REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 DICEMBRE 2001 - N. 58
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 31 ottobre 2001.
Estensione di autorizzazione all'inanellamento di fauna selvatica a scopo scientifico  pag.


DECRETO 31 ottobre 2001.
Autorizzazione ad un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Barcellona  pag.


DECRETO 31 ottobre 2001.
Autorizzazione ad un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Capo d'Orlando  pag.


DECRETO 31 ottobre 2001.
Autorizzazione ad un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Messina  pag.


DECRETO 31 ottobre 2001.
Autorizzazione ad un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Noto  pag.


DECRETO 31 ottobre 2001.
Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, ricadente nel territorio del comune di Ragusa  pag.


DECRETO 31 ottobre 2001.
Autorizzazione ad un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Rosolini  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 7 novembre 2001.
Esclusione di alcuni enti dai benefici di cui alla legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, per attività mu sicali  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 15 ottobre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag.


DECRETO 18 ottobre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag.


DECRETO 18 ottobre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag.


DECRETO 26 ottobre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag.


DECRETO 7 novembre 2001.
Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 10 


Decreto 7 novembre 2001.
Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 11 


DECRETO 7 novembre 2001.
Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio di previsione di cassa per l'anno finanziario 2001.  pag. 12 


DECRETO 7 novembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001  pag. 13 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 9 novembre 2001.
Decadenza del consiglio della circoscrizione di Panarea del comune di Lipari e nomina del commissario.   pag. 14 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 4 ottobre 2001.
Ripartizione fra i comuni della Sicilia di somme che consentono ai conduttori di alloggi di beneficiare dei contributi integrativi per l'accesso alle abitazioni in locazione  pag. 15 


DECRETO 19 novembre 2001.
Modifica dei limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata  pag. 15 

Assessorato della sanità

DECRETO 22 ottobre 2001.
Integrazione dei centri specialistici per lo studio osservazionale Antares  pag. 16 


DECRETO 5 novembre 2001.
Rettifica della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento valida per l'anno 2001   pag. 16 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 24 ottobre 2001.
Autorizzazione di variante al piano regolatore generale del comune di Siculiana  pag. 18 


DECRETO 25 ottobre 2001.
Autorizzazione del progetto per l'ampliamento di un impianto di distribuzione carburanti in territorio del comune di Caltanissetta  pag. 19 


DECRETO 30 ottobre 2001.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Calatafimi  pag. 21 


DECRETO 5 novembre 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Falcone.  pag. 25 


DECRETO 5 novembre 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Favignana  pag. 25 


DECRETO 5 novembre 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Mazara del Vallo  pag. 26 


DECRETO 5 novembre 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Mezzojuso.   pag. 27 


DECRETO 5 novembre 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Montedoro.   pag. 27 


DECRETO 5 novembre 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Scaletta Zanclea.   pag. 28 

DECRETO 5 novembre 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Valverde.  pag. 37 


DECRETO 5 novembre 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente alla località Monte Catira del comune diS. Gregorio  pag. 40 


DECRETO 13 novembre 2001.
Approvazione del piano regolatore generale dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale  pag. 40 


DECRETO 13 novembre 2001.
Autorizzazione del progetto relativo alla costruzione di raccordi aerei e alla demolizione di tratte di elettrodotti nei comuni di Messina e Villafranca Tirrena.  pag. 46 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Ricostituzione del consiglio di amministrazione del l'Istituto autonomo case popolari di Caltanissetta.  pag. 48 
Recepimento degli accordi di contrattazione decentrata del 28 giugno 2001 e 12 ottobre 2001  pag. 48 
Nomina di componenti del comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Gela, Niscemi e Butera  pag. 48 
Nomina di un componente del consiglio della Camera di commercio di Trapani  pag. 48 
Ricostituzione del consiglio di amministrazione del l'Ente autonomo portuale di Messina  pag. 48 
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto sperimentale zootecnico di Palermo  pag. 48 
Autorizzazione alla ditta Exakta siciliana s.r.l., con sede in Carini, per l'importazione di rifiuti in Sicilia  pag. 48 
Autorizzazione all'Enel Produzione S.p.A., con sede in Roma, alla gestione di un impianto  pag. 48 
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private dell'Associazione Ambiente e/è Vita  pag. 48 
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Fondazione Paola Minutoli  pag. 49 
Ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001 - Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca  pag. 49 
Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001 - cap. 872003 - Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Dipartimento turismo, sport e spettacolo  pag. 49 
Integrazione del piano di vendita degli alloggi destinati alle forze dell'ordine ai sensi della legge n. 560/93 e delle leggi regionali n. 43/94 e n. 31/96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 16 novembre 2001  pag. 50 
Piano di vendita relativo agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà regionale siti nel comune di Mezzojuso redatto ai sensi della legge n. 560/93 e della legge regionale n. 43/94  pag. 50 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Estinzione della convenzione stipulata fra l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e l'Ente Suore oblate del Divino amore gestore della scuola magistrale M.D.M. Crispi di Partinico  pag. 52 
Nomina del commissario ad acta presso l'Educandato statale femminile M. Adelaide di Palermo  pag. 52 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Conferma dell'incarico ai commissari liquidatori del Consorzio Sicilia Interna, con sede in Enna  pag. 52 
Modifica del decreto 28 aprile 2000, concernente approvazione della graduatoria delle cooperative beneficiarie delle agevolazioni previste dalla legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37  pag. 52 
Nomina del segretario generale della Camera di commercio, industria e artigianato di Siracusa  pag. 53 

Assessorato dell'industria:
Concessione di acque minerali denominata "Raffo Secondo" alla società Cavagrande S.p.A., con sede in Milo.
  pag. 53 
Nomina del commissario ad acta presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltagirone  pag. 53 

Determinazione del quantitativo di fiammiferi che la ditta Isfa S.p.A. di Catania può produrre nell'anno 2001.
  pag. 53 
Estensione dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo  pag. 53 

Assessorato dei lavori pubblici:
Impegno di spesa per la realizzazione di lavori nel comune di Lentini  pag. 53 

Assessorato della sanità:
Provvedimenti concernenti revoca del riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, a diverse navi officina  pag. 53 
Sospensione del riconoscimento al deposito frigorifero della ditta S.C.A. di Somma Giuseppe & C. s.n.c., con sede in Catania  pag. 54 
Riconoscimento di idoneità allo stabilimento della ditta Ragusa Filippo sito in Mirabella Imbaccari  pag. 54 
Riconoscimento di idoneità al mercato ittico all'ingrosso del comune di Sciacca  pag. 54 
Autorizzazione all'attivazione del mattatoio comunale di Valledolmo  pag. 54 
Sospensione dell'autorizzazione al dr. Latino Domenico per la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Messina  pag. 54 
Sospensione dell'autorizzazione al dr. Aronica Vincenzo per la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Barcellona Pozzo di Gotto  pag. 54 
Autorizzazione al subentro dell'attività di deposito frigorifero di carni fresche da Salvatore Conte s.r.l. a Frigo Trasporti s.r.l., con sede in Catania  pag. 54 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Finanziamento al comune di Longi per la realizzazione di lavori  pag. 54 
Finanziamento al comune di Galati Mamertino per la realizzazione di lavori  pag. 54 
Variante al programma di fabbricazione del comune di Isnello  pag. 54 
Provvedimenti concernenti nulla osta per impianti di cave  pag. 54 
Giudizio di compatibilità ambientale per il progetto "Nodo di Palermo - Raddoppio ferroviario Palermo C.le - Palermo Brancaccio - Palermo Notarbartolo - Isola delle Femmine - Carini"  pag. 55 
Variante al programma di fabbricazione del comune di Trapani  pag. 55 
Nulla osta alla ditta Filservizi s.r.l. con sede in Agrigento per la realizzazione di un impianto nel comune di Licata.   pag. 55 
Nulla osta alla società Effedì Veicoli Industriali, con sede in Isola delle Femmine, per l'installazione di un impianto nel comune di Carini  pag. 55 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 20 novembre 2001, n. 20.
Norme per l'edilizia scolastica. Piano triennale 2002-2004  pag. 55 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Statuto del comune di Bisacquino.
Statuto del comune di Ciminna.
Statuto del comune di Ramacca.
Statuto del comune di Santa Elisabetta.

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 ottobre 2001.
Estensione di autorizzazione all'inanellamento di fauna selvatica a scopo scientifico.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 381 del 9 aprile 2001, con cui viene autorizzato il sig. Mallia Egidio, nato a Siracusa il 7 dicembre 1972, ad effettuare catture temporanee, per l'inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico nell'ambito della Regione siciliana;
Viste le note prot. n. 5162/T-C1 e 5436/T-C1 del 21 agosto 2001 dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, con le quali viene espresso parere favorevole affinché al sig. Mallia Egidio venga autorizzata l'estensione delle modalità di trasporto e temporanea detenzione di uccelli selvatici catturati ai fini dell'inanellamento scientifico presso dormitori e dei relativi mezzi di cattura per il periodo 2001-2002, rispetto al decreto di cui al comma precedente;
Considerato che nelle more che venga insediato l'Osservatorio faunistico siciliano al quale è stato affidato, tra l'altro, il compito di coordinamento dell'attività di inanellamento, esistono nella fattispecie le condizioni per rilasciare al sig. Mallia Egidio specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 4, legge regionale n. 33/97;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Mallia Egidio, nato a Siracusa il 7 dicembre 1972, già titolare di regolare permesso di inanellamento a scopo scientifico di tipo C, è autorizzato ad effettuare catture temporanee, per l'inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico nell'ambito del territorio della Regione siciliana, mediante l'utilizzo oltre che dei mezzi previsti nel decreto n. 381/15° del 9 aprile 2001 anche mediante l'uso di richiami elettroacustici per storno nelle ore diurne.
E' autorizzato, altresì, ad effettuare l'inanellamento di soggetti adulti di Luì piccolo (Phylloscopus collybita) e Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus) nonché il richiamo della rondine (Hirundo rustica) presso i dormitori e l'inanellamento dei pulli e di soggetti adulti della specie medesima presso le colonie.

Art. 2

L'eventuale utilizzo di metodi diversi da quelli indicati nel precedente articolo dovrà essere preventivamente concordato con l'INFIS.

Art. 3

Gli uccelli catturati al crepuscolo presso i dormitori possono essere trasportati sino alle sedi di svolgimento delle operazioni di inanellamento, rilasciandoli all'alba del giorno successivo, preferibilmente nello stesso luogo di cattura e comunque a non più di tre chilometri di distanza da esso. Il trasferimento potrà essere effettuato anche tramite mezzi motorizzati purché i soggetti siano alloggiati in contenitori idonei, quali scatole di cartone per gli irudinidi e sacchetti di stoffa per le altre specie.

Art. 4

A conclusione delle operazioni di cui al precedente articolo, sarà cura del sig. Mallia Egidio inviare a questoAssessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - gruppo 15°, una relazione dettagliata sull'attività svolta nonché resoconto all'INFS.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 ottobre 2001.
  CROSTA 

(2001.45.2323)
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DECRETO 31 ottobre 2001.
Autorizzazione ad un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Barcellona.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Caliri Santo, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare, in cattività, fauna selvatica autoctona a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina datato 9 aprile 2001;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria trasmessa con nota prot. n. 2032 del 31 maggio 2001;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo, prot. n. 0005876 del 21 agosto 2001, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Caliri Santo, nato a Barcellona (ME) il 21 giugno 1936 ed ivi residente in via Matteo Bellinvia n. 79, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma a scopo ornamentale ed amatoriale di cui alla predetta richiesta, nell'immobile sito nel comune di Barcellona (ME) in un locale, esterno al fabbricato di residenza dello stesso sito in via Matteo Bellinvia n. 79, realizzato con struttura metallica in parte chiusa a vetri e copertura.

Art. 2

Il sig. Caliri Santo è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza alle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2, comportano la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Messina è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 ottobre 2001.
  CROSTA 

(2001.45.2321)
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DECRETO 31 ottobre 2001.
Autorizzazione ad un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Capo d'Orlando.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Milone Carmelo, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare, in cattività, fauna selvatica autoctona a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina datato 19 aprile 2000;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria trasmessa con nota prot. n. 1409 del 10 maggio 2000;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo, prot. n. 0003248 del 15 maggio 2001, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Milone Carmelo, nato a Fidenza (PR) il 24 novembre 1960 e residente a Capo d'Orlando (ME) in via Scafa, n. 16, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma a scopo ornamentale ed amatoriale di cui alla predetta richiesta, ad esclusione deiCiuffolotti, nell'immobile sito nel comune di Capo d'Orlando in via Scafa n. 16.

Art. 2

Il sig. Milone Carmelo è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza alle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2, comportano la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Messina è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 ottobre 2001.
  CROSTA 

(2001.45.2319)
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DECRETO 31 ottobre 2001.
Autorizzazione ad un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Messina.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Mastrojeni Claudio, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare, in cattività, fauna selvatica autoctona a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina datato 17 aprile 2001;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria trasmessa con nota prot. n. 1457 del 17 aprile 2001;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo, prot. n. 0004339 del 26 giugno 2001, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Mastrojeni Claudio, nato a Messina il 6 luglio 1960 ed ivi residente in via Risorgimento, n. 223, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma a scopo ornamentale ed amatoriale di cui alla predetta richiesta, ad esclusione del Cardellino della specie "Carduelis carduelis maior", nell'immobile sito nel comune di Messina in via Risorgimento n. 223.

Art. 2

Il sig. Mastrojeni Claudio è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza alle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2, comportano la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Messina è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 ottobre 2001.
  CROSTA 

(2001.45.2320)
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DECRETO 31 ottobre 2001.
Autorizzazione ad un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Noto.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Ballatore Orazio, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare, in cattività, fauna selvatica autoctona a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa, prot. n. 558 del 14 febbraio 2000;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria trasmessa con nota prot. n. 559 del 14 febbraio 2000;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo, prot. n. 0003268 del 15 maggio 2001, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Ballatore Orazio, nato adAvola il 6 novembre 1947 e residente a Noto (SR) in via Antonio Canova n. 28, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma a scopo ornamentale ed amatoriale di cui alla predetta richiesta, ad esclusione dei "4 Cardinalini del Venezuela", nell'immobile sito nel comune di Noto (SR) in via Antonio Canova n. 28.

Art. 2

Il sig. Ballatore Orazio è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza alle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2, comportano la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 ottobre 2001.
  CROSTA 

(2001.45.2318)
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DECRETO 31 ottobre 2001.
Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, ricadente nel territorio del comune di Ragusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in particolare l'art. 41, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro venatorie;
Visto, inoltre, il 4° comma dell'art. 41 della stessa legge che distingue le zone cinologiche stabili in "zona A" in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e "zona B", in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;
Vista la nota prot. n. 1234 del 14 giugno 1999 della Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa, con la quale propone l'individuazione di una zona cinologia stabile "B" per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia all'interno dell'azienda faunistico-venatoria Ricignolo in territorio di Ragusa;
Vista la relazione redatta a seguito di sopralluogo effettuato da un funzionario della Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa, dalla quale si evince che la zona ha i requisiti per essere classificata "zona B" perché in essa è stata riscontrata presenza irrilevante di fauna selvatica e perché il territorio ha le caratteristiche faunistico ambientali richieste dalla legge;
Viste le dichiarazioni d'assenso dei proprietari del terreno;
Vista la nota del comune di Ragusa, settore X - territorio e urbanistica, datata 15 dicembre 1999, con la quale viene comunicato che nulla osta all'istituzione della zona cinologica in argomento;
Vista la nota datata 14 maggio 1999, prot. n. 1025 della Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa riguardante l'acquisito parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste ai sensi della circolare prot. n. 7321 del 15 dicembre 1998;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa, prot. n. 4334 del 21 novembre 2000, con la quale è trasmessa la proposta di individuazione della zona cinologica stabile "B" pubblicata all'albo pretorio del comune di Ragusa per quindici giorni consecutivi e che trascorso il termine prefissato dalla pubblicazione dell'individuazione della zona cinologica, nessuna opposizione è stata presentata;
Vista la nota dellaRipartizione faunistico-venatoria di Ragusa, prot. n. 959 del 20 aprile 2001, con la quale si chiede di sospendere la pratica relativa all'istruttoria di individuazione della zona cinologica B nell'azienda agro-venatoria Ricignolo, poiché il titolare della stessa ha chiesto ed ottenuto la revoca della concessione, e che nelle more dell'emanazione del decreto di revoca veniva presentata istanza per l'istituzione di un'azienda agro venatoria denominata Montesano ricadente in parte nei terreni dell'ex azienda faunistico-venatoria Ricignolo;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa prot. n. 3134 del 17 settembre 2001 e i relativi allegati, da cui si evince che è stata costituita l'azienda agro-venatoria Montesano, che la superficie e le particelle interessate all'individuazione della zona cinologica B in argomento sono le stesse di quelle già individuate all'interno dell'ex azienda agro-venatoria Ricignolo;
Verificata la rispondenza della proposta ai requisiti voluti dalla normativa in vigore;
Ritenuto di potere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al 7° comma dell'art. 41;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, nell'ex azienda faunistico-venatoria Ricignolo oggi Azienda agro-venatoria Montesano ricadente nel territorio comunale di Ragusa, è individuata una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, classificata zona B identificata in catasto al foglio 105 del comune di Ragusa particelle 9, 10, 12, 14, 41, 50, 111, 15, 42, estesa Ha. 37.44.28.

Art. 2

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa, nelle more dell'eventuale affidamento della zona cinologica, ne curerà la gestione e la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa zona cinologica B - divieto di caccia e di uso non consentito.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 41, comma 1°, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 ottobre 2001.
  CROSTA 

(2001.46.2382)
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DECRETO 31 ottobre 2001.
Autorizzazione ad un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Rosolini.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Cannata Alessandro, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare, in cattività, fauna selvatica autoctona a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa, prot. n. 561 del 14 febbraio 2000;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria trasmessa con nota prot. n. 563 del 14 febbraio 2000;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo, prot. n. 0003246 del 15 maggio 2001, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Cannata Alessandro, nato a Ragusa il 18 dicembre 1978 e residente a Rosolini (SR) in via Delle Mimose n. 36, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma a scopo ornamentale ed amatoriale di cui alla predetta richiesta, ad esclusione dei "Cardinalini del Venezuela", nell'immobile sito nel comune di Rosolini (SR) in via delle Mimose n. 36.

Art. 2

Il sig. Cannata Alessandro è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza alle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2, comportano la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 ottobre 2001.
  CROSTA 

(2001.45.2322)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 7 novembre 2001.
Esclusione di alcuni enti dai benefici di cui alla legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, per attività musicali.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44;
Vista la propria circolare n. 14 del 31 dicembre 1999;
Vista la nota Gab prot. n. 1294 del 29 maggio 2001, con relativo elenco allegato, in cui sono individuati gli enti ammessi a contributo, escludendo pertanto le associazioni concertistiche non inserite nell'elenco surrichiamato;

Decreta:


Articolo unico

Sono esclusi dai benefici di cui all'art. 5, lett. a), della legge regionale n. 44/85 previsti per l'esercizio finanziario 2001, cap. 377722, gli enti individuati nell'elenco allegato, facente parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 novembre 2001.
  GRANATA 


Allegato

1)  Azienda di turismo di Palermo e Monreale;
2) Associazione Diritammu - Palermo;
3) Ente luglio musicale trapanese (concorso letterario) - Trapani;
4)  Ente luglio musicale trapanese attività lirica) - Trapani.
(2001.46.2372)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 15 ottobre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 2001;
Vista la nota n. 10329 del 5 settembre 2001 del Dipartimento regionale finanze e credito di questo Assessorato, con cui si chiede l'incremento del plafond di cassa del titolo I, categoria 9, di L. 15.046.780.430 mediante riduzione di pari importo della disponibilità della categoria 10, titolo I, al fine di consentire il pagamento di spese relative ad indennità per ritardato sgravio di imposte pagate;
Vista la nota n. 1057 del 20 settembre 2001 della Ragioneria centrale bilancio e finanze con cui si trasmette la suindicata nota;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 la predetta variazione in aumento mediante utilizzo del plafond di cassa della categoria 10 - titolo I della medesima rubrica, che presenta in atto le occorrenti disponibilità;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni:

  Amministrazione | Variazioni  

Assessorato del bilancio e delle finanze
Rubrica  3 -  Dipartimento regionale finanze e credito 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  9 -  Interessi passivi e redditi da ca- 
pitale      + 15.046.780.430 

Attività e interventi a carico della Regione o dello Stato
Categoria  10 -  Poste correttive e compensative     - 15.046.780.430 

Attività e interventi a carico della Regione o dello Stato

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 ottobre 2001.
  PAGANO 

(2001.46.2369)
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DECRETO 18 ottobre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 2001;
Vista la nota n. 51279 del 12 settembre 2001 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale territorio ed ambiente, con cui si chiede l'incremento del plafond di cassa del titolo II, categoria 22, di lire 5.800 milioni, mediante utilizzo del plafond di cassa del titolo II, categoria 21;
Vista la nota n. 1853 del 24 settembre 2001 della Ragioneria centrale territorio ed ambiente con cui si trasmette, con parere favorevole, la suindicata nota;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 la predetta variazione in aumento della categoria 22 - titolo II - Dipartimento regionale territorio ed ambiente mediante utilizzo del plafond di cassa della categoria 21 - titolo II della medesima rubrica, che presenta in atto le occorrenti disponibilità;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni:

      | Variazioni Amministrazione     (in milioni             | di lire) 

Assessorato del territorio e dell'ambiente
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale territorio ed ambiente 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  21 -  Investimenti fissi lordi e acquisti di ter- 
reni      - 5.800 

Attività e interventi a carico della Re-gione o dello Stato
Categoria  22 -  Contributi agli investimenti ad ammi- 
nistrazioni pubbliche      + 5.800 

Attività e interventi a carico della Re-gione o dello Stato

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 ottobre 2001.
  PAGANO 

(2001.46.2368)
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DECRETO 18 ottobre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 2001;
Viste le note n. 1950/15 del 13 settembre 2001 e n. 2047/15 del 27 settembre 2001 dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento regionale interventi infrastrutturali, con cui si chiede l'incremento del plafond di cassa del titolo I, categoria 2, di complessive L. 24.000.000, mediante utilizzo del categoria 4, titolo I;
Viste le note n. 6877 del 14 settembre 2001 e n. 7212 del 28 settembre 2001 della Ragioneria centrale agricoltura e foreste con cui si trasmettono, con parere favorevole, le suindicate note;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 la predetta variazione in aumento del plafond di cassa del titolo I, categoria 2, mediante utilizzo del plafond di cassa della categoria 4 - titolo I, della medesima rubrica, che presenta in atto le occorrenti disponibilità;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni:

  Amministrazione | Variazioni 

Agricoltura e foreste
Rubrica  3 -  Dipartimento regionale interventi infrastrutturali 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  2 -  Consumi intermedi     + 24.000.000 

Attività e interventi a carico della Regione o dello Stato
Categoria  4 -  Trasferimenti correnti ad ammi- 
nistrazioni pubbliche      - 24.000.000 

Attività e interventi a carico della Regione o dello Stato

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 ottobre 2001.
  PAGANO 

(2001.46.2367)
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DECRETO 26 ottobre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 2001;
Viste le note nn. 3140 e 3187 del 21 settembre 2001 e n. 3483 del 9 ottobre 2001 dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, Dipartimento regionale interventi strutturali, con cui si chiede l'incremento del plafond di cassa della rubrica 2, titolo I, categoria 2 di L. 1.000.000, categoria 5 di L. 9.200.000.000 e categoria 6 di L. 300.000.000 mediante riduzione del complessivo importo dalla disponibilità del plafond di cassa del titolo II, categoria 23;
Viste le note nn. 7236 del 5 ottobre 2001 e 7330 del 15 ottobre 2001 della Ragioneria centrale agricoltura e foreste con cui si trasmettono, con parere favorevole, le suindicate note;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 le predette variazioni in aumento della rubrica 2, Dipartimento interventi strutturali, titolo I, categoria 2, categoria 5 e categoria 6, mediante utilizzo del plafond di cassa del titolo II, categoria 2, che presenta in atto le occorrenti disponibilità;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa, allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001, sono apportate le seguenti variazioni:

  Amministrazione | Variazioni 

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale interventi strutturali 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  2 -  Consumi intermedi     + 1.000.000 
          Attività e interventi a carico della Regione o dello Stato 
Categoria  5 -  Trasferimenti correnti a famiglie  
e istituzioni sociali      + 9.200.000.000 
          Attività e interventi a carico della Regione o dello Stato 
Categoria  6 -  Trasferimenti correnti a imprese + 300.000.000 
          Attività e interventi a carico della Regione o dello Stato 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  23 -  Contributi agli investimenti ad  
imprese      - 9.501.000.000 
          Attività e interventi a carico della Regione o dello Stato 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 ottobre 2001.
  PAGANO 

(2001.46.2366)
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DECRETO 7 novembre 2001.
Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto il D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le Regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997";
Visto il decreto n. 34 del 29 aprile 1999 di autorizzazione ai tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche erariali nel territorio della Regione siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, con cui fra gli altri, il sig. Pepi Riccardo, nato a Gela il 20 dicembre 1970, residente in via Austria, 2 - Gela (CL), nella qualità di titolare della ricevitoria n. 278, codice lottomatica PA0042, con sede in via Palazzi, 201 - Gela, associata alla Federazione italiana tabaccai, è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana;
Visti, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 lu glio 1965, n. 1074, nonché gli artt. 4 e 5 del citato decreto n. 34 del 29 aprile 1999;
Viste le note prot. n. 6889 del 10 aprile 2000, n. 11539 del 29 giugno 2000, n. 13086 del 3 agosto 2000, con le quali l'Assessorato del bilancio e delle finanze ha, tra l'altro, inviato alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia gli elenchi contenenti le disposizioni RID insolute per insufficienza fondi;
Viste le note raccomandate di seguito indicate, indirizzate al sig. Pepi Riccardo, nonché alla compagnia assicuratrice Zurich International Italia S.p.A. ed all'Ecomap, con cui la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha intimato il pagamento di quanto dovuto, stante che il suddetto titolare di ricevitoria non ha adempiuto all'obbligo del versamento dei seguenti importi indebitamente trattenuti senza addurre giustificazione alcuna:
-  n. prot. 24904 dell'11 aprile 2000, importo insoluto L. 7.069.900, penale 5% L. 353.495, totale intimato L. 7.423.395;
-  n. prot. 44204 del 4 luglio 2000, importo insoluto L. 52.672.100, penale 5% L. 2.633.605, totale intimato L. 55.305.705;
-  n. prot. 51301 del 4 agosto 2000, importo insoluto L. 5.291.100, penale 5% L. 264.555, totale intimato L. 5.555.655;
Vista la nota n. 43852 del 3 luglio 2000 con la quale la stessa Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha disposto in via cautelare la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio;
Vista la nota L.R.V. 30-00616/00 del 3 luglio 2000 della Lottomatica S.p.A., con la quale la stessa società ha comunicato la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio a far data dal 4 luglio 2000;
Considerato che la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia con la nota prot. n. 71751 del 9 novembre 2000 ha proposto all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze che nei confronti del predetto sig. Pepi Riccardo, stante il persistere delle inadempienze, venga adottato il provvedimento di revoca della concessa autorizzazione;
Considerato che la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, con le note prot. n. 45681 del 29 maggio 2001 e n. 81554 dell'8 ottobre 2001, ha ribadito la proposta di revoca dal servizio nei confronti del sig. Pepi Riccardo anche se lo stesso ha regolarizzato la propria situazione debitoria nei confronti della Regione siciliana, poiché si è reso più volte inadempiente al riversamento nel termine prescritto delle somme riscosse per tasse automobilistiche;
Ritenuto per tutto quanto precede di dovere aderire alla proposta di revoca della concessa autorizzazione formulata dalla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia con le sopracitate note, a termini degli articoli 4 e 5 del decreto n. 34/99;

Decreta:


Art. 1

L'autorizzazione rilasciata al sig. Pepi Riccardo con il decreto n. 34/99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, è revocata con effetti dalla notifica del presente provvedimento.

