REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 NOVEMBRE 2001 - N. 52
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 26 ottobre 2001, n. 15.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001 - Assestamento.
  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Presidenza

DECRETO 25 ottobre 2001.
Elenco delle proposte di PIT escluse e di quelle ammesse alla selezione definitiva  pag.

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 26 settembre 2001.
Individuazione del servizio CITES del Corpo forestale della Regione siciliana quale autorità amministrativa competente a ricevere i rapporti per le violazioni previste e punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150.
  pag. 12 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 11 ottobre 2001.
Modifica all'articolo 44 delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico dell'isola di Pantelleria.
  pag. 13 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 11 settembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag. 13 


DECRETO 11 settembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag. 14 

DECRETO 24 settembre 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 14 


DECRETO 25 settembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag. 16 


DECRETO 25 settembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag. 16 


DECRETO 26 settembre 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 17 


DECRETO 26 settembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001  pag. 18 


DECRETO 3 ottobre 2001.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 18 


DECRETO 3 ottobre 2001.
Autorizzazione a tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 21 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 12 settembre 2001.
Concessione dei benefici previsti dalla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31 a favore di imprese artigiane o di soggetti che intendono avviare un'attività artigianale  pag. 23 

DECRETO 14 settembre 2001.
Modifiche ed integrazioni al decreto 28 maggio 2001, relativo al programma delle attività promozionali da svolgersi nell'anno 2001  pag. 28 


DECRETO 2 ottobre 2001.
Modifiche ed integrazioni al decreto 14 settembre 2001, relativo al programma delle attività promozionali da svolgersi nell'anno 2001  pag. 29 


DECRETO 25 ottobre 2001.
Modifiche ed integrazioni al decreto 2 ottobre 2001, relativo al programma delle attività promozionali da svolgersi nell'anno 2001  pag. 30 

Assessorato della sanità

DECRETO 2 ottobre 2001.
Individuazione dei soggetti incaricati per il trattamento dei dati informatici sulle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati  pag. 30 


DECRETO 2 ottobre 2001.
Integrazione del disciplinare tecnico dei tracciati record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati  pag. 31 


DECRETO 4 ottobre 2001.
Rettifica del decreto 1 dicembre 2000, concernente revisione della pianta organica delle farmacie del comune di Catania al 31 dicembre 1997  pag. 34 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 10 settembre 2001.
Approvazione del programma costruttivo relativo alla costruzione di n. 20 alloggi popolari nel comune di Terme Vigliatore  pag. 35 


DECRETO 12 settembre 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio di Catania.  pag. 36 


DECRETO 24 settembre 2001.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Motta S. Anastasia  pag. 61 


DECRETO 24 settembre 2001.
Autorizzazione del progetto della Greenstream S.p.A. relativo all'installazione di due gasdotti nel comune di Gela  pag. 62 


DECRETO 26 settembre 2001.
Approvazione del programma costruttivo per l'edilizia convenzionata e agevolata relativo alla realizzazione di n. 38 alloggi nel comune di Modica  pag. 63 

DECRETO 9 ottobre 2001.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione del nuovo liceo scientifico del comune di Barcellona Pozzo di Gotto  pag. 64 


DECRETO 11 ottobre 2001.
Autorizzazione del progetto per la costruzione di una cabina primaria 150/20 Kv. nel comune di Caltabellotta  pag. 65 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 16 ottobre 2001.
Modifica del termine per l'integrazione delle istanze degli operatori turistici volte all'ottenimento del contributo previsto dall'art. 117 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25  pag. 67 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Scioglimento del consiglio direttivo dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana E.A.O.S.S.  pag. 68 
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Fondazione Sant'Agata di Catania  pag. 68 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Decadenza della convenzione stipulata tra l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e l'Associazione educatrice italiana  pag. 68 
Espropriazione definitiva ed occupazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, di immobili ubicati nella zona archeologica "A" della Valle dei Templi nel comune di Agrigento  pag. 68 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.
  pag. 68 
Conferimento delle funzioni di segretario generale della Camera di commercio di Messina  pag. 68 

Assessorato degli enti locali:
Sospensione della consultazione amministrativa per l'elezione dei consigli circoscrizionali del comune di Marsala  pag. 68 

Assessorato dell'industria:
Proroga delle funzioni di ingegnere capo dei Distretti minerari di Caltanissetta, Catania, Palermo e dell'Ufficio regionale idrocarburi e geotermia  pag. 68 

Assessorato dei lavori pubblici:
Autorizzazione alla Provincia regionale di Enna per l'occupazione temporanea e urgente di beni siti nei comuni di Leonforte ed Assoro per lavori di costruzione del ponte sul fiume Dittaino lungo la S.P. n. 21 Agira-Scalo Raddusa per la sostituzione del guado esistente  pag. 69 

Assessorato della sanità:
Nomina dei coordinatori locali per i trapianti della Regione Sicilia  pag. 69 
Ricostituzione della Commissione regionale per i centri di riferimento  pag. 70 
Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività allo stabilimento di produzione di prodotti a base di carne della ditta Carmeci Maria Concetta, con sede nel comune di Troina  pag. 70 
Variazione della ragione sociale della ditta De Vita Rosario & C. s.n.c., con sede in Mazara del Vallo  pag. 70 
Attribuzione all'azienda Società Terme Acqua Pia s.r.l. di Montevago di nuovi livelli tariffari  pag. 70 
Autorizzazione al sindaco del comune di Messina per l'attivazione del mattatoio  pag. 70 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Terme Vigliatore  pag. 70 

Concessione di un finanziamento al comune di Capizzi per lavori di consolidamento del corso Dante Alighieri.
  pag. 70 
Nulla osta alla ditta Cipolla s.r.l., con sede in Favara, per la realizzazione di un impianto di conglomerato bituminoso in Ravanusa  pag. 70 
Giudizio positivo di compatibilità ambientale per i lavori di copertura e sistemazione idraulica del torrente Valle nel comune di Lipari  pag. 70 
Concessione di un finanziamento al comune di Catania per lavori di completamento del collettore acque meteoriche di via del Bosco  pag. 71 
Concessione di un finanziamento al comune di Campofranco per lavori di consolidamento e regimentazione acque meteoriche nella zona a monte del burrone Pile  pag. 71 
Concessione di un finanziamento al comune di Ciminna per lavori di consolidamento del movimento franoso collina S. Antonio  pag. 71 
Autorizzazione alla ditta Previte Antonino, con sede in Messina, per l'utilizzo di fanghi di depurazione  pag. 71 
Autorizzazione alla società Centro carne S.p.A., con sede in Santa Ninfa, per l'utilizzo di fanghi di depurazione..  pag. 71 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Revoca del decreto 9 giugno 2000 e nomina del commissario ad acta dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale  pag. 71 
Revoca del decreto 20 giugno 2000 e nomina del commissario ad acta dell'Azienda autonoma di turismo di Palermo e Monreale  pag. 71 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 26 ottobre 2001, n. 15.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001 - Assestamento.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione

1.  Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "A".
Art. 2.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "B".
Art. 3.
Accantonamento avanzo

1.  Una quota dell'avanzo dell'esercizio finanziario 2000, determinato nel rendiconto generale della Regione per l'esercizio medesimo, corrispondente ad entrate tributarie accertate che verranno riscosse a mezzo ruolo nei successivi esercizi finanziari e valutata in lire 4.459.001 milioni, è accantonata in un fondo indisponibile della rubrica bilancio e tesoro del bilancio della Regione per l'esercizio 2001.
Art. 4.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana

1.  Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001 sono introdotte, rispettivamente, le variazioni di cui alle annesse tabelle "C" e "D".

Art. 5.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 26 ottobre 2001.
  CUFFARO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  PAGANO 


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LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 234
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001 - Assestamento.
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Pagano) il 3 ottobre 2001.
Trasmesso alla Commissione Bilancio il 4 ottobre 2001.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 2 del 9 ottobre 2001.
Relatore: Croce.
Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 15 del 16 ottobre 2001.
(2001.42.2191)
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DECRETI ASSESSORIALI





PRESIDENZA


DECRETO 25 ottobre 2001.
Elenco delle proposte di PIT escluse e di quelle ammesse alla selezione definitiva.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, relativa all'attuazione della programmazione in Sicilia;
Vista la legge regionale n. 10 del 17 maggio 2000;
Visto il Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le Regioni italiane dell'Obiettivo I (2000-06) sezz. 3.10 e 6.4.7, approvato con decisione C(2000)2050 dell'1 agosto 2000;
Visto il Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006, approvato con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visto il bando pubblico di selezione per l'assegnazione di finanziamenti per i Progetti integrati territoriali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 23 del 15 maggio 2001;
Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del bando, occorre procedere all'approvazione dell'elenco delle proposte di PIT da escludere dalla selezione, in quanto privi di alcuno dei requisiti di ammissibilità prescritti dal Complemento di programmazione e dall'art. 6 del bando medesimo, in uno con le proposte di PIT ritenute ammissibili alla fase di selezione definitiva;
Visto il proprio decreto n. 240 del 10 luglio 2001 e successive integrazioni, di costituzione di un gruppo di lavoro misto con il compito di procedere alla fase di selezione preliminare dei PIT di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 del bando pubblico di selezione sopra citato, a sua volta suddiviso in tre sottogruppi, rispettivamente incaricati:
a)  della verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 1 dell'art. 6 del citato bando;
b)  della verifica della coerenza degli interventi contenuti nei PIT con le misure del P.O.R. Sicilia di cui al comma 2, lettera a, dell'art. 6 del citato bando;
c)  della valutazione della qualità delle idee forza dei PIT di cui al comma 1, lettera b, dell'art. 6 del citato bando;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta dal gruppo di lavoro misto, di cui alle relazioni dei tre sottogruppi ed alla relazione finale del gruppo misto, rispettivamente in data 8 agosto 2001 (sottogruppo a), 9 agosto 2001 (sottogruppo b), 26 luglio 2001 e relativa integrazione (sottogruppo c), 10 agosto 2001 (plenaria), che si intendono qui integralmente richiamate;
Considerato, in particolare, che per le proposte di PIT in appresso specificate dalla valutazione dell'idea-forza è emerso quanto segue:
-  PIT n. 4. Vie del barocco: L'idea forza non è esplicitata, né sono identificati i caratteri potenziali in grado di innestare processi di sviluppo. Non è chiaro l'obiettivo di sviluppo, né la coerenza rispetto all'idea forza. Non sono verificati i caratteri di innovatività e specificità della strategia, né emergono particolari aspetti di originalità;
-  PIT n. 5. Comprensorio occidentale tirrenico-peloritano: L'idea forza è poco articolata, gli interventi generici e disparati; non sono dimostrati i legami e i livelli di integrazione delle linee di intervento proposte. Non sono evidenziati i vantaggi comparati del PIT proposto rispetto a modalità di intervento ordinarie. Non è specificata la strategia di sviluppo.
-  PIT n. 6. Alcesti: Nonostante ci sia una discreta esplicitazione delle ragioni dell'integrazione, l'intervento proposto non appare riconducile ad un modello di PIT, ma a quello di un programma di area provinciale. Non risultano identificati i caratteri potenziali in grado di innestare processi di sviluppo, né i vantaggi comparati del PIT rispetto a modalità di intervento ordinarie. Non sono dimostrati i legami, le interrelazioni e i livelli di integrazione delle linee di intervento.
-  PIT n. 20. Valle dell'Ippari: Non sono chiari né l'obiettivo di sviluppo né i caratteri specifici e la coerenza rispetto all'idea-forza, che risulta peraltro non esplicitata. Non sono individuate le risorse territoriali, mobile ed immobili, alla base dell'idea forza né definiti i caratteri specifici e di specializzazione. Non è chiara la strategia di sviluppo, né le linee di intervento in cui si articola. Gli interventi appaiono estremamente frammentati.
-  PIT n. 25. Metropoli Est: Non è sufficientemente esplicitata l'idea forza e non sono identificati i caratteri potenziali in grado di innestare processi di sviluppo. Non risulta dimostrata la priorità del tema e delle risorse rispetto all'ambito di intervento. Non è specificata la strategia di sviluppo, né sono approfondite le linee di intervento in cui si articola e la loro coerenza con l'idea forza e le risorse da valorizzare.
-  PIT n. 27. Tapsos-Megara: Risultano scarsamente definiti sia il grado di esplicitazione delle ragioni del PIT che la definizione dell'idea forza, né sono identificati i caratteri potenziali in grado di valorizzare le risorse territoriali. Non è specificata la strategia di sviluppo né i legami, le interrelazioni e i livelli di integrazione delle linee di intervento che appaiono pertanto estremamente frammentate.
-  PIT n. 30. Aci: Formazione, impresa, turismo: L'idea forza non è identificata né appaiono individuate le risorse territoriali, mobili ed immobili, alla base dell'idea forza. Non è dimostrata la priorità del tema, dell'oggetto e delle risorse rispetto all'ambito di intervento. Non è specificata la strategia di sviluppo, né è chiaro il ruolo del partenariato nell'attuazione.
Considerato che, all'esito della verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 1 dell'art. 6 del citato bando, è emerso che in alcune proposte di PIT sono previsti interventi ricadenti in territori non contigui territorialmente, in contrasto con quanto ivi previsto al punto a), e pertanto gli stessi vanno esclusi dalle relative proposte;
Considerato che, all'esito della valutazione di coerenza dei singoli interventi operata dal sottogruppo b), molti di essi devono essere espunti dalle rispettive proposte ammesse alla fase definitiva, e perciò risulteranno rispettati i limiti, prescritti dal bando e dal Complemento di programmazione, di risorse pubbliche utilizzabili per i PIT;
Per i motivi riportati nelle citate relazioni e nella relativa documentazione valutativa;

Decreta:


Art. 1

E' approvato l'elenco, riportato in calce sub A), delle proposte di PIT da escludere dalla selezione in quanto prive di alcuno dei requisiti di ammissibilità prescritti dal Complemento di programmazione e dall'art. 6 del bando medesimo.

Art. 2

E' approvato l'elenco, riportato in calce sub B), delle proposte di PIT ammesse a partecipare alla selezione definitiva di cui agli articoli 10 e seguenti del bando, a condizione dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 9 comma 4 del bando pubblico di selezione. Il Dipartimento regionale programmazione provvederà con apposito atto a richiedere ai soggetti rappresentanti dei promotori delle proposte di PIT la regolarizzazione della documentazione presentata, ad indicare gli interventi da escludere per garantire il rispetto del requisito di cui all'art. 6, comma 1, punto a), e, sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili di misura, ad impartire le prescrizioni sopra richiamate.
Palermo, 25 ottobre 2001.
  PALOCCI 


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(2001.44.2264)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 26 settembre 2001.
Individuazione del servizio CITES del Corpo forestale della Regione siciliana quale autorità amministrativa competente a ricevere i rapporti per le violazioni previste e punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORESTE

Vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975;
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 371 del 30 dicembre 1999 "Funzionigramma del CITES";
Visto il D.P.R. n. 31 del 7 febbraio 2000;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 182 del 5 luglio 2000 "Variazione alla dizione al funzionigramma del CITES";
Visto il D.P.R. n. 17 del 6 febbraio 2001 "Rettifica al D.P.R. n. 31/2000";
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 3 febbraio 2000, con il quale tutti gli uffici del Corpo forestale della Regione siciliana sono abilitati ad effettuare nel territorio della Regione i controlli e le certificazioni in conformità alla Convenzione di Washington (C.I.T.E.S.) del 3 marzo 1973;
Visto il decreto n. 152 del 14 febbraio 2000, con il quale sono attribuite le funzioni di certificazione e controllo CITES per il territorio regionale;
Vista la nota prot. n. 1061 del 19 maggio 2000, con la quale l'Assessore per l'agricoltura e le foreste abilitava l'intero Corpo forestale ad adempiere le attribuzioni di controllo CITES;
Vista la nota della Direzione foreste prot. n. 508/30.-5-00 a firma del Direttore regionale delle foreste recante disposizioni di servizio nell'organizzazione della CITES in Sicilia;
Visto il decreto legislativo n. 275 del 18 maggio 2001, concernente il riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed, in particolare, l'art. 2, comma 5, che individua nel servizio CITES del Corpo forestale dello Stato l'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto il decreto 23 luglio 2001 sulla organizzazione del servizio CITES del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto 25 luglio 2001 sulla riorganizzazione del servizio CITES del Corpo forestale dello Stato;
Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali, divisione II, servizio CITES prot. 200104706 del 25 luglio 2001 sulla riorganizzazione del servizio CITES del Corpo forestale dello Stato;
Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali, divisione II, servizio CITES, prot. n. 200104703 del 25 luglio 2001 sul riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette trasmessa all'Agenzia delle dogane di Roma;
Attesa la necessità di dare attuazione alle predette direttive sulle attività CITES del Corpo forestale della Regione siciliana;
Considerato che attualmente i compiti di attuazione in Sicilia dei regolamenti CE in applicazione della Convenzione di Washington sono di spettanza del Corpo forestale della Regione siciliana;
Attesa la necessità di adeguamento della organizzazione del servizio CITES alla normativa in atto;

Decreta:


Art. 1

Il servizio CITES del Corpo forestale della Regione siciliana è l'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla legge n. 150 del 7 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni.

