REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 MAGGIO 2002 - N. 23
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 26 marzo 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Aci Bonaccorsi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 apri le 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione del l'11 luglio 2000;
Visto il foglio prot. n. 5363 del 30 giugno 1999, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 35413 del 7 luglio 1999, con il quale il commissario straordinario del comune di Aci Bonaccorsi ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visto il foglio prot. n. 2086 del 22 marzo 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 17320 del 22 mar zo 2002, con il quale il sindaco del comune di Aci Bonaccorsi, in riscontro alla nota assessoriale prot. n. 17158 del 21 marzo 2002, ha trasmesso l'ulteriore documentazione richiesta;
Vista la delibera n. 1 del 18 marzo 1999, con la quale il commissario ad acta ha adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Aci Bonaccorsi;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del commissario ad acta n. 1 del 18 marzo 1999;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale, prot. n. 3654 del 7 maggio 1999, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché attestante la presentazione avverso il piano adottato di n. 57 osservazioni e/o opposizioni entro i termini e n. 1 fuori termini;
Visto l'elenco delle osservazioni e/o opposizioni, allegato alla certificazione di cui sopra;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relazione redatta dai progettisti sulle stesse;
Vista la nota prot. n. 9938/16348 del 4 giugno 1998, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso parere favorevole a condizione sulle previsioni dello strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. 132 del 21 luglio 2000, con la quale il gruppo di lavoro XXVIII/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, al regolamento edilizio ed al P.E., la proposta di parere n. 10 del 21 luglio 2000, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
" ...Omissis...
Il territorio comunale ha un'estensione di circa 170 ha, con una giacitura collinare ed un'altitudine media di circa 350 metri s.l.m. e rientra nella fascia altimetrica denominata zona pedemontana etnea".
Il territorio comunale presenta nel complesso un andamento uniforme con lievi pendenze con la parte centrale e settentrionale interessata dal vecchio centro urbano e la restante parte interessata dalla recente urbanizzazione.
Il comune di Aci Bonaccorsi è caratterizzato da un'elevata percentuale di abitazioni di proprietà ed è passato da un'economia di prevalente attività agricola ad un'economia diretta verso attività nel settore terziario assumendo, nel tempo, caratteristiche di insediamento turistico-residenziale.
Questa tendenza, oltre alla limitata estensione territoriale, ha causato una notevole frammentazione fondia ria con conseguente riduzione delle superfici destinate all'attività agricola.
Secondo i dati forniti dallo studio agricolo-forestale, attualmente le attività agricole vengono svolte nella parte meridionale del territorio e le colture più sviluppate sono quelle agrumicola e quella viticola.
Si ritiene opportuno qui riportare l'indicazione data dall'agronomo sulla non esistenza di aree nel territorio comunale di non esistenza di aree assimilabili a boschi o fasce forestali.
Viabilità
La rete stradale principale del territorio comunale si sviluppa lungo la direzione nord-sud e la principale arteria di attraversamento è la via Garibaldi su cui gravita il centro urbano.
Il territorio comunale è attualmente attraversato da alcune strade provinciali ed è internamente connesso da alcune strade comunali, con le quali si realizzano anche i collegamenti tra le frazioni ed il centro abitato e fra quest'ultimo ed i centri vicini.
Situazione urbanistica
Attualmente il comune di Aci Bonaccorsi è munito di piano regolatore generale, approvato con decreto n. 150 del 18 aprile 1985.
Al piano regolatore generale sono state apportate alcune varianti, approvate con decreti n. 6/90 del 19 gennaio 1990 e n. 1495/91 del 19 ottobre 1991.
Non essendone state rilevate le condizioni né la consistenza volumetrica, secondo quanto contenuto nella nota assessoriale n. 1055 del 18 gennaio 1991, non è stato predisposto uno specifico piano di recupero urbanistico relativo alla contrada Bottazzi, unica zona ove risulta una presenza di edilizia residenziale abusiva.
Risulta anche che il comune di Aci Bonaccorsi è do tato di P.A.R.F., che è stato approvato con decreto n. 1353/88 del 2 novembre 1988.
Dimensionamento
Il progetto di piano ipotizza un'incremento di popolazione dell'1,1% annuo ed un dato di mobilità che porterebbe nel complesso ad una popolazione gravitante di 4.100 abitanti alla fine del ventennio 1995-2015.
A base a tale assunto il progettista formula le seguenti considerazioni:
a) il C.R.U. con voto n. 283/84 ha ritenuto accettabile la previsione del piano territoriale etneo, che poneva tale dato di popolazione;
b) dal 1985 ad oggi sono state rilasciate concessioni edilizie per un totale di 500 vani che ha ridefinito il rapporto vani-abitanti secondo un'espansione edilizia legata ad una logica di mercato e ad un'andamento socio-economico, discostandosi da una logica di previsione ur banistico-statistico in senso stretto;
c) gli effetti della mobilità territoriale che portano il comune di Aci Bonaccorsi ad esercitare un'azione di attrazione demografica e di fuga dall'agglomerato urbano di Catania per via delle migliori condizioni di vita e di dotazione di servizi;
d)  sulla base di proiezioni demografiche relative all'area metropolitana catanese che prevedono un'aumento considerevole degli abitanti nell'area medesima nei prossimi 20 anni.
Viabilità di progetto
Per assolvere alle funzioni di attraversamento e di smistamento del flusso di entrata e uscita dal territorio comunale, il piano valorizza le vie Muri Bianchi, Verdina e Calcare considerandole nel loro complesso circonvallazione di raccordo fra l'autostrada e la pedemontana Acireale-Paternò.
Mentre le direttrici interne sono costituite dalle vie Garibaldi, Lavina e Ramondetta.
La viabilità interna di quartiere viene migliorata con l'allargamento e il prolungamento di strade esistenti e la costruzione di alcune nuove; all'interno del sistema viario viene prevista una rete di percorsi pedonali di collegamento tra le residenze ed i servizi di interesse collettivo.
