HTML> GURS Parte I n. 48 del 2001
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 OTTOBRE 2001 - N. 48
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Bando relativo alla Misura 4.2.1 del P.O.R. 2000-2006 Sicilia - Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica.


Art. 1
Premessa e disposizioni generali

1.1.  PREMESSA
Il presente bando fa riferimento ai regolamenti comunitari n.1260/99, n.1257/99 e n.1750/99 in materia di fondi strutturali e sviluppo rurale.
La Misura 4.2.1. "Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica" di cui al Programma operativo della Regione siciliana (P.O.R. 2000-2006) approvato con decisione n. C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000 e al Complemento di programmazione, approvato dal comitato di sorveglianza e consultabile sul sito della Regione siciliana, è articolata nelle seguenti tipologie di azioni:
1)  investimenti aziendali per le colture vegetali;
2)  investimenti aziendali per la zootecnia e per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali;
3)  investimenti da realizzare nei territori della rete ecologica;
4)  investimenti per il solo acquisto di impianti, macchine ed attrezzature agricole nuove, ivi compresi quelli finalizzati all'introduzione di sistemi di gestione ambientale.
Il presente bando è emanato con l'obiettivo di selezionare i progetti per la realizzazione di investimenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della misura e di quelli specifici delle singole azioni, utilizzando le risorse finanziarie indicate al successivo paragrafo 2.3.
1.2.  OBIETTIVI DELLA MISURA
La misura si prefigge:
 -  migliorare la competitività dei sistemi agricoli ed agroindustriali in un contesto di filiera;
-  sostenere lo sviluppo dei territori rurali e valorizzare le risorse agricole, forestali, ambientali e storico culturali.
La misura ha anche lo scopo di favorire l'ampliamento delle dimensioni aziendali, consentendo il conseguimento di vantaggi sul lato dei costi di produzione e da aumentare la capacità d'innovazione di processo e di prodotto delle imprese.
1.3.  AREA D'INTERVENTO
Potranno essere ammesse al finanziamento le iniziative riguardanti interventi nelle aziende agricole ubicate nell'intero territorio della Regione siciliana.
Per gli investimenti inerenti l'azione 3, possono accedere ai benefici previsti dal presente bando le aziende agricole ricadenti all'interno dei territori della rete ecologica individuabili, in prima applicazione, nei siti di interesse comunitario, zone di protezione speciali, parchi regionali e riserve naturali; qualora vengano inseriti, con disposizione dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, ulteriori aree nella rete ecologica, queste rientreranno fra quelle eleggibili agli aiuti.
La misura potrà essere soggetta a territorializzazione nell'ambito di Programmi integrati territoriali (P.I.T.), fino ad un massimo del 65% della dotazione finanziaria del presente bando. Inoltre, potrà essere destinata alla realizzazione di Programmi integrati regionali (P.I.R.) una quota di risorse finanziarie, non superiore al 10% di quelle programmate per l'annualità 2001, secondo le modalità previste per la programmazione e gestione di tali strumenti. In assenza di tali strumenti di programmazione, la ripartizione territoriale per provincia, della dotazione finanziaria della misura, sarà modulata in conformità al complemento di programmazione.
1.4.  SOGGETTI RICHIEDENTI
Possono partecipare al presente bando gli/le imprenditori/trici agricoli/e singoli/e e associati/e, anche aderenti a organizzazioni di produttori (regolamento CEE n. 2200/96), sotto qualsiasi forma costituiti ai sensi dell'art. 2135 codice civile, e purché in possesso dei requisiti riportati al successivo punto 1.5.
Per azienda associata si intende un'unità tecnico-economica costituita da singole aziende associate per la conduzione comune di tutta o di una parte delle stesse. Tale condizione deve essere definita tra gli imprenditori interessati mediante atto pubblico e deve essere contenuta nell'atto costitutivo e nello statuto. Rientrano nella suddetta definizione di azienda associata anche le cooperative di conduzione.
1.5.  REQUISITI DI ACCESSO
Al presente bando possono concorrere i soggetti indicati nel precedente paragrafo 1.4 in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, di una adeguata conoscenza e competenza professionale e la cui azienda assicuri un sufficiente livello di redditività ed il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (Mod. I).
In deroga ai requisiti prima citati, previa autorizzazione da parte della Commissione europea, in applicazione al regolamento CE n. 2075/2000, art. 1, comma 1, può essere concesso un sostegno agli investimenti, fino ad un massimo di 25.000 euro per azienda al fine di consentire il raggiungimento dei requisiti minimi di accesso entro tre anni dalla data di concessione del sostegno.
In particolare, potrà essere concesso un sostegno alle aziende per il raggiungimento dei suddetti requisiti minimi relativamente alla redditività ed alle condizioni previste in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, così come definiti nel presente bando (Mod. Ia).
Tale sostegno verrà accordato:
-  ad aziende agricole situate in zone svantaggiate, che dimostrino con il progetto d'investimento, di potere raggiungere un livello di redditività pari ad almeno 4 U.D.E.;
-  ad aziende agricole situate in zone agricole non svantaggiate, che dimostrino con il progetto d'investimento, di potere raggiungere un livello di redditività pari ad almeno 5 U.D.E.;
Per quanto riguarda gli investimenti in materia di ambiente igiene e benessere degli animali, il sostegno sarà accordato ad aziende con una dimensione economica inferiore a 8 U.D.E., al fine del raggiungimento dei relativi requisiti minimi.
In tutti i casi tale sostegno potrà essere concesso per la realizzazione di investimenti aziendali le cui tipologie di azione ed i relativi settori di intervento sono previsti nel presente bando, con i medesimi livelli di aiuto.
1.5.1.  Capacità professionale
Il possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali è riconosciuto all'imprenditore agricolo:
-  in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel campo agrario, forestale o veterinario;
-  in possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario;
-  in possesso di un attestato di superamento di esame finale di specifici corsi per il conseguimento di qualifiche idonee alla conduzione aziendale, compresi gli I.F.T.S. (istruzione formazione tecnica superiore);
-  che abbia esercitato, per almeno un biennio continuativo, riferito al quinquennio immediatamente precedente alla data di ammissibilità della richiesta, l'attività di imprenditore agricolo o comunque l'attività agricola.
Per le società di persone, l'adeguata competenza e conoscenza professionale deve sussistere per almeno il 50% dei soci; per le società di capitali e per le cooperative si intende assolta qualora sia posseduta dalla persona preposta alla conduzione dell'azienda.
1.5.2.  Redditività
Ai fini della valutazione della redditività, potranno essere considerate ammissibili alla preselezione, tutte le istanze presentate da imprenditori/trici agricoli/e, singoli/e o associati/e, le cui aziende sono riconducibili ad una delle seguenti categorie:
-  aziende agricole, ricadenti in zone svantaggiate (direttiva CE n. 268/75), aventi una dimensione economica pari ad almeno 4 U.D.E. (Unità di dimensione economica);
-  aziende agricole, ricadenti in altre zone, aventi una dimensione economica pari ad almeno 5 U.D.E. (1 U.D.E.=1.200 euro);
-  aziende agricole di nuova costituzione che, con la realizzazione degli investimenti, riescono a raggiungere una dimensione economica di almeno 4 U.D.E., se ricadenti all'interno di zone svantaggiate, e di almeno 5 U.D.E se ricadenti in altre zone;
-  aziende agricole associate. Ciascuna azienda associata dovrà assicurare una dimensione economica tale che complessivamente si raggiungano almeno 10 U.D.E. e venga assicurato l'impiego di almeno una U.L.U. (2.200 ore lavorative/anno).
Per il calcolo del numero delle U.D.E. aziendali in termini di superficie coltivata si rimanda alla scheda di conversione ettaro/coltura/U.D.E. di cui alla tabella A, allegata al presente bando. Per il calcolo del numero delle U.D.E. aziendali connesse all'attività zootecnica si rimanda alle tabelle B, C e D, allegate al presente bando. Le aziende zootecniche che allevano specie di animali, di cui alla precitata tabella B, per le quali manca il corrispettivo numero di U.D.E. a capo, dovranno dimostrare la redditività di tale attività, attraverso la predisposizione di un bilancio. Nelle aziende miste, la S.A.U. non destinata all'alimentazione del bestiame allevato in azienda, verrà presa in considerazione, ai fini del calcolo delle U.D.E., in termini di superficie coltivata attraverso la scheda di conversione ettaro/coltura/U.D.E. di cui alla tabella A.
Nel caso in cui l'imprenditore agricolo benefici di redditi aggiuntivi connessi all'attività agricola e/o complementari alla stessa, i medesimi redditi dovranno essere dimostrati attraverso la predisposizione di un bilancio per il calcolo dei redditi aggiuntivi netti provenienti dalle suddette attività. Si precisa inoltre, che per attività connesse s'intendono l'agriturismo e le attività derivanti da impegni agroambientali di conservazione dello spazio naturale che beneficiano di sovvenzioni pubbliche. Le attività complementari il cui reddito non dovrà avere un'incidenza superiore al 50% del reddito agricolo, sono individuate nel turismo rurale e nell'artigianato.
1.5.3.  Ambiente, igiene e benessere degli animali
All'atto della presentazione della domanda di contributo, i richiedenti dovranno autodichiarare di essere in possesso dei provvedimenti autorizzativi e/o di certificazione rilasciati dagli uffici preposti inerenti il rispetto delle norme in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, riportate nel modello di domanda (modello I), ove pertinenti, indicandone gli estremi di tali provvedimenti.
L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare le verifiche specifiche anteriormente all'atto di concessione del sostegno. L'osservanza di tali norme deve essere garantita anche rispetto ad eventuali attività che non costituiscono oggetto di richiesta di sostegno. Tale obbligo interessa sia le attività esistenti sia quelle connesse a nuovi investimenti che s'intendono realizzare.
Relativamente agli interventi per la trasformazione e la commercializzazione, questi dovranno riguardare esclusivamente i prodotti agricoli ottenuti in azienda fermo restando il rispetto dei limiti settoriali e dei requisiti, ove pertinenti, previsti per gli analoghi interventi per la misura 4.2.4, dovrà essere assicurato inoltre, il rispetto delle norme in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali previste per la misura 4.2.4 del POR Sicilia 2000-2006.
I titolari di aziende zootecniche già avviate devono produrre, coerentemente alla normativa in materia di igiene e benessere degli animali, come previsto negli allegati al complemento di programmazione della misura 4.2.1, apposita certificazione con data antecedente a non più di 30 giorni a quella di presentazione dell'istanza.
1.5.4.  Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento o venatorio
Per gli investimenti riguardanti gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, i richiedenti devono, inoltre, assicurare la disponibilità dei terreni per almeno 5 anni ed essere in possesso, all'atto di presentazione dell'istanza, della specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 33/97.
1.5.5.  Allevamento di api
Nel caso di aziende agricole che si dedicano all'allevamento delle api e che ricavano dall'esercizio di tale attività una parte del reddito aziendale, è consentito l'accesso agli aiuti previsti, a tutti gli imprenditori, singoli o associati, ricadenti alldi una delle predette categorie, purché gli stessi posseggano o acquisiscano con la realizzazione dell'investimento la dimensione minima per essere considerati produttori apistici. Si definisce produttore apistico l'imprenditore agricolo che possiede almeno 150 alveari.

