GURS Parte I n. 26 del 2002
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 GIUGNO 2002 - N. 26
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

SOMMARIO

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Modifica al Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 19 marzo 2002.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.


DECRETO 29 marzo 2002.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.


DECRETO 29 marzo 2002.
Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.


DECRETO 2 aprile 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Randazzo Francesco per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 27 marzo 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa La Trionfale, con sede in Leonforte e nomina del commissario liquidatore  pag.


DECRETO 29 maggio 2002.
Annullamento parziale del decreto 11 luglio 2001, concernente disposizioni relative all'interruzione tecnica delle attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani per il triennio 2001/2003  pag.


DECRETO 29 maggio 2002.
Annullamento parziale del decreto 29 marzo 2002, concernente disposizioni relative all'interruzione tecnica delle attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani, a decorrere dell'anno 2002  pag. 10 

Assessorato dell'industria

DECRETO 20 dicembre 2001.
Individuazione dei settori produttivi che dovranno prioritariamente beneficiare dell'integrazione dei fondi nazionali relativi alla legge n. 488/92  pag. 10 


DECRETO 18 aprile 2002.
Approvazione della circolare relativa alla procedura per la richiesta e l'erogazione del finanziamento pubblico per la realizzazione di interventi nei comuni sedi di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi  pag. 11 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 13 marzo 2002.
Riammissione con riserva della ditta Demo 2000, piccola società cooperativa a r.l., ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata  pag. 13 


DECRETO 19 aprile 2002.
Cancellazione di imprese dalle graduatorie delle imprese edilizie destinatarie delle agevolazioni di cui all'art. 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.  pag. 14 

Assessorato della sanità

DECRETO 16 aprile 2002.
Rideterminazione delle rette da corrispondere alla casa di cura Stagno s.r.l. a decorrere dal 1° gennaio 1998  pag. 15 


DECRETO 23 maggio 2002.
Inserimento con riserva di un nominativo nella graduatoria definitiva dei medici di medicina generale, valida per l'anno 2001  pag. 16 


DECRETO 24 maggio 2002.
Aree di intervento cui attribuire priorità per l'individuazione dei centri di riferimento regionali per patologie di alta specializzazione e di alto interesse sociale e sanitario  pag. 16 

DECRETO 27 maggio 2002.
Rettifica del decreto 24 aprile 2002, concernente presidi di guardia medica turistica per l'anno 2002.  pag. 17 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 21 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di Savoca  pag. 17 


DECRETO 22 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di Barcellona Pozzo di Gotto e di alcune frazioni  pag. 21 


DECRETO 22 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di Castelmola e delle contrade Mendicino e Lumbia  pag. 26 


DECRETO 22 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di S. Agata di Militello.  pag. 29 


DECRETO 29 marzo 2002.
Annullamento della cartografia allegata al decreto 13 mar zo 2002, relativo alla modifica della perimetrazione della riserva naturale orientata Oasi del Simeto.  pag. 32 


DECRETO 29 marzo 2002.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico di parte del comune di Ravanusa.  pag. 35 


DECRETO 29 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di S. Giuseppe Jato.  pag. 36 


DECRETO 3 aprile 2002.
Autorizzazione del progetto della Provincia regionale di Messina relativo ai lavori di riqualificazione della Litoranea nord, tratto Annunziata-Grotte  pag. 39 


DECRETO 4 aprile 2002.
Individuazione dei bacini prioritari per la redazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico.  pag. 40 


DECRETO 11 aprile 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Vittoria  pag. 42 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)  pag. 44 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Riconoscimento del Conagrus - Consorzio di produttori agrumi Sicilia orientale, con sede inAcireale, quale organizzazione di produttori  pag. 46 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale della Don Rizzo Banca di credito cooperativo, società cooperativa a r.l., con sede in Alcamo  pag. 46 
Fusione per incorporazione della Banca popolare S. Venera, con sede in Acireale, e del Leasingroup S.p.A., con sede in Palermo, nella Banca regionale S. Angelo S.p.A., con sede in Palermo  pag. 46 

Assessorato degli enti locali:
Finanziamenti per il potenziamento di servizi rivolti a persone in stato di povertà estrema e senza fissa dimora.  pag. 46 

Assessorato dell'industria:
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale dell'industria ed il Ministero delle attività produttive relativa alla regolarizzazione del rapporto per la gestione della Misura 4.01a2  pag. 46 

CIRCOLARI
Assessorato dei lavori pubblici

CIRCOLARE 21 maggio 2002.
Fondi di edilizia sovvenzionata - Convenzione Cassa depositi e prestiti e Regione siciliana - Procedura per l'erogazione dei mandati di pagamento  pag. 47 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

CIRCOLARE 14 maggio 2002, n. 3.
Modifiche ed integrazioni alla circolare n. 1 del 17 maggio 2001  pag. 49 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISI DI RETTIFICA
Leggi e decreti presidenziali

DECRETO PRESIDENZIALE 3 aprile 2002.
Nuovo prezzario generale per le opere pubbliche nella Regione siciliana  pag. 53 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 5 aprile 2002.
Approvazione del piano promozionale relativo all'anno 2002  pag. 53 


CIRCOLARE 17 aprile 2002, n. 1.
Programma promozionale anno 2002  pag. 53 

ERRATA-CORRIGE
Leggi e decreti presidenziali

DECRETO PRESIDENZIALE 3 aprile 2002.
Nuovo prezzario generale per le opere pubbliche nella Regione siciliana  pag. 54 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato della sanità

DECRETO 29 maggio 2002.
Graduatoria provvisoria dei medici di medicina generale, valida per l'anno 2002.

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Statuto del comune di Collesano
Statuto del comune di Montevago.
Statuto del comune di Venetico.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA






Modifica al Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana.

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta n. 56 del 16 maggio 2002, ha approvato la seguente modifica al proprio Regolamento:

Modifica alla Sezione V del Capo V del Titolo II

-  dopo l'art. 68, è aggiunto il seguente:

"Art.  68bis.

1.  Limitatamente ai disegni di legge ricompresi nel calendario dei lavori di cui al Capo Ibis del Titolo III del presente Regolamento, i quali non siano stati esitati per l'Aula dalle competenti Commissioni nei tempi programmati, il Presidente dell'Assemblea ne informa la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
2.  Il Presidente, a seguito di deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quarti dei Presidenti di Gruppo, iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea i disegni di legge di cui al comma 1. La discussione in Assemblea avviene, anche senza relazione, nel testo del proponente, previo parere, ove occorra, della Commissione "Bilancio" da esprimersi nel termine perentorio di dieci giorni.".
(2002.21.1217)
Torna al Sommariohome


DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 19 marzo 2002.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 4346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti", consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 della federazione di categoria FIT, con nota di accompagnamento n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Viste le istanze dei tabaccai trasmesse dalla FIT con le successive note prot. nn. 12632 del 23 aprile 2001, 22594 dell'11 luglio 2001, 35890 del 7 novembre 2001 e 38958 del 3 dicembre 2001;
Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli articoli 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che le modalità di riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato attraverso l'ECOMAP, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono stati depositati presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fidejussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente, in data 12 aprile 1999, prot. n. 297676, ed in data 27 aprile 1999, prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai prot. n. 29529 del 20 settembre 2001, con la quale la stessa federazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che hanno provveduto successivamente alla presentazione delle istanze:
a) a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b) a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fidejussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Viste le note dell'ECOMAP prot. nn. 1794 del 21 febbraio 2002 e 2250 del 23 gennaio 2002, con le quali lo stesso ente ha comunicato gli elenchi dei rivenditori in copertura fideiussoria per l'anno 2002, a mezzo della polizza Zurich International Italia S.p.A. n. 209S1403;
Viste le deleghe RID dei tabaccai istanti pervenute a questo Dipartimento in data 23 gennaio 2002, con nota della FIT prot. n. 104/C del 23 gennaio 2002 e n. 311/C del 6 marzo 2002;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che abbiano presentata apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito - anche per il tramite delle associazioni di categoria, che siano collegati in rete e che utilizzino il sistema Lottomatica, i cui nominativi sono i seguenti:







Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690 0001 40, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai, autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art.4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n.11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale dellaSicilia - è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fideiussoria.
Delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito - i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o regionali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.

Art.  8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 marzo 2002.
  RABBONI 

(2002.15.874)
Torna al Sommariohome





DECRETO 29 marzo 2002.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 4346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti", consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dalla federazione di categoria FIT, con nota di accompagnamento n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni le sig.re:
-  Longo Massimina, titolare ric. lotto n. 1984, sita in Capaci (PA) via D. Sommariva, 105;
-  Bono Maria, titolare ric. lotto n. 3108, sita in Porto Empedocle (AG), via Variante S.S. 115, 17;
-  Marchese Vita, titolare ric. lotto n. 2090, sita in Marsala (TP), via Sirtori, 82, le quali, essendo collegate in rete per il tramite del sistema Lottomatica, risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli articoli 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che le modalità di riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato attraverso l'ECOMAP, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono stati depositati presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fidejussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente, in data 12 aprile 1999, prot. n. 297676, ed in data 27 aprile 1999, prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai prot. n. 29529 del 20 settembre 2001, con la quale la stessa federazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che hanno provveduto successivamente alla presentazione delle istanze:
a) a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b) a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fidejussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Vista la nota dell'ECOMAP prot. n. 6560 del 5 marzo 2002, con la quale lo stesso ente ha comunicato gli elenchi dei rivenditori in copertura fideiussoria per l'anno 2002, a mezzo della polizza Zurich International Italia S.p.A. n. 209S1403;
Viste le deleghe RID dei tabaccai istanti pervenute a questo dipartimento con la nota della FIT prot. n. 744/C del 21 settembre 2001;
Vista l'ulteriore nota della FIT prot. n. 2158 del 18 gennaio 2002, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine ai dati anagrafici delle sigg.re Longo Massimina, Bono Maria e Marchese Vita;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che abbiano presentata apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito - anche per il tramite delle associazioni di categoria, che siano collegati in rete e che utilizzino il sistema Lottomatica, i cui nominativi sono i seguenti:






Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690 0001 40, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai, autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art.4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n.11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale dellaSicilia - è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fideiussoria.
Delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito - i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o regionali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 marzo 2002.
  RABBONI 

(2002.15.872)
Torna al Sommariohome





DECRETO 29 marzo 2002.
Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale delDipartimento regionale finanze e credito, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la nota prot. n. 36269 del 9 dicembre 2000, con la quale la Federazione italiana tabaccai ha trasmesso l'istanza, per la riscossione delle tasse automobilistiche del sig. Pinello Achille, titolare della rivendita di tabacchi n. 32, con annessa ricevitoria lotto n. 1342, codice lottomatica PA1337, sita in Termini Imerese (PA), piazza Europa (stazione centrale F.S.);
Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai lottisti, in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni il predetto tabaccaio collegato in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che il riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dal tabaccaio istante ed operante nel territorio della Regione, avvenga alla cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fidejussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102, in data 22 marzo 1999, al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle, con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente in data 12 aprile 1999, prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999, prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai, prot. n. 3008 del 24 gennaio 2002, con la quale la stessa federazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b)  a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fidejussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Vista la nota dell'ECOMAP, prot. n. 6560 del 5 marzo 2002, con la quale lo stesso ente ha comunicato gli elenchi dei rivenditori in copertura fidejussoria per l'anno 2002, a mezzo della polizza Zurich International Italia S.p.A. n. 209S1403;
Vista la delega RID del tabaccaio, pervenuta a questo Dipartimento in data 31 gennaio 2002, con nota della FIT, prot. n. 120/C del 25 gennaio 2002;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione del tabaccaio di cui sopra che, successivamente alla presentazione dell'istanza, è entrato in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, il tabaccaio che ha presentato apposita istanza all'Assessorato regionale bilancio e finanze - dipartimento regionale finanze e credito - anche per il tramite dell'associazione di categoria, che sia collegato in rete e che utilizza il sistema Lottomatica, il cui nominativo è il seguente:
-  codice lottomatica PA1337, numero ricevitoria 1342, numero rivenditore 32, ragione sociale PinelloAchille, piazza Europa - stazione centrale, comune Termini Imerese (PA).

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690 0001 40 codice ABI 01020, codice Cab 04793, codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID, la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo del tabaccaio autorizzato ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche, previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze della delega sottoscritta dal tabaccaio di cui sopra per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dal tabaccaio devono essere riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sull'autorizzato tabaccaio, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fidejussoria.
Delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o regionali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

Il tabaccaio, autorizzato con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto al tabaccaio, per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze del tabaccaio medesimo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 marzo 2002.
  RABBONI 

(2002.15.873)
Torna al Sommariohome





DECRETO 2 aprile 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Randazzo Francesco per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto, l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto in particolare l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione, presentata in data 19 marzo 2002 dal sig. Randazzo Francesco, quale titolare dell'impresa Randazzo Francesco codice M.C.T.C. n. A-TP-1148, sita in Custonaci in via Sperone n. 14 - c.a.p. 91015, per il tramite delle associazioni di categoria AIDAC ed UNASCA, nella quale il predetto sig. Randazzo Francesco dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico del Consorzio nazionale SERMETRA per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici AVANTGARDE, ISACO, SERMETRA ed ACI risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione effettuata dal predetto istante a richiedere, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che il predetto sig. Randazzo Francesco, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attraverso il Consorzio SERMETRA, la polizza fidejussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 del 18 luglio 2001;
Vista la polizza fidejussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 di L. 1.000.000.000 pari a 516.460 E, prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione e depositata in originale il 25 settembre 2000;
Considerato che il predetto sig. Randazzo Francesco ha prodotto la documentazione rilasciata dalla Provincia regionale di Palermo, n. 28 del 5 dicembre 1994, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che il sig. Randazzo Francesco è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 2 aprile 2002 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento finanze e credito - e il sig. Randazzo Francesco, codice fiscale RND FNC 67S12 G208V, nato a Paceco il 12 novembre 1967 e residente in Custonaci contrada Purgatorio, quale titolare dell'impresa omonima, partita IVA 01477810814, con sede in Paceco, via Sperone, n. 14, c.a.p. 91015, cod. M.C.T.C. n. A-TP-1148, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice ABI 01020 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335, intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato all'attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche, previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - quale Amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto, secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 aprile 2002.
  RABBONI 

(2002.15.875)
Torna al Sommariohome



ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 27 marzo 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa La Trionfale, con sede in Leonforte e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n. 479 del 1998 - repertorio scioglimenti - dell'U.P.L.M.O. di Enna, dal quale è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 del codice civile per lo scioglimento della società cooperativa La Trionfale, con sede in Leonforte;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 22 novembre 2000, con parere n. 2567, si è espressa favorevolmente per lo scioglimento e messa in liquidazione della società cooperativa La Trionfale, con sede in Leonforte;
Visto l'art. 2544 del codice civile;
Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La società cooperativa La Trionfale, con sede in Leonforte, via Porta Palermo n. 4/B, costituita il 16 ottobre 1968 con atto omologato dal tribunale di Nicosia il 20 novembre 1968 ed iscritta nel registro prefettizio sezione agricola D.P. n. 6441 del 9 maggio 1969, è sciolta e messa in liquidazione.

