GURS Parte I n. 39 del 2001
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 AGOSTO 2001 - N. 39
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane


ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Bando pubblico di selezione per l'attuazione della Misura 5.1.2. "Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita".

Secondo le finalità contenute nei documenti: Quadro comunitario di sostegno per le Regioni italiane dell'Obiettivo I (2000-2006) sezz. 3.10 e 6.4.7. Decisione C (2000) 2050 del 1 agosto 2000. Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006. Decisione C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000. Complemento di programmazione


TITOLO I
PRINCIPI GENERALI


Art.1
Oggetto del bando

Con il presente bando l'Assessorato dei lavori pubblici - Dipartimento dei lavori pubblici intende promuovere l'attuazione della Misura 5.1.2 "Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita" dell'asse prioritario 5 - Città del POR Sicilia 2000-2006, finalizzata alla riqualificazione e al rinnovamento del tessuto edilizio e urbanistico delle aree degradate e delle aree dismesse, con particolare attenzione ai bisogni dell'infanzia, all'integrazione sociale, alla lotta alla marginalità nonché al recupero integrato dei centri storici, nel rispetto delle tradizioni culturali e storiche.
L'attuazione di tale misura è in parte a titolarità regionale e in parte a regia regionale.
La quota a titolarità regionale, pari al 15% della dotazione finanziaria della misura, è attivata mediante il presente bando. La quota rimanente, a regia regionale, pari all'85% della dotazione finanziaria della misura è territorializzata ed è attivata secondo le procedure contenute nel bando pubblico di selezione per l'assegnazione di finanziamenti per i progetti integrati territoriali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 23 del 15 maggio 2001.
Con il presente bando il Dipartimento del lavori pubblici, responsabile dell'attuazione della misura, intende procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari finali, nonché dei relativi interventi da finanziare con l'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 9 del presente bando.

Art. 2
Obiettivi e finalità della misura (rif. ob. 41/5, 42/5 del POR)

Le proposte progettuali, che saranno individuate sulla base dei criteri di cui all'art. 14 del presente bando devono essere finalizzate al miglioramento della qualità urbana attraverso:
a)  l'incremento della fruizione dello spazio urbano da parte dei cittadini, sia per l'accrescimento della competitività dei sistemi urbani sia per il rafforzamento della coesione sociale;
b)  il miglioramento della qualità della vita nelle aree urbane, in particolare nelle aree periferiche e in quelle dismesse con particolare attenzione ai bisogni dell'infanzia, all'integrazione sociale e alla lotta alla marginalità;
c)  la riqualificazione, il rinnovamento e la rifunzionalizzazione del tessuto edilizio urbano, nel rispetto delle tradizioni culturali e storiche con particolare attenzione al recupero dei centri storici e dei centri minori.

Art. 3
Procedura per l'attuazione della misura

La quota pari al 15% della dotazione finanziaria della misura, che è attuata mediante il presente bando, è destinata prioritariamente ai progetti esecutivi, redatti ai sensi della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché agli interventi che fruiscono delle risorse del fondo di rotazione per le progettazioni esecutive, di cui alla circolare n. 62 dell'11 ottobre 1999, attuativa dell'art. 1 del D.P.R. n. 486 del 28 luglio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I n. 55 del 26/ novembre 1999, dotati di elevata coerenza con gli obiettivi programmatici del POR 2000-2006.
Nel presente bando sono riportate le aree di intervento, le tipologie di intervento ammissibili, i requisiti di ammissibilità, i beneficiari finali della misura, la copertura geografica, le spese ammissibili, le modalità di presentazione delle istanze e la relativa documentazione da allegare, nonché i criteri di valutazione.

Art. 4
Aree di intervento

Gli interventi oggetto della richiesta di finanziamento devono ricadere in una delle seguenti aree:
a)  centri storici: sono quelli individuati dagli strumenti urbanistici generali dei comuni;
b)  aree degradate: sono quelle individuate dagli strumenti urbanistici generali dei comuni, ovvero da studi socio-economici e/o da rilevazioni statistiche che comprovino lo stato di degrado urbanistico, ambientale, sociale;
c)  aree dismesse: sono quelle individuate dagli strumenti urbanistici generali dei comuni, ovvero da studi socio-economici e/o da rilevazioni statistiche che comprovino l'attuale stato di "perdita" della funzione produttiva originaria.

