REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 LUGLIO 2001 - N. 38
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 11 maggio 2001.
Rideterminazione per l'anno 2001 degli onorari dei componenti degli uffici e delle commissioni elettorali.
  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 13 giugno 2001.
Nomina del vice commissario straordinario del comune di Trapani  pag.


DECRETO COMMISSARIALE 10 luglio 2001.
Approvazione dei progetti per la realizzazione della IV vasca di raccolta rifiuti in località Bellolampo, nel comune di Palermo, e del poligono di tiro in località Vallone dei Cippi, nei comuni di Monreale e Montelepre e relativo accordo di programma  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 17 luglio 2001.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea imposto sull'area di monte Scalpello ricadente nel territorio comunale di Agira  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 15 giugno 2001.
Limiti massimi di intensità degli aiuti recati dall'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32  pag.

Assessorato degli enti locali

DECRETO 20 giugno 2001.
Disposizioni per i diritti e le opportunità per l'infanzia e l'adolescenza per il triennio 2000-2002  pag. 10 


DECRETO 5 luglio 2001.
Elenco delle istituzioni assistenziali iscritte all'albo regionale previsto dall'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, e di quelle escluse per mancata produzione della documentazione  pag. 44 

Assessorato dell'industria

DECRETO 19 marzo 2001.
Determinazione del prezzo di vendita dei suoli industriali per l'anno 2000  pag. 85 

Assessorato della sanità

DECRETO 5 giugno 2001.
Rettifica del decreto 21 settembre 2000, concernente determinazione della pianta organica delle farmacie del comune di Riesi al 31 dicembre 1997  pag. 85 


DECRETO 13 giugno 2001.
Determinazione delle spese per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari operanti nel settore del l'ali mentazione animale  pag. 85 


DECRETO 18 giugno 2001.
Sospensione del decreto 23 aprile 2001, concernente individuazione delle strutture sanitarie odontoiatriche private. Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per l'apertura dello studio odontoiatrico privato  pag. 86 


DECRETO 10 luglio 2001.
Equiparazione del trattamento economico spettante ai medici incaricati dell'assistenza sanitaria ai turisti al compenso previsto per i medici impegnati nel servizio di continuità assistenziale  pag. 87 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 8 giugno 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica  pag. 87 


DECRETO 8 giugno 2001.
Approvazione di varianti al piano regolatore generale del comune di Noto  pag. 88 

DECRETO 8 giugno 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Ragalna  pag. 91 


DECRETO 8 giugno 2001.
Autorizzazione alla discarica di proprietà della ditta Cisma, con sede in territorio di Melilli, a ricevere rifiuti speciali, con esclusione di quelli classificati tossico-nocivi  pag. 92 


DECRETO 13 giugno 2001.

Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al comune di Blufi pag. 93 


DECRETO 13 giugno 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Troina  pag. 94 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 21 giugno 2001.
Nuova disciplina del rilascio delle tessere di servizio e di libera circolazione relative al trasporto pubblico locale regionale in Sicilia  pag. 96 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
SENTENZA 2-4 luglio, n. 212  pag. 98 

Presidenza:
Integrazione del consiglio di amministrazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane  pag. 99 
Approvazione dei contingenti d'uscita del personale da cancellare dai ruoli regionali, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10  pag. 99 
Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2001 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Azienda regionale foreste demaniali  pag. 99 
Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2001 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento regionale delle foreste  pag. 100 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti riconoscimento di organizzazioni di produttori  pag. 100 
Nomina dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 2 Palermo ad interim con il Consorzio di bonifica n.5 Gela  pag. 101 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Nomina del commissario ad acta dell'Istituto superiore di giornalismo  pag. 101 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti sostituzioni di commissari liquidatori di società cooperative  pag. 101 
Costituzione dell'assemblea del Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Castellammare  pag. 101 
Costituzione dell'assemblea del Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Catania  pag. 101 
Costituzione del collegio dei revisori del Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Castellammare  pag. 102 
Costituzione del collegio dei revisori del Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Catania  pag. 102 

Assessorato dell'industria:
Integrazione e proroga dei poteri del commissario ad acta del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Catania  pag. 102 
Integrazione e proroga dei poteri del commissario ad acta del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltagirone  pag. 102 

Assessorato dei lavori pubblici:
Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle provincie siciliane per il bimestre marzo-aprile 2001.
  pag. 102 

Utilizzo dei fondi residui di cui all'art. 29 della legge 24 aprile 1980, n. 146. Case per i lavoratori dell'industria.
  pag. 106 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Caltanissetta  pag. 106 

Assessorato della sanità:
Autorizzazione alla società SO.FarmaMorra S.p.A., con sede in Milano, per la distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano  pag. 106 
Autorizzazione alla società Cavagrande S.p.A., con sede in Milo, all'imbottigliamento e commercializzazione di acqua minerale e bibite analcoliche  pag. 106 
Autorizzazione alla ditta UNI.F.OR., con sede in Siracusa, per la distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano  pag. 106 
Riconoscimento di idoneità al laboratorio di carni macinate della ditta Avimecc s.r.l. di Modica  pag. 106 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Modifica della denominazione della ditta da Agrumigel d'Imbevi Salvatore & C. s.n.c., con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, in Agrumigel d'Imbesi Salvatore & C. s.n.c.
  pag. 106 
Nulla osta alla ditta S.T. Microelectronics, con sede in Agrate Brianza Milano, per la realizzazione di un nuovo impianto nello stabilimento di Catania  pag. 106 
Provvedimenti concernenti nulla osta per l'apertura di cave  pag. 106 
Approvazione di modifica del regolamento edilizio del comune di Gualtieri Sicaminò  pag. 107 
Nulla osta alla società Biomasse Italia S.p.A., con sede in Crotone, per la realizzazione di una centrale termoelettrica in territorio di Porto Empedocle  pag. 107 
Nomina del direttore reggente dell'Ente Parco dei Nebrodi  pag. 107 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Lipari  pag. 107 
Nulla osta al progetto per la realizzazione di opere idrauliche nel comune di Barrafranca  pag. 107 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.
  pag. 107 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 3 luglio 2001, n. 302.
Modalità e criteri per la predisposizione del programma promozionale ai sensi dell' art. 50 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6  pag. 108 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 17 aprile 2001, prot. n. 376.
Fornitura prodotti medicinali per uso umano.
  pag. 114 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
ERRATA CORRIGE
Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 3 maggio 2001, n. 6.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001  pag. 115 

AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato del territorio e dell'ambiente

Elenco dei soggetti cui sono stati rilasciati gli attestati di riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale  pag. 115 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 11 maggio 2001.
Rideterminazione per l'anno 2001 degli onorari dei componenti degli uffici e delle commissioni elettorali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 20 marzo 1951, n.29 e successive modifiche;
Visto il T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 in data 20 agosto 1960 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 9 maggio 1969, n.14 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1976, n.84 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 26 agosto 1992, n.7 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n.26;
Vista la legge regionale 12 agosto 1989, n.18, ed, in particolare, l'art. 5, il quale dispone la rideterminazione annuale degli onorari dei componenti degli uffici e delle commissioni elettorali, di cui ai precedenti articoli della stessa legge regionale, mediante decreto del Presidente della Regione, in relazione all'incremento dell'indennità di contingenza accertata al 1° novembre dell'anno decorso rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
Visto il D.P. n.74/gr. V/S.G. del 21 marzo 2000, vistato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione siciliana il 7 aprile 2000, preso nota al n.504, che rideterminava per l'anno 2000 i compensi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della citata legge regionale n.18/1989;
Vista la comunicazione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, resa con fax del 9 maggio 2001, che per il periodo ottobre 1999 - ottobre 2000 riferisce l'intervenuta variazione dell'indennità di contingenza nella misura del 2,3% e ritenuto, pertanto, che tale debba essere la misura percentuale di incremento dei compensi di cui al citato D.P. n.74/2000, con eventuale arrotondamento per eccesso alle L.1.000;
Ritenuto di dovere provvedere alle predette rideterminazioni ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale n.18/89;

Decreta:


Art. 1

Per l'anno 2001, i compensi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 12 agosto 1989, n.18, sono rideterminati ai sensi dell'art.5 della stessa, nelle misure lorde di cui all'articolo seguente.

Art. 2

I compensi di cui al precedente art. 1 sono analiticamente fissati nel modo seguente:
Compensi ex art. 1 legge regionale n.18/89
Compensi ex art. 1, comma 1, lett. a)      L. 208.000  
Compensi ex art. 1, comma 1, lett. b)      " 169.000 

Compensi ex art. 1, comma 2, per il presi-
dente      " 71.000 

Compensi ex art. 1, comma 2, per gli scru-
tatori e il segretario      " 44.000 

Compensi ex art. 1, comma 3, per i componenti ed il segretario dell'adunanza
ex art. 47 D.P.Reg. n. 3/60      " 114.000 

Compensi ex art. 1, comma 3, per i componenti ed il segretario dell'ufficio cen-
trale ex art. 51 D.P.Reg. 3/60      " 114000 

Compensi ex art. 1, comma 3, per il presidente dell'ufficio centrale ex art.51 D.P.
Reg. n. 3/60      " 141.000 
Compensi ex art. 1, comma 5      " 114.000 

Compensi ex art. 1, comma 6, per il presi-
dente      " 141.000 

Compensi ex art. 1, comma 6, per i com-
ponenti ed il segretario      " 114.000 
Compensi ex art. 1, comma 7      " 85.000 

Compensi ex art. 1, comma 8, per il presidente ed il segretario dell'ufficio ex
art. 16, legge regionale n.29/51      " 114.000 

Compensi ex art. 1, comma 8, per il presidente dell'ufficioex artt. 54 e seguenti,
legge regionale n.29/51      " 141.000 

Compensi ex art. 1, comma 8, per i componenti ed il segretario dell'ufficio ex artt. 54 e seguenti, legge regionale
n.29/51      " 114.000 
Compensi ex art. 1, comma 9      " 85.000 

Compensi ex art.2 legge regionale n.18/89
Compensi ex art. 2 per il presidente      " 101.000 

Compensi aggiuntivi ex art.2 per il presi-
dente (contemporaneità di elezioni)      " 44.000 
Compensi ex art.2 per i componenti      " 85.000 

Compensi ex art. 2 per i componenti (con-
temporaneità di elezioni)      " 31.000 

Compensi ex art.3 legge regionale n.18/89
Compensi ex art. 3 per il presidente      " 208.000 
Compensi ex art.3 per i componenti      " 169.000 

Compensi ex art. 4 legge regionale n. 18/89
Compensi ex art. 4 per il presidente      " 177.000 

Compensi ex art. 4 per gli scrutatori ed il
segretario      " 141.000 


Art. 3

L'Assessore regionale per gli enti locali è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione siciliana per il visto, giusta legge n.20/94, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 maggio 2001.
  LEANZA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 29 maggio 2001 del n. 1728.
(2001.24.1277)
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DECRETO PRESIDENZIALE 13 giugno 2001.
Nomina del vice commissario straordinario del comune di Trapani.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'Ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Visto il D.P. n. 99 del 14 maggio 2001, con il quale è stato nominato il commissario straordinario presso il comune di Trapani nella persona del dott.Alfonso Giordano a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dal sindaco e conseguenziale cessazione delle funzioni della giunta municipale, nonché per la decadenza del consiglio comunale;
Ritenuto necessario, in considerazione delle complesse funzioni che devono essere espletate, di dover nominare un vice commissario che supporti l'attività del commissario straordinario anche con l'esercizio di funzioni delegate dallo stesso commissario straordinario ricorrendo l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 30/2000, che sostituisce l'art. 55 dell'O.R.E.L. approvato con legge regionale n. 16/63;
Visto l'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 30/2000;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti lo cali;

Decreta


Art. 1

Per motivi in premessa specificati, il dott. Greco Ro solino, dirigente del ruolo amministrativo del personale della Regione siciliana, è nominato vice commissario straordinario presso il comune di Trapani con funzioni di supporto all'attività del commissario straordinario, anche per l'esercizio di funzioni delegate dallo stesso commissario straordinario.

Art. 2

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al vice commissario con onere a carico del bilancio dell'Amministrazione interessata.
Palermo, 13 giugno 2001.
  LEANZA 
  TURANO 

(2001.25.1336)
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DECRETO COMMISSARIALE 10 luglio 2001.
Approvazione dei progetti per la realizzazione della IV vasca di raccolta rifiuti in località Bellolampo, nel comune di Palermo, e del poligono di tiro in località Vallone dei Cippi, nei comuni di Monreale e Montelepre e relativo accordo di programma.

IL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanze n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000 e n. 3136 del 25 maggio 2001, concernenti l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Visto in particolare, l'art. 3, comma 2, della citata ordinanza n. 3048/2000, il quale prevede che "il Commissario delegato, Presidente della Regione siciliana, adotta i provvedimenti necessari all'ampliamento della discarica di Bellolampo, nel comune di Palermo, mediante la realizzazione di una quarta vasca. A tal fine, sentiti gli enti interessati, il Commissario delegato, Presidente della Regione siciliana, provvede allo spostamento del poligono di tiro, alla localizzazione del nuovo poligono di tiro ed alla sua realizzazione, d'intesa con il Prefetto di Palermo, al quale vengono attribuiti i poteri espropriativi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'acquisizione dell'area per il nuovo poligono, anche al fine di procedere alla permuta tra il vecchio ed il nuovo sito. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, il Commissario delegato, Presidente della Regione siciliana, provvede nei limiti delle risorse allo stesso assegnate dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, fermo restando il recupero a carico degli introiti della gestione della nuova discarica e l'eventuale previsione di forme compensative per i comuni interessati";
Visto il decreto commissariale n. 190 del 17 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, on.le Carmelo Lo Monte, è stato nominato Vice Commissario, con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione della suddetta ordinanza;
Visto il verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 22 novembre 2000, mediante la quale è stato approvato in linea tecnica, previa acquisizione di tutti gli atti di assenso prescritti dalla vigente normativa, fatte salve le deroghe appresso specificate, il progetto per la realizzazione della quarta vasca di raccolta rifiuti in località Bellolampo nel comune di Palermo, per l'importo complessivo di L. 21.397.000.000, con le prescrizioni di cui al parere tecnico prot. n. 49416 del 22 novembre 2000 dell'ufficio del Genio civile di Palermo;
Visto il verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 12 giugno 2001, mediante la quale è stato approvato, previa acquisizione di tutti gli atti di assenso previsti dalla vigente normativa, fatte salve le deroghe appresso specificate, il progetto per la realizzazione di un poligono di tiro militare in località Vallone dei Cippi nel territorio dei comuni di Monreale e Montelepre, per l'importo complessivo proposto di L. 5.989.379.583, sul quale è stata presentata la relazione istruttoria prot. n. 8686-11747-12828 in data 12 giugno 2001 dall'ufficio del Genio civile di Palermo;
Rilevato, riguardo a quest'ultimo progetto, che l'I.V.A. sull'importo a base d'asta va ridotta al 10%, in aderenza al parere dell'Agenzia delle entrate n. 2001 del 24 maggio 2001, e che va eliminata l'I.V.A. sugli imprevisti, per cui l'importo complessivo risulta ridotto a L. 5.777.777.428, ed, inoltre, che occorre far fronte alle esigenze segnalate dall'ufficio del Genio civile attingendo alle somme a disposizione dell'amministrazione;
Ritenuta la necessità, stante la conclamata emergenza, di dover derogare, ai sensi dell'art. 15 della citata ordinanza n. 2983/99:
-  all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 e successive modifiche, in materia di autorizzazione relativa al vincolo paesaggistico;
-  alle disposizioni della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, in materia di conformità agli strumenti urbanistici;
-  agli artt. 3 e 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, in materia di programma triennale delle opere pubbliche;
Ritenuto inoltre, che, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, non occorre esperire la procedura di V.I.A., in quanto le opere di che trattasi rientrano tra interventi di emergenza di cui all'art. 5 della citata legge n. 225/92;
Dato atto che l'approvazione dei progetti sopra specificati comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori, ad ogni effetto di legge;
Ritenuto, altresì, di dover approvare l'accordo di programma sottoscritto in data 10 luglio 2001, contenente gli impegni delle Amministrazioni interessate all'attuazione degli interventi previsti nel citato art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3048/2000, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 della legge n. 142 del 1990 e successive modifiche;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una quarta vasca di raccolta rifiuti in località Bellolampo, nel comune di Palermo, meglio descritto in premessa, per un importo complessivo di L. 21.397.000.000, con le indicazioni e le prescrizioni di cui al parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo n. 49416 del 22 novembre 2000.
E' dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori di cui al presente articolo. Per i relativi termini si rinvia al capitolato speciale allegato al progetto.

Art. 2

E' approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un poligono militare di tiro in località Vallone dei Cippi nel territorio dei comuni di Monreale e Montelepre, con le precisazioni e indicazioni richiamate in premessa, per l'importo complessivo di L. 5.777.777.428.
E' dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori di cui al presente articolo.
Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359 del 1865 sono stabiliti i seguenti termini:
-  per l'inizio e la fine dei lavori rispettivamente mesi 12 e 36 dalla data del presente provvedimento;
-  per l'inizio e la fine delle procedure espropriative rispettivamente mesi 1 e 48 dalla notifica del presente provvedimento. Queste ultime procedure saranno curate dalla Prefettura di Palermo.

Art. 3

Il comune di Palermo, anche tramite il soggetto gestore della discarica di Bellolampo, dovrà predisporre, preventivamente alla messa in esercizio della quarta vasca, un apposito piano finanziario, ai fini del recupero, a carico della tariffa di conferimento, delle spese di investimento e realizzazione, di gestione e funzionamento, di risanamento ambientale e post-gestione per almeno un trentennio dopo la chiusura, che sarà approvato, su proposta del Prefetto di Palermo, dal Commissario delegato.
Lo stesso comune è tenuto altresì al recupero degli oneri per la realizzazione del nuovo poligono di tiro, sempre a carico degli introiti della gestione della predetta discarica, da versarsi ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'O.M. n. 3048/2000 in favore della contabilità speciale n. 2854 intestata al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti.

Art. 4

E' approvato e data esecutività all'accordo di programma sottoscritto in data 10 luglio 2001 tra le Amministrazioni interessate per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 3048 del 31 marzo 2000, nel testo allegato al presente provvedimento.
La presente approvazione determina gli effetti di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, ivi comprese le conseguenti variazioni agli strumenti urbanistici dei comuni di Monreale e Montelepre.

Art. 5

Al fine di consentire la realizzazione delle opere di cui ai precedenti artt. 1 e 2, stante la conclamata emergenza, ai sensi dell'art. l5 dell'ordinanza n. 2983/99, sono disposte le seguenti deroghe:
-  all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 e successive modifiche, in materia di autorizzazione relativa al vincolo paesaggistico;
-  alle disposizioni della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, in materia di conformità agli strumenti urbanistici;
-  agli artt. 3 e 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, in materia di programma triennale delle opere pubbliche.

