REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2002 - N. 8
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 dicembre 2001.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Mistretta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge 27 aprile 1999, n. 10;
Vista la nota prot. n. 6486 del 27 maggio 1999, con la quale il comune di Mistretta ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, alle prescrizioni esecutive e al regolamento edilizio;
Vista la delibera commissariale n. 1 del 3 novembre 1998, non sottoposta al visto del CO.RE.CO. ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 65/81, con la quale è stato adottato, con l'introduzione di alcune modifiche, il piano regolatore generale, con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio, del comune di Mistretta;
Vista la delibera commissariale n. 2 del 13 gennaio 1999, con la quale è stato preso atto dell'avvenuta visualizzazione delle modifiche e delle prescrizioni introdotte nel progetto di piano con la deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 3 novembre 1998;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi allo strumento urbanistico generale adottato con delibere del commissario ad acta n. 1 del 3 novembre 1998 e n. 2 del 13 gennaio 1999;
Vista la certificazione a firma congiunta del sindaco e del segretario comunale in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante la presentazione, nei termini di legge, di n. 34 osservazioni e/o opposizioni;
Viste le 34 osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il piano adottato, indicate in apposito elenco redatto dall'ufficio tecnico comunale;
Vista la deliberazione commissariale n. 3/36 C.C. del 7 maggio 1999, con la quale si prende atto degli elaborati di visualizzazione delle osservazioni/opposizioni redatte dal progettista;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relazione redatta dal progettista sulle medesime, trasmesse dal commissario ad acta per effetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 65/81;
Viste le sottoelencate osservazioni avverso il P.R.G. pervenute direttamente a questo Assessorato:
1)  ditta Sgrò Sebastiano, pervenuta in data 31 marzo 1999 ed assunta al prot. n. 16969 del 2 aprile 1999;
2)  ditta Lombardo Vincenzo ed altri, pervenuta in data 15 marzo 1999 ed assunta al prot. n. 13091 del 19 marzo 1999;
3)  ditta Vaccaro Antonino ed altri, pervenuta in data 23 marzo 1999 ed assunta al prot. n. 14137 del 24 marzo 1999;
4)  ditta Catania Sebastiana, pervenuta in data 18 marzo 1999 ed assunta al prot. n. 14987 del 24 marzo 1999;
5)  ditta Fiore Angelo, pervenuta in data 23 marzo 1999 ed assunta al prot. n. 15491 del 26 marzo 2001;
6)  ditta Comparato Felice ed altra, pervenuta in data 23 marzo 1996 ed assunta al prot. n. 15493 del 26 marzo 2001;
7)  diversi professionisti, pervenuta in data 25 marzo 1999 ed assunta al prot. n. 15865 del 30 marzo 1999;
Vista la nota prot. n. 1297 del 3 dicembre 1997 dell'ufficio del Genio civile di Messina, con la quale, ad indicate condizioni, è stato espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, parere favorevole sul P.R.G., R.E., P.E., sottoposto dal comune con foglio n. 273 del 9 gennaio 1997;
Vista la nota prot. n. 3016 del 14 febbraio 1998, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina ha espresso il proprio parere in ordine alla natura della forestazione dei terreni ricadenti in località Neviera;
Vista la nota prot. n. 3076 del 17 ottobre 1996, con la quale l'Ente Parco dei Nebrodi ha esaminato il progetto di P.R.G. ai sensi della legge regionale n. 14/88;
Vista la nota prot. n. 7876/96 del 13 novembre 1997, con la quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina ha espresso il parere in ordine alle zone A del P.R.G.;
Vista la nota prot. n. 218 del 23 giugno 2000, con la quale il gruppo di lavoro XXX di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al P.R.G. al R.E. ed alle P.E., la proposta di parere n. 11 del 22 giugno 2000, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"....Omissis
4) CONSIDERATO
4.1)Iter formativo
Sotto il profilo procedurale la pratica risulta regolare in quanto:
-  L'adozione del P.R.G. è avvenuta contestualmente all'adozione delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78;
-  Sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del progetto di piano ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  Sulle osservazioni e opposizioni presentate avverso al piano, visualizzate in apposite planimetrie, il progettista ha formulato le proprie controdeduzioni che il commissario ad acta ha trasmesso a questo Assessorato per le valutazioni di competenza;
-  La compatibilità delle previsioni urbanistiche contenute nel progetto di piano e nelle prescrizioni esecutive, con le condizioni geo-morfologiche e geologiche generali del territorio di Mistretta è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74 con parere n. 1297 del 3 febbraio 1997.
4.2)  Dimensionamento
Il progettista, come precedentemente riportato, analizza l'andamento demografico a partire dall'anno 1951 fino al 1991 rilevando un notevole decremento della popolazione residente. Tuttavia sulla base di ipotesi di un possibile sviluppo socio-economico legato alle opportunità occupazionali derivanti dalla riqualificazione del centro storico e dalle potenzialità del parco dei Nebrodi nonché da una ipotizzata inversione di tendenza dell'emigrazione e dell'urbanesimo prevede un incremento demografico nel ventennio pari al 20% dell'attuale popolazione, pervenendo così ad un totale abitanti di 7.435.
Sulla scorta dei dati censuari il progettista rileva che nel 1991, a fronte di 2.292 famiglie, erano disponibili n. 2.417 abitazioni tra occupate e non occupate ma disponibili per la vendita. Detraendo da queste n. 383 abitazioni in quanto ritenute "non abitabili e non recuperabili" perviene ad un patrimonio abitativo disponibile di n. 2.034 abitazioni, alle quali corrispondono un fabbisogno pregresso di 664 vani. Inoltre, sulla scorta dell'ipotizzato incremento demografico ventennale del 20%, il progettista valuta in 1.240 vani il fabbisogno conseguenziale, pervenendo in definitiva ad un fabbisogno totale di vani pari a 1.904 corrispondente ad un fabbisogno volumetrico in c.t. di mc. 200.000. Sulla base dei dati riportati vengono dimensionate le aree di espansione e le relative attrezzature.
L'ipotesi dell'incremento demografico del 20% sul quale si basano le previsioni progettuali non trova riscontro dai dati ISTAT dai quali si rileva che nel 1995 la popolazione di Mistretta era di 5.984 abitanti, confermandosi in tal modo il decremento demografico già in atto.
Si rileva, inoltre, che la determinazione del fabbisogno regresso non è giustificata da adeguate analisi del patrimonio edilizio esistente e peraltro non vengono indicate le modalità di recupero o di utilizzo di quelle abitazioni che il progettista ritiene non abitabili.
Per le superiori considerazioni il dimensionamento previsto dal progettista non può ritenersi condivisibile.
Tuttavia riconoscendo credibili le ipotesi di sviluppo socio-economico determinate dall'offerta "culturale" del centro storico e "naturalistico-ambientale" del Parco dei Nebrodi in considerazione della misura con cui si configura complessivamente il progetto di piano, anche se, sotto il profilo meramente contabile le previsioni progettuali risultano sovradimensionate, in linea generale il progetto di piano è condivisibile salvo quanto appresso si andrà a precisare.
4.3)  Viabilità
Come precedentemente accennato, la nuova viabilità prevista è limitata all'ammodernamento della S.S. 117 ed alla realizzazione di n. 2 strade di circonvallazione situate a est ed a ovest del centro abitato.
In linea di massima si ritiene condivisibile, limitatamente al corpo stradale principale, l'ammodernamento della S.S.. 117 come programmato dall'A.N.A.S. Va, viceversa, esclusa la realizzazione dello svincolo di collegamento con la viabilità del centro urbano in quanto, data la conformazione altimetrica del sito interessato, essa comporterebbe la realizzazione di opere di notevole impatto ambientale e non giustificate dal volume di traffico ipotizzabile. Inoltre, in dipendenza della perfettibilità e non definitezza in atto del progetto di ammodernamento della S.S. 117, appare opportuno che la viabilità di collegamento tra la S.S. 117 e quella urbana sia, ove del caso, oggetto di specifico studio in sede di progettazione esecutiva dell'ammodernamento programmato.
Per quanto riguarda la "via di fuga", posta ad est del centro abitato, si ritiene che la realizzazione della stessa sia particolarmente onerosa e difficoltosa data l'acclività del terreni interessati; ciò in special modo in prossimità del centro abitato.
Per quanto attiene la strada prevista ad ovest del centro abitato, che si diparte dalla via Falcone, attraversa la zona boscata in località "Sorgente Neviera", giustificata come circonvallazione del centro abitato, si ritiene che tale funzione possa essere assolta dall'attuale viabilità opportunamente adeguata ed ammodernata.
Sono pertanto da disattendere le previsioni superiormente descritte.
Altrettanto da disattendere è, a parere di questo gruppo, la strada di collegamento tra la S.S. 117 e la discarica per inerti in quanto la stessa risulta già servita dall'esistente viabilità, mentre la strada di previsione in argomento risulta sovradimensionata per la funzione prevista.
4.4)  Zone territoriali omogenee
4.4.1)  Zone A
In conformità al parere n. 7876 del 13 novembre 1997 della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina il progettista riconferma le zone A1 e A2 già enucleate nel P.U.C.
Gran parte delle zone B del P.U.C., comprese tra la via Falcone e la via Libertà (già via Principe di Piemonte) vengono invece ora classificate zone Ab.
Si ritengono condivisibili le suddette previsioni e le relative norme regolatrici dell'attività edilizia di cui agli artt. 7, 9 e 9bis delle norme di attuazione.
Infine, viene classificata zona A.4 (area speciale paesaggistica-archeologica) l'area di pertinenza del vecchio castello cui si riferisce l'art. 24.1 delle N. di A.
4.4.2)  Zone B
Si ritengono condivisibili le zone B.1, che riconfermano quelle del P.U.C., e le relative norme di attuazione.
Per quanto riguarda l'area posta a monte della via Falcone anch'essa classificata zona B.1 con specifica destinazione ad edilizia economica e popolare, si rileva che non risultano soddisfatti i requisiti di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 per la classificazione dell'area quale zona B. Per tale ragione tale area va classificata quale zona C per l'edilizia economica e popolare, e pertanto, fermi restando gli indici fissati per l'edificazione, le previsioni saranno attuate a seguito delldi apposito strumento attuativo.
4.4.3)  Zone C
Il progettista, come detto, conferma in linea di massima le direttrici di espansione del P.U.C., poste ad ovest della S.S. 117. Egli infatti amplia le zone C preesistenti del P.U.C. e ne introduce altre, al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo determinato.
