REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 MAGGIO 2002 - N. 21
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 5 marzo 2002.
Approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Sciara.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 apri le 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il foglio prot. n. 2773 del 23 aprile 1998, con il quale il commissario ad acta del comune di Sciara ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio, adottato con delibera commissariale n. 1 del 5 febbraio 1998;
Visti gli ulteriori fogli, ed in ultimo il foglio prot. n. 2561 del 20 aprile 1999, assunto al protocollo di questo Assessorato in data 22 aprile 1999 al n. 19921, con i quali, in riscontro alle richieste di questo Assessorato, il comune ha provveduto ad integrare la documentazione in precedenza trasmessa;
Vista la delibera n. 1 del 5 febbraio 1998, con la quale il commissario ad acta, nominato da questo Assessorato in dipendenza della dichiarata incompatibilità da parte della maggioranza dei componenti il consiglio comunale, ha adottato il piano regolatore generale con annesso R.E. e PP.EE.;
Visti gli atti di pubblicazione resi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la certificazione del 29 luglio 1998, a firma del sindaco e del segretario comunale di Sciara, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché riportante l'elenco delle osservazioni/opposizioni presentate a seguito della pubblicazione;
Viste le 41 osservazioni e/o opposizioni, di cui al l'elen co in calce alla citata certificazione, presentate av verso il piano adottato;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relazione redatta dal progettista sulle medesime, trasmesse dal commissario ad acta per effetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 65/81;
Visto il parere favorevole rilasciato, con osservazioni e prescrizioni, dall'ufficio del Genio civile di Palermo prot. n. 30217 del 19 ottobre 1995, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota prot. n. 99 del 18 maggio 2000, con la quale il gruppo di lavoro XXVI/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi allo strumento urbanistico in esame, la proposta di parere n. 99 del 18 maggio 2000, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis
Considerazioni
Dall'istruttoria tecnica preliminare degli elaborati costituenti il piano in oggetto, si rileva che lo stesso non possiede i requisiti minimi di legge e disciplinari.
In proposito si richiamano la circolare del Ministro dei lavori pubblici n. 2495 del 7 luglio 1954 ed il disciplinare di incarico tipo, approvato con decreto assessoriale n. 91 del 17 maggio 1979 e successive integrazioni, peraltro richiamati nella circolare di questo Assessorato, prot. n. 10221 del 25 settembre 1998, di istruzioni di merito alla documentazione da comprendere negli strumenti urbanistici comunali.
In ordine ai rilievi relativi agli aspetti di merito del piano in questione, si rileva infatti:
a)  il progetto di piano non è supportato da un'analisi dello stato di fatto sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, riferito al patrimonio edilizio, all'ambiente fi sico, alla storia, all'economia, al traffico e comunicazione;
b)  manca l'inquadramento del territorio comunale in ambito regionale ed in rapporto ai centri di più diretto interesse e le relative considerazioni utili per le scelte progettuali;
c)  le analisi riferite alla popolazione residente sono del tutto elementari e comprendono esclusivamente il dato globale del censimento al 1991, con una previsione demografica giustificata da un presunto incremento basato sull'andamento registrato nei soli 2 anni successivi al censimento stesso; essendo del tutto assente la dinamica demografica nel lungo periodo e la disaggregazione del dato complessivo nei suoi elementi più significativi (classi di età, occupati e settori di attività, nuclei familiari, ecc.);
d)  mancano, nelle planimetrie dello stato di fatto, le indicazioni relative ai manufatti produttivi, aree demaniali, immobili soggetti a tutela o di interesse storico-artistico e ambientale, aree archeologiche o di interesse archeologico, zone sottoposte a vincolo di natura diversa e altri elementi di particolare interesse urbanistico.
In assenza dei sopraelencati elementi di analisi, le previsioni di piano appaiono una mera sovrapposizione di ipotesi di piano espansive non verificabili, su un territorio che così appare indifferente a qualsivoglia soluzione trasformativa. Per esempio la mancata previsione di una zona A di salvaguardia del tessuto urbano storico sembra la logica conseguenza della rilevata assenza dell'indispensabile approccio conoscitivo di preliminare analisi.
Si deve ancora aggiungere che manca nel piano un ordinato programma con relative fasi di attuazione, ve nendo così a mancare l'indispensabile elemento temporale di gestione.
Da quanto è stato possibile rilevare, pur in presenza di carenze quali quelle sopra descritte, il piano regolatore in argomento sembra comunque costituire un passo in avanti rispetto alla strumentazione urbanistica esistente in quanto tiene conto dei condizionamenti derivanti dalla natura dei terreni sotto il profilo geologico.