Zonizzazione
Sulla base del dimensionamento proposto, sopra illustrato, il piano regolatore generale adottato prevede la seguente suddivisione del territorio in zone territoriali omogenee:
1)  zona A1: insediamenti storici;
2) zona A2: edifici e/o aree soggette a tutela;
3) zona B1: residenziale intensiva di completamento;
4) zona B2: residenziale semintensiva di completamento;
5) zona C1: di espansione: edifici isolati o a schiera;
6) zona C2: di espansione estensiva: edifici isolati;
7) zona D1: attività artigianali-commerciali di completamento;
8) zona D2: attività artigianali-commerciali di espansione;
9) zona E: agricola;
10) zona F1: attrezzature pubbliche di interesse collettivo;
11) zona F2: aree pedonali;
12) zona F3: verde pubblico.
Gli indici di densità fondiaria massima per le varie zone sono cosi fissati:
1)  zona A1 e zona A2: 4 mc./mq.;
2)  zona B1: 2 mc./mq.;
3)  zona B2: 1,5 mc./mq.;
4) zona C1: 0,7 mc./mq.;
5)  zona C2: 0,5 mc./mq.;
6)  zona D1: 1,5 mc./mq.;
7)  zona D2: 2 mc./mq.;
8)  zona E: 0,03 mc./mq.;
9)  zona F1: 2 mc./mq.
Riguardo la dotazione per spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggi, partendo da una dotazione minima di 12 mq./abitanti, il piano prevede le su perfici destinate a tale scopo:
1) aree per l'istruzione: 20.050 mq.;
2) aree per attrezzature: 64.950 mq.;
3)  aree per verde pubblico 68.150 mq.;
4) aree per parcheggio 27.100 mq.
Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive riguardano le seguenti zone definiti comprensori dal progettista:
a)  il primo riguarda le aree comprese tra via Veneto, via Garibaldi, via Lanza e via Muri Bianchi: è inclusa una zona destinata ad attrezzature di interesse collettivo (centro per anziani, scuola media e centro polivalente) e l'inserimento di una nuova strada di piano regolatore generale (da via Lavina a via Muri Bianchi).
Il suddetto comprensorio è caratterizzato dalla presenza di numerosi percorsi pedonali e da un'area a parcheggio.
La nuova strada di piano regolatore generale è posta a servizio soprattutto delle suddette attrezzature;
b)  il secondo (a sud-est del centro abitato) riguarda le aree comprese tra le vie IV Novembre, Vecchiuzza e Ramondetta.
Viene individuata una nuova strada di piano regolatore generale (da via Ramondetta a via IV Novembre), un comparto residenziale, una zona a verde pubblico, un'area a parcheggio, il centro espositivo ed il centro per la protezione civile;
c)  il terzo (a sud del centro abitato) riguarda le aree comprese tra la via Crispi, la piazza della Regione, la via Battiato e la strada per San Giovanni La Punta.
Sono inclusi i comparti residenziali; l'asilo nido-scuola materna e l'ufficio delle PP.TT. e da esso si dipartono le nuove strade di collegamento verso via Crispi, via Battiato ed il territorio del comune di San Giovanni La Punta;
d)  il quarto (a sud-ovest) riguarda le aree comprese fra il prolungamento di via Cavour, via Garibaldi, via Marconi ed il confine comunale con Viagrande.
In detto comprensorio sono previste le zone D1 e D2 destinate ad attività artigianali e commerciali che sono servite da tre aree destinate a parcheggio individuate ad est e ad ovest.
Nei 3 comprensori interessati dagli insediamenti residenziali viene previsto un volume edificabile complessivo di mc. 52.107 per un totale di abitanti pari a 473 da insediare (110 mc./abitanti).
Il comprensorio 1, di superficie complessiva pari a mq. 99.995, interessa un'area residenziale (C1) pari a mq. 40.875; mq. 8.279 sono stati destinati ad attrezzature (F1); mq. 7.680 a percorsi pedonali (F2); mq. 4.496 a verde pubblico (F3) e mq. 3.715 a parcheggi.
Gli abitanti da insediare sono 260.
L'onere previsto per le opere di urbanizzazione è pari a L. 56.046 per mc. Il comprensorio 2 di superficie pari a mq. 57.278, riguarda un'area residenziale (C1) di mq. 6.805; mq. 30.096 sono destinati ad attrezza ture (F1); mq. 1.691 sono destinati a percorsi pedonali (F2); mq. 6.831 sono destinati a verde pubblico (F3) e mq. 2.485 a parcheggi.
Gli abitanti da insediare sono 43.
L'onere previsto per le opere di urbanizzazione è pari a L. 65.209 per mc. Il comprensorio 3, di superficie complessiva pari a mq. 53.373, interessa aree destinate ad edilizia residenziale (C1) per mq. 26.760; aree per attrezzature (F1) per mq. 4.568; mq. 568 sono destinati a percorsi pedonali (F2); mq. 2.282 sono destinati a verde pubblico e mq. 2.674 a parcheggi.
Gli abitanti da insediare sono 170.
L'onere previsto per le opere di urbanizzazione è pari a L. 75.209 per mc.
Il comprensorio 4, di superficie complessiva pari a mq. 76.993, destina aree per mq. 57.978 ad attività produttive (mq. 11.460 a zona D1 e mq. 46.518 a zona D2); mq. 496 a percorsi pedonali (F2); mq. 9.540 a verde pubblico (F3) e mq. 6.490 a parcheggi.
L'onere previsto per le opere di urbanizzazione è pari a L. 35.267 per mc.
Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio adottato consta di n. 56 articoli così suddivisi:
Titolo I
-  capo I: norme preliminari (artt. 1, 2);
-  capo II: commissione edilizia (artt. 3, 4, 5);
-  capo III: opere soggette a concessione edificatorie e non (dall'art. 6 all'art. 19);
-  capo IV: esecuzione e controllo delle opere (dal l'art. 20 all'art. 23).
Titolo II
-  capo unico: criteri per la determinazione degli in dici e dei parametri (dall'art. 24 all'art. 26).
Titolo III
-  capp. I e II: aspetto dei fabbricati; arredo urbano e norme igieniche (dall'art. 27 all'art. 41);
-  capo III: norme relative alle aree scoperte (art. 42 e 43);
-  capo IV: norme di buona costruzione (artt. 44 e 45);
-  capo V: uso di suolo, spazio e servizi pubblici (artt. 46, 47 e 48);
-  capo VI: garanzia della pubblica incolumità (dal l'art. 49 all'art. 53)
Titolo IV
-  capo unico: sanzioni e disposizioni finali e transitorie (artt. 54, 55, 56).
Considerazioni
Procedure
Occorre evidenziare che in base agli atti prodotti le procedure di adozione del piano sono regolari in quanto che:
-  il piano, con i relativi allegati, è stato regolarmente depositato e pubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano sono state formulate le deduzioni da parte del progettista;
-  dal verbale redatto, ai sensi dell'art. 8 del disciplinare di incarico, dal progettista e dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale si evince che le aree destinate a servizi pubblici non risultano interessate da edifici e manufatti con l'eccezione di un edificio in via IV No vembre e di un manufatto interessato dal tracciato di una strada di piano regolatore generale;
-  il piano con i relativi allegati è supportato dallo studio geologico, redatto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81;
-  il piano è supportato dallo studio agricolo-foresta le, redatto ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 15/91;
-  il piano con i relativi allegati è stato sottoposto, preventivamente all'adozione, all'esame e parere dell'uf ficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.
Progetto di piano
Il progetto di piano regolatore generale, in linea di massima, risponde ai contenuti progettuali stabiliti nel disciplinare tipo, approvato con decreto n. 91 del 17 maggio 1979 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è corredato da una adeguata relazione tecnica.
Il piano elabora un'analisi di futuro incremento de mografico dell'area metropolitana catanese, della quale il comune di Aci Bonaccorsi fa parte, che riguardo l'andamento socio-economico dell'area, non strettamente legato ad una logica statistica pura e semplice, ipotizza un trend abitativo positivo che porterebbe ad una popolazione di circa 4.000 abitanti residenti al ventennio.
Alla luce di ciò si può considerare ragionevolmente condivisibile, in linea generale, la previsione dimensionale del piano regolatore generale, condividendone, in linea di massima le scelte urbanistiche fondamentali e la aderenza di queste alle disposizioni di cui ai DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444.
Tuttavia alla luce della migliore ipotesi di previsione statistica della popolazione residente nel comune, proiettata anche oltre il ventennio preso a riferimento nel progetto, tale dimensionamento non può essere del tutto condiviso.
Pertanto le previsioni del piano devono essere ridimensionate al fine di evitare usi del suolo non corrispondenti ai reali fabbisogni abitativi.
Tenuto conto, quindi, del trend di popolazione residente desumibile da estrapolazioni statistiche basate su censimenti ufficiali e considerando le argomentazioni del progettista, relativamente alla problematica delle tendenze migratorie all'interno dell'area metropolitana ca tanese, si ritiene che la soglia di popolazione residente massima attendibile non possa superare i 3.500-3.600 abitanti.
Conseguentemente questo gruppo ritiene, al fine del ridimensionamento del piano, di prescrivere l'abbassamento dell'indice di densità fondiaria delle zone di espansione.
In particolare si prescrive per la zona C1 una densità fondiaria massima di 0,5 mc./mq. e per la zona C2 una densità fondiaria massima di 0,3 mc./mq.
In linea di massima le zone A1, relative agli insediamenti storici, appaiono correttamente delimitate, unitamente alle zone A2 relative agli edifici e/o alle aree di valenza ambientale-culturale da sottoporre a tutela.
Le zone territoriali B1 e B2 appaiono correttamente enucleate, in base alle indicazioni di piano, dalle quali si evince il possesso dei requisiti tecnici prescritti dal l'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
La dotazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, prevista dal piano è superiore al minimo inderogabile stabilito dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 ed è ripartita secondo i criteri specificati nel medesimo decreto interministeriale.
La viabilità prevista dal piano nonché le previsioni di adeguamento di quella esistente appaiono idonee a soddisfare le esigenze della mobilità urbana ed extraur bana.
Il piano conferma i vincoli discendenti dalle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939, pone il vincolo di rispetto stradale lungo la via Ramondetta, il vincolo di rispetto per i pozzi di presa d'acqua potabile e per la zona cimiteriale.
Norme tecniche di attuazione
In linea di massima tali norme, con le modifiche e le integrazioni apportate dall'U.T.C., appaiono conformi alle vigenti disposizioni di legge con particolare riferimento a quelle contenute nel decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 ed appaiono idonee a definire i vincoli edilizi nelle varie zone del territorio comunale.
Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio, con le modifiche ed integrazioni apportate dall'U.T.C., è stato redatto conformemente ai contenuti dell'art. 33, legge n. 1150/42 e successive modificazioni ed integrazioni ed appare idoneo a limitare l'attività edificatoria privata nel rispetto delle leggi vigenti in materia di edilizia.
Prescrizioni esecutive
In linea di massima le prescrizioni esecutive appaiono conformi ai criteri fissati dall'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare l'elaborazione progettuale appare rispondente ai criteri stabiliti nel disciplinare tipo approvato con D.A n. 91 del 17 maggio 1979 e successive modificazioni ed integrazioni.
Analogamente ai superiori considerata, per le zone C1 interessate dalle prescrizioni esecutive viene prescritto l'abbassamento dell'indice di densità fondiaria da 0,7 mc./mq. a 0,5 mc./mq.
