REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002 - N. 14
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 26 marzo 2002, n. 2.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 15 febbraio 2002.
Autorizzazione a tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 49 


DECRETO 20 febbraio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 51 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 14 febbraio 2002.
Modifica del decreto 28 aprile 2000, concernente direttive regionali in materia di riconoscimento di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per l'iscrizione nel REC per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'iscrizione nella sezione speciale turistica del REC, per l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, e dei corsi preparatori per agenti di affari in mediazione  pag. 53 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 25 marzo 2002, n. 1.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI




La legge 26 marzo 2002, n. 2, è stata ripubblicata con le NOTE e con le correzioni derivanti da rettifiche, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 2 aprile 2002


LEGGE 26 marzo 2002, n. 2.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO ED IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 1.
Risultati differenziali

1.  Ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e considerati gli effetti della presente legge, il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2002 resta determinato in termini di competenza in 67.334 migliaia di euro e, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo resta fissato, in termini di competenza, in 413.166 migliaia di euro.
2.  Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2003 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 48.603 migliaia di euro mentre per l'anno 2004 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 41.481 migliaia di euro; il livello massimo di ricorso al mercato è fissato rispettivamente in 413.166 migliaia di euro e in 258.229 migliaia di euro.
3.  Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui al comma 1 nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.
Art. 2.
Servizio riscossione tributi Accesso dei concessionari all'anagrafe comunale

1.  Al fine di pervenire a migliori risultati del servizio di esazione, i comuni della Regione devono fornire gratuitamente al concessionario del servizio riscossione tributi e alle amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti i dati relativi ai propri archivi anagrafici dei cittadini. I comuni provvedono ad aggiornare i dati anagrafici forniti con periodicità almeno trimestrale.
2.  I comuni che già si avvalgono di sistemi informatici per la gestione dell'anagrafe devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sottoscrivere con il concessionario e con le amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti un protocollo d'intesa contenente sia le tecniche per il trasferimento dei dati che i criteri di normalizzazione delle banche dati.
3.  Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, i comuni sono tenuti ad individuare l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui ai commi 1 e 2.
4.  Il mancato adempimento agli obblighi di cui al presente articolo comporta per il comune una diminuzione del trasferimento dovuto per l'anno successivo ai sensi dell'articolo 76 della presente legge pari all'1 per cento e l'intervento sostitutivo, previa diffida, da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
5.  La mancata o difforme comunicazione da parte del concessionario al dipartimento regionale finanze e credito dell'inadempimento del comune dà luogo alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Art. 3.
Cessione e cartolarizzazione dei crediti

1.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a procedere alla cessione dei crediti d'imposta e di altra natura vantati dalla Regione anche al fine di consentire la realizzazione di sottostanti operazioni di cartolarizzazione degli stessi.
2.  Le operazioni di cui al comma 1 possono essere disposte, anche per importi parziali, nei limiti in cui le corrispondenti entrate, accertate e non riscosse in sede di rendiconto generale della Regione, risultino altresì ancora esigibili.
3.  Al fine di agevolare la realizzazione delle predette operazioni di cartolarizzazione l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad affidare con le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6, l'appalto del complesso dei connessi servizi finanziari e di consulenza a primarie banche e società di intermediazione finanziaria.
4.  Per quanto non previsto si applicano in quanto compatibili le disposizioni statali sulla cartolarizzazione dei crediti.
Art. 4.
Saldi liquidazione enti

1.  L'articolo 77 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituito dal seguente:
"1.  Le risorse derivanti dai saldi attivi dei bilanci finali di liquidazione dell'Ente minerario siciliano (EMS), dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) e l'Azienda asfalti siciliani (AZASI) sono versate in entrata al bilancio della Regione siciliana per essere destinate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione attività produttive dell'Assemblea regionale siciliana, a spese di investimento secondo le modalità ed i tempi indicati al comma 2.
2.  Le spese di investimento di cui al comma 1 sono destinate, a decorrere dall'anno 2003 e stanziate nel bilancio dello stesso anno, alla realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi a sostegno dello sviluppo produttivo esclusivamente nei territori delle province in cui ricadono gli stabilimenti dismessi dei tre enti suindicati e delle società partecipate dei medesimi enti.".
2.  All'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
"7 bis. Tutti i proventi maturati e maturandi derivanti dalla gestione degli enti in liquidazione sono versati in sottoconti di tesoreria unica regionale intestati al commissario liquidatore ed utilizzabili secondo le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.".
Art. 5.
Armonizzazione sistema previdenziale

1.  Nelle more dell'armonizzazione del regime pensionistico e previdenziale regionale a quello statale, in conformità al comma 6 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a decorrere dall'1 gennaio 2002 i contributi di quiescenza e previdenza a carico del personale regionale, cui si applicano le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, vengono aumentati annualmente dello 0,50 per cento.
2.  L'Amministrazione regionale provvede ad iscrivere all'Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (INPDAP), ai fini della corresponsione del trattamento pensionistico di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, il personale assunto successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
3.  L'Assessore regionale alla Presidenza è autorizzato a stipulare con l'INPDAP apposita convenzione per regolare i rapporti inerenti alla costituzione della gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti regionali destinatari delle disposizioni ai cui al comma 2 nonché di quelli destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.
4.  L 'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie di durata non superiore a un anno finalizzate con vincolo temporaneo di risorse presso la Tesoreria regionale, purché non comportino oneri a carico del bilancio regionale né garanzie di alcun genere. I proventi derivanti da tali operazioni sono destinati al finanziamento della gestione separata di cui al comma 3.
5.  Ferme le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo sono collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dall'1 gennaio 2004.
6.  Il personale di ruolo degli istituti regionali d'arte e delle scuole materne regionali non ancora cessato dal servizio e incluso nei contingenti annuali fissati ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è collocato a riposo a decorrere dall'1 settembre 2003 e dall'1 settembre 2005.
7.  Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana un disegno di legge che, in applicazione della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e in conformità a quanto disposto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, preveda, previa convenzione con l'INPDAP, l'iscrizione alla gestione separata dei trattamenti pensionistici del restante personale destinatario del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.
8.  Il disegno di legge di cui al comma 7 deve contenere:
a)  l'individuazione e la quantificazione del personale interessato;
b)  l'individuazione dei tempi e degli importi dei versamenti che la Regione deve effettuare alla suddetta gestione separata.
9.  Dalla disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, sono escluse le pensioni privilegiate per le quali si provvede alla riliquidazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare con l'INPDAP apposita convenzione per regolare i rapporti inerenti alla costituzione della gestione separata dei trattamenti pensionistici del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non siano già a carico del medesimo Istituto.
11.  Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di funzionalità complessiva dell'Amministrazione regionale e di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, il personale con qualifica non dirigenziale può essere temporaneamente adibito, ove possibile con criteri di rotazione, anche a mansioni immediatamente inferiori rispetto a quelle proprie senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico spettante per la posizione di appartenenza.
12.  All'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11 provvede il dirigente generale nell'ambito dei poteri di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dandone preventiva informazione alle organizzazioni sindacali.
Art. 6.
Tributo ambientale

1.  L'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è sostituito dal seguente:
"1. Allo scopo di finanziare investimenti finalizzati a ridurre e prevenire il potenziale danno ambientale derivante dalle condotte installate sul territorio della Regione siciliana, nelle quali è contenuto il gas metano, è istituito un tributo ambientale il cui gettito è destinato a finanziare iniziative volte alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente con particolare riguardo alle aree interessate dalla presenza di tali condotte.
2.  Il tributo trova applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
3.  Per l'anno 2002 il gettito è valutato in 123.949 migliaia di euro. Presupposto del tributo è la proprietà dei gasdotti, nei quali è contenuto il gas, ricadenti nel territorio della Regione siciliana.
4.  I soggetti passivi del tributo sono i proprietari dei gasdotti con condotte classificabili di prima specie di cui al comma 3 che effettuano almeno una delle seguenti attività: trasporto, distribuzione, vendita, acquisto.
5.  Ai fini del tributo per gasdotto si intende l'insieme di tubi, curve, raccordi, valvole ed altri pezzi speciali uniti tra loro per il trasporto e la distribuzione del gas naturale.
6.  La base imponibile è costituita dal volume dei gasdotti, misurato in metri cubi, classificabili in condotte di prima specie, ai sensi del decreto ministeriale 24 novembre 1984, recante norme di regolamentazione, ai fini della sicurezza, degli impianti di trasporto e di distribuzione di gas naturale a mezzo di condotte.
7.  Il tributo è determinato per periodo di imposta annuale sulla base imponibile di cui al comma 6.
8.  La misura del tributo è stabilita con apposita legge della Regione siciliana da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno. Qualora entro il suddetto termine non venga stabilita una nuova misura si intende prorogata quella dell'anno precedente aumentata dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo calcolato al 31 dicembre dell'anno che immediatamente precede quello di imposizione. Per l'anno 2002 il tributo è determinato nella misura di 153 euro per metro cubo di gasdotto.
9.  Per i tratti di gasdotto ricadenti su suolo privato la misura di cui al comma 8 è ridotta del 10 per cento.
10. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi di cui al comma 4 per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta la proprietà; a tal fine il mese durante il quale la proprietà si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Limitatamente al mese di febbraio negli anni solari non bisestili, nel particolare caso in cui la proprietà sia stata per soli quattordici giorni, è tenuto a corrispondere il tributo per l'intero mese il soggetto divenuto proprietario del gasdotto a partire dal giorno quindici.
11. Il versamento del tributo deve essere effettuato direttamente alle casse regionali entro la fine di ciascun mese in rate mensili, ciascuna pari ad 1/n del tributo dovuto per l'anno solare in corso, intendendo per "n" il numero di mesi di effettiva proprietà nel corso dell'anno solare di imposizione. Le somme devono essere arrotondate all'euro intero per eccesso per frazioni di euro non inferiori ai cinquanta centesimi o per difetto per frazioni di euro inferiori ai cinquanta centesimi.
12.  I soggetti passivi del tributo devono presentare una dichiarazione annuale, contenente gli elementi necessari a quantificare l'importo dovuto, entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo. Qualora, entro lo stesso termine non venga presentata una nuova dichiarazione, la stessa si intende prorogata per l'anno successivo.
13. I soggetti passivi che nel corso dell'anno non sono più proprietari di gasdotti devono presentare apposita dichiarazione di cessazione entro lo stesso termine di cui al comma 12. In caso di mancata presentazione della stessa il tributo è dovuto per l'intero anno solare, mentre non è dovuto per gli anni successivi qualora il contribuente dimostri debitamente di non essere più soggetto passivo.
14.  Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di versamento del tributo alle casse regionali. Con successivo decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale industria, da emanarsi entro il 31 dicembre 2002, sono approvati il modello della dichiarazione annuale nonché le modalità di presentazione della stessa.
15.  L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze controlla le dichiarazioni presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida il tributo. L'Assessorato emette avviso di liquidazione con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta nonché delle sanzioni e degli interessi. L'avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento della imposta.
16. L 'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede all'accertamento in rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà ovvero all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato recante anche la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta nonché delle sanzioni e degli interessi. L'avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare.
17.  Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti nonché effettuare ispezioni avvalendosi di tecnici dell'Amministrazione regionale.
18.  La notifica dell'avviso di liquidazione nonché dell'avviso di accertamento può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
19.  Le somme liquidate dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità di cui al comma 14, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
20.  Il contribuente può richiedere all'Assessorato del bilancio e delle finanze il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali sino alla data di ordinativo di pagamento.
21.  In caso di mancato versamento, in tutto o in parte, o tardivo versamento di ogni singola rata entro i termini di cui al comma 11 si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
22.  Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta.
23.  Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.
24.  Le sanzioni indicate ai commi 22 e 23 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
25.  In materia di sanzioni, per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione le norme contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano il sistema sanzionatorio in materia tributaria.
26.  Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi al tasso legale.
27.  Le controversie sono attribuite alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.".
Art. 7.
IRAP

1.  In attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2002 l'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del medesimo decreto legislativo si applica nella misura del 5,25 per cento.
2.  Per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nonché per le cooperative, salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'aliquota dell'IRAP è ridotta dello 0,25 per cento.
3.  Per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi operanti in Sicilia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'IRAP è applicata nella misura del 5,25 per cento.
4.  Alle aziende i cui titolari abbiano sporto denunzia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, è applicata per il pagamento dell'IRAP, per tre anni consecutivi dalla data di effettuazione della denunzia, l'aliquota del 3,25 per cento.
5.  Le organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 sono esenti dall'imposta sulle attività produttive.
Art. 8.
Tassa per il diritto allo studio

1.  Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito dal seguente:
"1.  Il gettito della tassa per il diritto allo studio di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, costituisce entrata propria delle opere universitarie dell'Isola.".
2.  All'articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è aggiunto il seguente comma 1 bis:
"1bis. Gli studenti delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario aventi sede legale nella Regione siciliana sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1 direttamente all'opera universitaria competente per territorio o ai consorzi legalmente costituiti che gestiscono corsi di laurea ed i relativi servizi nel loro territorio di riferimento.".
3.  Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito dal seguente:
"4. Le entrate di cui al comma 1 sono interamente utilizzate dalle opere universitarie per l'erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui all'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.".
4.  Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è abrogato.
Art. 9.
Partecipazione al costo prestazioni sanitarie

1.  A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le prestazioni sanitarie sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti, secondo le previsioni contemplate dall'articolo 3, commi 2 e 7, e dagli articoli 4, 5, 6, 7 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
2.  Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non seguite da ricovero, come disciplinate dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, il personale addetto al servizio di pronto soccorso è tenuto ad informare l'utente dell'eventuale costo di partecipazione cui è soggetta la prestazione erogata.
3.  L'Assessore regionale per la sanità provvede con proprio decreto, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, a dare attuazione alle disposizioni che prevedono la determinazione regionale della quota di partecipazione al costo da parte degli assistiti.
4.  Nelle more della adozione del provvedimento la quota di partecipazione alla spesa correlata alle disposizioni dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è determinata nella misura del 50 per cento del limite massimo di spesa ivi individuato.
Art. 10.
Imposta sulle assicurazioni

1.  Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, spettante alla Regione siciliana ai sensi degli articoli 2 e 4 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, è attribuito alle province regionali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale attuativo previsto al comma 3 dello stesso articolo.
2.  I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare i dati dei versamenti eseguiti in favore delle province regionali della Sicilia all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale finanze e credito.
3.  I trasferimenti alle province regionali di cui all'articolo 76 della presente legge sono ridotti per un importo pari al gettito riscosso per l'imposta sulle assicurazioni. Resta di competenza della Regione siciliana il gettito dell'imposta versato dalle società di assicurazione fino all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 11.
Tassa sui rifiuti solidi urbani

