REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 LUGLIO 2001 - N. 35
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

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ASSESSORATO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 22 giugno 2001, n.1049.
Linee guida organizzative del Distretto sanitario.

Ai direttori generali delle Aziende UU.SS.LL. e delle Aziende ospedaliere
Con l'emanazione delle allegate linee guida questo Assessorato completa l'organizzazione dei macro livelli assistenziali territoriali, nel rispetto di quanto previsto al punto 2.2 del Piano sanitario regionale e dall'art.3-quater e quinquies del decreto legislativo n.229/99 e dall'atto aziendale emanato con il decreto n.34120 del 14 marzo 2001, così come modificato dal decreto n.34715 del 18 maggio 2001.
I lavori si sono svolti con il massimo dell'impegno e della concretezza, con il puntuale esame di tutta la complessa problematica e con il costruttivo confronto tra i componenti, specialmente con i rappresentanti sindacali e i rappresentanti dei comuni (ANCI e ASACEL), i rappresentanti dei direttori generali nonché un rappresentante dei responsabili di Distretto.
Per le evidenti ricadute positive di carattere sanitario che un'armonica organizzazione dei livelli assistenziali territoriali comporta, il documento è stato predisposto in coerenza e in armonia con l'atto aziendale e con le linee guida del Dipartimento di prevenzione.
Le presenti linee guida sono inviate alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
  L'Assessore: PROVENZANO 


Allegato
IL DISTRETTO SANITARIO

Il Distretto sanitario, secondo quanto previsto al punto 2.2 del Piano sanitario regionale, assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e alle integrazioni socio sanitarie nonché il coordinamento delle proprie attività con quelle dei dipartimenti e dei presidi ospedalieri. Al Distretto vengono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento e, nell'ambito delle risorse assegnate, il Distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio dell'Azienda unità sanitaria locale.
All'art. 3-quater e quinquies del decreto legislativo n.229/99 vengono precisate le attività che devono essere garantite in sede distrettuale ed in particolare l'assistenza primaria, compresa la continuità assistenziale, l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, l'assistenza specialistica ambulatoriale, l'attività per la prevenzione e cura tossicodipendenze, i servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia, le attività rivolte a disabili ed anziani, le attività di assistenza domiciliare integrata, ivi comprese le attività per le patologie da HIV e per le patologie in fase terminale.
2.  FUNZIONI E MODALITA' ORGANIZZATIVA
Il Distretto realizza l'integrazione fra i servizi presenti in ambito distrettuale (gestiti direttamente dall'Azienda, dai privati accreditati e dai servizi sociali) e quelli afferenti dal punto di vista tecnico-professionale al Dipartimento di prevenzione, al Dipartimento di salute mentale, ai presidi ospedalieri, con l'obiettivo di garantire la tempestività degli interventi e la continuità assistenziale. Realizza l'integrazione fra i servizi sociali e quelli sanitari, contribuendo alla stesura di accordi di programma e protocolli di intesa fra Azienda sanitaria ed Enti locali.
Nell'ambito delle attività strategiche aziendali il Distretto ha anche la funzione di informare la popolazione e le sue rappresentanze istituzionali sugli obiettivi aziendali oltre che sviluppare forme di partecipazione per la definizione delle priorità e per la valutazione dei risultati raggiunti; ha inoltre il compito di contribuire allo sviluppo dei programmi di promozione della salute a livello collettivo e individuale.
In tale ottica il Distretto, quale articolazione territoriale, operativa e organizzativa dell'Azienda sanitaria locale, costituisce centro di responsabilità e di autonomia gestionale ed economica, nell'ambito degli indirizzi della direzione strategica dell'Azienda sanitaria locale, coerentemente con la programmazione regionale.
