REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 APRILE 2002 - N. 17
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 12 marzo 2002.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio del comune di Avola e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 12 marzo 2002.
Nomina del vice commissario straordinario presso il comune di Gela  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Presidenza

DECRETO 15 marzo 2002.
Istituzione della sezione speciale del Registro regionale del volontariato di protezione civile.  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 27 febbraio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag.


DECRETO 5 marzo 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Milazzo Benedetto per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag.


DECRETO 8 aprile 2002.
Disposizioni per il versamento del tributo ambientale  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 14 febbraio 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Pecorella, con sede in Salemi, e nomina del commissario liquidatore  pag.


DECRETO 14 febbraio 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa CO.GE.S., con sede in Trapani, e nomina del commissario liquidatore  pag.

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 12 febbraio 2002.
Rettifica del decreto 5 novembre 2001, concernente modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Mazara delVallo  pag.


DECRETO 13 febbraio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Butera.  pag.


DECRETO 13 febbraio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Resuttano.  pag. 10 


DECRETO 21 febbraio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Paceco.  pag. 13 


DECRETO 22 febbraio 2002.
Approvazione della variante riguardante le modifiche alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Pedara  pag. 13 


DECRETO 27 febbraio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Palazzo Adriano.  pag. 15 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Ripubblicazione del testo della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002" e relative note  pag. 16 
Elenco delle nomine, delle designazioni e delle proposte di nomina o di designazione di competenza della Giunta regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali (legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e legge regionale 20 giugno 1997, n. 19)  pag. 51 
Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)  pag. 60 
Localizzazione dell'impianto per la produzione di compost per il sub-A.T.O.PA.4, in variante agli strumenti urbanistici vigenti nel comune di Bolognetta  pag. 62 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Provvedimenti concernenti concessione di contributi per la promozione di iniziative di istituzioni culturali.  pag. 62 

Assessorato dei lavori pubblici:
Occupazione temporanea e d'urgenza di beni immobili siti nei comuni di Delia e Caltanissetta per la realizzazione della strada esterna di collegamento dalla provinciale Delia - Serradifalco alla SS. 190 Delia - Canicattì  pag. 66 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Siracusa  pag. 68 
Fissazione delle epoche e delle sedi per le sessioni di esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore - Anno 2002  pag. 68 
Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Palermo  pag. 69 

Assessorato della sanità:
Provvedimenti concernenti revoche del riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale  pag. 69 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Giudizio di compatibilità ambientale al progetto per investimenti di carattere silvo-culturale nel comune di Gangi.   pag. 69 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Nomina del commissario straordinario dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Messina.   pag. 69 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 5 aprile 2002, n. 312.
Proroga del termine di scadenza per la presentazione dell'attestato di assoggettamento da parte dei beneficiari dell'Azione F1b PSR Reg. CE n. 1257/99 e ulteriori modifiche  pag. 70 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISI DI RETTIFICA
Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 26 marzo 2002, n. 2.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002  pag. 70 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 28 dicembre 2001.
Impegno di spesa per la concessione di contributi ad enti di culto  pag. 70 

Assessorato della sanità

DECRETO 8 marzo 2002.
Sostituzione della tabella A allegata al decreto 4 luglio 2001, relativa all'elencazione dei presidi ed ausili erogabili ai soggetti affetti da diabete mellito.  pag. 71 

ERRATA-CORRIGE
Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 26 marzo 2002, n. 2.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002  pag. 71 

Assessorato della sanità

DECRETO 19 marzo 2002.
Incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale accertati dal 1° marzo 2001.  pag. 71 


SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 27 marzo 2002.
Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2002.
Supplemento ordinario n. 2
Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 12 marzo 2002.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio del comune di Avola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Visto il fax n. 7550 del 25 febbraio 2002, con il quale il segretario del comune di Avola ha comunicato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 16 del 18 febbraio 2002, ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 25 del 16 dicembre 2000;
Vista la deliberazione n. 16 del 18 febbraio 2002, pervenuta in data 26 febbraio 2002, con la quale il consiglio comunale ha approvato, con 23 voti favorevoli su 30 consiglieri assegnati, la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, rag. Salvatore Giansiracusa;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, la mozione di sfiducia al sindaco, votata per appello nominale dal 65% dei consiglieri assegnati, comporta l'immediata cessazione degli organi del comune;
Rilevato, altresì, che, nel caso di specie, ai sensi del l'art. 11, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL., approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio comunale sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti lo cali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio del comune di Avola.

Art. 2

Nominare l'ing. Tramuto Pietro commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica fino alla prima tornata elettorale utile.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 12 marzo 2002.
  CUFFARO 
  D'AQUINO 

(2002.11.617)
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DECRETO PRESIDENZIALE 12 marzo 2002.
Nomina del vice commissario straordinario presso il comune di Gela.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Visto il D.P. n. 30/Serv. 1°/U.O. 1° dell'11 dicembre 2002, con il quale è stato nominato un commissario straordinario presso il comune di Gela, nella persona del dott. Vittorio Piraneo, a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dal sindaco e dai consiglieri comunali con conseguente cessazione delle funzioni del sindaco e della giunta municipale e decadenza del consiglio comunale;
Visto l'art. 55 dell'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, che prevede, nell'ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del sindaco e del consiglio, la possibilità, per giustificati motivi, di nominare un vice commissario, anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario;
Ritenuto, per la complessità della gestione del comune e per le problematiche amministrative ivi presenti, di dovere nominare un vice commissario che supporti l'attività del commissario;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, il dott. Ignazio Portelli è nominato vice commissario straordinario presso il comune di Gela, con funzioni di supporto all'attività del commissario straordinario, anche per l'esercizio di funzioni delegate dallo stesso.

Art. 2

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante, con onere a carico del bilancio del comune di Gela.
Palermo, 12 marzo 2002.
  CUFFARO 
  D'AQUINO 

(2002.11.616)
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DECRETI ASSESSORIALI





PRESIDENZA


DECRETO 15 marzo 2002.
Istituzione della sezione speciale del Registro regionale del volontariato di protezione civile.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. n. 70 del 28 febbraio 1979;
Visto il D.P.R. n. 194 del 19 febbraio 2002;
Visto l'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che indica ulteriori funzioni conferite alle Regioni ed agli enti locali in materia di protezione civile;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 7, comma 1°, della legge regionale n. 14/98, che prevede, tra l'altro, che all'Ufficio regionale di protezione civile è affidato il compito della tenuta del registro delle associazioni di volontariato;
Visto il D.P.Reg. n.12 del 15 giugno 2001 "Regolamento regionale che disciplina le attività del volontariato di protezione civile nella Regione siciliana";
Visto, in particolare, l'art. 3 del citato D.P.Reg. n. 12 del 15 giugno 2001 "Regolamento regionale che disciplina le attività del volontariato di protezione civile nella Regione siciliana";
Considerato che i gruppi comunali di volontariato di protezione civile costituiscono per molti comuni dell'Isola, specialmente per quelli di minor consistenza, l'unica forza di volontariato organizzato immediatamente allertabile e disponibile in caso di eventi che colpiscano un territorio comunale;
Considerato che i gruppi comunali sono strutture riconducibili a natura giuridica diversa da quella prevista per le organizzazioni di volontariato;
Ritenuto, pertanto, necessario ed indispensabile disciplinare l'iscrizione dei gruppi comunali garantendo, nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento regionale, le peculiarità proprie dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile;

Decreta:
Art. 1
Istituzione sezione speciale registro

1) Per le motivazioni di cui in premessa, è istituita la sezione speciale del Registro regionale del volontariato di protezione civile, in cui andranno inseriti, a fini censori, i gruppi comunali di volontariato di protezione civile che ne facciano specifica richiesta;
2) la sezione speciale di cui al comma 1 è compresa fra la pagina 81 e la pagina 100 del registro predisposto secondo lo schema tipo di cui alla propria circolare n. 1/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 23 novembre 2001;
3) al fine dell'inserimento nella sezione speciale di cui al comma 1 il sindaco in qualità di legale rappresentante del gruppo comunale dovrà avanzare apposita istanza corredata da:
a) regolamento comunale di istituzione e funzionamento del gruppo comunale di protezione civile approvata con delibera del consiglio comunale;
b) copia della delibera del consiglio comunale di istituzione del gruppo comunale di volontariato di protezione civile;
c) scheda informativa inerente la descrizione delle capacità tecniche e la consistenza delle risorse umane e strumentali, allegati 3 e 4 alla circolare n. 1/2001;
d) elenco numerico e nominativo dei volontari aderenti con indicazione in ordine alla data e luogo di nascita, nonché dell'eventuale specializzazione e carica ricoperta all'interno del gruppo comunale;
e) dichiarazione in ordine alla reperibilità in h. 24 del referente del gruppo comunale con indicazione in ordine a tutti i recapiti disponibili nonché quelli dei suoi sostituti;
f) copia conforme dell'assicurazione prevista all'art. 6 del vigente regolamento approvato con D.P.Reg. n. 12 del 15 giugno 2001 ovvero copia conforme delle polizze e delle ricevute di versamento relative al rinnovo delle stesse per l'anno solare in corso;
g) dichiarazione di cui alla lettera h) dell'art. 7 del vigente regolamento approvato con D.P.Reg. n. 12 del 15 giugno 2001, da parte di tutti i titolari di incarichi all'interno del gruppo comunale di volontariato di protezione civile;
4. I gruppi comunali iscritti nella sezione speciale prevista dal presente decreto sono iscritti con numerazione progressiva a tre cifre accompagnate dal codice GC.
Art. 2
Requisiti minimi per l'inserimento dei gruppi comunali nella sezione speciale del registro

