REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 MARZO 2002 - N. 12
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 31 gennaio 2002.
Approvazione dell'accordo di programma relativo a varianti allo strumento urbanistico del comune di Calta girone  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 6 febbraio 2002.
Autorizzazione ad un allevamento di fauna selvatica nel comune di Palermo  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 28 gennaio 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Campo Benedetto per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag.


DECRETO 5 febbraio 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la sig.ra De Simone Fortunata Concetta per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 22 gennaio 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa L'edil Coop, con sede in Alcamo, e nomina del commissario liquidatore  pag.


DECRETO 22 gennaio 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa San Filippo Neri, con sede in Bagheria, e nomina del commissario liquidatore  pag.


DECRETO 22 gennaio 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa S.Rita, con sede in Partinico, e nomina del commissario liquidatore  pag.

DECRETO 30 gennaio 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Orchidea, con sede in Milazzo, e nomina del commissario liquidatore  pag.


DECRETO 1 febbraio 2002.
Individuazione di comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte  pag.


DECRETO 26 febbraio 2002.
Esclusione di alcuni richiedenti dai benefici di cui alle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.   pag. 10 

Assessorato dell'industria

DECRETO 11 marzo 2002.
Approvazione della circolare relativa ai criteri ed alle modalità di concessione dei contributi in conto capitale ai comuni per la realizzazione di reti di distribuzione del gas metano  pag. 11 

Assessorato della sanità

DECRETO 28 gennaio 2002.
Piano operativo per la validazione di tutte le unità di sangue con tecniche NAT  pag. 15 


DECRETO 28 gennaio 2002.
Autorizzazione all'Amap S.p.A., con sede in Palermo, all'utilizzo, in deroga dei parametri di sodio e cloruri, delle acque provenienti dalla sorgente Presidiana miscelate con le acque della sorgente Scillato e quelle potabilizzate del fiume Imera  pag. 17 


DECRETO 5 febbraio 2002.
Dichiarazione del territorio di Caronia quale comune sotto restrizione per Blue tongue  pag. 17 


DECRETO 5 febbraio 2002.
Dichiarazione del territorio di Castell'Umberto quale comune sotto restrizione per Blue tongue  pag. 18 


DECRETO 5 febbraio 2002.
Dichiarazione del territorio di Gagliano Castelferrato quale comune sotto restrizione per Blue tongue.  pag. 19 

DECRETO 5 febbraio 2002.
Dichiarazione del territorio di Sant'Agata di Militello quale comune sotto restrizione per Blue tongue.  pag. 21 


DECRETO 5 febbraio 2002.
Dichiarazione del territorio di San Salvatore di Fitalia quale comune sotto restrizione per Blue tongue.  pag. 22 


DECRETO 18 febbraio 2002.
Elenco integrativo degli aspiranti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere della Regione siciliana  pag. 23 


DECRETO 27 febbraio 2002.
Requisiti necessari per l'erogabilità delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale nell'ambito del Servizio sanitario regionale contrassegnate con la lettera R di cui al nomenclatore tariffario allegato al decreto 11 dicembre 1997  pag. 25 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 23 gennaio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico dell'area a valle della via Imera fino al quadrivio Spinasanta nel comune di Agrigento  pag. 29 


DECRETO 24 gennaio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Cesarò  pag. 31 


DECRETO 25 gennaio 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica  pag. 43 


DECRETO 25 gennaio 2002.
Modifica del decreto 19 settembre 2001, concernente approvazione del programma costruttivo per la realizzazione di n. 32 alloggi di edilizia convenzionata in località Marina di Ragusa  pag. 45 


DECRETO 31 gennaio 2002.
Autorizzazione del progetto relativo ai lavori di sistemazione idraulico-forestale del torrente Inganno, interessante i territori dei comuni di Acquedolci, S. Agata di Militello e S. Fratello  pag. 45 


DECRETO 31 gennaio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Baucina.  pag. 48 


DECRETO 31 gennaio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Roccalumera.  pag. 49 


DECRETO 4 febbraio 2002.
Approvazione del piano particolareggiato di recupero del centro storico del comune di Cattolica Eraclea.
  pag. 52 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Trasferimento di beni all'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa  pag. 54 
Rettifica del decreto presidenziale 25 febbraio 1999, limitatamente all'esclusione dei beni facenti parte del patrimonio dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo.  pag. 54 
Nomina di un componente del consiglio della Camera di commercio di Catania  pag. 54 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimento ad organizzazioni di produttori  pag. 54 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo di S. Elisabetta, società cooperativa a r.l., con sede in Santa Elisabetta  pag. 54 
Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca San Francesco credito cooperativo, società cooperativa a r.l., con sede in Canicattì  pag. 54 
Approvazione del testo dell'art. 6 dello statuto sociale della Banca popolare S. Angelo, società cooperativa a r.l., con sede in Licata  pag. 55 
Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale del Credito Etneo Banca di credito cooperativo, società cooperativa a r.l., con sede in Catania  pag. 55 
Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo San Marco di Calatabiano, società cooperativa a r.l., con sede in Calatabiano.  pag. 55 
Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto della Banca di credito cooperativo G. Toniolo di San Cataldo, società cooperativa a r.l., con sede in San Cataldo.   pag. 55 
Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo di Sambuca di Sicilia, società cooperativa a r.l., con sede in Sambuca di Sicilia.   pag. 55 
Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo del Golfo di Gela, società cooperativa a r.l., con sede sociale in Gela  pag. 55 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.
  pag. 55 
Autorizzazione al commissario ad acta presso l'IRCAC a partecipare all'assemblea ordinaria del CERISDI.  pag. 56 
Integrazione delle competenze del commissario ad acta presso l'IRCAC  pag. 56 

Assessorato dell'industria:
Integrazione dei componenti del Comitato consultivo industria  pag. 56 

Assessorato dei lavori pubblici:
Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nei comuni di Vallelunga Pratameno e Villalba  pag. 56 
Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Gela  pag. 56 
Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Castel di Lucio  pag. 56 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Sospensione del termine per la presentazione dei progetti formativi a valere dei finanziamenti della legge regionale n. 24/76, previsto dalla circolare n. 2 del 26 aprile 2001.
  pag. 56 
Ricostituzione della commissione provinciale per la manodopera agricola di Siracusa  pag. 56 
Ricostituzione della commissione provinciale per l'im piego di Siracusa  pag. 57 

Assessorato della sanità:
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per la pubblicità sanitaria di ambulatori veterinari, siti in Messina.
  pag. 57 
Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività allo stabilimento di prodotti ittici della ditta Licata Raimondo, sito in Licata  pag. 57 
Revoca del numero di riconoscimento provvisorio attribuito all'impianto collettivo per le aste, sito in Mazara del Vallo, e cancellazione dal registro speciale  pag. 57 

Riconoscimento di idoneità al deposito frigorifero della ditta Marsacarni import-export s.r.l., con sede in Marsala.
  pag. 57 
Autorizzazione alla società SI.A.M. Sicil Acque Minerali s.r.l., con sede in Ragusa, all'imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale Ruscella  pag. 57 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Nulla osta alla ditta Mulinello s.r.l., con sede inAssoro, per l'ampliamento dell'attività di allevamento di suini.
  pag. 58 

Modifiche al regolamento edilizio del comune di Paceco.
  pag. 58 
Provvedimenti concernenti impianti di cave.  pag. 58 
Nulla osta al progetto per la realizzazione di lavori idraulici in territorio del comune di Licata  pag. 58 
Nulla osta alla ditta Etnall, con sede in località Piano Tavola, per l'ampliamento di un insediamento industriale nel comune di Belpasso  pag. 58 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Nomina del commissario ad acta presso l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Milazzo  pag. 58 

CIRCOLARI
Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 23 gennaio 2002, n. 1.
Gestione del bilancio della Regione per l'anno 2002 in regime di esercizio provvisorio  pag. 59 

Assessorato degli enti locali

CIRCOLARE 7 marzo 2002.
Sospensione dell'attività di controllo dei CO.RE.CO. - Direttiva della Giunta regionale - Delibera n. 40 dell'11 febbraio 2002  pag. 62 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 14 febbraio 2002, n. 1063.
Farmaci generici - Legge 16 novembre 2001, n. 405.
  pag. 63 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

CIRCOLARE 5 marzo 2002.
Sospensione dell'efficacia della circolare dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 20 febbraio 2001, n. 87, applicativa dell'art. 3 della legge regionale n. 29/96 - Mancata istituzione del ruolo dei conducenti di taxi  pag. 63 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 29 gennaio 2001.
Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 63 

ERRATA CORRIGE
Assessorato degli enti locali

DECRETO 22 febbraio 2002.
Modifiche al decreto 9 gennaio 2001, relativo a criteri e modalità per l'erogazione dei sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza erette in enti morali  pag. 63 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 31 gennaio 2002.
Approvazione dell'accordo di programma relativo a varianti allo strumento urbanistico del comune di Calta girone.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 ed, in particolare, l'art. 27, così come recepito e modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che disciplina l'istituto dell'accordo di programma;
Considerato che il comune di Caltagirone ha avuto assegnato un finanziamento di L. 24.230.000.000 per le finalità di cui all'art. 11 della legge n. 493/93, disposto con delibera della Giunta regionale n. 439/96 nell'ambito del programma di localizzazione per ambiti comunali dei fondi ex Gescal, successivamente confermato con delibera n. 176 del 27 giugno 2000 per L. 24.476.000.000;
Considerato che il comune di Caltagirone, nell'ambito del superiore finanziamento, ha redatto un programma di recupero urbano, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 398/93, che è stato approvato con delibere consiliari n. 70 del 5 giugno 2000 e n. 25 del 13 febbraio 2001, con le quali sono state, altresì, adottate le varianti urbanistiche relative a n. 3 interventi privati: società Edilbeta Costruzioni, società Ilma e società Amici, e riapposti i vincoli urbanistici quindicennali preordinati all'espropriazione per gli interventi pubblici previsti nella p.d.z. Porto Salvo;
Visto l'esito della conferenza dei servizi, che si è tenuta in data 9 maggio 2001 presso i locali di questa Presidenza, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo di programma per il programma di recupero urbano, art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge del 4 ottobre 1993, n. 493;
Vista la nota prot. n. 510 del 31 maggio 2001, con cui l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, sugli interventi inerenti il P.R.U. - Ambito n. 1 - zona Fisicara;
Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 25 settembre 2001, tra il Presidente della Regione on.le Salvatore Cuffaro e il sindaco pro-tempore del comune di Caltagirone dott.ssa Marilena Samperi, finalizzato all'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico del comune di Caltagirone per la realizzazione degli interventi privati: società Edilbeta Costruzioni, società Ilma e società Amici e la riapposizione dei vincoli urbanistici, decaduti, per le opere da eseguire nella zona Porto Salvo;
Vista la deliberazione del consiglio comunale del comune di Caltagirone n. 92 del 22 ottobre 2001, con la quale è stato ratificato il superiore accordo di pro gramma;
Vista la nota prot. n. 71561 del 17 dicembre 2001, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento urbanistica, ha trasmesso, condividendolo, il voto n. 513 del 6 dicembre 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso parere favorevole alle varianti urbanistiche relative agli interventi pubblici attinenti al piano di zona Porto Salvo e agli interventi privati;
Ritenuto di dover approvare il superiore accordo di programma;

Decreta:


Art. 1

E' approvato l'accordo di programma sottoscritto in data 25 settembre 2001 tra il Presidente della Regione, on.le Salvatore Cuffaro e il sindaco pro-tempore del comune di Caltagirone, dott.ssa Marilena Samperi, finalizzato all'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico del comune di Caltagirone per la realizzazione degli interventi privati: società Edilbeta Costruzioni, società Ilma e società Amici, e la riapposizione dei vincoli urbanistici, decaduti, per le opere da eseguire nella zona Porto Salvo.

Art. 2

Il presente decreto determina le variazioni allo strumento urbanistico del comune di Caltagirone, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito con modifiche dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 gennaio 2002.
  CUFFARO 

(2002.6.366)
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DECRETI ASSESSORIALI




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 6 febbraio 2002.
Autorizzazione ad un allevamento di fauna selvatica nel comune di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Sciacca Giuseppe tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare, in cattività, fauna selvatica autoctona a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, datato 24 settembre 2001, in cui si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione si cui sopra;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria, trasmessa con nota prot. n. 3205 dell'1 ottobre 2001;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo, prot. n. 0008538 del 13 dicembre 2001, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Sciacca Giuseppe, nato a Palermo il 15 giugno 1940 ed ivi residente in viale Regione Siciliana n. 3152, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma a scopo ornamentale ed amatoriale di cui alla predetta richiesta, e precisamente Cardellini della specie "Carduelis - Carduelis" nel locale di circa mq. 17, facente parte dell'appartamento sito in Palermo in viale Regione siciliana n. 3152, scala A, piano 5°.

Art. 2

Il sig. Sciacca Giuseppe è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'innosservanza alle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2, comportano la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 febbraio 2002.
  CROSTA 

(2002.6.387)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 28 gennaio 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Campo Benedetto per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei progetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione presentata in data 25 ottobre 2001 dal sig. Campo Benedetto quale titolare dell'impresa omonima cod. M.T.C.T. A-TP-1145 con sede in Paceco (TP), via Sanseverino n. 30, c.a.p. 91027, nella quale il predetto sig. Campo Benedetto dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico A.C.I. per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed Aci risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione con cui il predetto istante autorizza l'Amministrazione a richiedere, tramite la procedura bancaria di addebito automatico (R.I.D.), direttamente dal proprio conto corrente l'ammontare dei pagamenti rimessi, a tale fine indicando la banca presso la quale detiene il conto;
Considerato che il predetto sig. Campo Benedetto, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, in data 7 settembre 2000, attraverso l'Automobile club d'Italia, con la società Reale Mutua Assicurazioni la polizza fidejussoria n. 43981;
Vista la polizza fidejussoria n. 43981, di L. 1.000.000.000, pari a 516.460 E, prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale l'11 gennaio 2001;
Considerato che il predetto sig. Campo Benedetto ha prodotto, unitamente all'istanza, il richiesto documento n. 18 rilasciato dalla Provincia regionale di Trapani in data 5 dicembre 1994, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che il sig. Campo Benedetto è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 28 gennaio 2002 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento delle finanze e del credito e il sig. Campo Benedetto codice fiscale CMP BDT 59C23 G208J, nato a Paceco (TP) il 23 marzo 1959 e residente in Paceco (TP) in via M n. 20, quale titolare dello studio di consulenza auto Campo Benedetto delegazione ACI, partita IVA 01446740811, con sede Paceco (TP), via Sanseverino n. 30, c.a.p. 91027 cod. M.C.T.C. A-TP-1145, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato all'attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venir meno dei requisiti richiesti, su proposta dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, quale Amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 gennaio 2002.
  RABBONI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.6.350)
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DECRETO 5 febbraio 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la sig.ra De Simone Fortunata Concetta per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 4346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/1965;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione presentata in data 16 maggio 2001 dalla sig.ra De Simone Fortunata Concetta, quale titolare dell'impresa omonima cod. M.C.T.C. n.A-PA-A-051, sita in Villabate (PA), viale Europa n. 62/A, cap. 90039, per il tramite delle associazioni di categoria Aidac ed Unasca, nella quale la predetta sig.ra De Simone Fortunata Concetta dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico del consorzio nazionale Sermetra per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed ACI risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione effettuata dal predetto istante a richiedere, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che la predetta sig.ra De Simone Fortunata Concetta, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipu lato, attraverso il consorzio Sermetra, la polizza fi dejussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 del 18 luglio 2001;
Vista la polizza fidejussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 di L. 1.000.000.000, pari a E 516.460 prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale il 25 settembre 2000;
Considerato che la predetta sig.ra De Simone Fortunata Concetta ha prodotto la documentazione rilasciata dalla Provincia regionale di Palermo, n. 232 del 2 aprile 2001, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che la sig.ra De Simone Fortunata Concetta è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi della convenzione approvata con il decreto n. 169/2000, requisiti il cui venir meno determinerà la revoca della presente autorizzazione;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 5 febbraio 2002 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito, e la sig.ra De Simone Fortunata Concetta, codice fiscale DSM FTN 57T44 L916O, nata a Villabate (PA) il 4 dicembre 1957 e residente in Villabate (PA), viale Europa n. 62/A, cap. 90039, quale titolare dell'impresa omonima, partita I.V.A. 00617080825, con sede in Villabate (PA), viale Europa n. 62/A, cap. 90039, cod. M.C.T.C. A-PA-A-051, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato all'attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venir meno dei requisiti richiesti, su proposta dell'agenzia delle entrate, Direzione regionale della Sicilia, quale Amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/1965, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 febbraio 2002.
  RABBONI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.6.381)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 22 gennaio 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa L'edil Coop, con sede in Alcamo, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la nota del gruppo V - schedario cooperative, prot. n. 6262 del 20 giugno 2001, con la quale veniva relazionato il tribunale di Trapani - sezione civile, sullo stato della cooperativa L'edil Coop, con sede in Alcamo;
Vista la sentenza 6 luglio 2001, con la quale il tribunale di Trapani - sezione civile, ha dichiarato lo stato d'insolvenza della cooperativa L'edil Coop, con sede in Alcamo;
Visto l'art. 195 L.F.;
Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative operanti inSicilia;

Decreta:


Art. 1

La società cooperativa L'edil Coop, con sede in Alcamo, via Roma n. 137, costituita il 23 settembre 1976 con atto omologato dal tribunale di Trapani il 5 novembre 1976 ed iscritta nel registro prefettizio sezione produzione e lavoro con decreto presidenziale n. 12624 del 14 febbraio 1977, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il dott. Giuseppe D'Alessandro, nato a Palermo il 7 novembre 1967, residente a Marsala in contrada S. Anna n. 250, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato secondo il D.D. del 29 giugno 2001, n. 1209/I/VII.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 gennaio 2002.
  CIMINO 

(2002.6.353)
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DECRETO 22 gennaio 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa San Filippo Neri, con sede in Bagheria, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di ispezione dell'Assessorato per la cooperazione, dal quale è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2540 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa San Filippo Neri, con sede in Bagheria;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 13 settembre 2001, con parere n. 2637, si è espressa favorevolmente allo scioglimento e messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa suddetta;
Ritenuto, quindi, di dover procedere allo scioglimento della cooperativa in questione con la messa in liquidazione;
Visto l'art. 2540 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa San Filippo Neri, con sede in Bagheria, costituita il 28 gennaio 1986, con atto omologato dal tribunale di Palermo il 18 marzo 1986, iscritta al n. 28484 del registro delle società, e nel registro prefettizio alla sezione mista condecreto presidenziale n. 23822 del 7 ottobre 1987, ric. B.U.S.A. n. 5305 del 21 marzo 1986, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Cosentino Marino Julo, nato a Palermo il 3 novembre 1956 e residente a Palermo, via Regina Margherita n. 9, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 gennaio 2002.
  CIMINO 

