REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 GIUGNO 2002 - N. 28
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 12 aprile 2002.
Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Capizzi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Visto l'art. 5, legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il foglio prot. n. 5436 del 2 ottobre 1998, con il quale il sindaco del comune di Capizzi ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Vista la delibera n. 52 del 16 dicembre 1997, con la quale il commissario ad acta nominato da questo Assessorato ha adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione prot. n. 1476 del 5 marzo 1999, a firma del sindaco in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante la presentazione di n. 11 osservazioni e/o opposizioni avverso il piano;
Viste le 11 osservazioni e/o opposizioni elencate nella sopracitata certificazione;
Visti gli elaborati di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni redatti dal progettista;
Vista la deliberazione n. 26 del 23 marzo 1998, con la quale il consiglio comunale ha controdedotto, ai sensi del V comma dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sulle osservazioni e/o opposizioni presentate dai cittadini avverso il piano adottato con la delibera commissariale n. 52 del 16 dicembre 1997;
Visti i pareri prot. n. 18620 del 29 giugno 1995 e prot. n. 33917 del 22 novembre 1997, con i quali l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74, si è espresso favorevolmente a condizione sulle previsioni del piano in argomento;
Vista la nota prot. n. 5232 del 15 dicembre 1997, con la quale l'Ente Parco dei Nebrodi ha preso atto dell'assenza di previsioni di pianificazione territoriale all'interno dei limiti del Parco;
Vista la nota prot. n. 555 del 10 novembre 2000, con la quale il gruppo XXX della direzione regionale dell'urbanistica di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive, la proposta di parere n. 16 del 4 ottobre 2000, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
2.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI PIANO E CONSIDERAZIONI SULLE PREVISIONI DELLO STESSO
2.0.  Aspetti geologici
Il comune di Capizzi, con delibera n. 4543 del 20 giugno 1987, dà incarico al dr. Carmelo Allegra Floscio di redigere lo studio geologico a supporto del piano regolatore generale e quello relativo al piano particolareggiato.
Gli elaborati prodotti sono conformi a quanto previsto dalla normativa in vigore in quel periodo, in altre parole, alla circolare assessoriale n. 16431 del 28 luglio 1983.
Premesso ciò, il quadro generale che ne deriva consente di identificare i principali aspetti geologici, idrogeologici e geologico-tecnici del territorio comunale di Capizzi.
La conformazione morfologica che si riscontra "è quella caratteristica dei monti Nebrodi con cime più o meno arrotondate e pendii con acclività poco accentuate rispetto alla notevole altitudine media dell'area, con andamento altimetrico decrescente da nord verso sud".
L'idrografia del territorio è caratterizzata dalla presenza di corsi d'acqua a carattere torrentizio "alimentati da sorgenti di piccola portata".
Sotto il profilo geologico nell'area è presente un "complesso basale rappresentato dai depositi del Flysch Numidico"; e un "complesso sifilide distinto in due falde, quella di Troina e quella di Cesarò". In genere si tratta di depositi sedimentari in prevalenza di natura argillo-marnosa, e subordinatamente calcarea, arenacea, quarzosa. La successione geologica si completa con i depositi flivio-alluvionali e il detrito di falda.
I contatti esistenti fra le varie formazioni "sono per la maggior parte tettonici, dovuti cioè a trasporto oro- genetico... le faglie sono generalmente sub-verticali, di tipo diretto e inverso".
Relativamente alla stabilità sono state individuate aree stabili in prossimità di terreni litoidi e zone dall'equilibrio precario ove affiorano depositi argillosi.
In particolare il territorio è stato suddiviso in 7 classi di suscettività nello specifico, l'area dell'abitato, è suddivisa nelle seguenti classi "Z2 aree generalmente stabili; Z4 aree a media stabilità; Z5 aree a bassa stabilità; Z7 aree instabili".
Sulla base di queste distinzioni le aree edificabili sono quelle classificate Z2, mentre per le aree classificate Z4 e Z5 si rileva l'esigenza, prima di consentire qualsiasi intervento edilizio, che siano effettuati studi ed indagini di dettaglio miranti a definire le caratteristiche geo tecniche dei terreni affioranti, le cause e la tipologia d'eventuali dissesti, la stabilità dei versanti. In particolare per le aree Z5 dovranno essere realizzati idonei interventi di drenaggio delle acque e di consolidamento dei versanti, inoltre le eventuali opere in cemento armato da realizzare dovranno adottare sistemi fondazionali del tipo indiretto.
Per quanto concerne le aree classificate Z7, queste non sono idonee all'edificazione; ciò stante, appare opportuno sottolineare la necessità di una programmazione di studi ed indagini di dettaglio che definiscano le cause e la tipologia dei dissesti, individuino le priorità e gli interventi più idonei di consolidamento al fine del ripristino delle condizioni di equilibrio delle aree.
In merito all'area destinata a piano particolareggiato, questa "è ubicata a sud-ovest del centro urbano... la morfologia è quella delle zone collinari con pendii della media acclività". I terreni affioranti sono rappresentati dai depositi del Flysch di Reitano: Flysch di M. Soro; Flysch Numidico e delle Argille scagliosie.
Relativamente alla stabilità dei luoghi "l'area indagata presenta condizioni di stabilità alquanto variabili". Il geologo individua 4 classi di suscettività: "I aree a media stabile; II aree a bassa stabilità; III aree instabili; e queste sono riconducibili alle classi Z4, Z5 e Z7, relative allo studio geologico del piano regolatore generale.
Pertanto, per quanto concerne l'edificazione, valgono le considerazioni espresse precedentemente, in accordo a quanto espresso dall'ufficio del Genio civile di Messina, con nota n. 18620 del 29 giugno 1996, ripresa integralmente dalla nota n. 33917 del 22 ottobre 1997.
E' da rilevare infine che con decreto del 4 luglio 2000, questo Assessorato ha emanato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con il quale vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato.
In dette aree sono adottate le misure transitorie di salvaguardia di cui all'art. 1bis del decreto legislativo n. 180/98, convertito con legge n. 267/98 e legge n. 226/99 e pertanto nelle stesse non possono essere rilasciate concessioni, autorizzazioni e nulla osta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio in contrasto con le prescrizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso de creto.
Le limitazioni discendenti dal predetto decreto operano, ovviamente, anche quanto alle aree del comune di Capizzi individuate dall'allegato al decreto stesso.
Con l'art. 6 del decreto viene, comunque, data la possibilità ai comuni interessati di integrare e modificare il piano straordinario ai sensi dell'art. 1bis del decreto legislativo n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazione.
Sono pertanto fatte salve eventuali ulteriori determinazioni da assumersi da parte dell'amministrazione comunale conseguenti all'entrata in vigore del decreto assessoriale citato.
2.1.  Il dimensionamento e il fabbisogno abitativo
a)  Il numero massimo degli abitanti censiti a Ca pizzi si riscontra nel 1951 con 5.429 unità. In tutti gli anni successivi Capizzi presenta un andamento demografico sempre decrescente. Infatti il trend negativo, che parte dal '51, fa registrare nel '61 4.915 abitanti, nel '71 4.134, nell'81 3.919, nel '91 3.797, e nel dicembre 1994, all'ultima rilevazione statistica, si hanno 3.741 abitanti ripartiti in 1.135 nuclei familiari, con una media di 3,29 componenti a famiglia.
Tale riduzione della popolazione è stata determinata sia dal saldo di crescita costantemente negativo sia dal forte tasso migratorio registrato dalla comunità, soprattutto nel ventennio tra il '51 e il '71.
Per determinare il fabbisogno abitativo nel ventennio 1994/2014, il progettista formula varie ipotesi.
La prima ipotesi determina la popolazione sulla base del saldo naturale, escludendo movimenti migratori in uscita. In tal caso si darebbe luogo ad un incremento di popolazione di 200 abitanti nel ventennio 1994/2014.
Tale ipotesi viene, tuttavia, scartata a vantaggio di altro scenario, che ipotizza movimenti migratori in entrata, più o crescenti nel tempo.
Conseguentemente a ciò la popolazione di Capizzi nel 2014 potrebbe attestarsi intorno a 4.382 o addirittura, a 4.687 unità. Rispetto ai 3.714 censiti nel '94, come prima ipotesi, quindi, 641 abitanti in più, come seconda 946 in più: la differenza di 305 unità tra i due dati secondo il progettista sarà costituita da popolazione fluttuante, ossia "da nuclei familiari e persone occupate altrove che manterrebbero a Capizzi la loro residenza abitandoci in maniera periodica e saltuaria con frequenze settimanali e stagionali".
Partendo dalla ipotesi di una demografia che consegni al 2014 641 abitanti o 946 abitanti il progettista fornisce un dato finale del fabbisogno residenziale per il 2014 di 2.454 stanze e 545 abitazioni.
