REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 31 AGOSTO 2001 - N. 43
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 7 agosto 2001.
Modalità di costituzione degli ambiti territoriali ottimali per il governo e l'uso delle risorse idriche.  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 2 luglio 2001.
Disposizioni relative alle assegnazioni di carburante a prezzo agevolato per lavori agricoli  pag. 12 


DECRETO 13 luglio 2001.
Vincolo alla zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in agro dei comuni di Ragusa e Scicli  pag. 16 


DECRETO 13 luglio 2001.
Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento in terreni siti in Gela  pag. 16 


DECRETO 13 luglio 2001.
Rinnovo della concessione dell'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento del sig. Matranga Giovanni  pag. 17 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 2 luglio 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa S. Francesco d'Assisi società a r.l., con sede in Favara, e nomina del commissario liquidatore  pag. 18 


DECRETO 12 luglio 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia Eden, con sede in Agrigento, e nomina dei commissari liquidatori  pag. 18 

DECRETO 13 luglio 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Punta Corvo, con sede in Scicli, e nomina del commissario liquidatore  pag. 19 

Assessorato della sanità

DECRETO 11 luglio 2001.
Aggiornamento delle tariffe di rimborso per prestazioni di dialisi peritoneale  pag. 19 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 21 giugno 2001.
Istituzione della riserva naturale Capo Gallo, ricadente nel comune di Palermo  pag. 20 


DECRETO 21 giugno 2001.
Istituzione della riserva naturale Laguna di Capo Peloro, ricadente nel comune di Messina  pag. 27 


DECRETO 4 luglio 2001.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Alcamo  pag. 33 


DECRETO 5 luglio 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Troina  pag. 39 


DECRETO 17 luglio 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Vittoria.  pag. 41 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 11 luglio 2001.
Bando pubblico per la formazione della graduatoria e per le procedure relative alla concessione dei contributi di cui all'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27  pag. 43 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Vendita degli alloggi destinati alle forze dell'ordine.
  pag. 46 
Decadenza dall'incarico del direttore generale del l'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa  pag. 48 
Recepimento di accordo di contrattazione decentrata del 28 giugno 2001  pag. 48 
Istituzione presso la Presidenza della Regione del Comitato regionale per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali  pag. 48 
Determinazione dei compensi spettanti agli organi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia  pag. 48 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti espropriazione permanente e definitiva e costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, per l'esecuzione di lavori irrigui S. Leonardo Ovest, 4° lotto, comprensorio di Villabate, su beni immobili siti nei comuni di Ficarazzi, Misilmeri e Villabate  pag. 48 
Riconoscimento della cooperativa agricola Natura società cooperativa a r.l., con sede in Bagheria, quale organizzazione di produttori  pag. 55 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Presa d'atto dell'avvenuto conferimento in Imi Lease S.p.A. del ramo di azienda della capogruppo Sanpaolo Imi S.p.A.  pag. 55 
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 55 

Assessorato dell'industria:
Integrazione e proroga dei poteri del commissario ad acta del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina  pag. 55 
Integrazione e proroga dei poteri del commissario ad acta del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina  pag. 55 

Assessorato dei lavori pubblici:
Autorizzazione all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo per l'esecuzione di lavori urgenti nel Porto Grande di Siracusa  pag. 56 
Autorizzazione all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo per l'esecuzione di lavori nel porto rifugio di Gela  pag. 56 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Approvazione di perizia dei lavori di difesa del litorale marino tra i villaggi di Rodia e S.Saba nel comune di Messina  pag. 56 
Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di Aragona  pag. 56 
Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di Messina  pag. 56 
Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di Messina  pag. 56 
Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di Messina  pag. 56 
Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di Villafranca Sicula  pag. 56 
Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di S.Teresa Riva  pag. 56 
Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di Bisacquino  pag. 56 
Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di S. Piero Patti  pag. 56 
Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di S.Angelo Muxaro  pag. 57 
Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di Antillo  pag. 57 
Finanziamento del progetto del Consorzio di bonifica n. 8 di Siracusa, relativo alla realizzazione di opere idrauliche  pag. 57 
Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di Limina  pag. 57 
Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di Mirabella Imbaccari  pag. 57 
Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di Aidone  pag. 57 
Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di S.Teodoro  pag. 57 
Nulla osta alla S.N.A.M. S.p.A., con sede in S.Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto nel comune di Misilmeri  pag. 57 
Nulla osta alla S.N.A.M. S.p.A., con sede in S.Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto nel comune di Novara di Sicilia  pag. 57 
Autorizzazione provvisoria alla ditta Molino S. Francesco di Sabella Vincenzo, con sede in Sciacca, per emissioni in atmosfera  pag. 57 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di S.Angelo di Brolo  pag. 57 
Approvazione di variante al regolamento edilizio del comune di Alì Terme  pag. 57 
Provvedimenti concernenti nulla osta per impianti di cave  pag. 58 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 8 agosto 2001, n. 13.
Premio Nicholas Green - Anno scolastico 2001/2002.
  pag. 58 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
ERRATA-CORRIGE
Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 22 giugno 2001.
Procedura di presentazione delle domande di accesso al regime di aiuti previsti dalla Sottomisura 4.1.4.b del P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Sostegno all'internazionalizzazione delle P.M.I.  pag. 59 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 20 giugno 2001.
Disposizioni per i diritti e le opportunità per l'infanzia e l'adolescenza per il triennio 2000/2002  pag. 59 

AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato della sanità

CIRCOLARE 22 giugno 2001, n. 1049.
Linee guida organizzative del Distretto sanitario  pag. 59 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 7 agosto 2001.
Modalità di costituzione degli ambiti territoriali ottimali per il governo e l'uso delle risorse idriche.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n.36;
Vista la legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n.10;
Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n.9;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la decisione comunitaria CE (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, di approvazione del Programma operativo regionale Sicilia (POR) 2000/2006;
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 3, della legge n. 36/94, che prevede che le Regioni disciplinino, "ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni, le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale";
Visto, in particolare, l'art. 23, comma 2, della richiamata legge regionale n. 10/99, che prevede la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in società per azioni;
Visto, in particolare, l'art. 69, comma 1, lett. b), della citata legge regionale n.10/99, che prevede che il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e dell'Assessore regionale per i lavori pubblici e previo parere della competente Commissione legislativa permanente all'Assemblea regionale siciliana determini con proprio decreto gli ambiti territoriali ottimali e le loro modalità di costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Regione n.114/gr.IVS.G. del 16 maggio 2000, con il quale sono stati determinati gli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.);
Vista la proposta congiunta degli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i lavori pubblici, di cui alla nota n. 1078 del 30 marzo 2001, con relativi allegati, concernente la determinazione delle forme e dei modi della cooperazione tra gli enti locali interessati;
Ritenuto di rimettere all'autonoma determinazione degli enti locali interessati la scelta tra le forme di cooperazione disciplinate dagli artt.30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno sostituito, rispettivamente, gli artt. 24 e 25 della abrogata legge 8 giugno 1990, n. 142, recepiti in Sicilia in virtù dell'art. 37, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di disciplinare le forme di consultazione attraverso le quali gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale provvedono alla scelta delle modalità di cooperazione;
Rilevato che la citata decisione di approvazione del POR 2000/2006 suddivide l'attuazione degli interventi concernenti il ciclo integrato delle acque in due fasi, la seconda delle quali da svilupparsi nel quadriennio 2003/2006 è destinata al finanziamento dei Piani di ambito territoriali ex art. 11, comma 3, della legge n. 36/94, affidati per l'attuazione e cofinanziati dai soggetti gestori o comunque approvati dalla costituita autorità d'ambito;
Rilevato che a tale seconda fase è destinato il 70% degli importi globalmente previsti per tutte le misure afferenti al ciclo integrato delle acque, il cui utilizzo è pertanto subordinato all'attuazione della citata legge n. 36/94;
Considerata, pertanto, l'esigenza di definire in tempi compatibili con i vincoli posti dalla decisione comunitaria di approvazione del POR 2000/2006 per l'utilizzo della maggior parte dei fondi destinati al sottoasse risorse idriche, il procedimento finalizzato all'organizzazione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 36/94;
Considerata, pertanto, la necessità di assegnare agli enti locali interessati un termine di 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, o per la costituzione del consorzio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000, decorso il quale la Regione provvederà in sostituzione degli enti inadempimenti in applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge n. 36/1994;
Considerato che la mancata scelta delle modalità di cooperazione nel termine fissato, denotando le difficoltà di individuare un percorso condiviso da parte di tutti gli enti interessati, rende manifesta l'opportunità di individuare nel consorzio la forma di cooperazione da adottare in via sostitutiva, atteso che lo stesso dà luogo ad un centro unitario delle competenze relative ai servizi idrici, rappresentativo degli interessi di tutti gli enti che vi fanno capo, mentre il modello ex art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, per il suo eminente carattere negoziale, richiede una forte e costante condivisione dell'intero processo;
Ritenuto, altresì, opportuno definire lo schema di convenzione tipo da adottare nel caso in cui venga scelta la forma di cooperazione di cui all'art.30 del decreto legislativo n. 267/2000 nonché lo schema di convenzione con annesso statuto tipo da adottare nel caso in cui venga prescelta la forma di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000;
Considerato che sono state avviate le procedure di trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in società per azioni in attuazione dell'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 10/99;
Vista la nota presidenziale n. 2504 del 25 maggio 2001, con la quale è stato richiesto il prescritto parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana sulla predetta proposta congiunta degli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i lavori pubblici;
Preso atto dell'assegnazione, a termini dell'art. 70bis del regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, alla competente Commissione in data 28 maggio 2001 e che quindi sono scaduti infruttuosamente i termini ivi previsti per la resa del parere;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, può procedersi all'emissione del provvedimento di che trattasi;

Decreta:


Art. 1

1)  Fermo restando quanto contenuto al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e la risoluzione delle problematiche inerenti i rapporti sovrambito a livello regionale, i comuni e le province regionali ricompresi nel territorio di ciascun ambito territoriale ottimale, come determinato con D.P.Reg. 114/gr.IVS.G. del 16 maggio 2000, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dalla legge n. 36/94, al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2)  Al fine di coordinarsi per il raggiungimento di tali finalità, i comuni e le province regionali possono utilizzare una delle seguente forme di cooperazione:
a)  stipulare una convenzione nella forma prevista dall'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b)  costituire un consorzio ai sensi dell'art.31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3)  La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province regionali costituisce la forma di consultazione dei comuni e delle province regionali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale ai fini della scelta delle modalità di cooperazione.
4)  Il presidente della provincia regionale nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale è incaricato di provvedere alla convocazione della conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province regionali entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto.
5)  La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province regionali previa delega dei rispettivi organi consiliari procederà deliberando a maggioranza assoluta dei presenti alla scelta di una delle due forme di cooperazione prevista.

Art. 2

1)  Nel caso in cui venga scelta la forma di cooperazione di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, la convenzione è definita sulla base dello schema allegato al presente decreto con la lett. A).
2)  Nella convenzione debbono essere indicati:
a)  le finalità;
b)  la durata;
c)  le forme di consultazione tra gli enti convenzionati;
d)  il soggetto responsabile del coordinamento e le modalità operative dell'attività di coordinamento, in conformità a quanto previsto nel successivo art.5;
e)  la delega al soggetto responsabile del coordinamento dei poteri per la stipula con i soggetti gestori della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art.11 della legge n. 36/94;
f)  i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie;
g)  le forme per la gestione del servizio idrico integrato, le modalità per la sua organizzazione, per la vigilanza e il controllo;
h)  le procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato;
i)  i parametri obiettivi di carattere economico organizzativo e gestionale sulla base dei quali si può provvedere alla individuazione dei soggetti da salvaguardare.

Art. 3

1)  Nel caso in cui venga prescelta la forma di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), la convenzione di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000 è definita sulla base dello schema di convenzione con annesso statuto allegati al presente decreto con la lett. B). Il consorzio così costituito è denominato autorità d'ambito.
2)  Ai fini dell'insediamento dell'assemblea per l'elezione degli organi dell'autorità d'ambito, il presidente della provincia regionale nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni dello stesso ambito territoriale è incaricato di provvedere alla prima convocazione dell'assemblea stessa.

Art. 4

1)  I comuni e le province regionali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale, attraverso le forme di consultazione definite nel precedente art. 1, provvedono a mezzo dei rispettivi consigli entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana a definire ed approvare le convenzioni di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. a), dando mandato al legale rappresentante per la stipula della convenzione stessa, oppure a costituire il consorzio previsto dal precedente art. 1, comma 2, lett. b).
2)  Trascorso il termine di cui al comma 1, la Regione attua le procedure sostitutive previste dall'art. 9, comma 3, della legge n. 36/94 e dall'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni. Il commissario nominato provvede, per le considerazioni in premessa, alla costituzione del consorzio di cui all'art.31 del decreto legislativo n. 267/2000, approvando la convenzione e l'allegato statuto secondo lo schema allegato al presente decreto ed adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento degli organi dell'autorità d'ambito.

Art. 5

1)  La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province regionali, qualora venga attuata la forma di cooperazione di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. a), costituisce la forma permanente di consultazione dei comuni e delle province regionali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale.
2)  Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti istituzionali possono essere costituiti, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, uffici comuni tra gli enti che hanno stipulato la convenzione.
3)  Le modalità di funzionamento della conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province regionali, la composizione e le funzioni degli uffici comuni, nonché le modalità per l'acquisizione dei mezzi finanziari necessari per la sua organizzazione ed il suo funzionamento, sono stabilite nella convenzione di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. a).
4)  Fino all'eventuale costituzione degli uffici comuni, l'ente responsabile del coordinamento, individuato nella convenzione, assicura con la propria struttura organizzativa il primo funzionamento della conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province regionali.
Palermo, 7 agosto 2001.
  CUFFARO 

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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 2 luglio 2001.
Disposizioni relative alle assegnazioni di carburante a prezzo agevolato per lavori agricoli.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto 24 febbraio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante norme circa i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in agricoltura;
Visto il decreto 11 dicembre 2000, n.375 del Ministero delle finanze che reca disposizioni in merito alla riduzione del carburante impiegato nell'esecuzione dei lavori in agricoltura;
Visto il successivo decreto 9 marzo 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali che modifica il precitato D.M. 24 febbraio 2000;
Visto in particolare il 1° comma dell'art.1 del prefato D.M. 9 marzo 2001, che autorizza le regioni per particolari difficili condizioni presenti nel territorio, quali:
- acclività dei terreni e frammentazione delle aziende agricole;
- condizioni climatiche che si discostano ordinariamente dalle medie;
- elevate profondità delle falde idriche e particolari specificità colturali;
- prolungate siccità o precipitazioni a carattere eccezionale;
- particolari ordinamenti e tecniche colturali territorialmente in uso;
ad aumentare le assegnazioni di carburanti di cui all'allegato 1 annesso al precitato D.M. dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali;
Considerato, altresì, che il punto 19 del succitato allegato 1 del D.M. 9 marzo 2001 prevede una ulteriore maggiorazione per le operazioni di campo nella misura del 50% per i terreni di medio impasto e dell'80% per i terreni tenaci;
Considerato, altresì, che il 2° comma dell'art.1 del D.M. 9 marzo 2001 demanda alle regioni per la determinazione dei consumi medi per quanto concerne le produzioni agricole, per la prima trasformazione dei prodotti agricoli per gli impianti e per i lavori non contemplati nella tabella allegata al precitato decreto ministeriale;
Viste le segnalazioni degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio;
Viste le indicazioni delle opere pubbliche e sentite le stesse nella riunione dell'8 giugno 2001 le quali hanno proposto per le motivazioni indicate al 1° e 2° comma dell'art.1 del D.M. 9 marzo 2001 alcune variazioni ed aumenti nelle assegnazioni di carburanti per i lavori agricoli;
Viste le note dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste n.221 del 16 gennaio 2001, n. 1314 del 20 marzo 2001, n.2846 del 31 maggio 2001, n. 2845 del 31 maggio 2001 e n.2847 del 31 maggio 2001, con le quali sono state impartite disposizioni in merito alla applicazione dei decreti ministeriali sopracitati, che rimangono in vigore tranne quelle in contrasto con il presente decreto;
Ritenuto opportuno, in virtù di quanto disposto dal 1° e 2° comma dell'art.1 del D.M. 9 marzo 2001, apportare le necessarie modifiche ed integrazioni all'allegato 1 del prefato D.M. al fine di adattare i consumi medi regionali alle esigenze colturali ed alle condizioni geo-morfo-pedologiche e climatologiche del territorio della Regione siciliana;
Visto il decreto 214 del 7 maggio 2001 del Ministero delle finanze che modifica alcune scadenze del D.M. n.375/2000;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio nelle assegnazioni di carburanti a prezzo agevolato per i lavori agricoli, ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art.1 del decreto 11 dicembre 2000, n. 375 del Ministero delle finanze, tengono conto dei consumi di carburante indicati nell'allegato 1 al decreto 9 marzo 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 2

Al fine di adeguare i consumi medi di carburanti nei diversi lavori agricoli, indicati all'art.1 del presente decreto, alle esigenze del territorio della Regione siciliana, per le assegnazioni gli Ispettorati tengono conto altresì delle quantità previste nella tabella allegata al presente decreto che ne fa parte integrante e nella nota n.221 del 16 gennaio 2001, punto 2, lettere a) e b), dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art.3

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2002 ad esclusione delle assegnazioni già effettuate per l'irrigazione che potranno essere riviste in base alla tabella allegata al presente provvedimento.Gli ispettorati inoltre procederanno alle assegnazioni di carburante per l'irrigazione e per i lavori straordinari di trasformazione fondiaria (rippatura, scasso, livellamento, spietramento, realizzazione di invasi ecc.) con le quantità delle tabelle allegate al presente decreto alle imprese con assegnazioni provvisorie o non ancora disposte.