1.  Alla fine del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono aggiunte le parole "e gli istituti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni".
2.  All'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
"11bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.".
Art. 12.
Recupero fondi di rotazione

1.  Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi di rotazione istituiti presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) sono riversate in entrata del bilancio regionale nei limiti degli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:
a)  Fondo di rotazione ex articolo 11 legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte destinata alle agevolazioni previste dall'articolo 46 e seguenti della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 - 5.259 migliaia di euro;
b)  Fondo di rotazione ex articolo 1 legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni - 1.016 migliaia di euro;
c)  Fondo di rotazione ex articolo 1 legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni - 4.741 migliaia di euro.
2.  Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi di rotazione istituiti presso il Banco di Sicilia sono riversate in entrata del bilancio regionale nei limiti degli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:
a)  Fondo di rotazione ex articolo 15 legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni - 8.780 migliaia di euro;
b)  Fondo di rotazione ex articolo 1 legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni - 8.625 migliaia di euro.
3.  Le disponibilità residue esistenti nei fondi a gestione separata istituiti presso l'Ente minerario siciliano (E.M.S. ) e l'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.), entrambi in liquidazione, sono riversate in entrata nel bilancio regionale ed i relativi fondi sono estinti.
4.  Le disponibilità individuate nei commi precedenti sono versate, senza oneri di commissione, in entrata al bilancio della Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono destinate a finalità produttive.
Titolo II
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE, LA RIDUZIONE DELLA SPESA E LA TRASFORMAZIONE DI ENTI ED AZIENDE
Art. 13.
Contratti fornitura beni e servizi

1.  Ai contratti di fornitura di beni o servizi, ad esecuzione periodica o continuativa, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e delle società a prevalente capitale pubblico degli enti locali si applicano le norme dell'articolo 44, punto 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Dette norme non si applicano ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora contengano la clausola di applicazione del "prezzo chiuso" di cui all'articolo 70 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 di cui agli articoli 44 e 45 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni in quanto applicabili.
Art. 14.
Semplificazione procedure

1.  Trova applicazione nel territorio della Regione siciliana l'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Art. 15.
Agenzia del demanio

1.  Per la stipula della convenzione di cui all'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 nonché per promuovere l'impiego ottimale, la riconversione e la dismissione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 1.232 migliaia di euro.
Art. 16.
Adesione circuito nazionale acquisti

1.  Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, dopo le parole "della Regione" sono aggiunte le parole "e le restanti pubbliche amministrazioni".
2.  Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, è soppresso.
3.  All'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, è aggiunto il seguente comma:
"3. Alle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere le disposizioni del presente articolo si applicano in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modifiche ed integrazioni.".
Art. 17.
Riduzione compensi agli organi

1.  Le indennità spettanti al Presidente e agli Assessori regionali sono ridotte del 10 per cento.
2.  Per il triennio 2002-2004 i compensi da corrispondere ai presidenti e ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione, consulenza e controllo nonché ai commissari straordinari di enti ed aziende sottoposti a vigilanza, controllo o tutela della Regione restano fissati nelle misure in atto stabilite ridotte del 10 per cento.
3.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai compensi per la partecipazione ad organismi operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale.
Art. 18.
Compartecipazione finanziaria o sponsorizzazioni

1.  Le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applicano alle amministrazioni regionali, nonché agli enti ed aziende sottoposte a vigilanza e tutela della Regione, ivi comprese le aziende sanitarie.
2.  La compartecipazione finanziaria e la sponsorizzazione di cui al comma 1 possono avere luogo sotto forma di erogazione finanziaria, ovvero mediante prestazione diretta e/o gratuita di servizi, cessione o fornitura gratuita di beni strumentali alla realizzazione delle predette attività.
3.  I rapporti tra le amministrazioni, enti ed aziende e i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono regolati da apposite convenzioni.
Art. 19.
Servizi strumentali

1.  L'Amministrazione regionale, gli enti locali, gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione comprese le aziende sanitarie ed ospedaliere valutano, con periodicità almeno triennale, le economie di gestione conseguibili mediante affidamento all'esterno dei servizi strumentali allo svolgimento dell'attività istituzionale, ad esclusione di quelli direttamente connessi alle attività sanitarie.
2.  Ove, a seguito della valutazione di cui al comma 1, tenuto conto anche della possibilità di un diverso impiego del relativo personale, si accerti la convenienza nel trasferimento all'esterno di uno o più servizi si procede ad attribuirne lo svolgimento a soggetti di diritto privato in conformità a quanto previsto dall'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3.  Per le finalità del presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, nonché delle altre norme in materia.
4.  In sede di prima applicazione dei commi 1, 2 e 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare all'esterno i servizi svolti dall'autoparco ed a ridistribuire il personale in atto addetto alla conduzione degli autoveicoli tra le strutture regionali in conformità alla normativa vigente, mantenendoli, previo assenso, alla guida degli autoveicoli e ferma restando la ricollocazione nelle posizioni di cui al nuovo ordinamento professionale.
Art. 20.
Vigilanza enti

1.  L'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, modificato dall'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 32 - 1. I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi e i regolamenti di enti, aziende e istituti regionali, devono essere trasmessi dagli organi di tutela e vigilanza, prima dell'approvazione, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'acquisizione del parere che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Resta fermo l'obbligo per l'Assessorato di concludere l'iter istruttorio del parere. In caso di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazione acquisibili anche attraverso visite ispettive, che possono essere effettuate una sola volta, il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento della risposta da parte degli enti, delle aziende e degli istituti regionali.
2.  Il parere dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, preventivo e obbligatorio, accerta la conformità degli atti alle norme di contabilità e valuta il contenuto delle relazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 introdotti con l'articolo 21 della presente legge.
3.  Le variazioni di bilancio effettuate da enti, aziende e istituti regionali discendenti da utilizzazioni del fondo di riserva o da storni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza all'amministrazione vigilante unitamente al parere del collegio dei revisori.
4.  L'istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni non si applica agli enti di cui al comma 1.
5.  Gli enti, istituti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali.
6.  I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; qualora l'importo dell'avanzo dovesse risultare superiore alla seconda semestralità, detto maggiore importo è conguagliato con l'erogazione della successiva semestralità.
7.  I trasferimenti a carico del bilancio della Regione a favore degli enti di cui al comma 1 sono erogati con mandati diretti, fatte salve diverse modalità previste da specifiche disposizioni legislative.
8.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, alle Aziende policlinico, all'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia e al Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), con sede in Sicilia.".
Art. 21.
Modalità erogazioni in favore di enti, aziende ed istituti

1.  All'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 sono aggiunti i seguenti commi:
"2. Gli enti di cui al comma 1 allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica relativa all'esercizio finanziario che illustri le caratteristiche dell'ente, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi resi dall'ente, e che precisi risorse umane e strumenti. La relazione comprende, per la parte entrate, una valutazione generale sui mezzi finanziari, che individui le fonti di finanziamento e che evidenzi l'andamento storico degli stessi. Per la parte spesa, la relazione individua l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo e per investimenti. La relazione indica altresì i risultati conseguibili nel perseguimento dei fini istituzionali con le risorse disponibili. Al conto consuntivo deve essere allegata una relazione illustrativa che spieghi in quale misura siano state raggiunte le finalità indicate nella relazione previsionale e programmatica e i motivi degli eventuali scostamenti.
3.  Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 riducono le spese per acquisto di beni e servizi in misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 3 per cento delle medesime spese sostenute nell'esercizio 2000, come accertate dal relativo conto consuntivo. Per gli enti che non realizzano il contenimento dei costi nella misura indicata, i contributi regionali per le spese di funzionamento assegnati per l'esercizio successivo sono ridotti in misura percentuale pari alla mancata riduzione.
4.  Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome in misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 5 per cento delle medesime entrate accertate per l'esercizio 2000 con il relativo conto consuntivo. Il mancato incremento delle entrate autonome nella misura indicata determina la riduzione dei contributi e dei trasferimenti di parte corrente senza vincolo di specifica destinazione, a carico del bilancio della Regione, nella misura percentuale pari al mancato incremento.
5.  Gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome ricorrendo anche a contributi di soggetti privati per specifiche iniziative; ad accordi di collaborazioni e sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati, secondo le norme di cui all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché all'applicazione della normativa vigente sulla copertura dei costi per la prestazione di servizi a domanda individuale.
6.  All'avanzo di amministrazione utilizzabile non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 fino alla concorrenza della somma delle riduzioni di spesa di cui al comma 3 e degli incrementi di entrata di cui al comma 4.".
2.  Le disposizioni dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, come modificato dal comma 1, non si applicano agli enti locali.
Art. 22.
Trasferimento funzioni enti locali

1.  All'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono introdotte le seguenti modifiche:
a)  al comma 1 la parola "regolamenti" è sostituita con le parole "decreti del Presidente della Regione";
b)  al comma 1 dopo le parole "della presente legge" sono aggiunte le parole "previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, della Commissione affari istituzionali e della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana";
c)  al comma 2 la parola "regolamento" è sostituita con "decreto presidenziale";
d)  al comma 3 la parola "regolamenti" è sostituita con "decreti presidenziali";
e)  al comma 4 la parola "regolamento" è sostituita con "decreto presidenziale".
Art. 23.
Nuove disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

1.  I conduttori degli alloggi regionali di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, che, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, avevano in godimento legittimamente un alloggio, hanno facoltà di presentare, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, domanda di riscatto per gli stessi. Per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi si applica l'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, come modificato dalla legge regionale 12 maggio 1975, n. 21.
2.  Il quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, è così sostituito:
"Il valore venale di cui al primo comma è pari al valore di mercato corrente al momento della cessione.".
3.  Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1 viene incrementato della quota spettante per lavori di manutenzione straordinaria ove realizzati negli stessi alloggi negli ultimi cinque anni dall'ente gestore.
4.  Il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante successivamente deceduto succedono nella facoltà di acquistare l'alloggio di cui abbiano acquisito il diritto alla locazione.
5.  Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato fino al 31 dicembre 2002.
6.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a coloro che occupavano l'alloggio alla data del 31 dicembre 1994 ed il cui legittimo diritto all'occupazione o all'assegnazione sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato anche successivamente alla data del 31 dicembre 1994.
7.  Al comma 1 dell'articolo 98 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole "non superiore a due pensioni minime INPS" sono aggiunte le seguenti "con esclusione dei redditi dei figli di età inferiore a 30 anni".
8.  Il secondo comma dell'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è così sostituito:
"L'assegnazione di tali alloggi avviene sulla base di graduatorie permanenti che privilegiano gli abitanti di alloggi le cui strutture presentano segni di crollo imminente, gli abitanti di alloggi impropri, i pensionati, le famiglie numerose. Dette graduatorie vengono redatte da un funzionario nominato dal sindaco, scelto fra i dipendenti del comune, ed approvate dai consigli comunali. Le commissioni assegnazione alloggi che hanno in corso di esecuzione graduatorie restano comunque in carica per il completamento delle stesse.".
9.  All'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, è aggiunto il seguente comma:
"5. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre due anni.".
Art. 24.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'ar-ticolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
Art. 25.
Edilizia residenziale

1.  Dopo il nono comma dell'articolo 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, è inserito il seguente comma:
"In caso di graduatoria intercomunale come previsto dal primo comma hanno comunque priorità nell'assegnazione degli alloggi i richiedenti utilmente collocati in graduatoria che risultino residenti da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione del bando nel comune ove sono stati realizzati gli alloggi da assegnare.".
2.  I commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, sono sostituiti dai seguenti:
"1.  I programmi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e/o agevolata sono definiti a carattere sovracomunale provinciale, anche se inclusi in precedenti programmi di utilizzazione di stanziamenti e possono realizzarsi sia nel territorio del comune di localizzazione iniziale che nel territorio di qualsiasi comune limitrofo e della stessa provincia.
2.  Le modalità di assegnazione delle aree previste dall'articolo 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, si applicano ai programmi costruttivi da realizzare a cura di cooperative edilizie e imprese di costruzioni edili.".
3.  Alla fine del comma 3 dell'articolo 54 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, sono aggiunte le parole "fermo restando il limite massimo di lire 400.000 a partire dall'anno 1997".
Art. 26.
Fondi per la realizzazione di alloggi popolari

1.  I fondi destinati alla realizzazione di alloggi popolari e per interventi di edilizia agevolata e convenzionata, a richiesta dei comuni a parziale trasferimento degli abitati indicati nella legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1, possono essere anche utilizzati con le procedure ed i meccanismi di cui all'articolo 9 della citata legge regionale.
Art. 27.
Ristrutturazione della rete ospedaliera

1.  Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera, ai sensi e per gli effetti della legge 16 novembre 2001, n. 405, la Regione è tenuta ad assicurare il vincolo dello standard di posti letto fino a 4 posti per mille abitanti per acuzie, oltre ad un ulteriore uno per mille per la riabilitazione e lungodegenza, procedendo alle riduzioni degli stessi che si rendessero necessarie secondo il criterio del minor indice occupazionale, della capacità reddituale e dell'impatto sociale.
2.  I posti letto di riabilitazione e lunga degenza, così come stabilito dal piano sanitario regionale vigente, sono attivati entro il 31 dicembre 2002.
Art. 28.
Equilibrio economico aziende sanitarie

1.  Per l'anno 2002 le aziende sanitarie sono tenute a garantire l'equilibrio economico di bilancio e le aziende ospedaliere a conseguire un utile pari ad almeno l'1 per cento dei ricavi di competenza dell'esercizio o all'ammontare che viene negoziato con l'Assessorato regionale della sanità. L'utile di esercizio delle aziende ospedaliere è destinato con le modalità di cui all'articolo 29 della presente legge.
2.  Le aziende possono ricorrere al mercato finanziario per la copertura parziale o totale di investimenti, nel rispetto dei limiti di autosufficienza economico-patrimoniali.
3.  L'Assessore per la sanità, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze per gli aspetti finanziari, assegna, all'inizio di ciascun anno, ai direttori generali delle aziende sanitarie ulteriori specifici obiettivi con valenza finanziaria, fissando le cadenze delle verifiche periodiche. Qualora, al termine delle verifiche effettuate successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario, ciascun direttore generale non consegua gli obiettivi assegnati, la Regione dichiara la decadenza dello stesso con la procedura di cui agli articoli 3bis, 6 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e provvede alla sua sostituzione. Gli obiettivi possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale.
4.  Il costo relativo al personale di cui all'articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non concorre alla determinazione del risultato economico ai fini della applicazione della sanzione.
5.  Gli atti da sottoporre al controllo dell'Assessorato regionale della sanità sono: gli atti di bilancio, l'atto aziendale, il piano attuativo, il programma di attività, le piante organiche complessive, deliberati da ciascuna azienda e/o ente sanitario, fatto salvo il parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze di cui all'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
6.  I direttori generali delle aziende sanitarie locali negoziano preventivamente con le strutture pubbliche e private, ivi comprese le aziende universitarie policlinico, l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio.
7.  Le aziende sanitarie possono, al fine del contenimento dei costi ed in conformità alle disposizioni dell'articolo 19 della presente legge, costituire società miste per la gestione di servizi per i quali con l'affidamento all'esterno si consegue una maggiore economicità.
Art. 29.
Risultato economico bilanci aziende sanitarie

