REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 31 AGOSTO 2001 - N. 43
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

DECRETO PRESIDENZIALE 7 agosto 2001.
Modalità di costituzione degli ambiti territoriali ottimali per il governo e l'uso delle risorse idriche.

Allegato A

SCHEMA DI CONVENZIONE DI COOPERAZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NEL MEDESIMO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE


Nell'anno .................., il giorno .......... del mese di ..........................., sono presenti:
-  sig. ........................... in rappresentanza della provincia regionale di ..........................;
-  sig. ........................... in rappresentanza del comune di ..........................;
-  sig. ........................... in rappresentanza del comune di ..........................;
-  sig. ........................... in rappresentanza del comune di .........................., ciascuno autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge:
-  provincia regionale di .............................: delibera C.P. n. .............. del ...........................;
-  provincia regionale di .............................: delibera C.P. n. .............. del ...........................;
-  comune di .............................: delibera C.C. n. ........... del ...........................;
-  comune di .............................: delibera C.C. n. ........... del ...........................;
-  comune di .............................: delibera C.C. n. ........... del ............................
Premesso:
-  che la Regione siciliana con l'art. 69, comma 1, lett. h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 ha recepito la legge 5 gennaio 1994, n. 36;
-  che il già citato art.69, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 10/99 prevede che il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per il territorio e l'ambiente e dell'Assessore per i lavori pubblici e previo parere della competente commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, determini con proprio decreto sia gli ambiti territoriali ottimali che le loro modalità di costituzione;
-  che con il decreto presidenziale n. 114/IV S.G. del 16 maggio 2000, sono stati determinati gli ambiti territoriali ottimali;
-  che con il decreto presidenziale n. ........... del .................................., sono state individuate le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali interessati;
-  che all'art. ........... del suddetto decreto presidenziale n. ........... del .................................., è previsto che i comuni e le provincie ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale possono utilizzare una delle seguenti due forme di cooperazione:
a)  stipulare una convenzione di cooperazione nella forma prevista dall'art. 30 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000;
b)  costituire un consorzio di funzioni ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
-  che con decisione assunta in data .................................. la conferenza dei sindaci e dei presidenti delle provincie dell'ambito territoriale ottimale di .................................. ha individuato nella convenzione di cooperazione la forma di cooperazione da assumere per il conseguimento degli obiettivi della legge n. 36/94 recepita con legge regionale n. 10/99 per il proprio ambito territoriale ottimale;
-  che è necessario quindi stipulare apposita convenzione di cooperazione secondo lo schema allegato al citato decreto presidenziale n. del ...................................
Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ricadenti all'interno dell'ambito territoriale ottimale denominato .................................., tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Ambito territoriale ottimale .................................. Enti locali partecipanti

Dell'ambito territoriale ottimale denominato .................................., di cui al decreto presidenziale n. 114/IV S.G. del 16 maggio 2000, fanno parte i seguenti enti:
-  il comune di ..................................;
-  il comune di ..................................;
-  il comune di ..................................;
-  il comune di ..................................;
-  la provincia regionale di ..................................;
-  la provincia regionale di ...................................

Art. 2
Finalità ed oggetto della convenzione di cooperazione

1)  Si addiviene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge n. 36 del 1994, recepita con la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, ed in attuazione del decreto del Presidente della Regione n. ........... del .................................. alla presente convenzione di cooperazione tra comuni e province appartenenti all'ambito territoriale ottimale denominato .................................. affinché essi si coordinino al fine di organizzare il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
2)  Tale organizzazione dovrà garantire:
a)  la gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati come sopra definiti sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;
b)  livelli e standard di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;
c)  la protezione, in attuazione del D.P.R. n. 236 del 1988, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e del decreto legislativo n. 31/2001 e successive modifiche e integrazioni, nonché la utilizzazione ottimale e compatibile, delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;
d)  la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;
e)  l'unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
f)  la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue.
3)  In questo quadro compete agli enti locali convenzionati:
a)  la scelta delle forme del servizio idrico integrato;
b)  l'affidamento del servizio idrico integrato;
c)  l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il servizio idrico integrato;
d)  l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;
e)  la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui all'art. 13 della legge n. 36 del 1994;
f)  l'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori.

Art. 3
Durata

1)  Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni 30 a partire dalla data di sottoscrizione.
2)  Alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata per altri 30 anni.

Art. 4
Modifica dell'ambito territoriale ottimale

Nei casi in cui, ai sensi e in applicazione dell'art. 69, comma 1, lett. d), della legge regionale n. 10/99, si provveda alla modifica dell'ambito territoriale ottimale, includendo nuovi comuni od escludendone altri, la presente convenzione è modificata di conseguenza.

