HTML> GURS Parte I n. 48 del 2001
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 OTTOBRE 2001 - N. 48
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Avv.Michele Arcadipane

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 4 settembre 2001.
Approvazione del bando pubblico relativo al programma integrato strategico sistemi commerciali.

Allegato
PROGRAMMA STRATEGICO INTEGRATO SISTEMI COMMERCIALI
Bando

Premessa
Con deliberazione n. 350 del 21 dicembre 2000 la Giunta regionale ha approvato il programma attuativo regionale denominato "Programma integrato strategico sistemi commerciali" in conformità alla proposta avanzata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, dando mandato allo stesso in ordine all'attuazione degli adempimenti relativi al programma approvato con la medesima deliberazione.
L'opportunità e la necessità dell'approvazione del superiore programma trova riscontro nelle previsioni della legge regionale di riforma della disciplina del commercio, laddove si fa obbligo all'Assessore regionale al ramo di emanare direttive per favorire la riqualificazione della rete distributiva e per rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale dei centri storici e delle aree urbane a forte vocazione commerciale, direttive opportunamente emanate con D.A. n. 982 del 12 luglio 2000.
Fra l'altro, le località turistiche dell'Isola devono la loro immagine, oltre al settore della ricettività, anche al settore commerciale, che contribuisce in modo consistente alla spesa turistica. E' noto, però, come spesso le attività commerciali sorgono in aree prive di servizi o in aree urbane bisognose di interventi di restauro e rivitalizzazione.
Non a caso, uno degli obiettivi principali del programma è quello di riqualificare e rivitalizzare il sistema distributivo nei centri storici di località turistiche.
Il programma di che trattasi viene finanziato con le assegnazioni statali di cui alle leggi 7 agosto 1997, n. 266 (deliberazione CIPE del 5 agosto 1998) e 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 42 (deliberazione CIPE 8 agosto 1996, asse 3); con la legge regionale n. 26 del 7 dicembre 2000, di variazione al bilancio dell'esercizio finanziario 2000; e con l'art. 36, comma 5, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, con il quale si dispone che il cofinanziamento regionale del fondo nazionale per gli interventi nel settore del commercio, previsto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è determinato in lire 6.602 milioni, di cui lire 6.500 milioni iscritti nel bilancio dell'esercizio finanziario 2000 e lire 102 milioni a carico dell'esercizio finanziario 2001.
I risultati attesi dall'Amministrazione sono, relativamente ai finanziamenti disponibili, molto positivi in ordine al numero dei comuni e delle imprese che vorranno attingere ai finanziamenti previsti dal programma approvato dalla Giunta con la delibera n. 350/2000, nonché ai risvolti occupazionali diretti e indotti.
Infatti, considerato che è in crescita la domanda dei comuni e degli esercenti di aiuti finanziari per la riqualificazione dei centri storici e delle zone cittadine interessate da intensa attività commerciale, è da presumere che almeno il 20% dei comuni siciliani e circa 3.000 imprese commerciali presenteranno istanza di partecipazione alla selezione dei programmi.
Con l'attuale disponibilità finanziaria data dalle leggi statali e regionali, nonché dal cofinanziamento comunale e privato, è da prevedere la copertura finanziaria di una ventina di progetti cui saranno interessate circa 1.000 imprese.
Per la realizzazione del programma di cui alla delibera di Giunta n. 350/2000, allegata al presente bando, di cui è parte integrante, è da prevedere l'impegno di almeno 500 nuove unità lavorative per almeno 2 anni, con un incremento occupazionale stabile successiva di almeno 500 addetti.