Art. 4

Il presente decreto verrà notificato al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero delle finanze, al Ministero del tesoro, alla Direzione compartimentale delle dogane della Sicilia, al Comando regionale guardia di finanza e trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 2 luglio 2001.
  CROSTA 

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(2001.28.1559)
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DECRETO 13 luglio 2001.
Vincolo alla zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in agro dei comuni di Ragusa e Scicli.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il proprio decreto n.1099 del 25 giugno 1996, con il quale, ai sensi della legge regionale n. 37/81, è stata costituita una zona di ripopolamento e cattura ricadente nel territorio dei comuni di Ragusa e Scicli per la durata di anni tre con inizio 1 agosto 1996 e scadenza 31 luglio 1999;
Visti i propri decreti n.2344 del 10 novembre 1997 e n.3944 del 30 novembre 1998, il primo di convalida e rideterminazione della scadenza del vincolo ai sensi della legge regionale 1 settembre 1997, n.33, art.41, ed il secondo di rettifica della scadenza del vincolo ai sensi della successiva legge regionale 31 agosto 1998, n.15, art.22, con il quale è stata stabilita la scadenza della zona di ripopolamento e cattura nel territorio di Ragusa e Scicli al 31 luglio 2001;
Visto, in particolare, l'art.46, comma 5, della legge regionale n.33/97 in forza del quale alla scadenza della zona di ripopolamento e cattura l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto vincola all'interno della stessa e con destinazione a zona rifugio, una superficie non inferiore al 25% dell'area totale in cui è precluso l'esercizio della caccia per non più di un altro biennio;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa protocollo n.1380 del 4 giugno 2001, nella quale è riportata l'individuazione e la delimitazione della zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura nel territorio dei comuni di Ragusa e Scicli;
Visto il verbale della Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa n.1 dell'1 giugno 2001;
Ritenuto di dovere procedere alla costituzione del vincolo della zona rifugio in argomento;
A' sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è vincolata la zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in agro dei comuni di Ragusa e Scicli; la zona rifugio in argomento ricade interamente nel territorio del comune di Ragusa, ha una estensione di Ha. 563 circa e presenta la seguente linea di confine: partendo dall'incrocio della S.P. n. 81 con la S.P. n.37 Santa Croce-Scicli da quota 232, si prosegue in senso antiorario toccando quote 268, 284, 268, 256, 198, 179, dove prosegue con la S.P. n.111 Fontanuova fino ad incrociare la strada poderale Pulce; passa per le case Pulce, case Arrabito fino a quota 162 dove attraversa in linea retta cava Taddarita e si innesta con la S.P. n.78 Maggio-Caddame-Ferrante a quota 139. Prosegue lungo detta strada fino all'incrocio della S.P. n.78 con la S.P. n.37 Santa Croce-Scicli e prosegue in quest'ultima sino al punto di partenza, l'incrocio della S.P. n.37 Santa Croce-Scicli a quota 232. Il confine sopra descritto ha un perimetro di km. 12,500 circa ed è evidenziato in verde nella allegata carta I.G.M. 1:25.000.
Comprende in tutto o in parte le seguenti contrade: Ficazza, Pianicella, Cameni, Fontana Nuova, Pulce, Taddarita, Caddami, Maggio, Monsovile.

Art.2

La zona rifugio è vincolata per un periodo di anni due con inizio 1 agosto 2001 e scadenza 31 luglio 2003. Nella zona rifugio è vietato a chiunque l'esercizio venatorio.

Art.3

La gestione e il controllo è affidato alla Ripartizione faunistico venatoria di Ragusa nelle more di un eventuale affidamento della zona rifugio ad associazione venatoria o ambientalista riconosciuta o ad associazione cinofila riconosciuta dall'Ente nazionale della cinofilia italiana; la suddetta Ripartizione faunistico-venatoria curerà la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovrà riportare la seguente dicitura: Regione siciliana, Assessorato regionale del l'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa - Zona rifugio - Divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica.

Art.4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana con esclusione dell'allegata cartografia.
Palermo, 13 luglio 2001.   
  CROSTA 

(2001.29.1595)
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DECRETO 13 luglio 2001.
Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento in terreni siti in Gela.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n.33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare l'art. 38 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il proprio decreto n.239 del 19 febbraio 1999, di adozione dei criteri applicativi e gli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di costituzione degli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;
Vista la domanda presentata dal sig. Morelli Pietro, nato a Gela il 26 gennaio 1936, ivi residente in via Benedetto Bonanno n.154, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;
Vista la relazione tecnica di parte sullo stato dei luoghi e sulle prospettive di miglioramento degli ambienti naturali finalizzati al potenziamento della capacità produttiva, contenente anche il piano di produzione;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa di parte presentata a corredo dell'istanza;
Visti i verbali dell'accertamento effettuato dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta, dai quali si rileva tra l'altro il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta, prot. n. 241 del 17 febbraio 2000;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo, prot. n. 3256/2001 del 15 maggio 2001, effettuata ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.490, richiesta con note nn. prot. 2021 e 1571 rispettivamente del 31 ottobre 2000 e 24 aprile 2001;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art.1

Il sig.Morelli Pietro, nato a Gela il 26 gennaio 1936, ivi residente in via Benedetto Bonanno, n.154, è autorizzato, alle condizioni di cui ai successivi articoli, all'esercizio dell'attività di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, da esercitarsi sui terreni siti in Gela, contrada Ponte Olivo, foglio di mappa 44, particelle 175, 177, 179, 185, 110, 9, 101, 10, 188, 190, 187, 192/b, 194/2, 195/2, 197, 182, 73 e 184 per un'estensione complessiva di Ha. 31.62.03.

Art.2

E' fatto obbligo al sig. Morelli Pietro, nato a Gela il 26 gennaio 1936, ivi residente in via Benedetto Bonanno, n.154, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza, con particolare riguardo al programma di produzione.Potranno essere allevati, allo stato naturale ed in cattività: coniglio selvatico autoctono siciliano, lepre italica (L.Corsicanus), coturnice di Sicilia (alectoris graeca whitakeri), fagiano e quaglia, fermo restando che in nessun caso potranno essere superati i parametri capo/Ha di spazi riservati all'inselvatichimento di ogni singola specie e di cui al decreto n.239 del 19 febbraio 1999.

Art.3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n.33 e successive modifiche ed integrazioni, agli impegni assunti ed alle prescrizioni di cui al precedente articolo 2 nonché alle eventuali ulteriori norme che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, la perdita dei requisiti di cui al decreto n.239 del 19 febbraio 1999 comporta la revoca della presente autorizzazione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che fossero interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 luglio 2001.
  CROSTA 

(2001.29.1593)
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DECRETO 13 luglio 2001.
Rinnovo della concessione dell'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento del sig. Matranga Giovanni.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il decreto n. 239 del 19 febbraio 1999, di adozione dei criteri applicativi e degli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di costituzione di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e la disciplina per la loro gestione;
Visto il decreto n. 20/21 del 18 luglio 1990, di riconoscimento di allevamento contadino all'iniziativa del sig. Matranga Giovanni, nato a Piana degli Albanesi il 13 maggio 1962 e residente in San Giuseppe Jato, corso Umberto I, n. 385, di produrre fauna selvatica autoctona a scopo di ripopolamento nel comune di Piana degli Albanesi, contrada Scala, scaduto il 18 luglio 2000;
Vista la richiesta tendente ad ottenere il rinnovo della concessione presentata dal predetto allevatore alla Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo in data 27 marzo 2000, assunta al protocollo del predetto ufficio in data 29 marzo 2000, n. 897;
Vista la relazione della predetta Ripartizione faunistico-venatoria, dalla quale si rileva, tra l'altro, il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;
Vista la proposta della medesima Ripartizione faunistico-venatoria prot. n. 1681 del 6 giugno 2000 e 3051 del 12 ottobre 2000;
Ritenuto di dovere accogliere l'istanza avanzata dall'allevatore Matranga Giovanni;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo, prot. n. 3257/2001 del 15 maggio 2001, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, richiesta con note nn. prot. 1987 e 1570 rispettivamente del 26 ottobre 2000 e 24 aprile 2001;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è rinnovata la concessione dell'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento in testa al sig. Matranga Giovanni, nato a Piana degli Albanesi il 13 maggio 1962 e residente in San Giuseppe Jato, corso Umberto I, n. 385.

Art. 2

Sono confermati gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dal decreto di riconoscimento n. 20/21 del 18 luglio 1990 con le ulteriori prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 3

Potranno essere allevati allo stato naturale ed in cattività: coniglio selvatico autoctono siciliano, lepre italica (L. Corsicanus), coturnisce di Sicilia (alectoris graeca whitakeri), fagiano e quaglia, fermo restando che in nessun caso potranno essere superati i parametri capo/Ha di spazi riservati all'inselvatichimento di ogni singola specie e di cui al decreto n. 239 del 19 febbraio 1999.

Art. 4

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dei requisiti di cui al decreto n. 239 del 19 febbraio 1999, degli impegni a suo tempo assunti e di cui ai precedenti articoli, nonché delle eventuali norme che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comportano la revoca della presente autorizzazione.

Art. 5

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti sarà depositata presso lo stesso ufficio a disposizione di coloro che saranno interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 luglio 2001.
  CROSTA 

(2001.29.1594)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 2 luglio 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa S. Francesco d'Assisi società a r.l., con sede in Favara, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n. 1318 - repertorio scioglimenti - dell'U.P.L.M.O. di Agrigento, dal quale è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa S.Francesco d'Assisi, con sede in Favara;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione, che, nella seduta del 24 febbraio 2000, con parere n. 2501, si è espressa favorevolmente allo scioglimento e messa in liquidazione della cooperativa con nomina del commissario liquidatore;
Ritenuto, quindi, di dover procedere conseguentemente;
Visto l'art. 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperativa e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa S.Francesco d'Assisi società a r.l., con sede in Favara, costituita il 12 ottobre 1984 con atto omologato dal tribunale di Agrigento il 7 novembre 1984, iscritta al n. 3616 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione mista con D.P. n. 113 del 15 marzo 1985, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

L'avv. Tornambè Antonino, nato a Ribera il 16 gennaio 1966 e residente a Ribera in corso Umberto I n. 49, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fini alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 luglio 2001.
  SPERANZA 

(2001.29.1599)
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DECRETO 12 luglio 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia Eden, con sede in Agrigento, e nomina dei commissari liquidatori.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto l'avviso n. 112/01, con il quale il tribunale di Agrigento, sezione fallimentare, ha comunicato che con sentenza del 19 aprile 2001, depositata il 14 maggio 2001, ha dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa Eden, con sede in Agrigento;
Visto l'art. 195 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in virtù del quale, per effetto dell'intervenuto accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, deve essere disposta la liquidazione coatta amministrativa della società;
Considerato che la cooperativa risulta aderente alla Lega regionale cooperative, per cui deve farsi luogo alla riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75;
Vista la nota prot. n. 1/354, con la quale la suddetta associazione ha segnalato la terna di nominativi per la nomina del commissario liquidatore;
Visto l'art. 198, 2° comma, L.F.;
Visto l'art. 2540 del c.c.;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa edilizia Eden, costituita il 9 gennaio 1993 con atto omologato dal tribunale di Agrigento in data 4 marzo 1993, iscritta al n. 7564 del registro delle imprese e nel reg. prefettizio alla sezione edilizia con D.P. n. 560 dell'8 giugno 1993, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Aloi Carmelo, nato a Messina il 4 gennaio 1947 ed ivi residente nel complesso Mito - Pini - pal; A, la dott.ssa Patrizia Schirmenti, nata a Caltanissetta il 19 agosto 1963 e residente in Agrigento in via Diodoro Siculo n. 2, il rag. Placido Matasso, nato a Castel di Lucio il 24 luglio 1945 e residente a Messina in via dei Mille n. 267, sono nominati, dalla data di notifica del presente decreto, commissari liquidatori della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante ai commissari liquidatori per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 luglio 2001.
  SPERANZA 

(2001.29.1645)
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DECRETO 13 luglio 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Punta Corvo, con sede in Scicli, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n. 407 del maggio 1998, con il quale l'U.P.L.M.O. di Ragusa ha proposto lo scioglimento semplice della cooperativa Punta Corvo, con sede in Scicli, in base ai dati risultanti dall'ultimo bilancio presentato relativo all'esercizio 1993;
Vista la nota n. 10809 del 21 novembre 2000 del gruppo V, preposto agli scioglimenti semplici, con la quale sono stati chiesti chiarimenti all'U.P.L.M.O. di Ragusa, in quanto dai dati dell'ultimo bilancio si ravvisava la necessità di nominare un liquidatore; (nell'attivo patrimoniale non risultano immobilizzazioni, ma vi sono rimanenze di magazzino, crediti a breve e liquidità di cassa per un valore di circa L. 274 milioni);
Vista la nota n. 30841 del 22 dicembre 2000, con la quale l'U.P.L.M.O. di Ragusa ha confermato che vi sono gli estremi per procedere alla nomina del liquidatore;
Visto il verbale della C.R.C., che, nella seduta del 19 aprile 2001, con parere n. 2600, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 c;c. della cooperativa su menzionata;
Visto l'art. 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Punta Corvo, con sede in Scicli, costituita il 13 ottobre 1972 con atto omologato dal tribunale di Modica in data 13 novembre 1972, iscritta al n. 516 del registro delle società, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Piccione Bartolomeo, nato a Scicli (RG) il 14 febbraio 1963 ed ivi residente in via Archimede n. 26, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 luglio 2001.
  SPERANZA 

(2001.29.1655)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 11 luglio 2001.
Aggiornamento delle tariffe di rimborso per prestazioni di dialisi peritoneale.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n.84, recante norme per la costituzione dei servizi di immunologia tissutale e per l'esercizio dell'emodialisi;
Vista la legge regionale 12 agosto 1980, n.88;
Vista la legge regionale 13 giugno 1984, n. 40;
Visto il decreto n. 9803 del 28 gennaio 1994, con il quale le divisioni e/o i servizi di nefrologia e dialisi della Regione sono stati autorizzati all'esercizio della dialisi peritoneale domiciliare;
Visto il D.M. sanità del 22 luglio 1996, con il quale sul territorio nazionale vengono fissate le tariffe per le prestazioni di dialisi peritoneale, come segue:
-  L.90.000 per il trattamento di dialisi continua (CAPD);
-  L.106.000 per il trattamento di dialisi discontinua (CCPD);
Visto il decreto n. 24021 del 9 dicembre 1997, con il quale si sono stabilite le stesse tariffe giornaliere, per la dialisi peritoneale, previste dallo Stato con D.M. 22 luglio 1997;
Considerato che il decreto ministeriale fissa le tariffe dal 22 luglio 1997 e quindi bisogna aggiornarle tenendo conto dell'andamento del costo della vita, in analogia alle prescrizioni della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, a partire dall'anno 1997;
Preso atto che le variazioni percentuali medie dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, dati ISTAT, è la seguente:
- anno 1997  +1,8%;
- anno 1998  +1,7%;
- anno 1999  +1,6%;
- anno 2000  +2,5%;
- anno 2001  +2,6%;
Ritenuto di aggiornare le tariffe per le prestazioni di dialisi peritoneale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, come segue:
- L. 101.000 per il trattamento di dialisi continua (CAPD);
-  L. 118.000 per il trattamento di dialisi discontinua (CCPD);

Decreta:


Art. 1

Le tariffe di rimborso per prestazioni di dialisi peritoneale sono così stabilite:
- L. 101.000 per il trattamento di dialisi continua (CAPD);
-  L. 118.000 per il trattamento di dialisi discontinua (CCPD).