Art. 5
Forme di consultazione Conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province regionali

1)  La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province regionali costituisce la forma di consultazione tra gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale; essa ha sede presso l'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo art. 6.
2)  La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province regionali esprime indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, con l'obiettivo di assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli enti partecipanti alla presente convenzione.
3)  La rappresentanza in seno alla conferenza spetta ai sindaci dei comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale od a loro delegati ed è determinata in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.
4)  Gli indirizzi e gli orientamenti della conferenza sono espressi dalla maggioranza assoluta dei partecipanti determinata in base alla rappresentanza ai sensi del comma precedente.
5)  La conferenza è validamente convocata quando sia presente la maggioranza assoluta degli enti locali convenzionati, determinata sia in termini numerici che di rappresentanza.
6)  La conferenza è convocata dal presidente dell'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo art. 6, che la presiede, almeno una volta all'anno, per la verifica della gestione del servizio idrico integrato e ogni qualvolta risulti necessario per modificare la presente convenzione o per particolari problematiche connesse alla gestione del servizio idrico integrato stesso.
7)  Ciascun ente sottoscrittore della presente convenzione può sottoporre direttamente alla conferenza proposte e problematiche attinenti la organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato.
8) La conferenza è convocata dal presidente dell'ente locale responsabile del coordinamento quando lo richiede almeno un terzo, in termini numerici o di rappresentanza, degli enti convenzionati.

Art. 6
Ente locale responsabile del coordinamento

La provincia regionale di ................................................ nel cui territorio ricade il maggior numero di abitanti residenti, risultante dall'ultimo censimento ISTAT, nei comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale è l'ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla presente convenzione.

Art. 7
Attribuzioni dell'ente locale responsabile del coordinamento

Il presidente della provincia regionale di ................................................ quale ente locale responsabile del coordinamento:
a) convoca la conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province regionali, secondo quanto previsto dal precedente art. 6;
b) è tenuto a trasmettere gli atti fondamentali ed i verbali della conferenza dei sindaci e dei presidenti agli enti locali convenzionati entro 10 giorni dalla data della conferenza stessa;
c) stipula, in virtù della delega conferita con il successivo art. 18, la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con i soggetti gestori, prescelti con le modalità stabilite nella presente convenzione di cooperazione;
d) adotta tutte le iniziative atte all'attuazione della ricognizione delle opere prevista dall'art. 11 della legge n. 36/94, promuovendo l'adozione degli strumenti di sostegno messi a disposizione dallo Stato e dalla Regione;
e) adotta tutte le iniziative raccomandate dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti nonché gli atti ed i provvedimenti stabiliti nella presente convenzione;
f) attiva tutte le forme di consultazione delle rappresentanze di cittadini, delle autonomie locali, del sindacato, delle associazioni di categoria e produttiva, degli ordini professionali utili ai fini di supporto della conferenza dei sindaci.

Art. 8
Segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale

1) Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al precedente art. 7 nonché per le attività di controllo e vigilanza sulla gestione del servizio idrico integrato è costituito un ufficio comune, denominato segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale.
2) La segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale:
a) svolge una funzione informativa, di ausilio e di supporto tecnico a servizio di tutti gli enti locali convenzionati;
b) svolge le funzioni di controllo generale sulla qualità del servizio idrico con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 236 del 1988, del decreto legislativo n. 152/99 e del decreto legislativo n. 31/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) esercita le attività di vigilanza sul rispetto della convenzione da parte dei gestori del servizio idrico integrato;
d) propone al presidente della provincia regionale responsabile del coordinamento le eventuali misure e iniziative nei confronti del soggetto gestore previste dalle convenzioni di gestione;
e) promuove l'adozione, da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili e atti a fornire dati fra loro integrabili;
f) elabora i dati ed i risultati della rete di telecontrolli, organizzati in banche dati al fine di valutare le condotte gestionali;
g) effettua controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa;
h) predispone, anche su richiesta degli enti locali convenzionati, proposte tecniche per l'aggiornamento dei programmi di intervento, ed il loro adeguamento alla programmazione regionale.

Art. 9
Costituzione della segreteria tecnico-operativa

1) La Segreteria tecnico-operativa è istituita presso la provincia regionale di .......................................... responsabile del coordinamento, ove ha sede.
2) Alla segreteria tecnico-operativa, per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente convenzione, ivi compreso il costo del personale, è attribuita la dotazione finanziaria di L. ............................... pari ad Euro .............................. nella convenzione di gestione da stipulare con il soggetto gestore, sono indicate le modalità per la determinazione ed il trasferimento alla segreteria tecnico-operativa dei relativi importi a carico del soggetto gestore. In fase di primo funzionamento della segreteria tecnico-operativa la copertura finanziaria è assicurata mediante anticipazioni degli enti locali convenzionati.
3) La segreteria tecnico-operativa è diretta da un responsabile che provvede, sulla base delle risorse finanziarie assegnate, ad organizzare il funzionamento nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
4) La segreteria tecnico-operativa è costituita:
- (in caso di ambiti territoriali con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti) da un dirigente responsabile, da un dirigente per la pianificazione e da un dirigente per il controllo.
- (in caso di ambiti territoriali con popolazione inferiore a 1.000.000 di abitanti) da un dirigente responsabile e da un dirigente per la pianificazione ed il controllo.
5) L'organico della segreteria tecnico-operativa sarà definito dalla conferenza dei sindaci.
6) La copertura dei posti del predetto organico avviene mediante personale comandato dagli enti locali convenzionati o da altre aziende ed enti pubblici o, solo nel caso - debitamente dimostrato - non sia possibile reperire personale comandato per la integrale copertura dei posti in organico, mediante assunzione da parte della provincia regionale che esercita le funzioni di coordinamento di ambito da effettuarsi secondo le norme vigenti per gli enti locali.
7) Il rapporto di lavoro del responsabile della segreteria tecnico-operativa e dei (del) dirigente è disciplinato da un contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito nell'ordinamento regionale con l'art. 1, comma 1, lett. h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni, salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso.
8) Il responsabile della segreteria tecnico-operativa ed i (il) dirigenti (dirigente) prestano (presta) la propria attività a tempo pieno e, qualora siano scelti tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, sono collocati in posizione di fuori ruolo.
9) Alla nomina del responsabile della segreteria tecnico-operativa provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici, in base a criteri di professionalità e competenza.
10) Alla formale costituzione della segreteria tecnico-operativa provvede la provincia regionale di ............................... che esercita le funzioni di coordinamento di ambito contestualmente al provvedimento di costituzione la Provincia ne approva il regolamento di funzionamento.