Art. 1
Disponibilità finanziarie

1)  Le disponibilità finanziarie sono quelle indicate nella delibera di Giunta regionale n. 350 del 21 dicembre 2000, e specificatamente: lire 18.702 milioni ex decreto ministeriale 16 giugno 1999; lire 6.602 milioni ex decreto ministeriale 30 marzo 2000 a titolo di cofinanziamento al 50% dei progetti attuativi; lire 6.500 milioni ex legge regionale 7 dicembre 2000, n. 26, cap. 75242, quale cofinanziamento regionale; lire 102 milioni quale cofinanziamento regionale a carico del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001, così come disposto dall'art. 36, comma 5, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
2)  Le risorse finanziarie di cui al comma precedente sono utilizzate per la promozione e per la partecipazione alla realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano denominati "programmi strategico - integrati sistemi commerciali" di seguito nel presente provvedimento definiti "programmi".
3)  All'attuazione dei programmi possono essere destinate ulteriori risorse dell'Unione europea, delle amministrazioni pubbliche e di soggetti privati.

Art. 2
Obiettivi del programma

1)  I programmi riguardanti ambiti territoriali comunali si propongono di favorire la realizzazione di un sistema integrato di attività finalizzate alla riqualificazione della rete distributiva, per rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale dei centri storici e delle aree urbane a forte vocazione commerciale e turistica, nonché alla riqualificazione delle zone urbane commerciali centrali e periferiche interessate da fenomeni di degrado.

Art. 3
Assi prioritari d'intervento

1)  Gli assi prioritari di intervento dei programmi riguardano:
a)  infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico;
b)  misure d'aiuto per favorire la riqualificazione dei locali delle piccole e medie imprese commerciali e le agenzie di viaggi, così come definite dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e con i parametri dimensionali definiti dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1997.
2)  Gli interventi di cui alla lett. a), del comma 1, sono riconducibili, in via esemplificativa:
a)  nella trasformazione delle vie e delle piazze interessate, o notevoli parti di esse, in isole pedonali;
b)  nella realizzazione di opere di arredo urbano e d'illuminazione pubblica;
c)  nella riorganizzazione dei servizi per i consumatori, quali parcheggi, parchi gioco e spazi attrezzati di intrattenimento.
3)  Gli interventi di cui alla lett. b) del comma 1 sono riconducibili, in via esemplificativa:
a)  alla riqualificazione delle vetrine, delle immagini, dei prospetti e degli elementi di arredo interno e di quello esterno degli stessi esercizi, nel contesto di disposizioni regolamentari commerciali comunali di salvaguardia delle caratteristiche ambientali e urbanistiche;
b)  alla realizzazione di reti informatiche comuni;
c)  impianti destinati ad attività promozionali comuni, comprese le attività di animazione per il marketing;
d)  alla creazione di centri di raccolta e distribuzione delle merci che prevedano un miglioramento delle condizioni di approvvigionamento con particolare riferimento alla consegna per zona cliente/prodotto e non prodotto/cliente;
e)  all'adeguamento alla normativa sulla sicurezza degli impianti e dell'antinfortunistica e sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 4
Soggetti promotori ed attuatori dei programmi

1)  I comuni promuovono e attuano i programmi in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale, ove esistenti, e assicurano l'integrazione e la concertazione con le politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per territorio. In caso di non compatibilità con gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale o di assenza di tali strumenti, i comuni promuovono i programmi d'intesa con l'Amministrazione regionale che ha la titolarità dei suddetti strumenti.
2)  Ai fini dell'individuazione degli interventi e delle azioni di cui all'art. 3, comma 1, i soggetti promotori favoriscono la più ampia partecipazione all'attuazione dei programmi da parte di soggetti pubblici e privati.
3)  Ai soggetti promotori compete il compito di verificare la compatibilità e la coerenza dei programmi con le prescrizioni dei documenti di pianificazione urbanistica e territoriale ovvero l'impegno a conseguire la suddetta coerenza.
4)  Ogni comune può proporre un solo programma interessante un ambito unitario, che sia realizzabile anche per più fasi, ma il cui importo massimo complessivo o della singola fase non superi 5.000 milioni di finanziamento pubblico, oneri tecnici compresi.