Art. 6

Agli oneri per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti artt. 1 e 2 si farà fronte con quota parte del mutuo di L. 38.359.000.000 assunto, ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza ministeriale n. 2983/99, con decreto vice-commissariale n. 549 del 2 luglio 2001 presso la Cassa depositi e prestiti, in corso di accreditamento sulla contabilità speciale n. 2854 intestata al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti.
Palermo, 10 luglio 2001.
  LO MONTE 


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(2001.29.1647)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 17 luglio 2001.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea imposto sull'area di monte Scalpello ricadente nel territorio comunale di Agira.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il decreto n. 6891 del 21 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 16 agosto 1997, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, l'area di monte Scalpello ricadente nel comune di Agira è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;
Visto il decreto n. 6912 del 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 20 agosto 1999, con il quale il vincolo sopra descritto è stato prorogato per un ulteriore biennio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, del provvedimento anzidetto;
Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;
Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;
Vista la nota prot. n. 1557/I del 27 giugno 2001, con la quale la Soprintendenza di Enna ha chiesto la proroga del vincolo sopra citato in quanto, poiché la zona in argomento a tutt'oggi non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica, permane l'esigenza di garantire migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico ed ambientale al fine di impedire che, nelle more dell'adozione della pianificazione paesistica, il sito in questione sia compromesso da interventi indiscriminati che possano pregiudicare l'assetto del territorio tutelato;
Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;
Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
Rilevato che questo Assessorato ha attivato la redazione del Piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre1993, reg. n. 3, fg. n. 351;
Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 24 del R.D. n. 1357/40, giusta D.P.Reg. 5 ottobre 1993, n. 862, ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione oggettiva del paesaggio;
Rilevato che detto verbale, con nota 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del piano territoriale paesistico alle Soprintendenze beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, 2° comma, del Regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di 3 mesi naturali e consecutivi;
Visto il decreto n. 6080 del 21 maggio 1999, con il quale sono state approvate le linee guida del piano territoriale paesistico regionale;
Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle Soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/91 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;
Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore anno, e comunque per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore, il vincolo di immodificabilità temporanea vigente nell'area di monte Scalpello ricadente nel comune di Agira, territorio meglio individuato nel decreto n. 6891 del 21 luglio 1997, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;
Ritenuto, infatti, che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo Assessorato, come sopra indicato ha inteso rimediare attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico in questione, non può tradursi nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente naturale della zona in questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza;

Decreta:


Art. 1

E' prorogato fino alla concorrenza di un quinquennio dalla sua entrata in vigore, giusta decreto n. 6891 del 21 luglio 1997 e, comunque, non oltre il 16 agosto 2002, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sull'area di monte Scalpello ricadente nel territorio comunale di Agira per effetto del decreto n. 6891 del 21 luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 16 agosto 1997 prorogato con decreto n. 6912 del 6 agosto 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 20 agosto 1999 secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il 16 agosto 2002, è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 6891 del 21 luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 16 agosto 1997, facente parte del comune di Agira ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi degli artt. 142, comma 1, del T.U. n. 490/99 e 12 del R.D. n. 1357/1940.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Agira perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della suddetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Agira ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza di Enna comunicherà a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Agira.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 luglio 2001.
  GRADO 

(2001.29.1642)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 15 giugno 2001.
Limiti massimi di intensità degli aiuti recati dall'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 8 agosto 1985, n.443 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1986, n.3 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n.32, disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese, ed, in particolare, l'art.48 di questa, come modificato ed integrato dall'art.111 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ai sensi del quale la CRIAS è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, singole o associate, anche se di nuova costituzione, che rientrino nei limiti dimensionali di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443 e successive modifiche ed integrazioni, contributi e finanziamenti sugli investimenti in esso previsti in misura tale da non determinare in testa al beneficiario un aiuto eccedente i massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE che, nella fattipecie ammontano al 35 per cento in ESN, cui si aggiunge, per le piccole e medie imprese, il 15 per cento in ESL;
Considerato che, ai sensi del citato articolo 111 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, occorre stabilire, nel caso in cui gli aiuti recati dall'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32, vengano richiesti ed erogati in forma mista, la misura di ciascuna tipologia d'intervento;
Ritenuto opportuno, altresì, coordinare le disposizioni che precedono con quelle recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 32/2000 al fine di meglio specificare l'apporto minimo del beneficiario all'investimento;
Considerato che per il suddetto regime di aiuto a finalità regionale la Regione siciliana, ai sensi dell'art.117 della legge regionale 3 maggio 2001, n.6, si avvarrà, ai fini dell'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, dell'esenzione prevista dal Regolamento CE n. 70/2001;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui in premessa, sono così stabiliti i limiti massimi d'intensità degli aiuti recati dall'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32, come integrato e modificato dall'articolo 111 della legge regionale 3 maggio 2001, n.6:
Aiuti concessi in forma alternativa
-- contributo in conto capitale - 35% in ESN più, per le PMI, 15% in ESL da calcolare sull'intero importo dell'investimento ammissibile;
-- prestito a tasso agevolato - il prestito, nella misura massima del 75% della spesa ammissibile, può essere concesso in misura tale da mantenere il beneficio (costituito dalla sommatoria attualizzata degli interessi corrisposti in meno rispetto a quelli di mercato) nella misura del 35% in ESN più, per le PMI, il 15% in ESL;
-- contributo in conto interessi o in conto canoni - il contributo può essere concesso sull'intero investimento ammissibile a condizione che l'intensità non ecceda il 35% in ESN più, per le PMI, il 15% in ESL;
Aiuti concessi in forma mista
-- contributo in conto capitale più finanziamento a tasso agevolato - contributo in conto capitale nella misura del 20% in ESN più, per le PMI, il 10% in ESL e finanziamento a tasso agevolato nella misura massima del restante investimento ammissibile non coperto dal contributo in conto capitale al netto della quota del 25% costituito dall'apporto del beneficiario e, comunque, per un importo tale da mantenere il corrispondente beneficio (costituito dalla sommatoria attualizzata degli interessi pagati in meno rispetto a quelli di mercato) entro il limite del 15% in ESN più, per le PMI, il 5% in ESL;
-- contributo in conto capitale più contributo in conto interessi o in conto canoni - contributo in conto capitale nella misura del 20% in ESN più, per le PMI, il 10% in ESL e un contributo in conto interessi o in conto canoni, calcolato sulla restante quota di investimento ammissibile non coperta dal contributo in conto capitale, in misura tale da mantenere il beneficio (costituito dalla sommatoria attualizzata dei contributi) entro il limite del 15% in ESN più, per le PMI, il 5% in ESL.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 giugno 2001.
  SPERANZA 

(2001.25.1355)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 20 giugno 2001.
Disposizioni per i diritti e le opportunità per l'infanzia e l'adolescenza per il triennio 2000-2002.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di riordino dei servizi e degli interventi socio-assistenziali in Sicilia;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, di recepimento della legge 8 giugno 1990, n. 142;
Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", che istituisce un Fondo nazionale finalizzato alla realizzazione di piani territoriali di intervento a favore dei minori e delle famiglie in attuazione dei principi costituzionali e della Convenzione internazionale di New York resa esecutiva con legge n. 176 del 27 maggio 1991;
Vista la circolare assessoriale n. 2 dell'8 aprile 1999;
Visto il piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2000/2001, approvato con D.P.R. 13 giugno 2000;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che all'art. 1 reca "Principi generali e finalità" ritenuti fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della costituzione;
Considerato che il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza è ripartito ai sensi dell'art. 1, II comma della suddetta legge, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il 70% e tra i comuni "riservatari", tra cui Catania e Palermo, nella misura del 30%, e che la disponibilità per il triennio 2000-2002, è la seguente:
-  L. 26.657.529.000 pari ad Euro 13.767.464 - assegnazione relativa all'anno 2000 giusta D.P.C.M. del 28 luglio 2000;
-  L. 2.136.020.000 pari ad Euro 1.103.162 - integrazione assegnazione anno 2000, D.P.C.M. n. 511/V del 24 aprile 2001;
-  L. 24.521.509.000 pari ad Euro 12.664.302 - previsione per l'anno 2001 quale risorsa finalizzata del Fondo per le politiche sociali;
-  L. 24.521.509.000 circa pari ad Euro 12.664.302 - quale previsione per l'anno 2002;
Considerato che ai sensi dell'art. 2 della legge n. 285/1997 e dell'accordo Stato-Regioni stipulato l'11 dicembre 1997 ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 4, del decreto 22 agosto 1997 n. 281:
a) compete alla Regione:
- definizione ambiti territoriali;
- assegnazione delle risorse agli ambiti;
- definizione delle linee d'indirizzo, delle priorità d'intervento, dei criteri di finalizzazione delle risorse e degli strumenti di verifica dei risultati;
- approvazione dei piani territoriali;
- finanziamento dei piani;
b) compete agli enti locali:
- approvazione dei piani territoriali d'intervento e dei progetti esecutivi mediante accordi di programma definiti ai sensi dell'art. 27 legge n. 142/90, come recepita con legge regionale n. 48/91, cui partecipano il C.G.M., le A.S.L. e le istituzioni scolastiche;
Considerato che alla definizione dei piani territoriali d'intervento devono concorrere gli organismi del privato sociale;
Rilevato che anche i comuni di Palermo e Catania sono destinatari di apposito finanziamento e costituiscono ambito territoriale d'intervento e sono tenuti al rispetto delle direttive regionali;
Ritenuto che le province regionali, in linea con quanto previsto dalle leggi regionali n. 9/86 e 22/86 possono svolgere compiti di promozione, informazione, monitoraggio, messa in rete e sostegno tecnico agli ambiti;
Ritenuto di dover procedere alla quantificazione delle quote spettanti a ciascun ambito in base alla popolazione minorile residente all'1 gennaio 1999;
Ritenuto, a fronte della disponibilità assegnata di L. 77.836.567.000 pari ad Euro 40.199.232, di dover riservare alla Regione, per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione, a norma dell'art. 2 II comma della legge 285/97, una quota pari al 5%, che in misura non superiore al 2% è da destinare alle province regionali;
Considerato che la suddetta quota del 5% è corrispondente a:
-  L. 1.439.677.450 pari ad Euro 743.531 - per l'anno 2000;
-  L. 1.226.075.450 pari ad Euro 633.215 - per l'anno 2001;
-  L. 1.226.075.450 pari ad Euro 633.215 - per l'anno 2002;
Considerato che per il finanziamento dei piani territoriali d'intervento sono disponibili:
-  L. 27.353.871.550 pari ad Euro 14.127.096 - per l'anno 2000,
-  L. 23.295.433.550 pari ad Euro 12.031.087 - per l'anno 2001,
-  L. 23.295.433.550 pari ad Euro 12.031.087 - per l'anno 2002;
e che sui suddetti importi una quota pari all'1% è riservata per le realtà insulari, che per la propria collocazione geografica incontrano maggiori difficoltà rispetto ad altri territori della Regione;
Visto l'esito delle conferenze di servizio tenutesi presso la Regione in data 21 e 22 novembre 2000, 11 gennaio 2001, del connesso tavolo di concertazione costituitosi il 31 gennaio 2001 e delle conferenze di servizio tenutesi presso le provincie regionali;
Ritenuto di assumere per il triennio 2000/2002 quali linee d'indirizzo e priorità d'intervento i contenuti del presente provvedimento e delle allegate direttive che ne costituiscono parte integrante:

Decreta:


Art. 1

Ai sensi della legge 28.8.1997 n. 285, per il triennio 2000/2002 sono individuati gli ambiti territoriali d'intervento.
Sono contestualmente ripartite agli stessi le sotto elencate somme (come da allegato "B", parte integrante del presente decreto ):
-  L. 27.353.871.550 pari ad Euro 14.127.096 - per l'anno 2000, già accreditate nel cap. 183308;
-  L. 23.295.433.550 pari ad Euro 12.031.087 - per l'anno 2001;
-  L. 23.295.433.550 pari ad Euro 12.031.087 - per l'anno 2002;
per un totale complessivo di L. 73.944.738.650 pari ad Euro 38.189.270-.

Art. 2

I comuni di Palermo e Catania, viste le disposizioni contenute all'art.1 della legge n. 285/97, sono destinatari di apposito finanziamento e costituiscono ambito territoriale d'intervento e sono tenuti al rispetto delle direttive regionali.

Art. 3

Sono approvate le linee d'indirizzo regionali sulla legge n. 285/97 per il triennio 2000/2002 contenute nell'allegato A "Direttive - legge n. 285/97 - Disposizioni per i diritti e le opportunità per l'infanzia e l'adolescenza per il triennio 2000-2002", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento".

Art. 4

Gli enti locali, compresi i comuni di Catania e Palermo, devono definire, approvare con accordo di programma e presentare all'Assessorato enti locali entro il 15 settembre 2001 i piani territoriali d'intervento.

Art. 5

Per il triennio 2000-2002 è riservata alla Regione, per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione, a norma dell'art. 2, II comma, della legge n. 285/97, una quota pari al 5% annuo, che in misura non superiore al 2% è da destinare alle Province regionali.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 giugno 2001.
  TURANO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato degli enti locali in data 5 luglio 2001 al n. 366.

Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2001.28.1560)
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DECRETO 5 luglio 2001.
Elenco delle istituzioni assistenziali iscritte all'albo regionale previsto dall'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, e di quelle escluse per mancata produzione della documentazione.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di riordino dei servizi socio-assistenziali;
Visto il decreto presidenziale 28 giugno 1987 di approvazione del regolamento-tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;
Visto il decreto presidenziale 29 giugno 1988, di approvazione degli standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali previsti dalla citata legge regionale n. 22/86;
Visto il decreto 29 marzo 1989 di istituzione dell'albo regionale degli enti assistenziali previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
Visto il decreto presidenziale 4 giugno 1996, con il quale, nell'approvare le convenzioni-tipo per le gestioni dei servizi socio-assistenziali, sono stati modificati ed integrati i requisiti organizzativi per l'iscrizione nel suindicato albo regionale;
Visto l'art. 26, 4° comma, della legge regionale n. 22/86, che prevede la revisione annuale dell'albo regionale;
Vista la circolare assessoriale n. 1 del 14 gennaio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 28 gennaio 2000, con la quale gli enti iscritti all'albo regionale sono stati invitati a trasmettere la documentazione occorrente per la revisione prevista dal citato 4° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
Vista la documentazione trasmessa dagli enti iscritti;
Considerato che alcuni enti non hanno inviato la documentazione prescritta dalla citata circolare;
Visto l'art. 26, 6° comma, della legge regionale n. 22/86, che prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'elenco delle istituzioni iscritte all'albo regionale;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è approvato l'elenco delle istituzioni assistenziali iscritte all'albo regionale previsto dall'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, e sottoposte a revisione con esito favorevole ai sensi del 6° comma del citato art. 26 della legge regionale n. 22/86.
E', altresì, approvato l'elenco degli enti esclusi dal suddetto albo per mancata produzione della documentazione prescritta ai fini della revisione.

Art. 2

Il presente decreto, corredato dagli elenchi suindicati, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 luglio 2001.
  TURANO 


(Si omette l'allegato)


(2001.27.1520)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 19 marzo 2001.
Determinazione del prezzo di vendita dei suoli industriali per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 1 del 4 gennaio 1984, recante la disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia;
Visto, in particolare, l'art. 25 della prefata legge re-gionale n. 1/84, che demanda all'Assessore regionale per l'industria la determinazione annuale, con apposito decreto da emanarsi previa deliberazione della Giunta regionale, del prezzo di vendita dei suoli industriali;
Vista la nota assessoriale n. 25521/4695 del 29 dicembre 2000, con la quale è stata trasmessa alla Giunta regionale la proposta di confermare, per l'anno 2000, i prezzi dei suoli industriali fissati per il 1999 con il decreto n. 1462 del 4 novembre 1999;
Vista la deliberazione n. 87 adottata nella seduta dell'8-9 febbraio 2001, con la quale la Giunta regionale ha espresso parere favorevole sulla determinazio-ne del prezzo di vendita dei terreni industriali per l'anno 2000 secondo i criteri proposti da questo Assessorato;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, il prezzo di vendita dei suoli industriali è determinato, per l'anno 2000, nelle misure appresso indicate:
-  Consorzio A.S.I. di Agrigento  L.  5.021 per mq. 
-  Consorzio A.S.I. di Caltagirone  L.  9.511 per mq. 
-  Consorzio A.S.I. di Caltanissetta  L.  5.164 per mq. 
-  Consorzio A.S.I. di Catania  L.10.786 per mq. 
-  Consorzio A.S.I. di Enna  L.  5.570 per mq. 
-  Consorzio A.S.I. di Gela  L.  5.164 per mq. 
-  Consorzio A.S.I. di Messina  L.11.796 per mq. 
-  Consorzio A.S.I. di Ragusa  L.  9.917 per mq. 
-  Consorzio A.S.I. di Siracusa  L.  5.520 per mq. 
-  Consorzio A.S.I. di Trapani  L.  7.518 per mq. 

Le misure come sopra determinate si applicano agli atti di vendita non ancora definiti alla data del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 marzo 2001.
  RICEVUTO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dell'industria in data 23 marzo 2001 al n. 23.
(2001.29.1654)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 5 giugno 2001.
Rettifica del decreto 21 settembre 2000, concernente determinazione della pianta organica delle farmacie del comune di Riesi al 31 dicembre 1997.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto n. 32761 del 21 settembre 2000, con il quale è stata determinata al 31 dicembre 1997 la pianta organica delle farmacie del comune di Riesi;
Vista la nota del 9 aprile 2001, prot. n. 1022, dell'Azienda unità sanitaria locale 2 di Caltanissetta, recante l'esatta numerazione delle 3 sedi farmaceutiche del comune di Riesi;
Rilevato che all'articolo unico del predetto decreto n. 32761/2000, ed, in particolare, al 2° capoverso è stata indicata, per mero errore materiale, con il numero "1" anziché con il numero "2" la sede farmaceutica di cui è titolare il dott. Paolo Puzzo ed al 3° capoverso è stata indicata con il numero "2" anziché con il numero "1" la sede farmaceutica di cui è titolare il dott. Filippo Verso;
Rilevato, conseguentemente, che al 5° ed al 6° capoverso dello stesso articolo unico le diciture "tra la 1ª e la 3ª sede" e "tra la 2ª e la 3ª sede" devono essere rettificate rispettivamente in "tra la 2ª e la 3ª sede" e "tra la 1ª e la 3ª sede";
Ritenuto di dovere apportare al predetto provvedimento, ai punti indicati, le dovute rettifiche;

Decreta:


Articolo unico

Fermo restando quanto disposto nel decreto 21 settembre 2000, n. 32761, vengono apportate le seguenti rettifiche:
- articolo unico, 2° capoverso: "sede n. 1" leggasi "sede n. 2";
- articolo unico, 3° capoverso: "sede n. 2" leggasi "sede n. 1";
- articolo unico, 5° capoverso: "tra la 1ª e la 3ª" leggasi "tra la 2ª e la 3ª";
- articolo unico, 6° capoverso: "tra la 2ª e la 3ª" leggasi "tra la 1ª e la 3ª".
Il presente decreto verrà inviato al comune di Riesi ed all'Azienda unità sanitaria locale 2 di Caltanissetta per la pubblicazione nei relativi albi, all'ordine provinciale dei farmacisti di Caltanissetta ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 5 giugno 2001.
  PROVENZANO 

(2001.24.1291)
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DECRETO 13 giugno 2001.
Determinazione delle spese per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari operanti nel settore del l'ali mentazione animale.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, concernente l'attuazione delle direttive n. 93/118/CE e n. 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva n. 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale;
Visto l'art. 4 del sopra citato decreto legislativo n. 432/98, che in particolare prevede che le Regioni determinino i costi del servizio prestato, tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni;
Visto il decreto n.30251 del 12 ottobre 1999, con il quale è stato quantificato in L. 76.300 il costo orario del servizio veterinario, reso ai sensi del decreto legislativo n. 432 del 19 novembre 1998, tenendo conto della retribuzione annua di un medico veterinario di 1° livello aumentata forfettariamente del 15% per la copertura delle spese amministrative nonché dei tempi medi di spostamento del veterinario dalla sede di servizio allo stabilimento;
Visto il decreto n. 32964 del 17 ottobre 2000, che modifica il decreto n. 30251 del 12 ottobre 1999, quantificando tra l'altro in L. 92.200 pari ad 47,61 Euro il costo orario del servizio veterinario reso ai sensi del decreto legislativo n. 432/98;
Visto il decreto legislativo n. 123 del 13 aprile 1999, di attuazione della direttiva n. 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;
Visto il decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2000 concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 123 del 13 aprile 1999, per l'attuazione della direttiva n. 98/92/CE che modifica la direttiva n. 95/69/CE, in materia di tariffe per il riconoscimento di stabilimenti ed intermediari operanti nel settore del l'ali mentazione degli animali;
Considerato che il decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2000 prevede che le spese per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari sono a carico dei richiedenti sulla base del costo del servizio reso da calcolare secondo le voci di spesa previste indicate nell'allegato III dello stesso;
Considerato che le voci di spesa sopra citate sono le stesse di quelle indicate nel decreto n. 30251 del 12 ottobre 1999 sopra citato e con le quali è stato quantificato il costo orario del servizio veterinario per il territorio della Regione siciliana e che le stesse tariffe possono essere versate dai richiedenti per coprire le spese per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 123 del 13 aprile 1999;
Vista la circolare assessoriale n. 1024 del 18 maggio 2000, con la quale sono stati incaricati i servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali di effettuare i sopralluoghi ispettivi per i riconoscimenti sopra citati;
Ritenuto di dovere provvedere;

Decreta:


Art. 1

Le spese per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari operanti nel settore dell'alimentazione animale di cui al decreto legislativo n. 123 del 13 aprile 1999, art. 4, comma 12, sono determinate ai sensi del decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2000 sulla base del costo effettivo del servizio reso e quindi come "costo orario del servizio veterinario" così come già determinato dal decreto n.32964 del 17 ottobre 2000.
Nei casi di riconoscimento in cui non sia previsto il sopralluogo (procedura semplificata) il costo effettivo del servizio per l'istruzione e l'evasione della pratica è computato in un forfait di 60 minuti.