Art. 10
Organizzazione del servizio idrico integrato

1) Alla gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale provvede, salvo quanto stabilito al successivo art. 14, un unico soggetto gestore individuato attraverso i criteri stabili dai successivi articoli della presente convenzione.
2) Al soggetto gestore è affidata, e ne risponde nei confronti degli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale, la gestione del servizio idrico integrato.
3) I rapporti tra il soggetto gestore e gli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale sono definiti mediante la stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 16.

Art. 11
Forma di gestione del servizio idrico integrato

1) In armonia con le forme di gestione previste dall'art. 113, titolo V, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, operante in Sicilia per effetto del rinvio dinamico in materia di servizi pubblici, introdotto con l'art. 47 della legge regionale n. 26 dell'1 settembre 1993, sostitutivo dell'art. 37 della legge regionale n. 7/92 e modificativo della stessa legge regionale n. 48/91 di recepimento della legge n. 142 del 1990, per la gestione dei servizi idrici integrati si adotta la seguente forma:
- consorzio ai sensi dell'art. 31, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 marzo 2000, da costituirsi secondo le norme previste per le aziende speciali all'art. 114 dello stesso decreto legislativo;
oppure
- società per azioni di cui all'art. 113, lett. e) ed f), del decreto legislativo n. 267/2000;
oppure
- concessione a terzi di cui all'art. 113, Iett. b), del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 12

(Da adottarsi nel caso in cui all'art.11 sia stata scelta la forma del consorzio di gestione):
Procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato

1) Ai fini della gestione del servizio idrico integrato viene costituito il consorzio di gestione ai sensi dell'art. 31, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 marzo 2000 secondo le norme previste per le aziende speciali all'art. 114 dello stesso decreto legislativo.
2) I singoli comuni provvederanno ad approvare lo statuto e la convenzione (contratto di servizio) per la gestione del servizio idrico integrato da stipulare con il consorzio di gestione.

Art. 12

(Da adottarsi nel caso in cui all'art.11 sia stata scelta la forma della società):
Procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato

1) Ai fini della gestione del servizio idrico integrato viene costituita una società per azioni con la seguente composizione di capitale.
2) I singoli comuni provvederanno ad approvare lo statuto e la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato da stipularsi con la società come sopra costituita.

Art. 12

(Da adottarsi nel caso in cui all'art.11 sia stata scelta la forma della concessione a terzi):
Procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato

1) Per la scelta del soggetto gestore si procede mediante appalto pubblico, in conformità delle vigenti direttive della Comunità europea in materia di servizi degli enti erogatori d'acqua e secondo le modalità definite con il decreto da emanarsi a cura del Ministro dei lavori pubblici in attuazione dell'art. 20 della legge n. 36 del 1994. I criteri per la scelta del soggetto gestore ed i requisiti minimi che i partecipanti all'appalto sono i seguenti ..............................
2. Il presidente della provincia regionale di ..............................., che svolge le funzioni di coordinamento di ambito è delegato ad adottare tutti i provvedimenti, attuativi della presente convenzione, finalizzati alla scelta del soggetto gestore ed in particolare la predisposizione e la pubblicazione del bando di gara e la nomina della commissione di preselezione ed aggiudicazione.
3) La Commissione di gara sarà così costituita:
- 3 membri, di cui uno con funzioni di presidente, designati dalla conferenza dei sindaci;
- 1 membro designato dal Presidente della Giunta regionale;
- 1 membro designato dal presidente della provincia che svolge le funzioni di coordinamento.