In particolare:
4.4.3.1)  Zona C.1
4.4.3.1.1)  Il progettista delimita, classificandola zona C.1, una vasta area compresa tra la zona B e le zone C.2 e C.3.
In detta zona vengono individuate, oltre che le superfici destinate all'edilizia residenziale anche le superfici destinate alle attrezzature.
Le superfici residenziali confermano quelle previste dal P.U.C e da questo classificate C.1, C.2 e C.d. Viene prevista un'ulteriore area residenziale situata a confine con la zona A.b.
In aggiunta alle attrezzature individuate dal precedente strumento urbanistico sono state previste un'area per l'istruzione superiore ed un'area per l'istruzione dell'obbligo.
Le previsioni relative alla zona C.1 sopra descritte vengono ritenute condivisibili con le prescrizioni che più avanti saranno esplicitate in ordine alle attrezzature ed alle prescrizioni esecutive.
4.4.3.1.2)  Per quanto riguarda la zona C.1 situata lungo la S.S. 117 nel settore sud-est del centro abitato, che comprende oltre che aree residenziali anche aree per attrezzature (mattatoio comunale, esistente, e autoparco comunale) non si ritiene condivisibile la previsione di aree residenziali, data la notevole acclività dei terreni interessati. Pertanto, detta area va classificata a verde agricolo mantenendo viceversa le aree destinate ad attrezzatura.
4.4.3.2)  Zona C.2
Il progettista prevede l'ampliamento di quella già prevista nel P.U.C., denominata anch'essa C.2, ancora non del tutto attuata.
Nel suo complesso la zona C.2 interessa le aree interposte tra la zona C.1 superiormente indicata e le zone C.3 e C.4, situate a monte e a valle della esistente viabilità di collegamento tra le stesse.
In considerazione che detta zona risulta ben servita dalla viabilità esistente e che verrebbe a configurarsi quale elemento di ricucitura tra le zone di espansione del P.U.C., già in gran parte attuate, si ritiene condivisibile detta previsione, da attuare secondo le relative norme di attuazione.
4.4.3.3)  Zona C.3
Il progettista individua n. 3 distinte aree cui attribuisce la classifica di zona C.3.
4.4.3.3.1)  La prima viene localizzata tra la via Borsellino e la S.S. 117.
Tale scelta progettuale, come risulta dalla relazione tecnica, viene motivata con riferimento alla richiesta del C.C. n. 182/94, di prevedere una zona che fungesse da "saldatura" "tra la zona del centro storico e le zone di espansione già esistenti".
Detta zona C.3 viene inoltre interessata dallo svincolo di collegamento tra la S.S. 117 e la viabilità urbana.
A parere di questo gruppo si ritiene, invece, che, in linea con quanto già previsto dal P.U.C., vada mantenuto l'attuale diaframma tra il vecchio centro abitato e le zone di espansione, che peraltro presentano caratteristiche morfologiche e tipologiche antitetiche.
Pertanto è da disattendere la previsione di zona C.3 per l'area in questione.
Per le medesime considerazioni non si condivide la previsione di attrezzature di interesse comune (generica e centro per anziani) nonché la classificazione di "edilizia turistico-ricettiva" delle aree in continuità della suddetta zona C.3.
Per quanto precede le suddette aree vanno destinate a "verde di rispetto".
4.4.3.3.2) Per l'area situata tra la zona C.2 e l'area demaniale militare, già classificata C.3 dal P.U.C. ed in massima parte già attuata, il progettista ne riconferma la classificazione.
Si ritiene ammissibile tale previsione.
4.4.3.3.3)  Il progettista infine prevede l'ampliamento della zona residenziale C.3 posta nel settore sud-ovest già prevista dal P.U.C.; prevede altresì alcune aree destinate ad attrezzature quali: caserma, parcheggi, attrezzature di interesse comune (generica), area per l'istruzione dell'obbligo.
A parere di questo gruppo si ritengono condivisibili in linea generale le suddette previsioni eccetto l'ampliamento della zona residenziale, per la quale si riconferma la previsione del P.U.C. anche per la porzione ricadente nell'area destinata ad attrezzature di interesse comune (generica), oggetto, peraltro, delle osservazioni n. 10 e n. 21, quest'ultima condivisa dal progettista.
Non si ritiene altresì condivisibile la limitrofa area destinata all'istruzione dell'obbligo che appare notevolmente decentrata e non asservita da adeguata viabilità.
Le aree di cui si disattendono le previsioni progettuali si intendono classificate "verde agricolo".
4.4.3.4)  Zona C.4
Il progettista delimita, classificandola zona C.4, un'area situata ad ovest delle zone di espansione compresa tra le zone C.2, C.3 e alla prevista zona D.2.
Detta area, ricalca, ampliandola, la zona C.4 del P.U.C. e risulta in massima parte già edificata.
In sede di sopralluogo si è riscontrata, in detta zona, la presenza di alcune attività commerciali, quali ad esempio un deposito di carburanti ed un deposito di materiali per l'edilizia, che insistono in parte nelle aree di ampliamento dell'originaria zona C.4 ed in parte nelle previste zone D.2.
Per quanto sopra, si ritiene condivisibile la classificazione a zona C.4 proposta, ad eccezione delle aree già impegnate per le suddette attività commerciali che andranno destinate alla più propria classificazione di zone D.
4.4.3.5)  Zone C.5
Vengono individuate n. 5 aree classificate zone C5 (turistico-ricettive) di cui n. 3 ubicate a sud e n. 2 a nord del centro urbano. Il progettista non fornisce alcun elemento dal quale si possa evincere la necessità di tali previsioni in funzione del rapporto domanda-offerta nè inoltre viene opportunamente motivata la localizzazione delle aree prescelte che, peraltro, non appaiono possedere particolari caratteristiche ambientali idonee alla destinazione prevista.
Per quanto sopra, non si ritengono condivisibili le suddette previsioni e le aree interessate sono da intendere destinate a verde agricolo.
4.4.4)  Zone D
Le aree per gli insediamenti produttivi vengono distinte in zone D.1 e D.2.
4.4.4.1)  Zona D.1
Viene riconfermata, come in precedenza accennato, la zona per attività artigianali autorizzata con decreto assessoriale 7 maggio 1986 in variante al P.U.C.
Il relativo P.I.P. risulta in fase di attuazione.
4.4.4.2)  Zona D.2.
Vengono individuate n. 2 aree classificate zona D.2, destinate ad attività di commercio all'ingrosso, al deposito di merci e materiali, di superficie complessiva di mq. 90.000 circa.
Dette aree sono situate l'una in adiacenza della zona C4, l'altra in adiacenza alla zona D1.
In linea generale non si ritengono condivisibili le previsioni progettuali in ordine alle zone D.2 in quanto:
-  prioritariamente si rileva che l'attuale zona D.1, presenta una estensione che appare sovradimensionata rispetto a quelle che possono essere le esigenze relative alle sole attività artigianali; pertanto si ritiene che la zona D.1 possa accogliere anche le iniziative inerenti le attività di commercio all'ingrosso, al deposito di merci e materiali;
-  le aree destinate a zona D.2, per la maggior parte presentano una conformazione orografica caratterizzata da forte acclività;
-  è previsto che le zone D.2 in argomento vengano asservite dalla "circonvallazione-ovest" la cui previsione, come già espresso al precedente punto 4.3, non si ritiene condivisibile.
Per quanto sopra, questo gruppo XXX è del parere che le previste zone D.2 siano da disattendere e che le aree aventi tale destinazione siano da destinare a "verde agricolo".
Tuttavia, riallacciandoci a quanto precedentemente riferito in ordine alle zone C.4 (punto 4.3.3.4), essendosi riscontrata la presenza di alcune attività commerciali che insistono in parte nelle aree di ampliamento dell'originaria zona C.4 ed in parte nelle previste zone D.2; si ritiene che le aree di pertinenza di detti impianti debbano essere opportunamente delimitate e classificate a "zona D - attività commerciali esistenti" al fine di regolarizzare la situazione consolidatasi.
4.5)  Attrezzature
In generale si condividono le previsioni progettuali in ordine alle attrezzature peraltro basate su puntuali analisi delle attuali dotazioni, che appaiono, in linea di massima, ben distribuite nei diversi settori del centro abitato nel rispetto, oltre che alle prescrizioni dettate dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, di altri fattori quali i bacini di utenza ed i raggi di influenza.
4.5.1)  Istruzione dell'obbligo
Per il soddisfacimento della dotazione delle aree per l'istruzione dell'obbligo di cui agli standards urbanistici, vengono individuate n. 2 aree per complessivi mq. 21.000 circa, ubicate una in contrada Giancavaliere, l'altra presso Villa Chalet, al servizio delle zone di espansione.
Come riferito in precedenza a proposito della zona C.3, punto 4.4.3.3.3, non è stata ritenuta condivisibile la previsione dell'attrezzatura scolastica dell'obbligo posta nel settore periferico ovest.
Pertanto, l'area per l'istruzione dell'obbligo necessaria per il soddisfacimento degli standard, che andrà comunque adeguatamente ridimensionata in funzione della popolazione da servire, potrà essere reperita impegnando parzialmente quella destinata ad "istruzione secondaria" situata in posizione pressoché baricentrica rispetto alle zone di espansione esistenti e di previsione.
4.5.2)  Attrezzature di interesse comune
Si ritengono ammissibili le relative previsioni progettuali.
4.5.3)  Parcheggi
Il progettista prevede n. 5 aree da destinare a parcheggi situate in:
-  contrada Pantaleo (mq. 2.200), a nord del centro abitato a servizio della zona A.1 e B1;
-  via Gramsci (mq. 2.000) a servizio della zona C.3;
-  contrada Palo (mq. 5.000) ad est della zona A.2;
-  centro anziani (mq 2.500) e contrada S. Rosa (mq. 4.500) a nord delle zone Ab e B.1.
La superficie complessiva delle aree destinate a parcheggio è di mq. 16.200, a fronte di mq. 11.000 necessari per il soddisfacimento degli standards urbanistici.
Si ritiene di condividere le suddette previsioni progettuali a meno di quella relativa all'area posta ad est della zona A.2 in contrada Palo, caratterizzata da forte acclività e occupata da pregevole vegetazione.
Si rileva che l'eliminazione di detto parcheggio, pur non inficiando il soddisfacimento degli standards urbanistici, lascia insoluto il problema della carenza di parcheggi nel centro storico.
Si ritiene che tale problematica potrà essere affrontata in sede di stesura del piano particolareggiato del centro storico.