In base a quanto sopra esposto, il piano in esame richiederebbe una ulteriore fase di approfondimento. Tuttavia, in considerazione del lungo periodo di tempo intercorso nella fase di formazione del piano regolatore generale, si ritiene doveroso esitare il suddetto piano nella consapevolezza che con le prescrizioni che di seguito si esporranno, il piano regolatore generale possa avere ogni requisito per governare urbanisticamente il processo di sviluppo del territorio.
Questo gruppo di lavoro XXVI propone l'approvazione del piano regolatore generale, PP.EE. e R.E. con le sottoelencate prescrizioni che il comune, nei termini di legge, è tenuto ad osservare:
-  analisi e studio propedeutico alla stesura del piano relativo ai rilievi sopra esposti;
-  individuazione della zona A così come delimitato in rosso nell'allegata planimetria: il piano individua come Z.T.O. A soltanto la zona sottostante il Castello, ma come già detto in premessa il nucleo più antico risalente al periodo seicentesco non è stato individuato come zona A, pertanto nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 70/76 e dell'art. 55 della legge regionale n. 71/78 si ritiene che è necessario individuare il perimetro del centro storico da classificare come Z.T.O. A sulla base delle schede I.P.C.E. del Consiglio d'Europa redatte dal Ministero della pubblica istruzione nel quadro della formazione dell'inventario di protezione del patrimonio culturale europeo, visualizzate con segno rosso nella tavola n. 5 in scala 1:2000 denominata...
La zona A così come individuata dovrà essere sottoposta a pianificazione esecutiva secondo le finalità dell'art. 2 della legge regionale n. 70/76, in particolare la conservazione e la riqualificazione del patrimonio storico-monumentale e ambientale ed il recupero edilizio del tessuto antico ai fini del mantenimento degli abitanti all'interno del centro storico medesimo.
Nelle more della formazione del piano attuativo di cui sopra, l'attività edilizia in detta zona dovrà essere consentita per gli interventi classificati nell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 alle lett. a), b), c).
Le zone residue del centro abitato classificate B e quelle di completamento definite B1, devono essere definite come unica zona B. A tal proposito devono essere verificati i margini delle perimetrazioni delle attuali zone B1.
L'applicazione delle disposizioni agevolate di cui al comma 3, punto 11, della legge regionale n. 39/72 (come modificato dall'art. 28 della legge regionale n. 21/73) limitatamente ai lotti di terreno che posseggono le caratteristiche dimensionali previste dalla medesima legge, al momento della prima presentazione dello strumento urbanistico generale a questo Assessorato (vedesi parere C.G.A. n. 493/97) e fermo restando che nei casi in cui le norme richiamano quelle di altri strumenti attuativi vigenti, queste dovranno essere integrate nel complesso normativo del piano per assicurare la certezza del diritto anche dopo la scadenza di questi ultimi.
Le zone C1, C2, C3 e le relative zone di attrezzature poste a monte del centro urbano come evidenziate in nero nella planimetria allegata, vengono disattese e pertanto vengono classificate come verde agricolo; analogamente vengono disattese le prescrizioni esecutive.
Vengono, inoltre, disattese le zone C2 poste a ovest dell'abitato in quanto deve essere verificato l'effettivo fabbisogno; le stesse aree vengono classificate come verde agricolo.
Nell'ambito delle zone residenziali C, i fabbisogni pubblici di edilizia dovranno essere dimensionati in base a quanto stabilito dall'art. 16 della legge regionale n. 71/78.
Le norme di attuazione dovranno prevedere le modalità per la realizzazione di detto fabbisogno.
La previsione della zona V2, evidenziata nell'elaborato n. 5 scala 1:10.000, viene per il momento disattesa perché non sufficientemente motivata.
Per quanto riguarda la zona D artigianale, la stessa visualizzata nella tavola 1:10.000 non è stata sufficientemente motivata nella relazione di progetto. Tuttavia, al fine di non precludere la possibilità di programmare attività produttive nel territorio in un prossimo futuro, si ritiene di condividere la parte di zona D sita a monte della strada provinciale che collega il centro di Sciara con Caccamo.
La viabilità deve essere rivista, in sede di controdeduzioni, evidenziando quella attuale da quella di progetto; devono essere previste anche in sede normativa le fasce di rispetto stradali in funzione delle varie categorie. In questa fase, il comune dovrà prevedere soluzioni funzionali della stessa a servizio delle zone condivise; viene inoltre disattesa la viabilità a servizio delle Z.T.O. non condivise.