(2002.6.373)
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DECRETO 22 gennaio 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa S.Rita, con sede in Partinico, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza del 21 dicembre 1999 del tribunale di Palermo che dichiara lo stato d'insolvenza della cooperativa Santa Rita a r.l., con sede inPartinico (PA);
Visto l'art. 195 della L.F.;
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla nomina di un commissario liquidatore per la suddetta cooperativa;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa S.Rita, con sede in Partinico, costituita il 17 febbraio 1982, con atto omologato dal tribunale di Palermo il 12 marzo 1982, iscritta al n. 21763 del registro delle società, e nel registro prefettizio alla sezione agricola condecreto presidenziale n. 9317 del 17 luglio 1982, ric. B.U.S.A. n. 4285 del 29 aprile 1982, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Cosentino Marino Julo, nato a Palermo il 3 novembre 1956 e residente a Palermo, via Regina Margherita n. 9, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 gennaio 2002.
  CIMINO 

(2002.6.354)
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DECRETO 30 gennaio 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Orchidea, con sede in Milazzo, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visti gli atti e, in particolare, la relazione del commissario straordinario da cui risulta il mancato funzionamento della cooperativa Orchidea, con sede in Milazzo, dovuto all'impossibilità di ricostruire gli organi sociali e che, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della predetta società cooperativa;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 13 novembre 2001, con parere n. 2631, si è espressa favorevolmente allo scioglimento e messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa;
Visto l'art. 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La società cooperativa Orchidea, con sede in Milazzo, costituita il 20 dicembre 1983, con atto omologato dal tribunale di Messina il 30 gennaio 1984, iscritta al n. 354 del registro delle società, e nel registro prefettizio alla sezione edilizia condecreto presidenziale n. 6463 del 21 settembre 1984, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

La dott.ssa Cammaroto Maria, nata a Messina il 13 gennaio 1968 e residente a Messina, in via Consolare Valeria, n. 213, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 gennaio 2002.
  CIMINO 

(2002.6.378)
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DECRETO 1 febbraio 2002.
Individuazione di comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto loStatuto della Regione;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 di riforma della disciplina del commercio;
Visto, in particolare, l'art. 13, comma 5, della succitata legge, che fa obbligo all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca di individuare, con proprio decreto, sentiti l'Osservatorio regionale per il commercio e le Province regionali, i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi considerati di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono derogare agli ordinari orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali;
Visti i decreti n. 1746 del 20 ottobre 2000, n. 7 del 18 gennaio 2001 e il decreto n. 889 del 30 maggio 2001, con i quali sono stati individuati i comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte;
Viste le ulteriori istanze presentate dalle amministrazioni comunali, alcune delle quali comportano il riesame dei provvedimenti già emanati da questo Amministrazione con i superiori decreti;
Visto il parere espresso dall'Osservatorio regionale per il commercio nella seduta del 6 dicembre 2001;
Sentite le Province regionali nella riunione del 21 gennaio 2002;
Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Decreta:


Art. 1

In attuazione dell'art. 13, comma 5, della legge regionale n. 28/99, i sottoelencati comuni sono individuati come comuni ad economia prevalentemente turistica, per l'intero anno e per tutto il territorio comunale:
Provincia di Catania
-  Santa Venerina;
-  Valverde.
Provincia di Palermo
-  Cefalà Diana;
-  Isola delle Femmine;
-  Torretta.
Provincia di Siracusa
-  Solarino.
Provincia di Ragusa
- Pozzallo.

Art. 2

In attuazione dell'art. 13, comma 5, della legge regionale n. 28/99, i sottoelencati comuni sono individuati come comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, limitatamente all'ambito territoriale ed al periodo temporale indicati:
Provincia di Catania
-  Bronte, intero territorio comunale, periodo intero anno.
Provincia di Messina
-  Roccella Valdemone, intero territorio comunale, periodo intero anno.
Provincia di Palermo
-  Ciminna, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Giardinello, centro urbano, periodo intero anno;
-  Montelepre, intero territorio comunale, periodo intero anno.
Provincia di Trapani
-  Castellammare del Golfo, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Marsala, litorale nord e sud della città, con particolare riferimento alle aree demaniali e comunali adiacenti, periodo 15 maggio - 15 settembre.

Art. 3

I comuni individuati nel presente decreto, nonché quelli già individuati nei precedenti decreti n. 1746 del 20 ottobre 2000 e n. 7 del 18 gennaio 2001, e decreto n. 889 del 30 maggio 2001, invieranno all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, dopo due anni dal riconoscimento di comune ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, e successivamente, con cadenza biennale, una relazione per la verifica degli effetti prodotti dallo stesso riconoscimento nel tessuto economico e commerciale comunale.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 febbraio 2002.
  LANDOLINA 

(2002.6.352)
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DECRETO 26 febbraio 2002.
Esclusione di alcuni richiedenti dai benefici di cui alle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento C.E. n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento C.E. n. 1263 del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 2792 del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E. n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il D.P.Reg. n. 248 del 20 novembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000, reg. 1, foglio 220, relativo all'emanazione della deliberazione n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento finale del Programma operativo regionale 2000/2006 (Q.C.S. - Italia ob. 1 2000/2006), già approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e modificato dalla stessa Giunta regionale con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001;
Visto il decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, che ha approvato il bando pubblico relativo alle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Viste le istanze presentate all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, tendenti ad ottenere i benefici di cui alle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visto il decreto n. 2410/II/DIR del 13 dicembre 2001, integrato dal decreto n. 1 del 3 gennaio 2002, con il quale è stata nominata la commissione di valutazione e selezione dei progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Visti i verbali delle riunioni della commissione, nel corso delle quali sono stati esaminati e valutati i progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia;
Considerato che, ai sensi del punto 1/B della parte prima - norme generali - del bando approvato con il citato decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, le domande dovevano pervenire all'Assessorato tramite raccomandata A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione di detto bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e a tal fine faceva fede il timbro dell'ufficio postale accettante;
Ritenuto che il bando in questione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte prima - n. 34 del 6 luglio 2001 e che, pertanto, il termine per la presentazione delle domande andava a scadere il 4 settembre 2001;
Considerato che le sottoelencate domande sono state inoltrate oltre il termine di scadenza:
1)  impresa AL.SI.SA. Fish s.r.l. di Termini Imerese tendente alla concessione dei benefici di cui alla Misura 4.3.1, sottomisura b), la cui domanda è stata spedita dall'ufficio postale di Castelvetrano con raccomandata n. 121 405 15908-6 del 5 settembre 2001;
2)  cooperativa Itthymera a r.l. di Palermo, tendente alla concessione dei benefici di cui alla Misura 4.3.1, sottomisura b), la cui domanda è stata spedita dall'ufficio postale di Palermo con raccomandata n. 10570706451-6 del 6 settembre 2001;
3)  sig. Veneziano Vincenzo di Siracusa, tendente ad ottenere la concessione dei benefici di cui alla Misura 4.3.1, sottomisura b), la cui domanda è stata spedita dall'ufficio postale di Siracusa con raccomandata n. 11558161195-6 del 5 settembre 2001;
4)  sig. Cappuccio Luca di Siracusa, tendente alla concessione di benefici di cui alla Misura 4.3.2, sottomisura A, la cui domanda è stata spedita dall'ufficio postale di Siracusa con raccomandata n. 10184551493-0 del 5 settembre 2001;
5)  comune di Portopalo di Capo Passero, tendente ad ottenere la concessione dei benefici di cui alla Misura 4.3.2, sottomisura A, la cui domanda è stata spedita dall'ufficio postale di Portopalo con raccomandata n. 10626701012-0 del 5 settembre 2001;
6)  comune di Portopalo di Capo Passero, tendente ad ottenere la concessione dei benefici di cui alla Misura 4.3.2, sottomisura b), la cui domanda è stata spedita dall'ufficio postale di Portopalo con raccomandata n. 10626701011-9 del 5 settembre 2001;
7)  comune di Favignana, tendente ad ottenere la concessione dei benefici di cui alla Misura 4.3.2, sottomisura b), la cui domanda è stata spedita dall'ufficio postale di Favignana con raccomandata n. 10696413301-4 del 7 settembre 2001;
Considerato, pertanto, che dette istanze vanno escluse dai benefici previsti dal bando sopra citato;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa enunciati, i sottoelencati richiedenti non sono ammessi ai benefici di cui al bando pubblico approvato con decreto n. 1159 del 22 giugno 2001 relativamente alle misure e sottomisure a fianco di ciascuno di essi indicate:
1)  impresa AL.SI.SA Fish s.r.l. di Termini Imerese, Misura 4.3.1, sottomisura b);
2)  coop. Itthymera a r.l. di Palermo, Misura 4.3.1, sottomisura b);
3)  Veneziano Vincenzo di Siracusa, Misura 4.3.1, sottomisura b);
4)  Cappuccio Luca di Siracusa, Misura 4.3.2, sottomisura A;
5)  comune di Portopalo di Capo Passero, Misura 4.3.2, sottomisura A;
6)  comune di Portopalo di Capo Passero, Misura 4.3.2, sottomisura b);
7)  comune di Favignana, Misura 4.3.2, sottomisura b).

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificato agli interessati.
Palermo, 26 febbraio 2002.
  CASTELLANA 

(2002.10.563)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 11 marzo 2002.
Approvazione della circolare relativa ai criteri ed alle modalità di concessione dei contributi in conto capitale ai comuni per la realizzazione di reti di distribuzione del gas metano.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
Vista la legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modifiche ed integrazioni nonché le relative circolari attuative;
Visto il Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Viste le circolari n. 23 del 31 dicembre 1999 e n. 4 dell'11 aprile 2000 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, Dipartimento bilancio e tesoro, gr. VIII, servizio ispettivo;
Viste le note della Presidenza della Regione, Dipartimento programmazione n. 497/C/51 del 12 aprile 2001 e n. 627 del 4 luglio 2001;
Vista, in particolare, la scheda tecnica della Misura 1.16 (già 1.5.1) - Reti energetiche (FESR) del Complemento di programmazione del P.O.R., che consente ai comuni, anche per le aree agricole intensive, di usufruire dei benefici per la realizzazione di reti di distribuzione del gas metano;
Considerato che occorre procedere all'approvazione della circolare che detta i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in conto capitale pari al 35% della spesa ammessa a finanziamento;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, e forma parte integrante del presente decreto, la circolare relativa ai criteri ed alle modalità di concessione dei contributi in conto capitale ai comuni per la realizzazione di reti di distribuzione del gas metano.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
Palermo, 11 marzo 2002.
  SARRICA 


Cliccare qui per visualizzare l'allegata circolare

(2002.11.601)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 28 gennaio 2002.
Piano operativo per la validazione di tutte le unità di sangue con tecniche NAT.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107: Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il piano sanitario regionale di cui al decreto presidenziale 11 maggio 2000;
Vista la circolare del Ministero della sanità n. 17 del 30 ottobre 2000: Adeguamento dei livelli di sicurezza trasfusionale in presenza di metodiche atte alle indagini sui costituenti virali per HCV;
Vista la circolare di cui alla nota 4N38/923 del 29 agosto 2001 dell'Ispettorato regionale sanitario;
Vista la proposta di piano operativo per la validazione di tutte le unità di sangue con tecnica NAT di cui alla nota 4N38/1053 del 26 settembre 2001;
Vista la circolare del Ministero della salute n. 14 del 19 dicembre 2001: Indicazioni integrative alla circolare 30 ottobre 2000, n. 17;
Considerato che è necessario assicurare, in ambito regionale, anche agli emocomponenti, lo stesso livello di sicurezza del plasma destinato alla produzione di emoderivati;

Decreta:


Art. 1

Per le ragioni di cui in premessa, è approvato l'allegato "Piano operativo per la validazione di tutte le unità di sangue con tecniche NAT", che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 gennaio 2002.
  CITTADINI 

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(2002.6.393)
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DECRETO 28 gennaio 2002.
Autorizzazione all'Amap S.p.A., con sede in Palermo, all'utilizzo, in deroga dei parametri di sodio e cloruri, delle acque provenienti dalla sorgente Presidiana miscelate con le acque della sorgente Scillato e quelle potabilizzate del fiume Imera.

L'ISPETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. del LL.SS., approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934;
Visto il D.P.R. n. 236 del 24 maggio 1988, artt. 16, 17 e 18;
Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2001 Ministero della sanità, con il quale si autorizza la Regione siciliana all'esercizio dei poteri di deroga per quanto concerne l'utilizzo delle acque della sorgente Presidiana, miscelata con le acque della sorgente Scillato e le acque potabilizzate del fiume Imera, in deroga per i parametri sodio e cloruri utilizzate dall'Amap S.p.A. per l'approvvigionamento idropotabile dei comuni di Palermo, Bagheria, Casteldaccia, Santa Flavia e Villabate;
Vista l'istanza dell'Amap S.p.A., con sede in Palermo, via Volturno, 2, tendente ad ottenere l'autorizzazione in deroga dei parametri sodio e cloruri per l'utilizzo delle acque provenienti dalla sorgente Presidiana miscelate con le acque della sorgente Scillato e le acque potabilizzate del fiume Imera, per l'approvvigionamento idropotabile dei comuni di Palermo, Bagheria, Casteldaccia, Santa Flavia e Villabate;
Visto il piano d'intervento per il rientro dei valori di parametri sodio e cloruri entro le C.M.A. di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 236/88 presentato dall'Amap S.p.A., concernente la realizzazione di un impianto di potabilizzazione delle acque della sorgente Presidiana all'interno del serbatoi Molara a Termini Imerese;

Decreta:


Art. 1

L'Amap S.p.A. con sede in via Volturno, 2 - Palermo, è autorizzata all'utilizzo in deroga dei parametri sodio e cloruri, delle acque provenienti dalla sorgente Presidiana miscelate con le acque della sorgente Scillato e le acque potabilizzate del fiume Imera, per approvvigionamento idropotabile dei comuni di Bagheria,Casteldaccia, Santa Flavia, Villabate e Palermo come dalla seguente tabella:

  Parametro | Valore | ed espressione | massimo | Comuni risultati | ammissibile |  
Sodio (mg/l) NA  245 mg/l per i comuni di Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria e Villabate 
Cloruri (mg/l) CL  278 mg/l per il comune di Palermo 
Cloruri (mg/l) CL  436 mg/l per i comuni di Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria e Villabate 


Art. 2

I piani d'intervento presentati dall'Amap S.p.A. per assicurare il rientro nei valori delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato 1 D.P.R. n. 236/88 dei parametri sodio e cloruri delle acque potabili di cui all'art. 1 dovranno essere realizzate entro il 25 dicembre 2003, data di scadenza del presente decreto.

Art. 3

L'Amap S.p.A., entro il 31 dicembre di ogni anno, dovrà relazionare lo scrivente Assessorato regionale della sanità, il Ministero della salute e Ministero del l'am biente sullo stato di attuazione dei piani d'intervento.
Il presente decreto sarà inviato all'Amap S.p.A., al Ministero della salute, al Ministero dell'ambiente e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 28 gennaio 2002.
  AMARI 

(2002.6.395)
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DECRETO 5 febbraio 2002.
Dichiarazione del territorio di Caronia quale comune sotto restrizione per Blue tongue.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE relativa a misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali;
Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione n. 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone;
Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001, che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 600.6/BT/1625 del 31 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato reso obbligatorio il piano di sorveglianza per il virus della febbre catarrale degli ovini nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle zone a maggior rischio d'introduzione dell'infezione nonché il piano di sorveglianza entomologica;
Visto il decreto n. 35694 del 10 agosto 2001, con cui sono state rese obbligatorie, nel territorio della Regione siciliana, le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la Blue tongue, previste dall'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001;
Visto il piano straordinario di controllo per lo spostamento degli animali per transumanza dalla provincia di Messina verso territori di alcune province siciliane, emanato con nota prot. n. 2790 del 23 novembre 2001;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 600.6.BT/3229 del 26 novembre 2001, con la quale viene precisato che i comuni di destinazione degli animali transumanti dalla provincia di Messina devono essere dichiarati, con apposito atto formale, zone di restrizione per Blue tongue e, pertanto, sottoposti ai vincoli previsti dalla direttiva n. 2000/75/CE;
Vista la nota prot. n. 273 del 29 gennaio 2002 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, con cui è stato trasmesso il nulla osta rilasciato dal comune di Caronia per lo spostamento di animali di proprietà della ditta Calcò Sebastiano, provenienti dal comune di Alcara Li Fusi;
Considerato che il territorio del comune diCaronia (ME), sede di destinazione per motivi di transumanza di animali sensibili alla Blue tongue provenienti dalla provincia di Messina, non risulta incluso nell'elenco dei comuni sotto restrizione pubblicato, in data 28 gennaio 2002, nella pagina internet http://www.izs.it/fra-emerg.html;
Tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della malattia;
Ritenuto di dovere procedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, il territorio del comune di Caronia (ME), non incluso nell'elenco dei comuni sotto restrizione, pubblicato, su disposizione del Ministero della salute, nella pagina internet http://www.izs.it/fra-emerg.html, sede di destinazione, per motivi di transumanza, di animali sensibili alla Blue tongue, in provenienza dalla provincia di Messina, è da considerarsi territorio a rischio e, pertanto, dichiarato: "comune sotto restrizione per Blue tongue".

Art. 2

Fermo restando l'applicazione delle misure sanitarie previste nel piano di sorveglianza sierologica ed entomologica, nonché delle disposizioni di cui al sistema nazionale di sorveglianza per Blue tongue e di quelle specifiche previste dal piano straordinario di spostamento dalla provincia di Messina per motivi di transumanza, nell'ambito territoriale indicato al precedente art. 1 è fatto obbligo, tra l'altro, di applicare le seguenti misure:
a)  aggiornamento dell'identificazione e registrazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
b)  divieto di spostamento degli animali appartenenti alle specie sensibili;
c)  indagine sierologica sugli animali appartenenti alle specie sensibili oggetto di spostamento per transumanza dalla provincia di Messina, dopo il 21° giorno dall'arrivo, al fine di rilevare o escludere la circolazione virale;
d)  ove possibile, mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili all'interno dei ricoveri durante le ore di attività dei vettori;
e)  in deroga al punto b), gli animali appartenenti alle specie sensibili potranno essere spostati, per essere avviati alla macellazione, in un impianto posto all'interno di un comune sotto restrizione per Blue tongue o di un territorio con infezione da Blue tongue in atto; tale spostamento dovrà avvenire alle condizioni previste dal Ministero della salute per lo spostamento degli animali da avviare alla macellazione nell'ambito delle zone con infezione da Blue tongue in atto.

Art. 3

Le disposizioni previste dal presente decreto saranno revocate dopo l'avvenuta comunicazione da parte del servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina attestante il pieno rispetto delle condizioni previste per lo spostamento per transumanza e dopo che le visite cliniche effettuate e le indagini sierologiche, condotte dopo il 21° giorno dall'arrivo, sugli animali oggetto di spostamento per transumanza, abbiano dato esito favorevole.

