REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 31 MAGGIO 2002 - N. 25
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Presidenza

DECRETO 28 marzo 2002.
Riammissione, con riserva, alla selezione definitiva dei progetti integrati territoriali "Aci: formazione, impresa, turismo" e "Vie del barocco"  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 10 maggio 2002.
Criteri di ripartizione delle somme iscritte nel bilancio della Regione per l'erogazione di assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali.  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 4 marzo 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Vini Steri della Comarca di Naro, con sede in Campobello di Licata, e nomina del commissario liquidatore  pag.


DECRETO 4 marzo 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Dipendenti Acquedotto Etneo, con sede in Gravina di Catania, e nomina del commissario liquidatore  pag.


DECRETO 13 marzo 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Gilimar, con sede in Augusta, e nomina del commissario liquidatore  pag.

Assessorato degli enti locali

DECRETO 2 maggio 2002.
Direttive per la presentazione di programmi e progetti individuali d'intervento a sostegno dei portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. l-bis) ed l-ter) della legge 5 febbraio 1992, n. 104.  pag.

Assessorato dell'industria

DECRETO 16 maggio 2002.
Integrazione della circolare relativa ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi in conto capitale ai comuni per la realizzazione delle reti di distribuzione del gas metano  pag.

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 25 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro storico di Acitrezza nel comune di Acicastello  pag. 10 


DECRETO 29 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Valderice.
  pag. 13 


DECRETO 3 aprile 2002.
Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Catenanuova.
  pag. 13 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Nomina del direttore generale dell'Azienda regionale di riferimento per l'emergenza di 2° livello Ospedali civili riuniti di Sciacca  pag. 20 
Nomina del direttore generale dell'Azienda regionale di riferimento per l'emergenza di 2° livello Ospedale V. Cervello di Palermo  pag. 20 
Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Agrigento  pag. 20 
Nomina di componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Acireale  pag. 20 
Costituzione del comitato di coordinamento di cui all'art. 3 del D.L. n. 296/2000  pag. 20 
Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nel l'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)  pag. 20 
Autorizzazione alla ditta Ecolmare s.a.s. di Antonella Gancitano e C., con sede in Mazara del Vallo, per la realizzazione di un impianto di lavorazione di oli minerali esausti  pag. 24 
Autorizzazione alla ditta Metalsider S.p.A., con sede in Misterbianco, per l'importazione di rifiuti  pag. 24 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti riconoscimento di acquirenti di latte bovino e loro iscrizione al relativo albo regionale.  pag. 24 
Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimento di acquirenti di latte bovino  pag. 24 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Incarichi di collaudo per l'edilizia scolastica, legge regionale n. 10/93, art. 52. Anno 2001  pag. 24 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Approvazione del testo dell'articolo 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo La Riscossa di Regalbuto  pag. 25 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative  pag. 25 
Sostituzione di un componente della Commissione regionale per l'artigianato  pag. 25 

Assessorato dell'industria:
Sostituzione di un componente della Commissione consultiva regionale per la ristrutturazione e la disciplina della rete distributiva dei carburanti in Sicilia  pag. 25 

Assessorato dei lavori pubblici:
Avviso relativo alla ripartizione di una somma in favore delle rappresentanze regionali delle associazioni inquilini ed assegnatari di alloggi costruiti a totale carico o con contributi dello Stato e della Regione  pag. 26 
Occupazione in via temporanea e d'urgenza di beni immobili, siti nei comuni di Casteltermini e S. Biagio Platani, per lavori di ammodernamento della S.P. n. 20, Casteltermini - S. Biagio Platani  pag. 26 

Assessorato della sanità:
Subentro nell'attività di deposito frigorifero di carni fresche della ditta La Petros Piccola, società cooperativa a r.l., con sede nel comune di Petrosino  pag. 30 
Affidamento della direzione tecnica del magazzino della società Riccobono S.p.A., sito in Canicattì  pag. 30 
Affidamento della direzione tecnica del magazzino di distribuzione della società Nuova Safarm, con sede in Belpasso  pag. 31 
Modifiche ed integrazioni al decreto 29 maggio 2001, concernente costituzione del Comitato permanente regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta  pag. 31 
Riconoscimento di idoneità per l'esercizio dell'attività allo stabilimento della ditta Tortellificio Piatto d'oro di Chillemi Giuseppe & C. s.n.c., sito in Aci Bonaccorsi.  pag. 31 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Approvazione di variante al piano urbanistico comprensoriale n. 3, riguardante il territorio del comune di Balestrate  pag. 31 

Nulla osta ai lavori relativi all'asse di collegamento tra la S.S. 189 - S.S. 118 - S.S. 115 in provincia di Agrigento.
  pag. 31 
Nulla osta alla società Colacem S.p.A. per l'impianto di una cava nel comune di Scicli  pag. 31 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Nomina del commissario straordinario dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Agrigento.
  pag. 31 

CIRCOLARI
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 13 maggio 2002, n. 16/AG.
Legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, artt. 11 e 12. Progetti di utilità collettiva  pag. 32 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 7 marzo 2002, n. 1064.
Piano nazionale 2002 per la ricerca dei residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale in applicazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.
  pag. 32 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 4 aprile 2002, n. 19906.
Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana  pag. 36 


CIRCOLARE 15 maggio 2002, n. 28311.
POR Sicilia 2000-2006: Complemento di programmazione - Misura 1.07 ex 1.2.1.b - Interventi di monitoraggio di aree in frana, al fine di verificare l'evoluzione dei fenomeni e prevenire situazioni di rischio.
  pag. 45 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 19 aprile 2002.
Indice massimo di densità venatoria per la stagione venatoria 2002/2003 e numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia.
  pag. 48 


DECRETI ASSESSORIALI





PRESIDENZA


DECRETO 28 marzo 2002.
Riammissione, con riserva, alla selezione definitiva dei progetti integrati territoriali "Aci: formazione, impresa, turismo" e "Vie del barocco".

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, relativa all'attuazione della programmazione in Sicilia;
Vista la legge regionale n. 10 del 17 maggio 2000;
Visto il Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo I (2000-2006) sezioni 3, 10 e 6.4.7 approvato con decisione C(2000)2050 dell'1 agosto 2000;
Visto il Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006, approvato con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visto il bando pubblico di selezione per l'assegnazione di finanziamenti per i progetti integrati territoriali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 15 maggio 2001;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale della programmazione del 25 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 2 novembre 2001, con il quale è stato approvato l'elenco delle proposte di PIT da escludere dalla selezione in quanto prive dei requisiti di ammissibilità prescritti dal Complemento di programmazione e dall'art. 6 del bando medesimo, tra i quali sono ricompresi i PIT "Aci: formazione, impresa, turismo" e "Vie del barocco" e, nello stesso tempo, è stato approvato l'elenco delle proposte di PIT ammesse a partecipare alla fase di selezione definitiva;
Considerato che i PIT "Aci: formazione, impresa, turismo" e "Vie del barocco" hanno presentato, avverso il superiore decreto, rispettivamente, ricorsi nn. 249/02 e 251/02 al TAR Sicilia, sezione di Catania;
Viste le ordinanze di sospensione nn. 410/02 e 406/2002 con cui il TAR Sicilia - sezione di Catania, ha accolto le domande di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato rispettivamente con i ricorsi nn. 249/02 e 251/02 ordinando, nel contempo, al dipartimento programmazione la riammissione dei PIT alla fase di selezione definitiva;
Ritenuto, in esecuzione delle superiori ordinanze del TAR Sicilia, di dover riammettere, con riserva, i PIT "Aci: formazione, impresa, turismo" e "Vie del barocco" alla fase di selezione definitiva, assegnando loro, per la predisposizione della documentazione di cui all'art. 13 del bando di selezione, il termine di 90 giorni che decorreranno dalla data di notifica del presente decreto;
Ritenuto di dover, per uniformità di condizioni con i PIT già ammessi, fornire assistenza tecnica per la predisposizione delle proposte dei progetti integrati territoriali;
Ritenuto che questo dipartimento si riserva di presentare al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ricorso avverso le superiori ordinanze;

Decreta:


Art. 1

In esecuzione delle ordinanze nn. 410/02 e 406/2002 con cui il TAR Sicilia - sezione di Catania ha accolto, in via cautelativa, le domande di sospensione dell'esecuzione del decreto del dirigente generale del dipartimento regionale della programmazione del 25 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 2 novembre 2001, impugnato rispettivamente con i ricorsi nn. 249/02 e 251/02, sono riammessi, con riserva, alla fase di selezione definitiva i PIT "Aci: "formazione, impresa, turismo" e "Vie del barocco".

Art. 2

Per la presentazione della documentazione di cui all'art. 13 del bando di selezione è assegnato il termine di 90 giorni (previsti dall'art. 10 del bando stesso) che decorreranno dalla data di notifica del presente decreto.

Art. 3

Per uniformità di condizioni con i PIT già ammessi, ai PIT "Aci: formazione, impresa, turismo" e "Vie del barocco" sarà fornita assistenza tecnica, nell'ambito del programma RAP 100, gestito dal FORMEZ.

Art. 4

Tutte le superiori determinazioni restano correlate alle disposizioni recate dalle ordinanze nn. 410/02 e 406/2002 del TAR Sicilia - sezione di Catania e saranno caducate dall'eventuale annullamento delle ordinanze medesime a seguito di pronuncia del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, al quale questo dipartimento si riserva di ricorrere.

Art. 5

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 marzo 2002.
  PALOCCI 

(2002.14.841)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 10 maggio 2002.
Criteri di ripartizione delle somme iscritte nel bilancio della Regione per l'erogazione di assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto l'art. 8 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15;
Vista la circolare assessoriale 28 gennaio 1998, n. 7, che detta disposizioni in ordine alla presentazione e alla istruttoria delle domande per la fruizione dei benefici di cui alla denominazione del cap. 373701;
Considerato che nel bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, risulta stanziata la somma di L. 2.700.000.000, pari a E 1.394.433,62, per assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento delle scuole materne non statali;
Rilevato che l'art. 72 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, autorizza, a carico del cap. 373701 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di L. 4.300.000.000, pari a E 2.220.764,66, per l'erogazione di assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento delle scuole materne non statali;
Dato atto, pertanto, che al capitolo 373701 del bi lancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001, a seguito della variazione intervenuta in virtù dell'art. 72 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, risulta iscritta la somma di L. 7.000.000.000 (pari a E 3.615.198,28);
Ritenuta l'esigenza di provvedere a semplificare ed a rendere chiari e leggibili i criteri di riparto dei fondi iscritti al capitolo 373701 del bilancio della Regione si ciliana, per l'esercizio finanziario 2001, pari a lire 7.000.000.000, pari a E 3.615.198,28, destinati all'erogazione di assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali;
Ferme restando le istruzioni impartite con la circolare assessoriale n. 7 del 28 gennaio 1998, in ordine alla presentazione e alla istruttoria delle domande per la fruizione dei benefici di cui alla denominazione del capitolo 373701;

Decreta:


Art. 1

La somma di L. 7.000.000.000, pari a E 3.615.198,28, che grava sullo stanziamento iscritto al capitolo 373701 del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, è utilizzata per l'erogazione di contributi alle scuole materne non statali secondo i criteri di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

A ciascuna sezione di scuola materna non statale è assegnato un contributo di L. 6.500.000, pari a E 3.356,96.

Art. 3

La predetta somma di L. 6.500.000, pari a E 3.356,96, viene aumentata di L. 100.000, pari a E 51,64, per ogni bambino in situazione di handicap accolto gratuitamente alla frequenza e/o alla refezione.

Art. 4

Qualora le sezioni di scuola materna non statale accolgano gratuitamente alla refezione un numero di alunni superiore al minimo previsto di 2, per ogni ulteriore alunno accolto gratuitamente viene assegnata la somma di L. 100.000, pari a E 51,64.
Al presente decreto verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 maggio 2002.
  GRANATA 

(2002.21.1210)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 4 marzo 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Vini Steri della Comarca di Naro, con sede in Campobello di Licata, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza del 6 dicembre 2000, con la quale il tribunale di Agrigento ha dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa Vini Steri della Comarca di Naro, con sede in Campobello di Licata (AG);
Visto l'art. 195 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in virtù del quale, per effetto dell'intervenuto accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, deve essere disposta la liquidazione coatta amministrativa della società;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere ai sensi dell'art. 2540 c.c. allo scioglimento ed alla messa in liquidazione coatta amministrativa del sodalizio più volte citato;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Vini Steri della Comarca di Naro, con sede in Campobello di Licata, costituita il 4 marzo 1969 con atto omologato dal tribunale di Agrigento in data 29 maggio 1959, iscritta al n. 1411 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione agricola con D.P. n. 22847, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Salvatore Buggea, nato a S. Cataldo (CL), residente ad Agrigento in via Matteo Cimorra n. 13, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 marzo 2002.
  CIMINO 

(2002.14.821)
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DECRETO 4 marzo 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Dipendenti Acquedotto Etneo, con sede in Gravina di Catania, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visti gli atti dai quali risulta lo stato d'insolvenza della cooperativa Dipendenti Acquedotto Etneo, con sede in Gravina di Catania, in dipendenza del quale risulta anche pendente presso il tribunale di Catania, una procedura esecutiva ad istanza dell'istituto di credito mutuante, avvalorata dalle risultanze contabili emergenti dai dati dell'ultimo bilancio;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2540 c.c.;
Visto il parere n. 2652 del 14 dicembre 2001, con il quale la Commissione regionale della cooperazione si è espressa favorevolmente allo scioglimento e messa in liquidazione della società cooperativa Dipendenti Acquedotto Etneo, con sede in Gravina di Catania;
Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La società cooperativa Dipendenti Acquedotto Etneo, con sede in Gravina di Catania, via G. Giusti s.n., costituita il 24 gennaio 1958 con atto omologato dal tribunale di Catania il 20 febbraio 1958 ed iscritta nel registro prefettizio, sezione edilizia con D.P. n. 36216 del 30 novembre 1960, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il rag. Giuseppe Grillo, nato a Catania il 3 giugno 1960, residente a Gravina di Catania in via L. Sturzo n. 6, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato secondo il D.D. del 29 giugno 2001, n. 1209/I/VII.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 marzo 2002.
  CIMINO 

(2002.14.823)
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DECRETO 13 marzo 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Gilimar, con sede in Augusta, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione effettuata il 5 novembre 2001, dal quale è emerso che la cooperativa Gilimar, con sede in Augusta, non svolge più alcuna attività e che esistono i presupposti perché questa possa essere sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 5 febbraio 2002, con parere n. 2656, si è espressa favorevolmente per lo scioglimento e messa in liquidazione della società cooperativa Gilimar, con sede in Augusta;
Considerato che la cooperativa aderisce alla Confcooperative per cui deve farsi luogo alla riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75;
Visto l'art. 2540 del c.c.;

Decreta:


Art. 1

La società cooperativa Gilimar, con sede in Augusta, via Marina di Ponente n. 6, costituita il 13 ottobre 1989 con atto omologato dal tribunale di Siracusa il 28 ottobre 1989, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

