REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 MARZO 2002 - N. 10
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 31 dicembre 2001.
Disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 10 ottobre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Di Rosa Giorgio per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 16 


DECRETO 10 ottobre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Ferraro Antonio per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 17 


DECRETO 21 dicembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag. 18 


DECRETO 21 dicembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag. 19 


DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e i sigg. Bonafede Maria Pia & Bonafede Michele per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 19 


DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Curasì Roberto per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 21 

DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la sig.ra Di Maio Patrizia per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 22 


DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Fiore Mario per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 23 


DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la sig.ra Gucciardi Maria per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 24 


DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la sig.ra Ingoglia Piera per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 25 


DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Lanzarone Vito per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 26 


DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. La Torre Giuseppe per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 27 


DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Manfrè Valter per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 29 

DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la sig.ra Morando Caterina per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 30 


DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Pedalà Calogero per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 31 


DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la sig.ra Pizzo Rosina per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 32 


DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Quagliata Salvatore per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 33 


DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Ragusa Giovanni per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 34 


DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Rametta Salvatore per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 36 


DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Troiani Giancarlo per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 37 


DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Zingali Fabio per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 38 

Assessorato della sanità

DECRETO 18 gennaio 2002.
Integrazione dell'elenco dei centri provinciali autorizzati alla prescrizione e dispensazione degli interferoni per la cura della sclerosi multipla, di cui al D.M. 29 marzo 1996  pag. 39 


DECRETO 18 gennaio 2002.
Dichiarazione del territorio di Mazzarino quale comune sotto restrizione per Blue tongue  pag. 40 


DECRETO 21 gennaio 2002.
Dichiarazione del territorio di Centuripe quale comune sotto restrizione per Blue tongue  pag. 41 


DECRETO 22 gennaio 2002.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, valida per l'anno 2002.
  pag. 42 

DECRETO 22 gennaio 2002.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, valida per l'anno 2002.
  pag. 50 


DECRETO 28 gennaio 2002.
Linee guida per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali afferenti la branca di radiologia ed integrazioni alle linee guida per l'erogazione delle prestazioni specialistiche afferenti la branca di cardiologia.
  pag. 56 


DECRETO 12 febbraio 2002.
Rettifica del decreto 7 agosto 2001, concernente zone carenti di medicina generale al 1° marzo e 1° settembre 2000  pag. 73 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 18 gennaio 2002.
Autorizzazione del progetto relativo a lavori stradali nel comune di Mineo  pag. 73 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ordinanze emesse il 31 gennaio 2001 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sui ricorsi proposti da Busacca Maria ed altri, Coscarelli Giuliana ed altri; Saraceno Loredana ed altri; Nicolosi Pamela Emanuela ed altri; Maugeri Stefania ed altri; Nicolosi Pamela Emanuela ed altri; Busacca Maria ed altro; Carbone Concetta e Sindona Dora contro Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione siciliana  pag. 75 

Presidenza:
Determinazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche nella Regione siciliana  pag. 78 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nei comuni di Bivona, Lucca Sicula e Calamonaci per lavori di completamento del 1° lotto dell'adduttore alle zone irrigue dipendenti dal serbatoio Castello, 1° tronco, diramazione Tavernola   pag. 78 

Assessorato della sanità:
Revoca dei numeri di riconoscimento attribuiti allo stabilimento della ditta Avimecc s.r.l., con sede legale in Modica  pag. 78 
Variazione della ragione sociale della ditta Mazzeo & La Macchia s.n.c. di Mazzeo D. e La Macchia G.  pag. 78 

Variazione della ragione sociale della ditta Nino Castiglione s.a.s. e riconoscimento definitivo per le tipologie 2 e 3.
  pag. 79 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Nulla osta alla società Enichem, con sede legale in SanDonato Milanese, per la realizzazione di un sistema per lo strippaggio dei clorurati  pag. 79 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 79 
Nulla osta per la realizzazione di lavori nel comune di Pantelleria  pag. 79 
Provvedimenti concernenti cave  pag. 79 

Nulla osta ambientale al progetto per la realizzazione di opere idrauliche in territorio del comune di Taormina.
  pag. 79 
Nulla osta alla ditta Ecolmare s.a.s. diAntonella Gancitano e C., con sede legale in Mazara del Vallo, per un impianto di stoccaggio e recupero di acque sporche  pag. 79 


Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Autorizzazione alla società Argento & Incorvaia s.r.l., con sede in Ravanusa, per la cessione della concessione di autolinee alla società Ibla Tour s.c.a.r.l., con sede in Ravanusa.   pag. 79 
Nomina del commissario straordinario dell'Azienda autonoma per l'incremento turistico di Ragusa  pag. 79 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 20 febbraio 2002, n. 9.
Interventi manutentivi e di restauro su edifici mo numentali. Modalità per la presentazione delle richieste di inserimento nei programmi regionali. Disposizioni per l'esecuzione degli interventi  pag. 80 

Assessorato dei lavori pubblici

CIRCOLARE 21 febbraio 2002, n. 1.
Direttive agli enti di culto e formazione religiosa, di beneficenza ed assistenza ed agli enti morali, pubblici ed II.PP.A.B. in ordine alle modalità per l'accesso ai finanziamenti, in conto capitale, per opere e spese di carattere straordinario (capp. 672005 - 672006)  pag. 89 


DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 31 dicembre 2001.
Disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il D.M. dell'1 febbraio 2001, n. 44, concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto l'art. 8 della sopra citata legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Ritenuto di dovere emanare le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali funzionanti nel territorio della Regione siciliana;
Ritenuto che le disposizioni di cui al sopra citato D.M. 1 febbraio 2001, n. 44, risultano idonee a regolare anche la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali operanti nella Regione siciliana, con gli opportuni adattamenti e le necessarie modifiche conseguenti alle peculiarità delle competenze attribuite alla Regione siciliana;
Ritenuto, pertanto, di dover a tal fine impartire disposizioni analoghe a quelle previste in sede nazionale per la normazione della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali operanti in Sicilia, onde conferire uniformità di indirizzo ed omogeneità alle istruzioni in materia;

Decreta:

Per quanto in premessa specificato, alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana si applicano le seguenti disposizioni:
Titolo I
GESTIONE FINANZIARIA
Capo I
Principi e programma annuale
Art. 1
Finalità e principi

1.  Il presente decreto detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6.
2.  Le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione siciliana, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997, dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 e dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola, come previste ed organizzate nel piano della offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate agli enti locali dalla normativa vigente. Le istituzioni scolastiche provvedono, altresì, all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, della Regione, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.
Art.  2
Anno finanziario e programma annuale

1.  L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
2.  La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale fatte salve le previsioni di cui all'articolo 20 e all'articolo 21.
3.  L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale di seguito denominato "programma" - predisposto dal dirigente scolastico di seguito denominato "dirigente" - e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al consiglio d'istituto o di circolo, di seguito denominati "consiglio di istituto". La relativa delibera è adottata dal consiglio d'istituto entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa.
4.  Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa (P.O.F.) e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma, rilevati dalle schede di cui al comma 6, e quelli del precedente esercizio finanziario.
5.  Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate. Nel caso in cui in istituti di istruzione secondaria superiore funzionino, unitamente ad altri corsi di studio di istruzione secondaria superiore, corsi di studio che richiedano beni strumentali, laboratori ed officine d'alto valore artistico o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi, purché coerenti con il piano dell'offerta formativa (P.O.F.), confluiscono in uno specifico progetto.
6.  Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal dirigente per l'attuazione del piano dell'offerta formativa (P.O.F.), è allegata una scheda illustrativa finanziaria redatta dal direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito denominato "direttore", nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.
7.  Ai fini della tempestiva elaborazione del programma l'Ufficio scolastico regionale e l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, in ragione delle rispettive competenze, provvedono a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla base dei finanziamenti assegnati per i precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziarie, fatte salve le eventuali integrazioni conseguenti all'approvazione delle leggi di bilancio dello Stato e della Regione siciliana.
8.  L'approvazione del programma comporta autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine dell'esercizio costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi.
9.  Il programma è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito web dell'istituzione medesima.
Art.  3
Avanzo di amministrazione

1.  Nel programma, è iscritto, come prima posta di entrata, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio che precede quello di riferimento.
2.  Al programma è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione.
3.  In apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.
Art. 4
Fondo di riserva

1.  Nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria.
2.  Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3.
3.  Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva.
4.  I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente, salva ratifica del consiglio d'istituto per la conseguente modifica del programma, da adottare entro i successivi 30 giorni.
Art.  5
Partite di giro

1.  Le partite di giro comprendono sia le entrate che le spese che si effettuano per conto di terzi le quali, costituendo al tempo stesso un debito ed un credito per l'istituzione scolastica, non incidono sulle risultanze economiche del bilancio, sia la dotazione del fondo di cui all'articolo 17.
Art.  6
Verifiche e modifiche al programma

1.  Il consiglio d'istituto verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto nonché lo stato di attuazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente.
2.  Il consiglio, altresì, con deliberazione motivata, su proposta della giunta esecutiva o del dirigente, può apportare modifiche parziali al programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti.
3.  Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonché tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
4.  Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del consiglio di istituto, possono essere disposte con decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza al consiglio di istituto.
5.  Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare.
6.  Il direttore, al fine di rendere possibili le verifiche di cui al comma 1, predispone apposita relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti.
Capo II
Realizzazione del programma annuale
Art. 7
Attività gestionale

1.  Spetta al dirigente la realizzazione del programma nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, secondo le modalità ivi indicate.
2.  Il dirigente, sulla base delle codifiche stabilite nella modulistica di cui all'articolo 30, imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, alle spese di investimento ed ai progetti, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma annuale e delle disponibilità riferite ai singoli progetti. A tal fine, le schede di cui all'articolo 2, comma 6, sono costantemente aggiornate a cura del direttore, con riferimento alle spese sostenute.
3.  Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il dirigente può ordinare la spesa eccedente, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto mediante l'utilizzo del fondo di riserva, ai sensi dell'articolo 4.
Art. 8
Esercizio provvisorio

1. Nei casi in cui il programma annuale non sia stato approvato dal consiglio di istituto prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il dirigente provvede alla gestione provvisoria nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del programma relativo al precedente esercizio, per la prosecuzione dei progetti già approvati e per il funzionamento didattico e amministrativo generale. Qualora il programma non sia stato approvato entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio, il dirigente ne dà immediata comunicazione all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che provvede a nominare, entro i successivi 15 giorni, un commissario ad acta, scelto tra il personale dei Dipartimenti dell'Amministrazione regionale o degli uffici scolastici periferici del Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede al predetto adempimento entro il termine prestabilito nell'atto di nomina. Il predetto intervento sostitutivo può essere delegato all'Ufficio scolastico regionale.
Art. 9
Riscossione delle entrate

1.  Le entrate sono riscosse dall'istituto che gestisce il servizio di cassa a norma dell'articolo 16, previa emissione di reversali d'incasso da parte dell'istituzione scolastica.
2.  L'istituto cassiere, conformemente a quanto previsto nella convenzione di cui all'articolo 16, non può rifiutare la riscossione di somme destinate all'istituzione scolastica, ancorché non siano state emesse le relative reversali, salvo a richiedere, subito dopo la riscossione, la regolarizzazione contabile all'istituzione scolastica.
3.  La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali.
4.  Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite, con frequenza non superiore al trimestre, sul conto corrente bancario presso l'istituto cassiere. Sul predetto conto corrente postale non possono essere ordinati pagamenti.
Art. 10
Reversali di incasso

1.  Le reversali sono firmate dal dirigente e dal direttore. Il loro contenuto è il seguente:
a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di incassare una certa somma di denaro;
b) il numero progressivo, l'esercizio finanziario e la data di emissione; l'importo in cifre e lettere della somma da riscuotere e la sua provenienza contraddistinta da apposito codice; la causale della riscossione; il nome ed il cognome o la denominazione del debitore.
Art. 11
Impegni, liquidazione delle spese ed ordinazione dei pagamenti

1.  Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dall'istituzione scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso; essi non possono eccedere lo stanziamento dello specifico aggregato.
2.  Per le spese correnti e per quelle connesse ai progetti di cui all'articolo 2, comma 6, possono essere assunti impegni a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi e dell'esecuzione dei progetti.
3.  L'impegno delle spese è assunto dal dirigente.
4.  La liquidazione della spesa, consistente nella de terminazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal direttore, previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
5.  I pagamenti sono ordinati mediante mandati tratti sull'istituto cassiere o effettuati a mezzo della carta di credito, con immediata contabilizzazione.
Art. 12
Mandati di pagamento

1.  I mandati sono firmati dal dirigente e dal direttore. Il loro contenuto è il seguente:
a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di pagare una determinata somma di denaro ad una persona o ente;
b) il numero progressivo e data di emissione, l'importo in cifre e in lettere della somma da pagare, la causale del pagamento, i dati anagrafici o identificativi e i dati fiscali del creditore o della persona abilitata a rilasciare quietanza, il progetto al quale la spesa si riferisce, la codifica della spesa come prevista nella modulistica di cui all'articolo 30;
c) nel caso in cui riguardi il pagamento delle retribuzioni fondamentali e accessorie, l'indicazione delle ritenute che su di esse gravano.
2.  Ogni mandato di pagamento è sempre corredato dei documenti giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e servizi, il mandato è corredato, altresì, dei documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture.
3.  Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse, è, inoltre, allegato il verbale di collaudo redatto a norma dell'articolo 36.
Art. 13
Modalità di estinzione dei mandati

1.  I mandati sono estinti mediante:
a) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore;
b) accreditamento o versamento su conto corrente postale, intestato al creditore;
c) vaglia postale: in tal caso deve essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall'agenzia postale ;
d) su richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti da parte dell'istituto cassiere, ovvero con assegno circolare.
2.  Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro e la firma dell'istituto cassiere.
Art. 14
Pagamento con carta di credito

1.  L'utilizzazione della carta di credito, nel limite dell'assegnazione allo scopo disposta nel programma annuale e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla spesa, è consentita, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, per l'esecuzione delle spese relative:
-  all'organizzazione di viaggi di istruzione;
-  alla rappresentanza dell'istituto scolastico in Italia e all'estero;
-  all'organizzazione e partecipazione a seminari e convegni.
2.  Titolare della carta di credito è il dirigente, il quale ne può altresì autorizzare l'uso da parte del direttore o di docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.
3.  Per i pagamenti così effettuati, il direttore provvede al riscontro contabile entro 5 giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto.
4.  I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti emittenti le carte di credito sono disciplinati con apposita convenzione, da inserirsi eventualmente nell'atto di affidamento di cui all'articolo 16.
Art. 15
Conservazione dei mandati e delle reversali

1.  Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, sono conservati e ordinati per progetti e per il funzionamento amministrativo-didattico generale presso l'ufficio di segreteria delle singole istituzioni e conservati agli atti per non meno di dieci anni.
Capo III
Servizi di cassa
Art. 16
Affidamento del servizio

1.  Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione di titoli pubblici, anche esteri e privati, proprietà dell'istituzione scolastica, è affidato ad un unico istituto di credito ovvero ad altri soggetti abilitati per legge, in essi compresa la italiane S.p.a", mediante apposita convenzione, stipulata dal dirigente alle migliori condizioni del mercato per quanto concerne i tassi attivi e passivi e le spese di tenuta conto, comparate, in caso di sostanziale parità con altri benefici concessi dal predetto istituto, sulla base di uno schema tipo predisposto dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, di concerto con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
2.  L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della concorrenza.
3.  Resta salva la possibilità di stipulare contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie a norma dell'articolo 48.
Art. 17
Fondo per le minute spese

1.  Alle minute spese si provvede col fondo che, a tal fine, viene anticipato, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal dirigente al direttore, nel limite stabilito dal consiglio di istituto in sede di approvazione del programma annuale.
2.  Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il direttore presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.
3.  Il direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro di cui all'articolo 29, comma 1, lettera f).
Capo IV
Conto consuntivo
Art. 18
Conto consuntivo

1.  Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio; allo stesso sono allegati:
a)  l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;
b)  la situazione amministrativa che dimostri: il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui; il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
c)  il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;
d) il rendiconto dei singoli progetti;
e) il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale;
f) il rendiconto dell'eventuale convitto annesso.
2.  Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma di cui all'articolo 2, comma 3, comprende: le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.
3.  Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.
4.  Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai corrispettivi dovuti.
5.  Il conto consuntivo è predisposto dal direttore entro il 15 marzo ed è sottoposto dal dirigente all'esame del collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all'approvazione del consiglio di istituto.
6.  Il conto consuntivo approvato dal consiglio di istituto in difformità dal parere espresso dal collegio dei revisori dei conti, è trasmesso, entro il 15 maggio, all'Ufficio scolastico regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza. L'Ufficio scolastico regionale notizierà l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, in ordine ai provvedimenti adottati.
7.  Nel caso in cui il consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al collegio dei revisori dei conti e all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che nomina un commissario ad acta, scelto tra il personale dei Dipartimenti dell'Amministrazione regionale o degli uffici scolastici periferici del Ministero della pubblica istruzione, per il relativo adempimento. Il predetto intervento sostitutivo può essere delegato all'Ufficio scolastico regionale.
8.  Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera di approvazione, è conservato agli atti dell'istituzione scolastica.
9.  Tale conto è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito web dell'istituzione medesima.
Art. 19
Armonizzazione dei flussi informativi

1.  Le istituzioni scolastiche adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, collegando le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali.
2.  Le rilevazioni e le risultanze delle attività sopra indicate sono utilizzate dall'istituzione scolastica interessata, dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e dall'Ufficio scolastico regionale.
Capo V
Gestioni economiche separate
Art. 20
Aziende agrarie e aziende speciali

1.  La gestione dell'azienda agraria o speciale annessa all'istituzione scolastica costituisce una specifica attività del programma annuale, della quale il programma stesso indica riassuntivamente le entrate, le spese, comprensive dei costi di cui al comma 3, e le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo.
2.  La predetta gestione deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità, pur soddisfacendo alle esigenze pratiche e dimostrative con particolare riferimento all'in segnamento di tecniche della gestione aziendale e della contabilità agraria.
3.  La relazione di cui all'articolo 2, comma 3, deve indicare in particolare: l'indirizzo economico produttivo; gli obiettivi che si intendono perseguire; le attività didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle superfici e delle risorse umane e strumentali dell'azienda, con i relativi costi; le entrate e le spese complessive che l'azienda prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere e, qualora non sia possibile prevedere il pareggio, le risorse finanziarie tratte dagli appositi accantonamenti dell'azienda o dall'eventuale avanzo di amministrazione, secondo quanto previsto dal comma 8, dell'istituzione scolastica necessarie per conseguirlo. La dimostrazione delle entrate e delle spese è resa nella scheda illustrativa finanziaria da predisporre a norma dell'articolo 2, comma 6.
4.  La direzione dell'azienda agraria spetta di norma al dirigente scolastico. Qualora ricorrano speciali circostanze la direzione dell'azienda può essere affidata, dal dirigente, ad un docente particolarmente competente, che sottopone all'approvazione del dirigente stesso le proposte riguardanti l'indirizzo produttivo e la gestione economica.
5.  Al fine di non compromettere il perseguimento dei criteri di gestione di cui al comma 2 l'attività didattica, che può riferirsi a tutte le attività produttive dell'azienda, si svolge, di norma, su una superficie limitata dell'azienda stessa, predeterminata dal dirigente. Gli eventuali utili rinvenienti dalla predetta attività sono destinati, nell'ordine, alla copertura dei relativi costi ed al miglioramento ed incremento delle attrezzature didattiche. Qualora le stesse attività non producano utili, i relativi costi sono posti a carico del programma dell'istituzione scolastica.
6.  Le scritture contabili dell'azienda sono distinte da quelle dell'istituzione scolastica e sono tenute con il metodo della partita doppia e con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari. In relazione alle dimensioni ed alle capacità produttive dell'azienda può essere aperto, presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa dell'istituzione scolastica a norma dell'articolo 16, un distinto conto corrente per il servizio di cassa dell'azienda.
7.  L'utile prodotto dall'azienda, accantonato in un apposito fondo dello stato patrimoniale, è destinato, prioritariamente, alla copertura di eventuali perdite di gestione.
8.  Ove non sia possibile provvedere a norma del comma 7, la perdita di gestione può essere coperta, previa delibera del consiglio di istituto, mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione. Qualora la perdita di gestione sia dovuta a cause permanenti o non rimovibili e non sia possibile un ridimensionamento strutturale dell'azienda, il consiglio di istituto ne dispone la chiusura, con la destinazione delle necessarie attrezzature alle attività didattiche.
9.  Il rendiconto dell'azienda deve dare la dimostrazione della gestione finanziaria, nonché dei risultati economici conseguiti nell'anno. Il rendiconto si compone dello stato patrimoniale e del conto economico. Al rendiconto dell'azienda agraria sono allegati:
a) un prospetto del movimento nella consistenza del bestiame;
b) un prospetto riassuntivo del movimento delle derrate e scorte di magazzino;
c) una relazione illustrativa del responsabile del l'azienda sui risultati conseguiti.
Al rendiconto dell'azienda speciale sono allegati la relazione illustrativa di cui alla lettera c) del precedente periodo ed un prospetto sulla consistenza dei prodotti finiti ed in corso di lavorazione.
10.  Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per i produttori agricoli che svolgono le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, salvo che non sia diversamente disposto.
Art. 21
Proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi a favore di terzi

1.  Le istituzioni scolastiche, organizzate per la vendita di beni o servizi a favore di terzi, di cui all'articolo 33, comma 2, lettera e), prevedono espressamente, nel programma annuale, uno specifico progetto la cui scheda finanziaria indica le voci che compongono le entrate e le spese, per il quale la relazione di cui all'articolo 2, comma 4, deve indicare i criteri di amministrazione e le modalità della gestione, che deve essere improntata al rispetto del principio di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo.
2.  Le predette attività e servizi sono oggetto di contabilità separata da quella dell'istituzione scolastica. Nella scheda finanziaria deve essere prevista, a favore dell'istituzione scolastica, una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature, nonché l'eventuale eccedenza di entrate, rispetto alle spese, che costituisce incremento dell'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica. I relativi movimenti finanziari sono rilevati, nella contabilità della medesima istituzione, in specifiche voci di entrata e di spesa classificate "attività per conto terzi".
3.  Qualora i proventi non coprano tutti i costi previsti, il consiglio di istituto dispone l'immediata cessazione della vendita di beni e delle attività a favore di terzi.
4.  Per le attività previste dal presente articolo, sono dovuti i tributi nella misura e con le modalità previste dall'ordinamento tributario.

