GURS Parte I n. 39 del 2001
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 AGOSTO 2001 - N. 39
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 giugno 2001.
Calendario venatorio 2001-2002.

Allegato "A"
CALENDARIO VENATORIO 2001/2002


Art. 1

Il Piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004 individua i seguenti 23 ambiti territoriali di caccia:
Ambito territoriale di caccia di Agrigento 1 (AG1)
-  costituito dai territori comunali di Agrigento, Porto Empedocle, Realmonte, Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea, Ribera, Sciacca, Menfi Bivona, Lucca Sicula, Cianciana, Villafranca Sicula, Burgio, Caltabellotta, Sambuca di Sicilia, S. Margherita Belice, Montevago e Calamonaci;
Ambito territoriale di caccia di Agrigento 2 (AG2)
-  costituito dai territori comunali di: Alessandria della Rocca, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Jancaxio, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, S. Biagio Platani, S. Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina;
Ambito territoriale di caccia di Agrigento 3 (AG3)
-  comprende le Isole Pelagie, costituite dai territori di Lampedusa, Linosa e Lampione;
Ambito territoriale di caccia Caltanissetta 1 (CL1)
-  costituito dai territori comunali di Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, S. Caterina Villarmosa, S. Cataldo, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba;
Ambito territoriale di caccia Caltanissetta 2 (CL2)
-  costituito dai territori comunali di Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi e Riesi;
Ambito territoriale di caccia Catania 1 (CT1)
-  costituito dai territori comunali di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci Sant'Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Militello in Val di Catania, Milo, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, S. Giovanni La Punta, S. Gregorio di Catania, S. Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea;
Ambito territoriale di caccia Catania 2 (CT2)
-  costituito dai territori comunali di Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari, San Cono, S. Michele di Ganzaria e Vizzini;
Ambito territoriale di caccia Enna 1 (EN1)
-  costituito dai territori comunali di Agira, Assoro, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Regalbuto, Sperlinga Nissoria e Troina;
Ambito territoriale di caccia Enna 2 (EN2)
-  costituito dai territori comunali di Enna, Calascibetta, Valguarnera Caropepe, Aidone, Piazza Armerina, Barrafranca, Pietraperzia e Villarosa;
Ambito territoriale di caccia Messina 1 (ME1)
-  costituito dai territori comunali di Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capizzi, Capo D'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Cesarò, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Motta D'Affermo, Naso, Pettineo, Reitano, San Fratello, S. Marco D'Alunzio, S. Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, San Teodoro, Santo Stefano di Camastra, Torrenova, Tortorici, Tusa;
Ambito territoriale di caccia Messina 2 (ME2)
-  costituito dai territori comunali di Alì, Ali Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castroreale, Condrò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Floresta, Fondachelli Fantina, Forza D'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Librizzi, Limina, Malvagna, Mandanici, Mazzarò Sant'Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Moio Alcantara, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Piraino, Raccuia, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, Santa Domenica Vittoria, Sant'Alessio Siculo, Santa Lucia del Mela, Sant'Angelo di Brolo, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Sinagra, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi, Ucria, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena;
Ambito territoriale di caccia Messina 3 (ME3)
-  comprende le Isole Eolie, costituite dalle isole di Lipari, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi, costituenti unico comune e l'isola di Salina con i comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina;
Ambito territoriale di caccia Palermo 1 (PA1)
-  costituito dai territori comunali di Altofonte, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Bolognetta, Borgetto, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Cinisi, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Giardinello, Giuliana, Godrano, Isola delle Femmine, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, S. Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Cristina Gela, Santa Flavia, Terrasini, Torretta, Trappeto, Vicari, Villabate, Villafrati;
Ambito territoriale di caccia Palermo 2 (PA2)
-  costituito dai territori comunali di Alia, Alimena, Alimi nusa, Altavilla Milicia, Baucina, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Ciminna, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Monte Maggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, S. Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Resuttano;
Ambito territoriale di caccia di Palermo 3 (PA3)
-  costituito dall'intero territorio dell'isola di Ustica;
Ambito territoriale di caccia Ragusa 1 (RG1)
-  costituito dai territori comunali di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina e Vittoria;
Ambito territoriale di caccia Ragusa 2 (RG2)
-  costituito dai territori comunali di Ispica, Pozzallo, Modica e Scicli;
Ambito territoriale di caccia Siracusa 1 (SR1)
-  costituito dai territori comunali di Augusta, Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Melilli, Palazzolo Acreide, Floridia, Priolo Gargallo, Solarino e Sortino;
Ambito territoriale di caccia Siracusa 2 (SR2)
-  costituito dai territori comunali di Avola, Canicattini Bagni, Noto, Pachino, Porto Palo di Capo Passero, Rosolini e Siracusa;
Ambito territoriale di caccia Trapani 1 (TP1)
-  costituito dai territori comunali di S. Vito Lo Capo, Custonaci, Castellammare del Golfo, Alcamo, Buseto Palizzolo, Valderice, Erice, Trapani, Paceco, Calatafimi e Vita;
Ambito territoriale di caccia Trapani 2 (TP2)
-  costituito dai territori comunali di Marsala, Petrosino, Mazara del Vallo, Salemi, Santa Ninfa, Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Gibellina, Salaparuta e Poggioreale;
Ambito territoriale di caccia Trapani 3 (TP3)
-  comprende le Isole Egadi, costituite dai territori di Favignana, Marettimo e Levanzo;
Ambito territoriale di caccia Trapani 4 (TP4)
-  comprende il territorio dell'Isola di Pantelleria.