Osservazioni ed opposizioni
Riguardo alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano regolatore generale, vista la relazione di deduzioni del progettista, viste le osservazioni e le opposizioni pervenute, si propone di determinarsi in conformità alle deduzioni predette, che si intendono integralmente richiamate.
Relativamente all'esposto pervenuto in data 17 dicembre 1999, non si ritiene di poter condividere le motivazioni in esso contenute poiché di carattere generico e non migliorative del piano.
Proposta di parere
Pertanto si propone l'approvazione del piano regolatore generale in esame, con annesse P.E. e R.E. con le prescrizioni di cui ai superiori considerata e con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Catania con la nota n. 9938/16348 del 4 giugno 1998";
Visto il voto n. 388 del 26 ottobre 2000, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal gruppo XXVIII/DRU, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che con la proposta di parere n. 10 del 21 luglio 2000, l'ufficio esprime un giudizio favorevole all'approvazione del piano in oggetto alle seguenti condizioni:
1.  che la capacità insediativa del piano sia armonizzata alla soglia di popolazione residente massima attendibile nel comune di Aci Bonaccorsi, stimata dall'ufficio in circa 3500-3600 abitanti alla fine del ventennio di validità del piano, con le seguenti prescrizioni:
1.1. riduzione dell'indice di fabbricabilità fondiaria massima della zona C1: residenziale di espansione: edifici isolati o a schiera", da 0,70 mc/mq a 0,50 mc/mq e quindi conseguenziale riduzione dell'indice di fabbricabilità fondiaria per la zona C1 oggetto di prescrizioni esecutive, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78;
1.2. riduzione dell'indice di fabbricabilità fondiaria massima della zona C2: residenziale di espansione: edifici isolati da 0,50 mc/mq a 0,30 mc./mq.;
2. che gli interventi di ristrutturazione edilizia nella zona A riguardino, eccezionalmente, solo le "parti interne di singole unità abitative, ove siano indispensabili ai fini del rinnovamento funzionale delle suddette unità e solo ai fini del recupero di elementi tipologici e formali alterati; che deve, comunque, rispettare le tipologie caratteristiche del centro storico, con esclusione della demolizione e sostituzione edilizia";
3. che le osservazioni ed opposizioni siano decise in conformità alle deduzioni formulate dal progettista, mentre relativamente all'esposto pervenuto in data 17 dicembre 1999 della ditta Speciale Michele non sono condivise "le motivazioni in esso contenute poiché di carattere generico e non migliorative del piano";
4. che siano osservate le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Catania con la nota n. 9938/16348 del 4 giugno 1998;
Ritenuto di poter condividere in linea di massima la proposta di parere dell'ufficio n. 10 del 21 luglio 2000, e tuttavia poiché sono emersi ulteriori elementi di valutazione sul piano regolatore generale all'esame, appare necessario integrare e modificare la proposta dell'ufficio con le considerazioni e le prescrizioni che seguono:
a)  premesso che si concorda con la quantità massima di popolazione prevedibile alla fine del ventennio, stimata dall'ufficio in 3.600 abitanti massimi valutando i dati ISTAT più recenti sulla popolazione comunale, si ritiene più congruo da un punto di vista urbanistico ridurre le superfici destinate a zone di espansione, piuttosto che abbassare in via generalizzata gli indici edificatori; al fine di operare il ridimensionamento della capacità insediativa residenziale del piano in corretta proporzione ai reali fabbisogni abitativi alla fine del ventennio; e ciò tenuto conto dell'impostazione progettuale del piano regolatore generale, dei bassi indici di fabbricabilità edilizia, già prescritti per le zone di espansione residenziale, e della convenienza a contenere il consumo di suolo agricolo;
b)  allo scopo, si propone di eliminare le zone C2 di espansione, al margine sud dell'abitato, e la porzione di zona C2 ad est della via L. Sturzo, interessata da un rilievo morfologico boscato analogo a quello antistante, destinato dal piano a zona F3 di verde a parco, non interessate da prescrizioni esecutive, che per maggiore chiarezza vengono perimetrate in rosso sulla tavola 3 di zonizzazione in scala 1:2000 e destinate rispettivamente a zona E di verde agricolo ed a zona F3 di verde a parco. Per le zone residenziali C1 e C2 restano invariati gli indici di fabbricabilità fondiaria massima previsti nel piano regolatore generale adottato e nelle prescrizioni esecutive;
c)  la delimitazione della zona A del centro storico prevista nel piano regolatore generale comprende un'esigua superficie relativa alla parte centro-meridionale dell'antico quartiere Battiato, non corrispondente alla reale consistenza del centro storico da tutelare, che, invece, sulla base di indagini ricognitive dirette condotte con l'ausilio della So printendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ed attraverso la consultazione della cartografia storica IGM in scala 1:25000 redatta in epoca post-unitaria, va ampliata come indicato con delimitazione in rosso sulla tavola 2 di zonizzazione in scala 1:2000;
d)  a nord del centro abitato si evidenziano porzioni di tessuto urbano storicizzate in corrispondenza del l'antico quartiere della Lavina che seppure in parte com promesso da un'intensa edificazione di sostituzione ha, tuttavia, mantenuto leggibili e riconoscibili le caratteristiche storiche ed il contesto viario originario, rappresentato dalle vie Roma, Puccini e Bonanno. Il piano regolatore generale include queste porzioni di abitato nell'ambito delle zone B1 senza prevedere nessuna norma di salvaguardia per quegli edifici che conservano, nonostante le frequenti alterazioni, le caratteristiche architettoniche storiche. Si ritiene che per questi edifici di interesse storico non siano ammissibili interventi che ne comportino la demolizione, la sopraelevazione o l'alterazione dei volumi; ritenendosi, invece, ammissibili, eccezionalmente, interventi di ristrutturazione edilizia con le limitazioni suggerite nella proposta di parere dell'ufficio, così come richiamate al precedente punto 2;
