REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 GIUGNO 2001 - N. 31
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 30 maggio 2001.
Dimissioni dall'incarico di un vice commissario straordinario del comune di Palermo  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 4 aprile 2001.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.


DECRETO 17 aprile 2001.
Subentro di alcuni tabaccai nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.


DECRETO 24 aprile 2001.
Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.


DECRETO 24 aprile 2001.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.


DECRETO 24 aprile 2001.
Revoca dell'autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 10 


DECRETO 24 aprile 2001.
Revoca dell'autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 11  


DECRETO 30 aprile 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 12 

DECRETO 30 aprile 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 13 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 6 aprile 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Ultimoda, con sede in Centuripe, e nomina del commissario liquidatore  pag. 14 


DECRETO 22 maggio 2001.
Concessione al comune di Caltanissetta della possibilità di derogare dal rispetto degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali  pag. 15 

Assessorato dell'industria

DECRETO 15 giugno 2001.
Rettifica del decreto 29 maggio 2001, concernente approvazione della circolare relativa ai criteri e modalità di concessione del contributo per le opere di metanizzazione dei comuni siciliani  pag. 16 

Assessorato della sanità

DECRETO 14 marzo 2001.
Modifica del decreto 4 ottobre 2000, concernente costituzione della Commissione consultiva regionale di esperti prevista dall'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39  pag. 17 


DECRETO 30 aprile 2001.
Conferma della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Catania, con esclusione di alcuni, al 31 dicembre 1997  pag. 17 


DECRETO 30 aprile 2001.
Modifica del decreto 15 maggio 1998, concernente pianta organica delle farmacie del comune di Palermo al 31 dicembre 1995  pag. 19 


DECRETO 30 aprile 2001.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina  pag. 19 

DECRETO 4 maggio 2001.
Trasferimento delle funzioni delle Commissioni regionali di disciplina ex D.P.R. n. 119/88 e n. 120/88 a commissioni costituite a livello aziendale  pag. 29 


DECRETO 5 giugno 2001.
Rettifica del decreto 12 maggio 2000, concernente approvazione della graduatoria relativa alla selezione per la corresponsione dell'indennità annua di collaborazione informatica spettante ai medici di medicina generale  pag. 30 


DECRETO 13 giugno 2001.
Rettifica del decreto 4 maggio 2001, concernente presidi di guardia medica turistica per l'anno 2001.
  pag. 31 


DECRETO 13 giugno 2001.
Autorizzazione all'apertura di ulteriori presidi di guardia medica turistica per l'anno 2001  pag. 31 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 30 marzo 2001.
Modifica del decreto 19 marzo 1999, concernente disposizioni relative alle analisi periodiche delle emissioni per alcune attività a ridotto inquinamento atmosferico  pag. 32 


DECRETO 26 aprile 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Patti  pag. 33 


DECRETO 3 maggio 2001.
Approvazione del programma costruttivo della cooperativa edilizia Piersanti Mattarella per la realizzazione di n.28 alloggi nel comune di Catania  pag. 35 


DECRETO 4 maggio 2001.
Approvazione di variante al piano urbanistico comprensoriale n.9 del comune di S.Stefano di Camastra  pag. 36 


DECRETO 11 maggio 2001.
Modifica del decreto 23 marzo 2001, concernente rinnovo dell'autorizzazione all'Azienda ospedaliera Villa Sofia C.T.O. di Palermo per l'esercizio di un impianto di termodistruzione di rifiuti sanitari  pag. 37 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 6 aprile 2001.
Modifica del decreto 2 ottobre 1997, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea beneficiarie dei contributi d'esercizio di cui alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68  pag. 37 


DECRETO 20 aprile 2001.
Approvazione dell'elenco delle attività di completamento dell'offerta turistica. POR 2000-2006 - Misura 4.4.2.  pag. 38 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Sostituzione di un componente della commissione consultiva per l'applicazione delle sanzioni ai frantoi oleari.
  pag. 40 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 40 

Assessorato degli enti locali:
Candidati all'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001 ammessi con riserva  pag. 40 

Assessorato della sanità:
Istituzione della commissione per la formulazione del giudizio di idoneità dei medici specialisti ambulatoriali.  pag. 42 

STATUTI

Statuto della Provincia regionale diEnna - Modifiche   pag. 42 
Statuto del comune di Bagheria. Integrazione.  pag. 42 
Statuto del comune di Castelvetrano - Modifica.  pag. 42 
Statuto del comune di Milazzo - Modifiche.   pag. 42 
Statuto del comune di Misilmeri - Modifiche.  pag. 42 
Statuto del comune di Palermo - Modifiche.  pag. 43 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 15 giugno 2001, n. 8.
Legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, art. 11: contributi ad associazioni, centri culturali, università ed enti religiosi che operano per la tutela della lingua e delle tradizioni delle popolazioni di origine albanese e delle altre lingue minoritarie presenti in Sicilia  pag. 43 


CIRCOLARE 13 giugno 2001, n. 10.
Modalità di accesso ai contributi approvati sul cap. 372539 per l'anno 2001  pag. 45 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 11 giugno 2001, n. 5259.
Caratteristiche dell'immobile da acquisire e da completare ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 25/97.
  pag. 47 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato degli enti locali

Candidati all'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001.  pag. 47 

ERRATA-CORRIGE
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 28 maggio 2001.
Disposizioni attuative dell'art. 29 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Cartolarizzazione dei crediti delle imprese per contributi ex art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni  pag. 47 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato della sanità

DECRETO 13 giugno 2001.
Graduatoria provvisoria dei medici di medicina generale, valida per l'anno 2001.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 30 maggio 2001.
Dimissioni dall'incarico di un vice commissario straordinario del comune di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Visto il D.P. n. 271/gr. VII S.G. del 22 dicembre 2000, con il quale, fra l'altro, il dott. Scimemi Antonino è stato nominato vice commissario straordinario per la gestione del comune di Palermo;
Vista la nota prot. n. 208 dell'8 gennaio 2001, con la quale il segretario generale del comune di Palermo ha comunicato l'insediamento del vice commissario straordinario avvenuto in data 22 dicembre 2000;
Vista l'istanza prot. n. 188/Ris. del 13 aprile 2001, con la quale il dott. Scimemi Antonino ha rassegnato le dimissioni dalla carica di vice commissario straordinario presso il comune di Palermo per motivi di incompatibilità con la carica che in atto ricopre in seno all'Amministrazione regionale;
Ritenuto di dover prendere atto della determinazione del dott. Scimemi;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, si prende atto delle dimissioni dall'incarico di vice-commissario straordinario presso il comune di Palermo rassegnate dal dott. Scimemi Antonino a decorrere dal 13 aprile 2001.

Art.  2

Dalla predetta data cessa di essere corrisposto il compenso mensile stabilito con decreto n. 110 del 14 febbraio 2001.
Palermo, 30 maggio 2001.
  LEANZA 
  TURANO 

(2001.22.1165)
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DECRETI ASSESSORIALI




ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 4 aprile 2001.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto il D.P.Reg. n. 722 del 20 febbraio 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 26 gennaio 2001;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabacchi di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti" consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dall'associazione di categoria FIT, con nota di accompagnamento, n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che le modalità di riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvengano alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale dalla rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'Ecomap, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che, ai sensi del disposto del citato 4° comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, a decorrere dall'anno 2000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai punti di raccolta aderenti all'ente garante;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono stati tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fidejussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione in data 12 aprile 1999, prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999, prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai prot. n. 37254 del 19 dicembre 2001, con la quale la stessa federazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b) a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c) a sottoscrivere la polizza fideiussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Vista la nota dell'Ecomap n. 1439 del 15 gennaio 2001, con la quale lo stesso ha comunicato l'elenco dei rivenditori in copertura fideiussoria per l'anno 2001, a mezzo della polizza Zurich Iternational Italia S.p.A. n. 209S1403;
Viste le deleghe RID dei tabaccai istanti, pervenute a questa Regione per il tramite della FIT;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che hanno presentato apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale delle finanze e del credito, anche per il tramite delle associazioni di categoria, che siano collegati in rete e che utilizzino il sistema Lottomatica, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato elenco anagrafico, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo, n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140, codice ABI 01020, codice CAB 04793 - codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e finanze delle deleghe sottoscritta dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/1999 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione assessoriale.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzato tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fideiussoria.
Delle verifiche effettuate l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anche per quanto concerne l'allegato elenco dei tabaccai autorizzati.
Palermo, 4 aprile 2001.
  CERNIGLIARO 





(2001.19.960)
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DECRETO 17 aprile 2001.
Subentro di alcuni tabaccai nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto il D.P.Reg. n. 722 del 20 febbraio 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 26 gennaio 2001;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio" ed, in particolare, l'articolo 28 relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'articolo 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visti propri decreti n. 34 del 29 aprile 1999, n. 197 del 28 dicembre 1999 e n. 11 del 24 febbraio 2000, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, n. 8 del 25 febbraio 2000 e n. 21 del 5 maggio 2000;
Viste le istanze, pervenute, per il tramite della Federazione italiana tabaccai, dei sigg. Barranco Francesco Valerio, Genco Marianna, Cottone Nicola e Ingrassia Guajana Maria, nuovi titolari subentrati nella gestione delle rispettive rivendite e volte a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredate dall'originale della nuova delega RID;
Viste le note LVR-30-00384/01 del 23 gennaio 2001, LVR-30-00472/01 del 30 gennaio 2001 e LVR-30-00521/01 del 5 febbraio 2001 della società Lottomatica e le note n. 4933 del 13 febbraio 2001 e n. 6937 dell'1 marzo 2001 della Federazione italiana tabaccai, con le quali i predetti enti hanno comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità delle seguenti rivendite ed il nominativo dei sotto citati nuovi titolari:



Viste le note della Federazione italiana tabaccai n. 4933 del 13 febbraio 2001 e n. 6937 dell'1 marzo 2001, con le quali la stessa Federazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Viste le note prot. n. 5842 del 16 febbraio 2001 e n. 7586 del 2 marzo 2001, con le quali l'ECOMAP comunica che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fideiussoria a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Considerato che, con la presentazione delle citate istanze, si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai in quanto risultano collegati in rete tramite Lottomatica e, conseguentemente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale delle entrate - per la Sicilia, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai i cui nominativi sono i seguenti:





Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140, codice ABI 01020, codice Cab 04793, codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione dirigenziale.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni, l'Agenzia delle entrate curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Di partimento finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 aprile 2001.
  CERNIGLIARO 

(2001.19.954)
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DECRETO 24 aprile 2001.
Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabacchi di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti" consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dall'associazione di categoria FIT, con nota di accompagnamento, n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'articolo 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che le modalità di riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione e avvengano alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale dalla rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'Ecomap, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono stati tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fidejussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione in data 12 aprile 1999 prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999 prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai n. 1529 del 15 gennaio 2001, con la quale la stessa Federazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai per i quali ha accertato che hanno provveduto:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b) a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c) a sottoscrivere la polizza fideiussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Considerato che il nominativo del tabaccaio Ribaudo Vincenzo della Federazione italiana tabaccai trova riscontro nella nota dell'Ecomap n. 1439 del 15 gennaio 2001;
Vista la delega RID del tabaccaio Ribaudo Vincenzo, pervenuta a questa Regione per il tramite della FIT;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione del tabaccaio di cui sopra poiché è entrato in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, il tabaccaio seguente:
-  Ribaudo Vincenzo, codice Lottomatica PA1748, numero ricevitoria 1753, indirizzo piazza Verdi s.n.c., comune di Palermo.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo, n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140, codice ABI 01020, codice CAB 04793 - codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del tabaccaio autorizzato ai sensi dell'art. 1 è condizionato all'attivazione dei collegamenti dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e finanze della delega sottoscritta dal predetto tabaccaio per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dal tabaccaio devono essere riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione dirigenziale.

Art. 5

La Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sull'autorizzato tabaccaio, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fideiussoria.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni, la Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

Il tabaccaio, autorizzato con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto al tabaccaio per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso l'istanza del tabaccaio.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 aprile 2001.
  CERNIGLIARO 

(2001.19.956)
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DECRETO 24 aprile 2001.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto il D.P.Reg. n. 722 del 20 febbraio 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 26 gennaio 2001;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabacchi di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti", consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dall'associazione di categoria FIT, con nota di accompagnamento, n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai prot. n. 36269 del 9 dicembre 2001, con la quale la stessa Federazione ha trasmesso nuove istanze di adesione al servizio;
Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'articolo 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/1999 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli articoli 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che le modalità di riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvengano alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'Ecomap, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che, ai sensi del disposto del citato 4° comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, a decorrere dall'anno 2000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai punti di raccolta aderenti all'ente garante;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fideiussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmettere con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente, in data 12 aprile 1999 prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999 prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai prot. n. 5884 del 21 gennaio 2001, con la quale la stessa Federazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che hanno provveduto, successivamente, alla presentazione delle istanze:
a)  adotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b) a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c) a sottoscrivere la polizza fideiussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Vista la nota dell'ECOMAP n. 6688 del 23 febbraio 2001, con la quale lo stesso ente ha comunicato l'elenco dei rivenditori in copertura fideiussoria a mezzo della polizza Zurich International Italia S.p.A. n. 209S1403;
Viste le deleghe RID dei tabaccai istanti, pervenute a questa Regione per il tramite della FIT;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che hanno presentato apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale finanze e credito, anche per il tramite delle associazioni di categoria, che siano collegati in rete e che utilizzino il sistema Lottomatica, i cui nominativi sono i seguenti:




Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo, n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690 0001 40, codice ABI 01020, codice CAB 04793 - codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato alla attivazione dei collegamenti dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli articoli 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritta dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/1999 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione assessoriale.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fideiussoria.
Delle verifiche effettuate l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 aprile 2001.
  CERNIGLIARO 

(2001.19.958)
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DECRETO 24 aprile 2001.
Revoca dell'autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria;
Visto il D.P.Reg. n.722 del 20 febbraio 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n.28 del 26 gennaio 2001;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n.11, "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge n.449 del 1997";
Visto il decreto n.34 del 29 aprile 1999 di autorizzazione ai tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche erariali nel territorio della Regione siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, con cui, fra gli altri, il sig. Minafò Emanuele, nato a Misilmeri (PA) il 12 novembre 1945, nella qualità di titolare della ricevitoria n. 833 via Papini n.27/c, località Partanna - Palermo, codice Lottomatica PA0828, associato alla Federazione italiana tabaccai, è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana;
Visti, in particolare, l'articolo 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n.1074, nonché gli articoli 4 e 5 del citato decreto n.34 del 29 aprile 1999;
Viste le note prot. n. 312439 del 3 dicembre 1999, n. 1795 del 28 gennaio 2000, n.4586 del 9 marzo 2000, n.5346 del 17 marzo 2000, n.6382 del 30 marzo 2000, n.6889 del 10 aprile 2000, n.7632 del 20 aprile 2000 e n.9767 del 2 giugno 2000, con le quali l'Assessorato del bilancio e delle finanze ha, tra l, inviato alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia gli elenchi contenenti le disposizioni RID insolute per insufficienza fondi;
Viste le note raccomandate di seguito elencate, indirizzate al sig. Minafò Emanuele, nonché alla compagnia assicuratrice Zurich International Italia S.p.A. ed all'Ecomap, con cui la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha intimato il pagamento di quanto dovuto, stante che il suddetto titolare di ricevitoria non ha adempiuto all'obbligo del versamento dei seguenti importi indebitamente trattenuti senza addurre giustificazione alcuna:

  N. | Data | Importo | Penale | Importo prot. |     | insoluto (lire) | (5%) | intimato (lire) 
  11317 15-2-2000 435.000 21.750 456.750 
  20961 27-3-2000 29.937.200 1.496.860 31.434.060 
  22762 3-4-2000 5.329.600 266.480 5.596.080 
  24902 11-4-2000 1.415.000 70.750 1.485.750 
  29083 2-5-2000 1.142.000 57.100 1.199.100 
  37755 5-6-2000 1.400.800 70.040 1.470.840 

Vista la nota n.2000/20961 del 28 marzo 2000, con la quale la stessa Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha disposto in via cautelare la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio;
Vista la nota LTA-30-00582/00 del 29 marzo 2000 della Lottomatica S.p.A., con la quale la stessa società ha comunicato la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio a far data dal 30 marzo 2000;
Considerato che la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, con la nota prot. n.2000/23120 del 4 aprile 2000, ha proposto all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze che nei confronti del predetto sig. Minafò Emanuele, stante il persistere delle inadempienze, venga adottato il provvedimento di revoca della concessa autorizzazione;
Considerato che la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, con nota prot. n. 2000/71751 del 9 novembre 2000, ha ribadito la proposta di revoca del servizio nei confronti del sig. Minafò Emanuele, anche se lo stesso ha regolarizzato la propria situazione debitoria nei confronti della Regione siciliana, poiché il ricevitore si è reso più volte inadempiente al riversamento nel termine prescritto delle somme riscosse per tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di dovere aderire alla proposta di revoca della concessa autorizzazione formulata dalla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia con le citate note nn. 2000/23120 e 2000/71751, a termini degli articoli 4 e 5 del decreto n.34/99;

Decreta:


Art. 1

L'autorizzazione rilasciata al sig. Minafò Emanuele con il decreto n.34 del 29 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.30 del 25 giugno 1999, per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, è revocata con effetti dalla notifica del presente provvedimento.