1.  Gli avanzi di amministrazione delle aziende sanitarie accertati con il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2001 e gli utili di esercizio che vengono conseguiti a partire dall'esercizio finanziario 2002, come accertati con i relativi bilanci di chiusura di esercizio, possono essere destinati dalle singole aziende sanitarie per la copertura di:
a)  spese di investimento;
b)  spese in conto esercizio;
c)  incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione aziendale;
d)  costituzione di riserve di bilancio da destinare al ripiano di eventuali perdite di esercizio, che restano vincolate a tale finalità per almeno tre esercizi finanziari.
2.  Le aziende sanitarie possono effettivamente utilizzare gli avanzi di amministrazione e gli utili di cui al comma 1 solo dopo l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per la sanità del conto consuntivo o del bilancio di chiusura di esercizio che accertano il relativo risultato di esercizio.
3.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai risultati finanziari derivanti dalle gestioni stralcio di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la cui destinazione o copertura finanziaria è stabilita con decreto dell'Assessore regionale per la sanità di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
4.  I disavanzi di amministrazione dell'esercizio finanziario 2001 e le eventuali perdite che si verifichino a partire dall'anno 2002 sono ripianati mediante apposito piano, proposto dall'azienda sanitaria e da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale della sanità.
5.  Il piano di copertura del disavanzo o delle perdite prevede un arco temporale non superiore a tre anni, nonché le fonti di copertura interne alle aziende e le modalità per il ripiano utilizzando prioritariamente le riserve allo scopo costituite negli esercizi precedenti, ai sensi della lettera d) del comma 1.
Art. 30.
Insediamenti in verde agricolo

1.  Il comma 3 dell'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è così sostituito:
"3.  Le disposizioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, relative agli insediamenti produttivi in verde agricolo, si applicano a tutti gli interventi inseriti oltre che nei contratti d'area ed in altri analoghi strumenti di programmazione negoziata approvati dal CIPE o relativi ad interventi finanziati dallo Stato con la legge 19 dicembre 1992, n. 488, o concernenti interventi finanziati dall'Unione europea, anche a singole iniziative imprenditoriali private, quando tali finanziamenti non siano a carico della finanza derivata, nell'ipotesi in cui non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali né aree attrezzate artigianali e industriali e su porzioni dell'area interessata insistano precedenti insediamenti produttivi.".
2.  All'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
"Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia, da civile abitazione a destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto con interessi ambientali e con disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività.
3.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree destinate a verde agricolo ricadenti in tutte le zonizzazioni dei parchi regionali e delle riserve naturali della Regione.
4.  All'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è aggiunto il seguente comma:
"13. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai progetti ed ai piani di settore, relativi alle iniziative pubbliche e private inserite nei PRUSST (programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio) di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario, del 27 novembre 1998, n. 278.".
Art. 31.
Pareri tecnici

1.  In deroga all'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, nelle more di una revisione organica della disciplina in materia forestale e al fine di accelerare l'attuazione degli interventi finanziati con il POR Sicilia 2000/2006, i pareri tecnici di cui all'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 sui progetti di interventi di sistemazione idraulico-forestale e sugli interventi rientranti nelle tipologie individuate dalla misura 1.09 del POR Sicilia 2000/2006 redatti dagli Ispettorati forestali e dagli enti locali, sono resi dagli ispettori dipartimentali delle foreste competenti per territorio. Per i progetti predisposti dal dipartimento foreste i pareri sono espressi dal dirigente tecnico forestale del relativo servizio. Gli stessi ispettori si esprimono altresì su tutti i progetti di qualsiasi importo relativi ad interventi colturali, manutentori e di prevenzione antincendio nonché sulle relative perizie di variante e suppletive da eseguirsi, anche in amministrazione diretta o mediante fiduciario, da parte del dipartimento regionale delle foreste.
2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli interventi i cui progetti o perizie di variante e suppletive non siano ancora stati approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 32.
Cumulo di aiuti e controlli

1.  Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificato dal comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è sostituito dal seguente:
"3.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, anche utilizzando collegamenti informatici già esistenti, istituisce una banca dati in cui memorizzare gli aiuti a finalità regionale e "de minimis" erogati dalla Regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici o privati. A tal fine le amministrazioni regionali, gli enti sottoposti a vigilanza della Regione e gli enti locali hanno l'obbligo di comunicare i suddetti dati al dipartimento bilancio e tesoro dell'Assessorato del bilancio e delle finanze. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze individua le forme di collaborazione con le amministrazioni interessate e disciplina le modalità di trasmissione delle notizie da parte dei soggetti erogatori, anche prevedendo il ricorso, ove necessario, a protocolli di intesa.".
Art. 33.
Trasformazione A.S.T.

1.  All'Azienda siciliana trasporti, dopo la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2003, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 30, al fine di garantire la ricapitalizzazione della società, attraverso operazioni da effettuare entro tre anni dalla trasformazione.
2.  Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, è fatto divieto, all'A.S.T. e alle aziende collegate, fino alla completa attuazione delle disposizioni del presente articolo, di procedere a nuove assunzioni.
Art. 34.
Privatizzazione aziende termali

1.  A favore dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale, dopo la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2002, sono mantenute le autorizzazioni di spesa a carico del bilancio regionale in applicazione del decreto legislativo del Presidente della Regione 20 dicembre 1954, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, fino all'esercizio successivo alla trasformazione stessa, per garantire la riorganizzazione e lo sviluppo della società attraverso operazioni di ricapitalizzazione.
2.  E' fatto divieto, alle aziende termali, fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 35.
Trasformazione enti lirici, sinfonici e comitato Taormina arte

1.  Gli enti autonomi lirici e sinfonici regionali ed il comitato Taormina arte sono trasformati in fondazioni e acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.  Le fondazioni subentrano nei diritti, negli obblighi, nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione.
3.  Le fondazioni sono disciplinate secondo i principi, le procedure ed i tempi previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto applicabili, nonché dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
4.  Le amministrazioni cui compete la vigilanza e la tutela degli enti autonomi lirici e sinfonici regionali procedono a dare attuazione alla presente disposizione mediante nomina di commissari ad acta.
5.  Fino all'esercizio successivo alla trasformazione in fondazione viene mantenuto il contributo regionale nella misura necessaria alle esigenze della riorganizzazione e dello sviluppo della fondazione e comunque non superiore a quella fissata nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001. Al personale in servizio presso le fondazioni, così come previste dal presente articolo, si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche.
Art. 36.
Accelerazione delle operazioni di privatizzazione

1.  Al fine di incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi, riducendo nel contempo la spesa di funzionamento del settore pubblico regionale e altresì per favorire il successivo collocamento sul mercato di quote azionarie, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, di concerto con l'Assessore interessato, individua gli enti ed aziende le cui spese di funzionamento gravano sul bilancio della Regione e i cui servizi sono più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico regionale, prevedendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato. Il Presidente della Regione propone il programma delle trasformazioni all'Assemblea regionale siciliana per acquisire il parere delle competenti Commissioni legislative permanenti che si intende acquisito favorevolmente decorsi trenta giorni dall'assegnazione.
2.  I contributi per spese di funzionamento previsti in favore degli enti trasformati in società per azioni vengono mantenuti per un periodo non superiore a tre anni. Nella fissazione del relativo importo per ciascun esercizio finanziario deve tenersi conto delle esigenze finanziarie connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo della società accertate in base a dettagliato piano di impresa che entro sei mesi dalla trasformazione la società deve sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni legislative permanenti dell'Assemblea regionale siciliana.
3. Entro 30 giorni dal completamento della procedura di cui al comma 1 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze di concerto con l'Assessore interessato, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e di crescita fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria individua i restanti enti ed aziende del settore pubblico regionale per i quali attivare processi di riordino stabilendone la fusione o l'accorpamento ovvero la soppressione e messa in liquidazione, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.
4.  Le amministrazioni regionali che esercitano la vigilanza o tutela sugli enti ed aziende individuati ai sensi dei commi 1 e 3 procedono, per gli stessi enti ed aziende, alla nomina di commissari.
Art. 37.
Trasformazione E.A.S.

1.  Le procedure di trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, ivi compresa la cessione di parte delle azioni, sono completate entro il 31 dicembre 2002 in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dal presente articolo.
2.  Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, il periodo "e secondo il disposto dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549" è soppresso e dopo le parole "per azioni" sono aggiunte le parole "anche mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte delle attività,".
3.  All'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti commi:
"2 ter.  L'E.A.S. mantiene le attività progressivamente residuate dal processo di trasformazione di cui al comma 2 nonché il personale dipendente o a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato giuridico, economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza.
2 quater.  Le società di gestione del servizio idrico anche integrato utilizzano prioritariamente personale dell'E.A.S., previa stipula di contratti di fornitura di servizi concertati con le organizzazioni sindacali.
2 quinquies.  Alla eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto.
2 sexies.  Le disposizioni di cui al comma 2 quinquies si applicano anche al personale dell'E.A.S. in quiescenza.".
4.  Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30, continuano ad applicarsi fino all'attivazione del servizio idrico integrato, come disciplinato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 38.
Assegnazioni obiettivi di gestione

1.  Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio della Regione il Presidente individua con proprio decreto, sentita la Giunta, le priorità che, nell'ambito del programma di Governo, ciascun ramo d'amministrazione è chiamato a realizzare nel corso dell'anno.
2.  Successivamente all'adozione del decreto di cui al comma 1 il Presidente e ciascun Assessore regionale assegnano ai dirigenti generali o equiparati i conseguenti obiettivi operativi ad integrazione di quanto previsto dai contratti individuali già stipulati rimodulando ove necessario le risorse umane, finanziarie e materiali precedentemente attribuite.
Titolo III
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Art. 39.
Manifestazioni turistiche

1.  Entro il mese di giugno di ciascun anno, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti adotta con proprio decreto il calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico che hanno luogo nell'anno successivo e che comprendono tutte le manifestazioni ed eventi artistici, folkloristici e sportivi, di iniziativa pubblica e privata, che si realizzano nel territorio regionale di riconosciuto valore e grande capacità di richiamo ed intrattenimento turistico.
2.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a promuovere e realizzare direttamente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e soggetti ed organismi privati di comprovata esperienza e capacità tecnica e finanziaria, manifestazioni ed eventi e ad intervenire finanziariamente a sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti terzi, entro il limite massimo del 20 per cento delle spese complessive riconosciute ammissibili a valere sullo stanziamento del l'U.P.B. 12.2.1.3.1 e comunque nel limite del 30 per cento.
3.  L'inserimento delle manifestazioni nel calendario ufficiale regionale non attribuisce comunque diritto a finanziamento regionale. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ove intenda avvalersi della facoltà prevista al comma 2, deve, nel medesimo termine indicato al comma 1, determinare il piano generale degli interventi finanziari da assumere complessivamente a proprio carico, in relazione alle previsioni del bilancio pluriennale in corso. Tali interventi possono essere rimodulati in misura proporzionale alla effettiva consistenza della dotazione finanziaria recata nel bilancio di previsione dell'anno corrente di riferimento.
Art. 40.
Collegamenti Isole minori

1.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2002, ad erogare contributi per garantire il collegamento marittimo con le isole Pelagie (AG) e Pantelleria (TP) previa convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2.  Alle finalità di cui al comma 1 è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro a valere sullo stanziamento dell'U.P.B. 12.3.1.3.1 del bilancio della Regione.
3. Al fine di consentire il regolare espletamento dei servizi di collegamento marittimo con le Isole minori il termine del 31 dicembre 2001, previsto dall'articolo 99 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è prorogato al 31 dicembre 2002.
4.  Nelle Isole minori ove non sia possibile il decollo e l'atterraggio dei mezzi aerei, ivi inclusi quelli ad ala rotante, per la realizzazione di basi eliportuali che consentano l'atterraggio ed il decollo di mezzi di soccorso, anche nelle ore notturne, nonché per il completamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli eliporti già esistenti nelle Isole minori per il perseguimento delle medesime finalità è autorizzata per l'anno finanziario 2002 la spesa di 750 migliaia di euro.
5.  La spesa autorizzata dal comma 4 è prioritariamente destinata alla realizzazione di basi eliportuali.
6.  Gli interventi concernenti la realizzazione delle basi eliportuali di cui al presente articolo, individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, di concerto con la Regione siciliana e con le Prefetture territorialmente competenti, sono attuati dai Prefetti ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 utilizzando lo stanziamento di cui al comma 2 del presente articolo, in aggiunta ai finanziamenti eventualmente assegnati per le stesse finalità dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7.  Per l'utilizzo delle eventuali disponibilità destinabili al completamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli eliporti già esistenti nelle Isole minori e destinate al perseguimento delle medesime finalità di cui al presente articolo, l'Assessore regionale alla Presidenza della Regione predispone un piano di ripartizione delle somme ai comuni i quali provvedono ai relativi interventi.
Art. 41.
Bed and breakfast

1.  Il bed and breakfast è inserito tra le attività di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
2.  Al comma 7 dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 vengono soppresse le parole "stabilendo, altresì, le tariffe minime e massime applicabili all'esercizio di alloggio e prima colazione, distinte per categoria".
Art. 42.
Imprese turistiche

1.  Sono recepite le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 4, e nell'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 in materia di turismo.
2.  Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro sessanta giorni, sono individuate le tipologie di imprese turistiche per cui si applica tale normativa.
Art. 43.
Fondo di rotazione per la progettazione

1.  E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo di rotazione da utilizzare per il finanziamento della progettazione degli interventi a qualunque titolo finanziati direttamente dalla Regione o attuati mediante trasferimenti ad enti locali, enti o aziende regionali.
2.  L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2002, in 15.000 mi gliaia di euro cui si provvede ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 con parte delle assegnazioni finanziarie dello Stato attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultavano non impegnate o per le quali non è stato identificato il soggetto beneficiario.
3.  In sede di prima applicazione il fondo viene utilizzato per consentire agli enti territoriali proponenti la redazione delle progettazioni esecutive delle opere inserite nei Progetti integrati territoriali (P.I.T.) finanziati dal POR o in altri strumenti di programmazione negoziata.
4.  Con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1 che comunque devono attenersi ai seguenti criteri:
a)  validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai programmi di spesa regionali;
b)  ripartizione del fondo per ogni ente locale in misura minima proporzionale all'estensione territoriale e al numero di abitanti.
5.  A seguito del finanziamento dell'opera da parte della Regione le spese di progettazione anticipate con le risorse del fondo regionale vengono reintroitate al fondo medesimo.
6.  Gli enti possono avvalersi delle disponibilità del fondo per il pagamento delle somme di cui all'articolo 5, comma undicesimo.
7.  E' abrogato l'articolo 5 ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 44.
Sistema qualificazione imprese

