REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 SETTEMBRE 2001 - N. 47
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 4 settembre 2001.
Approvazione dell'avviso di pubblico incanto e dello schema di convenzione per l'amministrazione del fondo a gestione separata relativo alla concessione delle agevolazioni alle piccole e medie imprese commerciali.

Allegati
AVVISO DI PUBBLICO INCANTO


1)  Ente che procede alla gara: Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - Dipartimento regionale della cooperazione, del commercio e dell'artigianato, via degliEmiri n. 45 - 90135 Palermo, tel. 091/6969402-6969417 - fax 091/6969522-6969478.
2)  Categoria di servizio e descrizione: Categoria 6/b, servizi bancari e finanziari, CPC ex 81,812,814 - Fondo a gestione separata per il commercio ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e successive modifiche e integrazioni.
3)  Luogo di esecuzione: Regione siciliana.
4)  Soggetti partecipanti: Potranno partecipare alla gara gli istituti e le aziende di credito, anche appositamente e temporaneamente raggruppati (di seguito denominati RTI), aventi sede principale negli stati dell'Unione europea, che garantiscano la gestione del fondo di rotazione per il commercio attraverso un edificio centrale in Palermo ed almeno due uffici a carattere circoscrizionale (uno per la Sicilia orientale ed uno per la Sicilia occidentale).
5) Durata della convenzione: dieci anni.
6)  Indirizzo al quale possono essere richiesti i documenti del caso: Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - Dipartimento della cooperazione, del commercio e dell'artigianato, via degliEmiri n. 45 - 90135 Palermo, tel. 091/6969417-6969683 - fax 0941/6969522-6969478. Sito internet: www.regione.sicilia.it/cooperazione.
7)  Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte e luogo, data e ora:
a)  potranno presenziare alla celebrazione della gara i legali rappresentanti di tutte le imprese che ne abbiano interesse o soggetti appositamente incaricati;
b)  la gara sarà esperita il giorno 29 ottobre dell'anno 2001, alle ore 11, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - Dipartimento della cooperazione, del commercio e dell'artigianato, via degliEmiri n. 45 - 90135 Palermo, piano quinto, stanza n. 32.
8)  Forma giuridica dell'eventuale raggruppamento di imprese: trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo n. 358/92 richiamato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 157/95.
9)  Modalità di presentazione delle istanze e documentazione da allegare: la busta contenente l'offerta economica, sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura, dovrà essere contenuta, assieme alla documentazione richiesta ai sensi del presente bando, in un altro plico, anch'esso sigillato e contrassegnato nei lembi di chiusura. Su quest'ultimo plico dovranno apporsi, in modo che risultino evidenti: l'avvertenza "Non aprire", la dicitura "Offerta per gestione fondo di rotazione commercio art. 60, legge regionale n. 32/2000, per gli anni 2001-2011".
L'inosservanza delle disposizioni impartite in materia di chiusura e contrassegnazione delle buste comporta l'esclusione dalla gara.
L'offerta in carta legale, redatta in lingua italiana, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o, in caso di offerta congiunta, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate.
I plichi dovranno essere inoltrati all'indirizzo di cui al precedente punto 6).
Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.
A pena di esclusione le offerte dovranno essere corredate dai documenti e dalla dichiarazioni appresso indicati:
a)  certificato aggiornato di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., contenente il nulla osta ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. Per le imprese di atri Stati membri, aventi la sede legale fuori dall'Italia, si richiede la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato dove ha sede l'impresa, in uno dei registri professionali commerciali di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, o mediante una dichiarazione giurata o un certificato di conformità con quanto previsto in tale allegato. Trova applicazione, altresì, il secondo comma dell'art. 15 del decreto legislativo n. 157/95;
b)  certificato generale del casellario giudiziale, in originale, di data non anteriore a tre mesi dal termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte, rilasciato dalla competente autorità. Tale certificato deve essere prodotto per i direttori e per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
c)  certificazione rilasciata dalla Banca d'Italia attestante l'iscrizione di cui all'art. 13 o 64 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria di data non anteriore a tre mesi dal termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte;
d) attestazione da parte del Ministero del tesoro che la banca non si trovi nelle fattispecie previste dagli artt. 70 e 80 del decreto legislativo n. 385/93 di data non anteriore a tre mesi da termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte.
I documenti di cui alle lettere a, b, c, d, possono essere sostituiti da dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le banche non aventi sede in Italia, qualora non esista una documentazione equivalente a quella richiesta ai punti c) e d), dovrà essere prodotta una idonea dichiarazione giurata;
e) dimostrazione della capacità economica e finanziaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 157/95 fornita mediante i documenti di cui alla lettera b) del comma 1 di quest'ultimo articolo e dimostrazione della capacità tecnica di cui al successivo art. 14, fornita mediante la documentazione di cui alla lettera a);