Art. 2

L'Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Sicilia - è incaricata della notifica del presente provvedimento da effettuarsi a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n.890 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 dicembre 1982, n. 334);
L'Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Sicilia, ancora, curerà la comunicazione del presente provvedimento alla competente associazione di categoria ed alla società Lottomatica.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 aprile 2001.   
  CERNIGLIARO 

(2001.19.953)
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DECRETO 24 aprile 2001.
Revoca dell'autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto il D.P.Reg. n. 722 del 20 febbraio 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 26 gennaio 2001;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le Regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1977";
Visto il decreto n. 34 del 29 aprile 1999 di autorizzazione ai tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche erariali nel territorio della Regione siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, con cui, fra gli altri, la sig.ra Messina Amato Paola, nata a Palermo il 13 gennaio 1961, nella qualità di titolare della ricevitoria n. 806, corso dei Mille n. 1067 - Palermo, codice lottomatica PA0801, associata alla Federazione italiana tabaccai, è stata autorizzata a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana;
Visti, in particolare, l'articolo 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché gli articoli 4 e 5 del citato n. 34 del 29 aprile 1999;
Viste le note prot. n. 307498 dell'1 ottobre 1999, n. 312439 del 3 dicembre 1999, n. 1795 del 28 gennaio 2000, n. 6382 del 30 marzo 2000, con le quali l'Assessorato del bilancio e delle finanze ha, tra l'altro, inviato alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia gli elenchi contenenti le disposizioni RID insolute per insufficienza fondi;
Viste le note raccomandate di seguito specificate, indirizzate alla sig.ra Messina Amato Paola, nonché alla compagnia assicuratrice Zurich International Italia S.p.A. ed all'Ecomap, con le quali la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha intimato il pagamento di quanto dovuto, stante che il suddetto ricevitore non ha adempiuto all'obbligo del riversamento dei seguenti importi senza addurre giustificazione alcuna:

  N. | Data | Importo | Penale | Importo prot. |     | insoluto (lire) |     | intimato (lire) 
  11.314 15-2-2000 17.162.800 1.395.240 18.558.040 
  22.760 3-4-2000 8.768.900 438.445 9.207.345 
  27.649 21-4-2000 - 569.320 569.320 


Vista la nota n. 2000/11314 del 10 marzo 20001, con la quale la stessa Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha disposto in via cautelare la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio;
Vista la nota LTA-00496/00 del 14 marzo 2000 della Lottomatica S.p.A., con la quale la stessa società ha comunicato la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio a far data dal 15 marzo 2000;
Considerato che la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, con la nota prot.n. 2000/19204 del 21 marzo 2000, ha proposto all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze che nei confronti della predetta sig.ra Messina Amato Paola, stante il persistere delle inadempienze, venga adottato il provvedimento di revoca della concessa autorizzazione;
Considerato che la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, con nota prot.n. 2000/71751 del 9 novembre 2000, ha ribadito la proposta di revoca del servizio nei confronti della sig.ra Messina Amato Paola, anche se la stessa ha provveduto a regolarizzare la propria situazione debitoria nei confronti della Regione siciliana, poiché il ricevitore si è reso più volte inadempiente al riversamento nel termine prescritto delle somme riscosse per tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di dovere aderire alla proposta di revoca della concessa autorizzazione formulata dalla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia con le citate note del 21 marzo e 9 novembre 2000, a termini degli articoli 4 e 5 del decreto n.34/99.

Decreta:


Art. 1

L'autorizzazione rilasciata alla sig.ra Messina Amato Paola con il decreto n.34 del 29 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, è revocata con effetti dalla notifica del presente provvedimento.

Art. 2

L'Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Sicilia, è incaricata della notifica del presente provvedimento da effettuarsi a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (su Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 dicembre 1982, n.334).
L'Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Sicilia, ancora, curerà la comunicazione del presente provvedimento alla competente associazione di categoria ed alla società Lottomatica.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 aprile 2001.
  CERNIGLIARO 

(2001.19.959)
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DECRETO 30 aprile 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 aprile 2001, n. 3, che proroga l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 30 aprile 2001;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vincoli quote del fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, ed in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie;
Visto l'art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel piano sanitario nazionale, la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti in base a criteri e parametri fissati dal medesimo piano;
Vista la deliberazione del 21 dicembre 2000, con la quale il CIPE ha assegnato alle regioni interessate, a valere sulle residue disponibilità del fondo sanitario nazionale di parte corrente 1999 e 2000, la somma di lire 1.175.100 milioni per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui 1.005.100 milioni per il 1999 e 170.000 milioni per il 2000;
Considerato che con la predetta deliberazione il CIPE ha assegnato, per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, alla Regione siciliana la somma di lire 65.326 milioni di cui 55.875 per il 1999 e 9.451 per il 2000;
Visto il 1° comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 11 - Trasferimenti correnti

  3415 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti (ex cap. 3222). 
021103 - 11 - V      + 65.326.000.000 L. n. 833/78 

AMMINISTRAZIONE 10
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti

RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

  413322 Spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal piano sanitario nazionale (ex cap. 42889). 
04.02.03 - 08.08 - V      + 65.326.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 aprile 2001.
  NICOLOSI 

(2001.19.966)
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DECRETO 30 aprile 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 3 aprile 2001, n. 3, che proroga l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 30 aprile 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;
Vista la legge 14 ottobre 1999, n. 362, che provvede al rifinanziamento della predetta legge n. 548/93, vincolando, a regime, sul fondo sanitario nazionale l'importo di lire 8,5 miliardi da ripartire in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente ed alla documentata funzione dei centri specializzati di riferimento per la ricerca;
Vista la deliberazione del 2 novembre 2000, con la quale il CIPE ha provveduto a ripartire, a valere sulle residue disponibilità del fondo sanitario nazionale 1999 e 2000 - parte corrente, la complessiva somma di lire 6.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica, assegnando alla Regione siciliana la somma di lire 758.000.000;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2001, le necessarie variazioni, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di cui alla citata delibera CIPE del 2 novembre 2001;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 11 - Trasferimenti correnti

  3415 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti (ex cap. 3222). 
021103 - 11 - V      + 758.000.000  

AMMINISTRAZIONE 10
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti

RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

(Nuova istituzione)
  413325 Finanziamento per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica (ex cap. 42883). 
04.02.03 - 08.07 - V      + 758.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 aprile 2001.
  NICOLOSI 

(2001.19.968)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 6 aprile 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Ultimoda, con sede in Centuripe, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n. 524 - repertorio scioglimenti - dell'U.P.L.M.O., dal quale è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa Ultimoda, con sede in Centuripe;
Sentita la commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 17 ottobre 2000, con parere n. 2550, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della società sopra richiamata;
Ritenuto, quindi, di dover procedere conseguentemente;
Visto l'art. 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Ultimoda, con sede in Centuripe, in via A. Manzoni, n. 47, costituita il 27 gennaio 1989 con atto omologato dal Tribunale di Enna il 7 marzo 1989, iscritta al n. 1600 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con D.P. n. 2462 del 27 giugno 1990, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

L'avv. Carmelo Aloi, nato a Messina il 4 gennaio 1947 ed ivi residente presso il complesso Mito - Pini, palazzo "A", è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa del registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 aprile 2001.
  SPERANZA 

(2001.19.1000)
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DECRETO 22 maggio 2001.
Concessione al comune di Caltanissetta della possibilità di derogare dal rispetto degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, concernente la riforma della disciplina del commercio;
Visto l'art. 12 della legge regionale n. 28/99, che detta norme in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali;
Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 13 della superiore legge, che prevede, per le zone commerciali e per le aree ricadenti nelle immediate vicinanze di grandi arterie viarie che, per la loro ubicazione, svolgono un'attività avente refluenze sovracomunali, la possibilità di derogare dall'obbligo di cui all'art. 12, commi 2, 4 e 5, della legge n. 28/99;
Considerato che, a norma dello stesso comma 3, art. 13, la deroga in argomento è concessa su richiesta del comune territorialmente competente in conformità alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi di cui all'art. 9, comma 3, della legge n. 28/99;
Vista l'istanza del comune di Caltanissetta prot. n. 1182 del 22 febbraio 2001, con la quale è stata chiesta la deroga per le aree evidenziate nello stralcio planimetrico del territorio comunale, costituente parte integrante del presente provvedimento, e così definite:
Area n. 1
Confina a nord con la via L. Monaco che prosegue per il comune di San Cataldo ed è attraversata dalla via Due Fontane che prosegue per il comune di San Cataldo e dalla S.S. 640 Caltanissetta - Agrigento.
A sud-est confina con area a verde pubblico e nuova sede stradale, previste dalla variante generale di revisione del P.R.G. adottata.
Ad ovest confina con la contrada Bagno prevista come zona "C" di espansione di edilizia rada dalla variante generale di revisione del P.R.G. adottata.
Area n. 2
Confina a nord con la linea ferroviaria Caltanissetta - Agrigento ed è attraversata dalla bretella di collegamento tra la S.S. 640 e la scorrimento veloce Caltanissetta - Gela.
A sud confina con la S.P. n. 5 che collega Caltanissetta con la zona industriale del comune di San Cataldo.
Ad est ed ovest confina con la contrada Pian del Lago, prevista come zona "C" di espansione di edilizia rada dalla variante generale di revisione del P.R.G. adottata.
Area n. 3
Confina a nord con la S.S. 640 Caltanissetta - Agrigento, l'attraversa nella parte terminale e poi la costeggia a sud. Nella parte iniziale confina con lo svincolo che collega la S.S. 640 con lo scorrimento veloce Caltanissetta - Gela, poi in parte con la contrada Bigini e zona agricola e in parte con la linea ferroviaria Caltanissetta - Agrigento.
A sud confina con la linea ferroviaria Caltanissetta - Agrigento, in parte con la S.P. n. 5 e nella parte terminale con la S.S. 640 Caltanissetta - Agrigento.
Ad ovest confina con la bretella di collegamento che unisce la S.S. 640 e la S.P. n. 55, e in parte con la contrada Grotticelli a zona agricola.
Ad est confina con la contrada Bagno destinata a zona "C" di espansione di edilizia rada dalla variante generale di revisione del P.R.G. adottata.
Area n. 4
Confina a nord ed a est con la zona agricola di contrada Grotticelli; a sud confina con la S.S. 640 Caltanissetta - Agrigento. E' attraversata dalla S.P. n. 5 ed a ovest confina con il territorio del comune di San Cataldo.
Area n. 5
Confina da tutti i lati con la zona rurale di contrada Favarella; solo a nord confina in parte con una strada di collegamento tra la S.P. n. 6 e la borgata Favarella che poi l'attraversa.
A sud ed a est confina con le immediate vicinanze della linea ferroviaria Caltanissetta - Agrigento.
Ad ovest confina con le immediate vicinanze della borgata Favarella.
Area n. 6
Confina a nord con la linea ferroviaria Caltanissetta - Agrigento, a sud con la S.S. 640 Caltanissetta - Agrigento e ad est con la zona agricola di contrada Favarella Inferiore.
Ad ovest confina con la zona prevista per attrezzature sportive dalla variante generale di revisione del P.R.G. adottata.
Area n. 7
Confina a nord ed a est in parte con la zona rurale di contrada Favarella ed in parte con la zona prevista per attrezzature sportive dalla variante generale di revisione del P.R.G. adottata ed è nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria Caltanissetta - Agrigento.
A sud confina con la S.S. 640 Caltanissetta - Agrigento e ad ovest con la zona rurale di contrada Favarella sita in prossimità del territorio del comune di Serradifalco.
Visto il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 28 marzo 2001, dal quale si evince il parere favorevole, espresso all'unanimità dai partecipanti, affinché venga emesso il provvedimento di deroga;
Considerato che occorre provvedere in merito;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, al comune di Caltanissetta è concessa la possibilità di derogare dall'obbligo di cui all'art. 12, commi 2, 4 e 5, della medesima legge.

Art. 2

La deroga di cui al superiore art. 1 è concessa esclusivamente per le aree evidenziate nello stralcio planimetrico del territorio comunale, costituente parte integrante del presente provvedimento, e così definite:
Area n. 1
Confina a nord con la via L. Monaco che prosegue per il comune di San Cataldo ed è attraversata dalla via Due Fontane che prosegue per il comune di San Cataldo e dalla S.S. 640 Caltanissetta - Agrigento.
A sud-est confina con area a verde pubblico e nuova sede stradale, previste dalla variante generale di revisione del P.R.G. adottata.
Ad ovest confina con la contrada Bagno prevista come zona "C" di espansione di edilizia rada dalla variante generale di revisione del P.R.G. adottata.
Area n. 2
Confina a nord con la linea ferroviaria Caltanissetta - Agrigento ed è attraversata dalla bretella di collegamento tra la S.S. 640 e la scorrimento veloce Caltanissetta - Gela.
A sud confina con la S.P. n. 5 che collega Caltanissetta con la zona industriale del comune di San Cataldo.
Ad est ed ovest confina con la contrada Pian del Lago, prevista come zona "C" di espansione di edilizia rada dalla variante generale di revisione del P.R.G. adottata.
Area n. 3
Confina a nord con la S.S. 640 Caltanissetta - Agrigento, l'attraversa nella parte terminale e poi la costeggia a sud. Nella parte iniziale confina con lo svincolo che collega la S.S. 640 con lo scorrimento veloce Caltanissetta - Gela, poi in parte con la contrada Bigini e zona agricola e in parte con la linea ferroviaria Caltanissetta - Agrigento.
A sud confina con la linea ferroviaria Caltanissetta - Agrigento, in parte con la S.P. n. 5 e nella parte terminale con la S.S. 640 Caltanissetta - Agrigento.
Ad ovest confina con la bretella di collegamento che unisce la S.S. 640 e la S.P. n. 55 e in parte con la contrada Grotticelli a zona agricola.
Ad est confina con la contrada Bagno destinata a zona "C" di espansione di edilizia rada dalla variante generale di revisione del P.R.G. adottata.
Area n. 4
Confina a nord ed a est con la zona agricola di contrada Grotticelli; a sud confina con la S.S. 640 Caltanissetta - Agrigento. E' attraversata dalla S.P. n. 5 ed a ovest confina con il territorio del comune di San Cataldo.
Area n. 5
Confina da tutti i lati con la zona rurale di contrada Favarella; solo a nord confina in parte con una strada di collegamento tra la S.P. n. 6 e la borgata Favarella che poi l'attraversa.
A sud ed a est confina con le immediate vicinanze della linea ferroviaria Caltanissetta - Agrigento.
Ad ovest confina con le immediate vicinanze della borgata Favarella.
Area n. 6
Confina a nord con la linea ferroviaria Caltanissetta - Agrigento, a sud con la S.S. 640 Caltanissetta - Agrigento e ad est con la zona agricola di contrada Favarella Inferiore.
Ad ovest confina con la zona prevista per attrezzature sportive dalla variante generale di revisione del P.R.G. adottata.
Area n. 7
Confina a nord ed a est in parte con la zona rurale di contrada Favarella ed in parte con la zona prevista per attrezzature sportive dalla variante generale di revisione del P.R.G. adottata ed è nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria Caltanissetta - Agrigento.
A sud confina con la S.S. 640 Caltanissetta - Agrigento e ad ovest con la zona rurale di contrada Favarella sita in prossimità del territorio del comune di Serradifalco.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 maggio 2001.
  GUERRERA 



