REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 GIUGNO 2001 - N. 30
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 10 maggio 2001, n. 8.
Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 23 aprile 2001.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Agrigento e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 23 aprile 2001.
Decadenza del consiglio comunale di Roccapalumba e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2001.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Caprileone e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 3 maggio 2001.
Revoca dell'articolo 2 del decreto presidenziale 23 marzo 2001 e nomina del nuovo commissario straordinario del comune di Alcamo  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 6 aprile 2001.
Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Castellammare del Golfo.  pag.


DECRETO 6 aprile 2001.
Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Rometta  pag.


DECRETO 13 aprile 2001.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Cisterna Barboraso Manca in agro di S. Cataldo  pag.

DECRETO 13 aprile 2001.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Dain in agro di Vizzini e Licodia Eubea  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 4 aprile 2001.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 10 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 6 aprile 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Leone Azzurro Centro Manutenzioni e Pulizia, con sede in Leonforte, e nomina del commissario liquidatore  pag. 13 

Assessorato della sanità

DECRETO 27 marzo 2001.
Determinazione della pianta organica delle farmacie del comune di Campobello di Mazara fino al 31 dicembre 1997  pag. 13 


DECRETO 11 maggio 2001.
Concorso per il passaggio alle dipendenze dei medici specialisti ambulatoriali titolari di incarico a tempo indeterminato  pag. 15 


DECRETO 18 maggio 2001.
Modifiche, integrazioni e specificazioni al decreto 14 marzo 2001, concernente principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale da parte delle Aziende sanitarie  pag. 16 


DECRETO 29 maggio 2001.
Inserimento di un medico nella graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale, valida per l'anno 2000  pag. 17 


DECRETO 29 maggio 2001.
Determinazione degli ambiti territoriali ai fini dell'acquisizione delle scelte di assistenza primaria nell'ambito delle Aziende unità sanitarie locali n. 7 di Ragusa e n. 9 di Trapani  pag. 18 


DECRETO 29 maggio 2001.
Determinazione delle indennità spettanti ai medici specialisti ambulatoriali in servizio presso i presidi delle piccole isole, identificate come sedi disagiatissime  pag. 19 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 9 aprile 2001.
Modifiche al regolamento edilizio e alle norme di attuazione dei piani particolareggiati di recupero del comune di Rosolini  pag. 19 


DECRETO 10 aprile 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al comune di Brolo  pag. 29 


DECRETO 10 aprile 2001.
Autorizzazione del progetto dell'Università degli studi di Catania per la realizzazione del polo didattico del 1° anno della Facoltà di giurisprudenza  pag. 30 


DECRETO 10 aprile 2001.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di S. Angelo Muxaro  pag. 32 


DECRETO 10 aprile 2001.
Approvazione di variante urbanistica per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva nel comune di Santo Stefano Quisquina  pag. 39 


DECRETO 10 aprile 2001.
Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Villafranca Sicula  pag. 41 


DECRETO 12 aprile 2001.
Autorizzazione del progetto dell'Enel S.p.A., Compartimento di Palermo, relativo alla costruzione di un elettrodotto nel comune di Carini  pag. 42 


DECRETO 12 aprile 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Motta S. Anastasia, adottata con delibera n. 100 del 7 ottobre 1999  pag. 43 


DECRETO 12 aprile 2001.
Approvazione di variante al piano urbanistico comprensoriale n. 6, adottata dal comune di Sciacca.  pag. 44 


DECRETO 13 aprile 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio di Castel di Judica, con esclusione di zone a rischio di frana molto ele-vato  pag. 45 

DECRETO 13 aprile 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Scicli  pag. 51 


DECRETO 18 aprile 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio di Vita, con esclusione di zone a rischio di frana molto elevato.  pag. 52 


DECRETO 26 aprile 2001.
Modifica del decreto 4 luglio 2000, concernente piano straordinario per l'assetto idrogeologico, relativamente ad aree ricadenti nel territorio dei comuni di Caltagirone e S.Michele di Ganzaria  pag. 53 


DECRETO 26 aprile 2001.
Modifica del piano per l'assetto idrogeologico relativamente ad un'area in cui ricade il serbatoio idrico del comune di Cefalù  pag. 57 


DECRETO 26 aprile 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Noto  pag. 57 


DECRETO 26 aprile 2001.
Modifica del decreto 4 luglio 2000, concernente piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al comune di S.Michele di Ganzaria  pag. 60 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 15 marzo 2001.
Rettifica del decreto 8 novembre 2000, concernente approvazione del programma urbano parcheggi del comune di Catania  pag. 62 


DECRETO 16 marzo 2001.
Esclusione dal piano di riparto per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati di un intervento proposto dalla Provincia regionale di Messina  pag. 62 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 2001, recante: "Estensione dell'applicazione dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10"  pag. 64 
ORDINANZA 9-17 maggio 2001, n. 153  pag. 65 

Presidenza:
Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale della vite e del vino  pag. 66 
Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Enna  pag. 66 
Costituzione del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Caltanissetta.  pag. 66 
Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)  pag. 67 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Retrocessione di un immobile sito nel comune di Caltanissetta a favore della ditta Carletta Angela  pag. 82 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Q.C.S. Obiettivo 1 2000-2006 - P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Decisione n. C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000 - Bando multiasse e multimisura  pag. 82 
Proroga dei termini di scadenza di pubblica utilità relativamente all'espropriazione della zona archeologica Cannatello nel comune di Agrigento  pag. 82 
Nomina della commissione giudicatrice del primo concorso regionale "Conosci il tuo museo"  pag. 88 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 88 
Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per l'artigianato di Messina  pag. 89 
Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per l'artigianato di Trapani  pag. 89 
Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per l'artigianato di Messina  pag. 89 
Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per l'artigianato di Ragusa  pag. 89 
Revoca dell'incarico di commissario ad acta per i provvedimenti concernenti il commercio su aree pubbliche del comune di Leonforte  pag. 89 
Ricostituzione dell'Osservatorio regionale per il commercio  pag. 89 
Individuazione delle organizzazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio, artigianato, agricoltura e pesca di Trapani.   pag. 90 

Assessorato dell'industria:
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 90 

Assessorato dei lavori pubblici:
Impegno di somma per la realizzazione di lavori urgenti nel comune di Motta S. Anastasia  pag. 90 
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Agrigento relativa a lavori urgenti nel comune di Lampedusa  pag. 90 

Assessorato della sanità:
Provvedimenti concernenti nomina di componenti di commissioni di collaudo  pag. 90 
Sostituzione di un componente della Commissione regionale di disciplina  pag. 91 
Autorizzazione alla gestione provvisoria della IV sede farmaceutica del comune di Acicatena  pag. 91 
Provvedimenti concernenti riconoscimento a laboratori di produzione, sezionamento e trasformazione di carni dell'idoneità all'esercizio delle attività  pag. 91 
Subentro del riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività allo stabilimento ittico della ditta Ferlito Gaetano, alla società Ittica Mediterranea 2000 a r.l., con sede in Acireale  pag. 91 
Aggiornamento dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui all'art. 22 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991  pag. 92 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Provvedimenti concernenti nulla osta per impianti di cave  pag. 92 
Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita in località Villaggio S. Agata del comune di Messina e inclusione della stessa fra i beni patrimoniali della Regione  pag. 92 
Nulla osta al comune di Comitini per il progetto relativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria  pag. 92 
Nulla osta al Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltanissetta per la realizzazione di un impianto di depurazione nel comune di Caltanissetta  pag. 92 
Autorizzazione alla ditta Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A., con sede legale a Trieste, per la modifica delle emissioni in atmosfera derivanti da uno stabilimento sito in Palermo  pag. 92 
Autorizzazione alla società Cantine Foraci s.r.l., con sede a Mazara del Vallo, per l'utilizzo di fanghi di depurazione  pag. 92 
Approvazione di variante al piano di fabbricazione ed al piano regolatore del comune di Capaci  pag. 92 
Approvazione di variante al piano di fabbricazione ed al piano regolatore del comune di Capaci  pag. 93 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Camporeale  pag. 93 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Valderice  pag. 93 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Nomina della commissione di esame per la qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza su strada, ferroviaria o via navigabile di merci pericolose per la Regione Sicilia  pag. 93 
Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.   pag. 93 
Sostituzione del commissario straordinario dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Cefalù  pag. 93 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 29 maggio 2001, n.298.
Circolare assessoriale n.293 del 2 marzo 2001 - Disposizioni attuative della misura D "Prepensionamento" prevista dal Piano di sviluppo rurale Reg.CE n. 1257/99, titolo II, capo IV, artt. 10, 11 e 12.Proroga termini  pag. 94 

Assessorato dei lavori pubblici

CIRCOLARE 21 maggio 2001, prot. n. 2014/5°.
Atto di indirizzo sulla procedura istruttoria per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche e sulla obbligatorietà della denunzia all'autorità giudiziaria degli utenti abusivi  pag. 94 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato della sanità

Decreto 28 dicembre 2000
Stagione balneare 2001  pag. 95 

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1
Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 28 maggio 2001.
Approvazione del programma di interventi di cui ai fondi relativi all'edilizia sovvenzionata - Rimodulazione 3ª tranche e il programma di interventi di cui ai fondi relativi all'edilizia agevolata.
Supplemento ordinario n. 2
Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI





PRESIDENZA


DECRETO PRESIDENZIALE 10 maggio 2001, n. 8.
Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto;
Visto l'art. 2 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto l'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Udito il parere n. 1219/2000 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell'adunanza del 16 gennaio 2001;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 6/7 febbraio 2001;

Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, stabilisce l'organizzazione, le competenze e la composizione degli uffici posti alle esclusive dipendenze del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, nonché il trattamento economico del relativo personale.
Art. 2.
Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali

1. Per il supporto all'esercizio delle proprie competenze e per il raccordo con gli uffici dell'Amministrazione, il Presidente della Regione e gli Assessori regionali si avvalgono dei seguenti uffici, costituiti con proprio provvedimento, previa comunicazione al dirigente della struttura di massima dimensione di appartenenza, delle unità di personale individuate: Ufficio di Gabinetto, Segreteria particolare e Servizio di controllo interno strategico.
2. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente si compone di non più di n. 16 unità, compreso il Capo di Gabinetto, delle quali, al fine di assicurare la piena funzionalità operativa, almeno 6 con qualifica non dirigenziale.
3. L'Ufficio di Gabinetto degli Assessori regionali si compone di non più di n. 13 unità, compreso il Capo di Gabinetto, delle quali, al fine di assicurare la piena funzionalità operativa, almeno 5 con qualifica non dirigenziale.
4. All'Ufficio di Gabinetto, nel cui ambito opera una Segreteria tecnica, è preposto il Capo di Gabinetto, il quale assicura l'azione coordinata degli uffici di diretta collaborazione, il raccordo tra le funzioni di indirizzo e le attività di gestione dei dipartimenti.
5. Il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione assicura, altresì, il raccordo con gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.
6. Il Capo di Gabinetto è nominato dal Presidente e dagli Assessori tra i dirigenti di livello non inferiore alla seconda fascia.
7.  Fra i componenti dell'Ufficio di Gabinetto con qualifica dirigenziale o fra uno dei soggetti esterni di cui al successivo comma 10, il Presidente e gli Assessori possono individuare, su base esclusivamente fiduciaria, un vicario che sostituisce il Capo di Gabinetto in caso di assenza od impedimento.
8. La Segreteria tecnica opera alle dipendenze del Capo di Gabinetto e cura l'istruttoria degli atti amministrativi di competenza del Presidente e degli Assessori, nonché le risposte agli atti parlamentari di controllo ed indirizzo riguardanti il ramo di amministrazione regionale ed il relativo seguito. La stessa è composta di non più di 12 unità, per il Presidente della Regione, e di non più di 9 unità per gli Assessori regionali, di cui almeno un terzo con qualifica dirigenziale. Ad una delle unità con qualifica dirigenziale, o ad uno dei soggetti esterni di cui al successivo comma 10, viene assegnato, su base esclusivamente fiduciaria, l'incarico di coordinamento della Segreteria tecnica.
9. La Segreteria particolare svolge compiti di supporto all'attività politica, coordinando gli impegni e curando i rapporti del vertice politico con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. Alla stessa è preposto il segretario particolare ed è composta complessivamente, compreso lo stesso segretario particolare, di non più di 9 unità, per il Presidente della Regione e per gli Assessori regionali.
10.  Degli Uffici di Gabinetto, delle Segreterie tecniche e delle Segreterie particolari, oltre a dipendenti dell'Amministrazione regionale, possono fare parte, nel limite di un terzo delle rispettive dotazioni, i soggetti esterni di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 50 e 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e dall'art. 15 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
11.  I servizi di valutazione e controllo strategico operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente al Presidente ed agli Assessori; la composizione ed il relativo funzionamento sono disciplinati con gli strumenti attuativi di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
12.  Le assegnazioni agli uffici di cui al presente articolo, nonché i relativi incarichi, anche al personale esterno all'Amministrazione regionale cessano, comunque, con il venir meno della preposizione del Presidente e degli Assessori al rispettivo ramo di Amministrazione regionale.
13.  Gli incarichi di responsabili di strutture, di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 non sono cumulabili con quelli di Capo di Gabinetto e di dirigenti addetti agli uffici di diretta collaborazione.
14.  Per esigenze organizzative le assegnazioni numeriche riferite a ciascuno degli uffici previsti dai commi 2, 3, 8 e 9, ferma restando la dotazione complessiva risultante dalla somma delle unità assegnate ai medesimi uffici, possono essere modificate, con un limite di aumento di un terzo, con provvedimento del Capo di Gabinetto.
Art. 3.
Trattamento economico

1. Il trattamento economico accessorio da corrispondere ai componenti gli uffici di cui al precedente art. 2 è, per il personale dell'Amministrazione regionale, in fase di prima applicazione, quello previsto dalle norme contrattuali applicabili alla data di entrata in vigore del presente regolamento per il personale dell'Ufficio di Gabinetto.
2. Le disposizioni del comma 1 cesseranno di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni contrattuali, che dovranno contenere apposite previsioni per il personale degli uffici di cui all'articolo 2.
3. Per il personale con qualifica dirigenziale si applicano i provvedimenti di cui all'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
4. Per il personale degli uffici di diretta collaborazione esterno all'Amministrazione regionale si farà riferimento sia per il trattamento fondamentale, sia per il trattamento accessorio, alle corrispondenti qualifiche di personale regionale in base alle funzioni contrattualmente convenute. Per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni il trattamento economico complessivo non può, comunque, essere inferiore a quello in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

Art. 4.

1. Ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 10 maggio 2001.
  LEANZA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 23 maggio 2001. Reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 68.
(2001.23.1219)
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DECRETO PRESIDENZIALE 23 aprile 2001.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Agrigento e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare dell'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Visto l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, con le modifiche introdotte dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Vista la nota n. 60 del 13 marzo 2001, con la quale il segretario generale del comune di Agrigento ha comunicato che il sindaco, dott. Calogero Sodano, ha rassegnato le dimissioni dalla carica in data 13 marzo 2001;
Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1, della legge regionale n. 35/97 e successive modifiche, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta non del consiglio, che rimane in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo delle elezioni congiunte del sindaco e del consiglio comunale;
Considerato che nelle more del rinnovo di dette elezioni congiunte, ai sensi del 4° comma, dell'art.11 della citata legge regionale n. 35/97, le competenze del sindaco e della giunta municipale sono esercitate da un commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 55 del l'O.R.EE.LL. con le modifiche effettuate dall'art. 14 della citata legge regionale n. 30/2000;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, di prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta municipale del comune di Agrigento.

Art. 2

Nominare il sig. Milioto Salvatore commissario straordinario per la gestione del predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prossima tornata elettorale che avrà luogo nell'autunno del 2001, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 25/2000, contestualmente alla elezione del consiglio comunale.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario, con onere a carico del l'amministrazione interessata.
Palermo, 23 aprile 2001.
  LEANZA 
  TURANO 

(2001.17.869)
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DECRETO PRESIDENZIALE 23 aprile 2001.
Decadenza del consiglio comunale di Roccapalumba e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 35/97 e n. 30/2000;
Vista la nota n. 6592 del 20 marzo 2001, con la quale il segretario capo del comune di Roccapalumba ha comunicato che 9 consiglieri su 15 assegnati al comune hanno rassegnato le dimissioni dalla carica con decorrenza 5-6-19 marzo 2001;
Rilevato che il consiglio comunale di Roccapalumba, composto per legge di n. 15 unità ed eletto nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 1998, ha perso per dimissioni più della metà del propri componenti;
Considerato che tale circostanza comporta la decadenza del consiglio ai sensi dell'art. 53 dell'O.R.EE.LL. e successive modifiche;
Considerato che la circostanza in questione integra la fattispecie prevista dal 2° e 4° comma dell'art.11 della legge regionale n. 35/97 per cui occorre prendere atto della decadenza del consiglio comunale e procedere alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 del l'O.R.EE.LL. nel testo modificato dall'art. 14 della legge regionale n. 30/2000;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, il consiglio comunale di Roccapalumba è dichiarato decaduto.

