REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 26 APRILE 2002 - N. 19
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 7 marzo 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Aragona.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i D.I. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 4 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Premesso:
-  con foglio prot. n. 15415 del 7 novembre 1996, il commissario ad acta del comune di Aragona ha trasmesso a questo Assessorato per l'approvazione di competenza gli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera commissariale n. 49 dell'8 agosto 1996;
- con nota prot. n. 5021 del 24 aprile 1998, questo Assessorato ha notificato al comune diAragona il condiviso voto n. 605, reso dalConsiglio regionale dell'urbanistica nella seduta dell'11 febbraio 1998, con il quale il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio è stato restituito per la rielaborazione parziale in conformità ai considerata contenuti nello stesso voto e che di seguito si riportano:
"...Omissis...
-  zone A, così come modificate sulla base della perimetrazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento a seguito dell'accoglimento di osservazioni;
- zone B, così come integrate dalle aree precedentemente classificate come zone A, e con le verifiche e le prescrizioni esposte nei precedenti considerata;
1)  che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio siano condivisibili con le:
-  zone C1 - C2, limitatamente a quelle inserite nelle prescrizioni esecutive, nonché le C1.3, C1.8, C1.44, C1.52, C1.53;
-  i servizi e le attrezzature gravitanti sulle zone condivise, nonché gli strumenti attuativi vigenti e riconfermati nel piano;
2)  le zone di spansione C1.1, C1.2, C1.4, C1.5, C1.6, C1.7 e le attrezzature S.P. contigue a queste ultime sono disattese con le motivazioni di cui ai superiori considerata;
3) per tutte le altre parti del piano regolatore generale non condivise il comune dovrà procedere alla rielaborazione parziale da effettuare sulla base delle indicazioni contenute nei precedenti considerata ai sensi dell'8° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.
In sede di rielaborazione gli ambiti relativi ai P.R.A. andranno ricondotti a tutti gli effetti in seno alla pianificazione di piano regolatore generale secondo quanto espresso in precedenza nei relativi considerata.
Pertanto detti ambiti dovranno essere normati togliendo ogni riferimento ad altri strumenti urbanistici non vigenti (P.R.A.), integrando le analisi, le previsioni e e norme tecniche agli elementi corrispondenti del piano regolatore generale;
4)  lo studio agricolo-forestale dovrà essere verificato alla luce dell'art. 4 della legge regionale n. 16/96;
5)  le osservazioni e le opposizioni che si riferiscono alle parti del piano condivise sono determinate in conformità a quanto detto nei considerata.";
Visto il foglio prot. n. 18024 del 28 dicembre 1999, acquisito al prot. n. 57 del 2 febbraio 2000 di questo Assessorato, con il quale il comune diAragona ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio rielaborati a seguito del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 605 dell'11 febbraio 1998;
Vista la delibera n. 34 del 27 settembre 1999, esecutiva nei termini di legge, con la quale il consiglio comunale di Aragona ha adottato la rielaborazione parziale del piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e relative prescrizioni esecutive;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera consiliare n. 34 del 27 settembre 1999;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale, datata 22 febbraio 2002, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 11225 del 25 febbraio 2002, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché attestante la presentazione di n. 24 osservazioni e n. 28 opposizioni avverso il piano adottato;
Viste le osservazioni/opposizioni presentate avverso il piano in argomento;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relazione redatta dai progettisti sulle medesime;
Viste le delibere n. 19 del 24 luglio 2000 e n. 20 del 25 luglio 2000, esecutive nei termini di legge, con le quali il consiglio comunale di Aragona ha controdedotto, ai sensi dell'art. 3, 5° comma, della legge regionale n. 71/78, in ordine alle osservazioni e/o opposizioni presentate dai cittadini avverso lo strumento urbanistico di che trat tasi;
Visto il parere n. 861 del 14 giugno 1996, prot. n. 3911/96 di pari data, con il quale l'ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso il parere favorevole, a condizione, sullo strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 60 del 15 marzo 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXXI/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, al regolamento edilizio ed alleprescrizioni esecutive, la proposta di parere n. 55 del 13 marzo 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rielaborazione parziale
Con il progetto di rielaborazione parziale sono sta te apportate le seguenti modifiche (La elencazione del le modifiche, riportata dal progettista nella relazione [tav. 1.01], è effettuata nello stesso ordine e con gli stessi titoli di cui al succitato voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 605 dell'11 febbraio 1998):
Punto 2), senza titolo, dei considerata del voto ultimo cpv.
- Si produce lo stato di fatto rappresentato su rilievo aerofotogrammetrico originale completo di tutti i suoi elementi.
