REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 LUGLIO 2001 - N. 37
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 2001.
Assunzione da parte del Presidente della Regione delle funzioni di Assessore regionale per il bilancio e le finanze e cessazione della preposizione all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 4 luglio 2001.
Assunzione da parte del Presidente della Regione delle attribuzioni delegate all'Assessore destinato alla Presidenza e cessazione della destinazione alla Presidenza della Regione  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Presidenza

DECRETO 14 marzo 2001.
Direttiva per la dismissione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione siciliana  pag.

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 31 maggio 2001.
Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, ricadente nel territorio del comune di Agrigento.
  pag.


DECRETO 11 luglio 2001.
Bando pubblico per la presentazione di istanze di assegnazione ai produttori zootecnici siciliani di quantitativi di riferimento individuali di latte per la campagna 2001-2002  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 13 aprile 2001.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio costiero dalla foce del Vallone di Sumera al Castello di Montechiaro, ricadente nei comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 17 maggio 2001.
Annullamento di decreti relativi a variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001  pag. 17 


DECRETO 25 maggio 2001.
Autorizzazione a tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 17 


DECRETO 25 maggio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio di previsione di cassa per l'esercizio finanziario 2001.
  pag. 19 


DECRETO 25 maggio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio di previsione di cassa per l'esercizio finanziario 2001.
  pag. 20 


DECRETO 25 maggio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 21 


DECRETO 28 maggio 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag. 22 


DECRETO 29 maggio 2001.
Revoca di autorizzazione per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 23 


DECRETO 30 maggio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001  pag. 24 

DECRETO 30 maggio 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag. 25 


DECRETO 30 maggio 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag. 26 


DECRETO 30 maggio 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag. 26 


DECRETO 5 giugno 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag. 27 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 22 giugno 2001.
Bando sottomisura 4.1.1.d del P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Aiuti al commercio ed all'artigianato  pag. 27 


DECRETO 22 giugno 2001.
Procedura di presentazione delle domande di accesso al regime di aiuti previsti dalla sottomisura 4.1.4.b del P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Sostegno all'internalizzazione delle P.M.I.  pag. 30 


DECRETO 22 giugno 2001.
Bando di gara per la costituzione di un network regionale di animatori territoriali per l'assistenza alle imprese per l'internazionalizzazione - Sottomisura 6.2.2.a del P.O.R. Sicilia 2000-2006  pag. 33 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 25 maggio 2001.
Scorrimento parziale delle graduatorie definitive relative alla concessione del contributo finalizzato all'acquisto della prima unità abitativa, di cui alla legge 25 marzo 1982, n. 94  pag. 38 


DECRETO 21 giugno 2001.
Integrazione del decreto 25 maggio 2001, concernente scorrimento parziale delle graduatorie definitive relative alla concessione del contributo finalizzato all'acquisto della prima unità abitativa, di cui alla legge 25 marzo 1982, n. 94  pag. 58 

Assessorato della sanità

DECRETO 17 maggio 2001.
Individuazione delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nei comuni della provincia di Catania.
  pag. 59 


DECRETO 17 maggio 2001.
Determinazione della pianta organica delle farmacie del comune di Naro al 31 dicembre 1999  pag. 60 


DECRETO 29 maggio 2001.
Revisione della pianta organica delle farmacie del comune di Agrigento al 31 dicembre 1997  pag. 61 

DECRETO 4 luglio 2001.
Sostituzione della tabella A del decreto 14 novembre 2000, relativo all'elencazione di tutti i presidi e ausili erogabili ai soggetti affetti da diabete mellito.
  pag. 64 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 18 aprile 2001.
Nuove direttive per l'ottenimento di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203  pag. 65 


DECRETO 15 maggio 2001.
Approvazione del programma costruttivo per l'edilizia convenzionata ed agevolata a favore delle cooperative edilizie Neopolis e L'Amicizia per la realizzazione di alloggi nel comune di Modica  pag. 78 


DECRETO 16 maggio 2001.
Autorizzazione per la variante al piano regolatore generale del comune di Canicattì, adottata con delibera n. 90 del 13 settembre 2000  pag. 80 


DECRETO 18 maggio 2001.
Disciplina dell'organizzazione, della dotazione organica e del finanziamento dell'Ente Parco fluviale dell'Alcantara  pag. 81 


DECRETO 22 maggio 2001.
Approvazione di variante urbanistica al piano regolatore del comune di Butera  pag. 85 


DECRETO 23 maggio 2001.
Autorizzazione del progetto delle Ferrovie dello Stato S.p.A. relativo alla soppressione di un passaggio a livello della linea Palermo-Messina nel comune di Trabia  pag. 86 


DECRETO 25 maggio 2001.
Approvazione della localizzazione dell'impianto di depurazione del comune di Licodia Eubea  pag. 87 


DECRETO 28 maggio 2001.
Annullamento di concessioni edilizie rilasciate dal comune di Agira  pag. 88 


DECRETO 1 giugno 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Sant'Alessio Siculo  pag. 89 


DECRETO 4 giugno 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Carlentini  pag. 94 


DECRETO 6 giugno 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Siracusa  pag. 96 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Sostituzione di un componente del consiglio della Camera di commercio di Palermo  pag. 98 
Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2001 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento interventi strutturali  pag. 98 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Scheda opere di elettrificazione rurale - Accesso al finanziamento di cui alla Misura 4.2.9. del P.O.R. - Sicilia 2000-2006 - Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura - F.E.A.O.G. sez. I, lettera C, opere di elettrificazione rurale  pag. 99 
Accesso al finanziamento di cui alla Misura 4.2.9. del P.O.R. - Sicilia 2000-2006 - Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura - F.E.A.O.G. sez. I, lettera B, opere irrigue  pag. 102 
Accesso al finanziamento di cui alla Misura 4.2.9. del P.O.R. - Sicilia 2000-2006 - Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura - F.E.A.O.G. sez. I, lettera A, opere di viabilità interaziendali.   pag. 105 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Provvedimenti concernenti nomina di commissari liquidatori e consegnatari pressi i Centri regionali di servizio culturale per non vedenti di Catania, Messina e Palermo.   pag. 108 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Incorporazione della Banca mercantile italiana S.p.A., con sede in Palermo, nella Banca popolare di Lodi, soc. coop. a r.l., con sede in Lodi  pag. 108 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 108 

Assessorato dell'industria:
Conferma delle funzioni di ingegnere capo dei Distretti minerari di Caltanissetta, Catania, Palermo e dell'Ufficio regionale idrocarburi e geotermia  pag. 108 

Assessorato dei lavori pubblici:
Approvazione della perizia di variante ai soli fini espropriativi relativa ai lavori di allacciamento di alcuni comuni della provincia di Trapani alla condotta di adduzione delle acque provenienti dal dissalatore di Trapani e determinazione delle relative indennità provvisorie  pag. 109 
Perfezionamento di impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Petralia Soprana. .  pag. 120 
Perfezionamento di impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Petralia Soprana.  pag. 120 
Integrazione del decreto 3 aprile 2001, concernente espropriazione ed occupazione permanente e definitiva a favore della Provincia regionale di Catania degli immobili necessari alla realizzazione di lavori di ammodernamento del tratto della S.P. 185 compreso tra la S.P. 165 e l'abitato di S. Lucia, nei comuni di Acireale e Acicatena  pag. 120 

Assessorato della sanità:
Costituzione del Comitato permanente regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta  pag. 120 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Casteldaccia  pag. 120 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Bronte  pag. 120 
Nulla osta ambientale al progetto relativo alla realizzazione di lavori a difesa del litorale marino nel comune di Messina  pag. 120 
Autorizzazione alla ditta Enichem S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese, per la modifica degli scarichi atmosferici presso un proprio impianto sito nel comune di Priolo Gargallo  pag. 121 

Giudizio di compatibilità ambientale per un progetto dell'ANAS relativo a lavori stradali nei territori comunali di Caltagirone, San Michele di Ganzaria e Piazza Armerina.
  pag. 121 
Nulla osta ambientale al progetto relativo ai lavori nel porto di Riposto  pag. 121 
Autorizzazione alla ditta L.F. Latersiciliana S.p.A., con sede legale in Palermo, per la modifica delle emissioni atmosferiche derivanti da un impianto sito nel comune di Colle sano  pag. 121 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.
  pag. 121 
Provvedimenti concernenti iscrizioni di associazioni turistiche all'albo regionale  pag. 121 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 22 giugno 2001, n. 18.
Disposizioni attuative della Misura 4.2.5 "Sostegno e tutela delle attività forestali". POR Sicilia 2000-2006.   pag. 121 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 31 maggio 2001, n.8.
Decreto legislativo n.286 del 25 luglio 1998 e decreto del Presidente della Repubblica n.394 del 31 agosto 1999. Fondo nazionale politiche migratorie 2000: 3ª annualità  pag. 132 


CIRCOLARE 31 maggio 2001, n. 9.
Borse di studio per i figli dei lavoratori emigrati all'estero, art. 13 della legge regionale n. 55/80, modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 38/84, anno scolastico ed accademico 2000/2001  pag. 133 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISI DI RETTIFICA
Leggi e decreti presidenziali

DECRETO PRESIDENZIALE 22 giugno 2001, n. 10.
Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000-2001 - Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli uffici di Gabinetto - Nuovo ordinamento professionale del personale - Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della dirigenza.  pag. 135 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Q.C.S. 1 2000-2006 - P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Decisione n. C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000 - Bando multiasse e multimisure  pag. 135 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 2001.
Assunzione da parte del Presidente della Regione delle funzioni di Assessore regionale per il bilancio e le finanze e cessazione della preposizione all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28 e successive modifiche;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1970, n.70, con cui è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il proprio decreto n.184/gr.I/S.G. in data 1 agosto 2000, vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 3 agosto 2000 al n.1866, con cui si è provveduto alla preposizione degli Assessori regionali eletti dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n.313 del 26 luglio 2000 agli Assessorati di cui all'art.6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n.28 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla destinazione dell'altro Assessore eletto nella stessa seduta alla Presidenza della Regione;
Vista la lettera datata 28 giugno 2001, con la quale l'on. Nicolò Nicolosi, nel comunicare di essersi dimesso in pari data da deputato regionale, in quanto incompatibile con la carica ottenuta a seguito delle elezioni politiche del 13 maggio 2001 di deputato nazionale, rimette al Presidente della Regione il mandato di Assessore regionale con delega al bilancio ed alle finanze ad esso in precedenza attribuita con il citato D.P. n.184/gr.I/S.G.;
Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare la continuità nella gestione del predetto Assessorato di dovere assumere, a decorrere dalla data del presente decreto, le funzioni di Assessore regionale per il bilancio e le finanze sino alla preposizione di altro soggetto, preposizione questa deputata al Presidente della Regione eletto, ma non ancora proclamato, a seguito delle elezioni avvenute in Sicilia il 24 giugno 2001;

Decreta:


Articolo unico

1)  Per le motivazioni di cui in premessa, le funzioni di Assessore regionale per il bilancio e le finanze sono assunte, a decorrere dalla data del presente decreto, dal Presidente della Regione attualmente in carica che mantiene l'assetto e la composizione dell'esistente Ufficio di Gabinetto; parimenti cessa la preposizione al ramo di Amministrazione bilancio e finanze, conferita all'on. Nicolò Nicolosi con il sopra citato D.P. n.184/gr.I/S.G. dell'1 agosto 2000.
2)  Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 giugno 2001.
  LEANZA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 9 luglio 2001 al n. 2314.
(2001.28.1571)
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DECRETO PRESIDENZIALE 4 luglio 2001.
Assunzione da parte del Presidente della Regione delle attribuzioni delegate all'Assessore destinato alla Presidenza e cessazione della destinazione alla Presidenza della Regione.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28 e successive modifiche;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1970, n.70, con cui è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il proprio decreto n.184/gr.I/S.G. in data 1 agosto 2000, vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 3 agosto 2000 al n.1866, con cui si è provveduto alla preposizione degli Assessori regionali eletti dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n.313 del 26 luglio 2000 agli Assessorati di cui all'art.6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n.28 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla destinazione dell'altro Assessore eletto nella stessa seduta alla Presidenza della Regione;
Visto il proprio decreto n.185/gr.I/S.G. in data 1 agosto 2000, vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 3 agosto 2000 al n.1866, con il quale l'on. Giuseppe Drago, Assessore regionale destinato alla Presidenza è stato delegato alla trattazione degli affari ricompresi nella competenza delle Direzioni ivi indicate, nonché alla trattazione di ulteriori competenze anch'esse espressamente indicate nel citato decreto;
Vista la lettera datata 29 giugno 2001, con la quale l'on. Giuseppe Drago comunica che in pari data rassegna le dimissioni di componente la Giunta regionale di Governo nella qualità di Assessore regionale delegato alla Presidenza e da deputato del Parlamento regionale;
Ritenuto, pertanto, di dover assumere, con decorrenza 30 giugno 2001, l'esercizio delle attribuzioni in precedenza delegate con il citato D.P. n. 185/2000, al fine di assicurare la continuità nella gestione delle medesime, sino alla preposizione di altro soggetto a ciò deputato, preposizione questa propria del Presidente della Regione eletto, ma non ancora proclamato, a seguito delle elezioni avvenute in Sicilia il 24 giugno 2001;

Decreta:


Articolo unico

1)  Per le motivazioni di cui in premessa, l'eserci zio delle attribuzioni espressamente indicate dal D.P.n. 185/gr.I/S.G. dell'1 agosto 2000, e delegate all'Assessore destinato alla Presidenza, sono assunte, a decorrere dal 30 giugno 2001, dal Presidente della Regione attualmente in carica che mantiene l'assetto e la composizione dell'esistente Ufficio di Gabinetto; parimenti cessa, a far data dal 30 giugno 2001, la destinazione dell'on. Giuseppe Drago alla Presidenza della Regione, già conferita con il sopra citato D.P. n.184/gr.I/S.G. dell'1 agosto 2000.
2)  Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 luglio 2001.
  LEANZA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 9 luglio 2001 al n. 2315.
(2001.28.1571)
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DECRETI ASSESSORIALI





PRESIDENZA


DECRETO 14 marzo 2001.
Direttiva per la dismissione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione siciliana.

L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
Vista la legge n.783 del 24 dicembre 1908 e il regolamento di attuazione, recanti norme per la vendita del patrimonio;
Visto l'art. 3 della legge n.662 del 23 dicembre 1996, così come modificato dall'art.14 della legge n.449 del 27 dicembre 1997;
Visto l'art.11 della legge regionale n.6 del 7 marzo 1997, che dispone l'adozione di un piano triennale di dismissione e riconversione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione siciliana non utilizzabili a fini istituzionali;
Visti l'art.4 della legge n.488 del 23 dicembre 1999 e l'art.43 della legge n.388 del 23 dicembre 2000;
Vista la delibera n.134 dell'1 giugno 1999, con la quale la Giunta regionale ha adottato, ai sensi della legge regionale n.6 del 7 marzo 1997, art.11, il piano di dismissione dei beni immobili di proprietà della Regione siciliana;
Ritenuto di dover dare attuazione al suddetto piano, ai fini della dismissione;

Decreta:


Art.1

Per i motivi in premessa, il piano di dismissione dei beni demaniali e patrimoniali, predisposto ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n.6 del 7 marzo 1997, è reso esecutivo.

Art.2

Alla vendita dei singoli beni si procederà a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto con le modalità contenute nella direttiva allegata, che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il presente decreto verrà registrato dagli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 marzo 2001.
  DRAGO 

Allegato
DIRETTIVA
Alienazione di beni immobili di proprietà regionale

Visto l'art. 11 della legge regionale n.6 del 7 marzo 1997, che dispone l'adozione di un piano triennale di dismissione e riconversione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione siciliana non utilizzabili a fini istituzionali;
Visti gli artt. 1 e 10 della legge n.783 del 24 dicembre 1908, recanti norme per la vendita del patrimonio con il sistema dell'asta pubblica e della trattativa privata;
Visto l'art. 3 della legge n.662 del 23 dicembre 1996, così come modificato dall'art.14 della legge n.449 del 27 dicembre 1997, che disciplina i procedimenti di alienazione del patrimonio in relazione ai valori di stima;
Visto l'art.4 della legge n.488 del 23 dicembre 1999, che consente il ricorso a società intermediarie in deroga alle norme di contabilità dello Stato e dispone che all'alienazione singola dei beni a soggetti diversi dagli intermediari provvede il Ministero delle finanze;
Vista la delibera n.134 dell'1 giugno 1999 della Giunta regionale di adozione del piano di dismissione dei beni immobili regionali ai sensi della legge regionale n.6 del 7 marzo 1997, art.11, e relativo elenco;
Visto l'art.43 della legge n.388 del 23 dicembre 2000, relativo al diritto di prelazione dei concessionari di immobili;
Gli immobili di proprietà regionale sono alienati con le modalità di seguito indicate.
I beni compresi nel piano di dismissione che risultano inutilizzati verranno alienati mediante soggetti intermediari - advisor - individuati con il sistema dell'asta pubblica.
I beni compresi nel piano di dismissione utilizzati da enti pubblici o da soggetti privati saranno alienati direttamente dall'Amministrazione regionale per mezzo degli uffici del Ministero delle finanze.
In entrambi i casi la vendita avverrà per singoli lotti e in conformità ai criteri previsti per categorie di immobili dalla legge n.488/99 e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva l'osservanza del regime di pubblicità.
Vendita dei beni inutilizzati
Gli avvisi di vendita dei singoli lotti dovranno contenere i dati identificativi degli immobili e le modalità di partecipazione.
Gli intermediari acquirenti verseranno sul corrispondente capitolo delle entrate del bilancio della Regione siciliana, rubrica Presidenza, il prezzo di vendita, provvedendo entro un termine concordato a rivendere gli immobili e a versare la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione progressiva calcolata su tale differenza.
Le aggiudicazioni, a parità di offerta massima, restano subordinate al legittimo esercizio del diritto di prelazione da parte dei comuni ove insistono i beni - ex art. 11 della legge regionale n. 6/97.
Nel caso di mancata aggiudicazione ai soggetti intermediari o ai comuni i beni dovranno essere offerti al massimo numero dei potenziali acquirenti.
Per la valutazione dei beni, l'Amministrazione può incaricare consulenti immobiliari a termini e per gli effetti dell'art.4 della legge n.488/99.
Vendita dei beni utilizzati
I beni il cui valore di stima non superi i 300.000.000 di lire saranno alienati con il metodo delle buste chiuse contenenti l'offerta.
Ai fini della presentazione delle offerte gli avvisi di gara per singoli lotti dovranno contenere i dati identificativi degli immobili e le modalità di partecipazione all'acquisto.
I beni il cui valore di stima supera i 300.000.000 di lire saranno alienati con il sistema dell'asta pubblica.
I relativi avvisi conterranno i dati identificativi degli immobili e le modalità di partecipazione.
Le aggiudicazioni, a parità di offerta massima, restano subordinate al legittimo esercizio del diritto di prelazione da parte dei comuni ove insistono i beni - ex art.11 delle legge regionale n. 6/97 - e successivamente da parte dei soggetti legittimati ai sensi della legge n. 590/65 art.8, della legge n.392/78 art.38, della legge n. 488/99 art. 4, per i beni a destinazione agricola nonché ai sensi dell'art.43 della legge n.388 del 23 dicembre 2000 in favore dei concessionari e dei conduttori e di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'Amministrazione.
Negli atti di vendita dovrà essere inserita apposita clausola liberatoria con la quale l'acquirente si impegna a sollevare l'Amministrazione, previa formale rinuncia a qualsiasi azione eccezione o pretesa, da qualunque onere e responsabilità.
I beni utilizzati che, a seguito di avviso di vendita, non fossero aggiudicati per mancanza di offerta potranno essere alienati tramite l'advisor.
I beni facenti parte del patrimonio indisponibile vengono dismessi a condizione che non muti la loro destinazione al pubblico servizio.
I comuni acquirenti sono tenuti a non cedere il bene acquisito per un periodo non inferiore ad anni 10.
I beni che, al termine del triennio previsto dall'art.11 della legge regionale n.6 del 7 marzo 1997, non saranno alienati, restano nella disponibilità della Regione siciliana.
Ove le vigenti previsioni normative, che trovano applicazione in ambito regionale, contemplino il trasferimento a condizioni agevolate dei beni a soggetti terzi, i medesimi beni potranno essere venduti in applicazione delle suddette norme.
(2001.20.1047)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 31 maggio 2001.
Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, ricadente nel territorio del comune di Agrigento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n.33, in particolare l'art. 41, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico- venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro venatorie;
Visto, inoltre, il 4° comma dell'art. 41 della stessa legge, che distingue le zone cinologiche stabili in zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e zona B, in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;
Vista la nota prot. 1098 del 28 febbraio 2001 della Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, con la quale propone l'individuazione di una zona cinologica stabile B per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nell'azienda agro-venatoria Monte Mele ricadente nelle contrade Buffa, Fauma e Castelluccio nel territorio del comune di Agrigento;
Vista la relazione redatta a seguito di sopralluogo effettuato dal funzionario della Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, dalla quale si evince che la zona cinologica si sviluppa su due aree, sempre all'interno dell'azienda, la prima catastalmente individuata ai fogli 64, particelle 109,1 e foglio 33, particelle 282, 283, 214, 215, 284, 285, 204, 203, 216; la seconda, nel foglio 64, particelle 182, 183, 55, 9, 2, 122, 123, 119, 116, 224, 223, 115 e che le zone hanno i requisiti per essere classificate zona B, perché in esse è stata riscontrata presenza irrilevante e insignificante di fauna selvatica e che il territorio ha le caratteristiche faunistico ambientali richieste dalla legge;
Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale la sig.ra Schembri Santa, titolare dell'azienda agro-venatoria Monte Mele, dichiara di essere in possesso a titolo di comodato a tempo indeterminato dei suddetti terreni e dà il consenso a vincolare l'area da destinare a zona cinologica;
Visto il verbale della Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, datato 7 gennaio 2001, riguardante l'acquisito parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie, e ambientaliste ai sensi della circolare prot. n.7321 del 15 dicembre 1998;
Vista la successiva nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento prot. n. 2220 del 22 maggio 2001, con la quale viene trasmessa la proposta di individuazione della zona cinologica stabile B, pubblicata all'albo pretorio del comune di Agrigento per quindici giorni consecutivi e che trascorso il termine prefissato dalla pubblicazione dell'individuazione della zona cinologica, nessuna opposizione è stata presentata;
Verificata la rispondenza della proposta ai requisiti voluti dalla normativa in vigore;
Ritenuto di potere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al 7° comma dell'art. 41;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, nel territorio comunale di Agrigento nell'azienda agro-venatoria Monte Mele, ricadente nelle contrade Buffa, Fauma, Castelluccio, è individuata una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, classificata zona B. La zona cinologica si estende su due aree; la prima identificata in catasto al foglio 64, particelle nn. 109, 1 e foglio 33, particelle nn.282, 283, 214, 215, 284, 285, 204, 203, 216, estesa Ha. 11.43.50; e la seconda ricadente nel foglio 64, particelle nn. 182, 183, 55, 9, 2, 122, 123, 119, 116, 224, 223, 115, estesa Ha. 41.16.40; la superficie totale delle due aree è pari ad Ha. 52.55.90.

Art. 2

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art.3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, nelle more dell'eventuale affidamento della zona cinologica, ne curerà la gestione e la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera, che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana, Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, zona cinologica B, divieto di caccia e di uso non consentito.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art.41, comma 1°, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 maggio 2001.
  CROSTA 

(2001.23.1244)
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DECRETO 11 luglio 2001.
Bando pubblico per la presentazione di istanze di assegnazione ai produttori zootecnici siciliani di quantitativi di riferimento individuali di latte per la campagna 2001-2002.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIAPRTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento C.E.E. n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il Regolamento C.E.E. n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante: Misure urgenti nel settore lattiero-caseario e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.P.R. 23.12.93. n. 569 - Regolamento di esecuzione della legge n. 468/92;
Visto il D.L. n. 411 del 1 dicembre 1997, convertito con modificazioni in legge 27.01.1998, n. 5, recante: Disposizioni per gli accertamenti in materia di produzione lattiera;
Vista la legge 27 aprile 1999, n. 118 di conversione del decreto legge n. 43 del 1 marzo 1999, in particolare l'art. 1, comma 21, il quale prevede che le quote rese disponibili dall'applicazione della legge n. 5/98, nonché a seguito dell'applicazione delle revoche e delle riduzioni di cui agli articoli n. 2 e 3 del D.P.R. 569/93 affluiscano alle singole regioni per essere riassegnate secondo criteri oggettivi di priorità deliberati dalle stesse;
Visto il Regolamento CE n. 1256/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, di modifica del Regolamento CE n. 3950/92, che stabilisce un aumento di quota nazionale a partire dal 1° aprile 2000;
Visto il decreto legge n. 8 del 4 febbraio 2000, convertito con legge n. 79 del 7 aprile 2000, recante: Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolamentazione provvisoria del settore lattiero-caseario;
Visto l'art. 1, comma 8-bis della legge n. 79/200, in base al quale il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento CE n. 1256/99, con decorrenza dal 1° aprile 2001 (2ª tranches) affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e province autonome sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il D.M. 19 aprile 2001 "Ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte con decorrenza 1° aprile 2001", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 23 giugno 2001;
Ritenuto, quindi, di dovere individuare modalità e criteri per l'assegnazione dei quantitativi individuali di riferimento così come specificatamente indicato nell'allegato "Bando pubblico per la presentazione di istanze di assegnazione ai produttori zootecnici siciliani di quantitativi di riferimento individuali, disponibili alla riserva della Regione siciliana ai sensi della legge n. 118/99 e della legge 4 febbraio 2000, n. 79, per la campagna 2001/2002" che costituisce parte integrante del presente decreto;
Sentite le organizzazioni professionali agricole regionali, l'Associazione regionale allevatori della Sicilia e le Associazioni produttori latte riconosciute;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il bando pubblico per la presentazione di istanze di assegnazione ai produttori zootecnici siciliani di quantitativi disponibili alla riserva della Regione siciliana ai sensi della legge n. 118/99 e della legge n. 79/2000 per la campagna 2001/2002.

