa:
1)  approvare l'allegato statuto della società per azioni, composto da n. .................................... articoli, nel testo di cui all'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente, con i comuni di ............................................ appartenenti al sottoambito ............................................... di cui al decreto del commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia n. 280 del 19 aprile 2001, con sede legale in ............................................ via ............................................, denominata ............................................
2)  approvare la spesa di L. ............................................ per l'acquisizione della quota di ............................................ azioni. Imputando il relativo onere finanziario sul capitolo ............................ del vigente bilancio di previsione;
3)  autorizzare il dirigente del settore ambiente, ............................................, alla stipula del relativo atto;
4)  autorizzare la giunta ad approvare il piano d'impresa, ispirato al principIo della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, alla massima riduzione del materiale da smaltire in discarica, alla perequazione dei costi tra i comuni dello stesso ambito e articolato per singolo servizio, con l'indicazione del relativo costo e dell'eventuale ricavo, nonché il contratto di servizio con il quale viene definita la modalità di svolgimento del servizio, gli standard di qualità, le modalità di controllo e definito il corrispettivo annuo da pagare alla società;
5)  autorizzare la giunta ad individuare concretamente i beni, le attrezzature ed il numero di personale da assegnare alla società, in relazione alle previsioni dello statuto e a quanto sarà previsto nel piano d'impresa;
6)  con decorrenza dalla data in cui la società ............................................ comunicherà l'inizio dell'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti, le attività di competenza della provincia nel campo della gestione dei rifiuti vengono delegate alla società, in particolare il servizio effettuato dalla provincia cessa e, in pari data, le relative funzioni gestionali, amministrative e fiscali (con il limite percentuale di copertura del costo del servizio previsto in materia dalla norme di finanza locale) vengono conferite alla società per azioni;
7)  imputare la spesa di L. ............................................ al cap. ............... del bilancio 2001, a titolo di costo a carico dell'amministrazione per il servizio di servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani reso dalla società ............................................ per l'anno in corso;
8)  all'onere di spesa per gli anni successivi si provvederà mediante inserimento della relativa somma nel corrispondente bilancio di previsione;
9)  pubblicare la presente deliberazione nei modi di legge e trasmetterla al Comitato regionale di controllo, sezione centrale di Palermo per il riscontro di legittimità.
Allegato 8
STATUTO SOCIALE


Titolo I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA OGGETTO - EROGAZIONE DEI SERVIZI


Art. 1
Costituzione - Denominazione

E' costituita una società per azioni a partecipazione pub blica locale, con capitale interamente pubblico o misto ex art. 22 della legge n. 142/90, come recepito dalla Regione siciliana con leg ge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, denomi na ta "............................................" (di seguito denominata società), per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani di competenza dei comuni e della Provincia regionale di ............................................ nel/nei sotto am- bito/i ............................................, individuato/i nel decreto del vice commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Sicilia n. 280 del 19 aprile 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. ............ del ............................................ costituito/i dai seguenti comuni .............................................
Per la parte pubblica assumono partecipazioni nella società i se guenti comuni, anche consorziati, del/i sotto ambito/i ............................................ e la Provincia regionale.
La società potrà decidere di aprire il capitale all'ingresso di un socio privato, in misura non superiore al 49% del capitale sociale, con le modalità di cui all'art. 7 del presente statuto.

Art. 2
Sede

La società ha sede legale ed amministrativa nel territorio del comune con maggiore numero di abitanti e precisamente in ............................................, alla via .............................................
Nei modi e nei termini previsti dalla legge potranno essere istituite o soppresse filiali, agenzie ed uffici in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Art. 3
Durata

La durata della società è stabilita fino al 2030 e può essere prorogata nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Art. 4
Scopo della società

La costituzione della presente società ha per scopo la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti solidi urbani secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità negli ambiti e/o sub-ambiti ottimali di cui all'art. 1, in aderenza alle direttive delleuropea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti, nonché la realizzazione di un integrato sistema di verifica concernente il versamento della tassa sui rifiuti e la corretta gestione del sistema della tariffa, compreso il periodo di transizione dalla Tarsu alla tariffa, con particolare riferimento all'eliminazione dell'evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti, nonché alle disposizioni dettate in materia dall'Unione europea.

