REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 26 APRILE 2002 - N. 19
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 31 dicembre 2001.
Graduatoria dei progetti relativi alla Misura 4.09 del P.O.R. Sicilia 2000-2006  pag.


DECRETO 1 marzo 2002.
Autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, da esercitarsi su terreni del comune di Monreale  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 28 febbraio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag.


DECRETO 28 febbraio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag.


DECRETO 5 marzo 2002.
Approvazione del modello dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso  pag.


DECRETO 12 marzo 2002.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 29 marzo 2002.
Ammissione con riserva di cooperative ai benefici del l'edilizia convenzionata-agevolata  pag. 10 


DECRETO 29 marzo 2002.
Ammissione con riserva di cooperative ai benefici del l'edilizia convenzionata-agevolata  pag. 10 


DECRETO 29 marzo 2002.
Ammissione di cooperative ai benefici del l'edilizia convenzionata-agevolata  pag. 11 

DECRETO 29 marzo 2002.
Ammissione di cooperative ai benefici del l'edilizia convenzionata-agevolata  pag. 11 

Assessorato della sanità

DECRETO 9 aprile 2002.
Esclusione dalla tariffa per le prestazioni specialisti che di emodialisi dell'importo relativo al costo dell'eritropoietina  pag. 12 


DECRETO 9 aprile 2002.
Graduatoria unica regionale definitiva dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida dall'1 luglio 2001 al 30 giugno 2002  pag. 13 


DECRETO 12 aprile 2002.
Piani straordinari di controllo della brucellosi bovina, bufalina e ovi-caprina  pag. 22 


DECRETO 16 aprile 2002.
Revoca dei decreti 1 marzo 1999 e 29 marzo 2000, relativi all'elenco degli aspiranti alla nomina di revisori contabili presso le aziende ed enti sanitari  pag. 33 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 27 febbraio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Campofiorito  pag. 33 


DECRETO 7 marzo 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Aragona  pag. 41 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Istituzione di un gruppo di lavoro incaricato dell'individuazione degli atti procedurali per la costituzione e il funzionamento della colonna mobile del volontariato della Sicilia orientale  pag. 49 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Avviso relativo all'approvazione degli elenchi provinciali - Agriturismo. P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 4.15 (ex 4.2.10) Azione A  pag. 49 
Proroga del termine previsto dall'avviso di rettifica alla circolare n. 289 del 18 dicembre 2000  pag. 49 

STATUTI

Statuto della Provincia regionale di Messina. Modifiche ed integrazioni  pag. 49 

CIRCOLARI
Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 17 aprile 2002, n. 1.
Imposta sulle assicurazioni. Art. 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. Modalità di versamento.  pag. 53 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 11 aprile 2002, n. 1069.
Farmaci generici - Legge 16 novembre 2001, n. 405 - Circolare n. 1065 del 19 marzo 2002  pag. 54 


CIRCOLARE 11 aprile 2002, n. 1070.
Farmaci generici - Legge 16 novembre 2001, n. 405 - Circolare n. 1065 del 19 marzo 2002  pag. 54 


CIRCOLARE 11 aprile 2002, n. 1071.
Farmaci generici - Legge 16 novembre 2001, n. 405 - Circolare n. 1065 del 19 marzo 2002  pag. 54 


CIRCOLARE 11 aprile 2002, n. 1072.
Farmaci generici - Legge 16 novembre 2001, n. 405 - Circolare n. 1065 del 19 marzo 2002  pag. 55 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 luglio 2000.

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 31 dicembre 2001.
Graduatoria dei progetti relativi alla Misura 4.09 del P.O.R. Sicilia 2000-2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento CE n. 1257/99, capo VII, artt. 25, 26, 27 e 28 - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;
Visto il Regolamento CE n. 1750/99, sezione 7, artt. 21, 22 e 23 - Modalità applicative;
Visto il decreto del Presidente della Regione del 20 novembre 2000, emesso a seguito della deliberazione di Giunta di governo n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale viene adottato il P.O.R. Sicilia 2000-2006, già approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 9 marzo 2001;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante disposizioni per l'attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese;
Considerato che, con deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 2 agosto 2001, è stato adottato il Complemento di programmazione ed in particolare la Misura 4.09 (ex 4.2.4.) - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione (FEAOG);
Vista la circolare n. 300/Dp del 26 giugno 2001, Misura 4.09 (ex 4.2.4.) - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione. - Procedure per l'esame delle istanze già presentate ai sensi della precedente normativa, ai fini dell'ammissibilità con i fondi recati dal P.O.R. Sicilia 2000-2006, annualità 2000;
Considerato che il Complemento di programmazione consente per l'annualità 2000 del P.O.R. Sicilia 2000-2006 il finanziamento dei progetti già selezionati ai sensi del Regolamento CE n. 951 del 20 maggio 1997, resi conformi ai criteri della Misura 4.09;
Tenuto conto che per l'anno 2000 nell'ambito della Misura 4.09 le risorse finanziarie programmate sono pari ad E 51.340.000, a cui corrisponde un importo di spesa pubblica di E 25.670.000 (50%);
Ritenuto opportuno, pertanto, approvare la graduatoria di tutte le pratiche inserite nell'elenco allegato al presente decreto, per le quali si è conclusa positiva mente l'istruttoria tecnico-amministrativa, escludendo le richieste delle ditte che nella programmazione 1994-1999, avevano ottenuto un primo finanziamento;
Considerato che la disponibilità finanziaria per l'annualità 2000, sopra richiamata, non consente l'ammissione a contributo di tutte le pratiche inserite nell'elenco, per cui saranno finanziati i progetti seguendo l'ordine progressivo, fino ad esaurimento della somma prevista;
Tenuto conto che le risorse finanziarie risultano allocate nel fondo unico dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, capitolo 613916, rubrica dipartimento regionale bilancio e tesoro;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è approvata la graduatoria, di cui all'elenco allegato al presente decreto, dei progetti presentati all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro il 7 agosto 2000, selezionati conformemente ai criteri di cui alla circolare n. 300/Dp del 26 giugno 2001, citata in premessa.

Art. 2

I progetti saranno finanziati, seguendo l'ordine dell'elenco allegato, fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie, con la possibilità, in fase successiva, di utilizzare ulteriori mezzi finanziari, derivanti da eventuali economie sui progetti della stessa graduatoria o resi disponibili dal mancato utilizzo di risorse destinate ad altre misure.

Art. 3

Con singoli provvedimenti, si procederà alla concessione del finanziamento ai destinatari inseriti utilmente nella graduatoria.
Il presente atto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la relativa registrazione.
Palermo, 31 dicembre 2001.
  CROSTA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 13 febbraio 2002, reg. n. 1, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, fg. n. 28.
Allegato
P.O.R. SICILIA 2000-2006 Misura 4.09 (ex 4.2.4) annualità 2000-2001

