REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2001 - N. 53
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 5 novembre 2001, n. 16.
Norme finanziarie ed interventi urgenti in materia di forestazione e di meccanizzazione agricola.  pag.


LEGGE 5 novembre 2001, n. 17.
Interventi urgenti in materia di lavoro  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 17 settembre 2001, n. 18.
Regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33  pag. 10 

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 26 settembre 2001,
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 13 


DECRETO 26 settembre 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 13 


DECRETO 26 settembre 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 14 


DECRETO 27 settembre 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 15 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 21 settembre 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Rinascita Bagherese, con sede in Bagheria, e nomina del commissario liquidatore  pag. 17 


DECRETO 21 settembre 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Automedonte, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore  pag. 17 

DECRETO 21 settembre 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Media Produzione Italia, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore  pag. 18 


DECRETO 21 settembre 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Teatro del Sole, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore  pag. 18 


DECRETO 21 settembre 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Fiumegrande, con sede in Salemi, e nomina del commissario liquidatore  pag. 19 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 17 ottobre 2001.
Proroga della validità delle graduatorie provinciali relative alla concessione di mutui finalizzati alla costruzione e all'acquisto della prima unità abitativa, ai sensi della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.   
  pag. 19 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 27 settembre 2001.
Criteri per l'utilizzazione delle risorse assegnate alla Regione siciliana per la gestione dell'iniziativa comunitaria Equal  pag. 20 


DECRETO 27 settembre 2001.
Nomina del nucleo di valutazione per la selezione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Equal.
  pag. 21 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 2 ottobre 2001.
Autorizzazione del progetto per l'installazione di una stazione radio base della rete cellulare GSM per il territorio del comune di Vita  pag. 23 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 30 ottobre 2001.
Bando relativo alla Misura 4.19 del P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Azioni di riqualificazione e completamento dell'offerta turistica  pag. 24 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Accordo operativo per l'effettuazione dei controlli in corso d'impegno - Regolamento CEE n. 2078/92 e Regolamento CE n. 1257/99 - Anno 2001  pag. 30 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 30 ottobre 2001, prot. n. 7197.
Proroga dei termini per la regolarizzazione delle superfici vitate  pag. 31 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 2 novembre 2001, n. 18.
Modalità di presentazione delle istanze per la concessione di borse di studio a studenti partecipanti a master universitario di economia politica e mediterranea  pag. 31 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 5 novembre 2001, n. 11/AG-I
Attività socialmente utili - Lavoratori rientranti nel regime transitorio di cui all'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni - Prosecuzione delle attività fino al 31 dicembre 2001 - Legge regionale 5 novembre 2001, n. 17.
  pag. 32 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 5 novembre 2001, n. 16.
Norme finanziarie ed interventi urgenti in materia di forestazione e di meccanizzazione agricola.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Operazioni finanziarie

1.  Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche per i crediti derivanti dal limite di impegno assegnato alla Regione siciliana dall'articolo 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2.  In alternativa alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a procedere ad una o più emissioni obbligazionarie o a contrarre mutui.
3.  Ai prestiti obbligazionari previsti dal comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.
4.  Le operazioni finanziarie autorizzate per l'anno 2001, comprese le emissioni obbligazionarie di cui al presente articolo, possono essere perfezionate anche per importi parziali entro il termine del 31 dicembre 2002.
5.  Al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole "e maggiore di anni quindici".
Art. 2.
Manutenzione opere comprese nei bacini montani

1.  Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività selvicolturali da effettuare attraverso l'assunzione dei lavoratori inseriti nelle speciali graduatorie di cui agli articoli 46 e seguenti della legge regionale 16 aprile 1996, n. 16, lo stanziamento del capitolo 150517 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001, dipartimento foreste, è incrementato di lire 84.452 milioni.
2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede quanto a lire 66.000 milioni mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 215701 e quanto a lire 18.452 milioni mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 108009 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 3.
Campagna di meccanizzazione agricola ESA

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, trovano applicazione nel biennio 2002-2003 e la relativa copertura di spesa deve essere assicurata entro l'esercizio finanziario 2003.
Art. 4.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella "B".

Art. 5.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 novembre 2001.
  CUFFARO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  CASTIGLIONE 


Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)



NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, comma 1:
- L'art. 1, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000", come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, così dispone:
"In relazione all'assegnazione del contributo di solidarietà nazionale ex articolo 38 dello Statuto della Regione, disposta dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da corrispondere in quindici annualità costanti di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2001 ed in quindici annualità costanti di lire 94 miliardi a decorrere dall'anno 2002, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione dei relativi crediti. Le entrate derivanti dalle operazioni finanziarie di cui al presente cornma, previste per ciascuno degli anni 2000 e 2001 rispettivamente in lire 548 miliardi ed in lire 921 miliardi, sono accertate con imputazione al capitolo di entrata del bilancio della Regione relativo al Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana e sono destinate a spese di investimento".
- La tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", autorizza un limite di impegno quindicennale di lire 10.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 2002 a titolo di contributo di solidarietà nazionale a favore della Regione siciliana.
Note all'art. 1, comma 2:
- L'art. 1, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", così dispone:
"In relazione all'assegnazione a favore della Regione, disposta dall'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da corrispondere in quindici annualità costanti di lire 21 miliardi a decorrere dall'anno 2001, corrispondente ad un capitale mutuabile di almeno 200 miliardi di lire, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, per l'anno 2001, ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione del relativo credito. L'entrata derivante dalle operazioni finanziarie di cui al presente comma, prevista per l'anno 2001 in lire 200 miliardi, è vincolata al finanziamento di interventi diretti a:
a) contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese per lire 66,6 miliardi;
b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo per lire 66,7 miliardi;
c) sostenere iniziative ed investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi per lire 66,7 miliardi".
-  Per l'art. 1, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, vedi note all'art. 1, comma 1.
Nota all'art. 1, comma 3:
L'art. 3 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6, recante: "Ricorso al mercato finanziario per l'anno 1998", così dispone:

"Disposizioni riguardanti i prestiti obbligazionari o titoli similari

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad affidare a trattativa privata, senza gara, l'appalto del complesso dei servizi finanziari connessi all'emissione ed al collocamento sul mercato interno ed estero delle obbligazioni o titoli similari di cui al precedente articolo 2 - esclusi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dall'ambito di applicazione dello stesso decreto legislativo ed ivi compresi, in particolare, i servizi di consulenza per il rating, di lead manager o di advisory per l'intera operazione finanziaria - a banche o società di intermediazione finanziaria autorizzate secondo la legislazione nazionale o comunitaria.
2.  L'aggiudicazione degli appalti in questione è disposta tenendo conto dei requisiti di provata affidabilità e capacita di collocamento sul mercato dei prestatori di servizio.
3.  L'emissione è effettuata in euro o in altra valuta, a tasso fisso o a tasso variabile. Il tasso di interesse va determinato in maniera onnicomprensiva, ricomprendendo in esso, in particolare, le commissioni e le spese dovute dalla Regione siciliana in qualità di ente emittente.
4.  Nell'ipotesi di emissioni effettuate in euro a tasso variabile va utilizzato come parametro di riferimento l'Euribor. Qualora il prestito obbligazionario o similare venga effettuato in valuta estera, dovrà essere accompagnato da una corrispondente operazione di swap per la copertura del rischio di cambio, da affidare con le procedure di cui al comma 1.
5.  Sull'ammontare degli interessi, premi od altri frutti comunque corrisposti ai possessori dei titoli emessi si applica la ritenuta prevista dalla vigente normativa in materia di tassazione dei redditi da capitale; il relativo gettito è di competenza della Regione siciliana e va iscritto nell'apposito capitolo di entrata del bilancio regionale. Qualora i possessori abbiano la residenza fiscale all'estero si procederà secondo le norme di cui alle convenzioni internazionali stipulate dallo Stato italiano, al fine di evitare una doppia imposizione.
6. Le operazioni di finanziamento autorizzate con la presente legge possono beneficiare della garanzia di cui all'articolo 25 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
7.  Le operazioni di emissione vanno comunicate, ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, alla Banca d'Italia per l'esercizio dell'ascritta funzione di controllo".
Nota all'art. 1, comma 5:
Il comma 4, dell'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana", a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:
"L'ammortamento dei mutui non può avere durata inferiore ad anni cinque e la relativa decorrenza è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto; la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono, sono corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento da calcolare sulle sole somme effettivamente erogate dalla data di somministrazione alla data di decorrenza dell'ammortamento - gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata".
Nota all'art. 2, comma 1:
Gli articoli 46 e seguenti della legge regionale 16 aprile 1996, n. 16, recante: "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", disciplinano la formazione delle graduatorie dei contingenti distrettuali degli operai addetti al settore forestale.
Nota all'art. 3:
L'art. 1, comma 4, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, recante: "Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura", che, a norma dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, era destinato a trovare applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, così dispone:
"Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente di sviluppo agricolo provvederà alla riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, provvedendo altresì alla revisione delle relative tariffe in modo da assicurare entro un biennio la copertura minima del 40 per cento della spesa".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 259
Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001.
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell' Assessore per il bilancio e le finanze (Pagano) il 12 ottobre 2001.
Trasmesso alla Commissione Bilancio il 23 ottobre 2001.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 7 del 24 ottobre 2001.
Relatore: Vincenzo Leanza.
Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 18 del 25 ottobre 2001.
(2001.44.2281)
Torna al Sommariohome




LEGGE 5 novembre 2001, n. 17.
Interventi urgenti in materia di lavoro.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Finanziamento di norme in materia di lavoro

1.  Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di lire 600 milioni (capitolo 322106).
2.  Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, per le finalità di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, nonché la prosecuzione delle attività ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di L. 100.834 milioni (capitolo 322111).
3.  Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 e il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di L. 15.000 milioni (capitolo 322116).
4.  Per il funzionamento del Comitato di gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 200 milioni.
5.  Per l'esercizio finanziario 2001, agli oneri di lire 116.634 milioni di cui al presente articolo si provvede:
-  quanto a lire 18.834 milioni con le disponibilità del capitolo 314107;
-  quanto a lire 40.100 milioni con le disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1001;
-  quanto a lire 50.000 milioni con le disponibilità del capitolo 108007;
-  quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 3, comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2 (capitolo 322101);
-  quanto a lire 3.700 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 5, comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2 (capitolo 322102).
Art. 2.
Modifica dell'articolo 86 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6

1.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le attribuzioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, continuano ad essere esercitate dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
Art. 3.
Disposizioni in materia di contratti di diritto privato

1.  Gli enti che stipulano i contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 a tempo parziale possono elevare, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, l'impegno orario nei limiti dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
2.  Per i contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, stipulati dall'Amministrazione regionale, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dellè autorizzato a finanziare totalmente gli oneri relativi ai contratti stessi, attivati anche attraverso procedure di mobilità ed a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2.
Art. 4.
Interventi formativi per il contingente dei Carabinieri presso gli Ispettorati del lavoro

1. L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, d'intesa con i Dipartimenti regionali del lavoro e della formazione professionale, promuove, progetta ed attua interventi formativi e di aggiornamento rivolti al personale del contingente dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso gli Ispettorati del lavoro, avvalendosi, in conformità alle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria.
2.  Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse destinate a tali finalità dal P.O.R. Sicilia 2000-2006 e dal relativo complemento di programmazione.
Art. 5.
Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18

1.  Al comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, come introdotto dall'articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, dopo le parole "enti locali territoriali e istituzionali" sono aggiunte le parole "ed al Consorzio per le Autostrade siciliane".
2.  Restano ferme, per il Consorzio per le Autostrade siciliane, le procedure di selezione già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
Estensione dei benefici della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30

1.  Tra i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, sono compresi i lavoratori assunti o riassunti da aziende di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, a seguito di crisi aziendale. I predetti benefici decorrono dalla data di presentazione della domanda, anche prodotta all'Istituto previdenziale.
2.  Gli aiuti previsti dal comma 1 sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo dell'Unione Europea.

Art. 7.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 novembre 2001.
  CUFFARO 
Assessore regionale per il lavoro, la previ-  STANCANELLI denza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione  

