REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 MARZO 2002 - N. 12
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 24 gennaio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Cesarò.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visti i fogli prot. n. 4483 del 15 settembre 1998, prot. n. 5190 del 17 dicembre 1998, prot. n. 600 del 15 marzo 1999, assunti - rispettivamente - al protocollo di questo Assessorato ai nn. 46655 del 17 settembre 1998, 64911 del 23 dicembre 1998 e 14985 del 24 marzo 1999, con i quali il comune di Cesarò ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edi lizio;
Vista la delibera del commissario ad acta n. 1 del 13 ottobre 1997, con la quale è stato adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Cesarò;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del commissario ad acta n. 1 del 13 ottobre 1997;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale, datata 10 dicembre 1998, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché comprendente l'enumerazione delle osservazioni/opposizioni presentate avverso il piano adottato;
Viste le osservazioni/opposizioni presentate avverso il piano in argomento dalle ditte di cui all'elenco in calce alla sopracitata attestazione del segretario comunale;
Vista la delibera n. 26 del 12 giugno 1998, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 44/91, con la quale il consiglio comunale di Cesarò ha controdedotto le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento;
Viste le note prot. n. 28596/30042 del 22 settembre 1994 e prot. n. 41115/95, con le quali l'ufficio del Genio civile di Messina ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, parere favorevole, con prescrizioni, in merito alle previsioni dello strumento urbanistico di che trattasi;
Visto il foglio prot. n. 6416 dell'8 agosto 1994, con il quale il comune di Cesarò, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 14/88, ha trasmesso il progetto di piano all'Ente Parco dei Nebrodi per il previsto parere che risulta acquisito per decorrenza dei termini indicati dalla stessa norma;
Vista la nota prot. n. 299 dell'1 agosto 2000, con la quale il gruppo di lavoro XXX/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive, la proposta di parere n. 12 dell'1 agosto 2000, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
5. CONSIDERATO
5.1.  Iter formativo
-  sotto il profilo procedurale la pratica risulta regolare giacché:
-  l'adozione del piano regolatore generale è avvenuta contestualmente a quella delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78;
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del progetto di piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  la compatibilità delle previsioni urbanistiche contenute nel progetto di piano, con le condizioni geomorfologiche e geologiche generali del territorio di Cesarò è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina.
5.2. Aspetti geologici
Premesso che lo studio geologico integrativo prodotto non è esteso all'intero territorio comunale di Cesarò, come previsto dalla circolare dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 2/83, prot. n. 16431, ciò nonostante il geologo incaricato, dr. Francesco Amantia Scuderi, dà un quadro sufficientemente esaustivo delle condizioni geologiche, idrogeologiche e geologico-tecniche delle aree circostanti il centro abitato più immediatamente interessate dalle previsioni del piano regolatore generale.
In breve, l'area è caratterizzata dalla presenza di terreni appartenenti alle unità geologiche del Flysch di Monte Soro, del Flysch Numidico, del Flysch di Troina-Tusa e subordinatamente alla Formazione delle Argille scagliose e alla Formazione di Polizzi.
Sotto l'aspetto idrogeologico, il territorio è caratterizzato dalla presenza dei bacini dei torrenti Martello, Cutò, S.Fratello e del fiume Troina.
In particolare l'abitato di Cesarò sorge su di un bancone quarzoarenitico dalle pareti subverticali, mentre nelle aree limitrofe affiorano i termini argillitici delle unità geologiche sopra menzionate. In queste ultime, a causa della conformazione morfologica (pendenza media 11°-22°) ed alla natura del terreno, sono frequenti processi d'erosione che evolvono successivamente in frane di colamento, scoscendimento, soliflussione. Dal punto di vista della stabilità sono state individuate aree stabili in prossimità dei terreni litoidi e zone dall'equilibrio precario ove affiorano terreni argillosi.
Limitatamente alle aree comprese tra la S.S. 289 e la vicinale Conceria classificate quali zone C1 e C2, in relazione alla tormentata configurazione morfologica del suolo, si inibisce l'edificabilità. Si prescrive inoltre di eseguire piantumazioni volte a migliorare le condizioni d'equilibrio del versante.
Relativamente alle aree assoggettate a prescrizioni esecutive, si distinguono le seguenti aree:
-  zona residenziale privata, sottoposta a prescrizione esecutiva; P.P.1;
-  zona turistico-residenziale; P.P.2;
-  zona per edilizia residenziale pubblica; P.P.3;
-  zone artigianali; P.P.4;
Zona PP1: presenta un'acclività compresa tra 20-25%, i terreni interessati sono le argille del Flysch Numidico, ricoperti da una coltre detritica dallo spessore di pochi metri. L'area è caratterizzata inoltre da dissesti diffusi che si esplicano nell'ambito della copertura detritica.
Zona PP2: l'acclività media è compresa tra 19-24% con valori del 50% immediatamente a valle della SS. 289. Anche per quest'area i terreni interessati appartengono ai depositi del Flysch Numidico in facies argillitica, ricoperti da una coltre detritica argillosa e grossolana. Sotto l'aspetto geomorfologico sono state osservate forme di dissesto analoghe a quelle della zona PP1, che impegnano le coltri detritiche o comunque la porzione alterata e degradata delle argille.
Zona PP3: l'acclività media varia da 18-29% con valori del 50% nella parte bassa del versante. Nell'area affiora il termine argilloso del Flysch di Monte Soro e subordinatamente le Argille Varicolori. I dissesti riscontrati si esplicano nell'ambito della copertura detritica e/o nella fascia alterata e degradata delle argille;
Zona PP4: i valori d'acclività sono compresi tra 15 e 40%. I terreni affioranti appartengono alle argille del Flysch Numidico: mentre per quanto concerne l'aspetto morfologico sono state individuate "aree con segni di dissesto superficiale e aree con dissesti provocati da intensi fenomeni erosivi".
Circa la stabilità delle aree, queste presentano un equilibrio precario al variare delle condizioni a contorno, tendono all'instabilità in presenza di falda e sisma".
Pertanto si è in accordo a quanto espresso in precedenza dal C.R.U. con voto n. 783 del 27 gennaio 1993 e con il parere dell'ufficio del Genio civile di Messina espresso con nota 28596/30042 del 22 settembre 1994, che prescrivono di condurre - prima di unedificazione - adeguati studi corredati da indagini geognostiche, al fine di individuare preventivamente le opere di consolidamento più idonee da realizzare.
5.3. Dimensionamento
Nelle premesse della presente proposta è stato evidenziato che il fabbisogno abitativo per il ventennio è stato stimato in 143.060 mc. (circa 1.293 vani) pari ad un incremento demografico di 1.034 abitanti. Dalla relazione di piano si evince che a detto dato il progettista è pervenuto:
-  ipotizzando un'attenuazione progressiva della risalita del tasso di immigrazione dovuta all'esaurirsi del fenomeno del ritorno degli emigrati;
-  prevedendo una riduzione progressiva del tasso di emigrazione come conseguenza delle attività che si svilupperanno nella zona a seguito delle nuove prospettive legate tanto al piano stesso (realizzazione dell'area artigianale, definizione delle aree da destinare ad insediamenti turistici e turistico ricettivi, previsioni del centro zootecnico integrato etc.) quanto ad altri strumenti di programmazione e pianificazione da svilupparsi in accordo o per esclusiva iniziativa dell'Ente Parco dei Ne brodi.
Dai dati ufficiali dell'ISTAT e dei censimenti ISTAT, si rileva che:
-  la popolazione residente nel 1981 era di 3.100 abitanti mentre la stessa nel 1991 saliva a 3.280 abitanti;
-  tra il 1991 e il 1995 si è invece registrato un decremento demografico fino a portare la popolazione residente a 3.027 abitanti.
Pur registrando una discrasia tra le previsioni formulate dal progettista ed i dati sopra riportati relativamente al quinquennio 1991-1995, nonostante si ritenga che in atto non sussistano particolari flussi migratori che possano sensibilmente determinare una variazione della popolazione residente, tuttavia, in considerazione delle formulate ipotesi di sviluppo socio economico, in considerazione del fatto che rispetto alle previsioni del piano regolatore generale restituito per rielaborazione totale da questo Assessorato a seguito dell'esame del C.R.U. (voto n. 783/93) è stato operato in sensibile ridimensionamento delle aree destinate all'edificazione residenziale, in considerazione infine dei margini di aleatorietà che non consentono, nelle attività previsionali urbanistiche, misurazioni da scienza esatta, si ritiene che dette previsioni possono ritenersi in linea di massima condivisibili salvo quanto appresso si andrà a precisare.
5.4. Zone territoriali omogenee
5.4.1. Zona "A"
Risulta non rispondente alla definizione di zona "A" formulata dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, l'individuazione di zona A effettuata dal comune di Cesarò con delibera n. 124 del 22 luglio 1994, così come riferito dal progettista nella relazione illustrativa. Invero, oltre la zona A individuata come tale dal comune, esiste ulteriore cospicua porzione del centro abitato classificata invece quale zona B1a nella quale, sebbene in maniera non omogenea a motivo di intercorsi fenomeni di sostituzione edilizia, si ravvisano persistere valori urbanistici ed ambientali che le vigenti norme reputano meritevoli di tutela.
Pertanto in considerazione di quanto sopra, il parere di questo gruppo XXX è che debba essere classificata come zona A quella parte di zona B1a delimitata con tratto di colore rosso nella planimetria n. 8 del progetto di piano.
