REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 MAGGIO 2002 - N. 21
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 28 febbraio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Grotte.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Visto il foglio prot. n. 2073 del 24 febbraio 1999, con il quale il sindaco del comune di Grotte ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Vista la delibera n. 1 del 7 ottobre 1997, con la quale il commissario ad acta, nominato da questo Assessorato, ha adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, datata 24 febbraio 1999, a firma del sindaco in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante la presentazione di n. 20 osservazioni e/o opposizioni entro i termini di legge;
Viste le 20 osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il piano adottato elencate nella sopracitata certificazione;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relazione redatta dal progettista sulle medesime;
Viste le n. 6 osservazioni e/o opposizioni fatte pervenire direttamente a questo Assessorato dalle ditte:
1)  Fantauzzo Carlo, assunto al prot. n. 66085 del 28 novembre 1997;
2)  Randazzo Bartolomea, assunto al prot. n. 57369 del 15 novembre 1999;
3)  Mancuso Vittorio, assunto al prot. n. 12413 del 16 marzo 1999;
4)  Gueli Vincenza, assunto al prot. n. 10639 del 5 marzo 1999;
5)  Lo Re Giuseppe, assunto al prot. n. 34251 del 24 giugno 1999;
6)  Palermo - Costanza - Spitali, assunto al prot. n. 34162 del 29 maggio 2001;
Viste le deliberazioni n. 38 del 23 giugno 1998, n. 39 del 7 luglio 1998 e n. 40 del 9 luglio 1998, con le quali il consiglio comunale ha esaminato le osservazioni/opposizioni presentate avverso il piano;
Rilevato che, come peraltro evidenziato nella delibera di adozione n. 1 del 7 ottobre 1997, il comune di Grotte non è compreso nell'ambito delle zone sismiche di cui alla legge regionale n. 64/74;
Vista la proposta n. 356 del 29 dicembre 1999, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, dal gruppo XXXI/D.R.U. sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal comune di Grotte, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Popolazione e patrimonio edilizio
Il comune di Grotte, secondo gli ultimi rilevamenti demografici, presenta una popolazione di circa 7.200 abitanti. Dalla lettura dei dati dei passati censimenti si rileva una tendenza costante alla diminuzione della popolazione degli anni '50. Si passa, infatti, dai circa diecimila abitanti del 1951 ai settemila del 1991, ulteriormente ridotti a 7.206 nel 1996. E' tuttavia notevole la componente dei residenti all'estero. Si contano, infatti, secondo i dati AIRE, 4.591 abitanti emigrati.
Lo strumento urbanistico oggi vigente è un programma di fabbricazione approvato nel 1971, che alla sua scadenza prevedeva una popolazione di circa novemila abitanti.
Il piano regolatore generale in esame sostanzialmente conferma questo dato, contando sull'arrestarsi del declino demografico e su un parziale rientro dei lavoratori emigrati alla fine del loro ciclo produttivo.
Il dimensionamento è basato su questo presupposto, anche se dalla lettura della relazione non è stato possibile ricavare dati precisi sulla consistenza del patrimonio edilizio esistente, facendo la stessa riferimento, alle superfici occorrenti per soddisfare la domanda proveniente dalle cooperative edilizie e dagli altri operatori del settore.
Dai dati del censimento del 1991 si evince tuttavia che le abitazioni occupate ammontano a 2.608 mentre quelle non occupate a 1.177. Il dato precedente va rapportato a quello sul numero delle famiglie pari a 2.610.
Occorre dire che ad una prima analisi le direttrici di espansione appaiono limitate alle aree già impegnate dai precedenti strumenti urbanistici in corso di attuazione, e ad alcune aree limitrofe al centro abitato, comunque inserite in un processo insediativo, essendo dotate delle principali opere d'urbanizzazione.
Compatibilità con lo studio geologico
Il comune di Grotte non rientra tra quelli classificati come sismici, e pertanto non è soggetto al parere preventivo dell'ufficio del Genio civile, ex art. 13 della legge n. 64/74.
Dagli studi geologici emergono però risultanze che evidenziano la presenza di discontinuità tettoniche certe oltre a quella di numerose grotte nel sottosuolo, la qual cosa rende opportuna lo svolgimento di puntuali analisi mirate all'accertamento della presenza d'eventuale di scontinuità prima d'ogni edificazione e la previsione, a cavallo delle faglie accertate ed evidenziate nella tavola di zonizzazione, di una fascia d'inedificabilità di 10 m. E' altresì opportuno che per le costruzioni esistenti e ricadenti in detta fascia sia prescritta la sola attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Considerazioni:
Zonizzazione
Zona A
Relativamente al tessuto edilizio consolidato il piano individua quale zona A di centro storico, suddivisa in A.1 e A.2, la parte del centro abitato più antica, caratterizzata morfologicamente dalla maglia irregolare d'origine medievale. Tuttavia, sulla base dei risultati delle analisi contenute nello studio specifico denominato "Linee guida del centro storico" viene proposta la riduzione dell'area del centro storico rispetto a quella individuata dal programma di fabbricazione con l'esclusione di due ambiti ritenuti ormai troppo manomessi per l'elevato grado di sostituzione edilizia.
La zona A.1 individua gli edifici ed i complessi monumentali di valore storico artistico, mentre la zona A.2 individua la restante edilizia di valore ambientale.
Considerata l'unitarietà del tessuto edilizio, si ritiene superflua l'articolazione in due sottozone.
Pertanto, l'intera zona A va sottoposta a pianificazione particolareggiata secondo le finalità indicate dall'art. 2 della legge regionale n. 70/76, all'interno della quale sono individuati gli ambiti con valenza di piano di recupero edilizio ai sensi della legge n. 457/78.
Relativamente alle norme di attuazione, le stesse prevedono che per gli edifici di valore storico ambientale non compresi nell'elenco di cui all'art. 4 della legge n. 1089/39, possa procedersi ad interventi di ristrutturazione edilizia in assenza del piano particolareggiato di recupero. Appare opportuno che tale possibilità, in aderenza alle disposizioni legislative vigenti sia inibita e che nelle more della redazione dei piani esecutivi possano essere ammesse le sole attività permesse dalle lettere a, b, c, dell'art.20 della legge regionale n. 71/78. Analogamente, è opportuno che per gli edifici ricadenti in zona A, nelle more della predisposizione dei piani attuativi siano consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Zona B
La zona B, che identifica le aree sature o in via di completamento, è stata suddivisa in ben cinque sottozone:
La zona B.0 classifica le aree provenienti dalla zona A di programma di fabbricazione, in considerazione del loro grado di sostituzione. Le stesse però appartengono organicamente al tessuto morfologico della città antica e presentano al loro interno brani d'assoluto interesse ambientale quali spazi verdi e cortili, pertanto non si condivide tale retrocessione e si ritiene che vadano classificate ancora come zona A da sottoporre a recupero con gli appropriati interventi di pianificazione esecutiva.
La zona B.1 classifica la parte del centro abitato quasi totalmente edificata e dotata di tutte le necessarie opere d'urbanizzazione primaria e secondaria. In essa si può operare per singola concessione o per p. di l. convenzionato. I parametri urbanistici e edilizi rispettano quelli previsti dagli artt. 7 e 8 del decreto ministeriale n. 1444/68 con le eccezioni previste dalla normativa regionale per i lotti interclusi.