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art.1, comma 1:
La legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione", all'art. 70, rubricato "Razionalizzazione ed accelerazione della spesa in materia di interventi per l'occupazione e l'emigrazione", così dispone:
"1. Al fine di razionalizzare ed accelerare la spesa in materia di interventi di politica attiva del lavoro ed in particolare di progetti di lavori socialmente utili e di piani di inserimento professionale dei giovani è istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione il coordinamento regionale dei lavori socialmente utili, che si avvale di personale in servizio presso la Direzione regionale lavoro, presso l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e presso gli uffici periferici del lavoro. La direzione di detta struttura sarà affidata, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ad un funzionario in servizio presso la Direzione lavoro dell'Assessorato o presso l'Agenzia regionale per l'impiego.
2.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, previa approvazione della Commissione regionale per l'impiego, a promuovere progetti di lavori socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1996, n. 608, e piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni rivolti a lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223".
Note all'art.1, comma 2:
-  La legge regionale 21 dicembre 1995, n.85, recante "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 12, rubricato "Progetti di utilità collettiva: modalità di realizzazione", così dispone:
"1.  Possono proporre la realizzazione di progetti di utilità collettiva afferenti alle aree di intervento di cui all'articolo 11: l'Amministrazione regionale, le università siciliane; gli enti e le aziende sottoposti a controllo, tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o da essa dipendenti; le fondazioni culturali e scientifiche alle quali la Regione corrisponda un contributo annuo; gli enti locali territoriali ed istituzionali comunque soggetti a controllo e vigilanza; le camere di commercio, industria ed artigianato; le aziende ospedaliere e le Aziende unità sanitarie locali.
2.  Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 11 i soggetti di cui al comma 1 stipulano convenzioni con imprese cooperative o altre società di persone previste dal codice civile, costituite esclusivamente da soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. Possono altresì utilizzare con contratto di diritto privato a tempo determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilità collettiva i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali che gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (UPLMO) redigono entro sessanta giorni dalla data di entrata vigore della presente legge a seguito delle domande presentate da parte degli interessati ed in base al periodo di utilizzazione nei progetti di utilità collettiva in relazione al titolo di studio di avviamento ai progetti.
3. Possono procedere altresì alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2:
a)  le società già costituite o da costituirsi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26;
b)  le società a partecipazione pubblica che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, saranno costituite per la gestione di pubblici servizi e/o per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
c)  le società di cui all'articolo 6 che provvedano ad assumere ed a mantenere in servizio, anche con contratti di formazione-lavoro o con contratti a tempo parziale stipulati per un periodo non inferiore alla durata del progetto, prioritariamente soggetti tratti dalle graduatorie di cui al precedente comma 2.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono indicate le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti, nonché i criteri da seguire per la determinazione dell'onere finanziario.
5.  Il trattamento economico dei soggetti di cui al comma 2 non può, comunque, essere inferiore al trattamento contrattuale part-time dei dipendenti dello stesso livello o qualifica funzionale dell'ente proponente.
6.  Il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale ivi compresi gli oneri sociali è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente cui è fatto carico di corrispondere la parte rimanente della retribuzione.
7.  Nel caso di comuni già dichiarati dissestati il contributo della Regione di cui al comma 6 è elevato rispettivamente al 50 per cento e al 100 per cento.
8.  I progetti con i relativi contratti e convenzioni possono avere una durata minima di un anno e massima di tre anni e possono essere riproposti alla scadenza.
9.  L'Agenzia regionale per l'impiego svolge compiti di consulenza e supporto tecnico nei confronti degli enti proponenti ai fini della redazione dei progetti di utilità collettiva.
10.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare con priorità progetti di cui all'articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 416, e successive aggiunte e modificazioni che prevedono l'impegno di soggetti che risultino utilizzati nei progetti di utilità collettiva ex articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche e proroghe che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della presente legge.
11. Ai fini di cui al comma 10 l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione può predisporre, anche d'intesa con le Amministrazioni pubbliche di cui allo articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, progetti di lavori socialmente utili.
12. I progetti di cui ai commi 10 e 11 devono essere presentati alla Commissione regionale per l'impiego entro il 31 dicembre 1995".
-  La legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili", all'art.6, comma 7, così dispone:
"L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare la quota di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 per le attività socialmente utili di cui il soggetto utilizzatore è l'Amministrazione regionale".
-  Il comma 8 dell'art. 6 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, così dispone:
"La quota di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 per le attività socialmente utili finanziate con il Fondo nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per le attività socialmente utili di cui il soggetto finanziatore è l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione resta a carico dell'Amministrazione regionale".
-  Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, così dispone:
"Al fine di favorire la collocazione lavorativa dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, nell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, e nell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, continuano a trovare applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81".
-  Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, così dispone:
"Ai soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, nonché parzialmente finanziati con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano le disposizioni statali così come integrate dal comma 1. Alla concessione dei benefici provvedono gli enti promotori o utilizzatori, assumendo a carico dei propri bilanci la spesa occorrente. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere i benefici di cui al presente comma in favore dei lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale, nei limiti degli stanziamenti per il finanziamento di progetti di lavori socialmente utili, nonché delle risorse regionali, statali e comunitarie destinate a politiche attive del lavoro".
Nota all'art. 1, comma 3:
La legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, recante "Disposizioni urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino dei lavori socialmente utili. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32" all'art. 1, comma 1, così dispone:
"I soggetti utilizzatori o finanziatori degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono applicare le disposizioni del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come disciplinato dall'articolo 4 della stessa legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in favore dei lavoratori utilizzati nei predetti interventi, nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci".
Nota all'art.1, comma 4:
L'art. 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, rubricato "Comitato di gestione del fondo" così dispone:
"1. Il Fondo è amministrato da un comitato di gestione, nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, composto dal medesimo Assessore, in qualità di Presidente; dal competente dirigente generale del predetto Assessorato, il quale sostituisce altresì il presidente in caso di assenza o impedimento; dal dirigente generale preposto al dipartimento della formazione professionale; da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da sei componenti designati dalle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative; da sei componenti designati dalle associazioni delle categorie di disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e da sei rappresentanti degli enti locali di cui tre designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia - Sicilia (A.N.C.I.) e tre dall'Unione regionale delle province siciliane (U.R.P.S.). Partecipa alle sedute, con funzioni consultive, il dirigente del competente servizio del predetto Assessorato.
2.  Il comitato dura in carica quattro anni ed i componenti non di diritto possono essere riconfermati per una sola volta. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
3.  Il comitato di gestione può procedere all'audizione di associazioni ed organizzazioni delle categorie dei disabili, le quali non facciano parte con propri rappresentanti della composizione del medesimo comitato, in ragione di un rappresentante per ciascuna associazione od organizzazione".
Note all'art. 1, comma 5:
-  L'art. 3, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, così dispone:
"Alle imprese di cui all'articolo 2 ammesse alle agevolazioni vengono concessi i seguenti benefici:
a)  contributi in conto capitale per spese di impianto ed avviamento dell'attività imprenditoriale calcolati sulla base delle spese ammissibili fino ad un massimo di lire 350 milioni e comunque non superiori al 40 per cento delle predette spese;
b)  mutui agevolati di ammontare non superiore al 70 per cento delle spese di impianto ed avviamento dell'iniziativa imprenditoriale, al tasso annuo del 3 per cento e per la durata di anni dieci, comprensivi di un periodo di preammortamento di anni tre;
c)  contributi decrescenti inerenti ai primi tre anni di attività dell'impresa per le spese di gestione sostenute e documentate, nel limite di spesa previsto nel progetto. Per il primo anno di attività la misura del contributo è pari al 50 per cento delle spese sostenute e comunque non superiore a lire 200 milioni. Per il secondo e terzo anno di attività la misura del contributo è pari al 40 per cento delle spese sostenute e comunque non superiore a lire 100 milioni".
-  L'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, recante "Disposizioni in materia di lavoro", così dispone:
"1. Per le finalità della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per il triennio 1999-2001 la spesa di lire 197.500 milioni così ripartita:

  Articolo | in milioni | in milioni | in milioni | Capitolo     | 1999 | 2000 | 2001
3, comma 1, lett. c)      500 1.000 1.500 33716 
5, comma 1, lett. c)      500 1.000 1.500 33717 
8, comma 1, lett. c)      500 1.000 1.500 33718 
10      2.000 4.000 6.000 33719 
12      176.500 -0 -0 33720 


2. L'onere di lire 180.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio della Regione siciliana capitolo 21257, codice 1025.
3. L'onere di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 2000 derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana 1999-2001 progetto 08.01.00 (codice 1001).
4. L'onere di lire 10.500 milioni per l'esercizio finanziario 2001 derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana 1999-2001 progetto 08.01.00 (codice 1001).
5. La concessione dei contributi previsti dal presente articolo per gli anni successivi al 2001 è subordinata alla relativa autorizzazione di spesa".
-  L'art. 5, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, modificato dall'art. 21, commi 2 e 3, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, così dispone:
"Ai soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, ammesse alle agevolazioni, vengono concessi i seguenti benefici:
a)  contributi in conto capitale per spese di impianto ed avvio dell'attività, calcolati sulla base delle spese ammissibili, non superiori a lire 100 milioni e comunque al 40 per cento delle spese predette;
b) mutui agevolati di ammontare non superiore al 70 per cento delle spese di impianto ed avvio dell'attività, al tasso annuo del 3 per cento e per la durata massima di anni dieci, comprensivi di un periodo di preammortamento di anni tre;
c)  contributi decrescenti inerenti ai primi tre anni di esercizio dell'attività per le spese di gestione sostenute e documentate, nel limite di spesa previsto nel progetto. Per il primo anno la misura del contributo è pari al 50 per cento delle spese sostenute e comunque non superiore a lire 100 milioni di cui è erogabile una anticipazione pari al 50 per cento del contributo concesso. Per il secondo e terzo anno di attività la misura del contributo è pari ad un terzo delle spese sostenute e comunque non superiore a lire 50 milioni".
Nota all'art.2:
La legge regionale 3 maggio 2001, n.6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001" all'art. 86, rubricato "Esercizio attribuzioni", così dispone:
"1. A decorrere dall'esercizio 2001 le attribuzioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, all'articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, Titolo II ed alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 sono esercitate dall'Assessorato regionale dell'industria, ferma restando per detto anno l'attuale collocazione nel bilancio dei relativi capitoli.
2. A decorrere dall'esercizio 2001 le attribuzioni in materia di dissalazione di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni sono esercitate dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, Dipartimento regionale lavori pubblici, ferma restando per detto anno l'attuale collocazione nel bilancio dei relativi capitoli".
Note all'art. 3, comma 1:
-  L'art. 11 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, rubricato "Progetti di utilità collettiva: aree di intervento", così dispone:
"1. Si possono proporre progetti di utilità collettiva nelle seguenti aree operative:
  a) beni culturali e biblioteche pubbliche, con particolare riferimento a musei, gallerie regionali, soprintendenze, biblioteche regionali, comunali, private di interesse pubblico, sistemi bibliotecari territoriali e archivi storici comunali;  
  b) biblioteche e laboratori di ricerca universitaria; servizi di assistenza alla popolazione e all'alta formazione universitaria e diplomi universitari;  
  c) tutela del patrimonio forestale e ambientale: parchi e riserve naturali, aree protette, prevenzione antincendio, protezione civile, tutela del territorio (suolo, montagne, coste); 
  d) terziario verde: sicurezza ambientale e tutela dei parchi e giardini cittadini;  
  e) organizzazione regionale del lavoro (osservatori regionali del lavoro, uffici centrali e periferici della Amministrazione regionale del lavoro);  
  f) servizi alle imprese (accesso a bandi e risorse messe a disposizione dall'Unione europea e dalla legislazione nazionale di incentivo alla promozione occupazionale e alla creazione di nuove imprese), eurosportelli, sportelli-giovani;  
  g) servizi tecnici e ausiliari alle aziende ospedaliere, alle Aziende unità sanitarie locali e ai servizi di prevenzione sul territorio;  
  h) prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;  
  i) assistenza sociale, animazione socio-culturale;  
  l) interventi a favore degli immigrati;  
  m) servizi degli enti locali, con priorità per quelli tecnici, ambientali ed informatici per i quali non siano previste apposite figure nelle piante organiche o le stesse risultino insufficienti;  
  n) custodia, manutenzione e gestione di beni ed attività derivanti dalle confische disposte ai sensi della vigente normativa antimafia;  
  o) servizi di integrazione, assistenza e prevenzione della dispersione scolastica, o comunque diretti al pieno conseguimento del diritto allo studio;  
  p) servizi turistici". 

-  L'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, è riportato alla nota all'art. 1 comma 2 del testo che qui si annota.
Nota all'art. 4, comma 1:
La legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, recante "Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e della legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2, della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52 e della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro. Norme integrative dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente attività di utilità collettiva in favore dei giovani", all'art. 9 comma 3 così dispone:
"Per la realizzazione delle finalità previste dal comma 2, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato a stipulare convenzioni con enti, istituti ed organismi specializzati, pubblici e privati, nonché con i Centri interaziendali per l'addestramento professionale per l'industria (CIAPI)".
Nota all'art.5:
Il comma 1 bis dell'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, recante "Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione" come introdotto dall'art. 13 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, recante "Disposizioni in materia di lavoro", a seguito dell'integrazione apportata dalla disposizione che qui si annota, così risulta:
"Al fine di armonizzare le norme regionali in materia di assunzioni alle disposizioni dell'articolo 9-bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modifiche, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, quanto previsto al comma 1 non trova applicazione per gli enti pubblici economici, dipendenti o sottoposti al controllo, tutela e vigilanza della Regione o degli enti locali territoriali e istituzionali ed al Consorzio per le autostrade siciliane, fermo restando il rispetto, ai fini delle assunzioni ivi previste, dell'articolo 3 della presente legge e degli ordinamenti propri dei medesimi enti".
Nota all'art. 6:
-  La legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 reca "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie".
Note all'art. 6, comma 1:
-  L'art. 1, comma 1, lettera f, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, ha riguardo ai lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi.
-  La legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)" all'art. 47, comma 5, così dispone:
"Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 224
Interventi urgenti in materia di lavoro.
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione (Stancanelli) il 25 settembre 2001.
Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) l'1 ottobre 2001.
Esaminato e deliberato l'invio in Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 2 del 9 ottobre 2001.
Parere reso dalla Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 4 del 16 ottobre 2001.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 3 del 24 ottobre 2001.
Relatore: Antonio Antinoro.
Discusso ed approvato dall' Assemblea nella seduta n. 18 del 25 ottobre 2001.
(2001.44.2280)
Torna al Sommariohome





DECRETO PRESIDENZIALE 17 settembre 2001, n. 18.
Regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, l'art. 41 rubricato: "Zone di addestramento, allenamento e gare per cani";
Ritenuto di dover disciplinare mediante regolamento le zone cinologiche in Sicilia;
Udito il parere n. 121/99 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 23 febbraio 1999;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 322 del 2 agosto 2001;
Su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
Emana il seguente regolamento:


Art.  1.

1.  Le aree del territorio agro-silvo-pastorale della Regione siciliana individuate come zone cinologiche sono quelle che la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, indica per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia.
2.  Le zone di cui al comma precedente vengono denominate zone cinologiche stabili e sono costituite da fondi contigui la cui superficie globale non dovrà essere inferiore ad ettari 10 e non superiore ad ettari 500 ed all'interno delle quali è precluso l'esercizio dell'attività venatoria.
3.  Le zone cinologiche stabili possono essere costituite anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-venatorie.

Art.  2.

1.  Le zone cinologiche stabili, ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge regionale n. 33/97, si distinguono in:
a) zone A: in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione ed alla riproduzione della stessa;
b) zone B: in cui si riscontra una presenza occasionale ed insignificante di fauna selvatica e sia comunque costituita da territorio agro-silvo-pastorale di scarso pregio faunistico-venatorio.

Art.  3.

1.  Nelle zone A non sono consentiti:
a) l'immissione di fauna selvatica diversa da quella esistente in natura;
b) l'abbattimento di qualsiasi tipo di fauna anche se prodotta in allevamento.
2.  Nelle zone A, l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani da ferma possono svolgersi su qualsiasi tipo di fauna selvatica. L'addestramento, l'allenamento e le gare possono svolgersi durante l'intero anno solare con esclusione del periodo previsto dall'art. 41, comma 5, della legge regionale n. 33/97 (15 marzo-30 luglio).

Art.  4.

1.  Nelle zone B sono consentiti, durante l'intero anno solare, le gare e gli allenamenti di caccia alternativa e l'addestramento dei cani da caccia con l'impiego e l'abbattimento di fauna appartenente alle specie cacciabili prodotta in allevamento, purché sottoposta a controllo sanitario prima dell'immissione.

Art.  5.

1.  Le zone A e B sono costituite, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, sentiti i comuni interessati, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, così come disposto dall'art. 41 della legge regionale n. 33/97, con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
2.  La proposta avanzata dalle competenti ripartizioni faunistico-venatorie di individuazione delle superfici da vincolare a zone cinologiche stabili, vistata dal competente Dirigente generale, è notificata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
3.  Nel caso in cui i comuni interessati abbiano avanzato proposta di istituzione di zone A e B con delibera comunale, debitamente pubblicata all'albo pretorio e notificata ai proprietari o conduttori dei fondi, le ripartizioni faunistico-venatorie potranno ritenere assolto l'obbligo di pubblicazione e notifica di cui all'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 33/97, posto che la proposta del comune coincida con l'individuazione della zona cinologica.
4.  Qualora nei 60 giorni successivi alle notifiche di cui al comma 2 sia presentata opposizione motivata in carta semplice ai sensi dell'art. 10, comma 14, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 60% della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere costituita.
5.  Il consenso di cui al presente articolo si intende validamente manifestato nel caso in cui non sia stata presentata l'opposizione di cui al precedente comma.
6.  Nel caso in cui venga espresso il consenso esplicito con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 41% della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona può essere costituita non procedendo alla notifica.
7.  Ove non siano state sollevate opposizioni la zona può essere costituita con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali dell'As sessorato dell'agricoltura e delle foreste da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art.  6.

