REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 GIUGNO 2002 - N. 28
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 12 aprile 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Oliveri.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il foglio prot. n. 68 dell'11 gennaio 2000, con il quale il comune di Oliveri ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio, adottato con delibera commissariale n. 2 del 5 agosto 1999;
Vista la delibera n. 2 del 5 agosto 1999, con la quale il commissario ad acta, nominato da questo Assessorato in dipendenza della dichiarata incompatibilità da parte della maggioranza dei componenti il consiglio comunale, ha adottato il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive;
Visti gli atti di pubblicazione resi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la certificazione del 17 novembre 1999, a firma del segretario comunale di Oliveri, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché attestante che avverso il piano risultano presentate n. 24 osservazioni e opposizioni;
Viste le 24 osservazioni e/o opposizioni di cui allo stralcio del registro di protocollo sottoscritto dal segretario comunale;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relazione redatta dal progettista sulle medesime, trasmesse dal commissario ad acta per effetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 65/81;
Visti i pareri favorevoli rilasciati, con osservazioni e prescrizioni, dall'ufficio del Genio civile di Messina prot. n. 3521 del 6 marzo 1993 (relativo al solo piano regolatore generale), n. 22687 del 2 agosto 1994 (richiesta integrazione atti studio geologico per P.P.), n. 22687 del 22 agosto 1994 (relativo a piano regolatore generale e di talune prescrizioni esecutive), n. 13886 del 3 maggio 1996 (riconferma precedente parere a seguito di emendamenti in sede di adozione), n. 16711 del 5 luglio 1999 (riconferma precedente parere a seguito di emendamenti in sede di adozione), e n. 702 del 6 febbraio 1999 (relativo a piano regolatore generale ed ulteriori prescrizioni esecutive);
Vista la nota prot. n. 464 dell'11 ottobre 2000, con la quale il gruppo di lavoro XXX/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria regionale del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi allo strumento urbanistico in esame, la proposta di parere n. 15 del 29 settembre 2000 dallo stesso formulata;
Visto il voto n. 358 del'11 gennaio 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, integrando la proposta del gruppo XXX/D.R.U., ha espresso il parere che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Considerato:
PROCEDURE
E' da premettere che il piano regolatore di Oliveri ha alle spalle un lungo percorso formativo stante che:
-  con decreto n. 169/85 del 22 aprile 1985 veniva approvato il piano regolatore generale con modifiche, prescrizioni e stralcio della zona a monte dell'autostrada. Lo stralcio in particolare riguardava le previsioni di insediamenti stagionali e ricettivi nonché le previsioni artigianali. Le prescrizioni riguardavano le previsioni di zone B2 e B3 perimetrate in rosso da classificare quali zone C in quanto non in possesso dei requisiti di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968. Dovevano inoltre essere redatte prescrizioni esecutive;
-  il comune di Oliveri, in luogo di procedere alla redazione delle previsioni delle zone stralciate e delle prescrizioni esecutive, in adempimento al decreto n.169/85, affidava, con delibera consiliare n. 87 del 28 settembre 1985, l'incarico per la rielaborazione totale del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive ad una terna di progettisti (Accardo, Melluso, Lo Presti), già redattore del precedente piano regolatore generale;
-  in data 12 settembre 1986 con delibera n. 1 il commissario ad acta aveva modificato e integrato l'incarico per la rielaborazione del piano regolatore generale di cui alla citata delibera consiliare n. 87/85 precisando che le prescrizioni esecutive quinquennali dovessero riguardare talune aree ai margini dell'abitato esistente perimetrate in apposite planimetrie allegate;
-  il nuovo piano rielaborato veniva adottato con delibera consiliare n. 43 del 31 maggio 1989;
-  con delibera n. 60 del 14 luglio 1989, veniva modificato l'ambito dei piani particolareggiati previsti dalla citata delibera commissariale n. 1 del 12 settembre 1986;
-  il piano adottato veniva trasmesso all'A.R.T.A. con nota 25681 del 25 luglio 1990 e restituito per integrazione atti, giusto voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 262 del 7 novembre 1990;
-  con ulteriore voto del Consiglio regionale dell'ur banistica n. 470 del 5 giugno 1991, veniva definitivamente restituito per rielaborazione parziale in quanto "pur in presenza delle evidenziate vistose carenze non appare opportuno, anche per assicurare comunque una disciplina urbanistica, far procedere alla rielaborazione totale". Inoltre venivano formulati diversi rilievi inerenti l'esagerato dimensionamento demografico, la mancata verifica delle caratteristiche di legge delle zone classificate B, motivi geologici in ordine alle aree C2 in prossimità del torrente Elicona, per la mancata previsione di fasce di rispetto lungo la S.S. 113 e intorno al depuratore, carenze delle norme di attuazione e del regolamento edilizio ed, infine, il dimensionamento delle prescrizioni esecutive;
-  con assessoriale n. 42991 del 5 agosto 1991, il citato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 470/91 veniva trasmesso al comune di Oliveri precisando che il piano regolatore generale, il PP, il PIP ed il regolamento edilizio andavano rielaborati parzialmente ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
-  successivamente, con delibera consiliare n. 77 del 19 novembre 1991, e n. 78 del 30 novembre 1991, il consiglio comunale dava le direttive ai progettisti per la rielaborazione del piano;
-  con delibera consiliare n. 15 del 28 marzo 1992 il consiglio comunale respingeva le motivazioni dei progettisti che avevano disatteso le richieste fatte dal consiglio comunale con le citate delibere n. 77/91 e n. 78/91 e dava mandato al sindaco di "trasmettere gli elaborati del piano regolatore generale";
-  pertanto la suddetta delibera deve intendersi come delibera di adozione di modifiche al piano, anche se le stesse non vengono specificate e quindi non sono definite inequivocabilmente le relative previsioni;
-  con nota n. 1320 del 9 aprile 1992 il comune di Oliveri trasmetteva a questo Assessorato il piano in oggetto per l'approvazione;
-  con assessoriale prot. n. 21509 del 16 settembre 1992 veniva rilevato che il piano inviato necessitava di pubblicazioni ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  con delibera consiliare n. 31 del 20 giugno 1992, veniva dato incarico al capo dell'ufficio tecnico comunale, geom. Ravidà, di inserire negli elaborati del piano regolatore generale la localizzazione delle opere pubbliche finanziate nonché veniva dallo stesso tecnico predisposto il rilievo delle zone B propedeutico alla verifica delle stesse in relazione al decreto ministeriale 2 aprile 1968. Lo stesso, redigeva al contempo due tavole introducendo le previsioni del verde pubblico attrezzato, delle attrezzature di interesse comune e delle strade;
-  con delibera consiliare n. 34 del 10 luglio 1992 il consiglio comunale riadottava il piano regolatore generale rielaborato parzialmente in adeguamento al voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 470/91;
-  avverso quest'ultima delibera venivano presentati dei ricorsi dei sigg. Jarrera Stefano e Jarrera Antonio e Gaglioto inerenti principalmente presunte illegittimità del procedimento derivanti dall'intempestivo affidamento dell'incarico al capo dell'ufficio tecnico comunale, tecnico geometra non abilitato alla redazione del piano urbanistico. I ricorrenti lamentavano inoltre che il piano fosse stato modificato nonostante lo stesso fosse stato restituito unicamente per provvedere agli adempimenti relativi alla pubblicazione;
-  con delibere n. 71 del 2 dicembre 1992, n. 72 del 2 dicembre 1992 e n. 73 del 9 dicembre 1992, il consiglio comunale controdeduceva alle osservazioni ed opposizioni presentate rinviando le determinazioni per alcune di esse all'Assessorato;
-  il piano veniva trasmesso a questo Assessorato con nota n. 4563 del 15 dicembre 1992;
-  detto piano veniva quindi restituito al comune di Oliveri a seguito del voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 884 del 7.1993 con il quale non si riteneva meritevole di approvazione il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio rielaborato parzialmente in quanto il piano "che presenta varianti sostanziali, risulta redatto per una parte da un tecnico non abilitato ed inoltre lo stesso risulta non adeguato in modo soddisfacente alle considerazioni e rilievi di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 470/91 ed agli adempimenti di cui al decreto n. 169/85;
-  in particolare veniva rilevato come il piano riguardasse le previsioni urbanistiche dell'intero territorio comunale e pertanto quanto controdedotto per le osservazioni ed opposizioni per la parte già stimata meritevole di approvazione, giusto decreto. n. 470/91, non si poteva ritenere valido ai fini dell'esame del piano. Inoltre non si riscontravano differenze fra gli elaborati presentati e quelli esaminati con il precedente voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 470/91;
-  veniva inoltre evidenziato come le modifiche apportate dal tecnico comunale si configurassero come variante sostanziale all'assetto urbanistico prefigurato dal piano regolatore generale consegnato dai progettisti e già adottato.