Art. 22
Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche

1.  La gestione delle attività convittuali costituisce specifico progetto del programma annuale da realizzare, di norma, con le entrate ad esso finalizzate. Il programma annuale è corredato da una scheda finanziaria illustrativa delle varie entrate e spese relative al funzionamento delle attività.
2.  La gestione delle attività convittuali è improntata al principio della economicità e dell'utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori.
3.  In caso di squilibri finanziari della gestione del l'attività convittuale che persistano per più di tre esercizi finanziari, l'istituzione scolastica, previa consultazione con l'ente locale di riferimento e con delibera del consiglio d'istituto, dispone la cessazione dell'attività, destinando le strutture ad un utilizzo economico produttivo.
4.  Al fine della gestione ottimale delle strutture e di una maggiore valorizzazione delle risorse professionali, fatto salvo il normale funzionamento delle attività istituzionali, l'istituzione può svolgere attività e servizi a favore di terzi con le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 21. Gli utili di gestione sono destinati a ridurre la retta dei convittori nonché a coprire la quota di spese generali imputabile a dette attività e servizi, comprensiva della quota di ammortamento delle attrezzature.
Titolo II
GESTIONE PATRIMONIALE - BENI E INVENTARI
Art. 23
Beni

1.  I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli.
2.  Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato, della Regione e degli enti locali che sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche e iscritti in distinti inventari, si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi.
Art. 24
Inventari

1.  I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in ordine cronologico, con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e la eventuale rendita.
2.  Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in inventario.
3.  Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di valore storico-artistico, i libri ed il materiale bibliografico, i valori mobiliari.
4.  Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei materiali che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore.
5.  Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei modi di uso o con le modalità previste dal regolamento dell'istituzione, i bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe.
6.  Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario, è annotata, in ordine cronologico, nell'inventario di riferimento.
7.  L'inventario è tenuto e curato dal direttore, che assume le responsabilità del consegnatario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27.
8.  Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del consiglio di istituto. L'operazione deve risultare da apposito verbale.
9.  Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.
Art. 25
Valore di beni inventariati

1.  Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti dall'istituzione scolastica al termine di eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; al prezzo di costo, per quelli prodotti nell'istituto; al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.
2.  I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e privati, si iscrivono al prezzo di borsa del giorno precedente quello della compilazione o revisione dell'inventario - se il prezzo è inferiore al valore nominale - o al loro valore nominale - qualora il prezzo sia superiore -, con l'indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza.
Art. 26
Eliminazione dei beni dell'inventario

1.  Il materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore, o reso inservibile all'uso, è eliminato dal l'inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili.
2.  Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dalla commissione di cui all'articolo 52, comma 1, nel caso di materiale reso inservibile all'uso.
Art. 27
Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine

1.  La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata, dal direttore, su indicazione vincolante del dirigente, ai rispettivi docenti, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore e dal docente interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L'operazione dovrà risultare da apposito verbale.
2.  Qualora più docenti debbano valersi delle stesse collezioni o dei vari laboratori, la direzione è attribuita ad un docente indicato dal dirigente. Il predetto docente, quando cessa dall'incarico, provvede alla riconsegna, al direttore, del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.
Art. 28
Le opere dell'ingegno

1.  Spetta all'istituto scolastico il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali.
2.  E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera, nei limiti della sezione seconda del capo terzo del titolo primo della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
3.  Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari è deliberato dal consiglio di istituto.
4.  Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività non curriculari è egualmente deliberato dal consiglio di istituto. Tuttavia, i coautori possono autonomamente intraprendere le iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il consiglio di istituto non abbia intrapreso le iniziative in tal senso nel termine di novanta giorni dall'invito rivolto dagli autori dell'opera.
5.  E' riconosciuto ai coautori e alle istituzioni scolastiche la partecipazione paritaria ai proventi dello sfruttamento economico dell'opera.
6.  Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell'istituto, nonché per il suo esercizio, osservate, quando occorre, le norme di cui all'articolo 33.
7.  Nel caso della redazione di programmi per elaboratore che si distinguano per originalità, il dirigente dell'istituzione scolastica sottopone all'esame del consiglio di istituto proposte per l'eventuale utilizzazione economica della creazione, anche attraverso la distribuzione in rete del programma.
Titolo III
SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITA' INFORMATIZZATA
Art. 29
Scritture contabili

1. I documenti contabili obbligatori sono:
a)  il programma annuale;
b)  il giornale di cassa;
c)  i registri dei partitari delle entrate e delle spese;
d)  il registro del conto corrente postale;
e)  gli inventari;
f)  il registro delle minute spese;
g)  il registro dei contratti stipulati a norma del l'articolo 31, comma 3;
h)  il conto consuntivo.
2.  Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i relativi mandati e reversali.
3.  Nei registri partitari si aprono tanti conti quante sono le aggregazioni individuate sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, e si annotano le operazioni di accreditamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.
4.  I documenti di cui al comma 1, anche se tenuti con sistemi automatizzati od a fogli mobili, devono essere composti da pagine numerate, munite del timbro dell'istituzione e siglate dal direttore. A chiusura dell'esercizio il direttore attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono composti.
5.  Della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali è responsabile il direttore.
Art.  30
Modulistica e contabilità informatizzata

1.  Le istituzioni scolastiche utilizzano sia per la redazione dei documenti contabili di cui all'art. 29, che per i sistemi di gestione amministrativo-contabile finanziaria e patrimoniale, di rendicontazione e di riscontro, di monitoraggio dei dati relativi alla gestione e all'andamento dei flussi finanziari e di rilevazione dei costi, i modelli stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con gli adattamenti apportati agli stessi dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione nell'ambito delle proprie competenze.
2.  Le istituzioni scolastiche, per la tenuta della contabilità con tecnologie informatiche, utilizzano il pacchetto applicativo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, nell'ambito del proprio sistema informativo, coerente con la modulistica di cui al comma 1, in collegamento con l'amministrazione scolastica.
3.  Il pacchetto può essere utilizzato anche per ottenere l'elenco dei fornitori di beni e servizi, con l'indicazione dei relativi crediti e debiti; i flussi di cassa distinti per tipologia di entrata e di spesa; l'analisi delle spese distinte per tipologia. Esso contiene meccanismi di segnalazione automatica di anomalie e disfunzioni che consentono anche interrogazioni mirate dall'esterno da parte dei revisori.
4.  La contabilità in partita doppia, utilizzata dalle aziende agrarie e dalle aziende speciali, è tenuta secondo programmi forniti dal Ministero della pubblica istruzione.
Titolo IV
ATTIVITA' NEGOZIALE
Capo I
Principi generali
Art. 31
Capacità negoziale

1.  Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle presenti disposizioni.
2.  Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatorie, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di società a responsabilità limitata.
3.  I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Il presente comma non si applica alle spese di cui all'articolo 17.
4.  E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera g) e dall'articolo 40.
Art.  32
Funzioni e poteri del dirigente nell'attività negoziale

1.  Il dirigente, quale rappresentante legale dell'istituto, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 33.
2.  Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell'articolo 25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Al direttore compete, comunque, l'attività negoziale connessa alle minute spese di cui all'articolo 17.
3.  Il dirigente, nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale della attività istruttoria del direttore.
4.  Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 33, comma 2, lettera g), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.
Art. 33
Interventi del consiglio di istituto nell'attività negoziale

1. Il consiglio di istituto delibera in ordine:
a)  alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b)  alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
c)  all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
d)  ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
e)  all'adesione a reti di scuole e consorzi;
f)  all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
g)  alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
h)  all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;
i)  all'acquisto di immobili.
2.  Al consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:
a)  contratti di sponsorizzazione;
b)  contratti di locazione di immobili;
c)  utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti all'istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
d)  convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
e)  alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
f)  acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
g)  contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
h)  partecipazione a progetti internazionali.
3.  Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.
Art. 34
Procedura ordinaria di contrattazione

1.  Per l'attività di contrattazione riguardante acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di euro 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto previsto dal comma 5.
2. L'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai criteri di aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali, nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento.
3.  L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell'istituto.
4.  E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.
5.  Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell'Unione europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi.
6.  Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal direttore o da funzionario appositamente da lui delegato.
Art. 35
Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale

1.  Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l'ordinaria contrattazione è messa a disposizione del consiglio di istituto nella prima riunione utile ed affissa all'albo della scuola.
2.  Una relazione sull'attività negoziale svolta dal dirigente dell'istituzione scolastica è presentata alla prima riunione successiva del consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella stessa sede, sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.
3.  E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
4.  Il direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione.
5.  Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del consiglio di istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
Art. 36
Collaudo

1.  I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo finale, da eseguirsi, entro 60 giorni dalla loro ultimazione, consegna o esecuzione, ad opera del personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica. A tal fine, il dirigente nomina un collaudatore singolo o apposite commissioni interne. Del collaudo è redatto apposito verbale.
2. Per le forniture di valore inferiore a euro 2000, l'atto formale di collaudo è sostituito da un certificato che attesta la regolarità della fornitura, rilasciato dal dirigente o, su sua delega, dal direttore, o da un verificatore all'uopo nominato.
3. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, è redatto dal direttore apposito certificato di regolare prestazione.
4.  Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di cui al comma 2. Alla stessa data il dirigente può procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate.
5.  Per il collaudo di opere pubbliche, si procede secondo quanto previsto, al riguardo, dalla normativa sui lavori pubblici, salvo quanto previsto dal comma 1.
Capo II
Singole figure contrattuali
Art. 37
Disposizione generale

1.  Le istituzioni scolastiche applicano le norme del presente capo nei casi espressamente contemplati, nonché in quelli che, pur non rientrando nelle singole previsioni, sono assimilabili al caso regolato.
Art. 38
Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione scolastica

1.  Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o di attività programmate.
2.  La vendita avviene con le modalità stabilite dal consiglio di istituto, che provvede a determinare le condizioni contrattuali di fornitura e le garanzie richieste ai terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso l'istituto.
Art. 39
Concessione di beni in uso gratuito

1.  L'istituzione scolastica, per assicurare il diritto allo studio, su richiesta degli esercenti la potestà genitoriale e degli alunni maggiorenni, può concedere, in uso gratuito, beni mobili e libri, nonché programmi software, di cui sia licenziataria, con autorizzazione alla cessione d'uso.
2.  L'istituzione scolastica provvede a pubblicizzare, mediante affissione all'albo, l'elenco dei beni che possono essere concessi in uso gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal consiglio di istituto.
3.  La concessione in uso non può determinare, per l'istituzione scolastica, l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene ed è subordinata alla assunzione di responsabilità per la utilizzazione del bene da parte del beneficiario ovvero, se minore o interdetto, degli esercenti la rappresentanza legale.
4.  La concessione è sempre revocabile e non può mai estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.
Art. 40
Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa

1.  L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'of ferta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
2.  Il consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuiti in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.
Art. 41
Contratti di sponsorizzazione

1.  Le istituzioni scolastiche possono concludere ac cordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
2.  E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi del l'infanzia e della adolescenza.
3.  E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
Art. 42
Contratti di fornitura di siti informatici

1.  Nella stipulazione di accordi diretti a garantire la fruizione, da parte dell'istituzione scolastica, di un proprio sito, raggiungibile attraverso l'accesso a reti informatiche, deve essere garantita la identificazione del fruitore responsabile di ogni accesso. All'uopo è fornita, a cura dell'istituzione scolastica, una chiave di accesso individuale ai responsabili nei singoli casi dell'accesso alla rete.
2.  La stipulazione dei contratti di fornitura dei siti deve tenere conto, ai fini della valutazione di convenienza, anche del costo della fornitura del servizio di utenza telefonica.
3.  Possono essere stipulate convenzioni con operatori che assicurino la fruizione di accessi individuali agli studenti. In tal caso, la valutazione di convenienza è operata tenendo conto di tale possibilità.
Art. 43
Contratti di concessione in uso dei siti informatici

1.  E' in facoltà della istituzione scolastica ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale.
2.  E' sempre assicurata la parità di accesso e la libertà di espressione.
3.  Nella domanda di ammissione deve essere individuato un soggetto responsabile della attività e dei contenuti immessi sul sito gestito dalla istituzione scolastica.
4.  Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione del sito, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 41.
5.  Nella stipulazione dei contratti, delle convenzioni e dei patti di cui al presente articolo, deve essere sempre riservata al dirigente la facoltà di disattivare il collegamento quando le attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
Art. 44
Contratti di comodato

1.  L'istituzione scolastica può ricevere in comodato da enti ed istituzioni, soggetti pubblici o privati, beni da utilizzare nello svolgimento della attività educativa e formativa.
2.  Qualora il bene non sia immediatamente fruibile per gli scopi di cui al comma 1, e necessiti di lavori di adeguamento o di particolari condizioni od impieghi di personale, la durata del comodato deve essere tale da rendere economicamente conveniente l'impiego delle risorse dell'istituzione scolastica.
Art. 45
Contratti di mutuo

1.  L'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari della Regione nell'ultimo triennio.
2.  La durata massima dei mutui è quinquennale.
3.  In relazione agli assegnati finanziamenti di progetti comunitari e di formazione integrata superiore, dei quali sia pervenuta formale comunicazione, le istituzioni scolastiche possono chiedere, in attesa della materiale erogazione dei fondi, anticipazioni bancarie alle condizioni stabilite da apposita convenzione, stipulata dal Ministero della pubblica istruzione con le associazioni bancarie o a condizioni migliori.
Art. 46
Manutenzione degli edifici scolastici

1.  Nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze è delegata alle istituzioni scolastiche dall'ente locale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l'affidamento dei relativi lavori, si applicano le norme del presente regolamento. L'istituzione scolastica fornisce all'ente locale competente la conseguente rendicontazione.
2.  L'istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso.
Art.  47
Contratti di locazione finanziaria

1.  Le istituzioni scolastiche, previa valutazione di convenienza da operarsi a cura del dirigente, hanno facoltà di stipulare contratti di locazione finanziaria per la realizzazione di finalità istituzionali, con esclusione dell'acquisizione della disponibilità di beni immobili.
2.  E' sempre vietata la stipulazione di contratti di locazione finanziaria su beni precedentemente alienati al concedente dall'istituto scolastico o da terzi.
3.  Quando l'istituzione scolastica non abbia interesse ad esercitare il potere di riscatto del bene, può determinarsi ad esercitarlo allorché, a seguito di richieste provenienti dal personale dell'istituzione stessa o da studenti, vi sia la possibilità di trasferirlo ai predetti soggetti, previa applicazione delle procedure di cui all'articolo 52 ad un prezzo non inferiore a quello di riscatto. In tal caso le procedure di cui al predetto articolo sono espletate prima dell'esercizio del potere di riscatto.
Art. 48
Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie

1.  L'istituzione scolastica, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, e con esclusione di quelle trasferite dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali e dall'Unione europea, compatibilmente con la continuità dell'erogazione del servizio educativo e formativo, può stipulare contratti di gestione finanziaria finalizzata.
2.  Tali contratti possono essere stipulati unicamente con istituzioni professionali di settore, abilitate all'esercizio delle attività bancarie e finanziarie.
3.  L'attività contrattuale di cui al comma 1 deve essere finalizzata alla conservazione e all'incremento di risorse finanziarie non immediatamente impiegabili, da destinarsi ad una specifica opera di interesse dell'istituzione scolastica.
4.  I contratti di gestione devono sempre assicurare la conservazione del capitale impegnato ed un rendimento non inferiore a quello dei titoli di Stato con scadenza semestrale, al netto delle commissioni medie praticate dagli istituti bancari.
5.  I contratti di gestione devono prevedere forme di riscatto anticipato, a condizione che sia sempre garantita la conservazione del capitale e degli interessi medio-tempore maturati, decurtati degli importi dovuti a titolo di commissione.
Art. 49
Compravendita di beni immobili

1.  Salvo quanto previsto dall'articolo 33, l'alienazione di beni immobili di proprietà dell'istituto è sempre disposta con le procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.
2.  L'aggiudicazione definitiva è subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di coloro che ne hanno diritto.
3. Le istituzioni scolastiche possono acquistare beni immobili esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie, da legati, eredità e donazioni.
Art. 50
Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico

1.  L'utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo 33, comma 2, lettera c), a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi.
2.  Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo.
3.  L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.
Art. 51
Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali

1.  Qualora nell'esplicazione delle attività scolastiche vengano prodotti rifiuti che per legge devono essere assoggettati a trattamento speciale, il dirigente provvede a concludere gli opportuni accordi con enti, aziende pubbliche e concessionari idonei al trattamento di rifiuti.
2.  E' consentito il ricorso a ditte operanti sul libero mercato solo ove non sia possibile fruire del servizio di smaltimento pubblico.
Art. 52
Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili

1.  I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti dall'istituzione previa determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.
2.  La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell'albo della scuola e comunicato agli alunni, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente.
3.  Nel caso in cui la gara sia andata deserta i materiali fuori uso possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, essere distrutti.
4.  I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o ad altri enti pubblici.
Capo III
Altre attività negoziali
Art. 53
Fondazioni

1. Possono essere istituite fondazioni mediante conferimento di beni di valore storico non più utilizzati per finalità di insegnamento, ivi compresi i beni librari, le opere prodotte nel corso delle attività didattiche, i beni provenienti da successioni, donazioni, legati.
2.  Le finalità delle fondazioni sono di conservazione e valorizzazione dei beni conferiti, nonché di promozione della conoscenza del patrimonio artistico e culturale, anche mediante la creazione e gestione di spazi espositivi e biblioteche, nonché mediante lo sfruttamento dei diritti di riproduzione.
3.  Nell'atto di fondazione devono essere previste norme che assicurino l'unità di indirizzo gestionale tra l'istituzione scolastica e la fondazione.
Art. 54
Borse di studio

1.  Le istituzioni scolastiche, ferma la competenza degli enti locali in materia di diritto allo studio, possono integrare con proprie risorse, gestite anche mediante i contratti di cui all'articolo 48, i trasferimenti degli enti locali, ovvero assegnare borse di studio annuali o infrannuali agli studenti, sulla base di preventivi criteri deliberati dal consiglio di istituto, su proposta, per i profili didattici, del collegio dei docenti.
Art. 55
Donazioni, eredità, legati

1.  Le istituzioni scolastiche possono accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cujus non contrastino con le finalità istituzionali.
2.  Nel caso di donazioni, legati ed eredità finalizzati alla ristrutturazione di edifici di proprietà dell'ente locale, l'istituzione concorda con l'ente stesso le modalità di utilizzazione delle risorse.
3.  Nel caso di legati, eredità e donazioni finalizzate alla concessione di borse di studio, le istituzioni scolastiche ricorrono ove possibile ai contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie di cui all'articolo 48, al fine di mantenere il valore del capitale.
4.  L'istituzione scolastica può motivatamente rinunciare all'accettazione di legati.
5.  La durata della locazione dei beni immobili pervenuti all'istituzione scolastica per effetto di successioni a causa di morte e donazioni non può mai eccedere i nove anni.
6.  Il contratto deve contenere una clausola di recesso contrattuale che assicuri la disponibilità del bene per le mutate esigenze dell'istituzione scolastica riconosciute nel programma annuale, garantendo un periodo di permanenza minimo del conduttore.
Art. 56
Progetti integrati di istruzione e formazione

1.  Al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari, le istituzioni scolastiche, singolarmente o nella forma dell'accordo di rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, possono:
a)  stipulare convenzioni con università, regioni ed enti pubblici;
b)  stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;
c)  partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzano collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti di formazione.
2.  Le intese di collaborazione con soggetti pubblici, per la gestione di percorsi formativi integrati, sono regolate con convenzioni. Queste devono stabilire, tra loro, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Qualora siano trasferite ad altri soggetti risorse finanziarie per assicurare la gestione unitaria delle attività, la rendicontazione delle spese avviene all'interno del sistema contabile del soggetto gerente, il quale, entro 15 giorni dal termine di detta rendicontazione, invia agli altri soggetti finanziatori copia della medesima.
3.  Le intese di collaborazione con agenzie formative private devono risultare da atto scritto, nel quale, ai fini della più ampia integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli aspetti organizzativi del progetto da realizzare, sono definite le competenze di ciascun soggetto, nonché le attività amministrate da ciascuno e l'ammontare delle risorse da impiegare allo scopo.
4.  Le intese di cui al precedente comma possono prevedere la gestione unitaria delle risorse finanziarie, affidate ad uno dei soggetti partecipanti all'intesa, da attuarsi mediante un organo paritetico responsabile, del quale deve far parte il dirigente od un suo delegato. Entro 15 giorni dalla chiusura dell'anno e/o delle attività di cui trattasi, deve essere rimessa all'istituzione scolastica copia della rendicontazione circa l'utilizzo delle risorse comuni, se queste sono state affidate ad altro soggetto, da allegare al conto consuntivo. Le intese dovranno stabilire anche a quale dei soggetti partecipanti, al termine della collaborazione, passerà la proprietà degli eventuali beni durevoli acquistati.
Titolo V
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 57
Esercizio della funzione

1.  Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché all'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, così come modificato dall'art. 79 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, provvede un collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del l'As sessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Il collegio è composto da tre membri, dotati di adeguata professionalità, di cui uno designato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con funzione di presidente; uno designato dal Ministero della pubblica istruzione ed uno designato dall'ente locale obbligato (provincia o comune). Nel caso in cui l'organo competente alla designazione accerti che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni, procede alla designazione di un revisore estraneo all'Am ministrazione, purché iscritto nell'apposito registro, privilegiando i dipendenti del Ministero del tesoro. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati nello stesso collegio per non più di due quadrienni. In caso di rinuncia o cessazione di un membro, il nuovo nominato scade con quelli in carica.
2.  Ad uno stesso collegio può essere affidato il riscontro di più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'assegnazione è operata dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
3.  Ai revisori dei conti spetta un compenso determinato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale. Agli stessi sono corrisposti, in quanto dovuti, l'indennità di missione ed il rimborso spese secondo le disposizioni vigenti in materia.
4.  Nel caso in cui al collegio dei revisori dei conti è affidato il riscontro di più istituti scolastici, il compenso, l'indennità ed il rimborso spese per i membri dello stesso collegio sono corrisposti dall'istituto scolastico individuato con il provvedimento di nomina emesso dal l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
5.  Per le designazioni di propria competenza, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, provvede in conformità a quanto disposto dall'art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, così come modificato dall'art. 79 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
Art. 58
Compiti dei revisori dei conti

1.  Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
2.  Il collegio esprime il parere di regolarità contabile sul programma annuale proposto dalla Giunta esecutiva ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
3.  Il collegio procede, con visite periodiche - anche individuali - da compiersi almeno due volte nell'anno presso ciascuna istituzione scolastica, compresa nell'am bito territoriale di competenza, alla verifica della legittimità e regolarità delle scritture contabili e della coerenza dell'impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nel programma e nelle successive variazioni di quest'ultimo, nonché alle verifiche di cassa.
4.  Il collegio esamina il conto consuntivo della gestione annuale in merito al quale:
a)  riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio;
b)  rileva il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto d'istituto;
c)  evidenzia i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;
d)  esprime parere sul conto, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili;
e)  correda la relazione con tabelle di rilevazione dei costi (personale, strumenti, servizi esterni, ecc,)  inerenti alle attività e ai progetti realizzati nell'istituto, finalizzate all'analisi costi/benefici da parte dell'amministrazione scolastica, nonché con altre notizie e dati richiesti dall'amministrazione vigilante.
Art. 59
Funzionamento del collegio dei revisori dei conti