Art. 2

Il presente decreto e il bando allegato, che costituisce parte integrante del decreto stesso, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 luglio 2001.
  CROSTA 

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(2001.28.1572)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 13 aprile 2001.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio costiero dalla foce del Vallone di Sumera al Castello di Montechiaro, ricadente nei comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con D.L. 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il decreto n. 6010 del 10 maggio 1999, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 1999/2003 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento;
Esaminato il verbale n. 59 del 9 dicembre 1999, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, "il territorio costiero dalla foce del Vallone di Sumera al Castello di Montechiaro" ricadente nei comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro, delimitato perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale del 9 dicembre 1999, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;
Accertato che il verbale del 9 dicembre 1999, contenente la suddetta proposta, è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Agrigento dal 20 dicembre 1999 al 20 marzo 2000 e a quello di Palma di Montechiaro dal 17 dicembre 1999 al 18 marzo 2000 ed è stato depositato nelle segreterie dei comuni stessi per il periodo previsto dalla legge n. 1497/39;
Viste le opposizioni alla proposta di vincolo paesaggistico del territorio costiero dalla foce del Vallone di Sumera al Castello di Montechiaro prodotte la prima nei termini (17 giugno 2000) e l'altra fuori termine (20 giugno 2000) e precisamente: quella del sig. Angelo Scifo rappresentante della ditta Sigest e quella del sig. Stefano Bonanno presidente della società Maredem Village, proprietari entrambi di due fondi agricoli ricadenti all'interno dell'area in esame proposta a vincolo paesaggistico ed appartenente al territorio di Palma di Montechiaro.
Le opposizioni sopra citate presentano analoghe ar go mentazioni. Gli opponenti lamentano:
1)  errata composizione della commissione, che doveva essere composta più correttamente e coerentemente, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 805/75, oltre che dal soprintendente unico anche dal direttore della sezione paesaggistica e da quello della sezione archeologica più l'esperto in materia forestale;
2)  la composizione della commissione è errata anche in relazione al fatto che il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, intervenuto subito dopo la proposta della Soprintendenza, ha modificato la composizione della commissione di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 805/75. Pertanto, alla luce della nuova legge, la commissione di Agrigento doveva essere composta da rappresentanti regionali, provinciali, dai sindaci interessati, oltre che dal soprintendente e dal direttore della sezione paesaggistica e da quello della sezione archeologica;
3)  la proposta di vincolo doveva essere depositata presso alcune associazioni professionali e produttive, così come previsto dall'u.c. dell'art. 2 della legge n. 1497/39;
4)  la commissione, inoltre, avrebbe dovuto tentare di conciliare l'interesse pubblico con gli interessi dei privati, per cui le attività che attualmente si svolgono nel territorio sottoposto a tutela paesaggistica verrebbero fortemente danneggiate dalla presenza del vincolo;
5)  infine le riferite valutazioni della commissione denotano una imprecisa conoscenza dei luoghi, peraltro già tutelati dalla legge n. 431/85 e dalla legge n. 1089/39;
Viste le controdeduzioni della Soprintendenza;
Ritenuto che "le opposizioni previste dall'art. 3 della legge n. 1497/39 ...non sono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi forniti dal cittadi no..." (T.A.R. Sicilia, Catania, 28 novembre 1995, n. 2525) e che quindi si palesa opportuno prendere in considerazione tutte quelle pervenute, cosi come sopra descritte, per quanto tardivamente e irritualmente prodotte.
In merito ai profili di censura ivi dettagliati, si osserva:
1)  per quanto attiene la doglianza relativa all'errata composizione della commissione di Agrigento va evidenziato che in forza della legge regionale n. 80/77 il soprintendente "Unico" per i beni culturali e ambientali è subentrato nelle competenze (in precedenza limitate per materia) dei soprintendenti esistenti sulla base della previgente normativa (T.A.R. Catania, 5 giugno 1997 n. 1260). Ne consegne che la ricostruzione giuridica effettuata dagli opponenti, secondo cui la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche dovrebbe essere composta dai direttori di sezione, non appare in sintonia con l'attuale sistema.
Ed invero, compito delle sezioni tecnico-scientifiche è attualmente quello di svolgere il lavoro istruttorio della proposta di vincolo, che dovrà poi essere valutato dalla commissione provinciale presieduta dal soprintendente.
Per il resto, nessuna norma prevede che la predetta commissione debba essere composta con la presenza dei direttori di sezione (T.A.R. Catania, 5 giugno 1997, n. 1260). Inoltre si appalesa inammissibile la doglianza relativa al preteso obbligo di integrazione della commissione con un esperto in materia forestale. La stessa normativa invocata dagli opponenti prevede, infatti, che tali esperti debbano essere presenti esclusivamente nell'ipotesi - non realizzatasi nella fattispecie - in cui l'esistenza di foreste costituisca presupposto (o quantomeno presupposto concausale) per l'apposizione del vincolo (T.A.R. Palermo 16 febbraio 2000, n. 1074);
2)  per quanto attiene la doglianza relativa all'errata composizione della commissione anche ai sensi dell'art. 140 del T.U. n. 490/99, va sottolineato che l'istruttoria del procedimento di apposizione del vincolo paesaggistico in esame si è svolta e conclusa prima dell'entrata in vigore del T.U. n. 490/99 e quindi in vigenza dell'art. 31 del D.P.R. n. 805/75;
3)  in merito al mancato deposito del verbale del 9 dicembre 1999 presso le unioni dei professionisti ed artisti, degli agricoltori e degli industriali, è opportuno rilevare che, secondo gli artt. 2 e 3 della legge n. 1497/39 e l'art. 1 del regio decreto n. 1357/40, le unioni dei professionisti ed artisti, degli agricoltori e degli industriali, intervenivano nel procedimento di individuazione delle bellezze naturali con un triplice ruolo: come fonte di designazione di membri della commissione provinciale, in rappresentanza "delle categorie interessate"; come luogo di deposito degli elenchi delle bellezze di insieme compilati dalla commissione predetta; come soggetti preposti alla ricezione dei reclami e delle proposte degli interessati, e al loro coordinamento al fine della successiva trasmissione al Ministero.
Queste tre forme di partecipazione derivano dall'allora vigente ordinamento corporativo, di rappresentanza istituzionale delle categorie produttive.
Tale situazione normativa è stata però radicalmente innovata dall'art. 31, comma 6, del D.P.R. n. 805/75, che ha diversamente regolato la composizione delle commissioni provinciali.
Prevedendosi ora una composizione data da funzionari preposti al settore della tutela culturale e ambientali e da "esperti" con l'esclusione sia dei rappresentanti di categoria sia dell'ente per il turismo, si è pervenuti ad un assetto totalmente coerente con la funzione della commissione che, concernendo la ricognizione dei luoghi dotati di pregio paesistico degno di tutela, è essenzialmente improntata, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, da discrezionalità tecnica.
Sulla base di questa rilevanza di fondo dell'innovazione legislativa pare consentito di ritenere che essa, ancorché formalmente e oggettivamente limitata alla norma regolatrice della composizione della commissione, estende la sua forza abrogante, sotto il profilo di una funzionale incompatibilità, alle altre norme citate che attribuiscono alle unioni provinciali ulteriori titoli di presenza nel procedimento amministrativo;
4)  in merito al quarto punto di doglianza si può rilevare che gli interessi dei privati sono maggiormente tutelati in presenza del vincolo paesaggistico, anziché nella pregressa situazione di inadeguatezza normativa e regolamentare, certamente foriera di ulteriore degrado territoriale. Del resto la tesi secondo cui il vincolo pregiudicherebbe l'espansione industriale e commerciale appare priva di effettiva consistenza. "Unico effetto diretto (rectius: direttamente incidente sulle posizioni giuridiche sog gettive dei privati) dell'apposizione del vincolo, è infatti quello dell'introduzione, a carico dei proprietari (possessori o detentori) delle aree ad esso assoggettate, del l'onere di richiedere alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali il nulla osta per la realizzazione di opere che possano modificare il paesaggio. Il che, lungi dal determinare il paventato blocco assoluto di ogni attività, costituisce una civile misura di razionalizzazione strumentale al corretto uso del territorio ed un freno alla realizzazione di opere che possano finire con il deteriorare le valenze paesaggistiche del luogo oggetto di tutela" (T.A.R. sezione I, sentenza n. 1074 del 16 febbraio 2000);
5)  per quanto concerne la doglianza degli opponenti relativa ad una presunta imprecisa conoscenza della zona in argomento, peraltro già tutelata dalla legge n. 431/85 e dalla legge n. 1089/39, si può affermare che le scelte discrezionali delle amministrazioni non sono sindacabili, salvo che in presenza di un obiettivo errore, di conclamato travisamento dei fatti o di una manifesta illogicità.
Dalla lettura del verbale emerge chiaramente che la commissione ha condotto l'istruttoria per l'applicazione del vincolo con il dovuto scrupolo, mediante un'analitica e compiuta conoscenza dei luoghi.
Pertanto i giudizi di valore e di merito espressi dalla predetta commissione costituiscono manifestazione non già di mero arbitrio, ma di un potere di valutazione che, pur connotandosi come ampiamente discrezionale, (essendo rivolte alla individuazione e valorizzazione di canoni estetici e relativi) appare nella fattispecie usato correttamente (T.A.R. sezione I, sentenza n. 1074 del 16 febbraio 2000).
Infine gli opponenti affermano che la proposta di vincolo paesaggistico in argomento sarebbe illegittima in quanto il territorio costiero dal Vallone di Sumera al Castello di Montechiaro, ricadente nei comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro, risulta già vincolato ai sensi della legge n. 1089/39 e dalla legge n. 431/85. Ma tale rilievo appare destituito di fondamento, poiché la legge n. 1089/39 è uno strumento di tutela che vale a salvaguardare singole cose di interesse storico-artistico, incidendo sul regime giuridico della loro fruibilità e trasferibilità. La valenza del bene è il presupposto di fatto che vale a legittimare l'eventuale adozione di una siffatta misura, ma ciò non esclude che essa, insieme a tutte le altre caratteristiche ambientali, storiche, archeologiche, geologiche e botaniche presenti in un dato territorio, concorre a definire l'interesse pubblico paesaggistico di quel determinato contesto, quali un patrimonio collettivo di bellezze naturali e paesaggistiche meritevole di tutela.
E' noto, a tale riguardo, che il concetto di paesaggio accolto e postulato dalla legislazione di settore dell'ultimo ventennio (D.P.R. n. 637/75, leggi regionali nn. 80/77 e 116/80; legge n. 431/85; legge n. 326/86; D.P.R. n. 760/94) e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza del 28 luglio 1995, n. 417), non coincide con quello, meramente estetico, fatto proprio dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497; e che dunque l'oggetto della tutela non è il solo valore estetico-percettivo di un territorio, ma il compendio di valenze che, congiuntamente, vale a configurare l'interesse scientifico di quell'area e a dare allo stesso quell'interesse pubblico richiesto dalla legge n. 1497/39, in funzione della realtà della risorsa ambiente, per l'emanazione dei provvedimenti dovuti;
Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 9 dicembre 1999 sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;
Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni espresse in maniera esaustiva e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento nel verbale del 9 dicembre 1999 e correttamente approfondite nelle planimetrie sub. "A" e sub. "B" ivi allegate, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico il territorio costiero dalla foce del Vallone di Sumera al Castello di Montechiaro ricadente nei comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro in conformità alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento nella seduta del 9 dicembre 1999;
Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'ob bligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, il territorio costiero dalla foce del torrente di Sumera al Castello di Montechiaro ricadente nei comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro descritto nel verbale del 9 dicembre 1999 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento e delimitata nelle planimetrie ivi allegate, che insieme al verbale del 9 dicembre 1999 formano parte integrante del presente decreto, è dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, lettere "C" e "D", del T.U. approvato con D.L. 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge n. 1497/39, e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale del 9 dicembre 1999 della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento e alla planimetria sub. "A" di cui sopra cenno ai sensi degli artt. 142, comma 1, del T.U. n. 490/99 e 12 del regio decreto n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro.

Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 giugno 2001.
  GRADO 


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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 17 maggio 2001.
Annullamento di decreti relativi a variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 della succitata legge regionale n. 5/2001, che prevede che le previsioni contenute nel bilancio di previsione di cassa per l'anno in corso tengano conto delle variazioni apportate con decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze, fino alla data di approvazione della medesima legge, e che, conseguentemente, i predetti decreti sono annullati;

Decreta:


Art. 1

Sono annullati i seguenti decreti con cui sono sta-te apportate delle variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001:
-  decreto  n.  27 del 29 gennaio 2001;
-  decreto  n.  78 del 13 marzo 2001;
-  decreto  n.  80 del 19 marzo 2001;
-  decreto  n.  91 del 23 marzo 2001;
-  decreto  n. 173 del 30 marzo 2001.

Art. 2

Sono annullate le variazioni apportate al bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001 e sono fatte salve le variazioni di competenza apportate negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001, con i seguenti decreti:
-  decreto  n.  67 del 28 febbraio 2001;
-  decreto  n. 106 del 23 marzo 2001;
-  decreto  n. 121 del 23 marzo 2001;
-  decreto  n. 122 del 23 marzo 2001;
-  decreto  n. 137 del 29 marzo 2001;
-  decreto  n. 139 del 29 marzo 2001;
-  decreto  n. 164 del 30 marzo 2001.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 maggio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.23.1218)
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DECRETO 25 maggio 2001.
Autorizzazione a tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto il D.P.Reg. n. 722 del 20 febbraio 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 26 gennaio 2001;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio", ed, in particolare, l'articolo 28 relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'articolo 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visti i propri decreti n. 34 del 29 aprile 1999, n. 197 del 28 dicembre 1999 e n. 11 del 24 febbraio 2000, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, n. 8 del 25 febbraio 2000 e n. 21 del 5 maggio 2000;
Viste le istanze, pervenute per il tramite della Federazione italiana tabaccai, dei sigg. Ottone Antonino, Schilirò Francesco, Granata Vincenzo e Pandolfo Michele, nuovi titolari subentrati nella gestione delle rispettive rivendite e volte a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredate dall'originale della nuova delega RID;
Viste le note LRV-30-00723/01 del 22 febbraio 2001, LRV-30-01049/01 del 14 marzo 2001 e LRV-30-00296/01 del 15 gennaio 2001 della società Lottomatica e la nota n. 10843 del 5 aprile della Federazione italiana tabaccai, con le quali i predetti enti hanno comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità delle seguenti rivendite ed i nominativi dei sotto citati nuovi titolari:




Viste le note della Federazione italiana tabaccai n. 10843 del 5 aprile 2001 e n. 13919 del 7 maggio 2001, con le quali la stessa Federazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c) fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Viste le note prot. n. 11998 del 6 aprile 2001 e n. 15309 dell'11 maggio 2001, con le quali l'ECOMAP comunica che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fideiussoria a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Considerato che, con la presentazione delle citate istanze, si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che, in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai in quanto risultano collegati in rete tramite lottomatica, e, conseguentemente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/1999 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia -, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai i cui nominativi sono i seguenti:





Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4535, intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale bilancio e finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversati entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione dirigenziale.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni, l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - curerà di segnalare all'Assessorato regionale bilancio e finanze - Dipartimento finanze e credito - i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 maggio 2001.
  CERNIGLIARO 

(2001.23.1202)
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DECRETO 25 maggio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio di previsione di cassa per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 8, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di apprendistato;
Visti i decreti nn. 418 e 420 del 29 ottobre 1999, con il quale il Ministero assegna alla Regione Sicilia la somma di lire 2.296.800.000 per il progetto quadro biennale sperimentale per la formazione degli apprendisti nelle imprese artigiane e la somma di lire 855.000.000 per il progetto quadro biennale sperimentale per la formazione degli apprendisti nella P.M.I. privata denominata Arca di Noè dell'attività di formazione dell'apprendistato ai sensi dell'art. 16 della legge n. 196/97;
Visti i decreti nn. 726 e 727 del 20 dicembre 1999 dell'Assessorato regionale del lavoro - Dipartimento regionale formazione professionale -, con i quali sono state assegnate le attività formative relative all'apprendistato;
Viste le note nn. 2138 e 2139 del 23 aprile 2001, con le quali l'Assessorato regionale del lavoro chiede l'iscrizione della somma complessiva di lire 3.151.800.000 per l'esercizio finanziario 2001;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni al fine di consentire la realizzazione degli interventi sopra descritti;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono state introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 7
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 3 - DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti correnti

  3599 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento delle attività di for- 
mazione nell'esercizio dell'apprendistato      + 3.151.800.000 L. n. 196/97, art. 16. 

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 3 - DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE
CATEGORIA 6 - Trasferimenti correnti ad imprese

  318107 Finanziamento per lo svolgimento delle attività di formazione nel- 
l'esercizio dell'apprendistato       + 3.151.800.000 L. n. 196/97, art. 16. 

Art. 2

Al bilancio di previsione di cassa per l'anno finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni;
Entrata
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
RUBRICA  3 DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE 
TITOLO  2 Entrate extra-tributarie 
CATEGORIA  11 Trasferimenti correnti     + 3.151.800.000 

Spesa
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
RUBRICA  3 DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE 
TITOLO  1 Spese correnti 
CATEGORIA  6 Trasferimenti correnti ad imprese     + 3.151.800.000 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 maggio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.23.1217)
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DECRETO 25 maggio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio di previsione di cassa per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 8, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di apprendistato;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1999, con il quale il Ministero assegna alla Regione Sicilia la somma di L. 5.092.849.450 per il finanziamento dell'attività di formazione dell'apprendistato ai sensi dell'art. 16 della legge n. 196/97;
Visto il decreto n. 69/IFP dell'11 aprile 2001 dell'Assessorato regionale del lavoro - Dipartimento regionale formazione professionale -, con il quale è stato predisposto il piano di formazione professionale per l'apprendistato;
Vista la nota n. 2056 del 13 aprile 2001, con la quale l'Assessorato regionale del lavoro chiede l'iscrizione della somma di L. 5.092.849.450 per l'esercizio finanziario 2001;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni al fine di consentire la realizzazione degli interventi sopra descritti;

Decreta:


Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 7
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

  TITOLO II - Entrate extra-tributarie 

RUBRICA 3 -  DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE
CATEGORIA 11 - Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  3599 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato 
Codici: 02 1104 18 V      + 5.092.849.450 L. n. 196/97, art. 16. 

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 3 -  DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE
CATEGORIA 6 - Trasferimenti correnti ad imprese

(Nuova istiuzione)
  318107 Finanziamenti per lo svolgimento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato. 
Codici: 06 02.01 08.05 V      + 5.092.849.450 L. n. 196/97, art. 16. 

Art. 2

Al bilancio di previsione di cassa per l'anno finanziario 2001 sono introdotte le seguenti variazioni:
Entrata
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
RUBRICA  3 DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE 
TITOLO  2 Entrate extra-tributarie 
CATEGORIA  11 Trasferimenti correnti     + 5.092.849.450 

Spesa
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
RUBRICA  3 DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE 
TITOLO  1 Spese correnti 
CATEGORIA  6 Trasferimenti correnti ad imprese     + 5.092.849.450 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 maggio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.23.1216)
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DECRETO 25 maggio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la nota n. 4121 del 26 marzo 2001, con cui il Dipartimento finanze e credito di questo Assessorato chiede l'istituzione, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, del capitolo 1182, ai sensi degli artt. 10 e 12 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e del capitolo n. 1055, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 e dell'art. 27 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ed in analogia a quanto operato dallo Stato;
Vista la nota n. 367 del 30 marzo 2001 della Ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2001, la variazione per l'istituzione dei capitoli di entrata 1055 e 1182, corrispondenti ad analoghi capitoli del bilancio dello Stato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Entrate tributarie
RUBRICA 3 - DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO
CATEGORIA 1 -  Imposte erariali sul patrimonio e sul reddito

(Nuova istituzione)
  1055 Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
010199 06           p.m.      

(Nuova istituzione)
  1182 Imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuta a seguito della rivalutazione dei beni delle imprese risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999. 
010199 06           p.m. L. n. 342/200, artt. 10-12. 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 maggio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.23.1215)
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DECRETO 28 maggio 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 2001;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Visto il bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001, allegato al bilancio di competenza;
Vista la nota n. 2 del 15 maggio 2001, con la quale l'Assessorato regionale della sanità chiede la compensazione del plafond di cassa per lire 3.000.000.000 tra la rubrica 2, titolo 2, categoria 21 e la rubrica 2, titolo 2, categoria 22 per consentire il pagamento di titoli già emessi;
Vista la nota n. 692 del 17 maggio 2001 della Ragioneria centrale competente, con la quale viene trasmessa, con parere favorevole, la suindicata nota assessoriale;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 la predetta variazione di lire 3.000.000.000 in aumento alla rubrica 2, titolo 2, categoria 22 e in diminuzione dalla rubrica 2, titolo 2, categoria 21 del medesimo Assessorato;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:

      | Variazioni Amministrazione     (in milioni     | di lire) 

Assessorato regionale della sanità
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica 
Titolo  2 - Spese in conto capitale 
Categoria  21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di 
terreni       - 3.000 
Categoria  22 -  Contributi agli investimenti ad am- 
ministrazioni pubbliche       + 3.000 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 maggio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.23.1236)
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DECRETO 29 maggio 2001.
Revoca di autorizzazione per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n.1074 recante: "Norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria";
Visto il D.P.Reg. n. 722 del 20 febbraio 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione del la deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 26 gen naio 2001;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le Regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997";
Visto il decreto n. 34 del 29 aprile 1999 di autorizzazione ai tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche erariali nel territorio della Regione siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n.30 del 25 giugno 1999, con cui, fra gli altri, il signor Gioia Fabio nella qualità di titolare della ricevitoria n. 822, via Ugo La Malfa n. 115 - Palermo, codice lottomatica PA0817, associato alla Federazione italiana tabaccai, è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana;
Visti, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 lu glio 1965, n.1074, nonché gli artt. 4 e 5 del citato decreto n. 34 del 29 aprile 1999;
Viste le note prot. n. 312439 del 3 dicembre 1999, prot.n. 1795 del 28 gennaio 2000, prot.n. 3634 del 17 febbraio 2000, prot. n. 3934 del 25 febbraio 2000, prot. n. 4366 del 3 marzo 2000, prot. n. 4586 del 9 marzo 2000, prot. n. 5346 del 17 marzo 2000 e prot. n. 6889 del 10 aprile 2000, con le quali l'Assessorato del bilancio e delle finanze ha, tra l'altro, inviato alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia gli elenchi contenenti le disposizioni RID insolute;
Viste le note raccomandate prot. n. 11273 del 15 febbraio 2000, prot. n. 15544 del 6 marzo 2000, prot. n. 17785 del 14 marzo 2000, prot. n. 20955 del 27 marzo 2000 e prot. n. 24895 dell'11 aprile 2000, indirizzate al sig. Gioia Fabio, nonché alla compagnia assicuratrice Zurich International Italia S.p.A. ed all'Ecomap, con le quali la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha intimato il pagamento di quanto dovuto;
Vista la nota n. 15544 del 10 marzo 2000, con la quale la stessa Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha disposto in via cautelare la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio;
Vista la nota LTA-30-00495/00 del 14 marzo 2000 della Lottomatica S.p.A., con la quale la stessa società ha comunicato la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio a far data dal 15 marzo 2000;
Considerato che la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, con la nota prot. n. 23120 del 4 aprile 2000, ha proposto all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze che nei confronti del predetto sig. Gioia Fabio, poiché sono state riscontrate reiterate inadempienze all'obbligo di riversamento delle somme riscosse mediante procedura RID, venga adottato il provvedimento di revoca della concessa autorizzazione;
Vista la raccomandata prot. n. 26463 del 17 aprile 2000, con cui la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha disposto l'escussione della polizza fideiussoria della compagnia di assicurazione Zurich International Italia S.p.A., agenzia gerenza di Roma, nel territorio della Regione siciliana, degli obblighi derivanti dal D.P.C.M. n. 11 del 25 gennaio 1999, nonché dal decreto autorizzativo n. 34/99;
Considerato che la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, con nota prot. n. 28475 del 28 aprile 2000, ha ribadito la proposta di revoca del servizio nei confronti del sig. Gioia Fabio, anche se lo stesso ha provveduto a regolarizzare la propria situazione debitoria nei confronti della Regione siciliana, poiché il ricevitore si è reso più volte inadempiente al riversamento nel termine prescritto delle somme riscosse per tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di dovere aderire alla proposta di revoca della concessa autorizzazione formulata dalla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia con le citate note del 4 e 28 aprile 2000, a termini degli articoli 4 e 5 del decreto n. 34/99;

Decreta:


Art. 1

L'autorizzazione rilasciata al sig. Gioia Fabio, con il decreto n. 34 del 29 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, è revocata con effetti dalla notifica del presente provvedimento.

Art.  2

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, è incaricata della notifica del presente provvedimento da effettuarsi a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 dicembre 1982, n. 334).
L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - ancora, curerà la comunicazione del presente provvedimento alla competente associazione di categoria ed alla società Lottomatica.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 maggio 2000.
  CERNIGLIARO 

(2000.23.1203)
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DECRETO 30 maggio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica degli animali;
Visto l'art. 2 della prdetta legge n. 218/88, in base al quale al proprietario di animali abbattuti perché infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani ricettivi è concessa un'indennità di abbattimento;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la nota prot. n. 40608 dell'11 maggio 2001, con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la spesa sociale comunica che, con decreto dell'11 aprile 2001, n. 30304, in corso di perfezionamento, è stato erogato in favore della Regione siciliana l'importo di L. 500.000.000 per le necessità finanziarie nello stesso indicate;
Vista la quietanza, mod. 80T, con la quale è stato accreditato in data 27 aprile 2001 sul conto corrente n. 22945, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, l'importo di L. 500.000.000 per indennità abbattimento;
Visto il 1° comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO II - Entrate extra-tributarie 

RUBRICA 2 -  DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 11 - Trasferimenti correnti

  3415 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti (ex cap. 3222). 
021103 - 11 - V      + 500.000.000 L. n. 833/78. 

AMMINISTRAZIONE 10
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 3 -  ISPETTORATO VETERINARIO
CATEGORIA 5 - Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali

(Nuova istiuzione)
  417703 Contributo per l'indennità di abbattimento degli animali affetti o sospetti di infezioni o di contaminazione o sani ricettivi di afta epizootica (ex cap. 42885). 
05.01.02 - 08.08 - V      + 500.000.000 L. n. 833/78; L. n. 218/88. 

Art. 2

Il capitolo aggiunto 417703 istituito con decreto n. 8 del 19 gennaio 2001 corrispondente al capitolo 417703 istituito con l'art. 1 del presente decreto è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 2001 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso si intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 417703 di nuova istituzione.
Art. 3

Al bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001 sono introdotte le seguenti variazioni:
Entrata
AMMINISTRAZIONE  4 ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE 
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO 
TITOLO  2 Entrate extra-tributarie 
CATEGORIA  11 Trasferimenti correnti     + 500.000.000 

Spesa
AMMINISTRAZIONE  10 ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA' 
RUBRICA  3 ISPETTORATO VETERINARIO 
TITOLO  1 Spese correnti 
CATEGORIA  2 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali     + 500.000.000 

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 maggio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.23.1234)
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DECRETO 30 maggio 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Considerato che occorre provvedere ad integrare le previsioni di cassa per la parte riguardante le assegnazioni dell'Unione europea e dei connessi cofinanziamenti per permettere il pagamento dei relativi titoli di spesa;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2001 le conseguenziali variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni:
Spesa
AMMINISTRAZIONE  1 PRESIDENZA DELLA REGIONE 
RUBRICA  3 SEGRETERIA GENERALE 
TITOLO  1 Spese correnti 
CATEGORIA  2 Consumi intermedi 
-  Attività e interventi a carico dell'Unione europea e relativi cofinanziamenti statali e regionali  + 4.000.000 
AMMINISTRAZIONE  1 PRESIDENZA DELLA REGIONE 
RUBRICA  5 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE 
TITOLO  1 Spese correnti 
CATEGORIA  2 Consumi intermedi 
-  Attività e interventi a carico dell'Unione europea e relativi cofinanziamenti statali e regionali  + 6.555.560 
AMMINISTRAZIONE  8 ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA 
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO 
TITOLO  2 Spese in conto capitale 
CATEGORIA  22 Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche 
-  Attività e interventi a carico dell'Unione europea e relativi cofinanziamenti statali e regionali  + 7.190.219.110 
AMMINISTRAZIONE  9 ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
RUBRICA  3 DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE 
TITOLO  1 Spese correnti 
CATEGORIA  2 Consumi intermedi 
-  Attività e interventi a carico dell'Unione europea e relativi cofinanziamenti statali e regionali  + 2.936.060 
AMMINISTRAZIONE  4 ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE 
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO 
TITOLO  2 Spese in conto capitale 
CATEGORIA  26 Altri trasferimenti in conto capitale 
-  Attività e interventi a carico dell'Unione europea e relativi cofinanziamenti statali e regionali  - 7.203.710.730 


Art.  2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 maggio 2001.
  NICOLOSI 

(2000.23.1235)
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DECRETO 30 maggio 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 2001;
Viste le note n.1649 del 22 maggio 2001 e n. 1683 del 24 maggio 2001 dell'Assessorato regionale lavori pubblici, Dipartimento regionale lavori pubblici con cui si chiede l'incremento del plafond di cassa del titolo 2, categoria 21 di L. 15.000 milioni e del titolo I, categoria 6 di L. 5.000 milioni mediante utilizzo del plafond di cassa del titolo II, categoria 24;
Viste le note n.1269 del 22 maggio 2001 e n.1338 del 25 maggio 2001 della Ragioneria centrale lavori pubblici con cui si trasmettono, con parere favorevole, le suindicate note;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001, le predette variazioni in aumento mediante utilizzo del plafond di cassa della categoria 24, titolo II delle medesima rubrica, che presenta in atto le occorrenti disponibilità;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:

Amministrazione regionale              Variazioni (in milioni di lire) 

Lavori pubblici
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale lavori pubblici 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  6 - Trasferimenti correnti a imprese. Attività e interventi a carico della Regio 
ne o dello Stato       + 5.000 
Titolo  2 -  Spese in conto apitale 
Categoria  21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Attività e interventi a carico del- 
la Regione o dello Stato       + 15.000 
Categoria  24 - Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali. Attività e interventi a carico della Regione o dello  
Stato       - 20.000 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 maggio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.24.1304)
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DECRETO 30 maggio 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 2001;
Vista la nota n. 738 del 24 maggio 2001 dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, ufficio di gabinetto, con cui si chiede l'incremento dei plafond di cassa della rubrica 2, titolo II, categoria 21 di L. 10.000 milioni e della rubrica 3, titolo II, categoria 21 di L. 17.000 milioni mediante storno rispettivamente di L. 10.000 milioni dalla rubrica 2, titolo II, categoria 23 e di L. 17.000 milioni dalla rubrica 3, titolo I, categoria 4 al fine di far fronte all'ordinaria gestione di bilancio;
Vista la nota n.4828 del 28 maggio 2001 della Ragioneria centrale agricoltura e foreste con cui si trasmette, con parere favorevole, la suindicata nota assessoriale;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001, le predette variazioni in aumento mediante utilizzo del plafond di cassa delle succitate categorie che presentano in atto le occorrenti disponibilità;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:

Amministrazione regionale              Variazioni (in milioni di lire) 

Agricoltura e foreste
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale interventi strutturali 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  21 -  Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Attività e interventi a carico del- 
la Regione o dello Stato       + 10.000 
Categoria  23 -  Contributi agli investimenti ad imprese. Attività e interventi a carico  
della Regione o dello Stato       - 10.000 
Rubrica  3 -  Dipartimento regionale interventi infrastrutturali 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  4 -  Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. Attività e interventi a  
carico della Regione o dello Stato       - 17.000 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale. 
Categoria  21 - Investimenti fissi lordi e acquisti terreni. Attività e interventi a carico del- 
la Regione o dello Stato       + 17.000 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 maggio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.24.1303)
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DECRETO 5 giugno 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 2001;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Visto il bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001 allegato al bilancio di competenza;
Vista la nota n.570 dell'1 giugno 2001, con la quale l'Assessorato regionale della sanità chiede lo storno di L. 75.000.000.000 dalla dotazione di cassa della rubrica 2, titolo 1, categoria 4 e l'integrazione di pari im porto della dotazione del titolo II della medesima rubrica, di cui L. 50.000.000.000 alla categoria 21 e L. 25.000.000.000 alla categoria 22, per consentire il pagamento di provvedimenti di spesa in conto capitale già adottati;
Vista la nota n.811 del 4 giugno 2001 della Ragioneria centrale competente con la quale viene trasmessa, con parere favorevole, la suindicata nota assessoriale;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001, Stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale della sanità, la predetta variazione in aumento alla rubrica 2, titolo II, di L.50.000.000.000 alla categoria 21 e di L.25.000.000.000 alla categoria 22 e in diminuzione di L. 75.000.000.000 dalla rubrica 2, titolo I, categoria 4 del medesimo Assessorato;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
Amministrazione regionale              Variazioni (in milioni di lire) 

Assessorato regionale della sanità
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  4 - Trasferimenti correnti ad amministra- 
zioni pubbliche       - 75.000 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  21 -  Investimenti fissi lordi e acquisti di 
terreni      + 50.000 
Categoria  22 -  Contributi agli investimenti ad ammi- 
nistrazioni pubbliche       + 25.000 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 giugno 2001.
  NICOLOSI 

(2001.24.1305)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 22 giugno 2001.
Bando sottomisura 4.1.1.d del P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Aiuti al commercio ed all'artigianato.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 20 novembre 2000, con il quale è stata emanata la de liberazione della Giunta regionale n. 260 del 18 otto-bre 2000, relativa al "Quadro comunitario di sostegno Italia ob. 1 - Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006";
Visto l'allegato alla delibera citata relativo ai Fondi strutturali, Regolamento (CE) n. 1260/99, Quadro comuni tario di sostegno per le Regioni italiane dell'obiettivo 1 (2000-2006), Programma operativo regionale Sicilia, N.1999.IT.16.1.PO.011;
Visto il punto 4.4 Asse 4 - Sistemi locali di sviluppo, e in particolare la Misura 4.1.1 - Potenziamento delle P.M.I. esistenti; Asse prioritario: 4 - Sistemi locali di sviluppo; Settore: Sistemi produttivi industriali, artigianali e commerciali; Fondo strutturale: F.E.S.R.;
Vista la sottomisura 4.1.1.d, con la quale sono stati destinati benefici alle P.M.I. commerciali e/o artigianali ricadenti in una definita area urbana e rurale che, in forma associata, intendono avviare progetti di riqualificazione delle proprie strutture produttive e/o distributive nel l'ambito di programmi di riqualificazione di contesti territoriali specifici (zone rurali, zone urbane svantaggiate e/o degradate);
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, contenente disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese, ed in particolare l'art. 62 con il quale l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, è stato autorizzato, nel quadro di interventi volti alla riqualificazione urbana e al miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente nelle aree urbane, a concedere contributi alle piccole e medie imprese commerciali e artigianali nella misura del 50% della spesa sostenuta per la realizzazione di servizi comuni e per la riqualificazione della struttura produttiva o distributiva, sulla base della presentazione di un progetto comune alle imprese interessate ed entro i limiti previsti per gli aiuti "de minimis" per ciascuna impresa;
Visto il Complemento di programmazione, già approvato dalla Giunta regionale, ed in particolare la scheda tecnica della sottomisura 4.1.1.d - Aiuto al commercio e all'artigianato, con la quale si dispone che la stessa sottomisura mira alla riqualificazione e alla valorizzazione delle strutture produttive e/o distributive nell'ambito di programmi di riqualificazione di contesti territoriali specifici (aree urbane o rurali svantaggiate e/o degradate) attraverso l'incentivazione all'associazione di P.M.I. commerciali e artigianali esercenti la loro attività in ambiti territoriali comuni, al fine di conseguire una migliore offerta dei servizi con l'ottimizzazione della rete commerciale e la possibilità di usufruire di economie di scala dovute all'utilizzazione di servizi comuni;
Preso atto dell'assenso manifestato allo schema di bando dal Tavolo tecnico regionale dell'Aasse IV "Sistemi locali di sviluppo" nella riunione del 15 giugno 2001;
Considerato che la valutazione ambientale mediante apposito parametro, proposto dall'autorità ambientale con la nota prot. n. 38461 del 13 giugno 2001, è già contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera c) del bando come criterio di ammissibilità, per cui il tavolo ha ritenuto di non tenere conto del predetto suggerimento;

Decreta


Art. 1

E' approvato il bando pubblico di cui in premessa che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto, dopo il visto della Ragioneria centrale, sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale.
Palermo, 22 giugno 2001.
  GUERRERA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in data 25 giugno 2001 al n. 295.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2001.26.1404)
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DECRETO 22 giugno 2001.
Procedura di presentazione delle domande di accesso al regime di aiuti previsti dalla sottomisura 4.1.4.b del P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Sostegno all'internalizzazione delle P.M.I.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 20 novembre 2000, con il quale è stata emanata la deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 18 ottobre 2000, relativa al "Quadro comunitario di sostegno Italia ob. 1 - Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006";
Visto l'allegato alla delibera citata relativo ai Fondi strutturali - Regolamento (CE) n. 1260/99, Quadro comunitario di sostegno per le Regioni italiane dell'obiettivo 1 (2000/2006), Programma operativo regionale Sicilia, n. 1999.IT.16.1.PO.011;
Visto il punto 4.1 Asse 4 - Sistemi locali di sviluppo, e in particolare la Misura 4.1.4. - Servizi innovativi di rete e strumenti di sviluppo territoriale - Asse prioritario: 4 - Sistemi locali di sviluppo; Settore: Sistemi produttivi industriali, artigianali e commerciali; Fondo strutturale: F.E.S.R.;
Vista la sottomisura 4.1.4.b), con la quale sono stati destinati benefici alle P.M.I. industriali, artigianali e commerciali - singole o associate - operanti nell'intero territorio regionale, che avviino programmi di internazionalizzazione, attraverso iniziative che prevedano la realizzazione di progetti finalizzati alla presenza stabile in un Paese estero; o che sostengano spese per consulenze e servizi resi per attività di export e/o assunzione di manager; o che costituiscano consorzi o associazioni per l'attuazione di progetti di cooperazione; o che, infine, partecipino ad eventi e manifestazioni promozionali;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, contenente disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese, ed in particolare gli artt. 26, comma 1, così come modificato dal l'art. 110, comma 4, della legge regionale n. 6/2001 e dal successivo 'errata corrige' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 18 maggio 2001; l'art. 36 e l'art. 39, con i quali tutti questo Assessorato è stato autorizzato - nel quadro degli interventi volti al sostegno all'internazionalizzazione delle P.M.I. industriali, artigianali e commerciali- a concedere contributi, in misura non superiore per intensità ai massimali vigenti per le Regioni ex art. 87, par. 3, lettera a) del trattato CE, per gli investimenti connessi con la realizzazione di progetti finalizzati a una presenza stabile in uno o più mercati esterni e/o per la costituzione e l'avviamento di consorzi per l'attuazione di programmi di cooperazione nell'ambito di attività promozionali di rilievo internazionale; nonché a concedere, nell'ambito della regola 'de minimis', contributi pari all'80% delle spese ammissibili, per le iniziative consistenti nella partecipazione a manifestazioni fieristiche di rilievo nazionale o internazionale e/o nella esecuzione di studi e consulenze di mercato;
Visto il Complemento di programmazione, già approvato dalla Giunta regionale, ed in particolare la scheda tecnica della sottomisura 4.1.4.b) - Sostegno all'internazionalizzazione delle P.M.I.;
Preso atto dell'assenso manifestato allo schema di bando dal Tavolo tecnico regionale dell'Asse IV "Sistemi locali di sviluppo" nella riunione del 15 giugno 2001;

Decreta


Art. 1

E' approvato l'allegato avviso - che forma parte integrante del presente decreto - di cui all'art. 187 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32, per l'avvio della procedura valutativa a sportello per la presentazione delle domande di accesso al regime di aiuti di cui alla sottomisura in premessa specificata.

Art. 2

Il presente decreto, dopo il visto della Ragioneria centrale, sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale.
Palermo, 22 giugno 2001.
  GUERRERA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigiaanto e della pesca in data 25 giugno 2001 al n. 296.
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(2001.26.1404)
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DECRETO 22 giugno 2001.
Bando di gara per la costituzione di un network regionale di animatori territoriali per l'assistenza alle imprese per l'internazionalizzazione - Sottomisura 6.2.2.a del P.O.R. Sicilia 2000-2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato dalla Com missione europea con decisione n. C(2000)2346 del l'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato con D.P.Reg. 28 marzo 2001, n. 60, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 25 maggio 2001;
Vista la Misura 6.2.2 - Internazionalizzazione dell'economia siciliana, della quale è responsabile il dirigente generale del Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
Vista, in particolare, la sottomisura 6.2.2.a, che prevede tra le linee d'intervento quella finalizzata alla costituzione, mediante procedure di evidenza pubblica, di un network regionale di animatori territoriali per l'internazionalizzazione dell'economia;
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1783/2000 del 12 luglio 2000, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.);
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000, relativo alle spese ammissibili dei fondi struttu rali;
Ritenuto di dovere procedere, con procedura di evidenza pubblica, all'affidamento per la costituzione di un network regionale di animatori territoriali per l'assistenza alle imprese per l'internazionalizzazione;

Decreta:


Articolo unico

E' approvato il bando di gara - che allegato al presente decreto ne forma parte integrante - per la costituzione di un network regionale di animatori territoriali per l'assistenza alle imprese per l'internazionalizzazione nel quadro dei progetti pilota per le attività di internazionalizzazione dell'economia siciliana di cui all'asse VI del Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006, Misura 6.2.2, sottomisura 6.2.2.a, del Complemento di programmazione.
Palermo, 22 giugno 2001.
  GUERRERA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artgianato e della pesca, in data 25 giugno 2001 al n. 297.

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(2001.26.1404)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 25 maggio 2001.
Scorrimento parziale delle graduatorie definitive relative alla concessione del contributo finalizzato all'acquisto della prima unità abitativa, di cui alla legge 25 marzo 1982, n. 94.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 2, comma 10°, della legge 25 marzo 1982, n. 94 (buoni casa);
Visto il bando di concorso per l'assegnazione dei contributi in conto capitale per l'acquisto della prima unità abitativa di cui alla citata legge n. 94/82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.41 del 4 settembre 1993;
Visti i decreti del dicembre 1996, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 1997, con i quali sono state approvate le graduatorie provvisorie relative agli ammessi alla concessione del contributo, nonché l'elenco degli esclusi, con il motivo di esclusione, assegnando agli stessi 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, per eventuali osservazioni alle graduatorie stesse;
Visti i decreti del 10 settembre 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 20 settembre 1997, con i quali sono state approvate le graduatorie definitive relative agli ammessi alla concessione del contributo de quo assegnando agli effettivi beneficiari, come sotto individuati, 360 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione, per la presentazione della documentazione prevista dall'art. 4 del succitato decreto;
Visti i decreti del 17 marzo 1999, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 9 aprile 1999, con i quali è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie definitive di che trattasi sino alla concorrenza di n. 638 posti resisi disponibili a seguito della mancata presentazione di alcuni beneficiari della documentazione prescritta entro i termini;
Visto il decreto n. 1107 del 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.37 del 6 agosto 1999, con il quale è stato disposto lo scorrimento sino al completamento di tutte le graduatorie definitive provinciali ed è stato stabilito che la concessione del contributo rimane subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti subentranti, della documentazione prevista, entro e non oltre il 360° giorno decorrente dal 6 agosto 1999;
Visto il decreto n. 396 del 6 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 14 aprile 2000, con il quale è stata sospesa l'efficacia del decreto n. 1107 del 23 luglio 1999;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 148 del 30 marzo 2001, con cui è stata di sposta la variazione di bilancio e trasferita nel capi tolo 673320 di nuova istituzione, la cifra di L. 51.803.050.000 per le finalità previste dalla legge;
Considerato che, sulla base della disponibilità finanziaria possono essere concessi n. 1295 contributi in conto capitale ai sensi della legge n.94/82, art. 2, a parziale scorrimento delle graduatorie;
Ritenuta la necessità di dovere suddividere i succitati 1295 contributi tra le province della Regione secondo la seguente ripartizione operata su base strettamente demografica:
-  Agrigento      9,58% 
-  Caltanissetta       5,79% 
-  Catania       20,64% 
-  Enna       3,87% 
-  Messina       13,49% 
-  Palermo       24,48% 
-  Ragusa       5,62% 
-  Siracusa       7,98% 
-  Trapani       8,55% 
      100,00% 

Considerato che, nelle graduatorie definitive relative alle province di Agrigento, Siracusa e Trapani si sono resi disponibili n. 329 posti da suddividere in percentuale tra le altre province;
Ritenuto, pertanto, di dovere ammettere al beneficio del contributo i soggetti immediatamente susseguenti nell'ordine di graduatorie definitive, sino alla concorrenza dei posti resisi disponibili e secondo il seguente elenco:
inseriti utilmente nelle graduatorie definitive provinciali previste dal citato art. 2, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 52 del 20 settembre 1997;
Province  n. posti disponibili 
-  Caltanissetta       92 
-  Catania       359 
-  Enna       76 
-  Messina       234 
-  Palermo       426 
-  Ragusa       100 
-  Trapani      

Considerato che alla data già citata del 14 aprile 2000 (pubblicazione del decreto di sospensione) erano già decorsi 251 giorni dei 360 fissati dal decreto 27 lu glio 1999 e che conseguentemente rimangono 109 giorni per la presentazione della documentazione prevista;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in narrativa, è disposto lo scorrimento parziale delle graduatorie definitive, previste dal l'art. 2 della legge n. 94/82, sino alla concorrenza dei posti resisi disponibili di cui al seguente elenco:
Province  n. posti disponibili 
-  Caltanissetta       92 
-  Catania       359 
-  Enna       76 
-  Messina       234 
-  Palermo       426 
-  Ragusa       100 
-  Trapani      


Art. 2

Sono ammessi al beneficio del mutuo di che trattasi i soggetti immediatamente susseguenti nell'ordine della graduatoria definitiva sino alla concorrenza dei posti resisi disponibili di cui all'art. 1 e relativi ai nominativi indicati nell'allegato elenco distinto per provincia, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Nei confronti dei soggetti inseriti nelle graduatorie e collocati nelle posizioni immediatamente susseguenti a quelle contemplate nell'elenco allegato facente parte integrante del presente decreto, permangono le condizioni di sospensione previste dal citato decreto n. 1107 del 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 6 agosto 1999.

Art. 4

La relativa concessione di contributi di cui alla citata legge rimane subordinata alla presentazione e con le stesse modalità, da parte dei soggetti indicati nell'elenco di cui all'art. 2 del presente decreto, della documentazione prevista dall'art.4 dei decreti assessoriali 10 settembre 1997 di cui in premessa, entro e non oltre il 109° giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione a pena di decadenza dal diritto al contributo.
Palermo, 25 maggio 2001.
  BUSALACCHI 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici in data 30 maggio 2001 al n.368.

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(2001.25.1351)
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DECRETO 21 giugno 2001.
Integrazione del decreto 25 maggio 2001, concernente scorrimento parziale delle graduatorie definitive relative alla concessione del contributo finalizzato all'acquisto della prima unità abitativa, di cui alla legge 25 marzo 1982, n. 94.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art.2, comma 10, della legge 25 marzo 1982, n.94 (buoni casa);
Visto il bando di concorso per l'assegnazione dei contributi in conto capitale per l'acquisto della prima unità abitativa di cui alla citata legge n.94/82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.41 del 4 settembre 1993;
Visti i decreti del dicembre 1996, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione n.1 del 4 gennaio 1997, con i quali sono state approvate le graduatorie provvisorie relative agli ammessi alla concessione del contributo, nonché l'elenco degli esclusi, con il motivo di esclusione, assegnando agli stessi 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, per eventuali osservazioni alle graduatorie stesse;
Visti i decreti del 10 settembre 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 20 settembre 1997, con i quali sono state approvate le graduatorie definitive relative agli ammessi alla concessione del contributo de quo assegnando agli effettivi beneficiari, come sotto individuati, 360 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione, per la presentazione della documentazione prevista dall'art. 4 del succitato decreto;
Visto il decreto del 17 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.17 del 9 aprile 1999, con il quale è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie definitive di che trattasi alla concorrenza di n.638 posti resisi disponibili a seguito della mancata presentazione da parte di alcuni beneficiari della documentazione prescritta entro i termini;
Visto il decreto n.78 del 7 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.18 del 14 aprile 2000, con il quale è stata accolta l'osservazione della ditta Guarino Saverio e conseguentemente inserita al posto n.636/bis della graduatoria relativa alla Provincia di Palermo;
Visto il decreto n.79 del 7 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.21 del 5 maggio 2000, con il quale è stata accolta l'osservazione della ditta Amato Giovanni e conseguentemente inserita al posto n. 443/bis della Provincia di Palermo;
Visto il decreto n.726 del 10 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.41 dell'8 novembre 2000, con il quale la ditta Morgana Salvatore è stata inserita la posto n.126/bis della provincia di Caltanissetta;
Visto il decreto n. 1135 del 21 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.41 del 8 settembre 2000, con il quale è stata accolta l'osservazione della ditta Romanello Salvatore e conseguentemente inserita al posto n.64bis della provincia di Enna;
Visto il decreto n.2234 del 6 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 12 gennaio 2001, con il quale è stata accolta l'osservazione della ditta Incontrera Salvatore e conseguentemente inserita al posto n.747/bis della Provincia di Palermo;
Visto il decreto 882 del 25 maggio 2001, con il quale è stato disposto lo scorrimento parziale delle graduatorie definitive, sino alla concorrenza dei posti resisi disponibili di cui al seguente elenco:

  PROVINCE | N. posti disponibili     |  
Caltanissetta      92 
Catania      359 
Enna      76 
Messina      234 
Palermo      426 
Ragusa      100 
Trapani     

Considerato che per mero errore non sono stati inseriti nell'elenco allegato al decreto n. 822 del 25 maggio 2001, relativamente alla provincia di Palermo, Caltanissetta ed Enna i seguenti nominativi:
-  Guarino Saverio, nato il 3 maggio 1961 a Contessa Entellina (PA), inserito al posto 636/bis della provincia di Palermo;
-  Incontrera Salvatore, nato il 20 gennaio 1967 a Palermo, inserito al posto 747/bis della provincia di Palermo;
-  Amato Giovanni, nato il 15 settembre 1959 a Campofelice di Roccella, inserito al posto n.443/bis della provincia di Palermo;
-  Morgana Salvatore, nato il 18 ottobre 1966 a Mazzarino, inserito al posto n. 126/bis della provincia di Caltanissetta;
-  Romanello Salvatore, nato il 28 gennaio 1967 a Centuripe, inserito al posto 64/bis della provincia di Enna;
Considerata la necessità di ammettere al beneficio anche i suddetti nominativi;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, a seguito dello scorrimento parziale delle graduatorie definitive, sono altresì ammessi al beneficio anche i seguenti nominativi:
-  Guarino Saverio, nato il 3 maggio 1961 a Contessa Entellina (PA), comune di acquisto Palermo, inserito al posto 636/bis della provincia di Palermo;
-  Incontrera Salvatore, nato il 20 gennaio 1967 a Palermo, comune di acquisto Palermo, inserito al posto n.747/bis della provincia di Palermo;
-  Amato Giovanni, nato il 15 settembre 1959 a Campofelice di Roccella, comune di acquisto Campofelice di Roccella, inserito al posto n. 443/bis della provincia di Palermo;
-  Morgana Salvatore, nato il 18 ottobre 1966 a Mazzarino, comune di acquisto Mazzarino, inserito al posto n. 126/bis della provincia di Caltanissetta;
-  Romanello Salvatore, nato il 28 gennaio 1967 a Centuripe, comune di acquisto Centuripe, inserito al posto n. 64/bis della provincia di Enna;

Art.2

La relativa concessione dei contributi di cui alla citata legge rimane subordinata alla presentazione e con le stesse modalità, da parte dei soggetti indicati nell'art.1 del presente decreto, della documentazione prevista dall'art. 4 dei decreti assessoriali 10 settembre 1997 di cui in premessa, entro e non oltre il 109° giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione a pena di decadenza dal diritto al contributo.
Palermo, 21 giugno 2001.
  BUSALACCHI 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici in data 27 giugno 2001 al n. 472.
(2001.28.1561)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 17 maggio 2001.
Individuazione delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nei comuni della provincia di Catania.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 2 aprile 1968, n.475 ed, in particolare, l'art.10, comma 1;
Vista la legge 8 novembre 1991, n.362;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n.10;
Viste le leggi regionali n.30/93 e n.33/94 e relativi decreti attuativi;
Vista la circolare assessoriale n.923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n.95948 del 12 novembre 1991, con il quale è stata approvata, al 31 dicembre 1987, la pianta organica delle farmacie di alcuni comuni della provincia di Catania e, nel contempo, istituita la IV sede farmaceutica urbana del comune di Acicatena;
Visto il decreto n.24307 del 30 dicembre 1997, con il quale è stata rideterminata, al 31 dicembre 1995, la pianta organica delle farmacie del comune di Acicatena e, nel contesto, sono stati attribuiti precisi confini territoriali alla predetta IVsede;
Preso atto che lo stesso decreto n.24307 del 30 dicembre 1997 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Acicatena e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.7 del 7 febbraio 1998, serie generale, parte I;
Visto il decreto n.34454 del 18 aprile 2001, con il quale è stata autorizzata, ai sensi della legge 16 marzo 1990, n.48 e della legge 28 ottobre 1999, n.389, la gestione provvisoria della IV sede farmaceutica urbana del comune di Acicatena, nelle more del conferimento della stessa a mezzo di pubblico concorso;
Visto il decreto n.25908 del 2 luglio 1998, con il quale è stata rideterminata, al 31 dicembre 1995, la pianta organica delle farmacie del comune di Acireale e, nel contesto, è stata istituita la 13ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che lo stesso decreto n.25908 del 2 luglio 1998 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune di Acireale e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 12 settembre 1998, serie generale, parte I;
Visto il decreto del medico provinciale di Catania n. 8725 del 25 ottobre 1978, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Catania, disponibili per il privato esercizio, tra cui la 2ª sede farmaceutica rurale sita nel comune di Piedimonte Etneo, frazione Presa e Vena;
Visto il decreto del medico provinciale di Catania n. 6969 del 31 marzo 1982, con il quale è stata approvata la graduatoria del medesimo concorso;
Visto il decreto del medico provinciale di Catania n. 16278 del 1° ottobre 1982, con il quale è stato riconosciuto titolare della 2ª sede farmaceutica rurale del comune di Piedimonte Etneo, frazione Presa e Vena, il dr.Sanna Francesco;
Visto il decreto n.32661 del 26 luglio 2000, con il quale il predetto dr.Sanna Francesco è stato autorizzato alla gestione provvisoria della 2ª sede farmaceutica urbana di nuova istituzione del comune di Trecastagni, previa rinuncia formale della titolarità della sede farmaceutica di Presa e Vena;
Preso atto che a seguito di detta rinunzia la sede farmaceutica di cui sopra si è resa vacante e quindi disponibile per il conferimento a privati a mezzo di pubblico concorso;
Visto il decreto n.34267 del 27 marzo 2001, con il quale è stato autorizzato un dispensario farmaceutico, ai sensi dell'art.6 della legge n.362/91, nella 2ª sede farmaceutica rurale del comune di Piedimonte Etneo, frazione Presa e Vena, nelle more del conferimento della stessa a mezzo di pubblico concorso;
Visto il decreto n.24402 del 20 gennaio 1998, così come modificato ed integrato con decreto n.25785 del 15 giugno 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995, la pianta organica delle farmacie del comune di Scordia e nel contesto è stata istituita la IV sede farmaceutica urbana;
Visto il decreto n.27083 del 10 novembre 1998, di modifica dei precedenti decreti n.24402/98 e n. 25785/98 sopracitati, con il quale è stata ulteriormente definita la delimitazione territoriale di ciascuna sede farmaceutica del comune di Scordia;
Preso atto che lo stesso decreto n.27083 del 10 novembre 1998 è stato pubblicato nei modi e nei termini di legge all'albo pretorio del comune interessato e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59, parte I;
Visto il decreto n.26993 del 9 novembre 1998, con il quale è stato reso noto il riepilogo delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione nei comuni della provincia di Catania;
Ritenuto, con il presente decreto, di dovere rendere note le sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione, e precisamente la 4ª sede urbana del comune di Acicatena e la 4ª sede urbana del comune di Scordia, non risultanti nel citato decreto n.26993/98 e, conseguentemente, non inserite nel bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di Catania, indetto con decreto n.32220 del 27 giugno 2000, di cui il predetto decreto n.26993/98 costituisce il necessario atto presupposto;
Ritenuto, altresì, di dovere inserire nel presente decreto la 13ª sede farmaceutica di nuova istituzione del comune di Acireale, erroneamente stralciata dal suddetto bando di concorso per la sussistenza di ordinanza di sospensiva inerente al ricorso pendente avanti il T.A.R. Sicilia di Catania, che risulta non coinvolgere la suddetta sede, bensì unicamente quella per la quale è stato promosso il giudizio;
Ritenuto, inoltre, di dovere ricomprendere nello stesso decreto la 2ª sede farmaceutica rurale del comune di Piedimonte Etneo, frazione Presa e Vena, allorché resasi vacante per i motivi di cui in premessa;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Le sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione nei comuni della provincia di Catania sono le seguenti:
1) comune di Acicatena, la IV sede farmaceutica urbana.
2) comune di Acireale, la 13ª sede farmaceutica urbana.
3) comune di Piedimonte Etneo, frazione Presa e Vena, la 2ª sede farmaceutica rurale.
4) comune di Scordia, la 4ª sede farmaceutica urbana.