All'interno della zona così classificata mantengono ovviamente le loro destinazioni le aree pubbliche, di uso pubblico o destinate a verde privato individuate dal progettista.
5.4.2. Zone "B"
Relativamente alle zone "B", questo gruppo è del parere che tanto la zona B1a che la zona B1b, entrambe residenziali di completamento, presentino le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Pertanto l'enucleazione delle stesse è da questo gruppo XXX, in linea di massima, condivisa, salvo l'area così destinata campita in celeste.
Relativamente alle zone B2, tali caratteristiche si ravvisano solo in talune delle aree enucleate dal comune. Infatti, a parere di questo gruppo, le aree campite con colore celeste nella planimetria n. 8 del progetto di piano non presentano le caratteristiche del citato decreto ministeriale n. 1444/68 e, pertanto, le stesse vengono riclassificate come zone C1, salvo che l'ente locale in sede di controdeduzioni non dimostri l'esistenza dei requisiti per la classificazione delle stesse come zona territoriale omogenea B.
Va inoltre classificata come zona IE (aree artificialmente rimboschite e relative fasce di rispetto) l'area classificata come zona B2 su cui insistono due immo bili, campita parimenti in colore celeste e ricadente all'interno della stessa zona IE a nord del centro abitato.
Tanto in quanto non può attribuirsi classificazione di zona omogenea B a due soli immobili ubicati, al pari di tanti altri, in un contesto palesemente extra-urbano.
5.4.3. Zona C
Per quanto riguarda le zone a prevalente destinazione residenziale di espansione, questo gruppo è del parere che: siano condivisibili le zone CO - residenziali in corso di attuazione.
Relativamente alle zone C1 - residenziali di nuovo impianto, risulta che le stesse sono state ridimensionate in conformità ai rilievi formulati dal C.R.U. con voto n. 783/93. Tali zone possono ritenersi condivisibili a meno di quella compresa tra la S.S. 289 e la strada comunale Conceria (segnata in blu) per la quale, per i rilievi di carattere geologico sopra formulati, è inibita l'edificazione e pertanto va classificata come zona "E" (agri cola).
Inoltre va disattesa la previsione di zona C1 per quell'esigua superficie (campita in verde) compresa tra l'area destinata ad impianti sportivi e la prevista strada di collegamento della S.S. 289 e la strada comunale Conceria la cui estensione non consente coordinate e razionali sistemazioni urbanistiche. La destinazione di tale area pertanto viene omologata a quella dell'adiacente zona destinata ad impianti sportivi.
Le zone C2 - residenziali di nuovo impianto, in ottemperanza ai rilievi formulati dal C.R.U., sono state ridotte rispetto a quelle del piano restituito per rielabo razione.
Le aree così classificate sono state in gran parte oggetto di prescrizioni esecutive.
Alla luce delle richieste già formulate dal C.R.U. e delle valutazioni complessive sul piano come formulate con i presenti considerata, questo gruppo è del parere che parte delle zone C2, assoggettate alle prescrizioni esecutive, esorbitino dall'effettivo fabbisogno. Pertanto va soppressa la previsione di zona C2 relativa all'area di maggiore estensione situata ad ovest del centro abitato, che viene destinata a zona E (agricola).
Nel merito delle previsioni per le rimanenti aree soggette a prescrizioni esecutive, la cui localizzazione è condivisa, si rimanda a quanto appresso sarà specificato.
Per quanto riguarda l'area pure essa classificata C2, campita in giallo, ubicata a monte della S.S. 289, delimitata dalla strada comunale Conceria e dall'omonima strada vicinale, malgrado parzialmente edificata, per i rilievi di carattere geologico sopra esposti, va disattesa. Su detta area da classificare perciò come zona "E1" (agricola di salvaguardia idrogeologica) potrà essere mantenuto l'edificato esistente, con la possibilità di effettuare sullo stesso esclusivamente lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione. Inoltre dovranno eseguirsi sull'intera area piantumazioni volte a migliorare le condizioni d'equilibrio del versante.
Non si condivide inoltre la classificazione in zona C2 dell'area (campita in marrone) ubicata ad est della zona CT1 ed a monte della S.S. 289. Detta area, infatti, con la sua peculiare localizzazione a macchia di leopardo, priva di ogni continuità con le latistanti previsioni, non appare mirata al soddisfacimento degli interessi generali cui la pianificazione territoriale deve mirare. Tale area pertanto va classificata come zona "E" (agricola).
Nulla si rileva in ordine alla localizzazione dell'area classificata zona C2p - residenziale pubblica di nuovo impianto; essendo stata la stessa assoggettata a prescrizioni esecutive si rimanda a quanto appresso sarà specificato nel merito.
Per quanto riguarda la zona CS - turistico-stagionale, questo gruppo è del parere che tale previsione non sia assentibile. Infatti in ragione di una densità edilizia territoriale pari a 0,3 mc./mq., viene occupata un'area di circa 60.000 mq. consentendo ldi 18.000 mc. distribuiti in 30 lotti. Ciò esorbita da ogni ragionevole fabbisogno. Tale area pertanto va classificata zona "E" agricola.
Si condivide l'area destinata a zona CT1 - turistico ricettiva di completamento così come quella destinata a zona CT2 - turistico ricettiva di nuovo impianto; essendo stata quest'ultima sottoposta a prescrizioni esecutive si rimanda a quanto appresso verrà specificato.
5.4.4. Zone turistico-ricettive non limitrofe al centro abitato.
Nulla si ha da eccepire riguardo alla previsione delle zone CT3 (zone C del Parco dei Nebrodi), alla previsione di una zona "Ostello della gioventù" in contrada Malamogliera e della conferma della destinazione d'uso degli esistenti rifugi Miraglia e Calacuderi.
Non si condivide la prevista localizzazione di una zona CK (camping di nuovo insediamento), in quanto in fregio al campo boario (zona D2 destinata anche alla lavorazione delle carni), a nord dell'abitato. La relativa area individuata nella tavola 7 degli elaborati di piano va pertanto destinata a zona E (agricola).
La previsione di ippostazione in contrada Scumemi e in contrada Calacuderi, ricadenti rispettivamente in zona D ed in zona A del Parco dei Nebrodi, non è assentibile in nessun caso, dal momento che, come specificato in sede di lettura delle previsioni di piano, non sono state individuate le specifiche aree così zonizzate.
5.4.5. Zona ex art. 11 dell'allegato al decreto 4 agosto 1993.
Parimenti nulla si ha da eccepire riguardo all'individuazione di tali zone discendendo le stesse da disposizioni normative.
5.4.6. Zone D.
Nulla si ha da eccepire in ordine alle previsioni della zona D1, soggetta a prescrizioni esecutive sulle quali ci si esprime in seguito nel dettaglio. Parimenti è assentibile la previsione della zona D2, attività commerciali e produttive di nuovo impianto nonché quella della zona D3 per attività commerciale e di servizio di nuovo impianto.
5.4.7. Zone E - F - G - H - I.
Nulla si ha da rilevare riguardo alle modalità con cui sono state individuate le seguenti zone omogenee: E (agricola), F (attrezzature pubbliche di interesse territoriale), G (servizi pubblici di quartiere), H (per il verde ed i servizi privati), I (vincolate e di tutela).
5.4.8. Viabilità.
Per quanto riguarda le previsioni della nuova viabilità, questo gruppo ritiene che le stesse siano assentibili salvo i tratti individuati con colore azzurro, che si sopprimono in dipendenza di quanto superiormente deciso riguardo alle zone territoriali omogenee.
La viabilità di progetto che collega la statale 289 con l'area destinata ad impianti sportivi, attraversando una zona C1, viabilità pur essa indicata con colore azzurro, va soppressa assumendosi come più idonea e rispondente a criteri di maggiore economicità dell'intervento per l'ente locale le previsioni della viabilità in sede di stesura di piano attuativo di iniziativa privata.
5.4. Regolamento edilizio
Si condivide in linea di massima quanto prescritto dal regolamento edilizio, allegato C.
Tuttavia si prescrive che gli artt. 3, 4, 6 e 7 del Capo I, concernenti le autorizzazioni e le concessioni edilizie, e le norme dettate dal Capo II, concernenti la commissione urbanistico-edilizia siano modificati alla luce delle leggi in materia e specificatamente dalle legge regionali n. 7/92, n. 26/93, n. 25/97 e n. 23/98.
5.6. Norme di attuazione
In linea di massima è condivisibile quanto regolamentato dalle N.A., allegato B.
Conseguentemente a quanto espresso nei superiori considerata, vanno cassati l'art. 39, l'art. 45 e l'art. 46, relativi rispettivamente alla "zona C.S. - residenziale turistico-stagionale", alla "zona CK - camping di nuovo insediamento" ed alle "zone per ippostazione (contrada Sciamemi e contrada Calacuderi)", in quanto dette zone sono state disattese con la presente proposta;
Inoltre in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 11 della "disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco" allegato al decreto n. 560 del 4 agosto 1993, il I comma dell'art. 47 va così integrato: Case Favata - II "titolo 6° - zone E: destinate all'agricoltura" va così integrato: art. 52-bis - zona E1 - agricoltura di salvaguardia idrogeologica.
In tale zona è inibita ogni nuova edificazione.
Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione dell'esistente senza aumento di volumi.
