REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 MAGGIO 2002 - N. 23
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prepensionamento in agricoltura anno 2002. Bando di ammissione - P.S.R. 2000/2006 - Misura D.

MISURA D - PREPENSIONAMENTO

1. - RIFERIMENTI NORMATIVI ED OBIETTIVI
Con Regolamento n. 1257 del 17 maggio 1999, che fra l'altro abroga il Regolamento CEE n. 2079/92, l'Unione europea, al capo IV, artt. 10, 11 e 12, ha istituito, nell'ambito di Agenda 2000, un regime di aiuti relativo al prepensionamento degli imprenditori agricoli anziani che decidono di cessare l'attività agricola.
Questo Assessorato, secondo il disposto dell'art. 41 del precitato Regolamento, ha elaborato un piano di sviluppo rurale (PSR), comprendente, tra l'altro, disposizioni per la Misura D "Prepensionamento", approvato dalla Comunità europea con decisione n. C (2001) 135 def del 23 gennaio 2001 e dalla Giunta regionale di Governo con delibera n. 9 del 8 gennaio 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 febbraio 2001.
La Misura D "Prepensionamento", oggetto del presente bando, è attuata sulla base del suddetto piano di sviluppo che, unitamente ai Regolamenti comunitari n. 1257/99, 1750/99, 2603/99 e successivi, costituisce la fonte normativa primaria di riferimento.
La Misura intende conseguire tre fondamentali obiettivi:
1) l'incentivazione alla cessazione delle attività agricola a favore di imprenditori anziani;
2) la contestuale cessione del fondo a rilevatari che ne possano migliorare, se necessario, la redditività o riorientare tali superfici verso usi extra agricoli;
3) la possibilità di concedere premi a lavoratori dipendenti che cessino l'attività agricola a seguito della cessione del terreno da parte del cedente/datore di lavoro.
Con il presente bando vengono definite le modalità di concessione degli aiuti, gli obblighi dei beneficiari e le procedure tecnico-amministrative di competenza degli uffici istruttori.
Inoltre, ai fini della concessione del presente regime di aiuti, l'Amministrazione regionale intende acquisita, all'atto della sottoscrizione degli impegni prescritti, in sede di concessione dei predetti aiuti, la conoscenza di quanto previsto dal P.S.R., nonché accettata integralmente, con particolare riferimento alla parte relativa alle sanzioni.
2.  -  SOGGETTI BENEFICIARI
L'art. 10 del Regolamento CE n. 1257/99 individua, quali soggetti beneficiari del regime di aiuti, le seguenti figure:
-  cedente: colui che intende cessare l'attività agricola;
-  lavoratore agricolo: bracciante agricolo, collaboratore familiare o lavoratore manuale abituale della terra che ha lavorato nell'azienda del cedente;
Inoltre, il precitato articolo 10, individua altre due tipologie di soggetti strettamente collegate alle prime due:
-  rilevatario agricolo: colui che subentra al cedente nella conduzione aziendale;
-  rilevatario non agricolo: persona fisica o giuridica che rileva i terreni del cedente per destinarli ad usi extra agricoli.
Altresì, l'articolo 10 di cui sopra, stabilisce che sono ammessi ad usufruire del regime di aiuti al prepensionamento gli imprenditori agricoli anziani che cedono il proprio fondo alle condizioni che, successivamente, sono state previste dal piano di sviluppo rurale e richiamate nel presente bando.
La cessione del fondo può essere effettuata anche da affittuari ai legittimi proprietari, previa estinzione del contratto di affitto.
L'accesso al regime di aiuti è previsto anche per il proprietario che, invece di cedere il proprio fondo, fa subentrare, al proprio posto, nella gestione dello stesso, il rilevatario come capoazienda.
Qualora il fondo venga ceduto a giovani imprenditori che si insediano ai sensi della Misura 4.07 ex 4.2.2 "Insediamento giovani" prevista dal POR Sicilia 2000-2006, la qualifica di giovane imprenditore agricolo richiesta è quella prevista dalla stessa Misura POR 4.07 ex 4.2.2.
Sono ammessi, altresì, a beneficiare di un regime di aiuti i lavoratori agricoli che hanno lavorato nell'azienda del cedente per il periodo previsto dal piano e richiamato al punto 3, lett. B del presente bando.
Ad esclusione delle deroghe contemplate dalla normativa vigente, per il cedente, per il periodo che precede la cessazione dell'attività agricola e, per il rilevatario agricolo, dal momento dell'insediamento, sono obbligatori l'iscrizione al registro delle imprese nella sezione speciale delle aziende agricole e il possesso della partita IVA.
Si precisa che la sottoscrizione della richiesta di aiuto comporta l'obbligo del rispetto di quanto previsto dalla Misura.
A riguardo, gli interessati sono tenuti a conoscere il contenuto del piano di sviluppo rurale, con particolare riferimento alle prescrizioni generali dell'intera Misura D, nonché al regime sanzionatorio.
Per potere accedere alla Misura i cedenti devono possedere una superficie aziendale (S.A.U.) non inferiore a:
-  3.000 mq se destinata permanentemente a colture protette;
-    2 ettari se destinata ad ortive da pieno campo;
-    3 ettari se destinata a colture permanenti;
-  10 ettari se destinata a seminativi o pascoli.
