REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2002 - N. 7
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 17 dicembre 2001.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Viagrande.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5, legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il foglio prot. n. 8141 del 3 giugno 1999, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 3143 dell'8 giugno 1999, con il quale il comune di Viagrande ha trasmesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio;
Vista la delibera del commissario ad acta n. 2 del 2 marzo 1999, con la quale è stato adottato il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e relative prescrizioni esecutive del comune di Viagrande;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del commissario ad acta n. 2 del 2 marzo 1999;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale, datata 22 aprile 1999, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché attestante la presentazione di n. 49 osservazioni-opposizioni avverso il piano adottato oltre n. 1 presentata oltre i termini di legge;
Viste le osservazioni-opposizioni presentate avverso il piano adottato di cui all'elenco a firma del segretario co munale;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relazione redatta dai progettisti sulle medesime, trasmesse dal commissario ad acta per effetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 65/81;
Viste le sottoelencate osservazioni avverso il piano regolatore generale pervenute direttamente a questo Assessorato:
-  ditta Testa Giovanni Francesco, pervenuta il 17 di cembre 1999, per il tramite dell'Ufficio legislativo e legale, ed assunta al prot. n. 63937 del 23 dicembre 1999;
-  ditta Randisi Francesco ed altri, pervenuta in data 26 aprile 1999 ed assunta al prot. n. 20221 del 28 aprile 2001;
-  ditta Cavalli Michele ed altri, pervenuta in data 26 aprile 1999 ed assunta al prot. n. 20135 del 27 aprile 1999;
-  ditta Giuffrida Gaetano, pervenuta in data 2 lu glio 1999 ed assunta al prot. n. 35767 dell'8 luglio 1999;
-  ditta D'Agata Carmelo, pervenuta in data 14 febbraio 2000 ed assunta al prot. n. 3757 del 18 febbraio 2000;
Viste le note, prot. n. 6948-9642 del 3 aprile 1998 e prot. n. 29738 del 26 febbraio 1999, con le quali l'ufficio del Genio civile di Catania, alle prescrizioni in esse contenute, ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, in merito al piano in argomento;
Visto il parere, con prescrizioni, n. 1/99 del 3 giugno 1999 dell'Ente Parco dell'Etna reso, ai sensi dell'ex art. 17, legge regionale n. 14/88;
Vista la nota prot. 94 del 19 giugno 2000, con la quale il gruppo di lavoro XXVIII/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive, la proposta di parere n. 4 del 19 giugno 2000, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Cenni descrittivi - Caratteri del territorio
Il comune di Viagrande, dotato di un programma di fabbricazione approvato con decreto n. 234/76 del 25 ottobre 1976, si estende per circa 1.000 kmq alle falde dell'Etna presentando connessioni di tipo ambientale, economico e sociale con i confinanti comuni di S. Giovanni La Punta, Trecastagni, Aci Bonaccorsi, Zafferana Etnea.
Tra il centro abitato ed il territorio comunale di Trecastagni è individuabile un sottosistema urbanizzato, una volta indipendente, costituito dal nucleo Viscalori.
Il sistema urbano di Viagrande nasce su una colata lavica del 1408.
Il nucleo centrale sorge alle falde di Monte Serra, conetto vulcanico che costituisce il limite nord del nucleo stesso.
Il centro abitato si è sviluppato verso est, sud-est, lungo le vie di collegamento con Aci Bonaccorsi ed Aci S. Antonio e Trecastagni.
A sud della cortina edilizia di via A. Manzoni, la presenza del cimitero e della sua area di rispetto ha determinato l'uso prevalentemente agricolo dei suoli.
Sul versante occidentale del centro abilitato, lo sviluppo edilizio si è avvalso sia della viabilità di collegamento con Trecastagni che della presenza del succitato Borgo Viscalori.
In genere, le nuove edificazioni (tipologia a ville) nate in attuazione del programma di fabbricazione sono ubicate essenzialmente a nord-est verso le attrezzature sportive.
Il territorio comunale di Viagrande è assoggettato ai seguenti vincoli: idrogeologico, paesaggistico, Parco Etna, zone di rispetto risorse idriche e boschive, sismico.
Studio geologico
Dalla relazione geologica emerge quanto segue:
-  i terreni affioranti nel territorio comunale sono rappresentati da lave e prodotti piroclastici frequentemente associati in maniera discontinua, sia in senso orizzontale che verticale, con spessori considerevoli superiori ai 200 m.
L'area del territorio comunale non è interessata da strutture tettoniche evidenti anche se è da inquadrare nell'ambito della faccia orientale della Sicilia con assetto tettonico sismicamente attivo.
Nel sottosuolo del territorio comunale sono presenti strutture idrogeologiche in parte sfruttate con opere di captazione (pozzi scavati e/o trivellati e gallerie drenanti) per l'approvvigionamento idrico sia potabile che irriguo. Nella planimetria allegata alla suddetta relazione geologica sono state visualizzate le opere di captazione più importanti che insistono nel territorio comunale.
Dal punto di vista geomorfologico non esistono problemi specifici di instabilità.
Le aree destinate a piani attuativi sono ricadenti in zone pianeggianti e/o di modesta acclività e non presentano problemi particolari di stabilità.
Studio agricolo-forestale
Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di agrumeti localizzati ad est di monte Serra e ad ovest e a sud del centro abitato, di vigneti sia specializzati che consociati diffusi soprattutto a nord dell'abitato e di piccoli appezzamenti coltivati a frutteti e ad oliveti.
Elemento tipico del paesaggio di tale territorio è il verde privato annesso a ville antiche accanto al verde di piccole e grandi ville di recente costruzione.
A seguito della revisione dello studio agricolo-forestale, ai sensi della legge regionale n. 16/96, sono state visualizzate, in apposito elaborato, le aree boscate oltre a parchi e giardini sia pubblici che privati.
Dimensionamento del piano
Nel ventennio (per quanto si evince dalla relazione generale del piano regolatore generale che fa riferimento alle direttive comunali, tale arco temporale va dal 1994 al 2013) si prevede un incremento del 20% dell'attuale popolazione di circa 1.200 abitanti e pertanto la popolazione complessiva ammonterebbe a circa 7.400 abitanti insediati e da insediare.
Le aree destinate ad accogliere i residenti stabili sono state individuate nell'area del centro urbano, delimitata a sud dall'area cimiteriale e da un'ampia zona agricola, a nord dal Monte Serra. A est il limite è il confine con il comune di Aci Sant'Antonio e ad ovest il borgo di Viscalori, ovvero il comune di Trecastagni.
Le aree utilizzate quali residenze stagionali sono localizzate, in parte, nella zona mediana del territorio, ed in parte al confine con il comune di S. Giovanni La Punta ed Aci Sant'Antonio.
La struttura urbana nel suo complesso è suddivisa con densità edilizia decrescente dal centro verso la periferia.
La delimitazione della zona "A" del piano regolatore generale in argomento conferma la zona "A" del programma di fabbricazione con l'integrazione di aree classificate precedentemente come zone B1.
Le zone omogenee B1, B2, B3, B4 hanno un indice di fabbricabilità fondiaria che varia da 3,00 mc./mq. a 0,50 mc./mq. Dette aree corrispondono alle zone omogenee "B e C" del programma di fabbricazione.
Nelle zone omogenee C1, C2, C3, C4 è in parte confermata l'espansione urbana prevista dal precedente programma di fabbricazione.
Le zone residenziali a carattere stagionale sono individuate e normate (BS1 0,80 mc./mq.).
Per le aree sature con edificazione spontanea sia a nord che a sud del territorio sono previsti interventi di recupero edilizio (BS2 0,30 mc./mq.).
Dagli elaborati di piano si evince che la capacità insediativa nel ventennio è la seguente:
-  abitanti in zone residenziali private n. 738;
-  abitanti in zone residenziali pubbliche n. 492.
Totale n. 1.230 abitanti.
Il piano prevede una dotazione di spazi per attrezzature e servizi per la popolazione residenziale che supera gli standards urbanistici di cui all'art. 3 del D.I. 2 aprile 1968.
Per quanto riguarda la valorizzazione turistica del territorio è stata prevista la realizzazione dei parchi di:
-  Monte Serra;
-  Salto del Corvo;
-  Monte Cataratte.
Sono state individuate due zone per attività turistico-ricettive poste al confine con il comune di S. Giovanni La Punta ed una in prossimità del centro urbano, lungo la via Po, a stretto contatto con le attrezzature sportive esistenti.
Inoltre è stata individuata una zona artigianale "D" al confine con il territorio comunale di Aci Sant'Antonio.
Viabilità
Per quanto riguarda le zone destinate alla viabilità sono comprese: le sedi stradali riportate in catasto; i nodi stradali; i parcheggi sia di iniziativa pubblica che privata; le strade interne ai lotti.
Zonizzazione e destinazioni d'uso del territorio
Il piano prevede di suddividere il territorio comunale nelle seguenti zone e sottozone territoriali omogenee:
Zone A - "URBANA DI INTERESSE STORICO O DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE URBANISTICO".
Riguarda le parti del tessuto storico contraddistinte da valori storici, urbanistici, artistici, ambientali.