La zona B.2 definita "Tessuto urbano di completamento" identifica le vecchie aree d'espansione C.1 del programma di fabbricazione, quasi completamente attuate, nelle quali residuano solo alcuni lotti interclusi, nei quali è possibile edificare per singola concessione rispettando i parametri urbanistici ed edilizi della precedente destinazione urbanistica, e quindi con una densità fondiaria limitata a tre mc./mq. ed altezza massima di m. 11, sempre con le eccezioni previste dalla normativa regionale per i lotti interclusi.
La zona B.3, definita "Margine urbano di completamento", in maniera analoga identifica le aree classificate C.2 nel programma di fabbricazione. Le modalità d'intervento sono analoghe a quelle della zona B.2, con indice fondiario pari a 1,5 mc/mq. ed altezza massima pari a m. 8, e le eccezioni previste per i lotti interclusi dalle norme regionali.
La zona B.4 è relativa ad alcune aree interessate da fenomeni d'abusivismo edilizio, per i quali è stata rilasciata nel 70% dei casi la concessione edilizia in sanatoria. Gli interventi sono subordinati alla redazione di strumenti urbanistici attuativi con una densità fondiaria limitata a tre mc/mq. ed altezza massima di m. 11, sempre con le eccezioni previste dalla normativa regionale per i lotti interclusi.
In tutti i casi appare opportuno che l'altezza massima nel caso di identificazione nei lotti interclusi sia limitata a quella massima prevista dalla rispettiva sottozona.
Con le prescrizioni di cui sopra la zona B è condivisibile.
Zona C
Le zone di espansione residenziale sono state articolate in due sottozone C.1 e C.2, rispettivamente, a densità media (3 mc./mq.) e a densità bassa (1,5 mc./mq.). In generale provengono dalla precedente pianificazione e sulle stesse sono stati programmati interventi sia da parte dei privati sia da parte dell'amministrazione pubblica. Alle aree già previste nel programma di fabbricazione sono state aggiunte due ulteriori aree lungo la via Ingrao e lungo la via A. Moro. Tali aree appaiono in esubero rispetto al patrimonio esistente ed alla disponibilità residua di lotti nelle aree già programmate e quindi non condivisibili.
Zona D
Le zone produttive sono state classificate come D.1 e D.2. La prima identifica un'area, sottoposta a prescrizione esecutiva, destinata agli insediamenti produttivi di tipo artigianale e commerciale; la seconda invece detta le norme cui dovranno attenersi, per i successivi interventi, gli insediamenti produttivi sparsi nel territorio.
Atteso che il dimensionamento è stato effettuato sulla base delle richieste pervenute da parte degli operatori e dei dati statistici forniti dai competenti Assessorati regionali; che gli indici ed i parametri urbanistici previsti rispettano quelli di cui al decreto ministeriale n. 1044/68 la predetta zona appare condivisibile.
Zona E
Il verde agricolo è stato classificato secondo le seguenti quattro sottozone:
E.1 Agricola di residenza stagionale di margine urbano;
E.2 Agricola di residenza stagionale e produttiva;
E.3 Parti territoriali destinate ad uso agricolo e produttivo;
E.4 Parti territoriali agricole soggette a risanamento ambientale.
Tale classificazione deriva dalla volontà di normare il territorio agricolo secondo le diverse suscettività edificatorie derivanti dagli interventi già posti in essere, spesso in maniera abusiva. E' evidente che questa impostazione non può essere condivisa e che non si può prescindere da una corretta pianificazione nel programmare sia gli interventi a favore della residenza stagionale che quelli produttivi, destinati allo sfruttamento delle risorse agricole e di quelle prettamente locali eventualmente presenti nel territorio. Peraltro tali possibilità sono previste dalla normativa ed appositamente normate. Pertanto, si ritiene di non condividere la suddivisione in varie classi del verde agricolo, fermo restando che per quanto riguarda gli interventi produttivi e la salvaguardia delle aree sottoposte a vincolo di tutela cui ci si dovrà attenere a quanto previsto nelle rispettive normative.
Zona F
Sotto la dizione di zona F sono state classificate tutte le aree per servizi e per attrezzature, suddividendole in quattro sottozone, delle quali le prime tre indicano le aree per servizi ed attrezzature destinate a soddisfare gli standard urbanistici mentre l'ultima identifica le aree per servizi ed attrezzature di interesse generale, cioè le vere e proprie zone F di cui al decreto ministeriale n. 1444/68.
Atteso che le aree in questione, secondo i dati desumibili dalla relazione, rispettano i minimi stabiliti dal citato decreto, e che le attrezzature d'interesse generale previste sono compatibili con l'assetto del territorio, le suddette aree sono condivisibili fermo restando che l'ampliamento del cimitero, in itinere al momento della redazione del piano regolatore generale, va ricondotto a quello effettivamente approvato con decreto n. 234/D.R.U. del 19 maggio 1998, e che dovrà essere cura del comune provvedere alla rettifica delle planimetrie di piano, ove ancora figura la parte d'ampliamento non approvata (lato ovest) col suddetto decreto.
Viabilità
Il piano regolatore generale si prefigge il riassetto della viabilità attraverso il completamento della viabilità intercomunale. Tuttavia, molte delle strade programmate appaiono un'inutile duplicazione della viabilità esistente, potendosi raggiungere lo scopo della razionalizzazione dei collegamenti potenziando e migliorando la suddetta viabilità. Può pertanto condividersi la strada di circonvallazione che dalla provinciale n. 15 si collega alla via Ingrao, mentre vanno esclusi tutti i rami a servizio delle nuove zone C non condivise o che costituiscono vie di penetrazione alle zone agricole-stagionali non condivise.
Norme tecniche di attuazione
Le norme tecniche d'attuazione, composte di n. 70 articoli possono essere in linea di massima condivise con gli stralci e le prescrizioni derivanti dalle considerazioni precedentemente esposte a proposito delle zonizzazioni alle quali rispettivamente si riferiscono. Si sottolinea la necessità che per quanto riguarda la zona A, nelle more della predisposizione dei piani particolareggiati, si possano consentire solo gli interventi di cui alle lettere a, b, c, dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Per quanto riguarda, infine, i piani di lottizzazione già approvati questi possono essere recepiti nel piano regolatore generale solo se sono state effettivamente stipulate le relative convenzioni in base a quanto espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nel parere n. 224 del 17 maggio 1994.
Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio, composto di n. 107 articoli appare in linea con le normative regionali e statali in materia urbanistica e pertanto può essere in linea di massima condiviso.
Osservazioni ed opposizioni
Durante il periodo di pubblicazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio sono pervenute al comune n. 20 osservazioni e/o opposizioni tutte regolarmente visualizzate e controdedotte dal progettista del piano.