Art. 4

Il sindaco del comune di Caronia (ME), il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, gli agenti della forza pubblica sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 febbraio 2002.
  BAGNATO 

(2002.6.392)
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DECRETO 5 febbraio 2002.
Dichiarazione del territorio di Castell'Umberto quale comune sotto restrizione per Blue tongue.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE relativa a misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali;
Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione n. 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone;
Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001, che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 600.6/BT/1625 del 31 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato reso obbligatorio il piano di sorveglianza per il virus della febbre catarrale degli ovini nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle zone a maggior rischio d'introduzione dell'infezione nonché il piano di sorveglianza entomologica;
Visto il decreto n. 35694 del 10 agosto 2001, con cui sono state rese obbligatorie, nel territorio della Regione siciliana, le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la Blue tongue, previste dall'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001;
Visto il piano straordinario di controllo per lo spostamento degli animali per transumanza dalla provincia di Messina verso territori di alcune province siciliane, emanato con nota prot. n. 2790 del 23 novembre 2001;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 600.6.BT/3229 del 26 novembre 2001, con la quale viene precisato che i comuni di destinazione degli animali transumanti dalla provincia di Messina devono essere dichiarati, con apposito atto formale, zone di restrizione per Blue tongue e, pertanto, sottoposti ai vincoli previsti dalla direttiva n. 2000/75/CE;
Vista la nota prot. n. 273 del 29 gennaio 2002, dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, con cui è stato trasmesso il nulla osta rilasciato del comune di Castell'Umberto (ME) per lo spostamento di bovini di proprietà del sig. Tranchitta Santo, provenienti dal comune di Tortorici;
Considerato che il territorio del comune diCastell'Umberto (ME), sede di destinazione per motivi di transumanza di animali sensibili alla Blue tongue provenienti dalla provincia di Messina, non risulta incluso nell'elenco dei comuni sotto restrizione pubblicato, in data 28 gennaio 2002, nella pagina internet http://www. izs.it/fra-emerg.html;
Tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della malattia;
Ritenuto di dovere procedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, il territorio del comune di Castell'Umberto (ME), non incluso nell'elenco dei comuni sotto restrizione, pubblicato, su disposizione del Ministero della salute, nella pagina internet http://www.izs.it/fra-emerg.html, sede di destinazione, per motivi di transumanza, di animali sensibili alla Blue tongue, in provenienza dalla provincia di Messina, è da considerarsi territorio a rischio e, pertanto, dichiarato: "comune sotto restrizione per Blue tongue".

Art. 2

Fermo restando l'applicazione delle misure sanitarie previste nel piano di sorveglianza sierologica ed entomologica, nonché delle disposizioni di cui al sistema nazionale di sorveglianza per Blue tongue e di quelle specifiche previste dal piano straordinario di spostamento dalla provincia di Messina per motivi di transumanza, nell'ambito territoriale indicato al precedente art. 1 è fatto obbligo, tra l'altro, di applicare le seguenti misure:
a)  aggiornamento dell'identificazione e registrazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
b)  divieto di spostamento degli animali appartenenti alle specie sensibili;
c)  indagine sierologica sugli animali appartenenti alle specie sensibili oggetto di spostamento per transumanza dalla provincia di Messina, dopo il 21° giorno dall'arrivo, al fine di rilevare o escludere la circolazione virale;
d)  ove possibile, mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili all'interno dei ricoveri durante le ore di attività dei vettori;
e)  in deroga al punto b), gli animali appartenenti alle specie sensibili potranno essere spostati, per essere avviati alla macellazione, in un impianto posto all'interno di un comune sotto restrizione per Blue tongue o di un territorio con infezione da Blue tongue in atto; tale spostamento dovrà avvenire alle condizioni previste dal Ministero della salute per lo spostamento degli animali da avviare alla macellazione nell'ambito delle zone con infezione da Blue tongue in atto.

Art. 3

Le disposizioni previste dal presente decreto saranno revocate dopo l'avvenuta comunicazione da parte del servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina attestante il pieno rispetto delle condizioni previste per lo spostamento per transumanza e dopo che le visite cliniche effettuate e le indagini sierologiche, condotte dopo il 21° giorno dall'arrivo, sugli animali oggetto di spostamento per transumanza, abbiano dato esito favorevole.

Art. 4

Il sindaco del comune di Castell'Umberto (ME), il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, gli agenti della forza pubblica sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 febbraio 2002.
  BAGNATO 

(2002.6.389)
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DECRETO 5 febbraio 2002.
Dichiarazione del territorio di Gagliano Castelferrato quale comune sotto restrizione per Blue tongue.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE relativa a misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali;
Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione n. 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone;
Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001, che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 600.6/BT/1625 del 31 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato reso obbligatorio il piano di sorveglianza per il virus della febbre catarrale degli ovini nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle zone a maggior rischio d'introduzione dell'infezione nonché il piano di sorveglianza entomologica;
Visto il decreto n. 35694 del 10 agosto 2001, con cui sono state rese obbligatorie, nel territorio della Regione siciliana, le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la Blue tongue, previste dall'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001;
Visto il piano straordinario di controllo per lo spostamento degli animali per transumanza dalla provincia di Messina verso territori di alcune province siciliane, emanato con nota prot. n. 2790 del 23 novembre 2001;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 600.6.BT/3229 del 26 novembre 2001, con la quale viene precisato che i comuni di destinazione degli animali transumanti dalla provincia di Messina devono essere dichiarati, con apposito atto formale, zone di restrizione per Blue tongue e, pertanto, sottoposti ai vincoli previsti dalla direttiva n. 2000/75/CE;
Vista la nota dell'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna, prot. n. 300/VET/A del 1° febbraio 2002 con cui è stato comunicato che nel territorio del comune di Gagliano Castelferrato (EN) sono pervenuti animali sensibili alla Blue tongue di proprietà del sig. Calandra Filadelfio (C.A.078/ME/066), provenienti dal comune di San Fratello (ME);
Considerato che il territorio del comune diGagliano Castelferrato (EN), sede di destinazione per motivi di transumanza di animali sensibili alla Blue tongue provenienti dalla provincia di Messina, non risulta incluso nell'elenco dei comuni sotto restrizione pubblicato nella pagina internet http://www.izs.it/fra-emerg.html;
Tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della malattia;
Ritenuto di dovere procedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, il territorio del comune di Gagliano Castelferrato (EN), non incluso nel l'elenco dei comuni sotto restrizione, pubblicato, su disposizione del Ministero della salute, nella pagina internet http://www.izs.it/fra-emerg.html, sede di destinazione, per motivi di transumanza, di animali sensibili alla Blue tongue, in provenienza dalla provincia di Messina, è da considerarsi territorio a rischio e, pertanto, dichiarato: "comune sotto restrizione per Blue tongue".

Art. 2

Fermo restando l'applicazione delle misure sanitarie previste nel piano di sorveglianza sierologica ed entomologica, nonché delle disposizioni di cui al sistema nazionale di sorveglianza per Blue tongue e di quelle specifiche previste dal piano straordinario di spostamento dalla provincia di Messina per motivi di transumanza, nell'ambito territoriale indicato al precedente art. 1 è fatto obbligo, tra l'altro, di applicare le seguenti misure:
a)  aggiornamento dell'identificazione e registrazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
b)  divieto di spostamento degli animali appartenenti alle specie sensibili;
c)  indagine sierologica sugli animali appartenenti alle specie sensibili oggetto di spostamento per transumanza dalla provincia di Messina, dopo il 21° giorno dall'arrivo, al fine di rilevare o escludere la circolazione virale;
d)  ove possibile, mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili all'interno dei ricoveri durante le ore di attività dei vettori;
e)  in deroga al punto b), gli animali appartenenti alle specie sensibili potranno essere spostati, per essere avviati alla macellazione, in un impianto posto all'interno di un comune sotto restrizione per Blue tongue o di un territorio con infezione da Blue tongue in atto; tale spostamento dovrà avvenire alle condizioni previste dal Ministero della salute per lo spostamento degli animali da avviare alla macellazione nell'ambito delle zone con infezione da Blue tongue in atto.

Art. 3

Le disposizioni previste dal presente decreto saranno revocate dopo l'avvenuta comunicazione da parte del servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna attestante il pieno rispetto delle condizioni previste per lo spostamento per transumanza e dopo che le visite cliniche effettuate e le indagini sierologiche, condotte dopo il 21° giorno dall'arrivo, sugli animali oggetto di spostamento per transumanza, abbiano dato esito favorevole.

Art. 4

Il sindaco del comune di Gagliano Castelferrato (EN), il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna, gli agenti della forza pubblica sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 febbraio 2002.
  BAGNATO 

(2002.6.391)
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DECRETO 5 febbraio 2002.
Dichiarazione del territorio di Sant'Agata di Militello quale comune sotto restrizione per Blue tongue.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE relativa a misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali;
Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione n. 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone;
Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001, che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 600.6/BT/1625 del 31 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato reso obbligatorio il piano di sorveglianza per il virus della febbre catarrale degli ovini nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle zone a maggior rischio d'introduzione dell'infezione nonché il piano di sorveglianza entomologica;
Visto il decreto n. 35694 del 10 agosto 2001, con cui sono state rese obbligatorie, nel territorio della Regione siciliana, le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la Blue tongue, previste dall'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001;
Visto il piano straordinario di controllo per lo spostamento degli animali per transumanza dalla provincia di Messina verso territori di alcune province siciliane, emanato con nota prot. n. 2790 del 23 novembre 2001;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 600.6.BT/3229 del 26 novembre 2001, con la quale viene precisato che i comuni di destinazione degli animali transumanti dalla provincia di Messina devono essere dichiarati, con apposito atto formale, zone di restrizione per Blue tongue e, pertanto, sottoposti ai vincoli previsti dalla direttiva n. 2000/75/CE;
Vista la nota prot. n. 273 del 29 gennaio 2002 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, con cui è stato trasmesso il nulla osta rilasciato dal comune di Sant'Agata di Militello per lo spostamento di bovini di proprietà del sig. Blandi Tommaso, provenienti dal comune di Tortorici;
Considerato che il territorio del comune diSant'Agata di Militello (ME), sede di destinazione per motivi di transumanza di animali sensibili alla Blue tongue provenienti dalla provincia di Messina, non risulta incluso nell'elenco dei comuni sotto restrizione pubblicato, in data 28 gennaio 2002, nella pagina internet http://www.izs.it/fra-emerg.html;
Tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della malattia;
Ritenuto di dovere procedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, il territorio del comune di Sant'Agata di Militello (ME), non incluso nell'elenco dei comuni sotto restrizione, pubblicato, su disposizione del Ministero della salute, nella pagina internet http://www.izs.it/fra-emerg.html, sede di destinazione, per motivi di transumanza, di animali sensibili alla Blue tongue, in provenienza dalla provincia di Messina, è da considerarsi territorio a rischio e, pertanto, dichiarato: "comune sotto restrizione per Blue tongue".

Art. 2

Fermo restando l'applicazione delle misure sanitarie previste nel piano di sorveglianza sierologica ed entomologica, nonché delle disposizioni di cui al sistema nazionale di sorveglianza per Blue tongue e di quelle specifiche previste dal piano straordinario di spostamento dalla provincia di Messina per motivi di transumanza, nell'ambito territoriale indicato al precedente art. 1 è fatto obbligo, tra l'altro, di applicare le seguenti misure:
a)  aggiornamento dell'identificazione e registrazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
b)  divieto di spostamento degli animali appartenenti alle specie sensibili;
c)  indagine sierologica sugli animali appartenenti alle specie sensibili oggetto di spostamento per transumanza dalla provincia di Messina, dopo il 21° giorno dall'arrivo, al fine di rilevare o escludere la circolazione virale;
d)  ove possibile, mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili all'interno dei ricoveri durante le ore di attività dei vettori;
e)  in deroga al punto b), gli animali appartenenti alle specie sensibili potranno essere spostati, per essere avviati alla macellazione, in un impianto posto all'interno di un comune sotto restrizione per Blue tongue o di un territorio con infezione da Blue tongue in atto; tale spostamento dovrà avvenire alle condizioni previste dal Ministero della salute per lo spostamento degli animali da avviare alla macellazione nell'ambito delle zone con infezione da Blue tongue in atto.

Art. 3

Le disposizioni previste dal presente decreto saranno revocate dopo l'avvenuta comunicazione da parte del servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina attestante il pieno rispetto delle condizioni previste per lo spostamento per transumanza e dopo che le visite cliniche effettuate e le indagini sierologiche, condotte dopo il 21° giorno dall'arrivo, sugli animali oggetto di spostamento per transumanza, abbiano dato esito favorevole.

Art. 4

Il sindaco del comune di Sant'Agata di Militello (ME), il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, gli agenti della forza pubblica sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 febbraio 2002.
  BAGNATO 

(2002.6.388)
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DECRETO 5 febbraio 2002.
Dichiarazione del territorio di San Salvatore di Fitalia quale comune sotto restrizione per Blue tongue.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE relativa a misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali;
Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione n. 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone;
Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001, che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 600.6/BT/1625 del 31 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato reso obbligatorio il piano di sorveglianza per il virus della febbre catarrale degli ovini nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle zone a maggior rischio d'introduzione dell'infezione nonché il piano di sorveglianza entomologica;
Visto il decreto n. 35694 del 10 agosto 2001, con cui sono state rese obbligatorie, nel territorio della Regione siciliana, le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la Blue tongue, previste dall'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001;
Visto il piano straordinario di controllo per lo spostamento degli animali per transumanza dalla provincia di Messina verso territori di alcune province siciliane, emanato con nota prot. n. 2790 del 23 novembre 2001;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 600.6.BT/3229 del 26 novembre 2001, con la quale viene precisato che i comuni di destinazione degli animali transumanti dalla provincia di Messina devono essere dichiarati, con apposito atto formale, zone di restrizione per Blue tongue e, pertanto, sottoposti ai vincoli previsti dalla direttiva n. 2000/75/CE;
Vista la nota prot. n. 273 del 29 gennaio 2002, dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, con cui è stato trasmesso il nulla osta rilasciato del comune di San Salvatore di Fitalia (ME) per lo spostamento di animali di proprietà del sig. Carcione Antonino, provenienti dal comune di Tortorici;
Considerato che il territorio del comune diSan Salvatore di Fitalia (ME), sede di destinazione per motivi di transumanza di animali sensibili alla Blue tongue provenienti dalla provincia di Messina, non risulta incluso nell'elenco dei comuni sotto restrizione pubblicato, in data 28 gennaio 2002, nella pagina internet http://www. izs.it/fra-emerg.html;
Tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della malattia;
Ritenuto di dovere procedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, il territorio del comune di San Salvatore di Fitalia (ME), non incluso nell'elenco dei comuni sotto restrizione, pubblicato, su disposizione del Ministero della salute, nella pagina internet http://www.izs.it/fra-emerg.html, sede di destinazione, per motivi di transumanza, di animali sensibili alla Blue tongue, in provenienza dalla provincia di Messina, è da considerarsi territorio a rischio e, pertanto, dichiarato: "comune sotto restrizione per Blue tongue".

Art. 2

Fermo restando l'applicazione delle misure sanitarie previste nel piano di sorveglianza sierologica ed entomologica, nonché delle disposizioni di cui al sistema nazionale di sorveglianza per Blue tongue e di quelle specifiche previste dal piano straordinario di spostamento dalla provincia di Messina per motivi di transumanza, nell'ambito territoriale indicato al precedente art. 1 è fatto obbligo, tra l'altro, di applicare le seguenti misure:
a)  aggiornamento dell'identificazione e registrazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
b)  divieto di spostamento degli animali appartenenti alle specie sensibili;
c)  indagine sierologica sugli animali appartenenti alle specie sensibili oggetto di spostamento per transumanza dalla provincia di Messina, dopo il 21° giorno dall'arrivo, al fine di rilevare o escludere la circolazione virale;
d)  ove possibile, mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili all'interno dei ricoveri durante le ore di attività dei vettori;
e)  in deroga al punto b), gli animali appartenenti alle specie sensibili potranno essere spostati, per essere avviati alla macellazione, in un impianto posto all'interno di un comune sotto restrizione per Blue tongue o di un territorio con infezione da Blue tongue in atto; tale spostamento dovrà avvenire alle condizioni previste dal Ministero della salute per lo spostamento degli animali da avviare alla macellazione nell'ambito delle zone con infezione da Blue tongue in atto.

Art. 3

Le disposizioni previste dal presente decreto saranno revocate dopo l'avvenuta comunicazione da parte del servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina attestante il pieno rispetto delle condizioni previste per lo spostamento per transumanza e dopo che le visite cliniche effettuate e le indagini sierologiche, condotte dopo il 21° giorno dall'arrivo, sugli animali oggetto di spostamento per transumanza, abbiano dato esito favorevole.

Art. 4

Il sindaco del comune di San Salvatore di Fitalia (ME), il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, gli agenti della forza pubblica sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 febbraio 2002.
  BAGNATO 

(2002.6.390)
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DECRETO 18 febbraio 2002.
Elenco integrativo degli aspiranti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 24 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il decreto legislativo n. 512 del 27 agosto 1994, convertito senza modificazioni dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590;
Vista la legge delega 30 dicembre 1998, n. 419;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 29 giugno 2001 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 13 luglio 2001, per l'aggiornamento dell'elenco degli idonei alla nomina a direttore generale delle Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere ubicate nell'Isola di cui al decreto 12 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 22 settembre 2000;
Preso atto che sono pervenute n. 155 istanze di cui n. 2 prodotte fuori termine;
Viste le note prot. n. 1295/Gab del 19 novembre 2001, n. 1306/Gab del 19 novembre 2001 e n. 1629/Gab del 18 dicembre 2001, con le quali è stata costituita apposita commissione con il compito di procedere all'esame delle istanze pervenute e, sulla base delle domande e della documentazione prodotta, accertare il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti richiesti dalla legge;
Vista la nota datata 8 gennaio 2002, con la quale la commissione ha reso la relazione definitiva inerente la selezione per l'aggiornamento degli aspiranti alla nomina di direttore generale nelle Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 28 gennaio 2002, con la quale si è preso atto e si è apprezzato positivamente l'elenco integrativo dei candidati idonei alla nomina didirettore generale delle Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere come predisposto dalla commissione tecnica incaricata;

Decreta:


Art. 1

La selezione indetta per l'aggiornamento dell'elenco di aspiranti idonei, di cui al decreto 12 settembre 2000, alla nomina di direttore generale nelle Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere della Regione siciliana, di cui all'avviso in premessa indicato, risulta definita secondo i seguenti esiti:
-  elenco degli aspiranti idonei - allegato A;
-  elenco degli aspiranti non idonei perché non in possesso dei requisiti prescritti - allegatoA1.
-  elenco degli aspiranti le cui istanze risultano prodotte fuori termine - allegato A2.
Gli allegati A, A1 e A2 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 febbraio 2002.
  CITTADINI 

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(2002.10.565)
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DECRETO 27 febbraio 2002.
Requisiti necessari per l'erogabilità delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale nell'ambito del Servizio sanitario regionale contrassegnate con la lettera R di cui al nomenclatore tariffario allegato al decreto 11 dicembre 1997.