Art. 5
Oggetto

La società ha per oggetto principale la gestione diretta di pubblici servizi municipali e provinciali in materia di rifiuti in conformità alla legislazione vigente, affidate dai comuni e dalla provincia sulla base di un piano d'impresa e regolati con apposito contratto di servizio, come di seguito specificati:
Servizi principali
a)  raccolta differenziata;
b)  esercizio di servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, scerbamento e sterramen to di strade ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, pulizia delle caditoie stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette com prese nel sotto-ambito;
c) progettazione, costruzione e gestione di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti;
d)  progettazione, realizzazione e gestione di ogni altro im pianto per il trattamento dei rifiuti;
e)  bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti;
f)  risanamento ambientale di territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive (art. 160, 3° comma, legge regionale n. 25/93);
Servizi accessori
La società, inoltre, su richiesta dei singoli comuni soci e della Provincia regionale, può effettuare per loro conto ulteriori servizi ambientali, da regolare con apposita convenzione aggiuntiva al contratto di servizio, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 22/97, come ad esempio:
g)  derattizzazione, alla disinfestazione e alla disinfezione, al la pulizia delle spiagge e del mare nelle aree di competenza;
h)  manutenzione del verde pubblico, alla pulizia di scuole ed edifici pubblici, ad interventi manutentivi su edifici pubblici, alla affissione e deaffissione di manifesti.
Servizi ambientali
La società potrà svolgere altresì attività di studi, di ricerca e piani d'impresa nonché tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni e/o incarichi, purché strumentali all'oggetto sociale.
La società, inoltre, può:
1)  emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commer ciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; potrà assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o società, aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio, escludendosi comunque che l'as sunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della società;
2)  realizzare consorzi e/o associazione temporanea di imprese e/o altre strutture associative, societarie o consortili con altre società aventi lo stesso scopo sociale.
Solo quando non sia possibile impostarli in termini di piano d'impresa da realizzare in proprio o in casi eccezionali, imprevisti ed imprevedibili la società può affidare a terzi incarichi, lavori, studi in ambito ambientale, nonché la progettazione e la costruzione di impianti e opere e, limitatamente al periodo necessario alla so cietà per organizzarla in proprio, la gestione di impianti e la prestazione dei servizi connessi.