Art. 2

Il presente decreto avrà efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 luglio 2001.
  PROVENZANO 

(2001.28.1580)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 21 giugno 2001.
Istituzione della riserva naturale Capo Gallo, ricadente nel comune di Palermo.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 agosto 1988 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;
Visto il decreto n. 970 del 10 giugno 1991, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato Piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale "Capo Gallo" ricadente nel comune di Palermo, provincia di Palermo;
Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 4, legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Visti i rapporti istruttori prot. nn. 185/44 del 13 luglio 1993, 736/44 del 22 novembre 1999, F.V. 56/44 del 13 luglio 2000, F.V. 74/44 del 7 settembre 2000, con i quali il gruppo di lavoro 44° - delle riserve - ha rappresentato e proposto:
-  la legge quadro delle aree protette n. 394/91 ha individuato tutta l'area marina ricompresa tra Capo Gallo e l'Isola delle Femmine tra le aree marine di reperimento per l'istituzione di riserve marine e la relativa proposta è già in fase di definizione, alla data del 4 agosto 2000, presso la segreteria tecnica del Ministero dell'ambiente;
-  la necessità di rendere coerenti le azioni regionali rispetto a quelle statali nella consapevolezza che la concertazione tra i diversi livelli di competenza territoriale è la strada per pervenire allo sviluppo sostenibile delle zone costiere;
-  l'istituzione di una riserva a protezione integrata con riferimento allo studio dell'Università di Palermo volto alla tutela e valorizzazione dei biotopi citati, escludendo dalla perimetrazione l'area di Pizzo Sella, l'area di pertinenza della Motomar e della strada di proprietà Vassallo e individuando, invece, a mare una zona di protezione integrale con divieto di pesca, transito e balneazione;
Visto il parere espresso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.), nella seduta del 10 maggio 2000 il quale "...considerato che la proposta di revisione del perimetro, prevedendo anche lo stralcio di Pizzo Sella (area fortemente antropizzata relativamente alla quale sono tuttora pendenti numerosi procedimenti giudiziari, riguarderebbe una non indifferente area di riserva, decide di rinviare l'esame delle proposte di riperimetrazione a un momento successivo alla istituzione della riserva stessa e precisamente alla fase della revisione del Piano regionale dei parchi e delle riserve. Pertanto, il consiglio esprime parere favorevole alla conferma del perimetro di cui al Piano regionale dei parchi e delle riserve approvato con decreto n. 970/91";
Vista la propria nota prot. GAB n. 451 del 17 aprile 2001, con la quale si "dispone di procedere all'istituzione della riserva di Capo Gallo in conformità al Piano di cui al decreto n. 970/91 e al parere del C.R.P.P.N.";
Vista la nota della ditta Motomar, assunta al protocollo dell'Arta con n. 32176 del 22 maggio 2001, con la quale vengono rappresentate una serie di difficoltà discendenti dalla perimetrazione della riserva di cui al Piano regionale;
Ritenuto, a seguito della citata nota, di dover disporre un'ulteriore verifica di tale perimetrazione tramite apposito sopralluogo congiunto di funzionari dei gruppi XLIV e XIII;
Visto il rapporto istruttorio, gruppo XLIV, prot. n. 398 del 6 giugno 2001 dove viene proposto, su supporto cartografico 1:10.000, lo stralcio dal perimetro dell'area protetta di una striscia antropizzata che comprende:
1)  la strada di accesso (privata) che sarà oggetto di espropriazione da parte del comune di Palermo e la pista ad essa collegata;
2)  le aree su cui insistono fabbricati sia ad uso di civile abitazione che insediamenti produttivi;
3)  l'area portuale ed il relativo cantiere navale;
4)  l'area occupata da un circolo nautico;
Vista la determinazione del C.R.P.P.N. del 13 giugno 2001 che "prescrive che la riperimetrazione escluda dall'originario perimetro unicamente l'area di cantiere della Motomar e l'eventuale area di espansione ad oggi prevista, nonché l'attuale asse stradale";
Visto il parere del C.R.P.P.N., espresso nella seduta del 25 febbraio 1997, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi nell'area di riserve e preriserva;
Visto il rapporto istruttorio del gruppo di lavoro 44° - delle riserve - prot. n. 293 del 9 maggio 1997, con il quale si segnala la necessità di modificare la scheda tecnica PA/11 del Piano regionale relativa alla riserva in questione inserendo l'emergenza naturalistica conosciuta sotto il nome di "marciapiede a vermetidi", poco diffusa nel Mediterraneo;
Visto il parere favorevole espresso dal C.R.P.P.N. nella seduta del 21 luglio 1999 in ordine alla modifica della citata scheda tecnica;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine alla perimetrazione, al regolamento e alla modifica della scheda tecnica PA/11;
Considerato che il C.R.P.P.N. nella seduta del 16 febbraio 1993 ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Considerato altresì che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S. in data 3 marzo 1993 ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Considerato, altresì, che il C.R.P.P.N. nella seduta del 9 luglio 1999 ha confermato il proprio parere reso nella citata seduta del 16 febbraio 1993;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dalla Commissione legislativa e dal C.R.P.P.N in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che l'art. 14 della legge regionale n. 16/96 autorizza l'Amministrazione forestale a "svolgere" anche compiti di "gestione di riserve naturali";
Considerato che ai sensi e per gli effetti della norma citata l'Azienda provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione delle riserve affidatele "con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio", nonché tramite un "contributo" che l'Assessorato regionale territorio e ambiente verserà "in entrata nel bilancio dell'Azienda";
Considerato, altresì, che le somme da versare in entrata "saranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale territorio e ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire";

Decreta:


Art. 1

È istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14\ 88, la riserva naturale Capo Gallo ricadente nel comune di Palermo, provincia di Palermo.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, F.g. 249 I S.O. di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B e B1 l'area destinata a pre-riserva, con vincolo di inedificabilità assoluta per le zone contraddistinte con la lettera B1.
Sono escluse dal perimetro dell'area "B" di preriserva, ancorché non segnatamente stralciate nell'allegata cartografia, l'area di cantiere della Motomar, l'area portuale e la relativa area di espansione ad oggi prevista, nonché l'attuale asse stradale.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14\ 88, come riserva naturale orientata con la seguente motivazione:
-  emergenza geomorfologica in cui sono presenti le grotte della "Marinella" la cui genesi è legata all'erosione marina; grotta "Impisu", importante cavità carsica interessata successivamente dall'erosione marina. Nell'interno della cavità una spiaggia con resti della estinta fauna quaternaria (elefante, ippopotamo, etc.);
-  il promontorio ospitava ricca flora rupestre che comprende diverse specie endemiche e rare quali: limonium panormitanum, allium lehannii, centaurea ucriae, scabiosa limoneifolia, brassica rupestris, hieracium lucidum, lithodora rosmarinifolia, etc.;
-  nella zona costiera è presente il "marciapiede a vermetidi", formazione endemica poco diffusa nel Mediterraneo.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88 all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana (ente gestore).

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4, legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
a)  provvedere alla tabellazione e/o recinzione, ove necessario, dell'area protetta, conformemente alle prescrizioni dettate con i decreti n. 741/88 del 23 maggio 1988 e n. 48/90 del 3 febbraio 1990. Il progetto è approvato dall'Assessorato regionale territorio ed ambiente (da ora in poi Assessorato);
b)  presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;
c)  fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.) costituito presso la Provincia regionale di Palermo per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti e incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  le regolamentazioni delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione delle aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
d)  individuare il responsabile della gestione della riserva;
e)  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione;
f)  determinare ed erogare gli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art. 22, legge regionale n. 14/88.
L'ente gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione, predisporre un programma di interventi prioritari.

Art. 7

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi della collaborazione di volontari.

Art. 8

Al fine di promuovere l'acquisizione di terreni ricadenti all'interno delle riserve naturali, ivi compreso "specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti", l'Assessorato promuoverà ogni intesa con l'Assessorato regionale agricoltura e foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie di cui all'art. 22, legge regionale n. 14/88, alla realizzazione del piano di acquisizione di cui al punto 4) dell'art. 31, legge regionale n. 16/96.

Art. 9

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34, legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra numerato onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lettera d), comma II, art. 34, legge regionale n. 16/96, ricadenti nelle aree protette, l'ente gestore ne darà preventiva comunicazione all'Assessorato.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41, legge regionale n. 16/96 darà preventiva comunicazione all'Assessorato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 giugno 2001.
  LO MONTE 


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DECRETO 21 giugno 2001.
Istituzione della riserva naturale Laguna di Capo Peloro, ricadente nel comune di Messina.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 agosto 1988 e successive modifiche e integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;
Visto il decreto n. 970 del 10 giugno 1991, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle ri serve;
Considerato che il citato Piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Laguna di Capo Peloro, ricadente nel comune di Messina, provincia di Messina;
Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 4, legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Visto il rapporto istruttorio prot. n. 115 del l8 aprile 1996, con il quale il gruppo di lavoro 44° - delle riserve - ha proposto la modifica della scheda tecnica ME/1 di cui al Piano suddetto in quanto non rappresentativa delle emergenze ambientali presenti nella riserva e la conseguente modifica della perimetrazione;
Visto il parere espresso nella seduta del 27 aprile 1999, con il quale il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) condivide e fa proprio il parere favorevole espresso dalla Commissione II nella seduta del 3 febbraio 1999 in ordine alla modifica della scheda tecnica nel testo che di seguito si riporta: "Stagni costieri salmastri che, per la loro comunicazione con il mare, rappresentano un ambiente di transizione in equilibrio dinamico con l'ambiente marino; sede di flore specializzate di ambienti umidi salmastri; utilizzati come stazioni di sosta dagli uccelli migratori. Il lago Faro, per la sua particolare conformazione, rappresenta un raro esempio di bacino meromittico, oggetto di studio e di ricerche da parte di specialisti a livello internazionale. Questi caratteri, conservati a tutt'oggi nonostante l'intensa urbanizzazione dell'area, meritano di essere tutelati e valorizzati";
Visto l'ulteriore parere espresso dal C.R.P.P.N. nella seduta del 9 maggio 2001, con il quale si ratifica la relazione sintetica sulle motivazioni scientifiche, allegata al verbale della commissione II del 9 maggio 2001 a firma dei proff. Bonfiglio, Bruni e Lo Paro, che estende alle "aree dunali e retrodunali della Laguna di Capo Peloro la presenza di biotopi floristicamente ricchi con specie di vegetazione psammofila ad alta vulnerabilità o rischio di scomparsa, nonché talune specie vegetali tipiche di ambiente alofilo e dei litorali sabbiosi costieri, riscontrabili in pochi ambienti del bacino Mediterraneo.
La tutela della fascia costiera nel versante ionico è anche giustificata dall'esistenza di una particolare e poco comune formazione rocciosa (beach rock) estesa lungo la zona intertidale ed espressione di processi diagenetici legati ad equilibri fisico-chimici controllati da fattori climatici.
La formazione del "beach rock" della Laguna di Capo Peloro è assai probabilmente legata all'attività tettonica ben nota dell'area dello Stretto di Messina.
Per tale suo significato geologico e geomorfologico, l'inclusione nell'area di preriserva aggiunge un ulteriore valore naturalistico da tutelare e studiare...
Inoltre la presenza di piccole pozze, formatesi lungo il cordone roccioso litorale che va da Ganzirri a Torre Faro, ha permesso l'insediamento di molluschi, artropodi e foraminiferi endemici...";
Visti gli stralci dei verbali delle sedute di commissione II del 29 giugno 1998 e del 12 giugno 2000 e del C.R.P.P.N. del 4 novembre 1998 e del 12 giugno 2000 circa l'approvazione parziale delle modifiche della perimetrazione proposte relativamente allo stralcio dalla riserva della proprietà della sig.ra Minutoli;
Considerato che nel corso dei lavori tenuti dalla commissione II del C.R.P.P.N. nella seduta del 2 maggio 2001 in ordine allo stato dell'arte delle procedure inerenti l'istituzione delle rimanenti 10 riserve naturali di cui al Piano regionale non ancora istituite tra le quali la riserva della Laguna di Capo Peloro, il prof. Lo Paro illustra "le motivazioni per le quali è necessario apportare alcune modifiche alla perimetrazione della stessa prevedendo l'ampliamento della riserva alla superficie del canale di collegamento del Pantano piccolo con le acque del Tirreno nonché anche a parte dell'area litoranea tirrenica a nord dello stesso e prevedendo ancora l'ampliamento della riserva anche a parte dell'area litoranea ionica a sud del Pantano grande.";
Vista la determinazione del C.R.P.P.N. del 9 maggio 2001, che in ordine alla modifica della perimetrazione della riserva di che trattasi testualmente recita:
"Vista la proposta di parere formulata dalla commissione II nella seduta di lavoro del 9 maggio 2001, il C.R.P.P.N., condivise le molteplici motivazioni scientifiche illustrate durante i lavori di commissione, approva la proposta di riperimetrazione e connessa zonizzazione dell'area naturale protetta in parola così come riportato nella cartografia scala 1:10.000, allegata al verbale della commissione suddetta e che prevede il regime di tutela articolato come segue:
Zona A
-  il Pantano piccolo ed il Pantano grande così come delimitati nella suddetta cartografia.
Zona B
-  il canale di collegamento tra i due Pantani, denominato Margi;
-  i canali di collegamento dei Pantani con i mari Tirreno e Ionio (Canale degli Inglesi, Faro, Due Torri e Catuso);
-  zona litorale compresa tra il limite di demarcazione del demanio marittimo e la zona intertidale inclusa ed estesa, ininterrottamente, dal punto 1, ubicato ad ovest del Canale degli Inglesi, al punto 2, ubicato in corrispondenza dello sbocco a mare del Canale Catuso, così come riportato nella già citata cartografia allegata al parere della commissione, salvo la verifica di accertamento di incompatibilità con le previsioni urbanistiche.";
Vista la nota del gruppo XII n. 472 del 5 giugno 2001, con la quale il segretario del C.R.P.P.N. attesta che in pari data il Dipartimento regionale urbanistica ha comunicato l'inesistenza di ostacoli di natura urbanistica in ordine alla perimetrazione di che trattasi;
Vista la nota del gruppo XLIV n. 396 del 6 giugno 2001, di trasmissione dello schema di regolamento adeguato alla nuova perimetrazione per l'acquisizione del parere del C.R.P.P.N.;
Visto il regolamento esitato dal C.R.P.P.N. nella seduta del 13 giugno 2001, così come modificato ed integrato dalla commissione II;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine alla perimetrazione, al regolamento e alla modifica della scheda tecnica ME/1;
Considerato che il C.R.P.P.N. nella seduta del 16 febbraio 1993 ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva la Provincia regionale di Messina;
Considerato, altresì, che la commissione legislativa IV dell'Assemblea regionale siciliana in data 3 marzo 1993 ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dalla Commissione legislativa e dal C.R.P.P.N. in ordine all'individuazione dell'ente gestore;

Decreta:


Art.  1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14\ 88, la riserva naturale Laguna di Capo Peloro, ricadente nel comune di Messina, provincia di Messina.

Art.  2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta tecnica in scala 1:10.000 di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a pre-riserva.

Art.  3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologica mente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14\ 88, come riserva naturale orientata con la seguente motivazione:
-  stagni costieri salmastri che rappresentano un ambiente acquatico di transizione, in equilibrio dinamico con l'ambiente marino antistante;
-  il Lago di Faro o Pantano piccolo che, per la sua particolare conformazione, rappresenta un raro esempio di bacino meromittico è tra l'altro caratterizzato dal massiccio sviluppo di solfobatteri colorati fototrofi che, in condizione anaerobica, sono capaci di svolgere attività fotosintetica; le complesse relazioni che si instaurano con le altre popolazioni batteriche intervengono nel ciclo biogeochimico dello zolfo facendone un biotopo di peculiare importanza;
-  importante luogo di sosta per l'avifauna lungo la rotta migratoria dello Stretto di Messina. Oltre 180 specie ad oggi censite molte delle quali in allegato 1 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE;
-  nei due Pantani e nei canali di collegamento con il mare sono presenti specie esclusive ed endemiche appartenenti a molluschi, crostacei e pesci;
-  nelle aree dunali e retrodunali della Laguna di Capo Peloro sono pre senti specie di vegetazione psammofila ad alta vulnerabilità o a rischio di scomparsa, nonché talune specie vegetali tipiche di ambiente alofilo e dei litorali sabbiosi costieri, riscontrabili in pochi ambienti del bacino Mediterraneo. Sono presenti altresì piccole pozze che hanno permesso l'insediamento di molluschi, artropodi e foraminiferi endemici;
-  presenza di "beach rock", probabilmente legata all'attività tettonica dello stretto di Messina, espressione dei processi diagenetici legati ad equilibri fisico-chimici controllati da fattori climatici.

Art.  4

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art.  5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14\ 88 alla Provincia regionale di Messina (ente gestore).

Art.  6

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4, legge regionale n. 14\ 88, i seguenti obblighi:
a)  redigere entro 6 mesi dalla notifica del presente decreto il progetto di tabellazione e recinzione, ove necessario, dell'area protetta, conformemente alle prescrizioni dettate con i decreti n. 741/88 del 23 maggio 1988 e n. 48/90 del 3 febbraio 1990.
Il progetto è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (da ora in poi Assessorato), che provvederà a trasferire all'ente gestore le necessarie risorse finanziarie;
b)  presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate.
c)  presentare annualmente il rendiconto delle spese relative ai contributi regionali accreditati.
Eseguire i compiti - in premessa descritti - finalizzati all'individuazione degli interventi definitivi per il mantenimento del regime idrico del lago, per il risanamento ambientale e per la sottrazione dei carichi inquinanti in un quadro organico e certo di interventi gestionali;
d)  predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;
e)  concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il Corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;
f)  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione.

Art.  7

L'ente gestore per le convenute funzioni di gestione di cui al presente decreto può avvalersi, previa autorizzazione dell'Assessorato, di istituti di ricerca pubblici e privati nonché di esperti di comprovata esperienza.

