REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MARTEDÌ 8 GENNAIO 2002 - N. 2
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 dicembre 2001, n. 22.
Esercizio provvisorio e norme tecniche per la gestione del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002  pag.


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 29 dicembre 2001, n. 22.
Esercizio provvisorio e norme tecniche per la gestione del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Esercizio provvisorio

1. E' autorizzato l'esercizio provvisorio, fino a quando non sarà approvato con legge e comunque non oltre il 28 febbraio 2002, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonché secondo la nota di variazioni, presentati all'Assemblea regionale siciliana.
Art. 2.
Variazioni di bilancio

1. All'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:
"21 bis - Le variazioni di bilancio comunque autorizzate da specifiche norme di legge sono disposte, secondo le modalità e le finalità previste dalle norme medesime, ove necessario, anche in termini di cassa.
21 ter - Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono iscritti appositi fondi di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa da utilizzare in relazione ad indifferibili necessità con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su proposta della competente Amministrazione".
2. L'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34 è abrogato.
3. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, la lettera e) è soppressa.
Art. 3.
Impegni di spesa

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole "sempre che, per le spese correnti, la relativa obbligazione venga a scadere entro il termine dell'esercizio".
Art. 4.
POR 2000-2006

1. L'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, è sostituito dal seguente:
"1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - amministrazione Bilancio e finanze - è istituito un fondo, che costituisce copertura finanziaria complessiva del Programma operativo regionale 2000-2006, cui fare confluire i finanziamenti della UE e i cofinanziamenti statali e regionali.
2. L'autorità di gestione, su richiesta dell'amministrazione interessata, verificata la compatibilità con il quadro finanziario della misura, prima dell'attivazione della spesa, chiede nulla osta per l'avvio delle procedure e la conseguente assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, anche in assenza dello stanziamento e del relativo impegno nello specifico capitolo di spesa.
3. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze annota l'importo complessivo comunicato fra le disponibilità di competenza e di cassa della misura nelle annualità in cui è ripartita la spesa e provvede a comunicare l'avvenuta annotazione all'autorità di gestione ed ai dipartimenti interessati.
4. Con successive variazioni di bilancio apportate sia in termini di competenza che di cassa dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su richiesta dell'autorità di gestione in relazione alla effettiva erogazione della spesa e sulla base del complemento di programmazione esitato dalla Giunta di governo le somme saranno iscritte in corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa nelle rubriche di pertinenza, mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1.
5. Gli impegni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere assunti solo dopo aver esperito le procedure di cui ai commi precedenti.
6. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli per le quali non sussistono obbligazioni vincolanti possono essere trasferite, mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'autorità di gestione e sentiti i responsabili di misure, al fondo di cui al comma 1 per la successiva riassegnazione alla stessa o ad altre misure del POR.
7. Ai fini del monitoraggio finanziario dello stato di attuazione del POR, la Presidenza della Regione e l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze realizzeranno un apposito sistema di codificazione ad integrazione di quello già presente nel bilancio della Regione.
8. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro, partecipa al controllo ed al monitoraggio finanziario durante l'attuazione del POR.
9. Al fine di consentire la immediata attivazione del Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006, a decorrere dall'anno 2001, lo stanziamento dei capitoli relativi alle singole misure può contenere somme relative ad interventi coerenti finanziati con fondi regionali.
10. Delle variazioni di cui al presente articolo è data tempestiva comunicazione alla Commissione bilancio e finanze ed alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della comunità europea dell'Assemblea regionale siciliana.".
Art. 5.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dall'1 gennaio 2002.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 29 dicembre 2001.
  CUFFARO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  PAGANO 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 2, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto delle aggiunte operate dall'articolo che qui di seguito si annota, è il seguente:
"Bilancio annuale di previsione. - 1. La gestione finanziaria della Regione si svolge in base al bilancio annuale. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2.  Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e di cassa.
3.  La Regione adotta ogni anno, insieme con il bilancio annuale di previsione, un bilancio pluriennale.
4.  Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati dal Governo regionale all'Assemblea regionale siciliana, allegati ad un unico disegno di legge, entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre e sono approvati dall'Assemblea, entro il mese di dicembre.
5.  Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.
6.  Il bilancio annuale di previsione è articolato, sia per l'entrata che per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione.
7.  Con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio della Regione sono annualmente individuate, in allegati alla legge medesima, le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo determinate con riguardo alle esigenze di definire le politiche regionali di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini.
8.  Lo stato di previsione dell'entrata è articolato per:
a)  centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;
