REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 26 APRILE 2002 - N. 19
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 27 febbraio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Campofiorito.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Visti i fogli n. 6074 del 21 settembre 1999, n. 7046 del 23 settembre 1999, n. 9488 del 12 settembre 2000 e n. 5128 del 19 settembre 2000, con i quali il comune di Campofiorito ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore ge nerale, alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio;
Vista la delibera commissariale n. 1 dell'1 giugno 1999, avente per oggetto: "adozione piano regolatore generale con le norme tecniche di attuazione, le prescrizioni esecutive, il regolamento edilizio, lo studio geologico e lo studio agricolo-forestale";
Visti gli atti di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, datata 22 luglio 1999, a firma del responsabile della II sezione dell'area tecnica, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché attestante la presenza di n. 26 osservazioni-opposizioni avverso al piano adottato;
Viste le osservazioni e/o opposizioni di cui all'elenco in calce alla sopracitata certificazione;
Visti gli elaborati di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni redatti dal progettista e trasmessi dal commissario ad acta per effetto di quanto disposto dal l'art. 4, comma I, della legge regionale n. 65/81;
Vista l'osservazione a firma Salerno Antonino ed altri acquisita dal comune fuori i termini di legge e dallo stesso trasmessa a questo assessorato con foglio 1221 del 29 febbraio 2000;
Visto il parere n. 20494 del 14 agosto 1997, reso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Palermo con prescrizioni, trasmesso al comune con nota del 26 giugno 1998;
Vista la proposta n. 427 del 21 dicembre 2000, formulata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, dal gruppo XXVI/D.R.U. sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal comune di Campofiorito, che di seguito parzialmente si trascrive:
"... Omissis ...
IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
Il piano è stato dimensionato per una popolazione residente pari a 1868 unità, valore calcolato aggiungendo ai 1561 abitanti residenti nel 1991, 182 abitanti calcolati sulla base dell'incremento dell'ultimo ventennio e n. 125 abitanti calcolati sul possibile rientro delle famiglie residenti all'estero.
Si rileva che ad oggi sono insediabili utilizzando il patrimonio esistente n. 1326 abitanti, oltre 69 abitanti insediabili attraverso il recupero dell'edilizia esistente, per un totale di 1395 abitanti: restano pertanto da insediare (1868-1395) n. 473 abitanti.
Quindi nelle zone di espansione vengono insediati 491 abitanti, anche se di imo ventennio e n. 125 abitanti calcolati sul possibile rientro delle famiglie residenti al l'estero.
Si rileva che ad oggi sono insediabili utilizzando il patrimonio esistente n. 1326 abitanti, oltre 69 abitanti insediabili attraverso il recupero dell'edilizia esistente, per un totale di 1395 abitanti: restano pertanto da insediare (1868-1395) n. 473 abitanti nelle zone C1, C2, C3 di espansione.
Il dimensionamento delle aree da destinare alle at trezzature (18 mq./ab) è calcolato invece per una popolazione pari a 1562 abitanti, la popolazione residente al 1991. Inoltre è da rilevare che parte delle attrezzature esistenti e rientranti nel calcolo degli standard, soprattutto quelle relative all'istruzione, ricadono nel territorio di Corleone (paragrafo E.4 relazione generale P.R.G.).

  Popolazione | Indice | Stanze | Movimento naturale 1991 | occupate | occupate | e migratorio 74/95 
  1561 0,65 2449 +0,34 

Dalle analisi effettuate da questo gruppo di lavoro, sulla base dei dati Istat dal 1991 al 1995, così come confermato anche dalla "serie storica" di cui alla tabella sopra riportata, si è rilevato che il movimento naturale è negativo, mentre di contro il movimento migratorio è positivo:

  Popolazione | Indice stanze | Indice stanze | Movimento | Movimento mi 1991 | occupate | non occupate | naturale 91/95* | gratorio 91/95* 
  1564     1,6     1,04     -2,8     +3,3 

(medio annuo x 1.000 ab.)
Dalla relazione di piano si è rilevato che in merito alle zone C1, C2 e C3, uniche zone di espansione prese in considerazione per il dimensionamento del piano, risulta una discordanza tra i dati di progetto e quelli verificati da questo gruppo che di seguito si riportano.

  Z.T.O. | Sup. (mq.) | l.f. | Ab. verificati | A. di progetto 
C1      18.051     1,50     270     212 
C2      22.396     1,00     223     175 
C3      26.695     0,50     133     104 
Totale      67.142             626     491 

