REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 MAGGIO 2002 - N. 24
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 18 marzo 2002.
Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Malvagna.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Premesso che:
-  con nota assessoriale n. 6745/U del 24 maggio 1997 il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Malvagna veniva restituito per rielaborazione a seguito del voto n. 461 del 24 aprile 1997 espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
-  da parte del comune di Malvagna il suddetto piano veniva adottato con delibera consiliare n. 60 del 30 dicembre 1993 e con delibera n. 61 del 30 dicembre 1993;
-  avverso lo strumento urbanistico oggetto dell'adozione venivano presentate, nell'ambito dell'iter ex art. 3 della legge regionale n. 71/78, n. 19 osservazioni/opposizioni le quali venivano dedotte dal consiglio comunale con deliberazione n 75 dell'11 dicembre 1994;
Visto il foglio prot. n. 2132 del 22 giugno 1999, con il quale il sindaco del comune di Malvagna ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio, adottato con delibera consiliare n. 46 del 30 novembre 1997;
Vista la delibera n. 46 del 30 novembre 1997, riscontrata dal CO.RE.CO. centrale il 17 dicembre 1997 con decisione n. 12017/11917, con la quale il consiglio comunale di Malvagna ha adottato il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, rielaborato secondo le indicazioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 461/97;
Visti gli atti di pubblicazione riferiti al piano adottato con la delibera n. 46 del 30 novembre 1997, resi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la certificazione del 21 giugno 1999, a firma del sindaco di Malvagna, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché sulla presentazione delle osserva zio ni/op posizioni a seguito della pubblicazione;
Viste le 12 osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il piano adottato con delibera consiliare n. 46/97 nonché le 19 osservazioni/opposizioni presentate avverso il piano adottato con la delibera consiliare n. 63/90 e restituito con la citata assessoriale n. 6745/U del 24 maggio 1997;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni, presentate avverso il piano adottato con delibera consiliare n. 46/97, nonché la relazione redatta dal progettista sulle medesime;
Viste le delibere consiliari n. 44 del 27 luglio 1998 e n. 46 del 2 ottobre 1998 di controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni presentate avverso il piano regolatore generale, adottato con delibera consiliare n. 46/97;
Visto il parere favorevole rilasciato, con prescrizioni, dall'ufficio del Genio civile di Messina prot. n. 40745/41395 del 30 dicembre 1993, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota prot. n. 329 del 9 agosto 2000, con la quale il gruppo di lavoro XXX/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi allo strumento urbanistico in esame, la proposta di parere n. 13 del 9 agosto 2000, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"....(Omissis)
5. CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO DEL PIANO
5.0. Sugli aspetti geologici
Premesso che lo studio geologico relativo al piano regolatore generale, redatto dal geologo Francesco Vecchio, è conforme alla circolare n. 33139 del 26 giugno 1989, mentre quello relativo ai piani attuativi è carente dal punto di vista cartografico, sempre secondo le direttive impartite dalla predetta circolare, si può affermare che il quadro che ne deriva sulle condizioni geologiche, idrogeologiche e geologico-tecniche del territorio comunale di Malvagna è in generale sufficientemente esaustivo.
Di seguito si riporta, in grandi linee, quanto esposto dal geologo nel menzionato studio.
Il territorio comunale di Malvagna presenta una conformazione morfologica, "particolarmente accidentata nella parte nord-orientale" ove affiorano i depositi conglomeratici e le alternanze arenaceo-argillose del Flysch di Capo d'Orlando; "dolce ed ondulata"in corrispondenza delle argille scagliose; "pianeggiante" in prossimità delle alluvioni recenti e terrazzate (piana di Moio); "leggermente acclive" dove affiorano le vulcaniti. La successione stratigrafica riscontrata risulta pertanto costituita dai seguenti litotipi: alluvioni recenti e terrazzate, colate laviche, argille scagliose, conglomerati e alternanze arenacoargillose del Flysch di Capo d'Orlando, calcari massicci.
Sotto l'aspetto idrogeologico, l'area in esame è caratterizzata dalla presenza di due bacini idrografici. Il primo, il più esteso, "posto a nord, ad est e a sud dell'abitato di Malvagna" cui fa capo il torrente Fondachello con i suoi tributari si imposta sui terreni poco permeabili del Flysch di Capo d'Orlando e subordinatamente su terreni impermeabili quali le argille scagliose.
Il secondo "posto a nord, ad ovest e a sud di Malvagna" costituito dal torrente Scarratta che confluisce nel fiume Alcantara, è caratterizzato dalla presenza di terreni permeabili quali i depositi alluvionali e le colate laviche. Sono inoltre state segnalate la presenza delle sorgenti "Sghiccio, Ruggirotto, Grasciorone e Agrifoglio che attualmente approvvigionano l'abitato, le portate sono variabili a seconda del periodo estivo o invernale".
In merito alla stabilità dei versanti, il geologo individua aree dalle soddisfacenti condizioni di stabilità (zona A, B e D, tav. 5 studio geologico); area con pendenze oltre il 50% interessata da consolidamenti (zona E, tav. 5 lato est dell'abitato) non idonee all'edificabilità; aree interessate da dissesti in evoluzioni (zona C e F tav. 5) ove, con opportune opere di consolidamento, bonifica e regimazione delle acque meteoriche, è possibile l'utilizzazione ai fini urbanistici.
Appare opportuno sottolineare che per queste ultime, prima di consentire qualsiasi intervento edilizio, è necessario che vengano effettuati studi ed indagini di dettaglio che definiscano le cause e la tipologia dei dissesti, e che individuino le priorità e gli interventi più idonei per il loro consolidamento.
Relativamente alle aree interessate ai piani attuativi zona artigianale, questa "ricade sulla sommità di uno sperone flyscioide caratterizzato da un'alternanza arenaceo- marnosa, ricoperta da una copertura detritica il cui spessore aumenta verso valle" in merito alla stabilità dei versanti, i valori ottenuti dalle verifiche di stabilità sod disfano i parametri minimi previsti dalla vigente normativa.
Particolare attenzione dovrà essere posta agli edifici contrassegnati coi numeri 7-8-9, per i quali in fase esecutiva dovranno essere eseguite indagini più dettagliate miranti a stabilire la tipologia di fondazione da adottare. In merito all'altra area, quella destinata a zona di edilizia economica e popolare questa è posta a sud dell'abitato; i terreni interessati sono sempre "delle arenarie con livelli marnosi del Flysch di Capo d'Orlando, ricoperte in superficie da detrito sabbio-limoso con presenze discontinue di livelli e/o blocchi arenacei": le verifiche di stabilità hanno fornito dati che soddisfano i parametri minimi previsti dalla vigente normativa.
E' il caso di ricordare inoltre che, prima dell'esecuzione dei lavori, è necessario che vengano effettuate le indagini geognostiche e geotecniche al fine di individuare i più idonei sistemi fondazionali, nonché verifiche di stabilità dei versanti in condizioni di progetto, ed individuare eventuali opere di salvaguardia, ove si rendesse necessario.
5.1.  Sugli aspetti procedurali
Sotto il profilo procedurale in linea di massima non si ha nulla da rilevare in quanto:
-  l'adozione del piano regolatore generale e del R.E.C. è avvenuta con delibera del consiglio comunale n. 60 del 30 dicembre 1993;
-  l'adozione delle prescrizioni esecutive ai sensi del l'art. 2 della legge regionale n. 71/78 è avvenuta con delibera del consiglio comunale n. 61 del 30 dicembre 1993;
-  il progetto di piano è supportato dallo studio geologico ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81, e dallo studio agricolo forestale, prescritto dall'art. 3 della legge regionale n. 15/91;
-  sono state osservate le procedure di legge relative alla pubblicazione e di deposito del progetto di piano ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  avverso al piano sono state presentate osservazioni ed opposizioni per un numero di 19;
-  con delibera consiliare n. 75 dell'1 dicembre 1994 il consiglio comunale si è determinato su dette osservazioni ed opposizioni;
-  la compatibilità delle previsioni urbanistiche del piano con le condizioni geomorfologiche-geologiche del territorio comunale è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con parere favorevole a condizione, prot. n. 40745/41395 del 30 dicembre 1993;
-  con delibera del consiglio comunale n. 46 del 30 no vembre 1997 è stato riadottato il piano regolatore generale in conformità ai rilievi del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 461 dell'adunanza del 24 apri le 1997;
-  lo studio agricolo-forestale è stato adeguato alle norme introdotte dalla legge regionale n. 16/96; a tal proposito il consiglio comunale si è determinato deliberando con atto del 7 giugno 1999, n. 37;
-  per il piano riadottato sono state osservate le procedure di legge relative alla pubblicazione e al deposito del progetto di piano ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  avverso al piano riadottato sono state presentate osservazioni ed opposizioni per un numero di 12 e le stesse sono state controdedotte con delibere consiliari nn. 44 e 46 del 2 ottobre 1998.
Si rileva che la delibera di consiglio comunale n. 60/93 del 30 dicembre 1993 con cui è stato adottato il piano regolatore generale, respingeva la relazione istrut toria dell'ufficio tecnico comunale in cui venivano evidenziate presunte inosservanze rispetto alle indicazioni fornite dalle direttive generali di cui alla delibera del consiglio comunale n. 2 del 7 febbraio 1992.