Per la richiesta di inserimento del gruppo comunale nella sezione speciale del Registro regionale del volontariato di protezione civile, il gruppo comunale di volontariato di protezione civile dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi evincibili dal regolamento del gruppo comunale di volontariato di protezione civile ovvero dichiarati dal sindaco con apposita certificazione resa ai sensi delle leggi vigenti:
a)  assenza di fini di lucro;
b)  assoluta gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti a qualsiasi titolo ivi compreso l'attività di coordinamento del gruppo comunale;
c)  possibilità, a garanzia della democraticità della struttura, di adesione al gruppo comunale da parte di tutti i cittadini che abbiano superato la maggiore età ovvero che abbiano superato il sedicesimo anno di età previa assunzione di responsabilità da parte dell'esercente la potestà genitoriale;
d)  obbligo da parte degli aderenti di partecipare alle attività del gruppo comunale con lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione a pena di esclusione dal gruppo comunale;
e)  garanzia di applicazione dei benefici di legge previsti in atto con D.P.R. n. 194//2001;
f)  obbligo dell'assicurazione di tutti gli aderenti ai sensi dell'art. 4 della legge n. 266/91 con le modalità previste dal D.M. 14 febbraio 1992.
Art. 3
Possibilità per i gruppi comunali di iscrizione nella sezione ordinaria del registro previsto all'art. 7 della legge n. 14/98

1) I gruppi comunali di volontariato costituiti con regolamento approvato dal consiglio comunale debitamente pubblicato all'albo pretorio possono richiedere l'inserimento nella sezione ordinaria del Registro regionale di cui all'art. 7 della legge n. 14/98. Per l'inserimento nella sezione ordinaria il sindaco del comune in cui ha sede il gruppo comunale che richiede l'iscrizione dovrà produrre la documentazione prevista all'art. 7 del vigente regolamento unitamente agli allegati n. 3 e n. 4 alla circolare n. 1/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 23 novembre 2001, debitamente compilati;
2) la copia conforme all'originale dell'atto costitutivo, unitamente allo statuto o agli accordi fra gli aderenti prevista alla lettera a) comma 1 dell'art. 7 del vigente regolamento è sostituita, per i gruppi comunali richiedenti l'iscrizione contemplata al presente articolo, con la copia conforme del regolamento di istituzione e funzionamento del gruppo comunale di cui al comma 1 del presente articolo e della relativa delibera di approvazione del consiglio comunale regolarmente pubblicata all'al bo pretorio.
Art. 4
Requisiti minimi per l'inserimento dei gruppi comunali nella sezione ordinaria del registro

I gruppi comunali per poter richiedere l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro devono possedere, in conformità all'art. 6 del vigente regolamento, oltre ai requisiti prescritti al precedente art. 2 del presente decreto almeno i seguenti requisiti aggiuntivi:
1) il gruppo comunale di volontariato di protezione deve garantire la democraticità mediante un comitato direttivo interno ovvero un coordinatore che pur designato dal sindaco sia legittimato dal voto della metà più uno dei volontari aderenti al gruppo comunale riuniti in assemblea plenaria;
2) il comitato direttivo ovvero il coordinatore del gruppo comunale rimane in carica per un periodo non superiore ai cinque anni e può essere rieletto;
3) l'obbligo di predisporre un capitolo di spesa all'interno del bilancio comunale, al fine di finanziare, parte o tutte, le attività del gruppo comunale.
Tali requisiti dovranno essere esplicitati nel regolamento, approvato con delibera consiliare, che disciplina le attività del gruppo comunale.
Art. 5
Diritti e doveri dei gruppi comunali iscritti al registro regionale

1) I gruppi comunali iscritti nel Registro regionale secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 3 del presente decreto partecipano, secondo i principi ispiratori del regolamento e sulla base dei programmi regionali, alle attività volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio, al soccorso delle popolazioni sinistrate anche al di fuori del proprio territorio comunale ed ad ogni altra iniziativa necessaria ed indifferibile diretta a superare le emergenze connesse agli eventi di cui all'art. 2 della legge n. 225/92.
2) I gruppi comunali iscritti nel Registro regionale secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 3 del presente decreto assicurano la piena e costante disponibilità a concorrere nell'ambito del territorio regionale e nazionale alle attività di protezione civile.
3) I gruppi comunali di protezione civile regolarmente iscritti nella sezione ordinaria del registro delle organizzazioni di volontariato, secondo le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, possono accedere ai contributi, nei limiti dello stanziamento di bilancio con le medesime modalità previste per le altre organizzazioni di volontariato, dal titolo II del vigente regolamento sulla disciplina delle attività di volontariato di protezione civile nella Regione siciliana.
4) I gruppi comunali di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto, iscritti nella sezione speciale del registro, possono accedere ai contributi previsti soltanto dopo che vengano soddisfatte le richieste, valutate positivamente, delle organizzazioni di volontariato e dei gruppi comunali iscritti nella sezione ordinaria.
5) In deroga al precedente punto 4, il sindaco, per oggettive situazioni di rischio presenti sul proprio territorio comunale, entro i limiti dello stanziamento del bilancio regionale, potrà ottenere contributi finalizzati al miglioramento dell'efficacia di intervento del proprio gruppo comunale.
6) I gruppi comunali di protezione civile iscritti nella sezione speciale, avendone i requisiti, possono in qualsiasi momento, presentando la prescritta documentazione, avanzare richiesta di iscrizione nella sezione ordinaria del registro e contestualmente richiedere la cancellazione dalla sezione speciale.
Art. 6
Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Palermo, 15 marzo 2002.
  MARTELLA 

(2002.12.724)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 27 febbraio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2001, n. 22, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 28 febbraio 2002;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto n. 13 dell'8 gennaio 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale;
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale";
Vista la nota prot. n. 52242 del 15 novembre 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali comunica il trasferimento di L. 8.879.990.000 pari ad E 4.586.132,10 per attività relative al miglioramento genetico del bestiame relative all'anno 2001;
Vista la nota n. 4581 del 18 dicembre 2001, con la quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste trasmette la su menzionata nota ministeriale, così come integrata dalla nota prot. n. 514 del 29 gennaio 2002;
Considerato che la predetta somma risulta versata sul c/c n. 22721 intrattenuto alla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato in data 26 novembre 2001, per cui ha costituito maggiore accertamento d'entrata alla chiusura dell'esercizio medesimo;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuta la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 13 dell'8 gennaio 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 13 dell'8 gennaio 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


      ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE 
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.1.  - Fondi di riserva     - 4.586.132,10 - 4.586.132,10 
  di cui al capitolo 
  215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati per perenzione amministrativa e per la utiliz- 
zazione delle economie di spesa, ecc.      - 4.586.132,10 - 4.586.132,10 
      ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale interventi strutturali 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte correnti 
U.P.B.  2.2.1.3.2.1.  - Produzione animale, zootecnia e caccia     + 4.586.132,10 + 4.586.132,10 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  143707 Contributi in favore dell'Associazione regionale dei Consorzi provinciali allevatori della Sicilia per la tenuta dei libri genealogici e  
per l'effettuazione dei controlli funzionali      + 4.586.132,10 + 4.586.132,10 L. n. 752/86, art. 4; 
05.03.02040201 V  L. n. 30/91; 
  L. n. 499/99 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 febbraio 2002.
  PAGANO 

(2002.10.556)
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DECRETO 5 marzo 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Milazzo Benedetto per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione, pervenuta in data 21 settembre 2001, del sig. Milazzo Benedetto, quale titolare dell'impresa "Agenzia Milazzo", codice M.C.T.C. n. APAA003, sita in piazza Leoni n. 5/C - c.a.p. 90143, per il tramite delle associazioni di categoria Aidac ed Unasca, nella quale il predetto sig. Milazzo dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico del Consorzio nazionale Sermetra per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed Aci risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione effettuata dal predetto istante a richiedere, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che il predetto sig. Milazzo Benedetto, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attraverso il Consorzio Sermetra, la polizza fidejussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 del 18 luglio 2001;
Vista la polizza fidejussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 di L. 1.000.000.000 pari a 516.460 E, prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della citata convenzione, e depositata in originale il 25 settembre 2000;
Considerato che il predetto sig. Milazzo Benedetto ha prodotto la documentazione rilasciata dalla Provincia regionale di Palermo n. 192 del 20 novembre 2000 per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Ritenuto, per tutto quanto precede, che il sig. Milazzo Benedetto è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 5 marzo 2002 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento delle finanze e del credito e il sig. Milazzo Benedetto, codice fiscale MLZ BDT 62P06 G273J, nato a Palermo il 6 settembre 1962 e residente in viale Italia n. 1/C - Palermo, c.a.p. 90151, quale titolare dell'impresa "Agenzia Milazzo", partita IVA 03460110822, con sede in piazza Leoni n. 5/C - Palermo, c.a.p. 90143 cod. M.C.T.C. n. APAA003, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice ABI 01020 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335, intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata. Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato all'attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, quale amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 marzo 2002.
  RABBONI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.10.587)
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DECRETO 8 aprile 2002.
Disposizioni per il versamento del tributo ambientale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Considerato che, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, la Regione siciliana provvede al proprio fabbisogno finanziario anche attraverso la deliberazione di tributi propri;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 4346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, concernente "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", che all'art. 5, così come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, disciplina il tributo ambientale;
Visto, in particolare, il comma 14 dell'art. 5 della legge regionale n. 6/2001, che nel primo periodo stabilisce che con decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e credito sono fissate le modalità di versamento del tributo alle casse regionali, in conformità a quanto prescritto nel comma 11 del medesimo articolo;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002;