Art. 13
Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti

1) Si conviene che, essendo la individuazione dei soggetti da salvaguardare, subordinata ad una verifica condotta in base a parametri oggettivi di carattere economico, gestionale o organizzativo, possono essere salvaguardati gli enti gestori che rispondono ai seguenti requisiti e soddisfino alle seguenti verifiche e controlli:
a) consistenza e solidità economico-finanziaria commisurata alla dimensione dell'area e dell'utenza servita comprovata dai bilanci degli ultimi tre anni e da attestazioni di solvibilità di tipo bancario;
b) stato degli impianti e processo di rinnovamento ed adeguamento degli stessi alle esigenze dinamiche dell'utenza comprovati anche dall'aver sviluppato, negli ultimi tre anni, investimenti per il miglioramento quali-quantitativo e l'integrazione del servizio, attraverso l'utilizzo di fondi propri;
c) costi di gestione unitari, accertati mediante l'esame dei bilanci, inferiori alla tariffa media praticata e comunque confrontabili con i costi unitari medi regionali
d) verifica che, attraverso il mantenimento della gestione salvaguardata, non si determinino diseconomie di scala o lievitazione di costi che portino nocumento all'interesse generale dell'intero ambito;
e) analisi del livello qualitativo del servizio erogato, verificando, dalla documentazione in possesso dell'ente, la corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni del D.P.R. n. 236 del 1988 e del decreto legislativo n. 31/2001 in merito alle acque potabili e del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni per quanto riguarda le acque reflue;
f) controllo della adeguatezza degli interventi effettuati per la protezione delle risorse idropotabili nelle zone di tutela assoluta e di rispetto, e le prescrizioni di cui al D.P.R. n. 236 del 1988, del decreto legislativo n. 31/2001 e del decreto legislativo n. 152/99.

Art. 14
Organismi esistenti da salvaguardare

Gli organismi esistenti da salvaguardare saranno individuati dopo che, a seguito della conclusione delle attività di ricognizione di cui all'art. 11 della legge n. 36/94, sarà possibile applicare i parametri e criteri di cui all'art. precedente.

Art. 15
Organismi esistenti non salvaguardati

Gli organismi gestori non compresi tra quelli da salvaguardare di cui al precedente art. 14 continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla data del conferimento del servizio idrico integrato al soggetto gestore ai sensi dell'art. 10 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art.16
Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato

1) Attraverso le forme di consultazione previste dal precedente art. 5 gli enti convenzionati si impegnano a predisporre la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare, sulla base degli schemi tipo che saranno emanati dalla Regione siciliana.
2) Gli enti locali convenzionati si impegnano ad approvare nei rispettivi consigli la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare entro il termine che sarà stabilito dalla Regione siciliana.

Art. 17
Poteri di stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato

Il presidente della provincia regionale di .............................................., che esercita le funzioni di coordinamento di ambito, è delegato, in nome e per conto degli enti convenzionati, alla stipula della convenzione di gestione del servizio idrico integrato con il soggetto gestore.

Art. 18
Ricognizione delle opere e programma degli interventi

1) Gli enti locali convenzionati, ai fini del successivo trasferimento al soggetto gestore, utilizzeranno la ricognizione delle opere e degli impianti pertinenti il servizio idrico integrato effettuata dalla SOGESID sulla base dell'accordo quadro stipulato con la Regione nel settembre 1999 e dei discendenti accordi di collaborazione stipulati con le province regionali.
2) Utilizzando le forme di consultazione previste dall'art. 5 della presente convenzione, gli enti locali convenzionati si impegnano a predisporre, secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti dalla giunta regionale, il programma degli interventi ed il relativo piano finanziario previsto dall'art. 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Il programma degli interventi è approvato dai consigli degli enti locali convenzionati contestualmente alla convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 16 della presente convenzione. Gli atti di approvazione dovranno anche indicare le risorse finanziarie da destinare alla attuazione del programma in armonia con quanto previsto dal piano finanziario.

Art. 19
Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato

1) Contestualmente al piano finanziario di cui precedente art. 18 ed in relazione allo stesso gli Enti locali convenzionati determinano la tariffa in attuazione e con le modalità di cui all'art. 13 della legge n. 36 del 1994.
2) Ai fini di quanto sopra e per la modulazione della tariffa tra gli utenti e nei diversi comuni si terrà conto della tutela dei cittadini meno abbienti modulando la tariffa in maniera che il costo unitario per una fascia di consumi bassa sia più economico rispetto a fasce di consumo più alte.

Art. 20
Canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del servizio idrico

1) I canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del servizio idrico integrato di cui al comma 1 dell'art. 12 della legge n. 36/94, comunque dovuti dai soggetti gestori dei servizi idrici, così come definiti nelle convenzioni di gestione, detratti i costi di funzionamento della segreteria tecnico-operativa, sono ripartiti tra i comuni proporzionalmente al numero di abitanti residenti nei singoli comuni, previa applicazione dei coefficienti correttivi di seguito previsti.
2)  Al fine di tenere adeguatamente conto di eventuali apprezzabili differenze, in termini di attività e passività conferiti dai singoli comuni all'ambito con la nuova organizzazione del servizio idrico integrato, si conviene che nella determinazione di riparto tra i comuni dei proventi derivanti dal versamento da parte del soggetto gestore degli oneri di concessione di cui al punto precedente, si possono applicare opportuni coefficienti correttivi determinati in funzione della qualità e quantità delle infrastrutture conferite, del livello di indebitamento trasferito all'insieme dell'ambito (rate di ammortamento dei mutui pregressi) e del complesso di finanziamenti in conto capitale trasferiti.
3) Il piano d'ambito prevederà le modalità per compensare, nell'arco temporale previsto per la convenzione di gestione, le diverse situazioni che verranno individuate dalla applicazione dei coefficienti correttivi di cui al punto precedente.