Il dato di cui sopra, cui il progettista perviene attraverso un ragionamento non sempre perfettamente chiaro, ha come presupposti: la presa d'atto del disinteresse dell'ente locale nei confronti delle politiche di recupero del patrimonio edilizio esistente; un calcolo del fabbisogno pregresso che si riferisce non esclusivamente alle coabitazioni ma alla non rispondenza di talune abitazioni allo standard medio provinciale di 1,45 stanze per abitante; la depurazione, ai fini del calcolo, dalle nuove abitazioni costruite o in costruzione tra il 1991 e il 1994 (137 abitazioni per 552 stanze) di una quota cospicua (30%) considerata come investimento d'attesa e di una quota che va a coprire la demolizione di abitazioni fatiscenti; la soddisfazione di un fabbisogno (?!) di seconde case stimato in 211 abitazioni e 950 vani.
b)  Relativamente alle prospezioni effettuate riguardo all'incremento di popolazione, questo gruppo deve rilevare che, seppure auspicabili le dinamiche di rivitalizzazione umana del territorio ipotizzate dal progettista, tuttavia non appaiono sufficientemente suffragate da dati concreti che travalichino generiche speranze e autorizzino, conseguentemente, a previsioni di dissipazione del territorio stesso.
Incrementi di popolazione pari al 5,8% medio annuo (per lo scenario che prevede 4.382 abitanti al 2014) e al 6,2% medio annuo (per lo scenario che stima 4.687 abitanti) sono ben distanti da quelli derivabili dal pregresso recente delle vicende demografiche e dalle ragionevoli, ordinarie previsioni.
Analogamente, in primo luogo, questo gruppo considera che non possa essere condivisa una ipotesi di pianificazione urbanistica che assume a fondamento il disinteresse nei confronti del patrimonio (anche di antica datazione) esistente, patrimonio che - viceversa - secondo quanto desumibile dai dati relativi alle abitazioni occupate, sembrerebbe - nel comune di Capizzi più che nel resto della provincia - ancora parte cospicua e vitale dell'insediamento.
Considera ancora non possa essere condivisa l'ipotesi di incrementare di 211 nuovi alloggi, pari a 950 vani, il parco delle seconde case, che già conta 170 abitazioni e 711 vani.
Conclusivamente e in via sintetica considera non potersi assentire ad un uso del territorio che prevede - immotivatamente - un incremento nel ventennio del cospicuo patrimonio edilizio esistente nella ragione del 30% circa, tanto avendo riguardo alle abitazioni che ai vani.
Da ciò la necessità di un drastico ridimensionamento delle previsioni insediative.
2.2.  Piano regolatore generale - zonizzazione
Le zone territoriali omogenee previste nel piano regolatore generale sono individuate in:
2.2.1.  Zona omogenea A
Area d'interesse storico culturale, distinta in A1, A2 A3 e A4.
2.2.1.1.  Zone A1
Sono così classificati singoli immobili con caratteristiche storico-monumentali vincolati ex legge n. 1089/39 o dalla Soprintendenza. Per questi edifici è previsto il mantenimento tramite restauro conservativo e sono altresì ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2.2.1.2.  Zona A2
E' così classificato il centro storico, all'interno del quale gli interventi edificatori sono subordinati all'adozione del piano particolareggiato. Nell'attesa, però, di detto strumento attuativo sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere interne e ristrutturazione edilizia, previo parere della Soprintendenza, demolizione per recupero di spazi pubblici, demolizione e ricostruzione di ruderi qualora si tratti di lotti interclusi, o quando ciò serva a dare continuità edilizia ed architettonica all'isolato. Fino all'adozione delle norme del piano particolareggiato le regole da osservare sono:
-  nel caso di demolizione e ricostruzione il volume max non può superare quello preesistente e il fronte degli edifici deve essere sugli allineamenti preesistenti;
-  vanno inoltre rispettati la tipologia edilizia esistente, così come i materiali e le finiture, non sono ammesse sporgenze, rientranze o verande.
Zona  A3
Sono così classificati gli edifici isolati che rivestono valore etno-antropologico quali mulini, masserie o ville suburbane.
Sono escluse, ove si dia luogo ad interventi di recupero, sopraelevazioni o realizzazione di corpi aggiunti.
Zona  A4
Sono, con tale simbolo, individuati i percorsi delle regie trazzere da mantenere e recuperare; lungo i tratti non ricadenti in zona agricola le nuove edificazioni dovranno arretrarsi di m. 10,00.
Si considera che l'individuazione delle zone in parola, all'interno del territorio comunale, appare rispondente ai criteri indicati dalle vigenti norme e disposizioni di legge e rispettosa dei valori espressi dalle forme d'insediamento storico nel territorio, per cui le previsioni di zonizzazione superiormente indicate vengono assentite, con la specificazione, per quanto riguarda l'art. 37 delle norme di attuazione (zone A2 centro storico), che negli interventi di ristrutturazione edilizia sono da escludere non solo modifiche dei prospetti esterni e della volumetria ma anche modifiche della sagoma.
2.2.2.  Zona omogenea B
Aree residenziali di completamento distinte in B1, B2 e B3.
2.2.2.1.  Zone B1
Sono così classificate le aree edificate contenenti sia edilizia economica e popolare che lottizzazioni interamente attuate. E' previsto il mantenimento dello stato di fatto; non è prevista alcuna nuova edificazione tranne gli interventi pubblici finalizzati al recupero di aree degradate, alla sistemazione di verde, alla realizzazione di parcheggi ed attrezzature di quartiere in genere.
2.2.2.2.  Zone B2
Sono classificate come aree interamente edificate per oltre il 90% della superficie dell'isolato; è consentita la demolizione, la ricostruzione e la sopraelevazione con i seguenti parametri: allineamento preesistente; 4 piani fuori terra; altezza massima non superiore a m. 12,50 o comunque non superiore alla larghezza della sede stradale per 1,5; viene fatta salva la normativa antisismica; nel tratto stradale di via Roma è vietato aprire garage.
2.2.2.3.  Zone B
Sono classificate come aree di completamento; vi è consentita la demolizione e ricostruzione, l'ampliamento e la sopraelevazione dei fabbricati esistenti, la realizzazione di nuova edificazione, con i parametri dettati, per i lotti interclusi inferiori a 120 mq. e compresi tra i 120 e i 200 mq., dalle leggi regionali n. 19/72 e n. 21/73.
Per i lotti di superficie superiore a 200 mq., l'indice di fabbricabilità fondiaria è indicato in 4 mc./mq., il rapporto di copertura in 0,60, l'altezza massima in ml. 11,00, con le limitazioni derivanti dalla larghezza della sede stradale e dalla normativa antisismica.
Si considera ammissibile la classificazione delle zone B1 e B2 in relazione a quanto rappresentato negli elaborati di piano.
Relativamente alle zone B3, dalla rappresentazione effettuata negli elaborati di piano non risultano in talune porzioni delle stesse verificati i requisiti richiesti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, avendo riguardo so prattutto al requisito dell'omogeneità.
Pertanto, non potendosi assentire ad una genera lizzata classificazione quale zona B di aree libere ubicate in fregio a viabilità esistente e di progetto, adiacenti ad aree effettivamente occupate da edificato, si prescrive che si proceda a diversa perimetrazione delle segu enti zone B3:
a)  aree in parte prospicienti lungo la strada provinciale n. 168 e ricompresa fra le zone V2, V3 e C6; (n. 17 della planimetria C4c);
b)  aree ricomprese fra il fronte posteriore delle case prospicienti in via Roma, tratto sud-ovest e il tracciato della nuova circonvallazione (n. 21 della planimetria C4c);
c)  aree a monte di via Dante (n. 4 della planimetria C4c). Le suddette aree rimangono destinate a zona B relativamente all'edificato e alle aree di pertinenza di questo. Le rimanenti aree, quali approssimatamente delimitate in rosso nella planimetria C4b degli elaborati di piano, vengono rispettivamente ridestinate a:
a)  zona C6;
b)  zona  V3, di consolidamento idro-geologico e per la difesa del suolo;
c)  zona  RS di rispetto stradale.
Deve essere invece destinata a spazio per parcheggio, preferibilmente alberato, l'area individuata con il n. 26 nella planimetria C4c in quanto non in possesso dei requisiti tutti dettati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e perché ubicata in posizione particolarmente sensibile, a ridosso della prima cinta edificata dell'insediamento storico.
Quanto alle norme di attuazione esse vanno integrate e modificate determinando per le zone B2, per gli interventi edilizi ammessi, un indice di densità fondiaria minore o uguale a 5,00 mc./mq. ed un'altezza massima non superiore ad 11 ml., giuste leggi regionali n. 19/72 e 21/73.