1.  Le riunioni del collegio, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 58, commi 2 e 4, si svolgono su iniziativa del presidente, cui compete la convocazione, ovvero quando ne facciano richiesta congiuntamente gli altri due membri. Esse possono tenersi in una qualsiasi delle sedi scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza.
2.  Per le deliberazioni assunte dal collegio, il membro dissenziente deve indicare nel verbale i motivi del proprio dissenso. Non è consentita l'astensione.
3.  Le verifiche periodiche di cui all'articolo 58, comma 3, avvengono sulla base di una programmazione annuale concordata collegialmente.
4.  Per l'esercizio delle funzioni dei revisori, le istituzioni scolastiche sono tenute a mettere a disposizione di tutti gli atti e i documenti necessari per l'esercizio delle funzioni di controllo.
5.  L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, promuove gli opportuni interventi al fine di assicurare l'omogeneità dell'esercizio della funzione del collegio dei revisori.
Art. 60
Verbali

1.  L'attività dei revisori dei conti deve essere verbalizzata. I verbali, per ciascuna istituzione scolastica, sono raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente, che è custodito dal direttore o da un suo delegato.
2.  Copia del verbale relativo all'esame del conto consuntivo, corredato della documentazione indicata all'articolo 18, deve essere inviata all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, all'Ufficio scolastico regionale ed alla competente Ragioneria provinciale dello Stato. Ai predetti uffici devono essere inviati altresì copia dei verbali relativi ad eventuali anomalie riscontrate nel corso della gestione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Titolo VI
ATTIVITA' DI CONSULENZA CONTABILE
Art. 61
Ufficio scolastico regionale

1.  L'Ufficio scolastico regionale fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile, anche sulla base delle indicazioni generali predisposte e diramate dal servizio per gli affari economico-finanziari del Ministero della pubblica istruzione e dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art.  62
Applicazione delle nuove istruzioni contabili

1.  Le istruzioni generali contenute nel presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il visto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 2001.
  GRANATA PAGANO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione in data 31 dicembre 2001, al n. 1286.
(2002.4.202)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 10 ottobre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Di Rosa Giorgio per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 722 del 20 febbraio 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 26 gennaio 2001;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il proprio decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione presentata in data 28 agosto 2000 dal sig. Di Rosa Giorgio quale rappresentante legale della impresa Giannone Sud Commerci s.n.c., cod. op. M.C.T.C. n. 1016 A-RG sita in Modica (RG) via San Giuliano n. 111/m, cap. 97015, per il tramite delle associazioni di categoria Aidac ed Unasca, nella quale il predetto sig. Di Rosa Giorgio dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico del Consorzio Nazionale Sermetra per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed Aci risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione con cui il predetto istante autorizza l'Amministrazione a richiedere, tramite la procedura bancaria di addebito automatico (R.I.D.), direttamente dal proprio conto corrente l'ammontare dei pagamenti rimessi, a tale fine indicando la Banca presso la quale detiene il conto;
Considerato che il predetto sig. Di Rosa Giorgio, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attraverso il Consorzio Sermetra, la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 del 18 luglio 2000, rinnovata il 9 luglio 2001;
Vista la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 di L. 1.000.000.000 prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale il 25 settembre 2000, comprensiva degli elenchi nominativi di tutti i soggetti associati all'Unasca e all'Aidac richiedenti la stipula della convenzione, elenchi successivamente aggiornati in data 12 dicembre 2000;
Considerato che il predetto sig. Di Rosa Giorgio ha prodotto il richiesto documento rilasciato dalla Provincia regionale di Ragusa, n. 15812 del 15 aprile 1994 e n. 51697 del 30 settembre 1999, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che il sig. Di Rosa Giorgio è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi della convenzione approvata con il decreto n. 169/2000, requisiti il cui venire meno determinerà la revoca della presente autorizzazione;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 1 agosto 2001 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito e il sig. Di Rosa Giorgio, codice fiscale DRS GRG 49H27 E366M nato a Ispica (RG) il 27 giugno 1949 e residente in Modica via Modica Giarratana, quale rappresentante legale della impresa Giannona Sud Commerci s.n.c., partita IVA 00379070881, cod. op. M.C.T.C. n.1016 A-RG con sede in Modica (RG) via San Giuliano n. 111/M, cap. 97015, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo, n. 28 Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venir meno dei requisiti richiesti, su proposta della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, quale Amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata della notifica nonché della puntuale esecuzione del presente decreto e della convenzione che con lo stesso provvedimento si approva, secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Della avvenuta notifica la DRES dovrà dare formale comunicazione a questo Assessorato ed opportuna informazione alle associazioni di categoria.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 ottobre 2001.
  CERNIGLIARO 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.3.117)
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DECRETO 10 ottobre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Ferraro Antonio per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 722 del 20 febbraio 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 26 gennaio 2001;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il proprio decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione presentata in data 6 luglio 2001 dal sig. Ferraro Antonio quale titolare della impresa Quadrifoglio Ferraro cod. M.C.T.C. A-AG-2044 - sita in Canicattì (AG) - piazza IV Novembre n. 9, per il tramite delle associazioni di categoria Confedertaai, nella quale il predetto sig. Ferraro Antonio dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico Isaco per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed ACI risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione con cui il predetto istante autorizza l'Amministrazione a richiedere, tramite la procedura bancaria di addebito automatico (R.I.D.), direttamente dal proprio conto corrente l'ammontare dei pagamenti rimessi, a tale fine indicando la Banca presso la quale detiene il conto;
Considerato che il predetto sig. Ferraro Antonio, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato la polizza fideiussoria n. IN5352, rep. n. 612020499 del 14 giugno 2001 con la Società Italiana Cauzioni S.p.A.;
Vista la polizza fideiussoria n. IN5352, rep. n. 612020499 di L. 100.000.000 prestata in forma individuale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata convenzione;
Considerato che il predetto sig. Ferraro Antonio ha prodotto il richiesto documento rilasciato dalla Provincia regionale di Agrigento n. 44/94 del 22 giugno 1994, il successivo del 22 luglio 1997 e l'integrazione n. 001S/2001 del 18 giugno 2001, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che il sig. Ferraro Antonio è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi della convenzione approvata con il decreto n. 169/2000, requisiti il cui venire meno determinerà la revoca della presente autorizzazione;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 10 ottobre 2001 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito e il sig. Ferraro Antonio - codice fiscale FRR NTN 61D21 B602U - nato a Canicattì (AG) il 21 aprile 1961 e residente in Canicattì, via Forlì n. 2, quale titolare della impresa individuale Quadrifoglio Ferraro - cod. M.C.T.C. A-AG-2044 - partita IVA 01497790848, con sede in Canicattì (AG), piazza IV Novembre n. 9 - Cap. 92024, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia -via Rosolino Pilo, n. 28 Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venir meno dei requisiti richiesti, su proposta della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, quale Amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata della notifica nonché della puntuale esecuzione del presente decreto e della convenzione che con lo stesso provvedimento si approva, secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Della avvenuta notifica la DRES dovrà dare formale comunicazione a questo Assessorato ed opportuna informazione alle associazioni di categoria.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 ottobre 2001.
  CERNIGLIARO 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.3.117)
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DECRETO 21 dicembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 2001;
Vista la nota n. 2845 del 6 dicembre 2001 dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento regionale interventi infrastrutturali con cui si chiede l'incremento del plafond di cassa del titolo I, categoria 2, di lire 6.035 milioni, categoria 4 di lire 22.750 milioni e del titolo II, categoria 21, di lire 17.228 milioni e categoria 22 di lire 2.050 milioni per far fonte al pagamento di spese urgenti ed indifferibili;
Vista la nota n. 8649 del 6 dicembre 2001 della Ragioneria centrale competente con cui si trasmette la suindicata nota assessoriale;
Visto l'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21: "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001", con cui si dispone che gli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 non sono trasportati all'esercizio successivo;
Considerato di dovere provvedere alla suddetta richiesta di incremento dei plafond di cassa delle citate categorie, limitatamente per l'importo di lire 5.000 milioni a valere sulla categoria 21 per far fronte a pagamento di spese urgenti ed indifferibili, mediante prelevamento dalFondo di riserva di cassa, nelle more di una rivisitazione delle autorizzazioni di cassa delle varie Amministrazioni a seguito del disposto del succitato art. 2 della legge regionale n. 21/2001;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 le seguenti variazioni in milioni d lire;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni:

      | Variazioni Amministrazione     (in milioni             | di lire) 

Bilancio e finanze
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale bilancio te-soro 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  12 -  Altre uscite correnti     - 5.000 

Fondo riserva di cassa
Agricoltura e foreste
Rubrica  3 -  Dipartimento regionale interventi in-frastrutturali 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  21 -  Investimenti fissi lordi e acquisiti di 

terreni
Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 5.000 


Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 dicembre 2001.
  PAGANO 

(2002.4.217)
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DECRETO 21 dicembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Visto il bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001 allegato al bilancio di competenza;
Viste le note n. 1848 del 4 dicembre 2001 e n. 1894 dell'11 dicembre 2001 dell'Assessorato regionale della sanità - Dipartimento regionale Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica - con cui si chiede l'incremento di plafond di cassa del titolo I, categoria 04 per complessive L. 958.641 milioni e della categoria 5 per complessive lire 55.660 milioni al fine di far fronte al pagamento della spesa sanitaria a carico del Fondo sanitario nazionale e in favore delle Aziende sanitarie e delle Aziende policlinici universitari relativamente alle quote di finanziamento dei mesi di novembre e dicembre c.a.;
Considerato che i relativi pagamenti vengono effettuati mediante l'emissione di mandati speciali a valere sui crediti di tesoreria relativi al conto di tesoreria del Fondo sanitario nazionale e che pertanto gli stessi non producono movimenti effettivi di liquidità;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001, stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale della sanità, le suddette variazioni in aumento alla rubrica 2, titolo I, categoria 4 e categoria 5,mediante prelevamento dal Fondo di riserva di cassa dell'importo complessivo di lire 1.014.301 milioni;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni:

      | Variazioni Amministrazione     (in milioni             | di lire) 

Assessorato regionale della sanità
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - Igiene pubblica 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  4 -  Trasferimenti correnti ad ammini- 
strazioni pubbliche      + 958.641 

Attività e interventi a carico della Regione o dello Stato
Categoria  5 -  Trasferimenti correnti a famiglie e  
istituzioni sociali      + 55.660 

Attività e interventi a carico della Regione o dello Stato
Bilancio e finanze
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale bilancio e te-soro 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  2 -  Altre uscite correnti     - 1.014.301 

Fondo riserva di cassa

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 dicembre 2001.
  PAGANO 

(2002.4.216)
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DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e i sigg. Bonafede Maria Pia & Bonafede Michele per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione presentata in data 19 ottobre 2001 dai sigg. Bonafede Maria Pia & Bonafede Michele quali soci amministratori della società Automobil Service s.n.c. di Rocco Cudia & C., codice operativo M.C.T.C. n. A-TP-1138 con sede in Marsala (TP) in via Lungomare Mediterraneo n. 6, cap. 91025, nella quale i predetti sigg. Bonafede Maria Pia & Bonafede Michele dichiarano di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico A.C.I. per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed ACI risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione con cui i predetti istanti autorizzano l'Amministrazione a richiedere, tramite la procedura bancaria di addebito automatico (R.I.D.), direttamente dal proprio conto corrente l'ammontare dei pagamenti rimessi, a tale fine indicando la Banca presso la quale detengono il conto;
Considerato che i predetti sigg. Bonafede Maria Pia & Bonafede Michele, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, in data 7 settembre 2000, attraverso l'Automobile Club d'Italia, con la società Reale Mutua Assicurazioni la polizza fideiussoria n. 43981;
Vista la polizza fideiussoria n. 43981, di L. 1.000.000.000 prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale l'11 gennaio 2001;
Considerato che i predetti sigg. Bonafede Maria Pia & Bonafede Michele hanno prodotto, unitamente all'istanza, il richiesto documento n. 209 rilasciato dalla Provincia regionale di Trapani in data 19 ottobre 2001, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che i sigg. Bonafede Maria Pia & Bonafede Michele sono in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 31 dicembre 2001tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito e i sigg.: Bonafede Maria Pia, codice fiscale BNF MRP 55B49 E974P, nata a Marsala (TP) il 9 febbraio 1955 e residente in Marsala (TP) in contrada Berbarello n. 286, cap. 91025; Bonafede Michele, codice fiscale BNF MHL 48A23 E974E, nato a Marsala (TP) il 23 gennaio 1948 e residente in Marsala (TP) in contrada Berberello n. 210, cap. 91025, quali soci amministratori della società Automobil Service s.n.c. di Rocco Cudia & C., codice operativo M.C.T.C. n. A-TP-1138, partita IVA n. 01523080818, con sede in Marsala (TP) in via Lungomare Mediterraneo n. 6, cap. 91025, con la quale è affidato ai predetti soggetti, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dai predetti soggetti autorizzati avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo, n. 28 Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335, intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Ai soggetti autorizzati che non accedano comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei predetti soggetti autorizzati è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta della Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, quale Amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