Decreta:


Articolo unico

1)  Il versamento del tributo ambientale dovrà essere effettuato dai soggetti passivi, di cui all'art. 5, comma 4, legge regionale n. 6/2001, secondo i termini e le prescrizioni contenute nel citato art. 5, in particolare nei commi 8, 9, 10 e 11, con la seguente modalità:
-  versamento diretto al cassiere della Regione siciliana - Banco di Sicilia S.p.A. - Ufficio provinciale di cassa regionale di Palermo, mediante assegno circolare e vaglia cambiario, o mediante bonifico bancario con le coordinate bancarie: codice ABI 01020, CAB 04793, n. conto corrente 999999 con imputazione al capo IX, capitolo 1611 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana.
2)  Con le stesse modalità di cui al punto precedente dovranno essere versate le somme accertate e liquidate d'ufficio, nei casi previsti dall'art. 5, legge regionale n. 6/2001, a titolo di imposta, con imputazione al predetto capitolo 1611, mentre per sanzioni ed interessi con imputazione, rispettivamente, al capitolo 1988 e al capitolo 1724 del capo IX, del medesimo stato di previsione dell'entrata.
3)  I predetti versamenti dovranno recare la causale "versamento tributo ambientale" e contenere l'indicazione del relativo periodo di imposta, mese ed anno, cui si riferiscono.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato del bilancio e delle finanze per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 aprile 2002.
  RABBONI 



Registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato del bilancio e delle finanze in data 9 aprile 2002 al n. 118.
(2001.15.865)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 14 febbraio 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Pecorella, con sede in Salemi, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n. 1003 del 1998 - repertorio scioglimenti - dell'UPLMO di Trapani, dal quale è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 del c.c. per lo scioglimento della società cooperativa Pecorella, con sede in Salemi;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 13 dicembre 2000, con parere n. 2575, si è espressa favorevolmente per lo scioglimento e messa in liquidazione della società cooperativa Pecorella, con sede in Salemi;
Visto l'art. 2544 del c.c.;
Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La società cooperativa Pecorella, con sede in Salemi, via dei Mille n. 82, costituita il 27 aprile 1974 con atto omologato dal tribunale di Marsala il 6 giugno 1974 ed iscritta nel registro prefettizio sezione agricola con decreto presidenziale n. 17209 del 26 gennaio 1976, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il dott. Salvatore Genna, nato ad Erice il 26 maggio 1958, residente a Trapani in via Palermo n. 28, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato secondo il decreto 29 giugno 2001, n. 1209/I/VII.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 febbraio 2002.
  CIMINO 

(2002.10.560)
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DECRETO 14 febbraio 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa CO.GE.S., con sede in Trapani, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n. 1034 del 1999 - repertorio scioglimenti - dell'UPLMO di Trapani, dal quale è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 del c.c. per lo scioglimento della società cooperativa CO.GE.S., con sede in Trapani;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 21 dicembre 2001, con parere n. 2587, si è espressa favorevolmente per lo scioglimento e messa in liquidazione della società cooperativa CO.GE.S., con sede in Trapani;
Visto l'art. 2544 del c.c.;
Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La società cooperativa CO.GE.S., con sede in Trapani, via Conte Agostino Pepoli n. 68, costituita il 28 ottobre 1991 con atto omologato dal tribunale di Trapani il 19 novembre 1991 ed iscritta nel registro prefettizio sezione produzione e lavoro con decreto presidenziale n. 860 del 31 maggio 1994, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il dott. Giuseppe Mazzara, nato a Buseto Palizzolo il 21 luglio 1965, residente a Trapani in via Nicolò Riccio n. 85, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato secondo il decreto 29 giugno 2001, n. 1209/I/VII.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 febbraio 2002.
  CIMINO 

(2002.10.561)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 12 febbraio 2002.
Rettifica del decreto 5 novembre 2001, concernente modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Mazara delVallo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competente per territorio;
Visto il D.D.G. n. 774/XLI del 5 novembre 2001, con il quale viene modificato il piano straordinario del comune di Mazara delVallo;
Vista la nota prot. n. 11498 del 28 dicembre 2001 del sindaco del comune di Mazara delVallo, nella quale si comunica che il D.D.G: n. 774/XLI del 5 novembre 2001 all'art. 1 prevede l'eliminazione delle aree a rischio "elevato", ma non essendo inserita tale tipologia di rischio del piano straordinario, in quanto le aree perimetrate nel comune di Mazara del Vallo risultano sottoposte a rischio "molto elevato", si richiede una rettifica dell'art. 1 del citato D.D.G.;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, nell'art. 1 del D.D.G. n. 774/XLI del 5 novembre 2001 la dicitura "con l'eliminazione delle aree a rischio idrogeologico elevato" è sostituita dalla seguente: "con l'eliminazione delle aree a rischio idrogeologico molo elevato".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 2002.
  PERGOLIZZI 

(2002.9.516)
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DECRETO 13 febbraio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Butera.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 12382 del 16 novembre 2001, con la quale il sindaco del comune di Butera (provincia diCaltanissetta), ha richiesto la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico del proprio territorio comunale, trasmettendo successivamente all'ufficio del Genio civile di Caltanissetta uno studio geologico specifico a firma del geol. G. Collura;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, trasmessa con nota n. 760 del 22 gennaio 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta dello studio geologico trasmesso dal comune e dei sopralluoghi effettuati sul territorio, afferma che si può procedere alla revisione del piano straordinario secondo quanto riportato nelle carte dei dissesti e del rischio allegate;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Butera, in provincia di Caltanissetta, con la riperimetrazione, in scala 1:2.000, delle aree a rischio idrogeologico soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 febbraio 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato del territorio e dell'ambiente, servizio n. 9, il comune di Butera, l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta e la Provincia regionale diCaltanissetta.
(2002.9.502)
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DECRETO 13 febbraio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Resuttano.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 5083 del 18 settembre 2001, con la quale il sindaco del comune di Resuttano (provincia diCaltanissetta), ha formalmente richiesto l'aggiornamento del piano straordinario per il proprio territorio comunale, allegando a tale richiesta uno studio geologico specifico a firma del geol. A. Fasciano;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, trasmessa con nota n. 17973 del 4 dicembre 2001, nella quale l'ufficio, sulla scorta dello studio geologico trasmesso dal comune, nel quale vengono valutate attentamente le condizioni di stabilità delle aree, nonché dei sopralluoghi effettuati sul territorio, afferma che si può procedere alla revisione del piano straordinario secondo quanto riportato nelle carte dei dissesti e del rischio allegate;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Resuttano, in provincia di Caltanissetta, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio idrogeologico soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 febbraio 2002.
  PERGOLIZZI 

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(2002.9.503)
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DECRETO 21 febbraio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Paceco.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista  la  legge  regionale  n.  2 del 10 aprile 1968;
Vista  la  legge  regionale  n.  71 del 27 dicembre 1978;
Vista  la  legge  regionale  n.  37 del 10 agosto 1985;
Vista  la  legge  n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni ed informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Visto il decreto n. 499/41 del 12 luglio 2001, con il quale viene modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, di cui al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, sulla base degli studi geologici del geol. G. Baiata e della relazione istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Trapani;
Visto il decreto n. 710/41 dell'8 ottobre 2001, con il quale viene sospeso il precedente decreto n. 499/41 del 12 luglio 2001 per ciò che riguarda l'individuazione dell'area a rischio idrogeologico a valle dello sbarramento del serbatoio sul torrente Baiata, nelle more che venga prodotto, dall'amministrazione comunale di Paceco, uno studio idraulico che fornisca elementi utili ad una più attenta valutazione del rischio nell'area in questione;
Vista la nota n. 22115 del 21 dicembre 2001, con la quale il sindaco del comune di Paceco ha trasmesso all'ufficio del Genio civile di Trapani uno studio per la valutazione del rischio da esondazione nell'area a valle dello sbarramento diga Baiata, redatto dall'ing. A.Greco;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Trapani, trasmessa con nota n. 20464 del 6 febbraio 2002, nella quale l'ufficio, nel condividere le ipotesi di calcolo ed i parametri adottati dallo studio idrologico dell'ing. Greco, ritiene che non si ravvisino elementi di rischio per esondazione nel territorio del comune di Paceco ed esprime parere favorevole all'abolizione del vincolo introdotto con il decreto n. 298 del 4 luglio 2000 e successivi;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000 e i successivi decreti n. 499/41 del 12 luglio 2001 e n. 710/41 del l'8 ottobre 2001, con l'eliminazione delle aree a rischio di esondazione nel territorio comunale di Paceco.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 febbraio 2002.
  PERGOLIZZI 