Art. 2

I proprietari degli stabilimenti e gli intermediari sono tenuti a versare sull'apposito conto corrente postale del l'Azienda unità sanitaria locale l'ammontare complessivo delle tariffe determinate dal servizio veterinario del l'Azienda unità sanitaria locale prima della notifica del provvedimento.
Per quanto attiene la destinazione delle somme incassate, le stesse sono ripartite come segue:
 -  80% all'Azienda unità sanitaria locale ai fini della copertura delle spese relative all'effettuazione del sopralluogo;
 -  20% alla Regione ai fini della copertura delle spese amministrative relative al rilascio dei provvedimenti di riconoscimento.

Art. 3

I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali dovranno utilizzare l'80% delle somme sopra incamerate per le dotazioni strumentali e l'adeguamento tecnologico dei servizi veterinari, sulla base delle esigenze rappresentate dal responsabile dellveterinaria; il restante 20% dovrà essere versato con cadenza annuale, sul capitolo 1922 del bilancio della Regione siciliana, per il potenziamento dell'Ispettorato regionale veterinario al fine di garantire le attività relative al piano nazionale alimentazione degli animali.

Art. 4

I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità per la relativa registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re gione siciliana.
Palermo, 13 giugno 2001.
  PROVENZANO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 19 giugno 2001, al n. 395.
(2001.25.1353)
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DECRETO 18 giugno 2001.
Sospensione del decreto 23 aprile 2001, concernente individuazione delle strutture sanitarie odontoiatriche private. Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per l'apertura dello studio odontoiatrico privato.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121;
Vista la legge n. 833/78;
Visto il D.P.R. n.256 del 13 maggio 1985;
Vista la legge n. 409/85;
Vista la circolare n. 387 del 6agosto 1987;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230;
Visto il decreto legislativo n. 502/92;
Visto il D.P.R. 22 luglio 1996, n.484;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Vista la circolare del Ministero della sanità del 3 novembre 1997;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'art. 67 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001;
Considerato che le rappresentanze tecnico-professionali hanno proposto l'insediamento di un tavolo tecnico per il riesame del decreto n. 34487 del 23 aprile 2001;
Considerato che il tavolo tecnico insediato il 14 giugno 2001 ha proposto la sospensione dell'efficacia del decreto n. 34487 del 23 aprile 2001 nell'attesa della conclusione dei lavori del tavolo medesimo;
Visto il verbale redatto dal tavolo tecnico riunitosi il 14 giugno 2001;
Ritenuto di dovere condividere i contenuti della ri chie sta effettuata dai componenti il tavolo tecnico;

Decreta:


Art. 1

Con effetto immediato si dispone la sospensione del decreto n. 34487 del 23 aprile 2001.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Re gione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 18 giugno 2001.
  PROVENZANO 

(2001.25.1365)
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DECRETO 10 luglio 2001.
Equiparazione del trattamento economico spettante ai medici incaricati dell'assistenza sanitaria ai turisti al compenso previsto per i medici impegnati nel servizio di continuità assistenziale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto il D.P.R. n. 270 del 28 luglio 2000, con il quale è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale ed, in particolare, l'art. 59 secondo il quale in ogni Regione è istituito un servizio stagionale di assistenza sanitaria nelle località turistiche;
Considerato che, ai sensi del comma 3° del citato art. 59, il trattamento economico spettante ai medici incaricati dell'assistenza sanitaria ai turisti è definita sulla base di intese regionali con i sindacati firmatari maggiormente rappresentativi;
Vista l'intesa concordata in data 20 giugno 2001 tra questo Assessorato e le organizzazioni sindacali di categoria in ordine al suddetto trattamento economico;
Visto il proprio decreto n. 34417 del 17 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 aprile 2001, con il quale sono state dettate le direttive per la formazione della graduatoria dei medici aspiranti ad incarichi temporanei di guardia medica turistica per l'anno 2001, ed in particolare l'art. 10;
Ritenuto di dovere rendere esecutiva la succitata intesa;

Decreta:


Art. 1

E' resa esecutiva la seguente intesa raggiunta ai sensi dell'art. 59, comma 3°, D.P.R. n. 270/2000 in data 20 giugno 2001 tra questo Assessorato e le organizzazioni sindacali di categoria: "nell'ambito della Regione siciliana il trattamento economico spettante ai medici incaricati, ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 270/2000, dell'assistenza sanitaria ai turisti, è equiparata al compenso previsto per i medici impegnati nel servizio di continuità assistenziale di cui al capo 3° del citato D.P.R. n. 270/2000".

Art. 2

La relativa copertura finanziaria viene assicurata dalle Aziende unità sanitarie locali che attivano i servizi.

Art. 3

I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 luglio 2001.
  CASTELLUCCI 

(2001.29.1587)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 giugno 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio n. 398 del 10 gennaio 2001, con il quale il dirigente del III settore urbanistica del comune di Modica ha trasmesso la documentazione inerente la variante al P.R.G. riguardante la variazione di destinazione di un'area da zona "E3" a zona "S2" per la costruzione di una chiesa ed annesse opere per attività pastorali;
Vista la deliberazione n.77 del 27 luglio 2000, riscontrata legittima al CO.RE.CO., Sezione centrale di Palermo, nella seduta del 14 settembre 2000 con decisione n. 5481/5209, con la quale il consiglio comunale di Modica ha adottato la variante al P.R.G. per destinare a zona "S2" un'area di mq. 13.344 individuata al foglio 194 particelle 690 e 109 del catasto terreni del comune, in atto ricadente in zona "E3";
Visti gli atti relativi al deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale, trasmessa con nota n. 9347 del 31 maggio 2001, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni avverso agli atti adottati;
Visto il parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Ragusa prot. n. 8764 del 5 maggio 2000, reso ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n.64/74;
Vista la proposta n.11 del 16 marzo 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge n. 10/99 sulla scorta degli atti e degli elaborati trasmessi dal comune di Modica, dal gruppo XXVII/D.R.U., che parzialmente di seguito si riporta:
"...Omissis...
Premesso:
Il comune di Modica è dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 143 del 14 luglio 1977 i cui vincoli preordinati all'espropriazione, ai sensi dell'art. 1 legge regionale n. 38/73, sono scaduti a far data dal 31 dicembre 1993.
L'area interessata dalla variante ricade nel vigente strumento urbanistico, in zona "E/3" di verde agricolo proprietà della parrocchia Sacra Famiglia di Frigintini e su viabilità di programmazione.
Con delibera consiliare n. 77 del 27 luglio 2000, il comune di Modica ha adottato la variante al P.R.G. per destinare a zona "S2" (come pubblico servizio di tipo religioso) l'area individuata al foglio 194, particelle 690 e 109 del catasto terreni del comune di mq. 13.344 per consentire la realizzazione di una chiesa ed annesse opere per attività pastorali in contrada Faciocco-Cellina a servizio della comunità di Frigintini e inoltre una nuova viabilità di accesso al lotto alternativa alla via di accesso attuale che risulta di modeste dimensioni;
Considerato che:
Sotto il profilo procedurale non si ha nulla da rilevare in quanto:
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione ed al deposito della variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
-  la compatibilità della nuova previsione urbanistica, contenuta nella variante in questione con le condizioni geomorfologiche dei luoghi, è stata accertata dal l'uf ficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 con parere favorevole;
-  l'area interessata dalla variante insiste parzialmente su programmata viabilità di piano non attuata, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dall'approvazione del P.R.G., i cui vincoli risultano decaduti;
-  l'area interessata non è gravata da alcun vincolo ed è di proprietà della parrocchia Sacra Famiglia di Frigintini;
-  la realizzazione della chiesa con annessi locali per attività pastorali è ai margini dell'abitato di Frigintini, una zona urbanizzata, con delegazione comunale e con bacino di utenza considerevole;
-  la variante per le specifiche finalità (a scopo sociale) riveste un rilevante interesse pubblico, contribuisce a migliorare gli standards di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e conseguenzialmente ai fabbisogni della comunità locale.
Per tutto quanto sopra premesso e considerato, il gruppo XXVII è del parere che la variante al P.R.G. relativa al cambio di destinazione urbanistica di un'area da zona agricola a zona S2 per la costruzione di una chiesa ed annesse opere per attività pastorali in contrada Faciocco-Cellina (Frigintini), e l'individuazione di una viabilità di accesso alternativa al lotto, adottata con delibera di c.c. n. 77 del 27 luglio 2000, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78";
Visto il voto n. 409 del 3 maggio 2001, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente la proposta del gruppo XXVII n. 11 del 16 marzo 2001, ha ritenuto meritevole di approvazione la variante al P.R.G., adottata dal comune di Modica con la delibera consiliare n.77 del 27 luglio 2000;
Ritenuto di poter condividere quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il soprarichiamato voto n. 409 del 3 maggio 2001;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 71 del 24 dicembre 1978 e successive modifiche, in conformità al voto n. 409 del 3 maggio 2001 del C.R.U. in premessa riportato, la variante al P.R.G. del comune di Modica relativa al cambio di destinazione da zona "E3" a zona "S2" per la realizzazione di una chiesa ed annesse opere per attività pastorali in contrada Faciocco-Cellina (Frigintini), adottata con la delibera consiliare n.77 del 27 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere del gruppo XXVII/D.R.U. n. 11 del 16 marzo 2001;
2)  voto C.R.U. n. 409 del 3 maggio 2001;
3)  delibera del C.C. n. 77 del 27 luglio 2000;
4)  tavola costituita da: stralcio I.G.M.; planimetria dello stato di fatto di P.R.G.;  stralcio aerofotogrammetrico della zona;  stralcio P.R.G.;  planimetria catastale;  norme tecniche di attuazione per le zone "S/2";
5)  planimetria quotata riportante la viabilità di accesso al lotto;
6)  planimetria con riportata la viabilità alternativa di accesso al lotto;
7)  relazione geologica.

Art. 3

Il comune di Modica resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 giugno 2001.
  SCIMEMI 

(2001.25.1329)
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DECRETO 8 giugno 2001.
Approvazione di varianti al piano regolatore generale del comune di Noto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio n. 9045 del 30 marzo 2000, con il quale il dirigente dell'U.T.C. del comune di Noto ha trasmesso la documentazione inerente alcune varianti al P.R.G. adottate con delibera consiliare n. 24 del 17 febbraio 1998, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la deliberazione n. 24 del 17 febbraio 1998, riscontrata legittima al CO.RE.CO. sezione centrale di Palermo nella seduta del 17 dicembre 1998 con decisione n. 8875/8587, con la quale il consiglio comunale di Noto ha adottato, a modifica delle previsioni del P.R.G. approvato con decreto n. 334/D.R.U. dell'11 maggio 1993, le seguenti varianti:
1)  localizzazione di un'area da destinare a parcheggio in prossimità della caserma dei carabinieri;
2)  localizzazione di aree per la edificazione di complessi alberghieri;
3)  localizzazione di un'area ricettiva alla edificazione di un camping a lido di Noto;
4)  localizzazione e perimetrazione dell'agglomerato di Rigolizia;
Vista la deliberazione n. 60 del 12 maggio 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. sezione centrale di Palermo nella seduta del 17 dicembre 1998, con decisione n. 8876/8588, avente ad oggetto "presa d'atto delle visualizzazioni delle varianti approvate con delibera n. 24 del 17 febbraio 1998";
Visti gli atti relativi al deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione a firma del sindaco, datata 1 ottobre 1999, in ordine alla regolarità della procedura di pubblicazione nonché attestante la presentazione di n. 2 osservazioni avverso agli atti di adozione;
Vista la delibera consiliare n.5 del 2 febbraio 2000, con la quale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state formulate le controdeduzioni alle osservazioni presentate dall'amministratore unico della società Pizzuta a r.l. e dalla ditta Lo Priore Angelo;
Visto il parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Siracusa prot. n. 9919/99 dell'1 luglio 1999, reso ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n.64/74;
Vista la proposta n.6 del 6 febbraio 2001, sottoposta - unitamente alla documentazione trasmessa dal comune di Noto - alla segreteria del C.R.U. con nota n. 52 del 6 febbraio 2001, con la quale il gruppo XXVII/D.R.U., per le considerazioni indicate nella stessa proposta, ha ritenuto poter condividere esclusivamente la variante riguardante la localizzazione di un'area da destinare a parcheggio in prossimità della caserma dei carabinieri;
Visto il voto n. 412 del 19 aprile 2001, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo con modifiche ed integrazioni la proposta del gruppo XXVII n. 6 del 6 febbraio 2001, ha espresso, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78, il parere che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Rilevato che:
Il comune di Noto è dotato di P.R.G. con relative prescrizioni esecutive e R.E., approvato con decreto n. 334/D.R.U. dell'11 maggio 1993.
Il consiglio comunale con la delibera n. 24 del 17 febbraio 1998 ha adottato le seguenti varianti che più avanti verranno descritte:
1)  localizzazione di un'area da destinare a parcheggio in prossimità della caserma dei carabinieri;
2)  localizzazione di aree per l'edificazione di complessi alberghieri;
3)  localizzazione di un'area ricettiva all'edificazione di un camping a lido di Noto;
4)  localizzazione e perimetrazione dell'agglomerato di Rigolizia.
1)  Localizzazione di un'area da destinare a parcheggio in prossimità della caserma dei carabinieri
Trattasi di una modesta superficie di terreno estesa a mq. 2.220 da destinare a parcheggio, ricadente in zona T.O. "A" centro storico, visualizzata nella tavola P2 del P.R.G. con la sigla Pn attigua alla zona Fic/7 (caserma dei carabinieri).
L'area è incuneata all'interno della zona FS/1 (spazi pubblici attrezzati).
Nella proposta di variante l'area da destinare a parcheggio è individuata con la sigla P8.
2)  Localizzazione di aree per l'edificazione di complessi alberghieri
Trattasi di due varianti distinte.
La prima attiene al cambio di destinazione d'uso di due aree, attigue alla caserma dei VV.FF., all'ingresso nord della città, da zona agricola E così come previste dal P.R.G. vigente in zone con destinazione turistico-alberghiera, individuate con le sigle C*1/1 e C*1/2, ed aventi una superficie rispettivamente di mq. 4.200 e mq. 8.800.
Le sottozone C*1 riguardano le aree ricettive all'edificazione di complessi alberghieri con densità edilizia fondiaria massima mc./mq. 2,52; altezza massima assoluta metri 10,50; piani fuori terra 3; rapporto di copertura 0,40.
La seconda è relativa al cambio di destinazione di un'area, in via Fazello adiacente alla SS. 115 e fronteggiante il corso Vittorio Emanuele e il centro monumentale di Noto, da zona FTp/4 parchi pubblici urbani in zona con destinazione turistico-alberghiera. Il Genio civile di Siracusa con nota n. 9919/99 dell'1 luglio 1999 ha disatteso la scelta dell'area ritenuta non idonea alla nuova destinazione turistico-alberghiera, poiché tutta la zona non risulta stabile. Il consiglio comunale, a seguito del parere negativo del Genio civile di Siracusa reso con nota n. 9919/99 dell'1 luglio 1999, ha ritenuto con successiva delibera n. 5 del 2 febbraio 2000 di controdedurre sulle osservazioni e opposizioni, "di stralciare dal progetto di variante del P.R.G. la variante che riguarda la zona Ftp/4 di via T. Fazello".
3)  localizzazione di un'area ricettiva all'edificazione di un camping a lido di Noto
La proposta di variante scaturisce da una specifica richiesta di operatori economici, di destinare un'area da zona agricola E1 dello strumento urbanistico vigente a zona omogenea K per la realizzazione di un camping, in contrada Guardiola nella frazione costiera di Lido di Noto, di superficie di Ha. 2.17 circa, in catasto al foglio 317, particelle 58 e 59.
L'area interessata pressoché pianeggiante è di forma rettangolare delimitata nei lati corti dalla linea ferrata Noto-Pachino non più funzionante e da strada interna. Allo stato l'area si presenta incolta. Per l'attuazione viene applicata la normativa relativa alla zona K (camping) nelle vigenti N.T.A.
4)  Localizzazione e perimetrazione dell'agglomerato di Rigolizia.
La proposta di variante prevede di destinare a zona C5 (area di espansione collinare) una vasta area di circa 18 Ha. comprendente il vecchio borgo di Rigolizia, attualmente destinata a zona agricola E.
A seguito della pubblicazione delle suddette varianti al P.R.G., ai sensi dell'art. 3 della legge n. 71/78, sono state presentate, entro i termini previsti dalla legge, avverso l'adozione delle suddette varianti le seguenti osservazioni:
1)  società Pizzuta a r.l. rappresentata dal sig. Cassarisi Luigi amministratore unico, riguardante la variante relativa alla localizzazione di un'area da destinare a camping in contrada Lido di Noto-Noto Marina;
2)  ditta Lo Priore Angelo relativa alla localizzazione di aree per l'edificazione dei complessi alberghieri e specificatamente zona E di contrada Faldino, zona Ftp/4 di via Fazello.
Per ogni singola variante si considera quanto segue:
Sotto il profilo procedurale, non si può fare a meno di osservare preliminarmente che le varianti urbanistiche sono state adottate senza il parere preventivo dell'ufficio del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.
Tuttavia, lo stesso è stato acquisito successivamente ed il comune ha tenuto conto delle prescrizioni rese nel parere n. 9919/99 dell'1 luglio 1999, nell'atto deliberativo di controdeduzione alle osservazioni ed opposizioni presentate.
Variante n. 1 (localizzazione di un'area da destinare a parcheggio in prossimità della caserma dei carabinieri)
Il Genio civile di Siracusa con nota n. 19836 del 21 luglio 1999 ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
La realizzazione dell'opera dal punto di vista urbanistico non comporta sostanziale modifica all'assetto pianificatorio vigente, in quanto trattasi di una modesta superficie di terreno di mq. 2.220 e riveste carattere di pubblica utilità in quanto la zona interessata è scarsamente servita da aree per parcheggi, pertanto si ritiene condivisibile. Tuttavia si ritiene indispensabile prescrivere nella fase esecutiva di impiantare un'adeguata vegetazione al fine di attenuare l'impatto dei muri di contenimento in c.a., e nello stesso tempo abbia funzione di consolidamento del pendio. Inoltre la pavimentazione dovrà essere il più possibile drenante.
Variante n. 2 (localizzazione di aree per l'edificazione di complessi alberghieri)
Il Genio civile di Siracusa con nota n. 19836 del 21 luglio 1999 non pone specifiche limitazioni per le aree indicate nell'ipotesi progettuale.
La variante proposta ricade ai margini del centro abitato ed è interessata nelle zone contermini da edilizia residenziale pubblica e privata in esecuzione delle previsioni del vigente strumento urbanistico.
La variante proposta si ritiene meritevole di approvazione stante che non incide sulle previsioni urbanistiche programmate dal P.R.G. ancora con i vincoli vigenti e risulta giustificata in quanto le previsioni alberghiere interessano soltanto la fascia costiera.
Per le motivazioni di cui sopra l'osservazione presentata dal sig. Lo Priore Angelo, che lamenta irregolarità nelle procedure di adozione e pubblicazione della variante e contesta le motivazioni a supporto della variante relativamente alla localizzazione dei complessi alberghieri nelle zone E, si ritiene superata e pertanto non accoglibile.
Per la zona Ftp/4 l'osservazione del ricorrente risulta superata dalla deliberazione consiliare n. 5/2000.
Variante n. 3 (localizzazione di un'area ricettiva all'edificazione di un camping, a lido di Noto)
Il Genio civile di Siracusa con nota n. 19936 del 21 luglio 1999 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974.
La variante, nonostante non comporta una sostanziale modifica dell'assetto del vigente P.R.G. per le caratteristiche proprie (modesta dimensione dell'area), tuttavia risulta che il vigente P.R.G. prevede per la localizzazione di tale attività ricettiva, un'ampia area destinata a campeggio non ancora utilizzata.
Pertanto il comune è tenuto prioritariamente a rispettare le previsioni del vigente piano regolatore, così come peraltro già indicato recentemente dalle norme che regolano la realizzazione di attività produttive (art. 37, comma 3, della legge regionale n. 10/2000, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000 e art. 5 del D.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998).
Per quanto sopra, la variante non si ritiene condivisibile.
L'osservazione presentata dalla ditta Pizzuta a r.l. è superata in relazione alla superiore determinazione.
Variante n. 4 (localizzazione e perimetrazione dell'agglomerato Rigolizia)
Il Genio civile di Siracusa con nota n. 19936 del 21 luglio 1999 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974.
La localizzazione e perimetrazione a zona C.5 (area di espansione collinare) di tutta la frazione dell'abitato di Rigolizia, che nel vigente P.R.G. è destinata a zona E verde agricolo, non appare giustificata da analisi demografiche, da effettivi fabbisogni residenziali e tenuto anche conto del patrimonio edilizio esistente. Per quanto precede la variante in argomento è da disattendere.
Nelle considerazioni sopra esposte è il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Ritenuto di poter condividere quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il soprarichiamato voto n. 412 del 19 aprile 2001;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 71 del 24 dicembre 1978 e successive modifiche, sono approvate, in conformità al voto n. 412 del 19 aprile 2001 del C.R.U. ed alle condizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Siracusa, le varianti al P.R.G. del comune di Noto riguardanti la localizzazione di un'area da destinare a parcheggio in prossimità della caserma dei carabinieri e la localizzazione di aree per l'edificazione di complessi alberghieri in adiacenza della caserma dei vigili del fuoco, adottate con le delibere consiliari n. 24 del 17 febbraio 1998 e n. 60 del 12 maggio 1998.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere del gruppo XXVII/D.R.U. n. 6 del 6 febbraio 2001;
 2)  voto C.R.U. n. 412 del 19 aprile 2001;
 3)  delibera del C.C. n. 24 del 17 febbraio 1998;
 4)  delibera del C.C. n. 60 del 12 maggio 1998;
 5)  delibera del C.C. n. 5 del 2 febbraio 2000;
 6)  relazione tecnica illustrativa;
 7)  relazione tecnica illustrativa (modificata secondo delibera 24/98);
 8)  tav.  P2  - zonizzazione centro urbano - situazione allo stato; 
 9)  tav.  P2  - zonizzazione centro urbano - elaborato modificato secondo la proposta di variante; 
10)  tav.  P5  - zonizzazione aree costiere (Lido di Noto), situazione allo stato; 
11)  tav.  P5  - zonizzazione aree costiere (Lido di Noto), elaborato modificato secondo la proposta di variante; 
12)  tav.  P1/D/1  - zonizzazione su base catastale della frazione di Rigolizia secondo la variante; 
13)  tav.  P1/D  - assetto urbanistico del territorio (zona Avola), situazione allo stato; 
14)  tav.  P1/D  - assetto urbanistico del territorio (zona Avola) elaborato modificato secondo la proposta di variante. 


