REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 GIUGNO 2002 - N. 27
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Maletto  Pag.
Statuto del Comune di Roccalumera  pag. 18 





Statuto del Comune di Maletto


Lo statuto del comune di Maletto è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 27 marzo 1993. Di seguito si ripubblica il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 2 dell'11 gennaio 2002 e divenuto esecutivo dopo la pubblicazione per trenta giorni all'albo pretorio del comune.
Preambolo

Maletto è un piccolo comune posto alle radici settentrionali dell'Etna, con un territorio che si estende per Ha. 4.088, a forma di goccia allungata in direzione NWSE con la punta coincidente con la sommità del cratere centrale a quota di m. 3.320 circa, mentre la quota minima è di m. 863.
L'abitato è situato al limite tra l'edificio vulcanico etneo e la valle del Simeto, costruito sul versante occidentale della collina denominata Pizzo-Filicia ad una quota media di m. 950 sul livello del mare, in posizione elevata e al centro del triangolo costituito dai comuni di Randazzo, Maniace e Bronte dal cui territorio è completamente circondato.
E' il comune più alto della Provincia di Catania e il più elevato sull'Etna.
La popolazione stabilmente residente ascende a 4.610 abitanti, oltre a circa 1.350 emigrati in massima parte in Svizzera e Germania che conservano legami stabili e interessi con il loro paese di origine.
Dal punto di vista climatico, il territorio di Maletto è caratterizzato da un clima temperato caldo fino a m. 1.000 di altezza; oltre tale quota si ha un clima temperato freddo e oltre i m. 2.000-2.200 un clima freddo con i fianchi dell'Etna innevati per oltre cinque mesi all'anno.
L'origine di Maletto risale all'anno 1263, quando il conte Manfredi Maletta costruì o ebbe concesso il castello che così prese il nome dalla omonima famiglia. Successivamente, durante la guerra del Vespro, il feudo ed il castello passarono alla famiglia Omodei da Randazzo e poi ancora, nel 1386 alla famiglia Spatafora, della quale Ruggerotto costruì nel 1447 il primo centro urbano che, malgrado venne in un primo tempo spopolato, si consolidò agli inizi del 1500 ad opera di Giovanni Michele Spatafora che costruì il palazzo baronale, l'annessa chiesa di S. Michele Arcangelo e diversi fabbricati attorno al castello. Egli ottenne dall'imperatore Carlo V il mero e misto impero e il bayulato, ossia la giurisdizione civile e penale sugli abitanti del feudo, il diritto di esigere le tasse (che allora erano le decime e le angherie) e quello delle carceri che tenne sotto il palazzo baronale.
Nel 1619 Michele Spatafora Bologna venne investito del titolo di Principe di Maletto e da quel momento, grazie alle facilitazioni ed esenzioni concesse dal Principe, il borgo feudale si stabilizzò definitivamente andando sempre più ad ingrandirsi sino al 1812, anno dell'abolizione del feudalesimo in Sicilia a cui subentrò l'istituzione comunale.
La popolazione agli inizi del secolo XIX ascende a circa 1.500 abitanti, dedita totalmente, in varie forme, alla coltivazione delle terre del feudo Spatafora e allo sfruttamento delle riserve del grande bosco di Maletto; essa subisce tutte le vicende dell', influenzata dalla vicina Bronte, con la quale partecipa ai moti del 1820/21, del 1848 e ai tragici fatti del 1860.
Dopo l'unificazione Maletto attraversa periodi di grosse difficoltà socio-economiche che danno origine ai primi flussi migratori verso le Americhe. Partecipa con contributo di sangue ai due conflitti mondiali e subisce i bombardamenti alleati dell'agosto 1943.
Negli ultimi decenni Maletto, da antico borgo feudale, quale era fino a pochi anni prima, si è trasformato in una moderna cittadina munita dei più essenziali servizi pubblici.
I pochi monumenti esistenti sono la Chiesa di S. Michele Arcangelo (sec. XVI) con tele del 1600, la Chiesa di S. Antonio di Padova (sec. XVIII), patrono del paese con due statue lignee dello scultore Bagnasco di Palermo, la Chiesa Madre (sec. XIX). Il vecchio centro storico, in parte rinnovato, è caratteristico per le sue piccole e silenziose stradine in basolato lavico e le antiche case dei secoli XVII e XVIII, il tutto dominato dalla rocca del Castello, i cui ruderi stanno da otto secoli a guardia di Maletto.
Maletto si colloca in un ambiente naturale dei più integri e suggestivi, con l'Etna che domina dall'alto tutto il territorio, costituito da fitti boschi di faggi, pini, lecci, castagni, querce e via via scendendo, con vigneti, fragoleti, frutteti, seminativi e con numerosi manufatti rurali di antica costruzione. A valle, invece, c'è la grande pianura di lave preistoriche incorniciata dalla catena montuosa delle Caronie da cui nasce il Simeto.
Le principali risorse economiche sono basate sull'agricoltura (fragoleti, frutteti, vigneti e seminativi), l'allevamento (bovini, ovini), le attività forestali e i pascoli. Discreta la presenza dell'artigianato e del commercio dei prodotti agricoli e lattiero-caseari. Sempre più intensa una presenza turistica di fine settimana e giornaliera, che invade le contrade di Maletto alla ricerca di un ambiente sano e dei prodotti locali, in particolare la fragola, rinomata la sua fragranza, e i funghi di ferla.
Il territorio di Maletto di recente è stato incluso in massima parte nel comprensorio del Parco dell'Etna, per meglio tutelare e fruire le risorse ambientali, ciò dovrà costituire una importante occasione di sviluppo per l'economia locale consentendo l'espandersi ed il consolidarsi del settore agrituristico collegato ai tradizionali settori dell'agricoltura ed allevamento.
Anche l'adozione dello statuto che il Comune deve darsi, a seguito della nuova legge sulle autonomie locali, deve essere ad un tempo espressione della massima autonomia dell'ente e occasione normativa fondamentale per l'espressione delle potenzialità e peculiarità di questa popolazione, delle sue tradizioni e del suo territorio, supportando l'azione amministrativa con una larga partecipazione dei cittadini, in forma singola od associata.
Lo statuto deve così diventare lo strumento per un profondo riordino dell'istituzione comunale, per una trasformazione in senso moderno e democratico dei suoi uffici e del suo modo di operare e rapportarsi con i cittadini, con i loro bisogni e le loro esigenze di sviluppo.
Maletto, dicembre 1992.
Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Autonomia del Comune

Il Comune di Maletto, Provincia regionale di Catania, è ente locale autonomo, titolare di poteri, funzioni proprie e potestà normativa che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica, dalle leggi della Regione Sicilia e dal presente statuto. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
L'azione del Comune è rivolta anche alle persone che comunque entrano in rapporto con esso per ragioni di dimora temporanea, di lavoro o di interessi legittimi localizzati sul territorio del Comune.
Art. 2
Autonomia e partecipazione

Il Comune rappresenta la comunità locale, ispira la propria azione al principio della solidarietà, concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, civile e culturale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della comunità.
Il Comune ha il compito di favorire lo sviluppo morale e materiale della propria comunità e di valorizzare la democrazia e l'autogoverno popolare, stimolando la conoscenza, il dibattito e la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.
Il Comune promuove il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle istituzioni, favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche e riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori.
Art. 3
Il territorio e la sede comunale

Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica. Esso ha una estensione di kmq. 40.88 con una quota massima di m. 3.320 circa, mentre la quota minima è di m. 863, in posizione di 35°48'2" N e 2°23'00" E. Confina a nord, sud ed ovest col territorio del Comune di Bronte; ad est col cratere centrale del Monte Etna.
La sede del Comune è sita nella via Umberto e potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. In essa si riuniscono il consiglio, la giunta e le commissioni comunali. Solo per esigenze particolari, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e delle commissioni in altra sede.
Gli organi e le commissioni di cui al precedente comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.
Art. 4
Stemma, gonfalone e fascia tricolore

Lo stemma e il gonfalone del Comune, approvati con deliberazione del consiglio comunale n. 114 del 7 ottobre 1987 e concessi con D.P.R. 18 gennaio 1988, sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.
La fascia tricolore è completata con lo stemma della Repubblica italiana.
L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
Art. 5
Le funzioni del Comune

Il Comune, nel perseguire le proprie finalità, assume il metodo della programmazione, tenendo conto degli strumenti di programmazione degli altri comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta Europea delle autonomie locali, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439.
L'attività del Comune è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri della economicità della gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie. Il Comune inoltre persegue obiettivi di trasparenza e semplificazione.
Il Comune valorizza le libere forme associative e gli organismi di volontariato, promuove gli organismi di partecipazione, adegua l'azione politico-amministrativa ai principi di partecipazione, tiene conto e valorizza, nella programmazione e nella gestione delle proprie attività, l'apporto degli organismi di volontariato delle associazioni e delle altre forme di partecipazione.
Art. 6
Patrimonio naturalistico e culturale

Il Comune riconosce nella tutela e valorizzazione del proprio patrimonio naturalistico, storico, archeologico, artistico e paesaggistico, un obiettivo prioritario. A tal fine assume la salvaguardia dell'ambiente come tratto qualificante della sua azione; si adopera per mantenere il suo territorio libero da impianti nocivi alla salute o determinanti pregiudizio all'ambiente e si impegna a dare piena ed efficace attuazione alla normativa regionale e nazionale in materia di salvaguardia della salute, del-l'ambiente e del paesaggio.
Il Comune favorisce la collaborazione con gli altri Comuni, con lo Stato, la Regione, la Provincia e con le associazioni interessate alla salvaguardia del patrimonio naturalistico, storico, archeologico, artistico e paesaggistico.
Art. 7
Biblioteca comunale

Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità ed una via attraverso la quale:
-  adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli amministrati;
-  mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;
-  conservare la memoria della propria comunità;
-  attuare il principio della trasparenza nel proprio operato.
Il Comune assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca e individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale realizzare l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo.
Art. 8
Iniziative internazionali

Il Comune partecipa alle iniziative internazionali e sviluppa rapporti con le comunità locali di altre nazioni per scopi di conoscenza, di democrazia, di pace e di cooperazione in conformità alla legislazione nazionale e alla Carta delle Nazioni Unite. Tali rapporti possono esprimersi attraverso forme di gemellaggio.
Art. 9
Servizi sociali

Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi socio-assistenziali in favore di portatori di handicap e loro nuclei familiari conviventi, di anziani, di minori, di nuclei familiari e di qualsiasi cittadino residente, in stato di bisogno e di abbandono, favorendo ed attuando ad ogni livello forme di partecipazione dalla parte delle categorie interessate. ll Comune, inoltre, eroga servizi sociali di pronto intervento nei confronti dei non residenti e degli stranieri.
A seconda della tipologia dei servizi erogati, del reddito del nucleo familiare convivente o no, i suddetti servizi possono essere erogati gratuitamente o con quote di compartecipazione al costo degli utenti e dei loro familiari conviventi o con recupero di parte dei costi mediante azione di rivalsa.
Tra i servizi socio assistenziali erogabili in base alle vigenti norme nazionali e regionali, il Comune ritiene prioritari nell'ordine: il segretariato sociale, il servizio sociale professionale, gli interventi di assistenza domiciliare, la gestione di centri sociali ricreativi diurni per anziani, minori e portatori di handicap, gli interventi di assistenza economica. Particolare attenzione dovrà essere riservata ai servizi socio-assistenziali esistenti, provvedendo al loro mantenimento, riqualificazione e potenziamento, nonché ai servizi utili per la collettività e per i quali le leggi nazionali e di settore prevedono specifici finanziamenti.
Per la gestione dei servizi sociali il Comune privilegia l'associazione con altri comuni vicini e la forma del convenzionamento con enti, cooperative ed associazioni iscritte negli appositi albi. Inoltre, i servizi sociali erogati dovranno essere coordinati con gli altri servizi educativi e del tempo libero esistenti nel territorio. In particolare il Comune promuove e concorre ad attuare ogni forma di integrazione dei servizi sociali con i servizi sanitari, sia mediante i comitati di coordinamento previsti dall'art. 18 della legge regionale n. 22/1986, che, mediante le riunioni operative dei responsabili dei servizi socio-sanitari di cui all'art. 17 della stessa legge, al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi:
-  risocializzazione dei dimessi dagli ospedali psichiatrici e dei malati di mente in generale;
-  prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
-  assistenza e reinserimento familiare e sociale dei soggetti portatori di handicap;
-  assistenza, protezione e tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva;
-  assistenza degli anziani non autosufficienti, a domicilio o mediante ricovero in strutture protette.
Il Comune concorre, inoltre, ad assicurare i servizi civili fondamentali, compresi quelli di protezione civile, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale. Concorre altresì ad assicurare, con l'Unità sanitaria locale, come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale, la tutela della salute dei singoli con particolare riguardo all'ambiente e ai luoghi di lavoro. Per quanto non espressamente riservato ad altri enti, concorre alla promozione e al recupero dello stato di benessere dei suoi cittadini, esaltando particolarmente i valori; il ruolo attivo e la presenza delle persone anziane nella società e attuando interventi sociali e sanitari in favore dei portatori di handicap.
Art. 10
Sviluppo socio-economico

Il Comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità, il diritto allo studio, alla cultura ed alla educazione.
Il Comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini e in particolare per i giovani.
Il Comune promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini.
Per consentire una reale parità tra uomini e donne può essere costituita, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, apposita commissione per le pari opportunità tra i sessi.
Il Comune per la gestione di pubblici servizi può partecipare a società per azioni nel rispetto delle seguenti condizioni fondamentali fissate dalla legge n. 142/1990:
a) prevalenza del capitale pubblico (del Comune o di più comuni) con maggioranza assoluta delle azioni;
b) garantire la partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati, in relazione alla natura del servizio.
Art. 11
Trasparenza e lotta all'attività criminale

I regolamenti comunali dovranno tradurre in norme specifiche le indicazioni contenute nella circolare del 19 gennaio 1991 dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa avente per oggetto: "Attività normative degli enti locali al fine del contrasto alle infiltrazioni mafiose", che suggerisce norme in materia di rapporti con la Pubblica amministrazione su: l'ordine cronologico di trattazione degli appalti; la concessione di contributi o di interventi assistenziali; la scelta dei componenti la commissione edilizia; la programmazione e la priorità delle opere da eseguire; l'istituzione di albi permanenti di appaltatori e di fornitori per le opere di manutenzione in economia; l'istituzione del principio di rotazione per le attività di progettazione, consulenza e collaudo.
Art. 12
Assetto e utilizzazione del territorio

Il Comune favorisce, per quanto di competenza e nel rispetto degli strumenti urbanistici, una politica di assetto del territorio e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e l'eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali. ll Comune in particolare:
a)  vigila affinché l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali;
b) attua un rigoroso controllo di tutto il territorio al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica;
c)  organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo per il soddisfacimento delle esigenze della comunità e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva anche con il superamento delle barriere architettoniche;
d) promuove e coordina, anche d'intesa con la Provincia regionale, la realizzazione di opere di rilevante interesse locale;
e) valorizza il territorio agricolo difendendone la destinazione (agricola), sottolineandone l'utilizzazione oltre che a scopi produttivi anche a scopi ambientalistici, culturali e ricreativi. A tal fine sollecita la partecipazione agricoltori, anche attraverso la rappresentanza delle associazioni di categoria, all'elaborazione degli strumenti di programmazione urbanistica. Promuove inoltre le attività e le iniziative delle associazioni professionali maggiormente rappresentative nel settore, che possono presentare specifici progetti, corredati da un piano tecnico e finanziario, dirette a garantire la vivibilità del territorio, con particolare riguardo alle aree agricole periurbane soggette più delle altre al degrado.
Art. 13
Programmazione

Il Comune, per quanto di propria competenza:
a)  determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali e settoriali e progetti ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione;
b) assicura, nella formazione e attuazione di tali strumenti programmatici, la partecipazione dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio, nonché, con pubbliche riunioni, dei singoli cittadini;
c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
Il Comune partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali.
Art. 14
L'informazione

Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e cura a tale fine l'adozione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.
La giunta comunale, periodicamente, relaziona sulla sua attività; organizza conferenze e incontri, stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi; istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le propri esigenze.
Il Comune attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge, dallo statuto e dai relativi regolamenti anche mediante l'istituzione di apposito ufficio.
Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I
Definizione degli organi
Art. 15
Organi del comune

Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco, il vice sindaco, ai quali si applicano le norme vigenti in materia di elezione e nomina, durata in carica e, inoltre, di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza, dimissioni e responsabilità.
Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
La giunta è organo di promozione, iniziativa e amministrazione.
ll sindaco, nella qualità di capo dell'amministrazione comunale, è il legale rappresentante dell'ente; per i servizi di competenza statale, è ufficiale di Governo.
Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato; essi debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture continuative e ad appalti, giusto l'art. 176 dell'O.A.EE.LL.; hanno il dovere di intervenire alle sedute dell'organo di cui fanno parte.
ll regolamento disciplinerà l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri, degli amministratori del Comune e degli amministratori di aziende, consorzi e istituzioni comunali.
Capo II
Il Consiglio Comunale
Art. 16
I consiglieri comunali

Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.
ll sindaco è tenuto a rispondere per iscritto, entro trenta giorni dalla presentazione al segretario, alle interrogazioni presentate dai consiglieri.
Le mozioni, presentate dai consiglieri, saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nella quale il sindaco esporrà la posizione dell'amministrazione.
Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende o enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme e i modi disciplinati dall'apposito regolamento, ma è tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
I consiglieri si costituiscono in gruppi, composti a norma di regolamento da almeno un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, dei consiglieri assegnati.
Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.
Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non sia stata data comunicazione al segretario, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.
I consiglieri qualora non intervengano senza giusti-ficato motivo a tre sedute consecutive vengono dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque elettore del comune e previa contestazione.
La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica giudiziale all'interessato ed è approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
La decadenza dalla carica è ipotizzabile in casi rigorosi di assenza di ragioni giustificative che non siano collegabili all'esercizio di diritti politici costituzionalmente tutelati e riconosciuti. Si intendono fondati motivi di giustificazione: malattie, assenze per affari indilazionabili, motivi di famiglia purché adeguatamente comprovati.
Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Art. 17
Il consiglio comunale

Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di autorganizzazione, in conformità alle leggi e alle norme statutarie.
Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto, in particolare, ha competenza per gli atti previsti dall'art. 32 della legge n. 142/1990, così come recapito dalla legge regionale n. 48/1991 e modificato dall'art. 26 della legge regionale n. 7/1992.
Delibera, altresì, con voto limitato, quando è previsto dalla legge o dal regolamento, le nomine di commissioni, comitati, organismi vari, i cui componenti debbano essere scelti fra nominativi segnalati da organi esterni o in cui deve essere garantita la presenza della minoranza.
L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato.
Esplica la funzione di indirizzo mediante risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
Determina le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo, negoziale.
Esercita il controllo politico-amministrativo: me-diante la revisione economica e finanziaria, avvalendosi della collaborazione del revisore dei conti; l'istituzione di commissioni speciali, come previsto dal regolamento; l'istituzione di commissioni d'indagine, esprimendo le proprie valutazioni sulla composizione della giunta, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/1992, e sulla relazione semestrale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 7/1992.
L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio sono regolate dalla legge, così come l'indennità e lo status dei consiglieri, salvo quanto previsto dal presente statuto.
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.
Art. 18
Adunanze e sedute

Nella prima adunanza del neo consiglio comunale convocato ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/1992, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, si procede, come previsto dal primo comma del citato articolo, all'elezione del presidente del consiglio e, successivamente, di un vice presidente a maggioranza semplice.
Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, di convalida, di surroga e di elezione del presidente del consiglio svolte nella prima adunanza, per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci, come previsto dal secondo comma dell'art. 19 della legge regionale n. 7/1992.
Il presidente dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine; inoltre, come previsto dal regolamento, garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze.
Sia nella prima adunanza che in quelle successive, in caso di vacanza, bisognerà procedere, fermo restando quanto previsto dal terzo comma dell'art. 174 del-l'O.A.EE.LL., alla surroga dei consiglieri mancanti.
Tutte le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi morali su persone.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenu to a partecipare alle riunioni del consiglio. ll regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento, senza diritto di voto, del sindaco e degli altri assessori.
Art. 19
Sessioni e convocazioni

Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie, straordinarie od urgenti.
Il consiglio comunale è convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del sindaco o su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questo, dando precedenza alle proposte del sindaco.
La riunione deve avere luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione.
Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio comunale verrà convocato dal vice presidente.
In caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta.
In caso di convocazione straordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta. In caso di convocazione d'urgenza il termine è ridotto a 24 ore.
La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
a)  mediante il messo comunale;
b)  mediante telegramma.
Art. 20
Ordine del giorno

L'ordine del giorno del consiglio comunale, predisposto dal suo presidente, dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare.
Tutte le proposte di deliberazioni consiliari e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria del Comune almeno tre giorni prima delle sedute o almeno 24 ore prima, nei casi d'urgenza.
L'avviso di convocazione del consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno e diffusamente nel territorio comunale.
Il consiglio comunale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.
Art. 21
Validità delle sedute e delle deliberazioni

Spetta al regolamento indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nella seduta di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente. Fino all'approvazione da parte del consiglio del nuovo regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, continuano ad osservarsi le disposizioni regionali in vigore.
Il numero legale sarà verificato ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando, in caso di elezioni, la votazione avviene con voto limitato; in quest'ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità, e quando ciò è previsto espressamente dalla legge, si procede a ballottaggi.
Le votazioni saranno effettuate come previsto dal l'art. 184 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali.
I verbali delle sedute e quelli delle deliberazioni, che indicheranno gli intervenuti, i punti essenziali della discussione nonché il numero dei voti espressi a favore o contro ogni proposta, saranno redatti a cura del segretario comunale, che si avvarrà del personale dell'ente, e approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazione, come previsto dal regolamento, che stabilirà anche le modalità di inserimento delle dichiarazioni di voto, di approvazione e rettifica dei verbali.
Art. 22
Commissioni

Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni consiliari anche per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
ll funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati dal regolamento.
La delibera di istituzione della commissione di controllo dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Le sedute delle commissioni sono pubbliche.
Art. 23
Baby consiglio comunale

L'amministrazione comunale, attraverso l'avvicinamento dei ragazzi alle istituzioni, intende contribuire allo sviluppo delle persone libere, autonome, capaci di dare apporto costruttivo alla convivenza democratica e al progresso civile della società; a tal fine si istituisce il Baby consiglio comunale.
ll regolamento del Baby consiglio comunale è contenuto all'interno nella deliberazione di consiglio n. 66 del 22 ottobre 1999.
Capo III
La giunta municipale
Art. 24
La giunta municipale

La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da numero quattro assessori.
E' nominata dal sindaco, secondo le modalità indicate dalla legge regionale n. 7/1992.
Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza previste per i consiglieri e per il sindaco ed, inoltre, i divieti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/1992.
ll sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materie omogenee ed, eventualmente, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive.
Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta con le procedure previste dal citato art. 12 della legge regionale n. 7/1992.
Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti, oltre che comunicati ai soggetti previsti dal l'art. 12 della legge regionale n. 7/1992, dovranno essere portati a conoscenza del segretario comunale, dei responsabili dei servizi e pubblicati all'albo pretorio.
Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri in presenza del segretario comunale, che redige processo verbale.
Il rifiuto comporta la decadenza dalla carica come previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/1992.
Art. 25
Funzionamento

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o dal suo sostituto che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dagli assessori e, tranne comprovati casi di urgenza, delle proposte di deliberazione depositate in segreteria.
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabiliti dalla stessa giunta.
La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti.
Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi.
I verbali delle deliberazioni saranno redatti, a cura del segretario comunale, dai dipendenti dell'ente.
Art. 26
Attribuzioni

La giunta comunale ha competenza nei casi espressamente previsti e specificatamente dalla legge. In particolare:
a) contratti;
b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o terzi.
c) autorizzazione al sindaco a stare in giudizio;
d) incarichi di collaborazione esterna.
Il comma 2 e 4 dell'art. 26 sono soppressi. Il comma 3 è il seguente: il sindaco presta giuramento davanti il consiglio comunale. ll comma 5 è sostituito: Il sindaco cessa dalla carica a seguito della votazione di mozione di sfiducia con le modalità di cui all'art. 10 della legge regionale n. 35/1997 modificato dalla legge n. 25/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Capo IV
Il sindaco
Art. 27
Il sindaco

Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale con funzioni di rappresentanza di sovrintendenza e di amministrazione.
Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142/1990, le funzioni di ufficiale di Governo.
Esercita, altresì, le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
Per l'esercizio delle sue funzioni, il sindaco si avvale degli uffici comunali.
La legge e le norme del presente statuto disciplinano l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.
Art. 28
Elezione del sindaco

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia, che si applicano anche in materia di eleggibilità, incondidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza.
Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale. Il sindaco cessa dalla carica a seguito della votazione di mozione di sfiducia con le modalità di cui all'art. 10 legge regionale n. 35/97, modificato dalla legge regionale n. 25/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 29
Competenze

ll sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare, il sindaco:
a)  dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
b)  promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
d)  emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
e)  nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
f)  conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
g)  nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di consulenza esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Art. 30
Attribuzioni

Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni e dei doveri propri della carica:
a) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune e dei singoli assessori e può sospendere l'adozione di singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esame della giunta per assicurarne l'unità di indirizzo;
b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive al segretario comunale sull'ordine prioritario dei fini individuati dagli organi di governo e in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
c) acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza;
d) promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
e) vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, con facoltà di modificare, revocare, avocare o delegare le funzioni ad altro assessore;
f)  promuove ed assume iniziative per assicurare l'osservanza, da parte di uffici e servizi di aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, degli obiettivi e degli indirizzi degli organi collegiali, disponendo l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni;
g)  ogni sei mesi presenta una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;
h) può conferire incarichi a tempo determinato a esperti, come previsto dell'art. 14 della legge regionale n. 7/1992.
Capo V
Vice sindaco - Delegati e cariche
Art. 31
Vice sindaco e delegati

Il vice sindaco, nominato dal sindaco, è l'assessore che, nei casi di assenza o impedimento del sindaco, lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue funzioni.
Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.
Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge e ai responsabili dei relativi servizi.
Art. 32
Sindaco e giunta: assunzione e cessazione dalla carica

Il sindaco entra in carica dopo le operazioni di convalida da parte del CO.RE.CO. previste dall'art. 11 della legge regionale n. 7/1992; la giunta dopo la nomina da parte del sindaco.
Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria o formalizzate in sedute degli organi collegiali, sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
La cessazione dalla carica di sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Istituti della partecipazione - Iniziativa popolare Organismi della partecipazione e della consultazione
Art. 33
Istituti della partecipazione

Sono istituti della partecipazione:
a) l'iniziativa popolare;
b) gli organismi di partecipazione e consultazione;
c) il referendum consuntivo;
d) la partecipazione al procedimento amministrativo;
e) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
f)  il difensore civico.
Art. 34
L'iniziativa popolare

Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare istanze, petizioni e proposte.
Tutte le istanze, petizioni e proposte devono essere regolarmente firmate dai presentatori. Le proposte devono essere articolate.
Le istanze, le petizioni e le proposte sono esaminate dalla giunta municipale entro trenta giorni dalla loro presentazione nella segreteria comunale.
Il sindaco comunica l'esito delle istanze, petizioni e proposte entro cinque giorni dalla data della decisione, al loro primo firmatario, informandone il consiglio comunale nella prima seduta.
Trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presen-tazione, il sindaco è tenuto ad iscrivere l'argomento al primo punto dell'ordine del giorno del consiglio comunale da convocare entro i trenta giorni successivi.
Il regolamento disciplina le modalità e i termini per la presentazione ed esame delle istanze, petizioni e proposte.
Art. 35
Organismi di partecipazione

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini singoli ed associati garantendone, con modi e strumenti idonei, l'effettivo esercizio al fine di attuare concretamente il principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
Il Comune, a tale scopo:
a)  promuove la formazione di organismi di partecipazione cittadina che, articolati per materie e/o per aggregazione di interessi, costituiscono l'effettiva espressione di legittime istanze e, quali specifici interpreti delle stesse, siano capaci di stabilire rapporti con i poteri istituzionali;
b)  valorizza le organizzazioni di volontariato, le associazioni che perseguono scopi senza fini di lucro: finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico.
Il Comune istituisce consulte permanenti di rappresentanti di organismi o di una o più categorie delle formazioni sociali di cui al secondo comma del presente articolo per la gestione di servizi o per lo svolgimento di attività o iniziative che investono particolari problematiche dei relativi settori di interesse.
L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti gli organismi e formazioni sociali.
Con apposito regolamento saranno disciplinati il riconoscimento ed i rapporti con gli organismi di cui al presente articolo in base al principio che le commissioni consultive costituiscono sede istituzionale di audizione e di confronto con i rappresentanti delle realtà associative.
I criteri di riconoscimento tengono distinte le associazioni professionali dalle associazioni diverse, aperte all'adesione di qualsiasi persona indipendentemente dallo status o condizione professionale.
Art. 36
Pratica sportiva

Il Comune riconosce e valorizza il fondamentale ruolo sociale, educativo, formativo e culturale della pratica sportiva ad ogni livello. In particolare, tutela l'attività sportiva motoria, ricreativa, promozionale ed agonistica, nel rispetto delle competenze degli altri enti preposti e della normativa vigente.
Il Comune, per tali fini, collabora con le strutture regionali del CONI e con le altre corrispondenti territoriali, nonché con quelle degli enti di promozione e le associazioni di base.
Il Comune assicura, attraverso la regolamentazione della propria autonomia impositiva e finanziaria, nel quadro delle tasse e diritti per i servizi pubblici, le risorse ed il sovvenzionamento delle attività sportive.
Il Comune privilegia, nella strutturazione dei servizi, quelli relativi alla programmazione, costruzione e ge stione dei nuovi impianti per la pratica sportiva, assicurando il coordinamento con quelli di istruzione scolastica, formazione professionale, turismo, lavori pubblici ed urbanistica.
Art. 37
Riunioni ed assemblee

Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini ed agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo, eventualmente, a disposizione, le sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo. Apposito regolamento stabilisce le condizioni, le modalità d'uso, le limitazioni e le cautele necessarie.
Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di imprenditori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per:
a)  la formazione di comitati e commissioni;
b) dibattere problemi;
c) sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.
Capo II
Referendum consultivo
Art. 38
Indizione del referendum consultivo

ll consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi su argomenti che riguardano materie di esclusiva competenza locale e di interesse per l'intero territorio comunale ad esclusione degli atti concernenti i bilanci, i tributi e le tariffe.
E' indetto, altresì, referendum consultivo su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui al precedente comma, quando lo richiede almeno il quindici per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Art. 39
Disciplina dei referendum consultivi

La richiesta di svolgimento dei referendum di cui al comma 2 del precedente art. 36 deve essere fatta da un "comitato promotore" costituito da almeno 25 iscritti nelle liste elettorali del Comune. L'ammissibilità dei referendum, sia riguardo alle materie che alle formulazioni dei quesiti nonché la loro indizione, sono deliberate dal consiglio comunale entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Per i referendum consultivi trovano applicazione le norme in vigore per i referendum consultivi regionali. Con la stessa deliberazione di indizione dei referendum di cui al precedente art. 36, il consiglio comunale disporrà i necessari adattamenti delle norme regionali per assicurare il loro corretto svolgimento. Sul medesimo argomento è consentita, nell'arco della legislatura, una sola tornata referendaria.
Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati ed in relazione all'esito degli stessi, il consiglio comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.
Capo III
Partecipazione al procedimento amministrativo Diritto di accesso e di informazione
Art. 40
Istruttoria pubblica

L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani e programmi di opere pubbliche, di uso del suolo e del sottosuolo e in materia ambientale che incidono in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio devono essere preceduti da istruttoria pubblica.
Alla ricognizione di tali atti si provvede con apposita deliberazione del consiglio comunale. L'ufficio procedente, su iniziativa dell'assessore di settore, previo avviso pubblico, indice pubbliche riunioni per l'esame dell'iniziativa.
Tutti coloro che vi abbiano interesse possono fare pervenire proposte ed osservazioni scritte. Le riunioni sono presiedute dal sindaco o suo delegato assistito dal responsabile del procedimento.
Il presidente, dopo sommaria esposizione delle ragioni della iniziativa e degli intendimenti dell'amministrazione, dichiara aperta la discussione nella quale possono intervenire tutti i partecipanti con facoltà, per gli interessati, di farsi assistere da tecnici ed esperti. Della riunione sarà redatto apposito verbale.
Apposito regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle riunioni.
Art. 41
Diritto di accesso ai provvedimenti ed informazioni ai cittadini

Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, enti ed associazioni, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei costi di riproduzione e di ricerca, salvi gli obblighi fiscali di legge.
ll regolamento, inoltre, detta norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure.
ll regolamento, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni economiche e sociali, la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi.
Detta norme, inoltre, sulla tenuta e gestione dell'archivio comunale e sulla consultabilità degli atti ai sensi del D.P.R. n. 1409/1963 e del D.P.R. n. 854/1975.
Art. 42
Diritto di udienza dei cittadini

Tutti i cittadini hanno diritto di partecipare all'attività del Comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
Il diritto di udienza può essere esercitato davanti al sindaco, agli assessori o ai funzionari dagli stessi de legati.
L'udienza deve essere richiesta per iscritto e deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta; di essa dovrà essere redatto apposito verbale. ll verbale dovrà essere inserito nel fascicolo concernente l'oggetto della richiesta e richiamato con il suo contenuto essenziale così come le eventuali memorie consegnate, in tutte le fasi del procedimento e nel provvedimento finale.
Capo IV
Difensore civico
Art. 43
Istituzione e finalità

E' istituito l'ufficio del difensore civico con sede nel palazzo comunale.
Il difensore civico svolge, nei modi e termini stabiliti dal presente statuto, un ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
Art. 44
Nomina e durata in carica

L'incarico di difensore civico è conferito dal consiglio comunale, previo avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune, con deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica, con votazione segreta, ad un cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune di Maletto che dia garanzia di indipendenza e di imparzialità.
Il difensore civico dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta con le stesse modalità previste per la elezione. In ogni caso esso svolge le sue funzioni fino alla nomina del suo successore.
Il difensore civico deve possedere i seguenti requisiti:
a) età non inferiore a 35 né superiore a 70 anni;
b) adeguata competenza giuridico-amministrativa;
c)  specifiche esperienze professionali attinenti all'in carico.
ll difensore civico è funzionario onorario e acquista la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Il difensore civico, prima di assumere l'incarico, giura davanti al sindaco secondo la formula dell'art. 11 del D.P.R. 10 giugno 1957, n. 3.
Art. 45
Prerogative del difensore civico

ll difensore civico raccoglie reclami e segnalazioni dei cittadini su inefficienze o irregolarità dei servizi comunali anche se non gestiti direttamente dal Comune e pertanto:
a)  interviene presso l'amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti per controllare e verificare se nei procedimenti amministrativi sono state rispettate le procedure previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, segnalando, nei modi e termini stabiliti: disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e incompetenze, proponendo iniziative al fine di rimuoverne le cause;
b)  agisce sia a richiesta che di propria iniziativa allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità;
c) segnala eventuali irregolarità al difensore civico provinciale o regionale ove esistano, qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa delegata dalla Provincia o dalla Regione;
d) ha diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, senza oneri, e di ottenere tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato.
Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.
Art. 46
Ineleggibilità - Incompatibilità - Decadenza e revoca

Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:
a)  coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  i membri del parlamento e i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
c)  coloro che ricoprono incarichi nei partiti a qualsiasi livello;
d)  coloro che abbiano subíto condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso;
e) coloro che, candidati nelle ultime elezioni amministrative, non hanno conseguito la elezione.
L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione, esercitati nel territorio comunale, costituenti oggetto di rapporti giuridici con il Comune.
L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio comunale.
L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non rimuove la relativa causa entro venti giorni.
Per gravi motivi connessi con l'esercizio della funzione, l'incarico può essere revocato con deliberazione consiliare da adottarsi con voto segreto e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.
Rendendosi vacante, per qualsiasi causa, l'ufficio, il consiglio comunale, entro sessanta giorni, provvede alla nomina del successore.
Art. 47
Modalità di intervento Rapporti con il consiglio comunale

I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, qualora ritengano non rispettate le norme vigenti, hanno facoltà di richiedere l'intervento del difensore civico per rimuovere gli abusi, le carenze ed i ritardi degli uffici.
Il difensore civico, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, può convocare direttamente il funzionario responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esa me della pratica e del procedimento.
Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d'intesa con il funzionario, fissa un termine massimo per la defunzione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione all'interessato, all'ufficio competente e al sindaco.
Trascorso inutilmente tale termine, il difensore civico comunica al sindaco l'inadempienza riscontrata per i successivi provvedimenti di competenza.
Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.
Art. 48
Ufficio ed indennità

Per l'esercizio della sua attività il difensore civico dispone di appositi e adeguati uffici, strutture e personale proveniente dai ruoli comunali e dagli enti dipendenti.
All'assegnazione dei locali, dei mezzi organizzativi e del personale provvede la giunta municipale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico.
Al difensore civico spetta una indennità di carica pari a quella del revisore dei conti, nonché il rimborso di spese.
Titolo IV
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE SERVIZI PUBBLICI
Art. 49
Forme associative e di cooperazione

Il Comune, ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale, civile e culturale, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su basi comunali ovvero per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (artt. 24 e 27), come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, i seguenti strumenti:
a) la convenzione tra comuni e provincia;
b) il consorzio tra i comuni e la provincia e/o tra enti locali diversi;
c) l'accordo di programma.
Art. 50
Forme di gestione

Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:
a)  in economia: quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b)  in concessione a terzi quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di aziende speciali per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzioni per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale: qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
Per gli amministratori degli enti di cui alle lettere c) e d) e delle società di cui alla lettera e) del precedente comma 1, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non costituiscono cause di ineleggibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del Comune in connessione con il mandato elettivo.
Titolo V
ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 51
Principi generali

L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dal presente statuto privilegiando la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale amministrativa alla sfera burocratica.
Nell'azione amministrativa e nella organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché del buon andamento ed imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione e lo snellimento delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi.
Particolare cura è riservata all'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nonché ai relativi regolamenti attuativi.
Art. 52
Organizzazione degli uffici e dei servizi

ll Comune disciplina, con appositi regolamenti, l'organizzazione degli uffici e dei servizi informata a csiteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento organico del personale fissa anche la dotazione organica complessiva.
I regolamenti di cui al primo comma disciplinano anche l'attribuzione ai funzionari responsabili di unità organizzative o amministrative, comunque denominate, di responsabilità gestionali per il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale e i funzionari responsabili degli uffici o servizi.
Spetta ai funzionari direttivi responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari direttivi responsabili.
I funzionari direttivi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza am ministrativa e dell'efficienza della gestione.
Il regolamento organico del personale deve, in ogni caso, disciplinare:
a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) il ruolo organico del personale;
c) lo stato giuridico e il trattamento economico del personale in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) le modalità di coordinamento tra segretario comunale ed il personale anche attraverso periodiche conferenze di servizio.
Art. 53
Il segretario comunale

Il segretario comunale, in qualità di capo del personale, dirige e coordina gli uffici e i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.
Il segretario esplica le predette funzioni secondo la legge e le norme del presente statuto e nel rispetto dei regolamenti, con potestà d'iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi.
Art. 54
Il segretario comunale Competenze