Pratiche completate entro la data del 13 luglio 2001
1)  Data istanza 31 dicembre 1996, Bioroman (ex Romeo Mangimificio) s.r.l. - Palermo, codice fiscale 047621707829, legale rappresentante Romeo Nicola, nato a Palermo il 24 dicembre 1971, sede intervento Termini Imerese (PA), importo L. 17.870.000.000.
2)  Data istanza 31 dicembre 1997, Agrumaria Corleone S.p.A. - Palermo, partita IVA 00071630842, legale rappresentante Vincenzo Corleone, nato a Palermo il 30 agosto 1937, sede intervento Carini (PA), importo L. 5.195.899.000;
3)  Data istanza 31 marzo 1998, Agrobioservice s.a.s - Siracusa, partita IVA 00979020898, legale rappresentante Conigliaro Carmelo, nato a Siracusa il 21 novembre 1961, sede intervento Siracusa (SR), importo L. 2.012.890.000;
4)  Data istanza 28 maggio 1998, Santa Ninfa società cooperativa a r.l. - S. Ninfa (TP), codice fiscale 000662810817, legale rappresentante Murania Filippo, nato S. Ninfa il 26 gennaio 1948, sede intervento Santa Ninfa (TP), importo L. 1.726.820.000;
5)  Data istanza 31 luglio 1998, Colleroni s.n.c. - Carlentini (SR) codice fiscale 01095960892, legale rappresentante Randino P. Nunzio, nato a Carlentini il 25 marzo 1959, sede intervento Carlentini (SR), importo L. 2.788.400.000;
6)  Data istanza 2 novembre 1998, Sis (Società italiana sterilizzazione) S.p.A. - Vittoria (RG), codice fiscale 0018980820, legale rappresentante Planeta Diego, nato a Palermo il 2 febbraio 1940, sede intervento Acate (RG), importo L. 1.113.280.000;
7)  Data istanza 26 novembre 1998, Bonomo s.r.l. - Biancavilla (CT), partita IVA 02355040870, legale rappresentante Bonomo Antonino, nato a Biancavilla l'1 febbraio 1938, sede intervento Motta S. Anastasia (CT), importo L. 11.708.000.000;
8)  Data istanza 31 dicembre 1998, Cipolla Paolo & C. s.n.c. - Aragona (AG), codice fiscale 01763360847, legale rappresentante Cipolla Salvatore, nato Aragona il 18 giugno 1962, sede intervento Aragona (AG), importo L. 1.499.487.000;
9)  Data istanza 22 dicembre 1998, Campisi Giuseppe Azienda agricola (impresa individuale) - Siracusa, codice fiscale CMP GPP 44C20 I754A, legale rappresentante Campisi Giuseppe, nato a Siracusa il 20 marzo 1944, sede intervento Siracusa (SR), importo L. 2.202.200.000;
10)  Data istanza 30 dicembre 1998, Patria società cooperativa a r.l. - Castiglione di Sicilia (CT), partita IVA 03346790870, legale rappresentante Di Miceli Francesco, nato a Corleone il 23 febbraio 1960, sede intervento Castiglione di Sicilia (CT), importo L. 9.823.700.000;
11)  Data istanza 30 dicembre 1998, Corbera società cooperativa a r.l. - S. Margherita Belice (AG), partita IVA 00071630842, legale rappresentante Randazzo Ignazio, nato a S. Margherita Belice il 12 gennaio 1949, sede intervento S. Margherita Belice (AG), importo L. 1.333.162.000;
12)  Data istanza 30 dicembre 1998, La Vite società cooperativa a r.l. - Partanna (TP), partita IVA 00058210816, legale rappresentante Ingoglia Calogero, nato a Partanna il 14 settembre 1915, sede intervento Partanna (TP), importo L. 1.149.317.000;
13)  Data istanza 5 gennaio 1999, Gaia s.r.l. - Vittoria (RG), partita IVA 00929520880, legale rappresentante Cilia Salvatore, nato a Vittoria il 10 giugno 1960, sede intervento Vittoria (RG), importo L. 3.607.400.000;
14)  Data istanza 5 gennaio 1999, Moncada Salvatore s.r.l. - Ispica (RG), partita IVA 0073190882, legale rappresentante Moncada Angelo, nato a Ispica il 21 febbraio 1957, sede intervento Ispica (RG), importo L. 6.467.300.000;
15)  Data istanza 19 febbraio 1999, Progetto Verde s.r.l. - Vittoria (RG), codice fiscale 01046500888, legale rappresentante Ciaculli Maurizio, nato a Vittoria il 10 febbraio 1964, sede intervento Acate (RG), importo L. 3.817.500.000;
16)  Data istanza 21 ottobre 1999, Rossitto Vincenzo (impresa individuale) - Avola (SR), codice fiscale RSS VCN 68L30 F943P, legale rappresentante Rossitto Vincenzo, nato a Noto il 30 luglio 1968, sede intervento Avola (SR), importo L. 542.700.000;
17)  Data istanza 2 novembre 1999, Aurora Valle dei Templi società cooperativa a r.l. - Favara (AG), partita IVA 00120870845, legale rappresentante Virgone Carmelo, nato a Favara il 15 marzo 1923, sede intervento Favara (AG), importo L. 1.754.000.000;
18)  Data istanza 7 dicembre 1999, Lo Presti Salvatore azienda agricola (impresa individuale) - Nicosia (EN), partita IVA 00672440864, legale rappresentante Lo Presti Salvatore, nato a Nicosia il 29 novembre 1962, sede intervento Nicosia (EN), importo L. 2.041.314.000;
19)  Data istanza 23 dicembre 1999, Cutusio società cooperativa a r.l. - Marsala (TP), codice fiscale 00079570818, legale rappresentante Orto Vito, nato a Marsala il 19 agosto 1955, sede intervento Marsala (TP), importo L. 1.055.934.000;
20)  Data istanza 27 dicembre 1999, Causa Vittoria (ditta individuale) - Altofonte (PA), partita IVA 00368660825, legale rappresentante Causa Vittoria, nata a Altofonte il 24 aprile 1938, sede intervento Altofonte (PA), importo L. 1.897.539.000;
21)  Data istanza 29 dicembre 1999, Colomba Bianca società cooperativa a r.l. - Mazara del Vallo, codice fiscale 00241940816, legale rappresentante Taschetta Leonardo, nato a Salemi il 19 febbraio 1961, sede intervento Salemi (TP), importo L. 3.410.210.000;
22)  Data istanza 30 dicembre 1999, Velo Francesco s.r.l. - Scala Torregrotta (ME), partita IVA 01707480834, legale rappresentante Velo Francesco, nato a Monforte S. Giorgio l'8 aprile 1935, sede intervento S. Filippo del Mela (ME), importo L. 16.100.000.000;
23)  Data istanza 30 dicembre 1999, Europa società cooperativa a r.l. - Petrosino (TP), codice fiscale 00060170818, legale rappresentante Angileri Giacomo, nato a Marsala il 20 marzo 1928, sede intervento Petrosino (TP), importo L. 5.910.300.000;
24)  Data istanza 31 dicembre 1999, Marina Iblea (associazione d'impresa) - Ragusa, codice fiscale 01112930886, legale rappresentante Licitra Giovanni, nato a Ragusa il 5 agosto 1966, sede in tervento Ragusa (RG), importo L. 3.468.900.000;
25)  Data istanza 7 giugno 2000 - Prolat Sicilia s.r.l. - Caltanissetta, partita IVA 01340440856, legale rappresentante Alesso Giuseppe, nato a Caltanissetta il 6 luglio 1967, sede intervento Caltanissetta (CL), importo L. 7.495.000.000;
26)  Data istanza 29 giugno 2000, Agrumi Gel s.r.l. - Barcellona Pozzo di Gotto (ME), partita IVA 01549800835, legale rappresentante Imbesi Salvatore, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 4 aprile 1961, sede intervento Barcellona Pozzo di Gotto (ME), importo L. 11.596.230.000;
27)  Data istanza 30 giugno 2000, Emmegi s.r.l. - Collecchio (PR), codice fiscale 0402480820, legale rappresentante Compiani Paolo, nato a Collecchio il 3 maggio 1950, sede intervento Termini Imerese (PA), importo L. 38.188.000.000;
Pratiche completate dal 13 luglio 2001 al 3 agosto 2001
28)  Data istanza 16 luglio 1998, Il Melograno azienda agri cola (impresa individuale) - Fiumefreddo di Sicilia, codice fiscale 01095960892, legale rappresentante Cavallaro Roberto, nato a Mascali l'11 settembre 1969, sede intervento Fiumefreddo di Sicilia (CT), importo L. 2.402.900.000;
Pratiche completate dopo il 3 agosto 2001
29)  Data istanza 30 dicembre 1999, Raggio di Sole s.r.l.- Palermo, codice fiscale 00798790820, legale rappresentante Montalbano Nicolò, nato a Palermo il 24 agosto 1970, sede intervento Palermo (PA), importo L. 2.540.063.000;
30)  Data istanza 29 dicembre 1999, Monte Olimpo s.r.l. - Sambuca di Sicilia (AG), codice fiscale 01850550847, legale rappresentante Maggio Giovanni, nato a Sambuca di Sicilia il 24 ottobre 1958, sede intervento Sambuca di Sicilia (AG), importo L. 2.997.263.000.
Totale importo investimenti (contributo pubblico + privato) L. 173.715.708.000.
(2002.13.730)
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DECRETO 1 marzo 2002.
Autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, da esercitarsi su terreni del comune di Monreale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XI FAUNISTICO VENATORIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001 di approvazione del proprio contratto individuale;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 38 della predetta legge regionale n. 33/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1666 del 9 giugno 1999, di adozione dei criteri applicativi e gli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di costituzione degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare;
Vista la domanda presentata dal sig. Lucio Gramignani, nato a Palermo il 12 aprile 1932, ivi residente in via F. Guardione n. 3, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare;
Vista la relazione tecnica di parte ed il programma di produzione distinto per specie;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa di parte presentata a corredo dell'istanza;
Visto il verbale dell'accertamento effettuato dalla Ri partizione faunistico-venatoria di Palermo, dal quale si rileva, tra l'altro, il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;
Vista la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, prot. n. 130 del 17 gennaio 2002;
Visto il certificato di iscrizione alla Camera di commercio di Palermo prot. n. CER/5304/2002/CPA0001 del 20 febbraio 2002, dal quale si rileva, tra l'altro, il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Lucio Gramignani, nato a Palermo il 12 aprile 1932 ed ivi residente in via F. Guardione n. 3, è autorizzato, alle condizioni di cui ai successivi articoli, al l'esercizio dell'attività di allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, da esercitarsi sui terreni siti in Monreale, contrada Vigna d'Api Case Nuove, foglio di mappa 60, particelle 172, 174, 175, 208, 217, 218, 244, 248, 459 e 460, per un'estensione complessiva di Ha 69.40.00.

Art. 2

E' fatto obbligo al sig. Lucio Gramignani di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza, con particolare riguardo alle specie da allevare, al programma di produzione e alla dichiarazione resa in data 22 marzo 2001.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, agli impegni assunti e di cui al precedente art. 2 nonché alle eventuali ulteriori norme che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, la perdita dei requisiti di cui al decreto n. 1666 del 9 giugno 1999, citato nelle premesse, comporta la revoca della presente autorizzazione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che fossero interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 marzo 2002.
  ALBANESE 

(2002.11.593)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 28 febbraio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2001, n. 22, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 28 febbraio 2002;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto n. 13 dell'8 gennaio 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 17 marzo 2000, n. 8, art. 36, comma 2;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa";
Considerato che il capitolo 613911 (ex cap. 60784) relativo al fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990, previsto ai sensi della legge n. 433/91 nel bilancio di previsione della Regione 2002 presenta le sufficienti disponibilità;
Viste le note prott. nn. 148 del 18 gennaio 2002 e n. 210 del 24 gennaio 2002 della Presidenza - dipartimento di protezione civile - con le quali si chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per l'esercizio 2002 rispettivamente della somma di E 10.000.000,00 sul cap. 516005 per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano di cui all'art. 2 obiettivo "a" della legge n. 433/91, della somma di E 15.000.000,00 sul cap. 516409 per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano di cui all'art. 2 obiettivo "1 bis" della legge n. 433/91 e successive rimodulazioni;
Viste le note prott. nn. 88 e 232 del 12 febbraio 2002 della Ragioneria centrale competente, con cui si trasmettono le suindicate note assessoriali;
Vista la nota prot. n. 1309 dell'11 febbraio 2002 della Presidenza - dipartimento di protezione civile;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di dover apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2002, le necessarie variazioni al fine di dare attuazione alla citata legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 13 dell'8 gennaio 2002, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


      ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE 
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.6  - Protezione civile ed eventi calamitosi     - 25.000.000,00 
  di cui al capitolo 
  613911 Fondo destinato alla ricostruzione e alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province diSiracusa, 
Catania e Ragusa (ex cap. 60784)      - 25.000.000,00 
      PRESIDENZA DELLA REGIONE 
RUBRICA  6  - Dipartimento regionale della protezione civile 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  1.6.2.6.2  - Interventi infrastrutturali     + 25.000.000,00 
  di cui ai capitoli 

(Nuova istituzione)
  516005 Progettazione e realizzazione di interventi di particolare urgenza  
sugli edifici pubblici e di uso pubblico      + 10.000.000,00  

(Nuova istituzione)
  516409 Trasferimenti ai comuni di Siracusa, Catania e Messina per la rea- 
lizzazione di infrastrutture di protezione civile      + 15.000.000,00 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2002.
  PAGANO 

