REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 GIUGNO 2001 - N. 32
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Avv.Michele Arcadipane

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 17 maggio 2001.
Modifica del regolamento dei corsi di formazione, addestramento e aggiornamento professionale degli appartenenti ai servizi e ai corpi di polizia municipale.

Allegato
CENTRO REGIONALE DI FORMAZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE
Formazione, addestramento e aggiornamento professionale degli appartenenti ai servizi ed ai corpi di polizia municipale della Sicilia
DIRETTIVE


Art.1
Finalità

Il Centro di formazione per la polizia municipale, con sede in Palermo, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, attende all'addestramento, alla qualificazione ed all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia municipale della Sicilia, mediante l'organizzazione e la tenuta di corsi, seminari e convegni.
I programmi e le modalità di svolgimento devono essere conformi alle disposizioni contenute nelle presenti direttive.

Art. 2
Tipologia dei corsi

L'istruzione professionale del personale addetto alla polizia municipale si articola secondo la seguente tipologia:
a) corsi per l'addestramento e la formazione di base per il personale della categoria C) della polizia municipale di nuova nomina, diretti a perfezionare la preparazione teorica e pratica e ad affinare le capacità professionali attraverso l'acquisizione di metodologie e di tecniche relative all'attività istituzionale;
b) corsi per la qualificazione professionale per il personale della categoria D) della polizia municipale di nuova nomina, diretti a fornire una più approfondita conoscenza delle materie e delle relative metodologie applicative, nei settori di cui agli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 nel testo integrato dalla disposizione dell'art. 4 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17;
c) corsi per l'aggiornamento professionale e per la specializzazione del personale indicato alla precedente lettera a), diretti all'acquisizione di nuove normative e tecniche operative;
d) corsi per l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale indicato alla precedente lettera b);
e) corsi per l'addestramento, la formazione, la qualificazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione, eventualmente previsti da norme di legge o da disposizioni contenute nei contratti nazionali di categoria;
f) altri corsi per soggetti destinati a prestare servizio di leva nel contesto della polizia municipale.

Art. 3
Caratteristiche didattiche dei corsi

L'istruzione deve avere finalità professionali, attraverso contenuti teorici e pratici per i corsi di regolare approfondimento professionale.
Sono previsti corsi di istruzione tecnico-professionale a carattere straordinario in relazione a previsioni di emergenze, circostanze e compiti che la polizia municipale può essere chiamata a svolgere in base a previsioni legislative europee, nazionali o regionali.
I corsi si articolano in orientamenti a carattere teorico e teorico pratico, con analoga articolazione delle materie di insegnamento.

Art. 4
Caratteristiche dei corsi

I corsi devono tendere al conseguimento di una adeguata preparazione sui ruoli, compiti e funzioni degli operatori della polizia municipale sul piano teorico e teorico pratico.
I corsi devono avere anche riferimento alla regolazione del traffico ed alla utilizzazione delle apparecchiature tecniche strumentalmente connesse con l'espletamento dei servizi, anche con riferimento alle attività previste dall'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
L'organizzazione generale dei corsi viene deliberata, volta per volta, dal consiglio di amministrazione del centro.
Eventuali corsi straordinari, in relazione alle previsioni del l'art. 3 sono parimenti deliberati dal consiglio di amministrazione.

Art. 5
Materie dei corsi di cui alla lettera a) dell'art. 2

I corsi per l'addestramento e la formazione di base di cui alla lettera a) del precedente art. 2, diretti a perfezionare la preparazione teorico-pratica e/o ad affinare le capacità professionali attraverso l'acquisizione di metodologie e di tecniche relative all'attività istituzionale, vertono sulle seguenti materie:
1) nozioni di diritto costituzionale;
2) ordinamento degli enti locali con particolare riguardo alla Regione siciliana;
3) nozioni di diritto amministrativo con riguardo alle norme in materia di procedimento amministrativo;
4) nozioni di diritto penale;
5) nozioni di procedura penale;
6) norme di comportamento;
7) legislazione in materia di polizia municipale;
8) normativa sulla circolazione stradale e sull'infortunistica stradale;
9) nozioni di pronto soccorso;
10) servizio di protezione e difesa civile;
11) normativa amministrativa relativa ai settori di competenza della polizia municipale;
12) normativa sulle armi e conoscenza e maneggio delle stesse.

