REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 GIUGNO 2002 - N. 28
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Calascibetta  pag.
Statuto del Comune di Riposto  pag. 21 
Statuto del Comune di Vittoria. Modifica  pag. 32 





Statuto del Comune di Calascibetta


Lo statuto del comune di Calascibetta è stato pubbli cato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 7 agosto 1993.
Di seguito si ripubblica il nuovo testo approvato de fini tivamente dal consiglio comunale con atto n. 45 del 17 di cembre 2001, approvato dal CO.RE.CO. centrale per decorrenza di termini.
Affisso all'albo pretorio dal 10 febbraio 2002 al 12 mar zo 2002 per giorni 30.
In vigore con decorrenza dal 13 marzo 2002.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Capo I
La comunità, l'autogoverno, lo statuto, i regolamenti
Art. 1
Il comune

Il comune di Calascibetta è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa. Go de, altresì, di autonomia impositiva e finanziaria, che opera nei limiti stabiliti dallo statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento e programmazione della finanza pubblica.
In questo ambito, l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di cittadini che versano in condizioni di particolare bisogno.
L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.
Il Comune concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Co stituzione della Repubblica.
Art. 2
L'autogoverno

L'autogoverno della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, se condo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e della legge della Regione siciliana.
Art. 3
Lo statuto

Il principio di sussidiarietà, in base al quale la titolarità delle funzioni spetta ai soggetti giuridici pubblici più vicini agli interessi da tutelare, regola le competenze del comune. Lo statuto costituisce l'ordinamento generale del comune indirizzandone e regolandone i relativi procedimenti ed atti.
Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare di cui al successivo art. 50, è ammessa l'iniziativa da parte di almeno un quinto dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto anche me diante un progetto redatto in articoli. In tale ipotesi si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare di cui al predetto art. 50, nonché la disciplina che regola la procedura e la maggioranza prevista dalla legge per l'approvazione e la pubblicità dello schema di statuto predisposto dalla giunta municipale.
Le proposte respinte dal consiglio possono essere ri presentate dopo due anni dalla data di presentazione del la precedente.
La proposta istituzionale o popolare relativa all'abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente. La proposta istituzionale di abrogazione parziale tendente ad eliminare alcune parti "obbligatorie" o "vincolate" per legge non può essere fine a se stessa, ma dovrà essere, contestualmente, integrata o so stituita da altre parti, sempre relative al contenuto "obbligatorio" o "vincolato". Le parti riguardanti il contenuto facoltativo possono essere eliminate, se, in prosieguo di tempo, lo stesso non si presenti più attuale e non rispondente alle esigenze della comunità L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.
Le modifiche dello statuto, analogamente alla proposta di statuto sono deliberate, in seduta pubblica ed a scrutinio palese, con votazione separata per singoli articoli e con votazione finale complessiva secondo la maggioranza prevista dalla legge.
Art. 4
I regolamenti

Il Comune, in armonia con i principi fissati dalla legge e dal proprio statuto, emana regolamenti:
a)  nelle materie previste dall'art. 4 della legge n. 142 del 1990, recepito con l'art. 1, lett. a), della legge regionale n. 48 dell'11 dicembre 1991;
b)  nelle materie attribuite alla potestà regolamentare dei comuni da leggi statali, regionali e dal presente statuto;
c)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
L'iniziativa spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 54.
I regolamenti comunali entrano in vigore e diventano esecutivi nel 16° giorno successivo alla pubblicazione.
I regolamenti comunali in quanto collegati e dipendenti dallo statuto vanno modificati, abrogati o sostituiti ogni qualvolta viene modificata, abrogata o sostituita la normativa statuaria relativa, entro il termine suindicato.
Capo II
Il ruolo e le finalità del Comune
Art. 5
Il ruolo del Comune

Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto e dai principi generali sanciti dall'ordinamento. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione, affinché provveda a soddisfarli.
Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali e razziali esistenti nella comunità.
Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
Attiva e partecipa a forme di collaborazione e coope razione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione; di ampliare ed agevolare la funzione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e pe requato il concorso finanziario per le stesse richiesto.
Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità. Promuove e tutela lo sviluppo delle ri sorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita, anche con l'istituzione di biblioteche.
Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione, nelle forme indicate dallo statuto e dai relativi regolamenti.
Valorizza il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti; assicura il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture ed ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte e valutazione ed il diritto di udien za interloquendo con l'amministrazione.
Organizza servizi informativi ed educativi per promuovere e favorire la cittadinanza attiva, secondo i principi costituzionali.
Riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorre a realizzare le condizioni per una generale occupazione. Promuove l'integrazione dei cittadini portatori di handicaps concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della personalità, nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella funzione dell'ambiente e nella mobilità.
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.
Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali e distributive, non ché di operatori commerciali, lavoratori autonomi, professionisti e categorie produttive, contro ogni e qualsiasi evento che possa pregiudicare il libero sviluppo delle predette attività, occorrendo anche attraverso forme di denuncia e costituzione di parte civile negli eventuali procedamenti penali.
Art. 6
Finalità del Comune

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il me todo e gli strumenti della programmazione e della ve ri fica dei risultati, in termini di benefici per la cittadinanza.
Ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in coerenza ai valori costituzionali. Il Comune, nel l'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
1) Obiettivi politico-territoriali ed economici
Riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'assieme del suo patrimonio archeologico storico ed artistico come beni essenziali della comunità e ne assume la tutela come obiettivo primario della propria azione amministrativa. Promuove, altresì interventi per realizzare il diritto dei cittadini ad avere una degna abitazione.
Attraverso la pianificazione territoriale, promuove un armonico assetto urbano e la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali garantendo il rispetto dei lavori ambientali e paesaggistici del territorio ed attraverso piani di sviluppo e strumenti urbanistici, programma gli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, nel settore delle attività turistiche, industriali, artigianali, agricole e commerciali e della forestazione, operando per stimolare l'integrazione fra tutti i settori economici.
2) Obiettivi politico-sociali
Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli.
Riconosce le specificità della questione giovanile, valorizzando la funzione sociale, educativa e formativa delle attività culturali e sportive, attraverso la realizzazione del le necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo dilettantistico.
Promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile e per il recupero dei tossicodipendenti.
Opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione. Promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane nella società, favorendo, at traverso azioni ed interventi idonei, la permanenza delle persone anziane nella comunità familiare, nonché promuovendo e favorendo centri di aggregazione per persone anziane.
Concorre a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrati e promuove, inoltre, iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri Paesi europei o extraeuropei.
3) Obiettivi politico-culturali ed educativi
Attua programmi pedagogici-didattici per le scuole tesi allo sviluppo delle potenzialità dei bambini.
Predispone progetti ed adotta programmi per la diffusione della cultura, promuovendo l'attività dei circoli e gruppi culturali presenti nell'ambito comunale.
Valorizza le testimonianze storiche ed artistiche, promuovendo il recupero e garantendo la fruibilità da parte della collettività, attraverso il miglioramento delle strutture archeologiche, museali, artistiche-bibliotecarie.
Il Comune armonizza i sistemi e gli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti ed informa l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento. Attua, con apposite norme del presente statuto e dei regolamenti, le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
Il Comune, per il raggiungimento delle predette finalità e per la gestione ottimale dei servizi, che per la loro articolazione e natura non possono essere gestiti direttamente, sottolinea il carattere imprenditoriale della ge stione degli stessi e la connessa promozione dello sviluppo economico e civile della comunità. Valorizza l'elasticità di funzionamento, la snellezza decisionale, la possibilità di regolare e di predisporre condizioni che, in un contesto di variabili, consentono di modificare clausole contrattuali e/o convenzioni, inerenti i servizi ed interventi, in relazione alla valutazione dei risultati ottenuti.
A tale scopo, tra le forme possibili di gestione, il Co mune può deliberare:
a)  la partecipazione a consorzi, ad aziende speciali consorziali o a società per azioni;
b)  la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni per svolgere in modo coordinato servizi e funzioni;
c)  la concessione a terzi;
d)  apposita istituzione per l'esercizio di servizi so ciali non aventi rilevanza imprenditoriale.
Capo III
Gli elementi costitutivi
Art. 7
Natura giuridica

Il Comune è persona giuridica territoriale, i suoi elementi costitutivi sono: il territorio, la popolazione e la personalità giuridica.
Il territorio è la circoscrizione entro la quale il Co mune può esercitare le proprie potestà e nei cui confronti vanta un diritto assoluto, che comporta l'impossibilità di variazioni territoriali, senza il suo consenso e la titolarità della difesa dello stesso contro eventuali usurpazioni.
L'esercizio di tale potestà non è limitato, nell'ambito del territorio, ai cittadini residenti, ma si estende a tutti coloro i quali vi si trovano anche occasionalmente. La po polazione è l'elemento personale dell'ente ed è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel Comune la loro dimora abituale (cittadini residenti).
La personalità giuridica, determinata dalla legge, comporta la titolarità dei diritti e poteri pubblici. Come titolare di diritti e di poteri pubblici, il Comune ha una propria condizione istituzionale che costituisce lo "status" a cui il Comune stesso ha diritto.
Connesso con la personalità giuridica è il diritto al nome, allo stemma e ad altri segni distintivi.
Esercita le funzioni amministrative proprie, funzioni delegate dallo Stato, funzioni delegate dalla Regione e dalla Provincia regionale.
Art. 8
Territorio e sede

Il territorio del Comune si estende per kmq. 88,170999, e confina a nord con la Provincia di Palermo, i Comuni di Nicosia ed Enna, a sud con il Comune di Enna, ad ovest con il Comune di Villarosa e la Provincia di Palermo e ad est con il Comune di Leonforte ed Enna.
La circoscrizione del Comune è costituita dal centro abitato di Calascibetta, e dalla frazione di Cacchiamo.
La modifica della denominazione della frazione o del la sede comunale può essere disposta dal consiglio, previa consultazione popolare ai sensi del successivo art. 58.
La sede legale del Comune è presso il Palazzo municipale, ove di regola si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali.
In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 9
Ambito di applicazione dell'azione amministrativa

Il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri nell'ambito dei confini geografici, che delimitano la superficie del suo territorio, ai sensi del precedente art. 8.
Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e la cura di iniziative assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente in altro Comune.
Art. 10
Stemma e gonfalone

Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma costituito da un'aquila coronata con ali espanse, in fondo azzurro e giallo diviso verticalmente, reggente tra gli artigli uno stretto cartiglio col motto: "Victoriosa et fidelissima urbs calaxibectae".
Lo scudo coronato in petto è diviso in quattro vane: nel primo tre barre innalzate e due incrociate e negli angoli laterali due piccole aquile nere, una per ciascun lato; nel secondo un leone rampante su di un monte; nel terzo un leone coronato e separato, un monte; nel quarto tre barre innalzate e due incrociate e negli angoli laterali a sinistra un castello merlato con bandiera, a destra una piccola aquila nera.
Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone. Detta insegna, portata e scortata dai vigili urbani, deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore delegato. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
Titolo II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo IV
Art. 11
Gli organi di governo del Comune

Sono organi di governo del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco, ai quali si applicano le norme vigenti in materia di elezioni e nomina, durata in carica e, inoltre di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, so spensione, rimozione, decadenza, mozione di sfiducia, di missioni e responsabilità.
Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. La giunta è organo di promozione, iniriativa e di amministrazione.
Il sindaco è il capo dell'amministrazione nonché ufficiale del Governo secondo le leggi vigenti.
Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato imperativo; essi debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nei casi previsti dalla legge ed hanno il dovere di intervenire alle sedute dell'organo di cui fanno parte.
Art. 12
Il consiglio comunale

Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il regolamento di funzionamento determina le modalità per dotare il consiglio di servizi, strutture e risorse finanziarie sufficienti.
Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di autorganizzazione, in conformità alle leggi e alle nor me statutarie. Adempie alle funzioni specificatamente de mandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto, in particolare, ha competenza per gli atti previsti dall'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Delibera i criteri generali concernenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica del personale.
Delibera, altresì, con voto limitato, come previsto dal la legge o dal regolamento, le nomine di commissioni in cui deve essere garantita la presenza della minoranza.
L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato. Esplica la funzione di indirizzo mediante risoluzioni ed ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività del l'en te. Determina le scelte politico-amministrative con l'ado zione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo, negoziale. Esercita il controllo politico-amministrativo: mediante la revisione economica e finanziaria, avvalendosi della collaborazione dei revisori dei conti; l'istituzione di commissioni speciali, come previsto dal regolamento; l'istituzione di commissioni di indagine, come previste dall'articolo successivo; segnalando all'Assessorato degli enti locali, per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91, le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal 2° comma del l'art. 27 della legge regionale n. 7/92; esprimendo le proprie valutazioni sulla composizione della giunta, come previsto dal l'art. 12 della legge regionale n. 7/79 e sul la relazione semestrale di cui all'art. 17, legge regionale n. 7/79.
L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio sono regolate dalla legge, così come le indennità e lo status dei consiglieri.
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.
Art. 12 bis
Commissioni consiliari