(2002.11.609)
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DECRETO 28 febbraio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2001, n. 22, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 28 febbraio 2002;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto n. 13 dell'8 gennaio 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 17 marzo 2000, n. 8, art. 36, comma 2;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa";
Considerato che il capitolo 613911 (ex cap. 60784) relativo al fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 previsto ai sensi della legge n. 433/91 nel bilancio di previsione della Regione 2002 presenta le sufficienti disponibilità;
Viste le note prott. nn. 146, 147, 149 del 18 gennaio 2002 e n. 209 del 24 gennaio 2002 della Presidenza - dipartimento di protezione civile - con le quali si chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per l'esercizio 2002 rispettivamente della somma di E 30.000.000,00 sul cap. 516007 per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano di cui all'art. 2 obiettivo "c" della legge n. 433/91, della somma di E 10.000.000,00 sul cap. 516402 per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano di cui all'art. 2 obiettivo "d" della legge n. 433/91, della somma di E 60.000.000,00 sul cap. 516404 per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano di cui all'art. 2 obiettivo "b" della legge n. 433/91 e della somma di E 15.000.000,00 sul cap. 516406 per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano di cui all'art. 2, obiettivo "h" della legge n. 433/91 e successive rimodulazioni;
Viste le note prott. nn. 90, 89, 86 e 233 del 12 febbraio 2002 della Ragioneria centrale della Presidenza, con cui si trasmettono le suindicate note assessoriali;
Vista la nota prot. n. 1309 dell'11 febbraio 2002 della Presidenza - dipartimento di protezione civile;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di dover apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2002, le necessarie variazioni al fine di dare attuazione alla citata legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 13 dell'8 gennaio 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


      ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE 
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.6  - Protezione civile ed eventi calamitosi     - 115.000.000,00 - 54.824.000,00 
  di cui al capitolo 
  613911 Fondo destinato alla ricostruzione e alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province diSiracusa, 
Catania e Ragusa (ex cap. 60784)      - 115.000.000,00 - 54.824.000,00 
      PRESIDENZA DELLA REGIONE 
RUBRICA  6  - Dipartimento regionale della protezione civile 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  1.6.2.6.1  - Protezione civile ed eventi calamitosi     + 115.000.000,00 + 54.824.000,00 
  di cui ai capitoli 

(Nuova istituzione)
  516007 Recupero e conservazione di edifici di culto e di interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio ba- 
rocco di Val di Noto      + 30.000.000,00  

(Nuova istituzione)
  516402 Ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per effetto del sisma ed esecuzione di eventuali interventi di consolidamento del suolo delle zone interessate alla ricostruzione, adeguamento o ripri- 
stino degli edifici danneggiati      + 10.000.000,00 

(Nuova istituzione)
  516404 Riparazione, miglioramento strutturale dell'edilizia privata: spese relative agli oneri derivanti dall'attuazione delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212 del 3 febbraio 1992 e n. 2245 del 26 marzo 1992 e successive integrazioni e modificazioni e dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Mi- 
nistri n. 2414 dell'1 settembre 1995      + 60.000.000,00 + 54.824.000,00 

(Nuova istituzione)
  516406 Potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello perife- 
rico      + 15.000.000,00 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2002.
  PAGANO 

(2002.11.610)
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DECRETO 5 marzo 2002.
Approvazione del modello dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale dell'8 luglio 1977, n. 47, riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 47 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione del l'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
Visto il piano operativo di attuazione dell'euro (P.O.A.) predisposto da questo Assessorato per agevolare l'azione amministrativa regionale, approvato con deliberazione di Giunta n. 144 dell'1 giugno 2000;
Visto il D.P.Reg. n. 563 del 5 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56, parte I, del 3 dicembre 1999, con il quale si approva la modalità attuativa dell'art. 66 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, in materia di esecuzioni forzate nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici non economici della Regione, nonché si approva il modello contabile dello "speciale ordine di pagamento in conto sospeso";
Ritenuto necessario provvedere all'adeguamento della modulistica contabile suddetta a seguito dell'introduzione dell'euro come valuta unica di conto;

Decreta:


Art. 1

E' approvato, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, l'allegato modello che dovrà essere utilizzato in sostituzione della modulistica preesistente e che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà inserito nel sito ufficiale internet della Regione (www.regione.sicilia.it).
Palermo, 5 marzo 2002.
  PAGANO 




(2002.11.608)
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DECRETO 12 marzo 2002.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", ed, in particolare l'art. 28 relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'art. 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visti i decreti n. 34 del 29 aprile 1999 e n. 197 del 28 dicembre 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999 e n. 8 del 25 febbraio 2000;
Viste le istanze, pervenute per il tramite della Federazione italiana tabaccai, con nota prot. n. 105/C del 23 gennaio 2002, dei sigg. Giambanco Elio Giuseppe, Giunta Giovanni e Rosano Andrea, nuovi titolari subentrati nella gestione delle rispettive rivendite e volte a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredate dall'originale della nuova delega RID;
Viste le note LRV-30-01279/00 del 10 ottobre 2000, LRV-30-07270/01 del 21 novembre e LRV-30-07500/01 dell'11 dicembre 2001, con le quali la società Lottomatica ha comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità delle seguenti rivendite ed i nominativi dei sotto citati nuovi titolari:



Vista la nota della Federazione italiana tabaccai n. 1561 del 14 gennaio 2002, con la quale la stessa Federazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Vista la nota prot. n. 1032 del 14 gennaio 2002, con la quale l'ECOMAP ha comunicato che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fideiussoria a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403 per l'anno 2002;
Considerato che con la presentazione delle citate istanze si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione avvenga alla cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai in quanto risultano collegati in rete tramite Lottomatica, e conseguentemente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai i cui nominativi sono i seguenti:







Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140 codice ABI 01020 codice CAB 04793 - codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione dirigenziale.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 marzo 2002.
  RABBONI 

(2002.11.621)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 29 marzo 2002.
Ammissione con riserva di cooperative ai benefici del l'edilizia convenzionata-agevolata.

IL CAPO DEL SERVIZIO AREE URBANE E POLITICA DELLA CASA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del 5 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002, con il quale sono state depennate dalle graduatorie di cui al decreto n. 1083/X del 7 dicembre 1988 le cooperative edilizie risultanti non più attive o cancellate dal registro prefettizio;
Considerato che le sotto elencate cooperative, depennate con il citato decreto:
-  cooperativa edilizia Europa 84 a r.l. di Paternò (CT);
-  Orion, società cooperativa edilizia a r.l. di Catania;
-  cooperativa Terra Nobile a r.l. di Porto Palo di Capo Passero (SR),
hanno richiesto di essere mantenute in graduatoria per l'ammissione ai benefici dell'edilizia convenzionata-agevolata, allegando documentazione a sostegno della ri chiesta medesima;
Considerato che per mero errore è stata depennata la cooperativa De Silva di Palermo;
Ritenuto di procedere alla richiesta riammissione su bordinatamente all'acquisizione di ulteriore documentazione idonea a comprovare la validità delle ragioni esposte;

Decreta:


Art. 1

Con le riserve di cui sopra, sono riammesse ai benefici dell'edilizia convenzionata agevolata le sotto elencate cooperative:
-  cooperativa edilizia Europa 84 a r.l. di Paternò (CT);
-  Orion, società cooperativa edilizia a r.l. di Catania;
-  cooperativa Terra Nobile a r.l. di Porto Palo di Capo Passero (SR);
-  cooperativa De Silva di Palermo.
Alle stesse verrà comunicato successivamente il nu mero degli alloggi che sarà consentito realizzare.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 marzo 2002.
  GANGI 

(2002.16.890)
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DECRETO 29 marzo 2002.
Ammissione con riserva di cooperative ai benefici del l'edilizia convenzionata-agevolata.

IL CAPO DEL SERVIZIO AREE URBANE E POLITICA DELLA CASA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del 5 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002, con il quale sono state depennate dalle graduatorie di cui al decreto n. 1598/X del 18 novembre 1992 le cooperative edilizie risultanti non più attive o cancellate dal registro prefettizio;
Considerato che le sotto elencate cooperative, depennate con il citato decreto:
-  cooperativa edilizia a r.l. La Cittadella di Rosolini (SR);
-  cooperativa edilizia Arcobaleno Giarre di Giarre (CT),
hanno richiesto di essere mantenute in graduatoria per l'ammissione ai benefici dell'edilizia convenzionata-agevolata, allegando documentazione a sostegno della ri chiesta medesima;
Ritenuto di procedere alla richiesta riammissione su bordinatamente all'acquisizione di ulteriore documentazione idonea a comprovare la validità delle ragioni esposte;

Decreta:


Art. 1

Con le riserve di cui sopra, sono riammesse ai benefici dell'edilizia convenzionata agevolata le sotto elencate cooperative:
-  cooperativa edilizia a r.l. La Cittadella di Rosolini (SR);
-  cooperativa edilizia Arcobaleno Giarre di Giarre (CT).
Alle stesse verrà comunicato successivamente il nu mero degli alloggi che sarà consentito realizzare.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 marzo 2002.
  GANGI 

(2002.16.890)
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DECRETO 29 marzo 2002.
Ammissione di cooperative ai benefici del l'edilizia convenzionata-agevolata.

IL CAPO DEL SERVIZIO AREE URBANE E POLITICA DELLA CASA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1598 del 18 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 19 giugno 1993, con il quale sono state approvate le graduatorie delle cooperative incaricate della realizzazione del programma di edilizia convenzionata-agevolata;
Visto il decreto del 5 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002, con il quale si è provveduto a depennare le cooperative risultanti non più attive per scioglimento, liquidazione, cancellazione dal registro prefettizio.
Ritenuto di dover procedere all'ammissione ai benefici di cui alla legge n. 457/78 tutte le cooperative riportate nell'elenco allegato;

Decreta:


Art. 1

Sono ammesse ai benefici dell'edilizia convenzionata-agevolata le cooperative incluse nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto e già facenti parte della graduatoria citata in premessa.

Art. 2

Le cooperative inserite in detto elenco dovranno, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, manifestare la propria volontà di realizzare gli al loggi previsti, a pena decadenza dai benefici.
Alle stesse verrà successivamente comunicato il numero di alloggi che sarà consentito realizzare.