(2002.10.544)
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DECRETO 22 febbraio 2002.
Approvazione della variante riguardante le modifiche alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Pedara.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. n. 11757 del 30 luglio 2001, assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n. 46200 del 6 agosto 2001, con cui il comune di Pedara ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti ed elaborati relativi ad alcune modifiche alle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale;
Vista la delibera n. 5 del 19 febbraio 2001, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di legge, con la quale il consiglio comunale ha adottato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, la variante agli artt. 20.4.4, 21.4.4, 22.4.4 delle norme di attuazione del P.R.G.;
Vista la delibera n. 6 del 19 febbraio 2001, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di legge, con la quale il consiglio comunale ha, inoltre, adottato la variante all'art. 23.0.4.4 delle norme di attuazione del P.R.G.;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 7 del 19 febbraio 2001, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di legge, con la quale sono state adottate le modifiche agli artt. 24.1.4, 24.2.4, 24.3.4, 24.4.4 delle norme di attuazione del P.R.G.;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione del 16 luglio 2001, a firma del segretario comunale, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione ed alla mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;
Visto il parere n. 25 del 30 ottobre 2001, formulato dal gruppo di lavoro XXVIII/D.R.U. di questo Assessorato che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso
Il P.R.G. del comune di Pedara con annesse P.E. ed R.E., adottato con delibera commissariale n. 27/c del 5 maggio 1997, è stato approvato da questo Assessorato con decreto n. 538/D.R.U. del 28 dicembre 1999, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità alle prescrizioni e modifiche di cui ai pareri espressi dal C.R.U. con i voti n. 144/99 e 220/99 e con le condizioni poste dal Genio civile di Catania.
Con i succitati voti C.R.U. le z.to. B2, B3, B4, BCS e BSA del P.R.G. in argomento sono state classificate come zone C. In particolare, i suddetti voti precisavano quanto segue:
-  per quanto riguarda le z.t.o. B2, B3 e B4: "...eccezionalmente l'amministrazione comunale potrà valutare casi in cui la redazione del P. di L. si renda non necessaria attesa l'esiguità del lotto e sempre che esistano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, subordinando la concessione edilizia alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondo i parametri alla legge n. 10/77;
-  per quanto concerne le z.t.o. BCS e BSA: "...eccezionalmente la possibilità di applicare il disposto di cui all'art. 23 delle N.A. potrà essere valutata dall'amministrazione comunale nel caso in cui si reputi inutile la redazione del P. di L. per lotti esigui e sempre che esistano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria subordinatamente la corresponsione degli oneri di urbanizzazione".
Con delibera n. 33 del 31 luglio 2000 il consiglio comunale ha preso atto del contenuto del suddetto decreto n. 538/99, apportando le modifiche e correzioni agli elaborati di piano dettate nel medesimo decreto.
Con delibera n. 4 del 19 febbraio 2001 il consiglio comunale ha preso atto delle modifiche discendenti dal parere C.R.U. n. 231 del 5 ottobre 2000, relativamente alle zone C, condiviso con nota assessoriale prot. n. 566681 del 20 novembre 2000, con il quale "...esclusivamente per i residui di aree che fanno parte di comparti edificatori confermati con il suddetto voto C.R.U. n. 220/99, l'interpretazione del comune è coerente con le prescrizioni di cui al voto suddetto, con la precisazione che la destinazione di zona delle aree in oggetto è quella del P.R.G. adottato".
Gli articoli della modifica in oggetto normano gli strumenti di attuazione nelle seguenti zone:
-  residenziali di completamento denominate CB2, CB3, CB3, CB4, CB5 (ex B2, B3, B4, B5);
-  residenziali stagionali di completamento denominate CBCS (ex BCS);
-  residenziali intensive denominate C, C1, C2, C3.
Nell'intento di definire i casi in cui l'amministrazione comunale poteva eccezionalmente derogare dall'obbligo del P. di L. con le modifiche in oggetto, con atto deliberativo la soglia di intervento edilizio per singola concessione nella misura massima di 1.000 mc., si è definita con la condizione che esistano delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
In particolare:
-  con delibera di C.C. n. 5 del 19 febbraio 2001 per gli artt. 20.4.4, 21.4.4, 22.4.4 delle norme di attuazione del P.R.G., relativi alle suddette zone CB2, CB3, CB4, si adotta la seguente modifica:
"Eccezionalmente, l'amministrazione comunale potrà valutare casi in cui la redazione del P. di L. si renda non necessaria attesa l'esiguità del lotto e sempre che esistano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, subordinatamente alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondo i parametri di cui alla legge regionale n. 10/77, e qualora il volume dell'intervento edilizio da insediare nel lotto non sia superiore a mc. 1.000.
I frazionamenti successivi al 1° gennaio 2000 non sono rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.
Nel lotto esiguo è ammissibile un'unica iniziativa edilizia con asservimento dell'intero lotto alla cubatura da realizzare";
-  con delibera di C.C. n. 6 del 19 giugno 2001 per l'art. 23.0.4.4 delle norme di attuazione del P.R.G., relativo alle zone CBCS si adotta la seguente modifica:
"Eccezionalmente, la possibilità di applicare il disposto di cui all'art. 23 potrà essere valutata dall'amministrazione comunale nei casi in cui si reputi inutile la redazione del P. di L. per lotti esigui e sempre che esistano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria subordinatamente alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione e qualora il volume dell'intervento edilizio da insediare nel lotto non sia superiore a mc. 1.000.
I frazionamenti successivi al 1° gennaio 2000 non sono rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.
Nel lotto residuo è ammissibile un'unica iniziativa edilizia con asservimento dell'intero lotto alla cubatura da realizzare.
Residuo è il lotto che confina con tutti i suoi lati con aree già edificate o con opere di urbanizzazione primaria, urbanizzazione secondaria, P. di L. approvati o strumenti urbanistici attuativi o altra Z.T.O., ovvero con aree insuscettibili di edificazione.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il confine comune con altre aree inedificate inferiore ad 1/8 del perimetro non è rilevante.
Nei casi di aree residue ed esigue, che comunque non consentono una volumetria complessiva superiore a 1.000 mc. eccezionalmente potrà essere rilasciata concessione a singolo proprietario previa localizzazione unitaria delle opere di urbanizzazione primaria.
La volumetria realizzabile dal singolo proprietario deve essere proporzionale alla superficie posseduta rapportata al totale di 1.000 mc.
- con delibera n.7 del 19 febbraio 2001 per gli artt.24.1.4, 24.2.4, 24.3.4, 24.4.4 delle norme di attuazione del piano regolatore generale relativi alle zone C, C1, C2, C3 si adotta la seguente modifica: "eccezionalmente, nei lotti residuali di comparti urbanizzati, quando la redazione del P. di L. risulta non producente, esistono le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica viaria e fognante), le opere di urbanizzazione secondaria siano previste in sede propria dal piano regolatore generale, e subordinatamente alla corresponsione del contributo di concessione ex art.3, legge n. 10/77, potrà procedersi ad edificazione mediante concessione edilizia qualora l'intervento edilizio da insediare nel lotto non sia superiore a mc. 1000.
I frazionamenti successivi al 1° gennaio 2000 non sono rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.
Nel lotto residuo è ammissibile un'unica iniziativa edilizia con asservimento dell'intero lotto alla cubatura da realizzare.
Residuo è il lotto che confina con tutti i suoi lati con aree già edificate e con opere di urbanizzazione primaria, urbanizzazione secondaria, P. di L.approvati o strumenti urbanistici attuativi o altra Z.T.O., ovvero con aree insuscettibili di edificazione.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il confine comune con altre aree inedificate inferiore ad 1/8 del perimetro non è rilevante.
Nei casi di aree residue ed esigue, che comunque non consentono una volumetria complessiva superiore a 1000 mc., eccezionalmente potrà essere rilasciata concessione a singolo proprietario previa localizzazione unitaria delle opere di urbanizzazione primaria.
La volumetria realizzabile dal singolo proprietario deve essere proporzionale alla superficie posseduta rapportata al totale di 1.000 mc.".
Per le modifiche succitate, l'amministrazione comunale non ha ritenuto opportuno richiedere il parere del Genio civile ai sensi dell'art.13 della legge n.64/74 e della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali ai sensi della legge n.1089/39 e successive s.m.i., poiché le modifiche alle norme di attuazione in argomento rappresentano una specificazione dei contenuti di cui al decreto n.538/D.R.U. del 28 dicembre 1999 di approvazione del piano regolatore generale del comune di Pedara.
Per quanto sopra premesso e considerato che la procedura amministrativa risulta regolare, si propone, di approvare le modifiche alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Pedara adottate con delibere di consiglio comunale nn.5, 6, 7 del 19 febbraio 2001, salvo il parere del C.R.U.";
Visto il voto n. 534 del 22 novembre 2001, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere integralmente la proposta dell'ufficio n.25 del 30 ottobre 2001, ha espresso il parere favorevole all'approvazione della variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente nel comune di Pedara, adottata con deliberazioni consiliari nn.5, 6 e 7 del 19 febbraio 2001;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n.534 del 22 novembre 2001, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71, è approvata e resa esecutiva, in conformità al parere n.534 del 22 novembre 2001 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, la variante riguardante le modifiche alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Pedara, adottate con delibere consiliari nn. 5, 6 e 7 del 19 febbraio 2001.