Il segretario comunale, dipendente dell'apposita Agenzia prevista dall'art. 17 della legge n. 127/97 e dal D.P.R. n. 465/97 è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.
Il segretario comunale svolge i seguenti compiti:
-  compiti di collaborazione ed attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune (sindaco, giunta, consiglio) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
-  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti/responsabili delle posizioni organizzative e ne coordina l'attività indirizzandone l'organizzazione nel rispetto della loro autonomia e delle loro competenze e attribuzioni e ferma restando la responsabilità esclusiva dei responsabili di settore per l'attività e i provvedimenti posti in essere;
-  autorizza le missioni, i congedi e i permessi dei responsabili delle posizioni organizzative/dirigenti;
-  nell'ambito della funzione di coordinamento emana direttive e circolari al fine di indirizzare l'azione amministrativa al rispetto dei canoni della legalità e del giusto procedimento;
-  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
-  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
-  espleta funzioni attribuite dall'ordinamento regionale compatibili con le norme della legge n. 127/90, così come recepita dalla legge regionale 23/98;
-  richiede adempimenti ed attiva procedimenti su richiesta degli amministratori o di propria iniziativa al fine di perseguire obiettivi di maggiore funzionalità o in esecuzione a norme di legge o regolamentari.
Le funzioni proprie del direttore generale possono essere assegnate dal sindaco, con proprio decreto, al segretario comunale.
Al segretario comunale nominato direttore generale spetta un'indennità ad personam per l'esercizio delle funzioni di direttore generale nella misura determinata dalle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro.
ll segretario comunale svolge funzioni di sovrintendenza e di coordinamento dei responsabili delle posizioni organizzative/dirigenti in caso di mancata nomina del direttore generale.
In relazione al riparto di competenze tra responsabili di posizione organizzativa/dirigenti e segretario comunale previsto dalla legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito con legge regionale n. 23/98, la nomina del responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e determinazioni e l'attuazione dei provvedimenti rientrano nell'esclusiva competenza dei responsabili di posizione organizzativa/dirigenti.
Art. 55
Attribuzioni consultive e di garanzia

ll segretario comunale nella tradizionale connotazione di responsabile della legalità e correttezza amministrativa:
1) esprime i pareri previsti dall'art. 53 della legge n. 142/1990 sulla legittimità delle proposte di deliberazione, con esclusione degli atti che non si configurano come provvedimenti;
2) partecipa alle sedute degli organi collegiali, curando la redazione dei verbali delle sedute e di quelli delle deliberazioni;
3) formula i pareri richiesti, esprimendo valutazioni di ordine tecnico-giuridico agli organi collegiali e al sindaco;
4) collabora con le commissioni di studio e di lavoro;
5) coordina la fase istruttoria e quella di emanazione dei provvedimenti;
6) verifica l'efficacia e l'efficienza degli uffici e dei servizi e del personale ad essi preposto;
7) riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori ed effettua le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 7/1992;
8) riceve le richieste di sottoposizione a controllo delle delibere di giunta;
9)  cura la trasmissione delle deliberazioni al CO.RE.CO. attestandone l'avvenuta pubblicazione su conforme dichiarazione del messo e l'esecutività;
10) verbalizza il giuramento degli assessori;
11) comunica all'Assessorato degli enti locali l'omissione degli atti prevista dall'art. 19, comma 7, della legge regionale n. 7/1992.
Art. 56
Vice-segretario

E' istituita la figura professionale del vice segretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di assenza, vacanza o impedimento, fatte salve le diverse disposizioni di legge.
Può ricoprire tale qualifica colui il quale è in possesso della laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato.
Spettano al vice segretario, oltre ai compiti di cui al primo comma del presente articolo, quelli di direzione e titolarità di una struttura organizzativa di massima dimensione.
Art. 57
Responsabilità

Gli amministratori, il segretario comunale e i dipendenti sono responsabili dei danni derivanti da violazioni di obblighi di carica o di servizio e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalla legge.
Gli stessi che, nell'esercizio delle loro funzioni, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave sono personalmente obbligati a risarcirlo, salvo quanto previsto da eventuali polizze assicurative stipulate dal Comune.
Ove l'amministrazione abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato si può rivalere contro l'autore per i fatti di cui al precedente comma, qualora il danno non sia stato risarcito dall'assicurazione ovvero per quanto non coperto dalla stessa.
Art. 58
Proposte e pareri

Su ogni proposta di deliberazione viene apposto il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile secondo la disciplina di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva l'atto riproducendo in modo integrale il parere negativo.
Negli altri casi viene inserita nell'atto la menzione dell'acquisito parere favorevole sulla proposta, la quale sarà riportata in modo succinto.
Non sono necessari i pareri per gli atti che non hanno valenza deliberativa, per interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno mentre quelli relativi ad elezioni, convalida, e per gli altri di natura politica o procedimentale che non comportino o modifichino impegni di spesa od oneri anche indiretti, sarà sufficiente solo il parere di legittimità, che potrà essere espresso anche nel corso della seduta consiliare.
Le proposte di deliberazione sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, del fine, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari e dei modi per raggiungere i fini, dal titolare del potere esplicitato dalla stessa proposta: per gli atti di mera gestione e per quelli di esecuzione di altri atti deliberativi, dagli organi burocratici; per gli atti di scelta amministrativa, di indirizzo, controllo promozione ed iniziativa, dagli organi politici.
I soggetti politici, singoli o collegiali, unitamente alla richiesta di inserimento di punti all'ordine del giorno dell'organo di cui fanno parte, presenteranno la relativa proposta, per il completamento dell'istruttoria e per la raccolta dei relativi pareri.
Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si proponga non sia di competenza dell'organo adito, il relativo presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno nè a convocare l'organo, ma dovrà darne, su conforme parere del segretario, immediata comunicazione al richiedente.
Art. 59
Gruppo di coordinamento

E' istituito il "gruppo di coordinamento" composto:
a) dal segretario comunale che lo presiede;
b) dai responsabili degli uffici e dei servizi.
ll gruppo di coordinamento ha il compito di definire:
a)  l'iter dei procedimenti coinvolgenti più uffici o servizi;
b) nei casi dubbi definire le competenze relative ai nuovi servizi o adempimenti.
Art. 60
Vatutazione attività dei responsabili degli uffici e servizi

L'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi è valutata annualmente in relazione alla tempestività ed alla completezza con la quale sono stati raggiunti gli obbiettivi assegnati, tenuto conto anche delle condizioni ambientali e organizzative e della concreta disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie.
Art. 61
Commissione di disciplina

E' istituita una commissione di disciplina composta dal sindaco o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale del Comune stesso secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
Art. 62
Albo pretorio

E' istituito, nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
Tutti gli atti che ne sono soggetti, in assenza di diversa disposizione di legge o regolamentare, debbono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni conse cutivi.
Titolo VI
FINANZA E CONTABILITA'
Capo I
Demanio e patrimonio - Finanza locale Attività contrattuale
Art. 63
Finanza locate

Il Comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito della legge sulla finanza pubblica.
Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati, adottando le relative procedure di riscossione.
Art. 64
Bilancio e conto consuntivo

Il Comune delibera, entro il 31 ottobre, il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Le scelte del bilancio debbono rispecchiare gli indirizzi del documento programmatico.
Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione siciliana. Il bilancio ed i suoi allegati debbono comunque essere redatti osservando gli schemi ufficiali.
Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore del conto.
ll conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le annuali sessioni sul bilancio e sul conto consuntivo sono l'occasione per l'esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi del Comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.
Art. 65
Inventari - Servizio di economato

Apposito regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari ed il servizio di economato.
Art. 66
I contratti

Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge n. 142/1990, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 48/1991, e fatte salve le disposizioni regionali in tema di utilizzazione dei trasferimenti finanziari agli enti locali, di appalti di lavori e forniture e di modalità di conferimento dei servizi, il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento.
Alla stipulazione dei contratti e delle convenzioni, che devono essere preceduti ed autorizzati da deliberazione di consiglio o di giunta, secondo le rispettive competenze, provvede il sindaco o l'assessore delegato.
Gli atti di cui al comma precedente, che sono rogati dal segretario comunale, e tutti i verbali di aggiudicazione, che sono pubblicati per tre giorni all'albo pretorio, sono provvedimenti definitivi e non sottoposti ad approvazione o controllo. Eventuali reclami avverso i verbali di aggiudicazione saranno esaminati dalla giunta che, in sede di autotutela, può annullarli o fare rinnovare in parte la procedura.
Capo II
Revisore del conto - Controllo della gestione
Art. 67
Revisione economico finanziaria

Il consiglio comunale elegge il revisore del conto in conformità al disposto dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dall'art. 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.
Le proposte di nomina, corredate, per ciascun candidato, del relativo curriculum vitae e della dichiarazione di accettazione, debbono essere depositate presso la segreteria comunale almeno cinque giorni prima della riunione del consiglio comunale.
Non può essere nominato revisore del conto:
a)  colui che è parente o affine, fino al quarto grado, con i componenti della giunta municipale, del segretario comunale, del vice segretario comunale e del responsabile dell'ufficio di ragioneria del Comune;
b) colui che ricopre la carica di consigliere provinciale o regionale;
c)  colui che è amministratore di enti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune;
d)  il candidato che nelle ultime elezioni amministrative comunali non ha conseguito l'elezione.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il consiglio comunale procede alla nuova nomina entro trenta giorni. Il nuovo nominato resta in carica fino al compimento del triennio in corso.
Art. 68
Controllo della gestione

I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono, trimestralmente, operazioni di controllo per verificare la rispondenza della gestione del bilancio relativa agli uffici e servizi cui sono preposti con il fabbisogno dell'intero esercizio.
Delle operazioni eseguite e delle risultanze accertate i predetti responsabili redigono apposito verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono alla giunta e al revisore del conto. La giunta municipale, in base ai detti verbali, avvalendosi della collaborazione del revisore del conto, redige, trimestralmente, per il consiglio comunale, la situazione aggiornata, segnalando qualsiasi anomalia riguardante la gestione e proponendo i relativi rimedi.
Qualora i dati rilevati facciano prevedere uno squilibrio di bilancio, il consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all'art. 1 bis del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito in legge 9 agosto 1986, n. 488, apposita deliberazione per ripristinare l'equilibrio della gestione.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 69
Modificazioni e abrogazione dello statuto

Dopo l'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e l'attuazione dell'art. 7 della legge regionale n. 48/1991, se necessario la giunta proporrà le opportune modifiche statutarie, che saranno approvate con la stessa procedura dello statuto.
Tutte le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, commi 3 e 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale n. 48/1991.
La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo. Lo statuto abrogato rimane in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo.
Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
Art. 70
Adozione dei regolamenti

Il regolamento interno del consiglio comunale è deliberato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quelli di contabilità e di disciplina dei contratti, sono deliberati entro sei mesi dall'approvazione del regolamento di cui al comma 1.
Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi precedenti restano in vigore, in quanto compatibili con le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241, come recepite dalle leggi regionali n. 48/1991 e n. 10/1991, nonché con il presente statuto, i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.
Art. 71
Entrata in vigore

(Il presente articolo sostituisce il precedente art. 71, per l''adeguamento alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30).

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio del comune e, divenuto esecutivo, nella Gazzetta Ufficiale della Regio-ne siciliana ed inviato all'Assessorato regionale degli enti locali per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
L'entrata in vigore del presente statuto è certificata dal segretario comunale su ogni copia rilasciata.

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 dell'11 gennaio 2002, ricevuta dal CO.RE.CO. sezione centrale il 29 gennaio 2002, non sono stati richiesti chiarimenti nei venti giorni successivi, giusta attestazione del segretario in data 26 marzo 2002.
Pubblicato all'albo pretorio del comune dall'1 marzo 2002 al 30 marzo 2002, senza opposizioni o reclami, giusta attestazione del segretario del 4 aprile 2002.
Divenuto esecutivo il 31 marzo 2002.
(2002.18.1007)
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Statuto del Comune di Roccalumera


Lo statuto del comune di Roccalumera è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 14 agosto 1993. Successive modifiche sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 24 giugno 1995.
Di seguito si ripubblica il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 21 febbraio 2002, divenuto esecutivo il 14 marzo 2002 per decorrenza di termini dall'invio all'organo di controllo.
Titolo I
IL COMUNE: AUTONOMIA, L'AUTOGOVERNO, LO STATUTO ED I REGOLAMENTI
Capo I
Art. 1
Il comune

Il Comune di Roccalumera è ente locale territoriale, che rappresenta la propria comunità; autonomo, dotato di potestà normativa limitata alla emanazione di norme statutarie e regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla sua potestà di imperio; autarchico in quanto ha capacità di auto organizzarsi ed esercitare una potestà amministrativa e tributaria.
Esercita, secondo il principio di sussidiarietà, funzioni amministrative proprie, funzioni conferite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia regionale.
Il territorio, descritto nell'allegato A, è la circoscrizione entro la quale il Comune può esercitare le proprie potestà e nei cui confronti vanta un diritto assoluto, che comporta l'impossibilità di variazioni territoriali senza il consenso della popolazione interessata.
La modifica della denominazione di borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare. La sede legale del Comune è nel capoluogo presso il palazzo municipale ove, di regola, si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali.
La popolazione è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel Comune la loro dimora abituale (cittadini residenti).
Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul territorio e iniziative sociali o assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente altrove.
Emblema del Comune è lo stemma raffigurato nel gonfalone, così come descritto nell'allegato B.
Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore e scortata dai vigili urbani del Comune. E' vietato, come previsto dall'apposito regolamento, l'uso e la riproduzione dei simboli sopra descritti per fini non istituzionali sono vietati.
Art. 2
L'autonomia

L'autonomia normativa della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e della legge della Regione siciliana.
L'ordinamento locale garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Co mune.
Qualora, per modifiche della normativa statale o regionale, si rendessero necessari adeguamenti o modifiche dello statuto o dei regolamenti questi dovranno essere apportati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del presente statuto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 3
L'autogoverno

La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.
Il Comune concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica. E ad affermare e rafforzare il principio della democrazia della partecipazione e della trasparenza amministrativa.
L'autogoverno della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato, della legge della Regione siciliana e delle direttive della Comunità europea.
L'autogoverno della comunità di cui al precedente art. 2 si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che costituisce l'atto fondamentale, con cui esplica una propria espressione giuridica sulla struttura e sull'attività dell'ente.
Art. 4
Lo statuto

In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune indirizzandone e regolandone i relativi procedimenti ed atti.
Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare di cui al successivo art. 55, è ammessa iniziativa da parte di almeno il 20% dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. In tale ipotesi si appli ca la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare di cui al predetto art. 55, nonché la disciplina che regola la procedura e la maggioranza prevista dalla legge per l'approvazione e la pubblicità dello schema di statuto predisposto dalla giunta municipale.
Le proposte respinte dal consiglio possono essere ripresentate dopo un anno dalla data di presentazione della precedente.
La proposta istituzionale o popolare relativa all'abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.
La proposta istituzionale o popolare di abrogazione parziale tendente ad eliminare alcune parti "obbligatorie" o "vincolate" per legge non può essere fine a sé stessa, ma dovrà essere, contestualmente, integrata o sostituita da altre parti, sempre relative al contenuto "obbligatorio" o "vincolato". Le parti riguardanti il contenuto facoltativo possono essere eliminate, se, in prosieguo di tempo, lo stesso non si presenti più attuale e non rispondente alle esigenze della comunità.
L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.
Le modifiche dello statuto, analogamente alla proposta di statuto, sono deliberate, in seduta pubblica ed a scrutinio palese, con votazione separata per singoli articoli e con votazione finale complessiva secondo la maggioranza prevista dalla legge. Nessuna modifica può essere apportata allo statuto nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale o l'elezione del sindaco, tranne che si tratti di modifiche derivanti da obblighi di legge.
Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, su iniziativa del presidente del consiglio, viene convocata la commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali per verificarne lo stato di attuazione e per proporre eventuali modifiche.
Art. 5
I regolamenti

Il Comune emana regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legge n. 142/90 e successive modifiche come recepite dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e previste dal presente statuto;
b)  nelle materie di competenze riservate dalla legge generale agli enti locali;
c)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
I regolamenti sono adottati dall'organo competente nel rispetto delle leggi statali e regionali entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
Gli schemi di regolamenti dovranno essere depositati prima della discussione in consiglio presso la segreteria comunale, per almeno dieci giorni al fine di consentire ai cittadini singoli o associati, di proporre modifiche ed integrazioni.
L'iniziativa spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi di quanto disposto dagli artt. 3 e 55 del presente statuto.
Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla loro entrata in vigore e fino all'adozione dei nuovi regolamenti si applicano le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo statuto.
I regolamenti comunali, in quanto collegati e dipendenti dallo statuto vanno modificati, abrogati o sostituiti ogni qualvolta viene modificata, abrogata o sostituita la normativa statutaria relativa entro il termine suindicato. I regolamenti e le loro modifiche, oltre le forme di pubblicità previste dalla legge, sono pubblicati per 90 giorni all'albo pretorio del Comune, pubblicizzati in modo da consentire l'effettiva conoscenza e depositati all'URP.
Il Comune assume il ruolo di agente di sviluppo locale, promuovendo e sostenendo la concertazione e la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali. Esplica il proprio ruolo ed esercita le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.