Art. 3

Gli impegni di spesa relativi ai programmi costruttivi che saranno avviati saranno assunti sulle disponibilità dei relativi capitoli di spesa nel momento in cui l'impresa avrà adempiuto a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.
L'emissione dei sopracitati provvedimenti è subordinata all'esistenza del relativo stanziamento nell'apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto, con l'allegato che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 marzo 2002.
  GANGI 


Allegato
Legge n. 457/78

COOPERATIVE DI CUI AL DECRETO N. 1598 DEL 18 NOVEMBRE 1992
Villaggio Verde - Ravanusa (AG).
Francesca - Caltanissetta.
Amico 6 - Caltanissetta.
Archimede '88 - Caltanissetta.
Giovanni Michelucci - San Cataldo (CL).
GRN. Carlo Alberto Dalla Chiesa - San Cataldo (CL).
Pacto - Vallelunga Pratameno (CL).
Palladium '87 - San Cataldo (CL).
Zagara - Catania.
La Spiaggia - Giarre (CT).
Arcobaleno Giarre - Giarre (CT).
Quadrifoglio - Mascali (CT).
C.E.P. Piedimonte - Piedimonte Etneo (CT).
San Gaspare - Giarre (CT).
Quadrifoglio - Nicosia (EN).
Piliero - Messina.
Fantasy - Messina.
La Libellula - Messina.
Mabel - Messina.
DI.CA.RI. - Messina.
Città del Sole '81 - Messina.
Garden Park - Messina.
La Cometa - Messina.
Speranza '89 - Messina.
Immagine '87 - Messina.
Alba Chiara - Messina.
Alba Rosa - Messina.
Eos '88 - Messina.
Village Rose - Messina.
Interlinea - Messina.
Villaurora - Barcellona Pozzo di Gotto (ME).
Leandro - Barcellona Pozzo di Gotto (ME).
Primavera - Barcellona Pozzo di Gotto (ME).
La Cometa - Tusa (ME).
Colle Verde - Floresta (ME).
La Costanza - Capo d'Orlando (ME).
Daniela - Letojanni (ME).
C. Massarenti - Santa Teresa Riva (ME).
San Michele - Santo Stefano di Camastra (ME).
Casa Giovani '86 - Siracusa.
Prof. Vincenzo Grillo - Siracusa.
Horeb - Siracusa.
Il Delfino - Siracusa.
La Cittadella - Rosolini (SR).
Annalisa - Augusta (SR).
Filippo Turati - Augusta (SR).
Brucon Residence - Augusta (SR).
(2002.16.890)
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DECRETO 29 marzo 2002.
Ammissione di cooperative ai benefici del l'edilizia convenzionata-agevolata.

IL CAPO DEL SERVIZIO AREE URBANE E POLITICA DELLA CASA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1083 del 7 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 14 gennaio 1989, con il quale sono state approvate le graduatorie delle cooperative incaricate della realizzazione del programma di edilizia convenzionata-agevolata;
Visto il decreto del 5 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002, con il quale si è provveduto a depennare le cooperative risultanti non più attive per scioglimento, liquidazione, cancellazione dal registro prefettizio.
Ritenuto di dover procedere all'ammissione ai benefici di cui alla legge n. 457/78 tutte le cooperative riportate nell'elenco allegato;

Decreta:


Art. 1

Sono ammesse ai benefici dell'edilizia convenzionata-agevolata le cooperative incluse nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto e già facenti parte della graduatoria citata in premessa.

Art. 2

Le cooperative inserite in detto elenco dovranno, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, manifestare la propria volontà di realizzare gli al loggi previsti, a pena decadenza dai benefici.
Alle stesse verrà successivamente comunicato il nu mero di alloggi che sarà consentito realizzare.

Art. 3

Gli impegni di spesa relativi ai programmi costruttivi che saranno avviati saranno assunti sulle disponibilità dei relativi capitoli di spesa nel momento in cui l'impresa avrà adempiuto a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.
L'emissione dei sopracitati provvedimenti è subordinata all'esistenza del relativo stanziamento nell'apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto, con l'allegato che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 marzo 2002.
  GANGI 


Allegato
Legge n. 457/78
COOPERATIVE DI CUI AL DECRETO N. 1083 DEL 7 DICEMBRE 1998

Sicil Flora '80 - Caltanissetta.
Giugno '82 - Caltanissetta.
L'Areliana - Caltanissetta.
Jumbo - Caltanissetta.
Solidarietà - Caltanissetta.
Paola - Caltanissetta.
L'Avvenire '81 - Caltanissetta.
Nuova Raffaello - Caltanissetta.
Orchidea 2001 - Caltanissetta.
Bruvegel - Caltanissetta.
Orion - Catania.
Sole Mare - Catania.
Trinacria Golden - Catania.
O.V.E. 1982 - Catania.
L'Unica - Catania.
Armonia - Catania.
Atenagora - Caltagirone (CT).
Europa '84 - Paternò (CT).
Eurellos '83 - Adrano (CT).
Naiade - Acireale (CT).
Corinzia - Acireale (CT).
Tivoli '77 - Acireale (CT).
De Silva - Palermo.
Terra Nobile - Porto Palo di Capo Passero (SR).
(2002.16.890)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 9 aprile 2002.
Esclusione dalla tariffa per le prestazioni specialisti che di emodialisi dell'importo relativo al costo dell'eritropoietina.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 84, recante norme per la costituzione dei servizi di immunologia tissutale e per l'esercizio dell'emodialisi;
Vista la legge regionale 12 agosto 1980, n. 88 e successive modificazioni;
Vista la richiesta avanzata dalle associazioni di categoria affinché il farmaco "eritropoietina" venga escluso dal la tariffa di emodialisi;
Visti i DD.MM. del 22 dicembre 1998 e del 4 febbraio 1999, recanti modificazione del regime di fornitura delle specialità medicinali a base di eritropoietina;
Visto il decreto n. 30663 del 9 novembre 1998, come integrato dal decreto n. 31291 del 3 marzo 2000, recante l'elenco dei centri specializzati universitari o delle Aziende sanitarie individuati per la diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) dei farmaci soggetti a note CUF;
Visto il decreto n. 33967 del 13 febbraio 2001, che stabilisce le tariffe di rimborso per prestazioni specialistiche e di emodialisi di cui al 3° e 5° comma della legge regionale n. 88/80;
Vista la nota prot. n. DIRS/2/0535 del 27 febbraio 2002, con la quale viene trasmessa copia del verbale e della riunione tecnica tenutasi presso l'Ispettorato regionale sanitario in data 4 dicembre 2001 sull'argomento in parola;
Viste le note del Ministero della salute rispettivamente prot. n. 100/SCPS/9.12378 del 28 agosto 2000 e prot. n. 100/DGPS/4.14028 del 30 ottobre 2001;
Considerato che i centri individuati con i predetti decreti per la prescrizione della specialità medicinale a base di eritropoietina sono le unità operative con o senza posti letto, le strutture private accreditate e gli specialisti ambulatoriali convenzionati interni per la branca di competenza, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, di revisione delle note CUF di cui al provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni;
Ritenuto per le modalità di prescrizione, dispensazione e somministrazione nonché di verifica e controllo dei farmaci sottoposti a limitazioni prescrittive come l'eritropoietina, di cui ai predetti provvedimenti ministeriali, di potere escludere dalla tariffa per le prestazioni specialistiche di emodialisi di cui al presente decreto, l'importo relativo al costo del farmaco che resterà a totale carico del Servizio sanitario nazionale;
Considerato che la superiore determinazione trae fondamento da motivazioni di ordine clinico strettamente connesse alla somministrazione sia occasionale sia ordinaria del farmaco ai pazienti in trattamento dialitico, in ragione della necessaria sua assunzione nei giorni interdialitici;
Considerato, altresì, che l'eritropoietina non può configurarsi quale terapia direttamente correlata al trattamento dialitico ma al trattamento dell'anemia secondo le limitazioni di cui alla nota CUF 12, presente anche in altre categorie di pazienti non sottoposti a dialisi;
Ravvisata l'opportunità che l'eritropoietina, per il prin cipio di economicità e di facile reperibilità del farmaco, venga dispensata dalle Aziende unità sanitarie locali direttamente agli assistiti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8, lett. a), della legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione con modificazioni del decreto legislativo 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria;
Ritenuto, nelle more che venga rivista l'intera materia, di mantenere le tariffe di cui al decreto n. 33967 del 13 febbraio 2001;

Decreta:


Art. 1

Viene escluso dalla tariffa per le prestazioni specialistiche di emodialisi l'importo relativo al costo dell'eritropoietina che resterà a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2

L'eritropoietina, per il principio di economicità e di facile reperibilità del farmaco, sarà dispensata dalle Aziende unità sanitarie locali direttamente agli assistiti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8, lett. a), della legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto legislativo 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.

Art. 3

Nelle more che venga rivista l'intera materia, di mantenere le tariffe di cui al decreto n. 33967 del 13 febbraio 2001.
Palermo, 9 aprile 2002.
  CITTADINI 

(2002.16.903)
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DECRETO 9 aprile 2002.
Graduatoria unica regionale definitiva dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida dall'1 luglio 2001al30 giugno 2002.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 2 ottobre 2000;
Visto il proprio decreto n. 36700 del 18 dicembre 2001, con il quale è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 62 del 28 ottobre 2001 la graduatoria unica regionale provvisoria dei medici specialisti pediatri da valere per il periodo 1 luglio 2001 - 30 giugno 2002;
Viste le istanze di riesame avanzate dai sanitari e l'esito degli accertamenti effettuati;
Ritenuto di dovere apportare le conseguenti variazioni alla graduatoria e provvedere all'approvazione in via definitiva della stessa;

Decreta:


Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272, è approvata in via definitiva l'allegata graduatoria dei medici specialisti pediatri di libera scelta valida dall'1 luglio 2001 al 30 giugno 2002.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 aprile 2002.
  AMANDORLA 


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(2002.16.916)
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DECRETO 12 aprile 2002.
Piani straordinari di controllo della brucellosi bovina, bufalina e ovi-caprina.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 6 agosto 1994, n. 33;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453;
Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651;
Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1995, n. 292;
Visto il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317;
Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1997, n. 429;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
Visto il decreto 23 ottobre 1998, n. 26869;
Visto il decreto 17 marzo 2000, n. 31361;
Vista la propria circolare 10 agosto 2001, n. 1056;
Vista la nota n. 2IRV/2630 del 29 ottobre 2001, con la quale è stato trasmesso al Ministero della salute il piano straordinario di controllo della brucellosi ovi-caprina e della brucellosi bovina e bufalina;
Vista la nota n. 600.6/BRC/362 dell'1 febbraio 2002 del Ministero della salute, con la quale, approvando il piano straordinario e tenuto conto della decisione comunitaria, chiede di conoscere l'effettiva data di inizio delle attività previste dai suddetti piani;
Considerato che dai dati epidemiologici in possesso si evince che l'attività di eradicazione non ha conseguito i previsti risultati, stante che il tasso di infezione sia per la brucellosi bovina e bufalina sia per la brucellosi ovi-caprina è tale da ritenere che non si possa pervenire al completamento dei piani medesimi nei tempi individuati dalle norme nazionali e comunitarie se non vengono adottate misure straordinarie ed integrative a quelle previste dalla vigente normativa;
Ravvisata la necessità di dover formulare un intervento straordinario che consenta di raggiungere, entro il prossimo quinquennio, l'obiettivo dell'eradicazione dagli allevamenti siciliani della brucellosi bovina e bufalina e della brucellosi ovi-caprina;
Ritenuto indifferibile ed urgente, tenuto conto anche della decisione comunitaria e ministeriale, dare esecuzione ai piani straordinari di controllo della brucellosi bovina e bufalina e della brucellosi ovi-caprina;

Decreta:


Art. 1

Per il raggiungimento degli obiettivi del piano nazionale di eradicazione nel territorio della Regione siciliana sono resi esecutivi i piani straordinari di controllo della brucellosi bovina e bufalina e della brucellosi ovi-caprina di cui agli allegati A e B, che fanno parte integrante del presente decreto, la cui attuazione costituisce un obiettivo prioritario per questo Assessorato della sanità e per i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali.

