REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 GIUGNO 2002 - N. 29
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 12 aprile 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Altavilla Milicia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc cessive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Visto il foglio n. 15671 del 24 novembre 1998, con il quale il commissario straordinario ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio del comune di Altavilla Milicia;
Vista la delibera della commissione straordina ria n. 215 del 25 settembre 1998 di adozione del piano regolatore generale, regolamento edilizio, piani particolareggiati, prescrizioni esecutive, resa esecutiva dal CO.RE.CO. nella seduta dell'8 ottobre 1998 con decisione n. 702216808;
Visti gli atti di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione datata 23 novembre 1998, a firma del segretario comunale, in ordine alla regolarità delle procedura di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché attestante la presentazione di n. 236 osservazioni/opposizioni avverso il piano adottato;
Viste le osservazioni e/o opposizioni presentate, av ver so il piano adottato, dalle ditte indicate nell'allegato "B" alla delibera della commissione straordinaria n. 285 del 20 novembre 1998;
Visti gli elaborati di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché le relative deduzioni fornite dai progettisti in ordine alle stesse;
Vista la delibera della commissione straordinaria n. 285 del 20 novembre 1998 di controdeduzioni alle osservazioni e/o opposizioni al piano regolatore generale, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. con decisione n. 7022/6808 dell'8 ottobre 1998;
Visto il parere datato 22 settembre 1998, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Palermo;
Vista la proposta n. 379 dell'1 dicembre 2000, formulata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, dal gruppo XXVI/D.R.U. sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dalla commissione straordinaria del comune di Altavilla Milicia, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Zona A
Comprendono parti del territorio interessate da ag glo merati urbani e/o complessi edilizi o da porzioni di essi che rivestono carattere storico-artistico e di particolare pregio ambientale. Sono soggette ad interventi di re stauro e risanamento conservativo, manutenzione ordina ria e straordinaria e ristrutturazione edilizia.
Zona A1
Edifici e/o complessi con caratteri storico artistico monumentale, già vincolati ai sensi della legge n. 1089/39 e/o di pregio architettonico sia nel tessuto urbano che in zona agricola. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e restauro, ed essi sono comunque subordinati al preventivo nulla osta della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
Zona A2
Tessuti urbani di particolare interesse storico ambientale. In assenza di piano urbanistico esecutivo sono am messi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, consolidamenti, opere in terne.
Gli interventi sono subordinati al preventivo nulla osta della competente Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici.
Zone B
Allevamenti di animali. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione e nuova edificazione.
Zona B1
Tessuti urbani completati o in via di completamento, aree edificate e di recente formazione, con isolati di forma irregolare ed edifici di diversa tipologia. Per quanto riguarda gli interventi sono ammessi, nel rispetto delle norme che regolamentano, gli interventi in zone sismiche e con:
-  indice fondiario massimo lf = 5 mc./mq.;
-  altezza massima Hm = 11 ml. n. 3 piani fuori terra.
Sono consentite variazioni alle destinazioni d'uso dei piani interrati e seminterrati.
Zona B2
Tessuti urbani parzialmente edificati e/o di recente for mazione.
-  indice fondiario massimo, lf = 4 mc./mq.;
-  altezza massima Hm = 11 ml. n. 3 piani fuori terra.
Zone C
Destinate principalmente alla residenza ed ai relativi servizi ai fini dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane.
Zona C1
Aree del sistema urbano destinate a nuovi complessi insediativi già interessate dai piani urbanistici esecutivi e/o con precedenti requisiti acquisiti.
Ai fini del soddisfacimento degli standards del decreto ministeriale n. 1444/68, le aree pubbliche e di uso pubblico (standards urbanistici), sono determinate in misura non inferiore ai 18 mq. per 100 mc. di volume edificabile.
Le zone C1 si attuano nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
-  indice di fabbricabilità territoriale massima lf = 1,867 mc./mq.;
-  indice di fabbricabilità fondiaria massima lf = 3,5 mc./mq.;
-  altezza massima Hm = 10,50 ml.;
-  numero massimo dei piani abitabili fuori terra N = 3.
E' possibile l'edificazione in aderenza.
Le tipologie indicate sono case singole, in linea o a schiera.
Zona C2
Aree del sistema delle case stagionali destinate a nuovi complessi insediativi già interessate da piani urbanistici esecutivi e/o con precedenti diritti acquisiti.
Le zone C2 si attuano nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
-  indice di fabbricabilità territoriale massima lt = 0,63 mc./mq. riferito all'ambito di intervento dei piani urbanistici esecutivi;
-  indice di fabbricabilità fondiaria massima riferito al lotto edificabile;
-  altezza massima Hm = 7,50 ml.;
-  numero massimo dei piani abitabili fuori terra N = 2;
-  distanza minima dal ciglio stradale 10 ml.;
-  distanza minima dal confine 5 ml.;
-  distanza minima tra fabbricati 10 ml.
Zona C3
Aree destinate a nuovi complessi insediativi.
Le zone C3 si attuano nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
-  indice di fabbricabilità territoriale massima lf = 1,5 mc./mq.;
-  indice di fabbricabilità fondiaria massima lf = 2,4 mc./mq.;
-  altezza massima Hm = 10,50 ml.;
-  numero massimo dei piani abitabili fuori terra N = 3.
E' possibile l'edificazione in aderenza.
Le tipologie indicate sono case singole, in linea o a schiera.
Zona C4
Aree destinate a insediamenti di residenze stagionali, già interessate da diffusi fenomeni insediativi.
Per l'edilizia stagionale è prevista come lotto minimo edificabile, la dimensione di mq. 1.000, per l'edilizia turistico ricettiva di mq. 10.000 coincidente con l'ambito mi nimo di intervento per la formazione dei piani urbanistici esecutivi.
Le zone C4 si attuano nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
-  indice di fabbricabilità territoriale massima lt = 0,28 mc./mq. riferito all'ambito di intervento dei piani urbanistici esecutivi;
- indice di fabbricabilità fondiaria massima riferito al lotto edificabile:
-  altezza massima Hm = 7,5 ml.;
-  numero massimo dei piani abitabili fuori terra N = 2;
-  distanza minima dal ciglio stradale 10 ml.;
-  distanza minima dal confine 5 ml.;
-  distanza minima tra i fabbricati 10 ml.
Le aree pubbliche e di uso pubblico (standards urbanistici), sono determinate in misura non inferiore ai 12 mq. per 100 mc. di volume edificabile ai fini del soddisfacimento degli standards di cui al decreto ministeriale n. 1444/68.
Le aree per i servizi devono essere accessibili, desti na te a verde attrezzato, comprendente eventuali attrez zatu re collettive, nella misura di 9,5 mq./ab. e parcheggi 2,5 mq./ab.
Zone D
Prevalentemente destinate ad attività produttive, è consentita la realizzazione di edifici di servizio (uffici, pun ti vendita) e di una unità residenziale secondo le di mensioni definite per le singole sotto zone.
Il piano prevede la suddivisione della zona A in sotto zone classificate come D1, D2, D3, D4, D5.
Zona D1
Insediamenti produttivi esistenti: sono possibili interventi diretti di manutenzione, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti fino al 30% delle volumetrie esistenti ed edificazioni di corpi accessori, la ri chiesta di ampliamento di questi ultimi va motivata con progetto ed è soggetta a concessione.
Zona D2
Insediamenti produttivi artigianali, gli interventi di nuova edificazione avvengono secondo i seguenti indici e parametri:
-  rapporto di copertura Rc = 0,50;
-  altezza massima Hm = 8 ml.;
-  numero piani massimo N = 2 esclusi i volumi tecnici e gli impianti tecnologici;
-  distacchi dai confini 5 ml.;
-  distacchi da altri corpi di fabbrica 10 ml.;
-  distacchi dal filo stradale di transito 10 ml.;
-  vincolo di piantumazione con alberi ed arbusti di almeno: 1/5 della superficie totale;
-  dotazione parcheggi 10% della superficie del lotto;
-  cubatura residenziale ammessa 400 mc., inclusa nella totale;
-  il lotto minimo è definito dal P.I.P ed i lotti sono accorpabili.
Zona D3
Attrezzature turistiche alberghiere già definite da stru menti urbanistici operanti: vi possono, inoltre, essere allocati ristoranti bar, dancing, attrezzature sportive, attività complementari al turismo.
Il lotto minimo del piano urbanistico esecutivo, se di nuova formazione, è di 10.000 mq. e si attua secondo i seguenti indici e parametri:
-  densità territoriale realizzabile 0,525 mc./mq.;
-  densità fondiaria realizzabile 0,75 mc./mq. definita sulla superficie del lotto sottratte le aree de stinate a verde e a parcheggi;
-  aree a verde 20% della superficie territoriale;
-  aree a parcheggi 10% della superficie territoriale;
-  totale aree a verde e parcheggi 30% della superficie territoriale;
-  altezza massima Hm. = 8 ml.;
-  numero piani massimo N = 2 esclusi i volumi tecnici e gli impianti tecnologici;
-  distacchi dai confini 5 ml.;
-  distacchi da altri corpi di fabbrica 10 ml.;
- distacchi dal filo stradale di transito 10 ml.;
-  vincolo di piantumazione con alberi e arbusti: di almeno 1/5 della superficie totale;
-  cubatura residenziale ammessa per la guardianìa: 400 mc., inclusa in quella complessiva.
E' consentito che il 15% della superficie totale delle zone turistiche sia destinato a case per la villeggiatura.
Zona D4
Attrezzature e servizi turistico ricettivi di progetto.
Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati a piano urbanistico esecutivo, che nella fattispecie co stituisce prescrizione esecutiva del primo decennio di attuazione del piano regolatore generale e si attua secondo i seguenti indici e parametri:
-  densità territoriale realizzabile 0,75 mc./mq.;
-  aree a verde 15% della superficie territoriale;
-  aree a parcheggi 20% della superficie territoriale;
-  totale aree a verde e a parcheggi 35% della superficie territoriale;
-  altezza massima Hm = 7,5 ml.;
-  numero piani massimo N = 2 esclusi i volumi tecni ci e gli impianti tecnologici;
-  distacchi dai confini 5 ml.;
-  distacchi da altri corpi di fabbrica 10 ml.;
-  distacchi dal filo stradale di transito 10 ml.;
-  vincolo di piantumazione con alberi e arbusti: di almeno 1/5 della superficie totale.
Il 25% della superficie totale delle zone turistiche può essere destinato a case per la villeggiatura.
Zona D5
Attrezzature ricettive complementari per il turismo; aree del territorio comunale a monte del centro abitato e parte del "polo per attrezzature per il turismo", oggetto di piano urbanistico esecutivo quale prescrizione esecutiva del primo decennio di attuazione del piano regolatore generale.
Essa è soggetta alla stipula di una convenzione tra il richiedente e l'amministrazione comunale, sono consentite nuove costruzioni per l'allocazione di servizi e attrezzature complementari alle attività di parcheggio secondo i seguenti parametri:
-  indice di fabbricabilità fondiario lf = 0,03 mc./mq. della superficie fondiaria;
-  distanza minima dai confini 10 ml.;
-  altezza massima Hm = 4 ml. con un piano fuori terra.
E' vietato l'abbattimento di qualsiasi albero di alto fusto e rimozione di sottobosco, se non con previa autorizzazione dell'autorità forestale competente.
Gli eventuali edifici esistenti possono essere usati per servizi generali con interventi di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazioni ed un possibile aumento del 30% della cubatura esistente.
Zone E
Comprendono le aree destinate ad attività agricole, orti, giardini, boschi, pascoli ed improduttive.
Gli edifici esistenti sono destinati ad abitazione ed a funzioni connesse ad attività primarie e turismo.
Le nuove costruzioni da realizzare in zone sotto vincolo idrogeologico, di cui la legge 30 dicembre 1923, n. 3256, devono accompagnarsi di relazione tecnica di un geologo iscritto all'albo professionale, sulla compatibilità della richiesta.
Zona E1
Aree destinate esclusivamente all'esercizio di attività agricole. Sono ammessi solamente edifici per la residenza dei proprietari diretti conduttori del fondo, di coltivatori diretti o conduttori in economia delle cooperative agricole, degli affittuari o dei mezzadri aventi diritto di sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere soggette alle concessioni.
Il piano regolatore generale si attua per intervento diretto, (concessione edilizia) nel rispetto dei seguenti in dici:
-  indice di fabbricabilità fondiario per abitazioni: lf = 0,03 mc./mq. della superficie fondiaria;
-  distanza minima dai confini 15 ml.;
-  altezza massima Hm = 7,50 ml. con 2 piani fuori terra;
-  lotto minimo 10.000 mq.
Per tutte le costruzioni consentite, le distanze minime a protezione dei nastri stradali sono quelle stabilite dal decreto legislativo 1 aprile 1968, n. 1404, con le integrazioni e le modifiche del nuovo codice della strada, ovvero per una distanza di:
-  mt. 60 dall'autostrada;
-  mt. 30 dalle strade extraurbane secondarie provinciali;
-  mt. 20 per le strade locali.
Inoltre le nuove costruzioni devono arretrarsi:
-  dalle sponde dei corsi d'acqua per una distanza di mt. 10;
-  dalle sorgenti contrassegnate in cartografia per una distanza di mt. 200;
-  dalle aree in cui ricadono faglie per una distanza di mt. 10 dalle stesse;
-  dalle discariche autorizzate per la distanza fissata nell'apposito decreto.
I terreni ricadenti in queste fasce sono utilizzati per il computo del dimensionamento delle costruzioni agricole, ma non possono essere edificati.
Zona E2
Aree agricole boscate, dove è vietata la costruzione di qualsiasi edificio anche nel caso di aree che siano state percorse dal fuoco.
Sono ammessi: il restauro conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, le opere di rimboschimento e di sistemazione idrogeologica e quanto strettamente attiene alla coltivazione del bosco.
Le costruzioni devono arretrarsi di mt. 200 dal limite delle aree boscate ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.
Zona E3
Aree agricole di rispetto dei valloni e delle pendici di cui alla legge n. 431/85 e/o con forte acclività. Previo parere della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali, che ne ha definito il perimetro e ad esclusione della fascia di rispetto di ml. 10 di cui al regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904, è ammessa esclusivamente la costruzione di annessi agricoli (edifici per il ricovero di materiali, per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli etc..).
Per gli edifici già esistenti la superficie coperta interessata non deve superare il valore di 0,01 mc./mq. della superficie fondiaria. E' ammessa la costruzione di im pianti pubblici riferentesi a reti di telecomunicazioni o trasporto energetico.
Per le costruzioni consentite, le distanze minime a protezione dei nastri stradali sono stabilite dal decreto legislativo 1 aprile 1968, n. 1404, con le integrazioni e le modifiche del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360), ovvero per una distanza:
-  mt. 60 dall'autostrada;
-  mt. 30 dalle strade extraurbane secondarie provinciali:
-  mt. 20 per le strade locali.