5.2. Sul progetto di piano regolatore generale
5.2.1.Sulla rappresentazione
Si rileva preliminarmente che le previsioni progettuali, rappresentate nelle tavole 5° e 5-b, non risultano immediatamente intelligibili, in quanto sulla base cartografica, in scala 1:2.000, è rappresentato un insieme sovrapposto di linee di uguale spessore e colore che indicano le curve di livello, le previsioni riguardanti le varie zonizzazioni, gli edifici esistenti e la viabilità sia di progetto che esistente.
Tutto ciò comporta difficoltà interpretativa e di individuazione dei limiti di zonizzazione, delle previsioni di viabilità e di tutto ciò che riguarda il nucleo abitato.
5.2.2. Sullo stato attuale del centro abitato e del territorio comunale
Il centro abitato di Malvagna, non è caratterizzato da emergenze architettoniche significative; le poche emergenze, in genere di natura religiosa, sono in stato di abbandono.
Si rileva che gli interventi trasformativi dell'edilizia più antica, effettuati peraltro in misura limitata, hanno alterato solo in parte il sistema spaziale rappresentato dalle tipologie edilizie e dal tessuto urbano che, pertanto, si è mantenuto pressocché inalterato.
Il comune di Malvagna in sede di direttive generali aveva rilevato l'opportunità che il centro storico venisse fatto oggetto di specifico piano particolareggiato.
Il territorio comunale, per le parti extra-urbane e destinate all'attività agricola si presenta in generale in stato di abbandono, non essendosi rilevata la presenza di coltivazioni intensive o pregiate e dato anche lo stato di deterioramento ed abbandono della viabilità extra-urbana.
5.2.3. Sul dimensionamento
Appare opportuno premettere che l'attuale programma di fabbricazione, dimensionato prefigurando un notevole incremento demografico per un complessivo numero di abitanti pari a 3.243, prevedeva zone di espansione C di notevole entità, gran parte delle quali risultano non attuate.
L'analisi demografica condotta dal progettista, sulla scorta dei dati riguardanti il periodo 1970-1991, evidenzia un costante trend negativo; infatti la popolazione residente, che all'anno 1970 era pari a 1.586 abitanti, all'anno 1991 è diminuita fino a 1.260 abitanti. I progettisti, tuttavia, auspicando un'inversione di tendenza, hanno ipotizzato un incremento demografico tale che all'anno 2003 la popolazione sia di n. 1.700 abitanti. In ordine al soddisfacimento del fabbisogno residenziale, dalla relazione tecnica, che peraltro, non riporta dati numerici relativi alla consistenza né del patrimonio edilizio esistente né delle aree di espansione previste, si evince che "circa 1.260 abitanti tanti quanti sono gli attuali residenti, trovano posto nelle unità abitative già esistenti" e che "si prevede di insediare altri 440 abitanti nelle zone di espansione previste dal piano".
Dai dati ISTAT risulta che all'anno 1998 gli abitanti residenti sono n. 1.097. Tale dato smentisce le previsioni del progettista e pertanto l'ipotesi di dimensionamento formulata di 700 abitanti previsti per l'anno 2003, non può essere condivisa. Conseguentemente, con il presente parere, sulla base delle considerazioni di seguito esposte, le previsioni del piano sono state ridimensionate, al fine di evitare destinazioni d'uso del suolo non corrispondenti a reali fabbisogni.
5.2.4. Sulla viabilità
Per quanto attiene la viabilità, che, come in precedenza rilevato, è rappresentata unicamente nelle tavv. 5/a e 5/b, in linea generale si condividono le previsioni progettuali in quanto consistono essenzialmente nel miglioramento e completamento di tracciati stradali già esistenti.
Non si condivide il tracciato del collegamento tra le due strade situate a sud del centro abitato in quanto si ritiene che debbano essere mantenuti gli attuali collegamenti tra tali strade e la viabilità esistente, che andranno adeguatamente migliorati.
Non si condivide la prevista strada di collegamento tra il cimitero e la strada E.S.A., che appare irrealizzabile data l'orografia del sito.
Non si condivide la strada di perimetrazione della zona B2 situata ad est del centro abitato, data la conformazione orografica del sito.
Non si condivide altresì, per le ragioni che verranno appresso specificate, la viabilità prevista all'interno delle zone C1 e C2.
Le relative aree della soppressa viabilità vanno destinate a zona E del verde agricolo quelle, latistanti la zona B2 e quella intersecante la zona di attrezzature F2, a zona C2 quella interna all'area così zonizzata.
Infine dovrà essere debitamente visualizzata sugli elaborati di piano l'esistente stradella di servizio all'impianto di depurazione.
5.2.5. Sulle previsioni di zonizzazione
In ordine alle singole zone omogenee preliminarmen te si osserva che per ciascuna zona omogenea non risultano condotte le verifiche della sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 2 del D.M. n. 1444 del 21 aprile 1968.
5.2.5.1.  Zona territoriale omogenea A
L'individuazione della zona A del centro urbano di Malvagna viene condivisa in quanto enuclea tutto il tessuto di antica formazione contraddistinto da alcune emer genze con caratteristiche storico-urbanistico-artistico-ambientale, così come definita nel precedente strumento urbanistico.
Si condividono altresì le norme di attuazione relative alla zona A precisando che gli interventi di ristrutturazione non dovranno in ogni caso dar luogo a demolizioni e ricostruzioni dell'immobile.
Si condivide il vincolo storico ambientale previsto per la Cuba che si trova all'inizio del paese e la cappella di S. Marco, posta a monte del paese.
Non si condivide la viabilità e l'area destinata a parcheggio previste a servizio di detta cappella ritenendo che debba essere mantenuto l'attuale percorso pedonale.
Inoltre l'area indicata con il simbolo di zonizzazione F2 riguardante il convento dei frati minori deve essere classificata anch'essa come area con vincolo storico-ambientale in cui sono consentiti esclusivamente interventi indirizzati alla conservazione e al recupero.
5.2.5.2. Zone territoriali omogenee B1 e B2
Anche se, come precedentemente rilevato, non risultano condotte le verifiche dei requisiti prescritti dall'art. 2 del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, si ritengono condivisibili le delimitazioni effettuate dal progettista in ordine alle zone B che in linea generale confermano quelle del programma di fabbricazione.
Zona B1: si condivide in quanto conferma quella già individuata dal programma di fabbricazione.
Zona B2: ricalca, ampliandola, parte della zona B1 del programma di fabbricazione e comprende anche le zone B2 e B3 del programma di fabbricazione.
Non si condivide l'ampliamento della zona B2 nel settore sud del centro abitato fino al confine della strada, data la notevole acclività del sito; pertanto, il limite sud della zona B2 dovrà confermare quello della zona B1 di programma di fabbricazione, così come riportato sulla planimetria con contorno di colore blu; si dovrà mantenere, altresì, la destinazione a verde di rispetto stradale della fascia compresa tra detta zona B2 e la strada così come rappresentata in planimetria con contorno rosso.
Non si condivide altresì l'ampliamento della zona B2 ad ovest della piazza Roma in quanto interessa aree totalmente inedificate che non posseggono i requisiti di cui al citato D.M. 2 aprile 1968. Pertanto l'area individuata in planimetria con il contorno verde, manterrà la destinazione di verde agricolo.
Si condividono le norme di attuazione relative alle zone B1 e B2 con la precisazione che la disciplina edificatoria relativa ai lotti interclusi è quella di cui al l'art. 28 della legge regionale n. 21/73 e si prescrive che detta norma si applichi esclusivamente a lotti fondiari esistenti come tali alla data di prima adozione dello strumento urbanistico vigente.
Per le distanze degli edifici devono essere rispettate le norme di cui al nuovo codice della strada.
5.2.5.3. Zona territoriale omogenea C
Come in precedenza accennato, il programma di fabbricazione prevedeva zone C di notevole estensione, at tuate soltanto in minima parte.
Con il nuovo piano regolatore generale vengono eliminate gran parte di dette zone di espansione prevedendo tre sottozone:
Zona C1: è situata a sud della zona B1 ed interessa aree già destinate dal programma di fabbricazione a servizi scolastici e socio-sanitari;
Zona C2: è ubicata a ovest del centro abitato ed interessa aree già destinate dal programma di fabbricazione a zona C1;
Zona C3: è posta a sud della zona C1 ed interessa aree già destinate dal programma di fabbricazione a zona C2.
5.2.5.3.1. Zone territoriali omogenee C1 e C3
Per quanto già osservato nel precedente punto 5.2. in ordine al sovradimensionamento del piano le suddette zone C1 e C3, e la relativa viabilità di servizio, sono in toto da disattendere. Conseguentemente la prescrizione esecutiva relativa alla zona C3 è da disattendere. Le zone disattese si intendono classificate a "verde agricolo".
5.2.5.3.2. Zona territoriale omogenea C2
Si condivide la prevista zona territoriale omogenea C2, situata ad ovest delle attuali zone B, in quanto risulta già in parte urbanizzata e costituisce naturale espansione del centro abitato.
Non si condivide la previsione di viabilità interna alla zona C2 indicata nella tav. 5/a, che dovrà essere ristudiata in sede di strumento attuativo.
5.2.5.4. Zona territoriale omogenea D artigianale
Si rileva che non è stata condotta alcuna analisi in ordine alle attuali attività artigianali tali da potere, in proiezione, giustificare la prevista zona artigianale.
Si rileva peraltro che il sito prescelto è caratterizzato da notevole acclività tale da rendere particolarmente difficoltosa ed onerosa l'utilizzazione di tale area.
Pertanto la previsione della zona D e la relativa prescrizione esecutiva sono da disattendere e l'area interessata va classificata "verde agricolo".