Ciò premesso, fermo restando i precedenti profili così come sopra evidenziati, sul piano si rileva sotto il profilo procedurale quanto segue:
-  con delibera consiliare n. 78 del 21 dicembre 1993 venivano date le direttive in ottemperanza al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 884/93;
-  con delibera consiliare n. 24 del 30 aprile 1994 veniva approvato lo schema di massima del piano regolatore generale;
-  con delibera consiliare n. 36 del 29 maggio 1994, veniva adottato il piano regolatore generale, regolamento edilizio e prescrizioni esecutive; successivamente, tuttavia, tale deliberazione veniva annullata con sentenza del TAR n. 138/95 e n. 139/95 per violazione dell'art. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali;
-  successivamente con delibere consiliari nn. 21 del 3 marzo 1995 e 22 del 4 marzo 1995 la maggioranza dei componenti il consiglio comunale di Oliveri si dichiarava incompatibile ad adottare il piano regolatore generale;
-  sopraggiunta la legge regionale n. 57/95 il Consiglio comunale procedeva alla verifica di sussistenza o meno di interesse e quindi con delibera consiliare n. 83/95 del 29 novembre 1995 si riteneva compatibile ad adottare il piano regolatore generale;
-  con delibera consiliare n. 52 del 28 maggio 1996 il C.C. non adottava il piano regolatore generale e di conseguenza veniva richiesto all'A.R.T.A. la nomina di un commissario ad acta;
-  l'adozione del piano regolatore generale è avvenuta con deliberazione commissariale n. 2 del 5 agosto 1999, contestualmente all'adozione del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive;
-  il progetto di piano è corredato dallo studio geologico, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81, e dallo studio agricolo-forestale prescritto dall'art. 3 della legge regionale n. 15/91, integrato ai sensi della legge regionale n. 16/96;
-  sul progetto di piano regolatore generale, con allegate prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Messina;
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del progetto di piano, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 71/78;
-  avverso al piano sono state presentate n. 24 osservazioni e/o opposizioni;
-  le osservazioni ed opposizioni presentate, sulle quali i progettisti hanno formulato le proprie deduzioni, sono state trasmesse dal commissario ad acta a questo Assessorato unitamente al piano.
STUDIO GEOLOGICO
Lo studio geologico relativo al piano regolatore generale, redatto dal geologo Giovanni Barbagallo è carente dal punto di vista cartografico. Gli elaborati prodotti, ad eccezione dell'allegato 1 carta geologica e dell'allegato 9 carta idrogeologica, non sono supportati dalla topografia di base, mentre quelli relativi al piano d'insediamento produttivo e al piano particolareggiato (a firma del geologo Bellomo), e al piano particolareggiato zona C3 (a firma del geologo Trainati), sono conformi rispettivamente alle circolari di quest'Assessorato n. 33139 del 26 giugno 1989 e n. 2222 del 31 gennaio 1995.
Premesso questo, il quadro generale che ne deriva consente di identificare i principali aspetti geologici idrogeologici e geologico-tecnici del territorio comunale di Oliveri. Questo presenta una conformazione morfologica differenziata, "pianeggiante o localmente interessata da modeste scarpate" nell'area in cui sorge l'abitato e in quelle immediatamente limitrofe; montuosa con versanti acclivi e dalle strette valli nel restante territorio.
Sotto il profilo geologico affiorano: metamorfiti della falda di Aspromonte; conglomerati e alternanze arenaceo-argillose del Flysch di Capo d'Orlando; argille scagliose; alternanze sabbioso-calcarenitico-marnosa; depositi alluvioni fluvio-marini.
Sotto l'aspetto idrogeologico, l'area è caratterizzata dalla presenza di due bacini idrografici pertinenti rispettivamente al torrente Saja Castello ed Elicona. Il primo attraversa tutto il territorio comunale dividendolo in due parti per poi sfociare in prossimità del lido Belvedere; il secondo scorre ad est di Oliveri e funge da confine con il comune limitrofo.
Relativamente alle condizioni di stabilità, sono state individuata cinque zone "zona 1 dalla buona stabilità; zona 2 media stabilità facilmente utilizzabile purché non si interferisca in modo inadeguato sull'assetto naturale dei terreni; zona 3 si sconsiglia l'esecuzione di interventi urbanistici per motivi di ordine tettonico e sismico; zona 4 interessata da fenomeni di dissesto che potrebbero incrementarsi in concomitanza di eventi meteorici eccezionali; zona 5 buona stabilità, ove si consiglia il rimboschimento al fine di evitare che il ruscellamento delle acque meteoriche provochi il depauperamento del suolo agrario".
Sulla base di questa distinzione, le uniche aree idonee ad essere utilizzate ai fini urbanistici sono rispettivamente la zona 1,2 e 5 che rappresentano circa l'85% del territorio comunale.
Alla luce di quanto sopra, relativamente alle aree periferiche che lambiscano i torrenti Castello ed Elicona, si sottolinea l'esigenza di eseguire idonei studi geologico e geotecnico, che permettano di dare un quadro generale sulle condizioni di stabilità dei versanti e sulle condizioni idrauliche degli stessi.
Per quanto riguarda le aree urbane e suburbane, ricadenti a valle dell'autostrada Messina-Palermo ove affiorano i depositi fluvio-marini, sussistono condizioni di vulnerabilità sia nei confronti dell'acquifero, sono stati rilevati valori delle isofreatiche variabili da -3 m. a 0,50 m. dal p.c., che di potenziale liquefazione dei terreni.
Pertanto, al fine di valutare le vulnerabilità di cui sopra, prima di consentire qualsiasi intervento edilizio, debbono essere effettuati studi ed indagini di carattere geologico e geotecnico di dettaglio, in accordo a quanto prescritto dall'ufficio del Genio civile di Messina con nota n. 22687 del 23 agosto 1994 ripresa integralmente dalla nota n. 702 del 6 febbraio 1999.
Area destinata a piano particolareggiato verde attrezzato e dello sport (P.P.): è posta tra quota 5 e 10 m.s.l.m., a circa 20-30 m. ad ovest del tratto finale del torrente Elicona, presenta una conformazione morfologica pianeggiante con pendenze molto basse, i terreni affioranti sono rappresentati dai depositi alluvionali sede di una falda idrica libera che è alimentata dal torrente Elicona.
Circa la stabilità dei luoghi sussistono le condizioni di vulnerabilità espresse precedentemente (liquefazione dei terreni falda idrica prossima alla superficie) e pertanto tale previsione e relativo piano particolareggiato vanno disattesi.
Area destinata a piano insediamento produttivo (P.I.P.): è ubicata a sud dell'abitato in un'area dalla conformazione morfologica di tipo collinare, le quote sono comprese tra 70 e 100 m.s.l.m., le pendenze assumono valori tra 0 e 20%. Circa la natura geologica dei terreni, questi sono essenzialmente di natura argillosa, e localmente, affiorano piccoli lembi di depositi sabbioso-calcarenitici. Per quanto concerne l'aspetto idrogeologico non sono presenti manifestazioni idriche superficiali inoltre non sono stati segnalati fenomeni franosi superficiali tali da costituire pericolo per future costruzioni, l'area presenta discrete caratteristiche di stabilità.
Per quanto concerne le prescrizioni da adottare si suggeriscono quelle formulate dall'ufficio del Genio civile di Messina con le note n. 22687 del 23 agosto 1994 e n. 702 del 6 febbraio 1999, ovvero che prima d'ogni eventuale edificazione debbano essere effettuate indagini geognostiche e geologiche miranti ad individuare i più idonei sistemi fondazionali da adottare, dovrà essere verificata la stabilità dei versanti in condizioni di progetto, ed individuate eventuali opere di difesa, ove si rendesse necessario.
Area destinata a piano particolareggiato della zona C3 (P.P. zona C3): il sito ricade alla periferia sud-ovest dell'abitato in contrada Isola, è delimitato a monte dall'autostrada Messina-Palermo, a valle dalla S.S. 113. Sotto il profilo morfologico siamo in presenza di un ambiente di bassa collina, i valori altimetrici sono compresi tra 13 e 23 m. s.l.m., i versanti poco acclivi hanno valori di pendenza minori del 10%. Sono state segnalate forme di dissesto superficiale del tipo ruscellamento diffuso e ristagno idrico, mentre nelle aree limitrofe sono evidenti corpi di frana, aree interessate da deformazioni plastiche, fossi di erosione concentrata, scarpate interessate da crolli. I terreni interessati appartengono alle argille scagliose ricoperte da una modesta coltre di detrito di riporto passanti in prossimità della via Garibaldi e della S.S. 113 al detrito di versante. Circa la stabilità dell'area non sono stati riscontrati elementi ...tali da pregiudicare l'assetto geostatico dei luoghi, mentre per quanto concerne la pericolosità geologica, l'area è classificata come zona mediamente esposta, con remote condizioni di pericolosità, fattori di esposizione facilmente rilevabili ed eliminabili.
E' da rilevare infine che con decreto del 4.7.2000 questo Assessorato ha emanato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con il quale vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato.
In dette aree sono adottate le misure transitorie di salvaguardia di cui all'art. 1bis del decreto legislativo n. 180/98 convertito con legge n. 267/98 e legge n. 226/99 e pertanto nelle stesse non possono essere rilasciate concessioni autorizzazioni e nulla-osta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio in contrasto con le prescrizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto.
Le limitazioni discendenti dal predetto decreto operano ovviamente anche quanto alle aree del comune di Oliveri individuate dall'allegato al decreto stesso.
Con l'art. 6 del decreto viene comunque data la possibilità ai comuni interessati di integrare e modificare il piano straordinario ai sensi dell'art. 1bis del decreto legislativo n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni.
Sono pertanto fatte salve eventuali ulteriori determinazioni da assumersi da parte dell'amministrazione comunale conseguente all'entrata in vigore del decreto citato. Inoltre ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88, come modificato dall'art. 21 del decreto legislativo n. 152/99, le aree di rispetto delle opere di captazione delle risorse idriche destinate all'uso idropotabile così come individuate nel piano, in assenza di apposito studio effettuato dalla Regione devono essere 200 metri, ed all'interno dovranno essere vietate le attività e l'insediamento dei punti di pericolo ivi indicati al comma 1 e gli insediamenti residenziali e le relative opere di urbanizzazione dovranno essere subordinati alla disciplina di cui al successivo comma 2.