I soggetti autorizzati a riscuotere le tasse automobilistiche sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 2001.
  RABBONI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.3.117)
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DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Curasì Roberto per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione presentata in data 19 maggio 2001 dal sig. Curasì Roberto quale titolare della impresa omonima cod. A-ME-1101 sita in Torrenova (ME), via B. Caputo, n. 27, cap. 98070, per il tramite delle associazioni di categoria Aidac ed Unasca, nella quale il predetto sig. Curasì Roberto dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico del Consorzio nazionale Sermetra per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed ACI risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione effettuata dal predetto istante a richiedere, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che il predetto sig. Curasì Roberto, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attraverso il Consorzio Sermetra, la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 del 18 luglio 2001;
Vista la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 di L. 1.000.000.000 prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale il 25 settembre 2000;
Considerato che il predetto sig. Curasì Roberto ha prodotto il richiesto documento rilasciato dalla Provincia regionale di Messina, n. 063 del 12 maggio 1997, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che il sig. Curasì Roberto è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 31 dicembre 2001 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito e il sig. Curasì Roberto, codice fiscale CRS RRT 55P12 H982Q, nato a S. Marco d'Alunzio (ME) il 12 settembre 1955 e residente in Capo d'Orlando (ME) contrada Certari, n. 52, quale titolare della impresa omonima, partita IVA 00465270833, con sede in Torrenova (ME) via B. Caputo n. 27, cap. 98070, cod. M.C.T.C. A-ME-1101, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo, n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venir meno dei requisiti richiesti, su proposta della Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, quale Amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 2001.
  RABBONI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.3.117)
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DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la sig.ra Di Maio Patrizia per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione presentata in data 5 ottobre 2001 dalla sig.ra Di Maio Patrizia quale legale rappresentante dello Studio Celia s.a.s. di Di Maio Patrizia & C., cod. M.C.T.C. n. A-TP-1157, con sede in Castelvetrano (TP) via Milazzo n. 82/86, cap. 91022, nella quale la predetta sig.ra Di Maio Patrizia dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico A.C.I. per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed ACI risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione con cui il predetto istante autorizza l'Amministrazione a richiedere, tramite la procedura bancaria di addebito automatico (R.I.D.), direttamente dal proprio conto corrente l'ammontare dei pagamenti rimessi, a tale fine indicando la Banca presso la quale detiene il conto;
Considerato che la predetta sig.ra Di Maio Patrizia, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, in data 7 settembre 2000, attraverso l'Automobile Club d'Italia, con la società Reale Mutua Assicurazioni la polizza fideiussoria n. 43981;
Vista la polizza fideiussoria n. 43981, di L. 1.000.000.000 prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale l'11 gennaio 2001;
Considerato che la predetta sig.ra Di Maio Patrizia ha prodotto, unitamente all'istanza, il richiesto documento n. 614 rilasciato dalla Provincia regionale di Trapani in data 24 luglio 2000, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che la sig.ra Di Maio Patrizia è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 31 dicembre 2001 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento delle finanze e del credito e la sig.ra Di Maio Patrizia codice fiscale DMI PRZ 71M63 C286J, nata a Castelvetrano (TP) il 23 agosto 1971 e residente in Castelvetrano (TP) in via Catullo n. 11, cap. 91022, quale legale rappresentante dello Studio Celia s.a.s. di Di Maio Patrizia & C., cod. M.C.T.C. n. A-TP-1157, partita IVA n. 01956530818, con sede in Castelvetrano (TP) in via Milazzo n. 82/86, cap. 91022, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo, n. 28 Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta della Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, quale Amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 2001.
  RABBONI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.3.117)
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DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Fiore Mario per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione presentata in data 2 aprile 2001 del sig. Fiore Mario, quale titolare dell'impresa Fiore Mario cod. M.C.T.C. n. A-PA-A-009, sita in Palermo invia Uditore n. 12/V - 12/W, cap. 90145, per il tramite delle associazioni di categoria Aidac ed Unasca, nella quale il predetto sig. Fiore Mario dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico del Consorzio nazionale Sermetra per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed ACI risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione effettuata dal predetto istante a richiedere, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che il predetto sig. Fiore Mario, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attraverso il Consorzio Sermetra, la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 del 18 luglio 2001;
Vista la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 di L. 1.000.000.000 prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale il 25 settembre 2000;
Considerato che il predetto sig. Fiore Mario ha prodotto la documentazione rilasciata dalla Provincia regionale di Palermo, n. 230 del 28 marzo 2001 per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che il sig. Fiore Mario è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi della convenzione approvata con il decreto n. 169/2000, requisiti il cui venire meno determinerà la revoca della presente autorizzazione;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 31 dicembre 2001tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito e il sig. Fiore Mario, codice fiscale FRI MRA 41C01 G273F, nato a Palermo l'1 marzo 1941 e residente in Palermo via Alfredo Casella n. 60, quale titolare dell'impresa omonima, partita IVA 03800860821, con sede in Palermo via Uditore n. 12/V - 12/W cap. 90145 cod. M.C.T.C. A-PA-A-009, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo, n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta della Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, quale Amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 2001.
  RABBONI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.3.117)
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DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la sig.ra Gucciardi Maria per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il proprio decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione presentata in data 16 ottobre 2001 dalla sig.ra Gucciardi Maria quale legale rappresentante dell'impresa omonima cod. M.T.C.T. A-TP-1135, con sede in Trapani viale Regione siciliana n. 71, cap. 91100, nella quale la predetta sig.ra Gucciardi Maria dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico A.C.I. per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed ACI risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione con cui il predetto istante autorizza l'Amministrazione a richiedere, tramite la procedura bancaria di addebito automatico (R.I.D.), direttamente dal proprio conto corrente l'ammontare dei pagamenti rimessi, a tale fine indicando la Banca presso la quale detiene il conto;
Considerato che la predetta sig.ra Gucciardi Maria, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, in data 7 settembre 2000, attraverso l'Automobile Club d'Italia, con la società Reale Mutua Assicurazioni la polizza fideiussoria n. 43981;
Vista la polizza fideiussoria n. 43981, di L. 1.000.000.000 prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale l'11 gennaio 2001;
Considerato che la predetta sig.ra Gucciardi Maria ha prodotto, unitamente all'istanza, il richiesto documento n. 22 rilasciato dalla Provincia regionale di Trapani in data 5 dicembre 1994, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che la sig.ra Gucciardi Maria è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 31 dicembre 2001 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito e la sig.ra Gucciardi Maria, codice fiscale GCC MRA 50A50 L331F, nata a Trapani il 10 gennaio 1950 e residente in Trapani in via della Ginestra n. 43, cap. 91100, quale titolare dell'impresa omonima, partita IVA 01279190811, con sede in Trapani in viale Regione Siciliana n. 71, cap. 91100, cod. M.C.T.C. A-TP-1135, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo, n. 28 Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335, intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venir meno dei requisiti richiesti, su proposta della Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, quale Amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 2001.
  RABBONI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.3.117)
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DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la sig.ra Ingoglia Piera per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione presentata in data 17 novembre 2001 dalla sig.ra Ingoglia Piera quale titolare dell'impresa omonima cod. M.C.T.C. n. A-TP-1146 con sede in Campobello di Mazara (TP) via Vittorio Emanuele II n. 251, cap. 91021, nella quale la predetta sig.ra Ingoglia Piera dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico A.C.I. per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed ACI risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione con cui il predetto istante autorizza l'Amministrazione a richiedere, tramite la procedura bancaria di addebito automatico (R.I.D.), direttamente dal proprio conto corrente l'ammontare dei pagamenti rimessi, a tale fine indicando la Banca presso la quale detiene il conto;
Considerato che la predetta sig.ra Ingoglia Piera, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, in data 7 settembre 2000, attraverso l'Automobile Club d'Italia, con la società Reale Mutua Assicurazioni la polizza fideiussoria n. 43981;
Vista la polizza fideiussoria n. 43981, di L. 1.000.000.000 prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale l'11 gennaio 2001;
Considerato che la predetta sig.ra Ingoglia Piera ha prodotto, unitamente all'istanza, il richiesto documento n. 23 rilasciato dalla Provincia regionale di Trapani in data 5 dicembre 1994, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che la sig.ra Ingoglia Piera è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 31 dicembre 2001 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito e la sig.ra Ingoglia Piera, codice fiscale NGG PRI 62S56 B521H, nata a Campobello di Mazara (TP) il 16 novembre 1962 e residente in Campobello di Mazara (TP) in via Vittorio Emanuele II n. 205, cap. 91021, quale titolare dell'impresa omonima cod. M.C.T.C. n. A-TP-1146, partita IVA n. 01202150817, con sede in Campobello di Mazara (TP) in via Vittorio Emanuele II n. 251, cap. 91021, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo, n. 28 Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta della Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, quale Amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 2001.
  RABBONI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.3.117)
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DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Lanzarone Vito per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione presentata in data 17 ottobre 2001 dal sig. Lanzarone Vito quale titolare dell'impresa omonima, con sede in Alcamo (TP) in viale Europa n. 16, cap. 91011, partita IVA 01561970813, codice operativo M.C.T.C. n. A-TP-1144 nella quale il predetto sig. Lanzarone Vito dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico A.C.I. per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed ACI risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione con cui il predetto istante autorizza l'Amministrazione a richiedere, tramite la procedura bancaria di addebito automatico (R.I.D.), direttamente dal proprio conto corrente l'ammontare dei pagamenti rimessi, a tale fine indicando la Banca presso la quale detiene il conto;
Considerato che il predetto sig. Lanzarone Vito, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, in data 7 settembre 2000, attraverso l'Automobile Club d'Italia, con la società Reale Mutua Assicurazioni la polizza fideiussoria n. 43981;
Vista la polizza fideiussoria n. 43981, di L. 1.000.000.000 prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della citata convenzione, e depositata in originale l'11 gennaio 2001;
Considerato che il predetto sig. Lanzarone Vito ha prodotto, unitamente all'istanza, il richiesto documento n. 24 rilasciato dalla Provincia regionale di Trapani in data 5 dicembre 1994, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che il sig. Lanzarone Vito è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 31 dicembre 2001 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito e il sig. Lanzarone Vito, codice fiscale LNZ VTI 67S05 A176W, nato a Alcamo (TP) il 5 novembre 1967 e residente in Alcamo (TP) in via Allegrezza n. 45, cap. 91011, quale titolare dell'impresa omonima, con sede in Alcamo (TP) in viale Europa n. 16, cap. 91011 partita IVA 01561970813, codice operativo M.C.T.C. n. A-TP-1144, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo, n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335, intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta della Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, quale Amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 2001.
  RABBONI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.3.117)
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DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. La Torre Giuseppe per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione presentata in data 17.10.2001 dal sig. La Torre Giuseppe quale titolare dell'impresa omonima, con sede in Castellammare del Golfo (TP) in corso Garibaldi n. 255, cap. 91014, partita IVA 01623180815, codice operativo M.C.T.C. n. A-TP-1143 nella quale il predetto sig. La Torre Giuseppe dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico A.C.I. per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed ACI risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione con cui il predetto istante autorizza l'Amministrazione a richiedere, tramite la procedura bancaria di addebito automatico (R.I.D.), direttamente dal proprio conto corrente l'ammontare dei pagamenti rimessi, a tale fine indicando la Banca presso la quale detiene il conto;
Considerato che il predetto sig. La Torre Giuseppe, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, in data 7 settembre 2000, attraverso l'Automobile Club d'Italia, con la società Reale Mutua Assicurazioni la polizza fideiussoria n. 43981;
Vista la polizza fideiussoria n.43981, di L. 1.000.000.000 prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale l'11 gennaio 2001;
Considerato che il predetto sig. La Torre Giuseppe ha prodotto, unitamente all'istanza, il richiesto documento n. 25 rilasciato dalla Provincia regionale di Trapani in data 5 dicembre 1994, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che il sig. La Torre Giuseppe è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 31 dicembre 2001 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito e il sig. La Torre Giuseppe codice fiscale LTR GPP 51C23 C130L, nato a Castellammare del Golfo (TP) il 23 marzo 1951 e residente in Castellammare del Golfo (TP) in corso Garibaldi n. 261, cap. 91014, quale titolare dell'impresa omonima, con sede in Castellammare del Golfo (TP) in corso Garibaldi n. 255, cap. 91014, partita IVA n. 01623180815, codice operativo M.C.T.C. n. A-TP-1143, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo, n. 28 Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta della Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, quale Amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 2001.
  RABBONI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.3.117)
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DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Manfrè Valter per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione presentata in data 15 dicembre 2000 dal sig. Manfrè Valter quale legale rappresentante dell'impresa omonima cod. M.C.T.C. n. A-ME-1187 con sede in Patti (ME), largo dei Normanni n. 9 cap. 98066 nella quale il predetto sig. Manfrè Valter dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico A.C.I. per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed ACI risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione con cui il predetto istante autorizza l'Amministrazione a richiedere, tramite la procedura bancaria di addebito automatico (R.I.D.), direttamente dal proprio conto corrente l'ammontare dei pagamenti rimessi, a tale fine indicando la Banca presso la quale detiene il conto;
Considerato che il predetto sig. Manfrè Valter, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, in data 7 settembre 2000, attraverso l'Automobile Club d'Italia, con la Società Reale Mutua Assicurazioni la polizza fideiussoria n. 43981;
Vista la polizza fideiussoria n. 43981, di L. 1.000.000.000 prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale l'11 gennaio 2001;
Considerato che il predetto sig. Manfrè Valter ha prodotto, unitamente all'istanza, il richiesto documento n. 78 rilasciato dalla Provincia regionale di Messina in data 18 maggio 2000, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che il sig. Manfrè Valter è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 31 dicembre 2001 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito e il sig. Manfrè Valter, codice fiscale MNF VTR 62B06 G377J, nato a Patti (ME) il 6 febbraio 1962 e residente in Patti (ME), largo dei Normanni n. 5, quale titolare dell'impresa omonima - partita IVA 01905600837, con sede in Patti (ME), largo dei Normanni n. 9, cap. 98066, cod. M.C.T.C. n. A-ME-1187, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo, n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venir meno dei requisiti richiesti, su proposta dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, quale Amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 2001.
  RABBONI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.3.117)
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DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la sig.ra Morando Caterina per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione presentata in data 6 novembre 2000 dalla sig.ra Morando Caterina, quale titolare della impresa individuale denominata Auto Agenzia Morando cod. M.C.T.C. A-CT-1248, sita in Grammichele (CT), via Failla n. 75, cap. 95042, per il tramite delle associazioni di categoria Aidac ed Unasca, nella quale la predetta sig.ra Morando Caterina dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico del Consorzio nazionale Sermetra per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed ACI risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione effettuata dal predetto istante a richiedere, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che la predetta sig.ra Morando Caterina, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attraverso il Consorzio Sermetra, la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 del 18 luglio 2001;
Vista la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 di L. 1.000.000.000 prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della citata convenzione, e depositata in originale il 25 settembre 2000.;
Considerato che la predetta sig.ra Morando Caterina ha prodotto la documentazione rilasciata dalla Provincia regionale di Catania, n. 669 del 12 settembre 1996 e n. 36 del 19 marzo 2001 per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che la sig.ra Morando Caterina è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi della convenzione approvata con il decreto n. 169/2000, requisiti il cui venire meno determinerà la revoca della presente autorizzazione;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 31 dicembre 2001 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito e la sig.ra Morando Caterina, codice fiscale MRN CRN 64B54 E133B, nata a Grammichele (CT) il 14 febbraio 1964 e residente in Grammichele (CT), via Veneto n. 351, quale titolare della impresa denominata Auto Agenzia Morando, partita IVA 02621490875, con sede in Grammichele (CT) via Failla n. 75, cap. 95042, cod. M.C.T.C. A-CT-1248, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo, n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta della Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, quale Amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche, è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 2001.
  RABBONI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.3.117)
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DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Pedalà Calogero per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione presentata in data 7 maggio 2001 dal sig. Pedalà Calogero quale titolare dell'impresa omonima cod. M.C.T.C. n. A-ME-1128, con sede in Sant'Agata di Militello (ME) via Vittorio Veneto n. 28, cap. 98076, nella quale il predetto sig. Pedalà Calogero dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico A.C.I. per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed ACI risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione con cui il predetto istante autorizza l'Amministrazione a richiedere, tramite la procedura bancaria di addebito automatico (R.I.D.), direttamente dal proprio conto corrente l'ammontare dei pagamenti rimessi, a tale fine indicando la Banca presso la quale detiene il conto;
Considerato che il predetto sig. Pedalà Calogero, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, in data 7 settembre 2000, attraverso l'Automobile Club d'Italia, con la società Reale Mutua Assicurazioni la polizza fideiussoria n. 43981;
Vista la polizza fideiussoria n. 43981, di L. 1.000.000.000 prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale l'11 gennaio 2001;
Considerato che il predetto sig. Pedalà Calogero ha prodotto, unitamente all'istanza, il richiesto documento n. 61/int. rilasciato dalla Provincia regionale di Messina in data 7 luglio 1997, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che il sig. Pedalà Calogero è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 31 dicembre 2001 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito e il sig. Pedalà Calogero codice fiscale PDL CGR 62M13 I199V nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 13 agosto 1962 e residente in Sant'Agata di Militello (ME) via Messina, n. 3, quale titolare della impresa omonima, partita IVA 01232440832, con sede in Sant'Agata di Militello (ME) via Vittorio Veneto n. 28, cap. 98076 cod. M.C.T.C. n. A-ME-1128, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo, n. 28 Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta della Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, quale Amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 2001.
  RABBONI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.3.117)
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DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la sig.ra Pizzo Rosina per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione presentata in data 14 maggio 2001 dalla sig.ra Pizzo Rosina, quale titolare della impresa omonima, cod. M.C.T.C. n.A-ME-1132, sita in Patti (ME) via S. Antonino n. 5, cap. 98066, per il tramite delle associazioni di categoria Aidac ed Unasca, nella quale la predetta sig.ra Pizzo Rosina dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico del Consorzio nazionale Sermetra per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed ACI risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione effettuata dal predetto istante a richiedere, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che la predetta sig.ra Pizzo Rosina, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attraverso il Consorzio Sermetra, la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 del 18 luglio 2001;
Vista la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 di L. 1.000.000.000 prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della citata convenzione, e depositata in originale il 25 settembre 2000;
Considerato che la predetta sig.ra Pizzo Rosina ha prodotto la documentazione rilasciata dalla Provincia regionale di Messina, n. 034/int del 15 gennaio 1996 per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che la sig.ra Pizzo Rosina è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi della convenzione approvata con il decreto n. 169/2000, requisiti il cui venire meno determinerà la revoca della presente autorizzazione;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 31 dicembre 2001 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito e la sig.ra Pizzo Rosina, codice fiscale PZZ RSN 52E50 F395B, nata a Montagnareale (ME) il 10 maggio 1952 e residente in Patti (ME), via Case Nuove Malluzzo n. 6, cap. 98066, quale titolare della impresa omonima, partita Iva 01728120831, con sede in Patti (ME) via S. Antonino n. 5, cap. 98066, cod. M.C.T.C. A-ME-1132, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo, n. 28 Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta della Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, quale Amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche, è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 2001.
  RABBONI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.3.117)
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DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Quagliata Salvatore per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione presentata in data 1 marzo 2001 del sig. Quagliata Salvatore, quale titolare della impresa omonima cod. M.C.T.C. n. A-TP-1076, sita in Castellammare del Golfo (TP) corso Garibaldi n. 232, cap. 91014, per il tramite delle associazioni di categoria Aidac ed Unasca, nella quale il predetto sig. Quagliata Salvatore dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico del Consorzio nazionale Sermetra per il collegamento con gli archivi della tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed ACI risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione effettuata dal predetto istante a richiedere, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che il predetto sig. Quagliata Salvatore, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attraverso il Consorzio Sermetra, la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 del 18 luglio 2001;
Vista la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 di L. 1.000.000.000 prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale il 25 settembre 2000;
Considerato che il predetto sig. Quagliata Salvatore ha prodotto la documentazione rilasciata dalla Provincia regionale di Trapani, n. 244 del 22 maggio 1995 per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che il sig. Quagliata Salvatore è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi della convenzione approvata con il decreto n. 169/2000, requisiti il cui venire meno determinerà la revoca della presente autorizzazione;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 31 dicembre 2001tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito e il sig. Quagliata Salvatore codice fiscale QGL SVT 65D12 C130Y nato a Castellammare del Golfo (TP) il 12 aprile 1965 e residente in Castellammare del Golfo (TP), contrada Gemma d'Oro n. 2/A cap. 91014, quale titolare della impresa omonima, partita IVA 01393830813, con sede in Castellammare del Golfo (TP) corso Garibaldi n. 232, cap. 91014 cod. M.C.T.C. A-TP-1076, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo, n. 28 Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335, intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta della Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, quale Amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 2001.
  RABBONI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.3.117)
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DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Ragusa Giovanni per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione presentata in data 28 agosto 2000 dal sig. Ragusa Giovanni, quale titolare della impresa individuale denominata Studio di consulenza automobilistica Sicil-Car, cod. M.C.T.C. A-CT-1196, sita in S. Giovanni Galermo - Catania - via del Fasano n. 1/A, cap. 95040, per il tramite delle associazioni di categoria Aidac ed Unasca, nella quale il predetto sig. Ragusa Giovanni dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico del Consorzio nazionale Sermetra per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed ACI risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione effettuata dal predetto istante a richiedere, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che il predetto sig. Ragusa Giovanni a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attraverso il Consorzio Sermetra, la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 del 18 luglio 2001;
Vista la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 di L. 1.000.000.000 prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale il 25 settembre 2000;
Considerato che il predetto sig. Ragusa Giovanni ha prodotto la documentazione rilasciata dalla Provincia regionale di Catania, n. 494 del 10 luglio 1996 ed in data 14 dicembre 2000 per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che il sig. Ragusa Giovanni è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi della convenzione approvata con il decreto n. 169/2000, requisiti il cui venire meno determinerà la revoca della presente autorizzazione;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 31 dicembre 2001 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito e il sig. Ragusa Giovanni codice fiscale RGS GNN 54C15 F250N nato Misterbianco (CT) il 15 marzo 1954 e residente in Misterbianco (CT), via Parroco Giuseppe Scuderi n. 23/A, quale titolare della impresa denominata Studio di consulenza automobilistica Sicil-Car, partita IVA 02233630876 con sede in S. Giovanni Galermo - Catania - via del Fasano n. 1/A, cap. 95040, cod. M.C.T.C. A-CT-1196, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo, n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta della Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, quale Amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche, è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 2001.
  RABBONI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.3.117)
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DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Rametta Salvatore per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il proprio decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione presentata in data 29 agosto 2000 dal sig. Rametta Salvatore, quale amministratore della impresa denominata Jonica Service s.n.c., cod. M.C.T.C. A-SR-5130, sita in Siracusa viale Montedoro n. 37, cap. 96100, per il tramite delle associazioni di categoria Aidac ed Unasca, nella quale il predetto sig. Rametta Salvatore dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico del Consorzio nazionale Sermetra per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed ACI risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione effettuata dal predetto istante a richiedere, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che il predetto sig. Rametta Salvatore a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attraverso il Consorzio Sermetra, la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 del 18 luglio 2001;
Vista la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 di L. 1.000.000.000 prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale il 25 settembre 2000;
Considerato che il predetto sig. Rametta Salvatore ha prodotto la documentazione rilasciata dalla Provincia regionale di Siracusa, n. 42/C3 del 20 novembre 2000 per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che il sig. Rametta Salvatore è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi della convenzione approvata con il decreto n. 169/2000, requisiti il cui venire meno determinerà la revoca della presente autorizzazione;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 31 dicembre 2001, tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento delle finanze e del credito e il sig. Rametta Salvatore, codice fiscale RMT SVT 67D27 I754M, nato Siracusa il 27 aprile 1967 e residente in Siracusa, viale Epipoli n. 177, quale amministratore della impresa denominata Jonica Service s.n.c., partita IVA 01082380898 con sede in Siracusa via Montedoro n. 37, cap. 96100, cod. M.C.T.C. A-SR-5130, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo, n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta della Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, quale Amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 2001.
  RABBONI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.3.117)
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DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Troiani Giancarlo per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione presentata in data 18 maggio 2001 dal sig. Troiani Giancarlo quale legale rappresentante della impresa Consulting Car Troiani di Troiani Giancarlo, cod. M.C.T.C. n. A-ME-1189 con sede in Capo d'Orlando (ME) Piazza Merendino n. 25 cap. 98071, nella quale il predetto sig. Troiani Giancarlo dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico A.C.I. per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed ACI risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione con cui il predetto istante autorizza l'Amministrazione a richiedere, tramite la procedura bancaria di addebito automatico (R.I.D.), direttamente dal proprio conto corrente l'ammontare dei pagamenti rimessi, a tale fine indicando la Banca presso la quale detiene il conto;
Considerato che il predetto sig. Troiani Giancarlo, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, in data 7 settembre 2000, attraverso l'Automobile Club d'Italia, con la società Reale Mutua Assicurazioni la polizza fideiussoria n. 43981;
Vista la polizza fideiussoria n. 43981, di L. 1.000.000.000 prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale l'11 gennaio 2001;
Considerato che il predetto sig. Troiani Giancarlo ha prodotto, unitamente all'istanza, il richiesto documento n. 81 rilasciato dalla Provincia regionale di Messina in data 1 marzo 2001, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che il sig. Troiani Giancarlo è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 31 dicembre 2001 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito e il sig. Troiani Giancarlo, codice fiscale TRN GCR 78C02 B149K, nato a Breno (BS) il 2 marzo 1978 e residente in Capo d'Orlando (ME) via Consolare Antica trav. A n. 10, quale titolare della impresa Consulting Car Troiani di Troiani Giancarlo, 98071 cod. M.C.T.C. n. A-ME-1189, partita IVA 02568000836, con sede in Capo d'Orlando (ME) Piazza Merendino n. 25, cap. 98071, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo, n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venir meno dei requisiti richiesti, su proposta della Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, quale Amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 2001.
  CERNIGLIARO 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.3.117)
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DECRETO 31 dicembre 2001.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Zingali Fabio per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione presentata in data 18 ottobre 2001 dal sig. Zingali Fabio quale socio accomandatario della società Aquila di Zingali Fabio & C. s.a.s., cod. M.C.T.C. n. A-CL-1289, con sede in Serradifalco (CL) piazza Vittorio Emanuele n. 24, cap. 93010, nella quale il predetto sig. Zingali Fabio dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico A.C.I. per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed ACI risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione con cui il predetto istante autorizza l'Amministrazione a richiedere, tramite la procedura bancaria di addebito automatico (R.I.D.), direttamente dal proprio conto corrente l'ammontare dei pagamenti rimessi, a tale fine indicando la Banca presso la quale detiene il conto;
Considerato che il predetto sig. Zingali Fabio, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, in data 7 settembre 2000, attraverso l'Automobile Club d'Italia, con la società Reale Mutua Assicurazioni la polizza fideiussoria n. 43981;
Vista la polizza fideiussoria n. 43981, di L. 1.000.000.000 prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della citata convenzione, e depositata in originale l'11 gennaio 2001;
Considerato che il predetto sig. Zingali Fabio ha prodotto, unitamente all'istanza, il richiesto documento n. 239 rilasciato dalla Provincia regionale di Caltanissetta in data 11 settembre 2001, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che il sig. Zingali Fabio è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 31 dicembre 2001 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito e il sig. Zingali Fabio codice fiscale ZNG FBA 70L21 F489S nato a Montedoro (CL) il 21 luglio 1970 e residente in Montedoro (CL) piazza XX Settembre, quale socio accomandatario della società Aquila di Zingali Fabio & C. s.a.s., cod. M.C.T.C. n. A-CL-1289, partita IVA n. 01258220852, con sede in Serradifalco (CL) piazza Vittorio Emanuele n. 24, cap. 93010, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo, n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta della Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, quale Amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 2001.              RABBONI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.3.117)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 18 gennaio 2002.
Integrazione dell'elenco dei centri provinciali autorizzati alla prescrizione e dispensazione degli interferoni per la cura della sclerosi multipla, di cui al D.M. 29 marzo 1996.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visti i decreti legislativi nn. 502/92, 517/93 e 229/99;
Vista la legge regionale n. 30/93;
Visti i decreti n. 18954 del 6 aprile 1996, n. 20014 del 9 dicembre 1997, n. 30632 del 9 novembre 1999;
Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1996, con il quale vengono individuati, tra l'altro, giusto l'allegato 3, i Centri regionali e provinciali autorizzati alla prescrizione degli interferoni per la cura della sclerosi multipla, nell'ambito della Regione siciliana;
Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1996, con il quale, al fine di migliorare l'organizzazione del servizio per i pazienti affetti da sclerosi multipla, viene previsto che l'elenco dei centri di coordinamento regionale e di quelli provinciali può essere costantemente aggiornato su iniziativa delle regioni e delle province autonome, anche in accoglimento delle indicazioni delle organizzazioni dei malati affetti da sclerosi multipla e della Società italiana di neurologia;
Visto il medesimo decreto ministeriale 29 marzo 1996, con il quale, giusta l'art. 1, l'elenco di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1996 viene sostituito per la parte relativa ai centri provinciali e , giusta il successivo art. 2, viene data facoltà alle regioni ed alle province autonome di integrare l'elenco dei centri già autorizzati alla prescrizione e dispensazione degli interferoni per il trattamento dei pazienti affetti da sclerosi multipla, con altri Centri provinciali, dandone comunicazione al Ministero della sanità;
Considerato che le finalità di cui al presente provvedimento rientrano tra gli obiettivi previsti dal vigente Piano sanitario regionale approvato con D.P.R. 11 maggio 2000, di cui al punto 5.3 "contrastare le principali patologie" con specifico riferimento a quelle di particolare rilievo sociale;
Ritenuto necessario assicurare una idonea assistenza sanitaria ai pazienti affetti da sclerosi multipla, facilitandone l'accesso alle strutture specializzate, al fine di migliorare la qualità della vita attraverso l'organizzazione e la capillarità del servizio sul territorio della Regione siciliana;
Considerato che gli obiettivi fondamentali del programma triennale dell'AISM-CRS mirano alla qualità della vita ed al superamento del fenomeno dell'emigrazione socio sanitaria, in ragione della necessità di assicurare ai pazienti affetti da sclerosi multipla, pari opportunità, a prescindere dalla realtà territoriale di ciascuno e l'accesso diretto alle strutture specializzate in possesso dei parametri e standard qualitativi e professionali di settore;
Viste le note del 23 maggio 2001 e del 14 dicembre 2001, con le quali l'AISM-CRS chiede, tra l'altro, l'apertura di nuovi centri per la prescrizione e dispensazione di terapie interferoniche ai pazienti affetti da sclerosi multipla;
Viste le richieste avanzate a questo Assessorato da parte dei direttori generali di alcune Aziende sanitarie quali: l'Azienda ospedaliera Garibaldi, San Luigi Currò, Ascoli Tomaselli di Catania (giusta nota prot. n. 10419 del 9 luglio 2001); l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 di Caltanissetta (giusta nota prot. n. 2228 del 4 settembre 2001); l'Azienda ospedaliera Piemonte di Messina (giusta nota prot. n. 12655 del 13 settembre 2001); le Aziende ospedaliere ARNAS Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli e Villa Sofia-CTO di Palermo (giuste note rispettivamente del 20 dicembre 2001 e prot. n. 11650/3 dell'11 dicembre 2000), tendenti ad ottenere il riconoscimento delle proprie strutture sanitarie specializzate quali centri di riferimento provinciali per la cura e la diagnosi e terapia della sclerosi multipla;
Ritenuto opportuno integrare l'elenco dei centri provinciali autorizzati alla prescrizione e dispensazione di interferone per pazienti affetti da sclerosi multipla, di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 29 marzo 1996 con l'individuazione di ulteriori centri per le medesime finalità;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, l'elenco dei centri provinciali di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 29 marzo 1996, autorizzati alla prescrizione e dispensazione delle specialità medicinali di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni, viene integrato con l'inserimento dei seguenti centri:







Art. 2

Ai centri di cui all'art. 1 del presente provvedimento è fatto obbligo di attenersi all'espletamento dei compiti previsti dal decreto ministeriale 5 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.  3

Resta fermo quant'altro previsto dai decreti n. 18954 del 6 aprile 1996, n. 20014 del 9 dicembre 1997, n. 30632 del 9 novembre 1999.
Il presente decreto sarà inviato al Ministero della salute e pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 gennaio 2002.
  AMARI 

(2002.4.246)
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DECRETO 18 gennaio 2002.
Dichiarazione del territorio di Mazzarino quale comune sotto restrizione per Blue tongue.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE relativa a misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali;
Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione n. 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone;
Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001, che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 600.6/BT/1625 del 31 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato reso obbligatorio il piano di sorveglianza per il virus della febbre catarrale degli ovini nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle zone a maggior rischio d'introduzione dell'infezione nonché il piano di sorveglianza entomologica;
Visto il decreto n. 35694 del 10 agosto 2001, con cui sono state rese obbligatorie, nel territorio della Regione siciliana, le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la Blue tongue, previste dall'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001;
Visto il piano straordinario di controllo per lo spostamento degli animali per transumanza dalla provincia di Messina verso territori di alcune province siciliane, emanato con nota prot. n. 2790 del 23 novembre 2001;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 600.6.BT/3229 del 26 novembre 2001, con la quale viene precisato che i comuni di destinazione degli animali transumanti dalla provincia di Messina devono essere dichiarati, con apposito atto formale, zone di restrizione per Blue tongue e, pertanto, sottoposti ai vincoli previsti dalla direttiva n. 2000/75/CE;
Vista la nota del comune di Mazzarino (CL), datata 11 gennaio 2002, con cui si autorizza la transumanza degli animali di proprietà dei sigg. Cairone Lucio (C.A. 017/ME/077), Sinopoli Luisa (C.A. 017/ME/320) e Triscari Serafina (C.A. 017/ME/190) dal comune di Cesarò (ME);
Considerato che il territorio del comune diMazzarino (CL), sede di destinazione per motivi di transumanza di animali sensibili alla Blue tongue provenienti dalla provincia di Messina, non risulta incluso nell'elenco dei comuni sotto restrizione pubblicato nella pagina internet http://www.izs.it/fra-emerg.html;
Tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della malattia;
Ritenuto di dovere procedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, il territorio del comune di Mazzarino (CL), non incluso nell'elenco dei comuni sotto restrizione, pubblicato, su disposizione del Ministero della salute, nella pagina internet http://www.izs.it/fra-emerg.html, sede di destinazione, per motivi di transumanza, di animali sensibili alla Blue tongue, in provenienza dalla provincia di Messina, è da considerarsi territorio a rischio e, pertanto, dichiarato: "Comune sotto restrizione per Blue tongue".