5.2.5.5. Zona territoriale omogenea E
Sono da disattendere le prescrizioni particolari indicate al punto 20.5 delle norme di attuazione in quanto in contrasto con la normativa urbanistica vigente.
5.2.5.6. Zone F
Preliminarmente si rileva che le previsioni progettuali in ordine alle attrezzature di cui agli "standards urbanistici" risultano di gran lunga sovradimensionate in quanto, in relazione ai dati precedentemente riportati, la dotazione per ciascun abitante è di circa 93 mq/ab.
Pertanto con il presente parere si propone il ridimensionamento delle aree per attrezzature secondo quanto di seguito esplicitato:
5.2.5.6.1. Zone F1 aree per l'istruzione.
Si condivide la zona F1 situata nel settore nord- ovest del centro abitato, dove già esiste il complesso scolastico che occupa mq. 2.822,00. Nell'area in questione i progettisti hanno previsto la realizzazione di nuove strutture scolastiche costituite da una scuola media (mq. 7.395,00) una scuola materna (mq. 2.500,00) ed un asilo nido (mq. 1.725,00).
Sono da disattendere tutte le altre previsioni di zona F1. Le aree relative vanno destinate a zone E del verde agricolo.
I parametri edilizi previsti dalle norme di attuazione sono da disattendere e bisogna attenersi a quanto disposto dalla normativa in merito alla realizzazione degli edifici scolastici e alle loro pertinenze.
5.2.5.6.2. Zone F2 aree per attrezzature collettive
Negli elaborati progettuali vengono individuate diverse aree cui si attribuisce la generica classificazione di "attrezzature collettive"; non viene tuttavia indicata, per ciascuna di esse, la specifica destinazione d'uso.
Le zone F2 misurano complessivamente mq. 42.680 con una dotazione pro-capite, riferite ad una popolazione di 1.700, di circa 25 mq./ab., a fronte dei prescritti 2,00 mq./ab. Per quanto sopra si disattendono tutte le nuove previsioni di attrezzature collettive; le relative aree vanno destinate a zone E del verde agricolo.
Il comune in sede di controdeduzioni, qualora volesse riproporre le attrezzature disattese, dovrà adeguatamente indicare, per ciascuna area, la specifica destinazione d'uso, giustificandone la localizzazione ed il dimensionamento.
L'area F2 che individua il convento dei frati minori, indicata nella tav. 7/a con il n. 6 pari a mq. 3.390 viene classificata come area con vincolo storico ambientale, all'interno della quale sono ammessi, previo parere preventivo della Soprintendenza, il recupero ed il riuso per fini collettivi del complesso edilizio esistente.
5.2.5.6.3. Zone F3
5.2.5.6.3.1. Zona F3a verde attrezzato per lo sport
E' condivisibile per quanto riguarda la parte interessante il campo sportivo esistente.
Sono da disattendere le aree individuate nella tav. 7/a e 7/b con i nn. 16, 22 e 27, in quanto non giustificate in relazione al reale fabbisogno.
Queste aree vanno destinate a zone E del verde agricolo.
5.2.5.6.3.2. Zona F3b verde pubblico attrezzato a livello urbano
E' da disattendere la zona F3b ubicata in prossimità del cimitero in quanto ricade, in gran parte, all'interno della fascia di rispetto cimiteriale.
L'area va pertanto classificata quale fascia di rispetto cimiteriale per la parte ricadente all'interno di detta area di vincolo; la rimanente area esterna a quest'ultima verrà classificata come zona E del verde agricolo.
Si condivide l'area di mq 3.000, individuata con il n. 29 nella tav. 7/a, posta a confine con il campo sportivo.
5.2.5.6.3.3. Zona F3c verde attrezzato a parco
E' da disattendere in toto vista la forte acclività dei luoghi che non consentirebbe gli interventi prefigurati dalle norme di attuazione.
L'area pertanto va destinata a zona E del verde agricolo.
5.3. Sulle prescrizioni esecutive
Non si entra nel merito delle prescrizioni esecutive in quanto, con il presente parere, sono state disattese le classificazioni di zona.
5.4. Sulle norme tecniche di attuazione
Viene richiamato quanto già espresso in sede di esame delle varie zone territoriali omogenee.
Si rileva l'opportunità di rivedere quanto riguarda l'arretramento degli edifici dal ciglio stradale alla luce del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e del relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147.
Per quanto riguarda gli interventi ammissibili sui manufatti esistenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, si prescrive che siano consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.
5.5. Sul regolamento edilizio
Anche qui si rileva la necessità di rivedere quanto riguarda l'arretramento degli edifici dal ciglio stradale alla luce del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e del relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147.
Inoltre, i contenuti dello stesso devono essere resi conformi alle norme qui di seguito riportate.
Art. 33, legge n. 1150/45; artt. 2 e 3, legge n. 17/94; art. 2, legge regionale n. 23/98; art. 10, legge regionale n. 25/97.
5.6. Sulle osservazioni o opposizioni
Si prendono in considerazione sia le osservazioni ed opposizioni presentate avverso l'originaria delibera consiliare n. 63/90 che quelle presentate avverso la delibera n. 46/97.
5.6.1. Osservazioni alla delibera n. 60/93
Con delibera n. 75 dell'11 dicembre 1994 il comune di Malvagna ha controdedotto alle seguenti osservazioni, avvalendosi del supporto del tecnico progettista del piano che ha redatto relazione ed elaborati grafici con l'indicazione degli ambiti a cui si riferiscono le osservazioni. Si precisa che l'individuazione delle singole particelle og getto delle osservazioni avviene in maniera indicativa e non puntuale.
-  Osservazione n. 1: ditta Lo Monaco Vincenzo.
Viene richiesto il cambio di destinazione di n. 2 lotti da zona F2 a zona B2 in quanto in continuità alla zona B2 prevista.
L'osservazione non si prende in considerazione per quanto in precedenza esposto in ordine alle zone B2 ed F2 in parola.
-  Osservazione n. 2: ditta Ranieri Giuseppe.
Viene richiesto, come nel superiore punto, il cambio di destinazione da zona F2 (attrezzature collettive) a zo na B2 (residenziale).
Valgono per le stesse motivazioni sopra riportate.
-  Osservazione n. 3: ditta Vincenzo Panebianco e Pino Anna Maria.
Si fa riferimento ad un fabbricato di n. 2 elevazioni, con la seconda elevazione in corso di completamento, realizzato, a detta dell'osservante, con regolare licenza edilizia, inserito nel piano in parte in zona A e in parte in zona F2.
Nella presunzione della legittimità della licenza edilizia di cui in parola, si fa presente che l'adozione di nuove previsioni urbanistiche fa salve le concessioni edilizie (licenze edilizie) i cui lavori siano già iniziati.
-  Osservazione n. 4: ditta Felice Panebianco e Elena Concetta Trapanotto.
Si fa riferimento ad un'area individuata come zo na C2 per la quale viene richiesto il cambio di destinazione d'uso a zona B2.
Il comune come i progettisti accolgono l'osservazione.
Non si condivide quanto determinato dai progettisti e dal C.C. in quanto l'area interessata non presenta le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 per essere classificata B2.
-  Osservazione n. 5: ditta Giorlandino Salvatore.
L'osservazione si riferisce a tre appezzamenti di terreno ricadenti nel piano regolatore generale in area a parcheggio, in area C2 ed in area a viabilità e parcheggio. L'osservante chiede che l'area a parcheggio venga spostata in altra area, che la strada venga disattesa e che il terreno di sua proprietà venga classificato B2.
Non si prende in considerazione in quanto le aree interessate ricadono in zone la cui classificazione è stata disattesa dal presente parere.
-  Osservazione n. 6: ditta Russotti Illuminato.
Si riferisce ad un appezzamento di terreno all'interno dell'area C2 intersecato da due strade di nuova previsione.
I progettisti accolgono l'osservazione destinando l'area a zona C2.
Il comune accoglie l'osservazione e propone di cambiare l'intera zona a C1.
Si accoglie l'osservazione in linea con i considerata del presente parere, ferma restando la classificazione di zona C2.
-  Osservazione n. 7: ditta Panebianco Ignazio.
Si riferisce ad un appezzamento di terreno con annesso fabbricato rurale per il quale il piano regolatore generale ha previsto una zona omogenea C1 limitatamente al fabbricato rurale e ad una piccolissima parte del terreno circostante, un'ampia zona destinata a parcheggio e la restante parte a zona C3.
Non si prende in considerazione in quanto le aree interessate ricadono in zone la cui classificazione è stata disattesa dal presente parere.
-  Osservazione n. 8: ditta Brunetto Maria.
Si riferisce a un terreno in zona B2 che verrebbe danneggiato dall'attraversamento di una strada di previsione.
I progettisti considerano la strada in questione di vi tale importanza e comunque propongono di trovare una ma niera per traslare di poco detta previsione.
Il comune accoglie il ricorso.
Il ricorso è accolto, essendo stata la strada disattesa dal presente parere e le relative aree destinate a zone E del verde agricolo.
-  Osservazione n. 9: ditta Correnti Rosina.
Si riferisce ad un appezzamento di terreno ricadente in zona C2 danneggiato dalla previsione di due strade di progetto.
Il ricorso è accolto, essendo state dette strade disattese dal presente parere e le relative aree destinate a zone E del verde agricolo.
-  Osservazione n. 10: ditta Bertone Maria Rosa.
