REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 DICEMBRE 2001 - N. 61
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 23 novembre 2001.
Modifica del decreto 15 giugno 2001, concernente calendario venatorio 2001-2002  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 13 novembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag.


DECRETO 21 novembre 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag.


DECRETO 22 novembre 2001.
Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.


DECRETO 23 novembre 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag.


DECRETO 23 novembre 2001.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio di previsione di cassa per l'anno finanziario 2001.  pag. 17 


DECRETO 26 novembre 2001.
Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio di previsione di cassa per l'anno finanziario 2001.  pag. 18 


DECRETO 26 novembre 2001.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio di previsione di cassa per l'anno finanziario 2001.  pag. 19 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 14 novembre 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa C.I.T. - Centro impiantistica trapanese, con sede in Trapani, e nomina del commissario liquidatore.  pag. 20 

DECRETO 14 novembre 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Elettrica trapanese S.C.E.T., con sede in Trapani, e nomina del commissario liquidatore  pag. 21 

Assessorato della sanità

DECRETO 27 novembre 2001.
Modifica del decreto 15 maggio 1998, concernente la rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Palermo  pag. 21 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 14 novembre 2001.
Approvazione del progetto per un insediamento produttivo polifunzionale in località Colli nel comune di Buseto Palizzolo  pag. 22 


DECRETO 20 novembre 2001.
Approvazione di variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Lentini  pag. 24 


DECRETO 20 novembre 2001.
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Santa Venerina  pag. 26 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Note di richiamo alla legge 10 dicembre 2001, n. 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 dell'11 dicembre 2001  pag. 27 
Note di richiamo alla legge 10 dicembre 2001, n. 21, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 dell'11 dicembre 2001  pag. 29 
Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Isti tuto autonomo case popolari diAcireale  pag. 34 
Proroga del termine di durata in carica del direttore generale del CEFPAS  pag. 34 
Sostituzione di componenti del consiglio della Camera di commercio di Agrigento  pag. 34 
Autorizzazione alla Seasol Italy S.p.A., con sede in Palermo, per la gestione di un impianto  pag. 34 
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Fondazione Istituto San Vincenzo de' Paoli - Padre Antonio Marcantonio, con sede in Bronte  pag. 34 
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Fondazione Palazzo Intelligente  pag. 34 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Riconoscimento della Agrisol soc. cons. a r.l., con sede in Catania, quale organizzazione di produttori  pag. 34 
Provvedimenti concernenti riconoscimento di acquirenti di latte bovino e loro iscrizione al relativo albo regionale.   pag. 35 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Nomina del commissario ad acta del Conservatorio di musica Scontrino di Trapani  pag. 35 
Revoca della decadenza della convenzione stipulata tra l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e l'Associazione educatrice italiana  pag. 35 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca di credito cooperativo Maria SS. Immacolata Cerda soc. coop. a r.l., con sede in Cerda.  pag. 35 
Cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca di credito cooperativo Unione di Camastra e Naro soc. coop. a r.l., con sede in Camastra.  pag. 35 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Sostituzione di un componente della Commissione regionale per l'artigianato  pag. 35 
Proroga della gestione commissariale della cooperativa Sole Nascente, con sede in Messina  pag. 35 
Revoca del decreto di nomina del commissario liquidatore della cooperativa Tempo libero, con sede in Modica.  pag. 36 
Conferimento delle funzioni di segretario generale della Camera di commercio di Caltanissetta  pag. 36 

Assessorato dei lavori pubblici:
Impegno di spesa per lavori urgenti nel comune di Messina  pag. 36 
Sostituzione del commissario ad acta dell'Istituto autonomo case popolari di Acireale  pag. 36 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Comunicato alle imprese destinatarie di finanziamenti di formazione  pag. 36 

Assessorato della sanità:
Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.
  pag. 36 
Revoca del decreto di autorizzazione al dr. Magazzù Giovanni ad effettuare la pubblicità sanitaria del proprio ambulatorio veterinario sito in Saponara  pag. 36 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Variante al programma di fabbricazione del comune di Campofelice di Roccella  pag. 36 
Concessione di finanziamento a favore del comune di Gangi per l'esecuzione di lavori  pag. 37 
Concessione di finanziamento a favore del comune di Giarratana per l'esecuzione di lavori  pag. 37 
Concessione di finanziamento a favore del comune di Aragona per l'esecuzione di lavori  pag. 37 
Concessione di finanziamento a favore del Consorzio di bonifica 6 di Enna per l'esecuzione di lavori  pag. 37 
Concessione di finanziamento a favore del Consorzio di bonifica 1 di Trapani per l'esecuzione di lavori  pag. 37 
Approvazione della variante al piano urbanistico comprensoriale n.3 del comune di San Vito Lo Capo  pag. 37 
Nulla osta al comune di Palermo per il progetto relativo alla realizzazione del collegamento della via del Tritone con la via Rosario Nicoletti  pag. 37 
Modifica al regolamento edilizio del comune di Cammarata  pag. 37 
Giorni e orari di ricevimento del pubblico presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente  pag. 37 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Modifiche del decreto 12 luglio 2000, concernente l'Osservatorio di valutazione e coordinamento dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.  pag. 37 

Iscrizione all'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco dell'Associazione turistica pro-loco di San Teodoro.
  pag. 37 

Iscrizione all'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco dell'Associazione turistica pro-loco di Caltabellotta.
  pag. 38 

Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.
  pag. 38 
Nomina del commissario straordinario dell'Azienda autonoma di turismo di Palermo e Monreale  pag. 38 
Nomina del commissario straordinario dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale  pag. 38 

CIRCOLARI
Presidenza

CIRCOLARE 13 dicembre 2001, prot. n. 8006.
Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità - Art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 - Disposizioni attuative - Decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001  pag. 38 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 12 dicembre 2001, prot. n. 2956.
Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 50, 61, 71 e 116 "Aiuti per l'apprendistato" e legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, art. 5 - Direttive per l'accesso al beneficio e modalità di erogazione per l'anno 2001.  pag. 42 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 12 dicembre 2001, n. 8.
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla circolare n. 2/01 del 26 aprile 2001 - Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2001-2006  pag. 43 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 21 novembre 2001, n.1058.
Rimborso spese per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti specifici  pag. 45 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

CIRCOLARE 4 dicembre 2001, prot. n. 506/51S.A.
Sentenza del Tribunale amministrativo regionale Sicilia, sezione II, n. 899/01. Tessera di libera circolazione a favore dei portatori di handicap  pag. 45 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISI DI RETTIFICA
Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 10 dicembre 2001, n. 21.
Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001  pag. 46 

Circolari
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 12 dicembre 2001, n. 8.
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla circolare n. 2/01 del 26 aprile 2001 - Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2001-2006  pag. 47 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato della sanità

DECRETO 10 dicembre 2001.
Graduatoria unica regionale dei medici di medicina generale, valida per l'anno 2001.

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 23 novembre 2001.
Modifica del decreto 15 giugno 2001, concernente calendario venatorio 2001-2002.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004;
Visto il decreto n. 889 del 15 giugno 2001, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per l'annata 2001-2002;
Vista la richiesta avanzata dal circolo cacciatori Pulitano Andrea di Villafranca Tirrena e dell'associazione ambientalista Ekoclub di Messina, tendente ad ottenere l'anticipo della chiusura della caccia al cinghiale per motivi legati al ciclo biologico della specie;
Visto il parere favorevole espresso sulla superiore richiesta dal Comitato regionale faunistico-venatorio nel corso della seduta del 17 ottobre 2001;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di che trattasi apportando le necessarie modificazioni al calendario venatorio vigente;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Il decreto n. 889 del 15 giugno 2001 è modificato nell'allegato A, art. 2, punto g), dove le parole "31 gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 novembre 2001.
  CASTIGLIONE 

(2001.49.2557)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 13 novembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 2001;
Viste le note delle varie Amministrazioni, con le quali si evidenzia l'insufficienza delle autorizzazioni di cassa a far fronte alle esigenze di pagamento di obbligazioni già scadute;
Tenuto conto che il Fondo di riserva può essere utilizzato solo parzialmente e nei limiti delle entrate già realizzate;
Considerato di potere provvedere parzialmente alle succitate richieste di incremento dei plafond di cassa al fine di garantire il pagamento delle spese ritenute inderogabili ed indifferibili, privilegiando il pagamento di spese per stipendi;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 le seguenti variazioni in aumento alle autorizzazioni di cassa delle varie categorie mediante utilizzo del Fondo di riserva di cassa;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni:

      | Variazioni Amministrazione     (in milioni             | di lire) 

Presidenza della Regione
Rubrica  3 -  Segreteria generale 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  5 -  Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 1.000 
Rubrica  4 -  Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  2 -  Consumi intermedi 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 2.400 
Categoria  3 -  Imposte pagate sulla produzione 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 2.507 
Categoria  10 -  Poste correttive e compensative 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 37 
Rubrica  5 -  Dipartimento regionale della programmazione 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  2 -  Consumi intermedi 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 9.000 
Rubrica  6 -  Dipartimento regionale della protezione civile 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  21 -  Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 10.000 
Categoria  22 -  Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 20.000 
Categoria  24 -  Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 589 

Agricoltura e foreste
Rubrica  3 -  Dipartimento regionale interventi infrastrutturali 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  4 -  Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 3.000 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  21 -  Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 2.500 
Categoria  22 -  Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 3.000 

Industria
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale industria 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  22 -  Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 3.000 

Lavori pubblici
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale lavori pubblici 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  22 -  Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 20.000 

Lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale lavoro 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  6 -  Trasferimenti correnti a imprese 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 2.950 
Rubrica  4 -  Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  6 -  Trasferimenti correnti a imprese 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 164.000 

Beni culturali, ambientali e pubblica istruzione
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale pubblica istruzione 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  1 -  Redditi di lavoro dipendente 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 1.000 
Categoria  3 -  Imposte pagate sulla produzione 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 1.936 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  21 -  Investimenti fissi lordi e acquisiti di terreni 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 5.000 

Sanità
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - Igiene pubblica 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  1 -  Redditi di lavoro dipendente 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 6.500 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  22 -  Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 10.500 
Rubrica  3 -  Ispettorato veterinario 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  1 -  Redditi di lavoro dipendente 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 600 
Categoria  3 -  Imposte pagate sulla produzione 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 80 
Rubrica  4 -  Ispettorato sanitario 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  1 -  Redditi di lavoro dipendente 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 1.610 
Rubrica  5 -  Osservatorio epidemiologico 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  1 -  Redditi di lavoro dipendente 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 160 
Categoria  3 -  Imposte pagate sulla produzione 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 80 

Territorio ed ambiente
Rubrica  2 -  Territorio ed ambiente 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  22 -  Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 18.000 

Turismo, comunicazioni e trasporti
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  23 -  Contributi agli investimenti ad imprese 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 6.000 
Rubrica  3 -  Dipartimento regionale trasporti e co-municazioni 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  6 -  Trasferimenti correnti a imprese 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 20.000 

Bilancio e finanze
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale bilancio e te-soro 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  12 -  Altre uscite correnti 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      - 315.449 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 novembre 2001.
  PAGANO 

(2001.49.2576)
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DECRETO 21 novembre 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Visto l'art. 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che autorizza l'Assessore per il bilancio e le finanze ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e la circolare dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 22939 del 9 luglio 1999;
Vista la legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, riguardante: "Interventi urgenti in materia di lavoro";
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2001, le variazioni occorrenti per l'attuazione della citata legge regionale n. 17/2001;

Decreta:
Art. 1

Per le finalità della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, sono introdotte nel bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, le seguenti variazioni:


          Variazioni      
  Capitolo DENOMINAZIONE (in milioni Nomenclatore Note 
          di lire) 


PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 4 DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE
CATEGORIA 1 - Redditi di lavoro dipendente

  108007 Pensioni, assegni, sussidi ed assegnazioni vitalizie diverse (spese ob- 
bligatorie) (ex capp. 10325 e 10327)      - 50.000 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 12 -  Altre uscite correnti

  215704 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti  
legislativi in corso      - 40.100 

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
CATEGORIA 6 -  Trasferimenti correnti a imprese

  314107 Somma occorrente per consentire la gestione delle spese di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 24/2000 in regime di esercizio  
provvisorio (ex cap. 33720)      - 18.834  

TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 4 AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
CATEGORIA 5 -  Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali

(Nuova istituzione)
  321702 Spese per il funzionamento del Comitato di gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. 
Codici: 05.01.0208.02      + 200    

CATEGORIA 6 -  Trasferimenti correnti a imprese

  322101 Contributi decrescenti inerenti ai primi tre anni di attività dell'impresa per le spese di gestione sostenute e documentate a favore delle imprese di cui all'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 
(ex cap. 33716)      - 4.000  
  322102 Contributi decrescenti inerenti ai primi tre anni di esercizio dell'attività per le spese di gestione sostenute e documentate a favore dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 21 dicem- 
bre 1995, n. 85 (ex cap. 33717)      - 3.700  
  322105 Contributi ai datori di lavoro di cui all'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 che assumono i soggetti di cui all'art. 1, lettere a), b), d), e), f), g) della medesima legge n. 30/97 o che stipulano contratti di riallineamento retributivo secondo le previsioni dell'art.  
5 della legge 28 novembre 1996, n. 608 (ex cap. 33735)              L.R. n. 17/2001, art. 6 
  322106 Spese per le finalità previste dall'art. 70, comma 2, della legge regio- 
nale 7 marzo 1997, n. 6 (ex cap. 33738)      + 600  
  322111 Prosecuzione e finanziamento dei progetti di cui all'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e delle relative misure di fuoriuscita, finanziamento della quota di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nonché prosecuzione delle attività e relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale  
26 novembre 2000, n. 24      + 100.834  
  322116 Finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge  
regionale 31 marzo 2001, n. 2      + 15.000  

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 novembre 2001.
  PAGANO 

(2001.48.2488)
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DECRETO 22 novembre 2001.
Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione -, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui gli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che le modalità di riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvengano alla cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati all'Asso Tabaccai, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'Asso Service, la polizza fideiussoria e relative integrazioni con la Unipol Assicurazioni, n. 1886-96-23697350, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono stati depositati presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fideiussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione rispettivamente in data 12 aprile 1999, prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999, prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della Asso Tabaccai n. 383/P del 12 ottobre 2001, con la quale la stessa associazione ha trasmesso l'istanza del tabaccaio Piazza Giuseppe il quale ha provveduto:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b)  a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fideiussoria con la Unipol S.p.a. n. 1886/96/2369750;
Vista la nota n. 386/P del 12 ottobre 2001 dell'Assoservice, con la quale lo stesso ente ha comunicato che il sig. Piazza Giuseppe, titolare della ricevitoria lotto n. 2175, è in copertura fideiussoria con la polizza n. 1886/9623697350 della Unipol S.p.A.;
Vista la delega RID del tabaccaio istante pervenuta a questa Regione per il tramite della Asso Tabaccai;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, il tabaccaio seguente:
-  Piazza Giuseppe, codice lottomatica PA2170, numero ricevitoria 2175, via Roma n. 109/111, comune Partanna (TP).