Inoltre le nuove costruzioni devono arretrarsi:
1)  dalle sponde dei corsi d'acqua per una distanza di mt. 10;
2)  dalle sorgenti contrassegnate in cartografia per una distanza di mt. 200;
3)  dalle aree in cui ricadono faglie per una distanza di mt. 10 dalle stesse;
4)  dalle discariche autorizzate per la distanza fissata nell'apposito decreto.
Zona E4
Aree agricole abitate con prevalenza di orti e giardini: è ammessa la costruzione di annessi agricoli per il ricovero di materiali ed attrezzi nella misura dello 0,04 mc./mq. della superficie fondiaria e non eccedente i 30 mq. di superficie utile lorda con altezza massima consentita di ml. 3,30 in aderenza al muro di recisione e senza apertura di finestre né sui confini né sul fronte estremo, anche se perimetrato da strade pubbliche ed interpoderali.
Zone per attrezzature pubbliche di quartiere e di interesse generale
Per gli immobili destinati a servizi ed attrezzature esistenti previsti dal piano regolatore generale sono am messi interventi diretti, oltre quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche di ristrutturazione edilizia, che comportano un aumento di superficie e di volume nella misura del 15% di quella esistente, tranne che per immobili di interesse storico.
E' possibile mutare la destinazione d'uso per motivi di utilità pubblica con una relazione tecnica definita dall'ufficio tecnico comunale.
Nell'ambito della formazione dei P.U.E. per la nuova edi lizia residenziale le previsioni relative alle zone in oggetto vanno subordinate alla approvazione del piano medesimo, fatte salve specifiche indicazioni nel merito che soddisfino il fabbisogno previsto dal decreto ministeriale n. 1444/68.
Zone per l'istruzione dell'obbligo
Comprende asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie. Il rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone per l'istruzione dell'obbligo è definito ai sensi del decreto ministeriale n. 1444/68 dal rapporto di 4,5 mq. per ogni 100 mc. di volume residenziale.
Zone per attrezzature di interesse comune
Comprende le aree destinate ad attrezzature di interesse comune: religiose, amministrative, culturali, sanitarie ed assistenziali, amministrative per pubblici servizi, giudiziarie e di ordine pubblico.
Il rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone con simbolo funzionale "C" è definito ai sensi del decreto ministeriale n. 1444/68 dal rapporto di 2,0 mq. per ogni 100 mc. di volume residenziale.
Zone destinate a parcheggi
Ai sensi del decreto ministeriale n. 1444/68, il rapporto fra gli spazi per gli insediamenti residenziali e le zone destinate a parcheggio è definito dal rapporto di 2,5 mq. per ogni 100 mc. di volume residenziale. Le zone destinate a parcheggio si considerano comprensive degli spazi destinati a piantumazione di alberi, nella misura minima di 1 ogni 3 posti macchina.
Zone destinate a verde attrezzato
Aree destinate per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco. Possono essere realizzate unicamente costruzioni in prefabbricato ad uso di bar e servizi igienici, tranne che per le aree destinate ad attrezzature per lo sport.
Il rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone destinate a verde attrezzato è definito ai sensi del decreto ministeriale n. 1444/68, dal rapporto di 9 mq. per ogni 100 mc. di volume residenziale.
Zone verdi attrezzate per lo sport
Aree destinate per spazi pubblici attrezzati per il gioco e per lo sport effettivamente utilizzabili per tali im pianti.
Il rapporto fra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone verdi attrezzate per lo sport incide nella misura di 4 mq. per ogni 100 mc. di volume residenziale ed è già compreso nei 9 mq. di verde attrezzato di cui al precedente punto.
Zone F1
Altre attrezzature ed impianti tecnologici
Comprende zone destinate ad attrezzature non normate dal decreto ministeriale n. 1444/68; sono ammessi interventi diretti oltre quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria e anche di ristrutturazione edilizia. E' ammessa la stipula di convenzione fra l'amministrazione comunale, enti pubblici o privati per la concessione di aree a scopo di realizzazione e gestione di attrezzature ed impianti di uso pubblico.
Aree con particolari destinazioni e fasce di rispetto
Cimitero e fascia di rispetto
Ai progetti di ampliamento dell'esistente cimitero si applicano le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e successive modifiche ed integrazioni.
I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante fascia di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 17 ottobre 1975, n. 938. La fascia di rispetto è inedificabile e vi sono ammesse esclusivamente recinzioni, opere di infrastrutturazione del territorio ed impianti tecnologici a rete a servizio dell'agricoltura.
Strade e fasce di rispetto
Le fasce di rispetto stradale di cui al decreto legislativo 1 aprile 1968, n. 1404, con le integrazioni e le modifiche del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360), sono inedificabili e sono ammesse esclusivamente recinzioni, opere di infrastrutturazione del territorio, im pianti tecnologici a rete a servizio del l'agricoltura, le opere necessarie per garantire l'accesso ad edifici esistenti, gli impianti di distribuzione del carburante con i relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti della strada, parcheggi scoperti che non comportino la costruzione di manufatti di alcun tipo purché convenientemente alberati e pavimentati con materiali permeabili.
Alvei torrentizi e fluviali e loro sponde e fasce di rispetto dei fiumi e dei corsi d'acqua
Comprende i territori siti entro una fascia di 150 mt. da ambo le rive di qualsiasi corso d'acqua.
Sono individuate due fasce limitrofe in cui si ha una differenziazione di uso e limitazioni: una fascia interna di 10 mt. per sponda ed una seconda fascia di 140 mt. per sponda, per complessivi 150 mt. per sponda.
All'interno della prima fascia, ai sensi della regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904, è vietata qualsiasi attività edificatoria, salvo attività scientifiche volte alla conservazione dell'ambiente naturale o altre attività che non arrechino danno alla vegetazione o al suolo. Nella seconda fascia, sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/39, integrata con legge n. 431/85, è consentita la formazione previa convenzione con i privati di percorsi pedonali ciclabili, equestri e di servizio dell'attività agricola.
Nella prima fascia è ammessa la sistemazione dei tracciati dei corsi d'acqua purché:
-  non vengano apportati danni ai biotipi naturali esistenti, si conservino le curve di tracciato esistenti, il nuovo tracciato si appoggi il più possibile a quello naturale;
-  si evitino tracciati rettilinei;
-  i boschi e gli alberi siano conservati.
In entrambe le fasce è favorita la sistemazione dei terreni con terrazzamenti nelle aree con pendenza tra il 10 ed il 30%, in quelle con pendenza superiore al 30% è consentita la silvicultura.
Ritrovamenti archeologici
Se nel corso di lavori di qualsiasi natura avvengono ritrovamenti archeologici, è fatto obbligo di denunciarli alla competente Soprintendenza ai beni culturali ed am bientali ed al sindaco. In caso di ritrovamento fortuito di elementi di rilevante interesse storico archeologico può essere prevista la sospensione o revoca dei lavori in corso da parte del sindaco, sentita la competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.
Fasce di rispetto delle aree boscate
Nelle fasce di rispetto di ml. 200 dal limite dei boschi è fatto divieto di edificazione ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76. E' possibile la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili esistenti.
Percorsi pedonali, ciclabili e strade panoramiche
Devono essere realizzati o adeguati secondo le se guen ti caratteristiche:
-  larghezza massima 1,50 mt. per i percorsi pedonali;
-  larghezza massima 3 mt. per i percorsi ciclabili, equestri e di servizio all'agricoltura;
-  seguire, ove esistenti percorsi già tracciati;
-  uso di vegetazione autoctona arborea ed arbustiva da ambo i lati del percorso, ove esso non attraversi territori coltivati;
-  pavimentazione in terra stabilizzata, tranne per le strade a servizio dell'agricoltura;
-  muri di contenimento ed opere d'arte rivestiti in pietra locale;
-  aree di sosta e belvedere realizzate con strutture in legno o pietra locale;
-  segnaletica ad uso turistico realizzata in legno.
Le piste ciclabili e le piste equestri saranno separate dalle piste pedonali da un'area alberata larga minimo 2 mt., in tale area si potranno utilizzare varietà a taglia ridotta oppure essenze con fusto privo di ramificazioni fino ad un'altezza di 2,50 mt.
Zone soggette a vincolo idrogeologico
Ad esse sono applicate le disposizioni contenute nel titolo I del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 16 maggio 1926.
Zone a rischio geologico
Comprendono le zone non idonee all'edificazione per il rischio geologico. L'edificazione con opportuni accorgimenti può avvenire secondo le indicazioni e gli indici previsti per i rispettivi ambiti agricoli e per le rispettive zone ed ambiti urbani in cui ricadono.
LE PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Piano urbanistico esecutivo delle aree a monte del centro abitato destinate a polo sportivo-ricreativo residenza e servizi
Il piano è articolato in due ambiti distinguibili per destinazione d'uso: un primo ambito è definito da insediamenti residenziali per circa 350 abitanti/vani: un se con do ambito è definito dall'insediamento sportivo-ri creativo.
Tra i due ambiti è prevista una piazza belvedere nella quale trovano sistemazione, in relazione alle esigenze della comunità, una serie di attrezzature quali un centro sociale, la caserma dei carabinieri, una banca, uffici co munali, etc.
L'insediamento residenziale occupa un'area, a margine del PUE in continuità con il centro abitato verso monte, per una superficie pari a circa mq. 31.534, di cui mq. 4.752 destinati alla residenza, mq. 18.273 a servizi di standards di cui al decreto ministeriale n. 1444/68 e mq. 8.508 destinati a strade e piazze.
Relativamente alla zona residenziale C3 dunque si ha:
-  lotti destinati alla residenza: n. 6;
-  superficie fondiaria dei lotti: mq. 20.368;
-  numero vani/ab.: 355;
-  indice territoriale: 0,75;
-  indice fondiario: 1,75.
Servizi di standards:
-  parcheggi mq. 1.328, mq./ab. 3,74;
-  verde attrezzato: mq. 13.706,37, mq./ab. 38,61;
-  asilo nido: mq. 1.544, mq./ab. 4,35;
-  caserma carabinieri: mq. 553, mq./ab. 1,56;
-  attrezzature collettive: mq. 1.142, mq./ab. 3,22;
-  strade e piazze: mq. 8.508,63, circa 15%.
Per quanto riguarda il verde attrezzato, parte dello stes so ha funzioni di contenimento delle pendici, e pertanto, ai fini del conteggio effettivo, si calcola 1/3 di quello indicato in tabella.
Il polo sportivo-ricreativo è stato dimensionato tenendo conto che lo stesso debba servire un bacino di utenza molto ampio, come quello dell'intera area metropolitana di Palermo, oltre che degli abitanti delle zone turistico-stagionali dei comuni di Altavilla, Bagheria, Santa Flavia, Trabia, Termini Imerese, ecc. Si tratta quindi di un servizio a scala intercomunale e come tale è dimensionato.
L'area di progetto è stata articolata in due sub-ambiti, uno, a monte dell'asse di collegamento fra il centro abitato e le aree di stanzialità stagionale, dove sono previste attrezzature complementari al turismo quali camping, ristorante, bar, dancing, spaccio alimentare, attrezzature sportive e per lo svago, oltre un teatro all'aperto dalle dimensioni pari al teatro di Segesta; l'altro, a valle, ospita attività ricreative e sportive definite "circo Massimo" nel quale sono previsti campi da gioco e una cavea per spettacoli all'aperto.
La superficie impegnata dal polo sportivo è comples sivamente dai Ha. 23.74 con un indice fondiario di 0,03 mc./mq.
Piano particolareggiato delle aree destinate a polo per at trezzature e turismo
Il piano particolareggiato delle aree destinate a polo per attrezzature e turismo, articolato in due ambiti, si pone come risoluzione di problematiche riguardanti il recupero e il risanamento ambientale, il collegamento fra le aree interessate e il centro urbano di Altavilla, lo sfruttamento delle potenzialità produttive della battigia.
All'interno dell'area in oggetto esistono costruzioni puntiformi con destinazioni d'uso diverse (piccoli artigiani, residenza, ecc.) nonché tre lottizzazioni approvate e convenzionate.
Il progetto prevede quindici comparti suddivisi in isolati all'interno dei quali sono previste attrezzature turistico-ricettive, sportive, per lo svago, locali per mostre, conferenze e negozi, secondo i seguenti parametri:
-  densità territoriale: 0,75 mc./mq.;
-  aree destinate a verde: 15% superficie territoriale;
-  aree destinate a parcheggi: 10% superficie territoriale;
-  altezza massima: 7,5 ml.;
-  numero piani: f.t. 2;
-  distacco dai confini: 5 ml.;
-  distacco da altri corpi di fabbrica: 10 ml.;
-  superficie destinata a case per villeggiatura: 25% delle zone turistiche.
Il progetto di piano urbanistico esecutivo prevede inoltre:
-  il posizionamento di un nuovo tracciato della strada statale n. 113 (dal ponte della Milicia al ponte Cirone);
-  un parco ferroviario di recupero dell'area che corre a valle della ferrovia; percorsi pedonali di collegamento tra abitato, polo e lungomare con attraversamenti aerei e un sottopasso dell'autostrada;
-  risalite meccaniche con ascensori per la piazza del Santuario e per la piazza della Palestra;
-  lungomare pedonale tra la foce del Cirone e la foce del Milicia, attrezzato con stabilimenti balneari:
-  il recupero e la riqualificazione del fronte a mare per la balneazione anche con l'incremento dei sottopassi ferroviari;
-  il recupero e il restauro della torre storica, del per corso e delle edicole devozionali verso il santuario.
CONSIDERAZIONI
Alla luce di quanto sopra esposto, questo gruppo di lavoro ritiene che il piano sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di seguito riportate.
Geologia
Occorre la compatibilità con quanto prescritto nel de creto assessoriale 4 luglio 2000, riguardante il piano straor dinario per l'assetto idrogeologico.
Studio agricolo forestale
Occorre l'adeguamento dello studio agricolo forestale a quanto descritto dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 13 sul "riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione".
Relativamente alle "aree agricole boscate" a seguito della nota comunale pervenuta il 21 novembre 2000 con prot. n. 57236, quest'ufficio ha rilevato una differenza tra il perimetro del bosco individuato nella "carta delle aree boscate e delle fasce forestali" sezione II-D dello studio agricolo forestale allegato alla delibera di adozione n. 215 del 27 settembre 1998, e quello riportato nelle tavole di piano.
Pur interessando soltanto aree agricole è necessario che tale perimetrazione nelle tavole di piano venga modificata, cosi come la conseguente fascia di rispetto.
Zonizzazione
Zona A2 - Nonostante la perimetrazione di centro storico riportata nella scheda I.P.C.E. redatta nel 1980 sia più ampia rispetto a quella del piano regolatore generale, si ritiene che quest'ultima sia condivisibile in considerazione delle sopravvenuta mutazioni del tessuto storico e monumentale di questi ultimi 20 anni.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 vanno limitati alle ipotesi di ristrutturazione edilizia che facciano salvi il mantenimento volumetrico delle partiture architettoniche, delle opere di finitura dell'edificio, delle porte d'ingresso, delle aperture, con l'esclusione pertanto delle demolizioni totali e delle relative sostituzioni.
