REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 26 OTTOBRE 2001 - N. 51
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Camastra  Pag.
Statuto del Comune di Maniace      pag 15 
Statuto della Provincia regionale di Agrigento - Modifiche      pag 40 
Statuto della Provincia regionale di Enna - Modifiche      pag 46 
Statuto del Comune di Capo d'Orlando - Modifiche      pag 50 






Statuto del Comune di Camastra

Titolo I
IL COMUNE DI CAMASTRA
Art. 1
Il Comune

1. Il Comune di Camastra, di seguito chiamato Comune, è costituito dalla comunità e dal territorio di Camastra.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 16,19 e confina con i territori dei comuni di Naro, Licata e Palma di Montechiaro.
3. Il Comune ha il proprio stemma e il gonfalone su cui vengono rappresentati una torre, un cane ed un leone.
4. Il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa.
5. La giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
6. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Corso Vittorio Veneto.
Art. 2
Autonomia statutaria

1. Lo statuto comunale, di seguito chiamato statuto, è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
3. Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
Art. 3
Autonomia regolamentare

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ed in osservanza delle disposizioni del presente statuto, il Comune adotta regolamenti per la disciplina delle materie e delle funzioni di propria competenza.
2. La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al consiglio comunale, salvo quanto previsto al successivo art. 25.
Art. 4
Principi e finalità

1. Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.
2. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.
3. Il Comune collabora con lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.
4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Art. 5
Albo pretorio

1. Un apposito spazio del Palazzo civico è destinato ad "Albo pretorio" per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'integralità, l'accessibilità e la facilità di lettura.
3. Le deliberazioni, le determinazioni, nonché tutti gli atti monocratici di natura gestionale ricevono adeguata pubblicazione mediante affissione di copia integrale di esse all'albo dell'ente, per gg. 15 consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.
4. Il segretario dell'ente è responsabile della pubblicazione e si avvale della collaborazione del messo comunale in ordine alle attestazioni di avvenuta pubblicazione.
Art. 6
Funzioni

1. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento giuridico, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione, in osservanza del principio di sussidiarietà.
Art. 7
Organi

1. Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco.
2. Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
3. La durata in carica degli organi comunali è fissata dalla legge in cinque anni.
Art. 8
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il consiglio comunale è presieduto dal suo presidente, in caso di sua assenza è presieduto dal vice presidente. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dal consigliere più anziano.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente statuto e nel regolamento del consiglio comunale.
4. Il regolamento del consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta, prevede le modalità di funzionamento dell'organo, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
5. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le commissioni devono essere composte con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
6. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all'uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.
7. Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, il sindaco, la giunta comunale, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.
Art. 9
Convocazione del consiglio comunale

1. La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal presidente del consiglio con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte all'ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal consigliere interessato. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
2. La prima convocazione del consiglio è disposta con i criteri e le modalità stabilite dalla legge. Al consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, spetterà la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
Il presidente è eletto dal consiglio comunale dopo le operazioni di giuramento, convalida e surroga, con la maggioranza assoluta di voti nella prima votazione; è richiesta, invece, la maggioranza semplice nella seconda votazione. Il consiglio, nella medesima seduta, elegge altresì un vice presidente.
3. Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati. Per la validità delle sedute di seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo alla stessa ora, è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. E' fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.
4. A tutela dei diritti delle opposizioni, l'avviso della convocazione deve contenere la data della seconda convocazione, nonché l'avviso che, nel caso in cui in prima convocazione non venga raggiunto il quorum necessario la seduta viene sospesa per un'ora; se alla ripresa permane la mancanza del numero legale richiesto per la prima convocazione, la seduta avverrà in seconda convocazione.
5. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle urgenti almeno 24 ore prima.
6. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.
7. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta. In tale caso, qualora il consiglio non ne ravvisasse l'opportunità o l'urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione alla seduta successiva.
8. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono pubblicati all'albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.
9. I fascicoli inerenti le proposte di deliberazioni e la relativa documentazione, saranno posti in visione ai consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta di convocazione, in caso di sessione ordinaria, ridotte a un giorno nel caso di sessione urgente.
Art. 10
Consiglieri comunali

1. L'entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.
2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l'accesso agli atti e per il funzionamento del consiglio comunale.
4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al presidente che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale dopo che l'ufficio competente ne ha concluso l'istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del consiglio comunale.
5. Ogni consigliere può rivolgere al sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell'amministrazione comunale ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.
6. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
7. Un quinto dei consiglieri comunali può richiedere la convocazione del consiglio su argomenti di competenza dell'organo medesimo. In tal caso, il presidente dovrà provvedervi entro giorni 20 decorrenti dall'assunzione al protocollo dell'ente della relativa richiesta. In caso di inerzia del presidente, si osserveranno le norme di settore vigenti.
Art. 11
Forme di garanzia o di partecipazione delle minoranze

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; in tal caso la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Le modalità di funzionamento e di costituzione di dette commissioni saranno stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
3. Per gruppo di opposizione si intende quel gruppo appartenente ad una lista elettorale diversa da quella del sindaco in carica.
Art. 12
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nominativo del capogruppo.
2. I gruppi consiliari possono essere costituiti dal numero minimo di un componente se originati, nella denominazione e nella composizione, da una lista elettorale, o se formati da candidati alla carica di sindaco risultati non eletti.
3.1 gruppi consiliari devono essere costituiti dal numero minimo di tre componenti se originati da diversa collocazione politica dei consiglieri rispetto alle liste elettorali, o da variazioni interne ai gruppi intervenute nel corso del mandato.
4. Qualora non si eserciti tale facoltà, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
5. E' istituita la conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri comunali un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale.
6. La convocazione della conferenza avviene senza particolari formalità e le relative decisioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti, indipendentemente dal loro numero.
7. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
Art. 13
Decadenza dalla carica

1. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale.
A tale scopo, il presidente a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo.
2. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.
3. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
Art. 14
Sindaco

1. Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.
3. Il sindaco presta davanti al consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.
4. Il sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.
5. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.
Art. 15
Cessazione dalla carica

1. Il sindaco dura in carica sino alla elezione del successore. Nelle more intercorrenti tra la scadenza naturale del mandato ed il subentro del successore, potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni, o decesso del sindaco, la giunta comunale decade, mentre il consiglio comunale rimane in carica fino a nuove elezioni.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco sono immediatamente esecutive ed irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, e dovranno essere comunicate dal segretario comunale al CO.RE.CO., al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
Art. 16
Impedimento permanente del sindaco

1. L'impedimento permanente del sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del consiglio comunale, viene accertato da una commissione di tre persone nominata dalla giunta comunale e composta da soggetti estranei all'amministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capigruppo.
3. La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relaziona al consiglio comunale sulle ragioni dell'impedimento.
4. Il consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione.
Art. 17
Linee programmatiche di mandato

1. Con le modalità previste dalla legge, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In tale occasione è facoltà del sindaco e dei singoli consiglieri proporre al consiglio comunale l'approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.
Art. 18
Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata ne consegue la immediata cessazione dalla carica degli organi del Comune e si procede, con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli EE.LL., alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune, nonché all'amministrazione dell'ente ex art. 15, legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
Art. 19
Vicesindaco

1. Il sindaco procede alla nomina del vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della giunta comunale.
2. L'incarico di vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal sindaco.
3. Il vicesindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di sua assenza o impedimento; in tali casi, la delega opera automaticamente.
4. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione.
5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del sindaco sono esercitate dall'assessore comunale più anziano di età.
Art. 20
Nomina della giunta comunale

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori pari a cinque.
2. Il sindaco nomina gli assessori, decidendone il numero esatto, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
3. Ad essi il sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.
4. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale.
5. Il sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della giunta entro 10 giorni dall'insediamento, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.
6. Gli assessori partecipano alle sedute di consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.
7. I singoli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza e impedimento permanente.
8. Le dimissioni sono presentate alla segreteria per iscritto e divengono operative dal momento della presentazione.
9. La revoca dalla carica di assessore è decretata dal sindaco.
10. La decadenza è dichiarata dai sindaco nei casi previsti dalla legge.
E', altresì, causa di decadenza la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della giunta.
11. Alla sostituzione degli assessori cessati dalla carica provvede il sindaco, con provvedimenti propri che sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
La cessazione dalla carica di sindaco, per qualsiasi motivo comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
Art. 21
Competenze della giunta comunale

1. La giunta comunale esercita le funzioni conferitele dalla legge, dai regolamenti comunali e dallo statuto.
2. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'esercizio delle funzioni di governo, anche per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.
3. La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
4. In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.
5. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
6. I verbali delle sedute sono sottoscritti da chi presiede la seduta, dall'assessore anziano e dal segretario comunale.
7. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni della giunta comunale sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari, nonché in copia integrale per le materie specificate dall'art. 4, comma 3, legge regionale n. 23/97.
Art. 22
Funzionamento della giunta comunale

1. La giunta comunale è convocata dal sindaco senza alcuna particolare formalità. il sindaco determina gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti di loro competenza.
2. La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
4. In caso di assenza o impedimento del sindaco presiede il vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l'assessore anziano. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'età.
5. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.
Art. 23
Verbali degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese, a maggioranza dei presenti, salvo diversi quorum previsti dalla legge. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che l'organo collegiale è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall'autore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.
3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
4. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati a partire dal giorno in cui viene consegnato l'avviso di convocazione della seduta. Nel caso di proposta di deliberazione giuntale il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la giunta comunale.
5. La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione previa lettura. E' fatta salva la possibilità di chiedere la lettura della sola parte dispositiva.
6. Il componente dell'organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti e affini sino al quarto grado, ad eccezione dei provvedimenti normativi di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra la deliberazione e gli interessi dell'amministratore o di suoi parenti o affini.
7. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
8. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con l'indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate dall'organo deliberante. E' completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell'atto pubblico amministrativo, tra i quali l'esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l'approvazione dell'atto.
9. Il segretario comunale redige il verbale della seduta del consiglio comunale sostanzialmente e sinteticamente descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia avuto luogo nel corso della discussione dell'ordine del giorno e inserendo gli interventi dei consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti discussi. Nei verbale della seduta sono richiamate, mediante il riferimento all'oggetto e alla numerazione, le deliberazioni formalmente assunte dal consiglio comunale.
10. L'originale del verbale della seduta del consiglio comunale è sottoscritto dal segretario comunale e da chi, a norma di legge o di statuto, ha presieduto la seduta, nonché dal consigliere anziano. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal segretario comunale o dal dipendente dell'ufficio segreteria da lui delegato.
Titolo II
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
Art. 24
Principi e criteri organizzativi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.
4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.
5. L'esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al direttore generale, al segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.
6. L'esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita dal sindaco, al segretario comunale, al direttore generale o al responsabile di ufficio o servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.
7. Resta affidata al sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.
8. La giunta comunale, nell'interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.
Art. 25
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale e del direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, il segretario comunale e gli organi elettivi.
3. Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.
4. Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al segretario comunale.
5. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità, i limiti ed i criteri con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato di diritto pubblico per dirigenti, alte specializzazioni, ovvero per la copertura dei posti di responsabili delle posizioni organizzative; tali contratti non potranno avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco.
Art. 26
Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. La nomina a segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del sindaco, che lo nomina. Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.
3. Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazioni gravi e reiterate di doveri d'ufficio, debitamente documentate e circostanziate, ed in garanzia del principio del contraddittorio, con facoltà per il segretario comunale di presentare proprie controdeduzioni. E' illegittima la revoca fondata sulla semplice cessazione del rapporto fiduciario o in cui non siano indicate le motivazioni dell'anticipata risoluzione del rapporto o, infine, qualora la revoca non trovi giustificazione nel mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'ente a causa di gravi e ripetute violazioni dei doveri d'ufficio da parte del segretario.
E' parimenti illegittima la revoca del segretario comunale adottata dal sindaco neo-eletto nei primi sessanta giorni del proprio mandato.
4. Il segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.
5. Per l'esercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
6. Il segretario comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo statuto, i regolamenti o le direttive dei sindaco.
Art. 27
Direttore generale

1. E' consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione con altri comuni con le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2. La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo criteri di professionalità stabiliti dalla convenzione.
3. Al di fuori del caso di cui al comma 1, le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco al segretario del Comune.
4. Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
5. Il direttore generale svolge le funzioni che la legge, lo statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono.
6. Per l'esercizio delle sue funzioni il direttore generale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
7. Al segretario comunale incaricato delle funzioni di direttore generale competerà un'indennità di responsabilità nella misura determinata dal C.C.N.L. di categoria dei segretari comunali e provinciali.
Art. 28
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili sono nominati con decreto del sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.
4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.
5. I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l'istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.
6. Il sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
7. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al direttore generale o al segretario comunale, nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato o le relative funzioni non siano state affidate al segretario comunale.
8. Nelle materie di propria competenza, i responsabili degli uffici e servizi adottano appositi atti di natura monocratica, denominati determinazioni, idonei ad impegnare l'ente nei rapporti con terzi esterni all'amministrazione.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina l'iter di approvazione, adozione e pubblicazione delle determinazioni.
Art. 29
Dipendenti comunali

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3. Il regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. La giunta comunale, sentito il direttore generale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.
5. Rientra nella competenza esclusiva del direttore generale la gestione ottimale delle risorse umane, nel rispetto della dotazione organica approvata dalla giunta comunale.
6. Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 30
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.
2. Il consiglio comunale delibera l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
3. L'affidamento a terzi e l'esercizio dei servizi pubblici locali, nelle forme di cui alle lett. b), c), d), e), f) del precedente comma, avviene secondo i principi stabiliti dalle leggi di settore, e comunque, osservando le procedure di evidenza pubblica ed il principio di concorrenzialità.
Art. 31
Aziende speciali ed istituzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.
2. Il consiglio comunale può costituire le istituzioni, organismi strumentali del Comune con personalità giuridica e dotate di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
3. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle istituzioni sono nominati dal sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.
4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.
5. E' di competenza del consiglio comunale la deliberazione di trasformazione dell'azienda speciale in S.p.A., in conformità alle procedure ed alle modalità disciplinate dalla legge.
Art. 32
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale approva la partecipazione del Comune a società per azioni, anche a capitale pubblico minoritario, o a società a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo e lo statuto devono essere approvati dai consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.
4. L'acquisto e la sottoscrizione delle singole quote o azioni è demandata alla competenza della giunta comunale.
5. Le modalità di partecipazione, costituzione, affidamento e scelta del socio sono regolate dalla legge.
Art. 33
Convenzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui ai presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 34
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto dei consorzio.
Art. 35
Accordi di programma, conferenze di servizi e contratti di sponsorizzazione

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.
2. Allo stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.
3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.
4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.
6. In applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, il Comune può stipulare, con soggetti pubblici o privati, contratti di sponsorizzazione al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati ovvero per fornire consulenze e servizi aggiuntivi.
Le maggiori risorse che ne deriveranno integreranno le normali fonti di finanziamento dell'attività dell'ente locale.
7. Compete al responsabile della posizione organizzativa interessata la stipula dei contratti di sponsorizzazione, nel rispetto della legislazione di settore, e previo indirizzo specificato nel PEG, o, in mancanza, previa deliberazione di indirizzo politico adottata dalla giunta comunale.
Titolo III
ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 36
Finanza e contabilità

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: i fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.
3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l'ordinamento contabile del Comune.
4. Nell'ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese d'ufficio.
Art. 37
Ordinamento tributario

1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.
3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 38
Bilancio e rendiconto di gestione

1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Sicilia e gli altri atti e documenti prescritti dalla legge.
3. Compete alla giunta comunale l'adozione del PEG, su proposta del direttore generale, e sulla scorta del bilancio di previsione approvato dal consiglio. Nel PEG vengono definiti gli obiettivi gestionali da affidare ai responsabili di servizi, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali.
3. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
4. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Art. 39
Disciplina dei contratti

1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all'assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.
3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.
5. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del comune, il responsabile di posizione organizzativa individuato secondo i criteri del regolamento di cui ai precedente art. 25.
Art. 40
Revisione economico-finanziaria

1. Il revisore dei conti del Comune di Camastra è eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Il revisore partecipa anche agli organismi di controllo ed al nucleo di valutazione operanti nell'ambito del Comune.
Art. 41
Principi generali del controllo interno

1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui all'art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l'ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni.
Titolo IV
PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE
Art. 42
Partecipazione dei cittadini

1. L'amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico-amministrativa del Comune ai fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.
3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale.
4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l'intervento dell'organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.
5. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 persone avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuti il parere dei responsabili interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.
6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.
7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il consiglio e la giunta comunale di norma entro sessanta giorni.
8. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente l'esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo, nonché le forme e le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi, assicurando, al contempo, il diritto di partecipazione del privato.
Art. 43
Referendum comunale