L'ASSESSORE PER LA SANITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 30/93;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 settembre 1996, con il quale il Ministero della sanità ha individuato le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale, nonché le prestazioni contrassegnate con la lettera R erogabili solo presso strutture specializzate specificatamente riconosciute dalla Regione per l'erogazione di tali prestazioni;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 1997, con il quale sono stati determinati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi nonché individuati i gradi di complessità nei servizi di medicina di laboratorio, prevedendo laboratori specializzati e laboratori generali di base con settori specializzati;
Visto l'art. 1, lettera c), del decreto dell'11 dicembre 1997 con cui l'Assessore per la sanità ha individuato prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario regionale, nonché le prestazioni contrassegnate con la lettera R erogabili solo presso strutture specializzate specificatamente riconosciute dalla Regione;
Considerato che bisogna procedere a determinare i requisiti strumentali che le strutture debbono possedere per erogare le prestazioni contrassegnate con la lettera R;
Ritenuto che, per una migliore erogazione e per una puntuale regolamentazione, è utile assegnare le prestazioni R a specifici settori specialistici;
Considerato che è necessario determinare l'equivalenza fra i settori specialistici di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984 e quelli previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997;
Vista la nota n. 773 Dip./I.R.S. del 15 ottobre 2001 e la successiva integrazione n. 1255 Dip./I.R.S. del 28 novembre 2001, con la quale è stato attivato un tavolo tecnico per l'applicazione dell'art. 1, lettera c), del decreto sanità 11 dicembre 1997, avente il compito di avanzare proposte sui requisiti necessari per erogare le prestazioni contrassegnate con la lettera R;
Considerato che il predetto tavolo tecnico ha ultimato i suoi lavori in data 3 gennaio 2002 licenziando una proposta di requisiti necessari per erogare le prestazioni contrassegnate con la lettera R;
Ritenuti apprezzabili i contenuti della proposta presentati dai componenti del tavolo tecnico;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa rappresentato, tutte le prestazioni di medicina di laboratorio contrassegnate con la lettera R di cui al decreto 11 dicembre 1997 sono erogabili, nell'ambito del servizio sanitario regionale, dalle strutture pubbliche e dalle strutture e dagli specialisti accreditati provvisoriamente ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94 in possesso dei requisiti di cui al presente decreto.

Art. 2

Le prestazioni contrassegnate con la lettera R possono essere erogate nelle sezioni specializzate di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984 e nei settori specializzati di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 purché forniti della strumentazione espressamente prevista nel presente decreto.Alcune prestazioni R non necessitano di strumentazione dedicata ma soltanto di reagenti specifici.

Art. 3

Le sezioni specializzate di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984 sono equiparate ed equivalenti ai settori specialistici di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 e più specificatamente:
-  chimica clinica e tossicologia compreso RIA a biochimica e tossicologia;
-  ematologia a ematologia con emocoagulazione;
-  microbiologia e sieroimmunologia a microbiologia;
-  virologia a virologia;
-  citoistopatologia a citoistopatologia;
-  genetica medica a biologia molecolare e genetica.

Art. 4

Le prestazioni contrassegnate con la lettera R possono essere effettuate, in relazione al tipo di prestazioni che si intendono erogare, presso uno o più settori di seguito indicati:
A) biochimica clinica e tossicologia;
B)  ematologia ed emocoagulazione;
C)  immunoematologia;
D)  microbiologia;
E)  virologia;
F)  citoistopatologia;
G)  biologia molecolare e genetica (settore unico).
Ciascuna prestazione R è erogabile da uno o più settori come riportato nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto. In tale allegato, nella colonna a sinistra dopo il codice regionale, sono indicati i settori specialistici mediante i quali è consentita l'erogazione delle prestazioni contrassegnate con la lettera R, indicando per ciascuna prestazione, con la lettera da A a G come sopra rubricati, il settore singolo o diversi settori che ne consentano l'effettuazione.

Art. 5

I settori specialistici possono erogare le prestazioni R considerate di loro pertinenza come indicato dal precedente art. 4. Le apparecchiature richieste per l'erogazione delle singole prestazioni R vanno desunte da quelle appresso indicate per i singoli settori specialistici che vanno considerati globalmente nel caso di prestazioni afferenti a più di un settore.
A) Biochimica clinica e tossicologia
-  assorbimento atomico;
-  gas cromatografo, Hplc;
B)  C)  Ematologia ed emocoagulazione; immunoematologia
-  washer per piastrine multipozzetti;
-  sistema automatico per lo studio della coagulazione;
-  citoflurimetro;
D)  Microbiologia
-  cappa a flusso laminare classe 3;
E)  Virologia
- attrezzature già previste per tale settore specialistico;
F)  Citoistopatologia
-  microscopio elettronico a trasmissione;
-  microscopio elettronico a scansione;
-  ultramicrotomo;
-  metalizzatore;
G)  Biologia molecolare e genetica
-  termostato per colture a pressione controllata diCO2;
-  microscopio ottico invertito;
-  amplificatore di acidi nucleici;
-  apparecchio per elettroforesi in gel;
-  apparecchio per elettroforesi submarina;
-  transilluminatore;
-  microcentrigufa;
-  congelatore a -80° C;
-  2 crioconservatori;
-  contenitore per azoto liquido;
-  sequenziatore.
Il possesso di tutti gli strumenti sopra elencati per i singoli settori specialistici, deve intendersi obbligatorio in relazione e limitatamente all'esecuzione delle singole prestazioni R che il responsabile della struttura o lo specialista dichiara di erogare. All'interno della stessa struttura è consentito l'uso comune di attrezzature di pertinenza dei diversi settori specialistici.

Art. 6

A) La struttura privata pre-accreditata o lo specialista privato pre-accreditato che intendono effettuare le prestazioni contrassegnate con la lettera R, dovranno inviare apposita istanza all'Azienda unità sanitaria locale di competenza con la quale viene dichiarato il possesso delle sezioni o settori specializzati, delle attrezzature e/o di reagenti specifici necessari.
L'Azienda unità sanitaria locale dovrà procedere ad accertare il possesso dei requisiti dichiarati, e in caso positivo, ad emettere entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza il provvedimento autorizzativo.
B)  Le case di cura pre-accreditate per la patologia clinica, che intendono effettuare le prestazioni contrassegnate con la lettera R, dovranno inviare apposita istanza al Dipartimento I.R.S., con la quale viene dichiarato possesso delle sezioni o settori specializzati, delle attrezzature e/o di reagenti specifici necessari.
Il Dipartimento I.R.S., previo accertamento dei requisiti dichiarati, rilascerà i provvedimenti autorizzativi.
C)  I direttori generali delle Aziende sanitarie pubbliche, che intendono effettuare le prestazioni contrassegnate con la lettera R, possedendo i requisiti richiesti dal presente atto, dovranno inviare al Dipartimento I.R.S. l'atto deliberativo con cui è stata data attuazione al disposto del presente decreto entro trenta giorni dalla sua adozione.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 27 febbraio 2002.
  CITTADINI 


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(2002.10.583)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 23 gennaio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico dell'area a valle della via Imera fino al quadrivio Spinasanta nel comune di Agrigento.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 39895 del 20 settembre 2001, con la quale il sindaco del comune di Agrigento, chiede la revisione del piano straordinario per l'area a valle della via Imera fino al quadrivio Spinasanta, al fine di consentire la realizzazione della rete fognante;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, trasmessa con nota prot. n. 8395/01 del 22 novembre 2001, riguardante la revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico dell'area a valle della via Imera fino al quadrivio Spinasanta nel territorio comunale di Agrigento, effettuata sulla base dello studio geologico del dott. Bellini e della relazione allegata al P.R.G. di Agrigento, redatto dal prof. V. Cotecchia e in corso di istruttoria nello stesso ufficio del Genio civile;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico dell'area a valle della via Imera fino al quadrivio Spinasanta nel comune di Agrigento, in conformità alla proposta dell'ufficio del Genio civile, con la riperimetrazione delle aree in frana soggette a rischio moderato.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto allegate, in scala 1:5.000.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 gennaio 2002.
  PERGOLIZZI 

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(2002.6.359)
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DECRETO 24 gennaio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Cesarò.

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(2002.5.270)
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DECRETO 25 gennaio 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti legge 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 36 e 37 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. n. 34067 del 10 dicembre 2001, assunto al protocollo generale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente al n. 70854 dell'11 dicembre 2001, con il quale il comune di Modica ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 37, comma 4°, della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, gli atti ed elaborati riguardanti la variante al vigente strumento urbanistico generale, adottata con la delibera consiliare n. 86 del 6 agosto 2001;
Vista la delibera n. 86 del 6 agosto 2001, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all'art. 18 della legge regionale n. 44/91 giusta attestazione del segretario generale in calce alla stessa, con la quale il consiglio comunale ha adottato, richiamando le procedure previste dall'art. 37 della legge regionale n. 10/2000, la variante alle previsioni del vigente strumento urbanistico del comune di Modica riguardante il cambio di destinazione d'uso di un'area da zona agricola a zona commerciale/artigianale, per l'ampliamento dell'esistente immobile della ditta Cappello sede della concessionaria Peugeot, sita in via Sorda Sampieri e distinta in catasto al foglio 123, particelle 294 e 445;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, prot. 1567 del 7 dicembre 2001, a firma del segretario generale in ordine alla regolarità delle procedure di pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni od opposizioni durante il periodo di pubblicazione;
Visto il parere dell'ufficio del Genio civile di Ragusa, prot. n. 12162 del 9 luglio 2001, espresso favorevolmente ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, sul progetto di variante urbanistica in argomento;
Vista la nota prot. n. 847 del 5 aprile 2001, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali - Sezione beni paesistici, naturali, naturalistici ed urbanistici di Ragusa, ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 e del Regolamento n. 1357/40, ha espresso parere favorevole sul progetto afferente la variante in argomento;
Vista la nota prot. 13 del 22 gennaio 2002, con la quale l'unità operativa 4.2 del Dipartimento urbanistica di questo Assessorato ha trasmesso, unitamente agli atti ed elaborati inerenti la richiesta, al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 3 del 21 gennaio 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
-  l'opera in argomento ricade in area classificata zona "E3" dall'attuale piano regolatore generale, approvato con decreti n. 16 dell'1 febbraio 1977 e n. 143 del 14 luglio 1977, ed insiste su un'area estesa per complessivi 5.000 mq.;
-  in atto l'attività ha sede in alcuni fabbricati autorizzati con C.E. n. 84 del 16 maggio 1986 e dalla C.E. in sanatoria n. 53 dell'11 marzo 1998;
-  nell'ambito della riorganizzazione della rete im prenditoriale Peugeot la casa automobilistica ha imposto, per il mantenimento della concessionaria intestata alla ditta Cappello l'adeguamento a determinati standards internazionali necessari alla vendita, all'assistenza ed alla manutenzione dei loro veicoli ed all'adeguamento degli uffici amministrativi e di vendita con annessi locali di parcheggio, di pronto intervento e di diagnosi tecnica;
-  per il suddetto adeguamento la ditta Cappello dovrà procedere ad un ampliamento in sopraelevazione comportante un aumento della cubatura ed una necessaria variazione degli indici di fabbricabilità consentita (fissato in 0,10 mc./mq. per gli interventi in deroga nelle zone agricole), prevedendo a compimento dei lavori una cubatura complessiva di mc. 14.190 (cioè 2,84 mc./mq.);
-  all'interno dell'immobile oggetto dell'ampliamento sono presenti opere edili abusivamente realizzate che, secondo quanto in progetto, saranno demolite;
-  il progetto ha ottenuto pareri favorevoli sia dall'ufficio del Genio civile di Ragusa che dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, con i provvedimenti sopra richiamati;
Per tutto quanto sopra, questa unità operativa è del parere che la richiesta di variante al piano regolatore generale, avanzata ai sensi dell'art. 37, 4° comma, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, relativa al cambio di destinazione d'uso di un'area da zona agricola a zona commerciale/artigianale per l'ampliamento dell'esistente concessionaria Peugeot, immobile di proprietà della ditta Cappello sito in Modica, via Sorda Sampieri n. 128 all'interno dell'area distinta in catasto al foglio di mappa n. 123, particelle n. 294 e n. 445, sia meritevole di approvazione.";
Visto il voto n. 531 del 24 gennaio 2002, con il quale il Consiglio regionale, condividendo la proposta resa dall'unità operativa 4.2/DRU, ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante deliberata dal consiglio comunale di Modica, ai sensi dell'art 37, comma 4°, della legge regionale n. 10/2000, con l'atto n. 86 del 6 agosto 2001;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 531 del 24 gennaio 2002;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e nell'ambito delle procedure indicate dall'art. 37 della legge regionale n. 10/2000, è approvata e resa esecutiva, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 531 del 24 gennaio 2002, la variante alle previsioni del piano regolatore generale del comune di Modica, adottata con la deliberazione consiliare n. 86 del 6 agosto 2001, riguardante il cambio di destinazione d'uso di un'area da zona agricola a zona commerciale/artigianale, per l'ampliamento dell'esistente immobile della ditta Cappello sede della concessionaria Peugeot, sita in Via Sorda Sampieri e distinta in catasto al foglio 123, particelle 294 e 445.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 3 del 21 gennaio 2002 resa dalll'unità operativa 4.2/D.R.U., ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
2)  parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 531 del 24 gennaio 2002;
3)  delibera consiliare n. 86 del 6 agosto 2001;
4)  relazione tecnica;
5)  stralcio carta I.G.M. a scala 1:25.000 e stralcio piano regolatore generale a scala 1:10.000 con individuazione dell'area interessata;
6)  stralcio piano regolatore generale vigente, stato di fatto a scala 1:5.000 con visualizzazione dell'area interessata;
7)  stralcio catastale scala 1:2.000 con individuazione delle particelle interessate;
8)  stato di fatto, piante ai piani scala 1:100;
9)  stato di fatto, prospetti e sezioni scala 1:100;
10)  progetto, planimetrie e indici scala 1:100 e 1:500;
11)  progetto, prospetti e sezioni scala 1:100;
12)  indagine geognostica firma del geol. Antonino Spadaro.

Art.  3

Il comune di Modica resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 gennaio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.6.364)
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DECRETO 25 gennaio 2002.
Modifica del decreto 19 settembre 2001, concernente approvazione del programma costruttivo per la realizzazione di n. 32 alloggi di edilizia convenzionata in località Marina di Ragusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi urbanistiche nazionali vigenti;
Vista la legge regionale n. 71/78 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 1/86 del 28 gennaio 1986 ed in particolare l'art. 5;
Vista la legge regionale n. 22/96 del 6 maggio 1996 ed in particolare l'art. 25;
Vista la sindacale prot. n. 41870 del 3 luglio 2001, con la quale il comune di Ragusa ha inoltrato il programma costruttivo di iniziativa privata cooperative Azalea e Zenit per la realizzazione di 32 alloggi di edilizia residenziale ammessi a finanziamento pubblico in contrada Nave, via Caboto in località Marina di Ragusa, giusta delibera consiliare n. 25 del 31 maggio 2001;
Vista la sindacale prot. n. 48627, del 3 agosto 2001, assunta al protocollo dell'Arta al n. 46212 del 6 agosto 2001, con la quale è stata inviata la documentazione integrativa richiesta con assessoriale prot. n. 45728 dell'1 agosto 2001;
Visto il decreto n. 481/D.R.U. del 19 settembre 2001, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, è stato approvato, con le prescrizioni di cui al parere n. 25/Gr. XXVII del 13 settembre 2001 riportate nel decreto stesso, il programma costruttivo di iniziativa privata cooperative Azalea e Zenit per la realizzazione di n. 32 alloggi di edilizia residenziale;
Vista la sindacale prot. n. 78815 del 21 dicembre 2001, con la quale si chiedeva l'abolizione della prescrizione di cui al punto 7) dei considerata del decreto n. 481/D.R.U. del 19 settembre 2001, relativamente all'altezza massima degli edifici dal piano di posa alla linea di colmo della copertura a falde di ml. 5;
Visto il parere prot. n. 2 del 21 gennaio 2002, con il quale l'U.O.4.2/D.R.U. valuta favorevolmente la motivazione addotta dal comune in quanto "...Il progetto prevede la costruzione di villette bifamiliari aventi un'altezza di ml. 2,95 di gran lunga inferiore a quella massima (5 ml.) prevista dalle norme tecniche di attuazione del programma costruttivo in oggetto; prevede, inoltre, la realizzazione della copertura a tetto con una pendenza inferiore al 35% così come consentito dal regolamento edilizio del piano regolatore di questo comune...";
Ritenuto di condividere integralmente il succitato parere n. 2/02 che si riporta per stralcio:
"...Omissis...
Considerato che, da quanto rappresentato con sindacale prot. n. 78815/01 il progetto delle unità abitative risulta conforme alle norme urbanistiche vigenti nel territorio comunale di Ragusa e che la richiesta non inficia in via generale i dati progettuali, si ritiene, pertanto, accettabile l'abolizione dell'altezza massima degli edifici dal piano di posa alla linea di colmo di ml. 5 a condizione che la pendenza della copertura delle falde del tetto non superi il 35%.";

Decreta:


Art. 1

La prescrizione contenuta nell'art. 1 del decreto n. 481/D.R.U. del 19 settembre 2001, relativa all'altezza massima dal piano di posa alla linea di colmo fissata in ml. 5, è abolita a condizione che la pendenza della copertura delle falde del tetto non superi il 35%.