Si riferisce alla non approvazione del piano regolatore generale adducendo l'impossibilità di potere esaminare il piano particellare relativo agli immobili di proprietà, che, sebbene richiesto all'amministrazione comunale non è stato offerto in consultazione. L'osservazione è respinta dai progettisti e dal consiglio comunale in quanto l'elaborato menzionato dall'osservante interessa soltanto le prescrizioni esecutive e non anche l'intero piano regolatore.
L'osservazione viene respinta in linea con la decisione assunta dal consiglio comunale.
-  Osservazione n. 11: ditta Raneri Gaetano.
Si riferisce alla non approvazione del piano regolatore generale adducendo l'impossibilità di potere esaminare il piano particellare relativo agli immobili di proprietà, che, sebbene richiesto all'amministrazione comunale non è stato offerto in consultazione. L'osservazione è respinta dai progettisti e dal consiglio comunale in quanto l'elaborato menzionato dall'osservante interessa soltanto le prescrizioni esecutive e non anche l'intero piano regolatore.
Viene accolta in linea con la decisione assunta dal consiglio comunale.
-  Osservazione n. 12: ditta Currao Antonino.
Si riferisce ad un immobile ricadente all'interno della zona B2 e chiede che vengano riviste le norme di attuazione di detta zona in considerazione delle particolari caratteristiche morfologiche del territorio.
Sia i progettisti che il consiglio comunale rigettano il ricorso.
L'osservazione si respinge in quanto la previsione progettuale è stata formulata proprio avendo riguardo alla forte acclività dei luoghi.
-  Osservazione n. 13: ditta Cunsolo Giuseppe.
Si riferisce ad un lotto di terreno facente parte di una lottizzazione approvata e convenzionata e le cui ur banizzazioni sono state realizzate, ora ricadente in zona C2 già zona C4b del vecchio piano.
Chiede che detta area libera venga classificata come zona B2. I progettisti rigettano il ricorso.
Il comune accoglie il ricorso.
L'osservazione non è accolta in linea con quanto espres so nel presente parere che riconosce la natura di zona C ad un'area evidentemente non ancora edificata.
-  Osservazione n. 14: ditta Mobilia Salvatore.
Si riferisce di immobile, di superficie di poco superiore ai 100 mq., ricadente in zona B2 e si chiede che vengano riviste le norme per detta zona in quanto, vista l'esiguità del lotto, si potrà realizzare solamente una elevazione.
I progettisti rigettano detta osservazione.
Il comune approva proponendo per l'area in questione la classificazione in zona B1.
L'osservazione non viene accolta in linea con quanto motivato nell'osservazione n. 12.
-  Osservazione n. 15: ditta Silvestro Giuseppe, Di Stefano Angela e Di Stefano Luigi.
Si riferisce in particolare ad un appezzamento di terreno ricadente in zona B2 per il quale gli osservanti chiedono la revisione delle norme, e in generale alla localizzazione delle aree destinate a parcheggio.
I progettisti rigettano l'osservazione mentre il comune l'accoglie proponendo di classificare l'area di proprietà dell'osservante quale zona B1.
L'osservazione non viene accolta in linea con quanto espresso nel presente parere e avendo riguardo a quanto espresso relativamente all'osservazione indicata con il n. 12.
-  Osservazione n. 16: ditta Germanò Rosa.
Si riferisce ad un fabbricato e relativo terreno in zona B2 nel quale per particolari condizioni orografiche dei luoghi ha difficoltà ad accedere a meno della realizzazione di una stradella che vorrebbe fosse inserita nelle previsioni del P.R.G.; si fa rilevare inoltre che la zona dovrebbe essere definita come zona B1.
I progettisti rigettano l'osservazione mentre il comune l'accoglie acconsentendo anche al cambio di destinazione di zona da B2 a B1.
Si rigetta l'osservazione conformemente a quanto espres so riguardo alle zone B1 e B2 al superiore punto 5.2.5.2.
-  Osservazione n. 17: ditta Scandurra Carmelo.
Si riferisce ad un area destinata in parte a zona B1 e in parte a parcheggio e chiede che tutta l'area venga classificata B1 in quanto il restringimento dell'area a parcheggio di circa 7.00 ml. non inciderebbe sulla reale consistenza dello stesso.
I progettisti accolgono il ricorso rilevando che, anche detraendo dalle dotazioni di aree previste a parcheggio l'area in questione, si rimane entro gli standard di legge.
Il consiglio comunale accoglie l'osservazione destinando l'intera area di parcheggio a zona B1.
Si accoglie l'osservazione limitatamente alle decisioni prese dal progettista del piano nel senso che l'area a parcheggio venga ridimensionata.
Osservazione n. 18: ditta Nicolò Espedito Castorina.
Vengono segnalate, oltre che presunte irregolarità pro cedurali sull'iter del piano, incongruenze delle previsioni di piano che di seguito si sintetizzano:
-  parcheggi: si lamenta che sono stati destinati a parcheggio spazi utilizzati quali punti di riunione dei cittadini:
-  viabilità: si lamenta l'inesatta rappresentazione di alcune strade;
-  depuratore: manca la strada di collegamento al l'im pianto di depurazione;
-  zona C2: si lamenta l'incongruenza delle strade di previsione a servizio di detta zona;
-  piani di lottizzazione: si lamenta che non sono stati inseriti alcuni piani di lottizzazione già approvati e convenzionati;
-  zona D: si ritiene non idoneo il sito prescelto, peraltro classificato dal piano di fabbricazione quale zona di espansione.
Per quanto concerne i profili di legittimità rilevati dall'osservante si significa che la delibera di adozione è stata riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale come in premessa specificato.
Per quanto concerne i parcheggi l'osservazione non viene accolta riguardo alle previsioni relative al centro abitato; decade per ciò che riguarda la sistemazione a parcheggio dell'area latistante la cappella S. Marco in quanto detta previsione è stata disattesa dal superiore punto 5.2.5.1 del presente parere. Parimenti decade l'osservazione per i punti relativi alla viabilità della zona C2 e al sito della zona D per quanto superiormente reso ai punti 5.2.5.3.2 e 5.2.5.4 del presente parere.
Là ove vengono posti rilievi sulla fedeltà della rappresentazione allo stato dei luoghi si rinvia a quanto già notato al superiore punto 5.2.1 del presente parere.
Per quanto riguarda la segnalazione di piani di lottizzazione approvati, convenzionati e non inseriti nel l'adottato piano regolatore generale l'osservazione è re spinta in dipendenza di quanto dal progettista controdedotto, e avendo riguardo al fatto che, salvo l'osservazione n. 13, nessun'altra osservazione in tal senso è stata prodotta dai proprietari interessati.
Per quanto riguarda la viabilità a servizio dell'impianto di depurazione si rinvia a quanto specificato al punto n. 5.2.4 del presente parere.
Osservazione n. 19: ditta Germanò Antonino.
Più che un'osservazione è una denunzia che rileva l'illegittimità nell'adozione del piano in parola per incompatibilità ai sensi dell'art. 176 dell'O.R.E.L.
In tal senso si rinvia a quanto controdedotto al primo punto dell'osservazione n. 18.
5.6.2. Osservazioni alla delibera n. 46/97
Con delibere nn. 44 e 46 del 2 ottobre 1998 il comune di Malvagna ha controdedotto sulle seguenti osservazioni, avvalendosi del supporto dei progettisti che hanno redatto la relazione e gli elaborati grafici di visualizzazione delle osservazioni ed opposizioni.
-  Osservazione n. 1: ditta Germanò Rosa.
Ripropone l'osservazione presentata avverso il piano regolatore generale originario e contrassegnata con il n. 16.
-  Osservazione n.2: ditta Raneri Salvatore.
Si riferisce ad un lotto di mq. 100 ricadente in area F2 per il quale si richiese la destinazione a zona B2.
Non si accoglie in quanto detti lotti risultano situati nella fascia già destinata a verde di rispetto stradale ed in conformità con quanto in precedenza esposto in ordine alla zona B2
-  Osservazione n. 3: ditta Raneri Giuseppe.
Ripropone l'osservazione presentata avverso il piano regolatore generale originario e contrassegnata con il n. 2.
-  Osservazione n. 4: ditta Puglisi Maria Angela.
Riguarda un lotto di 500 mq. ricadente in zona C2 per la quale si chiede il ristudio della viabilità.
Con il presente parere, la viabilità a servizio della zona C2 è stata disattesa.
-  Osservazione n. 5: ditta Pino Mario.
Riguarda un lotto di terreno ricadente in zona F2 sulla via Gurnazzo. Con il presente parere la zona F2 è stata disattesa.
-  Osservazione n. 6: ditta Giorlandino Salvatore.
Ripropone l'osservazione presentata avverso il piano regolatore generale originario e contrassegnata con il n. 5.
-  Osservazione n. 7: ditta Trapanotto Concetta.
Riguarda la viabilità a servizio della zona C2 che con il presente parere è stata disattesa.
-  Osservazione n. 8: ditta Vincenzo Panebianco e Pino Anna Maria.
Ripropone l'osservazione presentata avverso il piano regolatore generale originario e contrassegnata con il n. 3.
-  Osservazione n. 9: ditta Brunetto Maria.
Ripropone l'osservazione presentata avverso il piano regolatore generale originario e contrassegnata con il n. 8.
-  Osservazione n. 10: ditta Panebianco Ignazio.
Ripropone l'osservazione presentata avverso il piano regolatore generale originario e contrassegnata con il n. 7.
-  Osservazione n. 11: ditta Castorino Nicolò Espedita.