Potranno, altresì, accedere quei cedenti che siano in possesso di superfici riconducibili a più di una delle quattro categorie colturali sopra riportate, ma con estensione inferiore ai limiti indicati: in questo caso la sommatoria delle superfici possedute espressa in percentuale - rispetto al limite minimo riferito a ciascuna categoria colturale - dovrà essere maggiore o uguale a 100.
Si riporta, qui di seguito, un esempio relativamente a quanto stabilito al precedente capoverso.
Superficie aziendale (SAU) di Ha. 5.10.00, così rappresentata:
-  0,5 Ha. categoria ortive da pieno campo, corrispondenti al 25% della sup. az. min.;
-  1,05 Ha categoria colture permanenti, corrispondenti al 35% della sup. az. min.;
-  4,0 Ha categoria seminativo, corrispondenti al 40% della sup. az. min.;
Totale sommatoria 25%+35%+40%=100% in equivalenti di una delle quattro tipologie sopra riportate.
3.  -  REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA'
I requisiti per l'ammissibilità, ai fini del presente bando, per le figure appresso indicate, sono:
-  A) Cedente
L'art. 10 del Regolamento CE n. 1257/99 definisce per cedente colui che intende cessare l'attività agricola. Il cedente, deve:
-  avere almeno 55 anni e non avere raggiunto l'età normale di pensionamento (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne) al momento della cessazione;
-  avere esercitato l'attività agricola continuativamente nei dieci anni che precedono la cessazione;
-  avere versato un numero minimo di contributi previdenziali tali da garantire in ogni caso che al termine del regime di aiuti possa godere del regime pensionistico nazionale (pensione di anzianità o di vecchiaia). Infatti la vigente legislazione pensionistica nazionale in campo agricolo prevede, per accedere alla pensione di vecchiaia (con obbligo di un'età minima di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne), il versamento di contribuzioni per un numero minimo di anni pari a 20 per potere ottenere il diritto alla pensione;
-  cessare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali, in quanto si è provveduto a:
a) cedere la totalità dei terreni - ad eccezione del 10% dell'azienda fino ad un massimo di un ettaro, (potendo anche conservare la disponibilità degli edifici in cui continuare ad abitare), per produzioni a fini non commerciali e in ogni caso senza la possibilità di percepire aiuti nell'ambito della politica agricola comunitaria (è sempre vietata la cessione dei terreni fra coniugi). Nel caso in cui la figura del cedente è rappresentata da un affittuario, questi potrà cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto d'affitto sia estinto e che sia in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per la figura del cedente proprietario;
b) far subentrare, al proprio posto, nella gestione dei terreni, il rilevatario come capoazienda.
Il trasferimento del possesso delle terre potrà avvenire nelle forme previste dalla normativa vigente. Per quanto riguarda l'affitto, il contratto dovrà essere di durata non inferiore al periodo di godimento degli aiuti da parte del cedente, comunque, non inferiore a 6 anni (nel caso di contratti in deroga).
Altresì, nell'ipotesi di comodato, il contratto sarà ritenuto valido se rispondente alle condizioni di cui alla circolare assessoriale n. 1652 del 12 luglio 2000 (condizione di irrevocabilità del comodato per l'intero periodo di adesione all'azione, ovvero, l'obbligo di continuare l'impegno assunto dal comodatario).
B)  Lavoratore agricolo
L'art. 10 del Regolamento CE n. 1257/99 definisce per lavoratore agricolo colui che ha lavorato, come bracciante agricolo, collaboratore familiare o lavoratore manuale abituale della terra, nell'azienda del cedente.
Il lavoratore agricolo, deve:
-  avere almeno 55 anni e non godere né di pensione di anzianità né di pensione di vecchiaia al momento della cessazione;
-  avere dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro, quale collaboratore familiare o salariato agricolo;
-  avere lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
-  essere iscritto ad un regime di previdenza sociale;
-  cessare definitivamente ogni attività agricola.