Art.  2

Il dott. Leonardo La Rocca, nato a Sciacca il 22 dicembre 1968, residente a Sciacca in vicolo Mulini n. 1, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art.  3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato secondo il decreto del 29 giugno 2001, n. 1209/I/VII.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 marzo 2002.
  CIMINO 

(2002.15.857)
Torna al Sommariohome





DECRETO 29 maggio 2002.
Annullamento parziale del decreto 11 luglio 2001, concernente disposizioni relative all'interruzione tecnica delle attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani per il triennio 2001/2003.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, ed, in particolare, il 6° comma dell'art. 12 che prevede la possibilità che "gli Stati membri possano varare misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finalizzate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche";
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, ed, in particolare, il 2° comma dell'art. 170;
Visto il decreto n. 1339 dell'11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 7 settembre 2001, che detta disposizioni relative alla interruzione tecnica delle attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani per il triennio 2001/2003;
Visto il decreto n. 1482 del 10 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 21 settembre 2001, che ha parzialmente modificato il precedente decreto n. 1339 dell'11 luglio 2001;
Visto il parere n. 7455, reso dall'Ufficio legislativo e legale, Presidenza della Regione, in data 9 maggio 2002, in cui si evidenzia che il rimborso degli oneri assistenziali e previdenziali non sembra in linea, in mancanza di ulteriori precisazioni della norma, con la volontà del legislatore che alla dicitura "misure di accompagnamento a carattere sociale" ha precisato "per i pescatori". E seppure il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali... indirettamente agevolano i pescatori, di fatto si tratta di erogazioni direttamente indirizzate agli armatori. Laddove il legislatore della 32 del 2000 ha voluto "favorire" entrambe le categorie lo ha fatto esplicitamente come per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca di cui all'art. 175, che, esplicitamente, mansiona come destinatari, delle relative indennità sia i pescatori che i proprietari di navi;
Ritenuto, conseguentemente, di dovere annullare la lettera b) dell'art. 5 del decreto n. 1339 dell'11 luglio 2001;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, è annullata la lettera b) dell'art. 5 del decreto n. 1339 dell'11 luglio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 maggio 2002.
  CIMINO 

(2002.22.1330)
Torna al Sommariohome





DECRETO 29 maggio 2002.
Annullamento parziale del decreto 29 marzo 2002, concernente disposizioni relative all'interruzione tecnica delle attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani, a decorrere dell'anno 2002.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento (CE) n. 2792/1999, del Consiglio del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca ed, in particolare, il 6° comma dell'art. 12, che prevede la possibilità che "gli Stati membri possano varare misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finalizzate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche";
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 ed, in particolare, il 2° comma dell'art. 170;
Visto il decreto n. 22 del 29 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 18 del 19 aprile 2002, che detta disposizioni in ordine all'interruzione tecnica dell'attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani a decorrere dall'anno 2002;
Visto il decreto n. 26 del 15 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 19 aprile 2002, che ha parzialmente modificato il precedente decreto n. 22 del 29 marzo 2002;
Visto il parere n. 7455, reso dall'Ufficio legislativo e legale, Presidenza della Regione, in data 9 maggio 2002, in cui si evidenzia che il rimborso degli oneri assistenziali e previdenziali non sembra in linea - in mancanza di ulteriori precisazioni della norma - con la volontà del legislatore che alla dicitura "misure di accompagnamento a carattere sociale" ha precisato "per i pescatori". E seppure il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali... indirettamente agevolano i pescatori, di fatto di tratta di erogazioni direttamente indirizzate agli armatori. Laddove il legislatore della 32 del 2000 ha voluto "favorire" entrambe le categorie lo ha fatto esplicitamente come per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca di cui all'art. 175, che, esplicitamente, mansiona come destinatari delle relative indennità sia i pescatori che i proprietari di navi;
Ritenuto, conseguentemente, di dovere annullare la lettera b) dell'art. 7 del decreto n. 22 del 29 marzo 2002;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, è annullata la lettera b) dell'art. 7 del decreto n. 22 del 29 marzo 2002.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 maggio 2002.
  CIMINO 

(2002.22.1329)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 20 dicembre 2001.
Individuazione dei settori produttivi che dovranno prioritariamente beneficiare dell'integrazione dei fondi nazionali relativi alla legge n. 488/92.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 488 del 19 dicembre 1992;
Vista la sottomisura 4.01a2 del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Vista la legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000, ed, in particolare, l'art. 23;
Vista la delibera n. 235 del 2 agosto 2001, con la quale la Giunta regionale ha adottato il Complemento di programmazione;
Vista la convenzione stipula in data 8 novembre 2001 tra l'Assessorato regionale dell'industria ed il Ministero delle attività produttive, con la quale vengono regolati i rapporti tra l'Amministrazione regionale e quella nazionale relativamente alla gestione della già citata Misura 4.01a2;
Visto il decreto n. 1111 del 19 novembre 2001, in corso di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, con il quale è approvata la convenzione dell'8 novembre 2001;
Considerato che la predetta sottomisura richiede l'individuazione dei settori produttivi che dovranno prioritariamente beneficiare dell'integrazione;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi citati in premessa e nelle more della pubblicazione della graduatoria relativa al bando n. 488 industria 2001, si individuano, sulla base della classificazione Istat 1991, i sottoelencati settori produttivi che dovranno prioritariamente beneficiare dell'integrazione della graduatoria regionale ordinaria mediante fondi messi a disposizione da questa Regione, ai sensi del l'art. 28 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e della sottomisura 4.01a2 del P.O.R. Sicilia 2000/2006:
DN.37  Recupero e preparazione per il riciclaggio; 
I.63  Attività di supporto e ausiliarie dei trasporti esclusa quella delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, con esclusione dei mezzi di trasporto; 
K.72  Informatica ed attività connesse, ivi esclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico; 
K.73  Ricerca e sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo. 


Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per la registrazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed alla Corte dei conti.
Palermo, 20 dicembre 2001.
  NOE' 



Vistato della Ragioneria centrale per l'Assessorato dell'industria il 31 dicembre 2001 al n. 143.
(2002.19.1074)
Torna al Sommariohome





DECRETO 18 aprile 2002.
Approvazione della circolare relativa alla procedura per la richiesta e l'erogazione del finanziamento pubblico per la realizzazione di interventi nei comuni sedi di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la circolare dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 23 del 31 dicembre 1999 "Controlli delle Ragionerie centrali, alla luce delle disposizioni normative contenute nell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10";
Visto l'art. 137, lett. c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria 2001, che assegna a favore della Regione Sicilia fondi per sostenere iniziative ed investimenti nei comuni sedi di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi;
Visto l'art. 1, comma 4, lett. c), della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, "disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", che finanzia interventi diretti a sostenere iniziative ed investimenti nei comuni sedi di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi per lire 66,7 miliardi corrispondenti ad e 34.447.675,17;
Ritenuto di provvedere in attuazione della citata disciplina legislativa;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa formanti parte integrante del presente dispositivo, è approvata l'allegata circolare, facente parte integrante del presente decreto, che disciplina le procedure per la richiesta e per l'erogazione del finanziamento pubblico per la realizzazione di interventi nei comuni sedi di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi.

Art. 2

Le spese occorrenti per l'attuazione delle disposizioni richiamate nell'allegata circolare a carico della Regione siciliana graveranno sul capitolo n. 642410, rubrica 2, titolo 2, U.P.B. 4, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio dell'anno 2002 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Art. 3

Il presente decreto, unitamente all'allegata circolare, sarà trasmesso alla Ragioneria centrale industria per il relativo controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro, rispettivamente, sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Palermo, 18 aprile 2002.
  NOE' 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dell'industria in data 26 aprile 2002 al n. 72.
Allegato
CIRCOLARE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 137, LETT. C), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388 E ART. 1, COMMA 4, LETTERA C), DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2001, N. 6


Art. 1
Finalità e disponibilità finanziarie

1.1.  La presente circolare disciplina le procedure per sostenere iniziative ed investimenti da attuare nei comuni sedi di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi per un importo complessivo a carico del bilancio regionale esercizio 2002 pari a e 34.447.675,17.
1.2. Sono ammessi a finanziamento i comuni appresso indicati sedi di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi; l'importo complessivo del finanziamento è ripartito secondo la seguente tabella:

COMUNE      QUOTA e    % 
Augusta      2.785.161,55 8,1 
Bronte      1.441.566,77 4,2 
Butera      1.041.883,45 3,0 
Gagliano Castelferrato      251.174,72 0,7 
Gela      6.536.285,45 19,0 
Mazara del Vallo      2.033.599,36 5,9 
Mazzarino      1.321.573,33 3,8 
Melilli      5.113.924,72 14,8 
Milazzo      3.779.815,12 11,0 
Nissoria      216.116,53 0,6 
Priolo      3.627.932,74 10,5 
Ragusa      4.168.826,78 12,1 
Regalbuto      410.371,47 1,2 
Salemi      477.969,83 1,4 
Troina      1.241.473,33 3,6 
  Totale 34.447.675,17 100 



1.3.  I comuni sopracitati sono stati individuati tramite accertamenti che questa amministrazione ha effettuato sulla base degli atti e delle conoscenze in possesso. La ricognizione svolta ha consentito di individuare i comuni sedi di concessione di attività estrattive di prodotti petroliferi, Bronte, Butera, Gagliano Castelferrato, Gela, Mazara del Vallo, Mazzarino, Nissoria, Ragusa, Regalbuto, Salemi, Troina ed i comuni sedi di attività di raffinazione di prodotti petroliferi: Augusta, Gela, Melilli, Milazzo, Priolo.
1.4.  I fondi sono stati assegnati, ai comuni individuati, secondo un criterio che tiene conto della popolazione e delle quantità dei prodotti petroliferi estratti e raffinati; la ripartizione è stata eseguita ponderando i suddetti fattori secondo i parametri percentuali pari rispettivamente a 40, 20, 40.
1.5.  Eventuali economie riscontrate nell'assegnazione dei fondi messi a disposizione, saranno ripartite proporzionalmente tra gli altri soggetti che hanno aderito all'attuazione delle iniziative.

Art. 2
Criteri generali di ammissione

Per accedere al finanziamento regionale i soggetti pubblici dovranno predisporre entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, appositi piani d'intervento, pena la non ammissione al diritto alla rispettiva quota del finanziamento regionale.

Art. 3
Piani d'intervento

Considerato che il presupposto del sostegno finanziario è volto ad attenuare strutturalmente i danni ambientali e quindi socio economici che le attività di estrazione e raffinazione di prodotti petroliferi hanno provocato nei relativi territori, i piani ddevono prevedere esclusivamente l'attuazione di iniziative di qualificazione ambientale in conformità agli indirizzi propositivi appresso elencati:
-  interventi per la bonifica e la riqualificazione di siti industriali obsoleti e/o dimessi;
-  interventi per lo sviluppo dei servizi ambientali di supporto alle attività produttive ed urbane;
-  interventi per la realizzazione di sistemi di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico e/o dell'intensità del rumore;
-  zonizzazione acustica del territorio comunale e piani di risanamento acustico;
-  interventi di qualificazione della mobilità per la riduzione delle emissioni di inquinanti attribuiti al traffico veicolare;
-  interventi per il risparmio energetico;
-  interventi per la promozione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili (così come definita nel decreto legislativo n. 79/99);
-  interventi per il recupero energetico da rifiuti e da biomasse;
-  aumento della superficie boschiva e delle aree verdi a grande attività fotosintetica per l'incremento dell'assorbimento delle emissioni di CO2.

Art. 4
Procedure

4.1.  I piani d'intervento devono essere sottoscritti dal sindaco del comune richiedente, pena la non ammissione al diritto alla rispettiva quota del finanziamento regionale.
4.2.  In nessun caso l'Assessorato regionale dell'industria risponderà del mancato o ritardato recapito dei piani d'intervento oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
4.3.  I piani d'intervento dovranno contenere, pena la non ammissione al diritto al finanziamento regionale:
-  elaborati idonei ad individuare con dettaglio le caratteristiche dell'intervento;
-  computo metrico estimativo e quadro economico;
-  relazione generale che evidenzi i criteri di progettazione adottati, con particolare riferimento all'indicazione dei tempi di esecuzione e all'entrata a regime dell'investimento.
I piani d'intervento, corredati della documentazione predetta, dovranno essere recapitati mediante raccomandata entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a: Assessorato regionale dell'industria, viale Regione Siciliana, 4580 - 90146 Palermo.
4.4.  L'Assessorato dell'industria si riserva di richiedere appro fondimenti circa la documentazione prodotta. In caso di mancato invio di quanto richiesto entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ricezione, il soggetto richiedente sarà considerato rinunciatario.
4.5.  Tutte le altre eventuali comunicazioni da parte del soggetto richiedente dovranno essere inviate esclusivamente all'Assessorato regionale dell'industria, al su citato indirizzo.

Art. 5
Costi ammissibili

5.1.  I costi ammissibili degli investimenti materiali sono quelli relativi all'investimento in terreni, edifici, macchinari, impianti e mezzi di trasporto.
5.2.  I costi ammissibili di un investimento in immobilizzazioni immateriali sono costituiti dai costi d'acquisizione della tecnologia sotto forma di acquisizione di:
-  brevetti;
-  licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate;
-  conoscenze tecniche non brevettate.
I prezzi unitari delle singole voci di spesa devono essere desunti dal vigente prezzario regionale e, ove manchino i riferimenti, devono essere ricavati da specifiche analisi, eventualmente riferite a prezzi medi di mercato.
5.3.  Ai fini dell'erogazione del finanziamento, le suddette spese dovranno essere documentate e dovranno riferirsi a interventi avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare; non saranno, pertanto, presi in considerazione quegli interventi i cui costi ammissibili sono documentati con spese sostenute anteriormente alla data di pubblicazione della presente circolare.
5.4.  Per quanto attiene alle spese si precisa che non verranno riconosciute quelle relative all'acquisto di materiali usati, di consumo o parti di ricambio.

Art. 6
Esame dei piani d'intervento

6.1.  L'esame dei piani d'intervento è affidato all'Assessorato regionale dell'industria servizio II - Risorse minerarie ed energetiche.
6.2.  L'Assessorato regionale dell'industria esamina la conformità degli interventi a quelli previsti dall'art. 3 e potrà richiedere eventuali chiarimenti in merito ai contenuti dei piani e/o dei singoli interventi.
6.3.  L'Assessorato regionale dell'industria potrà escludere dalla concessione del finanziamento regionale, a proprio insindacabile giudizio, gli interventi che presentino gravi difformità dalle tipologie di interventi di cui all'art. 3. La concessione del finanziamento pubblico avverrà, comunque, fino a esaurimento delle risorse di cui all'art. 1 della presente circolare.
6.4.  L'Assessorato regionale dell'industria comunicherà a tutti i soggetti richiedenti l'ammissibilità al finanziamento degli interventi, procedendo al relativo impegno delle somme con emissione del decreto del dirigente generale del dipartimento industria, di approvazione dei piani d'intervento.

Art. 7
Tempi e modalità di realizzazione degli interventi

7.1.  In caso di accoglimento definitivo dei piani d'intervento, dovrà essere dato inizio ai lavori di realizzazione degli interventi entro 120 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito dell'istruttoria, pena la decadenza dal diritto al finanziamento concesso.
7.2.  Le opere dovranno essere completate entro il termine di 360 giorni solari a decorrere dalla stessa data.
7.3.  L'eventuale istanza di proroga al suddetto termine di ultimazione lavori, debitamente motivata e sottoscritta dal richiedente, dovrà essere presentata prima della naturale scadenza di tale termine. L'Assessorato regionale dell'industria comunicherà al soggetto richiedente l'esito dell'istruttoria.
7.4.  Il soggetto richiedente dovrà tempestivamente comunicare, a mezzo raccomandata, l'avvenuto inizio delle azioni volte alla realizzazione degli interventi, specificandone la data e allegando la seguente documentazione, sottoscritta dal richiedente:
-  copia del verbale consegna lavori o della denuncia di inizio attività;
-  pianificazione sequenziale e temporale delle attività.
Eventuali significativi aggiornamenti di detta pianificazione dovranno essere comunicati tempestivamente all'Assessorato regionale dell'industria.

Art. 8
Erogazione del finanziamento

8.1.  Per ciascun intervento ammesso al finanziamento, l'erogazione dello stesso avverrà in due fasi:
-  un acconto, pari al 50% dell'ammontare del finanziamento regionale concesso, sarà erogato dall'Assessorato regionale dell'industria successivamente al ricevimento della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori o della denuncia di inizio attività per la realizzazione degli interventi;
-  il saldo sarà erogato ad ultimazione dei lavori ed a seguito della verifica della conformità e idoneità della documentazione a corredo dell'intervento realizzato.
8.2.  Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto richiedente dovrà comunicare all'Assessorato regionale dell'industria la fine dei lavori di realizzazione dell'intervento, allegando la seguente documentazione, sottoscritta dal richiedente il finanziamento:
-  consuntivo analitico della spesa sostenuta;
-  certificazione della spesa, conforme alle vigenti leggi fiscali; devono essere trasmesse le fatture debitamente quietanzate, con relativo elenco. In particolare, deve essere distinto l'ammontare relativo alla posa in opera da quello relativo alla fornitura di materiali, specificando, in quest'ultimo caso, il costo degli stessi. Non sono considerate valide, ai fini dell'ottenimento del finanziamento, le fatture che non contengono la sopraindicata distinzione;
-  copia del verbale ultimazione lavori sottoscritto dal direttore dei lavori o, in assenza di tale figura, da un tecnico abilitato all'esercizio della professione;
-  certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dal direttore dei lavori o, in assenza di tale figura, da un tecnico abilitato all'esercizio della professione;
-  dichiarazione che l'opera stessa è stata eseguita in conformità a quanto dichiarato nel piano d'intervento o nell'eventuale variante in corso d'opera, richiesta ed approvata secondo le modalità di cui al successivo art. 9, sottoscritta dal direttore dei lavori o, in assenza di tale figura, da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.
8.3.  Nel caso in cui il beneficiario del finanziamento documenti le spese sostenute in misura minore dell'importo ammesso a finanziamento e approvato dall'Assessorato regionale dell'industria, lo stesso verrà ridotto proporzionalmente.