1. Il Comune istituisce il referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico.
2. I referendum sono indetti su decisione del consiglio comunale, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. L'indizione del referendum può essere chiesta anche dal 10% degli elettori del Comune, regolarmente iscritti nelle liste elettorali.
4. I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità.
5. Non è ammesso il ricorso al referendum in materie vincolante da leggi statali o regionali, nonché in materia di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette. Non è ammesso il referendum quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti dei Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 5.
7. I risultati del referendum di cui al presente articolo devono essere discussi dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data della consultazione.
8. Il regolamento disciplina i tempi, le modalità di svolgimento del referendum e la costituzione di una commissione di garanti incaricata di sovrintendere alle operazioni referendarie.
Art. 44
Associazionismo e strumenti di programmazione negoziata

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.
2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.
3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.
4. Al fine di favorire la determinazione degli obiettivi dello sviluppo locale, a concertare con istituzioni, soggetti pubblici e privati, gli interventi e risorse impiegabili, i tempi e le modalità di intervento, nonché le responsabilità e gli obblighi derivanti dagli impegni assunti, il Comune progetta lo sviluppo della propria comunità utilizzando gli strumenti offerti dalla programmazione negoziata, nel rispetto dell'art. 2, comma 203, legge n. 662/1996.
A tal fine, il Comune stipula accordi di programma quadro, patti territoriali, contratti di programma e contratti d'area, a seconda delle caratteristiche degli interventi da attuare, e tenendo in debito conto gli specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, nonché i bisogni e le priorità della collettività locale.
5. Al fine di dare concreta attuazione agli strumenti di cui al comma precedente, il Comune deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, in un'ottica di accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, delle valutazioni di stampo urbanistico e dei procedimenti concessori dei contributi comunitari (Fondi strutturali) previsti in Agenda 2000 dall'Unione europea, negli specifici settori dello sviluppo economico, della crescita sostenibile, del mercato del lavoro e della politica agricola comune.
Art. 45
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
3. La giunta comunale dispone gli interventi dell'amministrazione nei rispetto del documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.
Art. 46
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.
2. Il medesimo regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale l'ufficio competente a trattare l'affare, il responsabile del procedimento, il responsabile dell'istruttoria se diverso dal responsabile del procedimento, il titolare del potere di assumere il provvedimento finale se diverso dal responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.
3. Il Comune istituisce l'ufficio per le relazioni con il pubblico. La titolarità e la gestione dell'ufficio sono attribuiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il regolamento previsto dal primo comma ne stabilisce le modalità di funzionamento.
4. L'ufficio per le relazioni con il pubblico è organizzato al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.
Art. 47
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla giunta comunale.
2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti e situato nell'ambito della sede municipale, denominato "albo pretorio". Può essere effettuata, a seconda dell'interesse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.
4. Il Comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
5. L'ufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto della normativa vigente e della legge 7 giugno 2000, n. 150.
6. Per garantire la massima diffusione di atti avente rilevanza collettiva, il Comune si avvale delle tecnologie informatiche di Internet.
Art. 48
Nomina difensore civico

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere rieletto una sola volta.
3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni nel solo scopo del pubblico bene".
Art. 49
Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
c) i ministri di culto;
d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e azienda pubblica o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale, o che comunque ricevano da essa titolo, sovvenzioni o contributi;
e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale
f) chi ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretari o dipendenti del comune.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.
Art. 50
Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature di ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato a richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco è comunque tenuto a proporre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.
7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.
8. Il difensore civico esercita tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge.
Art. 51
Rapporti con il consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e là dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore, in qualsiasi momento, può farne relazione al consiglio.
Titolo V
NORME FINALI
Art. 52
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
Le norme dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, su proposta di apposito schema predisposto dalla giunta comunale e pubblicizzato con le modalità ed i criteri previsti dalla legge.
2. Qualora il quorum di cui al precedente comma non venga raggiunto, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le norme statutarie sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si osservano anche per il caso di approvazione di norme integrative e modificative dello statuto.
4. Si osservano in proposito le disposizioni di cui alla legge regionale n. 48/91, così come modificata dalla legge regionale n. 30/2000.
Art. 53
Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.
2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni legislative regionali vigenti, ovvero quelle nazionali se, ed in quanto applicabili e recepite dalla Regione siciliana.
Lo statuto del Comune di Camastra è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 dell'1 febbraio 1997. La presente pubblicazione integrale è stata resa necessaria in seguito a ulteriori modifiche approvate dal commissario straordinario con deliberazione n. 9 del 13 luglio 2001 diventa esecutiva per decorrenza dei termini in data 18 settembre 2001.
(2001.40.2075)


Statuto del Comune di Maniace


Lo statuto del Comune di Maniace è stato già pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 4 dicembre 1993.
La ripubblicazione integrale è stata resa necessaria in seguito alle modifiche apportate dal consiglio comunale il 4 maggio 2001 con atto n. 11, divenuto esecutivo, per decoorenza di termini approvativi, da parte del CO.RE.CO. di Palermo, atteso che la deliberazione suddetta è stata acquisita da detto organo di controllo in data 18 maggio 2001.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Il Comune: autonomia, autogoverno e finalità
Art. 1
Il Comune

Il Comune di Maniace è ente locale territoriale, che rappresenta la propria comunità; autonomo, dotato di potestà normativa limitata alla emanazione di norme statutarie e regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla sua potestà di imperio; autarchico in quanto ha capacità di auto organizzarsi ed esercitare una potestà amministrativa e tributaria.
Esercita, secondo il principio di sussidiarietà, funzioni amministrative proprie, funzioni conferite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia regionale.
Il territorio, descritto nell'allegato A), è la circoscrizione entro la quale il Comune può esercitare le proprie potestà e nei cui confronti vanta un diritto assoluto, che comporta l'impossibilità di variazioni territoriali senza il consenso della popolazione interessata.
La modifica della denominazione di borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare. La sede legale del Comune è nel capoluogo presso il palazzo municipale ove, di regola, si svolgono la adunanze degli organi elettivi collegiali.
La popolazione è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel Comune la loro dimora abituale (cittadini residenti).
Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul territorio e iniziative sociali o assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente altrove.
Emblema del Comune è lo stemma raffigurato nel gonfalone, così come descritto. nell'allegato B.
Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore e scortata da 4 vigili urbani del Comune. E'vietato, come previsto dall'apposito regolamento, l'uso e la riproduzione dei simboli sopra descritti per fini non istituzionali sono vietati.
Art. 2
L'autonomia

L'autonomia normativa della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e della legge della Regione siciliana.
L'ordinamento locale garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità effettiva partecipazione; libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
Qualora, per modifiche della normativa statale o regionale, si rendessero necessari adeguamenti o modifiche dello statuto o dei regolamenti questi dovranno essere apportati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del presente statuto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 3
L'autogoverno

La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.
Il Comune concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica e ad affermare e rafforzare il principio della democrazia della partecipazione e della trasparenza amministrativa.
L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che nell'ambito di principi fissati dalla legge costituisce l'atto fondamentale, e con cui il Comune esplica la propria attività giuridica e amministrativa sulla struttura e per l'esercizio delle funzioni dell'ente.
Art. 4
Lo statuto

In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune, indirizzandone e regolamentandone con norme fondamentali organizzazione, procedimenti ed attività; specificando attribuzioni, forme di garanzia e di partecipazione. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare e con le modalità di cui al successivo articolo 77, è ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/10 degli elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.
Le proposte respinte dal consiglio possono essere ripresentate dopo un anno dalla data di presentazione delle precedenti.
La proposta istituzionale o popolare relativa all'abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sui funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente. L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.
Nessuna modifica può essere apportata allo statuto nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale o l'elezione del sindaco, tranne che si tratti di modifiche derivanti da obblighi di legge.
Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, su iniziativa del presidente del consiglio, viene convocata la commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali per verificarne lo stato di attuazione e per proporre eventuali modifiche.
Art. 5
I regolamenti

Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge n. 142/90 e dalla legge regionale n. 48/91 e previste dal presente statuto;
b) nelle materie di competenza riservata dalla legge agli enti locali;
c) in tutte le altre materie di competenza comunale.
Gli schemi di regolamenti dovranno essere depositati, prima della discussione in consiglio, presso la segreteria comunale, per almeno dieci giorni, al fine di consentire ai cittadini, singoli o associati, di proporre modifiche e integrazioni.
I regolamenti sono approvati dal consiglio comunale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla loro ripubblicazione, dopo che la relativa delibera è divenuta esecutiva.
I regolamenti e le loro modifiche, oltre le forme di pubblicità previste dalla legge, sono pubblicati per 90 giorni all'albo pretorio del Comune, pubblicizzati in modo da consentire l'effettiva conoscenza e depositati all'URP.
Art. 6
Il ruolo del Comune

Il Comune assume il ruolo di agente di sviluppo locale, promuovendo e sostenendo la concertazione e la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali. Esplica il proprio ruolo ed esercita le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.
Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.
Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Si adopera per mantenere il suo territorio libero da impianti nocivi alla salute o determinanti pregiudizi all'ambiente e si impegna a dare piena ed efficace attuazione alla normativa regionale e nazionale in materia di salvaguardia della salute, dell'ambiente e del paesaggio.
Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità e pari opportunità a tutti cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità.
Promuove e fa propria la cultura della tolleranza e dell'antirazzismo, della partecipazione alla vita sociale dei portatori di handicap, del rispetto per l'ambiente e per gli animali.
Valorizza il contributo della cittadinanza al governo della comunità locale, tutela gli interessi dei consumatori ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti diffusi.
Assicura il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte, petizioni ed il diritto di udienza.
Si impegna a costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di amministratori e funzionari del Comune per reati di estorsione o di mafia consumati nel territorio comunale
Art. 7
Le finalità e gli obiettivi

Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
1) Obiettivi politico-territoriali ed economici
-  Tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) alla protezione del patrimonio naturale;
b) alla tutela dell'ambiente e alla attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento;
c) alla difesa del suolo e del sottosuolo;
d) alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'ambiente;
e) alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche alternative;
i) alla promozione dell'agricoltura biologica;
g) alla individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale.
-  Tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) alla pianificazione territoriale per un armonico assetto urbano;
b) alla qualificazione degli insediamenti civili produttivi e commerciali;
c) agli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico;
d) al recupero dei centri storici;
e) a subordinare la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici e a valutazioni di impatto ambientale;
f) ad esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale.
2) Obiettivi politico-sociali
Il Comune si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, ed assume quale obiettivo fondamentale, nell'ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico;
b) a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità;
c) ad impedire la presenza di associazioni mafiose e di condizionamenti clientelari ed affaristici.
Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli, in particolare dei portatori di handicap e degli extracomunitari.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità;
b) a promuovere la solidarietà della comunità locale;
c) ad esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica;
d) ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni;
e) a tutelare il ruolo della famiglia;
f) a valorizzare le forme associative e di volontariato dei cittadini;
g) ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali;
h) a promuovere interventi per la prevenzione del disagio giovanile;
i) a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati.
3) Obiettivi politico-culturali ed educativi
Il Comune riconosce tramite iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini per raccogliere e conservare la memoria della propria comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) alla diffusione della cultura promuovendo l'attività dei circoli e dei gruppi culturali;
b) a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e di folclore;
c) a favorire la promozione delle attività sportive;
d) ad informare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza;
e) ad attuare le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, garantendo al cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Organi di Governo
Art. 8
Organi rappresentativi del Comune

Sono organi rappresentativi del Comune: il sindaco e il consiglio eletti direttamente; la giunta di nomina sindacale. Spettano loro la funzione di rappresentanza democratica della comunità, la realizzazione degli scopi e delle funzioni del Comune, l'esercizio delle competenze previste dello statuto nell'ambito della legge.
Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato ma hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'organo di cui fanno parte.
La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e delle competenze e i rapporti tra gli organi elettivi e gli organi burocratici per realizzare un efficiente forma di governo della collettività comunale.
Il regolamento disciplinerà l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128 per la pubblicità della situazione patrimoniale e per le spese elettorali ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale n. 26 del 1 settembre 1993, con l'obbligo di deposito della dichiarazione preventiva e del rendiconto.
Le indennità, lo status, il rimborso delle spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato sono regolati dalla legge.
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 56 della legge regionale n. 26/93, dalle prossime elezioni gli interessati dovranno operarsi in modo che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai 4/5. Il sindaco deve motivare l'eventuale mancata nomina di rappresentanti di uno dei due sessi nella giunta nonché negli enti, aziende e consulte.
Art. 9
Obbligo di astensione degli amministratori

Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del Comune o aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del comune.
L'obbligo di astensione non si applica al provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o di affini fino al quarto grado o del coniuge o del convivente.
Per i piani o strumenti urbanistici l'interesse e la correlazione va rilevata ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 57/95.
Qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall'aula non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta.
Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
Art. 10
Il consiglio comunale

L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, di decadenza e di rimozione sono regolati dalla legge e dal presente statuto.
Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto-organizzazione in conformità alle leggi e alle norme statuarie.
Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto. Sono organi interni del consiglio comunale: il presidente, il consigliere anziano, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari.
Art. 11
Competenze e funzioni del consiglio comunale

Attività di auto-organizzazione
Il consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, propri regolamenti per la disciplina e la specificazione del funzionamento del consiglio e delle commissioni, dell'esercizio delle funzioni e prerogative dei consiglieri, per l'esercizio della propria autonomia funzionale e organizzativa, nel rispetto della legge, dello statuto e delle compatibilità economico-finanziarie.
Attività politico-amministrativa
Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
Attività di indirizzo
Il consiglio comunale definisce ed esprime gli indirizzi politico-amministrativi con l'adozione degli atti fondamentali individuati dall'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cosi come modificato dalla legge regionale n.48/91, nonché dalle altre disposizioni normative di legge, secondo i principi affermati dal presente statuto, con particolare riguardo:
a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, comuni e provincie;
b) agli atti per l'ordinamento organizzativo comunale, quali: i regolamenti per l'esercizio dei servizi pubblici e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe; i principi a cui la giunta dovrà attenersi per l'esercizio delle competenze attribuitele dall'articolo 2 della legge regionale n. 23/98;
c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento;
d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, le lottizzazioni convenzionate, i piani di recupero, i piani urbanistici attuativi.
e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle istituzioni sovvenzionate sottoposte a vigilanza.
f) agli altri atti fondamentali, di cui al citato articolo 32, compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Gli atti fondamentali non possono contenere determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio, né contenuti di mera esecuzione o che rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sull'azione dei rappresentanti del Comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso consiglio.
L'attività di indirizzo del consiglio comunale è altresì esercitata mediante l'adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
Attività di controllo
L'attività di controllo è esercitata dal consiglio comunale mediante verifica dell'attività di amministrazione e di gestione svolta dai destinatari degli indirizzi, al fine di coordinare e mantenere l'unitarietà di azione in vista del raggiungimento degli obiettivi.
Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, ma anche attraverso la relazione semestrale del sindaco, la relazione del collegio dei revisori, l'esame dei conti consuntivi.
In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso enti, consorzi, aziende, istituzioni, presentano al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta.
Il consiglio comunale, con propria deliberazione, ha facoltà di formulare in ogni momento richieste di informazioni, eventualmente specifiche, al collegio dei revisori in ordine alle competenze previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
L'attività di controllo politico-amministrativo è esercitata anche mediante mozioni e interrogazioni, a cui il sindaco è tenuto a rispondere entro trenta giorni dalla presentazione presso il protocollo del Comune con le modalità previste dal regolamento.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale, compresa l'istituzione di commissioni di indagine.
Art. 12
Commissione di indagine

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare su proposta di almeno tre consiglieri l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
La commissione, nominata dal presidente del consiglio, è composta da consiglieri comunali designati dai capigruppo in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.
La commissione, presieduta dal consigliere, indicato di concerto dai capi gruppo, che ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed ha diritto di accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario comunale e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.
I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente e resteranno, assieme alle audizioni e ai risultati dell'indagine, riservati fino alla loro presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.
Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti o esprime agli organi competenti i propri giudizi o orientamenti.
Art. 13
I consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune. Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Ogni consigliere per poter svolgere liberamente le proprie funzioni ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall'ente e agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi e delle determinazioni e ordinanze sindacali, delle determinazioni dirigenziali.
Ogni consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sull'attività dell'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.
Il regolamento disciplina l'esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni, di presa visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati, il rilascio di copie, senza spese, degli atti deliberativi e delle determinazioni e delle ordinanze del sindaco.
Ai consiglieri comunali viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta e di consiglio, con l'indicazione di quelle annullate o per le quali siano stati richiesti chiarimenti dai Comitato regionale di controllo.
Tutti i consiglieri sono tenuti, al fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.
Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte per l'intera durata dei lavori. Qualora, per improrogabili motivi, un consigliere dovesse abbandonare la seduta del consiglio comunale o della commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, ha il dovere di fare inserire in verbale i motivi di tale abbandono.
Art. 14
Diritto di iniziativa dei consiglieri comunali