4.6)  Attrezzature ed impianti di interesse generale
4.6.1)  Casa circondariale
Su indicazione dell'amministrazione comunale, come si evince dalla relazione tecnica, viene individuata un'area, di proprietà comunale, situata a sud del centro abitato indicata dal Ministero di grazia e giustizia per la realizzazione della nuova casa circondariale in fase di progettazione.
A parere di questo gruppo, tale localizzazione non appare condivisibile in quanto la realizzazione di detto manufatto, previsto sulla collina, già in gran parte rimboschita, che costituisce naturale orizzonte del centro abitato, snaturerebbe la qualità del luogo.
Qualora, comunque, per la realizzazione di detto impianto, dovessero essere state adottate le procedure di cui all'art. 81 del D.P.R. n. 616/77, l'Amministrazione comunale, in sede di controdeduzioni, potrà fornire i relativi atti.
4.6.2)  Discariche
Vengono individuati n. 2 siti da adibire a discarica, posti entrambi nel settore meridionale del territorio comunale: uno da destinare alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, l'altra per gli inerti.
Si concorda con tali previsioni progettuali salvo quanto esplicitato al punto 4.3 in ordine alla viabilità di servizio.
4.6.3)  Cimitero - Depuratore
Il progettista riporta la localizzazione dell'esistente cimitero e dell'esistente depuratore.
Non vengono tuttavia delimitate le relative fasce di rispetto che si intendono rispettivamente pari a mt. 200 (cimitero) e mt: 100 (depuratore).
4.7)  Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive consistono in n. 2 piani particolareggiati: uno per l'edilizia residenziale, l'altro per le attività commerciali.
4.7.1)  Piano particolareggiato per l'edilizia residenziale
Interessa la zona C1 a confine con la zona A.b compresa tra la via S. Caterina e la via Gramsci e le zone C.1 e C.3 ubicate lungo la via Borsellino.
La zona C.1 lungo la via Borsellino si articola in n. 5 lotti per l'edilizia residenziale e n. 3 lotti per le attrezzature (istruzione dell'obbligo, istruzione secondaria e verde pubblico). La zona C.1, adiacente alla zona A.b, consiste in un unico lotto destinato alla residenza. Da quanto si deduce dall'elaborato progettuale "A.27"; la densità territoriale risulta di circa 1.20 mc./mq.
La zona C.3 si articola in n. 12 lotti residenziali e comprende un'area destinata a verde pubblico.
La densità territoriale risulta, anche in questo caso, di circa 1.20 mc./mq.
Si ritiene di condividere le previsioni progettuali eccetto quelle relative alla zona C.3, la cui classificazione è da disattendere per le motivazioni espresse al precedente punto 4.4.3.3.1, e fermo restando quanto specificato al punto 4.5.1 in ordine alle attrezzature scolastiche.
Si prescrive inoltre, per quanto attiene la distanza tra i fabbricati e l'arretramento degli stessi dalle strade, l'osservanza delle norme di cui al punto 3 dell'art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 e del D.P.R. n. 495/95 (Nuovo codice della strada).
4.7.2)  Piano particolareggiato per le attività commerciali
E' da disattendere in quanto non si ritiene condivisibile la classificazione proposta per le motivazioni espresse nel precedente punto 4.4.4.2.
4.8)  Norme di attuazione
Si ritengono condivisibili salvo le modifiche derivanti dalle superiori considerazioni e quelle derivanti dall'esame delle osservazioni ed opposizioni.
4.9)  Regolamento edilizio
Si ritengono condivisibili le norme contenute nel regolamento edilizio.
5)  OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
Il comune ha trasmesso il fascicolo delle osservazioni e delle opposizioni, per un totale di n. 34, unitamente alla delibera commissariale n. 3 del 7 maggio 1999 con cui si è preso atto dell'avvenuta predisposizione da parte del progettista degli elaborati di visualizzazione delle osservazioni-opposizioni e della relativa relazione di controdeduzione alle stesse.
Sono pervenute direttamente a questo Assessorato n. 7 osservazioni-opposizioni.
In merito si determina quanto segue:
-  n. 1 - ditta Oieni Benedetto: chiede la trasformazione della particella 114, fg. 22 da zona C.4 a zona C.2 Non si accoglie in conformità a quanto controdedotto dal progettista;
-  n. 2 - ditta Indovino Salvatore: chiede la trasformazione di zone E in zona C.4. Non si accoglie in conformità a quanto controdedotto dal progettista;
-  n. 3 - ditta Fiore Angelo: chiede la trasformazione della particella 511, foglio 23 in zone D.2. Non si accoglie in quanto la zona D.2 limitrofa e la relativa viabilità è stata disattesa dalla presente proposta;
-  n. 4 - ditta Maniaci Antonino: chiede la trasformazione di varie particelle da zona E a zona C.4, o D. Non si accoglie in conformità a quanto controdedotto dal progettista;
-  n. 5 - ditta Geraci Calogero e c.ti. e n. 6 - ditta Ciccarello Sebastiano: chiedono entrambe la trasformazione di varie particelle da zona E a zone C.5 in contrada Cicè in luogo di quelle previste dal piano. Non si accolgono in quanto la previsione di zone C.5 è stata disattesa con la presente proposta;
-  n. 7 - ditta Antoci Vincenzo e c.ti: chiede la trasformazione di aree destinate ad attrezzature ricadenti in zona C.3 contrada Pantaleo, in zona residenziale o turistico ricettiva. Non si accoglie in quanto la zonizzazione prevista dal Piano è stata disattesa dalla presente proposta;
-  n. 8 - ditta Antoci Vincenzo e c.ti: chiede la trasformazione di alcune aree destinate a scuola dell'obbligo e verde pubblico in zona C.1 contrada Giancavaliere, in zona residenziale. Non si accoglie in conformità a quanto controdedotto dal progettista;
-  n. 9 - ditta Salvo Bernardino: chiede la trasformazione della particella 164, foglio 23 da zona C.1 a zona B. Non si accoglie in conformità a quanto controdedotto dal progettista;
-  n. 10 - ditta Antoci Vincenza e n. 21 - ditta Iacono Giuseppa. Viene richiesta la trasformazione di alcune aree da attrezzature a zona C.3 Si rimanda a quanto in precedenza espresso al punto 4.4.3.3.3;
-  n. 11 - ditta Oieni Rosaria;
-  n. 13 - ditta Macina Placido e Piscitello Vittoria;
-  n. 14 - ditta Macina Annunziata;
-  n. 15 - ditta Iudicello Giuseppe;
-  n. 17 - ditta Macina Antonina;
-  n. 26 - ditta Salamone Sebastiano.
Con le predette opposizioni viene rilevato che la destinazione dell'area a verde boschivo di progetto e la relativa fascia di rispetto, prevista in località Muricello, risulta inidonea in quanto non tiene conto dell'attuale utilizzo di dette aree per attività agricole, zoo-tecniche, estrattive etc.
Il progettista controdeduce asserendo che la destinazione a verde boschivo di progetto é conseguente alle valutazioni dello studio geologico che indica l'area "soggetta a frane in atto e potenziale .... non suscettibili di edificazioni da consolidare".
In considerazione che la situazione geologica delle aree in argomento non compromette l'attuale utilizzo delle stesse, non si condividono le controdeduzioni fornite dal progettista e pertanto si accolgono le suddette osservazioni-opposizioni nel senso che le suddette aree mantengono l'attuale destinazione di "verde agricolo" rinviando, comunque, per eventuali approfondimenti specifici all'esame del C.R.U., per quanto notato in premessa sulle competenze del gruppo;
-  n. 12 - ditta Lombardo Vincenzo e altri: chiede la trasformazione della particella 413 del foglio 23 da zona E a zona D.2. - Non si accoglie in quanto la zona D.2 è stata disattesa dalla presente proposta;
-  n. 16 - Ditta Catania Sebastiana: chiede la trasformazione della particella n. 188 foglio 23 a zona "B" In conformità a quanto espresso dal progettista si accoglie tale osservazione inglobando nella zona B1 il terreno compreso tra la quota 907,4 e la quota 904,8.
-  n. 18 - Amministrazione comunale.
Si articola in diversi punti per ciascuno dei quali si è del seguente parere:
-  18.1, 18.2 - Zone A1, A.2, A.b: non si accoglie in conformità alle controdeduzioni del progettista;
-  18.3 - Zone boschive e relative fasce di rispetto: per quanto attiene tale problematica valgono le prescrizioni di cui alla legge regionale n. 16/96 come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 13/99;
-  18.4 - Zona A.b: non si accoglie in conformità alle controdeduzioni del progettista;
-  18.5 - Zone C.5: sono state disattese sulla base delle considerazioni di cui al punto 4.4.3.5;
-  18.6 - Zone C.1, C.2, C.3, C.4: non si accoglie in conformità alle controdeduzioni del progettista salvo per quanto modificato con la presente proposta;
-  18.7 - Zona C.1 in contrada Corvo: la problematica viene affrontata ai successivi punti 19, 20, 22;
-  18.8 - Zona D.3: non si accoglie in conformità alle controdeduzioni del progettista salvo per quanto modificato con la presente proposta;
-  18.9 - classificazioni di alcuni immobili ricadenti in zona A.2 a zona A.1: non si accoglie in conformità alle controdeduzioni del progettista;
-  18.10 - estensione delle attività edilizie in zona A.2 ad interventi di demolizione e ricostruzione: non si accoglie in conformità alle controdeduzioni del progettista;
-  18.11 - attività edilizia in zone A.b: non si accoglie in conformità alle controdeduzioni del progettista;
-  18.12 - ulteriori aree turistico-ricettive: non si accoglie in quanto le aree destinate a zona C.5 non sono state ritenute condivisibili;
18.13 - parcheggi, viabilità, regolamento edilizio: non si accoglie in conformità alle controdeduzioni del progettista, salvo per quanto modificato con la presente proposta;
-  18.14 - norme di attuazione:
a)  viene chiesto di ammettere nuovi negozi e botteghe nelle zone A ancor prima dei piani di recupero conservativi: si accoglie con la prescrizione che l'eventuale cambiamento di destinazione d'uso comporti la realizzazione di opere di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78;
b)  viene richiesto di consentire ambulatori medici in edifici condominiali: si accoglie in conformità alle controdeduzioni del progettista;
c)  viene richiesto di rendere chiara la norma sulla distanza minima tra fabbricati con strada interposte (art. 11 delle N. di A.): si accoglie in conformità alle controdeduzioni del progettista;
d)  viene chiesto di eliminare le fasce di rispetto nei terreni artificialmente rimboschiti: si ribadisce quanto già espresso al precedente punto 18.3;
e)  casa circondariale: con la presente proposta è stata disattesa la localizzazione di tale impianto;
f)  manutenzione strade private: si accoglie;
g)  manutenzione area ospedaliera: si accoglie;
h)  viene richiesto di adibire l'area al limite della villa Chalet ad area per atterraggio elicotteri: si accoglie in conformità alle controdeduzioni del progettista;
i)  area per servizi limitrofa alla chiesa di S. Maria delle Grazie: la problematica è affrontata ai precedenti punti 10 e 21;
-  n. 19 - ditta Indovina Antonino e Testa Grazia;
-  n. 20 - ditta Di Francesco Salvatore e Lagati Gaetana;
-  n. 22 - ditta Di Francesco Rosalia.