Art. 2

Il dott. Biondo Antonino è nominato commissario straordinario del predetto comune con il compito di esercitare le attribuzioni del consiglio fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario.

Art. 3

La spesa della gestione commissariale graverà sul bilancio dell'ente locale interessato e sarà quantificata con successivo provvedimento.
Palermo, 23 aprile 2001.
  LEANZA 
  TURANO 

(2001.17.868)
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DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2001.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Caprileone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare dell'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;
Visto l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n.35 con le modifiche introdotte dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n.25;
Vista la nota n.1575 del 5 marzo 2001, con il quale il segretario comunale del comune di Caprileone ha comunicato che il sindaco, sig. Grasso Giuseppe, è deceduto in data 5 marzo 2001;
Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1, della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta non del consiglio, che rimane in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo delle elezioni congiunte del sindaco e del consiglio comunale;
Considerato che nelle more del rinnovo di dette elezioni congiunte, ai sensi del 4° comma dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/1977, le competenze del sindaco e della giunta municipale sono esercitate da un commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL. con le modifiche effettuate dall'art. 14 della citata legge regionale n. 30/2000;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti lo cali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, di prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta municipale del comune di Caprileone.

Art. 2

Nominare il dott. La Barbera Nicolò commissario straordinario per la gestione del predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prossima tornata elettorale che avrà luogo nell'autunno del 2001 ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge regionale n. 25/2000 contestualmente alla elezione del consiglio comunale.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 26 aprile 2001.
  LEANZA 
  TURANO 

(2001.18.893)
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DECRETO PRESIDENZIALE 3 maggio 2001.
Revoca dell'articolo 2 del decreto presidenziale 23 marzo 2001 e nomina del nuovo commissario straordinario del comune di Alcamo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n.35;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;
Visto il decreto presidenziale n. 55 del 23 marzo 2001, con il quale, nel prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Alcamo, è stato nominato il commissario straordinario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL. con le modifiche apportate dall'art.14 della legge regionale n.30/2000 nella persona del dott. Greco Rosolino;
Vista la nota prot. n. 16049 del 26 marzo 2001, con la quale il segretario generale del suddetto comune ha comunicato che il commissario straordinario si è insediato in data 26 marzo 2001;
Vista l'istanza datata 19 aprile 2001, con la quale il dott. Greco Rosolino chiede di essere sollevato dall'incarico della gestione commissariale, per motivi personali;
Ritenuto di poter accogliere la superiore motivata istanza;
Visto l'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 30/2000;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti lo cali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi specificati in premessa, l'art. 2 del decreto presidenziale n. 55 del 23 marzo 2001 è revocato.

Art. 2

Il dott. Salvatore Di Franco viene nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Alcamo, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile che avrà luogo nell'autunno del 2001 ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge regionale n. 25/2000 contestualmente alla elezione del consiglio comunale.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario straordinario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 3 maggio 2001.
  LEANZA 
  TURANO 

(2001.18.945)
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DECRETI ASSESSORIALI




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 6 aprile 2001.
Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Castellammare del Golfo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in particolare l'art. 41, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
Visto, inoltre, il 4° comma dell'art. 41 della stessa legge, che distingue le zone cinologiche stabili in zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e zona B, in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;
Vista la nota prot. n. 3974 del 27 settembre 2000 della Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, con la quale propone l'individuazione di una zona cinologica stabile "B" per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel comune di Castellammare del Golfo in contrada Strafalcello;
Vista la relazione redatta a seguito di sopralluogo effettuato dal funzionario della Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, dalla quale si evince che la zona ha i requisiti per essere classificata zona B perché in essa è stata riscontrata presenza irrilevante di fauna selvatica e che il territorio ha le caratteristiche faunistico ambientali richieste dalla legge;
Visto il verbale riunione del 21 agosto 2000 della Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, riguardante l'acquisito parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste convocati ai sensi della circolare prot. n. 7321 del 15 dicembre 1998;
Vista la successiva nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani prot. n. 263 del 23 gennaio 2001, con la quale viene trasmessa la proposta di individuazione della zona cinologica stabile "B" pubblicata all'albo pretorio del comune di Castellammare del Golfo per 15 giorni consecutivi e che trascorso il termine prefissato dalla pubblicazione dell'individuazione della zona cinologica, nessuna opposizione è stata presentata;
Verificata la rispondenza della proposta ai requisiti voluti dalla normativa in vigore;
Ritenuto di potere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al 7° comma dell'art. 41;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, nel territorio comunale di Castellammare del Golfo contrada Strafalcello, nel terreno agricolo di proprietà della signora Fontana Caterina, identificato in catasto alle partite 7309 e 2040 del foglio 40, particelle 62 e 220 (parte), esteso complessivamente Ha. 24.50.00, è individuata una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, classificata zona B.

Art.  2

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art.  3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, nelle more dell'eventuale affidamento della zona cinologica, ne curerà la gestione e la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, zona cinologica B - divieto di caccia e di uso non consentito.

Art.  4

Il presente decreto, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 41, comma 1°, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 aprile 2001.
  CROSTA 

(2001.18.900)
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DECRETO 6 aprile 2001.
Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Rometta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in particolare l'art. 41, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
Visto, inoltre, il 4° comma dell'art. 41 della stessa legge che distingue le zone cinologiche stabili in zona A in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e zona B, in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;
Vista la nota prot. n. 1304 pos. IVA/11 del 26 aprile 2000 della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, con la quale propone l'individuazione di una zona cinologica stabile "B" per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel comune di Rometta, ricadente nelle contrade Mandarani e P. Ferrà;
Vista la relazione redatta a seguito di sopralluogo effettuato dal funzionario della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, dalla quale si evince che la zona ha i requisiti per essere classificata zona B perché in essa è stata riscontrata presenza occasionale e irrilevante di fauna selvatica e che il territorio ha le caratteristiche faunistico-ambientali richieste dalla legge;
Visto l'atto di assenso del comune di Rometta proprietario del terreno;
Visto il verbale datato 26 gennaio 2000 della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, riguardante l'acquisito parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste convocate ai sensi della circolare prot. n. 7321 del 15 dicembre 1998;
Vista la successiva nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina prot. n. 396 pos. IVA/11 del 29 gennaio 2001, con la quale viene trasmessa la proposta di individuazione della zona cinologica stabile "B" pubblicata all'albo pretorio del comune di Rometta per 15 giorni consecutivi e che trascorso il termine prefissato dalla pubblicazione dell'individuazione della zona cinologica, nessuna opposizione è stata presentata;
Verificata la rispondenza della proposta ai requisiti voluti dalla normativa in vigore;
Ritenuto di potere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al 7° comma dell'art. 41;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, è individuata una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, classificata zona B nel territorio del comune di Rometta, identificata in catasto al foglio 23, particelle 48, 49, 50 e foglio 24, particelle 1, 2 e parte della 20 (interessata solo per 20 ettari) estesa complessivamente Ha. 29.11.80.

Art.  2

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art.  3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, nelle more dell'eventuale affidamento della zona cinologica, ne curerà la gestione e la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, zona cinologica B - divieto di caccia e di uso non consentito.

Art.  4

Il presente decreto, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 41, comma 1°, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 aprile 2001.
  CROSTA 

(2001.18.901)
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DECRETO 13 aprile 2001.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Cisterna Barboraso Manca in agro di S. Cataldo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie di cui all'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, così come modificata dalla legge regionale n. 15/98;
Vista la richiesta avanzata dal sig. Cammarata Giuseppe, nato a S. Cataldo il 4 settembre 1969 e ivi residente in via P. La Torre n. 105, di istituzione di un'azienda agro-venatoria in agro di S. Cataldo contrada Cisterna Barboraso Manca;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa di parte presentata a corredo dell'istanza;
Visto il verbale di accertamento redatto a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta dal quale si rileva, tra l'altro, il parere favorevole per l'istituzione dell'azienda agro-venatoria Cisterna Barboraso Manca;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta datata 6 febbraio 2001, prot. n. 223;
Vista la nota n. prot. 1822/T-B87B del 9 marzo 2001, con la quale l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha espresso sfavorevolmente il proprio parere in ordine all'istituzione della predetta azienda agro-venatoria esclusivamente per quanto attiene all'estensione del comprensorio che risulta comunque in linea con le previsioni normative in vigore nel territorio della Regione siciliana;
Considerato, pertanto, che detto parere va disatteso per la parte nascente dall'asserita limitata estensione in quanto in contrasto con la norma regionale che stabilisce, per le aziende agro venatorie, il limite minimo di 30 ettari;
Ritenuto di dovere accogliere l'istanza;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo, prot. n. 1802/2001 dell'8 marzo 2001, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' istituita l'azienda agro-venatoria Cisterna Barboraso Manca in agro di S. Cataldo contrade omonime, estesa complessivamente Ha. 30.60.08, comprendente le particelle 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 40 e 48, foglio di mappa 32; le particelle 1 e 43 del foglio di mappa 33 e le particelle 14, 15, 16, 17 e 18 del foglio di mappa 34.

Art.  2

E' fatto obbligo al sig. Cammarata Giuseppe, nato a S. Cataldo il 4 settembre 1969 e ivi residente in via P. La Torre n. 105, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza.

Art.  3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, degli impegni assunti e di cui al precedente articolo, nonché delle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comportano la revoca della presente concessione.

Art.  4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti sarà depositato presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 aprile 2001.
  CROSTA 

(2001.18.929)
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DECRETO 13 aprile 2001.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Dain in agro di Vizzini e Licodia Eubea.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie di cui all'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, così come modificata dalla legge regionale n. 15/98;
Visto il decreto n. 87 del 23 febbraio 1991, di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Tana Calda, de caduto il 22 febbraio 2001;
Vista la richiesta avanzata dal sig. Geraci Gesualdo, nato a Caltagirone il 17 settembre 1970, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa agricola Dain a r.l., con sede in Licodia Eubea, contrada Alia S.S. 194 km. 52, di istituzione di un'azienda agro-venatoria nel territorio dei comuni di Vizzini e Licodia Eubea, contrade Alia-Casalello, sui terreni già soggetti al regime di azienda faunistico-venatoria Tana Calda di cui al decreto n. 87 del 23 febbraio 1991;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa di parte presentata a corredo dell'istanza;
Visto il verbale di accertamento redatto a cura della R.F.V. di Catania, dal quale si rileva che nei terreni oggetto dell'iniziativa in atto si nota un degrado degli ambienti naturali e una scarsa presenza di fauna autoctona, che nell'azienda agricola viene di già svolta attività agrituristica e si rileva, tra l'altro, il parere favorevole per l'istituzione dell'azienda agro-venatoria Dain con modifiche;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria di Catania datata 11 gennaio 2001, prot. n. 200;
Vista la nota prot. n. 2193/T-B87b del 21 marzo 2001, con la quale l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha espresso favorevolmente il proprio parere in ordine all'istituzione della predetta azienda agro-venatoria;
Ritenuto di dovere accogliere l'istanza;
Visto il certificato di iscrizione alla Camera di commercio di Catania, prot. n. CER/6743/2000/CCT0256 del 22 febbraio 2001, dal quale si rileva tra l'altro il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' istituita l'azienda agro-venatoria Dain in agro di Vizzini e Licodia Eubea, contrada Alia-Casalello, estesa complessivamente Ha. 121.45.63, comprendente le particelle 1 e 18 del foglio di mappa 78 del comune di Licodia Eubea estese Ha. 119.24.28; e la particella 110 del fondo di mappa 116 del comune di Vizzini, estesa Ha. 2.21.35.

Art. 2

E' fatto obbligo al sig. Geraci Gesualdo, nato a Caltagirone il 17 settembre 1970 nella qualità, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, degli impegni assunti e di cui al precedente articolo, nonché delle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comportano la revoca della presente concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Catania è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 aprile 2001.
  CROSTA 

(2001.18.930)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 4 aprile 2001.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto il D.P.Reg. n. 722 del 20 febbraio 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 26 gennaio 2001;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabacchi di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti" consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dall'associazione di categoria FIT, con nota di accompagnamento, n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che le modalità di riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvengano alla cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale dalla rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'Ecomap, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che ai sensi del disposto del citato 4° comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, a decorrere dall'anno 2000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai punti di raccolta aderenti all'ente garante;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono stati tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'esclusione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fideiussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione in data 12 aprile 1999 prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999 prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Viste le note della Federazione italiana tabaccai prot. n. 37254 del 19 dicembre 2001 e n. 1529 del 15 gennaio 2001, con le quali la stessa federazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b) a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c) a sottoscrivere la polizza fideiussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Viste le note dell'Ecomap n. 540 del 5 gennaio 2001, e n. 1439 del 15 gennaio 2001, con la quale lo stesso ha comunicato l'elenco dei rivenditori in copertura fideiussoria a mezzo della polizza Zurich Iternational Italia S.p.A. n. 209S1403;
Viste le deleghe RID dei tabaccai istanti, pervenute a questa Regione per il tramite della FIT;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che hanno presentato apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale delle finanze e del credito, anche per il tramite delle associazioni di categoria, che siano collegati in rete e che utilizzino il sistema Lottomatica, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato elenco anagrafico, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo, n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140, codice ABI 01020, codice CAB 04793 - codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e finanze delle deleghe sottoscritta dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riservate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/1999 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'esclusione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione assessoriale.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzato tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fideiussoria.
Delle verifiche effettuate l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia curerà di segnalare all'Assessorato regionale bilancio e finanze - Dipartimento regionale delle finanze e del credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

Il tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anche per quanto concerne l'allegato elenco dei tabaccai autorizzati.
Palermo, 4 aprile 2001.
  CERNIGLIARO 


Allegato


ELENCO DEI TABACCAI LOTTISTI AUTORIZZATI A RISCUOTERE LE TASSE AUTOMOBILISTICHE ERARIALI IN SICILIA
DECRETO N. 150 DEL 4 APRILE 2001