Art. 2

I confini di ciascuna sede farmaceutica indicata nell'articolo precedente sono quelli risultanti dai rispettivi decreti concernenti la revisione della pianta organica.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e verrà notificato ai comuni interessati per le determinazioni di cui al 3° comma dell'art.10 della legge n. 475/68, nel caso in cui sia previsto il diritto di prelazione ai sensi dell'art.9 della legge n.475/68, così come modificato dall'art.10 della legge n. 362/91, per l'assunzione della gestione.
Palermo, 17 maggio 2001.
  PROVENZANO 

(2001.23.1192)
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DECRETO 17 maggio 2001.
Determinazione della pianta organica delle farmacie del comune di Naro al 31 dicembre 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 2 aprile 1968, n.475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n.1275;
Vista la legge 8 novembre 1991, n.362;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti attuativi;
Visto il decreto n.25300 del 24 aprile 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie della provincia di Agrigento, con esclusione, tra l'altro, del comune di Naro;
Visto l'art. 1 della legge n.362/91, secondo il quale, in occasione della revisione della pianta organica delle farmacie, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinatesi dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, può essere modificata l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2° dell'art.1 della citata legge n.362/91, che prevede l'istituzione di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni e che la popolazione eccedente rispetto ai predetti parametri è computata, per l'istituzione di una nuova sede, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visto il decreto del medico provinciale di Agrigento n.5844 del 31 dicembre 1976, ove si evince, tra l'altro, che la 2ª e 3ª sede farmaceutica insistono nella stessa zona;
Visti i dati ISTAT sulla popolazione residente nel comune di Naro al 31 dicembre 1999, pari a 9.364 abitanti;
Ritenuto di dovere assegnare a ciascuna delle sedi sopraddette una propria circoscrizione;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale sulla proposta del comune di Naro per la delimitazione delle tre sedi farmaceutiche esistenti;
Considerato che con il presente decreto si intendono operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari antecedenti al 1999 e vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possono essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, la pianta organica delle farmacie del comune di Naro è così determinata fino al 31 dicembre 1999:
a) popolazione residente al 31 dicembre 1999, n. 9364;
b) sedi farmaceutiche esistenti, n. 3;
c) sedi farmaceutiche spettanti, n.2;
d) sedi farmaceutiche soprannumerarie, n.1.
1ª sede farmaceutica urbana:
-- titolare dr.Iacona Calogero, via Dante n.92.
Comprende la zona di abitato ad ovest della linea determinata dalla via Guido Gonella fino all'incrocio con via Dossetti, continua per via Dossetti fino all'incrocio con via Rotabile Agrigento, prosegue per un tratto di via Rotabile Agrigento fino all'incrocio con vicolo Tilli, prosegue per tratto di vicolo Tilli fino all'incrocio di piazza Cesare Battisti e prosegue su via Gran Priorato fino all'incrocio di via Dante, tutte incluse alla prima sede, prosegue per tratto di via Dante esclusa fino all'incrocio di Salita Duomo, prosegue per la salita di via Duomo esclusa e arriva all'incrocio di via Rosa, percorre tratto di via Rosa escluso fino all'incrocio della via Scarano e via Salita e percorre la via Salita esclusa ed il suo prolungamento ideale.
2ª sede farmaceutica urbana:
-- titolare dr.Principato Salvatore, via Piave n.182.
Comprende la parte centrale di abitato situata tra la linea indicata dalla sede n.1 e la linea determinata dalla via Kennedy fino all'incrocio tra via Matteotti e Foscolo esclusa.Continua per via Matteotti esclusa, tratto fino all'incrocio con via Libertà, prosegue per via Libertà inclusa fino all'incrocio con via Cilia, prosegue per via Cilia inclusa fino a piazza Crispi, attraversa la stessa piazza Crispi compresa fino all'incrocio con via Rotabile Agrigento e vicolo Ponticello, prosegue per via Ponticello fino all'incrocio con via Cilauro, prosegue per un tratto di via Cilauro fino all'incrocio di via Delle Mura inclusa, prosegue per via Delle Mura fino all'incrocio con via Scicolone e via Vittorio Emanuele inclusa, prosegue per vicolo Beldanda incluso attraverso la via Piave e prosegue per vicolo Guittardi incluso fino all'incrocio con via Dante, prosegue per un tratto di via Dante inclusa fino all'incrocio con via Portavecchia, piazza Cavour proseguendo per viale Umberto I incluso, tratto fino all'incrocio con via S.Giuliano inclusa percorrendola tutta fino al suo prolungamento ideale.
3ª sede farmaceutica urbana:
-- titolare dr.ssa D'Anna Assunta, via Vittorio Emanuele n.22.
Comprende il territorio oltre la linea prima descritta che individua il limite di confine tra la 2ª e la 3ª sede.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Naro per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n.1 di Agrigento ed all'ordine provinciale dei farmacisti.
Palermo, 17 maggio 2001.
  PROVENZANO 

(2001.23.1190)
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DECRETO 29 maggio 2001.
Revisione della pianta organica delle farmacie del comune di Agrigento al 31 dicembre 1997.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n.1265/34;
Vista la legge 2 aprile 1968, n.475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n.1275;
Vista la legge 8 novembre 1991, n.362;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n.10;
Viste le leggi regionali n.30/93 e n.33/94 e relativi decreti attuativi;
Vista la circolare assessoriale n.923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 65850 del 9 gennaio 1988, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1983, la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Agrigento e nel contesto istituita la 14ª sede farmaceutica urbana nel capoluogo;
Visto il decreto n. 6701 del 23 giugno 1993, con il quale è stata confermata la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Agrigento al 31 dicembre 1989;
Visto il decreto n.12169 del 5 settembre 1994, con il quale è stata assegnata al dr.Bajo Ettore la 14ª sede del comune di Agrigento;
Visto il 2° comma dell'art. 1 della legge n.362/91, che prevede l'istituzione di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 negli altri comuni e che la popolazione eccedente, rispetto ai parametri sopra indicati, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova sede, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visto il 1° comma dell'art.5 della legge n.362/91, secondo il quale, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche e, conseguentemente, può essere modificata l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visti i dati ISTAT relativi alla popolazione residente nel comune di Agrigento al 31 dicembre 1997, pari a 55.798 abitanti;
Visto il comma 2 dell'art.2 della citata legge n.362/91, che prevede, in sede di revisione della pianta organica successiva alla data di entrata in vigore della predetta normativa, che le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti e requisiti di legge, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'art.380 del testo unico delle leggi sanitarie;
Preso atto dell'attuale distribuzione nell'intero territorio comunale delle n.14 farmacie effettivamente aperte al pubblico, dei nuovi insediamenti abitativi, delle distanze tra le farmacie esistenti e delle direttrici di traffico;
Considerato che la pianta organica vigente non realizza appieno l'obiettivo di garantire l'assistenza farmaceutica in modo omogeneo su tutto il territorio comunale, atteso che quattro delle dieci sedi che insistono nel centro urbano sono ubicate nella via Atenea con una distanza inferiore ai parametri di legge e che sussistono quattro sedi rurali nelle frazioni S.Leone, Montaperto-Giardina Gallotti, Villaseta e Villaggio Mosè;
Preso atto, altresì, delle indicazioni fornite dall'Azienda unità sanitaria locale n.1 di Agrigento in sede di conferenza di servizi del 16 maggio 2000 non supportate allo stato da dati tecnici;
Preso atto che, con delibera n. 5870 del 22 dicembre 2000, l'Azienda unità sanitaria locale n.1 di Agrigento ha autorizzato il trasferimento della 9ª sede farmaceutica in via Ugo La Malfa, in prossimità del campo sportivo;
Vista la sentenza del T.A.R. Sicilia, n.207/01 sezione II di Palermo, con la quale si dichiara l'obbligo di provvedere all'adozione del provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie del comune di Agrigento entro i termini stabiliti dalla stessa;
Preso atto della proposta del comune di Agrigento, con la quale sono state individuate tre zone carenti di servizio farmaceutico, sulla base del criterio demografico ed urbanistico;
Considerato che, come attestato dal comune, esiste divergenza tra i dati demografici reali e i dati ISTAT, rilevati al 31 dicembre 1997;
Ritenuto, per le considerazioni che precedono, di dovere indicare, per l'eventuale decentramento di sedi farmaceutiche, solamente le zone di espansione urbanistica, previste dallo strumento urbanistico;
Visto il decreto n.25295 del 22 aprile 1998, con il quale sono stati fissati i criteri per la formulazione della graduatoria per il decentramento, ai sensi del 1° comma dell'art.5 della legge n.362/91;
Vista la nota assessoriale dell'11 aprile 2001, prot. n. 343, con la quale è stata portata a conoscenza dei farmacisti titolari, i cui esercizi insistono sulla via Atenea, la necessità di assicurare il servizio nelle zone carenti, denominate Cannatello e Monserrato, proposte dal comune, ed è stato, al contempo, rivolto agli stessi l'invito a volere manifestare l'eventuale disponibilità al decentramento del proprio esercizio in una delle predette zone;
Vista la concreta manifestazione di volontà espressa dal titolare della 4ª sede farmaceutica, pervenuta in esito alla nota assessoriale n.343 dell'11 aprile 2001, sopracitata, entro il termine nella stessa indicato;
Vista la proposta del comune adottata con determina sindacale n.154 del 26 maggio 2000, formalizzata a conferma dell'elaborato tecnico acquisito in sede di conferenza di servizi del 16 maggio 2000;
Ritenuto dover apportare alcune modifiche alla delimitazione territoriale della zona denominata Cannatello, proposta dal comune in modo più rispondente all'interesse pubblico, tenuto conto dell'assetto topografico, nonché dell'attuale ubicazione della farmacia già esistente nella zona contigua denominata Villaggio Mosè;
Ritenuto di dovere ripartire la ex circoscrizione della decentranda 4ª sede farmaceutica tra le sedi farmaceutiche viciniori 3ª e 5ª;
Visti i verbali delle conferenze di servizi del 13 dicembre 1999 e del 16 maggio 2000;
Acquisito, in sede di conferenza di servizi, il parere dell'Azienda unità sanitaria locale n.1 di Agrigento;
Sentito l'ordine provinciale dei farmacisti di Agrigento;
Ritenuto di dover modificare, conseguentemente, le delimitazioni territoriali delle sedi farmaceutiche 3ª e 5ª per effetto del decentramento della limitrofa 4ª sede;
Ritenuto di dovere modificare i limiti territoriali della 10ª e 13ª sede, confinanti con la nuova circoscrizione da assegnare per decentramento;
Ritenuto di dover ridelimitare i confini territoriali della 12ª sede farmaceutica, atteso che alla stessa dovrà essere accorpata la limitrofa località denominata Monserrato;
Ritenuto di dover classificare in urbane le sedi farmaceutiche 10ª, 12ª e 13ª, atteso che non sussistono presupposti di legge per essere ancora classificate rurali;
Ritenuto di dover confermare i limiti territoriali delle sedi farmaceutiche nei loro attuali confini, come da decreto n.65850/88, ad eccezione delle sedi 4ª, 3ª, 5ª, 10ª, 12ª e 13ª, per le motivazioni sopradette;
Ritenuto di dovere demandare alla competente Azienda unità sanitaria locale n.1 di Agrigento l'adozione del provvedimento autorizzativo al trasferimento della 4ª sede farmaceutica nella nuova circoscrizione e di ogni atto finalizzato alla piena attuazione del presente provvedimento;
Ritenuto di dover intendere operanti, con il presente provvedimento, le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari antecedenti al 1997 e di dovere recepire eventuali trasferimenti di titolarità e di locali verificatisi sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa ed in esecuzione al giudicato formatosi con la sentenza del T.A.R. Sicilia sezione II di Palermo n.207/01, viene approvata al 31 dicembre 1997, la pianta organica delle farmacie del comune di Agrigento:
a) dati ISTAT popolazione residente al 31 dicembre 1997, n.55.798 abitanti;
b) sedi farmaceutiche esistenti, n.14;
c) sedi farmaceutiche spettanti, n. 14.
Determinazione delle sedi:
1ª sede urbana:
-  titolare, dr.ssa Romano Giuseppina, via Gioeni n. 159.
Comprende il territorio comunale ed è delimitata da una linea immaginaria che parte da est dalla piazzetta Don Minzoni; a nord della via Plebis Rea; ad est della piazzetta S.Spirito sino ad arrivare alla via Imera; a sud della via S.Vincenzo e dalla via S.Girolamo.
2ª sede urbana:
-- titolare, dr. Minacori Paolo, via Atenea n.91.
Comprende il territorio comunale ed è delimitata da una linea immaginaria che parte a nord della piazzetta S.Spirito sino a arrivare in fondo al viale della Vittoria; ad est e sud dal fondo del viale della Vittoria sino ad arrivare alla via Empedocle allcon la discesa Curreri; ad ovest della piazzetta S.Spirito sino al suddetto incrocio intersecando la via Atenea all'altezza del cortile Pancucci, lasciando ad ovest il palazzo Giudice (ex Banco di Sicilia) e ad est le case Bennici.
3ª sede urbana:
-- titolare, dr. Patti Raffaele, via Atenea n.123.
Comprende il territorio comunale ed è delimitata da una linea immaginaria che parte a nord dalla piazzetta Purgatorio sino a congiungersi con la piazzetta S.Spirito, ad est della piazzetta S.Spirito sino alla via Empedocle all'incrocio con la discesa Curreri lungo il limite ovest della 2ª sede a sud del predetto incrocio sino ad arrivare alla piazza Ravanusella, ad ovest della piazzetta Ravanusella sino a congiungersi con la piazzetta Purgatorio cui dovrà aggiungersi parte della ex circoscrizione della decentranda 4ª sede il cui limite di confine tra la 3ª e 5ª sede viene individuato da una linea di demarcazione che dall'incrocio di via S.Vincenzo con via Matteotti percorre via Matteotti fino all'incrocio con vicolo Gozza, attraverso il vicolo Gozza raggiunge la via Atenea tratto di via Atenea fino all'incrocio con la discesa Gallo, discesa Gallo, tratto di via Gallo fino all'incrocio con la via Santa Lucia, attraverso via Santa Lucia fino all'incrocio con via Empedocle.
4ª sede:
-- titolare, d.ssa Camilleri Giovanna.
Comprende la località Cannatello - confina da un lato con la 10ª sede (San Leone - villaggio Peruzzo) e dall'altro con la 13ª sede dalla linea di demarcazione che dall'incrocio tra lo scorrimento veloce Porto Empedocle e statale 115 attraversa tratto della S.S. 115 compreso fino all'incrocio con via Teatro Tenda prosegue per tratto della S.S. 115 escluso fino all'incrocio con via Cannatello, percorre via Cannatello esclusa fino al suo prolungamento ideale verso il mare.
5ª sede:
-- titolare, dr.Averna Antonio, via Atenea n.325.
Comprende il territorio comunale ed è delimitata da una linea immaginaria che partendo da nord della piazza Don Minzone si congiunge con la piazzetta S.Maria dei Greci ad est dalla piazzetta S.Maria dei Greci sino a congiungersi con la piazzetta Ravanusella; a sud della piazzetta Ravanusella si congiunge con il viale Porta di Mare all'altezza del Palazzo Vita; ad ovest del Palazzo Vita si congiunge con la piazza Don Minzoni.
Per effetto del decentramento della 4ª sede, la 5ª sede assorbe parte della ex circoscrizione della 4ª e il limite di confine con la attigua 3ª sede viene individuato da una linea di demarcazione che dall'incrocio di via S.Vincenzo con via Matteotti percorre via Matteotti fino all'incrocio con vicolo Gozza, attraversa il vicolo Gozza fino a raggiungere la via Atenea, tratto di via Atenea fino all'incrocio con la discesa Gallo, discesa Gallo tratto di via Gallo fino all'incrocio con la via Santa Lucia, attraversa via Santa Lucia fino all'incrocio con via Empedocle.
6ª sede:
-- titolare, dr.Minacori Giuseppe, piazza Sinatra n. 3.
Comprende il territorio comunale ed è delimitata da una linea immaginaria che partendo a nord dall'incrocio tra la via Santo Stefano e la via Circonvallazione nord, arriva all'incrocio tra la via Gioeni e la via Imera; ad est partendo da questo ultimo incrocio arriva al viale Porta di Mare sino all'altezza del Palazzo Vita, a sud partendo da quest'ultima via arriva all'incrocio con la via Anface e la via Porto Empedocle, ad ovest partendo da quest'ultimo incrocio alla via Santo Stefano.
7ª sede:
-- titolare, d.ssa Nuara Marcella, via Manzoni n.28.
Comprende il territorio comunale ed è delimitata da una linea immaginaria che partendo a nord dell'incrocio tra la via Anface e la via Porto Empedocle arriva fino all'incrocio formato da piazza Marconi, via Crispi e via Acrone; ad est da una linea immaginaria che dipartendosi dal suddetto incrocio scende sino ad incontrare la via Manzoni all'altezza della via Petrarca e prosegue lungo detta via e suo prolungamento ideale nord-sud fino al limite periferico dell'abitato urbano, a sud è delimitata da una linea immaginaria che abbraccia tutta la parte a valle della città compresa tra la linea nord ed est già delimitata.
8ª sede:
-- farmacia Macaluso, Indelicato s.n.c. dei dottori Ivanoe e Maria Teresa Indelicato, piazza V.Emanuele n. 13.
Comprende il territorio comunale delimitato da una linea immaginaria che partendo da sud all'altezza della piazzetta Vadalà (già parte di piazza San Calogero) arriva in fondo al viale della Vittoria ad ovest della piazzetta San Calogero arriva in fondo alla via Imera; a nord ed ad est a partire dalla via Imera abbraccia tutta la zona comprendente il quadrivio Spina Santa e Stazione bassa, confina con i limiti indicati con la 14ª sede.
9ª sede:
-- titolare, dr. Sammartino Raimondo, via Ugo La Malfa.
Comprende il territorio comunale ed è delimitato a nord da una linea immaginaria che parte dall'incrocio formato da piazza Marconi, via Crispi e via Acrone fino ad arrivare in fondo al viale della Vittoria, ad ovest con la linea immaginaria descritta dalla settima sede (lato est); ad est e a sud abbraccia tutta la parte a valle della città rispetto la linea sopra descritta.
10ª sede:
-- titolare, dr.Bruccoleri Raffaele, viale Viareggio-S. Leone.
Comprende la località di San Leone - Villaggio Peruzzo, confina dall'incrocio di via Nettuno con via del Papavero, via del Papavero sino all'incrocio con via S.Campo, via delle Viole sino a via dei Giardini, via dei Giardini, via Cavaleri Magazzeni, S.S. 115 sino alla rotonda di Giunone, ex S.S. 115, dalla rotonda Giunone sino all'intersezione planimetrica con la strada ferrata Agrigento-Porto Empedocle, segue quest'ultima strada ferrata sino all'intersezione planimetrica con la S.S. 640, segue la S.S.640 la bretella per Porto Empedocle sino alla Galleria Kaos e da questa ortogonalmente alla linea di battigia, quindi segue il litorale da quest'ultimo punto sino all'altezza dell'incrocio tra via Nettuno e via del Papavero.
11ª sede rurale:
-- titolare, dr.Russo Angelo, via Catania n.16.
Comprende le frazioni Monteaperto e Giardina Gallotti.
12ª sede:
-- titolare, dr. Moribondo Salvatore, via Villaseta n. 18.
Comprende le frazioni di Villaseta e Monserrato.
13ª sede:
-- titolare, Di Mino Maria Rosa, viale Leonardo Sciascia.
Comprende la località Villaggio Mosè e confina con la 4ª sede da una linea di demarcazione che dall'incrocio tra lo scorrimento veloce Porto Empedocle e statale 115 attraversa tratto della S.S. 115 escluso fino all'incrocio con via Teatro Tenda prosegue per tratto della S.S.115 incluso fino all'incrocio con via Cannatello, percorre via Cannatello inclusa fino al suo prolungamento ideale verso il mare.
14ª sede:
-- titolare, dr. Bajo Ettore via Primavera n.1 (Fontanelle).
Comprende il territorio delle zone denominate Fontanelle, S.Giuseppuzzu e S.Michele.

Art. 2

La d.ssa Camilleri Giovanna titolare della 4ª sede farmaceutica è autorizzata a reperire entro i limiti territoriali assegnati i locali per l'ubicazione del proprio esercizio farmaceutico e di darne comunicazione, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, all'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento competente per territorio ed a questo Assessorato della sanità - gruppo 9/Dip - assistenza farmaceutica.

Art. 3

All'Azienda unità sanitaria locale n.1 di Agrigento è fatto obbligo, per il seguito di propria competenza, dell'adozione del relativo provvedimento autorizzativo al trasferimento de qua dalla zona ove è attualmente ubicato l'esercizio farmaceutico, nei nuovi locali ricadenti nella circoscrizione assegnata con il presente provvedimento, previo espletamento della procedura di rito ai sensi della normativa vigente.

Art. 4

Gli oneri derivanti dal trasferimento dell'attività dell'esercizio farmaceutico di che trattasi sono a carico dell'interessata ivi compresa la tassa sulle concessioni governative.
Il presente decreto verrà trasmesso al comune di Agrigento ed all'Azienda unità sanitaria locale n.1 di Agrigento per la pubblicazione per almeno 15 giorni all'albo pretorio, all'ordine provinciale dei farmacisti di Agrigento ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 29 maggio 2001.
  PROVENZANO 

(2001.23.1191)
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DECRETO 4 luglio 2001.
Sostituzione della tabella A del decreto 14 novembre 2000, relativo all'elencazione di tutti i presidi e ausili erogabili ai soggetti affetti da diabete mellito.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e cura del diabete mellito;
Visto il decreto del Ministero della sanità 7 gennaio 1988, n. 23;
Viste le direttive emanate con le circolari assessoriali n. 469 e n. 529, rispettivamente del 19 gennaio 1989 e 17 marzo 1990, concernenti i prodotti, presidi ed ausili per diabetici ammessi alla fornitura gratuita tramite le farmacie della Regione convenzionate, e le modalità di erogazione degli stessi;
Visto il decreto n. 33263 del 14 novembre 2000, con il quale sono stati determinati i presidi e gli ausili erogabili ai soggetti diabetici, nonché le tariffe da corrispondere alle farmacie per le forniture, in regime di assistenza diretta, dei suddetti presidi ed ausili;
Visto il decreto n. 29108 del 4 giugno 1999, con il quale la fornitura dei presidi ed ausili per i soggetti affetti da diabete mellito può essere effettuata, oltre che direttamente dalle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere e dalle farmacie private, anche per il tramite delle aziende commerciali di articoli sanitari;
Viste le note con le quali le ditte interessate hanno provveduto a richiedere l'inserimento in elenco dei nuovi prodotti, presidi ed ausili, nonché confermare i prezzi per quelli in esso già esistenti;
Visti i pareri favorevoli espressi dal gruppo 38° I.R.S. con note n. 4N38/430, n. 4N38/427 e n. 4N38/423, tutte dell'1 giugno 2001, circa l'opportunità dell'introduzione dei prodotti di cui sopra nell'elenco dei presidi sanitari prescrivibili ed erogabili ai soggetti affetti da diabete mellito;
Considerato che la dispensazione degli inserendi presidi ed ausili non comporta consumi supplementari né produce, avendo effettuato per gli stessi un adeguato abbattimento rispetto a quelli già presenti nel precedente decreto, effetti economici aggiuntivi per la spesa del servizio sanitario regionale;

Decreta:


Art. 1

Ferme restando le disposizioni che disciplinano le modalità e i limiti di erogazione dei presidi e degli ausili destinati ai soggetti diabetici, la tabella A, concernente l'elencazione di tutti i presidi ed ausili erogabili ai soggetti anzidetti secondo le vigenti disposizioni, allegata al decreto del 14 novembre 2000 in premessa citato, è sostituita da quella acclusa al presente decreto per formarne parte integrante ed inscindibile.
Le autorizzazioni rilasciate da parte delle Aziende unità sanitarie locali competenti per il prelievo dei presidi sopra descritti non devono riguardare presidi o ausili di altro genere anche se destinati allo stesso soggetto e anche se analoghe risultano le procedure per ottenere l'autorizzazione.
Le Aziende unità sanitarie locali dovranno provvedere a liquidare, entro il termine di novanta giorni, alle farmacie ed alle aziende commerciali di articoli sanitari, gli importi contabilizzati nelle distinte secondo i prezzi della tabella allegata al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo 4 luglio 2001.
  CASTELLUCCI 

Tabella A
LISTINO PREZZI DEI PRODOTTI PRESCRIVIBILI AI SOGGETTI AFFETTI DA DIABETE MELLITO


  N. | Descrizione prodotto | Prezzo                 compresoIVA 
  1 Reattivi per la determinazione estemporanea della glicemia ematica: 

Confezione da 25 strisce
- tipo Optimac Imaco      25.000 
-  tipo Glucostik      33.000 
-  tipo Haemoglukotest 20/80      32.000 
-  tipo Haemoglukotest 20/800      32.000 
-  tipo Glucoscan e One Touch      36.000 
-  tipo Glucofilm      33.000 
-  tipo Glucopat      36.000 
-  tipo Glucocard Strips      38.500 
-  tipo Medi sense      33.000 
-  tipo Glucometer elite      36.500 
-  tipo Gluco Card memory strips      38.500 
-  tipo Glucotrend Plus Glucose      34.000 
-  tipo Euroflash - Strips      38.500 
-  tipo Precision Plus Electrodes      38.500 
-  tipo Uni-Check      38.500 
-  tipo Glucomen sensor      33.000 
-  tipo One touch ultra      38.500 
-  tipo Accu-chek active glucose      38.500 
-  tipo Glucoval      36.500 

Confezione da 50 strisce
-  tipo Glucotrend Plus glucose      67.000 
-  tipo Optimac Imaco      50.000 
-  tipo Sensimac      69.000 
-  tipo Glucopat      62.000 
-  tipo Glucofilm      63.500 
-  tipo Glucocard Strips      69.500 
-  tipo Accutrend Glucose      63.500 
-  tipo Gluco Card memory strips      69.500 
-  tipo Glucometer Esprit      69.500 
-  tipo Medisense      69.500 

-  tipo Medisense Optium Blood Glucose Ele-
ctrodes      69.500 
-  tipo Precision Plus Electrodes      69.500 
-  tipo Uni-Check      69.500 
-  tipo One touch      69.500 
-  tipo One touch ultra      69.500 
-  tipo Glucomen sensor      63.500 
-  tipo Accu-chek active glucose      69.500 
-  tipo Glucoval      69.500 
  2 Reattivi per la determinazione della glicosuria e chetonuria: 

Confezione da 25 strisce
-  tipo Glucurtest      7.000 
-  tipo Keturtest      7.500 
-  tipo Chroma 1 glucose      8.500 
-  tipo Chroma 1 Ketones      8.500 

Confezione da 50 strisce
-  tipo Clinistix      12.500 
-  tipo Diastix      15.000 
-  tipo Ketostix      12.500 
-  tipo Tes - tape 100      9.000 

Confezione da 25 strisce a due aree reattive
-  tipo Chroma 2 glucose/ketones      11.250 

Confezione da 50 strisce a due aree protettive
-  tipo Keta-Diastix      22.000 
-  tipo Gluketurtest      20.500 
-  tipo Keta-diabur 5000      23.000 
  3 Siringhe da insulina monouso spazio zero ago 
27-28-29-30 (varie marche)      380 
  4 Set per microinfusione con siringa tipo Phar- 

ma-plast ago 27 G x 15 mm. lunghezza tubo
cm. 55 circa      7.000 
  5 Cerotto anallergico - rocchetti cm. 2,5 x 5 m.     4.500 
  6 Lancette pungidito - varie marche     100 
  7 Aghi monouso - varie marche     100 
  8 Sistema portatile per la somministrazione di 
insulina (tipo Novopen 2)      47.500 
  9 Aghi monouso per sistema portatile (tipo No- 
vopen 2) x 100      30.600 
  10 Sistema portatile per la somministrazione di in- 
sulina BD PEN      74.000 

Sistema portatile per la somministrazione di
insulina BD PEN - mini      82.000 

Sistema portatile per la somministrazione di
insulina BD PEN - ultra      120.000 
  11 Aghi monouso micro-fine per sistema portati- 
le (varie marche e misure) per 100 pz.      36.000 
  12 Sistema portatile per la somministrazione di 
insulina Novopen 1,5      120.000 

Sistema portatile per la somministrazione
di insulina Novopen 3 Demi      69.000 
  13 Aghi a farfalla - varie marche     500 
  14 Lancette per dispositivo puntura pungidito in- 
dolore - tutte le marche      240 

(2001.27.1516)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 18 aprile 2001.
Nuove direttive per l'ottenimento di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 18 maggio 1977, n. 39, ed, in particolare, l'art. 16, con il quale vengono istituite le commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento;
Vista la legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, ed, in particolare, l'art. 18, col quale viene attribuita alle commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento la competenza a fissare i limiti di emissione per gli impianti industriali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed, in particolare, l'art. 3, che, fatte salve le competenze dello Stato, attribuisce alle Regioni la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989;
Vista la propria circolare n. 44062 del 26 giugno 1989;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
Vista la propria circolare n. 37084 del 20 maggio 1993;
Visto il proprio decreto n. 50/17 del 3 febbraio 1995;
Visti l'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 ed i conseguenti decreti del Presidente della Regione siciliana n. 73/GR 7/S.G. e n. 374/GR 7/S.G. del 20 novembre 1998, con i quali è stata trasferita alle Province regionali la competenza a rilasciare le autorizzazioni ai sensi del D.P.R. n. 203/88 per talune tipologie di impianti;
Ritenuto, al fine di semplificare la documentazione prodotta dalle ditte per l'ottenimento di autorizzazioni ad emettere in atmosfera ai sensi del decreto del Presidente della Re pubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché di uniformare e rendere di più facile intelli gibilità i pareri resi dalle commissioni provinciali per la tutela del l'ambiente e la lotta all'inquinamento, di dover rivedere le procedure per l'ottenimento di tali autorizza zioni e ridefinire la documentazione tecnica da presentare da parte delle ditte in que stione;
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Decreta:


Art. 1

Nel territorio della Regione siciliana, le autorizzazioni ai sensi degli artt. 6 e 7, 12 e 13, 15, lettera a) e 15, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sono soggette alla disciplina del presente decreto, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico.
Art. 2
Autorizzazioni

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza:
a)  ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la costruzione di nuovi impianti aventi emissioni in atmosfera;
b)  ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, il proseguimento delle emissioni in atmosfera di impianti esistenti alla data del 1° luglio 1988;
c)  ai sensi dell'art. 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quanti tative delle emissioni inquinanti;
d)  ai sensi dell'art. 15, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, il trasferimento dell'impianto in altra località.
Le autorizzazioni, di cui alle lettere a), c), e d) del precedente comma, dovranno essere acquisite preventivamente alla costruzione delle opere per le quali sono state richieste.
Ai sensi del punto 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, si considerano esistenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli impianti che alla data del 1° luglio 1988 erano in funzione ovvero quelli che, pur non essendo ancora funzionanti, erano stati costruiti in tutte le loro parti, nonché tutti gli im pianti per i quali vi era già stata autorizzazione ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 615, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, o concessioni e/o autorizzazioni ai sensi del regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367.
Ai sensi del punto 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, de vono ritenersi sottoposte a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la realizzazione di strutture, le modifiche strutturali al ciclo produttivo inerenti il singolo impianto, che comportino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti ovvero aumento significativo delle emissioni già prodotte.
Il presidente della Provincia regionale sul cui territorio ricade l'impianto da autorizzare, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, utilizzando gli schemi di autorizza zione allegati al decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 762/XVII del 14 novembre 1997, rilascia le autorizzazioni previste alle lettere a), b), c), e d) del precedente comma per gli impianti ed attività elencate negli allegati ai decreti del Presidente della Regione siciliana n. 73/GR 7/S.G. del 24 marzo 1997 e n. 374/GR 7/S.G. del 20 novembre 1998, nonché quelle che in futu ro saranno trasferite nei modi previsti dallo stesso art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71.
Art. 3
Domande di autorizzazione

Le domande di autorizzazione devono essere presentate all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o, se riguardano attività per le quali la competenza a rilasciare le autorizzazioni ai sensi del D.P.R. n. 203/88 sia stata trasferita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, alla Provincia regionale, per il tramite dell'ufficio di segreteria della competente commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta all'inquinamento.
Le domande devono essere redatte in carta legale, nel rispetto delle norme sull'imposta di bollo e sottoscritte dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa proprietaria dello stabi limento e devono in ogni caso contenere:
a)  le generalità, la residenza e il domicilio, ovvero la denominazione o la ditta, la ragione so ciale e la sede legale del soggetto richiedente, nonché le generalità, la residenza o il domi cilio del rappresentante legale;
b)  le generalità, la residenza e il domicilio, il titolo di studio e la qualifica professionale del l'estensore della documentazione tecnica a corredo, anche se coincidente con il soggetto ri chiedente l'autorizzazione, nonché i termini dell'incarico professionale conferito. Qualora alla predisposizione della documentazione tecnica abbiano partecipato più professionisti, tali dati dovranno essere forniti per ciascuno di essi;
c)  l'oggetto della domanda, in relazione alle fattispecie individuate previste alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art. 2, il riferimento normativo;
d)  l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, del l'at tività produttiva svolta, della potenzialità e, per le fattispecie previste alle lettere a), c), e d) del comma 1 dell'art. 2, il termine per la messa a regime dell'impianto, che in ogni caso non potrà superare i 90 giorni dalla data indicata per la messa in esercizio nella comunicazione prevista al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
e)  l'elenco della documentazione prodotta;
f)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come integrato dall'art. 3, comma 9, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dagli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, a firma dell'estensore della documentazione tec nica, che quanto contenuto in tale documentazione corrisponde allo stato di fatto o di pro getto ed è attinente alle proprie competenze professionali come individuate dallo statuto dell'ordine professionale di appartenenza.
Le domande di autorizzazione devono essere corredate da 3 copie, di cui una in bollo, della documentazione tecnica e delle schede individuate nell'allegato tecnico al presente decreto, tutte sottoscritte dal titolare dell'impianto e dal tecnico che le ha predisposte.
Per le fattispecie previste alle lettere a), c), e d) del comma 1 dell'art. 2, copia della domanda deve essere trasmessa al Ministro dell'ambiente, nonché allegata alla domanda di concessione edilizia.
Art. 4
Procedure

L'ufficio di segreteria della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta al l'inquinamento, ricevuta la domanda, entro i successivi 5 giorni, comunica alla ditta il nominativo del funzionario responsabile del procedimento ed inoltra al sindaco del comune ove è localizzato l'impianto la richiesta del parere previsto dal comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, indicando il soggetto a cui detto pare re dovrà essere reso entro i successivi 45 giorni.
Il predetto funzionario, entro i 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda, verificata la correttezza formale della documentazione prodotta:
-  su direttive del presidente, individua e comunica al richiedente la data della seduta, tassa tivamente entro i successivi 20 giorni, in cui la commissione la esaminerà collegial mente;
-  oppure, nel caso in cui vengano riscontrate carenze in ordine a quanto prescritto al comma 2 del precedente art. 3, ne richiede la regolarizzazione; in tal caso, i termini vengono interrotti sino alla presentazione al l'uf ficio di quanto richiesto.
Nella seduta fissata per l'esame della domanda, la commissione, utilizzando le schede tecni che allegate al presente decreto, si pronuncia in linea tecnica:
-  sulle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;
-  per ciascun punto di emissione e per ciascun inquinante dichiarati fissando limiti di emis sione e grandezze di riferimento;
-  per le fattispecie previste alle lettere a), c), e d) del comma 1 dell'art. 2, fissando il termine, decorrente dalla data di messa in esercizio, per la messa a regime dell'impianto;
-  eventuali prescrizioni aggiuntive da impartire da parte del soggetto cui compete il rilascio dell'autorizzazione.
Nel caso di esito positivo dell'esame della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta al l'in quinamento, il funzionario responsabile del procedimento, entro 5 giorni dalla seduta, trasmette al soggetto cui compete il rilascio dell'autorizzazione la seguente do cumentazione:
-  due copie, di cui una in bollo, della domanda e della documentazione tecnica allegata sottoscritte in ogni atto o elaborato dal presidente della commissione;
-  due copie della scheda-parere (allegato A), sottoscritte dal presidente della commissione.
Nel caso in cui la commissione ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, il funzionario responsabile del procedimento inoltrerà tale richiesta entro 5 giorni lavorativi dalla seduta; la commissione si pronuncerà entro i 20 giorni successivi alla presentazione di dette modifiche, inviando al soggetto cui compete il rilascio dell'autorizza zione la documentazione individuata al precedente comma.
Nel caso di parere contrario, le due copie di documentazione di cui al 1° alinea del comma precedente saranno accompagnate dallo stralcio del verbale della commissione nel quale saranno dettagliatamente esposte le motivazioni del rifiuto; detto verbale verrà notificato anche al richiedente che, ove lo ritenga, ha facoltà di far pervenire al soggetto cui compete il rilascio dell'autorizzazione, entro i suc cessivi dieci giorni, le proprie controdeduzioni.
Il soggetto cui compete, ai sensi dell'art. 2, il rilascio dell'autorizzazione, entro 30 giorni dal ricevimento del parere del sindaco rilascia l'autorizzazione o emette motivato provvedi mento di diniego.
Il predetto soggetto, in caso di inosservanza da parte del sindaco del termine di 45 giorni stabilito all'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, informa tempestivamente l'Assessore regionale per gli enti locali e ne richiede l'in tervento sostitutivo. In tal caso, nessuna responsabilità fa carico al soggetto per ogni ritardo nel rilascio dell'autorizzazione.
Art. 5
Registro regionale delle emissioni in atmosfera da sorgenti industriali fisse

E' istituito presso il gruppo XVII dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il registro regionale delle emissioni in atmosfera da sorgenti industriali fisse.
Ciascun punto di emissione autorizzato dovrà essere contrassegnato da un codice regionale dei punti di emissione, di seguito denominato CRPE, univoco e costituito da una sequenza di numeri composta da:
-  codice della provincia e del comune ove è ubicato l'impianto, come desumibili dall'allegato B;
-  codice progressivo a 3 cifre dello stabilimento;
-  codice progressivo a 3 cifre del punto di emissione come desumibile dalla scheda - pa rere esitata dalla commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta all'inquinamento.
Art. 6
Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:
1)  fermata e avviamento: arco temporale in cui vengono effettuate quelle operazioni occor renti per passare dal minimo tecnico operativo alle condizioni di impianto fermo e vice versa;
2)  messa in esercizio: il momento in cui, effettuate prove tecniche e collaudi, l'impianto vie ne avviato per l'utilizzo previsto;
3)  messa a regime: laddove non coincidente, su motivate deduzioni del richiedente, con la messa in esercizio, il raggiungimento delle condizioni necessarie a garantire la piena fun zionalità ed operatività dell'impianto nel rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione.
Art. 7
Norma transitoria

Nelle more dell'emanazione da parte del Ministro del l'ambiente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, del decreto che fisserà, per i nuovi impianti, le linee guida per il contenimento delle emissioni nonché i valori minimi e massimi di emissione, agli impianti da autorizzare ai sensi degli artt. 6 e 7 o del l'art. 15, lettera a) e/o b) dello stesso D.P.R., a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano i limiti minimi di emissione previsti dal decreto del Ministro dell'am biente 12 luglio 1990, con l'esclusione del parametro polveri totali, di cui al par. 5 dell'allegato I al predetto decreto ministeriale, che, in considerazione della elevata efficacia delle tecnologie in atto disponibili, viene fissato, ai sensi dell'art. 4, lettera d), del D.P.R. n. 203/88, in 50 mg/Nm3 per flusso di massa pari o superiore a 0,1 Kg/h.
Art. 8
Modifica di disposizioni

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli allegati alla circolare n. 44062 del 26 giugno 1989 e alla circolare n. 37084 del 20 maggio 1993 sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
Pertanto, per le attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui all'art. 4 del decreto del Pre sidente della Repubblica 25 luglio 1991, l'istanza e la documentazione tecnica da produrre de vono essere conformi a quanto previsto all'art. 3 del presente decreto.
Per le attività che accedono all'autorizzazione generale prevista dal decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 50/17 del 3 febbraio 1995, la dichiarazione prevista all'art. 3, comma 1, dello stesso decreto dovrà essere effettuata nei modi previsti all'art. 3, comma 2, lettera f), del presente decreto e la documentazione tecnica da produrre è quella individuata nell'allegato tecnico.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 aprile 2001.
  LO MONTE 


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(2001.23.1195)
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DECRETO 15 maggio 2001.
Approvazione del programma costruttivo per l'edilizia convenzionata ed agevolata a favore delle cooperative edilizie Neopolis e L'Amicizia per la realizzazione di alloggi nel comune di Modica.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi urbanistiche nazionali vigenti;
Vista la legge regionale n. 71/78 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 86/81 del 6 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 1/86 del 28 gennaio 1986 ed, in particolare, l'art. 5;
Vista la legge regionale n. 22/96 del 6 maggio 1996 ed, in particolare, l'art. 25;
Vista la legge regionale n. 25/97 del 24 luglio 1997 ed, in particolare, l'art. 3, comma 3°;
Visto il piano regionale generale approvato con decreto n. 143 del 14 luglio 1977;
Vista la nota prot. n. 5093 del 29 marzo 2001, assunta al protocollo dell'ARTA al n. 19105 del 4 aprile 2001, con la quale il comune di Modica ha inoltrato a questo Assessorato il programma costruttivo per l'edilizia convenzionata ed agevolata cooperative edilizie Neopolis e L'Amicizia per la realizzazione di 36 alloggi, in variante allo strumento urbanistico vigente;
Visti gli atti ed elaborati in duplice copia:
1)  copia delibera consiliare n. 7 del 19 gennaio 2001;
2)  parere igienico sanitario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa del 24 novembre 2000;
3)  parere dell'ufficio del Genio civile di Ragusa prot. n. 24253 del 7 dicembre 1999;
4)  schema di convenzione;
5)  elaborati progettuali costituiti da:
-  tav.  1  - stralcio piano regolatore generale - catastale - aerofotogrammetria; 
-  tav.  2  - relazione tecnica-descrittiva; 
-  tav.  3  - norme tecniche di attuazione; 
-  tav.  4  - planimetria di progetto del comparto - scala 1:200; 
-  tav.  4/a - planimetria di progetto del comparto con indicazione degli impianti tecnologici - scala 1:500; 
-  tav.  4/b - profilo longitudinale e trasversale - scala 1:500; 
-  tav.  5  - planimetria di progetto del comparto quotata - scala 1:200; 
-  tav.  6  - schema planivolumetrico del comparto - scala 1:200; 
-  tav.  7  - piano particellare di esproprio ed elenco ditte; 

-  studio geologico di fattibilità.
Visto il parere del gruppo XXVII/DRU n. 18 del 9 maggio 2001, che si riporta per stralcio:
"...Omissis...
Premesso che
-  Il comune di Modica in atto è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 143 del 14 luglio 1977;
-  Con decreto n. 691 del 15 maggio 1993, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ha destinato promessa di finanziamento alle cooperative edilizie Neopolis e L'Amicizia per numero di alloggi rispettivamente di 24 e 12;
-  Con deliberazione del commissario ad acta n. 85 del 5 luglio 1999, è stata assegnata alle cooperative sopra citate per la realizzazione di un programma costruttivo, l'area costituente il comparto n. 5 di cui alla tav. 5 allegata alla medesima delibera commissariale n. 85/99;
-  Il piano regolatore generale vigente classifica l'area interessata come zona C/4 residenziale. Inoltre con la medesima delibera, nella considerazione che i bassi indici di edificabilità previsti dal piano regolatore generale vigente nelle zone C avrebbero consentito di soddisfare tutte le richieste delle cooperative edilizie con eccessivo impegno di aree, sono stati fissati indici edilizi superiori ed, in particolare, per gli alloggi da realizzare con tipologia in linea da 0,11 mc/mq a 2,8 mc/mq.;
-  Con delibera consiliare n. 7 del 19 gennaio 2001, è stato approvato dal comune di Modica, in variante al vigente strumento urbanistico, il programma costruttivo di cui in oggetto per la realizzazione di 36 alloggi in linea finanziate con decreto n. 691/93;
-  L'intervento edilizio in argomento si pone in variante in quanto prevede un indice di edificabilità superiore a quello previsto dallo strumento urbanistico generale oggi vigente, come indicato dalla delibera commissariale n. 85/99 ed in particolare pari a 1,35 mc/mq.;
-  Dall'esame della documentazione pervenuta risulta che l'area interessata dal programma costruttivo, localizzata in contrada Treppiedi-Nord ed individuata nel foglio di mappa n. 120 del catasto terreni del comune di Modica alle particelle 836, 838, 34, è estesa mq. 12.649, così distinta:
-  superficie lotti mq. 3.469 (Neopolis) mq. 2.128,97 (L'Amicizia);
-  aree da cedere al comune mq. 7.050,38;
di cui per:
-  istruzione scolastica ed attrezzature collettive mq. 2.099,30;
-  verde attrezzato gioco e sport mq. 2.220,12;
-  parcheggi pubblici mq. 739,38;
-  ampliamento via Rocciola - Torre Cannata mq. 299,09;
-  strada di penetrazione al comparto mq. 1.177,32;
-  marciapiedi mq. 515,17.
-  Il progetto prevede la realizzazione di 5 edifici in linea suddivisi in 2 blocchi di cui uno formato da tre edifici a 4 elevazioni fuori terra e seminterrato da adibire a garage con 8 appartamenti ciascuno per un totale di 24 alloggi (cooperativa Neopolis), l'altro da 2 edifici anch'essi a 4 elevazioni fuori terra con 6 appartamenti per ciascuno per un totale di 12 alloggi ed al piano terra locali con funzione di garage (cooperativa L'Amicizia);
-  I dati dimensionali sono i seguenti:
-  superficie coperta complessiva degli edifici mq. 1.433;
-  altezze ml. 11,90 e 12,05;
-  volumetria mc. 17.138,68;
-  abitanti da insediare 214;
-  densità territoriale mc/mq. 1,35;
-  verde condominiale mq. 839,82;
-  parcheggi condominiali mq. 1872,94 di cui mq. 439,94 in aree esterne.
Considerato che
-  Per quanto attiene agli aspetti amministrativi il procedimento appare regolare;
-  Dall'esame del progetto risultano soddisfatti gli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
-  L'indice di edificabilità adottato dal programma costruttivo, per il quale quest'ultimo risulta in variante allo strumento urbanistico vigente, è contenuto nel limite fissato dalla delibera commissariale n. 85/99 di assegnazione delle aree alle cooperative edilizie E.;
-  La compatibilità dell'intervento edilizio con le condizioni geomorfologiche dei luoghi è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, con parere prot. n. 24253 del 7 dicembre 1999;
-  E' stato rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa parere igienico sanitario favorevole con le condizioni contenute nel medesimo parere;
Per quanto premesso e considerato, il gruppo XXVII/DRU ritiene che il programma costruttivo, in variante allo strumento urbanistico vigente, per la realizzazione di n. 36 alloggi, approvato con delibera commissariale n. 7 del 19 gennaio 2001, relativo alle cooperative edilizie Neopolis e L'Amicizia, possa ritenersi meritevole di approvazione con le seguenti prescrizioni:
1) per i loro contenuti, scambiare le testate relative alla tav. 2 "relazione tecnica descrittiva" e tav. 3 "norme tecniche di attuazione";
2) eliminare l'art. 5 delle N.T.A. poiché i locali di piano terra con destinazioni a garage del programma costruttivo sono di pertinenza degli alloggi;
3)  poiché nell'ambito del programma costruttivo, ricade un pozzo destinato ad uso idropotabile, così come rappresentato nella planimetria trasmessa dal comune ad integrazione in data 4 maggio 2001, la realizzazione dell'intervento resta subordinata al rispetto delle norme di cui al D.P.R. n. 236/88, del decreto legislativo n. 152/99 e successivo D.L. n. 258/2000";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 18 del 9 maggio 2001 reso dal gruppo XXVII/DRU;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/96 e della legge regionale n. 25/97, è approvato il programma costruttivo per l'edilizia convenzionata ed agevolata cooperative edilizie Neopolis e L'Amicizia, adottato con delibera consiliare n. 7 del 19 gennaio 2001 con le prescrizioni contenute nel parere n. 18 del 9 maggio 2001 del gruppo XXVII.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto, e ne costituiscono allegati, gli elaborati in premessa citati che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Per gli effetti dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale n. 86/91, le aree interessate dal programma costruttivo approvato dovranno essere espropriate ed utilizzate entro il termine di due anni.

Art. 4

Il comune di Modica resta onerato degli adempimenti conseguenti al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 maggio 2001.
  SCIMEMI 

(2001.23.1199)
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DECRETO 16 maggio 2001.
Autorizzazione per la variante al piano regolatore generale del comune di Canicattì, adottata con delibera n. 90 del 13 settembre 2000.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il decreto n. 226 del 20 settembre 1980, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Canicattì;
Vista la nota n. 32626 del 29 novembre 2000, con la quale il comune diCanicattì ha trasmesso per l'approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78, gli atti relativi alla variante al P.R.G., per la localizzazione di un complesso produttivo sito in contrada Grotta Affumata;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 90 del 13 settembre 2000 di approvazione di detta variante;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e constatata la regolarità degli stessi;
Vista l'attestazione del 24 novembre 2000 a firma del segretario generale, relativa alle procedure di deposito e pubblicazione della variante, con la quale si attesta che non sono state presentate osservazioni e opposizioni;
Visto il parere favorevole, rilasciato a condizione, dall'Azienda unità sanitaria locale n. 1 in data 7 luglio 2000;
Vista la nota prot. n. 215/int del 18 dicembre 2000, con la quale il gruppo di lavoro XXXI/DRU di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Pertanto, considerato quanto sopra esposto e per le finalità di cui all'art. 36 della legge regionale n. 30/97 ed all'art. 37 della legge regionale n. 10/2000, visti gli atti trasmessi all'A.R.T.A., questo gruppo di lavoro 31° è del parere che la variante al vigente P.R.G. da zona E a zona D2, proposta dal comune diCanicattì, finalizzata alla realizzazione di un complesso produttivo sito in contrada Grotta Affumata, può essere ritenuta meritevole di approvazione.";
Visto il voto n. 380 dell'1 marzo 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente la suddetta proposta del gruppo XXXI/DRU, ha ritenuto meritevole di approvazione la variante allo strumento urbanistico del comune di Canicattì adottata con delibera consiliare n. 90 del 13 settembre 2000;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 380 dell'1 marzo 2001, che fa propria la proposta del gruppo XXXI/DRU n. 215/int del 18 dicembre 2000 soprarichiamata;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, in conformità alla proposta del gruppo XXXI n. 215/int del 18 dicembre 2000, integralmente condivisa dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 380 dell'1 marzo 2001, è autorizzata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Canicattì, adottata con delibera del consiglio comunale n. 90 del 13 settembre 2000, relativa al cambio di destinazione urbanistica da zona E a zona D2, per la localiz zazione di un complesso produttivo sito in contrada Grotta Affumata, ditta Di Maira Enzo & C. s.a.s., foglio n. 39, particella n. 206.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  relazione tecnica illustrativa;
 2)  stralci planimetrici;
 3)  planimetrie;
 4)  piante;
 5)  prospetti e sezioni;
 6)  calcolo planovolumetrico;
 7)  planovolumetrico ed assonometria;
 8)  piano quotato e profilo longitudinale;
 9)  relazione geologica;
10)  studio di impatto ambientale;
11)  impianto elettrico - relazione tecnica;
12)  impianto elettrico - calcolo utenza trifase;
13)  impianto elettrico - calcolo utenza n. 1;
14)  impianto elettrico - calcolo utenza n. 2;
15)  impianto elettrico - calcolo utenza n. 3;
16)  impianto elettrico - calcolo utenza n. 4;
17)  impianto elettrico - calcolo utenza n. 5;
18)  impianto elettrico - calcolo utenza n. 6;
19)  impianto elettrico - planimetrie;
20)  lay-out dei macchinari;
21)  documentazione fotografica;
22)  parere gruppo XXXI/DRU prot. n. 215/int del 18 dicembre 2000;
23)  voto CRU n. 380 dell'1 marzo 2001.

Art. 3

Il comune di Canicattì resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 maggio 2001.
  SCIMEMI 

(2001.22.1130)
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DECRETO 18 maggio 2001.
Disciplina dell'organizzazione, della dotazione organica e del finanziamento dell'Ente Parco fluviale dell'Alcantara.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n.98, modificata ed integrata dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14;
Visto l'art. 129 della legge 3 maggio 2001, n.6, che ha istituito il Parco naturale fluviale dell'Alcantara, la cui gestione è affidata all'Ente Parco fluviale dell'Alcantara secondo le norme di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n.98 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che, ai sensi dell'art.4 della legge regionale n.14/98, occorre fissare la sede del Parco e che è stato individuato per la stessa il comune di Francavilla di Sicilia;
Considerato, ai sensi dell'art.4 della legge regionale n. 14/88, di dovere determinare il finanziamento necessario per l'avviamento e la gestione del Parco;
Ritenuta l'opportunità di rinviare ad altro provvedimento la determinazione del fabbisogno e l'impegno delle somme relative;
Considerato che occorre emanare la disciplina di massima delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco, ai sensi dell'art.6 della legge regionale 6 maggio 1981, n.98, così come sostituito dall'art.4 della legge regionale 9 agosto 1988, n.14;
Ritenuto, ai sensi del succitato art. 129 della legge 3 maggio 2001, n.6, di dovere disciplinare l'organizzazione, la dotazione organica, il finanziamento dell'Ente Parco, secondo quanto previsto dalla legge regionale n.98 del 1981 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:


Art. 1

L'Ente Parco fluviale dell'Alcantara è organizzato, ai sensi della legge regionale 6 maggio 1981, n.98 e successive modifiche e integrazioni, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 129 della legge 3 maggio 2001, n.6.

Art.2

La delimitazione del territorio del Parco fluviale dell'Alcantara e la sua articolazione zonale, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n.98/81, così come sostituito dall'art.7 della legge regionale n.14/88, è quella di cui alla scheda Messina/1 del piano regionale delle riserve naturali di cui al decreto n.970 del 6 maggio 1991, che fa parte integrante del presente decreto.

Art.3

La delimitazione e zonizzazione di cui all'art. 2 deve intendersi provvisoria in attesa che l'ente di gestione del Parco formuli apposita proposta di perimetrazione definitiva sentiti i comuni il cui territorio ricade all'interno dell'attuale perimetro ed i comuni che ricadono lungo tutto l'asse fluviale.

Art. 4

La disciplina di massima delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco, così come delimitato negli elaborati di cui all'art. 2, ai sensi dell'art. 6 della più volte citata legge regionale n.98/81, così come sostituito dall. 4 della legge regionale n.14/88, sarà oggetto di ulteriori provvedimenti assessoriali a seguito di apposita proposta formulata dall'ente di gestione del Parco fluviale dell'Alcantara, previo parere del C.R.P.P.N. Il superiore adempimento dovrà essere espletato entro centoottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Entro lo stesso termine l'ente di gestione provvederà a predisporre un piano economico-finanziario da sottoporre alla valutazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
In atto viggono i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale n. 98/81, limitatamente alle aree A.

Art. 5

L'Ente Parco, di cui all'art.129 della legge 3 maggio 2001, n.6, provvederà a stabilire nel comune di Francavilla di Sicilia una sede presso cui istituire propri uffici e servizi. Resta ferma la facoltà dell'Ente Parco di istituire, sulla scorta di un razionale programma di decentramento, ulteriori uffici periferici anche in altri comuni.

Art. 6

Al finanziamento necessario per la gestione dell'Ente Parco fluviale dell'Alcantara si provvederà con successivo provvedimento. Per le attività e gli obblighi connessi all'insediamento degli organi del Parco, nonché per le spese di primo impianto e di avvio dell'attività, è impegnata la somma di L.411.000.000 a valere sui fondi del capitolato n.443301 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2001.

Art.7

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per la registrazione.
Il presente decreto, unitamente agli elaborati cartografici riportanti la perimetrazione e zonizzazione del Parco fluviale dell'Alcantara, sarà, altresì, pubblicato per intero nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 maggio 2001.
  LO MONTE 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 29 maggio 2001.