Art. 3

Il comune di Noto resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 giugno 2001.
  SCIMEMI 

(2001.25.1330)
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DECRETO 8 giugno 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Ragalna.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il comma 5 dell'art. 1 della legge 8 gennaio 1978, n. 1 così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. n. 295 del 9 gennaio 2001, assunto al prot. di questo Assessorato al n. 2379 del 15 gennaio 2001, con il quale il comune di Ragalna (CT) ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/78, gli atti relativi al progetto di massima per la costruzione di un parcheggio a servizio di piazza Cisterna, approvato in variante allo strumento urbanistico;
Vista la delibera del C.C. n.57 del 30 dicembre 1997, con la quale è stata localizzata l'area occorrente alla realizzazione del parcheggio in argomento, ricadente in catasto terreni al foglio n. 21 e parzialmente particelle 415 e 76 per un totale di circa mq. 2.500;
Vista la deliberazione consiliare n. 46 del 13 settembre 2000, divenuta esecutiva nei termini di legge, con la quale il consiglio comunale di Ragalna ha approvato, in variante allo strumento urbanistico generale, il progetto relativo ai lavori di sistemazione di un'area a parcheggio in via Paternò a servizio di piazza Cisterna, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/78 e successive modifiche;
Visti gli atti di pubblicazione della variante in argomento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 167/62;
Vista la certificazione del sindaco del 9 gennaio 2001 in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso la variante adottata;
Vista la nota prot. n. 16398/20781 del 28 luglio 2000, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, in merito alla variante in argomento, ha espresso ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole;
Visto il parere n. 11 del 18 maggio 2001 reso dal gruppo di lavoro XXVIII/D.R.U., ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n.40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
-  il comune di Ragalna è dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 345 del 21 settembre 1983;
-  l'intervento in argomento ricade in zona "E" del vigente P.R.G. ed interessa una superficie di mq. 2.632 con possibilità di parcheggio per 94 auto includendo 2 posti per portatori di handicap.
Il parcheggio di che trattasi, a servizio di piazza Cisterna, ricade in un'area caratterizzata da terrazzamenti e si sviluppa su tre diversi livelli partendo da via Paternò; ogni livello ha una pendenza trasversale, conferita allo scopo di abbassare il più possibile i muri di sostegno sui tre lati terminali del parcheggio. Le corsie hanno una larghezza di mt. 6 (doppio senso di circolazione);
Considerato che:
-  sotto il profilo amministrativo il procedimento di variante appare regolare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78;
-  l'area interessata alla variante in argomento non è gravata da alcun tipo di vincolo eccetto che il vincolo sismico;
-  il Genio civile di Catania con nota prot. n. 16398/20781 del 28 luglio 2000 ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  dalla relazione redatta dal funzionario di questo Assessorato che ha effettuato un sopralluogo in data 5 aprile 2001 è emerso che i parcheggi previsti nel piano vigente nel contesto territoriale in questione, non sono stati nel tempo realizzati e che lo schema di massima del progetto di revisione del P.R.G. del comune di Ragalna, approvato con delibera C.C. n.25/98, nell'area oggetto d'intervento prevede una zona destinata a parcheggio.
Per tutto quanto sopra premesso e considerato, il gruppo 28° è del parere che:
-  il progetto di sistemazione di un'area a parcheggio in via Paternò a servizio di piazza Cisterna approvato con delibera C.C. n.46 del 13 settembre 2000, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo di lavoro XXVIII/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso del gruppo di lavoro XXVIII/D.R.U. nonché nel rispetto di quanto contenuto nella nota dell'ufficio del Genio civile di Catania in premessa richiamati, la variante al P.R.G. del comune di Ragalna (CT), adottata con la delibera del consiglio comunale n. 46 del 13 settembre 2000, riguardante il progetto di sistemazione di un'area a parcheggio in via Paternò a servizio di piazza Cisterna.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere del gruppo XXVIII/D.R.U. n. 11 del 18 marzo 2001;
 2)  delibera del C.C. n. 57 del 30 dicembre 1997;
 3)  delibera del C.C. n. 46 del 13 settembre 2000;
 4)  all.  A  - relazione generale; 
 5)  all.  A.1  - corografia 1/10.000; 
 6)  all.  A.2  - planimetria 1/500; 
 7)  all.  A.3.1  - piani quotati 1.200; 
 8)  all.  A.3.2  - sezioni trasversali 1/200; 
 9)  all.  A.3.3  - computo dei volumi; 
10)  all.  A.4  - pianta 1/100; 
11)  all.  A.5.1  - prospetti 1/100; 
12)  all.  A.5.2  - prospetti 1/100; 
13)  all.  A.5.3  - prospetti 1/100; 
14)  all.  A.5.4  - prospetti 1/100; 
15)  all.  A.6.1  - sezioni 1/100; 
16)  all.  A.6.2  - sezioni 1/100; 
17)  all.  A.7  - pianta dei sottoservizi; 
18)  all.  A.8  - relazione sulle espropriazioni e piano particellare di esproprio; 
19)  all.  B  - piano di sicurezza e coordinamento; 

20)  relazione geomorfologica.

Art. 3

Il comune di Ragalna resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 giugno 2001.
  SCIMEMI 

(2001.25.1328)
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DECRETO 8 giugno 2001.
Autorizzazione alla discarica di proprietà della ditta Cisma, con sede in territorio di Melilli, a ricevere rifiuti speciali, con esclusione di quelli classificati tossico-nocivi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978, di istituzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Vista la legge regionale n.39 del 13 giugno 1977, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n.78 del 4 agosto 1980, n.181 del 29 dicembre 1981, n.57 del 19 giugno 1982, n.48 del 30 maggio 1983, n. 67 del 21 agosto 1984, n.40 del 21 aprile 1985 e n.71 del 3 ottobre 1995, recante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento;
Vista la delibera del C.I. del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernente lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il proprio decreto n.288 del 3 marzo 1989, così come modificato dai decreti del 29 giugno 1993, 8 marzo 1994, 22 settembre 1995, 6 agosto 1996, relativo alla disciplina delle autorizzazioni, concernenti lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto interministeriale del 21 giugno 1991, n.324, così come modificato ed integrato dai DD.MM. del 26 luglio 1993 e del 30 marzo 1994 e dai decreti legislativi n.22 del 5 febbraio 1997 e n. 389 dell'8 novembre 1997, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi;
Vista la legge n.70 del 25 gennaio 1994, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo n.22 del 5 febbraio 1997, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n.389 dell'8 novembre 1997, dalla legge n.128 del 24 aprile 1998 e dalla legge n. 426 del 9 dicembre 1998, che disciplina le attività di smaltimento dei rifiuti;
Visto il D.M. dell'11 marzo 1998, n.141, relativo alla regolamentazione per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica;
Considerato che l'art.56 del decreto legislativo n. 22/97 ha abrogato, tra l'altro, il D.P.R. n.915/82 e che il successivo art. 57, comma 1, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sito all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo e che ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere ai rifiuti pericolosi;
Visto il proprio decreto n. 290/18 del 2 luglio 1999, con il quale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81 e dell'art. 27 del decreto legislativo n.22/97, è stato rilasciato il N.O. all'impianto, è stato approvato il progetto ed è stata autorizzata la realizzazione della discarica di tipo 2B di proprietà della società Cisma sita in contrada Fornello Vitellaro in agro di Melilli;
Visto l'art. 3 del citato decreto, il quale rinviava il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della discarica, ai sensi dell'art.28 del decreto legislativo n.22/97, subordinandolo ad alcune prescrizioni tra cui quelle che la ditta avrebbe presentato dettagliato elenco di rifiuti da smaltire in discarica;
Vista la nota della CISMA, pervenuta a questo Assessorato in data 17 febbraio 2000, prot. n.6628, con la quale veniva trasmesso elenco dei rifiuti da inserire in discarica;
Vista l'ordinanza di Protezione civile n.2983 del 31 maggio 1999, art. 5, comma 2;
Vista l'ordinanza di Protezione civile n.3072 del 21 luglio 2000, con la quale la Regione siciliana veniva commissariata relativamente agli impianti di smaltimento finale dei rifiuti industriali;
Vista la sentenza del 13 dicembre 2000 del T.A.R. di Catania, con la quale veniva annullato il decreto n. 290/18 del 2 luglio 1999, con le seguenti motivazioni:
-  mancanza della necessaria valutazione di impatto ambientale dell'opera in quanto la discarica è idonea allo smaltimento oltre che di rifiuti speciali, anche dei rifiuti tossici e nocivi...;
-  il procedimento di individuazione del sito e l'approvazione del progetto per la realizzazione della discarica non sono momenti diversi ed autonomi rispetto al procedimento concernente l'autorizzazione all'esercizio alla discarica...;
-  violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 27, comma 1 e 9 del decreto legislativo n.22/97...;
Vista la nota della CISMA pervenuta a questo Assessorato in data 20 febbraio 2001, prot. n.9280, con la quale la società ha richiesto a questo Assessorato, nel rispetto della sopra indicata decisione del T.A.R. di Catania ed ottemperando alla stessa, di integrare il proprio decreto n.290/18 contemporaneamente o contestualmente al rilascio all'autorizzazione all'esercizio della discarica, chiarendo che non sia consentito in nessun caso lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
Considerato che l'intento di questo Assessorato era quello di autorizzare una discarica di tipo 2B per soli rifiuti speciali, tant'è che non è stata richiesta la valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.387;
Considerato che il decreto n.290/18, annullato dal T.A.R., ha prodotto comunque in ogni caso degli effetti quali la realizzazione della discarica più volte citata;
Considerato che la Provincia regionale di Siracusa ha comunicato con vari verbali, l'ultimo del 22 gennaio 2001, che in buona sostanza i lavori relativi alla discarica sono stati realizzati e definiti;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n.422, che all'art.1 indica che il termine dell'1 gennaio 2000 di cui all'art.5, comma 6, del decreto legislativo n.22/97 è prorogato non oltre il termine del 16 luglio 2001;
Preso atto degli effetti prodotti dal decreto n.290/18;
Considerato che questa Amministrazione deve rideterminarsi alla luce sia degli effetti prodotti dal decreto n.290/18 che dall'annullamento dello stesso decreto da parte del T.A.R. di Catania n. 301/2001;
Per quanto sopra detto;

Decreta:


Art. 1

La discarica di tipo 2B di proprietà della ditta CISMA è stata autorizzata e realizzata in forza del decreto n. 290/18 del 2 luglio 1999, annullato poi con sentenza del T.A.R. di Catania in data 13 dicembre 2000, per ricevere rifiuti speciali, quest'ultimi con l'esclusione di quelli già classificati tossico-nocivi ai sensi del D.P.R. n. 915/82 e con le limitazioni ed i divieti previsti dal D.M. 11 marzo 1998, n.141.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 giugno 2001.
  NAVARRA TRAMONTANA 

(2001.25.1327)
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DECRETO 13 giugno 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al comune di Blufi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n.2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n.37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n.183 del 18 maggio 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, convertito in legge 3 agosto 1998, n.267;
Visto il decreto legge n.132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n.226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto, in particolare, l'art.6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art.1 bis del decreto legge n.180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n.245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art.6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n.552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competente per territorio;
Viste le note prot. n. 3049 dell'8 settembre 2000 e n. 3071 dell'11 settembre 2000, con le quali il sindaco del comune di Blufi (PA) ha chiesto, ai sensi dell'art.6 del decreto n.298/41, la revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, allegando studi geologici tratti da quelli redatti a corredo del piano regolatore generale, a firma del geologo Francesco Lo Monaco;
Vista la nota prot. n. 1217 del 3 aprile 2001, con la quale il comune di Blufi ha trasmesso uno specifico studio mirato alla valutazione geomorfologica e del rischio idrogeologico redatto dal geologo Lo Monaco;
Vista la relazione di istruttoria per la revisione del piano straordinario nel comune di Blufi, redatta dall'ufficio del Genio civile di Palermo a firma dei dirigenti tecnici dott.G.D'Angelo, geologo M.Maisano, geologo E.Scalone e dal coordinatore arch. G. Monteleone trasmessa con nota n. 8085 del 2 maggio 2001, con la quale si condividono le aree a rischio individuate dall'amministrazione comunale e dal geologo incaricato dott. F.Lo Monaco;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n.298/41 del 4 luglio 2000, relativamente all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico del comune di Blufi, provincia di Palermo.

Art.2

Le aree a rischio idrogeologico del centro abitato del comune di Blufi sono individuate nella carta dei rischi allegata al presente decreto e sono soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art.2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n.298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 giugno 2001.
  NAVARRA TRAMONTANA 

N.B. La carta dei rischi allegata al decreto può essere visionata presso il gruppo 41° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, Dipartimento territorio e ambiente, presso il comune di Blufi, la Provincia di Palermo e l'ufficio del Genio civile di Palermo.
(2001.25.1319)
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DECRETO 13 giugno 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Troina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.LL. 1 aprile 1968, n.1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.2 della legge regionale n.14 del 13 marzo 1982;
Visto l'art. 68 della legge n.10 del 27 aprile 1999;
Vista la nota, prot. n.44 del 19 febbraio 2001 del gruppo XXIX della D.R.U., dalla quale si rileva quanto di seguito si riporta in merito all'iter connesso alla richiesta in argomento nonché alla relativa documentazione nel tempo prodotta:
"...Omissis...
-  con nota prot. n.5821 del 5 maggio 1994, il comune di Troina ha trasmesso a questo Assessorato la delibera consiliare n. 11 del 22 febbraio 1994, di approvazione progetto di una struttura commerciale specializzata per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici. Variante al piano regolatore generale ai sensi della legge n. 1/78 e legge regionale n. 35/78 art. 4, legge regionale n. 15/91 - contestualmente a due copie dello stralcio planimetrico di piano regolatore generale con indicata l'area d'intervento;
-  con fonogramma n. 34495 del 5 agosto 1994, in viato al comune, questo Assessorato ha riscontrato la procedura utilizzata per la realizzazione dell'opera, non regolare, carente e non idonea ad invocare l'art. 1 della legge n. 1/78, comma 4, art.4 legge regionale n.35/78, disposto in delibera;
-  con nota pervenuta in data 7 dicembre 1995, il comune ha trasmesso gli atti di pubblicazione (art. 3, legge regionale n.71/78) il cui contenuto non faceva riferimento né alla delibera consiliare di approvazione su indicata né alla legge urbanistica con la quale viene approvato il progetto in variante;
-  con assessoriale prot.n.13219/U del 19 novembre 1996, questo ufficio ha ritenuto incompleta la documentazione integrativa trasmessa dal comune rappresentando inoltre la non decorrenza dei termini previsti dalla legge;
-  successivamente, in riscontro alla succitata assessoriale, con sindacale del 18 luglio 1997, prot. n.14360 venne trasmesso il progetto dell'opera di cui in argomento carente di alcuni elaborati essenziali;
-  con assessoriale del 3 febbraio 1998, prot. n.1609 è stato disposto un intervento ispettivo al fine di verificare la regolarità della procedura tecnico-amministrativa utilizzata dall'Amministrazione e l'eventuale inizio dei lavori delle opere in assenza dell'approvazione assessoriale ai sensi del comma 5 dell'art.1 della legge n.1/78;
-  con il rapporto conclusivo del 22 aprile 1998, prot. n.129 l'ispettore incaricato ha rilevato che: "...risultano già eseguite le opere relative al 1° lotto..." e che "...potrebbero essere decorsi i termini assessoriali per l'approvazione della variante, stante che in data 18 luglio 1997 risulterebbero trasmesse le integrazioni richieste..." e che in data "...18 gennaio 1996 è stata effettuata la gara con aggiudicazione all'impresa CO.ED. s.r.l. Caltanissetta con il ribasso dell'8,156% in data 9 maggio 1996 è avvenuta la stipula del contratto d'appalto n.1912 di rep. registrato a Nicosia il 17 maggio 1996 al n.309 serie I, e in data 28 maggio 1996 risale il verbale di consegna lavori". A riguardo si rappresenta che i suddetti provvedimenti tra comune e impresa appaltatrice risalgono in parte a prima del termine a disposizione di questo Assessorato per potersi esprimere sulla variante in oggetto, che coincide con il giorno 3 giugno 1996 nel caso del comma 5 dell'art.1 della legge n.1/78;
-  con assessoriale del 6 luglio 1998, prot. n.8039 il sindaco del comune di Troina è stato invitato ad annullare in autotutela tutti i provvedimenti sindacali e comunali rilasciati per la realizzazione del progetto, a predisporre l'ordinanza di sospensione ed a redigere idonea variante urbanistica in sanatoria da trasmettere a questo Assessorato per gli aspetti di competenza;
-  con sindacale del 2 febbraio 1999, prot. n.1561 è stato trasmesso l'atto consiliare n.59 del 30 ottobre 1998, con il quale è stata deliberata l'adozione della variante in sanatoria di cui in argomento, unitamente agli atti di pubblicazione ed all'attestazione del segretario comunale di avvenuta pubblicazione;
-  con successiva assessoriale del 12 maggio 1999, prot. n. 6265 è stato richiesto il parere dell'ufficio del Genio civile con l'allegata copia del progetto recante gli estremi della delibera consiliare di adozione in sanatoria, n. 2 copie complete di progetto, la certificazione del sindaco relativa alla insussistenza di vincoli discendenti da leggi statali e regionali sull'area oggetto d'intervento e l'individuazione di una nuova area nel piano regolatore generale destinata a verde attrezzato nelle quantità sottratte agli standars (attualmente previsti) a seguito della variante in oggetto;
-  con sindacale del 19 luglio 1999, e successiva del 8 settembre 1999, è stata riscontrata la superiore richiesta assessoriale.";
Considerato che lo stesso gruppo XXIX con la nota sopracitata, nel sottoporre la documentazione inerente l'argomento al C.R.U. al fine di acquisire in merito il parere previsto dall'art.58 della legge regionale n.71/78, ha espresso parere favorevole, non rilevando motivi d'interesse pubblico concreti ed attuali all'annullamento della delibera n. 11 del 22 febbraio 1994 ritenuta illegittima, alla sanatoria amministrativa dell'opera in argomento;
Visto il voto n. 417 del 17 maggio 2001, con il quale il consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere con integrazioni e modifiche la proposta prot. n.44 del 19 febbraio 2001 del gruppo XXIX, ha espresso, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78, il proprio parere in merito alla variante in argomento, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso
-  in conformità alla direttiva assessoriale del 28 dicembre 2000 prot. n. 118, con la quale è stato condiviso il parere n.1754/99 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa, il parere è reso sugli atti e gli elaborati relativi alla "realizzazione di una struttura commerciale per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici" in variante al piano regolatore generale da zona B e verde attrezzato a zona F delle attrezzature ai sensi della legge n. 1/78, art. 1, comma 5, e della legge regionale n.35/78, art. 4.
(...Omissis...).
-  in ordine al richiesto parere del Genio civile da rilasciare ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74, si evidenzia che è pervenuto quello reso sul progetto, ai sensi dell'art.18, legge regionale n.21/85.
A riguardo, si ritiene che si possa prescindere dal parere, ex art. 13, legge n. 64/74, stante che trattasi di un'opera di modesta entità ubicata in area urbanizzata, prevalentemente destinata dal piano regolatore generale vigente a zona edificabile B.
-  L'amministrazione comunale resta tuttavia onerata di verificare, per il tramite del Genio civile, la compatibilità dell'opera con il "piano straordinario del rischio idrogeologico" di cui al decreto 11 luglio 2000 e/o con eventuali modifiche successive. Inoltre, a sensi del punto H del D.M. 11 maggio 1988, occorre procedere alla verifica geologica e geotecnica delle condizioni di stabilità delle aree interessate, alla luce del carico urbanistico attuale e di progetto in condizioni sismiche.
Considerato che:
-  la tipologia assolve ad una funzione socio-economica comunale;
-  non esiste interesse prevalente al ripristino dei luoghi in quanto la demolizione delle opere realizzate non comporterebbe sostanzialmente un miglioramento della qualità ambientale circostante;
-  non sono state presentate né opposizioni e né osservazioni alla variante di che trattasi;
-  pur ritenendo illegittima la delibera consiliare n.11 del 22 febbraio 1994 di approvazione del progetto in argomento, non si rilevano motivi d'interesse pubblico concreti ed attuali per l'annullamento della stessa, pertanto si può procedere alla sanatoria amministrativa dell'opera pubblica di che trattasi.
Valutata la sottoelencata documentazione in duplice copia:
(...Omissis...).
Ciò premesso e considerato e valutato, è del parere che il progetto di variante al piano regolatore generale del comune di Troina, per la realizzazione di una struttura commerciale specializzata per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, sia urbanisticamente compatibile, per quanto attiene il mantenimento dell'opera pubblica già realizzata sulla base delle considerazioni sopra esposte.";
Ritenuto di poter condividere il superiore voto del consiglio regionale dell'urbanistica n. 417 del 17 maggio 2001;
Considerato che, al fine di provvedere alla definizione delle problematiche urbanistiche correlate a diversi procedimenti istruttori inerenti ad opere pubbliche in toto o in parte realizzate in assenza della loro previsione negli strumenti urbanistici comunali, questo Assessorato ha ritenuto di acquisire, in ragione di quanto contenuto nella relazione del gruppo XXII/D.R.U. prot. n.153 del 15 novembre 1999, il parere del C.G.A. in merito all'ammissibilità delle relative varianti;
Visto il parere del C.G.A. n.1754/99 del 10 ottobre 2000, la cui applicazione è stata disposta con direttiva n.118/XXII del 28 dicembre 2000, con il quale, sostanzialmente, viene confermata l'ipotesi di sanatoria amministrativa delle opere pubbliche in toto o in parte realizzate in assenza della loro previsione negli strumenti urbanistici comunali, in precedenza prospettata con la circolare di questo Assessorato n.1/93;
Rilevata, in considerazione del condiviso parere del C.G.A. n.1754/99 del 10 ottobre 2000, la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