Art.  2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 26 settembre 2001.
  DI VITA 

(2001.40.2100)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 11 ottobre 2001.
Modifica all'articolo 44 delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico dell'isola di Pantelleria.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 10 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Visto il Regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 1999, n. 490, con il quale è stato approvato il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;
Visto il decreto n. 6614 del 26 luglio 2000, con il quale sono state apportate correzioni al testo delle norme di attuazione del P.T.P.
Vista la sentenza n. 1097/2001 del 9 febbraio 2001, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione seconda, pronunziandosi sul ricorso n. 1484/98, ha disposto il parziale annullamento dell'art. 44, lett. a), delle norme di attuazione del P.T.P. di Pantelleria, nella parte in cui recita "e di pertinenze di limitate dimensioni";
Ritenuto in adempimento al superiore aggiudicato, di dovere conseguentemente modificare il testo dell'art. 44, lett. a), delle norme di attuazione del P.T.P. di Pantelleria;
Per quanto quanto sopra esposto;

Decreta:


Art. 1

All'art. 44 delle norme di attuazione facenti parte integrante e sostanziale del P.T.P. dell'isola di Pantelleria, è cancellata la dizione "o di pertinenze di limitate dimensioni".

Art. 2

Le norme di attuazione del P.T.P. dell'isola di Pantelleria, così come approvato con il decreto n. 8102/97 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 14 febbraio 1998 e corrette con il decreto n. 6614/2000, restano conformemente modificate.

Art. 3

E' integralmente confermata ogni altra disposizione e indicazione del P.T.P. dell'isola di Pantelleria, approvato con decreto n. 8102 del 12 dicembre 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 14 febbraio 1998 nonché la sua vigenza ed efficacia, ferma restando la correzione sopra apportata.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 142, primo comma, del T.U. n. 490/99, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Pantelleria perché venga depositata presso gli uffici del comune, ove gli interessati potranno prenderne visione.

Art. 5

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Palermo, 11 ottobre 2001.
  GRADO 

(2001.41.2147)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 11 settembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la nota n. 2890 del 6 agosto 2001 dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento regionale interventi strutturali con cui si chiede l'incremento del plafond di cassa del titolo I, categoria 6 di lire 500 milioni mediante riduzione di pari importo della disponibilità della categoria 23, titolo II;
Vista la nota n. 6688 del 9 agosto 2001 della ragioneria centrale agricoltura e foreste con cui si trasmette la suindicata nota;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 le predette variazioni in aumento mediante utilizzo del plafond di cassa della categoria 23 - titolo II della medesima rubrica, che presenta in atto le occorrenti disponibilità;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa, allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001, sono apportate le seguenti variazioni:

      | Variazioni Amministrazione     (in milioni     | di lire) 

Assessorato dell'agricoltura e foreste
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale interventi strutturali 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  6 -  Trasferimenti correnti ad imprese 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 500 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  23 -  Contributi agli investimenti ad imprese 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      - 500 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 settembre 2001.
  PAGANO 

(2001.40.2086)
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DECRETO 11 settembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la nota n. 2302 del 4 settembre 2001 dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici - Dipartimento regionale lavori pubblici, con cui si chiede l'incremento del plafond di cassa del titolo II, categoria 21 di lire 40.000 milioni mediante utilizzo del plafond di cassa del titolo II, categoria 24;
Vista la nota n. 2636 del 5 settembre 2001 della Ragioneria centrale lavori pubblici con cui si trasmette, con parere favorevole, la suindicata nota;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 le predette variazioni in aumento della categoria 21 - titolo II, Dipartimento regionale lavori pubblici mediante utilizzo del plafond di cassa della categoria 24 - titolo II della medesima rubrica, che presenta in atto le occorrenti disponibilità;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa, allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001, sono apportate le seguenti variazioni:

      | Variazioni Amministrazione     (in milioni     | di lire) 

Assessorato dei lavori pubblici
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale lavori pubblici 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  21 -  Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 40.000 
Categoria  24 -  Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      - 40.000 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 settembre 2001.
  PAGANO 

(2001.40.2085)
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DECRETO 24 settembre 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che autorizza il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;
Visto il decreto del Ministero della sanità del 30 dicembre 1999, che ammette a finanziamento l'intervento per lavori di completamento - terzo stralcio - Padiglione delle emergenze nell'ambito del P.O. Civico e Benfratelli - A.O. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo per un importo totale di L. 9.441.490.674;
Visti i decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 436 del 14 luglio 2000, con il quale sono stati iscritti gli importi di L. 1.103.300.000, relativo al 1° S.A.L., e L. 2.866.435.164, relativo al 2° e 3° S.A.L., n. 550 del 18 settembre 2000, con il quale è stato iscritto l'importo di L. 1.973.691.350 relativo al 4° S.A.L., n. 768 del 20 novembre 2000, con il quale è stato iscritto l'importo di L. 1.467.657.849 relativo al 5° S.A.L. e n. 215 del 30 aprile 2001, con il quale è stato iscritto l'importo di L. 1.173.261.426 relativo al 6° S.A.L. per la realizzazione di un Istituto mediterraneo per trapianti e terapie ad alta specializzazione presso il complesso del P.O. Civico di Palermo;
Viste le note prot. n. 2039 del 17 luglio 2001, nn. 1728 e 1727 del 27 giugno 2001, con le quali l'Assessorato della sanità - Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica - chiede al Ministero del tesoro l'erogazione rispettivamente di L. 90.218.659 e L. 1.473.919,977 per la realizzazione del Dipartimento trapianti d'organo nell'area del P.O. Civico di Palermo e L. 632.468.100 per lavori di completamento - terzo stralcio - padiglione delle emergenze nell'ambito del P.O. Civico e Benfratelli - A.O. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M.Ascoli di Palermo;
Viste le note prot. n. 76730 del 13 agosto 2001 e n. 77221 del 20 agosto 2001, con le quali il Ministero dell'economia e delle finanze comunica l'erogazione in favore della Regione Sicilia degli importi rispettivamente di L. 90.218.659 per il pagamento di onorari d'acconto fino al del 7° S.A.L. per la realizzazione di un Istituto mediterraneo per trapianti e terapie ad alta specializzazione presso il complesso del P.O. Civico di Palermo, ai sensi della legge n. 67/88 e L. 2.106.388.077 (1.473.919.977 + 632.468.100) per il pagamento a favore del P.O. Civico di Palermo - Is.Me.T.T. - 7° S.A.L. e dell'Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli G. Di Cristina e M.Ascoli di Palermo, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/88;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           


AMMINISTRAZIONE 10
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO III Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti
RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA
CATEGORIA 15 - Trasferimenti di capitali

  4828 Assegnazioni dello Stato per interventi di edilizia sanitaria ed ospedaliera. 
031507-20-V      + 2.196.606.736  

AMMINISTRAZIONE 10
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA
CATEGORIA 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

  812010 Finanziamento di progetti relativi al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (ex cap. 81361) 
21.01.09-08.08-V      + 2.196.606.736 L.R. n. 67/88, art. 20 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 settembre 2001.
  PAGANO 

(2001.39.2045)
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DECRETO 25 settembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 2001;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Visto il bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001 allegato al bilancio di competenza;
Vista la nota n. 21999/2891 del 19 settembre 2001, con la quale l'Assessorato regionale dell'industria chiede l'integrazione di lire 200 milioni della dotazione di cassa della rubrica 2, titolo 2, categoria 22 mediante riduzione di pari importo della disponibilità della categoria 23 della medesima rubrica;
Vista la nota n. 1288 del 20 settembre 2001 della Ragioneria centrale competente con la quale viene trasmessa, con parere favorevole, la suindicata nota assessoriale;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di revisione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001, stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'industria, la predetta variazione in aumento alla rubrica 2, titolo 2, categoria 22 di lire 200.000.000 e in diminuzione del medesimo importo dalla rubrica 2, titolo 2, categoria 23 del medesimo Assessorato, che presenta in atto le occorrenti disponibilità;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa, allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001, sono apportate le seguenti variazioni:

      | Variazioni Amministrazione     (in milioni     | di lire) 

Assessorato regionale dell'industria
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale industria 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  22 -  Contributi ad investimenti ad ammini- 
strazioni pubbliche      + 200 
Categoria  23 -  Contributi agli investimenti ad impre- 
se      - 200 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 settembre 2001.
  PAGANO 

(2001.40.2084)
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DECRETO 25 settembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 2001;
Vista la nota n. 49963 del 6 settembre 2001 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale territorio ed ambiente, con cui si chiede l'incremento del plafond di cassa del titolo II, categoria 22, di lire 4.000 milioni, mediante utilizzo del plafond di cassa del titolo II, categoria 21;
Vista la nota n. 1771 del 7 settembre 2001 della Ragioneria centrale territorio ed ambiente con cui si trasmette, con parere favorevole, la suindicata nota;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 la predetta variazione in aumento della categoria 22 - titolo II, Dipartimento regionale territorio ed ambiente mediante utilizzo del plafond di cassa della categoria 21 - titolo II della medesima rubrica, che presenta in atto le occorrenti disponibilità;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa, allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001, sono apportate le seguenti variazioni:

      | Variazioni Amministrazione     (in milioni     | di lire) 

Assessorato del territorio e dell'ambiente
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale territorio ed ambiente 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  21 -  Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      - 4.000 
Categoria  22 -  Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 4.000 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 settembre 2001.
  PAGANO 

(2001.40.2087)
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DECRETO 26 settembre 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, art. 36, comma 2;
Visto l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante: "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province diSiracusa,Catania e Ragusa";
Considerato che il capitolo 613911 (ex cap. 60784), relativo al fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990, previsto ai sensi della legge n. 433/91 nel bilancio di previsione della Regione 2001 presenta le sufficienti disponibilità;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2436 del 9 maggio 1996 concernente: "Disposizioni urgenti per la ricostruzione della basilica di Noto e per la realizzazione di interventi sui beni architettonici della Val di Noto";
Visto, in particolare, il primo comma dell'art. 2 della predetta ordinanza con il quale si autorizzano, nelle more dell'esecuzione dei lavori di recupero del patrimonio culturale della Val di Noto e più in generale degli uffici pubblici danneggiati dal sisma del 13 dicembre 1990 al fine di garantire l'integrità degli immobili ed eliminare situazioni di pericolo, gli uffici del Genio civile competenti a provvedere, nei casi ritenuti necessari, alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza nonché al monitoraggio dello stato fessurativo e di dissesto degli edifici;
Visto il terzo comma del citato art. 2 con il quale si autorizza il Presidente della Regione a garantire le occorrenze finanziarie ritenute necessarie agli uffici del Genio civile a valere sui fondi di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativi agli interventi nel settore pubblico;
Vista la nota prot. n. 625 del 17 luglio 2001 della Presidenza - Dipartimento regionale della protezione civile - con la quale si richiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per l'esercizio 2001 della somma di L. 5.000.000.000 al cap. 516009 (ex cap. 50010) per la copertura delle occorrenze finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di cui all'art. 1 della legge n. 433/91 e O.P.C.M. n. 2436/96;
Vista la nota prot. n. 3715 del 26 luglio 2001 della Ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa la suindicata nota assessoriale;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di dover apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2001, le necessarie variazioni al fine di dare attuazione alla citata legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 26 -  Altri trasferimenti in conto capitale

  613911 Fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa,  
Catania e Ragusa (ex cap. 60784)      - 5.000.000.000 L. n. 433/91, art. 1 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 6 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
CATEGORIA 21 -  Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

  516009 Interventi per la messa in sicurezza anche degli edifici non inseriti nel piano di riferimento relativo al programma di ricostruzione previsto dall'art. 2 della legge n. 433/91, nelle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Ca- 
nia e Ragusa      + 5.000.000.000 L. n. 433/91, art. 1 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 settembre 2001.
  PAGANO 

(2001.41.2137)
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DECRETO 26 settembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Viste le note prot. n. 6727 del 27 agosto 2001 e n. 6850 dell'11 settembre 2001, con le quali la Ragioneria centrale agricoltura e foreste chiede l'istituzione del plafond di cassa della rubrica 4, titolo 1, categoria 2, fondi comunitari, per il pagamento di n. 4 mandati gravanti su impegno di perenzione, per un totale di L. 58.412.368;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione, per l'anno 2001, le conseguenziali variazioni;

Decreta:
Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni:
Spesa
AMMINISTRAZIONE  2 ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
RUBRICA  4 DIPARTIMENTO REGIONALE FORESTE 
TITOLO  1 Spese correnti 
CATEGORIA  2 Consumi intermedi 

Attività e interventi a carico dell'Unione europea e relativi cofinanzia-
menti statali e regionali      + 58.412.368 
AMMINISTRAZIONE  4 ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE 
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO 
TITOLO  2 Spese in conto capitale 
CATEGORIA  26 Altri trasferimenti in conto capitale 

Attività e interventi a carico dell'Unione europea e relativi cofinanzia-
menti statali e regionali      - 58.412.368 

Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 settembre 2001.
  PAGANO 

(2001.40.2088)
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DECRETO 3 ottobre 2001.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 722 del 20 febbraio 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 26 gennaio 2001;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti", consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dall'associazione di categoria FIT, con nota di accompagnamento n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Viste le note della Federazione italiana tabaccai, prot. n. 12632 del 23 aprile 2001 e n. 22594 dell'11 luglio 2001, con le quali la stessa federazione ha trasmesso nuove istanze di autorizzazione al servizio;
Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che le modalità di riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvengano alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'Ecomap, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che, ai sensi del disposto del citato 4° comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, a decorrere dall'anno 2000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai punti di raccolta aderenti all'ente garante;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fidejussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente in data 12 aprile 1999 prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999 prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Viste le note della Federazione italiana tabaccai prot. n. 26084 del 9 agosto 2001 e n. 28031 del 6 settembre 2001, con le quali la stessa federazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b)  a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fidejussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Viste le note dell'Ecomap n. 21679 del 6 luglio 2001, n. 25455 del 9 agosto 2001 e n. 26729 del 5 settembre 2001, con le quali lo stesso ente ha comunicato l'elenco dei rivenditori in copertura fidejussoria per l'anno 2001, a mezzo della polizza Zurich International Italia S.p.A. n. 209S1403;
Viste le deleghe RID dei tabaccai istanti, pervenute a questa Regione per il tramite della FIT;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che hanno presentato apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale delle finanze e del credito, anche per il tramite delle associazioni di categoria, che siano collegati in rete e che utilizzino il sistema lottomatica, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato elenco anagrafico, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 6900001 40 codice ABI 01020 codice CAB 04793 - codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione assessoriale.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fidejussoria.
Delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale delle finanze e del credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anche per quanto concerne l'allegato elenco dei tabaccai autorizzati.
Palermo, 3 ottobre 2001.
  CERNIGLIARO 

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(2001.41.2106)
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DECRETO 3 ottobre 2001.
Autorizzazione a tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 722 del 20 febbraio 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 26 gennaio 2001;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", ed in particolare l'art. 28 relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'art. 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visti i propri decreti n. 34 del 29 aprile 1999, n. 197 del 28 dicembre 1999 e n. 24 del 13 marzo 2000, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, n. 8 del 25 febbraio 2000 e n. 21 del 5 maggio 2000;
Viste le istanze, pervenute per il tramite della Federazione italiana tabaccai, dei sigg. Grancagnolo Claudio, Tita Giovanni, Calderone Piero Rosario e Pregadio Domenico, nuovi titolari subentrati nella gestione delle rispettive rivendite, e volte a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredate dall'originale della nuova delega RID;
Viste le note LRV-30-04106/01 del 19 luglio 2001, LRV-30-04204/01 del 23 luglio 2001, LRV-30-01811/01 del 9 aprile 2001 e LRV-30-04179/01 del 20 luglio 2001, della società Lottomatica, con le quali ha comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità delle seguenti rivendite ed i nominativi dei sotto citati nuovi titolari:



Viste le note della Federazione italiana tabaccai n. 26065 del 9 agosto 2001 e n. 27406 del 31 agosto 2001, con le quali la stessa Federazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Viste le note prot. n. 21679 del 6 luglio 2001, n. 25471 del 9 agosto 2001 e n. 26365 del 31 agosto 2001, con le quali l'ECOMAP ha comunicato che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fideiussoria a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Considerato che, con la presentazione delle citate istanze, si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai in quanto risultano collegati in rete tramite Lottomatica e, conseguentemente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai i cui nominativi sono i seguenti:




Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140 codice ABI 01020 codice CAB 04793 - codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1 è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed alla avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale bilancio e finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione dirigenziale.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 ottobre 2001.
  CERNIGLIARO 

(2001.41.2105)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 12 settembre 2001.
Concessione dei benefici previsti dalla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31 a favore di imprese artigiane o di soggetti che intendono avviare un'attività artigianale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 agosto 1997, n. 31, modificata dall'art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, laddove prevede la concessione di agevolazioni in favore di soggetti che intendono realizzare nel territorio siciliano programmi di investimento per nuove iniziative, ovvero l'ampliamento e/o l'ammodernamento delle attività preesistenti, nei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi;
Visto il D.P.Reg. n. 18 dell'1 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 25 agosto 2000, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione dei benefici in argomento;
Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 7 del sopracitato D.P.Reg. n. 18/2000, laddove stabilisce che le domande devono essere presentate entro i termini individuati con apposito decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
Vista la circolare assessoriale n. 7 del 25 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 25 agosto 2000, contenente, tra l'altro, gli schemi dell'istanza e delle dichiarazioni da presentare da parte dei soggetti richiedenti;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, che all'art. 10, comma 6, stabilisce le garanzie che devono essere costituite in favore dell'ente erogatore;
Vista la tabella C annessa all'art. 2, comma 2, della legge sopracitata, dalla quale si rileva la destinazione della somma di L. 11.500.000.000 in favore del fondo a gestione separata istituito ai sensi dell'art. 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, presso la CRIAS - Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane - per la concessione dei benefici previsti dalla legge regionale n. 31/97;
Ritenuto, pertanto, di dar luogo, per il corrente esercizio finanziario, ad un nuovo avviso pubblico di gara, ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per la partecipazione agli interventi in questione delle imprese artigiane o dei soggetti che intendono avviare un'attività artigianale;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni di cui alle premesse ed ai sensi del 2° comma dell'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le imprese artigiane che intendono ampliare e/o ammodernare gli impianti dei locali aziendali, ovvero i soggetti che intendono avviare un'attività artigianale, interessate alla concessione dei benefici previsti dalla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31, devono presentare, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, istanza e atti redatti secondo gli schemi allegati al presente decreto, completi della documentazione di cui all'art. 7 del D.P.Reg. n. 18 dell'1 marzo 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 settembre 2001.
  GUERRERA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il 18 settembre 2001 al n. 437.

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(2001.39.2055)
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DECRETO 14 settembre 2001.
Modifiche ed integrazioni al decreto 28 maggio 2001, relativo al programma delle attività promozionali da svolgersi nell'anno 2001.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive modifiche e integrazioni, concernente la propaganda e la promozione dei prodotti siciliani;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio 2001 ed è stata stanziata la somma di 8.500 milioni sul cap. 342525 "Fondo destinato allo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani";
Visto il decreto n. 856/I/XI in data 25 maggio 2001, visto dalla Ragioneria centrale di questo Assessorato in data 11 giugno 2001 e reso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 29 giugno 2001, con il quale, a norma dell'art. 55 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, come modificato e integrato dall'art. 58 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è stato adottato il piano di attività promozionale per l'anno 2001, strutturato per settori produttivi distinti;
Rilevato che tra le iniziative da realizzate erano previste, al paragrafo 1. Iniziative a carattere generale, la "Conferenza internazionale sulla pesca e sulla commercializzazione dei prodotti ittici", da tenersi nel luglio 2001 con una spesa prevista di 240 milioni; la realizzazione di un "sito web", con una spesa prevista di 10 milioni; e, al paragrafo 3. Iniziative all'estero, la partecipazione, nell'ambito del segmento 3.1 Agroalimentare, alla manifestazione "Vinitalia 2001" in programma a Copenaghen nel mese di settembre 2001, con una spesa prevista di 80 milioni;
Rilevato che, vuoi per difficoltà organizzative connesse con i tempi di approvazione dell'anzidetto programma che per il profilarsi di concomitanti e consimili iniziative da parte del Ministero delle attività produttive e dell' ICE (per quanto concerne la conferenza internazionale sulla pesca) e dell'Amministrazione regionale (per quanto concerne la realizzazione di un sito web della Regione siciliana), le anzidette iniziative non saranno più realizzate nelle forme previste nel programma promozionale;
Vista la nota n. 3888 in data 10 agosto 200l, con la quale, facendo seguito alla precedente prospettazione, sono state proposte al Ministero delle attività produttive modifiche e integrazioni al complesso delle iniziative promozionali da eventualmente realizzare nell'ambito del l'Ac cordo di programma sottoscritto il 21novembre 1997;
Vista la nota n. 108266, con la quale, in data 24 agosto 2001, l'anzidetto Ministero ha espresso il proprio avviso favorevole al cofinanziamento delle anzidette iniziative, per le quali la quota a carico del bilancio della Regione siciliana ammonta, a fronte di una spesa complessiva di 3.660 milioni, a 1.830 milioni, con un incremento, quindi, rispetto alla somma a ciò destinata in seno al programma approvato con citato decreto n. 856 del 25 maggio 2001, di 330 milioni, somma pari a quella destinata agli eventi e alle iniziative sopra specificate e alle quali, per le motivazioni esposte, non si darà seguito;
Per quanto sopra esposto;

Decreta:


Art. 1

Al programma promozionale approvato con il decreto n. 856/I/XI del 28 maggio 2001, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
-  al paragrafo 1. Iniziative a carattere generale, il punto 1.1 - Conferenza internazionale sulla pesca e sulla commercializzazione dei prodotti ittici, con una spesa prevista di 240 milioni e il punto 1.4 - Creazione sito web, con una spesa prevista di 10 milioni, sono soppressi;
-  al paragrafo 3. Iniziative all'estero, settore 3.1 Alimentare, il punto 3.1.1 - Vinitalia 2001, con una spesa prevista di 80 milioni, è soppresso;
-  al paragrafo 1. Iniziative di carattere generale, il punto 1.5 Accordo di programma è corrispondentemente incrementato di 330 milioni e pertanto per le iniziative da realizzare in tale ambito, la disponibilità a ciò destinata viene portata a 1.830 milioni.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 settembre 2001.
  CIMINO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in data 20 settembre 2001 al n. 440.
(2001.44.2285)
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DECRETO 2 ottobre 2001.
Modifiche ed integrazioni al decreto 14 settembre 2001, relativo al programma delle attività promozionali da svolgersi nell'anno 2001.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive modifiche e integrazioni, concernente la propaganda e la promozione dei prodotti siciliani;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio 2001 ed è stata stanziata la somma di 8.500 milioni sul cap. 342525 "Fondo destinato allo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani";
Visto il decreto n. 856/I/XI in data 25 maggio 2001, vistato dalla Ragioneria centrale di questo Assessorato in data 11 giugno 2001 e reso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 29 giugno 2001, con il quale, a norma dell'art. 55 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 come modificato e integrato dall'art. 58 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è stato adottato il piano di attività promozionale per l'anno 2001, strutturato per settori produttivi distinti;
Visto il decreto n. 1691 del 14 settembre 2001, con il quale sono state annullate alcune iniziative promozionali, già inserite nel decreto n. 856, e con le somme recuperate è stata incrementata la disponibilità economica destinata alle attività da realizzare nell'ambito dell'accordo di programma con il Ministero delle attività produttive;
Considerato, altresì, che tra le iniziativa previste nel programma promozionale di cui al decreto n. 856 vi sono diverse manifestazioni che non potranno più essere realizzate;
Rilevato che le iniziative inserite nell'elenco allegato al decreto n. 856 dello scorso 25 maggio 2001 a cui questa Amministrazione non potrà partecipare sono le seguenti:
-  Segesta 2001: a causa della rinuncia del proponente.
-  Pianeta dei sapori: a causa dell'impossibilità della prenotazione dell'area e della realizzazione dell'organizzazione per il ritardo verificatosi nella operatività del programma.
-  Maison Objet: a causa dell'impossibilità della prenotazione dell'area e della realizzazione dell'organizzazione per il ritardo verificatosi nella operatività del programma.
-  Sipam: a causa dell'impossibilità della prenotazione dell'area e della realizzazione dell'organizzazione per il ritardo verificatosi nella operatività del programma.
-  Du und deine Welt: a causa dell'impossibilità della prenotazione dell'area e della realizzazione dell'organizzazione per il ritardo verificatosi nella operatività del programma.
-  Fiera internazionale di Malta: a causa dell'impossibilità della prenotazione dell'area e della realizzazione dell'organizzazione per il ritardo verificatosi nella operatività del programma.
-  Abitare il tempo: a causa dell'impossibilità della prenotazione dell'area e della realizzazione dell'organizzazione per il ritardo verificatosi nella operatività del programma.
-  Cibus Brasil: a causa dello spostamento dell'evento al prossimo anno.
-  Pro Sanita: a causa dell'esiguo numero delle istanze presentate dalle aziende siciliane.
-  Building and construction: a causa dell'esiguo numero delle istanze presentate dalle aziende siciliane.
-  Warsaw int. al Gift Ware: a causa dell'esiguo numero delle istanze presentate dalle aziende siciliane.
Ritenuto, pertanto, di recuperare le somme non utilizzate a causa del mancato svolgimento delle superiori manifestazioni, pari a L. 1.266.000.000, e di destinarle ad altre iniziative come di seguito elencato:
1)  Workshop settore agroalimentare (missione operatori stranieri in Si-
cilia)      L. 260.000.000 

2)  Workshop settore artigiano (mis-
sione operatori stranieri in Sicilia)      " 260.000.000 

3)  Workshop settore lapideo (missio-
ne operatori stranieri in Sicilia)      " 260.000.000 

4)  ITSE Covering - Orlando settore la -
pideo (prenotazione area)      " 50.000.000 

5)  Fish Marocco (Agadir 24/27 otto-
bre)      " 200.000.000 
6)  Mostra permanente c/o Assessorato      " 68.000.000 
7)  L'Islam in Sicilia      " 80.000.000 

8)  Natale sotto le stelle - Mostra di pre-
sepi      " 3.000.000 

9)  Partecipazione "Premio italia nel Mondo" (Toronto 6-10 novembre
2001      " 85.000.000 
  Totale     L. 1.266.000.000 


Decreta:


Art.  1

Sono soppresse le iniziative promozionali di seguito indicate, già inserite nel programma promozionale approvato con decreto n. 856 del 25 maggio 2001 e modificato dal decreto n. 1691 del 14 settembre 2001:
-  Segesta 2001; Pianeta dei sapori; Abitare il tempo; Cibus Brasil; Pro Sanita; Maison Objet; Building and construction; Sipam; Du und deine Welt; Warsaw int. al Gift Ware; Fiera Internazionale di Malta.

Art.  2

Ad integrazione del piano promozionale 2001, è approvato lo svolgimento delle seguenti iniziative promozionali:
1)  Workshop settore agroalimentare (missione operatori stranieri in Si-
cilia)      L. 260.000.000 

2)  Workshop settore artigiano (mis-
sione operatori stranieri in Sicilia)      " 260.000.000 

3)  Workshop settore lapideo (missio-
ne operatori stranieri in Sicilia)      " 260.000.000 

4)  ITSE Covering - Orlando settore la -
pideo (prenotazione area)      " 50.000.000 

5)  Fish Marocco (Agadir 24/27 otto-
bre)      " 200.000.000 
6)  Mostra permanente c/o Assessorato      " 68.000.000 
7)  L'Islam in Sicilia      " 80.000.000 

8)  Natale sotto le stelle - Mostra di pre-
sepi      " 3.000.000 

9)  Partecipazione "Premio Italia nel Mondo" (Toronto 6-10 novembre
2001)      " 85.000.000 

Il presente decreto sarà trasmesso per il competente visto alla Ragioneria centrale di questo Assessorato.
Palermo, 2 ottobre 2001.
  CIMINO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in data 8 ottobre 2001 al n. 465.
(2001.44.2285)
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DECRETO 25 ottobre 2001.
Modifiche ed integrazioni al decreto 2 ottobre 2001, relativo al programma delle attività promozionali da svolgersi nell'anno 2001.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive modifiche e integrazioni, concernente la propaganda e la promozione dei prodotti siciliani;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio 2001 ed è stata stanziata la somma di 8.500 milioni sul cap. 342525 "Fondo destinato allo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani";
Visto il decreto n. 856 del 25 maggio 2001, vistato dalla Ragioneria centrale di questo Assessorato in data 11 giugno 2001 e reso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 29 giugno 2001, con il quale, a norma dell'art. 55 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, come modificato e integrato dall'art. 58 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è stato adottato il piano di attività promozionale per l'anno 2001, strutturato per settori produttivi distinti;
Visto il decreto n. 1691 del 14 settembre 2001, con il quale sono state annullate alcune iniziative promozionali, già inserite nel decreto n. 856, e con le somme recuperate è stata incrementata la disponibilità economica destinata alle attività da realizzare nell'ambito dell'accordo di programma con il Ministero delle attività produttive;
Visto il decreto n. 1912 del 2 ottobre 2001, con il quale sono state individuate altre iniziative da realizzare con economie derivanti da manifestazioni non effettuate;
Considerato, altresì, che tra le iniziative previste nel programma promozionale di cui al decreto n. 856 vi sono altre manifestazioni che non potranno più essere realizzate;
Rilevato che le ulteriori iniziative inserite nell'elenco allegato al decreto n. 856 dello scorso 25 maggio 2001 a cui questa Amministrazione non potrà partecipare sono le seguenti:
-  Hotelympia: esiguo numero di istanze di partecipazione;
-  Byt Italia: esiguo numero di istanze di partecipazione;
Viste le disposizioni impartite dall'Assessore in calce al pro-memoria n. 4843 del 17 ottobre 2001;
Ritenuto, pertanto, di recuperare le somme non utilizzate a causa del mancato svolgimento delle superiori manifestazioni, pari a L. 460.000.000, e di destinarle ad altre iniziative come di seguito elencato:
1)  Det. Goda Koket (sett. agroalimenta-
re) Stoccolma 9/11 novembre 2001      L. 200.000.000 

2)  Moda y Estilo Caracas 18/22 novem-
bre 2001      " 50.000.000 
3)  Comunicazione e pubblicità televisiva      " 150.000.000 

4)  Workshop (settore agroalimentare) (missione operatori stranieri in Sici-
lia)       " 20.000.000 

5)  Workshop (sett. lapideo) (missione
operatori stranieri in Sicilia)      " 20.000.000 
6)  Workshop (sett. artigianato)      " 20.000.000 
  Totale     L. 460.000.000 


Decreta:


Art. 1

Sono soppresse le iniziative promozionali di seguito indicate, già inserite nel programma promozionale approvato con decreto n. 856 del 25 maggio 2001 e modificato dal decreto n. 1691 del 14 settembre 2001:
-  Hotelympia;
-  Byt Italia.