Ciascun consigliere comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio, ha diritto di presentare interrogazioni, ordini del giorno, risoluzioni e mozioni.
L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, ovvero dello stato di attuazione di atti fondamentali del consiglio e per conoscere valutazioni, orientamenti e intendimenti dell'amministrazione in ordine a determinati oggetti, ovvero ad aspetti dell'attività politico-amministrativa.
L'interrogante ha facoltà di chiedere risposta scritta o orale da trattare in consiglio comunale.
L'ordine del giorno è presentato al voto del consiglio, anche durante la trattazione di proposte di deliberazione, ed è volto ad indirizzare l'azione della giunta o del consiglio stesso.
Le risoluzioni, volte a far discutere il consiglio comunale su temi che interessano l'amministrazione, contengono obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
Le mozioni tendono a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del sindaco o della giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattativa di un affare, oppure a dare direttive su determinate questioni.
Su ordini del giorno, risoluzioni e mozioni il consigliere proponente può chiedere che il consiglio si esprima con un voto.
Ognuno dei consiglieri comunali esercita, a norma di regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale mediante proposte di deliberazione come previsto dall'articolo 24 con l'indicazione dei mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e corredate dei pareri previsti dall'articolo 53 della legge n. 142/90.
Art. 15
Dimissioni e decadenza dei Consiglieri

Le dimissioni dei consiglieri comunali sono indirizzate al presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto.
I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.
Il consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre riunioni nell'anno solare oppure a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del Presidente su istanza di un componente il collegio o di un elettore.
La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
Sarà istituito, secondo le modalità stabilite dal regolamento l'albo delle presenze dei consiglieri comunali alle sedute del consiglio o delle commissioni, con l'indicazione dei consiglieri che senza giustificato motivo siano assenti o abbandonino prima della chiusura dei lavori le suddette sedute.
Il regolamento stabilirà le sanzioni e le eventuali riduzioni delle indennità.
Art. 16
Il presidente

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente.
In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
Il presidente, come previsto dal regolamento, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune; può disporre di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del Comune.
Art. 17
Il consigliere anziano

E'consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.
Qualora non siano presenti in aula il presidente o il vice presidente, il consigliere anziano presente in aula, trascorsa un'ora dal previsto inizio della riunione, procede all'appello dei consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal regolamento.
Il consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al presidente e al segretario, i verbali delle deliberazioni.
Art. 13
I gruppi consiliari

I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più componenti di norma eletti nella stessa lista, salva diversa scelta da comunicare al presidente del consiglio e al segretario comunale con le modalità previste dal regolamento. Il consigliere singolo può far parte del gruppo misto.
Ogni gruppo nomina un capogruppo.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista.
Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni risorse e idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.
Art. 19
La conferenza dei capigruppo

La conferenza dei capigruppo è presieduta dal presidente del consiglio e, a norma di regolamento, lo coadiuva nella organizzazione dei lavori del consiglio.
Ad essa compete, altresì, esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento interno del consiglio e conflitti di competenza con gli altri organi del Comune.
Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con il presidente del consiglio comunale, con le commissioni consiliari permanenti, il sindaco e la giunta comunale.
Alla conferenza dei capigruppo partecipa anche il consigliere che, unico rappresentante di un partito o movimento politico presente all'ARS, non abbia aderito ad altro gruppo consiliare o non abbia con altri consiglieri costituito il gruppo misto.
Art. 20
Le commissioni consiliari

Il consiglio comunale, al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni mediante attività consultiva, di esame e parere preliminare sugli atti deliberativi del consiglio, come previsto dal regolamento può istituire, nel proprio seno e con criterio proporzionale, commissioni permanenti determinandone il numero e le materie di rispettiva competenza.
Può, altresì, costituire commissioni temporanee o speciali per lo studio di specifici problemi, oppure per controllare specifiche attività. In quest'ultimo caso la commissione è presieduta dal consigliere indicato di concerto dai capi gruppo della minoranza.
Le commissioni consiliari, a norma di regolamento, possono effettuare indagini conoscitive, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire informazioni utili e propositive sull'attività del consiglio comunale.
Le commissioni hanno diritto di ottenere dal sindaco o dall'assessore delegato, dagli uffici e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, informazioni e l'accesso a dati, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.
Il sindaco e gli assessori non fanno parte delle commissioni consiliari permanenti, ma hanno facoltà e l'obbligo se invitati di intervenire ai lavori di tutte le commissioni senza diritto di voto.
Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione.
Art. 21
Le riunioni del Consiglio

Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie e straordinarie. Le riunioni straordinarie hanno luogo su richiesta del sindaco oppure su richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali, per discutere su argomenti d'ordine generale riguardanti la comunità o di competenza del consiglio.
Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari ad acta.
La riunione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, che deve indicare anche gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente il consiglio comunale sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario darà tempestiva comunicazione.
La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio o la ripetuta violazione dello statuto o del Regolamento può comportare per entrambi la revoca dall'incarico con apposita delibera consiliare assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 22
La convocazione del consiglio

Il presidente convoca il consiglio, fissando il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del consiglio siano programmati per più giorni. In ogni caso deve indicare l'ora e il giorno dell'eventuale seduta di seconda convocazione.
L'avviso di convocazione deve essere consegnato, come previsto dal regolamento, ai singoli consiglieri:
-  per le riunioni ordinarie e per quelle in cui trattare bilanci preventivi e consuntivi, programma triennale OO.PP., strumenti urbanistici, regolamenti, almeno 5 giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza;
-  per le riunioni straordinarie, almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
Tuttavia, nei casi d'urgenza, l'avviso di convocazione può essere consegnato 24 ore prima, fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di richiedere il differimento delle deliberazioni al giorno seguente.
Gli elenchi aggiuntivi agli argomenti all'ordine del giorno dovranno essere consegnati ai consiglieri con le modalità ed i tempi per le riunioni straordinarie. Nelle riunioni consiliari convocate d'urgenza non si potranno emettere elenchi aggiuntivi se non nel rispetto dei modi e tempi per le riunioni straordinarie.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio.
Il sindaco ed i membri della giunta possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto.
EVENTUALMENTE AGGIUNGERE:
Periodicamente il consiglio comunale potrà tenere, come disciplinato dal regolamento, incontri pubblici nei diversi quartieri per conoscere direttamente dalla gente i bisogni e per verificare, in concreto che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
Art. 23
L'ordine del giorno

L'ordine del giorno del consiglio comunale, predisposto dal suo presidente, dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare.
E' data priorità agli argomenti proposti dal sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto, per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste.
Le proposte dei consiglieri saranno inserite nella prima riunione utile.
Contestualmente all'invio ai consiglieri comunali, l'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio e pubblicizzato come previsto dal regolamento.
Tutte le proposte di deliberazioni consiliari e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria del Comune almeno tre giorni prima delle sedute o almeno 24 ore prima nei casi di urgenza.
Il regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti, l'acquisizione sugli stessi dei pareri e le altre modalità con cui il presidente del consiglio potrà assicurare una adeguata e preventiva informazione
Art. 24
Iniziativa delle proposte di deliberazione

L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, al presidente del consiglio o ad ognuno dei consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali ed i piani settoriali sono proposti al consiglio dalla giunta comunale.
Ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché ove esse comportino assunzioni di impegno di spesa, dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
Le proposte di deliberazioni sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari affinché gli uffici previsti dall'articolo 53 della legge n. 142/90 possano esprimere il necessario parere, che non è dovuto per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri atti che non hanno valenza deliberativa.
Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si propone non sia di competenza del consiglio, il presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare il consiglio, ma dovrà darne, su conforme parere del segretario comunale, tempestiva comunicazione al richiedente, che ha facoltà di trasformare la proposta in un ordine del giorno o risoluzione.
Art. 25
Pubblicità e validità delle sedute

Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio e dalla legge.
Il consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta, comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni, l'intervento di un terzo dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per unità.
Per l'approvazione dei regolamenti, in ogni caso, le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
Art. 26
Votazioni

Nei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone o elezioni avvengono a scrutinio segreto. Le altre votazioni palesi, come disciplinato dal regolamento, avvengono per alzata di mano, o per alzata e seduta, o per appello nominale.
Le proposte di deliberazioni sono votate nel complesso, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento.
Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei consiglieri presenti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.
I consiglieri che si astengono vengono computati nel numero dei presenti, tranne nelle ipotesi del precedente articolo 9. In quest'ultimo caso qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall'aula non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta e nemmeno ai fini del computo della maggioranza assoluta.
Art. 27
Criteri e modalità per le nomine

Il regolamento stabilisce in quali casi la presentazione di candidature, singole o su base di lista, debba essere accompagnata da un curriculum comprovante la sussistenza di requisiti di idoneità e capacità tecnico-professionale, nonché le modalità del dibattito relativo.
Per le nomine di competenza del consiglio comunale e per quelle che, a norma di regolamenti o di statuto, è prevista la rappresentanza delle minoranze si applicano le disposizioni del presente articolo.
Quando la legge o lo statuto non prevedono maggioranze assolute o qualificate nelle nomine di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più anziano di età.
Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze e non prescrivano sistemi particolari di votazione e/o di quorum, se nella votazione non sia risultato eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, i rappresentanti della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
Art. 28
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme con il Presidente - che presiede l'adunanza - e con il consigliere anziano.
Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per assumere le funzioni di segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto al quale sia interessato il segretario.
Qualora, per urgenti ed indilazionabili esigenze, il segretario non potesse partecipare alla seduta, il consiglio può incaricare, limitatamente agli argomenti urgenti di quella seduta, il più giovane di età dei suoi componenti per svolgere le funzioni di segretario.
Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni approvate e riporta le dichiarazioni rese dal consigliere comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l'inserimento. Esso contiene i nomi dei consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei consiglieri che si siano astenuti o abbiano votato contro.
Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
Il regolamento stabilisce le modalità di redazione, approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.
Art. 29
Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti dirigenziali

Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissioni di copia integrale all'albo pretorio, istituito presso la sede municipale, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.
Altra copia delle stesse viene trasmessa al presidente del consiglio per essere messa a disposizione dei consiglieri e un'altra depositata presso l'URP, a disposizione di chi intendesse prendere visione diretta del contenuto.
Con le stesse modalità sono altresì pubblicati gli atti dei dirigenti che hanno rilevanza esterna.
Art. 30
La giunta comunale

La giunta comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
E'nominata con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge, al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, al Comitato regionale di controllo, alla Prefettura ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.
La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da massimo numero 5 (cinque) assessori, nominati dal sindaco.
L'effettivo numero degli assessori è indicato dal sindaco al momento della sua elezione. Lo stesso sindaco può variarlo, con decorrenza dal primo gennaio, motivando nella relazione previsionale e programmatica del bilancio di previsione la correlazione con l'attività amministrativa annuale.
Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti e gli affini del sindaco fino al 2° grado.
Art. 31
Funzionamento della giunta comunale

La giunta comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del sindaco o di chi lo sostituisce, che stabiliscono l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.
E'presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora non siano presenti il sindaco e il vice sindaco ne assume la presidenza l'assessore anziano.
Le sedute non sono pubbliche ma il sindaco o la giunta comunale possono invitare i dirigenti, i rappresentati del comune, i capi gruppo consiliari, il presidente del consiglio comunale o delle commissioni e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio.
Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei votanti ed in quello necessario per la validità della seduta. In caso di astensione obbligatoria si applica il precedente articolo 9.
Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.
Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale e cura la redazione delle deliberazioni che sottoscrive con il presidente e con l'assessore anziano.
Art. 32
Competenze e attribuzioni della giunta comunale

La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti adottati in esecuzione e in esplicitazione delle norme prima citate.
Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario e ai dirigenti; esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
In particolare, nell'attività propositiva e di impulso:
-  predispone gli schemi di regolamento;
-  elabora e propone al consiglio gli atti di programmazione;
-  predispone gli schemi di bilancio, la relazione programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.
Nell'attività di iniziativa e di raccordo:
-  elabora e sottopone al consiglio i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per lo svolgimento dei servi comunali;
-  delibera la copertura finanziaria per l'attività degli organi di partecipazione e consultivi;
-  delibera direttive, anche per dare attuazione a specifiche norme regolamentari o di legge, per lo svolgimento dei servizi comunali o devoluti al comune;
-  indica gli obiettivi, i criteri, le direttive e assegna i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario del comune e ai dirigenti;
-  indica criteri e direttive per l'erogazione di contributi e aiuti anche economici, per l'accesso a servizi o benefici, per lo svolgimento di particolari interventi o attività, specificando, eventualmente, le vigenti disposizioni regolamentari;
-  da direttive o indirizzi in merito ai reclami o ricorsi avverso procedure di gara, di accertamento, di esecuzione che possano coinvolgere il comune in eventuali contenziosi.
Nell'attività di amministrazione:
-  adotta le delibere nelle materie indicate dall'articolo 15 della legge regionale n. 44/91 non attribuite dalla legge alla competenza del consiglio o dallo statuto al segretario o ai funzionari;
-  adotta tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo statuto;
-  affida gli incarichi professionali, basati su scelte discrezionali, per l'esercizio di attività intellettuali;
-  approva progetti di lavori pubblici ed istanze di finanziamento;
-  approva e dispone le alienazioni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, le sdemanializzazioni e classificazioni dei beni patrimoniali;
-  adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-  recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;
-  adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;
-  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari; approva transazioni e rinunce alle liti;
-  adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
-  procede alle variazioni delle tariffe, dei corrispettivi, dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale.
Art. 33
Gli assessori

Il sindaco nomina gli assessori, nei modi e termini previsti dalla legge.
Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.
Gli assessori prima di essere immessi nell'esercIzio delle loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione della carica e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d'atto.
Gli assessori, per delega del sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici, collaborando con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.
Nei limiti della delega conferita hanno rilevanza interna ed esterna, adottano gli atti di competenza del sindaco, forniscono al dirigenti direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell'Ente, svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati al dirigenti.
Le deleghe conferite agli assessori, ogni modifica o revoca sono comunicate entro sette giorni dal sindaco al consiglio comunale, al segretario comunale e ai dirigenti.
Art. 34
Revoca degli assessori

Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi assessori.
Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
In entrambi i casi, il sindaco deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere le proprie valutazioni
Gli atti di cui al precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco assistito dal segretario comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla Prefettura, al Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
Art. 35
Vice sindaco e assessore anziano

Il sindaco può nominare vice sindaco un assessore che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione, lo sostituisce in via generale.
E' assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo statuto e dalla legge, il componente della giunta più anziano di età, che, in assenza anche del vice sindaco, surroga in via generale il sindaco assente o impedito.
Art. 36
Il sindaco

Il sindaco è il capo del governo locale, ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge n 142/90, cosi come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e dalla normativa regionale vigente.
Il sindaco nomina gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta e, compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, dei dirigenti e del segretario comunale.
Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne le elezioni riservate alla competenza del consiglio comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.
Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.
E'ufficiale di governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitigli anche dalla legge dello Stato.
Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'Azienda sanitaria locale. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalle disposizione di legge.
Per l'elezione, la rimozione, la decadeva, le dimissioni e lo status di sindaco si applicano le vigenti norme regionali e statali, ferme restando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune.
Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.
Ogni sei mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale che, entro dieci giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Art. 37
Competenze di amministrazione

Il sindaco:
a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
b) ha la direzione ed il coordinamento dell'azione politico-amministrativa del comune;
c) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità dell'articolo 51 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché le norme dello statuto e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, inoltre rientra nella competenza del sindaco la determinazione relativa alla copertura dei posti dei responsabili dei servizi e degli uffici così come previsto dall'art. 51, comma 5, della legge 142/90 e successive modifiche;
d) nomina o attribuisce le funzioni di direttore generale;
e) impartisce direttive al segretario o al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa delle unità organizzative;
f) richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
g) promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h) definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale o della giunta comunale, secondo le rispettive competenze;
i) formula indirizzi, ferme restando le competenze del consiglio o della giunta comunale, per accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo;
l) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
m) convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
n) adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
o) richiede la convocazione del consiglio comunale con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno;
p) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
q) rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;
r) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dai consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, ai fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti.
Art. 38
Competenze di vigilanza

Il sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c) vigila sulla attività degli assessori, dei dirigenti e dei propri collaboratori;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio comunale;
e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
f) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le leggi ed i regolamenti.
Art. 39
Competenze di organizzazione