Art.2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n.25 del 30 ottobre 2001 reso dal gruppo di lavoro XXVIII/D.R.U.;
2)  voto del C.R.U. n.534 del 22 novembre 2001;
3)  delibera consiliare n.5 del 19 febbraio 2001;
4)  delibera consiliare n.6 del 19 febbraio 2001;
5)  delibera consiliare n.7 del 19 febbraio 2001;
6)  norme di attuazione del piano regolatore generale con le modifiche di cui alle delibere nn.5, 6 e 7 del 19 febbraio 2001.

Art. 3

Il comune di Pedara resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 febbraio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.10.542)
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DECRETO 27 febbraio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Palazzo Adriano.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n.2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n.37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n.183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legislativo n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/14/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competente per territorio;
Vista la nota del 19 novembre 2001, con la quale il sindaco del comune di Palazzo Adriano (provincia di Palermo) ha presentato istanza di revisione al piano straordinario per il centro abitato e per le aree limitrofe ad esso, allegando a tale richiesta uno specifico studio geologico, redatto dal dott. geol. S. Terranova;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo, trasmessa con nota dell'8 febbraio 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta della documentazione trasmessa dal comune di Palazzo Adriano, ritiene che la richiesta di revisione al piano straordinario secondo quanto riportato nelle carte del dissesto allegate sia ammissibile;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Palazzo Adriano, in provincia di Palermo, limitatamente alle aree del centro abitato e prossime ad esso, con la riperimetrazione in scala 1:10.000 delle aree a rischio idrogeologico soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate.

Art.  3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 febbraio 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 9, il comune di Palazzo Adriano, l'ufficio del Genio civile di Palermo e la Provincia regionale di Palermo.
(2002.10.547)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Ripubblicazione del testo della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002" e relative note.

Per agevolarne la lettura, a seguito di numerose rettifiche apportate, si ripubblica, con l'omissione delle tabelle, il testo della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 27 marzo 2002.
Le rettifiche sono pubblicate in questo stesso fascicolo a pag. 70. Restano invariati il valore e l'efficacia della legge riportata.
Cliccare qui per visualizzare il testo della legge ripubblicata e delle relative note

(2002.14.810)
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Elenco delle nomine, delle designazioni e delle proposte di nomina o di designazione di competenza della Giunta regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali (legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e legge regionale 20 giugno 1997, n. 19).

Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)


(2002.9.518)
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Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).


La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, che nell'anno 2001 sono stati corrisposti, a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati e collegi comunque denominati, per incarichi attribuiti per l'espletamento di compiti connessi all'Amministrazione della Regione, i compensi indicati nelle tabelle che seguono trasmessi dalle seguenti amministrazioni o enti:
-  Assessorato regionale dei lavori pubblici;
-  Assessorato regionale dei lavori pubblici - Ufficio del Genio civile di Messina;
-  Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Patti.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)


(2002.9.532)


Localizzazione dell'impianto per la produzione di compost per il sub-A.T.O.PA.4, in variante agli strumenti urbanistici vigenti nel comune di Bolognetta.

Con ordinanza commissariale n. 153 del 27 febbraio 2002, il Vice Commissario per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha approvato la localizzazione dell'impianto per la produzione di compost per il sub-A.T.O.PA. 4 di cui al decreto commissariale n. 280 del 19 aprile 2001, ricadente nelle particelle nn. 67, 68, 69, 70, 75, 142, 146, 152, 164, 165, 166, 175, 184, 185, 194, 196, 203 (frazionata in 245 e 246), 205, 206, 209, 214, 215 e porzione della 204 (per 37 are e 52 ca.) del foglio di mappa n. 18, in contrada Tumminia del comune di Bolognetta (PA) per una superficie totale di 9 Ha. 32 are e 65 ca, classificato zona E - verde agricolo, in variante agli strumenti urbanistici vigenti.
(2002.13.767)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Provvedimenti concernenti concessione di contributi per la promozione di iniziative di istituzioni culturali.

Visto il D.P.R. n. 246/85 che consente la concessione di contributi per interventi per la promozione di iniziative di cooperazione educativa, scientifica e culturale, per l'attuazione di scambi, ricerche, viaggi didattici, studi e gemellaggi di scuole, anche in collaborazione con istituti specializzati dell'Unesco (cap. 372539 - esercizio finanziario 2001), il dirigente generale del dipartimento regionale istruzione con decreto n. 885/2 del 28 novembre 2001 ha ammesso a contributo n. 3 progetti presentati dalla Libera università italo-araba (L.U.I.A.), ciascuno dell'importo di L. 80.000.000, per un importo complessivo di L. 240.000.000 e 123.949,66.
(2002.9.500)


Visto il D.P.R. n. 246/85 che consente la concessione di contributi per interventi per la promozione di iniziative di cooperazione educativa, scientifica e culturale, per l'attuazione di scambi, ricerche, viaggi didattici, studi e gemellaggi di scuole, anche in collaborazione con istituti specializzati dell'Unesco (cap. 372539 - esercizio finanziario 2001), il dirigente generale del dipartimento regionale istruzione con decreto n. 854/U.O.V del 21 dicembre 2001 ha ammesso a contributo il progetto presentato dall'I.R.S.S.A.E., per un importo complessivo di L. 60.000.000 e 30.987,41.
(2002.9.500)


Visto il D.P.R. n. 246/85 che consente la concessione di contributi per interventi per la promozione di iniziative di cooperazione educativa, scientifica e culturale per l'attuazione di scambi, ricerche, viaggi didattici, studi e gemellaggi di scuole, anche in collaborazione con istituti speicalizzati dell'Unesco (capitolo 372539, esercizio finanziario 2001), il dirigente generale del dipartimento regionale istruzione con decreto n. 856/U.O.VI del 21 dicembre 2001 ha ammesso a contributo le istanze presentate dalle istituzioni scolastiche di cui all'allegato elenco, per un importo complessivo di L. 700.000.000, e 361.519,83.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)