Pertanto le previsioni urbanistiche parzialmente ricadenti all'interno di tale fascia di rispetto dovranno essere disattese.
Infine, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà, per tutte le aree di piano, della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione; infatti in coerenza alla vigente normativa secondo quanto confermato dal consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia a riguardo alle condizioni di stabilità del sito sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977.
Lo studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85, quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano sostanzialmente sull'albo geomorfologico di dettaglio e/o opere di particolare incidenza.
Lo studio agricolo-forestale è stato redatto ai sensi della legge regionale n. 15/91 e successivamente integrato ai sensi della legge regionale n. 16/96. La carta di utilizzazione dei suoli evidenzia le aree boscate nonché le aree interessate da colture specializzate o irrigue. Per le prime non vi sono aree situate in prossimità del centro abitato, mentre colture specializzate sono interposte fra il centro abitato e l'autostrada Palermo-Messina. L'Amministrazione resta onerata dell'adeguamento, ai fini urbanistici, alle successive norme emanate con legge regionale n.13/99 e D.P.R.S. 28 giugno 2000.
DIMENSIONAMENTO DEL PROGETTO DI PIANO
I progettisti, sulla base del dato di aprile 1994 di 2214 abitanti e considerati i dati ISTAT e comunali dal 1981, indicano un incremento annuale di popolazione pari all'1,80%.
Il patrimonio edilizio indicato è, relativamente al 1994, pari a 1755 abitazioni, di cui 732 occupate e 1023 non occupate confermando i dati del censimento ISTAT 1991 che inoltre stima in 3078 il numero dei vani occupati ed in 3136 il numero dei vani non occupati.
Dai dati ISTAT del censimento 1991 risultano inoltre 2083 abitanti e dal rilevamento 1996 ne risultano 2144.
Come precedentemente accennato, sulla scorta delle analisi progettuali i progettisti fissano il tetto della popolazione residente al 2014 in 3950 unità, con un incremento totale nel ventennio pari a 1736 unità equivalente ad un incremento del 73,8%.
Tanto a fronte di un incremento complessivo di popolazione nell'arco di 33 anni (1961-1994) pari a 411 abitanti, in valore percentuale uguali al 22,8 %. L'incremento annuo ipotizzabile è quindi mediamente del 3,69% con un aumento annuale di circa 87 unità.
Dai dati ISTAT in possesso di questo ufficio nonché dai dati forniti dall'amministrazione comunale riguardanti l'anno corrente, risulta quanto segue:

  Anno | Abitanti | Var. % 
1981      1793 
1991      2083 16,1 
1996      2144 2,93 
2000      2165 0,98 


Dal raffronto dei superiori rilevamenti con quelli degli anni precedenti, riportati nella relazione tecnica del piano, si rileva che invero sussiste un forte incremento demografico nel decennio 1981-1991, che si ridimensiona notevolmente nel quinquennio 1991-1996 ed ancor di più nel periodo 1996-2000, seppur considerando i diversi intervalli di periodo presi in considerazione.
La previsione progettuale di 1736 unità nel ventennio equivale ad un incremento di popolazione nel periodo pari al 73,8%, con un incremento annuo medio pari al 3,69%.
Tale previsione appare quindi palesemente sovradimensionata.
L'incremento di popolazione dell'entità indicata viene giustificato dai progettisti in relazione alla presenza dello svincolo autostradale, che potrebbe favorire lo spostamento della popolazione dei centri montani verso la fascia costiera nonché per la vocazione turistica di Oliveri, dovuta alla sua posizione geografica.
Pertanto, relativamente ai vani previsti, i progettisti prevedono un fabbisogno di aree per 112.800 metri quadri e di volume edilizio residenziale di 185.200 metri cubi da realizzarsi secondo lo schema precedentemente esposto e di cui al punto 5.3.
E' da rilevare ancora che sono presenti ulteriori 50.000 mq. circa di zone C4, indicate quali zone già disciplinate da piani di lottizzazione convenzionata, che esulano dai calcoli fin qui considerati.
In tali aree, ipotizzando una previsione media di 1,5 ab. per mq. sono insediabili circa 750 abitanti.
Tali piani di lottizzazione sono per la maggior parte non ancora attuati.
Si ritiene pertanto che tali aree C4, contestualmente a porzioni di zone B e C1 nonché a parte delle aree B da riclassificare quali C, come di seguito meglio si andrà a specificare, possano assorbire il fabbisogno residenziale del comune di Oliveri per il prossimo decennio.
VIABILITA'
Per quanto riguarda la viabilità, i progettisti prevedono circa n. 9 nuovi interventi così come elencati al precedente punto 4.3.
Questo Consiglio regionale dell'urbanistica, in merito agli stessi, ritiene quanto segue:
1)  nuova strada di viabilità interna parallela alla ferrovia con diramazione verso nord: la previsione va condivisa così come proposta;
2)  nuove arterie interne di collegamento alla previsione di attrezzature poste a sud della stazione ferroviaria: si ritengono condivisibili tali arterie di collegamento in quanto riguardano l'accesso alle nuove attrezzature, che la presente proposta condivide ad eccezione di quelle eliminate con segno rosso nella relativa planimetria;
3)  nuove arterie interne relative all'urbanizzazione delle zone C previste ad est del centro urbano: per quanto appresso sarà motivato riguardo grosse porzioni di zone C si ritengono parzialmente non condivisibili dette previsioni ed in particolare non sono condivise le arterie interne contrassegnate in colore rosso sulla tavola n. 5 del piano regolatore generale;
4)  arteria di collegamento nord-sud dal centro urbano in direzione delle zone D esistenti: si condivide solo parzialmente la realizzazione di tale viabilità, peraltro in parte già esistente, in considerazione delle difficoltà di realizzazione derivanti da un eventuale restringimento della carreggiata in prossimità del sottopassaggio dell'autostrada; tale arteria viene condivisa a meno di quella stralciata secondo il tratteggio in colore rosso sulla tavola n. 5 del piano regolatore generale;
5)  nuova arteria extraurbana che perviene all'area del PIP di nuova previsione e la costeggia a sud: tale previsione va condivisa;
6)  nuova arteria di passaggio sulla costruenda ferrovia Palermo-Messina;
Tale previsione va disattesa in quanto non giustificata da ragioni di presunto traffico;
7)  nuova arteria di collegamento fra la S.S. 113 e le zone C poste ad est del centro abitato:
Va totalmente disattesa in quanto non giustificata da ragioni di traffico e anche in ragione della eliminazione delle previsioni urbanistiche originarie;
8) nuovo asse viario parallelo all'autostrada.
Va disatteso in quanto viene eliminata la previsione di area sportiva da esso servita.
9)  nuove arterie di penetrazione ad est ed ovest della via Garibaldi: si ritengono condivisibili in quanto a servizio di attrezzature e zone C4.
Inoltre risultano nel territorio comunale i tracciati di due trazzere demaniali (ex regie trazzere), la cui sezione per legge ammonta a m. 37,68 di suolo demaniale non individuate negli elaborati di piano:
1)  la trazzera del litorale;
2)  la trazzera Oliveri - Floresta.
Il comune resta onerato in sede di controdeduzioni di visualizzare detti tracciati demaniali, verificandone ovviamente la compatibilità con le previsioni urbanistiche di piano.
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Preliminarmente si osserva che tutto il territorio comunale va suddiviso in zone omogenee ai sensi del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, comprese le aree sottoposte a vincoli di rispetto e/o arretramento, le quali parimenti devono avere una destinazione urbanistica, di solito analoga a quella delle zone contermini. Così è per le fasce di rispetto stradali, ferroviarie, degli impianti di depurazione, dei 150 m. dalla battigia del mare, fermo restando l'obbligo della loro inedificabilità pur potendosi utilizzare il cosiddetto diritto di superficie. Pertanto il comune resta onerato di tale adempimento. In sede di controdeduzione il comune potrà presentare la soluzione integrativa di detto adempimento.
Inoltre non si può fare a meno di rilevare che l'enucleazione di alcuni comparti urbani contengono diverse destinazioni di zona all'interno del medesimo comparto, con ciò travisando il concetto stesso di zona omogenea territoriale come statuito nel decreto interministeriale n. 1444/68.
Ad esempio un fabbricato esistente non costituisce di per sè zona omogenea B, oppure uno stesso corpo di fabbrica non può essere diviso in due zone omogenee diverse (B - C) così come riscontrato nella proposta di piano.
Quanto ciò premesso in riferimento al dimensionamento, per le singole zone omogenee individuate nel progetto del piano regolatore generale e fatti salvi i rilievi sopraesposti, si rileva:
Zona A
La zona A è stata enucleata per valorizzare l'area del Castello e della sua pertinenza di giardino storico nonché dell'impianto dell'antico agglomerato.
Questo Consiglio ritiene, in considerazione anche del fatto che l'edilizia abitativa del nucleo più antico ha subito nel tempo una sostituzione quasi totale degli edifici, di individuare e perimetrare in linea nera una zona A finalizzata alla tutela e al mantenimento dell'impianto viario e del tessuto esistente. Sono consentiti pertanto ad eccezione del Castello e della sua area di pertinenza senza obbligo di piani particolareggiati, e quindi con concessione edilizia singola tutti gli interventi edilizi di cui all'art. 20, lettera a), b), c), d), tranne la ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) del medesimo articolo. Per gli eventuali interventi di ristrutturazioni urbanistiche resta l'obbligo del P.P. esteso all'intera zona omogenea. In caso di demolizione totale di un manufatto esistente non è consentito superare l'allineamento e le altezze degli edifici adiacenti e confinanti, e comunque nella misura massima prevista dalle relative norme della zona B.
