REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 DICEMBRE 2001 - N. 62
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 19 novembre 2001.
Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Misterbianco.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il foglio prot. n. 16854 del 24 agosto 1999, assunto al prot. n. 44001 del 26 agosto 1999 di questo Assessorato, con il quale il comune di Misterbianco ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio;
Vista la delibera consiliare n. 124 del 14 ottobre 1997, riscontrata favorevolmente dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 29 gennaio 1998, con decisione n. 551/472, con la quale è stato adottato lo strumento urbanistico di cui sopra;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera consiliare n. 124 del 14 ottobre 1997;
Vista la certificazione a firma del vice sindaco del comune di Misterbianco, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché attestante la presenza di n. 248 osservazioni/opposizioni avverso il piano adottato di cui 8 presentate oltre i termini di legge;
Visto l'elenco delle osservazioni/opposizioni, sottoscritto dal segretario generale, presentate avverso il piano in argomento;
Viste le delibere n. 1 del 14 gennaio 1999, n. 2 del 15 gennaio 1999, n. 3 del 21 gennaio 1999, n. 4 del 22 gennaio 1999, n. 5 del 28 gennaio 1999, n. 6 del 29 gennaio 1999, n. 8 del 18 febbraio 1999, n. 9 del 19 febbraio 1999, n. 18 del 4 marzo 1999, n. 19 del 5 marzo 1999, n. 25 dell'11 marzo 1999, n. 26 del 12 marzo 1999, n. 29 del 18 marzo 1999, n. 30 del 25 marzo 1999, n. 36 dell'8 aprile 1999, n. 37 del 15 aprile 1999, n. 38 del 16 aprile 1999, n. 47 del 28 aprile 1999, n. 48 del 29 aprile 1999, n. 49 del 6 maggio 1999, n. 50 del 7 maggio 1999, n. 51 del 12 maggio 1999, n. 52 del 13 maggio 1999, n. 58 del 20 maggio 1999, n. 60 del 28 maggio 1999, n. 64 del 4 giugno 1999, n. 71 dell'8 luglio 1999, n. 72 del 9 luglio 1999, n. 73 del 14 luglio 1999, n. 74 del 16 luglio 1999, con le quali il consiglio comunale di Misterbianco ha controdedotto alle osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il piano adottato;
Visti i pareri del Genio civile di Messina espressi, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con note prot. n. 31226/35245 del 13 dicembre 1995 e prot. n. 20911/53320 del 7 giugno 1996, favorevolmente alle condizioni in essi contenute;
Viste le osservazioni a firma di Leotta Antonio ed altri, D'Angelo Domenico e Latella Salvatore pervenute direttamente a questo Assessorato;
Vista la nota assessoriale prot. n. 1955 del 16 maggio 2000, con la quale è stata richiesta, ai sensi della legge regionale n. 16/99 e successive modifiche ed integrazioni, la verifica dello studio agricolo forestale;
Vista la nota prot. n. 149 del 31 luglio 2000, con la quale il gruppo di lavoro XXVIII/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive, la proposta di parere n. 11 del 31 luglio 2000, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis
CARATTERI DEL TERRITORIO
Il comune di Misterbianco, dotato di programma di fabbricazione approvato con decreto n. 196 del 20 no vembre 1979, si estende per Ha. 3.751, confinando con i territori dei comuni di Catania, Motta S. Anastasia e Camporotondo Etneo.
Fino agli anni sessanta utilizza lo schema a scacchiera per l'ampliamento edilizio oltre all'addensamento degli isolati con interventi prevalentemente sostitutivi.
Successivamente si verificano i cambiamenti più macroscopici in termini di espansione residenziale, per lo più abusiva e derivata da pressanti istanze residenziali della vicina città di Catania, con la formazione di consistenti agglomerati edilizi ad ovest del centro (zona Toscano) e a nord-est in località Lineri e Monte Palma (con edilizia compatta) ed in località Poggio Lupo e Belsito (con prevalente edilizia monofamiliare). Si rafforza e si espande nello stesso tempo la zona industriale, che ora presenta caratteri decisamente più commerciali, a seguito della realizzazione della variante alla strada statale per Paternò e poi del recente completamento della tangenziale di Catania, che ha uno svincolo strategico a Misterbianco, via rapida di collegamento ed interconnessione tra le autostrade Palermo-Catania, Catania-Messina, Catania-Siracusa in corso di realizzazione.
Dal punto di vista morfologico il territorio comunale risulta caratterizzato a settentrione da un vasto rilievo collinare, con formazioni vulcaniche tipiche dei bassi versanti dell'Etna, con assenza di linee di drenaggio superficiali ed elevato grado di antropizzazione. A sud dell'abitato si osserva un'ampia spianata derivante dall'azione di colmamento da parte di depositi alluvionali recenti di una poco profonda incisione valliva che costituiva un originario asse di drenaggio reso inattivo dalle conseguenze delle modificazioni idrogeologiche indotte dalle invasioni laviche.
La parte di territori a sud può considerarsi del tutto pianeggiante (con pendenze dei versanti variabili dal 5 al 15%) e morfologicamente stabile.
Il territorio comunale è in massima parte caratterizzato dalla presenza di una vegetazione di tipo antropico, costituita da agrumeti (aranceti, manderineti, ed altro), intervallata da alcune essenze naturali (ginestre, euforbie, pistacchi selvatici, ecc.); sono anche presenti degli appezzamenti destinati a seminativo ed a seminativo erborato. Inoltre, particolare interesse rivestono le ville Sapienza e Maugeri che ospitano palme e piante secolari.
Nello studio agricolo forestale per ogni zona sono state individuate caratteristiche sia pedo morfologiche che vegetazionali peculiari, distinguendo tra aree prive di interesse agricolo ed aree investite a colture. Sono individuate: una vasta area da rimboschire e due aree in cui sono presenti essenze tipiche da preservare quali il Boschetto in contrada Campanaruzzo e la zona dei Crateri in contrada Erbe Bianche.
DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
Dalla relazione generale di progetto si rileva che il piano ipotizza, con base di riferimento l'anno 1993 (42.099 abitanti). Una popolazione massima residente nel ventennio (2014) di circa 52.000 abitanti. Allo stato attuale la popolazione residente è concentrata per il 44% circa nel centro urbano e per la restante parte nelle frazioni. Il patrimonio edilizio è consistente: su 16.184 alloggi registrati nel censimento del 1991 circa il 24% risulta non occupato (3.838 alloggi) con circa 1.500 alloggi non utilizzati.
Il Centro comprende le zone A, B1, B2 del piano regolatore generale ed ha una popolazione insediata di circa 16.000 abitanti, con densità territoriale di 125 ab./ha. Nelle zone B3, oggetto dei piani di recupero, risultano insediati circa 27.000 abitanti con densità territoriale di 80 ab./ha.
Per quanto riguarda gli spazi di standard di cui al D.I. 2 aprile 1986, n. 1444 il piano prevede per le zone A e B del centro e nelle frazioni una dotazione complessiva di 15,19 mq./ab. rapportati a 48.900 abitanti residenti.
Il piano per la verifica dello standard ministeriale relative alle zone A e B si avvale della disposizione agevolativa di cui all'art. 4 del suddetto decreto, relativa al conteggio in misura doppia delle aree effettivamente impegnate nell'ambito delle zone A e B.
Nelle zone C, C1 e C2 lo standard è verificato nella misura massima di 18 mq./ab.
Gli spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale sono così ripartiti:
-  nella misura di 25 mq./ab. per quanto attiene ai parchi urbani e quindi superiore ai 15 mq./ab. prescritti dall'art. 4 del D.I. n. 1444/68;
-  nella misura di 3 mq./ab. per le attrezzature e servizi di interesse urbano;
-  nella misura dello 0,56 mq./ab. per aree per l'istruzione superiore. Poiché lo standard è inferiore a 1,5 mq./ab. prescritto dall'art. 4 del D.I. n. 1444/68 il piano ne ipotizza il riequilibrio con gli altri spazi pubblici previsti dal piano con particolare riferimento allo standard delle zone E (vedi relazione aggiuntiva).
Per quanto attiene la valorizzazione turistica del territorio è stata prevista la realizzazione di un parco territoriale che comprende le aree del comprensorio dei Sieli.
VIABILITA'
Il territorio di Misterbianco è attraversato ad est del centro e in direzione nord-sud, dalla tangenziale che congiunge il casello autostradale Catania-Messina con l'autostrada Catania-Palermo, per poi arrivare, dopo aver interessato l'asse dei servizi, alla statale per Siracusa; lo svincolo della tangenziale a sud della zona industriale di Mezzocampo attraverso una bretella giunge alla Circonvallazione di Catania.