Art. 2

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, curerà la comunicazione del presente provvedimento alla competente associazione di categoria ed alla società Lottomatica.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 novembre 2001.
  RABBONI 

(2001.46.2376)
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DECRETO 7 novembre 2001.
Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto il D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le Regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997";
Visto il decreto n. 34 del 29 aprile 1999 di autorizzazione ai tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche erariali nel territorio della Regione siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, con cui fra gli altri, il sig. Pistorio Vincenzo, nato a Catania il 20 giugno 1941, residente in piazza M. Battaglia, 15 a Catania, nella qualità di titolare della ricevitoria n. 725, codice lottomatica PA0720, con sede in piazza M. Battaglia, 15 a Catania associata alla Federazione italiana tabaccai, è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana;
Visti, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 lu glio 1965, n. 1074, nonché gli artt. 4 e 5 del citato decreto n. 34 del 29 aprile 1999;
Viste le note prot. n. 10589 del 15 giugno 2000, n. 11196 del 26 giugno 2000, n. 11539 del 29 giugno 2000 e n. 11867 del 6 luglio 2000, con le quali l'Assessorato del bilancio e delle finanze ha, tra l'altro, inviato alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia gli elenchi contenenti le disposizioni RID insolute per "motivi generici";
Viste le note raccomandate di seguito indicate, indirizzate al sig. Pistorio Vincenzo, nonché alla compagnia assicuratrice Zurich International Italia S.p.A. ed all'Ecomap, con cui la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha intimato il pagamento di quanto dovuto, stante che il suddetto titolare di ricevitoria non ha adempiuto all'obbligo del versamento dei seguenti importi indebitamente trattenuti senza addurre giustificazione alcuna:
-  n. prot. 40837 del 16 giugno 2000, importo insoluto L. 10.251.400, penale 5% L. 512.570, totale intimato L. 10.763.970;
-  n. prot. 42452 del 27 giugno 2000, importo insoluto L. 33.660.500, penale 5% L. 1.683.025, totale intimato L. 35.343.525;
-  n. prot. 44208 del 4 luglio 2000, importo insoluto L. 17.063.900, penale 5% L. 853.195, totale intimato L. 17.917.095;
-  n. prot. 45203 del 7 luglio 2000, importo insoluto L. 4.392.000, penale 5% L. 219.600, totale intimato L. 4.611.600;
Vista la nota n. 40742 del 16 giugno 2000 con la quale la stessa Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha disposto in via cautelare la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio;
Vista la nota L.R.V. 30-00512/00 del 16 giugno 2000 della Lottomatica S.p.A., con la quale la stessa società ha comunicato la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio a far data dal 17 giugno 2000;
Vista la nota n. 43934 del 10 luglio 2000 con cui la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha proposto all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze che nei confronti del predetto tabaccaio, stante il persistere delle inadempienze, venga adottato il provvedimento di revoca della concessa autorizzazione;
Vista la nota prot. n. 63148 del 7 ottobre 2000 con cui la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha ulteriormente intimato al sig. Pistorio Vincenzo il pagamento delle somme già richieste con le sopracitate note;
Vista la nota n. 72172 del 13 novembre 2000, con cui la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato che, su disposizione della stessaDirezione, l'ufficio del registro bollo e demanio di Palermo ha effettuato l'iscrizione in ruoli straordinari per omesso e/o ritardato riversamento di somme riscosse per tasse automobilistiche, a carico del sig. Pistorio Vincenzo per l'importo di L. 46.107.495 oltre interessi, stante che il predetto soggetto aveva già versato a mezzo di bonifico l'importo di L. 22.528.695 in data 27 ottobre 2000;
Vista la nota prot. n. 3855 del 16 gennaio 2001, con cui l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, ha comunicato all'Ufficio registro bollo e demanio di Palermo, alla Montepaschi SE.RI.T. e al sig. Pistorio Vincenzo, che il predetto ricevitore ha provveduto a corrispondere, tramite bonifico bancario, l'importo non versato, ma non gli interessi che ammontano a L. 1.349.465;
Considerato che la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia con la nota prot. n. 81562 dell'8 ottobre 2001, ha ribadito la proposta di revoca dal servizio nei confronti del sig. Pistorio Vincenzo anche se lo stesso ha parzialmente regolarizzato la propria situazione debitoria nei confronti della Regione siciliana, poiché si è reso più volte inadempiente al riversamento nel termine prescritto delle somme riscosse per tasse automobilistiche;
Ritenuto per tutto quanto precede di dovere aderire alla proposta di revoca della concessa autorizzazione formulata dalla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia con le sopracitate note, a termini degli articoli 4 e 5 del decreto n. 34/99;

Decreta:


Art. 1

L'autorizzazione rilasciata al sig. Pistorio Vincenzo con il decreto n. 34/99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, è revocata con effetti dalla notifica del presente provvedimento.

Art. 2

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale dellaSicilia, è incaricata dell'esecuzione del presente decreto ed in particolare del recupero degli insoluti mediante tempestiva escussione della cauzione e, ove necessario, mediante riscossione coattiva a mezzo ruoli da consegnare al concessionario per la riscossione dei tributi e delle altre entrate inSicilia.
L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, curerà, ancora, la comunicazione del presente provvedimento alla competente associazione di categoria ed alla società Lottomatica.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 novembre 2001.
  RABBONI 

(2001.46.2377)
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DECRETO 7 novembre 2001.
Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio di previsione di cassa per l'anno finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento CEE n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, così come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006 avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 adottato, nella sua forma definitiva dalla Giunta regionale con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 212 del 13 agosto 2001, registrato dalla Corte dei conti il 19 settembre 2001, registro 1, foglio n. 107, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 325/2001;
Vista la nota n. 3650 del 16 ottobre 2001, con la quale la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 8/2000, l'iscrizione nel bilancio della Regione della somma di L. 1.100.000.000 necessaria per attivare le azioni A) e B) della Misura 4.18 "Promozione turistica" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000-2006;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:


Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni di competenza:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 26 - Altri trasferimenti in conto capitale

  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capp. 60799 e  
60800)      - 1.100.000.000  

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
CATEGORIA 23 -  Contributi agli investimenti alle imprese

(Nuova istituzione)
  872033 Interventi per la realizzazione della misura 4.18 "Promozione turistica" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006. 
Codici: 21.01.0910.24V      + 1.100.000.000  

Art. 2

Al bilancio di previsione di cassa per l'anno finanziario 2001 sono introdotte le seguenti variazioni:
Spese
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO 
TITOLO  2 Spese in conto capitale 
CATEGORIA  26 Altri trasferimenti in conto capitale     - 1.100.000.000 

Attività ed interventi a carico dell'U.E. e relativi cofinanziamenti statali e regionali.
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
RUBRICA  5 DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO 
TITOLO  2 Spese in conto capitale 
CATEGORIA  23 Contributi agli investimenti alle imprese     + 1.100.000.000 

Attività ed interventi a carico dell'U.E. e relativi cofinanziamenti statali e regionali.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 novembre 2001.
  PAGANO 

(2001.46.2395)
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DECRETO 7 novembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Viste le note prot. n. 3290 del 25 settembre 2001 e n. 3345 del 28 settembre 2001, con le quali l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, Dipartimento interventi strutturali, chiede l'incremento del plafond di cassa delle rubrica 2, titolo 2, categoria 23, fondi comunitari, rispettivamente per L. 1.000.000.000 e L. 7.000.000.000;
Vista la nota prot. n. 7248 del 5 ottobre 2001 con la quale la Ragioneria centrale dell'agricoltura e delle foreste trasmette le suddette note;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione, per l'anno 2001, le conseguenziali variazioni;

Decreta:
Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni:
Spesa
AMMINISTRAZIONE  2 ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI 
TITOLO  2 Spese in conto capitale 
CATEGORIA  23 Contributi agli investimenti ad imprese     + 8.000.000.000 
      Attività e interventi a carico della UE e relativi cofinanziamenti statali e regionali 
AMMINISTRAZIONE  4 ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE 
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO 
TITOLO  2 Spese in conto capitale 
CATEGORIA  26 Altri trasferimenti in conto capitale     - 8.000.000.000 
      Attività e interventi a carico della UE e relativi cofinanziamenti statali e regionali 

Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 novembre 2001.
  PAGANO 

(2001.46.2396)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 9 novembre 2001.
Decadenza del consiglio della circoscrizione di Panarea del comune di Lipari e nomina del commissario.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali n. 84/76, n. 48/91, n. 26/93 e n. 41/96;
Preso atto che n. 2 consiglieri della circoscrizione di Panarea del comune di Lipari hanno rassegnato le loro dimissioni dalla carica e n. 2 consiglieri sono stati dichiarati decaduti dalla carica con determine commissariali n. 8 e n. 9 del 23 agosto 2001;
Considerato che il consiglio circoscrizionale di Panarea, conseguentemente, ha perduto la metà più uno dei consiglieri assegnati;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, la perdita della metà dei consiglieri comporta la decadenza dell'intero consiglio, da pronunciarsi a cura dell'Assessore regionale per gli enti locali;
Ritenuto, pertanto, necessario dovere avviare le procedure previste dalla predetta norma, in ordine alla dichiarazione di decadenza del citato consiglio di circoscrizione ed alla contestuale nomina del commissario;
Vista la proposta di decadenza della predetta circoscrizione formulta dal commissario straordinario del comune di Lipari, che sostituisce il sindaco ed il consiglio comunale, con nota n. 33248 del 17 settembre 2001;
Ritenuto, pertanto, dovere procedere alla dichiarazione di decadenza del consiglio della circoscrizione di Panarea del comune di Lipari ed alla contestuale nomina del commissario presso il suddetto consiglio;

Decreta:


Art. 1

Il consiglio della circoscrizione di Panarea del comune di Lipari è dichiarato decaduto.

Art. 2

Il sig. Pietro Cappelli, cittadino elettore della circoscrizione di Panarea, residente a Panarea (Lipari), è nominato commissario del consiglio della circoscrizione di Panarea del comune di Lipari con le attribuzioni di cui all'art. 9 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico del comune di Lipari.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, così come previsto dal già citato art. 9 della legge regionale n. 84/76.
Palermo, 9 novembre 2001.
  D'AQUINO 

(2001.46.2399)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 4 ottobre 2001.
Ripartizione fra i comuni della Sicilia di somme che consentono ai conduttori di alloggi di beneficiare dei contributi integrativi per l'accesso alle abitazioni in locazione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, che prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 7 giugno 1999, con il quale sono stati fissati i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e criteri per la determinazione degli stessi contributi;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 30 dicembre 1999, relativa alle procedure per l'attivazione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla citata legge;
Vista la circolare n. 2 del 9 gennaio 2001 dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, avente per oggetto la determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione;
Vista la legge n. 97 del 20 aprile 2000, art. 1, comma 4, con il quale viene assegnato il termine del 30 giugno 2000 per l'attribuzione ai comuni delle risorse di cui all'art. 11 della legge n. 431/98;
Visto il decreto n. 308 del 23 maggio 2001 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale è stato introdotto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001 il nuovo capitolo 273301 "somme da trasferire ai comuni per l'erogazione di contributi integrativi per canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo" con una dotazione finanziaria di L. 41.307.000.000;
Considerato che in fase di rendicontazione relativamente alle somme ripartite ai comuni per le finalità della legge n. 431/98 per l'anno 1999, tra la somma accreditata e la somma impiegata risulta una somma residua di L. 5.267.460.582;
Considerato che, sulla base delle istanze presentate dai comuni contenenti i dati richiesti con la circolare n. 2 del 9 gennaio 2001, occorre procedere alla ripartizione dei fondi disponibili per il corrente esercizio finanziario;
Ritenuto di dover procedere a tale ripartizione tenendo conto oltre che del numero delle istanze trasmesse ai comuni anche del reddito e dell'incidenza del canone sul reddito del richiedente, così come previsto dal decreto ministeriale 7 giugno 1999;
Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:


Art. 1

E' ripartita fra i comuni di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, in base ai criteri indicati in narrativa la somma di L. 41.307.000.000.

Art. 2

Alla spesa si farà fronte con impegno sul cap. 273301 per l'esercizio in corso.

Art.  3

Con successivi provvedimenti saranno emessi a favore dei comuni suddetti, sui rispettivi conti di Tesoreria regionale, i mandati di pagamento di importo corrispondente alla ripartizione di cui all'elenco allegato.

Art.  4

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per i lavori pubblici per il visto di competenza.
Palermo, 4 ottobre 2001.
  BUSALACCHI 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici in data 15 ottobre 2001.
(2001.46.2405)
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DECRETO 19 novembre 2001.
Modifica dei limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;
Vista la legge regionale 30 maggio 1984, n. 37;
Visto l'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457 che, al punto 1 del penultimo comma, stabilisce che il C.I.P.E., su proposta del C.E.R. e previo parere della commissione consultiva interregionale, delibera la misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistiti dal contributo dello Stato;
Vista la delibera C.I.P.E. dell'8 aprile 1987, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 1987, con la quale viene fissato un rapporto costante tra tasso agevolato e tasso di riferimento per le diverse tipologie di interventi ed i differenziati scaglioni di reddito;
Vista la delibera C.I.P.E. del 30 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 1991, che oltre ad aggiornare i massimali di mutuo ha tra l'altro aggiornato i limiti massimi di reddito per gli interventi di edilizia agevolata;
Visto l'art. 12 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, il quale prevede che i limiti di reddito previsti da tutti i programmi di edilizia agevolata-convenzionata vengano rivalutati sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come da rivalutazione ISTAT;
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'incremento dei limiti di reddito previsti dalla delibera C.I.P.E. del 30 luglio 1991;

Decreta:


Art. 1

I limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata ex legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le misure dei tassi agevolati secondo quanto disposto dalla delibera C.I.P.E. dell'8 aprile 1987, n. 197, sono stabiliti come segue:
a)  alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa: limiti di reddito in L. 33.725.000; limiti di reddito in euro 17.417,51, rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento 20%;
b)  alloggi realizzati da imprese cooperative a proprietà individuale e privati, nonché enti pubblici che costruiscono alloggi da assegnare in proprietà: limiti di reddito in L. 33.725.000; limiti di reddito in euro 17.451,51, rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento 30%; limiti di reddito in L. 40.470.000; limiti di reddito in euro 20.901,01, rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento 50%; limiti di reddito in L. 67.450.000; limiti di reddito in euro 34.835,02, rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento 70%.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 novembre 2001.
  BUSALACCHI 

(2001.48.2490)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 22 ottobre 2001.
Integrazione dei centri specialistici per lo studio osservazionale Antares.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale n. 33/94;
Vista la legge regionale n. 34/95;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 e dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto del Ministero della sanità 24 maggio 2001, con il quale è stato approvato il protocollo di monitoraggio per il trattamento dei pazienti affetti da artrite reumatoide con farmaci biologici anti TNFa denominato studio osservazionale Antares;
Viste le circolari ministeriali del 10 maggio 2001, 21 maggio 2001, 22 giugno 2001 e 20 luglio 2001, con le quali vengono definite le modalità di partecipazione allo studio ed i criteri cui dovranno attenersi le Regioni per l'identificazione dei centri specialistici, idonei alla diagnosi ed al trattamento dell'artrite reumatoide, da inserire nello studio osservazionale Antares;
Vista la nota n. 4N40/1062 del 25 luglio 2001, con la quale è stato chiesto ai direttori generali delle Aziende sanitarie di presentare apposita istanza di inserimento, qualora presso le stesse Aziende siano presenti unità operative rispondenti ai requisiti indicati dal Ministero;
Visto il decreto dell'Ispettore generale n. 35499 del 2 agosto 2001, con il quale sono stati individuati i centri specialistici da inserire nello studio osservazionale Antares;
Considerato che in data successiva all'emanazione del sopracitato D.I.G. sono pervenute, da parte delle Aziende sanitarie, ulteriori istanze di inserimento di unità operative nello studio osservazionale Antares;
Ritenute alcune di tali istanze meritevoli di accoglimento anche al fine di facilitare ai pazienti l'accesso a tale tipo di trattamento;

Decreta:


Art. 1

I centri specialistici per lo studio osservazionale Antares, già individuati con decreto dell'Ispettore generale n. 35499 del 2 agosto 2001, vengono integrati dalle seguenti unità operative:
a)  unità operativa di pneumologia - ambulatorio malattie autoimmuni dell'Azienda ospedaliera Villa Sofia, C.T.O. di Palermo - responsabile: dott. Giuseppe Provenzano;
b)  unità operativa di allergologia e immunologia clinica dell'Azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa - responsabile: dott. Sebastiano Barca;
c)  unità operativa di puericoltura del Policlinico universitario di Catania quale centro per la diagnosi e la terapia dell'artrite reumatoide giovanile poliarticolare.

Art.  2

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della salute ed alle aziende interessate.

Art.  3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 ottobre 2001.
  AMARI 

(2001.45.2311)
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DECRETO 5 novembre 2001.
Rettifica della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, valida per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, e, in particolare, l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto il decreto legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. n. 500/96, come rinnovato con il D.P.R. n. 271/2000;
Visto il decreto n. 33824 del 25 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 9 marzo 2001, con cui si è preso atto della graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento valida per l'anno 2001;
Vista la delibera n. 2662 del 10 luglio 2001, con cui ildirettore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, in ottemperanza all'art. 8 del D.P.R. n. 271/2000, ha ritenuto di dovere provvedere alla rettifica della graduatoria provinciale valida per l'anno 2001 relativamente alle branche di cardiologia, ostetricia, patologia clinica, pneumologia e radiologia;
Preso atto della suddetta rettifica per la conseguente pubblicazione;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto delle rettifiche di cui alla delibera n. 2662 del 10 luglio 2001 che il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento ha ritenuto di dovere apportare alla graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda stessa, valida per l'anno 2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 delD.P.R. n. 271/2000.

Art. 2

La graduatoria così rettificata potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e per l'instaurazione di rapporti orari a tempo determinato, ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui al D.P.R. n. 271/2000.

Art. 3

L'elenco di rettifica sopracitato sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 novembre 2001.
  CITTADINI 


Allegato
Cardiologia

 1)  Sferrazza Domenico, nato il 3 ottobre 1956, residente in via Sabella n. 26 - 92020 Camastra: punti 24,9;
 2)  Territo Antonino, nato il 23 aprile 1956, residente in via Termine n. 100 - 92016 Ribera: punti 24,1;
 3)  Licata Sergio, nato il 17 ottobre 1958, residente in via Paraguay n. 4 - 92027 Licata: punti 23,8;
 4)  Boschetti Bernardo, nato il 21 febbraio 1956, residente in via Dante n. 40bis - 92100 Agrigento: punti 21,3;
 5)  Ficicchia Concetta, nata l'1 aprile 1956, residente in via Russo n. 33 - 93011 Butera: punti 20,6;
 6)  Traina Salvatore, nato il 24 marzo 1954, residente in via Lorenzo Panepinto - 92010 Bivona: punti 18,8, precede per anzianità di laurea (4 novembre 1981);
 7)  Modica Gabriella Noris, nata il 3 dicembre 1957, residente in piazza L. Sturzo n. 14 - 93100 Caltanissetta: punti 18,8;
 8)  Di Naro Sante Roberto, nato il 15 aprile 1959, residente in contrada Reda, pal. 1 - 92024 Canicattì: punti 16,5;
 9)  Filippone Giovanna, nata il 18 marzo 1962, residente in via Bellagenova n. 19 - 92020 S. Giovanni Gemini: punti 15,3;
10)  Sajeva Antonio, nato il 2 gennaio 1955, residente in via delle Gardenie n. 14 - 92014 Porto Empedocle: punti 15,2;
11)  Biondo Maurilia, nata il 21 aprile 1960, residente in via Altofonte n. 121 - 90129 Palermo: punti 14,5;
12)  Lazzara Marilyna, nata il 30 aprile 1961, residente in via Sciuti n. 6 - 90144 Palermo: punti 14,3;
13)  Spaziani Maurizio, nato il 3 ottobre 1961, residente in viale della Vittoria n. 319 - 92100 Agrigento: punti 14,2;
14)  Toto Cosimo, nato il 26 settembre 1951, residente in via Orazio n.10 - 92019 Sciacca: punti 14,1;
15)  Paredes Marcella, nata il 30 dicembre 1958, residente in via Elia Crisafulli n. 1 - 90128 Palermo: punti 13,1;
16)  Gennaro Carmela, nata il 22 agosto 1958, residente in via Or. 8 n. 19 - 90127 Palermo: punti 12,8;
17)  Campo Giuseppe, nato il 6 agosto 1958, residente in via Quasimodo n. 5 - 92019 Sciacca: punti 11,7;
18)  Craparo Francesco Giuseppe, nato il 2 ottobre 1961, residente in piazzetta Libertà n. 2 - 92019 Sciacca: punti 11,6;
19)  Midulla Maria Pina, nata il 19 maggio 1964, residente in via del Conservatore n. 28 - 92010 Bivona: punti 10,6;
20)  Giarratana Gioacchino, nato il 12 giugno 1965, residente in via Ferreri n. 30 - 92024 Canicattì: punti 5,8;
21)  Mancino Giulia, nata il 19 settembre 1967, residente in via Balate n. 11 - 90134 Palermo: punti 5,2.
Ostetricia e ginecologia