Art. 6
Materie dei corsi di cui alla lettera b) dell'art. 2

I corsi per la qualificazione professionale per il personale della categoria D) della polizia municipale di nuova nomina, al fine di favorire una più approfondita conoscenza delle materie e delle relative metodologie applicative nei settori di cui agli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel testo integrato dalla disposizione dell'art. 4 della legge regionale 1 agosto1990, n. 17, nonché di fornire uno specifico addestramento è per la gestione del personale e l'organizzazione dei servizi di polizia municipale, vertono sulle seguenti materie:
1) diritto costituzionale;
2) ordinamento degli enti locali con particolare riferimento alla Regione siciliana;
3) diritto amministrativo;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) normativa amministrativa relativa ai settori di competenza della polizia municipale e diritto di accesso, legislazione sulla riservatezza individuale delle comunicazioni;
7) medicina legale con particolare riferimento ai regolamenti di polizia mortuaria;
8) normativa sulla circolazione stradale e infortunistica stradale;
9) servizio di protezione e difesa civile;
10) normativa di pubblica sicurezza;
11) criminologia o antropologia criminale;
12) legislazione in materia di polizia municipale;
13) governo del personale;
14) pubbliche relazioni;
15) nozioni di lingua inglese;
16) nozioni di lingua francese.

Art. 7
Attività di tirocinio da realizzare nel contesto dei singoli corsi

Per i corsi di cui al precedente art. 2, oltre all'insegnamento di materie teoriche, è svolta attività di tirocinio per il personale della categoria C) della polizia municipale sui compiti e le funzioni relative ai singoli servizi, e per le categorie superiori sugli approfondimenti professionali, da tenere presso strutture specializzate che saranno individuate dal consiglio di amministrazione del Centro.
In particolare il tirocinio pratico riguarda i seguenti servizi:
1) centrale operativa e gestione del pronto intervento;
2) disposizione ed esecuzione dei servizi di viabilità;
3) manifestazioni in zona e servizi d'ordine;
4) polizia giudiziaria ed amministrativa;
5) modalità tecnica per la disciplina del traffico;
6) regolamentazione manuale del traffico (in palestra e sulla strada);
7) conoscenza degli impianti semaforici e di altri strumenti operativi;
8) servizio di pattuglia a bordo di autoveicoli per il pronto intervento;
9) rilevazione di incidenti stradali (simulata e sul posto).

Art. 8
Attività di aggiornamento e specializzazione

Possono essere organizzati corsi di aggiornamento professionale, corsi di specializzazione, seminari, convegni e giornate di studio, finalizzati, oltre che al mantenimento della professionalità acquisita, anche al potenziamento e alla specializzazione della stessa, in relazione alla innovazione legislativa nazionale e comunitaria, al progresso tecnologico e alle necessità sociali e di sicurezza dei cittadini.
Le materie di insegnamento, e i programmi sono definiti, volta per volta, dal consiglio di amministrazione, secondo le esigenze ravvisate dal consiglio stesso e dalle amministrazioni comunali, in relazione allo specifico approfondimento che si intende perseguire.

Art. 9
Corsi di aggiornamento e di specializzazione per il personale della categoria C)

I corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione per il personale di categoria C) hanno carattere periodico e comprendono alcune o tutte le materie elencate nel precedente art. 5 secondo quanto previsto dall'apposito programma. Ove occorra i corsi sono articolati in più classi a ciascuna delle quali vengono ammessi di norma 50 agenti.

Art. 10
Aggiornamento e specializzazione del personale della categoria D)

L'aggiornamento professionale del personale appartenente alla categoria D) della polizia municipale, viene perseguito mediante l'organizzazione di seminari, di convegni e di giornate di studio, dedicati a specifici argomenti che interessano l'attività professionale.
Gli argomenti vengono scelti in relazione a particolari normative emergenti di spiccata importanza o ad eventi di natura sociale che comportino il coinvolgimento dei servizi della polizia municipale.