1. La gestione delle zone A e B può essere affidata secondo il disposto di cui all'art. 41, comma 2, della legge regionale n. 33/97, con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, per un periodo non superiore a 5 anni, rinnovabile, ad associazioni venatorie riconosciute, ad associazioni cinofile legalmente costituite o ad imprenditori agricoli singoli o associati.
2.  La gestione delle zone A e B, individuate all'interno delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, può essere affidata con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, per un periodo non superiore a 5 anni, rinnovabile, alle aziende stesse.
3.  L'affidamento delle zone cinologiche di cui al presente articolo viene concesso previa valutazione ed approvazione di uno specifico programma annuale di attività da svolgere e dal disciplinare interno della zona cinologica.

Art.  7.

1.  La gestione delle zone A e B può essere affidata previa sottoscrizione ed osservanza dei seguenti impegni:
a) sorvegliare la zona cinologica affidata con guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero richiedere alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, l'inserimento della zona cinologica nei programmi di vigilanza prevista dall'art. 8, comma 2, lett. h), della legge regionale n. 33/97, o garantire la sorveglianza della zona con guardie venatorie volontarie di associazioni previste dalla vigente normativa di settore;
b) non realizzare prove di lavoro, gare, addestramenti ed allenamenti non preventivamente autorizzati dalla ripartizione faunistico-venatoria competente;
c) rispettare l'assoluto riposo annuale della zona A previsto dall'art. 41, comma 5, della legge regionale n. 33/97;
d) ammettere agli addestramenti, agli allenamenti, alle prove di lavoro ed alle gare con abbattimento, tutti i cacciatori ed i cinofili, in regola con le vigenti disposizioni sulla caccia, che facciano richiesta di partecipazione, nel rispetto dei regolamenti adottati per quella zona. Non è richiesta la licenza di caccia per la partecipazione a prove di lavoro, gare, allenamenti ed addestramenti ove non è previsto l'abbattimento della fauna;
e) garantire che il numero dei partecipanti, contemporaneamente ammessi in gara o in allenamento, non superi una unità per ogni 5 ettari ed, in ogni caso, non superi complessivamente trenta unità su tutta la zona cinologica, qualsiasi possa essere la sua estensione, e che ogni partecipante non conduca più di due cani per volta. I predetti limiti di superficie possono variare per le zone che ricadono nei territori delle isole minori;
f) utilizzare, ove consentito, nelle gare, negli addestramenti e negli allenamenti, selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, che sia stata sottoposta a controllo sanitario prima dell'immissione e che sia in possesso di caratteristiche e peculiarità tali da non costituire, ove dovesse sfuggire all'abbattimento o al recupero, pericolo di inquinamento genetico e/o di immissione non autorizzata.

Art.  8.

1. Le zone cinologiche A e B non affidate rimangono nella gestione diretta delle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, che, per una migliore fruizione, possono avvalersi di collaborazioni temporanee delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, per le zone ricadenti al loro interno.
2.  Le gare, le prove di lavoro, gli allenamenti e gli addestramenti per cani da caccia, saranno, comunque, consentiti in dette zone, di volta in volta, su richiesta da presentare almeno 10 giorni prima del giorno della gara ed almeno 5 giorni prima della data scelta per l'allenamento, da parte delle associazioni venatorie riconosciute o delle associazioni cinofile legalmente costituite o delle aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie per le zone ricadenti al loro interno.
3.  L'autorizzazione per l'espletamento delle gare, delle prove di lavoro, degli allenamenti e degli addestramenti verrà concessa compatibilmente con lo svolgimento di eventuali precedenti programmi già concordati e pubblicizzati.

Art.  9.

1.  Le zone cinologiche stabili A e B dovranno essere tabellate lungo tutto il perimetro a cura della ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, che ne curerà anche il mantenimento.
2.  Le tabelle, collocate a distanza non superiore a metri 100, e comunque ben visibili l'una dall'altra, dovranno riportare la seguente dicitura:

3. Le aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie cureranno la tabellazione e il mantenimento nelle zone istituite al loro interno.

Art.  10.

1. Nell'individuazione delle zone cinologiche stabili le ripartizioni faunistico-venatorie dovranno tenere conto anche dell'estensione per comune e per provincia della superficie agro-silvo-pastorale utile allo svolgimento dell'esercizio programmato dell'attività venatoria.

Art.  11.

1. L'individuazione, la delimitazione e le modalità di fruizione delle aree ricadenti all'interno del demanio forestale e delle zone di ripopolamento e cattura, previste dall'art. 41, comma 3, della legge regionale n. 33/97, sono regolate con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Art.   12.

1. I sindaci, così come previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 33/97, possono inoltrare alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, proposte concernenti la previsione, in aggiunta a quelle individuate, di zone cinologiche da destinare all'addestramento, all'allenamento ed alle gare di cani da ferma e da seguito.

Art.  13.

1. Su qualsiasi individuazione delle zone cinologiche è obbligatoriamente chiamato ad esprimere il proprio parere il comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia.
2. L'organizzazione e l'effettuazione delle gare e degli allenamenti regolarmente autorizzati dalle ripartizioni faunistico-venatorie sono soggette, ove ne ricorrano le condizioni ai sensi del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, altresì alla previa autorizzazione o nulla-osta delle autorità di pubblica sicurezza.

Art.  14.

1. Le ripartizioni faunistico-venatorie vigilano sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nel territorio di competenza.

Art.   15.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 17 settembre 2001.
  CUFFARO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste   CASTIGLIONE 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 19 ottobre 2001. Reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 115.
(2001.44.2287)
Torna al Sommariohome


DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 26 settembre 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la nota n. 10127 del 7 agosto 2001, con cui il Dipartimento regionale finanze e credito di questo Assessorato chiede l'istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso del capitolo 1052, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e del capitolo 1207 ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e delD.P.R. 1 marzo 2001, n. 126 ed in analogia a quanto operato dallo Stato;
Vista la nota n. 972 del 21 agosto 2001 della Ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2001, la variazione per l'istituzione dei capitoli di entrata 1052 e 1207 corrispondenti ad analoghi capitoli del bilancio dello Stato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Entrate tributarie
RUBRICA 3 - DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO
CATEGORIA 1 -  Imposte erariali sul patrimonio e sul reddito

(Nuova istituzione)
  1052 Somme dovute a seguito della regolarizzazione degli omessi o ritardati versamenti delle imposte sui redditi e delle altre imposte.  
01019906          p.m. L. n. 662/96, art. 3 

CATEGORIA 2 -  Tasse e imposte erariali sugli affari

(Nuova istituzione)
  1207 Contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali. 
01029908          p.m.  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 settembre 2001.
  PAGANO 

(2001.41.2133)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 26 settembre 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, art. 36, comma 2;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante: "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province diSiracusa,Catania e Ragusa";
Considerato che il capitolo 613911 (ex cap. 60784), relativo al fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990, previsto ai sensi della legge n. 433/91 nel bilancio di previsione della Regione 2001 presenta le sufficienti disponibilità;
Viste le deliberazioni della Giunta di Governo nn. 157 del 20-21 marzo 2001 e 286 del 15 giugno 2001, relative alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, con cui vengono destinati, tra l'altro, per un triennio lire 12.000 milioni per stipendi e compensi accessori al personale proveniente dai progetti L.S.U. adibiti agli uffici regionali interessati agli interventi infrastrutturali di cui alla citata legge n. 433/91, ai sensi dell'art. 7, comma 1 quinques, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni in legge 11 dicembre 2000, n. 365;
Vista la nota prot. n. 3127 dell'1 agosto 2001 della Presidenza - Dipartimento regionale della protezione civile - con la quale si richiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per l'esercizio 2001 della somma di lire 1.000 milioni al cap. 116004 (ex cap. 10354) per le suddette finalità;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di dover apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2001, le necessarie variazioni al fine di dare attuazione alla citata legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 26 -  Altri trasferimenti in conto capitale

  613911 Fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa,  
Catania e Ragusa (ex cap. 60784)      - 1.000.000.000 L. n. 433/91, art. 1 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 6 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
CATEGORIA 1 -  Redditi di lavoro dipendente

  116004 Spese per il potenziamento degli uffici regionali interessati agli interventi infrastrutturali sugli edifici privati, pubblici, di culto e di interesse storico, artistico e monumentale di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni e per quelli derivanti dall'art. 3 del decreto legislativo 26 luglio 1993, n. 393, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 
(ex cap. 10354)      + 1.000.000.000 L. n. 433/91; L. n. 496/96 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 settembre 2001.
  PAGANO 

(2001.41.2136)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 26 settembre 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, che finanzia la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;
Vista la deliberazione 18 dicembre 1996, con la quale il CIPE provvede al riparto delle risorse in favore delle aree depresse, attribuendo alla Regione Sicilia l'importo complessivo di lire 260.900 milioni;
Vista la deliberazione del 17 marzo 1998, relativa ad "Assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse; integrazioni e modulazioni", con la quale il CIPE assegna alla Regione Sicilia la somma di lire 54.311 milioni per l'anno 1998, di lire 53.794 milioni nell'anno 1999, di lire 72.224 milioni nell'anno 2000 e di lire 80.571 milioni nell'anno 2001 e successive;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328 della Giunta regionale, con la quale, tra l'altro, è stato disposto che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le somme assegnate per la realizzazione degli interventi di cui alla legge n. 641/96, che finanzia la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;
Vista la nota prot. n. 3063 del 6 agosto 2001 della Presidenza - Dipartimento regionale della programmazione - gr. XIII - modificata con successiva nota n. 3346 del 13 settembre 2001, con la quale si chiede l'iscrizione della somma di L. 8.000.000.000 per "costruzione collettore acque meteoriche nel comune di S. Agata Li Battiati" in un capitolo intestato all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Ritenuto di dovere iscrivere la somma di lire 8.000.000.000 al cap. 842013 (ex cap. 85234) relativo alla delibera CIPE n. 328/99 pertinente la rubrica Dipartimento regionale territorio ed ambiente;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 26 - Altri trasferimenti in conto capitale

  613908 Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui 
alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32 (ex cap. 60770)      - 8.000.000.000 Del. CIPE n. 32/98. 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
CATEGORIA 21 -  Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

  842013 Spese per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui  
alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32 (ex cap. 85234)      + 8.000.000.000  


 
Art. 2 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 settembre 2001.
  PAGANO 

(2001.41.2138)
Torna al Sommariohome





DECRETO 27 settembre 2001,
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, concernente: "Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale";
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001 e il bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;
Visto il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10, concernente "Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000-2001 - Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli uffici di Gabinetto - Nuovo ordinamento professionale del personale - Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della dirigenza";
Vista la tabella B - Riepilogo costi personale comparto allegato al citato decreto presidenziale n. 10/2001;
Visto il decreto n. 527 del 20 luglio 2001 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, che si riserva di ripartire con successivo provvedimento la quota del 10% delF.E.S. (L. 8.318.585.371) riservato aiDipartimenti regionali beni culturali e foreste non appena i medesimi Dipartimenti comunicheranno le loro necessità;
Viste le note n. 16773 del 18 luglio 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente e n. 23967 dell'1 agosto 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale foreste - Corpo forestale, con le quali i medesimi comunicano di avere concordato che la ripartizione della riserva del 10% del F.E.S., di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10, venga effettuata fra i citati Dipartimenti in rapporto al consolidato della spesa sostenuta da ciascun Dipartimento per le stesse finalità dell'anno 2000, che ammonta a L. 10.219.709.709 per il primo Dipartimento e a L. 6.500.000.000 per il secondo;
Ritenuto di potere sciogliere la citata riserva, attribuendo alDipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente L. 5.084.652.123 (61,124%), arrotondate a L. 5.084.652.000 e alDipartimento regionale foreste - Corpo forestale L. 3.233.933.248 (38,876%), arrotondate a L. 3.233.933.000;
Visto il sesto comma dell'art. 3 del citato decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10, che autorizza l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le occorrenti variazioni per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 6 delle "Linee guida per il rinnovo contrattuale del personale con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000-2001", per la parte relativa al 10% del F.E.S. riservato ai Dipartimenti regionali beni culturali e foreste;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           


PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 4 DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE
CATEGORIA 1 -  Redditi di lavoro dipendente

  108004 Fondo destinato al finanziamento della parte variabile della retribu- 
zione del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale       - 9.033.401.000 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 4 - DIPARTIMENTO REGIONALE FORESTE
CATEGORIA 1 -  Redditi di lavoro dipendente

  150003 Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale (Spese obbli- 
gatorie)      + 3.008.000 
  150011 Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al mi- 
glioramento dell'efficienza dei servizi      + 3.233.933.000 

CATEGORIA 3 -  Imposte pagate sulla produzione

  151001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da versare ai sensi del comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  
n. 446 (Spese obbligatorie)      + 274.884.000 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 3 DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE
CATEGORIA 1 -  Redditi di lavoro dipendente

  376003 Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale (Spese obbli- 
gatorie)      + 4.729.000 
  376006 Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al mi- 
glioramento dell'efficienza dei servizi      + 5.084.652.000 

CATEGORIA 3 -  Imposte pagate sulla produzione

  377001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da versare ai sensi del comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  
n. 446 (Spese obbligatorie)      + 432.195.000 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 settembre 2001.
  PAGANO 

(2001.41.2134)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 21 settembre 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Rinascita Bagherese, con sede in Bagheria, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza emessa dal tribunale di Palermo in data 31 marzo 2001 a carico della cooperativa Rinascita Bagherese, con sede in Bagheria (PA), nella persona dell'avv. Alesi Mario, nominato curatore speciale dal tribunale di Palermo a seguito del decesso del legale rappresentante della cooperativa;
Visto l'art. 195 della legge finanziaria;
Vista la nota del 4 luglio 2001 con la quale la Lega regionale delle cooperative trasmette la terna dei nominativi ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/75;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Rinascita Bagherese, con sede in Bagheria (PA), costituita il 19 dicembre 1973 con atto omologato dal tribunale di Palermo, in data 25 gennaio 1974, iscritta al n. 12931 del registro delle società, e nel registro prefettizio alla sezione agricola con decreto prefettizio n. 30937 del 12 novembre 1974 e cancellata con decreto prefettizio di pari numero del 6 dicembre 2000, ric. B.U.S.C. n. 2542 del 21 marzo 1974, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art.  2

Il dott. Sciortino Alessandro, nato a Palermo il 25 settembre 1967, ed ivi residente in via G. Di Giovanni n. 14, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art.  3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 settembre 2001.
  CIMINO 