Devono inoltre essere individuate le incisioni e i corsi d'acqua secondo le norme previste dalla legislazione vigente.
Per quanto riguarda le PP.EE., le stesse devono essere riviste alla luce delle modifiche apportate nelle zone C.
Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio, composto da 72 articoli, appare in linea con le normative regionali e statali in materia urbanistica ad esclusione dell'art. 4 che così viene modificato:
A)  membri di diritto
1)  sindaco o suo delegato che la presiede;
2)  rappresentante dell'ufficio d'igiene pubblica,Azienda unità sanitaria locale di pertinenza;
3)  capo dell'Ufficio tecnico comunale o suo delegato;
B)  membri di nomina sindacale:
1)  un ingegnere o un architetto, designati dal sindaco, su una terna, per ciascuno componente, proposto dai rispettivi ordini professionali;
2)  un geometra designato dal sindaco su una terna proposta dal collegio provinciale;
3) due esperti in urbanistica designati dal sindaco;
4)  un geologo nominato dal sindaco su una terna proposta dall'ordine professionale;
5)  un rappresentante sindacale degli edili;
6)  un agronomo designato dal sindaco su una terna proposta dall'ordine professionale.
In caso di assenza o di impedimento del presidente la commissione sarà presieduta dal capo dell'U.T.C. o suo delegato.
I commissari di nomina sindacale durano in carica fino a quanto dura la carica del sindaco che li ha nominati.
Per gli affari di speciale importanza il sindaco può invitare ad assistere alle adunanze con voto consultivo anche altre persone notoriamente esperte nei problemi da trattare.
Nel caso di istanze di concessioni riguardanti edilizia residenziale pubblica, la commissione edilizia è integrata da un perito industriale, un rappresentante della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, un rappresentante dell'ufficio del Genio civile, un rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste (corpo forestale).
I restanti articoli in linea di massima vengono condivisi.
Norme tecniche di attuazione
Le norme tecniche devono essere integrate a seguito delle considerazioni sopra esposte, relativamente alla zona A, e alla zona B.
Per quanto riguarda l'art. 4, "piani di lottizzazione" deve essere definita l'estensione della superficie da destinare a lottizzazione.
Nelle zone B1, ridefinite B, qualora si verifichino le condizioni dell'ultimo comma dell'art.21, la lottizzazione deve essere assistita da piani di lottizzazioni.
Osservazioni e/o opposizioni.
Durante il periodo di pubblicazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio sono pervenute al comune n.41 osservazioni e/o opposizioni, tutte regolarmente visualizzate e controdedotte dal progettista del piano.
Viste le osservazioni e/o opposizioni delle ditte ricorrenti e le relative controdeduzioni, si ritiene condivisibile la motivazione con cui il progettista del piano regolatore generale ha respinto le seguenti osservazioni: nn.2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39;
Per quanto riguarda l'osservazione n.1 si ritiene condivisibile la controdeduzione del progettista; in merito alle osservazioni nn.4, 5 e il primo punto dell'osservazione n.40, relativamente al numero dei piani fuori terra realizzabili in zona C3 non si è ritenuto di esaminarli in quanto interessano aree disattese, secondo quanto proposto da questo gruppo; l'osservazione n.36 si ritiene condivisibile in conformità di quanto controdedotto dal progettista; l'osservazione n.40, prodotta dal sindaco di Sciara è articolata in 6 punti: si ritiene condivisibile il I punto soltanto per quanto riguarda il numero di piani fuori terra realizzabili in zona E;
Il secondo punto si ritiene condivisibile in conformità di quanto controdedotto dal progettista;
Il terzo punto anche se non propone parametri sull'attuazione delle zone D, pone all'attenzione il fatto che la normativa relativa della zona D non è stata definita, venendo a mancare i parametri urbanistici relativi alla dimensione del lotto ed all'altezza massima dei fabbricati; pertanto in sede di rielaborazione la normativa relativa alla zona D dovrà essere compiutamente definita in relazione alla tipologia degli insediamenti previsti per tale zona;
Il terzo punto, anche se non propone parametri sull'attuazione della zona D, pone all'attenzione il fatto che la normativa relativa alla zona D non è stata definita, venendo a mancare i parametri urbanistici relativi alla dimensione del lotto ed all'altezza massima dei fabbricati; pertanto in sede di rielaborazione la normativa alla zona D dovrà essere compiutamente definita in relazione alla tipologia degli insediamenti previsti per tale zona;