(2002.9.500)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Occupazione temporanea e d'urgenza di beni immobili siti nei comuni di Delia e Caltanissetta per la realizzazione della strada esterna di collegamento dalla provinciale Delia - Serradifalco alla SS. 190 Delia - Canicattì.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale lavori pubblici n. 118/14° del 21 gennaio 2002, il comune di Delia è stato autorizzato ad occupare in via temporanea e d'urgenza, fino al 18 aprile 2006, i beni immobili siti nei comuni di Delia e Caltanissetta di proprietà delle ditte elencate nell'elenco allegato al presente estratto ed interessati dai lavori in oggetto.
Comune di Delia
1)  Curto Carmela, nata a Canicattì il 2 agosto 1921, proprietaria per 1/3; Curto Maddalena, nata a Canicattì il 29 agosto 1924, proprietaria per 1/3; Curto Rosaria, nata a Canicattì il 27 aprile 1917, proprietaria per 1/3: foglio 1, particella 1, coltura agrumeto, classe U, superficie Ha. 00.33.10, reddito agrario L. 71.165, reddito dominicale L. 165.500, superficie da occupare mq. 880;
2)  Curto Carmela, nata a Canicattì il 2 agosto 1921, proprietaria per 12/36; Curto Maddalena, nata a canicattì il 29 agosto 1924, proprietaria per 9/36; Curto Rosaria, nata a Canicattì il 27 aprile 1917, proprietaria per 15/36: foglio 1, particella 3, coltura agrumeto, classe U, superficie Ha. 01.18.00, reddito agrario L. 253.700, reddito dominicale L. 590.000, superficie da occupare mq. 400;
3) DiVincenzo Domenico, nato a Palma di Montechiaro il 12 agosto 1938, proprietario 1/2; Messina Francesca, nata a Canicattì il 4 dicembre 1937, proprietaria per 1/2: foglio 1, particella 5, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.49.70, reddito agrario L. 39.760, reddito dominicale L. 119.280, superficie da occupare mq. 60;
4)  Di Miceli Luigi, nato a Canicattì l'1 maggio 1951, proprietario per 2/9, Di miceli Santo, nato a canicattì il 16 febbraio 1955, proprietario per 2/9, DiMiceli Vincenza, nata a Canicattì il 27 novembre 1958, proprietaria per 2/9; Ficili Antonia, nata a canicattì l'11 novembre 1926, proprietaria per 3/9: foglio 1, particella 6, coltura agrumeto, classe U, superficie Ha. 00.48.30, reddito agrario L. 103.845, reddito dominicale L. 241.500, superficie da occupare mq. 80
5)  Ficili Antonia, nata a canicattì l'11 novembre 1926:: foglio 1, particella 7, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.47.00, reddito agrario L. 37.600, reddito dominicale L. 112.800, superficie da occupare mq. 100;
6)  Giancone Giuseppa, nata a Canicattì il 26 febbraio 1951, proprietaria per 1/2; Giancone Caterina, nata a Canicattì il 25 febbraio 1954, proprietaria per 1/2; Avanzato Angela, nata a Palma di Montechiaro il 15 settembre 1920, usufruttuaria per 1/2; Giancone Melchiorre, nato a Canicattì l'11 agosto 1921, usufruttuario per 1/2: foglio 1, particella 9, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.31.10, reddito agrario L. 24.880, reddito dominicale L. 74.640, superficie da occupare mq. 40;
7)  La Licata Concetta, nata a Canicattì il 26 marzo 1944: foglio 1, particella 10, coltura agrumeto, classe U, superficie Ha. 00.81.95, reddito agrario L. 176.192, reddito dominicale L. 409.750, superficie da occupare mq. 60;
8) Giancone Giuseppa, nata a Canicattì il 26 febbraio 1951, proprietaria per 1/2; Giancone Caterina, nata a Canicattì il 25 febbraio 1954, proprietaria per 1/2; Avanzato Angela, nata a Palma di Montechiaro il 15 settembre 1920, usufruttuaria per 1/2; Giancone Melchiorre, nato a Canicattì l'11 agosto 1921, usufruttuario per 1/2: foglio 1, particella 11, coltura agrumeto, classe U, superficie Ha. 0.42.35, reddito agrario L. 91.052, reddito dominicale L. 211.750, superficie da occupare mq. 140;
9)  Giancone Ignazio, nato a Canicattì il 23 febbraio 1948, proprietario per 1/2, La Marca Ventura, nata a Canicattì il 16 maggio 1956, proprietaria per 1/2: foglio 1, particella 12, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 0.33.40, reddito agrario L. 26.720, reddito dominicale L. 80.160, superficie da occupare mq. 40;
10)  Lipani Concetta. nata a Canicattì il 25 agosto 1932: foglio 1, particella 13, coltura mandorleto, classe 2, superficie Ha. 00.34.10, reddito agrario L. 22.165, reddito dominicale L. 42.625, superficie da occupare mq. 40;
11)  Pitruzzella Diego, nato a Canicattì il 22 agosto 1928, proprietario 1/2; Pitruzzella Carmelo, nato a Canicattì il 6 luglio 1939, proprietario per 1/2: foglio 1, particella 14, coltura agrumeto, classe U, superficie Ha. 00.33.90, reddito agrario L. 72.885, reddito dominicale L. 169.500, superficie da occupare mq. 40;
12)  Caico Salvatore, nato a Canicattì il 3 gennaio 1925: foglio 1, particella 15, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.24.50, reddito agrario L. 19.600, reddito dominicale L. 58.800, superficie da occupare mq. 20;
13)  Lazzarini Francesco, nato a Canicattì il 12 marzo 1907, proprietario per 1/2, Guarneri Luigi Gioachino, nato a Canicattì l'1 marzo 1940: foglio 1, particella 16, coltura seminativo, classe 1, superficie Ha. 1.01.16, reddito agrario L. 40.635, reddito dominicale L. 150.930, superficie da occupare mq. 60;
14)  Giardina Francesco, nato a Canicattì il 30 maggio 1925: foglio 1, particella 17, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.10.80, reddito agrario L. 8.640, reddito dominicale L. 25.920, superficie da occupare mq. 10;
15)  Giardina Diego, nato Canicattì il 21 aprile 1923, proprietario, Giardina Diega, nata a Canicattì il 13 marzo 1926, usufruttuario generale: foglio 1, particella 18, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.42.00, reddito agrario L. 33.600, reddito dominicale L. 100.800, superficie da occupare mq. 20;
16)  Pero Giovanni, nato a Canicattì il 10 giugno 1949: foglio 1, particella 19, coltura seminativo, classe 1, superficie Ha. 00.46.10, reddito agrario L. 16.135, reddito dominicale L. 59.930, superficie da occupare mq. 30;
17)  Inzalaco Stefano fu Diego: foglio 1, particella 20, coltura seminativo, classe 1, superficie Ha. 01.11.70, reddito agrario L. 39.095, reddito dominicale L. 145.210, superficie da occupare mq. 40; foglio 1, particella 21, coltura mandorleto, classe 1, superficie Ha. 00.22.40, reddito agrario L. 20.160, reddito dominicale L. 35.840, superficie da occupare mq. 10;
18)  Savarino Rosaria, nata a Canicattì il 31 gennaio 1926, proprietaria per 1/2; Savarino Vincenzo, nato a Canicattì l'8 giugno 1934, proprietario per 1/2: foglio 1, particella 22, coltura mandorleto, classe 1, superficie Ha. 00.45.80, reddito agrario L. 41.220, reddito dominicale L. 73.280, superficie da occupare mq. 30;
19)  Giangreco Giuseppe, nato a Sommatino il 27 gennaio 192, proprietario per 1/2; diVincenzo Luigia, nata a Canicattì il 6 dicembre 1955, proprietaria per 1/2: foglio 1, particella 23, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.53.90, reddito agrario L. 43.120, reddito dominicale L. 129.360, superficie da occupare mq. 40;
20)  Sena Concetta, nata a Canicattì il 13 ottobre 1908: foglio 1, particella 31, coltura vigneo, classe 1, superficie Ha. 00.23.70, reddito agrario L. 18.960, reddito dominicale L. 56.880, superficie da occupare mq. 20; foglio 1, particella 39, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.09.70, reddito agrario L. 7.760, reddito dominicale L. 23.280, superficie da occupare mq. 50; foglio 1, particella 264, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.57.40, reddito agrario L. 45.920, reddito dominicale L. 137.760, superficie da occupare mq. 40;
21)  Falzone Giuseppe, nato a Delia 10 luglio 1940: foglio 1, particella 34, coltura mandorleto, classe 2, superficie Ha. 00.11.40, reddito agrario L. 7.410, reddito dominicale L. 14.250, superficie da occupare mq. 40; foglio 1, particella 44, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.27.00, reddito agrario L. 21.600, reddito dominicale L. 64.800, superficie da occupare mq. 20;
22)  Carlino Calogero, nato a Canicattì l'11 settembre 1936, proprietario per 1/2; Carlino Mariantonia, nata a Canicattì il 19 luglio 1937, proprietaria per 1/2: foglio 1, particella 35, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.09.30, reddito agrario L. 7.440, reddito dominicale L. 22.320, superficie da occupare mq. 30; foglio 1, particella 38, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.13.90, reddito agrario L. 11.120, reddito dominicale L. 33.360, superficie da occupare mq. 40;
23)  Carlino Calogero di Giuseppe, minore proprietario; Carlino Giuseppe, tutore di Calogero: foglio 1, particella 46, coltura mandorleto, classe 2, superficie Ha. 00.35.70, reddito agrario L. 23.270, reddito dominicale L. 44.750, superficie da occupare mq. 120; foglio 1, particella 373, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.96.20, reddito agrario L. 76.960, reddito dominicale L. 230.880, superficie da occupare mq. 320;
24)  Di Naro Maria, nata a Canicattì il 26 maggio 1941; Di Naro Agostino, nato a Canicattì il 10 febbraio 1911, usufruttuario generale: foglio 1, particella 69, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 01.34.80, reddito agrario L. 107.840, reddito dominicale L. 323.520, superficie da occupare mq. 40;
25)  Cottitto Angelo, nato a Palma di Montechiaro il 27 marzo 1924; Tinebra Baldassare fu Serafino concedente in parte; Tinebra Luigi fu Serafino concedente in parte; Tinebra Vincenzo fu Serafino, concedente in parte: foglio 1, particella 72, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.05.00, reddito agrario L. 4.000, reddito dominicale L. 12.000, superficie da occupare mq. 10; foglio 1, particella 391, coltura vigneto, classe 00.22.40, superficie Ha. 17.920, reddito agrario L. 17.920, reddito dominicale L. 53.760, superficie da occupare mq. 10;
26)  Lo Giudice Angelo fu Salvatore: foglio 1, particella 75, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.24.00, reddito agrario L. 19.200, reddito dominicale L. 57.600, superficie da occupare mq. 40;
27)  Messina Angela fu Angelo, proprietaria per 1/3, Messina Giovanna fu Angelo, proprietaria per 1/3; Messina Maria fu Angelo, proprietaria per 1/3: foglio 1, particella 263, coltura seminativo, classe 1, superficie Ha. 00.52.50, reddito agrario L. 18.375, reddito dominicale L. 68.250, superficie da occupare mq. 60;
28)  Trapani Maria Concetta, nata a SanCataldo l'1 luglio 1959: foglio 1, particella 271, coltura Mandorleto, classe 2, superficie Ha. 00.68.00, reddito agrario L. 44.200, reddito dominicale L. 85.000, superficie da occupare mq. 60;
29)  Bennici Angelo fu Francesco, proprietario; Cala Arcangela fu Felice, usufruttuaria per 1/2: foglio 1, particella 282, coltura agrumeto, classe U, superficie Ha. 00.35.70, reddito agrario L. 76.775, reddito dominicale L. 178.500, superficie da occupare mq. 200;
30)  Giardina Francesco, nato a Canicattì il 30 maggio 1925, livellario; Tinebra Baldassare fu Serafino concedente in parte; Tinebra Luigi fu Serafino, concedente in parte; Tinebra Vincenzo fu Serafino concedente in parte: foglio 1, particella 392, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.55.10, reddito agrario L. 44.080, reddito dominicale L. 132.240, superficie da occupare mq. 20;
31)  Merulla Maria, nata a Canicattì il 5 dicembre 1929: foglio 1, particella 394, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 0.68.40, reddito agrario L. 54.720, reddito dominicale L. 164.160, superficie da occupare mq. 20; ;
32)  Morreale Rosaria, nata a Canicattì il 18 marzo 1937: foglio 1, particella 396, coltura mandorleto, classe 1, superficie Ha. 00.02.80, reddito agrario L. 2.520, reddito dominicale L. 4,480, superficie da occupare mq. 5;
33) Carlino Calogero, nato a Canicattì l'11 settembre 1936: foglio 1, particella 48, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.80.10, reddito agrario L. 64.080, reddito dominicale L. 192.240, superficie da occupare mq. 80; foglio 2, particella 4, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.57.50, reddito agrario L. 46.000, reddito dominicale L. 138.000, superficie da occupare mq. 160;
34)  Carlino Giuseppe Gioacchino, nato a Canicattì il 13 settembre 1964: foglio 2, particella 1, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.42.20, reddito agrario L. 33.760, reddito dominicale L. 101.280, superficie da occupare mq. 40;
35)  Carlino Calogero, nato a Canicattì l'11 settembre 1936, livellario 2/3; Sena Concetta di Giuseppe, livellaria per 1/3; Tinebra Baldassare fu Serafino, concedente in parte; Tinebra Luigi fu Serafino concedente in parte; Tinebra Vicenzo fu Serafino, concedente in parte: foglio 2, particella 3, coltura igneto, classe 1, superficie Ha. 00.71.40, reddito agrario L. 57.120, reddito dominicale L. 171.360, superficie da occupare mq. 160;
36) Mancuso Calogero, nato a Canicattì l'11 febbraio 1945: foglio 2, particella 5, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.28.60, reddito agrario L. 22.880, reddito dominicale L. 68.640, superficie da occupare mq. 200;
37)  Carusotto Giovanna, nata a Canicattì il 23 aprile 1926, proprietaria; Facciponti Angelo, nato a Canicattì il 19 febbraio 1973, usufruttuario generale: foglio 2, particella 9, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.55.00, reddito agrario L. 44.000, reddito dominicale L. 132.000, superficie da occupare mq. 160; foglio 2, particella 32, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.23.30, reddito agrario L. 18.640, reddito dominicale L. 55.920, superficie da occupare mq. 320;
38)  Spanò Giuseppa, nata a Delia il 28 aprile 1905: foglio 2, particella 12, coltura seminativo arborato, classe 2, superficie Ha. 00.86.80, reddito agrario L. 21.700, reddito dominicale L. 60.760, superficie da occupare mq. 480;
39)  Failla Giuseppa, nata a Delia il 21 novembre 1931: foglio 2, particella 16, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.58.00, reddito agrario L. 46.400, reddito dominicale L. 139.200, superficie da occupare mq. 280;
40)  Borzellino Angelo, nato a Delia il 27 maggio 1922, proprietario per 6/10; Borzellino Carmelo, nato a Delia il 12 gennaio 1949, proprietario per 1/10; Borzellino Luigi, nato a Delia il 6 dicembre 1950, proprietario per 1/10; Borzellino Salvatore, nato a Delia l'11 maggio 1954, proprietario per 1/10; Borzellino Paola, nata a Canicattì il 12 gennaio 1964, proprietario 1/10: foglio 2, particella 20, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.10.05, reddito agrario L. 8.040, reddito dominicale L. 24.120, superficie da occupare mq. 10; foglio 2, particella 21, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.48.10, reddito agrario L. 38.480, reddito dominicale L. 115.440, superficie da occupare mq. 60; foglio 2, particella 199, coltura seminativo arborato, classe 2, superficie Ha. 00.25.10, reddito agrario L. 6.275, reddito dominicale L. 17.570, superficie da occupare mq. 320;
41)  Rumeo Calogero, nato aDelia il 27 luglio 1939: foglio 2, particella 25, coltura mandorleto, classe 3, superficie Ha. 01.33.20, reddito agrario L. 73.260, reddito dominicale L. 86.580, superficie da occupare mq. 240;
42)  Assente Concetta, nata a Delia il 21 novembre 1937: foglio 2, particella 27, coltura agrumeto, classe U, superficie Ha. 00.20.90, reddito agrario L. 44.935, reddito dominicale L. 104.500, superficie da occupare mq. 240; foglio 2, particella 28, coltura agrumento, classe U,superficie Ha. 00.76.20, reddito agrario L. 163.830, reddito dominicale L. 381.000, superficie da ocupare mq. 540;
43)  Giarratana Gioacchino, nato a Canicattì il 25 febbraio 1939, proprietario 1/2; Lauricella Carmela, nata a Naro il 20 novembre 1947, proprietaria per 1/2: foglio 2, particella 270, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.97.70, reddito agrario L. 78.160, reddito dominicale L. 234.480, superficie da occupare mq. 1.120;
44)  Palumbo Salvatore, nato a Delia il 29 settembre 1931, comproprietario; Noto Filippa, nata a Sommatino il 14 novembre 1937, comproprietaria: foglio 3, particella 1, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.57.90, reddito agrario L. 46.320, reddito dominicale L. 138.960, superficie da occupare mq. 1.180;
45)  La Rizza Salvatrice, nata a Delia l'1 ottobre 1956, comproprietaria; Lo Dato Giuseppa, usufruttuarua per 1/3: foglio 3, particella 9, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.39.10, reddito agrario L. 31.280, reddito dominicale L. 93.840, superficie da occupare mq. 90,20;
46)  Genova Calogero, nato a Delia il 18 novembre 1945, proprietario per 1/2; Mancuso Caterina, nata a Delia il 23 febbraio 1951, proprietaria per 1/2: foglio 3, particella 13, coltura seminativo, classe 2, superficie Ha. 00.19.40, reddito agrario L. 5.820, reddito dominicale L. 18.430, superficie da occupare mq. 40;
47)  s.n.c. Lodato e Di Pasquale di Lodato Calogero e Di Pasquale Antonio: foglio 3, particella 14, coltura seminativo, classe 3, superficie Ha. 00.94.50, reddito agrario L. 23.625, reddito dominicale L. 51.975, superficie da occupare mq. 1.040;
48)  Bianchi Giuseppa, nata a Delia il 13 settembre 1946: foglio 3, particella 15, coltura seminativo, classe 3, superficie Ha. 00.25.00, reddito agrario L. 6.250, reddito dominicale L. 13.750, superficie da occupare mq. 200;
49)  La Rizza Sebastiano, nato a Delia il 12 novembre 1945: foglio 3, particella 674, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.39.05, reddito agrario L. 31.240, reddito dominicale L. 93.720, superficie da occupare mq. 44;
50)  La Rizza Angela, nata a Delia il 15 luglio 1951: foglio 3, particella 675, coltura vigneto, classe 1, superficie Ha. 00.39.05, reddito agrario L. 31.240, reddito dominicale L. 93.720, superficie da occupare mq. 26;
Comune diCaltanissetta
51)  Catinella Angela, maritata Mancuso, nata a Delia il 7 febbraio 1936: foglio 269, particella 5, coltura vignto, classe 1, superficie Ha. 02.54.00, reddito agrario L. 215.900, reddito dominicale L. 711.200, superficie da occupare mq. 1.000;
52)  Sciabica Salvatore, nato a Canicattì il 21 luglio 1946: foglio 269, particella 12, coltura seminativo, classe 1, superficie Ha. 00.95.70, reddito agrario L. 3.495, reddito dominicale L. 129.195, superficie da occupare mq. 80;
53)  Di Caro Giuseppe, nato a Favara il 28 luglio 1930: foglio 269, particella 14, coltura seminativo, classe 2, superficie Ha. 00.26.20, reddito agrario L. 7.860, reddito dominicale L. 26.200, superficie da occupare mq. 1.160.
(2002.9.509)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Siracusa.