C)  Rilevatario agricolo
L'art. 10 del Regolamento CE n. 1257/99 definisce per rilevatario agricolo colui che subentra al cedente. Il rilevatario agricolo, deve:
a) possedere conoscenze e competenze professionali adeguate dimostrabili attraverso:
1) titoli di studio attinenti alla qualifica (laurea o diploma in materia agricola);
oppure
2) partecipazione a corsi di formazione professionale specifici per il settore agricolo (corso per capo azienda) il cui attestato deve essere acquisito entro 3 anni dalla data di subentro. (Qualora il rilevatario, che precedentemente all'insediamento abbia presentato domanda di primo insediamento e, successivamente, ottenuta la concessione dell'aiuto ai sensi della Misura POR n. 4.07 e che tale condizione abbia costituito priorità per il prepensionamento del cedente, non consegua l'attestato di capo azienda entro il prescritto termine di tre anni, si procederà alla revoca del decreto concessivo dell'aiuto per il primo insediamento, alla attivazione delle procedure per la restituzione delle somme già percepite dal rilevatario, nonché alla sospensione dell'aiuto al cedente);
oppure
3) presentazione di domanda e relativo inserimento in graduatoria utile da parte dell'ente che effettua il corso e contestuale impegno alla partecipazione al corso per l'ottenimento della qualifica di capo azienda, che dovrà essere acquisita entro 3 anni dalla data di subentro;
b) esperienza lavorativa continuativa nell'ultimo triennio precedente la presentazione della domanda di subentro (ultimo anno del triennio = anno solare precedente quello di presentazione della domanda);
c.1)  subentrare al cedente (qualora questi non ceda l'azienda ma cessa solo l'attività) come capo dell'azienda agricola;
oppure
c.2)  subentrare al cedente con la qualifica di giovane imprenditore, qualora il fondo venga ceduto a giovani imprenditori che si insediano ai sensi della Misura 4.07 ex 4.2.2 "Insediamento giovani" prevista dal POR Sicilia 2000-2006; in questo caso la qualifica di giovane imprenditore agricolo richiesta è quella prevista dalla Misura POR 4.07 ex 4.2.2;
d)  aumentare la redditività dell'azienda entro il triennio successivo al subentro al cedente. Nel caso in cui il rilevatario possieda una superficie aggiuntiva a quella rilevata, il requisito della redditività si riterrà assolto qualora il reddito netto venga incrementato di almeno il 10% rispetto al livello iniziale e le giornate lavorative dedicate all'azienda aumentino in misura minima del 5%. Diversamente il rilevatario dovrà dimostrare il requisito della redditività conseguendo, entro un triennio dal momento dell'acquisizione dell'azienda del cedente, un titolo afferente a corsi professionali finalizzati al miglioramento delle competenze professionali specifiche e dovrà inoltre mettere a coltura il terreno rilevato dedicandovi un volume di lavoro, congruo alla coltura/e praticata/e, non inferiore ad una ULU. In tutti e due i casi di cui sopra dovrà essere raggiunta una redditività netta minima aziendale per ULU, non inferiore al 50% del reddito extragricolo nelle aree svantaggiate, al 70% nelle altre zone (1).
e)  impegnarsi ad esercitare l'attività agricola nell'azienda per almeno sei anni dal momento del subentro;
f)  impegnarsi a tenere la contabilità aziendale per almeno sei anni a partire dall'anno di subentro.
D) Rilevatario non agricolo
L'art. 10 del Regolamento CE n. 1257/99 definisce per rilevatario non agricolo la persona fisica o giuridica che rileva i terreni del cedente per destinarli ad usi extra agricoli. Il rilevatario non agricolo, deve:
-  destinare i terreni rilevati ad usi extra agricoli, come la selvicoltura o la creazione di riserve ecologiche, in maniera compatibile con la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e dello spazio naturale.
All'uopo dovrà essere allegato apposito progetto redatto in conformità alle norme in materia di tutela e miglioramento agro-ambientale.
4. -  DURATA
La durata dell'aiuto al prepensionamento non deve essere superiore ad un massimo di 10 anni sia per il cedente che per il lavoratore agricolo e non deve comunque oltrepassare il 70° compleanno degli stessi. Anche nel caso di pensione integrativa o di assegno di invalidità, la durata di tale aiuto non deve oltrepassare il settantesimo compleanno del cedente e l'ammontare di tale pensione o assegno concorrerà alla determinazione del premio che, in ogni caso, non dovrà superare il massimale previsto.
5.  -  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, che il soggetto cedente ed, eventualmente, qualora sia presente in azienda tale figura, il lavoratore agricolo devono presentare per beneficiare dell'aiuto per il prepensionamento, nonché la domanda che il rilevatario, agricolo o non agricolo, deve presentare allegata a quella del cedente, redatte conformemente ai modelli di domanda allegati al presente bando, dovranno, pena l'esclusione:
-  essere redatte in duplice copia;
-  essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e non oltre il 30° giorno; potranno essere trasmesse, mediante plico raccomandato del servizio postale con la dizione: "Bando di concorso per il prepensionamento in agricoltura - PSR 2000-2006 - Misura D". A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Il suddetto plico dovrà essere inviato alla Regione siciliana - Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento regionale interventi strutturali - servizio 7° - unità operativa n. 35 - viale Regione Siciliana, n. 2675 - c.a.p. 90145 Palermo. Il precitato plico potrà, in alternativa, essere consegnato direttamente presso la sede dello stesso Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - ufficio accettazione, che provvederà a rilasciare apposita ricevuta. Le domande inviate a mezzo raccomandata dovranno pervenire all'Assessorato improrogabilmente, pena l'esclusione, entro dieci giorni successivi alla data di scadenza dei termini di presentazione delle stesse. Quelle pervenute successivamente non saranno prese in considerazione.
Non saranno prese in considerazione, altresì, le istanze inviate prima dei termini prescritti dal presente bando. Nell'ipotesi in cui la data di scadenza del predetto termine coincida con un giorno festivo o non lavorativo, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
-  essere sottoscritte dal richiedente e dal rilevatario, allegando la copia fotostatica valida del documento di identità sia del richiedente che del rilevatario;
Il presente bando e la relativa modulistica saranno pubblicati anche sul sito Internet della Regione siciliana - www.euroinfosicilia.it. Le indicazioni riportate nella domanda e i dati relativi ai requisiti di ammissibilità sottoscritte dal richiedente hanno valore di autocertificazione.
Si precisa che, come previsto dal Regolamento CE n. 1257/99, in domanda dovranno essere riportate tutte le superfici aziendali, indicando anche l'eventuale superficie (10% dell'azienda fino ad un massimo di un ettaro) che potrà eventualmente essere trattenuta dal cedente a scopo produttivo a fini non commerciali.