Il quarto punto si ritiene condivisibile in conformità di quanto controdedotto dal progettista;
Il quinto punto si ritiene condivisibile in conformità di quanto controdedotto dal progettista;
Il sesto punto si ritiene condivisibile in conformità di quanto controdedotto dal progettista; l'osservazione n. 41 è condivisibile in conformità di quanto controdedotto dal progettista.";
Vista l'osservazione al piano regolatore generale a firma del geol. U. Tagliareni, pervenuta in Assessorato il 5 giugno 2000 ed assunta al prot. n. 27875 trasmessa al C.R.U. con nota del gruppo XXVI/D.R.U. n. 133 del 28 giugno 2000;
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 303 del 27 luglio 2000, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Considerato che il parere prot. n. 99 reso dall'ufficio sviluppa considerazioni condivisibili, tuttavia, nel corso della discussione sono emersi ulteriori elementi relativi ad aspetti del piano regolatore generale in esame che formano oggetto delle seguenti considerazioni:
1) Zona A
Pur condividendo il parere dell'ufficio riguardante la proposta di individuare e perimetrare la zona A sulla base della scheda a suo tempo redatta dal Ministero della pubblica istruzione nel quadro della formazione dell'inventario di protezione del patrimonio culturale europeo (scheda I.P.C.E./C.S.U. nn. 1, 19, 82, 068,0.3) si ritiene necessario esporre le seguenti considerazioni maturate in seguito agli accertamenti condotti nel corso del sopralluogo effettuato in data 18 luglio 2000, relativamente alle categorie di intervento.
Il nucleo urbano di Sciara trae origini dal relativo borgo fondato nel XVII secolo.
Nonostante la fatiscenza della struttura abitativa, l'evidente sostituzione edilizia effetto della zonizzazione di z.t.o. B del vecchio piano regolatore generale, ed il degrado delle emergenze architettoniche ed ambientali, il centro storico di Sciara mantiene inalterato il tessuto urbanistico dell'impianto originario caratterizzato dal tracciato regolare con tessuto viario ordinato secondo direzioni ortogonali N.S. ed E.O. meritevole di attenzione e tutela nel rispetto della legge regionale n. 70/76 e dell'art. 55 della legge regionale n. 71/78.
Il centro storico di Sciara è stato classificato di 3° grado dalla scheda I.P.C.E./C.S.U., e pertanto rientrante tra quelli per i quali è preminente il carattere trasformativo ed evolutivo e quindi la necessità di prevedere un controllo normativo delle modificazioni del quadro costruito. Pertanto si ritiene di potere consentire oltre agli interventi di cui all'art. 20 della legge regionale n. 71/78 lettere a, b, c, fermo restando l'obbligo del parere della Soprintendenza sui singoli progetti, solo le ipotesi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d, che facciano salvi il mantenimento volumetrico delle partiture architettoniche, delle opere di finitura dell'edificio, delle porte d'ingresso, delle aperture, con esclusione pertanto delle demolizioni totali e delle relative sostituzioni;
2) negli elaborati dovrà essere riportata l'area archeologica Mura Pregue;
3)  La zona D individuata nella planimetria (elaborato n. 5) in scala 1:10.000, lungo la strada provinciale che collega il centro di Sciara con quello diCaccamo, in seguito a quanto emerso nel corso del sopralluogo viene disattesa in relazione alla natura morfologica del sito ed alle notevoli opere di modellamento necessarie a rendere fruibile tale area. Inoltre il comune di Sciara tende, come vocazione naturale, a migliorare i collegamenti verso la direttrice nord in direzione di Termini, del polo industriale e dell'autostrada, e non in direzione opposta (sud) verso Caccamo. Pertanto l'area normata come zona D, in base a quanto detto sopra, viene classificata come zona di verde agricolo.
Il comune di Sciara potrà sempre predisporre motivata variante urbanistica in siti idonei nel caso in cui dovessero emergere esigenze di insediamenti produttivi;
4) il margine in direzione est dell'abitato delimitato nell'elaborato n. 6 in scala 1:2.000 con una linea tratteggiata (limite zona franosa) dovrà essere opportunamente definito con l'inserimento delle opere viarie e di urbanizzazione esistenti;
5) Aspetti geologici
Per quanto attiene agli aspetti geologici e geomorfologici, in sede di sopralluogo è stata rilevata una sostanziale differenza nelle attuali tendenze morfodinamiche dei settori a substrato argilloso dei due versanti di valle del fiume Torto che ricadono all'interno del territorio comunale.