Viene richiesta la trasformazione di alcune particelle del foglio 37 da verde agricolo a zona C.1.
Tale richiesta è motivata dal fatto che dette aree erano state destinate dal piano originario a zona C.1. A seguito del parere dell'ufficio del Genio civile n. 1297 del 3 febbraio 1997 sono state destinate a verde agricolo in quanto la maggior parte delle stesse aree sono state definite dallo studio geologico come "potenzialmente instabili per l'andamento stratigrafico a franapoggio". La ditta chiede per le rimanenti aree il mantenimento dell'originaria classificazione. Non si ritiene accoglibile tale richiesta, la porzione rimanente risulta di modesta entità ed è caratterizzata da forte acclività;
-  n. 24 - associazione sportiva Rocca dei Nebrodi: chiede la destinazione a zona turistico-ricettiva delle aree situate in località Pizzo S. Arianna. Non si accoglie in conformità a quanto controdedotto dal progettista;
-  n. 25 - ditta Mentesana Sebastiano: chiede la trasformazione della particella 2184 sub 6 e 7, foglio 24 a zona B.1 di completamento. Non si accoglie in conformità a quanto controdedotto dal progettista;
-  n. 27 - ditta Comparato Felice e Tasca Daniela: chiede la trasformazione della particella 2328 e 3187 del foglio 24 a zona B.1 di completamento. Non si accoglie in conformità a quanto controdedotto dal progettista;
-  n. 28 - vari professionisti: si articola in diversi punti mettendo in rilievo sia presunti vizi di legittimità che questioni di merito in ordine alle scelte progettuali. Si concorda in pieno con le controdeduzioni del progettista salvo, ovviamente, per quelle previsioni progettuali che con la presente proposta sono state oggetto di modifica;
-  n. 29 - ditta Giancarrà Giuseppe: chiede la trasformazione della particella 93 e parte della part. 94 del foglio 23 a zona B di completamento. Non si accoglie in conformità a quanto controdedotto dal progettista;
-  n. 30 - ditta Rampulla Giuseppe: chiede la trasformazione della particella 92 del foglio 23 a zona B di completamento. Non si accoglie in conformità a quanto controdedotto dal progettista;
-  n. 31 - ditta Rampolla Antonino: chiede la trasformazione della particella 676 del foglio 23 a zona B di completamento. Non si accoglie in conformità a quanto controdedotto dal progettista;
-  n. 32 - ditta Sgrò Sebastiano: chiede la trasformazione delle particelle n. 133, 82 e 132 del foglio 23 ricadenti nel P.R.G. in zona di rispetto del verde boschivo ad altra zona. Non si accoglie in conformità a quanto controdedotto dal progettista, rinviando, inoltre, a quanto esplicitato al superiore punto 18.3;
-  n. 33 - ditta Lo Jacono Piera e n. 34 - ditta Lo Jacono Sebastiana: viene richiesta la modifica dell'art. 12 della N. di A. relativa alla zona turistico-ricettiva. Non si prende in considerazione in quanto la zona turistico ricettiva è stata disattesa secondo quanto motivato al punto 4.4.3.3.1.
Osservazioni-opposizioni pervenute direttamente a questo Assessorato
-  n. 1 - ditta Sgrò Sebastiano: riguarda la medesima richiesta di cui al precedente punto 32;
-  n. 2 - ditta Lombardo Vincenzo e altri: riguarda la medesima richiesta di cui al precedente punto 12;
-  n. 3 - ditta Vaccaro Antonino e altri: riguarda la zona D.2 adiacente la zona C.4 (quartiere Stufania), già disattesa con la presente proposta;
-  n. 4 - ditta Catania Sebastiana: riguarda la medesima richiesta di cui al precedente punto 16;
-  n. 5 - ditta Fiore Angelo: riguarda la medesima richiesta di cui al precedente punto 3;
-  n. 6 - ditta Comparato Felice e Tasca Daniela: riguarda la medesima richiesta di cui al precedente punto 27;
-  n. 7 - vari professionisti: riguarda la medesima richiesta di cui al precedente punto 28.
Per tutto quanto sopra premesso e considerato, questo gruppo XXX è del parere che il P.R.G. con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio di Mistretta, adottato con deliberazione commissariale n 1 del 3 novembre 1998 e successiva delibera commissariale n. 2 del 13 gennaio 1999 di presa d'atto dell'introduzione delle modifiche introdotte con il precedente atto, sia meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni di cui ai superiori considerata.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, che richiama la sopracitata proposta del gruppo XXX, reso con il voto n. 312 del 21 settembre 2000, che di seguito parzialmente si trascrive:
"....Omissis....
Considerato che il parere n. 11/2000 in linea generale è condivisibile, tuttavia sono emersi ulteriori elementi relativi ad aspetti del P.R.G. in esame che formano oggetto delle seguenti considerazioni:
-  la perimetrazione della zona A deve includere, a nord dell'abitato, il comparto in prossimità di via Matteotti, non incluso nell'attuale proposta, in conformità alla delimitazione del precedente strumento urbanistico;
-  risultano individuate all'interno della perimetrazione di zona A quattro sottozone A1 e A2 Ab, in relazione alle epoche storiche di formazione del tessuto urbano, e una zona A4 che comprende un'area libera da edificato.
Tale area A4 non possiede le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 in quanto del tutto priva di tessuto storico-edilizio ed urbanistico. Al suo interno, peraltro, insiste un'area di interesse archeologico che non risulta evidenziata negli elaborati di piano.
Per i motivi sopradetti tale area deve essere classificata come "area speciale" da sottoporre a particolare regime di tutela paesaggistica, naturalistica, archeologica.
Nella area suddetta non sono consentite nuove costruzioni, anche se realizzate con strutture precarie, nè interventi edilizi di alcun genere.
Sono, invece, consentiti interventi di nuova sentieristica, ripristino dei sentieri esistenti aree attrezzate per la sosta e il ristoro, interventi di sicurezza antincendi e guardiania forestale, nonché interventi di ripristino della coltre vegetale e di recupero ambientale ecc., finalizzati a garantire l'accessibilità dell'area per fini escursionistici scientifici e del tempo libero.
Detti interventi possono essere previsti in un apposito piano di valorizzazione ed utilizzazione dell'area equiparato a piano esecutivo degli interventi medesimi, di iniziativa pubblica o privata convenzionata.
Per la zona A1 e A2 il piano prevede l'esecuzione del piano particolareggiato consentendo, nelle more, gli interventi di cui alla lett. a), b), c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, mentre per la zona Ab, si prevede la possibilità di intervenire, nelle more della redazione dei piani di recupero, anche con la ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) del suddetto articolo.
Si precisa che ai sensi e per gli effetti della circolare assessoriale n. 3/2000 l'obiettivo del recupero del centro storico può essere raggiunto oltre che con il P.P. anche attraverso apposita variante generale al P.R.G. per la zona "A" corredata di tutti gli elaborati prescritti da sottoporre all'approvazione di questo Assessorato.
Per quanto riguarda la ristrutturazione edilizia prevista per la zona Ab il consiglio ritiene che non sia ammissibile se non nell'ambito di un piano particolareggiato o di uno studio ai sensi della suddetta circolare.
Tuttavia eventuali interventi di ristrutturazione edilizia potranno essere consentiti, eccezionalmente e solo per la zona Ab, per documentate esigenze progettuali purché non comportino variazioni planivolumetriche, nè modifiche della struttura portante; restano in particolare esclusi interventi di demolizione e ricostruzione, sopraelevazione, di modifica del tipo di copertura; minimi aumenti dell'altezza possono essere ammissibili per il rispetto di norme igienico sanitarie, sempre che non modifichino la tipologia dell'edificio.
Tutti gli interventi devono prioritariamente tendere a conservare l'immagine storicizzata del contesto; quelli diversi dalla manutenzione ordinaria devono tendere a condurre nel tempo i detrattori ambientali presenti, costituiti da manomissioni formali tipologiche di edifici storici o da interventi sostitutivi, ad una migliore armonizzazione ambientale, tramite la rimozione di superfetazioni elementi architettonici e finiture in contrasto con le notevoli valenze urbanistiche e storiche del centro. Gli interventi di manutenzione straordinaria e restauro, ove interessino l'aspetto esteriore degli edifici devono essere realizzati con carattere unitario e non compromettere l'assetto esteriore dell'organismo edilizio.
-  Per quanto riguarda le previsioni residenziali C3 e di attrezzature poste tra la via Borsellino e la S.S. 117 si conferma quanto contenuto nel parere d'ufficio essendo, peraltro, ricadenti in aree classificate nella carta geologico-tecnica come "potenzialmente instabili e franose".
Per gli stessi motivi d'ordine geologico non si condividono le previsioni di zona C1 poste a ridosso della zona Ab.
Non si condividono, altresì, perché verificate in sede di sopralluogo come potenzialmente instabili e/o franose, le previsioni di zona C1 poste tra la via Borsellino (contrada Giancavalieri) e il verde pubblico esistente e di progetto, oggetto di P.E. Tra l'altro anche sotto il profilo urbanistico verrebbe a crearsi una saldatura inopportuna tra il centro storico e le zone di espansione in conformità al precedente piano comprensoriale.
-  Relativamente alla zona C2, per la parte inedificata oltre la viabilità, dal sopralluogo sono emerse perplessità d'ordine geologico ancorché la stessa risulta inserita tra le zone "suscettibili di edificazione previe opportune opere idrauliche".
Per i motivi suddetti la predetta zona può essere considerata edificabile solo a seguito di ulteriori indagini geologiche, da ottenere attraverso puntuali prove in situ, che ne verifichino la stabilità in condizioni dinamiche e con edificato di progetto.
In assenza di dette verifiche la previsione è disattesa.