Art.  8

L'ente gestore, entro 1 anno dalla notifica del presente decreto, dovrà fornire al Consiglio provinciale scientifico (C.P.S.), costituito presso la Provincia regionale di Messina, le indicazioni utili per l'elaborazione del Piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente; i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati.
Il Piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentito il comune interes sato.
Il Piano potrà contenere una proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive nonché indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della riserva.
L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con la relazione annuale di cui alla lettera b), varianti e/o aggiornamenti al Piano stesso, previamente approvati con le stesse procedure relative al piano.

Art. 9

Ai compiti di gestione individuati con il presente decreto e al raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, l'ente gestore attenderà con proprie risorse umane e con il personale di cui alla tabella B, della legge regionale n. 14/88 che l'Assessorato, ai sensi dell'art. 41 della citata legge regionale n. 14/88, provvederà a ripartire tra le Province regionali con provvedimento specifico.
Il personale sopra citato dovrà essere reclutato con le procedure di cui all'art. 41 della legge regionale n. 14/88 e dovrà svolgere le funzioni di cui alla tabella A, allegata alla stessa legge.

Art.  10

L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare all'Assessorato, secondo le modalità che verranno impartite in seguito.
L'ammontare del citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato.

Art.  11

La determinazione ed erogazione degli indennizzi individuati all'art. 22 della legge regionale n. 14/88, saranno autorizzati dall'Assessorato, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria.

Art.  12

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta si avvarrà del Corpo forestale della Regione.
Allo svolgimento degli interventi sopra citati l'ente gestore concorrerà con i presidi tecnici a propria disposizione.

Art.  13

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Dette limitazioni qualora legate o discendenti da programmi di ricerca scientifica costituiranno voce del dispositivo di autorizzazione assessoriale delle stesse ricerche.
Qualora si presentino condizioni climatiche e/o calamitose eccezionali tali da compromettere il profilo ecologico e/o biologico dell'ambiente protetto che necessitano di rapido e intelligente intervento, l'ente gestore disporrà, dandone immediata comunicazione all'Assessorato, le conseguenti misure necessarie.

Art.  14

L'ente gestore, previa autorizzazione dell'Assessorato, può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva.
L'ente gestore può avvalersi, altresì, della collaborazione di volontari, previa autorizzazione dell'Asses sorato.

Art.  15

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art.  16

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra citato, l'ente gestore, onde disporre gli interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lettera d), comma II, dell'art 34 della legge regionale n. 16/96, citata, ricadenti nelle aree protette, concorderà con l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana le modalità di intervento, ai sensi del dispositivo indicato agli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 16/96.
L'ente gestore, al fine di disporre di interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.

Art.  17
Quadro finanziario

Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui al presente decreto l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore:
-  le somme per il trattamento economico del personale assunto;
-  le somme per le immobilizzazioni tecniche, ricerche, studi e spese gestionali che l'ente gestore determinerà in uno alla relazione annuale di cui all'art. 6 del presente decreto.
I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'As sessorato, nel caso di scadenza o rescissione dell'affidamento, saranno trasferiti alla Regione siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Art.  18

Per la gestione della riserva l'ente gestore si avvale dei contributi dell'Assessorato, nonché di risorse proprie.
Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 21 giugno 2001.
  LO MONTE 