Lo stesso art. 17 delle norme tecniche di attuazione dovrà inoltre prevedere la possibilità di intervento in zona A2 tramite lo strumento della variante generale ai sensi della circolare n. 3/2000 dell'11 luglio 2000.
Zona C1 - Si condivide ad esclusione della norma che consente l'edificazione in aderenza. E' necessario pertanto modificare l'art. 22 delle norme tecniche di attuazione fissando la distanza minima fra gli edifici in ml. 10.
Zona C2 - La zona C2 in con strada San Michele, di notevoli dimensioni, prevede l'insediamento complessivo di circa 15.000 residenti stagionali, e ciò in buona parte in virtù di piani di lottizzazione già convenzionati o approvati e, per la parte restante, tramite nuovi piani urbanistici esecutivi la cui formazione è definita da ambiti di intervento delimitati nelle tavole del piano regolatore generale e/o perimetrati da strade esistenti. In realtà il piano recepisce acriticamente una situazione determinatasi in conseguenza del piano regolatore generale del 1976, demandando ai piani urbanistici esecutivi la dotazione dei servizi di standards, nella misura di 18 mq. per 100 mc. di volume edificabile, senza però un disegno unitario che ne preveda l'esatta localizzazione al fine di consentire una reale fruizione di attrezzature e servizi indispensabili in un agglomerato di tali dimensioni, se pur stagionale.
Il progetto di piano, inoltre, lascia insoluto il problema degli scarichi dell'agglomerato: il depuratore che in atto serve Altavilla infatti non si ritiene che, per dimensioni e localizzazione, possa essere utilizzato per la zona C2 in questione.
Si ritiene pertanto che la zona C2 debba essere stralciata e sottoposta a un più approfondito studio di progetto relativamente alle problematiche suddette, e di analisi relativamente all'effettiva vigenza e attuazione dei piani di lottizzazione di cui il progettista prende atto e visualizza nella tav. A/2.1.
Occorre dunque effettuare una ricognizione puntuale dei piani di lottizzazione efficaci in via di attuazione o già attuati, nonché una verifica sulla regolarità di quanto risulta essere già stato realizzato.
Al riguardo si rende necessaria una verifica sui piani di lottizzazione approvati alla luce del parere del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia n. 224/94 del 17 maggio 1994, e delle conseguenti direttive impartite da questo Assessorato con la circolare n. 2/94-D.R.U. prot. n. 44819 del 6 luglio 1994.
Zona C3 - Si condivide ad esclusione della norma che consente l'edificazione in aderenza. E' necessario pertanto modificare l'art. 24 delle norme tecniche di attuazione fissando la distanza minima fra gli edifici in ml. 10.
Zona C4 - La zona C4 non si ritiene condivisibile in quanto tende a disciplinare un vasto ambito di costruzioni realizzate in verde agricolo, individuando di fatto un ampliamento verso monte della suddetta zona C2, assolutamente arbitrario, senza tenere conto del territorio circostante che presenta analoghe caratteristiche di paesaggio agrario urbanizzato.
Zona D3 - Si ritiene condivisibile a meno della norma che consente la destinazione del 15% della superficie totale a case per villeggiatura.
Zona D4 - Si ritiene condivisibile a meno della norma che consente la destinazione del 25% della superficie totale a ca se per villeggiatura.
In data 24 novembre 2000, il comune di Altavilla ha trasmesso a questo Assessorato il decreto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali n. 5957 del 12 giugno 2000, relativo ad una "vasca collegata ad un mulino ad acqua" sita nel centro urbano, a monte del santuario della Ma donna della Milicia.
Il decreto suddetto impone un vincolo diretto sul l'area occupata dai manufatti in questione o dai loro resti, e che un vincolo indiretto di inedificabilità assoluta su una fascia di rispetto indicata nella planimetria allegata al decreto assessoriale.
Pertanto, sono disattese le previsioni di piano regolatore generale per l'area in questione e in particolare il parcheggio "P" e l'edificio destinato ad attrezzature amministrative "Ca".
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Piano urbanistico esecutivo delle aree a monte del centro abitato destinate a polo sportivo-ricreativo residenza e servizi
L'area interessata dal piano urbanistico esecutivo ri sulta, dall'esame delle opposizioni presentate, occupata da edifici residenziali esistenti.
Questo ufficio ha ritenuto tali opposizioni accoglibili previa verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale sul la legittimità degli stessi e/o sulla ammissibilità alla sanatoria.
Si ritiene, pertanto, che, al fine di rendere attuabile il piano urbanistico esecutivo, tutta l'area debba essere sottoposta ad una verifica tesa all'analisi della reale situazione dei luoghi e ad un eventuale ristudio del progetto per l'inserimento nello stesso delle costruzioni esistenti.
Le considerazioni sopra esposte vanno estese all'am bito residenziale (zona C3) dove il piano urbanistico esecutivo prevede la demolizione di edifici esistenti e la ricostruzione secondo il disegno di piano.
Piano particolareggiato delle aree destinate a polo per attrezzature e turismo
Si ritiene condivisibile a meno del 25% destinato a case per villeggiatura.
Il parere del Genio civile prot. n. 15798 del 22 giugno 1998 e n. 18744 del 21 luglio 1998 contiene delle prescrizioni relativamente alla zona del depuratore e del Santuario, comparto n. 14 del piano urbanistico esecutivo, isolati 14.5 e 14.6; riportando, infatti, quanto indicato dal geologo nella "car ta di suscettività d'uso del suolo" e ribadito nella "relazione geologico-tecnica" il Genio civile richiede per tali aree "... un intervento di regimazione delle acque superficiali per la salvaguardia e la tutela dei versanti interessanti, quindi dei relativi manufatti esistenti, quali proprio il depuratore comunale e il Santuario ...". Per tali motivazioni, prendendo atto di quanto espresso dal Genio civile, "... non può approvarsi la prevista realizzazione di nuovi manufatti quali la struttura destinata ai servizi d'accoglienza per il culto del santuario, da edificare in adiacenza allo stesso, e la prevista realizzazione del parcheggio pubblico a copertura del depuratore."
REGOLAMENTO EDILIZIO
Dall'esame del regolamento edilizio, adottato contestualmente al piano regolatore generale, si sono rilevate delle imprecisioni ed inesattezze e pertanto si propongono le modifiche appresso specificate.
In linea generale, nel rispetto di quanto dettato dalla legge regionale n. 23/98 ed in coerenza con quanto già recepito dal presente regolamento edilizio, la dicitura "il sindaco" deve essere sostituita con "il capo settore re sponsabile".
TITOLO I
Capitolo II
Art. 3
-  Il primo comma va così sostituito: "la commissione edilizia esprime parere esclusivamente al sindaco".
-  Al 3° e 4° comma eliminare "e il consiglio co mu nale".
Art. 4
-  La composizione della commissione edilizia deve es sere adeguata a quanto dettato dalle leggi regionali n. 7/92 e n. 26/93.
-  Eliminare i punti 2) e 3).
-  Al 2° comma eliminare i nn. 2, 3" e "dal consiglio comunale e".
-  Il 6° comma va così modificato "la commissione edilizia deve essere rinnovata ogni quattro anni e comunque i commissari decadono alla fine e/o alla cessazione del mandato del sindaco che li ha nominati. Saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo".
Art. 6
-  Sostituire "dal consiglio comunale" con "dal sin daco".
Capitolo III
Artt. 8, 15, 18, 19, 20
-  Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile".
Capitolo IV
Artt. 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 32
-  Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile".
Capitolo IV
Artt. 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 32
-  Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile".
Capitolo V
Artt. 34, 35
-  Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile".
Capitolo VI
Art. 37
-  Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile".
Capitolo VII
Artt. 40, 41, 42
-  Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile".
TITOLO II
Capitolo I
Art. 61
-  Inserire dopo "... fissata in m. 2,95" "con luce netta non inferiore a m. 2,70".
Alla fine dell'articolo inserire: "nella zona "A" di centro storico, in presenza di immobili esistenti e nel caso occorra adibire i piani terreni a laboratori artigiani, attività commerciali, luoghi di riunione ad uso pubblico, nel rispetto delle norme di igiene, è ammessa una altezza utile netta di m. 3,00".
TITOLO III
Capitolo I
Artt. 78, 80
-  Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile".
Capitolo VI
Artt. 117, 118
-  Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile".
Capitolo VII
Artt. 121, 122, 123, 124, 126
-  Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile".
Capitolo VIII
Artt. 127, 130
-  Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile".
TITOLO IV
Capitolo I
Artt. 131, 132, 134
-  Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile".
Osservazioni ed opposizioni
A seguito delle pubblicazioni effettuate ai sensi del l'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state prodotte n. 236 opposizioni e osservazioni, per le quali il progettista ha prodotto le proprie deduzioni e visualizzazioni sulle tavole del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive:
-  opposizioni accolte condividendo il parere del pro gettista (n. 62): 3, 4, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 36, 39, 42, 49, 51, 56, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 79, 80, 81, 91, 94, 107, 119, 120, 124, 127, 130, 132, 133, 140, 141, 144, 149, 157, 159, 162, 163, 166, 170, 179, 182, 187, 228, 229, 231, 232;
-  opposizioni non accolte condividendo il parere del progettista (n. 106): 13, 21, 24, 35, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 65, 72, 76, 78, 82, 83, 89, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 113, 114, 115, 116, 123, 128, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 145, 148, 151, 154, 158, 160, 169, 171, 173, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 186, 190, 192, 193, 194, 201, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 227, 230, 236;
-  opposizioni accolte parzialmente secondo il parere espresso dal progettista (n. 14): 1, 6, 28, 63, 87, 98, 152, 161, 174, 185, 188, 191, 206, 235;
-  opposizioni accoglibili alle condizioni espresse dal progettista (n. 5): 10, 11, 12, 20, 90;
-  opposizioni accoglibili previa opportuna verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale sulla legittimità degli edifici in questione e/o sulla ammissibilità alla sanatoria degli stessi, anche in relazione al dimensionamento degli standards nonché degli eventuali diritti acquisiti (n. 25): 2, 5, 15, 37, 40, 41, 43, 60, 73, 109, 122, 125, 126, 129, 142, 146, 147, 150, 167, 189, 195, 197, 198, 199, 200;
-  opposizioni accoglibili previa opportuna verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale sullo stato delle procedure di formazione ed attuazione e/o sull'esatta localizzazione dei piani di lottizzazione in questione (n. 3): 77, 93, 233;
-  opposizioni ricadenti all'interno della zona territoriale omogenea C4 disattesa e pertanto non esaminate (n. 5): 23, 30, 33, 111, 234;
-  l'opposizione n. 53, ritenuta non accoglibile dal progettista, non sussiste in quanto l'area interessata ricade in zona territoriale omogenea E1 e non V. Ciò a meno di verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale sull'esatta visualizzazione dell'opposizione;
-  l'opposizione n. 71 si ritiene accoglibile, nonostante il parere contrario del progettista, in quanto trattasi di una piccola area limitrofa al verde attrezzato og getto di PUE e pertanto si ritiene che possa essere normata come zona territoriale omogenea B2;
-  l'opposizione n. 74 si ritiene accoglibile, secondo il parere espresso dal progettista, ma sentito il consiglio comunale e previa modifica della zona territoriale omogenea;
-  l'opposizione n. 75 si ritiene accoglibile, nonostante il parere contrario del progettista, previa verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale sull'edificio esistente;
Inoltre, la destinazione dell'area, oggetto di variante da parte della commissione straordinaria (delibera n. 285 del 20 novembre 1998) da "centro di compostaggio" a "centro servizi" si ritiene debba essere motivata soprattutto in relazione alla sua localizzazione;
-  l'opposizione n. 99 si ritiene accoglibile, in quanto interessa la stessa area delle opposizioni n. 80 e n. 81, accolte dal progettista che allega apposita planimetria eliminando, almeno in parte, la strada in questione. L'opposizione, pertanto, risulta di fatto accolta nonostante il progettista dia parere contrario;
-  l'opposizione n. 155 si ritiene accoglibile, nonostante il parere contrario del progettista, in quanto trattasi di una corte di pertinenza di un fabbricato la cui esclusione dal parco sostanzialmente non modifica il progetto;
-  le opposizioni n. 29 e n. 156 non si ritengo no accoglibili, nonostante il parere favorevole del progettista, in quanto l'accoglimento delle due opposizioni comporterebbe una soluzione non coerente al progetto di piano; inoltre rimarrebbe escluso un lotto, non interessato da opposizione, destinato a zona territoriale omogenea "V";
-  l'opposizione n. 180 si ritiene parzialmente accoglibile, nonostante il parere favorevole del progettista, consentendo il mantenimento della destinazione agricola esclusivamente fino all'attuazione del piano urbanistico esecutivo;
-  l'opposizione n. 221 non si ritiene accoglibile, nonostante il parere favorevole del progettista, in quanto non è condivisibile indicare come zona territoriale omogenea C2 l'area interessata che si sviluppa in un contesto di V ed E3 che non consentirebbe l'attuazione di detta zona secondo i relativi parametri. Inoltre, includendo la zona territoriale omogenea E3 "... le aree del territorio che ricadono nelle fasce di rispetto dei fiumi e corsi d'acqua di cui alla legge n. 431/85 e/o con forte acclività..." (art. 35, norme tecniche di attuazione), non si ritiene che le stesse possano indifferentemente essere classificate come zona territoriale omogenea C2;
-  l'opposizione n. 222 non sussiste, così come espres so dal progettista, in quanto l'area interessata ricade in zona territoriale omogenea E3 e non Vs;
-  osservazione della commissione straordinaria parzialmente accolta secondo il parere espresso dal progettista.
-  osservazioni fuori termine pervenute in Assessorato (n. 11):
1)  Bondì Antonino e altri;
2)  Cardella Rosa;
3)  Chirchirillo Vincenzo e Michele;
4)  Cusimano Pietro;
5)  Damiano Enzo;
6)  Faso Salvatore;
 7)  Fricano Giovanni;
 8)  Granà Salvatore;
 9)  Manfrè Giuseppe;
10)  Piddini Antonino;
11)  Padre Liborio Scordato, santuario Madonna della Milicia.
Per le sopra elencate osservazioni si ritiene di dover chiedere al comune di esprimere parere in sede di controdeduzioni.
Per quanto attiene l'opposizione intestata a Chirchirillo Vincenzo e Michele, gli istanti si oppongono alla modifica apportata al piano regolatore generale dai progettisti a seguito di talune opposizioni interessanti la stessa area. A seguito ditale modifica, visualizzata con planimetria allegata alle risposte dei progettisti, il lotto in questione pur essendo B2 diventa allargamento di sede stradale. Ritenendo che sia un errore materiale e concordando con quanto espresso dal progettista con nota indirizzata al comune di Altavilla Milicia, l'opposizione si ritiene accolta.