b)  titoli, secondo che riguardino entrate correnti, entrate in conto capitale, entrate per accensione di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, entrate per contabilità speciali e per partite di giro;
c)  aggregati economici, secondo la natura delle entrate (tributi erariali spettanti alla Regione, altre entrate erariali spettanti alla Regione, tributi propri, entrate proprie extratributarie, trasferimenti correnti, trasferimenti in conto capitale, altre entrate in conto capitale);
d)  unità previsionali di base secondo la tipologia dei cespiti, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.
9.  Lo stato di previsione della spesa è articolato per:
a)  centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;
b)  titoli, secondo che riguardino spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, spese per contabilità speciali e per partite di giro;
c)  aggregati economici, secondo la natura delle spese (spese di funzionamento, spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, spese per interventi di parte corrente, spese per oneri del debito pubblico regionale, oneri comuni, spese per investimenti, altre spese per interventi in conto capitale, oneri comuni);
d)  unità previsionali di base secondo la tipologia delle spese, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.
10. Per ogni unità previsionale di base del bilancio annuale di previsione sono indicati:
a)  l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b)  l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce. Con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente nella cassa regionale;
c)  l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare o delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza e in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate nella cassa regionale e per pagate le somme erogate dalla cassa regionale.
11.  Fra le previsioni di competenza di cui alla lettera b) del comma 10 è, altresì, iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente, mentre fra le previsioni delle entrate di cassa, di cui alla lettera c) del medesimo comma è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
12.  Formano oggetto di approvazione dell'Assemblea regionale siciliana solo le previsioni del bilancio di cui alle lettere b) e c) del comma 10. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.
13.  Nel quadro generale riassuntivo, redatto per titoli, con riferimento alle dotazioni di competenza e di cassa, è data distinta indicazione:
a)  del risultato differenziale fra il totale delle entrate correnti ed il totale delle spese correnti (risparmio pubblico);
b)  del risultato differenziale fra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e il rimborso di prestiti (indebitamento o accrescimento netto);
c)  del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare);
d)  del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato).
14.  Al quadro generale riassuntivo sono allegati:
1)  un riepilogo delle categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica, distintamente per ciascuna amministrazione;
2)  un riepilogo per funzioni-obiettivo in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale, distintamente per ciascuna amministrazione. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;
3)  l'elenco delle entrate derivanti da assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti, e delle correlative spese, ivi compresi i cofinanziamenti a carico della Regione.
15.  Appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.
16.  In apposito allegato tecnico al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli, secondo l'oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico funzionale per la spesa. E' altresì indicato per ciascun capitolo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio, anche in apposito allegato, alle relative disposizioni legislative. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
17.  Una nota preliminare al bilancio di previsione illustra le previsioni di entrata e di spesa ed indica i criteri adottati per la loro quantificazione, con riguardo anche alla presumibile evoluzione dei principali aggregati socio-economici ed alle scelte di programmazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.
18.  Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sulla base dell'allegato tecnico di cui al comma 16, provvede a ripartire, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, le unità previsionali di base in capitoli e, ove necessario, in articoli ai fini della gestione e della rendicontazione (bilancio gestionale per capitoli).
19.  La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.
20.  Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, il Presidente della Regione e gli Assessori, secondo le rispettive competenze, assegnano le risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione.
21.  Su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti dell'Assessore competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali.
21 bis. Le variazioni di bilancio comunque autorizzate da specifiche norme di legge sono disposte, secondo le modalità e le finalità previste dalle norme medesime, ove necessario, anche in termini di cassa.
21 ter. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono iscritti appositi fondi di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa da utilizzare in relazione ad indifferibili necessità con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su proposta della competente Amministrazione.
22.  Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio.
Nota all'art. 2, comma 3:
L'art. 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto della soppressione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
Variazioni di bilancio. - 1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le seguenti variazioni di bilancio in aggiunta a quelle previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni:
a)  per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell'ambito della rubrica fondo sanitario regionale;
b)  per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlativi accertamenti di entrata;