E' consentito altresì il cambio di destinazione d'uso dalle destinazioni attuali a destinazioni connesse con l'utilizzazione a fini agricoli del suolo.
Gli interventi consentiti di cui sopra sono comunque sottoposti alla procedura della concessione o autorizzazione ai sensi di legge.
Distanza minima dai confini di zona e di proprietà Ž m. 5.
All'art. 63, le parole "ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16" sono sostituite da: "ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13".
5.7. Prescrizioni esecutive
5.7.1. Zona di edilizia residenziale - contrada Malaparte.
Riguardo alla documentazione pervenuta relativa alle prescrizioni esecutive in argomento, si rileva dalla lettura dell'allegato B - piano particellare che risulta talora non correttamente individuata la superficie delle aree da sottoporre ad espropriazione, ascrivendosi a queste parti di superfici fondiarie che, stante la natura del piano particolareggiato, non sono da assoggettare ad esproprio.
In tal senso si prescrive la correzione delle evidenziate imperfezioni dell'allegato B. Nel merito del progetto, nulla si rileva in ordine alla localizzazione delle attrezzature nei lotti assentiti nella presente proposta, nonché alla tipologia edilizia prescelta ed, in linea di massima, a quanto stabilito dalle N.A.
5.7.2. Zona di edilizia residenziale pubblica - contrada Piano Fiera.
Zona turistico ricettiva - contrada Malaponte.
Zona di insediamenti produttivi (P.I.P.) - contrada Mulinello.
Nulla si ha da rilevare in ordine alle scelte progettuali operate per la redazione dei sopradetti piani particolareggiati, tuttavia, per quanto evidenziato al superiore punto 5.2., si prescrive, in accordo al voto C.R.U. n. 783 del 27 gennaio 1993 ed al parere dell'ufficio del Genio civile di Messina reso con nota prot. nn. 28596-30042 del 22 settembre 1994 di condurre, prima dell'edificazione, adeguati studi corredati da indagini geognostiche al fine di individuare preventivamente le opere di consolidamento più idonee da realizzare.
Per quanto riguarda la zona turistico ricettiva di contrada Malaponte, si precisa che, trattandosi di complesso insediativo in ambito chiuso, nessuna area va assoggettata ad espropriazione, per come invece è contraddittoriamente indicato nell'allegato B, il quale, pertanto, riguardo al profilo superiormente indicato, non ha alcun valore.
6. OSSERVAZIONI E/O OPPOSIZIONI
Sulle osservazioni e/o opposizioni, si determina quanto segue:
-  n.  1  Cavallaro Salvatore;
-  n.  4  Saraniti Concetta ed altri;
-  n.  5  Mammana Luigi;
-  n.  6  Leanza Pina Maria e Bentivegna Michele;
-  n.  7  Pumpignano Angelina.
Vengono respinte in conformità alle motivazioni addotte dal progettista in sede di controdeduzioni. In ogni caso stante quanto precedentemente considerato le attrezzature in parola ricadono all'interno di zona "A";
-  n.  2  Pagana Giuseppa.
Viene respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;
-  n.  3  Longo Minnolo Calogero.
Si accoglie in conformità alle controdeduzioni del progettista;
-  n.  8  Vigneri Giuseppe.
Viene respinta in conformità a quanto controdedotto dal progettista specificandosi che la destinazione d'uso dei suoli in parola e le possibilità edificatorie sono determinate in dipendenza di norme di legge (art. 15, legge regionale n. 78/76; art. 10, legge regionale n. 16/96; art. 3, legge regionale n. 13/99) e non già di scelte progettuali.
Per tutto quanto precede, questo gruppo XXX è del parere che il piano regolatore generale, prescrizioni esecutive, regolamento edilizio del comune di Cesarò adottato con delibera commissariale n. 1 del 13 ottobre 1997, sia meritevole di approvazione con ldelle modifiche e prescrizioni superiormente descritte.
Adde: la fascia di rispetto delle aree artificialmente rimboschite circostanti il centro abitato deve essere individuata per intero sull'elaborato di piano n. 8. Le relative aree così come zonizzate vanno assoggettate al regime di cui all'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 come modificato dall'art. 3 della legge regionale 19 agosto 1993, n. 13.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 333 del 26 ottobre 2000, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che la proposta di parere del gruppo XXX, prot. n. 12 dell'1 agosto 2000 contiene considerazioni sul piano che si ritengono in generale condivisi bili, tuttavia non si può fare a meno di rilevare, che alla luce del decreto 4 luglio 2000 relativo al piano straordinario per l'assetto idrogeologico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 21 luglio 2000, il comune di Cesarò ricade nel bacino del F.Troina, e le previsioni urbanistiche ricadenti a valle del centro abitato, parzialmente ritenute condivisibili dal gruppo di lavoro, risultano interessate da rischio idrogeologico molto elevato secondo la classificazione riportata nell'art. 1 dello stesso decreto, e per esse pertanto si debbono applicare le misure transitorie di salvaguardia previste dal successivo art. 2.
Quanto sopra compromette inevitabilmente l'assetto di pianificazione previsto;
Pertanto, il Consiglio è del parere che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Cesarò, adottato con delibera commissariale n. 1 del 13 ottobre 1997, sia da restituire per la necessaria rielaborazione parziale.";
Vista la nota assessoriale prot. n. 62010 del 12 dicembre 2000, con la quale nel condividere il suddetto voto, è stato richiesto al comune di Cesarò, ai sensi del 5° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, di adottare le controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 333 del 26 ottobre 2000;
Vista la delibera n. 2 del 26 gennaio 2001, con la quale il consiglio comunale di Cesarò ha controdedotto alle considerazioni contenute nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 333 del 26 ottobre 2000;
Vista la nota n. 488 del 12 giugno 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXX/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 6 dell'11 giugno 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso:
Con foglio prot. n. 567 del 26 gennaio 2001, anticipato via fax in pari data, il sindaco del comune di Cesarò ha trasmesso a questo Assessorato copia della delibera indicata in oggetto.
Con successivo foglio prot. n. 2640 del 3 maggio 2001, qua pervenuto il successivo 7 maggio 2001, a seguito di richiesta verbale formulata dalla scrivente, è stata trasmessa copia debitamente conformizzata e provvista di tutte le dovute attestazioni dell'atto richiamato.
1.  La delibera in parola approva una proposta di delibera che consta sostanzialmente dei seguenti punti, esplicitati nella presente in ordine diverso che non nella delibera, ai fini di più pertinente conseguenzialità logica-amministrativa:
1.1.  respinge l'ipotesi di rielaborazione parziale prospettata dal voto n. 333 del C.R.U. in dipendenza di quanto conseguente alle risultanze del piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
1.1.1. si riserva di controdedurre con ricorso a quanto da detto piano recato, procedendo solo dopo la definizione di questo alla pianificazione delle aree a sud dell'abitato interessate dal dissesto idrogeologico evidenziato dal piano;
1.1.2. richiede quindi nelle more l'approvazione a stralcio dello strumento urbanistico;
1.2. controdeduce ai rilievi formulati dal gruppo XXX nella propria proposta di parere.
2. Per quanto attiene al deliberato del comune di cui ai superiori connessi punti 1.1, 1.1.1 e 1.1.2, parere di questo gruppo è che non ostino motivi di legittimità acché, alla volontà colà manifestata dal comune possa essere dato assenso. L'iter prefigurato, infatti, invia la riconsiderazione degli aspetti di merito in discussione ad un momento di più approfondita conoscenza dei fenomeni, lasciando impregiudicato lo stato delle cose.