Art. 2
Livelli di aiuto

2.1.  LIVELLI DI AIUTO
L'aiuto è concesso in forma di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento ammissibile al finanziamento, elevato al 50% nelle aree svantaggiate.
Nel caso di investimenti realizzati da giovani imprenditori, entro cinque anni dalla data di insediamento, il tasso di aiuto pubblico può raggiungere conformemente a quanto stabilito dall'art.7 del regolamento (CE) n. 1257/99 e dall'art.4 comma I del regolamento (CE) n. 1750/99, il 45% nelle altre zone e il 55% nelle zone svantaggiate. Si precisa che tale elevazione potrà essere corrisposta solo se saranno rispettate tutte le condizioni previste al capo II del regolamento (CE) n. 1257/99 così come previsto dalla corrispondente misura 4.2.2. del POR. In particolare, per quanto riguarda la redditività al fine dell'ottenimento di tale elevazione occorre che il giovane imprenditore dimostri una redditività pari o superiore a 8 U.D.E.
Per insediamento s'intende la data di avvio dell'attività gestionale dell'azienda in qualità di capo azienda anche sottoforma di contitolarità. Tale data dovrà essere autodichiarata dal richiedente e potrà essere dimostrata anche attraverso l'apertura o variazione della partita IVA con riferimento alla specifica attività.
Nell'ambito delle Azioni 1 e 2 è finanziabile l'acquisto di terreni fino ad un volume di spesa massima ammissibile non superiore al 25% dell'investimento ammesso al finanziamento; per tale spesa il livello di contributo è del 30%, elevato al 40% per le aziende ricadenti in zone svantaggiate per almeno del 50% della loro superficie.



2.1.1.  Giovane imprenditore
Qualora l'istanza sia presentata da un giovane imprenditore, che alla data della concessione del sostegno non possiede in tutto o in parte i requisiti previsti dalla misura 4.2.1 il finanziamento della domanda ai fini del presente bando è subordinato alle seguenti condizioni:
-  che s'impegni a raggiungere al massimo entro tre anni dall'insediamento i requisiti non posseduti (capacità e competenza professionale e/o redditività dell'azienda e/o possesso dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali) previsti dal presente bando;
-  che alla data della concessione dell'aiuto non abbia compiuto 40 anni, si sia insediato in una azienda agricola per la prima volta e realizzi l'investimento (con la visita di accertamento finale da parte degli Uffici preposti) entro e non oltre cinque anni dall'insediamento.
In particolare, per quanto riguarda la redditività:
-  al fine dell'ottenimento dell'aiuto indicato nel precedente paragrafo 2.1. ovvero un livello contributivo fino al 40% della spesa ritenuta ammissibile al finanziamento, elevabile al 50% nelle aree svantaggiate, il giovane imprenditore dovrà dimostrare con il progetto almeno il raggiungimento del livello di accesso previsto dal presente bando: 4 U.D.E. per le zone svantaggiate e 5 U.D.E. per le altre zone.
Relativamente all'elevazione del livello di aiuto del 5%, nel caso di giovani imprenditori che non posseggano alla data della concessione dell'aiuto in tutto o in parte i requisiti previsti dalla citata misura 4.2.2, tale elevazione può essere concessa a condizione che si impegnino a raggiungere entro tre anni dall'insediamento i requisiti non posseduti (capacità e competenza professionale e/o redditività dell'azienda e/o possesso dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali).
In particolare, per quanto riguarda la redditività:
-  al fine dell'ottenimento dell'elevazione del 5% occorre che il giovane imprenditore dimostri con il progetto almeno il raggiungimento del livello di redditività previsto dalla misura 4.2.2, ossia di otto U.D.E., ciò gli consentirebbe di ottenere un livello contributivo fino al 45% della spesa ritenuta ammissibile al finanziamento, elevabile al 55% nelle aree svantaggiate. Fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal capo II del regolamento CE n. 1257/99, come specificati dalla misura 4.2.2 e la realizzazione dell'investimento (con la visita di accertamento finale da parte degli uffici preposti) entro e non oltre cinque anni dall'insediamento.
In ogni caso il giovane imprenditore che non dimostri il raggiungimento almeno dei requisiti minimi di accesso previsti dal presente bando entro il termine sopra indicato decadrà dal beneficio concesso e si provvederà al recupero delle somme eventualmente erogate.
Per le aziende associate la maggiorazione del livello di aiuto (45%) previsto per i giovani imprenditori è applicabile esclusivamente se gli stessi rappresentano almeno il 50% del totale.
2.2.  TETTO DI SPESA MASSIMO AMMISSIBILE
Le dimensioni finanziarie dell'investimento complessivo che possono beneficiare degli aiuti, per l'intero periodo di realizzazione del P.O.R (2000-2006), e per singolo soggetto beneficiario è di:
-    500.000 Euro per singole aziende;
-  1.500.000 Euro per le aziende associate.
Nel caso di investimenti di filiera i suddetti importi possono essere rispettivamente aumentati a:
-  1.000.000 di Euro per azienda singola;
-  2.500.000 di Euro per azienda associata.
Per investimenti di filiera si intendono gli interventi rivolti a più segmenti del processo produttivo necessario per l'ottenimento di un prodotto finito destinato al mercato. Per i prodotti agricoli freschi (non soggetti a trasformazione) per investimento di filiera s'intende quello connesso alle fasi della produzione e del confezionamento/etichettatura; per i prodotti trasformati s'intende quello connesso alle fasi: produzione-trasformazione-confeziona men to/etichettatura.
2.3.  DOTAZIONE FINANZIARIA
L'importo messo a bando per l'attuazione della Misura 4.2.1 è pari a Euro 73.053.713.
2.3.a) Risorse finanziarie per tipologia di azione
Le suddette risorse finanziarie sono suddivise tra le diverse tipologie di azione come di seguito riportato:
1)  il 60% per investimenti aziendali per le colture vegetali;
2)  il 20% per investimenti aziendali per la zootecnia e per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali;
3)  il 4% per investimenti da realizzare nei territori della rete ecologica;
4)  il 16% per investimenti per il solo acquisto di impianti, macchine ed attrezzature agricole nuove, ivi comprese quelle finalizzati all'introduzione di sistemi di gestione ambientale.
Eventuali risorse finanziarie non utilizzate da una o più tipologie di azione, potranno essere ulteriormente ripartite, considerato il fabbisogno finanziario ammissibile, nel rispetto delle quote percentuali prima indicate.
2.3.b) Azioni 1 e 2 - "Investimenti aziendali per le colture vegetali" e "Investimenti aziendali per la zootecnia e per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali"
Le risorse finanziarie di cui al precedente sub-paragrafo 2.3.a) punti 1) e 2), saranno ripartite, tra i settori indicati nei successivi paragrafi 3.1. e 3.2., proporzionalmente al fabbisogno finanziario ammissibile per singolo settore.
Per progetti riguardanti più settori, ai fini dell'inserimento in graduatoria per il finanziamento, si farà riferimento al settore maggiormente interessato dall'intervento in termini di risorse finanziarie.