 1)  Sorrisi Rosa, nata il 25 agosto 1952, residente in viale Margherita diSavoia n. 85/A - 90156 Palermo: punti 24,1;
 2)  Ciancimino Rino, nato il 29 luglio 1955, residente in via Raffaello Sanzio n. 101 - 92016 Ribera: punti 20,6;
 3)  Pletto Ignazia, nata il 2 marzo 1957, residente in via Genova n. 18 - 92026 Favara: punti 17,2;
 4)  Greco Polito Giuseppe, nato il 7 luglio 1953, residente in via LuigiRizzo n. 2 - 92027 Licata: punti 17,1, precede per anzianità di laurea (16 luglio 1983);
 5)  Patti Maria, nata il 16 settembre 1957, residente in via Boccaccio n. 2 - 92026 Favara: punti 17,1;
 6)  Roberti Vittoria Laura, nata il 12 marzo 1963, residente in via Papa Luciani n. 31: punti 16,6;
 7) Maniscalco Vincenza, nata il 12 febbraio 1961, residente in via Roma n. 89 - 92010 Alessandria della Rocca: punti 16,5, precede per anzianità di laurea (23 luglio 1987);
 8)  Bartolomeo Maria Teresa, nata il 4 dicembre 1962, residente in via Porta Agrigento n. 182: punti 16,5;
 9)  Rotolo Concetta Maria, nata il 25 marzo 1958, residente in via A32, n. 10 - 92021 Aragona: punti 16;
10)  Crescenti Rosalia, nata il 19 febbraio 1959, residente in via Libertà n. 54 - 91028 Partanna: punti 15,8;
11)  Lo Porto Paola Concetta, nata il 21 luglio 1958, residente in via Tripolitania n. 37 - 95127 Catania: punti 15,5;
12)  Tumminelli Silvana, nata il 14 maggio 1961, residente in via E. Duse n. 32 - 92100 Agrigento: punti 15,3, precede per anzianità di laurea (22 luglio 1987);
13)  Scaduto Figiana Maria Rita, nata il 17 agosto 1962, residente in via M. Rapisardi n. 23 - 92026 Mazara del Vallo: punti 15,3;
14)  Lentini Calogero, nato il 16 settembre 1956, residente in via Zunica n. 31 - 92100 Agrigento: punti 14,8, precede per anzianità di laurea (26 marzo 1984);
15)  Lupo Giovanni, nato il 2 gennaio 1958, residente in via Giolitti n. 5 - 92020 Palma di Montechiaro: punti 14,8;
16)  Sorrisi Antonio, nato il 4 novembre 1957, residente in Piazza Principe diCamporeale n. 26/D - 90138 Palermo: punti 14,7;
17) Carmina Daniela, nata il 14 luglio 1959, residente in via delle Gardenie n. 1 - PortoEmpedocle: punti 13,6;
18)  Russello Carmela Maria, nata il 12 agosto 1961, residente in via P.P. Pasolini n. 7 - 93100 Caltanissetta: punti 13,5, precede per anzianità di laurea (9 novembre 1988);
19)  Mollura Antonio Giovanbattista, nato il 22 maggio 1960, residente in via Portofino n. 8 - 92100 Agrigento: punti 13,5, precede per anzianità di laurea (12 aprile 1989);
20)  Marchese Ragona Annalisa, nata il 5 luglio 1964, residente in via G. Verga n. 120 - 95034 Acireale: punti 13,5;
21)  Caputo Alessandra, nata il 27 novembre 1965, residente in via Madonna del Ponte n. 121 - 90041 Balestrate: punti 13, precede per anzianità di laurea (8 novembre 1990);
22)  Cangemi Maria Daria, nata il 25 giugno 1964, residente in via Vittorio Emanuele n. 95 - 91022 Castelvetrano: punti 13;
23)  Bartoli Emanuela Rosaria, nata il 14 ottobre 1956, residente in via Alfonsine n. 4 - 93012 Gela: punti 12,9;
24)  Sanzo Raffaele, nato l'8 agosto 1961, residente in via Capri n. 10 - 92100 Agrigento: punti 12,8, precede per anzianità di laurea (6 novembre 1986);
25)  Torretta Paolina, nata il 23 luglio 1960, residente in via Niscemi n. 261 - 93100 Caltanissetta: punti 12,8;
26)  Tuzzo Pietro, nato il 16 gennaio 1956, residente in via Maltese n. 50 - 90146 Palermo: punti 12,3;
27)  Damanti Cinzia, nata il 23 novembre 1964, residente in via Vincenzella n. 118 - 92014 Porto Empedocle: punti 11,9;
28)  Bilardo Luigia, nata il 29 novembre 1960, residente in via Scaglione - 92010 Caltabellotta: punti 11,2;
29)  Forte Calogero, nato il 10 luglio 1957, residente in via Aldo Moro n. 122 - 92026 Favara: punti 11,1, precede per età;
30)  Miceli Ornella Tina Gabriella, nata il 18 agosto 1959, residente in contrada Bovo - 92020 Racalmuto: punti 11,1;
31)  Pirri Vito, nato il 28 marzo 1956, residente in via Pozza Perla n. 38 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto: punti 10,5;
32)  Gurreri Luigi, nato il 28 dicembre 1960, residente in viale Umberto I n. 162 - 92028 Naro: punti 10;
33) Chianetta Enza, nata il 18 aprile 1961, residente in via Castelnuovo n. 86 - 93010 Resuttano: punti 9,2;
34)  Bianco Vita, nata il 13 gennaio 1967, residente in via Val di Mazara n. 28 - 91126 Mazara del Vallo: punti 6,2;
35)  Zanet Giuseppe, nato il 5 giugno 1963, residente in via A.A. diDio n. 7 - 90143 Palermo: punti 5,2;
36)  Fiorella Lucia, nata il 20 febbraio 1966, residente in via Barrile n. 24 - 92027 Licata: punti 5,2.
Patologia clinica

 1)  Fuoco Carmelo, nato l'8 aprile 1953, residente in via della Regione n. 24/A - 93010 Bompensiere: punti 17,6;
 2)  Scichilone Sandro, nato il 2 maggio 1957, residente in via delle Ninfee - San Leone - 92100 Agrigento: punti 16,2;
 3)  Pedale Santa, nata il 7 novembre 1969, residente in viale Umberto, 230 - 98122 Messina: punti 8,3;
 4)  Picciurro Vincenzo, nato il 7 ottobre 1962, residente in corso Finocchiaro Aprile n. 940 - 90138 Palermo: punti 7,7, precede per anzianità di laurea (9 novembre 1990);
 5)  Maggio Margherita, nata il 5 agosto 1964, residente in via G. Guasto n. 1 - 92017 Sambuca diSicilia: punti 7,7;
 6)  Valenti Daniela Maria, nata il 27 giugno 1969, residente in corso Italia, 36 - 95129 Catania: punti 7,2;
 7)  Ferro Carmela, nata il 24 giugno 1965, residente in via Armando Diaz n. 86 - 92024 Canicattì: punti 7,1;
 8)  Greco Vincenza, nata il 9 maggio 1957, residente in via Cavallucci n. 57 - 90046 Monreale, punti 6,7;
 9)  Agosto Noemi, nata il 26 novembre 1966, residente in via Federico II - 92100 Agrigento: punti 6,6;
10)  Spina Maria Cristina, nata l'8 maggio 1968, residente in via Scale Montesano, 5 - 80135 Napoli: punti 5,9;
11)  Carisi Simona, nata il 5 settembre 1965, residente in via Salvatore Campo n. 47 - 92100 Agrigento: punti 5,3;
12)  Ferrante Bannera Antonio, nato l'8 giugno 1958, residente in via Boccherini, 19 - 92024 Canicattì: punti 4,1.
Pneumologia

 1)  Castellana Carmelina, nata il 22 maggio 1954, residente in via A. Di Giovanni n. 33 - 92100 Agrigento: punti 15,2;
 2)  Iapichino Gabriele, nato il 4 agosto 1960, residente in corso Vittorio Emanuele n. 116 - 93017 SanCataldo: punti 13,9;
 3)  Greco Angela, nata l'1 dicembre 1960, residente in via G. Marconi n. 7 - 90141 Palermo: punti 12,7;
 4)  Fricano Maria Letizia, nata l'11 dicembre 1964, residente in via Roma n. 128 - 90030 Bolognetta: punti 9,8;
 5)  Sangiorgi Daniele, nato il 17 febbraio 1966, residente in corsoCalatafimi, 1019 - 90131 Palermo: punti 9,4;
 6)  Biundo Antonino, nato il 24 febbraio 1964, residente in via S. Libertini n. 27 - 95041 Caltagirone: punti 5,6;
 7)  Colletti Francesca Maria, nata il 25 novembre 1969, residente in via Michelangelo n. 9 - 92010 Siculiana: punti 5,3.
Radiologia

 1)  Lo Faso Felice, nato il 17 aprile 1952, residente in via Sammarco n. 25 - 92024 Canicattì: punti 27,2;
 2)  Greco Giuseppe, nato l'1 ottobre 1955, residente in viale della Vittoria, 12 - 92024 Canicattì: punti 26,2;
 3)  Moncada Giovanni, nato l'8 dicembre 1950, residente in via Palestrina n. 32 - 92021 Aragona: punti 21,8;
 4)  Ferraro Luigi, nato il 5 aprile 1952, residente in via Progesso n. 11 - 92024 Canicattì: punti 21,8;
 5)  Borsellino Gaspare, nato il 13 novembre 1954, residente in via Mazzini n. 104 - 92100 Agrigento: punti 20,6;
 6)  Attisano Giuseppe, nato il 24 luglio 1961, residente in via Gela n. 122/E - 92027 Licata: punti 16,3;
 7)  Pecoraro Antonio, nato il 30 ottobre 1950, residente in via Rocco Chinnici n. 11 - 92026 Favara: punti 15,7;
 8)  Caldarone Giuseppe, nato il 13 marzo 1955, residente in viale della Vittoria n. 19 - 92020 San Biagio Platani: punti 15,2;
 9)  Leonardi Renato Baldassare, nato il 18 gennaio 1958, residente in via Ugo La Malfa, trav. A n. 18 - 92024 Canicattì: punti 15,1;
10)  Lo Faso Basilia, nata il 25 gennaio 1959, residente in via Manzoni n. 85 - 92024 Canicattì, punti 14;
11)  Montalbano Guglielmo, nato il 2 maggio 1963, residente in via Pirandello n. 14 - 92100 Agrigento: punti 12,7;
12)  Caruana Fabrizio, nato il 29 gennaio 1967, residente in salita Chiesa n. 6 - 92014 Porto Empedocle: punti 10;
13)  Di Blasi Luigia, nata il 4 marzo 1963, residente in via Birago n. 14 - 92024 Canicattì: punti 6,9;
14)  Adamo Luigi, nato il 9 giugno 1965, residente in via Regina Margherita - 92024 Canicattì: punti 3,9.
(2001.45.2335)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 24 ottobre 2001.
Autorizzazione di variante al piano regolatore generale del comune di Siculiana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il decreto n. 54 dell'11 novembre 1976, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Siculiana;
Vista la nota prot n. 7732 del 7 settembre 2001, con la quale il comune di Siculiana ha avanzato istanza per l'approvazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 37 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, relativamente al progetto per la realizzazione di un centro turistico-alberghiero denominato Siculiana Marina Resort in variante allo strumento urbanistico;
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 39 del 28 maggio 2001 di approvazione di detta variante;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e constatata la regolarità degli stessi;
Vista l'attestazione del segretario comunale, che avverso la deliberazione di consiglio comunale n. 39/2001 non sono pervenute opposizioni e/o osservazioni nei termini previsti dalla legge;
Visto il parere favorevole condizionato n. 992 del 6 ottobre 2000, espresso dall'ufficio del Genio civile di Agrigento ai sensi dell'ex art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere favorevole prot. n. 171 del 17 ottobre 2000, rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento;
Visto il parere favorevole con prescrizioni prot. n. 16587 del 5 dicembre 2000, rilasciato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento;
Visto il parere favorevole prot. n. 914 del 14 febbraio 2001, rilasciato dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento;
Vista la nota prot. n. 207 del 23 ottobre 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXXI/D.R.U. di questo Assessorato ha reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, il parere n. 31 del 23 ottobre 2001 che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Alla luce di quanto sopra precede, rilevato:
1)  che l'approvazione del progetto in variante è finalizzata alla realizzazione di un insediamento con finalità turistico alberghiere;
2)  che ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta ha espresso parere favorevole per il progetto di che trattasi;
3)  che la procedura di adozione e pubblicazione della variante appare essere stata correttamente seguita;
4)  che l'intervento turistico-alberghiero, secondo quanto si evidenzia dalle schede compilate dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale, non contrasta con il quadro di compatibilità territoriale e ambientale derivante dai criteri approvati con la delibera di giunta n. 185 del 5 luglio 2000, in quanto pur ricadendo in prossimità della fascia costiera, ricade in aree programmate per gli insediamenti turistico-alberghieri dallo schema di massima del piano regolatore generale approvato con delibera commissariale n. 40/2 del 7 agosto 1996 e dal redigendo piano regolatore generale;
5)  che relativamente agli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, di mq. 18 per abitante risultano complessivamente soddisfatti, in quanto considerando il numero di 650 posti letto moltiplicato per i 18 mq. previsti otteniamo una superficie di 11.700 mq., inferiore alla superficie libera disponibile;
6)  che per quanto riguarda la superficie da destinare a parcheggio, facendo sempre riferimento agli standard di cui al D.M. di cui sopra, il minimo richiesto moltiplicando mq. 2,5 per 650 posti letto, otteniamo mq. 1.625. Dalla misurazione dello spazio destinato a parcheggio, sulla scorta delle planimetrie presentate, risulta che sono previsti mq. 1.356,25. Pertanto si prescrive che la differenza di mq. 268,75 da destinare a parcheggio dovrà essere individuata tra le aree libere all'interno della struttura turistico-alberghiera.
Si esprime, pertanto, parere favorevole, relativamente agli aspetti urbanistici di competenza di questo Assessorato e con la prescrizione di cui sopra, all'approvazione del progetto per la realizzazione di un centro turistico-alberghiero denominato Siculiana Marina Resort, in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi del comma 4 dell'art. 37 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, nella versione approvata dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento con nota prot. n. 914 del 14 febbraio 2001,...";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 31 del 23 ottobre 2001 del gruppo XXXI/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 della legge regionale n. 10/2000, in conformità e con le prescrizioni del parere gruppo XXXI n. 31 del 23 ottobre 2001, è autorizzata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Siculiana, adottata con delibera consiliare n. 39 del 28 maggio 2001, relativa al progetto per la realizzazione di un centro turistico-alberghiero denominato Siculiana Marina Resort.

Art.  2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  Parere n. 31 del 23 ottobre 2001 del gruppo XXXI;
2)  1.  relazione illustrativa; 
3)  1.a.  schema illustrativo, documentazione fotografica; 
4)  2.  relazione geologica; 
5)  3.  stralcio del piano regolatore generale e stralcio aerofotogrammetrico e catastale, scala 1:2.000; 
6)  A.01.a.  planimetria generale del progetto, scala 1:2.000; 
7)  A.01.  rilievo plano altimetrico, scala 1:1.000; 
8)  A.02.  planimetria generale di progetto, scala 1:1.000; 
9)  A.03.  planimetria generale, scala 1:500; 
10)  A.04.  planimetria schematica delle aree e delle de stinazioni; 
11)  A.05.  reti di drenaggio fognature bianche e nere, scala 1:500; 
12)  A.06.  schema rete antincendio ed approvvigionamento idrico, scala 1:500; 
13)  A.07.  centro servizi hotel piante, scala 1:200; 
14)  A.08  centro servizi hotel prospetti e sezioni, scala 1:200; 
15)  A.09.  nucleo stanze hotel piante, prospetti e sezioni, scala 1:200; 
16)  A.010.  nucleo stanze hotel, tipologie unità abitative, scala 1:50. 


Art.  3

Il comune di Siculiana resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 ottobre 2001.
  SCIMEMI 

(2001.45.2315)
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DECRETO 25 ottobre 2001.
Autorizzazione del progetto per l'ampliamento di un impianto di distribuzione carburanti in territorio del comune di Caltanissetta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il decreto n. 1071 del 24 dicembre 1986, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Caltanissetta;
Vista la nota n. 22867 del 17 maggio 2001, con la quale il comune di Caltanissetta ha trasmesso per l'approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 5° della legge n. 1/78, gli atti relativi alla variante al piano regolatore generale, per la realizzazione dei lavori di ampliamento dell'impianto di distribuzione carburanti esistente in contrada Anghillà, autorizzato con decreto dell'Assessore regionale per l'industria n. 1985 del 30 novembre 1955 e successivo decreto n. 1697 del 24 novembre 1977;
Vista la delibera consiliare n. 94 del 19 dicembre 2000 di adozione del progetto anzidetto;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e constatata la regolarità degli stessi;
Vista la certificazione a firma del segretario generale, relativa alle procedure di deposito e pubblicazione della variante, con la quale si attesta che non sono state presentate osservazioni e opposizioni;
Visto il parere igienico-sanitario favorevole, rilasciato dal servizio igiene e sanità pubblica in data 21 settembre 2000;
Vista la nota prot. n. 1963 del 2 agosto 2000, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta ha trasmesso il nulla osta alla realizzazione dei lavori su indicati;
Vista la nota prot. n. 5734 del 20 marzo 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta ha trasmesso il parere n. 3/2001 di posizione, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere n. 21 del 29 giugno 2001 reso, sulla scorta degli atti trasmessi dal comune, dal gruppo 31° della Direzione regionale dell'urbanistica di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che così si esprime:
"...Omissis...
In particolare, il progetto in esame riguarda la costruzione di un edificio, ad una sola elevazione fuori terra, avente superficie coperta complessiva pari a mq. 130,50, destinato alle seguenti funzioni: bar, retro bar e magazzino bar; locale gestore, magazzino, spogliatoio, wc per disabili, wc;
Con nota prot. n. 27369 del 18 giugno 2001, il comune di Caltanissetta ha trasmesso ulteriore documentazione a chiarimento delle modalità di rilascio della concessione edilizia per l'esistente impianto di distribuzione dei carburanti;
Per quanto si evince dalla suddetta nota e dagli atti ad essa allegati, per la realizzazione dell'impianto di cui sopra, è stato ottenuto, a suo tempo, il prescritto nulla osta da parte dell'A.N.A.S.; non è stato necessario quindi il ricorso alla variante urbanistica, poiché esso ricade per intero all'interno della fascia di rispetto di metri 40 della S.S. n. 640. Infatti, il corpo stradale, nel tratto interessato dalla stazione di servizio, risulta essere più ampio del semplice nastro asfaltato, per la presenza di opere d'arte stradali poste a protezione delle aree contermini, ortograficamente più elevate rispetto alla livellata stradale; pertanto, la fascia di rispetto va computata, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 1404 dell'1 aprile 1968, a partire dal confine della proprietà ANAS. Gli impianti per la distribuzione dei carburanti e le relative opere accessorie, in quanto ritenuti opere a servizio della strada sulla base delle direttive di cui al punto 7 della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 5980/70, condivisa da questo Assessorato (vedi nota prot. n. 7521/u del 6 giugno 1997), sono compresi tra le opere ammissibili all'interno della fascia di rispetto stradale.
L'edificio in progetto, invece, ricadendo al di fuori della fascia di rispetto, va assoggettato alla procedura di variante urbanistica. Per tale ragione il comune ha approvato il progetto ricorrendo all'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78, assimilando quindi ad un'opera di interesse pubblico.
In effetti, ai sensi dell'art. 16 del decreto legge n. 745 del 26 ottobre 1970, l'attività inerente all'installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche, costituisce pubblico servizio. Ai sensi, poi, dell'art. 1, comma 9, del D.L. n. 32 dell'11 febbraio 1998 nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa comunicazione al comune, altri prodotti secondo quanto previsto con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Pertanto, ritenuto alla luce di quanto sopra espresso, che l'opera in esame possa essere considerata, alla luce delle vigenti norme, destinata a migliorare la qualità del pubblico servizio offerto agli automobilisti in transito lungo la S.S. n. 640; visti i pareri favorevoli rilasciati dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Caltanissetta (prot. n. 1963 del 2 agosto 2000) ai sensi dell'art. 151 del testo unico n. 490/99, e dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta (parere n. 3/2001 di posizione del 20 marzo 2001) ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74; constatata la regolarità della procedura di adozione e pubblicazione, si propone di esprimere parere favorevole all'approvazione del progetto per l'ampliamento dell'impianto di distribuzione di carburanti sito in contrada Anghillà lungo la S.S. n. 640, mediante la realizzazione di un edificio ad una sola elevazione destinato ad accogliere i locali del servizio di ristoro (bar), dei servizi igienici ed i locali di servizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti, come sopra specificati.";
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 470 del 27 settembre 2001, che così recita:
"...Omissis...
Ritenuto di potersi condividere integralmente la proposta dell'ufficio è del parere che il progetto di ampliamento dell'impianto di distribuzione carburanti esistente in contrada Anghillà, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 94 del 19 dicembre 2000 sia meritevole di approvazione.";
Ritenuto di poter condividere i superiori pareri;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è autorizzato il progetto relativo ai lavori di ampliamento dell'impianto di distribuzione carburanti esistente in contrada Anghillà, comune di Caltanissetta, in variante al piano regolatore generale, in conformità ai pareri n. 21 del 29 giugno 2001 reso dal gruppo 31/D.R.U. e al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, giusto voto n. 470 del 27 settembre 2001.

Art.  2

12.  Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 94 del 19 dicembre 2000;
2)  tav.  1  -  relazione e documentazione fotografica; 
3)  tav.  2  -  stralcio aerofotogrammetria - stralcio catastale; 
4)  tav.  3  -  piano regolatore generale vigente; 
5)  tav.  4  -  variante al piano regolatore generale adottata con delibera n. 149/cs del 13 ottobre 1999 - planimetria e stralcio norme d'attuazione; 
6)  tav.  5  -  piano regolatore generale variante; 
7)  tav.  6  -  planimetria generale con evidenziate le opere da realizzare; 
8)  tav.  7  -  nuovo edificio (pianta - prospetti - sezione); 
9)  tav.  8  -  rapporto di aeroilluminazione - Abaco infissi; 
10)  tav.  9  -  computi tecnici; 
11)  tav. 10  -  relazione e particolari - abbattimento barriere architettoniche; 

12)  tav. integr. - elaborati relativi al sistema di smaltimento;
13)  tav. integr. 2 - relazione integrativa a seguito nota n. 32623 del 29 agosto 2000;
14)  parere gruppo XXXI/D.R.U. prot. n. 21 del 29 giugno 2001;
15)  voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 470 del 27 settembre 2001.

Art.  3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Caltanissetta per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 25 ottobre 2001.
  SCIMEMI 