Il versante in destra idraulica, la cui ossatura è costituita con tutta evidenza da un ampio affioramento di argille scagliose, è interessato da energici processi di rimodellamento morfologico indotti da fenomeni gravitativi - essenzialmente scoscendimenti e colamenti multipli - con corone di distacco lobate e spesso parzialmente sovrapposte, e da fenomenologie accelerate di erosione incanalata di tipo calanchivo su queste ultime impostate, con irregolare decoticamento delle pendici fino ad affioramento di roccia nuda e formazione di contropendenze e terrazzette nei profili trasversali di valle, microforme tipiche di instabilità generalizzata.
Il versante immediatamente soggiacente all'area urbanizzata, in sinistra idraulica, appare invece meno compromesso, presumibilmente anche per il contributo degli interventi di consolidamento esistenti che ne hanno sensibilmente migliorato le condizioni statiche, e ciò è confermato dalla mancanza di quadri fessurativi e/o imbarcamenti indicativi di dissesto in atto a carico di costruzioni relativamente recenti edificate all'interno della zona ritenuta instabile.
E' impostato essenzialmente su argille numidiche, a luoghi sottoposti a discontinui lembi di argille scagliose e di paleoalluvioni grossolane in matrice argilloso-sabbiosa, queste ultime ereditate da un ciclo morfogenetico non più attivo, ed è interessato solo da alcune lame in colamento gravitativo lento e da una più generale tendenza a soliflusso non confinato lateralmente ed a carattere comunque pellicolare, fenomenologia peraltro comune nei terreni di tipo argilloso quando esposti su versante. Tali processi sono generalmente governabili riducendo drasticamente i convogli di acqua di qualunque natura nel versante, evitando nella stagione estiva la formazione di fessure di disseccamento profonde, utilizzando corrette pratiche agricole di aratura, effettuando opportune piantumazioni di fittonanti, individuando, confinando e rallentando fino ad arresto le lame colanti tramite locali interventi di governo delle stesse attraverso tutti i metodi che le attuali tecniche di landscaping propongono, sempre volte a dissipare l'energia cinetica dei sistemi plastici in scorrimento tramite aumento degli attriti interni dei corpi scorrenti per incremento di viscosità, limitando drasticamente l'uso di tecniche di interdizione frontale quali paratie, muri di contenimento ed opere di contrasto in genere.
Particolare cautela dovrà comunque essere usata in fase di modellazione geologica e geotecnica dei sedimi fondali al fine di evitare una sovrastima della capacità portante degli stessi nelle aree destinate alla edificazione. L'esistenza di alcuni dissesti in area urbana, anche gravi, ma esclusivamente a carico di manufatti fatiscenti, realizzati in edilizia povera con malte degradate a bassissimo potere legante e completamente fuori specifica alla luce di qualunque attuale norma tecnica, in accosto ad edifici a struttura intelaiata del tutto privi di danneggiamento, la presenza di alcuni evidenti rifluimenti laterali dei terreni di fondazione sotto carico di edificato, esplicitati da locali rigonfianti, la mancanza di fenditure trattative normali alla direzione di massima pendenza a carico della rete viaria e di rotture dei sistemi di scolo in sotterraneo delle acque nere testimoniano infatti non tanto di fenomenologie franose in atto ma delle scadenti capacità portanti dei terreni di sedime interessati dai bulbi di pressione e della loro eterogeneità laterale e verticale sotto l'aspetto litologico-litotecnico.
Occorre infine inserire nel regolamento edilizio l'obbigatorietà per tutte le aree di piano della relazione geologica a supporto della richiesta di concessione;infatti, in coerenza alla vigente normativa, secondo quanto confermato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito che ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977.
Dovranno, altresì, essere rispettate le direttive della circolare A.R.T.A. n. 2222/95 nella stesura di studi geologici a supporto di varianti allo strumento urbanistico sia generali che per la localizzazione di eventuali nuove opere non previste nello strumento urbanistico approvato.
6) Osservazioni e/o opposizioni
Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il piano regolatore generale in esame vengono decise in conformità a quanto dedotto dall'ufficio nel parere n. 99.
L'osservazione presentata dal dott. geologo U. Tagliareni direttamente all'Assessorato dovrà essere trasmessa al comune per essere opportunamente controdedotta.