Allegati





(2001.23.1198)
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DECRETO 22 maggio 2001.
Approvazione di variante urbanistica al piano regolatore del comune di Butera.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.9 della legge regionale n.40/95;
Visto il decreto n.192 del 18 giugno 1984, con cui è stato approvato il piano regolare generale di Butera;
Vista la nota n.6196 del 7 giugno 2000, con cui il sindaco di Butera ha richiesto l'approvazione della variante al piano regolatore generale per la realizzazione di un villaggio turistico in contrada Marina di Butera, ditta D'Amico Rosario;
Vista la deliberazione n.22 del 17 marzo 2000, con cui il consiglio comunale di Butera ha adottato la suddetta variante al piano regolatore generale;
Visto il parere dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta n. 15/99 dell'11 febbraio 2000, reso ai sensi dell'art.13 della legge n.64/74;
Visti gli atti di pubblicazione ex art.3della legge regionale n.71/78;
Vista l'attestazione a firma del segretario comunale, in data 7 giugno 2000, nella quale si dichiara che avverso la suddetta delibera n.22 del 17 marzo 2000 non sono state presentate osservazioni ed opposizioni;
Visto il parere n.3 del 5 febbraio 2001, reso dal gruppo di lavoro XXXI/D.R.U. che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
La variante urbanistica di che trattasi interessa un'area di verde agricolo in contrada Marina di Butera ed è finalizzata alla realizzazione di un villaggio turistico della capienza di 528 posti letto.
La nuova destinazione d'uso classifica tale area come area turistico-alberghiera C3.
Relativamente a tale zona i parametri urbanistici, desunti dalla tav. n. 16 del piano regolatore generale adottato e trasmesso a questo Assessorato, risultano essere i seguenti:
1) densità fondiaria massima: da mc./mq. 0,75 a mc./mq. 1,50;
2) indice di copertura: max 20%;
3) distanze minime tra fabbricati;
4) distanze minime dal confine: m.10;
5) distanze minime dal confine: m.20;
6) numero massimo piani fuori terra: n.3;
7) altezza massima assoluta: m. 12,00;
8) costruzioni accessorie.
Con nota prot. n. 702 del 18 gennaio 2001, l'ufficio dello sportello unico per le imprese del comune di Butera ha trasmesso una relazione con allegate planimetrie ed attestazione dell'ufficio tecnico comunale, dalla quale si evince che il piano particolareggiato adottato dal comune di Butera con delibera consiliare n.49 del 29 maggio 1996, in atto prevede e/o otto aree per insediamenti turistico-alberghieri, aventi un'estensione variabile da 10.000 a 43.500 mq..
Alcune di queste sono interessate inoltre a iniziative analoghe a quelle in esame.
La proposta progettuale avanzata dalla ditta ing.R.D'Amico per l'insediamento di un villaggio turistico in contrada Marina di Butera richiede complessivamente un'estensione di mq. 60,000 finalizzata alla realizzazione delle seguenti strutture:
1) fabbricati residenziali di carattere stagionale ed un corpo di fabbrica centrale adibito ad albergo, ristorante, sala convegni, fruibili tutto l'anno;
2) strutture ricettive e commerciali accessorie (boutique, bazar, self-service, bowling, centro commerciale e servizi, bar e ristorante);
3) parco tematico con giochi d'acqua (kamikaze, complesso acquatico per bambini, piscina idroterapica, scivoli rettilinei, tappeti elastici, piscina, pallavolo);
4) aree a verde per complessivi mq.16.850, parcheggi e viabilità interna.
Secondo quanto asserito nella predetta relazione, a firma congiunta del sindaco e della responsabile dello sportello unico, la proposta progettuale e la relativa variante urbanistica sono state valutate positivamente dagli uffici e dal consiglio comunale, in considerazione delle caratteristiche di completezza del villaggio turistico che si verrebbe a realizzare e dell'impossibilità di reperire, tra le aree previste per uso alberghiero dal piano particolareggiato adottato dal comune, aree libere aventi un'estensione sufficiente per la realizzazione del progetto, non potendosi altresì operare varianti del piano in quanto vincolanti dalle costruzioni già esistenti.
Viene infine specificato che l'area oggetto di variante non è gravata da alcun tipo di vincolo ed è servita da una strada di piano esistente, sulla quale sono stati disposti progetti per la realizzazione delle reti idriche e fognarie.
Alla luce di quanto sopra precede, considerato:
1) che la variante urbanistica è finalizzata alla realizzazione di un insediamento residenziale con finalità turistico alberghiero, non altrimenti realizzabile con le medesime caratteristiche nelle aree con la specifica destinazione d'uso previste dal piano particolareggiato adottato dal comune e non ancora impegnate;
2) che ai sensi dell'art.13 della legge n.64/74, l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta ha espresso parere favorevole per la variante di che trattasi;
3) che la procedura di adozione e pubblicazione della variante appare essere stata correttamente seguita, come attestato dal segretario comunale in data 7 giugno 2000;
4) che l'intervento turistico-alberghiero, secondo quanto si evidenzia dalle schede compilate dal responsabile dello sportello unico, non contrasta il quadro di compatibilità territoriale e ambientale derivante dai criteri approvati con la delibera di giunta n.185 del 5 luglio 2000.
Si esprime parere favorevole all'accoglimento della variante urbanistica, adottata con la delibera del consiglio comunale n.22 del 17 marzo 2000, relativa all'individuazione di un'area da destinare alla realizzazione di un villaggio turistico in contrada Marina di Butera, con conseguente mutamento della destinazione d'uso, da zona E del vigente piano regolatore generale a zona turistica alberghiera C3 del piano regolatore generale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.40 del 3 maggio 1999, purché venga assicurato il rispetto delle finalità turistico-alberghiere stabilite dal piano regolatore generale, con la realizzazione di strutture ricettive rientranti fra quelle classificate dall'art.3 della legge regionale n.27/96, e a condizione che nel progetto definitivo vengano rispettati tutti i parametri urbanistici della zona turistico-alberghiera C3, come previsti dal piano regolatore generale adottato e trasmesso, che sono stati sopra elencati e che si ritengono congrui, con la precisazione che nello stabilire l'indice di densità fondiaria del progetto definitivo, va assicurato il rispetto degli indici di densità territoriale stabiliti dall'art.15 della legge regionale n.78/76, in dipendenza dell'effettiva distanza degli edifici dal limite della battigia e della fascia nella quale gli stessi ricadono.Si ritiene inoltre che debba essere fatto carico al comune di procedere all'esatta visualizzazione dell'area interessata della variante in argomento all'interno degli strumenti urbanistici...";
Visto il parere integrativo n.12 del 16 maggio 2001, con il quale il gruppo XXXI/D.R.U., sulla scorta di ulteriori atti acquisiti, conferma il precedente parere n.03/01, con l'aggiunta delle considerazioni contenute in quest'ultimo parere;
Ritenuto di poter condividere i superiori pareri espressi dal gruppo XXXI/D.R.U;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art.3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è approvata, in conformità a quanto contenuto nei sopra richiamati pareri, la variante urbanistica al piano regolatore generale di Butera, adottata con delibera del consiglio comunale n.22 del 17 marzo 2000, relativa all'individuazione di un'area da destinare alla realizzazione di un villaggio turistico in contrada Marina di Butera, con conseguente mutamento della destinazione d'uso, da zona E del vigente piano regolatore generale a zona turistica alberghiera C3 del piano regolatore generale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.40 del 3 maggio 1999, a condizione che vengano rispettati tutti i parametri urbanistici della zona turistico-alberghiera C3, prevista nel piano regolatore generale adottato e trasmesso.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) delibera consiliare n.22 del 17 marzo 2000;
2) parere ufficio Genio civile di Caltanissetta n.15/99 del 10 marzo 2000;
3) Tav. 1 - corografia, planimetria catastale;
4) parere gruppo XXXI/D.R.U. n. 3/01;
5) parere gruppo XXXI n. 12/01.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Butera per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 22 maggio 2001.
  SCIMEMI 

(2001.23.1205)
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DECRETO 23 maggio 2001.
Autorizzazione del progetto delle Ferrovie dello Stato S.p.A. relativo alla soppressione di un passaggio a livello della linea Palermo-Messina nel comune di Trabia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n.65;
Vista la legge 30 aprile 1991, n.15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1999, n.40;
Visto il decreto n. 43 del 24 marzo 1977, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale vigente nel comune di Trabia;
Vista la nota prot. class. DI/SR.CI.PL/PA 438 del 14 dicembre 2000, con la quale le Ferrovie dello Stato S.p.A., divisione infrastrutture - Direzione sviluppo rete investimenti - gestione commessa infrastrutture - programma soppressione P.L. - Palermo, hanno inoltrato a questo Assessorato istanza per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art.7 della legge regionale n.65/81, modificata dalla legge regionale n.15/91, art. 6, per la soppressione del passaggio a livello al km. 30+915 della linea Palermo-Messina, il comune di Trabia, mediante la costruzione di un sottovia in asse P.L. e di sottovia al km. 31+169 circa, entrambi con relative rampe di raccordo alla viabilità esistente;
Vista la delibera consiliare n.37 del 28 marzo 2000, con la quale il comune di Trabia ha espresso parere favorevole per l'approvazione del progetto delle Ferrovie dello Stato in argomento;
Vista la nota prot. n.7749/T datata 9 novembre 2000 della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo, sezione beni paesistici urbanistici, di approvazione del succitato progetto;
Visto il parere favorevole, rilasciato ai sensi dell'art.13 della legge n.64/74, dell'ufficio del Genio civile di Palermo con provvedimento prot. n. 36323 sezione 7, gruppo geologi, del 26 luglio 2000;
Visto il parere n.220 del 3 maggio 2000 reso, sulla scorta degli atti trasmessi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., dal gruppo XXVI/DRU di questo Assessorato, ai sensi dell'art.10 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilievi
Nell'ambito del programma di soppressione dei passaggi a livello finanziati prima con legge n.189/83 e poi con la legge n.354/98 è stata prevista, d'intesa con l'amministrazione comunale di Trabia, l'eliminazione dell'attraversamento a raso della sede ferroviaria alla progressiva indicata in oggetto, mediante la realizzazione di n.2 sottovia.
La realizzazione del sottovia in asse al passaggio a livello comporterà inevitabilmente lo spostamento di alcuni sottoservizi pubblici, in particolare:
-  cavo illuminazione comunale;
-  Enel;
-  Telefoni di Stato;
-  Telecom;
-  cunicoli di smaltimento acque sorgive.
Inoltre le acque piovane, sempre del sottovia al km. 30+915, verranno intercettate e deviate per non interessare in futuro il manufatto, mentre quelle che interessano l'opera verranno raccolte da apposita cabaletta grigliata e smaltite al vicino torrente.
Considerazioni
Dato il carattere di rilevante interesse pubblico che il progetto riveste, sia ai fini collettivi che territoriali, si può favorevolmente esprimere un giudizio, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n.65/81 e successive modifiche ed integrazioni, questo gruppo di lavoro XXVI della Direzione regionale dell'urbanistica, per quanto visto, premesso e considerato, è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art.7 della legge regionale n.65/81 e successive modifiche ed integrazioni ed alle condizioni e raccomandazioni richiamate in premessa.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della legge regionale n.65 dell'1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, ed in conformità al parere espresso dal gruppo XXVI/DRU n.220 del 3 maggio 2001, è autorizzato, in variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Trabia, il progetto delle Ferrovie dello Stato S.p.A., riguardante lavori di soppressione passaggio a livello al km. 30+915 della linea Palermo-Messina in comune di Trabia, mediante la costruzione di un sottovia in asse a P.L. e di sottovia al km. 31+169 circa, entrambi con relative rampe di raccordo alla viabilità esistente.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n.37 del 28 marzo 2000;
2)  parere n. 220 del 3 maggio 2001 del gruppo XXVI/DRU;
3)  progetto;
4)  relazione geologica.

Art.3

Le Ferrovie dello Stato S.p.A. restano onerate, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art.4

Il presente decreto sarà trasmesso alle Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'esecuzione, al comune di Trabia interessato per territorio e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli elaborati.
Palermo, 23 maggio 2001.
  SCIMEMI 

(2001.23.1204)
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DECRETO 25 maggio 2001.
Approvazione della localizzazione dell'impianto di depurazione del comune di Licodia Eubea.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.45 della legge regionale 15 maggio 1986, n.27;
Visto l'art.68 della legge 27 aprile 1999, n.10;
Premesso:
-  nell'ambito dell'attività di vigilanza urbanistica svolta dal gruppo XXVIII/DRU, a seguito di richiesta del gruppo VIII/DTA, prot. n.430 del 7 agosto 1997, connessa all'attuazione del programma di contributi ex art.52 della legge regionale n.27/86, emergeva che il progetto relativo all'impianto di depurazione del comune di Licodia Eubea non risultava conforme allo strumento urbanistico approvato con decreto n.7/77 del 21 gennaio 1977;
-  con istanza sindacale n.8782 del 27 novembre 1997, il comune di Licodia Eubea trasmetteva la deliberazione consiliare n.53 dell'1 ottobre 1997, con la quale, in variante al vigente programma di fabbricazione, veniva approvata in sanatoria la localizzazione dell'impianto di depurazione ai sensi dell'art.45 della legge regionale n.27/86;
-  con l'assessoriale n.6655 del 3 giugno 1998, nel trasmettere al comune il voto n.608 del 25 marzo 1998 espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica in esito alla richiesta di cui sopra, veniva richiesta l'integrazione della documentazione indicata nello stesso voto al fine di procedere al riesame della variante;
Visto il foglio n.5211 del 6 settembre 1999, con il quale il comune di Licodia Eubea (CT) ha richiesto il riesame della variante allo strumento urbanistico vigente per l'autorizzazione in sanatoria, ex art.45 della legge regionale n. 27/86, relativa alla localizzazione dell'impianto di depurazione, trasmettendo la documentazione in precedenza richiesta;
Vista la deliberazione consiliare n.53 dell'1 ottobre 1997 di approvazione della localizzazione dell'impianto di depurazione in variante allo strumento urbanistico, assunta ai sensi dell'art.45 della legge regionale 10 maggio 1986, n.27;
Visto il parere favorevole prot. n.24613/98 del 4 agosto 1999 espresso, ai sensi dell'art.13 della legge n.64 del 2 febbraio 1974, dall'ufficio del Genio civile di Catania sulla variante al programma di fabbricazione per la realizzazione impianto di depurazione nel comune di Licodia Eubea;
Vista la nota prot. n.14 del 19 gennaio 2001, con la quale il gruppo 28° della Direzione regionale dell'urbanistica ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica gli atti ed elaborati relativi al fascicolo in argomento, formulando contestualmente la proposta n.1 del 17 gennaio 2001, resa ai sensi dell'art.68 della legge regionale n.10/99, che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Considerato che:
-  l'individuazione del depuratore delle acque reflue (finanziato da questo Assessorato) è conforme al P.A.R.F. approvato con decreto n. 899/98;
-  in relazione alle considerazioni esplicate nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica si rileva:
a) secondo quanto riportato nella relazione illustrativa integrativa, l'ubicazione del depuratore è ai piedi del centro abitato, in una zona isolata e lontana dalle zone residenziali; data poi la distanza dal paese, in posizione altimetrica elevata rispetto all'impianto, e vista la direzione dei venti dominanti (in prevalenza est -ovest), le zone abitate sarebbero riparate da rumori ed odori molesti, così come dal propagarsi dell'aerosol prodotto nelle vasche di ossidazione;
b)  è stata verificata la stabilità del pendio a monte ed a valle delle paratie di pali delle opere già eseguite (vedi elab. 2.3);
c)  è stato acquisito sulla variante il parere favorevole del Genio civile prot. n. 24613/98 del 4 agosto 1999, ai sensi dell'art.13 della legge n. 64/74;
-  per quanto attiene gli aspetti urbanistici, l'intervento ricade in zona di verde agricolo del vigente programma di fabbricazione e risulta individuata come tale nel piano regolatore generale soggetto a rielaborazione totale;
-  risulta, a tutt'oggi, che l'impianto è quasi completato, essendo stati eseguiti i lavori relativi alle opere proprie del depuratore e del collettore centrale (1° lotto) e con ancora da ultimare la sistemazione della stradella d'accesso all'impianto e la realizzazione della cabina E.N.E.L.;
-  trattasi, in definitiva, di un'opera di interesse pubblico che, ancorché realizzata in assenza di autorizzazione, si ritiene compatibile con l'assetto territoriale e non pregiudicante affatto le scelte urbanistiche in sede di piano regolatore generale;
E' del parere che possa essere autorizzabile l'impianto di depurazione, localizzato in variante al programma di fabbricazione del comune di Licodia Eubea, ai sensi dell'art.45 della legge regionale n.27/86";
Visto il voto n.402 del 5 aprile 2001, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica, valutata la suddetta proposta del gruppo XXVIII ed in relazione a quanto contenuto nel parere del Consiglio di giustizia amministrativa n.1754/99 del 10 ottobre 2000, ha espresso il seguente parere:
"...Omissis...
che l'impianto di depurazione in argomento possa essere mantenuto con le prescrizioni, finalizzate ad un migliore inserimento dello stesso nel contesto paesaggistico, indicate dalla Soprintendenza in sede di adunanza Consiglio regionale dell'urbanistica, qui di seguito riportate:
a)  tutte le parti visibili dei muri di contenimento, nonché quelli di recinzione, dovranno essere interamente rivestiti con l'uso della pietra locale;
b)  per le zone calpestabili, corrispondenti al livello dei fabbricati, non si dovrà prevedere nessun tipo di pavimentazione, bensì dovrà mantenersi terreno naturale stabilizzato;
c)  l'attuale tipologia di tegole utilizzate per la copertura dei citati fabbricati dovrà essere sostituita da tegole tipo coppi alla siciliana;
d)  al fine di schermare l'impianto, privilegiando la superficie da destinare al verde, così da integrarlo al paesaggio circostante, in corrispondenza delle parti di territorio, con termini all'impianto, in cui la morfologia presenta differenze di quota o in prossimità dei muri di contenimento, si dovrà prevedere la piantumazione di alberature a medio ed alto fusto appartenenti alla vegetazione locale storicizzata;
e)  la strada di accesso all'impianto non si dovrà prevedere in asfalto, bensì mantenuta a fondo naturale.";
Considerato che, al fine di provvedere alla definizione delle problematiche urbanistiche correlate a diversi procedimenti istruttori inerente ad opere pubbliche in toto o in parte realizzate in assenza della loro previsione negli strumenti urbanistici comunali, questo Assessorato ha ritenuto di acquisire, in ragione di quanto contenuto nella relazione del gruppo XXII/DRU prot. n.153 del 15 novembre 1999, il parere del Consiglio di giustizia amministrativa in merito all'ammissibilità delle relative varianti;
Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa n.1754/99 del 10 ottobre 2000, la cui applicazione è stata disposta con direttiva n.118/XXII del 28 dicembre 2000, con il quale, sostanzialmente, viene confermata l'ipotesi di sanatoria amministrativa delle opere pubbliche in toto o in parte realizzate in assenza della loro previsione negli strumenti urbanistici comunali, in precedenza prospettata con la circolare di questo Assessorato n.1/93;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n.402 del 5 aprile 2001;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

In relazione a quanto in premessa indicato e conformemente al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n.402 del 5 aprile 2001, è approvata la localizzazione dell'impianto di depurazione del comune di Licodia Eubea di cui alla delibera consiliare n.53 dell'1 ottobre 1997.

Art.2

Fanno parte integrante del presente decreto, e ne costituiscono allegati, i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n.402 del 5 aprile 2001;
2)  proposta parere del gruppo XXVIII/D.R.U. n.01 del 17 gennaio 2001;
3)  delibera di consiglio comunale n.53 dell'1 ottobre 1997;
4)  elab. 1  - relazione illustrativa; 
5)  elab. 1.1  - integrazione alla relazione illustrativa; 
6)  elab. 2  - corografia; 
7)  elab. 2.1  - relazione geologica-tecnica; 
8)  elab. 2.2  - carte geologiche; 
9)  elab. 2.3  - verifica di stabilità del pendio; 
10)  elab. 3  - corografia allegata al piano di fabbricazione; 
11)  elab. 4  - piano di fabbricazione con l'individuazione dell'area del depuratore; 
12)  elab. 5  - stralcio aerofotogrammetrico; 
13)  elab. 5.1  - planimetria dell'impianto; 
14)  elab. 6  - elenco ditte e relazione di stima; 
15)  elab. 6.1  - piano particellare di esproprio; 

16)  vincoli dell'area;
17)  documentazione fotografica.

Art.3

Il comune di Licodia Eubea resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 maggio 2001.
  SCIMEMI 

(2001.23.1207)
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DECRETO 28 maggio 2001.
Annullamento di concessioni edilizie rilasciate dal comune di Agira.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la vigente normativa in materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 53 della legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge n. 28 febbraio 1985, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Vista la documentazione acquisita, in riscontro all'assessoriale n.10691/U dell'11 settembre 1996, in relazione a presunte irregolarità nel rilascio di concessioni edilizie segnalate con esposto assunto al protocollo di questo Assessorato al n.29767/E del 27 maggio 1996;
Viste le note assessoriali nn. 5941, 5935, 5937, 5939 del 28 settembre 2000, con le quali, ai sensi dell'art.53 della legge regionale n.71/78, è stata contestata la legittimità, rispettivamente, delle concessioni edilizie n.32 del 26 settembre 1992 rilasciata alla ditta Siragusa Liberto, n.61 dell'1 giugno 1994, rilasciata alla ditta Torcetta Vincenzo, n.34 del 31 agosto 1990 rilasciata alla ditta Torcetta Natale e Polizzi Antonina e n.55 del 15 maggio 1993 rilasciata alla ditta Amendolia Saruccia, in quanto assentite dal comune considerando la volumetria derivanti dall'asservimento di lotti non contigui;
Visto il foglio n.17615 del 17 ottobre 2000, con cui il sindaco del comune di Agira, in esito alla procedura ex art.53 della legge regionale n.71/78, ha formulato le proprie controdeduzioni ribadendo di avere ritenuto legittimo l'asservimento di fondi, ancorché non contigui, aventi la medesima destinazione di zona e tuttavia di non ritenere annullabili in autotutela, per l'insussistenza dei presupposti in ordine al prevalente interesse pubblico, le concessioni edilizie già rilasciate;
Vista la relazione n.194 del 20 novembre 2000, con la quale il gruppo di lavoro XXIX della D.R.U., nel sottoporre all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza la documentazione inerente le concessioni edilizie in argomento, ha rilevato l'illegittimità delle stesse anche alla luce delle controdeduzioni formulate dal comune;
Visto il voto n.392 dell'8 febbraio 2001 del Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
-- vista la relazione del 20 novembre 2000, prot. n.194 del gruppo 29°, con la quale, tra l'altro, non si accolgono le controdeduzioni formulate dal comune alle sopraelencate contestazioni, ritenendo anzi "che nulla tolgono all'avvenuta violazione della disciplina urbanistica vigente nel rilascio dei provvedimenti in esame".
Alla stregua di quanto precede, la contestata illegittimità si appalesa fondata.
Tanto premesso, è ben noto che, ai fini dell'annullamento d'ufficio di una concessione edilizia, è necessario l'accertamento della sussistenza di una situazione d'interesse pubblico concreto ed attuale che giustifichi il ricorso all'autotutela; ma è del pari ben noto che da tale valutazione può prescindersi tutte le volte che il rilascio della concessione si connetta ad una erronea rappresentazione (anche colposa) dei fatti da parte del privato richiedente, come appunto è avvenuto nel caso in specie. Per tutto quanto sopra, il Consiglio è del parere che le concessioni n.32 del 26 settembre 1992 rilasciate alla ditta Siragusa Liberto, n.61 dell'1 giugno 1994, rilasciata alla ditta Torcetta Vincenzo, n.55 del 15 maggio 1993, rilasciata alla ditta Amendolia Saruccia, vadano annullate.
Per quanto attiene la concessione n.34 del 31 agosto 1990, rilasciata alla ditta Torcetta Natale e Polizzi Antonina, pur essendo la stessa illegittima, non può procedersi all'annullamento in quanto risulta scaduto il termine decennale di cui al 2° comma dell'art.53 della legge regionale n.71/78";
Ritenuto di dovere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n.392 dell'8 febbraio 2001;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art.53 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con voto n. 392 dell'8 febbraio 2001, sono annullate le concessioni edilizie n.32 del 26 settembre 1992, n.61 dell'1 giugno 1994 e n. 55 del 15 maggio 1993, rispettivamente, assentite dal comune di Agira alle ditte Siragusa Liberto, Torcetta Vincenzo e Amendolia Saruccia, nonché tutti gli eventuali atti consequenziali.

Art. 2

Non si procede all'annullamento della concessione edilizia n.34 del 31 agosto 1990 rilasciata dal comune di Agira alla ditta Torcetta Natale e Polizzi Antonina in quanto, pur acclarata l'illegittimità della stessa, risulta scaduto il termine decennale di cui al comma 2, art.53, della legge regionale n.71/78.

Art. 3

Il comune di Agira, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, dovrà adottare tutti i provvedimenti conseguenti al presente decreto ed, in particolare, quanto previsto dalla legge n. 47 del 27 febbraio 1985 e successive modifiche, ai fini della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 4

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti:
1) Relazione n.194 del 20 novembre 2000 del gruppo di lavoro XXIX della D.R.U.;
2) Voto del C.R.U. n. 392 dell'8 febbraio 2001.

Art.5

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 maggio 2001.
  SCIMEMI 

(2001.23.1210)
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DECRETO 1 giugno 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Sant'Alessio Siculo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226 con modificazioni;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentano una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000 con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000 con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competente per territorio;
Vista la nota prot. n. 7314 dell'8 novembre 2000, con la quale il sindaco del comune di Sant'Alessio Siculo (prov. di Messina), chiedendo la revisione del piano straordinario, trasmette copia dello studio geologico a supporto del piano regolatore generale, redatto dal geol. dott. R. Riolo;
Viste le note prot. n. 336 del 18 gennaio 2001 e n. 1171 del 22 febbraio 2001, con le quali l'amministrazione comunale trasmette all'ufficio del Genio civile di Messina apposito studio geologico, relativo alla delimitazione delle aree soggette a rischio idrogeologico, a firma dello stesso professionista dott. R. Riolo;
Vista la relazione istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, a firma dei dirigenti tecnici geol. A. Trio, ing. A. Biancuzzo, ing. A. Pace, del dir. coordinatore ing. V. Cigala e del capo dell'ufficio ing. D. Fiore, trasmessa con nota prot. n. 9983 del 2 maggio 2001, riguardante la revisione delle aree a rischio idrogeologico del territorio comunale di Sant'Alessio Siculo;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Sant'Alessio Siculo, in provincia di Messina, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio di frana, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 giugno 2001.
  NAVARRA TRAMONTANA 