Da detta verifica scaturisce una discrasia dell'ordine di 135 abitanti in più rispetto alle previsioni.
ZONIZZAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE
Zone A
Nel progetto di P.R.G. è stata individuata un'unica ZTO "A", che viene normata con l'art. 4 delle N.A. Il centro storico individuato risulta meno esteso di quello delimitato nella scheda I.P.C.E. del Consiglio d'Europa che include parte della Z.T.O. "B1" del piano in esame.
L'edificazione potrà avvenire attraverso interventi di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia; per gli edifici esistenti non è consentito un aumento di volume; in caso di demolizioni di edifici esistenti, il nuovo edificio potrà essere ricostruito nel rispetto del limite massimo della sagoma dell'edificio demolito.
Le costruzioni in aree libere potranno realizzarsi alle seguenti condizioni:
-  altezza massima non potrà superare quella dei fabbricati limitrofi;
-  la densità fondiaria non dovrà superare quella circostante la zona per un raggio di 50 ml.
Zone B
Sono state suddivise in B1; B2.1; B2.2; B2.3.
Sono consentite costruzioni in aderenza; se si rinuncia all'aderenza il distacco minimo dai confini è fissato in ml. 5,00 e 10,00 ml. dalle costruzioni limitrofe.
Sono consentiti i tipi edilizi lineare, a schiera, a blocco, con spazi interni scoperti.
Non sono consentite terrazze di collegamento, né so no ammessi locali accessori negli spazi interni.
Zona B1
Sono le zone completamente edificate, all'interno del centro urbano, in esse è possibile l'edificazione per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazione ed ampliamento nonché l'utilizzazione a scopo residenziale di lotti interclusi:
-  densità edilizia: 9 mc./mq. per lotti < 120 mq.;
-  volumetria max: 1000 mc. per lotti 120 mq. > 200 mq.;
-  densità fondiaria: 5 mc./mq. per lotti 200 mq. > 1.000 mq.;
-  altezza max: 11 ml.
L'edificazione dei singoli edifici è consentita nel pre esistente allineamento stradale, anche in deroga al disposto del punto 2 dell'art. 9 del D.M. del 2 aprile 1968, n. 3519.
Zona B2
Zone di completamento in cui è stato riscontrato un rapporto di copertura superiore al 12,5%:
-  volumetria max: 800 mc. per lotti < 200 mq.;
-  densità edilizia: 4 mc./mq. per lotti > 200 mq.
Per quanto non specificato valgono le disposizioni della zona B1.
Zona B2.1
Zone di completamento in cui è stato riscontrato un rapporto di copertura superiore al 12,5%, per tale zona valgono i parametri urbanistici della zona B2.
Non sono ammessi frazionamenti di particelle né trasferimenti di proprietà limitate a singole particelle in quanto si potrebbe configurare come una lottizzazione abusiva.
Zona B2.2
Pur avendo un indice di copertura inferiore al 12,5% risultano dotate delle opere di urbanizzazione primaria; in esse le costruzioni potranno realizzarsi conformemente alle disposizioni della zona B1 e B2.1.
Densità fondiaria: 2,5 mc./mq. per lotti > 200 mq.
Zona B2.3
Sono zone soggette a piani di lottizzazione approvati, per esse sono valide le disposizioni delle norme di attuazione approvate con la lottizzazione.
Zone C
Destinate a nuovi complessi insediativi; l'edificazio ne potrà avvenire con l'approvazione di piani di lottizzazione.
Il piano di lottizzazione dovrà essere esteso ad una superficie non inferiore a 10.000 mq. o a superfici intercluse o inferiori alla suddetta entità, ma delimitati come zona omogenea del piano regolatore generale:
-  distanza dal confine: 5 ml.;
-  distanza dagli edifici limitrofi: 10 ml.
E' consentita la costruzione in aderenza fino ad una lunghezza di fronte di m. 15.
Zona C1
Valgono le disposizioni generali con le seguenti prescrizioni:
-  densità edilizia: 1,5 mc./mq.;
-  altezza max.: 8,60 ml.;
-  arretramento dal filo stradale: 3,00 ml.;
-  distanza tra pareti finestrate: 10 ml.
Zona C2
Valgono le prescrizioni generali e quelle della zo na C1:
-  densità edilizia fondiaria: 1 mc./mq.
Zona C3
Valgono le prescrizioni generali e quelle della zo na C1.
-  densità edilizia fondiaria: 0,6 mc./mq.
Zone D
Destinate ad insediamenti produttivi, industriali, artigianali.
La realizzazione di tali zone avverrà attraverso prescrizioni esecutive:
-  rapporto di copertura: 1:2;
-  numero di piani fuori terra: 1;
-  altezza massima: 10 ml.;
-  distanza dai confini: 5 ml.;
-  distanza tra edifici: 10 ml.;
-  distacchi dalle strade: D.M. 2 aprile 1968, in sede di P.E. potranno essere previsti distacchi minori;
-  spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggi: 10% superficie totale;
-  dotazione parcheggi: 10% superficie lotto.
Zone E
Sono quelle a vocazione agricola; è consentita la co struzione di impianti ed attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività agricola:
-  densità fondiaria: 0,03 mc./mq. per abitazione;
-  rapporto di copertura: 1/10 dell'area interessata;
-  distacchi tra fabbricati: 20 m.;
-  distacchi dai cigli stradali: D.P.R. n. 495/92, art. 26;
-  parcheggi: 1/5 dell'area interessata.
Rispetto delle distanze stabilite dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
Nell'ambito delle aziende agricole gli imprenditori possono destinare parte dei fabbricati adibiti a residenza ad uso turistico stagionale, allo stesso fine i predetti fabbricati possono essere ampliati fini al 30% della cubatura esistente.
Per le costruzioni rurali, quali stalle, realizzate con strutture prefabbricate i parametri vengono così fissati:
-  altezza massima: 5 m.
-  distanza dai confini: 5 m.;
-  distanza dalle strade: D.P.R. n. 495/92.
Nelle zone limitrofe alle ex cave di gesso è vietata l'edificazione a scopo abitativo potranno invece realizzarsi strutture per valorizzare le memorie storiche della vecchia attività d coltivazione e lavorazione del gesso secondo parametri della legge regionale n. 17/94.
Zone F
Fanno parte di tale zona tutte le aree destinate ad attrezzature così distinte:
- zona F1 attrezzature collettive;
-  zona F2 attrezzature per l'istruzione.
L'edificabilità è legata alle specifiche leggi, in ogni caso le altezze massime sono di ml. 8,60.
Per la zona F3 cimitero vale il regolamento cimiteriale del comune.
La zona F4 attrezzature sportive, sarà assoggettata a prescrizioni esecutive con la zona per la protezione civile.
Zona V
Zone destinate a verde, distinte in:
-  zona V1 verde pubblico, individuata come spazio di protezione, dove è possibile realizzare parco giochi per bambini;
- zona V2 verde attrezzato dove sono ammesse tutte le attrezzature previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. L'attività edificatoria è subordinata a un piano particolareggiato:
-  altezza massima: 4 ml.;
-  distacco minimo dal confine: 5 ml.;
-  distacco dagli edifici: 10 ml.
Zone di rispetto
Zone R1 di rispetto del bosco; in esse, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 16/96 possono sorgere nuove costruzioni purché sottoposte al vincolo della Soprintendenza e dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.
Per le zone sottoposte a vincolo idrogeologico valgono le disposizioni per le zone E.