1.  Il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici per importo superiore a 150.000 euro è regolato dalla normativa nazionale vigente alla data della deliberazione del bando di gara da parte dell'amministrazione appaltante.
2.  Il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici per importo inferiore a 150.000 euro è regolato, oltre che dalla normativa nazionale vigente alla data della deliberazione del bando di gara da parte dell'amministrazione appaltante, dalla sola iscrizione, da almeno due anni, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le imprese iscritte all'Albo artigiani e per le cooperative iscritte al registro prefettizio.
Art. 45.
Appalti di servizi

1.  Al fine di usufruire dei finanziamenti previsti dal POR 2000-2006 e da tutti gli strumenti di contrattazione programmata sul territorio inclusi PIT, PIR e PRUSST, i soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, possono procedere all'affidamento a trattativa privata degli appalti di servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, sempre che l'importo del servizio non ecceda il limite di 200 migliaia di euro previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Gli affidamenti di cui al comma 1 sono soggetti ai divieti di cui ai commi 15 e 16 dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni e devono essere conferiti in conformità ai criteri di cui all'articolo 5, comma 9, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 46.
Impianti di marinocoltura

1.  I benefici di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29 possono essere, altresì, concessi per il ripristino degli impianti di marinocoltura.
Art. 47.
Fondo a gestione separata - CRIAS

1.  Il conferimento al fondo a gestione separata presso la CRIAS è incrementato, per l'esercizio finanziario 2002, di 6.000 migliaia di euro (U.P.B. 8.2.2.7.1, capitolo 745606) da destinare quanto a 3.000 migliaia di euro ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e quanto a 3.000 migliaia di euro per la concessione di contributi in conto interessi ed in conto canoni di cui al medesimo articolo.
Art. 48.
Disposizioni in materia di lavoro

1.  Al fine di consentire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2002 degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, la prosecuzione delle attività ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, nonché per le finalità di cui all'articolo 6, commi 7 e 8 della medesima legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 209.768 migliaia di euro.
2.  Al fine di consentire fino al 31 dicembre 2002 la prosecuzione degli interventi in materia di attività socialmente utili di cui all'articolo 70, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 22.725 migliaia di euro.
3.  Al fine di consentire fino al 31 dicembre 2002 la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 e il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 30.988 migliaia di euro.
4.  Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
5.  L'articolo 9, comma 4, della legge regionale 15 mag gio 1991, n. 27, così come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e come richiamato all'articolo 2, comma 3, del decreto assessoriale 9 maggio 1997 è così modificato: le parole "e durante il periodo di fruizione dei contributi stessi" sono soppresse.
6.  Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle procedure non ancora definite.
Art. 49.
Assegno integrativo

1.  Per l'erogazione dell'importo integrativo e le relative coperture assicurative di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 9 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, è autorizzata, per l'esercizio 2002, la spesa di un milione di euro.
Art. 50.
Servizi per l'impiego

1.  Nei limiti degli stanziamenti di bilancio della U.P.B. 7.3.1.3.1., capitolo 317704, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare i servizi per l'impiego di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 per 25.000 migliaia di euro.
Art. 51.
Tirocini formativi e di orientamento

1.  L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è autorizzata a finanziare, con le risorse all'uopo destinate dallo Stato, le misure previste alla lettera d) , del comma 1, dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, conferendo priorità ai tirocini formativi e di orientamento rivolti a lavoratori disoccupati o inoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione. Gli interventi di cui al presente comma sono attivati esclusivamente presso datori di lavoro privati.
2.  Con deliberazione della Commissione regionale per l'impiego sono determinati i limiti numerici dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 1, del regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, approvato con decreto 25 marzo 1998, n. 142.
3.  In caso di mancata disponibilità di soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, gli incentivi erogati alle aziende private possono essere destinati anche a disoccupati o inoccupati di lunga durata, ferma restando la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
Art. 52.
Società "Stretto di Messina"

1.  La Presidenza della Regione è autorizzata a concedere un contributo complessivo in conto capitale della somma di 2.063 migliaia di euro in favore della società per azioni "Stretto di Messina" quale quota per gli oneri di integrazione ed aggiornamento del progetto di massima del ponte sullo Stretto di Messina da erogare in due annualità rispettivamente di 1.375 migliaia di euro per l'anno 2002 e 688 migliaia di euro per l'anno 2003.
Art. 53.
Mutui Forze di Polizia

1.  Per le finalità di cui all'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, è autorizzato, a partire dall'esercizio finanziario 2002, un ulteriore limite di impegno quindicennale di 517 migliaia di euro.
Art. 54.
Programmi annuali opere

1.  L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2002, ad impegnare sugli stanziamenti di competenza della U.P.B. 6.2.2.6.5, capitoli 672005 e 672006, le somme relative all'esecuzione delle opere, ricomprese nei programmi annuali di spesa degli esercizi 1999, 2000 e 2001, per le quali sia stato adottato, dall'organo competente, entro il 31 dicembre 2001, il provvedimento di aggiudicazione a seguito dell'espletamento delle procedure di gara nonché per quelle del 2001 per le quali, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2001, sia stato pubblicato il relativo bando di gara.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati presentano istanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 55.
Istituto sperimentale zootecnico

1.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre ulteriori finanziamenti pari a 775 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2002 a valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.2, capitolo 143704, tabella H, in favore dell'Istituto sperimentale zootecnico, anche al fine di razionalizzare la sezione di apicultura.
Art. 56.
Partecipazione azionaria nel Banco di Sicilia

1.  In armonia con il processo di ristrutturazione societaria e di riassetto del gruppo bancario Banca di Roma, viene prevista l'assunzione della partecipazione azionaria della Regione siciliana nella costituenda holding Banca di Roma in sostituzione della partecipazione azionaria nel Banco di Sicilia, contemplata dalla legge regionale 19 giugno 1991, n. 39, e l'approvazione, con le specificazioni di cui al comma 3, della Convenzione del 21 gennaio 2002 tra la Regione siciliana e la Banca di Roma, con la quale le parti hanno fissato i reciproci impegni relativamente alle modalità di esecuzione del l'operazione di fusione per incorporazione del Banco di Sicilia nella Banca di Roma e della contestuale costituzione di una nuova società nella quale conferire l'azienda bancaria Banco di Sicilia.
2.  Nella Convenzione l'assunzione della partecipazione azionaria resta condizionata al rispetto delle seguenti condizioni:
a)  conferimento e mantenimento nel tempo in capo all'azienda bancaria Banco di Sicilia di un livello patrimoniale non inferiore a quello attuale ed in linea con gli sviluppi attesi per gli impieghi e con i relativi ratios di vigilanza;
b)  conferimento degli accantonamenti a fronte degli impegni previdenziali, ferme restando le garanzie attuali;
c)  mantenimento per il Banco di Sicilia di una denominazione confermativa di quella attuale, dell'ubicazione a Palermo della sede sociale e della direzione centrale, con le autonomie gestionali necessarie e opportune per il miglior sviluppo e la valorizzazione delle attività del Banco di Sicilia;
d)  tutela dei livelli occupazionali, salvaguardia e valorizzazione delle professionalità esistenti all'interno del Banco di Sicilia e partecipate, ivi comprese quelle del centro elettronico le cui risorse continueranno ad operare a Palermo, anche nel caso di trasferimenti infragruppo; valorizzazione delle specifiche aree che mantengono relazioni simbiotiche con il territorio in cui il Banco di Sicilia è inserito;
e)  mantenimento del collegamento tra il Banco di Sicilia e il territorio, con la nomina di almeno due membri, dei quali uno assumerà la carica di Vicepresidente, del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia su designazione della Regione, e con la nomina di almeno un membro effettivo del collegio sindacale del Banco di Sicilia su designazione della Regione;
f)  mantenimento della quota di mercato detenuta attualmente dal Banco di Sicilia e conservazione sull'intero territorio nazionale dei presidi economicamente e storicamente rilevanti per il medesimo Banco di Sicilia;
g)  individuazione per la holding di una denominazione non caratterizzata dall'attuale brand Banca di Roma;
h)  nomina nel consiglio di amministrazione della holding di un componente designato dal Presidente della Regione;
i)  istituzione nell'ambito della holding di un Comitato con la partecipazione di esponenti della Regione, nel quale la Regione esprima le proprie esigenze finanziarie e di investimento e la holding le linee strategiche in merito agli investimenti e alle attività del Gruppo in Sicilia (Banco di Sicilia, sportelli Banca di Roma, Irfis) . In detto Comitato i rappresentanti della Regione e della holding valuteranno insieme le esigenze e i programmi prospettati ed insieme elaboreranno le proposte d'intervento.
3.  Nella gestione ed amministrazione della propria partecipazione azionaria nella holding Banca di Roma l'attività della Regione siciliana, nel rispetto dei principi che hanno ispirato le disposizioni normative che hanno autorizzato la Regione alla partecipazione nel Banco di Sicilia e al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo economico della comunità regionale che per statuto competono alla Regione, deve garantire, in attuazione della Convenzione, il perseguimento dei seguenti imprescindibili obiettivi:
a)  sottoporre alla preventiva approvazione del tavolo paritetico Regione-Banca di Roma le modifiche riguardanti l'oggetto della Convenzione e delle correlate garanzie;
b)  rispetto degli impegni assunti da Banca di Roma e delle garanzie previste in sede di acquisizione del controllo del Gruppo Mediocredito centrale;
c)  mantenimento in capo al Banco di Sicilia, all'esito delle risultanze dell'operazione di fusione per incorporazione dell'azienda bancaria Banco di Sicilia e del successivo scorporo dell'attuale configurazione aziendale, dell'attuale assetto patrimoniale, della sua struttura direzionale, di supporto informatico e di rete insulare e peninsulare, nonché la tutela delle partecipazioni detenute dallo stesso;
d)  mantenimento degli attuali livelli occupazionali del Banco di Sicilia, nonché delle attuali aree di attività, escludendo processi di esternalizzazione e/o di vendita di attività e di strutture;
e)  mantenimento di un trend positivo degli impieghi del Banco di Sicilia nel territorio della Regione;
f)  stipula di specifici patti parasociali relativi al l'IRFIS al fine di assicurarne un ruolo propulsivo per l'economia siciliana e di definirne una governance finalizzata a tale scopo;
g)  salvaguardia e valorizzazione della partecipazione azionaria detenuta;
h)  acquisizione di idonea manleva da parte di Banca di Roma relativamente al periodo antecedente la costituzione della holding.
4.  Ove siano disattesi gli impegni assunti con la Convenzione di cui al comma 1 e a fronte di iniziative dell'azionista di maggioranza non in linea con le finalità e gli obiettivi di cui al comma 3, la Regione può procedere alla dismissione della propria partecipazione azionaria.
5.  Il Presidente della Regione è autorizzato a concambiare le azioni detenute nel Banco di Sicilia con quelle della costituenda holding del gruppo Banca di Roma.
6.  Le azioni rinvenienti dal concambio possono essere alienate dal Presidente della Regione previa autorizzazione dell'Assemblea regionale siciliana.
7.  I diritti dell'azionista sono esercitati dal Presidente della Regione.
8. E' abrogata la legge regionale 19 giugno 1991, n. 39.
Art. 57.
Agricoltura biologica ed indennità compensative

1.  Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le somme relative alle assegnazioni sotto elencate inerenti a leggi statali di settore, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono destinate, nell'esercizio 2002:
a)  quanto a 5.165 migliaia di euro per le finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE 1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 23 aprile 1975, n. 125;
b)  quanto a 15.494 migliaia di euro per le finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE 1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590;
c)  quanto a 30.987 migliaia di euro per la corresponsione delle indennità compensative di cui all'articolo 14 del Reg. CEE 1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.
Art. 58.
Competitività nel settore agricolo

1.  Al fine di agevolare la ripresa produttiva e la competitività del comparto agricolo siciliano, alle aziende agricole siciliane singole o associate, costituite anche in forma societaria, alle aziende esercenti l'attività di prima trasformazione di prodotti agricoli, alle cooperative, ai consorzi ed associazioni di produttori costituiti in forma societaria, gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia consentono la concessione di finanziamenti di soccorso ventennale, con preammortamento triennale, da destinare specificamente al pagamento di tutte le passività pregresse ad oggi contratte anche se non scadute, derivanti dall'attività, nonché quelle di esercizio e miglioramento, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di attrezzature, macchine agricole ed animali.
2.  I finanziamenti concessi dagli istituti di credito e dagli enti anche regionali, ai sensi del comma 1, sono regolati al tasso di riferimento vigente al momento della stipula fermo restando che sugli stessi può essere riconosciuto il concorso pubblico nel pagamento degli interessi nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 128, commi 5 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.
3.  Gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia prorogano al 30 giugno 2003 le passività di carattere agricolo, nonché i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole ed animali già scaduti o che andranno a scadere entro il 30 dicembre 2002, ancorchè già prorogati purchè contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 59.
Rifinanziamento consorzi di bonifica

1.  Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003.
Art. 60.
Agevolazioni fiscali

1.  Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, aumentare le economie di scala e ottimizzare il ritorno degli investimenti nel settore agricolo, gli atti elencati al primo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, da chiunque posti in essere fino alla data del 31 dicembre 2006, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura di cui all'articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  601 e sono esenti dalle imposte di bollo e catastale.
Art. 61.
Fondo nazionale per la montagna

1.  In attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è istituito il fondo regionale per la montagna a cui affluiscono le risorse erogate dal fondo regionale per la montagna di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
2.  In attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste predispone apposito piano annuale per l'utilizzo delle risorse assegnate, a decorrere dal 1999, dallo Stato ai sensi della predetta legge 31 gennaio 1994, n. 97. Il piano è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.
Art. 62.
Riammissione alle operazioni di cartolarizzazione

1.  Nei confronti delle imprese decadute dal diritto ai contributi per mancata presentazione della dichiarazione di conformità nel termine di cui all'articolo 29 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 che presentino la dichiarazione di conformità prevista dallo stesso articolo entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dopo avere espletato le procedure già in corso e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al citato articolo 29 procede al riconoscimento del debito per gli effetti stabiliti nello stesso articolo con le modalità e nei limiti di cui al comma 4.
2.  Le procedure di cui al presente articolo trovano applicazione altresì nei confronti dei crediti vantati dalle aziende cooperative per gli incentivi previsti in favore dei propri soci lavoratori per i quali trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 3 aprile 2001, n. 142, nell'ambito e nei limiti dei finanziamenti e delle cartolarizzazioni già previsti dall'articolo 29 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
Art. 63.
Parco archeologico Valle dei Templi