3. Pertanto, in considerazione di quanto sopra reso sull'ammissibilità della posizione assunta dal comune di Cesarò, si procede a formulare proposta di parere sulle controdeduzioni deliberate dal comune riguardo alle considerazioni contenute nella proposta di parere gruppo XXX n. 12 dell'1 agosto 2000 e specificatamente riguardo a:
3.1. zona A (punto 5.4.1 della proposta di parere n. 12);
3.1.1. la proposta di parere dell'ufficio aveva ampliato il perimetro della zona A individuato dal progettista includendovi parte della contigua zona B1a "nella quale, sebbene in maniera non omogenea a motivo di intercorsi fenomeni di sostituzione edilizia, si ravvisano persistere valori urbanistici ed ambientali che le vigenti norme reputano meritevoli di tutela";
3.1.2. il comune controdeduce evidenziando come all'interno del perimetro rideterminato dalla proposta di parere siano compresenti elementi edilizi tanto eterogenei da richiedere, ove si volesse mantenere il perimetro indicato, la predisposizione di uno strumento urbanistico attuativo ai fini della normazione degli inter venti;
3.1.3. premesso che i principi cui attenersi ai fini della individuazione delle cosidette zone "A" si sono, nella Regione siciliana, espansi già grazie alle indicazioni contenute nell'art. 55 della legge regionale n. 71/78, si precisa che la rideterminazione come zona A di aree già definite dallo strumento adottato come B consente, in prima battuta, di evitare il perpetuarsi di un processo degenerativo che l'ente locale, con l'elencazione effettuata in delibera degli elementi edilizi presenti nell'area, conferma. Altresì, l'imposizione di limiti all'edificazione propri della zona A può consentire nel tempo una ricostruzione più aderente alle caratteristiche originarie dei luoghi e dei tipi ancora individuabili. Quanto alla necessità di procedere alla stesura di piano attuativo, si rinvia a quanto argomentato nella circolare D.R.U. n. 3/2000 prot. n. 4159 dell'11 luglio 2001. Per ciò che precede, lo scrivente gruppo non reputa meritevole di approvazione la controdeduzione sulla individuazione di zona "A," formulata dal comune di Cesarò e conferma quanto reso nella propria proposta di parere n. 12 dell'1 agosto 2000 condivisa dal C.R.U.;
3.2. zone B (punto 5.4.2 della proposta di parere n. 12):
3.2.1. la proposta di parere dell'ufficio condivideva l'enucleazione delle zone B1a e B1b; non condivideva l'enucleazione di talune delle zone B2 (che venivano campite con colore celeste) in quanto, apparentemente, non in possesso dei requisiti dettati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; riclassificava come zona IE (aree artificialmente rimboschite) un'area al di fuori dal centro abitato, occupata da due immobili classificata invece nel progetto di piano all'esame come zona B2;
3.2.2. il comune controdeduce asserendo che l'area classificata B1b di via Conceria costituisce naturale completamento del centro abitato, fornisce dimostrazione del fatto che 1/8 della superficie è coperto; fornisce dimostrazione della presenza di 1/8 della superficie coperta per la zona B2 ad est del centro abitato; asserisce che la classificazione della zona B2 a nord-ovest del centro abitato è scelta operata in sede di approvazione dello schema di massima in funzione delle volumetrie e delle opere di urbanizzazione presenti allora nell'area;
3.2.3. per quanto riguarda la zona in via Conceria indicata dal comune come B1b, si precisa preliminarmente che trattasi di zona B2. Quanto alle zone B2 si osserva che le controdeduzioni comunali rendono ragione esclusivamente delle superfici coperte all'interno degli isolati e non già della densità territoriale minima posta dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 come condizione concomitante per il riconoscimento dei requisiti di zona B alle aree. Parere di questo gruppo è, pertanto, che debba allo stato degli atti essere respinta la controdeduzione comunale, confermandosi quanto già reso riguardo alla zona B. Relativamente alla evidenziata impossibilità di agire all'interno di aree di superficie minore che non quella fissata come minima dalle norme di attuazione della zona C, si può procedere ad integrare le norme di attuazione di dette zone con l'indicazione delle possibilità di procedere ad interventi di minore estensione ove l'area sia circoscritta da viabilità ed altri spazi pubblici. Analogamente, viste le controdeduzioni del comune si conferma parere contrario acché i due immobili ricadenti al di fuori del centro urbano, all'interno di zona IE, siano, con la loro area di pertinenza, classificate come zona B;
3.3. zona C (punto 5.4.3 della proposta di parere n. 12);
3.3.1. zona C1.
La proposta di parere del gruppo aveva escluso dal l'edificazione e destinato a zona E la zona C1 in prossimità di via Conceria, in relazione alla "tormentata configurazione morfologica" del suolo. Il Consiglio aveva condiviso nelle linee generali la proposta del gruppo. La proposta di parere aveva altresì accorpato all'area contigua, destinata ad impianti sportivi, un'esigua porzione di zona C1 individuata con campitura di colore verde;
3.3.1.1. il comune, nella persona del tecnico estensore del piano regolatore generale, quanto alla zona C1 presso via Conceria, rinvia alle controdeduzioni (da assumersi evidentemente in altro momento) del tecnico incaricato dello studio geologico. Quanto alla zona C1, che la proposta di parere n. 12 ha indicato come da accorpare alla zona di impianti sportivi, viene controdedotto che l'area va considerata all'interno del più vasto contesto delle zone C1 e potrebbe essere sia sede di approvazione di piani di lottizzazioni, ceduta per la realizzazione di urbanizzazioni (parcheggi) piuttosto che espropriata a titolo oneroso come previsione di strumento urbanistico generale;
3.3.1.2. la presente proposta di parere, formulata, per come premesso, in assenza di considerazioni di natura geologica, rinvia ogni determinazione in materia all'esame del C.R.U. per quanto concerne la zona C1 di via Conceria. Quanto alla zona C1 adiacente agli impianti sportivi, pur stimando ragionevoli le considerazioni svolte dal progettista sulla maggiore economicità dell'intervento ove si procede a cessione volontaria piuttosto che ad espropriazione, tuttavia si considera che una certa inabilità all'attivazione delle previsioni dimostrate nel tempo dai privati, di cui rendono ragione anche le stesse affermazioni del progettista, rinvierebbe a tempo non determinato l'attuazione della previsione. Per quanto sopra, si conferma la urbanisticamente più corretta riclassificazione dell'area C1 cui si é proceduto con la proposta di parere n. 12. Nelle generalità, infine, si rassegna alla considerazione - sotto il profilo geologico - del Consiglio la stima della conflittualità o meno della zona C1 su cui questo gruppo non ha posto rilievo con le limitazioni poste dal piano straordinario per l'assetto idrogeologico. In altri termini, rimane allo stesso C.R.U. la determinazione della coincidenza tra ciò che ha indicato come "previsioni urbanistiche ricadenti a valle del centro abitato"; la zona C1 in parola e le aree indicate come interessate da rischio idrogeologico secondo il piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
3.3.2. zone C2 assoggettate o meno a prescrizioni esecutive, zona Ct2, turistico-ricettive di nuovo impianto (punti 5.4.3. della proposta di parere n. 12).
Stante che trattasi delle aree interessate da rischio idrogeologico molto elevato di cui al decreto n.298 del 4 luglio 2000, per cui il comune ha deliberato di attendere la definizione del ricorso presentato avverso il piano stesso, in dipendenza di quanto al superiore punto 2, non si entra nel merito delle controdeduzioni formulate dal progettista riguardo alla proposta di parere ed al voto espressi da questo Assessorato. Si allega, in ogni caso, alla presente copia della planimetria delle aree a rischio molto elevato al fine di ulteriore più approfondita verifica da parte del Consiglio;
3.3.3. zona CS, residenziale turistico-stagionale (punto 5.4.3. della proposta di parere n. 12). Per quanto è dato vedere l'area in questione non è interessata dalle limitazioni derivanti dal piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
3.3.3.1. la proposta di parere dell'ufficio stimava non assentibile la previsione di edificazione di 18.000 mc. distribuiti in 30 lotti all'interno di una superficie di 60.000 mq. in quanto esorbitante da ogni ragionevole fabbisogno;
3.3.3.2. il progettista controdeduce richiamando la consolidata tradizione turistica locale legata all'amenità dei luoghi; ricorda che il piano di risanamento delle acque approvato nel 1986 stima in 1.889 gli abitanti fluttuanti, evidenzia che alla data di formazione del piano regolatore generale esistevano 1.782 abitazioni non occupate utilizzate per vacanze; richiede di confermare una tendenza in atto, proponendo in subordine l'abbassamento dell'indice di edificabilità a 0,20 mc./mq. per l'edificazione di soli 20 lotti invece che 30;
3.3.3.3. questo gruppo XXX ritiene, proprio in dipendenza dei dati evidenziati dal progettista, che alle esigenze manifestatesi nel tempo sia stata data più che cospicua soddisfazione e che onerare l'amministrazione con i costi di gestione di infrastrutture e servizi estesi su un'area tanto vasta, parcellizzata, tuttavia, mediante piani attuativi anche di esigua dimensione (2.000 mq.) non sia scelta urbanisticamente condivisibile.
Riconferma, pertanto, con le presenti ulteriori esplicitazioni il parere reso;
3.3.4. ippostazioni in contrada Sciamemi e in contrada Calanaderi (punto 5.4.4 delle proposte di parere n. 12);
3.3.4.1. la proposta di parere del gruppo rilevava non essere state individuate le specifiche aree destinate ad ippostazioni e ricadenti in zona D e in zona A del Parco dei Nebrodi;
3.3.4.2. il progettista conferma che l'ubicazione è stata effettuata in ragione dei grafici sommari forniti dall'U.T.C. e, soprattutto per l'ippostazione di contrada Sciamemi, di cui esiste progetto presso l'ente locale, garantisce potersi risalire all'esatta localizzazione;
3.3.4.3. questo gruppo XXX ribadisce che il mancato assenso delle previsioni in parola è stato in dipendenza della mancata zonizzazione negli elaborati di piano, come, peraltro, indirettamente conferma il progettista. Pertanto si considera assentibile la previsione previa introduzione della relativa zonizzazione;
3.3.5. viabilità (punto 5.4.8 della proposta di parere n. 12);
3.3.5.1. la proposta di parere del gruppo assentiva alle previsioni di nuova viabilità salvo che per taluni tratti specificatamente indicati;
3.3.5.2. il progettista controdeduce rilevando che "parte dei tratti di viabilità non assentiti sono già realizzati e altra parte in corso di realizzazione. Sulla precisa individuazione potrà meglio relazionare il locale U.T.C.";
3.3.5.3. agli atti non risulta l'attività demandata dal progettista all'U.T.C. per cui, in dipendenza di quanto evidenziato da quello, sull'esistenza di viabilità già soppressa con la proposta di parere, si esprime parere che possano essere reintrodotte nella zonizzazione di piano le aree per viabilità, già soppresse, per la parte in cui questa risulti legittimamente realizzata o in corso di realizzazione;
3.3.6. zona di insediamenti produttivi in contrada Mulinello (punto 5.7.2 della proposta di parere n. 12).