f)  dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'impresa attesti l'inesistenza di tutte le preclusioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 157/95:
g)  dichiarazione con la quale l'impresa attesti di avere preso conoscenza dello schema di convenzione, che può essere consultato anche presso il sito della Regione siciliana all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/cooperazione;
h)  dichiarazione, con la quale il rappresentante dell'impresa, o in caso di raggruppamento di tutti i rappresentanti delle imprese del RTI, attesti le seguenti condizioni:
1)  che la società è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti pagamenti ed adempimenti (con la dichiarazione del codice fiscale e del domicilio fiscale);
2)  che la società è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti e pagamenti in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, e con quelli di natura fiscale conseguenti;
3)  che non siano state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni per concorrere alla gara.
Le imprese che si trovino nelle condizioni ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, debbono astenersi tassativamente dal partecipare alla gara, a pena delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia.
L'Amministrazione si riserva l'insindacabile diritto di richiedere dopo l'aggiudicazione i documenti sostituiti da dichiarazione e ogni altra eventuale documentazione ritenuta necessaria.
Nel caso di RTI l'impresa capogruppo dovrà inoltre presentare copia autenticata del contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza stipulato tra l'impresa mandataria capogruppo e le imprese mandanti, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. La procura inserita nel mandato deve essere conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria capogruppo.
Viene precisato altresì che saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino in una delle situazioni previste dall'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
Per i RTI, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 157/95, compresa l'impresa capogruppo, i documenti e le dichiarazioni richiesti nei precedenti punti devono essere presentati da tutti i partecipanti.
10)  Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: gli offerenti non hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data della sua presentazione.
11)  Criteri di aggiudicazione: pubblico incanto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 157/95, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo medesimo, che sarà valutata in base agli elementi di seguito indicati:
a)  maggiore presenza sul territorio;
b)  maggiore ribasso sul compenso stabilito all'art. 4 della convenzione;
c)  qualità del servizio, che terrà conto del numero e della professionalità delle unità lavorative addette;
d)  minore termine per l'istruttoria e relativa erogazione delle agevolazioni.
I fattori ponderali da assegnare ai predetti elementi sono:
-  elemento a): da 0 a 40;
-  elemento b): da 0 a 35;
-  elemento c): da 0 a 10;
-  elemento d): da 0 a 15.
La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi é pari a 100.
Al fine della determinazione dell'elemento a) si attribuiranno cinque punti per ogni ufficio esistente oltre quelli richiesti obbligatoriamente al punto 4) del presente avviso.
Ai fini della determinazione dell'elemento b) si attribuirà 1 punto per ogni 0,10 percentuale di ribasso sul compenso indicato all'art. 4 della convenzione allegata al presente avviso.
Al fine della determinazione dell'elemento c) si attribuirà un punto per ogni unità lavorativa addetta con un aumento di 0,5 punti nel caso in cui l'unità è in possesso di laurea specifica o titoli professionali che attestino la specializzazione nel settore.
Ai fini della determinazione dell'elemento d) si attribuiranno tre punti per ogni riduzione di cinque giorni rispetto ad entrambi i termini indicati all'art. 3, lettera d), della convenzione allegata al presente avviso.
L'attribuzione del punteggio totale di ogni singolo concorrente avverrà eseguendo la somma dei singoli punteggi ottenuti secondo i criteri sopra indicati. In caso di parità verrà dichiarata aggiudicataria l'impresa che avrà offerto il maggiore ribasso di cui all'elemento b).
Si applicano le disposizioni dell'art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, relative alle offerte anormalmente basse.
12)  Altre informazioni: i plichi contenenti le offerte, conformi a quanto stabilito a punto 9), dovranno pervenire all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca con raccomandata del servizio postale di Stato o di agenzie autorizzate entro le ore 10,00 dal 29 ottobre 2001.
Gli istituti di credito nell'offerta dovranno precisare le modalità atte ad assicurare, in caso di aggiudicazione, l'efficace e continuo collegamento con la amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata della prestazione del servizio.
Lo schema di convenzione, che fa parte integrante del presente bando, sarà fornito in copia a quanti ne faranno richiesta all'amministrazione appaltante e può essere consultato anche presso il sito della Regione siciliana all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/cooperazione.
13)  Data invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee 5 settembre 2001.
14)  Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee.


SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO A GESTIONE SEPARATA PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 60 E 63 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 32, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI


Tra

la Regione siciliana, in seguito denominata "Regione" rappresentata dal dott. Francesco Paolo Guerrera nella qualità di Dirigente generale del Dipartimento della cooperazione, del commercio e dell'artigianato
e

  , in seguito denominato ................... 
rappresentato/a da    
nella qualità di    


premesso che

-  l'art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, ha istituito un fondo a gestione separata per la concessione di agevolazioni in materia di commercio, previa stipula di apposita convenzione con una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi
si conviene e si stipula quanto segue


Art.  1

1)    assume la gestione del Fondo istituito dall'art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, destinato ad agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali, nonché agli interventi agevolativi di cui all'art. 63 della stessa legge. 

2)  Alla gestione del Fondo sovrintende un comitato composto secondo quanto stabilito ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 60, della legge regionale n. 32/2000. Con successivi provvedimenti del Presidente della Regione sono nominati i componenti del comitato e sono altresì fissati i compensi loro spettanti a carico del Fondo di rotazione.
3)  Compete al comitato, sulla base di direttive generali emanate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, stabilire le condizioni, i criteri, le modalità e i tempi per la concessione degli interventi previsti dall'art. 60 e dall'art. 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
4)  Il comitato nell'esercizio delle proprie funzioni svolge in particolare le seguenti attività:
a)  delibera le disposizioni operative concernenti la presentazione e l'istruttoria delle domande di finanziamento;
b)  delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione ai benefici del Fondo di rotazione, nonché le modifiche attinenti le operazioni medesime;
c)  delibera in ordine alle revoche, alle rinunce, alle transazioni che si rendessero necessarie nell'interesse del Fondo di rotazione, ancorché comportanti rinunce sul capitale mutuato, alla determinazione delle eventuali perdite definitive;
d)  approva annualmente la situazione contabile del Fondo di rotazione, la rendicontazione delle disponibilità, impegni e insolvenze alla data del 31 dicembre precedente e l'ammontare del compenso di cui all'art. 4;
e)  segnala all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca la necessità di integrazione delle assegnazioni finanziarie al Fondo di rotazione.

Art.  2

1)    amministra il Fondo di rotazione con contabilità separata. 

2)  Il Fondo di rotazione costituisce fondo di terzi in amministrazione, non concorre alla formazione del patrimonio del concessionario, che, comunque, provvede alla gestione con la diligenza professionale del mandatario.
3)  Il versamento delle somme destinate a costituire il Fondo è effettuato dalla Regione in un apposito conto corrente intestato a   nella qualità e in nome e per conto della Regione presso l'Istituto tesoriere di cui quest'ultima, regolato secondo le modalità e condizioni poste al punto 1) dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modificazioni. Sul predetto conto il concessionario addebiterà, con valuta decorrente dallo stesso giorno di pagamento: 