Art. 9
Varianti

9.1.  L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera da apportare al piano d'intervento presentato, dovrà essere inoltrata all'Assessorato regionale dell'industria mediante plico raccomandato, debitamente sottoscritta e motivata dal richiedente il finanziamento e integrata da idonea documentazione giustificativa.
9.2.  La suddetta variante verrà esaminata dall'Assessorato regionale dell'industria; l'esito di tale esame sarà comunicato al soggetto richiedente.
9.3.  L'approvazione dell'istanza di variante, comunque, non può comportare l'aumento del finanziamento già concesso all'intervento originariamente ammesso.

Art. 10
Verifiche e controlli

L'Assessorato regionale dell'industria accerta la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al piano d'intervento presentato (incluse le eventuali varianti approvate), il rispetto dei tempi fissati per l'inizio dei lavori e per il completamento dell'opera e tutto quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del finanziamento. A tal fine, possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco di cinque anni successivi alla realizzazione dell'investimento.

Art. 11
Decadenza e revoca del finanziamento

11.1.  Il mancato completamento delle opere entro il termine di 360 giorni solari dal ricevimento della comunicazione dell'esito dell'istruttoria, o entro il termine conseguente all'approvazione di una eventuale istanza di variante, comportano la revoca del finanziamento già concesso e il recupero dell'anticipazione già erogata, maggiorata degli interessi legali correnti a far data da quella di erogazione alla data della restituzione effettiva.
11.2.  Si procede alla revoca del finanziamento concesso e al recupero del finanziamento erogato, maggiorato degli interessi legali, anche nei seguenti casi:
-  mancato rispetto degli adempimenti di legge connessi con l'attuazione dello specifico intervento previsto nel piano;
-  qualora vengano riscontrati significativi scostamenti tra quanto pianificato (punto 4.3, della presente circolare o conseguente variante approvata) e quanto effettivamente svolto;
-  utilizzo totale o parziale del finanziamento per finalità diverse dai motivi della concessione;
-  rimozione o dismissione prima di cinque anni dall'entrata a regime dell'investimento.
In questi ultimi casi, l'entità degli scostamenti e/o della difformità sarà valutata a giudizio insindacabile dell'Assessorato regionale dell'industria.
(2002.20.1164)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 13 marzo 2002.
Riammissione con riserva della ditta Demo 2000, piccola società cooperativa a r.l., ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento del 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 25 maggio 2001, con il quale sono state depennate dalle graduatorie di cui al decreto n. 1599 del 18 novembre 1992, tra le quali figurativa anche la ditta Compagnino Salvatore;
Vista l'ordinanza del 17 dicembre 2001, n. 1752/01, con la quale il TAR di Catania ha accolto la domanda di sospensione presentata dalla ditta Demo 2000 del provvedimento impugnato;
Vista l'ordinanza del 24 gennaio 2002, n. 299/02, con la quale lo stesso TAR ha precisato che la ricorrente Demo 2000 va inserita con riserva nella graduatoria ed ha nominato, in caso di inottemperanza di questo dipartimento, il commissario ad acta per l'esecuzione dell'ordinanza medesima;
Vista la nota n.4813 del 20 febbraio 2002, con la quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania rappresenta, al fine di evitare aggravi di spesa conseguenti, la necessità di dare esecuzione all'ordinanza predetta;
Ritenuto di dovere procedere all'ammissione della citata ditta ai benefici, attribuendo il numero di alloggi da realizzare e la località;

Decreta:


Art. 1

E' riammessa, con riserva, ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata la ditta Demo 2000, piccola società cooperativa a r.l. La stessa potrà realizzare n.20 alloggi a Mascali.

Art.2

Alla stessa impresa sarà data comunicazione circa gli adempimenti cui ottemperare per l'emissione dell'impegno di spesa relativo.

Art. 3

In ipotesi di giudizio definitivo sfavorevole, la ditta Demo dovrà rimborsare quanto alla stessa erogato in forza del presente decreto.

Art. 4

Il termine per pervenire all'inizio dei lavori resta fissato, ai sensi dell'art.1 della legge 30 aprile 1999, n.36, in mesi tredici dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Trascorso infruttuosamente tale termine, si procederà secondo quanto disposto dall'art.3 della legge 17 febbraio 1992, n.179 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 marzo 2002.
  BUSALACCHI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei lavori pubblici il 24 aprile 2002 al n. 356.
(2002.21.1245)
Torna al Sommariohome





DECRETO 19 aprile 2002.
Cancellazione di imprese dalle graduatorie delle imprese edilizie destinatarie delle agevolazioni di cui all'art. 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

IL CAPO SERVIZIO AREE URBANE E POLITICA DELLA CASA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del dirigente generale del 28 giugno 2001 che, all'art. 2, prevedeva, tra l'altro, l'obbligo da parte delle imprese inserite, di manifestare la propria volontà di realizzare gli alloggi nello stesso decreto previsti;
Considerato che le imprese riportate nell'elenco allegato non hanno fatto pervenire entro i termini previsti alcuna comunicazione;
Ritenuto di dover depennare le stesse imprese sia dal decreto n. 1104 del 17 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 25 ottobre 1997, che dal decreto del 28 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 3 agosto 2001;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni sopra riportate, le imprese di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, sono depennate sia dalla graduatoria di cui al decreto n. 1104 del 17 giugno 1997, che dal decreto del 28 giugno 2001.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 aprile 2002.
  GANGI 


Allegato

Provincia di Agrigento


  Impresa | Comune | Numero     |     | alloggi 

Fascia A
Sogeme S.p.A.  Agrigento 58 
O.I.C.E. S.p.A.  Agrigento 58 

Fascia C
Criminisi Giuseppe  Grotte 14 


Provincia di Caltanissetta


  Impresa | Comune | Numero     |     | alloggi 

Fascia A
Tumminelli Salvatore  Caltanissetta 19 

Fascia B
Greco Rocco  Gela 22 


Provincia di Catania


  Impresa | Comune | Numero     |     | alloggi 

Fascia B
Generali Costruzioni GrilloS.p.A.  Gravina di Catania 40 
Licciardello Sebastiano  Acireale 30 
Torrisi Ignazio  Acireale 14 

Fascia C
Sposito Costruzioni S.p.A.  S. Giovanni La Punta 20 
Di Chiara Damiano  S. Giovanni La Punta 20 
La Ferlita Costruzioni S.p.A.  San Gregorio 13 
Pisano Giuseppe  Scordia 16 
Maugeri Orazio  Scordia 16 
Edilcedro s.r.l.  Acicastello 16 
Scollo Saverio  Palagonia 16 


Provincia di Enna


  Impresa | Comune | Numero     |     | alloggi 

Fascia A
Cammarata Francesco Paolo  Enna 16 

Fascia C
Calabrese Antonino  Nicosia


Provincia di Messina


  Impresa | Comune | Numero     |     | alloggi 

Fascia B
Ragno Gaetano  Milazzo 23 
Miano Fortunato  Barcellona P.G. 23 

Fascia C
Cordaci geom. Filippo  Sinagra


Provincia di Palermo


  Impresa | Comune | Numero     |     | alloggi 

Fascia A
Azalea s.r.l.  Palermo 110 

Fascia B
I.C.E.S.A. S.p.A.  Monreale 37 

Fascia C
Sedismi s.r.l.  Montelepre 20 
L'Uliveto s.r.l.  Trabia 20 
Chiaramonte Costruzioni s.r.l.  Corleone 20 
Giuffrida Ignazio Giuseppe  Villabate


Provincia di Ragusa


  Impresa | Comune | Numero     |     | alloggi 

Fascia B
C.E.S.A.F. s.r.l.  Vittoria 40 
Mormina Francesco  Scicli 16 

Fascia C
Ravalli Giuseppe  Chiaramonte Gulfi 16 


Provincia di Siracusa


  Impresa | Comune | Numero     |     | alloggi 

Fascia C
Gibilisco Biagio Alfio  Carlentini 16 
Soc. Im. s.r.l.  Melilli 16 


Provincia di Trapani


  Impresa | Comune | Numero     |     | alloggi 

Fascia A
Casadei Gian Antonio  Trapani 32 
Casadei Antonio e C. a r.l.  Trapani 32 
Il Melograno s.r.l.  Trapani 32 

Fascia B
C.E.A. Società cooperativa  Alcamo 10 
Messina Michele  Mazara del Vallo 20 

Fascia C
Gentile Giovanni  Custonaci 20 
Saracino Mariano  Castellammare del Golfo
CO.SI. s.r.l.  Castellammare del Golfo

(2002.20.1153)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 16 aprile 2002.
Rideterminazione delle rette da corrispondere alla casa di cura Stagno s.r.l. a decorrere dal 1° gennaio 1998.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, laddove si autorizza l'Assessore regionale per la sanità ad apportare, in relazione all'aumento del costo della vita, i necessari adeguamenti alla misura delle rette;
Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Premesso che:
-  ai sensi dell'art. 8 del decreto n. 17273 del 7 novembre 1995, alla casa di cura Stagno s.r.l. è stata applicata dal 1995 la tariffa per prestazioni di assistenza ospedaliera lungodegenti pari a L. 156.000;
-  trattasi di retta per "residuo manicomiale" e che per tale tipologia non è prevista alcuna pianta organica nella normativa nazionale vigente in relazione all'intervenuta abolizione della struttura con la legge 13 maggio 1978, n. 180;
Considerato che la retta applicata ad oggi alla casa di cura Stagno è stata stabilita nel 1995 e da allora non è stata mai modificata, mentre le rette stabilite per altre strutture (es.: centri di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/78) sono state, di norma, aggiornate annualmente, applicando il tasso inflattivo ufficiale (ISTAT) e, negli anni in cui è stato aggiornato il contratto nazionale di lavoro per il comparto, è stata riconosciuta la percentuale di incremento;
Considerata l'assenza di riferimenti normativi per la valutazione dell'organico necessario alla struttura per assistere gli ammalati;
Ritenuto, trattandosi di residuo manicomiale che non ha parametri di riferimento a cui rapportarsi, ai fini dell'individuazione delle componenti di costo inerenti le risorse umane impegnate, che unico parametro applicabile, per l'aggiornamento della retta, è quello applicativo degli indici ISTAT per i pertinenti anni di riferimento del periodo 1998-2001, tenendo conto anche della svalutazione del periodo 1995-1997, calcolati sull'importo complessivo:
-  anno 1995      +  5,4% 
-  anno 1996      +  3,9% 
-  anno 1997      +  1,8% 
-  anno 1998      +  1,7% 
-  anno 1999      +  1,6% 
-  anno 2000      +  2,5% 

Ravvisata, pertanto, la necessità di adeguare le rette da corrispondere, a partire dal 1998, per le prestazioni sanitarie erogate ai degenti costituenti il "residuo manicomiale" della casa di cura Stagno s.r.l., così come di seguito indicato:
-  per l'anno 1998      L. 173.912 
-  per l'anno 1999      " 176.868 
-  per l'anno 2000      " 179.698 
-  per l'anno 2001      " 184.190 


Decreta:


Art. 1

Le rette che l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo corrisponderà, a carico del proprio bilancio, alla casa di cura Stagno s.r.l. a decorrere dal 1° gennaio 1998, sono:
-  per l'anno 1998      L. 173.912 
-  per l'anno 1999      " 176.868 
-  per l'anno 2000      " 179.698 
-  per l'anno 2001      " 184.190 


Art. 2

La misura della retta di cui all'art. 1 è comprensiva di tutte le prestazioni sanitarie riabilitative effettuate pro-die per ogni singolo soggetto.
Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 aprile 2002.
  CITTADINI 

(2002.19.1072)
Torna al Sommariohome





DECRETO 23 maggio 2002.
Inserimento con riserva di un nominativo nella graduatoria definitiva dei medici di medicina generale, valida per l'anno 2001.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/00 ed, in particolare, la norma transitoria n. 2, comma 2, ai sensi della quale la graduatoria unica regionale di medicina generale valida per l'anno 2001 deve essere redatta con i criteri di cui al D.P.R. n. 484/96;
Visto il decreto n. 36674 del 10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 21 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di medicina generale valida per l'anno 2001, nella parte in cui è stato escluso il dott. Gregoli Antonino Gaetano Giovanni, nato a Grammichele (CT) il 26 giugno 1967, per aver presentato un'istanza priva di autocertificazione;
Visto il ricorso, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., al tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, promosso dal dott. Gregoli Antonino Gaetano Giovanni, per l'inserimento nella graduatoria regionale di medicina generale valida per l'anno 2001;
Vista l'ordinanza n. 133/2002 SL del 7 maggio 2002, con la quale il tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, fa obbligo all'Assessorato regionale della sanità di inserire il ricorrente nella graduatoria di che trattasi;
Ritenuto, pertanto, di dover integrare la graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale valida per l'anno 2001 inserendo con riserva, in ottemperanza alla citata ordinanza del tribunale di Caltagirone, il dott. Gregoli Antonino Gaetano Giovanni, con punti 1,55;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa citato e fermo restando quant'altro disposto con il decreto n. 36674 del 10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 21 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nella graduatoria definitiva dei medici di medicina generale valida per l'anno 2001 è inserito con riserva il dott. Gregoli Antonino Gaetano Giovanni, nato a Grammichele (CT) il 26 giugno 1967, con punti 1,55.

Art. 2

Il dott. Gregoli Antonino Gaetano Giovanni andrà ad occupare nella graduatoria di che trattasi la posizione che compete in base al punteggio conseguito e tenuto conto del voto di laurea, dell'anzianità di laurea ed infine della maggiore età.
Il presente decreto sarà trasmesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 23 maggio 2002.
  AMANDORLA 

(2002.22.1274)
Torna al Sommariohome





DECRETO 24 maggio 2002.
Aree di intervento cui attribuire priorità per l'individuazione dei centri di riferimento regionali per patologie di alta specializzazione e di alto interesse sociale e sanitario.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la normativa nazionale e regionale in materia di sanità;
Visto il decreto 29684 del 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 23 agosto 1999;
Visto il decreto 30923 del 22 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 24 marzo 2000;
Visto il Piano sanitario regionale 2002/02;
Visto il decreto n. 283 del 14 marzo 2002, in corso di pubblicazione;
Visto, in particolare, l'art. 3 del suddetto decreto 283 del 14 marzo 2002, che rimanda ad un successivo provvedimento l'individuazione delle aree di intervento cui attribuire priorità per l'individuazione dei centri di riferimento regionali per patologie di alta specializzazione o di alto interesse sociale e sanitario e proroga il termine di scadenza per la presentazione delle istanze al 30 settembre 2002;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'individuazione delle seguenti aree di intervento cui attribuire priorità:
1)  disturbi della motilità dell'apparato digerente;
2)  allergopatie, anche in età giovanile;
3)  prevenzione nelle patologie cardiache;
4)  malattie reumatiche croniche nelle forme gravi;
5)  innovazioni diagnostico-terapeutiche in tema di patologie neoplastiche oculari;
6)  sordità, con particolare riferimento all'implantologia cocleare;
7)  disturbi della sessualità;
8)  disturbi del comportamento alimentare;
9)  patologie congenite d'organo (malformazioni connatali, aberrazioni cromosomiche etc.).

Decreta:


Art. 1

Per quanto esposto in premessa, vengono individuate le seguenti aree di intervento cui attribuire priorità per l'individuazione dei centri di riferimento regionali per patologie di alta specializzazione o di alto interesse sociale e sanitario:
1)  disturbi della motilità dell'apparato digerente;
2)  allergopatie, anche in età giovanile;
3)  prevenzione nelle patologie cardiache;
4)  malattie reumatiche croniche nelle forme gravi;
5)  innovazioni diagnostico-terapeutiche in tema di patologie neoplastiche oculari;
6)  sordità, con particolare riferimento all'implantologia cocleare;
7)  disturbi della sessualità;
8)  disturbi del comportamento alimentare;
9)  patologie congenite d'organo (malformazioni connatali, aberrazioni cromosomiche etc.).