Dovrà inoltre specificarsi, relativamente alle zone B3 che, nel caso di lotti di estensione > di 1.000 mq., oc corre, in assenza delle opere di urbanizzazione primaria, che l'intervento edilizio sia preceduto dall'approvazione di strumento attuativo.
2.2.3.  Zone omogenee C
Il progettista ha individuato ben 7 zone C di espansione, talune delle quali a propria volta articolate in sottozone, numerate dalla C0 alla C6.
Di queste, la zona C0 (da C0 a C0d) riguarda le aree interessate da lottizzazioni già approvate, completate o in corso di completamento; la zona C3E è destinata ad edilizia stagionale in contrada S. Miceli, le zone C5 (C5a e C5b) sono destinate ad edilizia economica e popolare o convenzionata.
La capacità ricettiva delle sole zone C, con esclusione della edilizia stagionale (che, secondo relazione, per la sua parte dovrebbe dar luogo a 211 abitazioni e 950 vani) è stimata, in dipendenza dei parametri prescelti dal progettista, in 216.032 mc., avendo anche riguardo al volume esistente nelle zone C0 con lottizzazioni in corso di completamento, con una superficie territoriale impegnata pari a 216.032 mq. (all'incirca il doppio della superficie territoriale occupata dalle aree classificate come zone A2, B1, B2 e B3).
Più nel dettaglio:
2.2.3.0.  Zone C0
La volumetria complessiva (esistente e di progetto) ammonta a 69.500 mc. circa. Sono stati recepiti i parametri edificatori dettati dagli strumenti attuativi approvati, con indici di fabbricabilità fondiaria ricompresi tra 2 mc./mq. e 4 mc./mq.
2.2.3.1.  Zona C1
Localizzata in posizione eccentrica rispetto al centro abitato lungo la S.P. n. 168 Capizzi-Caronia, prevede l'edificazione in una superficie territoriale di 15.200 mq., di una volumetria di 6.992 mc., applicandosi un indice fondiario di 0,50 mc./mq.
2.2.3.2.  Zone C2
Si tratta di due zone, di cui una localizzata in adiacenza alla zona C1 prima descritta, l'altra in adiacenza alla strada di penetrazione agraria Carrera-Birruso. Quest'ultima è stata assoggettata a prescrizioni ese cutive.
La superficie territoriale impegnata ammonta a 44.250 mq., la volumetria prevista a 37.612 mc., con un indice fondiario di mc./mq.
2.2.3.3.  Zona C3E
Quanto alla zona C3E, rappresentata nell'elaborato di piano C3b, e, per come premesso, destinata ad edilizia stagionale, il progettista non fornisce alcun dato dimensionale preciso in forma tabulare, limitandosi a riferire di una previsione, per come sopra detto, di edilizia stagionale per 950 vani e 211 abitazioni.
Da una stima sommaria effettuata sugli elaborati di piano la superficie impegnata risulta pari a più di 10 ettari, né, per altro, il numero ipotizzato di alloggi appare congruente con tale estensione, avendo riguardo alla dimensione del lotto minimo, fissato in 9.000 mq.
2.2.3.4.  Zone C4
Le zone C4 risultano ubicate ancora lungo la strada di penetrazione agraria Carpera-Birruso. All'interno di una superficie territoriale di 18.250 mq., con un indice di densità fondiaria di 2 mc./mq. è prevista l'edificazione di un volume edilizio di 26.462 mc.
2.2.3.5.  Zone C5
Distinte in zona C5a, localizzata in contrada Timpa Russo e C5b, localizzata in contrada Carpera-Birruso, sono destinate ad edilizia economica e popolare e/o convenzionata. Su superfici territoriali rispettivamente di 2.350 mq. e 13.950 mq. è prevista ldi edilizia residenziale per rispettivamente 4.488 mc. e 20.227 mc., essendo fissati l'indice di densità edilizia fondiaria rispettivamente in 3,00 e 2,00 mc./mq.
A differenza di quanto avviene per tutte le altre zone, nelle zone C5, oltre alla tipologia unifamiliare isolata è ammessa la tipologia plurifamiliare a schiera o isolata.
2.2.3.6.  Zone C6
Si tratta di numerose aree, nelle immediate vicinanze del centro abitato consolidato o della periferia, ciascuna di limitata estensione e che, nell'insieme, si estendono per complessivi 26.380 mq., idonee ad ospitare una volumetria di 50.385 mc., con un indice di densità edilizia fondiaria di 3,00 mc./mq.
In aggiunta alle norme specifiche di zona, afferenti agli indici volumetrici, norme comuni a tutte le zone C sono dettate dall'art. 45 delle norme di attuazione.
Tali norme sono sostanzialmente aderenti al disposto del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, prevedendo che l'intervento sia preceduto dall'approvazione di piani di lottizzazione convenzionata e che all'interno delle superfici territoriali vengano recepite aree pubbliche per parcheggi, verde attrezzato e viabilità nella misura di 12,70 mq. per 100 mc. v.p.p. di volume edificabile.
Quanto alle previsioni delle zone da C0 a C6 si considera assentibile la riconferma per le zone C0 impegnate da processi di trasformazione. Quanto alla zona C1 ed alle zone C2, in considerazione di quanto reso al superiore punto 2.1. riguardo al dimensionamento ed al fabbisogno abitativo, in considerazione anche della di stanza che separa dette aree dal centro abitato consolidato e dai servizi che questo comunque offre, in considerazione dell'onere, in termini di prestazione di servizi, che tale tipo di localizzazione comporta per la collettività, questo gruppo è del parere che le previsioni di zonizzazione in parola non siano meritevoli di approvazione.
Vanno conseguentemente disattese le prescrizioni esecutive delle zone C2 di contrada Carpera-Birruso, assumendosi che il fabbisogno residenziale nel primo periodo di efficacia di piano possa essere soddisfatto all'interno delle zone C0 interessate dai piani di lottizzazione in fase di attuazione.
Per la medesima motivazione sono da disattendere le continue previsioni di zone C4 sempre in contrada Birruso, aggiungendo a queste motivazioni quelle derivanti dalla classificazione geologica delle aree in "aree a bassa stabilità".
Per la reiezione della previsione delle zone C5b, valgono, oltrecché le motivazioni attinenti al dimensionamento, anche la considerazione dell'onere economico che deriva, per la realizzazione di edilizia sociale o agevolata, dalla scelta di terreni acclivi e indicati dalla relazione geologica come "aree a media stabilità".
Unitamente alla previsione delle zone C2, C4, C5b site in contrada Carpera-Birruso sono da disattendere le connesse previsioni di servizi (zone F) e di viabilità.
Rimane invece condivisibile la previsione delle zone C5a per edilizia economica e popolare in contrada Timpa Russo, che, per quanto condivida gli aspetti precedentemente esposti riguardo alla zona C5b, tuttavia è inserita all'interno di un vasto comparto edificatorio, le cui urbanizzazioni risultano da documento aerofotogrammetrico già in buona parte realizzate.
Quanto alle zone CE3, destinate all'edilizia stagionale, localizzate in contrada Tornatore, questo gruppo rileva che la previsione appare formulata come mero dato quantitativo, in assenza di qualsiasi considerazione che riconnetta insediamenti di tal tipo ad ipotesi di sviluppo socio-economico.
Peraltro, dalla lettura del capitolo della relazione che indica il programma ed individua gli obiettivi generali, non emerge il punto che attribuiva alla previsione in parola la natura di attivatore dell'economia e dello sviluppo.
Pertanto questo gruppo è del parere che la previsione delle zone CE3 sia da disattendere.
Le relative aree vanno destinate a zone E1 del verde agricolo.
Le zone C6, sovente adiacenti ad aree urbanizzate o a queste inframmezzate, sono in linea di massima condivise, con l'esclusione delle aree a sud del centro abitato, ubicate a monte e a valle della circonvallazione, insistenti ed adiacenti ad un'asta fluviale e a cavallo di due crinali.
Dette aree, anche per le loro esigue dimensioni e per la frammentazione che le contraddistingue, non si prestano ad una razionale e coordinata utilizzazione urbanistica.
Vanno quindi destinate a zona E1 del verde agricolo, da assoggettare a piantumazione.
Parimenti non è condivisa la previsione di zona C6 ad est della zona C0, in quanto esorbitante dai fabbisogni e per le cautele di natura geologica esplicitate relativamente alle zone C5b di contrada Carpera-Birruso.
L'area rimane destinata a verde di quartiere V4, ovvero - ove da una verifica del rispetto degli standards risultasse in esubero - a zona V3, ricomprendente le aree soggette a consolidamento idro-geologico e per la difesa del suolo.
2.2.4.  Zone omogenee D
Sono stati previsti due tipi di zone D. La zona D1, destinata ad insediamenti produttivi-artigianali è di stinta in due sub-zone, fisicamente distinte, localizzate entrambe in contrada Comuni. Delle due l'una è estesa circa 27.000 mq., mentre la superficie dell'altra ammonta a circa 135.000 mq.