Il sindaco:
a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario generale ed i dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, secondo le direttive impartite;
b) assegna, in applicazione di quanto stabilito dai regolamenti, i dirigenti ed il personale alle strutture organizzative;
c) definisce l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie;
d) convoca e presiede la conferenza interorganica per correlare, con il presidente del consiglio, i capigruppo, il segretario e i funzionari interessati, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quella del consiglio comunale;
e) oltre alle competenze previste dagli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni, esplica le funzioni attribuite al Ministro dal decreto legislativo n. 29/93.
Art. 40
Competenze quale ufficiale del governo

Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del caso, l'autorità governativa competente.
Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei servizi di competenza della Regione nel rispetto delle norme regionali.
Il sindaco, nei casi e nei modi previsti dall'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e previa comunicazione al Prefetto, può delegare: agli assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di governo, ad un consigliere comunale l'esercizio delle funzioni previste dalla precedente lettera a).
Art. 41
Incarichi e nomine fiduciarie

Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito.
Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del sindaco.
Titolo III
L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
Organizzazione, personale, procedimento
Art. 42
Principi generali

L'organizzazione delle strutture e tutta l'attività amministrativa del Comune si conformano in particolare al seguenti criteri:
-  distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, e quelle di gestione amministrativa, attribuite agli organi burocratici;
-  suddivisione per funzioni omogenee tenendo conto di quelle finali, rivolte all'utenza, e quelle strumentali e di supporto dei servizi interni e di quelli esterni, rivolti al cittadini singoli o associati;
-  coordinamento dell'azione amministrativa e collegamento delle attività dei vari uffici per mezzo di comunicazione interna e esterna ed interconnessione anche informatica;
-  flessibilità organizzativa, sia in relazione al bisogni dell'utenza sia alle nuove o mutate competenze dei servizi;
-  flessibilità nella gestione delle risorse umane, per favorire l'utilizzo delle professionalità interne, la partecipazione dei singoli dipendenti, le pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro;
-  responsabilità, professionalità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
-  valorizzazione delle risorse umane attraverso la partecipazione attiva e la responsabilizzazione diretta del personale nella gestione delle attività dell'ente;
-  soddisfacimento delle esigenze degli utenti, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa, il sito di accesso agli atti e ai servizi, l'informazione e la partecipazione dei cittadini;
-  attivazione di controlli interni in applicazione della vigente normativa;
-  riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne;
-  rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 43
Funzioni di indirizzo e programmazione

Gli organi di governo dell'ente, secondo la propria competenza, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare tramite la relazione previsionale, il bilancio di previsione, specificando le modalità operative tramite il PEG o, in assenza, tramite atti di indirizzo generali o puntuali assegnando obiettivi e risorse.
Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, impartisce, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali a cui i dirigenti devono attenersi nell'esercizio delle proprie azioni e verifica, anche tramite il controllo di gestione, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive.
Tutta l'attività dell'ente deve essere improntata ai principi ed ai metodi della programmazione utilizzando per l'impiego delle risorse, in conformità agli strumenti normativi, il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per programmi e/o progetti ed adottando conseguentemente le soluzioni organizzative capaci di assicurare i migliori risultati ai minori costi.
Gli obiettivi e i programmi e/o i progetti sono fissati c6n la relazione previsionale e programmatica. La programmazione delle attività operative, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di gestione, è attuata dai dirigenti, nell'ambito delle competenze a ciascuno attribuite, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento, e sarà soggetta a periodiche verifiche da attuarsi da parte della direzione politica e della direzione operativa.
La struttura organizzativa dell'ente ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione secondo criteri di economicità e di equilibrio tra risorse ed interventi.
Art. 44
Principi e criteri organizzativi

L'organizzazione del Comune è costituita da strutture, complesse e semplici, di tipo orizzontale ma collegate fra loro, in modo da poter attivare impulso, verifiche e una costante comunicazione al fine di garantire risposte univoche e coordinate per l'utilizzo ottimale delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi, particolari e generali.
La funzione di coordinamento persegue lo scopo di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa, in coerenza con le politiche generali del Comune e con il complesso degli obiettivi programmatici a breve, medio e lungo termine, ed, inoltre, di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia. E'esercitata sia a livello generale, con il coinvolgimento di tutti i dirigenti o dei responsabili delle strutture complesse e degli uffici di staff, sia all'interno di dette strutture.
Possono essere istituiti uffici di progetto, per attività temporanee, e uffici di staff per il supporto dell'attività istituzionale del sindaco o del segretario.
La dotazione organica, complessiva e di ogni struttura complessa, evidenziando rispetto a ciascun profilo professionale i posti coperti e quelli vacanti, determina la consistenza dei posti assegnati per l'esercizio delle funzioni e per i servizi da espletare dalla struttura in rapporto agli obiettivi e ai programmi fissati con gli strumenti di programmazione.
Le dotazioni organiche sono sottoposte a verifica periodica da parte della giunta e, comunque, in concomitanza ed in correlazione alla definizione degli strumenti di programmazione.
La comunicazione, lo scambio di informazioni e l'aggiornamento devono essere periodicamente effettuate anche all'interno delle strutture complesse.
I dirigenti, cioè i dipendenti preposti ad una struttura di vertice, esercitano funzioni e compiti di programmazione, direzione, controllo e con responsabilità diretta nei confronti degli organi di direzione politica e amministrativa.
Inoltre concorrono con attività istruttorie e di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale, alla definizione degli atti e dei progetti di competenza degli organi collegiali, nei confronti dei quali i dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.
Art. 45
Il segretario del Comune

La disciplina relativa alla nomina ed allo stato giuridico ed economico del segretario comunale è stabilita dalla legge, dal D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e dai contratti collettivi di categoria.
Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del Comune.
Inoltre, il segretario espleta le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto e quelle attribuitigli dal sindaco, a cui spettano le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con il Comune ed agli altri istituti contrattuali connessi a tale rapporto.
Il segretario, se non è stato nominato il direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti apicali, ne coordina l'attività, adotta gli atti di gestione che li riguardano.
Art. 46
Il vice segretario

Il vice segretario è un dipendente a tempo indeterminato dell'ente inquadrato in categoria D e in possesso dei requisiti previsti dall'O.EE.LL.. In correlazione a quanto previsto per la nomina del segretario comunale, è nominato, nel rispetto delle norme vigenti, dal sindaco per la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, del segretario del Comune.
La nomina, sempre a tempo determinato ed al massimo fino alla scadenza del mandato del sindaco, può essere fatta anche per il solo tempo di assenza o impedimento.
Per il solo periodo effettivo di sostituzione spettano al vice segretario la retribuzione e le competenze previste per legge o regolamento.
Art. 47
Le posizioni organizzative

Nell'ordinamento degli uffici e dei servizi sono istituite e disciplinate, al fine di razionalizzare l'organizzazione e garantire unicità di gestione, coordinamento e celerità dell'azione amministrativa, le posizioni organizzative previste dal CCNL stipulato il 31 marzo 1999 (N.O.P.), il cui incarico può essere conferito ai dipendenti di categoria D che, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato nei confronti della direzione politica, svolgano:
-  funzioni di direzione di una o più unità organizzative di particolare complessità comprendenti più uffici o servizi e caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e amministrativa, con l'eventuale attribuzione delle funzioni previste dall'articolo 51 della legge n. 142/90 e della gestione del PEG;
-  attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlata a diplomi di laurea e/o all'iscrizione ad albi professionali, con compiti di coordinamento di strutture complesse, anche se temporanee, e responsabilità di gestione e di risultato;
-  attività di staff e di studio, ricerca e controllo caratterizzata da elevate autonomia e esperienza e con compiti di coordinamento di strutture non semplici, anche se temporanee, e con responsabilità di gestione e di risultato.
In forza dell'articolo 13 della legge regionale n. 7/92, il sindaco con il provvedimento di nomina individua per ciascuna posizione organizzativa le strutture su cui l'incaricato eserciterà funzioni e i compiti da svolgere con responsabilità diretta nei confronti della direzione politica e amministrativa.
L'incarico è temporaneo e non può eccedere il mandato del sindaco che per la nomina, nel rispetto dei criteri e delle modalità specificate nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, terrà conto, in relazione alle funzioni ed attività da svolgere e dei programmi da realizzare, della professionalità e delle attitudini.
L'ordinamento degli uffici predeterminerà, nel rispetto del CCDI e nell'ambito dell'apposito fondo di bilancio, modalità, procedure e tempi del conferimento dell'incarico; modalità per l'attribuzione e la quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato, modalità di revoca e di conferma entrambe legate al risultato della gestione.
Art. 48
I dirigenti

I dirigenti sono funzionari inquadrati nella categoria D, a cui il sindaco in forza dell'articolo 13 della legge regionale n. 7/92 attribuisce la direzione delle strutture complesse, con il compito di dirigere e coordinare attività omogenee per scopo e orientamento di servizio, assicurando, pur nel rispetto dell'autonomia operativa, un indirizzo unitario in relazione ai fini comuni per consentire un'azione coordinata per la realizzazione dei programmi e per il conseguimento degli obiettivi.
Il sindaco, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e anche nell'intento di valorizzare nuove professionalità, attraverso l'eventuale applicazione del criterio della rotazione, conferisce detti incarichi a tempo determinato sulla base di criteri predeterminati con l'ordinamento degli uffici.
L'incarico di dirigente può essere revocato in caso di inosservanza delle direttive impartite, di altre gravi inadempienze agli obblighi di servizio o di palese incapacità a svolgere efficacemente l'incarico conferito e negli altri casi previsti e con le modalità disciplinate dall'ordinamento degli uffici
Al dirigente compete in particolare:
-  proporre i programmi della struttura e verificarne l'attuazione;
-  coordinare la gestione delle risorse umane, tecniche ed organizzative della struttura;
-  coordinare la mobilità all'interno della struttura e formulare proposte organizzative;
-  verificare i risultati della gestione e la qualità dei servizi;
-  individuare, qualora non già individuati, i responsabili dei procedimenti di competenza della struttura, assumendo le necessarie iniziative per ottimizzare la gestione interna dell'intera struttura;
-  verificare e controllare le attività dei dipendenti assegnati alla struttura, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.
Il sindaco può attribuirgli anche:
a) le funzioni di cui all'articolo 51 della legge n. 142/90;
b) la gestione operativa di una struttura semplice e dei relativi servizi;
c) la gestione del PEG o di un piano operativo e dei relativi procedimenti di spesa;
d) la gestione delle relazioni con le OO.SS., nell'ambito della struttura e delle direttive impartite dalla direzione amministrativa;
e) una posizione organizzativa.
Il dirigente è responsabile del perseguimento degli obiettivi assegnati, del buon andamento e dell'economicità della gestione, della funzionalità della struttura, della validità e correttezza amministrativa degli atti di propria competenza.
Tutti i dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e da altre fonti normative o dal sindaco, in modo autonomo nell'ambito delle direttive agli stessi impartite e rispondono direttamente agli organi della direzione politica ed alla direzione amministrativa.
Art. 49
Controlli interni

Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, saranno previsti e disciplinati idonei strumenti per monitorare, controllare e valutare la gestione al fine di:
-  garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
-  verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e monitorare il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
-  valutare l'attività e le prestazioni di tutto il personale (valutazione del personale);
-  monitorare e valutare l'attuazione dei piani, programmi e delle determinazioni approvati dall'organo politico e la congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
Gli strumenti normativi ed organizzativi e le strutture interessate devono tendere a garantire che:
-  siano individuate distintamente le diverse attività da demandare alle strutture di controllo interno;
-  le funzioni di controllo e valutazione siano svolte in modo integrato, ma evitando la commistione ed identificazione fra valutato e valutatore;
-  siano chiari anche a livello organizzativo i criteri di incompatibilità e la distinzione tra attività operative e quelle di supporto ai valutatori;
-  la raccolta dei dati informativo-statistico sia informatizzata in modo da poter essere utilizzata da tutti i soggetti interessati o coinvolti nei processi di monitoraggio, controllo e valutazione;
-  le banche dati che contengono dati sensibili siano accessibili solo alle persone autorizzate e ai diretti interessati in sede di accesso personale.
Art. 50
Procedimento amministrativo

Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, per i procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione dagli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto e nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale n. 30 aprile 1991, n. l0.
Con apposite norme vengono individuati e determinati, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa responsabile di tutto l'iter procedimentale, ed il soggetto competente per l'adozione del provvedimento finale.
L'unità organizzativa è l'ufficio a cui, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, è affidata l'iniziativa, l'istruttoria o la competenza per materia.
Il dipendente preposto, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, all'unità organizzativa, come sopra determinata, è responsabile del procedimento.
Il Comune darà idonea pubblicità alla predetta disposizione e ciò al fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilità di avere un preciso interlocutore nei vari uffici con cui tenere i necessari contatti nel corso del procedimento.
Il responsabile di ciascuna unità organizzativa può assegnare, con provvedimento generale, o puntuale ma sempre portato a conoscenza degli interessati, ad altro dipendente addetto all'unità stessa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, nel rispetto, comunque, delle competenze previste dallo statuto.
L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile, nonché il nominativo della persona che può sostituire lo stesso responsabile in caso di sua assenza o impedimento, sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, su espressa richiesta motivata, a chiunque abbia un interesse da tutelare.
Art. 51
Comunicazione e partecipazione al procedimento

Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione al diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenirvi e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.
Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Ferme restando le particolari norme che li regolano, altre disposizioni possono essere previste per la partecipazione al procedimento di formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale, nonché ai procedimenti tributari.
Art. 52
Conclusione del procedimento

Ogni procedimento, senza aggravio della procedura e nel rispetto delle norme sulla semplificazione, deve essere concluso nei termini prestabiliti con un provvedimento espresso.
Ciascun provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativi (regolamenti) e di quelli a contenuto generale (direttive, istruzioni di servizio, ecc.), deve essere motivato con indicazione dei preposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
L'obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come garanzia per il cittadino ma anche come consistente contenuto ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo. Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti discrezionali.
La motivazione deve essere resa in modo da consentire la comprensione dell'iter logico ed amministrativo seguito per la emanazione del provvedimento.
Qualora le ragioni che abbiano determinato la decisione dell'amministrazione siano espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.
In ogni provvedimento va indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Articolo 53
Accordi sostitutivi dei provvedimenti

L'amministrazione può concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
Gli accordi sul contenuto del provvedimento, conclusi a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, non possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi e in ogni caso devono garantire il perseguimento del pubblico interesse, e vanno, a pena di nullità, stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione della legge.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, oltre alle superiori condizioni, sono soggetti agli stessi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono e vanno stipulati per iscritto, salvo che la legge non disponga diversamente.
Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
Titolo IV
L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI
Forme associative, gestione, tariffe
Art. 54
Servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Il Comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione siciliana, nel rispetto dei principi di seguito riportati.
Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
Il sindaco ed il revisori dei conti riferiscono ogni anno al consiglio, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul rapporto "costo-ricavo" dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini.
In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del sindaco o del consiglio comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al secondo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali.
Art. 55
Tariffe dei servizi resi dal comune

Al comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sul servizi di propria competenza, che potranno essere determinati anche in modo non generalizzato.
Il Comune delibera i corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo le riserve di legge, in misura tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione per ciascun servizio. All'uopo si terranno presenti i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e. ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.
La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni la tariffa può essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
In sede di approvazione del bilancio saranno individuate le prestazioni non espletate a garanzia dei diritti fondamentali ma rientranti fra quelle a domanda individuale per le quali richiedere un corrispettivo o un contributo all'utente e l'ammontare del contributo richiesto in rapporto al costo della prestazione.
Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o convenzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o privati. A specificazione di quanto previsto dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è possibile, dietro contributo finanziario veicolare l'immagine del soggetto aderente o fare utilizzare usare il logo o lo stemma del comune.
Art. 56
Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile e può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.
Art. 57
Azienda speciale

Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 142/90.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano ai sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum, dal sindaco fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti dell'articolo 13 della legge regionale n. 7/92.
L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.
Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
I regolamenti aziendali sono adottati dai consiglio di amministrazione.
Art. 58
Istituzione

Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale che eserciterà nel rispetto del proprio statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Con la stessa deliberazione il consiglio comunale individua i servizi e:
a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b) determina le finalità e gli indirizzi;
c) conferisce il capitale di dotazione;
d) precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
e) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
f) specifica le modalità della collaborazione dei volontari;
g) stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.
Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono nominati dal sindaco, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.
Lo statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno e del Comune.
Art. 59
Concessione a terzi

Il consiglio comunale, quanto sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro.
La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della Comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.
La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e dei conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza, la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 60
Società miste