Prog.  Cod. lottomatica N. Ricevitoria RAGIONE SOCIALE Indirizzo Comune 
PA1635 1640 Failla Antonietta viale della Regione, 25 Catanissetta 
PA1631 1636 Ginevra Olga corso Umberto, 33 Caltanissetta 
PA1676 1681 Antronaco Gaetano via della Corcodia, 80 Catania 
PA1679 1684 Belviso Sebastiano via Amiraglio Caracciolo, 35 Catania 
PA1664 1669 Catania Angelo corso delle Province n. 102 Catania 
PA1647 1652 Catania Vincenzo corso Italia n. 96 Catania 
PA1651 1656 Corsaro Angelo via Stazzone, 61 Catania 
PA1688 1693 Costa Giuseppe via Musumeci, 117 Catania 
PA1693 1698 Delfino Concetta via Giuseppe Verdi, 77 Catania 
10  PA1663 1668 Finocchiaro Giovanni via Policastro, 23/A Catania 
11  PA1650 1655 Giuffrida Francesca via Francesco Crispi, 101 Catania 
12  PA1685 1690 Malgioglio Giovanna via Artale Alagona, 9 Catania 
13  PA1687 1692 Moncada Anita Elena via Vittorio Emanuele, 184 Catania 
14  PA1670 1675 Moschetto Natala via Calì, 41 Catania 
15  PA1652 1657 Patanè Rosa via Fava, 69 Catania 
16  PA1665 1670 Privitera Angela Carmela via A. di San Giuliano, 231 Catania 
17  PA1686 1691 Riolo Salvatore piazza Carlo Alberto, 29 Catania 
18  PA1656 1661 Ruggieri Vito via Gustavo Vagliasindi, 3/5 Catania 
19  PA1678 1683 Zito Rosanna via R. Imbriani, 140 Catania 
20  PA1712 1717 Aronica Agostino via C. Battisti, 115 Messina 
21  PA1739 1744 Assenzio Mario viale Italia, 51 Messina 
22  PA1737 1742 Bisazza Andrea via Centonze is. 85 n. 230 Messina 
23  PA1565 1570 Calderone Aurora Antonina via Vittorio Emanuele III, 107 Basicò (ME) 
24  PA1585 1590 Cappadona Marcello via Libertà, 17 Leni (ME) 
25  PA1734 1739 De Luca Matteo viale P. Umberto, 42 Messina 
26  PA1740 1745 Furfaro Antonia Giuseppa corso Cavour, 126 Messina 
27  PA1618 1623 Grasso Antonino via A. Moro, 43 fraz. Campogrande Tripi (ME) 
28  PA1716 1721 Mangano Tommasa via S. Cecilia is. 107, 183 Messina 
29  PA1727 1732 Pino Lucia via Felice Bisazza, 77 Messina 
30  PA1743 1748 Putignano Vincenzo via S. Cecilia, 160 Messina 
31  PA1718 1723 Schepisi Pietro via La Farina is. 127, 72 Messina 
32  PA1732 1737 Sorrenti Santo piazza S. Rocco, 4 loc. Faro Sup. Messina 
33  PA1711 1716 Vito Serafina via Fratelli di Maria, 439/F Messina 
34  PA1756 1761 Adelfio Giacomo piazzetta Porta Reale, 6 Palermo 
35  PA1774 1779 Analdi Giovanna via Vittorio Emanuele, 500 Palermo 
36  PA1754 1759 Ardizzone Anna Maria piazza Olivella, 10 Palermo 
37  PA1785 1790 Barabbino Marcello piazza G. Amendola, 36 Palermo 
38  PA1192 1197 Bongiorno Serafina contrada Santa Lucia s.n.c. Cefalù (PA) 
39  PA1759 1764 Caronia Giuseppe via Lancia di Brolo, 157/B Palermo 
40  PA1762 1767 Clausi Nicolò via Vittorio Emanuele, 85/A Palermo 
41  PA1786 1791 D'Aleo Emanuele via Roma, 30 Palermo 
42  PA1794 1799 Di Noto Angelo viale Regione Siciliana, 687 Palermo 
43  PA1784 1789 Finocchio Antonino via dell'Orsa Minore, 113 Palermo 
44  PA1793 1798 Frisina Maria Paola via Lincoln, 93 Palermo 
45  PA1769 1774 Gambino Giuseppe viale Resurrezione, 52 Palermo 
46  PA1772 1777 Gervasi Giovanni via Roma, 378 Palermo 
47  PA1619 1624 La Barbera Giuseppe piazza Umberto I, 22 Ustica (PA) 
48  PA1779 1784 Marabello Carmela via P.pe di Villafranca, 93 Palermo 
49  PA1789 1785 Palumberi Gianfranco via Sicilia, 37 Palermo 
50  PA1799 1804 Sorrentino Daniela via Maqueda, 220 Palermo 
51  PA1768 1773 Spica Francesca via Albergheria, 136 Palermo 
52  PA1796 1801 Taormina Concetta via G. Villani già MM54, 20 Palermo 
53  PA1766 1771 Torregrossa Giuseppe via Don Orione, 99/101 Palermo 
54  PA1853 1858 Cannata Concettina largo Aretusa, 8 Siracusa 
55  PA1857 1862 Pira Mariangela via Mosco, 66 Siracusa 
56  PA1858 1863 Scalora Francesco piazza Duomo, 3 Siracusa 
57  PA1865 1870 Zuccaro Giovanni via Adda, 43/45 Siracusa 
58  PA1891 1896 Flores Maria Antonietta via S. Francesco di Paola, 28/A Trapani 
59  PA1879 1884 Grimaldi Leonarda via Conv. S.F. di Paola, 29/bis Trapani 
60  PA1892 1897 Grimaldi Vincenzo via Conte Agostino Peroli, 187 Trapani 
61  PA1876 1881 Internicola Anna via Medea, 62 Trapani 
62  PA1875 1880 Pantaleo Antonio via G.B. Fardella, 20 Trapani 
63  PA1871 1876 Safina Antonino via Marsala, 41 (Guarrato) Trapani 
64  PA1874 1879 Sansica Giuseppe corso P. Mattarella, 172 Trapani 
65  PA1884 1889 Vario Angelica via Marsala, 255 Trapani 

(2001.19.957)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 6 aprile 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Leone Azzurro Centro Manutenzioni e Pulizia, con sede in Leonforte, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n. 475 - repertorio scioglimenti - dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dal quale è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 codice civile per lo scioglimento della società cooperativa Leone Azzurro Centro Manutenzione e Pulizia, con sede in Leonforte;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 12 aprile 2000, con parere n. 2519, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della società sopra richiamata;
Ritenuto, quindi, di dover procedere conseguentemente;
Visto l'art. 2544 codice civile;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Leone Azzurro Centro Manutenzioni e Pulizia, con sede in Leonforte, costituita l'8 giugno 1987, con atto omologato dal tribunale di Nicosia, in data 24 giugno 1987, iscritta al registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con D.P. n. 1110 del 7 maggio 1988, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il rag. Roberto Di Leo, nato a Caltanissetta il 3 aprile 1967 e residente a Campofranco in contrada Erbe Bianche n. 1/C, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 aprile 2001.
  SPERANZA 

(2001.18.947)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 27 marzo 2001.
Determinazione della pianta organica delle farmacie del comune di Campobello di Mazara fino al 31 dicembre 1997.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. n.1265/34;
Vista la legge 2 aprile 1968, n.475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge 8 novembre 1991, n.362;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale n.10/91;
Vista la circolare assessoriale n.923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 23059 del 3 ottobre 1997, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1993 la pianta organica delle farmacie del comune di Campobello di Mazara, così come da rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.1 del 3 gennaio 1998;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che, in occasione della revisione della pianta organica delle farmacie, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e conseguentemente può essere modificata l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto l'art.1 della legge n. 362/91, che prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto l'art. 2 della citata legge n. 362/91, secondo il quale, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedano, può stabilirsi, in deroga al criterio della popolazione di cui all'art. 1 della legge n. 475/68 e successive modificazioni, sentiti l'Azienda sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti, anche se ubicate in comuni diversi, tenuto conto che tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune;
Visto il decreto del medico provinciale del 10 luglio 1978, prot. n. 3895, con il quale il titolare della 1ª sede farmaceutica è stato autorizzato all'apertura di una farmacia succursale stagionale nella frazione "Tre Fontane" del comune suindicato, carente di servizio farmaceutico;
Vista la nota del 28 agosto 1998, con la quale il sindaco del comune di Campobello di Mazara chiede, ai sensi della normativa suindicata, l'istituzione, in deroga al criterio della popolazione, di un ulteriore servizio farmaceutico nella frazione "Tre Fontane" sussistendone i presupposti di legge;
Visti i dati ISTAT relativi alla popolazione residente nel comune di Campobello di Mazara al 31 dicembre 1997, pari a 12.427 abitanti;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenze di servizi in data 29 ottobre 1997, 13 novembre 1997, 4 dicembre 1997, 23 marzo 1998, 3 giugno 1998, 31 agosto 1998 e 13 maggio 2000, dalle quali si evince, tra l'altro che le frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola distano dal comune di Campobello di Mazara rispettivamente Km. 8 e Km. 11 con una popolazione complessiva di circa 920 abitanti;
Vista la deliberazione dell'Azienda unità sanitaria locale n.9 di Trapani n. 3542 del 10 ottobre 1998, con la quale viene espresso parere favorevole alla proposta di istituzione di una sede farmaceutica rurale nel territorio comprendente le frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola;
Vista la nota prot. n. 1N13/2949 del 12 ottobre 2000, con la quale viene ulteriormente chiesto al comune di Campobello di Mazara, all'Azienda unità sanitaria locale n.9 di Trapani ed all'ordine provinciale dei farmacisti di Trapani il parere di merito previsto dalla normativa vigente;
Vista la nota del 14 novembre 2000, prot. n. 3122/11562C, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n.9 di Trapani conferma il parere espresso con la delibera n. 3542/98 sopracitata;
Preso atto del silenzio assenso formatosi con la nota n. 1N13/2949 del 12 ottobre 2000 da parte del comune di Campobello di Mazara e dell'ordine provinciale dei farmacisti di Trapani;
Considerato che la istituzione della sede farmaceutica rurale nell'anzidetta frazione "Tre Fontane e Torretta Granitola", sussistendone i presupposti di legge, consentirà alla popolazione ivi residente una più agevole fruizione del servizio farmaceutico durante tutto il periodo dell'anno;
Ritenuto di dover revocare il decreto del medico provinciale di Trapani del 10 luglio 1978, prot.n.3895, autorizzativo della farmacia succursale stagionale nelle frazioni sopraddette;
Ritenuto, altresì, di dover intendere superato, limitatamente al comune di Campobello di Mazara, il decreto n. 23059 del 3 ottobre 1997 e successive modifiche;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la pianta organica del comune di Campobello di Mazara è così determinata fino al 31 dicembre 1997:
a) popolazione residente al 31 dicembre 1997, n. 12.427 abitanti;
b) sedi farmaceutiche esistenti n.3 urbane;
c) è istituita la 4ª sede farmaceutica rurale ai sensi dell'art.2, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede urbana: titolare Gugliotta M.Grazia, via Vittorio Emanuele III n.24
-  tratto di via Roma escluso dall'incrocio con corso Umberto I e normale prolungamento verso sud; tratto di via Roma escluso da corso Umberto I a via Dante; via Dante esclusa dall'incrocio con via Roma all'incrocio con via Vittorio Emanuele III; prosegue per via Vittorio Emanuele III inclusa da via Dante fino all'incrocio con via Cavour; prosegue per via Cavour inclusa fino all'incrocio con via S.Giovanni; tratto di via S.Giovanni inclusa da via Cavour a via M.Bruzzo; via M.Bruzzo inclusa dall'incrocio con via S.Giovanni all'incrocio con via Regina Margherita; via Regina Margherita esclusa fino all'incrocio con via Delle Cave; via Delle Cave esclusa e suo prolungamento in contrada Rosario.
2ª sede urbana: titolare d.ssa Tummarello Francesca, corso Umberto I n.62
-  tratto di via Roma incluso dall'incrocio con corso Umberto I e suo naturale prolungamento verso sud; tratto di via Roma escluso da corso Umberto I a via Dante; via Roma inclusa dalla via Dante alla via CB32; prosegue per via CB 32 inclusa e suo prolungamento fino all'incrocio con via Indelicato; via Indelicato esclusa dal prolungamento di via CB32 fino all'incrocio con via Vittorio Emanuele II; via Vittorio Emanuele II esclusa da via Indelicato e suo naturale prolungamento in contrada Schiacchitano.
3ª sede urbana: titolare d.ssa Parisi Domenica, via Roma n.180
-  tratto di via Roma dall'incrocio con corso Umberto I all'incrocio con via Dante; via Dante inclusa dall'incrocio con via Roma all'incrocio con via Vittorio Emanuele III; tratto di via Vittorio Emanuele III escluso da via Dante fino all'incrocio con via Vittorio Emanuele III all'angolo con via S.Giovanni; tratto di via S.Giovanni escluso da via Cavour a via M.Bruzzo; via M.Bruzzo esclusa prosegue fino all'incrocio con via Regina Margherita; via Regina Margherita inclusa fino all'angolo con via Delle Cave; via Delle Cave inclusa e suo prolungamento in contrada Rosario e, dal confine nord-ovest con la sede farmaceutica n. 2.
4ª sede rurale
-  comprende le frazioni di "Tre Fontane" e "Torretta Granitola".

Art. 2

Il decreto del medico provinciale di Trapani del 10 luglio 1978, n. 3895 è revocato.

Art.3

Il decreto n. 23059 del 3 ottobre 1997, limitatamente al comune di Campobello di Mazara è da intendersi superato con il presente provvedimento.
Il presente decreto verrà inviato al comune interessato ed all'Azienda unità sanitaria locale n.9 di Trapani per la pubblicazione nei rispettivi albi, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso ed agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana.
Palermo, 27 marzo 2001.
  PROVENZANO 

(2001.17.851)
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DECRETO 11 maggio 2001.
Concorso per il passaggio alle dipendenze dei medici specialisti ambulatoriali titolari di incarico a tempo indeterminato.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 modificativo ed integrativo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il D.P.R. n. 316 del 28 settembre 1990, che rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come rinnovato dal D.P.R. n. 500 del 29 luglio 1996;
Visto il D.P.R. 271 del 28 luglio 2000, che rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni;
Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
Visto l'art. 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede, da parte delle Regioni, l'individuazione delle aree di attività specialistica, con riferimento alle quali inquadrano, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale disciplinati dagli accordi collettivi nazionali sopra citati, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell'ambito del servizio sanitario nazionale e che, a tale data, non avevano superato i 55 anni di età previa formulazione del giudizio di idoneità;
Visto l'art. 34, comma 3, il quale prevede che dal 1° luglio 1998 cessano i rapporti convenzionali con gli specialisti ambulatoriali che, avendone titolo, non abbiano presentato domanda di inquadramento in ruolo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997, n. 365, che adotta il regolamento per il giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 9, comma 8, del citato decreto legislativo n. 517/93, relativamente alla categoria dei medici specialisti ambulatoriali titolari di rapporto convenzionale ai sensi del D.P.R. n. 316/90;
Vista la nota n. 100/17.20/3317 del 30 marzo 1998, con la quale il Ministro della sanità invitava gli Assessori regionali alla sanità a soprassedere all'adozione di provvedimenti connessi con l'attuazione del citato art. 34, legge n. 449/97;
Vista la nota 24 dicembre 1998, con la quale il Ministro della sanità ritiene superata la precedente comunicazione del 30 marzo 1998;
Vista la nota 100/567.2/3.919 del 4 aprile 2000, con la quale il Ministro della sanità demanda ad un atto di indirizzo e coordinamento la definizione dei criteri per la valutazione dell'anzianità maturata degli specialisti ambulatoriali durante il servizio maturato in regime convenzionale; chiarisce che la cessazione dei rapporti convenzionali prevista dal comma 3 dell'art. 34 consegue alla mancata presentazione, da parte dello specialista che ne ha titolo, della domanda per essere sottoposto al giudizio di idoneità previsto dal regolamento di cui al D.P.C.M. 30 luglio 1997, n. 365, finalizzato al successivo inquadramento; individua nella data del 31 dicembre 2003 il termine ultimo per la presentazione della richiesta di inquadramento in ruolo da parte dello specialista interessato che abbia superato il giudizio di idoneità previsto dal regolamento di cui al D.P.C.M. sopra richiamato;
Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 229, come integrato con l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254;
Considerato che l'art. 34, comma 1, ultimo capoverso, prevede che le Regioni provvedano annualmente a decorrere dal 1° luglio 1999 e fino al 31 dicembre 2003, ad inquadrare anche gli specialisti ambulatoriali che presentino domanda avendo maturato i requisiti richiesti successivamente al 31 dicembre 1997;
Ritenuto di dovere individuare le aree di attività specialistica nelle quali inquadrare gli specialisti ambulatoriali in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 34 della legge n. 449/97;
Ritenuto di dovere emanare il presente bando per gli specialisti titolari di rapporto convenzionale reso esecutivo con il D.P.R. n. 271/00 in possesso dei requisiti sopraenunciati;

Decreta:


Art. l

Sono individuate quali aree di attività specialistica ambulatoriale le branche contemplate nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali reso esecutivo con D.P.R. n. 271/00, già attivate presso le Aziende unità sanitarie locali della Regione siciliana, per le quali è indetto un concorso, per titoli e colloquio, per l'inquadramento nel primo livello dirigenziale del ruolo medico del servizio sanitario nazionale degli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale di cui al D.P.R. n. 271/00.

Art. 2

Possono partecipare al concorso i medici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale che alla data del 31 dicembre 1997 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a 29 ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a tale data non avevano superato i 55 anni di età, nonché coloro che abbiano maturato entrambi i requisiti di cui sopra, al 31 dicembre 1998, ovvero al 31 dicembre 1999, o al 31 dicembre 2000.

Art. 3

Dal 1° luglio 2001 cessano i rapporti convenzionali con gli specialisti ambulatoriali che, avendone titolo, non presentino domanda di inquadramento.

Art.4

Imedici interessati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, devono presentare apposita domanda indicando le proprie generalità, alla quale deve essere allegato, pena esclusione, in originale o in copia autenticata, il certificato di servizio, rilasciato dalle competenti Aziende unità sanitarie locali, attestante l'anzianità di incarico nel rapporto convenzionale con l'indicazione delle relative ore di incarico settimanale, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva.
Qualora lo specialista intrattenesse un rapporto convenzionale con più Aziende unità sanitarie locali potrà indicare nella domanda l'opzione per l'instaurazione del rapporto di dipendenza presso l'Azienda unità sanitaria locale nel cui ambito zonale abbia la residenza, a condizione che, a quella data, fosse titolare di rapporto convenzionale con la stessa; in assenza di tale opzione sarà inquadrato presso l'Azienda unità sanitaria locale nella quale opera con maggior numero di ore.
Possono essere allegati o autocertificati:
- altre specializzazioni o libere docenze, oltre a quella richiesta, per l'attribuzione dell'incarico;
- eventuali altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario.
Possono essere altresì allegati:
- pubblicazioni e titoli scientifici;
- curriculum formativo.