Art.  2

Ad integrazione del piano promozionale 2001, è approvato lo svolgimento delle seguenti iniziative promozionali:
1)  Det. Goda Koket (sett. agroalimenta-
re) Stoccolma 9/11 novembre 2001      L. 200.000.000 

2)  Moda y Estilo Caracas 18/22 novem-
bre 2001      " 50.000.000 
3)  Comunicazione e pubblicità televisiva      " 150.000.000 

4)  Workshop (settore agroalimentare) (missione operatori stranieri in Sici-
lia)       " 20.000.000 

5)  Workshop (sett. artigianato) (missio-
ne operatori stranieri in Sicilia)      " 20.000.000 

6)  Workshop (sett. lapideo) (missione
operatori stranieri in Sicilia)      " 20.000.000 
  Totale     L. 460.000.000 

Il presente decreto sarà trasmesso per il competente visto alla Ragioneria centrale di questo Assessorato e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 ottobre 2001.
  CIMINO 



Vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in data 29 ottobre 2001 al n. 468.
(2001.44.2286)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 2 ottobre 2001.
Individuazione dei soggetti incaricati per il trattamento dei dati informatici sulle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale - servizio epidemiologico e statistico);
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo all'articolo 22, commi 3 e 3bis (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali);
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, con particolare riferimento all'art. 17 (Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernente: "Regolamento recante nome per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675";
Visto il decreto del Ministro della sanità n. 380 del 27 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 295 del 19 dicembre 2000 "Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati";
Viste le disposizioni di cui all'art. 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e il disposto dell'articolo 10 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675 in ordine l'adozione di specifici provvedimenti sulle tematiche di cui trattasi;
Rilevato che il citato regolamento ministeriale adottato con decreto del Ministro della sanità n. 380/2000, impone una revisione delle modalità di gestione dei dati in applicazione della citata legge n. 675/96 sulla tutela dei dati sensibili e che, pertanto, devono essere individuati i servizi addetti alla gestione dei dati contenuti nelle schede di dimissione ospedaliera;
Visto il decreto sanità n. 34301 del 2 aprile 2001, con il quale è stato approvato il nuovo disciplinare tecnico dei tracciati record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati;
Considerato che, i dati sensibili derivanti dal flusso informativo regolamentato con il sopraddetto decreto n. 34301/2001 sono fin dal 1995 detenuti dal gruppo 12° (ex 21°) del Dipartimento regionale fondo sanitario - assistenza sanitaria ed ospedaliera -igiene pubblica;
Considerato che, con decreto n. 34302 del 2 aprile 2001, si è provveduto ad individuare le figure di titolare e di responsabile per trattamento dei dati sensibili;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'individuazione degli incarichi per il trattamento dei dati;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi degli articoli 1, commi 2, 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, si individuano i seguenti soggetti quali incaricati per il trattamento informatico dei dati sensibili provenienti dal flusso informativo di cui al decreto sanità n. 34301 del 2 aprile 2001:
1)  Calabrese Giovanni, funzionario gr. XII/Dip.;
2)  Giammanco Riccardo, funzionario gr. XII/Dip.;
3)  Scalia Alfredo, funzionario gr. XII/Dip.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 ottobre 2001.
  CITTADINI 

(2001.40.2102)
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DECRETO 2 ottobre 2001.
Integrazione del disciplinare tecnico dei tracciati record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, modificato dal decreto legislativo n. 517/93 e ulteriormente integrato e modificato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto n. 34690 del 17 maggio 2001, con il quale tutte le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi comprese la diagnostica strumentale e di laboratorio, individuate nel nomenclatore tariffario di cui al decreto n. 24059 dell'11 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, sono state rese erogabili nell'ambito del S.S.R., dalle strutture e dagli specialisti accreditati provvisoriamente ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94, fermo restando le specifiche condizioni di erogabilità previste per le prestazioni in esso contenute;
Visto che con decreto n. 34691 del 17 maggio 2001 è stata costituita una commissione regionale per il monitoraggio e la verifica dell'andamento della spesa sanitaria per il periodo di sperimentazione;
Visto il decreto n. 34301 del 2 aprile 2001, con il quale è stato approvato il nuovo disciplinare tecnico dei tracciati record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati e che regolamenta le prestazioni da sottoporre alla procedura, la tipologia e le caratteristiche dei flussi informativi, i tempi di trasmissione e le modalità di aggiornamento, nonché i relativi tracciati record;
Considerato che:
-  il decreto n. 34690 del 17 maggio 2001 per garantire la fruizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali ha assicurato a ciascuna Azienda unità sanitaria locale, per la durata della fase di sperimentazione, una dotazione finanziaria, con destinazione vincolata, aggiuntiva del 10% del budget dell'anno 2000;
-  per consentire il monitoraggio mensile sull'andamento della spesa sanitaria delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 6, comma 6, legge n. 724/94 è necessario che le Aziende producano la relativa rendicontazione su supporto informatico come previsto dal presente decreto;
Ritenuto, pertanto, necessario, ai fini degli adempimenti previsti dagli artt. 3, 4 e 5 del decreto n. 34690, di dovere regolamentare tale flusso di informazioni al fine di potere monitorare e controllare l'incremento della spesa;

Decreta:


Art. 1

Il disciplinare tecnico approvato con decreto n. 34301 del 2 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 dell'8 giugno 2001, è integrato dal disciplinare tecnico, denominato flusso "M", per la trasmissione dei dati relativi alle prestazioni erogate dagli specialisti e dalle strutture accreditate provvisoriamente, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94, che fa parte integrante del presente decreto e che regolamenta le prestazioni da sottoporre alla procedura, la tipologia e le caratteristiche dei flussi informativi, i tempi di trasmissione e le modalità di aggiornamento, nonché il relativo tracciato record.

Art. 2

Gli specialisti e le strutture accreditate provvisoriamente, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94, dovranno inviare i dati alle Aziende unità sanitarie locali di appartenenza anche ai fini del relativo pagamento. Successivamente le Aziende unità sanitarie locali invieranno alla Regione, secondo le modalità indicate nel presente documento e dopo avere espletato le procedure di controllo, i dati delle predette strutture.

Art. 3

Le disposizioni contenute nel presente decreto, ivi comprese le istruzioni contenute nell'allegato disciplinare tecnico, entrano in vigore il primo giorno del mese trascorsi almeno trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 ottobre 2001.
  CITTADINI 

Allegato
INTEGRAZIONE AL DISCIPLINARE TECNICO DI CUI AL DECRETO N. 34301 DEL 2 APRILE 2001 FLUSSO "M"

1.  ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE
Nel tracciato record di seguito indicato, si fa riferimento ad una graduazione del carattere obbligatorio del campo. Tale graduazione è così definita:
1.1  Codice OIU
1.1.1  Identificativo utente
E' obbligatorio almeno un identificativo dell'utente: gli identificativi validi, in ordine di preferenza sono:
-  codice fiscale;
-  cognome, nome e data di nascita (per i casi coperti da riservatezza ai sensi di legge deve essere indicata la dicitura Anonimo sia nel cognome che nel nome);
-  codice sanitario regionale.
1.2  Importo
Sino alla definitiva approvazione dell'euro, gli importi devono essere in lire ed arrotondati alla lira.
1.3  Codici obbligatori (obb)
Sono campi che devono necessariamente essere compilati al fine di potere riconoscere la prestazione; nel caso in cui il contenuto dei campi sia errato, la prestazione verrà contestata e quindi non riconosciuta.
1.4  Codici facoltativi (fac)
Sono campi che possono anche non essere riempiti nel tracciato, ma che investono specifico interesse e rilevanza a livello regionale.
1.5  Altre informazioni
I campi con tracciato alfanumerico (AN) vanno sempre allineati a sinistra e, anche se vuoti, riempiti con spazi.
I campi con tracciato numerico (N) vanno sempre allineati a destra e, anche se vuoti, riempiti con zero.
I campi che fanno riferimento a date (AN) sono sempre del tipo GGMMAAAA, se mancante valorizzata con spazio.
Nel tracciato non devono essere presenti né punti separatori né barre tra le date.
2.  FLUSSO "M": ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI DA RIPORTARE NEL TRACCIATO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI SPECIALISTICA CONVENZIONATA ESTERNA
2.1  Premessa
Gli specialisti e le strutture accreditate provvisoriamente, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94, dovranno inviare i dati alle Aziende unità sanitarie locali di appartenenza anche ai fini del relativo pagamento. Successivamente le Aziende unità sanitarie locali invieranno alla Regione, secondo le modalità indicate nel presente documento, i dai delle predette strutture.
Si considerano prestazioni specialistiche ambulatoriali appartenenti al mese riferimento quelle che sono avvenute in una data compresa nel mese e, per le prestazioni a ciclo, quelle che si sono concluse nel mese, indipendentemente dalla data di inizio alla quale si deve far riferimento esclusivamente per la determinazione dell'importo della partecipazione del cittadino alla spesa (ticket).
I responsabili del settore devono comunicare, alle singole strutture convenzionate, il codice dell'ASL di riferimento ed il codice progressivo attribuito allo specialista in ambito provinciale per la trasmissione dei dati.
Di seguito vengono riportati, per ciascuna informazione prevista dalla presente circolare, la definizione ed il relativo sistema di codifica da adottare per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
Per quanto qui non sono espressamente disposto si fa riferimento al già citato decreto n. 34301 del 2 aprile 2001.
2.2  Definizione e relativo sistema di codifica delle informazioni rilevate
2.2.1  Codice struttura (alfanumerico - sei caratteri - OBB)
Il codice da utilizzare è quello che individua l'Azienda sanitaria facente capo alla struttura erogatrice della prestazione. I primi tre caratteri identificano la regione, i successivi tre sono costituiti dal progressivo numerico attribuito in ambito regionale.
2.2.2  Codice struttura erogatrice (alfanumerico - otto caratteri - FAC)
Il codice da utilizzare è quello che individua la struttura accreditata provvisoriamente ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94 nei modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle aziende unità sanitarie locali. I primi due caratteri identificano l'unità sanitaria locale di appartenenza e i successivi sei caratteri sono costituiti dal progressivo numerico attribuito in ambito provinciale.
2.2.3  Codice branca specialistica (alfanumerico - due caratteri - OBB)
Codice della branca specialistica individuato come nella tabella 2.4.
2.2.4  Codice medico prescrittore (alfanumerico - sedici caratteri - FAC)
Codice regionale o codice fiscale del medico.
2.2.5  Cognome utente (alfanumerico - trenta caratteri - OIU)
Il campo cognome dovrà contenere esclusivamente il cognome del paziente, scritto maiuscolo, ciò per permettere di eseguire procedure di controllo con altri data-base, ad esempio con l'ufficio anagrafico.
2.2.6  Nome utente (alfanumerico - venti caratteri - OIU)
Il campo nome dovrà contenere esclusivamente il nome del paziente. Scritto tutto maiuscolo.
2.2.7  Codice fiscale (alfanumerico - sedici caratteri - OIU)
Codice fiscale dell'utente.
2.2.8  Sesso utente (alfanumerico - un carattere - FAC)
Codifica da utilizzare:
1=maschio;
2=femmina.
2.2.9  Data nascita dell'utente (alfanumerico - otto caratteri - OIU)
Formato GGMMAAAA.
2.2.10  Comune di residenza (alfanumerico - sei caratteri - OBB)
Codice Istat del comune di residenza. In mancanza del codice del comune di residenza indicare il codice Istat della provincia di residenza in formato XXX000.
2.2.11  USL di residenza (alfanumerico - tre caratteri - FAC)
Codice USL di residenza.
2.2.12  Numero ricetta (alfanumerico - sedici caratteri - FAC)
Riportare il numero della ricetta (dal codice a barre va escluso il carattere speciale posto all'inizio di ciascuno dei due campi che compongono il numero della ricetta). In caso di prestazioni ad accesso diretto o di pronto soccorso, riportare il numero progressivo del paziente o il numero di registro.
2.2.13  Progressivo riga per ricetta (numerico - due caratteri - OBB)
Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta.
Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e che contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice, l'individuo, la data della prestazione e la prima prescrizione.
Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere integralmente compilate e conterranno le informazioni relative alle altre prescrizioni ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L'ultima riga/record "99" deve essere sempre presente e costituisce identificativo di fine ricetta; in essa saranno riportati il ticket pagato e l'importo totale netto.
Ogni ricetta deve comportare almeno due righe/record. La riga 01 comporta che i campi "Data", "Codice prestazione" e "Quantità" siano valorizzati mentre i campi "Importo ticket", "Posizione ticket" e "Posizione contabile" non sono valorizzati. La riga "99"comporta una valorizzazione inversa.
2.2.14  Data (alfanumerico - otto caratteri - OBB)
Formato GGMMAAAA. Si riferisce alla data di effettuazione delle prestazioni. Nel caso di ciclo si deve riportare la data di chiusura ciclo.
2.2.15  Codifica nomenclatore (alfanumerico - un carattere - OBB)
Codificare con "N" se si utilizzano codifiche nazionali; "R" se si utilizzano codifiche regionali.
2.2.16  Codice prestazione (alfanumerico - sette caratteri - OBB)
Riportare il codice della prestazione secondo il nomenclatore tariffario in uso. Il codice deve essere inserito senza i punti separatori.
2.2.17  Quantità (numerico - tre caratteri - OBB)
l di default; se si tratta di cicli, indicare il numero effettivo di prestazioni erogate.
2.2.18  Posizione utente nei confronti del ticket (alfanumerico - due caratteri - OBB)
Usare la seguente codifica:
1=esente totale;
2=non esente;
3=pagamento quota ricetta.
2.2.19  Importo ticket (numerico - sette caratteri - OBB)
Importo del ticket. Valorizzare sempre a 0, tranne che nella riga "99" dove si deve riportare l'importo complessivo del ticket.
2.2.20  Importo totale (numerico - otto caratteri - OBB)
Importo calcolato mediante la moltiplicazione della quantità per l'importo unitario. Nella riga "99" si deve riportare la somma degli importi totali delle righe precedenti meno il ticket pagato dall'utente.
2.2.21  Posizione contabile (alfanumerico - un carattere - OBB)
Codici per l'invio delle prestazioni:
1=prestazione appartenente al periodo di competenza;
2=prestazione recuperata dal periodo precedente,
3=prestazioni addebitate in ritardo a seguito i errori rilevati dopo l'invio.
Successivamente verranno inseriti altri codici con riferimento alle contestazioni addotte da questo Assessorato e la possibilità di rispondere e/o ripresentare la scheda con le correzioni.
2.2.22  Trimestre (alfanumerico - un carattere - OBB)
Indicare il trimestre di riferimento alla prestazione erogata.
2.2.23  Campo vuoto (alfanumerico - otto caratteri - FAC)
Campo vuoto da utilizzare per eventuali variazioni ed introduzioni future.
2.2.24  identificativo record (alfanumerico - venti caratteri - OBB)
Identificativo del record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori della struttura erogatrice e al progressivo riga.
2.3Tracciato record Flusso "M": Specialistica convenzionata
Tabella: Flusso "M" - tracciato record attività specialistica convenzionata esterna

  Prog. Posiz. Descrizione campo Tipo Lungh. 
  1 1-6 Codice Azienda USL AN
  2 7-14 Codice struttura erogatrice AN
  3 15-16 Codice branca AN
  4 17-32 Medico prescrittore AN 16 
  5 33-62 Cognome utente AN 30 
  6 63-82 Nome utente AN 20 
  7 83-98 Codice fiscale utente AN 16 
  8 99 Sesso utente AN
  9 100-107 Data nascita utente AN
  10 108-113 Comune di residenza AN
  11 114-116 USL di residenza AN
  12 117-132 Numero ricetta AN 16 
  13 133-134 Progressivo riga per ricetta N
  14 135-142 Data AN
  15 143 Codifica nomenclatore AN
  16 144-150 Codice prestazione AN
  17 151-153 Quantità N
  18 154-155 Posizione utente nei confronti del ticket AN
  19 156-162 Importo ticket N
  20 163-170 Importo totale N
  21 171 Posizione contabile AN
  22 172 Trimestre AN
  23 173-180 Campo vuoto 1 AN
  24 181-200 Identificativo record AN 20 


Lunghezza totale del record: 200 caratteri.
Note: Formato  AN: Alfanumerico; 
  N: Numerico. 

I campi alfanumerici devono essere allineati a sinistra; se non utilizzati devono essere impostati con valore "spazio".
I campi numerici devono essere allineati a destra; le cifre non significative devono essere impostate con valore "0".
2.4Codici branca specialistica

  Codice Abbr. Descrizione 
  01 ALLE Allergologia 
  02 ANES Anestesia 
  03 CARD Cardiologia 
  04 CHIR Chirurgia 
  05 CPLA Chirurgia plastica 
  06 CVAS Chirurgia vascolare - Angiologia 
  07 DERM Dermosifilopatia 
  08 DIAB Diabetologia 
  09 ENDO Endocrinologia 
  10 GAST Gastroenterologia 
  11 MSPO Medicina dello sport 
  12 NEFR Emodialisi 
  13 NEUC Neurochirurgia 
  14 NEUP Neuropsichiatria 
  15 OCUL Oculistica 
  16 ODON Odontostomatologia 
  17 ONCO Oncologia 
  18 ORTO Ortopedia e traumatologia 
  19 OSTE Ostetricia e ginecologia 
  20 OTOR Otorinolaringoiatria 
  21 PSIC Psichiatria 
  22 PNEU Pneumologia e fisiop. respiratoria 
  23 REUM Reumatologia 
  24 UROL Urologia 
  25 FSKT Fisiokinesiterapia 
  26 MNUC Medicina Nucleare 
  27 PATC Patologia clinica 
  28 RADI Radiodiagnostica e radioterapia 
  29 TFIS Terapia fisica 
  30 RIA- Ria 
  31 NEUR Neurologia 

2.5Anagrafica delle strutture convenzionate
Azienda U.S.L. n.  |_|_|_| 
Codice progressivo assegnato  |_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nome struttura    
Indirizzo   
Città    
Provincia    
C.A.P.    
Codici branche convenzionate  |_|_|_|_|_| 


3.  MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI DATI
Gli specialisti convenzionati esterni dovranno trasmettere i dati nei seguenti supporti magnetici:

Tipo supporto  Formato Densità Codifica 
Floppy disk  3" e 1/2 1440 Kb ASCII 
CD Rom      640 MB ASCII 
Iomega Zip      100 MB ASCII 

Per ciascun mese dovranno essere inviati uno o più supporti magnetici.
Su ciascun supporto magnetico dovrà essere applicata una etichetta contenente soltanto le seguenti informazioni:
1)  struttura (codice e/o denominazione);
2)  anno e mese a cui si riferiscono i dati;
3) data di invio;
4)  numero di record trasmessi;
5)  codice attività/prestazione erogata.
Tutti i dati riguardanti le singole prestazioni dovranno essere trattati informaticamente, trasmessi seguendo le procedure su indicate, formattati MS-DOS, scritti in formato ASCII con record a lunghezza fissa e secondo il tracciato allegato.
Non devono essere presenti delimitatori fra i campi e ogni record è una riga.
Il nome del file deve essere così composto:
RRRTTAAM.TXT
RRR  sarà il codice USL dell'Azienda di riferimento della struttura erogatrice (es: "101" per l'Azienda USL n. 1 diAgrigento) 
TT  numero indicante il mese di riferimento (es. "07" per il mese di luglio); 
AA  ultime due cifre dell'anno di riferimento; 
lettera indicante il modello di attività/prestazione: "M" per la specialistica convenzionata esterna. 