Sono costituite commissioni consiliari permanenti che hanno funzioni istruttorie, consultive e propositive sugli atti sottoposti alle deliberazioni del consiglio. Le commissioni devono rispecchiare la consistenza numerica dei gruppi consiliari.
Il regolamento disciplina le attribuzioni, la composizione, il funzionamento e i poteri delle commissioni.
Il pareri delle commissioni sono obbligatori, ma non vincolanti, in tutte le materie di competenza del consiglio comunale e si prescinde dallo stesso ove non sia reso entro 5 giorni (liberi) dalla trasmissione della proposta al presidente della commissione o nei casi d'ur genza motivata entro 3 giorni. In casi eccezionali il parere può essere espresso in aula.
Art. 13
Commissioni di indagine, di controllo e di garanzia

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissio ne di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'am bito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
La commissione, nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capigruppo, che designeranno eventuali sostituti, è composta da consiglieri comunali, in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.
La commissione è presieduta dal presidente del consiglio, o da un suo delegato, che ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'in chiesta.
La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine. Ha inoltre diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche riservati, in possesso degli uffici comunali. I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente.
I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.
Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adot ta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.
Il comune di Calascibetta garantisce le minoranze consiliari e quelle di carattere etnico, religioso etc. nel l'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica.
A tal fine, possono essere istituite dal consiglio commissioni di garanzia e di controllo.
Sono commissioni di controllo e di garanzia quelle che tali vengono qualificate all'atto della loro costituzione.
Il controllo può riguardare gli atti di organizzazione e gestione dei servizi comunali e si esprime con valutazioni conclusive.
La garanzia riguarda situazioni o persone che richiedano una particolare tutela ai fini dell'esercizio del l'azione amministrativa.
Il presidente delle commissioni di controllo e di ga ranzia deve appartenere all'opposizione consiliare e deve essere nominato dal consiglio. Il regolamento stabilisce i limiti e le modalità del controllo e delle garanzie nonché i poteri delle commissioni, ferme restando le modalità di nomina previste dal 3° comma del precedente art. 12.
Art. 14
Adunanze e sedute

L'attività ed il funzionamento del consiglio comunale si conformano ai seguenti principi:
-  regolarità e periodicità della convocazione e della riunione;
-  pubblicità delle sedute, eccettuati i casi stabiliti dalla legge, dallo statuto o dal regolamento di funzionamento;
-  rispetto dei diritti dei consiglieri, specie quelli attinenti la presentazione e discussione delle proposte, della garanzia e della partecipazione delle opposizioni;
-  diritto di informazione.
Nella prima adunanza del neo consiglio comunale, convocato ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92, così come integrato dall'art. 43 della legge regionale n. 26/93, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, si procede, come previsto dal 1° comma del citato articolo, all'elezione del presidente del consiglio e, successivamente, di un vice presidente.
Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, di convalida, di surroga e di elezione del presidente del consiglio svolte nella prima adunanza, per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci, come previsto dal secondo comma dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92, integrato come sopra.
Sia nella prima adunanza che in quelle successive, in caso di vacanza, bisognerà procedere alla surroga dei consiglieri mancanti.
Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi morali su persone.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento senza diritto di voto, del sindaco e degli altri assessori.
Art. 14 bis
Il presidente del consiglio

1) Il presidente del consiglio:
-  convoca e presiede il consiglio comunale;
-  predispone l'ordine del giorno dei lavori consiliari;
-  dirige e coordina l'attività e i lavori del consiglio;
-  cura la diramazione degli avvisi di convocazione nonché l'attivazione delle commissioni consiliari;
-  convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo;
-  sottoscrive congiuntamente al segretario comunale i verbali delle sedute comunali e le relative deliberazioni;
2) il presidente del consiglio cessa dalla carica:
-  per dimissioni: queste vanno presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto;
-  per decadenza in seguito a cause di sopravvenuta incompatibilità;
-  per decadenza in seguito a misure contro la criminalità organizzata oltre che a misure cautelari o di restrizione personali;
-  per revoca motivata presentata da almeno 2/5 dei consiglieri comunali assegnati. In tal caso il presidente deve convocare, entro 5 giorni dal deposito di detta proposta apposita assemblea consiliare urgente, da effettuar si entro i successivi 10 giorni, per discutere la proposta di revoca. La proposta deve intendersi accettata con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3) Il consiglio, in tutti i casi di cessazione del presidente, viene convocato dal vice presidente o, in sua as senza, dal consigliere più anziano per numero di voti, entro 10 giorni dalla cessazione, per provvedere alla elezione del nuovo presidente. Nei casi di impedimento del presidente, il consiglio viene convocato dal vice presidente.
Art. 15
I consiglieri comunali

Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il sindaco è tenuto a rispondere per iscritto, entro 30 giorni dal la presentazione al segretario, alle interrogazioni e interpel lanze presentate dai consiglieri. Le mozioni presentate da almeno due consiglieri saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nella quale il sindaco esporrà la posizione dell'amministrazione.
Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme e i modi disciplinati dall'apposito regolamento, ma è tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
I consiglieri si costituiscono in gruppi, composti a norma di regolamento da almeno un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, dei consiglieri assegnati.
Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze co muni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.
Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non ne sia stata data comunicazione al segretario, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano ri portato il maggior numero di voti per ogni lista.
Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento. I consiglieri qualora non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive vengono dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque elettore del Comune e previa contestazione.
La contestazione è effettuata dal presidente del consiglio nelle forme previste per la convocazione dei consiglieri. Al consigliere è assegnato un termine per far valere le cause giustificative delle assenze.
La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica all'interessato ed è ap provata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Art. 16
Sessioni e convocazioni

Il consiglio comunale è convocato dal presidente in riunioni ordinarie od urgenti.
Può essere inoltre convocato:
a)  per iniziativa del presidente;
b)  per richiesta del sindaco;
c)  per richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali in carica.
Nei casi previsti dalle lett. b) e c), l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dal vice presidente, al quale il segretario comunale avrà dato tempestiva comunicazione.
La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare per entrambi la re voca dell'incarico, con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti.
Inoltre, il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari ad acta.
L'avviso di convocazione, con allegato ordine del gior no, dovrà essere consegnato dal messo comunale, nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione ordinaria; almeno 24 ore pri ma per i casi di urgenza. Il consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad al tra data.
L'ordine del giorno, predisposto dal suo presidente, dovrà indicare, in modo chiaro, l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle ri chieste. Le proposte formulate dal presidente e dai consiglieri comunali sono inserite nella prima sessione utile.
Il presidente del consiglio deve assicurare preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai consiglieri sulle questioni sottoposte al consesso. L'informazione avviene con il deposito, entro il termine di convocazione, presso la segreteria del comune o l'ufficio di presidenza, se costituito, della documentazione relativa agli argomenti che saranno sottoposti a deliberazione secon do le modalità previste dal regolamento.
Il consiglio comunale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno salvo che siano presenti in adunanza tutti i consiglieri in carica e tutti siano favorevoli a trattare del nuovo argomento, salvo l'acquisizione dei pareri previsti dal l'art. 12 della legge regionale n. 30/2000.
Art. 17
Validità delle sedute e delle deliberazioni

Il consiglio comunale è riunito validamente quando è presente il numero di consiglieri previsto dall'art. 21 della legge regionale n. 26 del 10 settembre 1993, salvo che non sia necessaria una maggioranza speciale richiesta dalla legge, dal presente statuto o dall'apposito regolamento.
Per la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dell'art. 21 della legge regiooale 1° settembre 1993, n. 26, integrata da quelle del regolamento, che disciplinerà, altresì, la partecipazione di persone estranee al consiglio. Il regolamento dovrà, comunque, indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in quelle di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000.
Il numero legale sarà verificato ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando, in caso di elezioni, la votazione avviene con voto limitato; in quest'ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.
Le votazioni saranno effettuate come previsto dal l'art. 184 dell'ordinamento degli enti locali. Sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica le delibere aventi per oggetto: regolamenti, bilancio, conto consuntivo, mutui a carico del bilancio, forme di gestione dei servizi, piani territoriali e urbanistici, forme associative e di cooperazione.
I verbali delle sedute e quelli delle deliberazioni, che indicheranno gli intervenuti, i punti essenziali della di scussione nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta, saranno redatti a cura del segretario comunale, che potrà avvalersi del personale del l'ente, e approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazione, come previsto dal regolamento, che stabilirà anche le modalità di inserimento delle dichiarazioni di voto, di approvazione e di rettifica dei verbali.
Art. 18
La giunta municipale

La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da n. 6 assessori.
E' nominata dal sindaco, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, così come modificato dal l'art. 4 legge regionale n. 26/93 e dagli artt. 8 e 15 legge regionale n. 35/97, che ne sceglie i componenti tra i consiglieri ovvero tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e a sindaco. Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza previste per i consiglieri e per il sindaco e, inoltre, i divieti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, modificato e integrato come sopra.
Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti, oltre che comunicati ai soggetti previsti dal l'art. 12 della legge regionale n. 7/92, modificazioni ed in tegrazioni come sopra, dovranno essere portati a conoscenza del segretario comunale, dei responsabili dei servizi e pubblicati all'albo pretorio.
Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri in presenza del segretario comunale, che redige processo verbale.
Il rifiuto comporta la decadenza dalla carica come previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.
Art. 19
Funzionamento

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o dal suo sostituto che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dagli assessori e, tranne comprovati casi di urgenza, delle proposte di deliberazione depositate in segreteria con l'attestazione del segretario di compiuta istruttoria.
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla stessa giunta. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti.
Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere in vitati ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi.
I verbali delle deliberazioni saranno redatti a cura del segretario comunale.
Art. 20
Attribuzioni

La giunta comunale delibera sulle materie previste dall'art. 15 della legge regionale 3 novembre 1991, n. 44 che non siano di competenza del consiglio e non rientrino nell'attività propriamente gestionale dei dipendenti titolari di posizioni dirigenziali, in applicazione del principio di separazione delle funzioni introdotto dall'art. 51, comma 2, della legge n. 142 del 1990, recepito con l'art. 1, lett. h), della legge regionale n. 48 del 1991 e successivamente, precisato ed esteso dall'art. 6 della legge n. 127 del 15 maggio 1997, recepito con l'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23.
La giunta, inoltre:
a)  predispone gli schemi dei regolamenti e gli atti programmatori, sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio;
b)  formula proposte al consiglio, affinché possa espri mere valutazioni e direttive, sui servizi e le relative tariffe;
c)  prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma delle opere pubbliche, la relazione illustrativa al conto consuntivo;
d)  approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti riservati dalla legge e dal regolamento di contabilità allo stesso organo;
e)  forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali, adegua le relative tariffe alle disposizioni in materia di finanza locale;
f)  dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
g)  autorizza il sindaco a stare in giudizio come at tore o convenuto ed approva transazioni che non impegnano più bilanci;
h)  adotta le deliberazioni di prelevamento dal fondo di riserva, da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti da regolamento di contabilità (decreto legislativo n. 267/2000, art. 166);
i)  adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, comprensivo della dotazione organica del comune, nel rispetto dei criteri generali adottati dal consiglio;
j)  delibera in ordine alla concessione dei servizi so cio-assistenziali con le modalità e nei limiti previsti dal l'art. 15 della legge regionale n. 4 dell'8 gennaio 1996, come modificato con l'art. 21 della legge regionale n. 21 del 6 aprile 1996.
Inoltre, svolge attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione.
Art. 21
Adunanze e deliberazioni degli organi collegiali