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690 0001 40, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione assessoriale.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fideiussoria.
Delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale finanze e credito -, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

Il tabaccaio, autorizzato con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto al tabaccaio per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso l'istanza del tabaccaio.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 novembre 2001.
  RABBONI 

(2001.48.2489)
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DECRETO 23 novembre 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, concernente: "Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale";
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001 e il bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente, tra l'altro, "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2000, n. 326 - Linee guida transitorie per l'attuazione della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 12 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10, concernente "Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000-2001 - Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli uffici di Gabinetto - nuovo ordinamento professionale del personale - contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza";
Visti, in particolare, l'art. 42 del contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza, riguardante il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti generali e di prima fascia;
Vista la tabella A - "Riepilogo costi personale dirigente" allegata al citato decreto presidenziale n. 10/2001;
Visto il sesto comma dell'art. 3 del citato decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10, che autorizza l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;
Visti i precedenti decreti assessoriali n. 732 del 28 settembre 2001 e n. 793 del 17 ottobre 2001;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2001, le variazioni per l'attuazione delle finalità di cui il citato art. 42 del C.C.R.L. - area dirigenza;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:

Cliccare qui per visualizzare le tabelle di variazione in formato PDF (occorre Acrobat Reader)


Art. 2


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 novembre 2001.
  PAGANO 

(2001.48.2497)
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DECRETO 23 novembre 2001.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio di previsione di cassa per l'anno finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 8, comma 1, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che autorizza il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, art. 12, comma 2, lett. b), che prevede il finanziamento a carico del Ministero della sanità di iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse a rilievo interregionale o nazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;
Vista la convenzione tra il Ministero della sanità e la Regione Sicilia relativa alla gestione del programma: "Costi, qualità ed efficacia in medicina generale: avvio di un sistema basato su Evidence-Based Medicine e Disease Management" finanziato per L. 600.000.000;
Visto il decreto n. 791 del 21 novembre 2000, con il quale si è provveduto all'iscrizione in bilancio del 10% del finanziamento del programma "Assistenza e sorveglianza sanitaria nella collettività per i cittadini indigenti italiani e immigrati";
Vista la nota n. DOE/1/0662 del 12 novembre 2001 dell'Assessorato regionale della sanità, con la quale si chiede l'iscrizione in bilancio delle somme di L. 84.000.000 per il programma: "Costi, qualità ed efficacia in medicina generale: avvio di un sistema basato su Evidence-Based Medicine e Disease Management" e L. 140.000.000 per il programma: "Assistenza e sorveglianza sanitaria nella collettività per i cittadini indigenti italiani e immigrati";
Viste le quietanze, mod. 80T, n. 27 e n. 28, con le quali il Ministero della sanità ha accreditato in data 14 settembre 2001 sul c/c n. 22945 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, rispettivamente, l'importo di L. 84.000.000 per il programma: "Costi, qualità ed efficacia in medicina generale: avvio di un sistema basato su Evidence-Based Medicine e Disease Management" e L. 140.000.000 per il programma: "Assistenza e sorveglianza sanitaria nella collettività per i cittadini indigenti italiani e immigrati";
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2001, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni di competenza:

               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA
CATEGORIA 11 - Trasferimenti correnti

  3611 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie (ex cap. 3276) 
(221 - 021103 - 20 - V)      + 224.000.000  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

  413312 Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cit- 
tadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie (ex cap. 42486)      + 224.000.000  

Art. 2

Al bilancio di previsione di cassa, per l'anno finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:
Entrata
  ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA' 
TITOLO  2 Entrate extra-tributarie 
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA 
CATEGORIA  11 Trasferimenti correnti     + 224.000.000 

Risorse regionali e trasferimenti dello Stato
Spesa
  ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA' 
TITOLO  1 Spese correnti 
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA 
CATEGORIA  4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche     + 224.000.000 

Attività ed interventi a carico della Regione e dello Stato
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 novembre 2001.
  PAGANO 

(2001.48.2495)
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DECRETO 26 novembre 2001.
Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio di previsione di cassa per l'anno finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1997, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la legge 7 agosto 1977, n. 266 e, in particolare, l'art. 16, comma 1, che istituisce un fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo;
Vista la delibera CIPE 5 agosto 1998, n. 100;
Vista la delibera della Giunta regionale siciliana n. 350 del 21 dicembre 2000;
Vista la nota n. 902765 del 26 maggio 2000, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto di assegnare alla Sicilia la somma di lire 6.602 milioni per le finalità di cui alla legge n. 266/97;
Considerato che la somma di lire 3.300.997.500 risulta accreditata in data 3 agosto 2001 sul conto corrente 22923, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Ritenuto necessario, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:
2
               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale e rimborso di crediti
RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO
CATEGORIA 15 - Trasferimenti di capitali

(Nuova istituzione)
  4914 Assegnazioni dello Stato per il fondo nazionale per gli interventi nel settore del commercio. 
031506 23 V      + 3.300.997.500 L. n. 266/97, art. 16. 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO
CATEGORIA 23 -  Contributi agli investimenti ad imprese

  742820 Fondo nazionale per gli investimenti nel settore del commercio     + 3.300.997.500  

Art. 2

Al bilancio di previsione di cassa per l'anno finanziario 2001 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
  ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA 
TITOLO  3 Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso crediti 
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO 
CATEGORIA  15 Trasferimenti di capitali     + 3.300.997.500 

Spesa
  ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA 
TITOLO  2 Spese in conto capitale 
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO 
CATEGORIA  23 Contributi agli investimenti ad imprese istituzioni sociali     + 3.300.997.500 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 novembre 2001.
  PAGANO 

(2001.48.2496)
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DECRETO 26 novembre 2001.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio di previsione di cassa per l'anno finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che autorizza il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale;
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale";
Visto il decreto prot. n. 47791 del 23 luglio 2001, con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze autorizza l'impegno di L. 8.213.094.000 per attività relative al miglioramento genetico del bestiame relative all'anno 2000;
Vista la nota n. 3928 del 22 ottobre 2001, con la quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste trasmette il su menzionato decreto ministeriale;
Vista la nota n. 7602 del 31 ottobre 2001 della Ragioneria centrale competente, con la quale viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Considerato che la predetta somma risulta versata sul c/c n. 22721 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato in data 2 agosto 2001;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuta la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le opportune variazioni al fine di consentire l'erogazione dei contributi per le su menzionate finalità;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:

               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 11 - Trasferimenti correnti

  3598 Assegnazioni varie dello Stato di parte corrente per interventi da ef- 
fettuare nel territorio della Regione per l'agricoltura e le foreste      + 8.213.094.000 L. n. 30/91; L. n. 499/99. 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI
CATEGORIA 5 -  Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali

  143707 Contributi in favore dell'Associazione regionale dei consorzi provinciali allevatori della Sicilia per la tenuta dei libri genealogici e per  
l'effettuazione dei controlli funzionali      + 8.213.094.000  

Art. 2

Al bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
  ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE 
TITOLO  2 Entrate extra-tributarie 
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO 
CATEGORIA  11 Trasferimenti correnti     + 8.213.094.000 

Spesa
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
TITOLO  1 Spese correnti 
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI 
CATEGORIA  5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali     + 8.213.094.000 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 novembre 2001.
  PAGANO 

(2001.48.2494)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 14 novembre 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa C.I.T. - Centro impiantistica trapanese, con sede in Trapani, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n. 1024/98, repertorio scioglimento dell'UPLMO di Trapani, dal quale è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 del codice civile per lo scioglimento della società cooperativa C.I.T. - Centro impiantistica trapanese, con sede in Trapani;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 21 febbraio 2001, con parere n. 2593, si è espressa favorevolmente per lo scioglimento e messa in liquidazione della società cooperativa C.I.T. - Centro impiantistica trapanese, con sede in Trapani;
Visto l'art. 2544 del codice civile;
Considerato che la cooperativa predetta aderisce ad una associazione di categoria e quindi deve farsi luogo alla riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75;
Visti i nominativi segnalati dalla Lega regionale delle cooperative e mutue della Sicilia ai sensi della predetta legge;

Decreta:


Art. 1

La società cooperativa C.I.T. - Centro impiantistica trapanese, con sede in Trapani, piazza Vittorio Emanuele n. 21, costituita in data 9 marzo 1989, omologata dal tribunale di Trapani il 5 maggio 1989 ed iscritta nel registro prefettizio, sezione produzione e lavoro con D.P. n. 1869 del 20 novembre 1989, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il ragioniere Salvatore Piacentino, nato a Trapani il 18 gennaio 1948 e residente a Paceco (TP), contrada Nubia, via cortile C n. 13, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato secondo il D.D. del 29 giugno 2001, n. 1209/I/VII.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 novembre 2001.
  CIMINO 

(2001.49.2524)
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DECRETO 14 novembre 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Elettrica trapanese S.C.E.T., con sede in Trapani, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n. 106 del 3 luglio 2000, repertorio scioglimento dell'UPLMO di Trapani, dal quale è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 del codice civile per lo scioglimento della società cooperativa Elettrica trapanese S.C.E.T., con sede in Trapani;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta dell'8 ottobre 2000, con parere n. 2560, ha espresso parere di procedere, prima della liquidazione coatta amministrativa, a nominare un commissario straordinario per accertare il motivo del dissesto sociale della cooperativa;
Visto il promemoria n. 00178 del 9 gennaio 2001, con il quale il gruppo VI, vigilanza cooperative, riteneva di doversi discostare dal parere della C.R.C. e quindi aderire alla proposta di liquidazione coatta amministrativa fatta dall'UPLMO di Trapani;
Visto l'art. 2544 del codice civile;
Visto l'elenco dei nominativi dei commissari liquidatori operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La società cooperativa Elettrica trapanese S.C.E.T., con sede in Trapani, via Orlandini n. 29, costituita in data 13 marzo 1986, omologata dal tribunale di Trapani il 4 giugno 1986 ed iscritta nel registro prefettizio, sezione produzione e lavoro con D.P. n. 2573 del 4 gennaio 1989, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

L'avvocato Roberto Costanza, nato a Trapani il 24 mag gio 1967 e residente ad Erice (TP), via Cosenza n. 91, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato secondo il D.D. del 29 giugno 2001, n. 1209/I/VII.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 novembre 2001.
  CIMINO 

(2001.49.2527)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 27 novembre 2001.
Modifica del decreto 15 maggio 1998, concernente la rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Palermo.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265/34;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Visto l'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti attuativi;
Visto il decreto n. 25452 del 15 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 23 maggio 1998, parte I, con il quale è stata approvata, al 31 dicembre 1995, la pianta organica delle farmacie del comune di Palermo, nel cui contesto è stato disposto, tra l'altro, il decentramento della 5ª sede farmaceutica urbana;
Visto il decreto n. 35205 del 29 giugno 2001, con il quale, in esecuzione della sentenza TAR Sicilia, sezione di Palermo, n. 689/2001, è stato ingiunto alla dr.ssa Tripi Ileana, titolare della sede anzidetta, di far cessare l'at tività dell'esercizio nei locali siti in piazza Rivoluzione n. 12;
Considerato che, con il decreto succitato, la dr.ssa Tripi Ileana è stata autorizzata temporaneamente a reperire i locali entro i limiti territoriali della 172ª sede farmaceutica vacante, non avendoli reperiti nella circoscrizione assegnata con il decreto n. 25452/98;
Considerato, altresì, che nella circoscrizione territoriale corrispondente alla 172ª sede è stato possibile reperire locali idonei per l'allocazione dell'esercizio farmaceutico solamente in via Bernini nn. 69-71, ubicati sul limite territoriale di pertinenza della 123ª sede, giusta dichiarazione della titolare resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
Considerato che, nel corso della conferenza dei servizi del 19 novembre 2001, è stata proposta dal comune la parziale modifica alla delimitazione della sede 172ª "limitatamente al tratto di via Bernini compreso tra la via Marchesano e la via G. B. Tiepolo";
Considerato che, per analoghe fattispecie si è già provveduto, nell'impossibilità di reperire locali nell'ambito delle sedi assegnate, ad apportare modifiche al succitato decreto n. 25452/98;
Visto il decreto n. 26419 del 21 settembre 1998, con il quale è stato modificato, su istanza della dr.ssa Civiletti Vincenza, titolare della decentranda 31ª sede, il limite territoriale delle sedi 31ª e 93ª;
Visto il decreto n. 26559 del 9 ottobre 1998, con il quale è stata disposta, su istanza della dr.ssa Marrocco Gabriella, titolare della decentranda 35ª sede farmaceutica, la modifica al limite territoriale delle sedi 35ª e 144ª;
Visto l'art. 3 del decreto n. 25452/98 surrichiamato, con il quale sono stati attribuiti precisi confini territoriali alla sede 172ª vacante;
Visto il decreto del medico provinciale di Palermo del 12 giugno 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 13 luglio 1985, parte II, con il quale, tra l'altro, sono stati modificati i limiti territoriali della 123ª sede farmaceutica;
Vista l'ulteriore dichiarazione sostitutiva della dr.ssa Tripi Ileana del 19 novembre 2001, con la quale si reitera l'impossibilità di reperire immobili idonei all'insediamento della farmacia nella circoscrizione territoriale temporaneamente assegnata, ad eccezione dei due locali siti in via Bernini nn. 69-71;
Ritenuto indifferibile riattivare il servizio farmaceutico interrotto con il decreto n. 35205/2001, ritenendosi preminente l'interesse pubblico ad assicurare l'assistenza farmaceutica nel territorio comunale, non essendo nella città di Palermo, in atto, soddisfatto il parametro previsto dalla vigente normativa;
Acquisiti in sede di conferenza di servizi del 19 no vem bre 2001 i prescritti pareri del comune e dell'Azienda;
Sentito, in detta sede, l'Ordine provinciale dei farmacisti;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Fermo restando quanto disposto con decreto n. 25452 del 15 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 23 maggio 1998, parte I, con il quale è stata approvata, al 31 dicembre 1995, la pianta organica delle farmacie del comune di Palermo, a parziale modifica dell'art. 3 dello stesso decreto le limitrofe sedi farmaceutiche urbane 172ª e 123ª del comune di Palermo vengono modificate come di se guito:
Sede farmaceutica n. 172
-  da viale Regione Siciliana angolo viale Michelangelo, viale Michelangelo fino all'incrocio con via Bernini, via Bernini, tratto di via Bernini compreso tra la via Marchesano e la via G. B. Tiepolo incluso ambo i lati, via Bernini e suo prolungamento ideale fino alla via Giorgione, segue quest'ultima fino all'incrocio con via Uditore, via Uditore fino all'incrocio con via Leonardo da Vinci e quest'ultima fino all'incrocio con viale Regione Siciliana, viale Regione Siciliana fino all'incrocio con viale Michelangelo.
Sede farmaceutica n. 123
-  da viale Michelangelo all'incrocio con la via Bernini, via Bernini, tratto di via Bernini compreso tra la via Marchesano e la via G. B. Tiepolo escluso ambo i lati, via Bernini e suo prolungamento ideale fino alla via Giorgione, segue quest'ultima fino all'incrocio con via Uditore, via Uditore fino all'incrocio con la via Leonardo da Vinci, via Leonardo da Vinci fino a piazza Collegio Romano (ambo i lati). Detta piazza sale fino all'angolo con via Pozzo, da detto incrocio segue via N. Sauro, via Mammana fino all'angolo con via Casalini (o via Petrazzi) fino all'incrocio con viale Michelangelo, viale Michelangelo fino all'incrocio con via Bernini.
Il presente decreto sarà trasmesso con raccoman data A.R. agli interessati; sarà altresì trasmesso all'Azienda unità sanitaria locale n. 6, al comune di Palermo ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 27 novembre 2001.
  CITTADINI 