Lo stralcio planimetrico resta depositato presso il gruppo X dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
(2001.21.1107)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 15 giugno 2001.
Rettifica del decreto 29 maggio 2001, concernente approvazione della circolare relativa ai criteri e modalità di concessione del contributo per le opere di metanizzazione dei comuni siciliani.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto 29 maggio 2001, con il quale è stata approvata la circolare relativa ai criteri e modalità di concessione del contributo per le opere di metanizzazione dei comuni siciliani, intervento previsto nel Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 alla Misura 1.5.1, reti energetiche;
Considerato che, per un refuso dattilografico, all'art. 2 del sopra citato decreto, sono stati indicati giorni 15 per la presentazione della documentazione da parte dei comuni, mentre nell'allegata circolare, che forma parte integrante dello stesso decreto, al punto VI sono indicati giorni 30;
Ritenuto di dover chiarire che l'onere relativo all'eventuale contributo alla società fornitrice del gas, l'onere della condotta di avvicinamento, nonché l'eventuale accantonamento previsto per revisione prezzi, di cui al punto V - Documentazione, lett. b), della circolare attuativa, sono esclusi dal costo del progetto ai fini del mantenimento nell'identica posizione della graduatoria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 17 settembre 1999, rimangono confermate, pertanto, le spese ammissibili di cui al punto VII della circolare del 16 settembre 1998, come ribadito anche al punto VII della circolare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 dell'1 giugno 2001;
Ravvisata l'esigenza di rettificare il termine previsto dall'art. 2 dello stesso decreto, per la presentazione della documentazione indicata ai punti a) e b), capo V della circolare di attuazione dell'intervento, per uniformarlo al termine fissato al capo VI della stessa circolare cioè trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27;

Decreta:


Art. 1

Il termine concesso ai comuni, utilmente inseriti nella graduatoria della Misura 3.2c) del P.O.P. 1994-1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 settembre 1999, n. 44, per la presentazione della documentazione prevista al capo V della circolare di attuazione della Misura 1.5.1 del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 è di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 dell'1 giugno 2001.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 giugno 2001.
  RICEVUTO 

(2001.25.1338)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 14 marzo 2001.
Modifica del decreto 4 ottobre 2000, concernente costituzione della Commissione consultiva regionale di esperti prevista dall'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visti i decreti 30 giugno 1975, 22 luglio 1983, 27 giugno 1986, 16 giugno 1990 del Ministero della sanità;
Vista la legge regionale 8 novembre 1988, n. 39 ed, in particolare, l'art. 2,
Vista la legge n. 421/91;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, in materia di requisiti minimi strutturali per l'esercizio, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private;
Vista la legge n. 419/98;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto n. 10000/94 e successive integrazioni, con il quale è stata nominata la Commissione ex art. 2, legge regionale n. 39/88;
Visto il decreto n. 32866 del 4 ottobre 2000 di rinnovo della Commissione ex art. 2 della legge regionale n. 39/88;
Ritenuto di dover meglio specificare le competenze attribuite alla Commissione nominata con l'art. 1 del sopraindicato decreto n. 32866 del 4 ottobre 2000;

Decreta:


Art. 1

L'art. 1 del decreto n. 32866 del 4 ottobre 2000 è così modificato:
E' costituita, presso l'Assessorato regionale della sanità, la Commissione consultiva regionale di esperti prevista all'art. 2 della legge regionale n. 39/88, alla quale sono attribuite anche le competenze di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997, in materia di:
-  costruzione di nuove case di cura;
-  ampliamento con o senza aumento posti letto di case di cura già esistenti;
-  trasformazione di strutture esistenti in casa di cura privata;
-  il trasferimento di case di cura già autorizzate in altra sede;
-  modifiche anche parziali di case di cura già autorizzate.
La Commissione avrà anche il compito di verificare il possesso dei requisiti ulteriori da parte delle case di cura private previste per l'accreditamento istituzionale, allorquando tali requisiti verranno individuati con apposito provvedimento.

Art. 2

Resta immutata la composizione nominativa della Commissione individuata con decreto n. 32866 del 4 ottobre 2000 e quant'altro previsto dal predetto decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 14 marzo 2001.
  PROVENZANO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 5 aprile 2001 al n. 206.
(2001.18.937)
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DECRETO 30 aprile 2001.
Conferma della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Catania, con esclusione di alcuni, al 31 dicembre 1997.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
Vista la legge n.475/68;
Visto il D.P.R. n.1275/71;
Vista la legge n.833/78;
Vista la legge n.362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn.30/93 e 33/94 e relativi decreti attuativi;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n.23076 del 9 ottobre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Catania con esclusione dei comuni di Acicastello, Acicatena, Acireale, Aci Sant'Antonio, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Caltagirone, Catania, Grammichele, Gravina di Catania, Linguaglossa, Mascalucia, Misterbianco, Palagonia, Paternò, Pedara, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Giovanni La Punta, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Vizzini e Zafferana Etnea;
Visto il decreto n.25907 del 2 luglio 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Acicastello;
Visto il decreto n. 24307 del 30 dicembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Acicatena;
Visto il decreto n.25908 del 2 luglio 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Acireale;
Visto il decreto n.23082 del 9 ottobre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Aci Sant'Antonio;
Visto il decreto n.25783 del 15 giugno 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Belpasso;
Visto il decreto n.24116 del 19 dicembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Biancavilla;
Visto il decreto n.24118 del 19 dicembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Bronte;
Visto il decreto n.25909 del 2 luglio 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Caltagirone;
Visto il successivo decreto n.31103 del 21 gennaio 2000, con il quale sono stati soppressi l'art.1 del precedente decreto n.25909/98, limitatamente alla previsione del riassorbimento della 10ª sede rurale della frazione Granieri nel computo delle farmacie urbane ed al suo conseguenziale inurbamento e l'art.2 dello stesso decreto con il quale era stata prevista l'istituzione del dispensario nella predetta frazione;
Vista l'ordinanza cautelare n.1401/2000, con la quale il Tar Sicilia sezione di Catania ha sospeso l'esecuzione del citato decreto n.31103/2000;
Vista la decisione n.991/2000, con la quale il C.G.A. Regione Sicilia ha confermato la sopraddetta ordinanza;
Visti i decreti nn. 33455 dell'1 dicembre 2000, 33801 del 15 gennaio 2001 e 33977 del 14 febbraio 2001, con i quali è stata rideterminata al 31 dicembre 1997 la pianta organica delle farmacie del comune di Catania;
Visto il decreto n. 23469 del 25 novembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Grammichele;
Visto il decreto n.26417 del 21 settembre 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Gravina di Catania;
Visto il decreto n. 24083 del 13 dicembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Mascalucia;
Visto il decreto n. 24882 del 23 marzo 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Misterbianco;
Visto il decreto n. 23081 del 9 ottobre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Palagonia;
Visto il decreto n.22881 del 3 settembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Pedara;
Visto il decreto n.24308 del 30 dicembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Randazzo;
Visto il decreto n. 25527 del 28 maggio 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di San Giovanni La Punta;
Visti i decreti nn.24402 del 20 gennaio 1998, 25785 del 15 giugno 1998 e 27803 del 10 novembre 1998, con i quali è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Scordia;
Visto il decreto n. 22623 del 12 luglio 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Trecastagni;
Visto il decreto n. 24403 del 20 gennaio 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Tremestieri Etneo;
Visto l'art. 1 della legge n.362/91, che prevede vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 2 dell'art. 2 della stessa legge n.362/91, il quale prevede che, in sede di revisione della pianta organica successiva all'entrata in vigore della presente disposizione, le "farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'art.1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero";
Visti i dati forniti dall'Istat relativi alla popolazione residente in ciascun comune della provincia di Catania al 31 dicembre 1997;
Vista la nota assessoriale n. 1N13/1748 del 7 maggio 1999, con la quale è stato avviato l'iter procedurale per la revisione della pianta organica delle farmacie nel territorio regionale al 31 dicembre 1997;
Viste le determinazioni pervenute da parte dei sindaci dei comuni interessati, ai sensi della legge n. 362/91 e legge regionale n.10/91;
Considerato che i comuni di Linguaglossa, Ramacca, Riposto, Vizzini e Zafferana Etnea necessitano della rideterminazione delle rispettive piante organiche per la sussistenza in esse di sedi farmaceutiche promiscue, per le quali si provvederà con separati provvedimenti;
Considerato che il comune di Paternò necessita della revisione della pianta organica delle farmacie, sussistendo i presupposti di legge per l'istituzione di una ulteriore sede farmaceutica per la quale si provvederà con separato provvedimento;
Considerato che l'Avvocatura distr.le dello Stato di Palermo, con nota n.6392 del 13 maggio 1986, ha espresso l'avviso favorevole all'approvazione delle piante organiche delle farmacie limitatamente ai comuni della provincia per i quali si siano realizzati i presupposti;
Vista la nota n.1N13/3866 del 10 dicembre 1999, con la quale è stato chiesto all'Azienda unità sanitaria locale n.3 di Catania il parere di merito ai sensi della legge n.362/91;
Vista la nota prot. n.7428 del 17 dicembre 1999, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n.3 di Catania ha espresso parere favorevole;
Considerato che con il presente provvedimento vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene confermata al 31 dicembre 1997 la pianta organica dei comuni della provincia di Catania, con esclusione dei comuni di Linguaglossa, Paternò, Ramacca, Riposto, Vizzini e Zafferana Etnea che necessitano della rideterminazione delle rispettive piante organiche e per i quali si provvederà con separati provvedimenti.

Art. 2

La circoscrizione di ciascuna sede farmaceutica è quella descritta nel relativo decreto di approvazione della pianta organica di cui ai decreti in premessa citati.

Art.3

Le sedi farmaceutiche eccedenti sono considerate in soprannumero.
Il presente decreto verrà inviato ai comuni interessati e all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, per la pubblicazione nei rispettivi albi, all'ordine provinciale dei farmacisti di Catania ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 30 aprile 2001.
  PROVENZANO 

(2001.19.981)
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DECRETO 30 aprile 2001.
Modifica del decreto 15 maggio 1998, concernente pianta organica delle farmacie del comune di Palermo al 31 dicembre 1995.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n.1265/34;
Vista la legge 2 aprile 1968, n.475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n.1275;
Vista la legge 8 novembre 1991, n.362;
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n.10;
Visto il decreto n.25452 del 15 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 23 maggio 1998, parte I, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata approvata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Palermo;
Visto l'art.6 del citato decreto n.25452/98, con il quale vengono attribuiti precisi confini territoriali alla sede farmaceutica n.41 del comune di Palermo, accorpando anche la circoscrizione della decentranda 43ª sede farmaceutica;
Vista la decisione n.351/2000, resa dal C.G.A. su ricorso proposto in appello dal titolare della 42ª sede, dr. Amodeo Francesco, con la quale viene annullato il decreto n.25452/98, limitatamente alla delimitazione della 41ª sede farmaceutica;
Ritenuto di dovere ripartire la circoscrizione della già decentrata 43ª sede tra le farmacie viciniori 41ª e 42ª;
Vista la nota assessoriale del 19 ottobre 2000, prot. n.1N13/3017, con la quale, in esecuzione alla pronuncia del C.G.A., veniva chiesta, al comune di Palermo, la proposta concernente la ripartizione del territorio coincidente con la ex circoscrizione della 43ª sede, tra le sedi 41ª e 42ª, con l'indicazione dei limiti di confine, secondo precisi percorsi viari;
Vista la nota del comune di Palermo del 13 dicembre 2000, prot.n.13029, con la quale veniva trasmessa la proposta corredata da planimetria del territorio interessato, idonea a dare adempimento a quanto statuito dal C.G.A. con decisione n.351/2000;
Vista la nota del 14 marzo 2001, prot. n.1545/9F, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n.6 di Palermo esprime parere favorevole alla modifica da apportare alle delimitazioni delle sedi farmaceutiche 41ª e 42ª del comune di Palermo;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene modificato il decreto n.25452/98, limitatamente alle delimitazioni delle sedi 41ª e 42ª:
-  sede farmaceutica n. 41: dal prolungamento ideale di via Filippo Patti, detto prolungamento, via Filippo Patti, via Camillo Cavour fino all'angolo con via Roma, via Roma esclusa fino all'angolo con via Ottavio d'Aragona, via Ottavio d'Aragona inclusa fino all'angolo con via Principe di Scordia, via Principe di Scordia esclusa fino all'angolo con via Francesco Guardione, via Francesco Guardione fino all'angolo con via Francesco Crispi, via Francesco Crispi lato mare fino all'angolo con via Mariano Stabile, da questo punto prolungamento ideale di via Mariano Stabile fino al mare, segue il litorale fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Filippo Patti;
-  sede farmaceutica n.42: dal mare prolungamento ideale della via Principe di Belmonte, via Principe di Belmonte fino all'angolo con via Roma, quest'ultima esclusa fino all'angolo con via Ottavio d'Aragona, via Ottavio d'Aragona esclusa fino all'angolo con via Principe di Scordia, via Principe di Scordia inclusa fino all'angolo con via Francesco Guardione, via Francesco Guardine fino alla via Francesco Crispi, via Francesco Crispi fino all'angolo con via Mariano Stabile, da questo punto prolungamento ideale di via Mariano Stabile fino al mare.
Il presente decreto sarà trasmesso agli interessati a mezzo raccomandata A/R e sarà, altresì, inviato al comune di Palermo per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n.6 di Palermo ed all'ordine provinciale dei farmacisti di Palermo.
Palermo, 30 aprile 2001.
  PROVENZANO 

(2001.19.979)
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DECRETO 30 aprile 2001.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto il decreto legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. n. 500/96, come rinnovato con il D.P.R. n. 271/2000;
Vista la graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina valida per l'anno 2001, predisposta dall'apposito comitato zonale;
Visto l'allegato n. 1 del D.P.R. n. 271/2000, recante il protocollo aggiuntivo che fa parte integrante dello stesso D.P.R., che disciplina gli incarichi a tempo determinato;
Preso atto che, con delibera n. 1388 del 16 marzo 2001, il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina ha approvato la suddetta graduatoria;
Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria per la conseguente pubblicazione;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, valida per l'anno 2001, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal direttore generale della stessa con delibera n. 1388 del 16 marzo 2001.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e per l'instaurazione di rapporti orari a tempo determinato, ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui al D.P.R. n. 271/2000.