Per la zona D1 destinata ad attività industriale e artigianale, alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e forestali, ad attività di deposito e stoccaggio delle merci, allo stoccaggio e manipolazione dei pro dotti energetici erano state formulate prescrizioni esecutive, i cui esiti amministrativi sono stati descritti al superiore punto 1.1.2.
Le norme di attuazione del piano regolatore generale subordinano l'attuazione all'approvazione di un piano particolareggiato o di un piano di lottizzazione.
La zona D2 è invece destinata ad attività turistico ricettive (alberghi, residences, ostello) e di servizi ad essi connessi; è localizzata in contrada Baialina e prevede la realizzazione di complessivi 100 posti letto.
Le norme relative all'attuazione degli interventi prevedono tanto la semplice concessione (?) per progetto unitario interessante l'intera area, quanto il piano particolareggiato ove sia presentata "lottizzazione per la realizzazione di più progetti" (?).
Non è fissato indice volumetrico alcuno, ma soltanto l'altezza massima dei fabbricati e l'indice di copertura.
Quanto alla previsione delle zone D1, mentre si riconosce l'opportunità di localizzare ordinatamente sia le attività produttive generiche che quelle più legate alla tradizione dei luoghi, si rileva che l'estensione di aree individuate appare esorbitare ogni ragionevole fabbisogno. Peraltro, riguardo allo stesso, nella documentazione trasmessa non è stata fornita alcuna stima quantitativa, risultando, al contrario, che nessuna richiesta di aree da parte degli operatori economici è pervenuta al comune (vedasi alla fine del superiore punto 1.1.2.). Pertanto la previsione di zonizzazione quale area D1 per l'area di maggiore estensione in contrada comuni va soppressa e l'area stessa va destinata a zona E1 del verde agricolo, rimanendo il comune onerato di dimostrare la sussistenza di eventuali sopraggiunte reali esigenze produttive, da localizzare nell'area D1 di minore estensione, condivisibile ove tali esigenze sussistano.
Vanno invece soppresse la previsione di zona D2 e le altre previsioni localizzate a valle della strada provinciale Colle del Contrasto in quanto ricadenti all'interno della fascia di rispetto boschiva, per come rappresentata nella planimetria C1b degli elaborati di piano, in dipendenza di quanto reso dall'elaborato c) dello studio agricolo-forestale.
La porzione di zona D2 a monte della riferita viabilità, pure ricadente nella fascia di rispetto boschiva, va analogamente soppressa, unitamente alla porzione di essa esterna a tale fascia, urbanisticamente improponibile.
Vanno conseguentemente disattese le contigue previsioni di zona F3 ed F6, rimanendo confermata la previsione di zona F3 frontistante la zona B1 in quanto sulla stessa insiste un centro sociale in costruzione.
Il comune di Capizzi è inoltre onerato di fornire elementi che dimostrino la legittimità degli atti autorizzanti l'edificazione nelle zone C0d, pure ricadente all'interno della fascia di rispetto boschiva.
2.2.4.  Zone omogenee E - Aree agricole distinte in E1 ed E2.
2.2.5.  Zone E1 - Area agricola
Oltre l'edilizia di tipo produttivo ed agrituristica, è prevista la costruzione di residenze per i proprietari, i coltivatori diretti, i fittavoli, i mezzadri e i titolari di cooperative agricole.
Per tutti gli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e sopraelevazioni "una tantum" nella misura del 30% in più rispetto al volume preesistente e, qualora essi presentino una superficie inferiore a 20,00 mq., tale ampliamento è ammesso nella misura del 50% del volume preesistente.
L'edificazione può avvenire previa singola concessione con lff 0,03 mc./mq. per abitazione.
Per locali di servizio d'uso agricolo, il 10% della superficie del fondo e comunque non superiore a 1.000 mq.; H max m. 7,50, piani fuori terra 2, distanza dai confini m. 7,50.
2.2.5.1. Zone E2
Definite come aree agricole di pre-parco, dette aree sono coincidenti, per quanto all'art. 56 delle norme di attuazione, con le zone D del Parco dei Nebrodi.
Nel merito delle zone E1 si rileva che le vigenti norme di legge non ammettono gli ampliamenti indicati dall'art. 55 delle norme di attuazione; che per gli interventi produttivi in verde agricolo va rispettato il contenuto dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche e integrazioni.
Riguardo alle zone E2 coincidenti con le zone D del Parco, essendo stato acquisito il parere dell'Ente Parco, nulla si ha da rilevare.
2.2.6.  Zone omogenee F - Servizi territoriali generali e di quartiere
Con la numerazione da F1 a F6 sono previsti nell'ordine: parcheggi, aree per l'istruzione, servizi per attività collettive e generali, servizi commerciali e fiere, aree per attrezzature sportive, per il tempo libero e per il verde libero attrezzato.
In aggiunta a quanto rilevato e prescritto, riguardo alle attrezzature, in sede di esame delle previsioni di zonizzazione, si rileva, al presente punto, l'insufficienza di aree destinate a parcheggio al servizio degli abitanti residenti all'interno del centro consolidato. In tal senso si prescrive, in aggiunta a quanto superiormente prescritto per la zona B3 su via Volumnio, che l'amministrazione comunale verifichi la possibilità tecnica di destinare a parcheggio limitate porzioni di aree ancora libere esistenti all'interno della zona A1.
Non si condivide, inoltre, che nella zona F2 delle aree per l'istruzione sia consentita la realizzazione di attrezzature sportive di interesse comunale, stante che queste ultime possono trovare luogo nelle apposite aree F5.
Infine vanno soppresse l'ampia zona F6 di verde pubblico attrezzato ubicata a nord-ovest del centro urbano fra la via Roma e la strada Miceli, scarsamente fruibile in dipendenza dell'ubicazione marginale e dell'acclività dei luoghi, e l'area F3 per servizi ed attività collettive generali, di eccentrica e causale dislocazione e perimetrazione.
2.2.7.  Zona territoriale omogenea O - Aree sottoposte a recupero in sanatori
La definizione di zona territoriale omogenea non è appropriata ai fini dell'individuazione di due singoli edifici ubicati uno a sud-est del centro urbano, al margine della fascia di rispetto cimiteriale l'altro in contrada Baialina.
Le possibilità edificatorie riguardo ai singoli immobili discenderanno quindi da quanto dettato dalle specifiche norme delle leggi di sanatoria.
2.2.8.  Zone V - Aree verdi e di tutela ambientale
Con i simboli da V1 a V4 sono indicate aree destinate a parco sub-urbano, aree vincolate a verde paesaggistico-architettonico, aree soggette a consolidamento idrogeologico e per la difesa del suolo e, infine, aree a verde di quartiere.
In merito alle aree V1 destinate a parco sub-urbano, si rileva che queste ultime sono in gran misura individuate (tav. C1b degli elaborati di piano ed elaborato c) dello studio agricolo-forestale) come aree boschive e ricadenti nella fascia di rispetto boschiva.
Per la casualità con cui l'individuazione delle zone V1 è stata effettuata riguardo alle significative preesistenze, che impongono precise regole nell'uso del territorio, questo gruppo XXX è del parere che la previsione in parola debba essere soppressa.
Nulla si ha da rilevare riguardo alle zone V2 e V3 salvo che la necessità di modificare l'improprio riferimento all'art. 48, nel testo delle norme di attuazione della zona V3, quanto all'unica significativa zona V4 individuata, ubicata tra il confine della zona A1 e la strada di circonvallazione a sud-est del Castello, si prescrive la soppressione di quello più a monte fra i tracciati viari che la attraversano per tutta la lunghezza.
2.2.9.  Zone R - Aree di rispetto e zone PN - Forestazione
2.2.10.  Valorizzazione e salvaguardia
Nulla si ha da rilevare quanto alla previsione di dette zone, ritenendosi tuttavia opportuno che la norma relativa alle zone PN sia, congruentemente integrata con le disposizioni dettate dall'Ente Parco dei Nebrodi relativamente alla zona C, individuata nell'elaborato C2b di piano, indicata come destinata ad insediamenti ed attrezzature a supporto del parco e ubicata in contrada Tornatore.
3.  PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Non si entra nel merito delle prescrizioni esecutive in località Birruso-Carpera essendo stata la relativa previsione soppressa in sede di esame di piano regolatore generale.
4.  NORME DI ATTUAZIONE
Le norme di attuazione vanno modificate secondo quanto rilevato in sede di esame delle previsioni di zonizzazione.
In specie, sono da sopprimere gli articoli relativi alle previsioni di zonizzazione soppresse (artt. 20, 21, 22, 46, 47, 48, 49, 51, 54 e 58) e sono da integrare in dipendenza delle superiori considerazioni degli artt. 37, 43, 44 e 55.