Art. 21
Obblighi e garanzie

1) I comuni convenzionati si impegnano ad affidare in concessione al soggetto gestore, con le modalità definite nell'ambito della convenzione per la gestione del servizio idrico, le opere, i beni e gli impianti pertinenti i servizi idrici gestiti anche in economia, ed a trasferire allo stesso soggetto le immobilizzazioni, le attività e le passività relative, nonché il personale addetto ai servizi idrici.
2) L'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione, ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, è di competenza e responsabilità degli enti locali convenzionati in quanto proprietari degli impianti.
3) I comuni convenzionati si impegnano ad autorizzare il soggetto gestore, per la durata della convenzione per la gestione del servizio idrico, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per la installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati.
4) A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, la convenzione per la gestione del servizio idrico prevederà il rilascio di polizze assicurative o bancarie singole e collettive nei confronti degli Enti locali convenzionati.

Art. 22
Vigilanza e controllo

1) Nella convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui al precedente art. 16 sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e la vigilanza sul servizio idrico integrato.
2) La segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale, costituita in attuazione del precedente art. 9 svolge, in nome e per conto degli enti locali convenzionati, le attività di vigilanza e controllo informando gli enti locali stessi degli esiti dei controlli effettuati e proponendo la applicazione delle misure previste dalla convenzione per la gestione del servizio idrico integrato; gli enti locali convenzionati si impegnano a fornire alla segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.

Allegato B

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NEL MEDESIMO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE


Premesso:
-  che la Regione siciliana con l'art. 69, comma 1, lett. h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 ha disposto l'applicazione nell'Isola della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ove non già disciplinato da specifiche norme regionali;
-  che la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche), all'art. 9 prevede l'adozione di forme di cooperazione per regolare i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale disciplinate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche e integrazioni;
-  che il già citato art. 69, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 10/99 prevede che il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e dell'Assessore regionale per i lavori pubblici e previo parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, determini con proprio decreto sia gli ambiti territoriali ottimali che le loro modalità di costituzione;
-  che ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 10/99 citata è stato emanato il decreto presidenziale n. 114/TV S.G. del 16 maggio 2000, con il quale sono stati determinati gli ambiti territoriali ottimali;
-  che ai sensi dello stesso art. 69, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 10/99 citata è stato emanato il decreto presidenziale n. .............. del ..........................., con il quale sono state individuate le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali interessati per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato, di cui agli artt. 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (che, per effetto dei successivi artt. 274, lett. q), e 275 del medesimo decreto legislativo, hanno sostituito rispettivamente gli artt. 24 e 25 della abrogata legge 8 giugno 1990, n. 142) applicati in Sicilia con l'art. 7, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
-  che, in particolare, l'art. 31 del citato decreto legislativo n. 267/2000, così dispone:
"1.  Gli enti locali, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2.  A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3.  In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50, e dall'art. 42, comma 2, lett. m) e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4.  Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5.  L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6.  Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7.  In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8.  Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano le norme previste per le aziende speciali";
-  che pertanto, ai fini della costituzione del consorzio, è necessario stipulare apposita convenzione secondo lo schema allegato al citato D.P.Reg. ...............
Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ricadenti all'interno dell'ambito territoriale ottimale sopra indicato.
Nell'anno .................., il giorno .......... del mese di ..........................., sono presenti:
-  sig. ........................... in rappresentanza della provincia regionale di ..........................;
-  sig. ........................... in rappresentanza della provincia regionale di ..........................;
-  sig. ........................... in rappresentanza del comune di ..........................;
-  sig. ........................... in rappresentanza del comune di ..........................;
-  sig. ........................... in rappresentanza del comune di .........................., ciascuno autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge:
-  provincia regionale di .............................: delibera C.P. n. .............. del ...........................;
-  provincia regionale di .............................: delibera C.P. n. .............. del ...........................;
-  comune di .............................: delibera C.C. n. ........... del ...........................;
-  comune di .............................: delibera C.C. n. ........... del ...........................;
-  comune di .............................: delibera C.C. n. ........... del ............................
Tra le parti così costituite si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1
Ambito territoriale ottimale

1)  E' individuato, in attuazione del D.P.Reg. n. 114/S.G. del 16 maggio 2000, l'ambito territoriale ottimale denominato ............................. così come risulta delimitato nella planimetria e negli elenchi allegati alla presente convenzione contrassegnata con la lett. A).

Art. 2
Enti locali partecipanti

Dell'ambito territoriale ottimale dei servizi idrici integrati denominato .................................., fanno parte:
-  il comune di ..................................;
-  il comune di ..................................;
-  il comune di ..................................;
-  il comune di ..................................;
-  la provincia regionale di ..................................;
-  la provincia regionale di ...................................

Art. 3
Finalità ed oggetto della convenzione

1)  Si addiviene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge n. 36 del 1994 ed in attuazione dei D.P.Reg. n.114 del 16 maggio 2000 e n. ........... del .................................. alla presente convenzione tra comuni e province regionali appartenenti all'ambito territoriale ottimale denominato .................................. per la costituzione del consorzio secondo lo Statuto allegato, parte integrante della presente convenzione al fine di organizzare il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
2)  Tale organizzazione dovrà garantire:
a)  la gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati come sopra definiti sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;
b)  livelli e standards di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;
c)  la protezione, in attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 e del decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;
d)  la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferisecondo gli standards e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale;
e)  l'unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
f)  la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue.
3)  In questo quadro compete agli enti locali convenzionati:
a)  la scelta delle forme del servizio idrico integrato;
b)  l'affidamento del servizio idrico integrato;
c)  l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il servizio idrico integrato;
d)  l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;
e)  la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui all'art. 13 della legge n. 36 del 1994;
f)  l'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standards prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori.