Su detta previsione nulla questo gruppo aveva rilevato. Tuttavia, ricadendo l'area all'interno di quelle individuate ad alto rischio dal piano straordinario dell'assetto idrogeologico, questo gruppo XXX è del parere che la previsione in parola non possa momentaneamente costituire oggetto di approvazione.
Si fa presente, infine, che questo gruppo sta provvedendo nell'immediato a richiedere al comune di Cesarò l'adeguamento del piano regolatore generale in oggetto alla nuova disciplina in materia di programmazione commerciale.
Nelle superiori considerazioni è la proposta di parere del gruppo XXX.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 486 del 6 settembre 2001, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso:
Innanzitutto si rende necessario premettere che sul piano regolatore generale adottato dal commissario ad acta con determina n. 1 del 13 ottobre 1997, l'A.R.T.A. a seguito del parere reso dal C.R.U. con voto n. 333 del 26 ottobre 2000, con nota prot. n. 62010 del 12 dicembre 2000, ha restituito al comune di Cesarò lo strumento urbanistico in questione per la rielaborazione parziale stante che buona parte del territorio interessato dalla pianificazione urbanistica risulta gravato da rischio idrogeologico molto elevato secondo la classificazione riportata nell'art. 1 del decreto 4 luglio 2000 relativo al piano straordinario per l'assetto idrogeologico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 21 luglio 2000.
Il comune di Cesarò a seguito del provvedimento assessoriale ha deliberato di:
-  controdedurre alla proposta del parere sopracitato proponendo di controdedurre per la parte non interessata dalla rielaborazione parziale di piano facendo proprie le considerazioni rese dal progettista del piano;
-  di dare atto che si procederà alla rielaborazione parziale del piano regolatore generale limitatamente all'area a sud dell'abitato, interessato dal piano di dissesto idrogeologico, dopo la definizione del ricorso presentato avverso il piano, tenuto conto che per tali aree è stato rilasciato parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 da parte dell'ufficio del Genio civile di Messina e parte delle stesse sono state interessate da studi geologici di dettaglio che hanno inibito l'edificabilità delle aree;
Confermare la volontà di non modificare la destinazione urbanistica delle aree del piano regolatore generale non interessate dalla perimetrazione di cui al piano straordinario del rischio idrogeologico;
Chiedere all'Assessorato regionale del territorio e ambiente l'accoglimento delle controdeduzioni e l'emissione di un decreto di approvazione parziale del piano regolatore generale limitatamente alle aree al di fuori della perimetrazione di cui al decreto n. 298 del 4 luglio 2000;
Prendere atto che l'approvazione dello stralcio di piano regolatore generale risulta necessaria ed indispensabile per non compromettere ulteriormente le condizioni di fermo urbanistico ed occupazionale del comune.
Sulla richiesta del comune di cui alla citata deliberazione consiliare, il gruppo di lavoro XXX della D.R.U. non ha rilevato nel merito elementi ostativi alla volontà manifestata dal comune, e all'uopo ha trasmesso la proposta di parere n. 8 (6) dell'11 giugno 2001 con la citata nota prot. n. 488 del 12 giugno 2001;
Valutate le risultanze del sopralluogo effettuato dal C.R.U. in data 18 ottobre 2000;
Visto il decreto dirigenziale del Dipartimento del territorio n. 447/41 del 27 giugno 2001, con il quale è stato modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Cesarò, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio di frana, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del D.A. n. 298/41 del 4 luglio 2000;
Valutati i pareri resi dal gruppo XXX rispettivamente in data 1 agosto 2000, n. 12 e 11 giugno 2001, n. 8 (6) che in linea di massima si condividono nelle sue linee generali e che qui di seguito si trascrivono con le integrazioni e le modifiche introdotte dal C.R.U.:
"...Omissis...
Considerato che:
Sotto il profilo procedurale in linea di massima non si ha nulla da rilevare in quanto:
-  l'adozione del piano regolatore generale è avvenuta contestualmente a quella delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78;
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del progetto di piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  la compatibilità delle previsioni urbanistiche contenute nel progetto di piano, con le condizioni geomorfologiche e geologiche generali del territorio di Cesarò è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina con il rilascio dei prescritti pareri resi favorevolmente ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.
Aspetti geologici
Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza in affioramento di terreni detritici di tipo prevalentemente argilloso appartenenti alle unità geologiche del Flysch di Monte Soro, del Flysch Numidico, del Flysch di Troina-Tusa e subordinatamente alla formazione delle Argille scagliose e alla formazione di Polizzi in un contesto orografico di tipo collinare-montuoso.
Sotto l'aspetto idrogeologico, il territorio è caratterizzato dalla presenza dei bacini dei torrenti Martello, Cutò, S. Fratello e del fiume Troina.
In particolare, l'abitato di Cesarò sorge su di un bancone quarzoarenitico dalle pareti sub-verticali, mentre nelle aree limitrofe affiorano i termini argillitici delle unità geologiche sopra menzionate. In queste ultime, a causa della conformazione morfologica (pendenza media 11°-22°) ed alla natura dei terreni, non sono infrequenti processi d'erosione che evolvono localmente in frane di colamento o scoscendimento o solo in superficiali fenomeni di soliflussione.
Pertanto, dal punto di vista della stabilità risultano individuabili aree stabili in prossimità dei terreni litoidi, e zone dall'equilibrio precario o per lo più tendente al precario ove affiorano terreni argillosi.
Limitatamente alle aree comprese tra la S.S. 289 e la vicinale conceria classificate quali zone C1 e C2, in relazione alla tormentata configurazione morfologica del suolo ed alle condizioni di stabilità complessive, si ritiene di doverne inibire l'edificabilità.
In tale area si prescrive, inoltre, di eseguire interventi volti a migliorare nel complesso le condizioni d'equilibrio del versante anche mediante opere di ingegneria naturalistica, piantumazioni di adeguate specie arboree ecc.
Alla luce del decreto 4 luglio 2000 relativo al piano straordinario per l'assetto idrogeologico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 21 luglio 2000, ed al successivo decreto dirigenziale del territorio n. 447/41 del 27 giugno 2001, relativo alla modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, le previsioni urbanistiche ricadenti a valle del centro abitato, ed in particolare una porzione delle prescrizioni esecutive a monte della S.S. 289, e per il 50% della zona C2 limitrofa alla zona Ct1 a monte della S.S. 289, quasi interamente la prescrizione esecutiva della zona D1 nonché tutta la zona CS, il parco urbano individuato ad ovest fatta eccezione della parte compresa tra la S.S. 120 e la S.S. 289 e parzialmente il parco urbano ad est, risultano interessate da rischio idrogeologico molto elevato secondo la classificazione riportata nell'art. 1 del citato decreto e per esse, quindi, si debbono applicare le misure di salvaguardia previste dal successivo articolo 2.
Pertanto, per le parti ricadenti all'interno della perimetrazione di dette aree a rischio, si prescrive lo stralcio delle zone omogenee programmate, e le relative aree sono classificate zone di verde agricolo "E".
Relativamente alle aree assoggettate a prescrizioni esecutive, si distinguono le seguenti aree:
-  zona residenziale privata, sottoposta a prescrizione esecutiva; P.P.1;
-  zona turistico-residenziale; P.P.2;
-  zona per edilizia residenziale pubblica; P.P.3;
-  zone artigianali; P.P.4.
Si tratta di aree non esenti dalle problematiche in genere osservabili nel territorio di Cesarò laddove sono presenti terreni di natura argillosa in settori a morfologia variamente acclive.
Le aree di piano sono state studiate sotto il profilo della stabilità attraverso mirate verifiche eseguite, tuttavia, in condizioni naturali per i piani P.P.1, P.P.2 e P.P.3 mentre per il piano P.P.4 sono state effettuate verifiche con carichi di progetto ipotizzati in quanto non derivanti dalle specifiche condizioni di progetto previste dai progettisti né con l'individuazione delle opere volte ad incrementare le caratteristiche di stabilità.
In particolare per i piani P.P.1, P.P.2 e P.P.3 le stesse verifiche in condizioni naturali in relazione alle condizioni di falda e/o sismiche presentano per lo più valori vicini all'equilibrio o evidenziano condizioni d'instabilità.
Il geologo incaricato, tra l'altro, evidenzia con chiarezza l'assenza delle verifiche in presenza del carico di progetto e rimanda ad ulteriori verifiche di stabilità nelle effettive configurazioni di progetto.
Pertanto, le prescrizioni esecutive sebbene appaiono parzialmente condivisibili sotto il profilo urbanistico, per quel che riguarda l'aspetto geotecnico-progettuale risultano carenti e non possono essere ammesse se non dopo l'effettuazione di apposito studio sotto il profilo geotecnico-progettuale quale previsto dal D.M. 11 marzo 1988 (punto H.) in cui vengano individuate le opere strutturali e/o gli interventi atti a rendere idonee le aree di piano alle previsioni progettuali ivi riportate nonché conseguentemente verificate le condizioni di stabilità locale e generale del pendio interessato dall'insediamento urbanistico previsto attraverso le prescritte verifiche di stabilità da effettuarsi in condizioni dinamiche e con i carichi di progetto sulla base di specifiche indagini geotecniche particolareggiate.
Per tali aree, dunque, si richiede la rielaborazione, solo sotto il profilo geotecnico-progettuale delle prescrizioni esecutive.
