REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 SETTEMBRE 2001 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Modifiche al Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 15 giugno 2001.
Riconoscimento dell'associazione ambientalista Natur Club Sicilia  pag.


DECRETO 9 agosto 2001.
Approvazione dei programmi dell'azienda faunistico-venatoria Bufalefi per il quinquennio 2001-2006.      pag.


DECRETO 9 agosto 2001.
Approvazione dei programmi dell'azienda faunistico-venatoria Cirrito per il quinquennio 2001-2006.
  pag.


DECRETO 14 agosto 2001.
Modifica delle graduatorie dei cacciatori extraregionali per la stagione venatoria 2001/2002  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 9 luglio 2001.
Bando di gara per l'appalto dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione in Egitto, nell'ambito del POR Sicilia 2000/2006, Misura 6.2.2, Sottomisura 6.2.2a, del Complemento di programmazione  pag. 10 


DECRETO 9 luglio 2001.
Bando di gara per l'appalto dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione negli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito del POR Sicilia 2000/2006, Misura 6.2.2, Sottomisura 6.2.2a, del Complemento di programmazione  pag. 14 

DECRETO 9 luglio 2001.
Bando di gara per l'appalto dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione in Francia nell'ambito del POR Sicilia 2000/2006, Misura 6.2.2, Sottomisura 6.2.2a, del Complemento di programmazione  pag. 18 


DECRETO 9 luglio 2001.
Bando di gara per l'appalto dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione in Marocco nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006, Misura 6.2.2, Sottomisura 6.2.2a, del Complemento di programmazione  pag. 22 


DECRETO 9 luglio 2001.
Bando di gara per l'appalto dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione in Svezia nell'ambito del POR Sicilia 2000/2006, Misura 6.2.2, Sottomisura 6.2.2a, del Complemento di programmazione  pag. 26 


DECRETO 9 luglio 2001.
Bando di gara per l'appalto dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione in Tunisia nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006, Misura 6.2.2, Sottomisura 6.2.2a, del Complemento di programmazione  pag. 30 


DECRETO 10 agosto 2001.
Modifica del decreto 11 luglio 2001, concernente disposizioni relative all'interruzione tecnica delle attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani per il triennio 2001-2003  pag. 34 


DECRETO 16 agosto 2001.
Direttive e modalità per la concessione della sovvenzione a fondo perduto ai detenuti ed internati in espiazione di pena  pag. 34 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 11 luglio 2001.
Progetti di intervento a sostegno di portatori di handicap gravi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ammessi a finanziamento.  pag. 37 


DECRETO 12 settembre 2001.
Proroga del termine per l'approvazione dei piani territoriali d'intervento da parte degli ambiti territoriali e dei comuni di Palermo e Catania in attuazione degli obiettivi fissati dalla legge 28 agosto 1997, n. 285.
  pag. 38 

Assessorato della sanità

DECRETO 10 agosto 2001.
Vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini nelle province di Palermo, Trapani ed Agrigento.  pag. 39 


DECRETO 10 agosto 2001.
Tariffe per il rilascio dell'autorizzazione per la pubblicità sanitaria delle strutture veterinarie  pag. 40 


DECRETO 6 settembre 2001.
Rettifica del decreto 7 agosto 2001, concernente zone carenti di medicina generale al 1° marzo ed al 1° settembre 2000  pag. 41 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 12 luglio 2001.
Approvazione del regolamento della riserva naturale speciale Lago di Pergusa, ricadente nel territorio del comune di Enna e individuazione degli obblighi dell'ente gestore  pag. 41 


DECRETO 27 luglio 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio comunale di Casteltermini  pag. 48 


DECRETO 31 luglio 2001.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico generale del comune di Pozzallo  pag. 51 


DECRETO 10 agosto 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al comune di Alessandria della Rocca  pag. 52 


DECRETO 10 agosto 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al comune di Joppolo Gian-caxio  pag. 55 


DECRETO 10 agosto 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al comune di Racalmuto.
  pag. 58 


DECRETO 10 agosto 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio del comune di San Giovanni Gemini  pag. 64 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Piano di vendita relativo agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà regionale siti nel comune di Ragusa e provincia  pag. 64 
Autorizzazione per l'importazione dei rifiuti in Sicilia alla ditta E.S.I. S.p.A., con sede in Messina  pag. 74 
Rinnovo alla ditta Sicil-Oil di Spada Antonino, con sede legale in Aci S. Antonio, dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di raccolta di oli minerali esausti  pag. 74 
Nulla osta all'impianto ed autorizzazione per l'aumento della potenzialità della messa in riserva degli accumulatori al piombo alla ditta Brugnano s.r.l., con sede legale in Palermo  pag. 74 
Autorizzazione per l'importazione di rifiuti in Sicilia alla ditta Oleifici Di Noto s.r.l., con sede in Castel di Tusa.  pag. 74 
Autorizzazione per l'importazione dei rifiuti in Sicilia alla ditta Exakta Siciliana s.r.l., con sede in Carini  pag. 74 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Istituzione del sistema dei parchi archeologici siciliani.
  pag. 74 
Nomina del commissario ad acta del Conservatorio di musica Scontrino di Trapani  pag. 74 
Nomina del commissario ad acta del Conservatorio di musica Corelli di Messina  pag. 74 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale della Banca regionale Sant'Angelo S.p.A., con sede in Palermo.
  pag. 74 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Nomina del commissario ad acta dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo  pag. 74 
Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo  pag. 75 

Assessorato della sanità:
Autorizzazione alla società Reale s.r.l., con sede in Messina, per l'imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale Gerasia  pag. 75 

Autorizzazione per l'apertura di una farmacia stagionale in Triscina Manicalunga nel comune di Castelvetrano.
  pag. 75 
Autorizzazione per l'apertura di un dispensario farmaceutico stagionale nella frazione di Tonnarella del comune di Furnari  pag. 75 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Cerda  pag. 75 

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.
  pag. 75 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Valderice ed autorizzazione allo stesso per la redazione del piano per insediamenti produttivi  pag. 75 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di San Cipirello  pag. 75 
Autorizzazione alla ditta ENI S.p.A. - Divisione AGIP, con sede legale in Roma, per l'attività di compressione di gas naturale nello stabilimento di Gagliano Castelferrato.  pag. 76 

Nulla osta alla ditta Mugavero Rosario, con sede in Leonforte, per l'apertura di una cava nel comune di Agira.
  pag. 76 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Naro  pag. 76 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione  pag. 76 

CIRCOLARI
Assessorato della sanità

CIRCOLARE 10 agosto 2001, n. 1056.
Strategie di intervento per il controllo della brucellosi in Sicilia  pag. 77 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 12 settembre 2001, n. 83.
Accertamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi  pag. 78 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate del Fondo sociale europeo. Q.C.S. Obiettivo 1 - P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Bando multiasse e multimisura FSE  pag. 79 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo. Q.C.S. Obiettivo 1 - P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Bando multiasse e multimisura FSE. Integrazione.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA






Modifiche al Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana.

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta n. 7 dell'8 agosto 2001, ha approvato le seguenti modifiche al proprio Regolamento:
-  all'articolo 4, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:
"Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i gruppi parlamentari costituiti di diritto ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, esistenti all'atto della sua prima elezione.
Quando, a seguito delle votazioni di cui al comma uno del presente articolo, uno o più gruppi di cui al comma precedente non risultino rappresentati, si procede all'elezione di un corrispondente numero di Segretari che ha luogo in una successiva seduta nella data stabilita dal Presidente dell'Assemblea.
Ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai gruppi non rappresentati di cui al comma precedente, ottengono il maggior numero di voti limitatamente ad uno per ciascuno dei suddetti gruppi.
I Segretari eletti ai sensi del precedente numero 2 decadono dall'incarico qualora venga meno il gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione ovvero nel caso in cui entrino a far parte di altro gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza.";
-  l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
"Le Commissioni sono convocate separatamente, per la prima volta, dal Presidente dell'Assemblea, per procedere all'elezione di un Presidente, di due Vice Presidenti, uno dei quali in rappresentanza dei gruppi di minoranza, e di un Segretario, e successivamente dai loro Presidenti per mezzo del Segretario generale. Nella loro prima riunione le Commissioni sono presiedute dal deputato più anziano di età.
Nella elezione del Presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano per età.
Per l'elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e del Segretario, ciascun componente la Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede a norma del comma 2".
TESTO COORDINATO

Il testo degli articoli 4 e 31 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, quale risulta dalle modificazioni qui pubblicate, è il seguente:

Art. 4

1)  Avvenuta la proclamazione, il Presidente si insedia immediatamente nella carica. L'Assemblea procede, quindi, nella seduta successiva, alla elezione di due Vice Presidenti, di tre questori e di tre Segretari.
2)  In relazione a tale adempimento, il Presidente eletto esperisce le opportune iniziative affinché i gruppi parlamentari siano rappresentati nell'Ufficio di Presidenza in modo da rispecchiare, nel numero e nell'attribuzione degli incarichi, la consistenza relativa ad ogni singolo gruppo.
3)  Nella votazione per l'elezione dei Vice Presidenti ciascun deputato indica sulla propria scheda un solo nome, mentre nella votazione per l'elezione dei questori e dei Segretari indica due nomi.
4)  Sono eletti coloro che a primo scrutinio abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
5)  Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i gruppi parlamentari costituiti di diritto ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, esistenti all'atto della sua prima elezione.
6)  Quando, a seguito delle votazioni di cui al comma uno del presente articolo, uno o più gruppi di cui al comma precedente non risultino rappresentati, si procede all'elezione di un corrispondente numero di Segretari che ha luogo in una successiva seduta nella data stabilita dal Presidente dell'Assemblea.
7)  Ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai gruppi non rappresentati di cui al comma 6, ottengono il maggior numero di voti limitatamente ad uno per ciascuno dei suddetti gruppi.
8)  I Segretari eletti ai sensi del precedente comma 6 decadono dall'incarico qualora venga meno il gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione ovvero nel caso in cui entrino a far parte di altro gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza.
9)  Nelle elezioni suppletive, quando si debba coprire un solo posto, è eletto chi a primo scrutinio abbia raggiunto la metà più uno dei voti. Se nessun candidato abbia riportato la metà più uno dei voti si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
10)  Se si debbono coprire due posti si vota per un solo nome e si vota per due nomi se si debbono coprire tre posti; in entrambi i casi sono eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
11)  A parità di voti è eletto od entra in ballottaggio il più anziano di età.

Art. 31

1)  Le Commissioni sono convocate separatamente, per la prima volta, dal Presidente dell'Assemblea, per procedere all'elezione di un Presidente, di due Vice Presidenti, uno dei quali in rappresentanza dei gruppi di minoranza, e di un Segretario, e successivamente dai loro presidenti per mezzo del Segretario generale. Nella loro prima riunione le Commissioni sono presiedute dal deputato più anziano di età.
2)  Nella elezione del Presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano per età.
3)  Per l'elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e del Segretario, ciascun componente la Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede a norma del comma 2.
(2001.37.1921)
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DECRETI ASSESSORIALI




ASSESSORATO DELL'AGRICOLURA E DELLE FORESTE


DECRETO 15 giugno 2001.
Riconoscimento dell'associazione ambientalista Natur Club Sicilia.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, il comma 3bis dell'art. 34 della predetta legge regionale n. 33/97, introdotto dall'art. 16 della legge regionale n. 15/98;
Vista l'istanza datata 20 febbraio 2001, pervenuta presso questo Assessorato il 27 marzo 2001, introitata in pari data dal gruppo di lavoro 15, protocollo n. 1128, con la quale l'associazione naturalistica Natur Club Sicilia, con sede in via P.pe di Paternò n. 16, ha chiesto il riconoscimento in forza della vigente normativa sopra richiamata;
Visto l'atto costitutivo della predetta associazione naturalistica, stipulato in data 18 dicembre 1995 innanzi al coadiutore del notaio dott. Oreste Morello, recante il numero di repertorio 56745, n. 16128 di raccolta;
Vista la documentazione trasmessa dall'associazione in allegato all'istanza di riconoscimento, nonché quella integrativa pervenuta con foglio datato 25 maggio 2001, introitata presso il gruppo di lavoro competente il 30 maggio 2001, con prot. n. 2110;
Considerato che dalla predetta documentazione si evince che l'associazione naturalistica Natur Club Sicilia ha operato in Sicilia per un periodo superiore ad un quinquennio, per cui è soddisfatta la condizione prevista dal già citato comma 3bis dell'art. 34 della legge regionale n. 33/97;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

L'associazione ambientalista denominata Natur Club Sicilia, con sede in Palermo, via P.pe di Paternò n. 16, è riconosciuta ai sensi del comma 3bis dell'art. 34 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 giugno 2001.
  CUFFARO 

(2001.33.1801)
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DECRETO 9 agosto 2001.
Approvazione dei programmi dell'azienda faunistico-venatoria Bufalefi per il quinquennio 2001-2006.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n.33;
Visto, in particolare, l'art. 25 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il decreto n. 571 del 5 marzo 1998, di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1665 del 28 luglio 1995, di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Bufalefi nel territorio del comune di Noto;
Visto il decreto n. 4705 del 24 novembre 2000, di ampliamento della predetta azienda faunistico-venatoria;
Vista la domanda presentata dal sig. Modica Antonino, nato a Ispica il 22 gennaio 1925 e residente in Noto, via Nicolaci n. 3, titolare concessionario responsabile dell'anzidetta azienda faunistico-venatoria, tendente all'approvazione dei programmi di cui all'ultimo comma dell'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i programmi dell'azienda faunistico-venatoria Bufalefi relativi al prossimo quinquennio;
Vista la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa n. prot. 2778 del 28 luglio 2000;
Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, che nella seduta del 31 luglio 2001 ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di cui sopra;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Sono approvati i programmi dell'azienda faunistico-venatoria Bufalefi per il quinquennio 2001-2006 che fanno parte integrante del presente decreto, fermi restando gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dall'applicazione del decreto di costituzione n. 1665 del 28 luglio 1995 citato nelle premesse, con le limitazioni imposte dal calendario venatorio annualmente emanato da questo Assessorato, con le seguenti precisazioni:
-  l'eventuale futuro inserimento della lepre (Lepus corsicanus) nei piani di abbattimento potrà avvenire solo dopo che detta specie rientrerà tra quelle cacciabili di cui alla legge n. 157/92;
-  per quanto attiene invece all'eventuale futuro inserimento nei predetti piani della coturnice di Sicilia (Alectoris graeca whitakeri), è fatto obbligo di attenersi altresì alle disposizioni della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.

Art. 2

La Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ad eccezione degli allegati.
Palermo, 9 agosto 2001.
  CROSTA 

(2001.33.1800)
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DECRETO 9 agosto 2001.
Approvazione dei programmi dell'azienda faunistico-venatoria Cirrito per il quinquennio 2001-2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n.33;
Visto, in particolare, l'art. 25 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il decreto n. 571 del 5 marzo 1998, di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 2316 del 17 ottobre 1995, di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Cirrito nel territorio dei comuni di S. Mauro Castelverde (PA) e Pettineo (ME);
Vista la domanda presentata dal sig. Giovanni Cassata, nato a Palermo il 28 febbraio 1967 e residente in Cefalù, via G. Giglio n. 51, titolare concessionario responsabile dell'anzidetta azienda faunistico-venatoria, tendente all'approvazione dei programmi di cui all'ultimo comma dell'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i programmi dell'azienda faunistico-venatoria Cirrito relativi al prossimo quinquennio;
Vista la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo n. prot. 624 del 26 febbraio 2001;
Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, che nella seduta del 31 luglio 2001 ha espresso parere favorevole sui predetti programmi;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Sono approvati i programmi dell'azienda faunistico-venatoria Cirrito per il quinquennio 2001-2006 che fanno parte integrante del presente decreto, fermi restando gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dall'applicazione del decreto di costituzione n. 2316 del 17 ottobre 1995 citato nelle premesse, con le limitazioni imposte dal calendario venatorio annualmente emanato da questo Assessorato, con le seguenti precisazioni:
-  l'eventuale futuro inserimento della lepre (Lepus corsicanus) nei piani di abbattimento potrà avvenire solo dopo che detta specie rientrerà tra quelle cacciabili di cui alla legge n. 157/92;
-  per quanto attiene invece all'eventuale futuro inserimento nei predetti piani della coturnice di Sicilia (Alectoris graeca whitakeri), è fatto obbligo di attenersi altresì alle disposizioni della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.

