REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 SETTEMBRE 2001 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 12 luglio 2001.
Approvazione del regolamento della riserva naturale speciale Lago di Pergusa, ricadente nel territorio del comune di Enna e individuazione degli obblighi dell'ente gestore.

Allegato n. 1
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE SPECIALE LAGO DI PERGUSA


TITOLO I
NORME PER LA ZONA A


Art. 1
Attività consentite

1.1  Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
a)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, così definiti:
A)  interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
B)  interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche struttutali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
C)  interventi di restauro e risanamento conservativo: quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
D)  interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
b)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strattamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
c)  demolire immobili esistenti senza ricostruzione degli stessi, previo nulla osta dell'ente gestore;
d)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti, nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
e)  effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordianria, previo nulla osta dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
f)  realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
g)  effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale, secondo criteri naturalistici previo nulla osta dell'ente gestore;
h)  transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con esclusione di mulattiere e sentieri, e accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite.
L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela.

Art. 2
Divieti e deroghe

2.1  Nella zona A della riserva speciale - ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, inoltre, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le deroghe per gli interventi previsti all'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 71/95 - è vietato:
a)  realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché le modifiche planoaltimetriche tipologiche e formali di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete.
La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, può essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) con l'obbligo della rimessa in pristino.
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, può essere prevista nel piano di sistemazione;
b)  la demolizione con ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
c)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes. E' ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
d)  danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
e)  aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne;
f)  esercitare qualsiasi attività industriale;
g)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. Per la realizzazione di scavi ed opere sotterranee è necessaria la preventiva acquisizione del nulla osta dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
i)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
l)  introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
m)  esercitare la pesca, la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previo nulla osta dell'ente gestore;
n)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
o)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
p)  introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici; fatti salvi eventuali interventi straordinari atti al risanamento della qualità delle acque lacustri nel caso di gravi crisi distrofiche, comunque finalizzati al mantenimento dell'ecosistema;
q)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
r)  allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
s)  praticare il campeggio o il bivacco;
t)  accendere fuochi all'aperto;
u)  svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive senza la preventiva acquisizione dell'avviso dall'ente gestore, salvo quanto previsto al successivo art. 12;
v)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
z)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, mezzi nautici a motore etc., salvo quanto previsto al successivo art. 12;
aa)  usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
bb)  trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
cc)  attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole per le quali sia stato previamente acquisito nulla osta dell'ente gestore, nonché di difesa antincendio.
2.2  Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo devono essere specifiche, nominative e a termine.
La facoltà di deroga di cui alla lett. p) dovrà essere supportata da qualificata relazione scientifica.