Art. 5
Soggetti proponenti

1)  Ai fini della formulazione dei programmi le proposte ai soggetti promotori e attuatori sono formulate dai seguenti soggetti proponenti: piccole e medie imprese commerciali e le agenzie di viaggi, così come definite dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e con i parametri dimensionali definiti dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1997, comunque associate per la realizzazione degli interventi di cui alle lett. a) ed e), del comma 3, del precedente art. 3, e riunite in consorzio per quelli di cui alle lett. b), c) e d), art. 3, comma 3, che insistono all'interno di aree urbane omogenee e circoscritte, appositamente individuate dall'amministrazione comunale competente.

Art. 6
Spese ammissibili

1)  Sono ammissibili ai benefici le spese:
a)  per la realizzazione di infrastrutture pubbliche, comprese le competenze tecniche;
b)  per la riqualificazione dei locali, dove si svolge l'attività delle piccole e medie imprese di cui all'art. 5, che insistono all'interno di aree urbane omogenee e circoscritte nei centri storici, nelle periferie e nelle aree rurali, per un importo complessivamente non inferiore per ciascuna unità locale a lire 10 milioni e non superiore a lire 120 milioni.
In ogni caso l'impresa, anche se titolare di più punti vendita all'interno dello stesso progetto non può beneficiare di aiuti superiori ai limiti d'intensità stabilite dalla regola comunitaria del de minimis.
2)  L'apporto finanziario dei privati deve essere di almeno il 50% delle spese ammissibili, indicate nella lett. b), del precedente comma.

Art. 7
Modalità di individuazione dei programmi da presentare

1)  A seguito di avviso da pubblicare entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente bando, i comuni invitano le imprese, ricadenti nelle aree urbane appositamente individuate, a manifestare la volontà di accedere ai benefici di cui al presente programma e a fornire tutte le informazioni necessarie per la redazione dei programmi.
Entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso i soggetti interessati provvedono.

Art. 8
Termini per la presentazione delle istanze

1)  Entro 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando i comuni interessati, mediante plico raccomandato, presentano istanza di finanziamento all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, accompagnata dalla documentazione di cui al successivo art. 9.
2)  I programmi spediti in data posteriore alla scadenza di cui al precedente comma non saranno presi in considerazione.

Art. 9
Documentazione da trasmettere

1)  Le istanze di cui al precedente art. 8, devono essere corredate di:
a)  relazione tecnica contenente:
-  la descrizione e i costi di massima previsti per la realizzazione dell'intervento;
-  i dati necessari per l'attribuzione dei punteggi di cui al comma 2, lett. b), del successivo art. 10;
-  illustrazione della coerenza dei programmi con la previsione degli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale;
b)  individuazione cartografica delle aree comprese nei programmi e della localizzazione degli interventi previsti;
c)  business plain dal quale si rileva, fra l'altro:
-  la descrizione delle finalità specifiche dei programmi e delle azioni conseguenti;
-  fissazione dei tempi di realizzazione dei programmi;
-  piano finanziario;
-  dimensione dell'investimento da attivare, con l'indicazione dei risultati attesi, con particolare riguardo a quelli ambientali e occupazionali;
-  indicazione dei soggetti pubblici e privati interessati all'attuazione dei programmi;
-  intese o accordi eventualmente sottoscritti o da sottoscrivere;
-  i dati necessari all'attribuzione del punteggio di cui al comma 2, lett. d), del successivo art. 10;
-  per ogni intervento da realizzare con partecipazione finanziaria dei privati, una fideiussione bancaria o assicurativa sull'importo del 10% dell'aiuto richiesto per il tempo previsto nel programma per la realizzazione dell'intervento, prodotta dal soggetto proponente ed intestata all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca atta a garantire la partecipazione in caso di finanziamento del programma.

