REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 GENNAIO 2002 - N. 4
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Caltabellotta  Pag. 3 
Statuto del Comune di Melilli  pag. 23 
Statuto della Provincia regionale di Ragusa. Modifiche ed integrazioni  pag. 40 
Statuto del Comune di Castrofilippo. Modifiche  pag. 44 
Statuto del Comune di Santa Flavia. Integrazione  pag. 44 





Statuto del Comune di Caltabellotta



Lo statuto del comune di Caltabellotta è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 15 giugno 1996.
Si ripubblica questo nuovo testo a seguito di modifiche approvate con deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 25 ottobre 2001, divenuta esecutiva il 29 dicembre 2001 per decorrenza dei termini.
Preambolo

Caltabellotta, costituito dal Comune capoluogo e dalla frazione S. Anna, è ente territoriale autonomo nell'unità della Repubblica italiana con poteri propri e funzioni secondo i principi e nei limiti fissati dalla Costituzione e dagli ordinamenti in materia.
Il Comune di Caltabellotta riconosce i caratteri costitutivi della storia, del ruolo indelebile delle tradizioni, del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico, delle antichissime origini delle comunità che lo formano, ciascuno con le peculiarità proprie che lo contraddistinguono.
Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione Sicilia provvedendo, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Capo I
Il comune: autonomia, autogoverno e finalità
Art. 1
Lo statuto

1. Lo statuto promuove la partecipazione popolare, favorisce la crescita sociale e democratica, valorizza le risorse sociali.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla leg ge, individua le norme che disciplinano le attività del Comune, e precisamente:
a)  le norme fondamentali di organizzazione;
b) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi;
c) le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
d) l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
e) le forme di collaborazione fra comuni e provincie, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
3.  La legislazione in materia di ordinamento dei co muni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esso conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del comune. L'entrata in vigore di nuove norme che enunciano tali principi abroga le norme del presente statuto incompatibili con essi.
Art. 2
I regolamenti

1. Il Comune emana i regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandato dalla legge o dallo statuto;
b)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
2.  Nelle materie di competenza la potestà regolamen tare viene esercitata nel rispetto delle disposizioni di leg ge e delle disposizioni statuarie.
3.  L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente statuto.
4.  I regolamenti devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio comunale.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6.  I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo dell'adozione della delibera in con formità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
7. I regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 3
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, di norma, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 4
Il Comune

1. Il Comune di Caltabellotta è un ente autonomo locale che rappresenta e cura gli interessi della comunità locale, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalla legge generale dello Stato.
2. Il Comune esercita la propria attività regolamentare ed amministrativa, uniformandola al principio prioritario della consultazione e partecipazione popolare, nelle forme indicate dal presente statuto.
Art. 5
Il territorio comunale

1. Il territorio comunale è costituito dalla parte del territorio nazionale delimitato dai confini storici e tavolari ed è formato dal capoluogo e dalla frazione di Sant'Anna, comune autonomo fino al 29 aprile 1854 quando fu aggregato come frazione al Comune di Caltabellotta col suo territorio costituito dalle tenute di Troccoli, Giardinazzo, Piano Monaco e Vigna Di Corte.
Art. 6
Stemma - Patrono

1. Il Comune di Caltabellotta conferma il proprio antico stemma civico. Lo stemma, riconosciuto con atto del governo in data 8 marzo 1936, è così descritto: "Sei gigli azzurri, in orlo; scudetto a sei torri; due aquile nere coronate d'oro; sei palle: la superiore azzurra; le altre rosse".
2. Il santo patrono del Comune è San Pellegrino.
Art. 7
Finalità obiettivi e metodi

1. Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
A) Obiettivi politico-territoriali ed economici
-  tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) alla protezione del patrimonio naturale;
b) alla tutela dell'ambiente e alla attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento;
c) alla difesa del suolo e del sottosuolo;
d) alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'am biente;
e) alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche al ternative;
f) alla promozione dell'agricoltura biologica;
g) alla individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale;
-  tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla pianificazione territoriale per un armonico assetto urbano;
b)  alla qualificazione degli insediamenti civili produttivi e commerciali;
c)  agli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico;
d)  al recupero dei centri storici;
e)  a subordinare la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici e a valutazioni di impatto ambientale;
f)  ad esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale.
B) Obiettivi politico-sociali
Il Comune si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, ed assume quale obiettivo fondamentale, nell'ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico;
b)  a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità;
c)  ad impedire la presenza di associazioni mafiose e di condizionamenti clientelari ed affaristici.
Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli, in particolare dei portatori di handicap e degli extracomunitari.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità;
b)  a promuovere la solidarietà della comunità lo cale;
c)  ad esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica;
d)  ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni;
e)  a tutelare il ruolo della famiglia;
f)  a valorizzare le forme associative e di volontariato dei cittadini;
g)  ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali;
h)  a promuove interventi per la prevenzione del disagio giovanile;
i) a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati.
C) Obiettivi politico-culturali ed educativi
Il Comune riconosce tramite iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini per raccogliere e conservare la memoria della propria comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla diffusione della cultura promovendo l'attività dei circoli e dei gruppi culturali;
b)  a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e di folclore;
c)  a favorire la promozione delle attività sportive;
d)  ad informare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza;
e)  ad attuare le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
Art. 8
Albo pretorio

1. L'albo pretorio è istituito nella sede del Comune capoluogo, in luogo facilmente accessibile al pubblico, per la pubblicazione che la legge, lo statuto e i regolamenti comunali prescrivono.
2. E' istituito presso la casa comunale della frazione Sant'Anna un albo presso cui vengono portati a conoscenza dei residenti tutti i provvedimenti adottati dagli organi deliberativi dell'ente. Al fine predetto si provvederà con elencazione dei provvedimenti e contestuale deposito degli stessi in copia per eventuale consultazione da parte dei cittadini.
Art. 9
Sede del Comune

1. Il Comune ha sede nel capoluogo Caltabellotta, piazza Umberto I.
3. Nella casa comunale della frazione Sant'Anna ha sede la delegazione rappresentata dal delegato del sindaco. Nella frazione di Sant'Anna opera l'ufficio relazioni con il pubblico. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di raccordo di detto ufficio con tutti gli altri servizi dell'ente. Nella frazione di Sant'Anna vengono assicurati con continuità i servizi demografici e di polizia municipale.
Art. 10
Cittadinanza onoraria e adesione ai principi europeisti e internazionali di collaborazione pacifica fra i popoli

1. Il Comune, coerentemente con le tradizioni locali, promuove il conferimento della cittadinanza onoraria a personalità che si siano distinte per particolari benemerenze verso la città con contributi di grande prestigio ed efficacia.
2. E' prevista, in ogni caso, la possibilità per il consiglio comunale di revocare la cittadinanza onoraria a coloro che, successivamente al conferimento, se ne siano dimostrati indegni. La revoca deve essere adeguatamente motivata. Tutta la materia sarà oggetto di apposita regolamentazione.
3. Il Comune, nello spirito della Carta europea dell'autonomia locale adottata dal Consiglio d'Europa nel giugno 1985, partecipa alla costruzione di una cultura europeista, condividendo i principi di collaborazione tra comunità locali intesi a creare, nell'interesse dei propri cittadini, un'Europa democratica e federalista.
4. Sviluppa, altresì, iniziative di gemellaggio e di collaborazione pacifica con altri enti locali, anche appartenenti ad altri stati.
Titolo II
ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE
Capo I
Il consiglio comunale
Art. 11
Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera co munità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2.  Il consiglio esercita le proprie funzioni in via di retta, non essendo ammessa delegazione ad altri organi.
3. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale che disciplina con apposito regolamento.
4. Il regolamento disciplina le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
5. L'elezione e la durata del consiglio comunale sono regolate dalla legge.
Art. 12
Competenze ed attribuzioni

1. Il consiglio comunale ha potestà e competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3.  Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
5. Il consiglio comunale ha competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 142/90, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 48/91:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
b) i programmi, le relazioni previsionali e program matiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) la disciplina dello stato giuridico;
d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l'istruzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di capitali o servizi me diante convenzione;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e dei dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
m) l'autorizzazione di avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture.
6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
7. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo il consiglio può disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche e sindacali, culturali e di volontariato.
Art. 13
I consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Co mune. Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
2. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinanti dalla legge.
4. Ogni consigliere per poter svolgere liberamente le proprie funzioni; ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall'ente e agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi e delle determinazioni e ordinanze sindacali, delle determinazioni dirigenziali.
5. Ogni consigliere ha diritto di ricevere dai funziona ri tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sull'attività dell'am ministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.
6. Il regolamento disciplina l'esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni.
7. Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.
8. Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte per l'intera durata dei lavori.
9. Per l'esercizio delle loro funzioni e per la partecipazione alle commissioni previste dal presente statuto o dai regolamenti, sono attribuiti ai consiglieri le indennità previste dalla legge e la copertura assicurativa contro i rischi connessi all'esercizio del loro mandato.
Art. 14
Diritto di iniziativa dei consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio, ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ognuno dei consiglieri comunali esercita, a norma di regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale me diante proposte di deliberazione indicanti i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e corredate dei pareri previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 30/2000.
Art. 15
Attività ispettiva del consiglio

1. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
2. In caso di ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal comma 1 dell'art. 27, comma 9, del l'art. 12 e dell'art. 17 della legge regionale n. 7/92, si applica l'art. 40 della legge n. 142/90 recepita dalla legge regionale n. 48/91.
Art. 16
Il presidente

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente.
2. In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
4. Il presidente, come previsto dal regolamento, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune; può disporre di un idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del Comune.
Art. 17
Il consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
2. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente e a parità di voti il più anziano di età.
3. Il consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al presidente e al segretario, i verbali delle deliberazioni.
Art. 18
Dimissioni e decadenza dei consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri comunali sono indirizzate al presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto.
2. I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.
3. Il consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre riunioni nell'anno solare oppure a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del presidente su istanza di un componente il collegio o di un elettore o su sua iniziativa.
4. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Il consigliere interessato alla proposta di decadenza può esporre per iscritto o oralmente nel corso della relativa seduta le sue giustificazioni.
5. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
Art. 19
Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al presidente il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al presidente le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza ditali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo "anziano" secondo la legge.
4.  Il consigliere che intende appartenere ad un grup po diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non costituisce un gruppo autonomo. Qualora due o più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al presidente, da parte dei consiglieri interessati.
Art. 20
Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento del l'attività del consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente. Alla riunione partecipa, se richiesto dal presidente, il segretario comunale.
3. La conferenza è inoltre convocata dal presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capigruppo.
4. Alla conferenza partecipa il capogruppo o un consigliere da questi delegato.
Art. 21
Le commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale, al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni mediante attività consultiva, di esame e parere preliminare sugli atti deliberativi del consiglio, come previsto dal regolamento può istituire, nel proprio seno e con criterio proporzionale, commissioni permanenti, determinandone il numero e le materie di rispettiva competenza.
2. La costituzione e il funzionamento delle commissioni è disciplinata dal regolamento del consiglio comunale.
Art. 22
Commissioni consiliari temporanee

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al consiglio.
2. La commissione è sciolta di diritto una volta scaduto il termine, salvo che il consiglio deliberi di prolungarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
Art. 23
Convocazione del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie od urgenti.
2. Il consiglio comunale è convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del sindaco o su richiesta di 1/5 di consiglieri in carica con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questo, dando precedenza alle proposte del sindaco.
3. La riunione deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio comunale verrà convocato dal vice presidente.
4. In caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno 5 giorni liberi prima della seduta.
5. In caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 4 è ridotto a 24 ore.
6. Nei casi di convocazione d'urgenza è fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di disporre il differimento della riunione al giorno seguente.
7. La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi.
8. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi.
9. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o urgente.
10. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo dal vice presidente.
Art. 24
L'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno del consiglio comunale, predisposto dal suo presidente, dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare.
2. E' data priorità agli argomenti proposti dal sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto; per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste.
3. Tutte le proposte di deliberazioni consiliari e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria del Comune almeno tre giorni prima delle sedute o almeno 24 ore prima, nei casi di urgenza.
4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale determina i tempi di deposito degli emendamenti, l'acquisizione sugli stessi dei pareri e le altre modalità con cui il presidente del consiglio potrà assicurare una adeguata e preventiva informazione. Il regolamento prevede forme di trasmissione telematica delle proposte di deliberazioni.
5. L'avviso di convocazione del consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno e diffusamente nel territorio comunale.
6. Il consiglio comunale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno salvo che siano presenti in adunanza tutti i consiglieri in carica e tutti siano favorevoli a trattare del nuovo argomento, salvo l'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 30/2000.
Art. 25
Proposte di deliberazione

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco o a ciascuno dei consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali sono proposti al consiglio dalla giunta comunale.
3. Ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché, ove esse comportino assunzioni di impegno di spesa, della attestazione relativa alla copertura finanziaria. I pareri non sono dovuti per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri atti che non hanno valenza deliberativa.
Art. 26
Pubblicità e validità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio e dalla legge.
2. Il consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
3. La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta, comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di 2/5 dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per unità.
Art. 27
Voto palese e segreto

1. Il consiglio comunale vota in modo palese ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone. Il presidente del consiglio, a suo giudizio o interpellando il consiglio, può decidere il voto segreto su altre deliberazioni ove sia preminente l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.
2. Il regolamento stabilirà le modalità riguardanti il voto palese.
Art. 28
Maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del consiglio comunale sono ap provate se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti salvo che siano richieste maggioranze qualificate.
Art. 29
Astenuti e schede bianche e nulle

1. Il consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta e della votazione.
2. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
Art. 30
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

1. Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme con il presidente, che presiede l'adunanza, e con il consigliere anziano.
2. Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per assumere le funzioni di segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto al quale sia interessato il segretario.
3. Qualora, per urgenti ed indilazionabili esigenze, il segretario non potesse partecipare alla seduta, il consiglio può incaricare, limitatamente agli argomenti urgenti di quella seduta, il più giovane di età dei suoi componenti per svolgere le funzioni di segretario.
4. Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni approvate e riporta le dichiarazioni rese dal consigliere comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l'inserimento. Esso contiene i nomi dei consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei consiglieri che si siano astenuti o abbiano votato contro.
5. Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
6. Il regolamento stabilisce le modalità di redazione, approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.
Art. 31
Pubblicazione delle deliberazioni

1.  Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissioni di copia integrale all'albo pretorio, istituito presso la sede municipale, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.
Art. 32
Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale

1. Con apposito regolamento viene disciplinato il funzionamento e l'organizzazione del consiglio comunale.
Capo II
La giunta comunale
Art. 33
La giunta comunale