Viste le osservazioni e/o opposizioni presentate dalle ditte ricorrenti e le relative controdeduzioni formulate dal progettista del piano regolatore generale si propone di adottare le seguenti decisioni:
-  osservazioni/opposizioni classificate coi numeri 1, 2, 8, 11, 17, 20, si ritengono non accoglibili in quanto attengono alle zone agricolo-stagionali da disattendere;
-  osservazione n. 3, relativa all'ampliamento del cimitero e della relativa fascia di rispetto, si ritiene superata dalle considerazioni sopra esposte in merito al recepimento del decreto n. 234/D.R.U. del 19 maggio 1998 ed alla necessaria rettifica della cartografia;
-  osservazione n. 4, relativa alla soppressione di un completamento di strada interna, si ritiene non accoglibile in quanto dettata da motivazioni d'ordine personale e non migliorativa delle previsioni del piano regolatore generale;
-  osservazione n. 5, relativa alla soppressione di una strada di piano, si ritiene superata dalla non condivisione della strada in questione, rientrante tra quelle che costituiscono duplicazione della viabilità esistente ed interessante tra l'altro la fascia di rispetto del cimitero;
-  osservazione n. 6, relativa all'interpretazione delle norme sui lotti interclusi si ritiene non accoglibile, condividendo la puntuale controdeduzione del progettista del piano;
-  osservazioni n. 7, n. 9 e n. 10, relative alla riapposizione del vincolo per edilizia scolastica, si ritiene che le stesse non siano accoglibili perché dettate da motivazioni d'ordine personale e non migliorative delle previsioni urbanistiche, condividendo le puntuali controdeduzioni del progettista del piano;
-  osservazione n. 12, relativa all'inedificabilità degli spazi liberi all'interno della zona B.0, si ritiene non accoglibile in quanto la zona B.0 non è stata condivisa e pertanto l'area in questione va considerata come ricadente in zona A;
-  osservazioni n. 13 e n. 14, tendenti alla soppressione di vincoli apposti su aree per attrezzature, si ritiene che le stesse non siano accoglibili perché dettate da motivazioni d'ordine personale e non migliorative delle previsioni urbanistiche, condividendo le puntuali controdeduzioni del progettista del piano;
-  osservazione n. 15, relativa all'interpretazione delle norme tecniche d'attuazione e del regolamento edilizio, si ritiene che in generale non sia accoglibile, condividendo le controdeduzioni del progettista per la parte che attiene alle norme condivise in questa sede e ferme restando le modifiche da introdurre alle norme tecniche di attuazione sulla base delle considerazioni sopra esposte;
-  osservazioni n. 16 e n. 18, relative all'individuazione come bene architettonico di un fabbricato rurale, si ritengono non accoglibili sulla base di quanto controdedotto dal progettista del piano, il quale evidenzia come la classificazione derivi da quella analoga delle linee guida del PTPR approvate dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
-  osservazione n. 19, relativa alla soppressione del vincolo per parcheggio pubblico su un'area di proprietà della ricorrente; si ritiene non condivisibile in quanto dettata da motivazioni d'ordine personale e non migliorativa dell'assetto proposto dal piano, condividendo la relativa controdeduzione del progettista.
Sono inoltre pervenute direttamente in Assessorato le seguenti osservazioni/opposizioni:
-  ditta Fantauzzo Carlo: costituisce duplicato del-l'osservazione n. 3 sopra esaminata;
-  ditta Randazzo Bartolomea: l'osservazione tende alla soppressione di un'area di verde pubblico fiancheggiante la salita del "Calvario"; la stessa appare dettata unicamente da motivazioni d'ordine personale e non propone alternative migliorative delle previsioni del piano. Pertanto non può essere condivisa;
-  ditta Mancuso Vittorio: l'osservazione tende alla classificazione come zona B di un'area classificata come C.2 poiché l'area in questione risulta in buona parte non edificata, l'osservazione appare dettata da motivazioni d'ordine personale e non può essere accolta;
-  ditta Gueli Vincenza: l'osservazione tende alla classificazione come zona B di un'area classificata come impianto per la distribuzione dei carburanti. Alla suddetta osservazione non sono allegati elementi cartografici che consentano l'individuazione univoca dell'area di che trattasi. Pertanto in questa sede non può essere esaminata, fermo restando che ove l'impianto in questione sia stato effettivamente trasferito in altro luogo sulla base delle nuove normative recentemente intervenute, un'eventuale diversa classificazione dell'area di risulta può essere proposta a fini migliorativi del piano, dalla stessa amministrazione comunale in sede di controdeduzione.
E' stato infine allegato alla pratica copia del ricorso avverso il piano regolatore generale presentato al T.A.R. di Palermo dalle ditte Picone Raffaele e Picone Assunta: atteso che le osservazioni ed opposizioni presentate dalle medesime ditte sono state esaminate assieme alle altre presentate al comune entro i termini, e che l'esame del ricorso al T.A.R. non è di competenza di questo Ufficio, si ritiene di non doverlo prendere in esame, ferme restando le decisioni che il suddetto organo vorrà assumere in merito all'argomento del ricorso.
Tutto quanto sopra premesso e considerato si propone che il piano regolatore generale con le annesse prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio del comune di Grotte, adottato con delibera commissariale n. 1 del 7 ottobre 1997, sia da condividere con le modifiche e prescrizioni discendenti dalle superiori considerazioni.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 291 del 15 giugno 2000, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che il parere prot. n. 356 reso dalla D.R.U. sviluppa considerazioni condivisibili, tuttavia nel corso della discussione sono emersi ulteriori elementi relativi ad aspetti del piano regolatore generale in esame che formano oggetto delle seguenti considerazioni:
1)  il supporto cartografico del piano regolatore generale è costituito da elaborazioni digitali dei rilievi aerofotogrammetrici forniti dal comune, occorre preliminarmente che venga attestata dall'ufficio tecnico, redatto del piano, la corrispondenza tra gli elaborati prodotti e la cartografia di base.
Le campiture visualizzate nella tav. 10 in scala 1:2.000, non richiamate nella relativa legenda riprodotte per mero errore come accertato dalla commissione relatrice nel corso del sopralluogo effettuato in data 2 giugno 2000, in questa sede non vengono prese in esame. Il comune è onerato di apportare le necessarie rettifiche negli elaborati.
2)  Per quanto attiene agli aspetti geologici:
L'edificabilità dei settori di z.t.o. soggette a prescrizioni esecutive ricadenti in pendio, dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità delle aree in pendio tenendo conto dell'edificato di piano previsto così come richiesto dalle prescrizioni dettate dalla circolare A.R.T.A. n. 33139 del 23 giugno 1989, così come anche richiesto dal punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere, dunque, oggetto di apposita relazione geotecnica da sottoporre all'approvazione dell'ufficio del Genio civile competente, cui è in definitiva subordinata l'ammissibilità delle singole aree così individuate.
La decorrenza di attuatività dei piani urbanistici delle aree soggette a prescrizioni esecutive sarà quindi data dall'approvazione di detti studi particolareggiati di verifica geotecnica delle aree di piano da parte dell'ufficio del Genio civile e da richiedersi da parte dell'amministrazione comunale ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88, come modificato dall'art. 21 del decreto legislativo n. 152/99, le aree di rispetto delle opere di captazione delle risorse idriche destinate all'uso idropotabile, in assenza di apposito studio effettuato dalla Regione devono essere 200 m., ed all'interno dovranno essere vietate le attività e l'insediamento dei punti di pericolo, ivi indicati al comma 1 e gli insediamenti residenziali e le relative opere di urbanizzazione dovranno essere subordinati alla disciplina di cui al successivo comma 2.
Infine, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà, per tutte le aree di piano, della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione; infatti, in coerenza alla vigente normativa secondo quanto confermato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977.
Lo studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85, quali scavo di pozzi sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere di particolare incidenza.
Per quanto sopra, nel regolamento edilizio sarebbe opportuno che tra le figure professionali che dovranno comporre la commissione edilizia sia presente un geologo.
Nella redazione di eventuali varianti urbanistiche sia ordinarie che speciali o di successivi ulteriori strumenti urbanistici attuativi ivi compresi anche i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive alla redazione del presente voto, dovrà predisporsi l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995.