Per la gestione di servizi comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già costituite.
Il consiglio comunale, per la costituzione di società a prevalente capitale pubblico, approva la bozza di statuto ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza del capitale al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluri-comunali, al comuni che fruiscono degli stessi servizi.
La giunta, qualora sia opportuno, in relazione alla natura del servizio da svolgere, può assumere partecipazioni in società con capitale prevalente pubblico ma con una accertata solida situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi al compiti istituzionali del Comune.
In questo caso la partecipazione del Comune non può essere inferiore al 10% del capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale.
I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
Il Comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico può, come previsto dal regolamento adottato ai sensi del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, partecipare o costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, scegliendo i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.
Art. 61
Convenzioni e consorzi

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il Comune può stipulare con altri comuni o con la provincia apposite convenzioni, deliberate dal consiglio comunale con l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.
La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.
Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91.
I consigli comunali di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione che stabilisce i tini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
Il Comune, nell'assemblea del consorzio, è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi Comuni e Provincia regionale.
La costituzione del consorzio di servivi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.
Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro è non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Assessore.
Art. 62
Accordi di programma

Il sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di interesse comunale, che richiedano per la loro attuazione l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuove, partecipa e conclude accordi di programma.
Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure uno o più interventi previsti negli strumenti programmatori, sono approvati dalla giunta comunale.
Quando assumono valenza programmatoria o modifica agli strumenti urbanistici, il sindaco, prima di aderire sente la commissione consiliare competente, e la conclusione dell'accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale, a meno che non abbia dato preventivo assenso.
Per verificare la possibilità dell'accordo di programma il sindaco convoca o partecipa ad una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del Presidente della Provincia o dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli scaturenti dell'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco, e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata, se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Titolo V
L'ORDINAMENTO FINANZARIO E CONTABILE
Programmazione e gestione del bilancio
Art. 63
Principi generali

L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dallo statuto e dal regolamento di contabilità nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale coordinata con quella regionale.
Nell'ambito di detti principi il comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive o alla fruizione del servizio.
L'ordinamento specifica l'attività dell'ente in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, investimenti, servizio di tesoreria, compiti e attribuzione dell'organo di revisione, controllo di gestione e contabilità economica.
Il regolamento di contabilità applica i principi stabiliti dalla legge, adeguandoli alle modalità organizzative previste dall'ordinamento degli uffici, prevedendo che mandati di pagamento e reversali d'incasso siano sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario, ferme restando le disposizioni previste dalle leggi per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
Art. 64
La programmazione finanziaria

Il Comune adotta il sistema della programmazione, controllo e verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività amministrativa alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con i quali la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, che devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi e eventuali progetti.
La giunta elabora tutti i documenti di programmazione, compreso il piano esecutivo di gestione, con la partecipazione di tutti i responsabili degli uffici o dei servizi e con il coordinamento generale del servizio finanziario nel rispetto delle disposizioni di legge e delle competenze previste dall'ordinamento in Sicilia con le specificazioni del presente statuto.
Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi dei documenti finanziari il regolamento di contabilità prevede forme di pubblicità e di consultazione, compreso il loro deposito presso l'U.R.P.
Art. 65
La programmazione degli investimenti

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, e raccordato alle previsioni del bilancio pluriennale.
Il programma triennale delle opere pubbliche deve rispettare le disposizioni dell'articolo 3 della legge regionale n. 21/85; il piano economico finanziario le disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000.
Per tutti gli investimenti comunque finanziati l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese di gestione nel bilancio pluriennale ed assume l'impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa.
Art. 66
Il patrimonio comunale

I beni comunale si distinguono in mobili, fra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:
a) beni soggetti al regime del demanio;
b) beni patrimoniali indisponibili;
c) beni patrimoniali disponibili.
Il passaggio della categoria dei beni demaniali a quella patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quello disponibile scaturisce dalla cessata utilità e destinazione del bene di cui si prenderà atto con delibera di giunta.
Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle variazioni e per la quantificazione del loro ammortamento ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 si applicheranno le disposizioni del regolamento di contabilità.
I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dall'apposito regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto.
Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio comunale.
Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
Art. 67
La gestione del patrimonio

La giunta comunale sovrintende alla attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso l'apposito ufficio previsto dal regolamento di organizzazione, la tenuta degli inventari dei beni immobili o mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verifichino nel corso di ciascun esercizio.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento di contabilità per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.
Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento di contabilità.
L'alienazione dei beni immobili avviene di norma mediante asta pubblica, quella relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal regolamento.
La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
Art. 68
Il servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria consiste nell'espletamento di tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria del comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e agli altri adempimenti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla convenzione.
La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha la durata minima triennale e massima quinquennale rinnovabile.
Il Comune affida di norma il servizio di tesoreria ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità di esercizio del servizio di tesoreria e dei servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee il controllo di tali gestioni.
Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede di norma a mezzo del concessionario della riscossione, che a richiesta può assumere anche il servizio di tesoreria.
Per le entrate patrimoniali ed assimilati l'apposito regolamento prevede, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
Art. 69
Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria all'organo previsto dal successivo articolo che, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel comune;
b) esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
d) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.
Le funzioni di controllo e di vigilanza si estrinsecano di norma attraverso indagini analitiche e verifiche a campione.
Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente l'organo di revisione ne riferisce immediatamente al sindaco e al presidente del consiglio affinché ne informino il consiglio comunale.
Art. 70
Il revisore dei conti

Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente, un revisore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.
Valgono per il revisore le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legge per i consiglieri comunali. Per la durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento economico; per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
Ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto; l'esercizio della funzione di revisione; l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.
Art. 71
Controllo di gestione

Il controllo di gestione mira a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.
Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività del comune per migliorare il coordinamento dell'azione amministrativa e dell'efficacia e della economicità della spesa pubblica.
E' controllo interno, concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa e finalizzato ad orientare l'azione amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o disfunzioni.
Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.
Ciascun responsabile del servizio provvede nel corso dell'esercizio alla verifica dell'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati riferendo periodicamente al sindaco e al responsabile del controllo di gestione.
Il modello organizzativo, le procedure e le modalità del controllo di gestione, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 29/93, del decreto legislativo n. 267/200 saranno esplicitate nell'apposito regolamento modulato secondo le esigenze e la struttura dell'ente.
Art. 72
Procedure contrattuali

Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede mediante contratti.
Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale, si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea, nazionale e regionale in vigore ed alle disposizioni dell'apposito regolamento dei contratti che dovrà assicurare l'applicazione di criteri di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione; garantire adeguata pubblicità alla ricerca del contraente; prevedere i casi di ricorso alla trattativa privata, all'appalto concorso, alla concessione di costruzione e gestione assicurando pubblicità di procedure, congruità dei prezzi ed obiettività nella scelta del contraente.
La stipulazione dei contratti, deve essere preceduta da un provvedimento nel quale vanno indicati, anche per relazione:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, le ragioni di interesse pubblico;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione siciliana, nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente.
Il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento dei contratti, da quello per i lavori e le forniture in economia e dal regolamento economato per la gestione di cassa delle entrate e delle spese di non rilevante ammontare.
La commissione di gara, disciplinata dal regolamento dei contratti, sarà presieduta dal dirigente dell'ufficio interessato per materia con potere di decisione.
I verbali di aggiudicazione sono pubblicati per sette giorni consecutivi all'albo pretorio e diventano definitivi ed esecutivi senza necessità di approvazione e controllo se nel termine predetto non pervengono motivati reclami, su cui decide il presidente di gara.
Alla stipulazione dei contratti, interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente dell'ufficio interessato per materia, mentre al rogito provvede il segretario generale.
Titolo VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Consultazione, partecipazione, accesso
Art. 73
Partecipazione popolare

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini elettori e dei cittadini residenti, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
A tal fine il Comune promuove:
a) organismi di partecipazione dei cittadini nell'amministrazione locale;
b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
c) forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all'esame degli organi comunali.
Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni, l'esercizio del diritto di udienza, la presentazione di petizione e proposte e l'utilizzo di appositi servizi o strutture da parte delle libere associazioni.
Art. 74
Il diritto di udienza

I cittadini, enti o associazioni possono chiedere di essere sentiti dal sindaco, dalla giunta, dal consiglio comunale, dal segretario comunale, dal direttore generale e dai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, in relazione alle rispettive competenze, per esporre eventuali problemi.
Saranno pubblicizzati luoghi, tempi e modi del ricevimento dei cittadini singoli o associati.
Ogni soggetto che si ritenga leso da un provvedimento amministrativo può, nell'esercizio del diritto di udienza o per iscritto proporre reclamo all'organo che lo ha emanato, richiedendone la riforma, la revoca o l'annullamento, e chiedendo di essere sentito.
L'organo competente è tenuto a sentire il richiedente e a motivare il mancato accoglimento del reclamo.
Art. 75
Istanze e petizioni

La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale.
Come previsto dall'apposito regolamento, le istanze e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate per iscritto:
a) istanze - per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico;
b) petizioni - per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su questioni di carattere generale.
Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite dal sindaco risposte entro 30 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60 giorni, qualora il sindaco non abbia rigettata la richiesta con risposta motivata.
Il regolamento determina la procedura, i tempi, le forme di pubblicità, e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone la risposta o le eventuali modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata.
Se il termine previsto dai precedenti commi non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione o istanza.
Il presidente del consiglio è tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
Art. 76
Proposte ed iniziative popolari

I cittadini, nel numero di almeno un quinto degli elettori, o almeno tre associazioni o comitati iscritti nell'apposito albo comunale, possono avanzare proposte articolate per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette nei venti giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere del responsabile dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
La proposta, presentata e sottoscritta secondo le modalità e la procedura prevista dall'apposito regolamento, dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con l'indicazione della eventuale spesa e del suo finanziamento.
L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è. stata promossa l'iniziativa popolare.
L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze ed alla disciplina giuridica ed economica del personale;
b) atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e a delibere di bilancio;
c) espropriazioni e attività amministrativa vincolata.
Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici della segreteria comunale.
Art. 77
Diritto di accesso e di informazione

Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune nonché degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme della legge n. 241/90 e dalla legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono accessibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti 1'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire, ai soggetti interessati, la visione degli atti relativi ai precedenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i tempi indicati dal regolamento.
L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché alla corresponsione dei diritti di ricerca.
Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.
Al fine di garantire la più ampia diffusione degli atti comunali e per raccogliere informazioni, segnalazioni, reclami, etc., è istituito l'ufficio relazioni con il pubblico, che sarà attivato con provvedimento sindacale che ne disciplinerà il funzionamento secondo i principi e le modalità previste dal decreto legislativo n. 29/93 e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1994, utilizzando personale con idonea qualificazione e capacità.
Il notiziario ufficiale, alla cui redazione possono partecipare, anche in affidamento di servizio, esponenti delle formazioni sociali operanti nel territorio, deve contenere gli atti a tal fine indicati nel regolamento.
In ogni caso deve contenere tutte quelle notizie utili per agevolare le procedure e rendere edotti i cittadini delle variazioni intervenute per legge o regolamento e le principali informazioni su:
a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione e di utilizzo delle risorse;
b) l'oggetto delle deliberazioni del consiglio e della giunta e delle ordinanze sindacali;
c) licenze, concessioni, provvedimenti del sindaco e degli assessori;
d) notizie riguardanti gare, appalti e concorsi;
e) i criteri e le modalità per la concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi alle associazioni.
Art. 78
Associazionismo e partecipazione

Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione sindacale, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
Riconosce il ruolo attivo e propositivo della cooperazione anche per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed inoltre l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.
Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni ed associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.
A tal fine il Comune, come previsto dal regolamento:
1) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;
2) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
3) può affidare ad associazioni e a comitati l'organizzazione di singole iniziative; nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla giunta.
I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche; volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti; assenza di fini di lucro; pubblicità dello statuto, degli atti e dei registri dei soci, perseguimento di finalità correlati a quelle del Comune.
Nell'ambito delle predette finalità il Comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali, soggetto a verifica ed aggiornamento annuali; l'iscrizione all'albo, diviso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello statuto associativo, di documentazione inerente l'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente per il raggiungimento delle proprie finalità.
L'istanza può essere presentata da associazioni costituitesi da almeno un anno e che abbiano operato ed operino nell'ambito del territorio comunale.
Alle associazioni iscritte all'albo possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale od organizzativa.
Annualmente la giunta rende pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
Art. 79
Forme di consultazione

Per conoscere il parere dei cittadini, singoli o associati, sugli indirizzi politico amministrativi, il Comune si avvale degli strumenti di consultazione previsti dallo statuto nelle forme e modi che saranno esplicitati dall'apposito regolamento.
Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini e agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo, nei limiti delle disponibilità e con i modi previsti dal regolamento, strutture e sedi idonee.
Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, generali, di categoria, per ambiti territoriali per dibattere problemi, per esaminare proposte; per la verifica dello stato di servizi di rilevante interesse per la comunità.
Per favorire la partecipazione dei cittadini e delle varie categorie sociali all'amministrazione locale, il Comune costituisce le consulte comunali a cui gli organi elettivi possono richiedere parere e collaborazione.
L'apposito regolamento stabilisce il numero delle consulte, la composizione, le materie di competenza, le modalità di formazione, di durata e di funzionamento. Nelle materie di competenza le consulte possono esprimere parere, formulare proposte, esprimere orientamenti, sottoporre all'attenzione generale particolari problematiche.
I componenti delle consulte, che saranno convocate e presiedute dal sindaco, sono nominati dallo stesso nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, che dovranno tendere a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti delle categorie e degli organismi di partecipazione interessati.
Art. 80
Referendum

Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a programmi, i piani, progetti, interventi ed in ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni, il personale, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
Il referendum, sia consultivo che propositivo, può riguardare solo materie di esclusiva competenza del Comune relative a materie, proposte o atti di competenza del consiglio comunale, della giunta e del sindaco.
Il referendum può essere richiesto da almeno il 20% dei cittadini elettori, la cui firma dovrà essere autenticata nelle forme previste per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative, iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dellprecedente o da 1/3 dei consiglieri assegnati, con un quesito scritto ed esposto in termini chiari a cui possa essere risposto con un SI o un NO.
La richiesta di referendum con il quesito proposto, prima della raccolta delle sottoscrizioni o del voto del consiglio comunale, è sottoposta al preventivo giudizio di ammissibilità del difensore civico, che può entro 30 giorni dichiararla inammissibile o suggerire modifiche per farla rientrare nei limiti imposti dallo statuto e dal regolamento.
Il referendum è indetto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti con delibera che provvederà anche alla copertura finanziaria; i comizi elettorali sono indetti con determinazione sindacale in una domenica dalle ore 8 alle ore 21; lo spoglio delle schede inizierà dopo la chiusura delle operazioni di voto. Può svolgersi una sola tornata referendaria in un anno solare; nella stessa tornata possono essere sottoposti più quesiti ma non più di sei scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Il Comune provvede all'adeguata pubblicizzazione della consultazione, alla stampa e alla fornitura del materiale necessario, alla costituzione dei seggi composti da un presidente e due scrutatori, entrambi sorteggiati fra gli iscritti negli appositi elenchi vigenti per le consultazioni statali.
La normativa regolamentare farà riferimento alle procedure in vigore per lo svolgimento dei referendum statali adeguandole alle dimensioni locali della consultazione, semplificandole e ottimizzandole per renderle più economiche.
La regolarità delle sottoscrizioni o della delibera di indizione e della procedura è garantita da un apposito comitato di garanzia, formalizzato con provvedimento del sindaco, presieduto dal difensore civico e composto dal segretario comunale; da due consiglieri comunali di cui uno della minoranza eletti dal consiglio con il voto limitato ad uno; da due rappresentanti delle associazioni iscritte nell'albo comunale sorteggiati nell'ambito di un elenco di nominativi indicati dalle stesse associazioni e da un rappresentante dell'eventuale gruppo promotore.
Il comitato è insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti e funziona con la presenza della maggioranza dei componenti già nominati.
Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
Il quesito proposto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.
Art. 81
Effetti del referendum

I referendum possono avere i seguenti contenuti:
-  consultivo qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità; l'indizione del referendum consultivo sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto;
-  propositivo con oggetto una motivata proposta normativa o provvedimentale di competenza del consiglio comunale, della giunta o del sindaco. Non si fa luogo a referendum propositivo se l'organo competente provveda in maniera conforme alla proposta referendaria.
Quando il referendum sia stato indetto, gli organi del Comune sospendono l'attività amministrativa sull'oggetto del referendum, tranne in caso di pericolo o danno che dovrà essere ampiamente motivato.
L'esito della consultazione dovrà essere oggetto di dibattito in consiglio comunale, che potrà, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, dare opportune direttive in merito.
Ove gli organi comunali competenti intendano discostarsi dall'esito della votazione devono indicare, in occasione del dibattito in consiglio, i motivi per cui non si uniformano all'avviso degli elettori.
Il consiglio, la giunta o il sindaco, secondo la rispettiva competenza, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, delibera sull'argomento oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e la deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti l'organo.
Art. 82
Il difensore civico