La data di acquisizione delle domande o di qualsiasi altro documento da parte degli uffici competenti sarà, nel caso d'invio tramite posta, quella risultante dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nel caso di presentazione diretta delle istanze, verrà considerata quella risultante da apposita ricevuta, con data e timbro, che l'ufficio accettazione sarà tenuto a rilasciare.
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali disguidi postali.
Le domande dovranno essere sottoscritte, con firma autenticata, secondo le normative vigenti.
6. - CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITA'
L'Amministrazione procederà alla verifica delle condizioni di ammissibilità. Saranno ritenute ammissibili, pena l'esclusione, le domande:
- pervenute entro i termini di cui all'articolo 5;
- presentate con modello conforme a quello allegato al presente bando;
- presentate dai soggetti che rispondono, altresì, alle condizioni indicate all'articolo 2;
- complete e correttamente compilate.
7. - SELEZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE
Valutazione di ammissibilità
Le domande pervenute in tempo utile saranno sottoposte ad istruttoria preliminare da parte dei funzionari dell'Assessorato.
Entro 30 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, si provvederà alla valutazione di ammissibilità delle stesse.
Ai soggetti eventualmente esclusi, verrà data comunicazione a mezzo posta con provvedimento dirigenziale, nel quale saranno indicate le motivazioni della esclusione.
A tutela dei diritti dei richiedenti esclusi, gli stessi hanno facoltà, entro 15 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione, ai sensi della legge n. 241/90 e legge regionale n. 10/91, di presentare all'Assessorato delle delle foreste memorie scritte al fine di proporre il riesame delle domande di aiuto. Se i richiedenti non si avvalgono della facoltà sopra prevista, l'esclusione assume carattere definitivo.
Selezione
Successivamente sarà avviata la procedura di selezione, operata sulla base delle seguenti fasce di priorità, individuate dallo stesso piano:
I) Fascia - cedenti che cederanno la totalità o parte dei terreni dell'azienda a giovani imprenditori che si insedieranno ai sensi della Misura 4.07 ex 4.2.2., prevista dal POR Sicilia 2000/2006;
II) Fascia - cedenti che cederanno la totalità o parte dei terreni dell'azienda a rilevatari agricoli come definiti al paragrafo 2 dell'art. 11 del Regolamento CE n. 1257/99;
III) Fascia - cedenti che non cederanno i terreni ma che faranno subentrare il rilevatario agricolo come capo dell'azienda agricola in loro possesso;
IV) Fascia - cedenti che cederanno la totalità o parte dei terreni della loro azienda a rilevatari non agricoli (come definiti dal paragrafo 4 del Regolamento CE n. 1257/99).
Le istanze ammesse saranno valutate, nell'ambito di ogni fascia di priorità di cui sopra, secondo i criteri di seguito indicati, attribuendo il seguente punteggio:
1) ubicazione azienda: azienda ricadente in aree svantaggiate e/o parchi, riserve, SIC, Z.P.S.: punti 2;
2) modalità di coltivazione già in atto: (sino ad un massimo di 2 punti);
-  azienda totalmente biologica: punti 2
-  azienda parzialmente biologica e/o in conversione: punti 1.
Nell'ambito di ogni fascia, a parità di punteggio, verrà data priorità ad istanze il cui rilevatario è di sesso femminile e, successivamente, al richiedente di sesso maschile di maggiore età anagrafica.
Presumibilmente entro 150 giorni dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana la graduatoria stilata secondo i criteri di cui in precedenza.
Le domande utilmente collocate entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, saranno oggetto di richiesta documentazione e di sopralluogo tecnico.
Istruttoria tecnico-amministrativa
L'Assessorato, nel dare comunicazione alle ditte (cedente e rilevatario) che sono rientrate utilmente in graduatoria, contestualmente procederà a richiedere la necessaria documentazione (ad eccezione di quella pertinente alla cessazione-avvio dell'attività che sarà richiesta successivamente) indicata al successivo punto 8, che dovrà pervenire improrogabilmente, pena l'esclusione, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione. Ricevuta la documentazione, entro i successivi quindici giorni, l'Amministrazione regionale provvederà all'esame della stessa per verificarne la conformità e ad effettuare i sopralluoghi aziendali. I controlli sul posto saranno effettuati, conformemente alle disposizioni assessoriali vigenti in materia di controlli tecnici ed amministrativi, dall'Amministrazione centrale che potrà avvalersi, ove lo ritenga necessario, anche dei propri uffici periferici.
I controlli aziendali saranno volti ad accertare la rispondenza dei dati riguardanti le superfici oggetto d'impegno con la realtà.
L'ufficio istruttore, a conclusione della visita aziendale, redigerà un verbale del sopralluogo, e una copia dovrà essere consegnata, al beneficiario o ad un suo delegato.
Qualora i controlli aziendali vengano svolti da uffici periferici, questi dovranno trasmettere due copie del verbale all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, 1° dipartimento, servizio 7° unità operativa n. 35.
Nell'ipotesi che venga accertato, anche tramite verifica in loco, che la superficie dichiarata in domanda è superiore a quella determinata dall'ufficio istruttore, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie effettivamente determinata.
Se la differenza accertata supera il 20% della superficie dichiarata in domanda, l'istanza verrà respinta.
Quanto sopra viene applicato anche nei casi di disformità accertate, relative alle colture dichiarate in domanda.
Con riferimento ad eventuali discordanze di superfici riscontrate nei sopralluoghi effettuati in corso d'istruttoria, verranno applicate le disposizioni contenute nel PSR in materia di controlli.