Per la validità delle adunanze relative alle deliberazioni degli organi collegiali si rinvia, rispettivamente, a quanto già riportato per il consiglio comunale e per la giunta municipale.
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giun ta municipale e al consiglio comunale, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica al re sponsabile del servizio interessato ed ove ritenuto necessario al segretario comunale sotto il profilo della legittimità. Qualora la deliberazione comporti impegno di spe sa o diminuzione di entrata, deve essere acquisito anche il parere del responsabile del settore finanziario o di ra gioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono obbligatori e come tali vengono inseriti nella deliberazione, ma non vincolanti per l'organo collegiale, il quale con atto motivato può anche disattenderli.
Nell'ipotesi che un servizio non faccia capo ad un re sponsabile, il parere viene espresso dal segretario comunale in relazione alla sua competenza.
Art. 22
Il sindaco

Il sindaco è il capo dell'amministrazione con funzione di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione.
Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142/90, le funzioni di ufficiale di Governo.
Esercita, altresì, le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali, dal presente statuto e dai re golamenti comunali.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il sindaco si avvale degli uffici comunali. La legge e le norme del presente statuto disciplinano l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.
Art. 23
Elezione del sindaco

Il sindaco è eletto a suffragio universale diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia.
Il sindaco presta, dinanzi al consiglio comunale nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione dello Stato.
Art. 24
Competenze

Il sindaco, quale capo dell' amministrazione, oltre alle competenze previste dall'art. 12 della legge regionale n. 7192 e successive modificazioni ed integrazioni, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune, al segretario e ai dirigenti.
In particolare:
1) rappresenta l'amministrazione comunale, firmando: istanze, richieste, autorizzazioni, proposte e tutti gli altri atti di rappresentanza politica;
2)  rappresenta il Comune anche in giudizio e pro muo ve le azioni possessorie e gli atti conservativi; partecipa nomine e incarichi; comunica accertamenti e decisioni; emana intimazioni, diffide, avvisi e bandi quando non sia no di competenza dei dirigenti;
3)  vigila sull'osservanza dei regolamenti comunali e sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
4) convoca i comizi per i referendum consultivi;
5) adotta le ordinanze, previste dalla legge e dai regolamenti;
6) rilascia tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze di competenza del Comune, che non rientrino nelle attribuzioni dei dipendenti ai quali siano state conferite funzioni dirigenziali;
7) effettua le nomine, le designazioni e le revoche che la legislazione vigente attribuisce al comune;
8) indice conferenze di servizi, promuove accordi di programma e rappresenta il Comune attuando gli indirizzi dell'organo comunale competente;
9) esercita le competenze previste dall'art. 36, com ma 3 della legge n. 142 del 1990 in materia di orari degli uffici ed esercizi pubblici;
10) adotta i provvedimenti di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
11) conferisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazioni esterne;
12) convoca e presiede, come previsto dal regolamen to, la conferenza interorganica per correlare, con il presidente del consiglio, i capigruppo, il segretario e i dirigenti, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quelli del consiglio comunale;
13) informa la popolazione su eventuali situazioni di pericolo per calamità naturali con le modalità previste dall'art 36 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.
Art. 25
Attribuzioni

Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni e dei doveri pro pri della carica:
a)  dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune e dei singoli assessori e può sospendere l'adozione di singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esame della giunta per assicurare l'unità di indirizzo;
b)  sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive al segretario comunale sull'or di ne prioritario dei fini individuati dagli organismi di Governo e in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
c)  acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza;
d)  promuove indagini e verifiche amministrative sul l'at tività del Comune;
e)  vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, con facoltà di modificare, revocare, avocare o delegare le funzioni ad altro assessore;
f)  promuove ed assume iniziative per assicurare l'osservanza, da parte di uffici e servizi di aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, degli obiettivi e degli indirizzi degli organi collegiali, disponendo l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni;
g)  ogni sei mesi presenta una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sulle attività svolte nonché su fatti particolarmente rilevanti;
h)  può conferire incarichi a tempo determinato a esperti, come previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 7/92.
Art. 25 bis
Le determinazioni del sindaco

Gli atti del sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di determinazioni.
Le determinazioni del sindaco sono esecutive dal momento dell'adozione. Le determinazioni, che comportano impegno di spesa, devono recare l'attestazione del responsabile del servizio finanziario circa la regolarità contabile e l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa.
Le determinazioni del sindaco sono pubblicate all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi e sono registrate, numerate e raccolte unitariamente presso l'ufficio di segreteria.
Art. 26
Vice sindaco e delegati

Il vice sindaco, nominato dal sindaco, è l'assessore che, nei casi di assenza ed impedimento del sindaco, lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue funzioni. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età. Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge e ai responsabili dei relativi servizi.
Ferma restando l'applicazione del 6° comma del l'art. 38 della legge n. 142/90, nelle frazioni distanti dal capoluogo o difficilmente accessibili, il sindaco può delegare le sue funzioni, in ordine di preferenza, ad un assessore o ad un eleggibile alla carica di consigliere residente nella frazione.
L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati. Costoro sono tenuti a presentare annualmente al sindaco una relazione sullo stato delle frazioni nonché sulle loro condizioni e bisogni. Il sindaco è tenuto a comunicare la relazione di che trattasi al consiglio comunale.
Art. 27
Sindaco e giunta: assunzione e cessazione dalla carica

Il sindaco entra in carica dopo le operazioni di convalida da parte del CO.RE.CO. previste dall'art. 11 della legge regionale n. 7/92. La giunta dopo la nomina da parte del sindaco.
Il sindaco e la giunta assumono le loro funzioni dopo aver prestato il giuramento prescritto. Gli assessori comunali prestano giuramento nelle forme previste dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.
Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria o formalizzate in sedute degli organi collegiali; sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
In caso di cessazione della carica di sindaco per decadenza, dimissioni, morte o altra causa si applica la legge regionale vigente in materia.
La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili del sindaco e della giunta.
Art. 28
Mozione di sfiducia

Si applicano le disposizioni contenute nella normativa regionale vigente in materia.
Art. 28 bis
Criteri per la nomina e le designazioni

Le nomine o le designazioni di competenza del co mune, previste da leggi, regolamenti e dallo statuto, devono ricadere su persone che abbiano i requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati. Essi devono essere - altresì - in possesso di:
a) titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato;
b) documentata esperienza scientifica, o professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico; oppure qualifica di magistrato ordinario, amministrativo e contabile in quiescenza o di docente universitario di ruolo anche in quiescenza. Sono equiparate all'esperienza dirigenziale di cui alla presente lettera le cariche pubbliche di deputato europeo, di parlamentare nazionale, di consigliere regionale, di sindaco, di assessore comunale e consigliere comunale ricoperte complessivamente per almeno quattro anni.
Per la documentazione dei requisiti previsti dal presente articolo e per l'incidenza delle cause di incompatibilità, si applicano le disposizioni contenute - rispettivamente - nell'art. 4 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e nell'art. 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come sostituito con l'art. 5 della legge regionale n. 19/97.
Capo V
Organi burocratici e organizzazione degli uffici e del personale
Art. 29
Il segretario comunale

Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto dall'apposito albo.
Il consiglio comunale può deliberare la gestione consortile dell'ufficio di segreteria con altro comune, previa stipula di apposita convenzione. Lo status, le attribuzioni, la nomina e la revoca del segretario comunale sono disciplinati dalla legge del 15 maggio 1997, commi 67 e seguenti - nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia. Al segretario si applicano le norme sulla contrattazione collettiva nazionale della categoria.
Art. 30
Competenze del segretario

Il segretario:
1) esplica funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e servizi e del personale ad essi preposto per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi elettivi, anche mediante periodiche conferenze dei responsabili dei servizi;
2) sovrintende alla predisposizione da parte dei vari uffici di programmi d'attuazione, bilanci, programmi e relazioni previsionali, programmi e progettazioni di carattere organizzativo nel rispetto delle direttive impartite dagli organi elettivi;
3) sovrintende sia alla raccolta di tutti gli atti pubblicati distinti per organi e materie, istituendo un indice cronologico degli stessi da mettere a disposizione di ogni cittadino per la consultazione, sia alla regolare tenuta del registro delle opere pubbliche nel rispetto dell'art. 18 della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991.
Al segretario comunale può essere attribuita - con determinazione del sindaco - la direzione gestionale di una o più aree funzionali.
In tal caso, egli ne assume la responsabilità di risultato secondo le norme previste dall'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il segretario comunale espleta - altresì - ogni altra funzione attribuitagli dal sindaco.
Art. 31
Attribuzioni consultive e di garanzia

Il segretario comunale, nella tradizionale connotazione di responsabile della legalità e correttezza amministrativa:
1) esprime, ove richiesto, i pareri previsti dall'art. 53 legge n. 142/90 sulle legittimità delle proposte di deliberazioni, con esclusione degli atti che non si configurano come provvedimenti;
2) partecipa alle sedute degli organi collegiali, curando la redazione dei verbali delle sedute e di quelle delle deliberazioni;
3) formula i pareri richiesti, esprimendo valutazioni di ordine tecnico giuridico agli organi collegiali e al sindaco;
4) collabora con le commissioni di studio e di lavoro;
5) coordina la fase istruttoria e quella di emanazione dei provvedimenti;
6) verifica l'efficacia e l'efficienza dei servizi e degli uffici e del personale ad essi preposto;
7) riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori ed effettua le comunicazioni d'obbligo;
8) riceve le richieste di sottoposizione a controllo delle delibere di giunta;
9) cura la trasmissione delle deliberazioni al CO.RE.CO. attestandone l'avvenuta pubblicazione, su conforme dichiarazione del messo, e l'esecutività;
10) verbalizza il giuramento degli assessori;
11) comunica all'Assessorato degli enti locali l'omissione degli atti previsti dall'art. 19 legge regionale n. 7/92.
Art. 32
Vice segretario

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, 4° comma, della legge n. 142/90, in caso di assenza, vacanza o impedimento, il sindaco può incaricare allo svolgimento di funzioni vicarie del segretario comunale un funzionario direttivo in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio ed equipollenti.
Il vice segretario svolge le funzioni vicarie del segretario comunale.
Art. 33
Principi strutturali ed organizzativi degli uffici

L'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune si inspira ai seguenti principi e criteri:
1) di efficacia interna ed esterna;
2) di efficienza;
3) di economicità di gestione;
4) di professionalità, flessibilità e responsabilizzazione del personale dipendente;
5) di separazione delle competenze tra organi politico-elettivi , ai quali competono le funzioni di indirizzo e di controllo sul conseguimento degli obiettivi, ed organi burocratici, ai quali compete la responsabilità gestionale;
6) di pubblicità.
La struttura organizzativa di massima dimensione è costituita dall'area funzionale comprendente uno o più servizi.
Il servizio è l'unità organizzativa in cui si articola l'area funzionale. Esso può articolarsi in uno o più uffici la cui attività si esplica su una o più materie omogenee.
La Giunta può deliberare l'istituzione o la modifica delle aree funzionali, dei servizi e degli uffici nel rispetto dei principi e criteri previsti dal presente articolo.
Art. 34
Personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi, allo statuto ed alla contrattazione collettiva di lavoro. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:
a) la struttura organizzativo - funzionale;
b) la dotazione organica;
c) le modalità di assunzione e cessazione dal ser vizio;
d) i diritti, doveri e sanzioni;
e) la disciplina delle incompatibilità;
f) il servizio di controllo interno;
g) i criteri per la stipula dei rapporti di lavoro o di collaborazione al di fuori della dotazione organica e per ogni altro tipo di rapporto previsto dalla normativa vi gente.
I posti di posizione apicale, ai quali è connessa la direzione e la responsabilità di una area funzionale, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dal profilo professionale e dalla categoria di appartenenza del posto da ricoprire.
Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità di scelta del contraente.
Capo VI
Il procedimento amministrativo
Art. 35
Il responsabile del procedimento amministrativo