Art. 2

Restano valide le ulteriori statuizioni del decreto n. 481/D.R.U. del 19 settembre 2001.
Palermo, 25 gennaio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.6.363)
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DECRETO 31 gennaio 2002.
Autorizzazione del progetto relativo ai lavori di sistemazione idraulico-forestale del torrente Inganno, interessante i territori dei comuni di Acquedolci, S. Agata di Militello e S. Fratello.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. 690 del 13 ottobre 1994, con il quale il Consorzio di bonifica montana n. 31 del versante dei monti Nebrodi di Mistretta, nel trasmettere il piano tecnico delle opere, ha avanzato richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, e, contestualmente ha chiesto il rilascio del nulla osta di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica forestale dell'alto corso del torrente Inganno e suoi affluenti con recupero ambientale, interessanti i comuni di S. Fratello, S. Agata di Militello e Acquedolci;
Premesso:
-  con la nota del gruppo XXX/DRU prot. n. 81595 del 2 dicembre 1994, è stato richiesto ai comuni di S. Fratello, S. Agata di Militello e Acquedolci, interessati territorialmente dal progetto in argomento, di esprimere il proprio avviso, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
-  con la delibera n. 43 dell'8 luglio 1995 il consiglio comunale di San Fratello ha espresso parere sfavorevole alla realizzazione dei lavori di che trattasi;
-  con la delibera n. 71 del 27 giugno 1995 il consiglio comunale di S. Agata di Militello, senza esprimere l'avviso previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, ha determinato di rinviare il progetto agli organi competenti;
-  con la delibera n. 53 del 14 ottobre 1995 il consiglio comunale di Acquedolci, non avendo provveduto nei termini di legge, ha demandato a questo Assessorato le determinazioni in merito alla richiesta del Con sorzio;
-  con la nota prot. n. 450 del 10 ottobre 1995 il gruppo XXX/DRU di questo Assessorato, in dipendenza della mancata acquisizione degli avvisi favorevoli da parte dei comuni interessati territorialmente, ha sottoposto l'argomento all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 come integrato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
-  con la nota prot. n. 1074/VIA del 27 febbraio 1995 il gruppo di lavoro IX di questo Assessorato, in esito alla richiesta in argomento, ha espresso, fornendo indicazioni circa l'esecuzione di alcuni lavori, il proprio parere in ordine al rilascio del nulla osta in materia di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93;
-  con nota n. 10675 del 9 agosto 1994 la Direzione compartimentale dell'A.N.A.S. di Palermo, ha rilasciato il proprio nulla osta ai lavori di sistemazione della soglia del ponte sul torrente Inganno alla progressiva al km. 124+896 della S.S. n. 113;
-  la nota prot. n. 2369/90 dell'1 agosto 1990, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 e della legge n. 431 dell'8 agosto 1985, ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere di cui al progetto perché compatibile con i criteri di tutela adottati;
-  la nota prot. n. 22983 dell'11 gennaio 1994 con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi degli artt. 57 e 93 del testo unico n. 523/94 e dell'art. 18 della legge n. 64/74, ha rilasciato il proprio nulla osta sul progetto in argomento;
-  la nota prot. n. 22443/34299 del 3 ottobre 1994, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi degli artt. 57 e 93 del testo unico n. 523/94, sul progetto in argomento;
-  il Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 394 del 18 settembre 1996, condiviso con l'assessoriale n. 2861/U del 26 marzo 1997, non ha ritenuto meritevole di autorizzazione, per le motivazioni nello stesso voto riportate, la variante in argomento;
-  con riferimento a quanto espresso nel suddetto voto il Consorzio di bonifica montana, con foglio n. 64 del 6 aprile 1998, ha trasmesso della documentazione integrativa richiedendo nel contempo il riesame della pratica;
-  con il voto n. 85 del 21 aprile 1999, condiviso con assessoriale n. 7099 del 28 maggio 1999, il Consiglio regionale dell'urbanistica, ritenendo le integrazioni prodotte non rispondenti ai "considerata" del precedente voto, ha espresso il parere di restituire la variante proposta dal Consorzio;
Visto il foglio prot. n. 1446 del 29 ottobre 1999, con il quale il Consorzio di bonifica, nel richiedere il riesame dell'autorizzazione, ha trasmesso a questo Assessorato la documentazione nello stesso foglio indicata;
Vista la nota prot. n. 2195/99 del 2 luglio 1990, con la quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 e della legge n. 431 dell'8 agosto 1985, esprime parere favorevole sul progetto di che trattasi;
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 231 del 20 dicembre 1999, che di seguito parzialmente si trascrive:
"....Omissis...
Premesso che:
Con decreto n. 1325 del 5 novembre 1988 veniva approvato un progetto generale ed un primo stralcio esecutivo per i lavori di sistemazione idraulica dell'alto corso del torrente Inganno e dei suoi affluenti.
Poiché le opere di primo stralcio ricadevano entro la zona B del Parco dei Nebrodi, il Consorzio di bonifica montana del versante tirrenico dei Nebrodi rielaborava il progetto, modificando la localizzazione delle opere. Veniva pertanto approvato dal C.T.A. AA.FF., con voto n. 3859 del 26 ottobre 1990, il progetto generale della sistemazione idraulico-forestale dell'alto corso del torrente Inganno e i suoi affluenti e la variante al primo stralcio, relativa alla sistemazione del tratto compreso tra il vallone Oliveto e la contrada Cosentino, che veniva finanziato con decreto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste n. 1722 del 28 dicembre 1990. Detti lavori sono stati già realizzati.
Il progetto di 2° stralcio dei lavori oggetto della presente richiesta di autorizzazione, è stato elaborato nel giugno 1991. Esso riguarda la sistemazione del rimanente tratto di torrente, tra la progressiva 1354 e 2900 (da contrada Cosentino alla S.S. 113) ed è stato approvato dal C.T.A. AA.FF. con voto n. 4707 del 23 luglio 1991 e finanziato con decreto n. 1553 del 7 agosto 1991; il progetto consiste nell'esecuzione di n. 50 briglie selettive, nella realizzazione di 1.490 mt. di opere di difesa di sponda nonché nella realizzazione di lavori di bonifica e di ripristino ambientale mediante sistemazione delle aree soggette a discariche.
I lavori di 2° stralcio sono già stati dati in appalto alle imprese riunite Vecoge s.r.l. e Vergas s.r.l., con contratto rep. 101612 del 19 dicembre 1992.
I lavori sono stati consegnati il 19 febbraio 1993 e il Genio civile di Messina ha dato il proprio nulla osta idraulico con provvedimento n. 22893 dell'1 gennaio 1994, con condizioni che riguardano l'eliminazione di discariche e di cumuli di detriti.
Inoltre il compartimento A.N.A.S. di Palermo con nota n. 15419 del 22 dicembre 1993, nell'esprimere il proprio parere favorevole, chiedeva modifiche alle briglie previste in prossimità del ponte sulla S.S. 113. Il nulla osta veniva rilasciato con nota n. 10657 del 9 agosto 1994, prevedendo l'esecuzione di indagini, di concerto con l'ufficio del Genio civile, per l'eventuale consolidamento delle fondazioni di ponte.
L'ufficio del Genio civile di Messina rilasciava, con note nn. 22443/34299 del 3 ottobre 1994, il proprio nulla osta alle opere di salvaguardia della struttura di fondazione della pila in alveo e della spalla del ponte interessato ai lavori, prescrivendo lo spostamento a monte della briglia in corrispondenza della sezione n. 62.
In conseguenza delle prescrizioni poste dall'A.N.A.S. e dal Genio civile, di cui ai citati pareri il Consorzio ha rielaborato il progetto di 2° stralcio predisponendo la variante in oggetto. Modifiche al progetto, oltre che per i lavori relativi ai depositi di materiali ed alle opere di protezione del ponte sulla S.S. 113, sono state apportate anche alla distribuzione delle briglie e modellando le soglie sia planimetricamente che altimetricamente (eliminando il salto di 125 cm., con l'infissione completa dei pali "Corten").
Il Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 394 del 18 settembre 1996 non riteneva meritevole di approvazione la variante al progetto di 2° stralcio per i "considerata" riportati nel voto stesso; il Consorzio di bonifica montana del versante tirrenico dei monti Nebrodi di Mistretta, in riscontro ai "considerata" del voto, trasmetteva una relazione geologica a firma del geologo Giuseppe Ruggeri e una nota esplicativa redatta dall'ufficio tecnico consortile.
Con voto n. 85 del 21 aprile 1999 il Consiglio regionale dell'urbanistica rilevava che la relazione geologica del 6 aprile 1998 e la nota esplicativa dell'U.T.C. rispondevano solo in parte ai "considerata" del precedente voto del Consiglio regionale dell'urbanistica dal momento che la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) non risultava integrata con lo studio degli aspetti geomorfologici relativi all'interazione tra la dinamica fluviale e l'ambito complessivo, anche in relazione ai potenziali fenomeni di erosione derivanti dalla variazione di trasporto solido causato dall'opera.
Il Consorzio di bonifica, ora Consorzio n. 11 Messina, in riscontro ai "considerata" del predetto voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 85, con nota n. 1446 del 29 ottobre 1999 trasmetteva uno studio geologico-geomorfologico finalizzato alla definizione del l'interazione tra la dinamica fluviale ed ambito complessivo del torrente Inganno a firma del geologo Daniele Sanguedolce, ad integrazione del precedente studio di impatto ambientale producendo, altresì, il richiesto nuovo parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina.
Considerato che: l'integrazione allo studio di impatto ambientale (V.I.A.), redatta in aderenza alle richieste dei precedenti voti del Consiglio regionale dell'urbanistica, ha evidenziato che variazioni negative della portata solida del torrente Inganno eventualmente provocate dalla realizzazione del 2° stralcio, sono di scarso rilievo e del tutto ininfluenti nei confronti dei processi erosivi in atto lungo il litorale dell'abitato di S. Agata di Militello, imputabili esclusivamente alla interdizione al trasferimento verso est, operata dal molo portuale di S. Agata, nei confronti dei sedimenti del trasporto solido efficace dell'Inganno in carico alla corrente di deriva laterale; inoltre, in relazione al fatto che l'introduzione di modifiche nel tratto di monte di una unità geomorfica unitaria, quale è il torrente Inganno, non può non comportare riaggiustamenti dei rapporti erosione-trasporto-deposito lungo l'intero profilo di equilibrio, il mancato completamento del progetto di sistemazione dell'Inganno sta determinando un aumento dell'erosione nei tratti di valle non sistemati, ed a tali fenomeni sono da ricondurre i fenomeni di scalzamento delle strutture di fondazione di una pila in alveo e delle spalle del ponte sulla S.S. 113.
Atteso che detta ultima problematica è stata anche evidenziata dall'A.N.A.S. e dal Genio civile di Messina e che il progetto in parola è stato redatto in aderenza alle prescrizioni di detti enti volte alla mitigazione del rischio cui risulta in atto soggetta tale opera.
Considerato, in conclusione, che i lavori in progetto rivestono caratteri di riduzione della pericolosità ambientale connessa alla dinamica del torrente Inganno e che la variante in esame risulta munita di nuovo nulla osta della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina, rilasciato ai sensi della legge n. 1497/39 in data 2 luglio 1999, prot. n. 2195/99, non sussistendo, quindi, i presupposti ostativi di cui ai "considerata" dei precedenti voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 394 del 18 settembre 1996 e n. 85 del 21 aprile 1999.
Per tutto quanto visto, premesso e considerato è del parere che il progetto di variante del 2° stralcio della sistemazione idraulico-forestale del torrente Inganno e dei suoi affluenti sia meritevole di approvazione.";
Vista la nota del gruppo XXXIII/D.R.U. n. 21 del 27 marzo 2000, con la quale, con riguardo alle integrazioni prodotte dal Consorzio in esito ai voti del Consiglio regionale dell'urbanistica nn. 394/96, 85/99 e 231/99, sono state richieste al gruppo IX/DTA le verifiche in ordine a quanto già contenuto nella relazione prot. n. 1074/VIA del 27 febbraio 1995 relativamente agli adempimenti ex art. 30 della legge regionale n. 10/93;
Vista la nota prot. n. 71 del 21 aprile 2000, con cui il gruppo IX di questo Assessorato ha rilevato che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di V.I.A., il progetto in questione ed il relativo parere reso in precedenza con nota n. 1074/V.I.A. del 27 febbraio 1995, sarebbero stati oggetto di valutazione nel l'ambito della nuova procedura di impatto ambientale, ai sensi del D.P.R.S. 17 maggio 1999;
Visto il decreto n. 883/IX del 5 dicembre 2001, con il quale, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, è stato espresso, con prescrizioni, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto "lavori di sistemazione idraulico-forestale del torrente Inganno e dei suoi affluenti con recupero ambientale, 2° stralcio";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 231 del 20 dicembre 1999;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991, è autorizzato, in conformità al parere n. 231 del 20 dicembre 1999 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nonché alle prescrizioni contenute nei pareri degli organi in premessa richiamati, il progetto relativo ai lavori di sistemazione idraulico-forestale del torrente Inganno e dei suoi affluenti con recupero ambientale, 2° stralcio, interessante i territori dei comuni di Acquedolci, S. Agata di Militello e S. Fratello.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  voto n. 231 del 20 dicembre 1999 reso dal C.R.U.;
2)  delibera n. 43 dell'8 luglio 1995 del consiglio comunale di San Fratello;
3)  delibera n. 71 del 27 giugno 1995 del consiglio comunale di S. Agata di Militello;
4)  delibera n. 53 del 14 ottobre 1995 del consiglio comunale di Acquedolci;
Progetto lavori 2° stralcio
5)  relazione generale;
6)  1.a  -  relazione tecnica;
7)  1.c  -  relazione geologica;
8)  studio geologico tecnico;
9)  carta del reticolo idrografico - scala 1:25.000;
10)  carta geologica - scala 1:25.000;
11)  carta idrogeologica - scala 1:25.000;
12)  allegato 6.a  -  sezioni  idrogeologiche  (n.  1  n.  5);
13)  allegato 6.b  -  sezioni  idrogeologiche  (n.  6  n.  9);
14)  carta geomorfologica - scala 1:5.000;
15)  carta delle ubicazioni delle indagini geognostiche - scala 1:5.000;
16)  studio geologico geomorfologico (integrazione studio V.I.A.);
17)  tav.  1  -  carta geomorfologica - scala 1:20.000; 
18)  tav.  2  -  carta della rete drenante gerarchizzata - scala 1:20.000; 
19)  tav.  3  -  carta geologica - scala 1:20.000; 
20)  tav.  4.A  -  carta geologica di dettaglio - scala 1:4.000; 
21)  tav.  4.B  -  carta geologica di dettaglio - scala 1:4.000; 
22)  tav.  5  -  carta idrogeologica - scala 1:20.000; 
23)  tav.  6  -  carta della suscettività al dissesto - scala 1:20.000; 
24)  1.d  -  calcoli idraulici e statici; 
25)  2.a  -  corografia e bacino imbrifero; 
26)  2.a.1  -  planimetria con ubicazione aree di deposito; 
27)  2.b  -  planimetria con ubicazione cumuli materiale da asportare; 
28)  2.c  -  planimetria con ubicazione aree di boni fica; 
29)  2.d  -  profilo longitudinale con ubicazione soglie; 
30)  2.e.1  -  sezioni dei cumuli (sezione 1-30) riferite alla planimetria 2.b; 
31)  2.e.2  -  sezioni dei cumuli (sezione 31-60) riferite alla planimetria 2.b; 
32)  2.e.3  -  sezioni dei cumuli (sezione 61-85) riferite alla planimetria 2.b; 
33)  2.f.1  -  sezioni soglie (sezione 31-47) riferite alla planimetria 2.c; 
34)  2.f.2  -  sezioni soglie (sezione 48-62) riferite alla planimetria 2.c; 
35)  2.g  -  opere d'arte tipo; 

Progetto generale esecutivo
36)  tav.  2.A  -  corografia e bacino imbrifero - scala 1:25.000; 
37)  tav.  1.C  -  relazione geologica; 
38)  tav.  2.C  -  profilo - scala 1:2.000 e 1:500; 
39)  tav.  1.D  -  relazione calcolo idraulico; 
40)  tav.  2.F  -  calcoli statici e verifiche geotecniche; 

Perizia di variante e suppletiva 1° stralcio esecutivo
41)  tav.  2.A  -  corografia e bacino imbrifero - scala 1:25.000; 
42)  tav.  1.C  -  relazione geologica; 
43)  tav.  2.C  -  profilo - scale 1:2.000 e 1:500; 
44)  tav.  1.D  -  relazione calcolo idraulico; 
45)  tav.  2.D  -  opere d'arte tipo; 
46)  tav.  2.E  -  visualizzazione dell'inserimento delle opere nel contesto ambientale; 
47)  tav.  2.F  -  calcoli statici e verifiche geotecniche. 


Art. 3

Il Consorzio di bonifica n. 11 resta onerato a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il Consorzio di bonifica n. 11 ed i comuni di Acquedolci, S.Agata di Militello e San Fratello sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 gennaio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.6.365)
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DECRETO 31 gennaio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Baucina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 5966 del 30 maggio 2001, con la quale il sindaco del comune di Baucina (provincia di Palermo), ha presentato istanza finalizzata alla revisione del piano straordinario, allegando gli studi geologici a supporto del P.R.G. e uno specifico studio geologico, redatto dal geol. G. Graziano, mirato alla valutazione degli elementi geomorfologici e del rischio, limitatamente alle aree prossime all'abitato di Baucina;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo, trasmessa con nota prot. n. 12451 del 12 dicembre 2001, nella quale l'ufficio, sulla scorta della documentazione trasmessa dal comune di Baucina, ritiene che la richiesta di aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico avanzata dall'amministrazione comunale sia ammissibile;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Baucina, in provincia di Palermo, limitatamente alle aree del centro abitato e prossime ad esso, con la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto la carta dei dissesti e del rischio, in scala 1:10.000 e 1:2.000.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 gennaio 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Servizio 9, il comune di Baucina, l'ufficio del Genio civile di Palermo e la Provincia regionale di Pa lermo.
(2002.6.360)
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DECRETO 31 gennaio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Roccalumera.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 5758 del 18 giugno 2001, con la quale il sindaco del comune di Roccalumera (provincia di Messina), ha richiesto di apportare modifiche ed integrazioni al piano straordinario, precisando che la richiesta di revisione è riferita alla frazione di Allume, alla zona a nord-ovest della frazione Sciglio e ad un'area adiacente al torrente Allume e trasmettendo all'ufficio del Genio civile di Messina copia dello studio geologico a supporto del piano regolatore generale e relazione geologica con perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico redatti dal geologo C. Di Nuzzo;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, trasmessa con nota prot. n. 18240 dell'8 gennaio 2002, nella quale viene formulata una valutazione del rischio idrogeologico per i dissesti che interessano il territorio comunale di Roccalumera;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio di Roccalumera, in provincia di Messina, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio idrogeologico relative alla frazione di Allume, alla zona a nord-ovest della frazione Sciglio e ad un'area adiacente al torrente Allume, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 gennaio 2002.
  PERGOLIZZI 



Cliccare qui per visualizzare le carte allegate in formato PDF (occorre Acrobat Reader)