Inoltre, a nord del centro e a sud di Lineri, è attraversato dalla Circumetnea che, nel tratto tra Catania e Paternò verrà trasformata in linea metropolitana lasciando libera l'attuale sede.
Nel particolare, la viabilità principale è costituita dalla S.S. 121 (Catania-Adrano) che è collegata al centro urbano attraverso due accessi simmetrici e da un accesso centrale e dalla via S. Giovanni Galerno che collega la frazione Belsito direttamente con la Circonvallazione di Catania.
La viabilità secondaria tra Misterbianco centro e le sue frazioni è costituita dalla S.P. per San Giovanni Galermo e dalla via Milano. L'obiettivo primario del piano rimane il collegamento delle varie frazioni con il centro e con la tangenziale e la frazione di utilizzo della sede della Circumetnea, a tale scopo viene previsto:
-  il prolungamento delle vie limitrofe alla Torre Tabita;
-  uno svincolo della tangenziale all'altezza di Poggio Lupo e baricentrico tra Lineri, Serra e Poggio Lupo;
-  l'utilizzazione a circonvallazione di collegamento est-ovest della attuale sede della FCE da Piano Tavola alla circonvallazione per Catania, all'altezza di Nesima Superiore.
ZONIZZAZIONE E DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO
Il piano prevede la suddivisione del territorio comunale nelle seguenti zone e sottozone territoriali omo genee:
Zona A (centro storico)
Comprende il nucleo storico di fondazione. Gli edifici di interesse architettonico, di pregio e monumentali vengono sottoposti alla normativa della zona A.
Per le eventuali nuove costruzioni, ovvero nei casi di demolizione o ampliamento degli edifici esistenti, la densità fondiaria non potrà superare il 50% della densità media di zona ed in nessun caso i 5 mc./mq. L'altezza massima verrà stabilita in sede di progettazione unitaria. In ogni caso nelle operazioni di risanamento conservativo o nelle nuove costruzioni, non possono essere superate le altezze degli edifici preesistenti nell'isolato interessato o di quelli circostanti di carattere storico artistico.
Le distanze minime tra gli edifici saranno stabilite in sede di progetto unitario, e comunque non potranno essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi preesistenti, computate senza tener conto di costruzioni di epoche recenti e prive di valore storico ambientale.
Zona B (zone di completamento)
Appartengono a tali zone le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A, comprese entro il nucleo di Misterbianco, nonché gli agglomerati principali perimetrati ai sensi della legge regionale n. 37/85 ed oggetto di piani di recupero. Tale zona si suddivide nelle sottozione B1, B2, B3.
Sottozona B1 (zona di completamento centro urbano)
Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, il restauro e la ristrutturazione edilizia, è consentita la nuova edificazione su lotti liberi, ovvero la demolizione e ricostruzione e l'ampliamento con esclusione degli edifici che si richiamano alle tipologie tradizionali (contrassegnati nelle tavole di piano regolatore generale) i quali restano subordinati agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle procedure previste nei piani di recupero.
Per alcuni edifici, individuati in apposite tavole, considerati elementi tipici dell'architettura e dell'ambiente urbano, sono consentiti specifici interventi di recupero statico stilistico e di ristrutturazione.
Nelle nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni, l'indice di fabbricabilità fondiaria massimo è fissato in 4 mc./mq.
Sono richiamate le disposizioni previste dall'art. 28 della legge regionale n. 21/73 e successive modifiche ed integrazioni.
L'altezza massima dei nuovi edifici, delle ricostruzioni, degli ampliamenti e delle sopraelevazioni non può superare ml. 11,00, per un massimo di tre elevazioni fuori terra.
Sottozona B2
Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici; il restauro e la ristrutturazione edilizia senza modificazione di destinazione d'uso; la nuova edificazione sui lotti liberi ovvero la demolizione con ricostruzione. L'indice di fabbricabilità fondiario massimo è fissato in 2,50 mc./mq. con altezza massima di 10,9 m.
Sottozona B3
Queste zone sono interessate da piano di riordino urbanistico ai sensi della legge regionale n. 37/85, approvato con delibera commissariale n. 2 del 30 aprile 1995.
La popolazione insediata è di circa 27.000 abitanti (standard 220 mq./ab.). La popolazione insediabile al 2014 è prevista in 32.500 abitanti. Le aree libere verranno prevalentemente assegnate avvalendosi della legge n. 167/62.
In queste zone sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia. L'indice di fabbricabilità fondiario massimo equivalente al volume ammissibile è = 350 mc. + 0,40 della superficie fondiaria del lotto (rapporto in mc./mq.).
Il rapporto di copertura massimo è fissato in misura minore o uguale:
-  al 60% della superficie fondiaria del lotto per lotti inferiori o uguali a mq. 200;
-  al 30% della superficie fondiaria del lotto per lotti uguali o superiori a mq. 1.000;
-  altezza massima di 8,5 m.
Zona C
E' costituita dalle parti del territorio destinate a nuovi interventi edilizi a prevalente destinazione residenziale, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione non raggiunge i limiti delle zone omogenee B.
Sottozona C1 (zona di espansione urbana di iniziativa privata)
A nord dell'abitato forma oggetto di prescrizioni esecutive.
Sono consentiti tutti gli interventi di manutenzione, ristrutturazione e nuova edificazione previsti nel P.P. E' obbligatoria la destinazione prevalente ad usi residenziali nella misura minima del 50% della superficie utile di ogni intervento edilizio. Nella zona sono consentite attività commerciali, terziarie e di servizio alla residenza con esclusione di quelle nocive, rumorose o inquinanti.
L'indice di fabbricabilità fondiaria massima è fissato in 2 mc./mq. con altezza massima di 8,5 m.
E' prevista in particolari condizioni attuative la deroga ai parametri edificatori.
Sottozona C2 (edilizia economica e popolare)
Trattasi di aree site all'interno di prescrizioni esecutive.
Qualsiasi intervento edilizio è subordinato all'approvazione di piani di zona o programmi costruttivi.
Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, nuova edificazione ed ampliamento, demolizione e ricostruzione. Tutti gli interventi sono subordinati alla rispondenza degli indici di zona. Gli edifici esistenti, se non assistiti da regolare concessione o sanati ai sensi della legge regionale n. 37/85, rientrano nella disponibilità diretta dell'A.C. che ne potrà disporre la demolizione, l'acquisizione al demanio comunale o l'assegnazione agli stessi proprietari per un periodo determinato, previa convenzione onerosa.
Nella formazione dei piani di zona si dovranno rispettare i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:
-  densità territoriale massima di 150 abitanti per ettaro con altezza variabile da 7,5 a 13,5 m.
Zona D (insediamenti produttivi)
Zona produttiva D1
Interessa il nucleo industriale consolidato di Mezzocampo.
In questa zona sono consentiti insediamenti di tipo commerciale, artigianale, industriale per attività non nocive, non più di 2 edifici destinati ad albergo, come richiesto dal consiglio comunale, con sala convegni e ristorante da ubicare e/o in sostituzione e/o ristrutturazione di edifici esistenti, depositi, edifici per servizi di trasporto e similari.
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per le costruzioni esistenti. Nei casi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica, è vincolante il rispetto degli indici di zona e l'adeguamento della destinazione d'uso agli standards urbanistici.
Rapporto di copertura 1/3 con altezza massima di 10 m.
Zona produttiva D2
Nella zona classificata D2 sono consentite destinazioni industriali ed artigianali con esclusione delle attività di commercializzazione, terziarie e di servizi. Il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla formazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica.
Il rapporto di copertura non può superare 1/3 della superficie dell'area con altezza massima di 8,5 m.
Zona produttiva D3
Nella zona D3 sono consentite tutte le destinazioni connesse con la produzione artigianale, comprese le attività di servizio alla residenza.
Sono escluse le attività residenziali, industriali e commerciali.
L'edificazione potrà avvenire previa redazione di apposito piano particolareggiato con i seguenti requisiti:
-  lotto minimo: 500 mq. non suddivisibile;
-  lotto massimo: 1.500 mq.;
-  rapporto di copertura: 45% della superficie del lotto;
-  altezza massima di 6,5 m.
Zona agricola E
Sono le parti del territorio comunale destinate all'esercizio delle attività agricole.
Sono ammesse, oltre alle costruzioni a servizio dell'agricoltura connesse alla funzionalità produttiva del fondo, anche costruzioni a carattere residenziale nei limiti di densità edilizia di 0,03 mc./mq. con altezza massima di 3,5 m.
Le concessioni per edifici residenziali in zona agricola restano subordinate alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.
Sottozona Es (agricola speciale)
Nella zona denominata Es è possibile realizzare nei fondi agricoli residenze, mentre sono esclusi gli interventi produttivi di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e e successive modifiche ed integrazioni.
Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione, ampliamento e nuova edificazione. L'edificazione viene disciplinata sulla base di vari parametri con altezza massima di 4,5 m. La densità edilizia a seconda dei casi supera l'indice di 0,03 mc./mq. con una base di cubatura fissa in rapporto al lotto.
Zona F (attrezzature)
Zona F1 (parco urbano)
Nella zona contrassegnata come parco urbano sono ammesse solo sistemazioni a verde nel rispetto delle emergenze geo-morfologiche ed ambientali dell'area, aree attrezzate pedonali, aree giochi, ecc. Sono vietate nuove costruzioni, a meno di piccoli padiglioni per attività di esercizio al parco, attività culturali ed attività di ristoro.
Zona F2 (parco territoriale)
Comprende tutte le aree sottoposte a vincolo idrogeologico del comprensorio dei Sieli, destinandole alla riqualificazione ambientale-naturalistica.
All'interno del comprensorio, in misura comunque non eccedente lo 0,5% della superficie totale, l'A.C. potrà autorizzare la localizzazione di aree per attrezzature al servizio del parco medesimo.
Zona F3 (attrezzature e servizi pubblici di quartiere)
Comprende le attrezzature per l'istruzione dell'obbligo (asilo nido, scuola materna, scuola elementare e media), le attrezzature di interesse generale del quartiere.
L'indice di fabbricabilità fondiaria è fissato in 2,00 mc./mq.
Il rapporto di copertura deve essere contenuto entro il 30% della superficie del lotto.
In questa zona sono compresi i parcheggi e gli spazi di verde pubblico.
Zona F4 (attrezzature e servizi di interesse urbano)
Comprende tutte le aree per servizi pubblici o di uso pubblico.
Zona F5 (aree per l'istruzione superiore)
Comprende tutte le aree destinate alla costruzione di edifici e complessi scolastici per l'istruzione superiore, comprese eventuali sezioni staccate dell'istruzione universitaria.
Zona F7 (attrezzature e servizi pubblici o privati di interesse collettivo)
Comprende le aree per attrezzature e servizi pubblici e privati di interesse collettivo.
Le caratteristiche, la normativa e gli indici di zona sono quelli previsti per le strutture alberghiere di cui alla zona produttiva D1 con indice di cubatura di 0,05 mc./mq. ed altezza di 4,5 m.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Sono state sottoposte a prescrizioni esecutive tutte le aree previste nel piano regolatore generale per l'espansione edilizia residenziale abitativa e parte delle zone produttive (zona D3 artigianale).
In particolare si ha:
-  per la zona residenziale C1 e C2 Matteotti, una previsione insediativi di 1.566 abitanti;
-  per la zona residenziale C2 Belsito, una previsione insediativi di 1.630 abitanti;
-  per la zona D3 artigianale, una superficie impegnata di 6,08 Ha. ed una previsione di 45 lotti.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Il regolamento edilizio è stato redatto in conformità al disposto di cui all'art. 33 della legge n. 115/42 e successive modifiche ed integrazioni e consta di 85 articoli.
E' articolato in sei parti così suddivise:
-  parte prima: disposizioni generali (norme preliminari, commissione edilizia), artt. 1-6;
-  parte seconda: norme procedurali (concessione edilizia, norma sulla esecuzione delle opere edilizie, caratteristiche estetiche degli edifici), artt. 7-37;
-  parte terza: norme di progettazione delle opere (parametri dimensionali, requisiti degli spazi interni), artt. 38-55.1;
-  parte quarta: norme tecnologiche ed igieniche (requisiti delle costruzioni, requisiti tecnico costruttivi, requisiti degli alloggi a destinazione sociale), artt. 56-76;
-  parte quinta: norme transitorie, artt. 77-78;
-  parte sesta: disposizioni finali, artt. 79-85.
OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
A seguito della pubblicazione degli atti inerenti l'adozione del progetto di piano regolatore generale sono state presentate n. 248 osservazioni e/o opposizioni di cui n. 8 pervenute fuori termine, numerate in base all'elenco predisposto dal comune.
Considerazioni
1)  Procedure
Si evidenzia che in base agli atti prodotti le procedure di adozione del piano sono da ritenere regolari in quanto:
-  la delibera consiliare n. 124 del 14 ottobre 1997, adottiva del piano con allegati regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, è stata legittimata dal CO.RE.CO. nella seduta del 29 gennaio 1998, con decisione n. 551/472;
-  il piano con i relativi allegati è supportato dallo studio geologico generale e particolareggiato, redatto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81;
-  il piano è supportato dallo studio agricolo forestale redatto ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 15/91;
-  il piano con i relativi allegati è stato sottoposto, preventivamente all'adozione, all'esame e parere del Genio civile, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  il piano con i relativi allegati è stato regolarmente depositato e pubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano ed alle prescrizioni esecutive sono state formulate deduzioni da parte del consiglio comunale;
-  dal verbale redatto, ai sensi dell'art. 8 del disciplinare tipo, dal progettista e dall'ufficio tecnico comunale si rileva che non esiste divergenza tra stato di fatto e stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici del piano;
-  dalla relazione degli agronomi risulta che le previsioni urbanistiche rispettano quanto contenuto nel l'art. 2 della legge regionale n. 71/78.
Inoltre è stata prodotta, successivamente alla trasmissione del piano all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, documentazione integrativa inerente alla verifica dello studio agricolo forestale alla legge regionale n. 16/96 e seguenti modifiche ed integrazioni;
2)  Progetto di piano
Il progetto di piano, in linea generale, risponde ai contenuti progettuali stabiliti nel disciplinare tipo regionale, approvato con decreto n. 91 del 17 maggio 1979 e seguenti modifiche ed integrazioni.
Il piano riferito al ventennio 1993/2014 appare correttamente dimensionato per soddisfare i fabbisogni residenziali, produttivi e dei servizi connessi, alla luce delle analisi e delle ipotesi previsionali effettuate sulla base dei dati ISTAT più recenti.
La dinamica della popolazione residente è influenzata dal vasto fenomeno di conurbazione presente nell'area metropolitana che ha riversato quote consistenti di domanda residenziale nei comuni a contorno della città di Catania.
Sotto questo aspetto, il comune di Misterbianco per la relativa vicinanza al capoluogo ha rappresentato e tutt'ora rappresenta, sebbene il fenomeno sia in regressione, uno dei luoghi geografici privilegiati per soddisfare la domanda di residenzialità primaria proveniente dalla città di Catania, incentivata dalla facilità dei collegamenti viari e dalle interessanti attrattive come polo produttivo commerciale.
A ciò ha corrisposto, anche per difetto di una pianificazione territoriale sovracomunale in grado di avvistare per tempo fenomeni sociali di così vasta portata, un sistema di insediamenti residenziali abusivi con standards abitativi elevati e con quote eccedenti di volumi edilizi per i possibili fabbisogni futuri legati all'auto-consumo familiare, per ciò stesso scarsamente dispo nibili.
Paradossalmente, il sovradimensionamento dell'insediamento abusivo, che è poi il suo carattere fisiologico e più distintivo, non ha creato favorevoli condizioni di nuova insediabilità residenziale per accrescimento interno, per cui il piano ne prende atto confermando la popolazione attualmente insediata, affidando quindi alla saturazione delle aree libere di contorno e intercluse le nuove quote di residenzialità prevista.
In generale, sono da ritenersi condivisibili le scelte urbanistiche fondamentali ed i criteri assunti per le più importanti sistemazioni urbanistiche, in considerazione anche dello stato di fatto correlato agli agglomerati abusivi oggetto di piano di recupero ai sensi della legge regionale n. 37/85.
Nella redazione del piano sono state osservate le disposizioni contenute nei decreti interministeriali n. 1404/68 e n. 1444/68 e nelle vigenti disposizioni urbanistiche.
I boschi, con le relative fasce di rispetto, sono individuati in base alla vigente legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione e secondo le indicazioni contenute nello studio agricolo forestale.
Va tuttavia osservato quanto segue:
a)  la zona A relativa al centro storico proposta nel piano risulta insufficiente rispetto al contesto viario ed agli spazi pubblici di origine storica tutt'ora contrassegnati dalla presenza di edifici antichi di pregio, per altro individuati nello stesso piano e sottoposti individualmente a disciplina conservativa.
