REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2002 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 dicembre 2001.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Priolo Gargallo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il foglio prot. n. 806 del 17 gennaio 2000, assunto al prot. n. 1205 del 7 febbraio 2000 di questo Assessorato, con il quale il comune di Priolo Gargallo ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, per l'approvazione di competenza gli atti e gli elaborati relativi alla revisione del piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Vista la delibera consiliare n. 34 del 13 maggio 1997, riscontrata favorevolmente dal Comitato regionale di controllo centrale nella seduta dell'8 luglio 1997 con decisione n. 7456/6947, con la quale è stato adottato, con modifiche, il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio del comune di Priolo Gargallo;
Viste le delibere consiliari, assunte in data 13 maggio 1997, nn. 35, 36, 37, 38, 39 e 40, riscontrate dal Comitato regionale di controllo centrale nella seduta dell'8 luglio 1997, rispettivamente ai nn. 7455/6948, 7453/6949, 7454/6950, 7457/6951, 7458/6952, 7459/6953, con le quali il consiglio comunale di Priolo Gargallo ha adottato le prescrizioni esecutive;
Vista la delibera n. 197 del 25 giugno 1998, riscontrata dal Comitato regionale di controllo - sezione provinciale, con decisione n. 5577/5394 del 30 luglio 1998, con la quale il commissario straordinario ha preso atto degli elaborati prodotti a seguito delle modifiche apportate al progetto di piano con la delibera consiliare n. 34 del 13 maggio 1997;
Vista la delibera n. 196 del 25 giugno 1998, riscontrata dal Comitato regionale di controllo - sezione provinciale, con decisione n. 5642/5443 del 30 luglio 1998, con la quale il commissario straordinario ha preso atto degli elaborati prodotti a seguito delle modifiche apportate al progetto di piano particolareggiato con la delibera consiliare n. 36 del 13 maggio 1997;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alle delibere consiliari n. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del 13 maggio 1997 e successive delibere commissariali di presa d'atto n. 196 e 197 del 25 giugno 1998;
Vista la certificazione datata 11 gennaio 2000 a firma del sindaco del comune di Priolo Gargallo, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché attestante la presenza di n. 37 osservazioni/opposizioni entro i termini di legge oltre a n. 5 presentate fuori termine;
Visto l'elenco, a firma del segretario generale, delle osservazioni/opposizioni prodotte avverso il piano, dal quale si rileva che fuori termine di legge risultano presentate n. 8 osservazioni;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relazione redatta dal progettista sulle medesime;
Viste le delibere n. 62 del 14 ottobre 1999 e n. 21 del 23 marzo 2000, con le quali il consiglo comunale di Priolo Gargallo ha controdedotto alle osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il piano in argomento;
Vista la nota prot. n. 17868/96 del 13 novembre 1996, con la quale l'ufficio del Genio civile di Siracusa, sullo strumento urbanistico in argomento, ha espresso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, parere favorevole a condizione;
Vista la nota prot. n. 178 del 25 settembre 2000, con la quale il gruppo di lavoro XXVII/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, la proposta di parere n. 57 del 21 settembre 2000, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
Aspetti procedurali
Sotto il profilo procedurale in linea di massima non si ha nulla da rilevare in quanto: l'adozione del piano regolatore generale con la deliberazione consiliare n. 34 del 13 maggio 1997 è avvenuta contestualmente all'adozione del regolamento edilizio ed in quanto sono state adottate con le deliberazioni nn. 35, 36, 37, 38, 39 e 40 tutte del 13 maggio 1997 le prescrizioni esecutive ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78.
Il progetto di piano è supportato dallo studio geologico ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81 e dallo studio agricolo-forestale, prescritto dall'art. 3 della legge regionale n. 15/91.
Sono state osservate le procedure di legge relative alla pubblicazione e di deposito del progetto di piano ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78.
Con deliberazioni consiliari n. 62 del 14 ottobre 1999 e n. 21 del 23 marzo 2000, sono state controdedotte le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano regolatore generale.
La compatibilità delle previsioni urbanistiche del piano con le condizioni geomorfologiche-geologiche del territorio comunale è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Siracusa ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 con parere favorevole.
Dimensionamento
Nella considerazione che il comune di Priolo Gargallo è stato istituito nel 1979, il progettista per l'analisi demografica si è riferito ad un arco temporale che va dal 1979 sino alla data della redazione del piano (1996) e dalla quale è emerso che la popolazione in questo periodo si è mantenuta costante, intorno a 11.400 abitanti.
Nel rilevare che sono stati realizzati circa il 40% dei 5.000 vani ipotizzati dal piano regolatore generale vigente, nel ventennio 1982-2000, colmando i fabbisogni residenziali regressi, nella redazione del nuovo strumento urbanistico, il progettista del piano regolatore generale ha confermato le previsioni di espansione residenziale prevista nel precedente piano.
Nella relazione allegata al piano in ordine alla ricettività dello stesso, risulta che nelle zone "A" "B" "B1" e "C" è previsto un insediamento di 15.000 abitanti, dei quali 11.500 già presenti e circa 3.500 è l'ipotetico incremento nel ventennio, lasciando intendere, pertanto, che quest'ultimo dato è il fabbisogno futuro di vani.
Nel merito si osserva che dai dati censimentali dell'ultimo decennio, il trend demografico è risultato vicino allo zero, così come peraltro si evince dai dati riportati nella stessa relazione tecnica del piano. Pertanto la programmata crescita demografica prevista di 15.000 abitanti al 2016 appare ridondante. Inoltre poiché dai dati I.S.T.A.T. del 1991 relativi al numero totale dei vani esistenti pari a 17.275, di cui 2.353 non occupati, è desumibile che parte del fabbisogno abitativo come sopra riportato, potrebbe essere soddisfatto dal patrimonio edilizio esistente e disponibile, si ritiene pertanto che le previsioni del nuovo piano regolatore generale del comune di Priolo Gargallo in esame devono essere ridimensionate al fine di evitare consumi territoriali non rispondenti alle reali esigenze.