E' prevista la possibilità di demolizione e ricostruzione di nuove costruzioni.
Ogni intervento è però subordinato all'approvazione del Piano delle Cortine redatto secondo le finalità del l'art. 2 della legge regionale n. 70/76.
In detta area sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Indici di zona
Per le opere di manutenzione, restauro conservativo e risanamento non sono consentite variazioni di volumi esistenti o elementi aggiuntivi e nel contempo devono essere eliminate manomissioni e/o superfetazioni.
In particolare, nel caso di ristrutturazione edilizia, de molizione e ricostruzione la volumetria esistente deve essere mantenuta salvo diversa indicazione del piano delle cortine, e comunque, nel rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 3.00 mc./mq. Lo stesso indice si applica per eventuali nuove costruzioni e l'altezza è definita dal piano delle cortine.
Concessione edilizia
Il rilascio della concessione edilizia è subordinato al preventivo nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali competente, che procederà in sintonia al piano delle cortine succitato.
Zone AS - "ESTERNA AL CENTRO URBANO DI INTERESSE STORICO O DI PARTICOLARE PREGIO".
In detta zona si riscontrano innumerevoli strutture edilizie esterne al centro abitato che costituivano e costituiscono l'attrezzatura del territorio sia dal punto di vista agricolo che da quello cosiddetto della villeggiatura (ville padronali, casolai dei contadini, magazzini e stalle ormai non più in uso).
Destinazione d'uso: di tipo residenziale sia stagionale che stabile.
E' consentito anche il riuso a fini turistico-ricettivi e/o di tipo agroturistico.
Non sono consentite attività industriali e/o artigianali diverse da quelle strettamente connesse con l'attività agricola e/o zootecnica.
Indici di zona
Sono consentite opere di manutenzione, restauro con servativo e risanamento, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche delle costruzioni.
Non sono consentite variazioni dei volumi esistenti e devono essere eliminate eventuali manomissioni e/o superfetazioni.
Zone B - "TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATA DI VER SA DALLA ZONA A"
In detta zona si riscontrano complessi edilizi discendenti da pianificazione esecutiva (piani particolareggiati, programmi costruttivi di cooperative e dell'I.A.C.P.) del precedente programma di fabbricazione. Dette aree possiedono tutte le opere di urbanizzazione primaria.
Tale zona si suddivide nelle sottozone B1, B2, B3, B4 aventi un indice di fabbricabilità fondiaria che varia da 3.00 mc./mq. a 0,50 mc./mq.
Sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazioni e nuove costruzioni.
Sottozone B1 - "Residenziale stagionale di completamento".
Si tratta di aree edificate o parzialmente edificate strettamente connesse al centro urbano di primo impianto e che presentano le caratteristiche di cui all'art. 21 della legge regionale n. 71/78.
I parametri edilizi da attuare mediante concessione edilizia sono If 3,00 mc./mq.; H max = mt. 7,00.
Sottozone B2 - "Residenziale stabile di completamento".
Aree definite come la precedente sottozona B1.
I parametri edilizi da attuare mediante concessione edilizia sono If 1,30 mc./mq.; H max = mt. 7,00.
Sottozone B3 - "Residenziale stabile di completamento".
Aree edificate o parzialmente edificate ubicate nelle immediate vicinanze del centro urbano aventi tipologia prevalentemente a edifici isolati.
In particolare si riscontrano complessi edilizi tipologicamente e architettonicamente unitari e omogenei.
I parametri edilizi da attuare mediante concessione edilizia sono If 0,80 mc./mq.; H max = mt. 6,00.
Sottozone B4 - "Residenziale stabile di completamento".
Aree definite come la precedente area B3 con i seguenti parametri edilizi If 0,50 mc./mq.; H max = mt. 6,00.
Sottozone BCS - "Residenziale stabile di completamento".
Aree parzialmente edificate, poste all'esterno del centro urbano e aventi tipologia a edifici isolati. In tale zona rientrano le parti del territorio comunale in cui si è addensata una residenza di tipo esclusivamente stagionale.
Nella suddetta area si trovano complessi edilizi tipologicamente e architettonicamente unitari e omogenei nati da pianificazione esecutiva del precedente programma di fabbricazione ed edifici isolati spontanei e scarsamente strutturati. Sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, ricostruzioni e nuove costruzioni.
Sottozone BCS1 - "Stagionali di completamento".
Aree edificate o parzialmente edificate poste nella parte nord. In detta zona lo strumento di attuazione è la concessione edilizia con l'osservanza dei seguenti parametri edilizi If 0,80 mc./mq.; H max = mt. 6,00.
Sottozone BCS2 - "Stagionali di completamento".
Aree spontanee nate sul territorio e con tipologia prevalente a case isolate. In detta zona lo strumento di attuazione è la concessione edilizia con l'osservanza dei seguenti parametri edilizi: If 0,30 mc./mq.; H max = mt. 6,00.
Zone C - "ESPANSIONE EDILIZIA".
Parti del territorio comunale destinate all'espansione edilizia residenziale, stabile, pubblica e privata.
Nell'ambito di dette zone sono state individuate cinque sottozone: C1, C2, C3, C4 (edilizia residenziale stabile) e C0 (edilizia residenziale pubblica). Gli strumenti di attuazione sono il piano particolareggiato ed il piano di lottizzazione che vanno estesi ad ogni piccolo comparto individuato nelle tavole di zonizzazione del piano regolatore generale.
Le aree minime da cedere o mantenere per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono le seguenti:
1)  istruzione, 3 mq./ab.;
2)  attrezzature collettive 3,5 mq./ab.;
3)  parcheggi 3,5 mq./ab.;
4)  verde pubblico 10 mq./ab.
Le aree non coperte da edificazione dovranno essere destinate a verde privato o condominiale attrezzato per il gioco e lo sport e/o parcheggi.
I parametri edilizi da osservare sono di seguito specificati in relazione alle singole sottozone.
Sottozone C1 - "Edilizia residenziale stabile".
Zone destinate all'edilizia residenziale stabile privata a più stretto contatto con l'attuale struttura urbana.
lf 1,3 mc./mq.; H max = mt. 7,00.
Sottozone C2 - "Edilizia residenziale stabile".
Zone destinate all'edilizia residenziale stabile privata a completamento di aree già parzialmente urbanizzate.
lf 0,70 mc./mq.; H max = mt. 7,00.
Sottozone C3 - "Edilizia residenziale stabile".
Zone destinate all'edilizia residenziale stabile privata già prevista dal programma di fabbricazione a completamento di parti in zone con tipologia a ville isolate e/o collegate.
lf 0,50 mc./mq.; H max = mt. 7,00.
Sottozone C4 - "Edilizia residenziale stabile".
Zone destinate all'edilizia residenziale stabile più esterna alla struttura urbana e con tipologia a ville unifamiliari a una sola elevazione.
lf 0,30 mc./mq.; H max = mt. 4,00.
Sottozone C0 - "Edilizia residenziale pubblica".
Aree di espansione destinate ad edilizia residenziale pubblica convenzionata e sovvenzionata.
lf 1,3 mc./mq.; H max = mt. 7,00.
Zona D - "ARTIGIANALE".
Lo strumento di attuazione è il piano per insediamenti produttivi con l'osservanza dei seguenti parametri edilizi.
lf 2 mc./mq., H max = mt. 7,50 con esclusione dei volumi tecnici e degli impianti tecnologici che non hanno limitazioni di altezza.
La superficie da destinare a spazi pubblici è distribuita come segue: 40% parcheggi; 40% verde pubblico; 20% attività collettive. Il volume destinato ad abitazione per il personale addetto all'azienda non potrà superare l'aliquota del 10% dell'intero volume realizzabile.
Zona E - "AGRICOLA".
In detta zona sono ammesse attività connesse all'uso agricolo del territorio, case coloniche con relativi rustici di servizio ed impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici ivi comprese le serre di cui all'art.22, legge regionale n.71/78 e successive modifiche ed integrazioni.
Lo strumento di attuazione è la concessione edilizia con l'osservanza dei seguenti parametri edilizi: If max = 0,03 mc./mq., H max = mt. 7,00. Per gli insediamenti produttivi dovranno essere rispettati, altresì, i seguenti parametri: rapporto di copertura non superiore a 1/10 dell'area proposta per l'insediamento, distacchi tra fabbricati non inferiori a mt. 20, distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal D.I. n. 1404/68 e dal D.P.R. n.495/92, parcheggi in misura non inferiore ad 1/5 dell'intera area proposta per l'insediamento.
Zone E1 - "Verde privato esterno del centro abitato".
In detta zona sono consentite costruzioni a carattere residenziale e turistico-ricettivo con particolare riferimento all'agriturismo ivi comprese le attrezzature per lo sport ed il tempo libero.
I parametri edilizi da osservare sono i seguenti If 0,10 mc./mq., H max = mt. 4,00; rapporto di copertura = 1/10; lotto minimo = mq. 3.000.
Zone E2 - "Verde privato contiguo alla residenza".