Per quel che riguarda il piano particolareggiato P.P.4, pur essendo fornito di verifiche geotecniche che prevedono la presenza di sovraccarichi relativi alle previsioni edificatorie, le stesse non sembrano derivare da apposite analisi tecnico-progettuali ma solo in via di ipotesi di lavoro.
Sebbene le verifiche complessive indicano condizioni di stabilità anche in condizioni sismiche, lo stesso professionista incaricato evidenzia che le condizioni di stabilità risultano effettuate in condizioni di assenza di falda acquifera e suggerisce la previsione di opere volte alla intercettazione ed allontanamento delle acque di infiltrazione.
Inoltre, dovendosi stralciare le aree comprese tra la strada comunale e la S.S. 120 in quanto rientranti entro il perimetro delle aree a rischio come individuate dal recente decreto n. 447/41 del 27 giugno 2001, relativo alla modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, ne consegue la necessaria rielaborazione della residuale porzione a monte della strada sia dal punto di vista urbanistico che geotecnico-progettuale.
Per quel che riguarda in generale le previsioni di piano, l'attuazione delle stesse, ivi comprese l'attuazione delle opere di cui alle ZTO "F", si sottolinea l'esigenza che prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano occorrerà attivare le procedure di cui al punto H del D.M. 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica.
Nella redazione di eventuali varianti urbanistiche sia ordinarie che speciali o di successivi ulteriori strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi anche i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive alla redazione del presente voto, dovrà predisporsi l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le previsioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati all'allegato "A" di detta circolare, essendo stato redatto lo studio geologico allegato al piano regolatore generale ai sensi della circolare ARTA. n. 33139/89.
In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche ove richiesti dalle norme.
Le presenti prescrizioni integrano quelle formulate dall'ufficio del Genio civile di Messina con i precedenti voti in data 22 settembre 1994, n. 28596-30042, ed in data 7 dicembre 1995, n. 41115..."che vengono, così, per parte condivise.
Dimensionamento
In premessa è stato evidenziato che il fabbisogno abitativo per il ventennio è stato stimato in 143.060 mc. (circa 1.293 vani) pari ad un incremento demografico di 1.034 abitanti. Dalla relazione di piano si evince che a detto dato il progettista è pervenuto:
-  ipotizzando un'attenuazione progressiva della risalita del tasso di immigrazione dovuta all'esaurirsi del fenomeno del ritorno degli emigrati;
-  prevedere una riduzione progressiva del tasso di emigrazione come conseguenza delle attività che si svilupperanno nella zona a seguito delle nuove prospettive legate tanto al piano stesso (realizzazione dell'area artigianale, definizione delle aree da destinare ad insediamenti turistici e turistico ricettivi, previsioni del centro zootecnico integrato etc.) quanto ad altri strumenti di programmazione e pianificazione da svilupparsi in accordo o per esclusiva iniziativa dell'ente parco dei Nebrodi.
Dai dati ufficiali dell'ISTAT e dei censimenti ISTAT, si rileva che:
-  la popolazione residente nel 1981 era di 3.100 abitanti mentre la stessa nel 1991 saliva a 3.280 abitanti;
-  tra il 1991 e il 1995 si è invece registrato un decremento demografico fino a portare la popolazione residente a 3.027 abitanti.
Pur registrando una discrasia tra le previsioni formulate dal progettista ed i dati sopra riportati relativamente al quinquennio 1991-1995, nonostante si ritenga che in atto non sussistano particolari flussi migratori che possano sensibilmente determinare una variazione della popolazione residente, tuttavia, in considerazione delle formulate ipotesi di sviluppo socio economico, in considerazione del fatto che rispetto alle previsioni del piano regolatore generale restituito per rielaborazione totale dall'A.R.T.A. a seguito dell'esame del C.R.U. (voto n. 783/93) è stato operato un sensibile ridimensionamento delle aree destinate all'edificazione residenziale, si ritiene che dette previsioni possono ritenersi in linea di massima condivisibili salvo quanto appresso si andrà a precisare per le singole zone omogenee.
Zona "A"
Risulta non rispondente alla definizione di zona "A" formulata dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, l'individuazione di zona A effettuata dal comune di Cesarò con delibera n. 124 del 22 luglio 1994, così come riferito dal progettista nella relazione illustrativa. Invero, oltre la zona A individuata come tale dal comune, esiste ulteriore cospicua porzione del centro abitato classificata invece quale zona B1a nella quale, sebbene in maniera non omogenea a motivo di intercorsi fenomeni di sostituzione edilizia, si ravvisano persistere valori urbanistici ed ambientali che le vigenti norme (art. 55 della legge regionale n. 71/78) impongono tutelare.
Pertanto in considerazione di quanto sopra, il parere di questo Consiglio è che debba essere classificata come zona A quella parte di zona B1a delimitata con tratto di colore rosso nella planimetria n. 8 del progetto di piano.
All'interno della zona così classificata mantengono ovviamente le loro destinazioni le aree pubbliche, di uso pubblico o destinate a verde privato individuate dal progettista.
Zone "B"
Relativamente alle zone "B", questo Consiglio è del parere che tanto la zona B1a che la zona B1b, entrambe residenziali di completamento, presentino le caratteristiche di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Pertanto l'enucleazione della stessa è condivisa fatta salva la proposta in ordine alla zona "A" là dove interessa parzialmente le zone B1a da considerare zona di centro storico.
Relativamente alle zone B2 tali caratteristiche si ravvisano solo in talune delle aree enucleate dal comune. Infatti, le aree campite con colore celeste nella planimetria n. 8 del progetto di piano non presentano le caratteristiche del citato D.M. n. 1444/68, tuttavia poiché le stesse costituiscono lotti urbani di completamento del centro urbano circoscritti da strade esistenti, le stesse vanno classificate zone omogenee C con i parametri edilizi della stessa zona B2, e le stesse potranno essere attuate mediante il rilascio di singole concessioni edilizie ove sussistano le reti viarie, fognarie ed idriche.
Non si ritiene invece condivisibile la zona B2 esterna al centro abitato, circoscritta con linea viola in quanto ricadente entro la fascia di rispetto delle aree artificialmente rimboschite.
Pertanto tale area va classificata quale zona IE con termine.
Zona "C"
Per quanto riguarda le zone a prevalente destinazione residenziale di espansione questo Consiglio è del parere che:
-  siano condivisibili le zone CO - residenziali in corso di attuazione;
-  relativamente alle zone C1 - residenziali di nuovo impianto, risulta che le stesse sono state ridimensionante in conformità ai rilievi formulati dal C.R.U. con voto n. 783/93. Tali zone possono ritenersi condivisibili a meno di quella compresa tra la S.S. 289 e la strada comunale Conceria (segnata in blu) per la quale, per i rilievi di carattere geologico sopra formulati, è inibita l'edificazione e pertanto va classificata come zona "E" (agricola).
Inoltre va disattesa la previsione di zona C1 per quell'esigua superficie (campita in verde) compresa tra l'area destinata ad impianti sportivi e la prevista strada di collegamento della S.S. 289 e la strada comunale Conceria la cui estensione non consente coordinate e razionali sistemazioni urbanistiche. La destinazione di tale area pertanto viene omologata a quella dell'adiacente zona destinata ad impianti sportivi.
Le zone C2 - residenziali di nuovo impianto, in ottemperanza ai rilievi formulati dal C.R.U., sono state ridotte rispetto a quelle del piano restituito per rielaborazione.
Le aree così classificate sono state in gran parte oggetto di prescrizioni esecutive.
Alla luce delle richieste già formulate dal C.R.U. e delle valutazioni complessive sul piano come formulate con i presenti considerata, questo Consiglio è del parere che parte delle zone C2, assoggettate alle prescrizioni esecutive, esorbitino dall'effettivo fabbisogno. Pertanto va soppressa la previsione di zona C2 relativa all'area di maggiore estensione situata ad ovest del centro abitato, che viene destinata a zona E (agricola). Nel merito delle previsioni per le rimanenti aree soggette a prescrizioni esecutive, la cui localizzazione è condivisa, si rimanda alle considerazioni di ordine geologico sopra evidenziate.
Per quanto riguarda l'area pure essa classificata C2, campita in giallo, ubicata a monte della S.S. 289, delimitata dalla strada comunale Conceria e dall'omonima strada vicinale, malgrado parzialmente edificata, per i rilievi di carattere geologico sopra esposti va disattesa. Su detta area da classificare perciò come zona "E1" (agricola di salvaguardia idrogeologica) potrà essere mantenuto l'edificato esistente, con la possibilità di effettuare sullo stesso esclusivamente lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione. Inoltre dovranno eseguirsi sull'intera area piantumazioni volte a migliorare le condizioni d'equilibrio del versante.
Non si condivide inoltre la porzione della zona C2 dell'area (campita in marrone) ubicata ad est della zona CT1 ed a monte della S.S. 289, in quanto interessata per la metà dell'estensione da rischio idrogeologico molto elevato secondo la classificazione riportata nell'art. 1 del decreto 4 luglio 2000. L'area ricadente all'interno del perimetro del rischio idrogeologico va pertanto classificata come zona "E" (agricola).
Nulla si rileva in ordine alla localizzazione dell'area classificata zona C2p - residenziale pubblica di nuovo impianto; essendo stata la stessa assoggettata a prescrizioni esecutive si rimanda a quanto specificato nel merito sotto il profilo geologico-geotecnico. Per quanto riguarda la zona CS - turistico-stagionale questo Consiglio rileva che tale previsione non sia assentibile in quanto quasi tutta interessata da rischio idrogeologico molto elevato secondo la classificazione riportata nell'art. 1 del decreto 4 luglio 2000. Tale area pertanto va classificata come zona "E" (agricola).