Art. 3
Tipologie di azione

3.1.  AZIONE 1 "INVESTIMENTI AZIENDALI PER LE COLTURE VEGETALI"
L'azione si prefigge di migliorare la competitività dei diversi comparti produttivi attraverso la realizzazione di investimenti aziendali attinenti i vari segmenti della filiera del settore primario, la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della qualità, la riconversione produttiva, la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, la diversificazione delle attività agricole nell'azienda, esclusivamente attraverso altre attività legate ai prodotti agricoli.
3.1.1.  Settori d'intervento
I settori per i quali sono ammessi gli interventi sono: orticolo, agrumicolo, frutta fresca e secca, olivicolo da mensa, olivicolo da olio, cerealicolo, floricolo-vivaistico e delle piante ornamentali, piante officinali ed industriali, proteaginose, carrubo, manna, piccoli frutti.
Al fine di assicurare la coerenza degli interventi con l'OCM-Ortofrutta i progetti presentati da imprenditori agricoli di cui al paragrafo 1.4 del presente bando, aderenti e non alle organizzazioni di produttori, di seguito indicate OO.PP., che prevedono investimenti in comparti produttivi i cui prodotti sono commercializzati dalle OO.PP. dovranno essere coerenti con i programmi delle predette organizzazioni, così come indicato nel complemento di programmazione paragrafo 1.5 della scheda tecnica della Misura 4.2.1. Relativamente alle colture non contemplate nei suddetti programmi si dovrà fare riferimento al documento "Sbocchi di mercato" allegato al P.O.R. Sicilia 2000-2006.
3.1.2.  Orticolo
A) Tipologia degli interventi
a)  Finalizzati all'aumento della capacità produttiva:
-  in serra e in pieno campo, adottando in particolare, tecnologie finalizzate alla tutela dell'ambiente, con riferimento specifico alla riduzione di input energetici e chimici inquinanti, tra cui il bromuro di metile, alla qualità delle acque e all'utilizzo delle tecnologie che riducono l'impatto ambientale delle produzioni intensive con riferimento anche alle nuove tecniche di produzione fuori suolo.
b) Finalizzati alla trasformazione e a alla commercializzazione a livello aziendale:
-  gli interventi relativi alla trasformazione riguardano i prodotti orticoli allo stato fresco quali ad esempio: sott'olio- sottaceti, caponate di melanzane, patè di carciofi, pomodori secchi, capperi sottosale.
-  gli interventi riguardanti la riduzione dei costi, la realizzazione di nuovi impianti e/o l'ammodernamento e/o il potenziamento di impianti esistenti destinati alla lavorazione, confezionamento, conservazione di prodotti orticoli allo stato fresco concernenti il pomodoro ciliegino e rosso a grappolo, zucchine, patate, carota, peperoni, melanzane ed altre ortive.
B) Limitazioni
Per il pomodoro sono ammissibili a finanziamento soltanto gli interventi per le coltivazioni in serra riferiti alle tipologie: ciliegino e rosso a grappolo; per il pomodoro da industria sono ammissibili soltanto interventi che non comportino un aumento della capacità di trasformazione complessiva a livello regionale, il superamento della quota di trasformazione delle singole imprese e dei limiti quantitativi dei premi comunitari .
Per le carote, sono ammissibili interventi finalizzati all'ammodernamento tecnologico per una migliore presentazione del prodotto senza aumento di capacità produttiva complessiva.
Per gli aderenti alle OO.PP., limitatamente ai prodotti commercializzati dalle organizzazioni di appartenenza non sono ammissibili:
-  investimenti di natura collettiva;
-  gli investimenti riguardanti il segmento della commercializzazione.
Sono ammissibili investimenti per la vendita diretta presso la propria azienda, previa autorizzazione dell'O.P di appartenenza, fatto salvo il rispetto delle condizioni da questa stabilite.
C) Interventi non ammissibili
Sono esclusi interventi per la produzione di zucchero, fecola, e prodotti derivati.
3.1.3.  Agrumicolo
Gli interventi riguardano principalmente le seguenti specie: limone, arancio e mandarino e clementine compatibilmente con quanto previsto dal documento sbocchi di mercato allegato al POR.
A) Tipologia degli interventi
a) Per la produzione:
-  interventi finalizzati al miglioramento della qualità, protezione dell'ambiente, riconversione varietale, compatibilmente con quanto previsto dall'OCM e dal piano agrumicolo nazionale;
-  interventi finalizzati alla valorizzazione di prodotti freschi tipici riconosciuti IGP;
-  interventi finalizzati alla produzione biologica;
-  interventi finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento delle tecniche agronomiche per la valorizzazione della qualità;
-  interventi finalizzati alla riconversione produttiva verso specie e varietà che trovano sbocchi di mercato, compatibilmente con quanto previsto dall'OCM e dal piano agrumicolo nazionale.
b) Per la trasformazione e la commercializzazione a livello aziendale:
-  interventi finalizzati all'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione commisurato alla produzione aziendale;
-  interventi mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;
-  interventi finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità e di gestione ambientale;
-  interventi finalizzati alla ristrutturazione degli impianti ed all'incremento della capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
-  interventi finalizzati alla ristrutturazione e concentrazione degli impianti di trasformazione per i prodotti vincolati da quote purché non venga aumentata la capacità produttiva complessiva;
-  interventi finalizzati all'aumento della capacità di trasformazione, nel rispetto dei limiti previsti nel documento allegato al POR sbocchi di mercato, per i seguenti prodotti:
-  succo fresco di arance pigmentate;
-  succo fresco e essenze di limone;
-  succo fresco e essenze di mandarino.
Gli interventi relativi alla sostituzione di impianti finalizzati al miglioramento qualitativo della produzione sono ammessi senza aumento del potenziale produttivo:
a)  per agrumeti obsoleti e/o in condizione di marginalità economica e/o agronomica mediante, reinnesto, estirpazione e reimpianto;
b)  riconversione degli agrumeti ubicati nelle zone non vocate mediante estirpazione e impianto con altre colture, specie e cultivar aventi sbocchi di mercato compatibilmente con quanto previsto dall'OCM - ortofrutta.
B) Limitazioni
Per gli aderenti alle OO.PP., limitatamente ai prodotti commercializzati dalle organizzazioni di appartenenza non sono ammissibili:
-  investimenti di natura collettiva;
-  gli investimenti riguardanti il segmento della commercializzazione.
Sono ammissibili investimenti per la vendita diretta presso la propria azienda, previa autorizzazione dell'O.P di appartenenza, fatto salvo il rispetto delle condizioni da questa stabilite.
C) Interventi non ammissibili
Sono esclusi interventi che comportano un aumento di superficie agrumetata.
Sono esclusi interventi che comportano un aumento della capacità produttiva degli impianti destinati alla trasformazione dei prodotti diversi da quelli espressamente previsti nel paragrafo 3.1.3. punto b).
3.1.4.  Frutticolo (frutta fresca e secca)
Gli interventi riguardano le seguenti specie: ficodindia, cachi, ciliegio, susino, nespolo, albicocco, mandorlo, pistacchio, noce, nocciolo, fico, pero , melo, pesco, nettarine, uva da tavola.
A) Tipologia degli interventi
a)  Per la produzione:
-  interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti riguardanti le seguenti specie ficodindia, cachi, ciliegio, susino, nespolo, albicocco, mandorlo, pistacchio, noce, nocciolo, fico;
-  interventi finalizzati al miglioramento della qualità, alle produzioni biologiche, protezione dell'ambiente, riconversione varietale, compatibilmente con quanto previsto dall'OCM;
-  interventi finalizzati alla valorizzazione di prodotti freschi tipici, IGP, DOP riconosciuti;
-  interventi finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento delle tecniche agronomiche per la valorizzazione della qualità;
-  interventi finalizzati alla costituzione di marchi e certificazioni come strumento di aggregazione dell'offerta.
b) Per la trasformazione e la commercializzazione a livello aziendale:
-  interventi finalizzati alla realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
-  interventi mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;
-  interventi finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità e dell' ambiente.
B) Limitazioni
Per le seguenti specie vegetali: pesco, nettarina, melo, pero e uva da tavola, non sono ammissibili, investimenti riguardanti l'aumento della capacità produttiva regionale, ma soltanto interventi di espianto e reimpianto senza aumento di superficie.
Per gli aderenti alle OO.PP., limitatamente ai prodotti commercializzati dalle organizzazioni di appartenenza non sono ammissibili:
-  investimenti di natura collettiva;
-  gli investimenti riguardanti il segmento della commercializzazione.
Sono ammissibili investimenti per la vendita diretta presso la propria azienda, previa autorizzazione dell'O.P. di appartenenza, fatto salvo il rispetto delle condizioni da questa stabilite.
C) Interventi non ammissibili
Sono esclusi interventi finalizzati alle colture tropicali e subtropicali, alla trasformazione di frutta in succhi e sciroppi.
3.1.5.  Olivicolo da olio
A) Tipologia degli interventi
a) Per la produzione:
-  interventi finalizzati al miglioramento della qualità, protezione dell'ambiente, riconversione varietale, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
-  interventi finalizzati alla valorizzazione di prodotti tipici DOP;
-  interventi finalizzati alla produzione biologica;
-  interventi finalizzati al miglioramento delle tecniche agronomiche per la valorizzazione della qualità;
-  interventi finalizzati al reimpianto senza aumento del numero di piante.
b) Per la trasformazione, e la commercializzazione a livello aziendale;
-  interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per lo stoccaggio, la lavorazione e l'imbottigliamento di olio d'oliva nonché l'ammodernamento e/o il potenziamento degli impianti già esistenti commisurato alla produzione aziendale;
-  interventi finalizzati alla realizzazione di impianti di trasformazione delle olive in olio, a condizione che trattasi di sostituzione di impianti obsoleti, dei quali venga comprovata la contestuale cessazione dell'attività, senza aumento della capacità molitoria;
-  interventi finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità e di gestione ambientale.
B) Limitazioni
Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti di olivi, attraverso estirpazione e reimpianto, sono ammissibili soltanto nel caso di razionalizzazione e diversificazione varietale di impianti obsoleti e impianti di sostituzione di oliveti oggetto di estirpazione per cause non rimuovibili, in ogni caso fermo restando il numero di piante oggetto di sostituzione, gli stessi dovranno essere realizzati in ottemperanza alla vigente normativa in materia di abbattimento alberi di olivo.
Gli interventi relativi all'adeguamento delle strutture ed all'acquisto di attrezzature per la trasformazione e la lavorazione a livello aziendale, non potranno determinare un incremento della capacità molitoria regionale del comparto. Eventuali nuove capacità potranno essere realizzate nel caso in cui le stesse si fossero rese disponibili a seguito di azioni di concentrazione di imprese di trasformazione con abbandono di capacità di qualcuna di esse, o nel caso di chiusura e definitivo abbandono di impianti esistenti.
C) Interventi non ammissibili
Sono esclusi interventi che comportano un aumento del numero di piante.
Sono esclusi interventi che comportano un aumento della capacità molitoria.
Sono esclusi interventi che non riguardano le categorie olio extra vergine e olio vergine.
3.1.6.  Olivicolo da mensa
A) Tipologia degli interventi
a) Per la produzione:
-  interventi finalizzati all'ammodernamento di impianti già esistenti e alla realizzazione di nuovi impianti;
-  interventi finalizzati alla valorizzazione di prodotti tipici D.O.P. I.G.P. riconosciuti;
-  interventi finalizzati alla produzione biologica;
-  interventi finalizzati alla riduzione dei costi, al miglioramento delle tecniche agronomiche per la valorizzazione della qualità;
-  interventi finalizzati all'aumento della produzione regionale con varietà aventi normali sbocchi di mercato privilegiando le varietà Nocellara, Giarraffa e Moresca;
b) Per la trasformazione e la commercializzazione a livello aziendale:
-  interventi finalizzati all'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e lavorazione commisurato alla produzione aziendale;
-  interventi finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientali;
-  interventi finalizzati all'aumento delle capacità di lavorazione delle diverse tipologie di olive da mensa (olive incise, schiacciate, denocciolate, affettate, sott'olio, patè di olive e simili) mediante la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di quelli già esistenti commisurati alla produzione aziendale.
B) Limitazioni
Gli interventi in oliveti obsoleti inerenti l'espianto e il reimpianto nonché la ristrutturazione, la riconversione e l'ammodernamento di quelli già esistenti dovranno essere realizzati in ottemperanza della vigente normativa in materia di abbattimento alberi di olivo.
Gli interventi aziendali per la trasformazione e lo stoccaggio e la lavorazione, dovranno essere commisurati alla produzione aziendale, fermo restando il rispetto dei limiti settoriali e dei requisiti, ove pertinenti, previsti per gli analoghi interventi per la misura 4.2.4 del P.O.R.
3.1.7.  Settore cerealicolo (compresi foraggi e mangimi)
A)  Tipologia degli interventi
a) Per la produzione:
-  interventi finalizzati al miglioramento delle tecniche agronomiche per la valorizzazione della qualità;
-  interventi finalizzati alla produzione biologica ed alla protezione dell'ambiente;
-  interventi finalizzati al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
-  interventi per i foraggi e mangimi, finalizzati all'introduzione di tecnologie che garantiscano il mantenimento di un migliore livello qualitativo del prodotto nel passaggio dal campo all'impresa di trasformazione.
b) Per la trasformazione e la commercializzazione al livello aziendale:
-  interventi finalizzati al miglioramento della qualità nella filiera del grano duro con l'allestimento di sistemi di qualità certificabili, per lo stoccaggio differenziato del prodotto ed il miglioramento delle condizioni sanitarie attraverso l'applicazione di nuove tecnologie, senza incrementi delle capacità di conservazione su base regionale.
B) Limitazioni