Aree sistemate a verde e/o dei cosiddetti orti urbani con presenza di piante oppure di spazi esterni pavimentati o di piccoli impianti sportivi. Nessuna volumetria è consentita in tale zona.
Zone F - "AREE DESTINATE A SERVIZI PUBBLICI".
L'attuazione sarà effettuata attraverso progetti esecutivi estesi all'intera zona.
Nell'ambito della zona F3a (verde attrezzato per lo sport) l'attuazione può avvenire su iniziativa privata normata da apposita convenzione.
I rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le aree per servizi, ai sensi dell'art.3 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444 sono così definiti:
-  aree per l'istruzione: mq. 3,00 per abitante;
- aree per attrezzature di interesse comune: mq. 3,50 per abitante;
-  aree per verde attrezzato ed attrezzature sportive: mq. 10 per abitante;
-  aree per parcheggi: mq. 3,50 per abitante;
I progetti relativi alle zone F devono essere corredati dall'analisi di compatibilità ambientale e dalla progettazione della sistemazione a verde.
Dette aree sono suddivise nelle categorie sottoelencate:
Zona FO - "Protezione civile".
Aree ubicate all'esterno dell'abitato e destinate come centro per la protezione civile.
Lo strumento di attuazione è il progetto esecutivo così come definito dalla legge regionale n.10/93 e successive modifiche e integrazioni.
I parametri edilizi da osservare sono i seguenti: superficie coperta non superiore al 10% dell'area interessata dall'intervento, mentre il 90% di detta area dovrà essere destinata a parcheggi, sistemazione a verde ecc., H max = mt. 5,00; volumetria max per alloggio custode = mc. 400.
- Zona F1 - "Aree per l'istruzione".
If max = 3.00 mc./mq.; H max = mt. 9,00.
-  Zona F2 - "Attrezzature collettive".
If max = 3 mc./mq.; H max = mt. 9,00; parcheggi = 0,15 mq./mq.
- Zona F2a - "Discarica per inerti".
Aree depresse che possono essere adibite alla discarica degli inerti, ovvero di II categoria tipo A (art.4, legge regionale n.40/95).
Tali aree devono essere opportunamente recintate ed i progetti devono attenersi alle disposizioni della legge regionale n.40/95 e successive modifiche e integrazioni.
-  Zona F3a - "Verde attrezzato per lo sport".
If 2.00 c./mq.; H max = mt. 9,00; parcheggi = 0,15 mq./mq.
-  Zona F3b - "Verde pubblico attrezzato all'interno del centro edificato".
Aree naturali ubicate all'interno del tessuto urbano già pubbliche o da destinare a verde pubblico.
Rientrano in tale tipologia:
-  aree relativamente grandi, che per le intrinseche caratteristiche geoambientali rappresentano emergenze da conservare e valorizzare;
-  aree relativamente piccole residenziali dell'edificato già sistemate o da sistemare a verde pubblico.
Nelle aree di grandi dimensioni deve essere preservata la vegetazione arbustiva ed arborea esistente. I progetti devono essere corredati, in ogni caso, dall'analisi vegetazionale e dall'analisi di compatibilità ambientale.
-  Zona F3c - "Verde pubblico a parco".
Superfici collinari che includono anche conetti vulcanici spenti ed aree boschive.
Sono consentite edificazioni di manufatti o in legno o in pietra lavica per servizi, per il tempo libero, musei naturalistici ecc. E' ammessa la realizzazione di piccoli impianti sportivi (minigolf, campi di bocce ecc.), di interventi di sistemazione idraulico-forestale, di laghetti in terra con relativa sistemazione ambientale.
Per la realizzazione dei manufatti si dovranno rispettare i seguenti indici: It 10 mc./ha; H max = mt. 3.00;
Aree private interne al parco.
Sono state individuate alcune aree di uso privato interne al parco che pur rimanendo di uso privato devono rispettare le norme delle zone.
-  Zona F3d - "Aree di riserva per sistemi viari".
Aree, in massima parte non edificate, poste ai margini delle strade esterne al centro edificato.
In tali aree non è consentita l'edificazione di volumi anche provvisori.
- Zona F3e - "Spazi pedonali".
Spazi riservati alla viabilità pedonale (marciapiedi, piazze e spazi attrezzati).
Eventuali aiuole o aree a verde devono rispettare la tipologia delle essenze autoctone e naturalistiche.
-  Zona F3f - "Viali alberati".
Previsione di viali alberati posti ai margini della viabilità principale e che riguardano la tipologia di quelli esistenti.
Larghezza minima mt. 5.
-  Zona F4 - "Attrezzature di interesse collettivo a gestione privata".
Aree destinate a servizi collettivi di iniziativa a gestione privata o di enti morali (scuole speciali, fondazioni, case di riposo per anziani, attrezzature sportive ecc.)
- attrezzature scolastiche - If 3 mc./mq.; H max = mt. 9,00;
-  attrezzature sportive - If 2 mc./mq.; H max = mt. 9,00;
-  attrezzature sociali - If 3 mc./mc.; H max = mt. 9,00;
-  attrezzature turistico-alberghiere, If 2 mc./mq; H max = mt. 9,00;
-  Zone G - "Edilizia turistico ricettiva".
Gli strumenti di attuazione sono i piani particolareggiati ed i piani di lottizzazione che vanno estesi ad ogni singolo comparto individuato nelle tavole di zonizzazione del piano regolatore generale.
Le aree minime da cedere o monetizzare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono le seguenti:
-  istruzione: 3 mq./ab.;
-  attrezzature collettive: 3,5 mq./ab.;
-  parcheggi: 3,5 mq./ab.;
-  verde pubblico: 10 mq./ab.
Per la realizzazione dei manufatti si dovranno rispettare i seguenti indici:
-  If 0,25 mc./mq.;
-  rapporto di copertura 1/10;
-  H max = ml. 7,00;
Prescrizioni esecutive
Sono state sottoposte a prescrizioni esecutive tutte le aree previste nel piano regolatore generale per espansione edilizia e la zona artigianale (zona D) escludendo le zone turistiche. In particolare la distribuzione degli abitanti da insediare è così prevista:
Sottozone C1 - Estensione: mq. 16.479, popolazione insediabile: 143 ab;
-  C1/1 mq. 4.764;
-  C1/2 mq. 2.463;
-  C1/3 mq. 5.072;
-  C1/4 mq. 4.180;
Totale mq. 16.479.
A dedurre circa il 20% per opere di urbanizzazione si hanno = mq. 13.184; moltiplicando per l'If previsto di 1,3 mc./mq. si ha mq. 13.184 x mc./mq. 1,3 = mc. 17.139; dividendo per 120 mc./ab. avremo: mc. 17,139; 120 mc./ab. = 143 abitanti.
Sottozone C2 - Estensione: mq. 51.216, popolazione insediabile: 239 ab.
-  C2/1 mq. 29.346;
-  C2/2 mq. 1.890;
-  C2/3 mq. 6.950;
-  C2/4 mq.6.624;
-  C2/5 mq.3.920;
-  C2/6 mq.2.486;
Totale mq. 51.216.
A dedurre circa il 20% per opere di urbanizzazione si hanno = mq. 40.972; moltiplicando per l'If previsto di 0,70 mc./mq. si ha mq. 40.972 mc./mq. 0,70 = mc. 28.680; dividendo per 120 mc./ab. avremo: mc. 28.680; 120 mc./ab. = 239 abitanti.
Sottozone C3 - Estensione: mq. 26.318, popolazione insediabile: 88 ab.
-  C3/1 mq. 12.875;
-  C3/2 mq.2.850;
-  C3/3 mq. 4.400;
-  C3/4 mq.  6.193;
Totale mq.26.318.
A dedurre circa il 20% per opere di urbanizzazione si hanno = mq.21.054; moltiplicando per l'If previsto di 0,50 mc./mq. si ha mq. 21,054 x mc./mq. 0,50 = mc. 10.527; dividendo per 120 mc./ab. avremo: mc. 10.527; 120 mc./ab. = 88 abitanti.
Sottozone C4 - Estensione: mq. 54.849, popolazione insediabile: 110 ab.
-  C4/1 mq. 15.996;
-  C4/2 mq. 23.160;
-  C4/3 mq. 4.944;
-  C4/4 mq. 2.993;
-  C4/5 mq. 7.756;
-  C4/6 mq.16.040;
Totale mq.54.849.
A dedurre circa il 20% per opere di urbanizzazione si hanno = mq. 43.879; moltiplicando per l'If previsto di 0,30 mc./mq. si ha mq. 43.879 mc./mq. 0,30 = mc. 13.164; dividendo per 120 mc./ab. avremo: mc. 13.164; 120 mc./ab. = 110 abitanti.
Nelle suddette zone avremo così un totale di 580 abitanti che sommati a quelli insediabili nelle residue aree di zona B soddisfano il fabbisogno previsto per un totale di 738 abitanti.
Si prevede:
Sottozone C0 - Estensione: mq. 35.322, popolazione insediabile: 488 ab. corrispondenti a circa il 40% dell'incremento demografico nel ventennio:
-  C0/1 mq. 7.210;
-  C0/2 mq.6.317;
-  C0/3 mq.1.950;
-  C0/4 mq.3.624;
-  C0/5 mq. 7.388;
-  C0/6 mq. 3.348;
-  C0/7 mq. 5.485;
Totale mq. 35.322.
