HTML> GURS Parte I n. 48 del 2001
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 OTTOBRE 2001 - N. 48
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Avv.Michele Arcadipane

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 12 luglio 2001.
Approvazione della circolare n. 3/XII del 12 luglio 2001, concernente contributi per trasporti turistici a mezzo charter ed I.T.

Allegato
CIRCOLARE 12 luglio 2001, n. 3/XII.
Contributi in favore degli operatori turistici e delle agenzie di viaggio per l'abbattimento del costo di trasporto dei turisti diretti in Sicilia: criteri per la formulazione dei programmi operativi di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 117, modificato dall'art. 74 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Modalità, condizioni e prescrizioni per l'ottenimento del contributo per l'anno 2000 e seguenti. Presentazione delle istanze per l'anno 2002


I contributi previsti dall'art. 117 della legge regionale n. 25/93, così come modificato dall'art. 74, legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, diretti ad agevolare i trasporti turistici a mezzo voli charter e I.T. a mezzo aereo, ferrovia, nave o pullman destinati agli operatori turistici che assumono il noleggio degli aeromobili per il trasporto dei turisti in Sicilia, nonché alle agenzie di viaggio italiane e straniere per trasporti effettuati a mezzo inclusive tours ovvero a mezzo ferrovie, nave, pullman sono corrisposti fino al 18% del costo sostenuto per l'anno 2000, fino al 16% per l'anno 2001 e fino al 14% per l'anno 2002.
Il contributo è soppresso a partire dall'anno 2003.
La fruizione dei contributi di cui sopra è finalizzata all'abbattimento del costo delle tariffe di trasporto in favore dei turisti che pernottano in Sicilia per non meno di 6 notti.
Gli operatori turistici e le agenzie di viaggio riconosciute dai Paesi di appartenenza, interessate alle agevolazioni, dovranno presentare apposita istanza per l'anno 2002, come da fac-simile all'uopo predisposto (allegato 1), entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre del corrente anno.
Le istanze dovranno essere inoltrate esclusivamente in originale ed a mezzo servizio postale.
Verranno escluse dalla formulazione del piano di riparto le istanze per le quali ricorrono i motivi sotto elencati:
-  istanze inoltrate oltre il termine perentorio assegnato, a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante;
-  istanze pervenute non in originale e/o non conformi al fac-simile allegato;
-  istanze non correttamente compilate o recanti abrasioni e/o correzioni.
Trasporti turistici a mezzo voli charter
Il contributo sarà commisurato al costo sostenuto per il noleggio di aeromobili diviso la capacità del mezzo noleggiato, moltiplicato il numero di turisti trasportati in Sicilia.
Il contributo di cui sopra è finalizzato all'abbattimento del costo delle tariffe di trasporto in favore dei turisti che pernottano in Sicilia per non meno di 6 notti.
Trasporti turistici a mezzo inclusive tours
Il contributo per i trasporti turistici effettuati a mezzo "inclusive tours", ovvero a mezzo ferrovie, navi, pullman è destinato all'abbattimento del costo delle tariffe di trasporto in favore dei turisti che pernottano in Sicilia per non meno di 6 notti.
Il contributo per i trasporti turistici a mezzo I.T. sarà commisurato al costo accertato della tariffa di trasporto relativo alla tratta di origine con esclusiva destinazione la Sicilia; nel caso di trasporti non effettuati direttamente per la Sicilia, con presenza di tratte intermedie, il contributo sarà commisurato solo al costo relativo alla tappa, sia essa intermedia o finale dell'intero "inclusive tour", necessaria a trasferire i turisti nell'isola per il tempo prescritto.
Le individuate agevolazioni devono essere pubblicizzate dagli operatori turistici e dalle agenzie di viaggio nei programmi di vendita al pubblico (brochure).
Le eventuali variazioni al programma presentato dovranno essere comunicate all'Amministrazione regionale entro e non oltre il 15 maggio dell'anno 2002; ogni programma operativo presentato ed approvato dovrà essere realizzato almeno al 60%.
Dovrà, inoltre, essere inoltrato esclusivamente in originale ed a mezzo servizio postale, entro e non oltre il sopracitato termine perentorio del 15 maggio (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante), il programma di vendita al pubblico (brochure) dal quale risulti la pubblicazione del contributo della Regione siciliana.
La mancata presentazione della brochure entro il termine sopraindicato, ovvero la mancata pubblicizzazione del contributo della Regione siciliana, comporterà l'esclusione dal piano di riparto dei contributi previsti.
Definito il suddetto piano di riparto sulla base delle istanze presentate ed ammesse sulla scorta dell'accertata conformità alle presenti disposizioni, le determinazioni di questa amministrazione, concernente i programmi operativi approvati ed il relativo contributo, verranno comunicate agli operatori turistici e alle agenzie di viaggio.
La realizzazione del programma operativo in misura inferiore al 60% di quello approvato comporterà la revoca del contributo assegnato; in merito si chiarisce che il raggiungimento di tale percentuale riguarda sia il numero di turisti effettivamente trasportati, sia i costi effettivamente sostenuti.
Liquidazione dei contributi
Al fine di procedere allo snellimento ed alla velocizzazione dell'azione della pubblica amministrazione, il contributo verrà erogato sulla scorta della documentazione prodotta dall'interessato ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione; al riguardo si rammentano le responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci.
Per la liquidazione del contributo gli operatori turistici e le agenzie di viaggio dovranno trasmettere dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di commercio - registro delle imprese - (nel caso di operatori stranieri, presso altro albo o elenco equipollente tenuto da pubblica amministrazione), nonché di insussistenza di procedimenti penali, fallimentari e/o concorsuali di cui al fac-simile predisposto (allegato 2).