Art. 6
Erogazione dei servizi

I servizi principali di cui all'art. 5 dovranno essere tutti obbligatoriamente affidati alla società da parte dei soci.
Le modalità di affidamento saranno le seguenti:
-  il consiglio di amministrazione della società, entro il 30 settembre di ogni anno, delibera, con riferimento all'anno successivo, l'eventuale avvio di nuovi servizi da espletare o l'estensione territoriale di servizi già espletati, approvando, contestualmente, il relativo piano d'impresa, in cui devono essere previsti i costi.
-  gli enti soci dovranno comunicare alla società, entro 30 giorni, la data da cui dovrà decorrere l'espletamento del relativo servizio da parte della società; tale data dovrà, comunque, ricadere tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno di avvio del servizio.
-  nel caso in cui l'ente socio non effettua tale comunicazione o comunica una data successiva al 31 dicembre dell'anno di avvio del servizio, esso dovrà partecipare, in proporzione alla propria quota, agli oneri di spesa generali che la società sosterrà per l'avvio del servizio stesso a decorrere dal 1 gennaio del suddetto anno.
I servizi accessori di cui all'art. 5 potranno essere affidati alla società da parte dei soci.
Le modalità di affidamento saranno le seguenti:
-  gli enti soci, entro il 30 giugno di ogni anno, richiedono alla società l'eventuale attivazione di uno o più servizi accessori.
-  il consiglio di amministrazione della società, entro il 30 settembre di ogni anno, delibera, con riferimento all'anno successivo, l'eventuale avvio di nuovi servizi da espletare o l'estensione territoriale di servizi già espletati approvando, contestualmente, il relativo piano d'impresa, in cui devono essere previsti i costi.
-  gli enti soci dovranno comunicare alla società, entro 30 giorni, la data da cui dovrà decorrere l'espletamento del relativo servizio da parte della società; tale data dovrà, comunque, ricadere tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno di avvio del servizio.
-  Nel caso in cui l'ente socio non effettua tale comunicazione o comunica una data successiva al 31 dicembre il servizio, limitatamente al suddetto ente, non sarà attivato; restano comunque a carico del suddetto ente, in quota parte, le spese sostenute per la redazione del piano di impresa.
Il costo di ciascun servizio principale svolto dalla società dovrà essere perequato per tutti gli enti soci appartenenti allo stesso sub-ambito, prescindendo dalla localizzazione degli impianti e da tutta l'organizzazione del servizio, e sarà assunto in parte ponendo l'onere a carico direttamente dei cittadini utenti in misura percentuale non inferiore alla copertura dal servizio di rifiuti solidi urbani stabilita annualmente dalle disposizioni di finanza locale per gli enti locali e la restante parte verrà posta a carico dagli enti pubblici in proporzione alla quota di partecipazione.
Per gli altri servizi a richiesta si provvederà convenzionalmente.
Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società svolge le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei comuni e della Provincia regionale ivi comprese quelle per l'applicazione di sanzioni amministrative, e quelle di riscossione della Tarsu e/o tariffa per gli rifiuti solidi urbani nei confronti degli utenti.
La società è competente a stipulare le convenzioni con i consorzi di filiera e a riscuotere il contributo dovuto dai medesimi consorzi per le frazioni di raccolta differenziata conferite alle piattaforme Conai.
Per l'erogazione dei servizi la società dovrà dotarsi di un or ganico che dovrà essere previsto nel piano d'impresa di cui agli artt. 5, 6 e 26 e che dovrà provenire, quanto al personale dei li velli ........., ........., ........., ........., nell'ordine di priorità:
a)  dagli attuali servizi di igiene ambientale e dal personale amministrativo che svolge attività ad esso correlate nei comuni e nella provincia (ragioneria, tributi, personale, etc..), con preferenza per gli addetti con anzianità minore;
b)  dal personale in forza alle ditte che hanno in appalto i servizi di nettezza urbana qualora sia stato previsto nel capitolato di affidamento dei servizi la clausola del passaggio immediato e diretto dalla ditta cessante alla ditta subentrante;
c)  dai lavoratori che hanno già prestato servizio nei comuni e/o nella provincia nell'ambito dei programmi LSU e/o LPU in materia ambientale;
d)  da personale disoccupato, in particolare giovani iscritti da più di 24 mesi nelle liste di collocamento, attraverso progetti LPU;
Le unità di personale di cui ai punti a) e b) dell'art. 6 che transiteranno alla società mantengono l'anzianità giuridica ed economica dell'ente di provenienza, e vengono inquadrate secondo le tabelle di equiparazione vigenti al momento del passaggio nei contratti nazionali di lavoro di categoria o, in mancanza, per assimilazione tra le vecchie e le nuove mansioni.
Le unità di personale di cui ai punti a), b) e c) non possono essere superiori, per ogni ente, ad una quota proporzionale alla percentuale di servizio che l'ente medesimo ha affidato alla società rispetto al totale dei servizi che la società svolge.
Il criterio di proporzionalità di cui sopra dovrà essere osservato anche per ogni singolo profilo professionale.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della società, gli enti sono obbligati a riassorbire il personale di ruolo proveniente dall'ente stesso.
Le eventuali unità di personale di cui al punto d) devono provenire, per ogni ente, dall'ufficio di collocamento territorialmente competente, nei limiti di una quota proporzionale alla percentuale di servizio che l'ente medesimo ha affidato alla società rispetto al totale dei servizi che la società svolge e devono essere utilizzati, preferibilmente, nel territorio dell'ente stesso.
La società potrà utilizzare, per specifiche professionalità, personale direttamente assunto, nel rispetto delle norme previste in materia di mercato del lavoro.