Sono pervenute direttamente in Assessorato n. 2 ri chieste finalizzate al riesame delle opposizioni n. 77 e n. 127, già considerate negli elenchi relativi alle opposizioni.
Sono pervenute direttamente in Assessorato n. 2 ri chieste di chiarimento alle risposte delle opposizioni n. 30 e n. 87, già esitate dal progettista con la nota di chiarimento (priva di data e protocollo) trasmessaci dal comune relativamente alle opposizioni nn. 2, 30, 175, 176, 158, 77, 87, che sostanzialmente non modifica il parere già espresso.
Con la stessa nota il progettista accoglie l'opposizione presentata dalla ditta Chirchirillo Vincenzo e Michele di cui si è detto.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone che il P.R.G. con le annesse prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio del comune di Altavilla Milicia, adottato con delibera commissariale n. 215 del 25 settembre 1998, sia da condividere con le modifiche e prescrizioni discendenti dalle superiori considerazioni, fatto salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Visto il voto n. 384 dell'1 marzo 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, si è espresso come di seguito, in stralcio, si riporta:
"... Omissis ...
Considerato che il parere prot. n. 379 dell'1 dicembre 2000, reso dall'ufficio, sviluppa considerazioni condivisibili, tuttavia nel corso della discussione sono emersi ulteriori elementi relativi ad aspetti del piano regolatore generale in esame che formano oggetto delle seguenti considerazioni:
1)  gli spazi pubblici previsti nel piano regolatore ge nerale, interessati da costruzioni abusive dovranno essere verificati ai fini della loro ammissibilità alla sanatoria alla luce di quanto peraltro detto con la circolare assessoriale n. 2/85.
Dovrà inoltre essere riverificata la disponibilità delle aree destinate a servizi ed attrezzature ai fini del soddisfacimento degli standard di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, anche alla luce di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 del disciplinare tipo;
2)  in forza del decreto n. 5957 del 12 giugno 2000, con il quale l'Assessore regionale ai beni culturali ed ambientali ha vincolato la vasca collegata ad un mulino ad acqua sita nel centro abitato, gli interventi dovranno avvenire nel rispetto di quanto contenuto nel medesimo decreto previo parere della competente Soprintendenza;
3)  il progetto di piano regolatore ha previsto a monte dell'autostrada Palermo-Catania un asse viario che do vrebbe collegare il centro abitato con le zone destinate a residenza stagionale posta in direzione est.
Detto asse di collegamento attraversa il polo sportivo-ricreativo e definisce il limite tra le zone "C4" ed il ver de agricolo.
La previsione viaria non viene condivisa sia in relazione alla non condivisione delle zone territoriali omogenee "C4" per le motivazioni esposte nel parere dell'ufficio, sia per l'impatto paesistico negativo che si determinerebbe con l'attraversamento in viadotto del fiume S. Michele.
Si ritiene invece auspicabile che il piano proponga soluzioni di collegamento tra il polo sportivo-ricreativo e la fascia costiera, tramite il potenziamento e razionalizzazione della viabilità esistente che si sviluppa lungo il bordo dell'incisione dove scorre il fiume S. Michele, in direzione ortogonale alla costa.
Si ritiene inoltre che vada maggiormente attenzionata la viabilità storica esistente. A tale proposito si fa onere al comune di tenere conto di detta viabilità storica e delle trazzere demaniali nella rappresentazione del piano e della sua compatibilità con le previsioni urbanistiche;
4)  le soluzioni progettuali proposte nelle prescrizioni esecutive delle aree destinate ad attrezzature turistiche, ricadenti nell'ambito della fascia dei 150 mt. dalla linea della battigia, vengono disattese in base a quanto prescritto dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76;
5)  per il polo sportivo si fa onere della verifica di cui al parere dell'ufficio, altrimenti l'area dovrà essere considerata come agricola.
Osservazioni e/o opposizioni
Il gruppo XXVI ha trasmesso le seguenti osservazioni pervenute direttamente in Assessorato successivamente al parere dell'ufficio n. 379, reso sul piano regolatore generale in argomento:
-  osservazione della ditta Berna Vaccaio Franca ed altri. L'osservazione chiede la soppressione della fascia di rispetto stradale. Fermo restando che le fasce di rispetto stradali sono disciplinate da apposita normativa, e che le previsioni di piano regolatore generale devono recepire tutti i vincoli so vraordinati discendenti dalle norme vigenti in materia, la richiesta formulata dalla ditta non può essere accolta. Tuttavia l'osservazione viene trasmes sa al comune affinché in sede di controdeduzione effettui le opportune verifiche su quanto riferito nell'os ser vazione medesima;
-  osservazione della ditta Granà Giovanni ed altri. L'osservazione si riferisce a previsioni del piano regolatore generale non condivise "C4", pertanto la stessa non viene accolta;
-  osservazione della ditta Chirchirillo Michele. Si propone un ricorso già presentato, lamentando un errore grafico commesso in sede di controdeduzioni. L'osservazione viene trasmessa al comune affinché effettui i relativi riscontri da produrre in sede di controdeduzioni:
-  osservazione della ditta Catanzaro Sebastiano. La ditta reitera un ricorso già presentato avverso il piano regolatore generale, si rimanda a quanto detto dall'ufficio in proposito.
Il comune di Altavilla con nota prot. n. 14082 del 20 ottobre 2000, ha trasmesso alcune sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa relative a taluni piani di lottizzazione.
Successivamente sono state trasmesse da parte del comune le deliberazioni n. 6 del 7 febbraio 2001 e n. 16 dell'8 febbraio 2001, con le quali il consiglio comunale ha preso atto delle sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa in ordine ai piani di lottizzazione le cui deliberazioni di approvazione erano state in precedenza annullate dal CO.RE.CO. per motivi non legati ad aspetti urbanistici.
Le vicende relative ai suddetti piani di lottizzazione sono avvenute in un periodo antecedente alla formazione del piano regolatore generale in esame e non possono automaticamente riversarsi sull'assetto urbanistico del piano di che trattasi, né tantomeno possono costituire elementi per una modifica d'ufficio da apportare al piano stesso.
Il recepimento delle sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa da parte del consiglio comunale dovrà essere oggetto di ponderate va lutazioni sotto il profilo urbanistico finalizzata eventualmente a definire soluzioni compatibili con l'assetto del piano alla luce delle considerazioni espresse nel presente parere.
Non si può fare a meno di osservare che nel piano regolatore generale, approvato con decreto assessoriale n. 120/76, le aree ora definite "di ri spetto delle pendici e dei valloni" allora erano normate come zone "V4" nelle quali era fatto divieto di realizzare qualsiasi costruzione.
Appare quindi opportuno che in sede di valutazione sugli aspetti urbanistici a seguito delle sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa di cui sopra, codesto comune proceda ad effettuare opportune verifiche alla luce del parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 224/94 del 17 maggio 1994, e delle conseguenti direttive impartite con la circolare assessoriale n. 2/94, D.R.U. prot. n. 44819 del 6 luglio 1994.
Pertanto sopra, il consiglio esprime parere:
1)  che il piano regolatore generale, le prescrizioni ese cutive ed il regolamento edilizio del comune di Altavilla Milicia, adottato con la deliberazione della commissione straordinaria n. 215 del 25 settembre 1998 siano condivisibili, in conformità alla proposta formulata dall'ufficio prot. n. 379 dell'1 dicembre 2000, che si intende qui integralmente riportata, e con le prescrizioni e modifiche contenute nei superiori considerata;
2)  le osservazioni e le opposizioni sono determinate in conformità alla proposta dell'ufficio più volte richiamata ed in base a quanto detto nei superiori considerata";
Vista la nota assessoriale prot. n. 13019 del 18 marzo 2001, con la quale, ai sensi del 5° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, è stato chiesto al comune di Altavilla Milicia di adottare le controdeduzioni al condiviso, voto del consiglio e dell'urbanistica n. 384 del l'1 marzo 2001;
Vista la deliberazione n. 38 del 13 giugno 2001, trasmessa con il foglio prot. n. 9475 del 26 giugno 2001, con cui il consiglio comunale del comune di Altavilla Milicia ha formulato le proprie controdeduzioni al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 384 dell'1 marzo 2001, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la proposta n. 526 del 31 ottobre 2001, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, del gruppo XXVI/D.R.U., resa in ordine alle controdeduzioni formulate dal comune di Altavilla Milicia la con la deliberazione sopracitata, che di seguito parzialmente si riporta:
"... Omissis ...
Con foglio prot. n. 9475 del 26 giugno 2001, il comune di Altavilla Milicia ha trasmesso le delibere di consiglio comunale n. 38 del 13 giugno 2001 e n. 39 del 14 giugno 2001, con la quale sono state adottate le "controdeduzioni al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica" n. 384 dell'1 marzo 2001, ai sensi del 5° comma del l'art. 4 della legge regionale n. 71/78.
Con le delibere citate, il consiglio comunale fa proprie le controdeduzioni del progettista, con eccezione delle prescrizioni esecutive delle aree destinate a polo sportivo per le quali si condividono invece le prescrizioni dettate dal Consiglio regionale dell'urbanistica ritenendo con seguentemente, al fine di rendere attuabile il piano urbanistico esecutivo, che tutta l'area del polo sportivo debba essere sottoposta ad una verifica tesa all'analisi della reale situazione dei luoghi ed ad un eventuale ristudio del progetto per l'inserimento nello stesso delle costruzioni esistenti e le relative estensioni. Inoltre, con riferimento alla viabilità del polo sportivo, delibera di condividere il parere dei progettisti sul viadotto e relativo collegamento alla zona C4 e quello del Consiglio regionale dell'urbanistica sul mantenimento e miglioramento della viabilità storica esistente.
Per chiarezza si riporta di seguito il testo del voto Consiglio regionale dell'urbanistica e delle controdeduzioni secondo l'ordine seguito dal progettista.
GEOLOGIA
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio). - Occorre la com patibilità con quanto prescritto nel decreto assessoriale 4 luglio 2000, riguardante il piano straordinario per l'assetto idrogeologico.
Controdeduzione. - Si fa presente che il piano è stato adottato con delibera n. 215 del 27 settembre 1998, previo parere positivo del Genio civile, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74 e inviato all'Assessorato in data antecedente al citato decreto assessoriale. Nel merito e dopo adeguata verifica compiuta dall'ufficio tecnico comunale, si conferma la piena compatibilità delle scelte di piano regolatore generale (piano regolatore generale) il predetto piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al decreto assessoriale 4 luglio 2000 (rappresentato in rapporto 1:50.000, rif. allegato n. 1.
Risulta pertanto verificata la compatibilità del piano regolatore generale al decreto assessoriale 4 luglio 2000.
STUDIO AGRICOLO FORESTALE
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio). - Occorre l'ade guamento dello studio agricolo forestale a quanto descritto dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 13 sul "riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione".
Controdeduzione. - Si ritiene che l'adeguamento non incide sulle scelte di piano, ovvero potrà solo modificare l'eventuale regime vincolistico in aree attualmente agri cole. Le eventuali modifiche verranno riportate, in ragione dello "studio agricolo forestale integrativo" già tra smesso all'Assessorato regionale territorio e ambiente.
La controdeduzione condivide il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio). - Relativamente alle "aree agricole bo scate" a seguito della nota comunale pervenuta il 21 no vembre 2000 con prot. n. 57236, quest'ufficio ha rilevato una differenza tra il perimetro del bosco individuato nella "carta delle aree boscate e delle fasce forestali" sezione II D dello studio agricolo fo restale allegato alla delibera di adozione n. 215 del 27 settembre 1998, e quello riportato nelle tavole di piano.
Pur interessando soltanto aree agricole è necessario che tale perimetrazione nelle tavole di piano venga modificata, così come la conseguente fascia di rispetto.
Controdeduzione. Si rileva nel merito che trattasi di errore materiale già rilevato dall'ufficio tecnico comunale. Esso sarà necessariamente corretto.
La controdeduzione condivide il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
ZONIZZAZIONE
Zona A2
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio). - Nonostante la perimetrazione di centro storico riportata nella scheda I.P.C.E redatta nel 1980 sia più ampia rispetto a quella del piano regolatore generale, si ritiene che quest'ultima sia condivisibile in considerazione delle sopravvenute mutazioni del tessuto storico e monumentale di questi ultimi 20 anni.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 vanno limitati alle ipotesi di ristrutturazione edilizia che facciano salvi il mantenimento volumetrico delle partiture architettoniche, delle opere di finitura dell'edificio, delle porte d'ingresso, delle aperture, con l'esclusione pertanto delle demolizioni totali e delle relative sostituzioni.
Lo stesso art. 17 delle norme tecniche di attuazione dovrà inoltre prevedere la possibilità di intervento in zona A2 tramite lo strumento della variante generale ai sensi della circolare n. 3/2000 dell'11 luglio 2000.
Controdeduzione. - Si condividono le considerazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica. La controdeduzione condivide il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Zona C1
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio). - Si condivide ad esclusione della norma che consente l'edificazione in aderenza. E' necessario pertanto modificare l'art. 22 delle norme tecniche di attuazione fissando la distanza minima tra gli edifici in ml. 10.
Controdeduzione. - Le zone territoriali omogenee C1 interessano aree del territorio collocate nell'immediato perimetro del centro abitato interessate da piani attuativi operanti e con precedenti diritti edificatori acquisiti.
La vicinanza con il centro abitato e la tipologia edilizia del contesto dove sono ricorrenti case a schiera o in linea, secondo la tradizione, inducono ad una scelta del tipo edilizio che appare meno pervasiva della casa isolata posta al centro del lotto. Per le sopra esposte ragioni si ritiene possibile chiedere una revisione del voto nel merito della possibilità della edificazione anche in aderenza, cosi come previsto all'art. 22 delle norme tecniche di attuazione.
La controdeduzione si ritiene condivisibile.
Zona C2
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio). - La zona C2 in contrada San Michele, di notevoli dimensioni, prevede l'insediamento complessivo di circa 15.000 residenti stagionali, e ciò in buona parte in virtù di piani di lottizzazione già convenzionati o approvati e, per la parte restante, tramite nuovi piani urbanistici esecutivi la cui formazione è definita da ambiti di intervento delimitati nelle tavole di piano regolatore generale e/o perimetrati da strade esistenti. In realtà il piano recepisce acriticamente una situazione determinatasi in conseguenza del piano regolatore generale del 1976, demandando ai piani urbanistici esecutivi la dotazione dei servizi di standards, nella misura di 18 mq. per 100 mc. di volume edificabile, senza però un disegno unitario che ne preveda l'esatta localizzazione al fine di consentire una reale fruizione di attrezzature e servizi indispensabili in un agglomerato di tali dimensioni, se pur stagionale.
Il progetto di piano inoltre lascia insoluto il problema degli scarichi dell'agglomerato: il depuratore che in atto serve Altavilla infatti non si ritiene che, per dimensioni e localizzazione, possa essere utilizzato per la zona C2 in questione.