Art. 5

Le domande di ammissione al concorso in carta semplice, in uno alla relativa documentazione, dovranno pervenire all'Assessorato regionale della sanità Gruppo 6°/D.I.P., piazza Ottavio Ziino n. 24, Palermo, esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre 30 giorni decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente bando.
Saranno ammessi al concorso anche gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire successivamente al termine sopra indicato purché spedite entro la data di scadenza del bando; della data di spedizione farà fede il timbro postale.

Art. 6

Con apposito provvedimento regionale sarà costituita la Commissione per la formulazione del giudizio di idoneità prevista dall'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997, n. 365.

Art. 7

La Commissione di cui all'art. 5 formulerà il giudizio di idoneità a seguito della valutazione dei titoli di carriera, dei titoli di studio, dell'anzianità di servizio, del curriculum formativo e del superamento di un colloquio che, oltre ai contenuti di conoscenza dell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, abbia anche chiari contenuti professionali finalizzati ad accertare il livello di professionalità dell'interessato.

Art. 8

La valutazione dei titoli avverrà secondo le modalità previste dall'art. 4, commi 2 e 3 e dall'art. 5 del D.P.C.M. n. 365/97.

Art. 9

1 concorrenti che conseguiranno l'idoneità potranno presentare, entro il 31 dicembre 2003, la domanda per essere inquadrati nel 1° livello dirigenziale del ruolo medico, anche in soprannumero; superata la data fissata del 31 dicembre 2003, anche se in possesso dell'idoneità, gli specialisti manterranno il rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78 regolamentato dall'accordo collettivo nazionale con D.P.R. del 28 luglio 2000, n. 271.

Art. 10

Allo specialista è data la facoltà, al momento del passaggio nel ruolo dirigenziale, di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'ENPAM ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 254/00.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 11 maggio 2001.   
  PROVENZANO 

Allegato
FAC-SIMILE DI DOMANDA

Il sottoscritto (nome e cognome)................................................................nato a ................................ residente in ..................................... via................................ n. ..... C.A.P. .............. Tel. .......................... chiede di essere ammesso a partecipare all'esame per il giudizio di idoneità ai fini dell'inquadramento in ruolo, anche in soprannumero, del 1° livello dirigenziale del ruolo sanitario del profilo professionale................................ nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ......... del .............................
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) di svolgere esclusiva attività ambulatoriale;
2) di avere un incarico ambulatoriale non inferiore a 29 ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale precisamente attestato da certificato di servizio in carta semplice rilasciato dall'autorità competente e svolto presso le seguenti Aziende sanitarie ................................;
3) di avere un'età non superiore a 55 anni.
Allega inoltre i seguenti certificati relativi a:
1. a) titoli di carriera................................ (originali od autocertificazioni)
   b)   titoli di studio................................ (originali od autocertificazioni) 

2. c) curriculum formativo ................................
3. d) pubblicazioni ................................
4. Elenco documenti in triplice copia, in carta semplice, firmato e datato.
Dichiara, infine, che ogni comunicazione, relativa al presente bando, venga indirizzata al seguente indirizzo:
Nome e Cognome................................
Via................................ n. ............
C.A.P................................. Città .......................................................................................
Telefono ................................
Data .............................................
Firma
.................................

(2001.21.1088)
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DECRETO 18 maggio 2001.
Modifiche, integrazioni e specificazioni al decreto 14 marzo 2001, concernente principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale da parte delle Aziende sanitarie.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto l'art. 3, comma 1/bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 168, in base al quale devono essere dettati dalla Regione i principi e i criteri per la formulazione da parte delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere dell'atto aziendale disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento delle stesse Aziende;
Visto il proprio decreto n. 34120 del 14 marzo 2001, con il quale sono stati approvati i principi ed i criteri per l'adozione da parte delle Aziende sanitarie dell'atto aziendale ai sensi del soprarichiamato art. 3, secondo lo schema allegato allo stesso decreto con lettera A);
Considerato che da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di quelle di categoria sono state avanzate richieste di modifica, integrazione e specificazione al decreto sopra citato;
Ritenuto opportuno, alla luce del complessivo riesame effettuato dall'Assessorato, di apportare all'allegato A) del decreto n. 34120 del 14 marzo 2001 le modifiche, integrazioni e specificazioni indicate nello schema che viene allegato al presente decreto;
Ritenuto, altresì, ai fini di una migliore lettura dei contenuti, approvare un testo coordinato dei principi e criteri sopra individuati;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, sono apportati all'allegato A) del decreto n.34120 del 14 marzo 2001 le modifiche, integrazioni e specificazioni meglio indicate nella nota integrativa di cui al presente decreto.

Art. 2

E' approvato il testo coordinato dell'allegato A) al decreto n. 34120 del 14 marzo 2001 con le modifiche, integrazioni e specificazioni apportate con il presente decreto.

Art. 3

I direttori generali sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 maggio 2001.
  PROVENZANO 


Allegato
INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELL'ALLEGATO AL DECRETO N. 34120 DEL 14 MARZO 2001

Premessa
Nella premessa al 4° periodo la dizione "proprie strutture" viene sostituita dalla dizione "strutture pubbliche e private preaccreditate operanti nell'ambito dell'Azienda".
Al 4° periodo viene aggiunto: "l'atto aziendale viene adottato dal direttore generale previa informazione dello stesso estesa ai rappresentanti di categoria interne e preaccreditate".
Viene aggiunto un 5° periodo: "l'attività dell'Azienda si svolge in coerenza con la programmazione regionale e/o con gli atti di indirizzo e di coordinamento generali emanati dalla Regione siciliana e nel rispetto dei principi di informazione, concertazione e consultazione previsti dai contratti collettivi di lavoro sanità e dagli accordi collettivi di categoria".
Art. 1, comma 2: le parole "anche tenendo conto delle indicazioni e delle direttive dell'Assessorato regionale della sanità" sono sostituite dalle parole "nel rispetto delle indicazioni e delle direttive dell'Assessorato regionale della sanità".
Art. 1, comma 3, lettera A): è soppressa dopo le parole "la individuazione delle strutture operative" la parola "complesse".
Art. 5, comma 2: dopo le parole "strutture organizzative" sopprimere le parole "semplici e complesse".
L'art. 5, comma 3, è così modificato: le articolazioni del dipartimento sono definite dalla direzione aziendale sulla base dei criteri fissati dagli atti di programmazione ed organizzazione interna. Fermo restando quanto previsto in materia di personale dal decreto legislativo n.502/92 e successive integrazioni e modificazioni, le strutture semplici e le strutture complesse sono quelle meglio definite dall'art. 27 degli attuali contratti collettivi di lavoro per la dirigenza ed in particolare dai commi 3, 4 e 7 dello stesso articolo.
Dopo il comma 5 dell'art. 5 vengono aggiunti i seguenti commi:
6)  "il comitato del dipartimento è costituito dal direttore del dipartimento, dai direttori delle strutture complesse, nonché in relazione alla composizione del dipartimento stesso, da una congrua rappresentanza degli altri dirigenti e del personale infermieristico e tecnico sanitario assegnati al dipartimento;
7)  la direzione aziendale dovrà individuare le modalità per garantire l'effettiva gestione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie contrattate tra la direzione generale e la direzione del dipartimento;
8)  il direttore del dipartimento è scelto e nominato dal direttore generale, tra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate al dipartimento con almeno cinque anni di attività di funzione, sentito il comitato di dipartimento e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali assegnati al dipartimento, dell'assetto organizzativo e della gestione in relazione alle risorse assegnate. Resta in carica da tre a sette anni e per il periodo dell'incarico rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. L'incarico è rinnovabile, previa verifica dei risultati ottenuti;
9)  il comitato è organismo collegiale consultivo e propositivo che coadiuva il direttore del dipartimento nelle sue funzioni;
10)  il comitato ha il compito di avanzare osservazioni e proposte relativamente a:
a)  l'ottimizzazione di tutte le risorse disponibili (attrezzature, spazi, personale) sulla base degli indirizzi e dei criteri fissati dall'Azienda;
b)  la sperimentazione e l'adozione di modalità organizzative volte al miglioramento dell'efficienza e all'integrazione delle attività delle strutture del dipartimento;
c)  lo sviluppo delle attività preventive, di ricerca, di formazione, di studio e di verifica della qualità delle prestazioni;
d)  il miglioramento del livello di accessibilità e di trasparenza;
e)  l'approvazione dei protocolli operativi e delle procedure per l'attività svolta;
f)  la verifica della qualità delle prestazioni;
g)  esprime pareri su richiesta del direttore del dipartimento;
h)  l'organizzazione dei day hospital, day surgery degli ambulatori pre e post-ricovero, dimissioni precoci e l'ospedalizzazione domiciliare.
Al comma 1 dell'art. 7 nel secondo periodo, aggiungere le parole "e anche in relazione agli specifici obiettivi di salute riferiti all'ambito distrettuale".
Al comma 2, lettera d), dell'art. 7, aggiungere le parole "anche sulla base di linee guida regionali".
Il comma 4 dell'art. 7 è sostituito dal seguente: "le funzioni, le modalità organizzative del distretto e i rapporti con i dipartimenti sono meglio definiti nelle relative linee guida".
Il comma 5 dell'art. 7 è sostituito dal seguente: "In ogni distretto è istituito un ufficio di coordinamento composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nel distretto ed in particolare:
a)  un dirigente medico;
b)  un dirigente dell'area sanitaria non medica;
c)  un dirigente amministrativo;
d)  un medico convenzionato di medicina generale;
e)  un pediatra di libera scelta;
f)  uno specialista ambulatoriale convenzionato;
g)  uno specialista ambulatoriale esterno in preaccreditamento;
h)  un assistente sociale;
i)  un infermiere;
j)  un tecnico sanitario.
L'istituzione dell'ufficio di coordinamento è deliberato dal direttore generale su proposta del direttore di distretto per i componenti di cui alle lettere a), b), c), h), i), j), mentre i componenti di cui alle lettere d), e), f), g), sono designati dalle organizzazioni sindacali di categoria tra soggetti operanti nel distretto.
Art. 8, comma 2, 2° periodo: il 2° periodo è così sostituito: "pertanto le Aziende, nell'ambito delle risorse assegnate, attuano tutte le necessarie misure rivolte a garantire i livelli essenziali di assistenza individuati nel P.S.R. e nel proprio piano aziendale, nonché alla riqualificazione della spesa nell'ambito dei criteri di efficienza, efficacia, ed economicità di cui al precedente art. 1 punto 1".
N.B. - Il testo coordinato dell'allegato al decreto n. 34120 del 14 marzo 2001, con le modifiche ed integrazioni di cui al presente decreto n. 34715 del 18 maggio 2001, può essere consultato presso il seguente sito internet dell'Assessorato della sanità: www.Regione Sicilia.it/Sanità.
(2001.21.1103)
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DECRETO 29 maggio 2001.
Inserimento di un medico nella graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale, valida per l'anno 2000.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto il decreto 30 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - supplemento ordinario n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria di medicina generale valida per l'anno 2000;
Visto il decreto 24 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - supplemento ordinario n. 51 del 10 novembre 2000, con il quale è stata approvata in via definitiva la graduatoria unica regionale di medicina generale valida per l'anno 2000;
Visto il ricorso al T.A.R. di Palermo promosso dal dott. Pantaleo Vito, nato a Mazara del Vallo (TP) il 24 novembre 1947, per l'annullamento, previa sospensione del decreto 30 giugno 2000, nella parte in cui esclude il ricorrente dall'inserimento nella graduatoria per aver superato il limite del 50° anno di età;
Vista l'ordinanza n. 1630/2000 del 14 settembre 2000, con la quale il T.A.R. di Palermo ha rigettato l'istanza del ricorrente di sospensione del provvedimento impugnato;
Vista la sentenza n. 723/2001 del 16 maggio 2001, con la quale il T.A.R. di Palermo ha accolto il ricorso di che trattasi, disponendo l'annullamento della graduatoria medesima nella parte in cui esclude il ricorrente;
Ritenuto, pertanto, di dover ottemperare alla sopracitata sentenza del T.A.R. di Palermo, inserendo il dott. Pantaleo Vito nella graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 2000, con il punteggio di 8,40;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, il dott. Pantaleo Vito, nato a Mazara del Vallo (TP) il 24 novembre 1947, è inserito nella graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 2000, approvata con decreto 24 ottobre 2000, con punti 8,40.

Art. 2

Il dott. Pantaleo Vito andrà ad occupare nella graduatoria di che trattasi la posizione che compete in base al punteggio conseguito e tenuto conto del voto di laurea, dell'anzianità di laurea ed infine della maggiore età.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 29 maggio 2001.
  CASTELLUCCI 

(2001.22.1185)
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DECRETO 29 maggio 2001.
Determinazione degli ambiti territoriali ai fini dell'acquisizione delle scelte di assistenza primaria nell'ambito delle Aziende unità sanitarie locali n. 7 di Ragusa e n. 9 di Trapani.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93 e dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale di medicina generale reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96 ed, in particolare, l'art. 19, il quale, dopo aver premesso che l'assistenza primaria è organizzata in via primaria per ambiti comunali e che le Regioni possono articolare il livello organizzativo per gruppi di comuni o distretti, al comma 5 dispone che l'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte deve comprendere popolazione non inferiore a 1.500 abitanti;
Visto l'accordo collettivo nazionale di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2000 ed, in particolare, l'art. 19, comma 5, il quale espressamente prevede che "L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte di assistenza primaria deve comprendere popolazione non inferiore a 5.000 abitanti. Per motivi geografici, di viabilità, di distanza tra comuni, di difficile percorrenza delle vie di comunicazione, di parcellizzazione degli insediamenti abitativi o per altre valide condizioni, le Regioni possono individuare ambiti territoriali con popolazione inferiore a 5.000 unità, ma comunque mai inferiore a 3.500 unità";
Vista la nota prot. n. 1N8/3732 del 27 novembre 2000, con la quale l'Assessorato regionale della sanità invitava le Aziende unità sanitarie locali a formulare le necessarie proposte di rideterminazione degli ambiti territoriali di assistenza primaria, nel rispetto dei criteri sanciti dal D.P.R. n. 270/2000;
Vista la delibera n. 884 del 20 febbraio 2001 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, con la quale sono stati rideterminati gli ambiti territoriali di medicina generale;
Vista la delibera n. 4392 del 19 dicembre 2000 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, con la quale sono stati individuati i nuovi ambiti territoriali di medicina generale;
Ritenuto di dover procedere alle sopracitate determinazioni degli ambiti territoriali di assistenza primaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, D.P.R. n. 270/2000;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, gli ambiti territoriali ai fini dell'acquisizione delle scelte di assistenza primaria nell'ambito delle Aziende unità sanitarie locali n. 7 di Ragusa e n. 9 di Trapani, risultano così determinati:
Azienda unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa
-  Ragusa;
-  Chiaramonte Gulfi;
-  Monterosso Almo-Giarratana;
-  S. Croce Camerina;
-  Modica;
-  Scicli;
-  Ispica;
-  Pozzallo;
-  Comiso;
-  Acate;
-  Vittoria.
Azienda unità sanitaria locale n. 9 - Trapani
-  Trapani-Erice;
-  San Vito Lo Capo;
-  Paceco;
-  Favignana;
-  Valderice;
-  Custonaci,Buseto Palizzolo;
-  Pantelleria;
-  Marsala;
-  Petrosino;
-  Mazara;
-  Salemi,Gibellina,Vita;
-  Castelvetrano;
-  Campobello di Mazara;
-  Partanna;
-  Salaparuta,Poggioreale;
-  Santa Ninfa;
-  Alcamo;
-  Calatafimi;
-  Castellammare.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 29 maggio 2001.
  PROVENZANO 

(2001.22.1187)
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DECRETO 29 maggio 2001.
Determinazione delle indennità spettanti ai medici specialisti ambulatoriali in servizio presso i presidi delle piccole isole, identificate come sedi disagiatissime.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 271;
Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto D.P.R. n. 271/2000, che prevede che per lo svolgimento di attività in zone identificate dalla Regione come disagiatissime, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio orario nella misura e con le modalità concordate a livello regionale con i sindacati di cui all'art. 20, comma 11, D.P.R. n. 271/2000;
Visto il proprio decreto n. 98868 del 21 aprile 1992, con il quale furono stabilite le indennità per attività specialistica ambulatoriale svolta nelle zone disagiatissime già individuate dalla Regione con decreto n. 50405 del 4 settembre 1985;
Viste le richieste del sindacato SUMAI, fatte proprie anche dalla CISL medici;
Visto l'accordo raggiunto nel corso della riunione di contrattazione regionale decentrata dell'8 maggio 2001 circa le modifiche da apportare alle indennità già previste dal richiamato decreto n. 98868/92;
Ritenuto di dover provvedere alla emissione di un nuovo decreto in sostituzione di quello più volte richiamato n. 98868 del 21 aprile 1992;