Zonizzazione
Zona A
L'enucleazione della zona "A" all'interno del centro abitato, nonché la zona "A1/1" della barriera dei monti Climiti e l'individuazione di masserie e di beni archeologici, artistici, architettonici sparsi nel territorio come proposte dal piano regolatore generale, appare coerente con la specificità della struttura urbana, nonché con il valore architettonico-monumentale dai singoli manufatti. Pertanto si condivide la sopradetta enucleazione.
Zona B
In ordine alle perimetrazioni nel piano delle zone "B" e "B1" si ritiene che le stesse vengono condivise in quanto comprendono aree già quasi totalmente sature o finalizzate al completamento di aree a margine dell'agglomerato del centro urbano già urbanizzato.
Zona C
Preliminarmente si osserva che nelle tavole P2/2 di piano regolatore generale l'area identificata con campitura relativa alle zone "C" ed identificata come ex C3/3 non trova riscontro né nell'allegata legenda, né nelle norme tecniche di attuazione. Per quanto sopra rilevato, e per le considerazioni svolte sul dimensionamento la zona di cui sopra viene disattesa e la relativa area dovrà considerarsi zona "E" di verde agricolo.
Come precedentemente rilevato le zone "C" ad eccezione delle sottozone "CR" e "CA" di cui si esporrà più avanti, non sono altro che la riproposizione delle previsioni di aree di espansione del precedente strumento urbanistico, in parte attuate e tutte interessate da prescrizioni esecutive. In relazione a quanto osservato sul dimensionamento del piano, le zone di espansione residenziale dovranno essere opportunamente ridimensionate. Pertanto si ritiene che le sottozone "CP/4" - "CP/5" e "CP/10" e le relative viabilità interne, con prescrizioni attuative non attuate, debbano essere disattese e considerate zona "E" di verde agricolo, anche nella considerazione che nelle stesse insistono colture specializzate (uliveto).
Le sottozone "CR" , pur se finalizzate al riassetto di ambiti interessati da disordine edilizio, tuttavia, di fatto in relazione ai parametri edilizi adottati, consentono un ulteriore carico urbanistico, che alla luce delle considerazioni svolte in ordine al dimensionamento, non risulterebbe sostenibile. Pertanto le sottozone "CR" non si ritengono condivisibili e le relative aree dovranno considerarsi zone "E" di verde agricolo.
Per quanto riguarda la sottozona "CA" destinata ad insediamenti turistici alberghieri, si osserva che a supporto di tale previsione non è stata prodotta alcuna analisi in ordine alle presenze turistiche, ai fabbisogni, alla disponibilità di posti letto, alle attrezzature disponibili connesse allo sviluppo in termini di valorizzazione delle risorse naturali esistenti e alle emergenze ambientali. Inoltre appare inopportuna la localizzazione di tali aree per la ricettività di tipo turistica, in quanto circoscritta in un contesto territoriale caratterizzato da rilevanti complessi industriali che renderebbero vana l'attuazione o la funzionalità della stessa; pertanto, la sottozona "CA" non è condivisa e la relativa area viene classificata quale zona "E" di verde agricolo.
Zona D
Per quanto attiene alla zone "3D" produttive, il piano regolatore generale recepisce le previsioni del piano ASI, nonché gli strumenti attuativi delle piccole e medie industrie zone "D4" e le zone P.I.P. "D3" già approvate. Poiché i vincoli del piano ASI risultano decaduti, si ritiene che le aree classificate "D1" non ancora interessate da processi di urbanizzazione debbano allo stato attuale essere classificate zona "E" di verde agricolo. Per le zone "D4" e la zona "D3" il piano rimanda la specifica disciplina ai contenuti degli strumenti attuativi, che si ritiene debba essere riproposta quale normativa delle zone produttive che si ritengono come già detto condivisibili e pertanto da inserire nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.
Inoltre si ritiene condivisibile la specifica destinazione urbanistica della zona "D2" conferita alle singole attività produttive esistenti sparse nel territorio.
Per quanto riguarda la vasta previsione della zona "D5" per insediamenti a carattere commerciale, si rileva che la stessa non è suffragata dalle necessarie analisi tali da giustificarne l'ampia previsione. Si ritiene che le eventuali esigenze per tali iniziative possano essere soddisfatte nell'ambito del piano particolareggiato della zona "D4" nella quale sono previste aree per attività fieristica in cui risultano compatibili attività di tipo commerciale. Pertanto la zona "D5" è disattesa e la relativa area viene classificata zona "E" di verde agricolo, ad eccezione degli opifici esistenti e delle relative aree di pertinenza che devono intendersi classificate opportunamente zone "D2"
Zona E
Salvo quanto appresso osservato in ordine alle norme tecniche di attuazione e per quanto rilevato in premessa, le zone "E", "E1", "E2" si ritengono condivisibili.
Zona F - Attrezzature
In linea generale le zona "F" come proposte nelle tavole di piano, risultano condivisibili ad eccezione della vasta area a ridosso della linea ferrata destinata ad attrezzatura di interesse comune, in quanto sovradimensionata agli standards di legge e inoltre non risulta funzionale poiché la zona "CA" nelle considerazioni della presente proposta è stata disattesa.
Viabilità
Le previsioni riguardanti la viabilltà di piano vengono condivise, ad eccezione delle strade parallele alla ferrovia lungo i due lati della zona "CA", in quanto quest'ultima zona non viene condivisa nella presente proposta e poiché riproposizione di viabilltà esistente, ed inoltre non viene condivisa la strada tra le sottozone "CP/10" e "CP/4" - "CP/5" in quanto queste ultime non sono state ritenute condivisibili dalla presente proposta.
Fascia di rispetto cimiteriale
Dagli elaborati grafici del piano regolatore generale si riscontra una incompleta delimitazione della fascia di rispetto cimiteriale ed inoltre all'interno della stessa ricade una zona "D" e parzialmente una zona "B". Tali destinazioni in quest'area non possono condividersi in quanto nessuna nuova edificazione è consentita all'interno di tale fascia di rispetto. Il comune resta onerato di riportare nelle tavole di piano in scala 1:2.000 il perimetro completo della fascia di rispetto cimiteriale.
Prescrizioni esecutive
Esse riguardano esclusivamente il soddisfacimento dei fabbisogni residenziali. Le stesse sono condivise ad eccezione dei piani particolareggiati delle sottozone "CP/4" - "CP/5" e "CP/10" in quanto le sottozone interessate dagli stessi non sono state ritenute condivisibili nella presente proposta.