(2001.45.2316)
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DECRETO 30 ottobre 2001.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Calatafimi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera consiliare n. 65 del 21 luglio 1998, avente per oggetto: "Adozione piano regolatore generale e regolamento edilizio del comune di Calatafimi";
Vista la delibera consiliare n. 24 dell'1 marzo 2000, avente per oggetto "Presa d'atto delle verifiche allo studio agricolo forestale ai sensi della legge regionale n. 13/99 e adozione delle prescrizioni esecutive del P.R.G. con delibera di C.C. n. 65 del 1998";
Visto il parere n. 3693 del 10 marzo 1999, espresso sul piano regolatore del comune di Calatafimi dall'ufficio del Genio civile di Trapani ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere n. 2629 del 21 febbraio 2000, espresso dall'ufficio del Genio civile di Trapani sulle PP.EE. in contrada Sasi del P.R.G. del comune di Calatafimi, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota n. 6703/II del 10 febbraio 1998 della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali della provincia di Trapani;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione del piano ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Rilevato che avverso la suddetta deliberazione sono state presentate n. 85 osservazioni e/o opposizioni e n. 4 osservazioni e/o opposizioni fuori termine, giusta attestazione del segretario comunale datata 11 settembre 2000;
Vista la delibera consiliare n. 50 del 18 luglio 2000, avente per oggetto: "Controdeduzioni ed esame delle osservazioni ed opposizioni presentate dai privati al P.R.G. adottato con deliberazione di consiglio comunale n. 65 del 21 luglio 1998 e alle prescrizioni esecutive adottate con delibera di consiglio comunale n. 24 dell'1 marzo 2000;
Vista la delibera consiliare n. 59 del 27 settembre 2000, avente per oggetto: "Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti";
Vista la nota n. 39 del 14 febbraio 2001, con la quale il Gruppo 29°/D.R.U., ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, ha espresso il parere che il P.R.G. diCalatafimi, con annesse PP.EE. e R.E. sia meritevole di approvazione con le prescrizioni contenute nello stesso parere;
Visto il voto n. 422 del 17 maggio 2001, che di seguito parzialmente si trascrive, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
"...Omissis...
Conclusione:
Del tutto condivisibili appaiono le linee strategiche territoriali del Piano, tendenti ad integrare l'ambito comunale nel contesto territoriale rappresentato dall'area del Golfo diCastellammare, oggetto peraltro di programmazione negoziata mediante l'omonimo patto territoriale. In questo senso costituiscono scelte fondamentali e strutturanti:
a)  l'area industriale di contrada Fegotto integrata con il sistema della intermodalità lungo la vallata del fiume Freddo (evidentemente il successo delle ipotesi di sviluppo è strettamente legata ad un nuovo e diverso ruolo della rete ferroviaria che in atto, nell'area del Trapanese, è del tutto marginale);
b)  l'ipotesi di riassetto dell'insediamento di Sasi nel sistema complessivo dei trasporti;
c)  la contestualizzazione delle risorse territoriali, principalmente ambientali e storico culturali, entro sistemi integrati che ne favoriscano la valorizzazione in un insieme coerente di salvaguardie ed opportunità imprenditoriali;
d)  l'articolazione del "verde agricolo" per aree a vocazione specifica e quale tessuto connettivo non marginale nel sistema complessivo dell'armatura culturale ed economico-sociale del territorio.
Tuttavia, e propriamente rispetto a queste linee di forza, alcune scelte localizzative e norme attuative, parte delle quali oggetto di emendamenti consiliari in fase di adozione, appaiono contraddittorie perché tenderebbero o ad incrementare ulteriormente il già sovrabbondante patrimonio edilizio in aree di interesse paesaggistico e a vocazione agricola oppure a non favorire, a causa di un troppo ampio ventaglio di opzioni ed opportunità, la concentrazione delle iniziative nelle aree strategiche con i conseguenti benefici di scala.
Non appaiono pertanto condivisibili:
Tavola P7a (centro urbano)
1) la destinazione a zona residenziale a bassa densità C5 dell'area a nord del C.U.;
2)  la destinazione a zona residenziale stagionale C4 dell'area a sud.
Ambedue le destinazioni tenderebbero ad incrementare ulteriormente il patrimonio edilizio residenziale senza sensibili vantaggi in termini di ricettività turistica.
Tavola P7b (Sasi)
1)  la zona D2 per insediamenti produttivi in contrada Tofforosso, già oggetto di P.P. approvato nell'87 e tuttavia in alcun modo attuato. Ne sconsigliano peraltro l'attuazione la morfologia del sito, caratterizzato da un'andamento collinare e la marginalità rispetto alla struttura insediativa diSasi;
2) l'amplissima zona D10, per attività produttive, ad est dell'abitato diSasi, non giustificata dalla struttura imprenditoriale locale; di contro, la destinazione comprometterebbe le potenzialità agricole dell'area.
Norme di attuazione
1)  zona agricola produttiva E (art. 32): la possibilità generalizzata di introdurre attività estrattive di cava e di asservire alla volumetria edificabile particelle non contigue;
2)  zona a verde di rispetto del centro urbano: la possibilità di operare interventi per la realizzazione di nuove costruzioni;
3)  all'art. 63, gli eventuali "interventi di demolizione e ricostruzioni di fabbricati fatiscenti e pericolanti purché entro i limiti della sagoma esistente", anche se indicato il preventivo parere della Soprintendenza;
4)  sentieristica (art. 91): la possibilità che la carta dei sentieri apporti modifiche e variazioni alle norme e indicazioni del P.R.G. senza che ciò costituisca variante urbanistica, a meno di modifiche non sostanziali nel solo tracciato.
Riguardo la fascia di rispetto cimiteriale, che nella previsione del P.R.G. è stata ridotta a m. 50 rispetto al P.U.C. n. 3 che era di m. 100, il comune di Calatafimi dovrà attivare le procedure per la riduzione di detta fascia previste per legge. Pertanto, le previsioni di zona ricadenti dentro la fascia di m. 100, ma fuori ed all'intorno della fascia di rispetto cimiteriale prevista dal P.R.G. non sono condivisibili.
Parere
Per quanto sopra illustrato, questo gruppo di lavoro è del parere che il P.R.G., PP.EE: e R.E. del comune diCalatafimi sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui sopra".
Vista la delibera consiliare n. 48 del 26 giugno 2001 avente per oggetto: "Controdeduzioni al parere espresso dalConsiglio regionale dell'urbanistica in data 17 maggio 2001 con voto n. 422, al P.R.G., R.E. e PP.EE. e ricognizioni delle previsioni urbanistiche riferite al settore commerciale;
Vista la nota n. 163 del 16 luglio 2001 con la quale ilDirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica trasmette al C.R.U. il parere n. 160 del 6 luglio 2001, reso dal gruppo 29°;
Visto il parere n. 160 del 6 luglio 2001 reso ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99 dal gruppo 29° della D.R.U. relativo alle controdeduzioni fatte dal comune a seguito della notifica del voto C.R.U. n. 422 del 17 maggio 2001;
Visto il voto n. 448 del 26 luglio 2001 con il quale il C.R.U. così si esprime:
"...Omissis...
Rilevato che le controdeduzioni comunali propongono:
Zonizzazione
1)  la riduzione della zona C5 secondo le indicazioni contenute nello stralcio della tavola P7a*, fatta salva la viabilità e le prescrizioni geologiche contenute nel voto del C.R.U., e la classificazione della zona non più C5 a zona Eu, analoga alla confinante;
2)  la riduzione della zona C4 secondo la perimetrazione visualizzata nello tralcio della tav. P8* e la classificazione della zona non più C4 a zona Eu, analoga alla confinante;
3)  la riduzione della zona D2 secondo le indicazioni contenute nella tav. P7b*;
4)  la riduzione della zona D10 secondo le indicazioni contenute nella tav. P7b*.
Norme di attuazione:
1)  il mantenimento nella zona agricola E dell'attività di cava, precisando che le stesse norme di piano escludono tale attività in qualunque altra zona omogenea o sottozona;
-  la possibilità di asservire alla volumetria edificabile ai fini abitativi - in zona agricola - particelle anche non contigue, con riferimento esclusivo alla conduzione di aziende agricole;
2) l'esclusione - in zona a verde di rispetto e di pausa del centro urbano Eu - di nuove costruzioni a fini residenziali.
Programmazione commerciale
-  l'adozione della scheda riassuntiva predisposta dal progettista di ricognizione delle previsioni urbanistiche del piano riferite al settore commerciale in verifica del D.P.R.S. 11 luglio 2000, ai sensi della legge regionale n. 28/99, dalla quale si evidenzierebbe il soddisfacimento dei fabbisogni dei relativi criteri urbanistici del settore;
Vista la proposta di parere del gruppo 29° prot. n. 160 del 6 luglio 2001, con la quale si ritengono condivisibili le controdeduzioni comunali al voto del C.R.U. n. 422 del 17 maggio 2001 ad eccezione del punto relativo all'asservimento volumetrico fondiario in zona di verde agricolo e salva la necessità del concerto con l'Assessorato della cooperazione, ai sensi dell'art. 5 comma x) della legge regionale n. 28/99; inoltre come riferito dal gruppo 29° in base agli atti trasmessi, il comune ha ottenuto sin dal 1995 l'autorizzazione alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale;
Sentiti i relatori;
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la superiore proposta di parere dell'ufficio, con la precisazione che le considerazioni e prescrizioni del voto C.R.U. n. 422 del 17 maggio 2001, con l'allegato parere dellprot. n. 39 del 14 febbraio 2001, non oggetto di controdeduzioni comunali, s'intendono accolte da parte del comune di Calatafimi-Segesta;
Per quanto sopra esprime parere che possa procedersi all'approvazione del piano regolatore generale, con annesso regolamento edilizio, del comune diCalatafimi-Segesta, adottato con delibera consiliare n. 65 del 21 luglio 1998 e delle relative prescrizioni esecutive adottate con delibera consiliare n. 24 dell'1 marzo 2000, con l'introduzione delle modifiche e prescrizioni di cui al voto del C.R.U. n. 422 del 17 maggio 2001, con allegato parere dell'ufficio prot. n. 39 del 14 febbraio 2001, salvo quanto considerato e precisato con il presente voto, a seguito delle controdeduzioni comunali deliberate con atto consiliare n. 48 del 26 giugno 2001, in conformità alla proposta di parere dell'ufficio prot. n. 39 del 14 febbraio 2000 salvo quanto considerato nel presente voto, con allegato parere dell'ufficio prot. n. 160 del 6 luglio 2001".
Vista la nota n. prot. 223 del 28 settembre 2001 con la quale il gruppo XXIX/D.R.U., in ordine alla programmazione commerciale, così si esprime:
"Considerato che, con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 26 giugno 2001, di ricognizione delle previsioni urbanistiche del piano riferite al settore commerciale in verifica del D.P.R.S. 11 luglio 2000, ed ai sensi della legge regionale n. 28/99, si evidenzia il soddisfacimento dei fabbisogni dei relativi criteri del settore, senza variazioni urbanistiche delle N.T.A. e che quindi avendo provveduto all'adeguamento di che trattasi, non occorre la concertazione con l'Assessorato della cooperazione così come previsto dall'art. 5, comma 7°, della legge regionale n. 28/99";
Ritenuto di poter condividere i superiori pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 422 del 17 maggio 2001 e n. 448 del 26 luglio 2001, sopra riportati;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti sopra richiamati, è approvato il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Calatafimi, adottato con delibere consiliari n. 65 del 21 luglio 1998 e n. 24 dell'1 marzo 2000.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
   1)  delibera consiliare n. 65 del 21 luglio 1998;
   2)  delibera consiliare n. 24 dell'1 marzo 2000;
   3)  parere gruppo XXIX/D.R.U. n. 39 del 14 febbraio 2001;
   4)  voto C.R.U. n. 422 del 17 maggio 2001;
   5)  voto C.R.U. n. 448 del 26 luglio 2001;
Elaborati del P.R.G.
-  analisi:
   6)  A1  - relazione generale (tavole allegate strumenti urbanistici vigenti, scala 1:5.000 e 1:25.000); 
   7)  A2  - relazione sulla consistenza e la struttura demografica a cura del dott. Benedetto La Rosa (tavola allegata: elaborazioni demografiche, scala 1:5.000); 
   8)  A3.1  - centro urbano: indagine urbanistico-edilizia; 
   9)  A3.2  - centro urbano e territorio comunale; 
 10)  A4.1  - usi civici; 
 11)  A4.2  - regie trazzere (tavola allegata scala 1:25.000); 
 12)  A4.3  - proprietà comunali; 
 13)  A5  - attrezzature, servizi e spazi pubblici e di uso pubblico (schede); 
 14)  A6  - schemi regionali di inquadramento: pianificazione intercomunale; 
 15)  A7/a  - viabilità, infrastrutture e proprietà comunali (scala 1:10.000); 
 16)  A7/b  - viabilità, infrastrutture e proprietà comunali (scala 1:10.000); 
 17)  A8/a  - il patrimonio dei beni culturali e ambientali (scala 1:10.000); 
 18)  A8/b  - il patrimonio dei beni culturali e ambientali (scala 1:10.000); 
 19)  A9  - il patrimonio dei beni culturali e ambientali (scala 1:2.000); 
 20)  A10/a  - attrezzature e proprietà pubbliche (scala 1:2.000); 
 21)  A10/b  - attrezzature e proprietà pubbliche (scala 1:2.000); 

-  progetto:
 22)  P1  - relazione illustrativa generale; 
 23)  P1*  - relazione illustrativa delle modifiche introdotte dalla delibera di adozione n. 65/98; 
 24)  P2  - programma e fasi di attuazione; 
 25)  P3  - norme tecniche di attuazione (tavola allegata tabella dei tipi edilizi); 
 26)  P4*  - regolamento edilizio; 
 27)  P5  - glossario dei termini urbanistici ed edilizi; 
 28)  P6/a*  - planimetria di progetto del territorio comunale (scala 1:10.000); 
 29)  P6/b*  - planimetria di progetto del territorio comunale (scala 1:10.000); 
 30)  P7/a*  - planimetria di progetto del centro urbano (scala 1:2.000); 
 31)  P7/b*  - planimetria di progetto del centro urbano (scala 1:2.000); 
 32)  P8*  - zone territoriali omogenee del centro urbano (scala 1:5.000); 
 33)  P9*  - legenda delle tavole di progetto; 
 34)  P10  - planimetria di progetto dell'area industriale-intermodale di contrada Fagotto (scala 1:5.000); 

Progetto con le modifiche introdotte dalla delibera finale di adozione del P.R.G. e del R.E. n. 65 del 21 luglio 1998:
-  prescrizioni esecutive:
 35)  PE1  - relazione illustrativa - previsione di massima delle spese, costo delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare, piano particellare di esproprio con elenco degli immobili da espropriare; 
 36)  PE2  - norme tecniche di attuazione; 
 37)  PE3  - stralcio delle previsioni del P.R.G. (scala 1.2.000);  
 38)  PE4  - zonizzazione esecutiva (scala 1:2.000); 
 39)  PE5  - planimetria di progetto (scala 1:1.000);  
 40)  PE6  - schema planivolumetrico (scala 1:1.000); 
 41)  PE7  - planimetria su mappa catastale (scala 1:2.000);  
 42)  PE8  - profili regolatori sezioni stradale e alberature tipo (scala 1:200); 
 43)  PE9  - progetto di massima della rete fognante (scala 1:2.000); 
 44)  PE10  - progetto di massima della rete idrica (scala 1.2.000); 
 45)  PE11  - progetto di massima della rete telefonica e del gas metano (scala 1.2.000); 
 46)  PE12  - progetto di massima della rete elettrica (scala 1.2.000); 
 47)  PE13  - progetto di massima della rete di pubblica illuminazione (scala 1.2.000); 

Elaborati dello studio agricolo-forestale
 48)  relazione legge regionale n. 15/91, art. 3;
 49)  tav.  1  - carta delle potenziali aree di espansione dei boschi con fasce di rispetto e delle infrastrutture a supporto dell'agricoltura (scala 1:10.000); 
 50)  tav.  2  - carta delle potenziali aree di espansione dei boschi con fasce di rispetto e delle infrastrutture a supporto dell'agricoltura (scala 1:10.000); 
 51)  tav. 2/a  - carta dell'uso del suolo e della vegetazione (scala 1.25.000); 
 52)  tav. 2/b  - carta dell'uso del suolo e della vegetazione (scala 1.25.000); 
 53)  tav. 7/a  - carta di individuazione delle potenziali aree di espansione (scala 1.25.000); 
 54)  tav. 7/b  - carta di individuazione delle potenziali aree di espansione (scala 1.25.000); 
 55)  tav. 1/a  - carta delle unità di passaggio (scala 1.25.000); 
 56)  tav. 1/b  - carta delle unità di passaggio (scala 1.25.000); 
 57)  tav. 3/b  - carta altimetrica (scala 1.25.000); 
 58)  tav. 3/b  - carta altimetrica (scala 1.25.000); 
 59)  tav. 4/a  - carta elivometrica e del reticolo idrografico (scala 1.25.000); 
 60)  tav. 4/b  - carta elivometrica e del reticolo idrografico (scala 1.25.000); 
 61)  tav. 5/a  - carta dei suoli (scala 1.25.000); 
 62)  tav. 5/b  - carta dei suoli (scala 1.25.000); 
 63)  tav. 6/a  - carta dei vincoli (scala 1.25.000); 
 64)  tav. 6/b  - carta dei vincoli (scala 1.25.000); 

 65) relazione integrativa legge regionale n. 16/96;
 66) carta dei boschi e delle formazioni ad esse assimilate (scala 1:10.000);
Elaborati dello studio geologico-tecnico
 67) relazione;
 68) tav. 1/A  - carta geologica (scala 1.10.000); 
 69) tav.  1/B  - carta geologica (scala 1.10.000); 
 70) tav.  1/C  - carta geologica (scala 1.10.000); 
 71) tav.  1/D  - carta geologica (scala 1.10.000); 
 72) tav.  2/A  - carta idrogeologica (scala 1.10.000); 
 73) tav.  2/B  - carta idrogeologica (scala 1.10.000); 
 74) tav.  2/C  - carta idrogeologica (scala 1.10.000); 
 75) tav.  2/D  - carta idrogeologica (scala 1.10.000); 
 76) tav.  3/A  - carta della suscettività (scala 1.10.000); 
 77) tav.  3/B  - carta della suscettività (scala 1.10.000); 
 78) tav.  3/C  - carta della suscettività (scala 1.10.000); 
 79) tav.  3/D  - carta della suscettività (scala 1.10.000); 

 80) relazione;
 81)  carta geologica - allegato A (area contrada S.Vito a valle dell'area cimiteriale);
 82)  carta geologica - allegato B (area contrada Tre Croci);
 83)  carta geologica - allegato C (area a ovest della via Tirassegno);
 84)  carta geologica - allegato D (area Cannolicchi);
 85)  carta geologica - allegato E (area a valle del Piano Pirollo);
 86)  carta geologica - allegato F (area dell'ex Baraccopoli);
 87)  carta geologico-tecnica - allegato A (area contrada S.Vito a valle dell'area cimiteriale);
 88)  carta geologico-tecnica - allegato B (area contrada Tre Croci);
 89)  carta geologico-tecnica - allegato C (area a ovest della via Tirassegno);
 90)  carta geologico-tecnica - allegato D (area Cannolicchi);
 91)  carta geologico-tecnica - allegato E (area a valle del Piano Pirollo);
 92)  carta geologico-tecnica - allegato F (area dell'ex Baraccopoli);
 93)  sezione geognostica - allegati A-B (area a valle del Piano Pirollo);
 94)  sezione geognostica - allegati A-B e C-D (area Cannolicchio);
 95)  sezione geognostica - allegati A-B (area dell'ex Barraccopoli);
 96)  sezione geognostica - allegati A-B (area a ovest della via Tirassegno);
 97)  sezione geognostica - allegati A-B, C-D, E-F (area contrada Tre Croci);
 98)  sezione geognostica - allegati A-B (area contrada S.Vito a valle dell'area cimiteriale);
Prescrizioni esecutive
 99)  relazione geologico-tecnica;
100)  carta geologica (tav. 1);
101)  carta lito-tecnica (tav. 2);
102)  sezioni geognostiche (tav. 3);
103)  esecuzione ed elaborazione prove penetrometriche dinamiche DP;
104)  analisi e prove geotecniche di laboratorio.

Art. 3

Le osservazioni e le opposizioni vengono decise in conformità ai voti del C.R.U. sopra richiamati.

Art. 4

Il comune di Calatafimi dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio e dovrà, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, provvedere alla definitiva stesura degli elaborati di piano, apportando agli stessi le modifiche e le correzioni che discendono dal presente decreto. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato per opportuna conoscenza, il Consiglio comunale dovrà prendere atto del piano come sopra modificato.

Art. 5

Il piano approvato dovrà essere depositato, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale, e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dell'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 ottobre 2001.
  SCIMEMI 

(2001.45.2328)
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DECRETO 5 novembre 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Falcone.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n.2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n.37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n.183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n.180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n.267;
Visto il decreto legge n.132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n.226;
Visto il decreto n.298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato " o "elevato";
Visto, in particolare, l'art.6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art.1bis del decreto legge n.180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n.245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n.298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentante nella cartografia del piano;
Visto il decreto n.552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n.2066 del 14 marzo 2001, con la quale il sindaco del comune di Falcone (provincia di Messina), ha richiesto, ai sensi dell'art.6 del decreto n.298/41, di apportare modifiche al piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
Vista la successiva nota n.4383 del 30 maggio 2001, con la quale l'amministrazione comunale di Falcone ha trasmesso le integrazioni richieste dall'ufficio del Genio civile di Messina, precisando nel contempo che la richiesta di aggiornamento riguarda esclusivamente la frazione collinare Casino-Belvedere;
Viste le integrazioni consistenti in: copia dello studio geologico di supporto al P.R.G., redatto dal geol. G.D'Angelo; studio geologico di aggiornamento del piano straordinario, a firma del geol. G.M. Pizzuto e cartografie relative allo stato di fatto;
Vista la nota n. 7019 dell'11 settembre 2001, con la quale il comune ha trasmesso un'ulteriore nota integrativa a firma del geol. G.M.Pizzuto;
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, a firma dei dirigenti tecnici: geol. G.Schirò, ing. A.Biancuzzo, del geom. G.Amico, del dirg. coordinatore ing. V.Cigala e del capo dell'ufficio ing. F.Rigano, trasmessa con nota prot.n. 24467 dell'8 ottobre 2001, nella quale l'ufficio conferma lo stato di stabilità rappresentato dal geol. G.M. Pizzuto nell'area della frazione comunale di Casino-Belvedere, ottenuto mediante lavori di consolidamento effettuati negli anni passati;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Falcone, in provincia di Messina, con l'eliminazione dell'area a rischio di frana nella frazione Casino-Belvedere nel comune di Falcone.

Art.2

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n.298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 novembre 2001.
  PERGOLIZZI 

(2001.46.2361)
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DECRETO 5 novembre 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Favignana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n.2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n.37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n.183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n.180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n.267;
Visto il decreto legge n.132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n.226;
Visto il decreto n.298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art.6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art.1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione, a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n.245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art.6 del decreto n.298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n.552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n.5949 del 12 aprile 2001, con la quale il sindaco del comune di Favignana (TP), ha trasmesso all'ufficio del Genio civile la richiesta della ditta progetto Egadi s.r.l., facendola propria, accompagnata da uno studio geomorfologico a firma dei geologi F. Mangione e M. Cimino, finalizzata ad ottenere l'eliminazione del rischio idrogeologico elevato nell'area di contrada Spatarello nell'isola di Marettimo;
Vista la relazione istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Trapani, trasmessa con nota n.14220 del 3 ottobre 2001 e a firma del geol. B. Sardo e dell'ing. capo P. Lopes, nella quale l'ufficio, sulla base dello studio geomorfologico e del sopralluogo effettuato nell'area oggetto di revisione, esprime parere che la richiesta della ditta progetto Egadi s.r.l., inoltrata dal sindaco del comune di Favignana, di eliminazione del rischio idrogeologico elevato in contrada Spatarello nell'isola di Marittimo possa essere accolta;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Favignana, in provincia di Trapani, per la porzione di territorio ricadente in contrada Spatarello nell'isola di Marettimo con l'eliminazione dell'area a rischio idrogeologico elevato.

Art. 2

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n.298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 novembre 2001.
  PERGOLIZZI 

(2001.46.2360)
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DECRETO 5 novembre 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Mazara del Vallo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n.2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n.37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n.183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n.180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n.267;
Visto il decreto legge n.132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n.226;
Visto il decreto n.298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art.6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art.1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n.245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art.6 del decreto n.298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n.552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n.004184 del 26 aprile 2001, con la quale il sindaco del comune di Mazara del Vallo (TP), ha inviato all'ufficio del Genio civile l'istanza con la quale viene richiesto di procedere alla riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, allegando una dettagliata relazione del "servizio geologico" dell'ufficio tecnico comunale;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Trapani, trasmessa con nota n.6802 del 2 maggio 2001 e a firma del geol. B. Sardo e dell'ing.capo P. Lopes, nella quale l'ufficio, sulla base della relazione dell'U.T.C., di analisi storiche e dello studio realizzato dall'Università degli studi di Palermo "Gruppo per lo studio della sismicità in Sicilia" corredato da rilievi di campagna, indagini, prospezioni geosismiche, è del parere, in accordo con il comune, che il territorio comunale di Mazara del Vallo non sia interessato da dissesti idrogeologici;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, con l'eliminazione delle aree a rischio idrogeologico elevato.

Art.2

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n.298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 novembre 2001.
  PERGOLIZZI 

(2001.46.2362)
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DECRETO 5 novembre 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Mezzojuso.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competente per territorio;
Viste le note prot. n. 1016/2032 del 30 ottobre 2000 e n. 796 del 15 maggio 2001, con le quali il sindaco del comune di Mezzojuso (provincia di Palermo) ha presentato istanze finalizzate alla revisione del piano straordinario, allegando studi geologici tratti da quelli in corso di redazione per il P.R.G., redatti dal geol. G. Bellomo, e uno specifico studio, a firma dello stesso, sulla valutazione dei dissesti e del rischio idrogeologico del territorio comunale;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo, trasmessa con nota n. 10864 il 27 agosto 2001 e a firma dei geol. G. D'Angelo e M. Maisano e dell'ing. capo P. Lo Monaco, nella quale l'ufficio, sulla scorta della documentazione trasmessa dal comune di Mezzojuso, ritiene che la richiesta di aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico avanzata dall'amministrazione comunale sia ammissibile;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Mezzojuso, in provincia di Palermo, con la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte geomorfologiche con la valutazione del rischio: in scala 1:10.000, per l'intero territorio comunale e, in scala 1:2.000, per il centro abitato.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 novembre 2001.
  PERGOLIZZI 



N.B.  Le carte geomorfologiche allegate al decreto possono essere visionate presso il gruppo 41° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, Dipartimento regionale territorio ed ambiente, il comune di Mezzojuso, la Provincia regionale di Palermo e l'ufficio del Genio civile di Palermo.
(2001.46.2357)
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DECRETO 5 novembre 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Montedoro.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 4505 dell'8 settembre 2000, con la quale il sindaco del comune di Montedoro (provincia di Caltanissetta) chiede la revoca del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, adducendo errori materiali nella perimetrazione delle aree a rischio del proprio territorio;
Vista la nota n. 642 dell'8 febbraio 2001, con la quale il sindaco del comune di Montedoro trasmette all'ufficio del Genio civile di Caltanissetta copia dello studio geologico a supporto del P.R.G. a firma dei geologi A. Duminuco e R. Prisco;
Vista la nota n. 2358 del 16 maggio 2001, con la quale lo stesso comune trasmette all'ufficio del Genio civile, così come richiesto con nota n. 7647 del 27 aprile 2001, uno studio geologico integrativo per l'aggiornamento del piano straordinario, redatto dal geologo V. Catodici e, per le verifiche di stabilità, dall'arch. Buttaci;
Vista la relazione istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, trasmessa con nota n. 12805 il 13 agosto 2001 e a firma del geol. E. Mistretta, dell'ing. T. Noto e dell'ing. capo S. Iacono nella quale l'ufficio, sulla scorta dello studio geologico e delle verifiche di stabilità, nonché dei sopralluoghi effettuati nel territorio, afferma che si può procedere alla revisione del piano straordinario secondo quanto riportato nelle carte dei dissesti e del rischio allegate;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Montedoro, in provincia di Caltanissetta, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio idrogeologico soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 novembre 2001.
  PERGOLIZZI 



N.B.  Le carte del dissesto e del rischio idrogeologico allegate al decreto possono essere visionate presso il gruppo 41° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, Dipartimento regionale territorio e ambiente, il comune di Montedoro, la Provincia regionale di Caltanissetta e l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta.
(2001.46.2358)
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DECRETO 5 novembre 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Scaletta Zanclea.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competente per territorio;
Vista la nota prot. n. 6242 del 29 novembre 2000, con la quale il sindaco del comune di Scaletta Zanclea (provincia di Messina), essendo del parere che la perimetrazione delle aree a rischio nel piano straordinario non sia perfettamente corrispondente a quella realmente esistente, chiede la revisione dello stesso;
Vista la successiva nota n. 3037 del 12 giugno 2001, con la quale l'amministrazione comunale di Scaletta Zanclea, precisando che le aree oggetto di revisione risultano essere prioritariamente quelle di Guidomandri Marina, Scaletta Marina, Guidomandri Superiore e Scaletta Superiore, trasmette all'ufficio del Genio civile di Messina un apposito studio geologico redatto dal dott. F. Benivegna;
Vista la nota n. 4002 del 31 luglio 2001, con la quale il comune produce uno studio integrativo a firma del geol. F. Benivegna, a seguito della richiesta dell'ufficio del Genio civile di Messina, formulata con nota n. 13872/01, di considerare ai fini della revisione anche le aree non comtemplate nel piano straordinario;
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, a firma dei dirigenti tecnici geol. A. Trio, ing. A. Biancuzzo, geom. G. Amico, del dir. coordinatore ing. V. Cigala e del capo dell'ufficio ing. F. Rigano, trasmessa con nota prot. n. 22432 del 24 settembre 2001, riguardante la revisione delle aree a rischio idrogeologico del territorio comunale di Scaletta Zanclea;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo,

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale diScaletta Zanclea, in provincia di Messina, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio di frana e di esondazione, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 novembre 2001.
  PERGOLIZZI 

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(2001.46.2358)
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DECRETO 5 novembre 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Valverde.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 10601 del 3 ottobre 2000, con la quale il sindaco del comune di Valverde chiede la verifica del rischio idrogeologico relativo al proprio territorio comunale, allegando lo studio geologico del piano regolatore generale elaborato dal dott. U. Tagliareni;
Vista la relazione istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Catania, trasmessa con nota prot. n. 20283 del 5 luglio 2001 dall'ing. capo D. Fiore, a firma dei geologi dott. C. Marino e dott. P. Privitera, riguardante la verifica delle aree a rischio idrogeologico del territorio comunale di Valverde;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, relativamente al territorio di Valverde, provincia di Catania, in conformità alla proposta dell'ufficio del Genio civile, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio idrogeologico soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate.