Allegati








(2001.24.1254)
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DECRETO 4 giugno 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Carlentini.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i disegni di legge 1 aprile 1968, n.1404 e 2 aprile 1968, n.1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.2 della legge regionale n.14 del 13 marzo 1982;
Visto l'art.68 della legge n.10 del 27 aprile 1999;
Vista la proposta del gruppo XXVII della D.R.U.n. 49 del 19 giugno 2000; aggiornata il 22 gennaio 2001 e sottoposta all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica con nota n.22 del 22 gennaio 2001, dalla quale si rileva quanto di seguito si riporta in merito all'iter connesso alla richiesta in argomento nonché alla relativa documentazione nel tempo acquisita:
"...Omissis...
1) Con sindacale prot. n. 5528 del 2 marzo 1991 il comune di Carlentini ha trasmesso i sottoelencati atti ed elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale per la costruzione di un camping in contrada Borgo Rizza, ditta Buda Vincenzo:
-- Delibera del consiglio comunale n.150 del 25 marzo 1985, riscontrata legittima dalla Commissione provincia di controllo nella seduta del 13 aprile 1985, di approvazione, ai sensi dell'art.2 della legge 13 marzo 1982, n. 14, di una variante allo strumento urbanistico per la realizzazione di un complesso ricettivo all'aria aperta in contrada Borgo Rizza;
- Atti di pubblicità:
- avviso di deposito atti ed elaborati presso la segreteria del comune datato 26 gennaio 1990; l'avviso riporta gli estremi del periodo di pubblicazione dal 26 gennaio 1990 al 30 marzo 1990 e - sembrerebbe - attestare la mancanza di osservazioni e/o opposizioni a firma del segretario generale;
- manifesto murale datato 10 febbraio 1990;
- stralcio quotidiano datato 10 febbraio 1990;
- stralcio della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 10 febbraio 1990.
- Concessione edilizia n. 2 del 21 febbraio 1991 per lavori, in variante alla precedente concessione edilizia n. 79/85, di costruzione di un camping;
-- Elaborati allegati alla concessione:
- planimetria camping 1:500;
- stralcio planimetrico catastale 1:4.000;
- planimetria impianti 1:1.000;
- piante prospetti e sezione dei servizi 1:50;
- piante prospetti e sezione delle strutture ricettive e abitative 1:50;
- depuratore, pianta prospetti e sezione fabbricato ricezione.
2) Con fax assessoriale prot. n. 17825 del 4 aprile 1991, sono stati richiesti al comune di Carlentini la relazione geologica e il nulla osta del Genio civile di Siracusa ai sensi dell'art.13 della legge n. 64/74.
3) Con sindacale prot.n. 24022 del 2 dicembre 1998, sono stati trasmessi:
- Parere ex art.13, legge n. 64/74 prot. n. 4778/95 del 10 marzo 1995, rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Siracusa relativo alla rielaborazione del piano regolatore generale a quel tempo in itinere;
- Relazione di impatto ambientale datata 1986 e studio geologico-geotecnico datato 1984;
- Stralcio del piano regolatore generale in itinere con indicazione dell'area da destinare a camping, in scala 1:10.000.Lo stralcio contiene il riferimento al citato parere, prot. n. 4778/95 del 10 marzo 1995.
4) Con foglio dell'ufficio tecnico comunale prot. n. 14448 del 16 luglio 1999, sono stati trasmessi:
- Zonizzazione dell'area interessata alla variante del piano regolatore generale proposta con delibera del consiglio comunale n.150/85, in scala 1:10.000;
- Stralcio catastale dell'area interessata alla variante del piano regolatore generale, in scala 1:4.000;
5) Con foglio dell'ufficio tecnico comunale, prot. n. 15852 del 10 agosto 1999 è stata trasmessa la relazione tecnica aggiuntiva agro-forestale del terreno oggetto della variante.
6) Con foglio dell'ufficio tecnico comunale, prot. n. 2585 del 10 febbraio 2000 sono stati trasmessi:
- Parere ex art.13, legge n. 64/74 sulla variante in oggetto, prot. n. 22414/99 del 2 febbraio 2000 rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Siracusa;
- Tav. C "zonizzazione" del piano regolatore generale vigente in scala 1:10.000;
- Tav. 3a "zonizzazione Carlentini settore centrale - visualizzazioni osservazioni", relativa al piano regolatore generale in itinere, in scala 1:10.000.
Le tavole del piano regolatore generale vigente ed in itinere riportano gli estremi del citato parere prot. n. 22414/99 del 2 febbraio 2000.
- Osservazione al piano regolatore generale della ditta Buda Vincenzo datata 24 giugno 1999.
7) Con fax pervenuto in data 11 maggio 2000 è stato infine trasmesso stralcio della relazione sulle osservazioni dei progettisti del piano regolatore generale datata 25 ottobre 1999, riportante l'osservazione n.53 della ditta Buda con la quale si chiede l'inserimento dell'area come "struttura turistico-alberghiera e per il tempo libero all'aria aperta" in relazione all'atto consiliare n.150 del 25 marzo 1985.
In riferimento a quanto sopra il progettista riferisce di non avere riportato nella rielaborazione del piano regolatore generale la previsione del campeggio in quanto "l'area interessata ricade in zona boschiva secondo l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa".
8) A seguito di sopralluogo del gruppo scrivente è stata acquisita la seguente documentazione:
- Relazione illustrativa del camping da realizzare in contrada Borgo Rizza-Tummarello;
- Foto aerea dell'area interessata;
- Schema di proposta di deliberazione relativo alle deduzioni sulle osservazioni ed opposizioni al piano regolatore generale con cui si accoglie l'osservazione n.53 della ditta Buda in quanto la destinazione dell'area era stata già approvata con la citata delibera del consiglio comunale n.150/85 e successivamente era stata rilasciata la concessione edilizia n.2 del 21 febbraio 1991";
Visto il voto n. 408 del 19 aprile 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere con alcune modifiche la proposta n.49 del 19 giugno 2000, aggiornata il 22 gennaio 2001, del gruppo 27°, ha espresso, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n.71/78, il proprio parere in merito alla variante in argomento, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato
Il comune di Carlentini è dotato il piano regolatore generale approvato con decreto n.208 del 27 luglio 1976.
Con delibera del consiglio comunale n.61 del 5 maggio 1999 è stato adottato il nuovo piano regolatore generale e ad oggi risulta che il consiglio comunale, rinnovatosi a seguito delle elezioni amministrative svoltesi nello scorso mese di aprile, dovrà adottare le proprie determinazioni sulle osservazioni e/o opposizioni già visualizzate dal progettista del piano regolatore generale in data 25 ottobre 1999.
Con decreto del consiglio comunale n.150 del 25 marzo 1985 il comune di Carlentini ha approvato ai sensi dell'art.2 della legge regionale 13 marzo 1982, n.14 la variante per la realizzazione di un camping in località Borgo Rizza in area destinata nello strumento urbanistico a verde agricolo, E.
Successivamente era stata rilasciata alla ditta Buda la concessione edilizia n.79 del 27 luglio 1985 per la costruzione del complesso ricettivo in argomento.
Con concessione edilizia n.2 del 21 febbraio 1991 veniva rilasciata una variante all'atto concessorio precedentemente citato.
Gli atti ed elaborati relativi alla variante urbanistica venivano trasmessi con la sindacale n. 5528/91 per l'approvazione di questo Assessorato che richiedeva, senza esprimersi nel merito, ad integrazione lo studio geologico e il relativo parere del Genio civile, non procedendo ad attivare l'annullamento della concessione edilizia n.79/85, rilasciata illegittimamente.
La documentazione integrativa richiesta risulta pervenuta all'ARTA con le note citate in premessa tra il 1998 e il maggio 2000.
Dall'esame della documentazione trasmessa con la citata sindacale prot.n. 24022/98, si evidenzia una discordanza tra l'area oggetto di studio della relazione geologica e l'area indicata nello stralcio del piano regolatore generale in itinere riportante il parere del Genio civile n.4778/95 citato.
Tale discordanza è stata superata con l'invio dei successivi atti ed elaborati che indicano con maggiore precisione l'area oggetto della variante.
Infatti, da detti atti si rileva che la ditta Buda, in sede di pubblicazione del nuovo piano regolatore generale, aveva presentato una osservazione, prot.n. 12861 del 24 giugno 1999 del comune, con la quale riscontrava il mancato inserimento dell'area a camping così come adottato con decreto del consiglio comunale n.150/85 e l'inserimento nella vicinanza di altra area con la stessa destinazione.
Sono stati richiesti chiarimenti al redattore dello studio agricolo-forestale relativi alla valenza agricola della zona di contrada Borgo Rizza in quanto l'osservazione di cui sopra non è stata accolta dal progettista del piano regolatore generale con la seguente motivazione "la previsione ...non è stata riportata... perché l'area interessata ricade in zona boschiva individuata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa". Il redattore dello studio agricolo, in contrasto con il progettista con nota del 5 agosto 1999, rileva che l'area oggetto della variante non è stata inserita tra le aree di particolare interesse paesaggistico da assoggettare a vincoli di natura boschivi.
Sulla variante in parola, il Genio civile di Siracusa ha espresso parere favorevole ai fini della compatibilità geomorfologica su specifica istanza del comune al fine di pervenire alla definizione dell'iter procedimentale già avviato.
In ultimo dalla proposta di delibera redatta dall'ufficio tecnico comunale in data 21 marzo 2000, risulta il parere favorevole all'accoglimento della citata osservazione.
Considerato:
Preliminarmente non si può fare a meno di rilevare che la concessione edilizia n.79/85 e la successiva concessione in variante n.2/91 sono state rilasciate dal comune di Carlentini senza la prescritta approvazione della variante adottata con decreto del consiglio comunale n.150/85 da parte di questo Assessorato.
Nel merito si rileva che, ai sensi dell'art.53 della legge n.71/78, l'annullamento dei provvedimenti comunali da parte dell'Assessorato deve essere preceduto dalle contestazioni delle violazioni entro 10 anni dall'emissione degli stessi e, pertanto, tale potere per il decreto del consiglio comunale n. 150/85 e per la concessione edilizia n. 79/85, risulta inapplicabile.
Risulta, invero, applicabile quanto disposto dal citato art.53 della legge regionale n.71/78, per la concessione edilizia n. 2 del 21 febbraio 1991, che prevedeva, in variante, modifiche alla distribuzione delle piazzuole e dei servizi del camping, oltre alla riduzione della superficie e volumetria del corpo centrale e la realizzazione di 10 nuovi bungalows.Tuttavia, si osserva in primo luogo che l'A.R.T.A. non ha proceduto alle contestazioni e al relativo annullamento degli atti comunali al momento della trasmissione in data 2 febbraio 1991, della documentazione finalizzata all'approvazione della variante in argomento, ammettendo la possibilità di "regolarizzare" l'operato del comune con la richiesta di atti ed elaborati integrativi, vedasi fonogramma prot.n. 17825/D.R.U. del 4 aprile 1991.Altresì, a seguito di sopralluogo effettuato dal gruppo XXVII/D.R.U. si è rilevato, per come anche visibile dalla foto aerea, che risultano realizzate oltre alle piazzuole volte ad ospitare tende o roulottes anche in parte la struttura ricettiva e lo scavo della piscina autorizzati con la concessione edilizia n. 79 del 1985 non più annullabile, senza che siano stati prodotti effetti discendenti dalla concessione edilizia n.2/91 in variante.
In riferimento agli atti successivi all'adozione dello strumento urbanistico in itinere che non contiene la previsione in parola, si rileva, in ogni caso, la volontà del comune di definire il procedimento amministrativo avviato, per come specificato in premessa, con la richiesta di parere all'agronomo, con la richiesta di parere sulla variante all'ufficio del Genio civile e con la proposta di deliberazione formulata dall'ufficio tecnico comunale sulla accoglibilità della osservazione al piano regolatore generale presentata dalla ditta Buda relativamente all'area da destinare a campeggio.
Dal sopralluogo effettuato dal gruppo di lavoro, è stato altresì, rilevato che l'area da destinare a camping, posta a confine con il territorio di Melilli è ubicata in posizione baricentrica tra le aree di Pantalica e gli scavi archeologici Leontinoi, è raggiungibile dalla strada provinciale Carlentini-Sortino e, pertanto, la scelta del sito da destinare ad attrezzatura ricettiva giustifica, sotto il profilo urbanistico, la variante proposta.
Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato è del parere di ritenere meritevole di approvazione la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Carlentini, ex art.2, comma 2° e 3°, legge regionale n.14/82, per la realizzazione di un campeggio in zona E di verde agricolo in contrada Borgo Rizza";
Ritenuto di poter condividere il superiore voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n.408 del 19 aprile 2001;
Rilevata la regolarità della procedura seguita in dipendenza delle propedeutiche iniziative assunte da questo Assessorato;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978, è approvata e resa esecutiva, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n.408 del 19 aprile 2001, nonché alle condizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Messina n. 22414/99 del 2 febbraio 2000, la variante al piano regolatore generale del comune di Carlentini per la realizzazione di un campeggio in zona E di verde agricolo in contrada Borgo Rizza.

Art.2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti, nonché gli elaborati in premessa citati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n.408 del 19 aprile 2001;
2) proposta n. 49 del 19 giugno 2000, aggiornata il 22 gennaio 2001 resa dal gruppo di lavoro XXVII/D.R.U. ai sensi dell'art.68 della legge regionale n.10/99.

Art. 3

Il comune di Carlentini resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 giugno 2001.
  SCIMEMI 

(2001.24.1281)
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DECRETO 6 giugno 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Siracusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.1444;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio del comune di Siracusa - V Dipartimento urbanistica - prot. n. 27131 del 21 dicembre 2000, con il quale è stata trasmessa la documentazione riguardante la variante al piano regolatore generale per il cambio di destinazione da zona D1 a zona DSpeciale dell'area ex Sotis;
Vista la delibera n.81 del 13 settembre 2000, integrata dai relativi atti ed elaborati, con cui il consiglio comunale ha approvato la proposta formulata dal competente Dipartimento pianificazione urbanistica relativa all'adozione, ai sensi della legge regionale n.71/78, della variante al piano regolatore generale per il cambio di destinazione da zona D1 a zona D Speciale dell'area ex Sotis;
Visti gli atti conseguenti alla procedura di deposito e pubblicazione previsti dall'art.3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione a firma del dirigente del V Dipartimento urbanistica del comune attestante la regolarità della procedura di deposito e pubblicazione nonché l'assenza di osservazioni avverso gli atti adottati;
Vista la nota dell'ufficio del genio civile di Siracusa prot. n. 11524/2000 dell'11 luglio 2000, (estremi rilevati dal citato atto deliberativo) con cui, ai sensi dell'art. 13 della legge n.64, è stato espresso parere favorevole con prescrizioni alla variante al piano regolatore generale in argomento;
Vista la proposta del gruppo XXVII della D.R.U. n.7 del 22 febbraio 2001, trasmessa unitamente ai relativi atti ed elaborati alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica con nota n.71 del 26 febbraio 2001, con la quale, ai sensi dell'art.68 della legge regionale n.10/99, è stato espresso quanto di seguito si riporta in stralcio:
"...Omissis...
Premesso:
Il comune di Siracusa è ad oggi dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n.1611/88, decreto n.723/89 e decreto n.265/99.
Con foglio prot.n. 15841 del 16 novembre 1999, il comune di Siracusa aveva già richiesto a questo Assessorato il nulla osta per una concessione edilizia in deroga ex art.3, legge 21 dicembre 1955, n.1357.
Detta richiesta riguardava il mutamento della destinazione urbanistica dell'edificio ex Sotis ricadente in zona D1 per attività industriali ed artigianali, da industriale a residenziale.
Con assessoriale prot.n. 103 del 14 febbraio 2000 è stato invitato il comune di Siracusa a procedere in variante al proprio strumento urbanistico vigente al fine del rilascio della concessione conformemente al parere dell'ufficio legislativo e legale prot.n. 7219 del 10 ottobre 1986 che evidenzia la non applicazione delle deroghe alle previsioni dei piani regolatori generali.
Con D.C.C. n. 81 del 13 settembre 2000 è stata adottata al variante al piano regolatore generale per il cambio di destinazione urbanistica dell'area ex Sotis da D1, normata dall'art.32 delle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente a DSpeciale per attività turistico-alberghiera, commerciale, direzionale, di servizio e sportiva.
In particolare, dall'atto deliberativo si rileva che il progetto, per il quale la società R.D.G. chiederà la concessione, prevedeva, inizialmente, un impianto turistico-ricettivo oggi integrato con un centro commerciale e uno direzionale.
L'area in questione viene definita come "...parte del territorio già occupata dall'ex stabilimento Sotis ed aree circostanti...". Gli interventi consentiti, da attuare a mezzo di concessione edilizia, sono del tipo turistico-alberghiero, commerciale, direzionale, per esposizione e fiere, sportivo, ricreativo, culturale e centri di ristoro.
Gli interventi edificatori devono tenere conto dei seguenti parametri prescrittivi:
- rapporto di copertura max. 0,40 della superficie del lotto;
- rapporto di copertura max. 0,40 ad esclusione degli interventi per insediamenti commerciali e per esposizione e fiere con densità fondiaria max. 2,00 mc/mq riferita all'intero comprensorio;
- altezza max. di m. 18,50 f.t.;
- distanza dai confini non inferiore ai m. 10,00 possibilità di costruire in aderenza ad eventuali edifici preesistenti;
- distacchi dai fabbricati m. 20,00;
- spazi a verde e parcheggi funzionali agli insediamenti commerciali, direzionali e per esposizione e fiere in misura complessiva almeno pari a mq. 80 per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti.
Quelli previsti a parcheggio anche su più livelli devono essere almeno il 50% in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n.765/67;
- è consentita la ristrutturazione, la demolizione e la ricostruzione degli edifici esistenti.
E' infine prevista una nuova zonizzazione delle aree a contorno della suddetta variante conformemente alle aree limitrofe così come definite nella tav. 4 allegata all'atto deliberativo n.81/2000.
L'area oggetto della variante proposta risulta avere una estensione di mq.60.451; all'interno della stessa ricadono degli edifici di superficie pari a mq. 18.000 e di volume pari a circa mc. 140.000.
All'area in questione si accede agevolmente dalla strada provinciale per Canicattini Bagni in prossimità dell'autodromo.
Dal sopralluogo effettuato dallo scrivente gruppo, si è constatato il cattivo stato dei capannoni industriali e di una palazzina a tre elevazioni ubicati all'interno di un'area recintata alla quale non si è potuto comunque accedere (vedi foto 1 e 2 allegate).
Al fine di procedere alla definizione della variante, che comporterebbe la risoluzione anche di problematiche occupazionali riguardanti gli ex lavoratori della Sotis, risultano documentati degli incontri, riunione del 22 settembre 1999, e verbali del 23 giugno 1999, 3 marzo 2000, 6 giugno 2000 tra esponenti della ex Sotis, della Prefettura, della provincia, del comune, di organizzazioni sindacali, nonché la dichiarazione unilaterale ed irrevocabile d'impegno della società R.G.D. promotrice del progetto di riutilizzo e riqualificazione dell'area in questione.
La R.G.D. con la dichiarazione di cui sopra si impegna a realizzare a proprie spese e successivamente a cedere gratuitamente al comune di Siracusa un campo sportivo polivalente nelle misure di m. 38,00x25,00 da allocare nell'area stessa.
Considerato:
- per quanto attiene agli aspetti amministrativi il procedimento di variante ordinaria ex legge regionale n. 71/78 è regolare;
- dalla D.C.C. n. 81 del 13 settembre 2000 si evince che la nuova destinazione urbanistica è prevista dallo schema di massima del piano regolatore generale in itinere che, da comunicazione a mezzo fax del 2 febbraio 2001, è stato approvato dal consiglio comunale nella seduta del 29 gennaio 2001;
l'ufficio del Genio civile ha ritenuto compatibile, con le condizioni geomorfologiche del sito, la variante proposta;
- l'area non risulta gravata da altri vincoli per i quali si renderebbe necessaria l'acquisizione dei relativi pareri;
- le prescrizioni dettate per l'edificazione possono ritenersi idonee e compatibili con la nuova destinazione urbanistica;
- in adiacenza all'area ex Sotis, è ubicato l'autodromo provinciale al servizio del quale sono previste strutture connesse all'attività automobilistica, nonché strutture alberghiere compatibili con l'intervento proposto;
- non si può fare a meno di evidenziare l'interesse pubblico connesso alla risoluzione dei problemi occupazionali dei lavoratori ex Sotis per il reimpiego dei quali si è adoperata la Prefettura, la Provincia, il Comune nonché le organizzazioni sindacali.
Per le considerazioni sopra espresse il gruppo XXVII/D.R.U. è del parere che la variante ordinaria ex legge regionale n.71/78 relativa al cambio di destinazione urbanistica dell'area ex Sotis da D1 a D Speciale adottata dal consiglio comunale di Siracusa con atto n.81 del 13 settembre 2000 sia meritevole di approvazione";
Visto il voto n.407 del 3 maggio 2001 con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in conformità alla proposta n.7 del 22 febbraio 2001 del gruppo XXVII, ha ritenuto meritevole di approvazione la variante al piano regolatore generale adottata dal comune con l'atto consiliare n. 81 del 13 settembre 2000 relativa al cambio di destinazione urbanistica dell'area ex Sotis da zona D1 a zona D Speciale;
Ritenuto di dovere condividere il superiore voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n.407 del 3 maggio 2001 che fa propria la proposta del gruppo XXVII/D.R.U. n.7 del 22 febbraio 2001;
Rilevata la regolarità del procedimento di variante ex legge regionale n.71/78;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n.407 del 3 maggio 2001, nonché alle prescrizioni contenute nella richiamata nota dell'ufficio del Genio civile di Siracusa, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Siracusa, adottata con l'atto consiliare n. 81 del 13 settembre 2000, relativa al cambio di destinazione urbanistica dell'area ex Sotis da zona D1 a zona D speciale;

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti sui quali si appone il visto di questo Assessorato:
1) Proposta n. 7 del 22 febbraio 2001, del gruppo XXVII resa ai sensi dell'art.68 della legge regionale n. 10/99;
2) Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica,n.407 del 3 maggio 2001;
3) Delibera consiliare n.81 del 13 settembre 2000 nella quale sono integrati, tra l'altro, i seguenti elaborati:
a) Relazione tecnica;
b) Tav. 1 - Stralcio piano regolatore generale vigente;
c) Tav. 2 - Stralcio catastale;
d) Tav.3 - Stralcio aerofotogrammetrico;
e) Tav.4 - Stralcio aerofotogrammetrico indicante la rettifica delle perimetrazioni delle Z.T.O. F1f ed F1h limitrofe;
f) Tav. 5 - Stralcio del piano regolatore generale con indicazione area di variante;
g) Studio geologico.

Art. 3

Il comune di Siracusa resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 giugno 2001.
  SCIMEMI 

(2001.24.1279)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Sostituzione di un componente del consiglio della Camera di commercio di Palermo.

Con D.P. n.136/Gr. VII/SG del 4 giugno 2001, l'arch. Michele Procida è stato nominato componente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Palermo, su designazione congiunta delle organizzazioni Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI nel settore artigianato, in sostituzione del sig. Ferro Umberto dimissionario.
(2001.23.1237)
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Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2001 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento interventi strutturali.

Con deliberazione n. 242 del 28 maggio 2001, la Giunta regionale ha approvato la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2001 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento interventi strutturali, secondo la proposta contenuta nella nota n. 2134 del 28 maggio 2001.
Spese a carattere promozionale per lo sviluppo agricolo
Sono in genere trasferimenti di risorse alle imprese agricole per aiutarle nel processo di crescita ed ammodernamento.
Le effettive esigenze delle singole province sono determinate dall'esistenza di richieste di contributi avanzate dagli operatori agricoli per attivare opere ed interventi ed alle quali la P.A. deve dare, in forza delle leggi in vigore, una risposta in termini di aiuto finanziario, tenendo anche conto della superficie agricola utilizzata per provincia (S.A.U.).
Inoltre vi sono condizioni socio-economiche diverse nelle varie provincie, che rendono opportuna una modifica della destinazione dei finanziamenti in modo da compensare le provincie che denunciano un più alto grado di disoccupazione e di emigrazione, nonché per aiutare la crescita delle provincie più in ritardo, rispetto ad altre dal punto di vista del reddito pro-capite.
Bisogna, altresì, tenere in considerazione particolari esigenze di settore che si dovessero manifestare a livello provinciale per cui si rende opportuno riservare una percentuale dei finanziamenti per compensazioni ed integrazioni.
Nel prospetto seguente sono riportati i vari indici relativi al grado di disoccupazione provinciale, al grado di emigrazione e al l'indice di ritardo nel reddito medio pro-capite separatamente rilevati, che vengono poi sintetizzati in un unico indice:

      Indice     Ritardo Indice 
Provincia      disoccup. Emigraz. Reddito unificato 
      provinciale     pro-capite  
Agrigento      11,38 17,5 15,94 14,94 
Caltanissetta      13,46 17,2 11,45 14,04 
Catania      9,32 8,8 12,53 10,22 
Enna      12,78 21,1 12,96 15,61 
Messina      9,68 9,2 7,91 8,93 
Palermo      11,38 5,1 9,12 8,53 
Ragusa      8,69 6,9 13,20 9,60 
Siracusa      10,71 7,6 5,10 7,80 
Trapani      12,60 6,6 11,79 10,33 
Totale      100,00 100,00 100,00 100,00 

Pertanto, al fine di conciliare le diverse necessità, si propone di ripartire gli stanziamenti di cui appresso destinando:
- una quota del 70% alla giacenza delle domande al 31 dicembre 2000;
- una quota del 10% all'indice unificato relativo al grado di disoccupazione provinciale, di emigrazione e di ritardo nel reddito medio pro-capite;
- una quota del 10% alla superficie agricola utilizzata;
- una quota del 10% riservata alle compensazioni ed integrazioni.
Qui di seguito sono riportati i capitoli di spesa, recati dalla rubrica Dipartimento regionale interventi strutturali, per le cui finalità i relativi stanziamenti saranno ripartiti sulla base dell'applicazione delle sopradette percentuali:
- 542813 (ex cap. 54596)  -  Contributo in conto capitale sulle spese sostenute da soggetti che esercitano attività agrituristica in attuazione dell'art.17 della legge regionale 9 giugno 1994, n.25, nonché dei soggetti che hanno ottenuto il nulla-osta ai sensi dell'art. 4 della medesima legge.Lo stanziamento sarà ripartito tra gli Uffici periferici tenendo conto dell'indice unificato, nonché da un indice determinato dal confronto della superficie agricola utilizzata per provincia, nonché dal carico delle pratiche introitate per ogni singolo Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
- 542814 (ex cap. 54597)  -  Concorso interessi sui mutui contratti da soggetti che esercitano attività agrituristica in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n.25, nonché dei soggetti che hanno ottenuto il nulla-osta ai sensi dell'art. 4 della medesima legge.Lo stanziamento sarà ripartito tra gli Uffici periferici tenendo conto dell'indice unificato, nonché da un indice determinato dal confronto della superficie agricola utilizzata per provincia, nonché dal carico delle pratiche introitate per ogni singolo Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Per quanto riguarda, invece, i rimanenti capitoli di competenza del Dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste del bilancio regionale 2001, non si ritiene di dovere procedere alla ripartizione territoriale secondo i superiori criteri per le seguenti motivazioni:
- 542001 (parte ex capp. 10628, 10629 e cap. 14230) - Le somme verranno assegnate agli Uffici che di volta in volta faranno pervenire le richieste motivate.
- 542002 (ex cap. 14250) - Spese per l'acquisto di apparecchiature di tipo informatico e dei programmi relativi alle apparecchiature medesime.
- 542006, 542007 (ex capp. 56301, 56302) - Gli stanziamenti verranno utilizzati con le modalità previste dagli artt.45 e 46 della legge regionale n.33/97 e del piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004, punto 3.2 programmi gestionali faunistici.
- 542015 - La ripartizione verrà fatta sulla scorta dei fabbisogni comunicati dagli Ispettorati secondo l'ordine cronologico della presentazione delle istanze.
- 542804 (ex capp. 54577, 55485, 55664) - L'utilizzazione dello stanziamento sarà effettuato sulla base delle domande inoltrate dai soggetti interessati, per le quali non è possibile in via preventiva predeterminare l'ambito provinciale.
- 542808, 542809, 542810 (ex capp. 54579, 54580, 54582) - Gli interventi sono destinati alla concessione delle provvidenze previste dagli artt.20, 21, 22 e 23 della legge regionale n.32/91, sulla base delle domande che saranno presentate dagli organismi associativi interessati; pertanto non è possibile determinare l'ambito provinciale.
- 542811 (ex cap. 54584) - Trattasi di interventi finalizzati alla promozione di agrumi e produzioni tipiche regionali a favore di organismi associativi.
- 542812 (ex cap. 54589) - Trattasi di un fondo di anticipazione delle assegnazioni dello Stato per la concessione degli aiuti di cui alla legge regionale n.81/81, in favore delle associazioni di produttori agricoli che abbiano ottenuto il riconoscimento; pertanto non è possibile determinare l'ambito provinciale.
- 542815 (ex cap.54598) - Contributi in favore di vivaisti agrumicoli che realizzano la riconversione dei loro vivai.
- 542816 (ex cap. 54606) - Riguarda sovvenzioni ad aziende agricole per l'impianto, l'ampliamento ed il miglioramento di allevamenti di struzzi.In atto non vi sono richieste presentate presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.
- 542817 (ex capp.55001, 55201) - Lo stanziamento è destinato esclusivamente al Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna.
- 542818 (ex cap.55004) - Mutui straordinari una tantum e contributi per concorso interessi sulle passività onerose in favore delle cooperative e loro Consorzi che svolgono attività nei settori agricoli, vitivinicolo e zootecnico.
- 542819 (ex cap.55040) - Contributi in favore delle associazioni di produttori agricoli per la costituzione dei fondi di cui all'art. 5, punto 4, della legge 16 marzo 1988, n.88 destinati ad iniziative per la stabilizzazione del mercato e la valorizzazione dei prodotti oggetto degli accordi.
-  542836 (ex cap.55688) - Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di durata non superiore a 12 mesi concessi a favore di cooperative agricole, associazioni di produttori agricoli e loro Consorzi, per l'acquisto di cose utili per la gestione delle aziende agrarie e degli allevamenti zootecnici dei soci.
- 542842 (ex capp.55695, 54565) - Gli interventi saranno deliberati in relazione alle richieste degli operatori e nelle zone agrumetate.
- 542853 (ex cap.55770) - Contributo sugli interessi per la proroga delle cambiali agrarie fino alla stipula dei finanziamenti decennali di ripianamento, nonché sugli interessi per la proroga delle rate dei mutui decennali.
- 542855 (ex cap. 56488) - Trattasi di contributi per i quali tutt'ora non vi sono richieste presso gli Uffici periferici.
- 542861 (ex cap. 54587) - Si tratta di interventi a favore di organismi associativi per l'adeguamento del capitale sociale, pertanto non è possibile determinare l'ambito provinciale.
- 542912 - Allo stato attuale non è prevista nessuna ripartizione.
- 542913 - Riguarda i finanziamenti da destinare agli OO.M.PP. che operano nel territorio dell'isola per i compiti d'istituto.
I sottoelencati capitoli si riferiscono a spese per obbligazioni dell'Amministrazione relative ad annualità di spese poliennali già impegnate:
- 542805, 542820, 542821, 542822, 542825, 542826, 542827, 542828, 542829, 542830, 542831, 542832, 542833, 542834, 542837, 542840, 542841, 542843, 542844, 542845, 542846, 542848, 542849, 542850, 542851, 542852, 542854.
(2001.24.1262)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scheda opere di elettrificazione rurale - Accesso al finanziamento di cui alla Misura 4.2.9. del P.O.R. - Sicilia 2000-2006 - Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura - F.E.A.O.G. sez. I, lettera C, opere di elettrificazione rurale.

Cliccare qui per visualizzare il comunicato
(2001.27.1488)
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Accesso al finanziamento di cui alla Misura 4.2.9. del P.O.R. - Sicilia 2000-2006 - Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura - F.E.A.O.G. sez. I, lettera B, opere irrigue.