(*)  Modifica apportata ai sensi art. 1, legge regionale n. 30/2000.
Capo II
Il ruolo e le finalità del Comune
Art. 6
Il ruolo del Comune

Il Comune assume il ruolo di agente di sviluppo locale, promuovendo e sostenendo la concertazione e la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali. Esplica il proprio ruolo ed esercita le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.
Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali sanciti dall'ordinamento.
Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i cisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione, affinché provveda a soddisfarli.
Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità.
Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione; di ampliare ed agevolare la funzione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.
Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.
Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione, nelle forme indicate dallo statuto e dai relativi regolamenti.
Valorizza il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti; assicura il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture ed ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte e valutazioni ed il diritto di udienza interloquendo con l'amministrazione.
Organizza servizi informativi ed educativi per promuovere e favorire la cittadinanza attiva, secondo i principi costituzionali.
Riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorre a realizzare le condizioni per una generale occupazione.
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.
Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali e distributive.
Art. 7
Finalità del Comune

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati, in termini di benefici per la cittadinanza.
Ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in coerenza ai valori costituzionali.
Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
1) Obiettivi politico-territoriali ed economici
Tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) alla protezione del patrimonio naturale;
b) alla tutela dell'ambiente e alla attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento;
c) alla difesa del suolo e del sottosuolo;
d) alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'ambiente;
e) alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche alternative;
f) alla promozione dell'agricoltura biologica;
g) all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale.
Tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla pianificazione territoriale per un armonico assetto urbano;
b)  alla qualificazione degli insediamenti civili produttivi e commerciali;
c)  agli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico;
d)  al recupero dei centri storici;
e)  a subordinare la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici e a valutazioni di impatto ambientale;
f)  ad esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale.
2) Obiettivi politico-sociali
Il Comune si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, ed assume quale obiettivo fondamentale, nell'ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico;
b)  a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità;
c) ad impedire la presenza di associazioni mafiose e di condizionamenti clientelari ed affaristici.
Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli, in particolare dei portatori di handicap e degli extracomunitari.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità;
b)  a promuovere la solidarietà della comunità locale;
c)  ad esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica;
d)  ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni;
e)  a tutelare il ruolo della famiglia;
f)  a valorizzare le forme associative e di volontariato dei cittadini;
g)  ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali;
h)  a promuove interventi per la prevenzione del disagio giovanile;
i)  a mantenere e sviluppare legami culturali sociali ed economici con gli emigrati.
3) Obiettivi politico-culturali ed educativi
Il Comune riconosce tramite iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini per raccogliere e conservare la memoria della propria comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla diffusione della cultura promuovendo l'attività dei circoli e dei gruppi culturali;
b)  a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e di folclore;
c)  a favorire la promozione delle attività sportive;
d)  ad informare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza;
e)  ad attuare le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
Attua programmi pedagogico-didattici per le scuole comunali dell'infanzia (asilo nido e scuola materna) tesi allo sviluppo delle potenzialità dei bambini.
Promuove l'aggiornamento e la qualificazione del proprio personale educativo ed il coinvolgimento degli organismi collegiali di gestione, valorizzando e migliorando i regolamenti di funzionamento già vigenti nelle istituzioni educative comunali.
Predispone progetti ed adotta programmi per la diffusione della cultura, promuovendo l'attività dei circoli e gruppi culturali presenti nell'ambito comunale.
Valorizza le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e folklore. Promuovendo il recupero e garantendone la fruibilità, da parte della collettività attraverso il miglioramento delle strutture archeologiche, museali, archivistico-bibliotecarie.
Il Comune armonizza i sistemi e gli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti ed informa l'attività amministrativa ai principi della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
Attua, con apposite norme del presente statuto e dei regolamenti, le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e della legge Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, garantisce la partecipazione popolare, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi (1).
Il Comune, per il raggiungimento delle predette finalità e per la gestione ottimale dei servizi, che per la loro articolazione e natura non possono essere gestiti direttamente, sottolinea il carattere imprenditoriale della gestione degli stessi e la connessa promozione dello sviluppo economico e civile della comunità.
A tale scopo, tra le forme possibili di gestione, il Comune può predisporre:
a)  la partecipazione a consorzi, ad azienda speciale consorziale od a società per azioni;
b) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni e/o enti pubblici (Camera di commercio, istituti bancari ecc.) per svolgere in modo coordinato servizi e funzioni;
c)  la concessione a terzi;
d)  apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
e)  la stipulazione di apposita convenzione con province e università di studi quale forma di collaborazione per lo svolgimento di servizi e funzioni;
f)  stimolare scambi di esperienze e know how su temi di interesse comune tra i professionisti a livello europeo nei settori sostenuti da programmi comunitari;
g)  l'attrazione di capitale privato a mezzo di contratti di sponsorizzazione a sostegno di progetti di cooperazione nell'ambito del piano di azione del governo locale;
h)  la diffusione e lo scambio di informazioni ed esperienze di innovazione tra le amministrazioni locali;
i)  l'erogazione di servizi, anche informativi, on line;
l)  il rafforzamento dell'organizzazione sul territorio per un miglior governo del sistema "ambiente";
m)  la formazione e riqualificazione del personale già inserito sulle nuove competenze derivanti dall'avvio delle riforme e del decentramento amministrativo;
n)  l'istituzione di premi da assegnare all'autore di lavoro di ricerca con forte valenza applicativa e significativo contributo di conoscenza;
o) la creazione di portali di marketing territoriale e la promozione delle economie locali;
p)  la divulgazione delle nuove tecnologie nel settore scolastico ed il lavoro giovanile;
q)  l'applicazione di un sistema di verifica delle soddisfazioni degli utenti degli interventi sociali;
r) la tenuta e la conservazione del sistema di gestione dei documenti fondato su strumenti informatici e telematici (documento informatico, firma digitale, carta di identità elettronica, trasmissione dati pere via telematica e quant'altro).

(1)  Art. 3, legge regionale n. 30/2000.
Capo III
GLI ELEMENTI COSTITUITIVI
Art. 8
Natura giuridica

Il Comune è persona giuridica territoriale, è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
Il Comune svolge la propria funzione anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
I suoi elementi costitutivi sono: il territorio, la popolazione e la personalità giuridica.
Il territorio è la circoscrizione entro la quale il Comune può esercitare le proprie potestà e nei cui confronti vanta un diritto assoluto, che comporta l'impossibilità di variazioni territoriali, senza il suo consenso e la titolarità della difesa dello stesso contro eventuali usurpazioni.
L'esercizio di tale potestà non è limitato, nell'ambito del territorio, ai cittadini residenti, ma si estende a tutti coloro i quali vi si trovano anche occasionalmente.
La popolazione è l'elemento personale dell'ente ed è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel Comune la loro dimora abituale (cittadini residenti).
La personalità giuridica, determinata dalla legge, comporta la titolarità dei diritti e poteri pubblici, come titolare di diritti e di poteri pubblici, il Comune ha una propria condizione istituzionale che costituisce lo "Status" a cui il Comune stesso ha diritto.
Connesso con la personalità giuridica è il diritto al nome, allo stemma, al gonfalone e ad altri segni distintivi.
Il Comune è un ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità; è dotato di potestà normativa limitata alla emanazione di norme statutarie e regolamenti, cioè di norme generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla potestà di imperio del Comune stesso.
In quanto ente autarchico ha capacità di esercitare una potestà amministrativa e tributaria.
Esercita le funzioni amministrative proprie, funzioni delegate dallo Stato, funzioni delegate dalla Regione e dalla Provincia regionale.
Art. 9
Territorio e sede

Il territorio del Comune si estende per Kmq. 8.770, confinante a nord con i Comuni di Nizza di Sicilia e Fiumedinisi, a sud con i Comuni di Furci Siculo e Pagliara, ad ovest con il Comune di Mandanici ed a est con il Mar Jonio.
La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti borgate, frazioni, agglomerati: Sciglio, Allume, Contrisa, Galluffi, Cillia, Turco.
La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio, previa consultazione popolare ai sensi dei successivi artt. 55 e 58.
La sede legale del Comune è nel capoluogo presso il Palazzo municipale, ove di regola si svolgono le adunanze degli organi elettivi e collegiali.
In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 10
Ambito di applicazione dell'azione amministrativa

Il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri nell'ambito dei confini geografici, che delimitano la superficie del suo territorio, ai sensi del succitato art. 8.
Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e la cura di iniziative assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente in altro Comune.
Art. 11
Stemma e gonfalone

Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma costituito da:
-  "Interzato in palo: a) troncato: il primo d'argento e a cinque gigli d'azzurro disposti 1, 2, 2; il secondo d'oro ad un palo ritirato e scorciato d'argento a due bande di nero e accostato da sei torri di rosso ordinate 2, 2, 2; il secondo interzato in fascia: a) partito: il primo d'oro a due torri di rosso ordinate in palo; il secondo a quattro triangoli, due d'argento e due palati d'oro e di rosso; b) d'azzurro a tre gigli d'oro disposti 2,1; c) d'argento a cinque gigli di nero disposti 2, 1, 2; il terzo d'oro bisantato d'azzurro (1, 2, 2, 1). Ornamenti esteriori da Comune".
Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone nella foggia autorizzata con D.P.R. n. 981 del 20 marzo 1980:
-  "Drappo di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Roccalumera. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stessa del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento".
Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore delegato e scortata dai vigili urbani del Comune.
L'uso e la riproduzione di tali simboli da parte di privati è vietata, salvo espressa autorizzazione della giunta comunale o con determinazione sindacale.
Titolo II
STRUTTURA DELL'ENTE ED ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I
Ordinamento istituzionale
Art. 12
Organi del comune

Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco, ai quali si applicano le norme vigenti in materia di elezione e nomina, durata in carica e, inoltre, di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza, dimissioni e responsabilità.
Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
La giunta è organo di promozione, iniziativa e di amministrazione.
Il sindaco, nella qualità di capo dell'amministrazione comunale, è legale rappresentante dell'ente; per i servizi di competenza statale è ufficiale di Governo.
Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato; essi debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del Comune o aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del Comune, e dal prendere parte, direttamente od indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti di opere del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela (1).
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o di affini fino al 4° grado, o del coniuge, o del convivente, per i piani o strumenti urbanistici l'interesse e la correlazione và rilevata ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 57/95.
Qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall'aula, non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta.
Gli amministratori hanno il dovere di intervenire alle sedute dell'organo di cui fanno parte.
Il regolamento disciplinerà l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni, per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri, degli amministratori del Comune e degli amministratori di aziende, consorzi ed istituzioni comunali così come integrato dall'art. 53 della legge n. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste così come disciplinato dall'art. 4 legge n. 212/56 e successive modifiche ed integrazioni ed artt. 28 e 29 e successive modifiche ed integrazioni della legge n. 81/93. La dichiarazione preventiva ed il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio del Comune, ed all'art. 54 della legge regionale n. 26/93 che disciplina la presentazione delle dichiarazioni previste dalla legge regionale n. 128/82 e successive modifiche ed integrazioni.
Le indennità, lo status, il rimborso delle spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato sono regolati dalla legge e dal regolamento comunale.

(1) Art. 16, comma 1, legge regionale n. 30/2000: "Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.".
Art. 13
Il consiglio comunale

L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, di decadenza e di rimozione sono regolati dalla legge.
Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di autoorganizzazione, in conformità alle leggi ed alle norme statutarie.
Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.
Sono organi interni del consiglio comunale: il presidente, il consigliere anziano, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari.
Delibera altresì con voto limitato, come previsto dalla legge o dal regolamento, le nomine di commissioni, comitati, organismi vari, i cui componenti debbono essere scelti tra i nominativi segnalati da organi esterni.
L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato.
Esplica la funzione di indirizzo mediante risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
Determina le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo, negoziale.
Esercita il controllo politico-amministrativo mediante la revisione economica e finanziaria, avvalendosi della collaborazione dei revisori dei conti; l'istituzione di commissioni speciali, come previsto dal regolamento; l'istituzione di commissioni di indagine, come previsto dall'articolo successivo; segnalando all'Assessorato degli enti locali, per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91, le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal secondo comma dell'art. 27 della legge regionale n. 7/92, così come modificato dall'art. 40 della legge regionale n. 26/93 e sulla relazione semestrale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 7/92; promuovendo la consultazione sulla rimozione del sindaco, come previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni.
L'elezione e la durata in carica del consiglio sono regolate dalla legge, così come le indennità e lo status di consigliere, salvo quanto previsto dal presente statuto.
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.
Art. 14
Competenze e funzioni del consiglio comunale

Attività di auto-organizzazione
Il consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, propri regolamenti per la disciplina e la specificazione del funzionamento del consiglio e delle commissioni, dell'esercizio delle funzioni e prerogative dei consiglieri, per l'esercizio della propria autonomia funzionale e organizzativa, nel rispetto della legge, dello statuto e delle compatibilità economico-finanziarie.
Il regolamento di funzionamento del consiglio comunale prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Esso indica, altresì, il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente. (Art. 6.1 - 2° capoverso, legge regionale n. 30/2000 istitutivo del comma art. 3-bis e 3-ter all'art. 31 della legge n. 142 e successive modifiche ed integrazioni)
Attività politico-amministrativa
Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
Attività di indirizzo
Il consiglio comunale definisce ed esprime gli indirizzi politico amministrativi con l'adozione degli atti fondamentali individuati dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dalla legge regionale n. 48/91, nonché dalle altre disposizioni normative di legge, secondo i principi affermati dal presente statuto, con particolare riguardo:
a)  agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, comuni e province;
b)  agli atti per l'ordinamento organizzativo comunale, quali: i regolamenti per l'esercizio dei servizi pubblici e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe, i principi a cui la giunta dovrà attenersi per l'esercizio delle competenze attribuitele dall'art. 2 della legge regionale n. 23/98;
c)  agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento;
d)  agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, le lottizzazioni convenzionate, i piani di recupero, i piani urbanistici attuativi;
e)  agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle istituzioni sovvenzionate sottoposte a vigilanza;
f)  agli altri atti fondamentali, di cui al citato art. 32, compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
g)  agli atti per l'organizzazione delle nuove garanzie e diritti per il contribuenti sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, rinviando la specifica disciplina al regolamento, applicando, ove le risorse umane e i mezzi lo consentano, la facoltà di interpello" anche a mezzo di una commissione consultiva.
Gli atti fondamentali non possono contenere determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio, né contenuti di mera esecuzione o che rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sull'azione dei rappresentanti del Comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso consiglio.
L'attività di indirizzo del consiglio comunale è altresì esercitata mediante l'adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
Attività di controllo
L'attività di controllo è esercitata dal consiglio comunale mediante verifica dell'attività di amministrazione e di gestione svolta dai destinatari degli indirizzi al fine di coordinare e mantenere l'unitarietà di azione in vista del raggiungimento degli obiettivi.
Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, ma anche attraverso la relazione semestrale del sindaco, la relazione del collegio dei revisori, l'esame dei conti consuntivi.
In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso enti, consorzi, aziende, istituzioni presentano al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta.
Il consiglio comunale, con propria deliberazione, ha facoltà di formulare in ogni momento richieste di informazioni, eventualmente specifiche, al collegio dei revisori in ordine alle competenze previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
L'attività di controllo politico-amministrativo è esercitata anche mediante mozioni e interrogazioni, a cui il sindaco è tenuto a rispondere entro trenta giorni dalla presentazione presso il protocollo del Comune con le modalità previste dal regolamento.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale, compresa l'istituzione di commissioni di indagine.
Art. 15
I consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune. Ad essi non può essere dato mai alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni. Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune (art. 26, legge regionale n. 26/93).
L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, ovvero, dello stato di attuazione di atti fondamentali del consiglio e per conoscere valutazioni, orientamenti ed intendimenti dell'amministrazione in ordine a determinati oggetti, ovvero ad aspetti dell'attività politico-amministrativa.
L'interrogante ha facoltà di chiedere risposta scritta o orale da trattare in consiglio comunale.
Il sindaco è tenuto a rispondere per iscritto, entro trenta giorni dalla presentazione al segretario, alle interrogazioni presentate dai consiglieri.
Le mozioni tendono a provocare un giudizio sulla condotta o sull'azione del sindaco o della giunta oppure un voto circa i criteri da seguire sulla trattativa di un affare, oppure a dare direttive su determinate questioni. Presentate da almeno tre consiglieri saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile.
L'ordine del giorno è presentato al voto del consiglio anche durante la trattazione di proposte di deliberazione ed è volto ad indirizzare l'azione della giunta o del consiglio stesso.
Le risoluzioni, volte a far discutere il consiglio comunale su temi che interessano l'amministrazione, contengono obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'ente.
Ogni consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme ed i modi disciplinati dall'apposito regolamento, ma è tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da almeno un decimo con arrotondamento all'unità superiore dei consiglieri assegnati.
Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.
Fino a quando non saranno costituiti gruppi e non ne sia stata data comunicazione al segretario, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti in ogni lista.
Le funzioni della conferenza dei capigruppi sono stabilite dal regolamento.
I consiglieri, qualora non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, vengono dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque elettore del Comune e previa contestazione nei termini previsti dal regolamento.
La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni della notifica della contestazione all'interessato ed è approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di un'ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
Tutti i consiglieri sono tenuti ai fini della carica ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.
Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono indirizzate al presidente del consiglio e presentate per iscritto alla segreteria del Comune e formalizzate in seduta consiliare, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e termini previsti dalla legge e dallo statuto. Ogni consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentire l'esercizio della propria funzione ispettiva sull'attività dell'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione, purché non intralci il normale andamento dei servizi di istituto e secondo le forme ed i modi disciplinati dall'apposito regolamento. Ai capigruppo consiliari ed al presidente del consiglio viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta e di consiglio.
Art. 16
Commissione di indagine

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare su proposta di almeno tre consiglieri l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
Ogni singola commissione sarà composta da consiglieri comunali in rappresentanza proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.
La commissione è composta da consiglieri comunali eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno. Il presidente è eletto dalla commissione nel suo seno e fra i consiglieri di minoranza.
La commissione può disporre audizioni ed ha diritto di accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario comunale e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.
I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente e resteranno, assieme alle audizioni e ai risultati dell'indagine, riservati fino alla loro presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.
Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti o esprime agli organi competenti i propri giudizio orientamenti.
Art. 17
Il presidente

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente.
In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
Il presidente, come previsto dal regolamento, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune; può disporre di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del Comune.
Art. 18
Il consigliere anziano

E' consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma pre cedente.
Qualora non siano presenti in aula il presidente o il vice presidente, il consigliere anziano presente in aula, trascorsa un'ora dal previsto inizio della riunione, procede all'appello dei consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal regolamento.
Il consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al presidente e al segretario, i verbali delle deliberazioni.
Art. 19
I gruppi consiliari

I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più componenti di norma eletti nella stessa lista, salva diversa scelta da comunicare al presidente del consiglio e al segretario comunale, con le modalità previste dal regolamento. Il consigliere singolo può far parte del gruppo misto.
Ogni gruppo nomina un capogruppo.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista.
Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni risorse e idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.
Art. 20
La conferenza dei capigruppo

La conferenza dei capigruppo è presieduta dal presidente del consiglio e, a norma di regolamento, lo coadiuva nella organizzazione dei lavori del consiglio.
Ad essa compete, altresì esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento interno del consiglio e conflitti di competenza con gli altri organi del Comune.
Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con il presidente del consiglio comunale, con le commissioni consiliari permanenti, il sindaco e la giunta comunale.
Alla conferenza dei capigruppo partecipa anche il consigliere che, unico rappresentante di un partito o movimento politico presente all'ARS e di cui è stata precedentemente dichiarata l'appartenenza al partito e che non abbia aderito ad altro gruppo consiliare o non abbia con altri consiglieri costituito il gruppo misto.
Art. 21
Le commissioni consiliari

Il consiglio comunale, al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni mediante attività consultiva, di esame e parere preliminare sugli atti deliberativi del consiglio, come previsto dal regolamento può istituire, nel proprio seno e con criterio proporzionale, commissioni permanenti, determinandone il numero e le materie di rispettiva competenza.
Può, altresì costituire commissioni temporanee o speciali per lo studio di specifici problemi, oppure per controllare specifiche attività. In quest'ultimo caso la commissione è presieduta dal consigliere indicato di concerto dai capigruppo della minoranza.
Le commissioni consiliari, a norma di regolamento, possono effettuare indagini conoscitive, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati al fine di acquisire informazioni utili e propositive all'attività del consiglio comunale.
Le commissioni hanno diritto di ottenere dal sindaco o dall'assessore delegato, dagli uffici e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, informazioni e l'accesso a dati, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.
Il sindaco e gli assessori non fanno parte delle commissioni consiliari permanenti, ma hanno facoltà e l'obbligo se invitati di intervenire ai lavori di tutte le commissioni senza diritto di voto.
Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione.
Art. 22
Adunanze e sedute

Nella prima adunanza del neo consiglio comunale, convocato ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, si procede, come previsto dal primo comma del citato articolo, all'elezione del presidente del consiglio e, successivamente, di un vice-presidente a maggioranza semplice.
Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, di convalida, di surroga e di elezione del presidente del consiglio svolte nella prima adunanza, per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci, come previsto dal secondo comma dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92, modificato dall'art. 43 della legge regionale n. 26/93.
Il presidente dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni per mantenere l'ordine, inoltre, come previsto dal regolamento, garantisce le prerogative ed i diritti dei consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze.
Sia nella prima adunanza che in quelle successive, nei casi di accertate ineleggibilità, incompatibilità, decadenza o dimissioni di consiglieri, bisognerà procedere alla relativa surroga, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 22 e 25 della legge regionale n. 7/92.
Tutte le sedute del consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi morali su persone.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento, senza diritto di voto, del sindaco e degli altri assessori.
Art. 23
Le riunioni del consiglio

Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie almeno tre volte l'anno e straordinarie. Le riunioni straordinarie hanno luogo su richiesta del sindaco oppure su richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali, per discutere su argomenti d'ordine generale riguardanti la comunità o di competenza del consiglio.
Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari ad acta.
La riunione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, che deve indicare anche gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente il consiglio comunale sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario darà tempestiva comunicazione.
La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio o la ripetuta violazione dello statuto o del regolamento può comportare per entrambi la revoca dall'incarico con apposita delibera consiliare assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, anche nei casi che saranno contemplati nel regolamento consiliare, oltre a quanto previsto per legge.
Art. 24
Validità delle sedute e delle deliberazioni

Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio e dalla legge.
Il consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta, comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di almeno sette dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per unità.
Per l'approvazione dei regolamenti, in ogni caso, le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
Art. 25
Votazioni