Art. 5
Tipologie di intervento ammissibili

Considerato che la finalità della misura è la riqualificazione ed il rinnovamento del tessuto edilizio ed urbanistico delle aree degradate e delle aree dismesse, nonché il recupero integrato dei centri storici, gli interventi devono rientrare nelle seguenti tipologie:
a)  interventi di adeguamento funzionale del patrimonio urbanistico, riqualificazione degli spazi pubblici attraverso la realizzazione e il miglioramento delle infrastrutture sia primarie che secondarie quali strade, piazze, giardini, parchi urbani ecc.; interventi mirati al miglioramento dell'edilizia pubblica (ad esclusione di quella residenziale) ed alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio urbanistico ed ambientale;
b)  interventi di adeguamento a norma (igiene, statica, sicurezza ecc.) e completamento delle strutture scolastiche esistenti;
c)  impianti ed attrezzature per il tempo libero e lo sport, attraverso interventi finalizzati al completamento e adeguamento a norma, ivi comprese le attrezzature fisse e gli arredi;
d)  miglioramento delle strutture per i servizi di assistenza socio-sanitaria attraverso interventi di adeguamento e completamento di immobili di enti locali e di IPAB, nonché arredamenti e attrezzature da collocare negli immobili degli enti locali;
e)  nell'ambito degli interventi sopra descritti, sono altresì ammissibili interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale di edifici, anche di interesse storico ed artistico per servizi ed attività culturali, quali: biblioteche di quartiere, Centri territoriali per l'educazione degli adulti e Università popolari, laboratori teatrali e musicali, atelier, spazi per l'esposizione, cineforum, Centri di animazione culturale a misura di bambini, anziani e giovani, Centri di promozione culturale delle risorse umane per categorie emarginate e a rischio di emarginazione, Centri di educazione alla legalità, Centri di aggregazione interculturali.

Art. 6
Requisiti di ammissibilità

Gli interventi, oggetto della richiesta di finanziamento, coerenti con la strategia e gli obiettivi specifici del POR, saranno considerati ammissibili se in possesso di tutti i seguenti requisiti, già esistenti al momento della presentazione dell'istanza:
-  ricadere in una delle aree descritte all'art. 4;
-  rientrare nelle tipologie di intervento di cui all'art. 5;
-  essere approvati tecnicamente come progetti di massima o esecutivi, ai sensi dell'art. 5 bis della legge regionale n. 21/85 così come sostituito dall'art. 20 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni;
-  essere inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche vigente, ove previsto, presso l'Ente richiedente alla data della istanza di finanziamento, nel rispetto dell'ordine di priorità di settore (comma 1, art. 4 legge regionale n. 21/85, così come sostituito dall'art. 19 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni);
-  essere conformi con le previsioni dello strumento urbanistico vigente e i relativi elaborati progettuali devono riportare, ove previsto, la relativa attestazione di conformità allo strumento urbanistico vigente alla data di presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 154 della legge regionale n. 25/93;
-  essere autonomamente fruibili (art. 4, comma 7 della legge regionale n. 21/85 come sostituito dall'art. 19 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni). Tale requisito dovrà essere dimostrato con apposita relazione da allegare all'istanza di finanziamento;
Non saranno considerate ammissibili le istanze di finanziamento pervenute in Assessorato oltre il termine di cui al successivo art. 11 e quelle istanze che, ancorché presentate entro il termine suddetto, risultino prive, anche parzialmente, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti punti.
Relativamente alla quota del 15% attivata col presente bando, al fine di assicurare un' adeguata ripartizione territoriale degli interventi da finanziare, le istanze di finanziamento devono riguardare progetti aventi un importo massimo omnicomprensivo non superiore al 20% di tale quota.

Art. 7
Copertura geografica

Al fine di favorire la massimizzazione dell'efficacia delle azioni di sviluppo gli interventi devono ricadere in specifiche aree territoriali e precisamente nelle città capoluogo di provincia e medi centri con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Art. 8
Beneficiari finali

Le istanze di finanziamento, a pena di inammissibilità, possono essere presentate dai comuni capoluogo di provincia e dai comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, secondo l'ultimo censimento ISTAT disponibile. Potranno proporre istanza anche enti e/o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza da parte dell'Amministrazione regionale o comunale, ai sensi degli artt.1 e 5 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche e integrazioni, ricadenti nei comuni di cui sopra.
I beneficiari finali sopra individuati possono presentare una o più richieste di finanziamento.

Art. 9
Spese ammissibili

Ai sensi della normativa comunitaria rientrano tra le spese ammissibili tutte quelle necessarie per:
a)  la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti;
b)  la fornitura delle attrezzature;
c)  la redazione dei progetti, la direzione dei lavori e i collaudi;
d)  le indagini e le consulenze specialistiche direttamente connesse;
e)  le espropriazioni e acquisizioni di terreni e immobili, purché indispensabili alla realizzazione del progetto, che dispongano l'acquisizione del bene al demanio, il cui onere non superi il 10% del totale dell'intervento.
Rimangono salve le condizioni previste nel Regolamento CE n° 1260 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, e nel Regolamento CE n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento n. 1260/99, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali.