Art. 2

Negli ambiti di cui all'art.1 l'esercizio venatorio è consentito nei giorni di sabato e di domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì o di mercoledì o di giovedì per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:
a) dal 1 settembre 2001 al 16 dicembre 2001 incluso:
-  mammiferi: coniglio selvatico;
-  uccelli: tortora e merlo.
Solo per la tortora, nell'arco temporale 1settembre - 15settembre l'attività venatoria è consentita esclusivamente nei giorni 1, 2, 9 e 15 settembre 2001;
b) dal 1 settembre 2001 al 16 gennaio 2002 incluso:
-  uccelli: colombaccio;
c) dal 16 settembre 2001 al 31 gennaio 2002 incluso:
-  uccelli:
-  alzavola, beccaccia, beccaccino, cesena, codone, fischione, folaga, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, mestolone, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio, tordo sassello;
-  fagiano solo nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agro-venatorie;
-  mammiferi: volpe;
d) dal 9 settembre 2001 al 15 novembre 2001 incluso:
-  uccelli: quaglia;
e) dal 1° ottobre 2001 al 30 novembre 2001 incluso:
-  uccelli: coturnice.
Per tale specie il prelievo venatorio sarà autorizzato e regolamentato dalle singole RR.FF.VV. che, con apposito provvedimento da emanarsi entro il 14 settembre 2001 individueranno, secondo le modalità di cui all'art.9 della legge regionale n. 7/2001, le zone dove sarà possibile cacciare la coturnice in ciascun A.T.C. di propria competenza, i giorni di attività venatoria all'interno dell'arco temporale sopra indicato ed il numero massimo di capi abbattibili da ciascun cacciatore nell'intera stagione venatoria, nel rispetto dei limiti di cui al successivo art. 5;
f) dal 21 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001 incluso:
-  uccelli: allodola;
g) dall'1 novembre 2001 al 31 gennaio 2002 incluso:
-  mammiferi: cinghiale.
In questo periodo la caccia al cinghiale in battuta è consentita esclusivamente nel giorno di giovedì.
La caccia al cinghiale è vietata negli ambiti territoriali di caccia di EN1, EN2, CL1 e CL2.