Atteso che molte aree per motivi geologici sono state eliminate, si condivide la zona C3 posta a sud est dell'abitato e relative attrezzature ad esclusione dell'attrezzatura scolastica in quanto ricadente in gran parte in area caratterizzata da intensa attività erosiva.
-  La prevista zona per attrezzature turistico-ricettive, posta in posizione panoramica, sulla collina che fronteggia il centro storico, risulta, invece, condivisibile, in considerazione del fatto che sia il centro storico che il Parco dei Nebrodi costituiscono attrattive che necessitano di strutture in atto inesistenti e che l'area in oggetto risulta l'unica previsione ditale natura. Tuttavia in sede di controdeduzioni il comune dovrà indicare la viabilità per il raggiungimento dell'area, possibilmente tramite il prolungamento di viabilità esistente.
-  Le previsioni di zona D2, e relative prescrizioni esecutive, si condividono in quanto il comune in sede di sopralluogo ha dichiarato che sono agli atti d'ufficio numerose richieste degli operatori del settore artigianale ma soprattutto commerciale, e che tali previsioni potranno dare impulso alle attività economiche in considerazione del fatto che la città di Mistretta ricopre nei confronti dei comuni viciniori un ruolo economico prevalente.
Per quanto riguarda la viabilità ad ovest del centro abitato si ritiene condivisibile la parte compresa fra lo svincolo in prossimità delle zone C4 sino all'incrocio con la strada limitrofa alla sorgente Neviera.
Si condivide, peraltro, l'area a parcheggio posta a servizio della zona A1 di contrada Pantaleo in quanto pur essendo caratterizzata da forte acclività risulta correttamente posizionata rispetto al centro storico. Tuttavia l'area dovrà essere conformata al sito orografico di giacitura con modifiche della perimetrazione, attestandosi all'incirca alla curva di livello 890. Questa nuova perimetrazione del parcheggio potrà essere riproposta in sede di controdeduzioni.
L'area destinata a protezione civile, ubicata a valle della via Falcone, e l'area prevista per attività del Parco, insistono in zona franosa per cui le relative previsioni non risultano condivise.
Per quanto riguarda le aree boscate si fa obbligo al comune di adeguare lo studio agricolo forestale e relative incidenze nello strumento urbanistico, alle norme di cui alla legge regionale n. 13/99 e al D.P.R. 28 giugno 2000.
-  Per quanto riguarda le norme di attuazione dovranno essere riportate le modifiche conseguenziali al parere d'ufficio e alle superiori considerazioni. Inoltre si precisa quanto segue:
Art. 9 - occorre eliminare la densità fondiaria e l'indice di fabbricabilità per le nuove costruzioni in assenza di P.P. e/o variante del centro storico.
Art. 9 bis - occorre modificare l'articolo limitando la ristrutturazione edilizia ai limiti imposti dalle superiori considerazioni.
-  Per quanto riguarda il regolamento edilizio occorre inserire l'obbligatorietà per tutte le aree di piano, della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti in coerenza con la vigente normativa e secondo quanto sottolineato dal consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito sia in rapporto alle fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà inoltre accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera del CTAI del 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85 quali scavo di pozzi sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette a normativa sismica, nonché per i piani di lottizzazione.
Art. 36 - "Requisiti delle costruzioni in zona A" Occorre uniformare l'articolo alle seguenti prescrizioni:
-  Sono vietati gli intonaci plastici graffiati o meno ed in materiale vetroso o granigliato e le tinteggiature ad essi assimilabili, vanno impiegati intonaci a calce tradizionali o premiscelati in pasta e tinteggiature a velatura ottenuta con latte di calce o a fresco con colori sciolti in latte di calce, sull'ultimo strato di intonaco appena eseguito; per gli edifici di recente costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione è ammessa la pitturazione ai silicati. I colori devono essere simili a quelli desumibili dagli edifici storici dell'intorno.
-  Le coperture a tetto devono avere una unica linea di colmo per un singolo edificio e devono essere rivestite con manto di tegole del tipo coppo siciliano tradizionale.
-  Le coperture piane non possono essere munite di manto di impermeabilizzazione con guaine bituminose o in asfalto minerale lasciate a vista: esse vanno piastrellate con mattonelle in cotto; è altresì ammesso l'uso del battuto di cocciopesto.
-  Nelle manutenzioni straordinarie delle facciate sono consentite minime variazioni delle aperture per l'adeguamento alle vigenti norme igienico-sanitarie, purché mantengano il ritmo, la tipologia e la forma originari e rispettino l'impaginazione del prospetto; sono comunque vietati gli squarci e gli sfondamenti di consistenti masse murarie.
-  Gli infissi esterni devono essere in legno, con esplicito divieto di installazione di infissi in plastica o in alluminio e di avvolgibili di qualunque materiale, anche se già presenti nella stessa facciata; gli infissi esistenti, quando vengono sostituiti, devono essere conformati alla presente norma; per i soli esercizi commerciali e artigianali al piano terreno sono ammesse le chiusure in ferro verniciato, ad anta o scorrevoli, purché a maglia aperta e con disegno coerente a quelli presenti nell'area.
-  I pluviali ove possibile devono essere incassati nella muratura, entro guaina di rivestimento o in traccia ventilata o, in caso contrario, devono essere in rame o in cotto e, analogamente alle tubazioni di adduzione del metano, collocati nel rispetto degli elementi decorativi ed architettonici della facciata; ogni altro tipo di tubazione ed i cavi elettrici e telefonici devono essere incassati.
-  Le canne fumarie non incassabili nella muratura e le torrette da camino devono essere rivestite con lo stesso materiale o tipo di finitura del fabbricato cui appartengono.
-  E' prescritto il mantenimento, il recupero e la ricollocazione in opera dei materiali di finitura e degli elementi di particolare valore stilistico e decorativo (portali soglie, davanzali stipiti architravi in pietra, pavimentazioni infissi ringhiere e mensoloni di balconi).
-  Le ringhiere dei balconi devono essere realizzate secondo la tradizione; sono vietati i parapetti in muratura.
-  Sono proibite le chiusure di balconi e verande con qualunque materiale realizzate.
-  Il disegno delle vetrine deve essere adeguato alle aperture, rispettandone linee, ingombri allineamenti e forme; non è consento modificare le aperture per la realizzazione di vetrine o portevetrine nè l'apposizione di strutture di esposizione.
-  Le insegne non devono interferire in alcun modo con elementi architettonici di facciata e partiti decorativi in genere, nè comportare danni permanenti alla facciata. Non possono attenere a più di una singola apertura, tuttavia possono essere ripetuti elementi uguali ciascuno delle dimensioni di una singola apertura. Non sono consentite insegne collocate a bandiera ad eccezione di quelle per le farmacie ed i presidi sanitari e le indicazioni per strutture turistico-ricettive o d'interesse culturale, che devono essere adeguate alla normativa comunitaria.
-  Le linee elettriche e telefoniche devono essere realizzate sottotraccia e deve essere previsto il graduale interramento di quelle esistenti.
-  Le pavimentazioni stradali storiche, ove ancora esistenti, anche interrate o frammentarie, devono essere mantenute e restaurate; eventuali nuove pavimentazioni in pietra devono essere realizzate con disegni che ripropongano la tradizione locale.
-  Le antenne televisive convenzionali o paraboliche vanno collocate ove possibile sul tetto o terrazzo di copertura e comunque in nessun caso direttamente sui balconi; per i complessi condominiali é prescritta l'installazione di impianti centralizzati.
-  L'installazione di pannelli solari, di impianti ricetrasmittenti amatoriali di tralicci e di parabole di rimbalzo per microonde è sottoposta a nulla osta della Soprintendenza che ne verificherà la minimizzazione di impatto estetico-percettivo.
-  Le caldaie dell'impianto di riscaldamento non possono prospettare su spazi pubblici.
-  Sono vietate le collocazioni in facciata di condizionatori d'aria che vanno inseriti all'interno di vani porta, appoggiati sul pavimento dei balconi e dei terrazzi o in nicchie appositamente realizzate e mascherate, sempre che queste non contrastino con il disegno della facciata.
-  I muri in pietrame a secco esistenti devono essere conservati e, se necessario, restaurati; la realizzazione di nuovi muri di contenimento e di recinzione ovvero il ripristino di quelli esistenti devono essere eseguiti in pietrame locale sbozzato a mano a secco o con malta cementizia senza listatura dei giunti; solo nei casi strutturalmente indispensabili i muri di contenimento potranno essere realizzati in calcestruzzo armato e rivestiti su tutti i paramenti a faccia vista con pietrame locale sbozzato a mano senza listatura dei giunti.
Gli arredi urbani devono essere di disegno tradizionale in ferro e legno.
E' vietato l'abbattimento di alberi di alto fusto in zone sia pubbliche che private; se necessario il sindaco può autorizzare la sostituzione di un essenza con altra autoctona ad accrescimento veloce.
Inoltre occorre inserire le seguenti indicazioni per tutto il territorio comunale:
-  l'illuminazione nelle aree di interesse paesistico deve utilizzare pali apposti sul lato monte di strade di mezza costa e dovrà essere particolarmente diradata in quelle di crinale; per dette aree e per il centro storico il progetto dell'impianto di illuminazione pubblica deve essere approvato dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali;
-  è vietata la rimozione di manufatti tipici del paesaggio agrario (abbeveratoi, fontane, ecc.).
Le osservazioni ed opposizioni sono determinate in con formità alla proposta d'Ufficio ad eccezione di quelle ai nn. 10, 21, 33 e 34 che sono condivise in conformità alle deduzioni del progettista.
Per quanto considerato è del parere che il P.R.G. con annesse P.E. e R.E., adottato con deliberazione commissariale n. 1 del 3 novembre 1998 e n.2 del 13 gennaio 1999 sia da ritenere meritevole di approvazione, in conformità alla proposta formulata d'Ufficio con le modifiche e prescrizioni di cui ai superiori considerata.";
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 55770 del 14 novembre 2000 con la quale, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 71/78, è stato trasmesso al comune di Mistretta, unitamente a copia del piano in questione, il condiviso parere del C.R.U. n. 312 del 21 settembre 2000 per le controdeduzioni in merito;
Vista la delibera n. 52 del 12 dicembre 2000, pervenuta con foglio sindacale n. 14032 del 16 dicembre 2000, con la quale il consiglio comunale di Mistretta ha controdedotto alle determinazioni assessoriali di cui al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 312 del 21 settembre 2000;
Vista la nota prot. n. 330 del 10 aprile 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXX del Dipartimento regionale dell'urbanistica di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 5 del 9 aprile 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Con foglio prot. n. 14032 del 16 dicembre 2000, pervenuto a questo Assessorato il successivo 12 gennaio 2001, il sindaco del comune di Mistretta ha trasmesso a questo Assessorato la delibera in oggetto indicata, assunta a mente del comma 6° dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 conseguentemente al voto n. 312 del 21 settembre 2000 espresso dal Consigllo regionale dell'urbanistica sullo strumento urbanistico pure in oggetto indicato.