Nei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone o elezioni avvengono a scrutinio segreto. Le altre votazioni palesi, come disciplinato dal regolamento, avvengono per alzata di mano, o per alzata e seduta, o per appello nominale.
Le proposte di deliberazioni sono votate nel complesso, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento.
Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei consiglieri presenti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.
I consiglieri che si astengono vengono computati nel numero dei presenti, tranne nelle ipotesi del precedente art. 9 (astensione obbligatoria). In quest'ultimo caso qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall'aula non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta e nemmeno ai fini del computo della maggioranza assoluta. E' consentito l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica nei casi indicati dall'art. 184 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 26
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme con il presidente - che presiede l'adunanza - e con il consigliere anziano.
Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per assumere le funzioni di segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto al quale sia interessato il segretario.
Qualora, per urgenti ed indilazionabili esigenze, il segretario non potesse partecipare alla seduta, il consiglio può incaricare, limitatamente agli argomenti urgenti di quella seduta, il più giovane di età dei suoi componenti per svolgere le funzioni di segretario.
Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni approvate e riporta le dichiarazioni rese dal consigliere comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l'inserimento. Esso contiene i nomi dei consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei consiglieri che si siano astenuti o abbiano votato contro.
Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
Il regolamento stabilisce le modalità di redazione, approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.
Art. 27
Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti dirigenziali

Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissioni di copia integrale all'albo pretorio, istituito presso la sede municipale, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.
Altra copia delle stesse viene trasmessa al presidente del consiglio per essere messa a disposizione dei consiglieri e un'altra depositata presso l'URP, a disposizione di chi intendesse prendere visione diretta del contenuto. Copia dell'elenco delle deliberazioni adottate viene trasmessa mensilmente ai capogruppo consiliari.
Con le stesse modalità sono altresì pubblicati gli atti dei dirigenti che hanno rilevanza esterna.
Art. 28
La giunta municipale

La giunta comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
E' nominata con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, al Comitato regionale di controllo, alla Prefettura ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede e da numero di assessori fino a cinque unità in applicazione delle nuove norme per l'elezione e la nomina degli organi comunali in atto vigenti.
Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti e gli affini del sindaco fino al 2° grado.
Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza previste per i consiglieri e per il sindaco e, inoltre, i divieti previsti dalle legge regionali in materia vigenti.
Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materie omogenee ed, eventualmente, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive.
Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta nel rispetto delle procedure previste per legge che dovranno essere portate a conoscenza del segretario comunale, dei responsabili dei servizi e pubblicate all'albo pretorio.
Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri in presenza del segretario comunale, che redige processo verbale.
Il rifiuto comporta la decadenza dalla carica come previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.
Art. 29
Funzionamento della giunta comunale

La giunta comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del sindaco o di chi lo sostituisce, che stabiliscono l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.
E' presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora non siano presenti il sindaco e il vice sindaco ne assume la presidenza l'assessore anziano.
Le sedute non sono pubbliche ma il sindaco o la giunta comunale possono invitare i dirigenti, i rappresentati del comune, i capi gruppo consiliari, il presidente del consiglio comunale o delle commissioni e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio. Inoltre, se non ostino particolari ragioni possono decidere di tenere seduta pubblica.
Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei votanti ed in quello necessario per la validità della seduta. In caso di astensione obbligatoria si applica il precedente art. 11.
Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.
Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale e cura la redazione delle deliberazioni che sottoscrive con il psesidente e con l'assessore anziano.
Art. 30
Competenze ed attribuzioni della giunta comunale

La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti adottati in esecuzione ed in esplicitazione delle norme prima citate.
Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale, indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario ed ai dirigenti; esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo Stato e dai regolamenti.
In particolare, nell'attività propositiva e di impulso:
-  predispone gli schemi di regolamento;
-  elabora e propone al consiglio gli atti di programmazione;
- predispone gli schemi di bilancio, la relazione programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.
Nell'attività di iniziativa e di raccordo:
-  elabora e sottopone al consiglio i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per lo svolgimento dei servizi comunali;
-  delibera la copertura finanziaria per l'attività degli organi di partecipazione e consultivi;
-  delibera direttive, anche per dare attuazione a specifiche norme regolamentari o di legge per lo svolgimento dei servizi comunali o devoluti al Comune;
-  indica gli obiettivi, i criteri, le direttive e assegna i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario del comune; ed ai [dirigenti] responsabili incaricati di funzioni dirigenziali, ed al direttore generale ove nominato;
-  indica criteri e direttive per l'erogazione dei contributi e aiuti anche economici per l'accesso a servizi o benefici, per lo svolgimento di particolari interventi o attività, specificando, eventualmente, le vigenti disposizioni regolamentari;
-  da direttive o indirizzi in merito ai reclami o ricorsi avverso procedure di gara, di accertamento, di esecuzione che possano coinvolgere il Comune in eventuali contenziosi.
Nell'attività di amministrazione:
-  adotta le delibere nelle materie indicate dall'art. 15 della legge regionale n. 44/91 non attribuite dalla legge alla competenza del consiglio o dallo statuto al segretario, al direttore generale o ai funzionari;
-  adotta tutti gli atti attributi specificatamente dalla legge o dallo statuto;
-  affida gli incarichi professionali, basati su scelte discrezionali per l'esercizio di attività intellettuali;
-  approva progetti di lavori pubblici ed istanze di finanziamento, lottizzazioni convenzionate e piani urbanistici che non comportano variante al piano regolatore generale;
-  approva e dispone le alienazioni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, la sdemanializzazione e classificazioni dei beni patrimoniali;
-  affida l'incarico di "Difensore Civico";
-  adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-  recepisce contratti di lavoro e approva contratti decentrati per le materie non riservati ad altri organi;
-  adotta, nel rispetto dello statuto e del relativo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dei contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni: a tempo indeterminato, determinato, con rapporto di lavoro autonomo e con convenzioni a termine anche al di fuori della dotazione organica;
-  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari, approva sanzioni e rinuncia alle liti;
-  adotta, nei limiti e con le forme di regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso ser vizio;
-  procede alle variazioni delle tariffe, dei corrispettivi dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale.
Art. 31
Il sindaco

Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione nei modi previsti dalla legge della Regione siciliana vigente e dalle normative statali di riferimento, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
Il sindaco nomina gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, dei dirigenti e del segretario comunale o direttore generale.
Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne le elezioni riservate alla competenza del consiglio comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.
Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il 2° grado.
Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142/90 e successive modifiche d integrazioni, le funzioni di ufficiale di Governo.
Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dell'A.S.L. - Esercita in materia di sanità e di igiene le funzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalle disposizioni di legge in materia.
Esercita, altresì, le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
Per l'esercizio delle sue funzioni, il sindaco si avvale degli uffici comunali.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.
Ogni sei mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta nonché sui fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale che, entro 10 giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia disastrato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 594/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 32
Elezione del sindaco

Per l'elezione, la rimozione, la decadenza e le dimissioni e lo status di sindaco si applicano le vigenti norme regionali e statali, ferme restando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere.
Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.
In caso di cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissione o morte si applicano le norme dell'art. 16 della legge regionale n. 7/92, così come modificata e sostituita dalla legge regionale n. 26/93, art. 42 e vedi anche art. 46, legge regionale n. 26/93 e art. 2, legge regionale n. 25/2000 (*).

(*) L'art. 2 legge regionale n. 25/2000 così recita: "Il sindaco, il presidente della Provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65% dei consiglieri assegnati o, nei comuni aventi popolazione sino a 10.000 abitanti con maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione della carica da sindaco e della giunta comunale o del presidente e della giunta provinciale e si procede con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per gli enti locali alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune o della Provincia nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'art. 11, legge regionale n. 35/97".
Art. 33
Competenze di amministrazione

Il sindaco, oltre alle competenze previste dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune, al segretario ed ai dirigenti. In particolare:
1) ha la rappresentanza generale dell'ente, ha la direzione ed il coordinamento dell'azione politico-amministrativa del Comune;
2) vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti comunali e sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
3) attribuisce e definisce gli incarichi di responsabilità dirigenziale, quelli di collaborazione esterna secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative regionali e statali, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché le norme dello statuto e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
4) convoca i comizi elettorali per i referendum comunali, nel rispetto del relativo regolamento comunale;
5) adotta le ordinanze nelle materie riservategli; avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione e l'applicazione di norme legislative e regolamentari;
6) stipula le convenzioni previste dalle vigenti normative regionali e statali del Comune ed adotta gli atti prodromici e conseguenziali;
7) nomina ed attribuisce le funzioni di direttore generale secondo le vigenti leggi in materia;
8) impartisce direttive al segretario o al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa delle unità organizzative;
9) indice conferenze di servizio, promuove accordi di programma e rappresenta il Comune attuando gli indirizzi dell'organo comunale competente con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
10) formula indirizzi, ferme restando le competenze del consiglio o della giunta comunale, per accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo;
11)  rilascia certificati, attestati, stati di famiglia e tutti gli altri atti connessi alle funzioni esercitate o attribuite all'ente e può delegare queste funzioni nei casi consentiti dalla legge;
12) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
13) adotta i provvedimenti concernenti il personale che la legge, lo statuto, il regolamento non attribuiscono al segretario o al direttore generale o alla giunta;
14) richiede finanziamenti ad enti pubblici o privati, anche a mezzo di sponsorizzazioni e comunque nel rispetto delle vigenti normative in materia;
15) richiede la convocazione del consiglio comunale con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno;
16) attribuisce le funzioni di messo comunale;
17) assegna gli alloggi di edilizia residenziale e pubblica;
18) convoca e presiede, come previsto dal regolamento, la conferenza interorganica per correlare con il presidente del consiglio i capi gruppo, il segretario ed i dirigenti, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quelli del consiglio comunale;
19) può sospendere l'efficacia delle determine dirigenziali per sua motivata iniziativa o su richiesta di ricorrenti ove ravvisi l'opportunità, la convenienza e la salvaguardia dell'azione amministrativa;
20) coordina nell'ambito della disciplina regionale in materia gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al gine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti definendo la relativa articolazione, tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le possibilità e la potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie;
21)  vigila sull'attività dei responsabili incaricati di funzioni dirigenziali e dei propri collaboratori con facoltà di modificare o di revocare gli incarichi conferiti sussistendone i presupposti, sentito il segretario comunale, o il direttore generale, se nominato;
22)  acquisisce presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza;
23) promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
24)  vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, con facoltà di modificare, revocare, avocare o delegare le funzioni ad altro assessore;
25) promuove ed assume iniziative per assicurare l'osservanza da parte di uffici e servizi, di aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, degli obiettivi e degli indirizzi degli organi collegiali disponendo l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni;
26) può conferire incarichi a tempo determinato a "esperti" nei limiti prescritti dalle vigenti norme regionali e statali;
27) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario comunale ed i responsabili degli uffici e servizi diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, secondo le direttive impartite;
28) assegna, in applicazione di quanto stabilito dai regolamenti ai responsabili degli uffici e servizi, il personale alle singole strutture organizzative;
29) oltre alle competenze previste dagli articoli 12 (giunta comunale) e 13 (competenze del sindaco) della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni, esplica le funzioni attribuite al Ministro dal decreto legislativo n. 29/93, le funzioni precedentemente attribuite alla competenza del pretore nei limiti prescritti dal decreto legislativo n. 51/1998 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le funzioni conferitegli dalle leggi regionali e statali;
30) conferisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione con provvedimento motivato con contratto a tempo determinato nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti o rese insufficienti per fronteggiare adempimenti straordinari, analoghe professionalità, previa deliberazione della giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dallo statuto, deliberando l'assunzione a tempo determinato anche al di fuori della dotazione organica;
31) conferisce incarico di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine nel rispetto dei limiti prescritti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dello statuto;
32) nomina il nucleo di valutazione preposto al controllo di gestione ed agli adempimenti stabiliti nel relativo regolamento comunale. Le nomine di cui ai superiori punti 31 e 32 decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del sindaco;
33) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive sull'espletamento del servizio di polizia municipale adottando i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le leggi ed i regolamenti.
Art. 34
Competenze quale ufficiale del Governo

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a)  alla tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge;
d)  alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del caso, l'autorità governativa competente.
Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei servizi di competenza della Regione nel rispetto delle norme regionali.
Il sindaco, nei casi e nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e previa comunicazione al prefetto, può delegare: agli assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di Governo, ad un consigliere comunale l'esercizio delle funzioni previste dalla precedente lettera a).
Quale ufficiale di Governo adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e di salvaguardare il corretto svolgimento dell'attività urbanistica ed edilizia.
Assume in questi casi ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge, avvalendosi direttamente e secondo le rispettive competenze delle locali autorità sanitarie di polizia locale nonché dell'ufficio tecnico comunale.
Le "ordinanze" devono essere motivate ed adottate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Art. 35
Vice sindaco e delegati

Il vice sindaco nominato dal sindaco è l'assessore che, nei casi di assenza ed impedimento del sindaco, lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni.
Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.
Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.
Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione della carica e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d'atto.
Gli assessori, per delega del sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici collaborando con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.
Nei limiti della delega conferita hanno rilevanza inter na ed esterna, adottano gli atti di competenza del sindaco, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell'ente, svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai responsabili incaricati di funzioni dirigenziali.
Le deleghe conferite agli assessori, ogni modifica o revoca sono comunicate, entro sette giorni, dal sindaco al consiglio comunale, al segretario comunale e ai responsabili incaricati di funzioni dirigenziali.
Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge e ai responsabili dei relativi servizi.
E' "assessore anziano" ad ogni fine previsto dallo statuto e dalla legge, il componente della giunta più anziano di età, che in assenza anche del vice sindaco, surroga in via generale il sindaco assente o impedito.
L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati. Costoro sono tenuti a presentare annualmente al sindaco una relazione sullo stato delle frazioni nonché sulle loro condizioni e bisogni.
Il sindaco è tenuto a comunicare la relazione di che trattasi al consiglio comunale.
Gli assessori presentano, almeno trimestralmente, al sindaco una relazione sull'andamento degli uffici e dei servizi loro delegati e sullo stato di attuazione degli indirizzi programmatici. Tali relazioni vengono trasmesse al consiglio comunale in allegato alla relazione semestrale del sindaco.
Art. 36
Sindaco e giunta: assunzione e cessazione dalla carica

Il sindaco entra in carica dopo le operazioni di convalida da parte del CO.RE.CO. previste dall'art. 11 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni; la giunta dopo la nomina da parte del sindaco.
Il sindaco e la giunta assumono tutte le loro funzioni dopo aver prestato il giuramento prescritto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni
Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria o formalizzate in sedute degli organi collegiali; sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
In caso di cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme di cui agli articoli 16 e 18 della legge regionale n. 7/92 e art. 42 della legge regionale n. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni.
La cessazione dalla carica del sindaco per qualsiasi motivo comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

L'art. 1 della legge regionale n. 25/2000 così recita: Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 è sostituito dal seguente: La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale è fissata in cinque anni.
Art. 37
Revoca degli assessori

Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi assessori.
Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
In entrambi i casi, il sindaco deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere le proprie valutazioni.
Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco assistito dal segretario comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla prefettura, al comitato regionale di controllo ed all'assessorato regionale degli enti locali.
Capo II
L'ordinamento degli uffici organizzazione, personale, procedimento
Art. 38
Principi generali

L'organigramma strutturale dell'ente e la relativa attività amministrativa si uniforma al principio ordinamentale, costituzionalmente sancito, "di buon andamento"; principio conseguibile attraverso l'applicazione dei parametri di economicità, di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa del comune. In particolare, conformandosi ai seguenti criteri:
-  distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, e quelle di gestione amministrativa, attribuite agli organi burocratici;
-  suddivisione per funzioni omogenee tenendo conto di quelle finali, rivolte all'utenza, e quelle strumentali e di supporto, dei servizi interni e di quelli esterni rivolti ai cittadini singoli o associati;
-  coordinamento dell'azione amministrativa e collegamento delle attività dei vari uffici per mezzo di comunicazione interna e esterna ed interconnessione anche informatica;
-  flessibilità organizzativa, sia in relazione ai bisogni dell'utenza sia alle nuove o mutate competenze dei servizi;
-  flessibilità nella gestione delle risorse umane, per favorire: l'utilizzo delle professionalità interne, la partecipazione dei singoli dipendenti, le pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro;
-  responsabilità, professionalità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
-  valorizzazione delle risorse umane attraverso la partecipazione attiva e la responsabilizzazione diffusa del personale nella gestione delle attività dell'ente;
-  soddisfacimento delle esigenze degli utenti, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso agli atti e ai servizi, l'informazione e la partecipazione dei cittadini;
-  attivazione di controlli interni in applicazione della vigente normativa;
-  riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne;
-  rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 39
Funzioni di indirizzo e programmazione

Gli organi di governo dell'ente, secondo la propria competenza, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare tramite la relazione previsionale, il bilancio di previsione, specificando le modalità operative tramite il PEG o, in assenza, tramite atti di indirizzo generali o puntuali assegnando obiettivi e risorse.
Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, impartisce, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali a cui i dirigenti devono attenersi nell'esercizio delle proprie azioni e verifica, anche tramite il controllo di gestione, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive.
Tutta l'attività dell'ente deve essere improntata ai principi ed ai metodi della programmazione utilizzando per l'impiego delle risorse, in conformità agli strumenti normativi, il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per programmi e/o progetti ed adottando conseguentemente le soluzioni organizzative capaci di assicurare i migliori risultati ai minori costi.
Gli obiettivi e i programmi e/o i progetti sono fissati con la relazione previsionale e programmatica. La programmazione delle attività operative, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di gestione, è attuata dai dirigenti, nell'ambito delle competenze a ciascuno attribuite, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento, e sarà soggetta a periodiche verifiche da attuarsi da parte della direzione politica e della direzione operativa.
La struttura organizzativa dell'ente ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione secondo criteri di economicità e di equilibrio tra risorse ed interventi.
Art. 40
Principi e criteri organizzativi

L'organizzazione del comune è costituita da strutture, complesse e semplici, di tipo orizzontale ma collegate fra loro, in modo da poter attivare impulso, verifiche e una costante comunicazione al fine di garantire risposte univoche e coordinate per l'utilizzo ottimale delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi particolari e generali.
La funzione di coordinamento persegue lo scopo di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa, in coerenza con le politiche generali del comune e con il complesso degli obiettivi programmatici a breve, medio e lungo termine, ed, inoltre, di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia. E' esercitata sia a livello generale, con il coinvolgimento di tutti i dirigenti o dei responsabili delle strutture complesse e degli uffici di staff, sia all'interno di dette strutture.
Possono essere istituiti uffici di progetto, per attività temporanee, e uffici di staff per il supporto dell'attività istituzionale del sindaco o del segretario o del direttore generale.
La dotazione organica, complessiva e di ogni struttura complessa, evidenziando rispetto a ciascun profilo professionale i posti coperti e quelli vacanti, determina la consistenza dei posti assegnati per l'esercizio delle funzioni e per i servizi da espletare dalla struttura in rapporto agli obiettivi e ai programmi fissati con gli strumenti di programmazione.
Le dotazioni organiche sono sottoposte a verifica periodica da parte della giunta e, comunque, in concomitanza ed in correlazione alla definizione degli strumenti di programmazione.
La comunicazione, lo scambio di informazioni e l'ag giornamento devono essere periodicamente effettuate anche all'interno delle strutture complesse.
I dirigenti, cioè i dipendenti preposti ad una struttura di vertice, esercitano funzioni e compiti di programmazione, direzione, controllo e con responsabilità diretta nei confronti degli organi di direzione politica e amministrativa.
Inoltre concorrono con attività istruttorie e di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale, alla definizione degli atti e dei progetti di competenza degli organi collegiali, nei confronti dei quali i dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.
Art. 41
Il segretario comunale