Si ritiene pertanto che la zona C2 debba essere stralciata e sottoposta a un più approfondito studio di progetto relativamente alle problematiche suddette, e di analisi relativamente all'effettiva vigenza e attuazione dei piani di lottizzazione di cui il progettista prende atto e visualizza nella tav. A/2.1.
Occorre dunque effettuare una ricognizione puntuale dei piani di lottizzazione efficaci in via di attuazione o già attuati, nonché una verifica sulla regolarità di quanto risulta essere già stato realizzato.
Al riguardo si rende necessario una verifica sui piani di lottizzazione approvati alla luce del parere del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia n. 224/94 del 17 aprile 1994, e delle conseguenti direttive impartite da questo Assessorato con la circolare n. 2/94 D.R.U. prot. n. 44819 del 6 luglio 1994.
Controdeduzione. - La zona territoriale omogenea C2 è stata oggetto di ampi e approfonditi studi in sede di formazione del piano regolatore generale. Tali studi sono stati sintetizzati nelle tavole di stato di fatto (tavv. A/1.1 e A/2.1) e rimandono a lavori preparatori condotti anche dall'ufficio tecnico comunale che acclarano lo stato della pianificazione attuativa nell'ambito delle suddette zone territoriali omogenee e che non si è ritenuto utile produrre nella documentazione di piano per non appesantire la pratica. Al fine di una esaustiva documentazione sull'argomento si allegano alla presente gli atti relativi all'esame dei piani di lottizzazione che hanno compiuto l'iter approvativo (rif. n. 2). Si specifica inoltre che, come si evince dalla tav. A/2.1, lo stato dei piani di lottizzazione copre quasi per intero la superficie delle aree interessate dalla zona territoriale omogenea C2.
Per consentire un adeguato completamento dell'edificazione si è ritenuto, in sede di formazione del nuovo piano regolatore generale, di tracciare un sistema viario che definisce isolati di dimensioni e forma regolari, così da consentire una viabilità adeguata alla localizzazione dei servizi destinati all'insediamento. Al fine di determinare l'esatta localizzazione dei servizi di standards, che nella fattispecie dovranno essere destinati a verde pubblico e a parcheggi, si può completare la norma definen do le aree da cedere nella formazione dei piani di lottiz zazione per la destinazione a servizi di verde e parcheggi dovranno essere obbligatoriamente indicati sui fronte strada, così da consentire un adeguato completamento degli spazi pubblici in aderenza al sistema carrabile principale.
Si ritiene pertanto possibile richiedere in controdeduzione la revisione del parere espresso per le seguenti ragioni:
-  è stata fatta la verifica puntuale dei piani di lottizzazione richiesta e rispondente alle leggi riguardanti la materia come risulta dagli allegati alle presenti controdeduzioni (allegato n. 2);
-  è stato definito un impianto viario che consente di dare regolarità agli spazi pubblici: pertanto si ritiene che la successiva edificazione di completamento potrà essere garantita dall'obbligo della redazione dei piani di lottizzazione estesi ad aree della dimensione minima di 10.000 mq.; è comunque possibile la definizione di piani di lottizzazione per aree inferiori a 10.000 mq. che risultino di completamento di isolati già interessati da piani di lottizzazione;
-  è stata definita una normativa che prevede la dotazione dei 18 mq. di aree destinate a servizi che può essere integrata con la prescrizione che tali aree destinate a verde pubblico e parcheggi dovranno essere ritrovate all'interno dell'isolato e in aderenza alle strade. La localizzazione di attrezzature e servizi in zona territoriale omogenea C2, definita in sede di piano regolatore generale per un'area destinata a residenze stagionali, pone di fatto difficoltà di attuazione se concentrata in alcune aree. Va inoltre precisato che l'intenzione del piano è quella di definire, attraverso la costruzione del polo sportivo, un sistema di attrezzature che permetta la gestione economica dei servizi idonei alla stanzialità turistica con un efficace rapporto tra interesse pubblico e iniziativa privata;
-  per quanto attiene la problematica degli scarichi in zona territoriale omogenea C2 si fa riferimento alla competente relazione dell'ufficio tecnico comunale.
Per le sopraesposte controdeduzioni si chiede una revisione del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica nel merito delle zone territoriali omogenee C2.
Le controdeduzioni si ritengono condivisibili e, pertanto, l'art. 23 delle norme tecniche di attuazione che re gola la zona territoriale omogenea C2 dovrà essere modificato alla luce delle stesse.
Zona C3
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio). - Si condivide ad esclusione della norma che consente l'edificazione in aderenza. E' necessario pertanto modificare l'art. 24 delle norme tecniche di attuazione fissando la distanza mi nima tra gli edifici in ml. 10.
Controdeduzione. - Le zone territoriali omogenee C3 interessano aree del territorio collocate nell'immediato perimetro del centro abitato ed interessano aree destinate a nuova edificazione residenziale. L'area è interessata da piano urbanistico esecutivo per le prescrizioni di attuazione del piano regolatore generale. Si chiede che vengano conservate le tipologie indicate nel suddetto piano urbanistico esecutivo. Esse sono definite da cellule abitative aggregate in edificazione a schiera. Il divieto della edificazione in aderenza non costituisce vincolo per l'attuazione del piano se per "costruzione" si intende "corpo di fabbrica" che comprende una o più cellule abitative. Si specifica ulteriormente che gli edifici esistenti nelle zone territoriali omogenee C3 rimangono al loro posto, ovvero non sono soggetti a demolizione, sin quando non si configurano le condizioni economiche per la realizzazione del piano attuativo per quanto attiene le aree da loro occupate.
La controdeduzione si ritiene condivisibile.
Zona C4
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio). - La zona C4 non si ritiene condivisibile in quanto tende a disciplinare un vasto ambito di costruzioni realizzate in verde agricolo, individuando di fatto un ampliamento verso monte della suddetta zona C2 assolutamente arbitrario, senza tenere conto del territorio circostante che presenta analoghe caratteristiche di paesaggio agrario urbanizzato.
Controdeduzione. - La zona C4, come asserisce lo stesso parere del Consiglio regionale dell'urbanistica "tende a disciplinare un vasto ambito di costruzioni realizzate in verde agricolo". L'ipotesi di regolamentare l'insistente fenomeno di stanzialità diffusa sviluppata dal piano, introducendo una zona territoriale omogenea C4 con basso indice di fabbricabilità, tende ad avere due risultati: un migliore controllo del fenomeno edilizio e un incentivo alle definizioni di stanzialità qualificate per insediamenti turistico-ricettivi. L'ipotesi sviluppata è che il turismo per produrre economia deve godere di un numero congruo di posti letto organizzati e spendibili sul mercato. Queste aree del territorio di Altavilla Milicia non definiscono più una produttività agricola e un modo per mantenere in vita il verde presente è quello di indurre una stanzialità capace di essere assieme presidio del territorio e motrice di ragioni di impresa. La vocazione turistico-ricettiva di quest'area va pertanto potenziata, anche perché è l'unica che può nel tempo sostenere il peso della manutenzione del territorio.
Per le sopra indicate ragioni si chiede una revisione del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica nel merito delle zone territoriali omogenee C4 che avvalori quanto proposto dal piano o comunque che vincoli l'attuazione del piano alla estensione della stanzialità turistico ricettiva.
Alla luce delle sopra riportate controdeduzioni, in considerazione del basso indice di fabbricabilità previsto e del nuovo asse viario di collegamento con il centro urbano, si ritiene che la zona C4 sia condivisibile a condizione che, così come per la zona territoriale omogenea C2, al fine di determinare l'esatta localizzazione dei servizi di standards, si completi la norma definendo le aree da cedere nella formazione dei piani di lottizzazione per la destinazione a servizi di verde e parcheggi obbligatoriamente sul fronte strada, così da consentire un adeguato completamento degli spazi pubblici in aderenza al sistema carrabile principale.
Si ritiene inoltre che le aree pubbliche e di uso pubblico debbano essere determinate in misura non inferiore a 18 mq. per 100 mc. di volume edificabile, così come previsto per le limitrofe zone territoriali omogenee C2.
Pertanto l'art. 25 delle norme tecniche di attuazione che regola la zona territoriale omogenea C4 dovrà essere modificato in tal senso.
Zona D3
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio). - Si ritiene condivisibile a meno della norma che consente la destinazione del 15% della superficie totale a case per villeggiatura.
Controdeduzione. - L'ipotesi sviluppata dal piano di integrare la stanzialità definita da attrezzature turistiche alberghiere con una quota, pur se minima, di residenze stagionali tende a consentire un uso integrato del suolo al fine di un presidio articolato del territorio, per evitare una eccessiva privatizzazione attraverso la presenza di forme diverse di abitare e introducendo anche la possibilità di gestione in multiproprietà.
In considerazione dell'estensione delle zone C limitrofe, la controdeduzione non si ritiene condivisibile.
Zona D4
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio). - Si ritiene condivisibile a meno della norma che consente la destinazione del 25% della superficie totale a case per villeggiatura. Controdeduzione. - Nel caso specifico si rappresenta che l'area complessiva era destinata dal precedente strumento urbanistico a zona territoriale omogenea residenziale C con indice di fabbricabilità 0,75 mc./mq. Pertanto l'ambito di contesto è in parte già interessato da piani di lottizzazione vigenti. L'introduzione quindi di una quota minima di residenze stagionali, sviluppata dal piano, tende a ridurre l'impatto di una mutazione di destinazione d'uso del suolo rispetto al precedente regime edificatorio e ha co munque lo scopo di integrare la stanzialità definita da attrezzature turistiche alberghiere al fine di consentire un uso integrato del suolo con presenze di forme diverse di abitare. Per le sopra indicate ragioni si chiede una revisione del voto nel merito delle zone territoriali omogenee D4 che avvalori quanto proposto dal piano.
La controdeduzione non si ritiene condivisibile.
Voto del consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio). - In data 24 no vembre 2000 il comune di Altavilla ha trasmesso a questo Assessorato il D.A. dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali n. 5957 del 12 giugno 2000 relativo ad una "vasca collegata ad un mulino ad acqua" sita nel centro urbano, a monte del santuario della Madonna della Milicia.
Il decreto suddetto impone un vincolo diretto sul l'area occupata dai manufatti in questione o dai loro resti, e un vincolo indiretto di inedificabilità assoluta su una fascia di rispetto indicata nella planimetria allegata al decreto assessoriale.
Pertanto, sono disattese le previsioni di piano regolatore generale per l'area in questione e in particolare il parcheggio "P" e l'edificio destinato ad attrezzature am ministrative "Ca".
Controdeduzione. - Si prende atto del vincolo diretto sui manufatti in questione e indiretto di inedificabilità assoluta sulla fascia di rispetto, così come indicata nella planimetria allegata al decreto assessoriale posto in data 12 giugno 2000. Nel merito si provvederà ad aggiornare con tale vincolo le planimetrie del piano regolatore generale.
La controdeduzione condivide il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Piano urbanistico esecutivo delle aree a monte del centro abitato destinate a polo sportivo-ricreativo residenza e servizi
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio). - L'area interessata dal piano urbanistico esecutivo risulta, dall'esame delle opposizioni presentate, occupata da edifici residenziali esistenti.
Questo ufficio ha ritenuto tali opposizioni accoglibili previa verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale sulla legittimità degli stessi e/o sulla ammissibilità alla sanatoria.
Si ritiene pertanto che, al fine di rendere attuabile il piano urbanistico esecutivo, tutta l'area debba essere sottoposta ad una verifica tesa all'analisi della reale situazione dei luoghi e ad un eventuale ristudio del progetto per l'inserimento nello stesso delle costruzioni esistenti.
Le considerazioni sopra esposte vanno estese all'am bito residenziale (zona C3) dove il piano urbanistico esecutivo prevede la demolizione di edifici esistenti e la ricostruzione secondo il disegno di piano.
Controdeduzione. - Si specifica nel merito delle considerazioni sopra sviluppate che:
-  l'area è in parte occupata da costruzioni, non tutte abitate e in minima parte interessata da demolizioni;
-  di fatto è stato sviluppato uno studio dell'area mol to attento e circostanziato con ripetuti sopralluoghi e riporto sulle tavole di stato di fatto e di progetto degli edifici esistenti;
-lo studio ha teso a definire la consistenza edilizia presente nell'area ed a salvare l'edilizia esistente che avesse carattere di abitabilità anche se non abitata o parzialmente abitata;
-  l'introduzione delle "aree agricole abitate con prevalenza di orti e giardini" e il riporto dell'edilizia esisten te nella tav. 3 del "piano urbanistico esecutivo delle aree a monte del centro abitato destinate a polo sportivo-ricreativo residenza e servizi" tende di fatto a salvaguardare proprio l'edilizia esistente;
-  il riporto, con segno in tratteggio, dei perimetri di ingombro dei corpi di fabbrica demoliti permette di misurare la esigua entità delle demolizioni previste.
Si precisa inoltre che nel merito e in dettaglio, per completezza di trattazione, attraverso l'esame delle osservazioni e opposizioni accettate, e/o respinte, e/o parzialmente accettate, si dà risposta specifica alle preoccupazioni espresse nelle considerazioni relativamente alla at tuabilità del piano urbanistico esecutivo in questione.
Nel merito inoltre della sanabilità o meno di un edificio soggetto a demolizione si ritiene che:
-  un edificio abusivo, anche se sanabile, non è vincolato alla conservazione;
-  se soggetto a demolizione per scelta di piano, la sua sanabilità, o meno, permette il riconoscimento di un prezzo di esproprio corrispondente;
-  qualsiasi destinazione di piano non sana l'abuso né sancisce la legittimità della costruzione.
Pertanto si ritiene utile ma non vincolante la verifica dell'ufficio tecnico comunale sulla legittimità e/o sanabilità degli edifici soggetti a demolizione, che, comunque, costituiscono un numero irrisorio così come si evince dalle stesse osservazioni e opposizioni presentate ed esaminate.
Per le superiori ragioni si ritiene che siano state date adeguate spiegazioni alle considerazioni esplicitate dalla relazione d'ufficio e fatte proprie dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica e si chiede che venga data piena validità al "piano urbanistico esecutivo delle aree a monte del centro abitato destinate a polo sportivo-ricreativo residenza e servizi" con le specifiche riportate in appresso in quanto si tratta delle opposizioni e osservazioni sia in generale quando si tratta del parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Il comune ha trasmesso, in ottemperanza a quanto richiesto con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, una "verifica dell'ufficio tecnico comunale e riporto sulla cartografia di piano degli edifici esistenti, con l'indicazione dello stato giuridico in relazione alla sanatoria" (allegato n. 4); dalla stessa risulta che gli edifici esistenti sull'area interessata dal polo sportivo sono 87, con esclusione delle zone C3, e in particolare:
-  43 (indicati in giallo nella cartografia di cui all'al legato n.4) risultano inseriti nel progetto del piano urbanistico esecutivo e non soggetti ad esproprio;
-  13 (indicati in azzurro nella cartografia di cui all'allegato n. 4) risultano inseriti nel progetto del piano urbanistico esecutivo e soggetti ad esproprio;
-  4 (indicati in verde nella cartografia di cui all'allegato n. 4) risultano inseriti nel progetto del piano urbanistico esecutivo e soggetti ad esproprio, ma non compresi nell'elenco particellare d'esproprio;
-  27 (indicati in rosa nella cartografia di cui all'allegato n. 4) non risultano inseriti nel progetto del piano urbanistico esecutivo. Pertanto, sono 27 le costruzioni non inserite nel progetto di piano urbanistico esecutivo; ciò non risulta compromettente per la realizzazione del polo sportivo se questo costituisce una direzione di sviluppo economico per il comune di Altavilla, così come è stato inteso dai progettisti.