Titolo II
CAPITALE SOCIALE - AZIONI ALIENAZIONE DI AZIONI - MAGGIORANZA PUBBLICA


Art. 7
Capitale sociale

Il capitale iniziale della società è di lire ............................................ euro ............................................ ed è diviso in numero .................................... azioni nominative ordinarie di lire ............................................ euro .................................... nominali cadauna.
Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguale diritti.
La percentuale di partecipazione alla società è determinata in ragione del numero di abitanti residenti in ciascun comune sulla base degli indici Istat al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di costituzione della società, detratta la quota azionaria spettante alla provincia.
La Provincia regionale può detenere una percentuale massima del 10% delle azioni spettanti ai soci pubblici, e comunque non superiore alla percentuale del comune socio con la popolazione massima.
L'ente che aderisce alla società è comunque obbligato a partecipare alle spese generali di amministrazione proporzionalmente alla propria percentuale azionaria, indipendentemente dall'attivazione specifica di servizi da parte della società.
La sottoscrizione del capitale sociale iniziale da parte dei comuni e della Provincia regionale avviene mediante conferimento in denaro alla società per azioni.
Nel caso di aumento del capitale sociale per il conferimento di beni e attrezzature, sia da parte dei soci pubblici, sia da parte dei soci privati, la relativa delibera assembleare disciplinerà le modalità di eventuale partecipazione dei soci alla sottoscrizione delle nuove quote.
Nel caso che vi sia all'atto della costituzione della società anche conferimento di attrezzature, mobili registrati e immobilizzazioni varie da parte di un ente, tale conferimento verrà effettuato in conto gestione e la società provvederà ad elaborare un piano di riequilibrio triennale, che compensi la differenza mediante un minor costo del servizio rispetto agli altri enti soci.
La società potrà, ove ne ravvisi l'opportunità, scegliere un partner privato, a mezzo bando pubblico, per una percentuale azionaria massima pari al 49%.
Il valore delle azioni da bandire è calcolato alla data in cui viene pubblicato il relativo bando, attribuendo ad esse valore di scambio commisurato al reale patrimonio della società. La vendita delle azioni è imputabile proporzionalmente alle quote di partecipazione della parte pubblica con il duplice limite del possesso del 51% di capitale della parte pubblica e del possesso di almeno una azione da parte di ogni socio pubblico.
Il ricavato della vendita dovrà essere utilizzato per investimenti o per spese di gestione.
In caso di richiesta di ingresso di nuovi soci pubblici appartenenti al sottoambito, successivamente alla costituzione della società, si procederà ad una nuova ripartizione del capitale sociale della parte pubblica, basata sulla popolazione residente in ciascun comune, con il limite del possesso di almeno una azione da parte di ogni socio pubblico e nel rispetto di quanto stabilito al quarto paragrafo del presente articolo per la quota azionaria della Provincia regionale.
Nel caso in cui l'adesione alla società avvenga dopo la data di costituzione e comunque entro un anno dalla stessa, la sottoscrizione delle azioni da parte dell'ente avviene al valore nominale al momento della costituzione della società.
Successivamente a tale data il comune dovrà versare alla società, oltre il valore nominale delle azioni sottoscritte, un sovra prezzo per ogni ulteriore anno di ritardo oltre il primo, calcolato sulla differenza tra valore reale e valore nominale delle azioni: 10% del suddetto valore per il primo anno, 25% per il secondo, 45% per il terzo, 70% per il quarto, 90% per il quinto; dopo il quinto anno alle azioni sarà attribuito valore di scambio commisurato con il reale patrimonio della società al momento dell.
I versamenti liberatori delle azioni sottoscritte sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'assemblea degli azionisti, dal consiglio di amministrazione nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni.
Il capitale sociale potrà inoltre essere aumentato per deliberazione dell'assemblea.

Art. 8
Azioni

Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa: la società non riconosce che un socio titolare per ciascuna azione.
Ogni azione dà diritto ad un voto.
La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto.
La società può emettere titoli obbligazionari, nominativi o al portatore, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Art. 9
Alienazione di azioni