1. La giunta comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
2. E' nominata con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, al Comitato regionale di controllo, alla Prefettura ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
3. La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.
4.  La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da numero massimo di cinque assessori, nominati dal sindaco.
5. In sede di prima applicazione il sindaco procede alla riduzione dei componenti la giunta municipale nel numero massimo di cui al comma precedente entro 10 giorni dall'entrata in vigore dello statuto.
Art. 34
Incompatibilità

1. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina.
2. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune.
3. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare: se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.
4. Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della giunta regionale.
5. Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco.
Art. 35
Gli assessori

1. Il sindaco nomina gli assessori, nei modi e termini previsti dalla legge.
2. Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.
3. Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione della carica e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
4. Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
5. Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d'atto.
6. Gli assessori, per delega del sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici collaborando con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.
7. Nei limiti della delega conferita, adottano gli atti aventi rilevanza interna ed esterna di competenza del sindaco, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell'ente, svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai dirigenti.
8. Ogni modifica o revoca alle deleghe conferite agli assessori è comunicata entro sette giorni dal sindaco al consiglio comunale, al segretario comunale e ai dirigenti.
Art. 36
Revoca degli assessori

1. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta. In entrambi i casi, il sindaco deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere le proprie valutazioni.
2. Gli atti di cui al precedente comma, adottati con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla Prefettura, al Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
Art. 37
Vice sindaco e assessore anziano

1. Il sindaco può nominare vice sindaco un assessore che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione, lo sostituisce in via generale.
2. E' assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo statuto e dalla legge, il componente della giunta più anziano di età, che, in assenza anche del vice sindaco, surroga in via generale il sindaco assente o impedito.
Art. 38
Funzionamento della giunta comunale

1. La giunta comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, con avviso del sindaco o di chi lo sostituisce, che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. La giunta è presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora non siano presenti il sindaco e il vice sindaco ne assume la presidenza l'assessore anziano.
3. Le sedute non sono pubbliche ma il sindaco o la giunta comunale possono invitare i dirigenti, i capigruppo consiliari, il presidente del consiglio comunale o i presidenti delle commissioni e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio.
4. Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
5. Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
6. Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei votanti ed in quello necessario per la validità della seduta.
7. Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.
8. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale e cura la redazione delle deliberazioni che sottoscrive con il presidente e con l'assessore anziano.
Art. 39
Competenze e attribuzioni della giunta comunale

1. La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti.
2. Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario e ai dirigenti; esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. In particolare, nell'attività propositiva e di impulso:
-  predispone gli schemi di regolamento da proporre al consiglio;
-  elabora e propone al consiglio gli atti di programmazione;
-  predispone gli schemi di bilancio, di relazione programmatica, di programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.
4. Nell'attività di amministrazione:
-  adotta le delibere nelle materie indicate dall'art. 15 della legge regionale n. 44/91 non attribuite dalla legge alla competenza del consiglio o dallo statuto al segretario o ai funzionari;
-  dispone l'aumento o diminuzione della misura del l'indennità base di funzione dei membri della giunta;
-  approva il piano esecutivo di gestione (PEG) e le successive variazioni;
-  propone al consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio;
-  quantifica semestralmente le somme non assoggettabili a esecuzione o espropriazione forzata;
-  richiede l'anticipazione di cassa;
-  affida gli incarichi per consulenze legali;
-  approva i progetti di lavori pubblici;
-  approva il programma triennale del fabbisogno del personale e il piano annuale;
-  approva e dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni e le servitù di ogni genere e tipo;
-  adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-  recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati;
-  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari;
-  approva transazioni e rinunce alle liti;
-  adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
-  procede alla determinazione o variazione delle tariffe dei servizi, delle aliquote di imposte e tasse, alle detrazioni, riduzioni ed esenzioni, alle variazioni dei limiti di reddito, alla determinazione della misura della copertura dei servizi a domanda individuale entro i limiti e nei termini di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale;
-  dispone l'erogazione di contributi e ausili finanziari in conformità alle disposizioni regolamentari.
Capo III
Il sindaco
Art. 40
Il sindaco

1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e dalla normativa regionale vigente.
2. Il sindaco nomina gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, ai dirigenti e al segretario comunale.
3. Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o re gionale ai comuni, tranne quelle riservate alla competenza del consiglio comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.
4. Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di no minare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.
5. E' ufficiale di Governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitigli dalla legge dello Stato.
6. Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'autorità sanitaria locale. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalle disposizioni di legge in materia.
7. Per l'elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di sindaco si applicano le vigenti norme.
8. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune.
9. Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.
10. Ogni sei mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale che, entro dieci giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Art. 41
Competenze di amministrazione

1. Il sindaco:
a) compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, al segretario e ai dirigenti.
b) ha la rappresentanza generale dell'ente;
c) ha la direzione ed il coordinamento dell'azione politico-amministrativa del Comune;
d) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità del l'art. 51 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91, dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dello statuto e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
e) nomina e revoca, previo parere della giunta, il se gretario comunale e attribuisce allo stesso ulteriori competenze rispetto a quelle definite dalla legge;
f) nomina e revoca direttore generale;
g) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi e i funzionari responsabili dei tributi e revoca l'attribuzione di funzioni dirigenziali;
h) impartisce direttive al segretario o al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa delle unità organizzative;
i) richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
l) promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
m) definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale o della giunta comunale, secondo le rispettive competenze;
n) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
o) convoca i comizi elettorali per i referendum co munali;
p) adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
q) richiede la convocazione del consiglio comunale con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno;
r) rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;
s) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sul la base degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti;
t) determina l'ordine del giorno della giunta;
u) nomina il nucleo di valutazione e la delegazione trattante di parte pubblica.
Art. 42
Competenze di vigilanza

1. Il sindaco:
a)  acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove indagini e verifiche amministrative sul l'intera attività del Comune;
c) vigila sulla attività degli assessori, dei dirigenti e dei propri collaboratori;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio comunale;
e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
f) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 43
Competenze di organizzazione

1. Il sindaco:
a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario generale ed i dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, secondo le direttive impartite;
b)  impartisce direttive per l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie.
Art. 44
Competenze quale ufficiale del Governo

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del caso, l'autorità governativa competente.
2. Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei servizi di competenza della Regione nel rispetto delle norme regionali.
3. Il sindaco, nei casi e nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e previa comunicazione al prefetto, può delegare agli assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di Governo, ad un consigliere comunale l'esercizio delle funzioni previste dalla precedente lett. a).
Art. 45
Incarichi e nomine fiduciarie

1. Il sindaco, per l'espletamento di attività istituzionali può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, a soggetti estranei all'amministrazione.
2. I soggetti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati del titolo di laurea e dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
3.  Il sindaco annualmente trasmette al consiglio co munale una dettagliata relazione sull'attività dei soggetti esterni da lui nominati.
4. Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi mo tivo del mandato del sindaco.
Art. 46
Incarico ad esperto

1. Il sindaco, per espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego a due esperti estranei all'amministrazione. Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità e di laurea. Agli esperti sarà corrisposto il compenso previsto dal quinto comma dell'art. 41 della legge regionale n. 26/93.
2. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio co munale una dettagliata relazione sull'attività dell'esperto da lui nominato.
Capo IV
Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 47
Deliberazioni

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciale previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento della qualità soggettiva di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa volta.
3. Le sedute del consiglio, delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone" il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, il deposito degli atti e la verbalizzazione della seduta del consiglio e delle giunta sono curati dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti per regolamento.
Il segretario comunale non partecipa alle sedute quan do si trova in uno dei casi di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
5. I verbali della seduta sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente più anziano fra i presenti.
Art. 48
Astensione obbligatoria

1. Il sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti e affini fino al quarto grado, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
2. L'obbligo di astenersi comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario comunale.
Titolo III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo I
Principi
Art. 49
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal consiglio comunale e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, l'ordinamento dei servizi e degli uffici del comune di Caltabellotta.
2. Le procedure per l'assunzione di personale dipendente sono disciplinate con apposito regolamento.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la struttura organizzativa dell'ente e di sciplina i rapporti funzionali fra le sue componenti in funzione dell'obiettivo del costante soddisfacimento degli interessi e dei bisogni della comunità locale in riferimento ai cambiamenti sociali, economici e culturali che coinvolgono la stessa collettività.
Art. 50
Indirizzo politico e gestione: distinzioni

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi si informa al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti e ai dirigenti competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa me dian te autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati.
2. Le attribuzioni dei dirigenti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere derogate soltanto a opera di specifiche disposizioni legislative ai sensi del l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 80/98.
3. Agli organi politici nel rispetto dell'art. 3 del de creto legislativo n. 80/98 competono in particolare:
-  la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
-  l'attività di controllo sul conseguimento degli obiet tivi avvalendosi di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno;
-  l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i diversi servizi dell'ente;
-  la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi, di determinazione di tariffe, ca noni e analoghi oneri a carico di terzi;
-  le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.
4. Ai dirigenti sono riservati, in via generale, tutti gli atti specifici e concreti, funzionali al perseguimento dei programmi e obiettivi conformemente agli indirizzi stabiliti.
5. I dirigenti si identificano con i dipendenti cui è stata attribuita la responsabilità di un settore.
Capo II
Ordinamento
Art. 51
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi è informata ai principi della partecipazione, della razionalizzazione delle procedure, per conseguire l'efficienza e la efficacia dell'azione amministrativa del Co mune.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura del Comune ed il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico-istituzionali in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Art. 52
Criteri di organizzazione

1. Il Comune è ordinato secondo i seguenti criteri:
-  articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali strumentali o di supporto;
-  collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della legge n. 241/90 come recepita dalla legge regionale n. 10/91;
-  per ciascun procedimento, attribuzione ad un uni co ufficio della responsabilità complessiva dello stesso;
-  armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro, con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi della Comunità europea, nonché con quelli del lavoro privato;
-  responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
-  flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno dell'amministrazione nonché tra l'amministra zione ed enti diversi.
Art. 53
Principi generali di organizzazione

1. L'azione amministrativa è attuata per obiettivi ed è informata ai seguenti principi:
-  organizzazione del lavoro per progetti-obiettivi e per programmi;
-  individuazione della responsabilità in relazione al l'am bito di autonomia decisionale dei soggetti;
-  massima flessibilità delle strutture e del personale in funzione del raggiungimento degli obiettivi;
-  accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale.
Capo III
La struttura organizzativa
Art. 54
Struttura organizzativa

1. L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni del l'ente.
2. La struttura organizzativa del Comune è ordinata per:
-  aree di attività funzionali, quali strumenti organiz zativi finalizzati a comprendere attività diverse;
-  settori: unità organizzative comprendenti servizi la cui attività è finalizzata:
alla programmazione;
alla realizzazione degli interventi di competenza;
al controllo, in itinere, delle operazioni;
alla verifica finale dei risultati;
-  servizi: unità organizzative la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito delle materie assegnate;
-  unità operative: unità interne al servizio che gestiscono l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantiscono l'esecuzione.
3. La struttura organizzativa dell'ente è pertanto:
-  definita con la formazione della pianta organica generale, che determina la consistenza complessiva dei posti istituiti dall'ente per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite;
-  ordinata, secondo un piano organizzativo generale per aree funzionali in settori, servizi, ai quali viene attribuito il compito di assolvere alle funzioni dell'ente in determinate materie.
Art. 55
Unità di progetto

1. Con deliberazione della giunta municipale possono essere istituite unità di progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi del l'amministrazione.
2. Per tali unità dovranno essere definiti gli obiettivi, individuato il responsabile, determinate le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie, e fissati i tempi di realizzazione.
Capo IV
I soggetti
Art. 56
Il segretario comunale - Competenze

1. Il segretario comunale, dipendente dell'apposita agenzia prevista dall'art. 17 della legge n. 127/97 e dal D.P.R. n. 465/97 è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.
2. Il segretario comunale svolge i seguenti compiti:
a) compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune (sindaco, giunta, consiglio) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività indirizzandone l'organizzazione nel rispetto della loro autonomia e delle loro competenze e attribuzioni e fermo restando la responsabilità esclusiva dei responsabili di settore per l'attività e i provvedimenti posti in essere;
c) autorizza le missioni, i congedi e i permessi dei responsabili di settore;
d) adotta i provvedimenti di mobilità intersettoriale del personale;
e)  vigila sullo stato di attuazione di piani, program mi e obiettivi deliberati o comunque assegnati alle varie strutture;
f)  riferisce nei casi di inerzia o di inefficienza del personale, anche in ordine al mancato raggiungimento di obiettivi assegnati, all'assessore al personale e al nu cleo di valutazione;
g)  nell'ambito della funzione di coordinamento ema na direttive e circolari al fine di indirizzare l'azione am ministrativa al rispetto dei canoni della legalità e del giusto procedimento;
h)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
i)  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
l) espleta funzioni attribuite dall'ordinamento regionale compatibili con le norme della legge n. 127/90 così come recepita dalla legge regionale n. 23/98;
m)  richiede adempimenti e attiva procedimenti su richiesta degli amministratori o di propria iniziativa al fine di perseguire obiettivi di maggiore funzionalità o in esecuzione a norme di legge o regolamentari.
3. Le funzioni proprie del direttore generale possono essere assegnate dal sindaco, con proprio decreto, al se gretario comunale.
4. Al segretario comunale nominato direttore generale spetta una indennità ad personam per l'esercizio delle funzioni di direttore generale nella misura determinata dalle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro o in assenza, dal sindaco.
5. Il segretario comunale svolge funzioni di sovrintendenza e di coordinamento dei responsabili di settore in caso di mancata nomina del direttore generale.
6. Le funzioni di cui al comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), del presente articolo sono espletate dal segretario comunale nel caso in cui non si provveda alla nomina del direttore generale.
7. In relazione al riparto di competenze tra dirigenti e segretario comunale previsto dalla legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito con legge regionale n. 23/98 la responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e determinazioni e l'attuazione dei provvedimenti rientrano nell'esclusiva competenza dei re sponsabili di settore.
8. Il segretario comunale non esprime parere di legittimità sulle deliberazioni e determinazioni dei soggetti abilitati.
Art. 57
Il vice segretario

1. Il vice segretario è un dipendente a tempo indeterminato dell'ente inquadrato in categoria D e in possesso dei requisiti previsti dall'Ordinamento degli enti locali. In correlazione a quanto previsto per la nomina del segretario comunale, è nominato, nel rispetto delle norme vigenti, dal sindaco per la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, del segretario del Comune.
2. La nomina, sempre a tempo determinato ed al massimo fino alla scadenza del mandato del sindaco, può essere fatta anche per il solo tempo di assenza o impedimento.
3. Per il solo periodo effettivo di sostituzione spettano al vice segretario la retribuzione e le competenze previste per legge o regolamento.
Art. 58
Competenze del direttore generale

1. Compete al direttore generale:
-  l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi di governo dell'ente avvalendosi dei responsabili di settore;
-  la sovraintendenza in generale alla gestione del l'ente perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
-  la proposta di piano esecutivo di gestione da sottoporre all'approvazione della giunta;
-  la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;
-  il coordinamento e la sovraintendenza dei responsabili dei settori e dei servizi.
Art. 59
Responsabili di settore