4)  Dimensionamento
In adempimento:
-  Si sono ricalcolate le potenzialità insediative delle zone C1 e C2 così come scaturite nella presente edizione redatta in conformità ai successivi considerata del voto;
-  Si è tenuto conto, nel dimensionamento complessivo del piano regolatore generale, delle residue potenzialità edificatorie presenti negli ambiti dei P.R.A.;
-  Si è tenuto conto delle potenzialità edificatorie delle residue aree libere di completamento delle zone B, individuate nelle prescrizioni esecutive del versante nord-est;
5)  Zonizzazione
5.1. Zona territoriale omogenea A
-  Modificata sulla base della perimetrazione della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento in accoglimento delle osservazioni n. 34 e 59 (pag. 34, ultimo comma, e pag. 36, ultimo comma, del voto);
-  E' stato evidenziato nella tav. 3.3.1. il contesto ambientale degli edifici a carattere storico-artistico esteso agli isolati di cui gli stessi fanno parte (voto pag. 19 - 5° cpv.);
-  Gli interventi consentiti sono stati ricondotti in conformità a quanto osservato nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, pag. 19 - 3°, 4°, 5° e 6° cpv. (vedasi norme tecniche di attuazione art. 7);
5.2. Zona territoriale omogenea B
-  L'intervento diretto in zona B è limitato ai lotti interclusi (legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, art. 39 punto II, come modificato dall'art. 24, legge regionale 26 maggio 1973, n. 21), in tutti gli altri casi gli interventi sono subordinati all'approvazione di P.P. o di lottizzazione convenzionata (art. 9, punto 2.4.1. delle norme tecniche di attuazione);
-  E' stata individuata come zona B, qualche zona non discendente dalle previsioni del programma di fabbricazione, ciò, a norma dell'art. 21 della legge regionale n. 71/78, limitatamente, a zone ove esistono le opere di urbanizzazione primaria (rete idrica, viaria, fognante, pubblica illuminazione e toponomastica);
-  Anche per tali zone gli interventi diretti sono limitati a quanto detto nel 1° cpv., si sono tuttavia individuati i lotti liberi, gli allineamenti, nonché la rete viaria di servizio esistente e realizzata (voto pag. 20 V cpv.);
5.3. Zona territoriale omogenea C1
-  Sono state cassate le zone C1.1 e C1.2 (voto pag. 21 - 1° e 2° cpv.);
-  E' stata ridimensionata la zona C1.4 limitando la profondità alla limitrofa zona B, la parte rimanente è stata destinata a zona F con simbologia P.U (voto pag. 21 - 3° cpv.);
-  Le aree C1.5, C1.6, C1.7, vengono cassate assieme alla localizzazione degli spazi pubblici interposti che vengono trasferiti nella ex C1.2. già cassata (voto pag. 21 - 4° cpv);
-  Le aree C1.45, C1.46, C1.49, C1.50 sono state ristudiate, la gran parte della viabilità prevista è esistente (cfr. tav. 3.2 stato di diritto), il piano regolatore generale innova in qualche raccordo tra tratte in linea cieche per la presenza di qualche modesta incisione;
-  I piani di lottizzazione visualizzati negli elaborati di piano, con l'approvazione del piano regolatore generale, verificano le direttive di cui alla circolare n. "/94 D.R.U. dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente i programmi costruttivi negli stessi previsti sono in larga misura realizzati;
-  Le zone C2.5, C2.6, C2.7, C2.8, C2.9, congiuntamente con le aree per servizi che sulle stesse gravitano, sono state ristudiate. E' stata ricomposta la trama viaria, compatibilmente con la necessaria riconferma di quella esistente, si sono meglio organizzate le funzioni delle attrezzature, restituendole al ruolo primario che le compete con una allocazione il più possibile baricentrica (voto pag. 22 - 2° cpv);
5.3.1. Zone di espansione di Aragona Caldare
-  Per le zone C1.51, C2.11, C2.12, C2.13, si è ristudiata una previsione viaria meno strutturata al fine di evitare la frammentazione del verde agricolo, il tutto compatibilmente con la viabilità esistente e con la necessità di assicurare idonea fruibilità agli insediamenti esistenti con la eliminazione di tratte a fondo cieco;
-  Appare problematico il ridimensionamento della zona C1.51 perché incuneata tra viabilità esistente (strada di collegamento ed il serbatoio di compensazione esistente monte) e l'antico nucleo abitativo della frazione; tuttavia al fine di limitare il carico insediativo, si sono allocate sulla stessa aree per spazi pubblici (voto pag. 23 punti 5.3.1. - 5° cpv.);
-  Le zone C2.10, C2.14, vengono cassate (voto punto 5.3.1 ultimo cpv.);
5.4. Zona territoriale omogenea D2
-  Si è ristudiata la zona territoriale omogenea D2 conciliando i considerata di cui al punto 5.4. del voto, con i deliberata del consiglio comunale (terz'ultimo cpv. della proposta sindacale approvata);
In concreto:
a) si è inibita l'edificazione nelle zone morfologicamente accidentate, destinando le relative aree a zone di risanamento ambientale, limitando così, per tali zone, la profondità dell'intervento alla sola fascia contigua allo scorrimento veloce;
b)  si è verificata l'area per insediamenti artigianali e commerciale rendendola idonea e sufficiente a soddisfare il fabbisogno di mq. 113.000 di cui alla sopracitata delibera del consiglio comunale n.2/99;
c)  si è conseguentemente ristudiata la viabilità di servizio;