Nelle aree libere non è consentita l'edificazione.
Nel complesso del castello sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della citata legge regionale n. 71/78.
Zone B
Nelle zone B, com'è noto, è possibile con singola concessione la costruzione di edifici nei lotti liberi nonché la demolizione, ricostruzione ed ampliamento degli edifici esistenti, nel rispetto dei parametri fissati sulle norme di attuazione.
I progettisti, nel loro quadro di dimensionamento del piano per il ventennio, ipotizzano all'interno delle zone B la realizzazione di un volume edilizio residenziale pari a 70.000 mc.
Dall'esame delle zone B quali individuate nel progetto di piano risulta che, per talune di esse non è verificata la sussistenza dei requisiti dettati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Le zone già classificate B e che a giudizio di questo Consiglio regionale dell'urbanistica non presentano le caratteristiche di zona B vengono pertanto contornate nella tavola n. 5 del piano regolatore generale e classificate conseguentemente come zone E (rosso), C1, C2 o C4 (bleu) a secondo delle indicazioni riportate sullo stesso elaborato.
Zone C
In ordine alla suddivisione effettuata dai progettisti sulla base del fabbisogno edilizio determinato (zone C1, C2 e C3, riguardanti le parti del territorio inedificato destinate a nuovi insediamenti di carattere residenziale) e in conseguenza di quanto già espresso in merito al dimensionamento delle stesse, questo Consiglio regionale dell'urbanistica è del parere che, riguardo alle zone di espansione edilizia, sia necessario procedere ad un drastico ridimensionamento al fine di evitare immotivati usi del suolo e costi di gestione del territorio frequentemente non agevolmente sopportabili dalla comunità.
A riguardo si fa presente che il comune di Oliveri ha già subito fenomeni di tale natura stante che, a fronte di un incremento di popolazione negli anni 1961-1994 percentualmente pari al 22,8% (vedasi superiore punto) si è determinato un coevo aumento percentuale delle abitazioni occupate pari al 54% e delle abitazioni non occupate pari al 27,41%.
Pertanto
Zone C1
Vanno disattese tutte le zone C1 ad eccezione di due aree di modeste dimensioni:
1)  quella antistante le previsioni di zone per attrezzature comprendente asilo, chiesa e centro diurno, in prossimità della ferrovia estesa ad includere anche i fabbricati esistenti nell'isolato così come perimetrato in bleu;
2)  la striscia che costeggia la ferrovia al ridosso del confine comunale con il territorio del comune di Patti.
Zone C2
Le zone C2 sono soltanto quelle segnate con linea continua bleu nella tavola 5 di piano.
Zone C3
Tale destinazione, seppure interessata dalla redazione del piano particolareggiato, non viene condivisa oltre che a motivo del generale sovradimensionamento del piano di cui si è già detto, anche per la localizzazione geografica avulsa dal contesto unitario urbano.
Tale localizzazione risulta infatti distaccata dall'abitato di Oliveri sia in termini fisici, a causa della barriera costituita dall'autostrada, che conseguentemente sociali.
Peraltro già con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n.884 del 28 luglio 1993 erano state manifestate perplessità di ordine geologico, idraulico e paesaggistico relativamente alle previsioni di zone residenziali nel territorio a monte dell'autostrada.
Pertanto va soppressa la previsione di zona C3 e le relative aree vanno classificate come zona E.
Zone C4
Sono zone già normate da piano di lottizzazione convenzionato. L'attuazione di tali piani risulta ancora non avvenuta oppure è allo stadio iniziale. In tali zone vigono le norme di attuazione allegate alla lottizzazione approvata con delibera comunale. La superficie approssimativa di dette zone risulta pari a circa 50.000 mq. e quindi, stante gli indici fissati dalla legge regionale n. 78/76 si possono ipotizzare insediamenti per circa 750 abitanti.
Nell'ottica del dimensionamento generale, in conformità con quanto precedentemente affermato, nella considerazione della localizzazione territoriale delle aree fittamente frammiste ad aree già urbanizzate ed edificate, si ritengono condivisibili le previsioni di dette zone.
E' da rilevare che non risulta rappresentato in tav. 5 piano regolatore generale un piano di lottizzazione approvato con delibera consiliare n. 24 del 23 giugno 1997.
Tale area è stata, peraltro, oggetto di osservazioni.
La zona viene quindi, per omogeneità di trattamento, destinata a zona C4.
Zone CT
Sono quelle zone destinate ad attrezzature turistiche ricettive alberghiere e/o complessi ricettivi all'aria aperta, ai sensi della legge legge regionale 14/82, ed i cui interventi edilizi sono subordinati all'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi in ambito chiuso di iniziativa privata.
Si ritiene di poter condividere tale destinazione urbanistica.
Zona D
Le attività produttive di progetto, da affiancare a quelle già esistenti individuate dalla zonizzazione, che si trovano a monte dell'abitato e del cimitero nonché a sud-est a ridosso dell'autostrada, sono localizzate in una nuova area contigua alle zone D già esistenti a sud del cimitero.
La superficie complessiva delle aree di previsione è di mq. 49.500, interamente di proprietà comunale ed all'interno delle zone sono previste costruzioni ed installazioni quali magazzini, depositi, autorimesse, capannoni e laboratori artigiani.
Tale area, tra l'altro, è anche assoggettata a prescrizioni esecutive.
Altri edifici industriali e artigianali si ritrovano, non menzionati dai progettisti, anche all'interno della fascia di rispetto cimiteriale.
Sebbene dette previsioni non risultino supportate da alcuna analisi sui possibili futuri sviluppi del settore nonché dalla presenza di eventuali richieste di operatori, si ritiene condivisibile la destinazione proposta in quanto l'area per la sua conformazione orografica, per la presenza di viabilità, nonché per la presenza dei contigui impianti esistenti, bene si presta alla destinazione prevista.
Peraltro, le prescrizioni dettate dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 884/93 sono state prese in considerazione ridimensionando opportunamente l'area e mantenendo la stessa più ad est rispetto al torrente Castello al fine di evitare problematiche di tipo geologico.
Zona E
Nulla si rileva in merito a quanto previsto per le aree agricole stante che si condivide la suddivisione delle stesse in zone E1 ed E2 queste ultime caratterizzate dal vincolo di rimboschimento.
Zone F: Attrezzature
Come già precedentemente accennato, i progettisti, sulla base della popolazione prevista nel ventennio, prevedono complessivamente nuove attrezzature per 106.000 mq., reperiti nelle immediate vicinanze delle zone B esistenti.
Tali aree per attrezzature, per l'impossibilità di reperimento di terreni alternativi, ricadono in parte su zone destinate a colture specializzate.
Mentre non vengono specificate le superfici delle attrezzature esistenti vengono riportate le superfici delle attrezzature di progetto, come desumibili dalla tabella riportata al punto 5.6.
La superficie media per abitante prevista ammonta quindi a mq. 30 circa, superiore agli standards minimi previsti per legge.
Bisogna osservare che, comunque, non risultano palesati i criteri tecnico-funzionali relativi al dimensionamento ed alla localizzazione degli spazi per le singole attrezzature pubbliche quali unità minima funzionale, standard edilizio specifico, raggi di influenza, ambiti di fruibilità, distribuzione territoriale, accessibilità.
Inoltre la verifica degli standards urbanistici è stata condotta globalmente e non per zone territoriali omogenee come prescritto per legge.
In merito alle diverse attrezzature previste si ritiene di potere condividere, in linea di massima, ogni previsione progettuale, eccezione fatta per le previsioni di edilizia scolastica (2 asili) non supportate da studi relativi alla popolazione studentesca e che si ritengono sovradimensionate. Pertanto, si ritiene di stralciare una delle due previsioni e più precisamente l'area individuata in prossimità della cabina ENEL, contigua alla zona C2 pure soppressa. Parimenti vanno disattese le aree per attrezzature (palestra, mercato coperto, poliambulatorio e museo) ricadenti nei tre interi comparti a cavallo della saja castello compresi tra il vecchio tracciato ferroviario e la linea dei 150 m. dalla battigia.
Resta inteso che per le attrezzature poste entro i 500 m. dalla battigia, l'indice di densità territoriale massima è determinato in 0,75 mc./mq.
In ordine all'area posta alle spalle delle scuole elementari ed indicata quale area di parcheggio pubblico esistente, la stessa risulta attualmente essere area libera coltivata e pertanto tale destinazione è da intendere come di progetto.
La nuova previsione di un'ampia area a monte dell'autostrada e a cavallo del nuovo tracciato ferroviario, la cui destinazione urbanistica è contrassegnata dal simbolo riportato in legenda con la dicitura "arredo urbano", va disattesa:
1)  perché l'arredo urbano non rientra in nessuna classificazione di area per pubblica attrezzatura;
2)  perché l'ubicazione, a cavallo del nuovo tracciato ferroviario, a monte anche della S.S. 113, è prevista in un sito distante e separato dal centro abitato e in una condizione geomorfologica sfavorevole;
Zone G
In tali zone, cosi come prescritto nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 884 del 28 luglio 1993, vengono applicate le norme dettate dalla legge n. 78 del 12 giugno 1976, relative alla tutela della costa e pertanto si ritengono condivisibili.