Decreta:


Art. 1

A partire dall'1 gennaio 2001, le indennità spettanti ai medici specialisti ambulatoriali in servizio presso i presidi delle piccole isole, già identificate come "sedi disagiatissime" con decreto n. 50405 del 4 settembre 1985, sono le seguenti:
1)  100% della tariffa oraria lorda prevista dagli istituti di cui agli artt. 30, 32 e 16, comma 12, 18, 27 e 36 del D.P.R. n. 271/2000;
2)  100% della tariffa oraria lorda di base per ogni ora virtuale di trasferimento nella misura così fissata:
1)  Favignana-Lipari-Ustica      ore
2)  Marettimo-Levanzo-Vulcano-Salina      "
3)  Filicudi-Alicudi-Panarea      "
4)  Pantelleria-Stromboli      " 12 
5)  Lampedusa-Linosa      " 15 


Art. 2

Sono fatte salve le spese documentate per il trasferimento con mezzo pubblico dal punto d'imbarco alla sede dell'incarico e viceversa, nonché l'eventuale indennità chilometrica di accesso all'imbarco spettante soltanto agli specialisti aventi la residenza nell'ambito zonale in cui ricade l'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 3

Il presente decreto sostituisce il decreto n. 98868 del 21 aprile 1992, che pertanto s'intende revocato.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 29 maggio 2001.
  PROVENZANO 

(2001.22.1186)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 9 aprile 2001.
Modifiche al regolamento edilizio e alle norme di attuazione dei piani particolareggiati di recupero del comune di Rosolini.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legislazione urbanistica statale e regionale vigente;
Vista legge regionale' n. 71/78;
Visto il piano regolatore con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Rosolini approvato con decreto n. 435 del 21 settembre 1998;
Visti i piani particolareggiati di recupero redatti ai sensi della legge regionale n. 37/85, approvati dal comune di Rosolini in adeguamento alle deliberazioni di commissario regionale nn. 41 e 44 del 7 aprile 1994 e confermati nel piano regolatore generale approvato con il citato decreto n. 435/98;
Visti i fogli prot. n. 1394 del 20 gennaio 2000 e prot. n. 30403 del 25 novembre 2000, con i quali il comune di Rosolini ha trasmesso atti ed elaborati per l'approvazione delle modifiche al regolamento edilizio comunale e alle norme di attuazione dei piani particolareggiati di recupero approvati con decreto n. 435/DRU del 21 settembre 1998;
Vista la delibera consiliare n. 66 del 21 settembre 1999, avente per oggetto l'adozione delle modifiche al regolamento edilizio comunale e alle norme tecniche di attuazione dei piani particolareggiati di recupero annullata parzialmente dal CO.RE.CO. centrale, limitatamente alla modifica all'art.25 - Composizione della commissione edilizia -, nella seduta del 25 novembre 1999 al n. 9429/8986;
Visti i seguenti atti:
-  copia conforme del R.E. approvato con decreto n. 435/DRU del 21 settembre 1998;
-  copia conforme delle N. di A. del P.P.R. 1 (agglomerato 4 e 6), P.P.R. 2 (agglomerato 5 e 8) e P.P.R. 4 (agglomerato 9 e 12);
Visti gli atti di pubblicità:
-  manifesto murale datato 20 giugno 2000;
-  stralcio della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 14 luglio 2000;
-  stralcio del quotidiano La Gazzetta del Sud del 24 giugno2000;
-  attestazione congiunta del sindaco e del segretario generale di deposito atti e di mancanza di osservazioni entro i termini datata 25 luglio 2000;
-  delibera consiliare n. 61 dell'8 novembre 2000, avente per oggetto la presa d'atto della mancanza di osservazioni ed opposizioni entro i termini con allegata un'osservazione pervenuta fuori termine in data 27 luglio 2000;
-  attestazione congiunta del sindaco e del segretario generale di deposito atti dal 20 giugno 2000 al 9 luglio 2000 e di avvenuta presentazione di una opposizione entro i termini, non esaminata poiché ritenuta ininfluente essendo la stessa riferita alla proposta di modifica dell'art. 25 del R.E.C. annullata dal CO.RE.CO. trasmessa dal comune di Rosolini con prot. n. 2402 del 18 gennaio 2001;
Visto il parere n. 9 del 7 marzo 2001, con il quale il gruppo XXVII/DRU si è così espresso:
"....Omissis....
Premesso:
Il comune di Rosolini in atto è dotato di piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio approvato con decreto n. 435 del 21 settembre 1998.
I piani particolareggiati di recupero redatti ai sensi della legge regionale n. 37/85 erano stati approvati dal comune, adeguati alla deliberazione del commissario regionale n. 41 del 7 aprile 1994 e inseriti nel piano regolatore generale approvato con il citato decreto n. 435/98.
Detti piani comprendono zone B2, C2 e C3 del vigente strumento urbanistico.
Con delibera consiliare n. 66 del 21 settembre 1999, il comune di Rosolini ha adottato le seguenti modifiche al regolamento edilizio comunale e precisamente.
-  Art. 25 - Composizione della commissione edilizia:
la nuova composizione della commissione edilizia prevede oltre alle figure già previste di aggiungere 4 unità di componenti tecnici e precisamente un ingegnere, un architetto alle figure già presenti e due geometri.
Dall'esame degli atti l'art. 25 del R.E. così come proposto dal consiglio comunale la commissione edilizia non è stata integrata secondo il disposto dell'art. 10, comma 1°, della legge regionale n. 25/97.
Per il mancato adeguamento alla norma sopra citata il CO.RE.CO. centrale ha annullato, limitatamente alla modifica apportata all'art. 25 del R.E., la delibera.
Dagli atti risulta altresì che alla modifica di cui in parola era stata prodotta, fuori termine, un'osservazione.
-  Art. 4 - Opere soggette a concessione edilizia:
viene soppressa la lettera o) relativa alla "collocazione, rimozione o modifiche di vetrine, tende aggettanti sul suolo pubblico o soggette al pubblico transito, tettoie, pensiline, insegne, tabelle, quadri indicativi, cartelli, corpi illuminati, lapidi o qualunque oggetto che a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo venga posto o affisso all'esterno dei fabbricati, dei muri di cinta, nonché sul suolo pubblico o privato in quanto visibile da spazi pubblici ed a uso pubblico";
-  Art. 8 - Opere soggette ad autorizzazione;
tra le opere soggette ad autorizzazione viene inclusa, sotto la lettera i) quanto sopra soppresso all'art. 4), lettera o), prima oggetto di concessione;
-  Art. 65 - Piani terra di edifici di nuova costruzione:
per i locali di categoria A ed S nonché per i locali di categoria A2 viene introdotta la modifica al computo della volumetria che si riporta: "detto spessore non è computato ai fini della determinazione del volume ammissibile".
L'art. 65 - Piani terra di edifici di nuova costruzione, pertanto, risulta così integrato:
"Il piano terra dei locali di categoria A ed S qualora non sovrasti un locale interrato o seminterrato deve essere isolato dal suolo a mezzo di vespai ventilati dello spessore di almeno 40 cm., oppure da solai, le cui caratteristiche siano protette negli sbocchi all'esterno con griglie metalliche in cotto o in cemento. Detto spessore non è computato ai fini della determinazione del volume ammissibile.
Anche quando.... (omissis)...
In caso di locali di categoria A2 potrà essere ammesso un vespaio di ciottoli di almeno 25 cm. di spessore e il piano di calpestio dovrà risultare 30 cm. sul piano di campagna, oppure dovrà essere circondato da intercapedine come nei casi di cui all'art. 64. Detto spessore non è computato ai fini della determinazione del volume ammissibile.
Nel caso in cui .... (omissis)...."
-  Art. 73 - Accessi:
la modifica di detto articolo consiste nella eliminazione delle parole "antistanti" e "rispettivamente per ciascuna zona" al terzo capoverso. L'art. 73, Accessi pertanto risulta così modificato:
"Categoria A - Al fine...(omissis)... Gli accessi devono... (omissis)...
Le zone retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello ed estendersi per una profondità di 1,50 metri.
...(omissis)..."
-  Art.119 - Rampe per autoveicoli - Uscite dalle autorimesse:
la modifica apportata consiste nella sostituzione al 1° capoverso delle parole "di almeno 3 ml" con "di almeno 1,50 ml".
L'art. 119 - Rampe per autoveicoli - Uscite dalle autorimesse risulta così modificato:
"Quando per uscire dall'interno di un edificio o di una proprietà sulla sede stradale compreso il marciapiede o area pubblica sia necessario superare un dislivello, il piano inclinato destinato agli autoveicoli deve terminare con un tratto pianeggiante delle lunghezze di almeno 1,50 ml prima della sede stradale stessa ed avere una pendenza inferiore al 20%.
...(omissis)..."
Con lo stesso atto deliberativo n. 56/99 il comune di Rosolini apporta inoltre la modifica alle norme tecniche di attuazione dei PP.PP.RR. in premessa citati annullando il divieto alla realizzazione di tetti spioventi o mansarde abitabili contenuti negli artt. 13, 14, 15 e 16 che trattano delle prescrizioni da osservarsi per la realizzazione di edifici di civile abitazione.
Per quanto riguarda i PP.PP.RR. 2 e 4 la modifica comporta la soppressione della lettera h) dell'art. 13, della lettera f) dell'art. 14, della lettera g) dell'art. 15 e della lettera f) dell'art. 16 che si riporta "non sono consentite mansarde abitabili né tetti spioventi". La norma da sopprimere, per quanto riguarda il P.P.R. 1 è riportata all'art. 13, lettera f), art. 14, lettera g), e art. 15, lettera f).
Considerazioni:
Dagli atti di pubblicità trasmessi si rileva che l'inesattezza del computo dei termini ex art. 3 della legge regionale n. 71/78 di cui alla attestazione del 25 luglio 2000 è stata superata con l'invio della attestazione prot. n. 2402 del 23 gennaio 2001, con la quale si chiarisce il termine esatto computato dal comune relativo al termine utile per la presentazione delle eventuali osservazioni/opposizioni.
Per quanto riguarda le modifiche al regolamento edilizio:
1) Art. 4 - Opere soggette a concessione edilizia
In ordine alla soppressione della lett. o) e l'inserimento della stessa lett. o) all'art. 8 che tratta delle - Opere soggette ad autorizzazione - nulla ha da rilevarsi in quanto la specie indicata rientra tra quelle considerate dall'art. 5 della legge regionale n. 37/85.
2) Art. 65 - Piani terra degli edifici di nuova costruzione
In ordine al computo del volume ammissibile si ritiene che lo spessore del vespaio ventilato di 40 o 25 cm possa non essere computato ai fini della determinazione del volume ammissibile trattandosi di elemento essenziale per garantire condizioni di salubrità delle strutture.
3) Art. 73 - Accessi
Nulla ha da rilevarsi.
4) Art. 119 - Rampe per autoveicoli - Uscite dalle autorimesse
Nulla ha da rilevarsi.
5) Riguardo la modifica alle norme tecniche di attuazione dei PP.PP.RR. n 1, 2 e 4, ovvero di annullare il divieto alla realizzazione di mansarde abitabili e di tetti spioventi, il gruppo scrivente ritiene che possa essere consentita la realizzazione di mansarde se abitabili entro i limiti volumetrici stabiliti dalle norme di attuazione degli stessi piani.";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 9 del 7 marzo 2001 espresso dal gruppo XXVII/DRU;

Decreta:


Art.  1

Sono approvate, con le prescrizioni poste dal parere prot. n. 9 del 7 marzo 2001 del gruppo XXVII/DRU, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, le modifiche al regolamento edilizio comunale e alle norme di attuazione dei piani particolareggiati di recupero approvati con decreto n. 435/DRU del 21 settembre 1998, adottate dal comune di Rosolini con delibera consiliare n. 66 del 21 settembre 1999, in conformità al parere prot. n. 9 del gruppo XXVII/DRU del 7 marzo 2001.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati, gli elaborati in premessa citati che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art.  3

Il comune di Rosolini è onerato degli adempimenti di legge discendenti dal presente decreto.

Art.  4

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 aprile 2001.
  SCIMEMI 

(2001.16.803)
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DECRETO 10 aprile 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al comune di Brolo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il Piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il Piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del "Piano straordinario" del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del Piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 12374 del 27 settembre 2000, con la quale il sindaco del comune di Brolo chiede la modifica del Piano straordinario, puntualizzando che la situazione di dissesto locale è diversa da quella ivi rappresentata;
Visto lo studio geologico a supporto del piano regolatore generale a firma del geologo dott. Bottari e lo studio geologico integrativo a firma del geologo dott. Dolfin, presentati dal comune di Brolo all'ufficio del Genio civile di Messina;
Vista la relazione di istruttoria redatta dall'ufficio del Genio civile di Messina trasmessa con nota n. 2137 del 26 gennaio 2001;

Decreta:


Art. 1

Il Piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, è modificato relativamente all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico del comune di Brolo, provincia di Messina.

Art. 2

Le aree a rischio idrogeologico del comune di Brolo sono quelle individuate nella "Carta del rischio idrogeologico" allegata al presente decreto e sono soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 aprile 2001.
  NAVARRA TRAMONTANA 