-  si ripropongono, infine, per la stessa zona territoriale omogenea le prescrizioni esecutive;
6)  Viabilità
Circonvallazione di Monte:
-  In ottemperanza alla direttiva del consiglio comunale di cui alla delibera n.2/99, si è reso il tracciato di piano conforme a quello previsto nel progetto esecutivo approvato dal C.T.A.R.con voto n. 18031 del 19 ottobre 1990;
Circonvallazione di Valle:
-  Si è eliminata la tratta che costituiva duplicazione di viabilità esistente, anche se inidonea per insufficienza della sede stradale e per esasperata tortuosità;
-  Si è riconfermato il restante tracciato in quanto necessario, sia per i concetti ispiratori del piano stesso, sia perché indispensabile come viabilità di scorrimento a completamento del tessuto viario esistente che si presenta disarticolato e sconnesso;
-  L'opera è già stata finanziata per un primo lotto dalla Giunta regionale con delibera n.441 del 5 dicembre 1997. Sul progetto approvato in linea tecnica dal C.T.A.R.con voto n. 16798 del 16 ottobre 1989 su richiesta dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, sono stati acquisiti i seguenti nulla osta ed autorizzazioni:
-  autorizzazione n.41591 del 14 agosto 1998 del l'ufficio del Genio civile di Agrigento ai sensi della legge n.64/74;
-  nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico prot. n.11077 gruppo tutela del 14 agosto 1998 dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento;
-  delibera della giunta municipale n.342 del 19 agosto 1998 di approvazione del progetto generale e di 1° stralcio;
7)  Zona di rispetto cimiteriale
-  Si è riportata la fascia di rispetto cimiteriale a quella prevista dal decreto assessoriale n. 138/82 del 26 aprile 1982, art. 5; si è operata la traslazione della fascia di rispetto in corrispondenza del previsto ampliamento del cimitero (voto pag. 26, punto 7);
8)  Compatibilità con l'assetto geologico
-  Il piano regolatore generale riconferma nella sua totalità le direttrici di espansione del previdente piano di fabbricazione;
-  Le previsioni urbanistiche del piano regolatore generale si appoggiano al tessuto edilizio consolidato, sia esso regolare che abusivo, lo riorganizza nelle funzioni, lo riordina nel tessuto viario e lo completa ove si presenta disarticolato e sconnesso;
-  Si è provveduto, tuttavia, ad escludere dalla urbanizzazione intensiva le zone che presentano qualche problematica di natura morfologica e geologica, per le stesse si è operata una protezione con opportune zonizzazioni o con attrezzature o spazi pubblici che non prevedano edificazione;
Vedasi a tal uopo in tav. 3.3 "il centro urbano zonizzazione":
a)  attrezzatura P.U. cod. C.6.b e C.6.c. lungo il vallone Petrusella;
b)  attrezzatura P.U. cod. C.6.a a valle di via De Nicola;
c)  spazi pubblici per lo sport che non prevedono edificazione, codice C.4.c, C.2.a., C.1.a, a valle di via G. Callaia;
- per la viabilità che necessariamente interseca alcune di tali zone vedasi punto 6 precedente che tratta della viabilità;
9)  Studio agro-forestale
-  Si è adeguata la zonizzazione e le norme tecniche di attuazione allo studio agro-forestale, così come integrato alla luce della legge regionale n. 16/96, art.4 (vedasi tav. 3.5 "il territorio - zonizzazione" e norme tecniche di attuazione artt. 16, 17, 23, 24);
10)  Norme di attuazione
Art. 7 - Gli interventi consentiti sono stati ricondotti in conformità a quanto rilevato nel voto (vedasi norme tecniche di attuazione art. 7);
Art.9, lett. d) ora punti 2.4.1 e 2.4.2.:
-  Il piano regolatore generale propone una Hmax di ml. 16,00, si richiede una riduzione a ml. 11,00;
-  Si osserva:
-  Trattasi, in massima parte, di edificazione lungo curve di livello di terreno in pendenza costituiti in prevalenza da versanti di grossi mammelloni che si snodano lungo le pendici collinari dell'abitato;
-  L'edificazione che ne risulta si dispiega prevalentemente a mezzo costa, con la prima elevazione semicantinata, ne discende che l'altezza massima non dovrà essere superata lungo tutto il fronte a quota più bassa;
-  Si ritiene che la limitazione richiesta non si concilia, per la limitata edificazione futura, con la limitrofa edificazione, realizzata a norma del previgente piano di fabbricazione, sia dal punto di vista volumetrico che dei distacchi;
-  Si ritiene ancora che, nell'osservanza del rapporto col distacco, si riducano notevolmente i margini, per la creazione delle necessarie intercapedini tra fabbricati e terrapieni, ravvicinando pericolosamente le fronti di scavo durante i lavori;
-  Si conferma pertanto la Hmax già proposta e ci si rimette alle ulteriori valutazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Art.10:
-  Si sono integrate le modalità di intervento conformemente a quanto osservato nel voto;
-  Per la richiesta limitazione dell'altezza massima valgono le stesse considerazioni di cui all'art.9 precedente;
Art. 11 - Si sono integrate le modalità di intervento conformemente a quanto osservato nel voto;
Art. 12 - Si riconferma; il piano regolatore generale rimanda per la zona D1 al piano A.S.I. di competenza del consorzio A.S.I. di Agrigento. L'applicazione di detto piano nel rilascio delle concessioni edilizie, sulla parte di esso che ricade nel territorio comunale di Aragona, è di competenza del comune di Aragona.