Risultano inoltre aree comunali gravate da usi civici (Ha. 166 circa riconosciute con sentenza della Corte d'appello usi civici di Roma in data 23 marzo - 29 aprile 1932 e con decreto 27 marzo 1936 del Commissario per la liquidazione degli usi civici) come evidenziato anche in sede di audizione degli amministratori a proposito di una pubblicazione curata dall'ex segretario comunale Giuseppe Triolo (GRE.Co Editore, Olivarella, maggio 2000).
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 431/85, art. 1, punto H, le aree gravate da usi civici sono sottoposte a vincolo paesaggistico equiparato a quello della legge n. 1497/39. Pertanto, in sede di controdeduzioni, il comune resta onerato della visualizzazione di tale vincolo.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
In merito alle 3 aree da assoggettare a prescrizioni esecutive, questo Consiglio regionale dell'urbanistica si esprime come appresso:
Piano particolareggiato della zona C3 destinata all'edilizia convenzionata e sovvenzionata di via Garibaldi: non essendo stata condivisa in sede del presente parere la destinazione di zona C non entra nel merito delle relative prescrizioni esecutive:
Piano particolareggiato per insediamenti produttivi
Il piano si sviluppa su una superficie complessiva di 49.500 mq., su un terreno di proprietà comunale caratterizzato da modeste pendenze e dalla presenza di viabilità di recente costruzione.
L'area è suddivisa in 17 lotti di 1.800 mq. ciascuno da edificare con un rapporto di copertura massimo del 40% ed un'altezza massima di 10 m., nonché da un'area di 4.500 mq. da destinarsi ad attrezzature collettive.
Dette prescrizioni esecutive si ritengono condivisibili, subordinatamente alla sussistenza dei gravami di uso civico.
Piano particolareggiato verde attrezzato per lo sport
Non essendo stata condivisa in sede del presente parere la destinazione di zona, non si entra nel merito delle relative prescrizioni esecutive.
NORME DI ATTUAZIONE
In linea generale si condividono i contenuti delle norme tecniche di attuazione, salvo le modifiche appresso riportate, conseguenziali alle considerazioni espresse nella presente proposta:
1)  all'art. 8 secondo comma aggiungere ...con i parametri della zona Ct;
2)  vanno cassate le norme relative alla zona C3, contenute all'art. 11, in quanto detta zona è stata disattesa nel presente parere;
3)  all'art. 15, zone territoriali omogenee E1, l'indice di fabbricabilità fondiaria deve essere non superiore a 0,03 mc./mq.;
4)  vanno trascritte le norme per l'edificazione delle zone C4, secondo quanto specificato dal vigente strumento urbanistico e conseguenti piani di lottizzazione.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Riguardo al regolamento edilizio, in linea generale si condivide il contenuto fatta eccezione per quanto appresso specificato:
- capo II - artt. 3 e 4: le norme relative alla composizione ed alle attribuzioni della commissione edilizia devono essere adeguata alle leggi regionali n. 25/97 e 21/98;
-  capo II - artt. 9, 10, 11 e 12: le norme relative alle procedure per il rilascio della concessione devono essere adeguate a quanto disposto dalle legge regionale n. 17/94 e legge regionale n. 21/98;
-  per tutte le aree di piano occorre inserire l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia in coerenza con la vigente normativa e secondo quanto sottolineato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983.
OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
Viste le osservazioni ed opposizioni presentate e tenute presenti le deduzioni fornite dai progettisti, questo Consiglio regionale dell'urbanistica è del parere che le osservazioni ed opposizioni siano decise come ap-presso:
-  osservazione n. 1 - ditta Stracuzzi Antonino.
Viene accolta in conformità con le deduzioni dei progettisti;
-  osservazione n. 2 - ditta Barresi Maria Rita
In sede di redazione del presente parere è stata inserita la classificazione per l'area in questione quale zona C4. In considerazione che la previsione della strada non inficia l'edificabilità del lotto, l'osservazione è ritenuta non accoglibile in conformità con quanto dedotto dai progettisti;
-  osservazione ed opposizione n. 3, ditta Barresi Salvatore.
Si ritiene non accoglibile in conformità con le deduzioni dei progettisti per quanto attinente i due appezzamenti in prossimità del torrente.
Nella parte riguardante l'asilo a valle del Castello si rappresenta che la previsione è stata oggetto di stralcio nel presente parere e pertanto l'osservazione non viene presa in considerazione.
Per quanto attiene alle particelle inserite nel particellare di esproprio si rinvia a quanto assicurato dai progettisti. Analogamente per lo stesso posto alle osservazioni n. 4 e n. 5;
-  osservazione ed opposizione n. 4, ditta Barresi Gaetano.
Non viene accolta in conformità con le deduzioni dei progettisti e inoltre è superata per la parte relativa al verde sportivo;
-  osservazione ed opposizione n. 5, ditta Cangemi Maria, Barresi Rita Maria e Barresi Gaetano.
Non viene presa in considerazione per l'eliminazione della previsione di piano;
-  osservazione n. 6 - ditta Genovese Antonino.
Non viene accolta in conformità con le deduzioni dei progettisti;
-  osservazione n. 7 - ditta Alessandro Anna in Fazio.
L'osservazione è superata in relazione a quanto osservato in merito alla zona in oggetto nel presente parere;
-  osservazione n. 8 - ditta Iarrera Stefano, Torre Domenica, ed altri.
Non viene accolta in conformità con le deduzioni dei progettisti e tenuto conto di quanto osservato in merito alla zona in oggetto nel presente parere;
-  osservazione n. 9 - ditta Orlando Nunziato ed altri.
L'osservazione è superata in relazione a quanto osservato in merito alla zona in oggetto nel presente parere;
-  osservazione n. 10 - ditta Gullo Filippo e Iarrera Maria.
Non viene presa in considerazione tenuto conto di quanto osservato in merito alla zona in oggetto nel presente parere;
-  osservazione n. 11 - ditta Gaglio Maria Teresa.
L'osservazione viene accolta per la destinazione a parcheggio pubblico, e quindi si ritiene che la medesima area possa ricevere destinazione a verde pubblico attrezzato per il gioco, lo sport e tempo libero il cui standard non appare più soddisfatto in rapporto alle determinazioni del presente parere;
-  osservazione n. 12 - ditta Gaglio Maria Teresa.
L'osservazione è superata in relazione a quanto osservato in merito alla zona in oggetto nel presente parere;
-  osservazione n. 13 - ditta Amodeo Antonio.
L'osservazione è superata in relazione a quanto osservato nel presente parere;
-  osservazione n. 14 - ditta Barresi Antonino.
L'osservazione è superata in relazione a quanto osservato in merito alla zona in oggetto nel presente parere;
-  osservazione n. 15 - ditta Gullo Girolamo e Sidoti Rosario.
Non viene accolta in conformità con le deduzioni dei progettisti ed in quanto riguardante aree stralciate nel presente parere;
-  osservazione n. 16 - ditta Siciliana Ambra.
Non viene accolta in conformità con le deduzioni dei progettisti che evidenziano l'esclusivo interesse privato;
-  osservazione n. 17 - ditta Siciliana Ambra.
Non viene accolta in conformità con le deduzioni dei progettisti.
-  osservazione n. 18 - ditta Oliveri Costruzioni s.r.l.
Non viene accolta in conformità con le deduzioni dei progettisti e con riferimento ai contenuti del parere di questo Consiglio regionale all'urbanistica;
-  osservazione n. 19 - ditta Ravidà Salvatore.
Non si entra nel merito dell'osservazione in quanto riguardante aree stralciate nel presente parere;
-  osservazione n. 20 - ditta Ravidà Salvatore.
Non viene accolta in conformità con le deduzioni dei progettisti.
-  osservazione n. 21 - ditta Ravidà Salvatore.
Non viene accolta perché in parte attiene a scelte progettuali, in parte lamenta i modi della rappresentazione del progetto di piano nelle relazioni tra questo e gli studi prodromici (rimanendo, tuttavia, definite le questioni essenziali dipendenti dai vincoli), in parte è superata da quanto espresso nel presente parere;
-  osservazione n. 22 - ditta Bonaccorsi Carlo.
L'osservazione è superata in relazione a quanto osservato nel presente parere;
-  osservazione n. 23 - ditta Di Benedetto Michelangelo.
Non viene accolta in conformità con le deduzioni dei progettisti con la specificazione che l'indice di densità territoriale per le zone CT è determinato per legge, giusta lettera b) dell'art. 15 della legge regionale n. 71/78;
-  osservazione n. 24 - ditta Torre Beatrice.
Si ritiene di accogliere la richiesta in conformità con le deduzioni dei progettisti;
-  osservazione pervenuta direttamente a questo Assessorato: ditta Genovese Antonino
Valgono le considerazioni espresse per l'osservazione n. 3.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, è del parere che il piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive, regolamento edilizio e norme di attuazione, adottato con deliberazione commissariale n. 2 del 5 agosto 1999, per le considerazioni ed osservazioni di cui sopra, sia meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni di cui ai superiori considerata.";
Vista la nota assessoriale prot. n. 11627 del 5 marzo 2001, con la quale, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Oliveri di adottare le controdeduzioni in merito alle determinazioni di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 358 dell'11 gennaio 2001;
Visto il decreto. n. 266/D.R.U. del 15 maggio 2001, con cui, in esito alla richiesta avanzata dal comune - con il foglio n. 1472 del 6 aprile 2001 - stante l'incompatibilità dei consiglieri comunali ex art. 176 dell'O.EE.LL., è stato disposto l'invio di un commissario ad acta al fine di pervenire agli adempimenti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera commissariale n. 1 del 12 luglio 2001, con la quale il Commissario ad acta ha dato seguito agli adempimenti disposti con il citato;
Vista la nota prot. n. 770 del 22 ottobre 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXX/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 21 del 17 ottobre 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
1.  Dimensionamento del progetto di piano
Circa il dimensionamento del piano vengono addotte ulteriori considerazioni, inerenti, soprattutto, la vocazione turistica del comune, con il consequenziale aumento di popolazione.