Art. 2

Il termine per la presentazione delle istanze, di cui all'art. 3 del suddetto decreto 283 del 14 marzo 2002, è confermato per il 30 settembre 2002.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 maggio 2002.
  CITTADINI 

(2002.22.1272)
Torna al Sommariohome





DECRETO 27 maggio 2002.
Rettifica del decreto 24 aprile 2002, concernente presidi di guardia medica turistica per l'anno 2002.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'A.C.N. dei medici di medicina generale, reso esecutivo con il D.P.R. n. 270/00 ed, in particolare, l'art. 59, secondo il quale in ogni Regione è istituito un servizio stagionale di assistenza sanitaria nelle località turistiche;
Visto il proprio decreto n. 104 dell'8 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 22 febbraio 2002, con il quale è stato emanato il bando per la formazione della graduatoria dei medici aspiranti ad incarichi temporanei di guardia medica turistica per l'anno 2002;
Visto il proprio decreto n. 577 del 24 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 10 maggio 2002, con il quale è stato pubblicato l'elenco delle località turistiche dove verranno attivati per l'anno 2002 i presidi di guardia medica turistica della Regione Sicilia;
Considerato che per mero errore materiale fra i presidi di G.M.T., sopra pubblicati, è stato inserito quello di Rometta (Acqua Ladroni) in provincia di Messina, che invece non doveva essere attivato per il corrente anno;
Ritenuto di dovere provvedere alle conseguenti rettifiche al decreto n. 577 sopracitato;

Decreta:


Art. 1

Per la causale in narrativa, è depennato dall'elenco dei presidi di G.M.T. per l'anno 2002, pubblicati con il decreto 577 del 24 aprile 2002, il seguente presidio:
-  Azienda sanitaria locale n. 5 - Messina, località turistica Rometta (Acqua Ladroni), orario attività 8,00-20,00, unità 4.

Art. 2

L'Azienda sanitaria locale n. 6 di Palermo, quale ufficio regionale preposto per il corrente anno agli adempimenti previsti dall'art. 59 del D.P.R. n. 270/00, è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 maggio 2002.
  CITTADINI 

(2002.22.1324)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 21 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di Savoca.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Mi sure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella re gione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 set tembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così co me previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che do cumentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'am biente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi de gli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Viste le note prot. n. 3141 del 21 maggio 2001 e n. 5365 del 26 settembre 2001, con le quali il sindaco del comune di Savoca (provincia di Messina) ha richiesto di apportare modifiche ed integrazioni al piano straor dinario relativamente al centro abitato, trasmettendo al l'ufficio del Genio civile di Messina relazione geologica con perimetrazione delle aree soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico nel territorio comunale di Savoca e relazione geologica con carte tematiche a supporto del piano regolatore generale redatti dal geologo A. Ucosich, stralcio in scala 1:1.000 del programma di fabbricazione;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, trasmessa con nota n. 26338 del 28 gennaio 2002, nella quale l'ufficio, sulla base degli studi trasmessi dal comune di Savoca e del sopralluogo effettuato, ritiene ammissibile la richiesta di aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, relativamente al centro abitato, avanzata dall'amministrazione co munale;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di Savoca (provincia di Messina) con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio idrogeologico, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 lu glio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente de creto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 marzo 2002.
  PERGOLIZZI 


Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)

(2002.14.795)
Torna al Sommariohome





DECRETO 22 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di Barcellona Pozzo di Gotto e di alcune frazioni.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Mi sure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'op portunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'am biente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi de gli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Viste le note prot. n. 357/Gab del 19 settembre 2000 e n. 4609 del 16 febbraio 2001, con le quali il sindaco del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (provincia di Messina) ha richiesto di apportare modifiche ed integrazioni al piano straordinario, avendo riscontrato una situazione di dissesto differente da quanto ivi rappresentata;
Vista la nota del 24 ottobre 2001, con la quale l'amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, precisando che la richiesta di revisione è riferita alle aree del centro abitato e delle frazioni di S. Paolo, Acquaficara, Femmina Morta, Croce Maloto, Bardaro-V.ne Mendola, La Gala, Porto Salvo e Case Migliardo, trasmette all'ufficio del Genio civile di Messina copia dello studio geologico a supporto del piano regolatore generale e cartografie relative allo stato di fatto ed alle previsioni di piano regolatore generale in scala 1:10.000, redatti dal geol. F. Lentini, studio geologico del centro urbano e frazioni finalizzato all'aggiornamento del piano straordinario a firma del prof. F. Lentini e geol. A. Caliri;
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, trasmessa con nota prot. n. 28997 del 28 gennaio 2002, riguardante la revisione delle aree a rischio idrogeologico del centro abitato di Barcellona Pozzo di Gotto e delle frazioni di S. Paolo, Acquaficara, Femmina Morta, Croce Maloto, Bardaro-V.ne Mendola, La Gala, Porto Salvo e Case Migliardo, nella quale l'ufficio, sulla base degli studi trasmessi dal comune di Barcellona Pozzo di Gotto e dei sopralluoghi effettuati, ritiene ammissibile la richiesta di aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avanzata dal l'am ministrazione comunale;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di Barcellona Pozzo di Gotto e delle frazioni diS.Paolo, Acquaficara, Femmina Morta, Croce Maloto, Bardaro-V.ne Mendola, La Gala, Porto Salvo e Case Migliardo con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio idrogeologico, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente de creto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 marzo 2002.
  PERGOLIZZI 


Cliccare qui per visualizzare gli allegati (prima parte) in formato PDF (occorre Acrobat Reader)
Cliccare qui per visualizzare gli allegati (seconda parte) in formato PDF (occorre Acrobat Reader)


(2002.14.798)
Torna al Sommariohome





DECRETO 22 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di Castelmola e delle contrade Mendicino e Lumbia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che do cumentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'am biente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi de gli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Viste le note prot. n. 990 del 14 febbraio 2001, n. 4559 del 13 settembre 2001 e n. 4965 del 12 ottobre 2001, con le quali il sindaco del comune di Castelmola (provincia di Messina) ha richiesto di apportare modifiche ed integrazioni al piano straordinario relativamente al centro abitato, allegando lo studio geologico a supporto del piano regolatore generale redatto dal geologo M. Passalacqua, relazione geologica con perimetrazione delle aree soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico, nel territorio comunale di Castelmola, e relazione geologica delle aree soggette a prescrizioni esecutive, redatti dal geologo S. Puccio, stralcio del programma di fabbricazione in scala 1:5.000 e stralcio delle prescrizioni esecutive in scala 1:2.000;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, trasmessa con nota n. 28462 del 5 marzo 2002, nella quale l'ufficio, sulla base dei sopralluoghi effettuati congiuntamente a rappresentanti dell'amministrazione comunale ed al geologo S. Puccio che hanno consentito di verificare la sostanziale compatibilità di quanto rappresentato negli studi trasmessi, ritiene am missibile la richiesta di aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico avanzata dall'amministrazione comunale di Castelmola e riguardante il centro abitato e le contrade Mendicino e Lumbia;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di Castelmola e delle contrade Mendicino e Lumbia, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio idrogeologico, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 marzo 2002.
  PERGOLIZZI 


Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)

(2002.14.796)
Torna al Sommariohome





DECRETO 22 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di S. Agata di Militello.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Mi sure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologi co ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che do cumentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'am biente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi de gli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 22681 del 13 novembre 2001, con la quale il sindaco del comune di S. Agata di Militello (provincia di Messina), ha richiesto di apportare modifiche al piano straordinario, precisando che la ri chiesta di revisione è riferita al centro abitato ed alle aree limitrofe, e trasmettendo all'ufficio del Genio civile di Messina copia dello studio geologico di supporto al piano regolatore generale, redatto dal dott. A. Argento, lo studio geologico-tecnico finalizzato alla revisione e redatto dai geologici G. Faraci, G. Gagliardo, C. Meli, R. Profeta e S.Scaffidi e le cartografie relative allo stato di fatto ed alle previsioni di piano regolatore generale;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, trasmessa con nota n. 31242 del 5 marzo 2002, nella quale l'ufficio, sulla base degli studi trasmessi dal comune di S. Agata di Militello e del sopralluogo effettuato congiuntamente ai tecnici comunali, ri tiene ammissibile la richiesta di aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, relativamente al centro abitato e alle aree limitrofe, avanzata dall'am ministrazione comunale;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di S. Agata di Militello (provincia di Messina) con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio idrogeologico, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 marzo 2002.
  PERGOLIZZI 


Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)


(2002.14.794)
Torna al Sommariohome





DECRETO 29 marzo 2002.
Annullamento della cartografia allegata al decreto 13 mar zo 2002, relativo alla modifica della perimetrazione della riserva naturale orientata Oasi del Simeto.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88 e successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione in Sicilia di riserve naturali;
Visto il decreto n. 85 del 14 marzo 1984, con il quale è stata istituita la R.N.O. Oasi delSimeto;
Visto il decreto n. 115 del 13 marzo 2002, con il quale è stata modificata la perimetrazione della R.N.O. Oasi del Simeto;
Considerato che nella cartografia relativa al suddetto decreto di modifica della perimetrazione è stato rilevato un mero errore grafico materiale per cui si è reso necessario un chiarimento da parte del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
Visto il verbale della seduta del C.R.P.P.N. del 22 marzo 2002, nel quale è stato precisato che la perimetrazione in corrispondenza degli agglomerati abusivi Azzurro e Primo Sole 1 è quella del 1984, poiché il gruppoSimeto del C.R.P.P.N. non ha preso in esame eventuali modifiche di perimetrazione di detta zona, avendo ritenuta valida quella precedente contemplata nel decreto n. 85 del 14 marzo 1984;
-  il limite della zona A si deve intendere sulla sponda in sinistra idrografica del canale Buttaceto;
-  per quanto attiene l'asta fluviale del Simeto, il grup po Simeto del C.R.P.P.N. precisa che in zona A si intende includere l'area relativa all'alveo di piena (compresa l'area golenale) e che in zona B (preriserva), invece, si include l'area compresa tra i due piedi degli argini di destra e sinistra.
Ritenuto di condividere le suddette precisazioni del C.R.P.P.N.;
Ritenuto, pertanto, di confermare tutto quanto contenuto nel più volte citato decreto n. 115 del 13 marzo 2002 e quindi di poter procedere alla sua notifica e pubblicazione unitamente alla cartografia corretta secondo le precisazioni del C.R.P.P.N.;

Decreta:


Articolo unico

La cartografia in scala 1:25.000 contenente la riperimetrazione della R.N.O. Oasi delSimeto allegata al de creto n. 115 del 13 marzo 2002 è annullata e sostituita da analoga cartografia che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente provvedimento, unitamente al decreto n. 115 del 13 marzo 2002 e al regolamento recante modalità d'uso e divieti della riserva, già approvato con decreto n. 824 del 30 giugno 1987, sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubbli cazione.
Palermo, 29 marzo 2002.
  PELLEGRINO 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)

(2002.14.792)
Torna al Sommariohome






DECRETO 29 marzo 2002.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico di parte del comune di Ravanusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'am biente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi de gli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 410 dell'8 gennaio 2002, con la quale il sindaco del comune di Ravanusa (provincia di Agrigento), chiede la revisione al piano straordinario, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, limitatamente all'area di contrada S. Vito a nord dell'abitato di Ravanusa, allegando uno studio geologico redatto dal geologo G. Capobianco;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, trasmessa con nota prot. n. 162/02 del 7 marzo 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta della documentazione trasmessa dal comune di Ravanusa e dei sopralluoghi effettuati, procede ad una valutazione del rischio che nell'area di contrada S. Vito risulta "moderato";
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è aggiornato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Ravanusa, in provincia di Agrigento, limitatamente all'area di contrada S. Vito, a nord dell'abitato, con la modifica della valutazione del rischio di frana da "molto elevato" a "moderato".

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio, in scala 1:10.000 e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 marzo 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato del territorio e dell'ambiente, servizio 9, il comune di Ravanusa, l'ufficio del Genio civile di Agrigento e la Provincia regionale di Agrigento.
Allegato
RELAZIONE

L'area in esame rientra nella tavoletta "Ravanusa", R = 1:25.000, foglio 272, IV, NO, della carta d'Italia edita dall'I.G.M.I.
Per la revisione del piano è stato utilizzato uno stralcio della car ta tecnica regionale 1:10.000, denominata Ravanusa, sezione 637120.
Nel piano straordinario di bacino per l'assetto idrogeologico adottato con decreto n. 298/41, in corrispondenza dell'edificio in oggetto sono indicate sulla carta del dissesto frane ed aree interessate da dissesti diffusi.
Il comune di Ravanusa con nota n. 410 dell'8 gennaio 2002, protocollata al n. 162, richiedeva a questo ufficio la revisione dei vincoli imposti dal citato decreto, al fine di consentire al proprietario dell'edificio di conseguire il nulla osta da parte dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento e successivamente la con cessione in sanatoria.
Con detta nota sono stati trasmessi, in duplice copia: relazione illustrativa del progetto; disegni architettonici con stralcio planimetrico catastale ed ubicazione dell'immobile, redatti dall'arch. Guido Muratore; relazione geologica redatta dal dott. Giuseppe Ca pobianco.
Ai fini della revisione si è operato secondo la circolare A.T.A. del 22 novembre 2000, prot. n. 57596, in funzione di quanto emerso dallo studio geologico del dott. Giuseppe Capobianco e dalla relazione di massima sul centro abitato, redatta dal prof. Giuseppe Pipitone, dell'Università degli studi di Palermo, dipartimento di geologia e geodesia.
Da sopralluoghi eseguiti da funzionari di questo ufficio e dalle risultanze dei due studi, la situazione appare in contrasto con quella descritta nel piano straordinario di bacino, dove, nella "carta del rischio idrogeologico" è evidenziata un'area interessata da rischio di frana "molto elevato", che comprende la parte est dell'abitato, la testata del vallone Acqua Nuova e una porzione della contrada Santo Vito.
La zona est dell'abitato ed i versanti di detto vallone, immediatamente a valle, sono interessati rispettivamente da un fenomeno di deformazione gravitativa profonda, che determina vistosi quadri fessurativi a carico di edifici ed infrastrutture, e da diffusi dissesti nell'area a valle, caratterizzata da profondi fossi di erosione concentrata.
Questo ufficio, in sede di autorizzazione, ai sensi dell'art. 13 del la legge n. 64/74, ha stralciato queste due aree dal P.R.G. con il parere n. 8470/91, approvato con decreto n. 440 del 30 maggio 1994, in attesa di ulteriori studi, proprio per la presenza di dette fenomenologie attive.
L'amministrazione comunale attualmente ha trasmesso soltanto lo studio di massima, a cura del prof. G. Pipitone, che conferma le dette ipotesi geomorfologiche.
Pertanto, in attesa dello studio geologico esecutivo, dette aree verranno tralasciate dalla presente istruttoria.
La situazione locale di contrada Santo Vito presenta invece situazioni diverse da quelle rappresentate nel piano, trattandosi di una vasta area pianeggiante a nord est del centro abitato.
Geologicamente la zona risulta interessata da numerosi fenomeni tettonici, compressivi e successivamente di tipo distensivo, che hanno piegato e dislocato i litotipi messiniani della serie Solfifera con i termini ad essa sovrastanti.
In particolare, l'edificio ricade su una monoclinale con giacitura suborizzontale, da cui la morfologia pianeggiante, che si estende a sud est di una anticlinale asimmetrica, con il fianco meridionale eroso.
A sud il pianoro è delimitato dagli acclivi ed instabili versanti del vallone dell'Acqua Nuova, tributario anomalo del fiume Salso, che ha fortemente inciso i litotipi rigidi della serie solfifera ponendo in affioramento le sottostanti argille.
Nell'area in esame affiorano depositi eluvio colluviali limosi, di origine palustre, da cui emergono localmente le marne dei trubi ed i calcari evaporitici.
Le caratteristiche topografiche di pianoro e gli elevati valori dei parametri meccanici dei substrati, garantiscono le condizioni di stabilità geomorfologiche anche nei riguardi di processi erosivi.
Il versante argilloso a nord est, è invece interessato da numerose frane, nella parte medio alta a maggiore acclività, mobilitate du rante i periodi di saturazione.
Si tratta in prevalenza di colamenti o di scorrimenti che sono evoluti in colamenti, coinvolgenti la copertura eluviale ed alterata, quest'ultima con spessori massimi nell'ordine di m. 5.00-6.00, il cui stato di attività varia da quiescente ad inattivo.
Alcuni impluvi sono stati sistemati mediante la realizzazione di soglie o briglie in pietrame, mentre altri sono in fase attiva.
Le pratiche agricole di tipo estensivo contrastano anche l'erosione diffusa, che è relegata ad una piccola zona a maggior pendenza.
L'ammodernamento della strada statale n. 557 Ravanusa-Sommatino, il cui tracciato è stato spostato parzialmente verso valle, come si evince dalle planimetrie allegate, determina una mitigazione delle condizioni di rischio nei riguardi di eventuali interferenze tra i movimenti franosi descritti ed il transito veicolare.
In particolare, a partire dall'incrocio con la variante esterna all'abitato, le zone di accumulo delle masse in movimento si arrestano prima della strada e degli edifici ubicati in prossimità della stessa, grazie alla riduzione delle pendenze.
Sulla carta del dissesto R = 1:10.000 si riportano le frane di colamento esistenti a monte della piana, su cui ricade l'edificio in esame, di cui una presenta uno stato di attività inattivo, mentre le restanti sono state rilevate come quiescenti.
Come detto, non verranno presi in considerazione le condizioni a sud dell'incrocio tra la strada statale e la variante esterna all'abitato, in attesa dello studio sul centro abitato redatto dall'università di Palermo.
Sulla scorta delle indicazioni contenute nelle linee guida per la revisione del piano straordinario di bacino per l'assetto idrogeologico, si procede di seguito alla valutazione del rischio idrogeologico per i dissesti prima descritti.
Frane quiscenti a monte della strada statale n. 557
Si tratta di una frana di colamento, probabilmente la più grande è riferibile agli scorrimenti ma è comunque evoluta in colamento, di cui si notano soltanto le evidenze geomorfologiche.
A vantaggio della sicurezza analizzeremo le condizioni di rischio di quest'ultima, che ha maggiori dimensioni.
Superficie circa 210.000 mq.
Classificazione della frana ed individuazione delle classi di rischio:
-  tipologia: T2;
-  magnitudo: M3;
-  pericolosità: P1;
-  elementi a rischio, case sparse ed insediamenti agricoli: E1.
Dalla combinazione tra pericolosità P1 e gli elementi a rischio E1 si perviene alla classe di rischio:
P1 * E1 = R1 rischio moderato.
Frana inattiva a monte della strada statale n. 557
Si tratta di un colamento lento, di modeste dimensioni, che interessa in piede dell'evento precedente e quindi argille fortemente rimaneggiate della zona d'accumulo.
Superficie circa 15.000 mq.
Classificazione della frana ed individuazione delle classi di rischio:
-  tipologia: T1;
-  magnitudo: M2;
-  pericolosità: P1;
-  elementi a rischio, case sparse ed insediamenti agricoli: E1.
Dalla combinazione tra pericolosità P1 e gli elementi a rischio E1 si perviene alla classe di rischio:
P1 * E1 = R1 rischio moderato.
Risultando il rischio moderato, sulla relativa carta non si evidenziano zone a rischio elevato o molto elevato, pertanto il vincolo si intende completamente rimosso nell'area analizzata, che comprende anche l'edificio in oggetto indicato.
Per le aree confinanti immediatamente a sud, che interessano il centro abitato ed i versanti del vallone dell'Acqua Nuova (contra da Cugni Fontanella), il regime vincolistico rimarrà inalterato così come pubblicato con decreto del 4 luglio 2000.
Si allegano copia della carta del dissesto e del rischio, R = 1:50.000, pubblicate con il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, e car te R = 1:10:000 proposte da questo ufficio ai fini della revisione del piano straordinario di bacino.
(2002.15.856)
Torna al Sommariohome