Art. 2

Fermo restando l'applicazione delle misure sanitarie previste nel piano di sorveglianza sierologica ed entomologica, nonché delle disposizioni di cui al sistema nazionale di sorveglianza per Blue tongue e di quelle specifiche previste dal piano straordinario di spostamento dalla provincia di Messina per motivi di transumanza, nell'ambito territoriale indicato al precedente art. 1 è fatto obbligo, tra l'altro, di applicare le seguenti misure:
a)  aggiornamento dell'identificazione e registrazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
b)  divieto di spostamento degli animali appartenenti alle specie sensibili;
c)  indagine sierologica sugli animali appartenenti alle specie sensibili oggetto di spostamento per transumanza dalla provincia di Messina, dopo il 21° giorno dall'arrivo, al fine di rilevare o escludere la circolazione virale;
d)  ove possibile, mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili all'interno dei ricoveri durante le ore di attività dei vettori;
e)  in deroga al punto b), gli animali appartenenti alle specie sensibili potranno essere spostati, per essere avviati alla macellazione, in un impianto posto all'interno di un comune sotto restrizione per Blue tongue o di un territorio con infezione da Blue tongue in atto; tale spostamento dovrà avvenire alle condizioni previste dal Ministero della salute per lo spostamento degli animali da avviare alla macellazione nell'ambito delle zone con infezione da Blue tongue in atto.

Art. 3

Le disposizioni previste dal presente decreto saranno revocate dopo l'avvenuta comunicazione da parte del servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta attestante il pieno rispetto delle condizioni previste per lo spostamento per transumanza e dopo che le visite cliniche effettuate e le indagini sierologiche, condotte dopo il 21° giorno dall'arrivo, sugli animali oggetto di spostamento per transumanza, abbiano dato esito favorevole.

Art. 4

Il sindaco del comune di Mazzarino (CL), il Servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 diCaltanissetta, gli agenti della forza pubblica sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 gennaio 2002.
  BAGNATO 

(2002.4.195)
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DECRETO 21 gennaio 2002.
Dichiarazione del territorio di Centuripe quale comune sotto restrizione per Blue tongue.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE relativa a misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali;
Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione n. 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone;
Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001, che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 600.6/BT/1625 del 31 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato reso obbligatorio il piano di sorveglianza per il virus della febbre catarrale degli ovini nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle zone a maggior rischio d'introduzione dell'infezione nonché il piano di sorveglianza entomologica;
Visto il decreto n. 35694 del 10 agosto 2001, con cui sono state rese obbligatorie, nel territorio della Regione siciliana, le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la Blue tongue, previste dall'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001;
Visto il piano straordinario di controllo per lo spostamento degli animali per transumanza dalla provincia di Messina verso territori di alcune province siciliane, emanato con nota prot. n. 2790 del 23 novembre 2001;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 600.6.BT/3229 del 26 novembre 2001, con la quale viene precisato che i comuni di destinazione degli animali transumanti dalla provincia di Messina devono essere dichiarati, con apposito atto formale, zone di restrizione per Blue tongue e, pertanto, sottoposti ai vincoli previsti dalla direttiva n. 2000/75/CE;
Vista la nota del comune di Centuripe (EN), prot. n. 15037 del 14 dicembre 2001, con cui si autorizza la transumanza degli animali di proprietà della sig.ra Conti Mica Rosetta (C.A. 099/ME254) dal comune di Tortorici (ME);
Considerato che il territorio del comune diCenturipe (EN), sede di destinazione per motivi di transumanza di animali sensibili alla Blue tongue provenienti dalla provincia di Messina, non risulta incluso nell'elenco dei comuni sotto restrizione pubblicato nella pagina internet http://www.izs.it/fra-emerg.html;
Tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della malattia;
Ritenuto di dovere procedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, il territorio del comune di Centuripe (EN), non incluso nell'elenco dei comuni sotto restrizione, pubblicato, su disposizione del Ministero della salute, nella pagina internet http://www.izs.it/fra-emerg.html, sede di destinazione, per motivi di transumanza, di animali sensibili alla Blue tongue, in provenienza dalla provincia di Messina, è da considerarsi territorio a rischio e, pertanto, dichiarato: "Comune sotto restrizione per Blue tongue".

Art. 2

Fermo restando l'applicazione delle misure sanitarie previste nel piano di sorveglianza sierologica ed entomologica, nonché delle disposizioni di cui al sistema nazionale di sorveglianza per Blue tongue e di quelle specifiche previste dal piano straordinario di spostamento dalla provincia di Messina per motivi di transumanza, nell'ambito territoriale indicato al precedente art. 1 è fatto obbligo, tra l'altro, di applicare le seguenti misure:
a)  aggiornamento dell'identificazione e registrazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
b)  divieto di spostamento degli animali appartenenti alle specie sensibili;

c)  indagine sierologica sugli animali appartenenti alle specie sensibili oggetto di spostamento per transumanza dalla provincia di Messina, dopo il 21° giorno dall'arrivo, al fine di rilevare o escludere la circolazione virale;
d)  ove possibile, mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili all'interno dei ricoveri durante le ore di attività dei vettori;
e)  in deroga al punto b), gli animali appartenenti alle specie sensibili potranno essere spostati, per essere avviati alla macellazione, in un impianto posto all'interno di un comune sotto restrizione per Blue tongue o di un territorio con infezione da Blue tongue in atto; tale spostamento dovrà avvenire alle condizioni previste dal Ministero della salute per lo spostamento degli animali da avviare alla macellazione nell'ambito delle zone con infezione da Blue tongue in atto.

Art. 3

Le disposizioni previste dal presente decreto saranno revocate dopo l'avvenuta comunicazione da parte del servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna attestante il pieno rispetto delle condizioni previste per lo spostamento per transumanza e dopo che le visite cliniche effettuate e le indagini sierologiche, condotte dopo il 21° giorno dall'arrivo, sugli animali oggetto di spostamento per transumanza, abbiano dato esito favorevole.

Art. 4

Il sindaco del comune di Centuripe (EN), il Servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 4 diEnna, gli agenti della forza pubblica sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 gennaio 2002.
  BAGNATO 

(2002.4.245)
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DECRETO 22 gennaio 2002.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, valida per l'anno 2002.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed in particolare, l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto il decreto legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali reso esecutivo con D.P.R. n. 271/2000;
Vista la graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, valida per l'anno 2002, predisposta dall'apposito comitato zonale;
Visto l'allegato n. 1 del D.P.R. n. 271/2000, recante il protocollo aggiuntivo che fa parte integrante dello stesso D.P.R., che disciplina gli incarichi a tempo determinato;

Preso atto che con delibera n. 4224 del 25 ottobre 2001, il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento ha approvato la suddetta graduatoria;
Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria per la conseguente pubblicazione;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, valida per l'anno 2002, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal Direttore generale della stessa con delibera n. 4224 del 25 ottobre 2001.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e per l'instaurazione di rapporti orari a tempo determinato, ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui al D.P.R. n. 271/2000.

Art. 3

La graduatoria sopra citata sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 gennaio 2002.
  AMANDORLA 


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(2002.4.254)
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DECRETO 22 gennaio 2002.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, valida per l'anno 2002.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed in particolare, l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto il decreto legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali reso esecutivo con D.P.R. n. 271/2000;
Vista la graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, valida per l'anno 2002, predisposta dall'apposito comitato zonale;
Visto l'allegato n. 1 del D.P.R. n. 271/2000, recante il protocollo aggiuntivo che fa parte integrante dello stesso D.P.R., che disciplina gli incarichi a tempo determinato;
Preso atto che con delibera n. 3929 del 15 novembre 2001, il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani ha approvato la suddetta graduatoria;
Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria per la conseguente pubblicazione;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, valida per l'anno 2002, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal direttore generale della stessa con delibera n. 3929 del 15 novembre 2001.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e per l'instaurazione di rapporti orari a tempo determinato, ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui al D.P.R. n. 271/2000.

Art. 3

La graduatoria sopra citata sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 gennaio 2002.
  AMANDORLA 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati


(2002.4.254)
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DECRETO 28 gennaio 2002.
Linee guida per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali afferenti la branca di radiologia ed integrazioni alle linee guida per l'erogazione delle prestazioni specialistiche afferenti la branca di cardiologia.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente integrato e modificato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto n. 34690 del 17 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in data 1 giugno 2001, con il quale tutte le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, individuate nel nomenclatore tariffario di cui al decreto 11 dicembre 1997, sono erogabili, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2001, nell'ambito del servizio sanitario regionale, dalle strutture e dagli specialisti accreditati provvisoriamente ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94, fermo restando le specifiche condizioni di erogabilità previste per le prestazioni in esso contenute;
Visto il decreto n. 34691 del 17 maggio 2001, con il quale è stata costituita la Commissione regionale paritetica per il monitoraggio e la verifica dell'andamento della spesa sanitaria per il periodo di sperimentazione di cui al già citato decreto n. 34690/01;
Visto il decreto n. 36762 del 24 dicembre 2001, con il quale, a seguito dell'elaborazione e monitoraggio effettuata dalla precitata Commissione regionale paritetica sui dati pervenuti dalle Aziende unità sanitarie locali, è stato prorogato sine die il sistema di erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali introdotto con il sopracitato decreto n. 34690/01, nonché approvate le linee guida per l'erogazione delle prestazioni afferenti alla branca di cardiologia;
Visto il verbale della riunione del 16 gennaio 2002 della Commissione regionale paritetica, con il quale sono state predisposte le linee guida per l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali afferenti alla branca di radiologia, nonché integrate quelle relative alla branca di cardiologia;
Ritenuto necessario approvare le già citate linee guida per l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali afferenti alla branca di radiologia, così come disposto dall'art. 3 del surrichiamato decreto n. 36762/01, nonché approvare le integrazioni relative alle linee guida afferenti alla branca di cardiologia;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa rappresentato e nel rispetto dell'art. 3 del decreto n. 36762/01, è approvato l'allegato 1 al presente decreto facente parte integrante dello stesso, concernente le linee guida per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali afferenti alla branca di radiologia.

Art. 2

E' altresì approvato l'allegato 2 al presente decreto, che fa parte integrante dello stesso, concernente le integrazioni alle linee guida per l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali afferenti alla branca di cardiologia già approvate con il decreto n. 36762/01.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 28 gennaio 2002.
  CITTADINI 


Allegato n. 1
LINEE GUIDA PER L'USO APPROPRIATO DELLA TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA E DELLA RISONANZA MAGNETICA

Appropriatezza dell'uso della Tac e della Rm
Le presenti linee guida riguardano l'appropriatezza dell'uso della Tac e della Rm nella diagnosi e nel follow-up dei pazienti, in rapporto alla sintomatologia presentata e al sospetto diagnostico.
Esse nascono dall'esigenza di razionalizzare l'utilizzo delle risorse economiche, strumentali e di personale in diagnostica per immagini.
In esse viene dato risalto all'ottica del medico di famiglia e generalista, in modo che oltre ad una valenza di carattere generale, le indicazioni espresse possano trovare un'efficace collocazione nella specifica realtà siciliana.
L'obiettivo della razionalizzazione dei percorsi diagnostici è quello di ridurre il numero degli esami inappropiatamente richiesti ed eseguiti, ed indirizzare i medici prescrittori ad attenersi ai codici e alle specifiche indicate nel nomenclatore tariffario.
Queste linee guida, ovviamente, non intendono limitare la libera scelta del medico prescrittore nella definizione dell'iter diagnostico di ciascun paziente ma confortarla con un aggiornamento sulle conoscenze nel settore della diagnostica strumentale.
La necessità di linee guida discende dalla difficoltà del medico di medicina generale ad affrontare problematiche cliniche molto diverse tra loro, in un momento di rapida evoluzione della diagnostica per immagini, a fronte dell'importanza del contenimento dei costi e delle liste d'attesa.
L'appropriatezza della proposta del medico curante può essere correttamente valutata dal radiologo se oltre alla sintomatologia del paziente, esposta sinteticamente, viene esposto anche un quesito clinico specifico. La non specificità del quesito inficia la qualità dell'esame: infatti, la modalità di esecuzione dell'indagine, spesso, dipende direttamente dal quesito ed un'indagine tecnicamente non adeguata è il presupposto per un falso negativo.
Struttura delle tabelle
Le tabelle che seguono fanno riferimento alla tipologia delle indagini e non alle modalità di esecuzione (ad esempio proiezioni, tipo di mezzo di contrasto utilizzato).
Esse sono state definite, con specifico riferimento allo stato delle conoscenze del settore e alle prescrizioni della legge n. 230/95, per quanto riguarda gli aspetti protezionistici.
Le linee guida sono riferite a distretti anatomici o apparati strutturalmente collegati.
Le tabelle che seguono sono articolate per colonne:
Nella prima colonna è riportato:
a)  il sintomo: quando esso o da solo o in quanto prevalente di una sindrome, è di per se motivo di richiesta di accertamento diagnostico (es.: rachialgia, ittero ecc.);
b)  il problema clinico: quando le prestazioni vengono richieste per confermare o dirimere il sospetto di una determinata patologia (es: sospetto tumore pancreatico); quando, a diagnosi accertata, le prestazioni vengono richieste per altri motivi clinici (es.: stadiazione del tumore pancreatico).
Nella seconda colonna sono indicate con sigle convenzionali le varie metodologie:
-  TC: tomografia computerizzata;
-  RM: risonanza magnetica.
Nella terza colonna sono indicati i codici del tariffario regionale per consentire al medico proponente di identificare il tipo di prestazione effettuabile con la metodica indicata nella seconda colonna.
Nella quarta colonna sono indicate le direttive sull'impiego dell'esame identificato nelle colonne due e tre secondo le seguenti formulazioni:
-  indicato: esame appropriato in prima istanza per risolvere, o avviare a soluzione, il quesito diagnostico o problema clinico;
-  non indicato: esami obsoleti o superati da metodiche più efficaci, a volte inappropriatamente richiesti dei quali si sconsiglia l'uso;
-  integrativo: esame non di prima istanza ai fini di un più appropriato inquadramento diagnostico o per fornire informazioni complementari alla diagnosi (valutazione di estensione e gravità, indirizzo terapeutico, prognosi etc.);
-  speciale: esame non routinario di importanza anche determinante in particolari casi e situazioni cliniche che per complessità del quesito o per complessità tecnico-metodologico è da effettuarsi su indicazione o consiglio dello specialista o del radiologo o che comunque presuppone uno scambio informativo diretto tra medico richiedente e specialista radiologo.
Ovviamente può esservi più di un esame indicato, integrativo o speciale per ogni quesito diagnostico o problema clinico.
L'ordine dall'alto in basso nella seconda colonna indica l'ordine di priorità e può essere variato in rapporto al caso clinico o a contingenze particolari e inoltre in relazione alla disponibilità delle macchine.
Per esami riportati su una stessa riga l'allineamento da sinistra a destra nella colonna due indica le metodiche che possono considerarsi alternative essendo la prima a sinistra quella da preferirsi in linea di massima (v. rachide).
La quinta colonna contiene un commento estremamente succinto sulla motivazione, utilità e scopo della prestazione.

Cliccare qui per visualizzare le tabelle in formato PDF (occorre Acrobat Reader)




Allegato n. 2
INTEGRAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI AFFERENTI ALLA BRANCA DI CARDIOLOGIA - DECRETO N. 36762/2001

Ecocardiogramma mono-bidimensionale ed ecocolor doppler
Al punto 1 (soggetti senza cardiopatia nota) sub. a (screening nella popolazione asintomatica) classe I in calce, aggiungere "sincope".
Al punto 2 (soggetti con cardiopatia nota o sospetta) sub. c (cardiomiopatie primitive e secondarie) classe I in calce, aggiungere "scompenso cardiaco".
Ecocolor dopplergrafia dei tronchi sovraortici
Al punto b (indicazioni in base ai sintomi) classe I in calce, aggiungere :
-  cefalea;
-  sindrome vertiginosa;
-  acufeni;
-  iposfigmia;
-  soffio succlaveare.
Al punto c (screening) classe I in calce aggiungere "pazienti con ipertensione arteriosa stabile".
Al punto d (monitoraggio del decorso clinico) classe I in calce, aggiungere:
-  pazienti con malattia aterosclerotica dei vasi cerebro-afferenti;
-  pazienti con cerebrovasculopatia;
-  pazienti con pregressi attacchi ischemici transitori (TIA), ictus;
-  insufficienza vertebro-basilare.
Ecocolor dopplergrafia arteriosa degli arti inferiori
Al punto d (monitoraggio del decorso clinico) classe I in calce, aggiungere:
-  "pazienti affetti da arteriopatia obliterante degli arti inferiori".
(2002.6.339)
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DECRETO 12 febbraio 2002.
Rettifica del decreto 7 agosto 2001, concernente zone carenti di medicina generale al 1° marzo e 1° settembre 2000.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2000, ed in particolare la norma transitoria n. 2, comma 1, ai sensi della quale, nell'anno di pubblicazione dell'accordo, per l'attribuzione degli incarichi si utilizzano i criteri e la graduatoria di cui al D.P.R. n. 484/96;
Visto il decreto n. 35538 del 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 agosto 2001, con il quale sono state pubblicate le zone carenti di assistenza primaria accertate al 1° marzo ed al 1° settembre 2000;
Vista la nota prot. n. 33119 del 22 novembre 2001, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento ha richiesto, a seguito della comunicazione prot. n. 10093 del 5 novembre 2001 del Distretto sanitario di Canicattì e previo parere favorevole espresso dal comitato consultivo aziendale nella seduta dell'8 novembre 2001, la modifica del sopracitato provvedimento di individuazione delle zone carenti di assistenza primaria con l'integrazione di 1 posto nell'ambito territoriale Canicattì-Castrofilippo al 1° marzo 2000;
Ritenuto di dover procedere alla sopracitata rettifica;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premessa indicato, ad integrazione di quanto previsto dal decreto n. 35538 del 7 agosto 2001, nell'ambito dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento si dispone la pubblicazione di 1 posto di assistenza primaria nell'ambito territoriale di Canicattì-Castrofilippo individuato al 1° marzo 2000.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 12 febbraio 2002.
  CITTADINI 