Art. 3

La graduatoria sopracitata sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 aprile 2001.
  CASTELLUCCI 

Cliccare qui per visualizzare l'allegato

(2001.18.941)
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DECRETO 4 maggio 2001.
Trasferimento delle funzioni delle Commissioni regionali di disciplina ex D.P.R. n. 119/88 e n. 120/88 a commissioni costituite a livello aziendale.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni sanitarie nei loro studi privati, reso esecutivo con D.P.R. n.119 del 23 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 aprile 1988;
Visto, in particolare, l'art. 9 del D.P.R. n. 119/88, il quale prevede l'istituzione di una commissione regionale di disciplina competente ad esaminare i casi dei professionisti deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento derivanti dall'accordo, costituita da:
a) Assessore regionale per la sanità, o suo delegato;
b) un membro in rappresentanza delle Unità sanitarie locali, designato dall'A.N.C.I. regionale;
c) un membro in rappresentanza della Unità sanitaria locale che ha proceduto al deferimento;
d) tre professionisti designati dalla Federazione regionale dei medici e degli odontoiatri, su indicazione unitaria dei sindacati firmatari dell'accordo stesso;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali in materia di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiokinesiterapia, nonché ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria, reso esecutivo con D.P.R. n.120 del 23 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 aprile 1988;
Vista la nota prot. n. 1200/SRC/1370/94/168 del 3 febbraio 1995, con la quale il Ministero della sanità si è espresso favorevolmente sulla possibilità di istituire, in analogia a quanto previsto dall'art. 9, D.P.R. n. 119/88, una Commissione regionale di disciplina per i casi di deferimento di medici convenzionati ai sensi del D.P.R. n.120/88;
Visto il decreto n. 73838 del 21 marzo 1989 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata istituita la Commissione regionale di disciplina per i casi di deferimento dei medici convenzionati ai sensi del D.P.R. n. 119/88;
Visto il decreto n. 20273 del 2 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata istituita la Commissione regionale di disciplina per i casi di deferimento dei medici convenzionati ai sensi del D.P.R. n. 120/88;
Considerato che gli accordi collettivi nazionali relativi all'area convenzionata (medicina generale, pediatria, specialistica ambulatoriale interna) discendenti dal l'art. 48 della citata legge n. 833/78, prevedevano, parimenti al D.P.R. n.119/88, una commissione di disciplina a livello regionale;
Considerato che con gli accordi collettivi nazionali, rinnovati ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 502/92, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n.517/93 e dal decreto legislativo n. 229/99, le Commissioni regionali di disciplina sono state abolite con contestuale istituzione di commissioni di disciplina a livello aziendale, dando pertanto un significato positivo alla "aziendalizzazione" del Servizio sanitario nazionale;
Considerato che i DD.PP.RR. n. 119/88 e n. 120/88 non sono stati rinnovati e che la costituzione della citata Commissione, come disciplinata dall'art.9, il quale prevede anche la partecipazione di componenti designati dall'A.N.C.I. regionale, non risulta più rispondente ai nuovi dettami sanciti dalla riforma sanitaria di cui al decreto legislativo n.502/92, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93 e dal decreto legislativo n. 229/99;
Ritenuto pertanto, in analogia ai corrispondenti istituti previsti dagli accordi collettivi nazionali dell'area convenzionata, di dover sostituire le Commissioni regionali di disciplina di cui ai DD.PP.RR. n.119/88 e n. 120/88 con l'istituzione di commissioni di disciplina a livello aziendale, con contestuale trasferimento alle stesse delle funzioni di cui al precitato art. 9;
Considerato che in data 5 aprile 2001 è stato siglato un accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei medici specialisti ambulatoriali esterni in ordine al trasferimento delle funzioni relative alle citate Commissioni regionali di disciplina in capo a commissioni costituite a livello aziendale ed alla composizione delle stesse;
Ritenuto, pertanto, di dover prevedere l'istituzione, presso ciascuna Azienda unità sanitaria locale, di una commissione di disciplina per i casi di deferimento di medici specialisti ambulatoriali esterni convenzionati ai sensi dei DD.PP.RR. n.119/88 e n. 120/88, cui attribui-re le funzioni di cui all'art.9 del precitato D.P.R. n. 119/88;

Decreta:


Art. 1

Le Commissioni regionali di disciplina istituite con i decreti n. 73838 del 21 marzo 1989 e n. 20273 del 2 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni, rispettivamente per i casi di deferimento di medici specialisti ambulatoriali esterni convenzionati ai sensi dei DD.PP.RR. n.119/88 e n. 120/88, sono sostituite da commissioni di disciplina a livello aziendale.

Art. 2

Presso ciascuna Azienda unità sanitaria locale è costituita una commissione di disciplina per i casi di deferimento dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dei DD.PP.RR. n.119/88 e n. 120/88, così costituita:
- tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria relative a branche a visita e strumentali;
- tre rappresentanti dell'Azienda unità sanitaria locale;
- un rappresentante dell'ordine provinciale dei medici;
- un rappresentante dell'ordine provinciale dei biologi.
La presidenza è assunta dal componente più anziano tra il rappresentante dell'ordine provinciale dei medici e il rappresentante dell'ordine provinciale dei biologi.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Azienda unità sanitaria locale.

Art.3

Le commissioni aziendali di disciplina, come definite agli articoli che precedono, svolgono le funzioni di cui all'art. 9 del D.P.R. n.119/88.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 4 maggio 2001.
  PROVENZANO 

(2001.19.988)
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DECRETO 5 giugno 2001.
Rettifica del decreto 12 maggio 2000, concernente approvazione della graduatoria relativa alla selezione per la corresponsione dell'indennità annua di collaborazione informatica spettante ai medici di medicina generale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96, ed in particolare l'art. 45, comma 3, lett. I);
Visto l'accordo regionale di medicina generale, reso esecutivo con decreto n. 25808 del 22 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 19 dicembre 1998;
Visto il decreto 12 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la graduatoria, redatta secondo il criterio dell'anzianità di laurea dei medici di assistenza primaria aventi titolo alla corresponsione dell'indennità di collaborazione informatica;
Considerato, a seguito di segnalazioni pervenute da parte di alcuni sanitari, che, per mero errore materiale, la data di laurea, unico criterio per la formazione della relativa graduatoria, risultava errata;
Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche;

Decreta:


Art. 1

La graduatoria relativa alla corresponsione dell'indennità di collaborazione informatica spettante ai medici di medicina generale, approvata con decreto 12 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 7 luglio 2000, risulta così rettificata:
-  Lo Curcio Clemente, Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, data di laurea 8 aprile 1982 e non 1 luglio 1988;
-  Torregrossa Giuseppe, Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, data di laurea 8 luglio 1982 e non 8 luglio 1992;
-  Bonanno Giuseppe, Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, data di laurea 10 novembre 1978 e non 1 febbraio 1984;
-  Ponte Domenico, Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, data di laurea 7 aprile 1982 e non 1 settembre 1994.

Art. 2

I sanitari sopraspecificati andranno ad occupare la posizione in graduatoria che spetta loro secondo il criterio dell'anzianità di laurea.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 5 giugno 2001.
  CASTELLUCCI 

(2001.24.1251)
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DECRETO 13 giugno 2001.
Rettifica del decreto 4 maggio 2001, concernente presidi di guardia medica turistica per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'A.C.N. dei medici di medicina generale, reso esecutivo con il D.P.R. n. 270/2000 ed in particolare l'art. 59, secondo il quale in ogni Regione è istituito un servizio stagionale di assistenza sanitaria nelle località turistiche;
Visto il proprio decreto n. 34417 del 17 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 aprile 2001, con il quale è stato emanato il bando per la formazione della graduatoria dei medici aspiranti ad incarichi temporanei di guardia medica turistica per l'anno 2001;
Visto il proprio decreto n. 34605 del 4 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 dell'11 maggio 2001, con il quale è stato pubblicato l'elenco delle località turistiche dove verranno attivati per l'anno 2001 i presidi di guardia medica turistica della Regione Sicilia;
Vista la nota n. 13258 dell'8 maggio 2001, con la quale il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale n. 1 di Agrigento comunica che il presidio di guardia medica turistica in località "Torre di Gaffe" del comune di Licata (AG), pubblicato con il decreto assessoriale n. 34605 sopracitato, non può essere attivato per mancanza di locali idonei allo svolgimento del servizio di guardia medica turistica;
Considerato, altresì, che per mero errore materiale fra i presidi di guardia medica turistica, sopra pubblicati, è stato indicato quello di Rometta (Acqua Ladroni), che invece non doveva essere attivato per il corrente anno come da segnalazione dell'Azienda sanitaria locale n. 5 di Messina n. 902 del 15 gennaio 2001;
Ritenuto di dovere provvedere alle conseguenti rettifiche al decreto n. 34605 sopracitato;

Decreta:


Art. 1

Per la causale in narrativa, sono depennati dall'elenco dei presidi di guardia medica turistica per l'anno 2001, pubblicati con il decreto n. 34605 del 4 maggio 2001, i sottoelencati presidi:
-  Azienda sanitaria locale n. 1 (AG), comune di Licata, località turistica contrada Torre di Gaffe, orario attività 8-20, unità 4;
-  Azienda sanitaria locale n. 5 (ME), comune di Messina, località turistica Rometta (Acqua Ladroni), orario attività 8-20, unità 4.

Art. 2

L'Azienda sanitaria locale n. 6 di Palermo, quale ufficio regionale preposto per il corrente anno agli adempimenti previsti dall'art. 59 del D.P.R. n. 270/2000, è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 giugno 2001.
  PROVENZANO 

(2001.24.1297)
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DECRETO 13 giugno 2001.
Autorizzazione all'apertura di ulteriori presidi di guardia medica turistica per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'A.C.N. dei medici di medicina generale, reso esecutivo con il D.P.R. n. 270/2000 ed in particolare l'art. 59, secondo il quale in ogni Regione è istituito un servizio stagionale di assistenza sanitaria nelle località turistiche;
Visto il proprio decreto n. 34417 del 17 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 aprile 2001, con il quale è stato emanato il bando per la formazione della graduatoria dei medici aspiranti ad incarichi temporanei di guardia medica turistica per l'anno 2001;
Visto il proprio decreto n. 34605 del 4 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 dell'11 maggio 2001, con il quale è stato pubblicato l'elenco delle località turistiche dove verranno attivati per l'anno 2001 i presidi di guardia medica turistica della Regione Sicilia;
Considerato che per cause tecniche da imputare al funzionamento dell'apposito software è stata omessa la pubblicazione del presidio di guardia medica turistica invernale di Piano Provenzana, sito nel comune di Linguaglossa (CT), già in funzionamento negli anni precedenti nel periodo 16 dicembre - 15 marzo dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
Vista la richiesta avanzata dal direttore generale dell'Azienda sanitaria locale n. 8 di Siracusa per l'attivazione di un presidio di guardia medica turistica estiva nella località di Noto Marina, di pertinenza del comune di Noto;
Visto l'apprezzamento tecnico - sanitario espresso dal Gruppo 39° - I.R.S. con nota n. 4N39/0425 del 23 maggio 2001;
Ritenuto di dovere provvedere all'attivazione dei due presidi di guardia medica turistica sopracitati;

Decreta:


Art. 1

Per la causale in narrativa, è autorizzata l'apertura dei sottoelencati presidi di guardia medica turistica per l'anno 2001, in aggiunta a quelli già pubblicati con il precitato decreto n. 34605 del 4 maggio 2001:
-  Azienda sanitaria locale n. 3 (CT), comune di Linguaglossa, località turistica Piano Provenzana (16 dicembre - 15 marzo), orario attività 8-20, unità 4;
-  Azienda sanitaria locale n. 8 (SR), comune di Noto, località turistica Noto Marina (15 giugno - 15 settembre), orario attività 8-20, unità 4.

Art. 2

L'Azienda sanitaria locale n. 6 di Palermo, quale ufficio regionale preposto per il corrente anno agli adempimenti previsti dall'art. 59 del D.P.R. n. 270/2000, è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, provvedendo alla dotazione di organico dei medici da incaricare per ciascuno dei presidi sopracitati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 giugno 2001.
  PROVENZANO 

(2001.24.1299)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 30 marzo 2001.
Modifica del decreto 19 marzo 1999, concernente disposizioni relative alle analisi periodiche delle emissioni per alcune attività a ridotto inquinamento atmosferico.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge regionale n. 39 del 18 maggio 1977;
Vista la legge regionale n. 78 del 4 agosto 1980;
Vista la legge n. 615 del 13 luglio 1966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 15 aprile 1971;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988;
Vista la legge n. 288 del 4 agosto 1989;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 1989;
Visto il decreto le Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
Considerato che ai sensi dell'art. 4, lettere e), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la Regione può procedere alla determinazione per talune categorie di impianti di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;
Visto il proprio decreto n. 106/17 del 18 marzo 1999, di individuazione di caratteristiche costruttive e di esercizio che consentano di escludere dall'obbligo di effettuare periodiche analisi delle emissioni inquinanti talune attività individuate tra le "attività a ridotto inquinamento atmosferico" di cui al 2° comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
Vista la nota n. 6392 del 2 aprile 1999, di trasmissione del predetto decreto alle Province regionali, ai laboratori d'igiene e profilassi, alle commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Considerato che l'obbiettivo del decreto era di prevedere, in alternativa all'obbligo principale di verifica analitica della rispondenza dei dispositivi di contenimento delle emissioni atmosferiche al rispetto dei limiti di legge, un'altra forma di controllo tecnico idoneo al raggiungimento degli stessi scopi;
Considerato che la forma testuale dell'articolo 1 del predetto decreto n. 106/17 del 18 marzo 1999 può indurre in errore sulla reale finalità del decreto medesimo, nel momento in cui pare sostituire obbligatoriamente, e non già in forma facoltativa, l'obbligo di effettuare periodiche analisi con la relazione prevista allo stesso art. 1;
Considerato che all'art. 2 del succitato decreto, le parole "indicati nell'allegato 1 a condizione che", per un evidente refuso, devono essere sostituite con le parole "indicati nell'allegato 2 a condizione che";
Ritenuto di dovere quindi procedere alla correzione dello stesso decreto n. 106/17 al fine di renderlo più aderente alla volontà dell'Amministrazione regionale;
Considerato altresì che per una maggiore intelligibilità dello stesso è opportuno riemanare il testo del richiamato decreto;
Tutto quanto sopra visto e considerato;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i titolari di impianti ed attività compresi nell'allegato uno del presente decreto e che possiedano caratteristiche costruttive e di esercizio come indicate nell'allegato 2, possono, in luogo dell'obbligo di effettuare periodiche analisi delle emissioni inquinanti, trasmettere alla Provincia ed al L.I.P. - reparto chimico competenti per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dalla quale risultino, relativamente all'anno solare precedente e per ciascun impianto, le date e le relative operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti di abbattimento, ivi comprese le sostituzioni dei filtri, nonché le quantità e la composizione dei solventi o dei prodotti vernicianti pronti all'uso utilizzati.
A tal fine la ditta dovrà conservare per almeno due anni dall'acquisto:
- le fatture d'acquisto dei prodotti vernicianti e diluenti;
- le fatture inerenti la sostituzione d'ogni carico di carbone attivo, dalle quali risulti la quantità di carbone di volta in volta sostituito.

Art. 2

Le disposizioni di cui al precedente art. 1 si applicano anche alle attività di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato 1 che non rispondono ai requisiti tecnici indicati nell'allegato 2 a condizione che siano utilizzate vernici ad acqua.

Art. 3

Restano validi i limiti di emissione fissati per ciascuna tipologia di impianto dalla normativa vigente nonché dai provvedimenti autorizzatori.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 marzo 2001.
  LO MONTE 