(2002.6.383)
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DECRETO 4 febbraio 2002.
Approvazione del piano particolareggiato di recupero del centro storico del comune di Cattolica Eraclea.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 457 del 5 agosto 1978;
Vista la legge regionale n. 86 del 6 maggio 1981;
Visto il D.P.R.S. n. 7/A del 13 gennaio 1973, con il quale è stato approvato il piano comprensoriale n. 6 vigente nel comune di Cattolica Eraclea;
Visto il foglio prot. n. 2544 del 2 marzo 2001, con il quale il comune di Cattolica Eraclea ha trasmesso a questo Assessorato, per l'esame di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano particolareggiato di recupero del centro storico zona "A";
Visti gli ulteriori fogli prot. n. 4093 del 9 maggio 2001 e prot. n. 12771 del 12 novembre 2001, con i quali, in riscontro alle richieste di questo Assessorato, sono stati forniti gli atti utili all'esame;
Vista la delibera n. 82 del 21 dicembre 1999, divenuta esecutiva nei termini di legge come attestato dal segretario direttore con apposita dichiarazione, con la quale il consiglio comunale ha adottato il piano particolareggiato di recupero del centro storico;
Visti gli atti riguardanti l'iter di pubblicazione del piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, tra i quali è compreso lo stralcio del quotidiano "La Gazzetta del Sud" datato 20 ottobre 2001;
Viste le opposizioni fatte pervenire al comune dalle seguenti ditte: Cirasella Vincenza, Gracioppo Liborio, Mulè Ninfa, Cannistraro Cirillo, Noto Gaspare, Amato Antonina, Armenio Antonino, Gentile Concetta e Giacomo Spoto ed altri;
Vista la certificazione a firma del segretario direttore, datata 12 novembre 2001, dalla quale si rileva che a seguito della pubblicazione dell'avviso di deposito sul quotidiano "La Gazzetta del Sud" non sono state presentate ulteriori opposizioni avverso il piano adottato;
Vista la deliberazione n. 46 del 28 novembre 2000, con la quale il consiglio comunale, richiamate le deduzioni formulate dal professionista incaricato, ha assunto le proprie determinazioni sulle opposizioni presentate;
Vista la nota n. 955 del 5 ottobre 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul progetto del piano particolareggiato di recupero in argomento;
Vista la nota prot. n. 4842 del 14 maggio 1999, con la quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento ha espresso, alle condizioni nella stessa nota indicate, parere favorevole sul piano particolareggiato di recupero;
Visto il parere n. 2 del 17 gennaio 2002, reso dall'unità operativa 3.1 del Dipartimento dell'urbanistica di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"....Omissis...
4  -  Obiettivi del piano
Da quanto si evince dalla relazione, dalle analisi e dagli elaborati grafici, il piano particolareggiato in esame intende perseguire le finalità della riutilizzazione ed il risanamento del centro storico secondo determinate procedure necessarie per restituire ai ceti sociali che se ne sono nel tempo allontanati, non solo i propri monumenti, ma anche il patrimonio di abitazioni, servizi e forme che, nel loro insieme, rappresentano il cuore della città e la sua cultura urbanistica, economica e sociale.
Tali obiettivi possono essere così sintetizzati:
a)  la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio storico, monumentale ed ambientale;
b)  il recupero edilizio ai fini sociali ed economici;
c)  la permanenza degli attuali abitanti.
Per raggiungere gli obiettivi delineati, i progettisti (così come riportato nella relazione allegata) hanno seguito una metodologia che oggi appare l'unica praticamente utilizzabile, impostando una indagine conoscitiva riguardante l'analisi della struttura edilizia ed abitativa incentrata sul concetto di "tipologia"; ed è intervenendo progettualmente sulla tipologia che si deve contare per rivitalizzare le condizioni di vita del centro storico ed impedirne il suo degrado derivante dall'abbandono fisico.
Pertanto, sono state formulate una serie di proposte e di regole differenziate che, a giudizio dei progettisti, consentono la riutilizzazione ed il risanamento del centro storico, basate sul rispetto dei suoi valori recependoli nella loro globalità ed inquadrandoli in una "normativa di attuazione", intendendo con questa dicitura il complesso delle norme scritte e di quelle che "a nostro giudizio sono meglio trasmissibili attraverso lo strumento dell'espressione grafica di tipo architettonico". Sono stati anche elaborati, dopo un accurato rilievo del centro urbano che ha interessato ogni singola unità immobiliare, una serie di interventi aventi talvolta carattere propositivo e talvolta più accentuatamente esemplificativo. Queste indicazioni grafiche definite "Interventi progettuali di riferimento" interessano l'isolato S. (tav. 13) e servono allo scopo di costituire una sorta di emblematico campionario di situazioni rappresentative dell'intera problematica del centro storico.
Al fine di intervenire sul tessuto edilizio urbano, è stata eseguita un'analisi scientifica tesa alla sua riqualificazione basandosi, come già detto, all'individuazione delle caratteristiche tipologiche delle unità abitative. Queste ultime sono riportate, oltre che in una tavola riassuntiva dell'intero territorio, in una serie di allegati contenenti tutte le ulteriori informazioni sui singoli isolati relativamente alla loro identificazione, con il numero di elevazioni fuori terra, alle condizioni igienico-statiche al momento del rilevamento, allo stato della proprietà, alle condizioni d'uso al piano terra, ai valori architettonici e di seguito immediatamente accanto all'analisi le prescrizioni progettuali con i riferimenti agli articoli costituenti le norme di attuazione, le spiegazioni più importanti, nonché le note aggiuntive ed i richiami a legislazioni particolari.
Per adeguare il tipo di intervento consentito ad ogni particolare situazione, la normativa prevede una dettagliata articolazione delle modalità di intervento che, partendo dalle disposizioni legislative nazionali e regionali, si specifica ulteriormente dettagliando e differenziando le prescrizioni, prevedendo la seguente casistica:
-  manutenzione: ordinaria e straordinaria, per l'edilizia comune e specialistica;
-  restauro e risanamento conservativo: per i monumenti e tutte le emergenze architettoniche e monumentali in generale;
-  ristrutturazione: consistente in ripristino elementi architettonici e riconfigurazione facciate, rifacimento facciate incongruenti, ristrutturazione edilizia profonda, sostituzione edilizia;
-  ristrutturazione urbanistica: sostituzione e rivalorizzazione del tessuto urbano in zone degradate per demolizioni, con l'obbligo della conservazione e del restauro delle eventuali emergenze architettoniche residue; ricostituzione del tessuto urbano a seguito di alterazioni ambientali determinate dall'obsolescenza naturale degli edifici.
5  -  Considerazioni
Il P.P.R. in argomento è stato redatto in esecuzione degli artt. 8, 9, 10 e 11 delle norme di attuazione del vigente piano comprensoriale n. 6.
La perimetrazione dell'area interessata coincide con quella già individuata nel precedente vigente strumento urbanistico e di tale scelta se ne prende atto, concordando, però, con le valutazioni espresse in merito dalla Soprintendenza di Agrigento con nota prot. n. 4842 del 14 maggio 1999, che auspica una maggiore estensione della zona "A" (così come già proposta dalla stessa Soprintendenza con nota n. 1386 del 27 marzo 1993) in sede di elaborazione del P.R.G. di Cattolica Eraclea.
Il piano fondamentalmente interessa esclusivamente gli edifici, individuando all'interno della propria perimetrazione n. 22 isolati a loro volta composti dalle singole unità edilizie. Per ogni unità edilizia è stata redatta una scheda analitica nella quale vengono specificati gli interventi previsti. Le schede sono completate da informazioni grafiche, fotografiche e normative.
Relativamente alle previsioni di attrezzature e servizi, il piano ha recepito la destinazione d'uso a museo civico del palazzo "Spoto", già deliberata dall'amministrazione comunale, e per il quale è in itinere presso l'Assessorato dei lavori pubblici la richiesta di finanziamento con i fondi previsti nel programma "Restauro Sicilia".
6 - Osservazioni ed opposizioni
Avverso il P.P.R. adottato con deliberazione consiliare n. 82 del 21 dicembre 1999, sono state prodotte n. 9 tra osservazioni e/o opposizioni, elencate progressivamente dalla lettera a) alla lettera i) nell'apposita relazione e visualizzate nella tavola riportante la dicitura "Planimetria riassuntiva delle tipologie d'intervento previste con l'individuazione delle unità edilizie oggetto delle opposizioni".
Opposizione a), b), c), d), e), f), g), h): i proprietari chiedono che i propri immobili siano fatti rientrare tra quelli di cui all'art. 12 delle norme di attuazione.
Si ritiene di potere accogliere tali opposizioni condividendo quanto controdedotto dai progettisti.
Opposizione i): i proprietari chiedono che il proprio immobile non venga sottoposto a nessun vincolo di destinazione d'uso.
Si ritiene di non potere accogliere l'opposizione condividendo quanto controdedotto dai progettisti.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, questa unità operativa 3.1 del D.R.U. è del parere che il piano particolareggiato di recupero del centro storico diCattolicaEraclea, adottato con delibera del consiglio comunale n. 82 del 21 dicembre 1999, è condivisibile con le modifiche e le prescrizioni di cui alla nota n. 4842 del 14 maggio 1999 della Soprintendenza di Agrigento ed al parere n. 955 del 5 ottobre 1999, rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Agrigento.";
Ritenuto di poter condividere il parere n. 2 del 17 gennaio 2002, reso dall'unità operativa 3.1 del Dipartimento dell'urbanistica di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78, comma 7, lett. a), in conformità al parere n. 2 del 17 gennaio 2001 espresso dall'unità operativa 3.1 del Dipartimento dell'urbanistica di questo Assessorato e nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli organi in premessa citati, è approvato il piano particolareggiato di recupero del centro storico del comune di Cattolica Eraclea, adottato con delibera di C.C. n. 82 del 21 dicembre 1999.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 2 del 17 gennaio 2002 reso dall'unità operativa 3.1 del Dipartimento dell'urbanistica di questo Assessorato;
 2) deliberazione del C.C. n. 82 del 21 dicembre 1999;
 3) deliberazione del C.C. n. 46 del 28 novembre 2000;
 4) tav.    1  - relazione tecnica illustrativa; 
 5) tav.    2  - corografia; 

 6) tav.    3a - planimetria generale 1 delle strutture edilizie al piano terra;
 7) tav.    3b  - planimetria generale 2 delle strutture edilizie al piano terra; 
 8) tav.    4  - profili da 1 a 7; 
 9) tav.    5  - profili da 8 a 16; 
10)  tav.    6  - profili da 17 a 20; 
11)  tav.    7  - profili da 21 a 29, 
12)  tav.    8  - profili da 30 a 34; 
13)  tav.    9  - profili da 35 a 48; 
14)  tav.  10a  - planimetria con analisi degli elementi architettonici e dei valori di tipo ambientale; 
15)  tav.  10b  - planimetria riassuntiva delle tipologie di intervento previste; 
16)  tav.  11  - norme di attuazione; 
17)  tav.  12a  - analisi degli isolati, suddivisione in unità edilizie e relativi interventi previsti; isolati A, B, C, D, E; 
18)  tav.  12b  - analisi degli isolati, suddivisione in unità edilizie e relativi interventi previsti; isolati G, H, I, L, M, N; 
19)  tav.  12c  - analisi degli isolati, suddivisione in unità edilizie e relativi interventi previsti; isolati O, P, Q, R, S; 
20)  tav.  12d  - analisi degli isolati, suddivisione in unità edilizie e relativi interventi previsti; isolati T, U, V, Z, X; 
21)  tav.  13  - interventi progettuali di riferimento; 
22)  tav.  14  - calcolo della popolazione insediabile; 
23)  tav.  15  - relazione economico-finanziaria e piano particellare d'esproprio; 
24)  tav.  A  - relazione geologico-tecnica; 
25)  tav.  A1  - relazione idrologica; 
26)  tav.  A2  - carta geomorfologica. 


Art. 3

Il comune di Cattolica Eraclea dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano particolareggiato di recupero in argomento.

Art. 4

Il presente decreto di approvazione dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi al piano particolareggiato, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. Inoltre, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, copia dello stesso decreto dovrà essere notificata, nelle forme delle citazioni, ad ogni proprietario di immobile vincolato dal piano.

Art. 5

Il piano particolareggiato approvato dovrà essere attuato entro 10 anni dalla data del presente provvedimento ed entro tale termine dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Art. 6

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 febbraio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.7.402)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Trasferimento di beni all'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa.

Con decreto presidenziale n. 295/Gr. V/S.G. del 3 dicembre 2001, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 31 dicembre 2001 al n. 4981, è stato integrato il decreto presidenziale n. 382/Gr. V/S.G. del 17 novembre 1997 limitatamente al trasferimento all'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa delle particelle nn. 68, 70 e 980 del foglio 918.
(2002.6.335)
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Rettifica del decreto presidenziale 25 febbraio 1999, limitatamente all'esclusione dei beni facenti parte del patrimonio dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 296/Gr. V/S.G. del 3 dicembre 2001, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 31 dicembre 2001 al n. 4982, è stato rettificato il decreto presidenziale n. 83/Gr. V/S.G. del 25 febbraio 1999 limitatamente alla esclusione dei beni facenti parte del patrimonio dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, piazza Tiro a Segno n. 4
(2002.6.324)
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Nomina di un componente del consiglio della Camera di commercio di Catania.

Con D.P.Reg. n. 12/Serv.I/U.O.1/SG del 21 gennaio 2002 il sig. Isidoro Platania è stato nominato componente del consiglio della Camera di commercio di Catania in rappresentanza dell'organizzazione UPLA-CLAAI nel settore artigianato.
(2002.5.288)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimento ad organizzazioni di produttori.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali n. 2951 - gruppo 8° - del 31 dicembre 2001, si è proceduto alla revoca del riconoscimento concesso, ai sensi dell'art. 11 del Reg. n. 2200/96, alla seguente organizzazione di produttori: Consorzio ASPOA società cooperativa a r.l., con sede in via Monaco Primo, 3/a - Bagheria (PA).
La predetta associazione viene cancellata dal n. 8 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali n. 2952 - gruppo 8° - del 31 dicembre 2001, si è proceduto alla revoca del riconoscimento concesso, ai sensi dell'art. 11 del Reg. n. 2200/96, alla seguente organizzazione di produttori: Ortoeuropa società consortile a r.l., con sede in contrada Fanello Km. 1,00 Vittoria (RG).
La predetta associazione viene cancellata dal n. 24 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori.
(2002.6.348)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo di S. Elisabetta, società cooperativa a r.l., con sede in Santa Elisabetta.

Con decreto n. 13-9/F del 18 gennaio 2002 del dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è approvato il testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo di S. Elisabetta, società cooperativa a r.l., con sede sociale in Santa Elisabetta (AG), che qui di seguito integralmente si riporta:

Art.  20
Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di euro 5,16 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.
(2002.5.317)
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Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca San Francesco credito cooperativo, società cooperativa a r.l., con sede in Canicattì.

Con decreto n. 14-9/F del 18 gennaio 2002 del dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è approvato il testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca San Francesco credito cooperativo, società cooperativa a r.l., con sede sociale in Canicattì (AG), che qui di seguito integralmente si riporta:

Art.  20
Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di euro 51,64 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.
(2002.5.319)
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Approvazione del testo dell'art. 6 dello statuto sociale della Banca popolare S. Angelo, società cooperativa a r.l., con sede in Licata.

Con decreto n. 15-9/F del 18 gennaio 2002 del dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è approvato il testo dell'art. 6 dello statuto sociale della Banca popolare S. Angelo, società cooperativa a r.l., con sede sociale in Licata (AG), che qui di seguito integralmente si riporta:

Art.  6
Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni nominative del valore nominale di euro 2,58 ciascuna, complessivamente sottoscritte dai soci.
L'emissione di azioni può avvenire, in linea di principio, illimitatamente.
Le azioni sono nominative ed indivisibili e non sono consentite cointestazioni.
(2002.5.318)
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Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale del Credito Etneo Banca di credito cooperativo, società cooperativa a r.l., con sede in Catania.

Con decreto n. 18-9/F del 18 gennaio 2002 del dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è approvato il testo dell'art. 20 dello statuto sociale del Credito Etneo Banca di credito cooperativo, società cooperativa a r.l., con sede sociale in Catania, che qui di seguito integralmente si riporta:

Art.  20
Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni il cui valore nominale non può essere inferiore a 51,64 euro né superiore a 103,28 euro, che possono essere emesse, in linea di principio illimitatamente. Detto valore può variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della lettera c) del successivo art. 49. Il consiglio di amministrazione provvede a depositare presso il registro delle imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore nominale delle azioni.
(2002.5.321)
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Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo San Marco di Calatabiano, società cooperativa a r.l., con sede in Calatabiano.

Con decreto n. 19-9/F del 18 gennaio 2002 del dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è approvato il testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo San Marco di Calatabiano, società cooperativa a r.l., con sede sociale in Calatabiano (CT), che qui di seguito integralmente si riporta:

Art.  20
Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di euro 5,16 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.
(2002.5.320)
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Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto della Banca di credito cooperativo G. Toniolo di San Cataldo, società cooperativa a r.l., con sede in San Cataldo.

Con decreto n. 17-9/F del 18 gennaio 2002 del dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è approvato il testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo G. Toniolo di San Cataldo, società cooperativa a r.l., con sede sociale in San Cataldo (CL), che qui di seguito integralmente si riporta:

Art.  20
Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di euro 2,58 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.
(2002.5.322)
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Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo di Sambuca di Sicilia, società cooperativa a r.l., con sede in Sambuca di Sicilia.

Con decreto n. 20-9/F del 18 gennaio 2002 del dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è approvato il testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo di Sambuca di Sicilia, società cooperativa a r.l., con sede sociale in Sambuca di Sicilia (AG), che qui di seguito integralmente si riporta:

Art.  20
Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di euro 10,32 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.
(2002.5.316)
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Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo del Golfo di Gela, società cooperativa a r.l., con sede sociale in Gela.

Con decreto n. 41/2002 del 30 gennaio 2002 del dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è approvato il testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo del Golfo di Gela, società cooperativa a r.l., con sede sociale in Gela (CL), che qui di seguito integralmente si riporta:

Art. 20
Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di E 51,64 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.
(2002.6.369)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2094/I/VII del 14 novembre 2001, la d.ssa Annunziata Cirelli, nata a Belvedere Marittimo (CS) il 25 gennaio 1969 e residente in Catania via Vezzosi, 41/B, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Socio Assistenza, con sede nel comune di Bronte, in sostituzione del commissario liquidatore avv. Nunziarita Sorrenti.
(2002.5.323)


Con decreto n. 50 del 22 gennaio 2002 dell'Assessore per il commercio, l'artigianato e la pesca, è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa Sole Nascente, con sede in Messina, fino al 31 marzo 2002, avviata con decreto n. 876 del 28 maggio 2001.
Viene confermato nell'incarico il dott. Domenico Furfaro.
(2002.5.290)
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Autorizzazione al commissario ad acta presso l'IRCAC a partecipare all'assemblea ordinaria del CERISDI.

Con decreto n. 77/2S. del 25 gennaio 2002 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il dr. Dario Tornabene, commissario ad acta presso l'IRCAC, è stato autorizzato a partecipare alla riunione dell'assemblea ordinaria del CERISDI per i giorni 24/25 gennaio 2002, in Palermo presso la sede del centro.
(2002.5.325)
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Integrazione delle competenze del commissario ad acta presso l'IRCAC.

Con decreto n. 95/2S. del 29 gennaio 2002 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il dr. Dario Tornabene, commissario ad acta presso l'IRCAC per l'espletamento dei compiti indicati nel decreto n. 26/2S. dell'11 gennaio 2002, è stato incaricato di dare esecuzione alle deliberazioni già assunte dal consiglio di amministrazione, afferenti ad operazioni di credito e che rivestono carattere di urgenza ed indifferibilità, nonché agli atti alle stesse connesse.
(2002.5.324)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Integrazione dei componenti del Comitato consultivo industria.

Con decreto n. 2 del 9 gennaio 2002 dell'Assessore regionale per l'industria è stata integrata la composizione del Comitato consultivo industria con i seguenti nominativi:
- dott. Michele Sarrica - componente;
- dott. Roberto Rizzo - componente;
- sig. Ernesto Biondo - componente;
- dott. Gaetano Bartoli - componente;
- dott. Giuseppe Scuderi - componente;
- sig. Salvatore Greco - componente.
(2002.6.376)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nei comuni di Vallelunga Pratameno e Villalba.

Con decreto n. 2713/U.O.B. XVI del 27 dicembre 2001, il capo servizio assetto del territorio, Dipartimento regionale lavori pubblici, Assessorato dei lavori pubblici, ha assunto l'impegno definitivo del l'importo di L. 655.080.170, pari ad euro 338.320,67 per l'esecuzione dei lavori di urgenza per la pulitura e la sistemazione di tratti del torrente Lumera o Vallelunga Salacio nei comuni di Vallelunga Pratameno e Villalba, sul capitolo 272518 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2001.
(2002.5.298)
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Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Gela.

Con decreto n. 2715/U.O.B. XVI del 27 dicembre 2001, il capo servizio assetto del territorio, Dipartimento regionale lavori pubblici, Assessorato dei lavori pubblici, ha assunto l'impegno definitivo del l'importo di L. 376.437.810, pari ad euro 194.413,90 per l'esecuzione dei lavori di urgenza per la pulitura e la risagomatura di un tratto del torrente Agnone Giarracco sulla S.P. n. 10 Ponte Olivo-Niscemi nel comune di Gela, sul capitolo 272518 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2001.
(2002.5.297)
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Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Castel di Lucio.

Con decreto n. 2734/17 del 27 dicembre 2001, il capo servizio assetto del territorio del Dipartimento regionale lavori pubblici ha perfezionato l'impegno di spesa di L. 308.092.000 sul capitolo 672013, per l'esecuzione dei lavori di urgenza, ai sensi dell. 69 del R.D. n. 350/1895, a protezione della via Mercato, dalla caduta massi versante nord zona Castello, nel comune di Castel di Lucio (ME).
(2002.5.299)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Sospensione del termine per la presentazione dei progetti formativi a valere dei finanziamenti della legge regionale n. 24/76, previsto dalla circolare n. 2 del 26 aprile 2001.