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(2001.18.917)
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DECRETO 10 aprile 2001.
Autorizzazione del progetto dell'Università degli studi di Catania per la realizzazione del polo didattico del 1° anno della Facoltà di giurisprudenza.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali, regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio n. 4840 del 14 aprile 2000, con il quale l'Università degli studi di Catania, ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto per la realizzazione del polo didattico del 1° anno della Facoltà di giurisprudenza;
Visti i successivi fogli n. 2226 del 4 luglio 2000 e n. 2989 del 19 settembre 2000, con cui l'Università di Catania ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dall'Assessorato;
Vista la nota assessoriale prot. n. 48114 del 6 ottobre 2000, con la quale il comune di Catania, interessato territorialmente alla realizzazione del progetto di che trattasi, è stato invitato ad esprimere a mezzo delibera dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, il proprio parere sul progetto in variante allo strumento urbanistico vigente;
Vista la deliberazione n. 21 del 17 novembre 2000, pervenuta con il foglio comunale n. 5860 del 6 dicembre 2000, con la quale il consiglio comunale di Catania ha espresso, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e successive modifiche, avviso contrario alla realizzazione dell'opera in progetto;
Vista la nota prot. n. 13183/2000 dell'1 giugno 2000, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso, ai sensi dell' art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, "...parere favorevole di fattibilità del progetto in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio...";
Vista la nota prot. n. 4042/I del 31 maggio 2000, con la quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania, certifica "che l'immobile sito in Catania via Roccaromana 43a-45, oggetto della variante in argomento, non è sottoposto a vincolo monumentale paesag gistico e archeologico, discendenti dalle leggi n. 1089/39 e n. 1497/39, ai sensi del decreto legge 29 ottobre 1999, n. 490";
Vista la nota prot. n. 66 del 14 febbraio 2001, con la quale, per il tramite della Direzione regionale dell'urbanistica, il gruppo 28° ha sottoposto per il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica la documentazione relativa all'opera in oggetto corredata dalla proposta dell'ufficio n. 3 in pari data, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito si riporta in stralcio:
"...omissis...
Contenuti del progetto
Per risolvere la situazione di carenza di aule nella quale versa la Facoltà di giurisprudenza l'amministrazione universitaria ha individuato un immobile sito in Catania in via Roccaromana, da adibire a polo didattico di 1° anno, facendo redigere a tal fine un progetto di rifunzionalizzazione del predetto immobile.
La struttura individuata si trova in via Roccaromana tra via Fiorentino e via Lago di Nicito, e consiste in un grande edificio di tipo industriale, realizzato negli anni '40 ed utilizzato come stazione di autolinee.
L'edificio ha forma rettangolare con un ingombro in pianta pari a ml. 82,00 sul lato maggiore e ml. 46,00 sul lato minore, dove è situato l'ingresso su via Roccaromana; l'altezza delle facciate è di ml. 8,40, mentre nella parte centrale viene raggiunta undi ml. 11,00, per una volumetria stimabile in circa mc. 36.000.
La ristrutturazione dell'edificio, quale sede del Polo universitario, prevede, nella parte centrale dove il livello del suolo è stato abbassato per formare le gradonate, due grandi aule intorno alle quali, sia al livello inferiore che superiore, sono dislocate altre aule più piccole, la biblioteca, il laboratorio di informatica, uffici e servizi.
Complessivamente è previsto che tale polo venga utilizzato da circa 1.400 studenti di 1° anno.
All'esterno dell'edificio, per quanto si evince dalle planimetrie di progetto, non ci sono spazi liberi disponibili.
Premesso:
-  che il comune di Catania è dotato di un piano regolatore generale approvato con D.P.R.S. n. 166/a del 28 giugno 1969 i cui vincoli per le aree soggette ad esproprio sono decaduti;
-  che il sito dell'edificio da riadattare a sede universitaria è destinato a zona di "verde pubblico", secondo le previsioni del piano regolatore generale vigente il cui vincolo è decaduto per quanto sopra detto;
-  il progetto per cui si richiede l'autorizzazione si pone in variante allo strumento urbanistico in quanto destina il sito come zona "L" per insediamenti universitari;
-  che il consiglio comunale di Catania non ha dato parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento, e, pertanto, la pratica, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, va trasmessa al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza;
Procedure:
1) L'Università di Catania ha trasmesso il progetto del polo didattico del 1° anno della Facoltà di giurisprudenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, legge regionale n. 65/81 e 6, legge regionale n. 15/91;
2) Con nota n. 48114 del 6 ottobre 2000, questo Assessorato ha richiesto il parere di competenza al comune di Catania;
3) Con delibera n. 21 del 17 novembre 2000, il consiglio comunale di Catania ha reso il parere prescritto per legge esprimendosi in modo non favorevole alla realizzazione del progetto e fondando il proprio diniego su:
-  carenza di verde nell'ambito del territorio comunale;
-  carenza in sede di progetto di idonee zone adibite a parcheggi;
-  opportunità di localizzare le strutture di interesse collettivo nell'ambito del redigendo piano regolatore generale;
4) Con successiva nota n. 760/R del 22 dicembre 2000, il rettore dell'Università di Catania formula una istanza integrativa ribadendo l'idoneità della scelta del sito in considerazione che:
-  la sede della Facoltà di giurisprudenza si trova nell'area del centro storico della città, attorno a cui si è sviluppato un complesso di servizi didattici e sociali tale da presupporre che nelle sue vicinanze si insedi il polo didattico per gli studenti del 1° anno;
-  "la permanenza dei servizi didattici della Facoltà di giurisprudenza nell'area del centro storico e segnatamente nel comprensorio di attuale insediamento rappresenta una scelta consolidata della politica urbana cittadina che ha sostenuto la soluzione del collocamento delle facoltà umanistiche nel centro storico";
-  "l'Università di Catania ha proposto una soluzione che l'amministrazione commissariale ha ritenuto coerente con le prospettive urbanistiche e con le scelte già effettuate per gli insediamenti esistenti"; in modo da garantire ordine e certezza di diritto allo studio a migliaia di studenti, essendo la Facoltà di giurisprudenza di Catania una delle più frequentate.
Considerato:
-  che, nell'ottica delle scelte effettuate dall'Università di Catania, il polo didattico di via Roccaromana si colloca nelle immediate vicinanze dell'attuale sede centrale della Facoltà di giurisprudenza situata nel complesso di Villa Cerami;
-  che la realizzazione della sede universitaria prevede l'utilizzo dell'edificio "ex stazione" già esistente e quindi, oltre che il recupero di una buona struttura si evita che il suo stato di abbandono possa generare una situazione di degrado urbano;
-  che tale intervento è del tutto assimilabile ad una operazione di risanamento/ristrutturazione conservativo che mantiene le caratteristiche ambientali ed urbane, ripristinando spazi interni senza alterare i paramenti esterni e le coperture;
-  che ai sensi della circolare Direzione regionale dell'urbanistica 3/2000, nei centri storici è consentita l'ubi cazione di attrezzature culturali, scolastiche e corsi di laurea;
-  che la soluzione delle problematiche più generali sollevate dal consiglio comunale di Catania possono trovare le più opportune definizioni in sede di formazione ed adozione del nuovo piano regolatore generale, privilegiando, per quanto attiene l'accesso al servizio, sistemi orientati al trasporto pubblico;
-  che si riconosce il rilevante interesse pubblico per la realizzazione del progetto in argomento;
Per quanto sopra premesso e considerato, questo gruppo ritiene meritevole di autorizzazione, ai sensi del l'art. 7 della legge n. 65/81 e dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, il progetto del polo didattico di 1° anno della Facoltà di giurisprudenza, fatto salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.";
Visto il voto n. 379 dell'1 marzo 2001, con cui, nel ritenere non condivisibile l'avviso contrario del consiglio comunale di Catania espresso con deliberazione n. 21 del 17 novembre 2000 per le considerazioni contenute nella proposta del gruppo 28° richiamata integralmente, il Consiglio regionale dell'urbanistica esprime parere favorevole all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e s.m.i., del progetto del polo didattico del 1° anno della Facoltà di giurisprudenza, presentato dall'Università degli studi di Catania;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 379 dell'1 marzo 2001;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art.  1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al voto n. 379 dell'1 marzo 2001 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica in premessa riportato, il progetto del polo didattico del 1° anno della Facoltà di giurisprudenza, presentato dall'Università degli studi di Catania, costituente variante allo strumento urbanistico del comune di Catania.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1.  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 379 dell'1 marzo 2001;
2.  Parere espresso dal gruppo XXVIII/D.R.U. n. 3 del 14 febbraio 2001;
3.  delibera di consiglio comunale n. 21 del 17 novembre 2000;
4.  tav. 233/Ril/1  -  pianta piano terra, scala 1:100; 
5.  tav. 233/Ril/2  -  pianta coperture, scala 1:100; 
6.  tav. 233/Ril/3  -  sezioni longitudinali e trasversali, scala 1:100; 
7.  tav. 233/Ril/4  -  prospetti, scala 1:100; 
8.  tav. 233/Ril/5  -  particolare infisso, scala 1:50; 
9.  tav. 233/U/1  -  mobilità urbana: sistema di accesso al sistema universitario -scala 1:2000; 
10. tav. 233/U2  -  risanamento indotto dai poli universitari nel tessuto circostante, scala 1:1000; 
11.  tav. 233/U/3  -  propagazione degli effetti di risanamento sul tessuto urbano, scala 1:1000; 
12.  tav. 233/1  -  inquadramento, scala 1/500; 
13.  tav. 233/2  -  tracciato regolare, scala 1/100; 
14.  tav. 233/3  -  pianta piano terra, scala 1/100; 
15.  tav. 233/4  -  pianta piano primo, scala 1/100; 
16.  tav. 233/5  -  pianta piano coperture, scala 1/100; 
17.  tav. 233/6  -  prospetti, scala 1/100; 
18.  tav. 233/7  -  sezioni, scala 1/100; 
19.  tav. 233/8  -  sviluppo dei serramenti dei patii, scala 1/100; 
20.  tav. 233/9  -  fotografie con vedute del modello generale in scala 1/200 e del modello parziale in scala 1/50; 

21.  relazione illustrativa;
22.  relazione sul superamento delle barriere architettoniche;
23.  disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
24.  computo metrico estimativo preliminare - quadro economico;
25.  tav. 233/EL/1  -  piano terra - utenze principali e lay-out cabina, scala 1/100; 
26.  tav. 233/EL/2  -  piano primo - utenze principali, scala 1/100; 
27.  tav. 233/EL/3  -  schema a blocchi quadri principali e secondari; 

28.  relazione tecnica preliminare: impianto elettrico, bi lancio energetico, scariche atmosferiche;
29.  tav. 233/1/M  -  pianta coperture - posizionamento macchine; 
30.  tav. 233/2/M  -  pianta primo piano - posizionamento fancoils, schemi unitari di rete di mandata e ritorno trattamento aria, scala 1:100; 
31 .  tav. 233/3/M  -  pianta primo terra - posizionamento fancoils, schemi unitari di rete di mandata e ritorno trattamento aria, scala 1:100; 
32.  tav. 233/4/M  -  schemi di funzionamento; 

33. Relazione tecnica preliminare;
34.  tav. 233/S/1  -  piano nuove fondazioni, scala 1:100; 
35.  tav. 233/S/2  -  impalcato a quota +2,75, scala 1:100; 

36.  relazione di calcolo - premessa e indici;
37.  relazione di calcolo - tomo 1 - corpo nord;
38.  relazione di calcolo - tomo 2 - corpo est;
39.  relazione di calcolo - tomo 3 - corpo ovest;
40.  relazione geomorfologica.

Art.  3

L'Università degli studi di Catania resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla-osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art.  4

L'Università degli studi di Catania ed il comune di Catania sono onerati, ciascuno per le proprie competenze degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 aprile 2001.
  SCIMEMI 

(2001.16.824)
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DECRETO 10 aprile 2001.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di S. Angelo Muxaro.

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(2001.18.912)
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DECRETO 10 aprile 2001.
Approvazione di variante urbanistica per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva nel comune di Santo Stefano Quisquina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 30/97;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il decreto n. 868 del 2 giugno 1992, con cui è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Santo Stefano Quisquina;
Viste le note prot. n. 4187 del 12 novembre 2000 e prot. n. 911 del 26 marzo 2001, con le quali il comune di Santo Stefano Quisquina ha trasmesso a questo Assessorato gli atti e gli elaborati relativi all'approvazione di una variante al vigente strumento urbanistico, per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva in località Piano Lazzara in zona C2 del piano regolatore generale sull'area identificata in catasto sul foglio di mappa 14, particella 14, ai sensi della legge n. 1/78 e della legge regionale n. 30/97;
Vista la delibera consiliare n. 47 del 30 novembre 2000 di approvazione della suddetta variante;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista l'attestazione, datata 26 marzo 2001, a firma del tecnico comunale, con la quale si attesta che non sono state presentate opposizioni o osservazioni in ordine alla variante succitata;
Vista la dichiarazione, datata 12 novembre 2000, a firma del dirigente dell'ufficio tecnico comunale., relativa alla non sussistenza, nella zona interessata dalla variante, di vincoli di qualsiasi natura dettati da leggi o regolamenti;
Visto il parere prot. n. 9 del 26 marzo 2001, reso dal gruppo 31° della Direzione regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, sulla scorta degli elaborati trasmessi dal comune di Santo Stefano Quisquina, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Il progetto di che trattasi ricade in un'area sita in contrada Piano Lazzara, delimitata da un'area da lottizzare e dalla via Nazionale Sud (S.S. 118), ad ovest del centro abitato del comune in zona C2 del vigente piano regolatore generale.
Il comune di Santo Stefano Quisquina aderisce al patto territoriale "Magazzolo-Platani" approvato dal C.I.P.E. con proprio decreto.
L'iniziativa imprenditoriale nasce dalla necessità di migliorare i servizi che in quella zona sono inesistenti. La presenza di una struttura ricettiva si colloca nella vocazione turistica della zona di Santo Stefano Quisquina, oltre che per la presenza di una struttura sanitaria, quale la Casa di salute Libero Attardi, e della struttura universitaria.
Inoltre, la struttura alberghiera, permetterà l'incremento dell'occupazione ed il potenziamento dell'occupazione di attività culturali di vario tipo come i congressi.
Si contemperano oltre ad esigenze prettamente economiche anche esigenze di sviluppo del territorio: la penuria di strutture similari in loco, la volontà di aumentare la base occupazionale, le prospettive di crescita della struttura ricettiva, etc.
L'area prescelta ricade in zona C2, dove sono consentiti, ai sensi dell'art. 10 delle N.A. del piano regolatore generale, "alberghi, pensioni ed attrezzatura ricettiva in genere" compatibili con la destinazione d'uso e di zona proposta.
Dall'esame di quanto pervenuto a questo ufficio risulta che il complesso turistico-ricettivo di che trattasi occupa un'area estesa mq. 6.400 ca, individuata in catasto sul foglio di mappa 14, particella 14; l'accesso all'area avviene direttamente dalla S.S. 118, con la quale confina per un lungo tratto.
La proposta di variante consiste nell'adozione dei parametri urbanistici previsti nel progetto de quo, di seguito riportati:
-  altezza max mt. 7,00, salvo deroga di cui all'art. 8 delle N.A. (come le previsioni del piano regolatore generale);
-  piani fuori terra: n. 2 (come le previsioni del piano regolatore generale);
-  densità edilizia fondiaria: mc./mq. 1,50 (previsioni del piano regolatore generale: mc./mq. 1,25);
-  lunghezza max del fronte: mt. 30,00 (come le previsioni del piano regolatore generale);
-  tipo di edilizia. Lineare (come le previsioni del piano regolatore generale);
-  entro i limiti di densità, le altezze prescritte possono essere superate con piani ritirati a 45 gradi (come le previsioni del piano regolatore generale);
-  distacchi tra edifici: su spazi di isolamento e su strada è prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti distanza non inferiore a mt. 12,00 (art. 9, D.M. 2 aprile 1968). Tra pareti non finestrate, aderenza o distacco di mt. 6,00 (come le previsioni del piano regolatore generale);
-  distanza minima dal confine: metà di quelle prescritte tra i fabbricati (come le previsioni del piano regolatore generale);
-  distanza minima dal ciglio stradale: mt. 5,00 per strade larghe sino a mt. 7,00; mt. 7,50 per strade larghe da mt. 7,00 a mt. 15,00; mt. 10,00 per strade oltre mt. 15,00. Sono ammesse distanze inferiori a quelle sopra indicate, nel caso di gruppi edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche (art. 9, D.M. 2 aprile 1968) (come le previsioni del piano regolatore generale).
Pertanto, considerato quanto sopra esposto e per le finalità di cui all'art. 1 della legge n. 1/78, all'art. 36 della legge regionale n. 30/97 ed all'art. 37 della legge regionale n. 10/2000, visti gli atti trasmessi all'A.R.T.A., questo gruppo di lavoro 31° è del parere:
Che la variante urbanistica proposta dal comune di Santo Stefano Quisquina, per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva in località Piano Lazzara in zona C2 del vigente piano regolatore generale, e consistente prevalentemente nell'adozione dei parametri urbanistici previsti nel progetto, può essere ritenuta meritevole di approvazione.";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXXI della Direzione regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 30/97, è approvata, in conformità al parere n. 9 del 26 marzo 2001, reso dal gruppo XXXI della Direzione regionale dell'urbanistica, la variante urbanistica tramite lo sportello unico per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva in località Piano Lazzara in zona C2 del piano regolatore generale sull'area identificata in catasto sul foglio di mappa 14, particella 14, adottata con delibera consiliare n. 47 del 30 novembre 2000, del comune di Santo Stefano Quisquina.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
 1)  delibera consiliare n. 47 del 30 novembre 2000;
 2)  relazione tecnico-illustrativa;
 3)  corografia-stralcio P.R.G. - mappale;
 4)  planimetria con indicazione plano-volumetrica;
 5)  planimetrie opere a rete;
 6)  piano quotato e profili;
 7)  particolari costruttivi;
 8)  norme tecniche di attuazione;
 9)  stralcio delle norme attuazione del P.R.G.;
10)  Schema convenzione;
11)  previsione di massima della spesa;
12)  parere gruppo XXXI/DRU n. 9 del 26 marzo 2001.

Art. 3

Il comune di Santo Stefano Quisquina resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 aprile 2001.
  SCIMEMI 

(2001.18.913)
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DECRETO 10 aprile 2001.
Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Villafranca Sicula.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il D.P.R.S. n. 7/A del 13 gennaio 1973, con il quale è stato approvato il piano urbanistico compren soriale n. 6 del quale fa parte il comune di Villafranca Sicula;
Vista la nota n. 6594 del 16 novembre 2000, con la quale il comune di Villafranca Sicula ha trasmesso a questo Assessorato la delibera consiliare n. 26 dell'8 novembre 2000, relativa alla modifica dell'art. 33 del regolamento edilizio comunale in vigore;
Visto il parere n. 28 del 24 ottobre 2000, con cui l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento - Distretto di Ribera, che così si esprime:
"...Omissis...
Considerato che la moderna tecnologia mette a disposizione attrezzature che garantiscono la buona areazione dei locali, si ritiene che un'altezza di m. 3,00 per i locali da adibire ad attività commerciale possa ritenersi accettabile come requisito igienico sanitario; fatta eccezione per i locali da adibire a particolari attività industriali, per i quali sono previste prescrizioni specifiche.";
Visto il parere n. 66 del 23 marzo 2001, reso dal gruppo XXXI della Direzione regionale dell'urbanistica di questo Assessorato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Con la delibera in oggetto, pertanto, il comma 2 dell'art. 33 del regolamento edilizio è stato modificato come di seguito:
"I piani terreni esistenti nel centro urbano da adibire ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione d'uso pubblico devono avere un'altezza utile netta non inferiore a m. 3,00".
Considerato che la modifica al regolamento edilizio, adottata dal comune di Villafranca Sicula con la delibera n. 26 dell'8 novembre 2000, appare compatibile con le norme urbanistiche e sanitarie vigenti, si esprime parere favorevole purché venga aggiunta al testo di riferimento la prescrizione specifica per particolari attività industriali cui fa riferimento l'Unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento nel suo parere n. 28/2000.";
Ritenuto di condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXXI della Direzione regionale dell'urbanistica ed atteso che la procedura seguita dal comune appare conforme alle leggi;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere n. 66 del 23 marzo 2001, reso dal gruppo XXXI della Direzione regionale dell'urbanistica, la modifica al regolamento edilizio del comune di Villafranca Sicula adottata con delibera consiliare n. 26/2000.