In relazione a quanto in premessa indicato, è approvata e resa esecutiva, in conformità alle prescrizioni di cui al voto del consiglio regionale dell'urbanistica n.417 del 17 maggio 2001, la variante al piano regolatore generale del comune di Troina, adottata con delibera consiliare n.59 del 30 ottobre 1998, riguardante i lavori di costruzione di una struttura commerciale specializzata per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n.417 del 17 maggio 2001;
2)  proposta n.44 del 19 febbraio 2001 resa dal gruppo di lavoro XXIX/D.R.U.;
3)  deliberazione del consiglio comunale n. 59 del 30 ottobre 1998;
4)  stralcio del piano regolatore generale approvato con decreto n.596/88 con individuata l'area oggetto di intervento;
5)  planimetria generale scala 1:200;
6)  relazione tecnica a firma dell'ufficio tecnico.

Art.3

Il comune di Troina resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 giugno 2001.
  SCIMEMI 

(2001.25.1369)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 21 giugno 2001.
Nuova disciplina del rilascio delle tessere di servizio e di libera circolazione relative al trasporto pubblico locale regionale in Sicilia.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;
Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;
Vista la legge 14 giugno 1983, n. 68;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti dell'1 agosto 1984;
Visto il decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Ritenuto opportuno procedere alla nuova disciplina del rilascio delle tessere di servizio e di libera circolazione relative al settore del trasporto pubblico locale regionale in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La concessione delle tessere di servizio e di libera circolazione, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione, è così disciplinato:
Tessera di servizio di colore rosa con bordo amaranto - validità quinquennale - che abilita alla vigilanza e tutela, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 come sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, ed alla libera circolazione sui mezzi di trasporto di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296.
Tale tessera viene rilasciata, previa verifica dei requisiti legittimanti, ai seguenti soggetti:
-  Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;
-  Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni;
- dirigenti del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni;
-  assistenti del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni.
Per il personale in servizio presso gli uffici della M.C.T.C. della Sicilia, la vigilanza, la tutela e la libera circolazione sono ammesse per i servizi pubblici di trasporto automobilistico, ferroviario o con qualsiasi altro mezzo di trasporto terrestre prestati che si svolgano nell'ambito della Regione.
Tessera di colore celeste con bordo bleu - validità triennale - che abilita alla libera circolazione sui mezzi di trasporto di cui alla lettera a), del terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, relativamente ai servizi pubblici di trasporto automobilistico, ferroviario o con qualsiasi altro mezzo di trasporto terrestre prestati che si svolgano nell'ambito della Regione.
Tale tessera viene rilasciata, previa verifica dei requisiti legittimanti:
-  al Dirigente generale del Dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo ed a tre nominativi appartenenti al medesimo Dipartimento dallo stesso individuati;
- al Capo di Gabinetto dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ed a tre componenti del medesimo ufficio dallo stesso individuati;
- al segretario particolare dell'on.le Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;
-  al Presidente del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ed al Presidente del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ed a tre nominativi per ciascuna sezione dagli stessi individuati;
-  al Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa ed a tre nominativi dallo stesso individuati;
-  agli avvocati distrettuali delle Avvocature distrettuali dello Stato aventi sedi in Sicilia ed a tre nominativi per ciascuna Avvocatura distrettuale dagli stessi individuati;
- all'Avvocato generale dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione ed a tre nominativi dallo stesso individuati;
- al Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana ed a tre nominativi dallo stesso individuati;
- al Procuratore generale della Corte dei conti per la Regione Siciliana ed a tre nominativi dallo stesso individuati;
- al Presidente della sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti per la Sicilia ed a tre nominativi dallo stesso individuati;
- al Presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia ed a tre nominativi dallo stesso individuati;
-  ai magistrati della Corte dei conti, preposti al controllo degli atti dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
- al direttore della Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ed a tre nominativi dallo stesso individuati;
- al personale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni con qualifica inferiore ad assistente;
Tessera di colore bleu - validità permanente - che abilita alla libera circolazione sui mezzi di trasporto di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, relativamente ai servizi pubblici di trasporto automobilistico, ferroviario o con qualsiasi altro mezzo di trasporto terrestre prestati che si svolgano nell'ambito della Regione.
Tale tessera viene rilasciata, previa verifica dei requisiti legittimanti, ai dipendenti regionali collocati in quiescenza, che abbiano prestato almeno 10 anni di servizio - anche non continuativo - presso l'ex Direzione regionale dei trasporti e/o il Dipartimento regionale dei trasporti e delle comunicazioni.

Art. 2

Le tessere di cui al presente decreto sono rilasciate dal Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e sono così contraddistinte:
-  tessera T.S. n. .............. - per il personale in servizio presso la sede centrale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni;
-  tessera T.S.M. n. .............. - per il personale in servizio presso gli uffici della motorizzazione della Sicilia;
-  tessera T.L.C. n. .............. - per i soggetti cui viene attribuita la tessera di libera circolazione;
-  tessera T.L.C.P. n. .............. - per il personale collocato in quiescenza cui viene attribuita la tessera di libera circolazione.

Art. 3

I fac-simili delle tessere di cui all'art. 2 sono descritti nella scheda allegata al presente decreto come allegato A.

Art. 4

E' abrogato il decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni e per i trasporti 14 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 15 dicembre 2000, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la materia oggetto del presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 giugno 2001.
  ROTELLA 


(Si omettono gli allegati)

(2001.27.1509)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI







CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 2-4 luglio 2001, n. 212.
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  Cesare Ruperto - presidente;
-  Fernando Santosuosso, Massimo Vari, Riccardo Chieppa, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, giudici
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del-la legge della Regione siciliana, approvata il 7 dicembre 2000, recante "Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in ma-teria di usi civici", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 15 dicembre 2000, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al numero 24 del registro ricorsi 2000.
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto in fatto

1.  -  Con ricorso notificato il 15 dicembre 2000, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato l'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 dicembre 2000 recante "Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici".
L'articolo suddetto dispone che i benefici già previsti dall'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 (Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione), e successive modificazioni, in favore del personale delle cooperative agricole, delle cantine sociali e loro consorzi e dei consorzi agrari provinciali, in servizio alla data del 30 marzo 1989 "e successivamente licenziato (...) o da licenziare per riduzione di posti di lavoro che comportino processi di ristrutturazione, accorpamento, fusione o liquidazione", sono estesi "al personale delle cooperative agricole che, in servizio alla data del 30 marzo 1989, sia stato successivamente licenziato, sia in possesso al 31 dicembre 1992 di almeno 15 anni di anzianità contributiva a qualsiasi titolo utile e alla data di pubblicazione della presente legge non sia stato immesso in un processo produttivo o in attività lavorativa autonoma o subordinata".
La disposizione - secondo il Commissario dello Stato - sarebbe innanzitutto in contrasto con l'art. 97 della Costituzione in quanto sovvertirebbe lo scopo originario della norma di cui all'art. 12 della legge n. 36 del 1991, consentendo l'erogazione dei previsti benefici a prescindere dalle cause del licenziamento e dunque indipendentemente dalla sussistenza di quei processi di ristrutturazione aziendale che viceversa costituivano la ratio giustificatrice dell'intervento pubblico.
La stessa disposizione, applicandosi esclusivamente ai dipendenti delle cooperative agricole, violerebbe poi l'art. 3 Cost. introducendo una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei dipendenti delle cantine sociali e loro consorzi, eventualmente licenziati per cause diverse dalla ristrutturazione aziendale che resterebbero esclusi dai previsti benefici.
La disposizione, da ultimo, si porrebbe in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. non avendo il legislatore previsto alcuna forma di copertura finanziaria in relazione ai maggiori oneri -- neppure quantificati - da essa derivanti.
2.  -  Con memoria depositata nell'imminenza della camera di consiglio, l'Avvocatura generale dello Stato ha comunicato che la legge impugnata è stata promulgata dal Presidente della Regione, quale legge 23 dicembre 2000, n. 28, con esclusione dell'art. 3. Ha conseguentemente concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Considerato in diritto

1.  -  Con il ricorso in epigrafe il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato l'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 dicembre 2000 recante "Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici", lamentando la violazione degli artt. 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione.
2.  -  La suddetta legge, dopo la proposizione del ricorso, è stata promulgata dal Presidente della Regione con omissione dell'articolo oggetto di censura (legge 23 dicembre 2000, n. 28).
Restando in tal modo definitivamente preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alla disposizione contenuta nel citato articolo, deve ritenersi cessata, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, (cfr., da ultimo, le sentenze n. 162 e n. 6 del 2000), la materia del contendere nel presente giudizio.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.
  Il presidente: Ruperto Il redatore: Marini Il cancelliere: Di Paola 

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(2001.29.1587)
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PRESIDENZA

Integrazione del consiglio di amministrazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane.


Con D.P. Reg. n. 146/Gr.VII/SG del 7 giugno 2001, il sig. Marchese Michele è stato nominato componente del consiglio di amministrazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.), ai sensi dell'art.10 della legge regionale 14 settembre 1979, n.212 in rappresentanza della Confederazione autonoma sindacati artigiani (C.A.S.A.).
Lo stesso cesserà dalla carica unitamente agli altri componenti già nominati in sede di costituzione dell'organo avvenuta con D.P.Reg. n.34/Gr.VII/SG del 2 marzo 2001.
(2001.24.1256)
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Approvazione dei contingenti d'uscita del personale da cancellare dai ruoli regionali, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.


Con decreto n. 2800 del 20 giugno 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, sono stati approvati i contingenti d'uscita del personale che ha fatto istanza, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, entro il 17 novembre 2000, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 2/62, da cancellare dai ruoli regionali secondo le preferenze espresse ai sensi della circolare prot. n. 17278 del 7 giugno 2000.
(2001.30.1668)
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Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2001 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Azienda regionale foreste demaniali.


Con deliberazione n.240 del 28 maggio 2001, la Giunta regionale ha approvato la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2001 - Assessorato regionale agricoltura e foreste - Azienda regionale foreste demaniali, secondo la proposta contenuta nella nota n. 003956/Gr. I - del 17 maggio 2001 qui di seguito riportata.
A seguito delle disposizioni legislative di cui alla legge regionale n. 10/2000 lo scrivente Dipartimento è preposto alle esigenze organizzative, gerarchiche e funzionali conseguenziali alla separazione delle competenze dell'Azienda regionale foreste demaniali da quelle del Dipartimento foreste.
Si sottolinea, inoltre, che l'attività dell'Azienda non può considerarsi circoscritta ad una mera azione di tutela e di custodia del patrimonio boschivo esistente, ma va riguardata in visione dinamica in relazione al progressivo ampliamento e miglioramento del demanio forestale, ivi compresi una serie di interventi e di azioni collaterali volti alla valorizzazione ed allo sviluppo delle zone montane, sia sotto il profilo economico che sotto l'aspetto paesaggistico, turistico, ricreativo e culturale.Basti pensare che l'Azienda in atto gestisce circa 180.000 ettari di boschi e di questi 152.000 ettari sono di proprietà demaniale.Gestisce, quindi, n.32 Riserve naturali dislocate variamente in tutte le Province siciliane.
Allegato
Titolo 2 - Spese in conto capitale Categoria 9 - Beni ed opere immobiliari

Capitolo 2001 - Costruzione e riparazione straordinaria di opere edili, viabilità e impianti elettrici di telecomunicazione al servizio del demanio forestale ivi comprese le acquisizioni di immobili da destinare a strutture di servizio anche all'interno di centri abitati, nonché acquisizione di terreni per la costruzione di caserme forestali.
Il presente capitolo consente la costruzione e la riparazione straordinaria di opere edili, viabilità e impianti tecnici di telecomunicazione al servizio del demanio forestale, ivi comprese le acquisizioni di immobili da destinare a strutture di servizio anche all'interno di centri abitati, nonché acquisizione di terreni per la costruzione di caserme forestali.
Capitolo2005 - Ricostituzione di boschi demaniali o a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'Azienda, deteriorati e distrutti da incendi, rimboschimento, coniferamento e latifogliamento, nonché piccole opere di bonifica connesse; risarcimenti, cure colturali e recinzioni, ivi compreso il miglioramento di boschi e di arboreti da seme.
Il presente capitolo consente la programmazione di investimenti a lungo termine per quanto attiene la ricostituzione boschiva e l'esecuzione di nuovi rimboschimenti le cui finalità possono assimilarsi al miglioramento selvicolturale dei popolamenti forestali, nonché di ricomprendervi insieme di interventi selvicolturali di cui all'art.14 della lett b) della legge regionale n.16/96.
Capitolo 2007 - Impianto, ampliamento e potenziamento delle strutture dei vivai forestali.
Col presente capitolo si ha la possibilità di potenziare a turno le precarie strutture dei 22 vivai forestali che sono il centro della produzione di tutte le piantine che verranno trapiantate successivamente nei nuovi boschi.
Capitolo 2023 - Spese per la costruzione di aree attrezzate e sentieri per l'uso controllato dei boschi.
Con questo capitolo l'Amministrazione forestale sta realizzando nuove aree attrezzate e sentieri per l'uso controllato dei boschi.Ciò permette all'utenza di incentivare l'amore per la natura, attraverso il godimento e la fruizione del bosco stesso, nonché alla salvaguardia dello stesso per le future generazioni.
Capitolo2043 - Interventi per la conservazione, il miglioramento e la valorizzazione delle riserve naturali etc.
Trattasi di un capitolo per far fronte alle esigenze e finalità previste dall'art. 14 della legge regionale n.16/96.Come già segnalato l'Azienda gestisce, allo stato, 32 riserve inserite nel Piano regionale delle riserve alle quali in breve tempo se ne aggiungeranno delle altre. Inoltre la portata del presente capitolo consente all'Azienda di ampliare i propri interventi nei giardini pubblici comunali o privati che rivestono, però, particolare interesse sotto il profilo paesaggistico-ambientale.Le richieste di poter usufruire di questa norma da parte delle Amministrazioni locali è notevolmente aumentata.

Titolo 2 - Spese in conto capitale Categoria 10 - Beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche

Capitolo 2151 - Acquisto di mezzi di trasporto ed altri macchinari etc.
L'Azienda FF.DD.R.S. possiede un parco macchine di circa 1.000 unità occorrenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Azienda medesima. Molti di questi veicoli presentano un grado di vetustà tale da ritenere antieconomica la loro riparazione. In tempi brevi, pertanto, dovrà procedersi all'alienazione dei suddetti con l'acquisto conseguenziale di ulteriori automezzi di servizio.
Ciò posto per l'utilizzazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa in conto capitale del bilancio Azienda regionale foreste demaniali il riferimento territoriale non può che essere la base fondiaria gestita dalla stessa.
Tale indirizzo trova completezza nell'ambito delle determinazioni devolute al consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa, il quale andrà ad assegnare priorità a quegli interventi finalizzati all'efficiente mantenimento delle strutture già esistenti ed al potenziamento di quelle derivanti dai nuovi compiti attribuiti dalla legge regionale 16 aprile 1996, n.16.
(2001.24.1263)
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Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2001 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento regionale delle foreste.


Con deliberazione n.241 del 28 maggio 2001, la Giunta regionale ha approvato la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2001 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento regionale delle foreste - secondo la proposta contenuta nella nota n.1088/Gr. II/D.F. 24 maggio 2001:
Opere idraulico - forestali e di bonifica montana, difesa del suolo (capitoli di spesa: 550005-550013)
Di questi due capitoli il 550005 è stato riportato soltanto per memoria, mentre il 550013 riporta una previsione di competenza per l'anno in corso di L. 500.000.000.Trattandosi di una somma assolutamente irrisoria per poter predisporre qualsiasi programma di ripartizione territoriale, si propone di individuare un invaso che maggiormente abbisogna di opere sistematorie a monte e finanziare con essa le opere relative (il cap. 550013 finanza le spese per l'esecuzione di opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi, così come previsto dall'art.29, comma 1, lettera a) della legge regionale n.16/96).
Interventi connessi all'acquisizione di terreni al demanio ed interventi per opere di rimboschimento o di ripristino delle coperture arboree (capitoli di spesa: 550006 - 550007 - 550009 - 550008 - 550011)
Relativamente all'acquisizione di terreni al demanio (cap. 550009) si fa riferimento all'apposito piano previsto dall'art.31 della legge regionale n.16/96, redatto con le modalità ed i criteri prescritti dalla medesima legge. La somma prevista in questo capitolo, L.3.000 milioni, non consente nemmeno l'acquisizione dei boschi naturali e delle aree di interesse naturalistico di cui al comma 4° dell'art.31 della legge regionale n.16/96.
Gli altri capitoli sono riportati per memoria.
Investimenti connessi alla conservazione ed attivazione di dotazioni operative ed infrastrutturali (capitoli di spesa: 550003 - 550010 - 550012 - 550014)
Le spese previste nel capitolo 550003, per L.8.500milioni, interessano in via generale l'attività di prevenzione e lotta antincendio e, pertanto, saranno rivolte alla attuazione delle linee operative contenute nel vigente piano antincendio ed all'esecuzione di quanto contenuto nel titolo 11 della legge regionale n.16/96.
Quelle previste nel capitolo 550012, per L. 1.500 milioni, interessano la realizzazione degli interventi di prevenzione incendi nella sede delle strade aperte al pubblico, in collaborazione con le Province regionali e di concerto con l'Assessorato regionale dei lavori pubblici; si propone di ripartire le somme disponibili in materia proporzionale alla superficie di ciascuna provincia regionale.
I capitoli 550010 e 550014 sono riportati per memoria.
Economia montana (capitoli di spesa: 550801 - 550802 - 550803)
Anche questi capitoli sono riportati solo per memoria.
(2001.24.1261)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti riconoscimento di organizzazioni di produttori.