Riguarda la prescrizione esecutiva in zona C1 che il presente parere ha disatteso.
-  Osservazione n. 12: ditta Trapanotto Salvatore.
Riguarda un lotto di terreno classificato zona F2 che con il presente parere è stata disattesa, prevenendosi la destinazione di verde di rispetto stradale.
Per quanto tutto precede, questo gruppo XXX è del parere che il piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Malvagna, adottato con delibera del consiglio comunale n. 46 del 30 novembre 1997, sia meritevole di approvazione con l'introduzione delle modifiche e prescrizioni superiormente descritte";
Visto il voto del consiglio regionale dell'urbanistica n. 348 del 23 novembre 2000, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione sono emer si elementi relativi ad aspetti del piano regolatore generale in esame che formano oggetto delle seguenti considerazioni:
Occorre osservare preliminarmente che la rappresen tazione grafica del piano presenta delle lacune con particolare riferimento alla campitura delle zone omogenee, per cui il piano risulta di difficile lettura.
Il comune, pertanto, è onerato di produrre una cartografia con una chiara distinzione grafica delle previsioni progettuali che non dia adito ad incertezze sulle previsioni di piano.
-  per quanto riguarda la perimetrazione della zo na A questo consiglio, tenuto conto dell'orientamento della Soprintendenza in merito, ritiene non condivisibile la proposta di delimitazione in quanto l'aggregato originario coincide con la quasi totalità del centro edificato, pertanto l'individuazione del centro storico deve essere am pliata così come individuato in colore blu nella planimetria n. 5a "zonizzazione scala 1:2000";
Si prescrive, inoltre, che gli interventi consentiti nelle more della redazione del piano particellare o di apposita variante al piano regolatore generale per la zona A, così come disposto con circolare assessoriale n. 3/2000, sono quelli di cui alla lett. a), b), c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Tuttavia interventi di ristrutturazione edilizia possono essere consentiti per documentate esigenze progettuali, purché non comportino variazioni volumetriche, né modifiche della struttura portante; restano, in particolare, esclusi interventi di demolizione e ricostruzione, sopraelevazione, di modifica del tipo di copertura.
Inoltre, il piano non individua gli insediamenti preistorici di Montecastelluzzo, la necropoli in località Scarratta, il mulino ad acqua in località Cannarozzo, per cui si prescrive l'individuazione dei suddetti vincoli da concordare con la Soprintendenza dei beni culturali ed am bientali;
-  riguardo alla viabilità fermo restando quanto prescritto nel parere d'ufficio, si condivide il tracciato stradale di collegamento, posto a sud del centro abitato, atteso che dal sopralluogo si è rilevato che lo stesso risulta per buona parte già attuato.
In ultimo, per quanto riguarda le prescrizioni esecutive per l'edilizia pubblica, oltre a non condividere la suddetta zona così come detto nel parere d'ufficio, si fa rilevare che, in ogni caso, le aree interessate non sembrano del tutto corrispondenti alle destinazioni di zona di cui alla cartografia in scala 1:2.000 tav. 5a, e le tipologie non si adattano ai luoghi.
Per quanto riguarda gli aspetti geologici:
Per quel che riguarda l'attuazione delle previsioni di piano, ivi comprese l'attuazione delle opere di cui alle Z.T.O. F, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, occorrerà attivare le procedure di cui al punto H del D.M. 10 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le op portune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere/terreno individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica.
Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione saranno subordinate alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile, ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988, del predetto studio geologico di fattibilità.
Nella redazione di eventuali varianti urbanistiche sia ordinarie che speciali o di successivi ulteriori strumenti urbanistici attuativi ivi compresi anche i P. di L., a meno di ulteriori norme integrative successive alla redazione del presente voto, dovrà predisporsi l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le previsioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati all'allegato A di detta circolare, attesa la presenza della carta geologico-tecnica solo per le aree di prescrizione esecutiva, essendo stato redatto lo studio geologico allegato al piano regolatore generale ai sensi della circolare ARTA n. 33139/89. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche ove richiesti dalle norme.
Le presenti prescrizioni integrano quelle formulate dall'ufficio del Genio civile di Messina con voto n. 40765 del 30 dicembre 1993 che vengono condivise.
Per quanto riguarda il regolamento edilizio occorre inserire l'obbligatorietà per tutte le aree di piano, della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con la vigente normativa e secondo quanto sottolineato dal consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983 la richiesta di concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito sia in rapporto alle fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà inoltre accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera del CTAI del 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85 quali scavo di pozzi, sbancamenti, e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette a normativa sismica, nonché per i piani di lottizzazione.
Per quanto riguarda le N. di A. occorre uniformare l'art. 13 alle seguenti prescrizioni:
-  sono vietati gli intonaci plastici, graffiati o meno, le tinteggiature ad essi assimilabili, i rivestimenti a cortina in piastrelle, listelli e tessere di ceramica o di altro materiale, i rivestimenti totali o parziali in marmo di qualunque specie; vanno impiegati intonaci a calce tradizionali o premiscelati in pasta e tinteggiature a velatura ottenuta con latte di calce, a fresco con colori sciolti in latte di calce, sull'ultimo strato di intonaco appena eseguito; per gli edifici di recente costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione è ammessa la pitturazione ai silicati.
I colori devono essere simili a quelli desumibili dagli edifici storici dell'intorno;
-  le coperture a tetto devono avere una unica linea di colmo per un singolo edificio e devono essere rivestite con manto di tegole del tipo coppo siciliano tradizionale;
-  le coperture piane non possono essere munite di manto di impermeabilizzazione con guaine bituminose o in asfalto minerale lasciate a vista: esse vanno piastrellate con mattonelle in cotto; è altresì ammesso l'uso del battuto di cocciopesto;
-  gli infissi esterni devono essere in legno, con esplicito divieto di installazione di infissi in plastica o in alluminio e di avvolgibili di qualunque materiale, anche se già presenti nella stessa facciata; gli infissi esistenti, quando vengono sostituiti, devono essere conformati alla presente norma. Per i soli esercizi commerciali e artigianali al piano terreno sono ammesse le chiusure in ferro verniciato, ad anta o scorrevoli, purché a maglia aperta e con disegno coerente a quelli presenti nell'area;
-  i pluviali ove possibile devono essere incassati nella muratura, entro guaina di rivestimento o in traccia ventilata o, in caso contrario, devono essere in rame o in cotto e, analogamente alle tubazioni di adduzione del metano, collocati nel rispetto degli elementi decorativi ed architettonici della facciata; ogni altro tipo di tubazione ed i cavi elettrici e telefonici devono essere incassati.
Le canne fumarie non incassabili nella muratura e le torrette da camino devono essere rivestite con lo stesso materiale o tipo di finitura del fabbricato cui appartengono.
E' prescritto il mantenimento, il recupero e la ricollocazione in opera dei materiali di finitura e degli elementi di particolare valore stilistico e decorativo (portali, soglie, davanzali stipiti, architravi in pietra, pavimentazioni, infissi, ringhiere e mensoloni di balconi).
Le ringhiere dei balconi devono essere realizzati se condo la tradizione; sono vietati i parapetti in muratura.
Sono proibite le chiusure di balconi e verande con qualunque materiale realizzate.
Il disegno delle vetrine deve essere adeguato alle aperture, rispettandone linee, ingombri, allineamenti e forme; non è consento modificare le aperture per la realizzazione di vetrine o porte-vetrine né l'apposizione di strutture di esposizione.
Le insegne non devono interferire in alcun modo con elementi architettonici di facciata e partiti decorativi in genere, né comportare danni permanenti alla facciata. Non possono attenere a più di una singola apertura, tuttavia possono essere ripetuti elementi uguali ciascuno delle dimensioni di una singola apertura. Non sono consentite insegne collocate a bandiera ad eccezione di quelle per le farmacie ed i presidi sanitari e le indicazioni per strutture turistico-ricettive o di interesse culturale, che devono essere adeguate alla normativa comunitaria.
Le linee elettriche e telefoniche devono essere realizzate sottotraccia e deve essere previsto il graduale interramento di quelle esistenti.
Le pavimentazioni stradali storiche ove ancora esistenti, anche interrate o frammentarie, devono essere mantenute e restaurate; eventuali nuove pavimentazioni in pietra devono essere realizzate con disegni che ripropongano la tradizione locale.
Le antenne televisive convenzionali o paraboliche vanno collocate ove possibile sul tetto o terrazzo di copertura e comunque in nessun caso direttamente sui balconi; per i complessi condominiali è prescritta l'installazione di impianti centralizzati.
L'installazione di pannelli solari, di impianti ricetrasmittenti amatoriali, di tralicci e di parabole di rimbalzo per microonde è sottoposta a nulla osta della Soprintendenza che ne verificherà la minimizzazione di impatto estetico-percettivo.
Le caldaie dell'impianto di riscaldamento non possono prospettare su spazi pubblici.
Sono vietate la collocazione in facciata di condizionatori d'aria che vanno inseriti all'interno di vani porta, appoggiati sul pavimento dei balconi e dei terrazzi o in nicchie appositamente realizzate e mascherate, sempre che queste non contrastino con il disegno della facciata.
I muri in pietrame a secco esistenti devono essere conservati e, se necessario, restaurati; la realizzazione di nuovi muri di contenimento e di recinzione ovvero il ripristino di quelli esistenti devono essere eseguiti in pietrame locale sbozzato a mano a secco o con malta cementizia senza listatura dei giunti; solo nei casi strutturalmente indispensabili i muri di contenimento potranno essere realizzati in calcestruzzo armato e rivestiti su tutti i paramenti a faccia vista con pietrame locale sbozzato a mano senza listatura dei giunti.