Art. 2

Fa parte integrante del presente decreto la delibera consiliare n. 26 dell'8 novembre 2000, che viene timbrata e vistata da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Villafranca Sicula resta onerato degli adempimenti conseguenti al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 aprile 2001.
  SCIMEMI 

(2001.18.911)
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DECRETO 12 aprile 2001.
Autorizzazione del progetto dell'Enel S.p.A., Compartimento di Palermo, relativo alla costruzione di un elettrodotto nel comune di Carini.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 248 del 7 giugno 1983, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Carini;
Vista la nota prot. n. 48362 del 9 dicembre 1996, con la quale l'Enel ha inoltrato istanza per l'autorizzazione alla costruzione dell'elettrodotto a 150 KV. a S.T. per collegare la C.P. Carini (Enel) - Stazione Carini (FS) in variante al piano regolatore generale del comune di Carini, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 modificato dalla legge regionale n. 15/91, art. 6;
Visto il decreto n. 1333 del 19 settembre 1991, con il quale viene autorizzato il progetto dell'elettrodotto;
Visto il fonogramma assessoriale n. 2681/u del 22 marzo 1997, con il quale veniva invitato il comune di Carini ad esprimere il proprio parere di cui all'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la delibera n. 211 del 10 settembre 1997, con la quale il consiglio comunale di Carini ha espresso il proprio parere favorevole sul progetto in argomento;
Vista la nota n. 15668 del 23 dicembre 1996, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, sezione beni paesaggistici architettonici di Palermo, approva, con condizioni, il progetto su menzionato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 431/85;
Vista la nota n. 4409 del 22 novembre 2000, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 - Palermo Distretto Carini esprime il proprio parere favorevole;
Visto la nota n. 29724 del 12 giugno 2000, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota n. 100646 dell'11 giugno 1993, con la quale il Corpo forestale - Ispettorato di Palermo comunica che i terreni interessati dai lavori non sono sottoposti a vincolo forestale per scopi idrogeologici, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267;
Visto il parere n. 155 del 27 marzo 2001 del gruppo XXVI/D.R.U., reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi con le note sopracitate, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
-  L'Enel S.p.A. - Direzione distribuzione Sicilia ingegneria, nella relazione di accompagnamento al progetto, attesta che l'elettrodotto a 150 KV. a semplice terna per Km. 0,9 circa per collegare la cabina primaria Carini (Enel) alla stazione elettrica Carini (F.S.) prevede l'utilizzo di conduttori in alluminio-acciaio di diametro 31,50 mm. E sarà realizzato in conformità dell'Unificazione Enel nel per linee a 132-150 KV., nel rispetto delle norme di esecuzione contenute nel D.M. n. 28 del 21 marzo 1988 e D.P.C.M. del 23 aprile 1992, ovvero a rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute pubblica, nella fattispecie prescrivendo una fascia di rispetto tra le abitazioni o fabbricati adibiti ad altre attività che comportino tempi prolungati di permanenza, dall'elettrodotto di m. 11,64.
Considerazioni
-  L'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto in oggetto, in base all'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 è da considerarsi di pubblica utilità e i lavori relativi urgenti ed indifferibili.
Questo gruppo di lavoro XXVI della Direzione regionale dell'urbanistica per quanto visto, premesso e considerato è del parere che il progetto in esame sia da condividersi per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni ed alle condizioni e raccomandazioni richiamate in premessa.";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 155 del 7 marzo 2001 reso dal gruppo 26/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, e della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, in conformità al parere espresso dal gruppo XXVI/D.R.U. n. 155 del 27 marzo 2001, è autorizzato il progetto relativo alla costruzione dell'elettrodotto a 150 KV. a S.T. per collegare la C.P. Carini (Enel) - Stazione Carini (FS) in variante al piano regolatore del comune di Carini.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1.  estratto della corografia, scala 1:25.000;
2.  relazione tecnica descrittiva;
3.  tipologie sostegni unificati;
4.  fondazioni;
5.  conduttori e fune di guardia;
6.  morsetteria, equipaggiamento e isolatori per linee aeree;
7.  parere gruppo XXVI/D.R.U. n. 155 del 27 marzo 2001;
8.  indagine geologica.

Art.  3

L'Enel, società per azioni, Compartimento di Palermo, resta onerato a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art.  4

L'Enel ed il comune di Carini sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 aprile 2001.
  SCIMEMI 

(2001.18.908)
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DECRETO 12 aprile 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Motta S. Anastasia.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.LL. 1 aprile 1968, n.1404 e 2 aprile 1968 n.1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n.40;
Visti i fogli prot. n. 13966 del 21 agosto 2000 e prot. n.14879 dell'8 settembre 2000, con i quali il comune di Motta S.Anastasia (CT) ha trasmesso a questo Assessorato gli atti ed elaborati riguardanti la variante al piano regolatore generale per il cambio di destinazione d'uso di un'area da finalizzare alla realizzazione di complessi insediativi chiusi ad uso collettivo ex art.15 della legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera n.100 del 7 ottobre 1999, riscontrata priva di vizi di legittimità dalla Sezione centrale del CO.RE.CO. nella seduta del 2 dicembre 1999 ai nn.9584/9138, con la quale il consiglio comunale, nell'approvare la proposta del settore servizi tecnici del comune di Motta S. Anastasia, riguardante la richiesta avanzata dall'amministratore della S.I.I.M. s.n.c., ha adottato la variante al piano regolatore generale per la modifica di un'area, in contrada Montera di mq.274.440, da zona agricola "E1" a zona "C" di espansione subordinata alla realizzazione di complessi insediativi chiusi ad uso collettivo ex art. 15 della legge regionale n.71/78 da adibire a residenze per i militari statunitensi della base di Sigonella;
Visti gli atti relativi al deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art.3 della legge regionale n.71/78;
Vista la certificazione a firma del sindaco relativa alla regolarità della procedura di pubblicazione;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni avverso alla citata delibera di adozione n.100 del 7 ottobre 1999;
Vista la nota prot. n. 4445/99 del 13 luglio 1999, con cui l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso, ai sensi dell'art.13 della legge n.64/74, parere favorevole, a condizioni, sulla variante in argomento;
Visti gli ulteriori fogli del comune n.4607 del 5 marzo 2001 e n.4851 del 7 marzo 2001 con cui, in riferimento al foglio con il quale la soc. S.I.I.M. comunica di recedere dall'iniziativa, viene reiterato l'interesse dell'amministrazione comunale alla prosecuzione dell'iter amministrativo relativo alla variante adottata con delibera n.100 del 7 ottobre 1999;
Visto il parere n. 6 del 23 marzo 2001 reso, sulla scorta degli atti trasmessi dal comune, dal gruppo XXVIII ai sensi dell'art.9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"Premesso:
-  il comune di Motta S. Anastasia è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 1245 del 26 ottobre 1987;
-  la variante urbanistica in questione prevede di destinare a zona omogenea "C" un'area di verde agricolo del comune di Motta S. Anastasia situata a nord dell'autostrada Palermo-Catania e della strada statale SS. 192 in contrada Montera, in prossimità del vallone Alice Fontanazza, finalizzata alla realizzazione di un complesso insediativo in ambito chiuso da adibire a residenze temporanee per i militari e loro famiglie di stanza presso la base di Sigonella della U.S. NAVY;
-  l'area interessata dalla variante di circa 27 ettari, come si evince dal parere dell'U.T.C., non è sottoposta a vincoli paesaggistici ed ambientali;
-  le norme tecniche di attuazione annesse alla delibera di adozione prevedono:
-  un'area minima di intervento di mq. 10.000;
-  una densità territoriale di 85 ab./Ha., con una dotazione di 100 mc./ab.;
-  attuazione mediante lottizzazioni in ambito chiuso ai sensi dell'art.15 della legge regionale n.71/78;
Considerato:
-  per quanto si evince dagli atti della variante e dalla relazione tecnica di accompagnamento, la variante urbanistica in questione riguarda la localizzazione nel territorio comunale di Motta S.Anastasia di una zona residenziale speciale, destinata alla esclusiva realizzazione di un complesso abitativo da adibire a residenze temporanee per i militari e le loro famiglie di stanza presso la base di Sigonella della U.S. NAVY;
-  la vicinanza del territorio comunale di Motta S.Anastasia alla base militare di Sigonella, attribuisce allo stesso una spiccata attitudine ad accogliere strutture organizzate e servizi da destinare al personale della stessa base;
-  l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso parere favorevole a condizione;
-  il consiglio comunale di Motta S. Anastasia ha adottato la variante in questione stabilendo "che nella suddetta zona l'edificazione sarà subordinata all'approvazione dei piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo di cui all'art. 15 della legge regionale n.71/78 per i militari statunitensi della base di Sigonella";
-  come si evince dalle certificazioni prodotte, avverso alla variante non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
-  la variante appare compatibile sotto il profilo dell'assetto del territorio, tenuto conto della particolare destinazione residenziale attribuita e le esigenze di sicurezza;
-  il rilevante interesse pubblico connesso alla difesa militare;
Per quanto sopra premesso e considerato, questo gruppo è del parere di ritenere meritevole di approvazione la variante in oggetto alle seguenti condizioni e precisazioni:
1)  che la variante sia esclusivamente finalizzata all'insediamento residenziale del personale militare U.S.A. della base di Sigonella e dei servizi connessi;
2)  che in sede attuativa siano rispettati gli standards prescritti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444;
3)  che siano osservate le prescrizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Catania con il parere n.4445 del 13 novembre 1999;
4)  che non sia consentito il cambio di destinazione d'uso;
5)  che prima dell'approvazione del piano di lottizzazione in ambito chiuso, da estendere all'intera zona oggetto della variante, sia verificata dal comune di Motta S.Anastasia la corrispondenza delle previsioni agli effettivi fabbisogni residenziali dichiarati dal Governo U.S.A.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n.6 del 23 marzo 2001 espresso dal gruppo XXVIII della D.R.U. e rilevata la regolarità della procedura seguita dal comune;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi della legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978, è approvata, in conformità al parere n.6 del 23 marzo 2001 espresso dal gruppo XXVIII/D.R.U. di questo Assessorato ed alle condizioni indicate nella nota dell'ufficio del Genio civile di Catania in premessa citata, la variante al piano regolatore generale del comune di Motta S.Anastasia relativa al cambio di destinazione urbanistica da zona agricola "E1" a zona "C" di espansione esclusivamente finalizzata alla realizzazione del complesso insediativo chiuso ad uso collettivo, ex art.15 della legge regionale n.71/78, da adibire alle residenze e servizi connessi del personale militare U.S.A. della base di Sigonella, adottata con delibera consiliare n. 100 del 7 ottobre 1999.

Art.2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  parere del gruppo 28°/DRU n.6 del 23 marzo 2001;
2)  delibera consiliare n.100 del 7 ottobre 1999;
3)  relazione tecnica;
4)  stato di fatto, scala 1:10.000;
5)  zonizzazione, scala 1:10.000;
6)  catastale, scala 1:4.000;
7)  relazione geologico-tecnica.

Art.3

Il comune di Motta S. Anastasia resta onerato degli adempimenti conseguenti al presente decreto che, con esclusione degli elaborati allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 aprile 2001.   
  SCIMEMI 

(2001.16.826)
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DECRETO 12 aprile 2001.
Approvazione di variante al piano urbanistico comprensoriale n. 6, adottata dal comune di Sciacca.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.68 della legge regionale n.10/99;
Visto il D.P.R.S. n. 7/A del 13 gennaio 1973, con cui è stato approvato il P.U.C. n.6 di cui fa parte il comune di Sciacca;
Vista l'istanza del commissario straordinario di Sciacca prot.n. 26825 del 6 ottobre 1999, con la quale si richiede l'approvazione della variante al P.U.C. n.6 relativa al cambio di destinazione d'uso di un'area da verde agricolo a zona per attrezzatura di culto;
Vista la delibera del consiglio comunale di Sciacca n. 111 del 26 novembre 1985; con la quale è stata adottata la variante sopra indicata;
Vista la delibera del consiglio comunale di Sciacca n. 245 del 29 novembre 1988, con la quale è stato preso atto che avverso la variante di cui sopra non sono state presentate osservazioni ed opposizioni;
Visto il parere n. 455 del 15 ottobre 1987, reso dall'ufficio del Genio civile di Agrigento ai sensi dell'art. 13 della legge n.64/74;
Visti gli atti di pubblicazione della variante;
Visto il parere n.7 del 15 gennaio 2001, reso dal gruppo 31° della D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99 che così si esprime:
"...Omissis...
Nel lungo lasso di tempo trascorso (più di dieci anni) dalla data della suddetta delibera a quella dell'istanza commissariale con la quale si richiede l'approvazione di competenza di questo Assessorato, la Parrocchia di San Michele, proprietaria dell'area, ha provveduto a realizzarvi una chiesa, denominata del Sacro Cuore, sulla base di un progetto approvato in linea tecnica dal Genio civile di Agrigento e finanziato dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, che alla data odierna risulta completa e funzionante.
L'ufficio tecnico comunale di Sciacca ha poi, con propria relazione, ritenuto che l'opera pubblica così realizzata sia compatibile con l'assesto urbanistico circostante, caratterizzato da un elevato degrado per la presenza di numerosi edifici oggetto di sanatoria edilizia ai sensi della legge regionale n.37/85, in quanto rende disponibile in un siffatto contesto un'attrezzatura religiosa di rilevante significato sociale.
La problematica rientra, pertanto, in quelle delle opere pubbliche realizzate in violazione alle norme urbanistiche, sulla quale recentemente si è espresso, con parere n.1754/99 del 10 ottobre 2000, il Consiglio di giustizia amministrativa dando conferma dell'ipotesi della possibilità di sanatoria amministrativa per le opere pubbliche in questione di cui alla circolare n.1/93-D.R.U. prot. n. 3905 del 20 gennaio 1993. Pertanto, considerato che alla luce di quanto è stato rappresentato dal comune di Sciacca, la chiesa del Sacro Cuore non interferisce con particolari contesti ambientali da tutelare; costituisce un'attrezzatura a servizio di agglomerato abusivo, in grado quindi di limitarne lo stato di degrado, si propone di ritenere condivisibile la variante da verde agricolo ad area per attrezzatura religiosa, adottata dal comune di Sciacca con delibera n.11 del 26 novembre 1985 e trasmessa a questo Assessorato con istanza del commissario straordinario prot. n. 26825 del 6 ottobre 1999;
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n.382 dell'1 marzo 2001, con cui si condivide integralmente il parere del gruppo 31° sopra richiamato;
Ritenuto di poter condividere il parere n.7del 15 gennaio 2001 del gruppo 31° di questo Assessorato ed il voto n.382 dell'1 marzo 2001 reso dal C.R.U.;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 1978, è approvata la variante al piano urbanistico comprensoriale n.6, adottata con delibera consiliare n.111 del 26 novembre 1985, relativa al cambio di destinazione d'uso di un'area da verde agricolo ad attrezzatura di culto.

Art.2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n.111 del 26 novembre 1985; 
2)  parere dell'ufficio del Genio civile n.455 del 15 ottobre 1987; 
3)  relazione sulla validità dell'opera pubblica; 
4)  parere n.7del 15 gennaio 2001, gruppo 31°; 
5)  voto C.R.U.n.382 dell'1 marzo 2001. 


Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Sciacca per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 12 aprile 2001.
  SCIMEMI 

(2001.18.910)
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DECRETO 13 aprile 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio di Castel di Judica, con esclusione di zone a rischio di frana molto elevato.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 80 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il Piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il Piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del Piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del Piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competente per terri torio;
Vista la nota prot. n. 8729 del 17 settembre 1999, con la quale il sindaco del comune di Castel di Judica chiede la revisione del Piano straordinario, non condividendo la perimetrazione delle aree a rischio effettuata allegando:
-  stralcio dello studio geologico a supporto del piano regolatore generale a firma del dott. U. Tagliareni;
-  studio geologico a corredo del progetto di consolidamento del centro abitato e zona cimiteriale a firma dei dott. G. Ventura Bordenga e V. Carruba;
Vista la relazione istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Catania, trasmessa con nota prot. n. 8682 del 15 marzo 2001, e riguardante la revisione delle aree a rischio idrogeologico "molto elevato" del territorio comunale di Castel di Judica;
Vista la nota prot. n. 276/S.G.R. dell'1 febbraio 2001;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, relativamente al territorio di Castel di Judica, provincia di Catania, con l'esclusione delle zone classificate a rischio di frana "molto elevato".