L'avv. Giuseppe Brandino, nato a Siracusa il 19 ottobre 1968, ed ivi residente in via del Teatro n. 1, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato secondo il D.D. del 29 giugno 2001, n. 1209/I/VII.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 marzo 2002.
  CIMINO 

(2002.14.828)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 2 maggio 2002.
Direttive per la presentazione di programmi e progetti individuali d'intervento a sostegno dei portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. l-bis) ed l-ter) della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Viste le leggi regionali n. 68 del 18 aprile 1981 e n. 16 del 28 marzo 1986, riportanti l'istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per soggetti portatori di handicap;
Vista la legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992, sul l'assistenza, integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, d'immediata applicazione in Sicilia qua le atto d'indirizzo generale e di riforma economica-sociale della Repubblica (art. 2);
Vista la legge n. 162 del 21 maggio 1998, riportante modifiche ed integrazioni alla legge n. 104/92 e l'istituzione di apposito fondo da ripartire annualmente tra le Regioni per l'attuazione di programmi e progetti personalizzati d'intervento a sostegno delle persone con handicap grave ed a sollievo delle famiglie nella tipologia riportata dall'art. 39, 2° comma, lett. l-bis ed l-ter della medesima legge n. 104/92 ad integrazione delle prestazioni già erogate dagli enti locali;
Visto il Piano nazionale sociale 2001/03 adottato con D.P.R. 3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 6 agosto 2001, che ai sensi dell'art. 18 della legge n. 328 dell'8 novembre 2000 di riforma dell'assistenza con espresso riferimento (obiettivo 4) al processo d'integrazione dei servizi sociali e sanitari a favore dei portatori di handicap grave promuove opportunità di tutela e d'integrazione personale, familiare e sociale con la rimozione degli ostacoli che aggravano la condizione di disabilità, favorisce la loro permanen za al domicilio anche quando privi di sostegno familiare, o l'inserimento presso comunità di tipo familiare, con il recupero ad una vita di relazione piena ed indipendente con accesso ai servizi scolastici, formativi e lavorativi e del tempo libero, anche in vista del "Dopo di noi" per il venire meno dei familiari;
Visto il decreto del Ministero della solidarietà so ciale del 20 marzo 2001, che per l'anno 2001 ha provveduto al ri parto dello stanziamento di 59.000 milioni fissato dal l'art. 3 della legge n. 162/98 con assegnazione alla Regione Sicilia di L. 6.471.509.972 pari ad E  3.342.255,97 accreditati in data 15 giugno 2001 sul conto corrente infruttifero n. 22721/256 intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Visto il decreto bilancio e finanze n. 591 del 10 agosto 2001, con il quale per il medesimo esercizio la superiore disponibilità veniva iscritta con variazione di bilancio nello stato di previsione dell'entrata al capitolo n. 3603 e della spesa capitolo n. 183712 ed in corrispondenza nelle previsioni di cassa;
Visto il decreto bilancio e finanze n. 296 del 2 maggio 2002, con il quale la predetta disponibilità è stata trasferita nel bilancio regionale esercizio 2002 con iscrizione nei medesimi capitoli di entrata e di uscita, rubrica dipartimento enti locali;
Considerato che la superiore assegnazione ha trovato ulteriore conferma anche per il biennio 2002/2003 con corrispondente disponibilità per ciascuna annualità di L. 6.471.509.972 (E  3.342.255,97) a valere sul fondo na zionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, giusta previsione riportata dall'art. 80, comma 17, della legge n. 388/2000;
Rilevato che la disponibilità complessiva per il triennio 2001/03 pari a L.  19.414.529.916 pari ad E 10.026.767,92 consente una concreta e complessiva programmazione degli interventi in coerenza con il triennio di validità dello stesso Piano sociale nazionale;
Ritenuto di dovere rafforzare il ruolo delle amministrazioni locali, comuni e province, per nuove forme d'intervento capaci di incidere sulla qualità di vita dei disabili gravi a rimuovere le cause che ne impediscono la piena partecipazione alla vita civile nel rispetto dei diritti di cittadinanza e di pari opportunità fissati dalla Costituzione (artt. 2, 3, 38) e dei principi enunciati dall'O.M. della sanità;
Ritenuto di dovere, per le finalità, emanare apposita direttiva d'impiego delle superiori disponibilità con il coinvolgimento dei comuni, singoli ed associati, e delle Province regionali nell'ambito delle rispettive competenze con la presentazione di programmi e/o progetti d'intervento, annuali o pluriennali, per l'integrazione familiare, lavorativa e sociale delle persone con handicap grave;
Con richiamo e ad integrazione delle direttive emanate nel biennio 1999/2000 per l'impiego delle assegnazioni di cui alla citata legge n. 162/98 fissando nel contempo i termini per le presentazioni delle richieste di finanziamento;

Decreta:


Articolo unico

Sono approvate, nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente atto, le direttive per la presentazione ed il finanziamento dei programmi di sostegno delle persone handicappate gravi per l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 39, 2° comma, lett. l-bis) ed l-ter) della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 con accesso agli stanziamenti assegnati alla Regione Sicilia dal Ministro della solidarietà sociale per l'anno 2001 e per ciascuno degli anni 2002/2003.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo, ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 maggio 2002.
  D'AQUINO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali il 6 maggio 2002 al n. 217.
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(2002.19.1107)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 16 maggio 2002.
Integrazione della circolare relativa ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi in conto capitale ai comuni per la realizzazione delle reti di distribuzione del gas metano.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto dell'11 marzo 2002, con il quale è stata approvata la circolare, attuativa della Misura 1.16 del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, relativa ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi in conto capitale ai comuni per la realizzazione delle reti di distribuzione del gas metano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 15 marzo 2002;
Visto l'art. 67 della legge regionale del 15 marzo 2002, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 marzo 2002, con il quale è stato recepito, con modifiche ed integrazioni, il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, riguardante il mercato interno del gas naturale;
Considerato che la circolare sopra citata è stata pubblicata prima dell'approvazione della legge regionale n. 2/2002;
Ritenuto di dover integrare la circolare sopra citata, al Capo V - Documentazione - al fine di consentire la presentazione delle istanze di finanziamento anche ai comuni che hanno indetto le gare per l'affidamento della gestione in concessione della rete di distribuzione del gas metano prima della scadenza della sopra citata circolare;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa indicati, al Capo V - Documentazione - della circolare relativa ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi in conto capitale ai comuni per la realizzazione delle reti di distribuzione del gas metano, approvata con decreto dell'11 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 15 marzo 2002, è aggiunto il seguente capoverso:
"I comuni che intendono realizzare la rete cittadina di distribuzione del gas metano, dotati di progetto esecutivo, così come indicato al punto A) "Progetto esecutivo", che non hanno ancora affidato la gestione in concessione della rete di distribuzione del gas metano, possono presentare istanza di finanziamento indicando gli estremi della nota di richiesta alla Gazzetta Ufficiale della pubblicazione del bando di gara per l'affidamento della concessione del servizio.".

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 maggio 2002.
  SARRICA 

(2002.21.1241)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 25 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro storico di Acitrezza nel comune di Acicastello.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 29741 del 4 dicembre 2001, con la quale il sindaco del comune di Acicastello in provincia di Catania ha richiesto la revisione al piano straordinario per l'assetto idrogeologico per quanto riguarda l'area del piano particolareggiato di recupero del centro storico di Acitrezza, allegando uno studio geologico a firma del geol. M. Stuto;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Catania, trasmessa con nota prot. n. 4819 del 27 febbraio 2002 dal dirigente capo servizio ing. D.Fiore, nella quale si afferma che l'area del centro storico di Acitrezza risulta stabile geomorfologicamente ma risulta lambita da un'area a probabile rischio di esondazione "molto elevato";
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000 per quanto riguarda il centro storico diAcitrezza nel comune di Acicastello (CT), in conformità alla proposta dell'ufficio del Genio civile, con l'eliminazione del rischio di frana e l'apposizione del rischio per esondazione "molto elevato" in una modesta porzione del territorio ubicata nella parte settentrionale del piano particolareggiato di recupero del centro storico di Acitrezza.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate in scala 1:3.000.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 marzo 2002.
  PERGOLIZZI 

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(2002.14.797)
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DECRETO 29 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Valderice.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito con modificazioni in legge, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 19943 del 19 dicembre 2001, con la quale il sindaco del comune di Valderice (provincia di Trapani) ha inviato all'ufficio del Genio civile di Trapani uno studio geomorfologico, redatto dal geologo G. Baiata, finalizzato alla revisione del piano straordinario del territorio comunale di Valderice;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo, trasmessa con nota prot. n. 20207 del 18 febbraio 2002, nella quale l'ufficio, sulla base degli studi trasmessi dal comune di Valderice e dei sopralluoghi effettuati con il tecnico incaricato dall'amministrazione comunale dott. Baiata, ritiene ammissibile la richiesta di aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico avanzata dall'amministrazione comunale;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Valderice, in provincia di Trapani, con la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio, in scala 1:10.000.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 marzo 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - servizio 9, il comune di Valderice, l'ufficio del Genio civile di Trapani e la Provincia regionale di Trapani.
(2002.14.833)
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DECRETO 3 aprile 2002.
Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Catenanuova.

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(2002.14.835)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Nomina del direttore generale dell'Azienda regionale di riferimento per l'emergenza di 2° livello Ospedali civili riuniti di Sciacca.

Con D.P. n. 87/servizio 1°/U.O.1/SG dell'8 aprile 2002, il dott. Luigi Marano è stato nominato, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, direttore generale dell'Azienda regionale di riferimento per l'emergenza di 2° livello Ospedali civili riuniti di Sciacca.
Allo stesso sono stati attribuiti i compensi fissati con la deliberazione della Giunta regionale n. 361 del 2 ottobre 2001.
(2002.15.863)
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Nomina del direttore generale dell'Azienda regionale di riferimento per l'emergenza di 2° livello Ospedale V. Cervello di Palermo.

Con D.P. n. 88/servizio 1°/U.O.1/SG dell'8 aprile 2002, il dott. Immordino Liborio è stato nominato, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, direttore generale dell'Azienda regionale di riferimento per l'emergenza di 2° livello Ospedale V. Cervello di Palermo.
Allo stesso sono stati attribuiti i compensi fissati con la deliberazione della Giunta regionale n. 361 del 2 ottobre 2001.
(2002.15.863)
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Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Agrigento.

Con il D.P. n. 114/serv.I/U.O.1 del 16 maggio 2002, in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Agrigento è stato nominato, ai sensi dell'art. 6, 3° comma, punto 2, della legge n. 865/71, il geom. Alfonso Sciangula, in sostituzione del dimissionario, arch. Salvatore Burgio.
Lo stesso cesserà dalla carica alla scadenza del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Agrigento ricostituito con il D.P. n. 503/gr.VII/SG del 28 luglio 1999.
(2002.21.1192)
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Nomina di componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Acireale.

Con il D.P. n. 131/serv.I/SG/U.O.1 del 22 maggio 2002, in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Acireale sono stati nominati, ai sensi dell'art. 6, 3° comma, punti 2 e 3 della legge n. 865/71, il sig. Emanuele Aloisio quale rappresentante dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici nonché il dott. Antonio Catanzaro, quale rappresentante dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
Gli stessi cesseranno dalla carica alla scadenza del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Acireale ricostituito con il D.P. n. 275/gr.VII/SG del 14 novembre 2001.
(2002.21.1242)
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Costituzione del comitato di coordinamento di cui all'art. 3 del D.L. n. 296/2000.

Con il D.P. n. 132/serv.I/SG/U.O.1 del 22 maggio 2002, è stato nominato il comitato di coordinamento, di cui all'art. 3 del D.L. n. 296/2000, nelle persone di:
-  dott. Giorgio Berruti, componente designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione;
-  dott.ssa Liliana Scarpato, componente designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione;
-  arch. Tommaso Cusumano, componente designato dal Presidente della Regione;
-  dott. Filadelfo Magnano, componente designato dal Presidente della Regione;
-  dott. Giuseppe Buffa, esperto designato di comune accordo dal Ministero dei trasporti e della navigazione e dal Presidente della Regione.
(2002.21.1255)
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Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nel l'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).

La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, che nell'anno 2001 sono stati corrisposti a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati e collegi comunque denominati, per incarichi attribuiti per l'espletamento di compiti connessi all'Amministrazione della Regione, i compensi indicati nelle tabelle che seguono, trasmessi dalle seguenti amministrazioni o enti:
-  Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
-  Assessorato regionale dei lavori pubblici;
-  Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
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(2002.14.787)
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Autorizzazione alla ditta Ecolmare s.a.s. di Antonella Gancitano e C., con sede in Mazara del Vallo, per la realizzazione di un impianto di lavorazione di oli minerali esausti.

Con ordinanza n. 180 del 12 marzo 2002 del Vice Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque, la ditta Ecolmare s.a.s. di Antonella Gancitano e C., con sede legale in Mazara del Vallo (TP), via Mancini, 3, è stata autorizzata, per un periodo di cinque anni, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, alla realizzazione ed alla gestione, nell'aria demaniale del porto nuovo, di un impianto di messa in riserva e recupero di oli minerali esausti da acque di sentina di cui al C.E.R. 160799 (non pericoloso) provenienti dalle imbarcazioni del porto di Mazara del Vallo.
(2002.18.1057)
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Autorizzazione alla ditta Metalsider S.p.A., con sede in Misterbianco, per l'importazione di rifiuti.

Con ordinanza n. 313 del 22 aprile 2002 del Vice Commissario per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, la ditta Metalsider S.p.A. con sede in Misterbianco (CT) via C. Marx, 98, è stata autorizzata all'importazione dei rifiuti di cui al codice CER 160106 per un totale annuo di 10.000 tonnellate; al codice CER 160214 per un totale annuo di 2.000 tonnellate; al codice CER 170401 per un totale annuo di 500 tonnellate; al codice CER 170402 per un totale annuo di 500 tonnellate; al codice CER 170405 per un totale annuo di 10.000 tonnellate; al codice CER 170407 per un totale annuo di 500 tonnellate; al codice CER 170411 per un totale annuo di 500 tonnellate.
(2002.18.1053)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti riconoscimento di acquirenti di latte bovino e loro iscrizione al relativo albo regionale.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali n. 89/servizio 6° del 25 marzo 2002, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Pacella Michele, con sede legale e stabilimento in via Bresciana Km. 1 - Castelvetrano (TP), in applicazione dell'art. 7 del Regolamento C.E.E. n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 111 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali n. 90/servizio 6° del 25 marzo 2002, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Agrima s.r.l., con sede legale in via Conte Ruggero n. 73 e stabilimento in contrada San Francesco - 9408 Troina (EN), in applicazione dell'art. 7 del Regolamento C.E.E. n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 112 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali n. 91/servizio 6° del 25 marzo 2002, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Ferraro Salvatore Giuseppe, con sede legale e stabilimento in via Errante Vecchia n. 14 - Castelvetrano (TP), in applicazione dell'art. 7 del Regolamento C.E.E. n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 110 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.
(2002.15.851)
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Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimento di acquirenti di latte bovino.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali n. 126/servizio 6° del 5 aprile 2002, è stato revocato il riconoscimento quale acquirente di latte bovino precedentemente concesso con decreto n. 161/gruppo 8° - direzione I del 3 marzo 1994, in applicazione dell'art. 7 del Regolamento C.E.E. n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93, alla ditta Nuova Sicilformaggi s.r.l., con sede legale e stabilimento in contrada Pantanelli - 97016 Pozzallo (RG).