Si ritiene pertanto necessario prescrivere l'estensione della zona A a tutti gli isolati inclusi nella perimetrazione visualizzata con linea rossa da questo gruppo sulla tavola di piano 7/11-12, che di fatto costituisce l'ambito di indagine ricognitiva, sia pure sommaria, del patrimonio edilizio storico, condotta dal progettista e visualizzata sulla planimetria di progetto;
b)  a seguito della verifica dello studio agricolo forestale in base alla legge regionale n. 16/96 e seguenti modifiche ed integrazioni, inviata all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, come integrazione atti successivamente alla trasmissione del piano, le indicazioni relative al bosco esistente (Boschetto Campanarazzo) ed alla macchia mediterranea esistente, con relative fasce di rispetto, sono quelle contenute nelle planimetrie allegate alla nota comunale prot. n. 4749 del 31 luglio 2000, che quindi si intendono prevalenti rispetto alle indicazioni e previsioni di piano;
c)  attorno all'area dell'impianto di depurazione consortile va istituita una fascia di rispetto regolamentare di m. 100 di inedificabilità assoluta.
La dotazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde o a parcheggio, prevista nel piano è superiore al minimo inderogabile fissato dal D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, ed è ripartita di massima secondo i criteri specificati nello stesso decreto.
La viabilità prevista dal piano nonché le previsioni di adeguamento della viabilità esistente appaiono idonee a soddisfare le esigenze della mobilità urbana ed extraurbana.
Schemi di viabilità esterni ai confini comunali sono da considerare indicativi.
3)  Norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale
In linea di massima le norme appaiono ammissibili rispetto alle vigenti disposizioni di legge con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.I. n. 1444/68 ed appaiono idonee a definire i vincoli edilizi nelle varie zone del territorio comunale.
Si rileva tuttavia quanto segue:
-  le disposizioni agevolative previste per le zone B, vanno tassativamente riferite alle norme di cui all'art. 39 della legge regionale n. 19/71 e seguenti modifiche ed integrazioni;
-  relativamente alla zona Es, agricola speciale la densità fondiaria non può superare l'indice di 0,03 mc./mq., prescritto dall'art. 7 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.
Pertanto le disposizioni in contrasto previste nella lett. e), dell'art. 18.1.1 si devono intendere cassate.
4)  Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio è stato redatto in conformità al disposto di cui all'art. 33 della legge n. 115/42 e seguenti modifiche ed integrazioni ed appare idoneo ad orientare l'attività edificatoria rispetto alle leggi vigenti in materia di edilizia. Riguardo ad alcuni articoli si reputa necessario introdurre le seguenti prescrizioni in base alla legislazione vigente:
Art. 5 - Composizione della commissione edilizia: al 1° comma occorre sostituire "4 anni" con "5 anni" per cui diviene: ...la commissione edilizia viene nominata dal sindaco e dura in carica 5 anni ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 71/78;
Art. 7 - Opere soggette a concessione edificatoria: occorre integrare detto articolo aggiungendo "la procedura per il rilascio della concessione edilizia è quella prevista dall'art. 2 della legge regionale n. 17/94";
Art. 30 - Provvedimenti per opere abusive: all'ultimo comma va sostituito "art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71" con "art. 2 e seguenti della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37".
5)  Prescrizioni esecutive
In linea di massima le prescrizioni esecutive appaiono conformi ai criteri fissati dall'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e seguenti modifiche ed integrazioni.
In particolare l'elaborazione progettuale appare rispondente ai criteri progettuali stabiliti nel disciplinare tipo regionale approvato con decreto 17 maggio 1979, n. 91 e seguenti modifiche ed integrazioni.
6)  Osservazioni ed opposizioni
Riguardo alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano regolatore generale, numerate in base all'elenco predisposto dal comune si propongono le seguenti determinazioni:
-  osservazioni e/o opposizioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28/III, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 109, 112, 113, 115, 117, 118/a, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 139, 140, 143, 144/2, 145, 146, 147/a, 147/b, 147/c, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 177, 178, 181, 182, 183, 186, 187/3, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 206, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, non vengono accolte in conformità alle deduzioni del progettista così come recepite dal consiglio comunale;
-  osservazioni e/o opposizioni nn. 6, 7, 8, 11, 12, 21, 26, 27, 28/I, 29, 38, 41, 48, 49, 50, 61, 64, 69, 72, 74, 79, 85, 90, 105, 108, 141, 142, 144/1, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 149, 176, 179, 180, 185, 187/1, 187/2, 194, 204, 212, 236, vengono accolte in conformità alle deduzioni del progettista così come recepite dal consiglio comu nale;
-  osservazioni e/o opposizioni nn. 9, 10, 13, 15, 17, 28/II, 37, 73, 78, 92, 93, 94, 95, 103, 106, 110, (111), 114, 116, 118/b, 118/c, 119, 122, 124, 134, 135, 136, 137, 150/1, 150/2, 166, 167, 172, 184, 188/1, 188/2, 203, 207, 208, 220, 221, 224, 232, 234, 235, non vengono (decise) in conformità alle deduzioni del progettista;
-  osservazioni e/o opposizioni nn. 11, 40, 129, 138, 145, 165, 183, vengono decise in conformità alle decisioni del consiglio comunale;
-  osservazione n. 218/1: l'osservazione nelle linee generali risulta meritevole di considerazione attesa l'innegabile vocazione territoriale di Misterbianco come polo produttivo-commerciale di dimensione regionale. Tale riconoscimento che sottende una esigenza di incremento e di ulteriore sviluppo delle attività produttive con positive ricadute nel campo occupazionale deve esprimersi, però, attraverso un'attenta verifica delle compatibilità territoriali (urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali) in un quadro di sviluppo sostenibile, considerata l'entità della proposta di destinazione urbanistica produttiva di un vasto comprensorio agricolo di 400 ettari, che, evidentemente, non si può dedurre dalla semplice osservazione proposta.
Allo scopo appare necessario procedere attraverso procedura di variante urbanistica;
-  osservazione n. 218/2: la proposta di variazione urbanistica a zona industriale-artigianale interessa una superficie di alcune decine di ettari di terreno agricolo.
L'istanza tende a creare opportunità localizzative per insediamenti industriali ed artigianali.
Anche per questa osservazione valgono le considerazioni svolte nella precedente n. 218/1;
-  osservazione n. 218/3: si propone l'accoglimento;
-  osservazione n. 218/4: la riallocazione urbanistica di un'area per impianto trattamento rifiuti solidi urbani poiché pone un vincolo espropriativo va sottoposta a procedura di variante urbanistica, fermo restando le necessarie verifiche tecnico-ambientali;
-  osservazione n. 218/5: valgono le considerazioni di cui all'osservazione n. 218/4;
-  osservazione n. 218/6: valgono le considerazioni di cui all'osservazione n. 218/4. Si accoglie la proposta relativamente agli impianti esistenti, se autorizzati o regolarizzati;
-  osservazione n. 218/7: si propone l'accoglimento;
-  osservazione n. 218/8: l'osservazione è meritevole di considerazione, tuttavia la previsione di nuovi parcheggi, salvo quelli già previsti nel PUT, vanno subordinati alla procedura di variante, ponendo vincoli espropriativi. Si ritiene accoglibile la proposta relativa ai cosiddetti progetti d'area, subordinatamente al rispetto del D.I. n. 1444/68 oltre ai vincoli normativi di piano per la zona A;
-  osservazione n. 218/9: si propone l'accoglimento per quanto attiene alla classificazione come zona A;
-  osservazione n. 218/10: si propone il rigetto per quanto considerato nel precedente punto 2.a), relativo al centro storico;
-  osservazione n. 218/11: si prende atto della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a m. 100. Per quanto riguarda gli spazi vincolati a destinazione pubblica occorre procedere mediante variante urbanistica. Nelle more le relative aree sono da considerare zone stralciate. In sede di controdeduzione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 71/78, il comune dovrà chiaramente indicare le destinazioni di zona intorno al cimitero che per effetto della riduzione risultano prive di destinazione urbanistica, tenendo conto delle zone limitrofe anche in rapporto a quanto considerato nel precedente punto 2.a), relativo al centro storico;
-  osservazione n. 218/12: la richiesta di riperimetrazione della zona B, tende a ricucire ed a sistemare alcuni brandelli di edificato abusivo, esterni agli agglomerati abusivi oggetto del piano di recupero urbanistico, ai sensi della legge regionale n. 37/85, alcuni dei quali sorti ai margini del centro abitato. Il loro assetto urbanistico, con la previsione dei servizi connessi, deve avvenire mediante un'organica proposta di variante urbanistica, previa la verifica di sanabilità o la sanatoria degli edifici interessati. La proposta di riperimetrazione di cui agli allegati n. 12/d, n. 12/e, poiché tende a riconfigurare i margini del tessuto edilizio esistente, senza significative modifiche all'assetto del territorio, si ritiene ac coglibile, salvo quanto considerato nel precedente punto 2.a);