1. Si qualificano responsabili di settore i soggetti investiti di funzioni di direzione dei settori.
2. I responsabili di settore assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici; rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
3. Sono attribuiti ai responsabili di settore, nelle materie di competenza, i seguenti compiti:
-  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
-  la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
-  la stipulazione dei contratti;
-  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione d'impegno di spesa;
-  gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni dei risultati;
-  i provvedimenti d'autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazione, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
-  tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
-  gli atti obbligatori in esecuzione a contratti collettivi nazionali di lavoro;
-  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
-  l'espressione dei pareri di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30/2000 sulle proposte di deliberazione;
-  l'attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programma toria;
-  la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l'accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad ogni altro dipendente resta comunque in capo al responsabile del settore la competenza dell'emanazione del provvedimento finale;
-  la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
-  le ordinanze di occupazione di urgenza preordinate all'espropriazione per la realizzazione di un'opera pubblica, le ordinanze di espropriazione e le determinazioni delle indennità secondo la valutazione dei periti;
-  gli altri atti a loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.
4. In particolare sono attribuiti ai responsabili di settore i compiti e le funzioni specificati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Sono escluse dalla competenza dei responsabili di settore le ordinanze che rientrano nella competenza del sindaco quale ufficiale di governo.
Art. 60
Rapporti con le organizzazioni sindacali

1.  Tra il Comune e le organizzazioni sindacali sono previste occasioni di informazione e di confronto riguardanti i processi di formazione delle scelte politiche ed amministrative che caratterizzano gli indirizzi programmatici, progettuali e finanziari dell'ente ed i momenti di verifica della gestione.
2.  Le tematiche inerenti all'organizzazione del lavoro, alla gestione del personale, all'istituzione, alla riorganizzazione e alla razionalizzazione dei servizi formano oggetto di informazione e di contrattazione obbligatoria con le organizzazioni sindacali di categoria, secondo la disciplina di legge e le contrattazioni collettive nazionali.
Titolo IV
FINANZE, CONTABILITA'
Capo I
Ordinamento finanziario
Art. 61
Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento della finanza del Comune è regolato dalla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è ti tolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune ha il proprio demanio e patrimonio.
4. Nell'ambito delle leggi statali è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe, che vengono determinate dal consiglio comunale o dalla giunta municipale ispirandosi ai criteri di equità e di giustizia.
5. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione, il conseguimento delle condizioni di autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante razionalità di scelte e di procedimenti, l'efficacia ed un adeguato impiego di tali mezzi.
Art. 62
Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2.  Apposito regolamento, approvato dal consiglio co munale, stabilisce le specifiche norme relative alla contabilità comunale.
Art. 63
Il revisore dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente, un revisore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.
2. Valgono per il revisore le norme di ineleggibilità e in compatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legge per i consiglieri comunali. Per la durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento economico, per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.
3. Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che ac compagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4.  Ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
5. I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto, l'esercizio della funzione di revisione, l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.
Titolo V
L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI
Capo I
Forme associative, gestione e tariffe
Art. 64
Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione siciliana, nel rispetto dei principi di seguito ri portati.
4. Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di ge stione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
5. Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno al consiglio, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul rapporto "costo-ricavo" dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini.
6. In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del sindaco o del consiglio comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al secondo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali.
Art. 65
Tariffe dei servizi resi dal comune

1. Al comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, che po tranno essere determinati anche in modo non generalizzato.
2. Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo le riserve di legge, in misura tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della ge stione per ciascun servizio. All'uopo si terranno presenti i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.
3. La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni la tariffa può essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
4. Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o convenzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o privati. A specificazione di quanto previsto dal l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è possibi le, dietro contributo finanziario veicolare l'immagine del soggetto aderente o fare utilizzare il logo o lo stemma del comune.
Art. 66
Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
3. La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile e può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.
Art. 67
Azienda speciale

1. Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio ai sensi del l'art. 23 della legge n. 142/90 come recepito con legge regionale n. 48/91.
3. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
4. I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpe gnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92.
5. L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.
6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
7. I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art. 68
Istituzione

1. Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale che eserciterà nel rispetto del proprio statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Con la stessa deliberazione il consiglio comunale individua i servizi e:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b)  determina le finalità e gli indirizzi;
c)  conferisce il capitale di dotazione;
d)  precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
e) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
f)  specifica le modalità della collaborazione dei vo lontari;
g) stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.
3. Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
5. I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono nominati dal sindaco, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.
6. Lo statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno e del comune.
Art. 69
Concessione a terzi

1. Il consiglio comunale, quando sussistono moti vazio ni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro.
2. La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della Comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.
3. La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini uten ti, la razionalità economica della gestione e dei conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza, la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 70
Società miste

1. Per la gestione di servizi comunali di rilevante im portanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già costituite.
2. Il consiglio comunale, per la costituzione di società a prevalente capitale pubblico, approva la bozza di statuto ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza del capitale al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluri-comunali, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.
4. La giunta, qualora sia opportuno, in relazione alla natura del servizio da svolgere, può assumere partecipazioni in società con capitale prevalente pubblico ma con una accertata solida situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune. In questo caso la partecipazione del Comune non può essere inferiore al 10% del capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale.
5. I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
6. Il Comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico può, come previsto dal regolamento adottato ai sensi del decreto legislativo 31 gennaio 1995, n. 26, partecipare o costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, scegliendo i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.
Art. 71
Convenzioni e consorzi

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il Comune può stipulare con altri comuni o con la provincia apposite convenzioni, deliberate dal consiglio comunale con l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.
2. La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.
3. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della legge n. 142/90, recepito dalla legge Regione Sicilia n. 48/91.
4. I consigli comunali di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
5. Il Comune, nell'assemblea del consorzio, è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
6. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
7. La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio. Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Assessore.
Art. 72
Accordi di programma

1. Il sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di interesse co munale, che richiedano per la loro attuazione l'azione in tegrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuove, partecipa e conclude accordi di programma.
2.  Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure uno o più interventi previsti negli strumenti programmatori sono approvati dalla giunta comunale.
3. Quando assumono valenza programmatoria o mo difica agli strumenti urbanistici, il sindaco, prima di aderire, sente i capigruppo consiliari, e la conclusione dell'ac cordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale, a meno che non abbia dato preventivo as senso.
4. Per verificare la possibilità dell'accordo di program ma il sindaco convoca o partecipa ad una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
5. L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del Presidente della Provincia o dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
6. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
7. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative.
8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco, e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata, se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Titolo VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I
Consultazione, partecipazione e accesso
Art. 73
Partecipazione popolare

1. Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini elettori e dei cittadini residenti, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione am ministrativa.
A tal fine il Comune promuove:
a)  organismi di partecipazione dei cittadini nell'am ministrazione locale;
b)  il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
c) forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all'esame degli organi comunali.
2. Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni, l'esercizio del diritto di udienza, la presentazione di petizione e proposte e l'utilizzo di appositi servizi o strutture da parte delle libere associazioni.
Art. 74
Il diritto di udienza

1. Ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed alle libere associazioni è riconosciuta la partecipazione all'at tività del Comune oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, come una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.
2. Il diritto di intervento dei cittadini a mezzo del diritto di udienza si distingue dal diritto di accesso o di essere ricevuti dagli organi istituzionali e burocratici, infatti è indirizzato non ad assumere o fornire informazioni, ma assume la funzione di strumento di partecipazione esplicita garantito ai cittadini singoli ed associati.
3. L'udienza deve essere richiesta per iscritto con l'in dicazione dell'oggetto e deve avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
4. Dello svolgimento dell'udienza dovrà essere redatto apposito verbale che sarà inserito nel relativo fascicolo e richiamato in tutte le successive fasi del procedimento.
Art. 75
Istanze e petizioni

1. La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale.
2. Come previsto dall'apposito regolamento, le istanze e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate per iscritto:
a) istanze, per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico;
b) petizioni, per sollecitare informazioni, chiarimen ti o interventi su questioni di carattere generale.
3. Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite dal sindaco risposte entro 30 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60 giorni, qualora il sindaco non abbia rigettata la richiesta con risposta motivata.
4. Il regolamento determina la procedura, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone la risposta o le eventuali modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata.
5. Se il termine previsto dai precedenti commi non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione o istanza.
6. Il presidente del consiglio è tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
Art. 76
Proposte ed iniziative popolari

1. I cittadini, nel numero non inferiore a 50 anche fa centi parte di associazioni, comitati, organismi vari possono avanzare proposte articolate per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette nei venti giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere del responsabile dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. La proposta, presentata e sottoscritta secondo le modalità e la procedura prevista dall'apposito regolamen to, dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con ldella eventuale spesa e del suo finanziamento. Per la formulazione della proposta i cittadini possono avvalersi del difensore civico.
3. L'organo competente deve sentire i proponenti del l'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
4. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
5. L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
a)  elezioni, nomine, designazioni, revoche, decaden ze ed alla disciplina giuridica ed economica del personale;
b)  atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e a delibere di bilancio;
c)  espropriazioni e attività amministrativa vincolata.
6. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici comunali competenti.
Art. 77
Diritto di accesso e di informazione

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune nonché degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme della legge n. 241/90 e dalla legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.
2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono accessibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
3. Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire, ai soggetti interessati, la visione degli atti relativi ai precedenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
4. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.
5. L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché alla corresponsione dei diritti di ricerca.
6. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.
7. Al fine di garantire la più ampia diffusione degli atti comunali e per raccogliere informazioni, segnalazio ni, reclami, etc., è istituito l'ufficio relazioni con il pubblico, attivato con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali che ne disciplinerà il funzionamento secondo i principi e le modalità previste dal decreto legislativo n. 29/93 e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1994, utilizzando personale con idonea qualificazione e capacità.
Art. 78
Associazionismo e partecipazione

1. Il Comune valorizza le autonome forme associati ve, di volontariato, di cooperazione sindacale, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
2. Riconosce il ruolo attivo e propositivo della cooperazione anche per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed inoltre l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.
3. Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni ed associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.
A tal fine il Comune, come previsto dal regolamento:
-  sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;
-  favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
-  può affidare ad associazioni e a comitati l'organiz zazione di singole iniziative; nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla giunta.
4. I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche; volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti; assenza di fini di lucro; pubblicità dello statuto, degli atti e dei registri dei soci, perseguimento di finalità correlati a quelle del Comune.
5. Nell'ambito delle predette finalità il Comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali, soggetto a verifica ed ag giornamento annuali; l'iscrizione all'albo, diviso per set tori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello statuto associativo, di documentazione inerente l'attività svolta dall'associazione nell'an no precedente per il raggiungimento delle proprie finalità.
6. L'istanza può essere presentata da associazioni che operano nell'ambito del territorio comunale.
7. Alle associazioni iscritte all'albo possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale od organizzativa, in relazione alle disposizioni regolamentari.
8. Annualmente la giunta rende pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
Art. 79
Forme di consultazione

1. Per conoscere il parere dei cittadini, singoli o associati, sugli indirizzi politico-amministrativi, il Comune si avvale degli strumenti di consultazione previsti dallo statuto nelle forme e modi che saranno esplicitati dall'apposito regolamento.
2. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini e agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo nei limiti delle disponibilità e con i modi previsti dal regolamento, strutture e sedi idonee.
3. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, generali, di categoria, per ambiti territoriali per dibattere problemi, per esaminare proposte, per la verifica dello stato di servizi di rilevante interesse per la comunità.
4. Per favorire la partecipazione dei cittadini e delle varie categorie sociali all'amministrazione locale, il Co mune costituisce le consulte comunali a cui gli organi elettivi possono richiedere parere e collaborazione.
5. L'apposito regolamento stabilisce il numero delle consulte, la composizione, le materie di competenza, le modalità di formazione, di durata e di funzionamento. Nelle materie di competenza le consulte possono esprimere parere, formulare proposte, esprimere orientamen ti, sottoporre all'attenzione generale particolari problematiche.
6. I componenti delle consulte, che saranno convocate e presiedute dal sindaco, sono nominati dallo stesso nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, che dovranno tendere a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti delle ca tegorie e degli organismi di partecipazione interessati.
Art. 80
Referendum

1. Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed in ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni il personale, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. Il referendum, sia consultivo che propositivo, può riguardare solo materie di esclusiva competenza del Co mune relative a materie, proposte o atti di competenza del consiglio comunale, della giunta e del sindaco.
3. Il referendum può essere richiesto da almeno il 10% dei cittadini elettori, la cui firma dovrà essere autenticata nelle forme previste per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative, iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente o da 2/3 dei consiglieri assegnati, con un quesito scritto ed esposto in termini chiari a cui possa essere risposto con un "si" o un "no".
4. La richiesta di referendum con il quesito proposto, prima della raccolta delle sottoscrizioni o del voto del consiglio comunale, è sottoposta al preventivo giudizio di ammissibilità del difensore civico ove nominato o dal segretario comunale, che può entro 30 giorni dichiararla inammissibile o suggerire modifiche per farla rientrare nei limiti imposti dallo statuto e dal regolamento.
5. Il referendum è indetto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti con delibera che provvederà anche alla copertura finanziaria; i comizi elettorali sono indetti con determinazione sindacale in una domenica dalle ore 8 alle ore 21; lo spoglio delle schede inizierà dopo la chiusura delle operazioni di voto. Può svol gersi una sola tornata referendaria in un anno solare; nella stessa tornata possono essere sottoposti più quesiti ma non più di sei scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione.
6. Il Comune provvede all'adeguata pubblicizzazione della consultazione, alla stampa e alla fornitura del materiale necessario, alla costituzione dei seggi composti da un presidente e due scrutatori, entrambi sorteggiati fra gli iscritti negli appositi elenchi vigenti per le consultazioni statali.
7. La normativa regolamentare farà riferimento alle procedure in vigore per lo svolgimento dei referendum statali adeguandole alle dimensioni locali della consultazione, semplificandole e ottimizzandole per renderle più economiche.
8. La regolarità delle sottoscrizioni o della delibera di indizione e della procedura è garantita da un apposito comitato di garanzia, formalizzato con provvedimento del sindaco, presieduto dal difensore civico se nominato o dal segretario comunale e composto dal dirigente dei servizi demografici, da due consiglieri comunali di cui uno della minoranza eletti dal consiglio con il voto limitato ad uno ed eventualmente da due rappresentanti sorteggiati nell'ambito di un elenco di nominativi indicati dalla stessa associazione o gruppo promotore.
9. Il comitato è insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti e funziona con la presenza della maggioranza dei componenti già nominati.
10. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
11. Il quesito proposto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.
Art. 81
Effetti del referendum