Per tutto quanto sopra, il Consiglio esprime parere:
1)  che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Sciara, adottato con la deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 5 febbraio 1998 siano condivisibili, in conformità alla proposta n. 99 del 18 maggio 2000 formulata dall'ufficio che si intende qui integralmente riportata, e con le prescrizioni e modifiche contenute nei superiori considerata;
2)  le osservazioni e le opposizioni sono determinate in conformità alla proposta dell'ufficio più volte richiamata ed in base a quanto detto nei superiori conside rata.";
Vista la nota assessoriale, prot. n. 5831 del 25 settembre 2000, con la quale, ai sensi del 6° comma del l'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Sciara di adottare le controdeduzioni in merito alle determinazioni di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 303 del 27 luglio 2000;
Vista la deliberazione n. 45 del 14 novembre 2000, trasmessa con foglio comunale, prot. n. 6738 del 16 novembre 2000, con la quale il consiglio comunale di Sciara ha provveduto a controdedurre al voto del C.R.U. n. 303 del 27 luglio 2000;
Vista la nota prot. n. 100 del 21 febbraio 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXVI/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 100 del 21 febbraio 2001, resa ai sensi del l'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Dall'esame delle controdeduzioni, così come proposte, il C.C., ha riconfermato la maggior parte delle scelte progettuali del piano regolatore generale e per quelle per le quali ne propone la modifica ha provveduto a supportare le stesse con ulteriore documentazione, sufficientemente arti colata.
La stessa documentazione consiliare deve essere letta con il supporto della relazione e delle analisi prodotte dall'U.T.C. per essere meglio interpretate.
Zona territoriale omogenea A.
In merito all'individuazione della zona A il comune chiede di delimitare esclusivamente le emergenze storiche ancora presenti o il ridimensionamento della stessa zona coincidente con il nucleo di prima edificazione, rispetto alle delimitazioni proposte da quest'ufficio e confermate dal voto C.R.U.; al proposito l'U.T.C. riferisce che sulla base di mappe storiche, la perimetrazione proposta dalla scheda IPCE del Consiglio d'Europa, non coincide con il nucleo più antico del centro storico inglobando la parte di centro abitato di recente costruzione chiamato "quartiere nuovo" e che invece lascia fuori dal perimetro del centro storico la parte più antica della città.
Quest'ufficio propone di non condividere le controdeduzioni formulate al riguardo dall'U.T.C., in quanto lo stesso non ha prodotto, a supporto delle motivazioni addotte, le mappe storiche citate e pertanto non valutabili sulla base di indagini, storiche certe; l'U.T.C. potrà predisporre, ai sensi della circolare n. 3 datata luglio 2000, una variante generale del centro storico supportata da analisi ed indagini storiche.
Zone territoriali omogenee C1 (edilizia in espansione), C2 (edilizia in espansione semirada) e C3 (edilizia rada) e le relative attrezzature:
Relativamente alle suddette zone disattese, l'U.T.C. lamenta la mancata individuazione grafica che pone difficoltà nell'individuazione specifica; controdeduce altresì che l'eliminazione delle stesse potrebbe portare difficoltà nell'insediamento abitativo in previsione di un incremento demografico legato all'attuale programmazione di tipo industriale portata avanti dall'amministrazione comunale. *(aggiunta) - In ordine alla richiesta di esatta individuazione delle zone C1, C2, C3 disattese, si precisa che le stesse sono poste a nord rispetto al riferimento cartografico e poste a monte della fascia V.I.G., nella medesima direzione. - Al riguardo quest'ufficio non condivide le controdeduzioni proposte dall'U.T.C. in quanto nella stesura del piano le stesse non risultano giustificate dall'analisi demografica posta a supporto del dimensionamento del piano regolatore generale, ancorché la suddetta analisi risulta assolutamente carente, e che al riguardo questo G. di L. ha condotto degli studi più specifici.
L'Amministrazione, in sede di definizione dell'accordo programmatico con Agenda 2000, potrà prevedere sulla base di opportune indagini sull'occupazione, valutare la necessità di prevedere ulteriori zone di espansione ed il relativo dimensionamento.
Zone territoriali omogenee V1 (verde pubblico), V2 (verde sportivo) e V3 (verde attrezzato).
In merito alle suddette attrezzature l'U.T.C. controdeduce sulla possibilità di non disattendere tali zone motivato dal fatto che tali destinazioni d'uso del territorio andrebbero privilegiati.
Relativamente alla zona V2 l'U.T.C. pone in evidenza l'individuazione da parte del progettista di un'area, servita da una strada già realizzata, da destinare a zona per lo sport e ad insediamento di opere ricettive, nell'ambito di manifestazioni motoristiche, già approvata nello schema di massima del piano regolatore generale (delibera del commissario straordinario n. 6 del 21 settembre 1994). Quest'ufficio è dell'avviso di non potere condividere le controdeduzioni dell'U.T.C., relativamente alle zone V1 e V3, infatti la conferma delle stesse rappresenterebbe un impegno del territorio non giustificato: Per quanto riguarda la zona V2 questo G. di L. è dell'avviso di condividere le controdeduzioni alla luce delle valutazioni che emergono dalla proposta dell'U.T.C.