e)  il piano regolatore generale individua come zone A2 puntuali alcune strutture edilizie aventi particolare interesse storico-architettonico e/o le aree a verde di rilevante valore am bientale. Al riguardo si evidenzia che alcune di queste zone non presentano, si ritiene per mero errore cartografico, la stessa simbologia grafica sulle tavole di zonizzazione, per cui si prescrive che in sede di controdeduzione il comune provveda ad uniformarne la simbologia grafica. Per quanto attiene alle esigenze di tutela degli edifici di particolare interesse storico-architettonico si reputa necessario prescrivere una fascia di controllo di 100 metri attorno a detti edifici; dove gli interventi ammissibili dovranno essere, per tipologie e caratteristiche architettoniche, compatibili con gli organismi edilizi da tutelare;
f)  le previsioni viarie appaiono in grado di soddisfare alle esigenze di mobilità urbana e tendono a migliorare e razionalizzare l'attraversamento del centro abitato ed i collegamenti extraurbani; tuttavia nell'ottica, che lo stesso piano persegue, di una migliore utilizzazione della viabilità esistente, non si condivide la soppressione dell'attuale intersezione fra la via Garibaldi e la via per S. Giovanni La Punta, oggetto per altro di osservazione dell'amministrazione comunale e pertanto si prescrive il mantenimento come previsione di piano della viabilità esistente e relativo innesto della via Garibaldi, destinando nel contempo la superficie viaria relativa al nuovo incrocio eliminato a zona F3, e ciò a compensazione della diminuita superficie destinata a zona F3;
g)  in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà per tutte le aree di piano della redazione di apposito studio geologico a supporto di ogni richiesta di concessione. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità del l'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato, sia riguardo ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato n. 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, infine, essere effettuato anche a supporto dei progetti di cui all'art. 5 della legge regionale n. 37/85 relativi a pozzi, scavi ecc. ed altresì a supporto di lavori e opere che modifichino significativamente la morfologia dei luoghi quali sbancamenti e/o significative opere di rinterro anche in zona agricola ad esclusione delle opere che per la loro scarsa incidenza non sono soggette alla normativa sismica.
Per quanto precede, si esprime parere che il piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, del comune di Aci Bonaccorsi, adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 18 febbraio 1999, sia meritevole di approvazione con l'introduzione delle prescrizioni di cui sopra. Si propone inoltre di determinarsi sulle osservazioni ed opposizioni in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 10 del 21 luglio 2000. Per quanto riguarda l'esposto-osservazione del signor Speciale Michele trasmesso dal comune di Aci Bonaccorsi, con nota prot. n. 9923 del 10 dicembre 1999, si reputa opportuno acquisire le preventive valutazioni del consiglio comunale in sede di controdeduzioni, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 71/78";
Vista la nota assessoriale prot. n. 62940 del 15 dicembre 2000 con la quale, nel condividere il suddetto voto, è stato chiesto al comune di Aci Bonaccorsi, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali contenute nello stesso voto;
Viste le delibere nn. 2, 3 e 4 del 25 gennaio 2001, nn. 8, 9 e 10 del 23 febbraio 2001, con le quali il consiglio comunale di Aci Bonaccorsi ha controdedotto al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 388 del 26 ottobre 2000;
Vista la nota prot. n. 299 del 9 agosto 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXVIII/DRU di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 20 del 9 agosto 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis....
Premesse
Con voto n. 338 del 26 ottobre 2000 il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso il parere che il piano regolatore generale, con annesse P.E. ed il R.E. del comune di Aci Bonaccorsi, adottato con delibera commissariale n. 1, 18 marzo 1999 sia meritevole di approvazione con prescrizioni.
Inoltre con lo stesso voto il C.R.U. ha condiviso le decisioni sulle osservazioni ed opposizioni in conformità al parere dell'ufficio mentre non si è pronunciato sull'esposto del signor Speciale Michele, ritenendo necessario acquisire preventivamente le valutazioni del consiglio comunale.
Il suddetto voto è stato trasmesso, unitamente al parere dell'ufficio n. 10 del 21 luglio 2000, al sindaco del comune di Aci Bonaccorsi, con provvedimento assessoriale n. 62940 del 15 dicembre 2000.
Con nota sindacale n. 1731 del 26 febbraio 2001 sono state trasmesse, prive però del visto di legittimità del CO.RE.CO., le delibere consiliari nn. 2, 3, 4 del 25 gennaio 2001 e nn. 8, 9, 10, 11 del 23 febbraio 2001 relative alle controdeduzioni al voto C.R.U.
Successivamente, con nota sindacale n. 4949 del 14 mag gio 2001, acquisita al prot. n. 33956 del 28 maggio 2001 di questo Assessorato, sono pervenute, in copia, le decisioni del CO.RE.CO. di Catania che nella seduta del 30 aprile 2001 ha vistato le suddette delibere, sulle quali è stato richiesto il controllo preventivo di legittimità da un quarto dei consiglieri, ai sensi dell'art. 18, comma 2°, della legge regionale n. 44/91.
E' stata altresì trasmessa la proposta di delibera n. 11 del 23 febbraio 2001 non esitata dal consiglio comunale per mancanza del numero legale.
Il termine di cui all'art. 4, comma 5°, della legge regionale n. 71/78 va a scadere il 25 settembre 2001.