(2001.40.2092)
Torna al Sommariohome





DECRETO 21 settembre 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Automedonte, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto n. 1150 del 21 luglio 2000, con il quale la cooperativa Automedonte, con sede in Palermo, è stata posta in gestione commissariale e la dott.ssa Cimino Carolina nominata commissario straordinario;
Vista la relazione con la quale il predetto commissario proponeva la liquidazione coatta amministrativa poiché l'attivo non è sufficiente a soddisfare i debiti verso terzi;
Vista la sentenza del tribunale di Palermo emessa in data 4 maggio 2001 con la quale viene dichiarato lo stato d'insolvenza della cooperativa in questione nonché la messa in l.c.a.;
Visto l'art. 195 della legge fallimentare;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Automedonte, con sede in Palermo, costituita il 30 marzo 1998 con atto omologato dal tribunale di Palermo, in data 8 maggio 1998, iscritta al n. 48697 del registro delle società, e nel registro prefettizio alla sezione mista e sociale con decreto presidenziale n. 9902780 dell'8 aprile 1999, é sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Pipia Maria Stefania, nata a Palermo il 26 settembre 1970 ed ivi residente in via Monte Mario 6, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 settembre 2001.
  CIMINO 

(2001.41.2110)
Torna al Sommariohome





DECRETO 21 settembre 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Media Produzione Italia, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dal verbale di revisione dell'U.N.C.I. è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2540 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa Media Produzione Italia, con sede in Palermo;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 6 giugno 2001, con parere n. 2611, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della società sopra richiamata;
Visto l'art. 2540 c.c.;
Vista la nota del 4 luglio 2001 dell'U.N.C.I. con la quale è stata trasmessa la terna di nominativi ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/75;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Media Produzione Italia, con sede in Palermo, costituita il 9 gennaio 1984 con atto omologato dal Tribunale di Palermo, in data 10 febbraio 1984, iscritta al n. 24562 del registro delle società, e nel registro prefettizio alla sezione agricola con decreto presidenziale n. 17177 del 6 luglio 1984, ric. B.U.S.C. n. 4778 del 22 marzo 1984, é sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Di Pietra Luigi, nato a San Cataldo il 20 agosto 1965 ed ivi residente in via dei Platani n. 172, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 settembre 2001.
  CIMINO 

(2001.41.2109)
Torna al Sommariohome





DECRETO 21 settembre 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Teatro del Sole, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dall'ispezione dell'Assessorato è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 codice civile per lo scioglimento della società cooperativa Teatro del Sole, con sede in Palermo;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 6 giugno 2001, con parere n. 2620, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della società sopra richiamata;
Visto l'art. 2544 codice civile;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Teatro del Sole, con sede in Palermo, costituita il 4 agosto 1994 con atto omologato dal tribunale di Palermo, in data 18 agosto 1994, iscritta al n. 42419 del registro delle società, e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con decreto prefettizio n. 33193 del 19 dicembre 1994, ric. B.U.S.C. n. 7230 del 25 ottobre 1994, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art.  2

La dott.ssa Lauria Marcella, nata a Palermo l'1 febbraio 1971 ed ivi residente via P.pe di Villafranca n. 44, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art.  3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 settembre 2001.
  CIMINO 

(2001.40.2091)
Torna al Sommariohome





DECRETO 21 settembre 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Fiumegrande, con sede in Salemi, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dal verbale n. 1054 - repertorio scioglimenti - dell'U.P.L.M.O. di Trapani è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 codice civile per lo scioglimento della cooperativa Fiumegrande, con sede in Salemi;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta dell'8 novembre 2000, con parere n. 2555, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della società sopra richiamata;
Visto l'art. 2544 codice civile;
Vista la determinazione assessoriale riportata in calce alla relazione di servizio n. 4517 del 14 dicembre 2000;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Fiumegrande, con sede in Salemi, costituita il 13 novembre 1981 con atto omologato dal tribunale di Marsala, in data 25 novembre 1981, iscritta al n. 1987 del registro delle società, e nel registro prefettizio alla sezione agricola con decreto prefettizio n. 1529 del 16 febbraio 1982 e cancellata con decreto prefettizio n. 2908 del 28 febbraio 1998, ric. B.U.S.C. n. 1618/3 del 20 gennaio 1982, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art.  2

Il dott. Genna Salvatore, nato a Erice il 26 maggio 1958 e residente in via Palermo n. 28 - Trapani, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art.  3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 settembre 2001.
  CIMINO 

(2001.40.2090)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 17 ottobre 2001.
Proroga della validità delle graduatorie provinciali relative alla concessione di mutui finalizzati alla costruzione e all'acquisto della prima unità abitativa, ai sensi della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 dell'1 settembre 1993;
Visto il 1° comma dell'art. 137 della legge regionale n. 25/93, con il quale si autorizza l'Assessore regionale per i lavori pubblici a concedere agli istituti e alle sezioni di credito fondiario ed edilizio contributi in annualità costanti fino a 15 anni sugli interessi dei mutui contratti da privati e finalizzati alla costruzione o all'acquisto di alloggi di edilizia residenziale, sufficienti a contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura del 5% annuo, oltre al rimborso del capitale;
Visto il 2° comma dell'art. 22 della legge regionale n. 10/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 30 aprile 1999, con il quale, a modifica del 7° comma dell'art. 137 della legge regionale n. 25/93, il contributo erariale a carico della Regione siciliana è stato fissato nella misura pari al 50% del tasso di riferimento;
Visto il decreto n. 1898 del 23 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 2 novembre 1996, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione di mutui finalizzati alla costruzione o all'acquisto della prima unità abitativa, per la provincia di Agrigento;
Visto il decreto n. 1899 del 23 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 2 novembre 1996, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione di mutui finalizzati alla costruzione o all'acquisto della prima unità abitativa, per la provincia di Caltanissetta;
Visto il decreto n. 1900 del 23 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 2 novembre 1996, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione di mutui finalizzati alla costruzione o all'acquisto della prima unità abitativa, per la provincia di Catania;
Visto il decreto n. 1901 del 23 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 2 novembre 1996, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione di mutui finalizzati alla costruzione o all'acquisto della prima unità abitativa, per la provincia di Enna;
Visto il decreto n. 1902 del 23 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 2 novembre 1996, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione di mutui finalizzati alla costruzione o all'acquisto della prima unità abitativa, per la provincia di Ragusa;
Visto il decreto n. 1903 del 23 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 2 novembre 1996, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione di mutui finalizzati alla costruzione o all'acquisto della prima unità abitativa, per la provincia di Messina;
Visto il decreto n. 1904 del 23 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 2 novembre 1996, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione di mutui finalizzati alla costruzione o all'acquisto della prima unità abitativa, per la provincia di Trapani;
Visto il decreto n. 1905 del 23 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 2 novembre 1996, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione di mutui finalizzati alla costruzione o all'acquisto della prima unità abitativa, per la provincia di Siracusa;
Visto il decreto n. 1906 del 23 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 2 novembre 1996, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione di mutui finalizzati alla costruzione o all'acquisto della prima unità abitativa, per la provincia di Palermo;
Considerato che le suddette graduatorie hanno validità quinquennale dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Accertato che si sono resi disponibili nuovi posti per l'assegnazione di ulteriori concessioni di mutui previsti dalla legge n. 25/93;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere allo scorrimento parziale delle suddette graduatorie provinciali;

Decreta:


Articolo unico

La validità delle graduatorie provinciali nelle premesse elencate è prorogata di anni 3 a decorrere dal 2 novembre 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 ottobre 2001.
  BUSALACCHI 

(2001.44.2277)
Torna al Sommariohome



ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 27 settembre 2001.
Criteri per l'utilizzazione delle risorse assegnate alla Regione siciliana per la gestione dell'iniziativa comunitaria Equal.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e, in particolare, l'art. 2, comma 1, per effetto della quale spetta al titolare dell'indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
Visto il Regolamento (CE) 1260 del 21 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L161/4 del 26 giugno 1999), che detta le disposizioni generali suifondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006, individuando gli obiettivi che devono guidare l'utilizzo dei fondi;
Visto l'art. 20 del predetto regolamento, che elenca i settori considerati dall'azione comunitaria e, in particolare, il paragrafo 1, lettera d), che prevede l'iniziativa comunitaria Equal, finalizzata a promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle diseguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro, attraverso la cooperazione transnazionale;
Visto l'art. 21, paragrafo 1, dello stesso regolamento, che detta le norme per l'adozione da parte della Commissione europea degli orientamenti per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria Equal, precisando che tali orientamenti definiscono, per ciascuna delle iniziative elencate al predetto art. 20, gli obiettivi, il campo d'applicazione e le opportune modalità di attuazione;
Vista la comunicazione della Commissione europea n. 853 del 14 aprile 2000, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Equal, specificando le tipologie di attività che verranno ammesse a finanziamento:
-  azione 1: instaurazione di partnership di sviluppo e di una cooperazione transnazionale;
-  azione 2: creazione di programmi di lavoro delle partnership di sviluppo;
-  azione 3: messa in rete tematica, diffusione di buone prassi e impatto sulla politica nazionale;
-  azione 4: assistenza tecnica per sostenere le azioni 1, 2 e 3;
Vista la decisione della Commissione europea del 26 marzo 2001 di approvazione, per l'Italia, del programma di iniziativa comunitaria Equal;
Visto l'avviso del Ministero del lavoro n. 02/01 del 7 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2001 supplemento ordinario n. 166), con il quale viene dato avvio alla fase operativa dell'iniziativa comunitaria in parola, attraverso un invito alla presentazione di idee progettuali innovative in materia di politiche attive del lavoro da parte di raggruppamenti di soggetti pubblici e privati denominati partneship di sviluppo (di seguito indicate come PS);
Considerato che la valutazione e gestione delle candidature presentate dalle PS geografiche è affidata alle Regioni, ciascuna per il territorio di competenza;
Ritenuto opportuno e di specifico interesse regionale predisporre meccanismi che consentano di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili che per la Regione siciliana ammontano a:
-  asse 1 - 6.965.606 Euro;
-  asse 2 - 6.449.621 Euro;
-  asse 3 - 6.965.606 Euro;
-  asse 4 - 2.579.848 Euro;
per un importo totale pari a 22.960.682 Euro,
Viste le determinazioni al pro-memoria prot. n. 4934/17G-1 del 27 agosto 2001;
Ritenuto opportuno ammettere all'Azione 1 un numero maggiore di candidature rispetto alle risorse disponibili al fine di consentire l'eventuale sostituzione di candidature che decadono con riferimento alle quali la Regione non confermi il giudizio positivo sull'iniziativa progettuale in fase di seconda valutazione;
Ritenuto, pertanto, opportuno prevede l'articolazione della graduatoria risultante dai giudizi espressi dal gruppo tecnico di valutazione, distinguendo fra candidature ammesse e finanziabili, ammesse ma non finanziabili per esaurimento dei fondi e non finanziabili, individuando sia la soglia minima di punteggio del progetto sotto la quale una candidatura non merita di essere ammessa, sia gli elementi fondamentali in assenza di anche uno solo dei quali la proposta progettuale non può essere considerata ammissibile;
Ritenuto di considerare le candidature ammesse in misura maggiore rispetto alle risorse finanziarie disponibili non destinatarie del contributo previsto al punto 6.4 del citato avviso a titolo di rimborso per le spese sostenute nella creazione della PS nazionale e transnazionale;
Ritenuto, altresì, opportuno proporre alle PS titolari di progetti ammessi e finanziabili il ridimensionamento della richiesta di finanziamento Equal - fatto salvo il limite minimo di importo di budget per singolo progetto stabilito dal citato avviso - al fine di consentire il finanziamento di progetti di qualità non altrimenti finanziabili a causa dell'esaurimento dei fondi;
Ritenuto di attribuire al Dipartimento regionale della formazione professionale lavoro, titolare della gestione dell'iniziativa comunitaria Equal, il compito di individuare i meccanismi tecnico-amministrativi per raggiungere le finalità richiamate;

Decreta:


Art. 1

I criteri tesi ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse assegnate alla Regione siciliana per la gestione dell'iniziativa comunitaria Equal ed a valorizzare la progettualità attivata dall'iniziativa stessa sono i seguenti:
1)  ammissione dell'Azione 1 di un numero maggiore di candidature rispetto alle risorse disponibili al fine di consentire l'eventuale sostituzione di candidature che decadono o con riferimento alle quali la Regione non confermi il giudizio positivo sull'iniziativa progettuale in fase di seconda valutazione;
2)  articolazione della graduatoria risultante dai giudizi espressi dal gruppo tecnico di valutazione, distinguendo fra candidature ammesse e finanziabili, ammesse ma non finanziabili per esaurimento dei fondi e non finanziabili, individuando sia la soglia minima di punteggio del progetto sotto la quale una candidatura non merita di essere ammessa, sia gli elementi fondamentali in assenza di anche uno solo dei quali la proposta progettuale non può essere considerata ammissibile;
3)  considerare le candidature ammesse in misura maggiore rispetto alle risorse finanziarie disponibili non destinatarie del contributo previsto al punto 6.4 del citato avviso a titolo di rimborso per le spese sostenute nella creazione della PS nazionale e transnazionale;
4)  proporre alle PS titolari di progetti ammessi e finanziabili il ridimensionamento della richiesta di finanziamento Equal - fatto salvo il limite minimo di importo di budget per singolo progetto stabilito dall'avviso del Ministero del lavoro citato in premessa - al fine di consentire il finanziamento di progetti di qualità non altrimenti finanziabili a causa dell'esaurimento dei fondi.