Art.  3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 novembre 2001.
  PERGOLIZZI 

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(2001.46.2359)
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DECRETO 5 novembre 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente alla località Monte Catira del comune diS. Gregorio.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 19762 del 19 dicembre 2000, con la quale il sindaco del comune di S. Gregorio di Catania ha presentato istanza di revisione al piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativo al proprio territorio comunale;
Vista la nota n. 15244 del 14 settembre 2001, con la quale il comune di S. Gregorio trasmetteva all'ufficio del Genio civile di Catania, in risposta alla nota n. 37322 del 18 luglio 2001 dello stesso ufficio, uno studio geologico-tecnico, redatto dal geol. G. Barbagallo, condotto sull'area di M.te Catira;
Vista la relazione istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Catania, trasmessa con nota prot. n. 25927 il 19 settembre 2001 dall'ing. capo D. Fiore, a firma dei geologi C. Marino, P. Privitera e C. D'Urso, riguardante la verifica dell'area a rischio idrogeologico di M.te Catira nel territorio comunale diS. Gregorio, nella quale si afferma che le aree interessate da dissesti, non coinvolgendo elementi vulnerabili, determinano una classe di rischio medio;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo:

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, relativamente alla località M.te Catira nel comune di S. Gregorio, provincia diCatania, in conformità alla proposta dell'ufficio del Genio civile, con la perimetrazione, in scala 1:2.000, delle aree soggette a dissesto idrogeologico.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto allegate.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 novembre 2001.
  PERGOLIZZI 



N.B.  Le carte del dissesto allegate al decreto possono essere visionate presso il gruppo 41° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, Dipartimento regionale territorio e ambiente, il comune di S. Gregorio, la Provincia regionale di Catania e l'ufficio del Genio civile di Catania.
(2001.46.2355)
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DECRETO 13 novembre 2001.
Approvazione del piano regolatore generale dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio n. 3389 del 30 luglio 2001, con il quale il presidente del "Consorzio della Provincia di Siracusa per la zona sud dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale", unitamente agli indicati elaborati cartografici, ha trasmesso la delibera del consiglio generale dello stesso Consorzio n. 10 del 27 luglio 2001, con la quale è stato determinato di richiedere il riesame del piano regolatore del Consorzio A.S.I. di Siracusa, in precedenza restituito con assessoriale n. 13971 del 28 novembre 1997 per la rielaborazione totale;
Vista la documentazione costituente il fascicolo e dalla quale, in merito al precedente procedimento istruttorio, si rileva, sostanzialmente, quanto segue:
-  con foglio n. 2943 del 4 agosto 1995 il "Consorzio della provincia di Siracusa per la zona sud dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale" trasmetteva per l'approvazione, unitamente agli atti ed elaborati nella stessa indicati, la delibera n. 5/93 dell'8 febbraio 1993 con la quale il consiglio generale adottava il piano regolatore generale dell'ASI di Siracusa;
-  la redazione di detto piano veniva autorizzata con assessoriale n. 8479/1 del 5 luglio 1982 mentre il precedente strumento urbanistico, approvato con D.P.Reg. n. 90/A del 29 settembre 1973, rimaneva vigente sino al 22 gennaio 1987 per effetto della proroga dei vincoli decennali prevista dall'art. 18 della legge regionale n. 1/84;
- il Consorzio, con foglio n. 1790 del 20 maggio 1993 diretto ai comuni interessati dal piano, attivava la procedura di pubblicazione, prevista dall'art. 51 del D.P.R. n. 218/78, in esito alla quale i comuni diAugusta,Avola, Canicattini Bagni, Carlentini, Floridia, Lentini, Melilli, Noto, Priolo Gargallo, Solarino, Sortino e Siracusa rendevano proprie attestazioni di avvenuta pubblicazione nel termine di legge;
-  con la delibera n. 11 del 15 luglio 1995 il consiglio generale provvedeva ad esaminare le osservazioni presentate avverso il piano ASI ed in ordine alle quali i progettisti rendevano apposita relazione che, unitamente alle relative osservazioni dedotte, integrava la citata deliberazione;
-  con foglio n. 3707 dell'1 ottobre 1996 ilConsorzio ASI diSiracusa, in esito alla richiesta di questo Assessorato n. 11327/u del 28 settembre 1996, provvedeva ad inviare alcune integrazioni a quanto già trasmesso;
- con voto n. 407 del 13 novembre 1996 il Consiglio regionale dell'urbanistica, al quale il gruppo XXVII per competenza sottoponeva il pianoASI con note n. 242/96 del 30 luglio 1996 e n. 312/96 del 10 ottobre 1996, esprimeva il parere, in dipendenza dei considerata riportati nello stesso voto e relativi ad aspetti formali e di merito, di restituire il piano sottoposto all'esame in quanto non meritevole di approvazione;
-  in dipendenza di quanto rappresentato dal gruppo XXVII della D.R.U. di questo Assessorato con rapporto n. 10/97 del 9 gennaio 1997, l'Assessore pro-tempore disponeva, acquisite le integrazioni afferenti a quanto rilevato dal C.R.U., il riesame del piano in argomento;
-  a seguito delle richieste formali del gruppo XXVII/DRU gli organi interpellati provvedevano a trasmettere le integrazioni relative e ritenute utili ai fini dell'inoltro al C.R.U. per il riesame del pianoASI;
- con ulteriore voto n. 491 dell'8 maggio 2001, assunte le valutazioni in merito, il C.R.U. esprimeva il parere che in stralcio di seguito si riporta:
"...Omissis...
Considerato che:
-  data la natura degli aspetti formali, ai seni della circolare n. 5 del 25 gennaio 1992 "Direttive in ordine all'istruttoria delle pratiche da inviare alla segreteria delConsiglio regionale dell'urbanistica", i gruppi di lavoro devono riscontrare la regolarità e la completezza degli atti ed elaborati prima dell'inoltro alla segreteria del C.R.U.: nel caso in esame, il rapporto del gruppo XXVII prot. n. 19/97 del 18 gennaio 1997, nel comunicare all'Assessore, che erano stati richiesti, con nota n. 1/U del 3 gennaio 1997, atti mancanti della pratica trasmessa alla segreteria del C.R.U. in data 30 luglio 1996, dimostra inequivocabilmente che detta pratica non ha rispettato le direttive di cui alla circolare n. 5/92 e pertanto la stessa non poteva essere presa in esame dal C.R.U.
Peraltro, gli aspetti formali considerati nel voto C.R.U. più volte citato quali l'esecutività della delibera del consiglio generale n. 11/95 del 15 luglio 1995, le attestazioni di eventuale presentazione di osservazioni e/o opposizioni relative ai vari comuni consorziati, nonché la pubblicazione nei comuni interessati, l'ufficialità degli elaborati in relazione alla delibera di adozione del piano, risultano indispensabili e recano pregiudizio per il prosieguo della pratica.
Relativamente agli aspetti di merito non si condivide la destinazione a servizi dell'area delle saline alle foci del Mulinello e le contigue aree per insediamenti artigianali C/3 immediatamente a nord della linea ferrata; non sono state inoltre recepite le prescrizioni della nota n. 1185/III del 7 giugno 1991 della sezione archeologica della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali diSiracusa. Le destinazioni del vecchio piano confermate per il completamento dei lotti ricadenti entro m. 150 dalla battigia non tengono conto dei contenuti dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
Aggiungasi, inoltre, che con rapporto prot. n. 242/96, il gruppo XXVII evidenziava la non rappresentazione né indicazione delle previsioni del piano particolareggiato delle zone per piccole industrie che, adottato dal comune di Priolo Gargallo nel 1988, è stato approvato con decreto n. 1724/92 del 6 novembre 1992;
-  con nota prot. n. 12618/94 del 18 maggio 1995, l'ufficio del Genio civile diSiracusa rilevava che non poteva essere rilasciato il parere ai sensi della legge n. 64/74, in quanto dall'esame degli atti prodotti dal Consorzio A.S.I. lo studio geologico, così come definito dalle norme vigenti, doveva essere esteso a tutto il territorio interessato dal piano in esame, ed in particolare agli insediamenti industriali definiti agglomerati "D, I, L, M, N" ricadenti nei comuni diAvola, Noto, Lentini, Canicattini Bagni, Palazzolo Acreide.
Con nota prot. n. 2769 del 20 luglio 1995, il presidente del Consorzio A.S.I. integrava lo studio geologico di P.R.G. relativo alle zona "M" di Lentini e "D"' di Targia; lo stesso chiedeva all'ufficio del genio civile sopra citato di esprimere parere limitatamente alle zone che si estendono da Targia diSiracusa sino ad Augusta ed all'aggiornamento "M" di Lentini, in quanto "al momento era impossibile estendere lo studio geologico anche agli agglomerati I, L, N di Avola, Noto e Palazzolo Acreide": non risulta agli atti della pratica in esame nessun atto deliberativo del Consiglio generale del Consorzio A.S.I. che autorizzava il presidente alla richiesta di stralcio sopra riportata;
Ritenuto di dover confermare il voto C.R.U. n. 407 del 13 novembre 1996; è del parere di restituire il P.R.G. A.S.I. della Sicilia orientale per la rielaborazione che ovviamente, alla luce dei considerata del voto C.R.U. n. 407/96 e del presente voto, e da intendersi totale;
-  condividendo il suddetto voto, con assessoriale prot. n. 13971 del 28 novembre 1997, il ConsorzioASI della provincia diSiracusa veniva invitato a dare corso alla rielaborazione totale dello strumento urbanistico sottoposto all'esame di questo Assessorato;
-  avverso il suddetto provvedimento di restituzione ilConsorzio avanzava ricorso alTAR diCatania il quale ne disponeva la sospensione, decisione, poi riformata in sede di appello;
Vista la nota prot. n. 248 del 17 settembre 2001, condivisa dal dirigente generale delDipartimento dell'urbanistica, con la quale, unitamente agli atti ed elaborati inerenti il piano in argomento, il gruppo XXVII/DRU ha trasmesso, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, alla segreteria del C.R.U. la proposta n. 27 del 17 settembre 2001 con cui, nel valutare favorevolmente la richiesta di riesame avanzata dal Consorzio ASI, si ritiene di condividere le previsioni del piano dell'ASI adottato con la delibera del consiglio generale n. 5 dell'8 febbraio 1993 "per le parti non interessate da alcun rilievo di cui alle considerazioni già effettuate con i rapporti del gruppo XXVII e ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica, fatte salve le osservazioni e le eventuali prescrizioni di natura geologico-tecnica derivanti dal contenuto dello studio geologico allegato, sul quale questo gruppo allo stato nulla può rilevare, trattandosi di studi specifici di competenza di altre figure professionali; nonché i vincoli di tutela paesaggistica, ambientale e delle coste, vigenti sul territorio e le prescrizioni discendenti dai pareri resi dalla Soprintendenza diSiracusa.
Le osservazioni e/o opposizioni presentate sono decise in conformità a quanto deliberato dal consiglio generale con atto n. 11/95 del 15 luglio 1995".
Visto il voto n. 480 del 27 settembre 2001 reso, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78, dal Consiglio regionale dell'urbanistica che di seguito si riporta in stralcio:
"...Omissis...
Valutato il parere reso dal gruppo XXVII che si condivide nelle sue linee generali e che qui di seguito si trascrive con le modifiche introdotte dal C.R.U.:
Premesso:
Con rapporto prot. n. 242/96 del 30 luglio 1996 il gruppo XXVII della D.R.U., trasmetteva alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, per il seguito di competenza, atti ed elaborati in ordine a quanto in oggetto, trasmessi con nota del presidente del Consorzio prot. n. 2943 del 4 agosto 1995.
Nel rapporto sopra citato, oltre a specificare ed elencare la documentazione pervenuta, veniva rilevata la sospensione del parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali in quanto le tavole di PRASI risultavano carenti della situazione vincolistica nonché della rappresentazione di tracciati viari, non ancora realizzati, riportati come esistenti.
Riguardo le tavole di piano nel suddetto rapporto 242/96 veniva rilevata la mancata visualizzazione di talune osservazioni prodotte con particolare riferimento alla tav. 11c che, invero, riproduceva la zonizzazione della tav. 11b.
Sulle previsioni di piano si evidenziavano le nuove previsioni per la zona sud dell'area industriale della Sicilia orientale, già normata dal piano approvato con D.p.R.S. n. 90/A del 29 settembre 1993.
la redazione di detto piano, definitivamente presentato dai progettisti nell'autunno del 1992 era stata autorizzata dall'ARTA nel 1982.
Il territorio interessato dal pianoASI (circa 3500 Ha.) è impegnato da grossi stabilimenti del petrolchimico realizzati a partire dall'anno 1950 in poi oltre alla cementeria di Augusta e alle centrali elettriche per oltre 2.000 Ha. di cui la metà dall'Enichem Priolo ex Montedison.
Accanto alle aree per la grande industria, agglomerati A, B1, F e G1, per una superficie di 1.960 Ha:, il piano prevede aree per piccole e medie industrie, agglomerati B2, B3, B4, B5, B6, B7, C1, C2, C3, C4, D, E1, E2, G2 e G3 per Ha. 730, aree portuali, ferroviarie e servizi per Ha. 577, aree vincolate a verde per Ha. 253 e aree degli agglomerati esterni denominati M (Lentini), I (Avola), L (Noto), N (Palazzolo Acreide e Canicattini) per una superficie di circa Ha. 134.
Le aree disponibili occupano una superficie di 950 Ha. ripartite tra grande industria (Ha. 412) e piccola e media industria (Ha. 537).
Le direttive del piano tendono a ridimensionare le previsioni di sviluppo della grande industria chimica e petrolchimica stante una grave crisi nel settore, e favorire e incentivare invece l'insediamento e lo sviluppo delle piccole e medie industrie.
Il piano si propone altresì di adeguare e razionalizzare le infrastrutture presenti.
Il piano proposto per l'approvazione dell'ARTA si configura come uno strumento di sviluppo industriale della zona in modo organico e omogeneo e come una presa d'atto dello stato di fatto che si è andato configurando nel corso dei passati decenni con aggiustamenti e varianti al piano originario dell'ASI vigenti fin dal 1973.
In linea di massima le previsioni dell'ASI sottoposto all'approvazione dell'ARTA prevedevano:
1)  aree destinate agli insediamenti "Grandi industrie" (agglomerati A, B1, F, G1) per una superficie complessiva di Ha. 1.961,90 di cui già occupati Ha. 1.549,60;
2)  aree destinate ad insediamenti artigianali (piccole e medie industrie) dislocate a Marina di Melilli, nel territorio diAugusta e Targia per complessivi 151,50 Ha. di cui 1/5 occupati;
3)  zone F dei servizi generali aree vincolate a verde, per complessivi Ha. 253,40, aree portuali, ferroviarie e per servizi per complessivi Ha. 577,70 inoltre vengono previsti un'ampia area da destinare ad impianto di depurazione, e servizi strettamente funzionali agli agglomerati industriali per un totale di 377 Ha. circa; inoltre vengono ancora previsti servizi in prossimità dell'area portuale Megarese e a Punta Cugno;
4) aree destinate alle attrezzature portuali sono quelle del Porto Megarese e di Punta Cugno;
5) aree destinate a trattamento rifiuti, trattamento acque, fasce tubiere e ad infrastrutture viarie e ferroviarie;
6)  aree destinate alle attività estrattive consistenti in gran misura nelle cave della cementeria di Augusta;
7)  aree di vincolo di protezione ambientale poste a salvaguardia dell'abitato di Priolo;
8)  aree di riserva naturale che comprende la penisola diMagnisi e le Saline di Priolo.
Nel merito, con il citato rapporto del gruppo XXVII, si rilevava la mancata visualizzazione dei tracciati del metanodotto ed etileodotto nonostante indicati nella legenda e sotto il profilo urbanistico "una scarsa leggibilità dei modi di relazionarsi delle previsioni del pianoASI con la totalità del territorio circostante".
Altresì la mancata rappresentazione e indicazione nell'ambito degli elaborati del P.R.G. ASI delle previsioni del piano particolareggiato delle zone per piccole industrie adottato dal comune di Priolo Gargallo nel 1988 e approvato dall'ARTA con decreto n. 1724/92 ricadente pressappoco all'interno dell'agglomerato B6.
Il piano infine risultava sottoposto al parere dell'ufficio del Genio civile di Siracusa che esprimeva, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 parere favorevole con condizioni e prescrizioni.
Il piano è stato esitato dal Consiglio regionale dell'urbanistica che con voto n. 407 del 13 novembre 1996 decideva di restituire la pratica in argomento al gruppo di lavoro in quanto non meritevole di approvazione rilevando le sottoelencate carenze:
di natura formale:
A) in quanto la delibera n. 11 del 15 luglio 1995 di approvazione non risultava essere resa esecutiva da parte dell'Assessorato all'industria;
B) mancata trasmissione della delibera di adozione ad alcuni comuni consorziati;
C) mancata attestazione di eventuali presentazioni di osservazioni e opposizioni in relazione alla pubblicazione del piano nei comuni di Lentini, Noto, Priolo Gargallo, Sortino e Siracusa;
D) mancata attestazione sugli elaborati in riferimento alla delibera di adozione;
nel merito:
A)  il piano non è conforme alla situazione vincolistica realmente vigente sul territorio così come rappresentato dalla Soprintendenza rispettivamente con note n. 5060/93 e 7127/94;
B) mancata motivazione da parte del Consorzio dello stralcio degli agglomerati I, L, N ricadenti nei comuni diAvola, Noto, Canicattini Bagni e Palazzolo Acreide;
C)  "scarsa leggibilità dei modi di relazionarsi delle previsioni del piano ASI con la totalità del territorio circostante, ricco di centri abitati e fittamente popolato deriva dall'assenza di un pur sommario quadro riassuntivo delle principali localizzazioni di residenza e infrastrutture previste dagli strumenti urbanistici dei comuni interessati dall'asse attrezzato ASI";
D)  "mancata rappresentazione e indicazione nel-l'ambito degli elaborati del P.R.G.ASI delle previsioni del piano particolareggiato delle zone per piccole industrie adottato dal comune di Priolo Gargallo nel 1988 e approvato dall'ARTA con decreto n. 1724/92 ricadente pressappoco all'interno dell'agglomerato B6";
E) "La capitaneria di porto di Augusta lamentava la mancata introduzione con specifica previsione di talune attrezzature portuali, oggetto di progetti esecutivi di massima già concordati con l'ASI e trasmessi per le valutazioni al Ministero della marina mercantile";
F)  "i comuni diAugusta e Priolo Gargallo fanno rilevare elementi di contrasto tra le previsioni del pianoASI e quanto contenuto nei propri strumenti urbanistici vigenti".
Il gruppo di lavoro, con rapporto prot. n. 10/97 del 9 gennaio 1997 indirizzato all'Assessore pro tempore, ritenendo non sufficientemente motivato il parere del CRU reputava riproporre il riesame del piano da parte di quell'organo sulla scorta delle seguenti considerazioni:
in ordine agli aspetti formali:
A)  accertamento dell'esecutività dell'atto deliberativo e mancata comunicazione al consiglio,
B)  mancata trasmissione della delibera di adozione ad alcuni comuni consorziati in quanto non interessati da pianificazione ASi;
C)  circa la mancata certificazione di osservazioni presentate nei comuni consorziati gli stessi non risultavano interessati a nuove previsioni di piano e pertanto nessuna norma di salvaguardia poteva applicarsi;
D)  il gruppo riteneva superare il rilievo del mancato riferimento sugli atti progettuali della delibera di adozione ai fini di non recare pregiudizio all'esame di merito richiedendo al Consorzio attestazione di conformità all'originale;
nel merito:
A) in ordine ai rilievi della Soprintendenza, l'esame pregresso dalla medesima non era dovuto ai sensi di legge;
B) ragione di stralcio degli agglomerati I, L, N ricadenti nei territori diAvola, Noto,Canicattini Bagni e PalazzoloAcreide dall'esame è dipesa la mancata elaborazione degli studi geologico-tecnici relativamente a dette aree che occupano complessivamente una superficie di Ha. 92,60 a fronte dei 3.565,50 Ha. interessati dalle previsioni di piano relative agli agglomerati della zona Augusta Priolo e dell'agglomerato M di Lentini;
C)  riguardo i rilievi relativi ai punti C,D, E ed F, trascrizione di osservazioni contenute nel parere del gruppo prot. n. 242/96, non risultano emerse considerazioni da parte delCRU.
Il Consiglio regionale dell'urbanistica, a seguito della trasmissione del Piano ASI e del riesame, con voto CRU n. 491 dell'8 maggio 1997 ha ritenuto che il piano fosse da restituire per la rielaborazione ribadendo, sotto il profilo formale "che la mancata presentazione delle attestazione di eventuali osservazioni e/o opposizione relative ai comuni consorziati e l'ufficialità degli elaborati alla delibera di adozione del piano risultano indispensabili e rendono pregiudizio per il prosieguo della pratica".
Relativamente agli aspetti di merito ilCRU non condivide la destinazione a servizi dell'area delle Saline alle foci del Mulinello e le contigue aree per insediamenti artigianali C/3 immediatamente a nord della linea ferrata.
Ancora veniva evidenziata una carenza dello studio geologico in quanto non estesa a tutto il territorio interessato dal piano e in particolare per gli insediamenti industriali definiti Agglomerati D, I, L, M, N ricadenti nei comuni diAvola, noto, Lentini,Canicattini Bagni e Palazzolo Acreide così come si evinceva dal parere dell'ufficio del Genio civile n. 12618/94 del 18 maggio 1995.
Nulla è stato rilevato, dal punto di vista urbanistico, dalCRU su altre parti del territorio interessate dalla pianificazione ASI.
Con assessoriale prot. n. 3971 del 28 novembre 1997 è stato notificato il voto CRU n. 491 dell'8 maggio 1997 alConsorzio per la rielaborazione totale del piano.
Successivamente sollecitato alla definizione del piano in oggetto, il Consorzio ha comunicato con raccomandata del marzo 1998 di avere proposto ricorso al TAR di Catania per la sospensione e l'annullamento del provvedimento assessoriale.
Detto ricorso è stato impugnato dall'ARTA avanti al C.G.A. il cui giudizio non risulta allo stato deciso.
Ciò premesso
Con nota prot. n. 3389 del 30 luglio 2001 ilConsorzio ha trasmesso copia dell'atto deliberativo del consiglio generale n. 10 del 27 luglio 2001 unitamente a 3 planimetrie in scala 1:10.000 del piano ASI con l'indicazione delle aree sottoposte a tutela.
Il Consorzio ASI con l'atto del consiglio generale n. 10 del 27 luglio 2001 ha deliberato di "approvare la relazione del presidente e... di richiedere all'ARTA un positivo riesame del PRASIS con l'adozione di un provvedimento favorevole anche parziale, con esclusione degli agglomerai I diAvola, L. di Noto, e N. diCanicattini Bagni..." attesto un "pressante interesse pubblico a stabilizzare in maniera definitiva l'efficacia del PRASI quanto meno in quelle parti che, suscettibili di pronta attuazione, non hanno lasciato sorgere nell'ARTA e nelCRU rilievi di sorta".
Per quanto attiene le parti oggetto di rilievo da parte delCRU e in particolare per la mancata pubblicazione del piano di taluni comuni, ilConsorzio evidenzia che le amministrazioni comunali interessate dal piano sono solo quelle indicate dall'art. 3 delle N. di A. del Piano in discussione e ricadenti nel comprensorio consortile dell'ASI di Siracusa individuato dal deliberato 1 agosto 1962 del Comitato dei Ministri del Mezzogiorno ad oggi modificato per il fatto che Priolo al tempo era frazione diSiracusa ed oggi comune autonomo e pertanto risultano essere; Augusta,Avola, Canicattini Bagni,Carlentini,Floridia, Lentini, Melilli, Noto,Siracusa,Solarino, Sortino e Priolo Gargallo inclusi nel comprensorio territoriale del Consorzio diSiracusa oltre ai comuni consorziati diCassaro, Buscemi, Buccheri, Ferla, Pachino e Palazzolo Acreide. Pertanto, nessuna pubblicazione andava effettuata nel comune diPalazzolo Acreide o negli altri consorziati.
Per gli aspetti di merito evidenziati dalCRU il Consorzio ha precisato che erano stati inseriti nelle planimetrie trasmesse tutti i vincoli segnalati dalla locale Soprintendenza rispettivamente con note n. 1253 dell'1 agosto 1989 e n. 2659 del 13 agosto 1989. Le ulteriori segnalazioni effettuate a piano adottato non potevano essere inserite nella cartografia di piano ma sono state allegate alla documentazione trasmessa all'Assessorato con il foglio 3389/2001 (tav. 10, 10b e 10c in scala 1:10.000).
Per quanto attiene al parere del Genio civile, l'atto deliberativo del consiglio generale n. 10/2001 chiarisce che non era stato chiesto dal Consorzio alcuno stralcio degli agglomerati in questione.
Con nota 12618/94 del 18 maggio 1995 ilGenio civile evidenziava che lo studio geologico avrebbe dovuto comprendere anche gli agglomerati "D" Targia, "M" di Lentini "I", "L", "N" di Avola, Noto e Canicattini Bagni; sul territorio di Palazzolo non essendo stati previsti agglomerati e non potendo disporre interamente degli studi geologici per tutti gli agglomerati suddetti sono state fornite all'ufficio del Genio civile le integrazioni per l'agglomerato di Targia e Lentini sui quali esistevano iniziative concrete. Di conseguenza non si è richiesto il parere sugli agglomerati di Noto, Avola e Canicattini Bagni in quanto su tale zona il Consorzio non aveva iniziative in cantiere ed era favorevole all'ipotesi di stralcio.
Riguardo le osservazioni proposte dal comune di Priolo, di Augusta e dalla capitaneria di porto il Consorzio afferma dia vere controdedotto nel merito.
Riguardo infine la fascia di protezione dal mare ilConsorzio ha evidenziato che di essa se ne sarebbe tenuto conto valutando di volta la compatibilità con essa con l'iniziativa da realizzare.
Considerato che:
-  La richiesta di riesame da parte del Consorzio ASI diSiracusa è motivata dal pressante interesse pubblico volto a stabilizzare in maniera definitiva l'efficacia del PRASI quanto meno in quelle parti che, suscettibili di pronta attuazione, non hanno lasciato sorgere nell'ARTA e nei CRU rilievi di sorta e pertanto conseguenti al contenuto dei voti del CRU n. 407 del 13 novembre 1996 e n. 491 dell'8 maggio 1997;
-  La richiesta delConsorzio ASI di approvazione parziale del piano appare sostenibile tenuto conto che i rilievi di natura sostanzialmente formale e di contenuto sono superate dalle argomentazioni di cui sopra tanto che anche il gruppo di lavoro, aveva infatti già intravisto motivi tendenti a risolvere in modo agile i pur non eludibili problemi formali e di merito provvedendo in tal senso a richiedere, nota prot. n. 71/97 del 28 febbraio 1997 il riesame della pratica alCRU fornendo chiarimenti sui rilievi sollevati Consiglio, con appositi rapporti prot. n. 10/97 del 9 gennaio 1997 e n. 19/97 del 18 gennaio 1997 indirizzati all'Assessore pro-tempore e p.c. alla segreteria del CRU.
-  Per quanto attiene ai rilievi di tipo formale che sinteticamente si descrivono (non risultava l'esecutività delle delibere; lo strumento urbanistico risultava trasmesso soltanto a taluni comuni facenti parte del Consorzio e non a tutti; non risultava certificata dagli atti conclusivi delle pubblicazioni presso alcuni comuni, l'eventuale presentazione di osservazioni e/o opposizioni; gli elaborati progettuali non riportavano gli estremi della delibera di adozione) e di merito (rappresentazione della situazione vincolistica non conforme a quella realmente vigente nel territorio; mancata motivazione dello stralcio dal Progetto generale degli agglomerati I, L, N; recepimento di talune notazioni di carattere urbanistico contenute nella relazione istruttoria predisposta dal gruppo XXVII) il C.R.U. con voto n. 491/97 nel merito ha rilevato soltanto di non condividere la destinazione a servizi dell'area delle Saline alle foci del Mulinello e le contigue aree per insediamenti artigianali C/3 immediatamente a nord della linea ferrata;
-  la mancata rappresentazione del piano delle piccole industrie del comune di Priolo Gargallo non appare costituire in sé e per sé questione di rilevanza che attiene a scelte urbanistiche tanto più che nessuna considerazione in merito è stata sollevata con il secondo parere del CRU.
-  In ordine alla richiesta di stralcio degli agglomerati I, L, N effettuata dal presidente del Consorzio con nota prot. n. 2769 del 20 luglio 1995 essa appare giustificata in quanto non consente all'ufficio del Genio civile rilasciare parere su previsioni urbanistiche particolareggiate in assenza di apposito studio geologico. Non si può non tenere conto comunque che gli agglomerati stralciati - non assistiti da studio geologico - coprono una estensione di appena Ha. 92,60 a fronte dei 3.565 Ha. di piano sui quali è stato prodotto apposito studio geologico.
-  Nel merito del contenuto del piano non sono emersi nei pareri resi dalConsiglio regionale dell'urbanistica con i voti 407 e 491/97 rilievi sostanziali tali da non potere condividere la richiesta di approvazione delle previsioni che non hanno lasciato sorgere alcun rilievo di natura urbanistica;
Per quanto sopra, e tenuto conto della richiesta formulata dalConsorzio ASI con foglio prot. 3389 del 30 luglio 2001, motivata dalle ragioni che tale piano riveste un rilevante interesse pubblico a stabilizzare in maniera definitiva l'efficacia di un piano consolidato nel tempo, è del parere di valutare favorevolmente la richiesta del ConsorzioASI effettuata a mezzo di deliberazione del consiglio generale 10/2001 e in conseguenza ritenere meritevoli di approvazione le previsioni del piano dell'ASI adottato dal consiglio generale con delibera n. 5/93 dell'8 febbraio 1993, per le quali non interessate di alcun rilievo di cui al voto del CRU n. 491 dell'8 maggio 1997.
Restano salvi ovviamente i vincoli di tutela paesaggistica, ambientale delle coste e idrogeologici vigenti sul territorio.
Le osservazioni e/o opposizioni presentate sono decise in conformità a quanto deliberato dal Consiglio generale con atto n. 11/95 del 15 luglio 1995";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 480 del 27 settembre 2001 del Consiglio regionale dell'urbanistica che richiama ed integra la proposta del gruppo 27° delDipartimento dell'urbanistica n. 27 del 17 settembre 1901;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è approvato, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 480 del 27 settembre 2001 e nel rispetto delle condizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile diSiracusa prot. 16561/95 dell'1 agosto 1995, il piano regolatore generale dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale adottato con la delibera del consiglio generale n. 5/93 dell'8 febbraio 1993 e riproposto per il riesame con delibera dello stesso organo n. 10 del 27 luglio 2001.