Allegato 1
1) Pulizia a secco di tessuti e pellami in impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 Kg/g.
2) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo impianti a ciclo aperto ed utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 Kg/g.
3) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g.
4) Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g.
5) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 Kg/g.
(2001.19.982)
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DECRETO 26 aprile 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Patti.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.LL. 1 aprile 1968, n.1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n.10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. n.315 dell'8 gennaio 2000, con il quale il sindaco del comune di Patti (ME) ha trasmesso a questo Assessorato la documentazione riguardante la variante al piano regolatore generale adottata con la delibera consiliare n.30 del 15 luglio 1999;
Visto l'ulteriore foglio n. 14737 del 18 settembre 2000 con il quale, in riscontro all'assessoriale n. 4013 del 4 luglio 2000, è stata integrata la documentazione in precedenza trasmessa;
Vista la delibera n.30 del 15 luglio 1999, resa esecutiva nei termini di legge, con cui il consiglio comunale di Patti ha adottato la variante al piano regolatore generale vigente relativa alla realizzazione degli impianti della stazione ferroviaria di Patti nonché all'adeguamento della viabilità esistente;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art.3 della legge regionale n.71/78;
Vista la certificazione, datata 4 gennaio 2000, a firma del sindaco, in ordine alla mancata presentazione di osservazioni e opposizioni avverso la variante in argomento;
Visto il parere prot. n.22626 del 2 ottobre 1998, reso favorevolmente a condizioni dall'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n.64/74, in ordine alla variante generale del piano regolatore generale adottata con delibera del commissario regionale straordinario n.31 del 9 novembre 2000;
Vista la nota prot. 61 del 25 gennaio 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXX/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso, unitamente alla documentazione inerente la richiesta, al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n.1 del 25 gennaio 2001 resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n.10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
- lo strumento urbanistico vigente nel comune di Patti è il piano regolatore generale approvato con decreto n.244 dell'1 luglio 1981;
- con delibera del commissario regionale straordinario n.31 del 9 novembre 2000 è stata adottata la variante generale del piano regolatore;
- non sono stati trasmessi elaborati geologici comprendenti l'area in argomento;
Rilevato che:
- la viabilità adottata in variante ricalca, nelle linee generali, quella prevista dal piano regolatore generale in itinere;
- la variante in oggetto, prevede lo spostamento dell'edificio fabbricato viaggiatori di circa 98 metri in direzione Messina all'interno dell'area ferroviaria. Più in generale la nuova stazione di Patti ha la funzione di interconnettere la linea a semplice binario con la linea ad "elevata velocità";
- la variante prevede altresì nuova viabilità nel l'intorno, consistente nella sistemazione della via Giacomo Matteotti che in parte segue il tracciato della viabilità del piano vigente e in parte ne è difforme, attraversando anche aree in atto destinate a verde agricolo;
- la viabilità prevista contempla: un asse che dalla via Matteotti scende fino alla via Torre Fortunato, uno svincolo, un tratto di strada che corre a lato dell'autostrada Messina-Palermo, sottopassandola (con ampliamento del sottopasso esistente); detto ultimo tratto poi si collega a mezzo di uno svincolo, anch'esso in variante al piano regolatore generale vigente (ed al piano regolatore generale in itinere), con asse viario a valle dell'autostrada, a sua volta a servizio di insediamenti industriali;
- la lunghezza della viabilità prevista è pari a circa 2 km. e ricomprende, oltre a quelli descritti, anche un tratto a fondo cieco parallelo ad un binario morto della ferrovia;
- l'ufficio del Genio civile di Messina, sez. II, con nota prot.n. 22626 del 2 ottobre 1998, ha reso, sulla variante generale del piano regolatore generale, il proprio parere, ex art. 13 della legge n. 64/74; per quanto è dato di vedere, le prescrizioni poste con detto parere non sembrano riguardare le aree interessate dalla variante.
Tuttavia, l'evidenziata carenza di elaborati geologici e l'essere, il parere del Genio civile, relativo alla totalità del Piano e non alle aree interessate specificatamente dalla variante limita fortemente la valutazione sopra espressa;
- dalla planimetria B3.9 del piano regolatore adottato risulta la presenza, nelle adiacenze della stazione ferroviaria, di un'area assoggettata a vincolo archeologico.
Tale area comunque non risulta interessata dagli interventi discendenti dalla variante proposta.
Considerato che:
- relativamente alla previsione di spostamento della stazione ferroviaria, nulla si ha da rilevare, stante che detto spostamento viene effettuato all'interno dell'area ferroviaria, così zonizzata già dal vigente strumento urbanistico.Non si dà pertanto luogo a variante urbanistica alcuna quanto alla previsione in parola;
- relativamente alla previsione di viabilità adottata, indicata come di "adeguamento della viabilità esistente", e studiata, secondo la relazione illustrativa, "per ricucire il tessuto viario esistente a quello previsto dal piano regolatore generale" si reputa non possibile procedere ad un esame "a stralcio" di previsioni viarie, a motivo delle molteplicità di questioni attinenti all'assetto urbanistico del territorio che una variante di tal genere pone.Infatti la previsione di viabilità per tratte consistenti non può essere considerata all'esterno di un quadro coordinato che valuti lo stato di fatto, il sistema della viabilità nel suo complesso, la zonizzazione delle aree a servizio delle quali la viabilità stessa è prevista;
- il comune di Patti nell'atto deliberativo n.30/99 non motiva la necessità attuale di procedere ad una riconferma (per le parti conformi) e ad una variante (per le parti difformi) di viabilità che si sviluppa in territorio in atto ben poco occupato da insediamenti abitativi (benché consentiti da circa un ventennio secondo le previsioni del vigente strumento urbanistico).
Per quanto sopra visto, premesso e considerato, è del parere che la variante richiesta con sindacale n. 315 dell'8 gennaio 2000, per la parte riguardante la previsione di "adeguamento della viabilità" adottata con delibera consiliare n.30/99 non sia meritevole di approvazione.
Per ciò che riguarda la variante attinente il "fabbricato viaggiatori" della stazione ferroviaria, attrezzatura di interesse collettivo, che rimane dislocata all'interno dell'area ferroviaria non si dà luogo a parere alcuno non ravvisandosi variante alcuna";
Visto il voto n.390 dell'8 marzo 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere parzialmente la proposta n.1 del 25 gennaio 2001, formulata dal gruppo 30°, ha espresso, ai sensi dell'art.58 della legge regionale n.71/78, il proprio parere in merito alla variante in argomento, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
La commissione, avendo constatato che la documentazione inviata dal comune contiene previsioni contrastanti sull'adeguamento della viabilità, ha ritenuto necessario effettuare una visita sui luoghi al fine di acquisire elementi chiarificatori aggiornati.
La visita è stata effettuata il 7 marzo 2001, presso la stazione ferroviaria di Patti, ad essa hanno preso parte, oltre la commissione, il sindaco di Patti con l'Assessore all'urbanistica ed i dirigenti dell'U.T.C. e i tecnici della società FF.SS.
Nel corso di essa sono emerse alcune circostanze maturate dopo l'adozione della deliberazione citata: al posto della costruzione della nuova stazione, la società FF.SS. intenderebbe ristrutturare quella esistente o in alternativa realizzarne una nuova.
Il progetto di sistemazione viaria approvato dal consiglio comunale prevedeva lo spostamento della linea ferroviaria esistente in affiancamento di quella ad alta velocità e quindi una diversa utilizzazione della vecchia sede, per il momento, invece, la linea esistente viene mantenuta in esercizio e pertanto una parte del progetto non può essere realizzato; la società FF.SS. intenderebbe apportare ulteriori variazioni al tracciato viario da eseguire.
Il sindaco di Patti ha confermato con vigore l'interesse del suo comune e di quelli vicini di avere realizzato il nuovo fabbricato viaggiatori della stazione e del tronco viario, attraverso il quale sarebbe possibile collegare direttamente la stazione con la S.S. 113; i tecnici della società FF.SS. hanno fatto presente l'urgente necessità di procedere all'appalto delle opere progettate in quanto connesse con quella della linea ferroviaria veloce.
Per quanto riguarda il nuovo fabbricato della stazione, qualora se ne realizzasse uno nuovo, si condivide quanto segnalato dal gruppo 30°; esso è previsto all'interno dell'area ferroviaria, pertanto la C.E. può essere rilasciata dall'Amministrazione comunale nel pieno rispetto dello strumento urbanistico vigente.
Diverso è il caso della viabilità che solo in parte ed in maniera approssimativa si sviluppa secondo indicazioni del piano regolatore generale vigente, nonché della variante adottata dal Commissario regionale straordinario con deliberazione n.31 del 9 novembre 2000.
Per tenere conto delle motivate richieste del sindaco e dei rappresentanti dell'amministrazione ferroviaria discendenti da un protocollo d'intesa a suo tempo sottoscritto dalle parti, la commissione propone che la variante viaria venga approvata per il tronco continuo che inizia da via Matteotti sino al bivio con la stradella che sale verso la S.S. 113 in prossimità delle case Gatto.
Il tracciato autorizzato dovrà essere esattamente riportato sugli elaborati grafici della variante generale adottata dal commissario regionale straordinario e tuttora in itinere.
Per quanto riguarda la mancanza dello specifico parere del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, si ritiene sufficiente quello reso da detto Ufficio con prot. n. 22626 del 2 ottobre 1998 per la variante generale.
Il Consiglio condividendo la proposta della commissione è del parere che la variante in questione venga approvata con i limiti indicati nel contesto di cui sopra";
Ritenuto di poter condividere il superiore voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n.390 dell'8 marzo 2001;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978, è approvata e resa esecutiva, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n.390 dell'8 marzo 2001, nonché alle condizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Messina n.22626 del 2 ottobre 1998, per quanto eventualmente riguardante l'area d'intervento, la va-riante al piano regolatore generale del comune di Patti (ME), adottata con delibera consiliare n.30 del 15 luglio 1999, relativamente alla modifica della viabilità nel tratto continuo che inizia da via Matteotti sino al bivio con la stradella che sale verso la S.S. 113 in prossimità delle case Gatto.

Art.2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n.390 dell'8 marzo 2001;
 2)  proposta n.1 del 25 gennaio 2001 resa dal gruppo di lavoro XXX/D.R.U. ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
 3)  delibera consiliare n.30 del 15 luglio 1999 con allegata relazione generale;
 4)  relazione tecnica dell'Italferr S.p.A., gruppo FS;
 5)  stralcio del piano regolatore generale;
 6)  planimetria di assetto generale con indicazione delle aree occupate e dei vincoli archeologici di piano regolatore generale vigente, scala 1:1.000;
 7)  planimetria di assetto generale con indicazione delle aree occupate nel progetto esecutivo luglio 1996 e successive modifiche, scala 1:1.000, allegato alla delibera del consiglio comunale n. 30/99;
 8)  stralcio catastale;
 9)  tav. B 3.9  -disciplina del suolo e degli edifici, scala 1:2.000; 
10)  tav. B 3.10  -disciplina del suolo e degli edifici, scala 1:2.000; 
11)  tav. B 4.11  -riduzione al 5.000 delle tavole di progetto in scala 1:2.000; 

12)  tav.  Italferr  -progetto esecutivo, scala 1:2.000 - "Planimetria piano regolatore generale con nuova strada di variante al piano regolatore generale", elaborazione maggio 2000;
13)  tav.  Italferr  -progetto esecutivo, scala 1:1.000 - "Nuova viabilità via Matteotti, planimetria post-operam", elaborazione maggio 2000.

Art.3

Il comune di Patti resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 aprile 2001.
  SCIMEMI 

(2001.19.1011)
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DECRETO 3 maggio 2001.
Approvazione del programma costruttivo della cooperativa edilizia Piersanti Mattarella per la realizzazione di n.28 alloggi nel comune di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legislazione urbanistica statale e regionale;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n.86 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista le leggi regionali n.22 del 6 aprile 1996 e n.25 del 24 luglio 1997;
Vista l'istanza del 27 novembre 2000, con cui la cooperativa edilizia Piersanti Mattarella ha chiesto il riesame del relativo programma costruttivo inerente la costruzione di n.28 alloggi in località Tavoliere del comune di Catania;
Vista la delibera commissariale n.2 del 13 gennaio 1999, di approvazione del programma costruttivo Piersanti Mattarella, in variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Catania, resa legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 25 marzo 1999 con decisione n.2409/2084;
Visto il parere n.9347/32650 del 4 dicembre 1998, con cui l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso parere favorevole di fattibilità del progetto, in relazione alle condizioni geomorfologiche del terreno;
Visti gli elaborati progettuali di seguito elencati:
- relazione tecnica;
- norme di attuazione;
- relazione geologica;
- tav.1 - planimetria generale;
- tav.2 - rilievo lotto;
- tav.3 - schema insediamento;
- tav.4 - edificio tipo;
Premesso:
- il comune di Catania è dotato di piano regolatore generale approvato con D.P.R.S. n.166/A del 17 settembre 1969 con vincoli espropriativi decaduti;
- il programma costruttivo di che trattasi, beneficiario di finanziamenti da parte dell'Assessorato della cooperazione ex legge regionale n. 79/75, costituisce variante al vigente piano regolatore generale;
- tale programma costruttivo prevede la realizzazione di n.7 edifici a schiera per un insediamento di n. 28 alloggi, su un lotto di terreno esteso mq.10.694,70;
- la superficie interessata dall'intervento è di mq. 2.014,95, per un volume complessivo di mc. 15.111,125, da cui risulta l'applicazione di un indice di edificabilità fondiaria di mc. 1,41/mq.;
- all'interno del lotto vengono previste le aree da destinate ad attrezzature secondarie secondo i parametri di cui al D.M. n. 1444/68, così distribuiti:
- parcheggi mq. 1.560;
- verde collettivo mq. 3.420;
- verde privato mq.2.809;
- strade mq. 900;
- il lotto è accessibile da una strada di piano regolatore generale esistente;
Considerato:
- dalla relazione tecnica dell'U.T.C. si evince che il comune in atto non dispone, all'interno dei piani di zona, di aree sufficienti alla realizzazione del programma costruttivo in argomento;
-  il programma costruttivo Piersanti Mattarella è localizzato su un'area di verde pubblico, con vincoli espropriativi decaduti, di disponibilità della stessa cooperativa, contigua ad insediamenti abitativi;
-  non si evince la riproposizione del vincolo decaduto nel nuovo piano regolatore generale con schema di massima approvato;
- il programma costruttivo è stato approvato in conformità alle procedure previste dall'art.25 della legge regionale n.22/96;

Decreta:


Art. 1

E' approvato, ai sensi dell'art.25 della legge regionale n.22/96, il programma costruttivo adottato in variante al vigente piano regolatore generale con delibera commissariale n.2 del 13 gennaio 1999.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli atti ed elaborati elencati in premessa.

Art. 3

Per gli effetti di cui all'art.4 della legge regionale n.86/81, le aree interessate dal programma costruttivo devono essere utilizzate entro il termine di due anni.

Art. 4

Il comune di Catania resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti allegati, sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 maggio 2001.
  SCIMEMI 

(2001.19.1014)
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DECRETO 4 maggio 2001.
Approvazione di variante al piano urbanistico comprensoriale n.9 del comune di S.Stefano di Camastra.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.LL. 1 aprile 1968, n.1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge n.40 del 21 aprile 1995;
Visti i fogli prott. n. 9785 del 16 ottobre 2000 e n. 2950 del 5 marzo 2001, con i quali il sindaco del comune di S.Stefano di Camastra (ME) ha trasmesso a questo Assessorato la documentazione riguardante la variante al piano urbanistico comprensoriale n.9, adottata con la delibera consiliare n.29 del 18 agosto 2000;
Visti gli ulteriori fogli n. 11187 del 15 novembre 2000 e n. 11439 del 22 novembre 2000, con i quali sono stati trasmessi, rispettivamente, lo stralcio dello strumento urbanistico contenente l'indicazione dell'area oggetto di variante e l'attestazione sindacale relativa alla proprietà dell'area interessata dall'intervento;
Vista la delibera di C.C. n.14 del 28 febbraio 1997 avente per oggetto: "Piano ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti";
Vista delibera n.29 del 18 agosto 2000, divenuta esecutiva per effetto della decorrenza dei termini di cui all'art. 18 della legge regionale n. 44/91, con la quale il consiglio comunale ha adottato, in variante al P.U.C. n. 9 vigente, il cambio di destinazione a zona per "area di servizio per distribuzione di carburanti" di una superficie già destinata a "verde pubblico non attrezzato";
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art.3 della legge regionale n.71/78;
Vista la certificazione, datata 10 ottobre 2000, a firma del segretario comunale in ordine alla regolarità della procedura di pubblicazione nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni e opposizioni avverso la variante in argomento;
Vista l'ordinanza sindacale n.98/97 del 19 settembre 1997, con la quale il sindaco di S.Stefano di Camastra ha ordinato alla ditta Italiana Petroli S.p.A. il trasferimento dell'impianto dell'attuale sito in via G. Leopardi;
Visto il decreto n.2128 del 18 novembre 1998 dell'Assessore regionale per l'industria, con il quale tra l'altro, si autorizza la ditta Italiana Petroli a trasferire l'esistente impianto nella via G.Leopardi nonché a potenziarne la consistenza;
Visto il parere prot. n. 0366/UIP del 9 ottobre 1998 rilasciato dall'Ufficio di igiene pubblica di S. Stefano di Camastra;
Visto il nulla-osta, prot. n. 1312/9633 del 22 ottobre 1998, reso dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Messina;
Visto il parere favorevole n. 8995/98 del 20 aprile 1999 reso dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina;
Visto il parere favorevole n. 4098 del 28 febbraio 2001 reso dall'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere di prot. n. 7865 del Genio civile di Messina reso ai sensi dell'art. 18 della legge n. 64/74;
Vista la nota prot. 312 del 4 aprile 2001, con la quale il gruppo di Lavoro XXX/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso per la definizione del procedimento, unitamente alla documentazione inerente la richiesta, il parere n. 09 del 4 aprile 2001 reso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
- il comune di S.Stefano di Camastra è dotato di un PUC n.9 approvato con D.P.R.S. n.164 del 5 aprile 1979;
- la variante di che trattasi interessa un'area destinata dal vigente strumento urbanistico a "verde pubblico non attrezzato" avente una superficie pari a mq. 1.030;
- da quanto riportato nella relazione tecnica allegata alla delibera n.29/2000, il progetto prevede la realizzazione da parte della Saccne rete s.r.l. di un punto vendita carburanti in via G.Leopardi ed occupa una superficie di mq.400 mentre mq. 630 sono destinati a verde pubblico non attrezzato;
- il progetto relativo all'impianto prevede un'area per la vendita dei carburanti con distributori ed un chiosco prefabbricato con annesso un locale per l'Ufficio del gestore, un servizio igienico ed un market;
Considerato che:
- da quanto si legge nella relazione allegata alla delibera n. 14/97 il comune di S.Stefano di Camastra è dotato in atto di un unico punto di distribuzione carburanti ubicato nel centro storico in un'area destinata dal vigente PUC a piazza.
Si ritiene condivisibile la determinazione dell'amministrazione comunale di spostare l'impianto di distribuzione carburanti nel sito prescelto localizzato in prossimità del centro abitato e ben asservito della viabilità esistente;
- l'area interessata dalla variante è di proprietà comunale e che verrà data in concessione alla ditta Sacne rete S.p.A., come da attestazione a firma congiunta del capo dell'U.T.C. e del sindaco;
- la variante di che trattasi risulta di modesta entità e riveste carattere di pubblica utilità;
- dalla relazione geologica emerge che "l'area si presenta stabile, urbanizzata nell'intorno e non interessata dai fenomeni morfoevolutivi";
- il parere rilasciato dal Genio civile di Messina ai sensi dell'art.13 della legge n. 64/74 con nota prot.4098, sez. OTA del 28 febbraio 2001 è favorevole.
Per tutto quanto sopra rilevato e considerato, è del parere che la variante relativa alla realizzazione di un distributore carburanti nella via G. Leopardi adottata con D.C. n.29 del 18 agosto 2000 ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.71/78, sia meritevole di approvazione";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 9 del 4 aprile 2001 del gruppo XXX/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978, è approvata e resa esecutiva, in conformità al parere n.9 del 4 aprile 2001 del gruppo XXX/D.R.U. di questo Assessorato nonché alle condizioni contenute nelle note degli organi soprarichiamati, la variante al PUC n. 9 del comune di S. Stefano di Camastra (ME), adottata con delibera consiliare n.29 del 18 agosto 2000, relativa al cambio di destinazione a zona per "area di servizio per distribuzione di carburanti" di una superficie sita nella via Leopardi dello stesso comune.