Art.13 - Il ristudio della zona D2, ha consentito la riconferma della normativa precedente.
Art. 14 - E' stata cassata la previsione del lotto minimo in zona agricola;
Art.16 - E' stato cassato l'art.16;
Art. 17 - E' stato sostituito l'art.15 con l'art.14;
-  Nella tavola 3.5 sono stati riportati correttamente con le campiture E.4 ed E.5 le aree soggette a vincolo archeologico, per esse valgono le norme di cui ai decreti di vincolo decreto assessoriale n. 1849 del 14 luglio 1982, n.6147 dell'8 agosto 1982 e n. 5442 del 28 aprile 1982 (vedasi art.19 norme tecniche di attuazione);
Per le rimanenti zone di interesse archeologico si è riconfermata l'edificazione nel rispetto dei parametri di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 14 delle norme tecniche di attuazione, vietando gli scassi e gli sbancamenti per altri fini;
-  Le sopraddette zone di interesse archeologico sono state introdotte a seguito di contatti con la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento, formalizzati con nota prot. n.5076/III del 5 giugno 1998 della Soprintendenza e secondo la planimetria alla stessa allegata;
Art. 20:
-  E' stato cassato;
-  Le aree perimetrali come P.R.A. sono state normate a tutti gli effetti come zone di piano regolatore generale e con le campiture B1r, B2r, B3r, B4r, B5r, (cfr. art.9, norme tecniche di attuazione);
Artt. 31 e 32:
-  Sono stati cassati;
Art. 33: E' stata apportata la correzione richiesta;
11)  Regolamento edilizio
-  Gli artt.5, 17, 198 sono stati corretti come osservato nel voto;
12)  Prescrizioni esecutive
-  E' stata verificata la condizione prevista dal l'art. 16 della legge regionale n.71/78 riguardante le aliquote di aree da destinare ad edilizia economica e popolare (vedasi relazione allegata alle stesse pag. 5);
-  Gli ambiti dei P.R.A. sono stati normati nel contesto generale del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive per la parte che in esse ricadono (4° cpv. punto 12 del voto);
-  In adempimento si producono quindi le prescrizioni esecutive dei P.R.A. dal n.2 al n. 5 ora zona B2r, B3r, B4r, B5r;
-  Il sopraddetto adempimento, in ottemperanza alle di rettive contenute nella delibera n. 2 dell'1 febbraio 1999, viene reso su elaborati autonomi in carpette separate e indipendenti dalle altre prescrizioni esecutive, al fine di lasciare sovrana e libera scelta al consiglio comunale;
-  Al fine di valutare il patrimonio edilizio, nonché le residue potenzialità edificatorie presenti in tutti gli ambiti dei P.R.A., per il dimensionamento complessivo del piano regolatore generale, come richiesto dal voto (punto 12, 4° cpv.), si producono necessariamente le prescrizioni esecutive dell'unico P.R.A. che non ricade nel contesto delle prescrizioni esecutive adottate. Si adempie così compiutamente a quanto richiesto nel voto nonché al 3° comma dell'art.9 della legge regionale n.17/94;
-  E' stata ristudiata la viabilità della zona C2.1.Trattasi di svista per mancato adeguamento della viabilità alle riduzioni operate per ottemperare alla nota del commissario ad acta;
13)  Osservazioni ed opposizioni
Sono state operate le modifiche conseguenti all'accoglimento da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica delle seguenti opposizioni ed osservazioni:
-  Opposizioni nn.75 e 119;
-  Osservazione n.129;
-  Osservazione n.17;
-  Osservazioni nn.34 e 59;
-  Osservazione n.22;
-  Osservazione n.102;
-  Opposizioni nn.103 e 113;
-  Osservazione n.143.
Considerazioni:
1.  Cartografia: gli elaborati ripresentati alla luce del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n.605 dell'11 febbraio 1998 vengono riproposti su un supporto cartografico ottenuto dalla digitalizzazione dei rilievi aerofotogrammetrici e non sul rilievo aerofotogrammetrico stesso; viene soltanto fornito un elaborato (tav. 3.1) che rappresenta lo stato di fatto del centro urbano in scala 1:2.000 su rilievo aerofotogrammetrico;
2.  Dimensionamento: le previsioni insediative del pia no ritenute peraltro dal Consiglio regionale dell'urbanistica sovradimensionate, che originariamente prevedevano una capacità insediativa di 4.815 abitanti nelle sole zone C1 e C2, vengono oggi ricondotte nella nuova stesura a 5.040 abitati in totale, ritenendo quindi che il fabbisogno insediativo nel comune di Aragona (abitanti attuali 10.274) debba essere nel ventennio del 50%.
3.  Zona A: il perimetro della zona A, è stato individuato così come proposto dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento.
4.  Zone B: la riproposizione del piano individua alcune zone B, non discendenti dalle prescrizioni del piano di fabbricazione non condivise dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n.605 dell'11 febbraio 1998. Nella considerazione che le controdeduzioni comunali non appaiono esaustive circa i requisiti previsti dal D.M. 2 aprile 1968 per potere considerare tali aree come zone B, si ribadisce quanto contenuto nel predetto voto.