Norme di attuazione
Il D.M. 16 gennaio 1996, avente per oggetto "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche", prevale sulle disposizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione e nel regolamento edilizio annessi al piano regolatore generale.
Art. 13 punto 6, al 3° rigo aggiungere dopo la lettera d): "escluso la demolizione e ricostruzione";
Art. 17 comma 40 lett. C - Va cassata in quanto non prevista dalla vigente normativa urbanistica;
Art. 18 punto 4 lettera C - Va cassata in quanto non prevista dalla vigente normativa;
Art. 19 - Al punto 3 vanno cassate le lettere d), e), l), m) ed n) in relazione alle considerazioni svolte nella presante proposta in ordine rispettivamente alle sottozone "CP/4", "CP/5", "CP/10", "CR" e "CA";
Artt. 23, 24, 29, 30 e 31 - Vanno cassati per le stesse motivazioni sopra espresse per l'art. 19;
Art. 32 punto 2, lettera e) e art. 37 - Vengono cassati in quanto la sottozona "D5" non è stata condivisa;
Art. 34 - Sostituire il punto 3 con il seguente: il piano regolatore generale in queste zone si attua attraverso piano attuativo esteso a comparti urbanistici delimitati da zone territoriali omogenee e previsioni viarie;
Artt. 35 e 36 - Riportare la normativa relativa alla disciplina edilizia;
Art. 39 punto 3 - Va interamente uniformato ai contenuti dell'art. 15, lettera a) della legge regionale n. 78/76; inoltre occorre introdurre i seguenti parametri edilizi per la realizzazione delle costruzioni per il turismo balneare (bar, ristoranti, ecc.),
-  indice territoriale max: 0,20 mc/mq;
-  rapporto di copertura max: 1/30;
-  altezza max: 8 m.;
-  piani fuori terra max 2;
Art. 40 punto 2 - L'articolo dovrà essere adeguato ai contenuti dell'art. 6 della legge regionale n. 17/94;
Art. 40 punto 3 dalla lettera b) alla lettera h) - Viene cassato in quanto destinazioni d'uso non compatibili con la zona "E" di verde agricolo;
Art. 51 punti 3 e 4 - Sono cassati in quanto prevedono destinazioni non compatibili con la finalità dei parchi urbani e territoriali.
Regolamento edilizio
Art. 3 - Al paragrafo "Volume di un edificio" sostituire al terzultimo rigo le parole "per l'intero sviluppo all'interno dell'edificio" con "al di sopra delle linee di gronda"
Osservazioni ed opposizioni
Sulle osservazioni ed opposizioni si ritiene di determinarsi come segue:
-  nn. 3 (Aparo P.), 5 (Bordonaro G.), 7 (Salonia A.), 14 (Salonia A.), 26 (Ambrogio C.), 39 (Castrogiovanni L.), 41 (Cannarela D.) vengono accolte in conformità alle deduzioni svolte dal progettista del piano regolatore generale;
-  n. 37 (Santoro G.) fatte salve le considerazioni svolte in ordine al piano regolatore generale sulle aree interessate dai contenuti dell'osservazione, si ritiene di determinarsi in conformità alle deduzioni del progettista;
-  nn. 1 (Corallo F.), 2 (Bordonaro S.), 4 (Aparo A.), 6 (Sparti P. ed altri), 8 (Iannaccone M.), 10 (Radino M.), 11 (Daniele G.), 12 (Scaglione F.), 15 (Bugio S.), 16 (Ramondetta S. e Palminteri A.), 17 (Lizzio L.), 20 (Asinelle S.), 21 (Curale M.), 22 (Curale M.), 23 (Pugliares V. e Giampiccolo G.), 29 (Lombardo P.), 31 (Birritteri M. e Cavarra S.), 32 (Tinè G.), 33 (Lombardo G.), 34 (P. S. T Costruzioni), 35 (Gargallo T. ed altri), 36 (Fiducia G.), 38 (Scevola R.), 45 (Cappello S.) non si ritengono accoglibili in conformità alle deduzioni svolte dal progettista del piano regolatore generale;
-  nn. 9 (Guzzardi S. e Di Pietro S.), 13 (Motta R.) in difformità del parere del progettista, non si ritengono di potersi accogliere in quanto la richiesta di cambio di destinazione d'uso non è finalizzata al raggiungimento di esigenze della collettività;
-  nn. 18 (Coppa S. ed altri), 27 (Lombardo P. e P.), 30 (Lombardo P.) non si ritengono accoglibili in conformità alle deduzioni del progettista nonché in relazione alle considerazioni sulle zone "CR" nella presente proposta. Inoltre su quanto rilevato dall'osservazione n. 30 in ordine alla diversa campitura tra le tavv. P1 e P2/2, si rimanda alle considerazioni sulle zone "E" di verde agricolo;
-  nn. 31 (Birritteri M. e Cavarra S.), 32 (Tionè G.) non si accolgono in quanto interessano la zona "C3/3", che nelle considerazioni contenute nella presente proposta è stata disattesa;
-  n. 44 (P.S.T. Costruzioni) non viene accolta in quanto la individuazione delle zone "D2" dettate da specifiche caratteristiche derivanti dalla presenza di insediamenti di piccole industrie e laboratori artigianali non risulta compatibile con la previsione, nelle medesime, di una destinazione a servizi a carattere turistico-alberghiero;
-  nn. 24 (La Rosa P.), 25 (Motta S.), 28 (Tionè G. e Matarazzo B.) non vengono esaminate in quanto relative ad aree le cui destinazioni di zona sono state disattese dalla presente proposta;
-  n. 40 (ufficio tecnico comunale) i punti 1, 2, 4, 5 e 6 contengono osservazioni sulle prescrizioni esecutive relativamente ad inesattezze di parametri edilizi (rapporto di copertura) adottati e di precisazioni che non consentono a questo gruppo di poter formulare deduzioni sulle medesime in quanto di natura troppo generica, né il parere favorevole, reso dal progettista, consente una maggiore specificazione. Le sopra esposte considerazioni valgono anche per il punto 3 sulle quali non si possono assumere alcune determinazioni in merito;
-  nn. 19 (Lombardo S. ed altri), 42 (Barbagallo S.), 43 (Caramma F.) non viene presa nessuna determinazione per la mancata visualizzazione sulle planimetrie di piano regolatore generale.
Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato, propone che il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con modifiche dal consiglio comunale con le deliberazioni nn. 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 del 13 maggio 1997 e con successiva presa d'atto delle modifiche apportate sugli elaborati con deliberazioni del commissario straordinario nn. 196 e 197 del 25 giugno 1998, sia da ritenere meritevole di approvazione con prescrizioni e modifiche di cui ai sopra considerata della presente proposta.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 357 del 19 dicembre 2000, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che il parere del gruppo XXVII prot. n. 57 del 21 settembre 2000 contiene considerazioni sul piano che si ritengono in generale condivisibili, tuttavia si ritiene integrare il medesimo con la seguente prescrizione di natura strettamente geologica, raccomandazioni ai fini della tutela di natura paesaggistica e di prendere atto della sopravvenuta sentenza del TAR sezione staccata di Catania n. 553/2000 sul ricorso proposto dal Consorzio A.S.I. di Siracusa, di accoglimento dello stesso, ritenendosi pertanto vigente il piano dell'Area di sviluppo industriale di Siracusa in quanto si è formato il silenzio-assenso di cui al comma 19 della legge regionale n. 71/78.
Prescrizioni geologiche
Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88, come modificato dall'art. 21 del decreto legislativo n. 152/99, le aree di rispetto delle opere di captazione delle risorse idriche destinate all'uso idropotabile così come individuate nel piano, in assenza di apposito studio effettuato dalla Regione devono essere 200 metri, ed all'intemo dovranno essere vietate le attività e l'insediamento dei punti di pericolo ivi indicati al comma 1 e gli insediamenti residenziali e le relative opere di urbanizzazione dovranno essere subordinati alla disciplina di cui al successivo comma 2.
Pertanto le previsioni urbanistiche parzialmente ricadenti all'interno di tale fascia di rispetto dovranno essere disattese.
Infine, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà, per tutte le aree di piano, della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione; infatti, in coerenza alla vigente normativa secondo quanto confermato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia a riguardo alle condizioni di stabilità del sito sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977.
Lo studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85 quali scavi di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano sostanzialmente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere di particolare incidenza.
Raccomandazioni di natura paesaggistica
I palmenti, le masserie, l'architettura rurale in genere parzialmente già oggetto di censimento nel piano in esame, le aree archeologiche dovranno in futuro collegarsi come poli di attrazione ambientale e culturale; la costa, i torrenti in atto depauperati e cementificati, il parco delle saline, le aree archeologiche e i beni architettonici dovranno essere per prima cosa censiti e poi immessi in un progetto strategico di recupero e riqualificazione organica che costituisca la struttura portante della nuova compagine di Priolo.
In particolare si raccomanda per il futuro riassetto urbanistico, tenuto conto dell'attuale trend produttivo economico delle aree industriali, perseguire gli obiettivi del recupero delle aree dismesse, concentrando in poli funzionali gli impianti produttivi, dando via così ad una indispensabile opera di riconversione produttiva e bonifica dei suoli dei territori impegnati.
Per quanto attiene ai corsi d'acqua cementificati, si raccomanda di procedere alla rinaturalizzazione con ricostituzione spondale, anche in tratti in cui essi attraversano il territorio urbano consolidato, in modo da costituire elementi di riqualificazione ambientale, collegandosi con interventi di verde urbano e tecnologie di ingegneria naturalistica.
Per quanto precede, il Consiglio è del parere che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Priolo Gargallo, adottato con modifiche dal consiglio comunale con le deliberazioni nn. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del 13 maggio 1997 e con successiva presa d'atto dalle modifiche apportate sugli elaborati con deliberazioni del commissario straordinario nn. 196 e 197 del 25 giugno 1998, sia da ritenersi meritevole di approvazione con le modifiche, prescrizioni e stralci di cui alla proposta del gruppo XXVII n. 57 dal 21 settembre 2000 e delle raccomandazioni di natura paesaggistica e delle prescrizioni di cui sopra per quanto attiene agli aspetti strettamente geologici";
Vista la nota assessoriale prot. n. 8564 del 16 febbraio 2001, con la quale, nel condividere il suddetto voto, è stato richiesto al comune di Priolo Gargallo, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, di adottare le controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 357 del 19 dicembre 2000;
Vista la delibera n. 5 del 20 marzo 2001, con la quale il consiglio comunale di Priolo Gargallo ha controdedotto al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 357 del 19 dicembre 2000;
Vista la nota prot. 270 del 18 luglio 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXVII/D.R.U. del Dipartimento regionale dell'urbanistica di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 19 del 14 maggio 2001, resa ai sensi dell'art.68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis..
Premesso che
Le controdeduzioni presentate riconfermano il progetto di piano regolatore generale adottato con delibera consiliare n. 34 del 13 maggio 1997; esse si articolano principalmente sulle seguenti previsioni di piano che sono state oggetto di rilievi da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica:
1) zone "CP/4" - "CP/5" e "CP/10" - Si richiede la riconferma in quanto oggetto di legittime aspettative dei privati;
2) zona C identificata come ex C3/3 - propongono di assumere la stessa destinazione dei lotti limitrofi non condividendo la destinazione agricola sia per le dimensioni del comparto sia per le destinazioni vicine attribuite;
3) zona CA - pur ravvisando le perplessità rilevate dal Consiglio regionale dell'urbanistica ravvisano la necessità del mantenimento della destinazione non potendo privare l'intero territorio di strutture ricettive;
4) zone CR - richiedono il loro mantenimento con la motivazione che non può perdurare nel tempo il disordine esistente e che nel caso di destinazione agricola, non avrebbe alcuna decorosa sistemazione;
5) zona D5 - si richiede la riconferma in quanto la eliminazione della zona appare contrastare con le esigenze dell'ammistrazione comunale chiamata, peraltro, alla localizzazione di una zona commerciale per le grandi e medie strutture a norma dell'art. 6 della legge regionale n. 28/99;
6) zona Fic a ridosso della linea ferrata - non ritengono giustificata l'eliminazione in quanto utilizzabile a supporto ed a servizio di una zona destinata ad attrezzature portuali di cui al decreto n. 115/92;
7) viabilità - la parte eliminata contrasta con i programmi di protezione civile della legge n. 431/91 che ha già finanziato l'opera munita di progetto;
8) zona E - ritengono necessarie le previsioni d'insediamento di servizi nell'ambito della zona in quanto non specificatamente localizzate in altre aree del piano, né contrastano con le disposizioni di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78, come modificate dall'art. 6 della legge regionale n. 17/94.