(2001.48.2493)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 14 novembre 2001.
Approvazione del progetto per un insediamento produttivo polifunzionale in località Colli nel comune di Buseto Palizzolo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 333/84 del 10 settembre 1994, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Buseto Palizzolo;
Vista la nota n. 9222 del 15 dicembre 2000, con la quale il comune di Buseto Palizzolo ha trasmesso la delibera consiliare n. 35 del 31 luglio 2000 per l'approvazione, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 30/97, del progetto per insediamento produttivo polifunzionale in località Colli, ditta Cusenza Giuseppe, in variante allo strumento urbanistico vigente (legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, comma 5, legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, art. 4);
Vista la delibera del consiglio comunale di Buseto Palizzolo n. 35 del 31 luglio 2000, avente per oggetto: Art. 36, comma 2 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. Approvazione progetto per insediamento produttivo polifunzionale, con destinazione commerciale, sportiva e ricreativa da realizzare in località Colli, ditta Cusenza Giuseppe, in variante allo strumento urbanistico vigente;
Visto il parere n. 10072 del 19 luglio 2000, reso dal Genio civile di Trapani, ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74;
Visto il parere dell'Azienda unità sanitaria locale n. 9 prot. n. 165 del 25 maggio 2000;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Rilevato che avverso la suddetta variante non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, giusta dichiarazione del sindaco datata 14 dicembre 2000;
Visto il parere n. 174 del 31 luglio 2001, reso sulla scorta degli atti trasmessi dal comune, dal gruppo 29° di questo Assessorato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che così si esprime:
"...Omissis...
Premesso quanto sopra, considerato che:
-  l'insediamento produttivo polifunzionale, di iniziativa privata ma con destinazione assimilabile polifunzionale, di iniziativa privata ma con destinazione assimilabile a pubblico servizio, verrà realizzato unicamente con risorse finanziarie private;
-  lo stesso ricade in un comune che ha aderito al patto territoriale Trapani nord ed insiste su di un appezzamento di terreno prospiciente l'attuale zona D, pertanto può ritenersi ampliamento della stessa;
-  il progetto in esame non prevede l'inserimento di grosse volumetrie in un contesto prevalentemente agricolo, ma si sviluppa in gran parte a raso attraverso la razionalizzazione di attrezzature che per forma e funzione definiscono sostanzialmente una sistemazione a verde attrezzato dell'area e appare non incompatibile con l'assetto territoriale;
-  la zona dispone di urbanizzazioni primarie lungo la S.S. 187;
-  le aree a parcheggio appaiono correttamente dimensionate in funzione della volumetria realizzata e degli utenti previsti per l'uso cui sono destinate.
Si esprime, pertanto, parere favorevole alla realizzazione dello stesso in variante limitatamente alle opere come descritte negli elaborati allegati e nel rispetto delle prescrizioni dettate nel parere del Genio civile, art. 13, legge n. 64/74 e fatti salvi eventuali pareri e nulla osta.
Particolare attenzione dovrà essere esercitata riguardo ai problemi di approvvigionamento idrico in rapporto ai fabbisogni ed alle risorse disponibili.
Alla concessione edilizia dovrà essere allegato un atto d'obbligo registrato e trascritto a cura del richiedente in cui viene sancito che il terreno aziendale non può essere frazionato ed usato per ulteriori utilizzazioni edificatorie e che la destinazione sia vincolata all'uso previsto nel progetto.";
Vista la nota assessoriale n. 47091 del 10 agosto 2001, con la quale si invita il comune di Buseto Palizzolo a dare chiarimenti in merito ad eventuali conflittualità tra l'insediamento produttivo di che trattasi e l'iniziativa imprenditoriale "il Franto Ericino", ditta Mazzara, prevista nel Patto Trapani nord;
Vista la nota prot. n. 7019 del 18 settembre 2001, con la quale il comune di Buseto Palizzolo, in risposta alla sopracitata nota assessoriale, trasmette lo stralcio della variante urbanistica "Acquapark" con evidenziata l'ubicazione dell'oleificio, significando che le due iniziative non creano situazioni di conflitto e incompatibilità fra due attività con caratteristiche diverse;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è autorizzato il progetto di cui in premessa, in variante al piano regolatore generale del comune di Buseto Palizzolo, in conformità e con le prescrizioni di cui al parere n. 174 del 31 luglio 2001 espresso dal gruppo 29°/DRU.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 35 del 31 luglio 2000;
2)  parere n. 174 del 31 luglio 2001 del gruppo 29°/DRU;
3)  tav.  1  -  corografia - stralci planimetrici;
4)  tav.  2  -  planimetria generale insediamento - zona Acquapark - calcetto;
5)  tav.  3  -  planimetria generale insediamento - zona infrastrutture commerciali, sportive, parcheggi, uffici, abitazione custode e locali tecnici;
6)  tav.  4  -  planimetria generale - sezioni trasversali insediamento;
7)  tav.  5  -  planimetria generale - sezioni longitudinali insediamento;
8)  tav.  6  -  laguna bimbi;
9)  tav.  7  -  laguna adulti;
10)  tav.  8  -  acquascivoli;
11)  tav.  9  -  avascone accumulo acqua;
12)  tav. 10  -  edificio commerciale (pianta P.T., sezioni);
13)  tav. 11  -  edificio commerciale - pianta coperture - prospetti;
14)  tav. 12  -  fabbricato uffici e abitazione custode (piante, sezioni e prospetti);
15)  tav. 13  -  palestra, piscina e discoteca (pianta seminterrato, sezioni A-A, E B-B prospetto lato sud);
16)  tav. 14  -  palestra, piscina e discoteca (pianta piano terra e prospetto lato nord);
17)  tav. 15  -  palestra, piscina e discoteca (pianta coperture e prospetto lato ovest);
18)  tav. 16  -  locale ristoro - self service - pronto soccorso (pianta piano terra, sezioni A-A, B-B, C-C);
19)  tav. 17  -  locale ristoro - self service - pronto soccorso (pianta coperture, prospetti lato nord, ovest ed est);
20)  tav. 18  -  piscina onde (pianta e sezione A-A);
21)  tav. 19  -  palestra onde - pianta, sezione A-A, B-B;
22)  tav. 20  -  vasca giochi acquascontro - locale magazzino - piante, sezione e prospetti;
23)  tav. 21  -  locali tecnici - impianti generali - cisterna (piante, sezioni e prospetti);
24)  tav. 22  -  gruppo servizi acquapark - tipologia "A" E "B" - piante, sezioni e prospetti;
25)  tav. 23  -  blocco servizi acquapark - tipologia "C" E "D" - piante, sezioni e prospetti;
26)  tav. 24  -  blocco servizi campi polivalenti calcetto - tennis (piante, sezioni e prospetti);
27)  tav. 25  -  cisterne per accumulo acqua (piante, sezioni e prospetti);
28)  tav. 26  -  planimetria generale insediamento - zona acquapark - piano quotato schema impianti idrico e fognario;
29)  tav. 27  -  planimetria generale insediamento - zona commerciale, sportiva e di servizio, piano quotato, schema impianti idrico e fognario;
30)  tav. 28  -  conteggi planivolumetrici;
31)  tav. 29  -  conteggi planivolumetrici;
32)  tav. 30  -  relazione tecnica;
33)  relazione geologica tecnica;
34)  prospezioni geofisiche.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Buseto Palizzolo per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli elaborati.
Palermo, 14 novembre 2001.
  SCIMEMI 

(2001.48.2492)
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DECRETO 20 novembre 2001.
Approvazione di variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Lentini.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visti i fogli prot. n. 707 del 12 gennaio 1998 e prot. n. 10040 del 20 aprile 1999, con i quali il comune di Lentini ha trasmesso, unitamente alla relativa delibera consiliare di adozione n. 26 del 25 marzo 1997, la documentazione inerente la modifica dell'art. 56 delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale approvato con decreto n. 1267 del 7 ottobre 1989;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 25 marzo 1997, riscontrata dal CO.RE.CO., sezione provinciale di Siracusa, nella seduta del 5 giugno 1997 al n. 4547/5510, con la quale, in dipendenza della richiesta avanzata dalla ditta proprietaria delle aree relative, è stata adottata, in variante al vigente strumento urbanistico, la nuova formulazione dell'art. 56 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione a firma del segretario generale, prot. n. 22345 del 3 settembre 1997, in ordine all'espletamento della procedura di pubblicazioni, nonché riportante l'elenco delle n. 12 osservazioni presentate avverso la citata deliberazione;
Viste le osservazioni presentate dalle ditte di cui all'elenco a firma del segretario generale;
Vista la delibera n. 117 dell'11 novembre 1997, con la quale il consiglio comunale ha assunto le controdeduzioni in ordine alle osservazioni acquisite;
Visti i ricorsi datati 18 aprile 1997 e 13 febbraio 1998, fatti pervenire a questo Assessorato, rispettivamente, da consiglieri comunali e dalla segreteria di Rifondazione Comunista;
Vista la nota dell'ufficio del Genio civile di Siracusa, prot. n. 2699/50 del 19 marzo 1999, con la quale è stato rilasciato, ai soli fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio, parere favorevole, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il voto n. 305 del 27 luglio 2000, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente la proposta ex art. 68 della legge regionale n. 10/99 del gruppo XXVII/DRU di questo Assessorato, ha espresso il parere di restituire non approvata la variante adottata dal comune di Lentini con la citata delibera n. 26/97;
Vista la nota del Direttore regionale dell'urbanistica prot. n. 323/DRU del 28 settembre 2000, condivisa dall'Assessore pro-tempore, con la quale, rilevata la necessità di maggiori motivazioni a supporto del diniego conseguente al voto CRU n. 305 del 27 luglio 2000, si ritiene di sottoporre a riesame la richiesta di varante in argomento, acquisiti ulteriori elementi da parte del comune di Lentini;
Visto il foglio prot. n. 20921 del 19 settembre 2001, con il quale, in riscontro alla richiesta di nuovi elementi di valutazione avanzata da questo Assessorato con nota n. 56870 del 20 novembre 2000, il comune di Lentini ha trasmesso la relazione fatta redigere dalla ditta interessata alla variante;
Vista la nota prot. n. 258 del 24 settembre 2001, condivisa dal Dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica, con la quale, unitamente agli atti ed elaborati inerenti la variante in argomento, il gruppo XXVII/DRU ha trasmesso alla segreteria del C.R.U., ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, la proposta n. 28 del 24 settembre 2001, con cui ritiene meritevole di approvazione, alle prescrizioni contenute nell'atto deliberativo ed a quelle dettate dall'ufficio del Genio civile di Siracusa, la modifica alle N.A. del vigente strumento urbanistico generale, adottata con deliberazione consiliare n. 26 del 14 aprile 1997;
Visto il voto n. 479 dell'11 ottobre 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, valutata la proposta del gruppo XXVII/DRU che ritiene di condividere nelle linee generali, ha espresso il parere che di seguito in stralcio si trascrive:
"...Omissis....
Rilevato:
-  Il comune di Lentini in atto è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 1267 del 7 ottobre 1989;
-  Con decreto n. 1455/92 è stata approvata, in conformità al parere delC.R.U. reso con voto n. 673/92, una variante al P.R.G. relativa alla localizzazione di un'area da destinare a campo di golf;
-  Con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 25 marzo 1997, riscontrata legittima dal CO.RE.CO., sezione provinciale diSiracusa, nella seduta del 4 giugno 1997, è stata adottata una variante al P.R.G. di modifica dell'art. 56 delle norme tecniche d'attuazione del P.R.G. riguardante la sottozona Fpa, aree ubicate in prossimità del lago di Lentini da destinare ad impianti turistico-sportivi di iniziativa privata;
-  Con detta modifica si propone la realizzazione nella zona "Fpa" (impianto di golf), oltre ad edifici per ricettività turistico-alberghiera, edifici per ricettività turistico-residenziale e l'innalzamento dell'indice previsto dal P.R.G. di 0,03 mc./mq. a 0,08 mc./mq.
Il 65% del volume calcolato su una superficie di circa mq. 900.000 sarà destinato a residenze ed il rimanente 35% sarà destinato ad albergo ed a club-house a servizio diretto del campo di golf e dell'attività sportiva;
-  Dall'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, è stato rilasciato, su richiesta successiva alla delibera consiliare di adozione della variante in oggetto n. 26/97, al prot. n. 2650/99 del 19 marzo 1999, il parere favorevole, ai soli fini della verifica compatibilità delle rispettive previsioni con condizioni e prescrizioni;
-  Dall'attestazione comunale risulta che l'area è interessata da corsi soggetti a tutela paesaggistica ai sensi della legge n. 1497/39;
- Con relazione istruttoria e proposta di parere n. 51 del 27 giugno 2000, il gruppo XXVII ha ritenuto non meritevole di approvazione detta variante urbanistica per le considerazioni che si riassumono:
-  mancata dimostrazione dell'aumento della volumetria necessaria per le esigenze funzionali dell'impianto del campo di golf;
-  non condivisione della sola motivazione economica posta a base della programmata variante, in quanto le varianti urbanistiche devono essere prioritariamente orientale in generale a soddisfare bisogni della collettività, sia per sopravvenute esigenze di fatto o di diritto, o per rendere conformi le prescrizioni e/o previsioni di strumento urbanistico e adeguamenti dello stesso agli standards ministeriali relativi ad attrezzature pubbliche.
Il Consiglio regionale dell'urbanistica, con voto n. 305 reso nella seduta del 27 luglio 2000, ha condiviso integralmente la proposta di parere del gruppo XXVII della D.R.U.
Il Dirigente generale, con nota n. 323 del 28 settembre 2000, proponeva all'Assessore che la variante in questione fosse riesaminata dal Consiglio regionale dell'urbanistica, dopo l'acquisizione di ulteriori elementi cognitivi dall'ente locale.
Con assessoriale prot. n. 56870 del 20 novembre 2000, sono stati chiesti al comune chiarimenti corredati da elaborati finalizzati alla giustificazione dell'aumento della volumetria e della realizzazione di strutture a carattere turistico-residenziale.
Dalla relazione, trasmessa da comune di Lentini con foglio prot. n. 20921/01, risultano forniti i chiarimenti giustificativi dell'indice di utilizzazione territoriale necessario alla realizzazione delle strutture proposte.
In particolare, si evidenzia che la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e residenziali è finalizzata a soddisfare esclusivamente un ampio bacino di utenti del campo di golf provenienti non solo dai centri limitrofi ma anche di fruitori esteri data la vicinanza dell'aeroporto internazionale di Catania.
In detta relazione si stima una presenza giornaliera di circa 250 giocatori oltre ai familiari e oltre agli addetti che un campo di golf programmato con 27 buche quale quello in questione può ospitare per un totale di 150.000 presenze/annue.
La presenza della struttura sportiva a livello europeo sarebbe da stimolo per i centri urbani limitrofi in considerazione dell'indotto nel settore turistico.
In dettaglio risulta che l'area utilizzata per il campo di golf è pari a 70 Ha. e la restante superficie è destinata a Club House per il quale necessita una cubatura pari a 10.000 mc., a servizi atleti (9.000 mc.), a servizi di campo (6.000 mc.), a residenze per operai, custodi etc. (10.000 mc.), a residenze per soci e utenti fluttuanti (36.000 mc.). L'altezza massima consentita è di mt. 8 su due livelli.
Considerato che:
I chiarimenti richiesti con assessoriale prot. n. 56870/01 risultano giustificativi dell'aumento della cubatura connesso all'ipotetico elevato flusso turistico su media europea che un campo di golf potrebbe sopportare.
Le strutture residenziali programmate, finalizzate all'accoglimento di personale addetto al campo nonché a garantire soggiorni a media durata ai fruitori (giocatori) compresi i possibili familiari, sono strettamente correlate alla funzionalità della attrezzatura sportiva.
In relazione al contenuto della delibera, oggetto di variante alle norme tecniche di attuazione, si rende necessario prescrivere quanto segue:
-  l'attuazione del campo di golf dovrà essere subordinato all'approvazione del consiglio comunale di un progetto esecutivo unitario;
-  poiché l'area risulta interessata parzialmente da vincolo paesaggistico, il piano attuativo relativo agli interventi programmati dovrà essere sottoposto alla Soprintendenza ai fini del rilascio del N.O. di legge;
-  Le residenze per i soci e utenti fluttuanti dovranno essere il più possibile concentrati e dovranno essere utilizzate tipologie a morfologia appartenenti alla tradizione storicizzata (nuclei gravitanti attorno al campo da golf con corte, cortili ecc.).
OSSERVAZIONI E/O OPPOSIZIONI:
Sulle osservazioni, per le quali non erano state assunte determinazioni da parte dell'ARTA in precedenza, si decide come segue:
ditta Cirino Cillepi, Filadelfio e altri:
Gli osservanti rilevano che la variazione dell'indice di edificazione non risulta giustificato da apposito studio urbanistico "che leghi la città di Lentini al nuovo polo turistico e senza redigere una vera e propria variante al P.R.G. su planimetrie e nuovi studi"; che la stessa appare anomala in quanto finalizzata a prevedere complessi abitativi-residenziali; che la variante doveva interessare tutto il territorio.
I rilievi sollevati dagli esponenti risultano superati dalla relazione tecnica allegata alla proposta di variante e dalle condizioni dettate dalla delibera di adozione della medesima.
Pertanto, l'osservazione è respinta.
ditta Reina Francesco:
Il ricorso si fonda sull'opportunità di estendere la possibilità di aumento dell'indice fondiario anche ai terreni esterni dell'area destinata a campo di golf, assimilando tale richiesta a fatti perequativi.
A tal uopo si rappresenta che le varianti urbanistiche sono di specifica competenza del consiglio comunale e si reputano necessarie ove si ravvisano nuove esigenze di fatto o di diritto.
Per il caso in questione la variante si è resa necessaria per consentire la realizzazione di strutture strettamente correlate alla funzionalità del campo di golf previsto dallo strumento urbanistico di Lentini.
L'osservazione,pertanto, è respinta.
ditta Modica Angelo e M. Cristina e ditta La Ferla Andrea:
Sono respinte per le motivazioni di cui sopra.
ditta Rubino Rosa, ditta La Cava Sebastiano, ditta Astone Nunziata, ditta La Cava Carmelo, ditta Emmanuele Marianna, ditta Bilinceri Filadelfio e ditta Zapparrata Rocco, ditta Modica Carla e Giovanna:
Gli istanti denunciano l'illegittimità della variante in quanto volta a tutelare interessi di natura privatistica; chiedono che venga tutelato il diritto all'uguaglianza applicando il sistema perequativo che dia uguale potenzialità urbanistica anche ai proprietari vicini alla ristretta area oggetto di variante:
Le osservazioni sono da respingere in quanto la variante proposta deliberata dal consiglio comunale si è resa necessaria per consentire ad una zona già destinata a campo di golf dallo strumento urbanistico di Lentini la realizzazione di necessarie strutture strettamente correlate alla funzionalità e fruizione dell'impianto sportivo.
Riguardo il ricorso avanzato al CO.RE.CO. da taluni consiglieri comunali, datato 18 aprile 1997, nonché il ricorso della segreteria diRidonfazione comunista datato 13 febbraio 1998 si ritengono superati in relazione alle considerazioni di ordine formale e di contenuto urbanistico rese con il parere in questione.
Per tutto quanto sopra, è del parere che la variante, adottata dal comune di Lentini con D.C.C. n. 26 del 14 aprile 1997, relativa alla modifica dell'art. 56 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente sia meritevole di approvazione, con le prescrizioni contenute nell'atto deliberativo sopracitato, le prescrizioni dell'ufficio del Genio civile diSiracusa e quanto ai sopra considerata.";
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 479 dell'11 ottobre 2001, reso dal Consiglio regionale del-l'urbanistica;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è approvata e resa esecutiva, in conformità al parere n. 479 dell'11 ottobre 2001 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, la variante comportante la sostituzione dell'art. 56 delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune di Lentini, adottata con delibera consiliare n. 26 del 25 marzo 1997.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 28 del 24 settembre 2001 reso dal gruppo di lavoro XXVII/D.R.U.;
2)  voto del C.R.U. n. 479 dell'11 ottobre 2001;
3) delibera consiliare n. 26 del 25 marzo 1997;
4)  delibera consiliare n. 117 dell'11 novembre 1997;
5)  relazione tecnica, datata 19 giugno 1996, redatta dall'U.T.C. - 7° comparto;
6)  norme tecniche di attuazione con le modifiche di cui alla delibera n. 26 del 25 marzo 1997;
7)  studio geologico riportante il visto dell'ufficio del Genio civile di Siracusa con riferimento al parere n. 2650/99 del 19 marzo 1999, costituito da:
a)  relazione;
b)  carta geolitologica;
c)  carta litotecnica;
d)  carta della pericolosità sismica;
8)  relazione integrativa datata 30 luglio 2001.