DECRETO 29 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di S. Giuseppe Jato.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 4601 del 9 marzo 2001, con la quale il sindaco del comune di S. Giuseppe Jato (provincia di Palermo), ha presentato all'ufficio del Genio civile di Palermo istanza finalizzata alla revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, allegan do uno specifico studio geologico a firma del geol. D. Pagano;
Vista la nota prot. n. 16226 del 22 settembre 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo ha restituito all'amministrazione comunale lo studio, in quanto non conforme ai contenuti della circolare n. 57596 del 22 novembre 2000;
Vista la nota prot. n. 4329/U.T.C. del 12 dicembre 2001, con la quale il sindaco del comune di S. Giuseppe Jato ha trasmesso all'ufficio del Genio civile di Palermo lo studio integrativo, redatto dallo stesso professionista, mirato alle valutazioni geomorfologiche del centro abitato di S. Giuseppe Jato e aree limitrofe;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo, trasmessa con nota prot. n. 25808 dell'11 marzo 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta della documentazione trasmessa dal comune di S. Giuseppe Jato, ritiene che la richiesta di aggiornamento al piano straordinario per l'assetto idrogeologico, proposta dall'amministrazione comunale e riferita al centro abitato e aree limitrofe ad esso, sia ammissibile;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di S. Giuseppe Jato (provincia di Palermo) e aree limitrofe ad esso, con la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico in scala 1:10.000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto la carta dell'individuazione delle aree a rischio in scala 1:10.000 e relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 marzo 2002.
  PERGOLIZZI 

Allegati
RELAZIONE

Nell'ambito del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, promulgato con decreto del 4 luglio 2000, sono state individuate delle aree franose a rischio elevato o molto elevato, riconducibili sia a dissesti idrogeologici sia ad emergenze geomorfologiche nel territorio comunale di San Giuseppe Jato e aree prossime al medesimo abitato. Successivamente con decreto dell'A.R.T.A. n. 516/41 del 4 ottobre 2000 veniva rettificata la delimitazione delle aree a rischio elevato e molto elevato.
Il comune di San Giuseppe Jato ha presentato istanze finalizzate alla revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico. La prima con prot. n. 4601 è stata inoltrata in data 9 marzo 2001 ed è stata assunta al prot. n. 6727 presso l'ufficio del Genio civile di Palermo in data 20 marzo 2001. Successivamente è stato trasmesso uno specifico studio commissionato dall'amministrazione comunale di San Giuseppe Jato e redatto dal geol. Domenico Pagano. Tale studio è stato poi restituito, in quanto non conforme ai contenuti della circolare n. 57596 del 22 novembre 2000, in data 22 settembre 2001 con prot. 16226.
In data 12 dicembre 2001 con nota n. 4329/U.T.C., assunta in questo ufficio, in data 17 dicembre 2001 al prot. n. 25808, è stato trasmesso lo studio integrativo redatto sempre dal medesimo professionista incaricato dall'amministrazione comunale di San Giuseppe Jato.
Alle suddette istanze, come precisato, sono stati allegati studi geologici tratti da quelli redatti a supporto del P.R.G. e con l'ultima istanza è stato prodotto uno specifico studio mirato alla valutazione sia dei rischi che delle valutazioni geomorfologiche in ordine al contenuto della circolare dell'A.R.T.A. n. 57596 del 22 novembre 2000.
Il professionista incaricato dall'amministrazione comunale di San Giuseppe Jato, geol. Domenico Pagano, ha prodotto un elaborato di sintesi, definito "relazione geologica integrativa" in cui sono state esaminate e descritte le forme di dissesto che hanno colpito l'abitato di San Giuseppe Jato e le aree più vicine a questo.
Quale elaborato cartografico è stata prodotta una "carta della perimetrazione delle aree a diverse classi di rischio" definita tavola 10/b. La suddetta tavola contiene anche la classificazione dei versanti riportata sulla carta di stabilità del P.R.G.
Tale elaborato tenendo conto delle valutazioni di rischio con i gradi R1, R2, R3 (rischio elevato) e R4 (rischio molto elevato) illustra perimetrazioni delle aree a rischio elevato e molto elevato modificate rispetto a quelle riprodotte sulle carte con le valutazioni di rischio redatte da codesto Assessorato.
In particolare, analizzando la carta con le valutazioni di rischio a scala 1:10.000 si può notare che la porzione di territorio più prossima al centro abitato ha subito classificazioni di rischio più articolate.
Un'area denominata F3 ha mantenuto l'originaria classificazione a rischio molto elevato per frane, sono state individuate aree a rischio elevato per frane e sono state individuate aree prive di rischio o a rischio moderato e medio.
Nella fattispecie tutta l'area orientale indicata con F8, F9, F10, F11, ricadente in aree potenzialmente instabili è stata classificata a rischio elevato per frane in funzione delle infrastrutture presenti.
A corredo della suddetta relazione è stata inoltre prodotta la valutazione analitica delle aree a diverso grado di rischio secondo le "linee guida" dell'A.R.T.A.
In considerazione di quanto sopra, si trasmette per gli ulteriori provvedimenti di competenza, la documentazione di sintesi inviata dal comune di San Giuseppe Jato, redatta dal geol. Domenico Pagano, che risulta elaborata secondo le linee guida individuate con la circolare assessoriale n. 57596 del 22 novembre 2000 per la revisione del piano straordinario, con la nuova classificazione del livello di rischio del territorio del comune di San Giuseppe Jato.

Cliccare qui per visualizzare la cartografia allegata in formato PDF (occorre Acrobat Reader)

(2002.14.834)
Torna al Sommariohome





DECRETO 3 aprile 2002.
Autorizzazione del progetto della Provincia regionale di Messina relativo ai lavori di riqualificazione della Litoranea nord, tratto Annunziata-Grotte.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Vista l'istanza n. 30484 del 6 settembre 2000, con la quale la Provincia regionale di Messina ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto relativo ai lavori di riqualificazione della Litoranea nord, tratto Annunziata-Grotte;
Vista la nota n. 53244 del 30 ottobre 2000, con la quale questo Assessorato ha richiesto al comune di Messina di esprimere, a mezzo deliberazione consiliare, l'avviso previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 65/81 sul progetto della Provincia regionale di Messina;
Vista l'ulteriore assessoriale, prot. n. 1321 del 12 marzo 2001, con la quale, prese in esame le considerazioni rappresentate dal comune di Messina con foglio prot. n. 9276 del 20 novembre 2000, lo stesso comune è stato diffidato ad esprimere l'avviso di competenza in merito ai lavori di cui al progetto della Provincia regionale di Messina;
Visto il decreto n. 397/DRU del 28 giugno 2001, con il quale, attesa l'assenza da parte del comune di Messina delle determinazioni richieste con la sopracitata assessoriale, è stato nominato un commissario ad acta per la convocazione del consiglio comunale, così come indicato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la nota n. 289/XXXIX dell'11 settembre 2001, con la quale il commissario nominato per gli adempimenti indicati nel sopracitato decreto ha rappresentato che nel termine previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 il consiglio comunale non ha espresso il previsto avviso;
Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, reso dall'ufficio del Genio civile di Messina con nota prot. n. 27760 del 20 settembre 2000;
Vista la proposta dell'unità operativa 4.1/DRU n. 3 del 21 gennaio 2002, resa, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...(Omissis)...
Il progetto in argomento riguarda la realizzazione di una pista ciclabile nell'area stradale preesistente a mezzo della riduzione della larghezza del marciapiede. La pista ciclabile a doppio senso di circolazione avrà una larghezza di mt. 2,00 e uno sviluppo di circa km. 2.500, sarà separata dal traffico veicolare da un marciapiede della larghezza di ml. 0,70. Il progetto prevede inoltre la regolarizzazione di parcheggi già esistenti, la creazione di nuove aree di parcheggio in aree demaniali poste a valle della litoranea, la messa in opera di nuova pavimentazione, ristrutturazione dell'impianto di raccolta delle acque piovane e sostituzione di alcuni tratti di guarda-rail. Il progetto di che trattasi è stato sottoposto a verifica di conformità urbanistica da parte del gruppo 30°/DRU, che, con nota n. 417 del 27 settembre 2000, ha attestato detta conformità "per il tratto di pista ciclabile che corre all'interno del ciglio della preesistente sede stradale... identificato con coloritura in rosso nella planimetria generale con le previsioni di progetto scala 1:500";
Con detta nota veniva rappresentato inoltre che "per quanto attiene alle opere ricomprese nel progetto e non superiormente individuate come oggetto della conformità" la Provincia regionale di Messina aveva inoltrato richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81.
Con assessoriale n. 53244 del 30 ottobre 2000, il gruppo 30°/DRU richiedeva al comune di Messina di esprimere il proprio avviso a mezzo delibera consiliare, ai sensi dell'art. 7 legge regionale n. 65/81 ed alla Provincia regionale di Messina di acquisire per le opere in oggetto il parere dell'ufficio del Genio civile, ai sensi dell'ex art. 13 legge regionale n. 64/74 e qualora l'area fosse gravata da vincoli il parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina.
In riscontro alla superiore nota, il comune di Messina - dipartimento politiche del territorio - con nota n. 9276 del 20 novembre 2000, relazionava quanto appresso:
a)  "che la Provincia regionale di Messina aveva in corso di esecuzione opere per le quali non era stato consentito il visto di conformità allo strumento urbanistico;
b)  che le opere ricadevano nella parte stralciata dal piano regolatore generale e che la fattispecie era pertanto regolamentata dall'art. 1, 2° comma, legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
c)  che la C.E.C. nel confermare il parere favorevole espresso nella seduta del 14 giugno 2000 ha evidenziato la necessità di attivare la procedura di cui alla sopra citata legge regionale del punto b), con riferimento agli slarghi realizzati;
d)  che, con nota n. 80311 del 16 novembre 2000, il dipartimento delle politiche del territorio ribadiva quanto espresso dal C.E.C. ovvero la non applicabilità nella fattispecie della norma di cui all'art. 7 legge regionale n. 65/81, ma bensì l'applicabilità delle procedure previste dall'art. 1, 2° comma, legge regionale 11 aprile 1981, n. 65";
Con nota n. 13321 del 12 marzo 2001 il gruppo 30°/DRU precisava che le superiori "considerazioni svolte dalla C.E.C. e dal dipartimento delle politiche del territorio risultano (risultavano) tuttavia superate alla luce del 2° comma, art. 10, legge regionale 21 aprile 1995, n. 40";
Inoltre con la medesima nota, nel diffidare il comune ad esprimere il proprio avviso ai sensi dell'art. 7 legge regionale n. 65/81, ed avendo verificato che l'intervento proposto ricade nella fascia di inedificabilità assoluta di cui all'art. 15, lettera a), della legge regionale n. 78/76, il gruppo 30°/DRU rappresentava che il progetto poteva essere autorizzato da questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 legge regionale n. 65/81, "previa deroga secondo il regime dell'art. 57 legge regionale n. 71/78";
Trascorsi infruttuosamente i termini previsti ex art. 6 legge regionale n. 15/91, con decreto n. 397/DRU del 28 giugno 2001, è stato nominato un commissario ad acta per la convocazione del consiglio comunale;
Alla scadenza del mandato conferito, con il superiore decreto il commissario ad acta con nota n. 289 dell'1 settembre 2001 ha rappresentato che il consiglio comunale, debitamente convocato, non aveva proceduto ad esprimere il proprio avviso per mancanza di numero legale;
A seguito di ricorso del 25 giugno 2001, la Provincia regione di Messina avanzava presso il T.A.R. di Catania richiesta per l'annullamento del provvedimento assessoriale n. 13321 del 12 marzo 2001 per la parte riguardante la sussistenza del regime di deroga ex art. 16 della legge regionale n. 78/76 del progetto della pista ciclabile, detto T.A.R., con ordinanza n. 1729/2001, ha sospeso il provvedimento impugnato.
Rilevato che:
-  con ricorso del 25 giugno 2001 la Provincia regionale di Messina ha evidenziato che la pista ciclabile e relativi parcheggi si pongono "in stretto rapporto di strumentalità con gli usi del mare" e che "per circa 9 mesi all'anno, le aree destinate a parcheggi sarebbero destinate a ricovero delle barche e quindi in perfetta coerenza con le prescrizioni di legge".
Considerato che:
-  in relazione ai chiarimenti forniti dalla Provincia regionale di Messina con il suddetto ricorso, possono ritenersi superati i rilievi precedentemente formulati da questo Assessorato, in quanto la realizzazione delle aree di sosta assolvono funzioni prevalentemente collegate alla fruizione del mare;
-  la compatibilità geomorfologica dell'area con la realizzazione dell'opera programmata è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina con nota prot. n. 27760 del 26 settembre 2000, che ha reso parere favorevole sul progetto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina ha espresso nulla osta con provvedimento n. 1713/CC del 21 aprile 1998;
-  che detto progetto è stato approvato in linea tecnica dalla Provincia regionale di Messina, XVII settore, con parere reso in data 6 giugno 1997;
-  che il progetto di che trattasi riguarda la riqualificazione di strada esistente;
-  che l'intervento di che trattasi riguarda opere di viabilità e sosta strettamente correlata all'esistente strada provinciale 43 e a servizio del retrostante centro urbano;
Per quanto sopra visto e considerato è del parere che il progetto di riqualificazione della S.P. 43 tratto Annunziata-Grotte, proposto dalla Provincia regionale di Messina ricadente nel territorio del comune di Messina, in area meglio individuata sugli elaborati grafici stralcio catastale ed aero fotogrammetrico scala 1:2.000, planimetria generale, stato di fatto scala 1:500 e planimetria generale previsione di progetto scala 1:500, sia meritevole di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni.";
Visto il voto n. 549 del 21 febbraio 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente le considerazioni rappresentate dall'U.O. 4.1 con la proposta sopracitata, ha espresso il parere di ritenere meritevole di autorizzazione il progetto di riqualificazione della S.P. 43 tratto Annunziata-Grotte proposto dalla Provincia di Messina;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 549 del 21 febbraio 2002, è autorizzato, in variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Messina, il progetto della Provincia regionale di Messina riguardante "Lavori di riqualificazione della Litoranea nord, tratto Annunziata-Grotte".