(2002.7.442)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 18 gennaio 2002.
Autorizzazione del progetto relativo a lavori stradali nel comune di Mineo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altri leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visti i fogli prot. n. 7234 del 21 maggio 2001 e prot. n. 15792 del 24 ottobre 2001, con i quali l'Ente nazionale per le strade, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, ha trasmesso la documentazione utile al rilascio dell'autorizzazione relativa al progetto di ammodernamento dello svincolo al Km. 28+615 della S.S. 417 Caltagirone con la S.P. n. 131, ricadente nel territorio comunale di Mineo;
Vista la nota del dirigente generale dell'urbanistica n. prot. 35852 del 4 giugno 2001, con la quale l'amministrazione comunale di Mineo è stata invitata ad esprimere il proprio avviso, a mezzo di delibera consiliare, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la deliberazione n. 37 dell'8 agosto 2001, con la quale il consiglio comunale di Mineo ha espresso il proprio avviso favorevole, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, sul progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 21201 dell'11 ottobre 2001, con la quale il Genio civile di Catania, in merito al progetto di che trattasi, ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, parere favorevole a condizioni;
Visto il parere n. 33 del 28 novembre 2001 espresso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dal gruppo XXVIII/D.R.U. di questo Assessorato, che parzialmente di seguito si riporta:
"...Omissis...
Premesso che:
-  Il progetto esecutivo in argomento, riguardante l'ammodernamento dello svincolo tra la statale n. 417 di Caltagirone e la S.P. n. 131 ricade in territorio del comune di Mineo. Secondo quanto si evince dalla relazione e dagli elaborati di progetto, viene prevista la realizzazione di uno svincolo stradale con intersezione a livelli sfalsati all'incrocio tra la predetta S.S. n. 417, al Km. 28+615, e la S.P. n. 131. Il nuovo svincolo sarà del tipo a semiquadrifoglio; la sede della strada provinciale, portata in scavo e leggermente spostata planimetricamente, sottopasserà la statale mediante un manufatto scatolare.
E' prevista per la S.S. una sezione trasversale uguale all'esistente di tipo IV e per la provinciale una sezione tipo VI secondo la classificazione delle norme CNR 78/80 e, nel particolare:
-  asta principale: dimensione carreggiata 10,50 m. con banchine laterali 1,50 m. e corsie di 3,75 m.;
-  rami di svincolo a rampe bidirezionali in trincea e in rilevato: carreggiata 8 m., banchine laterali 1 m., corsie 3 m.;
-  rami di svincolo a rampe unidirezionali: carreggiata 6,50 m., banchina destra 1,50 m., banchina sinistra 1 m., corsia 4 m.
A lato della sede della statale verranno, inoltre, realizzate le corsie di accelerazione e decelerazione.
Le opere d'arte principali sono costituite da:
-  un sottovia che verrà eseguito tramite uno scatolare in cgl. cementizio armato gettato in opera, con sede stradale pari a m. 8 e due cunette alla francese di cm. 75;
-  il prolungamento del tombino scatolare esistente sotto la sede della strada statale, necessario per la realizzazione di una delle corsie di decelerazione, per una lunghezza complessiva di 4,40 m. Le opere d'arte secondarie sono quelle previste per la regimentazione e lo scolo delle acque meteoriche.
Con delibera consiliare n. 37 dell'8 agosto 2001 il comune di Mineo ha espresso parere favorevole sul progetto, ex art. 6 della legge regionale n. 15/91;
L'ufficio del Genio civile diCatania con nota n. 21201 dell'11 ottobre 2001, ha espresso parere favorevole di fattibilità sulle previsioni del progetto, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Con attestazione datata 29 settembre 2001 l'U.T.C. del comune di Mineo ha rilevato che nell'area oggetto d'intervento sussiste il vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923.
Considerato che:
-  Il procedimento amministrativo di autorizzazione ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 è regolare;
-  l'ufficio del Genio civile si è espresso favorevolmente sulla medesima opera, a condizioni;
-  la relazione geotecnica ha sostanzialmente evidenziato che, sotto l'aspetto sia morfologico che geomeccanico, l'area è idonea alla realizzazione delle opere in progetto;
-  trattasi di un'opera di rilevante interesse pubblico, finalizzata a poter smaltire in sicurezza il traffico veicolare all'intersezione della strada statale n. 417 (Km. 28+615) con la provinciale n. 131;
-  tale opera, che ricade in zona destinata a "verde agricolo" nel vigente strumento urbanistico, è da ritenersi in definitiva compatibile con l'assetto territoriale del comune di Mineo.
Per quanto sopra esposto è del parere che, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e s.m.i. sia meritevole di approvazione il progetto di ammodernamento dello svincolo al Km. 28+615 della S.S. n. 417 con la strada provinciale n. 131, con le condizioni di cui al parere del Genio civile in premessa riportato, e a condizione che prima dell'esecuzione dei lavori venga acquisito il nulla-osta dell'Ispettorato ripartimentale foreste per quanto attiene il vincolo idrogeologico insistente nell'area interessata all'intervento.
Resta salva la valutazione ai sensi di legge in materia di compatibilità ambientale sul progetto medesimo.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 33 del 28 novembre 2001 espresso dal gruppo XXVIII/D.R.U. di questoAssessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, in conformità al parere n. 33 del 28 novembre 2001 reso dal gruppo XXVIII del D.R.U. di questo Assessorato nonché alle condizioni indicate dall'ufficio del Genio civile di Catania con la nota in premessa citata, il progetto di ammodernamento dello svincolo stradale al Km. 28+615 della S.S. 417 Caltagirone con la S.P. n. 131, ricadente nel territorio del comune di Mineo.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 33 del 28 novembre 2001 espresso dal gruppo XXVIII/D.R.U. di questo Assessorato;
 2)  delibera di C.C. n. 37 dell'8 agosto 2001;
 3)  relazione generale;
 4)  relazione tecnica V.I.A.;
 5)  relazione geotecnica (tav. 1.2);
 6)  corografia 1:25.000 (tav. 2);
 7)  planimetria svincolo 1:500 (tav. 3.1);
 8)  planimetrie adeguamento accesso al complesso residenziale (tav. 3.2);
 9)  profili longitudinali asse principale 1:1.000/1:100 (tav. 4.1);
10)  profili longitudinali assi secondari 1:1.000/1:100 (tav. 4.2);
11)  sezioni tipo 1:50 (tav. 5.1);
12) sezioni trasversali (tav. 5.2);
13)  opere d'arte sottovia scatolare, carpenteria 1:100 (tav. 6.1.1);
14)  opere d'arte sottovia scatolare, armatura 1:50 (tav. 6.1.2);
15)  planimetria opere minori smaltimento acque meteoriche 1:50 (tav. 6.2.1);
16)  opere d'arte particolari per tratti in trincea e tombini 1:50/1:20 (tav. 6.2.2);
17)  particolari canalette in embrici (tav. 6.2.3);
18)  prolungamento tombino scatolare esistente (lato Gela) (tav. 6.2.4);
19)  prolungamento tombino scatolare esistente (lato Catania) (tav. 6.2.5);
20)  viabilità provvisoria (tav. 7);
21)  planimetria tracciato assi stradali 1:500 (tav. 8:1);
22)  tabelle dati di tracciamento (tav. 8.2);
23)  monografie dei capisaldi (tav. 8.3);
24)  piano particellare di esproprio 1:4.000 (tav. 9.1);
25) elenco ditte espropri (tav. 9.2);
26)  barriere di sicurezza 1:500 (tav. 10);
27)  segnaletica 1:1.000 (tav. 11);
28)  pubblica illuminazione 1:500 (tav. 12).
29)  interferenze con i servizi esistenti 1:500 (tav. 13).

Art. 3

L'Ente nazionale per le strade S.p.A. resta onerato a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla-osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

L'Ente nazionale per le strade S.p.A. ed il comune di Mineo sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 gennaio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.4.236)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanze emesse il 31 gennaio 2001 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sui ricorsi proposti da Busacca Maria ed altri, Coscarelli Giuliana ed altri; Saraceno Loredana ed altri; Nicolosi Pamela Emanuela ed altri; Maugeri Stefania ed altri; Nicolosi Pamela Emanuela ed altri; Busacca Maria ed altro; Carbone Concetta e Sindona Dora contro Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione siciliana.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
NN. da 1 a 9 registro ordinanze 2002
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione 2.a) composto dai sigg. magistrati:
-  dott. Ettore Leotta - presidente;
-  dott. Francesco Brugaletta - consigliere rel. est.;
-  dott. Pancrazio Maria Savasta - I referendario;
ha pronunciato le seguenti ordinanze di contenuto sostanzialmente identico - emesse il 31 gennaio 2001 (pervenute alla Corte costituzionale il 3 gennaio 2002) dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata diCatania - sui ricorsi proposti rispettivamente da:
-  Busacca Maria ed altri contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali (reg. ord. n. 1/2002);
-  Coscarelli Giuliana ed altri contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali (reg. ord. n. 2/2002);
-  Saraceno Loredana e altri contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali (reg. ord. n. 3/2002);
-  Nicolosi Pamela Emanuela ed altri contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali (reg. ord. n. 4/2002);
-  Maugeri Stefania ed altri contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali (reg. ord. n. 5/2002);
-  Nicolosi Pamela Emanuela ed altri contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali (reg. ord. n. 6/2002);
-  Busacca Maria ed altro contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali (reg. ord. n. 7/2002);
- Carbone Concetta contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali (reg. ord. n. 8/2002);
- Sindona Dora contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali (reg. ord. n. 9/2002);
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Fatto

Con il ricorso in epigrafe si espone quanto segue.
I ricorrenti, essendo in possesso dei necessari titoli culturali e professionali, hanno prestato la loro attività nell'ambito del progetto di catalogazione intitolato "Il patrimonio storico artistico negli edifici ecclesiastici siciliani", attivato dal Ministero dei beni culturali ed ambientali e dalla Presidenza della Regione siciliana mediante il consorzio Skeda.
Il progetto, basato sulle disposizioni della legge nazionale n. 160 del 1988 (art. 6) ed approvato con delibera CIPE del 20 dicembre 1990, ha subito, per ragioni burocratiche, cospicui ritardi nella fase di attuazione riuscendo ad avere il suo effettivo inizio soltanto nell'ottobre del 1993.
Essi pertanto, per tale esclusiva ragione di carattere temporale e relativa ai ritardi dell'amministrazione pubblica, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, non sono stati in grado di fare istanza per la stipula di un contratto di catalogazione triennale riservato a tutti coloro i quali fossero in quel momento impegnati in attività di catalogazione dei beni culturali.
Tale possibilità è stata invece concessa a tutti quei loro colleghi che stavano già svolgendo la loro identica attività sulla base di normative anche successive alla legge nazionale, ma attuate dall'amministrazione senza ritardi.
I ricorrenti, tuttavia, svolgendo le identiche attività tecnico-professionali che venivano svolte dai loro colleghi, i quali avevano potuto usufruire per una mera casualità temporale delle disposizioni della legge regionale n. 25 del '93, hanno regolarmente completato la catagolazione del patrimonio storico-artistico degli edifici ecclesiastici siciliani con la regolare acquisizione entro il 31 marzo 1991, da parte del Ministero e dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali del c.d. "bene rinveniente" (schede, allegati fotografici, attrezzature fotografiche, hard-ware, ecc.).
Essi, in più, hanno proseguito per un anno ancora la loro attività di catalogazione mediante un progetto di lavori socialmente utili attivato dall'Assessorato medesimo.
A questo punto il legislatore regionale, con l'art. 6, primo comma, della legge n. 8 del 1999, dopo avere rideterminato le dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali ed avere delegato l'Assessore competente ad avviare e concludere celermente le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico, al primo comma dell'art. 6 ha previsto: "Al fine di non disperdere il patrimonio di professionalità formato prima con fondi statali e poi con fondi regionali, nella prima applicazione della presente legge la riserva del cinquanta per cento, di cui all'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche è applicata - per la copertura di posti delle qualifiche proprie del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla presente legge - esclusivamente al personale che ha prestato effettivo servizio per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come modificato dall'art. 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34".
I ricorrenti, pertanto, nel bando col presente atto impugnato, si trovano esclusi dalla possibilità di usufruire della riserva sui posti messi a concorso, pur essendo titolari d'una attività che ai fini della valutazione dei titoli è equiparata a quella dei concorrenti che di tale riserva possono disporre.
Col ricorso in epigrafe, con motivo unico, si deducono le seguenti censure: Violazione dei principi dettati dagli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione. Violazione del principio di eguaglianza. Violazione dei principi di ragionevolezza. Manifesta irrazionalità legislativa. Disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Illegittimità deri vata.
L'art. 1 del bando, richiamando l'art. 6 della legge regionale n. 8 del 1999, prevede testualmente che "...una quota del 50% dei posti messi a concorso è riservata ai soggetti indicati dall'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 8/99...".
Secondo la parte ricorrente, l'art. 6 della legge regionale n. 8/99 introdurrebbe una immotivata ed irrazionale discriminazione tra soggetti egualmente impegnati nella medesima attività di catalogazione del patrimonio culturale regionale, violando in conseguenza il principio costituzionale di eguaglianza.
Dall'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 8/99 nella parte in cui non estende la riserva ai ricorrenti, impegnati nelle campagne di catalogazione del patrimonio culturale siciliano ex art. 6 della legge n. 160/88, conseguirebbe l'illegittimità in via derivata dei provvedimenti impugnati.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato, per conto delle amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso assumendone l'infondatezza.
All'udienza del 31 gennaio 2001 la controversia è stata tratta in decisione.
Diritto

Il collegio ritiene di sottoporre al giudizio di costituzionalità per contrasto con gli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, il primo comma dell'art. 6 della legge regionale della Sicilia n. 8 del 27 aprile 1999.
Circa la rilevanza il collegio mette in luce che, allo stato attuale della normativa e in particolare per il disposto di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 8/99, i ricorrenti, catalogatori del patrimonio storico artistico negli edifici ecclesiastici siciliani ex art. 6 della legge n. 160/88, non possono usufruire della riserva del 50% dei posti accordata ai beneficiari dell'art. 111, legge regionale n. 25 dell'1 settembre 1993, con conseguente "vulnus" della loro aspirazione a conseguire un'occupazione stabile, e che il chiesto annullamento del bando di concorso, nella parte concernente il diritto a riserva, può essere disposto solo se viene accolta la prospettata questione di costituzionalità.
Circa la fondatezza della questione di costituzionalità il collegio mette in luce quanto segue.
La questione è sicuramente rilevante e non manifestamente infondata.
La manutenzione, valorizzazione e catalogazione del patrimonio culturale è stata, anche nell'ambito delle misure relative alle politiche attive del lavoro, oggetto di numerosi interventi legislativi nazionali e regionali.
L'art. 6 della legge n. 160 del 20 maggio 1988 invero, ha per primo previsto che:
"...1.  E' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il rientro dalla disoccupazione.
2.  Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha la finalità di promuovere la creazione di occupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (29), e a beneficio delle categorie per le quali è più accentuato il fenomeno della disoccupazione, mediante il finanziamento o la partecipazione al finanziamento dei piani o progetti di investimento, di cui al comma 3, che presentano elevata intensità di nuova occupazione e con priorità per quelli attinenti alla tutela dell'ambiente, alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali, alle attività di consulenza e assistenza per il risparmio energetico e per i progetti finalizzati delle Amministrazioni pubbliche...".
Il legislatore regionale della Sicilia, a sua volta, dapprima con la legge n. 26 del 1988 e quindi con la legge n. 25 del 1993, ha scelto tra gli ambiti elettivi del proprio intervento in materia di politica attiva del lavoro, proprio le campagne di catalogazione del patrimonio culturale regionale.
In particolare, l'art. 111 della legge regionale n. 25 del primo settembre 1993, successivamente modificato dall'art. 13 della legge n. 34 del 1994, allo scopo di pervenire alla costituzione e gestione del catalogo regionale dei beni culturali ed ambientali, ha previsto, al primo comma, lettera b), la stipula per mezzo di tutti gli uffici periferici dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione di contratti di lavoro subordinato di diritto privato di durata triennale "...con il personale già utilizzato nelle campagne di catalogazione del patrimonio culturale siciliano effettuate inSicilia...".
L'attuazione di tali disposizioni ha consentito il concreto esercizio delle attività di catalogazione dei beni culturali nel territorio regionale siciliano, con l'ampliamento del compendio di conoscenze, il primo impianto delle strutture di archivio, la formazione e la crescita di professionalità specifiche.
A questo punto il legislatore regionale, con l'art. 6, primo comma, della legge n. 8 del 1999, dopo avere rideterminato le dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali ed avere delegato l'Assessore competente ad avviare e concludere celermente le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico, al primo comma dell'art. 6 ha previsto quanto segue: "Al fine di non disperdere il patrimonio di professionalità formato prima con fondi statali e poi con fondi regionali, nella prima applicazione della presente legge la riserva del 50%, di cui all'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche è applicata - per la copertura di posti delle qualifiche proprie del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla presente legge - esclusivamente al personale che ha prestato effettivo servizio per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come modificato all'art. 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34".
La stessa norma, al secondo comma, prevede che "...il personale risultato vincitore dei concorsi in forza delle disposizioni di cui al comma 1, svolgerà, nelle rispettive qualifiche, attività prevalente di catalogazione, in relazione alle esigenze di cui all'art. 2...".
Al terzo comma infine, si prevede che "...il servizio prestato per la realizzazione degli interventi di catalogazione del patrimonio culturale della Regione siciliana in forza delle leggi 20 maggio 1988, n. 160, 19 aprile 1990, n. 84; 10 febbraio 1992, n. 145 ... e dell'art. 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche è considerato, per la valutazione dei titoli dei concorsi pubblici di cui alla presente legge, alla stregua di servizi prestati presso pubbliche amministrazioni...".
L'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 8/99, pertanto, introduce una immotivata ed irrazionale discriminazione tra soggetti egualmente impegnati nella medesima attività di catalogazione del patrimonio culturale regionale, escludendo dalla riserva del 50% dei posti i soggetti impegnati nell'attività di catalogazione ex art. 6 della legge 20 maggio 1988, n. 160, e violando in conseguenza il principio costituzionale di eguaglianza.
La scelta di un regime che differenzia due situazioni identiche, infatti, può essere considerata ragionevole e quindi conforme al precetto costituzionale di eguaglianza, se trova una congrua ed adeguata giustificazione, alla luce dei fini specifici perseguiti dal legislatore.
Il legislatore al contrario, nel caso concreto, ha inserito la riserva sui posti messi a concorso, "...al fine di non disperdere il patrimonio di professionalità formato prima con fondi statali e poi con fondi regionali...".
Sul punto la Corte costituzionale ha più volte affermato che "...il giudizio di eguaglianza, in quanto giudizio di relazione, comporta che la disamina della conformità di una norma a quel principio si sviluppi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul perché una determinata disciplina operi una specifica distinzione, con la conseguenza che il vizio potrà essere identificato solo a seguito della verifica della carenza di una causa della disciplina introdotta, siccome fondata sulla irragionevole scelta di un regime che omologa tra loro situazioni diverse, o, al contrario, differenzia il trattamento di situazioni analoghe..." (Corte costituzionale, 5 novembre 1996, n. 386; nonché 28 marzo 1996, n. 89 e 21 gennaio 1999, n. 2).
Orbene nel nostro caso, proprio alla luce di tali principi, appare evidente che le situazioni giuridiche dei ricorrenti (catalogatori del patrimonio storico e artistico negli edifici ecclesiastici siciliani ex art. 6 della legge n. 160/88) e dei riservatari ex art. 111 della legge regionale n. 25 del 1993 sono del tutto identiche, essendo del tutto identico l'unico presupposto legittimante della riserva, costituito dall'attività lavorativa prestata per la catalogazione dei beni culturali siciliani.
Ma vi è di più: tale identità di situazioni è riconosciuta dallo stesso legislatore regionale, allorché, al terzo comma dell'art. 6 equipara, ai fini della valutazione dei titoli, il servizio prestato per la catalogazione dei beni culturali sulla base della legge 20 maggio 1988, n. 160 con quello derivante dall'art. 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
Il legislatore regionale, in buona sostanza, in modo del tutto incomprensibile rispetto alla ratio normativa ed a elementari principi di equità, riconosce l'equivalenza tra l'attività svolta dai ricorrenti e quella svolta dai soggetti di cui all'art. 111 ai soli fini dell'attribuzione del punteggio per il servizio prestato, e non ai fini dell'accesso alla riserva.
La mancata estensione della riserva ai ricorrenti si risolve, altresì, in un'evidente lesione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa previsto dall'art. 97 della Costituzione.
Con la norma in questione, infatti, l'amministrazione regionale ha inteso accordare una preferenza, nell'accesso all'impiego regionale, alla pregressa attività svolta nella catalogazione dei beni culturali regionali, e ciò a prescindere dalla natura del rapporto instauratosi.
In conclusione, va riconosciuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1999, per contrasto con gli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione nella parte in cui la riserva del 50% dei posti non è stata estesa anche ai soggetti impegnati negli interventi di catalogazione del patrimonio culturale della Regione siciliana in forza della legge 20 maggio 1988, n. 160.
Conseguentemente deve disporsi la sospensione del presente giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione 2, visti gli artt. 134 Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la rilevanza ai fini del decidere e la non manifesta infondatezza in relazione agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 6 della legge regionale della Sicilia n. 8 del 27 aprile 1999, nella parte in cui la riserva del 50% dei posti non è stata estesa anche ai soggetti impegnati negli interventi di catalogazione del patrimonio culturale della Regione siciliana in forza della legge 20 maggio 1988, n. 160.
Sospende il giudizio promosso con il ricorso di cui in epigrafe.
Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente dei due rami del Parlamento.
Così deciso in Catania nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2001.
  Il presidente: LEOTTA 
  L'estensore: BRUGALETTA 

(2002.7.431)
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PRESIDENZA

Determinazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche nella Regione siciliana.
A parziale modifica del decreto presidenziale n. 114/gr. IV/SG del 16 maggio 2000, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lettera b della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, con decreto presidenziale n. 16/serv. 2°/S.G. del 29 gennaio 2002, su proposta degli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i lavori pubblici, sono stati determinati i nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche nella Regione siciliana, come segue:
-  Provincia di Agrigento;
-  Provincia di Caltanissetta;
-  Provincia di Siracusa;
-  Provincia di Ragusa.
Per gli adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 1 e al primo comma dell'art. 4 del D.P. n. 209/gr. IV/SG del 7 agosto 2001, alle province e ai comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale di cui sopra è assegnato il termine di 30 giorni complessivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(2002.8.474)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nei comuni di Bivona, Lucca Sicula e Calamonaci per i lavori di completamento del 1° lotto dellalle zone irrigue dipendenti dal serbatoio Castello, 1° tronco, diramazione Tavernola.

Con decreto n. 665 del 21 dicembre 2001 del dirigente generale del Dipartimento regionale interventi infrastrutturali, è stata costituita la servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti nel comune di Bivona di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
1)  Corda Giuseppe, nato a Lucca Sicula il 27 ottobre 1940 e residente in Mondragone alla via Case di Monte n. 12, codice fiscale CRD GPP 40R27 E7140: partita 5313, foglio 40, particella 77, superficie Ha. 2.64.70, vigneto, superficie da asservire mq. 208, L/mq. 360, indennità di asservimento L. 74.880, indennità per occupazione temporanea e danni L.138.990; totale indennità L.213.870;
2)  Aquè Francesco, nato a Ribera l'1 marzo 1940 ed ivi residente alla via Montecervino n. 19, codice fiscale QAU FNC 40C01 H269Y: foglio 62, particella 228, superficie Ha. 0.8.49, agrumeto, superficie da asservire mq. 220, L./mq. 1.000, indennità di asservimento L. 220.000, indennità per occupazione temporanea e danni L.491.630; totale indennità L. 711.630;
3)  Dazzo Sabrina, nata a Palermo il 30 gennaio 1987, codice fiscale DZZ SRN 87A70 G273Y; Dazzo Mariantonia, nata a Palermo il 7 aprile 1982, codice fiscale DZZ MNT 82D47 G273Y, entrambe residenti a Palermo alla via Spatà n. 21: partita 4369, foglio 55, particella 35, superficie Ha. 2.31.50, vigneto, superficie da asservire mq. 1.330, L./mq. 360, indennità di asservimento L. 478.800, indennità per occupazione temporanea e danni L. 199.420; particella 35, superficie Ha. 2.13.50, seminativo, superficie da asservire mq. 1.480, L./mq. 220, indennità di asservimento L. 325.600, indennità per occupazione temporanea e danni L.135.610; totale indennità L.1.139.430;
4)  Imborbone Salvatore, nato a Lucca Sicula il 19 marzo 1960 ed ivi residente alla via Quercie n. 28, codice fiscale MBR SVT 60C19 E714R: partita 6742, foglio 46, particella 42, superficie Ha. 1.83.80, agrumeto, superficie da asservire mq. 924, L./mq. 1.000, indennità di asservimento L.924.002; particella 92 (ex 43), superficie Ha. 1.92.04, agrumeto, superficie da asservire mq. 560, L./mq. 1.000, indennità di asservimento L. 560.002; particella 93 (ex 43), superficie Ha. 0.3.16, agrumeto, superficie da asservire mq. 312, L./mq. 1.000, indennità di asservimento L. 312.002, indennità per occupazione temporanea e danni L. 3.089.944; totale indennità L. 4.885.950.
(2002.3.185)



Con decreto n. 666 del 21 dicembre 2001 del dirigente generale del Dipartimento regionale interventi infrastrutturali, è stata costituita la servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti nel comune di Lucca Sicula di proprietà della ditta qui di seguito elencata:
1)  Di Grado Giuseppa, nata a Lucca Sicula il 14 ottobre l930, codice fiscale DGR GPP 30R54 E714B: partita 1781, foglio 13, particella 144, superficie Ha. 1.00.80, seminativo, superficie da asservire mq. 400, L./mq. 260, indennità di asservimento L. 104.000, indennità per danni L. 300.000, indennità di occupazione temporanea (5 anni) L.168.265; totale indennità L. 572.265.
(2002.3.186)


Con decreto n. 667 del 21 dicembre 2001 del dirigente generale del Dipartimento regionale interventi infrastrutturali, è stata costituita la servitù di acquedotto a favore del demanio della Regio-ne siciliana, ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti nel comune di Calamonaci di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
1)  Virgadamo Francesco, nato a Burgio il 20 gennaio 1938 ed ivi residente alla via Aloni n. 83, codice fiscale VRG FPP 43B05 B275M: partita 3350, foglio 6, particella 148, superficie Ha. 0.13.20, vigneto, superficie da asservire mq. 384, L./mq. 360, indennità di asservimento L. 138.240, indennità per occupazione temporanea L. 57.575; totale indennità L. 195.815;
2)  Virgadamo Filippo, nato a Burgio il 5 febbraio 1943 ed ivi residente alla via Vicario n. 21, codice fiscale VRG FPP 43B05 B275M: partita 3348, foglio 6, particella 9, superficie Ha. 0.77.30, seminativo, superficie da asservire mq. 308, L./mq. 260, indennità di asservimento L. 80.080, indennità per occupazione temporanea L. 33.350; totale indennità L. 113.430.
(2002.3.187)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Revoca dei numeri di riconoscimento attribuiti allo stabilimento della ditta Avimecc s.r.l., con sede legale in Modica.