Art. 10
Valutazione dei programmi

1)  Al fine di ottenere il maggior risultato di coinvolgimento dei comuni verrà privilegiato il maggiore apporto finanziario del comune quale cofinanziamento delle opere infrastrutturali proposte.
2)  A parità di cofinanziamento e purché conformi agli obiettivi e ai requisiti generali come indicati nel presente bando, i programmi sono valutati assegnando un massimo di 80 punti, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a)  maggiore tipologia e congruità delle opere pubbliche da realizzare in rapporto a quelli previsti all'art. 3, comma 2: massimo 25 punti;
b)  interventi da realizzare nei centri storici dei comuni a prevalente vocazione turistica con il maggiore rapporto superficie centro storico/superficie totale del centro abitato: massimo 20 punti;
c)  maggior numero di imprese interessate: massimo 20 punti;
d)  maggior rapporto addetti/imprese ex ante e addetti/imprese ex post: massimo 15 punti.
Infine, verranno assegnati 20 punti con una valutazione di merito sulla qualità generale del programma e in relazione ad eventuali soluzioni innovative proposte rispetto alle tipologie indicate nello stesso programma.
3)  Un'apposita commissione, che verrà istituita con decreto del Dirigente generale del Dipartimento della cooperazione, del commercio e dell'artigianato, formula la graduatoria dei programmi ammissibili, secondo i criteri di priorità indicati.

Art. 11
Finanziamento degli interventi e tempi di attuazione

1)  con apposito decreto il Dirigente generale del Dipartimento regionale della cooperazione, del commercio e dell'artigianato approva la graduatoria dei programmi ammissibili e individua i programmi ammessi a finanziamento, dandone comunicazione ai comuni interessati.
2)  I comuni trasmettono tempestivamente alle imprese interessate il decreto di approvazione del programma, precisando altresì la percentuale di contributo concedibile, determinata in funzione delle risorse finanziarie allo stesso comune attribuite, e le modalità ed i termini per la presentazione della documentazione definitiva.
3)  Il comune trasmette all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro i 60 giorni successivi alla notifica del decreto di cui al comma 1, il progetto esecutivo approvato dallo stesso in linea tecnica e amministrativa.
4)  Entro i successivi 30 giorni l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca emette il decreto di finanziamento ed accredita contestualmente in favore del legale rappresentante del comune il 50% del finanziamento concesso.
5)  I comuni erogheranno gli aiuti alle imprese associate nel corso dei lavori e fino al 90% del contributo dovuto sulla spesa documentata, previa presentazione da parte del soggetto beneficiario di apposita fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia delle somme anticipate, ed il saldo dopo l'ultimazione dell'intervento previsto e previo accertamento della relativa conformità.
La fideiussione sarà svincolata dopo l'accertamento della predetta conformità.
6)  Il primo accreditamento è ridotto in proporzione alle disponibilità finanziarie costituite dal cofinanziamento comunale.
7)  L'ulteriore quota di finanziamento verrà accreditata nella misura in cui perverranno le risorse statali.
8)  Il programma deve essere realizzato entro 2 anni dalla data di emanazione del decreto ministeriale di approvazione del programma contenuto nel presente bando.
9)  Eventuali residui, economie e/o revoche dei benefici che si rendessero disponibili saranno utilizzate nell'ambito dei programmi giudicati ammissibili.

Art. 12
Ispezioni e controlli

1)  A prescindere dall'obbligo della rendicontazione contabile, potranno essere disposte in qualsiasi momento ispezioni anche a campione sull'esecuzione del progetto allo scopo di verificare lo stato d'attuazione dello stesso, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

Art. 13
Revoche dei benefici e sanzioni

1)  Nel caso in cui si sia verificata l'assenza di uno o più dei requisiti previsti per l'accesso ai benefici per fatti comunque imputabili al richiedente, e non sanabili, il comune provvede alla revoca degli aiuti e all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma fino ad un massimo del 50% dell'importo dell'intervento indebitamente fruito.
Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto nel progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso e la restituzione anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, di quanto percepito maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente.
2)  Nel caso in cui il soggetto proponente non provvede, allo scadere del termine previsto, alla realizzazione del programma ammesso a finanziamento, l'Amministrazione regionale provvede ad incamerare la fideiussione.
Tuttavia, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di concedere proroghe, fatto salvo il termine massimo di cui al precedente art. 11, comma 8, a condizione che il soggetto proponente proroghi, per il corrispondente periodo, la durata della fideiussione.
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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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