Si condivide l'area destinata a zona CT1 - turistico ricettiva di completamento così come quella destinata a zona CT2 - turistico ricettiva di nuovo impianto fatta eccezione per una minima parte ricadente all'interno dell'area interessata da rischio idrogeologico; essendo stata quest'ultima sottoposta a prescrizioni esecutive si rimanda ad una verifica delle previsioni contenute nel piano particolareggiato e a quanto specificato nel merito sotto il profilo geologico-geotecnico.
Zone non limitrofe al centro abitato
Nulla si ha da eccepire riguardo alla previsione delle zone CT3 (zone C del parco dei Nebrodi), alla previsione di una zona "Ostello della gioventù" in contrada Malamogliera e della conferma della destinazione d'uso degli esistenti rifugi Miraglia e Calacuderi.
Non si condivide la prevista localizzazione di una zona CK (camping di nuovo insediamento), in quanto in fregio al campo boario (zona D2 destinata anche alla lavorazione delle carni), a nord dell'abitato. La relativa area individuata nella tavola 7 degli elaborati di piano va pertanto destinata a zona E (agricola).
La previsione di ippostazione in contrada Scumemi e in contrada Calacuderi ricadenti rispettivamente in zona D ed in zona A del Parco dei Nebrodi, non è assentibile in nessun caso, dal momento che, come specificato in sede di lettura delle previsioni di piano, non sono state individuate le specifiche aree così destinate nelle cartografie di piano.
Zone ex art. 11 dell'allegato al decreto 4 agosto 1993
Parimenti nulla si ha da eccepire riguardo all'individuazione di tali zone discendendo le stesse da disposizioni normative.
Zone D
La prevista zona a sud-est del centro abitato risulta parzialmente interessata da rischio idrogeologico molto elevato secondo la classificazione riportata nell'art. 1 del decreto 4 luglio 2000. Pertanto l'area ricadente all'interno della zona a rischio così come riperimetrata con il D.D.G n. 447 e la residua parte a valle della strada va stralciata. In conseguenza le prescrizioni esecutive che interessano tutta la prevista zona D1 dovrà essere sottoposta necessariamente a rielaborazione in relazione alla condivisa previsione della residua zona esterna all'area di rischio.
Nulla si ha da eccepire in ordine alle previsioni della zona D2, attività commerciali e produttive di nuovo impianto nonché quella della zona D3 per attività commerciale e di servizio di nuovo impianto fatte salve le fasce di rispetto delle aree boscate.
Zone E, F, G, H, I
Nulla si ha da rilevare riguardo alle modalità con cui sono state individuate le seguenti zone omogenee: E (agricola), F (attrezzature pubbliche di interesse territoriale), G (servizi pubblici di quartiere), H (per il verde ed i servizi privati), I (vincolate e di tutela) fatte salve le osservazioni già esposte in ordine alla previsione del parco urbano.
Viabilità
Per quanto riguarda le previsioni della nuova viabilità, questo Consiglio ritiene che le stesse siano assentibili salvo i tratti individuati con colore azzurro, che si sopprimono in dipendenza di quanto superiormente deciso riguardo alle zone territoriali omogenee non condivise.
La viabilità di progetto che collega la statale 289 con l'area destinata ad impianti sportivi, attraversando una zona C1, viabilità pur essa indicata con colore azzurro, va soppressa assumendosi come più idonea e rispondente a criteri di maggiore economicità dell'intervento per l'ente locale le previsioni della viabilità in sede di stesura di piano attuativo di iniziativa privata.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE

Zona di edilizia residenziale - contrada Malaponte
Riguardo alla documentazione pervenuta relativa alle prescrizioni esecutive in argomento si rileva dalla lettura dell'allegato B - piano particellare che risulta talora non correttamente individuata la superficie delle aree da sottoporre ad espropriazione, ascrivendosi a queste parti di superfici fondiarie che, stante la natura del piano particolareggiato, non sono da assoggettare ad esproprio.
In tal senso si prescrive la correzione delle evidenziate imperfezioni dell'allegato B. Nel merito del progetto, nulla si rileva in ordine alla localizzazione delle attrezzature, nonché alla tipologia edilizia prescelta ed, in linea di massima, a quanto stabilito dalle N.A.
Zona di edilizia residenziale pubblica - contrada Piano Fiera
Zona turistico ricettiva - contrada Malaponte
Zona di insediamenti produttivi (P.I.P.) - contrada Mulinello
In ordine alle scelte progettuall operate per la redazione dei sopraddetti piani particolareggiati si rimanda alle considerazioni geologiche e urbanistiche sopra espresse. Per quanto riguarda la zona turistico ricettiva di contrada Malaponte, si precisa che, trattandosi di complesso insediativo in ambito chiuso, nessuna area va assoggettata ad espropriazione, per come invece e contraddittoriamente indicato nell'allegato B, il quale, pertanto, riguardo al profilo superiormente indicato, non ha alcun valore.
Regolamento edilizio
Si condivide in linea di massima quanto prescritto dal regolamento edilizio, allegato C. Tuttavia si prescrive che gli articoli 3, 4, 6 e 7 del capo I concernenti le autorizzazioni e le concessioni edilizie, e le norme dettate dal capo II, concernenti la commissione urbanistico-edilizia siano modificati alla luce delle leggi in materia e specificatamente dalle leggi regionali n. 7/92, n. 26/93, n. 25/97 e n. 23/98.
Inoltre, sia in relazione alle locali condizioni geologiche che, in ogni caso, in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà, della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85 quali scavo di pozzi, scavi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici.
Sono, dunque, escluse dall'obbligo di relazione geologica solo le autorizzazioni relative ad interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modifichino la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature già autorizzati e/o non apportino modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Per quanto sopra, sarebbe opportuno che tra le figure professionali chiamate a comporre la commissione edilizia o, in mancanza, nell'ambito dell'ufficio istruttore sia presente quella del geologo.
Norme di attuazione
In linea di massima è condivisibile quanto regolamentato dalle N.A., allegato B.
Conseguentemente a quanto espresso nei superiori considerata, dovranno essere rielaborate tutte quelle norme in coerenza con i contenuti del presente parere e cassati tutti gli articoli che interessano le zone omogenee ed i servizi non ritenuti condivisibili. Inoltre in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 11 della "disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del parco" allegato al D.A. n. 560 del 4 agosto 1993, il I comma dell'art. 47 va così integrato: Case Favata.
Il "titolo 6° - zone E: destinate all'agricoltura" va così integrato:
-  art. 52 bis, zona E1 - agricoltura di salvaguardia idrogeologica.
In tale zona è inibita ogni nuova edificazione.
Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione dell'esistente senza aumento di volumi.
E' consentito altresì il cambio di destinazione d'uso dalle destinazioni attuali a destinazioni connesse con l'utilizzazione a fini agricoli del suolo.
Gli interventi consentiti di cui sopra sono comunque sottoposti alla procedura della concessione o autorizzazione ai sensi di legge.
Distanza minima dai confini di zona e di proprietà > m. 5,00.
All'art. 63, le parole "ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16" sono sostituite da: "ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13"
Osservazioni e/o opposizioni
Sulle osservazioni e/o opposizioni, si determina quanto segue:
-  n. 1  Cavallaro Salvatore;
-  n. 4  Saraniti Concetta ed altri;
-  n. 5  Mammana Luigi;
-  n. 6  Leanza Pina Maria e Bentivegna Michele;
-  n. 7  Pumpignano Angelina;
Vengono respinte in conformità alle motivazioni addotte dal progettista in sede di controdeduzioni. In ogni caso stante quanto precedentemente considerato le attrezzature in parola ricadono all'interno di zona "A";
-  n. 2  Pagana Giuseppa;
Viene respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;
-  n. 3  Longo Minnolo Calogero;
Si accoglie in conformità alle controdeduzioni del progettista;
-  n. 8  Vigneri Giuseppe;
Viene respinta in conformità a quanto controdedotto dal progettista specificandosi che la destinazione d'uso dei suoli in parola e le possibilità edificatorie sono determinate in dipendenza di norme di legge (art. 15, legge regionale n. 78/76; art. 10, legge regionale n. 16/96; art. 3, legge regionale n. 13/99) e non già di scelte progettuali.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, è del parere che le controdeduzioni del comune di Cesarò formulate con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 26 gennaio 2001 orientate a richiedere l'accoglimento parziale delle previsioni del piano regolatore generale e l'emissione di un decreto di approvazione parziale dello strumento urbanistico, limitatamente alle aree al di fuori della perimetrazione delle aree soggette ad alto rischio di dissesto idrogeologico sono in linea di massima condivisibili alla luce delle sopra esposte considerazioni.