Con apposito regolamento verranno individuati e determinati, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile di tutto l'iter procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
Il Comune darà idonea pubblicità alla predetta disposizione e ciò al fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilità di avere un preciso interlocutore nei vari uffici con cui tenere i necessari contatti nel corso del procedimento.
Il responsabile di ciascuna area funzionale provvede ad assegnare, a sé o ad altro dipendente addetto all'unità stessa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, nel rispetto, comunque, delle competenze previste dallo statuto.
Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità è scritto e motivato.
Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui sopra, oppure nell'ipotesi che la stessa sia stata revocata, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'area funzionale.
L'area funzionale competente ed il nominativo del responsabile, nonché il nominativo della persona che può sostituire lo stesso responsabile, in caso di sua assenza o impedimento, sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, su espressa richiesta motivata, a chiunque vi abbia interesse. In tale ultima ipotesi, l'eventuale diniego di rilascio di comunicazione deve essere comunicato per iscritto e con motivazione al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, la quale, a sua volta, si intenda accolta e la comunicazione dei nominativi di cui sopra va effettuata, entro i successivi cinque giorni.
Il dirigente di ciascuna area funzionale, periodicamente, comunica al capo dell'amministrazione l'elenco dei provvedimenti definiti e/o in istruttoria.
Al responsabile del procedimento competono:
1) la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
2) l'accertamento di ufficio di fatti, disponendo il compimento di atti all'uopo necessari e l'adozione di ogni misura necessaria per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee e/o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
3) la promozione o, se ne ha la competenza, l'indizione della conferenza dei servizi, disciplinata dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, richiamato dall'art. 2 della legge regionale n. 23 del 7 settembre 1998;
4) la cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle notifiche delle leggi e dei regolamenti;
5) l'adozione, ove ne abbia competenza, del provvedimento finale, subito dopo la definizione del procedimento. Se l'adozione del provvedimento rientra, invece, nella competenza di un organo elettivo, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell'iter procedimentale, trasmette la proposta corredata degli atti necessari al segretario comunale, il quale a sua volta lo sottopone immediatamente all'organo competente per l'adozione, che vi provvede entro il termine di dieci giorni.
Oltre alle predette responsabilità ed attribuzioni re stano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze.
Art. 36
Comunicazione dell'avvio del procedimento

L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenirvi e a quanti possono subire pregiudizio dell'emanazione dell'atto finale.
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.
Nella comunicazione vanno indicati:
1)  l'organo competente per il provvedimento conclusivo;
2)  l'oggetto del procedimento promosso;
3)  l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
4)  l'ufficio dove prendere visione degli atti.
L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 37
Partecipazione ed interventi nel procedimento

Qualunque soggetto portatore di interessi privati, nonché i portatori di interessi pubblici giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 38
Diritti dei soggetti interessati al procedimento

I destinatari della comunicazione personale ed i soggetti di cui al precedente art. 36, nonché gli intervenuti ai sensi del predetto art. 37 hanno diritto:
1) a prendere visione degli atti del procedimento, salvo che l'accesso non è sottratto dalla legge e/o dal regolamento;
2) a presentare memorie scritte e documenti che l'am ministrazione ha l'obbligo di valutare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 35, 36, 37 non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale, nonché ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.
Art. 39
Accordi sostitutivi dei provvedimenti

In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
Restano salve, per gli accordi di cui al presente articolo, le disposizioni dell'art. 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 40
Motivazione dei provvedimenti

Ciascun provvedimento amministrativo ad eccezione degli atti normativi (regolamenti) e quelli a contenuto generale (direttive, istruzioni di servizi, ecc.) deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
L'obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come garanzia per il cittadino ma anche come consistente contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo.
La motivazione deve essere resa in modo da consentire di comprendere l'iter logico ed amministrativo, seguito per l'emanazione del provvedimento.
Qualora le ragioni che hanno determinato la decisione dell'amministrazione sono espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.
In ogni provvedimento va indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Titolo III
SERVIZI
Capo VII
Servizi pubblici comunali
Art. 41

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme previste dall'art. 22 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni:
1) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale;
2) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
3) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
4) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
5) a mezzo di società S.p.A., qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento e sul rapporto costo e ricavo dei servizi singoli o complessivi nonché sulla loro rispondenza in ordine all'esigenza e alla fruizione dei cittadini.
Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge e ciò al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario fra costi e ricavi per ciascun servizio.
Art. 42
Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
Art. 43
Aziende speciali

Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.
L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimenti da parte dell'ente locale.
Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art. 44
Servizi sociali - Istituzioni

Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una o più istituzioni.
L'istituzione è organismo strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto deliberato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti. Con la stessa deliberazione il consiglio comunale:
a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b) determina le finalità e gli indirizzi;
c) conferisce il capitale di dotazione;
d) nomina il direttore;
e) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo. Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
Il regolamento di cui al precedente 2° comma disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.
Art. 45
Modalità di nomina e di revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

Tutte le nomine, le designazioni e le revoche che la vigente legislazione nazionale e regionale attribuisce al Comune sono effettuate dal Sindaco, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 32 del 1994.
Art. 46
La concessione a terzi

Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative ed associazioni di volontariato, che non abbiano fini di lucro.
La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della Comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.
La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 47
La società per azioni

Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati o può rilevare società già costituite o assumervi partecipazioni azionarie.
Ai sensi dell'art. 18, legge regionale n. 9/86, le S.p.A. cui può partecipare il Comune devono comunque essere a prevalente capitale pubblico, salve le disposizioni contenute nell'art. 11 - comma 11 - della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5.
Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stesse e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
Il Comune (o i Comuni) può costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
Nell'atto costitutivo o nello statuto della società deve essere stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, e ciò ai sensi delle disposizioni del codice civile.
Art. 48
I consorzi

Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni o con la Provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 25 della legge n. 142/90, recepita dalla legge Regione Sicilia n. 48/91 e di cui al presente statuto, in quanto compatibili.
I consigli di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra Comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio, dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
Il Comune non può costituire per le stesse finalità più di un consorzio con gli stessi Comuni e Provincia regionale.
Art. 49
Accordi di programma

Il Comune per la definizione di opere, interventi o di programmi di intervento, di proprio interesse, che richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.
Detti accordi, che costituiscono un particolare modello di cooperazione e che di per se non hanno nulla di programmatorio, devono rispondere ai compiti e finalità tipicamente deliberativi ed attuativi, almeno tutte le volte che riguardano una sola opera o singolo intervento.
Possono assumere valenza programmatoria, invece, quando gli stessi riguardano la "definizione" di programmi di intervento.
Lo scopo dell'accordo di programma è quello di coordinare ed integrare l'azione di più soggetti pubblici (Stato, Regioni, Comuni ed altri enti pubblici), tutte le volte che la loro partecipazione plurima sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che definizione, del singolo intervento.
Il sindaco, a tal fine, promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative e non soltanto obblighi in senso stretto.
L'accordo può, altresì, prevedere interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Presidente della Regione o della Provincia o il sindaco, convocano una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della Provincia o del sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato. Nell'ipotesi in cui l'accordo comporta una variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni a pena di decadenza.
La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale vi provvede entro il termine di novanta giorni, trascorsi i quali si intende approvata e ciò in conformità a quanto disposto dal 6° comma dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della Provincia se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
Titolo IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo VIII
Partecipazione popolare
Art. 50

La partecipazione dei cittadini all'azione ammini strativa.
Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
A tal fine il Comune promuove:
a) organismi di partecipazione dei cittadini all'am ministrazione locale;
b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione di circoscrizione;
c) le assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
d) forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti economici su problemi specifici;
e) la partecipazione di altre nuove forme associative che costituiscono ad hoc, quali consulte, gruppi di lavoro e commissioni alle quali partecipano rappresentanti delle forze culturali, sociali e sindacali presenti nel territorio comunale.
Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni.
Art. 51
Il diritto di udienza

Ai cittadini e agli organismi e alle associazioni di cui sopra è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune, oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza. Detto diritto di udienza costituisce una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.
Il diritto di intervento dei cittadini è diretto non a fornire informazioni all'autorità, ma assume la funzione di strumento di pressione esplicita.
Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità, le forme dell'esercizio del diritto di udienza.
Art. 52
Azione popolare, diritto di accesso e di informazione ai cittadini

Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione per far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
Il giudice ordina al Comune di intervenire in giudizio ed in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa, è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale, dalla legge n. 241/90 e dalla legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.
Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.
Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati ed agli organi di informazione, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.
Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed ai mezzi di informazione, previa regolamentazione.
Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività a tali principi.
Art. 53
Istanze - Petizioni

La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei singoli cittadini o associati, di istanze e petizioni. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco istanze.
La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
Le modalità dell'istanza sono disciplinate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra forma idonea di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità della stessa.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 50 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni trenta dalla presentazione.
La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art. 54
Proposte - Procedure per l'approvazione

I cittadini, nel numero non inferiore a 100, anche facenti parte di associazioni, comitati, organismi vari e rappresentanze, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette nei venti giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria, ove richiesta.
L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
Art. 55
Commissione consultiva frazione Cacchiamo

Per favorire la partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa e la effettiva coincidenza dei provvedimenti da adottare con la realtà locale, viene istituita un'apposita commissione consultiva Cacchiamo che ha lo scopo di esprimere le esigenze della popolazione della frazione nell'ambito dell'unità comunale. Apposito regolamento disciplinerà detta commissione.
Capo IX
Associazionismo e partecipazione
Art. 56
Principi generali

Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, cooperazione, sindacali (sia dei lavoratori che degli imprenditori), quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, nel turismo, nello sport, nell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
Riconosce il ruolo attivo e propositivo delle cooperazioni nello sviluppo delle attività imprenditoriali e l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.
Promuove la partecipazione dei giovani e favorisce le organizzazioni commerciali, artigianali e agricole, attuando forme di incentivazione di cui all'art. 58.
Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni, associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.
Art. 57
Associazioni e organismi di partecipazione

Per i fini di cui al precedente articolo il Comune:
1) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzione;
2) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
3) può affidare ad associazioni ed a comitati l'organizzazione di singole iniziative e nel caso di assegnazione di fondi il relativo rendiconto della spesa va approvato dalla giunta.
I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, perseguimento di finalità non in contrasto con la Costituzione. Nell'ambito delle predette finalità è istituito l'albo delle forme associative. Il sindaco su apposito registro elencherà tutte le associazioni operanti nel territorio, in possesso dei predetti requisiti e che siano state costituite da almeno un anno dalla richiesta di registrazione, con deposito dello statuto e la designazione del legale rappresentante. I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.
Per la gestione di particolari servizi l'amministrazione comunale può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.
Art. 58
Forme di consultazione - Incentivazione

Per la consultazione dei cittadini su specifici problemi, il Comune si avvale degli strumenti previsti dallo statuto e dal regolamento.
Oltre all'esercizio del diritto di udienza di cui al precedente art. 51, il Comune riconosce le consultazioni riguardanti le convocazioni di assemblee generali o parziali; di quartiere o frazione, dei cittadini e le convocazioni di assemblee delle associazioni iscritte nell'apposito albo, di cui al predetto art. 57, in ordine al relativo settore di competenze.
Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono, inoltre, essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativa.
Art. 59
Referendum

Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni e le relative modificazioni ed integrazioni, la disciplina del personale e le relative piante organiche, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumono le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori, oppure per iniziativa popolare con richiesta da parte di 1/10 degli elettori iscritti nelle liste elettorali dalla data dell'1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.
Questa deve essere formulata per iscritto, con specificazione chiara dell'argomento di richiesta di consultazione, con firme autenticate dei sottoscrittori nelle forme di legge.
Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. I referendum e le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.
Art. 60
Effetti del referendum

Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera sull'argomento, oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, la deliberazione deve essere adeguatamente motivata ed adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
Capo X
Il difensore civico
Art. 61
Istituzione dell'ufficio del difensore civico

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.
Il difensore civico svolge il ruolo di garante ed assolve alle proprie funzioni con probità, onestà ed indipendenza.
Interviene, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa.
I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
L'ufficio tutela del cittadino ed informazione, messo a disposizione del cittadino in locale idoneo per l'accesso anche ai portatori di handicaps e con l'assegnazione di un numero verde di linea telefonica, ha il compito di ricevere, anche oralmente, da parte dei cittadini singoli o associati, la richiesta di intervento del difensore civico.
L'ufficio, ricevuta la richiesta, deve, prima di esprimere parere di ammissibilità al difensore civico, esperire altri istituti collaborativi ed altri strumenti, ove possibile, per la soluzione della questione posta.
Art. 62
Nomina

Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale che, per preparazione, esperienza, competenza giuridico - amministrativa, diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.
Le proposte di candidatura possono essere presentate entro trenta giorni dall'avviso pubblico, anche da parte di associazioni, di ordini professionali o enti pubblici o privati, in tal caso la proposta deve contenere specificatamente i motivi che giustificano la scelta, con particolare riferimento alla capacità professionale. La proposta di candidatura, sia che provenga dal cittadino singolarmente o dai predetti organismi, deve, a pena di inammissibilità:
1) essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico, in forma scritta e con firma autenticata nelle forme di legge del proponente;
2) contenere l'indicazione dei dati anagrafici completi e residenza del candidato;
3) nonché del possesso del diploma di scuola media superiore o laurea e del curriculum professionale ed occupazione abituale e con elencazione delle cariche pubbliche e private ricoperte sia in precedenza che attualmente;
4) essere residenti da almeno due anni nel Comune.
5) avere compiuto il quarantesimo anno di età.
La votazione del candidato si svolge a scrutinio segreto e ai fini della nomina necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni, ed il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
Il difensore civico, che dura in carica tre anni, è rieleggibile in continuità di mandato una sola volta ed assume le funzioni dopo aver prestato giuramento avanti al sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
Art. 63
Incompatibilità e decadenza