A dedurre circa il 15% per opere di urbanizzazione si hanno=mq. 30.023; moltiplicando per l'If previsto di 1,3 mc./mq. si ha mq. 30.023 mc./mq. 1,3=mc. 39.030; dividendo per 80 mc./ab. avremo: mc. 39.030; 80 mc./ab.=488 abitanti.
Per quanto riguarda la zona D artigianale sono previsti complessivamente n. 20 opifici per ogni corte, una superficie totale di 51.320 mq., una cubatura complessiva di mc. 50.345 ed una superficie per attrezzature e servizi di 6.158 mq.
Considerazioni:
1.0 - Procedure
Riguardo alle procedure di adozione del piano si ri tiene di non dover formulare alcuna osservazione, atteso che:
-  la delibera commissariale di adozione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio appare regolare;
-  il piano con i relativi allegati è supportato dallo studio geologico generale.
Va tuttavia rilevato che nel piano regolatore generale non risulta lo studio geologio particolareggiato, sostituito da "note aggiuntive alla relazione geologica del piano regolatore generale a supporto dei piani particolareggiati di attuazione".
Tale situazione si pone all'attenzione del Consiglio regionale dell'urbanistica che potrà fare le proprie valutazioni di competenza;
-  il piano è supportato dallo studio agricolo-forestale revisionato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 16/96;
-  il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio è stato sottoposto, preventivamente all'adozione, all'esame e al parere dell'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  il piano con i relativi allegati è stato sottoposto, preventivamente all'adozione, all'esame e al parere dell'Ente parco;
-  il piano con i relativi allegati è stato regolarmente depositato e pubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano ed alle prescrizioni esecutive sono state formulate deduzioni da parte del progettista;
-  dal verbale, redatto, ai sensi dell'art. 8 del disciplinare tipo regionale, dal progettista e dall'ufficio tecnico comunale si evince che non esiste divergenza tra stato di fatto e stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici indicati negli elaborati progettuali;
-  dalla dichiarazione datata 9 febbraio 1999 redatta dal progettista e dal responsabile ufficio tecnico comunale risulta che le previsioni urbanistiche rispettano quanto contenuto nell'art. 2 della legge regionale n. 71/78.
2.0 - Progetto di piano
Il progetto di piano, in linea di massima, risponde ai contenuti progettuali stabiliti nel disciplinare tipo regionale, approvato con decreto n. 91 del 17 maggio 1979 e successive modifiche ed integrazioni.
Il piano riferito al ventennio 1994-2013, è dimensionato per un fabbisogno aggiuntivo di 1.200 vani-abitanti, per un totale di 7.400 vani-abitanti, da reperire in nuove zone di espansione senza tenere debitamente conto della capacità insediativa del patrimonio edilizio esistente.
Infatti, in base al censimento '91 risultano 13.329 vani, di cui 5029 non occupati. Di questi, inoltre, solo il 60% è utilizzato per vacanze.
Alla luce di quanto sopra, si reputa necessario che una parte del nuovo fabbisogno insediativo sia reperito nell'ambito del patrimonio edilizio esistente, e pertanto, il piano regolatore generale in argomento deve essere opportunamente ridimensionato, non escludendo nuove quote di produzione edilizia derivanti da esigenze fisiologiche di mercato, da una certa propensione alla terziarizzazione del patrimonio edilizio storico, da fattori di sicurezza (la Sicilia Orientale è notoriamente ad alto rischio sismico), dalla ridistribuzione degli abitanti nel patrimonio edilizio esistente o da vari altri fattori.
In conclusione, si può ritenere che solo il 50% del fabbisogno di nuovi vani sia reperibile nell'ambito di nuove zone di espansione, mentre la parte restante, come prima detto, potrà essere convenientemente soddisfatta mediante l'attività di recupero del patrimonio edilizio esistente e l'utilizzazione di vani non occupati, con l'esclusione di quelli destinati a villeggiatura.
Per tale dimensionamento si rinvia alle considerazioni relative alle zone di espansione trattate nel punto seguente.
3.0 - Zonizzazione
Le zone territoriali omogenee sono condivise con le prescrizioni ed integrazioni in appresso specificate.
3.1 - Zona A
Gli interventi edilizi consentiti, nelle more della redazione ed approvazione del P.P. di cui alle finalità dell'art. 2, legge regionale n. 70/76, sono quelli relativi alle lett. a), b), c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
3.2 - Zona AS
Si ritiene necessario proporre una fascia di rispetto di m. 100 attorno alle strutture edilizie esterne al centro abitato di interesse storico o di particolare pregio ambientale-architettonico, nell'ambito della quale qualsiasi intervento edilizio sia subordinato alla verifica di compatibilità, da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, con le esigenze di tutela delle strutture edilizie medesime.
3.3 - Sottozone B2, B3, B4
Dette sottozone, ubicate ai margini dei nuclei abitati e caratterizzate da edilizia rada, non sembrano avere i requisiti di zona B, e pertanto, per le stesse, si propone la classificazione a zona territoriale omogenea C, di cui all'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68, con il mantenimento dell'indice fondiario e dell'altezza massima già previsti, salvo che il comune, in sede di controdeduzione dimostri che tale aree possiedano i requisiti di legge per essere classificate sottozone B.
3.4 - Sottozone BCS1
Le sottozone BCS1 non possiedono i requisiti di zona B, così come si evince dagli elaborati di piano, per cui le zone di che trattasi devono essere classificate zone C stagionali con il mantenimento dell'indice fondiario e dell'altezza massima previsti per le zone BCS1.
3.5 - Sottozona BCS2
Dette aree analogamente alle sottozone di cui ai punti 3.3 e 3.4, non sembrano possedere i requisiti di zona B di cui all'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68.
L'eventuale destinazione urbanistica a zona territoriale omogenea C è subordinata alla dimostrazione che gli insediamenti abusivi esistenti all'interno di detta zona, siano sanabili ai sensi della legislazione vigente.
In mancanza di detta verifica, tali aree dovranno essere classificate zona territoriale omogenea E agricola.
3.6 - Sottozone C2, C3, C4
Relativamente a quanto considerato al punto 2.0, si propone di eliminare le suddette aree e di classificarle zona territoriale omogenea E agricola al fine di equilibrare le previsioni insediative con i fabbisogni effettivi di vani, ritenuto che, le sottozone C1 e C0, unitamente alle possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente e delle zone B, nonché, all'utilizzo di una parte dei vani non occupati, siano più che sufficienti a soddisfare il fabbisogno abitativo previsto nel ventennio.
3.7 - Sottozone E1
Per dette sottozone si prescrive che l'indice fondiario massimo deve essere pari a 0,03 mc./mq., in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto interministeriale n. 1444/68.
Per quanto concerne la sottozona E1, ricadente all'interno della zona D di parco, occorre inserire le prescrizioni dell'Ente Parco dell'Etna formulate nel parere n. 1/99, richiamato nella delibera commissariale n. 2/99, per cui detta sottozona deve essere classificata zona territoriale omogenea E agricola.
3.8 - Zone F3c
Per quanto concerne la normativa delle zone territoriali omogenee F3c, gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli relativi alla funzionalità del parco consistenti nella realizzazione di manufatti in legno in genere, nonché interventi di sistemazione idraulico-forestale, con il rispetto e la salvaguardia delle colture esistenti.
La zona territoriale omogenea F3c, ricadente all'interno della zona D di parco, deve essere classificata zona territoriale omogenea E agricola con le prescrizioni di cui al parere dell'Ente Parco dell'Etna n. 1/99 sopra citato.
Attorno alle zone F3c relative ad aree boschive, va prescritta una fascia di rispetto di cui all'art. 10, legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, considerato che dette zone non si riferiscono a parchi suburbani esistenti.
3.9 - Zona G
Relativamente alla zona G che si sviluppa a ridosso di un bosco esistente destinato a zona territoriale omogenea F3c Verde pubblico a parco, vanno disattese le previsioni urbanistiche all'interno della fascia di rispetto di cui alla legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto, ai soli fini della classificazione urbanistica, tali aree sono da considerarsi zone territoriali omogenee E agricola.
4.0 - Prescrizioni esecutive
Per le motivazioni su espresse relativamente alle zone territoriali omogenee non si condividono le prescrizioni esecutive delle zone C2, C3, C4, in aderenza al superiore punto 3.6.
5.0 - Viabilità
Non si condivide il prolungamento della via Licciardello e del parcheggio a monte, secondo quanto osservato dall'Ente Parco dell'Etna nel parere n. 1/99 suindicato.
6.0 - Disposizioni generali
In relazione alle zone territoriali omogenee va prescritto, tenuto conto del vincolo paesaggistico gravante su l'intero territorio comunale, che ogni trasformazione dettata da esigenze funzionali e produttive dovrà considerare gli elementi costitutivi del territorio al fine di proporre interventi che si integrino con l'ambiente. In particolare, dovranno essere mantenute le quote, i muri di pietrame, i terrazzamenti e la vegetazione esistente.