I dati che verranno inviati in maniera difforme a quanto descritto nel disciplinare tecnico, o che conterranno dati inseriti non correttamente, verranno restituiti.
4.  TEMPI DI TRASMISSIONE
Le disposizioni contenute nel presente disciplinare tecnico entrano in vigore il primo giorno del mese, trascorsi almeno trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
I dati dovranno essere trasmessi dagli specialisti e dalle strutture accreditate provvisoriamente, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94 i dati alle Aziende unità sanitarie locali di appartenenza.
Conseguentemente le Aziende unità sanitarie locali dopo avere espletato i controlli di rito invieranno alla Regione, secondo le modalità indicate nel presente documento, i dati delle strutture suindicate, esclusivamente al "Dipartimento regionale Fondo sanitario - Assistenza sanitaria ed ospedaliera - Igiene pubblica - 12° Gruppo, con cadenza mensile, come segue:
-  entro il giorno 5 del secondo mese successivo (es.: prestazioni erogate nel mese di maggio entro il 5 di luglio).
(2001.40.2102)
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DECRETO 4 ottobre 2001.
Rettifica del decreto 1 dicembre 2000, concernente revisione della pianta organica delle farmacie del comune di Catania al 31 dicembre 1997.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il TT.LL.SS., approvato con R.D. n. 1265/34;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto la legge 16 marzo 1990, n. 48;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti attuativi;
Visto il decreto n. 33455 dell'1 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 19 dicembre 2000, n. 57, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1997 la pianta organica delle farmacie del comune di Catania;
Visti i successivi decreti 15 gennaio 2001, n. 3380 e 14 febbraio 2001, n. 33977, con i quali sono state apportate modifiche al predetto decreto n. 33455/00;
Vista la nota del 3 aprile 2001, n. 1252 del comune di Catania "Sistema informativo territoriale" recante una ridefinizione della perimetrazione, con la toponomastica, delle sedi farmaceutiche nn. 76 e 77, ricadenti all'interno della X Municipalità del comune di Catania, "equilibrando altresì il numero di abitanti a quanto stabilito dalla normativa vigente", come da relativo elaborato planimetrico;
Vista la nota dell'1 giugno 2001, prot. n. 9, Dip/1158, con la quale è stato richiesto il parere di rito dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania ai sensi della legge n. 362/91 e legge regionale n. 10/91;
Vista la nota del 21 giugno 2001, prot. n. 4906, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania esprime parere favorevole;
Vista la nota prot. n. 2905 del 12 luglio 2001, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 - Settore farmaceutico - di Catania fa rilevare alcuni errori materiali riscontrati nel decreto n. 33455 dell'1 dicembre 2000, concernente la revisione della pianta organica delle farmacie del comune di Catania;
Ritenuto di dovere ridefinire la riperimetrazione delle sedi farmaceutiche nn. 76 e 77 del comune di Catania come da proposta dello stesso di cui alla nota sopracitata;
Ritenuto, altresì, di dovere apportare le dovute rettifiche agli errori materiali riscontrati nel decreto n. 33455/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 15 dicembre 2000;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Fermo restando quanto disposto nei decreti nn. 33455/2000, 33801/2001 e 33977/2001, i limiti territoriali delle sedi farmaceutiche nn. 76 e 77 di cui alla pagina 10 del decreto n. 33455 dell'1 dicembre 2000, sono i seguenti:
76ª Sede:
-  titolare dr. Barletta Rino - Villaggio S. Agata;
-  confini: stradale Librino, viale Nitta (confine sud zona D villaggio S. Agata), viale Nitta (confine nord zona D villaggio S. Agata), viale Nitta (confine ovest zona B villaggio S. Agata), via Giovanni da Verrazzano, via Zia Lisa II, via Zia Lisa, via Dogali, via Fenice,Ferrovia Siracusa - Catania, Asse dei servizi, via Zia Lisa, via Bonaventura Secusio, via Borzì, viale Nitta.
77ª Sede:
-  titolare dr.ssa Gallo Alessandra - Villaggio S. Agata;
-  confini: stradale S. Teodoro, via Fossa della Creta, via Fondo Romeo, limite cimiteriale nord, via Acquicella, via dei Tre Ponti, Ferrovia Siracusa - Catania, via Fenice, via Dogali, via Zia Lisa, via Zia Lisa II, via Giovanni da Verrazzano, viale Nitta (confine ovest zona B villaggio S. Agata, confine nord zona D villaggio S. Agata confine sud zona D villaggio S. Agata).
Le rettifiche da apportare al decreto n. 33455 dell'1 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 15 dicembre 2000, sono le seguenti:
-  27ª sede: Squatrito Vincenza;
-  36ª sede: Fonzo Franca;
-  41ª sede: Sangiorgi Gaetana;
-  52ª sede: Caltabiano Mauro;
-  50ª sede: via Etnea n. 238;
-  60ª sede: via S.G. Battista n. 74;
-  74ª sede: Francaviglia Giovanna.
Il presente decreto verrà inviato al comune diCatania ed all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania per la pubblicazione nei rispettivi albi, all'ordine provinciale dei farmacisti di Catania ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 4 ottobre 2001.
  CITTADINI 

(2001.41.2121)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 10 settembre 2001.
Approvazione del programma costruttivo relativo alla costruzione di n. 20 alloggi popolari nel comune di Terme Vigliatore.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Vista la sindacale n. 9450 del 2 agosto 2001, con cui il comune di Terme Vigliatore ha trasmesso gli atti e gli elaborati relativi al programma costruttivo in località S. Biagio per la costruzione di n. 20 alloggi popolari;
Vista la sindacale n. 10708 del 27 agosto 2001, con cui il comune di Terme Vigliatore ha trasmesso n. 2 copie degli elaborati progettuali relativi al programma costruttivo in argomento, in sostituzione di quelli erroneamente trasmessi con la suddetta nota n. 9450/2001;
Vista la delibera consiliare n. 89 del 29 dicembre 2000, riportante l'attestazione del segretario comunale in ordine all'esecutività della stessa per decorrenza dei termini di cui all'art. 18, commi 6 e 9, della legge regionale n. 44/91;
Visto il parere favorevole, a condizioni, reso dall'ufficio del Genio civile di Messina con nota prot. n. 3785 del 7 maggio 2001, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista l'attestazione a firma del responsabile dell'ufficio tecnico comunale in ordine alla mancanza di vincoli sulle aree interessate dal programma costruttivo, ad eccezione di quello sismico;
Visti gli elaborati tecnici a firma dell'arch. M. Collurà;
Visto il parere n. 33 del 31 agosto 2001, reso dal gruppo XXX, che così si esprime:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  il comune di Terme Vigliatore è in atto dotato di piano di fabbricazione approvato con decreto n. 151 dell'8 maggio 1981;
-  il piano regolatore generale, adottato con atti commissariali n. 2-3-4/2000 è in atto all'esame di questo Dipartimento;
-  per come risulta dalla relazione tecnico-urbanistica il programma costruttivo di che trattasi interessa un'area ricadente nella frazione S. Biagio, classificata dal vigente piano di fabbricazione, per maggior quota, quale verde agricolo, ed, in parte, quale zona C.1;
-  la stessa area risulta classificata quale zona C.2, per edilizia sovvenzionata, dal piano regolatore generale adottato e trasmesso;
-  l'area interessata è censita al nuovo catasto terreni al foglio di mappa n. 4, occupando parzialmente le particelle n. 222, 104, 105 e 246;
-  l'intervento costruttivo occupa una superficie di circa mq. 5.500 e prevede la realizzazione di n. 2 corpi di fabbrica;
-  la volumetria complessiva prevista in progetto è pari a mc. 8.250;
-  si prevede l'insediamento di n. 103 abitanti;
-  sono previste, oltre alla viabilità di collegamento con quella esistente, le aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie suddivise in parcheggio, verde attrezzato ed area per urbanizzazione secondaria per un totale di mq. 1.722;
Considerato che:
-  con la sopra richiamata sindacale n. 9450 del 2 agosto 2001 viene precisato che il vigente piano di fabbricazione non ha disponibilità di aree comprese all'interno delle zone residenziale di espansione;
-  il programma costruttivo risulta compatibile con la destinazione di zona del piano regolatore generale adottato;
-  l'area prescelta è situata in prossimità della S.S. 113 ed è attigua ad insediamenti abitativi preesistenti;
-  per quanto sopra la localizzazione del programma costruttivo è stata effettuata in conformità del disposto di cui all'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
-  dall'esame degli elaborati progettuali risulta che le aree destinate alle urbanizzazioni ammontano complessivamente a mq. 1.722, così ripartite:
1)  parcheggio pubblico mq. 251;
2)  verde attrezzato mq. 381;
3)  urbanizzazione secondaria mq. 1.090
con una dotazione unitaria di circa 17 mq./ab., superiore di quella minima prescritta dal D.M. 2 aprile 1968 per comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
-  risultano condivisibili le norme di attuazione ad eccezione di quanto riportato al punto 2, in cui in luogo di "indice di edificabilità fondiario", si deve intendere "indice di edificabilità territoriale";
Per tutto quanto sopra, questo gruppo XXX è del parere che il programma costruttivo, approvato con delibera consiliare n. 89 del 29 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, relativo alla realizzazione di n. 20 alloggi popolari nella frazione S. Biagio nel comune di Terme Vigliatore, sia meritevole di approvazione";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 33 del 31 agosto 2001, reso dal gruppo XXX/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, è approvato il programma costruttivo approvato con delibera consiliare n. 89 del 29 dicembre 2000, relativo alla costruzione di n. 20 alloggi popolari nella frazione S. Biagio del comune di Terme Vigliatore.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 89 del 29 dicembre 2000;
2)  parere del gruppo XXX n. 33 del 31 agosto 2001;
3)  relazione tecnica illustrativa - norme di attuazione;
4)  aerofotogrammetria, planimetria catastale, particellare di esproprio, stralcio piano regolatore generale, stralcio piano di fabbricazione;
5)  planimetrie d'intervento quotate;
6)  planimetrie d'intervento con indicazione reti di servizio.

Art.  3

Per gli effetti dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale n. 86/81, le aree interessate dal programma costruttivo approvato dovranno essere espropriate ed utilizzate entro il termine di due anni.

Art.  4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Terme Vigliatore per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 10 settembre 2001.
  SCIMEMI 

(2001.40.2073)
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DECRETO 12 settembre 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competente per territorio;
Viste le le note prot. n. 1284 del 4 dicembre 2000, n. 979 del 9 aprile 2001 e n. 6120 dell'11 maggio 2001, con le quali il sindaco del comune di Catania ha presentato istanza di revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativo al proprio territorio comunale, allegando uno studio geologico a firma del geol. A. Puglia e del geol. R. Addia, dell'ing. S. Ferracane, funzionari dell'amministrazione comunale e dell'ing. S. D'Urso, in qualità di esperto del sindaco;
Vista la relazione istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Catania, trasmessa con nota prot. n. 24482 del 3 settembre 2001 dall'ing. capo D. Fiore, a firma del geol. C. D'Urso e dello stesso ing. D. Fiore, riguardante la revisione delle aree a rischio idrogeologico del territorio comunale di Catania, effettuata su carte in scala 1:2.000 per il rischio da frana e 1:1.000 e 1:20.000 per il rischio da esondazione;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio di Catania, in conformità alla proposta dell'ufficio del Genio civile, con la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate.

Art.  3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 settembre 2001.
  NAVARRA TRAMONTANA 


(Si omettono le carte allegate)


(2001.39.2017)
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DECRETO 24 settembre 2001.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Motta S. Anastasia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visti i fogli prot. n. 9992 del 16 maggio 2001 e prot. n. 15678 del 6 agosto 2001, assunti al prot. di questo Assessorato rispettivamente, al n. 31063 del 17 maggio 2001 e n. 46334 del 7 agosto 2001, con le quali il comune di Motta S. Anastasia ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi al progetto per la costruzione di un impianto polifunzionale sportivo detto "Palabandiere";
Vista la delibera n. 44 del 22 settembre 2001, vistata favorevolmente dal CO.RE.CO. provinciale di Catania nella seduta del 14 novembre 2000, prot. n. 4081, con la quale il consiglio comunale di Motta S. Anastasia ha approvato la localizzazione dell'area per la costruzione di un impianto polifunzionale sportivo detto "Palabandiere";
Vista la delibera n. 50 del 10 ottobre 2000, esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge regionale n. 44/91 e successive modifiche, con la quale il consiglio comunale di Motta S. Anastasia ha approvato il progetto in argomento;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla variante in argomento;
Vista la certificazione del segretario generale prot. n. 9871 del 15 maggio 2001 nonché la certificazione del sindaco prot. n. 9872 del 15 maggio 2001, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione ed attestanti la presentazione di una opposizione;
Vista l'opposizione presentata dalla ditta Aiello Angelo;
Vista la delibera n. 32 del 14 maggio 2001, con la quale il consiglio comunale di Motta S. Anastasia ha controdedotto all'opposizione presentata dalla ditta Aiello Angelo;
Vista la nota prot. n. 27965 del 2 ottobre 2000, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso parere favorevole al progetto riguardante la variante in argomento;
Visto il parere n. 19 del 7 agosto 2001 reso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dal gruppo di lavoro XXVIII del Dipartimento regionale urbanistica di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso:
-  il comune di Motta S.Anastasia è dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 1245 del 26 ottobre 1987 e successivo decreto n. 1725/92 del 6 novembre 1992;
-  la variante urbanistica in questione riguarda la localizzazione di un impianto polisportivo in un'area ricadente nell'ambito di previsioni urbanistiche del P.R.G. da considerare stralciate e da ristudiare ai sensi del decreto n. 1245/87;
-  l'area di progetto, estesa circa mq. 12.000, è ubicata nella zona a sud dell'abitato, nelle immediate vicinanze della strada provinciale; ha forma rettangolare e, rispetto alla strada, presenta un dislivello di circa m. 2.
Il complesso architettonico polifunzionale, costituito strutturalmente da due corpi di fabbrica di differenti altezze separati da un giunto tecnico, ha ubicati, nel corpo più basso, i magazzini, il deposito attrezzi, l'infermeria, la biglietteria, i servizi igienici per il personale; nell'altro, più alto, la sistemazione della vera e propria area sportiva circondata dalle tribune per gli spettatori (previsti per un numero di 500 circa), collegate direttamente all'esterno.
Oltre alle aree di gioco ed alle tribune sono previsti spogliatoi e servizi per gli atleti, servizi per il pubblico. Tutto il sistema è articolato su due livelli (piano terra e primo livello), oltre la copertura.
Nella realizzazione della struttura è prevista l'esecuzione degli impianti idrico, antincendio, smaltimento acque, illuminazione.
All'interno del lotto non sono previste aree di parcheggio che, nella relazione tecnica, si suggerisce di reperire nell'area adiacente destinata a parcheggio pubblico nelle previsioni della revisione del P.R.G.
Considerato:
-  che la procedura di approvazione della variante è regolare;
-  che per l'opera che si intende realizzare è stato avviato l'iter amministrativo per pervenire al finanziamento regionale e che la stessa è ritenuta di rilevante interesse pubblico connesso alla peculiarità delle attività che si intendono svolgere;
-  che l'area non è sottoposta a vincoli di natura paesaggistica ed ambientale;
-  che l'ufficio del genio civile di Catania ha rilasciato parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  che dagli atti trasmessi risulta che lo schema di massima della revisione del P.R.G. approvato con delibera C.C. n. 88 del 6 settembre 1999 individua l'area in esame come zona a verde pubblico e/o attrezzato destinata ad attrezzature sportive;
-  che, come si evince dalla relazione tecnica, il comune, con la revisione in corso del nuovo P.R.G., ritiene di avere superato l'obbligo di sottoporre a ristudio la zona stralciata;
-  che avverso la variante è stata presentata una sola osservazione, che il consiglio comunale non ha accolto con la delibera n. 32/2001;
-  che dalla dichiarazione resa congiuntamente dal tecnico comunale e dall'agronomo si evince la insussistenza dei vincoli di cui all'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 71/78;
-  che si ritiene di potere condividere le controdeduzioni comunali alla predetta osservazione, pure supportate dalla dichiarazione anzidetta;
-  che la variante è compatibile sotto il profilo dell'assetto del territorio, tenuto anche conto dell'assetto viario che ne consente una immediata fruibilità;
-  che è necessario prescrivere una dotazione minima di parcheggio pertinente all'attività sportiva all'interno del lotto tenuto conto che la realizzazione dell'area di parcheggio limitrofa come previsione nel rispetto degli standards ministeriali, è condizionata all'approvazione della revisione del P.R.G. e non risulta quindi fruibile come attrezzatura complementare dell'impianto sportivo;
Per quanto sopra premesso e considerato, questo gruppo esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 1, comma V, della legge n. 1/78, all'approvazione della variante in oggetto, adottata con delibera C.C. n. 50 del 10 ottobre 2000, con la prescrizione di cui sopra.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 19 del 7 agosto 2001 reso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dal gruppo di lavoro XXVIII/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 19 del 7 agosto 2001 reso dal gruppo di lavoro XXVIII/D.R.U., ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Motta S.Anastasia, adottata con delibera consiliare n. 50 del 10 ottobre 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere del gruppo XXVIII/DRU n. 19 del 7 agosto 2001;
 2)  delibera di C.C. n. 44 del 22 settembre 2000;
 3)  delibera di C.C. n. 50 del 10 ottobre 2000;
 4)  delibera di C.C. n. 32 del 14 maggio 2001;
 5)  relazione e quadro economico;
 6)  particellare di esproprio ed elenco ditte;
 7)  relazione geologia;
 8)  tav.  1 - stralcio P.R.G. e planimetria catastale; 
 9)  tav.  2 - corografia; 
10)  tav.  3 - planimetria generale quotata; 
11)  tav.  5 - pianta piano terra; 
12)  tav.  6 - pianta primo livello; 
13)  tav.  7 - pianta della copertura; 
14)  tav.  8 - sezioni; 
15)  tav.  9 - prospetti; 
16)  tav.  10 - pianta delle distribuzioni funzionali; 
17)  tav.  14 - planimetria generale e profili. 