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-A


DECRETO 4 luglio 2001.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Alcamo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera consiliare n. 143 del 4 agosto 1997, con la quale è stato adottato il piano regolatore generale e il regolamento edilizio del comune di Alcamo;
Vista la delibera consiliare n. 164 del 2 ottobre 1997, avente per oggetto: "piano regolatore del comune di Alcamo - Adozione delle prescrizioni esecutive per i fabbisogni decennali ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 come modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 15/91 relative alle aree di contrada Sasi per insediamenti produttivi e a sud del centro urbano per insediamenti residenziali";
Vista la delibera consiliare n. 187 del 14 ottobre 1997, avente per oggetto: "P.R.G. del territorio di Alcamo. Adozione delle prescrizioni esecutive per i fabbisogni decennali ai sensi dell'art. 2 legge regionale n. 71/78 come modificato dall'art. 3 legge regionale n. 15/91 relativa alle aree a sud del centro urbano di Alcamo per insediamenti residenziali";
Vista la delibera consiliare n. 213 del 22 novembre 1997, avente per oggetto: "Presa d'atto delle modifiche introdotte dai progettisti al P.R.G. e al R.E. a seguito della delibera di adozione n. 143 del 4 agosto 1997 e alle PP.EE. della zona Pedemontana a seguito della delibera di adozione n. 187 del 14 ottobre 1997 nonché presa d'atto dell'elenco definitivo degli elaborati adottati del P.R.G., del R.E. e delle PP.EE. di contrada Sasi e delle aree a sud del centro urbano di Alcamo (zona Pedemontana) per la visione al pubblico e per la pubblicazione";
Visto il parere del 9 dicembre 1996 espresso, sul piano regolatore generale del comune di Alcamo, dall'ufficio del Genio civile di Trapani ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere del 16 ottobre 1997 espresso, sulle prescrizioni esecutive del P.R.G. del comune di Alcamo, dall'ufficio del Genio civile di Trapani ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione del piano ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Rilevato che avverso la suddetta deliberazione sono state presentate n. 769 opposizioni e/o osservazioni di cui n. 6 fuori termine giusta attestazione del segretario comunale datate 26 febbraio 1998;
Viste le delibere consiliari nn. 28, 30, 32, 34, 46, 48, 50, 52, 54, 63, 76, 78, 80, 82, 89, 91, 93, 98, 100, 110, 112, 114, 139, 141, 155, 203, 204, tutte dell'anno 1999 con le quali il Consiglio comunale si è determinato sulle complessive n. 913 osservazioni e/o opposizioni trasmesse al comune;
Vista la nota n. 74 del 9 giugno 2000, con il quale il gruppo n. 290/D.R.U., ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, ha espresso il parere che il P.R.G. di Alcamo, con annesse PP.EE. e R.E. sia meritevole di approvazione con le prescrizioni contenute nello stesso parere;
Visto il voto n. 304 del 27 luglio 2000, che di seguito parzialmerte si trascrive, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
"...Omissis...
Conclusioni.
Dall'esame effettuato e dalle verifiche condotte in sede di sopralluogo, il progetto di piano regolatore con annesse PP.EE. e R.E. appare meritevole di approvazione con le prescrizioni precedentemente evidenziate che qui si riassumono:
1)  la zona A dovrà essere ridefinita sulla base della scheda IPCE/CSU del centro storico inventariato dal Consiglio d'Europa; pertanto le zone B1 inglobate saranno classificate e normate alla stregua di zone A2;
2)  nelle zone BE, i prescritti piani attuativi non dovranno consentire aumento di volumi e/o di superfici utili per le costruzioni esistenti; mentre i parametri per l'eventuale edilizia di completamento dovranno riferirsi a quelli medi dell'esistente nella zona. I piani attuativi dovranno redigersi entro un anno dal decreto di approvazione del P.R.G.;
3)  la dimensione dei piani di lottizzazione nelle zone C3, in parte edificate, dovrà estendersi alle intere aree. In tutte le altre zone, ove previsti, i P. di L. dovranno impegnare la superficie minima di 10.000 mq.;
4)  tutte le previsioni di zone C4 e C5 sono subordinate a P.P. di recupero ambientale e di urbanizzazione primaria e secondaria prescrittivi;
5)  come evidenziato con linea perimetrale di colore rosso nella tavola P9*c, l'area C4 compresa tra le due Ft2, dovrà essere riclassificata come Ft2;
6)  nella stessa tavola P9*c, l'area Ft2 a monte della S.S. 187 dovrà essere riclassificata come E2;
7)  eliminazione delle zone omogenee D1.2 e D3.
Le aree stralciate sono da riclassificare rispettivamente come zone omogenee E7 ed E1;
8)  in tutte le zone B, C e D del piano particolareggiato della zona pedemontana, per le costruzioni già realizzate non dovrà essere consentito alcun aumento di volumetria e/o superficie utile restando ammessi solo gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, nel rispetto della volumetria e del rapporto di copertura esistenti;
9)  per le costruzioni realizzate abusivamente ricadenti all'interno del piano attuativo della zona pedemontana non può essere ammesso alcun aumento di volume e/o superficie utile;
10)  per l'edificazione privata prospiciente su aree pubbliche, il distacco dai confini (min. 5 mt.) è obbligatorio; pertanto è esclusa, in questi casi, l'edificazione a confine di proprietà (vedi art. 4, pag. 6 NTA per integrazione);
11)  si prescrive il rispetto perentorio dei programmi e fasi di attuazione previsti dal P.R.G., con particolare riferimento alle zone E3 e BE (art. 15 delle NTA) a conferma delle cautele rappresentate nelle dette zone a rischio.
Esame delle osservazioni e/o opposizioni
Tutte le osservazioni ed opposizioni pervenute entro e fuori termine, ma oggetto di controdeduzioni da parte del gruppo di progettazione, vengono decise in adesione a dette controdeduzioni e/o in coerenza alle prescrizioni sopraelencate.
In particolare sono da accogliere, perché correttive di errori materiali di rappresentazione o proponenti lievi modifiche che non incidono sulla impostazione progettuale del P.R.G., le seguenti (in base alla numerazione dell'elenco contenuto nella relazione tav. 1 e nelle relazioni integrative del 10 luglio 1998, del 19 gennaio 1999, del 24 giugno 1999 e del 5 luglio 1999):
-  n. 8, 49, 70, 112, 146, 157 174, 190, 193, 215, 220, 261, 310, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 336, 337, 338, 339, 356, 418, 422 444, 456, 492, 496, 509, 515, 519, 555, 571, 572 616, 619, 626, 627, 698, 717, 734, 756, 770, 777, 779, 839 e 843.
Sono parzialmente accoglibili, secondo le indicazioni dei progettisti, le seguenti:
-  n. 61, 72, 73, 84, 86, 114, 115, 117, 120, 144, 147, 155, 208, 222, 223, 250, 258, 281, 302, 386, 388, 392, 394, 411, 424, 440, 450, 462, 465, 467,484, 536, 537, 539, 584, 604, 617, 646, 657, 664, 699, 714, 732, 739, 742, 748, 767, 771, 772 811, 851, 886, 887 e 910.
Sono invece da respingere tutte le altre in quanto dettate da interessi privatistici che non migliorano le previsioni di piano, comprese le seguenti esaminate positivamente dai progettisti e tuttavia peggiorative del progetto di P.R.G. o ricadenti in aree le cui relative previsioni non sono state condivise:
-  n. 1, 87 362, 496, 738, 808.
Per tutte le altre osservazioni/opposizioni che riguardano il cambio di destinazione urbanistica da aree pubbliche ad edificazione privata, in sede di controdeduzioni il comune potrà proporre soluzioni di convenzionamento con i privati al fine di realizzare i servizi e le aree attrezzate previste, nell'obiettivo di perequare - anche in termini di cubatura - la cessione delle dette aree e/o la realizzazione delle infrastrutture.
Le osservazioni ed opposizioni non oggetto di controdeduzioni da parte del gruppo di progettazione, e cioè dalla n. 914 in poi, non possono ritenersi comunque accoglibili in quanto abbondantemente fuori da ogni termine ragionevolmente ammissibile.
Ciò premesso, considerato e rilevato, è del parere:
1) che il piano regolatore generale del comune di Alcamo, con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, sia meritevole di approvazione con le integrazioni, le modifiche e le prescrizioni di cui ai superiori considerata;
2) le osservazioni/opposizioni sono decise in conformità a quanto detto nelle superiori considerazioni;
Vista la nota assessoriale n. 4825 del 4 agosto 2000 con la quale il comune di Alcamo è stato invitato a controdedurre al suddetto voto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera consiliare n. 161 del 30 ottobre 2000 avente per oggetto: "controdeduzioni al parere espresso dal consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 304 del 27 luglio 2000 sul P.R.G. del territorio di Alcamo";
Vista la nota n. 46316 del 2 novembre 2000 con la quale il comune di Alcamo ha trasmesso a questo Assessorato la delibera consiliare n. 161 del 30 ottobre 2000 corredata dai pareri dell'avv. Pitruzzella e del consorzio Sudgest;
Vista la nota n. 191 del 16 novembre 2000 con la quale il gruppo 29/D.R.U. ha trasmesso la suddetta documentazione al C.R.U. per il parere di competenza;
Visto il voto n. 376 del 8 febbraio 2001 con il quale il C.R.U. così si esprime:
"...(Omissis)...
Le controdeduzioni del consiglio comunale riguardano i seguenti punti:
1)  definizione del centro storico; è condiviso il voto a condizione che gli interventi siano subordinati alla redazione di un P.P.;
2)  è altresì condivisa la delimitazione delle zone BE a condizione che i P.P. siano redatti entro due anni dall'approvazione del P.R.G.;
3)  superficie minima d'intervento per i P. di L. in zona C3: non è condivisa la soglia di mq. 10.000, se ne propone una inferiore pari a mq. 5.000;
4)  piani particolareggiati di recupero ambientale nelle zone C4 e C5: condivisa la logica ma si propone l'attuazione a mezzo di P. di L. subordinati ad un piano quadro di iniziativa pubblica;
5)  riclassificazione in zona Ft2 della zona C4 compresa tra due zone Ft2 (tav. P9*C), non condivisa perché la zona è interessata da un piano di lottizzazione approvato nel 1988 ed in fase di definizione;
6)  riclassificazione in zona E2 della zona Ft2 a monte della S.S. 187 (tav. P9*C), non condivisa perché limiterebbe la possibilità di sviluppo turistico nell'ambito del PRUSST Sicilia: Terre d'occidente;
7)  riclassificazione delle zone D1.2 e D3 rispettivamente in E7 ed E1: il consigilo comunale rimanda ai pareri del prof. Pitruzzella e della soc. Sudest. Viene inoltre addotta la necessità di rilocalizzare numerose attività per adeguamento al decreto legge n. 626/94 ed al decreto legge n. 242/96;
8 e 9)  non ammissibilità di aumenti di volumetria e/o superficie utile delle costruzioni già realizzate nelle zone B, C e D del P.P. della zona Pedemontana: non condiviso perché verrebbe meno il soddisfacimento di futuri fabbisogni di edilizia residenziale legati ai previsti incrementi di popolazione;
10)  divieto di costruzione sul confine con aree pubbliche: condiviso;
11)  rispetto perentorio dei "programmi e fasi di attuazione" del P.R.G.: condiviso. Osservazioni ed opposizioni: se ne chiede l'accoglimento sulla base dei pareri legati alla delibera (Pitruzzella, Sudgest). In particolare, si chiede di riconoscere:
-  gli effetti della legge n. 724/94;
-  la possibilità agli operatori economici "di cambiare la destinazione delle aree di proprietà verso tipologie D, onde poter inserire nei loro terreni le loro attività produttive";
Considerato:
1)  per quanto riguarda il primo punto della deliberazione consiliare n. 161 già citata, si condivide la controdeduzione riguardante l'obbligo di redazione del piano particolareggiato, fermo restando che l'individuazione degli edifici di interesse storico artistico ecc... permanga in ragione della schedatura di dettaglio allegata al P.R.G., assistita da parere favorevole della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani.
Circa l'obbligatorietà della redazione del piano particolareggiato esteso all'intera z.t.o. A, il comune dovrà determinarsi sia in ragione della circolare assessoriale prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000, sia in ragione della non condivisione del P.P. del centro storico entro le mura, che è stato restituito per rielaborazione totale;
2)  viene condivisa la controdeduzione del C.C. relativa alla delimitazione delle zone BE;
3)  in relazione agli indici di zona non resta garantita l'unità minima funzionale per gli spazi pubblici, pertanto di norma l'estensione minima dei piani di lottizzazione dovrà essere confermata in 10.000 mq.
In particolari e documentati casi di carenza di superfici, la soglia minima può essere abbassata, purché la quantità di aree pubbliche sia ragguagliata a 10.000 mq.;
4)  pur condividendo l'iniziativa di un piano quadro per le zone C4 e C5; che possa guidare i grandi comparti da sottoporre a P. di L., poiché tale procedura non può esprimere vincoli sul regime dei suoli, si ritiene che i P. di L. da soli non possono contemperare interessi di tutela e recupero ambientale con iniziative di edificazione privata, pertanto si impone la procedura di P.P. di iniziativa pubblica esteso ciascuno all'intera sottozona, fermo restando i parametri edilizi espressi agli artt. 48 e 49 delle N. di A. per le due zone così modificati: z.t.o. C4 I.T. 0,20 - z.t.o. C5 I.T. 0,15;
5)  si condivide la controdeduzione relativa al mantenimento della zona C4 a condizione che il P. di L. approvato con delibera di C.C. n. 92/98 abbia tutt'oggi validità giuridica a titolo di diritto acquisito; tale condizione va verificata dall'U.T.C.;
6)  si condivide la controdeduzione in ragione alla politica di promozione da attuarsi con il PRUSST Sicilia: terre d'occidente;
7)  le considerazioni svolte a supporto delle controdeduzioni sono parzialmente condivisibili, anche sulla base dello studio socio economico allegato alla delibera e al parere legale parimenti allegato.
Pertanto vengono riammesse: una parte delle z.t.o. D1.2 evidenziata con linea rossa nelle planimetrie che si allegano, e l'intera z.t.o. D3.
Per quanto riguarda le z.t.o. D1.2 si accogile l'intera area che si attesta alla P.E. in contrada Sasi con obbligo tuttavia di piano particolareggiato di iniziativa comunale esteso a tutta l'area (in linea bleu nella planimetria allegata), ivi comprese le aree oggetto delle osservazioni nn. 127, 266 e 436 intercluse e/o attigue all'area, che quindi si ritengono accolte.
Si accoglie analogamente la zona D1.2 posta a cavallo tra la tav. P.8b* e la tav. P.8c*, includendo l'area dell'osservazione n. 177 solo per la parte ad est della nuova viabilità prevista con obbligo di intervento urbanistico preventivo (P. di L. o P.P.). Pertanto l'osservazione n. 177 si intende parzialmente accolta.
Si conferma il voto C.R.U. per l'eliminazione delle rimanenti z.t.o. D1.2 perché i relativi suoli sono geomorfologicamente inidonei. Alcune di esse quasi confinanti con aree geologicamente instabili e a forte pendenza. Altre interessate da colture specializzate. Restano ugualmente escluse le z.t.o. D1.2 ubicate all'interno di importanti snodi stradali extraurbani.
In ragione delle superiori considerazioni si intendono accolte le seguenti osservazioni: nn. 173, 150, 280, 435, 466, 575, 812;
8 e 9)  in ordine alle controdeduzioni relative ai suddetti punti si confermano le determinazioni del voto C.R.U. anche in considerazione che l'aumento del carico abitativo modifica il dimensionamento del fabbisogno residenziale esistente e di progetto, alterando di conseguenza in aumento il fabbisogno di spazi pubblici nel P.R.G. che risulterebbe sottostimato.
I punti 10 e 11 vengono condivisi dal C.C. e pertanto permangono le determinazioni del C.R.U.
Osservazioni e/o opposizioni
Su questo punto il C.C. ha chiesto il riesame di tutte le osservazioni e/o opposizioni.
Nei limiti della norma consentita si ritiene di dover accogliere lo spirito della controdeduzione relativamente al riconoscimento dell'attività produttiva esistente alla data di adozione del P.R.G., così come emerge da un copioso numero di osservazioni che di conseguenza vengono accolte senza necessità di visualizzazione introducendo le seguenti modifiche nel testo dell'art. 56 delle N. di A.:
-  1° comma: eliminare "D1 e D2" e sostituire con "D";
-  correggere il 1° comma: "... e consentito il mantenimento della funzione in essere, con l'acquisizione della corrispondente destinazione urbanistica del manufatto e della relativa area di pertinenza";
-  correggere il 3° comma: "...della z.t.o. corrispondente";
-  eliminare: "...in cui ricadono gli edifici";
-  le seguenti osservazioni richiedono la zona omogenea D in aree previste come agricole le cui motivazioni si condividono, pertanto vengono accolte le osservazioni nn. 868, 558, 563, 673, 682, 683, 34, 165 che ricadono nell'area già vincolata ad ospedale anche nel precedente P.U.C., la cui realizzazione è stata eliminata nel piano sanitario regionale. Vengono condivise per le parti di aree ricadenti all'interno dell'ambito individuato con linea rossa nella planimetria allegata pari a circa mq. 20.000 complessivi.
Si condivide pertanto il conteggio di standard di interesse generale (1 mq./ab.) esposto dall'U.T.C. in sede di parere alle osservazioni.
Per i motivi trattati nelle aree attestate alle P.E. di Sasi si intendono accolte le osservazioni nn. 127, 266, 436; nonché la n. 594 in quanto la relativa area è ubicata all'estremità opposta della P.E. di Sasi, quindi in continuità con le opere di urbanizzazione in essa previste; quest'ultima con obbligo di P. di L. unitario con i parametri delle z.t.o. D1 come modificati dal 1° voto C.R.U..
All'interno delle P.E. di Sasi si ritiene accolta l'opposizione n. 573 (verde privato attrezzato per lo sport - zona FV2) in quanto aumenta la dotazione di aree sportive all'aperto all'interno delle PP.EE.. Per questa ultima resta l'obbligo di mantenimento delle aree pubbliche previste (viabilità e parcheggio) nonché della fascia di rispetto e del limite del lotto individuato nelle PP.EE mede sime.
L'osservazione n. 143 è parzialmente accolta per gli aspetti relativi alla destinazione residenziale dell'immobile esistente; infatti la destinazione di attrezzatura socio-sanitaria privata non costituisce vincolo di area pubblica subordinata all'esproprio, ma il mero riconoscimento di una attività e di un uso attuale. Pertanto l'edificio resta comunque classificato come villa signorile quindi di tipo residenziale. Gli interventi consentiti sono quelli previsti alle lettere a), b), c), dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, a prescindere dall'uso attuale che può ritomare residenziale senza che ciò comporti modifiche al P.R.G.
-  L'osservazione n. 22 relativa alla tutela di una villa dei primi del novecento, anche se ricadente nel P.P.R.U. n. 3, in precedenza approvato, merita di essere accolta per il preminente interesse pubblico del valore storico monumentale del manufatto ad esclusione della richiesta di nuovo taglio stradale a sud-est della proprietà. La parte di strada eliminata viene assegnata all'attrezzatura scolastica (zona F.I.1.1.) con rettifica del confine proprietario secondo lo schema grafico del ricorso.
Per quanto riguarda i suggerimenti forniti da questo Consiglio in ordine alla possibilità di convenzionamento con i privati possessori di aree ove sono previsti interventi pubblici, al fine di realizzare i servizi e le aree attrezzate previste, nell'obiettivo di perequare, anche in termini di cubatura la cessione delle aree e/o la realizzazione delle infrastrutture, si prende atto della volontà manifestata dal C.C. riguardante la predisposizione di un apposito regolamento tendente a disciplinare la materia.
Il regolamento potrà contemplare la seguente casistica generale:
a)  una diversa distribuzione di area edificabile ed area a destinazione pubblica, confinante o adiacente, mantenendo le relative proporzioni di superficie nel rispetto dei parametri edilizi della relativa z.t.o.;
b)  mantenimento del disegno di piano e delle relative destinazioni urbanistiche pubbliche o private, e compensazione degli oneri di urbanizzazione con la realizzazione dell'opera pubblica;
c)  all'interno dell'area pubblica la possibilità di edificare una contenuta volumetria in compensazione della realizzazione dell'area pubblica, fermo restando il rispetto degli standard minimi di legge nell'ambito della medesima z.t.o.
Nel caso sub b) non si verifica la fattispecie di variante urbanistica.
Osservazioni pervenute direttamente in Assessorato
-  L'osservazione prodotta dalla ditta Mirrione Francesco direttamente all'Assessorato sostiene l'infondatezza di osservazione prodotta da altra ditta, chiedendone il ri getto.
Il Consigilo non ravvisa elementi di modifica rispetto alla determinazione di parziale accoglibilità espressa con voto n. 304/2000 sull'osservazione n. 887 salvis iuribus.
-  L'osservazione della ditta Navarra che si condivide potrà avere adeguata soluzione tecnica in sede di redazione di P.P. peraltro obbligatorio.
-  La ditta Bertone ha ritrasmesso direttamente all'Assessorato esposto che contesta il parere del C.C. sull'osservazione originariamente proposta dalla ditta e ribadita nell'esposto. Questo Consiglio ha espresso parere contrario che in questa sede si riconferma.
-  L'osservazione della ditta Pietro Fudarò ripropone il contenuto dell'osservazione n. 56. La stessa si ritiene parzialmente accoglibile, ritenendo che in sede di progetto esecutivo della strada prevista dal P.R.G. il raccordo con la via Allegrezza dovrà proporre una curvatura che salva guardi quanto più possibile le costruzioni esistenti.
Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio esprime parere che le controdeduzioni del Consiglio comunale di Alcamo rese con la deliberazione n. 161 del 30 ottobre 2000 debbano essere valutate sulla scorta delle considerazioni espresse sopra.
Vista la nota prot. 56 del 16 marzo 2001 del gruppo 32°/D.R.U. con la quale si invita la segreteria del C.R.U. a riesaminare la pratica per ciò che riguarda le osservazioni e le opposizioni parzialmente accolte;
Visto il voto C.R.U. n. 394 del 22 marzo 2001 che parzialmente si riporta:
...(Omissis)...
Considerato:
-  che le osservazioni e/o opposizioni accolte parzialmente, riportate nel voto n. 304 del 27 luglio 2000, sono state decise in adesione alle deduzioni espresse dai progettisti nelle apposite relazioni, e quindi, in base alle indicazioni ed alle soluzioni ivi formulate.
Nel corso di una ulteriore verifica delle suddette osservazioni e/o opposizioni si è avuto modo di rilevare che per mero errore materiale non sono state riportate nel voto n. 304 le seguenti osservazioni: nn. 87, 386, 468, 149, 362, 513, 738, anch'esse accolte parzialmente secondo le indicazioni dei progettisti.
A chiarimento dell'errore materiale che vedeva l'osservazione n. 496 sia fra quelle condivise sia tra quelle non condivise si precisa che l'osservazione di cui sopra è stata condivisa in adesione alle deduzioni dei proget tisti;
-  che in relazione a quanto detto nel voto n. 376 dell'8 febbraio 2001 relativamente all'accoglimento parziale di osservazioni e/o opposizioni, si specifica che per quanto attiene l'osservazione n. 143 l'accoglimento parziale è riferito agli aspetti relativi alla destinazione residenziale del manufatto esistente, si rimanda comunque a quanto già specificato in proposito nel voto - n. 376;
-  per quanto attiene all'osservazione della ditta Pietro Fundarò, che nella sostanza ripropone l'osservazione n. 56 si chiarisce quanto segue:
La ditta si oppone all'ampliamento della via Rocco Chinnici che nelle previsioni del P.R.G. cosi come adottato dovrebbe assumere una sezione stradale pari a quella del viale Europa. Sullo stesso argomento sono state in precedenza prodotte osservazioni da parte di altre ditte.
In effetti la via Rocco Chinnici costituirà secondo le previsioni del P.R.G. il prolungamento del viale Europa. Detto prolungamento era stato già programmato sin dalle direttive generali e previsto in sede di stesura ed approvazione dello schema di massima.
Pertanto l'accoglimento parziale dell'osservazione deve intendersi nella ridefinizione del raccordo del prolungamento del viale Europa con la via Allegrezza nell'intento di salvaguardare ove possibile costruzioni esistenti. Per tale motivo nel voto n. 376 tale ridefinizione veniva rimandata alla fase progettuale della strada in argomento. Ovviamente le porzioni di aree che potranno essere recuperate dalla risagomatura della strada a seguito della progettazione esecutiva saranno classificate in base alla destinazione delle zone immediatamente retrostanti.
Vista la nota prot. 132 del 28 maggio 2001 con la quale il gruppo XXIX/D.R.U. ha richiesto la documentazione del P.R.G. di che trattasi necessaria per provvedere all'adeguamento di ufficio in ordine alla programmazione commerciale ai sensi dell'art. 5, comma 7 della legge regionale n. 28/99;
Vista la nota dirigenziale n. 35969 del 4 giugno 2001 con la quale questo Dipartimento rappresenta che dal riesame è emersa la sostanziale coerenza delle previsioni rispetto gli indirizzi di programmazione di cui al D.P.R.S. 11 luglio 2000, con l'unica prescrizione che in sede di rilascio della c.e. per gli esercizi commerciali, debba essere assicurato il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali e debba essere eseguita la valutazione di impatto sulla viabilità ai sensi degli artt. 16 e 17 del citato D.P.R.S.;
Rilevato che con la stessa dirigenziale n. 35969 del 4 giugno 2001 l'Assessorato regionale alla cooperazione è stato invitato, ai fini del concerto richiesto dal richiamato comma 7° della legge regionale n. 28/99 "a voler formulare le proprie eventuali osservazioni";
Vista la nota prot. n. 3615 del 18 giugno 2001 con cui l'Assessorato regionale alla cooperazione esprime il parere che le norme tecniche di attuazione vanno modificate come di seguito trascritto:
A)  titolo 3, capo V, art. 51, comma 2°, lett d) e articolo 51-bis, comma 2°, lett. d): sostituire la lett. d) come segue: "locali per attività di commercio al dettaglio secondo quanto previsto dall'allegato alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 (settore alimentare, 1° raggruppamento; settore non alimentare 2° e 3° raggruppa mento)";
B)  sempre nell'ambito dell'art 51, richiamare il disposto dell'art. 2, comma 1, lett. e) della citata legge n. 28/99; esercizi di vicinato, con superficie di vendita fino a 150 mq.; medie strutture di vendita, con superficie fino a 1.000 mq.; grandi strutture di vendita con superficie superiore ai limiti precedenti;
C)  art. 54: sostituire la lett. a) del 2° comma nel modo seguente: "esercizi di vendita del vicinato; medie strutture e grandi strutture; pubblici esercizi; mercati su aree pubbliche di tipo gionaliero, periodico o fisso";
D)  sempre nell'ambito dell'art. 54, occorre fare riferimento alle superfici massime degli esercizi commerciali già ricordate alla precedente lett B) della presente nota;
E)  rinvio al comune per la verifica di compatibilità degli autorizzandi esercizi commerciali con le previsioni di cui all'allegato 1 al D.P.R.S. 11 luglio 2000 circa la dotazione di parcheggi pertinenziali dei suddetti eser cizi;
Ritenuto di poter condividere i superiori pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 304 del 27 luglio 2000, n. 376 dell'8 febbraio 2001 e n. 394 del 22 marzo 2001, sopra riportati e preso atto di quanto espresso dall'Assessorato regionale con la superiore nota prot. n. 3615 del 18 giugno 2001;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti sopra richiamati ed in conformità con il parere reso dall'Assessorato regionale della cooperazione con nota n. 3615 del 18 giugno 2001, è approvato il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Alcamo, adottato con delibere consiliari n. 143 del 4 agosto 1997, n. 164 del 2 ottobre 1997, n. 187 del 14 ottobre 1997 e n. 213 del 22 novembre 1997.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1.  -  delibera consiliare n.  143 del 4 agosto 1997; 
2.  -  delibera consiliare n.  164 del 2 ottobre 1997; 
3.  -  delibera consiliare n.  187 del 14 ottobre 1997; 
4.  -  delibera consiliare n.  213 del 22 novembre 1997; 
5.  -  parere n. 74 del 9 giugno 2000 del gruppo 29°/D.R.U.; 
6.  -  voto C.R.U. n. 304 del 27 luglio 2000; 
7.  -  voto C.R.U. n. 376 dell'8 febbraio 2001; 
8.  -  voto C.R.U. n. 394 del 22 marzo 2001; 

Elaborati del P.R.G.
9.  A1  -  relazione generale analitica sullo stato di fatto e determinazione dei fabbisogni; 
10.  A1.1  -  indagine urbanistico edilizia nel centro ur bano; 
11.  A1.2  -  indagine conoscitiva sugli edifici d'interesse storico-architettonico; 
12.  A1.3  -  indagine conoscitiva sugli edifici civili; 
13.  A1.4  -  indagine conoscitiva delle attrezzature, dei servizi e degli spazi pubblici e di interesse pubblico; 
14.  A1.5  -  indagine conoscitiva su popolazione ed abitazioni; 
15.  A2  -  schema regionale di inquadramento: elementi della programmazione regionale; 

Stato di fatto del territorio comunale
16.  A3/a  -  viabilità ed infrastrutture nord scala 1:10.000; 
17.  A3/b  -  viabilità ed infrastrutture sud scala 1:10.000; 
18.  A4/a  -  regime vincolistico nord scala 1:10.000; 
19.  A4/b  -  regime vincolistico sud scala 1:10.000; 

Stato di fatto dei centro urbano
20.  A5/a  -  attrezzature pubbliche-emergenze ar chi tettonico-ambientali e manufatti produttivi nord scala 1:2.000; 
21.  A5/b  -  attrezzature pubbliche-emergenze ar chitettonico-ambientali e manufatti produttivi centro scala 1:2.000; 
22.  A5/c  -  attrezzature pubbliche-emergenze architettonico-ambientali e manufatti produttivi sud scala 1:2.000; 
23.  A6/a  -  distribuzione delle proprietà nord scala 1:2.000; 
24.  A6/b  -  distribuzione delle proprietà centro scala 1:2.000; 
25.  A6/c  -  distribuzione delle proprietà sud scala 1:2.000; 

Stato di fatto della fascia costiera
26.  A7/a  -  Attrezzature pubbliche-emergenze architetaonico-ambientali e distribuzione delle proprietà ovest scala 1:2.000; 
27.  A7/b  -  attrezzature pubbliche-emergenze ar chitettonico-ambientali e distribuzione delle proprietà centro scala 1:2.000; 
28.  A7/c  -  attrezzature pubbliche-emergenze architettonico-ambientali e distribuzione delle proprietà est scala 1:2.000; 
29.  A8.1  -  perimetri delle sezioni censuarie 1991 nel centro urbano scala 1:2.000; 
30.  A8.2  -  dimensionamento e consistenza volumetrica delle sezioni censuarie 1991 nel centro ur bano; 