Le precitate ditte, successivamente all'effettuazione del sopralluogo aziendale con esito positivo e la cui documentazione è risultata conforme a quanto richiesto, dovranno entro venti giorni dalla data del sopralluogo, salvo cause di forza maggiore:
-  procedere alla cessazione-avvio dell'attività, consistente nella stipula di contratti di affitto o comodato, chiusura da parte del cedente (ove non necessiti per la ricezione di eventuali premi o altro derivante dalla precedente attività) della partita IVA e cancellazione dalla Camera di commercio, eventuale apertura da parte del rilevatario della partita IVA e iscrizione alla Camera di commercio;
-  produrre in copia conforme all'originale tutta la documentazione inerente alla precitata cessazione-avvio dell'attività.
Trascorso infruttuosamente tale periodo (20 giorni dalla data del sopralluogo), la ditta inadempiente sarà esclusa dai benefici richiesti con idonea comunicazione scritta e si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
A conclusione dell'istruttoria, per ogni domanda tra quelle collocate utilmente in graduatoria, verrà redatto un verbale concernente la finanziabilità e verrà predisposto l'elenco dei beneficiari, completo di specifica delle liquidazioni, nonché una scheda riepilogativa contenente anche gli esiti dei controlli e le risultanze del verbale istruttorio.
Il pagamento ai beneficiari finali avverrà scorrendo la graduatoria precedentemente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sino al limite della disponibilità finanziaria prevista dal presente bando.
L'Amministrazione regionale è sollevata da qualsiasi obbligo nei confronti dei richiedenti per le domande che non dovessero rientrare nelle disponibilità finanziarie del presente "Bando di concorso".
8. - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Successivamente alla presentazione delle domande di aiuto, così come indicato al punto 7 del presente bando, ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, verrà richiesta, da parte di questo Assessorato, la sottoelencata documentazione, che dovrà essere prodotta, in copia autenticata nelle forme di legge attualmente vigenti.
8.1. - Cedente
Documentazione attestante il possesso dei terreni da cedere (tante quante sono le figure economiche che vantano diritti sui beni da cedere).
Documentazione comprovante l'avvenuto versamento almeno dei contributi minimi previsti dalle vigenti norme in materia di previdenza sociale.
Documentazione comprovante l'esercizio dell'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessazione.
Eventuale atto di cessione dell'azienda (con l'eccezione del 10% dell'azienda fino ad un massimo di un ettaro, - potendo anche conservare la disponibilità degli edifici in cui continuare ad abitare -, per le produzioni a fini non commerciali e in ogni caso senza la possibilità di percepire aiuti nell'ambito della politica agricola comunitaria).
Eventuale atto di estinzione del contratto di affitto (nell'ipotesi che vi sia un affittuario che cede al proprietario i terreni resi disponibili).
Certificato catastale delle particelle interessate.
Documentazione attestante la cessazione dell'attività agricola da parte del cedente, sia esso proprietario o affittuario.
Corografia in copia IGM in scala 1:25.000 con localizzazione dell'azienda, siglata dal richiedente o dal tecnico consulente.
Estratto di mappa catastale relativo alle particelle sottoposte al regime di aiuto (nei casi di autentica effettuata dal tecnico ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 13/86, dovrà riportarsi la dizione "copia conforme all'originale catastale").
Planimetria a firma del richiedente o del tecnico consulente con ubicazione delle colture e delle opere insistenti sul fondo.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa secondo il disposto dell'art. 24 della legge regionale n. n.97/81 (sofisticazione vini).
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il beneficiario dell'intervento dichiara di non avere subito alcuna condanna ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, modificato dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, né di avere avuta comminata alcuna sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dei successivi articoli e, nel caso positivo, come anche nel caso di condanna ex comma 1 succitato, di avere restituito l'indebito e pagato la sanzione pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito.
In presenza di un contratto di comodato, esso sarà ritenuto valido se il comodante dichiara espressamente di rinunciare alla facoltà prevista dal secondo comma dell'art.1809 del codice civile (condizione di irrevocabilità del comodato per l'intero periodo di adesione alla Misura).
Documentazione attestante che si sta beneficiando di un regime di aiuti per misure agroambientali.
Ai fini della presentazione della suddetta documentazione, potrà essere attuata la semplificazione delle procedure disposta dall'art. 49 della legge regionale n. 13/86, nonché dalle norme vigenti in materia di semplificazione delle procedure amministrative. Le eventuali autocertificazioni relative alla concessione di terreni, dovranno essere rese sia dal proprietario che dall'affittuario o comodatario, indicando le date d'inizio e termine del contratto, gli estremi della registrazione, nonché le specifiche condizioni sopra riportate per il comodato.
8.2. - Lavoratore agricolo
Documentazione comprovante l'avere dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro, quale collaboratore familiare o salariato agricolo o altra figura tra quelle previste dal presente bando.
Documentazione comprovante l'avere lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso.
Documentazione attestante l'iscrizione ad un regime di previdenza sociale.
Documentazione attestante la cessazione definitiva dell'attività agricola.
8.3. - Rilevatario agricolo
Eventuale titolo di studio attinente alla qualifica (laurea o diploma in materia agricola).
Documentazione inerente l'esperienza lavorativa continuativa nell'ultimo triennio precedente la presentazione della domanda di subentro (ultimo anno del triennio = anno solare precedente quello di presentazione della domanda).