Se è vero che i costi di realizzazione del polo sportivo così come progettato saranno notevoli, è ugualmente vero che un insediamento turistico estivo di circa 15.000 abitanti dovrebbe garantirne l'utilizzo con un conseguente ritorno economico anche per il centro urbano.
Comunque, a parere di quest'ufficio, non è da escludere che in fase di realizzazione il progetto possa essere rivisto al fine del mantenimento almeno di una parte delle costruzioni in argomento.
Piano particolareggiato delle aree destinate a polo per attrezzature e turismo
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio). - Si ritiene con divisibile a meno del 25% destinato a case per villeggiatura.
Il parere del Genio civile prot. n. 15798 del 22 giugno 1998 e n. 18744 del 21 luglio 1998 contiene delle prescrizioni relativamente alla zona del depuratore e del Santuario, comparto n. 14 del piano urbanistico esecutivo, isolati 14.5 e 14.6; riportando, infatti, quanto indicato dal geologo nella "car ta di suscettività d'uso del suolo" e ribadito nella "relazione geologica-tecnica", il Genio civile richiede per tali aree "... un intervento di regimazione delle acque superficiali per la salvaguardia e la tutela dei versanti interessanti, quindi dei relativi manufatti esistenti, quali proprio il depuratore comunale e il santuario ...". Per tali motivazioni, prendendo atto di quanto espresso dal Genio civile, "... non può approvarsi la prevista realizzazione di nuovi manufatti quali la struttura destinata ai servizi d'accoglienza per il culto del santuario, da edificare in adiacenza allo stesso, e la prevista realizzazione del parcheggio pubblico a copertura del depuratore".
Controdeduzione. - Per quanto attiene il primo aspetto, si ritiene utile ribadire la necessità dell'introduzione di una quota minima di residenze stagionali, per ridurre l'impatto di una mutazione di destinazione d'uso del suolo rispetto al precedente regime edificatorio; tale soluzione è confortata dall'obiettivo di integrare la stanzialità definita da attrezzature turistiche alberghiere, al fine di consentire un uso integrato del suolo, cosi come già detto nel merito delle zone territoriali omogenee D4 di piano regolatore generale. Per quanto attiene la allocazione del parcheggio e la copertura del depuratore si pren de atto del parere del Genio civile, prescrittivo nella specifica materia.
Per quanto attiene il 25% destinato a case per villeggiatura la controdeduzione non si ritiene condivisibile. Per quanto attiene invece le prescrizioni del Genio civile, la controdeduzione condivide il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio). - Dall'esame ... omissis .... sostituire con capo settore responsabile.
Controdeduzione. - Si accettano le correzioni che adeguano il regolamento edilizio alle recenti leggi regolanti la materia.
La controdeduzione condivide il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Controdeduzione. - Si rileva la necessità della correzione delle norme tecniche di attuazione relativamente all'art. 33, relativo alle zone territoriali omogenee E1, derivante da un errore materiale di trascrizione, infatti, non essendo le zone territoriali omogenee E1 soggette a piano urbanistico esecutivo, va eliminata la previsione del lotto minimo. Pertanto il comma 4 dell'art. 33 delle norme tecniche di attuazione va modificato nel seguente modo:
-  indice di fabbricabilità per abitazioni if: 0,03 mc./mq. della superficie fondiaria;
-  distanza minima dai confini: 5,00 ml.;
-  altezza degli edifici: Hm 7,50 ml. con 2 piani fuori terra.
Ad eccezione dell'indice di fabbricabilità per le abitazioni, gli altri parametri non si ritengono compatibili con l'uso residenziale in zona agricola, pertanto il comma 4 dell'art. 33 delle norme tecniche di attuazione va modificato nel seguente modo:
Indice di fabbricabilità per abitazioni if 0,03 mc./mq. della superficie fondiaria.
OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI
... Omissis ...
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio). - Opposizioni accoglibili previa apposita verifica, da parte dell'ufficio tecnico comunale, sulla legittimità degli edifici in questione e/o sull'ammissibilità alla sanatoria degli stessi, anche in relazione al dimensionamento degli standards nonché degli eventuali diritti acquisiti (n. 25).
Controdeduzione. - Le opposizioni n. 195 e 198 ri guar dano immobili abusivi ricadenti in zona in precedenza agricola e normata nel nuovo piano come zona C3 soggetta a piano urbanistico esecutivo. Gli immobili in questione sono riportati nella cartografia del piano. Poiché il disegno del piano urbanistico esecutivo nel l'area in questione mira a definire un assetto urbano ed edilizio più adeguato ai luoghi, e ad ottenere, con una studiata disposizione degli edifici una maggiore cubatura realizzabile, e poiché si ritiene che attraverso il disegno di piano si ottiene un vantaggio per la collettività senza sacrificio per il singolo, al contrario con vantaggio anche per il singolo, si ribadisce il parere di non accoglibilità delle opposizioni. Comunque va precisato che le opportunità di attuazione di piano urbanistico esecutivo non riguardano l'uso del suolo e degli edifici, cosa a cui provvede il piano regolatore generale, bensì: l'impianto viario, la disposizione e l'altezza degli edifici, il loro allineamento, il disegno delle pertinenze. Tutti questi aspetti si costruiscono se vi sono le condizioni economiche per la loro realizzabilità. Nel caso specifico la presenza di alcuni edifici, di cui viene prevista la demolizione e la ricostruzione con diversa forma, non costituisce vincolo alla realizzabilità del piano urbanistico esecutivo per un prossimo futuro.
Pertanto le sopra indicate opposizioni potrebbero anche essere parzialmente accolte con la prescrizione che nel caso di demolizione e ricostruzione i nuovi edifici dovranno seguire le indicazioni del piano urbanistico esecutivo. Quanto sopra riportato può essere valido anche per quanto attiene le opposizioni nn. 2, 5, 15, 37, 41, 43, 73, 109, 122, 125, 126, 129, 142, 146, 150, 197, 199, 200, fermo restando l'obbligo di rappresentazione nelle cartografie di piano degli edifici esistenti anche se abusivi, e la possibilità di mantenere l'uso agricolo esclusivamente fino all'attuazione del piano urbanistico esecutivo (come detto dallo stesso Assessorato a proposito dell'opposizione n. 180). Si ribadisce il parere di accoglibilità delle opposizioni 156, 29 e 221 perché esse interessano aree di margine del progetto del polo sportivo e non modificano sostanzialmente il disegno di piano. Si ribadisce infatti che il polo sportivo-ricreativo previsto dal piano urbanistico esecutivo non rappresenta bisogni relativi a servizi di standards. Esso mira a dotare Altavilla di un sistema organico di attrezzature capace di costituire attrazione verso l'antico centro urbano della popolazione stagionale che grava sull'altopiano ad est e che attualmente non apporta altre economie se non quelle derivanti dalla vendita dei terreni.
Il progetto, che ha una dimensione e un respiro di livello metropolitano, potrà essere attuato attraverso i cospicui canali di finanziamento messi a disposizione dal l'Unio ne europea (sono state di fatto già avviate procedure per l'inserimento dell'iniziativa del polo sportivo nelle previsioni del programma operativo regionale Sicilia). Esso inoltre partecipa al miglioramento del livello dei servizi urbani e ha carattere di impresa, che, una volta avviata, sarà fonte di occupazione e di reddito. In questa ottica, anche i costi di esproprio e demolizione di ulteriori eventuali edifici esistenti, ancorché abusivi, oltre quelli già tenuti in considerazione dal disegno di piano, sono sostenibili a fronte dei vantaggi del mantenimento di un disegno unitario, coerente e di respiro adeguato al livello di impresa che si vuole indurre.
Nel merito comunque possono essere richiamate le considerazioni sulla natura specifica dei piani urbani esecutivi che permette, come per l'opposizione n. 180, di mantenere l'uso attuale del suolo e degli edifici fino all'attuazione del piano urbanistico esecutivo.
La controdeduzione si ritiene condivisibile ad esclusione delle osservazioni n. 29, 156 e 221 che non si ritengono accoglibili poiché la permanenza delle relative costruzioni non consentirebbe la realizzazione della viabilità di servizio e di collegamento del polo sportivo inficiandone la relativa funzionalità.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio). - Osservazioni fuori termine pervenute in Assessorato (n. 11):
-  Bondì Antonino ed altri;
-  Cardella Rosa;
-  Chirchirillo Vincenzo e Michele;
-  Cusimano Pietro;
-  Damiano Enzo;
-  Faso Salvatore;
-  Fricano Giovanni;
-  Granà Salvatore;
-  Manfrè Giuseppe;
-  Piddini Antonino;
-  Padre Liborio Scordato, Santuario Madonna della Milicia.
Per le sopra elencate osservazioni si ritiene di dover chiedere al comune di esprimere parere in sede di controdeduzioni.
Controdeduzione. - Con atto n. 38 del 13 giugno 2001, il consiglio comunale, prendendo atto del parere espresso dall'ufficio tecnico comunale (allegato n. 9), ha così deliberato:
-  Bondì Antonino e altri parzialmente accolta;
-  Cardella Rosa accolta;
-  Chirchirillo Vincenzo e Michele accolta;
-  Cusimano Pietro accolta;
- Damiano Enzo accolta;
-  Faso Salvatore accolta;
-  Fricano Giovanni accolta;
-  Granà Salvatore accolta;
-  Manfrè Giuseppe accolta;
-  Piddini Antonino non accolta;
-  Padre Liborio Scordato non accolta.
La controdeduzione si ritiene condivisibile ad esclusione delle osservazioni n. 4 che si ritiene non accoglibile e dell'osservazione n. 6 che si ritiene accoglibile limitatamente alla parte già occupata dalle pertinenze del fabbricato esistente.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica. - 1) Gli spazi pubblici previsti nel piano regolatore generale, interessati da costruzioni abusive, dovranno essere verificati ai fini della loro ammissibilità alla sanatoria alla luce di quanto peraltro detto con la circolare assessoriale n. 2/85.
Controdeduzione. - Si ritiene per quanto attiene i servizi di standard che non vi siano aree impegnate da costruzioni abusive. Per quanto attiene le aree soggette al piano urbanistico esecutivo delle aree a monte del centro abitato destinate a polo sportivo-ricreativo residenze e servizi, si è data ampia spiegazione nel merito della trattazione relativa al parere. Si allega inoltre la verifica della ammissibilità alla sanatoria dell'ufficio tecnico co munale, competente in materia (rif. allegato n. 3).
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica. - Dovrà essere inoltre verificata la disponibilità delle aree destinate a servizi ed attrezzature ai fini del soddisfacimento degli standards di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, anche alla luce di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 del disciplinare tipo.
Controdeduzione. - Si rinvia nel merito al verbale di consistenza delle aree che accompagna gli elaborati di piano così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 del disciplinare tipo.
Risulta verificato dall'ufficio tecnico comunale (allegato n. 3) che gli edifici esistenti sulle aree destinate a spazi pubblici non pregiudicano il dimensionamento de gli standards e pertanto la controdeduzione si ritiene condivisibile.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica. - 2) In forza del decreto n. 5957 del 12 giugno 2000 con il quale l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali ha vincolato la vasca collegata ad un mulino ad acqua sita nel centro abitato, gli interventi dovranno avvenire nel rispetto di quanto contenuto nel medesimo decreto previo parere della competente So printendenza.
Controdeduzione. - Nel merito della "vasca del mulino" vincolata si è già risposto con piena osservanza di un vincolo di legge posto il 12 giugno 2000 dalla competente Soprintendenza. La controdeduzione condivide il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica. - 3)  Il pro getto di piano regolatore ha previsto a monte del l'autostrada Palermo-Catania un asse viario che dovrebbe collegare il centro abitato con le zone destinate a residenza stagionale posta in direzione est. Detto asse viario di collegamento attraversa il polo sportivo ricreativo e definisce il limite tra le zone "C4" e il verde agricolo. La previsione viaria non viene condivisa sia in relazione alla non condivisione delle zone territoriali omogenee "C4" per le motivazioni esposte nel parere dell, sia per l'impatto paesistico negativo che si determinerebbe con l'attraversamento in viadotto del fiume S. Michele.
Controdeduzione. - L'asse viario previsto collega le aree già occupate da residenze stagionali, per una potenzialità abitativa attualmente esistente che di fatto supera i 15.000 abitanti, con il polo sportivo (ipotesi di piano regolatore generale), che vuole consentire la crescita di un'economia d'impresa capace di collegare il turismo al centro urbano esistente. La previsione viaria si connette a strade esistenti e con la definizione di un nuovo ponte permette di raggiungere i luoghi a monte del centro abitato destinati alla allocazione del polo sportivo.
Si può quindi precisare che:
-  le aree interessate dalla zona territoriale omogenea "C4" sono di fatto già in buona parte occupate da case destinate a residenze stagionali e la destinazione d'uso del suolo non fa altro che sancire in termini di tecnica urbanistica uno stato d'uso esistente; nel merito e in generale va considerato che il territorio esprime usi a cui l'"amministrare" attribuisce, con faticosa approssimazione, terminologie dello Zoning; tali terminologie se mancano non elidono quello che l'insediamento umano ha prodotto sul territorio;
-  la definizione della viabilità e quindi del nuovo ponte non ha relazioni con la destinazione d'uso della zona territoriale omogenea "C4" bensì con il sistema complessivo delle aree occupate da residenze stagionali;
-  l'impatto visivo, ovvero estetico, e l'impatto geologico, ovvero fisico naturale, sull'equilibrio dell'ambiente, derivante dalla costruzione del ponte, è assolutamente irrisorio, di fatto il ponte costituisce la soluzione più idonea in termini di impatto ambientale e di soddisfacimento dei requisiti urbanistici dei collegamenti definiti dal piano.
La controdeduzione si ritiene condivisibile in relazione al mantenimento delle zone C2 e C4, con le prescrizioni di cui al presente parere, e del polo sportivo in quanto l'asse viario in questione rappresenta proprio l'asse di collegamento tra il centro abitato, il polo sportivo e le zone a residenza stagionale.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica. - Si ritiene invece auspicabile che il piano proponga soluzioni di collegamento fra il polo sportivo-ricreativo e la fascia costiera, tramite il potenziamento e razionalizzazione del la viabilità esistente che si sviluppa lungo il bordo dell'incisione dove scorre il fiume S. Michele in direzione ortogonale alla costa.