Art. 2

I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia dovranno predisporre, per le parti di rispettiva competenza, tutti gli atti necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dai piani straordinari dando priorità a tutti gli interventi previsti negli stessi, che dovranno essere formalizzati in un piano programmatico, con particolare riguardo:
a)  analisi e verifica delle attuali risorse di personale e di dotazioni tecniche e tecnologiche presenti presso i settori veterinari e individuazione del numero e della tipologia delle assegnazioni necessarie;
b)  determinazione di livelli uniformi di attività nei vari distretti provinciali allo scopo di superare l'attuale disomogeneità nelle percentuali dei controlli effettuati utilizzando come indicatori di attività per ogni singolo operatore, destinato esclusivamente all'attività di risanamento, n. 35 controlli sui capi bovini/giorno x 220 giorni o n. 150 prelievi di emosieri ovi-caprini/giorno x 220 giorni, in linea generale e fatte salve particolari situazioni orografiche e/o di difficile accesso negli allevamenti;
c)  elaborazione di un piano organizzativo finalizzato alla effettuazione delle operazioni di disinfezione presso tutti gli allevamenti risultati infetti.

Art. 3

I settori veterinari dovranno intraprendere tutte le azioni necessarie affinché l'attività di risanamento del patrimonio zootecnico, esistente nei territori di rispettiva competenza, non risulti inferiore ad una percentuale di controllo, in ciascun ambito territoriale, per il primo anno di attuazione del piano, del 95% e del 100% per il secondo anno.
In particolare le azioni da intraprendere sono:
1) saggiare almeno il 95% del patrimonio bovino entro sei mesi per il primo anno di attuazione ed il 100% del patrimonio bovino il secondo anno e successivi;
2)  verificare sierologicamente due volte l'anno le aziende bovine ufficialmente indenni;
3) saggiare almeno il 95% del patrimonio ovi-caprino in dodici mesi per il primo anno di attuazione ed il 100% del patrimonio ovi-caprino il secondo anno e successivi;
4) verificare almeno una volta l'anno le aziende ovi-caprine ufficialmente indenni;
5) effettuazione dei rientri negli allevamenti infetti ed in qualifica secondo i tempi stabiliti dalla normativa in vigore al fine di raggiungere, alla scadenza del programma, la cadenza regolare dei controlli;
6) chiudere almeno il 50% dei focolai storici aperti nei primi due anni, il 25% dei rimanenti il terzo anno, per raggiungere alla scadenza del programma una normale gestione degli allevamenti.

Art. 4

Tutti gli interventi connessi all'applicazione del piano di eradicazione della brucellosi - leucosi enzootica e tubercolosi dagli allevamenti bovini e della brucellosi degli ovi-caprini, nonché delle altre profilassi vaccinali obbligatorie, debbono essere effettuati dal personale dipendente delle Aziende unità sanitarie locali.
Il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale, qualora il personale veterinario dipendente risulti insufficiente, potrà incaricare medici veterinari liberi professionisti, cui dovrà essere corrisposta la tariffa prevista dal decreto n. 26869 del 23 ottobre 1998, registrato dalla Corte dei conti in data 6 novembre 1998, reg. 1, fg. 88, aumentata del 100%.

Art. 5

Gli animali della specie bovina, ovina e caprina risultati positivi nel corso delle operazioni dei piani di eradicazione della brucellosi - leucosi enzootica o tubercolosi debbono essere identificati, in aggiunta alle modalità previste dalla normativa nazionale e/o comunitaria, attraverso l'utilizzazione di un sistema elettronico costituito da un microchip inglobato in un bolo alimentare, di tipo ceramico.

Art. 6

In sede di prima applicazione l'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna provvederà all'acquisto di n. 121.000 = boli di cui n. 11.000 = per bovini e n. 110.000 = per ovi-caprini nonché di n. 180 lettori che saranno distribuiti ai settori di sanità pubblica veterinaria, sulla base della seguente assegnazione:
-  unità sanitaria locale n. 1 - Agrigento: boli per bovini n. 500 - per ovini n. 11.000 e n. 20 lettori;
-  unità sanitaria locale n. 2 - Caltanissetta: boli per bovini n. 500 - per ovini n. 9.000 e n. 10 lettori;
-  unità sanitaria locale n. 3 - Catania: boli per bovini n. 2.000 - per ovini n. 16.000 e n. 35 lettori;
-  unità sanitaria locale n. 4 - Enna: boli per bovini n. 1.000 - per ovini n. 14.000 e n. 15 lettori;
-  unità sanitaria locale n. 5 - Messina: boli per bovini n. 2.000 - per ovini n. 24.000 e n. 35 lettori;
-  unità sanitaria locale n. 6 - Palermo: boli per bovini n. 2.500 - per ovini n. 11.000 e n. 30 lettori;
-  unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa: boli per bovini n. 1.000 - per ovini n. 5.000 e n. 10 lettori;
-  unità sanitaria locale n. 8 - Siracusa: boli per bovini n. 1.000 - per ovini n. 5.000 e n. 10 lettori;
-  unità sanitaria locale n. 9 - Trapani: boli per bovini n. 500 - per ovini n. 15.000 e n. 15 lettori.

Art. 7

I titolari di strutture di macellazione che intendono procedere alla macellazione di animali infetti dovranno acquistare, a proprie spese, un lettore idoneo per la tipologia dei microchips che saranno acquistati dall'Azienda di cui all'articolo precedente.

Art. 8

L'Istituto zooprofilattico della Sicilia adotterà su tutto il territorio regionale il criterio di effettuazione ed interpretazione dei risultati delle prove sierologiche, così come previsto dalla circolare assessoriale n. 1056 del 10 agosto 2001.

Art. 9

Il comma 1 dell'art. 4 del proprio decreto n. 31361 del 17 marzo 2000 è abrogato.
I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 5 del proprio decreto n. 31361 del 17 marzo 2000 sono così sostituiti:
Il veterinario ufficiale dell'impianto di macellazione potrà consentire l'introduzione di bovini ed ovi-caprini solo se il modello "4", allegato al regolamento di polizia veterinaria, è integrato da una copia del mod. 2/33 o 2bis/33 o da una certificazione rilasciata dal servizio veterinario, competente per territorio, da cui risulti che gli animali sono stati saggiati nei dodici mesi precedenti la movimentazione.
La documentazione di cui al comma precedente deve essere conservata agli atti d'ufficio per almeno cinque anni.

Art. 10

I settori di sanità pubblica veterinaria delle Aziende unità sanitarie locali provvedono a trasmettere all'ispettorato veterinario di questo Assessorato, entro il mese successivo a quello a cui si riferiscono i dati, l'allegato prospetto completo dell'attività svolta nel periodo di riferimento non solo per quanto riguarda la brucellosi, ma anche per la leucosi enzootica e la tubercolosi i cui piani di eradicazione continuano ad essere espletati secondo le modalità ed i tempi previsti dai relativi regolamenti ministeriali.
Restano invariati i flussi informativi codificati dalla direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della salute.

Art. 11

I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, per rispettare il termine perentorio, previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per il pagamento agli allevatori entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di quanto dovuto, al fine di evitare un danno erariale alla pubblica amministrazione o per la mancata restituzione da parte della Comunità europea delle somme erogate e/o per la corresponsione di interessi da erogare agli allevatori, devono procedere alla istituzione presso ciascun settore e/o area dipartimentale veterinaria di un ufficio preposto alla liquidazione delle indennità di abbattimento degli animali infetti, con potere di firma anche per i mandati di pagamento.

Art. 12

Le Aziende unità sanitarie locali provvedono alla copertura finanziaria del presente decreto utilizzando le risorse di parte corrente.

Art. 13

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 aprile 2002.
  CITTADINI 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 15 aprile 2002 al n. 134.

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(2002.16.926)
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DECRETO 16 aprile 2002.
Revoca dei decreti 1 marzo 1999 e 29 marzo 2000, relativi all'elenco degli aspiranti alla nomina di revisori contabili presso le aziende ed enti sanitari.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto il decreto 1 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 14 del 27 marzo 1999, relativo all'avviso pubblico per la selezione di aspiranti alla formazione di un elenco di revisori contabili da utilizzare presso l'Assessorato regionale della sanità;
Visto il decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 17 del 7 aprile 2000, di integrazione del decreto 1 marzo 1999;
Vista la deliberazione n. 357 del 25 settembre 2001 della Giunta regionale, che ha disposto di dare mandato agli Assessori regionali, ciascuno per quanto attiene al ramo di amministrazione cui è preposto, di non tenere conto di albi o registri dei revisori dei conti istituiti presso gli stessi rami di amministrazione, in quanto, per eventuali nomine, si deve fare riferimento unicamente all'albo nazionale dei revisori dei conti;
Considerato che la scrivente Amministrazione, sulla base di quanto deliberato dalla Giunta regionale, non ritiene più utile la formazione di un elenco di aspiranti alla nomina di revisori contabili da parte dell'Assessorato regionale della sanità presso le Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere ed enti sanitari;

Decreta:


Art. 1

Di revocare, per quanto suesposto in premessa, il decreto 1 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 14 del 27 marzo 1999 ed il decreto 29 marzo 2000 di integrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 17 del 7 aprile 2000.