5.  Zone C: dall'analisi condotta pedissequamente si evince che le indicazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica, relativamente alle zone C (C1 e C2), sono state in minima parte recepite dall'Amministrazione comunale. Per quanto riguarda le zone di espansione di "Aragona Caldare", dove il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n.605 ha ritenuto di condividere solo le previsioni delle zone C1.52 e C1.53, rimandando a un ristudio tutte le altre, si evidenzia che in buona sostanza le aree vengono riproposte quasi per intero disattendendo le indicazioni del voto medesimo.
6.  Zone D: per quanto concerne la zona produt tiva destinata ad attività commerciali ed artigianali che, alla luce del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n.605/98 risulta localizzata in un sito orograficamente accidentato, doveva essere ricondotta limitatamente alla profondità dell'intervento di una sola fascia contigua allo scorrimento veloce Pa ler mo-Agri gento, mentre di fatto viene riproposta quasi come prima.
7.  Viabilità: la rielaborazione del piano doveva tendere ad eliminare:
-  tratti di viabilità che costituivano duplicazione di tratti già esistenti;
-  tratti che avrebbero dato grosso impatto in un territorio molto accidentato e che avrebbero dato adito a formazione di nuovi previsto nel programma di fabbricazione vigente insediamenti abusivi. Di fatto il piano ripropone la stessa viabilità precedente.
8.  Area cimiteriale: si è riportata la fascia di rispetto cimiteriale conformemente a quanto previsto dal piano di fabbricazione vigente.
Proposta di parere: tutto quanto sopra considerato, ritenuto che il piano regolatore generale con le annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Aragona è condivisibile con le modifiche e prescrizioni contenute nei superiori considerata, questo gruppo di lavoro 31° della D.R.U. è del parere di condividere, limitatamente alle se guenti zone:
-  zona A, così come modificata sulla base della pe rimetrazione della Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Agrigento;
-  zone B, così come integrate dalle aree precedentemente classificate A e con esclusione di quelle zone non previste nel programma di fabbricazione vigente che non abbiano le caratteristiche di cui al D.M. 2 aprile 1968;
-  zone C1 e C2, limitatamente a quelle inserite nelle PP.EE., nonché le C1.3, C1.8, C1.44, C1.45a, C1.45b, C1.46, C1.51 (parte nella misura del 50% ca.), C1.52, C1.53, C2.11, C2.12, C2.13, nonché i servizi e le attrezzature gravitanti sulle zone condivise.";
Visto il voto n.461 del 14 giugno 2001 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal gruppoXXXI/DRU in allegato alla proposta sopracitata, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ritenuto di poter condividere in linea di massima la proposta dell'ufficio che è parte integrante del presente voto;
Considerato che nel corso della discussione sono emersi ulteriori elementi di valutazione che formano oggetto delle seguenti prescrizioni ed integrazioni:
1)  zona B: la zona B, oggetto di verifiche, così come indicato nel voto n. 605, sono state integralmente riproposte in sede di rielaborazione ed in taluni casi aumentate. Le suddette zone in coerenza con quanto espresso nel voto n. 605 e nel parere dell'ufficio vengono riclassificate come zone territoriali omogenee C1.
2)  zona D2: la zona produttiva per attività artigianali, ubicata nella frazione di "Caldare", è stata riproposta nella sua versione originaria con modeste modifiche che non sono in grado di ottemperare ai rilievi espressi nel voto n.605. In relazione allmanifestata dal comune di poter disporre dell'area produttiva per dare risposte agli operatori economici, si prescrive che detta zona, in ragione alla natura morfologicamente accidentata, venga limitata alla sola fascia contigua all'asse di scorrimento veloce e che venga previsto per la stessa un sistema viario di servizio "a pettine" in base a quanto espresso nel precedente voto n.605 a cui si rimanda;
3)  ai fini del corretto svolgimento dell'attività urbanistico-edilizia per gli aspetti geologici, fatte salve le misu re transitorie di salvaguardia prescritte nel piano straor dinario per l'assetto idrogeologico di cui al D.A.R.T.A. 4 luglio 2000, occorre inserire le seguenti prescrizioni:
Regolamento edilizio
Sia in relazione alle locali condizioni geologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà, della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione.
Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n.61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art.5 della legge regionale n.37/85 quali scavo di pozzi, scavi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici.
Sono, dunque, escluse dall'obbligo di relazione geologica solo le autorizzazioni relative ad interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modifichino la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature già autorizzati e/o non apportino modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Per quanto sopra, sarebbe opportuno che tra le figure professionali che dovranno comporre la commissione edilizia sia presente quella del geologo.
Prescrizioni a regime
Per quel che riguarda l'attuazione delle previsioni di piano non preliminarmente supportate dagli studi geotecnici di piano redatti ai sensi del punto H) del decreto ministeriale 11 marzo 1988, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano occorrerà attivare le procedure di cui al punto H) del decreto ministeriale 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica.
Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione esecutiva saranno subordinate alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile, ai sensi del punto H) del decreto ministeriale 11 marzo 1988, del predetto studio geologico e geotecnico di fattibilità delle singole opere.