Art.2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 09 del 4 aprile 2001 reso dal gruppo di lavoro XXX/D.R.U. ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n.40/95;
2)  delibera consiliare n.29 del 18 agosto 2000;
3)  relazione tecnica;
4)  foto;
5)  progetto per un impianto di distribuzione carburanti sito nella via G.Leopardi del comune di S.Stefano di Camastra comprensivo di:
  -  stralcio catastale, scala 1:100; 
  -  stralcio strumento urbanistico, scala 1:2.000; 
  -  stralcio aerofotogrammetrico, scala 1:1.000; 
  -  planimetria, scala 1:500; 
  -  planimetria dello stato di fatto, scala 1:200; 
  -  planimetria di progetto, scala 1:200; 
  -  particolare planimetria dell'impianto, scala 1:100; 
  -  progetto principale dell'impianto, scala 1:100; 
  -  chiosco; 

6)  relazione geologica;
7)  stralcio P.U.C. n.9 indicante l'area oggetto della va riante.

Art.3

Il comune di S.Stefano di Camastra resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 maggio 2001.
  SCIMEMI 

(2001.19.1010)
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DECRETO 11 maggio 2001.
Modifica del decreto 23 marzo 2001, concernente rinnovo dell'autorizzazione all'Azienda ospedaliera Villa Sofia C.T.O. di Palermo per l'esercizio di un impianto di termodistruzione di rifiuti sanitari.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto n. 176/18 del 23 marzo 2001 di rinnovo dell'autorizzazione, all'Azienda ospedaliera Villa Sofia - C.T.O. di Palermo, all'esercizio dell'impianto di termodistruzione ubicato all'interno del presidio ospedaliero Villa Sofia di Palermo;
Visto che, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto, per un mero errore nella stesura dello stesso, l'impianto è stato autorizzato a smaltire esclusivamente rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie di pertinenza dell'Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione ospedale Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli, anziché rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie di pertinenza dell'Azienda ospedaliera Villa Sofia - C.T.O.;
Ritenuto di dover apportare le opportune modifiche all'art. 3 del decreto n. 176/18 del 23 marzo 2001 suddetto, in modo tale da autorizzare l'Azienda ospedaliera Villa Sofia - C.T.O. allo smaltimento di rifiuti prodotti esclusivamente dalle strutture sanitarie di pertinenza dell'Azienda stessa;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Articolo unico

L'art. 3 del decreto n. 176/18 del 23 marzo 2001 è così sostituito:
"L'impianto è autorizzato a smaltire esclusivamente rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti sanitari contagiosi, purché non resi pericolosi dalla presenza di altri costituenti elencati nell'allegato II della direttiva n. 91/689/CEE, prodotti esclusivamente dalle strutture sanitarie di pertinenza dell'Azienda ospedaliera Villa Sofia - C.T.O.".
In particolare la tipologia dei rifiuti è così definita (designazione - cod. C.E.R.):
-  parti anatomiche (non riconoscibili) ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue - 180102;
-  rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni - 180103;
-  medicinali di scarto - 180105.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 maggio 2001.
  TRAMONTANA 

(2001.21.1096)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 6 aprile 2001.
Modifica del decreto 2 ottobre 1997, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea beneficiarie dei contributi d'esercizio di cui alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI E COMUNICAZIONI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, art. 18, commi 3° e 4°;
Visto il decreto n. 457/3TR del 2 ottobre 1997 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58, parte I, del 18 ottobre 1997, con il quale, sulla base delle percorrenze effettive desunte dai dati utilizzati per la determinazione del consuntivo 1995, sono state stabilite le percorrenze chilometriche effettive di ogni singola azienda concessionaria esercente servizi di trasporto pubblico locale;
Tenuto conto che, ai fini del calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83, i dati chilometrici esposti nel succitato decreto n. 457/97 e nelle sue successive modificazioni, distinti per tipologia di servizio (urbano, suburbano ed extraurbano), costituiscono i limiti delle percorrenze effettive;
Considerato che, ai sensi del 3° comma della legge regionale n. 16/97, sono da comprendere nei limiti delle percorrenze effettive 1995, e quindi nel computo dei chilometri da porre come riferimento ai fini del calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83, "...tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale.";
Visto il decreto 290/2Tr del 6 ottobre 2000, con il quale è stata approvata in via definitiva la cessione delle concessioni delle autolinee extraurbane Pietraperzia-Vittoria, Mazzarino-Gela, Niscemi-Vittoria, Niscemi-Caltanissetta, Vittoria-Caltanissetta, dalla società Saic s.r.l., con sede in Butera, alla società Etna Trasporti S.p.A., con sede in Catania;
Vista la nota del 20 ottobre 2000, con la quale le aziende summenzionate hanno comunicato che la ces sio ne/subentro nell'esercizio delle autolinee sarebbe stata effettuata a far data dal 1° novembre 2000;
Vista l'istanza prodotta l'11 dicembre 2000, con la quale le su menzionate società Saic s.r.l. di Butera (CL) ed Etna Trasporti S.p.A. di Catania chiedono la rettifica delle percorrenze chilometriche già assegnate ad ognuno di loro ed ammesse a contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83;
Visto il prospetto delle percorrenze chilometriche prodotto dalla società Saic s.r.l. per i servizi espletati nel corso del 1995, dal quale si desume che le percorrenze effettivamente esercitate per quell'anno sono di tipo extraurbano ed ammontano complessivamente a km. 437.726;
Considerato che per effetto della richiesta sopra esposta il quadro dei chilometri attribuiti alle società Saic di Butera (CL) ed Etna Trasporti di Catania si modifica come appresso:
Saic s.r.l. con sede in Butera
- percorso urbano  da km. 0 a km.
- percorso suburbano  da km. 0 a km.
- percorso extraurbano  da km. 437.726 a km.

Azienda Etna Trasporti S.p.A.
- percorso urbano  da km. 0 a km.
- percorso suburbano  da km. 0 a km.
- percorso extraurbano  da km. 2.911.882 a km. 3.349.608 

Ritenuto di poter accogliere le richieste di modifica e/o di attribuzione di percorrenze chilometriche;
Ritenuto che, relativamente alle aziende sopracitate, si debba procedere alla modifica delle percorrenze loro attribuite con il decreto n. 457/3TR del 2 ottobre 1997 e sue successive modificazioni;

Decreta:


Art. 1

A far data dall'1 novembre 2000 e per i motivi citati in premessa, ai fini del calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83, i dati chilometrici esposti nel decreto n. 457/97 e nelle sue successive modificazioni, distinti per tipologia di servizio (urbano, suburbano ed extraurbano), tenuto conto delle richieste di modifica delle linee, delle richieste di intensificazione e delle linee di nuova istituzione che hanno funzione di sostituire linee soppresse e/o di razionalizzare sia i servizi di competenza regionale che comunale, sono modificati come segue relativamente alle aziende sotto elencate e costituiscono il limite massimo delle percorrenze chilometriche effettive ammesse a contributo:
Saic s.r.l. con sede in Butera
- percorso urbano  km.
- percorso suburbano  km.
- percorso extraurbano  km.
Totale  km.

Etna Trasporti S.p.A. con sede in Catania
- percorso urbano  km.
- percorso suburbano  km.
- percorso extraurbano  km. 3.349.608 
Totale  km. 3.349.608 


Art.  2

La società Saic s.r.l., con sede in Butera, via Zacco n. 15, partita IVA 00041150855, è esclusa dai benefici dei contributi di esercizio ex legge regionale n. 68/83 a far data dall'1 novembre 2000.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 6 aprile 2001.
  AMANDORLA 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il 18 aprile 2001 con nota n. 53.
(2001.19.978)
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DECRETO 20 aprile 2001.
Approvazione dell'elenco delle attività di completamento dell'offerta turistica. POR 2000-2006 - Misura 4.4.2.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
Visto l'art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in virtù del quale i beneficiari dei contributi di cui al comma 1° della stessa normativa sono le piccole e medie imprese, con sede operativa legale ed amministrativa ricadente all'interno del territorio della Regione, che gestiscono o intendano intraprendere la gestione delle attività ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/96 delle attività previste dall'art. 9 della legge n. 217/93, delle attività di ristorazione o di altre attività di completamento dell'offerta turistica, da individuarsi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti previo parere della Commissione legislativa dell'ARS;
Visto il Complemento di programmazione della Misura 4.4.2 del POR 2000-2006 adottato dalla Giunta con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e con successivo D.P. 60/SG del 28 marzo 2001, nel quale è indicata una tipologia d'azione finalizzata alla creazione di nuove attività economiche di completamento dell'offerta turistica attraverso la creazione di nuovi servizi extralberghieri collegati alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e naturalistici, dei bacini enogastronomici, etnici, tradizionali e religiosi;
Vista la nota assessoriale n. 085/VI Tur del 19 gennaio 2001, con la quale è stato trasmesso alla Presidenza della Regione siciliana, per il prescritto parere della IV Commissione legislativa dell'ARS, l'elenco delle attività ricettive e delle attività di ristorazione e di completamento dell'offerta turistica che sono state individuate da questo Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti tenendo conto delle indicazioni contenute nel Complemento di programmazione della cennata misura;
Vista la nota n. 467/VI Tur del 9 marzo 2001, con la quale questo Assessorato ha specificato alla IV Commissione legislativa dell'ARS che l'"attività di noleggio di mezzi di trasporto marittimo" è solamente quella prevista al punto 8 dell'art. 10 del decreto legge n. 535 del 21 ottobre 1996 convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 647 che disciplina il noleggio e la locazione di unità da diporto (charter nautico);
Vista la nota n. 1381 del 2 marzo 2001, con la quale la Presidenza della Regione siciliana trasmette l'elencazione di cui sopra è cenno;
Vista la nota n. 006061/ALCP del 14 marzo 2001, con la quale la Presidenza dell'ARS - servizio dell'attività legislativa e delle commissioni parlamentari trasmette alla IV Commissione l'elenco delle attività di completamento dell'offerta turistica, ai sensi dell'art. 75, comma 3°, della legge regionale n. 32/2000, per il prescritto parere;
Preso atto che l'art. 70/bis del regolamento interno dell'ARS prevede, al secondo comma, che la Commissione competente esprima il parere nel termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta di parere;
Considerato che la IV Commissione legislativa del-l'A.R.S., regolarmente convocata in data 3 e 10 aprile 2001, non ha espresso il parere richiesto per mancanza del numero legale dei suoi componenti e che a tali riunioni hanno partecipato funzionari di questo Assessorato;
Considerato, altresì, che sono decorsi infruttuosamente i termini entro i quali la citata Commissione avrebbe dovuto rendere il parere richiesto;
Ritenuto che questa Amministrazione anche in relazione ai termini previsti dal Complemento di programmazione, debba comunque procedere all'approvazione e rendere esecutivo l'elenco delle attività di completamento dell'offerta turistica individuate da questo Assessorato in conformità del terzo comma dell'art. 75 della legge regionale n. 32/2000;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi esposti in premessa, in attuazione dell'art. 75 della legge regionale n. 32/2000, è approvato e reso esecutivo l'elenco delle attività di completamento dell'offerta turistica individuate da questo Assessorato tenendo conto, altresì, delle indicazioni contenute nel Complemento di programmazione della Misura 4.4.2 (Potenziamento e riqualificazione dell'offerta turistica) del POR 2000-2006:
Attività di ristorazione e di completamento dell'offerta turistica
-  ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, birrerie con cucina; tutte attività che dovranno fare riferimento alla gastronomia tipica regionale siciliana;
- ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo con riferimento alla gastronomia tipica regionale siciliana ed alle tradizioni folkloristiche culturali siciliane;
-  bar, caffè con intrattenimento e spettacolo con riferimento alle tradizioni folkloristiche culturali siciliane;
-  strutture per la nautica da diporto (porto turistico, approdo turistico, punti di ormeggio e relative strutture di servizio);
-  aviosuperfici ed eliporti;
-  attività di noleggio e locazione di unità da diporto (charter nautico) ex punto 8 dell'art. 10 del decreto legge n. 535 del 21 ottobre 1996, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 647;
-  centri, sale e strutture congressuali;
-  parchi di divertimento (parchi acquatici, parchi vacanze ed altre strutture di prevalente interesse turistico);
-  parchi tematici relativi alla cultura siciliana;
- centri per la valorizzazione dell'artigianato artistico/tradizionale e della gastronomia tipica regionale siciliana;
-  attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività collegate alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale siciliano;
-  attività degli orti botanici, dei giardini zoologici, delle riserve naturali, collegati alla valorizzazione dei beni naturalistici siciliani;
-  gestione di impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funi vie, etc.;
-  impianti e campi per il gioco del golf;
-  stabilimenti balneari e spiagge attrezzate;
-  impianti e stabilimenti idrotermominerali e idrotermali.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale.
Palermo, 20 aprile 2001.
  ROTELLA 



Registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti della Regione siciliana, addì 14 maggio 2001.
Reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni ed i trasporti, fg. n. 17.
(2001.24.1266)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della commissione consultiva per l'applicazione delle sanzioni ai frantoi oleari.


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 577 del 17 maggio 2001, la dr.ssa Maria Caterina Burgarella, componente, in rappresentanza della Confagricoltura, della commissione consultiva per l'applicazione delle sanzioni ai frantoi oleari di cui al decreto n. 5096 del 29 dicembre 2000, è stata sostituita dal dr. Giuseppe Giordano.
(2001.22.1189)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto n. 573/I/VII del 10 aprile 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, a parziale modifica di quanto contenuto nell'art. 2 del decreto n. 2241/I/VII del 21 dicembre 2000, il nominativo del commissario liquidatore della cooperativa Le Mille Spighe, con sede in Enna, è così rettificato: dott. Luigi Di Pietra, nato a S. Cataldo il 20 agosto 1965 ed ivi residente in viale Stazione n. 1.
(2001.19.1006)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 665/I/VII del 23 aprile 2001 l'avv. Borgia Salvatore, nato a Catania il 18 luglio 1963 e residente in Siracusa, via L. Spagna n. 50/A, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Politecnica Metalmeccanica con sede nel comune di Siracusa, in sostituzione del commissario liquidatore, rag. Raffaele Liberto.
(2001.19.1007)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 666/I/VII del 23 aprile 2001 il dott. Galvagno Eugenio, nato a Messina il 20 maggio 1936 e residente in Messina, S.S. 114, Km. 10,200 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Metalmeccanica Augusta - C.M.A. con sede nel comune di Augusta, in sostituzione del commissario liquidatore, rag. Raffaele Liberto.
(2001.19.1005)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 667/I/VII del 23 aprile 2001 la dott.ssa Concetta Marchica, nata ad Agrigento il 19 febbraio 1961 e residente in Agrigento, via Luigi Sturzo n. 42, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa Stella Marina con sede nel comune di Siculiana, in sostituzione del commissario liquidatore, avv. Giovanni Todaro.
(2001.19.1004)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 668/I/VII del 23 aprile 2001 l'avv. Giuseppe Mandalà, nato a Palermo il 17 aprile 1969 e residente in Palermo, via Messina, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Aurora con sede nel comune di Aragona, in sostituzione del commissario liquidatore, dott. Ignazio Napoli.
(2001.19.1002)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 669/I/VII del 23 aprile 2001 l'avv. Sala Angelo, nato a Palermo il 4 novembre 1958 e residente in via Malaspina n. 58, domiciliato in Palermo è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Ercole con sede nel comune di Bisacquino, in sostituzione del commissario liquidatore, dott. Vincenzo Siragusa.
(2001.19.961)


Con decreto n. 709 del 2 maggio 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, vengono revocati gli OO.SS. della cooperativa Promo Service con sede in Enna e viene nominato commissario straordinario dalla data di notifica del decreto e per tre mesi la dott.ssa Biondo Grazia, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 10 luglio 1963 ed ivi residente in via Trento n. 42.
(2001.19.1003)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Candidati all'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001 ammessi con riserva.