Nonostante quanto reso dal comune si ritiene dovere ribadire che la previsione progettuale di 1736 unità nel ventennio, equivalente ad un incremento di popolazione nel periodo pari al 73,8%, con un incremento annuo medio pari al 3,69%, è palesemente sovradimensionata, anche stimandosi le presenze di popolazione stagionale.
Si conferma, pertanto, quanto contenuto nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 358/2001.
2.  Geologia
Per quanto riguarda i profili geologici, non essendo presente nel gruppo, in atto, professionalità specifica, si demanda ogni considerazione all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica.
3. Viabilità
Per quanto riguarda la viabilità, le controdeduzioni vertono sui punti 2, 3, 4, 6, 7, 8 di cui al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.
In particolare:
2. Nuove arterie interne di collegamento alla previsione di attrezzature poste a sud della stazione ferroviaria. Occorre innanzitutto premettere che, riguardo a dette arterie, la proposta di parere n. 15/2001 del gruppo XXX tratta arterie localizzate a sud della stazione ferroviaria mentre il Consiglio regionale dell'urbanistica, con il proprio voto che ricalca la proposta di parere, riferendosi parimenti ad arterie a sud, tratta poi nei fatti di arterie site a nord della stazione ferroviaria. Le controdeduzioni del comune riguardano le arterie su cui si esprime il Consiglio regionale dell'urbanistica, ugualmente indicate come a sud ma effettivamente ubicate a nord.
Ciò premesso si ritiene condivisibile quanto oggetto delle controdeduzioni in considerazione del fatto che trattasi, in parte, di assi viari già tracciati di fatto, che danno accesso alle attrezzature esistenti.
Pertanto, conformemente con quanto contenuto nel parere formulato da questo gr. XXX n. 15/2001, si ritengono condivisibili tali arterie di collegamento;
3.  Nuove arterie interne relative all'urbanizzazione delle zone C previste ad est del centro urbano: per quanto già motivato riguardo le zone C, si ritiene non accoglibile quanto controdedotto, considerandosi che la superstite viabilità consente l'assolvimento delle funzioni di accesso agli interventi di lottizzazione in itinere cui fa riferimento comune. Peraltro non sono, in atto, ipotizzabili, per le contigue aree attraversate dalla viabilità in questione, altre destinazioni che quelle indicate con la proposta di parere ed il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Si confermano pertanto come non condivisibili dette previsioni ed in particolare le arterie viarie contornate in colore rosso sulla tavola n.5 del piano regolatore generale, site all'interno della zona classificata E;
4.  Arteria di collegamento nord-sud dal centro urbano in direzione delle zone D esistenti: si ritiene accoglibile quanto controdedotto;
6.  Nuova arteria di passaggio sulla costruenda ferrovia Palermo-Messina: si ritiene accoglibile quanto controdedotto in sintonia e nei limiti di quanto contenuto nella proposta di parere gruppo XXX n. 15/2001. Tuttavia, per come già posto nella citata proposta, l'ultimo tratto relativo al collegamento con la SS. 113, che scavalca il nuovo tracciato della ferrovia Palermo-Messina, dovrà essere adeguato allo stato dei luoghi conseguenti all'esecuzione delle opere del tracciato ferroviario stesso;
7.  Nuova arteria di collegamento fra la SS. 113 e le zone C poste ad est del centro urbano: si ritiene di confermare quanto contenuto nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, considerato che i collegamenti nord-sud, atti a svolgere le funzioni cui fa riferimento il comune nelle proprie controdeduzioni, risultano sufficientemente garantiti, giusta anche la reintroduzione della previsione di parte dell'arteria di collegamento di cui al superiore punto 3.4;
8.  Nuovo asse viario parallelo all'autostrada Palermo-Messina: il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, difformemente da quanto reso dalla proposta di parere del gruppo, ha disatteso la previsione dell'asse viario in parola "in quanto viene eliminata la previsione di area sportiva da esso servita". Per quanto reso al superiore punto 2. Geologia e per quanto seguirà al successivo punto n. 6.1, essendo riconnessa la previsione in parola alla previsione di area sportiva, assentibile o meno in base a considerazioni attinenti alla geologia dei suoli, si rinvia ogni determinazione all'esame, sotto il profilo specifico, del Consiglio regionale dell'urbanistica.
4.  Zonizzazione
Per quanto riguarda le considerazioni svolte dal voto del Consiglio riguardo alla zonizzazione delle aree sottoposte a vincoli di rispetto e/o arretramento, viste le controdeduzioni contenute nell'atto commissariale n. 1 del 12 luglio 2001, questo gruppo considera che l'insieme degli elaborati dello strumento urbanistico all'esame sembrerebbe soddisfare le esigenze rappresentate dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Infatti le aree in parola sembrerebbero debitamente zonizzate e le attività urbanistico-edilizie ammissibili nelle stesse sono regolamentate da specificate norme di attuazione (in particolare gli artt. 25, 27, 28, 29 relativi alle zone G2, G4, G5 e G6) nonché dal sistema delle vigenti norme di legge attinenti ad ogni singola fattispecie di bene o immobile.
Pur tuttavia, stante certa indeterminatezza del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica e la deduzione che ne elabora l'ente locale, pare opportuno che si pervenga a chiarimento e determinazione tramite esplicitazione da parte dell'organo che ha posto la prescrizione.
4.1.  Zona A - Per quanto riguarda le controdeduzioni svolte dall'ente locale quanto alla riperimetrazione di zone A effettuata dal Consiglio regionale dell'urbanistica, questo gruppo rinvia la determinazione all'organo al cui interno si esprime, quanto alla specifica materia, il Soprintendente competente per territorio.
E' da precisare comunque che, in dipendenza della riclassificazione da parte del Consiglio in zone E di porzioni di zone B e di attrezzature, ricadenti in prossimità del castello, il perimetro della zona A va rideterminato escludendone, ovviamente, le zone in parola sulla cui destinazione proposta questo gruppo si esprimerà al successivo punto 4.2;
4.2. Zone B - Le controdeduzioni del comune di Oliveri, che accetta in linea di massima il provvedimento assessoriale, riguardano esclusivamente le aree adiacenti all'autoparco comunale di previsione, destinate a zona E dal voto del del Consiglio regionale dell'urbanistica, e le aree classificate B alle spalle della Tonnara fino a via Sirena.
Quanto alla prima di dette aree, non si ritiene condivisibile la richiesta di riconferma delle stesse quali zone B, non sussistendo i requisiti necessari.
Le stesse andranno pertanto riclassificate quali zone C2, per la porzione oltre i 500 m. dalla battigia, conformemente a quanto reso nella proposta di parere del gruppo XXX, e quale zona C1 per la porzione ricadente all'interno di detta fascia.
Quanto all'altra delle due aree oggetto di controdeduzioni, questo gruppo, conformemente a quanto reso con la citata proposta di parere n. 15/2001, reputa possa essere destinato a zona C1 il più ampio lotto retrostante l'edificato prospiciente la via Gaspare Amodeo.
Parere di questo gruppo, sempre in conformità alla proposta formulata, è che debba rimanere destinato a zona E il lotto prospiciente la ferrovia, contiguo ad aree parimenti ridestinate a zona E secondo un ricomposto unitario disegno urbanistico.
4.3.1 Zone C1 - Le controdeduzioni comunali lamentano la soppressione di previsioni già contenute nello strumento urbanistico approvato nel 1985.
Specificano che le zone C erano finalizzate a soddisfare anche il fabbisogno di carattere turistico, anche se specificatamente di tipo ricettivo-alberghiero, e pertanto non possono rientrare nel calcolo della capacità complessiva insediativa del piano.
Non condividono l'eliminazione della zona C1 alle spalle della Tonnara, declassata a zona E, mentre condividono parzialmente l'enucleazione operata dal Consiglio regionale dell'urbanistica a zona C1 del comparto su via Stazione, dovendosi dalla zona C1 escludere l'area C4 già assoggettata a piano di lottizzazione e la porzione di zona B posta all'estremità ovest, delimitata da tre strade.
Si ritiene che possa essere condiviso quanto controdedotto dal comune relativamente al comparto su via Stazione.
Quanto alle motivazioni recate ai fini del mantenimento delle zone C1 restrostanti la Tonnara, le stesse previsioni possono essere modificate nel tempo in relazione a mutate esigenze; le stesse rinviano inoltre ad un interesse nei confronti della realizzazione di strutture turistico-produttive che non appare sostanziato in maniera concreta tanto nel complesso documentale del piano quanto nelle stesse norme di attuazione delle zone C.
Pertanto questo gruppo XXX è del parere che non sia meritevole di accoglimento la controdeduzioni, relativa alle zone C1 retrostanti la Tonnara.
4.3.2  Zone C2 - Delle determinazioni di questo Assessorato, relative alle zone C2, solo una parte è stata condivisa dal comune di Oliveri.
Questo gruppo ritiene non meritevole di accoglimento la controdeduzione relativa all'eliminazione della zona C2 a monte di via Rosati, per parte delle medesime motivazioni per cui non si sono condivise le controdeduzioni relative alle zone C1 retrostanti la Tonnara, riferite al superiore punto 4.3.2.