Art. 3

Il comune di Motta S. Anastasia dovrà richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Motta S.Anastasia resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 settembre 2001.
  SCIMEMI 

(2001.40.2074)
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DECRETO 24 settembre 2001.
Autorizzazione del progetto della Greenstream S.p.A. relativo all'installazione di due gasdotti nel comune di Gela.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1999, n. 40;
Visto il D.P.R.S. n. 171 del 18 luglio 1971, con il quale è stato approvato il P.R.G. vigente nel comune di Gela;
Vista l'istanza presentata dalla Greenstream S.p.A. datata 30 ottobre 2000, assunta al protocollo di questo Assessorato in data 17 novembre 2000 con n. 56601 avente per oggetto: "Autorizzazione ex art. 7, legge regionale n. 65/81, art. 6, legge regionale n. 15/91, art. 10, legge regionale n. 40/95 per l'installazione di due gasdotti diametro 32" e relativo terminale di ricevimento gas dalla Libia";
Vista la delibera consiliare n. 32 del 29 maggio 2001, con la quale il comune di Gela ha espresso parere favorevole per l'approvazione del progetto della Greenstream in argomento ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la nota prot. n. 2931 del 17 dicembre 2000 della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Caltanissetta di autorizzazione con prescrizioni delle opere del succitato progetto;
Visto il parere n. 10492/rif.99/2000 del 6 dicembre 2000, favorevole con prescrizioni, rilasciato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Caltanissetta;
Visto il parere n. 1806 del 20 giugno 2001, favorevole a condizioni, rilasciato dal Consorzio A.S.I. di Gela;
Visto il parere favorevole rilasciato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta n. 5/2001;
Visto il parere favorevole a condizione n. 1985 dell'8 marzo 2001 reso dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Caltanissetta;
Visto il parere n. 1/2001 reso sulla scorta degli atti trasmessi dalla Greenstream S.p.A., dal gruppo 23°/DRU di questo Assessorato ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Conclusioni
Per quanto precede, si trasmette la presente relazione, con parere favorevole all'autorizzazione delle condotte sopradescritte, ai sensi delle leggi in oggetto, con le prescrizioni esplicitate nei pareri dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste, della Soprintendenza, dei Vigili del fuoco e del Consorzio ASI;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità al parere espresso dal gruppo 23°/DRU n. 1/2001 è autorizzato, in variante al P.R.G. vigente nel comune di Gela, il progetto della Greenstream S.p.A. riguardante lavori per l'installazione di due gasdotti diametro 32" e relativo terminale di ricevimento gas dalla Libia.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 1/2001 del gruppo 23°/DRU;
2)  progetto.

Art. 3

La Greenstream S.p.A. resta onerata, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Greenstream per l'esecuzione, al comune di Gela interessato per territorio e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli elaborati.
Palermo, 24 settembre 2001.
  SCIMEMI 

(2001.40.2059)
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DECRETO 26 settembre 2001.
Approvazione del programma costruttivo per l'edilizia convenzionata e agevolata relativo alla realizzazione di n. 38 alloggi nel comune di Modica.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi urbanistiche nazionali vigenti;
Vista la legge regionale n. 71/78 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 86/81 del 6 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 1/86 del 28 gennaio 1986 ed, in particolare, l'art. 5;
Vista la legge regionale n. 22/96 del 6 maggio 1996 ed, in particolare, l'art. 25;
Vista la legge regionale n. 25/97 del 24 luglio 1997 ed, in particolare, l'art. 3, comma 3°;
Visto il piano regolatore generale approvato con decreto n. 143 del 14 luglio 1977;
Vista la nota n. 11890 dell'11 luglio 2001, assunta al protocollo dell'A.R.T.A. al n. 42524 del 12 luglio 2001, con la quale il comune di Modica ha inoltrato a questo Assessorato il programma costruttivo per l'edilizia convenzionata ed agevolata cooperative edilizie Modica Alta e Duemila per la realizzazione di 38 alloggi, in variante allo strumento urbanistico vigente;
Vista la nota comunale di chiarimenti ed integrazione prot. n. 13562 del 10 agosto 2001 e pervenuta il 13 agosto 2001;
Visti gli atti ed elaborati in duplice copia:
1)  copia delibera consiliare n. 53 del 22 maggio 2001;
2)  parere igienico-sanitario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa del 24 novembre 2000;
3)  parere dell'ufficio del Genio civile di Ragusa prot. n. 8085 del 31 maggio 1999;
4)  schema di convenzione;
5)  elaborati progettuali costituiti da:
-  tav.  1  - relazione tecnico-descrittiva; 
-  tav.  2  - stralcio P.R.G. vigente con visualizzazione dell'intervento, scala 1:5.000; 
-  tav.  4  int.  - planimetria di progetto relativa agli standard urbanistici, scala 1:200; 
-  tav.  4/a  int.  - planimetria di progetto relativa agli standard urbanistici quotata, scala 1:200; 
-  tav.  4/b  int.  - planimetria di progetto con individuazione allacci pubblici, scala 1:500; 
-  tav.  4/c  int.  - catastale con piano particellare di esproprio, scala 1:2.000; 
-  tav.  5  int.  - planimetria di progetto del comparto quotata, scala 1:200; 
-  tav.  6/a  - stralcio catastale con piano particellare di esproprio, scala 1:2.000; 
-  tav.  7/a  - norme tecniche di attuazione; 

-  studio geologico di fattibilità;
Visto il parere del gruppo XXVII/DRU n. 26 del 14 settembre 2001 che si riporta per stralcio:
"...Omissis...
Premesso che:
- Il comune di Modica in atto è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 143 del 14 luglio 1977;
-  Con deliberazione del commissario ad acta n. 85 del 5 luglio 1999, è stata assegnata alle cooperative sopra citate per la realizzazione di un programma costruttivo, l'area costituente il comparto n. 2 di cui alla tav. 2, allegata alla medesima delibera commissariale n. 85/99, che il P.R.G. vigente classifica l'area interessata come "zona C/2" di edilizia residenziale economica e popolare. Inoltre con la medesima delibera, nella considerazione che i bassi indici di edificabilità previsti al P.R.G. vigente nelle zone "C" avrebbero consentito di soddisfare tutte le richieste delle cooperative edilizie con eccessivo impegno di aree, sono stati fissati indici edilizi superiori ed in particolare, per gli alloggi da realizzare con tipologia in linea 2,8 mc./mq.
-  Con delibera consiliare n. 53 del 22 maggio 2001 è stato approvato dal comune di Modica, in variante al vigente strumento urbanistico, il programma costruttivo di cui in oggetto per la realizzazione di 38 alloggi con tipologia in linea finanziate con decreto n. 691/93;
-  L'intervento edilizio in argomento si pone in variante in quanto prevede un indice di edificabilità superiore a quello previsto dallo strumento urbanistico generale oggi vigente;
-  Dall'esame della documentazione pervenuta risulta che l'area interessata dal programma costruttivo, localizzata in contrada Catagirasi ed individuata nel foglio di mappa n. 46 del catasto terreni del comune di Modica alle particelle 43, 216, 860, 1098 e 1182, è estesa complessivamente mq. 6.700 così distinta:
-  mq. 4.320 cooperativa Modica Alta e mq. 2.380 cooperativa Duemila;
-  Il programma C. è dimensionato per n. 203 abitanti determinati in ragione di 80 mc./ab. e individua aree per servizi ai sensi del decreto ministeriale n. 1444/68 pari a mq. 3.700,53 di cui per:
-  istruzione scolastica ed attrezzature collettive mq. 1.319,50;
-  verde attrezzato gioco e sport mq. 1.869,39;
-  parcheggi pubblici mq. 511,64;
-  Il progetto prevede la realizzazione di 5 edifici in linea suddivisi in 2 blocchi di cui uno formato da 3 edifici a 4 elevazioni fuori terra e seminterrato da adibire a garage con 8 appartamenti ciascuno per un totale di 24 alloggi (cooperativa Modica Alta), l'altro blocco è formato da 2 edifici di cui uno a 4 elevazioni fuori terra e l'altro a 3 elevazioni rispettivamente con 8 e 6 appartamenti per un totale di 14 alloggi (cooperativa Duemila). Tutti gli edifici prevedono al piano terra locali con funzione di garage;
I dati dimensionali sono i seguenti:
-  superficie coperta complessiva degli edifici mq. 1.460,72;
-  altezze ml. 9,85 per l'edificio a tre elevazioni e 12,70 per quelli a 4 elevazioni;
-  volumetria mc. 16.275,10;
-  abitanti da insediare 203;
-  densità territoriale mc./mq. 2,43;
-  verde condominiale mq. 512,37;
-  viabilità comprese rampe e spazi di manovra mq. 943,17;
-  parcheggi condominiali mq. 1.852,00.
Considerato che:
-  per quanto attiene agli aspetti amministrativi il procedimento appare regolare;
-  dall'esame del progetto risultano soddisfatti gli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
-  l'indice di edificabilità adottato dal programma costruttivo, per il quale quest'ultimo risulta in variante allo strumento urbanistico vigente, è contenuto nel limite fissato dalla delibera commissariale n. 85/99 di assegnazione delle aree alle cooperative E.;
-  la compatibilità dell'intervento edilizio con le condizioni geomorfologiche dei luoghi, è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Ragusa ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, con parere favorevole reso con nota prot. n. 8085 del 31 maggio 1999;
-  è stato rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa parere igienico sanitario favorevole con le condizioni contenute nel medesimo parere;
Per quanto premesso e considerato, il gruppo XXVII/DRU, ritiene che il programma costruttivo, in variante allo strumento urbanistico vigente, per la realizzazione di n. 38 alloggi approvato con delibera consiliare n. 53 del 22 maggio 2001 relativo alle cooperative edilizie "Modica Alta" e "Duemila", possa ritenersi meritevole di approvazione con le seguenti prescrizioni:
-  eliminare l'art. 5 delle N.T.A. poiché i locali di piano terra con destinazioni a garage del programma costruttivo sono di pertinenza degli alloggi;
- tutti i balconi dovranno avere almeno due lati aperti".
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 26 del 14 settembre 2001 reso dal gruppo XXVII/DRU;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/96 e della legge regionale n. 25/97, è approvato il programma costruttivo per l'edilizia convenzionata ed agevolata cooperative edilizie Modica Alta e Duemila, adottato con delibera consiliare n. 53 del 22 maggio 2001 con le prescrizioni contenute nel parere n. 26 del 14 settembre 2001 del gruppo XXVII.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati, gli elaborati in premessa citati che vengono timbrati e vistati da questoAssessorato.

Art. 3

Per gli effetti dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale n. 86/81, le aree interessate dal programma costruttivo approvato dovranno essere espropriate ed utilizzate entro il termine di due anni.

Art. 4

Il comune di Modica resta onerato degli adempimenti conseguenti al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 settembre 2001.
  SCIMEMI 

(2001.40.2083)
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DECRETO 9 ottobre 2001.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione del nuovo liceo scientifico del comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65:
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio n. 31075 del 16 agosto 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 47870 del 22 agosto 2001, con cui la Provincia regionale di Messina, facendo seguito al foglio n. 8749/A dell'8 agosto 2000 con cui il comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha inviato la relativa documentazione, ha formalizzato la richiesta per l'autorizzazione ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 inerente il progetto per la costruzione del liceo scientifico del comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
Vista la deliberazione n. 21 del 5 giugno 2000 con cui il consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40/95, avviso favorevole alla realizzazione dell'opera in argomento;
Vista la nota prot. n. 7549 del 5 aprile 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso, alle condizioni nello stesso indicate, parere favorevole sul progetto in argomento;
Visto il parere n. 35 del 18 settembre 2001 reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dal gruppo XXX del Dipartimento regionale urbanistica di questo Assessorato, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
-  il comune di Barcellona Pozzo di Gotto è dotato di un piano regolatore generale, approvato con decreto n. 215 del 30 novembre 1979 e con decreto n. 113 del 9 febbraio 1991;
-  l'area prescelta, situata in località contrada Molino, risulta destinata dall'attuale strumento urbanistico a "spazi pubblici, giuochi e sport";
-  il contesto urbanistico nel quale si inserisce l'opera in progetto, ubicato in prossimità della stazione ferroviaria, secondo le previsioni dell'attuale piano regolatore generale, è destinato all'espansione residenziale del comune;
-  il piano regolatore generale infatti prevede in quel contesto, aree classificate zone "C1" e C.01'; in parte già attuate, attrezzature generali e di quartiere, nuova viabilità;
-  per come risulta dalla relazione tecnica urbanistica, l'area prescelta si inserisce in un contesto già dotato delle necessarie urbanizzazioni;
-  il nuovo complesso scolastico è raggiungibile dalla strada comunale Battifoglia e dalla strada comunale Scodella;
-  il progetto prevede, tra l'altro, il collegamento tra la strada comunale Battifoglia e l'area di pertinenza dell'edificio scolastico.
Per tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, questo gruppo XXX è del parere che il progetto proposto dalla Provincia regionale di Messina, relativo alla costruzione del nuovo liceo scientifico nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, risultando compatibile con l'assetto territoriale ed urbanistico, sia meritevole dell'autorizzazione ex art. 7 della legge regionale n. 65/81, come modificato ed integrato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95.";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 35 del 18 settembre 2001 reso dal gruppo XXX/D.R.U., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dalla legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, è autorizzato, in conformità al parere n. 35 del 18 settembre 2001 reso dal gruppo 30°/DRU ed alle condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Messina di cui alla nota sopra riportata, il progetto proposto dalla Provincia regionale di Messina per la costruzione, in variante allo strumento urbanistico vigente, del nuovo liceo scientifico del comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 35 del 18 settembre 2001 reso dal gruppo XXX/D.R.U.;
 2)  delibera consiliare n. 21 del 5 giugno 2000;
 3)  relazione tecnica urbanistica;
 4)  relazione tecnica generale e studio preliminare sull'impatto ambientale;
 5)  relazione tecnica impianti;
 6)  relazione sull'abbattimento barriere architettoniche e particolari costruttivi;
 7)  corografia della zona con viabilità;
 8)  stralcio del piano regolatore generale;
 9)  planimetria generale;
10)  stralcio catastale;
11)  piano particellare;
12)  planimetria generale;
13)  planimetria del lotto quotata;
14)  sezioni;
15)  pianta delle fondazioni;
16)  pianta piano terra;
17)  pianta piano primo;
18)  pianta piano secondo;
19)  pianta copertura;
20)  sezioni;
21)  sezioni aggiuntive;
22)  prospetti;
23)  vedute prospettiche;
24)  sezione schematica;
25)  relazione geologica di massima a firma del dott. G. Sardo Infirri.