Progetto
31.  P1  -  relazione preliminare; 
32.  P2  -  relazione illustrativa generale; 
33.  P2.1  -  relazione illustrativa delle modifiche introdotte dalla delibera finale di adozione del P.R.G. e del R.E., n. 143 del 4 agosto 1997; 
34.  P3*  -  norme tecniche di attuazione; 
35.  P4*  -  legenda delle tavole di progetto (consegnate al sindaco l'11 agosto 1997); 
36.  P5/a*  -  planimetria di progetto del territorio comunale nord scala 1:10.000; 
37.  P5/b*  -  planimetria di progetto del territorio comunale sud scala 1:10.000; 
38.  P6.1*  -  planimetria generale del centro urbano: zone territoriali omogenee scala 1:5.000; 
39.  P6.2*  -  planimetria generale del centro urbano: destinazioni d'uso scala 1:5.000; 
40.  P6.3  -  planimetria generale del centro urbano: dimensionamento e consistenza volumetrica delle Z.O.T. scala 1:5.000; 
41.  P6.4  -  dimensionamento e consistenza volumetrica delle Z.O.T.; 
42.  P7  -  planimetria di progetto della fascia costiera: destinazione d'uso scala 1:5.000; 
43.  P8/a*  -  planimetria di progetto del centro urbano nord; 
44.  P8/b*  -  planimetria di progetto del centro urbano centro; 
45.  P8/c*  -  planimetria di progetto del centro urbano sud; 
46.  P9/a*  -  planimetria di progetto della fascia costiera ovest; 
47.  P9/b  -  planimetria di progetto della fascia costiera centro; 
48.  P9/c*  -  planimetria di progetto della fascia costiera est (consegnate al sindaco in data 13 novembre 1997); 
49.  P10  -  programma e fase di attuazione; 
50.  R1.1*  -  regolamento edilizio; 
51.  R1.2  -  glossario urbanistico-edilizio; 

Elaborati dello studio geologico
52.  -  relazione geologica; 
53.  tav.    1A  -  carta geologica; 
54.  tav.    1B  -  carta geologica; 
55.  tav.    1C  -  carta geologica; 
56.  tav.    2A  -  carta geomorfologica; 
57.  tav.    2B  -  carta geomorfologica; 
58.  tav.    2C  -  carta geomorfologica; 
59.  tav.    3A  -  carta idrogeologica; 
60.  tav.    3B  -  carta idrogeologica; 
61.  tav.    3C  -  carta idrogeologica; 
62.  tav.    4A  -  carta delle suscettività; 
63.  tav.    4B  -  carta delle suscettività; 
64.  tav.    4C  -  carta delle suscettività; 

Elaborati delle prescrizioni esecutive di contrada Sasi (per insediamenti produttivi) delibera n. 164 del 2 ottobre 1997:
65.  tav.    1  -  relazione illustrativa e previsione di massima delle spese; 
66.  tav.    2  -  norme tecniche di attuazione; 
67.  tav.    3  -  stralcio delle previsioni del P.R.G. (scala 1:2.000); 
68.  tav.    4  -  zonizzazione esecutiva (scala 1:2.000); 
69.  tav.    5  -  planimetria di progetto - schema planivolumetrico (scala 1:2.000); 
70.  tav.    6  -  planimetria su mappa catastale - piano particellare di esproprio (scala 1:2.000) 
71.  tav.    7  -  progetto di massima della rete fognante (scala 1:2.000); 
72.  tav.    8  -  progetto di massima della rete fognante (scala 1:2.000); 
73.  tav.    9  -  progetto di massima della rete idrica (scala 1:2.000); 
74.  tav.  10  -  progetto di massima della rete telefonica e del gas metano (scala 1:2.000); 
75.  tav.  11  -  progetto di massima della rete di distribuzione di energia elettrica (scala 1:2.000); 
76.  tav.  12  -  progetto di massima della rete di distribuzione di energia elettrica (scala 1:2.000); 
77.  tav.  13  -  elenco degli immobili da espropriare; 
78.  tav.  14  -  costo delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare; 

Elaborati delle prescrizioni esecutive delle aree a sud del centro urbano di Alcamo per insediamenti residenziali (zona pedemontana), delibera n. 187 del 14 ottobre 1997:
79.  tav.    1  -  relazione illustrativa e previsione di massima delle spese; 
80.  tav.    1.1  -  relazione illustrativa delle modifiche introdotte dalla delibera di adozione n. 187 del 14 ottobre 1997; 
81.  tav.    2  -  norme tecniche di attuazione; 
82.  tav.    3  -  stralcio delle previsioni del P.R.G. (scala 1:2.000); 
83.  tav.    4*  -  zonizzazione esecutiva (scala 1:2.000); 
84.  tav.    5*  -  planimetria di progetto - schema planivolumetrico (scala 1:2.000); 
85.  tav.    6  -  suddivisione delle aree fabbricabili in isolati: dimensionamento e consistenza volumetrica (scala 1:2.000); 
86.  tav.    7*  -  planimetria su mappa catastale - piano particellare di esproprio (scala 1:2.000); 
87.  tav.    8  -  profili regolatori, sezioni stradali e alberature tipo (scala 1:2.000); 
88.  tav.    9  -  progetto di massima della rete fognante: acque nere (scala 1:2.000); 
89.  tav.  10  -  progetto di massima della rete fognante: acque bianche (scala 1:2.000); 
90.  tav.  11  -  progetto di massima della rete idrica (scala 1:2.000); 
91.  tav.  12  -  progetto di massima della rete telefonica (scala 1:2.000); 
92.  tav.  13  -  progetto di massima della rete del gas metano (scala 1:2.000); 
93.  tav.  14  -  progetto di massima della rete di distribuzione di energia elettrica (scala 1:2.000); 
94.  tav.  15*  -  progetto di massima della rete di pubblica illuminazione (scala 1:2.000); 
95.  tav.  16  -  elenco degli immobili da espropriare; 
96.  tav.  17  -  costo delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare; 

Elaborati dello studio geologico per le aree sottoposte a prescrizioni esecutive
97.  -  relazione tecnica; 
98.  -  carta geologica tecnica zona Sasi scala 1:2.000; 
99.  -  carta geologica tecnica zona pedemontana scala 1:2.000; 

Elaborati dello studio agricolo forestale
100.  -  carta delle unità di paesaggio in scala 1:25.000; 
101.  -  relazione pervenuta il 15 settembre 1994; 
102.  -  relazione pervenuta il 14 febbraio 1995; 
103.  -  relazione integrativa; 

Elaborati dello studio agricolo forestale (adeguato agli artt. 4 e 10, legge regionale n. 16/96 a corredo del P.R.G. e delle prescrizioni esecutive)
104.  -  relazione integrativa adeguata alla legge regionale n. 16/96; 
105.  tav.  1/a  -  adeguata alla legge regionale n. 16/96, carta dell'uso del suolo per potenziali aree di espasione, delle unità boscate con fasce di rispetto delle formazioni ad esse assimilate e delle infrastrutture a supporto dell'agricoltura; 
106.  tav.  1/b  -  adeguata alla legge regionale n. 16/96, carta dell'uso del suolo per potenziali aree di espansione, delle unità boscate con fasce di rispetto delle formazioni ad esse assimilate e delle infrasttrutture a supporto dell'agricoltura; 
107.  -  nota Assessorato cooperazione prot. n. 3615 del 18 giugno 2001. 


Art. 3

Le osservazioni e le opposizioni vengono decise in conformità ai voti del C.R.U. sopra richiamati.

Art. 4

Il comune di Alcamo dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti alla approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio e dovrà, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, provvedere alla definitiva stesura degli elaborati di piano, apportando agli stessi le modifiche e le correzioni che discendono dal presente decreto. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato per opportuna conoscenza, il Consiglio comunale dovrà prendere atto del piano come sopra modificato.

Art. 5

Il piano approvato dovrà essere depositato, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione pubblico, nella segreteria comunale, e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio delravvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 luglio 2001.
  SCIMEMI 

(2001.29.1625)
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DECRETO 5 luglio 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Troina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Vista la nota, prot. n. 74 del 2 marzo 2001, del gruppo XXIX della Direzione regionale dell'urbanistica dalla quale si rileva quanto di seguito si riporta in merito all'iter connesso alla richiesta in argomento nonché alla relativa documentazione nel tempo prodotta:
"...Omissis...
Premesso che:
-  con assessoriale del 3 febbraio 1998, prot. n. 1609 è stato disposto un intervento ispettivo al fine di verificare la regolarità della procedura tecnico-amministrativa utilizzata dall'amministrazione comunale e l'eventuale inizio dei lavori delle opere in assenza dell'approvazione assessoriale ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge n. 1/78. A seguito di ciò il comune in esame ha attivato la procedura di variante trasmettendo con sindacale prot. A.R.T.A., n. 19455 del 20 aprile 1998, la delibera consiliare n. 132 del 14 settembre 1990 di approvazione "progetto di un fabbricato da destinare a sede del distretto sanitario di base in variante al piano regolatore generale ai sensi della legge n. 1/78 e legge regionale n. 35/78, art. 4, legge regionale n. 15/91", contestualmente a due copie dello stralcio planimetrico di piano regolatore generale con indicata l'area d'intervento;
-  con assessoriale prot. n. 8687 del 24 luglio 1998 - trasmessa per conoscenza alla Procura della Repubblica di Nicosia - è stata riscontrata la procedura utilizzata per la realizzazione dell'opera, "non regolare, carente e non idonea ad invocare l'art. 1 della legge n. 1/78, comma 4, art. 4, legge regionale n. 35/78, disposto in delibera";
-  con sindacale del 2 febbraio 1999, prot. n. 1562, il comune ha trasmesso gli atti di pubblicazione (art. 3, legge regionale n. 71/78) copia conforme della deliberazione consiliare n. 60 del 30 ottobre 1998 avente ad oggetto: "approvazione variante al piano regolatore generale in sanatoria per i lavori di costruzione di un fabbricato da destinare a sede del distretto sanitario di base" con relativi allegati riportati nella stessa nota;
-  con nota prot. n. 6263/U del 12 maggio 1999, questo ufficio ha ritenuto incompleta la documentazione integrativa trasmessa dal comune richiedendo altresì di trasmettere l'ordinanza di sospensione dei lavori;
-  con sindacale del 19 luglio 1999 e successiva del 13 gennaio 2000, prot. n. 1562 è stata riscontrata la suddetta nota.
In ordine al richiesto parere del Genio civile da rilasciare ai sensi dell'art. 13,legge n. 64/74 si evidenzia che è pervenuto quello reso sul progetto, ai sensi dell'art. 12, legge regionale n. 21/85.
A riguardo, si ritiene che si possa prescindere dal parere - ex art. 13, legge n. 64/74 - per la sola parte ricadente in zona B stante che trattasi di un'opera ubicata in area urbanizzata;
-  con il succitato rapporto conclusivo l'ispettore incaricato ha rilevato che: "alla data odierna è stato realizzato solamente il primo lotto delle dimensioni di circa ml. 16,00x16,00 per un totale di mq. 256 circa di cui mq. 225 circa ricadenti all'interno della zona B e la restante parte ricadente in zona E sovrapposta a zona franosa di cui all'art. 11 delle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale approvato con decreto n. 596/88 del 26 aprile 1988. La procedura per la variante non è stata proseguita per il mancato finanziamento dei lotti successivi. E' stata ripresa nel 1995 a seguito di promessa di finanziamento. L'iter relativo alla progettazione, assegnazione ed esecuzione dei lavori è stato seguito per competenza dalla Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna"";
Considerato che lo stesso gruppo XXIX con la nota sopracitata, nel sottoporre la documentazione inerente l'argomento al Consiglio regionale dell'urbanistica al fine di acquisire in merito il parere previsto dall'art. 58 della legge regionale n. 71/78, ha espresso parere favorevole, non rilevando motivi d'interesse pubblico concreti ed attuali all'annullamento della delibera n. 132 del 14 settembre 1990 ritenuta illegittima, alla sanatoria amministrativa dell'opera in argomento;
Visto il voto n. 425 del 31 maggio 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere con integrazioni e modifiche la proposta prot. n. 74 del 2 marzo 2001 del gruppo 29°, ha espresso, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78, il proprio parere in merito alla variante in argomento, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
-  in conformità alla direttiva assessoriale del 28 dicembre 2000, prot. n. 118 con la quale è stato condiviso il parere n. 1754/99 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa in ordine alle opere pubbliche realizzate in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, il parere è reso sugli elaborati relativi alla "realizzazione di un fabbricato da destinare a sede del distretto sanitario" in variante al piano regolatore generale da zona B e zona E a zona F delle attrezzature ai sensi della legge n. 1/78, art. 1, comma 5, e della legge regionale n. 35/78, art. 4.
(...Omissis...)
-  in ordine al richiesto parere del Genio civile, si evidenzia che è pervenuto quello reso sul progetto, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 64/74, nonché l'avvenuto deposito del progetto ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1086/71, oltre all'approvazione resa ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 21/85.
A riguardo, si ritiene che si possa prescindere dal parere - ex art. 13, legge n. 64/74 - oltre che per la sola parte ricadente in zona B stante che trattasi di un'opera ubicata in area urbanizzata, anche per la rimanente parte impegnata dalla costruzione, stante che ai sensi dell'art. 59 ultimo comma della legge regionale n. 71/78 le valutazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica sostituiscono "ogni altro parere di amministrazione attiva o corpi consultivi" (cfr. parere Consiglio di giustizia amministrativa n. 133/96);
-  l'amministrazione comunale resta tuttavia onerata di verificare, per il tramite del Genio civile, la compatibilità dell'opera con il "piano straordinario del rischio idrogeologico" di cui al decreto 11 luglio 2000 e/o eventuali modifiche successive. Inoltre, ai sensi del punto H) del D.M. 11 maggio 1988, occorre procedere alla verifica geologica e geotecnica delle condizioni di stabilità delle aree interessate alla luce del carico urbanistico attuale e di progetto in condizioni sismiche.
(...Omissis...)
Considerato che:
-  la tipologia assolve ad una funzione socio-economica sovracomunale;
-  non esiste interesse prevalente al ripristino dei luoghi in quanto la demolizione delle opere realizzate non comporterebbe sostanzialmente un miglioramento della qualità ambientale circostante;
-  non sono state presentate né opposizioni né osservazioni alla variante di che trattasi;
-  pur ritenendo illegittima la delibera consiliare n. 132 del 14 settembre 1990 di approvazione del progetto in argomento che ha consentito l'esecuzione delle opere relative al 1° lotto, non si rilevano motivi d'interesse pubblico concreti ed attuali per l'annullamento della stessa, pertanto si può procedere alla sanatoria amministrativa dell'opera pubblica di che trattasi sotto il profilo urbanistico.
Valutata la sotto elencata documentazione in duplice copia.
(...Omissis...)
Ciò premesso, considerato e valutato, è del parere che il progetto di variante al piano regolatore generale del comune di Troina (EN) per la realizzazione di un fabbricato da destinare a sede del distretto sanitario, sia urbanisticamente compatibile, per quanto attiene il mantenimento dell'opera pubblica già realizzata, sulla base delle considerazioni sopra esposte";
Ritenuto di poter condividere il superiore voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 425 del 31 maggio 2001;
Considerato che, al fine di provvedere alla definizione delle problematiche urbanistiche correlate a diversi procedimenti istruttori inerenti ad opere pubbliche in toto o in parte realizzate in assenza della loro previsione negli strumenti urbanistici comunali, questo Assessorato ha ritenuto di acquisire, in ragione di quanto contenuto nella relazione del gruppo XXII/DRU, prot. n. 153 del 15 novembre 1999, il parere del Consiglio di giustizia amministrativa in merito all'ammissibilità delle relative varianti;
Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 1754/99 del 10 ottobre 2000, la cui applicazione è stata disposta con direttiva n. 118/XXII del 28 dicembre 2000, con il quale, sostanzialmente, viene confermata l'ipotesi di sanatoria amministrativa delle opere pubbliche in toto o in parte realizzate in assenza della loro previsione negli strumenti urbanistici comunali, in precedenza prospettata con la circolare di questo Assessorato n. 1/93;
Rilevata, in considerazione del condiviso parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 1754/99 del 10 ottobre 2000, la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

In relazione a quanto in premessa indicato, è approvata e resa esecutiva, in conformità ed alle prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 425 del 31 maggio 2001, la variante al piano regolatore generale del comune di Troina (EN), adottata con delibera consiliare n. 60 del 30 ottobre 1998, riguardante i lavori di costruzione di un fabbricato da destinare a sede del distretto sanitario di base.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 425 del 31 maggio 2001;
2)  proposta n. 74 del 2 marzo 2001 resa dal gruppo di lavoro XXIX/D.R.U.;
3)  deliberazione del consiglio comunale n. 132 del 14 settembre 1990;
4)  deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 30 ottobre 1998;
5)  relazione tecnica a firma dell'ufficio tecnico;
6)  all. A.10 corografia e stralcio piano regolatore generale con individuata l'area oggetto di intervento.