Per gli interventi ricadenti in tali zone dovrà essere richiesto il preventivo parare alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali e all'A.F.D.R.S.
Zona R2 vincolate ai sensi della legge n. 431/85; in esse sono consentite costruzioni alle condizioni della zona verde agricolo, previo parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo.
Zona R3. Distacchi stabiliti dalle leggi specifiche e riportati in planimetria.
IL PIANO E LE PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Attrezzature sportive polivalenti
L'area di intervento si trova all'interno del centro urbano ed occupa una superficie di mq. 5.630.
Il progetto prevede la dismissione dell'attuale impianto sportivo e la realizzazione di un impianto polivalente destinato allo sport e al tempo libero.
L'impianto comprende:
1)  palestra polifunzionale con servizi e locali annessi (superficie 850 mq., vol. 6.280 mc.);
2)  servizi igienici;
3)  campo calcio a 5 illuminato, con gradinate per pubblico (836 mq.);
4)  spogliatoi (superficie 130 mq., vol. 520 mc.);
5)  campo per gioco delle bocce (ml. 27 per 4 ml.);
6)  spazio coperto per anziani;
7)  percorso ludico con scivoli e giostre;
8) ampio parcheggio illuminato per n. 20 posti auto.
Area per attrezzature sportive e protezione civile
La zona della protezione civile è stata articolata in diverse piazzole per i campers e per le tende; tale suddivisione è puramente indicativa ed è servita più che altro per stabilire i percorsi ed individuare i servizi generali posizionati in maniera baricentrica; inoltre la presenza degli spazi sportivi permetterebbe l'utilizzo di tali aree ad integrazione di quelle previste essendo urbanizzate e facilmente adattabili agli usi della protezione civile.
La zona per le attrezzature è stata articolata in:
-  un campo di calcio con spogliatoio annesso;
-  due campi da tennis;
-  un campo di calcetto.
Sono stati previsti adeguati parcheggi a servizio di ciascuna attività.
L'attuazione di tali aree potrà avvenire in fasi diverse; in una prima fase si potranno realizzare le opere previste nello strumento generale ed ad esso attinenti; la strada a valle, il collettore fognario, l'acquedotto lungo la provinciale e fino alla zona; in fasi successive le opere proprie dell'intervento insediativo.
Ovviamente ogni struttura potrà essere oggetto di diverso intervento purché venga rispettato il carattere di omogeneità che sarà dettato con le norme di attuazione.
La zona artigianale
L'area è caratterizzata da una zona a monte pianeggiante sistemata a parcheggio e una zona a valle con pendenza uniforme dove sono stati previsti n. 8 lotti edificabili, raggiungibili ciascuno dalla strada prevista in sede di strumento generale:
- dimensioni fabbricati: ml. 20x20;
-  altezza max: ml. 6.
L'attuazione di tale area potrà avvenire in fasi diverse: in una prima fase si potranno realizzare le opere previste dallo strumento generale ed ad esso attinenti, ossia la strada a valle, il collettore fognario, l'acquedotto lungo la provinciale fino alla zona; in una seconda fase le opere proprie dell'intervento insediativo.
Regolamento edilizio
Dall'esame del regolamento edilizio, adottato contestualmente al piano regolatore generale, si sono rilevate delle imprecisioni ed inesattezze e pertanto si propongono le modifiche appresso specificate.
In linea generale,nel rispetto di quanto dettato dalla legge regionale n. 23/98 ed in coerenza con quanto già recepito dal presente regolamento edilizio, la dicitura "il sindaco" deve essere sostituito con "il capo settore responsabile".
TITOLO I
Capitolo II
Art. 9
La composizione della commissione urbanistico-edilizia è definita con decreto assessoriale n. 516/D.R.U. del 14 dicembre 1999.
I commi 5°, 6° e 7° vanno così sostituiti: "La commissione edilizia deve essere rinnovata ogni quattro anni e comunque i commissari decadono alla fine e/o cessazione del mandato del sindaco che li ha nominati. Saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo".
Il comma 8° va così modificato: "Quando risulti dai verbali la decadenza di un componente, il sindaco deve procedere alla nomina di un nuovo membro in sostituzione del precedente".
Al 3° e 4° comma eliminare "e il consiglio comunale".
Art. 4
La composizione della commissione edilizia deve essere adeguata a quanto dettato dalle leggi regionali n. 7/92 e n. 26/93.
Eliminare i punti 2) e 3).
Al 2° comma eliminare 2i nn. 2, 3" e "dal consiglio comunale e".
Il 6° comma va così modificato "La commissione edilizia deve essere rinnovata ogni quattro anni e comunque i commissari decadono alla fine e/o alla cessazione del mandato del sindaco che li ha nominati. Saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.".
Capitolo III
Artt. 12, 14, 16
Sostituire "Sindaco" con "Capo settore responsabile".
Capitolo IV
Artt. 20, 22, 23, 24, 25, 26
Sostituire "Sindaco" con "Capo settore responsabile".
Capitolo V
Artt. 27, 29, 30, 32, 33, 34
Sostituire "Sindaco" con "Capo settore responsabile".
Capitolo VI
Artt. 36, 37, 38
Sostituire "Sindaco" con "Capo settore responsabile".
TITOLO II
Capitolo I
Art. 41
Sostituire "Sindaco" con "Capo settore responsabile".
Art. 47
Sostituire "Sindaco" con "Capo settore responsabile".
Capitolo III
Art. 58
Inserire al paragrafo A) Altezze minime, punto 2) locali di categoria A2: "nella zona A di centro storico, in presenza di immobili esistenti e nel caso occorra adibire i piani terreni a laboratori artigiani, attività commerciali luoghi di riunione ad uso pubblico, nel rispetto delle norme di igiene, è ammessa una altezza utile netta di mt. 3".
Capitolo IV
Art. 76
Sostituire "Sindaco" con "Capo settore responsabile".
Capitolo V
Artt. 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
Sostituire "Sindaco" con "Capo settore responsabile".
Capitolo VI
Artt. 95, 96
Sostituire "Sindaco" con "Capo settore responsabile".
TITOLO III
Capitolo I
Artt. 100, 104, 108
Sostituire "Sindaco" con "Capo settore responsabile".
Capitolo II
Artt. 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118
Sostituire "Sindaco" con "Capo settore responsabile".
TITOLO IV
Capitolo I
Artt. 119, 120
Sostituire "Sindaco" con "Capo settore responsabile".
Osservazioni ed opposizioni
A seguito delle pubblicazioni effettuate i sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state prodotte n. 26 opposizioni e osservazioni, per le quali il progettista ha prodotto le proprie deduzioni e visualizzazioni sulle tavole del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive.
Opposizioni accolte condividendo il parere del progettista: 16, 17, 20.
Opposizioni accolte nonostante il parere contrario del progettista dal momento che a parere del gruppo scrivente la viabilità di progetto risulta eccessiva anche in considerazione di quella già esistente: 13, 15.
Opposizioni non accolte condividendo il parere del progettista: 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 22, 23, 24, 25.
Opposizioni accolte parzialmente secondo il parere espresso dal progettista: 3, 7.