Con il decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 36694 del 14 dicembre 2001, è stata disposta la revoca dei numeri di riconoscimento a suo tempo attribuiti allo stabilimento della ditta Avimecc s.r.l. con provvedimenti n. 600.7/24475/66.2/A/11608 e n. 600.7/24475/66.2/B/11608 del 19 dicembre 1992, ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni. Con lo stesso decreto è stata disposta la cancellazione della ditta in causa dallo speciale elenco previsto dallo stesso D.P.R. n. 495/97.
(2002.3.129)
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Variazione della ragione sociale della ditta Mazzeo & La Macchia s.n.c. di Mazzeo D. e La Macchia G.

Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 36697 del 18 dicembre 2001, è stato modificato il decreto del Ministero della sanità n. 600.7/24481/AG50/3400 del 9 dicembre 1996, nel senso che la ragione sociale indicata è variata da ditta Mazzeo & La Macchia s.n.c. di Mazzeo D. e la Macchia G. a ditta Marpesca piccola società cooperativa s.r.l. L'impianto mantiene il numero di riconoscimento 1138 e con tale numero resta iscritto nello speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.3.133)
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Variazione della ragione sociale della ditta Nino Castiglione s.a.s. e riconoscimento definitivo per le tipologie 2 e 3.

Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 36835 del 28 dicembre 2001, è stato modificato il decreto del Ministero della sanità n. 600.7/24481/AG50/2166 del 2 aprile 1997 nel senso che la ragione sociale indicata è variata da ditta NinoCastiglione s.a.s. a ditta Nino Castiglione s.r.l. L'impianto viene altresì riconosciuto, in via definitiva, anche per le tipologie 2 e 3, di cui alla circolare del Ministero della sanità 19 febbraio 1993, n. 5, mantenendo lo stesso numero di riconoscimento I-928 e con tale numero resta iscritto nello speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.3.126)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nulla osta alla società Enichem, con sede legale in SanDonato Milanese, per la realizzazione di un sistema per lo strippaggio dei clorurati.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente con decreto n. 350/42 del 30 maggio 2001, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla società Enichem, con sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza Boldrini, 1, per la realizzazione di un sistema per lo strippaggio dei clorurati ai reflui dell'impianto di produzione di ossido di propilene PO.
(2002.3.145)
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Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 910/XVII del 20 dicembre 2001, è stata concessa alla ditta Midial S.p.A., con sede legale in Trapani, via Libica n. 13, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 delD.P.R. n. 203/88, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di dispositivi medici che si intende svolgere negli impianti siti in Trapani, via Libica, lotto 57, zona ASI.
(2002.3.153)


Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 911/XVII del 20 dicembre 2001, è stata concessa alla ditta Midial S.p.A., con sede legale in Trapani, via Libica n. 13, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 delD.P.R. n. 203/88, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di dispositivi medici che si intende svolgere negli impianti siti in Trapani, via Libica, lotto 42, zona ASI.
(2002.3.152)


Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 912/XVII del 20 dicembre 2001, è stata concessa alla ditta Midial S.p.A., con sede legale in Trapani, via Libica n. 13, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 lett. a delD.P.R. n. 203/88, alla modifica delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di presidi medico-chirurgici per emodialisi che si intende svolgere negli impianti siti in Trapani, via Libica n. 13.
(2002.3.151)
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Nulla osta per la realizzazione di lavori nel comune di Pantelleria.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 1118 del 31 dicembre 2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, ha concesso il nulla osta ai lavori di sistemazione dell'area di Borgo Italia alla radice del molo Nasi, da realizzarsi nel comune di Pantelleria.
(2002.3.176)
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Provvedimenti concernenti cave.

Con determinazione n. 4 dell'8 gennaio 2002, il dirigente del servizio V.I.A. del Dipartimento regionale del territorio e dell'ambiente ha approvato il progetto di recupero ambientale ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 127/80 alla ditta Di Patti Calogera, con sede legale in Riesi per recupero ambientale di una cava di calcare in contrada Bannuto nel territorio del comune di Riesi.
(2002.3.174)


Con determinazione n. 7 del 9 gennaio 2002, il dirigente responsabile del servizio V.I.A. del Dipartimento regionale del territorio e dell'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Bianco Pietro, con sede legale in Castelvetrano per l'apertura di una cava di sabbia in contrada Angeluffo Manca del territorio del comune di Campobello di Mazara.
(2002.3.173)
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Nulla osta ambientale al progetto per la realizzazione di opere idrauliche in territorio del comune di Taormina.

Il dirigente del servizio 7, ufficio V.I.A., del Dipartimento regionale territorio e ambiente, con determinazione n. 5 dell'8 gennaio 2002, ha concesso all'ufficio del Genio civile di Messina il nulla osta in materia di impatto ambientale ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, per i lavori previsti dal progetto per il ripristino della funzionalità idraulica del torrente Santa Venera, nel comune di Taormina.
Il nulla osta suddetto è subordinato a prescrizioni debitamente riportate nella determinazione già citata.
(2002.3.175)
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Nulla osta alla ditta Ecolmare s.a.s. diAntonella Gancitano e C., con sede legale in Mazara del Vallo, per un impianto di stoccaggio e recupero di acque sporche.

Con decreto n. 10 del 10 gennaio 2002 del dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente è stato rilasciato il nulla osta, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Ecolmare s.a.s. diAntonella Gancitano e C., con sede legale in Mazara del Vallo, via Mancini, 3, per un impianto di stoccaggio e recupero di acque porche di sentina provenienti dalle imbarcazioni del porto di Mazara delVallo, da realizzare nell'area demaniale del porto nuovo.
(2002.3.146)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Autorizzazione alla società Argento & Incorvaia s.r.l., con sede in Ravanusa, per la cessione della concessione di autolinee alla società Ibla Tour s.c.a.r.l., con sede in Ravanusa.

Con decreto n. 406/2 Tr. del 10 dicembre 2001, il dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via definitiva la società Argento & Incorvaia s.r.l., con sede in Ravanusa, a cedere alla società Ibla Tour s.c.a.r.l., con sede in Ravanusa, la concessione delle autolinee 1) Ravanusa - Campobello di Licata - stazione F.S. e 2) Campobello di Licata - Ravanusa - lido Molarella (stag.).
(2002.3.118)
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Nomina del commissario straordinario dell'Azienda autonoma per l'incremento turistico di Ragusa.

Con decreto n. 94/Gab del 10 gennaio 2002, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma per l'incremento turistico di Ragusa il presidente della Provincia regionale di Ragusa fino a quando non saranno definite le procedure per l'acquisizione del parere della I Commissione legislativa dell'ARS sui nominativi dei soggetti designati quali esperti in seno al consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma per l'incremento turistico di Ragusa e, comunque, per un periodo non superiore a mesi sei.
(2002.3.165)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 20 febbraio 2002, n. 9.
Interventi manutentivi e di restauro su edifici mo numentali. Modalità per la presentazione delle richieste di inserimento nei programmi regionali. Disposizioni per l'esecuzione degli interventi.

Alle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali
Ai Sindaci dei comuni della Sicilia
Agli Enti ecclesiastici
Alla Ragioneria centrale dei beni culturali ed ambientali e dalla pubblica istruzione
e, p.c.  Ai Musei, gallerie e biblioteche regionali 
  All'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione 

La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 sulla riforma della pubblica Amministrazione prevede il passaggio dal sistema attuale, ormai considerato insufficiente perché basato sul concetto di "gestione per adempimenti", al sistema della "gestione per obiettivi".
A tal fine e per assicurare la coerenza tra l'azione amministrativa e l'indirizzo politico generale nonché a garanzia dell'attività di tutela dei beni culturali, si rende necessaria l'adozione di strumenti di collegamento idonei ad assicurare che l'allocazione delle risorse sia coerente con le priorità identificate a livello politico.
Il passaggio dal precedente sistema normativo al nuovo, infatti, se consente la possibilità di esercitare poteri di iniziativa, trova un limite nelle risorse regionali assegnate a questo Dipartimento che, com'è noto, si riducono ad ogni esercizio finanziario e, pertanto, diventa prioritario impegnarsi per fornire all'organo politico cui compete l'attività di programmazione elementi necessari e sufficienti per un equilibrato impiego delle medesime risorse finanziarie.
In ordine a quanto precede si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni per la formulazione delle proposte di interventi di restauro di beni culturali all'on.le Assessore e per l'attuazione degli interventi stessi, a seguito del loro inserimento dei programmi assessoriali di finanziamento.
A) PROPOSTE DI INTERVENTI DI RESTAURO A CARICO DEL CAP. 776016
A.1) Finalità
In virtù dell'art. 13 della legge regionale n. 80/77 che individua i compiti istituzionali delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali è stato istituito il capitolo già 38360 ed ora 776016, destinato alle spese per il restauro dei beni monumentali.
Tale capitolo la cui dotazione finanziaria, nel tempo, è stata costantemente ridotta, di modo che il finanziamento e l'attuazione degli interventi di restauro più consistenti viene, ormai, attuata con fondi extraregionali, ha assunto, nel tempo, una funzione ed una connotazione inadeguata rispetto alla sua originaria funzione, fungendo da residuale contenitore per interventi, prevalentemente parziali, che non abbiano trovato copertura in altri programmi di spesa.
In realtà, è proprio dalla lettura dell'art. 13 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 che si ricava la sua particolare funzione ed il suo stretto collegamento con i compiti di tutela che l'ordinamento assegna alle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali e la differenza rispetto agli altri interventi che l'Amministrazione regionale attua, sui beni monumentali, con i fondi del programma lotto o con altri fondi statali e/o comunitari.
In tale ottica, assume un particolare significato e valore l'utilizzazione di parte dello stanziamento di cui trattasi per il finanziamento degli interventi di urgenza e somma urgenza, sulla cui disciplina si dirà oltre.
In via prioritaria occorre, quindi, chiarire che il capitolo 776016 è idoneo a finanziare solo progetti o perizie di lavori di restauro, ovvero studi propedeutici sulle strutture, rilievi e sondaggi storici e tecnici, su beni di interesse architettonico sottoposti alle norme di cui al decreto legislativo n. 490/99.
Restano, pertanto, esclusi i progetti volti esclusivamente alla fruizione o alla realizzazione di infrastrutture per il riutilizzo degli immobili sia pure per finalità o iniziative a carattere culturale, che possono trovare allocazione in altri capitoli di bilancio (per esempio lavori di allestimento museale, di adattamento per rappresentazioni teatrali o musicali...).
A.2) Modalità di presentazione delle proposte da parte delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali.
E' evidente che l'individuazione degli interventi di manutenzione e/o restauro di beni architettonici, da finan ziare a carico del capitolo 776016 per ciascun esercizio finanziario, costituisce una primaria attività per gli uffici del Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali che, nello specifico settore di cui trattasi, ha individuato i seguenti obiettivi generali:
1) la realizzazione di interventi di conservazione del patrimonio monumentale, con particolare attenzione ai beni sottoposti a rischio di perdita totale o parziale, evitando l'avvio di lavori parziali e, comunque, non definiti per lotti funzionali e privilegiando il completamento degli interventi avviati negli anni precedenti;
2) l'attivazione di un sistema informatico di supporto all'attività amministrativa.
Entro il 30 novembre di ogni anno, pertanto, ciascuna Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali avrà cura di trasmettere allo scrivente Dipartimento - servizio per il patrimonio architettonico - unità operativa XI/B.C. - l'elenco dei progetti e delle perizie per lavori di restauro sui beni di interesse architettonico, naturali, naturalistici ed ambientali sottoposti alle norme di cui al decreto legislativo n. 490/99, che si propone di finanziare per il successivo esercizio finanziario con i fondi disponibili sul capitolo 776016. Per il corrente esercizio finanziario, le proposte dovranno pervenire entro il 30 maggio 2002.
Ciascuno degli interventi che si propone per il finanziamento dovrà essere corredato della scheda tecnica, il cui schema si trasmette in allegato alla presente circolare. (Allegato 1)
L'elenco degli interventi, inoltre, dovrà essere redatto evidenziando, per ciascuno di essi, se trattasi di:
-  continuazione e/o completamento degli interventi di restauro rimasti incompleti, al fine di non vanificare i precedenti lavori e di consentire la pubblica fruizione del bene;
-  finanziamento di opere ritenute prioritarie ed urgenti per la salvaguardia del monumento in rapporto al suo degrado;
-  finanziamento di quei progetti che non hanno trovato copertura finanziaria negli anni precedenti.
Al riguardo si fa presente che la proposta e/o richiesta di finanziamento, ove non inserita nei programmi di spesa, si considererà decaduta alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento e dovrà, pertanto, essere riproposta nell'esercizio finanziario successivo, corredata dalla scheda tecnica eventualmente integrata ed aggiornata.
I progetti di massima od esecutivi, ancorché già elaborati, non dovranno essere trasmessi.
Sarà cura, infatti, dello scrivente Assessorato, allorché il programma degli interventi da finanziare, verrà predisposto ed approvato dall'on.le Assessore con apposito decreto, darne notizia alla Soprintendenza proponente per la trasmissione del progetto e la successiva approvazione in via amministrativa e conseguente prenotazione d'impegno.
Gli elaborati progettuali dovranno essere tutti firmati dai tecnici incaricati, oltre che sul frontespizio, anche nell'ultima pagina.
La Soprintendenza proponente, ricevuta copia del decreto di prenotazione, porrà, allora, in essere gli atti necessari per pervenire, entro la chiusura dell'esercizio finanziario cui la prenotazione d'impegno si riferisce, alla trasformazione della medesima prenotazione in impegno perfetto o imperfetto a seconda dei casi concreti.
Si fa presente che, allo scopo di evitare l'immobilizzazione di somme cospicue per lunghi periodi, potranno essere proposti per il finanziamento soltanto interventi relativamente ai quali sia stato già redatto il progetto esecutivo o di massima ai sensi dell'art. 5 bis della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni. Nell'ipotesi di progetto di massima, il progetto esecutivo dovrà essere sottoposto per l'approvazione entro 90 giorni dall'emissione del decreto che attua ciascun programma.
L'elenco delle proposte dovrà, inoltre, contenere l'or dine di priorità nell'ambito della scelta degli interventi di tutela e conservazione che si propone di realizzare.
A.3) Modalità di presentazione delle proposte da parte degli enti locali territoriali ed ecclesiastici
A carico dello stesso capitolo 776016, possono proporre istanza per il finanziamento di interventi di restauro su beni monumentali di loro proprietà anche gli enti locali territoriali di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 nonché gli enti ecclesiastici, con le modalità indicate al paragrafo C.
In tal caso, tali enti, entro il 31 ottobre di ogni anno potranno presentare esclusivamente alla Soprintendenza competente per territorio apposita richiesta, allegando la scheda tecnica allegata alla presente circolare (allegato 1) e copia del progetto di massima od esecutivo all'uopo predisposto, per l'approvazione in linea tecnica, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 21/85, e per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 490/99. Per il corrente esercizio finanziario, le istanze dovranno essere presentate alle Soprintendenze entro il 30 aprile 2002.
Entro il 30 novembre di ogni anno le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali trasmetteranno allo scrivente Assessorato, unitamente alla loro proposta, l'elenco degli interventi richiesti dagli enti ecclesiastici e dagli enti locali territoriali di cui sopra, corredato da copia delle schede tecniche ricevute e dai pareri e dalle autorizzazioni rilasciati dalla medesima Soprintendenza.
Ove tali progetti siano inseriti nel programma degli interventi da finanziare, si fa presente che, in ogni caso, sono a carico degli enti proprietari le spese per la pubblicazione dei bandi delle gare da loro stessi esperite e dell'eventuale contenzioso, mentre resteranno di competenza dell'Amministrazione regionale dei beni culturali la nomina del collaudatore e la prescritta alta sorveglianza da parte della Soprintendenza.
Laddove si tratti di beni culturali appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, l'esecuzione dell'intervento sarà affidata alla Soprintendenza competente per territorio.
Anche per tali interventi, si fa presente che la proposta e/o richiesta di finanziamento, ove non inserita nei programmi di spesa, si considererà decaduta alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento e dovrà, pertanto, essere riproposta nell'esercizio finanziario successivo, corredata dalla scheda tecnica eventualmente integrata ed aggiornata.
Inoltre, allo scopo di evitare l'immobilizzazione di somme cospicue per lunghi periodi, potranno essere proposti per il finanziamento soltanto interventi relativamente ai quali sia stato già redatto il progetto esecutivo o di massima ai sensi dell'art. 5 bis della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni. Nell'ipotesi di progetto di massima, il progetto esecutivo dovrà essere sottoposto per l'approvazione entro 90 giorni dall'emissione del decreto che attua ciascun programma.
B)  RESTAURO DEI BENI MONUMENTALI DI PROPRIETÀ DEL FONDO EDIFICI DI CULTO
Molti beni architettonici di interesse storico - artistico che necessitano di interventi di manutenzione o di restauro sono a tutt'oggi di proprietà del fondo edifici di culto, amministrato direttamente da un apposito ufficio del Ministero degli interni.
In considerazione di ciò, si ritiene che le richieste di interventi di restauro e/ manutenzione di detti beni debbano essere, in prima istanza, inoltrate direttamente al predetto Ministero per il finanziamento a carico dei fondi amministrati dallo stesso.
Solo nell'ipotesi in cui il Ministero degli interni comunichi di non poter inserire tali interventi nei propri programmi di spesa, la richiesta di finanziamento potrà essere inoltrata allo scrivente Assessorato per l'eventuale inserimento nei programmi regionali.
C) RESTAURO DEI BENI MONUMENTALI DI INTERESSE RELIGIOSO APPARTENENTI AD ENTI ED ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE
Com'è noto a codesti Istituti, il 14 giugno 1997, questo Assessorato ha stipulato con la Regione ecclesiastica Sicilia un protocollo d'intesa in attuazione dell'art. 12 dell'accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121, per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei Beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche.
La necessità che sui beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche si provveda d'accordo con le rispettive autorità è stata, peraltro, ribadita dall'art. 19 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che, al secondo comma, prevede, altresì che vengano osservate le disposizioni stabilite dalle intese concluse a norma dell'art. 12 sopracitato.
Poiché l'intesa del 14 giugno 1997 prevede, tra l'altro, all'art. 4 che i progetti circa i beni culturali ecclesiastici vengano presentati soltanto dal Vescovo della diocesi nella quale l'edificio o l'opera è ubicata, con dichiarazione delle eventuali approvazioni o consultazioni richieste dalle disposizioni canoniche, statali e regionali vigenti, soprattutto per quanto attiene all'accettazione degli aspetti di culto, si fa presente che non potranno essere ammessi al finanziamento i progetti che non recheranno il visto dell'ufficio tecnico diocesano per i beni culturali ecclesiastici.
Laddove l'intervento riguardi le Cattedrali, gli episcopi, i musei dell'opera e diocesani, monumenti ed opere di interesse supra locale, ai sensi dell'art. 3 della sopramenzionata intesa del 1997, sono competenti gli organi di livello regionale integrati dagli organi di livello locale di colta in volta interessati; le istanze di finanziamento, pertanto, dovranno pervenire con il visto della Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici.
Ove si tratti di interventi di urgenza e somma urgenza, ferme restando le modalità di cui al successivo paragrafo 8, allorché la segnalazione dell'intervento sia stata fatta alla Soprintendenza competente dal parroco della chiesa o dal Comune in cui è ubicato l'immobile, andrà tempestivamente avvertito l'ufficio tecnico diocesano per i beni culturali ecclesiastici, affinché un rappresentante dello stesso possa presenziare al sopralluogo.
Laddove quest'ultimo non presenzi al sopralluogo, dovrà essere, comunque, inviata a tale ufficio diocesano copia della richiesta di finanziamento accompagnata da copia del verbale di constatazione.
D)  APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E NULLA OSTA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 490/99
La circolare assessoriale 24 marzo 1999, n. 1 recante "Parere tecnico della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali con riferimento all'art. 19 della legge regionale, n. 21/85 e all'art. 6 della legge regionale n. 80/77" ha ribadito che le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali debbono esprimere parere tecnico, ai sensi degli articoli 12 e 19 della legge regionale n. 21/85, su tutti i progetti di opere pubbliche consistenti in riparazioni, manutenzioni e restauro di beni tutelati ai sensi della legge n. 1089/39, allora, e del decreto legislativo n. 490/99 oggi, ivi compresi i progetti elaborati dagli stessi tecnici della Soprintendenza.
Tale parere, contenuto in apposita nota allegata al progetto e riportato sul frontespizio di tutti gli allegati costituenti il progetto stesso, viene definito, con una formulazione che si presta a diverse interpretazioni, dal Consiglio di giustizia amministrativa "sostitutivo dell'ap provazione ex art. 18 della legge n. 1089/39".
La locuzione non va intesa nel senso letterale, per cui reso il parere in linea tecnica, è implicitamente rilasciato anche il nulla osta ex art. 23 del decreto legislativo n. 490/99, bensì nel senso che i due provvedimenti autorizzativi vengono espressi contestualmente, ma mentre l'approvazione in linea tecnica attiene alla legittimità ed alla congruità tecnica della perizia o del progetto, con il nulla osta ex art. 23 del decreto legislativo n. 490/99 l'Amministrazione esprime il suo consenso con riferimento all'interesse relativo alla tutela dei beni culturali affidato alle sue cure.
Conseguentemente si ribadisce che la dizione corretta da riportare sul progetto o sulla perizia è la seguente: "Esprime parere tecnico, ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 23 del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e ai sensi degli artt. 12 e 19 della legge regionale n. 21/85."
Si fa presente, altresì, che la predetta approvazione in linea tecnica costituisce l'ultimo atto dell'iter procedurale di approvazione del progetto, prima dell'approvazione in via amministrativa e del conseguente finanziamento, di modo che essa andrà espressa allorché siano già stati acquisiti tutti gli altri provvedimenti autorizzativi occorrenti (parere genio civile, nulla osta vigili del fuoco ecc.).
E) PARERE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
Con la stessa circolare n. 1/99 del 24 marzo 1999, sono state emanate disposizioni in ordine alla natura del parere del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali ed alle ipotesi in cui lo stesso può essere richiesto.
Nel richiamare tali disposizioni, si invitano le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali a valutare con particolare attenzione gli interventi sottoposti al loro esame, per sottoporre al parere del Consiglio tutte le fattispecie in cui sia opportuno o consigliabile acquisire dallo stesso direttive culturali e scientifiche.
F) LAVORI DI RESTAURO DI IMMOBILI VINCOLATI, RICADENTI IN ZONA SISMICA: ART. 16 DELLA LEGGE N. 64/74
In ordine a tale problematica, si rinvia alla nota n. 2486 dell'8 maggio 2001, con cui il gruppo I/B.C. ha trasmesso copia del parere reso dal Consiglio di giustizia amministrativa in merito e che, al riguardo recita: "Spetterà alla Soprintendenza (che dispone di competenze tecniche), investita di un progetto di restauro che non sia stato notificato anche al Genio civile, e che a suo giudizio possa incidere anche sulle strutture dell'edificio, richiedere anche il nulla osta del Genio civile".
Resta inteso che l'approvazione in linea tecnica ex artt. 12 e 19 della legge regionale n. 21/85, autorizzativa di qualsiasi intervento interessante un bene monumentale, non può che essere successiva al parere motivato tecnico del genio civile.
G) INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA
Come si è già detto, in virtù della sua destinazione all'assolvimento dei compiti di tutela, sono finanziabili sul cap. 776016 gli interventi di urgenza e somma urgenza di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Ciò non significa, però, un ricorso generalizzato e continuo a tale istituto, la cui caratteristica è la straordinarietà ed eccezionalità rispetto alla normale attività contrattuale della P.A. Tale carattere deriva dalla necessità di snellirele normali procedure di affidamento e deve attuarsi nelle sole e tassative ipotesi in cui si devono fronteggiare con prontezza e tempestività esigenze straordinarie, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Nonostante, poi, le istruzioni per la presentazione delle richieste di finanziamento per interventi di urgenza e somma urgenza siano state da tempo diramate con la circolare n. 11/98, si è avuto più volte modo di constatare che vengono frequentemente inviate da parte di alcune Soprintendenze richieste di finanziamento non accompagnate dalla documentazione necessaria ai sensi degli artt. 69 e 70 sopracitati.
Ciò ovviamente non solo stravolge il senso e i limiti della legge ma soprattutto non consente allo scrivente Assessorato di discernere, fra le numerose richieste avanzate, quelle che effettivamente ricadono nella fattispecie individuata dall'art. 39 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche, e quelle che invece vanno sottoposte alla disciplina ordinaria.
Nel richiamare le disposizioni già diramate con la circolare sopra menzionata, si ricorda che tale richiesta di finanziamento, da presentare nei casi in cui sussista pericolo per le persone e/o imminenza di crollo o di perdita dei beni sui quali intervenire, di modo che sia assolutamente necessaria l'immediata esecuzione dei lavori, a giudizio della Soprintendenza richiedente, dovrà essere necessariamente accompagnata da un processo verbale di constatazione, redatto dal tecnico che ha effettuato il sopralluogo, che descriva i danni, le cause, le possibili conseguenze e i provvedimenti da adottare corredato da una perizia sommaria di spesa, il cui importo non potrà, comunque, eccedere e 129.114 I.V.A. inclusa.
Gli interventi, poi, dovranno essere limitati all'ap prontamento del materiale ed all'esecuzione dei soli lavori indispensabili per l'eliminazione della situazione di pericolo.
Si ricorda che il ricorso alle procedure d'urgenza ove questa sia stata determinata da ritardi o negligenze degli uffici che non hanno tempestivamente provveduto con le procedure ordinarie può comportare l'addebito a carico del funzionario negligente delle responsabilità conseguenti al verificarsi del danno erariale.
Del pari, dovrà essere posto a carico dell'ente proprietario l'onere relativo ad interventi tesi ad eliminare situazioni di pericolo causate da comportamenti commissivi ed omissivi degli stessi.
La scelta del contraente dovrà, comunque, avvenire con le procedure previste dalla normativa vigente in base all'importo dei lavori da eseguire: l'eventuale ricorso alla trattativa privata o al cottimo fiduciario, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, dovrà essere suffragato da analitici accertamenti sull'entità del fenomeno denunziato, sullo stato di pericolo e sul grado di indifferibilità dell'intervento invocato. Al di fuori di queste ipotesi, si potrà ricorrere all'affidamento dei lavori mediante pubblico incanto.
Si ricorda che anche gli interventi di urgenza, ai sensi dell'art. 69 del regio decreto n. 350/1895, devono essere approvati in linea tecnica, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 21/85.
H) PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE
L'articolo 23 della legge regionale n. 21/85 disciplina la fattispecie delle perizie di variante e suppletive alla quale, si deve constatare, si ricorre con eccessiva frequenza. A tale istituto, infatti, si può ricorrere quando, per circostanze impreviste e imprevedibili, si rende necessario ed urgente introdurre qualche lieve variazione nella quantità delle singole categorie di opere dichiarate nel contratto, sempre che le stesse non alterino le condizioni dello stesso né la sostanza del progetto.
Nel richiamare i destinatari della presente alla massima precisione nell'elaborazione della progettazione esecutiva per evitare il ricorso a tali fattispecie, si fa presente che, ogni qualvolta il direttore dei lavori ravvisi la necessità di predisporre una perizia di variante dei lavori - nei limiti dell'importo contrattuale e delle somme per imprevisti e sempre che le stesse non mutino essenzialmente la natura delle opere da eseguire e non determinino nella quantità delle varie opere da eseguire modifiche tali da produrre una notevole pregiudizio economico per l'appaltatore - questa dovrà essere comunque trasmessa a questo Assessorato, pur non determinando alcuna sospensione dei lavori.
Laddove, poi, le perizie di variante determinino una modificazione del quadro economico alla trasmissione seguirà, da parte dell'Amministrazione centrale, un apposito provvedimento di approvazione in via amministrativa.
Ove si ravvisi, invece, la necessità di redigere una perizia suppletiva che comporti l'impegno di maggiori somme per lavori non figuranti nel progetto inizialmente approvato, purché entro il limite insuperabile del 40% dell'importo contrattuale, prima di procedere alla sua redazione è necessario richiedere l'autorizzazione di questo Assessorato.
Solo successivamente le perizie suppletive, debitamente approvate in linea tecnica dalla Soprintendenza, potranno essere proposte per il finanziamento e l'approvazione in via amministrativa. In tal caso, alle stesse, che dovranno, comunque, contenere sempre il riferimento alla norma vigente in materia ed alle prescrizioni della stessa, andranno allegati i seguenti documenti:
-  relazione di perizia contenente le specifiche motivazioni;
-  analisi nuovi prezzi (ove occorra);
-  computo metrico estimativo;
-  quadro comparativo delle variazioni;
-  quadro economico amministrativo della spesa.
Nel caso in cui, invece, gli interventi proposti eccedano tale soglia, dovrà essere predisposta apposita perizia autonoma da inserire nei successivi programmi di spesa, secondo le priorità di volta in volta valutate in relazione anche alle altre richieste pervenute.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10 bis n. 2 della legge regionale n. 21/85, con il parere tecnico sulla perizia suppletiva o di variante, le Soprintendenze sono tenute a manifestare motivatamente il proprio avviso sull'eventualità che i lavori che formano oggetto della perizia siano dovuti a carenze di elaborati o errori nella progettazione o nella direzione dei lavori.
I)  ONERI PER LA SICUREZZA
Capovolgendo un sistema che, nel campo della sicurezza, vedeva l'ente committente come una figura estranea, e intestava all'appaltatore l'onere di predisporre un piano per la sicurezza dei lavori, con il decreto legslativo n. 494/96, il legislatore, continuando sulla strada del recepimento delle direttive comunitarie, ha oggi posto al centro di una materia così rilevante, il committente, facendolo diventare il protagonista ed il principale responsabile.
Pertanto il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quest'ultimo quando previsto ai sensi del decreto legislativo n. 494/96 - da redigere a cura dell'ente committente - formano parte integrante del contratto di appalto e i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.
Il piano di sicurezza e di coordinamento deve contenere l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi.
La stima dei relativi costi deve essere inserita, nel quadro economico, tra i lavori a base d'asta da appaltare, non soggetti a ribasso mentre la spesa per la redazione del piano di sicurezza, a cura di un progettista in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, verrà inserita tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.
Si fa presente, altresì, che ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto legilsativo n. 494/96, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o più imprese.
L)  CONTENZIOSI
Pervengono frequentemente alla scrivente Amministrazione, da parte delle Soprintendenze, ricorsi per decreti ingiuntivi avverso il ritardato pagamento di rate dei lavori; in molti casi tra la trasmissione degli atti e la scadenza del termine per proporre l'eventuale opposizione il tempo a disposizione è minimo, se non già scaduto. Allo scopo di accelerare i tempi di risposta all'avvocatura, ogni volta che venga notificato un ricorso per decreto ingiuntivo o un atto di citazione, codesti istituti dovranno predisporre apposita memoria sui fatti contestati, senza attendere prima l'apposita richiesta di questo Assessorato.
M)  RICOGNIZIONE DEI LAVORI FINANZIATI NEGLI ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI
Si coglie l'occasione, infine, per invitare codesti istituti ad effettuare con sollecitudine una ricognizione completa degli interventi finanziati negli anni precedenti, di modo che si possa procedere, in tempi brevi e laddove i lavori siano stati ultimati, all'approvazione degli atti finali, all'eliminazione delle somme residue inutilizzate ed alla nomina dei collaudatori.
Si riscontra, infatti, agli atti di questo servizio una notevole quantità di pratiche relative a lavori apparentemente ultimati, ma non definiti con il collaudo e l'approvazione degli atti finali.
Allorché, invece, l'intervento finanziato negli anni precedenti non abbia ancora avuto esecuzione, le Soprintendenze e gli altri enti beneficiari, prima di procedere all'avvio dell'attività, vorranno formalmente chiedere allo scrivente dipartimento se la relativa somma sia ancora disponibile e l'autorizzazione a procedere di conseguenza.
Annualmente, infatti, l'Assessorato regionale al bilancio e finanze provvede all'eliminazione, dal conto del bilancio, dei residui non utilizzati, determinando così l'indisponibilità delle somme.
N)  MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI
Per il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi codesti istituti e gli altri enti beneficiari dei finanziamenti avranno cura di compilare e trasmettere, unitamente all'attestato di spendibilità e/o alla richiesta di reiscrizione in bilancio, la scheda tecnica già diffusa in allegato alla nota n. 4556 del 17 luglio 2001 e che, ad ogni buon fine, si allega anche alla presente circolare (allegato 2), avvisando che le richieste di reiscrizione e/o accreditamento di fondi prive dell'allegato modello verranno restituite per la regolarizzazione.
Si invitano, infine, codeste Soprintendenze a dare la massima diffusione alla presente circolare.
  Il dirigente generale del Dipartimento regionale beni culturali e ambientali e educazione permanente: GRADO 