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali n. 127/servizio 6° del 5 aprile 2002, è stato revocato il riconoscimento quale acquirente di latte bovino precedentemente concesso con decreto n. 163/gruppo 8° - direzione I del 3 marzo 1994, in applicazione dell'art. 7 del Regolamento C.E.E. n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93, alla ditta Centro Latte Calia Vito, con sede legale e stabilimento in contrada San Silvestro n. 40 - Marsala (TP).
(2002.15.877)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Incarichi di collaudo per l'edilizia scolastica, legge regionale n. 10/93, art. 52. Anno 2001.

Provincia regionale di Trapani
Legge n. 15/88 - Liceo scientifico di Castelvetrano.
Importo a base d'asta L. 1.533.120.230.
Arch. Ferraro Rosaria - Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, nota prot. n. 516 del 14 febbraio 2001.
San Giuseppe Jato
Legge regionale n. 15/88 - Lavori di completamento scuola elementare P.S. Mattarella.
Importo a base d'asta L. 1.393.038.660.
Arch. Giuseppe Orlando - Palermo. Nota n. 517 del 14 febbraio 2001.
Provincia regionale di Palermo
Legge n. 488/86 - Realizzazione palestra liceo scientifico di Termini Imerese.
Importo a base d'asta L. 1.975.000.000.
Ing. Bartolomeo Demma. Nota prot. n. 518 del 14 febbraio 2001.
Custonaci
Legge n. 23/96, anno 1997 - Adeguamento alla normativa degli impianti tecnologici, abbattimento barriere e ampliamento scuola media G. Pascoli.
Importo a base d'asta L. 2.095.320.464.
Ing. Gaspare Somma - Palermo. Nota n. 519 del 14 febbraio 2001.
Carlentini
Legge n. 15/88 - Lavori di costruzione polivalente Carlentini nord 1° stralcio scuola elementare e materna.
Importo a base d'asta L. 3.010.508.480. Nota n. 520 del 14 febbraio 2001.
Messina
Lavori di costruzione complesso polivalente scuola media Cataratti.
Conferma commissione causa dimissione di un componente.
Barrafranca
Legge n. 15/88 - Costruzione di un plesso polivalente di n. 15 aule elementare e scuola materna a tre sezioni, 1° lotto.
Importo a base d'asta L. 2.377.974.000.
Ing. Carmelo Cusmano - Siracusa. Nota n. 2185 del 15 giugno 2001.
Agrigento
Legge regionale n. 15/88 - Costruzione istituto magistrale, 2° lotto.
Importo a base d'asta L. 4.632.000.000.
Ing. Francesco Vita - Agrigento. Nota prot. n. 2186 del 15 giugno 2001.
Castellammare del Golfo
Legge regionale n. 15/88 - Lavori di completamento scuola media G. Pascoli.
Importo a base d'asta L. 1.850.727.000.
Ing. Vincenzo Occhipinti - Siracusa. Nota n. 2187 del 15 giugno 2001.
Provincia regionale di Caltanissetta
Legge regionale n. 15/88. Costruzione dell'istituto tecnico per geometri di Mazzarino.
Importo a base d'asta L. 3.510.780.000.
Ing. Antonio Lanza - Canicattì. Nota n. 3317 del 12 novembre 2001.
Aidone
Legge regionale n. 15/88. Completamento del riattamento della scuola media F. Cordova.
Importo a base d'asta L. 1.171.530.547.
Arch. Vincenzo Savignano - Palermo. Nota n. 3567 del 12 dicembre 2001.
Modica
Legge regionale n. 15/88. Abbattimento barriere architettoniche negli edifici scolastici 2° stralcio.
Importo a base d'asta L. 1.968.691.048.
Geom. Giovanni Pulichino - Chiaramonte Gulfi. Nota n. 3559 del 12 dicembre 2001.
Palermo
Legge regionale n. 15/88. Completamento e ristrutturazione della scuola elementare Colozza.
Importo a base d'asta L. 2.370.000.000.
Ing. Francesco Paolo Puglisi - Bagheria. Nota n. 3566 del 12 dicembre 2001.
Legge n. 488/86. Costruzione scuola elementare 15 aule T. Marcellini.
Importo a base d'asta L. 1.750.903.
Ing. Francesco Alberti - Castel di Lucio. Nota n. 3558 del 12 dicembre 2001.
Provincia regionale di Catania
Legge n. 488/86 - Costruzione della nuova sede I.T.C. Pantano di Riposto.
Importo a base d'asta L. 3.010.000.000.
Ing. Giuseppe Giacalone - Mazara del Vallo. Nota n. 3562 del 12 dicembre 2001.
Provincia regionale di Ragusa
Legge n. 23/96. Adeguamento alle norme edifici scolastici Scicli - Pozzallo - Comiso.
Importo a base d'asta L. 1.762.427.000.
Ing. Paolino Greco - Porto Palo. Nota n. 3561 del 12 dicembre 2001.
Nizza di Sicilia
Legge regionale n. 15/88. Completamento palestra scuola media.
Importo a base d'asta L. 1.112.905.764.
Arch. Domenico Imbesi - Barcellona Pozzo di Gotto. Nota n. 3563 del 12 dicembre 2001.
Provincia regionale di Messina
Legge regionale n. 15/88. Costruzione Istituto tecnico industriale S. Agata Militello.
Importo a base d'asta L. 4.006.000.000.
Ing. Guido Monteforte - Siracusa. Nota n. 3564 del 12 dicembre 2001.
S. Giuseppe Jato
Legge n. 431/96. Completamento scuola elementare Mattarella.
Importo a base d'asta L. 1.120.273.000.
Arch. Marco Rizza - Palermo. Nota n. 3565 del 12 dicembre 2001.
Palermo
Legge regionale n. 15/88. Ristrutturazione scuola media Mazzini.
Importo a base d'asta L. 2.567.286.088.
Arch. Gabriele Garaio - Palermo. Nota n. 3557 del 12 dicembre 2001.
Provincia regionale di Messina
Legge regionale n. 15/88. Costruzione liceo Meucci in Milazzo.
Importo a base d'asta L. 2.200.000.000.
Arch. Giuseppe Bonarrigo - Milazzo. Nota n. 3560 del 12 dicembre 2001.
(2002.14.816)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Approvazione del testo dell'articolo 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo La Riscossa di Regalbuto.

Con decreto n. 114 del 2 aprile 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è stato approvato il testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo La Riscossa di Regalbuto, società cooperativa a r.l., con sede sociale in Regalbuto (EN), che qui di seguito integralmente si riporta:

Art. 20
Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di E 10,32 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.
(2002.15.880)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 301/1S.3 del 27 marzo 2002, la dott.ssa Gaetana Foti Belligambi, nata a Catania il 29 agosto 1970 e residente in Bronte, via Frate T. Pittalà n. 6, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa Gold, con sede nel comune di Catania in sostituzione del commissario liquidatore, rag. Giacomina Giambrone.
(2002.15.858)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 302/1S.3 del 27 marzo 2002, l'avv. Vanessa Fallica, nata a Palermo il 6 agosto 1969 e residente in Palermo, via P.M. 149 n. 77, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa I Palici, con sede nel comune di Palagonia, in sostituzione del commissario liquidatore, rag. Carmelo D'Avola.
(2002.15.859)
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Sostituzione di un componente della Commissione regionale per l'artigianato.

Con decreto n. 402/7S del 24 aprile 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artiganato e la pesca, la dott.ssa Lentini Anna Maria, nata ad Agrigento il 10 marzo 1955, dirigente superiore presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, è nominata componente della Commissione regionale per l'artigianato, in sostituzione del dirigente dott. Dario Tornabene.
(2002.20.1144)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Sostituzione di un componente della Commissione consultiva regionale per la ristrutturazione e la disciplina della rete distributiva dei carburanti in Sicilia.

Con decreto n. 49 del 5 febbraio 2002, vistato dalla Ragioneria centrale del dipartimento regionale industria il 13 febbraio 2002 al n. 8, il rappresentante dell'E.N.I., dr. Fabio Rufini, è stato nominato componente della Commissione consultiva regionale per la ristrutturazione e la disciplina della rete distributiva dei carburanti in Sicilia di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, in sostituzione del dr. Francesco Pellegrini.
(2002.15.845)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla ripartizione di una somma in favore delle rappresentanze regionali delle associazioni inquilini ed assegnatari di alloggi costruiti a totale carico o con contributi dello Stato e della Regione.

L'Assessore regionale per i lavori pubblici rende noto che dovrà procedere, ai sensi della legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977, art. 23, all'erogazione in favore delle rappresentanze regionali delle associazioni inquilini ed assegnatari di alloggi costruiti a totale carico o con contributi dello Stato e della Regione che svolgono attività di patronato in favore degli associati e che sono rappresentate nelle commissioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, della somma di L. 210.000.000 (pari ad e 108.455,95) prevista dalla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21.
Le rappresentanze regionali interessate, in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno presentare apposita istanza corredata da ogni utile indicazione circa l'utenza servita, l'organizzazione predisposta a servizio della stessa e l'attuale rappresentanza, in seno alle commissioni sopra indicate entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30 decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Sulla base dei predetti elementi si provvederà al riparto della somma sopra indicata.
Le istanze pervenute sono ritenute valide e potranno eventualmente essere integrate in conformità a quanto sopra richiesto.
(2002.20.1169)
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Occupazione in via temporanea e d'urgenza di beni immobili, siti nei comuni di Casteltermini e S. Biagio Platani, per lavori di ammodernamento della S.P. n. 20, Casteltermini - S. Biagio Platani.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale lavo ri pubblici n. 505/14° del 21 marzo 2002, la Provincia regionale di Agrigento è stata autorizzata ad occupare in via temporanea e d'urgenza fino al 23 di cembre 2004, i beni immobili siti nei comuni di Casteltermini e S. Biagio Platani di proprietà delle ditte elencate nell'elenco allegato al presente estratto ed interessate dai lavori in oggetto.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2002.14.836)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Subentro nell'attività di deposito frigorifero di carni fresche della ditta La Petros Piccola, società cooperativa a r.l., con sede nel comune di Petrosino.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 365 del 26 marzo 2002 è stato autorizzato il subentro dell'attività di deposito frigorifero di carni fresche da CO.PR.AL. Petrosino s.r.l. a La Petros Piccola, società cooperativa a r.l., con sede nel comune di Petrosino (TP), nella via "I" n. 180. L'impianto mantiene il numero di riconoscimento veterinario 851/F e con tale numero resta iscritto nello speciale registro previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
(2002.14.784)
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Affidamento della direzione tecnica del magazzino della società Riccobono S.p.A., sito in Canicattì.

Con decreto del dirigente del servizio di assistenza farmaceutica n. 385 del 27 marzo 2002 è stata affidata al dr. Leineri Salvatore, nato a Caltanissetta il 20 marzo 1948, la direzione tecnica del magazzino della società Riccobono S.p.A., sito in Canicattì (AG), contrada Balata, palazzo Guadagnino.
(2002.14.775)
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Affidamento della direzione tecnica del magazzino di distribuzione della società Nuova Safarm, con sede in Belpasso.

Con decreto del dirigente del servizio di assistenza farmaceutica n. 388 del 27 marzo 2002 la direzione tecnica responsabile del magazzino di distribuzione della società Nuova Safarm, con sede legale in Belpasso (CT), Zona industriale Piano Tavola, svincolo Valcorrente e magazzino in Ragusa, viale delle Americhe ex S.S. 115 Ragusa, è stata affidata alla dr.ssa Angela Nicosia.
(2002.14.774)
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Modifiche ed integrazioni al decreto 29 maggio 2001, concernente costituzione del Comitato permanente regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta.

Con decreto n. 398 del 29 marzo 2002, l'Assessore per la sanità ha parzialmente modificato ed integrato il decreto n. 34795 del 29 maggio 2001, con il quale era stato costituito, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo collettivo nazionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. n. 272 del 28 luglio 2000, il Comitato permanente regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta, che risulta così composto:
Presidente
-  dott. Ciriminna Saverio - ispettore superiore sanitario.
Rappresentanti di parte pubblica
Componenti effettivi:
-  prof. Mancuso Giacomo - dirigente medico clinica pediatrica - A.R.N.A.S. Ospedale Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo;
-  dott. Saladino Michele - dirigente amministrativo - capo servizio Assessorato regionale della sanità;
-  dr.ssa Di Stefano Antonella - dirigente amministrativo del l'Assessorato regionale della sanità;
-  sig. Garofalo Antonio - funzionario amministrativo del l'Assessorato degli enti locali.
Componenti supplenti:
-  dr. Zagami Filippo - dirigente medico settore medicina di base dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina;
-  dr. Gugliotta Rosario - direttore distretto di Gravina del l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania;
-  dr.ssa Ciccia Maria - dirigente medico dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta;
-  dr.ssa D'Amico Maria - dirigente sanitario del dipartimento cure primarie dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo.
Rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
Per la F.I.M.P.
Componenti effettivi:
-  dr. Montalbano Giuseppe;
-  dr. De Luca Pasquale;
-  dr. Costa Maurizio.
Componenti supplenti:
-  dr. Volpe Francesco Paolo;
-  dr. Raciti Longo Alfio;
-  dr. Cuffaro Pasquale.
Per la C.I.Pe.
Componente effettivo:
-  dr. Azzaro Francesco.
Componente supplente:
-  dr.ssa D'Amato Vincenza.
Per la CUMI-AISS
Componente effettivo:
-  dr. Milioto Gaetano.
Componente supplente:
-  dr. Paparone Sandro.
Segretario
-  sig.ra Aurelia Montalto in servizio presso l'Assessorato regionale della sanità.
(2002.15.862)
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Riconoscimento di idoneità per l'esercizio dell'attività allo stabilimento della ditta Tortellificio Piatto d'oro di Chillemi Giuseppe & C. s.n.c., sito in Aci Bonaccorsi.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 444 del 5 aprile 2002, lo stabilimento di produzione di prodotti a base di carne nella tipologia paste alimentari farcite con ripieno di carne, avente struttura e capacità di produzione industriale, della ditta Tortellificio Piatto D'oro di Chillemi Giuseppe & C. s.n.c., sito nel comune di Aci Bonaccorsi (CT) nella via G. Marconi n. 73, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 1754/L.
(2002.15.861)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione di variante al piano urbanistico comprensoriale n. 3, riguardante il territorio del comune di Balestrate.

Il dirigente generale del dipartimento urbanistica con decreto n. 20 del 23 gennaio 2002 ha approvato la variante al P.U.C. n. 3, riguardante il territorio del comune di Balestrate, adottata con la deliberazione consiliare n. 6 del 26 gennaio 2001, per il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea "E2" a zona territoriale omogenea "F1" di un'area ubicata in contrada Sicciarotta del comune di Balestrate.
(2002.14.803)
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Nulla osta ai lavori relativi all'asse di collegamento tra la S.S. 189 - S.S. 118 - S.S. 115 in provincia di Agrigento.