Controdeduzione. - La soluzione proposta non consente di sviluppare quella politica di collegamento delle aree interessate da stanzialità turistica stagionale con l'insediamento storico di Altavilla nella zona di cerniera fra i margini dell'abitato e il polo di servizi sportivi e ricreativi; cerniera individuata per qualificare con una nuova centralità urbana l'integrazione del sistema residenziale stagionale con quello stanziale. Inoltre per il peso di traffico che verrebbe a reggere il tracciato suggerito, che per altro non gode di un adeguato attacco alla viabilità statale a valle dell'abitato, le modifiche di razionalizzazione necessaria costituirebbero un impatto ambientale significativo per le tragiche conseguenze inerenti l'equilibrio geologico fisico del territorio. La definizione di una strada di ciglio lungo la parte superiore del vallone S. Michele, anche se il suo tracciato verrebbe ad utilizzare in parte la strada esistente, attualmente di ridottissima sezione, comporterebbe operazioni di scavo e riporto, di muri di contenimento, di ridefinizione del tracciato nei punti di maggiore pendenza, che configurerebbero, a margine di un'area di notevole instabilità geologica, un appesantimento con varie e articolate conseguenze sul piano dell'equilibrio ambientale originario. Da un lato, il risultato estetico di tale strada, per la sua notevole estensione e per le necessarie opere di sostegno, configurerebbe un impatto visivo di non facile controllo. Per altro verso, una strada, necessariamente a doppia carreggiata, con tipologia adeguata e realizzata a norma di legge, posta lungo la linea di displuvio del vallone, determinerebbe una cesura in un luogo dove necessariamente si configurano occasioni di equilibrio geo logico molto delicati. Per prima cosa determinerebbe un'ampia barriera ai trasporti naturali di materia ovvero ai sedimenti che permettono l'equilibrio e il ricambio di materia lungo le pendici del vallone e ancora più a valle del sistema costiero. Per altro verso fungerebbe da separazione per la fauna stanziale in orti e giardini del pianoro superiore verso la presenza della zona umida definita dal fondo del vallone.
Nel merito il ponte ha il pregio di essere un manufatto la cui realizzazione è facilmente controllabile, può essere realizzato con varie tipologie al fine di consentire la eliminazione o la riduzione di qualsiasi tipo di impatto. Inoltre nel merito del fattore estetico, essendo un'opera umana circoscritta e giudicabile, può essere soggetta a specifico giudizio di realizzabilità sia di norma che di indirizzo da suggerire per il momento del progetto e conseguente realizzazione.
Si ritiene che la posizione espressa dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica nel merito della realizzazione del ponte non tenga conto delle ragioni urbanistiche definite dal piano, non manifesti una adeguata alternativa sotto il profilo ambientale e paesaggistico e pertanto si chiede nel merito una revisione del voto medesimo che esprima anche eventuali tipologie di realizzabilità (ponte con una sola arcata, come quelli realizzati nel tratto Salerno-Vietri sul Mare, ponte con solo due piloni, come quelli realizzati nel tratto Cefalù-Pollina, con le debite differenze in relazione alla minore sezione stradale, o altro).
La controdeduzione si ritiene condivisibile, e comunque si rimanda alle valutazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica. - Si ritiene inoltre che vada maggiormente attenzionata la viabilità storica esistente. A tale proposito si fa onere al comune di tenere conto di detta viabilità storica e delle trazzere demaniali nella rappresentazione del piano e della sua compatibilità con le previsioni urbanistiche.
Controdeduzione. - La grande viabilità storica era ga rantita dalla presenza di un'unica strada: la strada regia che forse seguiva l'antica strada consolare e che attualmente segue l'andamento dell'attuale statale 113. Non appaiono esserci conflitti tra le destinazioni di piano ed eventuali tracciati storici. Comunque le strade comunali storiche o meno, le trazzere demaniali o altri tracciati ovviamente vanno rispettati. Tali tracciati sono registrati nei fogli di mappa del catasto terreni. Essi trascrivono, con precisione di dettaglio sicuramente maggiore delle carte comunemente prodotte dai piani regolatori generali, ovvero dai piani regionali e/o provinciali, i suddetti tracciati. Nel merito si ricorda che è fatto obbligo, per tutte le richieste di concessione di edificazione, di produrre atti catastali (estratti catastali) al fine di attestare il diritto di proprietà del suolo rispetto al quale si produce la richiesta di modificazione di uso del suolo attraverso azioni costruttive. Si ritiene pertanto che il riporto della viabilità minore ha mero valore di studio essendo inadeguato lo strumento dell'aerofotogrammetria a garantire la corrispondenza fra terreni e diritto di proprietà. Per le sopraindicate ragioni si ringrazia per la precisazione e si rinvia alla tavola A/1.1 del piano regolatore generale per una visualizzazione di riferimento della viabilità minore esistente.
La controdeduzione si ritiene condivisibile, e comunque si rimanda alle valutazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica. - 4) Le soluzioni progettuali proposte nelle prescrizioni esecutive delle aree destinate ad attrezzature turistiche, ricaden ti nell'ambito della fascia dei 150 mt. dalla linea della battigia, vengono disattese in base a quanto prescritto dal l'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
Controdeduzione. - Nel merito si ricorda che l'art. 15 alla voce a) recita: "le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere e impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati". Il piano im pone, per ovvie ragioni perequative, l'arretramento delle costruzioni di metri 150 dalla battigia e consente l'applicazione dell'indice edificatorio all'intero lotto proprietario così come previsto dalla citata norma. Si ritiene pertanto di non avere disatteso quanto previsto dall'art. 15 voce a della legge regionale n. 78/76.
La controdeduzione si ritiene condivisibile.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica. - 5) Per il polo sportivo si fa onere della verifica di cui al parere dell'ufficio, altrimenti l'area dovrà essere considerata come agricola.
Controdeduzione. - Nel merito si sono già date ampie spiegazioni. Relativamente alla presenza o meno di ulteriori costruzioni, ovvero alla presenza di edifici con regolare concessione, abusivi sanabili, o abusivi non sanabili, si ritiene che la norma introdotta dallo stesso parere d'ufficio, fatto proprio dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica nel merito della opposizione n. 180, ri guardante l'area (mantenimento della destinazione agricola esclusivamente fino all'attuazione del piano urbanistico esecutivo), sia bastevole a garantire l'ipotesi della realizzabilità del piano urbanistico esecutivo sulla base di un adeguato rapporto fra interesse collettivo e interesse privato. Si rammenta nel merito del piano urbanistico esecutivo del polo sportivo che l'intrapresa può essere anche condotta per iniziativa interamente privata e/o con accordi pubblico-privato. Pertanto si richiama quanto già precedentemente specificato ovvero che gli edifici esistenti nelle aree soggette a piani urbanistici esecutivi, di cui si prevede una diversa utilizzazione del suolo, rimangono alloro posto, ovvero non sono soggetti a de molizione, sin quando non si configurano le condizioni economiche per la realizzazione del piano attuativo per quanto attiene le aree da loro occupate.
Comunque l'ufficio tecnico comunale ha proceduto alla verifica richiesta e si sono riportate sulla cartografia di piano gli edifici esistenti e con relativa indicazione dello stato giuridico degli edifici anche in relazione alla sa natoria (rif. allegato 4).
La controdeduzione si ritiene condivisibile.
OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI (direttamente pervenute in Assessorato)
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica. - II gruppo XXVI ha trasmesso le seguenti osservazioni pervenute direttamente in Assessorato successivamente al parere dell'ufficio n. 379 reso sul piano regolatore generale in argomento:
-  osservazione ditta Bellia Vaccaio Franca ed altri. L'osservazione chiede la soppressione della fascia di ri spet to stradale. Fermo restando che le fasce di rispetto stradale sono disciplinate da apposita normativa, e che le previsioni di piano regolatore generale devono recepire tutti i vincoli sovraordinati discendenti dalle norme vigenti in materia, la richiesta formulata dalla ditta non può essere accolta. Tuttavia l'osservazione viene trasmes sa al comune affinché in sede di controdeduzione effettui le opportune verifiche su quanto riferito nell'os servazione medesima.
Controdeduzione. - Non si hanno elementi per la vi sualizzazione. Nel merito delle fasce di rispetto stradale si concorda con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
La controdeduzione condivide il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica. - Osservazione ditta Granà Giovanni ed altri. L'osservazione si riferisce a previsioni di piano regolatore generale non condivise "C4" pertanto la stessa non viene accolta.
Controdeduzione. - Non si hanno elementi per la vi sualizzazione e i contenuti. Si rinvia al parere dell'ufficio tecnico comunale.
L'ufficio tecnico comunale non ha espresso alcun pa rere in merito all'opposizione in questione, tuttavia quest'ufficio ritiene l'opposizione non accoglibile in quanto la richiesta riguarda la modifica di un'area destinata a E3 "aree agricole di rispetto dei valloni e delle pendici" in C4.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica. - Osservazione ditta Chirchirillo Michele. Si propone un ricorso già presentato, lamentando un errore grafico commesso in sede di controdeduzioni. L'osservazione viene trasmessa al comune affinché effettui i relativi riscontri da produrre in sede di controdeduzioni.
Controdeduzione. - Non si hanno elementi per la vi sualizzazione e i contenuti. Trattandosi di opposizione già esaminata e di eventuale errore materiale si ritiene in via generale accoglibile.
L'opposizione che dall'allegato 9 (relazione dell'ufficio tecnico comunale sulle n. 11 opposizioni pervenute fuori termine in Assessorato) risulta accolta dal comune di Altavilla, è ritenuta da quest'ufficio accoglibile.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica. - Osservazione ditta Catanzaro Sebastiano. La ditta reitera un ricorso già presentato avverso il piano regolatore generale, si rimanda a quanto detto dall'ufficio in proposito.
Controdeduzione. - Si rileva che sono state espresse determinazioni dall'ufficio dell'Assessorato.
La controdeduzione condivide il parere dell'ufficio.
Per quanto riguarda le opposizioni nn. 75, 53, 93, 77 e 233, per le quali questo ufficio rimandava a una verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale, si rappresenta quanto segue:
-  opposizione n. 75: dall'allegato 8 risultano esisten ti due edifici sull'area interessata dal "centro di compostaggio" e pertanto l'opposizione si ritiene accoglibile man tenendo la destinazione dell'area ad uso agricolo;
-  opposizione n. 53: dall'allegato 7 risulta conferma to il parere di questo ufficio e pertanto l'opposizione non sussiste:
-  opposizione n. 93: dall'allegato 6 risulta che il piano di lottizzazione in questione è convenzionato e pertanto l'opposizione si ritiene accoglibile.
-  opposizioni n. 77 e n. 233: dall'allegato 6 i piani di lottizzazione in questione non risultano convenzionati e pertanto le opposizioni non sono accoglibili a meno dell'errore materiale di localizzazione della lottizzazione di cui all'opposizione n. 77.
Le opposizioni n. 23, 30, 33, 111 e 234, non esaminate da parte del gruppo scrivente in sede di parere in quanto ricadenti all'interno della zona territoriale omogenea C4 disattesa, vengono oggi valutate a seguito delle controdeduzioni in oggetto:
-  le opposizioni n. 23 e n. 33, che il progettista ritiene accoglibili "fatti salvi i limiti di inedificabilità di cui al regio decreto n. 523 del 1904", rientrano nella problematica inerente le fasce di rispetto dei valloni e delle pendici appresso specificata. Pertanto si ritengono non accoglibili;
-  le opposizioni n. 30 e n. 111, concordando con il parere del progettista, si ritengono accoglibili parzialmente;
-  l'opposizione n. 234, concordando con il parere del progettista, non si ritiene accoglibile.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica. - Il comune di Altavilla, con nota prot. n. 14082 del 20 ottobre 2000, ha trasmesso alcune sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa relative a taluni piani di lottizzazione. Successivamente sono state trasmesse da parte del comune le deliberazioni n. 6 del 7 febbraio 2001 e n. 16 del l'8 febbraio 2001 con le quali il consiglio comunale ha preso atto delle sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa in ordine ai piani di lottizzazione le cui deliberazioni di approvazione erano state in precedenza annullate dal CO.RE.CO. per motivi non legati ad aspetti urbanistici.
Le vicende relative ai suddetti piani di lottizzazione sono avvenute in un periodo antecedente alla formazione del piano regolatore generale in esame e non possono automaticamente riversarsi sull'assetto urbanistico del piano di che trattasi, né tantomeno possono costituire elementi per una modifica d'ufficio da apportare al piano stesso.
Il recepimento delle sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa da parte del consiglio comunale dovrà essere oggetto di ponderate valutazioni sotto il profilo urbanistico, finalizzate eventualmente a definire soluzioni compatibili con l'assetto del piano alla luce delle considerazioni espresse nel presente parere. Non si può fare a meno di osservare che nel piano regolatore generale approvato con decreto assessoriale n. 120/76 le aree ora definite "di rispetto delle pendici e dei valloni" allora erano normate come zone "V4" nelle quali era fatto divieto di realizzare qualsiasi costruzione.
Appare quindi opportuno che in sede di valutazione sugli aspetti urbanistici, a seguito delle sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa di cui sopra, codesto comune proceda ad effettuare opportune verifiche alla luce del parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 224/94 del 17 maggio 1994, e delle conseguenti direttive impartite con la circolare assessoriale n. 2/94 D.R.U. prot. n. 44819 del 6 luglio 1994.
Controdeduzioni. - Le aree in questione, come si evince dalla descrizione del voto del Consiglio regionale del l'urbanistica, ricadevano in zona territoriale omogenea V4 del precedente strumento urbanistico. Si evince dalla descrizione, sempre prodotta dal voto del Consiglio di giustizia amministrativa, che nelle medesime sono stati prodotti piani di lottizzazione e che i medesimi piani di lottizzazione, su ricorso degli interessati, sono stati ritenuti validi con sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa. Si chiede sempre nel medesimo voto del Consiglio regionale dell'urbanistica una valutazione urbanistica nel merito. Le suddette aree ricadono in ambiti che il precedente strumento urbanistico, pur assegnando al l'intera area costiera la destinazione d'uso del suolo di zona territoriale omogenea "C" per residenze stagionali, escludeva, insieme ad altre, segnandole con un retino di colore scuro e attribuendogli la simbologia di zona territoriale omogenea "V4" in cui era fatto divieto di realizzare qualsiasi costruzione. Il piano, nella sua prassi corrente, come esito finale e in generale, definisce usi del suolo e degli edifici nel rispetto della natura e della storia, ovvero dei vincoli di tutela e salvaguardia operanti e applicabili ai valori presenti nel territorio e delle leggi regolanti la materia, per rispondere ad esigenze della società. Se il Consiglio di giustizia amministrativa ha espresso una sentenza si suppone che gli aspetti amministrativi relativamente alla legittimità degli atti siano stati vagliati. Nel merito potrebbe rimanere un giudizio di carattere urbanistico relativo ad aspetti oggettivabili legati alla specificità dell'insediamento umano e dell'am biente disponibile ad accoglierlo. Visto il regime d'uso del suolo segnato dal precedente piano, che poneva in generale le zone territoriali omogenee V4 in aree con forti incisioni e scoscendimenti e trattandosi di aree non soggette a espansione propriamente urbana, si suppone che il parere urbanistico richiesto dal Consiglio regionale dell'urbanistica sia relativo al mero fatto se sussistono ancora i requisiti di inedificabilità derivanti da rischio di carattere geologico nelle aree in questione. Nel mento si rinvia alla lettura dello studio geologico che accompagna il piano ed eventualmente ad ulteriori approfondimenti sempre attinenti la materia geologica.