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(2002.8.489)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 21 febbraio 2002, n. 1.
Direttive agli enti di culto e formazione religiosa, di beneficenza ed assistenza ed agli enti morali, pubblici ed II.PP.A.B. in ordine alle modalità per l'accesso ai finanziamenti, in conto capitale, per opere e spese di carattere straordinario (capp. 672005 - 672006)

Alle Autorità ecclesiastiche
Agli Enti di culto formazione religiosa, di beneficenza ed assistenza
Agli Enti pubblici e privati di assistenza e beneficenza
Alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
Ai Presidenti delle province regionali
Ai Sindaci dei comuni della Sicilia
Alla Corte dei conti
Al Dipartimento lavori pubblici
Premessa
In applicazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche, rientrante nella legislazione esclusiva regionale, l'Assemblea regionale, con particolare attenzione e sensibilità verso le attività del culto religioso e verso le necessità umane, con le leggi regionali 26 gennaio 1953, n. 2 "Provvidenze in favore di enti di assistenza e beneficenza" e 30 dicembre 1960, n. 47 "Provvedimenti a favore di enti morali, enti pubblici, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi finalità culturali, educative e sociali", successivamente modificate ed integrate, ha stanziato opportune risorse atte a consentire il soddisfacimento dei bisogni relativi alle strutture all'uopo utilizzate.
Al fine di consentire il più agevole accesso ai benefici previsti dalle citate norme, con la presente si forniscono le opportune indicazioni e direttive che sostituiscono ed annullano le precedenti circolari in materia diramate.
1.  LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1953, N. 2 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI ENTI DI CULTO
1.1. Destinatari degli interventi
E' opportuno sottolineare che sono da considerare enti di culto e formazione religiosa quegli enti giuridicamente riconosciuti, volti all'esercizio del culto ed alla cura delle anime nonché alla formazione del clero e dei religiosi.
Pertanto, gli interventi previsti sono rivolti agli enti di culto che svolgono:
A)  attività di culto;
B)  attività di formazione religiosa;
C)  attività di beneficenza ed assistenza.
1.2. Oggetto degli interventi
Gli interventi, destinati a soddisfare le esigenze connesse all'attuazione delle predette finalità, possono consistere nella realizzazione di opere e spese di carattere straordinario per costruzione, ampliamento, completamento, adattamento, manutenzione, riparazione e arredamento di edifici all'uopo destinati.
Sebbene la norma in generale non necessiti di ulteriori chiarimenti in ordine all'ampliamento, al completamento e all'adattamento, si ritiene opportuno precisare che per "manutenzione e riparazione" deve intendersi esclusivamente la manutenzione straordinaria di edifici, rimanendo pertanto esclusa ogni possibile diversa spesa, mentre per arredamento di edifici deve intendersi esclusivamente l'impiantistica tecnologica, tenuto conto, altresì, che altri interventi regionali soddisfano eventuali ulteriori esigenze di spese per arredamento.
2.  LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1960, N. 47 - PROVVEDIMENTI A FAVORE DI ENTI MORALI, ENTI PUBBLICI, ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, AVENTI FINALITA' CULTURALI, EDUCATIVE E SOCIALI
2.1. Destinatari degli interventi
La norma è destinata agli enti morali quali le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato giuridicamente riconosciute; agli enti pubblici, riconosciuti come persone giuridiche ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ed in possesso di declaratoria prevista dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 o riconosciute ai sensi del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636.
Gli interventi sono destinati al raggiungimento di:
a) finalità culturali;
b) finalità educative e sociali.
Occorre precisare però che rimane esclusa ogni ipotesi di perseguimento di finalità prettamente ed esclusivamente scolastiche.
2.2. Oggetto degli interventi
Gli interventi sono destinati a provvedere alla costruzione, all'ampliamento, al completamento ed alla riparazione di edifici destinati ad orfanotrofi, ad asili infantili, ospizi o ricoveri per vecchi, asili e luoghi di ospitalità e di rieducazione per minorati ed inabili al lavoro.
La norma in argomento pone quale condizione essenziale che l'ente beneficiario del finanziamento si obblighi a non mutare la destinazione d'uso dell'immobile per un periodo non inferiore a 30 anni.
3. ADEMPIMENTI PRELIMINARI (legge regionale n. 2/25, legge regionale n. 47/60)
3.1. Presentazione delle istanze
L'art. 4, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, successivamente modificata ed integrata, ha previsto e disciplinato la predisposizione dei programmi regionali di spesa, che ripartiscono annualmente le somme disponibili.
Il soprarichiamato programma annuale di spesa ricomprenderà tutte le istanze ritenute ammissibili, anche in relazione alle disponibilità finanziarie ed a tal fine il successivo comma 5 prevede che le istanze di finanziamento debbano essere presentate annualmente dagli enti interessati e debbano essere relative ad opere dotate almeno di progetto di massima, approvato con deliberazione dell'ente, munito di tutte le autorizzazioni e pareri ottenibili in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto.
Tuttavia, al fine dello snellimento dell'azione amministrativa, gli enti interessati, nell'ipotesi di avvenuta presentazione di analoga istanza nel precedente esercizio finanziario, purché integralmente compendiata della relativa documentazione, potranno riproporre la sola istanza con cui iterare l'attuale necessità dell'intervento richiesto, richiamando la documentazione precedentemente allegata. Rimane, ovviamente, salva la facoltà del ritiro della documentazione prima presentata, previa apposita istanza, anche al fine di eventuali modifiche ed integrazioni.
L'istanza di accesso al programma di finanziamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dovrà necessariamente indicare:
a) il riferimento normativo del finanziamento;
b) indicazione dell'opera che si intende realizzare;
c) se per la stessa opera è stata o sarà presentata analoga richiesta ad altro ramo dell'Amministrazione regionale ovvero ad altre amministrazioni o ad enti diversi, specificando in tal caso la tipologia per la quale è stato richiesto il finanziamento medesimo ed il relativo ammontare;
d)  l'eventuale avvenuta osservanza delle norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, sui "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
La suddetta istanza dovrà essere corredata della documentazione indicata all'allegato A per le finalità di cui alla legge regionale n. 2/53 e all'allegato B per le finalità di cui alla legge regionale n. 47/60 e loro successive modifiche ed integrazioni.
3.2. Termini
Le istanze dovranno, inderogabilmente, essere presentate entro il termine ultimo del 31 marzo di ciascun esercizio finanziario.
Pertanto, quelle pervenute successivamente non saranno prese in considerazione a nessun fine, così come non saranno ammesse a finanziamento le istanze deficitarie, anche parzialmente, della documentazione richiesta, anche se integrate dopo il suddetto termine.
Limitatamente al corrente esercizio finanziario il termine della presentazione delle istanze, corredate come sopra indicato, è fissato al 30 aprile 2002. Tale termine è naturalmente applicabile anche alle ipotesi di integrazione della documentazione allegata alle istanze già presentate nel corrente anno, che restano comunque salve.
4.  PROGRAMMA REGIONALE DI SPESA
L'Assessorato regionale dei lavori pubblici procederà, quindi, come sopra richiamato, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 della citata legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, a predisporre il programma regionale di spesa che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e comunicato agli interessati al fine degli adempimenti successivi all'erogazione del finanziamento nelle forme e modalità previste dal comma 10 del medesimo articolo.
  L'Assessore: SCAMMACCA DELLA BRUCA 


Allegato A
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

L'istanza di finanziamento dovrà essere corredata dei sottoelencati documenti:
-  relazione dettagliata, a firma del legale rappresentante dell'ente, convalidata dall'autorità ecclesiastica superiore da cui dipende, dalla quale si evinca la concreta utilità dell'opera;
-  dichiarazione dell'autorità ecclesiastica dalla quale risulti che il luogo di culto è aperto al pubblico e che in essa si svolgono tutte le funzioni religiose;
-  copia autentica del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica dell'ente;
-  certificato catastale o atto notarile dal quale risulti la proprietà dell'immobile su cui deve essere realizzato l'intervento oggetto della richiesta di finanziamento;
-  nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, competente per territorio, nel caso in cui l'opera, oggetto del richiesto intervento finanziario, sia sottoposta a vincolo o sia stata realizzata da almeno cinquanta anni, ovvero dichiarazione dell'autorità ecclesiastica nella quale sia specificato che l'edificio non è sottoposto ad alcun vincolo da parte della Soprintendenza ai beni culturali competente per territorio;
-  solo per richieste di finanziamento riguardanti gli arredi, come definiti in premessa, l'ente richiedente dovrà accludere apposito progetto, accompagnato dai disegni ed elaborati con i quali devono essere individuati i luoghi interessati e le modalità di allocazione dei beni richiesti. I prezzi di tali beni, qualora non ricompresi nel prezziario regionale, dovranno essere provvisti del visto di congruità rilasciato dalla competente autorità;
-  originale e copia del progetto di massima o esecutivo, redatti e corredati ai sensi dell'art. 5 bis, comma 1, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, successivamente modificata ed integrata.
Inoltre dovranno essere prodotti i seguenti atti e pareri:
-  parere tecnico espresso da uno degli uffici od organi tra quelli indicati dall'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, così come successivamente modificata ed integrata;
-  conformità agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi e di igiene, ai sensi dell'art. 154 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come successivamente modificata ed integrata;
-  parere igienico-sanitario reso ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come successivamente modificata ed integrata;
-  nulla osta dei vigili del fuoco nel caso in cui il progetto preveda interventi su impianti di riscaldamento di potenza installata superiore a 100.000 Kcal/h.

Allegato B
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

L'istanza di finanziamento dovrà essere corredata dei sottoelencati documenti:
-  copia conforme dello statuto dell'ente munito degli estremi di riconoscimento della personalità giuridica;
-  copia conforme dell'atto (delibera o decreto) dal quale risulti il legale rappresentante;
-  certificato catastale o atto notarile dal quale risulti la proprietà dell'immobile su cui deve essere realizzato l'intervento oggetto della richiesta di finanziamento;
-  atto deliberativo esecutivo, a norma di legge, con il quale viene manifestata la volontà di realizzare l'opera;
-  dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, con la quale lo stesso si obbliga a non variare la destinazione d'uso dell'immobile per un periodo non inferiore a trent'anni;
-  nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, competente per territorio, nel caso in cui l'opera, oggetto del richiesto intervento finanziario, sia sottoposta a vincolo o sia stata realizzata da almeno cinquanta anni, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante nella quale sia specificato che l'edificio non è sottoposto ad alcun vincolo da parte della Soprintendenza dei beni culturali competente per territorio;
-  stralcio del piano triennale dal quale risulti l'inserimento dell'opera nello stesso per gli enti per cui sussiste l'obbligo della redazione del suddetto piano;
-  originale e copia del progetto di massima o esecutivo, redatti e corredati ai sensi dell'art. 5 bis, comma 1, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, successivamente modificata ed integrata.
Inoltre dovranno essere prodotti i seguenti atti e pareri:
-  parere tecnico espresso da uno degli uffici od organi tra quelli indicati dall'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, così come successivamente modificata ed integrata;
-  conformità agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi e di igiene, ai sensi dell'art. 154 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come successivamente modificata ed integrata;
-  parere igienico-sanitario reso ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come successivamente modificata ed integrata;
-  nulla osta dei vigili del fuoco nel caso in cui il progetto preveda interventi su impianti di riscaldamento di potenza installata superiore a 100.000 Kcal/h.
(2002.8.496)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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