Il dirigente del servizio 7° V.I.A. del dipartimento regionale territorio ed ambiente, con decreto n. 130 VIA del 21 marzo 2002, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, legge regionale n. 10/93, ha concesso nulla osta, con prescrizioni, ai lavori relativi all'asse di collegamento tra la S.S. 189 - S.S. 118 - S.S. 115 a servizio dei comuni della montagna, tratto dalla S.P. n. 61 alla S.P. 32.
(2002.14.793)
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Nulla osta alla società Colacem S.p.A. per l'impianto di una cava nel comune di Scicli.

Con decreto n. 136 del 25 marzo 2002 il dirigente del servizio 7° - V.I.A. ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla società Colacem S.p.A., con sede in Gubbio (PG), via della Vittorina n. 60, relativamente alla cava di argilla di contrada S. Biagio nel comune di Scicli (RG).
(2002.14.842)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Agrigento.

Con decreto n. 133/Gab del 4 aprile 2002, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato il presidente della Provincia regionale di Agrigento, dott. Vincenzo Antonio Fontana, nato ad Agrigento il 16 aprile 1952, commissario straordinario dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Agrigento fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.
(2002.15.860)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 13 maggio 2002, n. 16/AG.
Legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, artt. 11 e 12. Progetti di utilità collettiva.

Agli enti promotori di progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 23 dicembre 1995, n. 85
Al dipartimento regionale lavoro
Al dipartimento regionale formazione professionale
All'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'ispettorato regionale del lavoro
Agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli ispettorati provinciali del lavoro
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto 

Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Alla sede regionale dell'I.N.P.S. - Palermo
Alle aree e servizi del dipartimento agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
Pervengono richieste di accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana per il finanziamento della seconda annualità dei progetti di utilità collettiva di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, approvati dalla Commissione regionale per l'impiego ed attivati nel corso dell'anno 2001.
A tal fine, su conforme parere reso dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 24 aprile 2002, si impartiscono le seguenti direttive.
L'art. 12, comma 8, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 dispone che i progetti di utilità collettiva con i relativi contratti e convenzioni possono avere una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni e possono essere riproposti alla scadenza.
I progetti approvati dalla Commissione regionale per l'impiego ed attivati nel corso dell'anno 2001 hanno tutti la durata temporale minima di 1 anno prevista dalla legge.
L'art. 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 ha apportato alla superiore disciplina una duplice consistente innovazione (cfr., circolare assessoriale 23 maggio 2001, n. 9, prg. 1):
-  le risorse economiche destinate ai soggetti beneficiari dei contratti di diritto privato costituiscono dote finanziaria personale del lavoratore individuato (art. 2, comma 1);
-  per l'attivazione dei contratti non è necessaria la predisposizione di nuovi progetti (art. 2, comma 2).
Ne consegue che, ove gli enti promotori di progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 volessero proseguire i rapporti di lavoro in scadenza nel corso del corrente anno, dovranno modificare le deliberazioni adottate relative all'approvazione dei progetti in parola nella parte in cui era prevista una durata temporale di 12 mesi, alla nuova durata di 24 mesi, assumendo, altresì, a proprio carico oltre alla quota di cui all'art. 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 anche i maggiori oneri derivanti dall'applicazione di norme e contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dopo la presentazione dei progetti medesimi, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18. Analogamente gli enti che hanno attivato contratti solo a seguito di mobilità da altri enti, delibereranno la modifica dei provvedimenti adottati.
Potranno, altresì, essere modificate, in relazione alle mutate esigenze degli enti promotori, sia le attività riferibili alle aree di intervento individuate nei progetti originari, sia le ore settimanali, purché non superiori al 50% dell'orario contrattuale a tempo pieno.
Resta inteso che gli enti promotori potranno deliberare ulteriori elevazioni dell'impegno orario settimanale, nei limiti dei rispettivi contratti collettivi nazionali e con oneri a proprio carico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17.
Gli enti interessati alla prosecuzione dei progetti in parola dovranno fare pervenire con ogni sollecitudine a questo Assessorato - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - servizio V, via Imperatore Federico n. 52 - Palermo:
1)  richiesta dell'accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana, computata secondo le modalità sopra specificate;
2)  atto deliberativo, esecutivo nelle forme di legge, modificativo, secondo le modalità sopra specificate, delle deliberazioni adottate per l'approvazione dei progetti già attivati;
3)  elenco nominativo completo di tutti i soggetti cui va a scadere il contratto e per i quali si richiede il finanziamento;
4)  prospetto delle retribuzioni redatto sull'apposita modulistica di cui all'allegato B al decreto assessoriale 3 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 30 del 13 giugno 1998, con l'indicazione del contratto applicato.
Si richiama, infine, l'attenzione sulla disposizione recata dall'art. 76, comma 7, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, che dispone che "Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448".
  L'Assessore: STANCANELLI 

(2002.21.1207)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 7 marzo 2002, n. 1064.
Piano nazionale 2002 per la ricerca dei residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale in applicazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.

Ai settori di sanità pubblica veterinaria Aziende unità sanitarie locali della Sicilia
All'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia
Ai Comandi carabinieri per la sanità di Catania - Palermo - Ragusa
e, p.c.  Al Ministero della salute 

Ai direttori generali Aziende unità sanitarie locali
Alla Facoltà di medicina veterinaria - Messina
All'ufficio veterinario adempimenti comunitari - Catania
Al fine della ricerca dei residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale (PNR), si trasmette il piano nazionale 2002 predisposto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, dal Ministero della salute, Direzione generale  sanità pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione che ha funzioni di coordinamento, con la collaborazione delle regioni e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), Laboratorio nazionale di riferimento per i residui (LNR). 

Anche per il corrente anno il piano nazionale per la ricerca dei residui (PNR) si struttura tenendo conto delle prescrizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, attuazione delle direttive del Consiglio n. 96/22/CE e n. 96/23/CE.
Le finalità del piano sono quelle di esaminare ed evidenziare le ragioni dei rischi di residui negli animali e nei prodotti di origine animale a livello degli allevamenti, dei macelli, degli stabilimenti di produzione del pesce e delle uova.
Le regioni elaborano ed attuano il piano in considerazione della realtà produttiva e zootecnica regionale coordinando l'attività delle Aziende sanitarie locali responsabili del prelievo dei campioni. Le Aziende unità sanitarie locali nominano un referente per il PNR che sovraintende a tutte le attività collegate alla pratica attuazione del PNR (all. 3).
I campioni vengono analizzati nei laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali (II.ZZ.SS.) o, per la ricerca di particolari molecole, presso altri laboratori che verranno individuati dal Ministero della salute.
Il PNR, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre 2002, comporta la ricerca dei residui nei seguenti settori:
-  bovino, suino, ovi-caprino, equino;
-  avicolo;
-  settore acquacoltura (trote, anguille, specie eurialine);
-  conigli;
-  selvaggina d'allevamento (selvaggina da penna);
-  latte (vaccino, ovino, bufalino);
-  uova;
-  miele;
-  selvaggina cacciata.
1.  PROGRAMMAZIONE 2002
Per l'anno in corso sono previsti n. 35.624 campioni in totale di cui:
25.733 per le specie bovina, suina, ovi-caprina; 
-    1.000 per la specie equina; 
-    5.911 per il settore avi-cunicolo e la selvaggina; 
916 per il settore acquacoltura; 
964 per il latte (bovino, bufalino e ovino); 
820 per le uova; 
-    180 per il miele; 
-    100 selvaggina cacciata. 


          NUMERO CAMPIONI 
      Allevamento Stabilimento Totale 
Bovini      5.731 12.220 17.951 
Suini      1.320 5.242 6.562 
Ovi-caprini      150 1.070 1.220 
Equini      - 1.000 1.000 
Pollame      1.570 3.703 5.273 
Conigli      120 403 523 
Selvaggina allevata      25 90 115 
Acquacoltura      916 - 916 
Latte bovino, bufalino, ovino      964 - 964 
Uova      820 - 820 
Miele      180 - 180 
Selvaggina cacciata      100 - 100 
                               Totale      11.896 23.728 35.624 


Applicando la classificazione delle sostanze, n.17.391 campioni saranno effettuati per la ricerca di residui della categoria A (sostanze ad effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate).
La programmazione specifica per ogni tipo di residuo è riportata nelle tabelle 1-13 e nell'allegato 1 per quanto riguarda dei PCB e delle diossine nelle varie matrici.
Si raccomanda di sottoporre a congelamento rapido i campioni onde evitare la degradazione delle sostanze.
2.  RIPARTIZIONE REGIONALE DEI CAMPIONI
La programmazione regionale per il 2002 prevede un numero di campioni pari a n. 1697 di cui n. 621 in allevamento e n. 1076 al macello come di seguito riportato:

          NUMERO CAMPIONI 
      Allevamento Stabilimento Totale 
Bovini      348 730 1.078 
Suini      64 117 181 
Ovi-caprini      5 124 129 
Equini      - 22 22 
Pollame      18 47 65 
Conigli      17 36 53 
Acquacoltura      47 - 47 
Latte      53 - 53 
Uova      49 - 49 
Miele      11 - 11 
Mangimi (PCB, PCDD)      9 -
                                 Totale      621 1.076 1.697 