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 675, gruppo 8°, Dipartimento regionale interventi strutturali del 28 maggio 2001, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art.11 del Regolamento CEE n. 2200/96, della società consortile Le Valli dell'Etna, con sede in Bronte (CT), quale organizzazione di produttori.
La predetta associazione è iscritta al n. 38 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori.
(2001.24.1270)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n.676, gruppo 8°, Dipartimento regionale interventi strutturali del 28 maggio 2001, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 14 del Regolamento CEE n.2200/96, della società consortile Consorzio Sole del Mediterraneo a r.l., con sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT), quale organizzazione di produttori.
La predetta associazione è iscritta al n. 6 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori prericonosciute.
(2001.24.1270)


Col decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n.677, gruppo 8°, Dipartimento regionale interventi strutturali del 28 maggio 2001, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del Regolamento CEE n. 2200/96, della società cooperativa Assomediterranea a r.l., con sede in Bagheria (PA), quale organizzazione di produttori.
La predetta associazione rimane iscritta al n. 10 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori.
(2001.24.1270)
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Nomina dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 2 Palermo ad interim con il Consorzio di bonifica n.5 Gela.


Con decreto dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste n. 122 dell'1 giugno 2001, il dr. Francesco Castiglione è stato nominato amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 2 Palermo, ad interim con il Consorzio di bonifica 5 Gela, fino alla costituzione degli ordinari organi di amministrazione del predetto ente.
(2001.24.1287)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina del commissario ad acta dell'Istituto superiore di giornalismo.


L'arch. Rosanna Prezioso, con decreto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientli e per la pubblica istruzione n. 21/11 del 3 giugno 2001, è stata nominata commissario ad acta dell'Istituto superiore di giornalismo per la durata di tre mesi per l'espletamento degli atti indifferibili ed urgenti ivi compreso la redazione dei prescritti documenti contabili, nonché l'elaborazione di specifica relazione complessiva sul funzionamento dello stesso, con riguardo sia alla sede di Palermo che a quella di Acireale, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti necessari all'approvazione del nuovo statuto dell'ente, condizione necessaria alla soluzione delle problematiche dell'Istituto.
(2001.24.1302)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti sostituzioni di commissari liquidatori di società cooperative.


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n.783/I/VII del 16 maggio 2001, il dott.Piazza Diego, nato a Canicattì il 10 giugno 1947 e residente in Canicattì, via Cuneo n.18, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Sicilfrutta con sede nel comune di Canicattì, in sostituzione del commissario liquidatore, rag. Di Stefano Filippo.
(2001.24.1259)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n.938/I/VII del 4 giugno 2001, l'avv. Santostefano Sofia, nata a Siracusa l'11 maggio 1965 e residente in Siracusa, viale Teracati n. 180/B, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa C.I.R.O. con sede nel comune di Vittoria, in sostituzione del commissario liquidatore, dott. Pietro Gallo.
(2001.24.1307)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n.939/I/VII del 4 giugno 2001, la dott.ssa Pulvirenti Rosa Maria, nata a Ramacca (ME) il 7 novembre 1954 e residente in Catania, via Spadacini n. 16, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Autotrasportatori riuniti Comiso con sede nel comune di Comiso, in sostituzione del commissario liquidatore, dott.Campisi Corrado.
(2001.24.1306)
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Costituzione dell'assemblea del Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Castellammare.


Con decreto n. 1021 del 13 giugno 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca si è rinnovata l'assemblea del Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Castellammare.
L'assemblea è costituita dai seguenti membri:
a)  rappresentanti designati dagli enti consorziati:
-  comune di Balestrate: signori Di Maria Andrea, Bosco Giuseppa, Palazzolo Antonio;
-  comune di Castellammare del Golfo: signori Galante Andrea, Munna Filippo Salvatore, Pappalardo Giacomo;
-  comune di San Vito Lo Capo: signori Canzoneri Damiano, Billeci Salvatore, Salmeri Bartolomeo;
-  comune di Terrasini: signori Matina Domenico, Cracchiolo Salvatore, Caponetti Pietro;
-  comune di Trappeto: signori Cascio Felice, Militello Francesco, Pizzo Domenico;
-  provincia regionale di Trapani: signori Bonanno Francesco, Barone Pasquale, Sarcona Lorenzo;
b)  rappresentanti scelti dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su terne designate dalle organizzazioni sindacali:
-  C.I.S.A.S.: sig. Lo Presti Gioacchino;
-  C.I.S.L.: sig. Firenze Ferdinando;
-  U.G.L.: sig. Monaco Giuseppe;
c)  rappresentanti scelti dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su terne designate dalle maggiori associazioni cooperativistiche: sig. Scavotto Antonino;
d)  rappresentante della Federazione nazionale impresa di pesca: sig. Sarcì Salvatore;
e)  esperti nominati dall'Assessore ai sensi dell'art. 6, comma 1 dello statuto: signori Sisci Roberto, Guarnotta Simone e Santulli Andrea;
f)  rappresentanti eletti dai marittimi e dagli armatori: signori Dai Salvatore, Munna Giuseppe, Scola Alberto e Napoli Carlo;
g)  rappresentante dell'Associazione ambientalista (W.W.F.): sig. Galli Carlo.
(2001.25.1348)
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Costituzione dell'assemblea del Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Catania.


Con decreto n. 1022 del 13 giugno 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca si è costituita l'assemblea del Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Catania.
L'assemblea è costituita dai seguenti membri:
a)  rappresentanti designati dagli enti consorziati:
-  comune di Acicastello: signori Valastro Giovannino, Valastro Mario e Foti Giovanni;
-  comune di Acireale: signori Filetti Giuseppe, Costa Giancarlo, Arcidiacono Santo;
-  comune di Augusta: signori Patania Ottavio, Conti Biagio, Bombaci Michele;
-  comune di Catania: signori Testa Antonino, Vinciguerra M. Teresa, Massimino Stefania;
-  comune di Riposto: signori Conti Giuseppe, Petralia Salvatore, Torrisi Orazio;
-  C.C.I.A.A. di Catania: signori Cantonne Grazia, Sollima Alberto, Micalizzi Carmelo;
-  C.C.I.A.A. di Siracusa: signori Scifo Pietro, Spagna Sebastiano, Linguanti Arturo;
-  provincia regionale di Siracusa: signori Castrogiovanni Giuseppe, Mancarella Salvatore, Inturri Natale;
-  provincia regionale di Catania: signori Scuderi Danilo, Forno Francesca, Mangano Marina;
b)  rappresentanti scelti dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su terne designate dalle organizzazioni sindacali:
-  C.G.I.L.: sig.ra Raja Concetta;
-  C.I.S.L.: sig. Leotta Salvatore;
-  U.I.L.: sig.ra Gulà Grazia;
-  C.I.S.A.S.: sig. Casano Riccardo;
c)  rappresentanti scelti dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su terne designate dalle maggiori associazioni cooperativistiche:
-  A.G.C.I.: sig.ra Spanò Annalisa;
-  Conf. Cooperative Sicilia Unione regionale: sig. Zappalà Michele;
-  Lega Coop.: sig. D'Agostino Andrea;
-  UNCI: sig. Bentivegna Salvatore;
d)  rappresentante della Federazione nazionale impresa di pesca: sig. Brischetto Nunzio;
e)  esperti nominati dall'Assessore ai sensi dell'art. 6, comma 1, dello statuto: signori Parialò Letterio, Russo Nicola, Donato Antonina;
f)  rappresentanti eletti dai marittimi e dagli armatori: signori Lombardo Natale, Puglisi Giuseppe, Costanzo Antonio, Tudisco Alfio;
g)  rappresentante dell'Associazione ambientalista (W.W.F.): sig. Bella Salvatore.
(2001.25.1347)
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Costituzione del collegio dei revisori del Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Castellammare.


Con decreto n. 1023 del 13 giugno 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca si è costituito il collegio dei revisori del Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Castellammare.
Il collegio è costituito dai suddetti componenti:
-  sig. Bonaccorso Giuseppe, presidente;
-  sig. Galvagno Eugenio, componente;
-  sig. Fiumara Rodolfo, componente;
-  sig. Lo Presti M. Gabriella, supplente;
-  sig. Fisichella Gaetano, supplente.
(2001.25.1346)
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Costituzione del collegio dei revisori del Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Catania.


Con decreto n. 1024 del 13 giugno 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca si è costituito il collegio dei revisori del Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Catania.
Il collegio è costituito dai suddetti componenti:
-  sig. Allegrà Domenico, presidente;
-  sig. Mauceri Sebastiano, componente;
-  sig. Mastrolembo Maurizio, componente;
-  sig. Gattuso Fabrizio, supplente;
-  sig. Piccione Domenico, supplente.
(2001.25.1345)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Integrazione e proroga dei poteri del commissario ad acta del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Catania.


Con decreto n. 677 del 14 giugno 2001, l'Assessore per l'industria ha ulteriormente integrato e prorogato fino al 31 luglio 2001 i poteri del dr. Francesco Lala, dirigente superiore del ruolo amministrativo della Regione siciliana, nominato commissario ad acta presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Catania con decreto n. 1102/2000, per l'adozione di taluni provvedimenti urgenti ed indifferibili.
(2001.27.1452)
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Integrazione e proroga dei poteri del commissario ad acta del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltagirone.


Con decreto n. 680 del 14 giugno 2001, l'Assessore per l'industria ha ulteriormente integrato e prorogato fino al 31 luglio 2001 i poteri del sig. Salvatore Marinaro, dirigente superiore del ruolo amministrativo della Regione siciliana, nominato commissario ad acta presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Catania con decreto n. 1101/2000, per l'adozione di taluni provvedimenti urgenti ed indifferibili.
(2001.27.1454)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle provincie siciliane per il bimestre marzo-aprile 2001.

Cliccare qui per visualizzare le tabelle
(2001.28.1542)
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Utilizzo dei fondi residui di cui all'art. 29 della legge 24 aprile 1980, n. 146 - Case per i lavoratori dell'industria.
Sono disponibili le economie relative ai fondi residui di cui all'art. 29 della legge n. 146/80.
Questo Dipartimento intende pervenire al completamento del programma previsto dalla citata normativa, inerente la realizzazione di case per i lavoratori dell'industria e, pertanto, invita le cooperative costituite da soci lavoratori dell'industria che ne abbiano interesse, a far pervenire a questo Dipartimento - gruppo X - entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, apposita istanza.
Sono fatte salve le istanze già pervenute.
(2001.29.1608)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Caltanissetta.

Con decreto n. 134/2001/VII/L del 27 giugno 2001 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è stata nominata la commissione esaminatrice, relativa alla sessione di esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di luglio/agosto 2001 in Caltanissetta, così composta:
-  presidente: ing. Cacopardo Dino, in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Caltanissetta;
-  membro esperto: ing. Sferruzza Giuseppe, in servizio presso l'ISPESL di Palermo;
-  membro esperto: ing. Buffa Emanuele, in servizio presso l'Azienda A.U.S.L. di Palermo.
E' nominato segretario della commissione sopra suddetta l'isp. Calì Giuseppe in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Caltanissetta.
(2001.27.1513)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla società SO.FarmaMorra S.p.A., con sede in Milano, per la distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano.

Con decreto n. 34804 del 30 maggio 2001 dell'Assessore per la sanità, la società SO.Farma Morra S.p.A., con sede legale in Milano, via Luigi Manzotti n.15 e magazzino in Palermo, via Valdemone n.22/A, è stata autorizzata alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano, ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo n.538/92, nel territorio della Regione siciliana, con l'osservanza di quanto disposto dagli artt.3, 6 e 7, commi 2° e 3°, dello stesso decreto legislativo n.538/92. Idecreti nn.21226 del 30 gennaio 1997, 27050 del 10 novembre 1998 e 30469 del 5 novembre 1999 sono revocati.
(2001.24.1278)
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Autorizzazione alla società Cavagrande S.p.A., con sede in Milo, all'imbottigliamento e commercializzazione di acqua minerale e bibite analcoliche.

Con decreto n. 21 del 4 giugno 2001, l'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale sanitario ha autorizzato la società Cavagrande S.p.A. con sede in Milo, contrada Sciara, e stabilimento in Belpasso, contrada Acquarossa (CT), all'imbottigliamento e commercializzazione nei vari tipi e formati dell'acqua minerale Acquarossa e di bibite analcoliche in acqua minerale.
(2001.24.1289)
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Autorizzazione alla ditta UNI.F.OR., con sede in Siracusa, per la distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano.

Con decreto n.34921 del 5 giugno 2001 dell'Assessore per la sanità la ditta UNI.F.ORS.p.A. con sede legale e magazzino in Siracusa, contrada Pantanelli n.1, viene autorizzata alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n.538/92, nel territorio delle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Caltanissetta, con l'osservanza di quanto disposto dagli artt.3, 6 e 7, commi 2° e 3°, dello stesso decreto legislativo n.538/92.
(2001.24.1269)
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Riconoscimento di idoneità al laboratorio di carni macinate della ditta Avimecc s.r.l. di Modica.

Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 349678 dell'8 giugno 2001, il laboratorio di produzione di carni macinate e preparazione di carni di volatili da cortile, sito in Modica, contrada Fargione, della ditta Avimecc s.r.l. di Modica (RG), è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.P.R. n.309/98, idoneo all'esercizio dell'attività ed identificato con numero 0916/P.
(2001.24.1249)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Modifica della denominazione della ditta da Agrumigel d'Imbevi Salvatore & C. s.n.c., con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, in Agrumigel d'Imbesi Salvatore & C. s.n.c.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n.220/9 del 17 aprile 2001, ha modificato il decreto n.175/9 del 22 marzo 2001, relativamente alla denominazione della ditta da Agrumigel d'Imbevi Salvatore & C. s.n.c., con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto, contrada Girorotta, ad Agrumigel d'Imbesi Salvatore & C.s.n.c., con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto, contrada Girorotta.
(2001.24.1271)
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Nulla osta alla ditta S.T. Microelectronics, con sede in Agrate Brianza Milano, per la realizzazione di un nuovo impianto nello stabilimento di Catania.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente con decreto n. 308/42 dell'8 maggio 2001 ha concesso il nulla osta all'impianto, con prescrizioni, ai sensi dell'art.5 della legge regionale n.181/81, alla ditta S.T.Microelectronics con sede legale in Agrate Brianza Milano, via C.Olivetti n.2, per la realizzazione di un nuovo impianto di cogenerazione nello stabilimento di Catania sito in Stadale Primosile n.50.
(2001.24.1275)
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Provvedimenti concernenti nulla osta per l'apertura di cave.

Con decreto n. 335/41 del 22 maggio 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art.5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta società Impredil s.r.l. con sede legale in Castelvetrano, per l'apertura di una cava di calcarenite in contrada Calciano nel territorio del comune di Castelvetrano.
(2001.24.1253)


Con decreto n. 377/41 del 5 giugno 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art.5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Barba Calogero con sede legale in Favara, per l'apertura di una cava di calcare in contrada Malvizzo nel territorio dei comuni di Naro e Favara.
(2001.24.1273)
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Approvazione di modifica del regolamento edilizio del comune di Gualtieri Sicaminò.


Il Dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica, con decreto n.311 del 28 maggio 2001, ha approvato la variante al vigente piano regolatore del comune di Gualteri Sicaminò, adottata con delibera consiliare n. 67 del 29 novembre 2000, avente per oggetto modifica parziale dell'art.34 del vigente regolamento edilizio comunale.
(2001.24.1255)
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Nulla osta alla società Biomasse Italia S.p.A., con sede in Crotone, per la realizzazione di una centrale termoelettrica in territorio di Porto Empedocle.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente con decreto n. 346/42 del 29 maggio 2001, ha concesso il nulla osta all'impianto, con prescrizioni, ai sensi dell'art.5 della legge regionale n.181/81, alla società Biomasse Italia S.p.A. con sede legale in Crotone S.S.106 zona industriale, per la realizzazione di una centrale termoelettrica da realizzarsi nel territorio di Porto Empedocle (AG).
(2001.24.1274)
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Nomina del direttore reggente dell'Ente Parco dei Nebrodi.


Con decreto n. 361/XI del 4 giugno 2001, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha revocato il decreto n. 21/11 del 21 gennaio 1998 e ha nominato il dott. Pietro Caruso, dirigente dell'Amministrazione regionale in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, direttore reggente dell'Ente Parco dei Nebrodi ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.
(2001.24.1252)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Lipari.


Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente n.319/D.R.U. del 5 giugno 2001, è stata approvata la variante al programma di fabbricazione di Lipari relativa alla copertura e sistemazione a strada del torrente Valle nell'isola di Lipari.
(2001.24.1280)
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Nulla osta al progetto per la realizzazione di opere idrauliche nel comune di Barrafranca.


Il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n.380/IX del 6 giugno 2001, ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, ai sensi dell'art.30 della legge regionale n.10/93, al progetto dei lavori per la regimentazione e convogliamento acque piovane bivio Catena nel comune di Barrafranca (EN), con esclusione della realizzazione del sovrappasso sul torrente Tardara in corrispondenza delle sezioni n.70/71 del progetto.
(2001.24.1272)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.