Art. 2

Le osservazioni presentate avverso il piano vengono determinate in conformità a quanto espresso nel sopracitato voto del CRU n. 480 del 27 settembre 2001.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti ed elaborati che vengono timbrati e vistati da questoAssessorato:
 1.  proposta n. 27 del 17 settembre 2001 resa, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, dal gruppo XXVII del Dipartimento dell'urbanistica;
 2.  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 491 dell'8 maggio 1997;
 3.  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 480 del 27 settembre 2001;
 4.  delibera del consiglio generale del Consorzio ASI n. 5/93 dell'8 febbraio 1993;
 5.  delibera del consiglio generale del Consorzio ASI n. 11/95 del 15 luglio 1995;
 6.  delibera del consiglio generale del Consorzio ASI n. 10 del 27 luglio 2001;
 7.  all.  1  -  relazione generale;
 8.  all.  3  -  norme di attuazione;
 9.  all.  4  -  regolamento;
10.  tav.  1 - inquadramento territoriale, scala 1:100.000; 
11.  tav.  2 - planimetria agglomerati industriali zona diAugusta-Priolo, scala 1:25.000; 
12.  tav.  3 - planimetria agglomerati industriali AvolaNoto, scala 1:25.000; 
13.  tav.  4 - planimetria agglomerati industriali Lentini-Carlentini, scala 1:25.000; 
14.  tav.  5 - planimetria agglomerati industriali Palazzolo Acreide-Canicattini Bagni, scala 1:25.000; 
15.  tav.  6 - planimetria grandi impianti industriali a rischio, scala 1:25.000; 
16.  tav.  7a - vincoli archeologici e paesistici, fascia nord; 
17.  tav.  7b - vincoli archeologici e paesistici, fascia centrale; 
18.  tav.  7c - vincoli archeologici e paesistici, fascia sud; 
19.  tav.  8a - planimetria stato di fatto, rete viaria, idrica e fognante, fascia nord; 
20.  tav.  8b - planimetria stato di fatto, rete viaria, idrica e fognante, fascia centrale; 
21.  tav.  8c - planimetria stato di fatto, rete viaria, idrica e fognante, fascia sud; 
22.  tav.  9a - planimetria stato di fatto, energodotti, fa-scia nord; 
23.  tav.  9b - planimetria stato di fatto, energodotti, fa-scia centrale; 
24.  tav.  9c - planimetria stato di fatto, energodotti, fa-scia sud; 
25.  tav.  10a - zonizzazione fascia nord, scala 1:10.000; 
26.  tav.  10b - zonizzazione fascia centrale, scala 1:10.000; 
27.  tav.  10c - zonizzazione fascia sud, scala 1:10.000; 

28.  elaborati di visualizzazione delle osservazioni al piano costituiti da:
  a) all. 1bis - relazione dei progettisti; 
  b) tav. 11a - zonizzazione fascia nord; 
  c) tav. 11b - zonizzazione fascia centrale; 
  d) tav. 11b - zonizzazione fascia sud; 

29.  studio geologico costituito da:
  1) relazione geologica generale; 
  2) indagine geofisica, 
  3) all. 1 - corografia generale, scala 1:25.000; 
  4) all. 2.1 - carta geologica, fascia nord, scala 1:10.000; 
  5) all. 2.2 - carta geologica, fascia centrale, scala 1:10.000; 
  6) all. 2.3 - carta geologica, fascia sud, scala 1:10.000; 
  7) all. 3.1 - carta geomorfologica, fascia nord, sca-la 1:10.000; 
  8) all. 3.2 - carta geomorfologica, fascia centrale, scala 1:10.000; 
  9) all. 3.3 - carta geomorfologica, fascia sud, scala 1:10.000; 
  10) all. 4.1 - carta strutturale, fascia nord, scala 1:10.000; 
  11) all. 4.2 - carta strutturale, fascia centrale, scala 1:10.000; 
  12) all. 4.3 - carta strutturale, fascia sud, scala 1:10.000; 
  13) all. 5.1 - carta idrogeologica, fascia nord, scala 1:10.000; 
  14) all. 5.2 - carta idrogeologica, fascia centrale, scala 1:10.000; 
  15) all. 5.3 - carta idrogeologica, fascia sud, scala 1:10.000; 
  16) all. 6.1 - carta della suscettività, fascia nord, scala 1:10.000; 
  17) all. 6.2 - carta della suscettività, fascia centrale, scala 1:10.000; 
  18) all. 6.3 - carta della suscettività, fascia sud, scala 1:10.000; 
  19) all. 7 - carta dell'andamento del substrato, scala 1:25.000; 
20)      all. 8.1 - carta geologica-tecnica, fascia nord, scala 1:10.000; 
21)      all. 8.2 - carta geologica-tecnica, fascia centrale, scala 1:10.000; 
22)      all. 8.3 - carta geologica-tecnica, fascia sud, scala 1:10.000; 
23)      all. 9 - carta dei profili geologici, scala 1:10.000; 
24)      all. 10.1 - carta dell'acclività, fascia nord, scala 1:10.000; 
25)      all. 10.2 - carta dell'acclività, fascia centrale, sca-la 1:10.000; 
26)      all. 10.3 - carta dell'acclività, fascia sud, scala 1:10.000; 
27)      all. A1.1 - zona 1: carta geologica; 
28)      all. A3.1 - zona 1: carta idrogeologica; 
29)      all. A4.1 - zona 1: carta tecnica; 
30)      all. A5.1 - zona 1: carta strutturale; 
31)      all. A7.1 - zona 1: carta della suscettività; 
32)      all. A8.1 - zona 1: carta delle isoresistenze; 
33)      all. A1.2 - zona 2: carta geologica; 
34)      all. A2.2 - zona 2: carta geomorfologica; 
35)      all. A3.2 - zona 2: carta idrogeologica; 
36)      all. A4.2 - zona 2: carta tecnica; 
37)      all. A7.2 - zona 2: carta della suscettività; 
38)      all. A8.2 - zona 2: carta delle isoresistenze; 
39)      all. A1.3 - zona 3: carta geologica; 
40)      all. A2.3 - zona 3: carta geomorfologica; 
41)      all. A3.3 - zona 3: carta idrogeologica; 
42)      all. A4.3 - zona 3: carta tecnica; 
43)      all. A5.3 - zona 3: carta strutturale; 
44)      all. A6.3 - zona 3: carta dell'acclività; 
45)      all. A7.3 - zona 3: carta della suscettività; 
46)      all. A8.3 - zona 4: carta delle isoresistenze; 
47)      all. A1.4 - zona 4: carta geologica; 
48)      all. A2.4 - zona 4: carta geomorfologica; 
49)      all. A3.4 - zona 4: carta idrogeologica; 
50)      all. A4.4 - zona 4: carta tecnica; 
51)      all. A5.4 - zona 4: carta strutturale; 
52)      all. A7.4 - zona 4: carta della suscettività; 
53)      all. A8.4 - zona 4: carta delle isoresistenze; 

30.  integrazione allo studio geologico del PRG ASI diSiracusa per le zone denominate "M" di Lentini e "D" di Targia, costituito da:
  a) relazione geologico-tecnica; 
  b) corografia generale, scala 1:25.000; 
  c) carta geologico-tecnica, zona D, scala 1:2.000; 
  d) carta geologico-tecnica, zona M, scala 1:2.000; 
  e) profili geolitologici, zona D; 
31.  tav.  10a - zonizzazione fascia nord contenente la sovrapposizione dei vincoli ex tav. 7a con le destinazioni di piano ex tav. 10a; 
32.  tav.  10b - zonizzazione fascia centrale contenente la sovrapposizione dei vincoli ex tav. 7b con le destinazioni di piano ex tav. 10b; 
33.  tav.  10c - zonizzazione fascia sud contenente la sovrapposizione dei vincoli ex tav. 7c con le destinazioni di piano ex tav. 10c. 


Art. 4

Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 1/84 i vincoli di destinazione del presente piano hanno efficacia per la durata di 10 anni dalla data del presente decreto.

Art. 5

Il Consorzio della provincia di Siracusa per la zona sud dell'Area di sviluppo industriale della Sicilia orientale dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli ufficia e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questoAssessorato, il consiglio generale del Consorzio dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 6

Il Consorzio della provincia di Siracusa per la zona sud dell'Area di sviluppo industriale della Sicilia orientale ed i comuni di Augusta,Avola, Canicattini Bagni,Carlentini, Floridia, Lentini Melilli, Noto, Siracusa,Solarino e Priolo Gargallo sono onerati, rispettivamente per le competenze attribuite agli stessi dalla vigente normativa, di tutti gli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 novembre 2001.
  SCIMEMI 

(2001.46.2389)
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DECRETO 13 novembre 2001.
Autorizzazione del progetto relativo alla costruzione di raccordi aerei e alla demolizione di tratte di elettrodotti nei comuni di Messina e Villafranca Tirrena.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto loStatuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altri leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio n. DDSIC/P1999036229 del 29 dicembre 1999 con cui l'ENEL Distribuzione ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto per la costruzione di raccordi aerei a 150 Kv e demolizione di tratte di elettrodotti esistenti;
Vista la nota del gruppo XXX/DRU prot. n. 833 del 28 marzo 2000, con la quale è stato richiesto ai comuni di Messina e Villafranca Tirrena, interessati territorialmente dal progetto E.N.E.L., di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, in merito al progetto in argomento;
Vista la delibera n. 19 del 28 febbraio 2000, con la quale il consiglio comunale di Villafranca Tirrena ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere in argomento;
Vista la delibera n. 74/C del 18 ottobre 2000, con la quale il consiglio comunale di Messina ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 3386 del 13 marzo 2000, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina, ai soli fini di tutela del vincolo idrogeologico, ha concesso, limitandone temporalmente la validità, l'autorizzazione all'esecuzione dell'opera in argomento;
Vista la nota n. 793 del 16 marzo 2000, con cui la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina - Sezione beni archeologici, alle condizioni dalla stessa indicate, ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione dei lavori in argomento;
Vista la nota prot. n. 461/00 del 4 aprile 2000, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina - Sezione I, sul progetto in argomento, ha rilasciato parere favorevole a condizione, ai sensi dell'art. 151 T.U. decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Vista la nota prot. n. 41788 sezione II del 9 gennaio 2001, assunta al prot. di questo Assessorato al n. 2982 del 17 gennaio 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, nel trasmettere gli elaborati relativi muniti del proprio visto, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974;
Visto il parere n. 19 del 9 ottobre 2001 reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dal gruppo XXX del Dipartimento dell'urbanistica di questo Assessorato, che parzialmente di seguito si trascrive:
"...Omissis...
-  che le opere per cui è richiesta l'autorizzazione di questo Assessorato consistono nella demolizione di alcune tratte di elettrodotto a 150 Kv per una lunghezza complessiva di Km. 25,50 e nella costruzione, all'interno di un quadro di rifunzionalizzazione della rete, di alcuni tratti della lunghezza complessiva di Km. 2;
-  che i tratti di elettrodotto da realizzare riguardano i collegamenti tra Villafranca Tirrena e Messina Riviera (tratti B-D e F-I); sorgente con Messina Riviera (tratto H-G) e il sostegno tra la tratta Sorgente e Messina nord (punto E);
-  che i tracciati interessano i territori comunali di Villafranca Tirrena e Messina;
-  che le aree interessate dalla realizzazione delle opere ricadono in zone classificate nei vigenti P.R.G. dei comuni interessati, e nel P.R.G. del comune di Messina in atto in salvaguardia, come: verde agricolo, zona boschiva e un piccolo tratto del tracciato B-D su strada esistente;
Considerato che.
- L'istanza per l'autorizzazione dell'opera è stata presentata dall'ENEL ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 in quanto l'opera in parola riveste interesse di pubblica utilità;
-  L'opera ha acquisito pareri e avviso favorevole da tutti gli enti interessati sia territorialmente, sia sotto il profilo della tutela di vincoli;
-  Lo stesso può ritenersi compatibile con l'assetto territoriale dei comuni di Messina e Villafranca Tirrena.
Per quanto sopra visto e considerato, il gruppo di lavoro XXX/DRU è del parere che sia meritevole di approvazione il progetto, previa demolizione, per costruzione ed esercizio delle opere proposte dall'ENEL, ricadenti in territorio dei comuni di Messina e Villafranca Tirrena, meglio individuate sull'elaborato grafico n. 266/A tavola I scala 1:25.000, facente parte del documento denominato "Piano tecnico delle opere" con le prescrizioni che siano rispettate le condizioni poste dalla Soprintendenza beni culturali ambientali - Sezione beni P.N.U. di Messina, con nota sezione I, prot. n. 461/00 del 4 aprile 2000. Detta Soprintendenza ha infatti espresso parere favorevole ai lavori purché vengano dismesse le strutture di sostegno della linea in disuso, ripristinando lo stato originario di luoghi";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXX della D.R.U. e constatata la regolarità della procedura;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40, è autorizzato, in conformità al parere n. 19 del 9 ottobre 2001 reso dal gruppo XXX/D.R.U. ed alle condizioni e prescrizioni indicate dagli organi in premessa citati, il progetto relativo alla costruzione dei raccordi aerei a 150 Kv e demolizione delle tratte di elettrodotti esistenti, interessanti i comuni di Messina e Villafranca Tirrena.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  parere del gruppo XXX/DRU n. 19 del 9 ottobre 2001;
2)  delibera C.C. diVillafranca Tirrena n. 19 del 28 febbraio 2000;
3)  delibera delC.C. di Messina n. 74 del 18 ottobre 2000;
4) piano tecnico delle opere costituito da:
-  relazione tecnica descrittiva;
-  corografia, scala 1:25.000;
-  conduttore a corda di alluminio-acciaio diam. 31,5 mm.
-  capacità di trasporto;
-  corda di guardia in acciaio rivestito di alluminio diam. 11,5 mm.
-  schema sostegno di tipo "M" con mensole per catena in sospensione;
-  schema sostegno di tipo "C" con mensole per catena in amarro;
-  campo elettrico al suolo;
-  induzione magnetica al suolo;
-  isolatori cappa e perno di tipo normale in vetro temprato;
-  isolatori cappa e perno di tipo antisale in vetro temprato;
-  armamento sospensione semplice del conduttore all.-acc. diam. 31,5 mm.;
-  armamento amarro doppio del conduttore all.-diam. 31,5 mm.;
-  armamento sospensione corda di guardia;
-  fondazione di classe (Cs) tipo 3;
-  fondazione di classe "CR" tipo 1,70;
-  fondazioni su pali trivellati;
5) studio geologico, a firma dr. F. Sapienza, costituito da:
-  relazione geologico tecnica;
-  carte topografiche;
-  carte geologiche;
-  sezioni geologiche.

Art. 3

L'ENEL - Distribuzione resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

L'ENEL - Distribuzione ed i comuni di Messina e Villafranca Tirrena sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 novembre 2001.
  SCIMEMI 

(2001.46.2401)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Ricostituzione del consiglio di amministrazione del l'Istituto autonomo case popolari di Caltanissetta.

Con D.P. n. 254 del 30 ottobre 2001, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 865/71, il consiglio di amministrazione dell'I.A.C.P. di Caltanissetta è stato ricostituito, per la durata di 5 anni, con i seguenti componenti:
-  sig. Norato Sergio Giuseppe, sig. Pasqualetto Salvatore e sig. Russo Carmelo, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
-  ing. Lanza Sebastiano, in rappresentanza degli assegnatari di alloggi economici e popolari;
-  dott. Maganuco Gaetano, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative.
Fanno, altresì, parte del consiglio di amministrazione del l'I.A.C.P. di Caltanissetta il dott. Augello Raimondo ed il dott. Janni Leandro Antonio, come già nominati con D.P. n. 502/gr.VII/SG del 28 luglio 1999 in qualità di presidente e componente, ed il sig. Minardi Rocco Aldo come già nominato con D.P. n. 170/gr.VII/SG del 20 luglio 2000 in qualità di vice presidente.
(2001.44.2292)
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Recepimento degli accordi di contrattazione decentrata del 28 giugno 2001 e 12 ottobre 2001.

Con D.P.Reg. n. 257 e n. 258 gr. III S.G. del 2 novembre 2001, sono stati recepiti gli accordi del 28 giugno 2001 e del 12 ottobre 2001 sottoscritti in sede di contrattazione decentrata tra il Segretario generale per i gruppi di lavoro della Segreteria generale e le organizzazioni sindacali concernenti l'applicazione dell'art. 16, comma 3°, legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per i mesi luglio-agosto e settembre-ottobre 2001.
Con D.P.Reg. n. 259 gr. III S.G. del 2 novembre 2001, è stato recepito l'accordo del 12 ottobre 2001 concernente la modifica al quadro economico del piano di lavoro "Progetto Palazzo d'Orleans" a seguito della ripartizione delle somme FES sui capitoli di spesa assegnati per l'anno 2001 all'ufficio ed ai gruppi di lavoro della Segreteria generale ed agli uffici alle dirette dipendenze del Presidente.
(2001.45.2326)
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Nomina di componenti del comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Gela, Niscemi e Butera.

Con decreto presidenziale n. 260/gr. VII/SG del 2 novembre 2001, in seno al comitato di coordinamento di crisi ambientale del territorio di Gela, Niscemi e Butera ricostituito con D.P.Reg. n. 14/Gr. VII/SG del 30 gennaio 2001, in rappresentanza del comune di Gela sono stati nominati l'avv. Francesco Gallo ed il sig. Rocco Ascia, rispettivamente quali componenti effettivo e supplente.
Gli stessi cesseranno dalla carica alla data di scadenza del comitato di coordinamento.
(2001.45.2325)
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Nomina di un componente del consiglio della Camera di commercio di Trapani.