Art. 2

La predisposizione e la gestione tecnico-amministrativa dei meccanismi richiamati saranno oggetto di apposito atto determinativo del Dirigente generale del Dipartimento regionale della formazione professionale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 27 settembre 2001.
  STANCANELLI 

(2001.41.2118)
Torna al Sommariohome





DECRETO 27 settembre 2001.
Nomina del nucleo di valutazione per la selezione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Equal.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e, in particolare, l'art. 2, comma 1, per effetto della quale spetta al titolare dell'indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
Visto il Regolamento (CE) 1260 del 21 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L161/4 del 26 giugno 1999), che detta le disposizioni generali suifondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006, individuando gli obiettivi che devono guidare l'utilizzo dei fondi;
Visto l'art. 20 del predetto regolamento, che elenca i settori considerati dall'azione comunitaria e, in particolare, il paragrafo 1, lettera d), che prevede l'iniziativa comunitaria Equal, finalizzata a promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle diseguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro, attraverso la cooperazione transnazionale;
Visto l'art. 21, paragrafo 1, dello stesso regolamento, che detta le norme per l'adozione da parte della Commissione europea degli orientamenti per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria Equal, precisando che tali orientamenti definiscono, per ciascuna delle iniziative elencate al predetto art. 20, gli obiettivi, il campo d'applicazione e le opportune modalità di attuazione;
Vista la comunicazione della Commissione europea n. 853 del 14 aprile 2000, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Equal;
Vista la decisione della Commissione europea del 26 marzo 2001 di approvazione, per l'Italia, del programma di iniziativa comunitaria Equal;
Visto l'avviso del Ministero del lavoro n. 02/01 del 7 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2001 supplemento ordinario n. 166), con il quale viene dato avvio alla fase operativa dell'iniziativa comunitaria in parola, attraverso un invito alla presentazione di idee progettuali innovative in materia di politiche attive del lavoro da parte di raggruppamenti di soggetti pubblici e privati denominati partneship di sviluppo (di seguito indicate come PS);
Considerato che la valutazione e gestione delle candidature presentate dalle PS geografiche è affidata alle Regioni, ciascuna per il territorio di competenza;
Considerato che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 27 agosto 2001 e che il Ministro del lavoro ha fissato per il 15 ottobre 2001 la data entro la quale l'elenco dei soggetti selezionati di ciascuna regione per le partnership geografiche deve essere trasmesso, al fine di consentire l'avvio dell'Azione 1 da parte dei soggetti selezionati entro il successivo 15 novembre;
Vista la nota n. 136/01 del 12 giugno 2001, con cui il Coordinamento tecnico delle Regioni per la formazione professionale e lavoro invia il progetto di assistenza tecnica predisposto dall'Associazione tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo;
Vista la nota prot. n. 1812/17G1/DG, con cui il Dipartimento formazione professionale, concordando con il piano di assistenza tecnica proposto, richiedeva in particolare task force per la selezione e valutazione delle candidature;
Vista la nota prot. n. 4217/IC del 25 settembre 2001, con cui l'Associazione tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo comunica l'elenco dei nominativi destinati alla valutazione dei progetti, inviando i curricula vitae e professionali degli stessi;
Visto l'art. 26 della legge regionale n. 30/96;
Ritenuto, pertanto, opportuno costituire il nucleo di valutazione composto dai sigg.ri:
1)  dott. Federico Alberti;
2)  dott. Virgilio Bellomo;
3)  dott.ssa M. Assunta Cerio;
4)  dott. Luigi Lanna;
5) dott.ssa Maria Sansone;
6) dott. Andrea Tavazza,
che, ai sensi delle disposizioni attuative dell'iniziativa comunitaria citata, provveda alla valutazione dei progetti presentati sulla base delle disposizioni adottate dal comitato di sorveglianza dell'iniziativa stessa;
Visto il decreto n. 180/I/FP/2001 del 27 settembre 2001, con cui l'Assessore regionale per il lavoro determina le modalità di assegnazione delle somme e di predisposizione delle graduatorie;

Decreta:


Art. 1

E' nominato il seguente nucleo di valutazione per la selezione dei progetti pervenuti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Equal:
 7) dott. Federico Alberti;
 8)  dott. Virgilio Bellomo;
 9) dott.ssa M. Assunta Cerio;
10)  dott. Luigi Lanna;
11)  dott.ssa Maria Sansone;
12) dott. Andrea Tavazza.
Le funzioni di segreteria vengono svolte dal gruppo I/FP - Direzione e programmazione del Dipartimento regionale della formazione professionale.

Art. 2

Il nucleo provvederà ad esaminare, sulla base dei criteri approvati dal comitato di sorveglianza nazionale, i dossier di candidatura che hanno superato l'ammissione alla valutazione, attribuendo a ciascun progetto il relativo punteggio.
Per ciascuna delle misure finanziate nella Regione siciliana pari a:
-  asse 1 - 6.965.606 Euro;
-  asse 2 - 6.449.621 Euro;
-  asse 3 - 6.965.606 Euro;
-  asse 4 - 2.579.848 Euro;
per un importo totale pari a 22.960.682 Euro, sarà determinata una graduatoria secondo i seguenti meccanismi, tesi ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse assegnate alla Regione siciliana per la gestione dell'iniziativa comunitaria Equal ed a valorizzare la progettualità attivata dall'iniziativa stessa:
1)  affinchè la valutazione delle candidature presentate nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Equal e la relativa graduatoria di punteggio abbia, quale esito finale, una classificazione delle stesse in:
-  ammesse e finanziabili;
-  ammesse ma non finanziabili per esaurimento fondi;
-  non ammesse,
si intendono, con quest'ultimo termine, quelle candidature che:
-  non posseggono i requisiti di accesso alla valutazione ai sensi del paragrafo 5.2.2 dell'avviso ministeriale n. 02/2001;
-  non ottengano il punteggio minimo di 460/1200;
-  siano prive di anche uno solo dei seguenti elementi, considerato imprescindibili:
-  carattere innovativo rispetto agli interventi diversamente finanziati;
-  mainstreaming;
-  valore aggiunto della proposta rispetto alle politiche regionali di sviluppo;
2)  in relazione all'ammissione all'Azione 1 di un numero di candidature maggiore rispetto alle risorse a disposizione al fine di utilizzare quei fondi che dovessero rendersi disponibili nei casi di decadenza della candidatura si intende, con tale espressione, candidature ammesse all'Azione 1 che non si dimostrino in grado di realizzare la PS e/o il programma di lavoro o per qualsivoglia causa che impedisca lo sviluppo dell'iniziativa progettuale;
3)  per quanto attiene alla proposta alle PS titolari di progetti ammessi e finanziabili di ridimensionamento della richiesta di finanziamento Equal, si stabilisce che, in presenza di progetti giudicati positivamente da parte del nucleo di valutazione ma che non sarebbero destinatari di finanziamento per insufficienza delle risorse disponibili, il gruppo di valutazione può ridimensionare, in eguale proporzione fra i progetti finanziabili, le quote di finanziamento Equal (FSE, fondo di rotazione legge n. 183/87, finanziamento Regioni e Province autonome), fatto salvo il limite minimo di L. 1.500.000.000 di budget per singolo progetto stabilito dall'avviso del Ministero del lavoro citato in premessa, quale somma delle voci FSE, fondo di rotazione legge n. 183/87, finanziamento Regioni e Province autonome, finanziamento pubblico locale, altri finanziamenti pubblici, finanziamento privato;
4)  in conseguenza del ridimensionamento del budget, le proposte progettuali devono essere riformulate, nei limiti dell'importo stabilito, entro il termine di conclusione dell'Azione 1.

Art. 3

Ai componenti del nucleo spetta il compenso giornaliero previsto dal D.D. n. 312/Segr./2001 del 17 settembre 2001 del dirigente generale dell'ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro, pari a L. 500.000 al netto dell'IVA e al lordo delle ritenute erariali, nonché il trattamento di missione secondo le modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale delle Amministrazioni dello Stato.
Il relativo onere graverà sulla misura diassistenza tecnica dell'Associazione tecnostruttura delle Regioni per il FSE.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 27 settembre 2001.
  MARINESE 

(2001.41.2118)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 2 ottobre 2001.
Autorizzazione del progetto per l'intallazione di una stazione radio base della rete cellulare GSM per il territorio del comune di Vita.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto legge n. 64/74;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 301/D.R.U. del 14 settembre 2000, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Vita;
Vista la nota prot. n. 48548 del 10 ottobre 2000, con la quale la Omnitel Pronto Italia S.p.A, concessionaria del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'espletamento del servizio radiomobile pubblico ha inoltrato a questo Assessorato istanza per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di una S.R.B. della rete cellulare GSM, per il territorio del comune di Vita, contrada Daidone;
Vista la nota assessoriale prot. n. 62194 del 13 dicembre 2000, con la quale è stato chiesto al comune di Vita di esprimere il proprio parere sul progetto mediante deliberazione consiliare;
Vista la nota prot. n. 62281R del 19 febbraio 2001, con la quale il comune di Vita ha trasmesso la delibera n. 5 del 16 febbraio 2001, con la quale il commissario straordinario, nell'esercizio delle competenze del consiglio comunale, ha reso avviso favorevole alla realizzazione della stazione radio;
Visto il parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Trapani, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, prot. n. 3595 del 7 marzo 2001;
Vista la nota prot. n. 817 del 9 aprile 2001, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali esprime parere che il sito non rientra in zona sottoposta a vincolo paesaggistico;
Vista la nota prot. n. 2614/ML del 21 luglio 2000, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani esprime parere favorevole, con condizioni, ai sensi dell'art. 220 del T.U.LL.SS. 5 ottobre 1998;
Visto il parere n. 214 del 17 settembre 2001 del gruppo 29° della Direzione regionale dell'urbanistica, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, su la scorta degli atti ed elaborati trasmessi con le note su indicate, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerazioni
Le opere in progetto, nel loro insieme, rivestono carattere di preminente interesse pubblico in quanto finalizzate all'ampliamento ed al miglioramento del servizio radio mobile della Omnitel S.p.A., nel piano di sviluppo della telefonia cellulare.
Conclusioni
Per le superiori considerazioni ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche, si ritiene che possa essere concessa l'autorizzazione alla realizzazione delle opere in oggetto, in quanto compatibile con l'assetto territoriale, nel rispetto delle condizioni contenute nei pareri allegati".
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 214 del 17 settembre 2001 reso dal gruppo XXIX/DRU;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, e della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, ed in conformità al parere espresso dal gruppo 29/DRU prot. n. 214 del 17 settembre 2001, il progetto per la realizzazione di una S.R.B. della rete cellulare GSM per il territorio del comune di Vita in contrada Daidone.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  deliberazione commissario straordinario n. 5 del 16 febbraio 2001;
2)  parere dell'ufficio del Genio civile di Trapani n. 3595 del 7 marzo 2001;
3)  parere Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani prot. n. 2614/ML del 21 luglio 2000;
4)  parere Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani prot. n. 817 del 9 aprile 2001;
5)  relazione tecnica;
6)  relazione geologica;
7)  elaborato progettuale con allegati: estratto catastale scala 1:2.000, IGM scala 1:25.000, planimetria in sito scala 1:200, pianta sito scala 1:100, sezioni sito con istallazione antenna scala 1:100;
8)  parere gruppo XXIXI/D.R.U. n. 214 del 7 settembre 2001;

Art. 3

La Omnitel Pronto Italia S.p.A. è onerata, prima dell'esecuzione delle opere, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla società Omnitel per l'esecuzione, al comune di Vita, interessato per territorio, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 2 ottobre 2001.
  SCIMEMI 

(2001.42.2188)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 30 ottobre 2001
Bando relativo alla Misura 4.19 del P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Azioni di riqualificazione e completamento dell'offerta turistica.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 75;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il Complemento di programmazione della Misura 4.19 ex 4.4.2 - Sottomisura a) - Riqualificazione e completamento dell'offerta turistica di cui al Programma operativo della Regione siciliana (P.O.R. 2000-2006) approvato con decisione n. C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Vista la circolare n. 1 del 17 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 29 giugno 2001, con la quale sono state diramate le procedure applicative dell'art. 75 della legge regionale n. 32/2000;
Vista la circolare n. 4 del 26 settembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 12 ottobre 2001, con la quale sono state apportate delle modifiche ed integrazioni alla circolare n. 1 del 17 maggio 2001;
Visto il decreto assessoriale n. 466/6 Tur del 20 aprile 2001, con il quale sono state individuate le attività di completamento dell'offerta turistica di cui alla linea d'intervento 1 della Misura 4.19 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visto il decreto n. 2425 dell'1 ottobre 2001, con il quale è stata approvata la Convenzione con la BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., con la quale sono stati regolamentati i rapporti relativi all'attività d'istruttoria e valutazione dei progetti d'investimento e per l'erogazione delle agevolazioni;
Considerato che per l'attivazione della suddetta Misura 4.19 è prevista l'emissione di un apposito bando;

Decreta:


Articolo unico

In relazione a quanto specificato nelle premesse, è approvato, nel testo che si allega al presente decreto e che ne costituisce parte integrante, il bando pubblico per l'attivazione della Misura 4.19 del P.O.R. Sicilia 2000-2006.
Il presente decreto, unitamente al bando, sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 ottobre 2001.
  PORRETTO 


Allegati
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER OTTENERE IL CONTRIBUTO PUBBLICO


Art. 1
Premessa e disposizioni generali.

La Misura 4.19 - Riqualificazione e completamento dell'offerta turistica di cui al Programma operativo della Regione siciliana (P.O.R. 2000-2006) approvato con decisione n. C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000 e al Complemento di programmazione approvato dal Comitato di sorveglianza in data 20-21 marzo 2001, si articola nelle seguenti tipologie d'azioni:
-  Linea d'intervento 1 - azioni finalizzate alla creazione di nuove attività economiche di completamento dell'offerta turistica attraverso la creazione di nuovi servizi extralberghieri collegati alla valorizzazione dei beni culturali ambientali e naturalistici, dei bacini enogastronomici, etnici, tradizionali e religiosi;
-  Linea d'intervento 2 - azioni di riqualificazione dell'offerta ricettiva degli impianti alberghieri ed extralberghieri, migliorando la qualità del servizio e potenziando la ricettività della regione anche attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri storici e sulle aree extraurbane di interesse ambientale, e la elevazione della qualità dei servizi resi dalle strutture ricettive allocate nelle aree mature attraverso il loro ammodernamento strutturale e funzionale.
Le due azioni interagiscono e sono attuate contemporaneamente.
Gli obiettivi specifici cui si fa riferimento sono quelli di:
-  accrescere l'articolazione, l'efficienza e la compatibilità ambientale delle imprese turistiche attraverso la promozione di innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa, nonché agendo sulle condizioni di base, disponibilità di infrastrutture, quali reti di approdo, servizi, tecnologie, informazione del territorio;
- accrescere l'integrazione produttiva del sistema del turismo in un'ottica di filiera anche al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti prodotti, l'uso delle risorse naturali ed il potenziale inquinante;
- favorire la crescita di nuove realtà produttive locali intorno alla valorizzazione innovativa di risorse e prodotti turistici tradizionali ed al recupero di identità e culture locali nonché la diversificazione e la destagionalizzazione di prodotti turistici maturi in aree già sviluppate.
La misura punta ad attuare, nel settore turistico, una strategia di fondo concentrata sull'irrobustimento dei sistemi produttivi esistenti e sul consolidamento dei processi produttivi locali.
La procedura individuata è quella stabilita dall'art. 75 della legge regionale n. 32/2000, nel quale è prevista l'attivazione attraverso appositi bandi di un regime d'aiuti all'investimento iniziale consistente nell'erogazione di contributi in conto capitale di intensità non superiore ai massimali previsti a livello comunitario per le imprese operanti nelle Regioni di cui all'art. 87 paragrafo 3 lettera A del Trattato CEE pari al 35% in ESN più il 15% in ESL.
L'art. 110 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ha apportato parziali modificazioni all'art. 75, comma 5°, lettera C della legge regionale n. 32/2000.
Con circolare n. 1 del 17 maggio 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 29 giugno 2001, sono state diramate le procedure applicative dell'art. 75 della legge regionale n. 32/2000 e per l'attivazione della cennata Misura 4.19 del P.O.R. Sicilia 2000-2006.
Con circolare n. 4 del 26 settembre 2001 sono state apportate delle modifiche ed integrazioni alla circolare n. 1 del 17 maggio 2001.
Con decreto assessoriale n. 466/6 del 20 aprile 2001 sono state individuate le attività di completamento dell'offerta turistica (servizi extralberghieri) di cui alla linea d'intervento 1 della Misura 4.19 del P.O.R. Sicilia 2000-2006.
Con decreto assessoriale n. 2425 dell'1 ottobre 2001 è stata approvata la convenzione stipulata con la BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A. sottoscritta in data 26 settembre 2001, n. rep. 60/2001 con la quale sono stati regolamentati i rapporti relativi all'attività di istruttoria e valutazione dei progetti d'investimento e per l'erogazione delle agevolazioni.
La Commissione legislativa CEE dell'ARS nella seduta del 23 ottobre 2001 ha invitato il Governo regionale a rivedere l'elenco dei sistemi turistici maturi di cui al Complemento di programmazione della Misura 4.19 del P.O.R. Sicilia 2000-2006, previa apposita valutazione di un eventuale potenziamento della capacità ricettiva dei comuni ricadenti nelle suddette zone alla luce della effettiva capacità di carico dell'ambiente.