-  osservazione n. 218/13: l'osservazione si ritiene accoglibile. Il ricorso a procedure espropriative per l'ampliamento della sede municipale richiede, però, l'attivazione di una procedura di variante urbanistica;
-  osservazione n. 218/14: la proposta di vincolo per destinazione a spazio di interesse collettivo, benché meritevole di considerazione, non può prescindere dalla procedura di apposita variante urbanistica;
-  osservazione n. 218/15: si ritiene accoglibile;
-  osservazione n. 218/16: si ritiene accoglibile. Il ricorso a procedure espropriative per la realizzazione delle attrezzature pubbliche richiede però l'attivazione di una apposita procedura di variante urbanistica;
-  osservazione n. 218/17: come per la precedente osservazione;
-  osservazione n. 218/18: come per la precedente osservazione;
-  osservazione n. 218/19: come per la precedente osservazione n. 218/14;
-  osservazione n. 218/20: come per la precedente osservazione n. 218/14;
-  osservazione n. 218/21: non si ritiene accoglibile in quanto le disposizioni di cui all'art. 22 della legge regionale n. 37/85, non sono estensibili al di fuori dei casi previsti dalla stessa legge;
-  osservazione n. 218/22: come per la precedente osservazione n. 218/14;
-  osservazione n. 218/23 (modifica alle norme di attuazione):
-  art. 2.7: si ritiene accoglibile;
-  art. 2.9: non accoglibile in quanto la definizione proposta è semplicistica;
-  art. 2.12: non accoglibile per la superiore considerazione;
-  art. 2.13: non accoglibile in quanto norma di R.E.;
-  art. 4: non accoglibile in quanto prescrizione di legge;
-  art. 7.5: non accoglibile poiché la prescrizione costituisce integrazione della norma di zona;
-  art. 9.3: non accoglibile in quanto costituisce specificazione delle N.A.;
-  art. 10.2: non accoglibile poiché può pregiudicare i diritti di terzi;
-  art. 10.5: non accoglibile in quanto la definizione proposta è semplicistica;
-  art. 15.1.1, comma I: si ritiene accoglibile;
-  art. 15.1.1, comma II: si accoglie subordinatamente alla delimitazione della zona A, di cui al precedente considerata punto 2.a), relativo al centro storico;
-  art. 15.1.2 e 3: non accoglibile poiché in contrasto con la norma di legge;
-  art. 15.1.4: non accoglibile in quanto immoti vato;
-  art. 15.1.5: non accoglibile come sopra;
-  art. 15.2.1 (rigo 2 e 3): si ritiene accoglibile;
-  art. 15.2.5: non accoglibile in quanto immoti vato;
-  art. 15.3.1: si accoglie parzialmente con l'esclusione degli interventi di recupero edilizio;
-  art. 16, comma I: si accoglie parzialmente sostituendo la parola "adozione" con "approvazione";
-  art. 16 (ultimo rigo): si accoglie l'eliminazione della z.t.o. C3 (parco rurale);
-  art. 16.1.1: si ritiene accoglibile;
-  art. 17.1: si ritiene accoglibile;
-  art. 17.1, comma II: si ritiene accoglibile;
-  art. 17.1, comma IV: si ritiene accoglibile;
-  art. 17.2: non accoglibile poiché non chiaramente espresso;
-  art. 18: non accoglibile come sopra;
-  art. 18.1.1: si ritiene accoglibile;
-  art. 19.3: si ritiene accoglibile;
-  art. 20.1: si ritiene accoglibile;
-  art. 20.2: si ritiene accoglibile;
-  art. 20.3: non accoglibile;
-  art. 20.4: non accoglibile;
-  art. 20 finale: si ritiene accoglibile;
-  osservazioni pervenute direttamente all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente:
-  ditta Leotta Antonio, Giuseppe, Costantina: corrisponde alla superiore osservazione n. 212 e, come tale, viene accolta;
-  ditta D'Angelo Domenico: corrisponde alla osservazione n. 209 e, come tale, viene accolta;
-  ditta Latella Salvatore: si rimanda all'avviso preventivo del comune nella fase di controdeduzione.
Per quanto sopra esposto, è del parere che il piano regolatore generale, con annesse P.E. e R.E. del comune di Misterbianco, adottato con delibera consiliare n. 124 del 14 ottobre 1997, sia meritevole di approvazione con l'introduzione delle prescrizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Catania con note prot. n. 31226/35245 del 13 dicembre 1995 e prot. n. 20911/53320 del 7 giugno 1996, nonché formulate col presente parere.";
Visto il foglio prot. n. 18606 del 17 agosto 2000, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 41605 del 23 agosto 2000, con cui il sindaco del comune di Misterbianco ha trasmesso gli atti e gli elaborati relativi alla modifica dell'art. 17.1 delle norme di attuazione adottata in variante al piano regolatore generale di cui alla delibera consiliare n. 124 del 14 ottobre 1997;
Vista la delibera n. 50 del 20 giugno 2000, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 2 agosto 2000, con decisione n. 4742/4490, con la quale il consiglio comunale di Misterbianco ha adottato le modifiche all'art. 17.1 delle norme di attuazione del piano regolatore generale;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera consiliare n. 50 del 20 giugno 2000;
Vista la certificazione datata 8 agosto 2000 a firma del sindaco del comune di Misterbianco, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante alle N.A. in argomento, nonché attestante la presentazione di n. 1 osservazione avverso la delibera consiliare n. 50 del 20 giugno 2000;
Vista la delibera n. 66 dell'11 agosto 2000, divenuta esecutiva nei termini di legge, con la quale il consiglio comunale di Misterbianco ha controdedotto in merito all'osservazione presentata avverso alla delibera n. 50 del 20 giugno 2000;
Vista la nota prot. n. 191 del 27 settembre 2000, con la quale il gruppo di lavoro XXVIII/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi alle modifiche all'art. 17.1 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, la proposta di parere n. 20 del 27 settembre 2000, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive.
"...Omissis...
Considerato:
-  che l'articolo in questione norma l'attività edilizia consentita nella zona produttiva D1;
-  che la modifica adottata introduce alcune variazioni circa l'altezza massima ammissibile degli edifici con destinazione alberghiera che da ml. 10,00 viene portata a ml. 30,00;
-  che i parametri relativi all'indice di fabbricabilità fondiaria, alla superficie minima del lotto ed alla distanza tra fabbricati, rimangono inalterati;
-  la dicitura di cui al comma 2 "non più di 2 edifici destinati ad albergo" viene cassata e così sostituito: "nella zona omogenea D1 è possibile realizzare strutture alberghiere in numero adeguato alla ricettività turistica del Paese";
-  che la modifica adottata appare condivisibile, poiché, mantenendo invariato l'indice di fabbricabilità fondiaria, si possono destinare nell'ambito dello stesso lotto maggiori superfici a verde ed a parcheggio;
-  che in ordine all'unica osservazione presentata si condivide la controdeduzione comunale;
-  che si reputa necessario il contestuale esame del piano regolatore generale e della modifica in argomento.
Per quanto sopra premesso e considerato, si propone di approvare la modifica dell'art. 17.1 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Misterbianco, adottata con delibera del consiglio comunale n. 50 del 20 giugno 2000, salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78, con il voto n. 327 del 19 ottobre 2000, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ritenuta condivisibile la proposta di parere dell'ufficio gruppo XXVIII/DRU n. 11 del 31 luglio 2000, con cui il piano regolatore generale del comune di Misterbianco, con annesse PE e RE, adottato con deliberazione consiliare n. 124 del 14 ottobre 1997, è ritenuto meritevole di approvazione con l'introduzione delle prescrizioni det tate dall'ufficio del Genio civile di Catania con note prot. n. 31226/35245 del 13 febbraio 1995 e prot. n. 20911/53320 del 7 giugno 1996, nonché delle prescrizioni formulate nella stessa proposta di parere;
Ritenuta altresì condivisibile la proposta di parere dell'ufficio gruppo XXVIII/DRU n. 20 del 27 settembre 2000, con cui la modifica dell'art. 17.1 delle N.A. del piano regolatore generale in argomento, adottata con deliberazione consiliare n. 50 del 20 giugno 2000, è ritenuta meritevole di approvazione;
Ritenuto necessario integrare il parere dell'ufficio n. 11 del 31 luglio 2000, con le seguenti prescrizioni e precisazioni:
Prescrizioni geologiche
Sia in relazione alle locali condizioni geologiche evidenziate dagli studi a supporto del piano che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà per tutte le aree di piano della redazione di apposito studio geologico a supporto di ogni richiesta di concessione. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato, sia riguardo ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato n. 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, infine, essere effettuato anche a supporto dei progetti di cui all'art. 5 della legge regionale n. 37/85, relativi a pozzi, scavi ecc. ed altresì a supporto di lavori e opere che modifichino significamente la morfologia dei luoghi quali sbancamenti e/o significative opere di rinterro anche in zona agricola ad esclusione delle opere che per la loro scarsa incidenza non sono soggette alla normativa sismica.