a)  le somme che di volta in volta saranno erogate ai soggetti beneficiari a valere sul Fondo di cui sopra o utilizzate per spese legali e giudiziarie relative al recupero dei crediti o comunque esitate in dipendenza dei benefici stessi;
b)  il compenso spettante al concessionario alla fine di ciascun esercizio ai sensi dell'art. 4 della presente convenzione debitamente fatturato ai sensi delle leggi fiscali vigenti;
c)  gli oneri fiscali a carico della gestione del Fondo.
Sullo stesso conto il concessionario accrediterà, con la stessa valuta riconosciutagli dal sistema bancario:
a)  i rientri per sorte capitale - compresi quelli per eventuali estinzioni anticipate - e gli interessi, compresi quelli moratori, in dipendenza dell'utilizzo del preammortamento e dell'ammortamento dei mutui concessi;
b)  i rientri a seguito di risoluzione di contratti stipulati che hanno dato luogo ad erogazione;
c)  le somme recuperate a seguito di procedure esecutive.
Sullo stesso conto corrente sono, altresì, accreditate da parte di IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.A. le disponibilità residue del fondo di cui all'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, per le quali l'apposito comitato di gestione non abbia deliberato la destinazione alla data in cui il nuovo Fondo diventa operativo, nonché i successivi rientri per le operazioni di finanziamento in essere, così come previsto dal comma 5 dell'art. 66 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e successive modificazioni.
Per quanto attiene agli interessi di giacenza, in applicazione delle leggi in materia in vigore, l'Istituto cassiere è tenuto a contabilizzare e versare direttamente in entrata al bilancio della Regione, alla fine di ogni esercizio, un interesse al medesimo tasso corrisposto per il servizio generale di cassa regionale, previa deduzione del due per mille spettante per legge all'Istituto tesoriere ai sensi della richiamata legge regionale n. 45/76 e successive modificazioni.
Alla chiusura di ciascun esercizio, dopo avere posto a carico del conto economico della gestione gli accantonamenti di cui all'art. 71, commi 1 e 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni (rischi su crediti e per interessi di mora), gli accantonamenti per oneri tributari, nonché il compenso annuale spettante al concessionario, il risultato netto della gestione del Fondo saranno portati ad incremento del Fondo stesso.
3)  Per l'istruttoria delle richieste di ammissione alle agevolazioni del Fondo di rotazione e per la gestione dello stesso, il concessionario si attiene alle condizioni e modalità disposte dal comitato di cui all'art. 1 nell'ambito della normativa vigente, nonché alle direttive impartite dall'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
4)  Il concessionario svolge nei confronti del comitato di cui all'art. 1 le seguenti specifiche funzioni:
a)  propone l'adozione delle disposizioni operative per la concessione degli interventi;
b)  in relazione alle singole operazioni, esplicata l'attività istruttoria, propone l'adozione delle relative deliberazioni esprimendo il proprio parere;
c)  effettua i controlli e procede agli adempimenti amministrativi conseguenti alle deliberazioni;
d)  sottopone all'approvazione la rendicontazione relativa alle operazioni effettuate, con la periodicità e le modalità richieste.
5)  Entro il 30 aprile di ogni anno il concessionario trasmette all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, all'Assessorato regionale del bilancio e alla Corte dei conti la situazione contabile del Fondo di rotazione, la rendicontazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze alla data del 31 dicembre precedente e l'ammontare del compenso di cui all'art. 4, corredata dai seguenti prospetti dimostrativi:
a)  estratto conto;
b)  elenco delle operazioni eseguite, con la specificazione dei nominativi dei beneficiari dell'importo, della data dell'istanza e dell'erogazione;
c)  copia delle note di addebito e di accredito;
d)  copia degli atti di quietanza o in sostituzione dichiarazione dei beneficiari riguardanti le agevolazioni ricevute;
e)  copia delle quietanze rilasciate dall'Ufficio di cassa regionale all'atto del versamento degli interessi di pertinenza della Regione siciliana relativi alle giacenze del Fondo.
6)  Il concessionario è responsabile della corretta gestione del Fondo di rotazione e della puntualità di tutti gli adempimenti connessi; in particolare:
a)  della predisposizione di servizi e strutture tecnico-organizzative adeguati e coerenti con l'elemento di cui alla lettera c) dell'offerta, così come indicato al punto 11 del bando, che assicurino un trasparente, imparziale ed efficiente svolgimento della specifica attività, nonché di procedure, anche di controllo interno, al fine di eliminare conflitti di interessi con la ordinaria attività; l'attività di controllo è assegnata ad apposito responsabile che la svolge in modo autonomo ed indipendente;
b)  dell'individuazione di un ufficio responsabile dell'attività di collegamento e coordinamento con l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
c)  del rispetto delle modalità previste dalle disposizioni vigenti e dal presente contratto;
d)  dello svolgimento dell'istruttoria relativa alle concessioni delle agevolazioni indicate al comma 1 dell'art. 60 e al comma 1 dell'art. 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, nonché dell'erogazione del finanziamento o del contributo entro 60 giorni dalla data della deliberazione o entro i minori termini di cui all'elemento d) dell'offerta, come indicato al punto 11 del bando. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti incompleta il termine viene sospeso e ricomincia a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa;
e)  della completezza e della idoneità degli elementi e documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria delle domande di finanziamento;
f)  dell'esito istruttorio, anche con riferimento alle eventuali condizioni e prescrizioni a carico dei soggetti richiedenti;
g)  della tempestiva notifica al Comitato di cui all'art. 1 di tutti gli elementi di cui sia venuto a conoscenza, che possano determinare la revoca parziale o totale dei finanziamenti;
h)  della corretta tenuta e conservazione dei documenti relativi alla gestione del Fondo di rotazione, per ciascuna richiesta di finanziamento e di tutta la documentazione e certificazione acquisita sia per l'attività istruttoria che di controllo.
7)  L'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nell'esercizio delle funzioni di controllo sul corretto svolgimento delle attività previste dal presente contratto e sulla adeguatezza della struttura organizzativa del concessionario destinata alla gestione del Fondo di rotazione, può, in qualsiasi momento, effettuare ispezioni, verifiche ed accertamenti presso gli uffici dello stesso, nonché chiedere tutti gli elementi ritenuti necessari. Tali controlli riguarderanno, in particolare, gli adempimenti di cui al comma 6 del presente articolo. Sono espressamente esclusi dall'attività di ispezione, verifica ed accertamento gli atti, le informazioni, i dati, i documenti, e le notizie riferiti all'attività svolta dal concessionario non inerenti al presente contratto.
8)  Fatto salvo il risarcimento per maggiori danni, in caso di inadempienza, senza giustificato motivo, da parte del concessionario degli specifici obblighi di cui al comma 6, alla Regione è dovuta una penale, ai sensi dell'articolo 1382 codice civile, per ciascuna domanda di intervento cui l'inadempimento si riferisce, dalla stessa determinata e fino ad un massimo di tre milioni di lire (pari a 1.549,37 Euro). Ai fini dell'applicazione della penale predetta ed in ragione del relativo ammontare, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca detrae l'importo relativo dai compensi complessivi spettanti. Eventuali controversie sull'applicazione della penale potranno essere sottoposte, su richiesta del concessionario, alla valutazione di una commissione consultiva costituita, di volta in volta per ogni singola controversia, da quattro membri, di cui due, compreso il presidente, funzionari con qualifica dirigenziale dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e due in rappresentanza del concessionario; in seno a tale commissione, in caso di parità dei voti, prevale quello del presidente.