Art. 11
Modalità, durata e sede dei corsi

L'insegnamento deve tendere alla costituzione della specifica professionalità delle categorie interessate ed alla valorizzazione dei singoli partecipanti anche ai fini degli esami finali. Detti corsi avranno sede in Sicilia, secondo le esigenze delle singole amministrazioni comunali, sulla base delle determinazioni operate dal consiglio di amministrazione.
I corsi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 hanno luogo, di norma, a Palermo, nella sede del Centro, o in locali che lo stesso individua.
I corsi di cui alla lettera a) hanno la durata di 8 settimane per l'apprendimento teorico e di 2 settimane per l'approfondimento teorico-pratico, raggiungendo la durata complessiva di 360 ore.
I corsi di cui alla lettera b) hanno la durata di 4 settimane per l'approfondimento teorico, e di 2 settimane per l'approfondimento teorico-pratico per un totale di 216 ore.
I corsi sono articolati in 5 giorni settimanali di attività didattica. Le giornate di sospensione dell'attività didattica sono riservate allo studio ed alla preparazione sui programmi svolti nell'arco della settimana, con esclusione di ogni impegno di servizio.
La durata dei corsi di cui alle lettere c) d) e) ed f) viene stabilita volta per volta dal consiglio di amministrazione.
Ogni corso è organizzato, per la categoria di cui alla lettera a), in gruppi non superiori alle 50 unità, mentre per le altre categorie il numero dei partecipanti non deve superare le 30 unità.
Gli insegnamenti teorici dei corsi di cui alle lettera a) e b) dell'art. 2 si svolgono in apposite aule, con limite massimo di 50 partecipanti. Gli insegnamenti teorico-pratici si svolgono presso strutture specialistiche adeguatamente attrezzate.
Le sedi dei corsi di cui alle lettere c), d), e), f) , da realizzare in maniera decentrata a seconda delle richieste delle singole amministrazioni comunali e/o provinciali della Sicilia, sono di norma, messi a disposizione dalle singole amministrazioni comunali o provinciali su richiesta del Centro. Nel caso in cui l'amministrazione non è nelle condizioni di accogliere la richiesta, il Centro esamina la possibilità di provvedervi direttamente.
La frequenza dei corsi è considerata attività di servizio a tutti gli effetti.

Art. 12
Iscrizione ai corsi

Per l'addestramento e la formazione del personale della categoria c) della polizia municipale, risultato vincitore di concorso, il Centro organizza corsi con periodicità semestrale, al fine di dare alle singole amministrazioni comunali e/o provinciali la possibilità di addestrare e formare detto personale con la necessaria tempestività.
Le amministrazioni comunali e/o provinciali avranno cura di far coincidere la data di di immissione in servizio del personale neo assunto con la data di inizio dei corsi organizzati con cadenza semestrale.
Rimane al consiglio di amministrazione la facoltà di organizzare altri corsi di formazione e di addestramento, secondo le richieste delle singole amministrazioni comunali e/o provinciali.
Per ciò che concerne i corsi delle altre tipologie, l'iscrizione è subordinata alle richieste che saranno avanzate dalle singole amministrazioni comunali e/o provinciali previa intesa con i rispettivi corpi di polizia municipale, in base ad una programmazione che viene approvata annualmente dal consiglio di amministrazione, ed è determinata dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste medesime.
Per le iscrizioni ai corsi e ai seminari i comuni interessati sono tenuti ad effettuare le relative richieste almeno 60 giorni prima del loro inizio.
Nell'ambito dell'avvenuta programmazione, il consiglio di am ministrazione, avendone la disponibilità, può accogliere segnalazioni tardivamente pervenute.

Art. 13
Direzione dei corsi e dei seminari

La direzione dei corsi e/o seminari che si svolgono nel capoluogo di Palermo è, di norma, svolta dal direttore del Centro.
Per i corsi e/o seminari che si svolgono nelle sedi diverse da quella del Centro, la direzione è affidata dal consiglio di amministrazione ad un funzionario in servizio presso l'amministrazione comunale che ospita il corso, da scegliere tra una terna proposta dal sindaco. La direzione del Centro vigila sul corretto svolgimento dei corsi e/o seminari riferendone periodicamente al consiglio di amministrazione.
In caso di riscontrate irregolarità e/o inadempimenti, il direttore del Centro riferirà tempestivamente al consiglio di amministrazione, per i provvedimenti conseguenziali.