Nella redazione di eventuali varianti urbanistiche sia ordinarie che speciali o di successivi ulteriori strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi anche i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive alla redazione del presente voto, dovrà predisporsi l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le previsioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2000 riportati all'allegato A di detta circolare, attesa la presenza della carta geologico-tecnica solo per le aree di prescrizione esecutiva, essendo stato redatto lo studio geologico allegato al piano regolatore generale ai sensi di precedente normativa geologica.
In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche ove richiesti dalle norme.
Le presenti prescrizioni integrano quelle formulate nel voto n. 605 dell'11 febbraio 1998.
4)  Programmazione urbanistica commerciale, legge regionale n. 28/1999 e D.P.R.S. 11 luglio 2000
Il piano, poiché è stato adottato nell'agosto 1996, non può risultare adeguato ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, emanati successivamente con D.P.R.S. 11 luglio 2000 in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
Allo stato non risulta che il comune abbia provveduto all'adeguamento del piano con apposita deliberazione consiliare di modifica, ai sensi del predetto art. 5, comma 7. Relativamente al settore commerciale il piano regolatore generale in oggetto detta disposizione nell'ambito delle norme di attuazione delle zone territoriali omogenee. In merito si ritiene, tuttavia, che le analisi prodotte con il piano regolatore generale, così come le previsioni di piano e la normativa di riferimento, dovranno essere integrate sulla base delle direttive di cui al D.P.R.S. datato 11 luglio 2000, mediante apposita variante urbanistica. Si riportano di seguito gli articoli delle norme di attuazione che prevedono la compatibilità di tali attività con la residenza (zone territoriali omogenee A, B, B2, C1) la previsione di zone produttive ad attrezzature commerciali.
Articoli N.D.A. 7, 9, 10, 13 con le prescrizioni di cui all'art. 3 del D.P.R.S. dell'11 luglio 2000.
5)  Osservazioni e/o opposizioni
Per quanto attiene alle osservazioni e/o opposizioni, vengono respinti condividendo le relazioni del progettista i seguenti ricorsi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49; vengono condivisi parzialmente secondo le proposte formulate dal progettista i seguenti ricorsi: 9, 11, 14, 44, 50, 51; vengono condivisi secondo il parere del progettista i ricorsi nn. 21 e 39, facendo presente che la zona territoriale omogenea B, in questione è stata riclassificata come zona C1; vengono respinti in coerenza con quanto espresso nelle superiori considerazioni i seguenti ricorsi: 17, 18, 19, 37, 41, 47, 52.
Per tutto quanto sopra, il Consiglio esprime parere:
1)  favorevole all'approvazione del piano regolatore generale, con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, del comune di Aragona rielaborato parzialmente a seguito del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 605 dell'11 febbraio 1998, in conformità alla proposta di parere dell'ufficio prot. n. 55 del 13 marzo 2001, salvo quanto considerato nel presente voto.
2)  Le osservazioni e le opposizioni presentate vengono decise in base a quanto detto nei superiori considerata.";
Vista la nota assessoriale prot. n. 55245 dell'1 ottobre 2001, con la quale al fine di dare esito agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, sono state sottoposte all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le valutazioni di merito espresse sullo strumento urbanistico generale in argomento con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 461 del 14 giugno 2001 e con la proposta del gruppo 31/DRU, prot. n. 55 del 13 marzo 2001;
Vista la nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 390 del 16 gennaio 2002, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 8277 dell'11 febbraio 2002, con la quale sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, legge regionale n. 28/99:
"...Omissis...
Relativamente agli artt. 7, 9, 10 e 13 delle zone territoriali omogenee a, b, b2, c1):
A)  integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
B)  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
C)  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000;
D)  prevedere l'individuazione delle aree destinate al commercio di aree pubbliche.";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 461 del 14 giugno 2001 e preso atto delle proposte contenute nella nota dell'Assessorato della cooperazione del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 390 del 16 gennaio 2002, in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvato e reso esecutivo, in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 461 del 14 giugno 2001, nonché alle condizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Agrigento e con le modifiche relative alla programmazione commerciale di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca soprariportate, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Aragona, adottato con delibera consiliare n. 34 del 27 settembre 1999.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 461 del 14 giugno 2001.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere prot. n. 55 del 13 marzo 2001, resa dal gruppo XXXI/D.R.U.;