(2001.25.1334)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Istituzione della commissione per la formulazione del giudizio di idoneità dei medici specialisti ambulatoriali.

Con decreto n. 34796 del 29 maggio 2001, l'Assessore per la sanità ha provveduto all'istituzione della commissione per la formulazione del giudizio d'idoneità dei medici specialisti ambulatoriali, di cui all'art. 34 della legge n. 449/97, che risulta così composta:
1)  presidente: dott. Vito Amari, Ispettore generale del Dipartimento - Ispettorato regionale sanitario;
2)  dott.ssa Silvana Urbano, dirigente medico I livello, in rappresentanza del Ministero della sanità;
3)  dott. Salvatore Amato, presidente dell'ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Palermo;
4)  prof. Antonino Battaglia, dirigente di II livello di cardiologia dell'azienda ospedaliera Villa sofia di Palermo;
5)  prof. Serafino Mansueto, docente ordinario di clinica medica dell'Università degli studi di Palermo;
6) segretario: sig. Massimo Cassone, assistente contabile dell'Assessorato regionale della sanità.
(2001.23.1246)
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STATUTI

Statuto della Provincia regionale diEnna - Modifiche.

Nello statuto della Provincia regionale di Enna, pubblicato nel supplemento atraordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 21 maggio 1994, modificato successivamente con provvedimento pubblicato nel S.S. alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 21 ottobre 1995, vanno apportate le seguenti modifiche approvate con deliberazione del consiglio provinciale n. 38 del 10 maggio 2001, esecutiva dal 4 giugno 2001:

Art. 35

Il comma 1 dell'articolo è sostituito dal seguente:
1)  La giunta provinciale è composta dal presidente che la presiede e da un numero di assessori uguale a quello massimo previsto dalla legge regionale.

Art. 97

E' sostituito dal seguente:
Lo statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio della Provincia regionale.
(2000.24.1265)
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Statuto del comune di Bagheria (provincia di Palermo). Integrazione.

L'art. 87 dello statuto del comune di Bagheria, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 17 luglio 1993, in seguito all'integrazione introdotta con deliberazione comunale n. 47 dell'1 marzo 2001, divenuta esecutiva il 27 marzo 2001, risulta avere la seguente formulazione:

Art. 87
Consulte di settore

1) Sono previste le seguenti consulte:
a)  consulta dell'economia, del consumo e dell'utenza; 
b)  consulta femminile e delle pari opportunità; 
c)  consulta per l'ambiente e la tutela del patrimonio artistico-monumentale; 
d)  consulta del tempo libero (sport, turismo e spettacolo); 
e)  consulta sanità e della solidarietà sociale; 
f)  consulta della cultura e della pubblica istruzione; 
g)  consulta comunale giovanile. 

2) Il consiglio comunale, ove ne ravvisasse la necessità, potrà prendere in esame l'istituzione di nuove consulte.
(2001.19.1008)
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Statuto del comune di Castelvetrano (provincia di Trapani). Modifica.

Il primo comma dell'art. 79 dello statuto del comune di Castelvetrano, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 16 luglio 1994, a seguito della delibera consiliare n. 59 del 27 settembre 2000, risulta avere la seguente formulazione:

Art. 79
Incompatibilità e decadenza

1. La nomina del difensore civico deve avvenire tra persone probe dirigenti statali e degli enti locali, magistrati, avvocati e liberi professionisti anche in pensione ovvero personalità riconosciute distintesi nel campo culturale, economico morale che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa iscritte in apposito albo di cittadini idonei a svolgere la funzione di difensore civico, tenuto presso la segreteria generale del comune. Apposito regolamento disciplinerà in particolare i requisiti, le modalità di iscrizione, cancellazione e le procedure per la tenuta dell'albo.
(2001.23.1222)
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Statuto del comune di Milazzo (provincia di Messina). Modifiche.

Nello statuto del comune di Milazzo, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 9 ottobre 1993, modificato successivamente con provvedimento pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 3 agosto 1996, vanno apportate le seguenti modifiche approvate con deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 23 aprile 2001, divenuta esecutiva ai sensi di legge il 4 giugno 2001:

Art. 24
La giunta municipale

Comma 1: La giunta municipale è composta dal sindaco che la presiede e da n. 10 assessori.

Art. 39
Ruolo dei dirigenti

Comma 9: Le commissioni di gara per gli appalti di opere pubbliche, di lavori pubblici, di fornitura di beni e servizi e per l'alienazione di beni e servizi, sono presiedute dal dirigente del competente settore.
Comma 10: Abrogato.
Comma 12: Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del dirigente del settore competente le funzioni di Presidente della commissione di gara saranno espletate dal dirigente di settore che formalmente lo sostituisce.

Art. 83 bis
Norma transitoria

In sede di prima applicazione i provvedimenti di integrazione della giunta comunale e di costituzione delle commissioni di gara dovranno essere adottati dai competenti organi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della modifica statutaria.
(2001.24.1284)
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Statuto del comune di Misilmeri (provincia di Palermo) - Modifiche.
Lo statuto del comune di Misilmeri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8, parte I, supplemento straordinario, dell'11 febbraio 1995, è stato modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 6 marzo 2001, divenuta esecutiva il 30 marzo 2001 essendo decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che la sezione centrale del CO.RE.CO. abbia comunicato di aver adottato provvedimento di annullamento. Con detta deliberazione sono stati modificati, segnatamente, gli artt. 57 e 58 dello statuto, contenenti disposizioni sul difensore civico. A seguito delle modifiche apportate il testo aggiornato degli artt. 57 e 58 risulta ora il seguente:

Art. 57
Nomina

Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale ed è scelto tra i cittadini che hanno avanzato la loro candidatura, a seguito di avviso pubblico approvato dalla giunta, eleggibili alla carica di consigliere comunale, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o scienze politiche, e che per preparazione, esperienza, competenza giuridico-amministrativa, diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.
Le proposte di candidatura devono essere presentate, a pena di esclusione, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del relativo avviso, che deve essere pubblicizzato anche attraverso l'affissione di appositi manifesti.
La proposta di candidatura deve, a pena di inammissibilità:
1)  essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso;
2)  contenere l'indicazione dei dati anagrafici completi e la residenza del candidato;
3)  contenere copia autentica del diploma di laurea, nonché certificazione dalla quale si evinca il punteggio conseguito all'atto della laurea;
4)  contenere il curriculum professionale e l'indicazione del l'oc cupazione abituale del candidato, con elencazione delle cariche pubbliche e private ricoperte sia in precedenza che al momento della pubblicazione dell'avviso.
La votazione per la scelta del candidato si svolge a scrutinio palese ed ai fini della nomina necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Qualora la maggioranza predetta non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi non oltre 30 giorni dalla prima seduta, ed il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
Il difensore civico dura in carica 3 anni, a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di nomina. Assume le funzioni dopo aver prestato giuramento avanti al sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'esclusivo interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

Art. 58
Incompatibilità e decadenza

Non può ricoprire l'ufficio di difensore civico:
1)  chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
2)  chi riveste la carica di parlamentare nazionale o regionale, di assessore o consigliere provinciale o comunale, di amministratore delle unità sanitarie locali, di componente di organi regionali di controllo, di amministratore di aziende speciali, istituzioni, società pubbliche o per azioni a partecipazione pubblica, di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
3)  i ministri del culto;
4)  i dipendenti del comune e di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione del comune, nonché il segretario generale del comune;
5)  chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale.
Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità sopra riportate.
La decadenza è pronunciata dal consiglio, su proposta di un consigliere comunale o del sindaco.
Inoltre il difensore civico può essere revocato dal suo ufficio per gravi inadempienze connesse al mandato rivestito.
Alla revoca provvede il consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con deliberazione motivata.
(2001.18.905)
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Statuto del comune di Palermo - Modifiche.

Nello statuto del comune di Palermo, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 20 maggio 1995, con deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 21 marzo 2001, divenuta esecutiva in data 17 aprile 2001, sono state apportate agli articoli 47 e 49 le seguenti modifiche:

Art. 47
Nomine

1.  Onde procedere alle nomine o alle designazioni dei rappresentanti del comune in enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o controllati, ovvero dei componenti degli organi consultivi del comune, il sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio comunale, attraverso un pubblico bando, rende noto le caratteristiche di professionalità, il titolo di studio ed i requisiti richiesti per ciascuna nomina o designazione.
2.  Il sindaco provvede alle nomine o alle designazioni, nel rispetto dei principi in materia di pari opportunità, con proprio atto, motivando le ragioni e i criteri della scelta al consiglio comunale, alla prima seduta utile successiva.
3.  I designati vengono presentati al consiglio comunale nella prima seduta utile successiva alla nomina.
L'art. 49, a seguito della soppressione approvata, è del seguente tenore:

Competenze della giunta

1.  La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed esercita le competenze ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto. In particolare:
-  approva gli atti relativi ad acquisti, alienazioni, appalti e contratti in generale, fatte salve le competenze dalla legge espressamente attribuite al consiglio comunale;
-  approva i progetti relativi ad opere pubbliche e i capitolati di appalti per acquisizione di servizi e forniture;
-  autorizza le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi relative alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
-  autorizza le transazioni;
-  provvede ad effettuare storni di fondi tra capitoli appartenenti alla stessa rubrica di bilancio;
-  effettua i prelievi dal fondo di riserva;
-  procede a variazioni delle tariffe e aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale entro i limiti indicati dalla legge o dal consiglio comunale;
-  provvede alla erogazione di contributi secondo quanto disposto dai regolamenti di settore;
-  provvede in ordine alle assunzioni e allo stato giuridico ed economico del personale;
-  provvede in ordine alle indennità, ai compensi, ai rimborsi e alle esenzioni agli amministratori, ai dipendenti e ai terzi;
-  esprime il proprio parere circa le nomine o le designazioni dei rappresentanti del comune in enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o controllate.
(2001.22.1138)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 15 giugno 2001, n. 8.
Legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, art. 11: contributi ad associazioni, centri culturali, università ed enti religiosi che operano per la tutela della lingua e delle tradizioni delle popolazioni di origine albanese e delle altre lingue minoritarie presenti in Sicilia.

In attesa del riordino della normativa regionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, come previsto dall'art. 18 della legge n. 482 del 15 novembre 1999, tenuto conto della disponibilità finanziaria sul cap. 377730 per l'esercizio finanziario 2001, con la presente circolare si dettano disposizioni per l'accesso ai contributi su tale capitolo da parte degli enti in oggetto indicati.
Da un'attenta lettura del testo della legge regionale n. 26/98, compresa la relazione introduttiva alla stessa, si evince con inequivocabile certezza che il legislatore regionale ha voluto riferirsi nel predisporre provvidenze, anche di natura economica, non genericamente a tutte le minoranze linguistiche, bensì a quelle la cui presenza è consolidata storicamente e convalidata da lunga tradizione scritta ed orale.
D'altra parte la legge n. 482/99, al cui dettato anche la Regione siciliana deve uniformarsi individua le minoranze storiche delle quali tutelare la lingua e la cultura, nelle popolazioni: albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate ed in quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Emerge quindi, dal combinato disposto delle normative statali e regionali, che, allo stato attuale, le sole minoranze linguistiche che, nella Regione siciliana, possono accedere ai finanziamenti previsti per legge sono quelle di origine albanese e dunque le associazioni, enti, università ed enti religiosi che per la tutela della lingua e delle tradizioni di tali popolazioni operano.
Per ottenere i contributi gli organismi suddetti dovranno presentare istanza in duplice copia, di cui una in bollo per quegli enti che non siano riconosciuti come O.N.L.U.S. o che non siano enti pubblici, a firma del legale rappresentante, nella quale devono essere dichiarati:
-  la denominazione dell'istituto richiedente;
-  le esatte generalità del legale rappresentante;
-  la sede legale;
-  codice fiscale e/o partita IVA;
-  numero di conto corrente postale o bancario sul quale accreditare l'eventuale contributo;
-  l'impegno ad apporre il marchio della Regione siciliana, Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione su tutti gli atti ufficiali delle iniziative che si intendono svolgere.
Per l'autenticazione della firma e le dichiarazioni richieste successivamente si fa riferimento alle modalità previste dalle vigenti norme in materia di autocertificazione.
L'istanza dovrà pervenire, entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, Direzione beni culturali, ambientali ed educazione permanente, gruppo XII BC - via delle Croci, 8 - 90139 Palermo. Le istanze, corredate dalla documentazione preventiva completa in duplice copia, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine sopraindicato (farà fede, in ogni caso, il timbro postale). Questa Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione di documenti, dipendente dall'uso di altro mezzo di spedizione o determinata da eventuali disguidi postali non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa.
All'istanza devono essere allegati:
1. programma dell'attività in corso di svolgimento o che si intende realizzare nell'anno 2001, corredata da realistico preventivo delle spese da sostenere e da ogni indicazione relativa alle finalità che si hanno intenzione di perseguire, ai modi e ai tempi e ai luoghi di effettuazione, all'equipe responsabile della progettazione e della direzione della stessa. Se il contributo viene richiesto per più iniziative, esse dovranno essere dettagliatamente specificate singolarmente ed il preventivo di spesa dovrà consentire di distinguere con chiarezza a quale iniziativa siano attribuibili le spese programmate. Qualora si tratti di convegni o seminari, etc. dovranno essere indicati i nomi dei relatori e si dovrà provvedere alla pubblicazione degli atti. Se le attività vengono svolte in concorso con altri enti dovrà essere indicata la quota pro-parte a carico di ciascun ente o associazione. Si dovrà altresì evidenziare chi sono i destinatari della o delle iniziative e l'eventuale attività promozionale nei confronti degli utenti. Si ricorda che eventuali successive variazioni al programma dovranno essere tempestivamente comunicate a quest'Assessorato che, in caso di ammissione al contributo, si riserva la facoltà di autorizzare tali variazioni;
2. atto di costituzione e statuto redatto da notaio (compresi gli eventuali atti modificativi) da cui risulti che non vengono perseguiti fini di lucro, nonché la situazione aggiornata delle cariche sociali;
3. bilancio di previsione per l'anno 2001 approvato dagli organi statutari;
4. verbale di approvazione del bilancio preventivo;
5. i soggetti costituiti in forma cooperativa dovranno produrre il certificato di iscrizione al registro prefettizio ed il certificato di omologazione presso il competente Tribunale rilasciato dalla Camera di commercio;
6. dettagliata relazione sull'attività complessiva svolta dall'Ente, negli ultimi 5 anni, relativamente alla materia oggetto del contributo;
7. numero di codice fiscale o di partita IVA;
8. numero di conto corrente postale o bancario sul quale accreditare l'eventuale contributo.
La documentazione prevista ai punti 2, 3, 4, 5 può essere trasmessa in copia autenticata ai sensi delle vigenti norme in materia.
Verificata la regolarità della documentazione e sentito il parere tecnico del Collegio degli esperti laureati in servizio presso la Direzione beni culturali, ambientali ed educazione permanente, quest'Amministrazione, nei limiti della disponibilità della somma stanziata sul capitolo, procederà all'assegnazione dei contributi secondo i seguenti criteri:
-  rilevanza del programma proposto, compresa l'attività editoriale e di ricerca;
-  efficacia dei mezzi e delle iniziative intraprese per la tutela, nello spirito delle leggi nazionali e regionali succitate, della lingua e delle tradizioni delle minoranze linguistiche cui la presente circolare è diretta;
-  rapporto qualità-costo dell'iniziativa, nel senso che, a corrispondenza di argomenti, di servizi e di mezzi utili al conseguimento degli stessi, verranno selezionati i progetti la cui spesa è contenuta e l'attività non viene penalizzata dalla limitata disponibilità delle risorse.
Gli enti interessati, ricevuta la comunicazione di concessione del contributo, dovranno inviare, entro e non oltre 10 giorni, apposito schema di dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che disciplina l'accettazione del contributo previa adesione alle disposizioni e clausole nello stesso contenute (all. A). Si fa presente che il mancato inoltro di detto disciplinare equivarrà a rinuncia del contributo e, pertanto, si procederà d'ufficio alla revoca dello stesso.
L'erogazione del contributo avverrà in due soluzioni, cioè con un'anticipazione dell'80% della somma assegnata contestualmente all'emanazione del decreto d'im pegno e un saldo del 20% a conclusione e rendicontazione dell'attività. A tale proposito, nella considerazione che la concessione del contributo si riferisce all'attività ed alle iniziative programmate per l'anno ed esercizio finanziario 2001 è necessario che le somme comprese nel contributo siano impegnate dagli istituti oggetto della circolare nel corso del corrente anno 2001 e che le iniziative vengano concluse entro il seguente anno, al fine di consentire il pagamento del saldo in conto residui.
Pertanto il saldo verrà erogato a seguito della presentazione, entro il 31 ottobre 2002, della seguente documentazione:
1. istanza di richiesta erogazione del saldo in bollo, ad eccezione delle O.N.L.U.S e degli enti pubblici;
2. dettagliata relazione dell'attività svolta a firma del legale rappresentante;
3. documentazione giustificativa della spesa, in originale e copia, debitamente quietanzata e conforme alla normativa fiscale in vigore fino a copertura dell'intero contributo concesso. Eventuali esenzioni d'imposta dovranno essere evidenziate nella documentazione unitamente all'indicazione normativa da cui discendono;
4. bilancio consuntivo dell'anno 2001, in copia conforme, dal quale si evinca con chiarezza la destinazione e l'impegno dei contributi regionali;
5. verbale di approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2001 in copia conforme;
6. dichiarazioni a firma del legale rappresentante, rese conformemente alle vigenti norme in materia di autocertificazione, che l'ente ha o non ha avuto assegnati contributi per le stesse iniziative da altri enti pubblici e privati (indicandone l'entità e la provenienza); che ha assolto gli obblighi di legge in materia fiscale e previdenziale; che le voci di bilancio, per quanto non prodotto a quest'Amministrazione, trovano riscontro nella documentazione agli atti regolarizzata a norma di legge e depositata presso la propria sede in originale; che tutta la documentazione giustificativa della spesa effettuata con il contributo regionale non è stata utilizzata per fini diversi.
I soggetti beneficiari che non abbiano, nei tempi e nei modi previsti, documentato l'avvenuta realizzazione delle iniziative finanziate, sono obbligati alla restituzione delle eventuali somme ricevute in via di anticipazione, comprensive degli interessi legali maturati.
Saranno ammesse a contributo le spese connesse alla realizzazione dell'attività oggetto del contributo, ma non quelle di investimento. Inoltre si avverte che:
a) per le spese relative a forniture di beni e servizi (rinfreschi, ospitalità alberghiera, affissione manifesti) il contributo andrà a concorso per una somma non superiore al 30% della spesa sostenuta;
b) per i relatori non residenti dei convegni il contributo andrà a concorso nella misura di cui alla lettera a) per l'eventuale ospitalità. Il rimborso spese di viaggio dovrà essere analiticamente documentato. I compensi ai relatori verranno considerati a carico dell'ente o associazione o istituto;
c) sono escluse dal contributo spese a qualsiasi titolo nei confronti di componenti che rivestano cariche all'interno degli organi di gestione o di controllo dell'ente, associazione o istituto.
Relativamente alla produzione di manifesti, inviti a stampa, pubblicazioni, video o CD e CDRom, se realizzati con il contributo regionale dovranno riportare nel frontespizio il logo della Regione siciliana e la dicitura: "realizzato con il contributo della Regione siciliana - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione".
Il 20% delle pubblicazioni, video, CD, CDRom prodotti dovrà essere trasmesso a quest'Assessorato che ne curerà la distribuzione alle biblioteche regionali, ai propri uffici periferici e alle biblioteche pubbliche della Sicilia: a tale scopo deve essere trasmesso il piano di distribuzione ed utilizzazione delle pubblicazioni e di quanto altro edito. E' indispensabile altresì mettersi in contatto, prima della stampa, con la Biblioteca centrale della Regione siciliana (B.C.R.S.) di Palermo, tel. 091/6967642 al fine dell'elaborazione, da parte di quest'ultima, della scheda C.I.P (Cataloguing in publication) che deve essere stampata su tutte le pubblicazioni prodotte con il contributo della Regione. La scheda C.I.P. ha finalità di controllo bibliografico, catalografico e di servizio, per le attività di scambio delle informazioni, in quanto fornisce le chiavi di accesso catalografico alla pubblicazione che la ospita. Tale scheda, inoltre, fornisce la conoscenza e la diffusione della pubblicazione prodotta.
Si invita infine a fornire per tempo la data di svolgimento delle manifestazioni, al fine di consentire l'eventuale forma di partecipazione di quest'Assessorato.
La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. e sul sito Internet della Regione siciliana: www.regione.sicilia.it/beniculturali.
Per ogni ulteriore informazione telefonare ai nn. 091/6961812, 091/6961742-3, o inviare una E-mail all'indirizzo: gruppoXIIbca@regione.sicilia.it.
  L'Assessore: GRANATA 