L'opposizione n. 5, seppur non accolta dal progettista, si ritiene accoglibile in quanto l'area in questione risulta zona bianca di verde agricolo all'interno della zona B1 di centro urbano.
Le opposizioni n. 6 e n. 14, non si ritengono accoglibili in quanto trattasi di Masseria individuata già nel piano paesistico regionale e non risulta inoltre che le aree interessate siano sottoposte a vincolo archeologico. Le opposizioni non risultano visualizzate nell'apposita tavola.
L'opposizione n. 12 presentata dal tecnico comunale arch. Termini pone diverse questioni sul piano regolatore generale e sulle prescrizioni esecutive: in linea di massima si ritiene di condividere quanto espresso dal progettista nell'accogliere parzialmente le osservazioni mosse, a meno di taluni aspetti che si evincono nelle "Conclusioni" del presente parere. In particolare si condivide l'inserimento degli articoli n. 12 e n. 13 delle norme di attuazione, allegati alla risposta del progettista e che costituiscono parte integrante del piano regolatore generale. Per quanto attiene le modifiche apportate all'art. 5, si ritiene che le zone B2 debbano essere assimilate alle zone B1 e pertanto la modifica in questione non si ritiene condivisibile.
L'opposizione n. 16 è parzialmente accolta condividendo il parere espresso dal progettista, che allega alla risposta l'art. 5, l'art. 12 e l'art. 13 delle N. di A. per farne parte integrante delle norme stesse.
L'opposizione n. 18 è accolta parzialmente dal progettista per la parte che riguarda errori di rappresentazione e respinta per il centro sociale in fase di progettazione; quest'ufficio ritiene invece l'opposizione interamente accoglibile sentito il consiglio comunale e previa modifica della Z.T.O.
L'opposizione n. 26 non si ritiene accoglibile in quanto trattasi di masseria individuata già nel piano paesistico regionale. L'opposizione non risulta visualizzata nell'apposita tavola.
E' pervenuta n. 1 opposizione fuori termine intestata alla ditta Salerno Antonino e Leone Rosaria; la stessa si ritiene accoglibile previa verifica da parte dell'U.T.C. sull'esistenza di eventuali diritti acquisiti.
E' pervenuta inoltre una richiesta finalizzata al riesame dell'opposizione n. 1 a firma Gabriele Dara, già considerata nel superiore elenco.
CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra esposto, questo gruppo di lavoro ritiene che il piano sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di seguito riportate.
Geologia
Occorre la compatibilità una verifica approfondita di quanto prescritto nel parere del Genio civile, così come sopra riportato.
Studio agricolo forestale
Occorre l'adeguamento dello studio agricolo forestale a quanto descritto dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 13 sul "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione".
Dimensionamento
In merito al dimensionamento del piano si è rilevato che i dati di progetto risultano discordanti da quelli verificati da questo gruppo, con uno scarto di 153 abitanti insediabili in più rispetto a quelli previsti.
Si è rilevato inoltre che nel dimensionamento non sono state inserite le zone B di completamento, B2, B2.1, B2.2 e B2.3 (lottizzazione in fase di completamento) che sicuramente incidono sul conteggio generale.
Quanto sopra evidenziato configura il sopra dimensionamento del piano in argomento.
Le attrezzature esistenti
Sono stati individuati alcuni errori materiali riguardanti l'individuazione delle attrezzature esistenti riportate nella tav. 6 di "Zonizzazione", che occorrerà correggere in sede di introduzione delle prescrizioni dettate con il decreto di approvazione, in quanto esiste una discordanza tra le stesse e quelle reali.
Occorre riportare l'edificio destinato a centro sociale, in atto identificato quale zona B, così come fatto rilevare dal progettista dei lavori relativi alla ristrutturazione dello stesso, e occorre inoltre identificare urbanisticamente l'area occupata dall'impianto di distribuzione carburanti esistente.
L'area identificata erroneamente quale ambulatorio, deve essere ridefinita come Z.T.O. "B".
Va ridisegnato il Calvario e l'area limitrofa erroneamente delimitata.
Alla luce di ciò e sulla scorta di quanto emerge dal parere del Genio civile sono da disattendere:
La zona B2.1 compresa tra la C2 ed il verde pubblico di previsione, anche se dimensionalmente può essere considerata B, è caratterizzata dalla presenza di edifici rurali, magazzini e capannoni ad uso diverso dalla residenza. La stessa risulta invece assentibile quale definizione naturale della zona C2 ritenuta ammissibile e posta a valle del Calvario.
La zona B2.2 oltre che per i motivi sopra riportati ed alla luce del richiamato parere del Genio civile, non ha le caratteristiche richieste dal decreto ministeriale n. 1444/68 e pertanto è da declassare a verde agricolo.
La zona C2 posta a nord del centro abitato (limitrofa alla stazione di rifornimento carburanti), oltre ad essere attraversata da una incisione fatta rilevare dal Genio civile, non può essere attuata in quanto di dimensioni inferiori ai mq. 10.000 (minimo previsto dalle N. di A.) e di fatto non risulta urbanisticamente definita in quanto interamente delimitata da viabilità di progetto, ma non da viabilità esistente.
La zona C3 a sud del centro abitato, oltre ad essere investita dal vincolo derivante dalla legge n. 431/85, è caratterizzata da un forte pendio verso sud ovest; di fatto tale zona può essere disattesa in quanto tra le aree di espansione in eccesso, non definita urbanisticamente e fuori dalla linea di sviluppo urbano.
E' infine da disattendere parte della viabilità, così come indicata da questo gruppo nella tav. 6 di "Zonizzazione" scala 1:2.000, in quanto risulta giustificata soltanto da un possibile uso di penetrazione agricola, scopo questo raggiungibile con la sistemazione della viabilità esistente.
In accoglimento all'osservazione n. 13, si disattende inoltre la previsione di una strada nella parte attualmente occupata da un'area attrezzata per il gioco, risultante dalla copertura di un tombino; infine in accoglimento all'opposizione n. 15 è disattesa la viabilità di delimitazione della zona C1 a sud dell'abitato già servita da viabilità esistente.
Occorre indicare nelle tavole di zonizzazione le zone soggette al rispetto della SS. 188c nel tratto non interessato da declassamento per attraversamento dell'abitato, e ciò al fine di consentire una più facile valutazione da parte dell'ufficio tecnico delle problematiche inerenti le aree interessate dalla stessa.
Si ritengono assentibili:
La zona A così come individuata, anche se parzialmente difforme da quella perimetrata nella scheda I.P.C.E. del Consiglio d'Europa, in quanto ad eccezione del tessuto viario preesistente, l'edilizia risulta già largamente sostituita con nuova edificazione in conformità con la destinazione a zona B del vecchio P. diF.