Il numero di campioni da effettuare nella Regione siciliana e la loro ripartizione regionale, riportati nelle tabelle da 14 a 26, si basano su:
-  dati ISTAT, relativi alla macellazione delle specie bovina, suina, equina, ovicaprina riferiti al 2000;
-  dati UNA relativi alla macellazione del pollame, della selvaggina da penna e dei conigli riferiti al 2000;
-  dati UNA relativi alla produzione di uova riferita al 2000;
-  dati ISTAT, relativi al bestiame macellato per regione riferiti al 2000;
-  dati A.P.I. relativi al settore acquacoltura riferiti al 2000;
-  dati Assolatte relativi al settore latte riferiti al 2000.
Nel PNR 2002 è stata inserita la ricerca dei piretroidi nel latte ovino, a seguito dei focolai di blue tongue in Sardegna, Sicilia, Calabria e Basilicata, nonché la ricerca di tetracicline nel suino e di chinolonici nel suino e nel pollame.
Inoltre in conformità alle richieste comunitarie è stata inserita la ricerca del CAF nel muscolo.
3.  MODALITÀ OPERATIVE
Le sostanze oggetto del piano vengono raggruppate secondo la seguente classificazione (allegato 8):
-  categoria A - sostanze ad effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate.
-  categoria B - medicinali veterinari e agenti contaminanti ambientali.
Tra le sostanze non autorizzate della categoria A è stata confermata la necessità di inserire la ricerca del verde malachite in quanto detta sostanza non è usata come colorante e quindi non può essere inserita nella categoria B3e.
Tipologie di campionamento
Il campionamento, distribuito uniformemente nel l'arco dell'anno, deve essere imprevisto, inatteso ed effettuato in momenti non fissi ed in giorni non particolari della settimana compresi sabato e domenica.
I tipi di campionamento sono:
a) campionamento casuale mirato;
b) campionamento completamente casuale;
a) campionamento casuale mirato: seppure in assenza di sospetto, prende in considerazione le caratteristiche dell'animale che lo fanno ritenere potenzialmente a rischio quali il sesso, l'età, la specie, il tipo di allevamento. Si effettua in tutti i casi ad eccezione dei campionamenti di cui alla lettera b).
Per la ricerca delle sostanze della categoria A che possono risultare essere fonti di gravi rischi per la salute pubblica tra cui:
-  tutte le sostanze ad azione ormonali nonché i beta-agonisti utilizzati come promotori di crescita;
-  il verde malachite nel settore acquacoltura.
Si dovrà procedere al prelievo di campioni ufficiali ponendo sotto sequestro cautelativo:
-  in allevamento: tutti gli animali appartenenti al gruppo sottoposto a campionamento;
-  al macello, le carcasse e le relative frattaglie da cui si prelevano i campioni;
-  per il settore acquacoltura: i pesci allevati nelle vasche od appartenenti al gruppo da cui sono stati prelevati i campioni.
Il sequestro durerà fino a che non sia reso noto l'esito favorevole delle analisi.
Dovranno essere prelevate 4 aliquote in allevamento e 5 aliquote al macello, di cui 1 da lasciare al proprietario o detentore degli animali, 1 al titolare del macello e le altre 3 da destinare al laboratorio.
Ogni campione dovrà essere accompagnato da tante copie del verbale quanti sono i destinatari delle aliquote scritte in caratteri chiari e facilmente leggibili.
Si suggerisce di effettuare ad ogni campionamento casuale mirato verifiche procedurali operative conformemente all'allegato 5.
b) campionamento completamente casuale; consiste nel prelevare un campione a caso senza tener conto delle caratteristiche degli animali per ottenere dati rappresentativi.
Il campione sarà prelevato in unica aliquota e non comporterà il sequestro degli animali o dei prodotti.
Solo per la ricerca dei PCB, come specificato in allegato 1, il campione dovrà essere prelevato in due aliquote in modo da permettere in caso di positività la ricerca delle diossine sulla seconda aliquota.
Oltre alle suddette tipologie di campionamento specificatamente previste per l'effettuazione del PNR, la Comunità europea richiede la raccolta dei dati riferiti al campionamento su sospetto. Tale campionamento si effettua tutte le volte che, per segni clinici, notizie anamnestiche, segnalazioni, o altri motivi, si sospetta la presenza di residui (compresi i casi di campionamento a seguito di riscontro di positività). In tutti i casi di campionamento su sospetto è necessario ricorrere al sequestro.
Prelievo dei campioni
Per il settore avicolo e per i conigli ogni campione potrà essere ottenuto con materiale prelevato da uno o più soggetti, seguendo le indicazioni dell'Istituto zooprofilattico sperimentale. Per quanto riguarda il campionamento in allevamento questo potrà prevedere la soppressione di uno o più soggetti in loco per consentire il prelievo delle matrici più idonee.
Per quanto riguarda il settore acquacoltura il campionamento per la ricerca delle sostanze della categoria B deve essere eseguito preferibilmente nelle ultime fasi di allevamento.
Il campionamento per la ricerca del verde malachite va effettuato nelle prime fasi di allevamento e l'unità campionaria deve essere composta di 5 pesci frammentati da cui si ricavano le 4 aliquote. L'analisi si effettua sul materiale omogeneizzato e il risultato sarà quindi unico per la sostanza ricercata.
Il latte bovino deve essere campionato a livello di allevamento e precisamente a livello di cisterna.
I campioni devono essere prelevati unicamente sul latte crudo.
I campionamenti sulle uova devono essere effettuati a livello di allevamento o al momento di ingresso in stabilimenti di ovoprodotti in modo da poter comunque risalire all'allevamento di origine. Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 12 uova.
Il campionamento di un alimento ad uso zootecnico (es. da un silos) non deve comportare la sospensione dell'alimentazione degli animali in attesa dei risultati d'analisi.
Per il campionamento dell'occhio in bovini superiori ai 12 mesi è necessario osservare le disposizioni per quanto riguarda gli organi specifici a rischio BSE.
Per il campionamento del pelo, esso deve avvenire preferibilmente sulla parte dorsale del mantello, privilegiando le zone a più intensa pigmentazione (maggiormente ricche di melanina).
Il prelevatore deve essere dotato di indumenti di protezione individuale, quali cappello, mascherina, camice e guanti monouso. Per il prelievo utilizzare forbici facilmente pulibili dopo ogni prelievo o materiale monouso, quali rasoi. Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 1 grammo di pelo, da inserire in buste o sacchetti di plastica da sigillare in modo inviolabile.
Dopo ogni prelievo, mettere in atto le opportune procedure di decontaminazione dei materiali (forbici, rasoi).
Ai fini di un corretto prelievo dei campioni si raccomanda di seguire le istruzioni riportate nell'allegato 4.
L'istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia non accetterà campioni se non accompagnati dal verbale di prelevamento debitamente compilato e segnala la non accettazione a questo Assessorato e all'Azienda unità sanitaria locale di competenza.
Per una efficace gestione del PNR hanno infatti la massima importanza la regolarità e l'uniformità con cui vengono forniti i dati e le informazioni di attività.
Per permettere la gestione dei dati relativi ai campioni si rende necessario uniformare le informazioni riportate sul verbale di prelevamento che devono comprendere:
1) indicazione del piano per cui è stato prelevato il campione (nazionale, regionale, ecc.);
2) specie animale (es. bovino);
3) categoria dell'animale (es. vitellone);
4) sesso dell'animale;
5) provenienza (allevamento, macello);
6) materiale prelevato;
7) esami richiesti;
8) data prelievo;
9) paese d'origine degli animali;
10) nome allevamento;
11)  codice allevamento;
12) indirizzo;
13) Azienda unità sanitaria locale;
14) ente prelevatore;
15) tipo di campionamento;
16) per i bovini: età superiore o inferiore a 6 mesi;
17) per gli equini: età superiore o inferiore a 2 anni;
18) medicinali veterinari con cui sono stati trattati gli animali nelle 4 settimane precedenti il campionamento (nel caso di campionamento in allevamento).
In allegato 2 si riporta, a titolo d'esempio, un modello di verbale di prelevamento per l'invio dei campioni all'Istituto zooprofilattico sperimentale di cui una copia dovrà essere contestualmente trasmessa a questo Assessorato.
Chiarimenti su alcune ricerche
La ricerca delle diossine e dei PCB va effettuata conformemente a quanto previsto nell'allegato 1. I campioni per la ricerca delle diossine vanno inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.
Gli Istituti zooprofilattici sperimentali qualora avessero difficoltà nella ricerca dei piretroidi, in matrici diverse dal miele, provvederanno ad inviare i campioni all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.
Le analisi per le ricerche degli antinfiammatori non steroidei verranno effettuate dall'ISS.
L'ISS provvederà a diramare l'elenco degli Istituti zooprofilattici sperimentali a cui inviare i campioni per la ricerca delle tracicline nel suino e dei chinolonici nel suino e nel pollame.
4. METODI E TEMPI D'ANALISI
Si invita l'Istituto zooprofilattico sperimentale ad effettuare le analisi previste dal PNR, in via prioritaria per quanto riguarda la ricerca di sostanze della categoria A.
I tempi di risposta dovranno essere più brevi possibili ed orientativamente non dovranno superare i 7 giorni lavorativi dalla consegna del campione al laboratorio per le analisi in presenza di vincolo sanitario, salvo la necessità di ulteriori approfondimenti analitici.
Le risposte potranno essere trasmesse anche via telefax, in particolar modo per quanto attiene gli animali e i prodotti sotto sequestro, a cui farà comunque seguito la trasmissione in originale.
Le tabelle n. 1-26 e l'allegato 1 riportano le sostanze da ricercare, le matrici da prelevare, i metodi di screening e di conferma, il limite di rivelazione e/o il limite d'azione. Tali indicazioni potrebbero essere soggette a modifiche in corso di applicazione del PNR a seguito di decisioni comunitarie o acquisizione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche.
Per le sostanze con un limite di legge o con un limite massimo di residuo il limite d'azione è rappresentato da tali valori. Per le sostanze non autorizzate il limite di azione è rappresentato dal valore massimo dei limiti di rilevazione dei diversi metodi di screening e di conferma e tiene conto delle differenze fra i vari laboratori.
Per le sostanze per cui è indicato un metodo di conferma, in caso di positività con un metodo di screening è necessario procedere all'analisi di conferma.
Per le sostanze della categoria A (all. 1 del decreto legislativo n. 336/99), in attesa dell'approvazione dei metodi di riferimento da parte dei LCR, possono essere impiegati per l'analisi di conferma metodi basati sulla spettrometria molecolare (es. GC-MS, HPLC-MS-MS) o spettrofotometria per assorbimento, conformi ai criteri tecnici per l'identificazione e determinazione dei residui previsti al punto 2 dell'allegato alla decisione n. 93/256/CEE.
Qualora un laboratorio temporaneamente non possa effettuare l'analisi di conferma, quest'ultima sarà eseguita presso un altro IZS o altro laboratorio individuato dal Ministero della sanità.
Nell'ambito del PNR possono essere adottati altri metodi per l'analisi di screening e di conferma (es. LC-MS, LC-MS-MS), purché i parametri di tali metodi siano confrontabili con quelli previsti dal PNR e comunque siano compatibili con i limiti d'azione. Nel caso in cui vengano adottati metodi LC-MS-MS i criteri per l'identificazione degli analiti sono revisionati in funzione della specificità di questa tecnica.
Per i metodi multiresiduo sono stati riportati gli intervalli dei limiti di rivelazione.
Per gli antibiotici la positività non può essere comunque segnalata sulla base della combinazione di due metodi di screening. Va precisato che il metodo di screening non ha validità legale; per l'azione legale, nel caso di antibiotici con LMR, devono comunque essere adottati sia i metodi di screening che i metodi di conferma.
I metodi di screening adottati per gli antibiotici devono comunque avere limiti di rivelazione inferiori ai limiti massimi di residuo consentiti per tali sostanze.
In caso di contenzioso internazionale o di revisione di analisi, la ricerca di tutte le sostanze di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 336/99 sarà effettuata presso il LNR con metodi di riferimento basati su tecniche di spettrometria molecolari o, in assenza di tali metodi, comunque con tecniche di spettrometria molecolari.
5.  RISCONTRO POSITIVITÀ
In caso di riscontro di positività si applicano le procedure descritte negli articoli da 21 a 26 del decreto legislativo 4 agosto 1999.
Nel caso di sospetto o di conferma di trattamento illecito devono essere avviate indagini nell'allevamento di provenienza degli animali e negli allevamenti funzionalmente o amministrativamente collegati (art. 18.1 b).
Qualora si constati un trattamento illecito (art. 22) si dispone inoltre il sequestro degli allevamenti sottoposti alle indagini e si procede al prelievo di campioni ufficiali su una percentuale significativa di animali appartenenti allo stesso gruppo o ad altro gruppo nella fase riproduttiva più prossima a quella dell'animale risultato positivo applicando la tabella riportata in allegato 6.
Se è confermato il trattamento illecito con positività di almeno la metà dei campioni devono essere abbattuti tutti gli animali sospetti presenti in azienda (art. 25.3).
Per un periodo successivo di almeno dodici mesi l'azienda o le aziende appartenenti al medesimo proprietario saranno sottoposte ad un controllo più rigoroso per la ricerca dei residui (25.4).
Controlli ufficiali supplementari per rivelare l'origine della sostanza oggetto di positività devono altresì essere disposti nelle aziende o negli stabilimenti (produttori di farmaci, di mangimi, ecc.) che riforniscono l'azienda interessata nonché in tutte le aziende e stabilimenti appartenenti alla stessa catena di fornitori di animali e di alimenti per animali.
In caso di superamento dei limiti massimi di residui (art. 23) deve essere effettuata un'indagine nell'azienda di origine per stabilire le cause di tale superamento e, ai sensi di tale indagine, devono essere prese tutte le misure a tutela della salute pubblica.
In caso di infrazioni ripetute al rispetto dei limiti massimi di residui, il servizio veterinario assicurerà un controllo più rigoroso degli animali e dei prodotti dell'azienda e/o dello stabilimento in questione e di quelli funzionalmente collegati per un periodo di almeno sei mesi con sequestro dei prodotti o delle carcasse in attesa dei risultati delle analisi.
A seguito del riscontro di positività per tutte le sostanze della categoria A e per i farmaci veterinari, deve essere effettuata un'accurata indagine epidemiologica con la compilazione della scheda di cui all'allegato 7.
Tutte le schede vanno inviate sia a questo Assessorato che all'Osservatorio per l'epidemiologia veterinaria (COVEPI) istituito presso l'IZS di Teramo.
6.  FLUSSI INFORMATIVI
Istituti zooprofilattici sperimentali
Gli IZS devono dare comunicazione immediata di ogni positività riscontrata anche al Ministero della salute e a questo Assessorato tramite telegramma, fax o e-mail.
L'IZS dovrà inoltre inviare semestralmente, entro il 15 luglio 2002 ed entro il 15 gennaio 2003, i dati a questo Assessorato su supporto magnetico in modo da consentirne, previa verifica, la successiva trasmissione al Ministero della salute.
Per i contaminanti ambientali, gli IZS dovranno indicare i singoli valori delle analisi effettuate ed eventuali limiti di legge.
Inoltre in caso di non conformità, per campioni per i quali è richiesta la ricerca di una categoria di sostanze (es. organofosforati, cortisonici ecc.), gli IZS specificheranno la singola molecola indicandone la quantità rilevata.
Aziende unità sanitarie locali
Le Aziende unità sanitarie locali trasmetteranno copia del verbale di prelevamento anche a questo Assessorato contestualmente all'invio dei campioni all'IZS.
Le Aziende unità sanitarie locali devono dare comunicazione immediata al Ministero della salute e a questo Assessorato di ogni positività, corredata da indagine epidemiologica, effettuata utilizzando l'allegato 18 in caso di sostanze ormonali e beta-agoniste.
Gli esiti dei campionamenti contestualmente a una relazione sull'andamento del piano vengono trasmessi semestralmente, entro il 15 luglio 2002 ed entro il 15 gennaio 2003, a questo Assessorato.
L'invio tempestivo dei dati permetterà un miglior coordinamento e un più efficace svolgimento del PNR.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni chiarimento.
  L'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario: BAGNATO 



N.B. - Gli allegati e le tabelle sono consultabili presso il servizio 3° dell'ispettorato regionale veterinario.
(2002.14.777)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 4 aprile 2002, n. 19906.
Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana.