Non può ricoprire l'ufficio di difensore civico:
1) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
2) chi riveste la carica di parlamentare nazionale o regionale, sindaco o assessore, di consigliere provinciale o comunale, di amministratore delle Unità sanitarie locali, di componente di ordini regionali di controllo, di amministratori di aziende speciali, istituzioni, società pubbliche e/o per azioni a partecipazione pubblica, di enti e/o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
3) i ministri del culto;
4) i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a partecipazione del Comune, nonché il segretario del Comune;
5) esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
6) gli ascendenti o discendenti in linea retta ovvero il coniuge di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti punti 2), 4);
6) chi è stato raggiunto da informazioni di garanzia per i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso, di estorsione o proposti per misure di prevenzione ai sensi della legge n. 1423/56.
7) Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità soprariportate.
La decadenza è pronunciata dal consiglio, su proposta di uno dei consiglieri comunali. Inoltre il difensore civico può essere revocato dal suo ufficio per gravi inadempienze dal consiglio con deliberazione motivata.
Art. 64
Funzioni

Il difensore civico svolge le sue funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, delle istituzioni e degli enti dipendenti, con piena autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dall'amministrazione comunale, con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
Nell'esercizio delle proprie funzioni si avvale dell'ufficio tutela e informazione, di cui al precedente art. 59, ed ha le seguenti prerogative:
1) risponde alle petizioni ed istanze di cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all'oggetto richiesto;
2) ha diritto di accesso agli uffici, chiedendo copia di atti e notizie in ordioe allo stato dei procedimenti, salvo i casi in cui prevale per legge il segreto d'ufficio;
3) può partecipare ai procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e responsabili degli uffici e servizi;
4) può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dandone comunicazione contestuale al sindaco o all'assessore competente per materia;
5) segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze o in caso di ritardo invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;
6) può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al sindaco, al consiglio comunale alla giunta municipale, sull'andamento dell'azione amministrativa;
7) può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
Nello svolgimento delle predette funzioni è sottoposto al vincolo del segreto d'ufficio.
Art. 65
Indennità di funzioni

Al difensore civico, per lo svolgimento delle funzioni inerenti il proprio ufficio, viene corrisposta un'indennità pari all'indennità mensile di un assessore.
Art. 66
Rapporti con il consiglio

Entro il mese di marzo, il difensore civico deve presentare al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica con affissione all'albo pretorio.
Nei casi di particolare importanza o di urgenza, il difensore civico può in qualsiasi momento informare il consiglio comunale e il sindaco, presentando una relazione sull'argomento.
Titolo V
FINANZA E CONTABILITA' COMUNALE
Capo XI
La programmazione finanziaria
Art. 67
La programmazione del bilancio

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con la quale la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
Il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 31 dicembre, osservando i principi dell'universalità, integrità, unità, annualità, veridicità pubblicità e pareggio finanziario
I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
Al conto consuntivo, che deve essere deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo, è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Art. 68
La programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, raccordato alle previsioni del piano pluriennale d'attuazione.
Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende la elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano.
Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti, il piano finanziario con indicazione delle risorse con le quali verrà data attuazione alla operata programmazione.
Art. 69
Delibera a contrattare e relative procedure

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da un'apposita deliberazione, nella quale vanno indicati con precisione:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, delle ragioni di interesse pubblico;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione Siciliana, nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente.
Capo XII
Il patrimonio comunale
Art. 70
I beni comunali

Il responsabile del servizio di ragioneria cura la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; è responsabile dell'esattezza dell'inventario, delle successive variazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dal regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto.
Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi in patrimonio debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio.
Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
Art. 71
La gestione del patrimonio

Per le finalità di cui sopra, i responsabili dell'area finanziaria e di quella tecnica sovrintendono alla attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio finanziario.
Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento.
L'alienazione dei beni immobili avviene mediante asta pubblica.
Quella relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal regolamento.
La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
Art. 71-bis
Principi dell'attività impositiva

Le norme dei regolamenti comunali che disciplinano l'attività impositiva dell'ente si ispirano ai principi contenuti nella legge n. 212 del 27 luglio 2000.
In particolare, le norme di cui al precedente comma:
-  devono essere formulate in termini chiari e semplici;
-  non possono avere effetto retroattivo salvo i casi previsti dalla legge;
-  se modificative di precedenti norme devono riportare il testo conseguentemente modificato.
L'amministrazione comunale adotta idonee iniziative dirette a:
-  agevolare la tempestiva conoscenza delle disposizioni in materia tributaria mediante adeguata attività divulgativa;
-  motivare i provvedimenti amministrativi;
-  improntare i rapporti con i contribuenti al principio della collaborazione, della buona fede e dell'affidamento;
-  riconoscere il diritto di interpello del contribuente in materia di applicazione delle disposizioni tributarie.
I regolamenti concernenti i tributi comunali attuano i principi enunciati nei precedenti commi del presente articolo.
Capo XIII
Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione
Art. 72
Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 74, e comunque nel rispetto delle leggi vigenti.
Il revisore, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;
b) esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico - contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
e) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione;
f) ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al sindaco affinché ne informi il consiglio comunale.
Il revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità.....
Art. 73
Controllo di gestione

I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono, trimestralmente, operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi a cui sono preposti.
Le risultanze delle predette operazioni devono essere verbalizzate dagli stessi unitamente ad osservazioni e rilievi e sottoposti all'esame della giunta, la quale redige a sua volta un quadro generale della situazione economico-finanziaria e di gestione da sottoporre al consiglio comunale.
Art. 74
Il revisore dei conti

Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti oppure iscritto nell'albo dei dottori commercialisti.
Per l'esercizio delle sue funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione secondo le previsioni di cui al precedente art. 72.
Il revisore, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ente.
Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
Per il trattamento economico, il numero degli incarichi ed i divieti si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo XIV
Statuto
Art. 75
Efficacia

Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
L'efficacia dello statuto si esplica nei confronti di coloro che vengono a contatto con l'ente, salvo l'efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.
L'ambito parziale di efficacia dello statuto è dato dal territorio comunale. Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
Art. 76
Interpretazione

Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie.
La norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
Art. 77
Adozione ed adeguamento dei regolamenti

I regolamenti di attuazione dello statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.
I principi statutari, anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.
Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto col medesimo compatibili.
Art. 78
Pubblicità dello statuto

Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente Ordinamento degli enti locali, e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di produzione. Inoltre, copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigenti, all'organo di revisione e agli altri organi del Comune, mentre altra copia sarà depositata all'ufficio segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni e delle Province regionali, istituito presso l'Assessorato degli enti locali, il quale a sua volta provvede a trasmettere copia al Ministero dell'Interno.
Art. 79
Entrata in vigore

Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione siciliana, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo n. 267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'Ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia.
(2002.19.1093)
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Statuto del Comune di Riposto

Lo statuto del comune di Riposto è stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 5 giugno 1993. Successive modifiche ed integrazioni sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 30 marzo 1996 e nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 10 maggio 1997.
Di seguito si ripubblica il nuovo testo riveduto e modificato con la deliberazione consiliare n. 37 dell'8 aprile 2002, resa esecutiva ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 48/91 del 10 maggio 2002.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Disposizioni generali

Il Comune di Riposto è un ente locale autonomo che, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica dallo statuto e dalle leggi della Regione Siciliana e dal presente statuto, rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui allo art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica e confina con il territorio dei Comuni di Acireale, Giarre e Mascali e con il demanio marittimo.
Il Comune riconosce la vita umana come diritto prioritario da tutelare e difendere dal concepimento all'ultimo istante e pone la persona a fondamento di ogni sua attenzione e iniziativa con particolare riguardo ai più deboli.
Il Comune riconosce la famiglia come risorsa e valore fondamentale ed assicura il proprio sostegno ai genitori nella cura e nell'educazione dei figli.
I minori sono a pieno titolo cittadini e partecipano alla vita della comunità. Essi vanno consultati in relazione alle scelte che li riguardano e con loro vanno ricercate le forme specifiche che consentano l'esercizio pieno della cittadinanza.
Il Comune riconosce a tutti i minori i diritti sanciti dalle convenzioni internazionali e si impegna a garantirne il rispetto.
Il Comune assicura la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte della comunità locale e promuove gli strumenti idonei a collegare la scuola con l'associazionismo culturale.
Il Comune riconosce la pratica motoria e sportiva come attività essenziale per la crescita culturale della persona e per lo sviluppo sociale e civile della collettività.
La comunità realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del Comune.
Il rapporto tra il Comune, la Regione, la Provincia regionale e gli altri enti locali si ispira ai principi di autonomia, di decentramento, di partecipazione ed al metodo della programmazione.
Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto. L'azione amministrativa è svolta secondo criteri di partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi, di imparzialità, di trasparenza, di razionalità e di immediatezza nelle procedure, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi e contrastare qualsiasi infiltrazione della malavita organizzata nella vita dell'ente locale.
Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie. Il Comune partecipa alla formulazione della programmazione economica e sociale regionale e ne attua gli obiettivi.
Il Comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità, l'effettività del diritto allo studio, alla cultura e alla educazione permanente e ricorrente, la valorizzazione delle risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali della città.
Il Comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini e in particolare dei giovani anche in collaborazione con le organizzazioni del volontariato, le associazioni e le cooperative sociali.
Il Comune promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche prevedendo tempi e modalità dell'organizzazione di vita adeguati alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori ed istituendo una commissione per le pari opportunità tra sessi.
Il Comune promuove ogni azione per l'educazione alla pace e al rigetto di ogni azione di guerra tra i popoli. Riconosce l'obiezione di coscienza al servizio militare e promuove forme di collaborazione con gli obiettori.
La sede comunale è stabilita in Riposto, via Archimede n. 125.
Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse.
Il gonfalone e lo stemma del Comune di Riposto sono quelli storici. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
Art. 2
Pianificazione e programmazione comunale

Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della pianificazione e della programmazione che ne consegue ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alle stesse i mezzi necessari.
Scopo della pianificazione e programmazione è il coordinamento delle attività umane volto al raggiungimento dell'equilibrio fra popolazione, economia e territorio ed il conseguimento del benessere collettivo.
Sono atti di pianificazione quei provvedimenti con i quali il consiglio comunale determina i criteri e le regole che condizionano l'adozione di atti amministrativi esecutivi nelle materie che ne sono oggetto. Vi rientrano tra l'altro i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani territoriali ed urbanistici, i piani di risanamento ambientale, i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche, i piani di riconversione produttiva e i programmi per la loro attuazione, i piani per la rete distributiva del commercio oltre che i bilanci annuali e pluriennali.
Il Comune con una specifica regolamentazione fissa le modalità per verifiche periodiche dei risultati conseguiti e della corrispondenza di questi ai fini prefissati, garantendo un'adeguata informazione dei cittadini e la loro partecipazione all'attuazione ed alla verifica dei programmi.
Nell'ambito della propria competenza e per il conseguimento del benessere collettivo il Comune individua come fondamentale la realizzazione dei servizi e delle attrezzature sociali dei quali garantisce almeno il soddisfacimento delle soglie minime così come definite dalle leggi dello Stato e della Regione.
In particolare individua come strategici i settori relativi alla tutela della salute, ai bisogni dei soggetti più deboli, al problema dell'abitazione, dei trasporti, della organizzazione scolastica, culturale, sportiva e ricreativa.
Per la realizzazione delle attrezzature sociali il patrimonio immobiliare pubblico assume un ruolo strategico.
Pertanto il Comune utilizza prioritariamente, per tali finalità, il proprio patrimonio immobiliare che assume quindi i caratteri di risorsa inalienabile.
Tale risorsa, in ragione delle finalità sociali cui è destinata, va potenziata attraverso una politica mirata di acquisizioni tendente alla costituzione di un proprio demanio adeguato alle esigenze della comunità insediata, puntualmente espresse dalla pianificazione e dai suoi strumenti.
Art. 3
Biblioteca comunale

Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità ed una via attraverso la quale:
- adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli amministrati;
- mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;
- conservare la memoria della propria comunità;
- attuare il principio della trasparenza nel proprio operato.
Il Comune assicura l'autonomia ed il pluralismo culturale della propria biblioteca e individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale realizzare l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo.
Art. 4
Funzioni

La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito territoriale.
L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.
Art. 5
Rappresentanza della comunità

Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene all'ambito di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento.
Il Comune rappresenta, altresì, gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione del territorio.
Spetta al sindaco l'iniziativa giurisdizionale per la difesa degli interessi del Comune e per la resistenza in giudizio.
Spetta al sindaco intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici e privati che nell'esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazioni di interessi della comunità.
Art. 6
Albo pretorio ed informazione

Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
Nel municipio sono previsti appositi spazi, facilmente accessibili, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il segretario comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti, che devono essere disponibili nella loro interezza.
Al fine di garantire a tutti i cittadini una pubblicità adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.
Il Comune nella sua organizzazione deve prevedere la creazione di un apposito ufficio per i "diritti dei cittadini".
Art. 7
Statuto

Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto nell'ambito delle norme costituzionali, dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dallo statuto e dalle leggi della Regione siciliana. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e là amministrativa del Comune.
Il procedimento per le modifiche dello statuto è disciplinato dalla legge. Per le modifiche si osservano comunque le medesime forme di preventiva consultazione popolare adottate per la formazione del vigente statuto.
Art. 8
Regolamenti

I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, ed approvati dal consiglio comunale, al quale spetta anche l'esclusiva competenza di modificarli ed abrogarli.
La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabiliti dallo statuto e dalle leggi.
I regolamenti, dopo il positivo esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione e vengono inseriti nella raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune.
Il Comune emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione:
a) sulla propria organizzazione;
b) per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
c) nelle materie in cui esercita funzioni.
Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa attestazione.
Gli atti amministrativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
Tutte le proposte di regolamento o di modifica dei regolamenti vigenti di iniziativa del sindaco, della giunta o dei consiglieri devono essere affisse all'albo del Comune e portate a conoscenza della città con manifesti murali.
Nel termine perentorio di 10 giorni dall'affissione all'albo i cittadini e le associazioni possono formulare ossesvazioni ed opposizioni che devono essere sottoposte al consiglio unitamente alle proposte.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli emendamenti presentati in consiglio comunale relativi alle proposte.
Le associazioni che lo chiedano devono essere sentite sulle proposte di regolamento o di modifica dei regolamenti vigenti dalla commissione consiliare permanente competente.
Art. 9
Trasparenza e lotta all'attività criminale

I regolamenti comunali dovranno tradurre in norme le indicazioni contenute nella circolare del 19 gennaio 1991 dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa avente per oggetto: "Attività normative degli enti locali al fine del contrasto alle infiltrazioni mafiose", che suggerisce norme in materia di rapporti con la pubblica amministrazione su: l'ordine cronologico di trattazione degli appalti; la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi; la concessione di contributi o di interventi assistenziali; la scelta dei componenti la commissione edilizia; la programmazione e la priorità delle opere da seguire; l'istituzione di albi permanenti di appaltatori e di fornitori per le opere di manutenzione in economia; l'istituzione del principio di rotazione per le attività di progettazione, consulenza e collaudo.
Art. 10
Ordinanze

Il sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione e l'applicazione di norme legislative, statutarie e regolamentari.
L'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti devono essere adeguatamente motivate e limitate al tempo in cui permane la necessità.
Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all'albo pretorio per almeno dieci giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.
Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE,
TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Art. 11
Titolari dei diritti di partecipazione

Le disposizioni del presente titolo dello statuto comunale si applicano, oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Riposto:
a) ai cittadini residenti nel Comune di Riposto non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
b) ai cittadini non residenti nel Comune di Riposto ma che nel Comune esercitano la propria attività di lavoro o di studio certificata secondo le norme regolamentari;
c) agli emigrati provenienti dal Comune di Riposto nel periodo in cui tornano a soggiornarvi.
Art. 12
Diritto all'informazione

Il Comune riconosce all'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica.
Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.
In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale, nonché del provvedimento riguardante la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati.
Il Comune si impegna a realizzare un apposito ufficio per le informazioni ai cittadini e presentazione dei reclami.
Il diritto all'informazione e all'accesso agli atti è riconosciuto a tutti, cittadini e non cittadini, residenti e non residenti, minori.
Il Comune promuove le condizioni per la piena attuazione della legge regionale n. 10 del 1991.
Il Comune, al fine di dare a tutti le informazioni sull'attività svolta dai suoi organi, può pubblicare un bollettino periodico. In tal caso, devono essere destinati spazi uguali alla giunta e al consiglio.
Nel bollettino possono essere pubblicati solo atti ufficiali interamente o per estratto ovvero dati riassuntivi indicanti gli atti predetti.
Sull'imparzialità del bollettino, che non deve perseguire in alcun modo finalità propagandistiche di parte, esercita la vigilanza una commissione costituita da sette consiglieri eletti dal consiglio con voto limitato a uno. La commissione elegge il presidente e, con voto limitato a uno, due vicepresidenti. Il presidente della commissione deve essere un consigliere di minoranza. A tale effetto è consigliere di minoranza chi è stato candidato in una lista non collegata con il sindaco eletto. È eletto presidente il consigliere di minoranza che riporta il maggior numero di voti.
I precedenti commi 6°, 7° e 8° sono estensibili alle informazioni radiofoniche e televisive.
Art. 13
Regolamento dell'ufficio dei diritti collettivi e delle relazioni con il pubblico

L'ufficio dei diritti collettivi e delle relazioni con il pubblico è disciplinato da un apposito regolamento.
Il regolamento dovrà disciplinare fra l'altro:
a) i tempi ed i modi del passaggio degli atti amministrativi a detto ufficio e la catalogazione dei medesimi;
b) i modi della consultazione da parte dei cittadini;
c) l'assegnazione ed i compiti del personale preposto a tale ufficio;
d) le forme del collegamento di detto ufficio con l'ufficio del difensore civico.
Art. 14
Iniziativa popolare

L'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale viene esercitata presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa.
Il potere di iniziativa deve essere esercitato da almeno seicento aventi diritto che devono sottoscrivere la richiesta nei tre mesi precedenti al deposito.
Gli aventi diritto sono i soggetti di cui all'art. 21.
Il consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro tre mesi dal deposito. Il primo firmatario del progetto può intervenire alla seduta del consiglio comunale per illustrarla.
Art. 15
Forme associative - Albo delle associazioni - Consulte tematiche

Il Comune valorizza, secondo le finalità loro proprie, le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato assicurandone la partecipazione all'attività pubblica.
Il Comune individua nel volontariato, nell'associazionismo e nella cooperazione sociale forme di autorganizzazione della società e strumenti di integrazione sociale da sostenere e sviluppare garantendo loro adeguati servizi (strutture, attrezzature, formazione). Stipula con i soggetti espressione del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione sociale convenzioni per la gestione di strutture e servizi in base a criteri di competenza e di professionalità.
Per le finalità di cui ai commi precedenti è istituito l'albo comunale delle associazioni.
Le associazioni operanti nel Comune sono iscritte a domanda all'albo tenuto dal Comune ed aggiornato ogni anno entro il 31 gennaio. Alla domanda di iscrizione all'albo devono essere allegati l'atto costitutivo con lo statuto avente data certa e l'elenco dei soci.
Requisiti per l'iscrizione all'albo sono:
1) la natura privatistica dell'associazione;
2) la previsione statutaria che nell'associazione sono ammessi con i medesimi diritti e doveri tutti i soggetti che si trovano nella condizione prevista dallo statuto;
3) la volontarietà dell'adesione e la facoltà di recesso per gli associati;
4) la elettività delle cariche sociali;
5) la previsione statutaria che almeno una volta l'anno l'assemblea generale dei soci si riunisce per l'approvazione del programma e per l'esame del conto consuntivo;
6) la disposizione statutaria che l'associazione non persegue fini di lucro;
7) la sede in Riposto ovvero in altro Comune ove lo statuto preveda che l'associazione svolga la sua attività in un ambito territoriale comprendente Riposto.
La violazione dello statuto nelle parti relative all'ammissione dei soci e all'assemblea annuale per l'approvazione del programma e per l'esame del conto consuntivo comporta la sospensione degli effetti dell'iscrizione all'albo, previa contestazione con invito a dedurre nel termine di giorni 10.
Il funzionario competente è tenuto ad attivare al procedimento per il provvedimento di cui al comma precedente.
Ogni anno, entro un mese dalla data prevista dallo statuto per l'approvazione del programma e del conto consuntivo, l'associazione deve depositare presso la segreteria del Comune il programma ed il conto consuntivo approvati. Decorso il mese gli effetti dell'iscrizione restano sospesi fino all'effettuazione del deposito.
L'iscrizione all'albo è condizione per l'ammissione alle consulte di cui ai commi successivi.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono immediatamente efficaci e devono essere applicate con determinazione del sindaco.
Sono iscritte all'albo delle associazioni le sezioni locali di associazioni aventi carattere nazionale o regionale. A tal fine si richiede alle predette sezioni soltanto l'attestazione di appartenenza sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione nazionale o della rappresentanza regionale o provinciale.
Ove chieda l'iscrizione all'albo la sezione locale di un associazione nazionale, non può essere scritta all'albo l'associazione, nella quale è compresa la sezione locale, operante in un ambito territoriale più vasto di quello comunale.
A titolo esemplificativo si precisa che tra le associazioni nazionali rientrano i partiti politici, sindacati dei lavoratori e degli imprenditori e le organizzazioni dei lavoratori autonomi.
Il Comune potrà adottare per una più puntuale disciplina dell'albo delle associazioni e della sua tenuta apposito regolamento.
Il consiglio comunale può istituire consulte di settore con apposito regolamento che ne disciplinerà le attribuzioni ed il funzionamento.
E' obbligatoria l'istituzione delle seguenti consulte comunali:
a) consulta dell'economia e del lavoro;
b) consulta per lo sport;
c) consulta delle associazioni per le attività culturali e di formazione sociale;
d) consulta delle associazioni ambientalistiche;
e) consulta per i problemi dei minori;
f) consulta per le problematiche giovanili e la pace;
g) consulta per favorire l'integrazione dei portatori di handicap;
h) consulta per le pari opportunità;
i) consulta per i problemi degli extracomunitari;
l) consulta per i problemi degli animali e la convivenza con i medesimi;
m) consulta per i problemi del mare e della pesca;
n) consulta per i servizi socio-sanitari.
Le consulte sono organi di consulenza del consiglio, della giunta e del sindaco. Alle sedute della consulta possono intervenire il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali senza diritto di voto.
Art. 16
Conferenza pubblica annuale Consultazione dei cittadini

Con periodicità annuale, prima della discussione in consiglio del bilancio, il sindaco e il presidente del consiglio indicono una conferenza pubblica, alla quale possono partecipare tutti, singoli ed associati, sui temi del bilancio, della programmazione comunale delle opere pubbliche, del piano regolatore generale, del piano commerciale e del generale andamento dei servizi e degli uffici comunali con particolare riguardo all'efficienza e alla trasparenza della gestione.
Con la medesima periodicità, prima della discussione in consiglio del bilancio, il sindaco ed il presidente del consiglio convocano sui medesimi temi in seduta comune tutte le consulte istituite.
Sulle proposte e sulle osservazioni formulate nella conferenza pubblica e nella riunione delle consulte in seduta comune dai soggetti partecipanti gli organi del Comune, ciascuno nell'ambito della propria competenza sono tenuti a pronunciarsi con atto motivato.
Le proposte e le osservazioni, gli effetti di cui al precedente comma, devono essere presentate in forma scritta e non sono oggetto di voto nella conferenza pubblica e nella riunione delle consulte in seduta comune.
Gli organi del Comune possono promuovere forme di consultazione dei cittadini o di particolari categorie di essi ogni volta in cui lo ritengano opportuno. Possono, altresì, indire conferenze pubbliche su particolari temi.
Con il provvedimento che promuove la consultazione o indice la conferenza vengono determinate le modalità di svolgimento.
Art. 17
Diritto di udienza