Art. 10
Risorse finanziarie programmate e disponibili

Il totale delle risorse pubbliche, secondo il quadro finanziario della Misura, ammonta complessivamente a 170 milioni di Euro; le risorse private previste sono pari a 17 milioni di Euro.
Con il presente bando viene attivato il 15% delle risorse (pari a 25.500.000 Euro per le risorse pubbliche e a 2.250.000 Euro per le risorse private) e, conseguentemente, saranno ammessi a finanziamento complessivamente interventi in misura non superiore a tale quota.
Il tasso di partecipazione del Fondo (FESR) ammonta al 45% della spesa pubblica.
Il restante 85% della dotazione finanziaria della misura sarà assegnato a quelle tipologie di intervento contenute nei Pit selezionati, coerenti con la misura oggetto del presente bando, secondo la procedura contenuta nel bando pubblico di selezione per ldi finanziamenti per i Pit.

Titolo II
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI


Art.11
Modalità di presentazione delle istanze di finanziamento

L'istanza di finanziamento, unitamente alla documentazione di cui all'art. 12, dovrà pervenire a pena di esclusione, in plico sigillato, all'Assessorato regionale dei lavori pubblici - Dipartimento regionale dei lavori pubblici, via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. L'istanza e la documentazione, potranno essere consegnate a mano, ovvero inviate per mezzo raccomandata A.R. In quest'ultimo caso quale data di presentazione farà fede la data di spedizione apposta dall'ufficio postale sul plico sigillato. Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Misura 5.1.2 Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita".
Non saranno ammesse le domande pervenute prima della pubblicazione del presente bando o in data successiva alla scadenza sopra indicata.
La domanda di finanziamento, redatta in carta semplice, in lingua italiana, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e deve contenere in allegato copia fotostatica non autenticata del documento d'identità dello stesso.

Art 12
Documentazione richiesta

Alla domanda di finanziamento dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
a)  scheda tecnica di identificazione dell'intervento redatta in conformità al modello allegato al presente bando e su supporto informatico (floppy disk) debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente medesimo;
b)  individuazione cartografica delle aree dove ricadono gli interventi e la loro prevista localizzazione a scala adeguata (non inferiore a 1:5.000);
c)  relazione illustrativa sulla coerenza degli interventi con la strategia del POR e con le previsioni di programmazione territoriale e degli strumenti di pianificazione, contenente inoltre tutti gli elementi e le informazioni utili per la valutazione degli interventi, secondo i criteri contenuti all'art. 14 del presente bando;
d)  copia in originale o copia conforme all'originale del progetto di massima o esecutivo (ai sensi dell'art. 5 bis della legge regionale n. 21/85 così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale n.10/93 e successive modifiche ed integrazioni) di cui si richiede il finanziamento, munito di tutte le autorizzazioni ed i pareri ottenibili in riferimento allo stato di elaborazione del progetto, compresa l'attestazione di conformità urbanistica, resa ai sensi dell'art. 154 della legge regionale n. 25/93, nel caso in cui l'intervento preveda opere per le quali è prevista la conformità urbanistica;
e)  copia conforme dello stralcio del programma triennale delle OO.PP. vigente presso l'ente richiedente con relativa delibera esecutiva di approvazione dell'organo deliberante, relativo al settore da cui si evinca l'inserimento e l'ordine di priorità dell'intervento proposto. Nel caso in cui l'intervento proposto non risulti al 1° posto delle priorità nel settore, l'ente richiedente è invitato a trasmettere apposita dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'ente, da cui si evinca lo stato di attuazione degli interventi che precedono, precisando per ognuno di questi se è stato già finanziato e indicando gli estremi del provvedimento di finanziamento;
f)  atto di nomina del responsabile, presso l'ente richiedente, del procedimento e degli adempimenti necessari per l'attuazione degli interventi oggetto dell'istanza di finanziamento, quali la pubblicizzazione del contributo comunitario, la comunicazione periodica al responsabile di misura di tutte le informazioni necessarie per verificare l'andamento fisico e finanziario delle attività di attuazione degli interventi finanziari e il rispetto dei tempi stabiliti, la tenuta della documentazione contabile e finanziaria, il rispetto delle condizioni stabilite al momento della concessione del finanziamento e dalla normativa comunitaria, statale e/o regionale vigenti;
g)  dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'ente richiedente, dalla quale si evinca se, per il medesimo intervento proposto, sia stata prodotta istanza di finanziamento ad Amministrazioni od enti diversi dell'Amministrazione regionale o ad altro ramo dell'amministrazione regionale (art. 4 comma 5 L.R. n. 21/85 come sostituito dall'art. 19 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni) e l'esito di tale istanza, allegando copia di tale eventuale istanza già prodotta;
h)  nel caso l'intervento proposto sia un completamento o uno stralcio di progetto generale, che abbia goduto di precedente finanziamento, dettagliata relazione esplicativa sull'utilizzo del precedente finanziamento e degli eventuali riflessi tecnici e finanziari che lo stesso ha sull'intervento proposto;
i)  relazione sulla autonoma fruibilità dell'intervento, che dimostri che l'opera, che si intende realizzare con il progetto proposto, è autonomamente fruibile e immediatamente attivabile dopo la sua realizzazione (art. 4, comma 7 della legge regionale n. 21/85, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni);
j)  referenze bancarie e garanzia fidejussoria per la partecipazione dei privati, ove prevista.