Nella situazione attuale il Distretto si configura più come un luogo di gestione di alcuni servizi territoriali che come centro di responsabilità della tutela della salute del cittadino/utente. Nel corso del presente documento verranno evidenziate le fasi per un'evoluzione graduale, flessibile e programmata, sulla base delle specificità locali, da una configurazione tradizionale del Distretto, operante in modo settoriale e per attività e prevalentemente concentrato sul versante della produzione delle singole prestazioni territoriali, e con una configurazione a regime con il compito prioritario di governo della domanda e di garanzia di salute, in cui la responsabilità è attribuita sulla globalità della presa in carico dell'utente e non sulle singole attività, le quali invece fanno capo alle strutture produttive territoriali od ospedaliere.
Le attività indicate successivamente vengono assicurate, con le necessarie integrazioni, nel territorio distrettuale in modo da fornire risposte assistenziali di base e specialistiche, con caratteri di continuità nelle cure rispetto ai bisogni delle persone, filtrando gli accessi ospedalieri secondo criteri di appropriatezza e fornendo idonee risposte territoriali di tipo continuativo o diurno.
2.1. Attività del Distretto
Come previsto al punto 2.2.2 del Piano sanitario regionale, le attività principali che il Distretto dovrà assicurare saranno:
-  assistenza primaria: medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva. Obiettivo prioritario, al fine di un più efficace ed efficiente governo delle risorse e di una concreta integrazione della risposta assistenziale, è la collaborazione strategica fra Azienda sanitaria, attraverso i propri servizi territoriali, e i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta. Conseguentemente i medici di medicina generale ed i pediatri dovranno essere maggiormente coinvolti nella programmazione delle attività dei servizi territoriali (come peraltro previsto anche nei D.P.R. n. 270/2000 e n. 272/2000. Accordo collettivo nazionale per disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta). Il Distretto garantisce la corretta applicazione dei rapporti di convenzione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e organizza i servizi di guardia medica;
-  assistenza specialistica ambulatoriale: le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie sono erogate attraverso i medici specialisti convenzionati interni ovvero acquisite tramite le strutture convenzionate esterne accreditate; devono essere garantite la prenotazione e l'accesso programmato alle prestazioni erogabili; provvedere al monitoraggio dei tempi di attesa attraverso la corretta gestione delle liste, in collaborazione con i presidi ospedalieri; promuovere l'appropriatezza della richiesta di prestazioni, favorendo l'adesione a criteri di efficacia clinica da parte di tutti i medici interessati e l'adozione di percorsi assistenziali e protocolli terapeutici condivisi; il Distretto vigila sulle prestazioni erogate dalle strutture specialistiche accreditate. Il modello organizzativo dell'assistenza specialistica ambulatoriale deve prevedere la presa in carico del paziente da parte della struttura ambulatoriale sia in termini organizzativi sia in termini clinico assistenziali;
-  attività o i servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia: informazione sulla procreazione responsabile e la gravidanza, prevenzione e counseling sulle malattie genetiche e connatali, prevenzione e trattamento delle malattie ginecologiche ed a trasmissione sessuale sono elementi cardini dell'attività del Distretto dove dovrà essere assicurata la piena realizzazione del Progetto tutela materno-infantile;
-  attività e i servizi rivolti a portatori di handicap e anziani: assistenza medica ed infermieristica, gestione delle RSA, valutazione epidemiologica dei livelli di autosufficienza della popolazione anziana, vigilanza sulle prestazioni erogate dalle strutture residenziali per anziani accreditate; rieducazione funzionale e motoria degli handicap fisici e sensoriali in sede ambulatoriale e domiciliare; assistenza protesica e vigilanza sulle prestazioni erogate dalle strutture accreditate di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
-  attività o i servizi di assistenza domiciliare integrata e l'attività o i servizi per le patologie in fase terminale e per l'HIV: realizzare l'integrazione di competenze professionali, sanitarie e sociali, per programmi di assistenza orientati a categorie significative di soggetti di qualsiasi età, che necessitano di un'assistenza continuativa o limitata nel tempo, erogabile al loro domicilio o sostenibile dal nucleo familiare. I destinatari a cui è rivolta principalmente l'assistenza domiciliare integrata sono le persone non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza, con particolare priorità ai pazienti con patologie in fase terminale, fasi acute di patologie croniche, dimessi o dimissibili da strutture sanitarie o residenziali (dimissione protetta), bambini con patologie croniche e in particolari condizioni di disagio sociale, portatori di gravi disabilità;
-  attività o i servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze: tale attività viene svolta dai SERT;
-  attività o i servizi di medicina legale, fiscale e necroscopica;
-  le attività di educazione alla salute;
-  assistenza farmaceutica: il Distretto assicura l'erogazione dei farmaci e dei presidi sanitari e vigila sul rispetto dei rapporti convenzionali con le farmacie, svolge attività di controllo quali-quantitativo nei confronti della spesa farmaceutica attraverso appositi nuclei operativi.