Art. 3

a) Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare la caccia nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso. Lo stesso, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in non più di n.2 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, per un numero massimo complessivo di 24 giornate, nel rispetto delle limitazioni di cui appresso e delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti scelti saranno indicati nel tesserino venatorio al momento del suo ritiro presso il Comune a cura dello stesso, previa esibizione della ricevuta di versamento di £.10.000 per ciascun A.T.C.. Il versamento, che può essere cumulativo per i due ambiti, sarà effettuato su c/c n.10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli A.T.C. scelti". La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento, dovrà essere consegnata all'Ufficio del Comune all'atto del rilascio del tesserino.
Le suddette 24 giornate potranno essere utilizzate secondo il seguente calendario:
-  n. 7 giornate dal 16 settembre al 31 ottobre 2001
-  n. 5 giornate dall'1 al 29 novembre 2001
-  n. 12 giornate dall'1 dicembre 2001 al 31 gennaio 2002
Le giornate previste per ciascun periodo, se non fruite, non potranno essere utilizzate negli altri periodi.
b) I cacciatori provenienti dalle altre regioni che siano stati ammessi ai sensi dell'art. 22, comma 5°, lettera d) della legge regionale n. 33/97, possono esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di ammissione.

Art. 4

Nell'isola di Ustica (PA3) la caccia alle specie di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 2 è consentita dal 24 settembre 2001.
Per il coniglio la chiusura della caccia è postergata al 31 dicembre 2001. Nella stessa isola, l'ingresso dei cani è limitato a n. 2 per cacciatore.
L'esercizio della caccia nella ex zona di ripopolamento e cattura (con eccezione della zona di rifugio dove l'attività venatoria è vietata) ricadente nel territorio di Ragusa è consentito dal 21 ottobre 2001.
L'esercizio della caccia nella zona di rifugio ricadente nel territorio del Comune di Castel di Judica (CT1) è consentito dal 17 ottobre 2001.
Dall'1 gennaio 2002 al 31 gennaio 2002 incluso, l'esercizio venatorio può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri, con l'ausilio dei soli cani da ferma ad eccezione della caccia alla volpe ed al cinghiale, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguito. E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località con l'arma in custodia, purché scarica o smontata.

Art. 5

Il cacciatore può abbattere complessivamente per ogni giornata 15 capi di selvaggina. Fermo restando il limite massimo giornaliero di 15 capi, il cacciatore deve rispettare le ulteriori limitazioni per le singole specie di seguito riportate:

  Selvaggina migratoria | Limite massimo giornaliero 
quaglia  4 con il tetto massimo di 40 capi annui 
beccaccia  2 con il tetto massimo di 20 capi annui 
tortora e allodola  10 

"palmipedi" e/o "trampolieri"- alzavola, beccaccino, codo-ne, fischione, folaga, gallinella 'acqua, germano rea-le, mestolone, moriglione,
pavoncella) 


  Selvaggina stanziale | Limite massimo giornaliero 
coniglio 
coturnice  secondo le disposizioni della R.F.V. competente e comunque non superiore ad 1 con un tetto massimo di 4 capi annui 
cinghiale 

Per la selvaggina stanziale sopra indicata il numero dei capi abbattuti giornalmente non può essere comunque superiore a tre, fermi restando i limiti giornalieri per ogni singola specie.
Nelle isole di Pantelleria e di Ustica (TP4 e PA3) il cacciatore può abbattere per ogni giornata di caccia - nel rispetto dei periodi consentiti e del limite massimo giornaliero di 15 capi - fino ad un massimo di 10 conigli selvatici.

Art. 6

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
Le Ripartizioni faunistico venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

Art. 7

L'attività di addestramento e di allenamento dei cani da caccia può essere svolta, secondo le direttive dell'I.N.F.S. nel territorio cacciabile senza possibilità di sparo nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale e con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.
Le attività cinofile dovranno essere limitate ad un periodo giornaliero compreso tra un'ora dopo l'alba e le ore 12,00; non potranno essere, altresì, condotte in presenza di vegetazione bagnata.