Art. 2

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ad eccezione degli allegati.
Palermo, 9 agosto 2001.
  CROSTA 

(2001.33.1799)
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DECRETO 14 agosto 2001.
Modifica delle graduatorie dei cacciatori extraregionali per la stagione venatoria 2001/2002.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n.33, re cante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio, disposizioni per il settore agricolo", e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art.22 della predetta legge che, tra l'altro, al 5° comma, lett. d, stabilisce che il cacciatore di altra regione viene ammesso da questo Assessorato in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze;
Visto il decreto n. 622 del 18 marzo 1998, che stabilisce i criteri e le modalità per l'ammissione in Sicilia dei cacciatori residenti fuori isola nonché il successivo decreto di modifica n. 2611 del 3 agosto 1998;
Visto il Piano regionale faunistico venatorio 2000-2004;
Visto il decreto n.441 del 30 aprile 2001, con il quale viene stabilito l'indice massimo di densità venatoria per singolo ambito territoriale di caccia per la stagione venatoria 2001/2002 nonché il numero massimo dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C.;
Visto il D.D.G. n. 1113 del 2 luglio 2001, con il quale, oltre ai residenti, viene stabilita l'ammissione negli AA.TT.CC. di TP 4 e PA 3 di cacciatori residenti in altri AA.TT.CC. della Regione siciliana nonché di cacciatori residenti in altre regioni italiane;
Visto il D.D.G. n.1129 del 3 luglio 2001, con il quale sono state approvate le graduatorie relative agli ambiti territoriali di caccia per l'ammissione in Sicilia dei cacciatori residenti fuori della Regione per l'annata venatoria 2001-2002, ai sensi dell'art. 22, comma 5, lett. d), della legge regionale n. 33/97;
Rilevato che nella graduatoria approvata relativa all'A.T.C di Agrigento 1 per mero errore materiale non è stato inserito il nominativo del signor Pitocchi Pasquale, nato a Citerna il 25 aprile 1951 e residente a Calenzano in via Erbosa n. 13, in quanto le istanze presentate dallo stesso (prot. n. 29 e n. 195 rispettivamente del 4 luglio 2000 e 14 luglio 2000), considerate come richieste di due diversi A.T.C., in realtà riguardavano lo stesso A.T.C. Agrigento 1;
Rilevato che nella graduatoria approvata relativa all'A.T.C. di Agrigento 2 sono stati commessi i seguenti errori materiali:
-  al 26° posto al signor Bray Donato è stata erroneamente indicata la data di nascita del 24 giugno 2000 anzicché quella corretta del 24 giugno 1945;
-  non è stato inserito il nominativo del signor Polimeni Domenico, nato a Laganidi il 15 febbraio 1957 e residente a Reggio Calabria in via Borrace Crocevia n. 4, in quanto la specifica dell'A.T.C. trasmessa dallo stesso e registrata al prot. 2208 del 9 febbraio 2001 del gruppo XV è stata erroneamente attribuita a Polimeni Domenico, nato a Reggio Calabria il 4 giugno 1963 e ivi residente in via Forno Concessa n. 81;
Rilevato che nella graduatoria approvata relativa all'A.T.C. i Caltanissetta 2 per mero errore materiale non è stato inserito il nominativo del signor Vismara Giacomo, nato a Scanzorosciate il 29 aprile 1951 ed ivi residente in via Monte Misma n. 5, pur avendone diritto in quanto l'istanza è pervenuta in Assessorato in data 3 gennaio 2001, prot. n. 1785 del 23 gennaio 2001;
Rilevato che nella graduatoria approvata relativa all'A.T.C. di Catania 2 sono stati commessi i seguenti errori materiali:
-  non è stato inserito il nominativo del signor Sterzi Rodolfo, nato a Palazzolo sull'Oglio il 22 ottobre 1923 e residente a Milano in corso Lodi n.59, in quanto pur non avendo espressamente indicato nell'istanza l'A.T.C. di Catania 2 ha chiesto l'assegnazione del territorio ri guardante i comuni di Caltagirone, San Michele e Vizzini, comuni tutti ricadenti nell'A.T.C. di CT 2; non è stato inserito il nominativo del signor Mongelli Francesco, nato a Taranto il 16 febbraio 1952 ed ivi residente in via Lago di Garda n. 20, in quanto l'istanza dello stesso pervenuta in Assessorato l'11 giugno 2001 è stata introitata al gruppo XV il 28 giugno 2001, prot.3066, con le graduatorie già predisposte;
Rilevato che nella graduatoria approvata relativa all'A.T.C. di Enna 1 sono stati commessi i seguenti errori materiali:
-  non sono stati inseriti i nominativi dei cacciatori di seguito indicati in quanto, nonostante abbiano indicato genericamente l'A.T.C. di Enna, hanno diritto ugualmente ad essere inseriti nella graduatoria degli ammessi, poiché hanno presentato l'istanza prima del 28 lu glio 2000 data di pubblicazione del Piano regionale faunistico venatorio 2000-2004 che individua i nuovi AA.TT.CC.:
-  Pellicanò Nicola, nato a Reggio Calabria il 9 ottobre 1950 ed ivi residente in via Villaggio Arghillà sud n. 37;
-  Rende Domenico, nato a Tivoli il 16 maggio 1946 e residente a Reggio Calabria in via Catania n. 2;
-  Calabrò Bruno, nato a Reggio Calabria il 30 agosto 1941 ed ivi residente in viale Aldo Moro traversa Scardino II n. 6;
-  Strati Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 9 settembre 1963 e residente a Gallina in contrada Gagliardi n. 47;
-  Venanzi Antonino, nato a Reggio Calabria il 13 mar zo 1950 e residente a Pellaro in via Fiumarella argine sinistro n. 13;
-  Pasini Pietro, nato ad Imperia il 4 gennaio 1935 ed ivi residente in via Salita Costa Rossa n. 2;
-  Perrone Giuseppe, nato a Oppido Mamertina il 21 agosto 1965 e residente a Delianuova in via Tommaso Campanella n. 33.
Non sono stati inseriti i nominativi dei signori:
-  Enrigo Cesare, nato a Reggio Calabria il 15 marzo 1931 ed ivi residente in via San Sperato II, traversa n. 37;
-  Andidaro Antonino, nato a Reggio Calabria il 9 di cembre 1934 ed ivi residente in via Vecchia San Sperato, traversa Marcianò n. 4, in quanto le istanze originali pervenute in Assessorato in data 17 luglio 2000, come riscontrato nei registri dell'Assessorato, non sono state rinvenute al gruppo XV.
Non sono stati inseriti i nominativi dei signori:
-  Morabito Francesco, nato a Reggio Calabria il 23 settembre 1942 e residente a Ravagnese in via Malderiti n. 81;
-  Morabito Giovanni, nato a Saline Ioniche il 7 settembre 1969 ed ivi residente in via Serro n. 18, in quanto per mero errore materiale sono stati registrati nel l'A.T.C. provinciale di Enna nonostante abbiano optato per il sub-ambito di Enna 1.
Che l'istanza prodotta dal signor Scala Alfredo, nato a Melito Porto Salvo l'8 settembre 1972 ed ivi residente in via Virgo Fidelis n.2/B, pervenuta in unica busta raccomandata n. 10453420561 del 19 gennaio 2001, unitamente alle istanze registrate al gruppo dal n. 1891 al n. 1895 del 24 gennaio 2001, per mero errore materiale non è stata registrata e pertanto non inserita nella graduatoria degli ammessi;
Rilevato che nella graduatoria approvata relativa all'A.T.C. di Enna 2 non è stato inserito il nominativo del signor Candelli Angelo, nato a Taranto il 21 giugno 1947 e ivi residente in via Delfini n.39, escluso per aver scelto due ambiti in realtà, con la trasmissione della seconda istanza presentata in data 24 gennaio 2001, registrata al prot. n. 2097 dell'8 febbraio 2001, intendeva optare per l'A.T.C. di Enna 2;
Rilevato che nella graduatoria approvata relativa al l'A.T.C. di Messina 1 sono stati commessi i seguenti errori materiali:
-  non sono stati inseriti i nominativi dei cacciatori di seguito indicati in quanto, nonostante non abbiano indicato espressamente il sub-ambito di ME 1, hanno diritto ugualmente ad essere inseriti nella graduatoria degli ammessi, poiché hanno presentato l'istanza prima del 28 luglio 2000 data di pubblicazione del Piano regionale faunistico venatorio 2000/2004 che individua i nuovi AA.TT.CC.:
-  Andidaro Demetrio, nato a Reggio Calabria il 14 apri le 1939 ed ivi residente in via Reggio Campi, rione F n. 18;
-  Andidaro Francesco, nato a Reggio Calabria il 28 febbraio 1942 e residente a Gallico in via Privata Marra n.23;
-  non sono stati inseriti i nominativi dei signori Bueti Giovanni, residente a Villa San Giovanni in via Siena s.n.c.;
-  Scaramuzzino Antonino, residente a Villa San Giovanni in via Ammiraglio Curzon n.157;
-  Scaramuzzino Francesco, residente a Villa San Giovanni in via Am miraglio Curzon n.157;
-  Candido Alfredo, residente a Reggio Calabria in Salita Zerbi n. 22;
-  in quanto per mero errore materiale sono stati registrati nell'A.T.C. provinciale di Messina nonostante abbiano optato per il sub-ambito di Messina 1;
-  non è stato inserito il nominativo del signor Falcone Carmelo, nato a San Lorenzo il 6 gennaio 1958 ed ivi residente in via Aladà s.n.c., in quanto le istanze presentate dallo stesso (prot. n. 51 e n. 53 entrambi del 23 giugno 2000), considerate come richieste di due diversi A.T.C., in realtà riguardavano lo stesso A.T.C. Messina 1;
-  non è stato inserito il nominativo del signor Zoccali Rocco, nato a Palmi il 16 agosto 1956 e ivi residente in via S. Gaetano n. 5, in quanto essendo pervenuta in data 15 febbraio 2001 andava a posizionarsi, a parità di merito ed in considerazione dell'età anagrafica, nella graduatoria degli ammessi;
Rilevato che nella graduatoria approvata relativa al l'A.T.C. di Palermo 2 sono stati commessi i seguenti errori materiali:
-  non sono stati inseriti i nominativi dei cacciatori di seguito indicati in quanto, nonostante abbiano indicato genericamente l'A.T.C. di Palermo, hanno diritto ugualmente ad essere inseriti nella graduatoria degli ammessi, poiché hanno presentato l'istanza prima del 28 luglio 2000 data di pubblicazione del Piano regionale faunistico venatorio 2000/2004 che individua i nuovi AA.TT.CC.:
-  Morabito Antinoni, nato a Reggio Calabria l'8 gennaio 1964 ed ivi residente in via Vito Inferiore n. 41;
-  Giuffrè Antonino, nato a Reggio Calabria l'11 aprile 1964 e ivi residente in via Reggio Modena n. 49;
-  Montalto Giovanni, nato a Reggio Calabria il 31 gennaio 1936 ed ivi residente in via Sbarre Inferiori Ina casa a monte n. 49;
-  Comito Pasquale, nato a Reggio Calabria l'11 maggio 1976 e ivi residente in contrada Cofari n. 36;
-  Montalto Giuseppe, nato a Reggio Calabria l'11 ot tobre 1957 e ivi residente in via S. Leo Mortasa (Pellaro) n. 7;
-  Finocchi Piero, nato a Marsciano l'1 gennaio 1951 e residente a Papiano Marsciano in via Aldo Moro n.6;
-  Sonaglia Lucio, nato a Umbertide il 4 marzo 1955 e residente a Bosco in via Vallingegno n. 33;
-  Guasticchi Giuseppe, nato a Gubbio l'8 marzo 1955 e residente a Bosco in via Vallingegno n.17;
-  Giorgi Franco, nato a Campi Bisenzio il 23 lu glio 1943 e ivi residente in via Oberdan n.5;
-  Giorgi Simone, nato a Firenze il 31 luglio 1971 e residente a San Domino Campi Bisenzio in via Oberdan n. 5;
-  Bordonaro Gianfranco, nato a Reggio Calabria l'11 maggio 1961 e ivi residente in via Nicola Furnari II traversa privata n. 7;
-  Nocentini Giovanni, nato a Greve in Chianti il 28 ot tobre 1941 e residente a Sambuca Pistoiese, frazione Treppio in via di castello n. 27;
-  Gaudenti Filippo, nato a Reggio Calabria il 9 giugno 1960 e ivi residente in via Abate Sant'Elia di Ravagnese n. 7/a;
-  non è stato inserito il nominativo del signor Miligi Luigi, nato a Roma il 21 ottobre 1963 e ivi residente in via Fiume Gallo n. 218, in quanto erroneamente è stato inserito nell'A.T.C. di CL 1, quest'ultimo, invece, era stato richiesto come opzione;
-  non è stato inserito il nominativo del signor Marino Antonino, nato a Reggio Calabria il 17 dicembre 1955 ed ivi residente in via Aldo Moro traversa Morabito n. 62, in quanto l'istanza originale pervenuta in Assessorato in data 28 agosto 2000, come riscontrato nei registri dell'As sessorato, non è stata rinvenuta al gruppo XV;
-  non è stato inserito il nominativo del signor Polimeni Domenico, nato a Reggio Calabria il 4 marzo 1963 e ivi residente in via Forno Concessa n. 81, in quanto è stato inserito erroneamente nell'A.T.C. di AG 2 in considerazione della specifica di un omonimo a lui attribuita;
Rilevato che nella graduatoria approvata relativa all'A.T.C. di Ragusa 1 per mero errore materiale non sono stati inseriti i nominativi dei signori Lombardo Franco, nato a Reggio Calabria l'1 febbraio 1947 e residente a Villa S. Giuseppe in via dei Monti n. 471, in quanto la rettifica della precedente istanza è stata considerata come richiesta di secondo ambito;
-  il nominativo del signor Zuccher Graziano, nato a Povegliano Veronese il 24 lu glio 1955 e residente a Ve rona in via Pomposa n.4, istanza pervenuta in data 6 no vembre 2000 ed acquisita al gruppo con prot. 1188/c del 23 novembre 2000;
-  Marcianò Francesco, nato a Gallico il 27 lu glio 1927 e ivi residente in via Casa Savoia n.329, istanza pervenuta in data 5 febbraio 2001 ed acquisita al gruppo il 5 febbraio 2001, prot. 2190/c;
Rilevato che nella graduatoria approvata relativa al l'A.T.C. di Siracusa 1 per mero errore materiale non sono stati inseriti i nominativi dei signori Marcianò Francesco, nato a Villa San Giovanni il 6 dicembre 1951 e ivi residente in via Cimitero s.n.c., istanza pervenuta in data 9 novembre 2000 e protocollata al gruppo il 24 novembre 2000 prot. 1283;
-  Marciano Marcello, nato a Catona il 13 giugno 1940 e residente a Salice in via Medina n. 4, in quanto le istanze presentate dallo stesso (prot. n. 311 e n. 2598 rispettivamente del 14 agosto 2000 e del 5 marzo 2001), considerate come richieste di due diversi A.T.C., in realtà riguardavano lo stesso A.T.C. Siracusa 1;
-  Furlan Andrea, nato a S. Donà del Piave il 22 settembre 1938 e residente a Villa S. Giovanni in via Micene n. 154, escluso per aver richiesto doppio ambito in realtà non si è tenuto conto dell'istanza del 4 dicembre 2000, prot. n. 1430 che annullava quella relativa a PA 2;
Rilevato che nella graduatoria approvata relativa all'A.T.C. di Trapani 1 non sono stati inseriti i nominativi dei cacciatori di seguito indicati in quanto, nonostante non abbiano indicato espressamente il sub ambito di TP 1, hanno diritto ugualmente ad essere inseriti nella graduatoria degli ammessi, poiché hanno presentato l'istanza prima del 28 luglio 2000, data di pubblicazione del Piano regionale faunistico venatorio 2000-2004 che individua i nuovi AA.TT.CC.:
-  Papanti Vittoriano, nato a Castelfiorentino il 6 no vembre 1939 ed ivi residente in via Don Minzoni n. 1;
-  Fiaschi Giovanni, nato a Barberino di Val d'Elsa il 21 giugno 1949 e residente a Certaldo in via Toscanini n.6;
-  Taviani Franco, nato a San Gimignano il 2 novembre 1951 e residente a Castelfiorentino in via Cioni n. 4;
-  Campatelli Massimo, nato a Castelfiorentino il 27 dicembre 1957 ed ivi residente in viale I Maggio n. 19.
Ritenuto di dovere apportare le necessarie modifiche alle graduatorie approvate con decreto n. 1129 del 3 lu glio 2001, coerentemente a quanto sopra rilevato;
Ai sensi delle vigenti disposizioni:

Decreta:


Articolo unico

Per la stagione venatoria 2001-2002 le graduatorie dei cacciatori residenti al di fuori della Regione siciliana relative agli ambiti territoriali di caccia che seguono, approvate con il D.D.G. n. 1129 del 3 luglio 2001, per le motivazioni indicate in premessa, sono modificate come ap presso:
A.T.C. di Agrigento 1
-  al 26° posto viene inserito, con conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Pitocchi Pasquale, nato a Citerna il 25 aprile 1951 e residente a Calenzano in via Erbosa n. 13.
A.T.C. di Agrigento 2
-  al 26° posto corrispondente al nominativo del signor Bray Donato la data di nascita corretta è il 24 giugno 1945;
-  al 45° posto viene depennato, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Polimeni Domenico, nato a Reggio Calabria il 4 marzo 1963 e ivi residente in via Forno Concessa n. 81;
-  al 114° viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Polimeni Domenico, nato a Laganidi il 15 febbraio 1957 e residente a Reggio Calabria in via Borrace Crocevia n. 4.
A.T.C. di Caltanissetta 1
-  al 5° posto viene depennato, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Miligi Luigi, nato a Roma il 21 ottobre 1963 e ivi residente in via Fiume Gallo n. 218.
A.T.C. di Caltanissetta 2
-  al 60° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Vismara Giacomo, nato a Scanzorosciate il 29 aprile 1951 ed ivi residente in via Monte Misma n.5.
A.T.C. di Catania 2
-  al 12° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Sterzi Rodolfo, nato a Palazzolo sull'Oglio il 22 ottobre 1923 e residente a Milano in corso Lodi n. 59;
-  al 54° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Mongelli Francesco, nato a Taranto il 16 febbraio 1953 ed ivi residente in via Lago di Garda n. 20.
A.T.C. di Enna 1
-  al 3° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Pellicanò Nicola, nato a Reggio Calabria il 9 ottobre 1950 ed ivi residente in via Villaggio Arghillà sud n. 37;
-  al 4° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Rende Domenico, nato a Tivoli il 16 maggio 1946 e residente a Reggio Calabria in via Catania n. 2;
-  al 5° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Calabrò Bruno, nato a Reggio Calabria il 30 agosto 1941 ed ivi residente in viale Aldo Moro traversa Scardino II n.6;
-  al 6° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Strati Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 9 settembre 1963 e residente a Gallina in contrada Gagliardi n. 47;
-  al 7° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Venanzi Antonino, nato a Reggio Calabria il 13 marzo 1950 e residente a Pellaro in via Fiumarella argine sinistro n. 13;
-  al 10° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Pasini Pietro, nato ad Imperia il 4 gennaio 1935 ed ivi residente in via Salita Costa Rossa n. 2;
-  al 18° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Perrone Giuseppe, nato a Oppido Mamertina il 21 agosto 1965 e residente a Delianuova in via Tommaso Campanella n.33;
-  al 13° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Enrico Cesare, nato a Reggio Calabria il 15 marzo 1931 ed ivi residente in via San Sperato II traversa n.37;
-  al 14° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Andidaro Antonino, nato a Reggio Calabria il 9 dicembre 1934 ed ivi residente in via Vecchia San Sperato traversa Marcinò n.4;
-  al 150° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Morabito Francesco, nato a Reggio Calabria il 23 settembre 1942 e residente a Ravagnese in via Malderiti n.81;
-  al 151° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Morabito Giovanni, nato a Saline Ioniche il 7 settembre 1969 ed ivi residente in via Serro n.18;
-  al 132° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi il nominativo del signor Scala -  afredo, nato a Melito Porto Salvo l'8 settembre 1972 ed ivi residente in via Virgo Fidelis n.2/b.
A.T.C. di Enna 2
-  al 151° posto viene inserito, con conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Candelli Angelo, nato a Taranto il 21 giugno 1947 e ivi residente in via Delfini n. 39.
A.T.C. di Messina 1
-  al 5° posto viene inserito, con conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Andidaro Demetrio, nato a Reggio Calabria il 14 aprile 1939 ed ivi residente in via Reggio Campi rione F n.18;
-  al 6° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Andidaro Francesco, nato a Reggio Calabria il 28 febbraio 1942 e residente a Gallico in via privata Marra n. 23;
-  al 33° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Bueti Giovanni, residente a Villa S. Giovanni in via Siena s.n.c;
-  al 34° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Scaramuzzino Antonino residente a Villa S. Giovanni in via Ammiraglio Curzon n. 157;
-  al 35° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Scaramuzzino Francesco, residente a Villa San Giovanni in via Ammiraglio Curzon n. 157;
-  al 36° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Candido -  afredo, residente a Reggio Calabria in salita Zerbi n. 22;
-  al 51° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Falcone Carmelo, nato a San Lorenzo il 6 gennaio 1958 ed ivi residente in via  Aladà s.n.c;
-  al 66° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Zoccali Rocco, nato a Palmi il 16 agosto 1956 e ivi residente in via S. Gaetano n. 5.
A.T.C. di Palermo 2
-  al 3° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Morabito Antonino, nato a Reggio Calabria l'8 gennaio 1964 ed ivi residente in via Vito Inferiore n. 41;
-  al 4° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Giuffrè Antonino, nato a Reggio Calabria l'11 aprile 1964 ed ivi residente in via Reggio Modena n.49;
-  al 16° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Montalto Giovanni, nato a Reggio Calabria il 31 gennaio 1936 ed ivi residente in via Sbarre Inferiori Ina Casa a monte n.49;
-  al 18° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Comito Pasquale, nato a Reggio Calabria l'11 maggio 1976 e ivi residente in contrada Cofari n. 36;
-  al 24° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Montalto Giuseppe, nato a Reggio Calabria l'11 novembre 1957 ed ivi residente in via S. Leo Mortara (Pellaro) n. 7;
-  al 26° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Finocchi Piero, nato a Marsciano l'1 gennaio 1951 e residente a Papiano Marsciano in via -  ado Moro n. 6;
-  al 27° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Sonaglia Lucio, nato a Umbertide il 4 marzo 1955 e residente a Bosco in via Vallingegno n. 33;
-  al 28° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Guasticchi Giuseppe, natoa Gubbio l'8 marzo 1955 e residente a Bosco in via Vallingegno n. 17;
-  al 35° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Giorgi Franco, nato a Campi Bisenzio il 23 lu glio 1943 e ivi residente in via Oberdan n. 5;
-  al 37° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Giorgi Simone, nato a Firenze il 31 luglio 1971 e residente a San Domino Campi Bisenzio in via Oberdan n. 5;
-  al 39° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Bordonaro Gianfranco, nato a Reggio Calabria l'11 maggio 1961 ed ivi residente in via Nicola Furnari II traversa privata n. 7;
-  al 48° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Nocentini Giovanni, nato a Greve in Chianti il 28 ottobre 1941 e residente a Sambuca Pistoiese, frazione Treppio in via di Castello n. 27;
-  al 62° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Gaudenti Filippo, nato a Reggio Calabria il 9 giugno 1960 ed ivi residente in via Abate Sant'Elia di Ravagnese n.7/a;
-  al 73° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Polimeni Domenico, nato a Reggio Calabria il 4 marzo 1963 e ivi residente in via Forno Concessa n. 81;
-  al 91° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Marino Antonino, nato a Reggio Calabria il 17 dicembre 1955 ed ivi residente in via -  ado Moro traversa Morabito n. 62;
-  al 129° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Miligi Luigi, nato a Roma il 21 ottobre 1963 ed ivi residente in via Fiume Gallo n.218.
A.T.C. di Ragusa 1
-  al 37° posto viene inserito, con il conseguente scorri mento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Lombardo Franco, nato a Reggio Calabria l'1 febbraio 1947 e residente a Villa S. Giuseppe in via dei Monti n. 471;
-  al 44° posto viene inserito, con il conseguente scorri mento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Zucchier Graziano, nato a Povegliano Veronese il 24 luglio 1955 e residente a Verona in via Pomposa n.4;
-  al 91° posto viene inserito, con il conseguente scorri mento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Marciano Francesco, nato a Gallico il 27 lu glio 1927 e ivi residente in via Casa Savoia n. 329.
A.T.C. di Siracusa 1
-  al 12° posto viene inserito, con il conseguente scorri mento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Marciano Marcello, nato a Catona il 13 giugno 1940 e residente a Salice in via Medina n. 4;
-  al 21° posto viene inserito, con il conseguente scorri mento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Marcianò Francesco, nato a Villa San Giovanni il 6 dicembre 1951 e ivi residente in via Cimitero s.n.c;
-  al 29° posto viene inserito, con il conseguente scorri mento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Furlan Andrea, nato a S. Donà del Piave il 22 settembre 1938 e residente a Villa S. Giovanni in via Micene n.154;
-  al 14° posto viene inserito, con il conseguente scorri mento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Papanti Vittoriano, nato a Castelfiorentino il 6 no vembre 1939 ed ivi residente in via Don Minzoni n. 1;
-  al 15° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Fiaschi Giovanni, nato a Barberino di Val d'Elsa il 21 giugno 1949 e residente a Certaldo in via To scanini n.6;
-  al 16° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Taviani Franco, nato a San Gimignano il 2 no vembre 1951 e residente a Castelfiorentino in via Cioni n. 4;
-  al 29° posto viene inserito, con il conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del signor Campatelli Massimo, nato a Castelfiorentino il 27 dicembre 1957 ed ivi residente in viale I Maggio n. 19.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana.
Palermo, 14 agosto 2001.
  CROSTA 

(2001.33.1807)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 9 luglio 2001.
Bando di gara per l'appalto dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione in Egitto, nell'ambito del POR Sicilia 2000/2006, Misura 6.2.2, Sottomisura 6.2.2a, del Complemento di programmazione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il POR Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 del l'8 ago sto 2000;
Visto il Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006, approvato con D.P.Reg. 28 marzo 2001, n. 60, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 25 maggio 2001;
Vista la Misura 6.2.2 - Internazionalizzazione dell'economia siciliana, della quale è responsabile il Dirigente generale del Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
Vista, in particolare, la Sottomisura 6.2.2.a, che prevede tra le linee d'intervento, nello specifico per le azioni a titolarità regionale, quella finalizzata all'effettuazione di missioni di internazionalizzazione mediante la realizzazione di progetti-missione quali azioni pilota;
Visto il deliberato della "Struttura operativa/Unità di progetto", nella seduta del 19 aprile 2001, che ha individuato, tra gli altri, l'Egitto quale paese estero presso cui realizzare uno dei progetti-missione di internazionalizzazione rientranti tra le azioni pilota di cui al punto II.1.3 della scheda tecnica della Misura 6.2.2;
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1783/2000 del 12 lu glio 2000, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.);
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1685/2000 del 28 lu glio 2000, relativo alle spese ammissibili dei Fondi strut turali;
Preso atto dell'assenso manifestato allo schema di bando dal Tavolo tecnico regionale dell'Asse VI - Reti e nodi di servizio, nella riunione del 21 giugno 2001;
Ritenuto di dovere procedere, con procedura di evidenza pubblica, all'affidamento dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione in Egitto;

Decreta:


Articolo unico

E' approvato il bando di gara con procedura aperta - che allegato al presente decreto ne forma parte integrante - per l'appalto dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione in Egitto, nel quadro dei progetti pilota per le attività di internazionalizzazione dell'economia siciliana di cui al l'Asse VI del Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006, Misura 6.2.2, Sottomisura 6.2.2.a, del Complemento di programmazione.
Palermo, 9 luglio 2001.
  GUERRERA 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il 20 luglio 2001, con nota n. 352.
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(2001.33.1804)
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DECRETO 9 luglio 2001.
Bando di gara per l'appalto dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione negli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito del POR Sicilia 2000/2006, Misura 6.2.2, Sottomisura 6.2.2a, del Complemento di programmazione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il POR Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006, approvato con D.P.Reg. 28 marzo 2001, n. 60, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 25 maggio 2001;
Vista la Misura 6.2.2 - Internazionalizzazione dell'economia siciliana, della quale è responsabile il Dirigente generale del Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
Vista, in particolare, la Sottomisura 6.2.2.a, che prevede tra le linee d'intervento, nello specifico per le azioni a titolarità regionale, quella finalizzata all'effettuazione di missioni di internazionalizzazione mediante la realizzazione di progetti-missione quali azioni pilota;
Visto il deliberato della "Struttura operativa/Unità di progetto", nella seduta del 19 aprile 2001, che ha individuato, tra gli altri, gli Emirati Arabi Uniti quale paese estero presso cui realizzare uno dei progetti-missione di internazionalizzazione rientranti tra le azioni pilota di cui al punto II.1.3 della scheda tecnica della Misura 6.2.2;
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1783/2000 del 12 luglio 2000, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.);
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000, relativo alle spese ammissibili dei Fondi strut turali;
Preso atto dell'assenso manifestato allo schema di bando dal Tavolo tecnico regionale dell'Asse VI - Reti e nodi di servizio, nella riunione del 21 giugno 2001;
Ritenuto di dovere procedere, con procedura di evidenza pubblica, all'affidamento dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione negli Emirati Arabi Uniti;

Decreta:


Articolo unico

E' approvato il bando di gara con procedura aperta - che allegato al presente decreto ne forma parte integrante - per l'appalto dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione negli Emirati Arabi Uniti, nel quadro dei progetti pilota per le attività di internazionalizzazione dell'economia siciliana di cui all'Asse VI del Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006, Misura 6.2.2, Sottomisura 6.2.2.a, del Complemento di programmazione.
Palermo, 9 luglio 2001.
  GUERRERA 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il 20 luglio 2001, con nota n. 351.

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(2001.33.1804)
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DECRETO 9 luglio 2001.
Bando di gara per l'appalto dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione in Francia nell'ambito del POR Sicilia 2000/2006, Misura 6.2.2, Sottomisura 6.2.2a, del Complemento di programmazione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il POR Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 del l'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006, approvato con D.P.Reg. 28 marzo 2001, n. 60, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 25 maggio 2001;
Vista la Misura 6.2.2 - Internazionalizzazione dell'economia siciliana, della quale è responsabile il Dirigente generale del Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
Vista, in particolare, la Sottomisura 6.2.2.a, che prevede tra le linee d'intervento, nello specifico per le azioni a titolarità regionale, quella finalizzata all'effettuazione di missioni di internazionalizzazione mediante la realizzazione di progetti-missione quali azioni pilota;
Visto il deliberato della "Struttura operativa/Unità di progetto", nella seduta del 19 aprile 2001, che ha individuato, tra gli altri, la Francia quale paese estero presso cui realizzare uno dei progetti-missione di internazionalizzazione rientranti tra le azioni pilota di cui al punto II.1.3 della scheda tecnica della Misura 6.2.2;
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1783/2000 del 12 luglio 2000, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.);
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000, relativo alle spese ammissibili dei Fondi strut turali;
Preso atto dell'assenso manifestato allo schema di bando dal Tavolo tecnico regionale dell'Asse VI - Reti e nodi di servizio, nella riunione del 21 giugno 2001;
Ritenuto di dovere procedere, con procedura di evidenza pubblica, all'affidamento dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione in Francia;

Decreta:


Articolo unico

E' approvato il bando di gara con procedura aperta - che allegato al presente decreto ne forma parte integrante - per l'appalto dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione in Francia, nel quadro dei progetti pilota per le attività di internazionalizzazione dell'economia siciliana di cui all'Asse VI del Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006, Misura 6.2.2, Sottomisura 6.2.2.a, del Complemento di programmazione.
Palermo, 9 luglio 2001.
  GUERRERA 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il 20 luglio 2001, con nota n. 350.
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(2001.33.1804)
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DECRETO 9 luglio 2001.
Bando di gara per l'appalto dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione in Marocco nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006, Misura 6.2.2, Sottomisura 6.2.2a, del Complemento di programmazione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO ED ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il POR Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006, approvato con D.P.Reg. 28 marzo 2001, n. 60, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 25 maggio 2001;
Vista la Misura 6.2.2 - Internazionalizzazione dell'economia siciliana, della quale è responsabile il Dirigente generale del Dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato dell'Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca;
Vista, in particolare, la Sottomisura 6.2.2.a, che prevede tra le linee d'intervento, nello specifico per le azioni a titolarità regionale, quella finalizzata all'effettuazione di missioni di internazionalizzazione mediante la realizzazione di progetti-missione quali azioni pilota;
Visto il deliberato della "Struttura operativa/Unità di progetto", nella seduta del 19 aprile 2001, che ha individuato, tra gli altri, la Marocco quale paese estero presso cui realizzare uno dei progetti-missione di internazionalizzazione rientranti tra le azioni pilota di cui al punto II.1.3 della scheda tecnica della Misura 6.2.2;
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1783/2000 del 12 luglio 2000, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.);
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000, relativo alle spese ammissibili dei Fondi strut turali;
Preso atto dell'assenso manifestato allo schema di bando dal Tavolo tecnico regionale dell'Asse VI - Reti e nodi di servizio, nella riunione del 21 giugno 2001;
Ritenuto di dovere procedere, con procedura di evidenza pubblica, all'affidamento dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione in Marocco;

Decreta:


Articolo unico

E' approvato il bando di gara con procedura aperta - che allegato al presente decreto ne forma parte integrante - per l'appalto dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione in Marocco, nel quadro dei progetti pilota per le attività di internazionalizzazione dell'economia siciliana di cui all'Asse VI del Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006, Misura 6.2.2, Sottomisura 6.2.2.a, del Complemento di programmazione.
Palermo, 9 luglio 2001.
  GUERRERA 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il 20 luglio 2001, con nota n. 354.
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(2001.33.1804)
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DECRETO 9 luglio 2001.
Bando di gara per l'appalto dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione in Svezia nell'ambito del POR Sicilia 2000/2006, Misura 6.2.2, Sottomisura 6.2.2a, del Complemento di programmazione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il POR Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006, approvato con D.P.Reg. 28 marzo 2001, n. 60, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 25 maggio 2001;
Vista la Misura 6.2.2 - Internazionalizzazione dell'economia siciliana, della quale è responsabile il Dirigente generale del Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
Vista, in particolare, la Sottomisura 6.2.2.a, che prevede tra le linee d'intervento, nello specifico per le azioni a titolarità regionale, quella finalizzata all'effettuazione di missioni di internazionalizzazione mediante la realizzazione di progetti-missione quali azioni pilota;
Visto il deliberato della "Struttura operativa/Unità di progetto", nella seduta del 19 aprile 2001, che ha individuato, tra gli altri, la Svezia quale paese estero presso cui realizzare uno dei progetti-missione di internazionalizzazione rientranti tra le azioni pilota di cui al punto II.1.3 della scheda tecnica della Misura 6.2.2;
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1783/2000 del 12 luglio 2000, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.);
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000, relativo alle spese ammissibili dei Fondi strut turali;
Preso atto dell'assenso manifestato allo schema di bando dal Tavolo tecnico regionale dell'Asse VI - Reti e nodi di servizio, nella riunione del 21 giugno 2001;
Ritenuto di dovere procedere, con procedura di evidenza pubblica, all'affidamento dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione in Svezia;

Decreta:


Articolo unico

E' approvato il bando di gara con procedura aperta - che allegato al presente decreto ne forma parte integrante - per l'appalto dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione in Svezia, nel quadro dei progetti pilota per le attività di internazionalizzazione dell'economia siciliana di cui all'Asse VI del Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006, Misura 6.2.2, Sottomisura 6.2.2.a, del Complemento di programmazione.
Palermo, 9 luglio 2001.
  GUERRERA 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il 20 luglio 2001, con nota n. 349.

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(2001.33.1804)
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DECRETO 9 luglio 2001.
Bando di gara per l'appalto dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione in Tunisia nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006, Misura 6.2.2, Sottomisura 6.2.2a, del Complemento di programmazione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO ED ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il POR Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006, approvato con D.P.Reg. 28 marzo 2001, n. 60, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 25 maggio 2001;
Vista la Misura 6.2.2 - Internazionalizzazione dell'economia siciliana, della quale è responsabile il Dirigente generale del Dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato dell'Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca;
Vista, in particolare, la Sottomisura 6.2.2.a, che prevede tra le linee d'intervento, nello specifico per le azioni a titolarità regionale, quella finalizzata all'effettuazione di missioni di internazionalizzazione mediante la realizzazione di progetti-missione quali azioni pilota;
Visto il deliberato della "Struttura operativa/Unità di progetto", nella seduta del 19 aprile 2001, che ha individuato, tra gli altri, la Tunisia quale paese estero presso cui realizzare uno dei progetti-missione di internazionalizzazione rientranti tra le azioni pilota di cui al punto II.1.3 della scheda tecnica della Misura 6.2.2;
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1783/2000 del 12 luglio 2000, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.);
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000, relativo alle spese ammissibili dei Fondi strut turali;
Preso atto dell'assenso manifestato allo schema di bando dal tavolo tecnico regionale dell'Asse VI - Reti e nodi di servizio, nella riunione del 21 giugno 2001;
Ritenuto di dovere procedere, con procedura di evidenza pubblica, all'affidamento dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione in Tunisia;

Decreta:


Articolo unico

E' approvato il bando di gara con procedura aperta - che allegato al presente decreto ne forma parte integrante - per l'appalto dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione in Tunisia, nel quadro dei progetti pilota per le attività di internazionalizzazione dell'economia siciliana di cui all'Asse VI del Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006, Misura 6.2.2, Sottomisura 6.2.2.a, del Complemento di programmazione.
Palermo, 9 luglio 2001.
  GUERRERA 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il 20 luglio 2001, con nota n. 353.
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(2001.33.1804)
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DECRETO 10 agosto 2001.
Modifica del decreto 11 luglio 2001, concernente disposizioni relative all'interruzione tecnica delle attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani per il triennio 2001-2003.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento CE n. 2792/99;
Visto l'art. 170 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32;
Visto l'art. 15 della legge n. 963/65;
Visto il decreto n. 1339/II/I dell'11 luglio 2001, ammesso al visto di registrazione della Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il 17 luglio 2001 al n. 336;
Considerato che il periodo di fermo continuativo fissato nel decreto n. 1339/2001 è stato indicato in 30 giorni consecutivi rendendo di fatto impossibile, per l'anno in corso, agli equipaggi interessati da mancata o ritardata comunicazione del periodo di inizio della interruzione stessa, l'effettuazione dei fermi mensili successivi;
Ritenuto necessario integrare l'art. 1 del decreto n. 1339/II/I nel senso che i destinatari dei benefici di cui all'art. 170 della legge regionale n. 32/2000 sono gli equipaggi dei natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia anteriormente alla data del predetto decreto n. 1339/2001;
Ritenuto di procedere ad una prima applicazione del decreto n. 1339/II/I;

Decreta:


Art. 1

L'art. 1 del decreto n. 1339/II/I dell'11 luglio 2001, è così sostituito:
"Per il triennio 2001-2003 delle misure di accompagnamento sociale ex art. 170, legge regionale n. 32/2000 beneficiano gli equipaggi dei natanti già iscritti nei compartimenti marittimi siciliani anteriormente alla data del superiore decreto n. 1339 dell'11 luglio 2001 che osservino il periodo di interruzione tecnica di cui ai successivi commi.
Al fine di preservare le risorse alieutiche nei periodi di riproduzione e consentirne il ripopolamento, possono beneficiare delle superiori misure di accompagnamento sociale, in armonia con il Regolamento CE n. 2792/99, gli equipaggi delle navi da pesca, autorizzate ad operare anche con sistemi a strascico, di lunghezza f.t. sino a 24 mt.
In particolare l'interruzione tecnica dell'attività di pesca è disposta obbligatoriamente per le navi da pesca di lunghezza f.t. sino a 12 mt., mentre la suddetta interruzione tecnica rimane facoltativa per le navi da pesca di lunghezza f.t. oltre i 12 mt. e sino a 24 mt.".