La disciplina relativa alla nomina ed allo stato economico e giuridico di segretario comunale è stabilita dalla legge D.P.R. n. 465/97 ed ai contratti collettivi di categoria.
Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del comune.
Inoltre, il segretario espleta le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto e quelle attribuitegli dal sindaco, a cui spettano le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con il comune ed agli altri istituti contrattuali connessi a tale rapporto.
Il segretario, se non è stato nominato il direttore generale, sovrintendente allo svolgimento delle funzioni dei responsabili incaricati di funzioni dirigenziali, ne coordina l'attività, adotta gli atti di gestione che li riguardano.
Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.
Art. 42
Attribuzioni del segretario comunale

Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultive, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia secondo le norme previste dalla legge e dal presente statuto.
Cura l'attuazione dei provvedimenti ed è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni da sottoporre all'approvazione del consiglio e della giunta ed esercita tale funzioni sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta per le delibere di routine (quali liquidazioni ecc.) mentre per quelle che comportano un potere decisionale discrezionale, la proposta deve essere formulata e sottoscritta dall'amministratore che intende porla in essere, a mente art. 179 O.EE.LL., sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attribuzioni previste dalla legge.
Può richiedere il perfezionamento delle proposte e l'approfondimento dei pareri precisandone i motivi.
Provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante le riunioni.
Assicura, a mezzo di dipendenti da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Convoca e presiede la conferenza dei dirigenti e la conferenza di programma.
Cura la pubblicazione all'albo pretorio e la trasmissione degli atti deliberativi all'organo di controllo, avvalendosi del personale preposto agli adempimenti preparatori ed esecutivi.
Riceve l'atto di dimissione del sindaco e le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
Oltre a svolgere le attribuzioni di sovrintendenza, direzione, coordinamento, di legalità e garanzia, nonché quelle specificatamente attribuitegli dalla legge, il segretario comunale ha competenze gestionali per quegli atti che non comportano attività deliberative e che non sono espressamente attribuite dallo statuto agli organi di governo dell'ente.
Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali.
Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori, ai singoli consiglieri ed ai responsabili dei servizi anche in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e di referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
Il segretario comunale è titolare delle seguenti funzioni e competenze:
-  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, qualora non sia stato nominato il direttore generale;
-  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione sottoscrivendoli unitamente al presidente del consiglio e al sindaco;
-  cura la pubblicazione degli atti prodotti dagli organi collegiali dell'ente e ne rilascia attestazione di esecutività;
-  roga i contratti nei quali il comune è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente, e comunque nel rispetto delle vigenti leggi in materia;
-  emana direttive generali e circolari in ordine alla conformazione di atti e procedure a normative legislative e regolamentari;
-  esprime pareri, anche per iscritto, in ordine a problemi di natura amministrativa a richiesta degli organi dell'ente e dei responsabili dei servizi;
-  formula proposte per migliorare l'assetto organizzativo del personale e suggerisce provvedimenti di mobilità del personale, ove il direttore generale non sia stato nominato avvalendosi delle unità preposte agli affari generali e, occorrendo dal personale dei settori;
-  adotta gli atti di amministrazione e gestione, compresa la responsabilità del procedimento disciplinare, concernenti i responsabili dei servizi qualora non sia stato nominato il direttore generale;
-  convoca e presiede la conferenza dei responsabili dei servizi, qualora non sia stato nominato il direttore generale;
-  definisce, sentita la conferenza dei responsabili dei servizi, eventuali conflitti di competenza tra i servizi stessi qualora non sia stato nominato il direttore generale;
-  può presiedere il nucleo di valutazione;
-  può essere designato responsabile della gestione del contenzioso del lavoro;
-  può presiedere le commissioni di gara, su designazione del sindaco, con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante dallo stesso delegato, di cui fanno parte il responsabile dell'ufficio tecnico ed il responsabile dell'ufficio di segreteria, o dei rispettivi vice in assenza;
-  ha il potere di avocare l'adozione di provvedimenti o atti gestionali di competenza dei responsabili dei servizi in caso di persistente inerzia degli stessi, su richiesta del sindaco, e previa diffida, nel caso non sia nominato il direttore generale;
-  può segnalare, su richiesta di terzi o su propria iniziativa, al sindaco ed ai responsabili interessati, eventuali profili di non conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti presenti in atti dell'amministrazione al fine di un riesame degli stessi.
Esercita le ulteriori funzioni previste dallo statuto, da regolamenti o conferite dal sindaco nel rispetto delle leggi in materia, del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali, e nell'ambito del proprio autonomo potere di iniziativa.
Esercita, sentiti i capi settore, il potere di avocazione, competenze ed atti di ufficio, nei casi di accertata inefficienza dei preposti agli uffici ed ai servizi, propone al competente organo comunale con relazione motivata la sostituzione del personale inefficiente.
Contesta gli addebiti al personale ed emette gli atti di censura nei casi previsti dal regolamento, richiama i dipendenti ai doveri di ufficio e propone provvedimenti disciplinari.
Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
Art. 43
Le funzioni di direttore generale

Al segretario del comune possono essere conferite le funzioni di direttore generale della struttura organizzativa, ai sensi dell'art. 51-bis, 4° comma, legge n. 142/90 che si aggiungono a quelli attinenti al proprio ruolo ed alle altre che il sindaco vorrà conferirgli nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il segretario, nelle sue funzioni di direttore generale, esercita le competenze previste per legge, in particolare:
-  il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il sindaco;
-  il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non raggiunga gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità:
-  dà attuazione al programma ed agli indirizzi definiti dagli organi di governo per il conseguimento degli obiettivi previsti;
-  sovrintende alla gestione complessiva dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza, ed allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio ed ufficio, coordinandone l'attività;
-  predispone il piano dettagliato degli obiettivi per il controllo di gestione;
-  predispone il piano esecutivo di gestione o il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi, da sottoporre all'approvazione della giunta;
-  promuove l'introduzione di metodologie e tecniche di gestione, misurazione ed organizzazione per garantire migliore efficienza ed efficacia dell'azione am-ministrativa;
-  adotta gli atti di amministrazione e gestione concernenti i responsabili dei servizi;
-  convoca e presiede conferenza dei responsabili dei servizi;
-  esercita ogni altra competenza prevista dal presente regolamento o dal contratto di assunzione;
-  collabora con gli organi politici alla definizione degli strumenti di programmazione sotto il profilo tecnico gestionale, raccordando gli obiettivi alla potenzialità della struttura organizzativa, e propone alla giunta il piano esecutivo di gestione o piano operativo degli obiettivi;
-  nel rispetto dell'autonomo esercizio delle funzioni attribuite ai dirigenti responsabili dei servizi dalla legge e dall'ordinamento degli uffici, sovrintende alla gestione complessiva dell'ente e coordina l'attività dell'intera struttura perseguendo l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta;
-  assicura agli organi di governo del comune la costante informazione sull'andamento della gestione e propone l'eventuale ridefinizione o modificazione degli strumenti di programmazione;
-  coordina e sovrintende all'azione degli incaricati di funzioni dirigenziali curando la valutazione dei risultati e proponendo i relativi provvedimenti;
-  definisce il piano delle assunzioni ed i criteri di mobilità in relazione ai programmi di bilancio e del PEG;
-  coordina e assicura le azioni e gli strumenti per la sicurezza dei lavoratori.
L'incarico conferito, stante la natura fiduciaria del rapporto, può essere revocato con motivato provvedimento del sindaco, e con le modalità indicate nella convenzione che istituisce il servizio, nei casi seguenti:
-  per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi politici;
-  per la inosservanza delle direttive del sindaco o della giunta;
-  per fatti e situazioni che possono essere di grave pregiudizio alla funzionalità ed alla efficienza complessiva dell'attività amministrativa.
Il sindaco può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti e comunque nel rispetto delle vigenti leggi in materia.
Art. 44
Il vice segretario

Il vice segretario è un dipendente a tempo indeterminato dell'ente inquadrato in categoria D e in possesso dei requisiti previsti dall'O.EE.LL. In correlazione a quanto previsto per la nomina del segretario comunale, è nominato, nel rispetto delle norme vigenti, dal sindaco per la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, del segretario del comune.
La nomina, sempre a tempo determinato ed al massimo fino alla scadenza del mandato del sindaco, può essere fatta anche per il solo tempo di assenza o impedimento.
Per il solo periodo effettivo di sostituzione spettano al vice segretario la retribuzione e le competenze previste per legge o regolamento.
Art. 45
Le posizioni organizzative

Nell'ordinamento degli uffici e dei servizi sono istituite e disciplinate, al fine di razionalizzare l'organizzazione e garantire unicità di gestione, coordinamento e celerità dell'azione amministrativa, le posizioni organizzative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 31 marzo 1999 (N.O.P.), il cui incarico può essere conferito ai dipendenti di categoria D, che, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato nei confronti della direzione politica, svolgano:
-  funzioni di direzione di una o più unità organizzative di particolare complessità comprendenti più uffici o servizi e caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e amministrativa, con l'eventuale attribuzione delle funzioni previste dall'art. 51 della legge n. 142/90 e della gestione del PEG;
-  attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlata a diplomi di laurea e/o all'iscrizione ad albi professionali, con compiti di coordinamento di strutture complesse, anche se temporanee, e responsabilità di gestione e di risultato;
-  attività di staff e di studio, ricerca e controllo caratterizzata da elevate autonomia e esperienza e con compiti di coordinamento di strutture non semplici, anche se temporanee, e con responsabilità di gestione e di risultato.
In forza dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92, il sindaco con il provvedimento di nomina individua per ciascuna posizione organizzativa le strutture su cui l'incaricato eserciterà funzioni e i compiti da svolgere con responsabilità diretta nei confronti della direzione politica e amministrativa.
L'incarico è temporaneo e non può eccedere il mandato del sindaco che per la nomina, nel rispetto dei criteri e delle modalità specificate nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, terrà conto, in relazione alle funzioni ed attività da svolgere e dei programmi da realizzare, della professionalità e delle attitudini.
L'ordinamento degli uffici predeterminerà, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e nell'ambito dell'apposito fondo di bilancio, modalità, procedure e tempi del conferimento dell'incarico; modalità per l'attribuzione e la quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato, modalità di revoca e di conferma entrambe legate al risultato della gestione.
I dirigenti
I dirigenti sono funzionari inquadrati nella categoria D, a cui il sindaco, in forza dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92, attribuisce la direzione delle strutture complesse, con il compito di dirigere e coordinare attività omogenee per scopo e orientamento di servizio, assicurando, pur nel rispetto dell'autonomia operativa, un indirizzo unitario in relazione ai fini comuni per consentire un'azione coordinata per la realizzazione dei programmi e per il conseguimento degli obiettivi.
Il sindaco, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e anche nell'intento di valorizzare nuove professionalità, attraverso l'eventuale applicazione del criterio della rotazione, conferisce detti incarichi a tempo determinato sulla base di criteri predeterminati con l'ordinamento degli uffici.
L'incarico di dirigente può essere revocato in caso di inosservanza delle direttive impartite, di altre gravi inadempienze agli obblighi di servizio o di palese incapacità a svolgere efficacemente l'incarico conferito e negli altri casi previsti e con le modalità disciplinate dall'ordinamento degli uffici.
Al dirigente compete in particolare:
-  proporre i programmi della struttura e verificarne l'attuazione;
-  coordinare la gestione delle risorse umane, tecniche ed organizzative della struttura;
-  coordinare la mobilità all'interno della struttura e formulare proposte organizzative;
-  verificare i risultati della gestione e la qualità dei servizi;
-  individuare, qualora non già individuati, i responsabili dei procedimenti di competenza della struttura, assumendo le necessarie iniziative per ottimizzare la gestione interna dell'intera struttura;
-  verificare e controllare le attività dei dipendenti assegnati alla struttura, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
Il sindaco può attribuirgli anche:
a)  le funzioni di cui all'art. 51 della legge n. 142/90;
b)  la gestione operativa di una struttura semplice e dei relativi servizi;
c)  la gestione del PEG o di un piano operativo e dei relativi procedimenti di spesa;
d)  la gestione delle relazioni con le OO.SS. nel l'am bito della struttura e delle direttive impartite dalla direzione amministrativa;
e)  una posizione organizzativa.
Il dirigente è responsabile del perseguimento degli obiettivi assegnati, del buon andamento e della economicità della gestione, della funzionalità della struttura, della validità e correttezza amministrativa degli atti di propria competenza.
Tutti i dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e da altre fonti normative o dal sindaco, in modo autonomo nell'ambito delle direttive agli stessi impartite e rispondono direttamente agli organi della direzione politica ed alla direzione amministrativa.
Art. 46
Principi strutturali ed organizzativi degli uffici e dei servizi

L'organizzazione del comune può essere costituita da strutture complesse o semplici di tipo orizzontale ma collegate fra loro, in modo da potere attivare impulso, verifiche e una costante comunicazione al fine di garantire risposte univoche e coordinate per l'utilizzo ottimale delle risorse ed il raggiungimento degli obiettivi particolari e generali.
La funzione di coordinamento persegue lo scopo di assicurare unitarietà dell'azione amministrativa, in coerenza con le politiche generali del comune e con il complesso degli obiettivi programmatici a breve, medio e lungo termine, ed inoltre, di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia. E' esercitata sia a livello generale con il coinvolgimento di tutti i dirigenti o dei responsabili delle strutture complesse e degli uffici di staff, sia all'interno di dette strutture.
Possono essere istituiti uffici di progetto, per attività temporanee e uffici di staff per il supporto dell'attività istituzionale del sindaco o del segretario o del direttore generale.
La dotazione organica complessiva e di ogni struttura complessa, evidenziando rispetto a ciascun profilo professionale i posti ricoperti e quelli vacanti, determina la consistenza dei posti assegnati per l'esercizio delle funzioni e per i servizi da espletare dalla struttura in rapporto agli obiettivi ed ai programmi fissato con gli strumenti di programmazione.
Le dotazioni organiche sono sottoposte a verifiche periodiche da parte della giunta e, comunque, in concomitanza ed in correlazione alla definizione degli strumenti di programmazione.
La comunicazione, lo scambio di informazioni e l'ag giornamento devono essere periodicamente effettuate anche all'interno delle strutture complesse.
I responsabili incaricati di funzione dirigenziale, cioè i dipendenti preposti ad una struttura di vertice, esercitano funzioni e compiti di programmazione, direzione, controllo e con responsabilità diretta nei confronti degli organi di direzione politica ed amministrativa.
Inoltre concorrono con attività istruttorie e di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale, alla definizione degli atti e dei progetti di competenza degli organi collegiali nei confronti dei quali i dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.
Art. 47
Personale

Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed al presente statuto.
Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
Elementi:
a)  struttura organizzativo-funzionale;
b)  dotazione organica;
c)  modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
d)  diritti, doveri e sanzioni;
e)  modalità organizzative della commissione di disciplina istituita a norma del 10° comma, art. 51, legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91 con la creazione di un ufficio per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 27, decreto legislativo n. 546/93 e successive modifiche ed integrazioni;
f)  trattamento economico;
g)  collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità ai sensi delle vigenti leggi.
L'organizzazione delle strutture e tutta l'attività amministrativa del comune si conformano in particolare ai seguenti criteri:
-  distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo, spettante agli organi di governo e quelle di gestione amministrativa, attribuite agli organi burocratici;
-  suddivisione per funzioni omogenee tenendo conto di quelli finali rivolte all'utenza e quelle strumentali e di supporto, dei servizi interni e di quelli esterni rivolti ai cittadini singoli o associati;
-  coordinamento dell'azione amministrativa e collegamento delle attività dei vari uffici per mezzo di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione anche informatica;
-  flessibilità organizzativa sia in relazione ai bisogni dell'utenza sia alle nuove o mutate competenze dei servizi;
-  flessibilità nella gestione delle risorse umane per favorire: l'utilizzo delle professionalità interne, la par-tecipazione dei singoli dipendenti, le pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso e il trattamento sul lavoro;
-  responsabilità, professionalità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'azione amministrativa nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
-  valorizzazione delle risorse umane attraverso la partecipazione attiva e la responsabilizzazione diffusa del personale nella gestione delle attività dell'ente;
-  soddisfacimento delle esigenze degli utenti, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso agli atti ed ai servizi, l'informazione e la partecipazione dei cittadini;
-  attivazione di controlli interni in applicazione della vigente normativa;
-  riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne;
-  rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della legge n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 48
Ruolo del responsabile di area

Fin quando la legge non ammetterà per i comuni della fascia demografica in cui rientra il comune di Roccalumera, le funzioni di vertice saranno svolte dal responsabile di area incaricato di funzioni dirigenziali conferite dal sindaco ai dipendenti di categoria D.
Il sindaco, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e anche nell'intento di valorizzare nuove professionalità, attraverso l'eventuale applicazione del criterio della rotazione, conferisce detti incarichi a tempo determinato sulla base di criteri predeterminati con l'ordinamento degli uffici.
L'incarico di responsabile di area può essere revocato in caso di inosservanza delle direttive impartite, di altre gravi inadempienze agli obblighi di servizio o di palese incapacità a svolgere efficacemente l'incarico conferito e negli altri casi previsti e con le modalità disciplinate dal l'ordinamento degli uffici.
I responsabili di area organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dall'ordinamento degli uffici.
Esercitano con la connessa potestà di decisione i compiti di direzione, propulsione coordinamento e controllo della struttura della quale sono responsabili assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico degli uffici e servizi da loro dipendenti.
E' loro attribuita l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti e alle funzioni degli uffici da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi.
Il regolamento disciplina l'attribuzione ai responsabili di area della "responsabilità gestionale" di cui al presente comma alle norme di principio secondo le quali i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa ai vertici burocratici dell'ente.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici stabilisce, inoltre, le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale, il direttore generale ed i vertici burocratici, sì assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali fra le strutture operative dell'ente, in modo di garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del comune.
I responsabili di area nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi; predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano le esecuzioni; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.
Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa, i responsabili di area dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi elettivi con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessari, compresa l'adozione e la sottoscrizione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
Gli atti a rilevanza esterna sono definiti dall'ordinamento degli uffici: essi consistono in atti dovuti in forza di legge, di statuto, di regolamento od in attuazione di deliberazioni adottate dagli organi elettivi.
Ogni responsabile di area unitamente a quello dell'area tecnica presiedono le commissioni di gara per gli appalti di opere pubbliche e per l'alienazione di forniture di beni e servizi.
Le commissioni di gara potranno essere presiedute dal segretario comunale o direttore generale su espresso incarico motivato del sindaco.
Qualora per la realizzazione di opere e per le forniture di beni e servizi venga utilizzato l'istituto della gara informale, le commissioni di gara sono presiedute dal solo responsabile di area di competenza che assume le responsabilità delle procedure.
Nel bando di gara si dovrà individuare la presidenza delle commissioni di gara.
Gli stessi sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.
I vertici burocratici rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di legittimità del servizio interessato su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio ed alla giunta.
Ai responsabili di area compete in particolare:
-  proporre i programmi della struttura e verificarne l'attuazione;
-  coordinare la gestione delle risorse umane, tecniche ed organizzative della struttura;
-  coordinare la mobilità all'interno della struttura e formulare proposte organizzative;
-  verificare i risultati della gestione e la qualità dei servizi;
-  individuare, qualora non già individuati, i responsabili dei procedimenti di competenza della struttura, assumendo le necessarie iniziative per ottimizzare la gestione interna dell'intera struttura;
-  verificare e controllare le attività dei dipendenti assegnati alla struttura, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.
Il sindaco può attribuirgli anche:
a) le funzioni di cui all'art. 51 della legge n. 142/90 e successive modifiche;
b)  la gestione operativa di una struttura semplice e dei relativi servizi;
c)  la gestione del PEG o di un piano operativo e dei relativi procedimenti di spesa;
d)  la gestione delle relazioni con le OO.SS. nel l'am bito della struttura e delle direttive impartite dalla direzione amministrativa.
Art. 49
Incarichi di direzione e collaborazione esterna