Gli arredi urbani devono essere di disegno tradizionale in ferro e legno.
E' vietato l'abbattimento di alberi di alto fusto in zone sia pubbliche che private; se necessario il sindaco può autorizzare la sostituzione di una essenza con altra autoctona ad accrescimento veloce.
Inoltre occorre inserire le seguenti indicazioni per tutto il territorio comunale:
-  l'illuminazione nelle aree di interesse paesistico deve utilizzare pali apposti sul lato monte di strade di mezza costa e dovrà essere particolarmente diradata in quelle di crinale; per dette aree e per il centro storico il progetto dell'impianto di illuminazione pubblica deve essere approvato dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali;
-  è vietata la rimozione di manufatti tipici del paesaggio agrario (abbeveratoi, fontane, ecc.).
Gli interventi sugli edifici esistenti diversi dalla manutenzione ordinaria devono prevedere l'adeguamento alle presenti norme e la rimozione degli eventuali detrattori ambientali presenti, tendendo a ricondurre nel tempo gli edifici stessi ad un linguaggio coerente con il tessuto storico; qualora le caratteristiche di un edificio storico siano difformi da quanto previsto dalle presenti norme, il loro mantenimento è autorizzabile previo parere della competente Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali che ne valuterà la compatibilità con le peculiarità storico architettoniche dell'edificio stesso e dell'intorno; tutti gli interventi, inoltre, qualora modifichino l'aspetto esteriore del fabbricato devono avere un carattere di unitarietà e di norma riguardante l'intero immobile, ancorché appartenente a ditte diverse.
Nella zona agricola, caratterizzata da numerosi edifici tipici del paesaggio agrario, è auspicabile il mantenimento delle caratteristiche storiche tradizionali. Pertanto, andrebbero vietate la sostituzione e lo stravolgimento formale e tipologico degli edifici rurali ed impiegate tecniche e materiali tradizionali.
Le osservazioni ed opposizioni sono determinate in conformità alla proposta d'ufficio. Per quanto considerato è del parere che il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio adottato con deliberazione comunale n. 46 del 30 novembre 1997 sia da ritenere meritevole di approvazione, in conformità alla proposta formulata d'ufficio con le modifiche e prescrizioni di cui ai superiori considerata.";
Vista la nota assessoriale prot. n. 62101 del 12 dicembre 2000 con la quale, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Malvagna di adottare le controdeduzioni in merito alle determinazioni di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 348 del 23 novembre 2000;
Visto il foglio prot. n. 550 del 28 febbraio 2001, con il quale il comune di Malvagna ha trasmesso le delibere consiliari n. 2 del 26 gennaio 2001 e n. 4 del 31 gennaio 2001, recanti le controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 348 del 23 novembre 2000, nonché l'ulteriore foglio prot. n. 760 del 28 marzo 2001, con cui è stata trasmessa l'ulteriore documentazione richiesta con l'assessoriale prot. n. 16523 del 23 marzo 2001;
Viste le deliberazioni n. 2 del 26 gennaio 2001 e n. 4 del 31 gennaio 2001 con le quali il consiglio comunale di Malvagna ha provveduto a controdedurre al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 348 del 23 novembre 2000;
Vista la nota prot. n. 554 del 6 luglio 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXX/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 14 del 6 luglio 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"....Omissis...
In allegato alla delibera n.4/01 è stata trasmessa la tavola denominata controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Preliminarmente si fa rilevare che la tavola trasmessa non è quella richiesta dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica ma si tratta di una tavola modificata a seguito delle controdeduzioni del comune, pertanto la stessa non può essere considerata esaustiva.
A  -  Rappresentazione grafica
Relativamente a tale argomento, poiché quanto trasmesso dal comune non riporta le previsioni del piano adottato rimane l'obbligo di tale adempimento.
B - Perimetrazione della zona A
Il comune dichiara di condividere in linea di massima la perimetrazione individuata dal Consiglio regionale dell'urbanistica, ma propone modeste variazioni del perimetro nelle more del piano particellare, chiede di poter intervenire secondo la seguente classificazione:
a) edifici di interesse storico ed architettonico (convento dei frati minori, chiesa Sant'Anna, palazzo Ferrara, palazzo Furnari ecc.);
b) tipologie edilizie tipiche originarie che si intende tutelare e mantenere;
c) edifici diruti o ruderi che possano essere demoliti e ricostruiti, non rappresentando alcun valore storico od architettonico.
Quanto sopra è motivato dal comune dal fatto che gran parte degli edifici compresi nella perimetrazione del Consiglio regionale dell'urbanistica sono stati interessati da processi di demolizione e ricostruzione. L'amministrazione comunale propone, inoltre, che venga consentito l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie, specialmente in relazione alle altezze degli interpiani, consentendo l'aumento di volume nel rispetto di altezze e numero di piani previsti nel piano particolareggiato che l'amministrazione comunale intende promuovere, corredato da eventuale piano del colore.
Quanto ai confini della zona A, si rinvia per competenza alle determinazioni che la Soprintendenza intende assumere in sede di esame da parte del Consiglio.
Quanto alle deduzioni svolte dal comune relativamente alle tipologie edilizie presenti nella zona A ed agli adeguamenti di natura igienico-sanitari richiesti, si considera che tali deduzioni non sono corredate né da elaborati rappresentativi della classificazione né da norme attuative.
Pertanto, questo gruppo XXX è del parere che le stesse non siano meritevoli di accoglimento e che vada riconfermato quanto considerato dal Consiglio regionale dell'urbanistica.
Poiché tuttavia le deduzioni si muovono nella direzione indicata dalla circolare di questo Assessorato n. 3/2000/D.R.U., prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000, il comune di Malvagna potrà articolare, con la dovuta completezza, la volontà manifestata procedendo eventualmente alla formazione della variante generale per la zona A da quella circolare indicata come strumento per l'attuazione del piano.
C - Mancata individuazione degli insediamenti preistorici di Montecastelluzzo, della necropoli in località Scarlatta, del Mulino ad acqua in località Cannarozzo
In merito al punto C, l'amministrazione comunale si impegna ad individuare, con l'ausilio della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, i vincoli menzionati ed a tenerli in debito conto nella revisione grafica del piano di cui al precedente punto a), successiva all'incontro con la sopramenzionata Soprintendenza. Si prende atto dell'impegno preso, ponendosi la relativa prescrizione.
D - Viabilità
In merito al punto D l'amministrazione comunale condivide in toto il parere del Consiglio regionale del l'urbanistica e si impegna a visualizzare sugli elaborati di piano l'esistente stradella di servizio all'impianto di depurazione, così come riportata nell'apposito allegato 1 di cui alla delibera comunale n. 4/2001.
E - Prescrizioni esecutive della zona C3
Per quanto riguarda il punto E il comune fa rilevare che per quella previsione di piano, peraltro conforme ad analoga previsione del vigente programma di fabbricazione, è stato già redatto progetto esecutivo per la realizzazione di n. 16 alloggi popolari e che lo stesso è stato già inserito nel programma regionale di finanziamento, ai sensi della legge regionale n. 12/51. Si propone pertanto l'accoglimento della controdeduzione limitatamente alle aree interessate dal previsto intervento, che si prescrive siano esattamente individuate e perimetrate.
F - Aspetti geologici
Quanto al punto F stante la materia in argomento ed in considerazione del fatto che all'interno del gruppo non operano dipendenti dotati di professionalità specifiche, si rinvia alle determinazioni che il Consiglio regionale dell'urbanistica riterrà di assumere.
G - Regolamento edilizio
In merito al punto G il comune condivide quanto sostenuto dal Consiglio regionale dell'urbanistica.
H - Norme di attuazione
In merito al punto H il comune condivide in toto quanto sostenuto dal Consiglio regionale dell'urbanistica.
Dimensionamento
Con gli atti consiliari n. 2/01 e n. 4/01 il comune di Malvagna contesta in radice i rilievi posti dall'Assessorato al dimensionamento del piano; afferma che il ridimensionamento operato è, a giudizio dei progettisti viziato da un'incomprensione; articola il proprio ragionamento secondo i seguenti punti:
1)  la data del 2003 non va intesa come tale bensì come decimo anno dopo la decretazione del piano regolatore generale - è stata assunta questa data in quanto si è partiti dal 1993;
2)  ove si parta dalla popolazione del 1998 (n. 1.097 abitanti), con un tasso di crescita dell'1% annuo, la popolazione al 2008 ammonterebbe a 1.208 abitanti;
3)  in atto, per sommatoria dei vani dei fabbricati censiti in catasto, risultano esistenti nel centro abitato 3.072 vani;
4)  viene ipotizzato (sulla base di non meglio precisate tendenze regionali e nazionali applicate ai centri abitati) uno standard di 2,5 vani per abitante;
5)  conseguentemente i 3.072 vani saturerebbero le necessità di 1.230 abitanti;
6)  tuttavia il 25% di tali vani è di proprietà di persone espatriate da Malvagna ed il 40% è costituito da vani non abitabili per carenze igienico-sanitarie;
7)  dovendosi pertanto sottrarre dai 3.072 vani censiti il 65% di essi (n. 1.998 vani) rimangono n. 1.075 vani utili;
8)  attribuendosi 2,5 vani per abitante all'interno del centro storico possono trovare posto solo 430 abitanti;
9)  occorre pertanto provvedere a saturare un fabbisogno pregresso pari a (1.208-430=)778 abitanti, per una volumetria di 77.800 mc.