1. I referendum possono avere i seguenti contenuti:
-  consultivo qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità, l'indizione del referendum consultivo sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto;
-  propositivo con oggetto una motivata proposta normativa o provvedimentale di competenza del consiglio comunale, della giunta o del sindaco. Non si fa luogo a referendum propositivo se l'organo competente provveda in maniera conforme alla proposta referendaria.
2. Quando il referendum sia stato indetto, gli organi del Comune sospendono l'attività amministrativa sull'og getto del referendum, tranne in caso di pericolo o danno che dovrà essere ampiamente motivato.
3. L'esito della consultazione dovrà essere oggetto di dibattito in consiglio comunale, che potrà, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, dare opportune direttive in merito.
4. Ove gli organi comunali competenti intendano discostarsi dall'esito della votazione devono indicare, in occasione del dibattito in consiglio, i motivi per cui non si uniformano all'avviso degli elettori.
5. Il consiglio, la giunta o il sindaco, secondo la rispettiva competenza, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, delibera sull'argomento, oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e la deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti l'organo.
Art. 82
Il difensore civico

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi della azione amministrativa.
3. I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
4. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dell'amministrazione comunale, con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
5. L'ufficio relazione con il pubblico collabora con l'ufficio del difensore civico e ricevuta la richiesta, prima di sottoporla al difensore civico, assume tutte le informazioni e svolge le indagini necessarie sollecitando, ove possibile la soluzione del problema e in caso positivo, dandone comunicazione al richiedente.
6. Al difensore civico per lo svolgimento delle funzioni inerenti il proprio ufficio viene corrisposta un'in dennità pari a metà dell'indennità di carica base del sindaco.
Art. 83
Nomina del difensore civico

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, scelto a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale, per preparazione, esperienza, competenza giuridico-amministrativa, diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.
2. Le proposte di candidatura possono essere presentate entro trenta giorni dall'avviso pubblico.
3. La proposta di candidatura indirizzata al presidente del consiglio deve essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico in forma scritta e contenere l'indicazione dei dati anagrafici completi e della residenza del candidato, del suo possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o titoli equipollenti, nonché il suo curriculum professionale, l'occupazione abituale ed altresì l'elencazione delle cariche pubbliche e private ricoperte sia in precedenza che in atto.
4. Il presidente del consiglio istruisce le proposte e trasmette le istanze dei soggetti aventi i requisiti richiesti e conformi ad avviso entro venti giorni per la conseguente nomina al consiglio comunale.
5. La votazione per la scelta del candidato fra quelli inseriti nell'elenco elaborato dal presidente e corredato dalle istanze degli interessati si svolge a scrutinio segreto e, per la nomina è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni, ed il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
7. Il difensore civico, che dura in carica quattro anni, non è rieleggibile nel successivo triennio ed assume le funzioni dopo aver prestato giuramento avanti al consiglio comunale con la seguente formula: "giuro di adempiere al mandato ricevuto, nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
8. In ogni caso, tranne che per cessazione, per revoca o decadenza, svolge le sue funzioni fino alla nomina del successore. Ove la carica dovesse scadere entro gli ultimi quattro mesi del mandato consiliare essa viene automaticamente prorogata fino al secondo mese dopo l'insediamento del nuovo consiglio.
9. Resosi vacante per qualsiasi causa l'ufficio, la procedura per la nomina deve essere iniziata entro 30 giorni e il consiglio comunale provvede alla nomina del successore entro 90 giorni dalla vacanza.
Art. 84
Incompatibilità e decadenza

1. Non può ricoprire l'ufficio di difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla ca rica di consigliere comunale;
b) chi riveste la carica di parlamentare europeo, nazionale o regionale, di consigliere provinciale o comunale, di componente della direzione delle unità sanitarie locali; di componenti di organi regionali di controllo, di amministratore di aziende speciali, istituzioni, società pubbliche e/o per azioni di partecipazione pubblica, di enti e/o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
c) i ministri del culto;
d) i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione del Comune, nonché il segretario del Comune;
e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici non occasionali con l'amministrazione comunale.
f) gli ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il secondo grado di parlamentari europei, nazionali o regionali, di amministratori del Comune (consiglieri, assessori e sindaco) di amministratori della provincia e dell'Azienda unità sanitaria locale o di componenti organi regionali di controllo.
2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità sopra riportata.
3. La decadenza è pronunciata dal consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su proposta di uno dei consiglieri comunali.
Art. 85
Funzioni del difensore civico

1. Il difensore civico nell'esercizio della proprie funzioni per garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, con piena autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa:
-  risponde alle petizioni ed istanze ai cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all'oggetto richiesto;
-  ha diritto di accesso come i consiglieri comunali agli uffici, agli atti e alle informazioni in ordine allo stato dei procedimenti di cui è stato investito, salvo i casi in cui prevale, per legge, il segreto d'ufficio;
-  può intervenire nei procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e responsabili degli uffici e servizi;
-  può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dandone comunicazione contestuale al sindaco o all'assessore competente per materia;
-  segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze o in caso di ritardo invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;
-  può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta comunale sull'andamento dell'azione amministrativa;
-  può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
2. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il difensore civico deve presentare al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
3.  La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica con affissione all'albo pretorio.
4. Nei casi di particolare importanza o di urgenza il difensore civico può in qualsiasi momento informare il consiglio comunale, presentando una relazione sull'argomento.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 86
Interpretazione

1. Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
2. Spetta al consiglio comunale l'interpretazione auten tica delle norme statutarie e regolamentari.
3. Alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario comunale l'emanazione di circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.
Art. 87
Rinvio

1. Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
2. Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti od organi della pubblica amministrazione.
3. Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 cosi come recepita dalla regione siciliana, all'or dinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo n. 267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'Ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia.
Art. 88
Adozione e adeguamento dei regolamenti

1. I regolamenti di attuazione dello statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.
2. I principi statutari anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.
3. Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto col medesimo compatibili.
Art. 89
Pubblicità dello statuto

1. Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vi gente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
2. E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente Ordinamento degli enti locali, e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione
3. Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri , ai dirigenti, all'organo di revisione e agli altri organi del co mune, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a di sposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Art. 90
Entrata in vigore

1. Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore de corsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.
2. Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.
(2002.2.299)
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Statuto del Comune di Melilli


Lo statuto del Comune di Melilli è stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 4 settembre 1993.
Si ripubblica questo nuovo testo a seguito di modifiche apportate con deliberazione di consiglio comunale n. 67 dell'1° ottobre 2001, inviata al CO.RE.CO. di Palermo in data 9 ottobre 2001 ed esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge regionale n. 44/91.
Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Capo I
La comunità, l'autogoverno, lo statuto
Art. 1
La comunità

L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, alla attività politico-amministrativa del Comune.
La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.
Il Comune concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica.
Art. 2
L'autogoverno

L'autogoverno della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, se condo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e della legge della Regione siciliana.
Art. 3
Lo statuto

L'autogoverno della comunità di cui al precedente articolo 2 si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che costituisce l'atto fondamentale con cui il Comune, nell'ambito di principi fissati dalla legge, esplica una propria espressione giuridica sulla struttura e sull'attività dell'ente.
In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune indirizzandone e regolandone i relativi procedimenti ed atti.
Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare è ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/5 dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. In tale ipotesi si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare nonché la disciplina che regola la procedura e la maggioranza prevista dalla legge per l'approvazione e la pubblicità dello schema di statuto predisposto dalla giunta municipale.
Le proposte respinte dal consiglio con deliberazione motivata possono essere ripresentate dopo 1 anno dalla data di presentazione della precedente.
La proposta istituzionale o popolare relativa alla abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.
La proposta istituzionale o popolare di abrogazione par ziale tendente ad eliminare alcune parti "obbligatorie" o "vincolate" per legge non può essere fine a se stessa, ma dovrà essere, contestualmente, integrata o sostituita da altre parti, sempre relative al contenuto, "obbligatorio" o "vincolato". Le parti riguardanti il contenuto facoltativo possono essere eliminate, se, in prosieguo di tem po, lo stesso non si presenti più attuale e non rispondente alle esigenze della comunità.
L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.
Le modifiche d'iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati.
Le modifiche dello statuto, analogamente alla proposta di statuto, sono deliberate, in seduta pubblica ed a scrutinio palese, con votazione separata per singoli articoli e con votazione finale complessiva secondo la maggioranza prevista dalla legge, entro 45 giorni dalla proposta.
Capo II
Il ruolo e le finalità del Comune
Art. 4
Il ruolo del Comune

Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali sanciti dall'ordinamento.
Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione, affinché provveda a soddisfarli.
Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità.
Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali secondo principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione e nell'adeguatezza organizzativa; di ampliare ed agevolare la funzione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.
Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.
Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione, nelle forme indicate dallo statuto e dai relativi regolamenti.
Valorizza il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti; assicura il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte e valutazione ed il diritto di udien za interloquendo con l'amministrazione.
Organizza servizi informativi ed educativi per promuovere e favorire la cittadinanza attiva, secondo i principi costituzionali.
Riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorre a realizzare le condizioni per una generale occupazione.
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.
Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali e distributive.
Art. 5
Finalità del Comune

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati, in termini di benefici per la cittadinanza.
Ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in coerenza ai valori costituzionali, ai principi della trasparenza e dell'obiettività, ostacolando eventuali infiltrazioni di organizzazioni mafiose e contrastando i comportamenti in violazione della tutela dell'interesse pubblico e, in generale della corretta amministrazione.
Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
1) Obiettivi politico-territoriali ed economici
Riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'assieme del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità e ne assume la tutela e la valorizzazione come obiettivo primario della propria azione amministrativa.
Attraverso la pianificazione territoriale, promuove un armonico assetto urbano e la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio ed attraverso propri piani di sviluppo, strumenti urbanistici e regolamenti programma e promuove gli insediamenti produttivi e le infrastrutture finalizzandoli allo sviluppo economico ed occupazionale, nel settore delle attività turistiche, industriali, artigianali, agricole e commerciali, operando per stimolare l'integrazione fra tutti i settori economici.
2) Obiettivi politico-sociali
Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli.
Riconosce la specificità della questione giovanile, valorizzando la funzione sociale, educativa e formativa delle attività culturali e sportive, attraverso la realizzazione delle necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo dilettantistico.
Promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile.
Opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione.
Promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane nella società, favorendo, attraverso azioni ed interventi idonei, la permanenza delle persone anziane nella comunità familiare, nonché promuovendo e favorendo centri di aggregazione per persone anziane.
Concorre a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie al tro ve emigrati e promuove, inoltre, iniziative per il pie no inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri Paesi europei ed extraeuropei sia in danaro che in natura, a favore dei singoli o di gruppi, assicurando, in particolare, i servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili e agli invalidi.
Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compresi quelli di protezione civile, con particolare ri guardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale.
Concorre altresì ad assicurare, con l'Unità sanitaria locale, come fondamentale diritto al cittadino ed interesse della comunità locale, la tutela della salute dei singoli con particolare riguardo all'ambiente e ai luoghi di lavoro. Per quanto non espressamente riservato ad altri enti, concorre alla promozione e al recupero dello stato di benessere dei suoi cittadini.
Attua, secondo le modalità previste nelle leggi nazionali e regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare adeguate strutture ed a facilitare il di ritto allo studio, specialmente l'assolvimento dell'obbli go scolastico.
Il regolamento, in relazione all'art. 40 della legge 5 feb braio 1992, n. 104, in presenza di attribuzione della relativa competenza con legge regionale, disciplina l'at tuazione degli interventi sociali e sanitari in favore delle persone handicappate, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
Con lo stesso regolamento saranno disciplinate le mo dalità del coordinamento degli interventi di cui al precedente comma con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti sul territorio.
3) Obiettivi politico-culturali ed educativi
Predispone progetti ed adotta programmi per la diffusione della cultura, promuovendo l'attività dei circoli e gruppi culturali presenti nell'ambito comunale.
Valorizza le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e folklore, promuovendo il recupero e garantendo la fruibilità da parte della collettività, attraverso il miglioramento delle strutture archeologiche, museali, archivistiche-bibliotecarie.
Il Comune armonizza i sistemi e gli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti ed informa l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
Attua, con apposite norme del presente statuto e dei regolamenti, le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 242 e dalla legge della Regione siciliana 30 apri le 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
Valorizza l'elasticità di funzionamento, la snellezza decisionale, la possibilità di regolare e di predisporre condizioni che, in un contesto di variabili, consentono di modificare clausole contrattuali e/o convenzioni, inerenti servizi ed interventi, in relazione alla valutazione dei risultati ottenuti.
Capo III
Gli elementi costitutivi
Art. 6
Natura giuridica

Il Comune è persona giuridica territoriale, i suoi elementi costitutivi sono: il territorio, la popolazione e la personalità giuridica.
Il territorio è la circoscrizione entro la quale il Co mune può esercitare le proprie potestà e nei cui confronti vanta un diritto assoluto, che comporta l'impossibilità di variazioni territoriali, senza il suo consenso e la titolarità della difesa dello stesso contro eventuali usurpazioni.
L'esercizio di tale potestà non è limitato, nell'ambito del territorio, ai cittadini residenti, ma si estende a tutti coloro i quali vi si trovano anche occasionalmente.
La popolazione è l'elemento personale dell'ente ed è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel Comune la loro dimora abituale (cittadini residenti).
La personalità giuridica, determinata dalla legge, comporta la titolarità dei diritti e poteri pubblici. Come titolare di diritti e di poteri pubblici, il Comune ha una propria condizione istituzionale che costituisce lo "status" a cui il Comune stesso ha diritto.
Connesso con la personalità giuridica è il diritto al nome, allo stemma e ad altri segni distintivi.
Il Comune è un ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità; è dotato di potestà normativa limitata alla emanazione di norme regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla potestà di imperio del Comune stesso.
In quanto ente autarchico ha capacità di esercitare una potestà amministrativa e tributaria.
Esercita le funzioni amministrative proprie, funzioni delegate dallo Stato, funzioni delegate dalla Regione e dalla Provincia regionale, secondo il principio della sussidiarietà.
Art. 7
Territorio e sede

Il territorio del Comune si estende per kmq. 136,08, confinante a nord con i comuni di Carlentini e Augusta, a sud con i comuni di Priolo e Siracusa, ad ovest con i comuni di Priolo e Sortino e ad est con i comuni di Augusta e Priolo.
La circoscrizione del Comune è costituita da: centro urbano di "Melilli" e dalle frazioni di "Villasmundo" e di "Città Giardino".
La sede legale del Comune è in Melilli presso il pa lazzo municipale, ove di regola si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali.
In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
E' costituito il consiglio circoscrizionale della frazione di Villasmundo e Città Giardino.
Art. 8
Ambito di applicazione dell'azione amministrativa

Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.
Il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri nell'ambito dei confini geografici, che delimitano la superficie del suo territorio, ai sensi del succitato art. 7.
Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e la cura di iniziative assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente in altro Comune.
Art. 9
Stemma e gonfalone

Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma costituito da: aquila coronata, con le ali spiegate, coperta al centro da due scudi ovali, sormontati da corona. Nello scudo a sinistra si notano un sole radiante, delle api, dei ruderi con vegetazione; nello scudo a destra, diviso in sette parti, due aquile sormontate da corone, delle bande, due leoni rampanti coronati, delle foglie, una colonna, una torre e delle bande. Lo stemma è racchiuso nella scritta circolare che recita: Maegara ortum Hiblae leo martem alveare Melilli dat (Megara, leone di Ibla dà a Melilli la nascita, la potenza, la prosperità).
Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone che riproduce lo stemma di cui sopra su fondo verde.
Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore delegato e scortata dai vigili urbani del Comune.
L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
Art. 10
L'informazione

Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e cura a tale fine l'adozione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.
Istituisce con cadenza mensile un bollettino ufficiale degli atti adottati dal consiglio comunale, dalla giunta municipale e dal sindaco.
La giunta comunale, periodicamente, relaziona sulla sua attività; organizza conferenze e incontri; stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione, an che audiovisivi; istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.
Il Comune attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge, dallo statuto, e dai relativi regolamenti.
Titolo II
ORGANI DEL COMUNE
Capo I
Definizione degli organi
Art. 11
Definizione degli organi

Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco e il vicesindaco.
Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.
Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico-amministrativo.
La giunta comunale è l'organo di amministrazione del Comune con competenze generali.
Il sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'ente e ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.
Le dimissioni da sindaco, da assessore e da consigliere comunale, comunque formalizzate, non sono mai revocabili.
Art. 11bis

Lo status degli amministratori locali, l'obbligo di astensione dagli atti, i permessi, le aspettative, le indennità ed i gettoni sono regolati dalle leggi della Regione siciliana e sussidiariamente da quelle nazionali. L'applicazione di tale normativa consegue ope legis ed è definita per ciascuna tipologia nella misura più favorevole consentita, fatta salva la relativa copertura finanziaria.
Agli adempimenti gestionali provvede il responsabile di settore titolare del PEG con eccezione delle ipotesi di specifica riserva di cui all'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, comma 5.
Restano, altresì, ferme le opzioni per l'indennità di funzione contemplate dal comma 7° e seguenti fino al 12° dell'art. 19 sopra citato, con le modalità ivi previste.
Ai fini dell'indennità, si intendono previste tutte le categorie di soggetti di cui alla predetta legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e suoi riferimenti.
Art. 12
Obbligo di astensione

Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alle disposizioni di legge, i componenti degli organi del Comune devono astenersi dal prendere parte agli atti, ai provvedimenti e alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie del Comune e degli enti o aziende da esso dipendenti o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini fino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Devono inoltre astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni di beni e servizi o appalti di opere del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.
Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al segretario comunale ed al vice segretario.
Capo II
Il consiglio comunale
Art. 13
Consiglio comunale - Elezione

L'elezione del consiglio comunale, la sua convocazione, la presidenza, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di rimozione, sono regolati dalle leggi.
I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
Art. 14
Prerogative dei consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento sul funzionamento del consiglio.
Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
Le indennità, il rimborso delle spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, sa ranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.
Le norme del regolamento di funzionamento del consiglio comunale devono consentire ai consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle aziende, istituzioni e degli enti dipendenti.
Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designa zione dei presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzioni di controllo e di ga ranzia, individuate dal regolamento.
Art. 14 bis
Autonomia funzionale e organizzativa

Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
Il responsabile dell'ufficio utilizza servizi, attrezzature e risorse finanziarie assegnate in sede di approvazione del bilancio. Con le stesse modalità il responsabile del servizio utilizza le risorse attribuite per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti e della conferenza consiliare dei capigruppo regolarmente costituita, per l'attribuzione di indennità, gettoni, missioni e quanto altro connesso con la funzione istituzionale dei consiglieri (art. 6, legge regionale n. 30).
Art. 15
Esercizio della potestà regolamentare

Il consiglio comunale rappresenta la comunità melil lese, ne esprime la volontà, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi.
Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico e amministrativo del Comune, adotta gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge, esercita il controllo sull'attività politico-amministrativa della giunta.
Le funzioni del consiglio comunale non sono delegabili né assumibili d'urgenza dalla giunta municipale.
Il consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto delle leggi nazionali e re gionali e del presente statuto, i regolamenti proposti dalla giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 18 della legge re gionale 3 dicembre 1991, n. 44, la deliberazione di approvazione, i regolamenti sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito ed entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di 30 giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.
Il consiglio comunale determina, altresì, i principi generali del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi sulla base dei seguenti indirizzi di carattere generale:
1)  devono essere definiti l'oggetto e i principi base della regolamentazione;
2)  deve essere prevista la separazione delle competenze fra organi politici e responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici.
Agli organi politici competono esclusivamente:
-  funzioni di indirizzo politico-amministrativo e, con seguentemente, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
-  funzioni di controllo e di verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ai responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici, nel rispetto delle attribuzioni del segretario, direttore generale, competono tutti gli atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, di organizzazione delle ri sorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
3)  debbono essere individuate le strutture sulla base delle quali si articola il modello organizzativo dell'ente;
4)  deve essere disciplinata la dotazione organica dell'ente;
5)  la programmazione dell'attività deve costituire la me todologia operativa dell'ente, provvedendo conseguen temente alla definizione di una struttura flessibile capace di adeguarsi al mutare delle esigenze della comunità, procedendo alla verifica dei risultati in relazione agli obiettivi individuati in sede di approvazione degli strumenti programmatori;
6)  deve essere ricercato il conseguimento dei più alti livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, attraverso la piena responsabilizzazione dei soggetti interessati al raggiungimento dei risultati previsti;
7)  nell'attività complessiva dell'ente devono essere ga rantite la trasparenza dell'azione amministrativa, la partecipazione e l'informazione dei cittadini;
8)  le risorse umane vanno valorizzate favorendo lo sviluppo e l'accrescimento delle competenze professionali del personale dipendente;
9) deve essere prevista l'articolazione degli uffici per funzione omogenee e l'attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva di ciascun procedimento e il collegamento delle attività degli uffici, attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna;
10)  gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro vanno armonizzati con le esigenze dell'utenza;
11)  va prevista responsabilità e collaborazione di tut to il personale attraverso l'interattività degli uffici;
12)  va prevista la strutturazione degli uffici favorendo pari opportunità e sviluppo delle attività da essi svolte mediante l'utilizzo di idonea strumentazione informatica;
13)  deve essere previsto il rispetto della riservatezza dei terzi nel trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
14)  va consentita la facilitazione dei rapporti tra am ministrazione e cittadini-utenti, anche mediante adeguati percorsi formativi del personale addetto;
15)  devono essere disciplinate le modalità di assunzione, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, tenendo conto delle previsioni contenute nell'attuale re golamento comunale sui concorsi, nella tabella ad esso allegata e nella normativa attuale;
16)  debbono essere definite e specificate le competenze operative e organizzative del segretario generale nel rispetto dei compiti e delle funzioni attribuite a questa figura dell'art. 17, comma 68, della legge n. 127/98 (Bassanini bis);
17)  devono essere disciplinati i rapporti tra segretario generale e il direttore generale, eventualmente nominato;
18)  vanno definite le funzioni eventualmente attribui te al segretario generale nel caso in cui non sia nominato il direttore generale, nell'ambito delle previsioni dell'art. 6, comma 10, della legge n. 127/98;
19)  vanno individuati i criteri di nomina del direttore generale e le condizioni contrattuali del rapporto a tempo determinato;
20)  devono essere specificate le competenze operative, le funzioni organizzative e di coordinamento e le responsabilità del direttore generale, nel rispetto del ci tato art. 6, comma 10, legge n. 127/98;
21)  devono essere individuate le responsabilità, le competenze e le funzioni dei responsabili, nel quadro di riferimento indicato dall'art. 6, comma 2, della legge n. 127/98 e considerato quanto previsto dal comma 3° dello stesso articolo, come sostituito dell'art. 2, com ma 13, legge n. 191/98;
22)  vanno definiti i limiti e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato per responsabili e figure ad alta specializzazione, nell'ambi to delle disposizioni dell'art. 6, comma 4°, della legge n. 127/97 e successive modifiche;
23)  deve essere previsto l'ufficio di staff del sindaco e della giunta;
24)  deve essere inserita la previsione dell'espletamen to di concorsi interni per specifica professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente;
25)  deve essere prevista l'istituzione del servizio di controllo interno per le finalità di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 29/93;
26)  deve essere prevista la disciplina della mobilità interna ed esterna;
27)  deve essere inserita ogni previsione utile per una più efficace erogazione di servizi alla collettività nell'am bito della normativa vigente;
28)  si dovrà garantire la salute dei dipendenti sul luogo di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
29)  si dovrà instaurare un corretto modello di relazioni sindacali, garantendo la specificità dei ruoli sulla base del sistema relazionale contrattualmente delineato;
30)  si dovrà prevedere la introduzione di sistemi di valutazione delle prestazioni rese dai livelli di responsabilità intesi a monitorare, costantemente, le modalità di impiego delle risorse, anche umane, in funzione del conseguimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi affidati dall'amministrazione;
31)  si dovrà verificare annualmente l'adeguatezza del lo statuto e dei regolamenti rispetto alla esigenze dell'ente in continua evoluzione.
Art. 15 bis
Competenze del consiglio

Il consiglio ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:
a) atti normativi:
-  statuto dell'ente, delle aziende speciali e delle istituzioni e relative variazioni;
-  regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare;
b) atti di programmazione:
-  programmi, piani finanziari, relazioni previsionali e programmatiche;
-  piani triennali ed elenco comunale dei lavori pubblici, piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione, eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi nonché i pareri da rendere in dette materie, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, conti consuntivi;
c) atti di decentramento:
-  tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;
d) atti relativi al personale:
-  atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle dotazioni organiche e per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;
e)  atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti:
-  convenzioni fra comuni e fra Comune e Provincia, accordi di programma, costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali;
f) atti relativi a spese pluriennali:
-  tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
g)  atti relativi ad acquisti, alienazioni d'immobili, permute, concessioni ed appalti:
-  acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio;
-  appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio o diversamente disciplinati dalla legge;
h)  atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza:
-  atti di indirizzo da osservare da parte delle azien de, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazioni so cietarie;
-  concessione di pubblici servizi, affidamenti di ser vizi o attività mediante convenzione;
i)  atti relativi alla disciplina dei tributi:
-  atti di istituzione di tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge; disciplina generale del le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici; modifica della struttura tariffaria e della discipli na dei tributi e delle tariffe, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della giunta;
l) accensioni di mutui e prestiti obbligazionari:
-  contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio; emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione; emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione; ogni altra forma di finanziamento e approvvigionamento finanziario;
m)  atti di nomina:
-  definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni; nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge; nomina d'ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, sal vo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamen tari; nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta;
n)  atti elettorali e politico-amministrativi:
-  esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;
-  surrogazione dei consiglieri;
-  approvazione delle linee programmatiche di go verno dell'ente;
-  approvazione o reiezione con votazione per ap pello nominale della mozione di sfiducia;
-  nomina della commissione elettorale comunale e delle altre commissioni previste per legge dallo statuto e dai regolamenti;
-  esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
-  esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze;
o)  ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del consiglio.
Art. 16
Commissioni consultive permanenti

Il consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante di ogni gruppo.
La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle commissioni. Ne hanno l'obbligo se richiesti.
Le commissioni hanno facoltà di chiedere la presenza, alle proprie riunioni, d'intesa con il sindaco, dei titolari degli uffici, nonché degli amministratori e dirigenti degli enti delle aziende dipendenti dal Comune. Le commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti senza che sia loro opposto il segreto d'ufficio e possono procedere ad udienze conoscitive.
Art. 17
Commissioni consiliari speciali

Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può co stituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
Per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di indagine.
La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta sarà posta all'ordine del giorno del consiglio comunale e sarà accolta se riporta il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
Art. 18
Regolamento interno

Fermo restando il rispetto delle procedure previste per il rinnovo del consiglio comunale e per la elezione del sindaco e della giunta, apposito regolamento interno disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio.
Il regolamento interno di cui al precedente comma 1, dovrà in ogni caso disciplinare:
a)  le modalità di convocazione e la disciplina degli adempimenti della prima seduta dopo le elezioni;
b) la presidenza del consiglio con riguardo alla sua elezione, durata in carica, revoca, approvazione di mozio ne di sfiducia, sostituzione del vice presidente, attribuzioni del presidente;
c)  la costituzione dei gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo;
d)  la convocazione del consiglio comunale;
e)  la disciplina delle sedute e della verbalizzazione;
f)  funzionamento;
g)  la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
h) l'organizzazione dei lavori del consiglio, anche at traverso la razionalizzazione temporale degli interventi.
Capo III
Giunta comunale - Documento programmatico
Art. 19
Composizione e compiti della giunta comunale

La giunta comunale è composta dal sindaco che la pre siede e da 7 assessori.
Le procedure di nomina, revoca, cessazione dalla ca rica sono regolate dalla legge.
Non possono far parte della giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del sindaco.
Gli assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò competa loro per effetto della carica rivestita.
La giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
La giunta esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, che non rientrino nell'attribuzione del responsabile del servizio o del sindaco quale organo a competenza residuale.
Dà attuazione agli indirizzi contenuti negli atti fondamentali approvati dal consiglio.
Rientra nella sua competenza l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.
Sottopone la propria complessiva attività al controllo politico-amministrativo del consiglio con la presentazione della relazione annuale nella seduta avente all'or dine del giorno il bilancio consuntivo.
Avverso la giunta non può essere presentata mozione di sfiducia.
Art. 20
Documento programmatico

Il documento programmatico delinea l'indirizzo politico amministrativo cui si atterrà l'esecutivo proposto ed individua i progetti e le linee di intervento da attuare nel corso della durata della carica.
Art. 20 bis
Funzionamento

Nello svolgimento della propria attività la giunta si uniforma al principio della collegialità.
La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno. In caso di sua assenza o impedimento è convocata dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore anziano.
L'ordine del giorno della giunta è comunicato agli assessori.
Le sedute della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Alle sedute della giunta partecipano esclusivamente i componenti dell'organo, il segretario generale e, se invitati, i responsabili dei settori dell'ente.
Il segretario redige i verbali delle sedute e li sottoscrive assieme al presidente e all'assessore anziano.
Le convocazioni di giunta avvengono normalmente mediante avviso scritto notificato dai messi comunali, ma, in caso di urgenza, possono avvenire anche per fax, telefono ed in qualsiasi modo possa essere assicurata la certezza dell'avviso trattandosi di organo istituzionalmente in costanza di attività e pertanto scisso da qualsiasi formalità.
Nei casi ordinari l'avviso deve pervenire agli assessori almeno 24 ore prima e nei casi d'urgenza almeno un'ora prima.
Il sindaco può stabilire di tenere le sedute di giunta in un giorno predeterminato della settimana ed in tal caso si fa a meno della convocazione.
Art. 20 ter
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Al sindaco, al vice sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Co mune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
Capo IV
Il sindaco
Art. 21
Funzioni e competenze