Presidenza della Regione
Assessorato regionale degli enti locali
Assessorato regionale della sanità
Ispettorato regionale della sanità
Aziende sanitarie locali - Uffici d'igiene pubblica della Sicilia
Assessorato regionale dei lavori pubblici
Uffici dei Geni civili delle province siciliane
I.R.T. presso Assessorato dei lavori pubblici
Ispettorato tecnico dei lavori pubblici
Comuni della Sicilia
Consorzi per l'area di sviluppo industriale e misti
Agenzia regionale per la protezione ambientale
Dipartimenti periferici dell'ARPA (ex L.I.P.)
Associazioni industriali provinciali
Commissioni provinciali tutela ambiente della Sicilia
Province regionali della Sicilia
Ufficio per la tutela dei corpi idrici della Regione siciliana
N.O.E. del Comando dei carabinieri della Regione siciliana
Corpo regionale forestale della Regione siciliana
Capitanerie di porto della Sicilia
Ministero dell'ambiente
Corte dei conti
Alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
Pervengono a questo Assessorato delle note nelle quali si ravvisano applicazioni non corrette del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni; ragion per cui lo stesso è pervenuto alla determinazione di emanare prime direttive al fine di apportare chiarezza sulle modalità di applicazione, nella Regione siciliana, del citato decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni.
L'art. 1 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni al comma 3 recita che le regioni a statuto speciale adeguano la propria legislazione al presente decreto secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
La Regione siciliana non ha adeguato la propria normativa regionale alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
A seguito di apposita richiesta, predisposta da questo Assessorato, l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, ha espresso un parere di merito circa le modalità di applicazione in Sicilia del decreto legislativo n. 152/99; tale parere in linea di principio rappresenta che:
-  trovano diretta applicazione tutte quelle norme che discendono da direttive comunitarie.
Ne consegue pertanto che:
-  quanto compiutamente disciplinato in materia di tutela delle acque dalla normativa regionale continua ad essere valido e trova applicazione quando non in contrasto con il decreto legislativo n. 152/99 e successive modiche ed integrazioni ovvero per le casistiche non contemplate dallo stesso;
-  trova diretta applicazione la parte normativa del decreto legislativo che rimanda alle applicazioni delle sanzioni penali.
Per quanto sopra e per quanto qui di interesse si ritiene opportuno richiamare alcune definizioni, riportate nel decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
DEFINIZIONI
Acque reflue industriali
Qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
Acque reflue domestiche
Acque reflue domestiche provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
Acque reflue urbane
Acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato.
Acque sotterranee
Le acque che si trovano al di sotto della superficie terrena, nella zona di saturazione in diretto contatto con il suolo ed il sottosuolo.
Trattamento appropriato ai sensi del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni
Il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero che siano conformi alle disposizioni discendenti dal decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
Trattamento primario ai sensi del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni
Il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti, almeno, del 50%.
Trattamento secondario ai sensi del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni
Il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
AUTORITA' COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
L'autorità competente al rilascio ed al controllo delle autorizzazioni allo scarico rimane quella individuata dalla legge regionale n. 27/86, secondo quanto normato dall'art. 40 della stessa.
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
La disciplina degli scarichi impone l'obbligo dell'autorizzazione prima della loro attivazione. L'autorizzazione per gli insediamenti produttivi, ivi compresi i Consorzi per l'area di sviluppo industriale ed i Consorzi misti, va quindi richiesta per:
-  i nuovi scarichi;
-  gli stabilimenti che hanno cambiato ubicazione e/o ragione sociale;
-  gli stabilimenti che hanno subito ampliamenti o modifiche tali da variare sostanzialmente le caratteristiche dello scarico.
Nel caso in cui ci sia stata variazione del titolare dell'autorizzazione (persona fisica) è obbligatorio avanzare istanza all'autorità competente di cui all'art. 40 della legge regionale n. 27/86, la quale provvederà all'adeguamento dell'autorizzazione.
Scarichi di acque reflue industriali, esistenti ai sensi del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni
Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, i titolari degli scarichi esistenti e cioè gli scarichi di acque reflue industriali già autorizzati e in esercizio al 13 giugno 1999, devono adeguare i propri impianti alla nuova disciplina entro tre anni da tale data, anche nel caso di scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione è stato introdotto dalla normativa. Ne consegue che l'adeguamento strutturale di detti impianti, per il rispetto dei nuovi limiti tabellari, deve essere concluso entro il 13 giugno 2002.
I titolari dei citati scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità alla normativa vigente, entro un anno dallo scadere della stessa e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
Nelle more del rinnovo delle autorizzazioni gli stessi sono comunque tenuti ad osservare le norme tecniche e le prescrizioni stabilite secondo i casi: dalla Regione; dall'Ente gestore delle fognature e dalle altre autorità competenti.
Le acque reflue industriali che si immettono in fognature di 2ª categoria (legge regionale n. 27/86) devono rispettare il regolamento di fognatura, che può prevedere valori limite più restrittivi.
Per i cicli produttivi specificati nella tabella 3/A del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni devono essere rispettati i limiti di emissione in massa per unità di prodotto o di materia prima di cui alla stessa tabella.
Ai sensi dell'art. 28, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorità deputata al controllo e al rilascio delle autorizzazioni può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione.
Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/9 e successive modifiche ed integrazioni prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal più volte menzionato decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Si premette che, ai sensi dell'art. 28, comma 7, lettera "e", del menzionato decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell'assimilabilità delle acque reflue industriali, alle acque reflue domestiche, è attualmente e pienamente applicabile la normativa di assimilabilità di cui all'art. 7, 2° comma della legge regionale n. 27/86, ad esclusione delle parti che fanno riferimento a tabelle derivanti da norme abrogate.
Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche, costituiti ex novo posteriormente al 17 maggio 1986 e legittimamente allacciati alla pubblica fognatura, s'intendono autorizzati ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 27/86.
I titolari degli scarichi esistenti, allacciati alla pubblica fognatura, devono richiedere una nuova autorizzazione nel caso in cui sia sopravvenuta una variazione della destinazione d'uso dell'immobile.
I titolari degli scarichi esistenti, per i quali è sopravvenuto un cambiamento nella tipologia di smaltimento dei reflui, devono richiedere nuova autorizzazione.
I titolari degli scarichi derivanti da nuovi insediamenti abitativi devono richiedere l'autorizzazione, prima dell'attivazione degli stessi, se non contemplata nel provvedimento di concessione edilizia.
Restano comunque valide le deroghe previste dall'art. 45, comma 4, del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, purché sia vigente il regolamento di fognatura degli Enti gestori.
Per quanto previsto dall'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, trova piena applicazione quanto disposto dalla legge regionale n. 27/86, titolo III, laddove non sono in contrasto con il decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
AUTORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE (SCARICHI DI PUBBLICA FOGNATURA)
Deve essere richiesta l'autorizzazione per:
-  i nuovi scarichi che fin dalla loro attivazione devono essere conformi, ai trattamenti depurativi previsti dal decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai limiti ed alle prescrizioni derivanti dal combinato disposto del citato decreto e della legge regionale n. 27/86;
-  i nuovi scarichi non previsti nel piano regionale di risanamento delle acque o nei programmi di fognatura, per i quali sarà acquisito il parere del Comitato regionale tutela ambiente secondo la procedura prevista dall'art. 16 della legge regionale n. 21/85.
Scarichi di acque reflue urbane, esistenti ai sensi del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni
S'intendono come esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/99, gli impianti di trattamento di acque reflue urbane in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e quelli per i quali, alla data del 13 giugno 1999, siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione dei lavori.
Deve essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione per:
1) gli scarichi esistenti provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'art. 31, comma 2, e cioè "Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere", che devono essere sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni" "dell'allegato 5 entro il 31 dicembre 2005"; i quali devono conformarsi, secondo le scadenze temporali indicate al medesimo articolo, ai valori limiti definiti dalle regioni in funzione degli obiettivi di qualità e, nelle more della suddetta disciplina devono:
-  dotarsi di trattamento appropriato secondo le "indicazioni generali" di cui all'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
-  rispettare le disposizioni regionali vigenti alla data d'entrata in vigore del presente decreto.
In particolare:
-  per gli scarichi in mare con condotta sottomarina di agglomerati con popolazione al disotto di 10.000 abitanti equivalenti per i quali è previsto, ai sensi del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, un "trattamento appropriato" dovrà prevedersi, a monte della suddetta condotta sottomarina, un trattamento depurativo almeno di tipo "primario" (2° livello, ex art. 8, legge regionale n. 27/86), in osservanza a quanto disposto nelle "indicazioni generali" di cui all'allegato 5 del suddetto decreto legislativo;
2) gli scarichi esistenti provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'art. 31 comma 3 del decreto legislativo n. 152/99 che così recita "Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'allegato 5 e secondo le seguenti cadenze temporali:
a) entro il 31 dicembre 2000, per gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti;
b) entro il 31 dicembre 2005, per gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10.000 e 15.000;
c) entro il 31 dicembre 2005, per gli scarichi in acque dolce dolci ed in acque di transizione, provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 10.000.";
che devono essere conformati o devono conformarsi, secondo le scadenze temporali elencate nella tabella A riportata in appendice della presente circolare, anche alle norme di emissione di cui alla tabella 1 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni (vedi anche tabella B in appendice). Gli stessi, secondo le scadenze temporali sopra individuate, devono essere dotati o dovranno dotarsi di trattamento secondario o equivalente;
3) gli scarichi esistenti recapitanti in aree sensibili (così come individuate all'art. 18 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni), i quali devono essere dotati di un trattamento più spinto del secondario. Per i parametri azoto totale e fosforo totale, vanno prese in considerazione le concentrazioni indicate nella tabella 6 della legge regionale n. 27/86.
Devono inoltre essere rispettati, nel caso di fognature che raccolgono scarichi di insediamenti industriali, i valori limite della tabella 3 (prima colonna) del più volte menzionato allegato 5 al decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ovvero, nel caso degli impianti di cui all'art. 31 comma 2 del citato decreto legislativo, quelli stabiliti dalla regione con la legge regionale n. 27/86
I trattamenti imposti sono riportati nelle tabella C in appendice in uno con i relativi limiti e trattamenti previsti dalla legge regionale n. 27/86, in comparazione con il decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione imposti secondo le modalità già espresse in precedenza.
In particolare per la tabella 1, e per le tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nelle tabelle 5, e 3/A del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, non potendo le Regioni stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nei suddetti allegati, gli stessi valori sono immediatamente applicabili.
RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
L'art. 27 del decreto legislativo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni prevede che gli agglomerati urbani devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, nel rispetto dei seguenti tempi di realizzazione:
a) entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15000,
b) entro il 31dicembre 2005 per quelli con un numero di abitanti equivalenti compresi tra 2.000 e 15.000.
I valori limite di riferimento sono quelli che si ottengono coniugando in senso più favorevole per l'ambiente le tabelle del decreto legislativo n. e della legge regionale n. 27/86.
Per quanto sopra i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che avrebbero dovuto adeguare gli scarichi al 31dicembre 2000 devono presentare entro sessanta giorni una richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo n. 152/99, corredandola dei dati tecnici riguardanti la popolazione, il processo di depurazione, i limiti di accettabilità da rispettare, gli eventuali controlli già effettuati sullo scarico e sul corpo ricettore.
Per quanto riguarda, invece, comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, essi avranno tempo fino al 31dicembre 2005 per adeguare i propri scarichi e richiedere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 152/99.
PROCEDURE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI
Per quanto già detto sugli adeguamenti temporali degli scarichi alla normativa di che trattasi, i comuni ed i consorzi misti dovranno provvedere a conformare la programmazione di settore alla normativa di cui alla presente circolare. Ciò non comporta sempre la redazione di una specifica variante al PARF.
I comuni ed i consorzi misti (A.S.I. e comuni) dovranno pertanto provvedere a modificare i propri progetti di opere depurative e fognarie, secondo quando previsto dal decreto legislativo n. 152/99 e sue successive modifiche ed integrazioni, per gli aspetti inerenti gli adeguamenti tecnici dei presidi depurativi a servizio delle reti fognarie, nel rispetto dei tempi imposti dal suddetto decreto.
I progetti esecutivi riguardanti gli adeguamenti degli impianti di depurazione, saranno sottoposti all'esame degli organi tecnici di cui all'art. 12 della legge regionale n. 21/85 e sue successive modifiche ed integrazioni, senza ulteriore parere preventivo da parte di quest'Assessorato del territorio e dell'ambiente.
Le variazioni di cui sopra, riguardanti adeguamenti tecnologici e/o di schema degli impianti di depurazione, in osservanza alla nuova normativa in materia di scarichi di reflui, non sono da considerarsi "varianti" al P.A.R.F. vigente.
Dall'analisi delle tabelle comparative tra la legge regionale n. 27/86 e il decreto legislativo n. 152/99 e sue successive modifiche ed integrazioni emerge che per il rispetto dei limiti stabiliti per gli scarichi dal suddetto decreto non dovrebbero essere necessari particolari modifiche dei presidi depurativi esistenti. Tranne nei casi in cui si ha un agglomerato con popolazione compresa tra 10.000 e 50.000 abitanti equivalenti la cui rete fognaria sversa in acque costiere con condotta sottomarina e nei casi in cui si ha uno scarico in corso d'acqua di un agglomerato con popolazione compresa tra 2.000 e 3.000 abitanti equivalenti.
Nei due casi sopra indicati, infatti, sarà necessario prevedere per la depurazione dei reflui convogliati nelle reti fognarie, almeno un trattamento secondario, (non contemplato, dalla legge regionale n. 27/86 per questi casi) nel rispetto dei tempi stabiliti per l'adeguamento degli scarichi dall'art. 31 del decreto legislativo n. 152/99.
In particolare l'adeguamento in esame è previsto:
-  per gli scarichi in mare con condotta di agglomerati con popolazione tra 15.000 e 50.000 abitanti equivalenti, entro il 31dicembre 2000. In considerazione di ciò, i comuni compresi in questa fascia devono redigere i progetti esecutivi delle opere depurative in modo opportuno (impianto di depurazione con scarico in acque marino costiere e condotta di allontanamento);
-  per gli scarichi in acque dolci ed in acque di transizione provenienti da agglomerati con popolazione compresa tra 2.000 e 3.000 abitanti equivalenti, entro il 31 dicembre 2005. In questo caso dovrà prevedersi un trattamento secondario per i reflui da depurare.
Dove il decreto legislativo n. 152/99 prevede il "trattamento appropriato" (scarico in mare di reflui di agglomerati fino a 10.000 abitanti equivalenti e scarico in corsi d'acqua dolce di agglomerati fino a 2.000 abitanti equivalenti), nelle more di una più approfondita conoscenza dei corpi idrici ricettori, come già detto, si dovrà fare riferimento alle indicazioni riportate, per tale trattamento, al punto 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 e sue successive modifiche ed integrazioni.
A tal riguardo si ritiene opportuno precisare che per dette fattispecie dovrà essere realizzato, a monte delle previste condotte sottomarine di scarico dei reflui pretrattati, almeno un trattamento depurativo primario o equipollente, così come definito all'art. 2 del decreto legislativo n. 152/99 e sue successive modifiche e integrazioni. Nei casi in cui il sistema fognario risulta già dotato di trattamento secondario per la depurazione, le condotte sottomarine di scarico dovranno essere progettate con la sola finalità di allontanamento dei reflui. A questa seconda configurazione impiantistica si può altresì fare ricorso, in alternativa alla soluzione "pretrattamento più primario" con condotta sottomarina di scarico, precedentemente richiamata.
In entrambi i casi, la soluzione più idonea, anche se non prevista in PARF, non è da intendersi variante allo strumento programmatorio.
Ferme restando tutte le altre competenze della Regione, anche in ordine alla imposizione di limiti più restrittivi in tutti i casi in cui si dovesse rendere necessario prevedere una protezione e/o una tutela dell'ambiente più spinte, i limiti sopra indicati e i tempi di adeguamento degli scarichi, stabiliti dal decreto in argomento, non possono essere derogati.
Il mancato rispetto di quanto imposto in tal senso, potrebbe, oltre che avere refluenze di tipo sanzionatorio, anche far decadere i benefici economici comunitari previsti per gli interventi del settore.
SCARICHI SUL SUOLO
Per la disciplina degli scarichi sul suolo si rimanda all'art. 29 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati tecnici relativi allo stesso.
SCARICHI NEL SOTTOSUOLO E NELLE ACQUE SOTTERRANEE
Per la disciplina degli scarichi nel sottosuolo si rimanda a quanto normato dall'art. 30 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati tecnici relativi allo stesso.
SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI
Le acque reflue industriali provenienti da impianti di trattamento devono rispettare i limiti della tab. 3 (1 colonna) del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni e sono riferiti ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore.
Per gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, si rimanda a quanto già espresso in precedenza con la presente circolare.
SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE IN CORPI IDRICI RICADENTI IN AREE SENSIBILI
Ferme restanti tutte le applicazioni di cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, gli scarichi provenienti dal trattamento delle acque reflue urbane di cui al sopra citato art. 32 devono essere conformi ai limiti di emissioni indicati nella tabella 6 della legge regionale n. 27/86, coniugata in senso più favorevole per l'ambiente (valori limite più restrittivi) con le tabelle 1 e 2 del citato decreto legislativo n. ad esclusione delle parti che fanno riferimento a tabelle derivanti da norme abrogate.
UNITA' SINGOLE
Gli scarichi industriali che non recapitano in fognatura devono:
-  se scaricano in acque superficiali rispettare i parametri ed i valori limite della tabella 3 prima colonna del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, fermi restando i limiti inderogabili di cui alla tab. 5 del citato decreto.
-  se scaricano sul suolo, rispettare i limiti della tabella 4 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
Attese le finalità del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni , riguardanti la qualità, la tutela del corpo recettore e il raggiungimento degli obiettivi di qualità, le deroghe di cui all'art. 28, comma 7, punto "c", del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel caso in cui il refluo bruto, prima del trattamento depurativo, abbia caratteristiche quali-quantitative assimilabili al refluo domestico.
STRUMENTI DI TUTELA: PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE
Ai sensi degli artt. 42 e 43 e dell'allegato 3 del citato decreto legislativo, si precisa che è competenza di questo Assessorato:
-  l'elaborazione dei programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche dei bacini idrografici e a valutare l'impatto antropico esercitato sui medesimi;
-  l'elaborazione dei programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico;
-  la promozione di accordi di programma con tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti nella problematica del monitoraggio ambientale, con prioritario riferimento all'A.R.P.A; ciò al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilità con il Sistema informativo nazionale dell'ambiente.