Inoltre all'art. 28, 1° comma, deve prevedersi:
a)  l'attuazione del piano regolatore generale per intervento diretto, in tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto il piano urbanistico esecutivo e in quelle regolate dal piano urbanistico esecutivo approvati;
b)  escludersi dalla norma la zona A2, per quanto all'art. 37 precisato.
5.  REGOLAMENTO EDILIZIO
In linea di massima si condivide il contenuto del regolamento edilizio, fatta eccezione per quanto appresso specificato:
-  capo I e capo II, artt. 7, 9, 11 e 12: le norme relative al rilascio di atti autorizzativi, alla composizione ed alle attribuzioni della commissione edilizia devono essere adeguate alle leggi regionali n. 17/94, 25/97 e 21/98.
6.  DETERMINAZIONI SULLE OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
Avverso le previsioni del piano in esame sono state prodotte entro i termini 9 osservazioni e 2 opposizioni. Sulle stesse il consiglio comunale di Capizzi ha deliberato conformemente alle deduzioni formulate dal progettista.
Le osservazioni sono decise come appresso:
Opposizione (rectius: osservazione) n. 1 ditta - Ferreri Francesco.
Viene richiesta la rettifica di previsioni di piano in dipendenza della preesistenza di un piano di lottizzazione regolarmente approvato.
L'osservazione viene accolta in conformità al parere espresso dal progettista.
Opposizione (rectius: osservazione) n. 2 ditta - Ferreri Francesco.
Il ricorrente richiede che aree destinate dal piano a zona RS di rispetto stradale, a zona V3, di consolidamento idrogeologico e a zona E di verde agricolo, già ricadenti in zona C4 del vigente strumento urbanistico, oggetto di un piano di lottizzazione non munito di nulla osta ex art. 13 della legge n. 64/74 dell'ufficio del Genio civile, siano introdotte tra le aree edificabili del piano in itinere.
L'osservazione è respinta in conformità alle deduzioni del progettista e per quanto considerato al superiore punto 2.1. della presente proposta di parere.
Osservazione n. 3 - ditta Lutero Giacomo.
Il ricorrente richiede destinazione edilizia per terreno di proprietà destinato dal piano in esame a zona RS di rispetto stradale.
L'osservazione è respinta in conformità alle deduzioni del progettista e per quanto considerato al superiore punto 2.1. della presente proposta di parere.
Osservazione n. 4 - ditta Buttaccio Tardio Giacomo ed altri.
Viene richiesta la rettifica di previsioni di piano ai fini dell'introduzione delle previsioni di un piano di lottizzazione approvato e in corso di attuazione.
L'osservazione viene accolta in conformità al parere espresso dal progettista.
Osservazione n. 5 - ditta Calandra Sebastianella Giovanna.
La ricorrente richiede che aree di proprietà, già classificata B dal vigente strumento urbanistico, classificata C6 dallo strumento in itinere, riacquisti l'antica destinazione.
Chiede altresì che tale zonizzazione sia attribuita alla zona a valle della prima, classificata dallo strumento in itinere come zona V3 ricomprendente aree soggette a consolidamento idrogeologico.
L'osservazione viene respinta, condividendosi le deduzioni formulate dal progettista.
Osservazione n. 6 - ditta Principato Trosso Leonardo.
Il ricorrente, nella veste di assessore all'urbanistica del comune di Capizzi, presenta un'osservazione articolata in 9 punti, e richiede sostanzialmente correzione di errori materiali e modifiche delle norme di attuazione ai fini, in genere, di una più agevole attuazione del piano.
Questo gruppo XXX reputa meritevoli di accoglimento le proposte di modifica di cui ai punti 2, 3, 8 e 9 dell'osservazione, conformemente a quanto reso dal progettista; reputa meritevoli di accoglimento le proposte di modifica di cui ai punti 1 e 4, in quanto conseguenti alla presa d'atto di situazioni amministrativamente e tecnicamente consolidate; non entra nel merito di quanto espresso al punto 6 in quanto la previsione della zona è stata giudicata non meritevole di approvazione; per quanto riguarda il punto 7, rinviando a quanto già espresso al superiore punto 2.2.5.1., reputa la proposta di modifica meritevole di accoglimento; per quanto riguarda il punto 6, è deciso nel senso che si pone l'obbligo di adeguamento dell'art. 37, riguardo al profilo evidenziato, al disposto dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85.
Osservazione n. 7 - ditta Principato Trosso Le onardo.
Il ricorrente chiede che un'area adiacente a zona C o D di contrada S. Giovanni destinata a zona V4, verde di quartiere, muti la sua destinazione d'uso in quella di zona di completamento o di espansione urbana.
Tanto in quanto le aree a verde sono già previste all'interno delle sovrastanti aree lottizzate.
Questo gruppo reputa non meritevole di accoglimento l'osservazione, condividendo le deduzioni del progettista.
Osservazione n. 8 - ditta Maimome Mancarello e Iraci Sareri Anna.
I ricorrenti richiedono che l'area di loro proprietà sia ricompresa nella confinante zona omogenea COc di contrada S. Giovanni.
L'osservazione, secondo il parere di questo gruppo XXX, non è meritevole di accoglimento considerata la definizione della zona CO.
Osservazione n. 9 - ditta Regalmuto Coffa Antonino.
L'esponente richiede che un'area di proprietà posta lungo la strada comunale Capizzi-S. Miceli, destinata a zona RS di rispetto stradale, sia invece destinata all'edificabilità.
Questo gruppo XXX reputa che l'osservazione non sia meritevole di accoglimento, rinviando per le motivazioni a quanto espresso al superiore punto 2.2.2.3.
Osservazione n. 10 - ditta Calandra Giuseppe.
L'esponente chiede che l'area di proprietà in contrada Birruso sia destinata, come le limitrofe a zona C2, e che venga ponderata meglio, in dipendenza di quanto reso dallo studio geologico allegato alle prescrizioni esecutive, di contrada Birreria, l'idoneità all'edificazione delle aree prescelte a fronte di altre.
Non si entra nel merito dell'osservazione, poiché le previsioni urbanistiche ricadenti in contrada Carpera sono state giudicate non meritevoli di approvazione per quanto considerato ai superiori punti 2.1. e 2.2.3.
Osservazione n. 11 - ditta Mallaci Bocchio Antonino.
L'osservante richiede che sia destinata ad area edificabile un'area a valle di zona Cod in fregio alla strada Capizzi Colle Contrasto.
Rammenta inoltre l'inserimento tra le aree edificabili di aree sottoposte alle quote del collettore fognario.
Per quanto riguarda il primo aspetto dell'osservazione, non si entra nel merito stante che l'area in parola risulta non utilizzabile ai fini residenziali, in quanto ricadente in fascia di rispetto boschivo, per come evidenziato al superiore punto 2.2.4.
Relativamente al secondo aspetto si condivide quanto dedotto dal progettista.
Per quanto sopra visto e considerato, questo gruppo XXX è del parere che il piano regolatore generale e il regolamento edilizio del comune di Capizzi siano meritevoli di approvazione con le prescrizioni e modifiche discendenti dal presente parere, nonché dai pareri del l'ufficio del Genio civile e dell'Ente Parco dei Nebrodi.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbani stica reso con il voto n. 371 del 22 febbraio 2001, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Considerato che il parere in linea generale è condivisibile, tuttavia nel corso dell'audizione sono emersi elementi relativi ad aspetti del piano regolatore generale in esame che formano oggetto delle seguenti considerazioni:
1)  Per la zona A2 il piano prevede l'esecuzione del piano particolareggiato consentendo nelle more, la possibilità di intervenire con interventi di ristrutturazione edilizia nonché con interventi di demolizione finalizzati al recupero di spazi pubblici ed interventi di demolizione e ricostruzione di unità abitative.
Si precisa che gli interventi consentiti nelle more della redazione del P.P. o di apposita variante al piano regolatore generale per la zona "A" sono quelli di cui alle lett. a), b) e c), dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Tuttavia interventi di ristrutturazione edilizia potranno essere consentiti, per documentate esigenze progettuali, purché non comportino variazioni planivolumetriche, né modifiche della struttura portante; restano in particolare esclusi interventi di demolizione e ricostruzione, sopraelevazione, di modifica della copertura.
Inoltre il piano individua emergenze storico-architettoniche sparse nel territorio classificate "A3".
I suddetti beni non sembrano individuati con criteri omogenei per quanto riguarda le aree libere circostanti. Si prescrive che in sede di controdeduzioni sia enucleata, attorno alle suddette emergenze, una adeguata zona di rispetto al fine di non alterare le condizioni ambientali.