3) Zona A
Pur condividendo il parere dell'Ufficio riguardante la proposta di estendere il perimetro della zona A alla zona B0, sulla base degli accertamenti effettuati dalla commissione relatrice si ritiene necessario esporre quanto segue:
Nel centro antico di Grotte, la cui origine risale ai primi anni del 500, l'isolato, così come l'intero organismo urbano del nucleo centrale, presenta evidenti caratteristiche di irregolarità.
La particolarità orografica del sito ha sicuramente influito sulle irregolarità nella formazione dell'impianto del tessuto originario, oltre al permanere di usi, tradizioni abitative e sistemi costruttivi non sostituiti nel tempo da modalità e tecniche di pianificazione successive (ad esempio dalla fine del 500 "la pianta ortogonale").
Nella parte superiore dell'abitato, edificato in epoca successiva, si notano comparti regolari a stecca con posti di casa a spina, ad andamento parallelo tra di essi e nel senso della massima pendenza.
Nonostante la fatiscenza della struttura abitativa, l'evidente sostituzione dell'edilizia e il degrado delle emergenze architettoniche ed ambientali nel centro storico di Grotte si mantiene inalterato il tessuto urbanistico dell'impianto originario, meritevole di attenzione e tutela. Pertanto non viene condivisa le perimetrazione dell'area con caratteristiche di omogeneità dell'agglomerato storico, così come definita nell'allegata tavola di piano, e si propone un ampliamento della stessa, facendola coincidere sostanzialmente con quella del C.S.U. dell'anno 1977, tranne qualche modifica che si è ritenuto opportuno effettuare.
Nella zona omogenea "A" (centro storico) così come sopra perimetrata, possono essere consentiti gli interventi di cui alla legge regionale n. 71/78, art. 20, lettere a, b, c.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla legge regionale n. 71/78, art. 20, lettera d, potranno consentirsi con esclusione degli edifici di carattere monumentale, dietro il preventivo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento e con esclusione della demolizione totale e relativa sostituzione edilizia.
La demolizione e ricostruzione degli immobili potrà essere consentita:
-  in presenza di condizioni statiche precarie;
-  in presenza di edifici con caratteristiche architettoniche palesemente discordanti con quelli tipici del luogo e di edifici di recente costruzione.
In ogni caso, la ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche architettoniche costruttive della tradizionale tipologia del centro storico e dovrà anche rispettare la sagoma e gli allineamenti dell'edificio preesistente.
Gli interventi sui manufatti che rivestono particolare interesse storico-artistico o ambientale, alcuni già vincolati ex D.L. n. 490/99, altri oggetto di studio finalizzato alla tutela da parte della Soprintendenza, dovranno rigorosamente rispettare le norme relative al restauro conservativo, pertanto sono esclusivamente consentiti gli interventi di restauro e risanamento conservativo delle norme di attuazione, ed i relativi progetti dovranno essere sottoposti al preventivo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento.
4)  Zona B1
Alcuni ambiti individuati come sottozone B1 quali ad esempio quello posto a nord della fascia di rispetto cimiteriale, e quello posto a nord della strada provinciale n. 15, non sembrano possedere i requisiti prescritti dall'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 per essere classificati come zone omogenee B, pertanto in questa sede vanno riclassificati come sottozone C1.
5)  Zone C
-  A monte della via Ingrao è stata prevista una sottozona C2 interposta tra una sottozona C1 in direzione est, ed una sottozona B1 in direzione ovest. In relazione al declassamento della sottozona B1 in C1 per come espresso nel superiore considerato, si ritiene opportuno rendere coerente la zonizzazione delle sottozone sopra indicate poste a nord della via Ingrao, pertanto la sottozona C2 di cui sopra va riclassificata in C1.
Fermo restando quanto già detto nel parere dell'ufficio in merito alle zone C che provengono dalle previsioni del vecchio programma di fabbricazione, si ritiene che le nuove direttrici di espansione ubicate rispettivamente a monte della via Ingrao (C1), ed a monte della via Aldo Moro (C2), disattese nel parere dell'ufficio, debbano essere riconsiderate.
Infatti dette aree, inserite nel contesto urbano, se opportunamente normate ne possono delineare il relativo margine in direzione nord ed in direzione est. Inoltre l'area posta a nord della via Ingrao nella precedente pianificazione era destinata ad attività produttive.
Appare pertanto necessario che le suddette aree vengano normate in maniera unitaria prevedendo per esse una espansione urbana ed edilizia rada. Dette aree dovranno pertanto essere classificate come C2 con indice di fabbricabilità di mc./mq. 0,75, altezza massima ml. 7,50 ed in ogni caso non potranno essere superati due piani fuori terra, la superficie minima del piano di lottizzazione non potrà essere inferiore a mq. 10.000, la superficie del lotto non potrà essere inferiore a mq. 1.000.
6)  Il parcheggio previsto a servizio del campo sportivo comunale appare non opportunamente ubicato e dimensionalmente insufficiente. Appare pertanto necessario localizzare le stesse in un sito più idoneo.
7)  Per quanto riguarda la viabilità, si ritiene che la strada di circonvallazione condivisa nel parere dell'ufficio, debba essere rivista nella parte di tracciato che innesta sulla via Ingrao. Infatti in questo ultimo tratto la strada si incunea tra costruzioni esistenti, perdendo così le caratteristiche di strada di circonvallazione. Appare pertanto necessario disattendere il tratto di viabilità in questione, prevedendo un solo innesto sulla via lngrao.
8)  Aree di interesse archeologico.
Dovranno essere perimetrate, di concerto con la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, le aree di interesse archeologico di seguito elencate e già individuate nelle tavole di piano. Tali aree dovranno essere sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 146, lettera m), del decreto legislativo n. 490/99:
-  116 - contrada Lumia, casa Piazza;
-  117 - contrada Farcia;
-  118 - contrada Farcia;
-  119 - contrada Racalmare, case Licata;
-  120 - contrada Fanara, case Chiarenza;
-  121 - contrada Racalmare, case Morgante;
-  122 - contrada Racalmare;
-  123 - contrada Racalmare, case Gueli;
-  124 - contrada Racalmare, case Vutera.
Per questi ambiti, i relativi progetti dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza di Agrigento, ai sensi del D.L. n. 490/99, art. 151.
9) Norme generali
Le previsioni normative di tutti gli ambiti attenzionati ope-legis e non, che sono stati utilmente inseriti nello strumento urbanistico, si dovranno comunque uniformare alle direttive contenute nelle linee guida del piano territoriale paesistico regionale approvato con decreto Assessorato dei beni culturali ed ambientali del 21 maggio 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 24 settembre 1999.
Ed inoltre:
-  preventivo parere della Soprintendenza per tutte le opere rientranti nell'ambito dei vincoli sopraddetti ai sensi dell'art. 151 del D.L. n. 490/99;
-  richiamo al rispetto dell'art. 78 del decreto legislativo n. 490/99 circa l'obbligo della denuncia del rinvenimento di materiale archeologico, storico, etc.;
-  nelle aree artificialmente rimboschite valgono ad integrazione delle norme di attuazione come zona agricola, quelle stabilite dal D.L. n. 490/99 e dall'art. 3 della legge regionale n. 13/99.
10)  Osservazioni ed opposizioni
Durante il periodo di pubblicazione del piano regolatore generale delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio sono pervenute al comune n. 20 osservazioni e/o opposizioni.
I suddetti ricorsi sono stati visualizzati nelle tavole di piano regolatore generale e sono stati oggetto di relazione da parte del progettista del piano.