2)  voto n. 461 del 14 giugno 2001, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera consiliare n. 34 del 27 settembre 1999;
4)  delibera consiliare n. 19 del 24 luglio 2000;
5)  delibera consiliare n. 20 del 25 luglio 2000;
6)  nota prot. n. 390 del 16 gennaio 2002 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
7)  relazione del progettista sugli adempimenti al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 605 dell'11 febbraio 1998;
8)  1.0.2.  -  nota del commissario ad acta e relazione progettista; 
9)  1.1.  -  relazione preliminare sulle scelte ur banistiche; 
10)  1.2.  -  relazione analitica dello stato di fatto;   
11)  1.2.1.  -  stato di attuazione del programma di fabbricazione vigente; 
12)  1.3.  -  relazione su problemi conseguenziali allo stato di fatto; 
13)  1.4.  -  relazione illustrativa generale del progetto di piano; 
14)  1.4.1.  -  il centro urbano. Viabilità di scorrimento e di penetrazione; 
15)  1.4.2.1.  -  il centro urbano. Verifiche raggi di influenza, attrezzature di quartiere, asili nido; 
16)  1.4.2.2.  -  il centro urbano. Verifiche raggi di influenza, attrezzature di quartiere, scuola materna; 
17)  1.4.2.3.  -  il centro urbano. Verifiche raggi di influenza, attrezzature di quartiere, scuola elementare; 
18)  1.4.2.4.  -  il centro urbano. Verifiche raggi di influenza, attrezzature di quartiere, scuola media; 
19)  1.4.2.5.  -  il centro urbano. Verifiche raggi di influenza, attrezzature di quartiere, gioco bimbi da 3 a 6 anni; 
20)  1.4.2.6.  -  il centro urbano. Verifiche raggi di influenza, attrezzature di quartiere, sport giovani da 6 a 11 anni; 
21)  1.4.2.7.  -  il centro urbano. Verifiche raggi di influenza, attrezzature di quartiere, sport giovani da 11 a 14 anni; 
22)  1.4.2.8.  -  il centro ubano. Verifiche raggi di influenza, attrezzature di quartiere, sport adulti oltre i 14 anni; 
23)  1.4.2.9.  -  il centro urbano. Verifiche raggi di influenza, edificio per il culto e centro religioso; 
24)  1.4.2.10.  -  il centro urbano. Verifiche raggi di influenza, attrezzature di quartiere, centro civico e sociale; 
25)  1.4.2.11.  -  il centro urbano. Verifiche raggi di influenza, attrezzature di quartiere, parco di quartiere; 
26)  1.4.2.12.  -  il centro urbano. Verifiche raggi di influenza, attrezzature di quartiere, ufficio municipale; 
27)  1.4.3.  -  il centro urbano, zone funzionali; 
28)  1.5.  -  schema regionale; 
29)  2.1.  -  regolamento edilizio comunale; 
30)  2.2.  -  norme tecniche di attuazione; 
31)  2.3.  -  previsione finanziaria; 
32)  2.4.  -  fasi di attuazione; 
33)  3.1.  -  il centro urbano, stato di fatto, scala 1:2.000; 
34)  3.2.  -  il centro urbano, stato di diritto, s cala 1:2.000; 
35)  3.3.  -  il centro urbano, zonizzazione, scala 1:2.000; 
36)  3.3.1.  -  il centro storico, prescrizioni esecutive, scala 1:1.000; 
37)  3.3.2.  -  elenco e toponomastica degli edifici a carattere storico-artistico; 
38)  3.3.3.  -  il centro storico, le origini e la storia; 
39)  3.3.4.  -  la terra di Aragona. Cose pregevoli che vi si trovano; 
40)  3.4.  -  il territorio, stato di fatto, scala 1:10.000; 
41)  3.5.  -  il territorio, zonizzazione, scala 1:10.000; 
42)  3.5.1.  -  il territorio, stato di fatto, vincoli idrogeologici, scala 1:10.000; 
43)  3.5.2.  -  il territorio, viabilità, scala 1:10.000. 

Prescrizioni esecutive
A)  Ambito d'intervento: versante nord-est dell'abi tato:
44)  1.1.  -  relazione; 
45)  1.2.  -  scheda di analisi delle opere; 
46)  1.3.  -  previsione di spesa; 
47)  2.1.  -  stralcio dello stato di fatto, scala 1:2.000; 
48)  2.2.  -  stralcio dello stato di diritto, scala 1:2.000; 
49)  2.3.  -  stralcio del piano regolatore generale, scala 1:2.000; 
50)  2.4.  -  planimetria di progetto, scala 1:1.000; 
51)  2.5.  -  planimetria di progetto con indicazione dei profili, scala 1:1.000; 
52)  2.6.a.  -  profili regolatori, scala 1:200; 
53)  2.6.b.  -  profili regolatori, scala 1:200; 
54)  2.6.c.  -  profili regolatori, scala 1:200; 
55)  2.7.  -  viabilità, parcheggi, planimetria, scala 1:1.000. Consistenza esistente, previsioni di progetto, computi; 
56)  2.8.  -  planimetria rete idrica, scala 1:1.000. Consistenza esistente, previsioni di progetto, computi; 
57)  2.9.  -  planimetria impianto di illuminazione, scala 1:1.000. Consistenza esistente, previsione di progetto, computi; 
58)  2.10.  -  planimetria impianto di illuminazione, scala 1:1.000. Consistenza esistente, previsioni di progetto, computi; 
59)  2.11.  -  sezioni tipo delle strade e degli im pianti a rete; 
60)  3.1.  -  relazione d'esproprio; 
61)  3.2.  -  piano particellare d'esproprio, scala 1:2.000; 
62)  3.3.  -  elenco ditte da espropriare; 
63)  4.1.a.  -  tabelle dei parametri edilizi ed urbanistici "zone B", stralcio catastale, planimetria di progetto su base catastale e aerofotogrammetria; 
64)  4.1.b.  -  tabelle dei parametri edilizi ed urbanistici "zone C", stralcio catastale, planimetria di progetto su base catastale e aerofotogrammetria; 
65)  4.1.c.  -  tabelle dei parametri edilizi ed urbanistici "zone S.P." e "zone F", stralcio catastale, planimetria di progetto su base catastale e aerofotogrammetria; 
66)  4.2.  -  tabelle consistenza edilizia "zone B"; 
67)  4.3.  -  norme di attuazione. 