Pertanto, le aree rimangono riclassificate così come nella proposta di parere del gruppo XXX n. 15/2001.
Si ritiene meritevole di accoglimento la controdeduzione comunale che mira ad introdurre, all'interno del comparto ricompreso tra via Rosati, via Ziino e via Casafucca, interamente riclassificato dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica come zona C2, zone C4, già normate dai piani di lottizzazione convenzionata, ed una zona B costituita da un esiguo lotto parzialmente edificato, prospiciente sulla via Casafucca.
Questo gruppo ritiene non meritevole di accoglimento la controdeduzione comunale che mira ad attribuire destinazione di zona B alla gran parte dell'area del comparto delimitato da via Rosati, piazza Dante, via Ziino e via P. Mattarella (esclusa una porzione di un'area classificata C4).
Stante che, da quanto risultante dalla documentazione di piano, non si ravvisano i caratteri di omogeneità dell'area, la zonizzazione del comparto in questione rimane determinata quale originariamente formulata dall'ente locale con la modifica conseguente all'accoglimento del-l'osservazione n. 7.
4.3.3. Zone C3 - Le controdeduzioni comunali relative a dette zone, delle cui previsioni viene chiesta la conferma, riguardano tanto le critiche mosse dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica alla localizzazione, quanto quelle mosse alla sua non idoneità sotto il profilo geologico, idraulico e paesaggistico.
Relativamente al primo dei profili evidenziati, le presenze rilevate non configurano nucleo tanto consistente da sopperire alle funzioni più propriamente urbane.
Per quanto riguarda gli ulteriori profili evidenziati, si rinvia invece la determinazione all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica al cui interno sono presenti le competenze professionali specifiche.
5. Zone F: Attrezzature
In sintonia con il contenuto del parere n. 15/2001 del gruppo XXX, si ritiene di accogliere tutte le controdeduzioni inerenti le zone destinate ad attrezzature comprese tra il mare e la ferrovia, che risultano in gran parte realizzate, in fase di completamento o per cui sono stati redatti progetti conformemente al piano regolatore generale approvato nel 1985.
Quanto alla previsione di area destinata ad arredo urbano questo gruppo conferma il rilievo formulato dal Consiglio regionale dell'urbanistica relativamente alla non significatività della dizione sotto il profilo urbanistico.
Preso atto di quanto reso dal comune in sede di controdeduzioni, in particolare sull'esecuzione delle opere, si prescrive che l'area venga classificata in aderenza alla natura delle opere realizzate, facendosi riferimento a tipologia di servizi o spazi pubblici, individuati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Confermandosi altresì quanto già reso con la proposta di parere n. 15/2001, si condividono le motivazioni contenute nella relazione tecnica di controdeduzioni stesa dai progettisti e non condivisa dal commissario ad acta, per come da premesse dell'atto deliberativo, inerenti al parcheggio in contrada Coda di Volpe.
Peraltro, detto parcheggio è dichiarato come già previsto nel piano regolatore generale vigente e per l'area è stato pure redatto progetto esecutivo.
In tal senso si allega nota del progettista dell'opera (prot. assessoriale di ingresso n. 55751 del 3 ottobre 2001).
6.1 Piano particolareggiato verde attrezzato per lo sport
Le controdeduzioni formulate dal comune, conseguentemente al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica che escludeva, per motivi geologici, la previsione generale ed attuativa in parola, attengono prevalentemente a profili di natura geologica.
Si rinvia pertanto ogni determinazione all'esame del Consiglio.
Ove, conseguentemente a detto esame, dovesse risultare ammissibile la previsione di zonizzazione in parola, questo gruppo conferma, quanto alle previsioni dello strumento attuativo, quanto già reso con la proposta di parere n. 15/2000, che di seguito, ad ogni buon fine, si trascrive:
"E' da rilevare che nelle norme di attuazione, all'art. 21, sono previsti per le zone F5 destinate a verde pubblico attrezzato, altri parametri edificatori e più precisamente un indice di fabbricabilità fondiaria di 0,20 mc./mq., la possibilità di costruire una sola elevazione fuori terra e non è fissata l'altezza, discordando parzialmente gli indici e parametri del piano regolatore generale dagli elaborati delle prescrizioni esecutive per la stessa area.
Pertanto pur condividendosi la destinazione dell'area e la necessità di normare la stessa con prescrizioni esecutive, a seguito della discordanza dei parametri indicati, si prescrive che le stesse siano rielaborate tenendo conto dei parametri indicati nelle norme di attuazione dello strumento generale.
Inoltre gli elaborati del progetto di piano particolareggiato dovranno essere integrati dalla planimetria con catastale delle previsioni di piano.
Infine per le considerazioni di carattere geologico precedentemente espresse al punto 8.1, al fine di valutare la vulnerabilità dell'area, prima di consentire qualsiasi intervento edilizio dovranno essere effettuati studi ed indagini di carattere geologico e geotecnico di dettaglio, in accordo a quanto prescritto dall'ufficio del Genio civile di Messina con il parere n. 22687 del 23 agosto 1994, riconfermato integralmente con il parere n. 702 del 6 febbraio 1999".
6.2  Piano particolareggiato zona C3
Le controdeduzioni formulate dal consiglio comunale relativamente ai considerata del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, che sopprime la previsione in parola, replicano e ampliano quanto già controdedotto relativamente al dimensionamento del piano ed alle zone C3 (vedasi superiori punti 1 e 4.3.3.).
Si rinvia pertanto alle determinazioni da questo gruppo colà assunte.
Quanto all'ulteriore aspetto evidenziato dal comune (necessità di localizzare area idonea alla realizzazione di 20 alloggi per l'esecuzione di edilizia residenziale pubblica, per cui l'Assessorato regionale dei lavori pubblici ha disposto finanziamento), si considera che le vigenti norme consentono la localizzazione di edilizia convenzionata, agevolata e sovvenzionata, anche all'interno delle altre zone C di espansione dello strumento urbanistico.
Infine, all'interno dell'elaborato tecnico delle controdeduzioni è contenuta notazione sulle norme tecniche di attuazione delle zone B, non configurabile come controdeduzioni al provvedimento assessoriale.
Pertanto, quanto rappresentato dal comune non può costituire materia del presente procedimento e nessuna considerazione formula questo gruppo al riguardo.
Per quanto riguarda la richiesta relativa all'osservazione accolta della ditta Stracuzzi Antonio, si rappresenta che sarà cura del comune procedere, successivamente all'emanazione del decreto approvativo del piano regolatore generale, all'introduzione negli elaborati grafici delle modifiche, prescrizioni, stralci, determinazioni derivanti dal procedimento approvativo, al fine di acquisire elaborato conforme all'atto approvativo.
Per quanto superiormente espresso, questo gruppo trasmette al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla deliberazione commissariale n. 1 del 12 luglio 2001, il piano regolatore generale con annessi prescrizioni esecutive, regolamento edilizio e norme di attuazione, adottato con delibera consiliare n. 2 del 5 agosto 1999, affinché lo stesso Consiglio si determini nel merito.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 524 del 20 dicembre 2001 che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere parzialmente la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto, con le seguenti modifiche relativamente ai punti sottonotati:
Sul dimensionamento
Dalle analisi condotte dal progettista e dalle fonti ufficiali del censimento ISTAT, si evince che la dinamica della popolazione residente è fortemente contrassegnata nel decennio 1981-1991 da uno sviluppo demografico positivo che si ridimensiona nel quinquennio 91/96.
La previsione progettuale di circa 1700 nuovi vani, tuttavia, non si è ritenuta giustificata in relazione ai dati di censimento, che risulta pari ad un incremento annuo medio del 3,69% contro l'1,80%.
Il progettista ha cura di segnalare nelle controdeduzioni, in relazione al dimensionamento del piano, che il comune di Oliveri presenta una indiscutibile suscettività correlata all'attività turistica, anche per la presenza di prestigiosi ambiti naturali di particolare rilevanza ambientale ed archeologica (riserva naturale dei laghetti di Marinello e il sito archeologico di Tindari), che hanno consigliato e determinato la scelta urbanistica, calcolata pertanto oltre che sull'incremento demografico, anche sulla residenza per vacanze.
Di tale aspetto non si può fare a meno di prendere atto e considerare che il comune di Oliveri, anche per la sua posizione baricentrica, insieme con altri comuni contermini lungo tale tratto di costa, costituisce una delle realtà locali con più potenzialità legate all'attività turistica sul versante tirrenico della provincia di Messina, capace di attrarre popolazione, specie in età lavorativa, con incidenza minima del fenomeno emigratorio e con positive ricadute quindi nelle dinamiche economiche e demografiche.
Fenomeno che il progettista ha cura di segnalare nelle controdeduzioni come compresente nei comuni costieri limitrofi, a conferma di una tendenza non episodica ma di lungo periodo. Per cui l'incremento proposto di popolazione correlato a tali aspetti si ritiene giustificato ed attendibile.