1.  Per assicurare il funzionamento del Parco archeologico ed ambientale della Valle dei Templi di Agrigento istituito con legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2002. Per gli esercizi successivi la quantificazione degli oneri è determinata annualmente con la legge finanziaria.
Art. 64.
Valorizzazione beni culturali

1.  L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ai fini della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali nonché per la realizzazione di antiquaria, di musei locali e di servizi aggiuntivi può: stipulare accordi con amministrazioni pubbliche o con soggetti privati; costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società secondo modalità e criteri già definiti per il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; affidare all'esterno i servizi per la fruizione pubblica dei beni culturali con le modalità di cui all'articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive norme attuative.
2.  L'Assessore presenta annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del presente comma. Gli enti locali interessati alla realizzazione di antiquaria, di musei locali e di servizi aggiuntivi provvedono direttamente o anche attraverso interventi di finanza di progetto, affidando in concessione a soggetti privati, in forma singola o associata, la costruzione, la gestione e l'esercizio degli antiquaria e dei musei.
3.  Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri per l'attribuzione delle risorse e la ripartizione degli introiti, la durata delle eventuali concessioni a privati dei servizi museali, tenendo conto, ai fini della scelta dei soggetti ai quali affidare servizi o con i quali costituire nuove persone giuridiche, dell'impiego di soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili.
4.  Per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 di custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali e di custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali come integrati dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, la spesa di 20.659 migliaia di euro.
Art. 65.
Polo universitario di Enna

1.  Per le finalità di cui al comma 1 bis dell'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003 la spesa di 2.000 migliaia di euro.
Art. 66.
Consorzi universitari

1.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, ad assegnare ai consorzi universitari, costituiti tra enti pubblici ed operanti nei comuni che non siano sedi di atenei universitari, che gestiscono corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studio universitari (corsi o scuole di specializzazione e master universitari) e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali, contributi da destinare alla gestione dei suddetti corsi.
2.  I finanziamenti sono assegnati sulla base di una programmazione degli interventi stabilita dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle università siciliane, a favore dei consorzi universitari provinciali già costituiti di cui al comma 1 o, in mancanza della loro costituzione, solamente per l'esercizio in corso, a favore delle province regionali che gestiscono corsi universitari.
3.  Al fine di favorire la realizzazione di progetti comuni tra più consorzi universitari, operanti in province regionali limitrofe, per l'anno 2002 l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare un contributo straordinario per un importo non superiore a 517 mi gliaia di euro in favore dei consorzi universitari collegati destinato all'acquisizione di strutture e all'acquisto di attrezzature o di apparati tecnologici o didattici.
4.  Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione provvede alle assegnazioni di cui al comma 1 per il 70 per cento in base al parametro del numero di studenti universitari frequentanti i corsi di laurea o corsi di studi universitari gestiti da ciascun consorzio universitario o, solamente per l'esercizio finanziario in corso, direttamente dalle province regionali, ed in ragione del 30 per cento in base al numero dei suddetti corsi avendo a riferimento l'anno accademico corrente.
5.  Il contributo straordinario di cui al comma 3 viene assegnato su istanza dei consorzi universitari collegati sulla base dei criteri e parametri individuati dal l'As sessore regionale.
6.  Il collegio dei revisori dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 viene integrato da due membri designati rispettivamente dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
7.  Sono abrogati l'articolo 45 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36; i commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26; l'articolo 34 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e l'articolo 13 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33.
8.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 5.247 migliaia di euro. Per gli esercizi successivi la spesa è valutata in 5.247 migliaia di euro annui.
9.  Al fine di incentivare la mobilità del personale docente universitario ed in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, ad assegnare alle università siciliane per il relativo intervento la somma di 1.000 migliaia di euro.
10.  Al fine di favorire il decentramento dell'offerta formativa universitaria l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare alle università siciliane per l'esercizio finanziario 2002 un contributo straordinario di 517 migliaia di euro da destinare alle scuole di specializzazione in sedi diverse da quelle di ateneo.
Art. 67.
Gas naturale

1.  Le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164 riguardante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, di cui all'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 si applicano all'ordinamento della Regione siciliana con le seguenti modifiche ed integrazioni.
2.  La distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a venti anni.
3.  Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da apposito contratto di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Assessorato regionale dell'industria entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, per enti locali si intendono comuni ed unione di comuni.
4.  Alle gare sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata sulla base di diritti oggettivi, proporzionati e non discriminatori. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico.
5.  Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere mantenute fino alla data di scadenza dell'affidamento del servizio fissata nelle medesime convenzioni, senza possibilità di proroga.
6.  A decorrere dall'1 gennaio 2003 nel territorio della Regione siciliana le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e vendita, indipendentemente dal numero dei clienti finali, separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita. I clienti finali sono considerati clienti idonei con la seguente gradualità:
a)  dall'1 gennaio 2004, nei comuni con più di 10.000 clienti attivi;
b)  dall'1 gennaio 2006, nei comuni con più di 5.000 clienti attivi;
c)  dall'1 gennaio 2008, nei comuni con più di 3.000 clienti attivi;
d)  dall'1 gennaio 2010, tutti quelli attivi in ogni comune.
Art. 68.
Impianti di distribuzione carburanti

1.  A modifica dell'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 il numero delle apparecchiature per l'erogazione di carburanti con il sistema self-service a prepagamento non è soggetto ad alcuna limitazione. In ogni caso il sistema self-service può essere consentito solo presso impianti che dispongono di sufficiente spazio di rifornimento tale da permettere l'ordinato svolgimento delle operazioni senza pregiudizio per il traffico e la pubblica incolumità, ferma restando l'insussistenza di ipotesi ostative di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97.
Art. 69.
Benzina verde

1. A far data dall'1 gennaio 2002 il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle colonnine d'erogazione della benzina con piombo alla benzina senza piombo non comporta l'emanazione di alcun provvedimento da parte dell'Assessorato regionale dell'industria.
2.  I titolari delle concessioni e delle autorizzazioni sono tenuti a comunicare l'avvenuto cambio di destinazione all'amministrazione concedente.
Art. 70.
Cofinanziamento programmi energia alternativa

1.  A valere sullo stanziamento dell'U.P.B. 5.2.2.7.99, capitolo 643902 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a cofinanziare per l'anno 2002 il "Programma solare termico" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con l'importo di 1.000 migliaia di euro.
Art. 71.
Destinazione risorse

1.  In corrispondenza dei versamenti affluiti in entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 (capitolo 4181), è iscritta, all'U.P.B. 8.2.2.6.5 (capitolo 742802) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002, la somma di 197 migliaia di euro, in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 9.
2.  In corrispondenza dei versamenti affluiti in entrata del bilancio della Regione fino al 31 dicembre 2001 (capitolo 1941), è iscritta, all'U.P.B. 11.2.2.6.2 (capitolo 842003) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002, la somma di 922 migliaia di euro, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24.
Art. 72.
Obbligazioni pregresse

1.  Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 23, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 194 migliaia di euro.
2.  Per permettere il calcolo degli oneri a carico dei mutuatari rideterminato ai sensi dell'articolo 137 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore limite di impegno per 13 anni di 310 migliaia di euro.
Art. 73.
Garanzie creditizie

1.  Previa autorizzazione dell'Assessorato regionale competente, d'intesa con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, le perdite definitivamente accertate, dovute ad insolvenza del debitore principale e di eventuali coobbligati, conseguenti a finanziamenti accordati da enti, istituti ed aziende di credito in applicazione di leggi regionali mediante utilizzo di fondi di rotazione assegnati in gestione agli stessi dalla Regione gravano sui fondi medesimi nei limiti degli importi corrispondenti alle rate o parte di rate rimaste impagate e alle spese effettivamente sostenute dal soggetto che gestisce il fondo per l'esperimento delle procedure esecutive, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione regionale.
2.  A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non sono più concesse garanzie creditizie sulle operazioni finanziarie poste in essere da enti, istituti ed aziende di credito in applicazione delle vigenti leggi regionali, mediante utilizzo di fondi di rotazione assegnati in gestione agli stessi dalla Regione e cessano di avere efficacia le garanzie precedentemente concesse a valere sui fondi regionali medesimi.
3.  E' abrogato il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5.
Art. 74.
Cofinanziamento interventi assistenza sanitaria

1.  Per l'anno 2002 il fondo riservato alle attività a destinazione vincolata, costituito ai sensi del comma 9 dell'articolo 66 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è destinato in via prioritaria al finanziamento della quota di parte regionale degli interventi per la riqualificazione della assistenza sanitaria previsti ai sensi del comma 1 dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 75.
Cartolarizzazione sanità

1.  I limiti di impegno di cui al comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 sono incrementati, a decorrere dall'anno 2002, di 12.912 migliaia di euro ciascuno al fine di consentire la copertura degli oneri di dilazionamento dei crediti di cui al comma 1 del predetto articolo.
Art. 76.
Assegnazioni agli enti locali

1.  L'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
2.  L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, da emanarsi di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.
3.  I criteri di cui al comma 2 devono essere in linea con quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in tema di patto di stabilità. Le informazioni previste dal citato articolo devono essere parimenti inviate all'Assessorato regionale degli enti locali.
4.  Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali nonchè per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 15.494 migliaia di euro resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita, quanto al 50 per cento per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, e quanto al restante 50 per cento per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.
5.  Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi entro quaranta giorni dal l'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.
6.  A decorrere dall'1 gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.
7.  Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi del l'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
8.  Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 13, e l'articolo 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
9.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è finanziato dai comuni nell'ambito delle somme attribuite per il sostegno alle autonomie locali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e ripartite in conformità al comma 1 del presente articolo. A tal fine i comuni riservano una quota delle risorse assegnate, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'articolo 57 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative alla istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.
Art. 77.
Economie su mutui Cassa depositi e prestiti

1.  La Regione, al fine di consentire agli enti locali il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità anche in coerenza all'articolo 49, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, autorizza l'utilizzo delle economie sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per opere pubbliche di competenza regionale.
2.  Le economie di cui al comma 1, anche mediante accorpamento di residui di più mutui, possono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari, per ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero ad un nuovo progetto con finalità diverse finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche comprese in una delle categorie di opere previste dalle leggi originarie di spesa.
3.  Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai mutui in corso di ammortamento sia ai mutui per i quali l'ammortamento sia stato già concluso, ove non sia intervenuto conguaglio di contributo.
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITA'
Art. 78.
Disposizioni in materia di residui attivi

1.  Le entrate del bilancio della Regione accertate contabilmente fino all'esercizio 2000 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2001, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono alla determinazione del risultato finanziario di gestione dell'esercizio 2001 medesimo.
2.  Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 2001.
3.  Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.
Art. 79.
Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti

1.  Le somme eliminate per perenzione amministrativa fino all'esercizio 1993 non reiscritte in bilancio entro la data di entrata in vigore della presente legge sono eliminate dal conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio 2001. All'eventuale pagamento delle spese relative a somme eliminate si provvede, nei casi in cui sussista l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
2.  Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 2001.
3.  Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2000 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1999, ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, o, qualora trattasi di investimenti diretti in opere e lavori pubblici, fino all'esercizio 1996, cui alla chiusura del l'esercizio 2001 non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 2001 medesimo.
4.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo, così come definito dall'articolo 20, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto, ovvero vi siano comunque obbligazioni giuridicamente vincolanti alla stessa data.
5.  Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, su proposta delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 2001.
6.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
Art. 80.
Adempimenti funzionari delegati

1.  Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:
"4.  Ogni successivo ordine di accreditamento può essere disposto previa dichiarazione del funzionario delegato che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'accreditamento.".
2.  I commi 8 e 9 dell'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sono così sostituiti:
"8.  Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati devono presentare alla competente amministrazione una certificazione, su apposito modulo, in cui attestino l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore e dichiarino altresì che la documentazione relativa è in loro possesso.
9.  Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino la dichiarazione nei termini di cui al comma precedente o che non forniscano, entro sessanta giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, l'amministrazione competente è tenuta ad applicare la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.".
3. All'articolo 13 dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"10. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con decreto motivato, può determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali esercitare a campione il controllo delle competenti ragionerie sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, secondo criteri determinati dal decreto stesso.".
Art. 81.
Corresponsione somme

1. La somma iscritta al capitolo 109301 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2002 ed ai corrispondenti capitoli per i successivi esercizi finanziari deve essere corrisposta in tre quote quadrimestrali anticipate, di cui la prima entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
Art. 82.
Programma attività promozionali - Impegni di spesa

1. All'articolo 55 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, così come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è aggiunto il seguente comma:
"In deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale, con lo stesso provvedimento con cui è approvato il programma annuale di cui al presente articolo viene assunto l'impegno a copertura dell'intera spesa prevista nel programma medesimo.".
Art. 83.
Osservatorio per il monitoraggio dei servizi e prodotti bancari

1. Presso il dipartimento regionale finanze e credito è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio dei servizi e prodotti bancari al fine di conoscere, con riferimento alle condizioni applicate, il trattamento riservato ai soggetti operanti sul mercato siciliano, rispetto ai soggetti che operano nel resto del territorio nazionale ed europeo.
2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, acquisite le informazioni di cui al comma 1, relaziona annualmente all'Assemblea regionale siciliana.
Art. 84.
Rideterminazione competenze Commissione consultiva in materia di riscossione

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35 sono sostituiti dai seguenti:
"5. La Commissione esprime pareri in materia di:
a) individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;
b) determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio;
c) procedure di conferimento delle concessioni;
d) criteri generali relativi al funzionamento del servizio della riscossione e all'attività degli intermediari della riscossione;
e) adozione di regolamenti, stipulazione di convenzioni e atti amministrativi generali.
6. La Commissione, altresì, su richiesta degli enti interessati, previa valutazione degli uffici regionali o finanziari competenti per materia, esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione.".
Art. 85.
Fondi comunitari

1. Gli interventi comunitari relativi al periodo di programmazione 2000-2006 non compresi nel Programma operativo regionale della Sicilia sono finanziati per la parte regionale con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.2.8.3, capitolo 613919.
Art. 86.
Interventi POP 1990-1993 - Proroga termini

1. Il termine per il completamento degli interventi del Programma operativo plurifondo 1990-1993 di cui all'articolo 1, comma 21, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 2002.
Art. 87.
Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8

1. All'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 9 sono aggiunte le parole "e statali";
b) è aggiunto il seguente comma: "11. Per la misura 7.01 'assistenza tecnica', al fine di migliorare e semplificare le procedure di spesa, pur restando unitaria sotto il profilo organizzativo e funzionale la programmazione delle relative attività nella competenza del dipartimento della programmazione, le risorse finanziarie assegnate alla misura, in ragione delle specifiche esigenze dei responsabili di misura, vengono iscritte, con le procedure di cui ai commi precedenti, in capitoli di previsione della spesa nelle rubriche di pertinenza delle amministrazioni regionali capofila dei singoli fondi strutturali che attuano le singole attività.".
Art. 88.
Fondi cofinanziamenti ed adesioni organismi ultraregionali