Le delibere consiliari sopra citate si riferiscono ai seguenti argomenti:
1) delibera consiliare n. 2 del 25 gennaio 2001 in ordine all'osservazione del signor Speciale;
2) delibera consiliare n. 3 del 25 gennaio 2001 in ordine al dimensionamento del piano regolatore generale ed alle zone di espansione;
3) delibera consiliare n. 4 del 25 gennaio 2001 in ordine alle prescrizioni esecutive del comparto n. 1;
4) delibera consiliare n. 8 del 23 febbraio 2001 in ordine alle prescrizioni esecutive del comparto n. 3;
5) delibera consiliare n. 9 del 23 febbraio 2001 in ordine alle previsioni viarie;
6) delibera consiliare n. 10 del 23 febbraio 2001 in ordine alle zone A del centro storico;
La proposta di delibera consiliare n. 11 del 23 febbraio 2001 ha per oggetto le norme di ristrutturazione edilizia relative ad alcune zone B del quartiere Lavina ed alle zone A2.
Controdeduzioni del comune di Aci Bonaccorsi al voto C.R.U. n. 338 del 26 ottobre 2000
1) il consiglio comunale ha deliberato il non accoglimento della osservazione-esposto del signor Speciale Michele, non avendo la stessa carattere migliorativo delle previsioni di piano.
2) il consiglio comunale ha deliberato di respingere le prescrizioni dettate alle lett. a) e b) del voto C.R.U. n. 338 del 26 ottobre 2000, relative al dimensionamento del piano ed alle zone di espansione, in quanto lesive di un preordinato ed equilibrato disegno di sviluppo pienamente compatibile con l'attuale assetto territoriale.
3) il consiglio comunale ha deliberato di richiedere che le prescrizioni esecutive relative al comparto n. 1 ven gano così integrate:
a)  il percorso pedonale che costeggia l'area in og getto proceda lungo via Lavina e la strada di collegamen to tra via Lavina e via Muri Bianchi, prevedendo la possibilità, inoltre, di parcheggio in via Lavina;
b)  che il verde pubblico previsto, a ridosso delle costruzioni di via Vittorio Veneto venga qualificato quale verde privato o venga abolito;
c) che la strada di collegamento tra via Lavina e via Muri Bianchi venga prevista di almeno 14 metri di larghezza, compresivi di marciapiedi;
d) che vengano eliminati i percorsi pedonali interni al comparto, che non migliorano i collegamenti fra le varie strutture del comparto, valorizzando invece i percorsi paralleli alle sedi viarie;
e)  che l'edificazione residenziale avvenga per edifici isolati escludendo gli edifici a schiera;
4) il consiglio comunale ha deliberato che la proposta di zonizzazione ed il voto C.R.U. vengano così integrati:
-  la strada di collegamento tra via Battiati e via Crispi venga prevista di larghezza pari a metri 14, comprensivi di marciapiedi;
-  che l'edificazione residenziale avvenga per edifici isolati e non a schiera;
5) il consiglio comunale ha deliberato che relativamente alla prescrizione del voto C.R.U., lett. f), debba essere estesa anche al mantenimento dell'attuale sede di via "tubi tubi";
6) il consiglio comunale ha deliberato, controdeducendo alla lett. c) del voto C.R.U., di ritenere che una limitazione del centro urbano, riducendolo al nucleo più rappresentativo della città, sia sicuramente più rispondente ad una reale valorizzazione del centro storico me desimo, secondo le direttive impartite al progettista in sede di formazione del piano regolatore generale.
Considerazioni
Riguardo alle controdeduzioni comunali si esprimono nell'ordine le seguenti valutazioni:
1) si condivide il non accoglimento dell'esposto-osservazione del signor Speciale Michele in conformità alle decisioni comunali;
2) non si ritiene accoglibile la controdeduzione comunale sul punto in quanto, contrariamente a quanto asserito dal comune, il dimensionamento del piano va calcolato sulla base dei dati ISTAT più recenti, tenendo altresì conto della possibilità concreta del recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 71/78 che richiama l'obbligo di osservanza del disciplinare tipo predisposto dall'Assessorato regionale territorio ed ambiente (vedi in proposito il disciplinare-tipo d'incarico per la redazione del piano regolatore generale approvato con decreto assessoriale 17 maggio 1979, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni).
Riguardo allo squilibrio nel rapporto tra dotazione di superfici destinate alle attrezzature e gli spazi pubblici da standard urbanistici e superfici residenziali, derivanti dalla riduzione delle zone residenziali, prescritta dal C.R.U. ai fini di un corretto dimensionamento del piano, si rileva che l'incremento di tale rapporto è di poco superiore al 10% e non può significativamente influire sulle scelte di piano, che il C.R.U. proprio su questo aspetto ha ritenuto di condividere come scelta di qualità;
3) le modifiche ed integrazioni deliberate, relativamente alle prescrizioni esecutive del comparto n. 1, non rientrano tra le prescrizioni assessoriali oggetto di specifica richiesta di controdeduzione comunale; tali modifiche ed integrazioni a prescindere dalle considerazioni di merito, poiché si con figurano come proposta di variante alle prescrizioni esecutive anche con vincoli espropriativi; vanno semmai inserite in un regolare procedimento di variante urbanistica da approvare a norma di legge;
4)  le integrazioni deliberate non rientrano tra le prescrizioni assessoriali oggetto di specifica richiesta di controdeduzione comunale; tali integrazioni; a prescindere dalle considerazioni di merito, poiché si configurano co me proposta di variante al piano anche con vincoli preordinati all'esproprio, vanno semmai inserite in un regolare procedimento di variante urbanistica da approvare a norma di legge;
5)  si condivide la controdeduzione comunale sul punto;
6)  si condivide parzialmente la controdeduzione co munale sul punto.