In riferimento alla richiesta di stralcio di tutte le aree di interesse urbanistico connesse alle problematiche legate allo studio geologico di dettaglio connesse alla circolare A.R.T.A. n. 2222 del 31 gennaio 1995 e con le linee guida del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio, si ritiene di condividere le motivazioni adottate dall'U.T.C., sufficientemente motivate.
Per le problematiche legate al completamento delle aree di espansione, individuate nello strumento urbanistico precedente, quest'Ufficio ritiene che le aree interessate, dove peraltro insistono costruzioni esistenti ed opere pubbliche vengano inserite in un contesto pianificato attraverso le procedure della variante urbanistica, e comunque supportata da indagini geologiche opportune.
Alla luce di quanto sopra, le controdeduzioni relative al punto 7 ed al primo capoverso del punto 8 vengono condivise.
Relativamente alla localizzazione della viabilità del tracciato dell'esistente "regia trazzera di Termini" questo gruppo di lavoro è dell'avviso di potere condividere le controdeduzioni alla luce delle valutazioni che emergono dalla proposta dell'U.T.C.
Per quanto riguarda il tracciato esistente della strada Sonatore - Chiuse Lunghe "regia trazzera del Granato e del Mammaro" si ritiene che la progettazione della stessa debba essere inserita nel quadro complessivo dell'insediamento produttivo eco-compatibile che l'Amministrazione ha in fase di programmazione e pertanto viene disatteso.
Per quanto sopra rappresentato questo gruppo di lavoro ritiene le controdeduzioni al piano regolatore generale diSciara condivisibili nei termini e per i punti descritti.";
Visto il parere delConsiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 429 del 17 maggio 2001 che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
-  Ritenuto di condividere la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto,
-  Considerato che nel corso della discussione sono emersi ulteriori elementi di valutazione che formano oggetto delle seguenti prescrizioni e integrazioni:
1)  Programmazione urbanistica commerciale legge regionale n. 28/99 e D.P.R.S. 11 luglio 2000
Il piano, poiché è stato adottato nel febbraio 1998, non può risultare adeguato ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, emanati successivamente con D.P.R.S. 11 luglio 2000 in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
Allo stato il comune non risulta abbia provveduto all'adeguamento del piano con apposita deliberazione consiliare di modifica, ai sensi del predetto art. 5, comma 7°.
Relativamente al settore commerciale il piano regolatore generale in oggetto detta disposizione nell'ambito delle norme di attuazione delle zone territoriali omogenee. In merito si ritiene, tuttavia, che le analisi prodotte con il piano regolatore generale, così come le previsioni di piano e la normativa di riferimento, dovranno essere integrate sulla base delle direttive di cui al D.P.R.S. datato 11 luglio 2000 mediante apposita variante urbanistica. Si riporta di seguito la normativa contenente disposizioni riferite al settore commerciale: art. 7 delle N. di A.
Destinazione delle zone residenziali
Le zone residenziali sono destinate ad abitazione. In esse sono consentite: negozi e botteghe; studi professionali e commerciali; magazzini per deposito ai piani seminterrati e terreni, a condizione che la loro posizione non crei difficoltà al traffico e non sia pericolosa, molesta o nociva ai sensi delle leggi vigenti; laboratori, nei soli piani seminterrati e terreni ad ammezzati dove si esercita un'attività a carattere artigianale e non nociva né molesta; cliniche private e ambulatoriali a condizione che siano funzionalmente indipendenti dalle abitazioni; alberghi e pensioni; teatri e cinematografi chiusi; attrezzature ricreazionali e di svago con relativi impianti; autorimesse pubbliche e private; grandi magazzini di vendita;banche; sedi di tipografie e giornali; uffici pubblici;
Dalle zone residenziali sono esclusi: industrie di qualsiasi genere, depositi all'aperto e capannoni; ospedali e sanatori; stalle e scuderie; tutti quegli edifici in cui si esplichi un'attività che a giudizio dell'Amministrazione comunale sia in contrasto con il carattere residenziale delle zone.
2) Aspetti geologici
L'attività urbanistico-edilizia per quanto attiene gli aspetti geologici, dovrà svolgersi nel rispetto delle misure transitorie di salvaguardia prescritte nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al D.A.R.T.A. 4 luglio 2000.