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.
Il difensore civico svolge il ruolo di garante, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa.
I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
L'ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dell'amministrazione comunale, con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
L'ufficio relazione con il pubblico collabora con l'ufficio del difensore civico e ricevuta la richiesta, prima di sottoporla al difensore civico, assume tutte le informazioni e svolge le indagini necessarie sollecitando, ove possibile la soluzione del problema e in caso positivo, dandone comunicazione al richiedente.
Al difensore civico per lo svolgimento delle funzioni inerenti il proprio ufficio viene corrisposta un'indennità pari a metà dell'indennità di carica base del sindaco.
Art. 83
Nomina del difensore civico

Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, scelto, fra i candidati proposti a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale che abbiano compiuto il 25° anno di età e che, per preparazione, esperienza, diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.
Le proposte di candidatura possono essere presentate entro trenta giorni dall'avviso pubblico da parte di almeno 50 cittadini o da parte di associazioni, di ordini professionali o enti pubblici o privati. La proposta deve essere motivata, con particolare riferimento alla capacità professionale.
La proposta di candidatura, sia che provenga dai cittadini che dai predetti organismi deve essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico, in forma scritta e con firma autenticata nelle forme di legge e contenere l'indicazione dei dati anagrafici completi e della residenza del candidato, del suo possesso di diploma di scuola media superiore, nonché il suo curriculum professionale, l'occupazione abituale ed altresì 1'elencazione delle cariche pubbliche e private ricoperte sia in precedenza che in atto.
La votazione per la scelta del candidato fra quelli proposti si svolge a scrutinio segreto e, per la nomina è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni, ed il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
Il difensore civico, che dura in carica 5 anni, non è rieleggibile nel successivo quinquennio ed assume le funzioni dopo aver prestato giuramento avanti al consiglio comunale con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto, nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
In ogni caso, tranne che per cessazione, per revoca o decadenza, svolge le sue funzioni fino alla nomina del successore. Ove la carica dovesse scadere entro gli ultimi quattro mesi del mandato consiliare essa viene automaticamente prorogata fino al secondo mese dopo l'insediamento del nuovo consiglio.
Resosi vacante per qualsiasi causa l'ufficio, la procedura per la nomina deve essere iniziata entro 30 giorni e il consiglio comunale provvede alla nomina del successore entro 90 giorni dalla vacanza.
Art. 84
Incompatibilità e decadenza

Non può ricoprire l'ufficio di difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) chi riveste la carica di parlamentare europeo, nazionale o regionale, di consigliere provinciale o comunale, di componente della direzione delle unità sanitarie locali; di componenti di organi regionali di controllo, di amministratore di aziende speciali, istituzioni, società pubbliche e/o per azioni di partecipazione pubblica, di enti e/o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
c) i ministri del culto;
d) i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione del Comune, nonché il segretario del Comune;
e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici non occasionali con l'amministrazione comunale;
f) gli ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il secondo grado di parlamentari europei, nazionali o regionali, di amministratori del Comune, di amministratori della provincia e dell'AUSL o di componenti organi regionali di controllo.
Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità sopra riportata.
La decadenza è pronunciata dal consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su proposta di uno dei consiglieri comunali.
Art. 85
Funzioni del difensore civico

Il difensore civico nell'esercizio delle proprie funzioni per garantire dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, con piena autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa:
1) risponde alle petizioni ed istanze ai cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all'oggetto richiesto;
2) ha diritto di accesso come i consiglieri comunali agli uffici, agli atti e alle informazioni in ordine allo stato dei procedimenti di cui è stato investito, salvo i casi in cui prevale, per legge, il segreto d'ufficio;
3) può intervenire nei procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e responsabili degli uffici e servizi;
4) può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dandone comunicazione contestuale al sindaco o all'assessore competente per materia;
5) segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze o in caso di ritardo invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;
6) può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta comunale sull'andamento dell'azione amministrativa;
7) può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
Entro il mese di marzo di ciascun anno, il difensore civico deve presentare al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica con l'affissione all'albo pretorio.
Nei casi di particolare importanza o di urgenza il difensore civico può in qualsiasi momento informare il consiglio comunale, presentando una relazione sull'argomento.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 86
Interpretazione

Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.
Alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario comunale l'emanazione di circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.
Art. 87
Rinvio

Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 cosi come recepita dalla Regione siciliana, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo n. 267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia.
Art. 88
Adozione e adeguamento dei regolamenti

I regolamenti di attuazione dello statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.
I principi statutari anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.
Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto col medesimo compatibili.
Art. 89
Pubblicità dello statuto

Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente ordinamento EE.LL., e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.
Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigenti, all'organo di revisione e agli altri organi del Comune, mentre altra copia sarà depositata all'U.RP. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Art. 90
Entrata in vigore

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.
Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.
(2001.38.1973)


Statuto della Provincia regionale di Agrigento - Modifiche


Allo statuto della Provincia regionale di Agrigento, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 6 aprile 1996, successivamente modificato (vedi supplemento straordinario n. 13 del 21 marzo 1998), con delibere consiliari n. 67 del 17 luglio 2001 e n. 72 del 30 luglio 2001, rese esecutive ai sensi del 6° comma dell'art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, sono state apportate le seguenti ulteriori modifiche:
Art. 1

Nell'intestazione dopo la parola "Costituzione" aggiungere le parole "e Statuto".
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
"Il presente statuto nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia ove costituite. Stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone;
Poiché la legislazione in materia di ordinamento delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esse conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa, l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme del presente statuto con esse incompatibili, ed il consiglio provinciale lo adegua entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
Lo statuto è deliberato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.".
Art. 3

Alla fine del comma 2 aggiungere le parole "e della Regione Sicilia". Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
"La sede legale dell'ente è ubicata in Piazzale Aldo Moro, 1, dove ha sede anche il governo della Provincia ed il consiglio provinciale.".
Art. 4

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
"La Provincia regionale è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, ruolo cardine in materia di attuazione delle politiche intersettoriali.
La Provincia regionale svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.".
Art. 5

Alla fine del comma 4 aggiungere il seguente capoverso:
"Promuove il diritto al lavoro dei giovani, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuoverne la crescita morale, culturale e professionale.".
Art. 7

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:
"Impronta la propria attività all'obiettivo della trasparenza degli atti amministrativi e dei comportamenti.
Promuove la stipula di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi fra Enti diversi.
Valorizza le associazioni e le organizzazioni di volontariato, che possono collaborare alle attività ed ai servizi propri della solidarietà sociale, secondo indirizzi determinati dalla Provincia. A questo scopo l'ente può consentire loro di accedere alle strutture ed ai servizi.
Il consiglio provinciale, con regolamento, determina le modalità di accesso, per iniziative di interesse collettivo, delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato, a sale di convegno e riunioni, e riserva uno spazio per la pubblicazione di articoli nella rivista della Provincia.
La Provincia istituisce osservatori e centri di studio ai quali garantisce mezzi adeguati, assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive, e che hanno la facoltà di proporre al consiglio l'adozione di specifiche carte di diritti.
Il consiglio provinciale disciplina la consultazione periodica, attraverso l'organizzazione di forum, delle associazioni di donne, delle associazioni sindacali ed imprenditoriali e delle forze sociali, per l'elaborazione dei propri indirizzi generali.".
Art. 10

Prima del comma 1 inserire il seguente comma:
"La Provincia regionale garantisce il pieno rispetto dei diritti dei disabili, attivando idonei organismi permanenti incaricati di svolgere un ruolo propositivo nei confronti del Presidente, dell'assessore, della giunta e del consiglio in occasione dell'elaborazione e dell'adozione degli atti deliberativi inerenti alle problematiche dei disabili.".
Art. 13

Dopo il comma i aggiungere il seguente comma:
"La Provincia promuove e sostiene tutte le iniziative e i programmi, anche infrastrutturali, finalizzati al sostegno e allo sviluppo dell'agricoltura quale settore primario dello sviluppo economico e dei settori collegati, in sintonia con le politiche di sviluppo integrato e sostenibile dell'Unione europea.".
Art. 16

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:
"Esercita le competenze previste dalla legge in materia di protezione civile".
Dopo l'art. 16 aggiungere i seguenti articoli:
"Art. 16 bis
Azioni positive per la realizzazione della parità fra sessi

1. La Provincia garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica della donna nell'amministrazione.
2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma, anche sulla base dei principi di legge, la Provincia adotta piani di azioni positive, volti, fra l'altro, a:
a) operare la ricognizione degli ostacoli all'accesso ed alla carriera delle donne nel mondo del lavoro;
b) promuovere, con adeguati mezzi di sollecitazione, l'accesso delle donne nei settori con insufficiente rappresentanza femminile e riequilibrare la presenza delle donne nei centri decisionali e nei settori tecnologicamente avanzati;
c) definire le procedure di selezione del personale idonee a stabilire le attitudini potenziali, diffondere la legislazione in materia di pari opportunità, indicare i requisiti che non comportino, anche implicitamente, alcuna discriminazione relativa allo stato civile;
d) assicurare condizioni che consentano l'effettiva partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali;
e) adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali;
f) prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali;
g) promuovere la commissione provinciale di pari opportunità.
Art. 16 ter
Principio delle pari opportunità in tema di nomine

Nei casi in cui il presidente della Provincia ed il consiglio provinciale debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze, rappresentanti in enti, istituzioni, ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, fra i nominati è garantita la presenza di uomini e di donne.
Nel nominare i componenti della giunta provinciale, i responsabili degli uffici e dei servizi, nonche' nell'attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e di quelli di collaborazione esterna, il presidente assicura la presenza di uomini e donne, se ed in quanto possibile, motivando le scelte operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.
Al fine di formare e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, è istituita una commissione consiliare.
La commissione formula al consiglio proposte ed osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile.
A tal fine, la commissione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà avvalersi del contributo di esperti della condizione femminile.
La giunta provinciale può consultare, preventivamente, la commissione sugli atti di indirizzo da proporre al consiglio provinciale particolarmente rivolti alla popolazione femminile.
La commissione è dotata di specifico staff che può essere individuato nel comitato delle pari opportunità.
Il regolamento del consiglio provinciale disciplina le modalità di funzionamento della commissione.
Il consiglio provinciale stabilisce annualmente, in bilancio, i fondi da assegnare per il funzionamento e le iniziative della commissione, il cui utilizzo avverrà con le modalità prescritte dal regolamento.
Art. 16 quater
Commissione provinciale "Parità e pari opportunità"

Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, è istituita una commissione provinciale "Parità e pari opportunità".
Il regolamento del consiglio provinciale disciplina le modalità di funzionamento, la composizione e le iniziative della commissione.".
Art. 19

Aggiungere dopo la parola "consiglio" le parole "ed il suo Presidente", ed alla fine del comma "le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto".
Art. 20

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
"Sono di competenza del presidente le nomine e le designazioni in enti, aziende, istituzioni, commissioni consultive, delegazioni trattanti, attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale alla Provincia, escluse quelle attribuite in via esclusiva dalla legge al consiglio provinciale.
Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla nomina della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. Nella nomina o designazione dei rappresentanti della Provincia in enti ed organismi esterni, provvederà individuando persone che siano in possesso dei requisiti specifici eventualmente stabiliti dalle vigenti norme, e di esperienza curriculare confacente all'incarico da ricoprire.
Il possesso dei superiori requisiti va accertato prima che i nominati o i designati assumano la relativa funzione, e deve risultare da apposita dichiarazione resa dall'interessato ed acquisita nel fascicolo relativo.
Al presidente compete altresì:
-  promuovere e sottoscrivere gli accordi di programma per la realizzazione di opere pubbliche o per altri fini della Provincia;
-  nominare i componenti del nucleo di valutazione;
-  nominare i legali in tema di azioni e resistenze in giudizio;
-  indire i referendum e stabilire la data per le consultazioni popolari;
-  delegare al segretario ed ai dirigenti le competenze non attribuite in via esclusiva alla sua sfera di attribuzioni.
Al presidente compete, infine, l'esercizio di tutte le altre funzioni non attribuite in via esclusiva dal presente statuto, dai regolamenti e dalle leggi regionali vigenti, agli altri organi dell'ente.".
Art. 22

Nell'intestazione eliminare le parole "elezione del".
Prima del comma i aggiungere i seguenti commi:
"La durata in carica del consiglio è fissata in cinque anni.
Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, per l'esercizio delle quali va approvato apposito regolamento. Con il regolamento vengono fissate le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, attraverso una propria struttura. Con il regolamento il consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite alla presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione.
I consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive di consiglio vengono proposti per la decadenza.
L'iniziativa è del presidente o di almeno tre componenti del consiglio.
La decadenza è, in ogni caso, dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato, con preavviso di almeno dieci giorni. Le modalità per fare valere le cause giustificative vengono fissate nel regolamento del consiglio.
Sono organi del consiglio provinciale il presidente, le commissioni consiliari, la conferenza dei capigruppo.
Art. 24

Subito dopo la parola "presidente" inserire i seguenti periodi:
"-  assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
-  esercita le funzioni di indirizzo al dirigente preposto alla gestione del P.E.G. riservato al funzionamento del consiglio e dei gruppi consiliari costituiti;".
Art. 25

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente comma:
"Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguen-ti atti fondamentali:
a) gli statuti dell'ente, delle aziende speciali e delle istituzioni, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle suddette materie;
c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, l'adozione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
d) le convenzioni con i comuni, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell'ambito della provincia;
f) l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione, l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi e la partecipazione dell'ente a società di capitali;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui se non specificatamente previsti nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio, l'emissione dei prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, e quelle espressamente previste negli atti di programmazione;
m) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture di beni;
n) riconoscimento debiti fuori bilancio;
o) indennità di funzione e/o gettoni di presenza per i consiglieri in applicazione del regolamento previsto dall'art. 19 della legge regionale n. 30/2000;
p) elezione del collegio dei revisori;
q) nomina del difensore civico.".
Art. 26

Prima del comma 1 inserire il seguente comma:
"Il consiglio si riunisce, di regola, nella sede propria, e può essere riunito, per particolari motivi, in sede diversa, e, comunque, nell'ambito del territorio provinciale, con determinazione del presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo.".
Art. 28

Al comma 1 sostituire le parole "almeno 5 gg." con "almeno 3 gg.".
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:
"L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie, contestualmente alla notifica ai consiglieri, è pubblicato all'albo della Provincia. Il dipendente addetto è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti tuttora in corso nel giorno in cui la stessa ha luogo.".
Art. 32

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
"Sono, altresì, istituite due commissioni consiliari permanenti con funzioni di controllo e di garanzia.".
Art. 35

Sostituire i commi i e 2 con i seguenti commi:
"La giunta provinciale è composta dal presidente che la presiede, e da un numero di assessori, compreso fra otto e dodici, determinato di volta in volta dal presidente, tenendo conto delle esigenze dell'ente.
Il presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio provinciale ed alla carica di presidente della provincia.
La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dalla nomina, al consiglio provinciale, che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
La giunta provinciale dura in carica cinque anni.".
Al comma 14 eliminare le seguenti parole:
"rilevanti ai fini della consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente".
Art. 36

Il comma 2 è sostituito dal seguente comma:
"La giunta delibera sulle materie appresso indicate e su quelle ad essa demandate dalla legge:
-  schema dello statuto provinciale e sue modifiche;
-  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio provinciale, dotazione organica del personale, costituzione dei gruppi di lavoro, assegnazione delle risorse umane agli uffici anche mediante mobilità interna ed esterna;
-  programma triennale delle assunzioni ed avvio delle procedure concorsuali;
-  assunzione del personale dopo l'esperimento delle procedure concorsuali da parte dei dirigenti;
-  contributi, sovvenzioni, patrocini, individuazione di manifestazioni, spettacoli, attività sportive, esibizioni di artisti e simili;
-  delega ai comuni per la realizzazione dei servizi provinciali;
-  piano esecutivo di gestione;
-  autorizzazione alle transazioni;
-  perizie di varianti che importino una maggiore spesa;
-  indirizzi generali operativi per il riconoscimento di interessi, compensi, rimborsi ed esenzioni di competenza dei dirigenti;
-  indennità di funzione per il presidente della Provincia e degli assessori in applicazione del regolamento previsto dall'art. 19 della legge regionale n. 30/2000;
-  accettazioni o rifiuti di lasciti o donazioni;
-  permute immobiliari;
-  vendita suolo e sottosuolo demaniale;
-  presa d'atto contratti di lavoro del personale e determinazione monte spesa da assegnare ai singoli settori;
-  autorizzazione alla stipula dei contratti d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile.
-  modifica delle tariffe dei tributi di competenza della Provincia ed elaborazione e proposizione al consiglio dei criteri per la determinazione di quelli nuovi.
-  assenso per la nomina e revoca del direttore generale e del segretario generale.".
Art. 39