Si ritiene in considerazione anche del fatto che l'edilizia abitativa più antica ha subito nel tempo un processo di quasi totale sostituzione, di mantenere la delimitazione in rosso sulla tavola 2 di zonizzazione in scala 1:2000 ai soli fini della tutela e mantenimento dell'impianto viario e del tessuto esistente. Sono consentiti, senza obbligo di piani particolareggiati, e quindi con concessione edilizia singola, tutti gli interventi edilizi di cui all'art. 20, lett. a), b), c) e d) della legge regionale n. 71/78 tranne la ristrutturazione urbanistica di cui alla lett. e) del medesimo articolo. Per gli eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica resta l'obbligo del piano particolareggiato esteso allzona omogenea. In caso di demolizione totale di un edificio esistente non è consentito superare l'allineamento e le altezze degli edifici adiacenti e confinanti e comunque nella misura massima prevista dalle relative norme della zona B1. In ogni caso le nuove costruzioni dovranno inserirsi nell'ambiente circostante rispettandone la tipologia e le caratteristiche. Si reputa altresì opportuno un atto ricognitivo, mediante deliberazione consiliare, degli eventuali superstiti edifici con caratteristiche architettoniche storiche per i quali sono ammessi gli interventi prescritti per la zona A.
Tale procedimento ricognitivo potrà essere convenientemente esteso per l'individuazione degli edifici di pregio dell'antico quartiere della Lavina in relazione alla prescrizione di cui alla lett. d) del voto del C.R.U. n. 338 del 26 ottobre 2000.
Relativamente alla proposta di deliberazione n. 11 del 23 febbraio 2001, di controdeduzione al voto del C.R.U. sopra richiamato, non esitata dal consiglio comunale per mancanza del numero legale, questo gruppo non ritiene di poter formulare alcuna valutazione.
Per quanto precede, questo gruppo esprime il seguente parere:
Che le controdeduzioni adottate dal comune di Aci Bonaccorsi con le delibere consiliari in premessa citate, al voto del C.R.U. n. 338 del 26 ottobre 2000 vengano accolte limitatamente a quanto espresso nelle considerazioni di cui sopra, fatto salvo il parere del C.R.U.";
Visto il parere del consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 481 del 27 settembre 2001, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere parzialmente la proposta di parere dell'ufficio che per quanto riguarda le considerazioni svolte sulle controdeduzioni comunali viene trascritta e modificata come segue:
1) deliberazione consiliare n. 2 del 25 gennaio 2001: si condivide il non accoglimento dell'esposto-osservazione del signor Speciale Michele, in conformità alle decisioni comunali;
2) deliberazione consiliare n. 3 del 25 gennaio 2001: si condivide parzialmente la controdeduzione comunale riguardo al dimensionamento residenziale del piano regolatore generale, per cui si propone di mantenere le zone C2 al margine sud dell'abitato, riducendo a 0.40 mc./mq. la densità edilizia fondiaria massima, mentre si conferma la proposta di destinare a zona F3 di verde a parco la porzione di zona C2 ad est della via L. Sturzo;
3) deliberazione consiliare n. 4 del 25 gennaio 2001: non si condivide la controdeduzione comunale. Le modifiche deliberate, relativamente alle prescrizioni esecutive del comparto n. 1, non rientrano tra le prescrizioni assessoriali oggetto di specifica richiesta di controdeduzione co munale; tali modifiche, a prescindere dalle considerazioni di merito, poiché si configurano come proposta di variante alle prescrizioni esecutive, in alcuni casi anche con vincoli espropriativi; vanno semmai inserite in un regolare procedimento di variante urbanistica da approvare a norma di legge. Si precisa che ove i contenuti della variante alle prescrizioni esecutive non comportino variante al piano regolatore generale l'approvazione è di competenza comunale ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78;
4) deliberazione consiliare n. 8 del 23 febbraio 2001: non si condivide la controdeduzione comunale. Le modifiche deliberate non rientrano tra le prescrizioni assessoriali oggetto di specifica richiesta di controdeduzione comunale; tali modifiche, a prescindere dalle considerazioni di merito, poiché si configurano come proposta di variante alle prescrizioni esecutive, in alcuni casi anche con vincoli preordinati all'esproprio, vanno semmai inserite in un regolare procedimento di variante urbanistica da approvare a norma di legge. Si precisa che ove i contenuti della variante alle prescrizioni esecutive non comportino variante al piano regolatore generale l'approvazione è di competenza comunale ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78;
5) deliberazione consiliare n. 9 del 23 febbraio 2001: si condivide la controdeduzione comunale;
6) deliberazione consiliare n. 10 del 23 febbraio 2001: si condivide parzialmente la controdeduzione comunale.
Si ritiene in considerazione anche del fatto che l'edilizia abitativa più antica ha subito nel tempo un processo di quasi totale sostituzione, di mantenere la delimitazione in rosso sulla tavola 2 di zonizzazione in scala 1:2000 ai soli fini della tutela e mantenimento dell'impianto viario e del tessuto esistente. Sono consentiti; senza obbligo di piani particolareggiati; e quindi con concessione edilizia singola, tutti gli interventi edilizi di cui all'art. 20, lett. a), b), c) e d) della legge regionale n. 71/78. In caso di demolizione totale di un edificio esistente non è consentito superare l'allineamento e le altezze degli edifici adiacenti e confinanti e comunque nella misura massima prevista dalle relative norme della zona B1. In ogni caso le nuove costruzioni dovranno inserirsi nell'ambiente circostante rispettandone la tipologia e le caratteristiche. Si reputa altresì opportuno un atto ricognitivo, mediante deliberazione consiliare, degli eventuali superstiti edifici con caratteristiche architettoniche storiche per i quali sono ammessi gli interventi prescritti per la zona A.
Tale procedimento ricognitivo dovrà essere convenientemente esteso per l'individuazione degli edifici di pregio dell'antico quartiere della "Lavina", in relazione alla prescrizione di cui alla lett. d) del voto del C.R.U. n. 338 del 26 ottobre 2000. Per tale adempimento comunale si propone di fissare un termine di 90 giorni dalla notifica del decreto di approvazione del piano in oggetto.
Relativamente alla proposta di deliberazione n. 11 del 23 febbraio 2001, di controdeduzione al voto del C.R.U. sopra richiamato, non esitata dal consiglio comunale per mancanza del numero legale, non si ritiene di poter formulare alcuna valutazione.