L'atto risulta formalmente corretto, essendo tanto la proposta di delibera predisposta dall'ufficio che gli emendamenti proposti in aula provvisti dei rivali pareri di legittimità e di regolarità tecnica.
Reso in copia conforme all'originale, è stata affisso all'albo pretorio per il tempo rituale senza che avverso ad essa siano state presentati opposizioni o reclami.
Le controdeduzioni del consiglio si articolano in una premessa e 23 punti, 8 dei quali costituiti dalla proposta dell'ufficio, 15 consistenti invece in emendamenti. In più, non votate, sono state allegate "memorie di parte".
In effetti, per la palese coincidenza tra 5 dei punti delle controdeduzioni proposte dall'ufficio e 4 degli emendamenti proposti, le controdeduzioni si possono considerare articolate in 18 punti.
Zona A4 (Area speciale paesaggistica-archeologica)
1.1. Di detta area, al cui interno il voto n. 312 del C.R.U. richiede l'enucleazione dell'area di interesse archeologico, lo stesso organo richiede la denominazione di "zona speciale" piuttosto che A4: richiede altresì l'inibizione di ogni costruzione e di interventi edilizi di alcun genere, dovendosi contemplare esclusivamente la realizzazione di interventi atti alla migliore fruizione dell'area, da articolare, possibilmente, all'interno di un piano di valorizzazione e utilizzazione.
1.2.  Il consiglio comunale rappresenta l'esistenza all'interno dell'area di edifici di proprietà privata e a carattere rurale. Controdeduce nel senso della possibilità di autorizzare, per questi immobili, interventi di manutenzione.
1.3. Questo gruppo XXX è del parere che debba essere accettato quanto controdedotto dal comune di Mistretta, rimanendo prescritto che il comune, d'intesa con la Soprintendenza competente per territorio, enuclei la zona di interesse archeologico, da normare secondo le vigenti norme di legge.
Zona Ab
2.1.  Il Consiglio regionale dell'urbanistica ha escluso la possibilità di accedere nella zona Ab alla ristrutturazione edilizia in assenza di Piano di recupero, salvo che eccezionalmente, con una serie di limitazioni ed ammettendo minimi aumenti dell'altezza solo per il rispetto di norme igienico-sanitarie.
2.2.  Il consiglio comunale controdeduce evidenziando la diversità esistente tra zona A e zona Ab; richiedendo che nella zona Ab sia ammessa la ristrutturazione; criticando l'indeterminatezza di talune espressioni del voto (secondo la proposta di parere dell'ufficio); richiedendo la possibilità di ristrutturazione fino alla demolizione e ricostruzione con indice fondiario massimo di 9 mc./mq., altezza massima non maggiore di quella dell'edificio limitrofo ed, in ogni caso non maggiore di 9 ml.; ponendo un vincolo di inedificabilità e di destinazione d'uso per le aree libere (secondo un emendamento).
2.3. Questo gruppo XXX è del parere che l'attività edilizia della zona Ab possa essere regolata secondo quanto dettato dagli art. 7, 9 e 9 bis delle norme di attuazione, confermando quanto già espresso con la propria proposta n. 11 del 22 giugno 2000, con l'introduzione del divieto della demolizione e ricostruzione e il vincolo della conservazione della sagoma e del volume.
Le zone C sono state trattate in maniera più articolata a mezzo degli emendamenti piuttosto che all'interno della proposta di parere e pertanto si farà riferimento al deliberato riguardante i primi.
Zona C3
3.1. La proposta di parere n. 11 del gruppo XXX e il voto n. 312 del C.R.U. avevano escluso l'utilizzazione edilizia della zona C3 posta tra la via Borsellino e la S.S. 117 sia perché interessata dallo svincolo di collegamento tra detta S.S. e la viabilità urbana sia perché la previsione di "saldare" il vecchio al nuovo centro, così come deliberato dal consiglio comunale nel 1994 appariva opzione non proficua sotto il profilo squisitamente disciplinare dell'architettura e dell'urbanistica, sia, infine, perché la previsione ricadeva in aree classificate nella carta geologico-tecnica come "potenzialmente instabili e franose".
3.2.  Il consiglio comunale controdeduce escludendo che la saldatura avvenga tra il centro storico e le zone di espansione recenti; essa avviene piuttosto fra quartieri di edilizia economica e popolare nonché con la struttura ospedaliera.
Inoltre la S.S. 117 costituirebbe di per sé soluzione di continuità mentre, riguardo alla questione geologica, il consiglio conferma comunque la previsione della zona intendendo attenersi nell'edificazione alle soluzioni prescritte dall'ufficio del Genio civile;
3.3.  Questo gruppo XXX è del parere che quanto espresso dallo stesso gruppo nonché dal C.R.U. sia da riconfermare, stimando che la destinazione d'uso di verde di rispetto proposta per le aree sia, a fronte di quella di zona edificabile, più idonea a garantire tanto immagine e profili dell'edificato storico, consolidati anche nella coscienza dei contemporanei quanto complessiva economicità delle trasformazioni territoriali.
Per altro la soppressione della previsione in parola era stata effettuata anche in dipendenza delle ipoteticità nell'utilizzazione delle aree interessate da uno svincolo il cui progetto esecutivo non risulta agli atti sia stato ancora compiutamente definito.
Zona C1 posta a ridosso della zona AB
4.1.  Il voto n. 312 del C.R.U. ha escluso l'utilizzazione di questa zona ai fini dell'edificazione residenziale per motivi d'ordine geologico.
4.2.  Il consiglio comunale ribadisce che l'ufficio del Genio civile non ha escluso l'edificabilità e pertanto conferma la previsione.
4.3.  In considerazione di quanto premesso riguardo ai profili geologici, questo gruppo rimette la questione al voto del C.R.U.
Zona C1 posta tra la via Borsellino e il verde pubblico esistente e di progetto
5.1.  Il voto n. 312 del C.R.U. ha escluso l'utilizzazione di questa zona, oggetto di prescrizioni esecutive, perché verificate in sede di sopralluogo come potenzialmente instabili e franose e perché tali da creare, con l'attuazione, una saldatura inopportuna tra centro storico e nuova edilizia.
5.2. Il consiglio comunale, quanto ai profili geologici, si esprime così come al superiore punto 4.2.; quanto alla "presunta saldatura" ribadisce le considerazioni svolte al superiore punto 3.2.
5.3.  Questo gruppo XXX, per quanto premesso, rinvia la questione attinente i profili geologici all'esame del consiglio. Relativamente all'altro rilievo posto dall'organo questo gruppo ritiene che possa essere condivisa la controdeduzione del comune di Mistretta, posto che le residue aree libere della zona C1, di limitate dimensioni, in gran parte circoscritte da viabilità esistente, si pongono quasi a completamento di un tessuto già fortemente definito.
Zona C1 a sud-est del centro abitato lungo la S.S. 117
6.1.  La proposta di parere n. 11 del gruppo XXX, condivisa dal C.R.U. con voto n. 312, escludeva dall'edificabilità tale zona a motivo dell'acclività dei terreni.
6.2.  Il consiglio comunale controdeduce riproponendo l'originaria destinazione.
6.3.  Poiché nessuna motivazione è recata dal consiglio comunale per la riconferma della previsione, questo Gruppo XXX, traguardando alla non economicità del-l'intervento ed agli effetti derivantine sotto il profilo dell'impatto ambientale, riconferma la propria proposta di parere n. 11.
Zona turistico-ricettiva sulla collina che fronteggia il centro storico
7.1.  Il Consigllo regionale dell'urbanistica con proprio voto n. 312 ha ritenuto condivisibile la previsione della zona in parola, richiedendo tuttavia che fosse indicata in sede di controdeduzioni del comune la viabilità per il raggiungimento dell'area.
7.2.  Il consiglio comunale rappresenta l'esistenza di un tracciato viario esistente rilevabile dall'elaborato di piano.
7.3.  In considerazione del fatto che è stata saturata la richiesta formulata dal C.R.U. questo gruppo ritiene che possa essere condivisa la controdeduzione del consiglio comunale di Mistretta.
Viabilità ad ovest del centro abitato
8.1.  La proposta di parere n. 11 del gruppo XXX valutava superflua la previsione della viabilità in parola, mentre il voto n. 312 del C.R.U. riteneva condivisibile di essa "la parte compresa tra lo svincolo in prossimità delle zone C4 sino all'incrocio con la strada limitrofa alla sorgente Neviera".
8.2.  Il consiglio comunale controdeduce affermando l'utilità dell'asse in questione ai fini della deviazione del traffico per le zone artigianali e commerciali dal centro abitato. E' in particolare ritenuto importante il tratto che va dall'area P.I.P. (nord) fino all'incrocio con la strada limitrofa alla sorgente Neviera.
8.3.  Questo gruppo XXX conferma, per il tratto di strada per cui il consiglio comunale - in aggiunta al tratto assentito dal C.R.U. - chiede l'assenso, quanto espresso con la propria proposta di parere n. 11, apparendo più economico procedere a sistemazione della viabilità esistente, in considerazione anche del fatto che sull'area P.I.P., per quanto urbanizzata, non insista in atto cospicua entità di immobili produttivi.
Area di parcheggio a servizio della zona A1
9.1.  Il C.R.U. ha ritenuto condivisibile la previsione del parcheggio, correttamente posizionato rispetto al centro storico. In considerazione del sito orografico di giacitura, è stata tuttavia richiesta una modifica della perimetrazione, da riproporre in sede di controdeduzioni.
9.2.  Il consiglio comunale controdeduce affermando testualmente che "La curva di livello è la n. 860 e non la 690".
9.3.  Questo gruppo XXX reputa che si sia incorso in un equivoco, richiedendo presumibilmente il C.R.U. di limitare l'estensione del parcheggio fino ad una linea coincidente con quella della curva di livello a quota 860 (e non 890 così come in atto). Di fatto ciò ha comportato che il consiglio non abbia proceduto alla riperimetrazione. Parere di questo gruppo è che detto adempimento possa essere posto a carico del comune, con la parte dispositiva dell'atto assessoriale approvativo.