Il sindaco ha la rappresentanza legale dell'ente.
Prima di assumere le funzioni, il sindaco presta giuramento innanzi al consiglio comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del presidente, pronunciando la seguente formula: "giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica della Regione Sicilia e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".
Spetta al sindaco mantenere l'unità di indirizzo politico finalizzata alla realizzazione delle previsioni del do cumento programmatico ed al conseguimento degli scopi dell'ente.
Il sindaco esercita tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
Spetta al sindaco svolgere attività propositiva e di im pulso nei confronti del consiglio e della giunta.
Avverso il sindaco (non) può essere presentata mo zione di sfiducia nei termini e modi previsti dalla legge regionale a cui si rinvia per la relativa disciplina.
Il sindaco:
a) cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità di indirizzi politico amministrativo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori. Ha facoltà di sospendere specifici atti di singoli assessori, al fine di verificarne la rispondenza agli indirizzi politici, sottoponendoli all'esame della giunta. Il sindaco può sospendere gli atti del segretario generale, di natura di indirizzo politico-amministrativo;
b) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, comunque gestiti, impartendo, al tal fine, direttive al segretario-direttore generale;
c)  promuove gli accordi di programma sulla base delle proposte del responsabile del procedimento;
d) cura la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune ovvero da esso dipendenti o controllati; effettua le scelte fra soggetti mu niti di comprovati requisiti morali e professionali;
e) favorisce la promozione di contatti e di incontri che garantisca la collaborazione e la cooperazione con gli altri comuni, le Province, la Regione, le istituzioni statali, gli enti, le associazioni e le società in cui il Comune ha partecipazione;
f)  dispone verifiche di indagini amministrative sul l'at tività del Comune;
g) indice i referendum consultivi o di altra natura ammessi dallo statuto o dalla legge;
h) esercita le funzioni a lui attribuite quale ufficiale di Governo; la rappresentanza giudiziale del Comune appartiene al sindaco. L'effettivo esercizio delle azioni di qualsiasi natura nell'interesse dell'ente seguono il seguente iter fondamentale: il responsabile di settore, competente per materia, propone la resistenza in giudizio, la transazione o la rinuncia alla causa o l'inizio di procedimento contro terzi con una valutazione di carattere tecnico-amministrativo. La nomina del difensore di fiducia compete alla giunta;
i)  emette le ordinanze d'urgenza in materie di igie ne, sanità e ordine pubblico riservate dalla legge alla sua competenza, emette altresì qualsiasi ordinanza a difesa dell'incolumità dei cittadini;
j) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
Il sindaco sceglie tra gli assessori il vice-sindaco che lo sostituisce in tutte le sue funzioni di assenza o impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice-sindaco fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età senza riferimento alla contemporaneità delle nomine.
Il sindaco può delegare ai singoli assessori ed ai responsabili di settore l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando, all'adozione diretta dell'atto.
Il sindaco può, altresì, delegare agli assessori, ai delegati amministrativi delle frazioni e ai dipendenti l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo.
Il sindaco provvede alle nomine fiduciarie le quali decadano alla cessazione del mandato, tranne revoca anticipata.
Il sindaco è organo a competenza residuale generale.
Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Istituti della partecipazione Iniziativa popolare Organismi della partecipazione e della consultazione
Art. 22
Istituti della partecipazione

Sono istituti della partecipazione:
a) l'iniziativa popolare;
b) gli organismi di partecipazione e consultazione;
c) il referendum consultivo;
d) la partecipazione al procedimento amministrativo;
e)  il diritto di accesso e di informazione agli atti am ministrativi;
f) il difensore civico.
Art. 23
L'iniziativa popolare

Tutti i cittadini, le organizzazioni e le altre formazio ni sociali possono presentare istanze, petizioni e proposte.
Tutte le istanze, petizioni e proposte devono essere re golarmente firmate dai presentatori. Le proposte devono essere articolate.
Le istanze, le petizioni e le proposte, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari di cui al precedente art. 18, comma 2, lett. a), la quale ha facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione di promotori, sono esitate dalla giunta comunale entro 30 giorni dalla loro presentazione nella segreteria generale.
Il sindaco comunica l'esito delle istanze, petizioni e proposte entro 5 giorni dalla data della decisione, al loro primo firmatario, informandone il consiglio comunale nella prima seduta.
Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla presentazione il sindaco è tenuto a chiedere di iscrivere l'argomento al primo punto dell'ordine del giorno del consiglio comunale da convocare entro i 30 giorni successivi.
Il regolamento disciplina le modalità e i termini per la presentazione ed esame delle istanze, petizioni e proposte.
Art. 24
Organismi di partecipazione

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini singoli ed associati garantendone, con modi e strumenti idonei, l'effettivo esercizio al fine di attuare concretamente il principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità dell'azio ne amministrativa.
Il Comune, a tale scopo:
a)  promuove la formazione di organismi di partecipazione cittadina che, articolati per materia e/o per aggregazione di interes si, costituiscono l'effettiva espressione di legittime istan ze e, quali specifici interpreti delle stesse, siano capaci di stabilire rapporti con i poteri istituzionali;
b)  valorizza le organizzazioni del volontariato, le as sociazioni che perseguono scopi senza fini di lucro: finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico.
Il Comune istituisce consulte permanenti di rappresentanti di organismi o di una o più categorie delle formazioni sociali di cui al secondo comma del presente articolo per la gestione di servizi o per lo svolgimento di attività o iniziative che investono particolari problematiche dei relativi settori di interesse.
L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti gli organismi e formazioni sociali.
Con apposito regolamento saranno disciplinati il riconoscimento ed i rapporti con gli organismi di cui al presente articolo in base al principio che le commissioni consultive costituiscono sede istituzionale di audizione e di confronto con i rappresentanti delle realtà associative.
Art. 25
Pratica sportiva

Il Comune riconosce e valorizza il fondamentale ruolo sociale, educativo, formativo e culturale della pratica spor tiva ad ogni livello. In particolare, tutela l'attività sportiva motoria, ricreativa, promozionale ed agonistica, nel rispetto delle competenze degli altri enti preposti e della normativa vigente.
Il Comune, per tali fini, collabora con le strutture regionali del C.O.N.I. e con le altre corrispondenti territoriali, nonché con quelle degli enti di promozione e le associazioni di base.
Il Comune assicura, attraverso la regolamentazione della propria autonomia impositiva e finanziaria, nel quadro delle tasse e diritti per i servizi pubblici, le risorse ed il sovvenzionamento delle attività sportive.
Il Comune privilegia, nella strutturazione dei servizi, quelli relativi alla programmazione, costruzione e gestio ne dei nuovi impianti per la pratica sportiva, assicurando il coordinamento con quelli di istruzione scolastica, formazione professionale, turismo, lavori pubblici ed urbanistica.
Art. 26
Riunioni ed assemblee

Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini ed agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo, eventualmente a disposizione le sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo. Apposito regolamento stabilisce le condizioni, le modalità d'uso, le limitazioni e le cautele necessarie.
Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di imprenditori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per:
a)  la formazione di comitati e commissioni;
b)  dibattere problemi;
c)  sottoporre proposte, programmi, consuntivi e de liberazioni.
Capo II
Referendum consultivo
Art. 27
Indizione del referendum consultivo

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi su argomenti che riguardano materie di esclusiva competenza locale e di interesse per l'intero territorio comunale ad esclusione degli atti concernenti i bilanci, i tributi e le tariffe.
E' indetto, altresì, referendum consultivo su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui al precedente comma, quando lo richiedono almeno 1/5 degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Il consiglio comunale, ove valuti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale, ai sensi dell'art. 18, legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sulla rimozione del sindaco.
Art. 28
Disciplina dei referendum consultivi

La richiesta di svolgimento dei referendum di cui al comma 2 del precedente art. 27 deve essere fatta da un "comitato promotore" costituito da almeno 25 iscritti nel le liste elettorali del Comune.
L'ammissibilità dei referendum, sia riguardo alla ma teria che alle formulazioni dei quesiti nonché la loro indizione, sono deliberate dal consiglio comunale entro 30 giorni dalla richiesta.
Per i referendum consultivi comunali trovano applicazione le norme in vigore per i referendum consultivi regionali. Con la stessa deliberazione di indizione dei re ferendum di cui al precedente art. 27 il consiglio comunale disporrà i necessari adattamenti delle norme regionali per assicurare il loro corretto svolgimento. Sul medesimo argomento è consentita, nell'arco della legislatura, una sola tornata referendaria.
Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati ed in relazione all'esito degli stessi, il consiglio comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.
Capo III
Partecipazione al procedimento amministrativo Diritto di accesso e di informazione
Art. 29
Istruttoria pubblica

L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commer ciali e di piani e programmi di opere pubbliche, di uso del suolo e del sottosuolo e in materia ambientale che incidono in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio devono essere preceduti da istruttoria pubblica.
Alla ricognizione di tali atti si provvede con apposita deliberazione del consiglio comunale. L'ufficio procedente, su iniziativa dell'assessore di settore, previo pubblico avviso, indice pubbliche riunioni per l'esame dell'iniziativa.
Tutti coloro che vi abbiano interesse possono fare pervenire proposte e osservazioni scritte. Le riunioni sono presiedute dal sindaco o suo delegato assistito dal responsabile del procedimento.
Il presidente, dopo sommaria esposizione delle ragioni della iniziativa e degli intendimenti dell'amministrazione, dichiara aperta la discussione nella quale possono intervenire tutti i partecipanti, con facoltà, per gli interessati, di farsi assistere da tecnici ed esperti.
Della riunione sarà redatto apposito verbale.
Apposito regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle riunioni.
Art. 30
Diritto di accesso ai provvedimenti e informazioni ai cittadini

Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, enti e associazioni, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei costi di riproduzione e di ricerca, salvi gli obblighi fiscali di legge.
Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure.
Il regolamento, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, as sicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni economiche e sociali, il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi.
Art. 31
Diritto di udienza dei cittadini

Tutti i cittadini hanno diritto di partecipare all'attivi tà del Comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
L'esercizio del diritto di udienza può essere esercitato davanti al sindaco, agli assessori o ai funzionari dagli stessi delegati.
L'udienza deve essere richiesta per iscritto e deve ave re luogo entro 20 giorni dalla richiesta, di essa dovrà essere redatto apposito verbale. Il verbale dovrà essere inserito nel fascicolo concernente l'oggetto della richiesta e richiamato con il suo contenuto essenziale così come le eventuali memorie consegnate, in tutte le fasi del procedimento e nel provvedimento finale.
Capo IV
Difensore civico
Art. 32
Istituzione e finalità

E' istituito l'ufficio del difensore civico con sede nel palazzo comunale.
Il difensore civico svolge, nei modi e termini stabiliti dal presente statuto, un ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune e delle aziende ed enti dipendenti segnalando al sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
Art. 33
Nomine e durata in carica

L'incarico di difensore civico è conferito dal consiglio comunale con deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, con votazione se greta, ad un cittadino iscritto nelle liste elettorali che dia garanzia di indipendenza e di imparzialità.
Qualora la maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro dieci giorni, e il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
Il difensore civico dura in carica 5 anni e non può essere rieletto.
In ogni caso esso svolge le sue funzioni fino alla no mina del suo successore.
Il difensore civico deve possedere i seguenti requisiti:
a)  età non inferiore a 30 né superiore a 70 anni all'atto della nomina;
b)  adeguata competenza giuridico-amministrativa;
c)  specifiche esperienze professionali attinenti all'in carico;
d)  costituisce titolo preferenziale l'aver conseguito l'idoneità al concorso di segretario comunale.
Il difensore civico è funzionario onorario e acquista la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Il difensore civico, prima di assumere l'incarico, giura davanti al sindaco secondo la formula dell'art. 11 del D.P.R. 10 giugno 1957, n. 3.
Art. 34
Prerogative del difensore civico

Il difensore civico raccoglie reclami e segnalazioni dei cittadini su inefficienze o irregolarità dei servizi comunali anche se non gestiti direttamente dal Comune e pertanto:
a) interviene presso l'amministrazione comunale e gli enti e aziende dipendenti per controllare e verificare se nei procedimenti amministrativi sono state rispettate le procedure previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, segnalando, nei modi e termini stabiliti: disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e in competenze, proponendo iniziative al fine di rimuoverne le cause;
b) agisce sia a richiesta che di propria iniziativa al lorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità;
c) segnala eventuali irregolarità al difensore civico provinciale o regionale ove esistano, qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o anomalie nel l'attività amministrativa delegata dalla Provincia o dalla Regione;
d) ha diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti ne cessari, senza oneri, e di ottenere tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato.
Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nel l'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.
Art. 35
Ineleggibilità - Incompatibilità - Decadenza e revoca

Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i membri del Parlamento e i consiglieri regionali, provinciali e comunali, membri di CO.RE.CO. e di organismi di gestione dell'Unità sanitaria locale;
c) coloro che ricoprono incarichi nei partiti a qualsiasi livello;
d)  coloro che abbiano subito condanne penali o ab biano procedimenti penali in corso;
e)  coloro che, candidati nelle ultime elezioni amministrative comunali, provinciali e regionali, non hanno conseguito l'elezione.
L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione, esercitati nel territorio co munale, costituenti oggetto di rapporti giuridici con il Comune.
L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio che è dichiarata dal consiglio comunale.
L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non rimuove la relativa causa entro 20 giorni.
Per gravi motivi connessi con l'esercizio della funzio ne l'incarico può essere revocato con deliberazione consiliare da adottarsi con voto segreto e con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica.
Rendendosi vacante, per qualsiasi causa, l'ufficio, il consiglio comunale, entro 60 giorni, provvede alla no mina del successore.
Art. 36
Modalità di intervento Rapporti con il consiglio comunale

I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, qualora ritengano non rispettate le norme vigenti, hanno facoltà di richiedere l'intervento del difensore civico per rimuovere gli abusi, le carenze ed i ritardi degli uffici.
Il difensore civico, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, può convocare direttamente il funzionario responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esa me della pratica e del procedimento.
Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d'intesa con il funzionario, fissa un termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione all'interessa to, all'ufficio competente e al sindaco.
Trascorso inutilmente tale termine il difensore civico comunica al sindaco l'inadempienza riscontrata per i successivi provvedimenti di competenza.
Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.
Art. 37
Ufficio e indennità