Gli interventi alla produzione dovranno essere effettuati, senza aumento della capacità produttiva a livello regionale e nel rispetto delle quote comunitarie e nei limiti delle superfici che possono beneficiare dei premi comunitari previsti per ciascun prodotto.
Gli interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture, l'acquisto delle attrezzature per la lavorazione e la conservazione a livello aziendale, dovranno essere effettuati senza incremento della capacità regionale e commisurati alla produzione aziendale, fermo restando il rispetto dei limiti settoriali e dei requisiti, ove pertinenti, previsti per gli analoghi interventi per la misura 4.2.4.
C) Interventi non ammissibili
Sono esclusi interventi che comportano un aumento della capacità produttiva e di stoccaggio a livello regionale.
3.1.8.  Floricolo-vivaistico - Piante ornamentali
Gli interventi riguardano i seguenti comparti:
1) frutticolo;
2) viticolo;
3) orticolo;
4) olivicolo;
5) floro-ornamentale;
6) frutto-ornamentali;
7) officinale;
8) forestale.
A) Tipologia degli interventi
a) Per la produzione:
-  interventi finalizzati alla riduzione dei costi di produzione e al miglioramento della qualità, alla tutela dell'ambiente naturale e al risparmio energetico;
-  interventi finalizzati a favorire la valorizzazione di materiale da riproduzione e materiale di propagazione;
-  interventi finalizzati al potenziamento del vivaismo con particolare riferimento alla realizzazione delle strutture produttive e degli apprestamenti di protezione, agli impianti per la conservazione e il condizionamento dei materiali di propagazione, all'approvvigionamento ed alla distribuzione dell'acqua di irrigazione, all'uso di nuove risorse energetiche, all'impiego di tecniche e tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale.
In particolare saranno favoriti gli interventi finalizzati alla realizzazione di campi di piante madri.
b) Per la lavorazione e la commercializzazione a livello aziendale:
-  interventi finalizzati al miglioramento e al controllo della qualità e a migliorare la presentazione e il confezionamento dei prodotti;
-  interventi finalizzati a migliorare o razionalizzare i circuiti di commercializzazione, applicare nuove tecnologie, favorire innovazioni.
3.1.9.  Piante officinali ed industriali
Gli interventi riguardano le specie di piante officinali ed industriali adattabili alle condizioni pedoclimatiche del territorio regionale.
La coltivazione delle piante officinali è ammessa solo in biologico
A) Tipologia degli interventi
a) Per la produzione:
-  interventi finalizzati all'aumento della capacità produttiva;
-  interventi finalizzati al miglioramento della qualità;
-  interventi finalizzati alla riduzione dei costi di produzione e alla tutela dell'ambiente naturale e al risparmio energetico.
b) Per la trasformazione e la commercializzazione a livello aziendale:
-  interventi finalizzati alla prima lavorazione e allo stoccaggio;
-  interventi finalizzati all'attivazione dei sistemi di gestione della qualità e di sistemi di gestione ambientale;
-  interventi finalizzati all'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
-  interventi finalizzati all'aumento della capacità complessiva degli impianti di lavorazione e stoccaggio.
-  interventi finalizzati all'aumento della capacità di trasformazione per prodotti innovativi e per prodotti non vincolati da quote.
B) Limitazioni
Gli interventi aziendali dovranno essere effettuati nei limiti delle superfici che possono beneficiare dei premi comunitari, per la trasformazione e la commercializzazione, gli stessi dovranno essere commisurati alla produzione aziendale, fermo restando il rispetto dei limiti settoriali, dei requisiti e delle norme, ove pertinenti, previsti per gli analoghi interventi per la misura 4.2.4.
C) Interventi non ammissibili
Sono esclusi investimenti riguardanti le piante da fibra.
3.1.10.  Proteaginose
Gli interventi riguardano le specie proteaginose con particolare riferimento ai legumi per l'alimentazione umana quali: pisello, fagiolo, fagiolino (prodotto fresco), fava da granella, cece, lenticchia (prodotto secco) ed altre.
A) Tipologia degli interventi
a) Per la produzione:
-  interventi finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità, protezione dell'ambiente, al risparmio energetico;
-  interventi finalizzati alla produzione e valorizzazione di prodotti freschi riconosciuti DOP ed IGP;
-  interventi finalizzati alla produzione biologica.
b) Per la lavorazione e la commercializzazione a livello aziendale:
-  interventi finalizzati all'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
-  interventi finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, e di gestione ambientale;
-  interventi finalizzati a ristrutturare gli impianti ed incrementare la capacità di trasformazione degli stessi per prodotti innovativi e per quelli non vincolati da quote.
B) Limitazioni
Sono ammissibili gli interventi finalizzati all'aumento della produzione entro i limiti delle superfici a premio; gli interventi per la trasformazione e la commercializzazione riguardano i prodotti dell'azienda e dovranno essere commisurati alla produzione aziendale, fermo restando il rispetto dei limiti settoriali e dei requisiti, ove pertinenti, previsti per gli analoghi interventi per la misura 4.2.4.
C) Interventi non ammissibili
Sono esclusi interventi che comportano il superamento dei limiti delle superfici a premio.
3.1.11.  Carrubo - Manna - Piccoli frutti
Gli interventi riguardano il carrubo, la manna da frassino, e i piccoli frutti quali: il lampone, mora, mirtillo, ribes, uva spina.
A) Tipologia degli interventi
a) Per la produzione:
-  interventi finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità e alla protezione dell'ambiente;
-  interventi finalizzati alla valorizzazione della produzione;
-  interventi finalizzati alla produzione biologica;
-  interventi finalizzati al miglioramento delle tecniche agronomiche per la valorizzazione della qualità;
-  interventi finalizzati all'aumento della capacità produttiva a livello regionale commisurato alle potenzialità del mercato.
b) Per la trasformazione e la commercializzazione a livello aziendale:
-  interventi finalizzati all'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
-  interventi finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità e di sistemi di gestione ambientale;
-  interventi finalizzati a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione degli impianti per prodotti innovativi e per prodotti non vincolati da quote;
-  interventi finalizzati all'aumento della capacità di trasformazione a livello regionale commisurati alle potenzialità del mercato.
B) Limitazioni
Gli interventi per la trasformazione e la commercializzazione riguardano i prodotti dell'azienda e dovranno essere commisurati alla produzione aziendale, fermo restando il rispetto dei limiti settoriali e dei requisiti, ove pertinenti, previsti per gli analoghi interventi per la misura 4.2.4 del P.O.R.
C) Interventi non ammissibili
Sono esclusi interventi per la trasformazione, lavorazione e la commercializzazione dei piccoli frutti.
3.1.12.  Spese ammissibili al finanziamento
Gli investimenti dovranno riguardare l'azienda agricola e dovranno essere inseriti in un programma organico di intervento aziendale. Saranno ammissibili al finanziamento gli investimenti materiali e le spese generali di seguito indicate, riguardanti i settori indicati al precedente sub-paragrafo 3.1.1 del presente bando:
-  investimenti per l'acquisto di terreni, fino ad un volume di spesa massimo ammissibile non superiore al 25% dell'investimento ammesso al finanziamento;
-  investimenti per la realizzazione e/o la ristrutturazione e adeguamento delle strutture, destinate alla produzione, atte anche al ricovero di macchine e scorte, mezzi tecnici e dotazioni aziendali, dimensionate e rapportate alle necessità aziendali;
-  investimenti per la realizzazione e/o la ristrutturazione e adeguamento delle strutture serricole compresi la dotazione di impianti, macchine e attrezzature. Tali investimenti sono ammissibili soltanto per il settore floricolo - vivaistico- piante ornamentali e orticolo;
-  investimenti per la realizzazione di nuovi impianti produttivi, nonché la ristrutturazione, la riconversione, l'espianto, l'adeguamento e l'ammodernamento di quelli esistenti. Tali interventi dovranno essere effettuati con materiale vivaistico certificato sotto l'aspetto genetico-varietale e fitosanitario, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
-  investimenti per l'acquisto e/o l'ammodernamento di impianti per la produzione, di macchine e attrezzature fisse e mobili per la lavorazione del terreno e per le operazioni colturali, per la raccolta, per l'esecuzione di trattamenti fitosanitari, finalizzate alla riduzione dei costi di produzione e al miglioramento della qualità, alla tutela della salute e della sicurezza degli operatori agricoli, ivi comprese quelle finalizzate al risparmio energetico, a ridurre l'impatto ambientale sugli agrosistemi, alla produzione di fonti di energia rinnovabili e per il miglioramento della qualità delle acque;
-  investimenti per la realizzazione, e/o ristrutturazione e adeguamento delle strutture per la lavorazione e/o trasformazione del prodotto a livello aziendale, finalizzati alla preparazione, confezione, allo stoccaggio e alla frigo conservazione;
-  investimenti per l'acquisto di attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione a livello aziendale, finalizzati ad incrementare il valore aggiunto alla produzione ivi comprese le attrezzature informatiche per la gestione dei sistemi produttivi aziendali;
-  investimenti per la realizzazione di impianti di irrigazione, la razionalizzazione e ammodernamento degli impianti esistenti finalizzati al risparmio energetico e di risorsa idrica, nonché la realizzazione di piccoli invasi, comprese le opere di captazione, adduzione e distribuzione, compatibilmente alle limitazioni inerenti l'aumento della capacità produttiva relativa ad ogni singola coltura;
-  investimenti per l'ammodernamento delle strutture e l'acquisto di attrezzature per il miglioramento e/o l'adeguamento per conformarsi ai nuovi requisiti (nel rispetto degli standard minimi) in materia di ambiente igiene e benessere degli animali, tale adeguamento dovrà avvenire entro i limiti temporali previsti dalle norme;
-  investimenti materiali per l'introduzione di sistemi di qualità e di gestione ambientale;
-  investimenti per la realizzazione di punti vendita finalizzati esclusivamente alla vendita dei prodotti aziendali;
-  investimenti per la realizzazione di opere funzionali all'attività agricola.
E' inoltre previsto l'acquisto di impianti alternativi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolica, solare ecc.) finalizzati sia al risparmio energetico che alla protezione del l'am biente in un'ottica di potenziamento ed ammodernamento delle strutture delle aziende agricole. La potenza dei generatori per la produzione di energia elettrica dovrà essere compresa fra i 5 e 15 KWA.
Sono considerate ammissibili le spese generali, (entro un massimo del 12% dell'investimento materiale approvato) sostenute per:
-  progettazione e direzione dei lavori (max 6%);
-  acquisizione di brevetti, licenze, ricerche di mercato, studi di fattibilità e consulenza finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti (max 6%).
Non sono ammissibili le spese relative ai servizi; in ogni caso, le spese ammissibili saranno conformi alle Norme indicate nell'allegato al regolamento (CE) n. 1685/00.
3.2.  AZIONE 2 "INVESTIMENTI AZIENDALI PER LA ZOOTECNIA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI"
L'Azione si prefigge di potenziare la competitività delle aziende zootecniche siciliane attraverso il miglioramento delle strutture produttive, delle condizioni di igiene e benessere degli animali, della qualità della vita degli allevatori e delle produzioni zootecniche, attraverso una gestione integrata in tema di miglioramento dei prodotti, sicurezza ed ambiente, in un'ottica di sviluppo sostenibile, tutela e conservazione della biodiversità animale. L'iniziativa intende, inoltre, favorire la nascita e/o la localizzazione di nuove attività e imprese, con particolare riferimento all'insediamento dei giovani in agricoltura ed allo sviluppo dell'imprenditoria femminile.
Sono ammissibili investimenti nei seguenti settori:
-  latte, per le specie: bovina, bufalina, ovi-caprina ed asinina. Gli investimenti per il comparto bovino non possono in ogni caso comportare una capacità superiore alla quota di riferimento individuale legalmente detenuta, conformemente al sistema delle quote comunitarie;
-  carne, per le specie: bovina, ovi-caprina, suina, senza aumento di capacità produttiva e per le specie equina e cunicola senza limitazioni;
-  allevamenti minori (apicoli, elicicoli, equini, selvaggina);
-  avicoli, per la produzione di uova biologiche, senza aumento della capacità produttiva.
La concessione dei contributi è subordinata, fatta eccezione per gli allevamenti apicoli e cunicoli, alla capacità di autoapprovvigionamento aziendale degli alimenti, nelle percentuali di seguito riportate:
-  almeno il 50% del fabbisogno alimentare annuo per gli allevamenti di bovini, ovicaprini, bufalini ed equidi;
-  almeno il 10% del fabbisogno alimentare annuo per gli allevamenti di suini;
-  il 100% per gli allevamenti elicicoli.
E' inoltre previsto l'acquisto di impianti alternativi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolica, solare ecc.) finalizzati sia al risparmio energetico che alla protezione dell'am biente in un'ottica di potenziamento ed ammodernamento delle strutture delle aziende zootecniche. La potenza dei generatori per la produzione di energia elettrica dovrà essere compresa fra i 5 e 15 KWA.
3.2.1.  Allevamenti di specie da latte
E' previsto il finanziamento degli interventi di seguito elencati:
-  primo acquisto di riproduttori appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovi-caprina ed asinina iscritti al Libro genealogico o al Registro anagrafico;
-  realizzazione e/o miglioramento delle strutture aziendali destinate all'allevamento;
-  realizzazione e/o miglioramento delle strutture aziendali destinate alla produzione, trasformazione, conservazione e confezionamento del latte e dei prodotti derivati;
-  acquisto di impianti per la produzione e conservazione del latte;
-  acquisto di impianti per la trasformazione, il confezionamento del latte e dei prodotti derivati;
-  realizzazione di opere funzionali all'attività zootecnica.
3.2.2.  Allevamenti di specie destinate alla produzione di carne e derivati