CONTROLLO E SANZIONI
Le autorità deputate alla contestazione e notificazione, ai sensi della legge n. 689 del 24 novembre 1981, a seguito dell'accertamento degli illeciti amministrativi sono gli organi addetti al controllo ed alla vigilanza previsti dalla vigente normativa nel settore antinquinamento, nonché tutte le forze di polizia statali e locali con funzioni di polizia giudiziaria.
In merito, invece, al soggetto competente destinatario del rapporto e della conduzione del procedimento conseguenziale, l'ufficio legislativo e legale della Regione siciliana con si è così espresso:
"La legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 all'art. 28, 8° comma, infatti, per le violazioni in campo ambientale individua nella provincia regionale territorialmente competente il soggetto destinatario del rapporto e cui spetta la conduzione del procedimento conseguenziale.
Per quanto attiene alla destinazione dei proventi ed alla misura delle sanzioni, va ricordato che la Corte costituzionale ha più volte (sentenza 25 marzo 1992, n. 123 e 30 giugno 1988, n. 729) ritenuto che nelle materie attribuite alla competenza delle regioni spetta alle stesse prevedere sanzioni per illeciti amministrativi, attribuendo efficacia solo suppletiva alle eventuali disposizioni statali.
Dal momento che nell'ordinamento regionale il sistema sanzionatorio amministrativo - per quel che qui ci riguarda - appare compiutamente disciplinato da ultimo anche con l'art. 28 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, non sembra che le innovazioni determinate dal decreto legislativo n. 152/99 possano trovare diretta applicazione, atteggiandosi, piuttosto, come indicazioni per l'adeguamento della legislazione regionale prevista dall'art. 1 del medesimo decreto legislativo n. 152/1999.
In proposito, va osservato che il pagamento in misura ridotta, espressamente richiamato dal citato art. 28 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 (comma undicesimo), costituisce un principio generale in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e, peraltro, è stato ritenuto un diritto del trasgressore producendo "(ipso iure) l'effetto estintivo dell'infrazione", (Cassazione: sezione I, sentenza n. 8136 del 10 agosto 1990. V. anche: sezione I, sentenza n. 11139 del 24 dicembre 1994; sezione I, sentenza n. 117 del gennaio 1997; sezione I, sentenza n. 56, comma 4, del decreto legislativo n. 152/99 peraltro disposto per le "sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto".
In ordine, poi, alla misura delle sanzioni pecuniarie, per quanto sopra evidenziato, non sembra che le previsioni della normativa regionale possano considerarsi superate dal decreto legislativo n. 152/99, dal momento che la normativa regionale stessa prevede sanzioni pecuniarie per una serie di trasgressioni espressamente previste. Ovviamente, per quelle fattispecie non previste, per le quali l'ordinamento regionale rinviava alle sanzioni statuite dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, stante l'avvenuta abrogazione delle legge stessa dovrà farsi riferimento al vigente decreto legislativo n. 152/99".
Le operazioni di prelievo, campionamento ed analisi delle acque reflue dovranno essere svolti in conformità alle norme vigenti.
Controllo degli scarichi
Il controllo dello scarico avviene secondo le modalità di cui all'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 (già previsto dall'art. 28 della legge regionale n. 10/99 che si rifaceva alla direttiva europea n.91/271/CEE) e successive modifiche ed integrazioni.
L'A.R.P.A. quale soggetto istituzionalmente incaricato al controllo dovrà (art. 50 decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni):
-  accertare il rispetto dei valori limite di emissione;
-  accertare il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari;
-  accertare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'acceso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
All'autorità competente al rilascio ed al controllo delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86, in relazione a quanto sopra, devono essere segnalate dall'A.R.P.A. le violazioni riscontrate. La stessa A.R.P.A in possesso dei dati conoscitivi relativi alla campagna di campionamento, dovrà, per quanto sopra, fornire all'autorità di cui al menzionato art. 40, in relazione alla gravità dell'infrazione, tutte le indicazioni necessarie perché possano essere adottati i seguenti provvedimenti interdittivi:
-  diffida;
-  diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
-  revoca dell'autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
Si ribadisce comunque che l'autorizzazione rappresenta sempre il punto di riferimento per ogni azione di controllo.
Il sistema degli autocontrolli
Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorità competente al controllo ed al rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 40 legge regionale n. 27/86, può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'A.R.P.A. per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
Autocontrolli per acque reflue urbane ricadenti in aree sensibili
Un sistema di autocontrolli è previsto anche per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in aree sensibili fissato secondo un numero minino annuo di campionamenti in base alla dimensione dell'impianto di trattamento (vedi allegato 5 al decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni).
Il controllo del rispetto dei valori limite di emissione contenuti nell'autorizzazione, come già espresso in precedenza, è a carico dell'A.R.P.A. e deve avvenire secondo le modalità contenute nell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora prescritto nel provvedimento di autorizzazione il controllo dei valori limite può essere effettuato dal gestore, purché questi garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati ritenuto idoneo dall'A.R.P.A., mediante prelievi ad intervalli regolari nel corso dell'anno, effettuati in base alla potenzialità dell'impianto.
I gestori degli impianti di trattamento devono comunque assicurare un sufficiente numero di autocontrolli (almeno uguali allo schema contenuto nel paragrafo 1.1. dell'allegato 5 del citato decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni) sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque in entrata.
L'A.R.P.A. deve altresì verificare, con la frequenza minima indicata dal summenzionato paragrafo 1.1. in relazione alla potenzialità dell'impianto, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
I risultati delle analisi di autocontrollo effettuate dai gestori degli impianti devono essere messi a disposizione dell'A.R.P.A.
I risultati dei controlli effettuati dall'A.R.P.A. e di quelli effettuati a cura dei gestori devono essere archiviati su idoneo supporto informatico secondo le indicazioni riportate nel decreto attuativo di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
VALORI LIMITE
Per quanto detto in altre parti della presente circolare, i limiti di legge di riferimento sono quelli derivanti dal combinato disposto dal decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni e da quelli riportati nelle tabelle della legge regionale n. 27/86.
Pertanto, quando entrambi gli strumenti normativi contengono tabelle analoghe per le stesse categorie vanno coniugati i parametri ed i valori limite in senso più favorevole per l'ambiente (valori più restrittivi). Trovano diretta applicazione le tabelle di derivazione comunitaria quando non hanno un corrispettivo analogo coniugabile in senso più favorevole per l'ambiente nelle tabelle allegate alla legge regionale n. 27/86.
Per quanto riguarda le vecchie tabelle della legge n. 319/76 (A e C della legge Merli), abrogata dal decreto legislativo n. 152/99, le stesse sono state abrogate dal citato decreto.
Per gli scarichi destinati in pubblica fognatura l'autorità competente può stabilire, mediante proprio regolamento di fognatura, valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla normativa in vigore.
ADEGUAMENTO DEI PARF
Si ritiene a questo punto necessario, anche alla luce del tempo trascorso dall'approvazione dei programmi di attuazione delle reti fognarie dei comuni siciliani, fornire alcune indicazioni sulle interpretazioni da dare alle norme e direttive regionali attualmente in vigore.
Nella circolare n. 4 del 30 ottobre 1986, emanata da questo Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in parte obsoleta sia per l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/99, sia per il lungo tempo trascorso dall'approvazione dei programmi fognari comunali, sono stati specificati, al punto 15.2.1, i contenuti dei singoli progetti delle opere depurative e fognarie, al fine di definirne la loro conformità al P.A.R.F. di riferimento.
Perché un progetto esecutivo possa essere considerato conforme al P.A.R.F. vigente, secondo la richiamata circolare, occorreva:
1)  che i dati della dotazione idrica fossero conformi a quelli indicati nel programma. Come è intuibile, con il trascorrere degli anni le dotazioni idriche sono state adeguate a nuove esigenze e a nuove disponibilità delle risorse, per cui le modifiche dei dati di riferimento saranno oggetto di valutazione, in sede di approvazione in linea tecnica dei progetti esecutivi, da parte degli organi tecnici che esprimono il relativo parere. In questi casi la redazione di una variante al P.A.R.F. vigente non si ritiene giustificata;
2)  che il tipo di fognatura mista o separata fosse quello indicato nel programma.
La modifica del sistema fognario da separato a misto e viceversa, in considerazione delle notevoli incidenze di carattere economico che essa ha e anche tecnico per la refluenza sulla funzionalità della rete fognaria, necessita invece, della redazione di una preliminare variante al P.A.R.F. da adottarsi e approvarsi secondo le direttive già impartite per l'approvazione dei P.A.R.F.. Problema diverso è invece la modifica di tratti di fognatura di modesta incidenza generale effettuate per scelta dell'amministrazione comunale a seguito dell'insorgenza di problemi di carattere igienico-sanitario, oppure tecnico e/o economico. In questo caso saranno gli organi tecnici già richiamati, deputati ad esprimere parere sui progetti esecutivi delle opere, a valutarne la loro fattibilità anche se non previsti in P.A.R.F.;
3)  che il progetto riguardasse le opere principali da realizzare o da sostituire previste nel programma. E' evidente che il significato di questa indicazione era quello di verificare che le opere principali (collettori primari, emissari, ecc.) del P.A.R.F. non fossero stravolte nella progettazione esecutiva. Tutte le opere minori (collettori secondari, terziari, ecc.) e/o di minore influenza generale, non possono essere rigorosamente indicate nello strumento pianificatorio e pertanto la loro realizzazione verrà opportunamente valutata in sede di approvazione in linea tecnica dei progetti esecutivi che le riguardano. Per quanto concerne gli impianti di sollevamento, si fa presente che il numero e l'ubicazione degli stessi nel sistema fognario potrà essere variato rispetto a quello indicato nel P.A.R.F. per sopravvenute necessità tecniche, in fase di progettazione esecutiva delle opere. Anche in questo caso non si ritiene necessario prevedere una variante al P.A.R.F. e anche in questo caso le valutazioni in ordine all'opportunità o meno di introdurre o eliminare un impianto di sollevamento in rete, verrà effettuata in sede di approvazione tecnica dei progetti esecutivi. Non dovrà altresì prevedersi alcuna variante del P.A.R.F. anche nei casi in cui si renderà necessario attrezzare di rete fognaria limitate zone di un territorio comunale in cui lo strumento urbanistico vigente prevede l'urbanizzazione delle stesse o vi sono problemi di natura igienico-sanitaria, o di pubblica sicurezza, o tecnica, e la suddetta rete abbia come recapito finale un collettore di rete già inserito in un programma fognario; ferma restando la compatibilità tecnica al recepimento dei reflui del collettore suddetto e del presidio depurativo a servizio della rete fognaria ricevente. Condizioni quest'ultime da verificare in sede di approvazione tecnica dei progetti esecutivi delle opere;
4)  che il numero degli abitanti serviti fosse desunto dal programma.
Questo dato potrebbe, se variato, costituire elemento discriminante in ordine alla tipologia di trattamento dei reflui da adottare. Nel caso in cui la variazione del numero degli abitanti di un agglomerato servito da impianto di depurazione, dovesse implicare una modifica, in senso più spinto del trattamento depurativo, il titolare dello scarico dovrà semplicemente richiedere una nuova autorizzazione allo scarico all'autorità competente al rilascio, senza prevedere una variante al P.A.R.F.. Tutti gli altri aspetti connessi alla variazione del numero degli abitanti indicati nel P.A.R.F. (dimensionamento dei collettori, ecc.) verranno valutati dagli organi preposti in sede di approvazione in linea tecnica dei progetti e pertanto non va prevista alcuna variante al programma fognario vigente;
5)  che i dati pluviometrici e i criteri di calcolo delle portate meteoriche fossero quelli indicati nel programma. Una variazione dei dati sugli apporti meteorici e/o dei procedimenti di calcolo delle portate meteoriche, non giustifica la redazione di una variante al P.A.R.F., ma necessita di un'attenta valutazione da parte degli organi tecnici di cui all'art. 12 della legge regionale n. 21/85 e sue successive modifiche e integrazioni;
6)  che l'ubicazione e il tipo di impianto di depurazione fossero quelli previsti nel programma. Per questo punto va fatta una importante considerazione preliminare. Nel P.A.R.F. la tipologia di impianto di depurazione previsto, ha sempre avuto carattere indicativo. In genere viene indicato il tipo di impianto, ritenuto dalla letteratura di settore, quello strettamente necessario affinché il suo scarico rispetti i limiti imposti dalla normativa vigente (tabelle allegate alla legge regionale n. 27/86 e al decreto legislativo n. 152/99 e sue successive modifiche ed integrazioni). Solo in sede di progettazione esecutiva dello stesso è possibile, anche in relazione alle continue innovazioni tecnologiche del settore, stabilire rigorosamente lo schema impiantistico da adottare per garantire sempre e comunque il rispetto dei limiti tabellari imposti al suo scarico, in sede di approvazione del P.A.R.F. e di rilascio dell'autorizzazione allo scarico ex art. 40 della legge regionale n. 27/86. Più specificatamente per valutare la necessità degli adeguamenti degli impianti di depurazione in relazione ai limiti introdotti dalla nuova normativa ,per ogni impianto occorrerà individuare i diagrammi caratteristici dei singoli parametri dello scarico (tipo BOD, COD, SST ecc.) e valutare come il loro valore medio nelle 24 ore si pone nei riguardi di questi nuovi limiti. La progettazione degli eventuali interventi che dovessero rendersi necessari, dovrà quindi basarsi su una, sufficientemente estesa e significativa campagna di analisi, delle caratteristiche quali-quantitative dei reflui in ingresso e in uscita dagli impianti. Ciò consentirà la verifica del corretto funzionamento del processo depurativo esistente e il confronto dei valori medi nelle 24 ore, dei parametri richiamati con i limiti fissati dal decreto legislativo n. 152/99 e sue successive modifiche ed integrazioni. I risultati di tale analisi costituiranno il punto di partenza per la progettazione degli interventi di adeguamento degli impianti. Le tecnologie più idonee e la tipologia degli interventi saranno individuati tenendo conto dei seguenti requisiti: efficienza di rimozione elevata; compatibilità con i processi di trattamento adottati nell'impianto esistente; capacità di conseguire i risultati inerenti la conformità dello scarico ai nuovi limiti imposti, con minor costo a parità di rendimento. Per quanto riguarda l'ubicazione dei presidi depurativi, c'è da distinguere il caso di variazione di ubicazione dell'impianto con conseguente stravolgimento, anche parziale, dell'assetto fognario o del cambio del corpo ricettore, dal caso di variazione dell'ubicazione resasi necessaria, in sede di progettazione esecutiva delle opere, per motivi di esistenza di particolari condizioni locali (dissesti, destinazioni urbanistiche, ecc.) oppure di utilizzo delle zone circostanti l'impianto. - Di fatto, tra l'altro, le diverse scale di rappresentazione usate nel P.A.R.F. e nei progetti esecutivi, non consentono un confronto puntuale dei siti dove è prevista la realizzazione di un impianto. Per il primo caso, si rende necessaria la redazione di una variante al P.A.R.F.. Per il secondo caso non occorre redigere una variante al P.A.R.F., anche quando la modifica del sito comporta una modifica della lunghezza dei collettori emissari.
7) che lo scarico del refluo depurato avvenisse ove previsto nel programma nel pieno rispetto delle portate e dei limiti tabellari approvati. Lo scarico del refluo depurato è strettamente connesso al corpo ricettore. In considerazione di ciò non si può spostare uno scarico, se non nei casi in cui il suo spostamento non implichi alcuna refluenza sul corpo ricettore individuato nel P.A.R.F. e/o su fonti di approvvigionamento idrico (pozzi, sorgenti ecc.). Nella seconda fattispecie non occorre procedere alla redazione di una variante al P.A.R.F.. Saranno gli organi preposti ad emettere parere per l'approvazione in linea tecnica dei progetti esecutivi, quelli che valuteranno, caso per caso, la fattibilità delle opere. Per quanto riguarda i limiti tabellari imposti allo scarico, si rinvia a quanto già detto in merito;
8) per le condotte sottomarine vale quanto specificato ai punti 6 e 7.
In questi casi sono fatte salve le modifiche atte a ridurre la lunghezza delle condotte, resesi necessarie in funzione di quanto disposto nelle autorizzazioni allo scarico emanate ai sensi della nuova normativa. Per tali riduzioni non si rende necessaria la variazione del PARF;
9)  che la realizzazione del progetto rispettasse le priorità approvate nel programma. L'approvazione di un progetto sottoposto alle condizioni del rispetto dell'elenco delle opere prioritarie, non implica la sua immediata realizzazione.
I progetti infatti devono poi trovare copertura finanziaria ed in seguito, potranno essere realizzati. Queste due fasi abbisognano di un tempo non determinabile preventivamente, che in alcuni favorevoli casi può essere estremamente ridotto; in molti altri può dilatarsi indefinitivamente. A questo si può altresì aggiungere il sempre più svariato utilizzo del capitale privato, ex artt. 42 bis e ter della legge regionale n. 10/93 e sue successive modifiche ed integrazioni, che trova copertura finanziaria per quei progetti ritenuti vantaggiosi sul piano economico e non per altri. Anche i diversi tempi di realizzazione delle opere dovute alle più svariate cause tecniche, amministrative e giudiziarie vanificano spesso gli obiettivi temporali di partenza. Riassumendo, la verifica delle priorità delle opere da realizzare, effettuata al momento dell'approvazione dei progetti, può risultare vanificata dalle procedure successive di ricerca del finanziamento e di realizzazione delle stesse. Inoltre può risultare fuorviante in quanto potrebbero essere progettate opere che rispettano l'ordine di priorità, senza che le stesse vengano poi finanziate e realizzate.
Pertanto, fermo restando il rispetto dell'ordine prioritario di carattere generale previsto nel programma, è opportuno che siano i comuni a provvedere, attraverso l'aggiornamento dei loro programmi triennali delle opere pubbliche ad individuare, per il settore in oggetto, le priorità ex art. 3 comma 1 legge regionale n. 10/93 e sue successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle opere realizzate, in corso di realizzazione, o soltanto progettate.
Nel prevedere quale opera depurativa e/o fognaria debba essere realizzata prima di un'altra, dovrà comunque tenersi in considerazione l'aspetto inerente la corretta funzionalità idraulica di tutto il sistema fognario, non tralasciando gli aspetti connessi ai problemi igienico-sanitari di particolari zone del territorio comunale. Tutte le opere fognarie dovranno,altresì, al momento del loro completamento, essere immediatamente funzionali e non dovranno creare disservizi nella rete fognaria esistente;
10) che il corpo recettore del refluo depurato indicato nel programma approvato non avesse subito modifiche né nelle caratteristiche né degli usi. In tal caso bisognerà comunicare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le variazioni in questione avvenute.
La condizione sopra descritta dovrà essere rivista a seguito delle attività poste in essere per il monitoraggio dei corpi idrici previsto dal decreto legislativo n. 152/99 e sue successive modifiche ed integrazioni.
IL REGOLAMENTO DI FOGNATURA
Il regolamento di fognatura rientra nell'ampia categoria dei regolamenti comunali d'igiene, già disciplinati dagli articoli 218 e segg. e 344 e segg. del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e trova il suo fondamento nella potestà regolamentare connessa alla autonomia riconosciuta agli enti locali dall'art. 15 dello Statuto regionale e disciplinata dall'art. 2 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali siciliani (legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche).
L'art. 16 della legge regionale n.27/86 attribuisce una fondamentale importanza a questo strumento normativo che dovrà garantire l'applicazione della legge stessa alle concrete realtà locali.
Destinatari della norma sono gli enti gestori dei servizi pubblici di fognatura e depurazione e cioè i comuni e i consorzi di comuni. Anche nei casi in cui la gestione venisse affidata ad altri enti, sono sempre i comuni o i loro consorzi titolari della potestà regolamentare, esercitata in concreto dai loro maggiori organi rappresentativi (consiglio comunale o assemblea consortile) secondo quanto previsto dall'art. 5 del citato ordinamento amministrativo degli enti locali.
I regolamenti, dopo l'adozione da parte dei competenti organi comunali o consortili, devono essere sottoposti al parere obbligatorio relativo agli aspetti igienico-sanitari espresso dalla competente Azienda unità sanitaria locale, mentre non sarà più necessario il parere del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, avendo quest'ultimo approvato lo schema di regolamento-tipo allegato alla presente circolare.
I regolamenti di fognatura, adottati secondo il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, verranno, infine, trasmessi per conoscenza a questo Assessorato.
  L'Assessore: PELLEGRINO 