Eventuale dichiarazione di impegno alla partecipazione a corsi per l'ottenimento della qualifica di capo azienda, entro 3 anni dalla data di subentro.
Inoltre, non appena conseguiti, dovranno essere prodotti i sottoelencati attestati.
Attestato di frequenza a corso di formazione professionale specifico per il settore agricolo.
Attestato di avvenuto conseguimento della qualifica di capo azienda.
Dette attestazioni dovranno essere presentate, comunque, non oltre i tre anni dalla data di emissione del provvedimento di concessione.
8.4. - Rilevatario non agricolo
Nel caso si tratti di persona giuridica:
-  copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
-  delibera del consiglio di amministrazione, se previsto dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere e a riscuotere gli aiuti e a sottoscrivere gli impegni previsti dal piano;
-  copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
-  certificato della Camera di commercio, dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
-  progetto specifico riguardante la destinazione naturalistica delle superfici rilevate dal cedente, conforme alle norme vigenti in materia. La relazione tecnica circa la nuova destinazione che si intende dare ai terreni rilevati dovrà indicare, tra l'altro, in modo chiaro ed esauriente, partendo dalla situazione ante- intervento, le diverse fasi dell'intervento ed i risultati attesi alla fine dell'intervento.
Per le persone fisiche la documentazione da allegare è solo quella prevista all'ultima alinea.
9.  -  LIVELLI DI AIUTO
Per la Misura D e per il presente bando, il limite massimo d'intervento è di 150.000 euro per il cedente e di 35.000 euro per il lavoratore dipendente (o coadiuvante familiare).
Il limite massimo d'intervento ed il livello di aiuto viene modulato secondo le seguenti indicazioni.
9.1. - Cedente
L'indennità annua fissa per il primo anno è di 10.000 euro, aumentata di 1.000 euro per ogni ettaro ceduto, fino ad un massimale di 30.000 euro; per gli anni seguenti al primo un premio di 1.000 euro per ettaro ceduto fino ad un massimo di 15.000 euro/ anno.
La durata di tale aiuto non può essere superiore ai 10 anni, comunque entro il 70° anno di età, e il premio massimo ottenibile complessivamente per tutto il periodo di operatività del regime di aiuto non dovrà eccedere l'importo di 150.000 euro.
Nel caso che l'azienda sia ceduta da più soggetti, l'indennità complessiva erogata deve essere limitata ai massimali previsti per un solo cedente.
Nel caso in cui il cedente percepisca una pensione (ivi compresa quella di vecchiaia o assegno di invalidità compatibile con l'esercizio dell'attività agricola), l'indennità è versata in via complementare e calcolata tenendo conto della differenza fra la pensione percepita dal beneficiario e l'importo massimo dell'aiuto percepibile sulla scorta di un premio fisso annuo di 8.000 euro più 500 euro per ogni ettaro ceduto, fino ad un massimo di 15.000 euro/anno. In definitiva tale premio potrà essere corrisposto per una durata massima di 10 anni, comunque entro il 70° compleanno del cedente, con un importo massimo (comprensivo della pensione percepita o assegno di invalidità) di 15.000 euro/anno e 150.000 euro per l'intero periodo. Occorrerà pertanto che per ciascun anno il cedente comunichi l'importo della pensione percepita, al fine di commisurare l'entità dell'aiuto concesso.
Lo stesso procedimento si adotterà per il cedente che matura il diritto alla pensione o all'assegno di invalidità alle condizioni di cui sopra nel periodo in cui gode dell'indennità di prepensionamento e la quantificazione della differenza sarà effettuata a far data dalla decorrenza della pensione.
9.2.  -  Lavoratore dipendente (salariato agricolo o coadiuvante familiare)
Indennità annua fissa di 3.500 euro/anno per un periodo di tempo massimo di 10 anni (per un massimo di 35.000 euro) e comunque tale da non eccedere la normale età di pensionamento del lavoratore.
Esempio azienda agricola di 14 Ha. con imprenditore che non percepisce già pensione di anzianità:
-  aiuto al primo anno=10.000 euro di premio fisso+14.000 euro di premio annuo=(1000 euroxn. 14 Ha.); totale al primo anno 24.000 euro;
-  dal II al X anno 14.000 euro di premio annuo=(1000 euro xn. 14 Ha)xn. 9 anni=126.000 euro, per un totale di premio massimo pari a 150.000 euro.
Il premio da corrispondere al cedente (ed eventualmente anche al coaduivante familiare o lavoratore agricolo) va calcolato dalla data di effettiva cessione dell'azienda, fermo restando che a questa data la ditta beneficiaria sia in possesso di tutti i requisiti previsti (anche se successivamente dimostrati).




11. - CONTROLLI IN CORSO D'IMPEGNO
I controlli in corso di impegno saranno effettuati dall'Amministrazione centrale che potrà avvalersi, ove lo ritenga necessario, anche dei propri uffici periferici.
In tale fase verranno effettuati controlli annuali nella misura del 100% e per tutto l'arco di validità del regime di aiuti in favore dei beneficiari, al fine di verificare il rispetto degli impegni assunti da parte dei rilevatari.
Qualora trattasi di rilevatario non agricolo, i controlli inerenti il rispetto degli impegni saranno svolti dagli uffici istituzionalmente competenti.