Art. 3

La Provincia regionale di Messina è onerata a richiedere, prima dell'inizio lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione dell'opera in argomento.

Art. 4

La Provincia regionale di Messina ed il comune di Barcellona Pozzo di Gotto sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 9 ottobre 2001.
  SCIMEMI 

(2001.42.2183)
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DECRETO 11 ottobre 2001.
Autorizzazione del progetto per la costruzione di una cabina primaria 150/20 Kv. nel comune di Caltabellotta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il P.U.C. n. 6, approvato con D.P.R.S. n. 7/a del 13 gennaio 1973, del quale fa parte il comune di Caltabellotta;
Vista la nota del 6 febbraio 2001, n. riferimento DDSIC/P2001002169, assunta al protocollo generale di questo Assessorato il 5 marzo 2001 al n. 11833, con la quale l'ENEL S.p.a - direzione distribuzione Sicilia - ha trasmesso l'istanza relativa alla richiesta dell'autorizzazione necessaria a realizzare i lavori per la costruzione di una cabina primaria (CP) a 150/20 Kv. a servizio dell'impianto eolico denominato Gran Montagna nel comune di Caltabellotta, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato dalla legge regionale n. 15/91 art. 6;
Vista la delibera di consiglio comunale n. 19 del 18 giugno 2001, assunta al protocollo generale di questo Assessorato al n. 40314 del 28 giugno 2001, con la quale il comune di Caltabellotta ha espresso parere favorevole per la realizzazione dell'opera in oggetto;
Vista la nota prot. n. 2229 del 9 aprile 2001, con cui la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento, approva la realizzazione delle opere previste in oggetto;
Visto il parere dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, reso con nota prot. n. 04800 del 7 giugno 2001;
Visto il nulla osta concesso nei soli riguardi tecnico-forestali, inerenti gli scopi idrogeologici, da parte dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento con nota prot. n. 6176 del 22 maggio 2001;
Visto il parere n. 28 del 3 ottobre 2001 del gruppo XXXI/D.R.U., reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995 n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi; che di seguito. parzialmente si trascrive:
Esaminato il progetto, da cui si evince:
-  che il terreno scelto per la realizzazione di una CP di trasformazione AT/MT è situato in contrada Gran Montagna nel territorio del comune di Caltabellotta ed è individuabile catastalmente nel foglio di mappa n. 14, particella n. 61 del nuovo catasto terreni del comune suddetto;
-  che tale terreno è ricadente anche nella tavoletta Sambuca di Sicilia del foglio n. 266, quadrante IV, orientamento NE della carta d'Italia (IGM - scala 1:25.000);
-  che tale terreno si estende da nord, dalle alture di Cozzo Docchiara (m. 899 s.l.m.) e Pizzo Telegrafo (m. 952 s.l.m.), a sud, in direzione contrada Canneria, ed è accessibile da una strada secondaria, che si collega ad un'altra strada interpoderale che, a sua volta, si raccorda con la provinciale n. 37 Sciacca-Caltabellotta, quest'ultima raggiungibile percorrendo la statale n. 115 sud occidentale sicula;
-  che tale terreno, ricadente nella 1ª zona degli atti di vincolo idrogeologico del comune di Caltabellotta, è attraversato dalla linea elettrica AT, denominata Sciacca-San Carlo;
-  che tale terreno, avente dimensioni di m. 50,00 x 70,00 per una superficie di mq. 3.500 ricade in un'area di proprietà del demanio forestale, non boscata, soggetta a vincolo paesaggistico, a norma del decreto legge n. 490 del 29 ottobre 1999;
-  che il demanio forestale è disponibile a concedere tale terreno, in uso gratuito, all'ENEL S.p.A.;
-  che la realizzazione della CP di che trattasi è finalizzata all'immissione nella rete elettrica nazionale del l'energia prodotta dall'impianto eolico di Caltabellotta, denominato Gran Montagna, attualmente in fase di realizzazione;
-  che l'impianto eolico Gran Montagna sarà costituito da n. 10 aero generatori WTG di media grandezza, del tipo NEG MICON NM 750/48 da kw. 750, ciascuno di potenza nominale, destinati alla produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento dell'energia del vento, fonte rinnovabile e non inquinante;
-  che la CP sarà composta da due sezioni, una all'aperto e una all'interno di un edificio, prefabbricato o realizzato in opera, ognuna delle quali conterrà le apparecchiature elettriche, a 150 e a 20 Kv., le apparecchiature di controllo ed i servizi ausiliari, questi ultimi alimentati a c.a. 380/220 V ed a c.c. 110 V;
-  che dal quadro di distribuzione a MT partiranno le dorsali delle linee di distribuzione che seguiranno un percorso aereo, i cui cavi in uscita verranno attestati a sostegni a traliccio posti alla periferia della cabina, e quelle in cavo;
Considerato:
-  che, in fase esecutiva, le fondazioni di ogni edificio e di ogni opera accessoria dovranno essere poste su un solo litotipo litologico;
che le ipotesi progettuali dovranno essere controllate durante la fase di realizzazione dei lavori previsti ed ogni calcolo, relativo alle opere di fondazione, dovrà verificare e soddisfare i parametri geotecnici ricavati in laboratorio;
-  che verrà osservata e rispettata ogni ulteriore e più restrittiva norma del regolamento edilizio e dei piani comunali;
-  che ogni fronte di scavo sarà protetto da opportune opere di sostegno;
-  che saranno colmati e rassodati tutti i vuoti formatisi nel terreno, in conseguenza degli scavi eseguiti, al fine di evitare il dilavamento e lo scoscendimento del terreno stesso, il quale, a lavori conclusi, dovrà risultare stabile e non proclivo a franamenti;
-  che il materiale di risulta, proveniente dallo sbancamento, per nessuna ragione dovrà essere ammassato o sparso nelle zone limitrofe o depositato lungo le linee d'impluvio o lungo gli argini dei valloni esistenti nella zona, bensì dovrà essere trasportato in altro luogo, destinato ed autorizzato a tale utilizzo dalle competenti autorità;
-  che alcun tipo di danno dovrà essere arrecato alle piante forestali esistenti nel territorio circostante;
-  che l'autorizzazione approvata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento ha la stessa validità della concessione edilizia;
-  che il comune di Caltabellotta è gravato da vincolo sismico di 2ª categoria - ex legge n. 1086/71 - e che, per il progetto in questione, è stato prodotto il parere dell'ufficio del genio civile di Agrigento - ex art. 13 della legge n. 64/74 - oltre quelli della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento e dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento;
-  che la realizzazione della CP di che trattasi è necessaria, al fine dell'immissione in rete AT dell'energia prodotta dall'impianto eolico denominato Gran Montagna;
-  che il presente parere riguarda esclusivamente gli aspetti di natura urbanistica di competenza di questo gruppo di lavoro;
-  che quanto previsto in progetto si realizzerà in conformità delle leggi e dei regolamenti speciali vigenti in materia, è del parere che il progetto di realizzazione di una cabina primaria (CP) a 150/20 Kv. a servizio dell'impianto eolico in contrada Gran Montagna, nel territorio del comune di Caltabellotta (AG), può essere autorizzato in variante, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40 27 aprile 1995, e ciò giacché è compatibile con l'assetto del territorio circostante, con la prescrizione di limitare l'impatto ambientale al minimo e tutelare il territorio circostante;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 28 del 3 ottobre 2001 reso dal gruppo 31/D.R.U.;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, in conformità al parere espresso dal gruppo XXXI/DRU n. 28 del 3 ottobre 2001, è autorizzato il progetto relativo alla costruzione di una cabina primaria (CP) a 150/20 Kv. a servizio dell'impianto eolico denominato Gran Montagna nel comune di Caltabellotta.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere gruppo XXXI/DRU n. 28 del 13 ottobre 2001;
2)  relazione tecnica;
3)  estratto della corografia del territorio, in scala 1:10.000 (con l'individuazione dell'area da destinare alla realizzazione della cabina primaria);
4)  estratto del foglio di mappa n. 14 del nuovo catasto terreni del comune di Caltabellotta, in scala 1:1.000 (con l'indicazione dell'area da destinare alla realizzazione della cabina primaria);
5)  pianta opere civili, in scala 1:200, planimetria e prospetti del fabbricato, in scala 1:100;
6)  pianta opere elettriche, in scala 1:200, e relative sezioni, longitudinali e trasversali, in scala 1:100.

Art.  3

L'ENEL S.p.A. resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art.  4

L'ENEL S.p.A. ed il comune di Caltabellotta sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 ottobre 2001.
  SCIMEMI 

(2001.42.2185)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 16 ottobre 2001.
Modifica del termine per l'integrazione delle istanze degli operatori turistici volte all'ottenimento del contributo previsto dall'art. 117 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli artt. 24 e 25 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46;
Visto l'art. 16 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31;
Visto l'art. 117 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Visto l'art. 74 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Vista la circolare assessoriale n. 1 del 19 aprile 2000, in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 2 giugno 2000, modificata con la circolare assessoriale n. 3/12 del 12 giugno 2001, in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 5 ottobre 2001, con la quale sono state fissate le modalità per l'ottenimento dei contributi destinati agli operatori turistici per l'abbattimento del costo del trasporto dei turisti diretti in Sicilia;
Preso atto che ai sensi della predetta circolare le eventuali variazioni al programma operativo, presentato in uno all'istanza, devono essere comunicate all'Amministrazione regionale entro e non oltre il 15 maggio dell'anno successivo alla presentazione del programma cui la variazione fa riferimento e che ogni programma operativo, presentato ed approvato, dovrà essere realizzato almeno al 60%;
Considerato che a causa dell'attacco terroristico compiuto a New York l'11 settembre 2001 si è registrata una gravissima crisi nel settore del trasporto aereo con conseguente contrazione dei flussi turistici verso la Sicilia;
Considerato che operatori turistici ed associazioni di categoria hanno segnalato la possibilità che, a causa dei tragici eventi di cui fatto cenno, non venga rispettato il programma operativo dei voli nella misura minima percentuale richiesta;
Ritenuto, per quanto precede, di dover porre in essere urgenti iniziative mirate a incentivare i trasporti turistici e, conseguentemente, consentire agli operatori, che hanno già presentato regolare istanza nei termini previsti dalla normativa vigente (31 ottobre 2000) per l'ottenimento del contributo destinato all'abbattimento del costo di trasporto dei turisti diretti in Sicilia per l'anno 2001, di adeguare i programmi operativi alla nuova realtà determinatasi a causa degli eventi terroristici più volte richiamati e ciò anche in deroga al termine del 15 maggio fissato con la predetta circolare;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi sopra esposti, in deroga al termine del 15 maggio 2001, fissato con la circolare assessoriale n. 1/2000, in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26/2000, modificata con la circolare assessoriale n. 3/2001, in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48/2001, agli operatori turistici che hanno presentato regolare istanza entro il termine previsto del 31 ottobre 2000 per l'ottenimento del contributo ex art. 117 della legge regionale n. 25/93 viene consentito di integrare le predette istanze di contributo, entro il termine perentorio del 15 novembre 2001. A tal fine farà fede il timbro postale di spedizione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il turismo per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la integrale pubblicazione.
Palermo, 16 ottobre 2001.
  CASCIO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 23 ottobre 2001 al n. 2052.
(2001.43.2216)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Scioglimento del consiglio direttivo dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana E.A.O.S.S.

Con il decreto presidenziale n. 230/Gr.VII/SG del 28 settembre 2001, ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33, il consiglio direttivo dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana - E.A.O.S.S., è stato sciolto, ed il dott. Giovanni Angileri - dirigente dell'Amministrazione regionale, è stato incaricato della gestione straordinaria dell'Ente per un periodo non superiore a 6 mesi.
(2001.40.2089)
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Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Fondazione Sant'Agata di Catania.

Si comunica l'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.Rep. n. 361/2000, presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, della Fondazione Sant'Agata, con sede in Catania, via Basile n. 12, disposta dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
(2001.40.2068)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Decadenza della convenzione stipulata tra l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e l'Associazione educatrice italiana.

Con decreto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione del 28 settembre 2001, n. 351/8 è stata dichiarata decaduta la convenzione, stipulata a Palermo il 9luglio 1999 ed ivi registrata all'ufficio del registro, atti civili, il 13 luglio 1999 al n. 14269, serie 3A, tra l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e l'Associazione educatrice italiana, ente gestore della scuola magistrale Mater Gratiae di Palermo, per la sopravvenuta liquidazione della su citata Associazione educatrice italiana.
(2001.40.2082)
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Espropriazione definitiva ed occupazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, di immobili ubicati nella zona archeologica "A" della Valle dei Templi nel comune di Agrigento.

Con decreto n. 6969 del 3 ottobre 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente ha pronunciato l'espropriazione definitiva ed ha autorizzato l'occupazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, degli immobili ubicati nella zona archeologica della Valle dei Templi zona "A" nel comune di Agrigento, foglio 164 di proprietà delle seguenti ditte:
-  Burgio Giuseppina e Nobile Francesco;
-  Bugea Calogero;
-  Bugea Angelo;
-  Bugea Alfonso fu Calogero avente causa Bugea Gerlando;
-  Sciascia Lorenza;
-  Paci Vincenzo;
-  Paci Teresa, Calogero, Emanuele, Vincenzo e Ganci Maria Amelia e Giuseppina;
-  Diana Agata e Margherita;
-  Diana Maria;
-  Diana Francesca;
-  Diana Francesco, Agata Margherita, Maria, Pasquale, Rosanna;
-  Paci Calogero;
-  Casula Settimo.
(2001.40.2103)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto n. 1770 del 21 settembre 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa Stella Alpina di Termini Imerese, avviata con decreto n. 544 del 5 aprile 2001, fino al 31 dicembre 2001.
Viene confermato nell'incarico l'avv. Giuseppe Turrisi.
(2001.40.2093)


Con decreto n. 1773 del 21 settembre 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa S.I.V.I.E.D. di Milazzo, avviata con decreto n. 190 del 15 febbraio 2001, fino al 30 novembre 2001.
Viene confermato nell'incarico il dott. Domenico Piccione.
(2001.40.2094)
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Conferimento delle funzioni di segretario generale della Camera di commercio di Messina.

Con decreto n. 1839/I/XV del 27 settembre 2001, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, ha conferito al dr. Antonino Chillè, già segretario della Camera di commercio di Messina, secondo le norme previgenti, le funzioni di segretario generale della medesima Camera, in attuazione delle disposizioni di cui al 4° comma dell'art. 6, legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e delle disposizioni transitorie di cui al D.P.Reg. 22 gennaio 2001, n. 125.
(2001.40.2070)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Sospensione della consultazione amministrativa per l'elezione dei consigli circoscrizionali del comune di Marsala.

Con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali n. 764 del 23 ottobre 2001, per successivo mutamento dell'assetto del decentramento del comune di Marsala (aumento delle circoscrizioni da 6 a 9), è stata sospesa la consultazione amministrativa, indetta per il giorno 25 novembre 2001 con precedente decreto n. 737 del 25 settembre 2001, per l'elezione dei 6 consigli circoscrizionali di detto comune.
(2001.43.2258)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Proroga delle funzioni di ingegnere capo dei Distretti minerari di Caltanissetta, Catania, Palermo e dell'Ufficio regionale idrocarburi e geotermia.