N.B. - Lo schema tipo di regolamento di fognatura richiamato nella presente circolare, come allegato, sarà prossimamente in distribuzione presso gli uffici del servizio 1° - tutela delle acque, dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di via Ugo La Malfa, 169 - Palermo (ex palazzo E.M.S.).

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(2002.21.1196)
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CIRCOLARE 15 maggio 2002, n. 28311.
POR Sicilia 2000-2006: Complemento di programmazione - Misura 1.07 ex 1.2.1.b - Interventi di monitoraggio di aree in frana, al fine di verificare l'evoluzione dei fenomeni e prevenire situazioni di rischio.

Alle Amministrazioni comunali dell'Isola
Alle Province regionali dell'Isola
Ai Consorzi per l'area di sviluppo industriale dell'Isola
Agli Enti Parco dell'Isola
Al Presidente della Regione siciliana
Al Dipartimento programmazione autorità di gestione del POR
Agli Assessorati regionali
-  Presidenza
-  Agricoltura e foreste
-  Beni culturali
-  Bilancio e finanze
-  Cooperazione
-  Enti locali
-  Industria
-  Lavori pubblici
-  Lavoro
-  Sanità
-  Turismo
1. Premessa
Con D.P. n. 60/SG del 28 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001, è stata esternata la deliberazione di Giunta regionale n. 149 del 20-21 marzo 2001 che ha approvato il Complemento di programmazione relativo al POR Sicilia 2000-2006.
Nell'ambito dell'asse prioritario 1 - Risorse naturali, è stata definita la Misura 1.07 ex 1.2.1 - "Protezione e consolidamento di versanti, centri abitati ed infrastrutture", finalizzata a raggiungere un adeguato livello di sicurezza dal rischio idrogeologico del territorio siciliano.
L'attuazione di tale misura è articolata in due fasi temporali, di cui la prima, a regia regionale, relativa al primo biennio di programmazione, comprende anche la linea di azione riguardante la realizzazione di "interventi di monitoraggio di aree in frana, al fine di verificare l'evoluzione di fenomeni e prevenire situazioni di rischio".
Le modalità attuative e di programmazione delle risorse destinate a tale linea di azione sono state definite nel Complemento di programmazione ove sono state, tra l'altro, individuate le procedure, l'attuazione ed i criteri di selezione degli interventi da finanziare.
Essendo stato designato quale Amministrazione responsabile, questo Assessorato deve provvedere alla predisposizione del programma di individuazione dei soggetti pubblici beneficiari e degli interventi relativi da finanziare con l'utilizzazione delle risorse assegnate nella prima fase.
Nella presente circolare, con riferimento alla citata linea di azione in oggetto, sono pertanto riportati i requisiti di ammissibilità, le modalità di presentazione delle istanze relative, la documentazione da presentarsi a corredo, i criteri di priorità per la selezione delle istanze e per la formulazione del programma.
2. Finalità d'intervento
Nella prima fase d'attuazione, la linea di azione cui si riferisce la presente circolare è finalizzata alla verifica dell'evoluzione dei fenomeni franosi ed alla prevenzione di situazioni di rischio, con particolare riguardo alla salvaguardia dei centri abitati e delle infrastrutture strategiche e produttive.
3. Interventi ammissibili
Sono ammissibili interventi riguardanti il monitoraggio di aree in frana, al fine di verificare l'evoluzione dei fenomeni e prevenire situazioni di rischio.
4. Beneficiari
Possono presentare istanze i seguenti soggetti pubblici locali:
-  Comuni;
-  Province regionali;
-  Consorzi per le aree di sviluppo industriale;
-  Enti Parco.
5. Spese ammissibili
Tra le spese ammissibili rientrano tutte quelle sostenute dalle amministrazioni pubbliche beneficiarie finali, relative ai costi per l'esecuzione degli interventi, i lavori di realizzazione delle opere, le spese generali ad essi relative, incluse le spese concernenti le consulenze tecniche e specialistiche, le prestazioni di servizi, la progettazione e la realizzazione delle opere, le indagini e gli interventi di monitoraggio, le forniture, l'I.V.A. e le eventuali spese per occupazione di terreni necessari per la realizzazione delle opere.
6. Risorse finanziarie programmate e disponibili e copertura geografica
Le risorse destinate, nella prima fase relativa al primo biennio di programmazione, alla realizzazione di interventi di monitoraggio di aree in frana, da individuarsi nel programma di utilizzo cui si riferisce la presente circolare, ammontano complessivamente a 3,798 milioni di E, pari a L. 7.353.953.460.
In conformità alle previsioni del Complemento di programmazione le azioni, pur riguardando l'intero territorio regionale, al fine di conseguire la maggiore efficacia, saranno concentrate in quegli ambiti territoriali, individuati dallo stesso Complemento su scala provinciale, che presentano maggior esposizione al rischio idrogeologico.
Nella prima fase relativa al primo biennio di programmazione delle risorse, sono considerati prioritari gli interventi negli ambiti territoriali che presentano esposizione al rischio idrogeologico maggiore secondo le indicazioni già contenute nel Programma operativo regionale, ove risultano individuate prioritariamente le province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Messina e Catania cui verrà destinato il 90% delle risorse disponibili.
La ripartizione di tali risorse tra le cinque province verrà operata in misura proporzionale al fabbisogno finanziario insoddisfatto relativo ad interventi relativi a situazioni di rischio elevato e/o molto elevato desumibile dalle richieste corredate almeno da progetto preliminare avanzate nel 1999 dai comuni per l'inserimento nel programma d'interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 180/98.
Il restante 10% delle risorse verrà ripartito nelle restanti province.
7. Documentazione da allegare alle istanze di finanziamento
All'istanza di inserimento nel programma degli interventi dovrà essere allegata la seguente documentazione:
-  perizia studi esecutiva o di massima, approvata ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche di cui alla legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, munita del parere tecnico e di eventuali visti e nulla osta previsti dalla normativa di legge. Data l'estrema specializzazione degli interventi inerenti la presente circolare, in quanto trattasi di studi e indagini specialistiche, i relativi progetti vanno approvati in linea tecnica dagli uffici del Genio civile territorialmente competenti o dall'Ispettorato tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici;
-  atto amministrativo di approvazione della perizia;
-  atto di nomina del responsabile del procedimento;
-  dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'ente richiedente, dalla quale si evince se per l'intervento proposto sia stata presentata istanza di finanziamento ad amministrazioni od enti diversi dalla Regione siciliana e l'esito di tale istanza;
-  nel caso l'intervento proposto sia correlato e/o correlabile ad altro intervento, che abbia goduto di precedente finanziamento, dettagliata relazione esplicativa sull'utilizzo del precedente finanziamento e degli eventuali riflessi tecnici e finanziari che lo stesso ha sull'intervento proposto;
-  scheda di identificazione redatta in conformità al modello allegato alla presente circolare.
Non saranno prese in considerazione eventuali istanze che non siano corredate di tutta la documentazione sopra indicata e/o la cui documentazione a corredo risulti, in sede di esame istruttorio, carente e/o non conforme alle disposizioni di misura in argomento e non saranno prese altresì in considerazione le istanze non conformi alle finalità della misura.
Attesa la finalità della perizia studi, si ritiene che non sia necessario l'inserimento della stessa nel programma triennale opere pubbliche dell'ente richiedente.
Ove la perizia sia stata redatta da professionista esterno all'ente, alla documentazione su indicata dovrà essere allegata apposita dichiarazione del legale rappresentante dell'ente stesso, che gli incarichi professionali sono stati conferiti nel rispetto della normativa vigente, indicando gli estremi dei provvedimenti degli incarichi.
8. Termini e modalità di presentazione delle istanze
Le istanze di inclusione nel programma di utilizzo delle risorse, corredate di tutta la documentazione su indicata, devono essere presentate a questo Assessorato dai soggetti richiedenti, a mezzo del servizio postale statale, o riconosciuto, od anche a mano, nel termine di novanta giorni successivi alla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
In caso di invio a mezzo del servizio postale, quale data di presentazione si intenderà quella di spedizione.
Il termine di presentazione suddetto è perentorio, per cui non saranno prese in considerazione istanze presentate dopo la data di scadenza dello stesso.
9. Criteri di priorità nella formulazione del programma d'intervento
Nell'ambito delle priorità fissate al precedente punto 6) sarà data priorità agli interventi di monitoraggio di frane relative, prima ad aree a rischio molto elevato e poi a rischio elevato, individuate nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico.
In tali aree verrà, nell'ordine, data priorità ad interventi di monitoraggio relativi a:
-  frane interessanti i centri urbani;
-  frane interessanti aree d'insediamenti produttivi ed aree dei Consorzi per l'area di sviluppo industriale;
-  frane interessanti infrastrutture primarie.
A ciascuna di tali classi sarà data priorità in funzione delle pericolosità dei fenomeni franosi considerando i seguenti fattori:
-  intensità dipendente dalla tipologia del fenomeno e della sua estensione;
-  stato di attività;
-  modalità evolutive;
-  presenza di interventi di sistemazione già realizzati;
-  popolazione esposta;
-  valore strategico dei beni esposti (ospedali, scuole, caserme, chiese, musei ecc.).
Nell'ambito di ciascuna delle fasce prioritarie sopradette, verrà data priorità agli interventi muniti di perizie esecutive approvate in linea tecnica e dotati di tutti i pareri, approvazioni, autorizzazioni e nulla osta necessari per assicurare l'emissione del decreto di finanziamento.
10. Procedure di finanziamento
Il programma di selezione degli interventi e di utilizzo delle risorse disponibili relative alla presente fase e linea di attuazione della misura sarà definito nei 45 giorni successivi alla scadenza della presentazione delle istanze, così come al punto 8) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Entro 30 giorni dalla pubblicazione, l'Assessorato del territorio e dell'ambiente procederà all'emissione dei decreti di finanziamento degli interventi inclusi in tale programma e già assistiti da perizia esecutiva approvata, in linea tecnica ed amministrativa, ai sensi di legge.
Per gli interventi inseriti nel programma suddetto ed assistiti da perizia studi di massima, gli enti richiedenti dovranno far pervenire allo scrivente Assessorato, nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del programma di cui sopra, perizia studi esecutiva munita di tutti i pareri, visti, nulla osta, autorizzazioni e/o approvazioni, tecniche ed amministrative, necessari e prescritti dalle norme vigenti.
Qualora gli interventi da effettuare richiedessero una pluralità di pareri ed autorizzazioni, al fine di accelerare l'iter e consentirne il contenimento nel termine suddetto, i soggetti potranno indire conferenze di servizi ai sensi delle norme vigenti in materia.
11. Responsabile di misura
Responsabile di misura è stato designato il dirigente generale territorio e ambiente, cui i soggetti interessati potranno indirizzare eventuali richieste di chiarimento e di precisazione riguardanti l'oggetto della presente circolare e gli adempimenti conseguenti.
Il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente: PERGOLIZZI

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(2002.20.1163)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 19 aprile 2002.
Indice massimo di densità venatoria per la stagione venatoria 2002/2003 e numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia.

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 10 maggio 2002, i dati riportati nella riga TOTALI della tabella di cui all'art. 1, sono sostituiti con i seguenti:


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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