E' previsto il finanziamento degli interventi di seguito elencati:
-  primo acquisto di riproduttori appartenenti alle specie bovina, ovi-caprina, suina, di razze da carne, iscritti al Libro genealogico o al Registro anagrafico, in sostituzione dei capi posseduti i quali, nel rispetto dei limiti produttivi individuati nel P.O.R., dovranno obbligatoriamente essere macellati;
-  primo acquisto di riproduttori appartenenti alla specie equina, di razze-popolazioni da carne, iscritti al Libro genealogico o al Registro anagrafico;
-  primo acquisto di riproduttori appartenenti alla specie cunicola in purezza di razza;
-  realizzazione e/o miglioramento delle strutture aziendali destinate all'allevamento;
-  acquisto di impianti per il confezionamento della carne e dei prodotti finiti da essa derivati;
-  realizzazione e/o miglioramento delle strutture aziendali destinate alla lavorazione, trasformazione, conservazione e confezionamento delle carni macellate e dei prodotti finiti da essa derivati;
-  acquisto di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione e confezionamento della carne e dei prodotti da essa derivati;
-  realizzazione di opere funzionali all'attività zootecnica.
3.2.3.  Allevamenti avicoli per la produzione di uova biologiche
E' previsto il finanziamento degli interventi di seguito elencati:
-  realizzazione e/o miglioramento delle strutture aziendali destinate all'allevamento delle ovaiole, al fine di garantire l'igiene ed il benessere degli animali;
-  realizzazione e/o miglioramento delle strutture aziendali destinate alla classificazione, conservazione e confezionamento delle uova;
-  realizzazione di opere funzionali all'attività zootecnica.
Le iniziative di cui ai precedenti punti riguarderanno gli allevamenti condotti con criteri e metodi biologici senza aumento della capacità produttiva.
3.2.4.  Allevamenti minori
Apicoltura
E' previsto il finanziamento delle azioni appresso elencate:
-  impianto di nuovi apiari: acquisto di arnie e famiglie di api;
-  primo acquisto di api regine: apis mellifera sicula e apis mellifera ligustica;
-  acquisto di macchine ed attrezzature specifiche per l'esercizio dell'apicoltura e l'effettuazione della prima lavorazione dei prodotti;
-  acquisto di macchine ed attrezzature specifiche per il confezionamento dei prodotti finiti;
-  realizzazione e/o riattamento di locali destinati al processo produttivo;
-  locali per la prima lavorazione del miele e dei prodotti;
-  locali per la conservazione del miele e dei prodotti;
-  locali per il confezionamento dei prodotti finiti;
-  magazzini per deposito attrezzature.
Cavalli per attività sportive e turistiche
Al fine di consentire il potenziamento ed il miglioramento delle aziende agricole che allevano cavalli di qualsiasi razza-popolazione, destinati ad attività sportive e/o turistiche, è previsto il finanziamento degli interventi di seguito elencati:
-  realizzazione e/o miglioramento delle strutture aziendali destinate all'allevamento, con esclusione di quelle per attività extragricole;
-  acquisto di impianti ed attrezzature funzionali all'attività zootecnica.
Non è previsto il finanziamento per l'acquisto di soggetti, ivi compresi i riproduttori.
I soggetti allevati devono essere iscritti ai rispettivi libri genealogici, registri anagrafici o al registro E.N.C.I.
Elicicoltura
E' previsto il finanziamento per la realizzazione di allevamenti elicicoli per le azioni di seguito illustrate:
-  primo acquisto di riproduttori;
-  acquisto macchine ed attrezzature specifiche per l'esercizio dell'elicicoltura e l'effettuazione della prima lavorazione dei prodotti;
-  acquisto macchine ed attrezzature specifiche per la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti finiti;
-  realizzazione e/o riattamento di locali destinati al processo produttivo;
-  locali per il confezionamento dei prodotti finiti;
-  realizzazione di opere funzionali all'allevamento elicicolo.
Selvaggina a scopo di ripopolamento e/o venatorio
E' previsto il finanziamento delle azioni appresso elencate:
-  primo acquisto di riproduttori di certificata purezza genetica, appartenenti alle specie coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), coturnice siciliana (Alectoris graeca withacheri) e lepre italica (Lepus corsicanus), fagiano (Phasianus colchicus) e quaglia (Coturnix coturnix);
-  realizzazione e/o riattamento di locali destinati all'allevamento;
-  realizzazione e/o riattamento di locali destinati alla conservazione degli alimenti;
-  realizzazione e/o riattamento di locali destinati a deposito attrezzature;
-  realizzazione di voliere;
-  acquisto attrezzature per l'allevamento (gabbie, rastrelliere, nastri trasportatori, pinze per tatuaggi, e simili);
-  acquisto di attrezzature per il monitoraggio ed il controllo di malattie (frigoriferi, siringhe ecc....);
-  realizzazione di recinzioni perimetrali e dei settori interni;
-  realizzazione di tabellazione;
-  acquisto e/o realizzazione di dispositivi di cattura.
Selvaggina a scopo alimentare
E' previsto il finanziamento delle azioni appresso elencate:
-  primo acquisto di riproduttori di certificata provenienza, appartenenti alle specie coniglio selvatico, coturnice, lepre, cinghiale, fagiano, quaglia, daino, cervo e capriolo;
-  realizzazione e/o riattamento di locali destinati all'allevamento;
-  realizzazione e/o riattamento di locali destinati alla conservazione degli alimenti;
-  realizzazione e/o riattamento di locali destinati a deposito attrezzature;
-  realizzazione di voliere;
-  acquisto attrezzature per l'allevamento (gabbie, rastrelliere, nastri trasportatori, pinze per tatuaggi e simili);
-  acquisto di attrezzature per il monitoraggio ed il controllo di malattie (frigoriferi, siringhe ecc.);
-  realizzazione di recinzioni perimetrali e dei settori interni;
-  realizzazione di tabellazione;
-  acquisto e/o realizzazione di dispositivi di cattura.
Gli interventi inerenti gli allevamenti di selvaggina dovranno essere operati nel rispetto delle indicazioni tecniche relative alla realizzazione delle strutture, attrezzature, ecc., contenute nella legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei criteri applicativi di cui alle circolari assessoriali del 13 agosto 1998, del 19 febbraio 1999 e del 9 giugno 1999, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana rispettivamente n. 55 del 25 ottobre 1998, n. 19 del 23 aprile 1999 e n. 43 del 10 settembre 1999.
3.3.  AZIONE 3 "INVESTIMENTI DA REALIZZARE NEI TERRITORI DELLA RETE ECOLOGICA"
Gli interventi previsti hanno le seguenti finalità:
-  la tutela e la conservazione della biodiversità anche attraverso la realizzazione di nuovi impianti di specie vegetali a fini non produttivi;
-  la conservazione e il recupero del paesaggio agrario, compresi i manufatti tradizionali ai fini della pubblica fruizione;
-  il restauro ambientale e opere di salvaguardia delle risorse naturali;
-  la tutela dei siti natura 2000 (tabellazioni, recinzioni, opere di protezione).
L'attivazione della misura nelle aree rurali contribuirà a valorizzare le risorse agricole, forestali, ambientali, nonché a tutelare la ricchezza del patrimonio storico-culturale, con riflessi positivi sul fenomeno dell'esodo delle popolazioni rurali delle aree interne e marginali.
Si precisa, comunque, che le azioni previste si caratterizzano per la specificità dell'ambito territoriale, con l'obiettivo di preservare l'ambiente rurale, in un'ottica di valorizzazione del territorio e delle risorse paesaggistiche che in esso insistono.
In coerenza con quanto previsto dalla misura e dal complemento di programmazione, gli interventi realizzabili negli ambiti territoriali della rete ecologica possono essere ascritti a una o più delle seguenti tipologie.
Tutela e conservazione della biodiversità
Nei pascoli avvicendati e nei terreni destinati a seminativo non rientranti nelle condizioni di ammissibilità dell'azione F2 "Sistemi foraggeri estensivi, cura del paesaggio e interventi antierosivi" del Piano di sviluppo rurale (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - S.O. n. 5 del 2 febbraio 2001), potranno essere realizzati i seguenti interventi:
-  impianto o miglioramento del pascolo con utilizzo esclusivo di essenze foraggere autoctone e obbligo di realizzazione di fasce di vegetazione, conformi a quelle previste dall'intervento a) dell'azione F2 del Piano di sviluppo rurale (PSR). Potranno essere finanziate anche recinzioni fisse di protezione delle fasce, aventi caratteristiche in grado di ridurre l'impatto delle stesse sul paesaggio e sulla fauna;
-  realizzazione e ripristino di muretti a secco e/o di siepi , anche ai fini di delimitazione dei terreni, quest'ultimo intervento è ammissibile anche negli arboreti terrazzati.
In tutte le superfici destinate a seminativo o a pascolo e nei terreni incolti in pendenza gli interventi ammessi sono:
-  messa a dimora e cura di specie facenti parte delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea individuate con D.P.R. 28 giugno 2000 ed eventuali modifiche;
-  impianto di specie frutticole arboree e arbustive tradizionali, preferibilmente con utilizzo di varietà locali soggette a pericolo di scomparsa, nel rispetto dei seguenti criteri: messa a dimora di almeno tre specie, sesti variabili, ordinamento colturale in asciutto con eventuali irrigazioni di soccorso al fine di garantire l'attecchimento e la sopravvivenza delle piante.
Conservazione e recupero del paesaggio agrario, compresi manufatti tradizionali per la pubblica fruizione
Sono ammissibili interventi mirati alla valorizzazione del paesaggio agrario e alla fruibilità di aree d'interesse ambientale e paesaggistico.
In particolare, possono essere concessi aiuti per:
-  opere di consolidamento, manutenzione straordinaria e restauro conservativo del patrimonio sociale fisso, la cui tipologia è individuata dall'art. 28 della legge regionale n. 14/88 e successive, ivi compresi interventi di recupero e salvaguardia di risorse naturali di particolare pregio e interesse per la collettività. Tali edifici e risorse naturali dovranno essere fruibili al pubblico per almeno 10 anni e per un periodo minimo di 90 giorni all'anno.
Le azioni potranno riguardare il risanamento conservativo, la sistemazione e l'adeguamento ai seguenti fini:
-  creazione di siti di sosta, degustazione e azioni d'inserimento in percorsi di interesse turistico, agrituristico ed enogastronomico;
-  proposizione e illustrazione di modalità tradizionali di lavorazione di prodotti agricoli e artigianali locali;
-  creazione di siti di valorizzazione turistica e culturale;
-  realizzazione di servizi mancanti quali viabilità di accesso, reti idriche, energia elettrica, telefonia, informatica ed altro;
-  creazione di aree attrezzate mediante:
-  spazi dotati di idonee attrezzature per la sosta ed attività ricreativo culturali, con eventuale impianto di essenze forestali autoctone per l'ombreggiamento degli stessi;
-  creazione di punti di approvvigionamento d'acqua, di idonea sentieristica e cartellonistica;
-  realizzazione di locali da adibire a servizi igienici e per l'ospitalità di personale utilizzato per la manutenzione e guardiania.
Restauro ambientale e opere di salvaguardia delle risorse naturali
Le tipologie ammissibili sono così individuate:
-  conservazione e/o ripristino di spazi naturali nelle aree non ammissibili all'azione F3 "Ricostituzione e/o mantenimento del paesaggio agrario tradizionale, di spazi naturali e seminaturali" del Piano di sviluppo rurale, con le medesime tipologie d'intervento;
-  realizzazione o ripristino di zone umide;
-  opere di ingegneria naturalistica e restauro ambientale.
Tutela dei siti natura 2000
Possono essere realizzate, all'interno dei siti d'importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS), opere di tutela e valorizzazione del patrimonio rurale esistente quali: recinzioni, segnaletica, chioschi informatici su siti e monumenti, investimenti per favorire la fruibilità.
3.4.  AZIONE 4 "INVESTIMENTI PER IL SOLO ACQUISTO DI IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE NUOVE, IVI COMPRESE QUELLE FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE"
3.4.1.  Tipologia di intervento
Sono ammissibili l'acquisto di nuovi impianti, macchine ed attrezzature ivi compresi quelli finalizzati al risparmio energetico, al miglioramento delle qualità delle acque, alla riduzione degli input energetici e chimici inquinanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Sarà data priorità agli investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente con particolare riferimento alla riduzione degli input energetici e chimici inquinanti, tra cui il bromuro di metile, alla qualità delle acque e all'utilizzo delle tecnologie che riducono l'impatto ambientale delle produzioni intensive con riferimento anche alle nuove tecniche di produzione fuori suolo.
Sono ammissibili anche investimenti per l'introduzione di innovazioni tecniche e tecnologiche nel settore delle macchine, attrezzature ed impianti, nonché le attrezzature informatiche per la gestione dei sistemi produttivi aziendali.
Sono ammissibili limitatamente ai settori di produzione previsti nella scheda di misura del P.O.R. approvato e nel rispetto delle condizioni inerenti i singoli settori.
Sono ammissibili tra gli altri:
-  l'acquisto e/o ammodernamento di impianti per la produzione, di macchine e attrezzature fisse e mobili per la lavorazione del terreno e per le operazioni colturali, per la raccolta, per l'esecuzione di trattamenti fitosanitari, finalizzate alla riduzione dei costi di produzione e al miglioramento della qualità, alla tutela della salute e della sicurezza degli operatori agricoli, ivi comprese quelle finalizzate al risparmio energetico, a ridurre l'impatto ambientale sugli agrosistemi, alla produzione di fonti di energia rinnovabili e per il miglioramento della qualità delle acque;
-  l'acquisto di nuovi impianti e attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione a livello aziendale, finalizzati ad incrementare il valore aggiunto alla produzione;
-  investimenti materiale per l'introduzione di sistemi di gestione ambientali.
3.5.  COMPATIBILITÀ E COERENZA CON GLI ALTRI STRUMENTI NORMATIVI
Le iniziative progettuali proposte dai richiedenti, ai sensi del presente bando dovranno essere compatibili con gli obiettivi previsti dalla nuova programmazione comunitaria e coerenti con:
-  POR Sicilia 2000-2006 e documento allegato sbocchi di mercato;
-  PSR Sicilia 2000-2006;
-  organizzazioni comuni di mercato: al riguardo, per gli aderenti alle OO.PP., specifica attestazione sarà richiesta all'Organizzazione di appartenenza.