Art. 2

L'art. 3 del decreto n. 1339/2001 è così sostituito:
"La scelta del periodo continuativo di fermo da parte delle singole imprese aventi diritto deve essere comunicata per iscritto all'autorità marittima del porto di iscrizione del peschereccio e deve pervenire almeno 15 giorni prima dell'inizio del corrispondente periodo indicato all'art. 2.
Limitatamente all'anno in corso, nel caso di mancata o ritardata comunicazione della data di inizio della interruzione tecnica continuativa, il periodo di fermo continuativo stabilito dal predetto decreto n. 1339/2001 viene fissato in 35 giorni ed i rimanenti 10 giorni, non in continuità con il superiore periodo, verranno frazionati in due periodi di giorni 5 da effettuarsi nei mesi di novembre e dicembre.
Per gli anni 2002-2003 è obbligatorio, per le singole imprese aventi diritto, comunicare preventivamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, i periodi di interruzione tecnica aggiuntiva frazionata".

Art. 3

L'art. 7 del decreto n. 1339/2001 è così sostituito:
"Per le finalità di cui ai precedenti articoli, al pagamento delle somme relative alla interruzione tecnica, per l'anno in corso, si farà fronte con successivo provvedimento e, comunque, entro i limiti dello stanziamento previsto in bilancio".

Art. 4

Le violazioni dei divieti disposti dalla presente decretazione sono sanzionate ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, 26 e 27 della legge n. 963/65.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il controllo di competenza ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione.
Palermo, 10 agosto 2001.
  CIMINO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il 10 agosto 2001, con nota n. 411.
(2001.34.1816)
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DECRETO 16 agosto 2001.
Direttive e modalità per la concessione della sovvenzione a fondo perduto ai detenuti ed internati in espiazione di pena.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO ED ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto la legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, che prevede la concessione di una sovvenzione a fondo perduto, fino all'importo massimo di lire 50 milioni, in favore di detenuti ed internati in espiazione di pena, scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere, per la prosecuzione o l'avvio di attività di lavoro autonomo o professionale;
Visto l'art. 8 della sopracitata legge regionale n. 16/99, che autorizza per ciascuno degli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 500 milioni;
Visto l'art. 24 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, che differisce la spesa di lire 500 milioni autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 all'esercizio finanziario 2001;
Visto l'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, laddove dispone che l'erogazione di aiuti regionali avviene per il tramite di bandi a cadenza periodica o avvisi pubblici, indicanti il termine iniziale e finale per la presentazione delle istanze;
Visto l'art. 59 della legge regionale n.32/2000, di modifica della legge regionale n. 16/99, laddove prevede che le agevolazioni finanziarie previste da quest'ultima vengono erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino a esaurimento dello stanziamento disponibile;
Visto il primo avviso di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 23 marzo 2001, n. 12;
Visto il decreto del Dirigente generale del 29 giugno 2001, n. 1225/I/IX, di approvazione della graduatoria delle istanze in regola con i requisiti di legge e con le modalità stabilite nel pubblico avviso, nonché di rigetto delle istanze irregolari;
Considerato che le istanze ammesse alla sovvenzione a fondo perduto sono nove e che il presunto importo complessivo di spesa è di circa 400 milioni;
Ritenuto, pertanto, di procedere ad un secondo avviso pubblico di gara ai sensi del citato art. 14 della legge regionale n. 16/99;

Decreta:
Art. 1
Finalità della sovvenzione

La sovvenzione a fondo perduto tende al reinserimento sociale dei detenuti ed internati in espiazione di pena, scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere, per l'avvio o la prosecuzione di una attività di lavoro autonomo professionale e imprenditoriale in qualunque settore (artigianale, commerciale, intellettuale, artistico).
Art. 2
Oggetto dell'intervento

Sovvenzione a fondo perduto fino ad un massimo di 50.000.000 di lire, finalizzata all'acquisto di macchine ed attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività che si intende intraprendere, o anche per fare fronte ai costi documentati necessari per l'adeguamento alle norme sulla sicurezza e sulle condizioni igienico-sanitarie del luogo di lavoro; il 20% dell'importo richiesto può essere utilizzato per l'acquisto di materie prime e materiale di consumo.
Art. 3
Requisiti personali

Il richiedente per potere presentare l'istanza e accedere all'intervento deve possedere i seguenti requisiti:
a)  deve trovarsi in stato di detenzione o di internamento per espiazione di pena scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere;
b)  deve avere raggiunto la maggiore età, oppure trovarsi nella condizione di minore emancipato autorizzato all'esercizio di attività di impresa;
c)  deve avere la residenza anagrafica in Sicilia;
d)  deve essere autorizzato dalla direzione dell'istituto penitenziario, nel caso di detenuto che intende svolgere l'attività, per cui richiede il contributo, all'interno del carcere; nel caso di detenuto che può svolgere l'attività all'esterno, l'autorizzazione deve essere rilasciata dal magistrato di sorveglianza.
Art. 4
Requisiti professionali

Oltre ai requisiti indicati all'articolo precedente, il richiedente, per ottenere la sovvenzione, deve dimostrare alternativamente:
a)  di avere frequentato un corso di formazione professionale;
b)  di avere svolto un periodo di apprendistato di durata non inferiore ad un anno;
b)  di possedere la qualifica relativa all'attività che intende svolgere secondo le norme sul collocamento;
c) di avere iniziato un corso di formazione professionale, averlo interrotto per cause oggettive non volontarie e successivamente avere sostenuto la prova di idoneità, di competenza dell'ufficio di collocamento, ottenendo l'acquisizione della qualifica, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.
Art. 5
Condizione

L'erogazione della sovvenzione è subordinata alla dichiarazione resa dal beneficiario di impegno a proseguire l'attività per almeno cinque anni dopo la riscossione del contributo e a non alienare le attrezzature ed i macchinari acquistati tranne che per il caso di rinnovo delle stesse.
Art. 6
Modalità e termine di presentazione dell'istanza

Ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le persone interessate devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, istanza redatta secondo gli schemi allegati al presente decreto, da spedire, a pena di esclusione, a mezzo di raccomandata postale, all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Le istanze spedite oltre il termine sopraindicato non saranno prese in considerazione.
Le istanze devono essere corredate, a pena di esclusione, dal nulla osta della direzione dell'istituto penitenziario o del magistrato di sorveglianza a seconda che il detenuto sconti la pena all'interno o all'esterno del carcere.
L'istanza deve indicare:
a)  il tipo di attività che si intende svolgere;
b)  le modalità ed il luogo per lo svolgimento;
c)  le macchine, le attrezzature, le materie prime, il materiale di consumo e quant'altro necessiti per lo svolgimento dell'attività;
d)  i costi presunti dei predetti beni;
e)  quale dei quattro requisiti professionali sopra indicati si possiede;
f)  quale persona (esclusivamente avvocati, assistenti sociali, volontari, educatori) si desidera che l'amministrazione contatti (indicandone nome, cognome, recapito telefonico) per risolvere tutti i problemi pratici connessi all'avvio dell'attività;
g)  eventuale iscrizione in albi o registri tenuti dalle camere di commercio dell'Isola;
h)  eventuale esercizio in passato di attività d'impresa.
La mancata indicazione nel progetto dei dati indicati alle lettere a), b), c), d), e) comporterà l'esclusione del richiedente dai benefici di legge.
Art. 7
Istruttoria delle istanze

Verificato il possesso dei requisiti personali e professionali da parte dei richiedenti, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca (gruppo IX, credito agevolato), provvede all'esame e alla redazione della graduatoria dei beneficiari e dell'elenco degli eventuali esclusi, entro i trenta giorni successivi allo scadere del termine di presentazione delle domande.
Entrambi gli elenchi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 8
Erogazione della sovvenzione

Entro i sessanta giorni successivi allo scadere del termine di cui al precedente art. 7, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvederà alla liquidazione delle somme relative alla sovvenzione dei progetti ammessi direttamente alle imprese fornitrici delle attrezzature e/o delle opere, dietro presentazione di idonea documentazione contabile e secondo l'ordine cronologico, per cui farà fede la data del timbro di spedizione apposta sulla raccomandata. L'erogazione avverrà sino all'esaurimento della rimanente quota disponibile dello stanziamento di L. 1.000.000.000 per l'anno 2001, dopo l'erogazione delle sovvenzioni concesse a seguito del primo avviso di gara del 9 marzo 2001. In caso di parità di data nella presentazione e qualora la disponibilità economica non risulti sufficiente a soddisfare tutte le domande, si procederà con sorteggio con l'assistenza dell'ufficiale rogante. La data dell'eventuale sorteggio sarà resa pubblica mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 16 agosto 2001.
  GUERRERA 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il 21 agosto 2001, al n. 424.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2001.34.1828)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 11 luglio 2001.
Progetti di intervento a sostegno di portatori di handicap gravi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ammessi a finanziamento.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Viste le leggi regionali n. 68 del 18 aprile 1981 e n. 16 del 28 marzo 1986, riportati l'istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per soggetti portatori di handicap;
Vista la legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 sull'assistenza, integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, d'immediata applicazione in Sicilia quale atto d'indirizzo generale e di riforma economico-sociale della Repubblica (art. 2);
Vista la legge n. 162 del 21 maggio 1998, riportante modifiche ed integrazioni alla legge n. 104/92, che autorizza la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1998, lire 60.000 milioni per l'anno 1999 e lire 59.000 milioni per ciascuno degli anni successivi, da ripartire tra le regioni per l'attuazione dei programmi e piani personalizzati d'intervento a favore dei soggetti con "h" di particolare gravità e dei familiari, nella tipologia riportata dall'art. 39, 2° comma, lett. 1/bis ed 1/ter, della legge n. 104/92 ad integrazione delle prestazioni già erogate dagli enti locali;
Visto il decreto del Ministro della solidarietà sociale del 4 maggio 1999, con il quale è stata effettuata la ripartizione per l'anno 1999 dello stanziamento profferto dall'art. 3, 1° comma, legge n. 162/98;
Visto il decreto n. 11 del 24 gennaio 2000 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, dal quale si evince che nel conto infruttifero n. 22721/526, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, sono state accreditate L. 5.314.530.280;
Visto il decreto dell'11 maggio 2000, con il quale sono state dettate le direttive per la presentazione dei programmi di intervento a sostegno dei portatori di handicap gravi, ai sensi dell'art. 39, comma 2°, legge n. 104/92;
Visti gli atti istruttori;
Vista la nota n. 618/XIV/SSA del 16 maggio 2001;
Ritenuto di dover predisporre un programma di finanziamento che tenga conto delle diverse disloca zio ni territoriali degli interventi di cui all'art. 39, legge n. 104/92;
Visto il decreto n. 513 del 29 maggio 2001, con il quale è stato approvato il programma di finanziamento;
Visto il decreto dell'Assessorato del bilancio e delle finanze n. 410 del 22 giugno 2001;

Decreta:


Art. 1

Sono ammessi a finanziamento e per gli importi indicati, i progetti di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo di L. 4.888.509.704.

Art. 2

La relativa spesa graverà sul capitolo 183712 istituito con il decreto dell'Assessorato del bilancio e delle finanze n. 418 del 22 giugno 2001, relativamente all'esercizio finanziario 2001.

Art. 3

Si autorizza la contestuale emissione dei titoli di spesa.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria.
Palermo, 11 luglio 2001.
  LIOTTA 



Vistato dalla Regione centrale dell'Assessorato degli enti locali in data 12 luglio 2001.
Allegato
PROGETTI LEGGE N. 104, ART. 39

Provincia diAgrigento
-  Casteltermini      L. 102.558.352 
-  Comitini      " 140.182.525 
-  Raffadali      " 172.659.540 
-  Ribera      " 374.140.000 
-  Realmonte      " 193.715.580 

Provincia di Catania
-  Aci Sant'Antonio      L. 132..516.000 
-  Acicatena (prosec.)      " 377.410.000 
-  Belpasso      " 216.365.500 

Provincia di Enna
-  Barrafranca      L. 462.200.000 

Provincia di Messina
-  Milazzo      L. 395.150.000 
-  Mistretta      " 293.541.000 

Provincia di Palermo
-  Carini (La mont. a Maom.)      L. 142.805.090 
-  Casteldaccia      " 295.353.092 
-  Palermo (Pr. Luce)      " 119.002.215 
-  Partinico      " 297.424.185 

Provincia di Ragusa
-  Modica      L. 197.391.840 
-  Scicli      " 126.025.120 
-  Ispica      " 159.000.000 

Provincia di Siracusa
-  Augusta      L. 164.014.371 
-  Avola      " 115.915.200 
-  Buccheri      " 81.816.000 

Provincia di Trapani
-  Castelvetrano      L. 162.060.000 
-  Castellammare del Golfo      " 167.264.094 
  Totale generale     L. 4.888.509.704 

(2001.37.1911)
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DECRETO 12 settembre 2001.
Proroga del termine per l'approvazione dei piani territoriali d'intervento da parte degli ambiti territoriali e dei comuni di Palermo e Catania in attuazione degli obiettivi fissati dalla legge 28 agosto 1997, n. 285.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 di riordino dei servizi e degli interventi socio-assistenziali in Sicilia;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, di recepimento della legge 8 giugno 1990, n. 142;
Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", che istituisce un fondo nazionale finalizzato alla realizzazione di piani territoriali di intervento a favore dei minori e delle famiglie in attuazione dei principi costituzionali e della Convenzione internazionale di New York resa esecutiva con legge n. 176 del 27 maggio 1991;
Vista la circolare assessoriale n. 2 dell'8 aprile 1999;
Visto il piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2000-2001, approvato con D.P.R. 13 giugno 2000;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che all'art. 1 reca "Principi generali e finalità" ritenuti fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione;
Considerato che con decreto n. 653/XII del 20 giugno 2001, vistato dalla Ragioneria centrale degli enti locali il 5 luglio 2001, sono state approvate le linee d'indirizzo regionali sulla legge n. 285/97 per il triennio 2000-2002 (allegatoA) con contestuale individuazione degli ambiti territoriali d'intervento e riparto delle relative somme (allegato B);
Considerato che per assicurare un approccio complessivo ai temi dell'infanzia e dell'adolescenza il legislatore nazionale e regionale ha posto a base della pianificazione l'integrazione tra tutte le istituzioni operanti in area materno-infantile e tra queste e le ONLUS, prevedendone il coinvolgimento nella fase di definizione dei piani territoriali, da approvare mediante accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90, con le istituzioni scolastiche, le aziende unità sanitarie locali, il centro per la giustizia minorile;
Ritenuto che, per il ruolo assegnato alle Province regionali dal decreto n. 653/01, i comuni sono tenuti a coinvolgere, anche nella fase di elaborazione, i competenti servizi sociali provinciali;
Considerato, altresì, che gli ambiti territoriali, nella definizione dei piani d'intervento prevista al paragrafo 5.1 dell'allegato A al decreto n. 653/2001, sono tenuti ad esaminare e valutare le iniziative avviate nel triennio 1997-1999 sulla legge n. 285/97 con priorità per i progetti delle Province regionali;
Considerato che il comune capofila, in assenza di accordo unanime, è da individuare nel comune con il maggior numero di abitanti in possesso dei criteri fissati dal decreto n. 653/2001 di dotazione organica e funzionalità dell'ufficio di servizio sociale;
Considerato che il suddetto decreto n. 653/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in data 27 luglio 2001, fissa al 15 settembre 2001 il termine assegnato per l'approvazione mediante accordo di programma ex art. 27, legge n. 142/90, dei piani territoriali d'intervento corredati dai progetti esecutivi ed al 30 novembre il termine per l'Assessorato enti locali per la relativa approvazione e finanziamento, a valere sulle quote assegnate agli ambiti con il medesimo decreto assessoriale;
Rilevato che nel corso delle conferenze di servizio promosse nei diversi ambiti territoriali è stata rappresentata la difficoltà a completare tutte le fasi necessarie a pervenire nel termine assegnato alla corretta e completa definizione dei piani territoriali, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure previsti dal decreto n. 653/2001 e quindi nel pieno coinvolgimento delle istituzioni e del terzo settore e in base a chiari percorsi metodologici per la progettazione;
Ritenuto che il predetto termine del 15 settembre 2001 come fissato per l'approvazione dei piani territoriali d'intervento, sia da parte degli ambiti territoriali che dei comuni di Palermo e Catania destinatari di finanziamento riservato sul Fondo nazionale per l'infanzia, possa essere prorogato di giorni 30 con conseguente rinvio del termine assegnato all'Assessorato degli enti locali per l'approvazione ed il relativo finanziamento a carico del competente capitolo di spesa 183308 "Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza";

Decreta:


Art. 1

Il termine fissato dal decreto n. 653 del 20 giugno 2001 per l'approvazione dei piani territoriali d'intervento da parte degli ambiti territoriali e dei comuni di Palermo e Catania in attuazione degli obiettivi fissati dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 è prorogato al 15 ottobre 2001. Entro il 31 dicembre 2001 l'Assessorato degli enti locali provvede all'approvazione dei piani territoriali, con conseguente emissione dei titoli di spesa nell'esercizio finanziario 2002, a valere sulle quote del fondo nazionale assegnate a ciascun ambito con il decreto n. 653 del 20 giugno 2001.