Cliccare qui per visualizzare il comunicato
(2001.27.1488)
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Accesso al finanziamento di cui alla Misura 4.2.9. del P.O.R. - Sicilia 2000-2006 - Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura - F.E.A.O.G. sez. I, lettera A, opere di viabilità interaziendali.

Cliccare qui per visualizzare il comunicato
(2001.27.1488)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Provvedimenti concernenti nomina di commissari liquidatori e consegnatari pressi i Centri regionali di servizio culturale per non vedenti di Catania, Messina e Palermo.


Con decreto n. 199 del 31 maggio 2001, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha nominato il rag. Andrea Cicala commissario liquidatore e consegnatario presso il Centro regionale di servizio culturale per non vedenti di Messina.
L'incarico dovrà essere espletato entro il corrente anno finanziario.
Il personale di cui all'art. 5 della legge regionale 30 aprile 2000, n. 4, continuerà a prestare la propria collaborazione presso il Centro regionale di servizio culturale per non vedenti fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione.

Con decreto n. 200 del 31 maggio 2001, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha nominato la dott.ssa Costanza Meli Di Carlo commissario liquidatore e consegnatario presso il Centro regionale di servizio culturale per non vedenti di Palermo.
L'incarico dovrà essere espletato entro il corrente anno finanziario.
Il personale di cui all'art. 5 della legge regionale 30 aprile 2000, n. 4, continuerà a prestare la propria collaborazione presso il Centro regionale di servizio culturale per non vedenti fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione.

Con decreto n. 201 del 31 maggio 2001, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha nominato l'ing. Pietro Cerniglia commissario liquidatore e consegnatario presso il Centro regionale di servizio culturale per non vedenti di Catania.
L'incarico dovrà essere espletato entro il corrente anno finanziario.
Il personale di cui all'art. 5 della legge regionale 30 aprile 2000, n. 4, continuerà a prestare la propria collaborazione presso il Centro regionale di servizio culturale per non vedenti fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione.
(2001.23.1248)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Incorporazione della Banca mercantile italiana S.p.A., con sede in Palermo, nella Banca popolare di Lodi, soc. coop. a r.l., con sede in Lodi.

Con decreto n. 184/2001-9/F del 29 maggio 2001 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, è stata disposta la cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 7 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 - numero d'ordine 127 - della Banca mercantile italiana S.p.A., con sede in Palermo, a seguito dell'avvenuta incorporazione della stessa nella Banca popolare di Lodi, soc. coop. a r.l., con sede in Lodi.
(2001.23.1224)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 781/I/VII del 16 maggio 2001, l'avv. Mannone Anna, nata a Palermo il 6 dicembre 1971 e residente in Partinico, via Guzzardo n. 6, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Tutto Ristoro, con sede nel comune di Ragusa, in sostituzione del commissario liquidatore rag. Cilia Giorgio.
(2001.23.1200)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 782/I/VII del 16 maggio 2001, l'avv. Giordano Rita, nata a Messina il 4 dicembre 1969 e residente in Messina, via Olimpia n. 41, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Edilizia Alternativa, con sede nel comune di Augusta, in sostituzione del commissario liquidatore avv. Mazza Giovanni.
(2001.23.1241)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 784/I/VII del 16 maggio 2001, la dott.ssa Patrizia Schirmenti, nata a Caltanissetta il 19 agosto 1964 e residente in Agrigento, via Diodoro Siculo n. 2, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Giardini del Sud, con sede nel comune di Santa Margherita Belice, in sostituzione del commissario liquidatore dott. Aldo Bassi.
(2001.23.1228)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 891/I/VII del 30 maggio 2001, l'avv. Benedetto Cassarà, nato a Palermo il 7 maggio 1968 e residente in Palermo, via G. De Cosmi n. 15, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa La Postelegrafonica, con sede nel comune di Palermo, in sostituzione del commissario liquidatore avv. Dario Anzalone.
(2001.23.1201)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Conferma delle funzioni di ingegnere capo dei Distretti minerari di Caltanissetta, Catania, Palermo e dell'Ufficio regionale idrocarburi e geotermia.

Con decreto n. 2 del 30 maggio 2001 dell'Ispettore generale del Corpo regionale delle miniere dell'Assessorato dell'industria, le funzioni di ingegnere capo dei Distretti minerari di Caltanissetta, Catania, Palermo e dell'Ufficio regionale idrocarburi e geotermia, attribuite con il decreto n. 1 del 23 marzo 2001, sono confermate per ulteriore periodo di mesi tre decorrente dall'1 giugno 2001 ai seguenti dirigenti tecnici collocati nei primi quattro posti del relativo ruolo organico:
- ing. Benedetto Lo Presti, Distretto minerario di Caltanissetta;
- ing. Angelo Trupia, Distretto minerario di Catania;
- ing. Maria Corriere, Distretto minerario di Palermo;
- ing. Salvatore Perrone, URIG.
(2001.23.1232)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della perizia di variante ai soli fini espropriativi relativa ai lavori di allacciamento di alcuni comuni della provincia di Trapani alla condotta di adduzione delle acque provenienti dal dissalatore di Trapani e determinazione delle relative indennità provvisorie.

Si rende noto che, con decreto n. 1721/6 del 28 agosto 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato, nei limiti del finanziamento concesso con il decreto n. 1315 del 13 luglio 1991, la perizia di variante ai soli fini espropriativi relativa ai lavori di allacciamento di alcuni comuni della provincia di Trapani alla condotta di adduzione delle acque provenienti dal dissalatore di Trapani, ed ha, altresì, determinato le relative indennità provvisorie di espropriazione spettanti a ciascuna ditta proprietaria per l'asservimento coattivo e l'occupazione temporanea dei terreni privati occorsi per la realizzazione dei lavori sopra citati, appositamente riportate negli allegati elenchi che costituiscono parte integrante del presente avviso.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati
(2001.23.1226)
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Perfezionamento di impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Petralia Soprana.
Con decreto n. 543 del 23 aprile 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici ha perfezionato l'impegno di spesa di L. 176.484.130 sul capitolo 672013, per l'esecuzione dei lavori di urgenza, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 350/1895, per eliminare il pericolo di caduta massi dal costone roccioso sovrastante la via San Francesco nel comune di Petralia Soprana, curati dall'ufficio del Genio civile di Palermo.
(2001.23.1211)
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Perfezionamento di impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Petralia Soprana.

Con decreto n. 548 del 23 aprile 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici ha perfezionato l'impegno di spesa di L. 294.299.860 sul capitolo 672013, per l'esecuzione dei lavori urgenti, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 350/1895, per eliminare il pericolo di caduta massi dal costone roccioso sovrastante il corso P. Agliata, via Rocca e via Indipendenza nel quartiere Casale nel comune di Petralia Soprana, curati dall'ufficio del Genio civile di Palermo.
(2001.23.1212)
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Integrazione del decreto 3 aprile 2001, concernente espropriazione ed occupazione permanente e definitiva a favore della Provincia regionale di Catania degli immobili necessari alla realizzazione di lavori di ammodernamento del tratto della S.P. 185 compreso tra la S.P. 165 e l'abitato di S. Lucia, nei comuni di Acireale e Acicatena.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici n. 808/14° del 23 maggio 2001, è stata disposta l'integrazione de precedente decreto n. 432 del 3 aprile 2001, limitatamente ai dati relativi alle particelle 58 e 59 del foglio 59 del comune di Acireale, come appresso riportati:
- comune di Acireale, ditta Li Pira Salvatore e Giuseppe: foglio 59, particella 58, superficie occupata mq. 104, indennità di espropriazione L. 1.395.300, di cui L. 1.116.240 pagate con mandato n. 1448 del 18 marzo 1997 e L. 279.000 versate alla Cassa depositi e prestiti con quietanza n. 113 del 3 maggio 2000; foglio 59, volume occupato mc. 75, indennità di espropriazione L. 2.125.000, di cui L.1.700.000 pagate con mandato n. 3872 del 5 agosto 1997 e L. 425.000 versate alla Cassa depositi e prestiti con quietanza n. 113 del 3 maggio 2000.
(2001.23.1239)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Costituzione del Comitato permanente regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta.

Con decreto n. 34795 del 29 maggio 2001, l'Assessore per la sanità ha costituito, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo collettivo nazionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R.n. 272 del 28 luglio 2000, il Comitato permanente regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta, così composto:
- Presidente: dott.Ciriminna Saverio, ispettore superiore sanitario.
RAPPRESENTANTI DI PARTE PUBBLICA
Componenti effettivi:
- prof. Mancuso Giacomo, dirigente medico Clinica pediatrica Ospedale dei Bambini, ARNAS, Ospedale Civico e Benfratelli G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo;
- dott.ssa Di Stefano Antonella, dirigente amministrativo, Assessorato regionale della sanità;
- dott.ssa Lo Bue Sonia, dirigente amministrativo, Assessorato regionale della sanità;
- dott. Farina Andrea, capo settore medicina di base, Azienda U.S.L. 9 di Trapani.
Componenti supplenti:
- dott. Zagami Filippo, dirigente medico settore medicina di base, Azienda U.S.L. 5 di Messina;
- dott. Gugliotta Rosario, direttore distretto di Gravina, Azienda U.S.L. 3 di Catania;
- dott.ssa Ciccia Maria, dirigente medico, Azienda U.S.L. 2 di Caltanissetta;
- dott.ssa D'Amico Maria, dirigente sanitario, Dipartimento cure primarie, Azienda U.S.L. 6 di Palermo.
RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. DI CATEGORIA
Per la F.I.M.P.
- componenti effettivi: dott. Montalbano Giuseppe, dott. De Luca Pasquale, dott. Costa Maurizio;
- componenti supplenti: dott. Volpe Francesco Paolo, dott. Raciti Longo Alfio, dott. Cuffaro Pasquale.
Per la C.I.Pe.
- componenti effettivi: dott. Azzaro Francesco, dott. Gullotta Giuseppe;
- componenti supplenti: dott.ssa D'Amato Vincenza, dott. Messina Alfio;
- segretario: sig.ra Alessandra Pomara, assistente contabile, Assessorato regionale della sanità.
(2001.23.1213)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Casteldaccia.

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica, con decreto n. 305 del 25 maggio 2001, ha approvato la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Casteldaccia, ai sensi della vigente legislazione urbanistica, di cui alla delibera consiliare n. 24 del 15 marzo 2000 avente per oggetto l'individuazione di aree industriali ed artigianali.
(2001.23.1196)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Bronte.

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica, con decreto n. 312/DRU del 28 maggio 2001, ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78, la variante al programma di fabbricazione vigente nel comune di Bronte, relativa al progetto di un parco antistante le scuole medie, di cui alla deliberazione di c.c. n. 61 del 9 ottobre 1998.
(2001.23.1194)
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Nulla osta ambientale al progetto relativo alla realizzazione di lavori a difesa del litorale marino nel comune di Messina.

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 315/VIA del 10 maggio 2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, legge regionale n. 10/93, ha concesso nulla osta, con prescrizioni, ai lavori di difesa del litorale marino nel tratto di contrada Porcino tra i villaggi di Rodia e S. Saba nel comune di Messina.
(2001.23.1206)
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Autorizzazione alla ditta Enichem S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese, per la modifica degli scarichi atmosferici presso un proprio impianto sito nel comune di Priolo Gargallo.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente n. 336/XVII del 22 maggio 2001, è stata concessa alla ditta Enichem S.p.A. con sede legale in S. Donato Milanese (MI), piazza Boldrini n. 1, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 15, lettera a), del D.P.R. n. 203/88 per la modifica degli scarichi atmosferici presso il proprio impianto di produzione di Ossido di Propilene (PO), sito in ex S.S. 114 del comune di Priolo Gargallo (SR), a seguito della realizzazione di una sezione di reflui e di una sezione di strippaggio clorurati.
(2001.23.1197)
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Giudizio di compatibilità ambientale per un progetto dell'ANAS relativo a lavori stradali nei territori comunali di Caltagirone, San Michele di Ganzaria e Piazza Armerina.

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 344 Gr. IX del 29 maggio 2001, ha espresso giudizio positivo, con prescrizioni, sulla compatibilità ambientale ai sensi del D.P.R. 12 aprile e successive modifiche, per il progetto strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A19, tronco svincolo Regalsemi - innesto 117/bis. Lotti 3° - 1° e 2° stralcio, 4° - 1° e 2° stralcio, 5° - 1°, 2° e 3° stralcio previsto dall'ANAS nei territori comunali di Caltagirone (CT), San Michele di Ganzaria (CT), Piazza Armerina (EN).
(2001.23.1209)
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Nulla osta ambientale al progetto relativo ai lavori nel porto di Riposto.

Con decreto n. 345/42 del 29 maggio 2001, il Dirigente generale del Dipartimento territorio ed ambiente ha concesso il nulla osta ambientale preventivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge n. 10/93, al progetto dei lavori integrativi per la realizzazione del bacino turistico del porto di Riposto, redatto dall'ing. Fabrizio La Marca e proposto dalla società Marina di Riposto-Porto dell'Etna S.p.A., a condizione che i materiali di rifiuto risultanti dalla realizzazione dei lavori siano smaltiti in conformità alla normativa vigente.
(2001.23.1193)
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Autorizzazione alla ditta L.F. Latersiciliana S.p.A., con sede legale in Palermo, per la modifica delle emissioni atmosferiche derivanti da un impianto sito nel comune di Colle sano.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente n. 351/XVII del 30 maggio 2001, è stata concessa alla ditta L.F. Latersiciliana S.p.A., con sede legale in Palermo, via Isidoro La Lumia, n. 7, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 15, lettera a) del D.P.R. n. 203/88, per la razionalizzazione della sezione essiccamento e per la modifica delle emissioni atmosferiche derivanti dall'impianto per la produzione di laterizi e trave in cemento armato precompresso, sito in contrada Vaccheria nel comune di Collesano (PA).
(2001.23.1208)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.

Con decreto n. 100/2TR dell'1 giugno 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha autorizzato la società SARP Trasporti s.r.l., con sede in Palermo, nel l'esercizio della A.E. "Riesi-S. Pietro-Gela" a ridurre il programma di esercizio mediante la trasformazione da giornaliera in feriale della coppia di corse sul tratto "Gela-Riesi" e la soppressione di 2 coppie di corse feriali sul tratto "Riesi-Gela".

Con decreto n. 101/2TR dell'1 giugno 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha autorizzato la società SARP Trasporti s.r.l., con sede in Palermo, nel l'esercizio della A.E. "Sommatino-Riesi-Barrafranca-Piazza Armerina" a ridurre il programma di esercizio mediante la trasformazione della coppia di corse feriale in scolastica.
(2001.23.1230)
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Provvedimenti concernenti iscrizioni di associazioni turistiche all'albo regionale.

Con decreto n. 905/VII/Tur dell'8 giugno 2001 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è stata iscritta all'albo regionale, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto n. 573/65 e successive modifiche, l'associazione turistica pro-loco di Partinico a far data dall'anno 2001.
(2001.24.1267)


Con decreto n. 906/VII/Tur dell'8 giugno 2001 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è stata iscritta all'albo regionale, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto n. 573/65 e successive modifiche, l'associazione turistica pro-loco di Alimena a far data dall'anno 2001.
(2001.24.1268)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 22 giugno 2001, n. 18.
Disposizioni attuative della Misura 4.2.5 "Sostegno e tutela delle attività forestali". POR Sicilia 2000-2006.

Cliccare qui per visualizzare la circolare
(2001.26.1378)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 31 maggio 2001, n.8.
Decreto legislativo n.286 del 25 luglio 1998 e decreto del Presidente della Repubblica n.394 del 31 agosto 1999. Fondo nazionale politiche migratorie 2000: 3ª annualità.

Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
Agli Assessorati regionali - Uffici di Gabinetto
Alle Province regionali dell'Isola
Alle Istituzioni scolastiche
Alle Associazioni e organizzazioni di volontariato
Alle Associazioni di stranieri
Alle Organizzazioni operanti stabilmente in favore degli stranieri
e, p.c.  Al Commissario dello Stato per la Regione siciliana 

Ai Prefetti dell'Isola
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con D.P.C.M. datato 23 giugno 2000, ha effettuato la ripartizione dello stanziamento, relativo alla terza annualità, del Fondo per le politiche migratorie relativo all'anno 2000, previsto dall'art. 45 del D.L. n.286/98.
In base a tale decreto sono state assegnate alla Regione siciliana L.3.134.985.856, integrate, in base alla legge regionale n. 26 datata 18 dicembre 2000, con L. 700.000.000, quale quota di coofinanziamento.
Dette somme, come nelle precedenti due annualità, potranno essere assegnate agli enti operanti nelle province già interessate al fenomeno immigratorio per la forte incidenza degli arrivi, per la maggiore presenza di immigrati sul territorio o per realtà che richiedano concrete politiche di integrazione.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto datato 13 novembre 2000, ha approvato le linee guida per la predisposizione dei programmi regionali, fornendo, in particolare, le seguenti indicazioni:
a) Priorità per l'anno 2000
1)  ricognizione delle politiche di integrazione.
La conoscenza della realtà in cui si opera è il punto di partenza per mettere a punto interventi efficaci. Per questo è importante dotarsi di strumenti che consentano di rilevare la condizione di integrazione degli immigrati sul territorio.
E' inoltre importante mettere a punto strumenti atti a rilevare anche situazioni di discriminazione così come definite nella nuova legge (art.43 e 44 del T.U.);
2)  favorire l'apprendimento della lingua italiana;
3)  stimolare le iniziative per facilitare l'accesso all'alloggio agli immigrati, favorendo forme di prevenzione e rimuovendo ogni forma di discriminazione per l'assegnazione degli alloggi stessi;
4)  promuovere la diffusione delle informazioni, tra gli immigrati e tra i cittadini italiani, sulla legge sull'immigrazione;
5)  sostenere le attività in favore dei richiedenti asilo e dei profughi stranieri.
b)  Aree di intervento
1)  Informazione.
Sul piano dell'informazione, gli interventi devono mirare a:
- favorire relazioni positive tra cittadini italiani e immigrati;
- facilitare l'inserimento degli immigrati nella vita del paese;
- evidenziare l'apporto positivo dell'immigrazione all'economia del nostro paese;
- promuovere un'immagine positiva dell'esperienza dell'immigrazione nel nostro paese.
Importante è anche l'informazione per i nuovi arrivati. E' infatti opportuno offrire maggiori possibilità affinché gli immigrati, una volta giunti sul territorio, possano trovare nelle istituzioni i referenti per conoscere come muoversi, cosa fare e dove andare. Questo significa offrire sportelli informativi, che si sostituiscono ad un'informazione "sulle esperienze vissute" di connazionali che spesso portano ad imboccare percorsi alternativi a quelli legali.
2)  Politiche sociali:
a)  diffusione della conoscenza della lingua italiana per adulti e minori;
b)  riduzione dell'area dell'emarginazione e dell'illegalità:
- le manifestazioni di intolleranza sono anche il risultato del permanere di situazioni di degrado urbano e di illegalità che esasperano i cittadini e che fanno di catalizzatori per la formazione di aree di malcontento e di ostilità nei confronti dell'immigrazione.
A questo fine si individuano come interventi particolarmente efficaci:
- l'attivazione di centri di accoglienza, così come definiti dalla legge, per far fronte alle situazioni di maggiore degrado, anche facendo appello ai poteri concessi dalla legge ai sindaci per la sistemazione, in via del tutto provvisoria, anche di irregolari, la cui permanenza sul territorio è causa di disordine e di conflitto. Naturalmente la adozione di queste misure non deve ostacolare l'applicazione di misure di allontanamento;
- creare alloggi sociali per offrire ospitalità con partecipazione alle spese;
- promuovere la creazione di agenzie di intermediazione e di garanzia per favorire l'accesso degli immigrati al mercato delle abitazioni anche per prevenire situazioni di discriminazioni.
c)  tutela delle donne e dei minori:
- case di accoglienza per donne vittime della tratta;
- alloggi per donne sole con bambini 0-3 anni;
d)  servizi per l'immigrazione:
Al fine di favorire l'integrazione nel tessuto sociale, è opportuno promuovere servizi rispetto ad interventi di carattere assistenziale.
- sportelli di servizi per gli immigrati a livello locale, con la partecipazione alle spese;
- forme di sostegno alle rappresentanze delle comunità degli stranieri al fine di favorire la partecipazione alla vita della realtà locale e la tutela della cultura d'origine;
- utilizzo di mediatori culturali nel settore dell'orientamento sociale per favorire l'accesso ai servizi presenti sul territorio (sanità, assistenza sociale, informazione legale, ecc.);
- osservatori sulla discriminazione;
Le province regionali, i comuni, gli enti pubblici e privati, legittimati ai sensi del decreto legislativo n.286/98, nonché le associazioni che svolgono attività in favore degli stranieri immigrati e che risultino iscritti, o in corso di iscrizione all'albo istituto presso il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 42 del D.L. n.286/98 e dell'art. 52 del D.P.R.n.394 datato 31 agosto 1999, potranno presentare per le singole tipologie di intervento uno schema progettuale corredato da dettagliata relazione e da analitico preventivo di spesa.
Detta documentazione dovrà pervenire all'Assessorato regionale del lavoro, Dipartimento regionale lavoro, gruppo XIII emigrazione ed immigrazione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La presente circolare sarà trasmessa alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
  Il Dirigente generale del Dipartimento regionale lavoro: DI FRESCO 

(2001.24.1276)
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CIRCOLARE 31 maggio 2001, n. 9.
Borse di studio per i figli dei lavoratori emigrati all'estero, art. 13 della legge regionale n. 55/80, modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 38/84, anno scolastico ed accademico 2000/2001.

Ai Rettori universitari dell'Isola
Ai Provveditorati agli studi
Ai Comuni dell'Isola
e, p.c.  Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali 

Al Ministero degli italiani all'estero
Alle Prefetture dell'Isola
Alla Presidenza della Regione - Segreteria generale
Alle Sedi regionali delle associazioni degli emigrati
Alle Sedi regionali degli istituti di patronato
Alla Ragioneria centrale per l'Assessorato del lavoro
L'Assessorato regionale del lavoro - Dipartimento lavoro - conferirà per l'anno scolastico ed accademico 2000/2001, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, ai figli di emigrati all'estero, borse di studio dell'importo di L. 500.000 ciascuna, se studenti universitari non fuori corso, e di L. 200.000 se frequentanti scuole secondarie di 2° grado o corsi di formazione professionale.
Gli aspiranti, in particolare, durante il predetto anno scolastico e accademico, devono avere frequentato in Sicilia un corso legale di studi universitari, riportando, nelle varie sessioni di esami previsti dal piano di studi, una media non inferiore a 24/30 o una scuola di 2° grado, statale o parificata, riportando agli scrutini o agli esami una media non inferiore a 7/10 o equivalente ovvero, con esito favorevole, un corso di 1ª formazione professionale finanziato dalla Regione siciliana.
L'istanza relativa alle borse di studio, in deroga a quanto disposto al punto D della circolare n. 12/450 del 29 marzo 1985, dovrà essere inoltrata al gruppo XIII del Dipartimento lavoro, tramite il comune di residenza dello studente, entro il 31 ottobre 2001, corredata dalla seguente documentazione:
a)  certificato di nascita, comprensivo della paternità ove la stessa non si evinca dallo stato di famiglia;
b)  certificato di residenza e stato di famiglia;
c)  codice fiscale dell'interessato o del genitore o dell'affidatario nel caso di richiedenti minori;
d)  certificato del sindaco, attestante che uno dei genitori dell'aspirante è emigrato all'estero da almeno un anno;
e)  dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che per lo stesso anno scolastico o accademico non sono state richieste né ottenute provvidenze analoghe da altri enti;
inoltre:
- per gli orfani: certificato di morte del genitore e dichiarazione attestante che lo stesso era emigrato all'estero per motivi di lavoro;
- per le scuole secondarie di 2° grado: certificato di frequenza dell'anno scolastico 2001/2002 ed attestato dell'esito conseguito e dei voti riportati nell'anno 2000/2001;
- per l'Università:
1)  piano di studi presentato dallo studente ed approvato dall'Università o, in mancanza, piano generale di studi consigliato dalla facoltà;
2)  certificato di studi attestante i voti riportati nelle singole materie nell'anno accademico 2000/2001, da presentarsi all'Assessorato regionale del lavoro - Dipartimento lavoro - entro il 30 aprile 2002;
- per i corsi di formazione professionale: copia autenticata dell'attestato rilasciato a fine corso.
La suddetta documentazione, ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997, può essere sostituita da autocertificazione corredata da copia fotostatica del documento di identità.
L'istanza deve essere avanzata dall'aspirante se maggiorenne, o da uno dei genitori, o dal tutore, o dal curatore, o dalla persona cui il minore è stato regolarmente affidato, qualora lo stesso sia minore di età.
I rettori universitari sono invitati a pubblicizzare la presente circolare presso le sedi universitarie di competenza.
I provveditorati agli studi sono invitati a curarne la diffusione presso le scuole secondarie di 2° grado istituite nella Provincia.
I comuni dell'Isola provvederanno a pubblicarla presso il proprio albo pretorio.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  Il Dirigente generale del Dipartimento regionale lavoro: DI FRESCO 


Allegato
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA

Mod. EM/10 Borse di studio per figli di emigrati
   

All'Assessorato regionale del lavoro Dipartimento lavoro
Per il tramite del comune di ....................................................... il sottoscritto ....................................................... nato a ........................................................... il ............................. e residente in ................................. via ......................................................., chiede, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 55/80 e successive modifiche ed integrazioni, il conferimento della borsa di studio per l'anno scolastico-accademico 2000/2001, relativamente al seguente nominativo ....................................................... .......................................................
Allega i documenti richiesti
.......................................................
(firma)

Documenti da allegare:
1)  certificato di nascita, con la paternità ove la stessa non si evinca dallo stato di famiglia;
2)  certificato di residenza e stato di famiglia;
3)  codice fiscale dell'interessato o del genitore in caso di aspiranti minori;
4)  certificato del sindaco, attestante lo stato di emigrazione di uno dei genitori da almeno 1 anno;
5)  dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio o autocertificazione attestante che il richiedente non ha chiesto né ottenuto per lo stesso anno accademico o scolastico provvidenze analoghe;
6)  in caso di orfani, certificato di morte del genitore e autocertificazione attestante che lo stesso era emigrato all'estero per motivi di lavoro;
7)  per la scuola media di 2° grado: certificato attestante la frequenza dell'anno 2001/2002 e il conseguimento della promozione con i voti riportati dell'anno 2000/2001;
8)  per l'Università: piano di studi presentato dallo studente ed approvato dalla facoltà, o in mancanza piano generale di studi consigliato dalla facoltà. Certificato attestante le materie sostenute ed i voti riportati nelle varie sessioni. Entro il 30 aprile dell'anno 2002 ulteriore certificato degli esami sostenuti nella sessione di febbraio;
9)  per i corsi di formazione professionale: copia autenticata dell'attestato rilasciato a fine corso.
La suddetta documentazione, ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997, può essere sostituita da autocertificazione corredata da copia fotostatica del documento di identità.
(2001.23.1229)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 22 giugno 2001, n. 10.
Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000-2001 - Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli uffici di Gabinetto - Nuovo ordinamento professionale del personale - Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della dirigenza.


Nel decreto presidenziale di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, vanno apportate le seguenti rettifiche:
-  a pag. 7, art. 7, seconda colonna, dopo le parole: "...polizia giudiziaria" aggiungasi: "e/o pubblica sicurezza";
-  a pag. 18, art. 23, 2° comma, prima comma, anziché: "...disposizioni di cui al titolo II capo VII del decreto legislativo..." leggasi: "...disposizioni di cui al titolo II capo III del decreto legislativo...".
(2001.28.1574)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Q.C.S. 1 2000-2006 - P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Decisione n. C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000 - Bando multiasse e multimisure.


Nel bando di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 15 giugno 2001, vanno apportate le seguenti rettifiche:
-  a pag. 82, penultimo rigo della prima colonna, anziché: "...pari a 122.225 Meuro...", leggasi: "...pari a 122,225 Meuro...";
- a pag. 83, punto 10, seconda colonna, dopo le parole: "...di cui all'art. 9" deve intendersi aggiunto il seguente periodo: "Le istanze per gli interventi riguardanti i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad istituzioni ed enti ecclesiastici dovranno pervenire per il tramite della Consulta regionale per l'arte sacra ed i BB.CC.EE.".
(2001.28.1546)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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