Di conseguenza ogni intervento progettuale dovrà comunque essere sottoposto alla competente Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali che valuterà l'inserimento delle opere edilizie nel contesto territoriale in base alle prescrizioni succitate.
7.0 - Norme di attuazione
Le norme di attuazione si devono intendere modificate e adeguate in relazione a quanto sopra considerato relativamente alle zone territoriali omogenee ed alle disposizioni generali.
In particolare si ritiene opportuno precisare quanto segue:
-  Art. 17 (zona A) - Art. 17.10 (zona AS); occorre modificare detti articoli in relazione a quanto considerato rispettivamente ai punti 3.1 e 3.2;
-  Art. 20 (sottozone B2) - Art. 21 (sottozone B3) - art. 22 (sottozone B4) - Art. 23 (zone BCS) - Art. 24 (sottozone BCS1): occorre modificare detti articoli in relazione ai punti 3.3 e 3.4, nel senso di eliminare ogni riferimento alla classificazione di zona B poiché dette aree devono assumere la classificazione di zona territoriale omogenea C con il mantenimento dell'indice fondiario e dell'altezza massima previsti dalle zone di cui ai punti sopra citati;
-  Art. 25 (sottozone BCS2): dovrà comunque essere modificato secondo quanto considerato al punto 3.5;
-  Art. 26 (zone C): va modificato in relazione ai punti 3.3, 3.4 e 3.6;
-  Art. 28 (sottozone C2) - Art. 29 (sottozone C3) - art. 30 (sottozone C4): occorre cassare detti articoli alla luce di quanto considerato al punto 3.6;
-  Art. 33 (zona E): va integrato con le prescrizioni di cui al parere n. 1/99 dell'Ente Parco dell'Etna, relativamente alle aree ricadenti nella zona D di parco;
-  Art. 34 (sottozona E1): va modificato secondo quanto prescritto al punto 3.7;
-  Art. 37.4.3 (sottozona F3c): va modificato in riferimento al punto 3.8;
-  Art. 39.6 (vincolo zone di rispetto aree boschive): va modificato in conformità alla legge regionale n. 13/99.
8.0 - Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio è stato redatto in conformità ai contenuti dell'art. 33 della legge n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni ed appare idoneo a limitare ed orientare l'attività edificatoria privata nel rispetto delle leggi vigenti in materia di edilizia.
Riguardo ad alcuni articoli si ritiene necessario introdurre le seguenti prescrizioni in base alla legislazione vigente e nel rispetto di quanto sopra considerato:
-  Art. 8 - lavori eseguibili con autorizzazione: occorre integrare detto articolo aggiungendo che la documentazione a supporto dell'autorizzazione, quali scavo di pozzi, sbancamenti ed opere di rinterro in zona agricola che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, dovranno essere supportate da uno studio geologico;
-  Art. 13 - richiesta di concessione edilizia e relativa documentazione: occorre integrare detto articolo aggiungendo che la richiesta di concessione edilizia deve avere a supporto uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia per quanto riguarda la stabilità del sito, sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi e con la loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idro-geologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977;
-  Art. 87/B - adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti - occorre cassare da "I piani di lottizzazione ricadenti nella zona BCS..." fino a "norme di attuazione".
9.0 - Osservazioni ed opposizioni
Riguardo alle osservazioni ed opposizioni avverso lo strumento urbanistico in argomento, numerate in base all'elenco predisposto dal comune, si propongono le seguenti determinazioni:
-  Osservazioni e/o opposizioni nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 49, 50: non vengono accolte in conformità alle deduzioni del progettista;
-  Osservazioni e/o opposizioni nn. 5, 6, 10, 26, 41, 45: vengono accolte in conformità alle deduzioni del progettista;
-  Osservazione n. 9: viene esitata in conformità alle deduzioni del progettista il quale la rinvia alle determinazioni dell'A.G.;
-  Osservazione n. 17: viene accolta in conformità alle deduzioni del progettista con la precisazione che il cambio di destinazione urbanistica a zona territoriale omogenea E concerne l'area, di cui alle particelle menzionate, esterna al perimetro del parco suburbano;
-  Osservazioni nn. 18 e 43: non vengono accolte in conformità a quanto considerato al punto 3.7;
-  Osservazione n. 27: viene condiviso quanto espresso dal progettista in merito alla realizzazione della strada;
-  Osservazione n. 29: viene accolto il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea F3b a zona edificabile limitatamente all'area, su cui insiste il fabbricato relativo alla C.E. in sanatoria n. 3/96, che deve essere classificata zona territoriale omogenea C;
-  Osservazione n. 32: viene accolta, in analogia all'osservazione n. 17, limitatamente al cambio di destinazione da zona territoriale omogenea E2 a zona territoriale omogenea E per le aree ricadenti all'esterno del perimetro del parco suburbano;
-  Osservazione n. 34: viene accolta in conformità alle deduzioni del progettista con la prescrizione di cui al punto 3.7;
-  Osservazione n. 38: viene accolta limitatamente alla modifica dell'art. 18.6 delle N.A. in conformità alle deduzioni del progettista;
-  Osservazione n. 44: non viene accolta in conformità a quanto considerato al punto 3.4;
-  Osservazione n. 46: trattasi della trasmissione delle concessioni edilizie rilasciate tra la data di presentazione del piano regolatore generale a quella della sua adozione, nonché precisazioni dell'A.C., relativa al tracciato dell'elettrodotto e del metanodotto, fatte proprie dal progettista;
-  Osservazioni pervenute direttamente all'A.R.T.A.:
-  ditta Testa Giovanni Francesco; ditta Randisi Francesco ed altri; ditta Cavalli Michele ed altri: non vengono accolte rispettivamente come le medesime osservazioni n. 31, n. 33 e n. 48;
-  ditta Giuffrida Gaetano e ditta D'Agata Carmelo: si reputa opportuno che il comune comunichi il proprio avviso in sede di controdeduzione.
Per quanto sopra esposto, si propone che il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera commissariale n.2/1999, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni dell'ufficio del Genio civile di cui ai pareri n.6948-9642/98 e n.29738/1999 e dell'Ente Parco dell'Etna di cui al parere n.1/1999 nonchè nel rispetto delle superiori considerazioni, previa l'adozione delle controdeduzioni di cui all'art.4, comma VI, legge regionale n.71/78 e fatto salvo il parere del consiglio regionale dell'urbanistica";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 311 del 7 settembre 2000, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ritenuta condivisibile la proposta di parere della DRU-Gruppo 28° n. 4 del 19 giugno 2000, con cui lo strumento urbanistico di Viagrande, adottato dal commissario ad acta con atto n. 2 del 2 marzo 1999, è ritenuto meritevole di approvazione con prescrizioni;
Ritenuto necessario aggiungere alla proposta di parere all'ufficio le seguenti precisazioni e prescrizioni di seguito riportate con riferimento ai relativi punti delle considerazioni del predetto parere:
-  al punto 3.1 - zona A aggiungere: "interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 potranno riguardare, eccezionalmente, solo le parti interne di singole unità edilizie, laddove siano indispensabili ai fini del rinnovamento funzionale delle suddette unità e solo nell'ottica del recupero di elementi tipologici e formali alterati che deve, comunque, rispettare le tipologie caratteristiche del centro storico, previo parere della Soprintendenza, con esclusione della demolizione e sostituzione edilizia.";
-  al punto 3.2 - zona As aggiungere: "saranno ammessi interventi edilizi che per tipologie e caratteristiche architettoniche siano compatibili con l'organismo edilizio da salvaguardare.";
- al punto 4.0 - prescrizioni esecutive aggiungere: "relativamente alle prescrizioni esecutive della zona D artigianale che si condividono si ritiene opportuno precisare che le caratteristiche architettoniche dovranno rispettare sia i materiali della tradizione locale con specifico uso della pietra locale sia il linguaggio formale, che richiami quello dell'architettura dei luoghi. Particolare attenzione, propedeutica alla realizzazione dell'intero impianto, dovrà essere rivolta alla progettazione del verde e del contesto ambientale prevedendo il mantenimento dei terrazzamenti ivi presenti.";
- al punto 5.0 - viabilità aggiungere: "relativamente alla viabilità esistente confermata nel piano, con pavimentazione in basolato e delimitata da muri a secco, si ritiene necessario prevederne il mantenimento con interventi di restauro conservativo al fine di tutelarne le valenze paesaggistiche.";
- al punto 7.0 - norme di attuazione aggiungere:
"-  art. 37.5 - F.4 attrezzature di interesse collettivo a gestione privata: relativamente agli indici di zona delle attrezzature sociali e/o sanitarie si prescrive If max pari a 2,00 mc./mq. ed H max m. 7,00;
-  art. 39.7 - vincolo di rispetto torrenti: a priscindere dalle indicazioni nelle tavole grafiche del piano delle fasce di tutela paesaggistica, sui corsi d'acqua iscritti per legge valgono le disposizioni della legge n. 431/85. Inoltre per una fascia di almeno 10 m. dalle relative sponde o piede degli argini sono consentiti interventi di rinaturalizzazione.";
Ritenuto altresì di prescrivere, relativamente alla zona F.4 attrezzature di interesse collettivo a gestione privata localizzata tra via Garibaldi ed il torrente Lavinaio, che la previsione di eventuali manufatti edilizi deve essere limitata nella parte di zona ove insistono le preesistenze, ubicate verso l'asse stradale, ciò al fine di preservare l'area di rilevante interesse paesaggistico caratterizzata dalla presenza di numerosi terrazzamenti; per tutto quanto sopra esposto, si esprime parere che il piano regolatore generale del comune di Viagrande, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato dal commissario ad acta con atto n. 2 del 2 marzo 1999, sia meritevole di approvazione in conformità alla proposta dell'ufficio n. 4 del 19 giugno 2000, che è parte integrante del presente voto, con le precisazioni e prescrizioni sopra riportate.