Nel caso di vendita di azioni da parte di un socio pubblico, questa deve riguardare l'intero pacchetto azionario e potrà avvenire solo tra soggetti della parte pubblica.
I soci pubblici hanno diritto di prelazione proporzionalmente alla partecipazione già posseduta. Il prezzo di acquisto sarà quello relativo alla quota parte del capitale della società, al valore nominale di sottoscrizione.
Il socio pubblico che voglia vendere la propria quota, dovrà darne comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al consiglio di amministrazione ed agli altri soci pubblici, indicando le condizioni di pagamento. Ciascun socio potrà comunicare al socio cedente la propria volontà di acquistare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla ricezione della offerta, una quota proporzionale a quella già detenuta, e, per il caso non tutti i soci esercitino il diritto di prelazione, l'eventuale ulteriore quota che è disposto ad acquistare.
Nel caso di vendita delle azioni da parte del socio privato, questa deve riguardare l'intero pacchetto azionario.
I soci pubblici hanno diritto di prelazione in quote proporzionali a quelle già possedute.
Il socio privato che voglia vendere la propria quota dovrà darne comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al consiglio di amministrazione ed agli altri soci, indicando il valore nominale della quota, il prezzo richiesto e le condizioni di pagamento.
Ciascun socio potrà comunicare al socio cedente la propria volontà di acquistare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla ricezione della offerta, una quota proporzionale a quella già detenuta, e, per il caso non tutti i soci esercitino il diritto di prelazione, l'eventuale ulteriore quota che è disposto ad acquistare.
Nel caso in cui il diritto di prelazione non venga esercitato in tutto o in parte, il trasferimento delle azioni ad un diverso socio privato è subordinato, ai sensi dell'art. 2355 del codice civile al possesso dei requisiti ed alle condizioni contenute nel bando di selezione del socio privato.
La procedura per l'accertamento per la sussistenza dei requisiti e del rispetto delle condizioni del bando è rimessa al consiglio di amministrazione che provvede con apposita delibera.
L'eventuale trasferimento di azioni in difformità a quanto prescritto nel presente articolo non è efficace nei confronti della società.
Il diritto di prelazione a favore dei soci opererà, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui taluno di essi intenda trasferire senza corrispettivo, permutare o altrimenti disporre delle azioni, anche per transazione o per cessione dei beni.
Ciascun socio, che intenda concedere proprie azioni in usufrutto o pegno o comunque sottoporle ad altre operazioni che ne limitino la piena disponibilità, è obbligato ad informare gli altri soci e ad offrire ad esse la prelazione dei corrispondenti diritti ai sensi del presente articolo.
Le disposizioni tutte di cui sopra si applicano anche nel caso di vendita dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale; in questo caso i termini su indicati saranno dimezzati.
La vendita delle azioni e dei diritti di opzione e l'effettuazione delle altre operazioni di cui sopra sarà efficace nei confronti della società solo dopo che il consiglio di amministrazione, nella prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che il socio alienante ha esattamente adempiuto alle prescrizioni di cui al presente articolo.
Resta fermo, comunque, che l'alienazione delle azioni e l'effettuazione di operazioni che ne limitino la piena disponibilità, a favore di terzi non potrà aver luogo qualora comportasse il venir meno dei requisiti di mantenimento della partecipazione di maggioranza a soggetti pubblici locali.
Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere date, tramite lettera con avviso di ricevimento, agli azionisti agli indirizzi risultanti dal libro soci ed alla società, indirizzandole presso la sede legale.

Art. 10
Maggioranza pubblica

Nel caso in cui la società deliberi l'ingresso di un socio privato e, comunque, anche successivamente, per tutta la durata della società, le quote in mano pubblica dovranno comunque rappresentare almeno il 51% del capitale.
La condizione di cui al comma che precede dovrà essere rispettata anche in caso di nuove emissioni azionarie.

Titolo III
ASSEMBLEE


Art. 11
Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, anche oltre tale termine, ma entro sei mesi come sopra decorrenti, qualora particolari esigenze lo richiedano.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione.
L'assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta il consiglio di amministrazione e/o un quinto (1/5) dei soci lo ritenga opportuno.

Art. 12
Vincoli

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 13
Convocazione

L'assemblea è convocata con avviso, da inviarsi con lettera raccomandata ai soci, consiglieri e ai sindaci, recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione.
Qualora non venisse adempiuta la suddetta formalità, l'assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.
Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 14
Diritto di intervento - Delega

L'intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370 del codice civile e dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, che siano in regola con i versamenti richiesti e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale ovvero presso istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.
Ogni azione dà diritto ad un voto.
I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in assemblea mediante semplice delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2372 codice civile.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

Art. 15
Presidente e segretario assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal vice presidente o, mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica presente.
In assenza di amministratori, l'assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti.
Il presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.
L'assemblea nomina un segretario scelto, preferibilmente, tra i Segretari comunali o provinciali degli enti soci o, in subordine, tra altro personale, anche esterno alla società e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra gli intervenuti. Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso o, in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal consiglio di amministrazione o dal presidente.
Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal presidente del consiglio di amministrazione e dal segretario o dal notaio.

Art. 16
Regolarità dell'assemblea e votazione

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni rappresentate.
In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari ai due quinti del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni presenti o rappresentate. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole del 75% delle azioni presenti o rappresentate.
In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari a metà del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni presenti o rappresentate.