2)  Per quanto riguarda le zone "C" il sindaco in sede di adunanza ha rilevato che il centro storico per la sua posizione e per la struttura tipicamente medievale a sviluppo radiocentrico con unità edilizie di modesta dimensione disposte ad isolati non regolari, collegati da strette vie e da ripide gradinate, non risulta funzionale alle nuove esigenze abitative correlate all'attività prevalente di tipo agricolo e zootecnico che comporta lo spostamento di attrezzi agricoli e la richiesta di volume edilizi non strettamente residenziali.
Questa situazione di scarsa flessibilità del centro ha comportato nel tempo l'esigenza di nuove localizzazioni in zone esterne al centro in zone meno acclivi.
In ragione di quanto sopra si condividono le zone C1 e C2 le quali, peraltro, sono una riconferma delle zone C del precedente piano, già in parte realizzate.
Si condividono altresì le zone C5b e la zona C4 e servizi di contrada Carpera limitatamente alla parte delimitata dalla viabilità con esclusione, quindi, delle zone C4 poste oltre la strada di previsione.
Per quanto riguarda le aree boscate, si fa obbligo al comune di adeguare lo studio agricolo forestale e relative incidenze nello strumento urbanistico, alle norme di cui alla legge regionale n. 13/99 e al D.P.R. 28 febbraio 2000.
Nelle aree agricole del versante del bacino idrografico dell'ANCIPA per motivi cautelativi, si prescrive che non sono ammissibili gli interventi produttivi di cui all'art. 22, legge regionale n. 78/76 per le refluenze che le stesse possono avere sul bacino.
Per quanto riguarda le norme di attuazione in aggiunta a quelle indicate nel parere d'ufficio dovranno essere riportate le seguenti modifiche:
Art. 37)  occorre modificare l'articolo alle prescrizione di cui ai considerata ed eliminare la prescrizione che per gli interventi in zona A deve essere acquisito il nulla osta della Soprintendenza dei beni culturali.
Le osservazioni ed opposizioni sono determinate in conformità alla proposta d'ufficio.
Per quanto considerato è del parere che il piano regolatore generale e regolamento edilizio, adottato con delibera commissariale n. 52 del 16 dicembre 1997 sia da ritenere meritevole di approvazione in conformità alla proposta d'ufficio e con le modifiche e prescrizioni di cui ai superiori considerata.";
Vista la nota assessoriale prot. n. 10997 del 28 febbraio 2001, con la quale è stato richiesto al comune di Capizzi, ai sensi del 6° comma, dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, di adottare le controdeduzioni al, condiviso, voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 371 del 22 febbraio 2001;
Vista la delibera consiliare n. 32 del 27 marzo 2001, con la quale il consiglio comunale di Capizzi ha controdedotto al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 371 del 22 febbraio 2001;
Vista la proposta del gruppo XXX/D.R.U. n. 11 del 26 giugno 2001, resa in ordine alle controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 371 del 22 febbraio 2001, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Si premette che la presente proposta è resa in assenza delle considerazioni di competenza delle Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali, demandata al successivo esame da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica, atteso quanto previsto dall'art. 59 della legge regionale n.71/78.
La presente proposta non entra altresì nel merito di quanto attiene ai profili geologici, pur essi demandati alla stima del Consiglio.
0.  Con foglio prot. n. 1907 del 28 marzo 2001, il sindaco del comune di Capizzi ha preannunziato la trasmissione della delibera di cui in oggetto, pervenuta a questo Assessorato il successivo 24 aprile. La delibera in parola approva proposta di delibera formulata dall'ufficio tecnico comunale e provvista di rituale parere di regolarità tecnica, resa in copia conforme all'originale, contiene attestazione resa dal segretario comunale della prevista pubblicazione all'albo pretorio dal giorno 8 aprile 2001 e per i successivi 15 giorni. Alla proposta di delibera sono allegati n. 6 atti. Un settimo allegato è rappresentato da una mozione sottoscritta da 4 consiglieri comunali, approvata e parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo.
1.  Di seguito si procede a formulare proposta di parere relativamente ad ogni controdeduzione resa dal consiglio comunale, specificando che, ove un argomento venga introdotto più volte (deliberato, controdeduzioni del progettista, mozione dei consiglieri) se ne farà specifica menzione e sarà trattato in unica soluzione.
1.1.  Area C6 di contrada S. Giovanni ed a sud-ovest del campo sportivo (punto 2.2.3.6. della proposta di parere n. 16 del 4 ottobre 2000).
1.1.1.  Detta previsione non era stata condivisa dalla proposta di parere "perché esorbitante dai fabbisogni e per le cautele di natura geologica esplicitate relativamente alle zone C5b di contrada Carpue Birruso".
1.1.2.  Le controdeduzioni sono rese al punto 1 della delibera n. 32, al punto 2 dell'allegato 6 (controdeduzioni del progettista) e nel corpo dell'allegato 7 (mozione presentata dai consiglieri). Viene inoltre prodotto in allegato (alleg. 1) nota sottoscritta dal geologo estensore dello studio geologico. Viene richiesta che la previsione sia mantenuta, in considerazione della limitatezza dell'area e della sua localizzazione, a completamento di zone già in corso di attuazione, ed in continuità urbanistica con la zona C5b, reintrodotta con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
1.1.3.  Le motivazioni addotte dall'ente locale appaiono equilibrate e condivisibili. Per quanto riguarda i profili geologici evidenziati nella proposta di parere, si rinvia alle competenze specifiche in materia presenti all'interno del Consiglio regionale dell'urbanistica.
1.2.  Zona D1 in contrada Comuni (punto 2.2.4. della proposta di parere n. 16 del 4 ottobre 2000).
1.2.1.  La proposta di parere censurava l'eccessiva estensione delle due distinte aree (mq. 27.000 e 135.000 rispettivamente), non riconnessa ad una stima e ad una dimostrazione del reale fabbisogno. Escludeva dalle previsioni l'area di maggiori dimensioni, richiedendo di dimostrare la sussistenza di esigenze produttive, al fine del mantenimento dell'area di minore dimensione.
1.2.2.  Le controdeduzioni sono contenute al punto 2 della delibera n. 32 e al punto 3 dell'allegato 6 (controdeduzioni del progettista). Il consiglio comunale, allegando (alleg. 2) atti che si riferiscono alla prevista utilizzazione dell'intera area di minore estensione per un impianto di betonaggio, richiede la riconferma della zona D1 di maggiore estensione per soddisfare le esigenze di numerosi operatori economici. Ciò allegando (alleg. 3) un'istanza per la concessione di 1.000 mq. Il progettista, al contrario, condivide sostanzialmente il parere del gruppo, confermando però la necessità di mantenere la previsione dell'area di superficie inferiore.
1.2.3.  Questo gruppo è del parere che possa essere condivisa la controdeduzione formulata dal progettista, confermandosi quindi la previsione della zona D1 di minore estensione.
1.3.  Zona D2 in contrada Badalina, a monte e a valle della strada Colle del Contrasto e contigue zone F3 ed F6 (punto 2.4.4. della proposta di parere n. 16 del 4 ottobre 2000).
1.3.1.  La previsione delle zone D2 era stata soppressa in ottemperanza alla norma che detta l'inedificabilità nelle fasce di rispetto boschive. Era stata, conseguentemente, soppressa la previsione di zona F3 e di zona F6, al servizio della zona D2. Era stato infine richiesto al comune la legittimità degli atti autorizzanti l'edificazione nella zona contigua zona COd, pure ricadente all'interno della fascia di rispetto boschiva.
1.3.2.  Le controdeduzioni sono contenute al punto 3 della delibera n. 32 ed al punto 3 dell'allegato 6 (controdeduzioni del progettista). L'ente locale produce una relazione contenente considerazioni formulate dagli agronomi incaricati dello studio agricolo-forestale (alleg. 4). Di detto studio la relazione costituisce aggiornamento. Produce altresì una perizia sulla destinazione colturale dei terreni già definiti bosco redatta da un dottore agronomo tecnico di parte nell'interesse di ditta proprietaria di aree ricadenti all'interno della zona D2 (alleg. 5). Entrambi gli atti escludono che una delle due aree classificate come bosco in contrada Badalina (in particolare quelle di minore estensione) abbia, per tutta la sua interezza, il carattere di "formazione stabile" che ne consentirebbe la classificazione quale bosco. Evidenziando, quindi (e con indicazioni grafiche in scala 1/10.000 la perizia di parte), la ridefinizione del bosco; ridefinizione che deve anche essere effettuata avendo riguardo alle sopraggiunte (rispetto alla legge regionale n. 16/93) norme dettate dalla legge regionale n. 13/99.