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel documento programmatico il sindaco può conferire gli incarichi di direzione di uffici, servizi, settori, aree funzionali, a tempo determinato non superiore a tre anni ai funzionari che ricoprono posti di vertice nelle diverse aree burocratiche nell'apparato comunale.
Detto incarico potrà essere rinnovato con provvedimento motivato che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente in rapporto agli obiettivi ed ai programmi dell'amministrazione.
Il sindaco può revocare l'incarico prima della scadenza del termine con provvedimento motivato quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.
Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo fino alla conclusione, interruzione o revoca dell'incarico.
Il sindaco può ricoprire con personale esterno estraneo all'amministrazione i posti di vertice di area o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con provvedimento motivato, di diritto privato.
Il contratto ha durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile.
Il sindaco può altresì, con provvedimento motivato e con convenzioni a termine, avvalersi di collaborazioni esterne ad elevato contenuto di professionalità.
Il sindaco per l'espletamento delle attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscano rapporto di pubblico impiego a esperti estranei all'amministrazione nel limite delle unità previste dalla legge vigente.
L'esperto stesso dovrà essere dotato del titolo di diploma di laurea, o in mancanza di comprovata specializzazione ed esperienza nella materia per cui gli viene richiesta la collaborazione professionale.
Il sindaco, ove si avvarrà di tale facoltà, è tenuto a riferire annualmente al consiglio comunale sull'attività svolta dall'esperto da lui nominato.
Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del sindaco.
Art. 50
Pareri dei responsabili degli uffici

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
Art. 51
Conferenza dei responsabili di area e conferenza di programmi

La conferenza dei vertici burocratici è presieduta dal segretario comunale o direttore generale, se nominato, ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche apicali dipendenti dal Comune.
La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le esemplicazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.
La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale.
La conferenza dei dirigenti tiene le riunioni almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il segretario comunale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.
Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali il segretario comunale o direttore generale, se nominato, convoca una conferenza dei dirigenti dei settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare nel più breve tempo le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del comune.
Alle riunioni per la programmazione per la gestione organizzativa del personale partecipano le R.S.U. ed i verbali sono trasmessi dal segretario o direttore al sindaco, al vice sindaco ed ai capigruppo consiliari.
Capo III
Art. 52
Il responsabile del procedimento amministrativo

Con apposito regolamento verranno individuati e determinati, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile di tutto l'iter procedurale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
Il Comune darà idonea pubblicità alla predetta disposizione e ciò al fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilità di avere un preciso interlocutore nei vari uffici con cui tenere i necessari contatti nel corso del procedimento.
Il responsabile di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare, a se o ad altro dipendente addetto all'unità stessa, la responsabilità dell'istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, nel rispetto comunque delle competenze previste dallo statuto.
Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità è scritto e motivato.
Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui sopra oppure nell'ipotesi che la stessa sia stata revocata è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa determinata a norma dello stesso comma.
L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile nonché il nominativo della persona che può sostituire lo stesso responsabile, in caso di sua assenza o impedimento, sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e su espressa richiesta motivata, a chiunque vi abbia interesse.
In tale ultima ipotesi l'eventuale diniego di rilascio di comunicazione deve essere comunicato per iscritto e con motivazione al richiedente entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, la quale, a sua volta, si intende accolta e la comunicazione dei nominativi di cui sopra va effettuata entro i successivi cinque giorni; in caso di mancata comunicazione motivata di diniego, entro il prescritto termine.
Il dirigente di ciascuna unità organizzativa ogni 30 giorni comunica al capo dell'amministrazione l'elenco dei provvedimenti definiti e/o in corso di definizione e/o in istruttoria.
Al responsabile del procedimento competono:
1)  la valutazione ai fini istruttori delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
2)  l'accertamento di ufficio di fatti, disponendo il compimento di atti all'uopo necessari e l'adozione di ogni misura necessaria per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. Può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee e/o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
3)  la promozione o, se ne ha la competenza, l'indizione della conferenza di servizio di cui all'art. 15 della legge regionale n. 10/91 e successive modifiche;
4)  la cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle notifiche delle leggi e dei regolamenti;
5)  l'adozione, ove ne abbia la competenza del provvedimento finale, subito dopo la definizione del procedimento. Se l'adozione del provvedimento rientra, invece, nella competenza di un altro organo entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell' iter procedurale trasmette la proposta corredata dagli atti necessari al funzionario, con qualifica apicale, il quale, a sua volta, se rientra fra le sue competenze, adotta il provvedimento finale, oppure lo sottopone immediatamente all'organo competente per l'adozione che ne provvede entro il termine di 10 giorni. Oltre alle predette responsabilità ed attribuzioni restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento secondo le rispettive competenze.
Art. 53
Comunicazione dell'avvio del procedimento

L'amministrazione comunale provveda a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenirvi e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa l'amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.
Nella comunicazione vanno indicati:
1)  l'organo competente per il provvedimento conclusivo;
2)  l'oggetto del procedimento promosso;
3)  l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
4)  l'ufficio dove prendere visione degli atti.
L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 54
Partecipazione ed interventi del procedimento

Qualunque soggetto portatore di interessi diffusi nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 55
Diritti dei soggetti interessati al procedimento

I destinatari della comunicazione personale ed i soggetti di cui al precedente art. 53, nonché gli intervenuti ai sensi del predetto art. 54, hanno diritto a:
1)  prendere visione degli atti del procedimento salvo che l'accesso non sia sottratto dalla legge e/o dal regolamento;
2)  presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 53, 54 e 55 non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali di pianificazioni e di programmazione dell'amministrazione comunale, nonché ai procedimenti tributari, per le quali restano ferme le particolari norme che li regolano ed a quant'altro previsto nel regolamento di riferimento.
Art. 56
Accordi sostitutivi dei provvedimenti

L'amministrazione può concludere accordi con gli intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
Detti accordi conclusi a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, vanno considerati senza pregiudizio dei diritti dei terzi; essi vanno a pena di nullità stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione della legge e sottoposti al preventivo assenso della giunta comunale.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti agli stessi controlli previsti per gli stessi provvedimenti e vanno stipulati per iscritto, salvo che la legge non disponga diversamente.
Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico l'amministrazione può motivatamente recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo, in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato o comunque per gravi motivi che saranno valutati dalla giunta comunale su proposta del responsabile del procedimento
Art. 57
Motivazione dei provvedimenti

Ciascun provvedimento amministrativo ad eccezione degli atti normativi (regolamenti) e quelli a contenuto generale (direttive, istituzioni di servizi etc.) deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
L'obbligo della motivazione come principio generale si configura come garanzia per il cittadino ma anche come consistente contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo.
Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti discrezionali.
La motivazione deve essere resa in modo da consentire di comprendere l'iter logico ed amministrativo se guito per l'emanazione del provvedimento.
Qualora le ragioni che hanno determinato la decisione dell'amministrazione sono espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.
In ogni provvedimento va indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Titolo III
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Capo I
Art. 58
Servizi pubblici

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dall'art. 22 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale siciliana n. 48/91:
1)  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda speciale;
2)  in concessione a terzi, quando sussistano ragioni teoriche, economiche e di opportunità sociale;
3)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
4)  a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
5)  a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati dalla popolazione.
Il sindaco ed il revisore dei conti riferiscono ogni anno, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento e sul rapporto costo e ricavo dei servizi singoli o complessivi nonché sulla loro rispondenza in ordine all'esigenza ed alla fruizione dei cittadini.
Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge e ciò al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario tra costi e ricavi per ciascun servizio.
Art. 59
Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro medesime dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un'istituzione o di un'azienda speciale.
Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare economicità ed efficienza di gestione di tale servizio.
Art. 60
Aziende speciali

Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti dal sindaco, fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e che hanno requisiti per la nomina a consigliere comunale con esclusione del coniuge ed i parenti e gli affini entro il [secondo] quarto grado, art. 12 della legge regionale n. 7/92, così come modificato dall'art. 40 della legge regionale n. 26/93.
L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con l'obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimenti da parte dell'ente locale.
I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art. 61
Servizi sociali - Istituzioni

Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una o più istituzioni.
L'istituzione che è priva di responsabilità giuridica ma in possesso di autonomia gestionale, è deliberata dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti. Con la stessa deliberazione il consiglio comunale:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b)  determina le finalità e gli indirizzi;
c)  conferisce il capitale di dotazione;
d)  nomina il direttore;
e)  assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono scelti dal sindaco tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
Il regolamento di cui al precedente secondo comma disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.
Art. 62
Modalità di nomina e di revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal sindaco, nei termini di cui all'art. 34 della legge n. 142/90, nel testo recepito dalla legge regionale n. 48/91, sulla base di un documento, corredato dal curriculum dei candidati, che indica il programma, gli obiettivi da raggiungere ed i candidati alle cariche nell'am bito del consiglio di amministrazione.
Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
Il presidente ed i singoli componenti il consiglio di amministrazione possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di un quinto dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
Art. 63
La concessione a terzi

Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative ed associazioni di volontariato che non abbiano fini di lucro.
La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge tenendo conto, altresì, delle direttive della Comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere, forniture e servizi pubblici (ed in esecuzione alla legge regionale n. 10/93, regolamento contratti, e legge n. 537/93).
La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione ed i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 64
La società per azioni

Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazioni imprenditoriali o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati o può rivelare società già costituite o assumervi partecipazioni azionarie.
Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società ed alle revisioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluricomunale, ai Comuni che fruiscono degli stessi servizi.
Il Comune (o i Comuni nell'ipotesi anzidetta) può costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla Società.
Nell'atto costitutivo o nello statuto della società deve essere stabilita la rappresentanza del Comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, e ciò ai sensi delle disposizioni del codice civile (ed in esecuzione alla legge n. 142/90, art. 25, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni).
Art. 65
I consorzi

Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni o con la Provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 25 della legge n. 142/90, recepito dalla legge Regione siciliana n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni e di cui all'art. 60 del presente statuto in quanto compatibili.
I consigli di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra i Comuni consorziati ed i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi Comuni e Provincia regionale.
La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.
Il consiglio comunale deve esprimere il parere di costituzione del consorzio entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'assessore.
Art. 66
Unione di comuni

Per la erogazione e/o gestione di servizi a rilevanza economica per lo svolgimento di compiti istituzionali può prevedersi una forma di collaborazione più consistente, attraverso un'unione del Comune con due o più Comuni contermini appartenenti alla stessa Provincia regionale ai sensi art. 26, legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Tale unione è prodromica alla fusione ed è regolata secondo gli schemi civilistici dell'auto costitutivo che stabilisce i criteri ai quali dovrà uniformarsi la costituzione dell'unione e del regolamento.
Art. 67
Accordi di programma

Il sindaco per la definizione di opere, interventi o programmi di intervento, di proprio interesse, che richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.
Detti accordi, che costituiscono un particolare modello di cooperazione e che di per sè non hanno nulla di programmatorio, devono rispondere ai compiti e finalità tipicamente deliberativi ed attuativi almeno tutte le volte che riguardano una sola opera o un solo intervento.
Possono assumere valenza programmatoria, invece, quando gli stessi riguardano la "definizione" di program mi di intervento.
Lo scopo dell'accordo di programma è quello di coordinare ed integrare l'azione di più soggetti pubblici (Stato, Regioni, Comuni ed altri enti pubblici), tutte le volte che la loro partecipazione plurima sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che definizione, del singolo intervento.
Il sindaco, a tal fine, sentita la commissione consiliare competente, promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative e non soltanto obblighi in senso stretto.
Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il presidente della Regione o della Provincia o il sindaco, convocano una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della Provincia o dal sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'accordo qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
Nell'ipotesi in cui l'accordo comporta una variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, il quale vi provvede entro il termine di novanta giorni, trascorsi i quali si intende approvata e ciò in conformità a quanto disposto dal 6° comma dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti nazionali.
Titolo IV
Capo I
Associazionismo e partecipazione
Art. 68
Forme associative

Il Comune favorisce le forme associative e di cooperazione, le organizzazioni di volontariato, gli enti ed i gruppi informali senza scopo di lucro, aventi sede nel territorio comunale ed operanti nei settori di rilevanza sociale, culturale, educativa, artistica, sportiva, dell'occupazione, del tempo libero, senza distinzione di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Il Comune, nel rispetto delle vigenti norme, può intervenire a favore o può stipulare con i predetti apposite convenzioni per una migliore gestione di specifiche attività che rientrino nelle sue finalità.
E' istituito un albo, articolato per settori, ove vengono iscritti a domanda, gli organismi associativi di cui al primo comma.
Art. 69
Consultazione

Il Comune ispira la propria attività amministrativa al metodo della consultazione dei cittadini. La consultazione dei cittadini può avvenire sia a richiesta dei cittadini, che delle forze sociali, che della giunta o del consiglio. Essa puo, in ragione dei temi e della loro rilevanza, coinvolgere tutta la popolazione o essere limitata a singoli quartieri o a gruppi di cittadini. Le iniziative di consultazione sono indotte dalla giunta sulla base delle previsioni contenute nello specifico regolamento.
Le consultazioni possono avvenire sia in forma diretta, mediante questionari, assemblee, audizioni, anche attraverso strumenti telematici, sia in forma indiretta me diante intervento dei rappresentanti delle associazioni e/o degli organismi di partecipazione.
Il consiglio comunale può istituire organismi di consultazione e disciplinare il funzionamento, al fine di garantire un diretto collegato fra il Comune ed i cittadini e gli organismi associativi di cui all'articolo precedente nella definizione di scelte amministrative.
La consultazione di detti organismi, una volta costituiti, è obbligatoria per tutti gli atti a contenuto generale e di scelte programmatiche e gli organi comunali devono tenere conto dei pareri espressi che, comunque, assumono carattere non vincolante.
Ai fini di cui al presente articolo si prevede, in particolare, l'istituzione di apposite commissioni consultive e miste composte da cittadini, amministratori, rappresentanti di categorie, dei sindacati e delle associazioni.
L'apposito regolamento disciplinerà la costituzione e le modalità di funzionamento delle singole commissioni. In via di principio si stabilisce che i componenti "cittadini ed amministratori" vengano nominati dal sindaco, mentre i rappresentanti di categoria, dei sindacati e delle rappresentanti di categoria, dei sindacati e delle associazioni siano indicati direttamente dalle associazioni stesse di cui fanno parte.
Potranno essere istituite commissioni nei seguenti settori di attività:
a)  cultura e pubblica istruzione;
b)  industria, artigianato e commercio;
c)  agricoltura;
d)  turismo;
e)  pesca;
f)  sport, attività ricreative e del tempo libero;
g)  territorio ed ambiente.
Potranno, altresì, essere istituite commissioni in tutti gli altri settori che interessano gli aspetti sociali, economici, professionali, religiosi ed occupazionali del nostro paese.
I pareri richiesti dovranno essere formulati entro trenta giorni dalla data della richiesta.
Gli organi comunali, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dall'apposito regolamento, possono, nell'ambito delle proprie competenze e per materie di esclusiva competenza locale, effettuare consultazioni, anche per particolari settori di popolazione o territoriali, mediante questionari, indagini, assemblee, udienze.
Art. 70
Istanze, petizioni e proposte

I cittadini singoli o associati possono rivolgere istanze, petizioni e proposte agli organi istituzionali del Comune nelle materie di rispettiva competenza con riferimento ai problemi di rilevanza comunale, nonché proporre deliberazioni in ordine alle quali l'organo istituzionale adotta motivatamente le proprie determinazioni.
Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dall'organo competente che decide nel merito entro trenta giorni, dopo avere peraltro accertato la propria competenza.
Agli effetti dei precedenti commi le istanze, le petizioni e proposte possono essere sottoscritte da uno o più cittadini o dai legali rappresentanti di libere associazioni o di organismi di partecipazione.
Comitati di cittadini o di utenti di pubblici servizi comunali possono proporre all'amministrazione l'adozione di una carta dei diritti attinente a specifici ambiti o a specifici servizi erogati dall'amministrazione o alla cui erogazione essa partecipa.
L'adozione della carta dei diritti spetta in ogni caso al consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati tenendo conto dei limiti delle competenze e delle risorse finanziarie dell'ente.
L'autenticazione delle firme per le istanze, le petizioni e le proposte, di cui ai commi precedenti, avviene nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Il regolamento stabilirà le modalità ed i tempi per l'esercizio del diritto di istanza e di petizione da esercitare nei confronti degli organi collegiali.
Art. 71
Le consulte

Il consiglio comunale può istituire apposite consulte aperte alla partecipazione dei cittadini e/o delle associazioni.
Le modalità di istituzione e di funzionamento saranno previste da uno specifico regolamento.
Art. 72
Il consiglio comunale dei ragazzi

E' istituito il consiglio comunale dei ragazzi.
Esso promuove la partecipazione dei ragazzi frequentanti fino alla terza media inferiore e ne stimola l'educazione civica e la conoscenza del funzionamento delle istituzioni locali.
Con apposito regolamento il consiglio comunale ne detta le modalità di istituzione e di funzionamento, nonché di elezione del sindaco dei ragazzi.
Art. 73
Iniziativa popolare

Possono essere presentate ai componenti organi comunali proposte di provvedimenti amministrativi di interesse generale, redatte con la forma dello schema di deliberazione o di provvedimenti e con l'indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte alle spese eventualmente previste.
La proposta, presentata dal Comitato promotore e con l'indicazione di un rappresentante, deve essere sottoscritta, secondo le modalità e le procedure previste dall'apposito regolamento, da un numero di cittadini non inferiore al [15%] 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente fermo restando il quorum per la modifica statutaria.
Le proposte di modifica dello statuto, per essere valide devono essere sottoscritte da non meno del 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
Dalla data di presentazione, l'organo competente non può non tener conto della proposta ove abbia a decidere su questioni oggetto della medesima.
La proposta verificata da parte del segretario comunale la conformità a quanto previsto dal citato regolamento, viene istruita e corredata dai prescritti pareri e dall'eventuale attestazione finanziaria, per essere sottoposta all'organo competente, che dovrà deliberare in merito entro sessanta giorni dalla sua presentazione.
Delle decisioni dell'organo competente sarà data tempestiva comunicazione al designato rappresentante e copia della stessa sarà pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni.
L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
a)  elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze ed alla disciplina giuridica ed economica del personale;
b)  atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi ed a delibere di bilancio;
c)  espropriazioni ed attività amministrativa vincolata.
Art. 74
Azione popolare

Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
Il Comune, ricevuto l'ordine dal giudice, interverrà nel giudizio promosso e in caso di soccombenza, le spese saranno a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
Art. 75
Diritto di udienza

I cittadini e gli organismi di cui al predetto art. 52 hanno diritto di essere ricevuti ed ascoltati dal sindaco e dagli assessori competenti in giorni prefissati pubblicizzati all'albo e nell'ufficio interessato oppure su appuntamento per illustrare problemi di interesse generale.
Il regolamento potrà disciplinare i modi ed i tempi in cui i rappresentanti degli organismi stessi possono, in udienza pubblica, essere ascoltati dagli organi collegiali; inoltre, potrà prevedere i rimedi contro eventuali omissioni o arbitri.
Il regolamento previsto dal quarto comma del successivo art. 60 disciplinerà l'audizione degli interessati al procedimento.
Art. 76
Referendum