Sulle osservazioni e/o opposizioni ha controdedotto il consiglio comunale di Grotte con le deliberazioni n. 37 del 22 giugno 1998; n. 38 del 23 giugno 1998; n. 39 del 7 luglio 1998; n. 40 del 9 luglio 1998.
Per quanto riguarda le suddette osservazioni si condivide quanto espresso nel parere dell'Ufficio.
La ditta Lo Re Giuseppe ed altri ha trasmesso direttamente all'Assessorato un'osservazione avverso il piano regolatore generale, detta osservazione dovrà essere trasmessa al comune per essere opportunamente controdedotta.
Per tutto quanto sopra, il Consiglio esprime parere
1) che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Grotte, adottato con la deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 7 ottobre 1997, siano condivisibili in conformità alla proposta formulata dall'ufficio con la nota prot. n. 356 del 29 dicembre 1999 che si intende qui integralmente riportata, e con le prescrizioni e modifiche contenute nei superiori considerata;
2)  le osservazioni e le opposizioni sono determinate in conformità alla proposta dell'ufficio più volte richiamata ed in base a quanto detto nei superiori considerata.";
Vista la nota assessoriale n. 4655 del 26 luglio 2000, con la quale, nel condividere il suddetto voto, è stato richiesto al comune di Grotte, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, di adottare le controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 291 del 15 giugno 2000;
Vista la delibera consiliare n. 41 del 26 ottobre 2000, relativa all'esame delle opposizioni presentate dalla ditta Lo Re ed altri e dalla ditta Gueli, pervenute direttamente all'A.R.T.A. e trasmesse al comune in dipendenza di quanto espresso nel voto C.R.U. n. 291 del 15 giugno 2000;
Vista la deliberazione consiliare n. 42 del 26 ottobre 2000, dalla quale si rileva che la maggioranza dei consiglieri comunali dichiara l'incompatibilità, ai sensi dell'art. 176 dell'O.R.E.L. e s.m.i., a determinarsi in ordine a quanto assunto da questo Assessorato con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 291 del 15 giugno 2000;
Vista la deliberazione n. 1 del 26 febbraio 2001, con la quale il commissario ad acta, nominato da questo Assessorato con decreto n. 417/D.R.U. del 17 novembre 2000, ha adottato le controdeduzioni al voto del C.R.U. formulate dal progettista;
Vista la proposta del gruppo XXXI/D.R.U. n. 84 del 20 aprile 2001, resa in ordine alle controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al voto C.R.U. n. 291 del 15 giugno 2000, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Considerazioni:
Dall'esame della relazione sulle controdeduzioni al voto C.R.U. n. 281 del 15 giugno 2000 e degli elaborati trasmessi dal comune di Grotte è emerso quanto segue:
Attestazione dell'U.T.C. Per come richiesto dal voto C.R.U., l'U.T.C. ha prodotto l'attestazione sulla corrispondenza degli elaborati prodotti e la cartografia di base.
1)  Errore di graficismo sulla tav. 10
Sono state inoltre eliminate le campiture della tav. 10 non richiamate nella relativa legenda, con la redazione di una nuova tavola denominata tav. 10 bis.
2)  Aspetti geologico-tecnici
a)  Nel voto del C.R.U. l'edificabilità nelle z.t.o. soggette a prescrizioni esecutive e ricadenti in zone in pendio, di cui alla circolare A.R.T.A. n. 139 del 23 giugno 1989, così come richiesto dal punto (h) del decreto ministeriale 11 marzo 1988, deve essere subordinata alle valutazioni di stabilità delle suddette aree, valutazioni e verifiche che dovranno essere oggetto di apposita relazione geotecnica da sottoporre all'approvazione dell'ufficio del Genio civile, subordinando a tale approvazione la decorrenza del piano attuativo. Tali considerazioni non sono condivise dal comune, in quanto sembrano contrastare con il fatto che il territorio comunale di Grotte non è classificato nè tra le aree a rischio sismico nè tra quelle da consolidare, di cui alla legge n. 64/74, le sole per le quali è prevista una specifica approvazione preventiva da parte dell'ufficio del Genio civile relativamente alla pianificazione urbanistica, ritenendo pertanto che l'attuatività delle aree sottoposte a prescrizione esecutiva debba decorrere dalla data di attuazione dello stesso piano regolatore generale, in considerazione dello studio geotecnico che già contiene le preventive verifiche di stabilità dei pendii più acclivi riscontrati nelle zone interessate dalla pianificazione, studio geotecnico presentato a corredo del piano regolatore generale;
b)  Per quanto riguarda le fasce di rispetto delle opere di captazione delle risorse destinate all'uso idropotabile, in particolare dei quattro pozzi trivellati dal comune di Grotte e dal consorzio del Voltano, precedentemente ampie di soli ml. 100, vengono elevate a 200 ml., così come rappresentato nelle nuove tavole 4 bis, 5 bis e 9 bis del piano regolatore generale. Inoltre, per quanto richiesto dal C.R.U. relativamente alle modalità di intervento nelle suddette zone di rispetto, è stato riportato integralmente nella nuova stesura dell'art. 36 delle N.T.A.;
c)  In ordine all'obbligatorietà della redazione di un apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione, già risulta sancito dal 2° comma dell'art. 13 del R.E. comunale, mentre all'art. 10 dello stesso è inserito anche l'obbligo della presentazione di tale studio per alcune particolari richieste di autorizzazioni edilizie evidenziate dal C.R.U., di cui all'art. 5 della legge regionale n. 37/85, ossia scavo di pozzi scarichi di reflui non in fognatura, sbancamenti etc.;
d)  Nella commissione edilizia comunale, così come richiesto dal C.R.U., risulta già prevista la presenza di un geologo;
e) Per quanto attiene l'obbligo dello studio geologico per i successivi piani attuativi, relativi alla z.t.o oggi non normate, è stato modificato l'art. 18 delle N.T.A. specificando l'obbligo di supportare con un'apposita relazione geologica per i piani di lottizzazione, per le varianti urbanistiche, per le opere di urbanizzazione e per tutti i singoli lotti edificabili;
f)  Per quanto riguarda la richiesta di questo Ufficio di inserire una fascia di inedificabilità di ml. 10 a cavallo delle faglie accertate, il comune di Grotte ritiene, per come è specificato nello studio geologico allegato al piano, che le suddette faglie sono state generate da un'attività tettonica verificatasi sino al Plio-pleistocene ed oggi da considerarsi esaurita. Tali considerazioni geologiche sono confermate dall'assenza in tempi storici di scosse telluriche in tutto il territorio comunale e nei comuni limitrofi.
Per quanto sopra rappresentato, questo Gruppo ritiene che le valutazioni in merito ai sopra descritti aspetti geologici debbano essere approfondite in sede di C.R.U., in quanto esulano dalle competenze del Gruppo stesso.