Art. 3

Il comune di Lentini resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 novembre 2001.
  SCIMEMI 

(2001.48.2480)
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DECRETO 20 novembre 2001.
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Santa Venerina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legislazione urbanistica statale e regionale;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto il programma di fabbricazione vigente nel comune di Santa Venerina, approvato con decreto n. 417/82 del 3 dicembre 1982;
Vista la delibera consiliare n. 76 del 27 novembre 2000, con la quale il comune di Santa Venerina ha localizzato un'area per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente, con annessi servizi, per la riqualificazione degli alloggi popolari dei villaggi San Giuseppe e Santa Maria Goretti;
Vista la delibera consiliare n. 6 del 27 febbraio 2001, con la quale è stato approvato il progetto del suddetto impianto, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 e dell'art. 4 della legge regionale n. 35 del 10 agosto 1978, e che costituisce adozione di variante al programma di fabbricazione vigente nel comune di Santa Venerina;
Visto il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania - distretto di Acireale, reso con nota n. 609 del 21 febbraio 2001;
Visto il parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Catania, reso con nota n. 4915 del 27 febbraio 2001, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota n. 1783 del 27 febbraio 2001, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania ha rilasciato l'autorizzazione di massima, ai sensi del 3° comma, dell'art. 16 del regio decreto n. 1357/40;
Visti gli atti e gli elaborati trasmessi;
Considerato che la variante di che trattasi risulta corredata degli atti di pubblicazione regolari ai sensi di legge e che non sono state presentate osservazioni né opposizioni, così come attestato dal segretario comunale in data 26 giugno 2001;
Considerato che:
-  il progetto in argomento interessa un'area destinata in parte a zona "F-pubblici servizi" ed in parte a zona "E-verde agricolo" dal programma di fabbricazione vigente, i cui vincoli risultano scaduti;
-  su detta area, estesa complessivamente mq. 38.000, viene prevista la realizzazione di un'impianto sportivo polivalente di altezza massima pari a metri 15, con un volume di circa 21.000 mc. su una superficie coperta di circa 2.200 mq., per una densità pari a 0,55 mc./mq.;
-  il progetto di che trattasi riguarda anche la sistemazione esterna dell'impianto con la previsione di un'area destinata a parcheggio di mq. 8.000, oltre al parcheggio riservato al personale ed agli atleti, e spazi destinati a verde per complessivi mq. 12.000;
-  viene prevista anche una viabilità interna e la realizzazione di un percorso pedonale, oltre agli impianti a rete di illuminazione pubblica, idrica e fognante;
Ritenuto che la variante di che trattasi appare compatibile con l'assetto urbanistico del comune di Santa Venerina;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5°, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, è approvata la variante al programma di fabbricazione vigente nel comune di Santa Venerina per la realizzazione di un'impianto sportivo polivalente, con annessi servizi, adottata con delibera consiliare n. 6 del 27 febbraio 2001.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati:
1)  delibera consiliare n. 6 del 27 febbraio 2001;
2)  nota n. 609 del 21 febbraio 2001 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania - distretto di Aci reale;
3)  nota n. 4915 del 27 febbraio 2001 dell'ufficio del Genio civile di Catania;
4)  nota n. 1783 del 27 febbraio 2001 della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania;
5)  relazione tecnica illustrativa;
6)  relazione di impatto ambientale;
7)  relazione geologica;
8)  stralcio planimetrico scala 1:2.000;
9)  corografia scala 1:10.000;
10)  planimetria generale sistemazione esterna scala 1:500;
11)  planimetria generale illuminazione esterna scala 1:500;
12)  planimetria generale rete idrica e fognante scala 1:500;
13)  pianta piano terra scala 1:100;
14)  pianta piano primo scala 1:100;
15)  pianta piano terra quotata scala 1:100;
16)  pianta piano primo quotata scala 1:100;
17)  pianta sottocopertura scala 1:100;
18)  pianta copertura scala 1:100;
19)  prospetto scala 1:100;
20)  sezione trasversale scala 1:100;
21)  piano particolare d'esproprio.

Art. 3

Il comune di Santa Venerina è onerato di tutti gli adempimenti derivanti dall'emissione del presente de creto.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con esclusione degli allegati.
Palermo, 20 novembre 2001.
  SCIMEMI 