Le osservazioni ed opposizioni sono determinate in conformità alla proposta dell'ufficio.";
Vista la nota assessoriale prot. n. 53918 del 2 novembre 2000 con la quale, nel condividere il suddetto voto, è stato richiesto al comune di Viagrande, ai sensi del 5° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, di adottare le controdeduzioni al voto del consiglio regionale dell'urbanistica n. 311 del 2 novembre 2000;
Vista la delibera n. 67 del 13 dicembre 2000, divenuta esecutiva nei termini di legge, con la quale il consiglio comunale di Viagrande ha controdedotto alle determinazioni assessoriali di cui al parere del consiglio regionale dell'urbanistica reso con il volto n. 311 del 7 settembre 2000;
Vista la nota prot. 65 del 14 febbraio 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXVIII/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi - pervenuti a questo Assessorato con il foglio prot. 17078 del 14 dicembre 2000, la proposta di parere n. 2 del 14 febbraio 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso: con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 311 del 7 settembre 2000 è stato approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera commissariale n. 2 del 2 marzo 1999, in conformità alla proposta di questo gruppo di lavoro n. 4 del 19 giugno 2000 che ne è parte integrante, con precisazioni e prescrizioni riportate nel voto stesso.
Il succitato voto è stato condiviso integralmente con provvedimento assessoriale prot. n. 53918 del 2 novembre 2000, notificato al comune di che trattasi ai sensi dell'art. 4, comma V, legge regionale n. 71/1978.
Con atto consiliare n. 67 del 13 dicembre 2000, il consiglio comunale di Viagrande ha deliberato di dare mandato all'ufficio tecnico comunale di predisporre le controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 311/2000.
Con nota prot. gen. 17078 del 14 dicembre 2000, il comune di Viagrande ha trasmesso la delibera consiliare n. 67/2000 succitata e la relazione dell'ufficio tecnico comunale prot. n. 238/2000 con allegata planimetria di zonizzazione.
Le prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 311/2000 interessano le zone territoriali omogenee A, AS, B2, B3, B4, BCS1, BCS2, C2, C3, C4, E1, F3c, G con la relativa normativa, il regolamento edilizio e la viabilità.
Il comune ha espresso le proprie controdeduzioni su quanto di seguito riportato.
2.0  - Zonizzazione.
2.1  - Zona A. L'ufficio tecnico comunale propone di confermare l'intervento edilizio di cui alla lett. d) dell'art. 20, legge regionale n. 71/1978, anche nella considerazione che, in alcuni casi, risulterebbe impossibile l'adeguamento antisismico previsto dalla normativa vigente.
2.2 - Zona AS. L'ufficio tecnico comunale propone il mantenimento della previsione urbanistica, così come è normata dal piano regolatore generale.
2.3 - Sottozone B2, B3, B4. Dall'analisi del territorio comunale e della sua rappresentazione di cui all'elaborato planimetrico di zonizzazione su base aerofotogrammetrica, l'ufficio tecnico comunale propone il mantenimento delle previsioni urbanistiche di che trattasi adducendo come motivazione che, sebbene il rapporto di copertura risulti inferiore a 12,5% e la densità territoriale inferiore a 1,5 mc/mq, le stesse risultano urbanizzate o parzialmente urbanizzate per cui l'edificazione dei lotti residui è attuabile attraverso singole concessioni edilizie.
2.4 - Sottozone BCS1, BCS2. L'ufficio tecnico comunale propone la conferma dell'art. 23 delle N.A. e di conseguenza il mantenimento delle previsioni urbanistiche delle sottozone succitate.
2.5 - Sottozone C2, C3, C4. L'ufficio tecnico comunale, alla luce dell'analisi condotta in fase di controdeduzioni sulla base dei dati censimentali relativi al periodo 20 ottobre 1991 - 31 ottobre 2000, riscontra un incremento di popolazione pari a 807 unità corrispondente al 15% che, rapportato al ventennio, porterebbe ad un incremento demografico di oltre il 30% superiore del 10% rispetto a quello previsto dal dimensionamento del piano. Nella superiore analisi viene dimostrato che il dato relativo ai vani non occupati disponibili al 1991 è pari a 510 stanze. Le suddette aree risultano ubicate all'interno del perimetro urbano e quasi tutte già classificate zone C dal piano di fabbricazione; inoltre le medesime aree sono interessate, per la maggior parte, da piani di lottizzazione le cui opere sono in corso o in fase di ultimazione o del tutto ultimate.
Per quanto sopra, si propone il mantenimento delle suindicate previsioni urbanistiche del piano in argomento.
2.6 - Sottozona E1. A seguito dell'antropizzazione del territorio comunale, l'ufficio tecnico comunale propone il mantenimento della previsione urbanistica, così come è normata dal piano regolatore generale, con indice fondiario di 0.10 mc/mq.
2.7 - Zona F3c. L'ufficio tecnico comunale propone il mantenimento della previsione urbanistica con la relativa normativa.
2.8 - Osservazioni ed opposizioni.
Ditta D'Agata Carmelo. Il comune in oggetto, a seguito del provvedimento assessoriale prot. n. 53918 del 2 novembre 2000, propone di ridurre l'area destinata ad attrezzatura religiosa, inserendo gli edifici esistenti in zona E verde agricolo.
Ditta Giuffrida Gaetano. Il comune non ha preso in esame la suddetta osservazione che è relativa alla perimetrazione della zona A lungo la via Vittorio Emanuele e pertanto la stessa non è stata visualizzata nell'elaborato planimetrico relativo alle controdeduzioni.
Ditta Randisi Francesco e altri - ditta Ardizzoni Carlo. Dette osservazioni, trasmesse con nota comunale prot. gen. n. 17078/2000 sopra citata, riguardano le medesime fattispecie di cui alle osservazioni indicate, rispettivamente, ai nn. 33 e 42 dell'elenco presentato a questo Assessorato per l'esame del piano regolatore generale.
2.9 - Norme di attuazione, regolamento edilizio ed osservazioni e/o opposizioni.
L'ufficio tecnico comunale propone, in generale, che la normativa relativa alle N.A. ed al regolamento edilizio nonché le determinazioni inerenti le osservazioni ed opposizioni debbano essere riviste in base alle prescrizioni e direttive impartite dal consiglio comunale senza introdurre nuovi elementi di valutazione.
Considerato
Relativamente al punto 2.1. In merito agli interventi consentiti si conferma quanto espresso nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 311/2000; in ogni caso l'intervento edilizio di cui alla lettera d) dell'art. 20 legge regionale n. 71/1978 non esclude l'adeguamento antisismico.
Relativamente al punto 2.2. Si conferma quanto espresso nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 311/2000 in quanto la fascia di rispetto pari a m. 100, attorno alle strutture edilizie esterne al centro abitato di particolare interesse storico e/o di pregio ambientale-architettonico, è prescrizione particolare di natura urbanistica finalizzata ad orientare l'attività edilizia nel rispetto della salvaguardia degli immobili ricadenti nella zona di che trattasi.
Relativamente al punto 2.3. Si ritiene di non potere condividere le controdeduzioni comunali in quanto le suddette zone, per la stessa ammissione dell'ufficio tecnico comunale, in linea di massima, non hanno le caratteristiche di zona B; pertanto le stesse sono da classificare zone C con il mantenimento degli indici fondiari e dell'altezza massima già previsti per le zone B2 - B3 - B4 e da attuare mediante il piano particolareggiato o il piano di lottizzazione. Eccezionalmente, l'amministrazione comunale potrà valutare casi in cui la redazione del piano attuativo si renda non necessaria stante l'esiguità del lotto e sempre che risultino realizzate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, subordinando la concessione edilizia alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondo i parametri di cui alla legge n. 10/1977.
Relativamente al punto 2.4. Si ritiene di non potere condividere le controdeduzioni comunali poiché le sottozone suddette non avendo i requisiti di zona B sono da classificare zone C stagionali con il mantenimento degli indici fondiari e dell'altezza massima previsti per le sottozone suindicate e con l'obbligo dell'attuazione mediante piani attuativi. Eccezionalmente, in analogia a quanto disposto al punto 2.3, la possibilità di applicare il disposto di cui all'art. 23 delle N.A. potrà essere valutata dallcomunale nel caso in cui si reputi non idonea la redazione dei piani attuativi per lotti residui esigui e sempre che risultino realizzate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria subordinatamente alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, tenuto conto, comunque, di quanto previsto dal D.I. n. 1444 del 2 aprile 1968.