Nei settori indicati al punto 2) del parere dell'ufficio del Genio civile del 13 dicembre 1995, prot. n. 31226/35245 lo studio dovrà in ogni caso comprendere gli approfondimenti geognostici e geotecnici come prescritti nel predetto parere e da approvarsi ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988, prima della progettazione delle singole opere per le quali valgono le norme specifiche di piano secondo quanto meglio specificato ai punti H.2 ed H.3 del citato decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Nella redazione di eventuali varianti urbanistiche sia ordinarie che speciali o di successivi ulteriori strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi anche i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme tecniche integrative successive alla redazione del presente voto, dovrà predisporsi l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico redatto ai sensi della circolare ARTA del 31 gennaio 1995, n. 2222 secondo le previsioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati all'allegato A di detta circolare, attesa la presenza della carta geologico-tecnica solo per le aree di prescrizione esecutiva, essendo stato redatto lo studio geologico allegato al P.R.G. ai sensi della circolare ARTA n. 33139/89.
In particolare, in detti nuovi studi dovrà essere posta particolare cura alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione.
Per quel che riguarda il vincolo di cui al punto 3) della nota dell'ufficio del Genio civile di Catania del 13 dicembre 1995, prot. n. 31226-35245, fino alla realizzazione di idoneo piano di riperimetrazione e/o di bonifica e riqualificazione basato su dettagliate analisi di supporto atte a definire compiutamente le condizioni di rischio e di stabilità delle aree anche sotto il profilo sismico, viene confermata l'attuale perimetrazione ed in detti settori sono esclusivamente vietati interventi edificatori che comportino aumenti delle volumetrie esistenti o dei carichi urbanistici essendo, invece, possibili interventi legati alla conservazione ed alla riqualificazione degli immobili esistenti e delle loro aree pertinenziali in relazione alle destinazioni degli stessi.
Inoltre, detto vincolo deve intendersi riferito alle aree comprese tra il limite di inedificabilità come evidenziato negli elaborati di piano ed il bordo dell'incisione valliva di testata del vallone Cubba e non tanto del vallone Sieli come, invece, erroneamente indicato nel predetto parere prot. n. 31226-35245 dell'ufficio del Genio civile di Catania.
Prescrizioni relative alla zona A
La perimetrazione della zona A nel P.R.G. non corrisponde alla reale situazione di fatto, non risultando effettuata con criteri di scientificità l'individuazione del centro storico, che nel piano è ridotta ad un'esigua superficie, comprendente solo la parte centrale del centro urbano.
Dall'esame della delimitazione della zona A prevista nel piano, si evidenzia, infatti, che la stessa è stata elaborata esclusivamente come "scelta di progetto" non supportata da un'adeguata ricerca storica sulle origini e sull'evoluzione dell'insediamento di Misterbianco. Questo Consiglio con l'ausilio della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania sulla base d'indagini ricognitive ed attraverso la consultazione della cartografia storica IGM in scala 1:25.000 redatta in epoca post-unitaria (rilievi riferiti alla cartografia alla scala 1:50.000 del 1866, 1867 e 1868 aggiornata con le ricognizioni del 1924), ritiene che la perimetrazione del centro storico di Misterbianco debba essere ulteriormente ampliata (così come indicato sulla planimetria di piano 7/11-12 con linea continua rossa), anche rispetto alla stessa proposta dell'ufficio, in quanto oltre a contenere edifici di notevole interesse storico artistico e importanti esempi dell'architettura del dopoguerra, ha mantenuto leggibile e riconoscibile il contesto viario di origine storica.
Cioè il disegno urbano originario preunitario con le significative addizioni post-unitarie ottocentesche, conservando il modello insediativo su cui si fonda Misterbianco, basato su un tracciato ortogonale a "scacchiera" con isolati pressocché quadrati, comprendendo in essa, oltre che l'impianto di fondazione, di cui alla sopracitata cartografia del 1924, anche gli isolati e le aree in cui si rilevano importanti esempi dell'architettura del periodo fascista e del dopo guerra, nonostante processi, anche consistenti, di alterazione tipologica e/o sostituzioni di unità edilizie.
Per quanto riguarda le norme di attuazione della zona A che in linea di massima si condividono, va precisato che nell'ambito della nuova perimetrazione della zona A, previa puntuale e documentata individuazione delle tipologie architettoniche di ogni singolo edificio, di elevato interesse storico-architettonico, saranno ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) saranno ammessi sugli edifici di epoca recente e di scarso o assente interesse architettonico e comunque orientati alla riqualificazione dell'immagine architettonica ed al recupero edilizio nel rispetto delle caratteristiche formali ed architettoniche delle tipologie originarie.
Si rileva, inoltre, la necessità di prescrivere che al di fuori del centro storico siano tutelate come zone A puntuali gli organismi edilizi e relative pertinenze di particolare pregio architettonico-ambientale, per i quali sono ammissibili interventi a carattere conservativo, da sottoporre al preventivo nulla osta della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania. Dette zone puntuali vanno individuate in sede di controdeduzioni comunali.
Prescrizioni relative alla normativa della zona D1
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione in aree non urbanizzate sono subordinati alla preventiva approvazione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione convenzionali.
Ritenuto che la nota aggiuntiva all'opposizione n. 217 avverso al P.R.G. all'esame, pervenuta direttamente al C.R.U., si può considerare superata per la parte relativa alle considerazioni svolte per l'osservazione n. 218/9, così come svolte nel parere dell'ufficio n. 11 del 31 luglio 2000, mentre per il resto si conferma il parere reso sull'opposizione predetta dall'ufficio.
Ciò posto, si esprime parere che il piano regolatore generale del comune di Misterbianco, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera consiliare n. 124 del 14 ottobre 1997, e la successiva modifica dell'art. 17.1 delle relative norme di attuazione, adottata con delibera consiliare n. 50 del 20 giugno 2000, siano meritevoli di approvazione in conformità ai pareri dell'ufficio n. 11 del 31 luglio 2000 e n. 20 del 27 settembre 2000, che sono parte integrante del presente voto, con le prescrizioni sopra riportate.
Le osservazioni ed opposizioni sono determinate in conformità al parere dell'ufficio n. 11 del 31 luglio 2000.";
Vista la nota assessoriale prot. n. 60416 del 5 dicembre 2000 con la quale, nel condividere il suddetto voto, è stato richiesto al comune di Misterbianco, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, di adottare le controdeduzioni in merito al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 327 del 19 ottobre 2000;
Viste le delibere n. 101 del 18 dicembre 2000, n. 102 del 20 dicembre 2000, n. 103 del 21 dicembre 2000, divenute esecutive nei termini di legge, con le quali il consiglio comunale di Misterbianco ha controdedotto in ordine a quanto contenuto nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 327 del 19 ottobre 2000;
Vista la nota prot. n. 270 del 18 luglio 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXVIII/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 16 del 18 luglio 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso:
Con voto C.R.U. n. 327 del 19 ottobre 2000 è stato espresso parere favorevole all'approvazione del P.R.G. con annesse PP.EE. e R.E., adottato con delibera C.C. n. 124 del 14 ottobre 1997, in conformità alla proposta di questo gruppo di lavoro n. 11 del 31 luglio 2000 che ne è parte integrante, con precisazioni e prescrizioni riportate nel voto stesso.
Il succitato voto è stato condiviso integralmente con provvedimento assessoriale prot. n. 60416 del 5 dicembre 2000, notificato al comune di che trattasi ai sensi dell'art. 4, comma 5, legge regionale n. 71/78.
Con delibera consiliare n. 103 del 21 dicembre 2000 il consiglio comunale di Misterbianco ha adottato le controdeduzioni alle determinazioni assunte dall'A.R.T.A. con voto C.R.U. n. 327/2000.
Con il sopraddetto voto n. 327/2000, comprensivo delle prescrizioni rese col parere d'ufficio, il C.R.U. ha dato delle prescrizioni che sostanzialmente riguardano i seguenti argomenti:
-  perimetrazione della zona A e relativa normativa;
-  corretta individuazione del boschetto Campanarazzo;
-  fascia di rispetto impianto di depurazione;
-  prescrizioni geologiche;
-  precisazioni riguardo alle disposizioni agevolative edificatorie per le zone B;
- riduzione dell'indice edificatorio a 0,03 mc./mq, della zona Es;
-  prescrizioni relative alla normativa della zona D1;
-  prescrizioni relative al regolamento edilizio ed in particolare agli artt. 5, 7, 30;
-  determinazioni sulle osservazioni ed opposizioni presentate.