Per tutto quanto sopra il Consiglio esprime parere che possa procedersi all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Sciara, con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottato con la deliberazione commissariale n. 1 del 5 febbraio 1998 con l'introduzione delle prescrizioni discendenti dal voto di questo consiglio n. 303 del 27 luglio 2000, salvo quanto considerato con il presente parere a seguito delle controdeduzioni deliberate dal consiglio comunale con atto n. 45 del 14 novembre 2000.";
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 42659 del 12 luglio 2001, con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti di concerto di cui all'art. 5, comma 7 della legge regionale n. 28/99, sono stati trasmessi all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, unitamente ai relativi allegati, i voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 303 del 27 luglio 2000 e n. 429 del 17 maggio 2001;
Vista la nota, prot. n. 6920 del 30 novembre 2001, dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 71089 del 12 dicembre 2001, con la quale, in relazione al piano regolatore generale del comune di Sciara, sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazione da apportare alla normativa di attuazione delle zone territoriali omogenee, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99;
"Relativamente all'art. 7:
A)  inserire la previsione di attività commerciali di vendita al dettaglio delle tipologie vicinato media e grande struttura;
B)  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
C)  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000;
D)  prevedere l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche.";
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 303 del 27 luglio 2000 e n. 429 del 17 maggio 2001 e preso atto delle proposte contenute nella nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 6920 del 30 novembre 2001, in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvato e reso esecutivo, in conformità ai pareri resi dalConsiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 303 del 27 luglio 2000 e n. 429 del 17 maggio 2001, nonché alle condizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Palermo con la nota sopra riportata e con le modifiche di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca relative alla programmazione commerciale in premessa richiamate, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Sciara, adottato con delibera del commissario ad acta n. 1 del 5 febbraio 1998.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 303 del 27 luglio 2000 e n. 429 del 17 maggio 2001.

Art. 3

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 99 del 18 maggio 2000 formulata dal gruppo XXVI/D.R.U., ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
 2)  proposta di parere n. 100 del 21 febbraio 2001 formulata dal gruppo XXVI/D.R.U., ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
 3)  voto del C.R.U. n. 303 del 27 luglio 2000;
 4)  voto del C.R.U. n. 429 del 17 maggio 2001;
 5)  nota Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 6920 del 30 novembre 2001;
 6)  delibera del commissario straordinario n. 1 del 5 febbraio 1998;
 7)  delibera consiliare n. 45 del 14 novembre 2000;
Elaborati piano regolatore generale
 8)  tav.    1  - relazione generale; 
 9)  tav.    2  - schema regionale e dei collegamenti viari; 
10)  tav.    3  - planimetria del territorio stato di fatto; 
11)  tav.    4  - planimetria del centro abitato; 
12)  tav.    5  - planimetria del territorio, previsioni di piano regolatore generale; 
13)  tav.    6  - planimetria del centro abitato, previsioni di piano regolatore generale; 
14)  tav.    7  - norme di attuazione; 
15)  tav.    8  - tabella dei tipi edilizi e norme generali; 

Prescrizioni esecutive
16)  tav.    9  - prescrizioni esecutive: relazione generale; 
17)  tav.  10  - prescrizioni esecutive: delimitazione della zona oggetto di P.P.; 
18)  tav.  11  - prescrizioni esecutive: planimetria del P.P. su mappa catastale; 
19)  tav.  12  - prescrizioni esecutive: planimetria del P.P. su rilievo afotogram.; 
20)  tav.  13  - prescrizioni esecutive: norme tecniche di attuazione del P.P.; 
21)  tav.  14  - prescrizioni esecutive: grafici indicatori; 
22)  tav.  15  - prescrizioni esecutive: schema fognario-idrico, illuminazione; 
23)  tav.  16  - prescrizioni esecutive: elenchi catastali; 
24)  tav.  17  - prescrizioni esecutive: relazione finanziaria, programmi e fasi di attuazione; 
25)  tav.  18  - regolamento edilizio; 
26)  tav.  6/A  - visualizzazione delle osservazioni presentate; 

Relazione geologica
27)  relazione geologica con allegati;
28) relazione geologica;
29) carta geologico-tecnica;
30)  carta della suscettività;
31)  carta geomorfologica;
32)  carta idrogeologica;
33)  carta geologica;
Studio agricolo-forestale
34)  relazione;
35) carta altimetrica;
36)  carta idrologica e dei vincoli idrogeologici;
37)  carta dei vincoli paesaggistici;
38)  carta della vegetazione e di uso dei suoli.

Art. 4

Il comune diSciara dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate al progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni 10 ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Palermo, 5 marzo 2002.
  SCIMEMI 

Torna al Sommariohome


GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 64 -  49 -  53 -  27 -  28 -  70 -