Con decreto n. 92/2TR del 28 maggio 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria la società SAIS trasporti con sede in Palermo nell'esercizio della autolinee extraurbanaGrotte-Racalmuto-Canicattì a modificare il programma di esercizio mediante la trasformazione, sul tratto Grotte-Racalmuto di 2 coppie di corse feriali in scolastiche, l'arretramento della coppia di corse scolastiche sul tratto Racalmuto-Canicattì a Grotte.
Con decreto n.93/2TR del 28 maggio 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria la società SAIS trasporti con sede in Palermo nell'esercizio delle autolinee extraurbane Caltanissetta-Mussomeli e Sutera-Campofranco-Campofranco F.S. a modificare il programma di esercizio mediante l'unificazione dei fogli concessionali delle suddette autolinee; la trasformazione della coppia di corse feriali Milena-Caltanissetta in scolastiche, la trasformazione della coppia di corse feriali Montedoro-Caltanissetta in scolastiche con arretramento del capolinea da Montedoro a Milena, la riduzione di 1 coppia di corse feriali sul tratto Sutera-Campofranco F.S. direzione Campofranco e la rinuncia di 2 coppie di corse feriali sul tratto Campofranco-Campofranco F.S.
Con decreto n.94/2TR del 28 maggio 2001 il Dirigente generale - Dipartimento trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria la società SAIS trasporti con sede in Palermo nell'esercizio delle autolinee extraurbane Agrigento-Favara-Castrofilippo-Canicattì-Caltagirone-Catania e Agrigento-Favara-Castrofilippo-Canicattì a modificare il programma di esercizio mediante l'unificazione dei fogli concessionali delle suddette autolinee e la riduzione sul tratto Agrigento-Favara delle 8 coppie di corse feriali a 2 coppie di corse feriali.
Con decreto n.95/2TR del 28 maggio 2001 il Dirigente generale - Dipartimento trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria la società SAIS trasporti con sede in Palermo nell'esercizio della autolinea extraurbana Geraci-Caltanissetta direzione Pianello e Bompietro a modificare il programma di esercizio mediante l'instradamento sul tratto intero della coppia di corse feriali da Alimena per Caltanissetta via autostrada n. 19, evitando il transito da Resuttano e mediante la rinuncia della coppia di corse feriali sul tratto Alimena-A19-Caltanissetta.
(2001.24.1257)


Con decreto n.103/2TR dell'1 giugno 2001, il Dirigente generale del Dipartimento trasporti e comunicazioni ha modificato la locuzione dell'art.1 del D.A. n. 244/2TR del 6 maggio 1996 di concessione alla società Salvatore Lumia s.r.l. con sede in Agrigento dell'autolinea extraurbana Burgio-Ribera-Sciacca, sostituendola con nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Burgio-Ribera-Sciacca, con le 3 coppie di corse scolastiche in atto esercitate sul percorso intero.
Con decreto n.104/2TR dell'1 giugno 2001, il dirigente generale del Dipartimento trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria la società Salvatore Lumia s.r.l. con sede in Agrigento nell'esercizio della autolinea extraurbana Caltabellotta-S. Anna-Ribera, ad abolire il divieto di servizio locale sulla tratta Verdura (bivio. S.S.115), Ribera e viceversa, estremi compresi.
Con decreto n.105/2TR dell'1 giugno 2001, il Dirigente generale del Dipartimento trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria la società Salvatore Lumia s.r.l. con sede in Agrigento nell'esercizio della autolinea extraurbana S.Anna-Caltabellotta-S.Carlo-Palermo ad instradare la coppia di corse feriali sul percorso intero da Caltabellotta sulla S.P.37, S.S. 115, S.S. 624 e viceversa.
(2001.24.1293)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 3 luglio 2001, n. 302.
Modalità e criteri per la predisposizione del programma promozionale ai sensi dell' art. 50 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

Alla Presidenza della Regione
Alla Direzione interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste
Ai gruppi di lavoro della Direzione interventi strutturali
Alle Sezioni operative di assistenza tecnica
Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti agricoltura
All'Ente di sviluppo agricolo
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All'Unione generale coltivatori
All'Associazione generale cooperative italiane
Alla Lega nazionale delle cooperative italiane
Alla Confederazione cooperative italiane
Alla Federazione regionale degli ordini provinciali degli agronomi
All'Associazione tecnici pubblicitari
All'Associazione italiana imprese di comunicazione
La legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 attribuisce, con l'art. 50, all'Assessorato regionale agricoltura e foreste le competenze per la promozione dei prodotti agricoli e di prima trasformazione. La legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 all'art. 126 determina i livelli di aiuto e la tipologia delle attività da realizzare per la promozione dei prodotti agro-alimentari.
Con la presente circolare che sostituisce le precedenti vengono individuati modalità e criteri per la predisposizione del piano promozionale.
1)  CRITERI GENERALI
L'Amministrazione intende attenersi alla comunicazione della Commissione europea relativa alla partecipazione degli Stati ad azioni promozionali dei prodotti agricoli e della pesca (86/C 272/03) che prevede i seguenti obiettivi:
-  campagne promozionali sui mercati esteri;
-  campagne promozionali sui mercati nazionali e/o regionali intese a promuovere specifiche qualità o varietà di prodotti tipici della produzione nazionale;
-  valorizzazione di prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (I.G.P.) ed attestazione di specificità comeda regolamento (CEE) n. 2081/92.
Inoltre per quanto riguarda le attività all'estero questa Amministrazione si atterrà a quanto previsto dal D.P.R. 31 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 6 luglio 1994, riguardante l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle provincie autonome.
2)  OBIETTIVI
-  Portare a conoscenza, di tutti gli operatori delle filiere agro-alimentari, le iniziative promozionali dell'As sessorato agricoltura.
-  Portare a conoscenza di enti, istituzioni e società le modalità di presentazione delle proposte di iniziative promozionali.
-  Determinare i criteri di selezione per la partecipazione delle imprese agro-alimentari siciliane alle iniziative promozionali promosse da questo Assessorato.
-  Determinare la ripartizione del budget assegnato ai sensi dell'art. 50 della legge regionale n. 6/97 e dell'art. 126 della legge regionale n. 32/2000.
Per il presente anno la ripartizione del budget sarà il seguente:
-  attività fieristica      60% del budget 
-  attività promozionale      18% del budget 

-  missioni commerciali in Sicilia di
operatori commerciali      12% del budget 

-  attività comunicazionale relativa
mente ai prodotti di qualità      5% del budget 
-  eventi promozionali vari      5% del budget 

Qualora per una singola attività non venga raggiunta la copertura al 100% la somma rimanente verrà ripartita per le altre attività.
3)  REQUISITI DEI SOGGETTI PROPONENTI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
I soggetti proponenti devono presentare, al fine dell'eventuale finanziamento dell'iniziativa promozionale, la seguente documentazione:
a)  progetto che esplichi in dettaglio la realizzazione del servizio proposto;
b)  piano tecnico-economico di massima sull'attività promozionale con l'annotazione dei relativi costi;
c)  piano tecnico economico esecutivo sull'attività promozionale da attuare;
d)  atto costitutivo e/o statuto per le associazioni, società, ecc.;
e)  delibera che autorizza il legale rappresentante a presentare istanza all'Amministrazione e di assumerne i relativi obblighi;
f)  eventuali documenti attestanti l'esclusività della manifestazione;
g)  elenco delle attività svolte precedentemente dal soggetto proponente per altri enti pubblici e/o società private;
h)  documentazione specifica relativa alla tipologia di manifestazione promozionale (vedi punti 4, 5, 6, 7, 8).
I soggetti proponenti dovranno inviare i progetti, corredati dalla documentazione di cui sopra, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'Assessorato considererà valide le istanze presentate a partire dall'1 gennaio 2001. I soggetti proponenti dovranno invece rimodulare, ove necessario, i progetti già presentati a questa Amministrazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Entro la stessa data dovrà essere altresì prodotta la documentazione di cui sopra.
I soggetti proponenti devono presentare, per la liquidazione delle spese sostenute, la seguente documentazione da accompagnare all'istanza di liquidazione:
1)  certificato di attività e di vigenza per i soggetti iscritti alla Camera di commercio con la dicitura di non fallenza e per le richieste con importo superiore o uguale ai 300 milioni la certificazione antimafia;
2)  tabulato analitico delle spese sostenute;
3)  l'elenco delle fatture con il numero, data, imponibile IVA ed il totale complessivo specificatamente per i beni ed i servizi che il soggetto organizzatore acquisisce all'esterno della propria struttura;
4)  le fatture dovranno essere quietanzate dal legale rappresentante del soggetto che le ha emesse indicando data di quietanza e modalità di pagamento;
5)  per quanto concerne le modalità di pagamento delle fatture per la fornitura di beni e servizi è da privilegiare la forma del bonifico bancario. Inoltre su ogni singola fattura va indicata la modalità di pagamento ed i relativi estremi, escludendo a priori il pagamento per contanti;
6)  il legale rappresentante dovrà dichiarare, nei modi di legge, facendo riferimento ad ogni singola fattura oggetto di liquidazione, che per la fornitura dei beni e servizi delle fatture elencate sono stati effettuati i pagamenti dell'intero importo e che le precitate fatture sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili e fiscali ed integralmente pagate e che non esiste alcuna ragione di credito, nonché accordi che prevedono successive riduzioni di prezzo in qualunque forma e/o fatturazioni di storno;
7)  il rendiconto delle spese dovrà essere accompagnato dalla dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto attuatore, nella quale si certifica che le spese sostenute per l'azione promozionale con l'indicazione delle singole voci sono formalmente corrette e registrate nei libri contabili.
Non è consentito cedere la gestione della manifestazione in subappalto, anche parziale, a ditte terze.
La presente circolare sarà pubblicata per estratto nei più importanti quotidiani siciliani e sarà dato avviso della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.
Le iniziative proposte e selezionate dall'Amministrazione regionale faranno parte di un programma promozionale che sarà approvato con decreto assessoriale del quale sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Si precisa che al programma promozionale sarà data esecuzione solo successivamente all'autorizzazione comunitaria relativa all'art. 126 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000.
4)  ATTIVITA' FIERISTICA
a)  Obiettivi ed indirizzi della pubblica amministrazione
Con la programmazione e la pianificazione di tale attività questo Assessorato intende privilegiare le manifestazioni fieristiche che hanno avuto riscontro favorevole da parte dell'imprenditoria agro-alimentare siciliana.
Verranno altresì promosse partecipazioni a nuove rassegne fieristiche che sono in grado di assicurare alle aziende agro-alimentari siciliane un proficuo contatto con importatori, buyer della distribuzione organizzata, agenzie di importazione etc. La scelta di una rassegna fieristica verrà effettuata sulla base congiunta dei seguenti parametri:
-  paese in cui si svolge la manifestazione con riferimento ai principali parametri economici (reddito pro-capite, P.I.L., import ed export dell'agro-alimentare);
-  numero di operatori che hanno partecipato alla rassegna fieristica dell'anno precedente (nel caso di manifestazioni alla prima edizione dovrà essere indicata una stima del numero di operatori presenti);
-  superficie totale espositiva;
-  importazioni di prodotti agro-alimentari italiani e siciliani nel paese in cui verrà svolta la manifestazione.
In taluni casi la scrivente Amministrazione valuterà l'opportunità di partecipare alle manifestazioni, senza il coinvolgimento delle aziende, soprattutto in determinati mercati che nel medio-lungo periodo possano rappresentare una probabile opportunità per i prodotti e le imprese agro-alimentari siciliane.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di progettare e realizzare uno stand istituzionale necessario per presentare nei mercati nazionali ed esteri l'immagine coordinata dell'agro-alimentare siciliano.
b)  Requisiti dei soggetti proponenti e modalità di presentazione dei progetti
Le iniziative promozionali sono organizzate dall'As sessorato agricoltura e foreste in rispetto delle normative che regolamentano il coordinamento delle stesse in Italia ed all'estero. Lo scopo della partecipazione diretta dell'Assessorato è quello di promuovere i prodotti e le imprese agro-alimentari regionali in Italia ed all'estero.
I soggetti che possono proporre alla scrivente Amministrazione la partecipazione ad una determinata rassegna fieristica sono:
a)  gli enti fiera o loro uffici distaccati;
b)  l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;
c)  Camere di commercio, industrie, artigianato ed agricoltura;
d)  ditte e società aventi l'esclusività della manifestazione;
e)  l'Istituto servizi mercati agricolo-alimentari (ISMEA).
Nel caso si tratti di fiere all'estero l'esclusività della società per l'organizzazione della fiera si deve intendere almeno in campo nazionale. Nel caso di manifestazioni fieristiche nazionali e regionali si prenderanno in considerazione solamente le proposte pervenute dall'ente fiera organizzatore della rassegna.
Oltre a quanto specificato sopra, i soggetti proponenti devono presentare la documentazione di cui punto 3) della presente circolare.
La proposta da presentare all'Assessorato viene riportata di seguito (allegato 3).
c)  Soggetti beneficiari e selezione delle imprese agro-alimentari
Sono ammesse a partecipare le aziende agricole o le imprese che producono e/o commercializzano, in misura prevalente, prodotti agro-alimentari siciliani.
L'Assessorato esaminerà le richieste pervenute per mezzo fax, postale o consegnate "brevi manu" all'ufficio protocollo della scrivente Amministrazione (vedi allegato 2). Da quest'anno le richieste potranno pervenire consultando il sito internet www.regione.sicilia.it e trasmettendo via e-mail l'apposito modulo inserito nel predetto sito.
Nel caso in cui le richieste di adesione sono superiori agli spazi a disposizione, le aziende invitate ad aderire alle singole iniziative, saranno successivamente selezionate in funzione dei seguenti parametri:
-  categoria merceologica;
-  tipologia dell'impresa (agricola, industriale, artigianale, commerciale);
-  quantitativo prodotto (media dell'ultimo triennio);
-  fatturato (media dell'ultimo triennio);
-  fatturato nel paese in cui si svolge la manifestazione;
-  numero di dipendenti fissi e stagionali debitamente assunti;
-  data di presentazione della domanda.
La partecipazione dei soggetti interessati alle manifestazioni fieristiche sarà subordinata alla presenza di almeno una persona dell'azienda o incaricata dalla stessa. Nel caso in cui l'azienda intenda avvalersi di un proprio importatore deve indicarlo nella richiesta di partecipazione garantendo altresì che l'importatore esponga, nello stand assegnato, esclusivamente le produzioni della impresa che ha fatto richiesta di partecipazione.
Al fine di facilitare l'inserimento su nuovi mercati delle nuove e piccole imprese, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di destinare sino al 20% della superficie totale espositiva a tali imprese. L'individuazione di tali soggetti e la relativa riserva degli spazi espositivi andrà attribuita in relazione ad ogni singolo evento fieristico.
L'Assessorato si riserva di determinare la quantità e la qualità dei servizi da prestare alle aziende partecipanti, rimanendo comunque sempre a carico dell'azienda le spese di trasporto, vitto ed alloggio del personale incaricato a seguire la manifestazione.
L'Assessorato si riserva inoltre di chiedere una quota di partecipazione per far fronte alle spese organizzative dell'evento promozionale. L'ammontare della quota di partecipazione sarà di volta in volta determinata e comunicata alle imprese.
Nel caso in cui l'impresa che ha fatto richiesta di adesione intende successivamente rinunciare alla stessa manifestazione deve comunicare la rinuncia entro le date indicate dall'Assessorato. Qualora l'impresa non adempia a quanto appena specificato l'Assessorato applicherà una sanzione che prevede, oltre alla perdita della eventuale quota di partecipazione, l'esclusione dalle manifestazioni promozionali organizzate da questo Assessorato per un periodo non inferiore a sei mesi e comunque non superiore ad un anno.
5)  ATTIVITA' PROMOZIONALE
Tale attività verrà finanziata prevedendo una compartecipazione con le imprese siciliane singole e/o associate che producono e/o commercializzano prodotti agro-alimentari in misura del 50% (IVA esclusa) delle spese ritenute ammissibili.
A)Distribuzione organizzata
a)  Obiettivi ed indirizzi della pubblica amministrazione
Con tale attività l'Assessorato intende consolidare ed acquisire le quote di mercato dei prodotti agro-alimentari siciliani all'interno della moderna distribuzione.
Quest'ultima ha acquisito nel tempo una notevole importanza per la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari sia freschi che trasformati. L'incidenza degli acquisti presso le grandi superfici (super/iper e discount) è elevata (50-70%) per pasta, vino, formaggi, salumi, olio d'oliva ed ortofrutta. Dall'esperienza acquisita da questo Assessorato emerge la necessità da parte di numerose aziende siciliane di avviare o consolidare rapporti commerciali con la moderna distribuzione che, soprattutto all'estero, chiede interventi promozionali per fare conoscere ai propri clienti i prodotti agro-alimentari siciliani.
b)  Requisiti dei soggetti proponenti e modalità di presentazione dei progetti
I soggetti che possono proporre alla scrivente Amministrazione la promozione presso i punti vendita della moderna distribuzione sono:
-  le imprese agro-alimentari singole e/o associate di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari. con sede e stabilimenti in Sicilia.
I progetti presentati dalle imprese devono contenere, oltre a quanto previsto dal punto 3) della presente circolare, la seguente documentazione:
-  numero di punti vendita sui quali si intende effettuare la promozione;
-  distribuzione di punti vendita nel territorio nazionale e/o estero sui quali si intende effettuare la promozione;
-  tipologia di punti vendita (iper, super, cash & carry, ecc.) sui quali si intende effettuare la promozione;
-  affluenza media settimanale dei punti vendita sui quali si intende effettuare la promozione;
-  numero di punti vendita sui quali l'anno precedente si è commercializzata la promozione;
-  tipologia di prodotto/i oggetto della promozione;
-  presenza "sullo scaffale" del prodotto durante la campagna promozionale;
-  progetto tecnico-economico dal quale si evinca il vantaggio economico dell'impresa ad effettuare la promozione;
-  disponibilità della catena distributiva ad effettuare la promozione o eventuale contratto di fornitura;
-  dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa agro-alimentare siciliana che si impegna a compartecipare alla spesa per la quota di propria spettanza.
Fattori preferenziali saranno relativi alla tipologia di prodotto da promuovere e/o al vantaggio economico avuto con l'azione promozionale.
La spesa massima ammissibile è pari a lire 100 milioni IVA esclusa.
La spesa finanziabile è pari al 50% del totale costo del progetto esclusa IVA; la parte rimanente sarà a carico dei soggetti proponenti.
Il pagamento avverrà ad avvenuta rendicontazione e fatturazione da parte del soggetto proponente che dovrà presentare una dettagliata relazione sui volumi di prodotto venduto durante l'attività promozionale e sulle previsioni di vendita per il resto della campagna.
I servizi promozionali ammessi al finanziamento sono i seguenti:
-  utilizzazione di spazi all'interno dei punti vendita;
-  hostess e/o promoter;
-  materiale promo-pubblicitario;
-  banchetti per l'esposizione e degustazione del prodotto;
-  attività di animazione all'interno dei punti vendita.
L'Assessorato effettuerà controlli sullo svolgimento dell'attività promozionale da parte dell'impresa richiedente e si riserva, in caso di inadempienze, di decurtare l'importo totale da finanziare. L'impresa richiedente inoltre, deve comunicare all'Assessorato la data di inizio della promozione almeno trenta giorni prima dell'inizio della stessa.
B)Mercati ortofrutticoli all'ingrosso
a)  Obiettivi ed indirizzi della pubblica amministrazione
La promozione effettuata presso i mercati ortofrutticoli all'ingrosso (MOF) ha lo scopo di consentire alle imprese agricole siciliane che non concentrano masse critiche di ortofrutta, di avere uno sbocco sui mercati per la vendita dei loro prodotti.
Attualmente l'ortofrutticoltura siciliana è, per la maggior parte dei casi, costituita da imprese incapaci di concentrare fisicamente ed economicamente, ingenti quantitativi di prodotto. Alcune di queste imprese cercano, comunque, di presentare e vendere il prodotto al di fuori del territorio regionale proprio attraverso i MOF.
L'intento di questa iniziativa promozionale - indirizzata sia ai grossisti dei mercati che ai dettaglianti che da essa si approvvigionano - è quello di avvantaggiare e supportare tali imprese.
I mercati su cui si vogliono effettuare tali promozioni sono:
-  MOF nazionali ed in particolare i mercati terminali;
-  MOF dell'ovest europeo.
b)  Requisiti dei soggetti proponenti e modalità di presentazione dei progetti
I soggetti che possono proporre a questa Amministrazione la partecipazione a tali azioni promozionali sono i mercati ortofrutticoli in forma singola e/o associata e le imprese ortofrutticole singole e/o associate di produzione e commercializzazione con sede e stabilimenti in Sicilia.
La spesa massima ammissibile è pari a lire 100 milioni IVA esclusa.
La spesa finanziabile è pari al 50% del totale costo del progetto esclusa IVA; la parte rimanente sarà a carico dei soggetti proponenti.
Il pagamento avverrà ad avvenuta rendicontazione e fatturazione da parte del soggetto proponente che dovrà presentare una dettagliata relazione sui volumi di prodotto venduto durante l'attività promozionale e sulle previsioni di vendita per il resto della campagna.
Tali soggetti devono presentare, oltre a quanto previsto dal punto 3) della presente circolare, la seguente documentazione:
-  dati sulle tipologie di prodotto richieste dai mercati indicandone i requisiti commerciali;
-  volume di transito totale e relativo fatturato;
-  numero di commissionari per mercato;
-  numero di stands;
-  superficie totale ed espositiva per ogni singolo MOF;
-  superficie complessiva dei MOF coinvolti;
-  dichiarazione del legale rappresentante dell'im presa agro-alimentare siciliana che si impegna a compartecipare alla spesa per la quota di propria spettanza.
C)Catering commerciale, enoteche, etc.
a)  Obiettivi ed indirizzi della pubblica amministrazione
La promozione effettuata nella ristorazione e nelle enoteche si prefigge come obiettivo quello di sensibilizzare sia i consumatori sia i gestori di questi esercizi all'acquisto ed utilizzo dei prodotti siciliani.
I prodotti agro-alimentari siciliani per le proprie prerogative di alta qualità si prestano ad essere inseriti nella ristorazione e nelle enoteche con particolare riferimento ad un alto target di mercato espresso in termine di prezzo.
I mercati di riferimento sono quello regionale ed in misura prevalente quello nazionale ed estero.
b)  Requisiti dei soggetti proponenti e modalità di presentazione dei progetti
I soggetti che possono proporre a questa Amministrazione la partecipazione ad una determinata azione promozionale nella ristorazione e nelle enoteche sono:
-  le imprese agro-alimentari singole e/o associate di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari, con sede e stabilimenti in Sicilia;
-  le associazioni di settore (enoteche, ristorazione, catering etc.).
I progetti presentati dai soggetti sopra indicati devono contenere, oltre a quanto previsto dal punto 3) della presente circolare, la seguente documentazione:
-  numero di ristoranti, enoteche etc. sui quali si intende effettuare la promozione;
-  distribuzione dei ristoranti, enoteche etc. nel territorio nazionale e/o estero sui quali si intende effettuare la promozione;
-  tipologia dei ristoranti, enoteche etc. sui quali si intende effettuare la promozione;
-  tipologia di prodotto/i oggetto della promozione;
-  presenza "sullo scaffale" del prodotto durante la campagna promozionale;
-  progetto tecnico-economico dal quale si evinca il vantaggio economico dell'impresa ad effettuare la promozione;
-  disponibilità dei ristoranti, enoteche etc. ad effettuare la promozione o eventuale contratto di fornitura;
-  dati relativi al fatturato ed affluenza media settimanale di ogni punto vendita;
-  dati sul target della clientela;
-  dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa agro-alimentare siciliana che si impegna a compartecipare alla spesa per la quota di propria spettanza.
Nel caso di promozione all'estero è indispensabile che antecedentemente all'inizio dell'azione i gestori di ristoranti ed enoteche dimostrino di aver acquistato i prodotti oggetto della promozione.
Fattori preferenziali saranno relativi alla tipologia di prodotto da promuovere e/o al vantaggio economico avuto con l'azione promozionale.
La spesa massima ammissibile è pari a lire 100 milioni IVA esclusa.
La spesa finanziabile è pari al 50% del totale costo del progetto esclusa IVA; la parte rimanente sarà a carico dei soggetti proponenti.
Il pagamento avverrà ad avvenuta rendicontazione e fatturazione da parte del soggetto proponente che dovrà presentare una dettagliata relazione sui volumi di prodotto venduto durante l'attività promozionale e sulle previsioni di vendita per il resto della campagna.
I servizi promozionali ammessi al finanziamento sono i seguenti:
-  utilizzazione di spazi all'interno dei punti vendita;
-  hostess e/o promoter;
-  materiale promo-pubblicitario;
-  banchetti per l'esposizione e degustazione del prodotto;
-  attività di animazione all'interno dei punti vendita.
L'Assessorato effettuerà controlli sullo svolgimento dell'attività promozionale da parte dell'impresa richiedente e si riserva, in caso di inadempienze, di decurtare l'importo totale da finanziare. L'impresa richiedente inoltre, deve comunicare all'Assessorato la data di inizio della promozione almeno trenta giorni prima dell'inizio della stessa.
6)  MISSIONI COMMERCIALI
a)  Obiettivi ed indirizzi della pubblica amministrazione
Tale strumento promozionale consente di far conoscere il livello produttivo e organizzativo del tessuto imprenditoriale agricolo regionale e di realizzare incontri commerciali tra le imprese agro-alimentari siciliane ed i buyer della distribuzione organizzata, le agenzie di importazione e i grossisti (di seguito definiti importatori).
Con tale iniziativa promozionale, l'incontro avviene esclusivamente tra importatori ed imprese siciliane presenti durante la manifestazione. Proprio per tale ragione avranno priorità nella valutazione dei progetti promozionali il numero, la provenienza, la tipologia e degli importatori. Comunque il numero totale minimo di importatori presenti deve essere almeno di 25 unità.
L'Assessorato si riserva di valutare, in relazione alla tipologia di missione proposta, l'opportunità di inserire un numero di giornalisti specializzati del settore in aggiunta agli importatori.
Il numero totale di importatori, la provenienza e la loro tipologia devono essere allegati alla presentazione del progetto (vedi punto b).
La main list completa degli importatori (nominativi, qualifica e prodotti a cui questi sono interessati) presenti all'iniziativa dovrà essere comunicata all'Assessorato, 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
Pertanto, alla fine dell'iniziativa, si andrà a constatare e valutare l'effettiva presenza e consistenza degli importatori intervenuti. Qualora il numero degli importatori effettivamente presenti all'iniziativa sia inferiore a quello preventivamente dichiarato, l'Assessorato decurterà l'importo totale previsto dalla convenzione-contratto stipulata tra le parti di una percentuale pari alla quota di importatori mancanti:
-  se non saranno presenti almeno il 50% degli importatori l'Assessorato dichiarerà il mancato raggiungimento degli obiettivi preventivamente fissati ed alla ditta che ha presentato il progetto non sarà dovuto, in questo caso, alcuna spettanza.
b)  Requisiti dei soggetti proponenti e modalità di presentazione dei progetti
I soggetti che possono proporre alla scrivente Amministrazione i progetti per le missioni commerciali sono:
a)  l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;
b)  le Camere di commercio, industrie, artigianato ed agricoltura;
c)  le società o ditte individuali che dimostrino di aver rapporti di partnership, (accordi o protocolli di intesa) con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero e/o le Camere di commercio italiane all'estero o, altre società e/o enti specializzati nel settore;
d)  l'Istituto servizi mercati agricolo-alimentari (ISMEA).
Le spese ammesse al finanziamento per l'organizzazione dell'iniziativa sono:
-  spese relative al soggiorno degli importatori comprese le spese di trasferimento (biglietteria aerea, alloggio, vitto, trasporti interni);
-  hostess e/o interpreti;
-  servizio facchinaggio;
-  materiale promo-pubblicitario;
-  location per incontri commerciali e conferenze;
-  ufficio stampa;
-  spese di segreteria ed oneri organizzativi.
La proposta deve essere corredata da un prospetto dei costi che deve essere compilato secondo l'allegato 4.
L'Assessorato, qualora la partecipazione delle imprese agro-alimentari siciliane sia inferiore a 10 unità, si riserva di annullare l'evento, entro 30 giorni dalla data di inizio della manifestazione, senza nessun onere a proprio carico.
c)  Soggetti beneficiari e selezione delle imprese agro-alimentari
Sono ammesse a partecipare le aziende agricole o le imprese che producono e/o commercializzano, in misura prevalente, prodotti agro-alimentari siciliani.
La partecipazione da parte dei soggetti interessati avverrà attraverso la compilazione di una domanda di adesione (vedi allegato).
Per l'individuazione dei fattori discriminanti di selezione delle aziende si fa riferimento a quanto specificato dal sopracitato punto 4c) della presente circolare esplicativa.
7) ATTIVITA' COMUNICAZIONALE
a)  Obiettivi ed indirizzi della pubblica amministrazione
Un fattore critico di insuccesso dei prodotti agro alimentari siciliani sta nella mancanza di una forte immagine capace di determinare, nei confronti dei consumatori italiani ed esteri, un significativo impulso all'acquisto. Proprio per tale ragione si intende proseguire ed in taluni casi avviare una campagna comunicazionale (redazionali sull'agricoltura e sui prodotti siciliani) capace di trasferire al mondo del trade e del consumo una nuova e proficua immagine dei prodotti agro alimentari siciliani.
A)Stampa su periodici, settimanali, mensili, inserti, etc.
a)  Requisiti dei soggetti proponenti e modalità di presentazione dei progetti
I soggetti che possono proporre alla scrivente Amministrazione i progetti relativi al punto A) sono:
-  società editrici di testate giornalistiche e/o di riviste di settore nazionali;
-  società editrici di testate giornalistiche e/o di riviste di settore estere o loro rappresentanze in Italia o società Italiane a cui è stata affidata l'esclusiva per il territorio nazionale;
-  le imprese agro-alimentari singole e/o associate di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari. con sede e stabilimenti in Sicilia.
Tali soggetti devono presentare, oltre a quanto previsto dal punto 3) della presente circolare, la seguente documentazione:
-  certificazione ADS;
-  numero di copie diffuse e numero di lettori;
-  diffusione geografica della testata o della rivista;
-  dati relativi all'individuazione del target group di riferimento.
La spesa finanziabile è pari al 50% del totale costo del progetto esclusa IVA; la parte rimanente sarà a carico dei soggetti proponenti.
Il pagamento avverrà ad avvenuta rendicontazione e fatturazione da parte del soggetto proponente.
All'Assessorato devono essere consegnati copie del materiale promozionale ed essi devono avere rappresentato il logo della Regione siciliana - Assessorato agricoltura e foreste. Tutto questo materiale deve essere allegato alle fatture ed al report finale, quest'ultimo nelle modalità descritte nei paragrafi precedenti.
Inoltre per le eventuali pubblicazioni attraverso quotidiani, settimanali o riviste di settore devono essere prodotte le copie da allegare alla documentazione tecnico-contabile.
B)Stampa di opuscoli, depliants, locandine, etc.
La scelta dei soggetti per la realizzazione di quanto sopra avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di forniture di beni e servizi.
C)Produzione di materiale audiovisivo, CD Room
La scelta dei soggetti per la realizzazione di quanto sopra avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di forniture di beni e servizi.
D)Cartellonistica esterna (aeroportuale, metropolitana, stradale, bus, pensiline, etc.)
Tale attività può essere effettuata esclusivamente per i prodotti di qualità riconosciuti e/o certificati secondo le norme comunitarie ( Dop, Igp, As, VQPRD, etc.) e deve attuarsi con la compartecipazione alla spesa, pari al 50% del costo totale IVA esclusa, delle aziende beneficiarie (imprese agro-alimentari singole e/o associate).
a)  Requisiti dei soggetti proponenti e modalità di presentazione dei progetti
I soggetti che possono proporre alla scrivente Amministrazione i progetti relativi al punto D) sono:
-  società aeroportuali, ferroviarie, marittime, me tropolitane, aziende locali trasporti o società che gestiscono in esclusiva i relativi spazi pubblicitari;
-  agenzie di rappresentanza che abbiano il mandato di esclusiva, rilasciato dalle sopra specificate società, per la vendita degli spazi pubblicitari per la Sicilia.
Tali soggetti devono presentare, oltre a quanto previsto dal punto 3) della presente circolare, la seguente documentazione:
-  certificato di esclusiva;
-  dichiarazione che le tariffe proposte sono uguali o inferiori a quelle praticate ad altri enti pubblici e privati;
-  indicazione sull'ubicazione esatta degli spazi pubblicitari;
-  inizio della campagna e durata della stessa;
-  formato degli impianti pubblicitari;
-  prezziari depositati presso la Camera di commercio;
-  stima sul costo contatto;
-  dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa agro-alimentare siciliana che si impegna a compartecipare alla spesa per la quota di propria spettanza.
8)  EVENTI PROMOZIONALI VARI
a)  Obiettivi ed indirizzi della pubblica amministrazione
Con tale attività si vogliono realizzare azioni non programmabili all'atto dell'adozione del piano e che per la loro importanza rientrano fra le finalità previste dal programma promozionale.
Trattasi di iniziative promosse direttamente dall'Am ministrazione e/o di partecipazione a manifestazioni promosse da altri soggetti.
b)  Requisiti dei soggetti proponenti e modalità di presentazione dei progetti
I requisiti dei soggetti proponenti e le modalità di presentazione dei progetti devono essere conformi a quanto indicato dalla presente circolare.
  L'Assessore: CUFFARO 