La stessa, così come perimetrata, dovrà essere sottoposta a pianificazione particolareggiata secondo le finalità indicate dall'art. 2 della legge regionale n. 70/76, all'interno della quale saranno individuati gli ambiti con valenze di piano di recupero edilizio, ai sensi della legge n. 467/78, ai fini del recupero edilizio ed al mantenimento degli abitanti all'interno del centro storico medesimo, o in alternativa a variante generale per i centri storici, in base ai criteri direttiva della circolare assessoriale n. 459 dell'11 luglio 2000.
Le norme di attuazione dovranno prevedere per gli edifici di valore storico ambientale, non compresi nell'elenco di cui all'art. 4 della legge n. 1089/39, la possibilità di procedere ad interventi di ristrutturazione edilizia, in assenza di un piano particolareggiato di recupero.
Nelle more della formazione dei piani attuativi o della variante generale, di cui sopra, in detta zona dovranno essere consentiti gli interventi di cui all'art. 20 della legge regionale n. 71/78 alle lettere a), b), c).
Le zone B2 di completamento vanno equiparate alle zone B1 in quanto le stesse hanno i requisiti previsti dalla normativa vigente proprio perché facenti parte nel loro insieme della stessa zona territoriale omogenea.
Delle zone C previste si ritengono assentibili:
La zona C1 a sud dell'abitato in quanto tra le zone C, risulta quella più adatta dal punto di vista morfologico del terreno ad essere urbanizzata; risulta inoltre limitrofa alla zona B2.3 oggetto di lottizzazione quasi interamente attuata ed infine segue la direttrice di sviluppo del centro urbano.
La zona C2 a nord ovest delCalvario si condivide per le stesse motivazioni della C1 ed in quanto rappresenta elemento di completamento, unitamente alla zona destinata a verde attrezzato, del disegno urbano già interessato da edilizia pubblica.
Le attrezzature di progetto
Le attrezzature seppur dimensionate per 1.561 abitanti residenti al 1991, possono ritenersi sufficienti in quanto il progetto prevede 18 mq. ad abitante, anziché i 12 mq. previsti dal decreto ministeriale n. 1444/68 per il comune in questione, ed inoltre questo gruppo di lavoro proponendo il ridimensionamento delle zone di espansione ha ridotto gli abitanti insediabili.
L'area attrezzata oggetto di prescrizione esecutiva: ritenendo la stessa di carattere sovracomunale, si ritiene condivisibile. Occorre però che sulla tav. 6 di "Zonizzazione" ridelimitata l'area così come definita negli elaborati di prescrizione esecutiva, nei quali risulta di dimensioni ridotte, declassando a verde agricolo le aree risultanti libere dopo la modifica suddetta.
Il verde attrezzato di previsione posto a nord del Calvario: si ritiene condivisibile in quanto delimita l'espansione dell'abitato costituendo l'unica area di verde attrezzato a ridosso dello stesso e facilmente accessibile.
La zona artigianale oggetto di prescrizione esecutiva: anche se non supportata da una apposita valutazione delle esigenze del paese, può ritenersi assentibile in quanto posta in zona limitrofa all'abitato dotata di infrastrutture viarie di una certa importanza e in zona agricola non interessata da colture pregiate o orti irrigui così come definiti dal comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78.
Le norme di attuazione
Si condividono con le modifiche derivanti da quanto sopra specificato.
In particolare nell'art. 5 zone B sono da eliminare i commi riguardanti le zone B2, B2.1 e B2.2. Sono inoltre da inserire gli artt. n. 12 e n. 13 così come formulati dal progettista nella risposta all'opposizione n. 12.
Per quanto sopra esposto il piano regolatore generale del comune diCampofiorito con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio è da ritenere approvabile con le prescrizioni sopra riportate.";
Visto il voto n. 400 del 22 marzo 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, presa in esame la documentazione costituente il fascicolo, si è espresso come di seguito, in stralcio, si riporta:
"...Omissis...
Considerato che il parere prot. n. 427 reso dalla D.R.U. sviluppa considerazioni condivisibili, tuttavia nel corso della discussione sono emersi ulteriori elementi relativi ad aspetti del piano regolatore generale in esame che formano oggetto delle seguenti considerazioni:
Aspetti geologici
Le aree soggette a prescrizione esecutiva non risultano supportate dalle indispensabili verifiche di stabilità in condizioni naturali ed in presenza dell'edificato di piano previsto in progetto.
Pertanto, l'edificabilità di tali settori di Z.T.O. ricadenti in pendio, dovrà essere subordinata alla valutazione delle effettive condizioni di stabilità dei pendii attraverso le opportune verifiche di stabilità come sopra indicate e tenendo conto anche delle componenti geodinamiche, così come richiesto dalle prescrizioni di contenuto dello studio geologico tecnico di piano dettate dalla circolare A.R.T.A. n. 33139 del 26 giugno 1989 ed anche prescritto dal punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Sebbene, quindi, le aree di piano risultano assentibili sotto il profilo squisitamente urbanistico, tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere sottoposte alla preliminare approvazione dell'ufficio del Genio civile competente cui è in definitiva subordinata la definitiva ammissibilità delle singole aree così individuate.
La decorrenza di attuatività dei piani urbanistici delle aree C e D soggette a prescrizioni esecutive sarà, quindi, data dall'approvazione di detti studi particolareggiati di verifica geotecnica delle aree di piano da parte dell'ufficio del Genio civile e da richiedersi da parte dell'amministrazione comunale ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Dovranno, inoltre, essere individuate e perimetrate le aree di vincolo di inedificabilità delle faglie delineate nello studio geologico e secondo quanto prescritto dall'ufficio del Genio civile, evidenziandone i limiti negli elaborati di piano sia a scala 1:2.000 che a scala 1:10.000.
Regolamento edilizio
Sia in relazione alle locali condizioni geologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre adeguare il regolamento edilizio inserendo nello stesso l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto di ogni richiesta di concessione.
Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da apposito studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione.
Dovranno, altresì, essere soddisfatte le prescrizioni indicate nello studio geologico di piano così come quelle indicate per le stesse aree dall'ufficio del genio civile nell'ambito del parere formulato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 a supporto del piano.
Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85, quali, nel dettaglio, scavo di pozzi, opere si scavo o di sbancamento, colmate di bonifica o significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che, per la loro incidenza, sono soggette alla normativa sismica.
Sono, quindi, escluse dall'obbligo di relazione geologica quelle autorizzazioni relative a modesti interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modifichino la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali recapitanti nelle pubbliche fognature già autorizzati e/o che non comportino modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Prescrizioni a regime