1.3.3.  Quanto alla materia in parola, questo gruppo evidenzia che al proprio interno non sono presenti professionalità specifiche atte ad esprimere giudizio di merito. Reputa che, così come di fatto ritualmente accade per le risultanze dello studio agricolo-forestale, debbano essere assunte come probanti le dichiarazioni del tecnico estensore dello studio agricolo-forestale. Accetta per tanto le controdeduzioni così come dallo stesso formulate prescrivendo che si proceda a ridelimitazione delle aree boschive ed alla conseguente individuazione delle fasce di rispetto sulla planimetria di zonizzazione C4b, escludendo dalla classificazione quali zone D2 aree ancora ricedenti all'interno della stessa fascia o aree che, se pur esterne, non consentono, per forme, ad estensione coordinata e razionale utilizzazione urbanistica. L'individuazione della fascia di rispetto dovrà essere effettuata a mente dell'8° comma dell'art. 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Devono essere modificate le norme di attuazione, prevedendo l'obbligo della lottizzazione, anche in ambiente chiuso, ed un indice volumetrico congruente agli altri parametri fissati. Si prescrive in ogni caso un numero dei piani interamente fuori terra non superiore a 2. E' assentita altresì quella parte di controdeduzione con cui si richiede la reintroduzione delle previsioni di zone F3 ed F6 al servizio della zona D2.
1.4.  Zona C6 a monte e a valle della circonvallazione (punto 2.2.3.6. della proposta di parere n. 16 del 4 ottobre 2000).
1.4.1.  La proposta di parere disattendeva la previsione di dette zone, ubicate a monte e a valle della circonvallazione, insistenti ed adiacenti ad un'asta fluviale e a cavallo di due canali, che, "per le loro esigue dimensioni e per la frammentazione che la contraddistingue non si prestano ad una razionale e coordinata utilizzazione urbanistica".
1.4.2.  Le controdeduzioni al superiore rilievo sono contenute al punto 4, della delibera n. 32, al punto 2 dell'allegato 6 (controdeduzioni del progettista) e nel corpo dell'allegato 7 (mozione presentata dai consiglieri comunali. Gli atti di cui sopra evidenziano che le aree non sono frammentate, svolgendosi la circonvallazione nel tratto in esame su viadotto; che erano già ricomprese tra le previsioni del vigente documento urbanistico (le destinazioni d'uso sono tuttavia indicate difformemente in due degli atti); che le aree sono provviste di opere di urbanizzazione; che costituiscono aree valvola di sfogo per le nuove esigenze abitative; che, infine, per parte di dette aree è stato presentato un piano di lottizzazione (alleg. 5) viene quindi chiesta la conferma delle previsioni.
1.4.3.  Considerato quanto rappresentato dall'ente locale sulla natura dei luoghi (la cui comprensione non viene agevolata dalla rappresentazione che ne è stata fatta); considerato altresì che alle esigenze di nuova edificazione le previsioni assentite dal Consiglio regionale dell'urbanistica hanno fornito sufficiente soddisfazione; considerato ancora che non sono stati oggetto di controdeduzioni i rilievi formulati quanto alla geo-morfologia dei suoli, questo gruppo XXX è del parere che non possono essere accolte le controdeduzioni comunali riguardo al mantenimento delle previsioni in parola, eccezion fatta per le aree oggetto della lottizzazione di cui all'allegato 5.
1.5.  Zone territoriali "0" - Aree sottoposte a recupero in sanatoria (punto 2.2.7 della proposta di parere n. 16 del 4 ottobre 2000).
1.5.1.  La proposta di parere contestava la classificazione quale zona "0", di due singoli edifici abusivamente edificati.
1.5.2.  L'ente locale controdeduce al punto 5 della delibera n. 32 e a mezzo dell'allegato 7 (mozione dei consiglieri), chiarendo che la previsione di zona "0" era indirizzata alla "regolamentazione ed all'assetto urbanistico delle opere abusivamente realizzate" che potrebbero così essere adeguatamente urbanizzate a carico dei privati.
1.5.3.  Risultando la controdeduzione formulata dal comune non congruente al rilievo posto, questo gruppo conferma quanto già reso con proprio parere.
1.6.  Zone omogenee B3 (punto 2.2.2.3. della proposta di parere n. 16 del 4 ottobre 2000).
1.6.1.  La proposta di parere del gruppo aveva contestato che possedessero i requisiti di zona B, talune aree libere ubicate in fregio a viabilità esistente o di progetto e aveva proceduto a riclassificazione.
1.6.2.  Il comune controdeduce al punto 1 dell'allegato 6 (controdeduzioni del progettista) e all'allegato 7. Le controdeduzioni comunali quanto a due delle aree in parola (B3/4 e B3/21) evidenziano il preesistere della classificazione già nel vigente strumento urbanistico, considerano che la volumetria ricavabile può essere utilizzata per volumi accessori da accostare alla parte edificata, lamentano l'applicazione di criteri punitivi.
1.6.3.  In considerazione del fatto che l'individuazione delle zone B avviene a mente di norme di legge, questo gruppo conferma quanto già reso con la propria proposta di parere e considera che la controdeduzione non sia meritevole di accoglimento.
1.7.  Zone C4 di contrada Carpera-Birruso (punto 2.2.3.4. della proposta di parere n. 16 del 4 ottobre 2000).
1.7.1.  La proposta di parere disattendeva la previsione di zona C4 in contrada Birruso, tanto in funzione di sovradimensionamento dello strumento urbanistico, quanto in dipendenza del fatto che le aree venivano classificate sotto il profilo geologico come "aree a bassa stabilità". Il voto del Consiglio n. 371 aveva in parte confermato la proposta di parere del gruppo, escludendo le due zone C4 poste oltre la strada di previsione.
1.7.2.  Le controdeduzioni consiliari sono contenute al punto 2 dell'allegato 6 (controdeduzioni del progettista) e nel corpo dell'allegato 7 (mozione presentata dai consiglieri). I due atti evidenziano che a mezzo della reintroduzione della previsione delle aree assoggettate a prescrizioni esecutive, potrebbe darsi risposta alle richieste di sostituzione delle abitazioni degradate del centro storico e che le zone C0, interessate da piani di lottizzazione in fase di attuazione, non possono - così come indicato dal parere dell'ufficio - assorbire il fabbisogno decennale, in quanto in effetti occupate da edifici in gran parte già abitati. La mozione dei consiglieri svolge altre-sì considerazioni di natura geologica non supportate comunque da considerazioni alcune da parte del geo logo.
1.7.3.  Questo gruppo XXX stima, per quanto riguarda la possibilità di reintrodurre la previsione in parola, che, accanto a quanto considerato specificamente riguardo alla possibilità alternativa di rapida attuazione del piano, è necessario guardare ai criteri generali di dimensionamento seguiti per la stesura del piano. Gli stessi sono stati dichiarati non condivisibili al punto 2.1., lett. b), della richiamata proposta di parere ed, in riferimento a quelle considerazioni, si considera non meritevole di accoglimento la controdeduzione in argomento. Si rinvia la stima dei profili geologici all'esame del Consiglio.
1.8.  Zone V1 destinate a parco sub-urbano (punto 2.2.8. della proposta di parere n. 16 del 4 ottobre 2000).
1.8.1.  La previsione in parola era stata soppressa dalla proposta di parere, risultando del tutto casuale l'individuazione delle aree a ciò destinate.
1.8.2.  La controdeduzione è contenuta al punto 4 dell'allegato 6 (controdeduzione del progettista). Il rilievo viene accolto, precisandosi che le aree di pertinenza delle zone A3 e A4, in parte ubicate all'interno della zona V1 non vengono eliminate.
1.8.3.  Si precisa che la proposta di parere del gruppo non intendeva eliminare le previsioni delle zone A3 e A4.
1.9.  Norme di attuazione
Il progettista, nell'allegato 6, considera che quanto reso nella proposta di parere del gruppo riguardo alle norme di attuazione va rivisto alla luce del successivo voto del Consiglio e delle determinazioni ultime a seguito delle controdeduzioni. Non si ha motivo di dissentire da tale considerazione. Si concorda altresì con il progettista riguardo al fatto che l'art. 44 delle norme di attuazione è stato indicato, nella proposta del gruppo, come oggetto di integrazione solo erroneamente.
Si fa presente infine che questo gruppo sta provvedendo a richiedere al comune di Capizzi di procedere con urgenza agli adempimenti dovuti a mente del D.P.R.S. 11 luglio 2000, attuativo della legge regionale n. 28/99.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n. 472 del 27 settembre 2001, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione sono emersi ulteriori elementi di valutazione che formano oggetto delle seguenti precisazioni ed integrazioni:
Zona C6 in contrada San Giovanni
Si ritiene condivisibile la richiesta di conferma della zona suddetta, prossima al campo sportivo, anche sulla base di chiarificazioni interpretative fornite in allegato dal geologo C. Allegra Filosico, redattore dello studio geologico a supporto del piano, a condizione che oltre agli studi geologico-tecnici di dettaglio previsti dal sopracitato geologo vengano effettuate specifiche indagini mirate alla individuazione di faglie ricadenti nelle zone in oggetto e suscettibili di attivazione sismica.