Premesso quanto sopra, in ordine ai rispettivi punti delle controdeduzioni di cui alla delibera di consiglio comunale n. 5/2001, si propone quanto segue:
1) la richiesta non si ritiene accoglibile in quanto le considerazioni formulate dal Consiglio regionale dell'ur banistica sono state dettate da motivazioni di contenimento della capacità edificatoria del piano e specificatamente delle zone di espansione già previste nel piano precedente e non attuate;
2) non può essere accolta perché di natura generica;
3) nessuna analisi è stata presentata ai fini di una giustificazione sulla localizzazione nonché per un esatto dimensionamento della zona, pertanto si ritiene di riconfermare il parere reso;
4) le motivazioni a base della richiesta di riconferma delle zone appaiono non superare i rilievi osservati dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica riferiti al dimensionamento del piano, in quanto tali zone consentono un ulteriore carico urbanistico, pertanto la controdeduzione non è condivisibile;
5) si riconfermano le considerazioni del parere reso, stante che alla luce delle direttive ed indirizzi di programmazione commerciali dettate dal decreto presidenziale 11 luglio 2000, il comune dovrà predisporre appositi studi ed analisi ai fini della corretta programmazione urbanistica riferita a tale settore;
6) si ritiene di condividere la controdeduzione relativa alla richiesta di mantenimento della zona "Fic" in quanto la destinazione a supporto delle attrezzature portuali appare compatibile;   

7) per quanto attiene alla viabilità, sotto il profilo dell'assetto urbanistico, si riconferma il parere reso. Per i finanziamenti in corso ai fini di protezione civile, accertata la fattibilltà di opere stradali, il comune potrà sempre predisporre apposite varianti urbanistiche da sottoporre per l'approvazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
8) si riconferma il parere reso, in quanto la richiesta è in contrasto con la normativa che disciplina gli interventi nel verde agricolo.
Per quanto sopra premesso e deciso, questo gruppo XXVII propone di condividere la controdeduzione di cui al punto 6 relativa al mantenimento della zona "Fic" e di rigettare le rimanenti controdeduzioni formulate dal comune di Priolo Gargallo con deliberazione consiliare n. 5 del 20 marzo 2001.";
Vista la nota prot. n. 172 dell'11 giugno 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXVII/D.R.U. del Dipartimento regionale dell'urbanistica di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica l'integrazione alla proposta di parere n. 19 del 14 maggio 2001, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis....
In riferimento alla nota della Direzione regionale dell'urbanistica prot. 227 del 31 maggio 2001 di indirizzo per l'attività di competenza dei gruppi di lavoro di questo dipartimento connessa all'esame ed approvazione dei piani regolatori generali per l'acquisizione di "concerto" dell'Assessorato regionale della cooperazione prescritto dall'art. 5 comma ultimo della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e ad integrazione della proposta di parere n. 19 del 14 maggio 2001, questo gruppo, riguardo alla programmazione commerciale, rappresenta quanto segue:
Il piano regolatore generale del comune di Priolo Gergallo non risulta adeguato alle direttive ed indirizzi di programmazione commerciale in quanto adottato e trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'am biente precedentemente all'entrata in vigore del D.P.R.S. 11 luglio 2000. Sullo strumento urbanistico di che trattasi, questo Assessorato ha emesso provvedimento assessoriale prot. 8564 del 16 febbraio 2001 che ha condiviso integralmente il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 357 del 19 dicembre 2000, con il quale è stato ritenuto meritevole di approvazione con prescrizioni e modifiche. Tali prescrizioni, tra l'altro, hanno riguardato la zona D5 per insediamenti a carattere commerciale, disattesa in quanto la stessa non era suffragata dalle necessarie analisi tali da giustificarne l'ampia previsione. A seguito delle controdeduzioni comunali di cui alla delibera consiliare n. 5 del 20 marzo 2001, che richiedevano per la zona D5 la riconferma, questo gruppo, con la proposta di parere n. 19 del 14 maggio 2001, ha ritenuto per i motivi in essa contenuti di riconfermare le considerazioni del parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 357/2000. Tuttavia, relativamente al settore commerciale, il piano regolatore generale in oggetto detta disposizioni mediante la previsione di specifiche destinazioni d'uso in alcune delle zone omogenee condivise con il citato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 357 del 19 dicembre 2000, che di seguito sinteticamente si riportano nella tabella riassuntiva con la corrispondente normativa di riferimento.
Scheda riassuntiva
Zona territoriale omogenea A - Art. 13:
-  "progettare il restauro conservativo degli edifici esistenti e il risanamento igienico ed edilizio delle residenze e degli edifici destinati al commercio e all'artigianato";
-  "garantire la conservazione delle destinazioni d'uso attuali per quanto attiene alla residenza, al commercio e all'artigianato non nocivo";
-  "prevedere la possibilità di modificare le destinazioni d'uso di edifici e locali per usi pubblici ed attività sociali ed associative; subordinatamente per attività commerciali e artigianali per i piani terreni e per residenze per i piani superiori".
Zona territoriale omogenea B residenziale di completamento - Art. 17: Commercio al dettaglio.
Zona territoriale omogenea B1 residenziale di completamento - Art. 18: Commercio al dettaglio.
Zona territoriale omogenea C di espansione residenziale così suddivisa in sottozone:
-  CP/1 - Art. 20: Commercio al dettaglio;
-  CP/2 - Art. 21: Commercio al dettaglio;
-  CP/3 - Art. 22: Commercio al dettaglio;
-  CP/6 - Art. 25: Commercio al dettaglio;
- CP/7 - Art. 26: Commercio al dettaglio;
- CP/8 - Art. 27: Commercio al dettaglio;
- CP/9 - Art. 28: Commercio al dettaglio.