Tutti i soggetti di all'art. 21 hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici comunali per prospettare questioni a cui sono interessati, pertinenti con i compiti del Comune.
Al diritto di udienza corrisponde l'obbligo di risposta.
Gli interessati possono richiedere che l'udienza venga raccolta per iscritto nei termini essenziali della questione prospettata e della risposta data.
Delle udienze verbalizzate deve essere conservata la documentazione, anche con mezzi informatici.
Tutti i soggetti di cui al primo comma possono presentare al sindaco istanze, interrogazioni ed interpellanze, nonché petizioni, queste ultime sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso la segreteria generale.
Per la presentazione non è richiesta nessuna particolare formalità.
La risposta deve essere resa entro quindici giorni per iscritto e deve essere inviata copia delle risposte alle interpellanze ai consiglieri comunali.
Nel regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici saranno previste le ulteriori norme organizzative idonee a rendere effettivo il diritto di udienza.
Art. 18
Richieste di intervento per eliminare disservizi

Singoli cittadini o associazioni possono rappresentare al sindaco esigenze di intervento per eliminare disservizi.
In tal caso, il sindaco trasmette la segnalazione al competente ufficio per la soluzione del caso prospettato e dà immediata comunicazione scritta ai soggetti richiedenti.
Il competente ufficio è ritenuto responsabile degli eventuali danni causati dal disservizio se, senza giustificato motivo, non abbia provveduto entro tempi adeguati alla eliminazione del disservizio.
Art. 19
Referendum di iniziativa consiliare

Il consiglio comunale può promuovere, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, referendum popolari relativi ad atti generali di propria competenza con l'eccezione:
a) del bilancio e del conto consuntivo;
b) di provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
c) di provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o alla emissione di prestiti obbligazionari;
d) di provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
e) di provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti aziende o istituzioni.
Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
Il regolamento definisce le forme e la garanzia per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.
Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto. La proposta è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Nella more dell'adozione del regolamento di cui al terzo comma, il consiglio comunale, con la medesima deliberazione con la quale viene indetto il referendum, definisce le forme del suo svolgimento.
Art. 20
Referendum di iniziativa popolare

Il sindaco indice il referendum di iniziativa popolare quando sia stata depositata presso il consiglio comunale una richiesta sottoscritta da almeno milleduecento aventi diritto nei tre mesi precedenti al deposito.
Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del consiglio comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum, nonché:
a) dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
b) dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
c) degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
d) dei bilanci preventivi e consuntivi;
e) degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose.
Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, gli organi del Comune competenti abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il consiglio comunale a maggioranza dei due terzi decide se il referendum non debba più avere corso o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.
Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.
La proposta è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Art. 21
Soggetti ammessi al voto per i referendum

Sono ammessi al voto per il referendum di iniziativa consiliare e per quello di iniziativa polare oltre agli elettori, i residenti nel Comune anche se privi di cittadinanza italiana e coloro che svolgono continuativamente nel Comune la loro attività lavorativa, nonché i minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
Il sindaco ogni anno entro il 31 gennaio con manifesto pubblico invita i residenti nel Comune anche se privi di cittadinanza e coloro che svolgooo continuativamente nel Comune la loro attività lavorativa a presentare domanda di iscrizione in un'apposita lista ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui al primo comma.
Per i minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età si applicano le medesime disposizioni previste per l'iscrizione nelle liste elettorali.
Il Comune potrà adottare per una più puntuale disciplina della materia oggetto dei commi precedenti apposito regolamento.
I soggetti di cui al primo comma hanno il diritto di chiedere il referendum di iniziativa popolare.
Art. 22
Risultato vincolante del referendum

Ove i promotori del referendum vogliano che il risultato dello stesso sia vincolante, sono ammessi al voto solo gli elettori del Comune.
Art 23
Disposizioni sul referendum

Per lo svolgimento del referendum e per quant'altro non previsto dal presente statuto sono richiamate in quanto applicabili le disposizioni vigenti per il referendum abrogativo previsto dall'art. 75 della Costituzione.
Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum consultivi e di due referendum consultivi di iniziativa popolare in un anno da svolgersi nel periodo tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum consultivi di iniziativa popolare, si segue l'ordine di deposito presso il consiglio comunale.
I referendum sono indetti dal sindaco.
Art. 24
Difensore civico

Il difensore civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione del Comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti controllati dal Comune. In particolare il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione della legge regionale 6 giugno 1986, n. 9, della legge della Repubblica 7 agosto 1990, n. 241, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dello statuto e dei regolamenti del Comune.
Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale tra coloro che ne fanno richiesta o sono indicati da cittadini o da consiglieri nel termine di giorni 30 dall'invito del presidente del consiglio da affiggere all'albo del Comune e da portare a conoscenza della città con manifesti murali.
Può essere eletto difensore civico chi è eleggibile alla carica di consigliere comunale. In ogni caso non possono accedere alla carica di difensore civico i candidati delle ultime elezioni amministrative.
Alla proposta e all'istanza devono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti ed il curriculum del soggetto proposto o richiedente. Alla proposta deve essere, altresì, allegata la dichiarazione di accettazione del soggetto proposto.
Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale con il voto di quattro quinti dei consiglieri assegnati al Comune.
Se dopo tre votazioni nessuno dei candidati riporta il voto dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, il difensore civico può essere eletto con il voto dei tre quinti dei consiglieri assegnati.
Se dopo tre votazioni nessuno dei candidati riporta il voto dei tre quinti, il difensore civico può essere eletto a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
Se dopo tre votazioni nessuno dei candidati riporta il voto della maggioranza assoluta, il consiglio procede alla nomina mediante sorteggio tra coloro che abbiano riportato almeno il voto di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune in una delle nove votazioni.
Tutte le votazioni e l'eventuale sorteggio possono aver luogo nella medesima seduta.
Ove riporti voti in tutte le votazioni un solo candidato, questi sarà nominato dal consiglio se ha riportato almeno il voto di un terzo dei consiglieri assegnati.
Il difensore civico deve essere in possesso di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche.
Il difensore civico cessa dalla carica:
a) alla scadenza del mandato quadriennale;
b) per dimissioni, morte o impedimento grave;
c) in caso di rinvio a giudizio o se raggiunto da provvedimenti cautelari;
d) quando il consiglio comunale, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, deliberi la revoca per gravi violazioni della legge, dello statuto o dei regolamenti comunali.
Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta dei cittadini singoli o associati. Quando il difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:
a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con la indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;
b) in caso di gravi e persistenti inadempienze del-l'amministrazione comunale, spirato il termine indicato nella comunicazione scritta, può richiedere al sindaco l'esercizio di poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisate nel regolamento;
c) può richiedere la promozione dell'azione disciplinare;
d) sollecita il consiglio comunale, la giunta o il sindaco, che hanno obbligo di provvedere, ad assumere i provvedimenti di propria competenza, informandone, in ogni caso, il consiglio comunale;
e) riferisce annualmente al consiglio comunale sui risultati della propria attività.
Al difensore civico non può essere opposto il segreto di ufficio, sé non per gli atti riservati per espressa indicazione della legge.
Al difensore civico è corrisposta un'indennità pari a quella prevista per il sindaco.
Titolo III
GLI ORGANI DEL COMUNE
Art. 25
Organi del Comune

Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco, ai quali si applicano le norme vigenti in materia di elezione e nomina, durata in carica e, inoltre, di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza, dimissioni e responsabilità.
Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
La giunta è organo di promozione, iniziativa e di amministrazione.
Il sindaco, nella qualità di capo dell'amministrazione comunale, è il legale rappresentante dell'ente; per i servizi di competenza statale, è ufficiale di Governo.
Gli amministratori e i consiglieri comunali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nei casi previsti dalla legge.
Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri, al momento dell'elezione o della nomina, devono presentare una dichiarazione analitica concernente le spese elettorali sostenute indicando le relative fonti di finanziamento, nonché le eventuali obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.
Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri, per ogni anno di mandato, sono tenuti a rendere pubbliche, mediante deposito di dichiarazione e documenti presso la segreteria generale del Comune:
a) la situazione reddituale e patrimoniale propria e dei familiari conviventi quali si evincono dalle relative dichiarazioni dei redditi (immobili, diritti reali su beni immobili o su beni mobili registrati, azioni e quote di partecipazione societarie, indennità percepite per attività prestate in qualità di amministratori o di sindaci di società o in altra qualità);
b) la propria situazione associativa, con indicazioni di natura, scopi ed ambito delle associazioni od organizzazioni di appartenenza, con espressa dichiarazione di non appartenenza a società segrete.
Art. 26
I consiglieri comunali

Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.
Le proposte di deliberazione del consigliere devono essere presentate al presidente del consiglio comunale che le trasmette al segretario generale e per conoscenza al sindaco. Il segretario, dopo la conclusione dell'istruttoria, trasmette i pareri al presidente del consiglio e per conoscenza al sindaco.
Il sindaco è tenuto a rispondere per iscritto, entro trenta giorni dalla presentazione al segretario, alle interrogazioni presentate dai consiglieri.
Le mozioni, presentate da almeno tre consiglieri, saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nella quale il sindaco esporrà la posizione del l'am ministrazione.
Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende o enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi e di quelli ad essi relativi, ma è tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Per l'esercizio del potere di iniziativa il consigliere può avvalersi degli uffici comunali tramite il segretario generale, il quale trasmette tempestivamente ai funzionari competenti le richieste ricevute. I funzionari sono tenuti ad evadere le richieste nel termine di 10 giorni o in quello più ampio ritenuto congruo con atto motivato del segretario generale che dovrà essere comunicato al consigliere.
I consiglieri si costituiscono in gruppi, composti a norma di regolamento da almeno un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, dei consiglieri assegnati.
Ai gruppi consiliari devono essere assegnati nello stesso piano dell'aula consiliare locali idonei, opportunamente arredati, per l'espletamento delle loro funzioni tenendo presente la consistenza numerica di ciascuno di essi.
Fino a quando non saranno costituiti gruppi e ne sia stata data comunicazione al segretario, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.
I consiglieri qualora non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive vengano dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque elettore del Comune e previa contestazione.
La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica giudiziale all'interessato ed è approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Art. 27
Il consiglio comunale

Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto organizzazione, in conformità alle leggi e alle norme statutarie.
Adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dal presente statuto.
Delibera, altresì, con voto limitato ad uno nei casi in cui deve essere garantita la presenza della minoranza.
Esplica la funzione di indirizzo mediante risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
Determina le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo, negoziale.
Esercita il controllo politico-amministrativo: mediante la revisione economica e finanziaria, avvalendosi della collaborazione dei revisori dei conti; l'istituzione di commissioni speciali, come previsto dal regolamento; l'istituzione di commissioni di indagine, come previsto dall'articolo successivo.
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità di voti di preferenza le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età
Nel bilancio preventivo deve essere prevista la spesa per portare a conoscenza dei cittadini gli avvisi di convocazione del consiglio comunale e per tutte le iniziative che il consiglio o il presidente assumeranno secondo le disposizioni del presente statuto.
Sono istituite in seno al consiglio comunale quattro commissioni permanenti rispettivamente competenti nelle seguenti materie:
1)  affari generali, statuto, regolamenti, personale, servizi pubblici;
2)  pianificazione territoriale e programmazione delle opere pubbliche;
3)  bilancio, finanza, patrimonio e programmi di spesa;
4)  attività culturali, sportive, socio-assistenziali.
Ciascuna commissione è composta da sei consiglieri e viene eletta dal consiglio con voto limitato ad uno. Essa elegge a maggioranza il presidente e, con voto limitato ad uno, due vicepresidenti. Le commissioni restano in carica per l'intera durata del consiglio comunale. La cessazione dalla carica di un componente comporta la decadenza dell'intera commissione. La rielezione deve avvenire entro un mese. La commissione decaduta non può più esercitare le funzioni ed il consiglio può deliberare nelle materie attribuite ad essa prescindendo dal parere.
La commissione delibera a maggioranza dei presenti.
Il voto del presidente è prevalente in caso di parità. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune di livello non inferiore al sesto.
La commissione può invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco e gli assessori ove essi lo richiedano.
Ai lavori della commissione possono partecipare senza diritto di voto tutti i consiglieri.
Nessuna proposta può essere presa in esame dal consiglio senza il parere della competente commissione che deve essere reso nel termine di 15 giorni dalla trasmissione della proposta. In caso d'urgenza il parere deve essere reso entro 5 giorni. Trascorso il termine, il consiglio può deliberare prescindendo dal parere.
L'assegnazione ad una o più commissioni degli affari da trattare è fatta dal presidente del consiglio.
Il consiglio può adottare apposito regolamento per una più puntuale disciplina del funzionamento delle commissioni permanenti. Le commissioni permanenti non rientrano tra le commissioni di controllo e di garanzia.
Il consiglio comunale può istituire commissioni speciali, il cui funzionamento sarà disciplinato dalla deliberazione istitutiva. Alle commissioni speciali, ove esse abbiano funzioni di controllo e di garanzia, si applicano per la presidenza le disposizioni di cui al comma 9° dell'art. 12.
Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive.
La decadenza è, in ogni caso, dichiarata dal consiglio, sentiti gli interessati, con preavviso di dieci giorni.
Art. 28
Commissione di indagine