(2001.48.2470)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Note di richiamo alla legge 10 dicembre 2001, n. 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 dell'11 dicembre 2001.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 2:
Il comma 2 dell'art. 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", così dispone:
"Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituiscono Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione esclusivamente la segreteria della Giunta regionale, l'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, l'Ufficio di Roma, il Servizio tecnico idrografico regionale e l'Ufficio stampa e documentazione; in aggiunta alle funzioni di coordinamento al capo dell'Ufficio stampa ai sensi dell'articolo 72, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, lo stesso adotta gli atti ed i provvedimenti per il funzionamento dell'Ufficio esercitando i relativi poteri di spesa e per le attività di supporto si avvale di unità di personale il cui numero è determinato con apposito decreto del Presidente della Regione. Le spese per il funzionamento dei predetti Uffici gravano sulla corrispondente rubrica dell'Amministrazione Presidenza".
Nota all'art. 2:
Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti degli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
"Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione all'attività politica, il Presidente della Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti alle proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente di livello non inferiore alla seconda fascia, con competenze di supporto e raccordo con l'Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; lo stesso svolge altresì i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio.".
Nota all'art. 3, comma 1:
Per il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, vedi nota all'art. 2.
Nota all'art. 4, commi 1 e 2:
L'art. 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per effetto delle sostituzioni operate dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Art. 3 - Potere di organizzazione - 1. L'Amministrazione regionale assume ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e definisce, anche in coerenza con i principi della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, al fine di assicurare l'attuazione dei seguenti principi:
a)  funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. Al tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede, sentiti i dirigenti generali, a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b)  ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi del comma 2;
c)  collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statici pubblici;
d)  garanzia di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione dei cittadini e l'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
e)  armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
2.  Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
3.  L'articolo 61 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è abrogato.
4.  Nell'Amministrazione della Regione siciliana si applica la disciplina dei controlli interni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.".
Nota all'art. 4, comma 4:
L'art. 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per effetto della sostituzione operata dall'articolo che qui si annota, è il se guente:
"Art. 10 - Responsabilità dirigenziale. - 1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare i dirigenti sono responsabili:
a)  dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti;
b)  della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi stabiliti dall'organo politico e relativi al rendimento ed ai risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;
c)  delle decisioni organizzative e della gestione del personale loro assegnato;
d)  dell'osservanza dei termini e delle norme sui procedimenti amministrativi.
2.  All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano ai dirigenti delle strutture di massima dimensione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
3.  La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, allorché accerti i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione od il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie che sono determinati dal sistema complessivo dei controlli interni in coerenza a quanto disposto dall'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dispone la revoca dell'incarico, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni ed ai risultati e la destinazione nei successivi sessanta giorni a diverso incarico.
4.  Nell'ipotesi di grave e/o reiterata inosservanza delle direttive generali ovvero in caso di specifica responsabilità per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, previa contestazione e contraddittorio con il responsabile di livello dirigenziale interessato, la Giunta regionale può disporre:
a)  l'esclusione dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato per un periodo non inferiore a due anni;
b)  il recesso secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi".
Nota all'art. 5, comma 3:
Per il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, vedi nota all'art. 2.
Nota all'art. 6:
Il comma 1 dell'art. 57 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, così dispone:
"Al fine di consentire una organica attuazione della riforma prevista dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, la procedura per la contrattazione collettiva prevista dagli articoli 24 e seguenti della medesima legge, sarà avviata dal 1° gennaio 2002.".
Note all'art. 7, comma 1:
-  Il comma 1 dell'art. 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6: "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione" e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
"E' istituito presso la Presidenza della Regione e ciascun Assessorato un servizio di prevenzione e protezione per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; il servizio provvede all'elaborazione del documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Il servizio istituito presso la Presidenza della Regione provvede all'elaborazione del documento di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, anche con riferimento ai locali demaniali assegnati all'Assemblea regionale siciliana.".
-  L'art. 9 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 novembre 1994, n. 265, S.O., individua i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali.
Nota all'art. 8, comma 1:
Il comma 1 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2000), come modificato dall'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così dispone:
"Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.".
(2001.49.2589)
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Note di richiamo alla legge 10 dicembre 2001, n. 21, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 dell'11 dicembre 2001.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 4:
L'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n.47, recante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana", già sostituito dall'art. 52, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n.6, a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 1 - Bilancio annuale di previsione. - 1. La gestione finanziaria della Regione si svolge in base al bilancio annuale. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e di cassa.
3.  La Regione adotta ogni anno, insieme con il bilancio annuale di previsione, un bilancio pluriennale.
4.  Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati dal Governo regionale all'Assemblea regionale siciliana, allegati ad un unico disegno di legge, entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre e sono approvati dall'Assemblea, entro il mese di dicembre.
5.  Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.
6.  Il bilancio annuale di previsione è articolato, sia per l'entrata che per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione.
7.  Con apposito articolo della legge di approvazione del bilancia della Regione sono annualmente individuate, in allegati alla legge medesima, le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo determinate con riguardo alle esigenze di definire le politiche regionali di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini.
8.  Lo stato di previsione dell'entrata è articolato per:
a) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;
b) titoli, secondo che riguardino entrate correnti, entrate in conto capitale, entrate per accensione di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, entrate per contabilità speciali e per partite di giro;
c) aggregati economici, secondo la natura delle entrate (tributi erariali spettanti alla Regione, altre entrate erariali spettanti alla Regione, tributi propri, entrate proprie extratributarie, trasferimenti correnti, trasferimenti in conto capitale, altre entrate in conto capitale);
d) unità previsionali di base secondo la tipologia dei cespiti, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.
9. Lo stato di previsione della spesa è articolato per:
a) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;
b) titoli, secondo che riguardino spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, spese per contabilità speciali e per partite di giro;
c) aggregati economici, secondo la natura delle spese (spese di funzionamento, spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, spese per interventi di parte corrente, spese per oneri del debito pubblico regionale, oneri comuni, spese per investimenti, altre spese per interventi in conto capitale, oneri comuni);
d) unità previsionali di base secondo la tipologia delle spese, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.
10. Per ogni unità previsionale di base del bilancio annuale di previsione sono indicati:
a) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce. Con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente nella cassa regionale;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare o delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza e in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate nella cassa regionale e per pagate le somme erogate dalla cassa regionale.
11.  Fra le previsioni di competenza di cui alla lettera b) del comma 10 è, altresì, iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente, mentre fra le previsioni delle entrate di cassa, di cui alla lettera c) del medesimo comma è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
12.  Formano oggetto di approvazione dell'Assemblea regionale siciliana solo le previsioni del bilancio di cui alle lettere b) e c) del comma 10. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.
13.  Nel quadro generale riassuntivo, redatto per titoli, con riferimento alle dotazioni di competenza e di cassa, è data distinta indicazione:
a)  del risultato differenziale fra il totale delle entrate correnti ed il totale delle spese correnti (risparmio pubblico);
b)  del risultato differenziale fra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e il rimborso di prestiti (indebitamento o accrescimento netto);
c)  del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare);
d)  del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato).
14.  Al quadro generale riassuntivo sono allegati:
1) un riepilogo delle categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica, distintamente per ciascuna amministrazione;
2)  un riepilogo per funzioni-obiettivo in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale, distintamente per ciascuna amministrazione. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;
3)  l'elenco delle entrate derivanti da assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti, e delle correlative spese, ivi compresi i cofinanziamenti a carico della Regione.
15.  Appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.
16.  In apposito allegato tecnico al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli, secondo l'oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico funzionale per la spesa.
E' altresì indicato per ciascun capitolo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio, anche in apposito allegato, alle relative disposizioni legislative. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
17.  Una nota preliminare al bilancio di previsione illustra le previsioni di entrata e di spesa ed indica i criteri adottati per la loro quantificazione, con riguardo anche alla presumibile evoluzione dei principali aggregati socio-economici ed alle scelte di programmazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.
18.  Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sulla base dell'allegato tecnico di cui al comma 16, provvede a ripartire, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, le unità previsionali di base in capitoli e, ove necessario, in articoli ai fini della gestione e della rendicontazione (bilancio gestionale per capitoli).
19.  La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.
20.  Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio il Presidente della Regione e gli Assessori, secondo le rispettive competenze, assegnano le risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione.
21.  Su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti dell'Assessore competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali.
22.  Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio.".
Nota all'art. 7:
L'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, recante: "Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43 dello Statuto siciliano). Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29", già modificato dall'art. 61 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 5 - Incompatibilità e limiti agli incarichi. - L'articolo 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, è sostituito dal seguente:
"1.  Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, statali o regionali non possono ricoprire incarichi di cui alla presente legge:
a)  i membri del Parlamento nazionale ed europeo, della Giunta e dell'Assemblea regionale siciliana;
b)  i componenti degli organi consultivi o di vigilanza o di controllo tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce;
c)  i magistrati ordinari, amministrativi o contabili;
d)  gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;
e)  gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
f)  i dipendenti dello Stato, della Regione o di altra amministrazione i quali assolvano mansioni inerenti direttamente all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la nomina o la designazione.
2.  Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi e in particolare coloro che abbiano contenziosi civili o amministrativi pendenti nei confronti dell'ente interessato alla nomina.
3.  La nomina è inefficace se al momento dell'accettazione l'even tuale incompatibilità non sia cessata con le dimissioni dalla carica ricoperta o con l'aspettativa.
4.  Il verificarsi di conflitti d'interesse o di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la de cadenza dall'incarico dei soggetti nominati o designati qualora l'in teressato non provveda a determinarne la cessazione.
5.  Nel caso di cui al comma 4, il presidente dell'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, accertata anche d'ufficio la sussistenza del conflitto di interesse o della causa di incompatibilità, invita l'interessato a farli cessare entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; trascorso inutilmente tale termine, l'organo competente dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dalla carica ricoperta.
6.  Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili, fatta eccezione per quelli ricoperti da soggetti che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni e che siano nominati, sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni non possono coesistere in capo al medesimo soggetto più di due incarichi di cui alla presente legge.
7.  Nessuno può ricoprire lo stesso incarico per più di tre mandati consecutivi, fatta eccezione per gli incarichi ricoperti da soggetti che non siano dipendenti pubblici e che siano nominati sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali.".
Nota all'art. 9, comma 3 e all'art. 15, comma 1:
L'art. 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n.6, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", a seguito delle modifiche introdotte dalle disposizioni che qui si annotano, è il seguente:
"Art. 58 - Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione. - 1. ...
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituiscono Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione esclusivamente la segreteria della Giunta regionale, l'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, l'Ufficio di Roma, il Servizio tecnico idrografico regionale e l'Ufficio stampa e documentazione; in aggiunta alle funzioni di coordinamento al capo dell'Ufficio stampa ai sensi dell'articolo 72, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, lo stesso adotta gli atti ed i provvedimenti per il funzionamento dell'Ufficio esercitando i relativi poteri di spesa e per le attività di supporto si avvale di unità di personale il cui numero è determinato con apposito decreto del Presidente della Regione. Le spese per il funzionamento dei predetti Uffici gravano sulla corrispondente rubrica dell'Amministrazione Presidenza.
3.  Le competenze svolte dagli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, non più riportati al comma 2, sono attribuite, con decreto del Presidente della Regione, ai Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali per affinità di materia o di settore con i medesimi dipartimenti, ferma restando per l'anno 2001 la attuale collocazione nel bilancio dei relativi capitoli di spesa.
4.  A decorrere dal primo gennaio 2002, alle spese concernenti la funzionalità degli uffici di cui al presente articolo e di quelli di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, posti alle dipendenze della Presidenza della Regione con sede a Palazzo d'Orleans provvede la segreteria generale.".
Nota all'art. 9, comma 4 e all'art. 10, commi 1 e 2:
L'art. 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, recante: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento", a seguito delle modifiche introdotte dalle disposizioni che qui si annotano, è il seguente:
"Art. 16 - Organizzazione, funzioni e responsabilità di specifici uffici regionali. - 1.  Le determinazioni connesse agli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, per la Segreteria generale, per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e per l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana sono assunte dal Presidente della Regione, su proposta, rispettivamente, del Segretario generale e dell'Avvocato generale.
2.  La Segreteria generale, gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e l'Ufficio legislativo e legale e gli uffici costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della presente legge alle dipendenze della Presidenza della Regione, con sede a Palazzo d'Orleans sono organizzati in conformità alla tipicità delle rispettive funzioni connesse alla realizzazione dell'attività di impulso, di indirizzo e di coordinamento, nonché alla tutela dei diritti e degli interessi della Regione, allo svolgimento dell'attività legislativa e di governo, previste dallo Statuto e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70.
3.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Segretario generale e dell'Avvocato generale, informandone le organizzazioni sindacali, sono stabilite, per il personale degli uffici di cui al comma 2, le misure di speciali indennità di presenza, correlate alle prestazioni lavorative, pomeridiane, notturne e festive, in ragione delle qualifiche di appartenenza ed è individuato il personale che, in ragione delle effettive esigenze, rende le predette prestazioni lavorative.
4.  All'acquisto, manutenzione, riparazione delle apparecchiature anche di tipo informatico necessarie al funzionamento della Segreteria generale e degli uffici costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della presente legge alle dipendenze della Presidenza della Regione con sede a Palazzo d'Orleans e degli uffici posti alle esclusive dipendenze del Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 della presente legge, oltre che all'acquisto dei programmi e dei materiali di consumo relativi alle apparecchiature medesime, nonché per le missioni del personale che presta servizio presso gli stessi uffici e presso l'Ufficio legislativo e legale provvede la Segreteria generale, fermi restando i capitoli di spesa già attribuiti alla medesima.
5.  Alla dotazione dei capitoli di bilancio da istituire per effetto delle disposizioni contenute nel comma 4 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa esistenti nello stato di previsione della spesa - Amministrazione Presidenza, Titolo I, Rubrica 2.
6.  A termini dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1991, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, le spese di cui al comma 4 costituiscono spese correnti di amministrazione ed i relativi capitoli di spesa sono compresi nell'apposito elenco numero 5 allegato alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 9.
7.  Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 inerenti le materie di competenza dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, al personale dell'Assessorato medesimo si applicano, con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su proposta del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, le disposizioni di cui al comma 3.
Nota all'art. 11:
L'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34, recante: "Norme per la gestione del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 1 - Gestione unificata delle spese per il personale e strumentali. - 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione delle spese per il personale e di talune spese a carattere strumentale, comuni a più dipartimenti o uffici equiparati nell'ambito della stessa Amministrazione, nonché di tutte le spese ascritte agli uffici posti alle esclusive dipendenze del Presidente della Regione o degli Assessori regionali di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.
2.  Con lo stesso decreto sono individuati i dirigenti generali o gli altri dirigenti responsabili incaricati della gestione delle spese e della firma dei relativi atti inerenti i capitoli oggetto di gestione unificata.
3.  I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse ai capitoli di rispettiva pertinenza.
Nota all'art. 12, comma 1:
L'art. 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, recante: "Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 9 - 1. Nel bilancio annuale e pluriennale della Regione, Assessorato bilancio e finanze, è istituito un fondo destinato alla contrattazione economica biennale, il cui ammontare è determinato, con riguardo a ciascun anno del triennio, da apposita norma della legge finanziaria.
2.  Il Governo regionale, in sede di approvazione degli accordi, non può deliberare spese di importo superiore a quelle determinate ai sensi del comma 1.
3.  Alle spese scaturenti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi e ricadenti nell'esercizio di competenza si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del fondo di cui al comma 1 previsto per l'esercizio finanziario medesimo.
4.  Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
5.  Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi a quello in cui viene stipulato l'accordo economico biennale sono iscritti nei pertinenti capitoli di spesa per il personale relativi sia al trattamento fondamentale, che al trattamento accessorio sulla base di criteri di ripartizione definiti all'accordo economico e da successive modifiche.
6.  Nella relazione al bilancio della Regione sono delineate le compatibilità generali delle spese per il personale scaturenti dagli accordi contrattuali; in detta relazione il Governo regionale riferisce altresì sullo stato di attuazione degli accordi medesimi, nonché sui livelli di produttività, sulle eventuali disfunzioni e sui tempi ed i costi dell'azione amministrativa formulando eventuali proposte.".
Nota all'art. 12, comma 2:
L'art. 28 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 28 - Oneri per la contrattazione, verifica, assegnazione di bilancio. - 1. L'Assessore per il bilancio e le finanze quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva regionale a carico del bilancio della Regione con apposita norma da inserire nella legge di bilancio. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione per la contrattazione integrativa.
2.  Per gli enti di cui all'articolo 1, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1.
3.  I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
4.  Per l'esercizio in corso la spesa derivante dalla contrattazione collettiva regionale grava sul capitolo 21262 "Fondo destinato alla contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale".
5.  Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, ove tale organo non sia previsto, dal nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno.".
Nota all'art.15, comma 2:
L'art. 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 78 - Svolgimento attività informatiche - 1. Per lo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali, ivi comprese quelle necessarie per l'attuazione della misura 6.2.1. - Reti e servizi per la società dell'informazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, la Regione si avvale di una apposita struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per la Regione stessa, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Governo e secondo le direttive tecniche determinate dal Coordinamento dei sistemi informativi. La relativa partecipazione azionaria è posseduta prevalentemente dalla Regione. L'organismo societario previsto dal presente comma è equiparato, per gli effetti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, alle amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo medesimo. Detto organismo societario è individuato o costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta del l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro tre mesi dal l'entrata in vigore della presente legge, per la costituzione della predetta società è autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni a carico del bilancio per l'esercizio in corso.".
Nota all'art. 15, comma 3:
L'art. 81 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, recante "Ordinamento degli uffici e del personale della Amministrazione regionale", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 81 - Ufficio della Regione in Roma. - La composizione del l'Ufficio della Regione siciliana in Roma, istituito con la legge regionale 30 novembre 1953, n. 34, è stabilita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nel numero complessivo fino ad un massimo di 15 unità di personale.
Il personale suddetto può essere scelto nell'ambito di tutti i ruoli dell'Amministrazione regionale.".
Nota all'art. 15, comma 4:
L'art.1, comma 1, della legge regionale 5 marzo 1979, n. 14, recante: "Interventi in favore della fondazione Giuseppe Whitaker con sede in Palermo", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 1 - L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere alla fondazione Giuseppe Whitaker con sede in Palermo un contributo annuo di lire 300 milioni così suddivisi:
-  quanto a lire 200 milioni quale concorso della Regione agli oneri per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio della Fondazione;
-  quanto a lire 50 milioni quale integrazione al bilancio della Fondazione;
-  quanto a lire 50 milioni per l'utilizzazione del parco e della villa Malfitano da parte della Presidenza della Regione per fini istituzionali e per manifestazioni di rilevante interesse, nonché per la fruizione da parte del pubblico dell'isola di Motya e del parco di villa Malfitano.".
Nota all'art. 15, comma 5:
L'art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 75 - Strutture ricettive ed attività di ristorazione. - 1. L'As sessorato regionale del turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad attivare attraverso appositi bandi, un regime di aiuti all'investimento iniziale, conforme agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 98/C 74/06 del 10 marzo 1998, consistente nella erogazione di contributi in conto capitale di intensità non superiore ai massimali previsti a livello comunitario per le imprese operanti nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.
2.  Qualora il regime di aiuto riguardi un grande progetto, così come definito ai sensi della normativa e degli orientamenti comunitari, l'Assessorato regionale del turismo, le comunicazioni ed i trasporti provvede a notificare alla Commissione europea il progetto di investimento ai sensi della "Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 98/C 107/05.
3.  I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono le piccole e medie imprese, così come definite dalla disciplina comunitaria, che gestiscono o intendono intraprendere la gestione delle attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, delle attività definite dall'articolo 9 della legge n. 217 del 1983, delle attività di ristorazione o di altre attività di completamento dell'offerta turistica da individuarsi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
4.  Le domande di contributo devono essere corredate da un business-plan che dimostri la validità del progetto imprenditoriale proposto.
5.  La graduatoria dei progetti di ciascun bando viene stilata attribuendo a ciascun progetto un punteggio correlato ai seguenti parametri;
a)  rapporto tra il numero dei nuovi occupati e l'importo complessivo dell'investimento;
b)  rapporto tra l'agevolazione massima richiedibile e l'agevolazione richiesta;
c)  rapporto tra le risorse proprie investite o da investire e l'investimento complessivo;
d)  parametri collegati alla tipologia di attività e alla tipologia di investimento, con riguardo alla sua localizzazione.
6.  Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sono definite le modalità di presentazione delle domande di contributo e di redazione della graduatoria di ammissione.
7.  Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni derivanti da normativa regionale, nazionale e comunitaria relative alle stesse opere.
8.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 1.000 miliardi.".
Nota all'art. 15, comma 6:
L'art.15 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 15 - Cumulo di aiuti e controlli. - 1. Per un medesimo investimento iniziale uno stesso beneficiario non può ottenere aiuti a finalità regionale che, cumulati tra loro, superino i massimali previsti dalle disposizioni comunitarie per le imprese operanti nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN, maggiorato del 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.
2.  Una stessa impresa può beneficiare di più aiuti "de minimis" purché la somma degli aiuti non superi il limite stabilito dalla normativa comunitaria vigente.
3.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze istituisce, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una banca dati nella quale memorizzare gli aiuti a finalità regionale e "de minimis" erogati dalla Regione. A tal fine i soggetti richiedenti devono attestare tutti gli aiuti percepiti a titolo "de minimis" a decorrere dall'1 gennaio 2000.
4.  Al fine di ottenere un qualsiasi aiuto a finalità regionale o rientrante nell'ambito del "de minimis" il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle norme sul cumulo di cui ai commi 1 e 2.
5.  Le disposizioni di aiuto contenute nella presente legge possono essere applicate anche ai settori dei trasporti, siderurgia, costruzioni navali, fibre sintetiche e industria automobilistica a condizione che siano rispettate anche le regole comunitarie specifiche che disciplinano tali settori.
6.  Le Amministrazioni competenti provvedono a notificare alla Commissione europea tutti i progetti di investimento in attività fisse destinati alla creazione di nuovi stabilimenti, all'estensione di stabilimenti esistenti o all'avvio di un'attività che comporta una trasformazione fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente che rientrino nell'ambito di applicazione della "Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento" 98/C 107/05.
7.  Ogni contratto relativo ad un aiuto concluso con il beneficiario in relazione a progetti sovvenzionati, rientranti nell'ambito di applicazione della 'Disciplina' di cui al comma 6, deve contenere una clausola di restituzione nell'ipotesi di inadempimento del medesimo.
8.  Gli aiuti "de minimis" previsti dalla presente legge non si applicano ai settori disciplinati dal Trattato CECA, alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura e della pesca".
Nota all'art. 15, comma 7:
L'art. 34 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 34 - Polo universitario di Enna. - 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere al Presidente della provincia di Enna un contributo di lire 4.000 milioni al fine di acquisire o realizzare strutture, apparati tecnologici e didattici e per il funzionamento ed il potenziamento del IV polo universitario con sede a Enna.
Nota all'art. 21 quale risulta a seguito della rettifica pubblicata nella presente Gazzetta a pagina 46:
L'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norma in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 23 - Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle participazioni regionali. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede alla trasformazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale in società per azioni, le cui azioni sono detenute dalla Regione siciliana e i diritti corporativi sono esercitati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, le società per azioni derivate dalle predette aziende succedono a queste nella totalità dei rapporti giuridici.
2.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione, nell'ambito del riordino del settore idrico in attivazione dei principi stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e secondo il disposto dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, procede all'avviamento delle procedure per la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, nel rispetto delle norme di tutela a favore dei lavoratori di cui all'articolo 12 della predetta legge 5 gennaio 1994, n. 36 e garantendone la classificazione quale impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della Direttiva 93/38/CEE del Consiglio.
2bis. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni dell'EAS anche trasformato in società per azioni in ordine alla realizzazione e/o gestione di opere di captazione e/o di adduzione in scala sovrambito.
3.  La privatizzazione e cessione di enti ed aziende a partecipazione regionale e/o il loro riordino, fermo restando le specifiche previsioni di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo le seguenti disposizioni:
a)  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione attiva le procedure per la trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) in società per azioni;
b)  entro il termine di cui alla lettera a), gli Assessori regionali, secondo le rispettive competenze, individuano, fra gli enti e aziende sottoposti a tutela e vigilanza, quelli per i quali possono essere avviate le procedure di privatizzazione;
c)  entro tre mesi dal termine di cui alla lettera a), il Governo della Regione predispone un programma di riordino delle proprie partecipazioni azionarie mediante cessioni di attività, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario. Il Presidente della Regione trasmette il programmma di riordino delle partecipazioni all'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni legislative permanenti. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, il parere si intende acquisito favorevolmente ed il programma diviene esecutivo;
d)  per l'attuazione delle finalità del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto della necessità del mantenimento degli attuali livelli occupazionali nonchè delle disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni e garantendo che gli enti o le aziende operanti nel campo dei servizi di cui alla Direttiva n. 93/38/CEE del Consiglio mantengano i requisiti di impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della medesima Direttiva n. 93/38/CEE del Consiglio".
Nota all'art. 27:
L'art. 16 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 16 - Museo degli arazzi di Marsala. - 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo di lire 400 milioni all'Associazione "Amici del Museo della Matrice - Museo degli Arazzi di Marsala", per l'acquisto o la sistemazione di manufatti espositivi, nonché per l'acquisto di strumenti tecnologici al servizio della struttura.
2.  Il contributo può essere utilizzato anche per il ripianamento finanziario delle gestioni di bilancio.".
Nota all'art. 30, comma 7:
L'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, recante: "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica della Regione siciliana", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 6 - La misura dei prestiti per le iniziative indicate al precedente art. 1 non potrà superare, in rapporto alla spesa riconosciuta ammissibile, i seguenti limiti:
a)  il 60 per cento per gli alberghi di lusso e di prima categoria;
b)  il 65 per cento per le opere e gli impianti costituenti coefficienti per l'incremento del turismo aventi carattere sportivo o ricreativo;
c)  il 70 per cento per gli impianti ricettivi di categoria non superiore alla seconda e per le altre opere previste all'art. 1;
d)  il 75 per cento per le opere e gli impianti da realizzare nelle isole minori, nei centri abitati ad altitudine non inferiore a 600 metri, nelle zone archeologiche o balneari lontane dai centri urbani;
e)  il 75 per cento per le iniziative degli enti turistici, dei Comuni e per le iniziative a carattere sociale.".
Nota all'art. 53, comma 1:
L'art. 29 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 29 - Attenuazione della rigidità della spesa. - 1. Per l'anno 1999 i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché le altre spese continuative annue diverse da quelle di cui al comma 3, sono iscritti in bilancio in misura non superiore a quella iscritta nel bilancio di previsione per l'anno 1998. Per il biennio 2000-2001 l'ammontare dei predetti contributi e trasferimenti è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento, in ragione di almeno il 5 per cento annuo. La misura prevista dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni non può essere superiore, per l'anno 2000, all'85 per cento e per l'anno 2001 90 per cento.
2.  All'articolo 29, lettera b), della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunte le parole: "in misura comunque non superiore al 50 per cento delle spese di funzionamento e di organizzazione" e alla lettera d) le parole "60 per cento" sono sostituite con le seguenti: "50 per cento".
3.  A decorrere dall'esercizio 1999 le spese continuative annue fissate dalle leggi della Regione sotto indicate sono iscritte in bilancio a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore a quella iscritta nel bilancio di previsione per l'anno 1998:
-  legge regionale 30 ottobre 1995, n. 78, articolo 4 (capitolo 10525);
-  legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, articoli 10 e 13 (capitolo 55004);
-  legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, articolo 41 (capitolo 55904);
-  legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, articolo 30, comma 1 (capitolo 19017);
-  legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, articolo 30, comma 2 (capitolo 41953);
-  legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, articolo 23 (capitolo 24954);
-  legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, articolo 10 (capitolo 75204);
-  legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, articolo 48 (capitolo 75240).".
Nota all'art. 78, comma 1:
L'art.13 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 13 - Strutture museali. - 1. Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi economici intorno alla fruizione dei beni artistici, archeologici e museali, di archeologia industriale e delle tradizioni popolari, sono concessi ai comuni nel cui territorio i beni stessi ricadono contributi per la istituzione, il potenziamento e la gestione di strutture museali, nonché per l'adeguamento ambientale di elementi architettonici in centri storici.
2.  Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 11.600 milioni per l'esercizio finanziario 2001, di cui lire 1.000 milioni al comune di Centuripe per la gestione e l'acquisto di attrezzature necessarie per il buon funzionamento della struttura museale; 1.000 milioni al comune di Sciara per la istituzione di un museo archeologico e delle tradizioni da utilizzare per la sistemazione di manufatto esistente anche se realizzato per finalità diverse; 1.000 milioni al comune di Casteltermini per il riattamento, la sistemazione e la manutenzione delle strutture del "Museo Miniera Cozzo Disi", per la realizzazione delle cui opere il comune si avvarrà del Corpo regionale delle miniere; 2.000 milioni destinati al comune di Calatafimi-Segesta per la istituzione del museo archeologico e per l'adattamento e la sistemazione di manufatto esistente, anche se realizzato per altre finalità nonché per gli arredi; 1.000 milioni al comune di Tremestieri Etneo per la realizzazione del "Museo del carretto siciliano", da destinare all'acquisizione o alla realizzazione del manufatto nonché alla sua sistemazione ed all'acquisizione dei beni da esporre; 1.000 milioni al comune di Bisacquino per l'ampliamento, la sistemazione e l'acquisto di manufatti espositivi nonché per l'acquisto di strumenti tecnologici a servizio della struttura; 500 milioni al comune di Siracusa per la sistemazione dei locali destinati al "Museo del mare" e 500 milioni per l'acquisto o la sistemazione di manufatti espositivi, nonché per l'acquisto di strumenti tecnologici al servizio della struttura, per il "Museo del Teatro classico"; 500 milioni al comune di Alcamo per la realizzazione, all'interno del Castello dei Conti di Modica, del "Museo del vino e delle tradizioni"; lire 600 milioni al comune di Mistretta da destinare all'acquisizione e sistemazione di manufatti espositivi, nonché di manufatti attinenti le finalità museali; lire 700 milioni al comune di Mazara del Vallo al fine di realizzare un intervento di compatibilità architettonica tra gli edifici pubblici della Piazza della Repubblica; 800 milioni al comune di Gibellina per la manutenzione e valorizzazione delle opere d'arte contemporanea; 1.000 milioni al comune di Bronte per la sistemazione di manufatti espositivi e l'acquisto di strumenti tecnologici per l'istituzione del Museo della pietra lavica e delle tradizioni artigiane ed agricole dell'Etna, nei locali del Castello Nelson lire 500 milioni al comune di Chiaramonte Gulfi per l'acquisto di beni costituenti raccolta di mobili ed oggetti del periodo liberty e per la realizzazione di una casa museo del liberty in Chiaramonte Gulfi.".
Nota all'art. 81, comma 1:
L'art. 38 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, recante: "Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di Impresa, Agricoltura, Artigianato, Lavoro, Turismo e Pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 38 - Contributi per manifestazioni turistiche e culturali. Sostegno alla manifestazione "Help Ruanda". - 1. Per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle manifestazioni "Taormina arte" nonché per la prosecuzione delle attività del comitato "Taormina arte" è erogato in favore del comitato medesimo un contributo annuo di lire 7.000 milioni.
2.  Per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle manifestazioni di seguito elencate sono erogati in favore, rispettivamente delle Aziende di soggiorno e turismo di Agrigento, di Sciacca, di Acireale e del Comune di Termini Imerese i contributi annui indicati a fianco delle manifestazioni medesime:
a)  Sagra del mandorlo in fiore: lire 500 milioni;
b)  Carnevale di Sciacca lire: 400 milioni;
c)  Carnevale di Acireale lire: 400 milioni;
d)  Carnevale di Termini Imerese lire: 250 milioni.
e)  Carnevale comune di Misterbianco, lire 200 milioni;
f)  Carnevale comune di Barcellona Pozzo di Gotto, lire 100 milioni;
g)  Carnevale comune di Trecastagni, lire 50 milioni;
h)  Carnevale di Partanna Mondello, comune di Palermo, lire 100 milioni.
3.  Per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle "Orestiadi di Gibellina", nonché per lo svolgimento di tutte le attività previste dallo statuto della Fondazione - Istituto alta cultura "Orestiadi" è erogato in favore della Fondazione un contributo annuo di lire 1.200 milioni.
4.  Per consentire le manifestazioni motoristiche e il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente autodromo di Pergusa, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere un contributo annuo di lire 2.000 milioni.
5.  I contributi di cui ai precedenti commi vanno rendicontati nelle forme e nei termini di legge.
6.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a erogare all'ente organizzatore della manifestazione "Help Ruanda" la somma di lire 300 milioni ad integrazione di quella di lire 250 milioni concessa nell'esercizio 1994.
7.  La Regione acquisirà, con diritto di esclusiva, la documentazione video e sonora della predetta manifestazione al fine della diffusione dell'iniziativa umanitaria trasmessa dalle Nazioni Unite per la sensibilizzazione delle coscienze nei confronti delle sofferenti popolazioni del Ruanda.
8.  Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo e ricadenti nell'esercizio finanziario 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 47651 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo; gli oneri relativi agli esercizi finanziari 1997 e 1998 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 03.09.00.".
(2001.49.2588)
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Ricostituzione del consiglio di amministrazione del l'Isti tuto autonomo case popolari diAcireale.
Con decreto presidenziale n. 275/VII/SG del 14 novembre 2001 è stato ricostituito, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 865/71, il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Acireale per la durata di cinque anni, nella seguente composizione:
-  sig. Sebastiano Oliveri e sig. Nunzio Ciraldo, quali rappresentanti della Provincia regionale di Catania;
-  dott.ssa Agrippina Pozzagli e sig. Giosuè Attinà, quali rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- dott. Raffaele Di Stefano, quale rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari;
-  sig. Salvatore Messina, quale rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative.
Il sig. Oliveri Sebastiano è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Acireale.
(2001.47.2409)
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Proroga del termine di durata in carica del direttore generale del CEFPAS.