Il consiglio comunale si fa carico, infine, al ridimensionamento effettuato, avendo riguardo in specie alla soppressione delle zone D, dell'eliminazione di ogni sbocco produttivo e di servizi per il comune di Malvagna.
Le controdeduzioni formulate dal comune quanto al dimensionamento non appaiono a questo gruppo XXX condivisibili.
Omettendo di sottolineare che altro criterio (quello dell'incremento demografico e di presenze, fino ai 1.700 abitanti previsti al 2003, o se si preferisce, al 10° anno dall'approvazione del piano) è stato seguito nella fase formativa del piano rispetto a quello ora prospettato, risultano affermazioni non dimostrate quelle che stimano al 40% dei vani totali i vani non abitabili e che attribuiscono, sulla base di "tendenze regionali e nazionali", al centro abitato di Malvagna uno standard di 2,5 vani/abitanti.
Nel computo effettuato, non si tiene inoltre in conto il fatto che nelle abitazioni costituite o comprendenti vani non abitabili, assai infrequentemente lo standard vani/abitanti è pari a 2,5; né si tiene in conto il fatto che di così cospicuo patrimonio una parte può essere ricollocata in situ.
Quanto all'effetto depressivo sull'economia locale conseguente al ridimensionamento delle previsioni insediative, questo gruppo considera che le aree edificabili previste all'interno del vigente strumento urbanistico per non limitata estensione non hanno, per la loro stessa presenza, prodotto alcun effetto trainante sull'economia locale, essendo di regola l'edificazione ai fini conseguenza e non motore dell'economia. Relativamente alle zone D soppresse, si puntualizza che si è inteso esclusivamente riconnettere la previsione alla dimostrazione delle reali esigenze produttive.
Il consiglio comunale controdeduce riguardo ai considerata sulle singole zone omogenee svolte all'interno della proposta di parere gr. XXX n. 13 del 9 agosto 2000.
Più specificatamente: per il sottoparagrafo 5.2.5.2.) "Zone territoriali omogenee B1 e B2" il comune richiede di classificare come zona B2 la parziale prevista zonizzazione ad est della piazza Roma, lasciando a destinazione agricola la rimanente area. Sull'area come rideterminata sorgono immobili, la cui superficie coperta non appare raggiungere l'entità minima prescritta dall'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Per assenza di requisito fondamentale non si può accettare la controdeduzione.
Il comune chiede inoltre di "confermare la zona B2 nel settore sud del centro abitato come la zona B1 del programma di fabbricazione e classificare C1 la zona tra la sopra menzionata zona B2 e la strada", a seguito di specifica verifica.
La controdeduzione del comune appare di non chiarissima decifrazione. Sembrerebbe intendersi che si voglia mutare la classificazione di zona da B2 a B1, con densità edilizia fondiaria di 5 mc/mq in luogo che gli attuali 3 mc/mq e che venga richiesto di ridestinare a zona C1 quella porzione di zona B2 destinata a verde di rispetto stradale dalla proposta di parere.
Quanto ai computi relativi alla volumetria ed alla superficie coperta dei fabbricati ricadenti nella zona in parola, questo gruppo ne prende atto, considerando che la classificazione di zona B non è stata messa in dubbio dalla proposta di parere relativamente alle porzioni di zona B effettivamente interessate dall'edificazione. Le aree per cui tale classificazione è stata, con la proposta dell'ufficio, disattesa vengono confermate dallo stesso allegato prodotto dal comune come non omogenee alle precedenti.
Si conferma pertanto per esse la destinazione d'uso indicata dalla proposta di parere n. 13, salvo le modifiche del perimetro che si rendessero necessarie per inserire all'interno delle zone B2 le aree di pertinenza degli immobili già ricadenti nella stessa zona.
Non si può prendere in esame la richiesta di cambiamenti di zona da B2 a B1 in quanto non di controdeduzione trattasi bensì di modifica.
In merito al sottoparagrafo 5.2.5.3.1) "Zone territoriali omogenee C1 e C3" il comune non condivide quanto affermato dall'ufficio per le valutazioni già fatte sul dimensionamento del piano portando a conoscenza che nella zona C1, già prevista nel programma di fabbricazione, come zona di espansione, sono stati già realizzati fabbricati con regolare concessione edilizia, conformemente al piano particolareggiato approvato con decreto n. 425 del 4 dicembre 1981.
Questo gruppo XXX, per come superiormente reso, conferma le proprie valutazioni sul sovradimensionamento del piano.
Esaminata la documentazione prodotta dal comune sull'utilizzazione edilizia dell'area conseguente alla destinazione specificata dallo strumento urbanistico vigente (n. 2 concessioni edilizie, rilasciate nel 1984 e nel 1988 per edifici unifamiliari da realizzare in via Belfiore), reputa possa consentirsi alla classificazione di zona C per le aree interessate dall'intervento e per la rimanente porzione di zona C1 delimitata a valle della via Belfiore dalla soppressa viabilità di zona.
Conferma la classificazione a zona E del verde agricolo delle rimanenti zone C1.
In merito al sottoparagrafo 5.2.5.3.2.) "Zona territoriale omogenea C2", il comune condivide totalmente quanto affermato dall'ufficio.
In merito al sottoparagrafo 5.2.5.5.) "Zona territoriale omogenea E", il comune condivide totalmente quanto affermato dall'ufficio.
In merito al sottoparagrafo 5.2.5.6.1.) "Zone F1 aree per l'istruzione" il comune condivide totalmente quanto affermato dall'ufficio.
In merito al sottoparagrafo 5.2.5.6.2.) "Zone F2 - aree per attrezzature collettive", il comune condivide totalmente quanto affermato dall'ufficio e ripropone le seguenti strutture disattese:
-  Zona F2 a sud dell'abitato - Sono in fase avanzata i lavori per la realizzazione della caserma dei carabinieri su un'area di mq 2.100, a seguito di mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti e di relativa concessione edilizia;
-  Zona F2 a sud dell'abitato, limitrofa alla precedente. In detta zona è intendimento dell'amministrazione comunale realizzare un autoparco con annessa officina, al fine di dare ricovero e provvedere alla manutenzione dei mezzi pubblici.
La controdeduzione appare condivisibile.
In merito al sottoparagrafo 5.2.5.6.3.1.) "Zona F3a verde attrezzato per lo sport", il comune non condivide quanto affermato dall'ufficio e propone una parziale riconferma della zona F3a, con esclusione dell'area a monte in quanto l'attuazione di alcune attività produttive ed il miglioramento della qualità della vita è stata posta a base, nel dimensionamento del piano, per bloccare il decremento della popolazione ed individuare un minimo incremento della popolazione pari all'1% annuo.
Per detta zona, inoltre, è stato già redatto da parte dell'amministrazione comunale un progetto di massima per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente (piscina, campi da tennis e palestra coperta), approvato in linea tecnica dall'ufficio del Genio civile di Messina con parere n. 36281 del 20 novembre 2000 e dal CONI e trasmesso all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per l'inclusione nel programma di finanziamento ai sensi della legge n. 92 del 21 marzo 1988.
Tale controdeduzione si ritiene condivisibile limitatamente alla realizzazione delle opere già ammesse a finanziamento.
In merito al sottoparagrafo 5.2.5.6.3.2.) "Zona F3b verde pubblico attrezzato a livello urbano" il comune propone la riconferma della zona F3b con la prescrizione di non eseguire alcun manufatto edilizio né opere di trasformazione del territorio ad eccezione di opere di miglioramento stradale idrogeologico ed agro-forestale, e con la possibilità di eseguire la manutenzione ordinaria dei fabbricati rurali esistenti.
La controdeduzione non considera che le limitazioni discendenti dal vincolo cimiteriale non consentono di fatto l'attuazione della previsione di cui si chiede la riconferma (verde pubblico attrezzato a livello urbano). Le opere prefigurate possono comunque essere assentite mantenendosi la zonizzazione di cui alla proposta di parere n. 13.
Per quanto sopra la controdeduzione comunale non è condivisibile.
In merito al sottoparagrafo 5.2.5.6.3.3.) "Zona F3c verde attrezzato a parco" il comune propone la riconferma della zona F3c in quanto per detta zona è stato già redatto da parte dell'amministrazione comunale un progetto di massima approvato in linea tecnica dall'ufficio del Genio civile di Messina con parere n. 31939 del 21 novembre 1996 e trasmesso all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ed alla Presidenza della Regione per l'inclusione nel relativo programma di finanziamento. Detto progetto, redatto su una superficie di circa mq. 25.000, prevede delle opere a verde, allo scopo di rinverdire la zona per mascherare i muri in c.a. realizzati in precedenti lavori di consolidamento, mediante la piantumazione di alberi e piante di essenze autoctone compatibili con l'ambiente in modo da fare assumere l'aspetto di un'area sempre verde e rigogliosa, sicuro richiamo per tutti i cittadini che intendono trascorrere il tempo libero in completo relax e con la realizzazione dei servizi minimi indispensabili.
Si considera che il progetto di lavori di arredo urbano, trasmesso in allegato alla delibera di controdeduzioni, risulta redatto nel 1996 e, se pur conforme alle previsioni del piano regolatore generale in itinere, è difforme dalle previsioni del vigente programma di fabbricazione, che destina l'area in parola a zona E del verde agricolo.