Titolo IV
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'


Art. 17
Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, compreso il presidente ed il vice presidente, eletti dall'assemblea, che ne determina il numero.
Gli amministratori non possono cumulare altra carica pubblica istituzionale (amministratori di enti pubblici territoriali locali e/o di altri enti pubblici, etc..) e debbono avere esperienza manageriale nel settore.
Il primo consiglio di amministrazione è nominato con l'atto costitutivo.
La nomina di un consigliere è riservata alla provincia, ai sensi dell'art. 2458 codice civile.
La nomina di un consigliere è riservata ai comuni con meno di 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 2458 codice civile.
Ove sia presente un socio privato, a lui spetterà la nomina di un consigliere se la sua quota di partecipazione è uguale o inferiore al 25% del capitale della società; di due consiglieri, se la sua quota è maggiore del 25% ed il totale dei consiglieri di amministrazione è superiore a 5. La delibera di aumento di capitale che sarà presa per consentire l'ingresso del socio privato modificherà il presente statuto onde determinare le modalità di tali nomine.
L'elezione del/dei consigliere/i di amministrazione avviene a scrutinio palese con votazione di una unica lista contenente tutti i nominativi che siano stati proposti ciascuno da un minimo del 5% del capitale sociale. Verranno eletti i candidati, nel numero definito dalla assemblea, ad esclusione del presidente e del vice presidente, che abbiano riportato il voto favorevole del più alto numero di azioni. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per presentare o esprimere il voto a un solo candidato.
La elezione del presidente e del vice presidente avverrà con votazione palese su schede separate contenente tutti i nominativi proposti e verranno eletti i candidati rispettivamente presidente e vice presidente nell'ordine delle preferenze riportate. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per esprimere il voto a un solo candidato.

Art. 18
Poteri del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 codice civile, può delegare particolari funzioni e conferire incarichi speciali al presidente e all'amministratore delegato.
Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 19
Durata in carica

Gli amministratori tutti durano in carica tre anni e comunque fino ad approvazione del bilancio dell'esercizio in cui scadrebbe il loro mandato. Essi sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento.
Nei confronti dell'amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, potrà essere avviata la procedura di pronunciamento di decadenza dalla carica.

Art. 20
Funzioni del presidente

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta al presidente, e nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 del cdice civile.
Il presidente ha la rappresentanza legale della società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio. Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del consiglio di amministrazione.
Il presidente del consiglio di amministrazione è rieleggibile.
Il presidente:
a)  convoca le assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;
b)  sovrintende al regolare andamento della società;
c)  riferisce all'assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;
d)  promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
e)  adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica del consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.
In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente o dal consigliere anziano. La firma del vice presidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Art. 21
Amministratore delegato

L'amministratore delegato viene scelto dal consiglio al proprio interno, e dovrà essere scelto su indicazione dei soci pubblici anche se è presente un socio privato. In questo caso, il socio privato avrà diritto a designare il direttore generale.
Il consiglio di amministrazione, previo apposito atto deliberativo delegherà all'amministratore delegato almeno le seguenti attribuzioni:
a)  dirigere l'attività tecnica, amministrativa, finanziaria della società;
b)  determinare la struttura organizzativa aziendale; dirigere tutto il personale; provvedere alla istituzione di rapporti di lavoro ad eccezione dei dirigenti;
c)  adottare i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi della società ed il loro organico sviluppo;
d)  provvedere nei limiti e con le modalità stabilite in apposito regolamento alla esecuzione dei lavori ed alla acquisizione dei servizi e forniture indispensabili per il funzionamento della società.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2323, 2443, 2446, 2447 del codice civile.

Art. 22
Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano.
L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri.
La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo.
L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi; La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta scritta il vice presidente o almeno 1/3 dei membri in carica.
Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di amministrazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuale, stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il verbale relativo è sottoscritto dal presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.
Il consiglio di amministrazione:
-  nomina l'amministratore delegato e ne determina il relativo compenso;
-  può nei limiti di legge, delegare particolari funzioni e conferire incarichi speciali al presidente, all'amministratore delegato;
-  ha la facoltà di nominare e revocare il direttore generale, determinandone le funzioni ed i poteri, nel rispetto delle attribuzioni dell'amministratore delegato.
-  può, nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario determinando la durata dell'incarico e l'eventuale compenso.
I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni.
Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio si intende decaduto.
In ogni ipotesi di decadenza del consiglio di amministrazione si applica il disposto del IV comma dell'art. 2386 del codice civile.