Con decreto n. 6 del 25 settembre 2001 dell'Ispettore generale del Corpo regionale delle Miniere dell'Assessorato dell'industria, le funzioni di ingegnere capo dei Distretti minerari di Caltanissetta, Catania, Palermo e dell'Ufficio regionale idrocarburi e geotermia, attribuite con il decreto n. 2 del 30 maggio 2001, sono confermate per ulteriore periodo di mesi 3 decorrenti dall'1 settembre 2001 ai seguenti dirigenti tecnici collocati nei primi quattro posti del relativo ruolo organico:
-  ing. Benedetto Lo Presti - Distretto minerario di Caltanissetta;
-  ing. Angelo Trupia - Distretto minerario di Catania;
-  ing. Maria Corriere - Distretto minerario di Palermo;
-  ing. Salvatore Perrone - URIG.
(2001.40.2067)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Autorizzazione alla Provincia regionale di Enna per l'occupazione temporanea e urgente di beni siti nei comuni di Leonforte ed Assoro per lavori di costruzione del ponte sul fiume Dittaino lungo la S.P. n. 21 Agira-Scalo Raddusa per la sostituzione del guado esistente.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici n. 1553/14° del 19 settembre 2001, la Provincia regionale di Enna è stata autorizzata a occupare in via temporanea e d'urgenza i beni siti nei comuni Leonforte ed Assoro interessati dai lavori in oggetto, di proprietà delle ditte elencate nell'elenco allegato al presente estratto.
Allegato
Comune di Agira
-  Noto Angelo, nato a Mussomeli il 18 aprile 1937: foglio 102, particella 20, pascolo di prima, superficie totale Ha. 1.94.34, superficie da occupare mq. 1.200; V.A.M. L. 1.870; indennità L. 2.244.000;
-  Sanfilippo Carmelo, nato a Nissoria il 16 luglio 1928: foglio 102, particella 131, pascolo di prima, superficie totale Ha. 0.44.95, superficie da occupare mq. 2.500; V.A.M. L. 1.870; indennità L. 4.675.000;
-  Sanfilippo Carmelo, nato a Nissoria il 16 luglio 1936: foglio 102, particella 130, pascolo di prima, superficie totale Ha. 0.18.20, superficie mq. 600; V.A.M. L. 1.870; indennità L. 1.122.000.
Comune di Assoro
-  Fiorenza Andreana, nata a Centuripe il 17 novembre 1930; Paladino Alfia, nata a Centuripe il 27 ottobre 1955; Paladino Crocifissa, nata a Centuripe il 18 aprile 1950; Paladino Franca, nata a Centuripe il 12 marzo 1960; Paladino Rino Giuseppe, nato in Svizzera il 7 luglio 1970: foglio 60, particella 102 (derivata dalla ex particella 19), pascolo di prima, superficie totale Ha. 0.84.40, superficie da occupare mq. 800;
-  Fiorenza Andreana, nata a Centuripe il 17 novembre 1930; Paladino Alfia, nata a Centuripe il 27 ottobre 1955; Paladino Crocifissa, nata a Centuripe il 18 aprile 1950; Paladina Franca, nata a Centuripe il 12 marzo 1960; Paladino Rino Giuseppe, nato in Svizzera il 7 luglio 1970: foglio 60, particella 104 (derivata dalla ex particella. 20), seminativo di seconda, superficie totale Ha. 0.57.40, superficie da occupare mq. 600;
-  Fiorenza Gaetano, nato a Centuripe il 25 ottobre 1925; Saccone Concetta, nata a Centuripe il 15 giugno 1929: foglio 60, particella 112 (derivata dalla ex particella 72), seminativo di seconda, superficie totale Ha. 0.50.28, superficie da occupare mq. 2.000;
-  Fiorenza Gaetano, nato a Centuripe il 25 ottobre 1925; Saccone Concetta, nata a Centuripe il 15 giugno 1929: foglio 60, particella 73, seminativo di seconda, superficie totale Ha. 0.30.30, superficie da occupare mq. 330;
-  Fiorenza Gaetano, nato a Centuripe il 25 ottobre 1925; Saccone Concetta, nata a Centuripe il 15 giugno 1929: foglio 60, particella 115 (derivata dalla ex particella 76), seminativo di prima, superficie totale Ha. 1.29.47, superficie da occupare mq. 2.068;
-  Fiorenza Gaetano, nato a Centuripe il 25 ottobre 1925; Saccone Concetta, nata a Centuripe il 15 giugno 1929: foglio 60, particella 116 (derivata dalla ex particella 76), seminativo di prima, superficie totale Ha. 0.07.19, superficie da occupare mq. 132;
-  Gussio Emilia, nata a Catania l'8 settembre 1951; Gussio Pietro, nato a Catania il 16 novembre 1953: foglio 65, particella 180 (derivata dalla ex particella 26), seminativo di prima (derivata dalla ex particella 26), seminativo di prima, superficie totale Ha. 9.16.60, superficie da occupare mq. 1.800.
(2001.40.2069)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Nomina dei coordinatori locali per i trapianti della Regione Sicilia.

Con decreto n. 35631 dell'8 agosto 2001 dell'Assessore per la sanità sono stati nominati coordinatori locali per i trapianti della Regione Sicilia i sanitari per come individuati nell'allegata tabella "A" relativamente alle Aziende ospedaliere, Aziende unità sanitarie locali e Aziende policlinici.
Sono state confermate le prescrizioni formulate negli artt. 2, 3 e 4 del decreto n. 34219/2001.
Sono stati fissati, per l'anno 2001, i seguenti obiettivi:
-  individuazione dei componenti della commissione per l'accertamento della morte cerebrale nell'ospedale di propria competenza;
-  redazione dell'elenco del personale sanitario da utilizzare in caso di prelievo di organi;
-  recepimento e applicazione delle procedure da seguire in caso di accertamento di morte cerebrale nell'ospedale di propria competenza;
-  istituzione e compilazione del registro delle osservazioni nel territorio di propria competenza;
-  relazione trimestrale al rispettivo coordinamento di area sull'attività svolta nell'ospedale di propria competenza;
-  organizzazione, in collaborazione con le associazioni di volontariato e con il rispettivo coordinamento di area, delle giornate di donazione;
-  collaborazione con il coordinamento di area per la realizzazione del progetto obiettivo n. 5 - Donazione e trapianti di organi.
E' stata disposta la ripartizione della somma di L. 100.000.000 come segue:
-  L. 19.000.000 per il personale sanitario del Coordinamento regionale (Azienda policlinico di Palermo);
-  L. 21.000.000 per il personale dei tre Coordinamenti di area (ARNAS Civico di Palermo, ARNAS Garibaldi di Catania e Azienda policlinico di Messina, equivalenti a L. 7.000.000 per ciascuna azienda);
-L. 60.000.000 per i coordinatori locali.
L'importo scaturente dalla predetta ripartizione è assegnato ed erogato in favore delle rispettive aziende a valere sull'impegno assunto con il decreto n. 34219 del 23 marzo 2001 sul capitolo di spesa 413302 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2001.
Gli oneri legati allo spostamento fuori sede del coordinatore e del vice coordinatore, dei coordinatori di area e di quelli locali connessi alle attività dei rispettivi organismi, restano a carico delle aziende di appartenenza.
Allegato
ELENCO COORDINATORI LOCALI


  Azienda ospedaliera | Provincia | Nominativo 
S. Giovanni di Dio  Agrigento Gerlando Sciumè 
S. Elia  Caltanissetta Elio Barnabà 
Gravina  Caltagirone Stefano Viola 
Cannizzaro  Catania Giuseppe Rapisarda 
Garibaldi  Catania Maria Ragonese 
V.E. Ferrarotto  Catania Salvatore Nicosia 
V.E. S. Bambino  Catania Ornella Zaffarana 
Umberto I  Enna Paolo Alaimo  
V. Emanuele III  Gela Lucio Antona 
Papardo  Messina Domenico Runci 
Piemonte  Messina Giuseppe Patalano 
Villa Sofia C.T.O.  Palermo Paolino Savatteri 
Cervello  Palermo Enrico D'Ippolito 
Civico  Palermo Giuseppe Di Liberto 
Civile M.P. Arezzo  Ragusa Corrado Montoneri 
Ospedali civili riuniti  Sciacca Baldassarre Tulone 
Umberto I  Siracusa Concetto Nucifora 
S. Antonio Abate  Trapani Concetta Provenzano 


  Azienda U.S.L. | Provincia | Nominativo 
N. 1  Agrigento Licata Federico Zarcone 
N. 1  Agrigento Ribera Alfonso Pacifico 
N. 2  Caltanissetta Giuseppe Palmeri 
N. 3  Catania Paolo Calafiore 
N. 4  Enna Roberto Trovato 
N. 5  Messina Salvatore Coniglio 
N. 6  Palermo Emanuele Scarpuzza 
N. 7  Ragusa Giuseppe Di Guardo 
N. 8  Trapani Giovanni Ingargiola 


  Azienda univ. Policlinico | Provincia | Nominativo 
A.U.P.  Catania Salvatore Mangiameli 
A.U.P.  Messina Antonella Spada 
A.U.P.  Palermo Salvatore Salemi 

(2001.39.2027)
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Ricostituzione della Commissione regionale per i centri di riferimento.

Con decreto n. 36010 del 19 settembre 2001 dell'Assessore per la sanità la Commissione regionale per i centri di riferimento è stata ricostituita con i seguenti componenti:
-  prof. Ettore Cittadini, Assessore regionale per la sanità o suo delegato - presidente;
-  prof. Pietro Di Marco, associato di ematologia dell'Università degli studi di Palermo - componente;
-  prof.ssa Lucina Titone, ordinario di malattie infettive dell'Università degli studi di Palermo - componente;
-  prof. Antonino Battaglia, primario di cardiologia Azienda ospedaliera Villa Sofia di Palermo - componente;
-  prof. Carlo Marcelletti, primario di cardiochirurgia pediatrica ARNAS di Palermo - componente;
-  dott.ssa Lucia Li Sacchi, ispettore dell'I.R.S. - componente;
-  sig.ra Vincenza Di Marco, assistente amministrativo Assessorato della sanità - componente;
-  sig.ra Ornella Infantellina, assistente amministrativo Assessorato della sanità - componente con funzioni di segretario.
Rimangono confermate le competenze della commissione già attribuite con precedente decreto n. 32351 del 6 luglio 2000.
(2001.39.2028)
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Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività allo stabilimento di produzione di prodotti a base di carne della ditta Carmeci Maria Concetta, con sede nel comune di Troina.

Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 36044 del 24 settembre 2001, lo stabilimento di produzione di prodotti a base di carne, nella tipologia prodotti di salumeria crudi, interi e macinati non avente struttura e capacità di produzione industriale, della ditta Carmeci Maria Concetta, con sede nella contrada Camatrone del comune di Troina (EN), è stato riconosciuto idoneo all'esercizio della attività ed è stato iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 9-2963/L ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 e successive modifiche e integrazioni.
(2001.40.2078)
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Variazione della ragione sociale della ditta De Vita Rosario & C. s.n.c., con sede in Mazara del Vallo.

Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 36057 del 26 settembre 2001, è stato variato il provvedimento del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità n. 600.7/24481/AG50/1425 dell'8 aprile 1994, con il quale è stato attribuito il numero di riconoscimento I-435 alla ditta De Vita Rosario & C. s.n.c. ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, nel senso che la ragione sociale della ditta in questione è variata da De Vita Rosario & C. s.n.c. a De Vita Rosario s.r.l.
(2001.40.2077)
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Attribuzione all'azienda Società Terme Acqua Pia s.r.l. di Montevago di nuovi livelli tariffari.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica n. 36094 del 27 settembre 2001, all'azienda Società Terme Acqua Pia s.r.l. di Montevago (AG), vengono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 2001, i nuovi livelli tariffari di seguito riportati: fangoterapia livello A, fangobalneoterapia livello A, balneoterapia livello A, cure inalatorie livello B.
(2001.40.2080)
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Autorizzazione al sindaco del comune di Messina per l'attivazione del mattatoio.

Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 36098 del 28 settembre 2001, il sindaco pro-tempore del comune di Messina è stato autorizzato ad attivare il mattatoio comunale situato nella via Santa Cecilia al n. 34. Con lo stesso decreto l'impianto è stato riconosciuto idoneo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 ed è stato iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 2516/M.
(2001.40.2079)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Terme Vigliatore.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica n. 446/D.R.U. dell'8 agosto 2001 è stata approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di Terme Vigliatore, adottata con delibera consiliare n. 45 del 2 agosto 2000, limitatamente agli interventi di cui al punto 2, realizzazione e completamento della via III Censimento, n. 3, urbanizzazione e completamento via IV Censimento, e n. 6, costruzione del tratto di collegamento tra la via Palmento nuovo e la via nuova Tonnarella.
(2001.40.2072)
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Concessione di un finanziamento al comune di Capizzi per lavori di consolidamento del corso Dante Alighieri.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente n. 639/41 del 7 settembre 2001, è stato concesso un finanziamento di L. 287.000.000 a favore del comune di Capizzi per i lavori di consolidamento mediante realizzazione di muri di sostegno a protezione della scarpata e sede viaria del corso Dante Alighieri di cui alla delibera n. 329 del 6 dicembre 1999.
(2001.40.2058)
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Nulla osta alla ditta Cipolla s.r.l., con sede in Favara, per la realizzazione di un impianto di conglomerato bituminoso in Ravanusa.

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 657/IX del 17 settembre 2001, ha concesso il nulla osta all'impianto, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, alla ditta Cipolla s.r.l., con sede in Favara, via Kennedy, n. 72, per la realizzazione di un impianto di conglomerato bituminoso nell'area industriale di Ravanusa (AG).
(2001.39.2019)
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Giudizio positivo di compatibilità ambientale per i lavori di copertura e sistemazione idraulica del torrente Valle nel comune di Lipari.

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 658/9 del 17 settembre 2001, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, al progetto dei lavori di copertura e sistemazione idraulica del torrente Valle nel comune di Lipari (ME).
(2001.39.2020)
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Concessione di un finanziamento al comune di Catania per lavori di completamento del collettore acque meteoriche di via del Bosco.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente n. 661/XLI del 18 settembre 2001, è stato concesso un finanziamento di L. 3.000.000.000 a favore del comune di Catania per i lavori di completamento del collettore acque meteoriche di via del Bosco di cui alla delibera n. 10 dell'8-9 gennaio 2001.
(2001.40.2063)
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Concessione di un finanziamento al comune di Campofranco per lavori di consolidamento e regimentazione acque meteoriche nella zona a monte del burrone Pile.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente n. 662/XLI del 18 settembre 2001, è stato concesso un finanziamento di L. 1.840.000.000 a favore del comune di Campofranco per i lavori di completamento dei lavori di consolidamento e regimentazione acque meteoriche zona a monte del burrone Pile di cui alla delibera n. 10 dell'8-9 gennaio 2001.
(2001.40.2062)
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Concessione di un finanziamento al comune di Ciminna per lavori di consolidamento del movimento franoso collina S. Antonio.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente n. 664/XLI del 18 settembre 2001, è stato concesso un finanziamento di L. 420.000.000 a favore del comune di Ciminna per i lavori di consolidamento del movimento franoso collina S. Antonio di cui alla delibera n. 329 del 6 dicembre 1999.
(2001.40.2064)
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Autorizzazione alla ditta Previte Antonino, con sede in Messina, per l'utilizzo di fanghi di depurazione.

Con decreto n. 669/XV del 19 settembre 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente ha autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e per un periodo limitato ad anni 3 dalla data del presente decreto, la ditta Previte Antonino, con sede a Messina in via P. Cuppari, 12, all'utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dall'attività di espurgo pozzi neri.
(2001.40.2061)
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Autorizzazione alla società Centro carne S.p.A., con sede in Santa Ninfa, per l'utilizzo di fanghi di depurazione.

Con decreto n. 670//XV del 19 settembre 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente ha autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e per un periodo limitato ad anni 3 dalla data del presente decreto, la società Centro carne S.p.A., con sede a Santa Ninfa (TP) S.S. 119 km. 42,35, all'utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dall'impianto destinato al trattamento dei liquami prodotti dalla medesima ditta.
(2001.40.2060)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Revoca del decreto 9 giugno 2000 e nomina del commissario ad acta dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale.

Con decreto n. 9/Gab. del 2 ottobre 2001 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha revocato il decreto n. 1579/VII Tur. del 9 giugno 2000 ed ha nominato commissario ad acta dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale il dott. Vincenzo Farina, Dirigente regionale, fino alla nomina del nuovo commissario straordinario e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001, con il compito di provvedere alla gestione dell'ordinaria amministrazione ed in particolare per procedere:
1)  al pagamento degli stipendi, ivi compresi gli oneri riflessi, previdenziali e assistenziali;
2)  al pagamento di spese derivanti da contratti e/o convenzioni in precedenza stipulati.
(2001.40.2099)
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Revoca del decreto 20 giugno 2000 e nomina del commissario ad acta dell'Azienda autonoma di turismo di Palermo e Monreale.

Con decreto n. 10/Gab. del 2 ottobre 2001 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha revocato il decreto n. 1872/VII Tur. del 20 giugno 2000 ed ha nominato commissario ad acta dell'Azienda autonoma di turismo di Palermo e Monreale il sig. Luigi Reina, funzionario regionale, fino alla nomina del nuovo commissario straordinario e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001, con il compito di provvedere alla gestione dell'ordinaria amministrazione ed in particolare per procedere:
1)  al pagamento degli stipendi, ivi compresi gli oneri riflessi, previdenziali e assistenziali;
2)  al pagamento di spese derivanti da contratti e/o convenzioni in precedenza stipulati.
(2001.40.2098)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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