Considerazioni:
Riguardo alle controdeduzioni comunali ed al parere dei progettisti deliberate le prime con atti n. 101 del 18 dicembre 2000, n. 102 del 20 dicembre 2000, n. 103 del 21 dicembre 2000 e della successiva deliberazione n. 22 del 7 marzo 2001 di presa d'atto del parere dei progettisti, si osserva quanto segue:
-  in ordine al superiore punto 1) il C.C., nell'accogliere parzialmente le prescrizioni assessoriali, non introduce elementi di particolare significatività mentre prevede che, nelle more della elaborazione dell'indagine ricognitiva del patrimonio edilizio di particolare pregio architettonico, si possa operare con la normativa della zona B1, previo parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, nell'ambito del perimetro della zona A. Al fine di evitare ogni ambiguità interpretativa si ribadiscono le prescrizioni assessoriali sull'argomento riportate nel voto C.R.U. n. 327/2000, mentre per l'attuazione della zona A si richiamano anche le disposizioni di cui alla circolare A.R.T.A. n. 3/2000.
Inoltre, poiché il comune non ha provveduto in sede di controdeduzioni ad individuare le zone A puntuali richieste con il voto del C.R.U. n. 327/2000, si prescrive che detto adempimento venga effettuato in sede di adeguamento del P.R.G. a tutte le prescrizioni discendenti dal decreto di approvazione del piano medesimo;
-  relativamente ai punti 2), 3), 4), 5), 7), 8), il C.C. non ha formulato alcuna controdeduzione;
-  in ordine al punto 6) il C.C. controdeduce chiedendo nella sostanza la conferma delle previsioni del piano adottato proponendo una possibile destinazione a zona Cs di espansione edilizia per villeggiatura stagionale con indice variabile in rapporto inversamente proporzionale all'estensione del lotto, subordinandone l'attuazione, solo eccezionalmente, a piani attuativi.
Sull'argomento i progettisti, concordando sulla conferma della zona Es, ritengono improponibile la riclassificazione della zona nell'ambito della z.t.o. C.
Questo gruppo, nel merito, non ritiene condivisibili le argomentazioni del C.C. che si pongono in contrasto con l'art. 7 del decreto ministeriale n. 68/1444, pertanto si propone la conferma di quanto già espresso col parere C.R.U. n. 327/2000;
-  relativamente al punto 9) si esprime segue:
-  sulla controdeduzione alla osservazione n. 218/11, si prende atto delle precisazioni formulate dalC.C., fermo restando le precisazioni relative alla zona A di cui al precedente punto 1);
-  sulla controdeduzione alla osservazione n. 124, si prende atto di quanto precisato dal C.C.;
-  sulla controdeduzione alla osservazione all'art. 2.13 delle N.A., si prende atto di quanto controdedotto dalC.C.;
-  sulle osservazioni ed opposizioni per le quali il C.R.U. si è espresso in conformità alle deduzioni dei progettisti, le controdeduzioni in merito da parte del C.C. non introducono elementi di novità rispetto alle deduzioni a suo tempo deliberate nell'esame delle osservazioni ed opposizioni. Pertanto, anche alla luce del parere dei progettisti, si conferma quanto già espresso con il voto C.R.U. n. 327/2000;
-  sulle controdeduzioni alla osservazione n. 218/23 in merito all'art. 15.1.4 delle N.A., si prende atto del chiarimento proposto fermo restando l'osservanza della normativa antisismica;
- sulle controdeduzioni alla osservazione della ditta Latella Salvatore, si prende atto e si concorda, salvo il parere della Soprintendenza che verrà reso in sede di C.R.U., nella considerazione che l'osservazione è stata pure trasmessa alla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania.
Relativamente alle osservazioni pervenute direttamente all'ARTA dopo le determinazioni assessoriali ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 71/78, non si ritiene di dovere esprimere alcun parere in me rito.
Relativamente ai decreti trasmessi con le controdeduzioni, si ritiene fare carico al comune di Misterbianco di riportare sugli elaborati del P.R.G. tutti i vincoli e le destinazioni d'uso discendenti dai citati provvedimenti.
Infine, per quanto attiene le prescrizioni del voto del C.R.U. n. 327 del 19 ottobre 2000 non oggetto di controdeduzioni comunali, le stesse si intendono accolte.
Per quanto riguarda la programmazione commerciale di cui alla legge regionale n. 28/99 e D.P.R.S. 11 luglio 2000, il progetto di piano, in quanto adottato nel 1997, non risulta adeguato alla previsione della norma specifica sulla programmazione commerciale, né il comune ha provveduto all'adeguamento con apposita delibera consiliare di modifica ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99. Pur non di meno, è stata prodotta una ricognizione della previsione urbanistica riferita al settore commerciale del P.R.G. in verifica del D.P.R.S. 11 luglio 2000, che solo in parte soddisfa i requisiti di cui all'art. 15, comma 2, lett. d), e), f), del citato D.P.R.S., di cui viene sotto riportata una tabella di sintesi:
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 447 del 26 luglio 2001 che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la superiore proposta di parere dell'ufficio; per quanto sopra esprime parere che possa procedersi all'approvazione del piano regolatore generale, con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, del comune di Misterbianco, adottato con delibera consiliare n. 124 del 14 ottobre 1997, con l'introduzione delle modifiche e prescrizioni di cui al voto del C.R.U. n. 327 del 19 ottobre 2000, con allegato parere dell'ufficio n. 11 del 31 luglio 2000, salvo quanto considerato e precisato con il presente voto, a seguito delle controdeduzioni comunali deliberate con atti consiliari n. 101 del 18 dicembre 2000, n. 102 del 20 dicembre 2000 e n. 103 del 21 dicembre 2000, in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 16 del 18 luglio 2001.";
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 46125 del 3 agosto 2001 con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti di concerto di cui all'art. 5, comma 7 della legge regionale n. 28/99, sono stati trasmessi all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, unitamente ai relativi allegati, i voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 327 del 19 ottobre 2000 e n. 447 del 26 luglio 2001;
Vista la nota n. 5624 del 9 ottobre 2001 dell'Assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 58967 del 17 ottobre 2001, con la quale, in relazione al piano regolatore generale del comune di Misterbianco, sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi del l'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99:
"Relativamente all'art. 13 (z.t.o. A, B e C):
A)  integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
B)  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
C)  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000;
D)  prevedere l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche.";
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 327 del 19 ottobre 2000 e n. 447 del 26 luglio 2001 e preso atto delle proposte contenute nella nota dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca prot. n. 5624 del 9 ottobre 2001 in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvato e reso esecutivo, in conformità ed alle prescrizioni di cui ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 327 del 19 ottobre 2000 e n. 447 del 26 luglio 2001, nonché alle condizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Catania con le note sopra riportate e con le modifiche di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca relative alla programmazione commerciale, in premessa richiamate, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Misterbianco, adottato con delibera consiliare n. 124 del 14 ottobre 1997 nonché con delibera consiliare n. 50 del 20 giugno 2000 relativamente alla modifica dell'art. 17.1 delle norme di attuazione.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 327 del 19 ottobre 2000 e n. 447 del 26 luglio 2001.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 11 del 31 luglio 2000 formulata dal gruppo XXVIII, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
2)  proposta n. 20 del 27 settembre 2000 formulata dal gruppo XXVIII, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
3)  voto del C.R.U. n. 327 del 19 ottobre 2000;
4)  proposta n. 16 del 18 luglio 2001 formulata dal gruppo XXVIII, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
5)  voto del C.R.U. n. 447 del 26 luglio 2001;