Art. 2

Il comune capofila, in assenza di accordo unanime, è da individuare nel comune con il maggior numero di abitanti in possesso dei criteri fissati dal decreto n. 653/2001 di dotazione organica e funzionalità dell'ufficio di servizio sociale.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 settembre 2001.
  D'AQUINO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali il 3 settembre 2001 con nota n. 411.
(2001.37.1935)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 10 agosto 2001.
Vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini nelle province di Palermo, Trapani ed Agrigento.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n.34;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320, e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;
Vista la legge regionale 12 agosto 1980, n.87;
Vista la legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n.30;
Visto il decreto assessoriale 22 giugno 1994, applicativo dell'art. 38 della legge regionale 3 novembre 1993, n.30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Visto il decreto assessoriale 18 novembre 1994;
Visto il decreto assessoriale 23 ottobre 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 mag gio 1996, n. 362;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 no vembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche re lative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione della Commissione europea n. 2001/138/CE, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza nella Comunità per la febbre catarrale degli ovini ed in particolare inserisce l'intero territorio della Re gione siciliana nelle zone di protezione individuate;
Vista la decisione della Commissione europea n. 2001/141/CE, relativa all'attuazione di un programma di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini in alcune parti della zona di protezione in Italia e all'acquisto di vaccini a tale scopo da parte della Comunità;
Vista la decisione della Commissione europea approvata nel corso del Comitato veterinario permanente del 4 aprile 2001 relativa all'acquisto da parte della Comunità del vaccino contro la febbre catarrale degli ovini e il ripristino della banca comunitaria;
Vista la decisione n.90/424 del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario;
Vista la O.M. dell'11 maggio 2001 "misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)", con la quale è reso obbligatorio un programma di controllo della febbre catarrale degli ovini basato sulla vaccinazione pianificata di tutti i ruminanti allevati nei territori delle regioni e delle province di cui all'allegato 1 della stessa, ed in particolare le province di Palermo, Trapani ed Agrigento della Regione siciliana;
Visto il provvedimento dirigenziale del Ministero della sanità n. 600.6/BT/1625 del 31 maggio 2001, con il qua le si definiscono le modalità per l'esecuzione del piano di vaccinazione e di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale maligna degli ovini di cui all'O.M. 11 mag gio 2001;
Visto il decreto n. 35033 del 14 giugno 2001, con il quale è stata effettuata la distribuzione delle risorse per le Aziende unità sanitarie locali per l'anno 2001 effettuata in base alla popolazione residente pesata e per i seguenti livelli di assistenza:

  Descrizione livello | 2001 
Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro (prevenzione)       5% 
Assistenza distrettuale       46% 
Assistenza ospedaliera       49% 

Considerato che con nota n.12/Dip/2170 del 3 agosto 2001 del gr. 12° del Dipartimento regionale fondo sanitario è stato comunicato che il finanziamento dei livelli di assistenza, nei modi sopradetti, garantisce il raggiungimento degli obiettivi di salute imposti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale ed, in termini più specifici, le risorse assegnate alle Aziende unità sanitarie locali tengono anche conto della prevenzione da effettuarsi in ambito veterinario;
Ritenuto che il citato programma di vaccinazione e il piano di sorveglianza epidemiologica per la febbre catarrale degli ovini rientra nel livello della prevenzione, già finanziato per quota capitaria pesata, e più in particolare tra gli obiettivi di salute che i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali devono garantire;
Considerato che nell'anno 2000 si sono verificati alcuni focolai di febbre catarrale degli ovini localizzati nelle province di Palermo, Trapani ed Agrigento;
Considerato che la malattia, trasmessa da insetti vettori del genere culicoides, colpisce tutti i ruminanti sia domestici che selvatici e che si manifesta in forma conclamata negli ovini mentre i bovini fungono da serbatoi del virus essendo quindi in grado di trasmettere il virus agli insetti vettori;
Tenuto conto che la diffusione dell'infezione è in fluenzata dalle condizioni climatiche e dalla densità delle popolazioni dei culicoidi presenti anche in aree attualmente non interessate dalla malattia e che l'infezione quindi potrebbe diffondersi;
Ritenuto che debbono essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione dell'infezione e che la profilassi vaccinale è uno degli strumenti più efficaci per evitare il verificarsi un'epidemia su larga scala;
Tenuto conto che dalla riunione dell'unità di crisi appositamente istituita da questo Assessorato è emerso che le operazioni di vaccinazione possono essere avviate nel mese di settembre corrente anno in considerazione della variegata situazione territoriale e della tipologia prevalente di allevamento nel territorio regionale e che il periodo dei parti inizia a settembre e si protrae fino a metà ottobre;
Ritenuta necessaria l'attuazione del piano di sorveglianza epidemiologica predisposto dal Ministero della sanità;
Ritenuto, altresì, necessario integrare le misure di pro filassi diretta con la profilassi vaccinale;

Decreta:


Art. 1

Per quanto espresso in premessa, a partire dal 1° settembre 2001 è resa obbligatoria la vaccinazione di tutti i ruminanti allevati nei territori delle province di Palermo, Trapani ed Agrigento per il controllo della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) secondo le modalità di esecuzione pianificate dal programma di vaccinazione predisposto dal Ministero della sanità, trasmesso alle Aziende unità sanitarie locali con nota n.3N31/1858 del 29 giugno 2001.
Nell'intero territorio della Regione siciliana è data immediata esecuzione al piano di sorveglianza epidemio logica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) con le modalità operative previste dal programma predisposto dal Ministero della sanità trasmesso alle Aziende unità sanitarie locali con la nota sopra citata.

Art. 2

Così come previsto dall'art. 2, comma 1, dell'O.M. 11 maggio 2001, per tutte le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto i direttori generali delle Aziende uni tà sanitarie locali potranno avvalersi, previa valutazione del l'effettiva necessità, di medici veterinari liberi professionisti appositamente convenzionati che comunque de vono operare sotto la responsabilità dei veterinari ufficiali.
A tal fine, data l'emergenza, possono essere anche utilizzate le graduatorie formulate nel passato per gli incarichi professionali affidati per altri scopi.
I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali adotteranno, altresì, tutti i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati con l'adozione anche di misure urgenti per l'acquisto dei materiali ne cessari.

Art. 3

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia provvederà allo stoccaggio e alla distribuzione del vaccino necessario per la profilassi vaccinale degli allevamenti delle province di Agrigento, Palermo e Trapani secondo i criteri e le disposizioni contenute nel programma di vaccinazione predisposto dal Ministero della sanità.
Sarà cura delle Aziende unità sanitarie locali interessate provvedere al ritiro del vaccino presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Palermo e sarà cura delle stesse garantire la corretta conservazione del vaccino fino al momento della sua utilizzazione.

Art. 4

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 agosto 2001.
  CITTADINI 

(2001.34.1821)
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DECRETO 10 agosto 2001.
Tariffe per il rilascio dell'autorizzazione per la pubblicità sanitaria delle strutture veterinarie.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641, che disciplina le tasse sulle concessioni governative;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n.175, contenente norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 1991, n.230, relativo all'approvazione delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art.3 della legge 16 maggio 1970, n.281, come sostituito dall'art.4 della legge 14 giugno 1990, n.158;
Vista la legge regionale 24 agosto 1993, n.24, che reca modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n.35 ed alla legge regionale 15 maggio 1991, n.20 in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1994, n.657, che disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne ed inserzioni per la pubblicità sanitaria;
Vista la circolare assessoriale 17 gennaio 1995, n. 786, che reca disposizioni in ordine al rilascio dei provvedimenti relativi alla pubblicità sanitaria;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n.42;
Vista la legge 14 ottobre 1999, n.362;
Visto il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale con nota n.9305/257.98.11 del 4 maggio 1999, da cui risulta, tra l'altro, che:
1)  nel settore dell'igiene dell'alimentazione e della sanità pubblica veterinaria non è dato ricavare un principio di gratuità delle prestazioni richieste all'autorità sanitaria;
2)  la Regione determina le tariffe per le prestazioni espletate a favore dei privati, contestualmente al relativo passaggio delle attribuzioni nelle materie trasferite;
3)  l'Assessorato della sanità, nell'ottica di dare un'uniforme regolamentazione alle procedure autorizzative, stabilisce apposite tariffe, commisurate ai costi da affrontare, per gli accertamenti finalizzati al rilascio dei relativi provvedimenti;
Visto il proprio decreto 9 marzo 2000, n. 31312, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 14 del 24 marzo 2000, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità il 15 marzo 2000, con nota n.45, con il quale sono state determinate le tariffe a carico dei privati per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere, nelle more di una riorganizzazione e rideterminazione globale, a livello regionale, di un apposito tariffario, a fissare le somme a carico dei titolari delle strutture veterinarie che richiedono, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.175, l'autorizzazione sanitaria per potere effettuare la pubblicità sanitaria;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, i titolari di strutture veterinarie che richiedono all'Ispettorato regionale veterinario di questo Assessorato il rilascio, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.175, dell'autorizzazione sanitaria per potere effettuare la pubblicità sanitaria, oltre a produrre la prescritta documentazione, sono tenuti al pagamento del seguente importo:
-per ogni nuova autorizzazione L.400.000 pari ad euro 206,58;
-  per ogni modifica al provvedimento autorizzativo L.200.000, pari ad euro 103,29.

Art.2

L'importo di cui al precedente articolo, che non comprende, modifica o sostituisce il pagamento di eventuali tasse sulle concessioni governative regionali, deve essere versato, contestualmente alla richiesta, sul capitolo 1753, titolo 2, rubrica 3, dell'Assessorato regionale della sanità, in conto entrata del bilancio della Regione siciliana.

Art.3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana.
Palermo, 10 agosto 2001.
  CITTADINI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità in data 20 agosto 2001 al n. 1209.
(2001.34.1825)
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DECRETO 6 settembre 2001.
Rettifica del decreto 7 agosto 2001, concernente zone carenti di medicina generale al 1° marzo ed al 1° settembre 2000.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2000, ed in particolare la norma transitoria n. 2, comma 1, ai sensi della quale, nell'anno di pubblicazione dell'accordo, per l'attribuzione degli incarichi si utilizzano i criteri e la graduatoria di cui al D.P.R. n. 484/96;
Visto il decreto n. 35538 del 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - del 17 agosto 2001, con il quale sono state pubblicate le zone carenti di medicina generale accertate al 1° marzo ed al 1° settembre 2000;
Vista la nota prot. n. 1784 del 31 agosto 2001, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo ha comunicato che, come risulta dalla nota di rettifica del direttore del distretto n. 6 prot. n. 11555 del 27 agosto 2001, le due carenze rilevate al 1° marzo 2000 nell'ambito territoriale Castronovo di Sicilia - Lercara Friddi non sussistono;
Ritenuto di dover procedere alla sopracitata rettifica;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premessa indicato, a parziale rettifica di quanto previsto dal decreto n. 35538 del 7 agosto 2001, nell'ambito dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo vengono annullate le due zone carenti di medicina generale individuate al 1° marzo 2000 nell'ambito territoriale Castronovo di Sicilia - Lercara Friddi.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo 6 settembre 2001.
  CITTADINI 

(2001.36.1887)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 12 luglio 2001.
Approvazione del regolamento della riserva naturale speciale Lago di Pergusa, ricadente nel territorio del comune di Enna e individuazione degli obblighi dell'ente gestore.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recante disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;
Considerato che il citato piano regionale annovera, tra le altre, la riserva naturale integrale Lago di Pergusa ricadente nel territorio nel comune di Enna, provincia di Enna;
Visto l'art. 13 della legge regionale n. 71/95, recante disposizioni urgenti in materia di territorio ed ambiente, con il quale è stata istituita, al fine di salvaguardare il bacino pergusino e le relative presenze floro-faunistiche, la riserva naturale speciale Lago di Pergusa entro i confini compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla cartografia I.G.M.I. in scala 1:25.000, foglio 268 I S.O., previsti dal piano regionale dei parchi e delle riserve di cui al citato decreto n. 970/91 (allegato 2 al presente decreto);
Visto il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 71/95, che individua nella Provincia regionale di Enna l'ente gestore della riserva in argomento;
Vista la nota istruttoria prot. n. 44 del gruppo di lavoro XLIV del 19 gennaio 2001, indirizzata alla segreteria del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, con la quale viene esposto l'iter approvativo del regolamento della R.N.S. di Pergusa", rappresentate le osservazioni d'ufficio al nuovo regolamento proposto dalla Provincia regionale di Enna, assunto agli atti e successivamente presentato in data 10 gennaio 2001 come proposta congiunta degli enti Provincia regionale di Enna, comune di Enna, Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Enna, Ispettorato dipartimentale delle foreste di Enna ed Ente autodromo Pergusa di Enna;
Visto che la IV Commissione legislativa dell'A.R.S. territorio ed ambiente, nella seduta del 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole all'affidamento della riserva naturale del Lago di Pergusa a condizione che, all'atto della convenzione l'ente gestore si faccia carico dei seguenti impegni:
1)  sospensione della attività motoristica nel locale autodromo nel periodo di sosta e nidificazione degli uccelli;
2)  realizzazione, nel termine massimo di tre anni, di altro autodromo in località vicina al posto dell'attuale.
Vista la nota datata 10 gennaio 2001 del WWF-Italia che ha per oggetto "Regolamento riserva naturale di Pergusa";
Visto il parere formulato della commissione II del Consiglio regionale reso nella seduta del 9 marzo 2001, in merito all'approvazione del regolamento della riserva in argomento, con il quale la Commissione, esprimendo piena condivisione sui contenuti dello schema di regolamento predisposto e proposto dal gruppo istruttorio XLIV dell'Assessorato, tenendo anche in considerazione alcune indicazioni evidenziate dalla Provincia regionale di Enna, e ritenendo comunque opportune alcune modifiche ed integrazioni, all'unanimità, lo approva al fine di sottoporlo all'organo collegiale rilevando la necessità nonché l'opportunità di inserire nell'articolato del decreto di approvazione del regolamento la previsione della delocalizzazione dell'autodromo entro tre anni dall'emanazione del regolamento stesso;
Visto il parere del C.R.P.P.N. espresso nella seduta del 21 marzo 2001 che condivide e fa propria la proposta di parere formulata dalla commissione II, nonché tutte le modifiche al regolamento della R.N.S. Lago di Pergusa dalla Commissione medesima apportate;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine all'individuazione degli obblighi conferiti all'ente gestore;
Ritenuto di accreditare alla Provincia regionale di Enna le somme occorrenti alla gestione della riserva citata successivamente alla presentazione all'Assessorato del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire;

Decreta:


Art. 1

E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento "modalità d'uso e divieti" (allegato n. 1), da osservarsi all'interno della riserva naturale speciale lago di Pergusa istituita ed affidata in gestione alla Provincia regionale di Enna con la legge regionale n. 71 del 5 ottobre 1995.

Art. 2

In capo all'ente gestore della R.N.S. Lago di Pergusa, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, sono statuiti i seguenti obblighi:
a)  redigere entro sei mesi dalla notifica del presente decreto il progetto di tabellazione e recinzione, ove necessario, dell'area protetta, conformemente alle prescrizioni dettate con decreti n. 741/88 del 23 maggio 1988 e n. 48/90 del 3 febbraio 1990. Il progetto è approvato dall'Assessorato del territorio ed dell'ambiente (da ora in poi Assessorato), che provvederà a trasferire all'ente gestore le necessarie risorse finanziarie;
b)  presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica sullo stato di riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;
c)  predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;
d)  concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;
e)  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieti di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione;
f) sospensione dell'attività motoristica nel locale autodromo nel periodo di sosta e nidificazioone degli uccelli;
g)  realizzazione, nel termine massimo di tre anni, di altro autodromo in località vicina, al posto dell'attuale.

Art. 3

L'ente gestore per le convenute funzioni di gestione di cui al presente decreto può avvalersi, previa autorizzazione dell'Assessorato, di istituti di ricerca pubblici e privati nonché di esperti di comprovata esperienza.

Art. 4

L'ente gestore, entro un anno dalla notifica del presente decreto, dovrà fornire al consiglio provinciale scientifico (C.P.S.), istituito presso la Provincia regionale di Palermo, le indicaziooni utili per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati.
Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentiti i comuni interessati.
Il piano potrà contenere una proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive nonché indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della riserva.
L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con la relazione annuale di cui alla lettera b) varianti e/o aggiornamenti al piano stesso, previamente approvati con le stesse procedure relative al piano.

Art. 5

Ai compiti di gestione individuati con il presente decreto e al raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, l'ente gestore attenderà con proprie risorse umane e con il personale di cui alla tabella B della legge regionale n.14/88 che l'Assessorato, ai sensi dell'art. 41 della citata legge regionale n. 14/88 e dovà svolgere le funzioni di cui alla tabella A allegata alla stessa legge.

Art. 6

L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare all'Assessorato, secondo le modalità che verranno impartite di seguito.
L'ammontare del citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato.

Art. 7

La determinazione ed erogazione degli indennizzi individuati all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 saranno autorizzati dall'Assessorato, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria.

Art. 8

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta si avvarrà del corpo forestale della Regione.
Allo svolgimento degli interventi sopra citati l'ente gestore concorrerà con i presidi tecnici a propria disposizione.

Art. 9

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Dette limitazioni qualora legate o discendenti da programmi di ricerca scientifica costituiranno voce del dispositivo di autorizzazione assessoriale delle stesse ricerche.
Qualora si presentino condizioni climatiche e/o calamitose eccezionali tali da compromettere il profilo ecologico e/o biologico dell'ambiente protetto che necessitano di rapido e intelligente intervento, l'ente gestore disporrà, dandone immediata comunicazione all'Assessorato, le conseguenti misure necessarie.

Art. 10

L'ente gestore, previa autorizzazione, può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi, altresì, della collaborazione di volontari, previa autorizzazione dell'Assessorato.