E' ammesso un preavviso limitato, per consentire, durante il sopralluogo, la presenza del rilevatario o di un suo rappresentante.
L'ufficio istruttore redige un verbale del sopralluogo in triplice copia, relazionando circa il rispetto delle specifiche prescrizioni previste dal presente bando; una copia del predetto verbale dovrà essere consegnata al beneficiario o ad un suo delegato.
Qualora i controlli in corso di impegno vengano svolti da uffici periferici, questi dovranno trasmettere due copie del verbale all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento I, servizio 7°, unità operativa n. 35.
12.  -  CONTROLLO DELLA CONTABILITA' AZIENDALE
I rilevatari agricoli, perentoriamente entro il 30 aprile di ogni anno successivo all'avvio del regime di aiuti in argomento, sono tenuti a presentare i bilanci aziendali, per la vidimazione, alle SOAT competenti per territorio dove ricade l'azienda o la parte prevalente di essa (51%), secondo la medesima prassi già adottata in passato per il regime di aiuti relativo "all'Insediamento giovani",
Nel caso in cui si verificassero casi di mancata presentazione della contabilità per il viso di competenza entro il precitato termine, le SOAT sono tenute ad informare tempestivamente l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento I, servizio 7°, unità operativa n. 35, per l'adozione degli eventuali successivi provvedimenti sanzionatori.
13.  -  RECESSO, TRASMISSIONE AGLI EREDI DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI, MODIFICHE CONCERNENTI LA PROPRIETA' AZIENDALE
Durante il periodo d'impegno non è consentito il recesso da parte del cedente degli impegni precedentemente assunti, escluso che per comprovate cause di forza maggiore, pena la restituzione degli aiuti percepiti maggiorati degli interessi.
Per la determinazione delle cause di forza maggiore, si applica il disposto dell'art. 30 del Regolamento CE n. 1750/99. Le richieste all'Amministrazione per il riconoscimento della causa di forza maggiore devono essere formulate dagli interessati nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
Si precisa che le modifiche concernenti la proprietà dell'azienda dovranno essere comunicate all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento I, servizio 7°, unità operativa n. 35, almeno 60 giorni prima della data prevista per la sottoscrizione degli atti relativi alla variazione di che trattasi, affinché l'Amministrazione regionale possa verificare, anche mediante accertamenti aziendali, successivamente alla variazione dell'estensione aziendale che si andrà ad operare, la permanenza dei requisiti per il mantenimento del regime di aiuti accordato al cedente e del medesimo livello di aiuto o se potrebbe essere revocato il regime di aiuto o il suo livello ridotto in funzione della nuova superficie.
In caso di premorienza di uno dei beneficiari verranno applicate le disposizioni previste dai Regolamento CE n. 1257/99 e n. 1750/99 e successive modifiche ed integrazioni e dal Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2000-2006.
14. -  SANZIONI
Le disposizioni relative alle sanzioni e al recupero dell'indebito percepito sono quelle previste dal P.S.R. Sicilia e dalla eventuale normativa successivamente emanata.
Per i controlli effettuati successivamente alla liquidazione annuale, dovrà essere applicato quanto previsto dal PSR in merito alla determinazione dell'indebito percepito, alle sanzioni e alla decadenza dal regime di aiuti.
In caso di mancato rispetto degli impegni assunti da parte del rilevatario, agricolo o non agricolo, lo stesso verrà escluso dai benefici sino adesso goduti come rilevatario, mentre al cedente verranno applicate le procedure previste dal P.S.R. in materia di interruzione dell'impegno per cause di forza maggiore.
La contestazione verrà operata con apposito verbale, redatto in quadruplice copia, in cui dovranno essere indicate le motivazioni che possono dare luogo alla decadenza dai benefici e una copia dovrà essere consegnata, al rilevatario o ad un suo delegato.
Se non può essere effettuata la contestazione immediata, il relativo processo verbale dovrà essere notificato all'AGEA e all'interessato entro il termine di 180 giorni dall'accertamento ai residenti nel territorio nazionale, entro 360 giorni, ai residenti all'estero. A riguardo, si precisa che la notifica deve essere operata dal medesimo funzionario che ha riscontrato la violazione.
Se il verbale di accertamento è redatto da un ufficio diverso dall'Amministrazione centrale, il medesimo verbale dovrà essere trasmesso entro 90 giorni all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento I, servizio 7°, unità operativa n. 35, che provvederà a notificare il medesimo all'AGEA..
In caso di mancata notifica, il funzionario responsabile potrà soggiacere a tutte le responsabilità conseguenti previste dalla normativa vigente.
Per le fattispecie previste dalla L. 898/86 (esposizione di dati o notizie falsi) sia la contestazione delle irregolarità riscontrate (verbale di accertamento), che la notifica della predetta contestazione (ove non eseguita immediatamente) all'AGEA, per il tramite del l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento I, servizio 7°, unità operativa n. 35, per i provvedimenti di competenza.
Si precisa, inoltre, che ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986 "fino all'avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore inerenti l'attività svolta prima della cessione aziendale e da percepire dalla stessa Amministrazione che ha emesso l'ingiunzione o dall'AGEA, per qualunque importo.
La rinuncia al completamento dell'impegno da parte del cedente, ad esclusione dei casi di comprovata forza maggiore, comporta la restituzione dei premi percepiti maggiorati degli interessi.