Area di protezione civile a valle della via G. Falcone
10.1.  Il C.R.U., con il proprio voto n. 312 non aveva condiviso l'area sopradescritta in quanto insistente in zona franosa.
10.2.  Il consiglio comunale, escludendo a motivo della destinazione che si dia luogo alla realizzazione di fabbricati, riconferma la propria scelta destinando l'area, ubicata in funzione strategica, al primo soccorso, all'accoglienza, etc.
10.3.  Questo gruppo XXX, per quanto premesso, rinvia la stima della questione geologica all'esame del C.R.U.
Area prevista per l'attività del Parco dei Nebrodi
11.1.  Il C.R.U., quanto a quest'area, si è espresso così come al superiore punto 10.1.
11.2.  Il consiglio comunale controdeduce escludendo la franosità dell'area, a mente della carta geologica allegata al piano A.S.I. per le finalità del Parco.
11.3.  Quanto all'area in discussione, si rinvia, ancora, per come al superiore punto 10.3, all'esame del C.R.U.
Norme di attuazione
12.1.  Il voto n. 312 del C.R.U. prescriveva la modifica degli art. 9 e 9 bis (zone A1, A2, e Ab), indicando, quanto alle zone A1 e A2, la necessità di eliminare la densità fondiaria e l'indice di fabbricabilità per le nuove costruzioni in assenza di P.P. e/o variante del centro storico.
Quanto alla zona Ab viene indicata la necessità di limitare la ristrutturazione edilizia ai limiti imposti dalle considerazioni svolte nel parere riguardo alla zona Ab stessa.
12.2. Il consiglio comunale controdeduce, quanto all'art. 9, chiedendo che la modifica non si applichi per la zona Ab; quanto all'art. 9 bis, rinvia alle controdeduzioni relative alla zona Ab (superiore punto 2.2.).
12.3.  Dalla lettura degli atti sembrerebbe che sia intercorso equivoco nel consiglio comunale rispetto a quanto dettato dal C.R.U. relazionalmente all'art. 9 (zone A1 e A2) e non già, come pare ritenga il consiglio, anche alla zona Ab.
Per altro, quanto al voto del C.R.U., si rileva che le norme di attuazione (art. 9) escludevano per le zone A1 ed A2 la possibilità di nuove costruzioni in assenza di P.P. e che l'indicazione della densità fondiaria indicata nelle norme ("50% della densità fondiaria media della zona e in nessun caso i 5 mc./mq.") corrisponde con quanto dettato dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Quanto alle modifiche da apportare all'art. 9 bis (zone Ab) questo gruppo XXX rinvia a quanto reso al superiore punto 2.3.
Viabilità (punto 4.3. a proposta di parere n. 11 del gruppo XXX)
13.1.  La proposta di parere del gruppo XXX, condivisa dal voto C.R.U. n. 312 assentiva, limitatamente al corpo stradale principale all'ammodernamento della S.S. 117, escludendo tuttavia la realizzazione dello svincolo di collegamento con la viabilità del centro storico, svincolo da definire in sede di progettazione esecutiva dell'ammodernamento; non assentiva la previsione della "via di fuga" ad est dell'abitato, in quanto di onerosa e difficoltosa realizzazione; non assentiva la previsione della strada di collegamento tra la S.S. 117 e la discarica per inerti, in quanto sovradimensionata e duplicato di un collegamento esistente.
13.2. Il consiglio comunale controdeduce, quanto all'ammodernamento della S.S. 117, ribadendo l'inderogabile necessità di mantenere la previsione progettuale, su cui, dietro richiesta dell'A.N.A.S., il C.C. si è espresso favorevolmente nel luglio 2000; considera che la "via di fuga" assolve tanto all'esigenza di migliorare la viabilità del centro abitato senza alternare la struttura che a quelle di consentire l'evacuazione in caso di emergenza; dichiara necessarie le strade di collegamento con la discarica per inerti; assentendo eventualmente ad un ridimensionamento della carreggiata.
13.3. Questo gruppo XXX ribadisce il proprio parere favorevole all'ammodernamento della S.S. 117 ma conferma l'inopportunità in questa fase di vincolare la realizzazione dello svincolo ad una soluzione progettuale nè felice nè frutto di un'elaborazione dettagliata. La soluzione che infine l'A.N.A.S. prospetterà per lo svincolo potrà costituire oggetto di procedura approvativa ex art. 7 della legge regionale n. 65/81.
Quanto alla "via di fuga" si riconferma quanto reso nella proposta di parere n. 11, non apparendo rispondente allo stato delle cose l'affermazione del consiglio comunale riguardo all'effetto di miglioramento che la strada avrebbe sulla viabilità del centro storico.
Si ritiene, viceversa, condivisibile la controdeduzione del consiglio comunale riguardo alla viabilità per la discarica per inerti.
Casa circondariale
14.1.  La proposta di parere n. 11 del gruppo XXX condivisa dal C.R.U. con voto n. 312, pur non condividendo la localizzazione dell'opera assentita comunque alla stessa, ove dall'amministrazione comunale fosse stato documentato che per la realizzazione di detto impianto erano state seguite le procedure dettate dall'art. 81 del D.P.R. n. 616/77 (norma, in effetti erroneamente indicata).
14.2.  Il consiglio comunale, confermando la volontà espressa in sede di adozione, esplicita che è stato acquisito il parere favorevole della commissione istituita ai sensi dell'art. 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e che il consiglio comunale ha dato il proprio assenso con delibera n. 174 del 30 novembre 1981.
Detti atti, dati per trasmessi in seno alla delibera di controdeduzione, richiesti per le vie brevi, sono stati successivamente trasmessi con nota prot. n. 312 del 16 marzo 2001.
14.3. In considerazione del fatto che è stata fornita la documentazione richiesta, idonea a superare, a norma di legge le riserve formulate da questo gruppo XXX, si è del parere di condividere la controdeduzione formulata dal comune di Mistretta.
Punto 4.6.3. della proposta di parere n. 11 (cimitero - depuratore)
15.1.  La proposta di parere rilevava non essere stata delimitata la fascia di rispetto delle due attrezzature, che venivano quindi fissate rispettivamente in 200 e 100 ml.
15.2.  Il consiglio comunale controdeduce testualmente che "si richiede di rendere esplicitamente legittima l'ubicazione del depuratore comunale rispetto al cimitero".
15.3. Poiché il tenore della controdeduzione non è logicamente congruente con il tenore del rilievo, questo gruppo ritiene di non dovere dar luogo a determinazione alcuna, confermando la prescrizione.
Ulteriori controdeduzioni, come premesso, sono state formulate, rispetto alla proposta di parere n. 11 e dal voto C.R.U. n. 312, nel corpo della proposta dell'ufficio.
Ci si esprime di seguito sulle controdeduzioni non coincidenti con le altre già esaminate, controdeduzioni che vengono indicate, alla stesa maniera e con lo stesso numero che recano nella proposta di parere:
3)  (pag. 2 e 3 - 6 e 7 cpv.) (Ci si riferisce esclusivamente alle zone C2 essendo state trattate le zone C3 e C1 ai superiori punti);
16.1.  Il voto n. 312 del C.R.U. disattendeva la previsione di zona C2, potendosi la zona essere considerata edificabile solo a seguito di ulteriori indagini geologiche.
16.2.  La controdeduzione votata richiede di riesaminare la possibilità di confermare la zona, ponendo semmai particolari prescrizioni esecutive in merito allo studio sulla stabilità dei pendii e sulle opere di fondazione.
16.3.  In dipendenza della materia, si rinvia, per le determinazioni, all'esame da parte del C.R.U.
4)  pag. 3 - 8° cpv.
17.  Nella proposta di controdeduzioni resa dal tecnico comunale viene proposto "l'ampliamento e miglioramento della strada preesistente tra l'insediamento di I.A.C.P. di contrada S. Pantaleo-Stufania e la zona in questione".
La proposta formulata non è intelligibile quanto alla volontà che sottintende (trattasi di considerazioni ex novo o che altro?) nè quanto ai luoghi cui si riferisce (non è evidente quale sia la "zona in questione").
Pertanto nulla si può considerare.
7) pag. 6 - 29 cpv.
18.1. Il voto n. 312 del C.R.U., quanto ai requisiti della costruzione nella zona A, aveva prescritto che le caldaie di riscaldamento non possono prospettare su spazi pubblici.
18.2. Il comune controdeduce affermando che la prescrizione è in contrasto con la normativa vigente in materia di impianti di riscaldamento.
18.3.  In dipendenza di quanto evidenziato dal comune e dalle caratteristiche tipo - morfologico del tessuto in parola si ritiene che la prescrizione posta possa essere modificata escludendo la collocazione delle caldaie sul prospetto principale degli immobili.
Questo gruppo ritiene, infine, di dovere evidenziare che, in corso di stesura della presente proposta, è stata fatta rilevare, da progettisti di opere pubbliche, la scarsa praticabilità della disposizione recata dall'art. 13 delle norme di attuazione (zone dell'istruzione dell'obbligo e delle attrezzature di interesse comune) per la parte in cui reca un indice di densità fondiaria di 2 mc./mq. Questo gruppo è del parere che, al fine di evitare possibili defatiganti procedure di variante caso per caso, sia opportuno inserire la possibilità di aumento della densità fondiaria nei limiti dettati dalle norme di settore.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 418 del 3 maggio 2001 che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ritenuto di condividere in linea di massima la proposta del parere d'ufficio, che è parte integrante del presente voto;
Considerato che nel corso della discussione sono emersi ulteriori elementi di valutazione che formano oggetto delle seguenti precisazioni ed integrazioni:
Zona A4
In conformità alla proposta d'ufficio si condivide la controdeduzione comunale relativamente all'inserimento della normativa per i manufatti esistenti all'interno di detta area con la precisazione che gli interventi consentiti sono quelli di cui all'art. 20, lett. a), b), c), d), legge regionale n. 71/78;
Zona AB
Non si condivide la controdeduzione comunale e si conferma il voto C.R.U in quanto, tenuto conto anche dell'orientamento della Soprintendenza in merito, si ritiene che nella suddetta zona i valori architettonici e ambientali sono leggibili pur in presenza di processi anche consistenti di alterazione tipologica e/o di sostituzione delle unità edilizie, pertanto le trasformazioni possibili dovranno essere valutate e previste da uno studio secondo la circolare assessoriale 2/2000 o con il ricorso ai P.P;.