1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo con la dotazione per l'esercizio finanziario 2002 di 1.000 migliaia di euro, per far fronte a cofinanziamenti regionali non previsti dalla vigente legislazione.
2. Con decreto dell'Assessore per il bilancio, su richiesta del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, le somme sono iscritte nelle apposite U.P.B. dei dipartimenti interessati.
3. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento segreteria generale, un fondo per le partecipazioni e le convenzioni. Il fondo è destinato a:
a) partecipazione ad organismi ultraregionali comunque denominati o società;
b) stipula di convenzioni o accordi con soggetti ultraregionali;
c) stipula di convenzioni per studi e ricerche.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa a destinazione vincolata di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro.
Titolo V
DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI
Art. 89.
Casa e premio Sicilia

1. E' istituita la Casa Sicilia (d'ora in avanti denominata "Casa").
2. La Casa ha il compito di promuovere fuori dall'Italia la cultura, l'immagine, le opportunità di impresa ed i prodotti tipici e di qualità siciliani.
3. Le Case sono affidate dal Presidente della Regione, a titolo gratuito, a privati, singoli o associati in qualsiasi forma giuridica, previa convenzione.
4. Il testo della convenzione prevede la durata e i casi di decadenza, gli obblighi cui si sottopongono i gestori nei confronti dell'Amministrazione regionale, compresa la previsione di verifiche, almeno annuali, da parte dell'Amministrazione regionale, i requisiti dei locali in cui hanno sede le Case, le iniziative che annualmente sono obbligatoriamente da condurre e le condizioni per le iniziative liberamente adottate dal gestore.
5. Il testo della convenzione è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione di concerto con gli Assessorati interessati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le finalità del presente articolo, gli Assessorati regionali, gli enti locali e quelli sottoposti a vigilanza e tutela della Regione possono condurre iniziative in collaborazione con le Case.
7. I gestori delle Case hanno titolo a partecipare ai programmi regionali di spesa.
8. E' istituito il premio Sicilia "Archimede", d'ora in avanti "premio".
9. Il premio è assegnato a eminenti personalità che si siano distinte nel campo della scienza, della cultura, dell'arte, dell'impegno sociale, dell'economia e della difesa dei diritti umani e civili.
10. Il Presidente della Regione nomina con proprio decreto una giuria composta da un massimo di nove componenti.
11. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto le modalità organizzative del premio che viene assegnato il 15 maggio di ogni anno.
12. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di 400 migliaia di euro.
Art. 90.
Cinquantacinquesimo anniversario prima seduta Ars

1. In occasione del 55° anniversario della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana, svoltasi il 25 maggio 1947, la Regione siciliana promuove un programma di iniziative volte a celebrare e valorizzare il retaggio storico del Parlamento e delle istituzioni giuridiche siciliane e a svilupparne la conoscenza. A tal fine, presso la Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana è costituito un Comitato promotore presieduto dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana e composto:
a) dal Presidente della Regione o da un Assessore da lui delegato;
b) dai membri del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana;
c) dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
d) dal Segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana o da un funzionario da lui delegato;
e) dal Segretario generale della Presidenza della Regione o da un funzionario da lui delegato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
f) dal direttore generale della Fondazione Federico II;
g) da tre esperti di chiara fama, designati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
2. Il Comitato di cui al comma 1 cura l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative e delle manifestazioni da organizzare in Sicilia nel periodo intercorrente tra il maggio 2002 ed il maggio 2003, per l'attuazione delle finalità della presente legge, predisponendo apposito programma e calendario.
3. La Fondazione Federico II, prevista dalla legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, promuove, sulla base delle decisioni del suddetto Comitato promotore, anche in collaborazione con gli enti locali interessati e con le università siciliane, iniziative culturali nei luoghi dove si sono verificati eventi di particolare significato giuridico ed istituzionale. Tali iniziative potranno essere diffuse, anche a livello scolastico, in collaborazione con le relative istituzioni.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 750 migliaia di euro, di cui 400 migliaia di euro ricadenti nell'esercizio finanziario 2002 e 350 migliaia di euro ricadenti nell'esercizio finanziario 2003.
Art. 91.
Ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali

1. E' istituito l'Ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali.
2. L'Ufficio si aggiunge a quelli di cui al comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, posti alle dirette dipendenze del Presidente della Regione che con proprio decreto ne individua compiti, funzioni, dotazioni e ubicazione.
3. Al personale non dirigente dell'Ufficio si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
4. Per 1'individuazione degli addetti, costituisce titolo preferenziale la conoscenza di almeno una lingua ufficiale della Comunità europea, oltre l'italiano.
5. Limitatamente al personale dirigente, il titolo di cui al comma 4 costituisce requisito necessario.
6. L'Ufficio può anche essere posto alle dipendenze funzionali di una unità di personale della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri.
7. Per le finalità del presente articolo, ivi compresa l'eventuale indennità dell'unità di personale della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, e le spese per gli scambi culturali, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 1.250 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 800 migliaia di euro.
Art. 92.
Ufficio di Bruxelles

1. L'Ufficio di Bruxelles, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, si compone di un massimo di sedici unità, fra cui il dirigente regionale ad esso preposto, di cui almeno sei con qualifica non dirigenziale.
2. Al personale destinato all'Ufficio di Bruxelles è riconosciuta una indennità mensile forfettaria aggiuntiva rispetto al trattamento economico spettante pari a quella fissata dalla tabella A del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, secondo i livelli funzionali corrispondenti.
3. Il ricorso a personale esterno è fissato nel numero massimo di otto unità.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 820 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 1.000 migliaia di euro.
Art. 93.
Utilizzazione personale

1. Il personale assunto con contratto a termine di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, può essere trasferito presso il dipartimento regionale della programmazione per le attività del P.O.R. 2000-2006.
Art. 94.
Ufficio del sovrintendente del Palazzo d'Orleans

1. L'Ufficio di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 può affidare lavori a trattativa privata entro il limite di 150 migliaia di euro nonché forniture di beni e di servizi a trattativa privata entro il limite di 100 migliaia di euro, previa approvazione del Comitato intersettoriale.
2. Con decreto del Presidente della Regione vengono definiti gli ambiti di competenza e le funzioni dell'Ufficio, la composizione del Comitato intersettoriale nonché le modalità di gestione delle spese connesse alle funzioni.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 250 migliaia di euro; per gli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 150 migliaia di euro annui.
Art. 95.
Funzionamento uffici speciali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, per gli Uffici speciali costituiti ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le spese per il personale, le spese strumentali nonché quelle per acquisti di beni e servizi, sono effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34, dai dipartimenti regionali presso cui è ubicata l'Area interdipartimentale per i servizi generali comuni ai dipartimenti, salvo diversa indicazione effettuata con delibera della Giunta regionale.
Art. 96.
Incarichi dirigenziali

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:
"7 bis. Gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati, modificati e rinnovati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto; decorso il predetto termine, gli incarichi già conferiti con contratto si intendono confermati sino alla loro materiale scadenza.
7 ter. Le disposizioni di cui al comma 7 bis costituiscono norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi, anche se già sottoscritti.".
Art. 97.
Contributo Fondazione banco alimentare

1. Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, assegnato alla Regione ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, l'Assessorato regionale degli enti locali è autorizzato a concedere un contributo annuo di 775 migliaia di euro in favore della Fondazione banco alimentare Onlus, per il sostegno all'attività da questa svolta nel territorio della Regione, anche attraverso propri comitati, sezioni, articolazioni e dipendenze, di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema.
Art. 98.
Soppressione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è soppresso ed i relativi poteri e funzioni sono conferiti al dirigente generale dell'Azienda delle foreste demaniali.
Art. 99.
Istituto regionale per la ricerca educativa Sicilia

1. Al fine di adeguare la normativa statale, recepita con la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, alle peculiari competenze attribuite alla Regione, con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'Istituto regionale per la ricerca educativa Sicilia e, in particolare, la nomina e la composizione del consiglio d'amministrazione, il conferimento dell'incarico di direttore, la composizione e la nomina del collegio dei revisori dei conti e l'utilizzo delle risorse finanziarie.
2. Alle nomine degli organi dell'IRRE Sicilia non si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 20 aprile 1976, n. 35, 11 maggio 1993, n. 15, 20 giugno 1997, n. 19, nonché l'articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
3. Gli organi attualmente in carica decadono all'atto dell'insediamento degli organi nominati ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 100.
Conferenza Regione-autonomie locali

1. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è sostituito dai seguenti:
"2. La Conferenza interviene, con propri deliberati, sulle questioni di carattere generale che abbiano incidenza in ambito comunale, provinciale o metropolitano, nonché in ogni altra ipotesi in cui il Governo regionale lo ritenga opportuno.
3. Le deliberazioni sono assunte dalla Conferenza entro quindici giorni. Tale termine può essere rinnovato per una sola volta, con decisione motivata, sulla base di esigenze rappresentate dalla Conferenza. In caso di decorrenza del termine senza che la Conferenza si sia espressa, la Giunta regionale procede prescindendo dalla acquisizione dello stesso.
4. Della Conferenza, nominata con decreto del Presidente della Regione, fanno parte: il Presidente della Regione o un suo delegato che la presiede, l'Assessore regionale per gli enti locali, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il presidente dell'ANCI Sicilia, il presidente dell'URPS, nove sindaci e tre presidenti delle province regionali scelti rispettivamente dall'ANCI e dall'URPS nel rispetto delle varie categorie di enti. Della Conferenza fanno parte, altresì, il rappresentante della Lega delle autonomie, dell'ASACEL e dell'ASAEL. La Conferenza è di volta in volta integrata dagli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.
5. Alle sedute della Conferenza possono essere invitati i responsabili delle strutture regionali istituzionalmente competenti , che in ogni caso, forniscono alla Conferenza il supporto tecnico e conoscitivo.
6. Con il decreto istitutivo della Conferenza viene, altresì, costituita la segreteria tecnica ed individuati la sede ed il personale da destinare al funzionamento della stessa.
7. L'articolo 44 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è abrogato.".
Art. 101.
Comitato regionale comunicazioni

1. Al fine di razionalizzare gli interventi nel settore delle comunicazioni conseguendo, altresì, risparmi di spesa, è istituito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, il Comitato regionale per le comunicazioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, composto da cinque membri, di cui due designati dal Presidente della Regione, due dal Presidente dell'Assemblea regionale ed uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
2. I componenti durano in carica cinque anni, non sono confermabili, devono essere in possesso dei requisiti fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e non incorrere nelle cause di incompatibilità individuate dalla medesima Autorità. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente ed adotta il proprio regolamento di organizzazione.
3. Il Comitato svolge tutte le funzioni del soppresso Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, previste dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12, nonché le competenze attribuite ai Comitati regionali per le comunicazioni dalla normativa vigente e quelle delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
4. Il compenso per i componenti del Comitato viene determinato dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.
5. Il Comitato si avvale per il suo funzionamento di una segreteria, la cui dotazione di personale, non superiore a cinque unità, viene individuata dal Presidente della Regione.
6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo viene valutato in 80 migliaia di euro annue a decorrere dall'esercizio finanziario 2002.
7. E' abrogata la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12.
Art. 102.
Istituzione nuovi Comuni - Consultazione referendaria

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, è aggiunto il seguente comma:
"6 bis. La superiore disposizione non si applica qualora in almeno due dei comuni di origine ed in quello istituendo la popolazione sia pari o superiore a 5.000 abitanti.".
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, è aggiunto il seguente comma:
"7 bis. La consultazione referendaria è limitata agli abitanti residenti nel territorio del comune o dei comuni interessati alla costituzione di nuovo comune per scorporo di parti del territorio e di popolazione di altro o di altri comuni ovvero di aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni a comune o comuni contermini, a condizione che la variazione di popolazione non sia superiore al 30 per cento della popolazione complessiva del comune.".
Art. 103.
Proroga programmi enti locali

1. In deroga al comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4 le risorse finanziarie accreditate agli enti locali per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, relative agli esercizi finanziari 1998 e 1999, sono utilizzate per i programmi che trovino attuazione entro il 2002.
Art. 104.
Contributi alle associazioni antimafia

1. Nelle more dell'attuazione della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, sono prorogati per l'anno 2002, i contributi previsti dalla legge regionale 16 novembre 1984, n. 91; dall'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 21; dall'articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19 e dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19.
2. I contributi previsti dal comma 1 nonché quelli previsti dagli articoli 17 e 19 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, concessi per l'anno 2001, sono utilizzati anche a copertura di spese effettuate nell'anno successivo a quello di riferimento, ferme restando le finalità di cui alle vigenti disposizioni di legge, purché ricomprese nell'ambito di specifico programma approvato dal Consiglio di amministrazione.
3. In caso di parziale e/o mancata rendicontazione dei contributi, l'Amministrazione regionale effettua la compensazione con l'eventuale contributo da erogare. In caso di inammissibilità al beneficio, si attivano le procedure per il recupero delle somme non rendicontate.
4. Per il 1999 ed il 2000 la rendicontazione può essere effettuata con la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del legale rappresentante, dalla quale risulti che i contributi sono stati utilizzati per le finalità previste dalla legge.
Art. 105.
Revisione veicoli

1. Per la realizzazione di stazioni provinciali di controllo per revisione veicoli, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ivi compreso l'acquisto dei terreni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 20.000 migliaia di euro.
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le entrate derivanti dall'attuazione del decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296.
Art. 106.
Interventi via Pagano

1. Per le finalità di cui all'articolo 46 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro da ripartire proporzionalmente tra le unità adibite ad usi non abitativi.
Art. 107.
Contributo Pontificia facoltà teologica e Studio teologico San Paolo

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, un contributo annuo di 207 migliaia di euro alla Pontificia facoltà teologica di Sicilia, con sede in Palermo, finalizzato al sostegno dell'attività scientifica e di promozione culturale dalla stessa svolta nel territorio della Regione.
2. Il contributo annuo da erogare in unica soluzione è condizionato alla presentazione da parte della facoltà di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del programma annuale di massima sull'attività, approvato dal competente organo della facoltà.
3. La legge regionale 4 giugno 1980, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.
4. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, un contributo annuo di 138 migliaia di euro allo Studio teologico San Paolo con sede in Catania.
Art. 108.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'ar-ticolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
Art. 109.
Convenzione per la statalizzazione di istituti scolastici

1. Alla fine dell'articolo 19 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, sono aggiunte le parole "e, a richiesta degli enti locali interessati, per i licei linguistici ed i licei o istituti musicali delle province regionali e dei comuni".
Art. 110.
Convenzioni master di alta specializzazione