Per importi inferiori o uguali a 100 euro, esclusivamente nei casi non previsti dall'art. 2 par. 1 della legge n. 898/86, per cedente e/ lavoratore agricolo e per anno non è dovuta la restituzione dell'indebito percepito.
Per quanto concerne l'applicazione di eventuali sanzioni si precisa che le stesse, così come previsto dalle leggi n. 689/81, n. 898/86 e n. 142/92, sono applicabili esclusivamente nei casi d'indebito conseguimento mediante l'esposizione di dati o notizie falsi. Invece il mancato assolvimento degli impegni assunti comporta, in linea generale, la restituzione dell'indebito percepito e la decadenza parziale o totale dagli aiuti, così come previsto dal PSR.
Nei casi in cui i funzionari incaricati dei controlli accertino che il beneficiario ha conseguito gli aiuti in seguito alla dichiarazione di dati o notizie non corrispondenti a verità, verranno applicate le disposizioni recate dalle leggi n. 689/81, n. 898/86 e n. 142/92.
In particolare, il beneficiario sarà sottoposto alla restituzione del premio indebitamente percepito e alla sanzione prevista dalla norma.
Per quanto concerne il pagamento delle sanzioni, ai sensi dell'art. 4 lettera b della Legge 898/86, è escluso il pagamento in misura ridotta.
A riguardo si precisa che è ammesso il pagamento spontaneo della sanzione amministrativa, secondo le disposizioni indicate dal decreto legislativo n. 237 del 9 luglio 1997 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 1997) e modificazioni (causale: PA - codice tributo: 741 T).
Gli interessati potranno ricevere le necessarie informazioni presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento I, servizio 7°, unità operativa n. 35 che, in ogni caso, provvederà a precisare le modalità del pagamento spontaneo nel relativo processo verbale.
In riferimento ad eventuali sanzioni penali, dovrà applicarsi quanto previsto dall'art. 73 della legge n. 142/92 e dalla normativa vigente.
In particolare, secondo il disposto dell'art. 361 del codice di procedura penale il funzionario che, nell'esercizio o a causa della propria funzione, acquisisce notizia del reato deve provvedere a presentare o trasmettere apposita denuncia scritta alla competente Procura della Repubblica informandone, al contempo, il capo dell'ufficio.
In ogni caso la violazione, se possibile, dovrà essere immediatamente contestata dal funzionario preposto all'accertamento tanto al trasgressore, che alla persona obbligata in solido.
15.  -  MODALITA' DI RECUPERO O COMPENSAZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE
Nel caso di errata o indebita erogazione degli aiuti, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento I, servizio 7°, unità operativa n. 35 dovrà procedere al recupero degli stessi secondo quanto di seguito indicato.
Nell'ipotesi di errata erogazione a causa di imprecise comunicazioni da parte del beneficiario, qualora ne venga accertata l'involontarietà, potrà essere effettuata una compensazione con il primo pagamento successivo effettuato a favore del beneficiario.
Per i beneficiari interessati alla compensazione dovrà essere predisposto un apposito elenco di liquidazione con relativo supporto magnetico. Tale elenco di liquidazione dovrà contenere l'importo da erogare per l'annualità in corso al netto della compensazione, nonché gli importi recuperati per compensazione distinti per annualità, quota nazionale, comunitaria.
Qualora non si possa procedere alla compensazione o la stessa sia parziale, il beneficiario potrà rimborsare la somma indebitamente percepita maggiorata degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto valido nel periodo intercorrente tra la data di emissione e la data di riscossione dell'assegno.
Questa Amministrazione dovrà dare comunicazione all'AGEA - sezione recupero crediti -- Roma, della richiesta di restituzione.
L'importo da restituire va accreditato all'AGEA mediante versamento presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, sui conti accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestati all'AGEA rispettivamente per la quota comunitaria (contabilità speciale n. 1300 "AGEA - Aiuti e ammassi comunitari"), per la quota nazionale (c/c infruttifero n. 20082 intestato ad "AGEA - funzionamento ed interventi nazionali"). Qualora dovessero essere autorizzati dalla CE gli aiuti nazionali, per quanto riguarda la restituzione quota regionale e relativi interessi, con successiva circolare verranno precisate le coordinate di conto corrente regionale.
L'Assessorato dovrà inviare all'AGEA - sezione recupero crediti - l'originale delle quietanze di Tesoreria provinciale, avendo cura di distinguere, per ciascun beneficiario, la quota comunitaria dalla quota nazionale. Analogamente, anche gli interessi verranno accreditati all'AGEA distintamente per quota comunitaria e quota nazionale.
Sulle quietanze, (distinte per quota nazionale ed eventuali interessi, quota comunitaria ed eventuali interessi) della Tesoreria provinciale dello Stato, dovrà essere indicato come causale "restituzione dell'aiuto per le azioni di cui al Regolamento CE n. 1257/99 P.S.R. Misura D" nonché il nome del beneficiario.
16. - DISPOSIZIONI FINALI
Il regime di aiuti di cui al presente bando è attuato sulla base del piano di sviluppo rurale approvato dalla Commissione europea che, unitamente ai Regolamento CE n. 1257/99 e n. 1750/99 e successive modifiche, costituisce la fonte normativa primaria di riferimento.
Il presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA 



(1) Per la Sicilia attualmente il reddito extragricolo è stato fissato in L. 36.700.000.

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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