Art. 4
Presentazione delle domande

4.1.  APERTURA DEL BANDO
4.1.1.  Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere redatta in duplice copia e compilata in conformità allo specifico modello allegato al presente bando (Mod. I specifico per singola azione; Mod. Ia specifico per singola azione, qualora l'aiuto sia finalizzato al raggiungimento dei requisiti, ai sensi del Reg. CE n. 2075/2000) e corredata dalla documentazione, in duplice copia, riportata al successivo paragrafo 4.2.a).
La domanda dovrà essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e non oltre il novantesimo giorno, e potrà essere trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o consegnata direttamente presso la sede dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, Ufficio accettazione, che provvederà a rilasciare apposita ricevuta. Le domande inviate a mezzo raccomandata, dovranno pervenire all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste improrogabilmente entro trenta giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle stesse; quelle pervenute successivamente non saranno prese in considerazione.
Non saranno prese in considerazione le istanze inviate prima dei termini prescritti dal presente bando.
Nell'ipotesi in cui la data di scadenza del predetto termine coincida con un giorno festivo o non lavorativo, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Il presente bando e la relativa modulistica saranno pubblicati anche sul sito internet della Regione Siciliana.
La domanda, redatta in carta semplice, deve essere sottoscritta dal richiedente e dovrà essere corredata di copia fotostatica di un proprio documento di identità valido.
Le indicazioni riportate nella domanda e i dati relativi ai requisiti di ammissibilità sottoscritte dal richiedente hanno valore di autocertificazione.
Il plico contenente la domanda e la documentazione prevista, dovrà riportare la seguente dicitura: POR 2000-2006 - Misura 4.2.1. Investimenti aziendali - Azione (riportare numero e titolo dell'Azione a cui s'intende concorrere).
Il suddetto plico dovrà essere inviato: Alla Regione Siciliana - Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento regionale interventi strutturali - viale Regione Siciliana, n. 2675 - c.a.p. 90145 Palermo.
4.2.  DOCUMENTAZIONE
4.2.a) Documentazione, ove pertinente, da allegare all'istanza
Tale documentazione può essere sostituita, nei casi previsti dalla normativa vigente, dall'autocertificazione:
1)  titolo di possesso dell'azienda.
Deve essere prodotto titolo di proprietà dell'azienda o contratto di affitto o di comodato registrato nei modi di legge.
Nel caso di aziende in comproprietà per le quali si chiede il contributo, l'istanza dovrà essere inoltrata da un singolo comproprietario corredata dagli atti di delega, da parte di tutti i comproprietari del bene con firma autenticata nei modi di legge. Nel caso di domanda prodotta da società o da altri soggetti in forma associata, la stessa dovrà essere inoltrata dal rappresentante legale, unitamente all'atto costitutivo conforme alle condizioni riportate al punto 1.4 del presente bando;
2)  certificato catastale dell'intera azienda, corredato di prospetto riepilogativo;
3)  estratto di mappa o copia autenticata dal progettista;
4)  dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 13/86;
5)  relazione tecnico-economica concernente l'intera azienda e le tipologie d'intervento previste, con descrizione dello stato ante e post miglioramento; per gli investimenti nel settore ortofrutticolo dovrà essere espressamente indicata la coerenza del progetto alle finalità e agli obiettivi dell'O.C.M. ortofrutta;
6)  piano economico commerciale e bilancio aziendale ante e post miglioramento;
7)  corografia in scala 1:25.000 riportante la delimitazione dell'azienda oggetto dell'intervento;
8)  planimetria generale dell'azienda ante e post investimento, riportante l'ubicazione delle strutture e delle opere da realizzare;
 9)  disegni delle opere da realizzare;
10)  preventivi di spesa vidimati dalla competente Camera di commercio, per le voci non comprese nel prezziario vigente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
11)  per gli impianti, i macchinari e le attrezzature nuove, dovranno essere prodotti almeno tre preventivi offerta, vistati dalla Camera di commercio per la conformità ai listini depositati;
12)  computo metrico estimativo;
13)  certificato di destinazione urbanistica riguardante l'intera azienda;
14)  dichiarazione sui finanziamenti ottenuti dalla pubblica amministrazione nell'ultimo decennio e tipologia di investimento finanziato;
15)  dichiarazione d'impegno ad iniziare i lavori, non appena ricevuto il provvedimento di concessione e le autorizzazioni necessarie per svolgere l'attività prevista, e a concluderli in ogni caso entro i termini previsti dal decreto di concessione;
16)  dichiarazione di impegno ad assumere le obbligazioni relative alla giustificazione e dimostrazione della possibilità di copertura della quota dell'investimento a carico del proponente e utilizzazione dell'aiuto solo ed esclusivamente per le opere ammesse a contributo;
17)  atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione, per le società e cooperative agricole;
18)  iscrizione delle cooperative al registro prefettizio;
19)  dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante della società/coop. attestante che l'organismo non si trova in stato fallimentare;
20)  elenco complessivo dei soci, a firma del rappresentante legale, con la indicazione, per ciascun socio, dell'agro, della superficie agricola condotta, della produzione conseguibile specificandone la tipologia dei prodotti, e la quantità impegnata al conferimento;
21)  delibera dell'organo competente della cooperativa/società che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo, che per le stesse opere non sono state chieste né saranno richieste altre agevolazioni ad Enti pubblici regionali, nazionali e comunitari; che ci si assume l'impegno a non trasferire e a non vendere e a non distogliere dal previsto impiego e dalla destinazione d'uso gli immobili, i macchinari e le attrezzature mobili, e gli animali rispettivamente per un periodo di dieci, cinque e tre anni a partire dalla data degli accertamenti finali di regolare esecuzione delle opere;
22)  denuncia ai sensi dei commi 1 e 2, art. 5, legge regionale n. 65/95 e dell'art. 12, legge regionale n. 17/96;
23)  certificato di iscrizione alla Camera di commercio nel registro delle imprese inerente lo specifico settore di attività, nei casi previsti dalla normativa vigente. Per i giovani agricoltori non ancora insediati tale certificato potrà essere prodotto successivamente e comunque prima dell'erogazione finale dell'aiuto;
24)  dichiarazione attestante che gli investimenti sono finalizzati alla coltivazione del pomodoro in serra per le tipologie ciliegino rosso e rosso a grappolo;
25)  autodichiarazione comprovante l'uso del fondo per l'attività apicola esercitata mediante la pratica del nomadismo, (mod. II);
26)  certificazione in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;
27)  certificazione sanitaria riguardante la profilassi di Stato;
29)  dichiarazione attestante la data di insediamento (per i giovani agricoltori).
Per i progetti riguardati i settori: orticolo, frutticolo e agrumicolo inoltre dovrà essere allegata;
30)  dichiarazione del richedente che attesti:
-  la condizione di socio/non socio di OO.PP. riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96;
-  che l'iniziativa progettuale è coerente con i programmi operativi delle OO.PP., per i prodotti commercializzati dalle stesse Organizzazioni nel territorio interessato, analoga attestazione dovrà essere sottoscritta dal tecnico progettista.
I soci delle organizzazioni produttori dovranno altresì, dichiarare:
-  che per le stesse opere non sono stati chiesti finanziamenti nell'ambito dei programmi operativi, ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96;
-  che l'iniziativa progettuale non prevede investimenti nel segmento della commercializzazione per i prodotti agricoli commercializzati dalla O.P. di appartenenza (specificare la denominazione e la categoria di riconoscimento della Organizzazione di appartenenza) ovvero prevede investimenti per la realizzazione del punto vendita aziendale di prodotti autorizzati dalla O.P. (vendita diretta c/o la propria azienda) di appartenenza, nel rispetto delle condizioni da questa stabilite.
4.2.b)  Documentazione, ove pertinente, da produrre entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria:
1)  concessione edilizia o parere della commissione tecnica comunale;
2)  autocertificazione riguardante la residenza, lo stato di famiglia ed eventuali conviventi di fatto, ai fini della richiesta dell'informazione antimafia ai sensi del D.L. n. 252/98 per investimenti che superano l'importo di L. 300 milioni;
3)  nulla osta del Genio civile con relativo progetto vistato, ove previsto dalla norma;
4)  autorizzazione o concessione del Genio civile per l'utilizzazione delle acque reperite od invasate. Nel caso in cui l'azienda sia servita da un consorzio di bonifica attestazione rilasciata dal consorzio stesso;
5)  autorizzazione del Genio civile relativa alla ricerca idrica;
6)  autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
7)  nulla osta del Genio civile ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge n. 64/74, con attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1086/71;
8)  copia conforme all'originale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica di cui al decreto n. 4870 del 18 dicembre 2000;
9)  autorizzazione e/o approvazione progetto, nei casi previsti, da parte della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, dell'Autorità forestale o altri enti competenti;
10)  autorizzazioni in materia ambientale: nulla osta ex art. 30 della legge regionale n. 10/93; nulla osta all'impianto ex art. 5 legge regionale n. 181/81;
11)  procedure di V.I.A. e di verifica di cui al D.P.R. 12 aprile 1996;
12)  per gli interventi ricadenti in aree protette è necessario produrre inoltre:
-  nulla osta dell'ente gestore l'area protetta, in cui ricade l'azienda;
-  autorizzazione prevista dalla legge regionale n. 14/88 e sue modifiche ed integrazioni.
E' necessario sottoporre alle procedure di valutazione di incidenza, gli interventi in progetto, ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97, nelle aree protette di interesse comunitario, S.I.C. e Z.P.S.
L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario.
I valori monetari degli investimenti riportati nella domanda, nelle elaborazioni progettuali, nel computo metrico estimativo, nel piano finanziario, debbono essere espressi in Euro, con due cifre decimali, rispettando il tasso ufficiale Euro=1936,27 lire.
La domanda e la documentazione sono esenti da imposta di bollo.
4.3.  INIZIO DEGLI INVESTIMENTI
In conformità alla disposizione comunitaria, (2000/C28/02) Orientamenti per gli aiuti di stato nel settore agricolo con il presente bando si dispone che l'inizio degli investimenti è ammissibile a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Art. 5