Questo gruppo XXX conferma quanto manifestato con la propria proposta di parere n. 13 riguardo alla scarsa idoneità dei luoghi alla funzione prescelta (in uno sviluppo in proiezione di ml. 160 del terreno, si rileva una variazione altimetrica media di 90 ml, con una pendenza superiore al 50%).
Considera che gli interventi di mitigazione dell'impatto ambientale possono trovare attuazione anche in assenza della destinazione d'uso auspicata dal comune.
Programmazione urbanistica commerciale legge regionale n. 28/1999 e D.P.R.S. 11 luglio 2000
Il piano, poiché è stato adottato nel novembre 1997 non può risultare adeguato ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, emanati successivamente con D.P.R.S. 11 luglio 2000 in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
Allo stato non risulta che il comune abbia provveduto all'adeguamento del piano con apposita delibera consiliare di modifica ai sensi del predetto art. 5, comma 7. Relativamente al settore commerciale il piano regolatore generale in oggetto detta disposizioni nell'ambito delle norme di attuazione delle zone territoriali omogenee.
In merito si ritiene, tuttavia, che le analisi prodotte con il piano regolatore generale, così come le previsioni di piano e la normativa di riferimento dovranno essere integrate sulla base delle direttive di cui al D.P.R.S. suddetto mediante apposita variante urbanistica.
Di seguito si riporta uno schema riassuntivo articolato per zone omogenee con la corrispondente normativa di riferimento, contenente disposizioni riferite al settore commerciale.
Zone territoriali omogenee A, B1, B2, C1, C2 e C3
Articoli 13, 14 e 15 - Normativa: la destinazione residenziale è comprensiva delle attività commerciali di vendita al dettaglio e delle attività artigianali non nocive e moleste.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 471 del 27 settembre 2001, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ritenuto di condividere in linea di massima la proposta del parere d'ufficio, che è parte integrante del presente voto;
Considerato che nel corso della discussione sono emersi ulteriori elementi di valutazione che formano oggetto delle seguenti precisazioni ed integrazioni:
Zona A - Si conferma la perimetrazione di cui al precedente voto del Consiglio regionale dell'urbanistica in quanto si ritiene che nella suddetta zona i valori ambientali, nonché l'assetto urbanistico, sono leggibili pur in presenza di processi, anche consistenti, di sostituzione di unità edilizie.
Relativamente alla mancata individuazione dei manufatti con caratteristiche storico-ambientali sparsi nel territorio si precisa che qualunque intervento nelle suddette aree resta subordinato alla preventiva individuazione dei manufatti suddetti.
Zona F3c - Si ritiene condivisibile la controdeduzione comunale per le motivazioni rese dallo stesso attinenti un progetto, inoltrato per il finanziamento regionale, di sistemazione dell'area in atto in stato di degrado per interventi di consolidamento.
Aspetti geologici - Per quanto riguarda la richiesta di rinvio delle procedure di cui al punto H del D.M. 11 marzo 1988 si chiarisce che detta procedura viene prescritta non tanto per tutte le opere, bensì per quelle relative a progettazione di opere pubbliche in quanto ricadenti in zone territoriali omogenee per le quali non risultano preliminarmente adottati e verificati i relativi piani attuativi. Le procedure di cui al predetto punto H del D.M. 11 marzo 1988 potranno e dovranno essere attuate in concomitanza ed a supporto della progettazione preliminare, come individuata dalla vigente normativa sui lavori pubblici art. 20 legge regionale n. 10/93.
Per tutto quanto sopra il Consiglio esprime parere: possa procedersi all'approvazione del piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio adottato con delibera consiliare n. 46 del 30 novembre 1997 con l'introduzione delle modifiche e prescrizioni discendenti dal voto del Consiglio n. 348 del 23 novembre 2000, salvo quanto considerato con il parere d'ufficio e con il presente voto a seguito delle controdeduzioni di cui alle delibere consiliari n. 2 del 26 gennaio 2000 e n. 4 del 31 gennaio 2001.";
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 65529 del 14 novembre 2001, con la quale, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, è stato richiesto il concerto dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca sulle previsioni di piano riferite al settore commerciale;
Vista la nota prot. n. 393 del 16 gennaio 2002 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, pervenuta a questo Assessorato in data 31 gennaio 2002, con la quale, in relazione al piano regolatore generale del comune di Malvagna, sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazione della normativa di attuazione delle zone territoriali omogenee, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99;
"Relativamente agli artt. 13, 14, e 15 (zone territoriali omogenee A1, B1, B2, C1, C2 e C3):
A) integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
B) in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
C) inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000;
D) prevedere l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche.";
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica, resi con i voti n. 348 del 23 novembre 2000 e n. 471 del 27 settembre 2001, e preso atto delle proposte contenute nella nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca prot. n. 393 del 16 gennaio 2002, in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvato e reso esecutivo, in conformità ai pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 348 del 23 novembre 2000 e n. 471 del 27 settembre 2001, nonché alle prescrizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Messina e con le modifiche relative alla programmazione commerciale di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in premessa richiamate, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Malvagna, adottato con delibera consiliare n. 46 del 30 novembre 1997.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 348 del 23 novembre 2000 e n. 471 del 27 settembre 2001.

Art. 3

Suno allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 13 del 9 agosto 2000 formulata dal gruppo XXX/D.R.U., ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
2)  proposta di parere n. 14 del 6 luglio 2001 formulata dal gruppo XXX/D.R.U., ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
3)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 348 del 23 novembre 2000;
4)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 471 del 27 settembre 2001;
5)  nota Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 393 del 16 gennaio 2002;
6)  delibera consiliare n. 75 dell'11 dicembre 1994;
7)  delibera consiliare n. 46 del 30 novembre 1997;
8)  delibera consiliare n. 44 del 27 luglio 1998;
9)  delibera consiliare n. 46 del 2 ottobre 1998;
10)  delibera consiliare n. 2 del 26 gennaio 2001;
11)  delibera consiliare n. 4 del 31 gennaio 2001;
Elaborati piano regolatore generale
12)  relazione;
13)  norme di attuazione;
14)  regolamento edilizio;
15)  tav.  1  -  schema regionale; 
16)  tav.  2  -  planimetria scala 1:10.000 dello stato di fatto; 
17) tav.  3a  -  planimetria scala 1:2.000 dello stato di fatto; 
18)  tav.  3b  -  planimetria scala 1:2.000 dello stato di fatto; 
19)  tav.  4  -  planimetria scala 1:10.000 di zonizzazione; 
20)  tav.  5a  -  planimetria scala 1:2.000 di zonizzazione; 
21) tav.  5b  -  planimetria scala 1:2.000 di zonizzazione; 
22)  tav.  6  -  tipi edilizi; 
23)  tav.  7a  -  verifica dimensionale; 
24) tav.  7b  -  verifica dimensionale; 

Prescrizioni esecutive per l'edilizia residenziale pubblica
25)  relazione;
26)  norme di attuazione;
27)  previsione di spesa;
28)  tav.  1  -  stralcio piano regolatore generale 1:1.000; 
29)  tav.  2  -  planimetria di progetto 1:500; 
30)  tav.  3  -  planimetria su mappa catastale 1:1.000; 
31)  tav.  4  -  planivolumetria 1:500; 
32)  tav.  5  -  planimetria viabilità e profili stradali; 
33)  tav.  6  -  piano particellare di esproprio ed elenco di ditte; 
34) tav.  7  -  verifica dimensionale scala 1:500; 
35)  tav.  8  -  particolari opere di urbanizzazione; 
36)  tav.  9  -  planimetria rete impianti (fognante ed idrico); 
37)  tav. 10  -  planimetria rete impianti (telefono e gas) 
38)  tav. 11  -  planimetria rete impianti (elettrico pubblico e privato); 

Prescrizioni esecutive per la zona artigianale
39)  relazione;
40)  norme di attuazione;
41)  previsione di spesa;
42)  tav.  1  -  stralcio piano regolatore generale 1:2.000; 
43)  tav.  2  -  planimetria di progetto 1:1000; 
44)  tav.  3  -  planimetria su mappa catastale 1:1.000; 
45)  tav.  4  -  planivolumetria 1:500; 
46)  tav.  5  -  planimetria viabilità e profili stradali; 
47)  tav.  6  -  planimetria rete impianti (fognante ed idrico); 
48)  tav.  7  -  planimetria rete impianti (elettrico pubblico e privato); 

49)  particolari opere di urbanizzazione;
50)  tav.  10  -  piano particellare di esproprio ed elenco ditte; 

51)  verifica dimensionale 1:2.000;
Studio agricolo - forestale
52)  relazione;
53)  carta dell'unità dei paesaggi;
54) carta della vegetazione;
55)  carta morfologica e delle aree vocazionali;
56)  carta delle aree periurbane;
57)  carta delle strutture a servizio dell'agricoltura;
Revisione studio agricolo-forestale
56)  relazione;
57)  carta delle boscate con perimetrazione delle fasce di rispetto scala 1:10000;
Studio geologico
58)  relazione geologica;
59)  tav.  1  -  carta geolitologica; 
60)  tav.  2  -  carta idrogeologica; 
61)  tav.  3  -  carta delle acclività; 
62)  tav.  4  -  profili geologici; 
63)  tav.  5  -  carta di classificazione del territorio in relazione alla suscettività di utilizzazione; 

64)  tav. studio geologico-tecnico delle zone interessate dai piani attuativi.

Art. 4

Il comune di Malvagna dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni 10 ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascuno proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 marzo 2002.
  SCIMEMI 

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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