Zona territoriale omogenea D4 aree normate dal piano particolareggiato per l'insediamento delle piccole e medie industrie - Art. 36:
-  depositi e magazini per attività commerciale all'ingrosso;
-  locali per la commercializzazione e la distribuzione di materiale all'ingrosso.
Zona territoriale omogenea D6 per attrezzature portuali - Art. 38: locali per attività commerciale.
Zona territoriale omogenea Fic per attrezzature di interesse comune - Art. 46: attrezzature commerciali.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 428 del 14 giugno 2001, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Vista la proposta di parere dell'ufficio, con la quale si propone di condividere la controdeduzione relativa alla richiesta del Consiglio di mantenimento della zona "Fic" a ridosso della linea ferrata in quanto la destinazione a supporto delle attrezzature portuali appare compatibile;
Ritenuto che la proposta di parere n. 19 del 14 maggio 2001 resa dal gruppo di lavoro XXVII della D.R.U. per tutte quante le considerazioni in essa contenute possa ritenersi integralmente condivisibile;
Il Consiglio è del parere di condividere le controdeduzioni del comune di Priolo Gargallo limitatamente al mantenimento della zona "Fic" a ridosso della linea ferrata e di rigettare le rimanenti controdeduzioni formulate dal comune con deliberazione consiliare n. 5 del 20 marzo 2001, in conformità al parere reso dal gruppo 27° della D.R.U.";
Vista la nota assessoriale prot. n. 38417 del 13 giugno 2001, con la quale sono stati trasmessi, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, i voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 357 del 19 dicembre 2000 e n. 428 del 14 giugno 2001 con i relativi allegati, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 5 comma 7 della legge regionale n. 28/99;
Vista la nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 5625 del 9 ottobre 2001, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 58962 del 17 ottobre 2001, con la quale, ai sensi dell'art. 5 comma 7 della legge regionale n. 28/99, in relazione al piano regolatore generale del comune di Priolo Gargallo sono state formulate disposizioni riguardanti il settore commerciale, che di seguito si trascrivono:
"...Omissis...
Relativamente agli articoli 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28:
a) integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
b) in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
c) inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000;
d) prevedere l'individuazione della aree destinate al commercio su aree pubbliche.";
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 357 del 19 dicembre 2000 e n. 428 del 14 giugno 2001, e preso atto delle proposte contenute nella nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca prot. n. 5625 del 9 ottobre 2001 in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvato e reso esecutivo, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 357 del 19 dicembre 2000 e n. 428 del 14 giugno 2001, nonchè alle prescrizioni di cui alla nota dell'ufficio del Genio civile di Siracusa ed alle disposizioni di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in premessa richiamate, il piano regolatore generale con annesso il regolamento edilizio, le prescrizioni esecutive del comune di Priolo Gargallo, adottati con le delibere consiliari nn. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, del 13 maggio 1997 e con le successive delibere commissariali di presa d'atto n. 197 e 196 del 25 giugno 1998.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni, presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento, sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 357 del 19 dicembre 2000 e n. 428 del 14 giugno 2001.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
   1)  proposta di parere del gruppo XXVII/DRU n. 57 del 21 settembre 2000; 
   2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 357 del 19 dicembre 2000; 
   3)  proposta di parere del gruppo XXVII/DRU n. 19 del 14 maggio 2001; 
   4)  integrazione di cui alla nota prot. 172 dell'11 giugno 2001; 
   5)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 428 del 14 giugno 2001; 
   6)  nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 5625 del 9 ottobre 2001 
   7)  delibera del consiglio comunale n. 34 del 13 maggio 1997; 
   8)  delibera del consiglio comunale n. 35 del 13 maggio 1997; 
   9)  delibera del consiglio comunale n. 36 del 13 maggio 1997; 
 10)  delibera del consiglio comunale n. 37 del 13 maggio 1997; 
 11)  delibera del consiglio comunale n. 38 del 13 maggio 1997; 
 12)  delibera del consiglio comunale n. 39 del 13 maggio 1997; 
 13)  delibera del consiglio comunale n. 40 del 13 maggio 1997; 
 14)  delibera del commissario straordinario n. 196 del 25/6/98; 
 15)  delibera del commissaro straordinario n. 197 del 25/6/98; 
 16)  delibera del consiglio comunale n. 62 del 10 ottobre 1999; 
 17)  delibera del consiglio comunale n. 21 del 23 marzo 2000; 
 18)  delibera del consiglio comunale n. 5 del 20 marzo 2001; 

Piano regolatore generale
 19)  relazione generale; 
 20)  norme tecniche; 
 21)  regolamento edilizio; 
 22)  tav. 1 -  previsioni del P.T.C. degli Iblei - scala 1:2.000; 
 23)  tav. 2/1 -  stato di attuazione del piano regolatore generale vigente (territorio comunale) - scala 1:10:000; 