Viene sostituito dal seguente:
"Mozione di sfiducia

Nei confronti del presidente può essere presentata mozione di sfiducia motivata. La mozione, se sottoscritta almeno da due quinti dei consiglieri assegnati, deve essere posta in discussione dal presidente del consiglio non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione.
Il consiglio vota la mozione per appello nominale, e la stessa si intende approvata se viene votata favorevolmente da almeno il 65% dei consiglieri assegnati. L'eventuale frazione ai fini del raggiungimento del quorum si computa per unità.
In caso di approvazione della mozione di sfiducia il presidente e la giunta cessano dalla carica.".
Art. 41

Dopo l'ultimo comma aggiungere i seguenti commi:
"La copertura dei posti di dirigente o di responsabili di servizi o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
La determinazione di provvedere al conferimento degli incarichi di cui al comma precedente è assunta dal presidente con provvedimento motivato, sentita la giunta.
Gli incarichi sono conferiti, previo avviso pubblico, con provvedimento del presidente al quale è allegato il curriculum del candidato prescelto.
Si prescinde dall'avviso pubblico nel caso di conferimento di incarico a personale dipendente.".
Art. 43

Il comma 5 è sostituito dal seguente:
"Il segretario generale inoltre:
a) svolge funzioni di consulenza in ordine all'elaborazione di programmi, all'adozione di progetti e a criteri generali di organizzazione degli uffici, nonché ad atti normativi;
b) partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni della giunta e del consiglio provinciale, curandone la verbalizzazione;
c) verifica l'attuazione dei programmi definiti e dei provvedimenti adottati dagli organi istituzionali accertandone l'esecuzione conforme da parte dei dirigenti responsabili, con poteri sostitutivi in caso di inerzia degli stessi, previa informazione alla giunta ove non sia stato nominato il direttore generale;
d) provvede al rogito dei contratti stipulati nell'interesse dell'ente;
e) dirime i conflitti di competenza tra i dirigenti con propri atti;
f) adotta provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso agli atti ed alle informazioni e per il rispetto del regolamento in materia;
g) presiede la delegazione trattante nell'assenza del presidente;
h) presiede il nucleo di valutazione;
i) è componente del comitato di valutazione dei garanti per i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei dirigenti;
1) svolge, altresì, tutte le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.".

L'art. 45 è sostituito dal seguente:
Direttore generale

Per attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente il presidente della Provincia, previa deliberazione della giunta provinciale può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Il direttore generale, sulla scorta delle direttive impartite dal presidente della Provincia, sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Allo stesso compete in particolare la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, e la proposta di piano esecutivo di gestione. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario generale.
All'atto della nomina del direttore generale, il presidente disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei rispettivi ruoli, i rapporti dello stesso con il segretario generale.
Il direttore generale è revocato dal presidente della Provincia, previa deliberazione della giunta provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del presidente della Provincia.
Art. 46

Al 2° capoverso del comma 6 dopo le parole "presidente della Provincia" aggiungere le parole "assistito da nucleo di valutazione".
Art. 47

Al comma 3 dopo la lettera n), aggiungere:
"o) l'approvazione dei progetti, dei preventivi di spesa e dei relativi capitolati per la realizzazione di opere e l'acquisizione di beni e servizi puntualmente previsti negli atti di programmazione degli organi di governo e nei centri di spesa assegnati;
p) le determinazioni a contrattare e relative procedure, nonché approvazione verbali di gara ed aggiudicazioni;
q) gli stati di avanzamento, e l'applicazione di eventuali penali;
r) il recesso o la risoluzione di contratti;
s) l'approvazione delle contabilità finali e dei pagamenti a saldo;
t) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o omologazione il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
u) i fatti di vigilanza e di ingiunzione dei provvedimenti ablativi previsti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione e repressione degli abusi nelle materie di competenza della Provincia.
Spettano, altresì, al dirigente, tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non assegnati in via esclusiva dalla legge agli organi di governo, anche se non compresi nel precedente elenco.".
I commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti commi:
"Il dirigente esprime il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, del settore di rispettiva competenza da sottoporre all'esame della giunta e del consiglio, nonché sugli schemi di determinazioni, relativi ad impegni di spesa, predisposti dai funzionari responsabili dei servizi, che fanno parte del rispettivo settore.
Il dirigente responsabile del settore finanziario esprime il proprio parere in ordine alla regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione che comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, appone il visto di regolarità contabile sulle determinazioni di impegno di spesa ed attesta la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti, e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
I suddetti pareri vanno inseriti nei relativi provvedimenti. In caso di assenza temporanea del dirigente di durata superiore a tre giorni, i pareri saranno resi, in sua sostituzione, dall' appartenente alla categoria apicale più anziano in servizio nel settore.
Per la realizzazione di progetti che interessano più unità organizzative, i relativi dirigenti provvedono in modo congiunto, secondo quanto stabilito dal presidente con apposito provvedimento, alla gestione ed all'impiego di finanziamenti attribuiti al progetto, all'adozione degli atti a rilevanza esterna, all'elaborazione dei piani annuali, alle proposte di deliberazione di giunta e ad ogni altra attività gestionale necessaria al perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto stesso.
In alternativa a quanto previsto nel comma precedente, il presidente può attribuire le funzioni di direzione di progetto, comprensive delle responsabilità degli atti indicati al comma di cui sopra, ad un funzionario direttivo (ctg. D1) di ruolo, con incarico a tempo determinato, ovvero ad un dirigente assunto al di fuori della dotazione organica e secondo le modalità previste nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il dirigente garantisce il raggiungimento degli obiettivi dell'ente con correttezza amministrativa ed efficienza, è sottoposto a responsabilità disciplinare dirigenziale in caso di inosservanza, e risponde in via amministrativa e contabile dell'attività svolta e dei pareri resi.
Al termine di ogni esercizio annuale, il dirigente trasmette al presidente della Provincia, al presidente del consiglio provinciale, al segretario generale, al direttore generale ed all'assessore al ramo, una relazione nella quale rappresenta il grado di conformità dell'attività svolta agli obiettivi ed agli indirizzi assegnati dagli organi di governo, nonché l'entità ed il livello di soddisfacimento degli obiettivi attribuiti, le motivazioni a fondamento degli scostamenti eventualmente verificatisi, e, ove possibile, le misure adottate, ovvero da adottarsi o da proporre al fine di apportarvi le necessarie correzioni, integrazioni e rettifiche.".
Art. 57

Al comma 2 eliminare le parole "autonomia gestionale" ed aggiungere le parole "personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto".
Art. 65

Al comma 1 sostituire le parole "dell'universalità, dell'integrità, dell'equilibrio economico e finanziario" con le parole "di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità".

Dopo l'art. 65 aggiungere il seguente:
"Art. 65 bis
Controlli

I principi della managerialità nella gestione della programmazione delle attività a livello strategico, e quello operativo e del correlato controllo della gestione, nell'accezione più ampia del termine, caratterizzano l'attività di governo dell'ente.
A tal fine la Provincia assicura i seguenti controlli:
-  controllo di regolarità amministrativa e contabile attraverso il controllo dei revisori;
-  controllo di gestione, teso all'analisi dei rapporti costi/risultati intesi alla verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione stessa, attraverso i vertici dirigenziali;
-  controllo strategico, teso alla coerenza degli obiettivi raggiunti e le risorse messe in campo attraverso il nucleo di valutazione;
-  controllo dei dirigenti apicali ed interno teso alla valutazione delle performance personali, attraverso il nucleo di valutazione e gli altri organi previsti dal presente statuto e dal regolamento degli uffici e dei servizi.".
Art. 67

Al comma 1 sostituire la parola "o" con le parole "e del".
Al comma 4 sostituire le parole "direttore operativo" con le parole "direttore generale".
Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente comma:
"Il nucleo di valutazione assiste gli organi di governo dell'Ente nella verifica, valutazione e controllo della realizzazione degli obiettivi, della economica gestione delle risorse, dell'imparziale e buon andamento dell'azione amministrativa".
Art. 73

Al capoverso 4 del comma 4 eliminare la parola "altre" ed aggiungere dopo la parola "elettorali" le parole "provinciali, comunali e circoscrizionali".
Art. 95

Sostituire con il seguente:
"Lo statuto e le sue modifiche, dopo che le delibere di approvazione divengono esecutive, vanno pubblicati all'albo pretorio della Provincia per trenta giorni, ed entrano in vigore alla scadenza di tale pubblicazione.".
(2001.40.2076)

Statuto della Provincia regionale di Enna - Modifiche



Lo statuto della Provincia regionale di Enna è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 21 maggio 1994. Successive modifiche sono state pubblicate nei supplementi straordinari n. 54 del 21 ottobre 1995, n. 4 del 28 gennaio 2000 e n. 31 del 22 giugno 2001. Con deliberazione del consiglio provinciale n. 54 del 18 luglio 2001 sono state approvate le seguenti ulteriori modifiche:
TITOLO I
Art. 3

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"2. Lo stemma è costituito "D'azzurro alla dea Cerere. Lo scudo fregiato da ornamenti di Provincia". Il gonfalone si identifica con "drappo di colore azzurro bordato, in basso, da filetto colore oro, caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione, centrata, in oro Provincia di Enna".
Art. 4

Il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il principio di sussidiarietà regola la titolarità delle funzioni proprie della Provincia e quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione. Tali funzioni possono essere svolte anche attraverso le attività adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.".
Art. 7

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"7. Può partecipare, provvedendo anche alla loro costituzione, a società di capitali per le finalità previste dall'art. 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 senza il vincolo della proprietà maggioritaria pubblica.".
TITOLO III
Art. 18

Il comma 2 è sostituito dal seguente:
"Nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, uno speciale regolamento disciplina gli istituti e le materie previsti dall'art. 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142 come recepito con l'art. 1, lett. e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, modificato con l'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.".
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"3. Il regolamento di cui al precedente comma dovrà ispirarsi al principio dell'autonomia organizzativa e funzionale del consiglio, prevedendo una idonea struttura di supporto per l'attività dell'organo e disciplinando la gestione delle risorse attribuite per il funzionamento del consiglio stesso, dei gruppi consiliari e per le spese istituzionali connesse alla funzione.".
Art. 21

Il terzo periodo del comma 1 è sostituito dal se-guente:
"c) Cura la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio provinciale, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, e l'attivazione delle commissioni consiliari;".
Il comma 2 è abrogato.
Art. 24

Nel comma 1 le parole "del presente statuto" sono sostituite dalle seguenti: "previste dal regolamento".
I commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati.
Nel comma 13 le parole "almeno 3 giorni prima della seduta o 24 ore nei casi d'urgenza" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini previsti dal regolamento".
Art. 25

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"3. Le disposizioni regolamentari che disciplinano la convocazione del consiglio devono ispirarsi ai seguenti principi:
a) forma scritta degli avvisi;
b) indicazione degli argomenti da trattare;
c) termini congrui e certi delle riunioni;
d) certezza della notificazione degli avvisi.".
Art. 26

Il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo, si computano per unità.".
Art. 27

Il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. La decadenza è deliberata dal consiglio nelle forme e con le modalità previste dal regolamento ed è preceduta da formale contestazione delle assenze. La contestazione è effettuata dal presidente del consiglio e notificata all'interessato nelle forme previste per la convocazione dei consiglieri. Essa deve contenere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a dieci giorni, entro il quale far valere le cause giustificative delle assenze. La proposta di decadenza non può essere sottoposta a deliberazione prima di quindici giorni dalla notifica all'interessato ed è votata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica mediante scrutinio segreto.".
Il comma 8 è abrogato.

Dopo l'art. 27 è aggiunto il seguente:
"Art. 27/bis
Indennità di funzione

1. Ogni consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza da lui percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione, il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.
2. Il regolamento sul funzionamento del consiglio definisce, per le indennità di funzione per i consiglieri, l'entità in forma percentuale e le modalità per l'applicazione di riduzioni alle stesse indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.".
Art. 29

Dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
"8. La Provincia regionale di Enna garantisce le minoranze consiliari e quelle di carattere etnico e religioso nell'esercizio dei diritti e della partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica.
9. A tal fine, possono essere costituite dal consiglio commissioni di controllo e di garanzia. Sono commissione di controllo e di garanzia quelle che tali vengono qualificate con la delibera di costituzione. Il sistema di elezione delle commissioni deve garantire la presenza delle minoranze consiliari.
10. Il controllo riguarda gli atti di organizzazione e gestione dei servizi provinciali e si esprime con valutazioni conclusive.
11. La garanzia riguarda situazioni o persone che richiedano una particolare tutela ai fini dell'esercizio dell'azione amministrativa.
12. I presidenti delle commissioni di controllo e di garanzia devono appartenere alle opposizioni consiliari e sono nominati dal consiglio.
13. Il regolamento stabilisce le modalità ed i limiti dei poteri delle commissioni.".
Art. 31

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"2. Distintivo del presidente è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e della Provincia da portare a tracolla.".
Art. 32

Il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nomina i responsabili dei settori organizzativi e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri previsti dal regolamento e dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'art. 1, lett. h) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 e dall'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.".
Dopo il comma 20 sono aggiunti i seguenti:
"21. La cessazione del mandato del presidente della Provincia comporta l'immediata decadenza delle nomine fiduciarie da lui conferite.
22. Gli atti adottati dal presidente, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di "determinazioni". Esse sono esecutive dal momento dell'adozione. Quelle che comportano assunzione di spesa devono recare il visto contabile e l'attestazione della copertura finanziaria nonché l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa.".
Art. 32/bis

Il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il presidente della Provincia e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati.".
Nel comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"L'approvazione della mozione comporta la cessazione dalla carica del presidente della Provincia e della giunta con le conseguenze previste dall'articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25.".
Art. 32/ter

Alla fine del comma 1 sono soppresse le parole: "e del consiglio".
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"2. Il consiglio provinciale rimane in carica fino alle nuove elezioni.".
Art. 33

Diventa il comma 4 dell'art. 40.

L'art. 37 è sostituito dal seguente:
"Art. 37
Attribuzioni della giunta provinciale

1. La giunta:
1) collabora con il presidente nell'amministrazione della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali;
2) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
3) ha il controllo politico sull'attività gestionale dei vari settori e ne riferisce periodicamente al presidente della Provincia sullo stato di attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo.
Ha competenza per le materie sottoelencate:
 1) schema di bilancio e relazione previsionale e programmatica, programma delle opere pubbliche e relazione illustrativa al conto consuntivo;
 2) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti salva la competenza dei dirigenti ai sensi delle vigenti disposizioni;
 3) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o terzi che non siano previsti e disciplinati da leggi, regolamenti, contratti collettivi di lavoro - anche decentrati - o da provvedimenti a carattere generale;
 4) approvazione degli accordi adottati in sede di contrattazione decentrata;
 5) regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e relativa dotazione organica del personale;
 6) programma triennale delle assunzioni;
 7) contributi, sovvenzioni, patrocini; individuazione di manifestazioni, spettacoli, attività sportive, esibizioni ed artisti e simili;
 8) progetti opere pubbliche che non comportino variante allo strumento urbanistico;
 9) delega ai comuni per la realizzazione dei servizi provinciali;
10) piano esecutivo di gestione;
11) transazioni;
12) perizie di varianti che importino una maggiore spesa;
13) indirizzi generali operativi per il riconoscimento di interessi, compensi, rimborsi ed esenzioni di competenza dei dirigenti;
14) indennità di carica per il presidente della Provincia e gli assessori;
15) accettazioni o rifiuto di lasciti o donazioni;
16) locazioni attive e passive;
17) permute immobiliari;
18) vendita suolo e sottosuolo demaniale;
19) presa d'atto contratti di lavoro del personale e determinazione monte spesa da assegnare ai singoli settori;
20) modifica delle tariffe dei tributi di competenza della Provincia ed elaborazione e proposizione al consiglio dei criteri per la determinazione di quelli nuovi;
21) tutte le altre competenze di legge successive demandate alla competenza della giunta;
22) sottoscrizione e trasferimento di quote di capitali non di maggioranza in società costituite ai sensi dell'art. 32, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142 come recepito con l'articolo 1, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
23) concessione dei servizi socio-assistenziali, di interesse sovracomunale, con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 22 del 1996.".
Dopo l'art. 39 è aggiunto il seguente:
"Art. 39/bis
Status degli amministratori provinciali

Lo status degli amministratori provinciali è disciplinato dalle norme, in materia, contenute nel Titolo 2°, Capo II della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed eventuali successive modificazioni.".
TITOLO IV
Art. 40

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"4. Il presidente e gli assessori sono tenuti a rendere noti i giorni e l'ora nei quali i cittadini possono esercitare il diritto di udienza, relativamente a problemi attinenti ai servizi provinciali.".
Art. 42

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"5. La Provincia valorizza le organizzazioni del volontariato, le associazioni senza scopo di lucro che abbiano finalità umanitarie, scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico.".