Art. 2
Aree d'intervento, copertura geografica e dotazione finanziaria

Per quanto attiene la copertura geografica degli interventi, il Complemento di programmazione della Misura 4.19 prevede:
a)  i sistemi turistici maturi (comuni di Ustica, Letoianni, Taormina, Giardini Naxos, Lipari, Cefalù, S. Alessio Siculo, Erice, Pollina, Lampedusa, Gioiosa Marea, Terrasini, Piraino, Altavilla Milicia). Nei sistemi turistici maturi verranno sostenuti gli interventi destinati alla riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e gli interventi destinati al potenziamento dei servizi extralberghieri complementari all'offerta di ricettività e collegati alla valorizzazione dei beni culturali ambientali e naturalistici, con esclusione della realizzazione di nuove strutture ricettive;
b) le aree ad elevata potenzialità turistica da sviluppare in relazione alla presenza di attrattori ambientali e culturali, individuate in relazione al posizionamento o sulla costa o all'interno o in prossimità di Parchi, alla presenza di riserve naturali o altri nodi della rete ecologica, alla presenza di siti archeologici e beni sparsi desumibili dalle schede allegate alle linee guida del piano territoriale paesaggistico regionale. Tali aree ricadono nei territori dei comuni risultanti dall'elencazione contenuta nell'allegato A del presente decreto;
c)  i centri storici di nuova fondazione e precedenti da valorizzare desumibili dalle linee guida del piano territoriale paesaggistico regionale approvato con decreto assessoriale beni culturali n. 6080 del 21 maggio 1999 e ricadenti nei comuni di cui all'elencazione contenuta nell'allegato B del presente decreto.
Nei centri storici e nelle aree ad elevata potenzialità turistica connessa alla presenza di attrattori culturali ed ambientali si punterà al potenziamento della capacità ricettiva ed alla creazione di servizi extralberghieri.
La Misura 4.19 potrà essere soggetta a territorializzazione nell'ambito di programmi integrati territoriali (PIT) localizzati in comuni ricadenti nelle zone mature e/o in quelle da sviluppare fino ad un massimo del 50%. In tal caso si opererà attraverso una graduatoria speciale nella quale verranno inserite le iniziative turistiche inserite nei PIT che risulteranno ammissibili a finanziamento.
Inoltre, in sede di redazione della graduatoria ordinaria, potrà essere destinata alle iniziative ricadenti nei PIR una quota di risorse finanziarie programmate pari al 10% per ciascuna delle annualità.
In relazione a quanto evidenziato all'art. 1 del presente bando, una eventuale modificazione, per quanto attiene le zone mature, del Complemento di programmazione di cui alla linea d'intervento 1 della Misura 4.19, con relativa approvazione da parte del Comitato di sorveglianza della Comunità europea, che si verificasse prima della scadenza del termine della presentazione delle domande previsto al punto 6.1 del presente bando, comporterà, conseguentemente, l'ammissibilità, ai fini dell'istruttoria, anche delle iniziative consistenti nella realizzazione di nuovi posti letto nei comuni non più compresi nei sistemi turistici maturi a seguito dell'eventuale modificazione del Complemento di programmazione.
In tal caso si potrà procedere a concedere una proroga di almeno 30 giorni al termine di cui al successivo punto 6.1 del presente bando.
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente bando l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti si avvarrà dell'intera dotazione finanziaria della Misura 4.19 ex 4.4.2.

Art. 3
Soggetti beneficiari delle agevolazioni

I soggetti che possono richiedere e beneficiare delle agevolazioni sono le piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria, che realizzano gli investimenti in Sicilia nelle aree di cui all'art. 2 del presente bando, che gestiscono o intendano intraprendere la gestione delle attività ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e all'art. 11 della legge regionale n. 38/96 (alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini ed aziende turistico residenziali), delle attività definite dall'art. 9 della legge n. 217/83 (agenzie di viaggio), e delle attività di completamento dell'offerta turistica (servizi extralberghieri) di cui all'art. 75 della legge regionale n. 32/2000 e dal decreto dell'Assessore al turismo, comunicazioni e trasporti n. 466/6 Tur del 20 aprile 2001:
-  ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, birrerie con cucina; tutte attività che dovranno fare riferimento alla gastronomia tipica regionale siciliana;
-  ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo con riferimento alla gastronomia tipica regionale siciliana ed alle tradizioni folkloristiche culturali siciliane;
-  bar, caffè con trattenimento e spettacolo con riferimento alle tradizioni folkloristiche culturali siciliane;
-  strutture per la nautica da diporto (porto turistico, approdo turistico punti d'ormeggio e relative strutture di servizio);
- aviosuperfici ed eliporti;
- attività di noleggio e locazione di unità da diporto (charter nautico) ex punto 8 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 535 del 21 ottobre 96 convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 647;
- centri, sale e strutture congressuali;
-  parchi di divertimento (parchi acquatici, parchi vacanze ed altre strutture di prevalente interesse turistico);
-  parchi tematici relativi alla cultura siciliana;
- centri per la valorizzazione dell'artigianato artistico/tradizionale e della gastronomia tipica regionale siciliana;
-  attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività collegate alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale siciliano;
-  attività degli orti botanici, dei giardini zoologici, delle riserve naturali, collegati alla valorizzazione dei beni naturalistici siciliani;
- gestione di impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc.;
-  impianti e campi per il gioco del golf;
-  stabilimenti balneari e spiagge attrezzate;
-  impianti e stabilimenti idrotermominerali e idrotermali.
Per quanto attiene i requisiti ed in particolare le dimensioni delle imprese secondo la normativa comunitaria si fa riferimento al punto 2 della circolare n. 1 del 17 maggio 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 29 giugno 2001.
Si conferma che, conformemente a quanto rilevato dalla Commissione europea con nota n. D/51326 del 28 marzo 2001, in sede di esame del regime d'aiuto di cui all'art. 75 della legge regionale n. 32/2000. non è richiesto che le imprese turistiche abbiano sede legale, amministrativa ed operativa nell'ambito del territorio siciliano e conseguentemente non è richiesto alle imprese partecipanti al presente bando alcun impegno al mantenimento della sede nella regione siciliana.

Art. 4
Livello d'aiuto

Il contributo in conto capitale concesso non potrà essere superiore a quello previsto dall'art. 75 della legge regionale n. 32/2000, la cui intensità è pari al 35% in ESN più il 15% in ESL. Per quanto riguarda il calcolo del contributo si fa espresso riferimento al punto 2 della circolare n. 1 del 17 maggio 2001.

Art. 5
Programmi e spese ammissibili

a)  Realizzazione di una nuova unità locale.
b)  Ampliamento: iniziativa che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi sia volta ad accrescere la potenzialità delle strutture esistenti.
c)  Ammodernamento: iniziativa che consiste nel miglioramento organizzativo, funzionale, estetico e/o tecnologico della struttura esistente.
d)  Riconversione: è qualificabile come riconversione l'iniziativa che passa da una attività funzionante, anche non ammissibile, ad un'altra diversa ed ammissibile. Si intende funzionante l'attività in corso alla data di presentazione del modulo di domanda o l'attività che non sia cessata prima dei due anni precedenti tale data.
e)  Riattivazione: iniziativa consistente nell'utilizzo di una struttura esistente, per la quale sia accertato un permanente stato di inattività per lo svolgimento di una attività ammissibile uguale, o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente.
Si fa espresso riferimento, per quanto attiene le spese ammissibili, anche con riguardo alle spese per servizi annessi, al contenuto della cennata circolare n. 1 del 17 maggio 2001, modificata ed integrata dalla circolare n. 4 del 26 settembre 2001.

Art. 6
Procedure

Le procedure sono quelle previste dalla cennata circolare n. 1 del 17 maggio 2001, modificata ed integrata dalla circolare n. 4 del 26 settembre 2001 e dalle ulteriori disposizioni contenute nel presente bando.
Essa si articola nelle seguenti fasi:
6.1 Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata dalle imprese turistiche entro il termine perentorio di giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana esclusivamente presso qualsiasi sportello esistente nel territorio siciliano (137 sportelli) della BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., con la quale questo Dipartimento turismo, sport e spettacolo, ha stipulato apposita convenzione per l'attività d'istruttoria e di valutazione dei progetti d'investimento.
Tali domande dovranno essere presentate esclusivamente in originale ed in copia fotostatica, utilizzando esclusivamente per "l'originale" il modulo fornito da questo Dipartimento, che dovrà essere ritirato presso il servizio strutture turistico ricettive del Dipartimento turismo, sport e spettacolo dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, ovvero presso i seguenti sportelli della BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A.:
-  BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., via M. Ventimiglia, 109 - Catania;
-  BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., via M. Stabile, 152 - Palermo;
-  BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., viale Africa, 154 - Catania;
-  BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., corso Sicilia, 53 - Catania;
-  BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., via Principe Umberto, 173 - Caltagirone (CT);
-  BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., piazza Indipendenza, 47 - Paternò (CT);
-  BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., via G. Rizzo, 10/12 - Milazzo (ME);
-  BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., via Imera, 167/169 - Agrigento;
-  BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., piazza Duomo, 33 - Acireale (CT);
-  BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., via Savoia, 38 - Siracusa;
-  BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., via Principe Umberto, 108 - Augusta (SR);
-  BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., corso Umberto, 17 - Taormina (ME);
-  BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., corso Italia, 140 - Riposto (CT);
-  BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., via Nino Bixio, 85 - Messina;
-  BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., viale S. Martino, 2 - Messina;
-  BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., via XXVII Settembre, 23 - Capo d'Orlando (ME);
-  BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., Corso Piersanti Mattarella, 7 - Trapani;
-  BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., piazza Piemonte e Lombardo, 25/B - Marsala (TP);
-  BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., viale Italia, 110(c - Alcamo (TP);
-  BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., Piazza Regina Margherita, 1 - Ispica (RG);
-  BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., piazza Vann'Antò, 22 - Ragusa;
-  BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., viale Trieste, 131/O - Caltanissetta;
-  BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., via Sacro Cuore, 72/C - Modica (RG);
-  BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., viale Diaz, 72 - Enna
Non sarà ritenuta ammissibile la presentazione di domande per le quali non sarà utilizzato il suddetto modulo in originale.
In caso di presentazione a mano, l'addetto allo sportello della BancaIntesaBCI Mediocredito S.p.A. che riceverà la domanda rilascerà all'impresa fotocopia del frontespizio del modulo sul quale apporrà la data di ricezione.
La domanda va corredata dalla scheda tecnica e dalla documentazione espressamente indicata nelle predette circolari n. 1 del 17 maggio 2001 e n. 4 del 26 settembre 2001, nonché della documentazione indicata al successivo punto 7.7 del presente bando.
La scheda tecnica deve essere elaborata, pena l'invalidità della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto da BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A. e da questo Dipartimento turismo, sport e spettacolo, stampando i relativi file su normali fogli bianchi formato A4; le pagine della scheda tecnica a stampa; quelle della parte descrittiva del business plan e, ove prevista, della parte numerica dello stesso, devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali e sull'ultima deve essere apposta la firma del legale rappresentante della Società o di un suo procuratore speciale con le medesime modalità previste per il modulo di domanda. Tra la documentazione da allegare al modulo di domanda è altresì compresa una copia (n. 1 floppy disk) del supporto magnetico contenente i suddetti file, generati attraverso il software medesimo.
Il modulo originale a stampa, il fac simile della scheda tecnica e il software per la compilazione della scheda tecnica stessa e l'elaborazione del business plan, sono resi disponibili presso questo Dipartimento turismo, sport e spettacolo e presso qualsiasi sportello della struttura tecnico organizzativa della BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A..
A parziale modifica del punto 3.6 della circolare n. 1 del 17 maggio 2001, per i programmi inferiori a 3 miliardi di lire (Euro 1.549.370,69) e per quelli di importo superiore a detto limite ma finalizzati all'adeguamento degli impianti alle norme di legge, o che non determinino variazioni significative nei costi e ricavi dell'impresa o, secondo il caso, dell'area produttiva da valutare, il business plan può essere limitato alla prima parte descrittiva, ritenendosi sufficienti, per quanto riguarda la seconda parte, i dati economico finanziari forniti attraverso gli specifici prospetti contenuti nella scheda tecnica.
6.2  Ammissibilità delle domande, relativa istruttoria e valutazione delle iniziative
Gli adempimenti relativi all'ammissibilità delle domande, alla istruttoria delle stesse, alla valutazione dei progetti per l'attribuzione degli indicatori di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 7.1, verranno effettuati dalla banca convenzionata in conformità a quanto previsto nelle cennate circolari e nella convenzione stipulata il 26 settembre 2001.
L'istruttoria da parte della banca concessionaria dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di giorni 90 decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al presente bando.