TITOLO II
NORME PER LA ZONA B


Art. 3
Attività consentite

3.1  Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva), non gravate dalla disposizione di cui all'art. 15, lett. d) della legge regionale n. 78/76, le nuove costruzioni devono avere esclusivamente destinazione d'uso dirette alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, previo nulla-osta dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, sentito il C.R.P.P.N.
3.2  Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali.
Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla-osta dell'ente gestore.
E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
Nel caso si rendesse necessaria la difesa fitosanitaria delle colture, essa dovrà essere effettuata seguendo strategie di lotta biologica.
Il pascolo è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento ed il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale del cotico erboso, previa apposita autorizzazione dell'ente gestore, il quale determinerà i limiti temporali, le zone e il numero di capi di bestiame ammissibile, eventualmente distinti anche per specie;
b)  attuare opere di miglioramento fondiario, anche di tipo strutturale, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il C.R.P.P.N.
L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà la compatibilità delle opere da realizzare con i fini istitutivi della riserva sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo.
Le nuove costruzioni comunque non potranno avere in nessun caso destinazione d'uso abitativa;
c)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla osta dell'ente gestore.
A tal fine anche i proprietari o gestori di strade classificate pubbliche o di uso pubblico hanno l'obbligo di tenere libere da vegetazione infestante, erbe secche o altri residui forestali o comunque infiammibili, le scarpate e le pertinenze stradali.
L'ente gestore può obbligare i proprietari alla ripulitura da vegetazione erbacea ed arbustiva infiammabile nelle scarpate e nelle pertinenze al margine di strade classificate pubbliche o di uso pubblico, per le fasce di profondità ritenute più idonee;
e)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è consentito:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del C.R.P.P.N.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare sugli immobili esistenti interventi di demolizione senza ricostruzione, previo nulla-osta dell'ente gestore;
3)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
4)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore.
Per motivi di comprovata necessità derivanti dall'esigenza di assicurare costantemente la transitabilità e mantenere le condizioni di sicurezza delle strade esistenti è possibile l'inserimento di manufatti e opere di presidio e salvaguardia (ad es. correzioni delle livellette esistenti non superiori al 2% strettamente necessarie a consentire il libero deflusso delle acque, guard-rail in legno lamellate, cunette-banchine, cunettoni longitudinali al corpo stradale, etc.), purché realizzati in conformità all'art. 13 della legge regionale n. 37/85, previo nulla-osta dell'ente gestore,
5)  eseguire movimenti di terreno, livellamenti limitati allo strato superficiale del suolo ed attività consentite dal presente regolamento, previo nulla osta dell'ente gestore. La realizzazione di scavi ed opere interrate (fosse Imhoff, serbatoi idrici di riserva limitati al fabbisogno civile, etc.) è sottoposta al preventivo nulla osta dell'ente gestore;
6)  realizzare elettrodotti e acquedotti, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del C.R.P.P.N., con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
7)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale, con esclusione di filo di ferro di tipo spinato, qualora il terreno e/o il fondo agricolo è libero da costruzioni edilizie residenziali, stagionali, rurali, ricettive, etc.
In tutti gli altri casi potranno realizzarsi recinzioni e cancelli in ferro tondo di modestissimo diametro o in legno a semplice disegno le cui parti terminali non devono presentare elementi curvi e/o acuminati la cui parte basamentale può essere costituita da muretto pieno di aspetto decoroso, consono e intonato all'ambiente con l'interposizione di siepi ed elementi vegetazionali tipici della zona. L'altezza complessiva dei suddetti elementi non può superare i ml. 1,50, considerando che la parte in muratura deve avere un'altezza contenuta al minimo necessario e indispensabile ed assicurare il passaggio delle acque di scolo.
E' fatto divieto, in ogni caso, di utilizzare alluminio anodizzato, materiale plastico, pannelli stampati prefabbricati in cemento.
Restano ferme il rispetto delle prescrizioni del codice della strada e quelle di sicurezza idonee ad assicurare la visibilità;
8)  installare strutture e manufatti temporanei, amche tensostatici, destinati allo svolgimento di attività e manifestazioni culturali, turistiche, sportive, ricreative, produttive, mostre, fiere, esposizione di prodotti e similari, limitatamente al loro periodo di svolgimento, previo nulla osta dell'ente gestore;
9)  permettere la sosta continuata di roulottes oltre le 24 ore in idonei spazi di parcheggio pertinenziali privati o su suolo pubblico specificamente autorizzato a tale scopo.

Art. 4
Divieti

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione con ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili, salvo quanto previsto all'art. 3, punti 3.1 e 3.2;
b)  impiantare serre;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o li quido;
g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h)  prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplano, etc., ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 12;
n)  esercitare la pesca, la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
o)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore.
La raccolta di funghi e frutti di bosco potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
p)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del C.R.P.P.N.;
q)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina dei voli e per motivi di soccorso e vigilanza;
r)  eseguire perforazioni e pozzi destinati a qualunque finalità per non arrecare alterazioni all'equilibrio idrogeologico del bacino imbrifero, nonché, eseguire manutenzioni sui pozzi esistenti che prevedano eventuali riperforazioni.