Per quanto sopra, si ritiene pertanto potere confermare le seguenti previsioni urbanistiche:
-  zone C1 a monte della linea ferroviaria;
-  ambiti C1 C2 e C4 nel rispetto delle relative norme tecniche di attuazione, cosi come perimetrati con linea blu da questo Consiglio nella tavola 5 in scala 1:2.000 con riferimento al voto n. 358/2001; in tali ambiti si potrà intervenire comunque mediante rilascio di concessione edilizia diretta ove esistenti le opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature, rete elettrica ed idrica);
-  zona di completamento B a monte della Tonnara, tale zona ricadente all'interno del perimetro con colore rosso, così come perimetrato da questo Consiglio nella tavola 5 in scala 1:2.000 con riferimento al voto n. 358/2001, dovrà essere assimilata alle contermini zone C1 in quanto non presenta i richiesti requisiti di cui al D.I. 2 aprile 1968, n. 1444;
-  ambiti C2 e B, così come perimetrati con linea rossa da questo Consiglio nella tavola 5 in scala 1:2.000 con riferimento al voto n. 358/2001, dovrà considerarsi zona C2;
Per le motivazioni di cui sopra, nelle zone C1 e C2, dovranno prioritariamente consentirsi impianti destinati ad attrezzature turistico-ricettivo-alberghiere nel rispetto dell'art. 13 delle norme tecniche di attuazione
Tutti gli interventi dovranno essere attuati ovviamente nel limite dell'indice territoriale di mc./mq. 0,75 e 1,50 così come prescritto dall'art. 15 lettera b) e c) della legge regionale n. n. 78/76.
Zona A - Centro storico
Il C.R.U. rilevava che il perimetro della zona A doveva essere ampliato ai fini della tutela e del mantenimento dell'impianto viario e del tessuto esistente, consentendo in ogni caso tutti gli interventi edilizi, tranne la ristrutturazione urbanistica.
Il Consiglio ritiene di riconfermare la perimetrazione proposta, in quanto trattasi di un impianto urbano organico nonostante abbia subito vistose sostituzioni in tutto il centro.
Tuttavia si ritiene, in accordo con quanto contenuto nella circolare 3/2000 della D.R.U., che le finalità del recupero potranno essere conseguite con interventi diretti previa analisi puntuale del tessuto che individui in dettaglio la qualità, il degrado e le categorie di intervento consentiti, anche al fine di tenere conto delle sostituzioni già avvenute, evitando così quel congelamento che prelude inevitabilmente all'abbandono o all'abuso edilizio nel centro storico, potendosi consentire in ultima analisi, con esclusione dell'area di pertinenza del Castello, anche gli interventi di ristrutturazione edilizia e la nuova edificazione di lotti interclusi, ai fini della ricomposizione della quinta edilizia con altezze uguali agli edifici confinanti, e comunque per un'altezza massima non superiore a ml. 11,00.
Area destinata a piano particolareggiato verde attrezzato e dello sport
Si condivide la richiesta del comune, tuttavia la realizzazione di tale attrezzatura dovrà essere subordinata allo studio di verifica idraulica delle portate del torrente Elicona.
Attrezzature
Per i motivi esposti nelle controdeduzioni si ritiene potere accogliere tutte le previsioni relative alle attrezzature, compreso il mantenimento relativo al parcheggio in contrada Coda di Volpe.
Viabilità
In relazione alla proposta di cui sopra, e per le motivazioni contenute nelle controdeduzioni, si prende atto dell'esistenza di alcune viabilità, sottolineando però che le stesse non risultano indicate quali esistenti negli elaborati di piano.
Tuttavia non si ritiene potere condividere l'asse viario parallelo all'autostrada Messina-Palermo in quanto non giustificato ai fini del traffico.
Per quanto sopra esprime parere che le controdeduzioni, formulate dal comune di Oliveri con delibera di commissario ad acta n. 1 del 12 luglio 2001, sono parzialmente condivisibili in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 21 del 17 ottobre 2001 e del presente voto.
Ritenere pertanto meritevole di approvazione il progetto di piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive (P.I.P. e verde attrezzato per lo sport) e regolamento edilizio del comune di Oliveri, adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 2 del 5 agosto 1999 con le modifiche, prescrizioni e stralci di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 358 dell'11 gennaio 2001 e del presente voto.";
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 1709 dell'11 gennaio 2002 con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti di concerto di cui all'art. 5, comma 7 della legge regionale n. 28/99, sono stati trasmessi all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, unitamente ai relativi allegati, i voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 358 dell'11 gennaio 2001 e n. 524 del 20 dicembre 2001;
Vista la nota prot. n. 1433 del 21 febbraio 2002 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 11001 del 22 febbraio 2002, con la quale, in relazione al piano regolatore generale del comune di Oliveri, sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazione da apportare alla normativa di attuazione delle zone territoriali omogenee, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99;
"Relativamente all'art. 1, 7, 89, 10 e 14 (zona territoriale omogenea B, E, C1, C2 e D).
A)  integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
B)  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture effettivamente attivabili;
C)  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma dell'1 art. 16 del D.P.R. 11. luglio 2000;
D)  prevedere l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche.";
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 358 dell'11 gennaio 2001 e n. 524 del 20 dicembre 2001 e preso atto delle proposte di modifica contenute nella nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca prot. n. 1433 del 21 febbraio 2002 in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvato e reso esecutivo, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 358 dell'11 gennaio 2001 e n. 524 del 20 dicembre 2001, nonché alle condizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Palermo con le note sopra riportate e con le modifiche di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca relative alla programmazione commerciale, in premessa richiamate, il piano regolatore generale con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Oliveri, adottato con delibera del commissario ad acta n. 2 del 5 agosto 1999.

Art 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 358 dell'11 gennaio 2001 e n. 524 del 20 dicembre 2001.

Art. 3

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 15 del 29 settembre 2000 formulata dal gruppo XXX/D.R.U., ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
 2)  proposta di parere n. 21 del 17 ottobre 2001 formulata dal gruppo XXX/D.R.U., ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
 3)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 358 dell'11 gennaio 2001;
 4)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 524 del 20 dicembre 2001;
 5)  nota Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 1433 del 21 febbraio 2002;
 6)  delibera commissariale n. 2 del 5 agosto 1999;
 7)  delibera del commissario ad acta n. 1 del 12 luglio 2001;
Elaborati piano regolatore generale
 8) relazione tecnica;
 9)  norme tecniche di attuazione;
10)  tav.  1  - inquadramento territoriale; 
11)  tav.  2  - stato di fatto e carta dei vincoli; 
12)  tav.  3  - stato di fatto del centro e attrezzature esistenti; 
13)  tav.  4  - zonizzazione del territorio; 
14)  tav.  5  - zonizzazione del centro urbano; 
15)  tav.  6  - viabilità del centro urbano; 

16)  regolamento edilizio;
Prescrizioni esecutive: P.I.P
17)  relazione/stima dei lavori, corografia, catastale, sezione stradale tipo
18)  tav.  1  - planimetria generale; 
19)  tav.  2  - profilo altimetrico; 
20)  tav.  3  - schema impianti; 
21)  tav.  4  - tipi edilizi; 

Prescrizioni esecutive: piano particolareggiato zona C3 edilizia convenzionata e sovvenzionata
22)  relazione/preventivo di spesa;
23)  piano particellare;
24)  planimetrie - elaborato;
25)  profili altimetrici;
26)  planimetrie impianti;
27)  particolari costruttivi;
Prescrizioni esecutive: verde attrezzato per lo sport
28)  tav.  1  - stato di fatto/insediamento sullo stato di fatto 
29)  tav.  2  - planimetria di progetto/profilo; 
30)  tav.  3  - impianto di illuminazione/impianto idrico; 
31)  tav.  4  - impianto fognario/impianto acque piovane; 
32)  tav.  5  - relazione/preventivo di spesa; 
33)  tav.  6  - piano particellare di esproprio; 

Studio geologico
34)  relazione geologica
35)  all.    1  - carta geologica; 
36)  all.    2  - carta litologica; 
37)  all.    3  - reticolato idrografico; 
38)  all.    4  - carta della permeabilità; 
39)  all.    5  - carta dell'acclività; 
40)  all.    6  - carta dei dissesti; 
41)  all.    7  - carta della copertura vegetale; 
42)  all.    8  - carta della utilizzazione potenziale del territorio; 
43)  all.    9  - carta idrogeologica; 

44)  relazione geologica integrativa del 4 febbraio 1993 a cura del dott. Giovanni Barbagallo;
Studio geologico-tecnico relativo al P.P. zona C3
45)  relazione geologico-tecnica
46)  all.    1  - corografia 
47)  all.    2A  - carta geologica; 
48)  all.    3A  - carta geomorfologica; 
49)  all.    4A  - carta idrogeologica; 
50)  all.    5A  - carta della pericolosità geologica; 
51)  all.    6B  - carta geologica; 
52)  all.    7B  - carta geomorfologica; 
53)  all.    8B  - carta litotecnica; 
54)  all.    9B  - carta della pericolosità geologica; 
55)  all.  10B  - carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
56)  all.  11C  - planimetria generale con ubicazione indagini geognostiche; 
57)  all.  12D  - sezioni litostratigrafiche 

58.)  relazione geomorfologica relativa al P.I.P. ed alla zona destinata alle prescrizioni esecutive
Studio agricolo-forestale
59)  relazione;
60)  carta delle vegetazione e dell'uso del suolo;
61)  carta morfologica;
62)  carta delle infrastrutture;
63)  carta delle aree di espansione agricolo-forestale;
64)  carta delle unità omogenee di paesaggio;
Studio agricolo - forestale (adeguamento ai sensi della legge regionale n. 16/96)
65)  relazione descrittiva;
66)  carta delle aree forestali.

Art. 4

Il comune di Oliveri dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni 10 ed entro lo esso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 aprile 2002.
  SCIMEMI 

Torna al Sommariohome


GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 64 -  49 -  53 -  27 -  28 -  70 -