Il direttore generale deve pertanto prevedere e garantire prioritariamente, attraverso le proprie strutture pubbliche, l'erogazione delle prestazioni sanitarie specialistiche di comprovata efficacia nell'ambito distrettuale secondo le esigenze epidemiologiche del programma di attività distrettuale concordato con il comitato dei sindaci del Distretto, nel rispetto dell'autonomia di scelta dei cittadini.
2.1.1. Unità operative del Distretto
L'articolazione organizzativa deve prevedere l'istituzione delle seguenti strutture operative, che devono essere accorpate qualora si evidenzino esigenze locali di ordine territoriale, organizzativo e/o demografiche:
-  l'Unità operativa assistenza specialistica ambulatoriale esterna ed interna (gestione e controllo delle visite specialistiche, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, delle strutture a gestione diretta e convenzionata);
-  l'Unità operativa assistenza sanitaria di base (gestione delle convenzioni dei medici di medicina generale e pediatria, guardie mediche, assistenza indiretta, assistenza per patologie da HIV, esenzione ticket);
-  l'Unità operativa di medicina legale e fiscale;
-  l'Unità operativa prevenzione e cura tossicodipendenze (SERT);
-  l'Unità operativa tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia (attività consultoriale, medicina scolastica, prevenzione delle malattie oncologiche della sfera genitale femminile);
-  l'Unità operativa di neuropsichiatria infantile;
-  l'Unità valutativa geriatria e A.D.I. (Assistenza territoriale a pazienti non deambulanti e/o anziani, e a pazienti affetti da patologia in fase terminale);
-  l'Unità operativa di educazione alla salute (programmazione e promozione di attività educative rivolte al benessere psico-fisico dell'individuo con particolare riguardo alle fasce di individui scolarizzati in età pediatrica e adolescenziale);
-  l'Unità operativa territoriale di medicina fisica e riabilitazione (RSA, ufficio handicap, ufficio per l'autorizzazione e l'erogazione di protesi, presidi e ausili).
Trovano, altresì, allocazione nel Distretto, quelle attività a diretta gestione del direttore generale riferite alle relazioni con il pubblico e pubblica tutela, alle attività di psicologia, ai flussi informativi, ai processi di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni per garantire l'adeguato supporto nella realizzazione dei percorsi operativi programmati.
2.1.2. Rapporti con i Dipartimenti
Per quanto attiene ai rapporti di natura organizzativo-funzionale che il Distretto realizza nei confronti delle strutture dipartimentali aziendali è necessario precisare che gli stessi rapporti variano in relazione alla natura organizzativa del Dipartimento (strutturale o funzionale).