Art. 2

Conseguentemente questa Amministrazione non procederà all'esame delle istanze che sono pervenute e perverranno.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 aprile 2002.
  AMANDORLA 

(2002.16.920)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 27 febbraio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Campofiorito.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2002.10.545)
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DECRETO 7 marzo 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Aragona.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2002.11.613)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Istituzione di un gruppo di lavoro incaricato dell'individuazione degli atti procedurali per la costituzione e il funzionamento della colonna mobile del volontariato della Sicilia orientale.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile n. 9 del 24 gennaio 2002, è stato istituito presso il dipartimento regionale della protezione civile della Presidenza della Regione il gruppo di lavoro incaricato di individuare gli atti procedurali per la formale costituzione e funzionamento della colonna mobile del volontariato della Sicilia orientale.
Per i lavori del gruppo di studio non è previsto alcun compenso, le spese di viaggio e soggiorno dei componenti il gruppo di lavoro rimarranno a carico dei singoli componenti o delle rispettive amministrazioni di appartenenza.
(2002.16.899)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo all'approvazione degli elenchi provinciali. - Agriturismo. P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 4.15 (ex 4.2.10) Azione A.
Con decreto n. 2763 del 7 dicembre 2001 del dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali, registrato alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2002, reg. n. 1, fg. 27, sono stati approvati gli elenchi provinciali relativi alle istanze già presentate ai sensi della precedente programmazione P.O.P. 1994-1999 finanziabili con l'annualità 2000 del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e la relativa tabella finanziaria per singola provincia.
Tutti coloro che sono interessati possono prendere visione degli elenchi approvati presso l'albo delle sedi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e presso l'ufficio relazione con il pubblico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
(2002.15.879)
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Proroga del termine previsto dall'avviso di rettifica alla circolare n. 289 del 18 dicembre 2000.

Per gli interventi di estirpazione e reimpianto, di trasferimento di diritto al reimpianto e di reimpianto anticipato previsti nell'ambito dei progetti di ristrutturazione e riconversione dei vigneti presentati nella campagna 2000/2001 le domande potevano essere inoltrate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il 20 agosto 2001. Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 3 agosto 2001.
La data del 20 agosto viene prorogata al 30 aprile 2002.
(2002.17.957)
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STATUTI

Statuto della Provincia regionale di Messina - Modifiche ed integrazioni.
Allo statuto della Provincia regionale di Messina, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 2 ottobre 1993, vanno apportate le seguenti modifiche ed integrazioni approvate dal consiglio provinciale con deliberazione n. 83 del 12 luglio 2001 e riconfermate con deliberazione n. 27 del 25 febbraio 2002, divenute esecutive a norma dell'art. 18, comma 6, della legge regionale n. 44/91 e vista la nota del Comitato regionale di controllo di Palermo prot. n. 472 del 23 marzo 2002.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI


Capo I
La Provincia regionale


Art. 2

Sono aggiunti i seguenti commi:
Comma 3): la Provincia regionale di Messina espone nell'aula consiliare accanto alla bandiera nazionale, al gonfalone e alla bandiera della Comunità europea, la bandiera della Regione siciliana;
Comma 4): distintivo del presidente della Provincia regionale è una fascia di colore azzurro con stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

Capo II
Principi fondamentali

Art.7 sono aggiunti i seguenti commi:
Comma 3): la Provincia garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica della donna nell'amministrazione.
Comma 4): per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma, anche sulla base dei principi di legge, la Provincia adotta piani di azioni positive, volti, fra l'altro, a:
-  operare la ricognizione degli ostacoli all'accesso ed alla carriera delle donne nel mondo del lavoro;
-  promuovere, con adeguati mezzi di sollecitazione, parità di condizioni per l'accesso delle donne nei settori tecnologicamente avanzati;
-  definire le procedure di selezione del personale idonee a stabilire le attitudini potenziali, diffondere la legislazione in materia di pari opportunità, indicare i requisiti che non comportino, anche implicitamente, alcuna discriminazione relativa allo stato civile;
-  assicurare condizioni che consentano l'effettiva partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali;
-  adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali;
-  prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali.
Comma 5): Nei casi in cui il presidente della Provincia ed il consiglio provinciale debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze, rappresentanti in enti, istituzioni, ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, fra nominati è garantita l'equilibrata presenza di uomini e di donne.
Titolo II
PARTECIPAZIONE


Capo II
Partecipazione popolare


Art. 18

E' aggiunto il seguente comma 11):
"Sono consentiti altri tipi di referendum su richiesta sottoscritta da non meno di cinquemila cittadini".
Titolo III
ORGANI DELLA PROVINCIA

Sono cassate le parole "Capo I Consiglio provinciale".

Art. 26

E' modificato come segue:
"1. Sono organi di governo della Provincia: il consiglio, il presidente della Provincia, la giunta".
Le parole "Capo I" sono aggiunte prima dell'art. 27, che assume il seguente titolo: Il consiglio provinciale.

Art.  27

Comma 1): è cassata la seguente frase:
"Le modalità di funzionamento sono regolate dalla legge e dal regolamento".

Art. 27

Sono aggiunti i seguenti commi:
Comma 2) (attribuzioni del consiglio): Il consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell'Ente, delle aziende speciali e delle istituzioni, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle suddette materie;
c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, l'adozione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
d) le convenzioni con i comuni, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell'ambito della Provincia;
f) l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione, l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi e la partecipazione dell'ente a società di capitali;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui se non specificamente previsti nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio, l'emissione dei prestiti obbligazionari;
j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, e quelle espressamente previste negli atti di programmazione;
k) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture di beni;
l) riconoscimento debiti fuori bilancio;
m) indennità di carica e gettoni di presenza per i consiglieri in applicazione del regolamento previsto dal 1° comma dell'art. 19, legge regionale n. 30/2000;
n) elezione del collegio dei revisori;
o) nomina del difensore civico.
Comma 3) (funzionamento del consiglio): il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
Apposito regolamento fissa le modalità per fornire ai consigli: personale, servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
Stabilisce proprie adeguate strutture per il funzionamento del consiglio, disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione.
I consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, vengono proposti per la decadenza. L'iniziativa è del presidente o di almeno tre componenti del consiglio.
La decadenza è, in ogni caso, dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato, con preavviso di almeno dieci giorni. Le modalità per fare valere le cause giustificative vengono fissate nel regolamento del consiglio.
Sono organi del consiglio provinciale il presidente, due vicepresidenti (di cui uno vicario), tre consiglieri questori, le commissioni consiliari, la conferenza dei capigruppo.
Comma 4) (Numero legale): il consiglio delibera con l'intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia.
L'adunanza ha luogo nell'ora fissata nell'avviso dì convocazione. Nel caso di mancanza del numero legale, anche dopo l'inizio dei lavori, la seduta viene rinviata in seconda convocazione, senza ulteriore avviso, alla stessa ora del giorno successivo.
In tal caso per la validità della seduta è sufficiente l'intervento di un terzo dei consiglieri in carica.
Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo per la validità della seduta, si computano per unità.
Nella seduta di seconda convocazione non possono essere aggiunti nuovi argomenti.
Indipendentemente dalla validità della seduta, per argomenti specifici per i quali la legge prevede particolari maggioranze, per la loro approvazione è richiesta tale maggioranza.

Art.  28

Commi 1, 2 e 3, è modificato come segue:
Comma 1): sostituire "un vice presidente" con "due vice presidenti e tre consiglieri questori".
Comma 2): sostituire "il vice presidente del consiglio" con "due vice presidenti".
Comma 3): aggiungere dopo la parola ..... "consiglio" la frase "ovvero i vice presidenti". E sostituire la parola "può" con il termine "possono".

Art. 28

Sono aggiunti i commi 4 e 5 come segue:
Comma 4): il presidente assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
Comma 5): il presidente esercita le funzioni di indirizzo al dirigente preposto alla gestione del PEG riservato al funzionamento del consiglio e dei gruppi consiliari costituiti.
Il titolo dell'art. 29 è sostituito con "Organizzazione del consiglio" e il testo dell'art. 29 è altresì sostituito con il seguente:
Il consiglio è dotato di propria autonomia funzionale ed organizzativa, a tal fine è formalmente costituito un servizio denominato "Affari del consiglio".
Il servizio "Affari del consiglio" comprende:
a) l'ufficio di segreteria del presidente del consiglio provinciale;
b) l'u.o. atti consiglio e commissioni consiliari;
c) gli uffici di segreteria dei gruppi consiliari;
d) un addetto stampa.
Apposito regolamento disciplinerà la gestione delle risorse attribuite al servizio "affari del consiglio".
La costituzione di tale servizio comporterà le conseguenti modifiche nel regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 31

Comma 3 è modificato come segue:
Comma 3): cassare da "Il presidente della....." fino a ".....dei gruppi stessi".

Art.  32

Comma 3): è aggiunta dopo la frase ".....Consiglio disciplina" la parola "il numero".

Art. 33

E' aggiunto il comma 3 come segue:
"La commissione formula al consiglio proposte ed osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile".

Art. 33

E' cassato il comma 2 e sostituito con il seguente:
"E' composta dalle consigliere facenti parte del consiglio provinciale e da altre figure del mondo femminile, previste da apposito regolamento e nominate dal consiglio".

Capo II
Il presidente


Art. 38

E' soppresso.
Gli artt. 39, 40 e 41 sono cassati e sostituiti con il seguente:

Art. 38
Il presidente

Il presidente rappresenta la Provincia regionale, convoca e presiede la giunta; sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti; presiede l'assemblea dei sindaci dei comuni della Provincia ed esercita ogni altra attribuzione che la legge o lo statuto non riservano alla competenza di altri organi della Provincia, del segretario e dei dirigenti. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche come recepito dall'art. 1 comma 1 lett. h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e dalla legge regionale n. 30/2000.
Ogni 6 mesi il presidente presenta una relazione scritta al consiglio provinciale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attività svolta.
Sono di competenza del presidente le nomine e le designazioni in enti, aziende, istituzioni, commissioni consultive, delegazioni trattanti, attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale alla Provincia, escluse quelle attribuite in via esclusiva dalla legge al consiglio provinciale. Nella nomina o designazione dei rappresentanti della Provincia in enti ed organismi esterni, provvederà individuando persone che siano in possesso oltre che dei requisiti specifi eventualmente stabiliti dalle vigenti norme, del titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato, e di esperienza curriculare confacente all'incarico da ricoprire.
Il possesso dei superiori requisiti va accertato prima che i nominati o i designati assumano la relativa funzione, e deve risultare da apposita dichiarazione resa dall'interessato ed acquisita nel fascicolo relativo.
Al presidente compete altresì:
-  promuovere e sottoscrivere gli accordi di programma per la realizzazione di opere pubbliche o per altri fini della Provincia;
-  nominare i componenti del nucleo di valutazione;
-  indire i referendum e stabilire la data per le consultazioni popolari;
-  delegare al segretario ed ai dirigenti le competenze non attribuite in via esclusiva alla sua sfera di attribuzioni;
-  al presidente compete, infine, l'esercizio di tutte le altre funzioni non attribuite in via esclusiva dal presente statuto, dai regolamenti e dalle leggi regionali vigenti, agli altri organi dell'ente;
-  il presidente per l'espletamento delle attività connesse con le materie di competenza della Provincia può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione;
-  le nomine fiduciarie del presidente decadono nel momento della cessazione del mandato del presidente della Provincia regionale;
-  all'inizio del mandato sceglie il segretario generale.