Art. 14
Dei docenti dei corsi

L'incarico di docenza delle singole discipline, interpretando l'art. 3, lettera c) del regolamento emanato con D.P.Reg. n. 54 del 12 aprile1995, è conferito alle seguenti categorie:
1) comandanti e ufficiali dei corpi di polizia municipale in possesso di diploma di laurea e di riconosciuta esperienza e professionalità.
2) magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
3) avvocati, procuratori dello Stato e avvocati cassazionisti;
4) docenti universitari:
-  professori ordinari, professori associati e professori straordinari ed inoltre ricercatori o cultori o collaboratori universitari delle singole materie di insegnamento, in possesso di esperienza e professionalità, attestate dal direttore della relativa cattedra universitaria;
5) funzionari dello Stato e della Regione:
-  prefetti, questori e primi dirigenti delle strutture periferiche degli organi amministrativi dello Stato;
-  ufficiali delle Forze armate e ufficiali dei corpi ausiliari delle Forze armate, in possesso di diploma di laurea e di riconosciuta esperienza e professionalità nelle materie di insegnamento dei corsi;
-  dirigenti della Regione siciliana in possesso del diploma di laurea e di riconosciuta esperienza e professionalità nelle materie di insegnamento dei corsi.
L'incarico di insegnamento delle discipline accademiche è conferito, dal consiglio di amministrazione, con priorità a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, a docenti universitari statali, avvocati e procuratori dello Stato e ad avvocati cassazionisti.
Per tutte le altre materie di insegnamento, è formata presso il Centro una graduatoria di docenti articolata per le materie dei corsi, secondo le modalità appresso indicate.
Nell'elenco possono essere iscritti gli ufficiali dei corpi della polizia municipale laureati e i dirigenti dello Stato e/o della Regione anche in quiescenza da non più di 10 anni di riconosciuta esperienza e professionalità nella materia di insegnamento, che va dimostrata dagli ufficiali, mediante attestazione del comandante del corpo di polizia municipale di appartenenza, mentre per gli altri funzionari, oltre che dal possesso del diploma di laurea conseguito in una facoltà attinente alla materia di insegnamento e dall'avere rivestito per almeno 3 anni una qualifica o un profilo professionale per accedere ai quali è prescritto il possesso del predetto titolo di studio, nonché dall'avere svolto per almeno tre anni, nella predetta qualifica o profilo professionale, presso la pubblica amministrazione statale o regionale, funzioni che hanno comportato l'applicazione della normativa relativa alla materia o alle materie di cui si chiede l'incarico di insegnamento.
Allo stesso docente non può essere affidato l'insegnamento per un numero di materie superiori a due.
Le domande per l'inserimento nella graduatoria dei docenti, corredate da un dettagliato curriculum sottoscritto in ogni foglio, devono essere prodotte entro il termine stabilito nel relativo bando, esclusivamente a mezzo raccomandata. Per la verifica del rispetto del termine assegnato per la presentazione, farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.   

In caso di insufficienza di richieste e/o di designazioni, il consiglio di amministrazione del Centro ha facoltà di procedere alla assegnazione diretta dell'incarico di docenza a soggetti rientranti nelle categorie di cui ai commi precedenti.
Il consiglio di amministrazione del Centro, dopo avere stabilito i criteri per la formulazione della graduatoria, nomina una commissione costituita dal presidente del consiglio di amministrazione, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente, dal Direttore del Centro, da due esperti esterni scelti direttamente tra gli appartenenti alle categorie di cui ai punti n.ri 1, 2, 3 e 4, e da un componente del consiglio di amministrazione designato dal consiglio medesimo.
La commissione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma precedente, valuta i titoli di anzianità, i titoli di professionalità e i titoli concernenti pubblicazioni, attività di ricerca, esperienza nella disciplina di insegnamento e formula una graduatoria articolata per singola materia di insegnamento, che viene utilizzata dal consiglio di amministrazione per il conferimento degli incarichi di docenza.
Il consiglio di amministrazione determina ogni due anni il compenso da corrispondere ai docenti e ai componenti esterni della commissione indicata nel comma precedente. Agli stessi, ove prestino la loro attività lavorativa in comuni diversi da quelli dove si svolgono i corsi o i lavori della commissione, viene altresì corrisposto il trattamento di missione nella misura prevista dall'amministrazione di appartenenza.

Art. 15
Corsi da realizzare attraverso finanziamenti CEE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì all'attività formativa e di qualificazione ed aggiornamento professionale ammessa a finanziamento da parte dell'Unione europea.

Art. 16
Esami finali

I corsi di cui al presente regolamento si concludono con una prova complessiva d'esame, volta ad accertare il grado di preparazione e di qualificazione raggiunto dai partecipanti.
Per l'ammissione all'esame finale occorre avere adempiuto alla frequenza di almeno 4\ 5 delle ore di lezioni in aula e di attività di tirocinio del corso, risultante dalla firma registrata su apposito registro.
L'esame finale consiste in un colloquio su tutte le materie del corso.
Al termine della prova finale la commissione esprime una valutazione in trentesimi. L'esame si intende superato con la votazione minima di diciotto trentesimi.
Il giudizio finale viene trasmesso alla amministrazione di provenienza per quanto di competenza, mentre ai partecipanti viene rilasciato apposito attestato.

Art. 17
Organizzazione degli esami finali

Gli esami finali sono sostenuti dinanzi ad una commissione composta da 5 membri. Ne fanno parte il presidente del consiglio di amministrazione o un suo delegato che la presiede, il direttore del Centro, 2 docenti dei corsi, 1 comandante di corpo o servizio di polizia municipale, nominati per ogni corso dal consiglio di amministrazione del Centro.
Le funzioni di segretario della commissione vengono svolte dal segretario del Centro di formazione di polizia municipale o da altro funzionario del Centro.
La commissione esaminatrice opera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità, nelle determinazioni da adottarsi prevale il voto del presidente.
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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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