5.1.  AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE
L'Amministrazione procederà alla verifica delle condizioni di ammissibilità. Saranno ritenute ammissibili, pena l'esclusione, le richieste di finanziamento:
-  pervenute entro i termini di cui al punto 4.1;
-  presentate con modello conforme a quello allegato al presente bando;
-  complete e correttamente compilate, ad esclusione degli errori materiali e degli elementi desumibili dalla documentazione allegata alle stesse;
-  presentate dai soggetti indicati al paragrafo 1.4;
-  corredate dalla documentazione indicata al paragrafo 4.2.a).
Le istanze non ammesse saranno restituite agli interessati con provvedimento dirigenziale.
5.2.  VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE
Le istanze ammesse saranno valutate, secondo i criteri di seguito indicati, da un apposito comitato di valutazione costituito con provvedimento assessoriale:
5.3.  AZIONE 1 "INVESTIMENTI AZIENDALI PER LE COLTURE VEGETALI"
1) Incremento R.N.A. (punteggio massimo 2):
-  dal 25% al 50%: punteggio 1;
-  maggiore del 50%: punteggio 2.
2) Incremento ore lavorative (punteggio massimo 4):
-  dal 50% al 100%: punteggio 4;
-  dal 25% e inferiore al 50%: punteggio 2.
3) Ubicazione azienda:
-  azienda ricadente in aree svantaggiate e/o parchi, riserve, SIC, Z.P.S.: punteggio 3.
4) Modalità di coltivazione (punteggio massimo 4):
-  azienda totalmente biologica: punteggio 4;
-  azienda parzialmente biologica e/o in conversione: punteggio 2.
5) Qualità aziendale (punteggio massimo 8):
-  azienda in possesso di certificazione aziendale ai sistemi di gestione di qualità e ambientale (ISO-EMAS): punteggio 4;
-  il progetto prevede l'introduzione dei sistemi di gestione di qualità e ambiente  : punteggio 2; 

-  azienda che realizza produzioni totalmente D.O.P. o I.G.P.: punteggio 4;
-  azienda che realizza parzialmente /intende realizzare con il progetto produzioni D.O.P. o I.G.P.: punteggio 2.
6) Ambiente:
-  investimenti per l'introduzione o mantenimento di tecniche rispettose dell'ambiente e/o finalizzati al risparmio energetico, alla produzione di fonti rinnovabili di energia: punteggio 4;
7) Caratteristiche del richiedente (punteggio massimo 6):
-  giovani imprenditori agricoli, per i quali è già stato emesso il decreto di concessione per la corresponsione del premio per il primo insediamento: punteggio 3;
-  imprenditore con reddito agricolo non inferiore al 50% del reddito complessivo: punteggio 3;
-  imprenditore con età non superiore a 40 anni: punteggio 3.
8) Integrazione tra le fasi della filiera (punteggio massimo 3).
Investimenti finalizzati:
-  produzione - confezionamento/etichettatura (prodotto fresco): punteggio 3;
-  produzione - trasformazione - confezionamento/etichettatura ( prodotto trasformato): punteggio 3;
-  per gli aderenti alle OO.PP. investimenti aziendali riguardanti i prodotti commercializzati dall'O.P. di appartenenza: punteggio 3.
9) Collegamenti con altre misure (punteggio massimo 6):
-  Misura 4.2.6.: punteggio 2;
-  Misura 4.2.2.: punteggio 2;
-  altre misure: punteggio 2.
5.4.  AZIONE 2 "INVESTIMENTI AZIENDALI PER LA ZOOTECNIA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI"
1) Incremento R.N.A. (punteggio massimo 2):
-  dal 25% al 50%: punteggio 1;
-  maggiore del 50%: punteggio 2.
2) Incremento ore lavorative (punteggio massimo 4):
-  dal 50% al 100%: punteggio 4;
-  dal 25% e inferiore al 50%: punteggio 2.
3) Ubicazione azienda (punteggio massimo 4):
-  azienda ricadente in zone di montagna (700 metri s.l.m.) e/o parchi, riserve, SIC, Z.P.S.: punteggio 4;
-  azienda ricadente in aree svantaggiate: punteggio 3.
4) Aziende in regime di zootecnia biologica (regolamento CE 1804/99) (punteggio massimo 4):
-  azienda in possesso di certificazione biologica: punteggio 4;
-  azienda in attesa di certificazione biologica: punteggio 2.
5) Aziende che utilizzano marchi di qualità o tradizionali: (punteggio massimo 6):
-  D.O.P. o I.G.P.: punteggio 4;
-  prodotti tradizionali: punteggio 2.
6) Ambiente:
-  investimenti per l'introduzione o mantenimento di tecniche rispettose dell'ambiente e/o finalizzati al risparmio energetico, alla produzione di fonti rinnovabili di energia: punteggio 4.
7) Caratteristiche del richiedente (punteggio massimo 6):
-  giovani imprenditori agricoli, per i quali è già stato emesso il decreto di concessione per la corresponsione del premio per il primo insediamento: punteggio 3;
-  imprenditore con reddito agricolo non inferiore al 50% del reddito complessivo: punteggio 3;
-  imprenditore con età non superiore a 40 anni: punteggio 3.
8) Integrazione tra le fasi della filiera (punteggio massimo 6).
Per prodotto fresco:
-  produzione - confezionamento/etichettatura: punteggio 6.
Per prodotto trasformato:
-  produzione - trasformazione: punteggio 3;
-  produzione - trasformazione - confezionamento/etichettatura: punteggio 6.
9) Collegamenti con altre misure (punteggio massimo 6):
-  Misura 4.2.6.: punteggio 2;
-  Misura 4.2.2.: punteggio 2;
-  altre misure: punteggio 2.
10) Grado di autoapprovvigionamento delle U.F. (in % sul totale delle U.F. prodotte in azienda).
Per allevamenti di bovini-ovicaprini-bufalini-equidi (punteggio massimo 2):
-  uguale o superiore al 50%: punteggio 2;
-  inferiore al 50%: punteggio 1.
Per allevamenti suinicoli (punteggio massimo 2):
-  uguale o superiore al 10%: punteggio 2;
-  inferiore al 10%: punteggio 1.
11) Allevamenti (punteggio massimo 5):
-  con razze/popolazioni indigene: punteggio 5;
-  misti: punteggio 3;
-  con altre razze: punteggio 1.
5.5. AZIONE 3 "INVESTIMENTI DA REALIZZARE NEI TERRITORI DELLA RETE ECOLOGICA"
1) Incremento ore lavorative (punteggio massimo 4):
-  dal 50% al 100%: punteggio 4;
-  dal 25% e inferiore al 50%: punteggio 2.
2) Ubicazione azienda (punteggio massimo 4):
-  azienda ricadente in zone di montagna (700 metri s.l.m.): punteggio 4;
-  azienda ricadente in aree svantaggiate: punteggio 3.
3) Modalità di coltivazione (punteggio massimo 4):
-  azienda totalmente biologica: punteggio 4;
-  azienda parzialmente biologica e/o in conversione: punteggio 2.
4) Ambiente:
-  investimenti per l'introduzione o mantenimento di tecniche rispettose dell'ambiente e/o finalizzati al risparmio energetico, alla produzione di fonti rinnovabili di energia: punteggio: punteggio 4.
5) Qualità dell'intervento (punteggio massimo cumulato 10):
-  interventi attinenti alla tutela e conservazione della biodiversità: punteggio 3;
-  investimenti per la conservazione e recupero del paesaggio: punteggio 4;
-  restauro ambientale e/o tutela dei siti natura 2000: punteggio 6
6) Caratteristiche del richiedente (punteggio massimo 6):
-  giovani imprenditori agricoli, per i quali è già stato emesso il decreto di concessione per la corresponsione del premio per il primo insediamento: punteggio 3;
-  imprenditore con reddito agricolo non inferiore al 50% del reddito complessivo: punteggio 3;   

-  imprenditore con età non superiore a 40 anni: punteggio 3.
7) Collegamenti con altre misure (punteggio massimo 6):
-  Misura 4.2.6.: punteggio 2;
-  Misura 4.2.2.: punteggio 2;
-  altre misure: punteggio 2.
AZIONE 4 "INVESTIMENTI PER IL SOLO ACQUISTO DI IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE NUOVE, IVI COMPRESE QUELLE FINALIZZATE ALL'INTRODUZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE"
1) Incremento R.N.A. (punteggio massimo 2):
-  dal 25% al 50%: punteggio 1;
-  maggiore del 50%: punteggio 2.
2) Ubicazione Azienda:
-  azienda ricadente in aree svantaggiate e/o parchi, riserve, SIC, Z.P.S: punteggio 3.
3) Modalità di coltivazione (punteggio massimo 4):
-  azienda totalmente biologica: punteggio 4;
-  azienda parzialmente biologica e/o in conversione: punteggio 2.
4) Qualità aziendale (punteggio massimo 8):
-  investimenti finalizzati alla certificazione aziendale ai sistemi di gestione ambientale (ISO EMAS): punteggio 4;
-  investimenti per produzione totalmente D.O.P. o I.G.P.: punteggio 4;
-  investimenti per produzione parzialmente D.O.P. o I.G.P.: punteggio 2.
5) Ambiente:
-  investimenti per l'introduzione o mantenimento di tecniche rispettose dell'ambiente e/o finalizzati al risparmio energetico, alla produzione di fonti rinnovabili di energia: punteggio 4.
7) Caratteristiche del richiedente (punteggio massimo 6):
-  giovani imprenditori agricoli, per i quali è già stato emesso il decreto di concessione per la corresponsione del premio per il primo insediamento: punteggio 3;
-  imprenditore con reddito agricolo non inferiore al 50% del
reddito complessivo: punteggio 3 

-  imprenditore con età non superiore a 40 anni: punteggio 3.
10) Collegamenti con altre misure (punteggio massimo 6):
-  Misura 4.2.6.: punteggio 2;
-  Misura 4.2.2.: punteggio 2;
-  altre misure: punteggio 2.
Si precisa che per gli indici di valutazione a carattere territoriale, il punteggio verrà attribuito esclusivamente se almeno il 50% della superficie oggetto dell'investimento ricade nell'area interessata.
A parità di punteggio sarà data priorità in ordine decrescente alle iniziative:
-  che prevedono il recupero di beni confiscati a soggetti mafiosi;
-  proposte da giovani imprenditori agricoli, per i quali è già stato emesso il decreto di concessione per la corresponsione del premio per il primo insediamento;   

-  proposte da donne;
-  proposte dagli aderenti alle OO.PP., per investimenti nel settore orticolo, agrumicolo e frutticolo (per l'Azione 1);
-  che prevedono investimenti di filiera, per la realizzazione di un prodotto finito destinato al mercato (per le Azioni 1 e 2);
-  in connessione con la misura 4.2.6 del P.O.R.;
-  riguardanti aziende totalmente biologiche;   
-  che prevedono investimenti per produzioni totalmente D.O.P. o I.G.P.;   

-  che prevedono investimenti rivolti all'allevamento di razze autoctone in via di estinzione individuate nell'ambito delle misure del PSR (per l'Azione 2);
-  che prevedono investimenti per l'introduzione o mantenimento di tecniche rispettose dell'ambiente e/o finalizzati al risparmio energetico, alla produzione di fonti rinnovabili di energia, alla qualità delle acque e all'utilizzo delle tecnologie che riducono l'impatto ambientale delle produzioni intensive con riferimento anche alle nuove tecniche di produzione fuori suolo.
A parità delle citate priorità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 6
Formazione e pubblicazione della graduatoria

Entro 120 giorni successivi al termine di scadenza, per la presentazione delle istanze, si provvederà alla predisposizione e pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana delle istanze ammesse compatibilmente con il numero delle istanze pervenute.
Nei successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione i titolari delle istanze inserite nella graduatoria dovranno presentare la documentazione indicata al punto 4.2.b) del presente bando.
La suddetta documentazione dovrà essere presentata mediante la consegna diretta presso la sede dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, ufficio accettazione, che provvederà a rilasciare apposita ricevuta. Per il rispetto dei termini di presentazione farà fede la data di attestazione di avvenuta consegna.
In ogni caso, l'erogazione dell'aiuto è subordinato all'esito delle verifiche effettuate da parte degli uffici istruttori.