Relativamente ai rapporti che intercorrono tra il Distretto e i Dipartimenti strutturali (Dipartimento prevenzione e Dipartimento salute mentale) la gestione delle attività afferenti alle strutture dipartimentali allocate nel Distretto sono ascritte esclusivamente al Dipartimento di appartenenza e trovano quindi nel Distretto solo una allocazione organizzativa. Realizzandosi, pertanto, le attività all'interno del territorio distrettuale e riferendosi le stesse alla popolazione del medesimo comprensorio, la gestione sia in termini professionali che in termini di risorse umane e strumentali è ascrivibile esclusivamente al responsabile della struttura dipartimentale centrale. Il Distretto rappresenta in questa ottica solo il luogo dove vengono erogate le prestazioni che attengono al Dipartimento strutturale.
Nell'ipotesi di un Dipartimento funzionale, i rapporti intercorrenti tra il Distretto e la struttura dipartimentale si specificano in modo diverso; più particolarmente, il direttore del Distretto è responsabile della gestione diretta delle prestazioni e/o servizi, e realizza nell'ambito del territorio di competenza, gli indirizzi e le linee guida operative formulate dal responsabile del Dipartimento cui afferiscono funzionalmente le Unità operative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Tali modelli organizzativi dipartimentali (strutturali o funzionali) non prevedono alcuna dipendenza gerarchica tra il direttore del Distretto e il responsabile del Dipartimento.
2.1.3.  Rapporti con il Dipartimento di prevenzione
Il Distretto è deputato all'erogazione di tutte quelle prestazioni e servizi (cura e prevenzione secondaria e terziaria) "orientati all'utente", mentre al Dipartimento di prevenzione compete la promozione della salute nel suo complesso e la prevenzione delle malattie infettive, dismetaboliche, cronico-degenerative, genetiche, neoplastiche, nonché la prevenzione di quelle correlate ai fattori di rischio ambientali ed occupazionali.
Presupposto essenziale per raggiungere qualità, efficacia ed efficienza è l'armonica integrazione delle prestazioni proprie del Dipartimento e quelle assistenziali proprie del Distretto agli utenti.
La situazione attuale è caratterizzata da una non perfetta conoscenza dei bisogni assistenziali della popolazione, specialmente se si fa riferimento alle fasce più deboli della popolazione.
Inoltre, sempre più rilevante con l'allungarsi della vita media assume oggi la conoscenza e il controllo delle malattie cronico-degenerative quali malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, diabete, broncopatie croniche, malattie degenerative del S.N.C., malattie neoplastiche, ecc.
Né meno trascurabile sembra evidenziare l'esistenza o meno di fattori di rischio ambientali che possono essere causa o concausa favorente di stati patologici.
Quindi, la definizione di un corretto piano di interventi deve essere necessariamente supportato da una puntuale conoscenza della realtà epidemiologica locale spesso misconosciuta nel contesto regionale e provinciale. Affinché l'intervento sia veramente incisivo ed efficace devono acquisirsi i dati disaggregati riferiti alla specifica realtà distrettuale.
Poiché è impensabile che il Servizio sanitario nazionale possa garantire tutte le prestazioni sanitarie oggi erogabili, l'individuazione e l'accertamento epidemiologico dei bisogni con l'indicazione delle priorità in relazione ai fattori di rischio, costituisce il fondamento per una corretta gestione del programma delle attività distrettuali che il direttore di Distretto definisce con il direttore del Dipartimento nella conferenza dei sindaci.
In tale scenario la competenza esclusiva del Dipartimento in materia di prevenzione ed epidemiologia deve essere offerta puntualmente e gratuitamente ai Distretti, ai Servizi e alle Aziende ospedaliere.
Tale presupposto è indispensabile in quanto l'offerta sanitaria distrettuale è rivolta a garantire:
-  l'assistenza sanitaria di base;
-  l'assistenza farmaceutica;
-  l'assistenza specialistica e ambulatoriale;
-  l'assistenza territoriale e semiresidenziale;
-  l'assistenza residenziale sanitaria;
-  assistenza domiciliare integrata (ADI).