6)  nota Assessorato regionale della cooperazione, del commerco, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 5624 del 9 ottobre 2001;
7)  delibera del consiglio comunale n. 124 del 14 ottobre 1997;
8)  delibera del consiglio comunale n.  1 del 14 gennaio 1999;
9)  delibera del consiglio comunale n.  2 del 15 gennaio 1999;
10)  delibera del consiglio comunale n.  3 del 21 gennaio 1999;
11)  delibera del consiglio comunale n.  4 del 22 gennaio 1999;
12)  delibera del consiglio comunale n.  5 del 28 gennaio 1999;
13)  delibera del consiglio comunale n.  6 del 29 gennaio 1999;
14)  delibera del consiglio comunale n.  8 del 18 febbraio 1999;
15)  delibera del consiglio comunale n.  9 del 19 febbraio 1999;
16)  delibera del consiglio comunale n.  18 del 4 marzo 1999;
17)  delibera del consiglio comunale n.  19 del 5 marzo 1999;
18)  delibera del consiglio comunale n.  25 dell'11 marzo 1999;
19)  delibera del consiglio comunale n.  26 del 12 marzo 1999;
20)  delibera del consiglio comunale n.  29 del 18 marzo 1999;
21)  delibera del consiglio comunale n.  30 del 25 marzo 1999;
22)  delibera del consiglio comunale n.  36 dell'8 aprile 1999;
23)  delibera del consiglio comunale n.  37 del 15 aprile 1999;
24)  delibera del consiglio comunale n.  38 del 16 aprile 1999;
25)  delibera del consiglio comunale n.  47 del 28 aprile 1999;
26)  delibera del consiglio comunale n.  48 del 29 aprile 1999;
27)  delibera del consiglio comunale n.  49 del 6 maggio 1999;
28)  delibera del consiglio comunale n.  50 del 7 maggio 1999;
29)  delibera del consiglio comunale n.  51 del 12 maggio 1999;
30)  delibera del consiglio comunale n.  52 del 13 maggio 1999;
31)  delibera del consiglio comunale n.  58 del 20 maggio 1999;
32)  delibera del consiglio comunale n.  60 del 28 maggio 1999;
33)  delibera del consiglio comunale n.  64 del 4 giugno 1999;
34)  delibera del consiglio comunale n.  71 dell'8 luglio 1999;
35)  delibera del consiglio comunale n.  72 del 9 luglio 1999;
36)  delibera del consiglio comunale n.  73 del 14 luglio 1999;
37)  delibera del consiglio comunale n.  74 del 16 luglio 1999;
38)  delibera del consiglio comunale n.  50 del 20 giugno 2000;
39)  delibera del consiglio comunale n.  66 dell'11 agosto 2000;
40)  delibera del consiglio comunale n.  101 del 18 dicembre 2000;
41)  delibera del consiglio comunale n.  102 del 20 dicembre 2000;
42)  delibera del consiglio comunale n.  103 del 21 dicembre 2000;
43)  relazione generale - versione ottobre 1995;
44)  inquadramento territoriale (tav. 1);
45)  stato di fatto - patrimonio demaniale (tav. 2a);
46)  stato di fatto - patrimonio demaniale (tav. 2b);
47)  stato di fatto e di progetto - rete fognante acque nere (tav. 3a);
48)  stato di fatto e di progetto - rete fognante acque nere (tav. 3b);
49)  stato di fatto e di progetto - rete fognante acque bianche (tav. 4a);
50)  stato di fatto e di progetto - rete fognante acque bianche (tav. 4b);
51)  stato di fatto e di progetto - acquedotto rete idrica (tav. 5a);
52)  stato di fatto e di progetto - acquedotto rete idrica (tav. 5b);
53)  stato di fatto e di progetto - rete metano (tav. 6a);
54)  stato di fatto e di progetto - rete metano (tav. 6b);
55)  zonizzazione - scala 1:5.000 - versione ottobre 1995 (tav. 7);
56)  territorio comunale - scala 1:10.000 - integrazione Genio civile (tav. 7-bis);
57)  stato di fatto (consistenza e condizione statico-costruttiva del patrimonio edilizio esistente) tav. B;
58)  stato di fatto (valore storico-culturale del patrimonio edilizio esistente) tav. C;
59)  norme di attuazione - versione dicembre 1995;
60)  verifica della compatibilità delle scelte urbanistiche in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio comunale - Integrazione Genio civile;
61)  quadro d'unione tavole di P.R.G. - versione marzo 1997 - scala 1:4.000 (allegato 4);
62)  territorio comunale - versione dicembre 1995 - scala 1:10.000 (tav. 7-ter);
63)  zonizzazione P.R.G. - scala 1:2.000 (tav. 7.5);
64)  zonizzazione P.R.G. - scala 1:2.000 (tav. 7.6);
65)  zonizzazione P.R.G. - scala 1:2.000 (tav. 7.10);
66)  zonizzazione P.R.G. - scala 1:2.000 (tav. 7.14);
67)  zonizzazione P.R.G. - scala 1:2.000, 1:5.000 (tav. 7.1-2-3-4-7-8);
68)  zonizzazione P.R.G. - scala 1:2.000 (tav. 7.15-16-17);
69)  zonizzazione P.R.G. - scala 1:2.000 (tav. 7.11-12);
70)  zonizzazione P.R.G. - scala 1:2.000 (tav. 7.9);
71)  zonizzazione P.R.G. - scala 1:2.000 (tav. 7.13);
72)  regolamento edilizio;
P.E. zona artigianale Serra D3
73)  relazione tecnica - norme d'attuazione - relazione finanziaria - elenco ditte (tav. 9.8);
74)  inquadramento - zonizzazione - catastale - impianti - planivolumetrico - lotti e profili stradali (tav. 9.1-2-3-4-5-6-7);
P.E. zona residenziale Belsito C2
75)  relazione tecnica - norme d'attuazione - relazione finanziaria - elenco ditte (tav. 10.9);
76)  inquadramento di P.R.G. - zonizzazione - comparti - catastale (tav. 10.1-2-3-4-5);
77)  planivolumetrico e profili stradali (tav. 10.6a-6b);
78)  schema impianti tecnologici e sezioni (tav. 10.7a-7b-8);
P.E. zona residenziale Matteotti C1-C2
79)  relazione tecnica - norme d'attuazione - relazione finanziaria - elenco ditte (tav. 8.8);
80)  inquadramento P.R.G. - stato di fatto - zonizzazione su catastale (tav. 8.1-2-3);
81)  comparti - planivolumetrico e profilo stradale (tav. 8.4-5);
82)  impianti tecnologici e sezioni (tav. 8.6-7);
83)  relazione - suddivisione in lotti aree di 167 spe ciale;
84)  nota dei progettisti con integrazione ed elenco elaborati trasmessi al Genio civile;
85)  nota dei progettisti di rispondenza grafici allo schema di massima;
86)  nota dei progettisti con inquadramento regionale ed elenco edifici pubblici;
Studio geologico generale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81, redatto dal geologo Lino Mazzola, consta dei seguenti elaborati
87)  relazione geologica;
88)  carta geolitologica;
89)  carta idrogeologica;
90)  carta di classificazione di territorio comunale in relazione alla suscettività di utilizzazione;
Studio geologico particolareggiato - II fase - consta dei seguenti elaborati
91)  relazione;
92)  indagini geofisiche;
93)  carta di sovrapposizione tra litologia e previsione di piano - scala 1:5.000 (tav. 2.a);
94)  carta di sovrapposizione tra litologia e previsione di piano - scala 1:5.000 (tav. 2.b);
95)  carta geologica - scala 1:2.000 (tav. 3.1);
96)  carta geologica - scala 1:2.000 (tav. 3.2);
97)  carta geologica - scala 1:2.000 (tav. 3.3);
98)  carta geologico - tecnico - scala 1:2.000 (tav. 4.1);
99)  carta geologico - tecnico - scala 1:2.000 (tav. 4.2);
100)  carta geologico - tecnico - scala 1:2.000 (tav. 4.3);
Studio agricolo - forestale, ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 15/91, redatto dagli agronomi Rosario Lombardo e Antonino Torre, consta dei seguenti elaborati
101)  relazione;
102)  relazione di commento agli elaborati cartografici;
103)  carta di stratificazione;
104)  carta aree espansione interessate da coltivazioni agricole - forestali;
105)  carta pedo - morfologica;
106)  carta della vegetazione e dell'uso del suolo;
107)  carta delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura;
108)  carta delle aree da salvaguardare;
109)  modifiche ed integrazioni successive approvazione tavv. P.R.G.;
110)  relazione (allegato 69 del 14 ottobre 1997);
111)  quadro di unione delle tavole di P.R.G. - scala 1:4.000;
112)  relazione - aggiornamento studio agricolo forestale del territorio;
113)  carta della vegetazione e dell'uso del suolo - scala 1:10.000;
114)  carta delle aree boschive - scala 1:10.000;
115)  particolare della macchia mediterranea in contrada Erbe Bianche visualizzato sulla tav. 7.7 del P.R.G. adottato in data 14 ottobre 1997;
116)  particolare del boschetto di Eucalyptus visualizzato sulla tav. 7-ter del P.R.G. adottato in data 14 ottobre 1997;
117)  particolare del querceto in contrada Campanarazzu visualizzato sulla tav. 7.5 del P.R.G. adottato in data 14 ottobre 1997;
118)  particolare del querceto in contrada Campanarazzu costituito da: aerofotogrammetria - stralcio catastale - area di interesse forestale - area delimitata - scala 1:2.000.

Art. 4

Il comune di Misterbianco dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni 10 ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 novembre 2001.
  SCIMEMI 

Torna al Sommariohome


GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 64 -  49 -  53 -  27 -  28 -  70 -