Art. 3

Il comune di Troina resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 luglio 2001.
  SCIMEMI 

(2001.29.1626)
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DECRETO 17 luglio 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Vittoria.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visti i fogli prott. n. 41766 del 4 dicembre 2000 e n. 13600 del 28 febbraio 2001, con i quali il responsabile del settore urbanistica del comune di Vittoria ha trasmesso la documentazione inerente la variante al P.R.G. vigente per la realizzazione di una rotatoria a raso nell'incrocio fra la S.P. n. 17 Vittoria-Scoglitti e la S.R. n. 2 Valseca-Resine;
Vista la deliberazione n. 163 del 2 marzo 2000, riscontrata legittima dal CO.RE.CO., sezione centrale di Palermo, nella seduta del 4 maggio 2000 con decisione n. 2437/2430, con la quale il consiglio comunale di Vittoria ha adottato, in variante al P.R.G., la destinazione urbanistica relativa all'opera in argomento;
Visti gli atti relativi al deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione a firma del segretario generale, prot. n. 25954 del 28 luglio 2000, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni avverso agli atti adottati;
Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74, reso dall'ufficio del Genio civile di Ragusa, con nota prot. n. 4369 del 9 aprile 1999 sul progetto di revisione del P.R.G. che, secondo quanto espresso dal responsabile del settore urbanistica con il foglio n. 13600 del 28 febbraio 2001, comprende la previsione della variante in argomento;
Vista la proposta n. 14 del 4 aprile 2001 resa dal gruppo XXVII/D.R.U., ai sensi dell'art. 68 della legge n. 10/99, sulla scorta degli atti e degli elaborati trasmessi dal comune di Vittoria, che parzialmente di seguito si riporta:
"...Omissis...
Premesso:
Il comune di Vittoria è ad oggi dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 1347 del 29 ottobre 1988.
Con delibera consiliare n. 146 e 147 del 21 dicembre 1999 è stata adottata la revisione del piano regolare generale. Il P.R.G. è stato sottoposto, a partire dal 29 dicembre 1999, alle procedure di pubblicità ex art. 3 della legge regionale n. 71/78; il consiglio comunale sta procedendo, ad oggi, all'esame delle osservazioni.
Con delibera consiliare n. 163 del 2 marzo 2000, il comune di Vittoria ha proceduto all'approvazione della variante al piano regolatore generale vigente per la realizzazione di una rotatoria a raso nell'incrocio fra la S.P. n. 17 Vittoria-Scoglitti e la S.R. n. 2 Valseca-Resine.
Lo svincolo, a raso, a senso rotatorio proposto è ritenuto dal comune di Vittoria indispensabile al fine di limitare la velocità là dove confluiscono ben quattro arterie stradali canalizzando i flussi di traffico mediante isole divisionali, oltre che funzionale per meglio regolare la circolazione dei veicoli che transitano lungo la direttrice Scoglitti-Vittoria stimati, nel periodo estivo, in oltre 7.000 al giorno.
Riguardo allo strumento urbanistico vigente, i cui vincoli preordinati all'espropriazione hanno perso efficacia al 31 dicembre 1993, il progetto si pone in variante interessando in parte zone E di verde agricolo.
Nel P.R.G. adottato la rotatoria viene confermata così come prevista nella variante in argomento.
Considerato:
Con delibera consiliare n. 163 del 2 marzo 2000 è stata approvata, con le procedure previste dall'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 1978, la variante al P.R.G. vigente per la realizzazione di una rotatoria a raso nell'incrocio fra la S.P. n. 17 Vittoria-Scoglitti e la S.R. n. 2 Valseca-Resine.
La variante in questione risulta confermata nella revisione dello strumento urbanistico in itinere, adottato con delibera del consiglio comunale n. 146 e 147 del 21 dicembre 1999, sulla quale l'ufficio del Genio civile di Ragusa con nota prot. n. 4369 del 9 aprile 1999 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 a condizione che le istanze di C.E. e autorizzazione edilizia, nonché quelle di cui all'art. 17 della citata legge n. 64/74 siano corredate da uno stralcio della carta della pericolosità geologico-sismica e di edificabilità con riportata l'esatta ubicazione dell'intervento.
L'intervento, così come proposto, consentirebbe di limitare la velocità in prossimità della confluenza delle arterie e regolerebbe meglio il traffico particolarmente intenso nel periodo estivo nella direzione Scoglitti-Vittoria e viceversa.
Per le considerazioni sopra espresse, il gruppo XXVII/D.R.U. è del parere che la variante al P.R.G. vigente, adottata dal consiglio comunale di Vittoria con atto n. 163 del 2 marzo 2000, per la realizzazione di una rotatoria a raso nell'incrocio fra la S.P.n. 17 Vittoria-Scoglitti e la S.R. n. 2 Valseca-Resine sia meritevole di approvazione";
Visto il voto n. 436 del 28 giugno 2001, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere generalmente la citata proposta del gruppo XXVII n. 14 del 4 aprile 2001, ha espresso quanto di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Premesso:
Con la relazione istruttoria e la proposta di parere n. 14 del 4 aprile 2001, l'ufficio ha trasmesso la variante al vigente P.R.G. del comune di Vittoria per la realizzazione di una rotatoria a raso nell'incrocio tra la strada provinciale Vittoria-Scoglitti e la strada Valseca-Resine.
La realizzazione della sistemazione con rotatoria è ritenuta indispensabile per limitare la velocità nell'incrocio e regolare meglio il traffico che verso di esso converge tenuto conto che, specialmente nel periodo estivo, si verificano valori di flusso elevati.
Il progetto di variante, corredato degli elaborati stessi, è stato approvato con delibera di consiglio comunale n. 163 del 2 marzo 2000.
Considerato che:
Dall'esame delle due tavole 4S, la prima allegata come parte integrante della deliberazione consiliare n. 163 del 2 marzo 2000 e la seconda relativa alla revisione del piano regolatore generale già adottato dal comune di Vittoria (datata 30 novembre 1998), si rileva una difformità dovuta al fatto che:
-  nella prima, la rotatoria è a 4 bracci e circa 90 m. più a nord, lungo la S.P. n. 17, ove è previsto un altro incrocio a raso (a tre bracci);
-  nella seconda, la rotatoria è a 5 bracci, ma è stato eliminato l'incrocio di cui sopra.
Tra le soluzioni prospettate la seconda si ritiene preferibile perché concentra in un'unica intersezione, più razionale, i due incroci vicini che si influenzerebbero negativamente a vicenda.
Sotto l'aspetto progettuale, si segnala che i raggi di curvatura della rotatoria sono insufficienti se la viabilità in questione è interessata da traffico pesante o da pullman; in tal caso occorre verificarne la misura tenendo conto delle dimensioni dei veicoli più ingombranti che normalmente percorrono dette strade.
Inoltre, nella rotatoria, è consigliabile ampliare la larghezza delle corsie per tenere conto della misura dei raggi di curvatura (elargamento in curva), nonché collocare apposite isole direzionali negli inserimenti dei vari bracci, con particolare riguardo a quelli più ampi.
In conclusione, il Consiglio è del parere che la variante al P.R.G. del comune di Vittoria adottata con deliberazione consiliare n. 163 del 2 marzo 2000, sia meritevole di approvazione, nella proposta con la revisione del piano regolatore generale, con le raccomandazioni e le prescrizioni di cui sopra";
Ritenuto di poter condividere quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il soprarichiamato voto n. 436 del 28 giugno 2001;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla leg ge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 71 del 24 dicembre 1978 e successive modifiche, è approvata, in conformità ed alle prescrizioni di cui al voto n. 436 del 28 giugno 2001 del C.R.U. in premessa riportato, la variante al P.R.G. del comune di Vittoria per la realizzazione di una rotatoria a raso nell'incrocio fra la S.P. n. 17 Vittoria-Scoglitti e la S.R. n. 2 Valseca-Resine, adottata con la delibera consiliare n. 163 del 2 marzo 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere del gruppo XXVII/D.R.U. n. 14 del 4 aprile 2001;
2)  voto C.R.U. n. 436 del 28 giugno 2001;
3)  delibera di C.C. n. 163 del 2 marzo 2000;
4)  tav. 4S-variante al P.R.G. vigente in scala 1:2000 - stato di fatto;
5)  tav. 4S-variante al P.R.G. vigente in scala 1:2000 - con l'indicazione dell'area in variante;
6)  tav. 4S-revisione piano regolatore generale in scala 1:2000.

Art. 3

Il comune di Vittoria resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 luglio 2001.
  SCIMEMI 

(2001.29.1652)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 11 luglio 2001.
Bando pubblico per la formazione della graduatoria e per le procedure relative alla concessione dei contributi di cui all'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 16;
Visto l'art. 16, comma 1°, della legge n. 266/97, punto 3), che istituisce il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo;
Vista la delibera CIPE n. 100/98 del 5 agosto 1998, recante direttive per il cofinanziamento nel settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16, comma 1°, della succitata legge n. 266/97;
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1999, con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha approvato il programma attuativo regionale di cui all'art. 16, comma 1°, della legge n. 266/97 e ha concesso alla Regione siciliana un contributo di L. 12.986.000.000 per la realizzazione del programma;
Vista la deliberazione n. 37 del 15 febbraio 2000, con la quale la Giunta regionale ha approvato il suddetto programma attuativo;
Vista la deliberazione n. 211 dell'8 maggio 2001, con la quale la Giunta regionale ha approvato la modifica del programma attuativo regionale di cui alla precedente deliberazione n. 37/2000;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, concernente l'approvazione del bilancio della Regione per 2001, nel quale è stata inserita sul capitolo 872805 la somma complessiva di L. 12.986.000.000, quale contributo di cofinanziamento CIPE sul programma attuativo di cui sopra è cenno;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, con la quale è stata inserito nel capitolo 872805 lo stanziamento complessivo di £. 8.000.000.000 per le finalità dell'art. 16 della legge regionale n. 27/96;
Visto il decreto n. 908/6°/tur dell'11 giugno 2001, con il quale sono stati determinati per il quinquennio 2002/2006 i requisiti indispensabili per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38;
Considerato che la Commissione europea, con decisione n. 59(2001)D285930 del 5 febbraio 2001, si è espressa favorevolmente in merito al regime di aiuto proposto;

Decreta:


Articolo unico

Nel testo che si allega e che costituisce parte integrante del presente decreto sono determinate le procedure per la presentazione delle istanze di ammissione ai benefici, nonché i punteggi per la formazione della relativa graduatoria in conformità al programma attuativo approvato con D.M. del 20 dicembre 1999.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per la registrazione e successivamente sarà inviato unitamente al bando per la pubblicazione integrale nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 luglio 2001.
  ROTELLA 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2001.32.1761)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Vendita degli alloggi destinati alle forze dell'ordine.

Cliccare qui per visualizzare il comunicato
(2001.32.1769)
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Decadenza dall'incarico del direttore generale del l'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa.

Con D.P.Reg. n. 135/Gr. VII/SG del 4 giugno 2001, è stata dichiarata la decadenza dall'incarico di direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa del dott. Francesco Viscuso, nominato con D.P.Reg. n. 339/Gr. XV/SG del 10 dicembre 1996.
(2001.29.1589)
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Recepimento di accordo di contrattazione decentrata del 28 giugno 2001.

Con D.P.Reg. n. 192/gr. III S.G. del 10 luglio 2001, è stato recepito l'accordo del 28 giugno 2001 sottoscritto in sede di contrattazione decentrata tra il capo di gabinetto per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, il Segretario generale per i gruppi di lavoro della Segreteria generale e le OO.SS.
(2001.29.1591)
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Istituzione presso la Presidenza della Regione del Comitato regionale per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali.

Con D.P.n. 195/gr. VII/SG dell'11 luglio 2001, presso la Presidenza della Regione è stato istituito, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, il Comitato regionale per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali nella seguente composizione:
-  dott. Salvatore Cianciolo - presidente;
-  sig. Leonardo Viviani - vice presidente - designato dall'Assessore regionale per il lavoro;
-  prof.ssa Maria Sansone - docente di diritto del lavoro presso l'Universitaria degli studi di Palermo;
-  prof. Giuseppe Vecchio - docente di diritto privato presso l'Università degli studi di Catania;
-  prof. Raffaele Tommasini - docente di diritto civile e diritto del lavoro dell'Università degli studi di Messina;
-  sig. Martino Russo - esperto - designato dall'Assessore regionale per la cooperazione;
-  sig. Francesco Rocca - esperto - designato dall'Assessore regionale per la Presidenza;
-  dott. Francesco Lala - esperto - designato dall'Assessore regionale per l'industria;
-  dott. Renato Briante - esperto - designato dall'Assessore regionale per gli enti locali;
-  dr.ssa Maria Bonomolo - esperta - designata dall'Assessore regionale per il bilancio;
-  avv. Giuseppe Corvaja - esperto - designato dall'Assessore regionale per il territorio.
(2000.29.1588)
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Determinazione dei compensi spettanti agli organi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.

Con D.P. n. 196/gr. VII/SG dell'11 luglio 2001, i compensi spettanti agli organi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia sono stati determinati nelle seguenti misure:
-  direttore generale: L.190.000.000 annue, equivalenti al compenso spettante al direttore generale di Aziende unità sanitaria locale o ospedaliere di 2ª fascia;
-  direttore amministrativo: 70% della superiore misura fissata per il direttore generale dell'Istituto stesso;
-  presidente del consiglio di amministrazione: 25% della superiore misura fissata per il direttore generale dell'Istituto stesso;
-  componenti del consiglio di amministrazione: 20% per ciascun componente della superiore misura fissata per il direttore generale dell'Istituto stesso;
-  presidente collegio dei revisori: 10% della superiore misura fissata per il direttore generale dell'Istituto stesso, con una maggiorazione del 20%;
-  componenti collegio dei revisori: 10% della superiore misura fissata per il direttore generale dell'Istituto stesso.
Con il medesimo provvedimento è stato stabilito che alla figura del commissario straordinario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia è esteso il trattamento economico previsto per i commissari straordinari delle Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, richiamando, la deliberazione della Giunta n. 172/2000.
(2001.29.1590)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti espropriazione permanente e definitiva e costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, per l'esecuzione di lavori irrigui S. Leonardo Ovest, 4° lotto, comprensorio di Villabate, su beni immobili siti nei comuni di Ficarazzi, Misilmeri e Villabate.

Cliccare qui per visualizzare i comunicati
(2001.27.1479)
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Riconoscimento della cooperativa agricola Natura società cooperativa a r.l., con sede in Bagheria, quale organizzazione di produttori.

Col decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali n. 1102 del 29 giugno 2001, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del reg. n. 2200/96, della cooperativa agricola Natura società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bagheria (PA), quale organizzazione di produttori.
La predetta associazione viene iscritta al n. 39 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori.
(2001.29.1648)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Presa d'atto dell'avvenuto conferimento in Imi Lease S.p.A. del ramo di azienda della capogruppo Sanpaolo Imi S.p.A.

Con decreto n. 1171 del 25 giugno 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale cooperazione, commercio, ed artigianato ha proceduto alla presa d'atto dell'avvenuto conferimento in Imi Lease S.p.A. del ramo di azienda della capogruppo Sanpaolo Imi S.p.A. concernente i servizi finanziari per gli enti pubblici, per i gestori di pubblici servizi e per le infrastrutture, assumendo contemporaneamente, la nuova società, la denominazione sociale di Banca per la finanza alle opere pubbliche e alle infrastrutture S.p.A., ed in forma abbreviata Banca Opi S.p.A., con sede sociale in Roma, e conseguentemente alla devoluzione in favore della Banca Opi S.p.A., con sede in Roma, di tutti i futuri oneri e diritti derivanti dalla convenzione già stipulata fra la Regione siciliana e la Imi Lease S.p.A. di Roma, approvata con decreto 0009/I/XIII del 12 gennaio 1998 vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il 2 luglio 2001.
(2001.29.1602)
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Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1231/I/VII del 2 luglio 2001 l'avv. Carmela La Maestra, nata a Gualtieri Sicaminò (ME) il 16 gennaio 1958 e residente in Gualtieri Sicaminò (ME), via Barone n. 11, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa CE.ME.DI., con sede nel comune di Ribera, in sostituzione del commissario liquidatore, dott. Giuseppe Giuffrida.
(2001.29.1598)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1233 del 2 luglio 2001 la dott.ssa Maraventano Giuseppina, nata a Palazzo Adriano il 21 maggio 1970 e residente in Palermo, via E.Carapelle n. 10, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa Primavera, con sede nel comune di Ribera, in sostituzione del commissario liquidatore, dott. Di Stefano Angelo.
(2001.29.1600)


Con decreto n. 1280 del 5 luglio 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa Il Faro, con sede in Campobello di Mazara, fino al 31 ottobre 2001.
Viene confermato nell'incarico il dott. Domenico Marchica.
(2001.29.1596)


Con decreto n. 1281 del 5 luglio 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa Idrotermoelettrica, con sede in Marsala (TP), fino al 31 ottobre 2001.
Viene confermata nell'incarico di commissario straordinario l'avv. Rosa Tumbarello.
(2001.29.1597)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Integrazione e proroga dei poteri del commissario ad acta del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina.