Art.  2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 3 del 21 gennaio 2002 dell'U.O. 4.1./DRU;
2)  voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 549 del 21 febbraio 2002;
3)  relazione tecnica illustrativa;
4)  stralcio catastale ed aerofotogrammetrico, scala 1:2.000;
5)  planimetria generale stato di fatto, scala 1:500;
6)  planimetria generale previsione di progetto, scala 1:500;
7)  profili aree demaniali, scala 1:500;
8)  tav.  1  -  planimetria particolareggiata sistemazione previste, scala 1:200;
9)  tav.  2  -  planimetria particolareggiata sistemazione previste, scala 1:200;
10)  tav.  3  -  planimetria particolareggiata sistemazione previste, scala 1:200;
11)  tav.  4  -  planimetria particolareggiata sistemazione previste, scala 1:200;
12)  tav.  5  -  planimetria particolareggiata sistemazione previste, scala 1:200;
13)  tav.  6  -  planimetria particolareggiata sistemazione previste, scala 1:200.

Art.  3

La Provincia regionale di Messina resta onerata, prima dell'inizio dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui in oggetto.

Art.  4

La Provincia regionale di Messina e il comune di Messina sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 aprile 2002.
  SCIMEMI 

(2002.15.864)
Torna al Sommariohome





DECRETO 4 aprile 2002.
Individuazione dei bacini prioritari per la redazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 10 aprile 1968, n. 2;
Vista la legge regionale del 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la legge regionale del 10 agosto 1985, n. 37;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il D.P.R. 18 luglio 1995: "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino";
Visto il decreto legge dell'11 giugno 1998, n. 180: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132: "Interventi urgenti in materia di protezione civile", convertito, con modificazioni, in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, con vertito, con modificazioni, in legge 11 dicembre 2000, n. 365;
Visto l'art. 1-bis della predetta legge, che definisce la procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio;
Visto il rapporto del servizio 9, F.V. n. 19 del 5 marzo 2002, con il quale si richiedono all'Assessore disposizioni per la redazione del piano;
Vista la nota prot. n. 956/Gab. del 28 marzo 2002, con la quale l'Assessore dispone in ordine alla redazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico;
Considerato che dalle citate disposizioni assessoriali si evince che sono state individuate 5 aree territoriali comprendenti tutti i bacini idrografici siciliani, come da cartografia allegata;
Considerato che all'interno di tali aree sono stati individuati i seguenti bacini prioritari:
Sicilia nord-occidentale
-  Lenzi-Baiata (provincia di Trapani);
-  Imera settentrionale;
-  S. Leonardo (provincia di Palermo).
Sicilia sud-occidentale
-  Platani (province di Agrigento, Palermo, Trapani);
-  Imera meridionale (province di Agrigento, Enna, Caltanissetta, Palermo);
-  Belice (province di Agrigento, Palermo, Trapani).
Sicilia orientale
-  Alcantara (province di Catania, Messina);
-  Simeto (province di Catania, Enna, Messina);
-  S. Leonardo (provincia di Siracusa).
Sicilia nord-orientale
-  Fiumare del Messinese versante tirrenico.
Sicilia sud-orientale
-  Gela (provincia di Caltanissetta, Enna);
-  F. Acate (provincia di Ragusa);
Visto l'art. 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il quale, tra l'altro, prevede che "...l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente predispone il progetto di piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, di cui al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, anche per stralci relativi a bacini idrografici o sottobacini. A tal fine, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono individuati i bacini ai quali è data priorità nella redazione del piano stralcio.";
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere all'individuazione dei suddetti bacini prioritari, ai sensi dell'art. 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, secondo le disposizioni impartite dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con le disposizioni di cui alla nota prot. n. 956/Gab. del 28 marzo 2002;

Decreta:


Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, i bacini prioritari per la redazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico sono quelli relativi ai seguenti fiumi:
-  Lenzi-Baiata (provincia di Trapani);
-  Belice (province di Agrigento, Palermo, Trapani);
-  Platani (province di Agrigento, Palermo, Caltanissetta);
-  Imera meridionale (province di Agrigento, Enna, Caltanissetta, Palermo);
-  Imera settentrionale (provincia di Palermo);
-  Alcantara (province di Catania, Messina);
-  Simeto (province di Catania, Enna, Messina);
-  Gela (province di Caltanissetta, Enna);
-  S. Leonardo (provincia di Palermo);
-  S. Leonardo (provincia di Siracusa);
-  Acate (provincia di Ragusa);
-  Fiumare del versante tirrenico della provincia di Messina (Tusa, Furiano, Rosmarino, Zappulla, Timeto, Elicona, Mazzarrà, Termini, Inganno, Mela, Niceto).

Art. 2

Con successivo decreto si provvederà ad individuare i restanti bacini idrografici per la definizione del piano per l'assetto idrogeologico.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 aprile 2002.
  PELLEGRINO 


ALLEGATO

(2002.16.935)
Torna al Sommariohome







DECRETO 11 aprile 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Vittoria.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto il foglio prot. n. 40071 del 12 ottobre 2001, assunto al prot. di questo Assessorato al n. 58378 del 15 ottobre 2001, con il quale il comune di Vittoria ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale per l'allargamento e l'ammodernamento della via Lombardia a Scoglitti adottata, ai sensi dell'art. 1, comma V, della legge n. 1/78;
Vista la delibera n. 31 del 13 marzo 2001, divenuta esecutiva nei termini di legge, con la quale il consiglio comunale di Vittoria ha approvato, ai sensi dell'art. 1, comma V, della legge n. 1/78, il progetto per l'allargamento e l'ammodernamento della via Lombardia a Scoglitti adottata, in variante al vigente piano regolatore generale;
Visti gli atti di pubblicazione, relativi alla variante in argomento, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione del segretario generale in ordine alla regolarità delle procedure di pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni nei termini di legge;
Visto il parere favorevole, a condizione, dell'ufficio del Genio civile di Ragusa reso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con nota prot. n. 4369 del 9 aprile 1999, sulle previsioni del progetto di revisione dello strumento urbanistico in itinere;
Visti i pareri favorevoli a condizione espressi dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione di Ragusa, con note prot. n. 398 del 29 gennaio 1999 e prot. n. 1428/II del 2 giugno 1999 in merito al progetto in esame;
Vista la nota prot. n. 20 dell'1 febbraio 2002, con cui l'unità operativa 4.2/DRU, unitamente agli atti ed elaborati costituente il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 5 dell'1 febbraio 2002, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Con delibera consiliare n. 31 del 13 marzo 2001, il comune di Vittoria ha proceduto all'approvazione del progetto per l'allargamento e l'ammodernamento della via Lombardia a Scoglitti con le procedure di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1.
Il progetto risulta conforme alla previsione del piano regolatore generale vigente e a quella riportata negli elaborati della revisione dello strumento urbanistico in itinere, adottato con delibera di consiglio comunale n. 146 e n. 147 del 21 dicembre 1999, e trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per le determinazioni sulle quali l'ufficio del Genio civile di Ragusa ha espresso parere, prot. n. 4369 del 9 aprile 1999, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.
Per quanto sopra, la scrivente unità operativa 4.2 ritiene non necessaria l'acquisizione di un nuovo parere dell'ufficio del Genio civile stante la sua conformità allo strumento urbanistico vigente e in itinere.
Sul progetto la Soprintendenza ha espresso parere favorevole a condizione.
Il progetto è stato assoggettato alle procedure di pubblicità ex art. 3, legge regionale n. 71/78 e non risultano presentate osservazioni né opposizioni.
L'intervento prevede l'allargamento della via Lombardia che per i primi 200 mt. di lunghezza sarà pari a mt. 6 e nei restanti mt. 400 sarà pari a mt. 10; il completamento della pavimentazione oltre alle opere complementari quali banchine laterali etc. che saranno realizzate secondo le prescrizioni fornite dalla Soprintendenza con le sopra citate note.
Tutto ciò premesso, visto e considerato, questa unità operativa 4.2 Rg-Sr, è del parere che il progetto di allargamento e ammodernamento della via Lombardia a Scoglitti, approvato con delibera consiliare n. 31 del 13 marzo 2001, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni poste dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione di Ragusa, con le note prot. n. 389 del 29 gennaio 1999 e prot. n. 1428 del 2 giugno 1999.";
Ritenuto di poter condividere la superiore proposta n. 5 dell'1 febbraio 2002, espressa dall'unità operativa 4.2/DRU considerando la stessa quale parere ex art. 58 della legge regionale n. 71/78 per effetto della decorrenza del termine indicato dall'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 5 dell'1 febbraio 2002, reso dall'unità operativa 4.2 del dipartimento regionale dell'urbanistica nonché alle condizioni di cui al parere dell'ufficio del Genio civile di Ragusa - eventualmente riguardanti l'area interessata - ed alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione di Ragusa, con le note soprarichiamate, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Vittoria relativa al progetto per l'allargamento e ammodernamento della via Lombardia a Scoglitti, adottata con delibera consiliare n. 31 del 13 marzo 2001.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 5 dell'1 febbraio 2001, art. 9 della legge n. 40/95, reso dall'unità operativa 4.2/DRU;
2)  delibera di consiglio comunale n. 31 del 13 marzo 2001;
3)  tav.  1 - relazione tecnica; 
4)  tav.  2 - stralcio del piano regolatore generale; 
5)  tav.  3 - planimetria; 
6)  tav.  4 - profilo longitudinale; 
7)  tav.  5 - sezione tipo-particolare; 
8)  tav.  6 - variante al piano regolatore generale - Ap provazione progetto per l'allargamento e l'ammodernamento della via Lombardia a Scoglitti in variante al piano regolatore generale con le procedure di cui alla legge n. 1/78; 
9)  tav.  1S - variante al piano regolatore generale. 


Art. 3

Il comune di Vittoria dovrà richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Vittoria resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 aprile 2002.
  SCIMEMI 

(2002.16.948)
Torna al Sommariohome


DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).


La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, che nell'anno 2001 sono stati corrisposti a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati, per incarichi attribuiti per l'espletamento di compiti connessi all'Amministrazione della Regione, i compensi indicati nelle tabelle che seguono trasmessi dalle seguenti amministrazioni o enti:
-  Presidenza della Regione;
-  Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)

(2002.15.871)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Conagrus - Consorzio di produttori agrumi Sicilia orientale, con sede inAcireale, quale organizzazione di produttori.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali n. 87 - servizio 7° - del 20 marzo 2002, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del Reg. n. 2200/96, del Conagrus - Consorzio di produttori agrumi Sicilia orientale con sede inAcireale (CT), via Vallone s.n., quale organizzazione di produttori. La predetta organizzazione di produttori rimane iscritta al n. 13 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori.
(2002.15.878)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale della Don Rizzo Banca di credito cooperativo, società cooperativa a r.l., con sede in Alcamo.

Con decreto n. 151-9/F del 12 aprile 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Don Rizzo Banca di credito cooperativo società cooperativa a r.l., con sede sociale in Alcamo (TP), composto da n. 49 articoli che in allegato costituisce parte integrante del suddetto decreto e che modifica tra l'altro la denominazione dell'azienda bancaria in Banca di credito cooperativo Don Rizzo.
(2002.17.979)
Torna al Sommariohome





Fusione per incorporazione della Banca popolare S. Venera, con sede in Acireale, e del Leasingroup S.p.A., con sede in Palermo, nella Banca regionale S. Angelo S.p.A., con sede in Palermo.

Con decreto n. 231 del 17 aprile 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. b), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è autorizzata, nei termini concordati dai rispettivi consigli di amministrazione, la fusione per incorporazione della Banca popolare S. Venera S.p.A., con sede in Acireale, e del Leasingroup S.p.A., con sede in Palermo, nella Banca regionale S. Angelo S.p.A., con sede in Palermo, i cui effetti giuridici e contabili decorreranno dal 1° gennaio 2002.
(2002.17.978)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Finanziamenti per il potenziamento di servizi rivolti a persone in stato di povertà estrema e senza fissa dimora.

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 15 Dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 marzo 2001, n. 69 S.O., la Regione siciliana assegna finanziamenti ad enti locali, organizzazioni di volontariato, organismi non lucrativi di utilità sociale ed IPAB per progetti regionali rivolti a persone in condizioni di estrema povertà e senza fissa dimora, riguardanti:
-  la realizzazione, l'ampliamento o l'innovazione di servizi di pronta accoglienza;
-  interventi socio-sanitari;
-  servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.
Ai sensi del predetto D.P.C.M., i progetti devono presentare i seguenti requisiti:
a) individuazione di un'area territoriale determinata, anche a livello subcomunale o intercomunale, sulla base di indicatori che documentino la presenza abituale di persone senza fissa dimora che frequentino detta area come territorio nel cui ambito organizzano la propria sopravvivenza, o la presenza di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario;
b) presenza nell'area di cui alla lettera a) di servizi e opportunità in misura minima sufficiente per avviare un processo di accompagnamento delle persone senza fissa dimora o di soggetti in condizione di povertà estrema;
c) individuazione delle attività e servizi proposti nel progetto, dei loro obiettivi e dell'indicazione dettagliata delle relative spese per la realizzazione;
d) individuazione dell'insieme dei soggetti pubblici e privati che partecipano all'attuazione del progetto, unitamente alla documentazione che attesta la loro esperienza nel settore;
e) collegamento con altre iniziative eventualmente presenti nel territorio, concernenti la riqualificazione delle aree urbane, l'assistenza economica ed altri interventi e servizi idonei a realizzare le finalità dei servizi del progetto.
Sono elementi preferenziali nella valutazione dei progetti:
-  l'attività di rete tra organizzazioni del terzo settore e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
-  l'integrazione tra diverse aree di intervento e servizi, quali quello sanitario, assistenziale, formativo;
-  la previsione di percorsi di accompagnamento e graduale inserimento sociale;
-  l'integrazione con altri progetti ed iniziative esistenti a livello locale (anche non espressamente dedicati) che possano comunque utilmente raccordarsi al progetto;
-  l'indicazione da parte dei soggetti proponenti di strumenti di auto-valutazione e verifica dei risultati conseguiti.
Per gli interventi di cui sopra, la Regione dispone nell'esercizio finanziario 2002 di una somma pari ad _ 787.293,00 così come riportato nel decreto 8 febbraio 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo a: Ripartizione per settori ddelle risorse finanziarie affluenti il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2002.
Modalità per la presentazione della domanda
La domanda di finanziamento deve essere presentata entro il 30 giugno 2002 a:
-  Regione siciliana -  Assessorato degli enti locali -  Servizio 7 Servizi socio-assistenziali e di volontariato - via Trinacria n. 34 - 90100 Palermo - tramite inoltro a mezzo di raccomandata con avviso di ritorno o con consegna diretta. Ai fini del rispetto del termine farà fede la data del timbro postale ovvero del bollo di ricevimento in caso di consegna diretta.
L'istanza di finanziamento, a firma del legale rappresentante dell'ente, dovrà essere corredata dal progetto in duplice copia e dallo statuto dell'organizzazione proponente, quando non trattasi di ente locale.
Il presente avviso verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per informazioni: d.ssa Felicia Guastella - Servizio 7 - Tel. 091/6964254.
(2002.22.1349)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale dell'industria ed il Ministero delle attività produttive relativa alla regolarizzazione del rapporto per la gestione della Misura 4.01a2.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale industria n. 1111 del 19 novembre 2001, è stata approvata la convenzione stipulata in data 8 novembre 2001, presso gli uffici della Regione siciliana in Roma, tra l'Assessorato regionale dell'industria - Dipartimento industria ed il Ministero delle attività produttive, Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese, al fine di regolare il rapporto, tra il Dipartimento industria ed il Ministero delle attività produttive, per la gestione della Misura 4.01a2.