Dopo l'art. 43 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 43/bis
Il difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico garantisce l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa, degli uffici e dei servizi provinciali, segnalando - su richiesta o d'iniziativa propria:
a) gli abusi: violazioni di legge ed illegittimità di comportamento;
b) le disfunzioni: inidoneità dei mezzi dell'amministrazione rispetto agli scopi perseguiti;
c) le carenze ed i ritardi attinenti gli aspetti procedimentali dell'attività amministrativa.
3. A tal fine, il difensore civico provinciale:
a) raccoglie e verifica le segnalazioni dei cittadini;
b) accede agli uffici e prende visione degli atti, con l'obbligo dell'osservanza del segreto d'ufficio;
c) favorisce gli incontri tra i cittadini, le loro associazioni ed i titolari di organi ed uffici provinciali;
d) fornisce risposta ai reclami ed alle osservazioni dei cittadini;
e) informa la popolazione, con specifici strumenti, della sua attività;
f) propone indagini amministrative;
g) formula proposte di modifica dell'organizzazione per la migliore tutela dei cittadini;
h) segnala comportamenti ed omissioni dei dipendenti rilevanti ai fini disciplinari;
i) svolge accertamenti sulla regolarità e la trasparenza delle procedure.
4. Il difensore civico gode di una posizione di indipendenza ed autonomia e conforma la propria attività ad uno spirito di leale e fattiva collaborazione con gli organi istituzionali della Provincia al fine di attuare i principi enunciati nel precedente comma due.
5. Il difensore civico riferisce annualmente al consiglio provinciale sull'attività svolta. Egli può, altresì, riferire al presidente, alla giunta ed al collegio dei revisori su specifici casi notevoli di considerazione e può essere ascoltato in consiglio.
6. Il difensore civico non può, comunque, intervenire con riferimento:
a) a provvedimenti dell'amministrazione di contenuto prevalentemente politico;
b) a provvedimenti per i quali siano pendenti ricorsi amministrativi o giurisdizionali di organi della giustizia amministrativa, contabile, civile o tributaria;
c) a provvedimenti o comportamenti oggetto di procedimento penale o di indagine giudiziaria;
d) ad atti inerenti l'applicazione di accordi sindacali;
e) a controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti provinciali.
Art. 43/ter
Nomina, revoca e decadenza del difensore civico

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio provinciale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica, tra i cittadini che abbiano una età non inferiore a 40 anni e sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, di prestigio, serenità di giudizio ed indipendenza di pensiero.
2. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza prescritta, sarà proclamato eletto colui il quale avrà riportato in successive votazioni e per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
3. Il difensore civico è scelto tra candidati proposti da non meno di cinquecento elettori, iscritti nelle liste di almeno metà dei comuni della provincia.
4. I candidati devono possedere i requisiti, previsti dalla legge, per essere eletti consiglieri provinciali.
5. Non possono, altresì, essere eletti alla carica di difensore civico:
a) i membri del Parlamento, i deputati regionali, i consiglieri provinciali e comunali in carica;
b) i dirigenti di partiti politici;
c) i candidati non eletti nelle ultime consultazioni elettorali;
d) i parenti od affini entro il quarto grado con gli amministratori, i revisori ed i dirigenti provinciali.
6. Il difensore civico dura in carica quattro anni e cessa dalla funzione per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni;
c) revoca.
7. La revoca può essere disposta dal consiglio provinciale, con la procedura prevista per la elezione, per gravi e ripetute violazioni di legge, per comportamento inefficiente o per il venir meno delle condizioni previste dal quarto comma del precedente articolo. La revoca è preceduta da contestazione.
8. L'ufficio del difensore civico è dotato di idonee strutture materiali e delle necessarie risorse umane.".
Art. 57

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede la costituzione dell'ufficio stampa e ne determina la composizione e il funzionamento.".
TITOLO V
Art. 60

E' sostituito dal seguente:
"1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi della provincia si ispira ai principi e criteri generali di:
a) efficienza;
b) efficacia interna ed esterna;
c) economicità di gestione;
d) professionalità, flessibilità e responsabilizzazione del personale dipendente;
e) separazione delle competenze tra organi elettivi, ai quali compete la funzione di governo, indirizzo e controllo, ed organi burocratici ai quali spetta la responsabilità di gestione;
f) pubblicità dell'azione di governo.
2. La struttura organizzativa di massima dimensione è costituita dal "settore" che comprende servizi omogenei sotto il profilo delle attribuzioni, della gestione e della direzione.
3. Il "servizio" costituisce l'articolazione del settore per la cura di specifiche competenze ed attività. Esso può articolarsi in "uffici" od "unità operative" per il conseguimento di determinati obiettivi, per la realizzazione di progetti o per assolvere a funzioni di supporto tecnico o giuridico.".
Art. 62

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la nomina del vice segretario.".

Dopo l'art. 65 è aggiunto il seguente:
"Art. 65/bis
Il personale

1. La Provincia promuove il miglioramento delle prestazioni del personale dipendente attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione.
2. La disciplina giuridica del personale è riservata agli atti normativi dell'ente in conformità alle leggi, allo statuto ed alle risultanze della contrattazione collettiva di lavoro.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, in particolare:
a) la struttura organizzativa e funzionale;
b) la dotazione organica:
c) le modalità di assunzione e le relative procedure;
d) la cessazione dal servizio;
e) i diritti, i doveri, le responsabilità e le sanzioni disciplinari;
f) le incompatibilità;
g) il servizio di controllo interno;
h) i criteri per la stipula di rapporti di lavoro e di collaborazione, al di fuori della dotazione organica, e per ogni tipologia di rapporto previsto dalla normativa vigente.
4. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso alla relativa qualifica. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici stabilisce le modalità con cui possono essere stipulati i contratti anzidetti, osservando, comunque, il principio che la scelta dei soggetti deve essere operata sulla base di criteri predeterminati che garantiscano imparzialità e professionalità.".
Art. 77

E' sostituito dal seguente:
"1. L'istituzione è un organismo strumentale della Provincia, per l'esercizio di servizi sociali, dotata di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio provinciale.".
Art. 78

Nel comma 2 le parole "stabilita dal regolamento" sono sostituite dalle seguenti "stabilita dallo statuto dell'istituzione".
Art. 80

Nel comma 3 dopo le parole "L'istituzione," sono aggiunte le seguenti: "oltre che dallo statuto".
Art. 85

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"5. Le forme di collaborazione tra la Provincia ed i comuni sono disciplinate da convenzioni obbligatorie e possono riguardare attività ed iniziative per le quali si reputa necessario l'apporto sinergico delle strutture nonché delle risorse materiali ed umane degli enti interessati.".
TITOLO VI
Art. 89

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"3. La Provincia ha autonomia impositiva e finanziaria, che opera nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale di coordinamento e disciplina della finanza pubblica.
4. In questo ambito, l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di persone o categorie sociali che versino in condizioni di particolare disagio da disciplinare con l'apposito regolamento attuativo.".

Dopo l'art. 89 è aggiunto il seguente:
"Art. 89/bis
Principi dell'attività impositiva

1. Le norme dei regolamenti provinciali che disciplinano l'attività impositiva dell'ente si ispirano ai principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. In particolare, le norme di cui al precedente comma:
a) devono essere formulate in termini chiari e semplici;
b) non potranno avere effetto retroattivo salvi i casi previsti dalla legge;
c) se modificative di precedenti norme devono riportare il testo conseguentemente modificato.
3. L'amministrazione provinciale adotta idonee iniziative volte a:
a) agevolare la tempestiva conoscenza delle disposizioni in materia tributaria mediante adeguata attività divulgativa;
b) motivare adeguatamente i provvedimenti amministrativi;
c) impostare i rapporti con i contribuenti al principio della collaborazione, della buona fede e dell'affidamento;
d) riconoscere il diritto di interpello del contribuente in materia di applicazione delle disposizioni tributarie.
4. I regolamenti concernenti i tributi provinciali danno concreta attuazione ai principi enunciati nei precedenti commi del presente articolo.".
(2001.39.2013)

Statuto del Comune di Capo d'Orlando - Modifiche


Allo statuto del comune di Capo d'Orlando, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 10 dicembre 1999, con delibera del consiglio comunale n. 26 del 7 maggio 2001, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data 27 giugno 2000, sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
-  al punto 1 dell'art. 4 (finalità) della lettera l) dopo le parole "del presente statuto"; è stato aggiunto: "a tal fine allo scopo di favorire la partecipazione anche dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie: politiche ambientali, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazione, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento";
-  al punto 1 dell'art. 4 (finalità) alla lettera z) dopo le parole: "geometri, geologi ecc." è stato aggiunto: "ricercherà altresì la collaborazione in modo particolare con i comuni viciniori, con la provincia di Messina, con la Regione siciliana (art. 1, comma 2, legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000)";
-  al punto 1 dell'art. 4 è stato aggiunto l'ultimo comma e precisamente: "il comune di Capo d'Orlando indirizza la sua attività verso la realizzazione dei seguenti obiettivi, nel rispetto dell'ordinamento: concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il rispetto della dignità di ogni persona ed il diritto alla vita, adottando gli strumenti necessari affinché la vita di ogni uomo, dal concepimento alla morte naturale, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti.
Il comune si impegna ad "assicurare a tutti i cittadini i servizi fondamentali per la persona e per la famiglia, con priorità per la salute, l'abitazione, l'istruzione, il lavoro e l'assistenza scolastica, solidarietà alle persone e alle famiglie in condizioni di disagio";
-  al 4° comma dell'art. 7 (attività normative) dopo le parole "recepito dalla legge regionale n. 48/91 è stato aggiunto: "e come modificato dall'art. 1, commi 2 e 3 della legge regionale n. 30/2000. Gli schemi degli statuti comunali e provinciali devono essere predisposti dalle giunte entro 120 giorni dell'entrata in vigore della presente legge. Prima dell'approvazione consiliare, è pubblicizzato, mediante apposito manifesto, l'accesso allo schema di statuto comunale predisposto per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro 30 giorni dall'avviso. Dette osservazioni e proposte sono, congiuntamente allo schema dello statuto, sottoposte all'esame del consiglio comunale. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie (art. 1, comma 3, punto 5 della legge regionale n. 30/2000) ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni";
-  all'art. 8 (albo pretorio) vengono cassati i commi 4, 5 e 6.
-  l'art. 9 (stemma e gonfalone) diventa: "Il simbolo ed il gonfalone del comune, raffiguranti il monte della Madonna, il Santuario, il mare e la spiaggia racchiusi in due rami di quercia intrecciati sormontati da una corona con in alto la scritta: "comune di Capo d'Orlando" rappresentano la comunità.
Il gonfalone, lo stemma o altri segni distintivi del comune potranno essere utilizzati in pubbliche cerimonie; altre esibizioni o altri usi saranno oggetto di regolamento.
Le cerimonie nelle quali è consentito l'uso del gonfalone sono quelle cui partecipa in testa in veste ufficiale il sindaco. In tal caso il gonfalone deve essere portato da un agente della polizia municipale in uniforme.
Nelle cerimonie alle quali partecipano anche autorità di governo, alti ufficiali, e comunque allorquando la solennità delle stesse lo imponga, il gonfalone deve essere scortato da almeno due dipendenti del corpo di polizia municipale designati dal sindaco fra ufficiali, sottoufficiali e/o agenti";
-  al 1° comma dell'art. 10 (ex art. 9), (il consiglio comunale competenze) dopo le parole "ed alle normative statutarie" è stato aggiunto: "il funzionamento dei consigli, è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte.
Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nella seduta di seconda convocazione debba essere almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente; il regolamento fissa altresì le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie nonché strutture apposite per il funzionamento.
Con il regolamento di cui sopra il consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione (art. 6, legge regionale n. 30/2000 integrativa dell'art. 3 legge regionale n. 48/91;
-  alla fine dell'art. 10 (ex art. 9) dopo le parole "previsto dal presente statuto è stato aggiunto: "dura in carica 5 anni ai sensi dell'art. 1, comma 1, p. 2 della legge regionale n. 25/2000 (vedi anche legge regionale n. 30/2000, art. 6);
-  all'art. 12 (ex art. 11) dopo le parole: "il calendario dei lavori" è stato aggiunto l'ultimo comma: "per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia qualora costituite, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione (art. 1, comma 2, legge regionale n. 30/2000);
-  al 1° comma dell'art. 13 (ex art. 12), (presidente del consiglio), dopo le parole: "elegge nel suo seno" è stato aggiunto: "l'ufficio di presidenza che è composto dal presidente, dal vice presidente e da un componente consigliere comunale. Tra questi componenti, almeno uno deve essere espressione delle minoranze consiliari;
-  al 4° comma dell'art. 13 (ex art. 12), dopo le parole: "o per un periodo determinato", è stato aggiunto: "previa adozione di apposito regolamento su funzionamento e attribuzione";
-  al 12° comma dell'art. 15 (ex art. 14), (i consiglieri comunali), dopo le parole: "e previa contestazione" è stato aggiunto: "garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative (art. 6, legge regionale n. 30/2000";
-  al 1° comma dell'art. 18 (ex art. 17), (validità delle sedute e delle deliberazioni), dopo le parole: "o dell'"apposito regolamento" è stato aggiunto: "nella seduta di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati (legge regionale n. 30/2000, art. 6)";
-  al 4° comma dell'art. 18 (ex art. 17) dopo le parole: "a maggioranza assoluta dei presenti" è stato aggiunto: "cioè la metà più uno di coloro che sono presenti alla votazione, tra i presenti sono computati gli astenuti";
-  al 1° comma dell'art. 19 (ex art. 18), (giunta municipale), vengono modificate le parole da non superiori a 6" a "non superiori a 7) (legge regionale n. 30/2000, art. 6);
-  al 2° comma dell'art. 19 (ex art. 18), (giunta municipale), dopo le parole "dura in carica" vengono modificate le parole da "4 anni" a "5 anni";
-  l'art. 23 (ex art. 22), (elezione del sindaco), è stato modificato al 4° comma nelle parole: "dura in carica 5 anni (art. 1 legge regionale n. 25/2000)" anziché: "dura in carica 4 anni";
-  l'art. 26 (ex art. 25), (cessazione dalla carica), è stato così modificato: al 1° comma dopo le parole: "il voto è stata aggiunta la parola: "contrario";
-  al 2° comma dell'art. 26 (ex art. 25) dopo le parole: "e la rispettiva giunta" sono state aggiunte le parole: "nonché il C.C."
-  al 2° comma dell'art. 26 (ex art. 25) le parole: "dal 60% dei componenti" sono state modificate con: "dal 65% dei componenti";
-  alla fine del 2° comma dell'art. 26 (ex art. 25) dopo le parole: "dal 60% dei componenti il consiglio" è stato aggiunto: "la mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione (art. 2, comma 1, p. 1 e 2 legge regionale n. 25/2000, e errata corrige legge regionale n. 25/2000 Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2001, n. 8, pag. 75);
-  alla fine del 4° comma dell'art. 26 (ex art. 25) è stato aggiunto: "art. 2, comma 2, p. 1, legge regionale n. 25/2000";
-  all'ultimo comma dell'art. 27 (ex art. 26), (struttura degli uffici), è stato aggiunto: "tenendo conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro e con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio (art. 7, legge regionale n. 30/2000)";
-  al 2° comma dell'art. 51 (diritto di accesso e partecipazione al procedimento) ex art. 50, dopo le parole: "con apposito regolamento adottato ai sensi della legge regionale n. 10/1991" è stato aggiunto: "ed individuerà i responsabili del procedimento (legge regionale n. 30/2000)";
-  al punto 1 dell'art. 55 (referendum) ex art. 54 dopo le parole: "dei diritti delle minoranze" è stata inserita la lettera g) P.R.G., subito dopo è stata inserita la lettera h) regolamento del consiglio comunale;
-  al punto 9 dell'art. 55 (ex art. 54) dopo le parole: "I referendum consultivi non possono avere luogo in concomitanza" è stato aggiunto: "con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionale" (art. 3, legge regionale n. 30/2000);
-  il primo comma dell'art. 61 (disposizioni finali) ex art. 60, dopo le parole: "il presente statuto entra in vigore" è stato così modificato: "decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti (art. 1, legge regionale n. 30/2000).
(2001.37.1888)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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