Con decreto presidenziale n. 261/gr. VII/SG del 2 novembre 2001, il sig. Danimarca Vincenzo, nato il 3 febbraio 1944, è stato nominato componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Trapani, già costituito con D.P.Reg. n. 169/Gr. VII/SG del 22 giugno 2001, su designazione della Confesercenti di Trapani, nel settore commercio.
Lo stesso cesserà dalla carica unitamente agli altri componenti già nominati in sede di costituzione dell'organo.
(2001.45.2324)
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Ricostituzione del consiglio di amministrazione del l'Ente autonomo portuale di Messina.

Con D.P.Reg. n. 270/Gr. VII/SG del 5 novembre 2001, è stato ricostituito, per la durata di un triennio, il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo portuale di Messina ai sensi dell'art. 8 dello statuto dell'Ente, nella seguente composizione:
Componenti in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Messina
-  sig. Domenico Longo, avv. Rosario Mario Agatino Contiguglia, sig. Nicolò D'Andrea;
Componenti in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato, pesca di Messina
-  dott. Pietro Cacciola e ing. Santi Sofi;
Componente in rappresentanza della Regione
-  avv. Bernardo Moschella;
Componente in rappresentanza del Ministero delle finanze
-  dott. Giuseppe Merlino;
Componenti in rappresentanza del Ministero dei trasporti e della navigazione
-  ing. Roberto Piazza e C.V. (C.P.) Carmelo Maccarrone.
(2001.45.2336)
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Nomina del commissario straordinario dell'Istituto sperimentale zootecnico di Palermo.

Con D.P.Reg. n. 274/Gr. VII/SG del 12 novembre 2001, il sig. Amato Antonino è stato nominato commissario straordinario dell'Istituto sperimentale zootecnico di Palermo nelle more della definizione degli adempimenti derivanti dall'applicazione dell'art. 24, comma 2, lett. c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e comunque, per un periodo non superiore ad un anno.
(2001.46.2388)
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Autorizzazione alla ditta Exakta siciliana s.r.l., con sede in Carini, per l'importazione di rifiuti in Sicilia.

Con ordinanza n. 850 del 24 ottobre 2001 del Vice Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, la ditta Exakta siciliana s.r.l., con sede in Carini (PA), via Don Milani, 58, è stata autorizzata all'importazione dei rifiuti in Sicilia, descritti agli indici CER: da 070103 a 070703; da 070104 a 070704; da 080101 a 080110; 080199; da 080301 a 080309; 080399; da 080401 a 080408; 080499; da 140102 a 140107; da 140201 a 140204; da 140302 a 140305; da 140402 a 140405; sa 140502 a 140505; 200112; 200113; per un quantitativo non superiore a 1.600 t/anno.
(2001.44.2282)
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Autorizzazione all'Enel Produzione S.p.A., con sede in Roma, alla gestione di un impianto.

Con ordinanza del Vice Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e per la tutela delle acque n. 883 del 25 ottobre 2001, è stato concesso, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, alla Enel Produzione S.p.A., con sede legale in viale Regina Margherita, 125 - Roma, l'autorizzazione alla gestione dell'impianto esistente, per il deposito preliminare dei rifiuti pericolosi prodotti nell'ambito della stessa Centrale termoelettrica di Priolo Gargallo.
(2001.45.2337)
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Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private dell'Associazione Ambiente e/è Vita.

Si comunica l'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.Rep. n. 361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, dell'Associazione Ambiente e/è Vita disposta dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
(2001.46.2386)
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Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Fondazione Paola Minutoli.

Si comunica l'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.Rep. n. 361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, della Fondazione Paola Minutoli disposta dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
(2001.46.2385)
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Ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001 - Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Con deliberazione n. 432 del 30 ottobre 2001, la Giunta regionale ha approvato il programma di ripartizione dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, secondo la proposta contenuta nella nota n. 2336 dell'11 ottobre 2001 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Ai fini della ripartizione territoriale della spesa in conto capitale si procede ad un raggruppamento dei capitoli nei seguenti comparti:
A  -  spese di funzionamento;
B  -  trasferimenti;
C  -  spesa consolidata per limiti d'impegno o per spesa annua predeterminata;
D  -  capitoli c.d. "liberi".
Comparto A
Lo stanziamento sui capitoli seguenti attiene ad investimenti per il funzionamento dell'Amministrazione:
742001  -  legge regionale n. 28/62; legge regionale n. 7/71; legge regionale n. 2/78;
742002  -  legge regionale n. 28/62; legge regionale n. 7/71; legge regionale n. 2/78;
746001  -  legge regionale n. 28/62; legge regionale n. 7/71; legge regionale n. 2/78.
Comparto B
Lo stanziamento dei capitoli seguenti attiene a trasferimenti da effettuarsi ad enti ed istituti di credito i quali a loro volta procederanno all'erogazione della spesa secondo le modalità stabilite nelle norme sostanziali:
745604  -  legge regionale n. 3/86, artt. 40, 41; legge regionale n. 5/98, art. 13; legge regionale n. 10/99, art. 29;
745606  -  legge regionale n. 34/65; legge regionale n. 31/77, art. 5; legge regionale n. 3/86; legge regionale n. 35/91, art. 16; legge regionale n. 6/97, art. 64; legge regionale n. 7/98, art. 6; legge regionale n. 10/99, artt. 55, 29; legge regionale n. 32/2000, art. 43; legge regionale n. 6/2001, art. 2, tab. C;
745608  -  legge regionale n. 31/77; legge regionale n. 32/2000, artt. 43, 60, 66; legge regionale n. 6/2001, art. 2, tab. C.
Comparto C
742802  -  legge regionale n. 12/52; legge regionale n. 22/74, art. 64; legge regionale n. 79/75, artt. 1, 8; legge regionale n. 34/78, art. 22; legge regionale n. 3/79, art. 25; legge regionale n. 247/79, art. 5; legge regionale n. 47/80, artt. 45, 46; legge regionale n. 86/80, art. 7; legge regionale n. 3/81, artt. 29, 30; legge regionale n. 86/81, artt. 52, 55; legge regionale n. 55/82, artt. 3, 14; legge regionale n. 129/82, art. 2; legge regionale n. 20/83, artt. 16, 17; legge regionale n. 36/84, art. 33, 34; legge regionale n. 37/84, art. 1, legge regionale n. 2/85, art. 16; legge regionale n. 22/85, artt. 58, 59; legge regionale n. 36/86, art. 39; legge regionale n. 36/91, artt. 27, 31; legge regionale n. 15/93, art. 44; legge regionale n. 78/95, art. 14; legge regionale n. 25/97, artt. 1, 8; legge regionale n. 10/99, art. 34;
742805  -  legge regionale n. 37/84, artt. 4, 23; legge regionale n. 22/85, art. 61; legge regionale n. 57/85, art. 69; legge regionale n. 15/86, art. 32; legge regionale n. 36/86, art. 40; legge regionale n. 36/91, art. 27;
742808  - legge regionale n. 39/91, art. 11;
742811  -  legge regionale n. 25/93, art. 45;
746801  -  legge regionale n. 5/75, art. 3; legge regionale n. 6/75, art. 3; legge regionale n. 5/77, art. 6; legge regionale n. 1/80, art. 8; legge regionale n. 119/83, art. 29; legge regionale n. 36/84, art. 35; legge regionale n. 22/85, art. 67; legge regionale n. 26/87, artt. 12, 25; legge regionale n. 25/90, art. 16.
Comparto D
Gli stanziamenti relativi ai capitoli sotto elencati non sono sottoposti, dalle norme sostanziali, a criteri predeterminati di riparto. Eppur tuttavia non si ritiene possibile individuare criteri automatici, ovvero predeterminati, per la ripartizione su base territoriale.
In particolare:
-  in quanto attengono a situazioni particolari previste dalla legge:
742819  -  legge regionale n. 46/97, artt. 2, 22; legge regionale n. 8/2000, art. 2, tab. C; legge regionale n. 26/2000, art. 25;
742824  -  legge regionale n. 32/2000, art. 57; legge regionale n. 6/2001, art. 2, tab. C;
746003  -  legge regionale n. 32/2000, art. 179; legge regionale n. 6/2001, art. 2, tab. C;
-  in quanto i destinatari sono determinati indipendentemente dall'ambito territoriale:
742401  -  legge regionale n. 23/86, artt. 21, 22; legge regionale n. 33/86, art. 16; legge regionale n. 35/86, art. 6; legge regionale n. 34/91, art. 14;
742809  -  legge regionale n. 96/81, artt. 82, 85; legge regionale n. 23/86, art. 18; legge regionale n. 34/91, art. 11; legge regionale n. 27/94, artt. 7, 8; legge regionale n. 10/99, art. 29;
-  in quanto i destinatari saranno determinati sulla base dei criteri da stabilirsi con apposito provvedimento:
742003  -  legge regionale n. 37/94, artt. 2, 3, 4; legge regionale n. 52/96, art. 4; legge regionale n. 5/98, art. 2; legge regionale n. 11/99; legge regionale n. 6/2001;
742823  -  legge regionale n. 32/2000, art. 49; legge regionale n. 6/2001, art. 2, tab. C;
742825  -  legge regionale n. 32/2000, art. 65; legge regionale n. 6/2001, art. 2, tab. C;
743301  -  legge regionale n. 16/99, artt. 1, 2, 3, 4, 8; legge regionale n. 26/2000, art. 24.
-  in quanto la ripartizione avverrà sulla base di graduatorie già redatte:
742818  -  legge regionale n. 27/94, art. 9; legge regionale n. 5/96, art. 9; legge regionale n. 52/96, art. 4; legge regionale n. 14/97, art. 12; legge regionale n. 5/98, art. 2; legge regionale n. 11/99; legge regionale n. 8/2000, art. 2, tab. E;
-  in quanto, a causa dell'esiguità dello stanziamento, la ripartizione polverizzerebbe lo stesso e vanificherebbe gli effetti voluti dalla legge:
742812  -  legge regionale n. 68/95, art. 6; legge regionale n. 14/97, art. 12; legge regionale n. 11/99; legge regionale n. 8/2000, art. 2, tab. E; legge regionale n. 6/2001, art. 2, tab E;
742817  -  legge regionale n. 25/93, artt. 37, 38; legge regionale n. 5/96, art. 9; legge regionale n. 52/96, art. 4; legge regionale n. 14/97, art. 12; legge regionale n. 5/98, art. 2; legge regionale n. 11/99; legge regionale n. 8/2000, art. 2, tab. E;
742820  -  legge n. 266/97, art. 16; legge regionale n. 6/2001.
Per le motivazioni esposte, attesa la natura della spesa e la modestia degli stanziamenti, non è possibile effettuare alcuna ripartizione su base territoriale.
(2001.45.2338)
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Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001 - cap. 872003 - Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Dipartimento turismo, sport e spettacolo.

Con deliberazione n. 433 del 30 ottobre 2001, la Giunta regionale ha approvato la ripartizione di cui all'oggetto secondo la proposta contenuta nella nota n. 973/gruppo VIII DIP.TUR del 17 ottobre 2001 e qui di seguito riportata secondo le percentuali determinate dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze:
- Agrigento      10,2 
-  Caltanissetta      7,9 
-  Catania      18,2 
-  Enna      7,6 
-  Messina      12,1 
-  Palermo      18,9 
-  Ragusa      7,2 
-  Siracusa      8,7 
-  Trapani      9,2 

Ripartizione territoriale dei fondi stanziati sul capitolo 872003 pari a L. 10.000 milioni:
-  Agrigento      L. 1.020.000.000 
-  Caltanissetta      " 790.000.000 
-  Catania      " 1.820.000.000 
-  Enna      " 760.000.000 
-  Messina      " 1.210.000.000 
-  Palermo      " 1.890.000.000 
-  Ragusa      " 720.000.000 
-  Siracusa      " 870.000.000 
-  Trapani      " 920.000.000 

La ripartizione territoriale, così come sopra determinata costituirà, in conformità al 6° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93, uno dei criteri generali di selezione delle istanze pervenute a seguito del comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 dell'1 giugno 2001 per la predisposizione del programma di spesa per l'impiego dei fondi stanziati sul capitolo 872003 del bilancio della Regione siciliana.
Naturalmente, ove per carenze progettuali, le risultanze istruttorie non risultassero, però, perfettamente rispondenti con la ripartizione territoriale che si propone, le somme non attribuibili ad ogni singola provincia verranno utilizzate per rimodulare la presente elaborazione garantendo, al contempo, una piena utilizzazione dello stanziamento previsto compatibilmente ad un'equa ripartizione territoriale della spesa.
(2001.46.2387)
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Integrazione del piano di vendita degli alloggi destinati alle forze dell'ordine ai sensi della legge n. 560/93 e delle leggi regionali n. 43/94 e n. 31/96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 16 novembre 2001.

PA/298 - Bagheria - Via Cicerone ex via G.5, n. 23
Foglio di mappa 13, partita 20136, appartamenti 5, concessione edilizia n. 31 del 4 marzo 1981; abitabilità n. 72/7 del 28 gennaio 1993; data ultimazione lavori 1982.
-  Virone Salvatore; piano 7, interno sinistro, vani catastali 6; appartamento: superficie mq. 118, valutazione L. 100.800.000, particella 51, categoria A/2, classe 4; notaio A.M. Siciliano, 25 maggio 1987, rep. 5767, racc. 3091.
PA/296 - Palermo - Via Paolo Gili, 34, 36
Foglio di mappa 55, partita 163510, pertinenze: posti auto coperti e scoperti, concessione edilizia n. 150 del 18 aprile 1987; abitabilità del 10 giugno 1987; data ultimazione lavori 1986.
-  Chillura Rosario; palazzina-scala b, piano 3, interno 7, vani catastali 5,5; appartamento: superficie mq. 115, valutazione L. 103.950.000, particella 50, categoria A/2, classe 8; notaio A.M. Siciliano, 25 maggio 1987, rep. 5767, racc. 3091;
-  Saverino Giuseppe; piano 3, interno 8, vani catastali 6; appartamento: superficie mq. 134, valutazione L. 113.400.000, particella 117, categoria A/2, classe 8; notaio A.M. Siciliano, 25 maggio 1987, rep. 5767, racc. 3091. Note: posto auto coperto, piano cantinato n. 70, sub. 5 C/6, classe 3, consistenza inclusa.
(2001.48.2481)
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Piano di vendita relativo agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà regionale siti nel comune di Mezzojuso redatto ai sensi della legge n. 560/93 e della legge regionale n. 43/94.


Con la presente si rende noto che questa Presidenza dovrà procedere alla vendita degli alloggi indicati in oggetto, ai sensi della legge n. 560/93 recepita dalla Regione siciliana con la legge regionale n. 43/94, l'art. 22 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
A tal fine si è predispsoto l'allegato piano di vendita, individuato dal comune di Mezzojuso che lo ha trasmesso con nota prot. n. 4585 del 26 luglio 2001 ed approvato dall'Assessorato dei lavori pubblici con decreto n. 01465/99 del 21 agosto 2001 vistato dalla competente Ragioneria il 4 settembre 2001 al n. 709.
Alla presente offerta si applicano le modalità, condizioni ed avvertenze specificatamente indicate nei punti che seguono, da accettare espressamente da parte di ciascun avente diritto.
1)  Soggetti che possono acquistare
Può acquistare l'alloggio l'assegnatario, purché locatario da almeno 5 anni alla data della domanda. In alternativa possono acquistare gli eredi conviventi al momento del decesso.
Gli assegnatari possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente disposizione di vendita.
2)  Procedimento di acquisto
Per acquistare l'alloggio è necessario:
a)  avere saldato ogni eventuale pendenza debitoria per canoni e quote accessorie, con interessi e spese nonché essere in regola con pagamenti degli oneri condominiali e delle forniture dell'acqua e dell'energia elettrica agli enti erogatori;
b)  presentare istanza per l'acquisto, con l'indicazione chiara e completa delle modalità prescelte; a tal fine dovrà essere utilizzato unicamente il modello allegato alla presente direttiva;
c)  designare il notaio, di cui dovrà essere indicata chiaramente la sede, incaricato della stipula del contratto di vendita.
3)  Come si calcola il prezzo
Il prezzo dell'alloggio è calcolato moltiplicando per 100 la rendita catastale risultante dalla categoria A/4 (1° e 2° comma, art. 2 della legge regionale n. 43/94) e rivalutato del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge finanziaria dello Stato 1997.
Il prezzo è ridotto dell'1% per ogni anno di anzianità di costruzione fino al limite massimo del 20%.
L'importo così risultante viene ulteriormente abbattuto del 50% ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 10/99 da applicarsi per quegli alloggi costruiti a totale carico della Regione siciliana, ad esclusione di quelli realizzati con il contributo di quest'ultima (legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e legge 2 luglio 1949, n. 408) ai quali si applicherà uno sconto del 25% previsto dalla legge regionale n. 43/94, con scadenza 31 dicembre 2001 (salvo rinnovo dell'agevolazione, allo stato non prevedibile), mentre dall'1 gennaio 2002 resterà efficace solo lo sconto del 10% sancito dalla legge n. 560/93.
Resta salva la facoltà dell'acquirente di avvalersi a sua richiesta, della determinazione del prezzo da parte dell'Ufficio tecnico erariale (oggi ufficio del territorio).
In tal caso tale valutazione resta definitiva, ancorché superiore a quella riferita alla rendita catastale.
4)  Modalità di pagamento
-  Acquisto in contanti.
Il pagamento può effettuarsi in unica soluzione prima della stipula dell'atto di acquisto ovvero non olre 25 anni mediante rate mensili costanti posticipate calcolate al tasso di interesse legale in vigore alla data della cessione (1° comma dell'art. 22 della legge regionale n. 10/99).
In caso di pagamento rateale, non viene operata la riduzione pari al 50% ai sensi del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 10/99.
-  Iscrizione di ipoteca legale sull'importo rateizzato nl rispetto dell'art. 1, comma 12, lettera b, legge n. 560/93.
Il prezzo sia nel caso di pagamento in unica soluzione che nel caso di pagamento rateale dovrà essere versato sul capitolo 4543 di entrata del bilancio regionale c/o l'Ufficio provinciale di cassa regionale del Banco diSicilia di Palermo.
5)  Spese
Sono a carico dell'acquirente le spese notarili nonché le imposte e tasse inerenti conseguenti al contratto.
6)  Avvertenze generali
L'offerta di vendita è soggetta alle seguenti condizioni e modalità generali:
a)  l'alloggio, le pertinenze nonché la relativa area di sedime ai sensi della legge regionale 9 giugno 1994, n. 28, saranno vendute nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento del rogito ad eccezione delle aree esterne che restano di proprietà del demanio regionale.
L'acquirente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15) da cui risulti che negli immobili non sono state eseguite opere abusive e/o senza autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale proprietaria. Qualora invece siano state realizzate opere abusive lo stesso acquirente dovrà presentare alla Presidenza della Regione la documentazione comprovante l'avvenuto inoltro della richiesta di concessione/autorizzazione in sanatoria al comune di competenza, ivi compresi gli eventuali certificati attestanti l'idoneità statica e sismica dell'alloggio, nonché l'assenza di pregiudizio statico secondo i casi previsti dalla normativa vigente;
b)  l'alloggio acquistato non potrà essere alienato neppure parzialmente, né potrà essere mutata la destinazione d'uso per un periodo di 10 anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e, comunque, fin quando non sia stato pagato interamente il prezzo.
Successivamente, in caso di rivendita, l'ente venditore avrà riconosciuto il diritto di prelazione;
c)  l'acquirente dovrà possedere i requisiti per l'assegnazione dell'alloggio fino al giorno del pagamento del prezzo, se pagato in contanti ovvero sino al giorno di stipula del contratto se il pagamento è rateale; inoltre, l'acquirente dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, con dichiarazione inserita nel contratto, l'assenza di cause di decadenza dal diritto di assegnazione. La falsa dichiarazione determinerà l'applicazione delle prescritte sanzioni penali e comporterà la nullità del contratto di acquisto;
d)  la domanda di acquisto verrà rigettata se al momento della presentazione l'assegnatario si troverà in posizione di morosità.
Documenti da produrre:
-  domanda di acquisto di cui all'allegato modello (in bollo);
-  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'allegato modello;
-  stato di famiglia; accettazione del prezzo di cessione di cui all'allegato modello.
Esaminata la documentazione presentata, l'ente gestore fatta salva la facoltà di richiedere all'istante documentazione integrativa, emetterà autorizzazione alla stipula del contratto di compravendita unitamente al conteggio analitico nel caso di richiesta di pagamento rateale.
L'agenzia del demanio di Palermo competente rappresenterà questo ente proprietario per la stipula del rogito.
L'acquirente al momento della stipula dovrà esibire formalmente la quietanza relativa al versamento del riscatto nel caso di pagamento in unica soluzione, nel caso di pagamento dilazionato le rate mensili maturate dalla data della domanda sino alla stipula del contratto.
Gli uffici finanziari competenti avranno cura di trasmettere a questa Presidenza, per l'approvazione, l'atto di compravendita, in triplice copia, con gli allegati prodotti dall'acquirente.
   

Allegati
PIANO DI CESSIONE ALLOGGI POPOLARI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 27 APRILE 1999 COSTRUITI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 19 MAGGIO 1956, N. 33

1)  Sgroi Fortunato, nato il 12 novembre 1924, comune di Mezzojuso, via Palermo, 50, piano terra - S1, anno di costruzione 1963: partita catastale 1001442, foglio 18, particella 199, sub 3, categoria A03, consistenza vani 5,5, rendita catastale L. 456.500, rendita catastale x 105 L. 47.932.500, vetustà 20% L. 9.586.500, prezzo di vendita ai sensi dell'art. 22, legge regionale n. 10/99 L. 38.346.000;
2)  La Gattuta Giuseppa, nata l'8 luglio 1939, comune di Mezzojuso, via Palermo, 50, piano primo - S1, anno di costruzione 1963: partita catastale 1001442, foglio 18, particella 199, sub 5, categoria A03, consistenza vani 4, rendita catastale L. 332.000, rendita catastale x 105 L. 34.860.000, vetustà 20% L. 6.972.000, prezzo di vendita ai sensi dell'art. 22, legge regionale n. 10/99 L. 27.888.000;
3)  Canzoneri Rosaria, nata il 29 agosto 1939, comune di Mezzojuso, via Palermo, 50, piano terra - S1, anno di costruzione 1963: partita catastale 1001442, foglio 18, particella 199, sub 1, categoria A03, consistenza vani 5, rendita catastale L. 415.000, rendita catastale x 105 L. 43.575.000, vetustà 20% L. 8.715.000, prezzo di vendita ai sensi dell'art. 22, legge regionale n. 10/99 L. 34.860.000;
4)  Guardia Giuseppe, nato il 22 maggio 1928, comune di Mezzojuso, via Palermo, 50, piano primo - S1, anno di costruzione 1963: partita catastale 1001442, foglio 18, particella 199, sub 4, categoria A03, consistenza vani 5, rendita catastale L. 415.000, rendita catastale x 105 L. 43.575.000, vetustà 20% L. 8.715.000, prezzo di vendita ai sensi dell'art. 22, legge regionale n. 10/99 L. 34.860.000;
5)  Zito Elena, nata il 24 aprile 1930, comune di Mezzojuso, via Palermo, 50, piano primo - S1, anno di costruzione 1963: partita catastale 1001442, foglio 18, particella 199, sub 6, categoria A03, consistenza vani 5,5, rendita catastale L. 456.500, rendita catastale x 105 L. 47.932.500, vetustà 20% L. 9.586.500, prezzo di vendita ai sensi dell'art. 22, legge regionale n. 10/99 L. 38.346.000;
6)  Pirrello Gaetano, nato il 16 settembre 1934, comune di Mezzojuso, via Palermo, 50, piano terra - S1, anno di costruzione 1963: partita catastale 1001442, foglio 18, particella 199, sub 2, categoria A03, consistenza vani 4, rendita catastale L. 332.000, rendita catastale x 105 L. 34.860.000, vetustà 20% L. 6.972.000, prezzo di vendita ai sensi dell'art. 22, legge regionale n. 10/99 L. 27.888.000;
7) Sunzeri Giovanni, nato l'11 luglio 1946, comune di Mezzojuso, via Palermo, 50, piano secondo - S1, anno di costruzione 1963: partita catastale 1001442, foglio 18, particella 199, sub 7, categoria A03, consistenza vani 5, rendita catastale L. 415.000, rendita catastale x 105 L. 43.575.000, vetustà 20% L. 8.715.000, prezzo di vendita ai sensi dell'art. 22, legge regionale n. 10/99 L. 34.860.000;
8)  Carlino Francesca, nata l'11 ottobre 1931, comune di Mezzojuso, via Palermo, 50, piano secondo - S1, anno di costruzione 1963: partita catastale 1001442, foglio 18, particella 199, sub 8, categoria A03, consistenza vani 4, rendita catastale L. 332.000, rendita catastale x 105 L. 34.860.000, vetustà 20% L. 6.972.000, prezzo di vendita ai sensi dell'art. 22, legge regionale n. 10/99 L. 27.888.000.
Al comune di Mezzojuso
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione Gruppo IV - Demanio e patrimonio immobiliare U.O. III 

Viale della Regione Siciliana n. 2226 - Palermo
All'Agenzia del demanio - filiale di Palermo
Il sottoscritto ....................................... nato a ....................................... codice fiscale ................................................. assegnatario di un alloggio popolare sito in ....................................... via ....................................... n. ............
int. ............ piano ............ sin dal .......................................;
Vista la legge nazionale n. 560 del 24 dicembre 1993;
Vista la legge regionale n. 43 del 3 novembre 1994 e l'art. 22 della legge regionale n. 10/99;
Essendo in regola con i pagamenti dei canoni di locazione nonché con i pagamenti al condominio ed agli enti erogatori dell'acqua e dell'energia elettrica;

CHIEDE DI ACQUISTARE

il suddetto alloggio al prezzo base determinato ai sensi della sopracitata normativa.
A tal fine dichiara:
1)  di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2)  di essere residente in ....................................... via ....................................... n. ............ p. .................. int. ...................., ove è stabilmente domiciliato unitamente al proprio nucleo familiare;
3)  di condurre in qualità di assegnatario l'alloggio sin dalla data.......................................;
4)  di voler acquistare l'alloggio condotto in locazione secondo le modalità di pagamento sottoindicate:
-  pagamento in contanti;
-  pagamento in n. .............. rate mensili senza riduzione del 50%.
Designa come notaio il dott. ....................................... con studio in ....................................... via .......................................;
Allega i seguenti documenti:
?  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'allegato modello;
?  stato di famiglia;
?  accettazione del prezzo di cessione di cui all'allegato modello.
Data ................................................................
Firma autenticata
.......................................
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Il sottoscritto ....................................... nato a ....................................... il .................................................................... codice fiscale ......................................., dichiara sotto la propria responsabilità:
a)  di essere assegnatario in semplice locazione dell'alloggio sito in ....................................... via ....................................... n. ............ int. ............;
b)  di non avere mai ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnato e di non averne mutato la destinazione d'uso;
c)  di abitare stabilmente nell'alloggio assegnato;
d)  di non avere eseguito nell'alloggio assegnato e nelle relative pertinenze opere abusive, o senza autorizzazione dell'Amministrazione regionale, oppure:
-  di avere eseguito nell'alloggio assegnato e relative pertinenze opere abusive per le quali è stata rilasciata (o presentata domanda) dal sindaco di ....................................... concessione in sanatoria
in data ....................................... prot. n. ....................................... (vedi allegati);
e)  di avere in uso l'alloggio a titolo di locazione da oltre 5 anni e precisamente dal .......................................;
f)  di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle quote accessorie;
g)  di essere, altresì, in regola con i pagamenti al condominio, ed agli enti erogatori dell'acqua e dell'energia elettrica.
Data ................................................................
Firma
.......................................
ACQUISTO ALLOGGIO SITO IN VIA ..........................................................
Al comune di Mezzojuso

Il sottoscritto ....................................... nato a ....................................... il ...................... assegnatario di un alloggio sito in ....................................... via ........................................................ n. ......... int. ........... piano ....................................... conferma la volontà di acquisire il suddetto alloggio al prezzo determinato dall'Amministrazione regionale in L. ....................................... giusta prospetto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ................. del .......................................
Data ................................................................
L'assegnatario
.......................................