Art. 4
Durata

1)  Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni 30 a partire dalla data di sottoscrizione.
2)  Alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata per altri 30 anni.

Art. 5
Modifica dell'ambito territoriale ottimale

Nei casi in cui, ai sensi e in applicazione dell'art. 69, comma 1, lett. d) della legge regionale n. 10/99, si provveda alla modifica dell'ambito territoriale ottimale, includendo nuovi comuni od escludendone altri, la presente convenzione è modificata di conseguenza.

Art. 6
Insediamento dell'assemblea del consorzio

Alla convocazione dell'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi del consorzio costituito in attuazione della presente convenzione provvede il presidente della provincia regionale, nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale.

Art. 7
Organizzazione del servizio idrico integrato

1)  Alla gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale provvede, salvo quanto stabilito al successivo art. 9, un unico soggetto gestore individuato dal consorzio costituito in attuazione della presente convenzione.
2)  Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti, il consorzio può affidare la gestione del sevizio idrico integrato, nelle forme previste dalla normativa vigente, ad una pluralità di soggetti, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'intero ambito, di qualità del servizio prestato all'utenza e di risparmio nei costi di gestione ed a condizione che ciascuno dei soggetti, per la porzione di territorio servita, provveda alla gestione unitaria dell'insieme dei servizi pubblici di captazione; adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura, di depurazione.
3)  Al soggetto gestore è affidata la gestione del servizio idrico integrato; esso ne risponde, per il tramite del consorzio, nei confronti degli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale.
4)  I rapporti tra il soggetto gestore ed il consorzio costituito tra gli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale è definito mediante la stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.

Art. 8
Ricognizione delle opere e programma degli interventi

Gli enti locali convenzionati, ai fini del successivo trasferimento al soggetto gestore, utilizzeranno la ricognizione delle opere e degli impianti pertinenti il servizio idrico integrato effettuata dalla SOGESID sulla base dell'accordo quadro stipulato con la Regione nel settembre 1999 e dei discendenti accordi di collaborazione stipulati con le province regionali.

Art. 9
Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti

1)  Si conviene che, essendo la individuazione dei soggetti da salvaguardare, subordinata ad una verifica condotta in base a parametri obiettivi di carattere economico, gestionale o organizzativo, possono essere salvaguardati gli enti gestori che rispondono ai seguenti requisiti e soddisfino alle seguenti verifiche e controlli:
a)  consistenza e solidità economico-finanziaria commisurata alla dimensione dell'area e dell'utenza servita comprovata dai bilanci degli ultimi tre anni e attestazioni di solvibilità di tipo bancario;
b)  stato degli impianti e processo di rinnovamento ed adeguamento degli stessi alle esigenze dinamiche dell'utenza comprovati anche dall'aver sviluppato, negli ultimi tre anni, investimenti per il miglioramento qualiquantitativo e l'integrazione del servizio, attraverso l'utilizzo di fondi propri;
c)  costi di gestione unitari, accertati mediante l'esame dei bilanci, inferiori alla tariffa media praticata e comunque confrontabili con i costi unitari medi regionali;
d)  verifica che, attraverso il mantenimento della gestione salvaguardata, non si determinino diseconomie di scala o lievitazione di costi che portino nocumento all'interesse generale dell'intero ambito;
e)  analisi del livello qualitativo del servizio erogato, verificando, dalla documentazione in possesso dell'ente, la corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni del D.P.R. n. 236 del 1988 e del decreto legislativo n. 31/2001 in merito alle acque potabili, del decreto legislativo n. 152 del 1999 e delle norme regionali per quanto riguarda le acque reflue;
f)  controllo della adeguatezza degli interventi effettuati per la protezione delle risorse idropotabili nelle zone di tutela assoluta e di rispetto, e le prescrizioni di cui al D.P.R. n. 236 del 1988, del decreto legislativo n. 31/2001 e del decreto legislativo n. 152/1999.

Art. 10
Canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del servizio idrico

1)  I canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del servizio idrico integrato di cui al comma 1 dell'art. 12 della legge n. 36/94, comunque dovuti dai soggetti gestori dei servizi idrici, così come definiti nelle convenzioni di gestione sono ripartiti tra i comuni proporzionalmente al numero di abitanti residenti nei singoli comuni, previa applicazione dei coefficienti correttivi di seguito previsti.
2)  Al fine di tenere adeguatamente conto di eventuali apprezzabili differenze, in termini di attività e passività conferiti dai singoli comuni all'ambito con la nuova organizzazione del servizio idrico integrato, si conviene che nella determinazione del riparto tra i comuni dei proventi derivanti dal versamento da parte del soggetto gestore degli oneri di concessione di cui al punto precedente, si possono applicare opportuni coefficienti correttivi determinati in funzione della qualità e quantità delle infrastrutture conferite, del livello di indebitamento trasferito all'insieme dell'ambito (rate di ammortamento dei mutui pregressi) e del complesso di finanziamenti in conto capitale trasferiti.
3)  Il piano d'ambito prevederà le modalità per compensare, nell'arco temporale previsto per la convenzione di gestione, le diverse situazioni che verranno individuate dalla applicazione dei coefficienti correttivi di cui al punto precedente.