Art. 23
Compenso amministratori

Quando l'assemblea lo reputi opportuno, può fissare un compenso per gli amministratori, i quali hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 24
Composizione collegio sindacale

Il collegio sindacale, è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi compreso il presidente e 2 (due) supplenti.
L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il consiglio di amministrazione.
Al momento dell'ingresso del socio privato con una quota di partecipazione al capitale superiore al 35%, il collegio sindacale decade e dovrà essere ricostituito, riservando al socio pubblico due sindaci effettivi ed uno supplente ed al socio privato la nomina di un sindaco effettivo e di un supplente.
L'assemblea determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e supplenti.
La cessazione dei sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Titolo V
BILANCIO ED UTILI


Art. 25
Redazione bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della società e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.
Alla fine di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto bilancio sociale, da proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli amministratori e del collegio sindacale, all'approvazione dell'assemblea.

Art. 26
Approvazione bilancio

L'assemblea ordinaria approva il bilancio, delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio e ne determina la distribuzione anche tenendo conto, su base pluriennale, dell'esigenza di offrire un'equa remunerazione al capitale investito.
L'assemblea ordinaria delibera anche in ordine alle tariffe del servizio, nel rispetto della normativa vigente, e tenendo conto del criterio di perequazione.
L'assemblea ordinaria, prima dell'inizio del successivo esercizio finanziario, approva il piano d'impresa pluriennale, obbligatorio per ogni linea di attività, contenente la previsione del tasso di copertura del servizio, nel rispetto delle prescrizioni delle norme di finanza locale, nonché le tariffe, nel rispetto della normativa vigente e del criterio di perequazione.
Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:
-  accantonamento di una somma non inferiore al 5% di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
-  la rimanenza a disposizione dell'assemblea che approva il bilancio.
Gli eventuali dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore del fondo di riserva.

Art. 27
Certificazione bilancio

Il bilancio annuale della società, ferme restando le attribuzioni del collegio sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
Il conferimento dell'incarico è deliberato dal consiglio di amministrazione.
Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dal primo comma dell'art. 3 del decreto Presidente della Repubblica sopra menzionato.
Verranno osservate anche le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dello stesso articolo.
Ai fini della certificazione il bilancio d'esercizio della società deve essere trasmesso alla società di revisione almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo

Titolo VI
SCIOGLIMENTO


Art. 28
Liquidazione società

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinando i relativi poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco dell'azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci e il riassorbimento del personale secondo le modalità di cui all'art. 6.

Art. 29
Domicilio soci

Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto ad ogni effetto di legge presso l'ultimo domicilio dai medesimi comunicato alla società.

Art. 30
Rimando

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle altre legge vigenti in materia di società.

Art. 31
Controversie

Ogni eventuale controversia comunque relativa al presente atto (compreso quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via di bonaria definizione sarà sottoposta al giudizio di un collegio di tre arbitri.
Ciascuna parte designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati designeranno il terzo.
A questi effetti la parte che intende sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l'altra con una comunicazione contenente anche le generalità dell'arbitro designato.
Nel caso che l'altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro i quindici giorni dalla comunicazione e/o i due arbitri designati non designano il terzo entro 15 giorni dall'ultima designazione, le designazioni saranno effettuate dal presidente del tribunale di ............................................ ad istanza della parte più diligente.
Identica procedura sarà applicabile nel caso che uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio.
Gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatari a transigere, decideranno secondo equità ed anche senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio, e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva tra le parti stesse, secondo le regole dell'arbitrato libero, e sarà immediatamente esecutiva.
Il collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell'arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà la sua decisione alle parti entro sessanta giorni decorrenti dalla data in cui il collegio medesimo sarà stato completato, salvo deroga richiesta da entrambi le parti o disposta dal collegio stesso, per un periodo non superiore a trenta giorni.
Resta obbligo ed impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.

Art. 32
Norme transitorie

Il primo consiglio di amministrazione, compreso il presidente e il vice presidente, viene scelto al momento della costituzione della società e resta in carica fino al momento della scelta del socio privato.
Nel primo anno di gestione del servizio i comuni e la provincia regionale anticiperanno il pagamento delle somme afferenti il costo complessivo del servizio, per come desunto dal piano d'impresa, in proporzione alle quote di partecipazione, in quattro rate da pagare entro quindici giorni dalla presentazione di fattura; ulteriori norme integrative saranno previste nel contratto di servizio.

(2002.25.1512)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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