Si comunica che il termine ultimo del 28 febbraio 2002, previsto dalla circolare assessoriale n. 2 del 26 aprile 2001 per la presentazione dei progetti formativi a valere dei finanziamenti della legge regionale n. 24/76, è sospeso.
Detta sospensione si è resa necessaria, dovendo la scrivente Amministrazione ricevere i risultati di una indagine territoriale sui fabbisogni formativi svolta da parte delle organizzazioni datoriali, per meglio definire la programmazione regionale.
Sarà cura della scrivente Amministrazione rendere noto il termine ultimo di presentazione dei progetti formativi.
(2002.10.580)
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Ricostituzione della commissione provinciale per la manodopera agricola di Siracusa.

Con decreto n. 2/2002/VIII/L del 24 gennaio 2002 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è stata ricostituita la commissione provinciale per la manodopera agricola di Siracusa che risulta così composta:
-  direttore pro-tempore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione - presidente;
Componenti effettivi
-  Censabella Paolo, nato a Centuripe il 28 giugno 1952;
-  Gallo Michele, nato a Cassaro il 14 marzo 1965;
-  Garfì Gianni, nato a Canicattini Bagni l'1 maggio 1966;
-  Linzitto Giuseppe, nato a Buscemi l'11 marzo 1959;
-  Di Benedetto Giovanni, nato a Sortino il 4 luglio 1958;
-  Bonfiglio Biagio, nato a Messina il 16 novembre 1945;
-  Aliffi Francesco, nato a Siracusa il 21 dicembre 1951;
-  Artale Salvatore, nato a Siracusa il 18 novembre 1959;
-  Giuca Giorgio, nato a Rosolini il 24 gennaio 1964;
-  Gisarella Antonio, nato a Noto il 17 gennaio 1953.
Componenti supplenti
-  Tanasi Sebastiano, nato a Canicattini Bagni il 3 febbraio 1933;
-  Panebianco Salvatore, nato a Siracusa il 14 luglio 1958;
-  Bartolo Francesco, nato a Pachino il 15 novembre 1936;
-  Scatà Fabrizio, nato a Palazzolo Acreide il 25 aprile 1965;
-  Giaccotto Fabio, nato a Melbourne il 26 ottobre 1962;
-  Giuffrida Antonio, nato a Siracusa il 13 novembre 1971;
-  Tralongo Alessandro, nato a Siracusa il 30 settembre 1959;
-  Pavano Vincenzo, nato a Floridia il 31 marzo 1957;
-  Aloe Ercole, nato a Buccheri il 13 aprile 1958;
-  Petrolito Lucia, nata a Siracusa il 17 marzo 1962.
(2002.5.267)
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Ricostituzione della commissione provinciale per l'im piego di Siracusa.

Con decreto n. 3/2002/VIII/L del 24 gennaio 2002 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è stata ricostituita la commissione provinciale per l'impiego di Siracusa che risulta così composta:
-  direttore pro-tempore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione - presidente;
Componenti effettivi
-  Trommino Aldo, nato a Siracusa il 29 giugno 1947;
-  Furno Aldo Primo, nato a Leonforte il 2 dicembre 1947;
-  Cancellieri Geremia, nato a Siracusa il 3 settembre 1942;
-  Scatà Vincenzo, nato a Palazzolo Acreide il 24 novembre 1955;
-  Insolia Gaetano, nato a Siracusa l'8 febbraio 1933;
-  Aprile Matteo, nato a Pachino il 4 gennaio 1950;
-  Finocchiaro Antonino, nato a Catania il 22 agosto 1945;
-  Di Mauro Concetto, nato a Siracusa il 17 giugno 1950;
-  Pulino Giuseppe, nato a Rosolini il 2 maggio 1953;
-  Linguanti Arturo, nato a Siracusa il 15 gennaio 1939;
-  Bandiera Antonio, nato a Siracusa il 3 febbraio 1943;
-  Drago Guglielmo, nato a Siracusa il 9 marzo 1969.
Componenti supplenti
-  Bellinvia Domenico, nato a Melilli il 6 giugno 1959;
-  Sampieri Vincenzo, nato a Siracusa il 6 maggio 1959;
-  Cristina Salvatore, nato a Siracusa il 31 dicembre 1944;
-  Amato Pablo, nato in Venezuela il 5 aprile 1955;
-  Magliocco Patrizia, nata a Siracusa il 7 marzo 1962;
-  Tarantello Luigi, nato a Siracusa il 3 agosto 1948;
-  Petracca Gaetano, nato ad Augusta l'8 luglio 1969;
-  Gargante Giuseppe, nato a Siracusa il 23 maggio 1953;
-  Di Noto Anna, nata a Siracusa il 25 settembre 1948;
-  Padula Carmelo, nato a Siracusa il 28 novembre 1967;
-  Pipitone Leonardo, nato a Siracusa il 18 febbraio 1948;
-  Brandino Benedetto, nato a Siracusa il 4 luglio 1967.
(2002.5.268)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Provvedimenti concernenti autorizzazioni per la pubblicità sanitaria di ambulatori veterinari, siti in Messina.

Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato veterinario dell'Assessorato regionale della sanità n. 27 del 17 gennaio 2002, il dr. Latino Domenico è stato autorizzato ad effettuare la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Messina, via Brasile, 7, mediante l'utilizzazione di 1 insegna luminosa bifacciale.
(2002.5.292)


Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato veterinario dell'Assessorato regionale della sanità n. 28 del 17 gennaio 2002, il dr. Mollica Giuseppe è stato autorizzato ad effettuare la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Messina, via Messina SS. Annunziata, mediante l'utilizzazione di 1 insegna luminosa ed 1 targa.
(2002.5.293)


Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato veterinario dell'Assessorato regionale della sanità n. 29 del 17 gennaio 2002, il dr. Saffiotti Fabrizio è stato autorizzato ad effettuare la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Messina, via Industriale, 30, mediante l'utilizzazione di 1 insegna luminosa bifacciale, 1 targa ed 1 inserzione sulle Pagine Gialle.
(2002.5.294)


Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato veterinario dell'Assessorato regionale della sanità n. 30 del 17 gennaio 2002, la d.ssa De Luca Iole è stata autorizzata ad effettuare la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Messina, S.S. 114 km. 14,700 n. 21, mediante l'utilizzazione di 1 insegna luminosa bifacciale, 1 targa ed 1 inserzione sulle Pagine Gialle.
(2002.5.295)


Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato veterinario dell'Assessorato regionale della sanità n. 64 del 24 gennaio 2002, il dr. Zarbo Pietro è stato autorizzato ad effettuare la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Messina, villaggio S. Agata, via Consolare Pompea, 193, mediante l'utilizzazione di 1 insegna luminosa bifacciale.
(2002.5.296)
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Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività allo stabilimento di prodotti ittici della ditta Licata Raimondo, sito in Licata.

Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 65 del 24 gennaio 2002, lo stabilimento di prodotti ittici della ditta Licata Raimondo, sito in Licata (AG), nella strada comunale Licata Camera traversa G n. 27, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività di lavorazione e trasformazione di prodotti ittici (salagione) di cui alla tipologia 4 della circolare ministeriale del 19 febbraio 1993, n. 5.
Lo stabilimento viene, altresì, iscritto con numero di identificazione 2359 nello speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.5.279)
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Revoca del numero di riconoscimento provvisorio attribuito all'impianto collettivo per le aste, sito in Mazara del Vallo, e cancellazione dal registro speciale.

Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 00068 del 28 gennaio 2002, all'impianto collettivo per le aste sito in Mazara delVallo nel lungomare Ducezio, n. 20, è revocato il numero di riconoscimento provvisorio 1362 attribuito dal Ministero della sanità con telegramma n. 600.7/24481/AG50/48 in data 7 gennaio 1997, per dismissione dello stabilimento.
Lo stabilimento viene, altresì, cancellato dallo speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.6.338)
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Riconoscimento di idoneità al deposito frigorifero della ditta Marsacarni import-export s.r.l., con sede in Marsala.

Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 00076 del 28 gennaio 2002, il deposito frigorifero della ditta Marsacarni import-export s.r.l., con sede nel comune di Marsala (TP) Km. 26 di via Trapani, frazione Dammusello, viene riconosciuto idoneo in via definitiva all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
L'impianto mantiene il numero di riconoscimento 2188/F e con tale numero di identificazione viene iscritto in via definitiva nello speciale registro previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
(2002.6.357)
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Autorizzazione alla società SI.A.M. Sicil Acque Minerali s.r.l., con sede in Ragusa, all'imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale Ruscella.

Con D.I.G. n. 00081 del 28 gennaio 2002 l'ispettore generale dell'Ispettorato regionale sanitario ha autorizzato la società SI.A.M. Sicil Acque Minerali s.r.l., con sede in Ragusa, via Alcide De Gasperi, 18 e stabilimento in contrada Santa Maria Zappulla (RG), all'imbottigliamento e commercializzazione nei diversi tipi e formati dell'acqua minerale naturale Ruscella.
(2002.6.394)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nulla osta alla ditta Mulinello s.r.l., con sede inAssoro, per l'ampliamento dell'attività di allevamento di suini.

Il dirigente del servizio valutazione impatto ambientale, con determinazione n. 9 del 9 gennaio 2002, ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Mulinello s.r.l. con sede legale inAssoro (EN), per i lavori di ampliamento dell'attività di allevamento suinicolo a ciclo chiuso consistenti nell'adeguamento dell'allevamento alla direttiva CEE n. 91/630 relativa al benessere animale e realizzazione di un impianto di macellazione, lavorazione carni e salumificio.
(2002.5.275)
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Modifiche al regolamento edilizio del comune di Paceco.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica n. 17/D.R.U. del 18 gennaio 2002, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 71 del 29 dicembre 1978, sono state approvate con prescrizioni le modifiche - adottate con delibera consiliare n. 30 del 21 marzo 2001 - al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Paceco.
(2002.5.273)
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Provvedimenti concernenti impianti di cave.

Con determinazione n. 13 del 10 gennaio 2002 il dirigente del servizio V.I.A. del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, alla ditta Unimed - Cementerie del Mediterraneo, con sede legale in Casale Monferrato, per il rinnovo di una cava di calcare in contrada Cugno di Rio nel territorio del comune di Melilli.
(2002.5.306)


Con determinazione n. 23 del 16 gennaio 2002 il dirigente del servizio V.I.A. del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha approvato il progetto di recupero ambientale, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 127/80, della cava di sabbia in contrada Parco nel territorio del comune di Aidone gestita dalla ditta Ganci Filippo.
(2002.5.310)


Con determinazione n. 24 del 16 gennaio 2002 il dirigente del servizio V.I.A. del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha approvato il progetto di recupero ambientale, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 127/80, della cava di sabbia in contrada Sorteville nel territorio del comune di Piazza Armerina gestita dalla ditta C.A.I.S.
(2002.5.308)


Con determinazione n. 31 del 21 gennaio 2002 il dirigente del servizio V.I.A. del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha concesso il nulla osta, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, relativo alla coltivazione della cava di ghiaia in contrada Pirrazzito nel territorio del comune diComiso alla ditta SO.I.F. di Nigita Raffaele.
(2002.5.309)

Con determinazione n. 32 del 21 gennaio 2002 il dirigente del servizio V.I.A. del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha concesso il nulla osta, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, relativo alla coltivazione della cava di calcare in contrada Giarrusso nel territorio del comune diModica alla ditta Profetto s.r.l.
(2002.5.278)


Con determinazione n. 33 del 21 gennaio 2002 il dirigente del servizio V.I.A. del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha approvato il progetto esecutivo di recupero ambientale, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 127/80 e art. 4 della legge regionale n. 22/82, relativo alla coltivazione della cava di sabbia in contrada Mistri Soprano nel territorio del comune di Leonforte gestita dalla ditta Iraci Sareri Salvatore.
(2002.5.277)
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Nulla osta al progetto per la realizzazione di lavori idraulici in territorio del comune di Licata.

Il dirigente del servizio valutazione impatto ambientale, con determinazione n. 35 del 21 gennaio 2002, ha rilasciato il nulla osta con prescrizioni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93 al progetto dei lavori di costruzione di risagomatura dell'alveo del manufatto di regolazione della portata, nonché predisposizione sistema di allarme per fenomeni di piena del fiume Salso, risanamento foce.
(2002.5.276)
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Nulla osta alla ditta Etnall, con sede in località Piano Tavola, per l'ampliamento di un insediamento industriale nel comune di Belpasso.

Il dirigente del servizio V.I.A. con determinazione n. 47 del 25 gennaio 2002 ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, con prescrizioni, alla ditta Etnall, con sede in contrada Pirritino Pantano, località Piano Tavola, per l'ampliamento dell'esistente insediamento industriale sito nel comune di Belpasso (CT).
(2002.5.307)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Nomina del commissario ad acta presso l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Milazzo.

Con decreto n. 99/Gab del 23 gennaio 2002, l'Assessore regionale per turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato il dott. Salvatore Seminara, nato a Termini Imerese (PA) il 18 ottobre 1948, dirigente regionale, commissario ad acta presso l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Milazzo, in sostituzione del commissario straordinario dimissionario dott.ssa Rosaria Patrizia Di Bella, con il compito di provvedere all'espletamento degli atti indifferibili ed urgenti per garantire il funzionamento dell'Azienda stessa, ivi compreso:
1) il pagamento degli stipendi al personale e correlati oneri riflessi, previdenziali ed assistenziali;
2) il pagamento di spese derivanti da contratti in precedenza stipulati.
(2002.5.326)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 23 gennaio 2002, n. 1.
Gestione del bilancio della Regione per l'anno 2002 in regime di esercizio provvisorio.

Alla Presidenza della Regione - Segreteria generale
Agli Uffici di Gabinetto della Presidenza e degli As sessorati regionali
Ai Dipartimenti regionali
Agli Uffici speciali
Alle Ragionerie centrali
Alle aree e servizi del Dipartimento bilancio e te soro
Al Banco di Sicilia S.p.A. - Unità crediti enti ed amministrazione - Gruppo servizi di cassa e tesoreria - Linea di lavoro cassa regionale - Servizio sistemi informativi e telecomunicazioni (S.S.I.T.)
e, p.c.  Alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Re gione siciliana 