Per quel che riguarda l'attuazione delle previsioni di piano, ivi comprese l'attuazione delle opere di cui alle Z.T.O. "F" e/o per attrezzature in genere o infrastrutture, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano occorrerà attivare le procedure di cui al punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione e/o del relativo affidamento, alla verifica geologica e geotecnica delle previsioni preliminari di progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo e dalle caratteristiche geomorgologiche dei siti (verifiche di stabilità delle opere in pendio); trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica.
Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione saranno subordinate alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile, ai sensi del punto "H" del decreto ministeriale 11 marzo 1988, del predetto studio geologico e geotecnico di fattibilità.
Per quel che riguarda la discarica, in particolare, lo studio dovrà essere volto a verificare e garantire, attraverso l'individuazione delle relative cautele da adottarsi in fase progettuale, la completa protezione dei corpi idrici superficiali o sotterranei, dall'inquinamento derivante dai percolati prodotti dall'esercizio dell'opera.
Nella redazione di eventuali varianti urbanistiche sia ordinarie che speciali o di successivi ulteriori strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi anche i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive alla redazione del presente voto, dovrà predisporsi l'esecuzione di apposito completo studio geologico-tecnico redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 (allegatoA) secondo le previsioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati all'allegato "A" di detta circolare, attesa la presenza della carta geologico-tecnica solo per le aree di prescrizione esecutiva, giacché lo studio geologico allegato al piano regolatore generale risulta redatto ai sensi della precedente circolare A.R.T.A. n. 33139/89.
In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione anche in considerazione del particolare assetto strutturale evidenziato.
Le presenti prescrizioni integrano quelle formulate dall'ufficio del Genio civile di Palermo con parere n. 635 del 22 aprile 1998 che risultano condivisibili solo alla luce delle superiori considerazioni e prescrizioni.
Per quanto sopra, ilconsiglio è del parere:
1) che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Campofiorito, adottati con la deliberazione del commissario ad acta n. 1 dell'1 giugno 1999, siano condivisibili in conformità alla proposta formulata dall'ufficio con nota prot. n. 427 del 21 dicembre 2000 che si intende qui integralmente riportata, e con le prescrizioni e modifiche contenute nei superiori considerata;
2)  le osservazioni e le opposizioni sono determinate in conformità alla proposta dell'ufficio più volte citata.";
Vista la nota assessoriale prot. n. 29898 dell'8 maggio 2001, con la quale, nel condividere il suddetto voto, è stato richiesto al comune diCampofiorito, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, di adottare le controdeduzioni al voto delConsiglio regionale dell'urbanistica n. 400 del 22 marzo 2001;
Rilevato che nell'ambito dei termini indicati dall'art. 4 della citata legge regionale n. 71/78 il comune di Campofiorito non ha provveduto ad adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali contenute nel parere del C.R.U. n. 400 del 22 marzo 2001;
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 62056 del 31 ottobre 2001, con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti di cui all'art. 5 comma 7, della legge regionale n. 28/99, sono state sottoposte all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le valutazioni in merito espresse in ordine allo strumento urbanistico generale in argomento con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 400 del 22 marzo 2001 e con la proposta dell'ufficio n. 427 del 21 dicembre 2000;
Vista la nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca prot. n. 7267 del 18 dicembre 2001, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 1140 del 9 gennaio 2002, con la quale in relazione al piano regolatore generale del comune diCampofiorito, sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99:
Relativamente all'articolo 6 (Z.T.O. C1, C2 e C3)
A)  integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato medie e grande struttura;
B)  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con le previsioni che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
C)  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000;
D)  prevedere l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche.";
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 400 del 22 marzo 2001 e preso atto delle proposte di modifica contenute nella nota dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca prot. n. 7267 del 18 dicembre 2001 in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvato e reso esecutivo, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 400 del 22 marzo 2001 nonché alle condizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Palermo in premessa citata e con le modifiche relative alla programmazione commerciale di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca soprariportate, il piano regolatore con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Campofiorito, adottato con delibera commissariale n. 1 dell'1 giugno 1999.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  voto C.R.U. n. 400 del 22 marzo 2001;
 2)  parere n. 427/D.R.U. del 21 dicembre 2000;
 3)  delibera commissariale n. 1 dell'1 giugno 1999;
 4)  nota Assessorato della cooperazione prot. 7267 del 18 dicembre 2001;
Elaborati piano regolatore generale
 5)  relazione generale;
 6)  norme tecniche di attuazione;
 7) regolamento edilizio;
 8)  schede dei beni di proprietà comunale e dei beni di interesse storico artistico;
 9)  tav.    1  - inquadramento territoriale, scala 1:25.000; 
10)  tav.    2  - vincolo idrogeologico, scala 1:10.000; 
11)  tav.    3  - tavola dei vincoli, scala 1:10.000; 
12)  tav.    4  - patrimonio architettonico ambientale e territoriale, scala 1:10.000; 
13)  tav.    4b  - tipologia delle strade, scala 1:10.000; 
14)  tav.    5  - stato di fatto, scala 1:2.000; 
15)  tav.    6  - zonizzazione, scala 1:2.000; 
16)  tav.    7  - zone soggette a prescrizione esecutiva, scala 1:2.000; 
17)  tav.    8  - tipologia delle strade, scala 1:2.000; 
18)  tav.    9  - tabella dei tipi edilizi; 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Attrezzature sportive polivalenti
19)  relazione, scala 1:2.000;
20)  tav.    1  - stralcio di piano regolatore generale, scala 1:500; 
21)  tav.    2  - planimetria generale, scala 1:500; 
22)  tav.    3  - profili, scala 1:500; 
23)  tav.    4  - rete fognante, scala 1:500; 
24)  tav.    5  - impianto elettrico, scala 1:500; 
25)  tav.    6  - palestra, scala 1:500; 
26)  tav.    7  - sezioni, scala 1:500; 