Allegato 1
NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

1)  Criteri e modalità di ammissione delle imprese
La domanda di ammissione ad ogni manifestazione promozionale dovrà pervenire all'Assessorato agricoltura e foreste, completa di tutti gli elementi richiesti, entro la data stabilita per ciascuna manifestazione. A tal proposito farà fede la data di arrivo all'Assessorato (timbro in entrata).
Le domande che non perverranno entro il termine prescritto o che perverranno non complete di tutti gli elementi o non compilate secondo le modalità prescritte saranno archiviate.
L'Assessorato agricoltura e foreste si riserva, inoltre, il diritto di non ammettere quelle ditte che in precedenti iniziative promozionali non si siano attenute alle istruzioni o abbiano assunto un comportamento tale da recare pregiudizio alle iniziative o all'immagine della Regione siciliana.
In base al numero di richiesta delle imprese, alle aree ed agli stand disponibili, ed alle esigenze di carattere generale, tecnico e di rappresentatività dei vari settori produttivi, l'Assessorato agricoltura si riserva di selezionare le imprese secondo i parametri enunciati al punto 4) della presente circolare.
L'Assessorato si riserva la possibilità di annullare, per qualsiasi valido motivo, una manifestazione promozionale dandone comunicazione a tutte le imprese che hanno fatto richiesta di partecipazione.
L'espositore o il suo incaricato dovrà essere presente in loco il giorno prima dell'inizio delle manifestazioni promozionali, salvo indicazione comunicata dall'Assessorato agricoltura.
In caso di inadempienza l'Assessorato agricoltura si riserva la facoltà di utilizzare lo spazio vuoto secondo le necessità del caso.
In tale evenienza, i campioni inviati dall'impresa potranno essere rimossi e l'Assessorato agricoltura non risponderà del loro utilizzo.
2)  Natura, qualità e quantità dei prodotti da esporre
Considerato il carattere di rappresentatività che vengono ad assumere le partecipazioni alle fiere e ai workshop organizzati dall'Assessorato agricoltura e foreste, ogni richiedente è impegnato ad esporre i propri campionari in qualità, varietà e quantità tali da consentire, a giudizio dell'Assessorato agricoltura un'ottima presentazione.
L'Assessorato agricoltura e foreste si riserva di non fare esporre o di far rimuovere i prodotti che, a suo insindacabile giudizio, non rispondessero ai requisiti suddetti o che non fossero comunque ritenuti idonei, per qualsiasi motivo, a figurare nelle manifestazioni promozionali.
3)  Vendite dirette e assaggi
E' espressamente proibita la vendita in fiera direttamente al pubblico se non preventivamente autorizzata.
L'espositore che non si atterrà a questa disposizione sarà escluso dalle manifestazioni promozionali ed il suo stand sarà chiuso.
Sono consentite, invece, salvo disposizioni contrarie dell'Amministrazione della fiera o del funzionario dell'Assessorato agricoltura presente sul posto, e comunque con l'osservanza delle norme eventualmente vigenti in materia, assaggi, degustazioni e omaggi di campioni.
4)  Spedizione delle merci
Per ogni manifestazioni promozionali saranno comunicate le istruzioni relative alla spedizione delle merci nonché il nominativo dello spedizioniere al quale l'Assessorato agricoltura e foreste affida la spedizione delle merci da esporre.
5)  Chiusura delle manifestazioni promozionali
A fine fiera l'espositore o il suo rappresentante, agente, incaricato, spedizioniere o corrispondente dello stesso etc., dovrà curare lo smontaggio, il reimballaggio e il ritiro delle merci esposte. L'Assessorato agricoltura non assume alcuna responsabilità al riguardo.

Allegato 2
DOMANDA DI ADESIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI PROMOSSE DALL'ASSESSORATO

Regione siciliana
Assessorato agricoltura e foreste
Gruppo
Fax 091/6966016
OGGETTO: Partecipazione alla manifestazione (specificare)
Denominazione impresa    
Indirizzo    
Citta   Provincia ........................................  

Tel. ....................... Cell. ........................ Fax ........................ E-mail ........................
Ragione sociale    
Marchio/i    
Categoria/e merceologica    
Quantitativi commercializzati media ultimo triennio (espressi in Kg ad eccezione di vini ed oli espressi in litri)    
Fatturati dei relativi quantitativi commercializzati media ultimo triennio (lire)    
Fatturato dell'ultimo anno nel paese in cui si svolge la manifestazione (lire)    

Numero di dipendenti fissi e stagionali fissi n. .................... stagionali n. ....................
Data ..................................................
Firma

   


Allegato 3
PROSPETTO DEI COSTI RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA (Specificare)

1)  Affitto ed allestimento area mq. tota-
li .......... (costo per mq. L. ..........................)  Totale L.................................... 

2)  Allestimento personalizzato apparecchiature non comprese nell'allesti-
mento base (specificare)      Totale L..................................... 

3)  Interpreti ed hostess (costo per
unità)      Totale L..................................... 

4)  Trasporto ed assicurazione con concentramenti a Palermo e Catania
200 Kg. max per azienda      Totale L..................................... 

5)  Azioni di comunicazione e marke-
ting (specificare)      Totale L..................................... 
6)  Spese di gestione documentabile      Totale L..................................... 

7)  Spese missione personale (max 1
unità)      Totale L..................................... 


Allegato 4
PROSPETTO DEI COSTI RELATIVO ALLE MISSIONI COMMERCIALI (Specificare)

1)  Location per incontri commerciali e
conferenze      Totale L..................................... 

2)  Servizio interpreti, hostess, facchi-
naggio (costo per unità)      Totale L..................................... 

3)  Azioni di comunicazione e marke-
ting (specificare)      Totale L..................................... 

4)  Spese di gestione documentabile e
spese di segreteria      Totale L..................................... 

5)  Spese relative al soggiorno degli importatori comprese le spese di trasferimento (biglietteria aerea, alloggio, vitto, trasporti interni); (specifi-
care numero operatori) ..............      Totale L..................................... 

(2001.27.1487)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 17 aprile 2001, prot. n. 376.
Fornitura prodotti medicinali per uso umano.

Ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, ospedaliere policlinici della Regione siciliana
e, p.c.  Ai farmacisti responsabili della conduzione delle farmacie ospedaliere delle Aziende unità sanitarie locali, ospedaliere policlinici della Regione siciliana 

A parziale modifica e chiarimento della circolare emessa da questo Assessorato Gab. n.719 del 12 luglio 2000, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n.538/92, come interpretato ai sensi della Direttiva n.92/25 CEE sulla distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano, si rinnova l'invito alle Unità sanitarie locali al rigoroso rispetto delle disposizioni che regolano modalità e tempi della distribuzione dei medicinali per uso umano.
In particolare, dovrà sempre essere verificato che la consegna di farmaci avvenga con la massima sollecitudine e, in ogni caso, nei termini richiesti dal bando.
Ove possibile, si invitano inoltre le Unità sanitarie locali a prevedere uno schema di consegne programmate dei medicinali, cui le aziende dovranno rigorosamente attenersi, soprattutto per i prodotti salvavita e/o per i prodotti soggetti a scarsità di materia prima.
I distributori all'ingrosso autorizzati con autorizzazione della Regione Sicilia ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo n.538/92 dovranno garantire la consegna dei medicinali di cui siamo provvisti nelle 12 ore lavorative dalla richiesta, nell'ambito territoriale, indicato nella dichiarazione ex art. 5.2 (d) del decreto legislativo sopra richiamato.
Nella fase preliminare all'acquisto, le offerte delle ditte titolari di autorizzazione alla produzione i farmaci e titolari di A.I.C. dovranno contenere formale ed esplicito impegno di evasione delle forniture, specie per i prodotti salvavita, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'ordine di fornitura.
Al ricevimento dei prodotti ordinati è fatto obbligo ai riceventi di effettuare gli accertamenti normativamente previsti ed in particolare:
-  di controllare che siano state rispettate nel trasporto le disposizioni sui tempi, sulla temperatura ed igienicità relativamente ai medicinali da consegnare;
-  di apporre sul documento di trasporto e sulla distinta del vettore l'ora e la data di consegna. Si raccomanda di timbrare e firmare sia le copie da restituire al vettore che le copie interne, di certificare con esattezza i tempi di consegna.
Le Unità sanitarie locali sono invitate a dare diffusione della presente a tutte le aziende farmaceutiche fornitrici.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: PROVENZANO 

(2001.24.1288)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA CORRIGE
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 3 maggio 2001, n. 6.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.


Nel prospetto "Effetti della manovra finanziaria per il triennio 2001-2003", allegato alla legge di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 7 maggio 2001, pag. 30, parte A-Risorse, la cifra 1.469.000, erroneamente riportata nella colonna 2002, va invece correttamente riferita alla colonna 2001; nella sottostante parte B-Oneri, la cifra 56.000, riportata nella colonna 2001, deve correttamente essere letta senza il segno meno; nella tabella C, a pag. 33, il capitolo 147305 relativo al rifinanziamento dell'art. 3 della legge regionale 22 agosto 2000, n. 17 e dell'art. 31 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 10, deve essere correttamente posto sotto la colonna 2001; il capitolo 15954 deve essere correttamente posto sotto la colonna 2000 e la cifra 10.000 deve essere correttamente posta sotto la colonna 2001.
(2001.17.871)
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AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Elenco dei soggetti cui sono stati rilasciati gli attestati di riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale.


Nel comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 34 del 6 luglio 2001, deve intendersi inserito il nominativo appresso riportato:

COGNOME E NOME  INDIRIZZO COMUNE 
Guglielmino Giuseppe  via Asiago n. 35 Catania 

(2001.29.1641)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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