Registrato alla Corte dei conti Reg. n. 1 del 10 gennaio 2002, fg. n. 1.
(2002.19.1074)
Torna al Sommariohome


CIRCOLARI





ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 21 maggio 2002.
Fondi di edilizia sovvenzionata - Convenzione Cassa depositi e prestiti e Regione siciliana - Procedura per l'erogazione dei mandati di pagamento.

A tutti gli istituti autonomi case popolari della Regione siciliana
A tutti i comuni dell'Isola
e, p.c.  Alla Procura della Corte dei cont

Alla Cassa depositi e prestiti
Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, è stato disposto il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti di tutte le attività e passività della sezione autonoma per l'edilizia residenziale.
Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'erogazione dei fondi relativi all'edilizia sovvenzionata, attribuiti a ciascuna regione, è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuite e contenute in un fondo, cosiddetto "Fondo unico".
Con l'accordo di programma stipulato tra la Regione Sicilia e il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. in data 19 aprile 2001 sono stati attribuiti, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 112/98, i fondi relativi ai programmi di edilizia sovvenzionata.
L'articolo 1, lett. C, del citato decreto legislativo n. 284/99 consente alla Cassa depositi e prestiti di gestire fondi e svolgere attività per conto delle amministrazioni pubbliche.
In data 18 luglio 2001 è stata sottoscritta tra l'Amministrazione regionale e la Cassa depositi e prestiti apposita convenzione per l'utilizzo dei fondi dell'edilizia sovvenzionata, con la quale sono state definite le modalità di svolgimento dei compiti assegnati alla stessa Cassa depositi e prestiti, la quale, tra l'altro, provvede all'emissione dei mandati di pagamento a favore dei beneficiari finali indicati dalla Regione Sicilia - dipartimento lavori pubblici - secondo le procedure di seguito definite:
-  la richiesta di pagamento è inviata, a mezzo raccomandata, alla Cassa depositi e prestiti dalla Regione alla fine di ogni bimestre, previo accertamento, da parte del responsabile regionale, che risultino esaurite le disponibilità derivanti dalle erogazioni precedentemente effettuate a favore del beneficiario indicato dalla Regione;
-  la suddetta richiesta, formulata sulla base di autorizzazione a firma del competente responsabile regionale, deve indicare, oltre al beneficiario, l'importo dovuto ed ogni altro elemento necessario per l'emissione del mandato di pagamento, secondo le istruzioni generali sui servizi del tesoro (I.G.S.T.);
-  tale autorizzazione è rilasciata dal responsabile regionale medesimo, sulla base delle attestazioni effettuate dal responsabile del procedimento dei soggetti beneficiari e relative alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi (progettazione, esecuzione lavori, espropri, ecc.) nel periodo di riferimento, utilizzando apposito modello di cui si allega copia;
-  entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la Cassa depositi e prestiti provvede all'emissione del mandato di pagamento.
Nel riportare le suddette procedure, questa Amministrazione ritiene opportuno, di seguito, fornire avvertenze utili per la migliore compilazione del modello succitato ed il rispetto delle scadenze fissate. A tale scopo occorre specificare:
1)  il codice intervento (colonna 1);
2)  il comune nel quale l'intervento è localizzato (colonna 2);
3)  il codice del settore d'intervento (colonna 3);
4)  il provvedimento regionale di concessione del finanziamento (colonna 4);
5)  la data di approvazione del programma d'intervento da parte dell'organo competente (colonna 5);
6)  la data di aggiudicazione dei lavori (colonna 6);
7)  la data di inizio dei lavori (colonna 7);
8)  la data di ultimazione contrattuale dei lavori (colonna 8);
9)  l'importo, in euro, del finanziamento concesso (colonna 9);
10)  i riferimenti anagrafici e bancari del beneficiario.
Nei settori riguardanti la "situazione bimestri precedenti" e la "situazione bimestre in corso", occorre specificare:
a)  gli importi già accreditati e l'eventuale anticipazione regionale concessa (colonna 10);
b)  il finanziamento residuo (colonna 11);
c)  le spese sostenute (colonna 12);
d)  i fondi ancora disponibili (colonna 13);
e)  il totale delle spese maturate distinte per lavori e spese accessorie (colonne 14, 15 e 16);
f)  il fabbisogno richiesto per il bimestre in corso (colonna 17).
Si sottolinea l'esigenza che le richieste di accredito bimestrali, accompagnate dagli appositi modelli debitamente compilati, pervengano, in quadruplice copia, con puntualità e regolarità a questo dipartimento, per l'esercizio delle azioni di indirizzo e di vigilanza ad esso attribuite dalle leggi vigenti.
Si precisa che ogni eventuale successiva comunicazione in merito sarà fornita a mezzo di avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito web di questo Assessorato dei lavori pubblici: www.regione.sicilia.it. (home page).
Il capo del servizio aree urbane e politica della casa del dipartimento regionale lavori pubblici: GANGI
Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)


(2002.21.1235)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 14 maggio 2002, n. 3.
Modifiche ed integrazioni alla circolare n. 1 del 17 maggio 2001.

1.  Premesse di carattere generale

Con circolare n. 1 del 17 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 29 giugno 2001, sono state diramate le disposizioni attuative dell'art. 75 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 per l'utilizzazione dei fondi comunitari di cui alla sottomisura 4.19 a) del POR Sicilia 2000/2006.
In particolare l'art. 7 della suddetta circolare prevede il sistema di erogazione delle agevolazioni.
Il punto 7.1 del predetto regolamento prevede che "le agevolazioni concesse per ciascun programma vengano rese disponibili dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in due o tre quote annuali uguali alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali al 31° giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della graduatoria, ovvero per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, al 31° giorno dalla pubblicazione del conseguente provvedimento emesso dall'Assessorato relativo agli esiti di detta notifica"; in particolare, la detta disponibilità avviene in due quote, qualora il programma da agevolare venga ultimato entro i 24 mesi successivi alla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e l'impresa ne abbia fatto richiesta nella scheda tecnica, in tre quote negli altri casi.
Il predetto articolo prevede altresì le condizioni per l'erogazione sia della prima quota, che può essere richiesta anche a prescindere dall'avanzamento del programma e, quindi, essere disposta a titolo d'anticipazione dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ma, altresì, prevede anche il sistema d'erogazione delle altre quote collegato allo stato d'avanzamento o allo stato finale.
Con la legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 dell'8 gennaio 2002, sono state, all'art. 4, apportate consistenti e sostanziali modificazioni all'art. 39 della legge regionale n. 8 del 17 marzo 2000. In particolare, la predetta disposizione legislativa modificativa dell'art. 39 della legge n. 8/2000 prevede:
- che l'autorità di gestione, su richiesta dell'Amministrazione interessata (dipartimento turismo, sport e spettacolo), verificata la compatibilità con il quadro finanziario della Misura, prima dell'attivazione della spesa, chieda il nulla osta per l'avvio delle procedure e la conseguente assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
- che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze annoti fra le disponibilità di competenza e di cassa della Misura nelle annualità in cui è ripartita la spesa e provvede a comunicare l'avvenuta annotazione al-l'autorità di gestione (dipartimento programmazione) ed al dipartimento interessato (dipartimento turismo, sport e spettacolo);
- che con successive variazioni di bilancio apportate sia in termini di competenza che di cassa dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze su richiesta dell'autorità di gestione in relazione all'effettiva erogazione della spesa e sulla base del Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006 le somme vengono iscritte in corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa in rubriche di pertinenza, mediante prelevamento dal fondo costituito per la copertura finanziaria complessiva del POR Sicilia 2000/2006 istituito con l'art. 4 della predetta normativa;
-  che gli impegni di spesa possono essere assunti solo dopo che siano state esperite le procedure di cui ai precedenti punti.
Con nota circolare n. 230 del 13 febbraio 2002, il dipartimento della programmazione ha diramato le di-sposizioni attuative dell'art. 4 della predetta legge regionale 29 dicembre 2002, n. 22.
Con nota circolare n. 1172 del 27 marzo 2002, il dipartimento della programmazione - servizio autorità pagamento FESR, ha diramato una nota n. 108098 del 7 settembre 2001 interpretativa dell'art. 32, 3° comma, del regolamento comunitario n. 1160/99, in cui si chiarisce, al punto 8 e con riferimento al caso dei regimi d'aiuto che "le spese dichiarate dal beneficiario finale devono riferirsi a spese effettive dei destinatari ultimi (le imprese) giustificate da fatture quietanzate o documenti di valore probatorio equivalente e che i pagamenti di anticipi fatti dal beneficiario finale non possono essere inclusi nelle spese dichiarate alla commissione a meno che il beneficiario non abbia potuto stabilire che il destinatario ultimo ha utilizzato questo anticipo per coprire spese effettive".
Tali disposizioni sopravvenute obbligano questo di-partimento ad adottare alcune integrazioni e modifiche all'iter procedurale di cui alla circolare n. 1 del 17 maggio 2001 necessarie al fine di adeguarlo sia alla normativa contenuta nell'art. 4 della legge regionale n. 22/01 e sia a quella comunitaria.
2.  Erogazione delle agevolazioni

2.1  -  I termini indicati al punto 7.1 della circolare n. 1 del 17 maggio 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 29 giugno 2001 sono da ritenersi puramente indicatori in quanto sono subordinati all'espletamento delle procedure indicate nell'art. 4 della legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2001 e nella nota esplicativa n. 230 del 13 febbraio 2002 del dipartimento della programmazione.
2.2  -  L'erogazione della prima quota in via d'anticipazione viene effettuata dalla banca concessionaria sulla base di richiesta formulata dall'impresa secondo lo schema allegato alla presente circolare (allegato n. 1), che sostituisce a tutti gli effetti l'allegato 1 alla circolare n. 1 del 17 maggio 2001.
Per richiedere la prima quota a titolo d'anticipazione l'impresa deve:
a) avere iniziato il programma d'investimenti ovvero obbligarsi ad iniziarlo entro tre mesi dalla data di erogazione della stessa anticipazione da parte della banca concessionaria;
b) obbligarsi a presentare, per il tramite della banca concessionaria ogni tre mesi dall'inizio dell'investimento, le fatture quietanzate in copia autentica o i documenti di valore probatorio equivalente al fine di porre nelle condizioni il dipartimento turismo di includere l'erogazione dei contributi nelle spese dichiarate alla Commissione europea in conformità alla nota circolare del dipartimento della programmazione n. 1790 del 18 ottobre 2001.
Le fatture quietanzate o i documenti di valore probatorio equivalente devono riportare in calce la seguente dicitura: "POR 2000/2006 Misura 4.19 a)", e devono riferirsi a spese effettivamente sostenute.
2.3  -  L'erogazione in favore dell'impresa avviene, ad eccezione della prima quota (che può essere corrisposta anche in via d'anticipazione), per stato d'avanzamento.
Ai fini dell'erogazione per stato d'avanzamento, l'impresa, fermo restando quanto indicato al punto 6.2 della circolare n. 1 del 17 maggio 2001 in merito al versamento proporzionale del capitale proprio e le eventuali condizioni poste dal decreto di concessione provvisoria, deve avere sostenuto la spesa indicata nello stato d'avanzamento e documentarla con fatture quietanzate o documenti di valore probatorio equivalente e cioè:
-  nel caso di due erogazioni: almeno la metà della spesa approvata di rispettiva competenza per la prima erogazione ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la seconda;
- nel caso di tre erogazioni: almeno un terzo della spesa approvata di rispettiva competenza per la prima erogazione, almeno i due terzi per la seconda ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la terza.
Ai fini di ciascuna erogazione, comprese quelle di cui al punto 2.2, lettera B, l'impresa trasmette la dichiarazione secondo lo schema allegato alla presente circolare (allegato n. 1), che sostituisce a tutti gli effetti l'allegato n. 13 di cui alla circolare n. 1 del 17 maggio 2001.
Allo stato d'avanzamento va allegato un quadro di raffronto nel quale sono indicate le varie voci dello stato d'avanzamento stesso e le rispettive fatture quietanzate comprovanti la spesa sostenuta.
Il quadro di raffronto deve essere firmato dal legale rappresentate dell'impresa e dal tecnico eventualmente incaricato.
Allo stato d'avanzamento corredato dal quadro di raffronto, vanno allegate le singole fatture quietanzate in copia autentica, nonché una dichiarazione, resa nelle forme di legge dal collaudatore nominato dal dipartimento turismo, sport e spettacolo ai sensi dei punti 1.3 e 8.6 della circolare n. 1 del 17 maggio 2001 attestante:
-  la conformità delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, con l'indicazione degli estremi della stessa, ovvero, nel caso di opere interne, alla comunicazione al sindaco, ovvero che le opere realizzate non necessitano di concessione, di autorizzazione né di comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse è conforme all'attività ivi svolta o da svolgere dall'impresa;
- nel caso in cui dette opere siano state realizzate in difformità o in assenza della relativa concessione e siano state oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la dichiarazione deve attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria;
-  l'inerenza dei costi sostenuti risultanti dallo stato d'avanzamento e dalle singole fatture a quelli previsti nel programma approvato;
-  la congruità delle singole spese sostenute in relazione ad analisi di mercato.
La banca concessionaria, acquisita la documentazione, previa una necessaria verifica della stessa, richiede al dipartimento turismo, sport e spettacolo, l'accreditamento della quota spettante ai fini della successiva erogazione all'impresa beneficiaria, inviando copia del quadro di raffronto corredato dalla copia delle fatture e dalla dichiarazione del collaudatore, resa in conformità a quanto sopra evidenziato.
Acquisita la suddetta richiesta, il dipartimento turismo, sport e spettacolo provvede all'accreditamento, dopo avere effettuato la procedura di cui all'art. 4 della legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2001, della quota nel conto corrente aperto dalla banca concessionaria per la successiva corresponsione della somma all'impresa beneficiaria.
Come evidenziato nella circolare n. 1 del 17 maggio 2001, gli investimenti saranno oggetto di collaudo tecnico-amministrativo per accertare che le opere, gli impianti ecc. sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge e al progetto d'investimenti ammesso alle agevolazioni comunitarie.
Il collaudatore sarà nominato dal dipartimento turismo, sport e spettacolo dopo l'emissione del decreto di concessione in via provvisoria del contributo.
Gli oneri di collaudo saranno a carico esclusivo dell'impresa e potranno essere inseriti nella quota (5%) dell'investimento destinati alle progettazioni, direzioni lavori, collaudi legge ecc. di cui al Complemento di programmazione di cui alla misura 4.19 a).
L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente circolare comporterà la revoca, ai sensi del punto 7 della circolare n. 1 del 17 maggio 2001, delle agevolazioni concesse in via provvisoria e la restituzione dell'anticipazione eventualmente concessa.
La presente circolare sarà pubblicata integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  Il dirigente generale: PORRETTO 

Allegato n. 1
RICHIESTA DI EROGAZIONE DELL'IMPRESA, ANCHE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE, DA INVIARE AL DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO PER IL TRAMITE DELLA BANCA CONCESSIONARIA
(punto 2.2 della circolare n.................. del......................................)