Allegato A
All'Assessorato regionale dei beni culturali ed am bientali e della pubblica istruzione
Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali ed educazione permanente - gruppo XII BC
Via delle Croci, 8 - 90141 Palermo
(in duplice copia, di cui una in bollo nei casi previsti dalle vigenti norme)

Il sottoscritto ................................. nato a ................................. il ........................................... quale rappresentante legale del ................................. n. di codice fiscale o di partita I.V.A ................................. in relazione all'istanza presentata all'Assessorato in indirizzo, ai fini di beneficiare del contributo previsto sul cap. 377730 del Bilancio della Regione siciliana per l'anno 2001 ed in seguito alla comunicazione della concessione di un contributo di L. ................................. per l'esercizio finanziario 2001.
Dichiara

1) di accettare il contributo di L. ................................. sul cap. 377730 per l'anno 2001;
2) di essere a piena conoscenza delle disposizioni normative dalle quali tale capitolo discende e del contenuto della circolare assessoriale n ................................. del ...............................................................................;.................................
3) che la parte della spesa non coperta dal contributo sarà a carico dell'ente dichiarante;
4) che la responsabilità della gestione dell'attività è affidata unicamente all'ente dichiarante;
5) che le voci di bilancio, per quanto non prodotto a codesta Amministrazione, trovano riscontro nella documentazione agli atti regolarizzata a norma di legge e depositata presso la propria sede;
6) che tutta la documentazione giustificativa di spesa, presentata a codesta Amministrazione, non verrà utilizzata per altri contributi di enti pubblici;
7) di accettare le modalità di erogazione del contributo regionale secondo le disposizioni impartite con circolare n. ................................. del ................................. e la clausola che, qualora l'Assessorato valuti negativamente i modi e/o i tempi di realizzazione delle attività finanziate, potrà revocare tutto o in parte, il contributo disposto e procedere al recupero delle somme eventualmente anticipate, comprensive degli interessi legali maturati;
8)  che a tal fine l'Assessorato potrà anche incaricare propri funzionari ed esperti per eventuali accertamenti;
9)  che dagli atti ufficiali dell'iniziativa (manifesti, inviti, pubblicità, programmi .................................) dovrà risultare il patrocinio di quest'Assessorato.
Firma
.................................

(2001.23.1223)
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CIRCOLARE 13 giugno 2001, n. 10.
Modalità di accesso ai contributi approvati sul cap. 372539 per l'anno 2001.

Ai Provveditori agli studi della Sicilia
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Ai Conservatori di musica
Agli Istituti musicali pareggiati
Agli Istituti regionali d'arte
Alle Accademie di belle arti
Con legge regionale n. 5 del 30 aprile 2001 è stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2001/2003.
Sul cap. 372539 (ex 38708) "interventi per la promozione di iniziative di cooperazione educativa, scientifica e culturale, per l'attuazione di scambi, di ricerche, di viaggi didattici, di studi e di gemellaggi di scuole anche in collaborazione con istituti specializzati, dell'UNESCO e di altre organizzazioni culturali, nazionali ed internazionali", sono stati stanziati, per l'anno finanziario in corso, L. 1.000.000.000, pari ad Euro 516.456.
Nel quadro delle politiche istituzionali di questo Assessorato, particolare importanza - nei rapporti con l'esterno - rivestono gli interventi per la promozione di iniziative di cooperazione educativa, scientifica e culturale, nonché l'attuazione di scambi, di ricerche, di viaggi didattici, di studi e gemellaggi tra le scuole.
E' intenzione, pertanto, di questo Assessorato, per l'anno in corso, nell'ambito dei poteri di programmazione, di discrezionalità e di controllo, ripartire la somma stanziata sul cap. 372539, secondo le seguenti linee di indirizzo, fermo restando che alcune iniziative potranno essere direttamente promosse da questa Amministrazione:
A)  scambi o gemellaggi realizzati da istituzioni scolastiche operanti in aree ad alto tasso di dispersione ed a rilevante presenza di fenomeni di micro criminalità:  somma stanziata L. 150.000.000;
B)  iniziative di cooperazione educativa, scientifica e culturale, volte a:
1)  educazione alla salute;
2)  l'Italia come Stato membro dell'Unione europea e passaggio al sistema della moneta unica europea;
3)  corsi di formazione per "studenti guida" di parchi archeologici, naturalistici, ambientali, musei etc.;
4)  il nuovo codice della strada: somma stanziata L. 150.000.000;
C)  progetti mirati:
1)  al recupero ed alla promozione delle conoscenze delle tradizioni artigianali locali, nonché di vecchie arti e mestieri,
2)  al recupero ed alla promozione di abitudini, usi e costumi locali anche attraverso la raccolta di antichi canti, filastrocche, proverbi, vecchie tradizioni culinarie, etc.;
3)  all'approfondimento della lingua, delle tradizioni e della cultura della civiltà siciliana: somma stanziata L. 150.000.000;
D)  progetti di ricerca applicata da realizzarsi al l'in terno di processi produttivi presenti nel mercato, ovvero in attività economiche direttamente gestite dalle istituzioni scolastiche medesime (la scuola si propone come ente economico commerciale verso l'esterno): somma stanziata L. 180.000.000;
E)  iniziative in favore dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati volte a stimolare l'interesse dei giovani per la dimensione pratico esecutiva della musica, sin dalla prima età; iniziative volte alla diffusione delle attività svolte dagli istituti regionali d'arte: somma stanziata L. 70.000.000.
La restante somma di L. 300.000.000 sarà destinata ad iniziative intraprese direttamente da questo Assessorato.
Modalità di accesso ai contributi
Le istituzioni scolastiche dovranno far pervenire en tro le ore 12,00 del giorno 17 luglio 2001 al seguente indirizzo: Assessorato regionale beni culturali, ambientali e pubblica istruzione; gruppo 5°, C.E.D. - Organizzazione delle Conoscenze, via Notarbartolo n. 17, Palermo; apposita richiesta corredata da relativa progettazione volta a dimostrare in maniera chiara ed esaustiva le motivazioni della richiesta stessa.
Il progetto dovrà dettagliare in maniera analitica e inequivocabile le singole voci di spesa ed il loro relativo importo.
Per ogni singola iniziativa, indipendentemente dal l'im porto del progetto, il contributo non potrà essere su periore a L. 10.000.000.
Dovrà essere allegata:
1)  dichiarazione del legale rappresentante dell'istituto attestante sia l'invariabilità del progetto che, in caso di positivo accoglimento dell'istanza, la realizzazione dello stesso conformemente alle previsioni progettuali, indipendentemente dall'entità del contributo concesso;
2)  dichiarazione attestante l'assenza di contribuzioni derivanti dal citato capitolo di spesa nel precedente triennio a favore dell'istituzione scolastica per la quale si richiede il contributo;
3)  dichiarazione attestante l'inizio di realizzazione del progetto entro il 30 settembre 2001;
4)  dichiarazione attestante l'assunzione di atti giuridicamente vincolanti per la realizzazione del progetto, entro il 15 di ottobre 2001, da inviare dopo l'avvenuta comunicazione di ammissione al contributo;
La mancata ricezione da parte di questo Assessorato della documentazione di cui al precedente punto 4), entro il 25 ottobre 2001, comporterà l'automatico decadimento del beneficio del contributo concesso, a favore di altri enti che avranno fatto pervenire istanza entro il termine perentorio del 17 luglio 2001 e che in una prima fase non siano stati ammessi al contributo; per questi ultimi, il termine per l'assolvimento di cui al punto 4) viene differito al 10 dicembre 2001.
Nella considerazione che secondo prassi consolidata l'erogazione del contributo avviene in due soluzioni, cioè con un'anticipazione del 50% della somma assegnata, all'approvazione del progetto, e comunque entro e non oltre il 30 ottobre 2001 (ovvero dopo la ricezione in Assessorato della documentazione di cui al punto 4) ed un saldo entro il 30 giugno del 2002, è necessario trasmettere ai fini del saldo:
1)  documentazione delle spese sostenute con il contributo regionale, in duplice copia;
2)  dichiarazione del rappresentante legale attestante che la documentazione giustificativa della spesa non utilizzata a giustificazione del contributo è conservata presso la sede legale dell'istituto;
3)  dichiarazione del rappresentante legale attestante che per le spese giustificative del contributo regionale e per la parte da questo coperta non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici e privati;
4)  dichiarazione del rappresentante legale attestante l'eventuale beneficio di contributo da parte di altri enti pubblici e privati dalla quale si evinca l'entità e la provenienza degli stessi.
Le suddette dichiarazioni devono essere rese conformemente alle vigenti norme in materia di autocertificazione.
Eventuali pubblicazioni redatte nell'ambito di progetti finanziati da questo Assessorato, dovranno essere inviate in copia al medesimo in numero non inferiore al 2% della tiratura.
Inoltre, le pubblicazioni a mezzo stampa o realizzazione video, dovranno riportare nel frontespizio la chiara indicazione che le stesse sono state realizzate con il contributo dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, Dipartimento pubblica istruzione.
Si fa anche presente la necessità di contattare prima della produzione di dette pubblicazioni, il gruppo 5° organizzazione delle conoscenze, C.E.D., via Notarbartolo n. 17, Palermo, Tel. 091/6966581/2 ai fini di una omogenea linea di indirizzo tra i soggetti beneficiari.
Si ricorda, infine, di apporre il logo della Regione e la dicitura: "... realizzato con il contributo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione" e che per quanto precedentemente detto non saranno concessi contributi a quelle istituzioni scolastiche che hanno già beneficiato di contributi sul cap. 372539 (ex 38708) negli anni 1998, 1999, 2000.
  L'Assessore: GRANATA 

(2001.24.1286)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 11 giugno 2001, n. 5259.
Caratteristiche dell'immobile da acquisire e da completare ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 25/97.

Alle Cooperative edilizie
All'Ispettorato regionale tecnico
Agli uffici del Genio civile
Alle Associazioni di tutela ed assistenza delle cooperative
"A parziale modifica della circolare n. 3616 del 6 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 2 luglio 1999, si specifica che l'immobile in corso di costruzione da sottoporre a completamento ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, che la cooperativa acquisisce, deve avere già realizzate le opere di fondazione.".
  L'Assessore: SPERANZA 

(2001.24.1283)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Candidati all'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001.


Nell'elenco dei candidati all'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 7 giugno 2001, vanno riportate le seguenti rettifiche:
-  Circoscrizione elettorale di Catania - Lista n. 17 - Democratici di sinistra - pag. 26, Milluzzo Salvatore, nato a Scordia, anziché: "il 22 luglio 1956", leggasi: "il 22 luglio 1955";
-  Circoscrizione elettorale di Trapani - Lista n. 11 - Comunisti italiani - pagg. 65 e 66, anziché: "Conticelli Alberto", leggasi: "Conticello Alberto".
(2001.25.1134)
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ERRATA CORRIGE
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 28 maggio 2001.
Disposizioni attuative dell'art. 29 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Cartolarizzazione dei crediti delle imprese per contributi ex art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.


Nell'allegato A al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 dell'8 giugno 2001, a pag. 38, testatina del secondo specchietto, anziché: "Contributi richiesti", leggasi: "Contributi".
(2001.22.1157)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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