Art. 8

L'uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico munito di idonea ed efficiente museruola è consentito nel periodo compreso fra il 1 settembre e il 29 novembre 2001 incluso, soltanto nei territori dei comuni degli ambiti sub provinciali territoriali di caccia sotto elencati con le prescrizioni a fianco di ciascuno indicati:
Ambiti territoriali di caccia AG1, AG2 e AG3
-  è consentito in tutto il territorio;
Ambiti territoriali di caccia CL1 e CL2
-  è consentito in tutto il territorio ad esclusione dei comuni di Gela (CL2) e Mazzarino (CL2);
Ambiti territoriali di caccia CT1 e CT2
-  è consentito in tutto il territorio ad esclusione dei comuni di Caltagirone (CT2), Catania (CT1), Licodia Eubea (CT2), Mineo (CT1) e Mazzarrone (CT2);
Ambiti territoriali di caccia PA1, PA2 e PA3
-  è consentito solo nel comune di Ustica (PA3);
Ambiti territoriali di caccia TP1, TP2, TP3 e TP4
-  è consentito in tutto il territorio ad esclusione del comune di Marsala (TP2), nelle zone ricadenti fra la battigia e le strade provinciali Marsala-Trapani e Marsala-Petrosino.
L'uso del furetto è, invece, vietato in tutto il territorio degli ambiti territoriali di caccia: di EN1, EN2, ME1, ME2, ME3, RG1, RG2, SR1 ed SR2.
Durante l'esercizio venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.
E' severamente vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree faunistico venatorie nelle quali l'uso non ne sia consentito ai sensi del presente calendario venatorio.

Art. 9

La caccia al cinghiale in battuta viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2001 nel rispetto dei seguenti indirizzi generali:
-  possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero distintivo, cui i cacciatori ammessi all'A.T.C. devono iscriversi;
-  le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di dieci ed un massimo di trentacinque cacciatori, fra cui devono essere previsti:
1) il caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi ab battuti;
2) i cacciatori di cinghiale in squadra, i quali non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
3) i conduttori di cani da traccia, i quali sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
-  la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
-  tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono portare ben visibile il distintivo della squadra e devono raggiungere le poste con l'arma scarica, i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