Il sottoscritto...........................................
nato a...........................................,
prov............................................ il.......................................
e residente in...........................................,
via e n. civ............................................,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni,
Dichiara

in qualità di........................................... (1)
dell'impresa...........................................
con sede legale in...........................................,
via e n. civ............................................:
-  di avere ottenuto, con decreto dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti n............................................ del...................... un contributo complessivo di e........................................... di cui e..............................
relative a beni da acquistare direttamente, da erogare in due/tre (2) quote uguali, a seguito della domanda di agevolazioni sottoscritta in data........................................... ai sensi dell'art. 75 della legge regionale n. 32/2000 riguardante un programma di investimenti relativo all'unità locale ubicata in...........................................,
prov............................................, via e n. civ. ..................................................................................,
comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria/definitiva (2) per e.............................................., di cui e............................... relative a beni
da acquistare/acquistati direttamente;
-  di avere iniziato in data........................................... il programma
d'investimenti (3) ovvero di obbligarsi ad iniziarlo entro tre mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione da parte della Banca concessionaria;
-  (4) che, alla data del..........................................., a fronte
del suddetto programma approvato, la sottoscritta impresa ha acquistato direttamente beni e sostenuto conseguentemente spese per un importo complessivo, al netto dell'I.V.A., di e..........................................., pari
al...........................................% (5) della suddetta spesa ritenuta ammissibile per i beni
da acquistare direttamente, come comprovato attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e pagati che vengono allegati alla presente in copia autentica;
-  (4) che le suddette spese sostenute per l'acquisto diretto di beni sono così articolate, con riferimento al decreto di concessione citato:
-  progettazioni, studi e assimilabili...........................................e  ...........................................
-  suolo aziendale...........................................e...........................................
-  opere murarie e assimilabili...........................................e...........................................
-  macchinari, impianti e attrezzature...........................................e...........................................
-  (4) che le suddette spese sono state effettivamente sostenute e si riferiscono unicamente alla realizzazione del programma oggetto della citata domanda di agevolazioni, e per le quali è stato ottenuto il decreto di concessione in via provvisoria del contributo, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
-  (3) di obbligarsi a presentare, per il tramite della Banca concessionaria, ogni tre mesi dall'inizio dell'investimento, le fatture quietanzate in copia autentica;
-  (4) che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati, relativi alle suddette spese sostenute, sono presenti presso la citata unità locale, sono sostanzialmente conformi al programma approvato e sono rientranti nelle linee d'intervento previste nelle schede tecniche del Complemento di pro gramma zione, nonché in quelle previste dal regolamento CE n. 1685/2000;
-  (4) che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute sono stati acquistati allo stato "nuovi di fabbrica";
-  che a garanzia di quanto sopra allega alla presente polizza fideiussoria bancaria o assicurativa secondo lo schema allegato (allegato n. 2) alla circolare n............................................ del..............................................................
Chiede

-  che venga erogata la prima/seconda/terza (2) quota del suddetto contributo:
-  a titolo di anticipazione (2);
-  a titolo di stato d'avanzamento, in relazione ai beni acquistati direttamente (2);
-  che detta quota venga accreditata sul conto corrente bancario n............................................ intestato a........................................................................
presso la Banca........................................... Agenzia n...............
via e n. civ............................................
di ........................................... coordinate bancarie.....................................................................
Si allega:
...........................................
...........................................
............................... lì...............................
L'impresa
(timbro e firma) (6)
...........................................



(1)  Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).
(2)  Riportare solo l'ipotesi che ricorre.
(3) Riportare solo in caso di richiesta di erogazione in via di anticipazione.
(4)  Riportare solo in caso di richiesta di erogazione per stato d'avanzamento.
(5)  Indicare la percentuale con due cifre decimali.
(6)  Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Allegato n. 2
SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RICHIESTA DELL'ANTICIPAZIONE
(punto 7.2 della circolare n. 1 del 17 maggio 2001, modificato dal punto 2 della circolare n............. del...........................)

All'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
Dipartimento turismo, sport e spettacolo presso la banca concessionaria BancaIntesa BCI S.p.A.
Premesso che:
a) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie sono previste dall'art. 75 della legge n. 32/2000 sono disciplinate dalla circolare n. 1 del 17 maggio 2001, modificata ed integrata dalla circolare n.  ..........del........................................., richiamandosi le 

disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici, ed inoltre le relative circolari esplicative;
b) l'impresa........................................... (in seguito indicata per brevità "contraente"), con sede legale in ...........................................
codice fiscale........................................... partita I.V.A............................................
iscritta alla C.C.I.A.A. di........................................... al n...................
ha presentato all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - dipartimento turismo, sport e spettacolo - con sede in Palermo, via Notarbartolo n. 9 (in seguito indicato per brevità "Assessorato"), per il tramite della banca concessionaria BancaIntesa BCI S.p.A., istanza finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la propria unità locale di...........................................;
c) l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e trasporti - dipartimento turismo, sport e spettacolo con decreto n............................................ del......................................., ha concesso in via provvisoria alla
contraente, per la realizzazione del programma di cui sopra, un contributo in c/impianti dell'importo complessivo di ~ ...........................................,
da rendere disponibile in (due o tre) ........................ quote an nuali,
secondo le condizioni, i termini e le modalità indicati nel detto decreto di concessione;
d) la prima quota di contributo, per il tramite della banca concessionaria sopra menzionata, può essere erogata, anche a titolo d'anticipazione, alle condizioni di cui alla circolare n. ...........................................
del........................................... su richiesta dell'impresa, previa presentazione,
di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla circolare n. 1 del 17 maggio 2001 e dalla successiva circolare n. ...........................................del .......................
e dal decreto di concessione;
e) con circolare del1'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - dipartimento del turismo, sport e spettacolo n. 1 del 17 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 29 giugno 2001, modificata ed integrata dalla circolare n. ........................................... del ................................ è stato definito
lo schema della garanzia fideiussoria da adottare per l'erogazione a titolo di anticipazione della prima quota delle agevolazioni finanziarie dell'art. 75 della legge n. 32/2000 e che il presente atto è redatto in conformità al predetto schema;
Tutto ciò premesso che forma parte integrante del presente atto.
La sottoscritta........................................... (1) (in
seguito indicata per brevità "banca o società assicuratrice") con sede legale in........................................... iscritta nel registro delle
imprese di........................................... al n.............
iscritta all'albo/elenco ........................................... (2), a mezzo dei sottoscritti
signori:
........................................... nato a.................................... il..................
........................................... nato a.................................... il..................
nella loro rispettiva qualità di..........................................., dichiara di
costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse della contraente ed a favore dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - dipartimento turismo, sport e spettacolo, per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di E........................................... (diconsi E....................)
corrispondente alla prima quota di contributo, oltre alla rivalutazione e alla maggiorazione specificate al seguente punto, alle seguenti condizioni.
1) La sottoscritta banca o società assicuratrice si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - dipartimento turismo, sport e spettacolo, l'importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non abbia provveduto a restituire, in tutto o in parte, l'importo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - dipartimento turismo, sport e spettacolo, (o dalla banca concessionaria) con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata, sulla base delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca delle agevolazioni dell'art. 75 della legge regionale n. 32/2000 e delle condizioni specifiche contenute nel decreto di concessione, tali da far risultare la contraente debitrice, in tutto o in parte, per quanto erogato a titolo di anticipazione. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione in questione e quella del rimborso.
2) La banca o società assicuratrice si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente stessa sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.
3) La garanzia ha efficacia per il periodo massimo di trentasei mesi dall'erogazione dell'importo garantito e sarà svincolata alla data in cui la banca concessionaria certifichi, con esito positivo, la compiuta realizzazione dello stato d'avanzamento, corrispondente all'importo della detta prima quota erogata, e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.
4) La sottoscritta banca o società assicuratrice rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.
5) Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di consegna alla banca concessionaria, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fideiussoria stessa non è ritenuta valida.
  Il fideiussore Il contraente 
.............................................................  ........................................... 



(1)  Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.
(2)  Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP.
Allegato n. 3
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE ALLA BANCA CONCESSIONARIA INSIEME ALLA RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLA QUOTA DI AGEVOLAZIONI
(punti 6.2 e 7.3 della circolare n. 1 del 17 maggio 2001 modificata dal punto 2.3. della circolare n. ................ del ..................................)

A) In caso di anticipazione
1) certificato di vigenza ovvero, per le imprese individuali, di iscrizione, rilasciato dalla competente C.C.I.A.A.;
2)  fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, dipartimento turismo, sport e spettacolo, di importo pari alla somma da erogare (prima disponibilità); la fideiussione o la polizza devono avere effetto dalla data della disponibilità e fino alla data in cui la banca concessionaria, ricevuta, da parte dell'impresa, la documentazione di cui al punto B), anche se relativa alla seconda disponibilità, abbia effettuato i necessari accertamenti, dandone comunicazione all'impresa interessata ed al fideiussore. L'Assessorato dispone la restituzione della polizza o della fideiussione successivamente alla comunicazione degli esiti positivi dei suddetti accertamenti;
3)  in relazione a quanto previsto dal punto 6.2 della circolare per quanto concerne il capitale proprio da investire nell'iniziativa:
-  al fine di formalizzare l'impegno ad apportare i mezzi propri per l'ammontare indicato nel decreto di concessione provvisoria:
a)  nel caso di aumento del capitale sociale:
  I - copia autenticata del relativo verbale di assemblea straordinaria o, per le società di persone, di una dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale l'aumento è destinato; 
  II - copia autenticata dell'attestazione del deposito della delibera di aumento del capitale sociale presso la competente cancelleria del tribunale ovvero dichiarazione del notaio in tal senso; 
  III - copia autentica della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta al competente ufficio del registro; 

b)  nel caso di conferimento dei soci in conto aumento del capitale sociale:
  I - copia autenticata del relativo verbale del consiglio di amministrazione o del competente organo sociale che ha deliberato il conferimento con le relative quote o, per le società di persone, di una dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale il conferimento è destinato; 
  II - copia autentica della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta al competente ufficio del registro; 

-  al fine di comprovare l'effettivo versamento dei mezzi propri in misura almeno pari a quella della quota di erogazione richiesta:
c)  nel caso di nuovi apporti e/o conversione di preesistenti poste del passivo: copia autentica delle contabili bancarie, nel caso di aumento e/o conferimento con nuovi apporti, o delle delibere societarie o documentazioni contabili, nel caso di conversione di preesistenti poste del passivo, comprovanti l'avvenuto versamento del capitale proprio nella misura prevista dal punto 6.2 della circolare;
d)  nel caso di utili accantonati:
  I - copia del bilancio approvato; 
  II - copia autenticata del verbale di assemblea ordinaria o, per le società di persone, di una dichiarazione sull'avvenuto accantonamento degli utili sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale l'accantonamento è destinato; 

e)  nel caso di ammortamenti anticipati:
  I - copia del bilancio approvato dal quale risultino evidenziati gli ammortamenti anticipati; 
  II - dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con le modalità di cui all'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, attestante che gli ammortamenti anticipati sono destinati al programma agevolato, contenente il riferimento al programma stesso e l'impegno al mantenimento degli stessi per tutta la durata del programma; 

f)  nel caso di imprese individuali, copia autentica delle contabili bancarie e/o copia delle dichiarazioni dei redditi e della documentazione contabile utili a dimostrare l'avvenuto incremento del patrimonio netto nella misura necessaria;
4)  nel caso in cui il piano finanziario di copertura degli investimenti del programma agevolato preveda l'indebitamento sul mercato a medio e lungo termine: copia autenticata della relativa delibera degli enti creditizi (qualora non già acquisita dalla banca concessionaria in fase istruttoria);
5)  dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con le modalità di cui all'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, di non avere ottenuto o, in caso contrario, di avere restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto del programma di investimenti di cui alla concessione, altre eventuali agevolazioni di qualsiasi natura in base a leggi nazionali, regionali o comunitarie o da parte di enti o istituzioni pubbliche;
7)  la documentazione correlata ad eventuali condizioni particolari contenute nel decreto di concessione provvisoria;
8)  in caso di utilizzo di immobili preesistenti: perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante che gli immobili preesistenti al programma e dove viene o verrà esercitata l'attività, anche se in locazione o in comodato, sono conformi alle relative concessioni e/o autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione conforme all'attività stessa dall'origine, per intervenute variazioni in regime ordinario, ovvero a seguito di condono (in quest'ultimo caso la perizia deve attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione in sanatoria).
B) In caso di erogazione per stato d'avanzamento
1)  certificato di vigenza ovvero, per le imprese individuali, di iscrizione, rilasciato dalla competente C.C.I.A.A.;
2)  stato d'avanzamento con allegato un quadro di raffronto nel quale sono indicate le varie voci dello stato d'avanzamento stesso e le rispettive fatture quietanzate comprovanti la spesa sostenuta.
Il quadro di raffronto deve essere firmato dal legale rappresentate dell'impresa e dal tecnico eventualmente incaricato.
Allo stato d'avanzamento corredato dal quadro di raffronto, vanno allegate le singole fatture quietanzate in copia autentica, nonché una dichiarazione, resa nelle forme di legge dal collaudatore nominato dal dipartimento turismo, sport e spettacolo ai sensi dei punti 1.3 e 8.6 della circolare n. 1 del 17 maggio 2001 attestante:
-  la conformità delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, con l'indicazione degli estremi della stessa, ovvero, nel caso di opere interne, alla comunicazione al sindaco, ovvero che le opere realizzate non necessitano di concessione, di autorizzazione né di comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse è conforme all'attività ivi svolta o da svolgere dall'impresa;
-  nel caso in cui dette opere siano state realizzate in difformità o in assenza della relativa concessione e siano state oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la dichiarazione deve attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria;
-  l'inerenza dei costi sostenuti risultanti dallo stato d'avanzamento e dalle singole fatture a quelli previsti nel programma approvato;
-  la congruità delle singole spese sostenute in relazione ad analisi di mercato;
3)  nel caso in cui lo stato d'avanzamento riguardi opere murarie: perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante la conformità delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, con l'indicazione degli estremi della stessa, ovvero, nel caso di opere interne, alla comunicazione al sindaco, ovvero che le opere realizzate non necessitano di concessione, di autorizzazione né di comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse è conforme all'attività ivi svolta o da svolgere dall'impresa; nel caso in cui dette opere siano state realizzate in difformità o in assenza della relativa concessione e siano state oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la perizia deve attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria;
4)  solo per la prima erogazione, quanto previsto dai punti 3), 4), 5), 6), 7) e 8) della precedente lettera A); gli oggetti dei documenti di cui al precedente punto 2) ed al punto 8) della lettera A), qualora entrambi necessari, possono essere riuniti in un'unica perizia giurata;
5)  solo per la seconda erogazione nel caso di tre quote, quanto previsto, a seconda dei casi, ai precedenti punti 3.c, 3.d, 3.e e, per le imprese individuali, 3.f della precedente lettera A);
6)  solo per la prima erogazione utile successiva all'ultimazione del programma, la documentazione finale di spesa di cui al punto 8.2 della circolare nonché, per le imprese individuali e per tutte le altre che hanno fatto ricorso ad utili accantonati e/o ammortamenti anticipati, copia dei bilanci relativi agli anni solari di realizzazione del programma, e, a seconda dei casi, le dichiarazioni di cui agli allegati 15, 16, 17 e 18.
(2002.20.1158)
Torna al Sommariohome


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 3 aprile 2002.
Nuovo prezzario generale per le opere pubbliche nella Regione siciliana.

Nel decreto presidenziale di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 24 maggio 2002, vanno apportate le seguenti rettifiche:




(2002.22.1359)
Torna al Sommariohome


Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 5 aprile 2002.
Approvazione del piano promozionale relativo all'anno 2002.


CIRCOLARE 17 aprile 2002, n. 1.
Programma promozionale anno 2002.

Il decreto e la circolare di cui in epigrafe, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 10 maggio 2002, parte I, pagg. 12 e 59, sono integrati dal modello di adesione di seguito riportato ed erroneamente non allegato alla precedente richiesta di pubblicazione.
Copia del piano promozionale, della circolare e del modulo di adesione si trovano nel sito internet www.regione.sicilia.it/cooperazione.

Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)

(2002.23.1370)
Torna al Sommariohome




ERRATA CORRIGE
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 3 aprile 2002.
Nuovo prezzario generale per le opere pubbliche nella Regione siciliana.

Nel decreto presidenziale di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 24 maggio 2002, vanno apportate le seguenti correzioni:
Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)



(2002.22.1358)


Torna al Sommariohome


GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 64 -  49 -  53 -  27 -  28 -  70 -