Art.  7
Formazione delle graduatorie

7.1 Criteri di valutazione
La o le graduatorie verranno formate dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, Dipartimento turismo, sport e spettacolo, successivamente alla scadenza del termine finale di invio da parte della banca concessionaria delle risultanze istruttorie e verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
In ciascuna graduatoria verranno inseriti i programmi di investimento i cui esiti istruttori della banca concessionaria siano stati positivi, indicando, in relazione ai fabbisogni finanziari di ciascun programma, e delle disponibilità attribuite a ciascuna graduatoria, quelle agevolabili e per i quali il Dipartimento provvederà all'emanazione dei decreti di concessione provvisoria, dal primo in graduatoria in poi e quelli che ne resteranno esclusi per insufficienza delle disponibilità medesime.
Ai sensi dell'art. 75 della legge regionale n. 32/2000, modificato dall'art. 111 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, la posizione di ciascun programma nella graduatoria sarà determinata in relazione ai valori assunti dai seguenti indicatori nonché degli ulteriori punteggi come infra specificato:
1)  valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo;
2)  rapporto tra il numero dei nuovi occupati e l'importo complessivo dell'investimento;
3)  rapporti tra l'agevolazione massima richiedibile e l'agevolazione richiesta;
4)  parametri (punteggi) collegati alla tipologia di attività e di investimento, con riguardo alla sua localizzazione,
eventualmente incrementati del 5% per le imprese che hanno aderito o intendano aderire, entro l'esercizio "a regime" dell'iniziativa da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.
Ai fini della determinazione della posizione in graduatoria il Dipartimento turismo, sport e spettacolo, attraverso un apposito nucleo di valutazione, che sarà costituito con apposito provvedimento, attribuirà alle singole iniziative con esito istruttorio positivo ulteriori incrementi percentuali del punteggio complessivo sulla base delle prescrizione contenute nella circolare integrativa n. 4 del 26 settembre 2001, che ha recepito le indicazioni dell'autorità ambientale regionale e dell'Ufficio regionale per le pari opportunità; e ciò in conformità a quanto previsto dal Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006.
Gli ulteriori parametri di valutazione sono indicati ai punti 5 e 6 del presente articolo.
7.2  Punteggio relativo alla localizzazione dell'intervento
Per tale indicatore viene previsto il punteggio massimo di 20, la cui articolazione, ai fini dell'attribuzione dello stesso, è contenuta nell'allegato C al presente decreto.
7.3  Punteggio per settore di attività
Per tale indicatore viene previsto il punteggio massimo di 30 la cui articolazione, ai fini dell'attribuzione dello stesso, è contenuta nell'allegato D al presente decreto.
7.4 Punteggio per tipologia d'investimento
Per tale indicatore viene previsto il punteggio massimo di 10 la cui articolazione, ai fini dell'attribuzione dello stesso, è contenuta nell'allegato E del presente decreto.
L'articolazione del punteggio tiene anche conto degli obiettivi previsti dal Complemento di programmazione in relazione alle aree geografiche della Sicilia ed alla tipologia dei servizi extralberghieri.
7.5  Punteggio per le pari opportunità.
Ai fini della formazione della graduatoria, gli interventi che prevederanno l'inserimento di persone soggette ad esclusione sociale, donne, disoccupati di lunga durata, LSU, nonché iniziative connesse alla società dell'informazione ed alla new economy, determineranno un ulteriore incremento nella misura massima dell'1% del valore assunto dagli indicatori di cui al presente articolo 7 punto 1.
Tale punteggio verrà attribuito qualora il cennato inserimento non sia inferiore al 30% rispetto al numero complessivo dei nuovi occupati.
7.6 Punteggio per l'uso di tecnologie a basso impatto ambientale
Ai fini della formazione della graduatoria, gli interventi che prevederanno l'uso di tecnologia a basso impatto ambientale determineranno un ulteriore incremento degli indicatori di cui al presente articolo (punto 7.1) nella misura massima del 12,50%.
A tal fine saranno oggetto di valutazione:
a)  gli interventi che prevedono un sistema di smaltimento delle acque bianche mediante riutilizzo per le aree a verde;
b)  gli interventi che prevedono un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti;
c)  gli interventi che prevedono l'utilizzo di prodotti provenienti da materiale riciclato;
d)  l'utilizzo di fonti di energia alternativa;
e)  gli interventi che prevedono un trattamento di depurazione a monte dell'immissione nella rete fognante.
Per quanto attiene le strutture per la nautica da diporto sarà oggetto di valutazione, ai fini del cennato incremento di punteggio:
a) il possesso d'impianti per il trattamento delle acque di sentina e delle acque nere delle imbarcazioni con manichetta di aspirazione e pompa centrifuga con eiettore;
b)  l'impianto di depurazione e ossidazione totale, previa separazione degli olii minerali da inviare al Consorzio obbligatorio per lo smaltimento;
c)  sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi (RSU) prodotti nell'ambito portuale.
Per quanto attiene il "charter nautico" sarà oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione dell'incremento di punteggio, il possesso di:
a)  cassa per la raccolta di acque nere;
b)  generatori eolici;
c)  pannelli solari;
d)  dissalatore;
e)  cassa di raccolta acque di morchia.
7.7  Documentazione e valutazione.
Le imprese turistiche che intendano avvalersi degli incrementi di punteggio in conformità ai punti 5 e 6 del presente articolo (7.5 e 7.6) dovranno fare pervenire, entro il termine di scadenza di cui all'art. 6 del presente bando, i seguenti documenti:
-  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nelle forme di legge, dalla quale risulti l'impegno delle ditte all'inserimento di persone soggette ad esclusione sociale (indicandone il numero rispetto ai nuovi occupati) nonché l'indicazione in dettaglio dell'iniziativa relativamente alla new economy o alla società di informazione;
-  relazione dettagliata resa da un tecnico abilitato nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, sull'uso di tecnologie a basso impatto ambientale in conformità al punto 6 del presente articolo (punto 7.6).
Tale documentazione sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dell'incremento di punteggio da parte del nucleo di valutazione che sarà costituito da questo Dipartimento con apposito provvedimento.
7.8  Impianti e stabilimenti idrotermominerali e idrotermali
Gli interventi di ammodernamento, riconversione e riattivazione relativi agli impianti idrotermominerali ed idrotermali comportano l'attribuzione di un incremento di punteggio nella misura massima dell'1% qualora gli impianti si trovino in edifici monumentali o di pregio storico artistico. La eventuale attribuzione di tale punteggio avverrà in sede di formulazione della graduatoria.

Art. 8
Charter nautico

Tra le attività di completamento dell'offerta turistica (servizi extralberghieri), sono individuate le attività relative al charter nautico, cioè quelle attività che attraverso il noleggio o la locazione di unità da diporto, mirano a migliorare la qualità dell'offerta turistica della Regione consentendo ai turisti che soggiornano nell'Isola di ammirare, attraverso brevi escursioni nautiche, le bellezze naturali delle coste siciliane e delle Isole minori.
Le imprese oggetto d'incentivazione sono quelle che esercitano un'attività turistica con esclusione di quelle del settore trasporti.
Per quanto attiene i requisiti e la documentazione integrativa, si fa espresso riferimento alla circolare n. 4 del 26 settembre 2001.
La concessione del contributo per tale attività è subordinata all'acquisizione, da parte di questo Dipartimento, del parere favorevole autorizzativo della Commissione europea.
L'impresa turistica dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di essere a conoscenza di quanto sopra.

Art. 9
Strutture per la nautica da diporto

Tra le attività di completamento dell'offerta turistica, (servizi extralberghieri) sono individuate le attività relative alle strutture per la nautica da diporto delle strutture e servizi complementari si fa riferimento al D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509.
Per le iniziative che prevedono la realizzazione o l'ampliamento di porti asciutti per la nautica da diporto, sono considerate infrastrutture specifiche aziendali le spese relative all'acquisto di terreni o piazzali dove vengono posteggiate le imbarcazioni. L'ammissibilità di tale spesa è subordinata alle seguenti condizioni:
-  che l'impresa richiedente sia già titolare di concessione demaniale per l'utilizzo dello specchio d'acqua e che il terreno o piazzale da acquisire sia limitrofo o funzionale allo specchio d'acqua disponibile;
-  che l'impresa sia dotata o si doti, nell'ambito dell'investimento programmato, di attrezzature di movimentazione a terra ai fini dell'alaggio e varo idonee al completo utilizzo del terreno o piazzale destinato allo svolgimento dell'attività.
In tal caso l'ammissibilità di tale spesa non è soggetta al limite del 10% dell'investimento complessivo di cui al punto 3.7 della circolare n. 1 del 17 maggio 2001.

Art.10
Classificazione in via provvisoria dell'iniziativa ricettiva.

La legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 prescrive espressamente che le strutture ricettive, le cui tipologie sono indicate dalla stessa normativa, hanno l'obbligo, per esercitare l'attività, di acquisire il provvedimento di classificazione da parte dell'Azienda autonoma provinciale per il turismo competente per territorio che opererà sulla base dei requisiti e degli standard previsti dall'apposito decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.
In virtù della predetta normativa questa Amministrazione ha adottato (decreto dell'11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001), anche per il prossimo quinquennio, il provvedimento concernente i requisiti per la classifica in stelle delle Aziende turistico - ricettive.
E' necessario, quindi, che le Aziende turistico - ricettive posseggano i requisiti previsti dal cennato decreto per potere ottenere la classificazione in stelle da parte dell'AAPIT competente.
In relazione a ciò questo Dipartimento provvederà, nelle more dell'istruttoria dei progetti d'investimento riguardante il settore ricettivo da parte della banca concessionaria, ad acquisire il parere dell'AAPIT competente per territorio in ordine alla classificazione in via provvisoria dell'iniziativa stessa.
Il parere deve essere espresso dall'AAPIT competente entro 30 giorni dalla richiesta da parte di questo Dipartimento; decorso infruttuosamente tale termine lo stesso si riterrà reso positivamente.

Art.11
Inizio degli investimenti e spese ammissibili

In conformità alle disposizioni comunitarie, l'inizio degli investimenti è ammissibile a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di partecipazione del presente bando.
Le spese ammissibili sono quelle indicate nella circolare n. 1 del 17 maggio 2001, con le integrazioni contenute nella circolare n. 4 del 26 settembre 2001 e nel presente bando.

Art. 12
Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni contenute nella circolare n. 1 del 17 maggio 2001, n. 4 del 26 settembre 2001, nonché alle disposizioni previste nel P.O.R. Sicilia 2000-2006, nonché alle norme comunitarie, regionali e nazionali vigenti.
L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di im partire ulteriori disposizioni ed istruzioni.
Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modiche ed integrazioni.

Allegato "A"
AREE AD ELEVATA POTENZIALITA' TURISTICA DA SVILUPPARE IN RELAZIONE ALLA PRESENZA DI ATTRATTORI AMBIENTALI E CULTURALI

Provincia di Agrigento
Agrigento, Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Caltabellotta, Cammarata, Campobello di Licata, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani. San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Santa Margherita Belice, Sant'Angelo Muxaro, Sciacca, Siculiana, Santo Stefano Quisquina.
Provincia di Caltanissetta
Butera, Caltanissetta, Campofranco, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Niscemi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Santa Cristina Gela, Serradifalco.
Provincia di Catania
Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Milo, Misterbianco, Motta S. Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, Santa Maria di Licodia, San Michele di Ganzaria, Sant'Alfio, Scordia, Trecastagni, Valdina, Valverde, Viagrande, Vizzini, Zafferana Etnea.
Provincia di Enna
Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Centuripe, Cerami, Enna, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe
Provincia di Messina
Acquedolci, Alcara Li Fusi, Alì Superiore, Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Capizzi, Capo d'Orlando, Caronia, Castelmola, Castroreale, Cesarò, Falcone, Fiumedinisi, Floresta, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Galati Mamertino, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Leni, Longi, Malfa, Malvagna, Messina, Milazzo, Militello Rosmarino, Mistretta, Mojo Alcantara, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Motta d'Affermo, Naso, Nizza di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Patti, Pettineo, Reitano, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rodi Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Pier Niceto, San Teodoro, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Santa Teresa Riva, Sant'Agata di Militello, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Scaletta Zanclea, Spadafora, Terme Vigliatore, Torregrotta, Torrenova, Tortorici, Tripi, Tusa, Ucria, Venetico, Villafranca Tirrena,
Provincia di Palermo
Alia, Aliminusa, Bagheria, Balestrate, Baucina, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Ganci, Geraci Siculo, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femminile, Lascari, Mezzoiuso, Misilmeri, Monreale, Monteggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Prizzi, Roccamena, San Cipirrello, San Giuseppe Jato, San Mauro Castelverde, Santa Flavia, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Trappeto, Ventimiglia di Sicilia, Villafrati.
Provincia di Ragusa
Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Santa Domenica Vittoria, Scicli, Vittoria.
Provincia di Siracusa
Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Sortino.
Provincia di Trapani
Alcamo, Calatafimi, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Custonaci, Favignana, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Pantelleria, Partanna, Petrosino, Salaparuta, Salemi, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice

Allegato "B"
COMUNI IN CUI RICADONO I CENTRI STORICI DI NUOVA FONDAZIONE E PRECEDENTI DA VALORIZZARE

Provincia di Agrigento
Agrigento, Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Favara, Grotte, Ioppolo Jancaxio, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Naro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Santa Margherita Belice, Sant'Angelo Muxaro, S. Stefano di Quisquina, Sciacca, Siculiana, Villafranca Sicula.
Provincia di Caltanissetta
Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, S. Caterina Villaermosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga, Villalba.
Provincia di Catania
Aci Bonaccorsi, Aci Sant'Antonio, Acicastello, Acicatena, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, Gravina di Catania, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maletto, Mascali, Mascalucia, Militello Val di Catania, Milo, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Ragalna, Ramacca, Riposto, San Cono, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Vizzini, Zafferana Etnea.
Provincia di Enna
Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa.
Provincia di Messina
Alcara Li Fusi, Alì Superiore, Antillo, Basicò, Brolo, Capizzi, Capo d'Orlando, Caprileone, Caronia, Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Castelmola, Castroreale, Cesarò, Condrò, Ficarra, Fiumedinisi, Floresta, Fondachelli Fantina, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Frazzanò, Furnari, Gaggi, Galati Mamertino, Gallodoro, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Librizzi, Limina, Longi, Malvagna, Mandanici, Mazzarò Sant'Andrea, Meri, Messina, Milazzo, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Mojo Alcantara, Monforte San Giorgio, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Motta d'Affermo, Naso, Nizza di Sicilia, Oliveri, Pagliara, Patti, Pettineo, Raccuia, Reitano, Roccafiorita, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rometta, San Filippo del Mela, San Fratello, San Marco D'Alunzio, San Pier Niceto, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, Sant'Agata di Militello, Sant'Angelo di Brolo, S. Stefano di Camastra, Saponara, Savoca, Sinagra, Spadafora, Tortorici, Tripi, Tusa, Ucria, Valdina, Venetico.
Provincia di Palermo
Alia, Alimena, Aliminusa, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Ganci, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Prizzi, Roccapalumba, San Cipirrello, S. Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Torretta, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrati
Provincia di Ragusa
Acate, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria, Ragusa.
Provincia di Siracusa
Augusta, Avola, Buccheri, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino.
Provincia di Trapani
Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Campobello di Mazara, Castellamare del Golfo, Castelvetrano, Custonaci, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna, Salemi, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Trapani, Vita.

Allegato "C"



Allegato "D"

INDICATORE PER SETTORE DI ATTIVITA'
(Punteggio massimo 30)


  Ricettività | Punteggio 
Alberghi 1 stella  20 
Alberghi 2 stelle  20 
Alberghi 3 stelle  28 
Alberghi 4 stelle  30 
Alberghi 5 stelle  30 
Motels  20 
Campeggi  20 
Villaggi Albergo 1 stella  20 
Villaggi Albergo 2 stelle  20 
Villaggi Albergo 3 stelle  28 
Villaggi Albergo 4 stelle  30 
Villaggi Albergo 5 stelle  30 
Alloggi Agrituristici  20 
Residenze Turistico Alberghiere 1 stella  18 
Residenze Turistico Alberghiere 2 stelle  18 
Residenze Turistico Alberghiere 3 stelle  19 
Residenze Turistico Alberghiere 4 stelle  19 
Residenze Turistico Alberghiere 5 stelle  19 
Affittacamere  15 
Case ed appartamenti per vacanze  16 
Case per ferie  16 
Ostelli della gioventù  15 
Rifugi Alpini  15 





(2001.44.2301)
Torna al Sommariohome


DISPOSIZIONI E COMUNICATI







ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Accordo operativo per l'effettuazione dei controlli in corso d'impegno - Regolamento CEE n. 2078/92 e Regolamento CE n. 1257/99 - Anno 2001.