Con decreto n. 230/2001/VII/DL del 24 dicembre 2001 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è stata nominata la commissione esaminatrice, relativa alla sessione d'esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che è stata tenuta nei mesi novembre-dicembre 2001 in Siracusa, così composta:
Presidente
- ing. Roberto Rossitto, dirigente superiore capo servizio tecnico presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania;
Membro esperto
-  ing. Carmelo Percolla, funzionario Ispesl diCatannia;
-  ing. Antonino Giordano, funzionario medicina del lavoro dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 diCatania.
E' stata nominata segretaria della commissione sopra menzionata la sig.ra Nunziatina Cavaleri, operatore archivista presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa.
(2002.13.740)
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Fissazione delle epoche e delle sedi per le sessioni di esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore - Anno 2002.

Con decreto n. 13/2002/IV/L dell'8 febbraio 2002 dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione,dipartimento lavoro, sono state fissate le epoche e le sedi delle sessioni di esami per il conseguimento di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore per l'anno 2002 come segue:
- gennaio-febbraio: Trapani;
-  marzo-aprile: Catania;
-  maggio-giugno: Palermo;
-  luglio-agosto: Caltanissetta;
-  settembre-ottobre: Messina;
-  novembre-dicembre: Siracusa.
(2002.13.742)
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Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Palermo.

Con decreto n. 15/2002/IVI/1 dell'11 marzo 2002 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è stata nominata la commissione esaminatrice, relativa alla sessione di esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si è tenuta nei mesi maggio-giugno 2001 in Palermo, così composta:
Presidente
- ing. Giglione Salvatore, in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Agrigento;
Membro esperto
-  ing. Argento Giuseppe, funzionario Ispesl di Palermo;
-  ing. Muzio Domenico, funzionario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 diPalermo.
E' stato nominato segretario della commissione sopra menzionata il sig. Di Magro Giovanni Piero, in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Palermo.
(2002.13.741)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Provvedimenti concernenti revoche del riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.

Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 164 del 18 febbraio 2002, è stata disposta la revoca del numero di riconoscimento regionale 095/M attribuito con i propri decreti n. 31217 del 18 febbraio 2000 e n. 36692 del 14 dicembre 2001 alla ditta Valenti Francesco con stabilimento nel comune di Villabate (PA) nel fondo La Rosa Battaglia per l'attività di macellazione a capacità limitata di carni fresche, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286. La ditta è altresì cancellata dall'elenco regionale previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286. Con lo stesso decreto viene confermato il numero di riconoscimento veterinario 2573/M, già assegnato con D.I.G. n. 155 del 15 febbraio 2002 e con tale numero di identificazione l'impianto in causa resta iscritto nello speciale registro previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
(2002.9.531)


Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato veterinario n. 208 del 26 febbraio 2002, è stato revocato il riconoscimento conferito con provvedimento ministeriale n. 600.8/24475/ 83.16/1253 del 29 maggio 2001, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, al deposito frigorifero di carni fresche della ditta Alimed s.r.l., con sede nel comune di Marsala (TP) nella contrada San Silvestro n. 334/G. Con lo stesso decreto è stata disposta la cancellazione del deposito frigorifero in causa dallo speciale elenco previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
(2002.9.529)


Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 209 del 26 febbraio 2002, è stata disposta la revoca del numero di riconoscimento regionale 19/V1/S attribuito con proprio decreto n. 26357 del 14 settembre 1998 alla ditta Sicania Carne di Oddo Francesco & Cugini s.n.c., con sede e stabilimento nel comune di Paceco (TP) nella via Circonvallazione G/3 n. 8, per l'attività di sezionamento e di confezionamento a capacità limitata di carni fresche di volatili da cortile ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495. Con lo stesso decreto viene confermato il numero di riconoscimento veterinario 0961/S, assegnato con D.I.G. n. 165 del 18 febbraio 2002 e con tale numero di identificazione l'impianto in causa resta iscritto nello speciale registro previsto dall'art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495.
(2002.9.530)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Giudizio di compatibilità ambientale al progetto per investimenti di carattere silvo-culturale nel comune di Gangi.

Con decreto n. 75 del 12 febbraio 2002 il dirigente responsabile del servizio 6 - Protezione patrimonio naturale - dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dipartimento territorio e ambiente, ha espresso giudizio positivo, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, circa la compatibilità ambientale del "Progetto per investimenti di carattere silvo-colturale per il recupero di terreni degradati atti a ridurre l'erosione e la desertificazione", da effettuarsi nel territorio comunale di Gangi (PA), in contrada Giumenta, in area individuata quale sito di importanza comunitaria n. ITA 020040.
(2002.9.511)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Messina.

Con decreto n. 115/Gab. del 19 febbraio 2002, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato il dott. Giuseppe Buzzanca, presidente della Provincia regionale di Messina, commissario straordinario dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Messina fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a due mesi.
(2002.9.526)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 5 aprile 2002, n. 312.
Proroga del termine di scadenza per la presentazione dell'attestato di assoggettamento da parte dei beneficiari dell'Azione F1b PSR Reg. CE n. 1257/99 e ulteriori modifiche.

Agli I.P.A. della Sicilia
Agli organismi di controllo autorizzati in agricoltura biologica
Alle organizzazioni professionali agricole
Agli ordini professionali dei tecnici agricoli
Alle sezioni di assistenza tecnica
All'ufficio relazioni con il pubblico
Il termine di scadenza del 31 marzo, di cui al paragrafo 32 della circolare dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste n. 291 del 24 gennaio 2001, per la presentazione degli attestati di assoggettamento da parte dei soggetti che hanno inoltrato istanza per gli aiuti previsti dall'azione F1b, Reg. CE n. 1257/99, è prorogato, esclusivamente per il corrente anno 2002, al 30 aprile.
Relativamente al termine di scadenza per la presentazione delle istanze di conferma, impegno e aggiornamento annuale, di cui al paragrafo E/1 della suindicata circolare n. 291, modificato dalla circolare n. 310 del 31 dicembre 2001, si applica quanto disposto dall'art. 13 del Reg. CE n. 2419 dell'11 dicembre 2001, primo e secondo comma, che recitano:
"Salvo in caso di forza maggiore e in circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 48, alle domande di aiuto per superfici o per animale trasmesse oltre i termini previsti dalla normativa settoriale applicabile, si applica una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.
In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda non è più ammessa".
  L'Assessore: CASTIGLIONE 

(2002.15.848)



RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 26 marzo 2002, n. 2.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.

Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 27 marzo 2002, vanno apportate le seguenti rettifiche:
-  Art. 13, pag. 6, sostituire le parole: "...dell'articolo 44, punto 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724." con le parole: "...dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724."; al quart'ultimo rigo, dopo le parole: "n. 10" inserire una "e";
-  Art. 23, comma 8, pag. 8, sostituire le parole: "Il secondo comma dell'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è così sostituito:" con le parole: "Il quarto comma dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, come introdotto dall'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è così sostituito:";
-  Art. 40, comma 6, pag. 12, quarto rigo, sostituire le parole: "...comma 2..." con le parole: "...comma 4...";
-  Art. 43, pag. 12, dopo la rubrica "Fondo di rotazione per la progettazione" è inserito il seguente alinea: "L'articolo 5-ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche e integrazioni è così sostituito:";
il comma 7 dell'articolo 43 è cassato;
-  Art. 45, comma 1, pag. 13, nono rigo, sopprimere le parole: "...di 200 migliaia di euro...";
-  Art. 79, comma 4, pag. 20, sostituire le parole: "...dall'articolo 20, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10..." con le parole: "...dall'articolo 5bis, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come introdotto dall'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10...";
-  Art. 80, comma 3, pag. 20, dopo le parole: "é aggiunto il seguente comma:" sostituire "10" con "11";
-  Art. 90, comma 1, lett. d), pag. 22, sostituire le parole: "...da un funzionario..." con le parole: "...da un consigliere parlamentare..." ed alla lett. e) sostituire le parole: "...da un funzionario da lui delegato con qualifica non inferiore a dirigente superiore;" con le parole: "...da un dirigente di seconda fascia da lui delegato;";
-  Art. 123, secondo rigo, pag. 26, sostituire "240559" con "24059";
- Art. 129, comma 13, pag. 27, sostituire le parole: "...15 maggio 1978..." con le parole: "...16 maggio 1978...".
(2002.14.780/809/812)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 28 dicembre 2001.
Impegno di spesa per la concessione di contributi ad enti di culto.

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 22 febbraio 2002, a pag. 15, a parziale rettifica del piano di riparto, per la Provincia di Trapani, si precisa quanto segue:
-  l'importo assegnato alla chiesa San Gaetano di Pantelleria per acquisto arredi è di E 10.448,96 pari a L. 20.232.000 e non di E 2.514,63 pari a L. 4.869.000, come riportato per mero errore nel piano pubblicato;
-  l'importo assegnato alla chiesa San Giuseppe di Pantelleria per acquisto attrezzature è di E 2.514,63 pari a L. 4.869.000 e non di E 10.448,96 pari a L. 20.232.000, come riportato per mero errore nel piano pubblicato.
(2002.14.788)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 8 marzo 2002.
Sostituzione della tabella A allegata al decreto 4 luglio 2001, relativa all'elencazione dei presidi ed ausili erogabili ai soggetti affetti da diabete mellito.


Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 5 aprile 2002 vanno apportate le sotto elencate modifiche:
-  pag. 39, dopo le parole ...richiesta di inserimento delle nuove strisce..., la parola "Optimum" è sostituita dalla parola "Optium";
-  pag. 39, dopo le parole ...inclusione delle strisce..., la parola "Optimum" è sostituita dalla parola "Optium";
-  pag. 39, al punto 1 della tabella A, ultimo rigo, colonna confezione da 25 strisce, la parola "tipo Optimun" è sostituita dalla parola "tipo Optium";
-  pag. 39, al punto 1, colonna confezione da 50 strisce, la frase "tipo Medisense Optimum" è sostituita dalla frase "tipo Medisense Optium";
-  pag. 39, al punto 1, colonna confezione da 50 strisce, penultimo rigo, la parola "tipo Optimum" è sostituita dalla parola "tipo Optium";
-  pag. 40, punto 3, colonna confezione da 8 strisce, la parola "Optimum" è sostituita dalla parola "Optium".
(2002.15.849)

ERRATA CORRIGE
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 26 marzo 2002, n. 2.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.
Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 27 marzo 2002, vanno apportate le seguenti correzioni:
-  Art. 30, comma 2, dodicesimo rigo, pag. 10, dopo la parola: "...attività." devono intendersi apposte le virgolette di chiusura della novella;
-  Art. 61, pag. 16, la rubrica deve essere correttamente letta come segue: "Fondo regionale per la montagna";
-  al quarto rigo del comma 1, anziché: "...fondo regionale per la montagna...", leggasi: "...fondo nazionale per la montagna...".
(2002.10.581)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 19 marzo 2002.
Incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale accertati dal 1° marzo 2001.

Negli allegati al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 29 marzo 2002, vanno apportate le seguenti correzioni:
-  anziché: "Al sig. direttore generale dell'A.S.L. n. 8 di Palermo" leggasi: "Al sig. direttore generale dell'A.S.L. n. 6 di Palermo"; nell'allegato B, seconda colonna, undicesimo rigo, anziché: "...incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale...", leggasi: "...incarichi vacanti di continuità assistenziale...".
(2002.12.674)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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