B)  Ambito d'intervento: zona artigianale e commerciale (zona D2 del piano regolatore generale):
68)  1.1.  -  relazione; 
69)  1.2.  -  scheda di analisi delle opere; 
70)  1.3.  -  previsione di spesa; 
71)  2.1.  -  stralcio dello stato di fatto , scala 1:2.000; 
72)  2.2.  -  stralcio dello stato di diritto, scala 1:2.000; 
73)  2.3.  -  stralcio del piano regolatore generale, scala 1:2.000; 
74)  2.4.  -  planimetria di progetto, scala 1:1.000; 
75)  2.5.  -  planimetria di progetto con indicazione dei profili, scala 1:1.000; 
76)  2.6.a.  -  profili regolatori, scala 1:500; 
77)  2.6.b.  -  profili regolatori, scala 1:500; 
78)  2.6.c.  -  profili regolatori, scala 1:500; 
79)  2.6.d.  -  profili regolatori, scala 1:200; 
80)  2.6.e.  -  profili regolatori, scala 1:200; 
81)  2.7.  -  planimetria viabilità e parcheggi, scala 1:1.000. Previsioni di progetto, computi; 
82)  2.8.  -  planimetria rete idrica, scala 1:1.000. consistenza esistente, previsioni di progetto, computi; 
83)  2.9.a.  -  planimetria rete fognante, scala 1:10.000. collettore principale all'im pianto di sollevamento; 
84)  2.9.b.  -  planimetria rete fognante, scala 1:1.000. Consistenza esistente, previsioni di progetto, computi; 
85)  2.10.  -  planimetria impianto di illuminazione, scala 1:1.000. Consistenza esistente, previsioni di progetto, computi; 
86)  2.11.  -  sezioni tipo delle strade e degli impianti a rete; 
87)  3.1.  -  relazione d'esproprio; 
88)  3.2.  -  piano particellare d'esproprio, scala 1:2.000; 
89)  3.3.  -  elenco ditte da espropriare; 
90)  4.1.a.  -  tabelle dei parametri edilizi ed urbanistici "zone B", stralcio catastale, planimetria di progetto su base catastale e aerofotogrammetria; 
91)  4.1.b.  -  tabelle dei parametri edilizi ed urbanistici "zone D2", stralcio catastale, planimetria di progetto su base catastale e aerofotogrammetria; 
92)  4.1.c.  -  tabelle dei parametri edilizi ed urbanistici "zone S.P.", stralcio catastale, planimetria di progetto su base catastale e aerofotogrammetria; 
93)  4.2.  -  tabelle consistenza edilizia; 
94)  4.3.  -  norme di attuazione. 

Studio agro-forestale adeguato all'art. 4, legge regionale n. 16/96, costituito dai seguenti allegati:
95)  1.  -  relazione; 
96)  4.  -  carta della vegetazione e dell'uso del suolo. 

Piano regolatore generale: tavole riproposte in adempimento della delibera di riadozione del consiglio comunale n. 34 del 27 settembre 1999, costituito dai seguenti allegati:
97)  tav. 1.0.bis  -  in data 25 ottobre 1999 ad oggetto: relazione del progettista sugli adempimenti in ottemperanza della deli bera del consiglio comunale n. 34 del 27 settembre 1999; 
98)  tav. 1.4.  -  in data 25 ottobre 1999 ad oggetto: relazione illustrativa generale del progetto di piano; 
99)  tav. 3.3.  -  in data 25 ottobre 1999 ad oggetto: il centro urbano, zonizzazione, scala 1:2.000. 

Prescrizioni esecutive
Ambito d'intervento versante nord-est dell'abitato: tavole riproposte in adempimento della delibera di riadozione del consiglio comunale n. 34 del 27 settembre 1999, costituito dai seguenti allegati:
100)  tav. 1.0.  -  in data 25 ottobre 1999 ad oggetto: relazione del progettista sugli adempimenti in ottemperanza della delibera del consiglio comunale n. 34 del 27 settembre 1999; 
101)  tav. 1.1.  -  in data 25 ottobre 1999 ad oggetto: relazione; 
102)  tav. 2.3.  -  in data 25 ottobre 1999 ad oggetto: stralcio del piano regolatore generale, scala 1:2.000; 
103)  tav. 2.4  -  in data 25 ottobre 1999 ad oggetto: planimetria di progetto, scala 1:1.000; 
104)  tav. 4.1.b  -  in data 25 ottobre 1999 ad oggetto: tabelle dei parametri edilizi ed urbanistici "zone C"; stralcio catastale, planimetria di progetto su base catastale e aerofotogrammetria. 


Art. 4

Il comune di Aragona dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni 10 ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro 1 mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 7 marzo 2002.
  SCIMEMI 

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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