Capo III
Giunta provinciale

Art. 42 diventa art. 39.
Art. 43 E' sostituito con art. 40 titolato "Composizione della giunta" che avrà il seguente testo:
"La giunta provinciale può essere composta da un numero di assessori fino ad un massimo di 1/3 dei componenti il consiglio della Provincia regionale, nel rispetto della normativa vigente".
Art. 44 diventa art. 41.
Dopo l'art. 41, ex art. 44, è aggiunto il seguente art. 42 titolato "Competenza della giunta" con il seguente testo:
La giunta delibera sulle materie appresso indicate e su quelle ad essa espressamente demandate dalla legge:
-  schema dello statuto provinciale e sue modifiche;
-  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio provinciale, dotazione organica del personale, costituzione dei gruppi di lavoro, assegnazione delle risorse umane agli uffici anche mediante mobilità interna ed esterna;
-  nominare i legali in tema di azioni e resistenze in giudizio;
-  programma triennale delle assunzioni ed avvio delle procedure concorsuali;
-  assunzione del personale dopo l'esperimento delle procedure concorsuali da parte dei dirigenti;
-  contributi, sovvenzioni, patrocini, individuazione di manifestazioni, spettacoli, attività sportive, esibizioni di artisti e simili;
-  delega ai comuni per la realizzazione dei servizi provinciali;
-  piano esecutivo di gestione;
-  autorizzazione alle transazioni;
-  perizie di varianti che importino una maggiore spesa;
-  indirizzi generali operativi per il riconoscimento di interessi, compensi, rimborsi ed esenzioni di competenza dei dirigenti;
-  indennità di carica per il presidente della Provincia e degli assessori in applicazione del regolamento previsto dall'art. 19 della legge regionale n. 30/2000;
-  accettazione o rifiuti di lasciti o donazioni;
-  permute immobiliari;
-  vendita suolo e sottosuolo demaniale;
-  presa d'atto contratti di lavoro del personale e determinazione monte spesa da assegnare ai singoli settori;
-  autorizzazione alla stipula dei contratti d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile;
-  modifica delle tariffe dei tributi di competenza della Provincia e elaborazione e proposizione al consiglio dei criteri per la determinazione di quelli nuovi;
-  assenso per la nomina e revoca del direttore generale e del segretario generale.
Art. 45 diventa art. 43.
Prima del Titolo IV Azione Amministrativa è aggiunto il seguente art. 44 titolato (Mozione di sfiducia):
Il presidente della Provincia e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65% dei consiglieri assegnati.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia determina anche l'anticipato scioglimento del consiglio provinciale.
La cessazione dalla carica di presidente della Provincia per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della giunta ma non del consiglio che rimane in carica fino a nuove elezioni.
Titolo IV
AZIONE AMMINISTRATIVA


Capo I
Disposizioni generali

Art. 46 diventa art.45.
Art. 47 diventa art. 46 ed è aggiunto il seguente comma 2:
"Il mancato rispetto della presente procedura da parte dell'am ministrazione comporterà (ipso iure) l'annullamento dell'incarico conferito".
Art. 48 diventa art. 47 ed è sostituita al comma 1 la parola "deliberazione" con "propedeutico atto amministrativo".

Capo II
Norme sul procedimento

Art. 49 diventa art. 48.
Art. 50 diventa art. 49 e sono aggiunte al comma 2 dopo le parole ".....la segreteria" le parole "dell'ufficio di presidenza".
Art. 51 diventa art. 50.
Art. 52 diventa art. 51 e sono aggiunte al comma 1 dopo le parole "il dirigente" le parole "preventivamente individuato con provvedimento dell'amministrazione o dell'organo competente e che dovrà in maniera rigorosa essere pubblicizzato secondo le forme di legge al fine di migliorare il rapporto con l'utente, l'amministrazione provinciale dovrà prevedere apposita cartellonistica presso il Palazzo della Provincia o le sedi che consentiranno all'utente stesso di poter immediatamente conoscere ed individuare il responsabile del procedimento amministrativo. Tali adempimenti potranno essere a scelta dell'amministrazione, per via telematica, comunque non alternativa a quella forma di pubblicità sopra prevista. In ogni lettera o comunicazione che l'amministrazione invierà ai privati è fatto obbligo, e per gli uffici, indicare l'ufficio competente ed il nome del responsabile amministrativo del procedimento".
Inoltre è cassato da "al quale appartengono....." fino a "....del personale".
Art. 53 diventa art. 52.

Capo III
Partecipazione al procedimento

Art. 54 diventa art. 53.
Art. 55 diventa art. 54.

Capo IV
Funzioni

Art. 56 diventa art. 55.
Art. 57 diventa art. 56.
Titolo V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE


Capo I
Principi generali

Art. 58 diventa art. 57.
Art. 59 diventa art. 58.
Art. 60 diventa art. 59.
E sono aggiunti i commi 4, 5, 6 e 7 come segue:
Comma 4): la copertura dei posti di dirigente o di responsabili di servizi o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
Comma 5): la determinazione di provvedere al conferimento degli incarichi di cui al comma precedente è assunta dal presidente con provvedimento motivato.
Comma 6): gli incarichi sono conferiti previo avviso pubblico, con provvedimento del presidente, al quale è allegato il curriculum del candidato prescelto.
Comma 7): si prescinde dall'avviso pubblico nel caso di conferimento di incarico a personale dipendente.

Capo II
Il Segretario generale

Art. 61 diventa art. 60.
Art. 62 dello statuto vigente diventa art. 61 ed è aggiunta al 2° comma dopo "in caso di..." la parola "vacanza". E nello stesso comma è eliminata la parola "di" prima della parola "impedimento".

Capo III

E' aggiunto il seguente:

Art. 62
Direttore generale

Per attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente il presidente della Provincia, previa deliberazione della giunta provinciale può nominare un direttore generale, anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Il direttore generale, sulla scorta delle direttive impartite dal presidente della Provincia, sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Allo stesso compete in particolare la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, e la proposta di piano esecutivo di gestione. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario generale.
All'atto della nomina del direttore generale, il presidente disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei rispettivi ruoli, i rapporti dello stesso con il segretario generale.
Il direttore generale è revocato dal presidente della Provincia, previa deliberazione della giunta provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del presidente della Provincia.

Capo IV
Dirigenti

E' aggiunta dopo l'art. 62 la seguente intestazione: "Capo IV -Dirigenti" ed è aggiunto, altresì, alla fine del comma 2 dell'art. 63 la seguente frase:
- La valutazione in ordine al raggiungimento dei risultati è effettuata dal presidente, "assistito dal nucleo di valutazione".

Art. 63

E' aggiunto il comma 5 così come segue:
"In aggiunta alle attribuzioni dei dirigenti già previste aggiungere le seguenti:
-  l'approvazione dei progetti, dei preventivi di spesa e dei relativi capitolati per la realizzazione di opere e l'acquisizione di beni e servizi puntualmente previsti negli atti di programmazione degli organi di governo e nei centri di spesa assegnati;
-  le determinazioni a contrattare e relative procedure, nonché approvazione verbali di gara ed aggiudicazioni;
-  gli stati di avanzamento e l'applicazione di eventuali penali;
-  il recesso o la risoluzione di contratti;
-  l'approvazione delle contabilità finali e dei pagamenti a saldo;
-  i provvedimenti di autorizzazione, con cessione o omologazione il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge e dai regolamenti da atti generali di indirizzo;
-  i fatti di vigilanza e di ingiunzione dei provvedimenti ablativi previsti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione e repressione degli abusi nelle materie di competenza della Provincia.
Spettano, altresì, al dirigente, tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non assegnati in via esclusiva dalla legge agli organi di governo, anche se non compresi nel precedente elenco".
Art. 65 è sostituito con il seguente:

Art. 65
Responsabilità e pareri dei dirigenti

Comma 1): il dirigente esprime il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, del settore di rispettiva competenza da sottoporre all'esame della giunta e del consiglio, nonché sugli schemi di determinazioni, relativi ad impegni di spesa, predisposti dai funzionari responsabili dei servizi, che fanno parte del rispettivo settore.
Comma 2): il dirigente responsabile del settore finanziario esprime il proprio parere in ordine alla regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione che comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, appone il visto di regolarità contabile sulle determinazioni di impegno di spesa ed attesta la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti, e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
Comma 3): i suddetti pareri vanno inseriti nei relativi provvedimenti. In caso di assenza temporanea del dirigente di durata superiore ad una giornata, i pareri saranno resi, in sua sostituzione, dall'appartenente alla categoria apicale più anziano in servizio nel settore.
Comma 4): per la realizzazione di progetti che interessano più unità organizzative, i relativi dirigenti provvedono in modo congiunto, secondo quanto stabilito dal presidente con apposito provvedimento, alla gestione ed all'impiego di finanziamenti attribuiti al progetto, all'adozione degli atti a rilevanza esterna, all'elaborazione dei piani annuali, alle proposte di deliberazione di giunta e ad ogni altra attività gestionale necessaria al perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto stesso.
Comma 5): il dirigente garantisce il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente con correttezza amministrativa ed efficienza, è sottoposto a responsabilità disciplinare dirigenziale in caso di inosservanza, e risponde in via amministrativa e contabile dell'attività svolta e dei pareri resi.
Comma 6): al termine di ogni esercizio annuale, il dirigente trasmette al presidente della Provincia, al presidente del consiglio provinciale, al segretario generale, al direttore generale ed all'assessore al ramo, una relazione nella quale rappresenta il grado di conformità dell'attività svolta agli obiettivi ed agli indirizzi assegnati dagli organi di governo, nonché l'entità ed il livello di soddisfacimento degli obiettivi attribuiti, le motivazioni a fondamento degli scostamenti eventualmente verificatisi, e, ove possibile, le misure adottate, ovvero da adottarsi o da proporre al fine di apportarvi le necessarie correzioni, integrazioni e rettifiche.
Titolo VI
SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI


Capo II
Piano dei servizi e forme di gestione


Art. 70

E' aggiunto il seguente comma 3):
"I risultati di efficienza, efficacia ed economicità vengono resi noti al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo".