Art. 10

Per la stagione venatoria 2001/2002 l'esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone:
1)  foce del "Fiume Alcantara", ricadente in un'area che comprende i limiti di confine della provincia di Catania con quella di Messina e che è così delimitata:
-  per la provincia di Catania:
-  nord: partendo dal punto centrale del ponte situato sul fiume Alcantara, lungo la S.P. 219 per Gaggi (ME), si percorre la linea ideale mediana del fiume che costituisce il confine tra le province di Catania e Messina fino a giungere al mare Ionio;
-  est: con mare Ionio prospiciente la spiaggia compresa tra la foce del fiume e la perpendicolare della S.P. 127 che, partendo dal Castello di S. Marco, procede verso ovest;
-  sud: dal Castello di S. Marco e via S. Marco lungo la S.P. 127, attraversando la S.S. 114 superando il cavalcavia dell'autostrada CT-ME, entra nell'abitato del Comune di Calatabiano e, percorrendo le vie Vittorio Veneto, Duomo, Cavour, si arriva fino ad un irto sentiero che circoscrive la base di una collina sulla cui sommità si ergono il Castello Arabo-Normanno ed i due santuari di S. Filippo e della Madonna del Carmine. Percorrendo tale sentiero si giunge sulla S.P. 81, per Mitogio, che si percorre fino al bivio per Castrorao - Gaggi;
-  ovest: dal detto bivio percorrendo la S. P. 219, si giunge sul ponte situato sul fiume Alcantara;
-  per la provincia di Messina:
-  nord: con la S.S. 114 che da Messina porta a Catania;
-  ovest: con il limite di confine delle due provincie;
-  sud: con lo stesso limite e per un tratto con il mare Ionio;
-  est: con la stradella che dal Km. 54 della S.S. 114 attraversa le contrade Iannuzzo e Pietrenere e porta a mare;
2)  invaso del bacino del lago di Piana degli Albanesi, ricadente nei territori comunali di Piana degli Albanesi (PA1) e di S. Cristina Gela (PA1), zona perimetrale per circa 12 Km.;
3)  invaso idrico "Faustina", contrada Faustina del comune di Castronovo di Sicilia (PA1), zona perimetrale;
4)  località "Castellaccio", ricadente nel territorio del comune di Camastra (AG2) estesa ettari 50 circa per un perimetro di Km. 3,5 così delimitata: partendo dall'incrocio tra il limite territoriale Camastra - Naro e la strada comunale campo sportivo (contrada Balate) si prosegue per mt. 650 con direzione sud fino ad arrivare all'incrocio con la strada comunale Baldacchino, si prosegue ancora verso sud per mt. 450 fino ad arrivare all'incrocio con la strada Aria Lunga, quindi si svolta a sinistra con direzione nord-est, si percorre la stessa per Km. 1,8 fino al limite nord del predetto confine territoriale coincidente con una stradella in terra battuta, si imbocca la stessa, si prosegue per mt. 5.000 fino a chiudere al punto di partenza (campo sportivo);
5)  località "Bacino lago Arancio" ricadente nei territori comunali di Sambuca di Sicilia (AG1), Santa Margherita Belice (AG1) e Sciacca (AG1), delimitato dall'anello viario che lo circoscrive;
6)  comune di Castelmola (ME2) - zona comprendente le seguenti contrade: Annunziata, Serra Grande (sotto strada rotabile), Petralia (sopra la strada), Sifone, Calatraversa, Cuculunazzo, Decima, Scimandra, Soprapetralia, Lumbia;
7)  comune di Giardini Naxos (ME2) - zona della foce dell'Alcantara;
8)  comune di Forza d'Agrò (ME2) - zona compresa tra Capo S. Alessio, Fondaco Parrino e Mustica;
9)  comune di Villalba (CL1) - zone ricadenti nelle contrade di San Nicola, Bunazzu e Nasca dal 2 settembre 2001 al 16 dicembre 2001 per motivi di sicurezza pubblica.
10)  invaso "Diga Rubino" - località Margi del comune di Trapani (TP1)
11)  "Pantano Leone" - comune di Campobello di Mazara (TP2)
Le Ripartizioni faunistico venatorie competenti provvederanno a delimitare le zone sopra indicate con tabelle indicanti il di vieto.
Lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna interessanti il territorio dell'Isola, la caccia, se non altrimenti preclusa, è vietata nei valichi montani per una ampiezza complessiva di 1.000 metri coassiali al valico ed a meno di 500 metri dalla costa. Le Ripartizioni Faunistico Venatorie competenti provvederanno a dare divulgazione dei valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione.

Art. 11

Il cacciatore per l'esercizio venatorio deve essere munito - oltre che di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria con i massimali previsti dall'art. 17 , commi 7 e 8, della legge regionale n. 33/97 - dell'apposito tesserino rilasciato gratuitamente dalla Regione siciliana tramite il comune di residenza.
La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni per l'esercizio della caccia nella Regione siciliana è subordinato al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite cumulabili ai fini del conteggio con quelle usufruite in altre re gioni.
Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera. Il cacciatore che va a caccia il lunedì non potrà andarvi il mercoledì né il giovedì della stessa settimana. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. La settimana venatoria ha inizio il lunedì.
Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale, dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento, i capi di selvaggina migratoria alla fine della battuta di caccia.
L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 12

Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende faunistico venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento; nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.
Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

Torna al menu- 64 -  49 -  53 -  27 -  28 -  70 -