In tale percorso le attività proprie del Distretto e del Dipartimento avvengono con l'integrazione e l'implementazione delle attività del medico di medicina generale e del pediatra di famiglia in quanto nell'esercizio della prevenzione un ruolo sempre più importante viene riservato a questi professionisti sia dal decreto legislativo n. 229/99 che dal Piano sanitario nazionale, che dal Piano sanitario regionale, che dai nuovi contratti di lavoro.
Non vi è alcun dubbio che proprio a livello distrettuale avvenga il perfetto interfacciamento tra la struttura che deve pilotare i programmi di osservazione epidemiologica e di prevenzione primaria e chi invece assiste giornalmente gli utenti.
In questo quadro gli interventi operativi primari di prevenzione trovano sempre più coinvolti i medici di famiglia ed i pediatri di famiglia.
Gli eventuali incentivi da corrispondere ai M.M.G. e ai P.d.F. per la partecipazione alle singole campagne restano a carico del Distretto, in quanto in tale percorso il soddisfacimento dei bisogni essenziali di assistenza per gli utenti comporta il rientro delle quote di F.S.N. che dal macro livello Distretto finiscono al macro livello Ospedale (spostamenti in atto superiori al 10%), oltre che al risparmio della spesa farmaceutica, al notevole guadagno di salute ed un miglioramento della qualità della vita.
2.1.4. Rapporti con il Dipartimento salute mentale
Fermo restando l'autonomia organizzativa e gestionale del DSM, stante che le articolazioni organizzative dello stesso (CSM, CD, CTA, SPDC, Day Hospital) trovano di fatto collocazione funzionale nel Distretto, appare necessario prevedere momenti e modalità di raccordo operativo tra il responsabile del modulo dipartimentale ed il/i responsabile/i del Distretto sanitario.
2.1.5. Dipartimento funzionale cure primare
Nelle tre aree metropolitane di Palermo, Messina e Catania è possibile prevedere, come indicato nel Piano sanitario regionale al punto 2.1.4., il Dipartimento funzionale delle cure primarie che esercita competenze tecniche, di indirizzo, coordinamento e verifica, d'intesa con gli uffici competenti, della qualità delle prestazioni erogate in ambito distrettuale relativamente alle seguenti attività: assistenza sanitaria di base e specialistica di II livello, assistenza agli anziani e ADI e medicina legale fiscale e necroscopica. All'interno di tale Dipartimento vengono individuate le seguenti competenze:
a)  attività collegiale collegata alla Medicina legale, ivi compresa l'attività delle commissioni per gli invalidi civili;
b)  gestione corrente degli accordi, delle convenzioni e predisposizione degli atti per la liquidazione centralizzata;
c)  gestione corrente delle graduatorie degli incarichi;
d)  gestione e verifica dell'anagrafe assistiti aziendale.
L'incarico di direttore del Dipartimento può essere conferito ad un dirigente medico dei servizi territoriali già dirigente di struttura complessa ed è incompatibile con l'affidamento di altri incarichi dirigenziali.
Là dove non sia previsto il Dipartimento delle cure primarie può essere istituita una struttura coordinata dal direttore sanitario aziendale con le competenze sopra specificate.
3.  IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
L'incarico di direttore di Distretto viene conferito mediante selezione cui possono partecipare i dirigenti medici dell'Azienda che abbiano maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali ed un'adeguata formazione della loro organizzazione nonché i medici convenzionati con contestuale congelamento di un posto di organico della dirigenza sanitaria. La selezione avverrà nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.
Il direttore del Distretto, sulla base degli obiettivi strategici individuati dalla direzione aziendale e sulla base delle risorse negoziate con la direzione aziendale ed assegnate, concorda ed elabora con i sindaci dell'area distrettuale il programma della attività territoriale secondo quanto previsto all'art. 3-quater, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99 e lo sottopone per l'approvazione al direttore generale dell'Azienda unità locale.
Nell'ambito del successivo Programma di cui al punto 5, i comuni devono individuare le risorse che destineranno per integrare l'azione sanitaria.