Art. 11

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 12

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestiore.
Nelle more dell'approvazione del Piano sopra citato, l'ente gestore, onde disporre gli interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lettera d), comma II, dell'art. 34 della legge regionale n. 16/96 citata ricadenti nelle aree protette l'ente gestore concorderà con l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana le modalità di intervento, ai sensi del dispositivo indicato agli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 16/96.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.

Art. 13
Quadro finanziario

Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui al presente decreto l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore:
-  le somme per il trattamento economico del personale assunto;
-  le somme per le immobilizzazioni tecniche, ricerche, studi e spese gestionali che l'ente gestore determinerà in uno alla relazione annuale di cui all'art. 6 del presente decreto.
I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dal l'As sessorato, nel caso di scadenza o rescissione dell'affidamento, saranno trasferiti alla Regione siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Art. 14

Per la gestione della riserva l'ente gestore si avvale dei contributi dell'Assessorato nonché di risorse proprie.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza, successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 12 luglio 2001.
  LO MONTE 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente il 23 luglio 2001 al n. 90.
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(2001.35.1831)
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DECRETO 27 luglio 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio comunale di Casteltermini.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n.2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n.37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n.183 del 18 maggio 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
Visto il decreto legge n.180 dell'11 giugno 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, convertito in legge 3 agosto 1998, n.267;
Visto il decreto legge n.132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n.226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto, in particolare, l'art.6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art.1bis del decreto legislativo n.180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art.6 del decreto n.298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n.552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competente per territorio;
Vista la nota prot.n.2925 del 6 marzo 2001, con la quale il sindaco del comune di Casteltermini (provincia di Agrigento) ha richiesto la modifica della perimetrazione delle aree a rischio del piano straordinario, ai sensi dell'art.6 del decreto n.298/41, trasmettendo contestualmente uno studio geologico redatto dai geologi dott.G.Cordaro, dott.G.Biondolillo e dott.S.Lo Bue;
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, a firma dei dirigenti tecnici ing. A.Fera, geol. V. Lombino, geol. G.Maragliano, geom. L. Attanasio, geom. G.Facciponti, del responsabile dell'ufficio tecnico comunale arch. C. Gerardi e dell'ing.capo F.Castiglione, trasmessa con nota prot. n. 5940 del 22 giugno 2001, riguardante la revisione delle aree a rischio idrogeologico del territorio comunale di Casteltermini;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Casteltermini, in provincia di Agrigento, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio di frana, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art.2 del decreto n.298/41 del 4 luglio 2000.

Art.2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n.298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 luglio 2001.
  NAVARRA TRAMONTANA 

Allegati


(2001.32.1772)
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DECRETO 31 luglio 2001.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico generale del comune di Pozzallo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio prot. n. 3756 del 13 febbraio 2001, assunto al prot. di questo Assessorato al n. 8530 del 16 febbraio 2001, con il quale il comune di Pozzallo ha trasmesso atti ed elaborati relativi al progetto di ampliamento del lungomare Pietre Nere, approvato in variante allo strumento urbanistico con delibera consiliare n. 100 dell'1 dicembre 2000, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Visti i successivi fogli n. 4635 del 27 febbraio 2001, n. 6494 del 20 marzo 2001 e n. 6495 del 20 marzo 2001, con i quali il comune ha integrato la documentazione oggetto della richiesta in argomento;
Vista la delibera del C.C. n. 84 del 27 ottobre 2000, con la quale sono state localizzate le opere relative al progetto di allargamento del lungomare Pietre Nere nel tratto di arenile demaniale individuato in catasto alla partita 522 del foglio 14 del comune di Pozzallo;
Vista la delibera del C.C. n. 100 dell'1 dicembre 2000, con la quale, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è stato approvato il progetto di variante allo strumento urbanistico generale;
Vista la delibera del C.C. n. 18 del 13 marzo 2001, con la quale, al fine di integrare il procedimento di adozione a seguito dell'acquisizione del parere ex art. 13 della legge n. 64/74, il progetto di che trattasi è stato riapprovato;
Visti gli atti di pubblicazione della variante in argomento, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione del segretario direttore generale del 13 febbraio 2001 in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso la variante adottata con delibera consiliare n. 100 dell'1 dicembre 2000;
Vista la nota prot. n. 1638/sez. I del 10 settembre 1999, con cui la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Ragusa ha espresso, ai sensi dell'art. 16 del regolamento n. 1357/40, parere favorevole di massima alle condizioni indicate nella stessa nota;
Visto il parere favorevole, a condizioni, rilasciato sulla variante in argomento con provvedimento n. 5429 del 9 maggio 2000 dall'ufficio del Genio civile opere marittime di Palermo;
Visto il parere favorevole, prot. n. 3401 del 26 febbraio 2001, rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la proposta di parere n. 16 del 4 maggio 2001, resa, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, dal gruppo di lavoro XXVII/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:
"...(Omissis)...
Dalla redazione tecnica si evince che il progetto che prevede l'allargamento dell'attuale asse stradale denominato lungomare Pietre Nere è finalizzato alla valorizzazione turistica del litorale che nel periodo estivo fa registrare un notevole incremento di presenze con conseguente congestione del traffico veicolare.
Il progetto interessa un tratto viario per una lunghezza di circa 600 mt. con l'utilizzo di una fascia di arenile che porta la larghezza complessiva dell'attuale sede stradale da 8 mt. ad una strada-passeggiata di 28 mt. circa dotata di spazi a parcheggio, aiuole, pista ciclabile, slarghi più una rotonda intesi come spazi pluriuso.
Le opere previste sono le seguenti:
- allargamento del marciapiede lato monte fino a mt. 4,50;
-  ampiamento della sede stradale fino a mt. 8,25;
- marciapiede lato valle di mt. 1,50;
- aiuola alberata di mt. 2,50;
- parcheggio di mt. 8,25;
- pista ciclabile di mt. 2;
-  passeggiata di mt. 6;
- fascia innerbata in leggero declivio con funzione di raccordo verso la spiaggia;
-  tratti di muretto a secco ad altezza di sedile finito con lastra di pietra calcarea sul lato mare;
-  impianto di illuminazione e piantumazione di opere a verde con relativo impianto di irrigazione.
Le pavimentazioni sono previste per la sede viaria in asfalto mentre per parcheggi e passeggiata in pietra locale sistema ad "opus incertum". L'andamento altimetrico raccorda l'attuale sede stradale con l'arenile evitando la realizzazione di muri di sostegno.
Considerato che:
- sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito della variante, ai sensi della vigente legislazione;
-  il progetto in argomento è stato approvato in linea tecnica;
-  la compatibilità della nuova previsione urbanistica, contenuta nella variante in argomento con le condizioni geomorfologiche dei luoghi, è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 del 2 febbraio 1974, con il parere favorevole reso in data 26 febbraio 2001, prot. n. 3401;
-  la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa ha rilasciato parere favorevole di massima ai sensi dell'art. 16 del regolamento n. 1357/40 con condizioni contenute nel medesimo parere e con la prescrizione che prima della realizzazione delle opere si dovranno trasmettere il progetto esecutivo e la relazione tecnica descrittiva degli interventi e dei materiali utilizzati, per il parere di competenza ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39;
- è stato rilasciato, dall'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo, parere tecnico favorevole a condizioni, per il rilascio della concessione di superficie demaniale marittima;
- la proposta progettuale di che trattasi si ritiene funzionale e giustificata in relazione ai flussi veicolari e alla diretta fruizione del mare. Inoltre contribuisce a migliorare la dotazione dei servizi di interesse pubblico sopratutto per la realizzazione di parcheggi, con notevoli indotti positivi sulle attività legate al turismo;
- non incide sostanzialmente sulle previsioni dello strumento urbanistico vigente;
- per quanto premesso e considerato questo gruppo 27° propone di ritenere meritevole di approvazione il progetto, in variante allo strumento urbanistico vigente, relativo all'ampliamento del lungomare Pietre Nere, approvato dal comune di Pozzallo ai sensi dell'art. 1 comma 5° della legge n. 1/78 con deliberazioni del consiglio comunale n. 100 dell'1 dicembre 2000 e n. 18 del 13 marzo 2001, con le condizioni e prescrizioni contenute negli atti autorizzatori sopra citati".
Visto il voto n. 450 del 26 luglio 2001, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere integralmente la citata proposta n. 16 del 4 maggio 2001 del gruppo XXVII/DRU, ha ritenuto meritevole di approvazione la variante adottata dal comune di Pozzallo relativa al progetto di ampliamento del lungomare Pietre Nere;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 450 del 26 luglio 2001 resa dal gruppo di lavoro XXVII/D.R.U. del Dipartimento urbanistica di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al voto n. 450 del 26 luglio 2001 espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nonché alle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri degli organi in premessa richiamate, è approvata la variante allo strumento urbanistico generale del comune di Pozzallo, adotta con delibere consiliari nn. 100 dell'1 dicembre 2000 e n. 18 del 13 marzo 2001, conseguente l'approvazione del progetto di ampliamento del lungomare Pietre Nere.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere del gruppo XXVII/DRU n. 16 del 4 maggio 2001;
 2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 450 del 26 luglio 2001;
 3)  delibera di C.C. n. 100 dell'1 dicembre 2000;
 4)  delibera C.C. n. 18 del 13 marzo 2001;
 5)  stralcio piano regolatore generale, scala 1:2000;
 6)  stralcio piano regolatore generale con indicazione intervento, scala 1:2000;
 7)  tav.  1  -  relazione tecnica, impatto ambientale, vincoli;
 8)  tav.  2  -  planimetria stato di fatto, scala 1:1000;
 9)  tav.  3  -  planimetria viabilità e parcheggi, scala 1:500;
10)  tav.  4  -  planimetria opere a verde, scala 1:500;
11)  tav.  5  -  planimetria illuminazione, scala 1:500;
12)  tav.  6  -  sezioni AA/BB/CC/DD, scala 1:100;
13)  tav. 10  -  corografia, scala 1:5000;
14)  valutazione impatto ambientale;
15)  relazione tecnica sulla validità dell'opera.

Art. 3

Il comune di Pozzallo dovrà richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Pozzallo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 luglio 2001.
  SCIMEMI 

(2001.32.1755)
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DECRETO 10 agosto 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al comune di Alessandria della Rocca.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n.2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n.37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n.183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n.180 dell'11 giugno 1998: "misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, convertito in legge 3 agosto 1998, n.267";
Visto il decreto legge n.132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n.226;
Visto il decreto n.298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto, in particolare, l'art.6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art.1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n.245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art.6 del decreto n.298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n.552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
Vista la nota prot. 5367 del 13 settembre 2000, con la quale il sindaco del comune di Alessandria della Rocca chiede la modifica del piano straordinario, puntualizzando che la situazione di dissesto locale è diversa da quella ivi rappresentata, allegando uno studio geologico a firma del geologo dott.Giovanni Messina;
Vista la nota n.5967 del 24 luglio 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Agrigento ha trasmesso la relazione di istruttoria a firma dell'ing.A.Fera e dei dott.ri V. Lombino e G. Maragliano e dell'ing.capo F.Castiglione per la revisione del piano relativamente al territorio amministrativo del comune di Alessandria della Rocca;

Decreta:


Art. 1

Il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, è modificato relativamente all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico del comune di Alessandria della Rocca, provincia di Agrigento.

Art. 2

Le aree a rischio idrogeologico del comune di Alessandria della Rocca sono individuate nella carta del rischio idrogeologico allegata al presente decreto e sono soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art.2 del decreto n.298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 agosto 2001.
  NAVARRA TRAMONTANA 


Allegati


(2001.32.1837)
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DECRETO 10 agosto 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al comune di Joppolo Giancaxio.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n.267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art.6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che do cumentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'Ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
Vista la nota prot. 228 del 16 gennaio 2001, con la quale il sindaco del comune di Joppolo Giancaxio chiede la modifica del piano straordinario, puntualizzando che la situazione di dissesto locale è diversa da quella ivi rappresentata, allegando uno studio geologico a firma del geologo dott. Giuseppe Lombardo;
Vista la relazione di istruttoria redatta dall'ufficio del Genio civile di Agrigento a firma dell'ing. A. Fera e dei dott.ri V. Lombino e G. Maragliano, trasmessa con nota n. 399 del 24 luglio 2001;

Decreta:


Art. 1

Il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, è modificato relativamente all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico del comune di Joppolo Giancaxio, provincia di Agrigento.

Art. 2

Le aree a rischio idrogeologico del comune di Joppolo Giancaxio sono individuate nella carta del rischio idrogeologico allegata al presente decreto e sono soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi del l'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 agosto 2001.
  NAVARRA TRAMONTANA 


ALLEGATI




(2001.35.1835)
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DECRETO 10 agosto 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al comune di Racalmuto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'Ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 7406 del 31 luglio 2000, con la quale il sindaco del comune di Racalmuto chiede la modifica del piano straordinario, puntualizzando che la situazione di dissesto locale è diversa da quella ivi rappresentata sulla scorta dello studio geologico allegato al redigendo piano regolatore generale a firma del geologo dott. L. Romano;
Vista la relazione di istruttoria redatta dall'ufficio del Genio civile di Agrigento a firma del dott. Luigi Agrò, della dott.ssa Maria Licata, dell'ing. Alfonso Casalicchio, dell'arch. Carmelo Sorce condivise dal responsabile dell'U.T.C., trasmessa con nota n. 1699 del 22 febbraio 2001;

Decreta:


Art. 1

Il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, è modificato relativamente all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento.

Art. 2

Le aree a rischio idrogeologico del comune di Racalmuto sono individuate nella carta del rischio idrogeologico allegata al presente decreto e sono soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 agosto 2001.
  NAVARRA TRAMONTANA 


Allegati





(2001.35.1836)
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DECRETO 10 agosto 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio del comune di San Giovanni Gemini.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n.2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n.37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n.180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n.267;
Visto il decreto legge n.132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n.226;
Visto il decreto n.298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art.6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1/bis del decreto legge n.180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n.245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n.298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentante nella cartografia del piano;
Visto il decreto n.552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'Ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
Vista la nota prot. n.11665 del 2 novembre 2000, con la quale il sindaco del comune di S. Giovanni Gemini chiede la modifica del piano straordinario, puntualizzando che la situazione di dissesto locale è diversa da quella ivi rappresentata sulla scorta dello studio geologico redatto dai geologi Salvatore Sangiorgi e Giuseppe Madonna;
Vista la relazione di istruttoria redatta dall'ufficio del Genio civile di Agrigento a firma dei dirigenti tecnici: ing. A. Casalicchio, dott. L. Agrò, dott.ssa M. Licata trasmessa con nota n.2283 del 27 marzo 2001;

Decreta:


Art. 1

Il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n.298/41 del 4 luglio 2000, è modificato secondo le indicazioni di cui alla relazione d'istruttoria e la carta del dissesto idrogeologico, allegata al presente decreto, redatte dalldel Genio civile di Agrigento relativamente al territorio del comune di S.Giovanni Gemini, provincia di Agrigento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 agosto 2001.
  NAVARRA TRAMONTANA 



N.B.-La carta del dissesto idrogeologico allegata al decreto può essere visionata presso il gruppo 41° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, Dipartimento regionale territorio e ambiente, il comune di San Giovanni Gemini, la Provincia regionale di Agrigento e l'ufficio del Genio civile di Agrigento.
(2001.35.1834)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Piano di vendita relativo agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà regionale siti nel comune di Ragusa e provincia.