Con decreto presidenziale n. 276 del 14 novembre 2001, il termine del 30 settembre 2001 di cui al decreto presidenziale n. 187/2001, di proroga dell'incarico del direttore del CEFPAS è stato modificato con quello del 31 gennaio 2002.
(2001.47.2408)
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Sostituzione di componenti del consiglio della Camera di commercio di Agrigento.

Con decreto presidenziale n. 280 del 21 novembre 2001, i sigg. Di Falco Pietro e Ripellino Giuseppe sono stati nominati componenti del consiglio dellaCamera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento nel settore trasporti e nel settore artigianato, in sostituzione del sig. Lombardo Pietro Bruno e del sig. Napoli Vincenzo Marcello, dimissionari, in rappresentanza congiunta delle organizzazioni di categoria C.N.A., Confartigianato,CASA e C.L.A.A.I.
(2001.47.2457)
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Autorizzazione alla Seasol Italy S.p.A., con sede in Palermo, per la gestione di un impianto.

Con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e per la tutela delle acque n. 882 del 25 ottobre 2001, è stato concesso, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, alla Seasol Italy S.p.A., con sede legale in via F. Paolo Di Blasi, 16 - Palermo, l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, esistente, per il deposito preliminare dei rifiuti pericolosi prodotti nell'ambito del proprio stabilimento di contrada Marcellino - Augusta.
(2001.47.2406)
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Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Fondazione Istituto San Vincenzo de' Paoli - Padre Antonio Marcantonio, con sede in Bronte.

Si comunica l'avvenuta iscrizione, nel registro delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.Rep. n. 361/2000, presso la Presidenza della Regione, della Fondazione Istituto San Vincenzo de' Paoli - Padre AntonioMarcantonio con sede in Bronte, viale Indipendenza, 3 disposta dal Segretario generale della Presidenza della Regione, nella qualità di commissario ad acta, nominato per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 210/2001, emanata dal TAR Sicilia di Palermo.
(2001.47.2455)
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Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Fondazione Palazzo Intelligente.

Si comunica l'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.Rep. n. 361/2000, presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, della Fondazione Palazzo Intelligente, via Butera n.8, Palermo, disposta dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
(2001.48.2485)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della Agrisol soc. cons. a r.l., con sede in Catania, quale organizzazione di produttori.

Col decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali n. 2049 del 26 ottobre 2001, gruppo 8°, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del Regolamento n. 2200/96, della Agrisol soc. cons. a r.l., con sede in Catania, quale organizzazione di produttori.
La predetta associazione viene iscritta al n. 40 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori.
(2001.47.2442)
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Provvedimenti concernenti riconoscimento di acquirenti di latte bovino e loro iscrizione al relativo albo regionale.

Con decreto n. 2192/gr. 7° dell'8 novembre 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Caseificio Calogero Paolo, con sede legale e stabilimento a Messina, via San Iachiddu n. 72, in applicazione dell'art. 7 del Regolamento C.E.E. n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 23 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.

Con decreto n. 2193/gr. 7° dell'8 novembre 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Caseificio Compagnone Antonino, con sede legale e stabilimento a Mascali (CT), via Orientale Siculo n. 4, in applicazione dell'art. 7 del Regolamento C.E.E. n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 107 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.

Con decreto n. 2194/gr. 7° dell'8 novembre 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Perugia s.r.l., con sede legale e stabilimento a Pace del Mela (ME), contrada Gabbia Giammoro (Z.I.), in applicazione dell'art. 7 del Regolamento C.E.E. n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 106 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.

Con decreto n. 2195/gr. 7° dell'8 novembre 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Caseificio S. Anna di Ranieri Santo Carmelo, con sede legale e stabilimento a Randazzo (ME), contrada Donna Bianca, in applicazione dell'art. 7 del Regolamento C.E.E. n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 49 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.
(2001.47.2444)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina del commissario ad acta del Conservatorio di musica Scontrino di Trapani.

Con decreto n. 694 dell'8 novembre 2001 dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, la dott.ssa Antonella Vallone è stata nominata commissario ad acta del Conservatorio di musica Scontrino di Trapani per ulteriori tre mesi a decorrere dalla data del decreto, con i poteri alla stessa attribuiti con i precedenti decreti n. 416 del 9 ottobre 2000, n. 3 del 5 gennaio 2001 e n. 233 del 12 luglio 2001.
(2001.47.2407)
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Revoca della decadenza della convenzione stipulata tra l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e l'Associazione educatrice italiana.

Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione del 21 novembre 2001, n. 720/8, è revocato il decreto n.351/8 del 28 settembre 2001, il quale dichiarava decaduta la convenzione tra l'ente Associazione educatrice italiana, gestore della scuola magistrale "Mater Gratiae" e l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e torna ad esplicare i suoi effetti, sino al termine dell'anno scolastico 2001/2002, il decreto n.254 del 4 luglio 2000.
(2001.48.2498)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca di credito cooperativo Maria SS. Immacolata Cerda soc. coop. a r.l., con sede in Cerda.

Con decreto n.457/2001-9/F del 22 novembre 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, è stata disposta la cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito, di cui all'art.7 del D.P.R. 27 giugno 1952, n.1133, numero d'ordine 031, della Banca di credito cooperativo Maria SS. Immacolata Cerda soc. coop. a r.l., con sede in Cerda (PA), a seguito della avvenuta cessione del proprio ramo di azienda bancaria alla Banca Popolare di Lodi, con sede in Lodi.
(2001.48.2503)
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Cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca di credito cooperativo Unione di Camastra e Naro soc. coop. a r.l., con sede in Camastra.

Con decreto n.458/2001-9/F del 22 novembre 2001, del Dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, è stata disposta la cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito, di cui all'art. 7 del D.P.R. 27 giugno 1952, n.1133, numero d'ordine 062 - della Banca di credito cooperativo Unione di Camastra e Naro soc. coop. a r.l., con sede in Camastra (AG), a seguito della avvenuta cessione del proprio ramo di azienda bancaria alla Banca di Palermo S.p.A., con sede in Palermo.
(2001.48.2504)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Sostituzione di un componente della Commissione regionale per l'artigianato.

Con decreto n.2006/I/XIII del 18 ottobre 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il dott. Dario Tornabene, nato a Polizzi Generosa (PA) il 24 luglio 1958, dirigente presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, è stato nominato componente della Commissione regionale per l'artigianato, in sostituzione del dirigente sig. Riccardo Visigoti.
(2001.48.2482)
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Proroga della gestione commissariale della cooperativa Sole Nascente, con sede in Messina.

Con decreto n.2060 del 12 novembre 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa Sole Nascente, con sede in Messina, fino al 31 dicembre 2001, avviata con decreto n. 876 del 28 maggio 2001.
Viene confermato nell'incarico il dott. Domenico Furfaro.
(2001.48.2484)
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Revoca del decreto di nomina del commissario liquidatore della cooperativa Tempo libero, con sede in Modica.

Con decreto n. 2090/I/VII del 14 novembre 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è stato revocato il decreto n. 934 del 4 giugno 2001, con il quale il rag. Daniela Santoro è stata nominata commissario liquidatore della cooperativa Tempo libero, con sede in Modica, a seguito di cancellazione della suddetta per chiusura della liquidazione.
(2001.47.2453)
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Conferimento delle funzioni di segretario generale della Camera di commercio di Caltanissetta.

Con decreto n. 2096 del 14 novembre 2001 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, al dr. Gerlando Danile, nato a Cattolica Eraclea il 24 novembre 1947 e residente a Caltanissetta, viale Sicilia n. 126, secondo le norme previgenti, sono state conferite le funzioni di segretario generale della Camera di commercio di Caltanissetta, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e delle disposizioni transitorie di cui al D.P.Reg. 22 gennaio 2001, n. 125.
(2001.47.2427)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Impegno di spesa per lavori urgenti nel comune di Messina.

Con decreto n. 1658 dell'1 ottobre 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici ha perfezionato l'impegno di spesa di L. 194.047.625 sul cap. 672013, per l'esecuzione dei lavori di urgenza, ai sensi dell'art. 69 del regio decreto n. 350/1895, discendenti da eventi calamitosi nel torrente S. Licandro a protezione delle strutture pubbliche e insediamenti abitativi posti a valle, nel comune di Messina.
(2001.47.2459)
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Sostituzione del commissario ad acta dell'Istituto autonomo case popolari di Acireale.

Con decreto n. 1757 del 24 ottobre 2001 dell'Assessore per i lavori pubblici, il rag. Venerando Ardita è stato nominato commissario ad acta dell'Istituto autonomo case popolari di Acireale, in sostituzione del geom. Concetto Nicolosi, dimissionario.
(2001.47.2440)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEL'EMIGRAZIONE

Comunicato alle imprese destinatarie di finanziamenti di formazione.

Si comunica alle imprese destinatarie dei finanziamenti di formazione continua di cui alla legge n. 236/93, art. 9 - annualità 1999, che con i decreti n. 615/I/00/FP del 28 dicembre 2000 e decreto n. 513/I/01/FP del 5 dicembre 2001, si è provveduto ad impegnare le somme per la copertura finanziaria delle graduatorie di cui al decreto n. 547/I/99/FP del 26 ottobre 1999 e n. 724/I/99/FP del 16 dicembre 1999.
Trattandosi di finanziamenti comunitari si attenziona che per decisione comunitaria non saranno riconosciute le spese non quietanzate entro e non oltre il 31 dicembre 2001.
(2001.50.2637)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.

Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 36400 del 7 novembre 2001, il laboratorio di sezionamento di carni rosse con annesso deposito frigorifero della ditta Athena s.r.l., sito in Palermo nella via Casimiro Drago n. 2, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 1880/S.
(2001.47.2436)


Con decreto dell'Ispettore regionale veterinario n. 36401 del 7 novembre 2001, il laboratorio di sezionamento di carni rosse con annesso deposito frigorifero della ditta Nazional Carni s.r.l., sito in Xitta - Trapani nella via Salvatore Motisi n. 15, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 2542/S
(2001.47.2433)


Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n.36402 del 7 novembre 2001, il laboratorio di sezionamento carni di volatili da cortile con annesso deposito frigorifero della ditta Nazional Carni s.r.l., sito in Xitta - Trapani nella via Salvatore Motisi n. 15, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 0952/S.
(2001.47.2432)


Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 36403 del 7 novembre 2001, il laboratorio di sezionamento di carni rosse con annesso deposito frigorifero della ditta Spadola e figli s.r.l., sito in Santa Camerina Croce (RG) nella contrada Zammarra n. 201, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 2540/S.
(2001.47.2435)


Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 36404 del 7 novembre 2001, lo stabilimento di produzione e di confezionamento di preparati a base di carne fresca della ditta Spadola e figli s.r.l., sito in Santa Camerina Croce (RG) nella contrada Zammarra n. 201, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 3 agosto 1998, n. 309 ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 2540/P.
(2001.47.2434)
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Revoca del decreto di autorizzazione al dr. Magazzù Giovanni ad effettuare la pubblicità sanitaria del proprio ambulatorio veterinario sito in Saponara.

Con decreto dell'Ispettore generale veterinario dell'Assessorato regionale per la sanità n. 36529 del 20 novembre 2001 è stato revocato il decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 20549 del 6 novembre 1996, con il quale il dr. Magazzù Giovanni era stato autorizzato ad effettuare la pubblicità sanitaria del proprio ambulatorio veterinario sito in Saponara (ME) via Nazionale n. 129, mediante un'insegna.
(2001.47.2460)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Variante al programma di fabbricazione del comune di Campofelice di Roccella.

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica con decreto n. 573/DRU del 31 ottobre 2001 ha approvato la variante al programma di fabbricazione per l'ampliamento del cimitero comunale del comune di Campofelice di Roccella, adottata con delibera di consiglio comunale n. 3110 del 22 dicembre 1998 e n. 34 del 18 luglio 2001.
(2001.47.2430)
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Concessione di finanziamento a favore del comune di Gangi per l'esecuzione di lavori.