Successivamente negozia il budget con tutte le Unità operative presenti a livello distrettuale.
Il direttore del Distretto, nell'ambito della funzione di tutela affidata al Distretto, si configura come il "garante" del complesso delle attività sanitarie e amministrative connesse al percorso terapeutico del paziente. In quanto tale è responsabile della realizzazione, nell'ambito territoriale di competenza, degli indirizzi strategici della direzione dell'Azienda sanitaria locale, nonché della direzione delle risorse attribuite e dell'attività svolta dalle strutture assegnate verso il perseguimento di precisi obiettivi programmatici.
Compete al direttore promuovere, sul territorio di competenza e nell'ambito della programmazione distrettuale, la rete di risposte sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate che devono essere garantite ai sensi dell'articolo 3-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 modificato e integrato, al fine di soddisfare i bisogni di assistenza primaria della popolazione.
A tal fine il direttore del Distretto è responsabile dello svolgimento delle seguenti funzioni:
1)  analisi del fabbisogno e della domanda di assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione al fine di garantire percorsi diagnostico-terapeutici con tempi adeguati alle necessità dell'utenza, nell'ambito della programmazione distrettuale;
2)  gestione, organizzazione e coordinamento delle risorse tecnico-professionali, amministrative, patrimoniali e finanziarie assegnate al Distretto;
3)  organizzazione e coordinamento della rete di servizi distrettuali, garantendone l'interrelazione e la trasversalità al fine di assicurarne adeguati livelli di accessibilità da parte della popolazione, di efficacia, efficienza, qualità e continuità nonché l'integrazione fra gli stessi e gli altri servizi alla persona esistenti nell'ambito territoriale;
4)  gestione del rapporto con i soggetti convenzionati e con le strutture territoriali provvisoriamente accreditate;
5)  coordinamento e concertazione con i responsabili degli uffici competenti dei dipartimenti territoriali e dei presidi ospedalieri dell'Azienda sanitaria locale in merito alla programmazione dell'offerta dei servizi sanitari e sociosanitari che il Distretto è tenuto a garantire e alla formazione professionale degli operatori;
6)  coordinamento e concertazione con gli organi tecnici e direzionali degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per la definizione delle modalità operative di integrazione rispetto alle attività sociosanitarie integrate;
7)  elaborazione d'intesa con i responsabili di Unità operativa della proposta relativa al programma delle attività territoriali-distrettuali;
8)  monitoraggio dei dati di attività e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, in attuazione del programma dell'attività svolta, delle risorse impiegate, dei relativi costi e ricavi nell'ambito della relazione annuale di Distretto, che deve essere predisposta, a consuntivo, quale parte integrante della relazione di Azienda sanitaria locale.
Al direttore del Distretto sono attribuite le risorse definite in rapporto alle funzioni assegnate e agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento definiti nel programma delle attività territoriali distrettuali approvato dal direttore generale.
3.1.  L'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali
In ogni Distretto è istituito un Ufficio di coordinamento composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nel Distretto ed in particolare:
a)  un dirigente medico;
b)  un dirigente dell'area sanitaria non medica;
c)  un dirigente amministrativo;
d)  un medico convenzionato di medicina generale;
e)  un pediatra di libera scelta;
f)  uno specialista ambulatoriale convenzionato;
g)  uno specialista ambulatoriale esterno in preaccreditamento;
h)  un infermiere;
i)  un tecnico sanitario
j)  un assistente sanitario.
L'istituzione dell'Ufficio di coordinamento è deliberato dal direttore generale ed i componenti di cui alle lettere a), b), c), h), i), j) sono nominati su proposta del direttore del Distretto, mentre i componenti di cui alle lettere d), e), f), g), sono eletti dalle singole professionalità operanti nel Distretto.