TITOLO III
NORME COMUNI


Art. 5
Attività di ricerca scientifica

In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 6
Disciplina delle colture agricole

E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.
Per garantire un corretto scorrimento delle acque superficiali attraverso i campi coltivati, evitando un eccessivo dilavamento del suolo e il conseguente veloce interrimento di canali, fossi e del lago stesso viene fatto divieto ai coltivatori di effettuare arature a rittochino e obbligo di utilizzare di volta in volta corretti metodi di prevenzione.

Art. 7
Patrimonio faunistico domestico

Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche ai fini zootecnici presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.
L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche deve interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento deve essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.
L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 8
Indennizzi

Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale devono essere inoltrate le relative richieste, provvede al conseguente indennizzo.
L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.

Art. 9
Gestione ambientale della fauna selvatica

9.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione ambientale e faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.
9.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
9.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da persone dell'ente o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente gestore stesso.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone dell'ente o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
9.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
9.5  L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art. 10
Misure speciali

L'ente gestore è onerato di attivare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, con particolare riferimento alla presenza di specie di uccelli prioritarie e tutelate ai sensi della direttiva n. 79/409 CEE e sucessive modifiche ed integrazioni, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.

Art. 11
Insediamenti turistici, albergheri, sportivi e ricettivi esistenti

Per gli insediamenti e complessi turistici, alberghieri, sportivi e ricettivi esistenti è consentita l'esecuzione di interventi ed opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche, alla prevenzione incendi, alla sicurezza, al miglioramento degli aspetti ambientali e a quelli igienico-sanitari, a contenimento energetico pur comportanti la modifica della sagoma dell'edificio.
In tal caso i singoli elementi progettuali suscettibili di modifica per aggiunzione planimetria e sviluppo volumetrico, strettamente necessari ai suddetti adeguamenti, dovranno essere dettagliatamente indicati con il riferimento preciso allo standard previsto dalla relativa norma tecnica vigente di supporto.

Art. 12
Delocalizzazione autodromo

12.1  In osservanza al parere della IV Commissione legislativa A.R.S. del 3 marzo 1993, le attività dell'autodromo potranno svolgersi, nelle more della delocalizzazione dello stesso, per un termine massimo di anni tre dalla data di emanazione del presente regolamento.
Durante l'anno l'attività motoristica sarà consentita nel periodo 15 maggio - 15 agosto, per non interferire con la nidificazione e ridurre al minimo il disturbo alle specie svernanti.
12.2  E' incentivata la progressiva dismissione delle strutture edilizie dell'autodromo, consentendone, nelle succitate more, la sostituzione con strutture tensostatiche strettamente necessarie a garantire le condizioni di svolgimento delle attività nel rispetto delle normative delle autorità sportive competenti, previo nulla osta dell'ente gestore, sentito il C.P.S.

Art. 13
Scarichi

Gli scarichi civili e produttivi che non recapitano in pubbliche fognature dovranno rispettare sempre i limiti biochimici imposti dalla legge nazionale e da quanto disciplinato dalle leggi regionali in materia.
I parametri biochimici più indicativi possono essere resi più restrittivi di quanto previsto dalle normative vigenti qualora specifici controlli tecnici rendano ciò più utile ai fini della tutela ambientale.

Art. 14
Attività di controllo e sanzioni

14.1  I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
14.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 98/81, come sostituito dal comma 9 dell'art. 28 della legge regionale n. 10/99 con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla tab. 1 della suddetta legge, mentre per le tipologie ivi non previste si applica la sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 2.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio (circolare A.R.T.A. - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze 4 giugno 1999, n. 10980).
14.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
14.4  L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgessore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.

Art. 15
Norma finale

15.1  Nella riserva è inoltre vietata ogni attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
15.2  Le norme previste dal presente regolamento relative agli interventi consentiti e ai divieti si intendono automaticamente adeguate alle successive disposizioni di leggi nazionali o regionali che potranno diversamente disciplinarli.





Allegato n. 2



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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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Michele Arcadipane

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