Relativamente al punto 2.5. Valutate le motivazioni contenute nella relazione dell'ufficio tecnico comunale, si ritiene di condividere le controdeduzioni comunali.
Pertanto, le suddette zone C condivise sono da attuare mediante prescrizioni esecutive, così come previsto dal progetto di piano.
Relativamente al punto 2.6. Per detta sottozona si conferma quanto prescritto con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 311/2000; in ogni caso, non viene dimostrato, da parte dell'ufficio tecnico comunale, il frazionamento delle proprietà che potrebbe, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/1968, autorizzare insediamenti da considerare come zone C.
Relativamente al punto 2.7. Si ribadisce quanto espresso con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 311/2000.
Relativamente al punto 2.8.
Ditta D'Agata Carmelo. Per detta osservazione si condividono le controdeduzioni comunali.
Ditta Giuffrida Gaetano. L'osservazione in argomento non viene accolta in relazione alle considerazioni espresse, per la zona A, nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 311/2000.
Ditta Randisi Francesco ed altri - ditta Ardizzoni Carlo.
Dall'esame dell'integrazione all'osservazione della ditta Randisi Francesco ed altri, formulata in sede di controdeduzioni, si ritiene di confermare quanto contenuto nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 311/2000 con la precisazione che occorre eliminare la zona F0 destinata alla protezione civile e la relativa fascia di rispetto poiché ricadente, per una parte considerevole, in zona soggetta a vincolo cimiteriale. Detta zona deve essere classificata zona territoriale omogenea E verde agricolo.
Il comune, ove lo ritenesse opportuno, dovrà provvedere, mediante apposita variante urbanistica, alla localizzazione di una nuova area da destinare alla protezione civile.
Per l'osservazione della ditta Ardizzoni Carlo, si ribadisce quanto espresso con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 311/2000 salvo la rideterminazione della fascia di rispetto visualizzata nell'elaborato planimetrico relativo alle controdeduzioni comunali, ai sensi della legge regionale n. 13/1999, di cui alla nota, datata 11 dicembre 2000, a firma dell'agronomo. In detta nota si evince che sono state mantenute le aree boschive denominate A1, A2, A3, A4, A6 eccetto l'area A5 poiché non rientrante nei parametri minimi stabiliti dalla legge regionale n. 13/1999.
Relativamente al punto 2.9. Per quanto concerne le norme di attuazione si ribadisce il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 311/2000 salvo quanto contenuto nelle considerazioni della presente proposta di parere di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5.
Per quanto riguarda il regolamento edilizio si ribadisce il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 311/2000 ad eccezione di quanto considerato relativamente all'art. 87/B adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti che deve essere formulato in aderenza alle considerazioni della presente proposta di parere di cui al punto 2.4.
Per le rimanenti osservazioni ed opposizioni si reitera quanto già espresso con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 311/2000.
Nel senso su esposto è la proposta di parere formulata da questo gruppo di lavoro.";
Visto il parere del consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 418 del 3 maggio 2001, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ritenuto di condividere in linea di massima la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto;
Considerato che nel corso della discussione sono emersi ulteriori elementi di valutazione che formano oggetto delle seguenti precisazioni ed integrazioni:
Sottozone C2, C3, C4
Pur condividendo in linea di massima le controdeduzioni comunali sul punto, si ritiene che non sia stata adeguatamente considerata la residua capacità insediativa delle ex zone B2, B3 e B4, da classificare come zone di espansione C, con il risultato, quindi, di un eccesso dimensionale del piano.
Al fine di assicurare un migliore equilibrio dimensionale del piano, senza sconvolgerne i criteri insediativi, si reputa necessario attenuare, almeno, il carico insediativo delle zone d'espansione abbassando l'indice di densità edilizia fondiaria delle zone C2 a 0,50 mc./mq., con beneficio sull'assetto urbanistico e paesaggistico del territorio. In conseguenza le prescrizioni esecutive relative alle predette zone C2 vanno adeguate al predetto indice di densità edilizia fondiaria.
Sottozona E1
In conformità alla proposta dell'ufficio non si condividono le controdeduzioni comunali sul punto, per cui si conferma il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 311/2000. Va ulteriormente precisato che la valenza ambientale del territorio comunale, riconosciuta da apposito vincolo paesaggistico dei beni culturali ed ambientali, esclude ulteriori ingiustificate espansioni edilizie nel verde agricolo, che vanno, inevitabilmente, a detrimento del patrimonio naturale e ambientale e in danno del valore paesaggistico tutelato.
Osservazioni e opposizioni
-  Osservazione ditta Ardizzoni Carlo per errata determinazione di area boschiva riportata nello studio agricolo forestale, supportata da relazione tecnica forestale.
A seguito di accertamento sopralluogo, il consulente esperto del Consiglio regionale dell'urbanistica in materia agricolo-forestale prof. Giuseppe Asciuto, con relazione datata 30 aprile 2001, che si allega al presente voto e che si condivide, ha proposto di accogliere l'osservazione in argomento, ritenuta nella fattispecie la insussistenza delle condizioni di area boschiva ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 13/99.
-  Osservazione ditta Scuderi Salvatore, trasmessa al Consiglio regionale dell'urbanistica, con nota del gruppo 28°, prot. n. 69 del 19 febbraio 2001.
Si prende atto di quanto specificato nella predetta nota di gruppo, confermandosi quanto già espresso con il precedente voto n. 311/2000, nel senso che l'osservazione è stata accolta in conformità alle deduzioni del progettista e limitatamente ad una fascia di metri 100 circa dalla via della Regione con la modifica da zona E a E1 nel rispetto, però, dell'indice di densità edilizia fondiaria massimo di 0,03 mc./mq.
-  Osservazione della LIPU di Catania, prot. n. 69/2000 del 18 dicembre 2000.
L'osservazione è pervenuta fuori termine e non è stata oggetto di controdeduzioni da parte del consiglio comunale.
Si ritiene che l'esistenza del bosco nell'area oggetto dell'osservazione non sia stata dimostrata, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 13/99; tuttavia l'interesse vegetazionale dell'area può essere convenientemente valutato dall'amministrazione comunale di Viagrande, come risorsa da non sprecare ma da salvaguardare, mediante un'attenta progettazione degli interventi previsti nel piano che tenga conto dello stato dei luoghi.
Programmazione urbanistica commerciale, legge regionale n. 28/99 e D.P.R.S. 11 luglio 2000
Il piano, poiché è stato adottato nel marzo 1999, non può risultare adeguato ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, emanati successivamente con D.P.R.S. 11 luglio 2000, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
Allo stato il comune non risulta abbia provveduto all'adeguamento del piano con apposita deliberazione consiliare di modifica, ai sensi del predetto art. 5, comma 7.
Relativamente al settore commerciale il piano regolatore generale in oggetto detta disposizioni nell'ambito delle norme di attuazione delle zone territoriali omogenee. In merito si ritiene, tuttavia, che le analisi prodotte con il piano regolatore generale, così come le previsioni di piano e la normativa di riferimento, dovranno essere integrate sulla base delle direttive di cui al D.P.R.S. datato 11 luglio 2000, mediante apposita variante urbanistica. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva articolata per zone territoriali omogenee con la corrispondente normativa di riferimento, contenente disposizioni riferite al settore commerciale.
-  Zona territoriale omogenea: A; articolo N.A.: 17.2. Normativa: la destinazione residenziale, si intende comprensiva delle attività commerciali di vendita al dettaglio e delle attività artigianali non nocive o moleste, purché inserite all'interno delle tipologie edilizie residenziali e con le caratteristiche e le attrezzature previste dalle vigenti norme di sicurezza ed antincendio.
-  Zone territoriali omogenee: B1, B2, B3, B4; articolo N.A.: 18.2. Normativa: la destinazione residenziale, si intende comprensiva delle attività commerciali di vendita al dettaglio e delle attività artigianali non nocive o moleste, purché inserite all'interno delle tipologie edilizie residenziali e con le caratteristiche e le attrezzature previste dalle vigenti norme di sicurezza ed antincendio.
-  Zone territoriali omogenee: C0, C1, C2, C3, C4; articolo N.A.: 26.1. Normativa: la destinazione residenziale, qualora non esplicitamente e diversamente specificato nelle norme delle singole sottozone, si intende comprensiva delle attività commerciali di vendita al dettaglio e delle attività artigianali non nocive o moleste, purché inserite all'interno delle tipologie edilizie residenziali e con le caratteristiche e le attrezzature previste dalle vigenti norme di sicurezza ed antincendio.
-  Zona territoriale omogenea: D; articolo N.A.: 32.1. Normativa: costruzione e installazioni di capannoni, laboratori, sili, depositi con destinazione artigianale, edifici destinati ad uffici al servizio diretto delle attività, abitazioni per il personale addetto; attrezzature di uso comune quali negozi, mense e servizi annessi, impianti sportivi e attrezzature in genere per il tempo libero.