Con decreto n.789/41 del 9 novembre 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente è stato concesso un finanziamento di L.540.000.000 a favore del comune di Gangi per i lavori di soluzione dei dissesti strutturali nella strada di P.A. Pirato - Cavaliere, di cui alla delibera n.10 dell'8/9 gennaio 2001.
(2001.48.2475)
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Concessione di finanziamento a favore del comune di Giarratana per l'esecuzione di lavori.

Con decreto n.790/41 del 9 novembre 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente è stato concesso un finanziamento di L. 334.300.000 a favore del comune di Giarratana per i lavori di sistemazione e copertura del torrente Tiracavalli - tratto via Messina - A.De Gasperi, di cui alla delibera n.10 dell'8-9 gennaio 2001.
(2001.48.2476)
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Concessione di finanziamento a favore del comune di Aragona per l'esecuzione di lavori.

Con decreto n.791/41 del 9 novembre 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente è stato concesso un finanziamento di L.2.500.000.000 a favore del comune di Aragona per i lavori di opere di salvaguardia dell'abitato di Caldare, di cui alla delibera n.10 dell'8-9 gennaio 2001.
(2001.48.2474)
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Concessione di finanziamento a favore del Consorzio di bonifica 6 di Enna per l'esecuzione di lavori.

Con decreto n.792/41 del 9 novembre 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente è stato concesso un finanziamento di L.2.490.000.000 a favore del Consorzio di bonifica 6 di Enna per i lavori di consolidamento delle pendici dell'abitato di Nicosia, di cui alla delibera n.10 dell'8-9 gennaio 2001.
(2001.48.2473)
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Concessione di finanziamento a favore del Consorzio di bonifica 1 di Trapani per l'esecuzione di lavori.

Con decreto n.794/41 del 9 novembre 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente è stato concesso un finanziamento di L.9.338.300.000 a favore del Consorzio di bonifica 1 di Trapani per i lavori di completamento sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume Delizia - Mazara del Vallo, II stralcio, di cui alla delibera n.10 dell'8-9 gennaio 2001.
(2001.48.2472)
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Approvazione della variante al piano urbanistico comprensoriale n.3 del comune di San Vito Lo Capo.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica n.608/D.R.U. del 16 novembre 2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 5° comma, legge n.1/78, come recepito dell'art. 4 della legge regionale n.35 del 10 agosto 1978, è stata approvata la variante al P.U.C. n. 3 del comune di San Vito Lo Capo per la realizzazione di una piazza in contrada Castelluzzo adottata dal consiglio comunale con delibera n.85 del 22 dicembre 2000, come descritto negli atti allegati al provvedimento.
(2001.48.2491)
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Nulla osta al comune di Palermo per il progetto relativo alla realizzazione del collegamento della via del Tritone con la via Rosario Nicoletti.

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 808 gr. IX del 16 novembre 2001, ha concesso il nulla osta in materia di impatto ambientale previsto all'art. 30 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, con prescrizioni, al comune di Palermo per il progetto relativo alla realizzazione del collegamento della via del Tritone con la via Rosario Nicoletti (Circonvallazione N.E. Sferracavallo - 2° tratto).
(2001.47.2451)
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Modifica al regolamento edilizio del comune di Cammarata.

Con decreto n.612/D.R.U. del 19 novembre 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica, è stata approvata, ai sensi per gli effetti dell'art.5 della legge regionale n.71/78, la modifica all'art.4 del regolamento edilizio del comune di Cammarata (AG), adottata dal consiglio comunale con deliberazione n.30 del 26 luglio 2001.
(2001.48.2471)
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Giorni e orari di ricevimento del pubblico presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il ricevimento del pubblico si svolge il lunedì, il mercoledì, il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00; il mercoledì pomeriggio anche dalle ore 16,00 alle ore 17,30.
Si richiama il rispetto da parte del pubblico dei giorni e degli orari di ricevimento al fine di garantire un servizio migliore.
(2001.48.2477)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Modifiche del decreto 12 luglio 2000, concernente l'Osservatorio di valutazione e coordinamento dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Con decreto n.26/GAB del 31 ottobre 2001 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, l'art.1 del decreto 1980/I del 12 luglio 2000 è stato così modificato: "Ai sensi del 2° comma dell'art. 10 del decreto presidenziale 11 novembre 1999, n. 26, l'Osservatorio regionale turismo, comunicazioni e trasporti è composto, oltre che dai membri di diritto, dai seguenti rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali:
-  SADIRS/CISAS, sig. Benedetto Saputo;
-  CISL/FPS, sig. Giampiero Lo Bello;
-  CGIL, dott. Santo Russo;
-  Cobas regionali, dr.ssa Antonina Testa".
(2001.48.2500)
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Iscrizione all'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco dell'Associazione turistica pro-loco di San Teodoro.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo n. 2930 del 31 ottobre 2001, è stata iscritta all'albo regionale, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto n. 573/65 e successive modifiche, l'Associazione turistica pro-loco di San Teodoro a far data dall'anno 2001.
(2001.47.2424)
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Iscrizione all'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco dell'Associazione turistica pro-loco di Caltabellotta.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo n. 3098 del 9 novembre 2001, è stata iscritta all'albo regionale, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto n. 573/65 e successive modifiche, l'Associazione turistica pro-loco di Caltabellotta a far data dall'anno 2001.
(2001.47.2425)
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Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.

Con decreto n. 368/2TR del 13 novembre 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha soppresso e sostituito l'art. 1 del decreto n. 93/2TR. del 28 maggio 2001 come segue:
Per i motivi in premessa citati si autorizza, in via provvisoria, la società S.A.I.S. Trasporti, con sede a Palermo, nell'esercizio delle autolinee extraurbane "Caltanissetta-Mussomeli" e "Sutera-Campofranco-Campofranco F.S." a modificare il programma di esercizio mediante l'unificazione dei fogli concessionali delle suddette autolinee, la trasformazione della c.c. feriale "Milena-Caltanissetta" in scolastica, la trasformazione della c.c. feriale "Montedoro-Caltanissetta" in scolastica con arretramento del capolinea da Montedoro a Milena, la riduzione di 1 c.c. feriale sul tratto "Sutera-Campofranco F.S. dir. Campofranco" e la soppressione delle 2 c.c. feriali sul tratto "Campofranco-Campofranco F.S.".

Con decreto n. 369/2TR del 13 novembre 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha soppresso e sostituito l'art. 1 del decreto n. 114/2TR. del 18 giugno 2001 come segue:
Per i motivi in premessa citati si autorizza, in via provvisoria, la società S.A.I.S.Trasporti, con sede a Palermo, nell'esercizio delle autolinee extraurbane 1) "Agrigento-Canicattì-Caltanissetta-Catania", 2) "Caltanissetta-Agrigento", 3) "Caltanissetta-Catania", a modificare il programma di esercizio mediante l'unificazione dei fogli concessionali delle suddette autolinee, nonché a modificare il programma di esercizio dell'A.E. "Caltanissetta-A19-Catania" mediante la trasformazione di 2 c.c. festive sul tratto interno "Caltanissetta-A/19-Catania" in 2 c.c. scolastiche da esercitarsi il lunedì o post-festivi e venerdì o pre-festivi dall'1 gennaio al 16 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre, inoltre ad abolire tutte le prescrizioni in atto esistenti sulla A.E. "Agrigento - Canicattì-Caltanissetta-Catania" in quanto gli stessi erano a tutela dell'A.E. "Caltanissetta - S.S.640 - Agrigento" allora in concessione alla soc. Alavit ed ora in concessione alla S.A.I.S. Trasporti.

Con decreto n. 370/2TR del 13 novembre 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria la ditta Randazzo Filippo di Di Gesù Lorenzo & Co. s.a.s., con sede in Caccamo, nell'esercizio della A.E. "Caccamo - Palermo con dir. Termini Imerese stazione F.S." a ridurre il programma d'esercizio mediante la soppressione della diramazione per il bivio Quarto di Vacca delle 2 c.c. fer. sull'intero percorso.
(2001.47.2423)
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Nomina del commissario straordinario dell'Azienda autonoma di turismo di Palermo e Monreale.

Con decreto n.45/GAB. del 22 novembre 2001 l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato il sig. Giuseppe Giunta, nato a Palermo l'1 ottobre 1961, commissario straordinario dell'Azienda autonoma di turismo di Palermo e Monreale fino alla soppressione dell'Azienda stessa e, comunque, non oltre un anno dalla notifica del decreto.
(2001.48.2501)
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Nomina del commissario straordinario dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale.

Con decreto n. 48/GAB del 27 novembre 2001 l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato l'avv. Antonino Garozzo, nato ad Acireale il 2 marzo 1963 ed ivi residente in via Loreto Balatelle, 154, commissario straordinario dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale fino alla trasformazione dell'Azienda stessa in società per azioni e, comunque, non oltre un anno dalla data di notifica del presente decreto.
(2001.48.2502)
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CIRCOLARI




PRESIDENZA


CIRCOLARE 13 dicembre 2001, prot. n. 8006.
Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità - Art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 - Disposizioni attuative - Decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001.

Ai Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali ed alle strutture equiparate
Alle Province regionali
Ai Comuni dell'Isola
Alle Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere dell'Isola
Agli enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato
e, p.c.  Ai Presidenti delle Corti di appello di Palermo, Caltanissetta, Catania e Messina 

Ai Procuratori generali presso le Corti di appello di Palermo, Caltanissetta, Catania e Messina
Ai Presidenti dei Tribunali dell'Isola
Agli Assessori regionali - Uffici di Gabinetto
Alle Prefetture dell'Isola
In data 1 dicembre 2001 sono state sottoscritte con i Presidenti dei Tribunali della Sicilia le convenzioni in oggetto segnate, di cui, in allegato, si rimette uno schema tipo.
Al fine di consentire una compiuta attuazione delle disposizioni recate dall'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e svolgere le necessarie attività di informazione, si emanano le seguenti direttive.
1. Lavoro di pubblica utilità - Nozione
Il richiamato art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dispone che il giudice di pace può applicare, solo su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità.
Con D.M. 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2001, sono state determinate dal Ministro della giustizia le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28.
Il lavoro di pubblica utilità consiste nell'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato ed ha ad oggetto:
a)  prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extra comunitari;
b)  prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
c)  prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
d)  prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate o dalle forze di polizia;
e)  altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.
2.  Convenzioni
Le predette attività non sono retribuite e vengono svolte sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle seguenti amministrazioni, enti o organizzazioni:
-  le amministrazioni dello Stato;
-  le regioni;
-  le province;
-  i comuni;
-  gli enti o le organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato.
Le convenzioni possono essere stipulate anche da amministrazioni centrali dello Stato con effetto per i rispettivi uffici periferici.
Nelle convenzioni sono specificate:
-  le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità;
-  i soggetti incaricati, presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni;
-  le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive, i cui relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati;
-  ulteriori modalità di svolgimento dell'attività non stabilite nella sentenza di condanna.
3.  Modalità di svolgimento
Il giudice, nella sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, individua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta, avvalendosi dell'elenco degli enti convenzionati.
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, gli enti presso cui vengono svolte le attività assicurano il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalle convenzioni.
In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
I condannati sono ammessi a fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze delle amministrazioni, degli enti e delle organizzazioni interessati.
Terminata l'esecuzione della pena, i soggetti incaricati, presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato, redigono una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
4.  Convenzioni stipulate dall'Amministrazione regionale
Come precedentemente riferito, la Regione siciliana ha stipulato le convenzioni di cui allo schema-tipo che, sub A, si allega alla presente.
Tali convenzioni ineriscono esclusivamente l'amministrazione centrale e periferica regionale e non già gli altri enti, sia pur soggetti a controllo e vigilanza della Regione, in relazione ai principi di autonomia degli stessi.
Pur tuttavia, nell'esercizio del più ampio potere di direttiva, si raccomanda che gli enti rientranti nelle previsioni normative in parola stipulino le convenzioni con i presidenti dei tribunali competenti territorialmente in relazione al luogo di svolgimento dell'attività.
Tutti i dirigenti generali dei dipartimenti regionali e delle strutture equiparate provvederanno, direttamente per gli uffici centrali ed attraverso i dirigenti locali per le strutture periferiche, a rimettere al presidente del tribunale territorialmente competente, debitamente compilata e sottoscritta, l'unita scheda B, allegata alla presente, con ogni solerzia, anche in considerazione che le predette disposizioni entreranno in vigore il 2 gennaio 2002.
Dovrà essere presentata una scheda per ogni dipendenza territoriale.
Relativamente agli oneri assicurativi i dirigenti del l'Amministrazione regionale si atterranno alle disposizioni in uso per la copertura dei lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili.
L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ed il Dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e tesoro, per quanto di competenza, porranno in essere ogni utile iniziativa volta alla previsione della spesa relativa.
Nell'ambito dell'Amministrazione regionale particolare rilievo assumono le prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale (foreste demaniali e siti culturali), ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche; nonché le prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi.
La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione e sarà divulgata anche sul sito ufficiale Internet.
Si raccomanda puntuale adempimento.
  Il Presidente della Regione: CUFFARO 

Allegato "A"
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
Ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001

Premesso che
-  a norma dell'art.54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
-  l'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
-  il Ministro della giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
-  la Regione siciliana rientra tra gli enti indicati nell'art.54 del citato decreto legislativo;
tra il Ministero della giustizia

che interviene al presente atto nella persona del dott. ........................... Presidente del tribunale di ................................. , giusta la delega di cui in premessa e
la Regione Siciliana

rappresentata dal Presidente della Regione, dott. Salvatore Cuffaro, e dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, avv. Raffaele Stancanelli, assistiti dal Dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, prof. Gaspare Carlo Lo Nigro,
si conviene e si stipula quanto segue:


Art. 1

La Regione siciliana consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. La Regione siciliana specifica che, presso le sue strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività avrà ad oggetto le prestazioni previste dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa. Il numero dei condannati, l'oggetto delle prestazioni ed i soggetti incaricati, presso le strutture dell'amministrazione regionale, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato saranno riportati nelle singole schede che saranno rimesse al Presidente del tribunale dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali e delle strutture equiparate per gli uffici centrali ed attraverso i dirigenti locali per le strutture periferiche.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

La Regione siciliana individua nei soggetti indicati nelle schede di cui all'art.1 le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
La Regione siciliana s'impegna a comunicare tempestivamente al presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'ente s'impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dal 2 gennaio 2002.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari penali.
Palermo, 1 dicembre 2001.
Per il Ministero della giustizia
dott.    
Presidente del tribunale di    

nella qualità
Per la Regione siciliana
dott. Salvatore Cuffaro
Presidente della Regione siciliana
avv. Raffaele Stancanelli
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione
prof. Gaspare Carlo Lo Nigro Dirigente generale dellAgenzia dell'impiego e della formazione professionale
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(2001.50.2638)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 12 dicembre 2001, prot. n. 2956.
Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 50, 61, 71 e 116 "Aiuti per l'apprendistato" e legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, art. 5 - Direttive per l'accesso al beneficio e modalità di erogazione per l'anno 2001.

Alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato
e, p.c.  Alle Associazioni dei datori di lavoro 

Al Dipartimento formazione professionale
Al Dipartimento lavoro
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alla sede regionale dell'I.N.P.S.
Alla Presidenza della Regione siciliana - Ufficio di Gabinetto
Alla Presidenza della Regione siciliana - Comitato regionale occupazione, lavoro e politiche sociali
Alla Presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo e legale
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
-  Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione V
-  Direzione generale UCOFPL
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Gli articoli 50, 61, 71 e 166 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", nonché l'art. 5, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, prevedono l'erogazione di benefici economici in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con rapporto di apprendistato a condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, così come regolate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 8 aprile 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa contrattuale.
Per l'anno 2001 l'erogazione dei predetti benefici, conformemente a quanto previsto dall'art. 200, comma 3, della medesima legge regionale n. 32/2000, sarà effettuata utilizzando le medesime disposizioni esecutive relative ai regimi di aiuto previgenti.
Al fine di attivare la misura in oggetto segnata, si impartiscono le seguenti direttive in conformità agli indirizzi della Commissione regionale per l'impiego, emanati nella seduta del 4 dicembre 2001, quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica riguardo alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro regionali, ai sensi dell'art. 11, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
Nella considerazione di quanto sopra specificato, perviene notizia che i datori di lavoro interessati hanno proceduto alla presentazione delle istanze di accesso al beneficio, relative all'anno 2001, presso le CC.C.I.A.A. competenti per territorio.
Pertanto, al fine di potere procedere con la massima sollecitudine all'erogazione dei benefici in parola, si è ritenuto necessario emanare la presente direttiva congiunta tra l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
Conformemente alla previgente normativa per l'anno 2001, all'erogazione dei benefici in parola provvederanno le competenti CC.C.I.A.A.
Le CC.C.I.A.A. al fine di avere accreditate le somme necessarie, dovranno fare pervenire entro e non oltre giorni 5 dalla ricezione della presente, apposita richiesta utilizzando lo schema allegato "A", nella quale formalizzeranno il fabbisogno finanziario necessario per l'anno 2001.
Una volta pervenute le richieste di che trattasi, l'Assessorato regionale del lavoro provvederà ad elaborare il piano di riparto delle risorse disponibili per l'anno 2001 e ad emanare successivamente i relativi provvedimenti di accreditamento alle singole C.C.I.A.A.
Si precisa che si farà fronte alle richieste di che trattasi fino alla concorrenza delle risorse disponibili per l'anno 2001.
Nella considerazione che alla copertura dei benefici destinati al settore artigianato, concorrono risorse comunitarie ex misura 4.1.5. del P.O.R. Sicilia 2000-2006, le somme erogate dovranno essere rendicontate secondo le modalità stabilite nel regolamento di procedura del F.S.E.. Al fine di rendere omogenee le procedure anzidette, l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Area IV - Apprendistato, procederà a convocare apposita riunione con i referenti responsabili di ogni C.C.I.A.A., successivamente all'acquisizione delle predette richieste del fabbisogno finanziario necessario per l'anno 2001.
Si richiama l'attenzione della C.C.I.A.A. a verificare che la documentazione già in possesso delle stesse sia corredata di tutte le dichiarazioni e documenti necessari ad attestare il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti e dei lavoratori per i quali viene richiesto il contributo.
Laddove, non fosse ancora stata acquisita, occorre chiedere agli interessati la dichiarazione relativa al rispetto del principio del "de minimis".
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, con direttiva in corso, emanerà le disposizioni attuative e conseguenti, nonché, con ulteriore successiva direttiva, provvederà ad impartite le disposizioni relative ai piani ed alle attività di formazione esterna all'azienda nel rispetto di quanto previsto nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 8 aprile 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
L'Assessore per la cooperazione, il commercio, la pesca e l'artigianato: CIMINO
L'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione: STANCANELLI

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(2001.50.2651)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 12 dicembre 2001, n. 8.
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla circolare n. 2/01 del 26 aprile 2001 - Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2001-2006.

Al Dipartimento regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Enti ex art. 4, legge regionale n. 24/76
Alle Province regionali
Alla Sovrintendenza scolastica per la Sicilia
Ai Provveditorati agli studi
Alla C.I.S.L. - U.S.R. Sicilia
Alla C.G.I.L. - Comitato regionale
Alla U.I.L. - Segreteria regionale
Alla U.G.L. - Segreteria regionale
Alla C.I.S.A.L. - Scuola - Segreteria regionale
Alla Federazione regionale industria Sicilia
All'Associazione piccole industrie Sicilia
Alla Federazione regionale commercio e turismo
Alla Confederazione nazionale artigianato
Alla C.L.A.A.I.
Alla Federazione regionale artigianato
Alla Confesercenti regionale
Alla Federazione regionale dirigenti azienda
Alla Federazione regionale autonoma artigianato siciliano
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
Alla Federazione regionale agricoltori di Sicilia
All'Alleanza coltivatori siciliani
Alla C.C.I.A.A.
Alla Presidenza della Regione siciliana
Al Dipartimento regionale per la programmazione
All'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
All'Assessorato regionale dei beni culturali e della pubblica istruzione
All'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
All'Assessorato regionale degli enti locali
All'Assessorato regionale dell'industria
All'Assessorato regionale della sanità
All'Assessorato regionale del turismo
Agli Ispettorati provinciali agricoli
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale istituti di prevenzione e pena - Ufficio VI, Rep. III
Agli Ispettorati distrettuali degli istituti di prevenzione e pena per adulti
Alla Direzione dei centri di rieducazione per minorenni della Sicilia
Alle Sezioni di sorveglianza presso le corti di appello di Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo
Al Coordinamento regionale dei diritti dei portatori di handicap
Al Coordinamento regionale tutela diritti dei disabili
Al Coordinamento associazione dei genitori dei portatori di handicap
Agli Enti bilaterali regionali del turismo, industria e artigianato
All'Anci Sicilia
All'Unione regionale delle provincie siciliane (U.R.P.S.)
All'Unione nazionale segretari comunali e provinciali (U.N.S.C.P.)
Con la presente circolare vengono apportate le ulteriori modifiche alla circolare n. 2/01 del 26 aprile 2001, così come già rivista dalle successive circolari n. 3/01 e n.4/01 del 23 e 25 maggio 2001 rispettivamente.
Costi
Tenuto conto che la dotazione finanziaria da assegnare al Piano dell'offerta formativa 2002 non potrà comunque superare L. 420.000.000.000 al fine di perseguire l'obiettivo di assicurare organicità agli interventi finanziabili in piena compatibilità all'esigenza della massima diffusione nel territorio dell'offerta formativa, viste le istanze fin qui pervenute e ritenute ammissibili dal comitato di valutazione all'uopo costituito, quest'Amministrazione ha ritenuto che una ricalibratura dei parametri di costo possa utilmente concorrere al pieno raggiungimento dell'offerta formativa prevista.
Infatti si ritiene di dover comunque tener conto del disposto dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e, quindi, reperire le risorse necessarie.
Inoltre, atteso che da verifiche analitiche effettuate dagli uffici è stata riscontrata una sopravvalutazione del parametro finanziario dei servizi formativi, tenuto conto altresì che, come evidenziato in Commissione regionale dell'impiego nelle sedute del 27 luglio 2001 e 4 dicembre 2001, è opportuno mantenere il volume d'attività formativa ad un monte orario che possa quanto più evitare che si manifestino processi di mobilità dei lavoratori del settore per effetto di contrazione dell'attività finanziata, ciò che comporta, d'altro verso, l'automatica ricollocazione dei parametri di costo ai livelli del precedente piano formativo, ne deriva la conseguente possibilità d'elevazione del monte ore formativo programmato con la circolare n. 2/0l per effetto dell'economia di spesa utilizzabile quale ulteriore risorsa.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la rideterminazione dei parametri di costo unitari cui riferire l'ammontare del finanziamento massimo ammissibile erogabile ai soggetti proponenti è quella risultante dal prospetto seguente:



Pertanto, le tabelle di costo di cui ai punti parte II, cap. V, costi, paragrafo 1, prescrizioni generali, comma 3, e parte III, cap. III, costi, paragrafo 1, prescrizioni generali, comma 1 della circolare n. 2/2001 si devono intendere sostituite da quelle sopra riportate.
Si rinvia alla vigilanza dei competenti UU.PP.L.M.O la verifica del pieno e corretto utilizzo da parte degli enti formativi del personale riqualificato. Dell'esito della verifica dovrà tenersene debitamente conto in sede di apposizione del visto sui prospetti paga non riconoscendo livelli retributivi superiori a carico della legge regionale n. 24/76 per il personale riqualificato e non utilizzato nella funzione corrispondente al profilo professionale acquisito.
Per ciò che riguarda la previsione per le spese di funzionamento delle sedi di coordinamento regionale, chiaramente solo per le sedi che alla data dell'11 maggio 2001 della circolare 2/2001 erano già riconosciute con formale provvedimento (giusta circolare assessoriale 5 luglio 1999, n. 6, così come integrata dalla circolare assessoriale 9 dicembre 1999, n. 10), la dotazione di L. 18.000.000.000 originariamente destinata deve intendersi pertanto inclusa nell'ambito del finanziamento che sarà decretato a ciascun soggetto proponente.
In esito alle effettive esigenze scaturenti da risultanze consuntive, eventuali costi delle sedi di coordinamento non coperti dal finanziamento, e certamente per i soli che non saranno oggetto di ripetizione nelle rendicontazioni degli interventi formativi e/o servizi formativi, potranno essere sovvenzionati su apposita richiesta in base alla disponibilità finanziaria delle risorse assegnate all'intero piano. Le risultanze consuntive dovranno essere verificate e dichiarate ammissibili dagli UU.PP.L.M.O. competenti per il territorio ove è allocata la sede di coordinamento regionale.

Periodo d'attività tra Piano 2000-2001 e Piano 2002
Nella considerazione che il prossimo Piano formativo andrà a svolgersi in piena coincidenza con l'anno solare 2002 e che alla data odierna non è ancora stato possibile emettere il provvedimento d'impegno finanziario, viste le attività già avviate in coerenza ed attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 7 novembre 2001 tra l'Assessore regionale per il lavoro, il Dirigente generale del Dipartimento formazione professionale da una parte ed i rappresentanti delle OO.SS. dall'altra, nonché del protocollo d'intesa dell'8 novembre 2001 sottoscritto tra gli enti di formazione, le OO.SS. ed il Dirigente generale del Dipartimento formazione professionale, previa contestuale dichiarazione di responsabilità, da rassegnare agli UU.PP.L.M.O. competenti per territorio, a firma del legale rappresentante, gli Enti già finanziati con il piano 2000-2001 possono ricorrere alle eventuali disponibilità di cassa dell'attività 2000-2001 per far fronte alle esigenze per stipendi del personale ed eventualmente per le sole spese fisse di gestione relative al periodo intercorrente tra la fine attività corsuale ed il 31 dicembre 2001.
Si rappresenta che il ricorso a tale procedura è a carattere eccezionale e limitato al rassegnato periodo dell'anno 2001.
Si rappresenta che in sede di valutazione ed analisi dei prospetti previsionali di spesa, sia dell'attività direttamente discendente dal decreto n. 442 del 13 novembre 2000 sia per quella derivante dal decreto autorizzativo dell'attività di cui ai citati protocolli d'intesa, potranno essere disposti assestamenti contabili d'ufficio tra tutte le somme erogate al fine del compiuto sovvenzionamento dei fabbisogni riconosciuti.
Il contenuto della dichiarazione di responsabilità dovrà attestare l'effettiva utilizzazione nel periodo del personale interessato alle attività previste dai summenzionati protocolli d'intesa ed in particolare:
-  attività di orientamento e di informazione agli utenti;
-  attività di aggiornamento su progetti predisposti dagli Enti e/o FADOL;
-  attività formo-orientative nei confronti del personale della Regione siciliana di qualifica non dirigenziale;
-  ogni altra attività attinente ai contenuti delle leggi regionali vigenti in materia di formazione professionale.
  L'Assessore: STANCANELLI 

(2001.50.2654)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 21 novembre 2001, n.1058.
Rimborso spese per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti specifici.

Ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia
Le Aziende sanitarie locali della Regione Sicilia, in osservanza alla circolare n.716 del 9 ottobre 1993, hanno sistematicamente rifiutato il rimborso per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti specifici ai cittadini che ne hanno fatto richiesta.
Tuttavia la recente ricerca scientifica in campo allergologico ha più volte evidenziato che, per la cura delle malattie allergiche, la somministrazione di vaccini rappresenta l'unico trattamento in grado di modificare il decorso naturale delle allergopatie e rientrano nell'ampia classe di terapie che vengono attualmente impiegate e sviluppate per trattare malattie allergiche ed infettive.
Va, peraltro, aggiunto come sia consolidato in giurisprudenza (Cassazione, sentenze n.8241/97, n.1665/00 e n. 2276/00) il principio del riconoscimento all'utente del servizio sanitario nazionale delle spese per l'acquisto del vaccino antiallergico qualora la somministrazione del farmaco avvenga in situazioni di indispensabilità e insostituibilità. Principio, tra l'altro, confermato dalla Corte costituzionale con sentenza n.7/98 con cui, in parte qua, ha riaffermato che "il diritto alla salute, sancito dagli artt.3 e 32 cost. implica il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la sua tutela".
Alla luce, pertanto, della riferita giurisprudenza ed al fine di assicurare livelli uniformi di assistenza e di contrastare le principali patologie attraverso la prevenzione, in attuazione degli obiettivi salute di cui al vigente Piano sanitario regionale 2001/2002 che testualmente afferma: "meritano specifica attenzione in quanto importanti cause di invalidità... le malattie allergiche specialmente in età pediatrica nelle forme respiratorie e le malattie dell'apparato cardiorespiratorio con particolare riguardo all'asma bronchiale ed alla bronchite cronica", la circolare assessoriale sopracitata viene annullata e le Aziende unità sanitarie locali devono rimborsare l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti specifici agli assistiti che ne fanno documentata richiesta.
  L'Assessore: CITTADINI 

(2001.48.2479)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 4 dicembre 2001, prot. n. 506/51S.A.
Sentenza del Tribunale amministrativo regionale Sicilia, sezione II, n. 899/01. Tessera di libera circolazione a favore dei portatori di handicap.

A tutte le aziende concessionarie di autolinee urbane ed extraurbane
Alla Presidenza della Regione siciliana
All'Assessorato regionale degli enti locali EE.LL.
Al Dipartimento trasporti area MCTC - Sezione occidentale di Palermo
Al Dipartimento Trasporti area MCTC - Sezione orientale di Catania
All'Anav
Al Cispel Sicilia c/o AMAT
Al Fittel
All'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro
All'Associazione mutilati e invalidi civili
All'Unione nazionale ciechi
Si comunica che con sentenza n. 899/01 del 14 giugno 2001, il T.A.R. Sicilia, sezione II, ha accolto il ricorso proposto dalla Segesta Autolinee s.r.l. ed altri, annullando i provvedimenti impugnati.
Pertanto, in esecuzione della citata sentenza, l'efficacia delle circolari assessoriali n. 5871/51SA del 5 luglio 1993 e n. 152/51SA del 29 gennaio 1999, aventi per oggetto "Trasporto gratuito portatori di handicap - legge regionale n. 9/92" è annullata.
Tanto si comunica per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni: LO BUE
(2001.50.2636)
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI




RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
AVVISI DI RETTIFICA
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 10 dicembre 2001, n. 21.
Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001.


Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 dell'11 dicembre 2001, vanno apportate le seguenti rettifiche:
-  pag. 5, Art. 21, comma 1, anziché: "...articolo 16 della...", leggasi: "...articolo 23 della...";
-  pag. 31, i capitoli 142312 e 142313 devono correttamente essere letti rispettivamente 124312 e 124313;
-  pag. 35, la cifra riferita al capitolo 532803 deve essere correttamente letta senza il segno meno;
-  pag. 42, la cifra riferita al capitolo 215701 deve essere correttamente letta senza il segno meno;
-  pag. 59, la tabella B deve essere così sostituita:
Segue:  TABELLA B
VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2001
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
(milioni di lire)

Amministrazione  07  -  Lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione 
Rubrica  04  -  Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale 
Titolo  02  -  Spese in conto capitale 
  Capitoli Denominazione Variazioni (*) 
  720801 Contributi in conto capitale per spese di impianto ed avviamento dell'attività imprenditoriale a favore delle imprese di cui all'art. 2 della legge re- 
gionale 21 dicembre 1995, n. 85. (ex cap. 73758)      - 2.000 Norma 
  720802 Contributi in conto capitale per spese di impianto ed avvio dell'attività a favore dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 21 di- 
cembre 1995, n.85. (ex cap. 73759)      - 500 Norma 
  720803 Contributi in conto capitale per spese di avviamento dell'attività a favore delle imprese di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 21 dicem- 
bre 1995, n. 85. (ex cap. 73761)      - 650 Norma 
  720804 Mutui agevolati di ammontare non superiore al 70% delle spese di impianto e di avviamento dell'iniziativa imprenditoriale a favore delle imprese di 
cui all'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. (ex cap. 73902)      - 500 Norma 
  720805 Mutui agevolati di ammontare non superiore al 70% delle spese di impianto e di avvio dell'attività a favore dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, della 
legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. (ex cap. 73903)      - 500 Norma 
  720806 Mutui agevolati di ammontare non superiore al 70% delle spese di impianto e di avvio dell'iniziativa imprenditoriale a favore delle imprese di cui al l'art. 7, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. (ex cap. 
73904)      - 500 Norma 
  723601 Somma destinata a favorire la costituzione di società a partecipazione pubblica di cui all'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. 
(ex cap. 73760)      - 3.000 Norma 
Totale variazioni       - 7.650 
Totale Amministrazione 07          21.850 


(*): V = Fondi vincolati
-  pag. 68, la dicitura "Norma" riferita al capitolo 377301, erroneamente riportata nella colonna Variazioni, deve essere correttamente posta nella colonna (*) e la cifra 200 riferita al capitolo 377331, riportata nella colonna (*), deve essere correttamente posta nella colonna Variazioni.
(2001.49.2588)
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CIRCOLARI
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 12 dicembre 2001, n. 8.
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla circolare n. 2/01 del 26 aprile 2001 - Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2001-2006.

A parziale modifica della circolare di cui in epigrafe, pubblicata in questo stesso fascicolo a pag. 43, vanno apportate le seguenti rettifiche:
pag. 44
-  al paragrafo Costi, nel primo periodo, dopo "Lire 420.000.000.000" è aggiunta la parola "di risorse regionali e/o nazionali";
-  le tabelle relative ad Interventi formativi e Servizi formativi vanno così sostituite:


L'Assessore: STANCANELLI
(2001.51.2665)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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