Relativamente alla questione delle zone E3, si ritiene necessario ribadire quanto contenuto già nel decreto assessoriale n. 120 del 1976 relativamente alle allora zone V4: "soltanto con la redazione di uno studio geologico particolareggiato potrebbe avanzarsi l'ipotesi dell'eliminazione del vincolo derivante dalla presenza di pendici e valloni", e conseguentemente si potrebbe dare luogo ad una variante urbanistica tendente a dirimere la problematica relativa alle lottizzazioni non convenzionate a seguito del sopravvenuto schema di massima del piano regolatore generale in oggetto e oggetto di ricorso delle sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa.
Per quanto sopra detto si ritiene che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio del comune di Altavilla Milicia siano meritevoli di approvazione secondo quanto espresso nel presente parere";
Visto il voto n. 511 del 22 novembre 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso il parere che di seguito si riporta:
... Omissis ....
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto;
Considerato che ai fini degli adempimenti relativi alla programmazione urbanistica commerciale, il piano, poiché è stato adottato il 25 settembre 1998, non può risultare adeguato ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale emanati successivamente con decreto del Presidente della Regione siciliana dell'11 lu glio 2000, in attuazione dell'articolo della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999.
Allo stato non risulta che il comune abbia provveduto all'adeguamento del piano con apposita deliberazione consiliare di modifica, ai sensi del predetto art. 5, comma 7.
Relativamente al settore commerciale il piano regolatore generale in oggetto detta disposizione nell'ambito delle norme di attuazione delle zone territoriali omogenee. In merito si ritiene, tuttavia, che le analisi prodotte con il piano regolatore generale, così come le previsioni di piano e la normativa di riferimento, dovranno essere integrate sulla base delle direttive di cui al decreto del Presidente della Regione siciliana datato 11 lu glio 2000.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva articolata per zone territoriali omogenee con la corrispondente normativa di riferimento, contenente disposizioni riferite al settore commerciale:
Norme di attuazione
Zona territoriale omogenea A (A1 e A2). Art. 15 - La destinazione residenziale si intende comprensiva delle attività commerciali di vendita al dettaglio (esclusa la grande distribuzione e i centri commerciali intermedi di nuovo insediamento) e delle attività artigianali non nocive e moleste a giudizio dell'amministrazione comunale, purché inserite all'interno delle tipologie edilizie residenziali. Sono consentite le attività commerciali di vendita al dettaglio, massimo mq. 300.
Zona territoriale omogenea B (B1 e B2). Art. 18 - La destinazione residenziale si intende comprensiva delle attività commerciali di vendita al dettaglio (esclusa la gran de distribuzione e i centri commerciali intermedi di nuovo insediamento) e delle attività artigianali non nocive e moleste a giudizio dell'amministrazione comunale, purché inserite all'interno delle tipologie edilizie residen ziali. Sono consentite attività commerciali con superficie di vendita non superiore a mq. 400 (incrementabili della superficie destinata ad esposizione e deposito ed in conformità ai "piani del commercio").
Zona territoriale omogenea C (C1, C2, C3 e C4). Art. 21 - La destinazione residenziale si intende comprensiva delle attività commerciali di vendita al detta glio (esclusa la grande distribuzione e i centri commerciali intermedi di nuovo insediamento) e delle attività ar tigianali non nocive e moleste a giudizio dell'amministra zione comunale, purché inserite all'interno delle ti pologie edilizie residen ziali. Sono consentite attività com merciali con superficie di vendita non superiore a mq. 500 (incrementabili della superficie destinata ad esposizione e de posito in con formità ai "piani del commercio").
Zona territoriale omogenea D (D1, D2, D3 e D4). Art. 26 - Zone produttive destinate ad attività industriali, artigianali, alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e forestali, alle attività commerciali ... E' consentita la realizzazione di edifici di servizio (uffici; punti di vendita; mensa; ecc...) e di una unità residenziale, secondo le dimensioni definite per le singole sottozone, per ogni unità produttiva la cui necessità deve essere chiaramente motivata.
Per tutto quanto sopra il Consiglio esprime: parere che possa procedersi all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Altavilla Milicia, con annessi re golamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottato con la deliberazione della commissione straordinaria n. 215 del 25 settembre 1998, con l'introduzione delle prescrizioni discendenti dal voto di questo Consiglio n. 384 del l'1 marzo 2001, salvo quanto considerato con il presente parere a seguito dalle controdeduzioni deliberate dal consiglio comunale con atto n. 38 del 13 giugno 2001 e n. 39 del 14 giugno 2001";
Vista la nota di questo Assessorato n. 1097 del 9 gennaio 2002 con la quale secondo quanto disposto dal l'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, è stato richiesto il concerto dell'Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca sulle previsioni di piano riferite al settore commerciale;
Vista la nota dell'Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca prot. n. 674 del 30 gennaio 2002 con la quale, in relazione al piano regolatore generale del comune di Altavilla Milicia, sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazione da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99:
"... Omissis ...
Relativamente agli artt. 15, 18 e 21, zone territoriali omogenee A (A1 e A2), B (B1 e B2) e C (C1, C2, C3 e C4):
a)  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
b)  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000;
c)  prevedere l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche.
Relativamente all'art. 26, zona territoriale omogenea D (D1, D2, D3 e D4):
a)  integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e gran de struttura;
b)  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili:
c)  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000;
d)  prevedere l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche";
Ritenuto di poter condividere i superiori pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica, resi con i voti n. 384 dell'1 marzo 2001 e n. 511 del 22 novembre 2001, e preso atto delle proposte di modifica contenute nella nota n. 674 del 30 gennaio 2002 dellregionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità ai pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica, resi con i voti n. 384 dell'1 marzo 2001 e n. 511 del 22 novembre 2001, nonché alle condizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Palermo e con le modifiche re lative alla programmazione commerciale di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione del commercio, dell'artigianato e della pesca soprariportate, è ap provato il piano regolatore con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Altavilla Milicia, adottato con delibera della commissione straordinaria n. 215 del 25 settembre 1998.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne co stituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta gruppo XXVI/D.R.U. n. 379 dell'1 dicembre 2000;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 384 dell'1 marzo 2001;
3)  proposta gruppo XXVI/D.R.U. n. 526 del 31 ottobre 2001;
4)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 511 del 22 novembre 2001;
5)  delibera della commissione straordinaria n. 215 del 25 settembre 1998;
6)  nota prot. n. 674 del 30 gennaio 2002 dell'Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca.
Elaborati di piano regolatore generale:
7)  allegato A: relazione generale;
8)  allegato B: norme tecniche di attuazione;
9)  allegato C: regolamento edilizio;
10)  allegato D: relazione demografica;
11)  tav. T/1: inquadramento territoriale, quadro di riferimento delle unità amministrative intermedie, scala 1:500.000;
12)  tav. T/2: inquadramento territoriale, quadro di ri ferimento dei piani e/o programmi territoriali, scala 1:500.000;
13)  tav. T/3: planimetria dello stato di fatto, uso at tuale del suolo, scala 1:10.000;
14)  tav. A1.1: planimetria dello stato di fatto del territorio comunale, scala 1:10.000;
15)  tav. A2.1: planimetria dello stato di fatto del territorio comunale scala 1:5.000;
16)  tav. A3.1: planimetria dello stato di fatto del centro abitato, scala 1:2.000;
17)  tav. A3.2: planimetria dello stato di fatto del centro abitato, scala 1:2.000;
18)  tav. A3.3: planimetria dello stato di fatto del centro abitato, scala 1:2.000;
19)  tav. A3.4: planimetria dello stato di fatto del centro abitato, scala 1:2.000;
20)  tav. P/1.1: planimetria di progetto del territorio con suddivisione in zone omogenee che disciplinano l'uso degli edifici, scala 1:10.000;
21)  tav. P/2.1: planimetria di progetto del territorio comunale tra il torrente S. Michele ed il vallone Oleandro con la suddivisione in zone omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:5.000;
22)  tav. P/3.1: planimetria di progetto del centro abitato, scala 1:2.000;
23)  tav. P/3.2: planimetria di progetto del centro abitato, scala 1:2.000;
24)  tav. P/3.3: planimetria di progetto del centro abitato, scala 1:2.000;
25)  tav. P/3.4: planimetria di progetto del centro abitato, scala 1:2.000;
26)  tav. P/4: tabella tipi edilizi.
Piano urbanistico esecutivo delle aree a monte del centro abitato destinate a polo sportivo-ricreativo residenza e servizi
27)  Rg: relazione generale;
28)  Rt: relazione tecnica;
29)  Nt: norme tecniche di attuazione e prescrizioni speciali;
30)  tav. 1: planimetria delle previsioni del piano regolatore generale aerofotogrammetria e mappa catastale re lative alle zone oggetto del P.P., scala 1:2.000;
31)  tav. 2: planimetria di progetto su base catastale e su base aerofotogrammetria e principali profili e sezioni stradali di progetto, scala 1:2.000;
32)  tav. 3: planimetria di progetto, scala 1:1.000;
33)  tav. 4.1: planimetria di progetto e profili regolatori "circo Massimo", scala 1:500;
34)  tav. 4.2: profili regolatori, scala 1:500;
35)  tav. 4.3: tipologie edilizie: campo di hockey, centro sociale, piscina coperta, tribuna e servizi del campo di calcetto, tribuna e servizi della pista di pattinaggio, scala 1:200;
36)  tav. 4.4: tipologie edilizie, campo da tennis con tri bune, bar, ristorante, sala da ballo, servizi gioco ragazzi, scala 1:200;
37)  tav. 4.5: tipologie edilizie, attrezzature commerciali, amministrative e culturali, uffici pubblici, biblioteca, supermercato, scala 1:200;
38)  tav. 4.6: profili regolatori e tipologie edilizie delle aree residenziali, scala 1:200;
39)  tav. 5.1: planimetria di progetto degli impianti a rete telefonica ed elettrica, scala 1:2.000;
40)  tav. 5.2: planimetria di progetto degli impianti a rete idrica e fognante, scala 1:2.000;
41)  tav. 6: piano particellare di esproprio, scala 1:2.000.
Piano particolareggiato delle aree destinate a polo per at trezzature e turismo
42)  relazione illustrativa con la previsione di massima delle spese per l'attuazione del piano;
43)  piano particellare di esproprio ed elenchi degli immobili da espropriare;
44)  norme tecniche di attuazione;
45)  tav. 1: planimetria dello stato di fatto e delle previ sioni di piano regolatore generale, scala 1:2.000;
46)  tav. 2: planimetria di progetto su mappa cata stale con l'individuazione delle sedi stradali, dei parcheg gi pub blici, delle aree e degli impianti pubblici, scala 1:2.000;
47)  tav. 3: planimetria di progetto su mappa catastale con l'individuazione dei comparti e degli isolati, scala 1:2.000;
48)  tav. 4: planimetria generale di progetto con l'individuazione degli allineamenti, delle quote stradali, degli edifici storici, degli edifici da mantenere, degli edifici da demolire, degli edifici di nuova edificazione e delle destinazioni d'uso, scala 1:2.000;
49)  tav. 5: planimetria generale di progetto, scala 1:1.000;
50)  tav. 6: comparti, isolati, tipologie edilizie e indici di edificazione, scala 1:2.000;
51)  tav. 7: planimetria di progetto dei comparti con l'individuazione delle tipologie edilizie: comparto 1, scala 1:500 e 1:200;
52)  tav. 7 bis: planimetria di progetto dei comparti con l'individuazione delle tipologie edilizie: comparto 2, scala 1:500 e 1:200;
53)  tav. 7 ter: planimetria di progetto dei comparti con l'individuazione delle tipologie edilizie: comparto 4/5, scala 1:500 e 1:200;
54)  tav. 8: profili regolatori e sezioni tipo, scala 1:1.000 e 1:100;
55)  tav. 9: reti e impianti, scala 1:2.000.
Studio geologico piano regolatore generale
56)  studio geologico del territorio comunale;
57)  carta geomorfologica, scala 1:10.000;
58)  carta degli incrementi macro-sismici scala 1:10.000;
59)  carta idrogeologica, scala 1:10.000;
60)  carta geolitologica, scala 1:10.000;
61)  carta di classificazione del territorio scala 1:10.000.
Studio geologico tecnico delle aree di cui alle PP.EE.
62)  relazione geologico-tecnica;
63)  carta geologica-geomorfologica allegato A1, scala 1:2.000;
64)  carta geologica-geomorfologica allegato A2, scala 1:2.000;
65)  carta litotecnica allegato B1, scala 1:2.000;
66)  carta litotecnica allegato B2 scala 1:2.000;
67)  carta degli incrementi macro-sismici allegato C1, scala 1:2.000;
68)  carta degli incrementi macro-sismici allegato C2, scala 1:2.000;
69)  carta della suscettività d'uso del suolo allegato D1, scala 1:2.000;
70)  carta della suscettività d'uso del suolo allegato D2, scala 1:2.000;
Studio agricolo forestale
71)  relazione
72)  sezione A1: carta altimetrica;
73)  sezione A2: carta clivometrica;
74)  sezione A3: carta di unità del paesaggio;
75)  sezione B: carta dei suoli;
76)  sezione C: carta della vegetazione e dell'uso del suolo;
77)  sezione D: carta delle aree boscate e delle fasce forestali;
78)  sezione E: carta delle aree di possibile espansione interessate da coltivazioni agricolo-forestali, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76.

Art. 3

Le osservazioni e le opposizioni vengono decise in conformità ai voti del Consiglio regionale dell'urbanistica sopra richiamati.

Art. 4

Il comune di Altavilla Milicia dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti alla approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio e dovrà, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, provvedere alla definitiva stesura degli elaborati di piano, apportando agli stessi le modifiche e le correzioni che discendono dal presente decreto. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato per opportuna conoscenza, il consiglio comunale dovrà prendere atto del piano come sopra modificato.

Art. 5

Il piano approvato dovrà essere depositato, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale, e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Le prescrizioni esecutive dovranno essere attuate en tro il termine di anni 10 ed entro lo stesso termine do vranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 aprile 2002.
  SCIMEMI 

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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