Si rende noto che questa Presidenza dovrà procedere alla vendita degli alloggi indicati in oggetto, ai sensi della legge n. 560/93, recepita dalla Regione siciliana con la legge regionale n. 43/94 e dell'art. 22 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
A tal fine si è predisposto l'allegato piano di vendita, individuato dall'Istituto autonomo case popolari di Ragusa che lo ha trasmesso con nota prot. n. 2558 del 10 maggio 2000 ed approvato dall'Assessorato dei lavori pubblici con decreto n. 2280/11 del 9 novembre 2000, vistato dalla competente Ragioneria il 24 novembre 2000 al n. 928.
Alla presente offerta si applicano le modalità, condizioni ed avvertenze specificatamente indicate nei punti che seguono, da accettare espressamente da parte di ciascun avente diritto.
1)  Soggetti che possono acquistare
Può acquistare l'alloggio l'assegnatario, purché locatario da almeno 5 anni alla data della domanda. In alternativa possono acquistare gli eredi conviventi al momento del decesso.
Gli assegnatari possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente disposizione di vendita.
2)  Procedimento di acquisto
Per acquistare l'alloggio è necessario:
a)  avere saldato ogni eventuale pendenza debitoria per canoni e quote accessorie, con interessi e spese, nonché essere in regola con pagamenti degli oneri condominiali e delle forniture dell'acqua e dell'energia elettrica agli enti erogatori;
b)  presentare istanza per l'acquisto, con l'indicazione chiara e completa delle modalità prescelte; a tal fine dovrà essere utilizzato unicamente il modello allegato alla presente direttiva;
c)  designare il notaio di cui dovrà essere indicata chiaramente la sede, incaricato della stipula del contratto di vendita.
3)  Come si calcola il prezzo
Il prezzo dell'alloggio è calcolata moltiplicando per 100 la rendita catastale risultante dalla categoria A/4 (1° e 2° comma, art. 2 della legge regionale n. 43/94) e rivalutato del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge finanziaria dello Stato 1997.
Il prezzo è ridotto dell'1% per ogni anno di anzianità di costruzione fino al limite massimo del 20%.
L'importo così risultante viene ulteriormente abbattuto del 50% ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 10/99 per quegli alloggi costruiti a totale carico della Regione siciliana, ad esclusione di quelli realizzati con il contributo di quest'ultima (legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e legge 2 luglio 1949, n. 408, ai quali si applicherà uno sconto del 25% previsto dalla legge regionale n. 43/94, con scadenza 31 dicembre 2001 (salvo rinnovo dell'agevolazione, allo stato non prevedibile), mentre dall'1 gennaio 2002 resterà efficace solo lo sconto del 10% sancito dalla legge n. 560/93.
Resta salva la facoltà dell'acquirente di avvalersi a sua richiesta della determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale (oggi ufficio del territorio).
In tal caso tale valutazione resta definitiva, ancorché superiore a quella riferita alla rendita catastale.
4)  Modalità di pagamento
Acquisto in contanti:
-  il pagamento può effettuarsi in unica soluzione prima della stipula dell'atto di acquisto ovvero non oltre 25 anni mediante rate mensili costanti posticipate calcolate al tasso di interesse legale in vigore alla data della cessione (1° comma dell'art. 22 della legge regionale n. 10/99);
-  in caso di pagamento rateale, non viene operata la riduzione pari al 50% ai sensi del comma dell'art. 22 della legge regionale n. 10/99.
Iscrizione di ipoteca legale sull'importo rateizzato nel rispetto dell'art. 1, comma 12, lettera b), legge n. 560/93:
-  il prezzo sia nel caso di pagamento in unica soluzione che nel caso di pagamento rateale dovrà essere versato sul capitolo 4543 di entrata del presente bilancio regionale presso l'Ufficio provinciale di cassa regionale del Banco di Sicilia di Ragusa.
5)  Spese
Sono a carico dell'acquirente le spese notarili nonché le imposte e tasse inerenti conseguenti al contratto.
6)  Avvertenze generali
L'offerta di vendita è soggetta alle seguenti condizioni e modalità generali:
a)  L'alloggio, le pertinenze nonché la relativa area di sedime ai sensi della legge regionale 9 giugno 1994, n. 28, saranno vendute nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento del rogito ad eccezione delle aree esterne che restano di proprietà del demanio regionale.
L'acquirente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15) da cui risulti che negli immobili non sono state eseguite opere abusive e/o senza autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale proprietaria.
Qualora invece siano state realizzate opere abusive lo stesso acquirente dovrà presentare alla Presidenza della Regione la documentazione comprovante l'avvenuto inoltro della richiesta di concessione/autorizzazione in sanatoria al comune di competenza, ivi compresi gli eventuali certificati attestanti l'idoneità statica e sismica dell'alloggio, nonché l'assenza di pregiudizio statico secondo i casi previsti dalla normativa vigente.
b)  L'alloggio acquistato non potrà essere alienato neppure parzialmente, né potrà essere mutata la destinazione d'uso per un periodo di 10 anni dalla data di registrazione del contratto d'acquisto e, comunque, fin quando non sia stato pagato interamente il prezzo.
Successivamente, in caso di rivendita, l'ente venditore avrà riconosciuto il diritto di prelazione.
c)  L'acquirente dovrà possedere i requisiti per l'assegnazione dell'alloggio fino al giorno del pagamento del prezzo, se pagato in contanti ovvero sino al giorno di stipula del contratto se il pagamento è rateale; inoltre, l'acquirente dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, con dichiarazione inserita nel contratto, l'assenza di cause di decadenza dal diritto di assegnazione. La falsa dichiarazione determinerà l'applicazione delle prescritte sanzioni penali e comporterà la nullità del contratto di ac quisto;
d)  la domanda di acquisto verrà rigettata se al momento della presentazione l'assegnatario si troverà in posizione di morosità.
Documenti da produrre:
-  domanda di acquisto di cui all'allegato modello (in bollo);
-  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'allegato modello;
-  stato di famiglia; accettazione del prezzo di cessione di cui all'allegato modello.
Esaminata la documentazione presentata, l'ente gestore fatta salva la facoltà di richiedere all'istante documentazione integrativa, emetterà autorizzazione alla stipula del contratto di compra vendita unitamente al conteggio analitico nel caso di richiesta di pagamento rateale.
L'Agenzia del demanio - Filiale di Messina - sezione staccata di Ragusa competente rappresenterà questo ente proprietario per la stipula del rogito.
L'acquirente al momento della stipula dovrà esibire formalmente la quietanza relativa al versamento del riscatto nel caso di pagamento in unica soluzione, nel caso di pagamento dilazionato le rate mensili maturate dalla data della domanda sino alla stipula del contratto.
Gli uffici finanziari competenti avranno cura di trasmettere a questa Presidenza, per l'approvazione, l'atto di compravendita, in triplice copia, con gli allegati prodotti dall'acquirente.
Gli uffici finanziari competenti avranno cura di trasmettere a questa Presidenza, per l'approvazione, l'atto di compravendita, in triplice copia, con gli alleati prodotti dall'acquirente.
Allegati


All'I.A.C.P. di Ragusa
Alla Presidenza della Regione - Gruppo IV Demanio, patrimonio immobiliare unità operativa III
viale della Regione Siciliana n. 2226 - Palermo
All'Agenzia del Demanio
Filiale di Messina - Sezione staccata di Ragusa


Il sottoscritto ....................................... nato a ...............................
codice fiscale ........................................ assegnatario di un alloggio popolare sito in ....................................... via............................................................ n.............
int. ............ piano ............ sin dal .......................................;
Vista la legge nazionale n. 560 del 24 dicembre 1993;
Vista la legge regionale n. 43 del 3 novembre 1994 e l'art. 22 della legge regionale n. 10/99;
Essendo in regola con i pagamenti dei canoni di locazione nonché con i pagamenti al condominio ed agli enti erogatori dell'acqua e dell'energia elettrica;

Chiede di acquistare

il suddetto alloggio al prezzo determinato ai sensi della sopracitata normativa.
A tal fine dichiara:
1)  di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2)  di essere residente in ....................................... via ....................................... n. ........... p. ............. int. ............., ove è stabilmente domiciliato unitamente al proprio nucleo familiare;
3)  di condurre in qualità di assegnatario l'alloggio sin dalla data .......................................;
4)  di volere acquistare l'alloggio condotto in locazione secondo le modalità di pagamento sottoindicate:
-  pagamento in contanti;
-  pagamento in n. ....................................... rate mensili senza riduzione del 50%.
Designa come notaio il dott. ....................................... con studio in ....................................... via .......................................;
Allega i seguenti documenti:
-  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'allegato modello;
-  stato di famiglia;
-  accettazione del prezzo di cessione di cui all'allegato mo dello.
Data .......................................
Firma
.......................................
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Il sottoscritto ....................................... nato a ....................................... il ............/............/...................... codice fiscale .......................................; dichiara sotto la propria responsabilità:
a)  di essere assegnatario in semplice locazione dell'alloggio sito in ............................................... via ....................................... n. ....... int. ........;
b)  di non avere mai ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnato e di non averne mutato la destinazione d'uso;
c)  di abitare stabilmente nell'alloggio assegnato;
d)  di non avere eseguito nell'alloggio assegnato e nelle relative pertinenze opere abusive, o senza autorizzazione dell'Amministrazione regionale, oppure:
-  di avere eseguito nell'alloggio assegnato e relative pertinenze opere abusive per le quali è stata rilasciata (o presentata domanda) dal sindaco di ........................................................................................ concessione in sanatoria in data ......................................... prot. n. ....................................... (vedi allegati);
e)  di avere in uso l'alloggio a titolo di locazione da oltre 5 anni e precisamente dal .......................................;
g) di essere in regola con i pagamenti al condominio ed agli enti eroganti dell'acqua e dell'energia elettrica.
Data .......................................
Firma
.......................................

ACQUISTO ALLOGGIO SITO IN VIA .......................................
All'Istituto autonomo case popolari di Ragusa
......l...... sottoscritt..... .......................................
il ....................................... assegnatario di un alloggio sito in .......................................
via ....................................... n. .......... int. .......... piano ..........
conferma la volontà di acquistare il suddetto alloggio al prezzo determinato dall'Amministrazione regionale in L. .......................................
giusta prospetto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ........................... del ........................................
Data .......................................
L'assegnatario
.......................................


Cliccare qui per visualizzare il Piano di cessione allegato, in formato PDF (Occorre Acrobat Reader)


(2001.31.1714)
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Autorizzazione per l'importazione dei rifiuti in Sicilia alla ditta E.S.I. S.p.A., con sede in Messina.

Con ordinanza n. 323 del 24 maggio 2001 del Vice Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, la ditta E.S.I. (Ecological Scrap Industry) S.p.A., con sede in Messina, via Dogali 1/A, is. 222, è stata autorizzata all'importazione dei rifiuti in Sicilia descritti al punto 4.10 dell'allegato 3 del decreto ministeriale 5 settembre 1994.
(2001.33.1810)
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Rinnovo alla ditta Sicil-Oil di Spada Antonino, con sede legale in Aci S. Antonio, dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di raccolta di oli minerali esausti.

Con ordinanza n. 662 dell'1 agosto 2001, il Vice Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e per la tutela delle acque ha concesso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 95/92 e dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, alla ditta Sicil-Oil di Spada Antonino, con sede legale in via S. Giovanni, 12 - Aci S. Antonio (CT), il rinnovo, fino all'1 giugno 2006, dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di raccolta di oli minerali esausti.
(2001.35.1851)
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Nulla osta all'impianto ed autorizzazione per l'aumento della potenzialità della messa in riserva degli accumulatori al piombo alla ditta Brugnano s.r.l., con sede legale in Palermo.

Con ordinanza n. 663 dell'1 agosto 2001, il Vice Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e per la tutela delle acque ha concesso, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, alla ditta Brugnano s.r.l., con sede legale e stabilimento sito in Palermo, via Langer, 1/A Z.I. Brancaccio, il nulla osta all'impianto, ex art. 5, legge regionale n. 181/81, e l'autorizzazione ex art. 28 del decreto legislativo n. 22/97 all'aumento della potenzialità della messa in riserva degli accumulatori al piombo.
(2001.35.1850)
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Autorizzazione per l'importazione di rifiuti in Sicilia alla ditta Oleifici Di Noto s.r.l., con sede in Castel di Tusa.

Con ordinanza n.671 del 10 agosto 2001 del Vice Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, la ditta Oleifici Di Noto s.r.l. con sede in Castel di Tusa (ME), via Nazionale, 1, è stata autorizzata all'importazione di rifiuti in Sicilia per le quantità massime annue di seguito specificate: CER 020399 Kg. 31.600; CER 020303 Kg. 14.000; CER 020304 Kg. 50.000; CER 2010108 Kg. 12.000; CER 200109 Kg. 528.000.
(2001.33.1811)
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Autorizzazione per l'importazione dei rifiuti in Sicilia alla ditta Exakta Siciliana s.r.l., con sede in Carini.

Con ordinanza n. 672 del 10 agosto 2001 del Vice Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, la ditta Exakta Siciliana s.r.l., con sede in Carini (PA), via Don Milani, 58, è stata autorizzata alla importazione dei rifiuti in Sicilia, individuati agli indici CER 080100 e CER 140200, per un quantitativo non superiore a 1.000 t/anno.
(2001.33.1812)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzione del sistema dei parchi archeologici siciliani.

Con decreto n. 6263 dell'11 luglio 2001, dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, è stato istituito il sistema dei parchi archeologici siciliani, ai sensi dell'art. 20, 1° comma, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, che comprende le aree archeologiche di Gela, Sabucina, Morgantina, Isole Eolie, Naxos, Himera, Iato, Solunto, Kamarina, Cava d'Ispica, Lentini, Eloro e Villa del Tellaro, Siracusa, Pantelleria, Selinunte e Cave di Cusa, Segesta.
(2001.35.1849)
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Nomina del commissario ad acta del Conservatorio di musica Scontrino di Trapani.

Con decreto n. 233 del 12 luglio 2001 dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, la dott.ssa Antonella Vallone è nominata commissario ad acta del Conservatorio di musica Scontrino di Trapani per ulteriori tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto, con i poteri alla stessa attribuiti con i decreti nn. 416 del 9 ottobre 2000 e 3 del 5 gennaio 2001, con l'aggiunta dei seguenti atti:
1)  facoltà ad effettuare delibere per acquisti in conto capitale anche per l'esercizio finanziario 2001;
2)  gestione dei fondi erogati dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.
(2001.34.1823)
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Nomina del commissario ad acta del Conservatorio di musica Corelli di Messina.

Con decreto n. 234 del 12 luglio 2001 dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, il dott. Vittorio Pennacchio è nominato commissario ad acta del Conservatorio di musica A. Corelli di Messina per ulteriori tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto con i poteri allo stesso attribuiti con i decreti nn. 415 del 9 ottobre 2000 e 2 del 5 gennaio 2001, con l'aggiunta dei seguenti atti:
1)  acquisti in conto capitale per l'esercizio finanziario 2001;
2)  gestione fondi assegnati dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.
(2001.34.1824)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale della Banca regionale Sant'Angelo S.p.A., con sede in Palermo.

Con decreto n. 350/2001-9/F del 9 agosto 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi del disposto dell'art. 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a) del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Banca regionale Sant'Angelo S.p.A., con sede in Palermo, composto da n. 32 articoli, che in allegato costituisce parte integrante del decreto e che viene a sostituire il testo statutario vigente.
(2001.33.1808)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Nomina del commissario ad acta dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 1433/I/XV dell'1 agosto 2001 il Presidente della Regione, nelle funzioni di Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, ha nominato il dott. Lucio Augello commissario ad acta dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo, con sede in Palermo, fino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione e, comune, non oltre il 31 dicembre 2001 allo scopo di assicurare nell'ambito di una gestione funzionale gli adempimenti obbligatori, indifferibili ed urgenti, ed in particolare quelli relativi a:
-  erogazione stipendi e indennità accessorie al personale, adempimenti connessi;
-  realizzazione delle manifestazioni fieristiche già in programma;
-  esecuzione dei contratti sottoscritti;
-  completamento dell'attuazione dei procedimenti "in itinere" al fine di non introdurre soluzioni di continuità nei programmi finalizzati allo sviluppo, anche organizzativo dell'attività dell'Ente;
nonché l'avvio della prodisposizione di un progetto di trasformazione in S.p.A. dell'Ente alla luce delle previsioni della legge quadro 11 gennaio 2001 n. 7 ed in considerazione dei nuovi assetti organizzativi già posti in essere dall'Ente.
(2001.33.1806)
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Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo.

Con decreto n. 1454 del 9 agosto 2001, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha revocato il decreto presidenziale n. 1433 dell'1 agosto 2001 e ha nominato il dott. Stapino Greco commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo, fino all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001.
(2001.33.1802)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla società Reale s.r.l., con sede in Messina, per l'imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale Gerasia.

Con decreto n. 35466 del 27 luglio 2001, l'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale sanitario ha autorizzato la società Reale s.r.l. con sede in Messina, via XXVII Luglio e stabilimento sito in Alì Superiore, contrada Larderia, all'imbottigliamento e commercializzazione nei diversi tipi e formati dell'acqua minerale Gerasia.
(2001.34.1818)
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Autorizzazione per l'apertura di una farmacia stagionale in Triscina Manicalunga nel comune di Castelvetrano.

Con decreto n. 35627 dell'8 agosto 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Assessorato della sanità ha autorizzato il dr. Gancitano Salvatore, nato a Mazara del Vallo il 5 marzo 1954, titolare della sede rurale di Marinella di Selinunte del comune di Castelvetrano, all'apertura della farmacia succursale stagionale sita in Triscina Manicalunga per il periodo estivo dell'anno 2001, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento.
(2001.34.1819)
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Autorizzazione per l'apertura di un dispensario farmaceutico stagionale nella frazione di Tonnarella del comune di Furnari.

Con decreto n. 35628 dell'8 agosto 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Assessorato della sanità ha autorizzato la dr.ssa Ingoglia Giuseppa, titolare della 2ª sede farmaceutica rurale del comune di Terme Vigliatore, all'apertura del dispensario farmaceutico stagionale nella frazione di Tonnarella del comune di Furnari per il periodo estivo dell'anno 2001.
(2001.34.1820)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Cerda.

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica, con decreto n. 444/DRU dell'1 agosto 2001, ha approvato, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, ai soli fini localizzativi, la variante al vigente programma di fabbricazione adottata con deliberazione n. 54 del 28 novembre 2000, avente per oggetto costruzione caserma dei carabinieri in variante al programma di fabbricazione dell'area interessata, per la localizzazione dell'area di insediamento della nuova caserma dell'Arma dei carabinieri, identificata alle particelle n. 461, 462, 463, 464 e 49 del foglio di mappa n. 11, con le indicazioni, considerazioni e suggerimenti di cui ai pareri rilasciati dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste, dall'ufficio del Genio civile di Palermo, nonché dalla relazione geologica allegata.
(2001.35.1847)
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Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente n. 573/XVII del 2 agosto 2001 è stata concessa alla ditta Virga Conglomerati (ex Si.Co.Bit. s.n.c.), con sede legale in Bagheria (PA), contrada Consona, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 delD.P.R. n. 203/88, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti dalla produzione di conglomerati bituminosi, svolta nell'impianto sito nel comune di Bagheria (PA), contrada Consona.
(2001.35.1840)


Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente n. 587/XVII del 6 agosto 2001 è stata concessa alla ditta Ausonia s.r.l., con sede legale in Marsala, via Favara n. 452/c, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 15, lett. a), del D.P.R. n. 203/88, alla modifica delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzione gruppi elettrogeni, svolta nello stabilimento sito nel comune di Marsala, via Favara n. 452/c.
(2001.35.1839)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Valderice ed autorizzazione allo stesso per la redazione del piano per insediamenti produttivi.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente n. 445/D.R.U. dell'8 agosto 2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 29 dicembre 1978, è stata approvata la variante da zona omogenea E a zona omogenea D1, in località Sciare, al programma di fabbricazione del comune di Valderice, così come descritta negli atti ed elaborati allegati al provvedimento, nei limiti delle norme di attuazione riportate nella delibera di adozione e con la prescrizione che venga acquisito il parere della competente Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali per la porzione di area ad est del proposto insediamento, compresa nei 150 m. dal fiume Forgia, che risulta vincolata ai sensi della legge n. 431/85. In caso di parere contrario della Sovrintendenza la suddetta area dovrà considerarsi stralciata e conserverà la precedente destinazione urbanistica.
Con lo stesso provvedimento il comune di Valderice è stato altresì autorizzato alla redazione del piano di insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 per le finalità previste dall'art. 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.
(2001.35.1832)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di San Cipirello.

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica, con decreto n. 449 del 9 agosto 2001, ha approvato, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di San Cipirello, adottata con deliberazione n. 25 del 31 maggio 2000, relativa al cambio di destinazione urbanistica da Z.T.O. "E" a zona per attrezzature comuni, sita in contrada Gianvicario, N.C.T. fg. 5, particelle 34 e 150.
(2001.35.1848)
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Autorizzazione alla ditta ENI S.p.A. - Divisione AGIP, con sede legale in Roma, per l'attività di compressione di gas naturale nello stabilimento di Gagliano Castelferrato.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 600 del 9 agosto 2001 è stata concessa alla ditta ENI S.p.A. - Divisione AGIP, con sede in Roma, piazzale E. Mattei, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 15, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per l'attività di compressione di gas naturale nello stabilimento di Gagliano Castelferrato, contrada Piane.
(2001.35.1841)
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Nulla osta alla ditta Mugavero Rosario, con sede in Leonforte, per l'apertura di una cava nel comune di Agira.