Per quanto precede, si esprime parere che il piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Aci Bonaccorsi, adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 18 marzo 1999, sia meritevole di approvazione con l'in troduzione delle prescrizioni di cui al voto del C.R.U. n. 338 del 26 ottobre 2000, salvo quanto considerato nel presente voto a seguito delle deliberazioni comunali di controdeduzioni nn. 2, 3, 4 del 25 gennaio 2001 e nn. 8, 9, 10 del 23 febbraio 2001;"
Vista la nota assessoriale prot. n. 6825 del 27 novembre 2001, con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, sono state sottoposte dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le valutazioni di merito espresse in ordine allo strumento urbanistico generale in argomento con i voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 388 del 26 ottobre 2000 e n. 481 del 27 settembre 2001;
Vista la nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca prot. n. 1648 del 26 febbraio 2002, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 11857 del 27 febbraio 2002, con la quale sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, legge regionale n. 28/99:
"...Omissis...
Relativamente agli artt. 8 e 9 (z.t.o. A: sottozone A1-A2; B: sottozone B1-B2; C: C1-C2):
A) integrare previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
B) in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
C)  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000;
D) prevedere l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche.";
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 338 del 26 ottobre 2000 e n. 481 del 27 settembre 2001 e preso atto delle proposte contenute nella nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca prot. n. 1648 del 26 febbraio 2002 in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvato e reso esecutivo, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 338 del 26 ottobre 2000 e n. 481 del 27 settembre 2001, nonché alle condizioni dell'ufficio del Genio civile di Catania contenute nella nota soprarichiamata e con le modifiche di cui alla nota dell' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca relative alla programmazione commerciale in premessa citata, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Aci Bonaccorsi, adottato con delibera commissariale n. 1 del 18 marzo 1999.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in con formità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 338 del 26 ottobre 2000 e n. 481 del 27 settembre 2001.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere prot. n. 10 del 21 luglio 2000 resa dal gruppo XXVIII/D.R.U.;
 2)  voto n. 338 del 26 ottobre 2000 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
 3)  proposta di parere prot. n. 20 del 9 agosto 2001 resa dal gruppo XXVIII/D.R.U.;
 4)  voto n. 481 del 27 settembre 2001 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
 5)  nota prot. 1648 del 26 febbraio 2002 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
 6)  delibera del commissario ad acta n. 1 del 18 marzo 1999;
 7)  delibera consiliare n. 2 del 25 gennaio 2001;
 8)  delibera consiliare n. 3 del 25 gennaio 2001;
 9)  delibera consiliare n. 4 del 25 gennaio 2001;
10)  delibera consiliare n. 8 del 23 febbraio 2001;
11)  delibera consiliare n. 9 del 23 febbraio 2001;
12)  delibera consiliare n. 10 del 23 febbraio 2001;
13)  relazione generale;
14)  schema regionale - tavola 0;
15)  zonizzazione - tavola 1;
16)  stato di fatto - tavola 1;
17)  stato di fatto - tavola 2;
18)  zonizzazione - tavola 2;
19)  zonizzazione - tavola 3;
20)  norme di attuazione;
21)  stato di fatto aggiornato ai rilievi dell'U.T.C. - tavola 1;
22)  stato di fatto aggiornato ai rilievi dell'U.T.C. - tavola 2;
23)  zonizzazione aggiornata ai rilievi dell'U.T.C. - tavola 2;
24)  zonizzazione aggiornata ai rilievi dell'U.T.C. - tavola 3;
25)  stralcio delle norme di attuazione e del regolamento edilizio aggiornato ai rilievi dell'U.T.C.;
26)  il regolamento edilizio consta di n. 56 articoli;
Prescrizioni esecutive
27)  relazione;
28)  costi di urbanizzazione;
29)  comprensorio 1 - tavole 1.1;
30)  comprensorio 1 - tavola 1.2;
31)  comprensorio 1 - tavola 1.3;
32)  comprensorio 2 - tavola 2.1;
33)  comprensorio 2 - tavola 2.2;
34)  comprensorio 2 - tavola 2.3;
35)  comprensorio 3 - tavola 3.1;
36)  comprensorio 3 - tavola 3.2;
37)  comprensorio 3 - tavola 3.3;
38)  comprensorio 4 - tavola 4.1;
39)  comprensorio 4 - tavola 4.2;
40)  comprensorio 4 - tavola 4.3;
41)  particolari costruttivi - tavola 5;
42)  sezioni stradali tipo - tavola 6;
Studio geologico
43)  relazione geologica;
44)  tav. 1 - carta dell'acclività;
45)  tav. 2 - carta geomorfologica;
46)  tav. 3 - carta geologica;
47)  tav. 4 - carta idrogeologica;
48)  tav. 5 - carta della suscettività;
49)  relazione geotecnica;
50)  tav. 1 - carta geologica;
51)  tav. 2 - carta litotecnica;
52)  tav. 3 - carta della pericolosità sismica;
53)  nota tecnica integrativa;
54)  tav. A - carta della suscettività;
55)  tav. B - carta della pericolosità sismica;
Studio agricolo-forestale
56)  relazione tecnica di commento alla carta di stratificazione;
57)  carta uso del territorio;
58)  nota esplicativa di corredo alla carta di stratificazione in unità di paesaggio;
59)  carta di stratificazione aggiornata.

Art. 4

Il comune di Aci Bonaccorsi, nel termine di giorni 90 dalla notifica del presente provvedimento, dovrà provvedere ad espletare gli adempimenti indicati al punto 6) del voto del C.R.U. n. 481 del 27 settembre 2001.

Art. 5

Il comune di Aci Bonaccorsi dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 6

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 7

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 8

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 9

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 marzo 2002.
  SCIMEMI 


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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