 24)  tav. 2/2 -  stato di attuazione del piano regolatore generale vigente (centro urbano) - scala 1:2.000; 
 25)  tav. 3 -  vincoli paesaggistico-ambientali - scala 1:10.000; 
 26)  tav. 4/1 -  preesistenze territoriali (industrie grandi adduttori) - scala 1:10.000; 
 27)  tav. 4/2 -  preesistenze territoriali (viabilità ed impianti tecnologici) - scala 1:10.000; 
 28)  tav. 5/1 -  viabilità e servizi esistenti nel centro urbano (zona centro) - scala 1:2.000; 
 29)  tav. 5/2 -  viabilità e servizi esistenti nel centro urbano (zona San Focà) - scala 1:2.000; 
 30)  tav. 5/3 -  viabilità e servizi esistenti nel centro urbano (area portuale) - scala 1:2.000; 
 31)  tav. 6 -  previsione piano A.S.I. - scala 1:2.000; 
 32)  tav. P/1 -  assetto del territorio - scala 1:10.000; 
 33)  tav. P2/1 -  zonizzazione centro urbano (zona centro) - scala 1:2.000; 
 34)  tav. P2/2 -  zonizzazione centro urbano (zona San Focà) - scala 1:2.000; 
 35)  tav. P2/3 -  zonizzazione centro urbano (zona portuale) - scala 1:2.000; 

P.P.A. CP/1 - CP/2 - CP/3
 36)  relazione tecnica comprendente norme tecniche e preventivo sommario di spesa ed elenco delle ditte da espropriare: 
 37)  tav. 0 -  stato di attuazione del piano regolatore generale vigente - scala 1:1.000; 
 38)  tav. 1 -  previsioni del piano regolatore generale vigente - scala 1:2.000; 
 39)  tav. 2 -  preesistenze territoriali - scala 1:1.000; 
 40)  tav. 3 -  orografia - scala 1:1.000; 
 41)  tav. 4 -  planimetria catastale delle aree interessate - scala 1:2.000; 
 42)  tav. P1 -  ipotesi di assetto urbano - scala 1:2.000; 
 43)  tav. P2 -  viabilità e servizi - scala 1:1.000; 
 44)  tav. P3 -  zonizzazione e lottizzazione - scala 1:1.000; 
 45)  tav. P4 -  planivolumetria - scala 1:1.000; 
 46)  tav. P5 -  profili urbanistici - scala 1:1.000; 
 47)  tav. P6 -  schema di rete idrica e fognante - scala 1:1.000; 
 48)  tav. P7 -  schema di rete elettrica e telefonica - scala 1:1.000; 
 49)  tav. P8 -  servizi stradali tipo; 
 50)  tav. P9 -  particolari costruttivi (rete fognante); 
 51)  tav. P10 -  particolari costruttivi (rete elettrica ed idrica); 
 52. tav. P11  -  tipologie edilizie - case isolate; 
 53)  tav. P11/a -  tipologie edilizie - case a schiera; 
 54)  tav. P12 -  piano particellare di esproprio - scala 1:2.000; 

P.P.A. CP/4 - CP/5
 55)  relazione tecnica comprendente norme tecniche e perventivo sommario di spesa ed elenco delle ditte da espropriare: 
 56)  tav. 0 -  stato di attuazione del piano regolatore generale vigente - scala 1:1.000; 
 57)  tav. 1 -  previsioni del piano regolatore generale vigente - scala 1: 2.000; 
 58)  tav. 2 -  preesistenze territoriali - scala 1:1.000 
 59)  tav. 3 -  orografia - scala 1:1.000; 
 60)  tav. 4 -  planimetria catastale delle aree interessate - scala 1:2.000; 
 61)  tav. P1 -  ipotesi di assetto urbano - scala 1:2.000 
 62)  tav. P2 -  viabilità e servizi - scala 1:1.000; 
 63)  tav. P3 -  zonizzazione e lottizzazione - scala 1:1.000; 
 64)  tav. P4 -  planivolumetria - scala 1:1.000; 
 65)  tav. P5 -  profili - scala 1:1.000; 
 66)  tav. P6 -  schema di rete idrica e fognante - scala 1:1.000; 
 67)  tav. P7 -  schema di rete elettrica e telefonica - scala 1:1.000; 
 68)  tav. P8 -  servizi stradali tipo; 
 69)  tav. P9 -  particolari costruttivi (rete fognante); 
 70)  tav. P10 -  particolari costruttivi (rete elettrica ed idrica); 
 71)  tav. P11 -  tipologie edilizie - case isolate; 
 72)  tav. P12 -  piano particellare di esproprio - scala 1:2.000; 

P.P.A. CP/6
 73)  relazione tecnica comprendente norme tecniche e perventivo sommario di spesa ed elenco delle ditte da espropriare: 
 74)  tav. 0 -  stato di attuazione del piano regolatore generale vigente - scala 1:1.000; 
 75)  tav. 1 -  previsioni del piano regolatore generale vigente - scala 1:2.000; 
 76)  tav. 2 -  preesistenze territoriali - scala 1:1.000; 
 77)  tav. 3 -  orografia - scala 1:1.000; 
 78)  tav. 4 -  planimetria catastale delle aree interessate - scala 1:2.000; 
 79)  tav. P1 -  ipotesi di assetto urbano - scala 1:2.000; 
 80)  tav. P2 -  viabilità e servizi - scala 1:1.000; 
 81)  tav. P3 -  zonizzazione e lottizzazione - scala 1:1.000; 
 82)  tav. P4 -  planivolumetria - scala 1:1.000; 
 83)  tav. P5 -  profili - scala 1:1.000; 
 84)  tav. P6 -  schema di rete idrica e fognante - scala 1:1.000; 
 85)  tav. P7 -  schema di rete elettrica e telefonica - scala 1:1.000; 
 86)  tav. P8 -  servizi stradali tipo; 
 87)  tav. P9 -  particolari costruttivi (rete fognante); 
 88)  tav. P10 -  particolari costruttivi (rete elettrica ed idrica); 
 89)  tav. P11 -  tipologie edilizie - case isolate; 
 90)  tav. P12 -  piano particellare di esproprio - scala 1:2.000; 

P.P.A. CP/7
 91)  relazione tecnica comprendente norme tecniche e perventivo sommario di spesa ed elenco delle ditte da espropriare: 
 92)  tav. 0 -  stato di attuazione del piano regolatore generale vigente - scala 1:1.000; 
 93)  tav. 1 -  previsioni del piano regolatore generale vigente - scala 1:2.000; 
 94)  tav. 2 -  preesistenze territoriali - scala 1:1.000 
 95)  tav. 3 -  orografia - scala 1:1.000; 
 96)  tav. 4 -  planimetria catastale delle aree interessate - scala 1:2.000; 
 97)  tav. P1 -  ipotesi di assetto urbano - scala 1:2.000 
 98)  tav. P2 -  viabilità e servizi - scala 1:1.000; 
 99)  tav. P3 -  zonizzazione e lottizzazione - scala 1:1.000; 
100)  tav. P4 -  planivolumetria - scala 1:1.000; 
101)  tav. P5 -  profili - scala 1:1.000; 