Nel caso che venga verificata la presenza di dislocazioni tettoniche con tali caratteristiche, dovrà essere esclusa da interventi edificatori una fascia di almeno 20 metri coassiale alla linea di faglia.
Zona D1 in contrada Comuni
Si ritiene condivisibile la controdeduzione comunale in merito alla conferma delle due zone D1 per le motivazioni rese con la documentazione trasmessa dalla quale si rileva che l'area di minore estensione risulta già occupata da un impianto produttivo autorizzato e per la restante parte è in corso di approvazione un P. di L. per l'ampliamento dell'attività e che risultano documentate altre richieste di aree per attività produttive.
Programmazione urbanistica commerciale, legge regionale n. 28/99 e D.P.R.S. 11 luglio 2000
Il piano, poiché è stato adottato nel dicembre 1997, non risulta adeguato ai criteri di programmazione urbanistica commerciale, emanati successivamente con D.P.R.S. 11 luglio 2000. Allo stato non risulta che il comune abbia provveduto all'adeguamento del piano con apposita delibera consiliare di modifica.
Relativamente al settore commerciale, il piano regolatore generale in oggetto detta disposizioni relativamente al settore commerciale per le diverse zone territoriali omogenee. In merito si ritiene che le previsioni di piano e la normativa di riferimento, dovranno essere integrate sulla base delle direttive di cui al D.P.R.S. mediante apposita variante urbanistica.
Si riportano di seguito le norme che prevedono la compatibilità di tali attività con la residenza e la previsione di zone produttive ed attrezzature commerciali.
Norme di attuazione
Art. 34  -  La destinazione residenziale è comprensiva delle attività commerciali di vendita al dettaglio (esclusa la grande distribuzione e i centri commerciali intermedi di nuovo insediamento e delle attività artigianali non nocive e moleste.
Art. 53  -  Nella zona produttiva sono consentite le attività industriali, artigianali, la lavorazione di prodotti agricoli e forestali, attività di deposito e stoccaggio delle merci, stoccaggio e manipolazione materiali energetici.
Per tutto quanto sopra, il Consiglio esprime parere che possa procedersi all'approvazione del piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio del comune di Capizzi adottato con delibera commissariale n. 52 del 16 dicembre 1997, con l'introduzione delle modifiche e prescrizioni discendenti dal voto del Consiglio n. 371 del 22 febbraio 2001, salvo quanto considerato con il parere d'ufficio e con il presente voto a seguito delle con trodeduzioni di cui alla delibera consiliare n. 32 del 27 marzo 2001.";
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 65823 del 15 novembre 2001, con la quale, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, è stato richiesto il concerto dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca sulle previsioni di piano riferite al settore commerciale;
Vista la nota prot. n. 392 del 16 gennaio 2002 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 8233 dell'11 febbraio 2002, con la quale, in relazione al piano regolatore generale del comune di Capizzi, sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99:
"...Omissis...
Relativamente all'art.34:
A)  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 16, D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
B)  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000;
C)  prevedere l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche.";
Ritenuto di potere condividere i superiori pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 371 del 22 febbraio 2001 e n. 472 del 27 settembre 2001 e preso atto delle proposte di modifica contenute nella nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 392 del 16 gennaio 2002 in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvato e reso esecutivo, in conformità ai pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i sopra riportati voti n. 371 del 22 febbraio 2001 e n. 472 del 27 settembre 2001, nonché alle condizioni e prescrizioni dettate dagli organi sopracitati e con le modifiche di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca relative alla programmazione commerciale in premessa richiamate, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Capizzi, adottato con delibera del commissario ad acta n. 52 del 16 dicembre 1997.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere gruppo XXX/D.R.U. n. 555 del 10 novembre 2000;
2)  voto C.R.U. n. 371 del 22 febbraio 2001;
3)  parere del gruppo XXX/D.R.U. n. 11 del 26 giugno 2001;
4)  voto C.R.U. n. 472 del 27 settembre 2001;
5)  nota prot. n. 392 del 16 gennaio 2002 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
6)  delibera commissario ad acta n. 52 del 16 dicembre 1997, di adozione del piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
7)  delibera del consiglio comunale n. 26 del 23 marzo 1998;
8)  delibera del consiglio comunale n. 32 del 27 marzo 2001.
Piano regolatore generale
9)  all.  A  - relazione; 
10)  all.  B1  - norme di attuazione; 
11)  all.  B2  - regolamento edilizio; 
12)  all.  C1  - inquadramento territoriale, 1:50.000; 
13)  all.  C1a  - analisi: evoluzione demografica popolazione scolastica; 
14)  all.  C1b  - analisi: vincoli, 1:10.000; 
15)  all.  C1c  - analisi: viabilità, 1:10.000; 
16)  all.  C2a  - stato di fatto, 1:10.000; 
17)  all.  C2b  - previsioni di piano, 1:10.000; 
18)  all.  C3a  - stato di fatto, 1:5.000; 
19)  all.  C3b  - previsioni di piano, 1:5.000; 
20)  all.  C4a  - centro abitato, stato di fatto, 1:2.000; 
21)  all.  C4b  - centro abitato, zonizzazione, 1:2.000; 
22)  all.  C4c  - centro abitato aggiornamento e computo zona "B", 1:2.000; 
23)  all.  C5  - legenda allegata alle tav. C2a-b, C3a-b, C4a-b. 

Prescrizioni esecutive relative alle aree residenziali destinate all'edilizia economica e popolare e/o convenzionata e privata in zona Carpera
24)  elab.    1  - relazione tecnica; 

25)  relazione tecnica integrativa - norme tecniche geolo giche di attuazione (elaborato non citato in delibera);
26)  elab.    2  - norme di attuazione; 
27)  elab.    3  - planimetria stato di fatto, 1:1.000; 
28)  elab.    4  - stralcio del piano regolatore generale, 1:1.000; 
29)  elab.    5  - linee di piano su mappa catastale, 1:1.000; 
30)  elab.    6  - planimetria generale su aerofotogrammetria, 1:1.000; 
31)  elab:    6a  - planimetria generale su mappa cata stale, 1:1.000; 
32)  elab.    7  - planimetria generale (zonizzazione), 1:500; 
33)  elab.    7a  - planivolumetria, 1:500; 
34)  elab.    8  - profili regolatori, 1:500; 
35)  elab.    9  - viabilità - sezioni tipo sedi stradali; 
36)  elab.  10  - opere di urbanizzazioni rete fognante e acque bianche, 1:1.000; 
37)  elab.  11  - opere di urbanizzazione rete idrica e distribuzione gas, 1:1.000; 
38)  elab.  12  - opere di urbanizzazione rete pubblica illuminazione, 1:1.000; 
39)  elab.  13  - particolari opere di urbanizzazione; 
40)  elab.  14  - piano particellare d'esproprio, 1:1.000; 
41)  elab.  15  - elenco ditte indennità esproprio; 
42)  elab.  16  - previsione di spesa. 

Studio agricolo-forestale
43)  relazione illustrativa;
44)  carta delle aree di espansione, 1:10.000 - a) carta morfologica;
45)  carta delle aree di espansione, 1:10.000 - b) carta della vegetazione;
46)  carta delle aree di espansione, 1:10.000 - c) carta delle aree interessata da coltivazioni agricolo-forestali ai sensi dell'art. 2, legge regionale n. 71/78 e dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76;
47)  carta delle aree di espansione, 1:10.000 - d) carta delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura;
48)  carta dei suoli del territorio, 1:50.000;
49)  carta dei suoli del territorio in unità omogenee "unità di paesaggio", 1:25.000.
Studio geologico-tecnico - piano regolatore generale
50)  tav.  1  - relazione geologico-tecnica; 
51)  tav.  2  - carta geolitologica, 1:10.000; 
52)  tav.  3  - sezioni geolitologiche, 1:10.000; 
53)  tav.  4  - carta idrogeologica, 1:10.000; 
54)  tav.  5  - carta di classificazione del territorio, 1:10.000; 
55)  tav.  6  - carta di classificazione del territorio, 1:2.000. 

Prescrizioni esecutive
56)  relazione geologico-tecnica;
57)  carta geolitologica in scala 1:1.000;
58)  profili geolitologici in scala 1:1.000.

Art. 3

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano vengono decise in conformità e con le stesse motivazioni proposte dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 371 del 22 febbraio 2001 e n. 472 del 26 giugno 2001.

Art. 4

Il comune di Capizzi dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio e dovrà curare che, in breve tempo, vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, in modo tale che per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

I piani approvati dovranno essere depositati con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 aprile 2002.
  SCIMEMI 

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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