Art. 7
Esclusione della graduatoria

I progetti inseriti in graduatoria giudicati non ammissibili all'aiuto a seguito degli accertamenti tecnico-amministrativi svolti dagli uffici istruttori sono esclusi dalla graduatoria, che verrà fatta scorrere fino ad esaurimento della risorse finanziarie previste. Qualora l'Amministrazione accerti false dichiarazioni rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente si procederà all'esclusione dei soggetti inseriti in graduatoria secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 48 del regolamento CE n. 1750 /99, fermo restando gli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 8
Tutela dei diritti del richiedente

Il richiedente escluso dalla graduatoria ha facoltà entro 15 giorni continuativi dalla data di pubblicazione della graduatoria nella GURS, ai sensi della legge n. 241/90 e legge regionale n. 10/91, di presentare all'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste memorie scritte al fine di proporre il riesame della domanda di finanziamento. Se il richiedente non si avvale della facoltà sopra prevista l'esito dell'istruttoria assume carattere definitivo. Qualora a seguito di accertamenti tecnico- amministrativi eseguiti dagli Uffici istruttori, il soggetto viene escluso dalla graduatoria, lo stesso potrà avvalersi delle procedure previste dall'ordinamento per ricorrere in via amministrativa o giurisdizionale.

Art. 9
Procedure di istruttoria e verifiche

L'Amministrazione provvederà ad effettuare sia i controlli amministrativi che l'istruttoria tecnica su tutte le domande collocatisi utilmente in graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili, anche attraverso visite in loco, che riguarderanno un campione non inferiore al 10% delle istanze.
In particolare l'istruttoria riguarderà:
-  l'accertamento dei requisiti di ammissibilità;
-  l'analisi tecnico-economica del progetto;
-  l'acquisizione di eventuale ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario. Tale documentazione dovrà essere trasmessa, in via perentoria, entro 30 giorni dalla data di richiesta da parte dell'Amministrazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Il mancato rispetto dei termini prescritti comporterà, attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte della UE, ldella domanda e lo scorrimento della graduatoria.
L'ufficio competente, verificata l'idoneità della documentazione ed accertata anche mediante visita in luogo la completa rispondenza del progetto alle disposizioni del bando, comunicherà ai richiedenti l'esito dell'istruttoria. Ai titolari di progetti ammissibili al finanziamento verrà notificato il decreto di concessione del contributo nel quale saranno riportati gli impegni e le prescrizioni per la realizzazione del progetto approvato, comprendenti i seguenti elementi:
-  gli investimenti ammessi e i relativi importi di spesa ammissibili al finanziamento;
-  i tempi di realizzazione delle opere ed eventuali prescrizioni, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
I beneficiari cui è stato notificato il decreto di concessione comunicheranno all'Amministrazione l'avvenuta realizzazione del progetto e le spese sostenute, entro i termini prescritti dal decreto medesimo.
L'Amministrazione provvederà all'effettuazione dei controlli e delle verifiche, al fine di accertare l'esatta esecuzione delle opere previste e la loro ammissibilità alla liquidazione, nonché i tempi di realizzazione delle stesse. Non sono ammissibili allle spese sostenute dai beneficiari in data antecedente alla presentazione della domanda. Durante la fase di rendicontazione i costi sostenuti dovranno essere calcolati sulla base di giustificativi di spesa (fatture quietanzate) con riferimento al vigente prezziario, dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, per la congruità dei costi.
Per le spese riferite alle opere non previste nello stesso prezziario, per la congruità dei costi si dovrà fare riferimento alla Camera di commercio competente. Riguardo alle fatture relative all'acquisto d'impianti, macchine ed attrezzature regolarmente quietanzate dovranno essere, in ogni caso, conformi ai listini depositati presso la stessa Camera di commercio. A dimostrazione delle spese sostenute dovranno essere prodotte le fatture quietanzate, le modalità di pagamento (assegni e/o bonifici bancari) e la data di avvenuto pagamento.

Art. 10
Varianti e modifiche

Eventuali modifiche che il richiedente intende apportare al progetto ammesso al finanziamento devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione pena la revoca del finanziamento. L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare le modifiche compatibilmente con le finalità del progetto iniziale, ed in conformità con il P.O.R. 2000-2006. Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti sostanziali che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria o che comporti un'alterazione della stessa. Qualora la variante comporti un aumento dei costi gli stessi restano a totale carico del soggetto richiedente.

Art. 11
Proroghe e termine di ultimazione

I beneficiari dell'aiuto entro i termini previsti dal decreto di concessione dovranno ultimare le opere ammesse a contributo ed inoltrare la richiesta di accertamento finale di regolare esecuzione delle opere agli Uffici istruttori competenti. Eventuale proroga non superiore a mesi 6 può essere autorizzata dall'Amministrazione su richiesta del beneficiario per motivi non dipendenti dalla volontà dello stesso.

Art. 12
Erogazione del contributo

Il contributo concesso, su richiesta del beneficiario, può essere erogato nelle seguenti modalità:
-  Anticipazione. I soggetti beneficiari possono usufruire di una anticipazione, pari al 50% del contributo concesso, previa istanza specifica da inoltrare all'Amministrazione (modello II) e costituzione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari almeno all'importo della stessa anticipazione. La stipula della predetta fideiussione dovrà avvenire con Istituti di credito o società assicurative allo scopo abilitate, nel rispetto della normativa vigente. La validità della stessa deve essere subordinata ai tempi di realizzazione delle opere relative all'anticipazione. In tutti i casi l'efficacia della garanzia fideiussoria dovrà persistere sino alla data di rilascio dell'autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione.
L'Amministrazione provvede, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di anticipazione all'adozione del relativo provvedimento. In caso di non accoglimento verrà data comunicazione motivata al richiedente.
-  Stato di avanzamento. Viene concesso, in alternativa all'anticipazione, alle ditte che abbiano realizzato almeno l'80% delle opere previste in progetto, nella misura dell'80% del contributo concesso. La liquidazione dell'aiuto, su specifica istanza all'Amministrazione (modello III), è subordinata all'accertamento di esecuzione lavori in loco ed avviene dietro presentazione della seguente documentazione:
-  computo metrico estimativo e relazione tecnica del progettista;
-  documentazione fiscale comprovante le spese effettuate.
L'Amministrazione provvede, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione parziale all'adozione del relativo provvedimento. In caso di non accoglimento verrà data comunicazione motivata al richiedente.
-  Erogazione finale. La liquidazione è subordinata all'accertamento finale di esecuzione lavori in loco ed avviene dietro presentazione della seguente documentazione:
-  richiesta di saldo del contributo, da presentare entro e non oltre i termini di scadenza del provvedimento di concessione di cui al modello IV;
-  certificato di conformità rilasciato dal Genio civile ai sensi dell'art. 28 della legge n. 64/74;
-  copia della contabilità finale dei lavori;
-  dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 13/86;
-  fatture quietanzate. In sede di accertamento finale le fatture originali verranno annullate con l'apposizione della dicitura "Prestazione e/o fornitura inerente all'attuazione della Misura 4.2.1 del POR Sicilia 2000/2006 - regolamento CEE n. 1257/99";
-  elenco riassuntivo delle fatture, suddiviso per tipologia di investimento approvato, redatto sull'apposito modello V;
-  certificato di agibilità rilasciata dal Comune o in alternativa dichiarazione resa dal Direttore del lavoro ai sensi del D.P.R. n. 425/94;
-  documentazione inerente l'apertura del punto vendita aziendale.
In presenza di lavori in economia, le spese dovranno essere opportunamente giustificate con la descrizione degli strumenti tecnici in possesso dell'azienda e con l'aumento delle giornate lavorative previste per l'attività aziendale. L'Amministrazione provvederà entro 60 giorni ad emettere il relativo provvedimento di pagamento. In caso di non accoglimento verrà data comunicazione motivata al richiedente.

Art. 13
Obblighi dei beneficiari

Il beneficiario dovrà adempiere ai seguenti obblighi:
-  aderire, per il periodo di realizzazione dell'investimento, all'azione di tutoraggio prevista nell'ambito degli interventi assistenza tecnica della misura VII.1 del POR.;
-  tenere la contabilità dell'azienda almeno di tipo semplificato, comprendente i libri di entrate e uscite, regolarmente vidimati dalle S.O.A.T., con relativi documenti giustificativi ed elaborare un bilancio annuale concernente lo stato dell'attivo e del passivo dell'azienda e il conseguente R.L.S.A;
-  realizzare il progetto e presentare domanda di accertamento finale di esecuzione lavori entro i termini stabili dal decreto di concessione del contributo;
-  chiedere l'autorizzazione agli uffici competenti dell'Amministrazione per ogni eventuale variazione o comunicare eventuale rinuncia al contributo;
-  non mutare la destinazione d'uso degli investimenti dal loro originario impiego prima di dieci anni dall'accertamento finale di esecuzione lavori per gli investimenti fissi, cinque anni per quelli mobili e tre anni per i riproduttori (maschi e femmine) oggetto di aiuto.

Art. 14
Controlli e Sanzioni

La Regione Sicilia si riserva la facoltà di disporre controlli ed ispezioni su tutti i progetti che hanno beneficiato degli aiuti sia in corso d'opera, al fine di verificare l'esatta esecuzione delle opere, i tempi di realizzazione delle stesse, sia in data successiva alla liquidazione degli aiuti, al fine di verificare il rispetto dei vincoli, nonché degli obblighi assunti.
In materia di controlli e sanzioni verrà applicato il disposto degli artt. 46, 47 e 48 del regolamento CE n. 1750/99 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 15
Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni previste nel POR 2000-2006, nonché alle norme comunitarie, nazionale e regionali vigenti. L'Amministrazione si riserva ove necessario impartire ulteriori disposizioni e istruzioni. Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

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ATTENZIONE: la modulistica non corrisponde esattamente al contenuto della stampa. Oltre che varie differenze di posizionamento, nelle tabelle riferite ai requisiti minimi in materia di ambiente , igiene e benessere degli animali, riportate alle pagine 83 e 93, mancano i seguenti requisiti:

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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
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