Con decreto n. 765 del 9 luglio 2001, l'Assessore per l'industria ha ulteriormente integrato e prorogato, sino all'elezione da parte del consiglio generale del presidente, i poteri del dr. Giorgio Castellana, dirigente superiore del ruolo amministrativo della Regione siciliana, nominato commissario ad acta presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina con decreto n. 698/2001, per l'adozione di taluni provvedimenti urgenti ed indifferibili.
(2001.29.1606)
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Integrazione e proroga dei poteri del commissario ad acta del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina.

Con decreto n. 780 dell'11 luglio 2001, l'Assessore per l'industria ha ulteriormente integrato e prorogato, sino all'elezione da parte del consiglio generale del presidente, i poteri del dr. Giorgio Castellana, dirigente superiore del ruolo amministrativo della Regione siciliana, nominato commissario ad acta presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina con decreto n. 698/2001, per l'adozione di taluni provvedimenti urgenti ed indifferibili.
(2001.29.1607)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Autorizzazione all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo per l'esecuzione di lavori urgenti nel Porto Grande di Siracusa.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici n. 1201 dell'8 luglio 2001 è stato autorizzato l'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo ad effettuare i lavori di urgenza relativi al riepimento delle ingrottature del molo S.Antonio banchine 2, 3, 4, molo Zanagora; molo Mazzini e molo Foro Italico del Porto Grande di Siracusa dell'importo complessivo di L. 179.600.000.
((2001.29.1656)

   

Autorizzazione all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo per l'esecuzione di lavori nel porto rifugio di Gela.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici n. 1259 del 12 luglio 2001 è stato autorizzato l'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo ad effettuare i lavori di approfondimento fondali nella zona dell'avamporto e dell'imboccatura portuale del porto rifugio di Gela dell'importo complessivo di L. 525.000.000.
(2001.29.1639)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione di perizia dei lavori di difesa del litorale marino tra i villaggi di Rodia e S.Saba nel comune di Messina.

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente con decreto n. 316 del 10 maggio 2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge regionale n. 10/93, ha approvato la perizia dei lavori di difesa del litorale marino nel tratto di contrada Porcino tra i villaggi di Rodia e S. Saba per l'importo di L. 700.000.000. Alla spesa si farà fronte con l'impegno assunto con decreto n. 766/42 del 28 dicembre 2000, registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente il 6 giugno 2001, al n. 61.
(2001.29.1638)
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Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di Aragona.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 404/41 del 14 giugno 2001, è stato concesso un finanziamento di L. 3.000.000.000 a favore del comune di Aragona per i lavori di allontanamento acque meteoriche a monte del mattatoio comunale e consolidamento della zona a valle dello stesso, di cui alla delibera n. 10 dell'8/9 gennaio 2001.
(2001.29.1619)
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Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di Messina.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 405/41 del 14 giugno 2001, è stato concesso un finanziamento di L. 100.000.000 a favore del Genio civile di Messina per i lavori per la ricostruzione di opere idrauliche trasversali e longitudinali danneggiate nel torrente Molinello, con ripristino di sezioni di deflusso - comune di Messina, di cui alla delibera n. 10 dell'8/9 gennaio 2001.
(2001.29.1622)
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Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di Messina.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 406/41 del 14 giugno 2001, è stato concesso un finanziamento di L. 155.000.000 a favore del Genio civile di Messina per i lavori per la ricostruzione di opere idrauliche trasversali e longitudinali danneggiate nel torrente Pace, con ripristino di sezioni di deflusso - comune di Messina di cui alla delibera n. 10 dell'8/9 gennaio 2001.
(2001.29.1620)
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Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di Messina.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 407/41 del 14 giugno 2001, è stato concesso un finanziamento di L. 100.000.000 a favore del Genio civile di Messina per i lavori per ripristino della funzionalità del corso d'acqua con realizzazione di difesa spondale del torrente Corsari - comune di Messina di cui alla delibera n. 10 dell'8/9 gennaio 2001.
(2001.29.1621)
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Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di Villafranca Sicula.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 408/41 del 14 giugno 2001, è stato concesso un finanziamento di L. 2.000.000.000 a favore del comune di Villafranca Sicula per i lavori di consolidamento zona Fontanazza a valle di via Cairoli di cui alla delibera n. 10 dell'8/9 gennaio 2001.
(2001.29.1623)
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Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di S.Teresa Riva.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 409/41 del 14 giugno 2001, è stato concesso un finanziamento di L. 2.357.400.000 a favore del comune di S.Teresa Riva per i lavori di completamento raccolta acque piovane in via Coletta, via Sparagonà, via delle Colline a difesa del centro abitato - 1° stralcio, di cui alla delibera n. 10 dell'8/9 gennaio 2001.
(2001.29.1617)
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Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di Bisacquino.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 412/41 del 15 giugno 2001, è stato concesso un finanziamento di L. 1.700.000.000 a favore del comune di Bisacquino per i lavori di costruzione di un collettore acque bianche e nere nel quartiere S. Antonio di cui alla delibera n. 10 dell'8/9 gennaio 2001.
(2001.29.1618)
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Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di S. Piero Patti.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 413/41 del 15 giugno 2001, è stato concesso un finanziamento di L. 750.000.000 a favore del comune di S.Piero Patti per i lavori di completamento del consolidamento del cimitero comunale di cui alla delibera n. 10 dell'8/9 gennaio 2001.
(2001.29.1611)
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Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di S.Angelo Muxaro.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 414/41 del 15 giugno 2001, è stato concesso un finanziamento di L. 4.040.000.000 a favore del comune di S.Angelo Muxaro per i lavori di sistemazione idraulica dei valloni Conti-Spitali-Agliastro - 1° lotto, di cui alla delibera n. 10 dell'8/9 gennaio 2001.
(2001.29.1616)
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Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di Antillo.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 415/41 del 15 giugno 2001, è stato concesso un finanziamento di L. 1.400.000.000 a favore del comune di Antillo per i lavori di sistemazione idraulica e consolidamento a valle della frazione Giardino-Acquavena di cui alla delibera n. 10 dell'8/9 gennaio 2001.
(2001.29.1614)
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Finanziamento del progetto del Consorzio di bonifica n. 8 di Siracusa, relativo alla realizzazione di opere idrauliche.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 419/41 del 18 giugno 2001, è stata impegnata la somma di L. 6.200.000.000 a favore del Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa per i lavori di sistemazione del canale D - Rami del Pantano Arezzi alla Foce di cui alla delibera n. 10 dell'8/9 gennaio 2001.
(2001.29.1624)
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Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di Limina.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 420/41 del 18 giugno 2001, è stato concesso un finanziamento di L. 1.800.000.000 a favore del comune di Limina per i lavori di regimentazione delle acque piovane del territorio comunale - 1° stralcio, di cui alla delibera n. 10 dell'8/9 gennaio 2001.
(2001.29.1615)
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Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di Mirabella Imbaccari.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 426/41 del 18 giugno 2001, è stato concesso un finanziamento di L. 1.500.000.000 a favore del comune di Mirabella Imbaccari per i lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica a protezione del centro abitato di cui alla delibera n. 329 del 6 dicembre 1999.
(2001.29.1612)
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Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di Aidone.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 427/41 del 18 giugno 2001, è stato concesso un finanziamento di L. 335.000.000 a favore del comune di Aidone per i lavori di consolidamento via Arconide e Mancuso di cui alla delibera n. 329 del 6 dicembre 1999.
(2001.29.1613)
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Finanziamento del progetto per la realizzazione di lavori nel comune di S.Teodoro.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 428/41 del 18 giugno 2001, è stato concesso un finanziamento di L. 2.500.000.000 a favore del comune di San Teodoro per i lavori di consolidamento dei suoli a valle del centro abitato per dissesto franoso - 2° stralcio esecutivo, di cui alla delibera n. 329 del 6 dicembre 1999.
(2001.29.1610)
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Nulla osta alla S.N.A.M. S.p.A., con sede in S.Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto nel comune di Misilmeri.

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente, con decreto n. 454/IX del 28 giugno 2001, ha rilasciato il nulla osta all'impianto, con prescrizione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla S.N.A.M. S.p.A., con sede legale in S.Donato Milanese (MI), per la realizzazione di un metanodotto allacciamento nel comune di Misilmeri (PA) DN100 (4") 75 bar.
(2001.29.1633)
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Nulla osta alla S.N.A.M. S.p.A., con sede in S.Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto nel comune di Novara di Sicilia.

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente con decreto n. 455/IX del 28 giugno 2001, ha rilasciato il nulla osta all'impianto, con prescrizione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla S.N.A.M. S.p.A., con sede legale in S.Donato Milanese (MI), per la realizzazione di un metanodotto allacciamento utenza civile nel comune di Novara di Sicilia (ME) DN100 (4") 75 bar.
(2001.29.1630)
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Autorizzazione provvisoria alla ditta Molino S. Francesco di Sabella Vincenzo, con sede in Sciacca, per emissioni in atmosfera.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 489/17 del 10 luglio 2001, è stata concessa alla ditta Molino S.Francesco di Sabella Vincenzo, con sede legale in Sciacca, piazza Noceto n. 40, l'autorizzazione provvisoria, ai sensi degli articoli 12 e 13 del D.P.R. n. 203/88, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione e conservazione di cereali svolta nei locali siti in piazza G.Noceto, n. 40 del comune di Sciacca.
(2001.29.1627)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di S.Angelo di Brolo.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica n. 417/D.R.U. dell'11 luglio 2000, è stata aprovata la variante al programma di fabbricazione del comune di S.Angelo di Brolo, relativa alla realizzazione di una strada di collegamento tra la via Limina e la via Pozzo Danile, adottata con delibera consiliare n. 36 del 26 maggio 2001.
(2001.29.1632)
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Approvazione di variante al regolamento edilizio del comune di Alì Terme.

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica, con decreto n. 420/D.R.U. del 13 luglio 2001, ha approvato la variante riferita all'art. 34 del regolamento edilizio del comune di Alì Terme, adottata con delibera consiliare n. 14 del 28 marzo 2001, relativa alle altezze interne dei locali ad uso commerciale, artigianale ed industriale.
(2001.29.1637)
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Provvedimenti concernenti nulla osta per impianti di cave.

Con decreto n. 476/41 del 10 luglio 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Pesarini Giovanni, con sede legale in Gela, per l'apertura di una cava di calcare in contrada Morretta nel territorio del comune di Gela.
(2001.29.1636)

   

Con decreto n. 477/41 del 10 luglio 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Oliva Massimo, con sede legale in Palagonia, per l'apertura di una cava di tufo vulcanico in contrada Trefauci nel territorio del comune di Palagonia.
(2001.29.1649)

   

Con decreto n. 478/41 del 10 luglio 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Marrale Salvatore, con sede legale in Gela, per l'apertura di una cava di calcare in contrada Piano Mendola nel territorio del comune di Gela.
(2001.29.1631)

Con decreto n. 479/41 del 10 luglio 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Vizzini Antonio, con sede legale in Grotte, per recupero ambientale di una cava di rosticci di zolfo in contrada Quattrofinaite Burgio nel territorio del comune di Grotte.
(2001.29.1634)

   

Con decreto n. 480/41 del 10 luglio 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta SEC s.n.c. Riggi Pera, con sede legale in Caltanissetta, per l'apertura di una cava di calcare in contrada Grottarossa nel territorio del comune di Caltanissetta.
(2001.29.1635)

   

Con decreto n. 490/41 del 10 luglio 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Di Venti Walter, con sede legale in Enna, per l'apertura di una cava di calcarenite in contrada Scioltabino nel territorio del comune di Enna.
(2001.29.1629)

   

Con decreto n. 491/41 del 10 luglio 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Iannitello Filippa, con sede legale in Nicosia, per il rinnovo e l'ampliamento di una cava di sabbia quarzarenitica in contrada Pancallo nel territorio del comune di Cerami (EN).
(2001.29.1628)
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CIRCOLARI






ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 8 agosto 2001, n. 13.
Premio Nicholas Green - Anno scolastico 2001/2002.

Ai Provveditori agli studi della Sicilia
L'articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 15, istituisce nove premi annuali intitolati a Nicholas Green da assegnare, per ogni provincia siciliana, ad altrettanti studenti delle scuole elementari, medie e superiori per lo svolgimento di temi attinenti la solidarietà umana ed in particolare la donazione di organi per fini di trapianto.
In particolare i premi saranno tre da 1 milione ciascuno per gli studenti della scuola elementare, tre da 2 milioni ciascuno per gli studenti della scuola media di primo grado e tre da 3 milioni per gli studenti della scuola media di secondo grado.
Le SS.LL. vorranno, in concomitanza con la giornata dei donatori di organi che, ai sensi dell'art. 1 della legge, cade quest'anno domenica 7 ottobre, pubblicizzare, in tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio di propria competenza, il presente concorso mediante affissione di appositi bandi che dovranno riportare la data di effettuazione della prova.
Copia dei predetti bandi dovrà essere tempestivamente inviata a questo Assessorato che provvederà conseguentemente ad accreditare a ciascuna della SS.LL. l'importo di L. 18.000.000.
La partecipazione al concorso è libera; gli studenti interessati dovranno però inoltrare apposita domanda al capo dell'istituto.
Alle SS.LL. è affidato, inoltre, il compito di nominare una commissione provinciale per l'esame degli elaborati la quale, al termine dei propri lavori, redigerà tre distinte graduatorie che verranno successivamente trasmesse a questo Assessorato unitamente a copia dei temi prescelti.
La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di cerimonie conclusive per le quali quest'ufficio si riserva la facoltà di nominare 9 rappresentanti regionali.
Le SS.LL. vorranno, pertanto, comunicare a questo Assessorato la data e la sede di dette cerimonie con congruo anticipo.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: GRANATA 

(2001.32.1794)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

Avvertenza.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA CORRIGE
ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 22 giugno 2001.
Procedura di presentazione delle domande di accesso al regime di aiuti previsti dalla Sottomisura 4.1.4.b del P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Sostegno all'internazionalizzazione delle P.M.I.

Nel testo dell'avviso allegato al decreto in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 20 luglio 2001, vanno apportate le seguenti rettifiche ed integrazioni:
-  al punto 3, "Tipologia di spese ammissibili", aggiungere il seguente primo capoverso: "Sono riconoscibili - nell'ambito delle spese ammissibili a norma del Reg. (CE) n. 1685/2000 - quelle attinenti alle seguenti tipologie";
-  al medesimo punto 3, "Tipologia di spese ammissibili", nel capoverso che comincia con le parole "Le spese generali e di personale" tra le preposizioni "del" e "per" va inserito "50"";
-  nel paragrafo "Domanda e documentazione", punto 2, "Documentazione", al numero 2), dopo le parole del "presente avviso" vanno inseriti ":" anzicché ";" come erroneamente indicato.
(2001.33.1805)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 20 giugno 2001.
Disposizioni per i diritti e le opportunità per l'infanzia e l'adolescenza per il triennio 2000/2002.

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 27 luglio 2001, vanno apportate le seguenti correzioni:
-  a pag. 17 - paragrafo 5.4, 4° capoverso, 2° rigo leggasi: "legge 381/91" anzicché "legge 381/9";
-  a pag. 19 - paragrafo 6.3, ultimo capoverso, inserire all'inizio "(*)";
-  a pag. 21 nel prospetto All. B, per l'ambito AG2, Somme da assegnare anno 2000, leggasi: "L. 108.980.996" anzicché "L. 108.980.000"; inserire a fine pagina "(*) quota procapite isole";
-  a pag. 22, per l'ambito CL3 - Somme da assegnare anno 2000, leggasi: "L. 110.674.374" anzicché "L. 110.674.37";
-  a pag. 23, per l'ambito CT5 - Somme da assegnare anno 2000, leggasi: "L. 276.897.607" anzicché "L. 275.897.607"; per l'ambito CT10 leggasi "L. 186.997.358" anzicché "L. 18.997.358";
-  a pag. 24 inserire a fine pagina "(*) quota procapite isole";
-  a pag. 25, per l'ambito ME8 - Somme da assegnare anno 2001, leggasi: "Euro 200.976" anzicché "Euro 200.676";
-  a pag. 27, inserire nell'ambito PA5: "Contessa Entellina"; nell'ambito PA6 "Vicari"; inserire a fine pagina "(*) quota procapite isole";
-  a pag. 28 inserire a fine pagina "(*) quota procapite isole";
-  a pag. 29 inserire a fine dell'allegato B "(*) quota procapite isole". Nell'allegato A1, ai punti 1.2 e 1.3 eliminare la prima colonna di righe e la voce "Totali";
-  a pag. 31, punto 2.7, alla fine dell'ultimo rigo, dopo le parole "al termine del" inserire "finanziamento";
-  a pag. 32, ai punti 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1 e 3.8.2, eliminare la prima colonna di righe e la voce "Totali".
(2001.34.1822)
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AVVISO DI RETTIFICA
ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 22 giugno 2001, n. 1049.
Linee guida organizzative del Distretto sanitario.

Nella circolare di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, a pag. 126, nel punto 3.1 "L'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali", alla lettera j) è stato erroneamente indicato "j) un assistente sanitario" anzicché "j) un assistente sociale", come deve correttamente intendersi.
(2001.34.1814)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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