3)  Zone territoriali omogenee
a)  Zona A. In considerazione di quanto richiesto dall'ufficio e dal C.R.U., considerata l'unitarietà del tessuto edilizio del centro storico e ritenendo superflua l'articolazione in due sottozone A.1 e A.2 vengono soppressi gli artt. 42 e 44 delle N.T.A., riferite alle zone A.1 e B.0 e l'art. 43 vieni riformulato considerando un'unica zona A che comprende l'agglomerato urbano di antica realizzazione, così come riportato nelle perimetrazioni della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento. Nella tav. 10 bis del piano regolatore generale è così riportato il nuovo perimetro con l'eliminazione delle zone A.1 e B.0 e l'inclusione della nuova unica zona A, anche delle aree site a monte del centro storico, come individuate nel precedente programma di fabbricazione (comparti di case a spina, ad andamento parallelo e con orditura di area nel senso della massima pendenza) e del rione denominato Casale San Francesco, aree tutte classificate nel precedente strumento urbanistico come zone di completamento. Gli interventi edilizi consentiti nella zona A sono quelli rappresentati nel voto del C.R.U. e riportati integralmente nel nuovo art. 43 delle N.T.A.
b)  Zone B. La zona B, che identifica le aree sature o in via di completamento era stata suddivisa in cinque sottozone (B.0, B.1, B.2, B.3, B.4). Per quanto riguarda le zone B.2, B.3 e B.4 rimangono invariate le previsioni condivise dalla D.R.U. e dal C.R.U. Per quanto riguarda la zona B.0, per effetto della riperimetrazione della z.t.o. A, è stata interamente eliminata. Per le zone B.1 alcuni ambiti, come quello posto a nord della fascia di rispetto cimiteriale e quello posto a nord della S.P. n. 15, a parere del C.R.U. non sembrano possedere i requisiti prescritti dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444/68 per essere classificate zone B, richiedendone la riclassificazione come sottozone C.1. Il comune di Grotte ha fatto quindi una verifica sulla aerofotogrammetria digitalizzata in merito al rapporto di copertura ed alle loro densità edilizia attuale, sui tre ambiti relativi alle zone B1 del piano regolatore generale (ambito compreso tra via Madonna delle Grazie e la strada per il cimitero, ambito compreso tra la via Madonna delle Grazie e la via San Giovanni Bosco, ambito a nord della S.P. n. 15). Dalla suddetta verifica risulta che per il solo ambito a nord della S.P. n. 15 il rapporto di copertura e la densità edilizia risultano inferiori a quelli previsti per la zona B.1, pertanto, il suddetto ambito, per come richiesto dal C.R.U., viene riclassificato in zona C.1, mentre vengono riconfermate come zone B.1 del piano regolatore generale le altre due zone. La superiore modifica è riportata nella nuova tavola 10bis del piano regolatore generale dove inoltre viene individuata come B.2 l'area compresa tra le vie Ingrao, Sturzo e Pirandello, in ossequio al criterio di uniformità di previsione urbanistica per le aree costituenti un ben definito comparto (punto 5 voto C.R.U.);
c)  Zone C. Le zone d'espansione residenziale erano state articolate in due sottozone C.1 e C.2, rispettivamente, a densità media (3 mc./mq.) e a densità bassa (1,5 mc./mq.). In conformità al punto 5 del voto C.R.U., le aree poste a nord della S.P. n. 15 e del tratto iniziale della via lngrao fino all'incrocio della via Leopardi vengono classificate come C.1. Per quanto riguarda le due nuove zone C inserite nel P.R.G. a monte della via Aldo Moro e tra la via Ingrao e la Ferrovia, aree considerate dalla D.R.U. in esubero rispetto al patrimonio esistente e riconsiderate dal C.R.U., vengono riproposte come zone C.2 di espansione urbana a bassa densità. Tale variazione è riportata nella nuova tav. 10bis.
d)  Zona E. Il verde agricolo era stato classificato secondo le seguenti quattro sottozone:
-  E.1 Agricola di residenza stagionale di margine urbano;
-  E.2 Agricola di residenza stagionale e produttiva;
-  E.3 Parti territoriali destinate ad uso agricolo e produttivo;
-  E.4 Parti territoriali agricole soggette a risanamento ambientale.
Il comune di Grotte nel condividere le considerazioni della D.R.U. in merito all'accessiva frammentazione di tale z.t.o. elimina le sottozone E.3 ed E.4, riclassificandole entrambe nell'unica z.t.o. E, ossia come parte del territorio destinato ad usi agricoli e/o produttivi. Gli interventi in tale zona sono regolati dalla nuova stesura dell'art. 58 delle N.T.A., mentre viene eliminato l'art. 59 delle stesse. Per quanto riguarda le sottozone E.1 ed E.2, caratterizzate dalla presenza di interventi a carattere abitativo (residenze stagionali), la pianificazione deve essere attuata attraverso piani di lottizzazioni privati o piani attuativi predisposti dal comune, subordinando alla loro approvazione il rilascio delle concessioni per l'edilizia stagionale. Le suddette zone vengono pertanto riclassificate come C.3 e C.4 (nuova stesura degli artt. 56 e 57 delle N.T.A.).
e)  Parcheggio a servizio del campo sportivo. Il parcheggio previsto a servizio del campo sportivo comunale, cosi come richiesto dal C.R.U., é stato traslato nell'area di proprietà comunale limitrofa a delle attrezzature sportive esistenti con una superficie di mq. 3.300, per cui sia la dimensione che la nuova ubicazione appare più idonea in quanto a servizio degli impianti sportivi che non sono utilizzati quasi mai contemporaneamente dagli utenti.
Questo gruppo, pertanto, ritiene condivisibile quanto sopra rappresentato.
4)  Cimitero comunale
Nelle Tavole 9 bis e 10 bis del piano regolatore generale è stato eliminato l'ampliamento del cimitero comunale previsto nel versante ovest, riconducendo tale attrezzatura alle dimensioni previste nel decreto assessoriale n. 234/D.R.U. del 19 maggio 1998 di approvazione del progetto di ampliamento.
5)  Viabilità
Il piano regolatore generale prevede il riassetto della viabilità attraverso il completamento della viabilità intercomunale, anche se molte delle strade programmate appaiono un'inutile duplicazione della viabilità esistente. A tal riguardo il comune di Grotte controdeduce alla precedente osservazione della D.R.U., esaminando singolarmente la nuova viabilità, confermando per intero i tracciati viari come previsti nel piano, tranne due strade, e precisamente, la strada esistente cimitero-Lumia-Falcia indicata nella tav. di piano regolatore generale con il numero 12 ed il prolungamento delle vie delle Rose oltre la S.P. Grotte-Comitini. Pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal comune di Grotte, questo gruppo è dell'avviso di riconfermare quanto contenuto nel proprio parere n. 356 del 29 dicembre 1999.
6)  Aree di interesse archeologico
In relazione a quanto richiesto nel punto 8 della relazione del C.R.U., le nuove aree di interesse archeologico, individuate nella tav. 4 del piano regolatore generale come aree a rischio archeologico, sono state perimetrate nelle nuove tavole 4bis, 5bis e 9bis del piano regolatore generale per come individuate dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento come zone sottoposte a tutela ex art. 146 del decreto legislativo n. 490/99 e le cui progettazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza di Agrigento ai sensi dell'art. 151 del già citato decreto legislativo n, 490/99. E' stato quindi aggiornato l'art. 41 delle N.T.A. ed è stato inserito l'art. 41 bis nelle stesse.
7)  Osservazioni ed opposizioni
Su due osservazioni, pervenute successivamente direttamenta in Assessorato, il C.R.U. ha richiesto al comune di Grotte di controdedurre, e precisamente, quella relativa alla ditta Gueli Vincenza e quella della ditta Lo Re Giuseppe. Sulle stesse il consiglio comunale di Grotte ha espresso le proprie determinazioni con delibera n. 41 del 18 ottobre 2000, destinando a parcheggio l'area di risulta del trasferito impianto di distribuzione carburanti Kuwait (ditta Gueli Vincenza) ed estendendo la zona B2 lungo la via Madonna delle Grazie, limitatamente alla porzione di area afferente al verde di progetto (così come visualizzato nella planimetria allegata alla delibera n. 41/2000). Si condivide quanto controdedotto dal comune.