Zona C1 e C3
-  Le motivazioni prodotte a supporto delle suddette zone C3 e C1 poste a ridosso della zona AB e della zona C1 posta a sud-est del centro abitato, lungo la statale 117 non possono ritenersi condivisibili poiché la caratterizzazione di tali aree come "potenzialmente instabili" nella carta geologico-tecnica allegata allo strumento urbanistico generale ne sconsiglia la loro utilizzazione secondo le previsioni di piano onde evitare possibili incrementi della vulnerabilità territoriale. Pertanto si conferma il voto C.R.U..
-  Per la zona C1 posta tra la via Borsellino ed il verde pubblico esistente e di progetto, le controdeduzioni possono ritenersi accettabili e la destinazione dell'area può condividersi previa verifica tecnica che garantisca la congruità tra destinazione di piano e stabilità dei versanti.
-  Per la zona C2, che era stata disattesa in quanto non supportata da ulteriori indagini geologiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, non si condividono le controdeuzioni non essendo pervenuta l'integrazione allo studio geologico come richiesto con il voto C.R.U. che li conferma.
Area di protezione civile
-  Non si condividono le controdeduzioni in quanto lo studio geologico a supporto del P.R.G. ha evidenziato condizioni geomorfologiche sfavorevoli per l'area suddetta, pertanto appare opportuna una diversa e più favorevole previsione.
Area Parco dei Nebrodi
-Si conferma il voto C.R.U. in quanto la carta geologica del piano ASI menzionata nelle controdeduzioni non risulta trasmessa.
Osservazione ditta Antoci Sebastiano Maria pervenuta in Assessorato in data 7 maggio 2001, prot. 26591. L'osservazione è pervenuta fuori termine e non è stata oggetto di controdeduzioni del consiglio comunale. La stessa non si ritiene accoglibile in quanto non migliorativa del piano.
Programmazione urbanistica commerciale legge regionale n. 28/99 e D.P.R.S. 11 luglio 2000
Il  piano, poiché è stato adottato nel novembre 1998, non può risultare adeguato ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, emanati successivamente con D.P.R.S. 11 luglio 2000 in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
Allo stato non risulta che il comune abbia provveduto all'adeguamento del piano con apposita delibera consiliare di modifica, ai sensi del predetto art. 5, comma 7.
Relativamente al settore commerciale, il P.R.G. in oggetto detta disposizioni nell'ambito delle norme di attuazione delle zone territoriali omogenee. In merito si ritiene, tuttavia, che le analisi prodotte con il P.R.G., così come le previsioni di piano e la normativa di riferimento, dovranno essere integrate sulla base delle direttive di cui al D.P.R.S. suddetto mediante apposita variante urbanistica.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva articolata per zone omogenee con la corrispondente normativa di riferimento, contenente disposizioni riferite al settore commerciale.
-  zone territoriali omogenee A, A1, A2, AB, B, C1, C2, C3, C4 - art. 8: la destinazione residenziale è comprensiva delle attività commerciali di vendita al dettaglio e delle attività artigianali non nocive e moleste, ferme restando le disposizioni di legge di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 1912;
-  zona territoriale omogenea D2 - art. 22: destinazione ad attività di commercio all'ingrosso e a depositi di merci e materiali necessari alle attività artigianali e commerciali.
Per quanto su considerato, è del parere che possa procedersi all'approvazione del P.R.G. con annesso R.E. e P.E., adottato con delibera commissariale n. 1 del 3 novembre 1998 con l'introduzione delle prescrizioni discendenti dal voto n. 312 del 21 settembre 2001, salvo quanto considerato con il presente voto a seguito delle controdeduzioni deliberate dal consiglio comunale con atto n. 52 del 12 dicembre 2000.";
Vista la nota di questo Assessorato, prot. n. 42722 del 13 luglio 2001 con la quale, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, è stato richiesto il concerto dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca sulle previsioni di Piano riferite al settore commerciale;
Vista la nota prot. n. 5623 del 9 ottobre 2001 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 59085 del 17 ottobre 2001, con la quale, in relazione al piano regolatore generale del comune di Mistretta, sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7 della legge regionale n. 28/99:
"...Omissis...
Relativamente all'art. 8 (z.t.o. A, A1, A2, B, C1, C2, C3, C4):
A)  integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
B)  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
C)  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000;
D)  prevedere l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche.";
Ritenuto di poter condividere i superiori pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 312 del 21 settembre 2000 e n. 424 del 31 maggio 2001 che, rispettivamente, richiamano le soprariportate proposte n. 11/2000 e n. 5/2001 del gruppo XXX e preso atto delle proposte contenute nella nota dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della Pesca prot. n. 5457 del 4 ottobre 2001 in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvato e reso esecutivo, in conformità alle prescrizioni e modifiche di cui ai pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 312 del 21 settembre 2000 e n. 424 del 31 maggio 2001, nonché alle condizioni contenute nelle note degli uffici in premessa citati e con le modifiche relative alla programmazione commerciale di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca soprariportate, il P.R.G. con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Mistretta, adottato con deliberazioni commissariali n. 1 del 3 novembre 1998 e n. 2 del 13 gennaio 1999.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso al P.R.G., alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio sono decise in conformità e con le stesse motivazioni di cui ai voti n. 312 del 21 settembre 2000 e n. 424 del 31 maggio 2001.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta, ex art. 68 della legge regionale n. 10/99, del gruppo XXX n. 11 del 22 giugno 2000;
 2)  voto del C.R.U. n. 312 del 21 settembre 2000;
 3)  proposta, ex art. 68 della legge regionale n. 10/99, del gruppo XXX n. 5 del 9 aprile 2001;
 4)  voto del C.R.U. n. 424 del 31 maggio 2001;
 5)  deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 3 novembre 1998;
 6)  deliberazione del commissario ad acta n. 2 del 13 gennaio 1999;
 7)  deliberazione del consiglio comunale n. 52 del 12 dicembre 2000;
 8)  tav.  1     - legenda dello stato di fatto (sostitutivo a seguito riadozione delibera 2/99); 
 9)  tav.  2     - legenda del progetto (sostitutivo a seguito riadozione delibera 2/99); 
10)  tav.  3     - schema territoriale; 
11)  tav.  4     - il territorio comunale, parte settentrionale, stato di fatto; 
12)  tav.  5     - il territorio comunale, parte meridionale, stato di fatto; 
13)  tav.  6     - il centro abitato, stato di fatto (so-stitutivo a seguito riadozione delibera n. 2/99); 
14)  tav.  7     - il centro abitato, il progetto (sostitutivo a seguito riadozione delibera n. 2/99); 
15)  tav.  8     - il territorio comunale, parte settentrionale, il progetto (sostitutivo a seguito riadozione delibera n. 2/99); 
16)  tav.  9     - il territorio comunale, parte meridionale, il progetto (sostitutivo a seguito riadozione delibera n. 2/99); 
17)  tav.  10     - le zone territoriali omogenee (sostitutivo a seguito riadozione delibera n. 2/99); 
18)  tav.  11     - P.P., limiti delle zone (sostitutivo a seguito riadozione delibera n. 2/99); 
19)  tav.  12     - P.P., catastali zone C1 e C3; 
20)  tav.  13 -     P.P., catastali zone D2; 
21)  tav.  14     - P.P., divisione in lotti zone C1 e C3; 
22)  tav.  15     - P.P., planivolumetrico zone C1 e C3; 
23)  tav.  16     - P.P., viabilità zone C1 e C3; 
24)  tav.  17     - P.P., reti fognanti ed idriche zone C1 e C3; 
25)  tav.  18     - P.P., reti telefoniche ed elettriche zone C1 e C3; 
26)  tav.  19     - P.P., zona C1, profili 
27)  tav.  20     - P.P., zona C3, profili; 
28)  tav.  21     - P.P., zona D2, divisione in lotti; 
29)  tav.  22     - P.P., zona D2, planivolumetrico (so-stitutivo a seguito riadozione delibera n. 2/99); 
30)  tav.  23         P.P., zona D2, viabilità; 
31)  tav.  24     - P.P., zona D2, reti fognanti ed idriche; 
32)  tav.  25     - P.P., zona D2, reti telefoniche ed elettriche; 
33)  tav.  26     - P.P., zona D2, profili (sostitutivo a seguito riadozione delibera n. 2/99); 
34)  tav.  27     - caratteristiche metriche dei comparti (sostitutivo a seguito riadozione delibera n. 2/99); 
35)  tav.  28     - relazione d'esproprio; 
36)  tav.  29     - piano d'esproprio; 

37)  relazione (allegata alla delibera commissariale n. 1/98);
38)  relazione (relativa adeguamento ed oggetto riadozione delibera n. 2/99);
39)  norme di attuazione (sostitutivo a seguito riadozione delibera n. 2/99);
40)  regolamento edile (sostitutivo a seguito riadozione delibera n. 2/99);
41)  relazione integrativa;
Studio agricolo forestale costituito da:
42)  relazione generale;
43)  tav.  1     - carta di stratificazione del territorio in unità omogenee; 
44)  tav.  2     - relazione di commento alla tav. 1; 
45)  tav.  3 (A) - carta delle aree di espansione interessate da coltivazioni agricolo forestali; 
46)  tav.  3 (B) - carta delle aree di espansione interessate da coltivazioni agricolo forestali; 
47)  tav.  3.1 (A) - carta morfologica; 
48)  tav.  3.1 (B) - carta morfologica; 
49)  tav.  3.2 (A) - carta della vegetazione; 
50)  tav.  3.2 (B) - carta della vegetazione; 
51)  tav.  3.2 bis(A) - carta dell'uso del suolo; 
52)  tav.  3.2 bis(B) - carta dell'uso del suolo; 
53)  tav.  3.3 (A) - carta delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura; 

Studio geologico costituito da:
54)  relazione geologica;
55)  all.  Aa     - carta geolitologica; 
56)  all.  Ab     - carta geolitologica; 
57)  all.  Ba     - carta idrogeologica; 
58)  all.  Bb     - carta idrogeologica; 
59)  all.  Ca     - carta generale di classificazione; 
60)  all.  Cb     - carta generale di classificazione; 
61)  all.  D     - carta geologico-tecnica; 

62)  studi geoligici sui P.P., relazione;
63)  relazione geologica sulle zone soggette a PP.EE.

Art. 4

Il comune di Mistretta dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà anche curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive approvate con il presente decreto dovranno essere attuate entro 10 anni dalla data del presente provvedimento ed entro tale termine dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Art. 6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 dicembre 2001.
  SCIMEMI 


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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