c)  compensative fra il capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente e quello relativo al fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di conto capitale, in relazione ad accertate inderogabili necessità. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente, qualora non sia possibile provvedere mediante variazione compensativa con l'analogo fondo di conto capitale;
d)  compensative fra i capitoli di spesa concernenti retribuzioni ed altri assegni al personale dei ruoli della Regione e relativi oneri sociali in relazione alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione e compensative fra capitoli di spesa concernenti il fondo efficienza servizi destinato al personale dei ruoli medesimi in relazione a quanto previsto dal relativo contratto di lavoro, nonché per l'attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 11 novembre 1999, n. 26;
e)  .........
f)  compensative fra capitoli di entrata concernenti accensione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari e fra capitoli di spesa concernenti rimborso di mutui e rimborso di prestiti obbligazionari, con relativi oneri per interessi e spese;
g) per il recupero di somme anticipate dalla Regione per conto dello Stato e dell'Unione europea e, su documentata richiesta delle competenti amministrazioni, per la riassegnazione ai capitoli di spesa sui quali sono state imputate le anticipazioni o, previa deliberazione della Giunta regionale, per il finanziamento di interventi analoghi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati dalla programmazione regionale in modo da rispettare i principi stabiliti dall'articolo 11 del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999;
h)  per l'attuazione dell'articolo 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n 10;
i) per consentire la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di altri tributi riscossi al netto di compensi, rimborsi, compensazioni ed altre partite negative, nonché delle compensazioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Dette variazioni e le conseguenti scritturazioni contabili sono effettuate, anche nell'anno successivo a quello in cui i tributi sono riscossi o le compensazioni operate, entro trenta giorni dal ricevimento dei dati dalle pertinenti amministrazioni statali e, comunque, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza.
2.  Le disponibilità del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa, con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433. Con le medesime modalità sono utilizzate le ulteriori assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio in attuazione della predetta legge.
3.  Sono abrogati l'articolo 38 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10; il comma 22 dell'articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27; il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
4.  Le disposizioni di cui alla lettera i) del comma 1 si applicano con decorrenza dall'esercizio finanziario 1999.
Nota all'art. 3:
L'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto dell'integrazione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
Impegni di spesa. - 1.  Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
2.  Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le sole somme dovute dalla Regione a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio stesso sempre che, per le spese correnti, la relativa obbligazione venga a scadere entro il termine dell'esercizio. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto alla competenza dell'esercizio in corso.
3. Nel corso dell'esercizio possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. Con riguardo ai provvedimenti relativi agli impegni prenotati, qualora non venga assunta entro il termine dell'esercizio la conseguente obbligazione giuridica, gli impegni medesimi decadono e sono contabilizzati nel rendiconto generale come economie di spesa. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.
4.  Le spese correnti relative agli organi della Regione, agli stipendi ed altri assegni fissi al personale, a pensioni ed assegni congeneri sono impegnate contestualmente all'emissione del relativo titolo di spesa e possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.
5.  Per le altre spese correnti a pagamento non differito, le competenti amministrazioni provvedono all'emissione dei relativi titoli di spesa contestualmente all'assunzione degli impegni.
6.  Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo, ovvero a carico di più esercizi qualora trattasi di spese per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti, previo assenso del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o degli altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese, ove ciò sia indispensabile per la continuità dei servizi, a norma della consuetudine o qualora l'Amministrazione riconosca la necessità o la convenienza.
7.  Per le spese in conto capitale relative ad opere o interventi ripartiti in più esercizi è consentito assumere impegni di durata pluriennale nei limiti dell'intera somma autorizzata dalle leggi di spesa, a norma dell'articolo 7, settimo comma, ovvero, per le spese non fissate da specifiche leggi di spesa, nei limiti stabiliti da appositi articoli della legge di approvazione del bilancio.
8.  Tutte le quote di stanziamento non impegnate a norma del presente articolo costituiscono alla chiusura dell'esercizio economie di spesa, salvo le somme stanziate per spese in conto capitale relative all'esecuzione di opere e di lavori pubblici in genere che, anche se non impegnate, possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, nel solo esercizio successivo, mediante decreti motivati delle competenti amministrazioni, al termine del quale, se ancora non impegnate, costituiscono economie di spesa.
9.  Gli atti di programmazione comportanti spese a carattere pluriennale sono controfirmati dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 300
Esercizio provvisorio e norme tecniche per la gestione del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002.
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell' Assessore per il bilancio e le finanze (Pagano) il 19 dicembre 2001.
Trasmesso alla Commissione Bilancio il 19 dicembre 2001.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 19 del 20 dicembre 2001.
Relatore: Croce.
Discusso ed approvato dall' Assemblea nella seduta n. 30 del 20 dicembre 2001.
(2001.52.2725)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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