Per l'esercizio della sua attività il difensore civico di spone di appositi ed adeguati uffici, struttura e persona le proveniente dai ruoli comunali e degli enti dipendenti.
All'assegnazione dei locali, dei mezzi organizzativi e del personale provvede la giunta comunale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico.
Al difensore civico spetta una indennità di carica pari al 50% di quella massima attribuibile ai sindaco, nonché il rimborso di spese.
Titolo IV
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE SERVIZI PUBBLICI
Art. 38
Forme associative e di cooperazione

Il Comune, ai fini della promozione dello sviluppo eco nomico, sociale, civile e culturale, per la gestione coor dinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su basi comunali ovvero per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, (artt. da 24 a 27), come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché della successiva legislazione vigente nel tempo, i seguenti strumenti:
a) la convenzione tra Comuni e Provincia;
b) il consorzio tra i Comuni e la Provincia e/o tra enti locali diversi;
c) l'accordo di programma.
Art. 39
Forme di gestione

Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:
a) in economia: quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b)  in concessione a terzi: quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di aziende speciali: per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzioni: per l'esercizio dei servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale: qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
Art. 40
Aziende speciali

Il consiglio comunale, per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire azien de speciali dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, con proprio statuto e regolamen to approvati dal consiglio comunale.
Sono organi dell'azienda speciale:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale.
Il consiglio di amministrazione dell'azienda è nominato dal consiglio comunale a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei voti.
I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a con sigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni di simpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
Non possono ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del l'azienda.
I componenti del consiglio di amministrazione del l'azienda restano in carica fino all'insediamento dei loro successori che deve avere luogo non oltre 10 giorni dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono divenute esecutive. Agli stessi spettano le indennità e i rimborsi di spesa previsti dalla legge e dallo statuto del l'azienda stessa.
La revoca e la sfiducia costruttiva del consiglio di am ministrazione e dei singoli componenti è deliberata dal consiglio comunale con le procedure di cui all'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Il presidente è designato dal consiglio di amministra zione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'azienda e cura i rapporti con gli organi comunali.
Il direttore viene nominato dalla giunta comunale secondo le modalità fissate dal regolamento.
Alla giunta comunale spetta:
a) esercitare, con l'assistenza del funzionario comunale preposto ai servizi, la vigilanza sulla gestione;
b) riferire annualmente al consiglio comunale con apposita relazione sui risultati della gestione.
Il consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi dell'azienda ed esercita la vigilanza.
Lo statuto dell'azienda disciplina le modalità di controllo sugli atti dell'azienda.
La nomina dei revisori dei conti e del direttore è disciplinata dallo statuto dell'azienda.
Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme di cui al regolamento approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, nonché quelle del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 41
Istituzioni

Il consiglio comunale, per la gestione di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale, può costituire istituzioni quali organismi strumentali del Comune dotati di autonomia gestionale. Con la deliberazione di costituzione dell'istituzione viene approvato anche il relativo regolamento.
Sono organi dell'istituzione:
a) il consiglio di amministrazione;
b)  il presidente;
c) il direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale.
Il consiglio di amministrazione, il presidente ed il di rettore sono nominati e possono essere revocati con le stesse modalità di cui all'art. 40 e con i medesimi requisiti. Restano in carica per il periodo di vigenza del consiglio comunale che li ha nominati e comunque fino alla nomina dei successori.
Il presidente rappresenta l'istituzione all'esterno ed esercita tutte le funzioni previste dal regolamento.
Il consiglio di amministrazione compie tutti gli atti necessari per il funzionamento dell'istituzione secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Il consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione nonché l'entità dei trasferimenti ed approva gli atti fondamentali definiti dal regolamento.
Alla giunta comunale spetta:
a) esercitare, con l'assistenza del funzionario preposto ai servizi, la vigilanza sulla gestione;
b) riferire annualmente al consiglio comunale, con apposita relazione, sui risultati della gestione.
Titolo V
ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 42
Principi generali

L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dal presente statuto privilegiando la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla sfera burocratica.
Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché del buon an damento ed imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione e lo snellimento delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi.
Particolare cura è riservata all'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nonché ai relativi regolamenti attuativi.
Art. 43
Organizzazione degli uffici e dei servizi

Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, l'organizzazione degli uffici e dei servizi informata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione se condo i principi di professionalità e responsabilità. Il re golamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi fissa anche la dotazione organica complessiva.
I regolamenti di cui al 1° comma disciplinano anche l'attribuzione, ai funzionari responsabili di unità organizzative o amministrative, comunque denominate, di responsabilità gestionali per il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario generale e i funzionari responsabili degli uffici o servizi.
Spetta ai funzionari direttivi responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dai che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari direttivi responsabili.
I funzionari direttivi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza am ministrativa e dell'efficienza della gestione.
Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi deve, in ogni caso, disciplinare:
a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) la struttura e la dotazione organica del personale;
c) il sistema di direzione organizzativa;
d) gli atti di competenza dei responsabili di settore;
e) le modalità di coordinamento tra segretario generale ed il personale anche attraverso periodiche conferenze di servizio;
f) il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, gli indirizzi di gestione, i criteri e le modalità di revoca degli incarichi;
g) esercizio del controllo interno di gestione.
Art. 44
Il segretario generale

Il Comune ha un segretario generale titolare, dirigente iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.
La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al segretario comunale, fatte salve le attribuzioni di cui alle disposizioni del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 123 e del decreto legislativo C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567.
Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, dal quale funzionalmente dipen de e degli indirizzi organizzativi assunti dagli organi preposti:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi;
b) coordina l'attività dei funzionari direttivi;
c) cura l'attuazione dei provvedimenti;
d) è responsabile dell'istruttoria delle delibere;
e) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta curando la redazione dei relativi verbali che sottoscrive insieme al sindaco;
f) svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge.
La funzione di direttore generale, ove non diversamente assegnata, è svolta dal segretario generale con rinvio al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi per la relativa disciplina della nomina, delle competenze e dei rapporti.
Art. 45
Vice-segretario

E' istituita la figura professionale apicale del vice se gretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di assenza, vacanza o impedimento, fatte salve le diverse disposizioni di legge.
Può ricoprire tale qualifica colui il quale è in possesso della laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato.
Spettano al vice segretario, oltre ai compiti di cui al primo comma del presente articolo, quelli di direzione e titolarità di una struttura organizzativa di massima di mensione.
Art. 46
Gruppo di coordinamento

E' istituito il "gruppo di coordinamento" composto:
a) dal segretario comunale che lo presiede;
b) dai responsabili degli uffici e dei servizi.
Il gruppo di coordinamento ha il compito di definire:
a)  l'iter dei procedimenti coinvolgenti più uffici o servizi;
b)  nei casi dubbi definire le competenze relative ai nuovi servizi o adempimenti.
Art. 46 bis

I funzionari direttivi incaricati dal sindaco sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione de gli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
A tal fine ai funzionari direttivi sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegna te, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo.
Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i funzionari direttivi in particolare:
a)  assumono gli atti di gestione del personale se condo le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e del regolamento dei concorsi;
b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio e della giunta o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal piano esecutivo di gestione e dagli atti di programmazione approvati;
f)  esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal sindaco.
Sono di competenza dei funzionari direttivi gli atti costituenti manifestazioni di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, di intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al sindaco, alla giunta e al consiglio, i funzionari direttivi nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti ac certamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.
Art. 47
Valutazione attività dei responsabili degli uffici e servizi

L'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi è valutata annualmente in relazione alla tempestività ed alla completezza con la quale sono stati raggiunti gli obiettivi assegnati, tenuto conto anche delle condizioni ambientali e organizzative e della concreta disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie.
Art. 48
Collaborazioni esterne

Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
Le norme regolamentari devono stabilire:
a)  la durata del rapporto che non potrà superare la durata del programma;
b)  i criteri per la determinazione del compenso;
c)  la natura privatistica del rapporto.
I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.
Vanno comunque osservati i principi legislativi vigenti al momento del conferimento dell'incarico.
Art. 49
Albo pretorio

E' istituito, nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
Tutti gli atti che ne sono soggetti, in assenza di diversa disposizione di legge o regolamentare, debbono essere pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
Titolo VI
FINANZA E CONTABILITA'
Capo I
Demanio e patrimonio - Finanza locale Attività contrattuale
Art. 50
Finanza locale

Il Comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito della leg ge sulla finanza pubblica.
Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati, adottando le relative procedure di riscossione.
Art. 51
Bilancio e conto consuntivo

Il Comune delibera, entro il 31 ottobre, il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi della universalità, della integrità e del pareggio economico e finanziario. Le scelte del bilancio debbono rispecchiare gli indirizzi del documento programmatico.
Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione siciliana. Il bilancio e i suoi allegati debbono comunque essere redatti osservando gli schemi ufficiali.
Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria ge stione e l'attuazione degli interventi programmati.
Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle en trate ed all'andamento della spesa.
Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.
Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le annuali sessioni sul bilancio e sul conto consuntivo sono l'occasione per l'esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi del Comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.
Art. 52
Inventari - Servizio di economato

Apposito regolamento disciplina l'impianto, la gestio ne e la revisione annuale degli inventari ed il servizio di economato.
Art. 53
Attività contrattuale

Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune provvede mediante contratti.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione a contrattare del funzionario direttivo, secondo la rispettiva competenza.
La determinazione deve indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente.
Capo II
Revisori dei conti - Controllo della gestione
Art. 54
Revisione economico-finanziaria

Il consiglio comunale elegge i revisori dei conti in conformità al disposto dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dall'art. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, con voto limitato ad uno. I revisori così nominati assumono le funzioni assegnate loro dalla legge e dal regolamento di contabilità.
Le proposte di nomina, corredate, per ciascun candidato, dei relativi curricula vitae e della dichiarazione di accettazione, debbono essere depositate presso la se greteria generale almeno 5 giorni prima della riunione del consiglio comunale.
Non possono essere nominati revisori dei conti:
a) i parenti e gli affini, fino al quarto grado, dei componenti della giunta comunale, del segretario comunale, del vice segretario comunale e del responsabile dell'ufficio di ragioneria del Comune;
b) i consiglieri provinciali e regionali;
c) gli amministratori di enti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune;
d) i candidati che nelle ultime elezioni amministrative comunali non hanno conseguito la elezione.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il consiglio comunale procede alla surrogazione entro trenta giorni. I nuovi nominati restano in carica fino al compimento del triennio in corso.
Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del collegio e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.
Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazio ne ed il funzionamento del collegio, le modalità di presentazione al consiglio comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del collegio con gli organi elettivi e burocratici.
Art. 55
Controllo della gestione

I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono, trimestralmente, operazioni di controllo per verificare la ri spondenza della gestione del bilancio relativa agli uffici e servizi cui sono preposti con il fabbisogno dell'intero esercizio.
Delle operazioni eseguite e delle risultanze accertate i predetti responsabili redigono apposito verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono alla giunta e al collegio dei revisori. La giunta comunale, in base ai detti verbali, avvalendosi della collaborazione del collegio dei revisori, redige, trimestralmente, per il consiglio comunale, la situazione aggiornata, se gnalando qualsiasi anomalia riguardante la gestione e proponendo i relativi rimedi.
Qualora i dati rilevati facciano prevedere uno squilibrio di bilancio il consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all'art. 1-bis del decreto legislativo 1° lu glio 1986, n. 318, convertito dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, apposita deliberazione per ripristinare l'equilibrio della gestione.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 56
Modificazioni e abrogazione dello statuto

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, com ma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e dell'art. 1 della legge re gionale 23 dicembre 2000, n. 30.
La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
L'approvazione della deliberazione di abrogazione to tale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo. Lo statuto abrogato rimane in vigore fino all'entrata in vi gore del nuovo.
Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
Art. 57
Adeguamento dei regolamenti

Il regolamento interno del consiglio comunale, così come gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vi gore delle modifiche apportate al presente statuto.
Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi precedenti restano in vigore, in quanto compatibili con le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241, come recepite dalle leggi regionali n. 10 e n. 48/91 nonché con il presente statuto, i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.
Art. 58
Entrata in vigore

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, affisso al l'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato all'Assessorato regionale degli enti locali, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Il presente statuto entra in vigore il 31° giorno successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio del Co mune.
Le disposizioni del presente articolo si applicano an che alle modifiche statutarie.
L'entrata in vigore del presente statuto è certificata dal segretario comunale su ogni copia rilasciata.
(2001.49.2556)
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Statuto della Provincia regionale di Ragusa. Modifiche ed integrazioni


Al testo aggiornato dello statuto della Provincia regionale di Ragusa, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 13 ottobre 2000, con deliberazione del commissario straordinario n. 60 del 24 ottobre 2001, divenuta esecutiva in data 29 novembre 2001, sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
Art. 8
Programmazione

Ad primo comma: dopo le parole "La Provincia regionale" si inseriscono le parole "secondo il principio di sussidiarietà".
Art. 10
Modalità di gestione dei servizi

Al comma 6: dopo le parole: "l'esercizio di servizi sociali dotati" si inseriscono le parole: "di personalità giuridica, autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dal consiglio provinciale".
Al comma 7: dopo le parole "Può promuovere la costituzione di società per azioni" si aggiungono le parole "a partecipazione pubblica sia maggioritaria che minoritaria". Vengono soppresse le parole: "regionale n. 48191 e successive modifiche".
Si inserisce un nuovo comma:
8.  La Provincia ricorre, al fine di creare nuovi servizi per la collettività o migliorare quelli esistenti, a qualsiasi strumento giuridico anche di natura privatistica, compresi contratti di sponsorizzazione, projet financing, partecipazione S.p.A., anche con capitale minimo, accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze e servizi aggiuntivi.
Art. 14
Servizi sociali e culturali

Al comma 1, lett. f): dopo le parole "Dotazione di attrezzature, funzionamento" vengono eliminate le parole "e provvista del personale agli istituti di istruzione media di secondo grado".
Art. 20
Organi della Provincia regionale

Alla fine del comma 1, si aggiungono le parole: "il presidente del consiglio, le commissioni consiliari, la conferenza dei capigruppo".