Art.13
Ammissibilità degli interventi

La fase di selezione preliminare, finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 del presente bando, nonché la coerenza con la strategia e gli obiettivi specifici del P.O.R., sarà curata dal Dipartimento dei lavori pubblici entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze (art. 11).

Art.14
Criteri di valutazione degli interventi

Gli interventi, ritenuti ammissibili dal Dipartimento dei lavori pubblici, saranno valutati, entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, sulla base dei seguenti criteri di priorità, attribuendo un punteggio a ciascuno di essi sino ad un massimo specificato tra parentesi:
1)  proposte ricadenti in zone periferiche ad alta densità demografica e/o a caratterizzazione multietnica, con particolare riguardo per quelli con forte contenuto dimostrativo e di trasferibilità (fino a 8 punti su 100);
2)  proposte attinenti infrastrutture di servizi che prevedano la dotazione di impianti atti a ridurre i consumi energetici, che privilegino l'uso di fonti alternative e che migliorino l'efficienza delle risorse idriche (fino a 9 punti su 100);
3)  proposte sinergiche o collegate con la misura 5.1.1 "Infrastrutture urbane strategiche e servizi rari e innovativi" e con la Misura 5.1.3 "Integrazione sociale" del medesimo asse, con le misure dell'asse "Risorse culturali" 2.1.1 - Recupero e fruizione del patrimonio culturale e ambientale; 2.1.3 - Gestione innovativa e fruizione del patrimonio culturale; 2.1.4 - Formazione mirata e strumenti per la cooperazione; nonché con la misura 4.1.1d - Potenziamento delle PMI esistenti" dell'asse sistemi locali di sviluppo (fino a 15 punti su 100);
4)  proposte che abbiano la capacità di sviluppare iniziative economiche e imprenditoriali, che garantiscano una ricaduta occupazionale stabile e che prevedano l'attuazione di politiche per le pari opportunità (fino a 12 punti su 100);
5)  proposte che prevedano il cofinanziamento dell'intervento da parte del soggetto proponente, con risorse aggiuntive rispetto alle risorse pubbliche destinate alla misura (fino a 20 punti su 100);
6)  proposte che prevedano la realizzazione degli interventi pubblici con risorse private e relativi corrispettivi di gestione (project financing). Il contributo dei privati non deve essere inferiore al 9,1% del costo complessivo dell'intervento, secondo le indicazioni contenute nel quadro finanziario della misura (fino a 20 punti su 100);
7)  proposte relative ad interventi che prevedano completamenti e/o adeguamenti delle strutture esistenti (fino a 8 punti su 100);
8)  proposte relative ad interventi approvati tecnicamente come progetti esecutivi, ai sensi della legge regionali n. 10/93 (fino a 5 punti su 100);
9)  proposte relative ad interventi che fruiscono delle risorse del fondo di rotazione per le progettazioni esecutive di cui al decreto n. 486 del 28 luglio 1999 (fino a 3 punti su 100).
La valutazione delle istanze di finanziamento e della relativa documentazione verrà effettuata da una apposita Commissione, formata da rappresentanti del Dipartimento responsabile di misura e degli Assessorati coinvolti nell'attuazione, indicati al successivo art. 15, sulla base dei criteri di priorità sopra elencati.

Art.15
Responsabile di misura

Responsabile di misura è il Dirigente generale del Dipartimento lavori pubblici che si avvarrà della collaborazione dei seguenti Assessorati: territorio e ambiente, turismo, sanità, enti locali, beni culturali e pubblica istruzione. Al fine di garantire tale collaborazione il Dirigente generale del Dipartimento dei lavori pubblici convocherà, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, la Commissione incaricata anche della valutazione degli interventi di cui all'art.14.
Eventuali richieste di chiarimenti e precisazioni, riguardanti l'oggetto del presente bando e gli adempimenti conseguenti, potranno essere indirizzate al Dipartimento regionale dei lavori pubblici - Gruppo VII/A.

Art.16
Procedure di finanziamento

Gli interventi saranno selezionati tenendo conto dei criteri prioritari di cui all'art. 14 del presente bando, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, indicate all'art. 10.
Con decreto del capo dipartimento dei lavori pubblici verrà approvato il programma di finanziamento degli interventi e successivamente saranno emessi i relativi decreti di finanziamento.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  Il Dirigente generale del Dipartimento  
  regionale lavori pubblici: BUSALACCHI 


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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