Da un confronto fra la tav. 10 di piano regolatore generale e la tav. 10bis (sostitutiva rielaborata) risulta che il comune di Grotte, in sede di controdeduzioni ha apportato delle modifiche al piano regolatore generale adottato, cambiando la destinazione urbanistica di alcune aree e sopprimendo, altresì, delle attrezzature scolastiche. Tali modifiche, non discendendo da alcuna prescrizione del C.R.U. sono pertanto non condivisibili da questo gruppo di lavoro.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone che le controdeduzioni formulate dal comune di Grotte al piano regolatore generale, adottate con delibera commissariale n. 1 del 26 febbraio 2001, siano da condividere con le modifiche e prescrizioni discendenti dalle superiori considerazioni.".
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 456 del 26 luglio 2001, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che il parere prot. n. 84 reso dal D.R.U. sviluppa considerazioni condivisibili, tuttavia nel corso della discussione sono emersi ulteriori elementi relativi ad aspetti delle controdeduzioni al voto C.R.U. n. 291/2000 in esame che formano oggetto delle seguenti considerazioni:
1)  Zona A
Per quanto riguarda tale Z.T.O., si prende atto delle perimetrazione della zona A effettuata dal comune sulla base delle considerazioni espresse nel voto n. 291 da questo consiglio, in linea con quanto evidenziato nel parere espresso dall'ufficio.
Eventuali possibili interventi in aree libere dovranno attrezzarsi nel rispetto delle direttive impartite con la circolare assessoriale n. 3/2000;
2) La riclassificazione in zona B2 dell'area compresa tra le vie Ingrao - Sturzo e Pirandello, classificata in origine come Z.T.O. C1 non può essere in questa sede condivisa, in quanto non è stata oggetto di alcuna prescrizione da parte di questo consiglio. Per quanto riguarda le zone C2 esposte a monte della via Aldo Moro, e tra la via Ingrao e la ferrovia, vanno mantenuti i parametri edificatori indicati nel voto n. 291/2000;
3)  Zone C3 - C4
Si condivide la riclassificazione delle ex Z.T.O. E1 ed E2 in C3 e C4 sulla base delle considerazioni espresse a tale proposito nel voto n. 291/2000.
Tuttavia la Z.T.O. C4 posta a sud-ovest dell'abitato, tra la contrada Favara e la contrada Felcia Lumia, Racalmare viene disattesa per i seguenti motivi: elevata estensione; la presenza in tale ambito di siti archeologici e beni architettonici isolati; la presenza di aree perimetrale di interesse (rischio) archeologico; la presenza di numerosi pozzi d'acqua con le relative fasce di rispetto.
In relazione alla non condivisione della zonizzazione proposta l'area interessata va riclassificata come zona E, verde agricolo;
4) per quanto attiene agli aspetti di natura geologica:
Punto 2a - considerato che le condizioni clivometriche delle aree di Z.T.O. denunciano pendenze minori rispetto ad altre aree più acclivi e per le quali le verifiche di stabilità già effettuate nell'ambito delle relazione geologica a supporto del P.R.G. hanno dato risultati confortevoli; la controdeduzione è accoglibile;
2f - le considerazioni geologiche anzidette in sede di controdeduzioni e giustificazione dell'attività tettonica della faglia in aree urbane per le quali il C.R.U. prescrive fasce di rispetto sono inaccettabili poiché si tratta di faglie neotettoniche ad attività certa plio-pristoceniche e quindi potenzialmente sismo genetiche. Oltretutto, anche se l'abitato di Grotte si trova in un settore caratterizzato di silenzio sismico in termini di epicentri macrosimici riconosciuti su basi storiche, fatto questo che ha indotto il C.R.U. a limitare la fascia di inedificabilità a soli 10 metri a cavallo delle zone di faglia non va trascurato che una faglia può considerarsi come guida d'onda nei confronti di treni d'onde sismiche provenienti da sorgenti esterne e con il piano di faglia interferenti con passibili amplificazioni locali dagli aspetti lungo la linea di faglia. Per le sopramenzionate ragioni la controdeduzione non è accoglibile.
5)  Programmazione urbanistica commerciale legge regionale n.28/99 e D.P.R.S. 11 luglio 2000.
Il piano, poiché è stato adottato nell'ottobre 1997, non può risultare adeguato ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, emanati successivamente con D.P.R.S. 11 luglio 2000 in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
Allo stato non risulta che il comune abbia provveduto all'adeguamento del piano con apposita deliberazione consiliare di modifica, ai sensi del predetto art. 5, comma 7°. Relativamente al settore commerciale il piano regolatore generale in oggetto detta disposizioni nell'ambito delle norme di attuazione delle zone territoriali omogenee. In merito si ritiene, tuttavia, che le analisi prodotte con il piano regolatore generale, così come le previsioni di piano e la normativa di riferimento, dovranno essere integrate sulla base delle direttive di cui al D.P.R.S. datato 11 luglio 2000 mediante apposita variante urbanistica. Le norme che di seguito schematicamente si riportano, prevedono la compatibilità di tali attività con la residenza (Z.T.O. B, C) la previsione di zone produttive ed attrezzature commerciali:
Norme di attuazione
- art. 49 - all'interno delle zone di completamento sono inserite le seguenti determinazioni d'uso: residenza ordinaria, commercio e pubblici esercizi ai piani terra degli edifici, parcheggi ai piani terra o interrati, studi professionali..., piccole attività non nocive e comunque compatibili con la residenza;
-  art. 52 - nelle zone C sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: residenza ordinaria, commercio e pubblici esercizi ai piani terra degli edifici, parcheggi ai piani terra... piccole attività artigianali non nocive o comunque compatibili con la residenza. Prescrizioni: con le prescrizioni di cui all'art. 3 del D.P.R.S. dell'11 luglio 2000;
-  art. 55 - Nelle zone D del piano regolatore generale destinate ad insediamenti produttivi sono consentite le seguenti destinazioni: artigianato ordinario, industrie non nocive, magazzini e mostre solo se connessi alla produzione artigianale, depositi per il commercio e all'ingrosso, depositi in genere, silos.
6)  Osservazioni e/o opposizioni
Per quanto attiene alle osservazioni e/o opposizioni si condivide quanto riferito in merito nel parere n. 84/2001 dell'ufficio.
Per quanto attiene all'osservazione delle ditte Palermo, Costanza, Spitali ripresentata all'Assessorato in data 29 maggio 2001, in base agli ulteriori elementi forniti e sulla scorta di quanto rappresentato nella nota di trasmissione del gruppo XXXI, prot. n. 113, la suddetta osservazione viene condivisa.
Per tutto quanto sopra il Consiglio esprime parere che possa procedersi all'approvazione del piano regolatore di Grotte, con annessi regolamento edilizio e prescrizione esecutiva, adottato con la deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 7 ottobre 1997 con l'introduzione delle prescrizioni discendenti dal voto di questo consiglio n. 291 del 15 giugno 2000, salvo quanto considerato con il presente parere a seguito delle controdeduzioni di cui alla delibera del commissario ad acta n. 1 del 26 febbraio 2001.";
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 38417 del 13 luglio 2001, con la quale, secondo quanto disposto dall'art. 5 comma 7, della legge regionale n. 28/99 è stato richiesto il concerto dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca sulle previsioni di piano riferite al settore commerciale;
Vista la nota prot. n. 6919 del 30 novembre 2001 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 71376 del 14 dicembre 2001, con la quale, in relazione al piano regolatore generale del comune di Grotte, sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99:
"...Omissis...