Al Commissario dello Stato per la Regione siciliana
1.  Premessa
Preliminarmente, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni sulla nuova struttura del bilancio della Regione; nel proseguo della presente circolare si impartiscono istruzioni per la corretta gestione in regime di esercizio provvisorio, in relazione, anche, alle nuove competenze in materia di variazioni di bilancio ed, infine, vengono fornite specifiche disposizioni per la gestione degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto del personale.
2.  La nuova struttura del bilancio
Il bilancio annuale di previsione dell'anno 2002, ai sensi del comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 47/77, come sostituito dal comma 2 dell'art. 52 della legge regionale n. 6/2001, è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base (UPB) individuate in modo che ciascuna di esse non interessi più di un centro di responsabilità amministrativa e riguardi aree omogenee di attività (bilancio sottoposto all'approvazione parlamentare).
Le U.P.B. sono ripartite, sulla scorta di un allegato tecnico, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione (bilancio gestionale).
Pertanto, l'unità elementare del bilancio di previsione sottoposto all'approvazione dell'Assemblea regionale è l'U.P.B., mentre i capitoli di entrata e di spesa, così come individuati nell'allegato tecnico, continuano a costituire l'unità elementare ed organica del bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 47/77.
Secondo la nuova struttura, il bilancio sottoposto al voto dell'Assemblea regionale è articolato, sia per le entrate sia per le spese, in:
a)  centri di responsabilità;
b)  titoli;
c)  aggregati economici;
d)  unità previsionali di base.
Ai fini del bilancio di previsione i centri di responsabilità sono i Dipartimenti regionali, i Gabinetti e gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori e gli uffici speciali, inseriti ciascuno nell'amministrazione di appartenenza; gli aggregati economici sono quelli elencati dai commi 8 e 9 del citato art. 1, della legge regionale n. 47/77.
Altra novità di rilievo è che le previsioni del bilancio annuale sono espresse nella nuova valuta di conto euro e sono formulate oltre che in termini di competenza anche in termini di cassa.
Coerentemente con il comma 2, dell'art. 2 della legge regionale n. 22/2001 sono state abrogate le norme, non più attuali, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 34/2000 che disciplinavano il precedente bilancio di cassa articolato per categorie.
In base alla nuova disciplina le previsioni di cassa di ciascun capitolo di spesa costituiscono il limite per le autorizzazioni di pagamento; esse cioè rappresentano l'ammontare massimo entro cui devono essere contenuti i titoli di spesa (mandati, OO.AA., ruoli di spesa fissa) emessi con imputazione, tanto in conto competenza che in conto residui, agli stessi capitoli.
I soggetti preposti alla gestione delle spese dovranno quindi avere cura di inoltrare alle competenti Ragionerie centrali i titoli di spesa entro i limiti di cassa previsti per ciascun capitolo.
Durante la gestione notizie in ordine alla verifica dei limiti di cassa e del livello di utilizzo degli stessi potranno essere richieste alle Ragionerie centrali competenti.
Poiché le aperture di credito costituiscono utilizzo della dotazione di cassa dei capitoli nella misura dell'intero importo emesso (e non dei pagamenti effettivamente disposti dai funzionari delegati), si invitano le amministrazioni ad astenersi dall'emettere ordini di accreditamento per importi superiori a quelli effettivamente necessari per i pagamenti da effettuarsi nel corso dell'anno. Si auspica, in taluni casi, una modifica della normativa settoriale che regolamenta i pagamenti in taluni settori prevedendosi aperture di credito differenziate secondo la tipologia dei pagamenti da effettuare e le rispettive scadenze (ad esempio distinguendo i salari dai contributi previdenziali).
Tale modo di procedere, oltre ad essere conforme alla legge, è sicuramente più rispondente alle esigenze delle singole amministrazioni in quanto consente di non immobilizzare inutilmente risorse presso taluni funzionari delegati a discapito delle esigenze di pagamenti diretti (mandati) o di pagamenti da parte di altri funzionari delegati.
Si raccomanda inoltre di evitare di emettere titoli di spesa da estinguersi mediante accreditamenti nei conti correnti di tesoreria unica regionale (enti locali ed altri enti ed aziende regionali) in misura superiore alle concrete possibilità di utilizzo da parte dei destinatari o comunque in misura superiore alle possibilità di pagamento da parte della tesoreria regionale; in altre parole, non è utile mettere titoli di spesa a favore di soggetti pubblici i cui conti di tesoreria regionale presentano adeguate disponibilità, poiché così operando si ottiene il solo effetto di ridurre il proprio "plafond" di cassa dispo nibile.
In definitiva, una accorta programmazione dei flussi di cassa consente di non pregiudicare la correntezza dei pagamenti negli ultimi mesi dell'esercizio e di non determinare quindi conseguenze spiacevoli per gli utenti.
3.  Esercizio provvisorio
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 dell'8 gennaio 2002 è stata pubblicata la legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2001 il cui art. 1 autorizza, fino al 28 febbraio 2002, l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, sulla base del disegno di legge presentato dal Governo all'Assemblea regionale siciliana (D.D.L. n. 297) e della successiva nota di variazione predisposta al fine di aggiornare le previsioni contenute nel progetto di bilancio presentato con le variazioni derivanti dalle leggi regionali 10 dicembre 2001, n. 20 e n. 21.
Contestualmente all'entrata in vigore della suddetta legge, si è provveduto, ai sensi del comma 18 dell'art. 1 della legge regionale n. 47/77 così come sostituito dal comma 2 del citato art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 13 dell'8 gennaio 2002, a ripartire le unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione sulla base dell'allegato tecnico al bilancio di cui al comma 16 del medesimo art. 1 della legge regionale n. 47/77.
Pertanto, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, durante la gestione dell'esercizio provvisorio, su ciascun capitolo di spesa possono essere assunti impegni e possono essere disposti, entro i limiti della previsione di cassa, i relativi pagamenti fino ad un massimo di due dodicesimi dello stanziamento del capitolo interessato risultante dall'allegato tecnico di cui al citato decreto assessoriale n. 13 del 2002.
E' consentito superare il suddetto limite, con riguardo a ciascun capitolo, soltanto per le spese fisse ed obbligatorie individuate nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del disegno di legge presentato nonché per le spese derivanti da obbligazioni contrattuali assunte negli esercizi 2001 e precedenti.
Per quanto riguarda i pagamenti in conto residui il citato art. 6 della legge regionale n. 47/77 non pone alcun limite; tuttavia, l'art. 52 introduce le previsioni di spesa anche in termini di cassa e, pertanto, le stesse costituiscono il solo limite entro cui tali pagamenti possono essere disposti, salvo eventuali possibili integrazioni in relazione ad indifferibili necessità cui si procederà con le modalità di cui si dirà in seguito.
Relativamente ai capitoli (denominati sino al 2001 capitoli aggiunti) che non presentano dotazione di competenza e destinati alla gestione dei residui si precisa, inoltre, quanto segue.
L'introduzione del bilancio di cassa a livello di singolo capitolo non comporta più l'esigenza di esporre in separata tabella l'elenco dei capitoli per la gestione dei residui (capitoli aggiunti) in assenza del corrispondente capitolo di competenza.
Nel citato decreto di ripartizione in capitoli delle U.P.B. sono, infatti, riportati anche i capitoli che riguardano la sola gestione dei residui, con l'indicazione del trattino o della dicitura "soppresso" in corrispondenza della previsione di cassa.
4.  Variazioni di bilancio
Si ritiene opportuno anticipare alcune istruzioni per una corretta gestione del bilancio in regime di esercizio provvisorio, con l'intesa che dopo l'approvazione definitiva della legge di bilancio si provvederà con successiva circolare ad impartire ulteriori disposizioni in ordine alle modalità procedurali da eseguire in materia di variazioni di bilancio.
Nella considerazione che il bilancio di previsione per l'anno 2002 è stato elaborato prima della chiusura dell'esercizio finanziario 2001, è possibile che, successivamente, su taluni capitoli, siano stati assunti impegni non interamente pagati entro il 31 dicembre 2001; se tali capitoli non dotati di una corrispondente previsione di competenza nel bilancio 2002, ovviamente non sono riportati nel decreto di ripartizione delle U.P.B.
In tale ipotesi, per consentire, nell'esercizio corrente, la gestione dei relativi residui ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 47/77, si evidenzia che, anche in regime di esercizio provvisorio, su richiesta delle amministrazioni interessate, si procederà, con provvedimento amministrativo, all'integrazione del decreto suddetto per l'inclusione di tali nuovi capitoli.
Analoga procedura sarà eseguita nell'ipotesi in cui si dovesse procedere al pagamento di somme eliminate per perenzione amministrativa ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 47/77, il cui corrispondente capitolo non fosse previsto nel più volte citato decreto di ripartizione delle U.P.B.
Inoltre, è consentito, in relazione ad indifferibili necessità, di procedere all'integrazione delle autorizzazioni di cassa dei capitoli risultanti nel decreto di riparto come eventualmente integrato con i successivi provvedimenti di cui alle fattispecie sopra esposte, per consentire il pagamento dei residui.
In via generale, invece, solo dopo l'approvazione della legge di bilancio si potrà procedere, sempre in relazione a comprovate neccesità, all'integrazione della dotazione di cassa per consentire il pagamento in conto competenza.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio gestionale i fondi di riserva di cui ai capitoli 215701, 215703, 613903 e 613905 presentano, oltre ad una previsione di competenza, anche una dotazione di cassa.
Di regola, l'integrazione della dotazione di cassa dei capitoli di spesa sarà autorizzata, su proposta della competente amministrazione con l'utilizzo delle dotazioni di cassa dei suddetti fondi di riserva, con le modalità e le finalità di seguito riportate.
In particolare, all'integrazione delle dotazioni di cassa dei capitoli di parte corrente relativi a fondi non vincolati concernenti spese fisse e obbligatorie conseguenti ad incrementi della dotazione di competenza, o connesse a riassegnazione di residui perenti, si procederà con le disponibilità di cassa del capitolo 215701, mentre all'integrazione delle dotazioni di cassa dei capitoli relativi a fondi vincolati connessi a riproduzione di economie o riassegnazione di residui perenti si procederà con le disponibilità di cassa del capitolo 215703.
Per l'eventuale integrazione delle dotazioni di cassa dei capitoli in conto capitale connesse a riassegnazione di residui perenti si procederà, per i fondi non vincolati, con le disponibilità di cassa del capitolo 613903 mentre per i fondi vincolati, si procederà, per quanto concerne anche la riproduzione di economie, con le disponibilità di cassa del capitolo 613905.
Le eventuali richieste concernenti le variazioni di cassa testè citate vanno avanzate contestualmente alla proposta di incremento della dotazione di competenza dei capitoli concernenti spese fisse o obbligatorie (fondi non vincolati) o finalizzate alla riproduzione di economie (fondi vincolati) da parte della competente amministrazione a firma del dirigente responsabile della gestione da indirizzare al servizio bilancio per il tramite della competente Ragioneria centrale che esprimerà il proprio parere (art. 55, comma 1, della legge regionale n. 6/2001, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale n. 21/2001 ed art. 1, comma 21-bis, della legge regionale n. 47/77, come aggiunto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 22/2001).
Le altre richieste concernenti le eventuali variazioni di cassa connesse con la riassegnazione di residui perenti vanno ugualmente avanzate contestualmente alla proposta di incremento della dotazione di competenza da parte, sempre, della competente amministrazione a firma del dirigente responsabile della gestione da indirizzare alla competente Ragioneria centrale che provvederà con apposito provvedimento a firma del direttore capo a ciò autorizzato in base ad apposita delega da parte del dirigente generale del Dipartimento bilancio e tesoro (art. 55, comma 1, della legge regionale n. 6/2001, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale n. 21/2001 ed art. 1, comma 21-bis, della legge regionale n. 47/77, come aggiunto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 22/2001).
Nello stato di previsione della spesa del bilancio gestionale sono stati inseriti, altresì, appositi fondi di riserva di cui ai capitoli n. 215711 e 215710 finalizzati all'integrazione delle autorizzazioni di cassa, rispettivamente, dei fondi non vincolati e dei fondi vincolati che, ovviamente, presentato solo una dotazione di cassa.
L'utilizzazione dei predetti fondi, di regola, è consentita solo dopo l'approvazione definitiva della legge di bilancio da parte dell'A.R.S., ed è finalizzata, al di fuori delle ipotesi in precedenza trattate, all'eventuale integrazione delle dotazioni di cassa dei capitoli di spesa in relazione ad indifferibili necessità sopravvenute e non prevedibili al momento della formulazione del budget di cassa, semprecché non sia possa provvedere con variazioni di cassa compensative all'interno dei capitoli della stessa Unità previsionale di base (art. 1, comma 21-ter, della legge regionale n. 47/77, come aggiunto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 22/2001).
Alle variazioni suddette si provvederà con decreti di variazione dell'Assessore per il bilancio e le finanze; le relative proposte, da far pervenire al servizio bilancio per il tramite della competente Ragioneria centrale che dovrà esprimere il proprio parere, si ritiene, in linea con quanto disposto dalla precedente circolare n. 7 dell'11 settembre 2001, possano essere avanzate dal dirigente generale o altro dirigente responsabile cui ne è affidata la gestione, in quanto la norma astrattamente individua la competente amministrazione senza specificare il soggetto (politico o amministrativo), ai sensi della legge regionale n. 10/2000 tale soggetto sembra pertanto possa essere individuato nel dirigente generale o altro dirigente responsabile della gestione.
Sempre dopo l'approvazione definitiva della legge di bilancio da parte dell'A.R.S., saranno consentite, su proposta del dirigente responsabile della gestione delle spese, con decreto dell'Assessore competente, da comunicare anche con evidenze informatiche, all'Assessorato del bilancio e delle finanze, variazioni compensative sia in termini di competenza che di cassa, fra capitoli della medesima unità previsionale di base con esclusione delle autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, delle spese in annualità e a pagamento differito (spese derivanti da obbligazioni contrattualmente assunte a scadenza fissa ed a importo accertato) e di quelle direttamente regolate da specifiche norme di spesa (art. 1, comma 21, della legge regionale n. 47/77 come sostituito dal comma 2, dell'art. 52 della legge regionale n. 6/2001).
La disciplina delle variazioni compensative fra i capitoli delle spese correnti di amministrazioni di cui all'art. 15, comma 2, della legge regionale n. 6/1997 è innovata con l'introduzione dell'art. 3 della legge regionale n. 21/2001 che sostituisce l'art. 55 della legge regionale n. 6/2001. La nuova disciplina prevede che le variazioni compensative di tali spese, con esclusione di quelle in diminuzione di spese obbligatorie, siano effettuate con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o di altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese e previo assenso del vertice politico dello stesso ramo di amministrazione qualora riguardino spese afferenti rubriche diverse della medesima amministrazione.
Le suddette variazioni saranno ugualmente consentite solo dopo l'approvazione definitiva della legge di bilancio da parte dell'A.R.S. e le relative proposte dovranno essere inoltrate al servizio bilancio di questo Assessorato per il tramite della competente Ragioneria centrale che dovrà esprimere il proprio parere.
5.  Oneri per l'applicazione del contratto del personale
Con riferimento alle spese per il personale si segnala preliminarmente che, in attuazione del comma 5, dell'art. 9, della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, come modificato dal comma 1 dell'art. 12, della legge regionale n. 21/2001, con la nota di variazione al D.D.L. di bilancio, già citata in premessa, gli oneri contrattuali scaturenti dagli accordi economici per il biennio 2000-2001, recepito con D.P.Reg. n. 10/2001 sono stati iscritti nei pertinenti capitoli di spesa, istituiti - salvo alcune eccezioni di cui si dirà in seguito - nelle rubriche intestate a ciascun Dipartimento ed ufficio equiparato.
Si evidenzia inoltre che, nella considerazione che gli oneri relativi al personale dell'area della dirigenza (pari a 56.567 migliaia di euro) comprendono anche la parte fissa dell'indennità di posizione, le somme relative al citato compenso sono state iscritte nei capitoli relativi agli "stipendi, indennità ed altri assegni fissi..." risultano, di conseguenza, soppressi i capitoli istituiti nel corso dell'anno 2001 per la corresponsione dello stesso.
Gli oneri relativi alla parte variabile delle indennità di posizione e dell'indennità di risultato del personale con qualifica dirigenziale, previa ripartizione provvisoria tra i Dipartimenti regionali ed uffici equiparati - effettuata in base ai dati in possesso di questo dipartimento relativi al numero delle strutture operative intermedie (aree, servizi ed unità operative di base) ed al numero dei dirigenti in servizio presso ciascun dipartimento o struttura equiparata, sono stati iscritti negli appositi capitoli; si precisa, in particolare, che i capitoli concernenti l'indennità di risultato sono destinati anche a far fronte alla spesa per la corresponsione del compenso medesimo a favore dei dirigenti generali.
La ripartizione definitiva delle somme relative alla parte variabile dell'indennità di posizione e, conseguentemente, dell'indennità di risultato, spettanti al personale con qualifica dirigenziale, nonché di quelle relative alla parte variabile della retribuzione del personale con qualifica non dirigenziale, sarà effettuata non appena questo dipartimento disporrà di tutti i dati necessari.
Particolare collocazione trovano i capitoli relativi alle spese del personale dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza della Regione; in attuazione dell'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 21/2001 gli stessi sono stati iscritti in specifiche unità previsionali di base della rubrica del Dipartimento del personale, competente, ai sensi della norma richiamata, alla loro gestione.
Un cenno meritano, infine, alcuni capitoli inseriti nelle rubriche degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali di cui al comma dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2000.
In particolare, con riferimento ai capitoli, istituiti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2001 e relativi ai servizi di valutazione e controllo strategico, si segnala che, benché inseriti nelle U.P.B. Beni e servizi, sugli stessi dovrà gravare anche la spesa per il trattamento economico del personale addetto ai servizi medesimi, con esclusione del trattamento fondamentale dell'eventuale personale interno assegnato.
In merito ai capitoli relativi alle spese per il trattamento economico del personale esterno degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, si precisa che essi sono destinati a far fronte - oltre che alla corresponsione degli emolumenti del personale di che trattasi - anche agli oneri di natura diversa (I.V.A., contributi I.N.P.S., etc.) posti a carico dell'amministrazione dalla vigente normativa, in relazione alle diverse tipologie di contratti stipulati con il personale esterno medesimo.
Si precisa che è in corso di elaborazione una diversa ipotesi di allocazione degli oneri per il trattamento economico del personale tutto inquadrato presso i citati uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori.
In ultimo si ritiene opportuno precisare che sui capitoli relativi alla parte variabile della retribuzione del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale dovrà gravare, anche la retribuzione annua omnicomprensiva da corrispondere al personale adibito alla guida delle auto di servizio assegnate al Presidente, agli Assessori ed ai capi di Gabinetto.
6.  Gestione unificata delle spese per il personale e strumentali
Le norme approvate con l'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti la gestione unificata delle spese per il personale e strumentali, trovano applicazione anche per il corrente esercizio finanziario.
Ferme restando la titolarità della gestione delle spese secondo le norme in vigore, valgono le istruzioni in materia impartite con la precedente circolare n. 1 del 12 gennaio 2001.
Comunicazioni
Allegati alla presente si trasmettono alle amministrazioni interessate:
a)  il testo del disegno di legge relativo al bilancio di previsione per U.P.B. per l'anno finanziario 2002 integrato con la nota di variazioni;
b)  copia del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 13 dell'8 gennaio 2002, con cui si è provveduto a ripartire le unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione.
I predetti documenti saranno inoltre resi disponibili nel sito internet della Regione (www.regione.sicilia.it).
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.
  L'Assessore: PAGANO 

(2002.6.331)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


CIRCOLARE 7 marzo 2002.
Sospensione dell'attività di controllo dei CO.RE.CO. - Direttiva della Giunta regionale - Delibera n. 40 dell'11 febbraio 2002.

A tutti i sindaci dell'Isola
Ai presidenti delle Province regionali dell'Isola
e, p.c.  All'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione 

Alla Segreteria generale
Alla Segreteria della Giunta regionale di Governo
Si porta a conoscenza delle SS.LL. la direttiva emanata dalla Giunta regionale, con delibera n. 40 dell'11 febbraio 2002, relativa alla sospensione dell'attività di controllo dei CO.RE.CO.
Tale direttiva trova valido e giuridico presupposto nelle seguenti considerazioni:
-  le sezioni del CO.RE.CO., costituite nella precedente legislatura dell'Assemblea regionale siciliana, sono sospese dall'attività per la legislazione nel settore, intervenuta, la quale ha dettato considerazioni peculiari di durata temporale e di proroga, di delegittimazione e di sanatoria dei provvedimenti adottati, denegando in tal modo qualsiasi configurazione di prosecuzione di attività.
-  detta sospensione trova anche titolo nelle prerogative del rinnovo del CO.RE.CO. riconosciute, al Presidente della Regione ed all'Assemblea regionale neo-eletta dall'art. 3, comma 3, della legge regionale del 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche.
Le amministrazioni degli enti locali controllate hanno da più parti richiesto al Governo regionale l'urgente adozione di atto di indirizzo anche alla luce della modifica dell'art. 130 della Costituzione.
Sulla base delle considerazioni evidenziate, ed atteso diverso comportamento delle sezioni del CO.RE.CO., la Giunta regionale, al fine di assicurare uniformità di indirizzo, ha deliberato la sospensione generalizzata dell'esercizio della funzione di controllo delle sezioni del CO.RE.CO. con la conseguenza che gli organi non possono più riunirsi.
Relativamente all'esecutività degli atti deliberativi la succitata delibera di Giunta ha precisato che, non essendo stata abrogata la citata legge regionale n. 44/91, gli enti locali, nelle more della riforma legislativa nel settore dei controlli, dovranno trasmettere ai CO.RE.CO. le delibere soggette a controllo necessario ed eventuale di legittimità la cui esecutività sarà assicurata con le modalità ed applicazione della legge regionale n. 44/91, attraverso il ricorso all'istituto della esecutività per decorrenza dei termini.
  L'Assessore: D'AQUINO 

(2002.10.586)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 14 febbraio 2002, n. 1063.
Farmaci generici - Legge 16 novembre 2001, n. 405.

Ai Direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, ospedaliere, Policlinici universitari e IRCC della Regione siciliana
Al Presidente regionale della Federfarma
Agli Ordini provinciali dei medici
Alla Segreteria regionale FIMMG
Alla Segreteria regionale FIMP
Facendo seguito alla circolare n. 1060 del 21 dicembre 2001, di pari oggetto, al fine di non arrecare disagio ai pazienti, si dispone che la prescrizione dei farmaci generici venga effettuata indicando solo il principio attivo senza alcuna specificazione relativa all'industria produttrice.
Solo nel caso in cui esistano condizioni clinico-farmacologiche particolari e specifiche, il medico potrà espressamente indicare l'insostituibilità del farmaco.
  L'Assessore: CITTADINI 

(2002.10.566)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 5 marzo 2002.
Sospensione dell'efficacia della circolare dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 20 febbraio 2001, n. 87, applicativa dell'art. 3 della legge regionale n. 29/96. Mancata istituzione del ruolo dei conducenti di taxi.

Ai comuni della Regione
Il Tribunale amministrativo regionale di Palermo, sezione II, con ordinanza n. 1852/01 del 18 dicembre 2001, ha sospeso, tra l'altro, l'efficacia della circolare dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti n. 87 del 20 febbraio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 - parte 1ª - del 30 marzo 2001.
Consegue la sospensione di tutte le attività connesse alla circolare sospesa in parola.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni: LO BUE
(2002.10.576)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA
ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 29 gennaio 2001.
Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.11 del 16 marzo 2001, a pag. 12, art. 1, dopo le parole "ricevitoria 1170", la parola "corso" va sostituita con la parola "viale" e, dopo la parola "comune", le parole "Porto Empedocle (AG)" vanno sostituite con le parole "Agrigento - contrada Fontanelle".
(2002.10.551)
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ERRATA CORRIGE
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 22 febbraio 2002.
Modifiche al decreto 9 gennaio 2001, relativo a criteri e modalità per l'erogazione dei sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza erette in enti morali.

Il titolo del decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 dell'8 marzo 2002, erroneamente riportato come sopra, deve essere così correttamente letto: "Modifica al decreto 9 gennaio 2001, relativo a criteri e modalità per l'erogazione di contributi ad enti di culto".
(2002.9.534)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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