102)  tav. P6 -  schema di rete idrica e fognante - scala 1:1.000; 
103)  tav. P7 -  schema di rete elettrica e telefonica - scala 1:1.000; 
104)  tav. P8 -  servizi stradali tipo; 
105)  tav. P9 -  particolari costruttivi (rete fognante); 
106)  tav. P10 -  particolari costruttivi (rete elettrica ed idrica); 
107)  tav. P11 -  tipologie edilizie - case isolate; 
108)  tav. P12 -  piano particellare di esproprio - scala 1:2.000; 

P.P.A. CP/8
109)  Relazione tecnica comprendente norme tecniche e perventivo sommario di spesa ed elenco delle ditte da espropriare: 
110)  tav. 0 -  stato di attuazione del piano regolatore generale vigente - scala 1:1.000; 
111)  tav. 1 -  previsioni del piano regolatore generale vigente - scala 1:2.000; 
112)  tav. 2 -  preesistenze territoriali - scala 1:1.000 
113)  tav. 3 -  orografia - scala 1:1.000; 
114)  tav. 4 -  planimetria catastale delle aree interessate - scala 1:2.000; 
115)  tav. P1 -  ipotesi di assetto urbano - scala 1:2.000; 
116)  tav. P2 -  viabilità e servizi - scala 1:1.000; 
117)  tav. P3 -  zonizzazione e lottizzazione - scala 1:1.000; 
118)  tav. P4 -  planivolumetria - scala 1:1.000; 
119)  tav. P5 -  profili - scala 1:1.000; 
120)  tav. P6 -  schema di rete idrica e fognante - scala 1:1.000; 
121)  tav. P7 -  schema di rete elettrica e telefonica - scala 1:1.000; 
122)  tav. P8 -  servizi stradali tipo; 
123)  tav. P9 -  particolari costruttivi (rete fognante); 
124)  tav. P10 -  particolari costruttivi (rete elettrica ed idrica); 
125)  tav. P11 -  tipologie edilizie - case isolate; 
126)  tav. P12 -  piano particellare di esproprio - scala 1:2.000; 

P.P.A. CP/9
127)  Relazione tecnica comprendente norme tecniche e perventivo sommario di spesa ed elenco delle ditte da espropriare; 
128)  tav. 0 -  stato di attuazione del piano regolatore generale vigente - scala 1:1.000; 
129)  tav. 1 -  previsioni del P.R.G. vigente - scala 1:2.000; 
130)  tav. 2 -  preesistenze territoriali - scala 1:1.000; 
131)  tav. 3 -  orografia - scala 1:1.000; 
132)  tav. 4 -  pianimetria catastale delle aree interessate - scala 1:2.000; 
133)  tav. P1 -  ipotesi di assetto urbano - scala 1:2.000; 
134)  tav. P2 -  viabilità e servizi - scala 1:1.000; 
135)  tav. P3 -  zonizzazione e lottizzazione - scala 1:1.000; 
136)  tav. P4 -  planivolumetria - scala 1:1.000; 
137)  tav. P5 -  profili - scala 1:1.000; 
138)  tav. P6 -  schema di rete idrica e fognante - scala 1:1.000; 
139)  tav. P7 -  schema di rete elettrica e telefonica - scala 1:1.000; 
140)  tav. P8 -  servizi stradali tipo; 
141)  tav. P9 -  particolari costruttivi (rete fognante); 
142)  tav. P10 -  particolari costruttivi (rete elettrica ed idrica); 
143)  tav. P11 -  tipologie edilizie - case isolate; 
144)  tav. P12 -  piano particellare di esproprio - scala 1:2.000; 

Studio geologico generale
145)  relazione geologica; 
146)  profili geolitologici; 
147)  carta geologica - tav. 1 - scala 1:10.000: 
148)  carta geolitologica zona portuale - tav. 2a - scala 1:2.000; 
149)  carta geolitologica zona centro - tav. 2b1 - scala 1:2.000; 
150)  carta geolitologica zona centro - tav. 2b2 - scala 1:2.000; 
151)  carta geolitologica zona San Focà - tav. 2c1 - scala 1:2.000; 
152)  carta geolitologica zona San Focà - tav. 2c2 - scala 1:2.000; 
153)  carta litotecnica zona portuale - tav. 3a - scala 1:2.000; 
154)  carta litotecnica zona centro - tav. 3b1 - scala 1:2.000; 
155)  carta litotecnica zona centro - tav. 3b2 - scala 1:2.000; 
156)  carta litotecnica zona San Focà - tav. 3c1 - scala 1:2.000; 
157)  carta litotecnica zona San Focà - tav. 3c2 - scala 1:2.000; 
158)  carta della pericolosità sismica - zona portuale - tav. 4a - scala 1:2.000; 
159)  carta della pericolosità sismica zona centro - tav. 4b1 - scala 1:2.000; 
160)  carta della pericolosità sismica zona centro - tav. 4b2 - scala 1:2.000; 
161)  carta della pericolosità sismica zona San Focà - tav. 4c1 - scala 1:2.000; 
162)  carta della pericolosità sismica zona San Focà - tav. 4c2 - scala 1:2.000; 
163)  Studio geologico relativo alla revisione del piano particolareggiato della zona CP/9; 
164)  Studio geologico relativo alla revisione del piano particolareggiato della zona CP/8; 
165)  Studio geologico relativo alla revisione del piano particolareggiato della zona CP/7; 
166)  Studio geologico relativo alla revisione del piano particolareggiato della zona CP/6; 
167)  Studio geologico relativo alla revisione del piano particolareggiato della zona CP/4-CP/5; 
168)  Studio geologico relativo alla revisione del piano particolareggiato della zona CP/1-CP/2-CP/3; studio agricolo-forestale; 
169)  relazione tecnica; 
170)  studio fotografico; 
171)  carta delle unità di paesaggio - tav. 1 - scala 1:25.000; 
172)  carta delle unità di paesaggio - tav. 1.2 - scala 1:10.000; 
173)  carta morfologica - tav. 3.1 - scala 1:10; 
174)  carta delle infrastrutture - carta del reticolo idrografico - tav. 3.3 - scala 1:10.000; 
175)  carta delle aree di espansione - carta della vegetazione e dell'uso del suolo - tav. 3.3.2 - scala 1:10.000. 


Art. 4

Il comune di Priolo Gargallo dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti l'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella  Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Palermo, 21 dicembre 2001.
  SCIMEMI  

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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