Il referendum consultivo è ammesso su materie di esclusiva competenza comunale e deve tendere a realizzare un valido rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali; pertanto il Comune ne favorisce l'espletamento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
Il regolamento disciplina i requisiti di ammissibilità, i tempi, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme nonché per l'indizione, per la relativa propaganda, per lo svolgimento delle operazioni di voto e l'eventuale nomina di una commissione di garanzia, che potrà essere individuata anche nella commissione elettorale comunale.
Il referendum potrà essere indetto quando:
a)  lo richieda non meno del 30% degli iscritti nelle liste elettorali iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente;
b)  lo deliberi il consiglio comunale con la maggioranza qualificata di 2/3 dei consiglieri assegnati.
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali hanno diritto di partecipare al referendum che non può coincidere con altre consultazioni elettorali, dalle quali deve intervallarsi di almeno novanta giorni;
La richiesta di referendum deve indicare, in modo chiaro e sintetico, il quesito e contenere non più di due quesiti alternativi.
L'ammissibilità del referendum sarà valutata congiuntamente dal difensore civico e dal segretario comunale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione.
Il consiglio delibererà la copertura finanziaria e la data di svolgimento della consultazione popolare entro 30 giorni dalla intervenuta decisione di ammissibilità.
Referendum consultivo
Il referendum popolare consultivo è indetto dal sindaco su materie di esclusiva competenza comunale, su iniziativa di almeno il 30% elettori o dei 2/3 dei componenti il consiglio comunale.
Il referendum consultivo può avere ad oggetto deliberazioni di carattere generale, di competenza del consiglio. Esso non è ammesso su atti attinenti a materie tributarie, di bilanci e conti consuntivi; su pareri richiesti da disposizioni di legge; su materie aventi ad oggetto la tutela dei diritti delle minoranze; su materie nelle quali siano già state assunti impegni finanziari o contrattuali con terzi; su materie relative al personale dipendente, anche delle aziende; su provvedimenti di nomina e revoca di rappresentanti del Comune ed a quant'altro previsto dalle leggi vigenti al momento della proposta.
Il sindaco indice il referendum entro dieci giorni dalla comunicazione del giudizio di ammissibilità, abbinandone, se possibile, lo svolgimento ad elezioni politiche, per i rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo o regionali ovvero a referendum nazionali o regionali.
Le norme attuative dell'istituto sono regolamentate mediante apposito regolamento.
Effetti del referendum consultivo
Il quesito sottoposto al referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali e il quesito stesso abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
Se l'esito del referendum è favorevole, fermo restando il carattere non vincolante dello stesso, il sindaco è tenuto a proporre all'organo competente entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati l'atto sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, se l'esito è negativo, l'organo competente ha ugualmente facoltà di provvedere sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Il mancato recepimento degli esiti delle consultazioni referendarie deve comunque essere deliberato o decretato, con adeguate motivazioni, dall'organo competente.
Art. 77
Limiti ed esclusioni

Sono esclusi dall'esercizio del diritto di iniziativa e dal referendum le seguenti materie:
a)  imposte, tasse, tributi e bilancio;
b)  espropriazione per pubblica utilità;
c)  designazione e nomine o questioni concernenti persone;
d)  annullamento, revoca o abrogazione degli atti amministrativi;
e)  stato giuridico del personale;
f)  attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
Art. 78
Diritto di accesso e di informazione Partecipazione al procedimento

Tutti gli atti del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o di enti o imprese.
Tutti i cittadini, singoli od associati, che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dal Comune, di ottenere copia previo pagamento dei singoli costi, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento adottato ai sensi della legge regionale n. 10/91.
La partecipazione al procedimento è disciplinata da apposito regolamento in cui saranno stabilite procedure, modi e tempi, così come previsto dalla legge regionale n. 10/91.
Il diritto di accesso deve essere svolto in forme tali da non ledere il diritto alla riservatezza dei dati personali, ed in particolare, dei dati sensibili trattati dal Comune.
Il citato regolamento disciplinerà l'intervento di coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e delle associazioni e degli organismi di cui all'art. 52 nonché dei portatori di interessi diffusi.
Il regolamento, inoltre, permetterà agli interessati il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e dei documenti relativi e di presentare memorie e documenti pertinenti al procedimento stesso e comunque utili per l'emanazione del provvedimento definitivo da parte dell'amministrazione.
Al fine di garantire la più ampia diffusione degli atti comunali e per raccogliere informazioni, segnalazioni, reclami, etc., è istituito l'ufficio relazioni con il pubblico, attivato con provvedimento sindacale disciplinante il funzionamento secondo i principi e le modalità previste dal decreto legislativo n. 29/93 e dalla direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1994, utilizzando personale con idonea qualificazione e capacità.
Il notiziario ufficiale, alla cui redazione possono partecipare, anche in affidamento di servizio, esponenti delle formazioni sociali operanti nel territorio, deve contenere gli atti a tal fine indicati nel regolamento.
In ogni caso deve contenere tutte quelle notizie utili per agevolare le procedure e rendere edotti i cittadini delle variazioni intervenute per legge o regolamento e le principali informazioni su:
a)  i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione e di utilizzo.
Capo II
Il difensore civico
Art. 79
Istituzione dell'ufficio del difensore civico

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni, a prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.
Il difensore civico svolge il ruolo di garante ed assolve alle proprie funzioni con probità, onestà ed indipendenza.
Interviene, su richiesta dei cittadini singoli od associati, o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa.
I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico, dopo aver esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
L'ufficio tutela del cittadino ed informazione ufficio relazioni col pubblico, messo a disposizione del cittadino un locale idoneo per l'accesso anche ai portatori di handicap e con l'assegnazione di un numero verde di linea telefonica, ha il compito di ricevere, anche oralmente, da parte dei cittadini singoli o associati, la richiesta di intervento del difensore civico.
L'ufficio, ricevuta la richiesta, deve, prima di esprimere parere di ammissibilità al difensore civico, esprimere altri istituti collaborativi ed altri strumenti ove possibile, per la soluzione della questione posta.
Art. 80
Nomina

Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, scelto da una terna di cittadini selezionati dall'apposita commissione consiliare a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale che, per preparazione, esperienza, competenza giuridico-amministrativa diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.
Le proposte di candidatura possono essere presentate entro trenta giorni dall'avviso pubblico, anche da parte di associazioni di ordini professionali o enti pubblici o privati, in tal caso la proposta deve contenere specificatamente i motivi che giustificano la scelta con particolare riferimento alla capacità professionale.
La proposta di candidatura sia che provenga dal cittadino singolarmente o dai predetti organismi deve, a pena di inammissibilità:
1)  essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico, in forma scritta e con la firma autenticata, nelle forme di legge del proponente;
2)  contenere l'indicazione dei dati anagrafici completi e residenza del candidato;
3)  nonché indicare il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienza politiche o di essere funzionari in possesso del diploma di scuola media superiore che abbiano svolto almeno venti anni di servizio nella carriera direttiva amministrativa dello Stato o degli enti locali e del curriculum professionale con l'elencazione delle cariche pubbliche e private ricoperte.
La commissione, esaminante le proposte, ne effettua una selezione e la trasmette entro venti giorni per la conseguente nomina al consiglio comunale, il quale provvede direttamente alla selezione nell'ipotesi di decorso infruttuoso del predetto termine.
La votazione del candidato il cui nominativo è inserito nella terna selezionata come sopra, si svolge a scrutinio palese ed ai fini della nomina necessita voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni, ed il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
Il difensore civico che dura in carica tre anni è rieleggibile in continuità di mandato una sola volta, non è rieleggibile nel successivo triennio ed assume le funzioni dopo aver prestato giuramento avanti al consiglio comunale con la seguente formula "Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
Art. 81
Incompatibilità e decadenza

Non può ricoprire l'ufficio di difensore civico:
1)  chi si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
2)  chi riveste la carica di parlamentare nazionale o regionale, di consigliere provinciale o comunale, di membro di comunità montane e di unità sanitarie locali, di componenti di ordini regionali di controllo, di amministratori di aziende speciali, istituzioni, società pubbliche e/o per azioni a partecipazione pubblica, di enti e/o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
3)  i ministri di culto;
4)  i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende speciali o società per azioni a prevalente partecipazione del Comune, nonché il segretario del Comune;
5)  chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
6)  gli ascendenti o dipendenti ovvero parenti o affini entro il quarto grado di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti punti 2), 4), 5).
Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvivenza di una delle cause di ineleggibilità sopra riportata.
La decadenza è pronunciata dal consiglio, su pro-posta di uno dei consiglieri comunali. Inoltre, il difensore civico può essere revocato dal suo ufficio per gravi inadempienze dal consiglio con deliberazione motivata.
Art. 82
Funzioni

Il difensore civico svolge funzioni di garante dell'im parzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, delle istituzioni e degli enti indipendenti, con piena autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa.
L'ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dall'amministrazione comunale, con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
Nell'esercizio delle proprie funzioni si avvale dell'ufficio tutela ed informazione (URP), di cui al precedente art. 61 ed ha le seguenti prerogative:
1)  risponde alle petizioni ed istanze di cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all'oggetto richiesto;
2)  ha diritto di accesso agli uffici, chiedendo copia di atti e notizie in ordine allo stato dei procedimenti salvo i casi in cui prevale per legge il segreto d'ufficio;
3)  può partecipare ai procedimenti amministratavi, a tutela dei cittadini interessati ad interloquire con amministratori e responsabili degli uffici e servizi;
4)  può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertata, dandone comunicazione contestuale al sindaco o all'assessore competente per materie;
5)  segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze o, in caso di ritardo, invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;
6)  può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta municipale, sull'andamento dell'azione amministrativa;
7)  può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
Nello svolgimento delle predette funzioni è sottoposto al vincolo del segreto d'ufficio.
Art. 83
Indennità di funzioni

Al difensore civico, per lo svolgimento delle funzioni inerenti il proprio ufficio, viene corrisposta un'indennità pari ad 1/3 dell'indennità di carica del sindaco.
Per l'espletamento fuori sede dei compiti d'istituto potrà richiedere l'utilizzo di personale e mezzi comunali.
Art. 84
Rapporti con il consiglio

Entro il mese di marzo, il difensore civico deve presentare al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'imparzialità del l'azione amministrativa.
La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica con l'affissione all'albo pretorio.
Nei casi di particolare importanza o di urgenza, il difensore civico può in qualsiasi momento informare il consiglio comunale, presentando una relazione sull'argomento.
Titolo V
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE
Capo I
La programmazione finanziaria
Art. 85
Caratteri del sistema contabile

L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dallo statuto e dal regolamento di contabilità nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale coordinata con quella regionale.
Nell'ambito di detti principi il comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive o alla fruizione del servizio.
L'ordinamento specifica l'attività dell'ente in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, investimenti, servizio di tesoreria, compiti e attribuzione del l'organo di revisione, controllo di gestione e contabilità economica.
Il regolamento di contabilità applica i principi stabiliti dalla legge, adeguandoli alle modalità organizzative previste dall'ordinamento degli uffici, prevedendo che mandati di pagamento e reversali d'incasso siano sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario, ferme restando le disposizioni previste dalle legge per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
Il Comune adotta il sistema della programmazione, controllo e verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività amministrativa alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con i quali la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, che devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi e eventuali progetti.
La giunta elabora tutti i documenti di programmazione, compreso il piano esecutivo di gestione, con la partecipazione di tutti i responsabili degli uffici o dei servizi e con il coordinamento generale del servizio finanziario nel rispetto delle disposizioni di legge e delle competenze previste dall'ordinamento in Sicilia con le specificazioni del presente statuto.
Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi dei documenti finanziari il regolamento di contabilità prevede forme di pubblicità e di consultazione, compreso il loro deposito presso l'U.R.P.
Il Comune adotta una contabilità di tipo finanziario, economico e patrimoniale, articolata in un sistema di previsioni, rilevazioni e rendicontazioni, in cui i fatti gestionali sono considerati per il rilievo che essi presentano in termini di acquisizione ed impiego di risorse finanziarie, nonché di costi e ricavi che ne conseguono e di modifiche derivanti per il patrimonio dell'ente.
Gli strumenti di previsione contabile sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica del Comune. I relativi atti sono deliberati contestualmente agli atti di programmazione, in modo da assicurare corrispondenza tra impiego dei mezzi e risultati da perseguire.
Le deliberazioni adottate dalla giunta e dal consiglio debbono essere coerenti, a pena di illegittimità, con le previsioni contenute nella relazione previsionale e programmatica e nei programmi.
Art. 86
Gestione finanziaria

Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno che devono essere sottoposti all'esame del responsabile di ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla giunta ed al consiglio deve essere espresso parere di regolarità contabile solo ove le stesse non risultino essere meri atti di indirizzo.
Il responsabile della ragioneria, nell'attestare la copertura dell'atto della spesa, deve verificare l'esatta imputazione dello stesso e riscontrare la capienza dei relativi stanziamenti di bilancio. Tale attestazione garantisce anche che dalla esecuzione del provvedimento non derivino squilibri nella gestione economica e finanziaria. Resta in ogni caso l'obbligo di segnalare alla giunta il presumibile rischio di una gestione in disavanzo e di proporre i provvedimenti necessari.
Art. 87
La programmazione del bilancio

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con i quali la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed investimenti.
Il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 31 ottobre o oltre data che stabiliranno le leggi finanziarie, osservando i principi dell'universalità, integrità e pareggio economico e finanziario.
In caso di mancata approvazione del bilancio nei termini di legge, si applica l'art. 109 bis dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, così come evidenziato dall'art. 58 della legge regionale n. 26/93.
Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza la prescritta attestazione l'atto è nullo di diritto.
I mandati di pagamento di somme già liquidate e le reversali di introito devono essere sottoscritti dal re-sponsabile del servizio finanziario e dal segretario comunale.
I risultati di gestione sono rilevabili mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
Al conto consuntivo, che deve essere deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo, è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Art. 88
La programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, e raccordato alle previsioni del bilancio pluriennale.
Il programma triennale delle opere pubbliche deve rispettare le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, il piano economico finanziario, le disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Per tutti gli investimenti comunque finanziati l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese di gestione nel bilancio pluriennale ed assume l'impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa.
Art. 89
Delibera a contrattare e relative procedure

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da un'apposita deliberazione, nella quale vanno indicate con precisione:
a)  il fine che con contratto si intende perseguire e, quindi, delle ragioni di interesse pubblico;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione siciliana, nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente. Con particolare riferimento alla legge regionale n. 10/93 al regolamento contratti in vigore, nonché alle leggi vigenti in materia.
Capo II
Il patrimonio comunale
Art. 90
I beni comunali

Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile di ragioneria ed il responsabile dell'ufficio patrimonio (l'economo comunale) curano la tenuta di un esatto inventario di beni demaniali e patrimoniali del Comune e sono responsabili dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio così come previsto dall'art. 60 della legge regionale n. 267/93.
I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dal regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto.
Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi in patrimonio debbono essere impiegati principalmente nel miglioramento del patrimonio comunale.
Solo in casi del tutto eccezionali, e quando, ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
I beni comunali si distinguono in mobili, fra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:
a)  beni soggetti al regime del demanio;
b)  beni patrimoniali indisponibili;
c)  beni patrimoniali disponibili.
Il passaggio della categoria dei beni demaniali a quella patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quello disponibile scaturisce dalla cessata utilità e destinazione del bene di cui si prenderà atto con delibera di giunta.
Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle variazioni e per la quantificazione del loro ammortamento ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni si applicheranno le disposizioni del regolamento di contabilità.
Art. 91
La gestione del patrimonio

Per le finalità di cui sopra, la giunta municipale sovrintende alle attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
La giunta municipale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di dirigenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.
Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento.
L'alienazione dei beni immobili avviene mediante asta pubblica.
Quella relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal regolamento.
La gestione dei beni comunali deve essere informa-ta a criteri di conservazione e valorizzazione del patri-monio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
Capo III
Revisione economico-finanziaria
Controllo di gestione - Controllo interno
Art. 92
Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore scelto secondo le modalità stabilite dal successivo art. 74.
Il revisore, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
a)  collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere dal Comune;
b)  esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
d)  svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggior efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.
Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al sindaco affinché ne informi il consiglio comunale.
Il revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità.
Art. 93
Controllo di gestione - Controllo interno

Il regolamento di contabilità disciplina il controllo di gestione, svolto da un ufficio appositamente individuato. L'ufficio di staff al segretario o, ove istituito al direttore generale, sottopone a continua e costante osservazione i fatti di gestione per garantire il conseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di previsione e programmazione e per assicurare un livello di maggiore efficienza, produttività ed economicità dell'amministrazione.
A tal fine l'ufficio elabora indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'idoneità dell'andamento della gestione. Sulla base delle risultanze acquisite dall'osservazione dei fatti gestionali, l'ufficio supporta gli altri uffici comunali nella gestione dei servizi.
L'ufficio partecipa all'elaborazione degli atti e di previsione e di programmazione, per assicurare che essi tengano conto sia del grado di efficienza, economicità e produttività già raggiunto dall'amministrazione sia di quello verosimilmente raggiungibile.
E' istituito, anche in modo associato con altri enti locali, il nucleo di valutazione sull'attività e sui risultati raggiunti dai dirigenti o, negli enti che ne sono sprovvisti, dai responsabili incaricati di funzioni dirigenziali. Esso è presieduto dal segretario o, ove istituito, dal direttore generale. Il nucleo partecipa alla elaborazione del referto del controllo di gestione, ed esercita anche il compito di controllo strategico.
Il nucleo di valutazione è costituito da tre componenti nominati dal sindaco con proprio provvedimento tra cui il segretario comunale o direttore generale e due esperti in materie amministrative ed economico-finanziarie.
Entro i mesi di giugno e dicembre di ogni anno il nucleo di valutazione trasmette al sindaco una relazione sullo stato di attuazione dei programmi, sugli esiti del controllo di gestione e sulla attività di valutazione dei dirigenti. Il sindaco informa il consiglio comunale, in particolare sulla attuazione dei programmi.
Il consiglio comunale provvede alla nomina del revisore in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio. Il revisore svolge i compiti previsti dalla legge ed esercita il controllo di regolarità.
I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi a cui sono preposti.
Le risultanze delle predette operazioni devono essere verbalizzate dagli stessi unitamente ad osservazioni e rilievi e sottoposti all'esame della giunta la quale redige a sua volta un quadro generale della situazione economica-finanziaria e di gestione da sottoporre al consiglio comunale.
Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività del comune per migliorare il coordinamento dell'azione amministrativa e dell'efficacia e della economicità della spesa pubblica.
E' controllo interno, concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa e finalizzato ad orientare l'azio ne amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o disfunzioni.
Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.
Ciascun responsabile del servizio provvede nel corso dell'esercizio alla verifica dell'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati riferendo periodicamente al sindaco e al responsabile del controllo di gestione.
Il modello organizzativo, le procedure e le modalità del controllo di gestione, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, saranno esplicitate nell'apposito regolamento modulato secondo le esigenze e la struttura dell'ente.
Art. 94
Il revisore

Il consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un revisore scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
Valgono per il revisore le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge per i consiglieri comunali. Per la durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento economico; per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Per l'esercizio delle proprie funzioni il revisore fa diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, secondo le previsioni di cui al precedente art. 73.
Il revisore, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ente. Può essere invitato a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto delle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto; l'esercizio della funzione di revisione; l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.
Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
Norme finali
Art. 95
Norme finali

Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.
Alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario comunale l'emanazione di circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.
Art. 96
Rinvio

Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti, nè da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Regione siciliana, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia.
Art. 97
Adozione e adeguamento dei regolamenti

I regolamenti di attuazione dello statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.
I principi statutari, anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.
Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto col medesimo compatibili.
Art. 98
Pubblicità dello statuto

Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secon-do le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente ordinamento enti locali, e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.
Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri, agli incaricati di funzioni dirigenziali, all'organo di revisione e agli altri organi del comune, mentre altra copia sarò depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Art. 99
Entrata in vigore

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.
Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.
Art. 100
Tutela contro lo statuto

La tutela giurisdizionale contro lo statuto può essere esercitata nell'ambito della tutela esperibile nei confronti degli atti normativi a contenuto generale emanati dall'ente Comune nell'esercizio della propria autonomia.
Contro gli atti della Pubblica Amministrazione che violano le norme statutarie è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa in attuazione degli artt. 100 e 103 della Carta costituzionale della Repubblica italiana.
(2002.17.972)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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Ideazione grafica e programmi di
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