Art. 49 N.A.
Art. 52 N.A.
Art. 55 N.A.
a)  inserire la previsione di attività commerciali di vendita al dettaglio della tipologia di vicinato media e grandi strutture;
b)  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
c)  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1 art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000;
d)  prevedere l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche.";
Ritenuto di potere condividere i superiori pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 291 del 15 giugno 2000 e n. 456 del 26 luglio 2001;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvato e reso esecutivo, in conformità ai pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i sopra riportati voti n. 291 del 15 giugno 2000 e n. 456 del 26 luglio 2001 e con le modifiche di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca relative alla programmazione commerciale in premessa richiamate, il piano regolatore con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Grotte, adottato con delibera del commissario ad acta n. 1 del 7 ottobre 1997.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  gruppo XXXI/D.R.U. n. 356 del 29 dicembre 1999;
 2)  voto C.R.U. n. 291 del 15 giugno 2000;
 3)  parere del gruppo XXXI/D.R.U. n. 84 del 20 aprile 2001;
 4)  voto C.R.U. n. 456 del 26 luglio 2001;
 5)  nota prot. n. 6919 del 30 novembre 2001 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
 6)  delibera commissario ad acta n. 1 del 7 ottobre 1997, di adozione del piano regolatore generale, P.E. e R.E.;
 7)  delibera del C.C. n. 38 del 23 giugno 1998;
 8)  delibera del C.C. n. 39 del 7 luglio 1998;
 9)  delibera del C.C. n. 40 del 9 luglio 1998;
10)  delibera commissario ad acta n. 1 del 26 febbraio 2001, di adozione delle controdeduzioni al voto C.R.U.;
A)  Piano regolatore generale
11)  tav.  1 - inquadramento territoriale; 
12)  tav.  2 - sezioni territoriali; 
13)  tav.  3 - viabilità e trasporti (1:10.000); 
14)  tav.  4 - beni culturali e vincoli di tutela e salvaguardia (1:10.000); 
15)  tav.  5 - stato di fatto del territorio comunale (1:10.000); 
16)  tav.  6 - attrezzature e servizi esistenti ed in itinere (1:2.000); 
17)  tav.  7 - piani di lottizzazione e programmi co-struttivi (1:2.000); 
18)  tav.  8 - stato di fatto del centro urbano (1:2.000); 
19)  tav.  9 - zone omogenee territoriali (1:10.000); 
20)  tav.  10 - disciplina d'uso del suolo e degli edifici del centro urbano (1:2.000); 
21)  elab.  E1 - relazione; 
22)  elab.  E2 - regolamento edilizio; 
23)  elab.  E3 - norme tecniche di attuazione; 
24)  elab.  E4 - schede sulle attrezzature e sui servizi di interesse pubblico; 
B)  Studio agricolo-forestale 

25)  relazione;
26)  carta della vegetazione e dell'uso del suolo (1:10.000);
27)  carta delle infrastrutture al servizio dell'agricoltura (1:10.000);
C)  Studio geologico-tecnico 

28)  relazione;
29)  indagini geognostiche e geotecniche;
30)  carta geologica, geomorfologica ed idrogeologica (1:10.000);
31)  carta geologica, geomorfologica ed idrogeologica del centro abitato (1:2.000);
32)  carta delle zonizzazioni (1:10.000);
33)  carta delle zonizzazioni e geologica-tecnica del centro abitato (1:2.000);
D)  Prescrizioni esecutive delle zone artigianali-commerciali 

34)  relazione;
35)  previsione di spesa;
36)  stralcio dello stato di fatto, planimetria e curve di livello, scala 1:1.000;
37)  stralcio dello stato di fatto, planimetria dell'uso attuale del suolo, scala 1:1.000;
38)  stralcio dello stato di fatto, estratto particellare, scala 1:2.000;
39)  previsioni di progetto, planimetria generale su base celerimetrica, scala 1:1.000;
40)  previsioni di progetto, planimetria di zonizzazione particolareggiata, scala 1:1.000;
41)  previsioni di progetto, planimetria con le indicazioni volumetriche, scala 1:1.000;
42)  previsioni di progetto, profili regolatori, profili trasversali, scala 1:1.000;
43)  previsioni di progetto, profili regolatori profili longitudinali, scala 1:500;
44)  previsioni di progetto, planimetria generale su base catastale, scala 1:1.000;
45)  previsioni di progetto, planimetria di zonizzazione partic.ta su base catastale, scala 1:1.000;
46)  previsioni di progetto, planimetria viabilità e parcheggi, scala 1:1.000;
47)  previsioni di progetto, planimetria acque reflue e bianche, scala 1:1.000;
48)  previsioni di progetto, planimetria impianto di illuminazione, scala 1:1.000;
49)  previsioni di progetto, particolari costruttivi, scale varie;
50)  elaborati espropriativi, relazione d'esproprio;
51)  elaborati espropriativi, piano particellare d'esproprio - scala 1:2.000;
52)  elaborati espropriativi, elenco ditte da espropriare;
53)  norme - norme di attuazione;
E)  Documentazione fotografica di alcuni isolati del centro storico
54)  vol. I, isolati 1-14;
55)  vol. II, isolati 15-32;
F)  Linee guida del centro storico
56)  relazione;
57)  indagine sugli edifici storico-artistici e sui complessi monumentali;
58)  tav.  I - planimetria catastale; 
59)  tav.  II - unità edilizie; 
60)  tav.  III - patrimonio monumentale; 
61)  tav.  IV - orti, giardini, corti, cortili plurifamiliari; 
62)  tav.  V - stato della conservazione; 
63)  tav.  VI - stato della consistenza; 
64)  tav.  VII - condizioni di occupazione; 
65)  tav.  VIII - stato d'uso dei piani terra; 
66)  tav.  IX - linee guida; 

Elaborati del piano regolatore generale aggiornati alla data delle controdeduzioni al voto del C.R.U. n. 291 del 15 4 2000 e trasmessi con foglio comunale prot. n. 2331 del 28 febbraio 2001:
67)  elab.  E.2bis - regolamento edilizio; 
68)  elab.  E.3bis - norme tecniche di attuazione; 
69)  tav.  4bis - beni culturali e vincoli di tutela e salvaguardia, scala 1:10.000; 
70)  tav.  5bis - stato di fatto del territorio comunale, scala 1:10.000; 
71)  tav.  7  bis - piani di lottizzazione e programmi co-struttivi, scala 1:2.000; 
72)  tav.  8  bis - stato di fatto del centro urbano, scala 1:2.000; 
73)  tav.  9  bis - zone omogenee territoriali, scala 1:10.000; 
74)  tav.  10bis - disciplina d'uso del suolo e degli edifici del centro urbano, scala 1:2000; 

75)  relazione sulle controdeduzioni al voto C.R.U. n. 291 del 15 giugno 2000 relativo al piano regolatore generale.

Art. 3

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano vengono decise in conformità e con le stesse motivazioni proposte dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 291 del 15 luglio 2000 e n. 456 del 26 luglio 2001.

Art. 4

Il comune di Grotte dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano regolatore generale, P.E. e del R.E. e dovrà curare che, in breve tempo, vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, in modo tale che per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

I piani approvati dovranno essere depositati con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite e relative espropriazioni.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2002.
  SCIMEMI 

Torna al Sommariohome


GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 64 -  49 -  53 -  27 -  28 -  70 -