Pertanto il piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive, regolamento edilizio e norme di attuazione, adottati dal comune di Cesarò con delibera commissariale n. 1 del 13 ottobre 1997 si ritengono meritevoli di approvazione con le modifiche, prescrizioni e stralci di cui ai superiori considerata.";
Viste le deliberazioni consiliari n. 34 e n. 37 entrambi del 3 luglio 2001 - rispettivamente - aventi ad oggetto "individuazione nel piano regolatore generale adottato delle aree di cui alla legge regionale n. 28/99 e successive direttive emanate con DPRS 11 luglio 2000" - "approvazione regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, per la disciplina del mercato settimanale e del commercio itinerante";
Vista la nota prot. n. 646 del 22 novembre 2001, con la quale il gruppo XXX/DRU di questo Assessorato, prese in esame le citate deliberazioni, considera saturato, sotto l'aspetto urbanistico, l'obbligo comunale discendente dall'applicazione del 7° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 28/99;
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 333 del 26 ottobre 2000 e n. 486 del 6 settembre 2001, nonché quanto assunto dal gruppo XXX/DRU con la nota sopracitata circa gli adempimenti comunali discendenti dall'applicazione dell'art. 5, comma 7°, della legge regionale n. 28/99 e successivo DPRS dell'11 luglio 2000;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvato e reso esecutivo, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 333 del 26 ottobre 2000 e n. 486 del 6 settembre 2001, nonché alle condizioni indicate nelle note dell'ufficio del Genio civile di Messina in premessa richiamate, il piano regolatore generale con annessi il regolamento edilizio e le prescrizioni esecutive del comune di Cesarò, adottati con delibera del commissario ad acta n. 1 del 13 ottobre 1997.
Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 333 del 26 ottobre e n. 486 del 6 settembre 2001.
Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) proposta di parere n. 12 dell'1 agosto 2000 resa dal gruppo XXX/D.R.U.;
2) voto n. 333 del 26 ottobre 2000 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3) proposta di parere n. 6 dell'11 giugno 2001 resa dal gruppo XXX/D.R.U.;
4) voto n. 486 del 6 settembre 2001 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
5) delibera del commissario ad acta n. 1 del 13 ottobre 1997;
6) delibera del consiglio comunale n. 26 del 12 giugno 1998;
7) delibera del consiglio comunale n. 2 del 26 gennaio 2001;
8) delibera del consiglio comunale n. 34 del 3 luglio 2001;
9) delibera del consiglio comunale n. 37 del 3 luglio 2001;
10)  tav.  A  -  relazione illustrativa; 
11)  tav.  A-bis  -  relazione integrativa; 
12)  tav.  A-ter  -  relazione integrativa; 
13)  tav.  B  -  norme tecniche di attuazione; 
14)  tav.  C  -  regolamento edilizio; 
15)  tav.  1  -  inquadramento territoriale; 
16) tav.  2  -  Stato di fatto e vincoli sul territorio scala 1:25.000; 
17)  tav.  3  -  stato di fatto e vincoli sul territorio - zona nord scala 1:10.000; 
18)  tav.  4  -  stato di fatto e vincoli sul territorio - zona sud scala 1:10.000; 
19)  tav.  5  -  stato di fatto del centro urbano scala 1:2.000; 
20)  tav.  6  -  azzonamento generale - zona nord scala 1:10.000; 
21)  tav.  7  -  azzonamento generale - Zona sud scala 1:10.000; 
22)  tav.  8  -  azzonamento centro urbano scala 1:2.000; 

Prescrizioni esecutive. Edilizia residenziale contrada Malaponte
23)  tav.  A  -  relazione tecnico-economica e norme tecniche di attuazione; 
24)  tav.  B  -  piano parcellare; 
25)  tav.  1  -  stralcio P.R.G. scala 1:2.000; 
26)  tav.  2  -  planimetria catastale scala 1:2000; 
27)  tav.  3  -  planimetria generale scala 1:1.000; 
28)  tav.  4  -  planivolumetria scala 1:1.000; 
29)  tav.  5  -  profili scala 1:1.000; 
30)  tav.  6  -  tipologie edilizie scala 1:2.000; 
31)  tav.  7  -  schema reti fognanti scala 1:1.000; 
32)  tav.  8  -  schema rete elettrica scala 1:1.000; 
33)  tav.  9  -  schema rete idrica scala 1:1.000 
34)  tav.  10  -  schema reti telefonica e del gas scala 1:1.000; 
35)  tav.  11  -  sezioni stradali tipo e particolari costruttivi impianti (scale varie); 

Prescrizioni esecutive. Zona insediamenti produttivi contrada Molinello
36)  tav.  A  -  relazione tecnico-economica e norme tecniche di attuazione; 
37)  tav.  B  -  piano parcellare; 
38)  tav.  1  -  stralcio piano regolatore generale scala 1:2.000; 
39)  tav.  2  -  planimetria catastale scala 1:2.000; 
40)  tav.  3  -  planimetria generale scala 1:1.000; 
41)  tav.  4  -  planivolumetria scala 1:1.000; 
42)  tav.  5  -  profili scala 1:1.000; 
43)  tav.  7  -  schema reti fognanti scala 1:1.000; 
44)  tav.  8  -  schema rete elettrica scala 1:1.000; 
45)  tav.  9  -  schema rete idrica scala 1:1.000; 
46)  tav.  10  -  schema reti telefonica e del gas scala 1:1.000; 
47)  tav.  11  -  sezioni stradali tipo e particolari costruttivi impianti (scale varie); 

Prescrizioni esecutive. Zona turistico ricettiva contrada Malaponte
48)  tav.  A  -  relazione tecnico-economica e norme tecniche di attuazione; 
49)  tav.  B  -  piano parcellare; 
50)  tav.  1  -  stralcio piano regolatore generale scala 1:2.000; 
51)  tav.  2  -  planimetria catastale scala 1:2.000; 
52)  tav.  3  -  planimetria generale scala 1:1.000; 
53)  tav.  4  -  planivolumetria scala 1:1.000; 
54)  tav.  5  -  profili scala 1:1.000; 
55)  tav.  6  -  schema reti fognanti scala 1:1.000; 
56)  tav.  7  -  schema rete elettrica scala 1:1.000; 
57)  tav.  8  -  schema rete idrica scala 1:1.000; 
58)  tav.  9  -  schema reti telefonica e del gas scala 1:1.000; 
59)  tav.  10  -  sezioni stradali tipo e particolari costruttivi impianti (scale varie); 

Prescrizioni esecutive. Zona edilizia residenziale pubblica contrada Piano Fiera
60)  tav.  A  -  relazione tecnico-economica e norme tecniche di attuazione; 
61)  tav.  B  -  piano parcellare; 
62)  tav.  1  -  stralcio piano regolatore generale scala 1:2.000; 
63)  tav.  2  -  planimetria catastale scala 1:2.000; 
64)  tav.  3  -  planimetria generale scala 1:1.000; 
65)  tav.  4  -  planivolumetria scala 1:1.000; 
66)  tav.  5  -  profili scala 1:1.000; 
67)  tav.  6  -  tipologie edilizie scala 1:2.000; 
68)  tav.  7  -  schema reti fognanti scala 1:1.000; 
69)  tav.  8  -  schema rete elettrica scala 1:1.000; 
70)  tav.  9  -  schema rete idrica scala 1:1.000; 
71)  tav.  10  -  schema reti telefonica e del gas scala 1:1.000; 
72)  tav.  11  -  sezioni stradali tipo e particolari costruttivi impianti (scale varie); 

Studio geologico generale
73)  relazione geologica;
74)  relazione - piano particolareggiato zona D;
75)  analisi geotecniche di laboratorio;
76)  carta con ubicazione aree di studio;
77)  carta della permiabilità;
78)  sezioni litologiche;
79)  carta della suscettività all'urbanizzazione;
80)  carta della stabilità;
81)  carta geotecnica;
82)  carta geolitologica mappa 2;
83)  carta geolitologica mappa 3;
84)  carta geolitologica mappa 4;
85)  carta geolitologica mappa 5;
86)  carta geolitologica mappa 6;
87)  rilevamento geolitologico;
88)  carta dell'acclività;
89)  carta morfologica;
90)  carta geolitologica;
Relazione geologica integrativa
91)  relazione;
92)  piani particolareggiati - relazione - indagini geognostiche;
93)  piani particolareggiati - tabulati - verifiche di stabilità;
94)  carta geologica tav. A;
95)  carta geologica tav. B;
96)  carta geomorfologica tav. C;
97)  carta geomorfologica tav. D;
Studio agricolo forestale
98)  relazione;
99)  carta dei boschi artificiali tav. 1;
100)  carta dei boschi artificiali tav. 2;
101)  cartografia stratificazione del territorio in unità omogenee - unità di paesaggio;
102)  cartografia. Pedo-morfologica;
103)  cartografia. Vegetazione ed uso del suolo tav. 1;
104)  cartografia. Vegetazione ed uso del suolo tav. 2;
105)  cartografia. Vegetazione ed uso del suolo tav. 3;
106)  cartografia. Vegetazione ed uso del suolo tav. 4;
107)  cartografia. Vegetazione ed uso del suolo tav. 5;
108)  cartografia. Vegetazione ed uso del suolo tav. 6;
109)  cartografia. Vegetazione ed uso del suolo tav. 7;
110)  cartografia. Vegetazione ed uso del suolo tav. 8;
111)  cartografia. Vegetazione ed uso del suolo tav. 9;
112)  cartografia. Vegetazione ed uso del suolo tav. 10;
113)  cartografia. Vegetazione ed uso del suolo tav. 11;
114)  cartografia. Vegetazione ed uso del suolo tav. 12;
115)  infrastrutture al servizio dell'agricoltura.
Art. 4

Il comune di Cesarò dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.
Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.
Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.
Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 gennaio 2002.
  SCIMEMI 


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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