Allegato B1

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ..............................
COSTITUZIONE DEL CONSORZIO D'AMBITO STATUTO TIPO



Art. 1
Costituzione e denominazione

In applicazione delI'art. 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell'art. 69 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e dei D.P.Reg. n. 114 del 16 maggio 2000 e n. ......... tra i comuni e le province regionali di seguito elencati, è costituito un consorzio di funzioni ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, denominato in seguito "consorzio di ambito":
-  provincia regionale di ..............................;
-  comune di ..............................;
-  comune di ..............................;
....................................................................

Art. 2
Durata e sede

1)  Il consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.
2)  Il consorzio di ambito .............................. ha sede nel comune di ...............................

Art. 3
Finalità

Il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale denominato ".............................." e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio.

Art. 4
Funzioni

1)  Il consorzio di ambito .............................., svolge le funzioni previste dalla convenzione costitutiva di cui allo schema approvato con D.P.Reg. n. ..........
2)  In particolare spetta al consorzio di ambito:
a)  scegliere la forma di gestione del servizio;
b)  definire le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio;
c)  deliberare l'affidamento del servizio idrico integrato;
d)  organizzare i dati forniti dagli enti consorziati, raccolti in sede di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;
e)  predisporre ed aggiornare il programma di interventi, il piano finanziario ed il relativo modello per la gestione integrata del servizio di cui al comma 3 dell'art. 11 della legge n. 36 del 1994;
f)  determinare ed aggiornare l'articolazione tariffaria del servizio idrico.
3)  Le funzioni di controllo del servizio idrico integrato hanno lo scopo di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi idrici integrati nei confronti del soggetto gestore.
4)  L'esercizio di attività di controllo di cui al comma 3 ha per oggetto la verifica dell'adempimento agli obblighi contenuti nella convenzione di gestione con particolare riferimento al raggiungimento degli standards dei servizi, alla economicità degli stessi, alla puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario ed all'applicazione delle relative tariffe.

Art. 5
Quote di partecipazione

Le quote di partecipazione al consorzio di ambito, determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune, come risultante dall'ultimo censimento ISTAT, sono stabilite come segue:
-  comune di ..............................;
-  comune di ...............................

Art. 6
Organi del consorzio di ambito

Sono organi del consorzio di ambito:
a)  l'assemblea dei rappresentanti;
b)  il consiglio di amministrazione;
c)  il presidente;
d)  il collegio dei revisori.

Art. 7
Composizione e durata dell'assemblea

1)  L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati nella persona del sindaco o suo delegato e dal presidente della provincia regionale o suo delegato.
2)  A ciascun comune è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio.
3)  L'assemblea è presieduta dal presidente della provincia regionale con il maggior numero di abitanti risultanti dall'ultimo censimento ISTAT.
4)  L'assemblea dura in carica cinque anni decorrenti dal suo valido insediamento. Successivamente alla scadenza del proprio mandato, l'assemblea assicura la necessaria continuità amministrativa al consorzio di ambito fino all'insediamento della nuova assemblea, limitandosi, peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti.
5)  Fermo il principio della continuità amministrativa di cui al comma 3, il mandato di rappresentanza sarà, di diritto, dichiarato estinto dall'assemblea del consorzio di ambito qualora il sindaco risulti sostituito nella carica comunale. Ugualmente si provvederà nei riguardi del delegato permanente qualora alcuno dei deleganti venga sostituito nella rispettiva carica.

Art. 8
Attribuzioni dell'assemblea

1)  L'assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività del consorzio di ambito e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:
a)  elezione del vice presidente;
b)  elezione dei membri del consiglio di amministrazione;
c)  elezione del collegio dei revisori dei conti;
d)  approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
e)  determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
f)  approvazione del programma di interventi, del piano finanziario e del relativo modello per la gestione integrata del servizio;
g) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso:
h) affidamento del servizio idrico integrato al soggetto individuato con le procedure di cui alla lett. g);
i) aggiornamento del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto f);
l) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 13 e seguenti. della legge n 36 del 1994;
m) approvazione dei regolamenti interni;
n) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori;
o) approvazione del rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici;
p) presa d'atto delle concessioni a terzi, esistenti nell'ambito territoriale al momento dell'entrata in vigore della legge n. 36 del 1994 e mantenute in essere ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge stessa;
q) salvaguardia degli organismi esistenti ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 36 del 1994, qualora rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità stabiliti nella convenzione costitutiva;
r) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal consiglio di amministrazione.

Art. 9
Convocazione dell'assemblea

1) L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2) L'assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.
3) La convocazione è disposta dal presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti consorziati.
4) L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
5) L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
6) Nei casi d'urgenza l'assemblea può essere convocata ventiquattr'ore prima dell'adunanza mediante telegramma recante in sintesi gli argomenti da trattare.
7) Almeno ventiquattr'ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 6.