27)  particolari costruttivi 1, scala 1:20;
28)  particolari costruttivi 2, scala 1:20;
29)  computo metrico estimativo;
30)  norme tecniche di attuazione;
Zona artigianale
31)  relazione;
32)  tav.    1  - stralcio di piano regolatore generale, scala 1:2.000; 
33)  tav.    2  - planimetria generale, scala 1:500; 
34)  tav.    2a  - planimetria dei lotti, scala 1:500; 
35)  tav.    3  - planimetria con curve di livello, scala 1:500; 
36)  tav.    4  - profili e sezioni, scala 1:500; 
37)  tav.    5  - rete idrica e fognante, scala 1:500; 
38)  tav.    6  - rete elettrica, scala 1:500; 
39)  tav.    7  - tipologie edilizie, scala 1:500; 

40)  particolari costruttivi, scala 1:20;
41)  piano particellare ed esproprio, scala 1:2.000;
42)  piano particellare ed esproprio relazione;
43)  computo metrico;
44)  norme tecniche di attuazione;
Area per attrezzature sportive e protezione civile
45)  relazione;
46)  tav.    1  - stralcio di piano regolatore generale, scala 1:2.000; 
47)  tav.    2  - planimetria con curve di livello, scala 1:500; 
48)  tav.    3  - planimetria generale, scala 1:500; 
49)  tav.    4  - sezioni, scala 1:200; 
50)  tav.    5  - rete idrica e fognante, scala 1:500; 
51)  tav.    6  - rete elettrica, scala 1:500; 
52)  tav.    7  - tipologie edilizie, scala 1:500; 
53)  tav.    8  - particolari costruttivi, scala 1:20; 