Art. 4

1) Per la gestione del fondo di rotazione e lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.3 della presente convenzione, è riconosciuto al concessionario, a valere sulle disponibilità del fondo stesso e con riferimento all'esercizio precedente, un compenso pari all'1 per cento dell'importo di ciascun finanziamento o contributo concesso e allo 0,5 per cento di ogni rientro annuale comprensivo di interessi.Detto compenso viene riconosciuto, anche in presenza di insolvenza da parte delle imprese beneficiarie, fino alla data dell'intervenuto accertamento della perdita definitiva.
2)Sono a carico del fondo di rotazione per il commercio i compensi spettanti ai componenti del comitato di cui all'art.1 nonché tutte le spese legali e giudiziarie esterne e tutti gli oneri derivanti da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle operazioni effettuate per conto del Fondo di rotazione o comunque direttamente dipendenti dalla gestione del Fondo di rotazione medesimo.
3) Il concessionario, a seguito dell'approvazione del Comitato di cui all'art.1, comma 4, lettera d), preleva il compenso di propria spettanza a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione con valuta 31 dicembre dell'esercizio precedente.
I mutui e i relativi atti di cui alla presente convenzione, ai sensi dell'art.10, n.1 del D.P.R. 20 ottobre 1972, n.633 e successive modificazioni, sono esenti dall'I.V.A., e, ai sensi degli articoli 15 e 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601 e successive modificazioni sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e ipotecaria, nonché della relativa imposta sostitutiva, trattandosi di finanziamenti a medio termine concessi con fondi della Regione siciliana.

Art. 5

1)  La presente convenzione ha validità di anni 10 e si intende tacitamente rinnovato per analogo periodo, salvo disdetta di una delle parti da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della scadenza.
2) La presente convenzione viene redatta in tre originali a cura e spese del concessionario.Per la registrazione si applicano le agevolazioni previste dagli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 ottobre 1986, n.131 e successive modificazioni ed inoltre fruisce del trattamento tributario agevolato di cui al richiamato D.P.R. 29 settembre 1973, n.601 del quale si chiede espressamente l'applicazione.
3) Il presente contratto è vincolante per il concessionario dal momento della sua stipulazione, ma esso impegna l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca solo dopo il perfezionamento del relativo decreto di approvazione.
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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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