Per quanto sopra, esprime parere che possa procedersi all'approvazione del piano regolatore generale, con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottato con deliberazione commissariale n. 2 del 2 marzo 1999, con l'introduzione delle prescrizioni discendenti dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 311 del 7 settembre 2000, salvo quanto considerato con il presente voto a seguito delle controdeduzioni deliberate dal consiglio comunale con atto n. 67 del 13 dicembre 2000.";
Vista la nota di questo Assessorato, prot. n. 38417 del 13 luglio 2001, con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, sono stati trasmessi, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, unitamente ai relativi allegati, i voti del consiglio regionale dell'urbanistica n. 311 del 7 settembre 2000 e n. 418 del 3 maggio 2001;
Vista la nota prot. n. 5457 del 4 ottobre 2001 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 57042 dell'8 ottobre 2001, con la quale, in relazione al piano regolatore generale del comune di Viagrande, sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99:
"...Omissis...
Relativamente ai seguenti artt. 17.2, 18.2, 26.1, delle norme di attuazione:
A)  inserire dopo "...comprensiva delle attività commerciali di vendita al dettaglio... " la frase "...delle tipologie vicinato, media e grande struttura...";
B)  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
C)  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000;
D)  prevedere l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche.";
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 311 del 7 settembre 2000 e n. 418 del 3 maggio 2001 e preso atto delle proposte contenute nella nota dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 5457 del 4 ottobre 2001, in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvato e reso esecutivo, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 311 del 7 settembre 2000 e n. 418 del 3 maggio 2001, nonché alle condi zioni contenute nelle note degli organi in premessa citati e con le modifiche relative alla programmazione commerciale di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca soprariportate, il piano regolatore generale con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Viagrande, adottati con delibera del commissario ad acta n. 2 del 2 marzo 1999.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 311 del 7 settembre 2000 e n. 418 del 3 maggio 2001.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 4 del 19 giugno 2000, resa dal gruppo XXVIII/D.R.U.;
 2)  voto n. 311 del 7 settembre 2000, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
 3)  proposta di parere n. 2 del 14 febbraio 2001, resa dal gruppo XXVIII/D.R.U.;
 4)  voto n. 418 del 3 maggio 2001, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
 5)  delibera del commissario ad acta n. 2 del 2 marzo 1999;
 6)  delibera del consiglio comunale n. 67 del 13 dicembre 2000;
 7)  parere dell'Ente Parco dell'Etna n. 1/99 del 4 gennaio 1999;
 8)  parere dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 5457 del 4 ottobre 2001;
 9)  relazione generale;
10)  norme di attuazione;
11)  regolamento edilizio;
12)  inquadramento territoriale, scala 1:25.000;
13)  quadro di unione zonizzazione, scala 1:5.000;
14)  zonizzazione - legenda;
15)  tav.  1  -  zonizzazione su base aerofotogrammetrica 1:2.000;
16)  tav.  2  -  zonizzazione su base aerofotogrammetrica 1:2.000;
17)  tav.  3  -  zonizzazione su base aerofotogrammetrica 1:2.000;
18)  tav.  4  -  zonizzazione su base aerofotogrammetrica 1:2.000;
19)  tav.  5  -  zonizzazione su base aerofotogrammetrica 1:2.000;
20)  tav.  6  -  zonizzazione su base aerofotogrammetrica 1:2.000;
21)  tav.  7  -  zonizzazione su base aerofotogrammetrica 1:2.000;
22)  nota integrativa relativa alle tav. di zonizzazione nn. 3, 4 e 5;
23)  tipi edilizi;
24)  aerofotogrammetria, scala 1:5.000;
25)  quadro di unione zonizzazione su mappa catastale, scala 1:5000;
26)  quadro di unione carta dei vincoli, scala 1:5.000.
Studio geologico generale
27)  relazione geologica;
28)  carta clivometrica, scala 1:10.000;
29)  carta geologica, scala 1:10.000;
30)  carta idrogeologica, scala 1:10.000;
31)  note aggiuntive alla relazione geologica;
32)  carta della pericolosità geologica, scala 1:25.000;
33)  carta litotecnica, scala 1:5.000;
34)  carta geologica, scala 1:2.000;
35)  carta clivometrica, scala 1:2.000;
36)  nota aggiuntiva alla relazione geologica del piano regolatore generale;
Studio agricolo forestale
37)  relazione introduttiva dello studio agricolo forestale;
38)  relazione di commento alla carta delle aree di espansione;
39)  relazione di commento alla carta della vegetazione e dell'uso del suolo;
40)  relazione di commento alla carta di stratificazione;
41)  (A)    carta di stratificazione del territorio;
42)  (B)    carta delle aree di espansione;
43)  (B1)  carta morfologica;
44)  (B2)  carta della vegetazione e dell'uso del suolo;
45)  (B3)  carta delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura;
46)  nota integrativa allo studio agricolo forestale;
47)  relazione di commento alla carta dei siti;
48)  carta dei siti.
Prescrizioni esecutive
49)  relazione tecnica;
50)  tav.  1  -  planimetrie delle prescrizioni esecutive, scala 1:2.000;
51)  tav.  2  -  planimetrie delle prescrizioni esecutive, scala 1:2.000;
52)  norme di attuazione delle zone omogenee destinate alla edilizia residenziale privata (C1, C2, C3, C4);
53)  norme di attuazione delle zone omogenee destinate alla edilizia residenziale pubblica (C0);
54)  norme di attuazione delle zone omogenee destinate ad attività produttive (zona artigianale D);
55)  previsione di spesa;
56)  planimetria di progetto su mappa catastale scala 1:1.000, planimetria di progetto su foto aerea scala 1:1.000 e profili regolatori scala 1:200, relativi alle zone omogenee C2/3, C2/4, C2/5, C2/6;
57)  planimetria servizi impiantistici a rete relativi alle zone omogenee C2/3, C2/4, C2/5, C2/6;
58)  planimetria di progetto su mappa catastale scala 1:1.000, planimetria di progetto su foto aerea scala 1:1.000 e profili regolatori scala 1:200, relativi alle zone omogenee C1/1, C1/2, C1/3, C1/4, C2/2;
59)  planimetria servizi impiantistici a rete relativi alle zone omogenee C1/1, C1/2, C1/3, C1/4, C2/2;
60)  planimetria di progetto su mappa catastale scala 1:1.000, planimetria di progetto su foto aerea scala 1:1.000 e profili regolatori scala 1:200, relativi alle zone omogenee C0/3, C0/4, C4/1;
61)  planimetria servizi impiantistici a rete relativi alle zone omogenee C4/1, C0/3, C0/4;
62)  planimetria di progetto su mappa catastale scala 1:1.000, planimetria di progetto su foto aerea scala 1:1.000 e profili regolatori scala 1:200, relativi alle zone omogenee C4/2, C4/5;
63)  planimetria servizi impiantistici a rete relativi alle zone omogenee C4/2, C4/5;
64)  planimetria di progetto su mappa catastale scala 1:1.000, planimetria di progetto su foto aerea scala 1:1.000 e profili regolatori scala 1:200, relativi alla zona omogenea C3/1;
65)  planimetria servizi impiantistici a rete relativi alla zona omogenea C3/1;
66)  planimetria di progetto su mappa catastale scala 1:1.000, planimetria di progetto su foto aerea scala 1:1.000 e profili regolatori scala 1:200, relativi alle zone omogenee C3/2, C4/6;
67)  planimetria servizi impiantistici a rete relativi alle zone omogenee C3/2, C4/6;
68)  planimetria di progetto su mappa catastale scala 1:1.000, planimetria di progetto su foto aerea scala 1:1.000 e profili regolatori scala 1:200, relativi alle zone omogenee C2/1, C3/3, C3/4, C0/7;
69)  planimetria servizi impiantistici a rete relativi alle zone omogenee C2/1, C3/3, C3/4, C0/7;
70)  planimetria di progetto su mappa catastale scala 1:1.000, planimetria di progetto su foto aerea scala 1:1.000 e profili regolatori scala 1:200, relativi alla zona omogenea C0/1;
71)  planimetria servizi impiantistici a rete relativi alla zona omogenea C0/1;
72)  planimetria di progetto su mappa catastale scala 1:1.000, planimetria di progetto su foto aerea scala 1:1.000 e profili regolatori scala 1:200, relativi alle zone omogenee C4/3, C4/4;
73)  planimetria servizi impiantistici a rete relativi alle zone omogenee C4/3, C4/4;
74)  planimetria di progetto su mappa catastale scala 1:1.000, planimetria di progetto su foto aerea scala 1:1.000 e profili regolatori scala 1:200, relativi alla zona omogenea C0/5;
75)  planimetria servizi impiantistici a rete, relativi alla zona omogenea C0/5;
76)  planimetria di progetto su mappa catastale scala 1:1.000, planimetria di progetto su base aerofotogrammetrica scala 1:1.000 e prospetti e sezioni trasversali scala 1:200, relativi alla zona artigianale;
77)  planimetria servizi impiantistici a rete relativi alla zona artigianale;
78)  particolari costruttivi.

Art. 4

Il comune di Viagrande dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni 10 ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 17 dicembre 2001.
  SCIMEMI 

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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