Art.10
Funzionamento dell'assemblea

1) L'assemblea, in caso di assenza o impedimento del presidente, è presieduta dal vice presidente.
2) L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.
3) In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale.
4) Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei comuni presenti in assemblea che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio (1/3 se in seconda convocazione)
5) Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere f), g), h), i), l), m), n) dell'art. 8, è richiesto il voto favorevole dei comuni che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione al consorzio di ambito e la maggioranza numerica dei soggetti consorziati.
6) Qualora non si riesca per due volte consecutive a costituire validamente la seduta della conferenza dei sindaci o non si riesca a raggiungere la maggioranza prescritta, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, la Regione interverrà con poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta.

Art. 11
Consiglio di amministrazione

1) Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'assemblea e da dieci consiglieri eletti dall'assemblea nel proprio seno.
2) Per la durata in carica si applicano ai componenti il consiglio le stesse disposizioni previste per la durata in carica dell'assemblea dei rappresentanti.
3) Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del consiglio di amministrazione, l'assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro 60 giorni dalla vacanza.
4) Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore.

Art. 12
Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1) Il consiglio provvede all'ordinaria amministrazione del consorzio di ambito.
2) In particolare esso:
- propone all'assemblea gli atti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n) o) dell'articolo 8;
- dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;
- promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del consorzio;
- assume il personale e delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza e di assistenza che si rendano necessari;
- delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- provvede alle spese ed agli acquisti necessari all'ordinario funzionamento del consorzio di ambito.

Art. 13
Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione

1) Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal presidente dell'assemblea o nei casi di assenza o impedimento, dal vice presidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'assemblea.
2) Può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni.
3) Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
4) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14
Presidente

Il presidente:
- convoca e presiede l'assemblea dei rappresentanti ed il consiglio di amministrazione che ne firma i rispettivi processi verbali;
- vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;
- ha la legale rappresentanza del consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
- cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato con l'utenza si svolgano nel rispetto dei principi della direttiva di cui all'art. 19 comma 1 del presente statuto;
- promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al consiglio di amministrazione per la ratifica;
- firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza;
- sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento; stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consorziale;
- esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'assemblea dei rappresentanti e del consiglio di amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge.

Art. 15
Commissioni consultive

1) Per io studio di determinate materie e per iniziative afferenti le attività d'istituto del consorzio di ambito, l'assemblea dei rappresentanti ed il consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.
2) Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

Art. 16
Collegio dei revisori

1) Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del consorzio di ambito è esercitato dal collegio dei revisori composto da tre esperti nominati dall'assemblea dei rappresentanti secondo i criteri fissati dall'art. 234, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.
2) I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
3) I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.
4) Possono assistere alle sedute dell'assemblea dei rappresentanti e, su invito del presidente del consorzio di ambito, anche alle adunanze del consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per il consorzio di ambito.

Art. 17
Trasmissione atti fondamentali del consorzio di ambito agli enti consorziati

Il Presidente del consorzio di ambito provvede a trasmettere agli enti consorziati entro quindici giorni dalla loro adozione gli atti fondamentali deliberati dall'assemblea.
Tale trasmissione non ha finalità di controllo, ma di informazione sull'attività del consorzio di ambito.

Art. 18
Forme di consultazione

1) Gli organi del consorzio di ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del consorzio di ambito.
2) Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi del consorzi di ambito in particolare:
- attuano incontri con gli enti locali consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (consigli e giunte);
- divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati.

Art 19
Tutela dei diritti degli utenti

1) Gli organi del consorzio di ambito assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e successivi provvedimenti.
2) La convenzione che disciplina la concessione del servizio idrico integrato al soggetto gestore conterrà specifiche obbligazioni che garantiscano il rispetto di quanto sancito al comma 1.
3) La convenzione di cui al comma 2 disciplina inoltre l'obbligo del gestore di fornire ai sindaci dei comuni dell'ambito, tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.

Art. 20
Uffici e personale

1) Il consorzio di ambito è dotato di un ufficio di direzione costituito da ......................................................
2) La copertura dei posti del predetto ufficio avviene mediante contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi del capo III del titolo IV, parte I del decreto legislativo n. 267/2000.
3) Il consorzio di ambito è dotato, inoltre, di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente oltreché, in caso di necessità particolari, di personale comandato dagli enti consorziati.

Art. 21
Patrimonio

1) Il consorzio di ambito è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune e da ciascuna provincia regionale proporzionalmente alla propria quota di partecipazione di cui all'art. 5 del presente statuto, dagli eventuali conferimenti in natura nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.
2) Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 codice civile.
3) Al consorzio di ambito possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
4) Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dal consorzio di ambito - sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.

Art. 22
Contabilità e finanza

1) Per la finanza e la contabilità del consorzio di ambito, si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali.
2) Le spese di funzionamento del consorzio di ambito gravano sui comuni e province regionali consorziati in proporzione ......................
3) Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi dall'assemblea dei rappresentanti entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 23
Norma finale di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per gli enti locali, in quanto applicabili.
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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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