54)  piano particellare ed esproprio;
55)  piano particellare ed esproprio relazione;
56)  computo metrico;
57)  norme tecniche di attuazione;
Studio geologico
58)  studio geologico a supporto del piano regolatore generale e dei P.P. relazione;
59)  brevi note geologiche sui siti della discarica e del depuratore;
60)  carta di classificazione del territorio comunale, scala 1:10.000;
61)  carta idrogeologica del territorio comunale, scala 1:10.000;
62)  carta geolitologica del territorio comunale, scala 1:10.000;
63)  relazione geologico-tecnica delle zone assoggettate a PP.EE;
64)  carta di classificazione del territorio interessato dalla zonizzazione, scala 1:2.000;
65)  carta geolitologica territorio interessato dalla zonizzazione, scala 1:2.000;
66)  carta idrogeologica territorio interessato dalla zonizzazione, scala 1:2.000;
67)  carta geolitologica delle zone da assoggettare a PP.EE., scala 1:2.000;
68)  carta geologico-tecnica delle zone da assoggettare a PP.EE., scala 1:2.000;
Studio agricolo-forestale
69)  relazione generale;
70)  tav.    1  - carta clivometrica; 
71)  tav.    2  - carta altimetrica; 
72)  tav.    3  - carta delle sposizioni; 
73)  tav.    4  - carta del reticolo idrografico; 
74)  tav.    5  - carta dei suoli; 
75)  tav.    6  - carta dei suoli irrigui; 
76)  tav.    7  - carta della vegetazione e dell'uso del suolo; 
77)  tav.    8  - carta della fauna; 
78)  tav.    9  - carta delle infrastrutture e degli impianti; 
79)  tav.  10  - carta delle unità di paesaggio; 
80)  tav.  11  - carta dei vincoli urbanistici e agroforestali. 


Art. 3

Le osservazioni e le opposizioni vengono decise in conformità al voto del C.R.U. sopra richiamato.

Art. 4

Il comune di Campofiorito dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio e dovrà, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, provvedere alla definitiva stesura degli elaborati di piano, apportando agli stessi le modifiche e le correzioni che discendono dal presente decreto. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato per opportuna conoscenza, il consiglio comunale dovrà prendere atto del piano come sopra modificato.

Art. 5

Il piano approvato dovrà essere depositato, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale, e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Le prescrizioni esecutive dovranno essere attuate entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 febbraio 2002.
  SCIMEMI 

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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