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, in relazione alle economie delle proprie unità previsionali di base, a sottoscrivere convenzioni con consorzi universitari per istituire master di alta specializzazione per le materie di competenza.
Art. 111.
Debiti pregressi

1. Per far fronte agli oneri derivanti da debiti pregressi nei confronti del Ministero dell'ambiente relativi all'attività di monitoraggio effettuata negli anni scorsi e per consentire il finanziamento da parte dello Stato della nuova attività di monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino costiero è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa complessiva di 115 migliaia di euro.
Art. 112.
Misure di salvaguardia piano regolatore

1. L'efficacia delle misure di salvaguardia del piano regolatore generale di cui all'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche, che in virtù della proroga dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1958, n. 22, ha la durata di cinque anni, può essere prorogata di ulteriori sei mesi.
Art. 113.
Fondo emergenza Argentina

1. E' istituito il Fondo emergenza Argentina a destinazione vincolata.
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale, la previdenza sociale e l'emigrazione è autorizzato a erogare, ai siciliani indigenti residenti in Argentina, sussidi per un ammontare compreso fra 1.000 e 3.000 euro, secondo la composizione del nucleo familiare.
3. L'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale, la previdenza sociale e l'emigrazione adotta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il decreto per le modalità di erogazione dei sussidi e di individuazione dei destinatari.
4. Per la definizione di siciliano, ai fini del presente articolo, trova applicazione la vigente normativa regionale in materia di emigrazione.
5. Per le finalità del presente articolo, il Presidente della Regione è autorizzato a realizzare appositi accordi con le competenti autorità.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 2.000 migliaia di euro.
Art. 114.
Ortigia

1. Per le finalità di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, come sostituiti dall'articolo 18 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo annuo al comune di Siracusa di 1.500 migliaia di euro.
Art. 115.
Comodato d'uso immobili regionali

1. Al ricorrere dei requisiti e delle condizioni ivi previste le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 si applicano anche in favore di enti no profit di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390, che perseguano finalità di natura educativa e assistenziale.
Art. 116.
Smaltimento reflui

1. Nelle aree urbanistiche denominate "B" e "C" non servite da pubblica fognatura, le richieste di concessione edilizia e di autorizzazione degli scarichi, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, devono contenere relazione idrogeologica-ambientale redatta esclusivamente da un professionista geologo iscritto all'albo. Detto studio geologico deve accertare le condizioni di compatibilità dello smaltimento dei reflui seconde le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977.
Art. 117.
Utilizzazione fondi legge 31 dicembre 1991, n. 433

1. Le opere pubbliche finanziate ed appaltate mediante il programma di intervento per la ricostruzione di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, quale obiettivo H del comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge, per il cui completamento strutturale siano necessari finanziamenti suppletivi, attingono ai fondi previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433.
Art. 118.
Servizi di vigilanza venatoria

1. Per le finalità dell'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 2.583 migliaia di euro (U.P.B. 2.2.1.3.2, capitolo 143311). Per gli esercizi successivi la quantificazione degli oneri è determinata annualmente con la legge finanziaria.
Art. 119.
Contributo immobili di interesse storico-artistico

1. Per gli immobili che rivestono notevole interesse storico-artistico, il contributo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni, è adeguato al finanziamento degli interventi a completamento ed in variante delle riparazioni dei danni, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro dell'intero bene culturale. Per le suddette finalità è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 750 migliaia di euro.
Art. 120.
Incarichi di collaudo

1. Il settimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:
"Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti o da conferire dall'Amministrazione regionale a commissioni o a più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, si intendono affidati a componenti riuniti in collegio, qualora non diversamente ed espressamente indicato nell'atto di nomina.".
Art. 121.
Contributo Associazione centro studi opera Don Calabria

1. Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali assegnate alla Regione ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, l'Assessorato regionale degli enti locali è autorizzato a concedere, a decorrere dall'anno 2002, un contributo annuo di 400 migliaia di euro in favore dell'Associazione centro studi opera Don Calabria, per la realizzazione, nell'ambito delle province siciliane, anche in partecipazione con altri enti e/o associazioni, di interventi sperimentali rivolti agli adolescenti devianti e/o inseriti nel circuito penitenziale, attraverso modelli di accompagnamento nell'inserimento sociale che prevedono l'utilizzo di modalità di mediazione.
Art. 122.
Nomine aziende sanitarie

1. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinico possono procedere alle nomine di cui all'articolo 3, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, anche tra coloro che abbiano superato il limite di età di cui all'articolo 3, comma 7, del suddetto decreto legislativo purché all'atto del superamento di detto limite svolgano funzioni di direttore generale, direttore amministrativo o dirigente sanitario e non oltre il limite di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Art. 123.
Medicina riabilitativa

1. Le prestazioni di medicina fisica riabilitativa di cui al decreto assessoriale 240559 dell'11 dicembre 1997 e successive integrazioni, fermo restando quanto specificato per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, restano a carico del Servizio sanitario regionale e devono essere regolamentate all'interno del progetto riabilitativo e dei relativi percorsi terapeutici entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposito decreto dell'Assessore regionale per la sanità. Il decreto deve contenere il protocollo terapeutico, le modalità di accesso alle prestazioni, la durata del trattamento e la verifica dell'efficacia dello stesso.
Art. 124.
Associazione italiana sclerosi multipla

1. Per le finalità di cui all'articolo 88 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 77.500 euro.
Art. 125.
Assistenza sanitaria in forma indiretta

1. L'assistenza sanitaria in forma indiretta continua ad essere erogata in conformità alle disposizioni regionali in materia fino all'emanazione dei nuovi criteri previsti per l'accreditamento delle strutture sanitarie e comunque non oltre il 30 giugno 2002, nel rispetto delle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2002.
Art. 126.
Donazione beni aziende sanitarie

1. I beni mobili e le attrezzature delle aziende sanitarie e ospedaliere da dismettere per obsolescenza, purché ancora idonei all'uso originario, possono essere donati alle Caritas diocesane regionali nonché all'associazione internazionale Emergency, in base ad appositi accordi in tal senso con le predette aziende per la riutilizzazione di beni ed attrezzature nell'ambito dei paesi in via di sviluppo.
2. Le aziende sanitarie e ospedaliere corrispondono alle predette organizzazioni siciliane un contributo, che grava sul fondo sanitario regionale, pari al 95 per cento delle spese effettivamente sostenute per il trasporto dei beni e delle attrezzature presso i luoghi di destinazione, ferma restando l'esclusiva finalità umanitaria della ricollocazione.
Art. 127.
Informazione e comunicazione

1. Nell'ambito della Regione siciliana si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni". Negli uffici stampa di cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG.
2. In sede di prima applicazione ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è attribuita le qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico ed in sintonia con l'articolo 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.
3. Nell'ambito dell'Amministrazione regionale, per il trattamento economico del personale di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, si applicano le norme regolamentari vigenti per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
4. Per l'espletamento delle funzioni di informazione e di comunicazione di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 da parte del Presidente della Regione e degli Assessori regionali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa complessiva di 715 migliaia di euro in ragione di 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale. Per gli anni successivi la relativa spesa è valutata in 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale
5. E' fatto obbligo a tutti gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 di individuare, in sede di predisposizione dei bilanci annuali, un capitolo dedicato alle spese complessive per la comunicazione e informazione pubblica, in una percentuale non inferiore al 2 per cento delle risorse generali.
6. In sede di predisposizione degli appositi regolamenti, gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 confermano, in base alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, le funzioni di comunicazione e di informazione svolte dal personale a qualsiasi titolo alla data del 30 giugno 2000. Il predetto personale, di ruolo (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana), frequenta appositi corsi di qualificazione per la definitiva stabilizzazione della funzione ricoperta.
Art. 128.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'ar-ticolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
Art. 129.
Abrogazione e modifiche di norme

1. L'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 9 è sostituito dal seguente:
"I versamenti di cui alla presente legge affluiscono in entrata al bilancio della Regione siciliana.".
2. L'articolo 13 delle legge regionale 30 dicembre 1986, n. 36 come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 26 marzo 1988, n. 5, è abrogato.
3. L'articolo 260 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana" è abrogato.
4. L'articolo 22 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 è abrogato.
5. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è soppresso.
6. Al comma 1 dell'articolo 93 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "l'Amministrazione regionale può" sono sostituite dalle parole "gli Assessorati regionali competenti possono". L'ultimo periodo è sostituito dal seguente "Ai fini di cui al presente comma ciascun assessorato competente adotta una convenzione tipo.".
7. Sono abrogati l'articolo 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e l'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
8. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
9. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, dopo le parole "ambiente naturali" sono aggiunte le parole "nonché di fornire ogni servizio di supporto a ciò necessario".
10. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, sono aggiunte le seguenti parole "anche al fine di offrire servizi innovativi in grado di aumentare la potenzialità e la competitività del settore agricolo e di assicurare le azioni di assistenza tecnica e di integrazione dei risultati della ricerca nell'ambito dei servizi allo sviluppo".
11. All'articolo 17 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sostituire le parole "dieci anni" con le parole "cinque anni";
b) al comma 5 è aggiunto il seguente inciso "La decadenza dal beneficio comporta la restituzione di una parte dell'importo riscosso calcolata pro-rata temporis per il periodo vincolativo residuo";
c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma "6 bis. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano, anche, ai casi per i quali la procedura di recupero del contributo non sia ancora completata.".
12. Sono abrogati l'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68; l'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16; il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30; l'articolo 20 della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6; è soppresso il Consiglio regionale di sanità, istituito con la legge regionale 1 agosto 1990, n. 19, i cui compiti vengono svolti dall'Assessorato regionale della sanità, che può avvalersi, ove necessario, delle aziende unità sanitarie locali.
13. L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 8, è sostituito dal seguente:
"Alla liquidazione del contributo si provvede a conclusione dell'attività in funzione della quale il contributo stesso è assegnato, previa attestazione da parte del soggetto beneficiario dell'avvenuto svolgimento dell'attività, con la specifica analitica delle spese sostenute. La documentazione relativa alle dette spese deve essere conservata per dieci anni a cura del soggetto beneficiario del contributo al fine di consentire la verifica da parte dell'Amministrazione regionale.".
14. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, è sostituito dal seguente:
"5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti.".
15. Al comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole "organi collegiali" aggiungere le parole "di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15,";
b) le parole "nell'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15" sono sostituite con le parole "con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale,";
c) alla fine aggiungere "e decorrono dalla data di emanazione del predetto decreto.".
16. I commi 3 e 4 dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono soppressi.
17. Al terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sostituire le parole "all'esecuzione di opere" con le parole "agli investimenti fissi lordi ed acquisti di terreni.".
18. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 è soppresso.
19. L'articolo 8 bis della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 è soppresso.
20. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "in forza del comma 1" aggiungere le parole "o comunque relativi a spese con vincolo di specifica destinazione".
21. Al comma 6 dell'articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sostituire le parole "il 60 per cento" con le parole "il 75 per cento".
22. L'articolo 19 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è soppresso.
23. L'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso.
24. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, le parole "con qualifica non inferiore a dirigente" sono sostituite con la parola "direttivo" e le parole "con qualifica non inferiore ad assistente" sono soppresse.
25. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificata dall'articolo 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituita dalla seguente:
"c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, delle principali leggi regionali di spesa;".
26. L'articolo 3 bis della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 4 giugno 1997, n. 18, è abrogato.
27. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, le parole "degli impianti in esercizio" sono sostituite con le parole "delle reti irrigue in esercizio, dalle secondarie all'utente".
28. L'articolo 1 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
29. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 22 è soppresso.
Art. 130.
Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come sostituito dall'articolo 52, comma 14, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le dotazioni da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi di spesa sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2002, nella tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella D allegata alla presente legge sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nella tabella medesima.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2002, 2003 e 2004, nella tabella medesima.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nella tabella F allegata alla presente legge sono abrogate.
6. Gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizione di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nella tabella G allegata alle presente legge.
7. Per l'esercizio finanziario 2002 i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché le altre spese continuative annue, di cui alla tabella H allegata alla presente legge, sono iscritti in bilancio nella misura ivi prevista.
8. I destinatari dei contributi di cui al comma 7 che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente sono esclusi dal finanziamento per l'anno successivo.
9. Ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le spese autorizzate relative agli interventi della citata legge che hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria sono quelle indicate nella tabella I allegata alla presente legge.
Art. 131.
Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nell'allegato prospetto.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2002.

Art. 132.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Verona, 26 marzo 2002.
   CUFFARO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze    PAGANO 


(Gli allegati non sono disponibili in formato digitale)


LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 298 stralcio II.
"Legge finanziaria 2002".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione f.f. (Castiglione).
Trasmesso alla Commissione bilancio (II) il 19 dicembre 2001.
Discusso dalla Commissione bilancio (II) nelle sedute n. 21 del 9 gennaio; nn. 22 e 23 del 16 gennaio; n. 24 del 17 gennaio; n. 25 del 23 gennaio; n. 27 del 24 gennaio; n. 28 del 30 gennaio; n. 29 del 31 gennaio; n. 31 del 6 febbraio; n. 33 del 13 febbraio; n. 34 del 14 febbraio; nn. 37 e 38 del 20 febbraio; nn. 39 e 40 del 21 febbraio; n. 41 del 25 febbraio; n. 42 del 26 febbraio; n. 43 del 27 febbraio; n. 44 del 28 febbraio - 1 marzo 2002.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 44 del 28 febbraio - 1 marzo 2002.
Relatore di maggioranza: Croce.
Relatore di minoranza: Capodicasa.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 37 e 38 del 6 marzo; n. 39 del 7 marzo; n. 43 del 12 marzo; n. 44 del 12-13 marzo; n. 45 del 13 marzo; n. 46 del 13-14 marzo; n. 47 del 14-15 marzo 2002.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 47 in data 14-15 mar-zo 2002.
(2002.12.652)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 15 febbraio 2002.
Autorizzazione a tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 4346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio" ed, in particolare, l'articolo 28 relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'articolo 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visti i propri decreti n. 34 del 29 aprile 1999 e n. 197 del 28 dicembre 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, e n. 8 del 25 febbraio 2000;
Viste le istanze, pervenute per il tramite della Federazione italiana tabaccai, dei sigg. Modica Sergio e Marra Luigi, nuovi titolari subentrati nella gestione delle rispettive rivendite e volte a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredata dall'originale della nuova delega RID;
Viste le note LRV-30-03318/01 del 22 giugno 2001 e LRV-30-07138/01 del 9 novembre 2001, della società Lottomatica, con le quali ha comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità delle seguenti rivendite ed il nominativi dei sotto citati nuovi titolari:


Vista la nota della Federazione italiana tabaccai n. 41228 del 19 dicembre 2001, con la quale la stessa Federazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Vista la nota prot. n. 4063 dell'11 febbraio 2002, con la quale l'ECOMAP ha comunicato che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fideiussoria a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403 per l'anno 2002;
Considerato che, con la presentazione delle citate istanze, si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno, seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai in quanto risultano collegati in rete tramite Lottomatica e, conseguentemente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai i cui nominativi sono i seguenti:




Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140, Codice ABI 01020, Codice Cab 04793, Codice SIA Z4535, intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione dirigenziale.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni, l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 febbraio 2002.
  RABBONI 

(2002.8.482)
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DECRETO 20 febbraio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2001, n. 22, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 28 febbraio 2002.
Visto il decreto n. 13 dell'8 gennaio 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 19 ottobre 1998, n. 366 "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica";
Vista l'ordinanza ministeriale 25 luglio 2001, n. 3145, concernente interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi eruttivi del vulcano Etna che dal 13 luglio 2001 hanno colpito la provincia di Catania;
Vista la nota n. 34638 del 14 dicembre 2001, con cui il Gruppo VII - Servizi del tesoro di questo Assessorato, a seguito della contrazione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di lire 6.382.000.000 (Euro 3.296.027,93), per il finanziamento degli interventi relativi alla mobilità ciclistica di cui alla legge n. 366/98 e di un mutuo di lire 41.860.585.186 (Euro 21.619.188,02), per il finanziamento degli interventi urgenti di protezione civile, connessi agli eventi eruttivi del vulcano Etna di cui allministeriale 3145/2001 del 7 dicembre 2001, chiede la modifica di denominazione del capitolo di entrata 3418 sul quale fare affluire tutti i rimborsi dello Stato per rate di ammortamento relative ad operazioni finanziarie, poste in essere con oneri a carico dello stesso e dei capitoli di spesa 214905 e 900004 per provvedere al rimborso degli interessi e della quota capitale delle suddette operazioni finanziarie a carico dello Stato nonché l'istituzione di due capitoli di entrata al fine di introitare le somme relative all'erogazione dei suddetti mutui, e di due capitoli di spesa per la gestione delle relative somme;
Vista la nota prot. n. 1816 del 20 dicembre 2001 della Ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa la suindicata nota;
Ritenuto di imputare i rimborsi dello Stato per le rate di ammortamento dei mutui contratti, in precedenza specificati, ai preesistenti capitoli di entrata 4881 e 4904;
Ritenuto opportuno di non procedere alla modifica di denominazione dei citati capitoli 3418/E, 214905/S e 900004/S in quanto risultano specificamente istituiti per l'imputazione delle operazioni finanziarie connesse al ripiano della maggiore spesa sanitaria e di istituire, invece, l'apposito capitolo di entrata n. 6007 cui imputare le somme relative all'erogazione dei mutui in precedenza specificati e i capitoli di spesa 214908 e 900008 per provvedere al relativo ammortamento, nonché i capitoli di spesa 516414, al competente Dipartimento regionale protezione civile e 876410 al competente Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni per la gestione delle relative somme;
Ritenuta la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale al bilancio e alle finanze n. 13 dell'8 gennaio 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 13 dell'8 gennaio 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ENTRATA
AMMINISTRAZIONE  1  - PRESIDENZA DELLA REGIONE 
RUBRICA  6  - Dipartimento regionale protezione civile 
TITOLO  2  - Entrate in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Trasferimenti in conto capitale 
U.P.B.  1.6.2.6.1  - Trasferimenti di capitali dello Stato e di altri enti     + 2.065.827,60 + 2.065.827,60 
  di cui al capitolo 
  124828 Assegnazioni varie dello Stato, ecc.     + 2.065.827,60 + 2.065.827,60 O.M. n. 3145/01 

02.15.06. 12 V
AMMINISTRAZIONE  4  - ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE 
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  3  - Entrate per accensione di prestiti 
U.P.B.  4.2.3.8.1  - Mutui     + 24.915.215,95 + 24.915.215,95 
  di cui al capitolo (Nuova istituzione) 
  6007 Somme da ricavarsi mediante la contrazione di mutui con oneri a carico dello Stato, per la provvista di fondi finalizzata al finanziamento degli interventi previsti dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366 e 
dall'ordinanza ministeriale 25 luglio 2001, n. 3145      + 24.915.215,95 + 24.915.215,95 L. n. 366/88 
03.17.01 10 V 516414, 876410  O.M. n. 3145/01 
AMMINISTRAZIONE  12  - ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI 
RUBRICA  3  - Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni 
TITOLO  2  - Entrate in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Trasferimenti in conto capitale 
U.P.B.  12.3.2.6.1  - Trasferimenti di capitali dallo Stato e di altri enti     + 314.952,88 + 314.952,88 
  di cui al capitolo 
  4904 Assegnazioni varie dello Stato, ecc.     + 314.952,88 + 314.952,88 L. n. 366/99 

02.15.06  22 V
SPESA
AMMINISTRAZIONE  1  - PRESIDENZA DELLA REGIONE 
RUBRICA  6  - Dipartimento regionale protezione civile 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  1.6.2.6.1  - Protezione civile ed eventi calamitosi     + 21.619.188,02 + 21.619.188,02 
  di cui al capitolo (Nuova istituzione) 
  516414 Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi eruttivi del vulcano Etna che dal 13 lu- 
glio 2001 hanno colpito la provincia di Catania      + 21.619.188,02 + 21.619.188,02 O.M. n. 3145/01 

22.02.02  020201 V 6007
AMMINISTRAZIONE  4  - ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE 
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  4  - Spese per oneri del debito pubblico regionale 
U.P.B.  4.2.1.4.1  - Interessi ed oneri accessori     + 1.231.573,06 + 1.231.573,06 
  di cui al capitolo (Nuova istituzione) 
  214908 Interessi e spese sui mutui, con oneri a carico dello Stato, contratti per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge 19 ottobre 1998, n. 336 e dell'ordinanza ministeriale 25 luglio 2001, 
n. 3145      + 1.231.573,06 + 1.231.573,06 L. n. 366/98 
09.01.03  01.07.01 V 4881, 4904  O.M. n. 3145/01 
TITOLO  3  - Spese per imborso di prestiti 
AGGREGATO ECONOMICO  9  - Spese per imborso di prestiti 
U.P.B.  4.2.3.9.99  - Altri rimborsi     + 1.419.207,42 + 1.419.207,42 
  di cui al capitolo (Nuova istituzione) 
  900008 Quota capitale di ammortamenti dei mutui, con oneri a carico dello Stato, contratti per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366 e dall'ordinanza ministeriale 
25 luglio 2001, n. 3145      + 1.419.207,42 + 1.419.207,42 L. n. 366/98 
61.03.02  010701 V 4881, 4904  O.M. n. 3145/01 
AMMINISTRAZIONE  12  - ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI 
RUBRICA  3  - Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  12.3.2.6.4  - Trasporti urbani     + 3.296.027,93 + 3.296.027,93 
  di cui al capitolo (Nuova istituzione) 
  876410 Finanziamenti della mobilità ciclistica e per la realizzazione di 
reti di percorsi ciclabili integrati      + 3.296.027,93 + 3.296.027,93 L. n. 366/98 

22.02.02  04.05.01 V 6007
Legenda codici:
ENTRATA  -  Economico - Capo - Fondi vincolati (V) riferim. capitoli di spesa; SPESA -  Economico - Funzionale - Fondi vincolati (V) riferim. capitoli di spesa. 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 febbraio 2002.
  PAGANO 

(2002.10.581)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 14 febbraio 2002.
Modifica del decreto 28 aprile 2000, concernente direttive regionali in materia di riconoscimento di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per l'iscrizione nel REC per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'iscrizione nella sezione speciale turistica del REC, per l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, e dei corsi preparatori per agenti di affari in mediazione.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 143 del 16 febbraio 1979, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di istruzione professionale ed il cui art. 3 ha espressamente individuato, tra le funzioni amministrative trasferite all'Amministrazione regionale, quelle relative alla formazione degli operatori del commercio;
Vista la legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 di riforma della disciplina del commercio, il cui art. 3 prevede, per l'esercizio di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, il possesso di taluni requisiti tra i quali l'aver frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione siciliana, il cui programma deve essere indicato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
Vista la legge n. 217 del 17 maggio 1983 che ha istituito una sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, alla quale vanno iscritti i titolari ed i gestori delle imprese turistiche;
Visto il decreto del Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato del 24 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 3 marzo 1984, recante le norme di attuazione della citata legge n. 217/83, che prevede la possibilità di iscrizione nella predetta sezione speciale del registro degli esercenti il commercio anche per chi abbia superato con esito positivo esame conclusivo di corsi di studio o di formazione professionale attinenti all'attività ricettiva riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni e che abbiano avuto tra le materie di studio quelle indicate nell'art. 4 del medesimo decreto ministeriale;
Vista la legge n. 287 del 25 agosto 1991 relativa alla disciplina sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi, il cui art. 2 prevede per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande il possesso di taluni requisiti necessari per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio tenuto dalle camere di commercio tra i quali c'è, in alternativa con altri, quello di avere frequentato con esito positivo un corso professionale abilitante istituito ovvero riconosciuto dallo Stato;
Vista la legge n. 204 del 3 maggio 1985, recante le norme per la disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio che, nell'istituire presso le camere di commercio appositi ruoli in cui iscrivere coloro che svolgono o intendono svolgere detta attività professionale, ha fissato - con l'art. 5 - i requisiti all'uopo prescritti tra i quali, alternativamente rispetto ad altri due, è previsto quello di avere frequentato e superato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
Viste le norme di attuazione della citata legge n. 204/85 contenute nel decreto del Ministero per l'industria ed il commercio del 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 9 settembre 1985 e specificatamente l'art. 3 nel testo modificato con successivo decreto ministeriale del 17 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 1987;
Vista la legge n. 39 del 3 febbraio 1989, relativa alla disciplina della professione di mediatore, il cui art. 2, comma 3, lett. e), prevede per l'iscrizione nel ruolo tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con altri quello di avere frequentato un corso preparatorio istituito, ovvero, riconosciuto dallo Stato;
Visto il decreto del Ministero per l'industria ed il commercio n. 300 del 21 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 1990, recante la determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione al ruolo degli agenti d'affari in mediazione;
Visto il decreto del Ministero per l'industria ed il commercio n. 452 del 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 1991 recante le norme di attuazione della citata legge n. 39 del 3 febbraio 1989 ed il cui art. 3 ha suddiviso il ruolo degli agenti di affari in mediazione in quattro sezioni così distinte:
a) agenti immobiliari;
b) agenti merceologici;
c) agenti muniti di mandato a titolo oneroso;
d) agenti in servizi vari;
Visto il decreto n. 484 del 28 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 26 maggio 2000 con il quale questa Amministrazione aveva regolamentato nel territorio della Regione siciliana la materia del riconoscimento dei corsi professionali abilitanti per lo svolgimento di attività commerciali, nonché la materia dei corsi preparatori per agenti di affari in mediazione;
Visto l'art. 14 della legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978 che indica taluni esperti che devono comunque far parte di commissioni esaminatrici di nomina regionale;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 - norme nella dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana - con particolare riferimento all'art. 13 "trattamento economico".
Ritenuto di dovere apportare le necessarie ed opportune modifiche al richiamato decreto assessoriale n. 484 del 28 aprile 2000, al fine anche di adeguare le direttive impartite;

Decreta:


Art. 1

All'art. 12 del decreto n. 484 del 28 aprile 2000, dove ricorrono le parole "un funzionario regionale, con qualifica non inferiore a dirigente, in servizio presso l'Assessorato, con funzioni di presidente", si sostituiscono con le seguenti:
"un dipendente regionale, con la qualifica non inferiore a funzionario direttivo D4, in servizio presso l'Assessorato, con funzioni di presidente".

Art. 2

All'ultimo capoverso del comma 4 dell'art. 12 del decreto n. 484 del 28 aprile 2000, gli importi di L. 500.000 e L. 350.000 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
- euro 260;
- euro 180.
Al comma 4 dell'art. 12 del decreto n. 484 del 28 aprile 2000 è aggiunto il seguente periodo:
"nel caso in cui le funzioni di presidente siano svolte da un dirigente il compenso previsto sarà trattenuto provvisoriamente dall'ente gestore e successivamente, ai sensi dell'art. 13, comma 4 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, corrisposto direttamente all'Amministrazione di appartenenza affinché confluisca nelle risorse destinate al trattamento economico della dirigenza, il cui capitolo sarà indicato nella lettera di incarico".

Art. 3

Il primo periodo del comma 5 dell'art. 14 del decreto n. 484 del 28 aprile 2000 è sostituito dal seguente:
"Il riconoscimento dei corsi è effettuato con decreto del dirigente del servizio commercio, la cui esecutività rimane subordinata agli adempimenti di cui al successivo comma 9".

Art. 4

Al comma 8 dell'art. 14 del decreto n. 484 del 28 aprile 2000, gli importi di L. 800.000 e L. 500.000 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
- euro 415;
- euro 260.

Art. 5

L'ultimo periodo del comma 9 dell'art. 14 del decreto n. 484 del 28 aprile 2000 è sostituito dal seguente:
"L'esecutività del corso è operante, previa comunicazione scritta dell'Assessorato, allorché l'ente gestore, adempiuto a quanto prescritto nel presente comma, ha provveduto a trasmettere l'elenco nominativo definitivo degli allievi, comprensivo delle eventuali sostituzioni nei termini previsti dal successivo comma 17".

Art. 6

Al comma 2, lettera c) dell'art. 15 del decreto n. 484 del 28 aprile 2000, dove ricorrono le parole "coordinamento del gruppo", si sostituisce la seguente: "servizio".

Art. 7

L'art. 16 del decreto n. 484 del 28 aprile 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 16
Smarrimento di attestati e modalità per il rilascio di certificazioni sostitutive

1. Nel caso in cui un allievo che ha frequentano un corso professionale di cui al presente decreto smarrisca l'attestato di frequenza e l'idoneità del corso medesimo, può ottenere, dietro presentazione di specifica richiesta da formulare al servizio commercio dell'Assessorato, una certificazione sostitutiva.
2.  Per il rilascio di tale certificazione sostitutiva l'interessato deve presentare al servizio commercio, dell'Assessorato una istanza in carta libera contenente le sue generalità ( nome, cognome, data e luogo di nascita luogo di residenza, domicilio, codice fiscale), l'anno di frequenza del corso, il soggetto organizzatore del corso, il numero del corso, il periodo di svolgimento del corso; all'istanza deve essere allegata relativa denuncia di smarrimento o trafugamento dell'attestato, effettuata presso l'autorità competente.
3.  L'Assessorato, verificati gli atti in proprio possesso, provvederà al rilascio della certificazione sostitutiva".

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 febbraio 2002.
  CIMINO 

(2002.8.475)

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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