(2001.48.2499)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Estinzione della convenzione stipulata fra l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e l'Ente Suore oblate del Divino amore gestore della scuola magistrale M.D.M. Crispi di Partinico.

Con decreto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione n. 629/8 del 23 ottobre 2001, è dichiarata estinta la convenzione stipulata a Palermo il 13 novembre 1996, ivi registrata all'Ufficio del registro - atti civili - il 15 novembre 1996 al n. 11394, approvata con decreto n. 1022 del 30 dicembre 1996, tra l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e l'Ente Suore oblate al Divino amore gestore della scuola magistrale M.D.M. Crispi con sede a Partinico (PA), a causa del cessato funzionamento della scuola medesima.
(2001.44.2293)
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Nomina del commissario ad acta presso l'Educandato statale femminile M. Adelaide di Palermo.

Con decreto n. 689 del 6 novembre 2001 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è stata nominata commissario ad acta presso l'Educandato statale femminile M.Adelaile di Palermo la dott.ssa Costanza Meli Di Carlo per il conferimento dei seguenti atti indifferibili ed urgenti:
-  predisposizione bilancio preventivo;
-  emissione mandati di pagamento per tutte le forniture e tutti i servizi effettuati e da effettuare;
-  emissione mandati di pagamento per emolumenti al personale e relative ritenute di legge;
-  emissione postagiro per storno fondi dal c/c postale al c/c bancario;
- emissione di ordini di incasso di rette e di tutti i contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati;
-  approvazione interventi di manutenzione ordinaria (elettrica, idraulica, edile, di falegnameria, etc.);
-  eventuali atti determinati da situazioni di emergenza di qualunque tipo impossibili da prevedere attualmente.
(2001.46.2394)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Conferma dell'incarico ai commissari liquidatori del Consorzio Sicilia Interna, con sede in Enna.

Con decreto n. 2004 del 18 ottobre 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il dott. Paolo Buono, nato a Caltanissetta il 30 settembre 1970 ed ivi residente in via San Giuliano, 31; il dott. Paolo Battaglia, nato a Palermo il 15 ottobre 1965 e residente in Ragusa in via A. Ponchielli n. 25 e il dott. Apollonio Bruno, nato ad Enna il 18 giugno 1960 ed ivi residente in via delle Acacie, n. 2, già nominati commissari liquidatori del Consorzio Sicilia Interna, con sede in Enna, con decreto n. 600 del 21 aprile 1999, oggetto di annullamento da parte del T.A.R., sono confermati nell'incarico di commissari liquidatori del predetto consorzio.
(2001.44.2296)
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Modifica del decreto 28 aprile 2000, concernente approvazione della graduatoria delle cooperative beneficiarie delle agevolazioni previste dalla legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37.

Con decreto n. 2016 del 24 ottobre 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato, è stata modificata la graduatoria di cui all'allegato 1 del decreto n. 476 del 28 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 23 giugno 2000, nel senso che tra la cooperativa elencata al n. 45 (Vigna d'Oro) e la cooperativa elencata al n. 46 (La Comarca), è inserita la cooperativa COPRAS, la cui situazione è quella riportata nel sottoelencato prospetto:



(2001.44.2294)
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Nomina del segretario generale della Camera di commercio, industria e artigianato di Siracusa.

Con decreto n. 2029 del 25 ottobre 2001, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha conferito l'incarico di segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa al dott. Franco Maltese.
(2001.44.2295)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Concessione di acque minerali denominata "Raffo Secondo" alla società Cavagrande S.p.A., con sede in Milo.

Con decreto del'Assessore per l'industria n. 722 dell'11 ottobre 2000, vistato e annotato alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione siciliana al n. 43 il 14 novembre 2000, è stata accordata alla società Cavagrande S.p.A., con sede in Milo (CT), via Provinciale (contrada Sciara), la concessione di acque minerali denominata "Raffo Secondo", per lo sfruttamento dell'acqua che alimenta il pozzo Petraro avente portata media di 2,3 l/sec., per la durata di anni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(2001.46.2393)
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Nomina del commissario ad acta presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltagirone.

Con decreto n. 993 del 25 ottobre 2001, l'Assessore per l'industria ha nominato il sig. Salvatore Marinaro, dirigente del ruolo amministrativo della Regione siciliana, commissario ad acta presso il Consorzio per l'A.S.I. di Caltagirone, per l'adozione di taluni provvedimenti, urgenti ed indifferibili.
(2001.46.2392)
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Determinazione del quantitativo di fiammiferi che la ditta Isfa S.p.A. di Catania può produrre nell'anno 2001.

Con decreto n. 1002 del 30 ottobre 2001, l'Assessore per l'industria, ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1951, n. 46, ha determinato in 909.814.125 unità, di cui 609.814.125 cerini e 300.000.000 familiari, il quantitativo di fiammiferi che la ditta Isfa S.p.A. di Catania, unica azienda del settore operante in Sicilia, può produrre nell'anno 2001.
(2001.46.2390)
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Estensione dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo.

Con decreto n. 1003 del 30 ottobre 2001 dell'Assessore per l'industria, l'incarico conferito al sig. Matteo Aiovalasit, dirigente del ruolo amministrativo della Regione siciliana presso questo Assessorato, nominato commissario ad acta presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Palermo con i decreti n. 855 del 5 settembre 2001 e n. 949 del 16 ottobre 2001, è stato esteso all'esame e adozione dei seguenti atti:
-  nomina di legali per l'assistenza nell'unico contenzioso;
-  nomina di consulenti tecnici per l'assistenza nell'unico contenzioso.
Il predetto commissario ad acta per l'espletamento del predetto incarico nonché di quelli conferiti con il citato decreto n. 855/2001 rimarrà in carica per un periodo di giorni trenta, a decorrere dalla data del decreto, e comunque, non oltre l'insediamento degli organi ricostituendi.
Le spese per l'espletamento dell'incarico graveranno sul bilancio del Consorzio per l'A.S.I. di Palermo.
(2001.46.2391)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Impegno di spesa per la realizzazione di lavori nel comune di Lentini.

Con decreto n. 1713 del 15 ottobre 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici ha impegnato la somma di L. 26.312.785 per la realizzazione dei lavori di manutenzione e di ripristino dei luoghi a seguito dell'esecuzione abusiva di un attraversamento in c.a. ed una piattaforma in cls. in un tratto del torrente Lisso o cava di Lentini in contrada Burrione nel comune di Lentini, cap. 272518 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2001.
(2001.46.2374)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Provvedimenti concernenti revoca del riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, a diverse navi officina.

Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 36358 del 29 ottobre 2001, è stato revocato il riconoscimento conferito con decreto dirigenziale del Ministero della sanità n. 600.7/24481/AG50/1750 del 12 marzo 1996, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, alla nave officina Capo Tramontana di proprietà della ditta Asaro Matteo, Cosimo e Vincenzo, con sede in Mazara del Vallo (TP). Con lo stesso decreto è stata disposta la cancellazione della nave officina in causa dallo speciale elenco previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2001.45.2342)


Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 36360 del 29 ottobre 2001, è stato revocato il riconoscimento conferito con decreto dirigenziale del Ministero della sanità n. 600.7/24481/AG50/1749 del 12 marzo 1996 ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 alla nave officina Nuovo Euripide di proprietà della ditta Asaro Matteo, Cosimo e Vincenzo, con sede in Mazara del Vallo (TP). Con lo stesso decreto è stata disposta la cancellazione della nave officina in causa dallo speciale elenco previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2001.45.2343)


Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 36376 del 5 novembre 2001, è stato revocato il riconoscimento conferito con decreto dirigenziale del Ministero della sanità n. 600.9/24481/AG50/2198 del 19 ottobre 2000 ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 alla nave officina Ittipesca sesto di proprietà della ditta Ittipesca Sud s.r.l., con sede in Mazara del Vallo (TP). Con lo stesso decreto è stata disposta la cancellazione della nave officina in causa dallo speciale elenco previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2001.45.2347)


Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 36377 del 5 novembre 2001, è stato revocato il riconoscimento conferito con decreto dirigenziale del Ministero della sanità n. 600.7/24481/AG50/2571 dell'11 aprile 1996 ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 alla nave officina Ittipesca terzo di proprietà della ditta Ittipesca Sud s.r.l., con sede in Mazara del Vallo (TP). Con lo stesso decreto è stata disposta la cancellazione della nave officina in causa dallo speciale elenco previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2001.45.2345)
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Sospensione del riconoscimento al deposito frigorifero della ditta S.C.A. di Somma Giuseppe & C. s.n.c., con sede in Catania.

Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 36359 del 29 ottobre 2001, è stato temporaneamente sospeso il provvedimento del Ministero della sanità n. 600.7/24475/21.23/8074 del 6 dicembre 1996, con il quale è stato a suo tempo attribuito il numero di riconoscimento al deposito frigorifero della ditta S.C.A. di Somma Giuseppe & C. s.n.c. con sede in Catania nella via S. Catania n. 211 ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
La riattivazione del predetto deposito frigorifero è subordinata alla emissione di un nuovo decreto da parte dell'Ispettorato veterinario.
(2001.45.2341)
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Riconoscimento di idoneità allo stabilimento della ditta Ragusa Filippo sito in Mirabella Imbaccari.

Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 36361 del 29 ottobre 2001, lo stabilimento di deconfezionamento, sezionamento e riconfezionamento di prodotti a base di carne, nella tipologia prodotti di salumeria crudi e cotti, non avente struttura e capacità di produzione industriale, della ditta Ragusa Filippo sito in Mirabella Imbaccari (CT), nella contrada Ferriante s.n., viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 e successive modifiche e integrazioni ed iscritto nello speciale registro confermando in via definitiva il numero provvisorio di identificazione 9-2860/L già attribuito dal Ministero della sanità con provvedimento prot. n. 600.8/80.83/21.6/1538 in data 28 dicembre 2000.
(2001.45.2340)
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Riconoscimento di idoneità al mercato ittico all'ingrosso del comune di Sciacca.

Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 36362 del 29 ottobre 2001, il mercato ittico all'ingrosso del comune di Sciacca (AG), sito nel lungomare Cristoforo Colombo, viene riconosciuto idoneo in via definitiva ed iscritto nello speciale registro mantenendo lo stesso numero di identificazione I1377CE precedentemente attribuito in via provvisoria dal Ministero della sanità con provvedimento prot. n. 600.7/24481/AG50/278 del 13 gennaio 1997.
(2001.45.2344)
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Autorizzazione all'attivazione del mattatoio comunale di Valledolmo.

Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 36365 del 30 ottobre 2001, il sindaco pro-tempore del comune di Valledolmo (PA) è stato autorizzato ad attivare il mattatoio comunale situato nella contrada Sampieri quale stabilimento di limitata capacità per la macellazione di animali della specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286. Con lo stesso decreto l'impianto è stato riconosciuto idoneo ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 ed è stato iscritto nello speciale registro mantenendo lo stesso numero di identificazione 042/M precedentemente attribuito con decreto n. 20950 del 20 dicembre 1996.
(2001.45.2312)
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Sospensione dell'autorizzazione al dr. Latino Domenico per la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Messina.

Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 36373 del 5 novembre 2001 è stata sospesa l'efficacia del decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 33103 del 27 ottobre 2000, con il quale il dr. Latino Domenico era stato autorizzato ad effettuare la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Messina via Brasile n. 7, mediante una insegna luminosa.
(2001.45.2349)
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Sospensione dell'autorizzazione al dr. Aronica Vincenzo per la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Barcellona Pozzo di Gotto.

Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 36374 del 5 novembre 2001 è stato revocato il decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 17947 del 27 dicembre 1995 con il quale il dr. Aronica Vincenzo era stato autorizzato ad effettuare la pubblicità sanitaria del proprio ambulatorio veterinario sito in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) via De Luca n. 62-64, mediante una insegna.
(2001.45.2348)
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Autorizzazione al subentro dell'attività di deposito frigorifero di carni fresche da Salvatore Conte s.r.l. a Frigo Trasporti s.r.l., con sede in Catania.

Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 36378 del 5 novembre 2001, è stato autorizzato il subentro dell'attività di deposito frigorifero di carni fresche da Salvatore Conte s.r.l. a Frigo Trasporti s.r.l. con sede in Catania nella via Melilli, 8, ferma restando la originaria attribuzione del numero di iscrizione nello speciale registro previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994.
(2001.45.2346)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Finanziamento al comune di Longi per la realizzazione di lavori.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente n. 728/XLI del 15 ottobre 2001, è stato concesso un finanziamento di L. 1.400.000.000 a favore del comune di Longi per i "Lavori di consolidamento del centro urbano a salvaguardia delle vie S. Croce, piazza degli Eroi e contrada S. Maria" di cui alla delibera n. 10 dell'8-9 gennaio 2001.
(2001.45.2307)
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Finanziamento al comune di Galati Mamertino per la realizzazione di lavori.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente n. 729/XLI del 15 ottobre 2001, è stato concesso un finanziamento di L. 1.592.000.000 a favore del comune di Galati Mamertino per i "Lavori di consolidamento del quartiere Salicaria nel centro urbano, 1° stralcio funzionale" di cui alla delibera n. 10 dell'8-9 gennaio 2001.
(2001.45.2308)
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Variante al programma di fabbricazione del comune di Isnello.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 546/D.R.U. del 17 ottobre 2001, ha approvato ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, la variante al programma di fabbricazione del comune di Isnello, per ampliamento ed arredo urbano dell'area piazza Peppino Impastato ex Belvedere con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 17 ottobre 2001.
(2001.45.2329)
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Provvedimenti concernenti nulla osta per impianti di cave.

Con decreto n. 738/41 del 18 ottobre 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 181/81, alla ditta Petronaggi Alessandro, con sede legale in Agira, per l'apertura di una cava di calcare in contrada Bastione nel territorio del comune di Agira.
(2001.46.2354)

Con decreto n. 759/41 del 23 ottobre 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha reso favorevolmente il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, alla ditta A.G.M. piccola società cooperativa con sede in Campofranco contrada S. Croce n. 16/A, finalizzato all'apertura di una cava di gesso in contrada Granci nel territorio del comune di Casteltermini (AG).
(2001.45.2306)


Con decreto n. 779/41 del 5 novembre 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 181/81, alla ditta Ferrera Calogero, con sede in Ravanusa, per l'apertura di una cava di calcare in contrada Romiti nel territorio del comune di Ravanusa.
(2001.46.2379)


Con decreto n. 782/XLI del 5 novembre 2001, il Dirigente generale delDipartimento regionale territorio e ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Gangi Filippo, con sede legale inAidone, per l'apertura di una cava di quarzareniti in contrada Milocca nel territorio del comune di Assoro.
(2001.46.2363)


Con decreto n. 785/41 del 7 novembre 2001, il Dirigente generale delDipartimento regionale territorio e ambiente ha revocato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Oliva Massimo, con sede legale in Palagonia, per la cava di tufo vulcanico in contrada Trefauci nel territorio del comune di Palagonia.
(2001.46.2364)


Con decreto n. 787/41 del 9 novembre 2001, il Dirigente generale delDipartimento regionale territorio e ambiente ha reso favorevolmente il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche e integrazioni, alla ditta Grasso Orazio, con sede in Vallelunga Pratameno, via A. Vespucci n. 1, relativo al rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava di sabbia in contrada Susafa nel territorio del comune di Polizzi Generosa (PA).
(2001.46.2403)
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Giudizio di compatibilità ambientale per il progetto "Nodo di Palermo - Raddoppio ferroviario Palermo C.le - Palermo Brancaccio - Palermo Notarbartolo - Isola delle Femmine - Carini".

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 764/IX del 26 ottobre 2001, ha rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 91, per il progetto "Nodo di Palermo - Raddoppio ferroviario Palermo C.le - Palermo Brancaccio - Palermo Notarbartolo - Isola delle Femmine - Carini" da realizzarsi nel territorio dei comuni di Palermo, Isola delle Femmine, Capaci, Torretta e Carini in Provincia di Palermo.
(2001.45.2305)
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Variante al programma di fabbricazione del comune di Trapani.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica n. 559 del 30 ottobre 2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 71 del 29 dicembre 1978, è stata approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di Trapani relativa al progetto per la costruzione dei locali da annettere alla chiesa parrocchiale Nostra Signora di Loreto, nel quartiere Villa Rosina, adottata dal commissario straordinario con deliberazione n. 40 del 30 giugno 2001.
(2001.45.2317)
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Nulla osta alla ditta Filservizi s.r.l. con sede in Agrigento per la realizzazione di un impianto nel comune di Licata.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente n. 767/XVIII del 30 ottobre 2001, è stato concesso, ai sensi dell'art. 5 legge regionale n. 181/81, alla ditta Filservizi s.r.l. con sede legale in via L. Sciascia n. 81, Agrigento, il nulla osta per l'impianto di messa in riserva di rifiuti da recuperare (punto R13 all. C al decreto legislativo n. 22/97), da realizzare in zona industriale di Licata (AG), contrada Piana Bugiades lotto 17.
(2001.45.2332)
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Nulla osta alla società Effedì Veicoli Industriali, con sede in Isola delle Femmine, per l'installazione di un impianto nel comune di Carini.

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 781/IX del 5 novembre 2001, ha rilasciato il nulla-osta all'impianto, con prescrizione, ai sensi dell'art. 5, legge regionale n. 181/81, alla società Effedì Veicoli Industriali, con sede legale nel comune di Isola delle Femmine (PA), per l'installazione di un impianto per l'assemblaggio di veicoli a motore nel comune di Carini (PA), zona industriale A.S.I.
(2001.45.2331)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 20 novembre 2001, n. 20.
Norme per l'edilizia scolastica. Piano triennale 2002-2004.

Ai sindaci dei Comuni della Sicilia
Ai presidenti delle Province regionali della Sicilia
e, p.c.  Al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia 

Ai provveditori agli studi della Sicilia
Premesse
La legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante: "Norme per l'edilizia scolastica", ha l'obiettivo di assicurare alle strutture edilizie "uno sviluppo qualitativo e una collocazione nel territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali".
Per gli interventi previsti dalla legge, la Cassa DD.PP. è autorizzata a concedere agli enti territoriali mutui ventennali con oneri a totale carico dello Stato.
Ai sensi dell'art. 4 della predetta legge, la programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani triennali e piani annuali di attuazione, predisposti e approvati dalle Regioni sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti.
Censimento delle carenze
Concluso il secondo piano di programmazione triennale, in attesa della pubblicazione da parte del Ministero della pubblica istruzione del decreto di applicazione della legge n. 23/96 per il terzo triennio 2002-2004 e atteso i ristretti termini che l'art. 4 della predetta legge assegna alle Regioni per la stesura del piano, l'Assessorato è venuto nella determinazione di iniziare i lavori di preparazione per la programmazione 2002-2004.
Pertanto, si intende procedere al censimento delle carenze qualitative e quantitative nel settore dell'edilizia scolastica.
Con la presente circolare vengono, quindi, impartite disposizioni per le richieste che gli enti locali dovranno formulare per l'inserimento del nuovo piano triennale 2002-2004, dal quale verranno prelevati gli interventi da finanziare secondo gli indirizzi e le somme che il Ministero della pubblica istruzione assegnerà per le singole annualità del piano.
Possono essere finanziate in base all'art. 2 della legge n. 23/96 le seguenti opere:
a)  la costruzione e il completamento di edifici scolastici, nonché l'acquisto e l'eventuale riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uso scolastico, in particolare al fine di eliminare le locazioni a carattere oneroso, i doppi turni di frequenza scolastica e l'utilizzazione impropria di stabili che non siano riadattabili;
b)  adeguamento degli edifici scolastici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
c)  la riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro tipo di scuola;
d)  la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività.
Gli interventi di cui si è detto sopra non dovranno riguardare edifici in affitto o destinati alle esigenze della scuola a titolo di uso precario.
Per la raccolta delle proposte che ciascun ente avanzerà, l'Assessorato regionale ha predisposto sei tipi di schede.
Modalità di compilazione delle schede
Con la prima scheda A si assumono notizie di carattere generale sulla popolazione scolastica, sul tipo di istituzioni scolastiche presenti nel territorio, su eventuali edifici in affitto etc.
Le schede B, C, D, E andranno compilate singolarmente per ciascun tipo di intervento richiesto - nuova costruzione; completamento; adeguamento o ristrutturazione e manutenzione e potranno essere riprodotte nel numero di esemplari occorrenti per ciascuna tipologia.
Ciascun ente dovrà necessariamente compilare le schede con tutte quelle notizie atte a definire in modo chiaro e sintetico l'intervento che si richiede, indicando, inoltre, per ogni intervento richiesto: la priorità, il costo complessivo ed il grado di progettazione. Ciascuna scheda dovrà contenere la dichiarazione del capo dell'ufficio tecnico dell'ente attestante il livello di progettazione dell'intervento e le apporvazioni tecniche. Le schede prive della predetta dichiarazione non verranno prese in considerazione.
La scheda F è da compilare in un unico esemplare. Essa è riepilogativa di tutti gli interventi richiesti a prescindere dalla tipologia e dovranno essere posti secondo l'ordine prioritario che l'ente riterrà opportuno ai fini dell'ammissione al finanziamento. Pertanto ciascun ente dovrà necessariamente compilare la scheda in ogni sua parte, indicando per ogni intervento richiesto la priorità, il costo complessivo, il grado di progettazione e il numero delle aule.
Tutte le schede dovranno essere spedite all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, via Notarbartolo, 17 - Gruppo 13° P.I. - Palermo, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente circolare.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima della pubblicazione della presente circolare, nonché quelle trasmesse per l'inserimento nei precedenti piani triennali.
Al fine dell'osservanza del termine di scadenza farà fede il timbro postale di spedizione.
Indirizzi degli interventi
Per assicurare il necessario coordinamento degli interventi nell'ambito della programmazione scolastica nazionale, nella predisposizione dei singoli piani annuali del terzo piano di programmazione triennale, l'Assessorato si atterrà ai criteri e agli indirizzi che il Ministero impartirà per il triennio e individuerà gli interventi secondo l'ordine di priorità richiesto da ciascun ente, il grado di progettazione e l'importo necessario per la realizzazione.
Infine, si fa presente, che ciascun ente dovrà comunicare il nominativo o i nominativi dei funzionari responsabili e i relativi numeri telefonici e fax.
  L'Assessore: GRANATA 

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(2001.47.2461)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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