Il consiglio comunale, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
La commissione è composta da sette consiglieri e viene eletta dal consiglio con voto limitato uno. Essa elegge a maggioranza il presidente e con voto limitato a uno due vicepresidenti.
La commissione può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine. Può avvalersi della collaborazione di terzi esterni.
Ha, inoltre, diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.
I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente.
I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.
Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.
Le commissioni di indagine non rientrano tra le commissioni di controllo e di garanzia.
Art. 29
Adunanze e sedute

Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, di convalida, di surroga e di elezione del presidente del consiglio svolte nella prima adunanza, per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci.
Il presidente del consiglio dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine; inoltre, come previsto dal regolamento, garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze.
Al presidente del consiglio deve essere destinata una stanza posta sullo stesso piano dell'aula consiliare.
L'ufficio del presidente del consiglio deve essere arredato in modo decoroso e funzionale secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti statali e deve essere provvisto di linea telefonica autonoma.
Al presidente, al vice presidente e ai funzionari addetti all'ufficio del presidente del consiglio deve essere garantito il diritto di accedere all'ufficio in qualsiasi momento per consentire loro l'esercizio delle funzioni.
Il presidente può avvalersi, senza oneri per il Comune, di due addetti al suo ufficio provvisti l'uno di laurea e l'altro di diploma di scuola media superiore, dando di ciò comunicazione al sindaco.
Sia nella prima adunanza che in quelle successive, in caso di vacanza, bisognerà procedere, fermo restando quanto previsto dal terzo comma dell'art. 174 del l'O.R.EE.LL., alla surroga dei consiglieri mancanti.
Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi morali su persone.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento, senza diritto di voto, del sindaco e degli altri assessori.
Art. 30
Sessioni e convocazioni

Il consiglio comunale è convocato dal presidente e si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio.
Può essere riunito, in sessione straordinaria, in ogni altro periodo dell'anno:
a) per determinazione del presidente;
b) per richiesta del sindaco;
c) per richiesta di un quinto dei consiglieri comunali.
Nei casi previsti dalle lettere b) e c), l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario comunale darà tempestiva comunicazione.
La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare per entrambi la revoca dell'incarico con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti.
L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale, nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, con le procedure previste per la notifica degli atti dal codice di procedura civile almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione ordinaria, almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione straordinaria, almeno ventiquattro ore prima per i casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata. Il consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data.
Negli stessi termini, di cui al comma precedente, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio, a cura del segretario, e negli appositi spazi individuati dal regolamento.
L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste. Le proposte presentate sono inserite nella prima sessione utile.
Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati messi a disposizione almeno 3 giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.
Art. 31
Validità delle sedute e delle deliberazioni

Il consiglio comunale è riunito validamente quando è presente la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, salvo che non sia necessaria una maggioranza speciale prevista dalla legge, dal presente statuto o dall'apposito regolamento.
Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
Nella seduta di cui al comma 5° non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
I componenti dei collegi votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta; sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.
Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.
Il presidente dell'adunanza accerta e proclama l'esito delle votazioni: nelle adunanze consiliari egli è assistito da tre scrutatori, scelti dal consiglio fra i propri componenti.
È consentito, altresì, per le operazioni per le quali è previsto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l'indicazione dei nomi, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica.
Art. 32
La giunta municipale

La giunta municipale è composta dal sindaco che la convoca e la presiede e dal numero massimo degli assessori previsto dalla legge.
Art. 33
Funzionamento

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o dal suo sostituto che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dagli assessori e, tranne comprovati casi di urgenza, delle proposte di deliberazioni depositate in segreteria con l'attestazione del segretario di compiuta istruttoria.
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite con regolamento dalla stessa giunta.
La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti.
Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi.
I verbali delle deliberazioni saranno redatti, a cura del segretario comunale, da dipendenti dell'ente.
Art. 34
Attribuzioni

Le attribuzioni della giunta sono quelle previste dalla legge e dai regolamenti.
Art. 35
Il sindaco

Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale.
Il sindaco esercita le funzioni di ufficiale di Governo e tutte le funzioni attribuitegli dalle norme vigenti.
Art. 36
Elezioni del sindaco

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia, che si applicano anche in materia di eleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza.
Art. 37
Competenze

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune, al segretario e ai funzionari.
Il sindaco rappresenta l'amministrazione comunale, firmando istanze, proposte ed atti di rappresentanza politica, rappresenta il Comune in giudizio e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi, convoca e presiede la conferenza interorganica per coordinare con il presidente del consiglio, i capigruppo, il segretario ed i funzionari, i tempi e l'attività degli organi esecutivi con quelli del consiglio comunale, partecipa ai lavori della conferenza dei capigruppo per la programmazione dei lavori del consiglio comunale.
Art. 38
Attribuzioni

Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni e dei doveri propri della carica:
a) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune e dei singoli assessori e può sospendere l'adozione di singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esame della giunta per assicurarne l'unità di indirizzo;
b) sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive al segretario comunale sull'ordine prioritario dei fini individuati dagli organi di governo e in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
c) acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovraintendenza;
d) promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
e) vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, con facoltà di modificare, revocare, avocare o delegare le funzioni ad altro assessore;
f) promuove ed assume iniziative per assicurare l'osservanza, da parte di uffici e servizi di aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, degli obiettivi e degli indirizzi degli organi collegiali, disponendo l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni;
g) ogni sei mesi presenta una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;
h) può conferire incarichi a tempo determinato a esperti, come previsto dalla legge.
Art. 39
Vicesindaco e delegati

Il vicesindaco, nominato dal sindaco, è l'assessore che, nei casi di assenza ed impedimento del sindaco, lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue funzioni.
Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.
Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge ed ai responsabili dei relativi servizi.
Nelle frazioni distanti dal capoluogo o difficilmente accessibili, il sindaco delega le sue funzioni, in ordine di preferenza, ad un assessore o ad un eleggibile alla carica di consigliere residente nella frazione.
L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati. Costoro sono tenuti a presentare annualmente al sindaco una relazione sullo stato delle frazioni nonché sulle loro condizioni e bisogni. Il sindaco è tenuto a comunicare la relazione di che trattasi al consiglio comunale.
Titolo IV
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Art. 40
Struttura dell'ente

L'ordinamento strutturale del Comune è organizzato secondo criteri di autonomia funzionalità ed economicità, nel perseguimento degli obiettivi di efficacia dell'azione amministrativa.
L'ordinamento strutturale del Comune si articola in aree.
L'area si articola in servizi ed uffici ed è strutturata secondo uno schema organizzativo flessibile, atta a corrispondere costantemente ai programmi ed ai piani operativi del consiglio e della giunta.
La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche funzionali e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale, in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'ente.
Ad ogni area è preposto un responsabile, che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Ad ogni funzionario responsabile deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.
Ove sia ritenuto opportuno o necessario, il regolamento di organizzazione disciplina la costituzione di gruppi di studio, di ricerca o di lavoro, nell'ambito delle ripartizioni.
I funzionari sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente.
Art. 41
Incompatibilità

Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto di interessi con l'ente.
Lo svolgimento di attività lavorative è autorizzato, secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
Art. 42
Responsabili degli uffici e dei servizi

Il regolamento del personale disciplinerà l'attività, i requisiti soggettivi ed oggettivi, le procedure di scelta, le modalità di preposizione e rimozione dei responsabili dei servizi e degli uffici.
La giunta comunale, con deliberazione motivata, può affidare ad esterni posti di responsabile del servizio o dell'ufficio di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato di "diritto pubblico" ed eccezionalmente di "diritto privato" fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
Art. 43
Segretario comunale e funzionari responsabili dei servizi

Al segretario generale spettano le funzioni previste dalla legge e quelle a lui attribuite in base alla legge.
L'attribuzione delle competenze al segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi deve essere attuata nel rispetto delle esigenze di razionalità, buon andamento degli uffici e dei servizi, nonché delle qualifiche dei dipendenti, del ruolo e delle funzioni di alta direzione del segretario e nel quadro dei poteri di indirizzo spettanti agli organi elettivi.
Ai funzionari responsabili dei servizi sono attribuite le competenze previste dalla legge nel rispetto del presente statuto e dei regolamenti dell'ente.
Art. 44
Vice segretario

Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, è previsto il vice segretario.
Art. 45
Conferenza dei funzionari responsabili dei servizi

Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, per favorirne l'attività per progetti e programmi, è istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi presieduta e diretta dal segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il segretario e per i funzionari responsabili dei servizi, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.
Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinati dal regolamento di organizzazione.
Art. 46
Relazioni sindacali

Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento del personale sono applicati con provvedimento degli organi competenti dell'ente.
Art. 47
Programmazione

La relazione previsionale e programmatica consente la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
I piani ed i programmi di durata temporale diversa devono annualmente essere adeguati alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.
La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati altri strumenti di programmazione.
Art. 48
Accordi di programma

Il Comune favorisce il ricorso ad accordi di programma per definire ed attuare opere, interventi o programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrale e coordinata del Comune, della Provincia regionale e di altri soggetti pubblici.
L'organo competente in relazione all'oggetto del l'accordo di programma definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini dell'accordo.
Art. 49
Conferenza dei servizi

Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune al fine di una conferenza dei servizi, l'organo comunale competente identifica chi debba rappresentare il Comune nella stessa e definisce gli indirizzi cui debba attenersi.
Titolo V
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 50
Forme di gestione

L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa dal Comune, ai sensi di legge.
La scelta delle forme di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra la gestione diretta, l'affidamento in concessione quando sussistono ragioni tecniche ed economiche, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione in istituzione, l'affidamento in appalto, nonché la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ov vero consorzio.
Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 51
Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.
Art. 52
Azienda speciale

Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi di sviluppo economico e civile.
L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
Art. 53
Istituzione

Il consiglio comunale per l'esercizio dei servizi speciali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo ordinamento di disciplina di organizzazione dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati gestionali.
Il regolamento può prevedere il ricorso a personale con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
Gli organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
Art. 54
Personale a contratto

Per la gestione dei servizi il Comune per le qualifiche apicali o di specializzazione può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto pubblico o privato.
Per le istituzioni e le aziende speciali la copertura dei posti di cui al precedente comma può essere attuata a tutto il personale dipendente.
Art. 55
Nomina, revoca e mozione di sfiducia costruttiva degli amministratori delle aziende e delle nomina e la revoca istituzioni

La nomina e la revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono disciplinate dalle disposizioni ad esse relative.
Titolo VI
FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE
Art. 56
Controllo di gestione

Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
Il consiglio comunale prende conoscenza dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive della giunta, ai revisori dei conti, al segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.
Art. 57
Revisori dei conti

I revisori dei conti sono eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno ed assumono le funzioni assegnate loro dalla legge.
Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti.
Saranno altresì previsti i sistemi e le modalità tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra il consiglio comunale, la giunta, il sindaco ed i revisori.
Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione ai revisori dei conti per l'esercizio delle loro funzioni.
Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisione, in modo di assicurare i principi di imparzialità ed (inadempienza) e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza.
Art. 58
Regolamento di contabilità

Il Comune adotta un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.
Titolo VII
PARI OPPORTUNITÀ
Art. 59
Pari opportunità

In tema di pari opportunità si applicano le disposizioni previste dalla legge nel rispetto della norma costituzionale di uguaglianza.
Titolo VIII
VERIFICA DELLO STATUTO
Art. 60
Verifica dello statuto

Ogni anno il consiglio comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica dell'attuazione dello statuto, predisponendo adeguate forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti, ed assicurando la massima informazione ai cittadini sul procedimento della verifica.
(2002.22.1260)
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Statuto del Comune di Vittoria. Modifica


Nello statuto del comune di Vittoria, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 17 luglio 1993, con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 7 marzo 2002, l'art. 40 è stato riformulato nel modo seguente:
"Art. 40

La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da n. 10 assessori", attesa la disposizione di cui all'art. 6, nella parte relativa, della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000.
(2002.20.1161)


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