Con decreto n. 607/41 del 10 agosto 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Mugavero Rosario, con sede in Leonforte, per l'apertura di una cava di quarzarenite in contrada Mandre Bianche nel territorio del comune di Agira (EN).
(2001.35.1838)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Naro.

Con decreto n. 459/DRU del 13 agosto 2001 del Dirigente generale delDipartimento regionale urbanistica è stata approvata, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 71/78, la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Naro relativamente la determinazione della destinazione in zona E di alcuni terreni non inseriti nel programma di fabbricazione vigente e di altri oggetto di permuta territoriale con il comune di Camastra, adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. 47 del 15 luglio 1998.
(2001.35.1842)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.

Con decreto n. 289/2Tr del 9 agosto 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria la società SAIS Trasporti, con sede in Palermo nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Mussumeli - Acquaviva F.S. a modificare il programma di esercizio mediante il prolungamento a Casteltermini nel periodo scolastico, la soppressione di 3 c.c. feriali e la trasformazione delle 2 c.c. feriali in scolastica nel tratto Mussumeli - Acquaviva F.S.

Con decreto n. 290/2Tr del 9 agosto 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria la società SAIS Trasporti, con sede in Palermo, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Alimena - Collesano - Palermo a modificare il programma di esercizio mediante la trasformazione di 1 c.c. feriale sul tratto intero in c.c. feriale da effettuarsi nel periodo scolastico e la trasformazione di 1 c.c. feriale Alimena - Polizzi in 1 c.c. feriale da effettuarsi nel periodo scolastico.

Con decreto n. 291/2Tr del 9 agosto 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria la società Sberna s.r.l., con sede in S. Agata di Militello (ME), nell'esercizio dell'autolinea extraurbana S. Piero - S. Agata di Militello a modificare il programma di esercizio mediante la soppressione del servizio dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno.

Con decreto n. 292/2Tr del 9 agosto 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria la società SAIS Trasporti, con sede in Palermo, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Palermo - Caltavuturo - Nicosia al transito da Polizzi della c.c. feriale Gangi - Petralia Sottana - A/19 - Palermo.

Con decreto n. 293/2Tr del 9 agosto 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria la società Interbus S.p.A., con sede in Enna, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Troina - Agira - Ragalbuto - Catania a modificare il programma di esercizio mediante:
-  la soppressione nei giorni festivi del tratto d'esercizio Agira - Catania relativa alla c.c. giornaliera intero percorso e l'instradamento della stessa nei giorni feriali via Ragalbuto-Catenanuova-A/19,
-  la soppressione delle 2 c.c. scolastiche sul tratto Troina - Gagliano;
-  la soppressione di 1 delle 4 c.c. feriali sul tratto Gagliano - Agira;
-  la trasformazione in scolastica di 1 delle 4 c.c. feriali sul tratto Gagliano - Agira;
-  la soppressione di 1 delle 2 c.c. feriali. Sul tratta Gagliano - Agira e arretramento da Gagliano a Troina della rimanente c.c. festiva.

Con decreto n. 294/2Tr del 9 agosto 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Caltagirone - S. Pietro - Acate - Vittoria a modificare il programma di esercizio mediante l'eliminazione delle tratte intermedie S. Pietro - Acate e Caltagirone - S. Pietro. Pertanto la suddetta A.E. sarà denominata Acate - Vittoria.

Con decreto n. 295/2Tr del 9 agosto 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Siracusa - Solarino - Cassaro - Ferla - Palazzolo a modificare il programma di esercizio mediante la trasformazione di 1 delle 2 c.c. feriali sull'intero percorso in una c.c. feriale sul tratto Ferla - Cassaro - Palazzolo e mediante l'intensificazione con una c.c. scolastica sul tratto Cassaro - Palazzolo.

Con decreto n. 296/2Tr del 9 agosto 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Catania - Mascalucia - S. Giovanni La Punta - Catania a modificare il programma di esercizio mediante la riduzione ai soli giorni scolastici della 4 corse semplici giornaliere e delle 6 corse semplici feriali sull'intero percorso senza deviazioni.

Con decreto n. 297/2Tr del 9 agosto 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Tripi - Campogrande - Furnari - Barcellona con diramazione S. Cono a modificare il programma di esercizio mediante l'eliminazione della diramazione Campogrande - S. Cono.

Con decreto n. 298/2Tr del 9 agosto 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Montalbano - Barcellona - P.d.G. - Messina con diramazioni a modificare il programma di esercizio mediante la diramazione bivio Basicò - S. Cono di 1 c.c. feriale sull'intero percorso via A/20 dello svincolo Barcellona.

Con decreto n. 299/2Tr del 9 agosto 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana scolastica Salemi - Gibellina - Alcamo a modificare il percorso mediante l'instradamento sulla A29 fino a nuovo svincolo Alcamo ovest e, proseguendo per Alcamo, sulla S.S. 113.

Con decreto n. 300/2Tr del 9 agosto 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria la società Etna Trasporti S.p.A., con sede in Catania, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Butera - Mazzarrino - Caltagirone - Catania a modificare il programma di esercizio mediante l'aggiunta di una coppia di corse feriali sul tratto intero con esclusione del transito da Caltagirone.

Con decreto n. 301/2Tr del 9 agosto 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria la società S.A.G. s.r.l., con sede in Giarre (CT), nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Giarre - Riposto a modificare il programma di esercizio il prolungamento fino a Rovettazzo, contrada Trepunti di Giarre di n. 4 c.c. feriali e la soppressione di n. 5 feriali.

Con decreto n. 302/2Tr del 9 agosto 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria la società autolinee F.lli Ortolano & Puglisi, con sede in Alia, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Alia - Roccapalumba - Lercara Friddi a modificare il programma di esercizio mediante l'arretramento del capolinea a Lercara Friddi della corsa delle 6,45 sull'intero percorso e la soppressione della c.c. festiva.
Con decreto n. 303/2Tr del 9 agosto 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha oppresso l'autolinea Alia - Scalo F.S. in concessione alla società autolinee F.lli Ortolano & Puglisi, con sede in Alia.

Con decreto n. 304/2Tr del 9 agosto 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria la società autolinee F.lli Ortolano & Puglisi, con sede in Alia, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Alia - Roccapalumba - Lercara Friddi a modificare il programma di esercizio mediante l'ingresso ed il regresso per lo scalo F.S. di Alia.
(2001.35.1852)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 10 agosto 2001, n. 1056.
Strategie di intervento per il controllo della brucellosi in Sicilia.

Ai Direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia
Ai settori di sanità pubblica veterinaria delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia
All'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia
e, p.c.  Al Ministero della sanità 

Direzione generale sanità pubblica veterinaria alimenti e nutrizione
All'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
Come è noto, negli ultimi mesi è stata avviata una rivisitazione e una riconsiderazione delle strategie di intervento necessarie per il controllo della brucellosi ovicaprina e della brucellosi bovina in Sicilia. Nell'ambito di tale attività, parallelamente allo studio di interventi amministrativi e normativi finalizzati al miglioramento delle varie fasi del controllo sanitario e all'incremento del numero dei controlli da effettuarsi a cura del servizio veterinario pubblico presso gli allevamenti, è stata anche considerata la questione riguardante la combinazione delle tecniche diagnostiche individuate dalla normativa di riferimento ed a tale riguardo è emersa la necessità di definire una base interpretativa da utilizzare ai fini della valutazione delle prove quando queste vengono usate in batteria.
E' noto, infatti, che i piani nazionali di eradicazione della brucellosi ovicaprina e della brucellosi bovina approvati, rispettivamente, con il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453 e con il decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651 individuano nella prova della sieroagglutinazione rapida con antigene al rosa bengala e nella prova della fissazione del complemento le tecniche di elezione attraverso le quali individuare gli animali infetti allo scopo di pervenire alla eradicazione della infezione con la eliminazione degli animali riconosciuti reattivi.
Una attenta valutazione delle varie situazioni territoriali ed una analisi dei criteri di conduzione delle prove e dei criteri interpretativi dei risultati hanno indotto questo Assessorato, d'intesa con il Ministero della sanità, con l'Istituto zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise, Centro nazionale di referenza per le brucellosi, e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, a dettare le disposizioni contenute nella presente circolare che vuole definire una base interpretativa univoca dei risultati delle prove e che vuole rimarcare la necessità che tutte le fasi e tutti gli adempimenti insiti nella conduzione dei piani nazionali di eradicazione avvengano nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di riferimento.
Fermo restando tutto quanto previsto dai decreti ministeriali citati in premessa, si ritiene utile ricordare, e confermare in maniera chiara ed univoca, che i campioni ematici dovranno pervenire presso l'Istituto zooprofilattico entro le 72 ore dal prelievo. In tutti i casi in cui dovessero pervenire campioni oltre tale limite di tempo l'Istituto zooprofilattico dovrà comunicare al servizio veterinario di provenienza che i campioni pervenuti oltre il termine vengono respinti e quindi eliminati. Tale comunicazione dovrà essere inviata contestualmente all'Ispettorato regionale veterinario.
Per le analisi effettuate l'Istituto zooprofilattico dovrà inviare gli esiti delle prove al più presto e, comunque, entro i termini stabiliti dai decreti ministeriali di riferimento (7 giorni per la brucellosi bovina e 10 giorni per la brucellosi ovicaprina), anche mediante l'utilizzo di canali telematici di comunicazione. Circa gli esiti degli esami l'Istituto zooprofilattico e il servizio veterinario distrettuale dovranno adottare ogni utile precauzione al fine di garantire la riservatezza dell'esito destinato all'allevatore.
I costi e i danni delle eventuali predette inadempienze saranno a carico della struttura e operatori che le avranno determinate, fatti salvi altri provvedimenti disciplinari o di altra natura.
Sia nel caso dei controlli per la brucellosi bovina che nel caso dei controlli per la brucellosi ovicaprina i campioni che pervengono all'Istituto zooprofilattico devono essere saggiati con la prova della sieroagglutinazione rapida con l'antigene al rosa bengala. Nei casi in cui anche un solo campione dovesse risultare positivo allo screening effettuato con la sieroagglutinazione rapida tutti i sieri della mandria o del gregge dovranno essere saggiati con la prova della fissazione del complemento.
Ai fini della definizione dello stato di infezione dei capi e dell'allevamento vanno considerate come positive sia le reazioni alla sieroagglutinazione rapida e sia le reazioni alla fissazione del complemento. In particolare e fatta eccezione per gli allevamenti bovini e ovi-caprini ufficialmente indenni e come meglio specificato di seguito, vanno considerati positivi e, dunque, da abbattere, anche i capi che dovessero reagire positivamente alla sola prova della sieroagglutinazione rapida senza conferma alla fissazione del complemento. Analogamente i campioni che dovessero risultare positivi alla fissazione del complemento e negativi alla sieroagglutinazione rapida vanno considerati positivi.
Limitatamente alla brucellosi bovina per gli allevamenti con qualifica di ufficialmente indenne per i quali dovessero verificarsi riscontri, entro il limite del 2% dell'intero effettivo saggiato in caso di allevamenti con un numero di capi superiore alle 50 unità ed entro il limite del 4% dell'intero effettivo saggiato in caso di allevamenti con un numero di capi inferiore alle 50 unità, di sole positività alla sieroagglutinazione rapida non confermata dalla fissazione del complemento gli animali reattivi allo screening vanno considerati dubbi e dovranno essere risaggiati al più presto secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale n.651/94.
Sempre relativamente alla brucellosi bovina, nei casi in cui in allevamenti infetti o con risanamento in corso (dunque anche se negativi al controllo precedente) anche un solo animale dovesse risultare positivo alla sieroagglutinazione rapida senza conferma alla fissazione del complemento l'animale sospetto va abbattuto e indennizzato stante la situazione epidemiologica regionale.
Per quanto riguarda gli allevamenti ovicaprini al riscontro di positività, anche in un solo capo, alla sieroagglutinazione rapida non confermata dalla fissazione del complemento dovrà corrispondere la apertura del focolaio e l'abbattimento del capo risultato positivo allo screening.
Limitatamente agli allevamenti ovi-caprini ufficialmente indenni nel caso in cui un solo animale dovesse risultare positivo alla sieroagglutinazione rapida senza conferma alla fissazione del complemento l'animale positivo va abbattuto e indennizzato con la relativa sospensione della qualifica di ufficialmente indenne fino agli esiti degli ulteriori accertamenti batteriologici.
Negli allevamenti ufficialmente indenni sino a quando per l'intero territorio regionale la situazione epidemiologica non avrà assunto connotati di omogeneità e di riduzione delle percentuali di infezioni come previsto dalle disposizioni normative di riferimento, e dunque, sino a nuove disposizioni di questo Assessorato sanità, il controllo degli allevamenti dovrà riguardare tutti i capi presenti e non già il 25% dei capi controllabili.
Allo scopo di meglio definire il quadro delle conoscenze epidemiologiche della infezione brucellare in Sicilia questo Assessorato ha convenuto con il centro di referenza nazionale e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia un piano integrativo di intervento e di studio basato su un programma mirato di accertamenti batteriologici da effettuare pressi i focolai. A tale riguardo, nelle situazioni territoriali particolarmente critiche od anche nei singoli allevamenti presso i quali la situazione epidemiologica dovesse evidenziare la necessità di indagini mirate, l'Ispettorato veterinario individuerà il numero e la tipologia di accertamenti batteriologici da praticare.
Per le dette finalità di studio e di approfondimento epidemiologico l'Ispettorato veterinario esaminerà a campione e con cadenza periodica i dati dell'attività di laboratorio (attività sierologica) individuando, con la direzione dell'Istituto medesimo, i casi epidemiologicamente rilevanti o comunque suscettibili di ulteriori verifiche disponendo, di concerto con l'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, presso gli allevamenti ulteriori indagini di carattere sierologico e batteriologico.
Tale attività supplementare di indagine potrà essere intrapresa anche a seguito di segnalazione e/o di richiesta degli allevatori interessati. In tali casi la richiesta, debitamente motivata, dovrà essere inoltrata all'Ispettorato regionale veterinario e all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia attraverso il distretto veterinario competente per territorio e con le modalità già in uso per le richieste di abbattimento dei sieronegativi (abbattimento totale dell'allevamento). L'inoltro delle istanze dovrà avvenire in tempi rapidissimi e comunque entro cinque giorni dalla notifica delle positività.
A seguito della ricezione delle istanze, l'Ispettorato veterinario esaminerà, sulla base della documentazione fornita dall'Istituto zooprofilattico concernete la storia sanitaria dell'allevamento e, con gli opportuni riscontri di carattere epidemiologico territoriale e localistico riferiti agli allevamenti contigui, potrà disporre l'effettuazione di ulteriori prove di carattere sierologico o batteriologico sull'allevamento in causa o potrà rigettare la richiesta.
Si confida in una esatta applicazione di quanto sopra riportato e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
  L'Assessore: CITTADINI 

(2001.34.1821)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 12 settembre 2001, n. 83.
Accertamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Alle Province regionali di Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani
e, p.c.  Ai Prefetti di Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani 

Al Commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia
All'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
L'art. 3, comma 34, della legge n. 549/95 prevede che l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della Regione.
Successivamente la Regione siciliana con legge del 7 marzo 1997, n. 6, all'art. 2, ha disciplinato la materia prevedendo che fossero in capo alle Province regionali i relativi adempimenti.
I rappresentanti delle Province regionali, in sede di conferenza di servizi del 31 maggio 2001, hanno ritenuto che nel caso di omessa registrazione, per la quantificazione dei rifiuti conferiti in discarica, il criterio da adottare è quello della popolazione (produzione dei rifiuti procapite/die) riportata, per provincia, nella tav. D. 1.3.3., colonna raccolta differenziata, del rapporto A.N.P.A. anno 1996 pubblicato nel giugno 1998, nonché nella tav. 1.3.3., colonna raccolta indifferenziata, del 2° rapporto A.N.P.A. sui rifiuti urbani anno 1997, pubblicato nel febbraio 1999 (allegato 4).
Pertanto, al fine di assicurare uniformità di comportamento nell'ambito regionale, le Province regionali sono invitate ad attenersi, nei casi di omessa registrazione dei comuni, alle indicazioni scaturite dalla predetta conferenza di servizi.
  L'Assessore: PELLEGRINO 

(2001.37.1939)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate del Fondo sociale europeo. Q.C.S. Obiettivo 1 - P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Bando multiasse e multimisura FSE.

Nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, S.O. n. 1 vanno apportate le seguenti rettifiche:
-  a pag. 10, lett. B, sostituire il numero "25" con il numero "20";
-  a pag. 11, lett. C, sostituire il numero "25" con il numero "36";
-  a pag. 13, capitolo "Soggetti ammissibili a finanziamento", punto 4, aggiungere alla fine le parole "per le attività oggetto di finanziamento pubblico";
-  a pag. 14, capitolo "Soggetti ammissibili a finanziamento", eliminare l'ultimo cpv.;
-  a pag. 17, capitolo "Modalità e termini di presentazione delle istanze" al primo rigo, cancellare le parole "in duplice copia";
-  a pag. 18, capitolo "Modalità e termini per la presentazione delle istanze" dopo le parole "nove progetti" aggiungere le parole "sia individualmente che in ATS" ed alla fine del capitolo aggiungere il cpv. "Nel caso di progetti attuati a livello regionale occorre indicare nell'istanza come provincia di riferimento quella in cui si realizza prevalentemente il progetto";
-  a pag. 18, capitolo "Documentazione" dopo le parole "la seguente documentazione" aggiungere le parole "Curriculum dell'organismo/i evidenziando l'esperienza nello specifico ambito di intervento del progetto/i";
-  a pag. 18, capitolo "Documentazione" paragrafo "Documentazione relativa ai docenti, ai locali e alle attrezzature" aggiungere alla fine il seguente cpv. "La documentazione di cui ai punti a), b) e c) dovrà essere prodotta per ogni progetto";
-  a pag. 19, capitolo "Costi", paragrafo "Azioni formative" aggiungere dopo la tabella con le percentuali il seguente comma: "I costi potranno essere ripartiti secondo percentuali diverse se adeguatamente motivato";
-  a pag. 20, capitolo "Progettazione" ai punti 1.1.1. e 1.1.2 eliminare al primo rigo dopo la parola "programma" la parola "formativo".
(2001.37.1936)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
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