Il personale dipendente, chiamato a far parte di detto ufficio, continuerà ad espletare le attività istituzionali di competenza, di norma le riunioni dell'Ufficio di coordinamento sono svolte al di fuori dell'orario di servizio e di pomeriggio.
Competono a tale ufficio funzioni propositive e tecnico-consultive relative alle seguenti attività:
1)  supporto alle competenze assegnate al direttore del Distretto, in particolare per quanto attiene all'elaborazione della proposta annuale relativa al programma delle attività distrettuali;
2)  supporto al coordinamento funzionale, operativo e gestionale delle attività distrettuali, nell'ambito degli indirizzi strategici della direzione aziendale, del programma delle attività territoriali-distrettuali e del budget attribuito per l'espletamento di tali attività;
3)  supporto al coordinamento tecnico-operativo fra le attività sociosanitarie di competenza dell'Azienda sanitaria locale e quelle socio-assistenziali di competenza dei comuni, svolte nell'ambito territoriale del Distretto;
4)  supporto al direttore del Distretto ai fini dell'analisi del fabbisogno di salute della popolazione, mediante la definizione di un unico piano di rilevamento, avvalendosi dei dati epidemiologici e degli indicatori di processo, di risultato e di qualità;
5)  promozione di strategie operative condivise fra i fattori produttivi territoriali, finalizzate a soddisfare il reale bisogno di salute, sempre nell'ambito della programmazione aziendale e del budget assegnato;
6)  monitoraggio e valutazione di tutte le attività poste in essere nell'ambito del programma delle attività territoriali-distrettuali nonché dell'attività e dei relativi costi indotti dai medici di base e dai pediatri di libera scelta;
7)  definizione, dei presupposti tecnico-operativi per la stipulazione della convenzione per l'esercizio delle attività socio-assistenziali a rilievo sanitario;
8)  determinazione, nell'ambito del budget assegnato, delle risorse da destinare all'integrazione sociosanitaria e delle quote rispettivamente a carico dell'Azienda sanitaria locale e degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali;
9)  individuazione delle modalità di raccordo tra la rete produttiva territoriale, i servizi socio-assistenziali, i medici di base ed i pediatri di libera scelta nonché di procedure e modalità condivise di offerta dei servizi (sportelli unici all'utenza, accordi sulle sedi e sugli orari dei servizi di reciproco rilievo, uso di cartelle sociosanitarie anche informatizzate, corsi di formazione e aggiornamento congiunti, continuità assistenziale);
10)  supporto alle altre attività distrettuali.
4.  IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' TERRITORIALI DISTRETTUALI
Il programma delle attività territoriali-distrettuali, elaborato con i contenuti e le modalità di cui all'articolo 3-quater, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, nonché con i contenuti previsti dai regolamenti di esecuzione degli Acn per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta (D.P.R. n. 270 e n. 271 del 28 luglio 2000), definisce gli obiettivi da perseguire, in attuazione delle strategie aziendali e sulla base della situazione esistente e del fabbisogno rilevato nell'area di riferimento, individuando le attività da svolgere per conseguirli e la relativa distribuzione delle risorse assegnate.
Il programma definisce inoltre le modalità di verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati, in termini di efficienza, efficacia ed economicità, al fine di rendere possibili periodici riadeguamenti delle attività.
Nell'ambito di tale programma i comuni possono partecipare con proprie risorse alla realizzazione di azioni volte al soddisfacimento di specifiche esigenze sanitarie locali o alla realizzazione localmente di specifici obiettivi del Piano sanitario regionale ai sensi dell'art.16, lettera D e dell'art.19 della legge n. 328 dell'8 novembre 2000.
Il programma rappresenta l'ambito d'integrazione, sul piano della definizione degli obiettivi e della destinazione delle rispettive risorse, fra i servizi sanitari distrettuali e quelli sociali al fine di offrire al cittadino interventi coordinati e completi, in un'ottica di ottimizzazione nell'impiego delle risorse disponibili e sulla base di una comune analisi dei bisogni di salute presenti sul territorio di riferimento.