Si comunica che è stato definito, tra il Dipartimento interventi strutturali ed il Corpo forestale della Regione siciliana, un accordo operativo per l'effettuazione dei controlli in corso d'impegno (art. 3 del decreto ministeriale n. 159/98) in relazione all'accordo quadro stipulato tra l'AIMA e il Corpo forestale della Regione.
In particolare, per quanto concerne le Misure A1, A2, D1 e G del Regolamento CEE n. 2078/92 e le azioni F1a e F1b del Regolamento CE n. 1257/99, i controlli verranno eseguiti da funzionari regionali degli Osservatori per le malattie delle piante e/o degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura; mentre relativamente alle misure B, C, D2, E ed F del Regolamento CEE n. 2078//92 e le azioni F2, F3, F4a e F4b del Regolamento CE n. 1257/99 i controlli verranno eseguiti dal personale del Corpo forestale della Regione.
(2001.44.2299)
Torna al Sommariohome


CIRCOLARI




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E LE FORESTE


CIRCOLARE 30 ottobre 2001, prot. n. 7197.
Proroga dei termini per la regolarizzazione delle superfici vitate.

Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Confederazione italiana coltivatori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All'Unione generale coltivatori
All'Associazione generale cooperative italiane
Alla Lega nazionale cooperative italiana
All'Unione nazionale cooperative italiane
Alla Confederazione cooperative italiane
Agli Ordini provinciali dei dottori agronomi
Ai Collegi provinciali dei periti agrari
Ai Collegi provinciali degli agrotecnici
La circolare assessoriale n. 289 del 18 dicembre 2000 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 19 gennaio 2001) ha stabilito il termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate prima del 1° settembre 1998.
Tale termine, prorogato al 30 ottobre 2001 con nota protocollo 4847 del 23 luglio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 3 agosto 2001), viene ulteriormente prorogato al 20 novembre 2001.
Il Dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA
(2001.45.2314)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 2 novembre 2001, n. 18.
Modalità di presentazione delle istanze per la concessione di borse di studio a studenti partecipanti a master universitario di economia politica e mediterranea.

Con circolare n. 10 del 13 giugno 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 22 giugno 2001, questo Dipartimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, indirizzo di accesso ai documenti amministrativi per un migliore funzionamento dell'attività amministrativa", ha dettato le linee di indirizzo per l'utilizzazione dei fondi del "Interventi per la promozione di iniziative di cooperazione educativa, scientifica e culturale, per l'attuazione di scambi, di ricerche, di viaggi didattici, di studi e di gemellaggi di scuole anche in collaborazione con istituti specializzati, dell'Unesco e di altre organizzazioni culturali, nazionali ed internazionali".
Nella stessa circolare veniva destinata la somma di L. 300.000.000 per iniziative che sarebbero potute essere intraprese direttamente da questo Assessorato.
Ciò posto, nell'ambito dei propri poteri, è intenzione di questo Dipartimento promuovere un master post-universitario in economia politica e mediterranea da destinare ad un minimo di 45 laureati in discipline giuridiche ed economiche e che si terrà presso la sede dell'Istituzione che risulterà aggiudicataria della fornitura che con il presente pubblico avviso si richiede.
Si elencano, pertanto, di seguito le finalità ed il programma cui i soggetti interessati vorranno attenersi per la presentazione delle istanze di contributo.
Soggetti partecipanti
Potranno accedere al presente bando tutti quegli enti pubblici o privati le cui finalità istituzionali siano coerenti con i contenuti del presente avviso.
Finalità
Il master dovrà affrontare temi collegati all'internalizzazione dell'economia siciliana (import-export) nonché a progetti regionali di cooperazione con i paesi dell'area mediterranea con particolare riferimento, ove possibile, ai paesi dell'area del Magreb.
Durata
Il corso avrà durata non inferiore a giorni 210 e potrà essere suddiviso in due parti di cui la prima non inferiore a giorni 90.
Il numero di ore di lezioni giornaliere non potrà essere inferiore a 5 ore.
Contenuto dei progetti
Il contenuto di ogni singolo progetto dovrà essere in armonia con quanto specificato nelle finalità.
Sulla scorta degli insegnamenti proposti dagli enti, questi ultimi dovranno allegare, per ogni singola materia, il relativo programma.
Fattibilità del progetto
La fattibilità del progetto verrà verificata da questo Dipartimento sia in relazione alle esperienze pregresse del l'Istituzione che ai risultati ottenuti. Qualora la stessa dovesse essere di recente istituzione, potranno in alternativa essere valutate le esperienze, nonché i risultati ottenuti dai docenti cui verranno affidati gli insegnamenti.
Sarà, inoltre, indispensabile la quantificazione delle risorse disponibili dell'Istituzione sia in termini di docenti sia in termini di materiale di altro genere.
Articolazione progettuale
L'iniziativa dovrà prevedere il gruppo di formatori, la sua composizione, i compiti e le funzioni dei diversi componenti sia interni che, ove strettamente necessario, esterni, con particolare riferimento alle funzioni di coordinamento e all'individuazione delle diverse responsabilità.
Il progetto dovrà individuare:
1)  gli obiettivi specifici;
2)  gli obiettivi formativi;
3)  i contenuti;
4)  le metodologie;
5)  materiali didattici e risorse tecnologiche;
6)  la durata;
7)  le fasi di realizzazione e i relativi tempi di attuazione;
8)  la sede;
9)  le risorse umane interne ed esterne.
In particolare, per quanto riguarda l'eventuale coinvolgimento di esperti esterni, è necessario che questo avvenga sulle basi di criteri di qualità e di trasparenza.
In ogni caso, tale individuazione dovrà essere supportata dall'acquisizione di "curricula" che dimostrino l'adeguatezza delle competenze in rapporto alle materie di insegnamento.
I progetti dovranno specificare le modalità di certificazione finale agli allievi.
Pubblicità dell'iniziativa
La realizzazione delle attività di informazione e pubblicizzazione dovrà essere programmata, a livello di progetto, sia nei confronti dell'esterno (cittadini, istituzioni pubbliche e private, mass-media, ecc.) che nei confronti degli utenti potenziali degli interventi progettati.
Piano finanziario
E' preliminarmente esclusa qualsiasi forma di riconoscimento economico per la progettazione del master.
Il progetto dovrà definire il piano finanziario revisionale che dovrà indicare:
-  le spese per insegnanti ed esperti, specificando le funzioni (coordinatore, docente, co-docente, tutor, ecc.), la durata dell'impegno ore/uomo, il compenso previsto, specificando le spese per i rimborsi e le assicurazioni dei docenti;
-  le spese, ove previste, per gli alunni.
Spese di funzionamento e gestione
Saranno ammissibili le seguenti voci di spesa:
-  spese di organizzazione;
-  eventuali leasing per il noleggio di attrezzature dovranno essere strettamente limitati al tempo di attuazione del progetto.
I corrispettivi retributivi per il personale docente di supporto partecipante ai corsi non potranno essere difformi per le singole qualifiche da quelli previsti dalle attuali norme di legge.
Presentazione dei progetti
I progetti devono pervenire preferibilmente redatti su supporto informatico e in triplice copia e a pena di esclusione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano, entro il 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana al seguente indirizzo: Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Dipartimento pubblica istruzione - gruppo V - via Notarbartolo n. 17 - 90141 Palermo.
Procedure di selezione e valutazione dei progetti
L'esame per l'approvazione dei progetti, secondo i criteri stabiliti dall'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente avviso, sarà attuato da una apposita commissione presieduta dal Dirigente generale dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione o da un suo delegato.
Ne faranno altresì parte:
-  un rappresentante dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, nominato dallo stesso;
-  un dipendente dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con qualifica non inferiore ad assistente ed in servizio presso il Dipartimento pubblica istruzione, con funzioni di segretario.
Finanziamento dei progetti
L'importo massimo lordo per ciascun progetto, per un minimo di 15 partecipanti, non potrà essere superiore a L. 80.000.000. L'Amministrazione si riserva di procedere al finanziamento di uno o più progetti per un importo massimo complessivo totale di L. 240.000.000.
Verifica "in itenere" e modalità di erogazione del contributo e stipula della convenzione
L'ente o gli enti aggiudicatari stipuleranno, per ogni singolo progetto, con questo Dipartimento apposita convenzione per ogni singolo progetto finanziato.
Il corrispettivo previsto dalla convenzione verrà corrisposto all'ente in due soluzioni:
-  il 50% dopo la registrazione da parte della Ragioneria centrale dei beni culturali ed ambientali del decreto di approvazione della convenzione;
-  il restante 50% alla fine del master.
E' sin d'ora fatta salva la facoltà di questo Dipartimento di verificare la regolarità dello svolgimento delle lezioni.
Tutela privacy
I dati dei quali la Regione entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto della legge n. 675/96 e modifiche.
Allegato "A"
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1)  Coerenza con la programmazione regionale      punti 25 
2)  Architettura metodologica e didattica      " 20 
3)  Affidabilità del soggetto proponente      " 20 

4)  Chiarezza e coerenza delle procedure di redazione
del progetto      " 15 
5)  Congruità dei costi      " 20 
  Totale     punti 100 


Il Dirigente generale del Dipartimento regionale pubblica istruzione: LO FRANCO
(2001.44.2300)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 5 novembre 2001, n. 11/AG-I.
Attività socialmente utili - Lavoratori rientranti nel regime transitorio di cui all'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni - Prosecuzione delle attività fino al 31 dicembre 2001 - Legge regionale 5 novembre 2001, n. 17.

A tutti gli enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili
Al Dipartimento regionale del lavoro
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
e, p.c.  Alla V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 

Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alla Direzione regionale dell'I.N.P.S.
Ai gruppi di lavoro delle strutture dipartimentali dell'Assessorato regionale del lavoro
Con circolare assessoriale 8 maggio 2001, n. 08/AG-I, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 23 del 15 maggio 2001, sono state impartite direttive in merito all'ultrattività delle prestazioni in lavori socialmente utili fino al 31 dicembre 2001, in conformità alle previsioni della Convenzione stipulata tra la Regione siciliana ed il Ministero del lavoro il 7 febbraio 2001.
In considerazione delle dotazioni finanziarie all'epoca destinate dal bilancio regionale, la richiamata direttiva assessoriale 8 maggio 2001, n. 08/AG-I, si limitava ad autorizzare la prosecuzione delle predette attività fino al 31 ottobre 2001.
Con l'art.1 della legge regionale n.17/2001, è stata autorizzata la spesa per la prosecuzione in attività socialmente utili fino al 31 dicembre 2001 delle seguenti categorie:
1)  lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali n.85/95 e 24/96;
2)  lavoratori di cui alla circolare assessoriale n. 331/99;
3)  lavoratori già impegnati in attività finanziate dal fondo nazionale per l'occupazione;
4)  lavoratori destinatari del regime transitorio rientranti nell'art.1, comma 2, della legge regionale n. 17/2001;
5)  lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 2/2001, le cui attività sono state finanziate con risorse del bilancio regionale (ad esempio, decreti del Dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'im piego e la formazione professionale n. 1107/A1/2001/AG del 7 agosto 2001, n. 1108/A1/2001/AG del 7 agosto 2001, n. 1161/A1/2001/AG del 7 settembre 2001, n. 1166/A1/2001/AG dell'11 settembre 2001) ai sensi della circolare assessoriale 23 maggio 2001, n. 10/2001/AG, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 27 dell'1 giugno 2001.
Le attività dei lavoratori predetti, in scadenza alla data del 31 ottobre 2001, possono proseguire, con effetto dall'1 novembre 2001, sino al 31 dicembre 2001.
A tal fine gli enti utilizzatori dovranno modificare le deliberazioni (una per ogni categoria di lavoratori separatamente) di cui alla circolare assessoriale 8 maggio 2001, n. 08/AG-I, nella parte in cui prevedeva il termine di utilizzazione al 31 ottobre 2001, al nuovo termine del 31 dicembre 2001, assumendo, altresì, a carico dei bilanci degli enti medesimi i connessi oneri assicurativi.
Alle deliberazioni dovrà essere allegato un elenco nominativo dei lavoratori, in relazione alla categoria di lavoratori di appartenenza, redatto sulla scorta degli allegati A1, A2, A3, A4 e A5, timbrato e debitamente sottoscritto, in ogni foglio, dal legale rappresentante dell'ente.
I predetti elenchi previsti per ciascuna categoria di lavoratori dovranno essere redatti oltre che su supporto cartaceo, anche sul supporto magnetico collegato, in via informatica, alla presente circolare e a cui si accede cliccando su:
A1.xls  lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali n.85/95 e 24/96; 
A2.xls  lavoratori di cui alla circolare assessoriale n.331/99; 
A3.xls  lavoratori già impegnati in attività finanziate dal fondo nazionale per l'occupazione; 
A4.xls  lavoratori destinatari del regime transitorio rientranti nell'art.1, comma 2, della legge regionale n.17/2001; 
A5.xls  lavoratori di cui all'art.1, comma 1, della legge regionale n.2/2001, le cui attività sono state finanziate con risorse del bilancio regionale (circolare assessoriale 23 maggio 2001, n. 10/2001/AG). 

Il supporto informatico dovrà essere compilato in ogni sua parte senza apportare variazioni ai campi ed alle diciture predisposte e dovrà essere trasmesso a questo ufficio unitamente alla documentazione prevista, o inviato a mezzo e-mail all'indirizzo: crpallsu@regione.sicilia.it.
Ciascuna delibera, esecutiva nelle forme di legge, ed il relativo elenco nominativo allegato dovranno essere inviati:
-  alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente che, verificata la regolarità delle procedure nonché il possesso dei requisiti di legge dei lavoratori utilizzati nelle attività, provvederà a prendere atto della disposta prosecuzione;
-  alla sede dell'INPS territorialmente competente;
-  all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Area II progettazione - via Imperatore Federico n. 52 - Palermo.
La prosecuzione nelle prestazioni in parola compete esclusivamente ai lavoratori destinatari del regime transitorio di cui all'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni.
Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e gli Ispettorati provinciali del lavoro assicureranno la più scrupolosa vigilanza sulla regolarità delle predette procedure.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e potrà essere consultata, con possibilità di scaricare in formato "Word", sul sito Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.
  L'Assessore: STANCANELLI 


Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)

(2001.45.2327)



Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

Torna al menu- 64 -  49 -  53 -  27 -  28 -  70 -