Art. 76

E' cassato il comma 2° ed è sostituito con il seguente comma:
"2. Le nomine nei vari organi dell'azienda speciale verranno effettuate dall'organo della Provincia per legge competente e stante i criteri dalla stessa fissati".

Art. 76

Comma 3: è sostituita l'espressione "tengono conto....." con "devono tenere conto.....".
Comma 5: è cassata la frase "dalla giunta provinciale" è sostituita con "con le stesse modalità menzionate al comma 2".
Comma 6: è aggiunta la frase "secondo i criteri stabiliti dal consiglio provinciale''.

Art. 77

Comma 1: è cassata la frase "il consiglio provinciale" è sostituito con "l'organo amministrativo".
Ed è sostituito il termine "del nuovo consiglio" con "del nuovo organo amministrativo".
Comma 2. è sostituita la frase "della giunta provinciale" con "l'insediamento dell'organo amministrativo".
E' cassato il comma 5 ed è sostituito con il seguente comma:
"5. La sostituzione verrà effettuata secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo precedente".

Art. 79

Comma 3: è cassato.
Titolo VII
FINANZA E CONTABILITA'


Capo II
La programmazione finanziaria


Art. 86

Comma 4: è sostituita la frase "deve tenere" con la parola "tiene".
Comma 6: è sostituita la frase "da una dichiarazione circa il....." con "dall'analisi relativa al.....".

Capo III
Controllo interno di gestione


Art. 87

Comma 1: è aggiunta dopo "..... n. 336" la frase "e da successive modifiche ed integrazioni".
(Corretto al III rigo il termine "pubblica" con "pubbliche").
(2002.15.847)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 17 aprile 2002, n. 1.
Imposta sulle assicurazioni. Art. 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. Modalità di versamento.

All'ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - Roma
All'Ascotributi - Roma
Al C.N.C. - Consorzio nazionale concessionari - Roma
Alla Montepaschi Serit - Palermo
Alle Province regionali della Sicilia
e,p.c.  All'Assessorato regionale enti locali 

Al Ministero dell'Interno
-  Direzione generale dell'Amministrazione civile
-  Direzione centrale della finanza locale e dei servizi finanziari
All'Agenzia delle entrate
-  Direzione centrale normativa e contenzioso
-  Direzione centrale rapporti con enti esterni
All'U.R.P.S. di Palermo
Al dipartimento regionale bilancio e tesoro
All'Isvap - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Roma
Con l'art. 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 27 marzo 2002, è stato attribuito alle province regionali della Sicilia il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, in conformità all'art. 60, comma 4°, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Il comma 1 del citato art. 10 rinvia per le modalità di versamento al decreto ministeriale 14 dicembre 1998, n. 457, regolamento recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo il quale gli assicuratori devono effettuare distinti versamenti a favore delle province regionali della Sicilia nelle quali hanno sede i pubblici registri in cui sono iscritti i veicoli a motore, ovvero per le macchine agricole ed i veicoli a motore non iscritti nei pubblici registri alle medesime province regionali nelle quali risiede l'intestatario della carta di circolazione.
Tali versamenti, pertanto, dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità alternative:
1)  versamento diretto allo sportello dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate;
2)  versamento mediante delega alle poste italiane;
3)  versamento mediante delega bancaria.
In tutti e tre i casi dovrà essere utilizzato il modello F23 allegato al decreto ministeriale 17 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 1998, indicando nel campo 11 il codice tributo 529T e nel campo 14, codice destinatario, la sigla automobilistica della provincia di iscrizione del veicolo o di residenza dell'intestatario della carta di circolazione.
Al fine di consentire idoneo momento di riscontro del pagamento effettuato sarà, altresì, opportuno indicare nel campo 6 del modello F23 il codice del competente ufficio del registro, ovvero dell'ufficio delle entrate, laddove istituito, di cui all'allegato 6 del citato D.M. 17 dicembre 1998 e successive modifiche.
La versione aggiornata del modello F23 e le relative istruzioni per la compilazione sono, altresì, reperibili presso i seguenti siti istituzionali:
1)  www.finanze.it.;
2)  www.agenziaentrate.it.
I concessionari della riscossione, cui la presente è diretta, accrediteranno, secondo quanto disposto dal l'art. 4, comma 1, del citato decreto ministeriale 14 dicembre 1998, n. 457, le somme riscosse direttamente ai tesorieri delle province regionali della Sicilia destinatarie del gettito.
I predetti concessionari saranno, altresì, tenuti a comunicare, secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, della citata legge regionale n. 2/2002, all'Assessorato regionale bilancio e finanze - dipartimento finanze e credito, i dati dei versamento eseguiti in favore delle province regionali della Sicilia, con le modalità di cui all'art. 4, comma 2, del menzionato decreto ministeriale 14 dicembre 1998, n. 457.
Gli uffici e gli enti in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: PAGANO 

(2002.16.943)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 11 aprile 2002, n. 1069.
Farmaci generici - Legge 16 novembre 2001, n. 405 - Circolare n. 1065 del 19 marzo 2002.

Ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, ospedaliere, Policlinici universitari e IRCC della Regione siciliana
Al presidente regionale della Federfarma
Agli ordini provinciali dei medici
Alla segreteria regionale FIMMG
Alla segreteria regionale FIMP
Al fine di ottemperare all'ordinanza del TAR del Lazio n. 1814/02 del 28 marzo 2002, con la quale, nelle more del definitivo giudizio, viene accolta l'istanza di sospensione, proposta con ricorso n. 2709/02 da Master Pharma s.r.l. per l'annullamento dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto, predisposto dal Ministero della salute, dichiaratamente ai fini dell'applicazione dell'art. 7 "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione" del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, oggetto del comunicato ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 14 febbraio 2002 e reso consultabile a partire dal 15 febbraio 2002, nonché di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso, si dispone, in autotutela, che le confezioni di "piroxicam" ricomprese nell'elenco dei farmaci generici emanato con la circolare n. 1065 del 19 marzo 2002, non sostituiscono le sottoelencate specialità medicinali:
-  Cicladol 20 mg compresse effervescenti - 30 compresse effervescenti;
-  Cicladol 30 compresse divisibili 20 mg.
  L'Assessore: CITTADINI 

(2001.16.955)
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CIRCOLARE 11 aprile 2002, n. 1070.
Farmaci generici - Legge 16 novembre 2001, n. 405 - Circolare n. 1065 del 19 marzo 2002.

Ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, ospedaliere, Policlinici universitari e IRCC della Regione siciliana
Al presidente regionale della Federfarma
Agli ordini provinciali dei medici
Alla segreteria regionale FIMMG
Alla segreteria regionale FIMP
Al fine di ottemperare all'ordinanza del TAR del Lazio n. 1813/02 del 28 marzo 2002, con la quale, nelle more del definitivo giudizio, viene accolta l'istanza di sospensione, proposta con ricorso n. 2723/02 da Promedica s.r.l. per l'annullamento dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto, predisposto dal Ministero della salute, dichiaratamente ai fini dell'applicazione dell'art. 7 "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione" del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, oggetto del comunicato ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 14 febbraio 2002 e reso consultabile a partire dal 15 febbraio 2002, nonché di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso, si dispone, in autotutela, che le confezioni di "calciocarbonato" ricomprese nell'elenco dei farmaci generici emanato con la circolare n. 1065 del 19 marzo 2002, non sostituiscono la sottoelencata specialità medicinale:
-  Eurocald3 1000 mg/880 U.I..
  L'Assessore: CITTADINI 

(2001.16.955)
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CIRCOLARE 11 aprile 2002, n. 1071.
Farmaci generici - Legge 16 novembre 2001, n. 405 - Circolare n. 1065 del 19 marzo 2002.

Ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, ospedaliere, Policlinici universitari e IRCC della Regione siciliana
Al presidente regionale della Federfarma
Agli ordini provinciali dei medici
Alla segreteria regionale FIMMG
Alla segreteria regionale FIMP
Al fine di ottemperare all'ordinanza del TAR del Lazio n. 1818/02 del 28 marzo 2002, con la quale, nelle more del definitivo giudizio, viene accolta l'istanza di sospensione, proposta con ricorso n. 2707/02 da Chiesi Farmaceutici S.p.A. per l'annullamento dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto, predisposto dal Ministero della salute, dichiaratamente ai fini dell'applicazione dell'art. 7 "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione" del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, oggetto del comunicato ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 14 febbraio 2002 e reso consultabile a partire dal 15 febbraio 2002, nonché di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso, si dispone, in autotutela, che le confezioni di "beclometasone" ricomprese nell'elenco dei farmaci generici emanato con la circolare n. 1065 del 19 marzo 2002, non sostituiscono le sottoelencate specialità medicinali:
-  Clenil Jet 250 mcg soluzione pressurizzata per inalazione;
-  Clenil 250 mcg soluzione pressurizzata per inalazione.
  L'Assessore: CITTADINI 

(2001.16.955)
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CIRCOLARE 11 aprile 2002, n. 1072.
Farmaci generici - Legge 16 novembre 2001, n. 405 - Circolare n. 1065 del 19 marzo 2002.

Ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, ospedaliere, Policlinici universitari e IRCC della Regione siciliana
Al presidente regionale della Federfarma
Agli ordini provinciali dei medici
Alla segreteria regionale FIMMG
Alla segreteria regionale FIMP
Al fine di ottemperare all'ordinanza del TAR del Lazio n. 1579/02 del 15 marzo 2002, con la quale, nelle more del definitivo giudizio, viene accolta l'istanza di sospensione, proposta con ricorso n. 2705/02 da Promedica s.r.l. per l'annullamento dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto, predisposto dal Ministero della salute, dichiaratamente ai fini dell'applicazione dell'art. 7 "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione" del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, oggetto del comunicato ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 14 febbraio 2002 e reso consultabile a partire dal 15 febbraio 2002, nonché di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso, si dispone, in autotutela, che le confezioni di "piroxicam" ricomprese nell'elenco dei farmaci generici emanato con la circolare n. 1065 del 19 marzo 2002, non sostituiscono le sottoelencate specialità medicinali:
-  Brexin 20 mg compresse effervescenti - 30 compresse effervescenti;
-  Brexin 30 compresse divisibili 20 mg.
  L'Assessore: CITTADINI 

(2001.16.955)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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