Il programma delle attività territoriali-distrettuali è proposto dal direttore del Distretto, sulla base delle risorse assegnate e coerentemente con la programmazione regionale e aziendale, previa concertazione con il comitato dei sindaci e coordinamento con i responsabili dei dipartimenti territoriali e dei presidi ospedalieri dell'Azienda sanitaria locale e sentito l'ufficio di coordinamento di cui al punto precedente.
La proposta di programma è trasmessa al direttore generale ai fini dell'approvazione, d'intesa con il suddetto comitato dei sindaci limitatamente alle attività sociosanitarie.
5. IL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO
L'efficace esercizio della funzione del Distretto, quale centro di riferimento sanitario della comunità locale, presuppone una completa e costante valorizzazione del ruolo delle autonomie locali.
In tale ottica, il comitato dei sindaci di Distretto previsto dall'articolo 3-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, esplica funzioni consultive e propositive sulla programmazione distrettuale delle attività e sul livello di soddisfazione rispetto ai servizi erogati.
In particolare, il citato articolo 3-quater del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che compete al comitato dei sindaci di Distretto, quale organismo rappresentativo di tutte le amministrazioni comunali presenti nell'ambito territoriale del Distretto, quanto segue:
-  l'elaborazione del programma delle attività territoriali secondo quanto previsto dall'art. 3-quater, comma 3, del citato decreto legislativo n. 229/99;
-  l'espressione del parere sulla proposta, formulata dal direttore del Distretto, relativa al programma delle attività territoriali-distrettuali;
-  l'espressione del parere, limitatamente alle attività sociosanitarie sull'atto del direttore generale con il quale viene approvato il suddetto programma, coerentemente con le priorità stabilite a livello regionale;
-  la diffusione dell'informazione sui settori sociosanitari e socioassistenziali e la promozione, a livello di indirizzo politico, delle relative attività in forma integrata e coordinata.
Al comitato dei sindaci di Distretto viene inoltre trasmessa, a fini conoscitivi, la relazione annuale sulle attività distrettuali predisposta ai fini dell'elaborazione della relazione annuale dell'Azienda sanitaria locale.
Nei distretti delle Aziende sanitarie locali esistenti sul territorio dei comuni di Palermo, Catania e Messina, è istituito il comitato dei presidenti di circoscrizione (in luogo del comitato dei sindaci ma con le stesse funzioni), ai sensi del citato articolo 3-quater, comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992, composto dal sindaco e dai presidenti delle circoscrizioni comunali facenti capo all'ambito territoriale del Distretto.
Ai fini dell'espressione dei pareri previsti dalla legge, il comitato dei sindaci è da intendersi come rappresentativo degli indirizzi relativi alle politiche sociali propri di ciascun comune e degli enti gestori delle funzioni socioassistenziali esistenti nell'ambito territoriale del Distretto, dei quali ciascun sindaco fa parte in qualità di membro dell'organo di indirizzo politico (assemblea consortile, assemblea dei comuni associati).
Il comitato è presieduto da un presidente eletto nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti a scrutinio segreto.
Fino alla nomina del presidente, le sedute del comitato sono presiedute dal sindaco del comune sede di Distretto.
Alle sedute del comitato partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale o suo delegato e il direttore del Distretto.
Il comitato dei sindaci, entro 30 giorni dall'insediamento, approva il regolamento relativo alla propria organizzazione e funzionamento, compreso l'espletamento delle attività amministrative e di supporto da parte del comune che esprime la presidenza, sentito il parere del direttore generale e del direttore del Distretto.
Il comitato è convocato dal suo presidente ai fini dell'espressione dei pareri sopra citati, previsti dalla legge, qualora lo richieda per iscritto almeno un terzo dei componenti, indicando gli argomenti da trattare corredati delle relative proposte.
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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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