Altresì, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
Trasporti turistici a mezzo voli charter
1)  Dichiarazione di responsabilità (allegato A), resa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione dalla quale risulti:
-  la realizzazione in misura non inferiore al 60% del programma operativo proposto in sede di istanza;
-  la lista dei turisti che hanno pernottato in Sicilia per un periodo minimo di 6 notti; al riguardo si precisa che, constatata la frequente incompatibilità del supporto informatico con gli standard di questa amministrazione, non è consentita la presentazione su floppy disc o su cd-rom;
-  che gli stessi hanno realmente usufruito del contributo di cui all'art. 117, anche sotto forma di sconto sul costo del pacchetto;
-  il numero del volo, la data di partenza, la tratta, il cognome e nome del turista, la data di ritorno, l'hotel.
Alla voce "prodotto" dovrà essere indicato se trattasi di soggiorno, ovvero di contratti "Fly & Drive" o autotour di Sicilia; in tale ipotesi, alla voce hotel dovrà essere specificata la compagnia di noleggio dell'autovettura ed il numero del relativo contratto.
2)  Fattura in originale con firma e quietanza della compagnia vettrice.
3)  Certificazione della competente direzione aeroportuale attestante numero del volo, data di arrivo del volo, tipo di aereo e capacità e numero dei turisti trasportati.
4)  Dichiarazione di responsabilità (allegato B) resa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione, da cui si evinca il totale del costo sostenuto per il trasporto dei turisti che hanno soggiornato almeno 6 notti, ammissibile a contributo.
A tal fine si chiarisce che:
-  il costo del noleggio, così come indicato nella fattura, andrà diviso per la capacità dell'aereo;
-  tale risultato dovrà essere moltiplicato per il n. pax, che hanno soggiornato in Sicilia almeno 6 notti relativamente al volo cui si fa riferimento;
-  l'importo ottenuto andrà indicato alla voce "costo ammissibile a contributo";
-  la somma dei singoli costi costituirà il totale su cui sarà commisurato l'intervento finanziario della Regione siciliana.
Trasporti turistici a mezzo inclusive tours
1)  Dichiarazione di responsabilità (allegato A) resa dall'operatore turistico secondo le modalità già specificate al punto 1), voli charter.
2)  Copertina in originale del titolo di viaggio oppure tagliando di agenzia del titolo di viaggio in caso di trasporti turistici a mezzo I.T. con aereo, nave o ferrovia.
3)  Fattura in originale di acquisto del servizio in caso di trasporti turistici a mezzo I.T. con pullman unitamente al documento di viaggio del gruppo dal quale si rilevi il numero dei turisti trasportati, la data di arrivo e la capacità (n. posti) del pullman.
4)  Dichiarazione di responsabilità (allegato C) resa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione, da cui si evinca il totale del costo sostenuto per il trasporto dei turisti che hanno soggiornato almeno 6 notti, ammissibile a contributo.
A tal fine si chiarisce che:
-  il "costo unitario biglietto", così come indicato nella copertina in originale del tagliando di agenzia del titolo di viaggio, nel caso di trasporti turistici a mezzo I.T. con aereo, nave o ferrovia, andrà moltiplicato per il numero pax che hanno pernottato in Sicilia almeno 6 notti, relativamente al mezzo di trasporto cui si fa riferimento;
-  l'importo ottenuto andrà indicato alla voce "costo ammissibile a contributo";
-  la somma dei singoli costi costituirà il totale su cui sarà commisurato l'intervento finanziario della Regione siciliana.
Nel caso di trasporti turistici a mezzo I.T. con pullman, l'allegato C) dovrà essere compilato secondo la nota a margine indicata, utilizzando per la quantificazione del costo le procedure di cui al punto 4 voli charter.
La documentazione giustificativa precisata dovrà essere presentata dall'operatore beneficiario successivamente alla data di comunicazione del programma operativo approvato da questa amministrazione e dopo la sua completa realizzazione.
Per la liquidazione degli anni 1996 e 1997, per i quali, a seguito della controversia insorta con l'Unione europea, non si è stipulata la convenzione - ex comma 4°, art. 117, legge regionale n. 25/93 - oggi abrogata dal comma 2° dell'art. 74 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si applicano integralmente le disposizioni della presente circolare.
Gli allegati B) e C) dovranno anche essere prodotti per l'anno 1993/94/95, a supporto della documentazione già prestata secondo le circolari assessoriali all'epoca vigenti, al fine di consentire la rapida liquidazione delle pratiche rimaste inevase a causa del perdurare del procedimento avviato dalla Commissione europea in merito all'erogazione dei contributi di che trattasi.
La documentazione prodotta in lingua straniera dovrà essere munita di traduzione in lingua italiana, vistata dalle competenti autorità diplomatiche.
Tutta la documentazione sopra elencata dovrà essere prodotta in duplice copia.
Non verrà presa in considerazione documentazione prodotta in difformità alle superiori disposizioni o prodotta secondo schemi difformi dai modelli allegati.
La circolare n. 1 del 19 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 2 giugno 2000, nonché tutte le disposizioni di carattere operativo precedentemente impartite ed in contrasto con la presente circolare, sono abrogate.
Infine, si informa che, per quanto riguarda l'anno 2000, non esiste alcuna disponibilità finanziaria per la formulazione del relativo piano di riparto; il reperimento delle somme occorrenti è subordinato all'emanazione di apposita norma di legge.
  L'Assessore: ROTELLA 


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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