Si inserisce un nuovo articolo:
Art. 20bis
Status degli amministratori provinciali

Lo status degli amministratori provinciali è disciplinato dalle norme in materia contenute nel titolo 2°, capo II della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Art. 21
Consiglio provinciale

Dopo i commi 1 e 2 si inseriscono due nuovi commi:
3.  Nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, uno speciale regolamento disciplina gli istituti e le materie previsti dall'art. 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, lett. e), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
4.  Il regolamento di cui al precedente comma dovrà ispirarsi al principio dell'autonomia organizzativa e funzionale del consiglio, prevedendo una idonea struttura di supporto per l'attività dell'organo e disciplinando la gestione delle risorse attribuite per il funzionamento del consiglio stesso, dei gruppi consiliari e per le spese istituzionali connesse alla funzione.
Art. 25
Compiti ed attribuzioni del presidente del consiglio

Al comma 1 dopo la lett. i), si inseriscono le seguenti lettere:
l)  assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
m)  emana annualmente, ai fini dell'autonomia contabile del consiglio, le direttive al dirigente preposto alla gestione del PEG riservato al funzionamento del consiglio e dei gruppi consiliari costituiti, sentita la conferenza dei capigruppo consiliare;
n)  al presidente spettano, altresì, i compiti più dettagliatamente previsti nell'apposito regolamento.
Art. 27
Riunioni del consiglio

Al comma 1 dopo le parole: "le modalità del presente statuto" si inseriscono le parole: "e quelle stabilite dal regolamento del consiglio".
Art. 30
Mancata partecipazione alle sedute

Il comma 2 viene abrogato e sostituito dai seguenti:
2.  L'iniziativa è del presidente o di almeno 3 componenti del consiglio.
3.  La decadenza è, in ogni caso, dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato, con preavviso di almeno 10 giorni. Le modalità per fare valere le cause giustificative vengono fissate nel regolamento del consiglio.
4.  La proposta di decadenza non può essere sottoposta a deliberazione prima di 15 giorni dalla notifica all'interessato ed è votata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica mediante scrutinio segreto.
Art. 31
Numero legale

Viene confermato quanto era stato previsto al comma 6 ed annullato dal CO.RE.CO sezione di Palermo:
6.  Il consiglio approva a maggioranza assoluta dei propri componenti il regolamento interno. Per le successive modifiche è prevista la stessa maggioranza.
Art. 34
Gruppi consiliari

Il 4° comma viene così riformulato:
4.  E' istituita la commissione dei capigruppo, denominata conferenza, composta dai presidenti di ciascun gruppo ed è presieduta dal presidente del consiglio che la convoca o, in caso di sua assenza ed impedimento, dal vice presidente.

Vengono inseriti 3 nuovi commi:
5.  Alle riunioni della conferenza dei capigruppo partecipa un dipendente della Provincia, designato dal segretario generale, con funzioni di segretario verbalizzante.
6.  I consiglieri appartenenti allo stesso gruppo designano, normalmente, all'inizio del mandato, il proprio capogruppo per le funzioni ad esso demandate dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento del consiglio.
7.  In caso di mancata designazione viene considerato capogruppo il consigliere che ha riportato la cifra individuale più elevata.

Dopo l'art. 34 viene inserito un nuovo articolo:
Art. 34bis
Indennità di carica e gettoni di presenza

1.  Su richiesta del consigliere provinciale i gettoni di presenza possono essere corrisposti sotto la forma di indennità di funzione.
2.  L'indennità di funzione, sostitutiva dei gettoni di presenza, può essere corrisposta alle seguenti condizioni in armonia con l'art. 82, comma 4°, del testo unico n. 267/2000 e con la circolare ministeriale n. 5/2001 UARAL del 10 luglio 2001:
a)  che sia possibile il raffronto con la spesa sostenuta per gettoni di presenza corrisposti nell'anno precedente;
b)  che l'importo non superi 1/3 dell'indennità spettante al presidente della Provincia;
c)  che non ci sia aggravio di spesa per l'ente;
d)  che sia prevista nel regolamento la detrazione obbligatoria da applicare all'indennità in caso di assenze non giustificate alle sedute degli organi collegiali;
e)  che sia dimezzata l'indennità corrisposta ai consiglieri provinciali lavoratori dipendenti non in aspettativa.
3.  Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'in dennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
4.  Le indennità di funzione ed i gettoni di presenza, determinati con regolamento del Presidente della Re gione siciliana, possono essere incrementati, o diminuiti, con delibera rispettivamente della Giunta, se trattasi del presidente della Provincia o degli assessori e del consiglio se trattasi di presidente del consiglio, e dei consiglieri.
L'aumento è possibile solo se la Provincia non sia in dissesto finanziario.
Art. 35
Commissioni consiliari

Dopo il comma 8 si aggiunge il seguente comma:
8bis.  Su richiesta motivata di 1/3 dei consiglieri assegnati, il consiglio provinciale può istituire, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, commissioni consiliari d'inchiesta. Il regolamento disciplina i poteri, la composizione ed il funzionamento.

Dopo il comma 11 annullato dal CO.RE.CO. vengono inseriti i seguenti nuovi commi:
12.  Sono commissioni di controllo e di garanzia quel le che tali vengono qualificate con la deliberazione di costituzione.
13.  Il controllo riguarda gli atti di organizzazione e gestione dei servizi provinciali e si esprime con valutazioni conclusive.
14.  La garanzia riguarda situazioni o persone che richiedono una particolare tutela ai fini dell'esercizio dell'azione amministrativa.
15. I presidenti delle commissioni di controllo e di garanzia devono appartenere alle opposizioni consiliari e sono nominati dal consiglio.
16.  Il regolamento stabilisce le modalità ed i limiti dei poteri delle commissioni.

Dopo l'art. 36 si aggiungono i seguenti articoli:
Art. 36bis
Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi

1.  La Provincia garantisce e promuove le pari opportunità per le donne rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale e sociale, lavorativa e politica della donna nell'amministrazione.
2.  Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma, anche sulla base dei principi di legge, la Provincia adotta piani di azioni positive volte, fra l'altro, a:
-  operare la ricognizione degli ostacoli all'accesso ed alla carriera delle donne nel mondo del lavoro;
-  promuovere, con adeguati mezzi di sollecitazione, l'accesso alle donne nei settori con insufficiente rappresentanza femminile e riequilibrare la presenza delle donne nei centri decisionali e nei settori tecnologicamente avanzati;
-  definire le procedure di selezione del personale idonee a stabilire le attitudini potenziali, diffondere la legislazione in materia di pari opportunità, indicare i requisiti che non comportino, anche implicitamente, alcuna discriminazione relativa allo stato civile;
-  assicurare condizioni che consentano l'effettiva partecipazione delle donne ai corsi di formazione ed aggiornamento professionali;
-  adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali;
-  prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali.
Art. 36ter
Commissioni delle elette

1.  Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, è istituita una commissione delle elette, composta dalle consigliere facenti parte del consiglio provinciale.
2.  La commissione formula al consiglio proposte ed osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile. A tal fine, la commissione, qualora se ne presenti la necessità, potrà avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, culturali, scientifiche, lavorative, sindacali, imprenditoriali, nonché di esperte della condizione femminile.
3.  La giunta provinciale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo da proporre al consiglio provinciale particolarmente rivolti alla popolazione femminile.
4.  La commissione è dotata di specifici staff di supporto tecnico.
5.  Il regolamento del consiglio provinciale disciplina le modalità di funzionamento e le iniziative della commissione.
6.  Il consiglio provinciale stabilisce annualmente, in bilancio, i fondi da assegnare per il funzionamento della commissione, il cui utilizzo avverrà con le modalità prescritte dal regolamento di contabilità.
Art. 36quater
Principio delle pari opportunità in tema di donne

1.  Nei casi in cui il presidente della Provincia ed il consiglio provinciale debbano nominare o designare, ciascuno recando le proprie competenze, rappresentanti in enti, istituzioni, ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, fra i nominati è garantita l'equilibrata presenza di uomini e donne. L'equilibrio, in ogni caso, è assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati e designati nel corso del mandato. Il presidente ed il consiglio sono tenuti a motivare le scelte operate e le conseguenti esclusioni, con specifico riferimento al principio di pari opportunità, e a darne adeguata diffusione.
2.  Con un'adeguata pubblicità preventiva sono stabilite le modalità per il conferimento dell'incarico da ricoprire, al fine di garantire un effettivo controllo partecipativo degli appartenenti alla comunità cittadina e consentire la presentazione di candidature da parte di qualunque soggetto. La commissione delle elette di cui all'art. 36ter promuove la presentazione delle candidature femminili.
3.  Nel nominare i componenti della giunta provinciale, i responsabili degli uffici e dei servizi, nonché nell'attribuzione a definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, il presidente assicura una presenza equilibrata di uomini e donne, motivando le scelte operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità. Al fine di formare e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra uomini e donne è istituita una commissione consiliare composta da tutte le donne elette, integrata da consiglieri dell'altro sesso. La commissione formula al consiglio proposte ed osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile. A tal fine la commissione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà avvalersi del contributo di associazioni di donne di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, culturali, scientifiche, lavorative, sindacali, imprenditoriali, nonché di esperte della condizione femminile.
4.  La giunta provinciale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo da proporre al consiglio provinciale particolarmente rivolti alla popolazione femminile.
5.  La commissione è dotata di specifico staff che può essere individuato nel comitato delle pari opportunità.
6.  Il regolamento del consiglio provinciale disciplina le modalità di funzionamento della commissione.
7.  Il consiglio provinciale stabilisce annualmente, in bilancio, i fondi da assegnare per il funzionamento e le iniziative della commissione, il cui utilizzo avverrà con le modalità previste dal regolamento.
Art. 39
Attribuzioni del presidente

Vengono soppressi i commi 9 e 21.
Il comma 28 viene sostituito dal seguente:
28.  Gli atti adottati dal presidente, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di "determinazioni"; esse sono esecutive dal momento della adozione; quelle che comportano assunzione di spesa devono recare il visto contabile e l'attestazione della copertura finanziaria nonché l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa.

Si aggiunge il seguente nuovo ed ultimo comma:
33.  La cessazione del mandato del presidente della Provincia comporta l'immediata decadenza delle nomine fiduciarie da lui conferite.
Art. 41
Mozione di sfiducia

Viene abrogato e sostituito con il seguente:
1.  Il presidente e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65% dei consiglieri assegnati.
2.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima dei 10 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata consegue l'immediata cessazione degli organi della Provincia.
Art. 42
Nomina della giunta della Provincia regionale

Il comma 2 è sostituito dal seguente:
La giunta provinciale è composta dal presidente che la presiede e da un numero minimo di 6 assessori e da un numero massimo che non deve essere superiore ad 1/3, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri assegnati.
Al comma 9, dopo le parole: "assicurano l'esercizio delle funzioni" vengono eliminate le parole: "degli organi di cui al comma 4" e vengono inserite le parole: "del presidente e della giunta".

Viene inserito il nuovo comma:
10.  Nella composizione della giunta è obbligatoria la rappresentanza femminile.
Art. 45
Attribuzioni della giunta provinciale

Alla fine del comma 5, lett. g), vengono inserite le parole: "e la relativa dotazione organica del personale".
Art. 67
Il segretario generale

Vengono soppresse le lett. d) ed e) del comma 3.
Art. 74
Attribuzioni dei dirigenti

Al comma 5 la parola "specificherà" viene sostituita con la parola "specifica".
Art. 76
Responsabilità del segretario, dei dirigenti e del responsabile del procedimento

Il comma 1 viene sostituito dal seguente:
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
Al comma 2: dopo le parole: "il parere è espresso" sono inserite le parole: "dei titolari delle posizioni organizzative o in mancanza dei funzionari di categoria D, nel rispetto della anzianità di servizio.". Vengono eliminate le parole: "dai funzionari di 8° livello, e, in mancanza dai dipendenti di 7° e ulteriormente di 6° livello, secondo l'anzianità di servizio nella qualifica, e a parità, secondo l'anzianità di servizio nelle qualifiche via via inferiori".
Art. 87
Risorse finanziarie

Dopo il comma 2 vengono inseriti due nuovi commi:
3.  La Provincia ha autonomia impositiva e finanziaria, che opera nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale di coordinamento e disciplina della finanza pubblica.
4.  In questo ambito, l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di persone o categorie sociali che versino in condizioni di particolare disagio da disciplinarsi con l'apposito regolamento attuativo.
Dopo l'art. 87 viene inserito un nuovo articolo:
Art. 87bis
Principi dell'attività impositiva

1.  Le norme dei regolamenti provinciali che disciplinano l'attività impositiva dell'ente si ispirano ai principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212.
2.  In particolare, le norme di cui al precedente comma:
a)  devono essere formulate in termini chiari e semplici;
b)  non potranno avere effetto retroattivo salvi i casi previsti dalla legge;
c)  se modificate da precedenti norme devono riportare il testo conseguentemente modificato.
3.  L'amministrazione provinciale adotta idonee iniziative volte a:
a)  agevolare la tempestiva conoscenza delle disposizioni in materia tributaria mediante adeguata attività divulgativa;
b)  motivare adeguatamente i provvedimenti amministrativi;
c)  impostare i rapporti con i contribuenti al principio della collaborazione, della buona fede e dell'affidamento;
d)  riconoscere il diritto di interpello del contribuente in materia di applicazione delle disposizioni tributarie.
4.  I regolamenti concernenti i tributi provinciali danno concreta attuazione ai principi enunciati nei precedenti commi del presente articolo.
Art. 91
Revisione economica finanziaria

Al comma 3 si eliminano le parole "si opera rinvio alle successive disposizioni statali di modifica e di integrazione, in quanto compatibili" e si sostituiscono con le seguenti: "si fa riferimento alla normativa vigente nel tempo".

Dopo l'art. 92 viene inserito il seguente nuovo articolo:
Art. 92bis
Abrogazione e rivisitazione di norme regolamentari preesistenti

Tutte le norme preesistenti nei vari regolamenti della Provincia in contrasto col presente statuto sono automaticamente ed immediatamente abrogate.
I regolamenti vanno rivisitati alla luce delle nuove disposizioni statutarie, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.
Art. 95
Prescrizioni statutarie

Viene sostituito con il seguente:
Lo statuto, dopo la definizione del procedimento previsto dalla legge, entra in vigore trascorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio della Provincia.
(2001.49.2547)
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Statuto del Comune di Castrofilippo. Modifiche


Allo statuto del comune di Castrofilippo, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 dell'11 giugno 1994, con deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 4 ottobre 2001, divenuta esecutiva in data 6 novembre 2001 per decorrenza dei termini dall'invio all'organo di controllo, sono state apportate le seguenti modifiche:
Art. 39
Composizione della giunta comunale

"La giunta comunale si compone dal sindaco, che la presiede, e da numero massimo pari a 5 assessori determinato di volta in volta dal sindaco, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30".
Art. 44
Decadenza della giunta comunale

"I casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale sono regolati dalla normativa regionale vigente".
(2001.52.2712)
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Statuto del Comune di Santa Flavia. Integrazione


Lo statuto del comune di Santa Flavia, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 17 settembre 1994, modificato con rettifica pubblicata nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 dell'11 marzo 1995, è così integrato:

L'art. 26, comma 1, dello statuto comunale di Santa Flavia è stato integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 68 del 18 ottobre 2001, inserendo il comma 1bis, che recita testualmente: "nelle ipotesi di variazioni del numero degli assessori che interviene successivamente alla elezione del sindaco e del consiglio comunale di riferimento, l'attuazione della variazione ha luogo entro il termine di giorni 15 dalla entrata in vigore della modifica statutaria con apposita determinazione del sindaco comunicata nei modi e nei termini di legge".
(2001.50.2592)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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