Art. 2

Le zone in dissesto del territorio di Castel di Judica sono quelle individuate nelle Carte dei dissesti allegate al presente decreto.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 aprile 2001.
  NAVARRA TRAMONTANA 



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(2001.18.921)
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DECRETO 13 aprile 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Scicli.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. n. 25890 del 27 ottobre 2000, assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n. 56737 del 20 novembre 2000, con il quale il comune di Scicli (RG) ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, gli atti ed elaborati riguardanti le varianti al piano regolatore generale, adottate con la delibera consiliare n. 80 del 5 luglio 2000, avente ad oggetto "Programma integrato di intervento ai sensi dell'art. 16 della legge n. 179/92", relativamente al completamento di via dei Fiori, via Brancati e realizzazione della sede della delegazione comunale nell'abitato di Jungi;
Vista la delibera n. 80 del 5 luglio 2000, con la quale il consiglio comunale ha adottato le varianti al piano regolatore generale vigente, visualizzate nei relativi elaborati predisposti dall'ufficio tecnico comunale, riguardanti via dei Fiori, via Brancati e realizzazione della sede della delegazione comunale nell'abitato di Jungi;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione datata 15 settembre 2000, a firma del vice segretario generale, attestante l'assenza di osservazioni od opposizioni durante il periodo di pubblicazione;
Vista la delibera n. 110 del 5 ottobre 2000, con la quale il consiglio comunale, nel richiamare la precedente deliberazione n. 80 del 5 luglio 2000, definisce l'iter di adozione delle varianti in argomento prendendo atto, altresì, dell'espletamento delle procedure di pubblicazione;
Visti i pareri dell'ufficio del Genio civile di Messina, prot. n. 13307 dell'11 luglio 2000, n. 13308 dell'1 agosto 2000 e n. 13890 dell'1 agosto 2000, espressi favorevolmente, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, sui progetti riguardanti le varianti in argomento;
Visto il parere prot. n. 761 del 19 febbraio 1999, reso dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa sul progetto di completamento e collegamento della via Brancati con la S.P. 39 Scicli-Donnalucata;
Vista la nota prot. n. 284 del 13 dicembre 2000, con la quale il gruppo di lavoro XXVII/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso, unitamente alla documentazione inerente la richiesta, al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 64 dell'11 dicembre 2000, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Il comune di Scicli è ad oggi dotato di piano regolatore generale approvato con stralci con decreto n. 398 del 31 dicembre 1977.
Con D.C.C. n. 127 del 5 dicembre 1998, è stata adottata la variante generale al piano regolatore generale e, successivamente, il piano è stato trasmesso all'A.R.T.A. per le determinazioni.
Con parere n. 60 del 25 ottobre 2000, reso dal gruppo scrivente, il piano regolatore generale è stato trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Dalla delibera consiliare n. 80 del 5 luglio 2000 risulta:
-  con delibera C.I.P.E. del 16 marzo 1994, è stato approvato il programma quadriennale per l'E.R.P. 1992/1995;
-  con delibera di Giunta regionale n. 439 del 20 dicembre 1996, è stato approvato il programma di localizzazione per ambiti comunali dei fondi di edilizia residenziale pubblica;
-  il comune di Scicli è assegnatario della somma di L. 6.000.000.000 per la realizzazione ex art. 16, legge n. 176/92 di P.I.I.;
-  con deliberazione consiliare n. 142 del 27 dicembre 1996, il comune di Scicli nell'approvare il programma di riqualificazione urbana relativo all'abitato di Jungi ha individuato e perimetrato l'ambito di intervento, successivamente promosso con D.C.C. n. 112 del 5 dicembre 1997;
-  con D.C.C. n. 20/98 le opere previste nel programma sono state localizzate e approvate secondo quanto previsto dalla circolare 2 novembre 1995, n. 2/95/D.R.U.;
-  con deliberazione n. 228 del 19 agosto 1999 la Giunta di Governo regionale ha riconfermato il finanziamento concesso con delibera n. 439/96;
-  con delibera di giunta municipale n. 84 del 28 febbraio 2000, è stato approvato dal comune di Scicli il programma preliminare, il regolamento per la selezione delle proposte di intervento da recepire nel P.I.I. e l'avviso pubblico. Detti atti sono stati approvati dalla C.E.C. nella seduta del 15 febbraio 2000;
-  con ordinanza n. 1878/99 del 3 dicembre 1999 il T.A.R. Sicilia, su ricorso dell'I.A.C.P. di Palermo e del comune di Palermo ha accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 288/99 e degli atti propedeutici;
-  in data 21 aprile 2000, presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici il comune di Scicli avrebbe avuto garanzie sul finanziamento accordato per la realizzazione di dette opere e non già per le finalità dell'art. 16, legge n. 179/92.
-  ad oggi risulta non ancora concesso il finanziamento promesso.
Rispetto allo strumento urbanistico vigente, approvato con decreto n. 398/77, l'area da destinare a delegazione comunale risulta classificata zona per attrezzature; le aree riguardanti il completamento della via dei Fiori sino alla via Tiepolo interessano aree già destinate a sede stradale e in minima parte occupano aree destinate ad attrezzature; le aree riguardanti il prolungamento della via Brancati, dalla via Tiepolo sino alla S.P. Scicli-Donnalucata, prevedono l'attraversamento di aree destinate a verde pubblico, aree classificate C1 e aree classificate C6 oltre a piccole modifiche del tracciato già previsto nel piano.
Rispetto allo strumento urbanistico in itinere l'area da destinare a delegazione comunale risulta inserita in un'area più ampia classificata F, attrezzature di interesse collettivo, escludendo dalla proposta di variante minime porzioni poste lungo la via dei Fiori e lungo la via Gardenia. Il prolungamento della via Brancati in prossimità della S.P. Scicli-Donnalucata si pone in variante anche allo strumento urbanistico in itinere interessando aree di verde pubblico.
A seguito di sopralluogo effettuato dal gruppo scrivente unitamente al responsabile dell'ufficio tecnico comunale si è appreso che la perimetrazione dell'area relativa alla delegazione comunale, così come riportata nella planimetria tav. 6/B, corrispondente all'area già di proprietà comunale e che la richiesta di variante per la riconferma del vincolo è da estendersi all'intera area per attrezzatura collettiva del piano regionale generale in itinere. Altresì, sui luoghi si è verificato che la porzione limitrofa alla zona di E.E.P. di via Gardenia è di pertinenza della stessa in quanto già viabilità di accesso ai fabbricati e pertanto erroneamente indicata quale zona F. Per quanto attiene il prolungamento della via Brancati, l'innesto con la S.P. risulta esistere un tracciato viario in parte transitabile di sezione inferiore alla previsione e non ancora asfaltato.
Considerato:
1)  Il procedimento amministrativo appare regolare in quanto sono stati acquisiti i pareri ex art. 13 della legge n. 64/74, resi dall'ufficio del Genio civile di Ragusa sulle varianti in argomento. La Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali ha reso il nulla osta per il completamento della via Brancati a condizione. A seguito di pubblicazione ex art. 3, legge regionale n. 71/78, non sono state presentate osservazioni e opposizioni.
2)  Per quanto attiene agli aspetti urbanistici, le varianti proposte confermano in linea di massima le previsioni dello strumento urbanistico vigente ed anticipano, ad esclusione dell'innesto della via Brancati con la S.P. Scicli-Donnalucata, quelle del piano regolatore generale in itinere.
3)  Sotto il profilo tecnico-urbanistico, l'ultimo tratto del prolungamento della via Brancati all'innesto con l'esistente S.P. se pur sembrerebbe sovrapporsi e sostituire ad altra viabilità di piano di fatto risulta essere sicuramente di più facile attuazione sia in quanto si inserisce più organicamente nel contesto urbano sfruttando, talaltro, un tracciato viario già esistente.
4)  La necessità alla realizzazione di dette opere anticipando le previsioni di piano regolatore generale scaturisce dall'esigenza del comune di Scicli di potere attingere ad eventuale finanziamento da erogarsi da parte dell'Assessorato dei lavori pubblici e di potere fornire il quartiere Jungi di adeguata viabilità a servizio di aree pressocché edificate ed abitate e soddisfare così le richieste dei cittadini, anche con la creazione di un ufficio comunale decentrato.
Per le considerazioni sopra espresse si ritiene che le varianti ordinarie ex art. 3, legge regionale n. 71/78, adottate con delibera del consiglio comunale di Scicli n. 80 del 5 luglio 2000, siano meritevoli di approvazione.";
Visto il voto n. 388 dell'8 marzo 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel trascrivere ed integrare la sopracitata proposta del gruppo XXVII, ha ritenuto meritevole di approvazione le varianti al piano regolatore generale adottate dal consiglio comunale di Scicli con deliberazione n. 80 del 5 luglio 2000;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 388 dell'8 marzo 2001;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Sono approvate e rese esecutive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 388 dell'8 marzo 2001, le varianti al piano regolatore generale del comune di Scicli (RG), adottate con delibera consiliare n. 80 del 5 luglio 2000, riguardanti il completamento di via dei Fiori, di via Brancati e la realizzazione della sede della delegazione comunale nell'abitato di Jungi.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 64 dell'11 dicembre 2000, resa dal gruppo di lavoro XXVII/D.R.U. ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
 2)  parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 388 dell'8 marzo 2001;
 3)  delibera consiliare n. 80 del 5 luglio 2000;
 4)  delibera consiliare n. 110 del 5 ottobre 2000;
 5)  relazione tecnica;
 6)  planimetria catastale in scala 1:2000;
 7)  planimetria in scala 1:2000, visualizzazione va riante;
 8)  planimetria in scala 1:2000, v. 3/b di P.R.G.);
 9)  planimetria in scala 1:2000, tav. 6/b della variante generale al P.R.G.;
10)  planimetria in scala 1:2000, tav. 6/c della variante generale al P.R.G.

Art. 3

Il comune di Scicli resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 aprile 2001.
  SCIMEMI 

(2001.18.915)
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DECRETO 18 aprile 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio di Vita, con esclusione di zone a rischio di frana molto elevato.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n.2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il D.L. n.180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n.267;
Visto il D.L. n.132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n.180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del "piano straordinario" del rischio idrogeo logico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. 383 del 10 gennaio 2001, con la quale il sindaco del comune di Vita (prov. di Trapani), chiedendo la revisione del piano straordinario, trasmette uno studio geologico corredato da indagini, redatto dallo stesso professionista geol. Giancristoforo Galia che ha redatto gli studi geologici a corredo del P.R.G.;
Vista la relazione istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Trapani, pervenuta il 23 marzo 2001, prot. n. 16533, riguardante la revisione delle aree a rischio idrogeologico "molto elevato" del territorio comunale di Vita;
Vista la nota prot. n. 276/S.G.R. dell'1 febbraio 2001;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il decreto n.298/41 del 4 luglio 2000 relativamente al territorio di Vita, provincia di Trapani, con l'esclusione delle zone classificate a rischio di frana "molto elevato".

Art. 2

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 aprile 2001.
  NAVARRA TRAMONTANA 

(2001.18.919)
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DECRETO 26 aprile 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, relativamente ad aree ricadenti nel territorio dei comuni di Caltagirone e S.Michele di Ganzaria.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni ed informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo prioritariamente eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diversi da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competente per territorio;
Vista la nota prot. 1441 del 12 marzo 2001, con la quale il sindaco del comune di Caltagirone chiede la revisione del piano straordinario, non condividendo la perimetrazione delle aree a rischio effettuata e allegando:
-  stralcio dello studio geologico a corredo del progetto dei lavori di costruzione del tratto 1 ricadente tra lo svincolo Regalsemi e l'innesto sulla S.S. 117 bis (bivio Gigliotto) a firma del dott. Giuseppe Torre;
-  studio geologico a firma del dott. Giuseppe Ricci per l'area su cui ricade il Consorzio A.S.I.;
-  stralcio studio geologico per la zona S.Lucia a firma del dott. Orazio Barbagallo;
-  stralcio studio geologico per la zona Carrubbo a firma del dott. Giovanni Barbagallo;
Viste le relazioni istruttorie dell'ufficio del Genio civile di Catania a firma del dott. G.Basile, C.D'Urso e A.Le Pira, trasmesse con note prot. nn. 09595 e 09597 del 26 marzo 2001 e riguardanti la revisione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato ed elevato dell'area di sviluppo industriale di contrada Balchino e del traccia to della strada A.N.A.S. a scorrimento veloce Li codia Eubea-A/19 Palermo-Catania, nel tratto compreso tra il tronco svincolo Regalsemi e l'innesto con la S.S. 117 bis;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000 relativamente all'area di sviluppo industriale di contrada Balchino, territorio del comune di Caltagirone, provincia di Catania e relativamente all'area del tracciato stradale Licodia Eubea-A/19 Palermo-Catania, nel tratto compreso tra lo svincolo Regalsemi e l'innesto con la S.S. 117 bis, ricadente nei territori comunali di Caltagirone e S.Michele di Ganzaria, con l'esclusione delle zone classificate a rischio di frana molto elevato ed elevato.

Art. 2

Le zone in dissesto delle aree di cui all'art. 1 sono quelle individuate nelle carte dei dissesti allegate al presente decreto.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 aprile 2001.
  NAVARRA TRAMONTANA 


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(2001.18.922)
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DECRETO 26 aprile 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente ad un'area in cui ricade il serbatoio idrico del comune di Cefalù.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n.2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il D.L. n.180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n.267;
Visto il D.L. n.132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n.180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del "piano straordinario" del rischio idrogeo logico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 7801 del 19 marzo 2001, con la quale il sindaco del comune di Cefalù ha richiesto la revisione del piano straordinario, limitatamente all'area ove ricade il serbatoio idrico comunale a valle della S.P. per Gibilmanna, corredandola di studi geologici di dettaglio, a firma dei geol. P.Giambelluca e F.Maggio, proponendo la ridefinizione del rischio da "molto elevato" a "moderato";
Vista la relazione istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo, a firma dell'ing. capo P.Lo Monaco, trasmessa con nota prot. n. 6994 del 27 marzo 2001, con la quale si esprime il parere che è condivisibile la declassificazione del livello di rischio dell'area, limitatamente alla parte ove insiste il serbatoio idrico comunale, da "molto elevato" ad "elevato";
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, è modificato relativamente alla classificazione del rischio idrogeologico dell'area ove ricade il serbatoio idrico comunale del comune di Cefalù, provincia di Palermo, che viene considerata a rischio "elevato".

Art. 2

La suddetta area rimane soggetta alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 aprile 2001.
  NAVARRA TRAMONTANA 

(2001.18.916)
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DECRETO 26 aprile 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Noto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art.1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n.35;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art.68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n.334/D.R.U. dell'11 maggio 1993, con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge regionale n.71/78, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Noto;
Visto il foglio prot. n. 26887 del 28 settembre 2000, assunto al prot.di questo Assessorato al n.48559 del 10 ottobre 2000, con il quale il comune di Noto (SR) ha trasmesso gli atti relativi al progetto delle opere per il completamento e l'ammodernamento delle strutture irrigue consortili delle "Acque Cardinali", approvato in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art.1 della legge n.1/78;
Visti i successivi fogli n.3502 del 31 gennaio 2001 e n. 6946 del 5 marzo 2001, assunti al prot. di questo Assessorato rispettivamente ai nn. 6261 del 6 febbraio 2001 e 12059 del 6 marzo 2001, con cui il comune di Noto ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa;
Vista la deliberazione consiliare n.19 del 22 febbraio 2000, con la quale il consiglio comunale di Noto ha approvato, in variante allo strumento urbanistico generale, il progetto delle opere per il completamento e l'ammodernamento delle strutture irrigue consortili delle "Acque Cardinali", ai sensi dell'art.1 della legge n.1/78;
Visti gli atti di pubblicazione della variante in argomento, ai sensi dell'art.3 della legge regionale n.71/78;
Vista la certificazione del segretario generale del 27 settembre 2000, attestante la regolarità delle procedure di deposito, nonché l'ulteriore attestazione in ordine all'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso la variante adottata;
Vista la nota prot. n. 8364/99-17451/99 del 4 novembre 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Siracusa, in merito alla variante in argomento, ha espresso, ai sensi dell'art.13 della legge 2 febbraio 1974, n.64, parere favorevole con prescrizioni;
Vista la nota prot. n. 2240 del 4 maggio 1995, con la quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa - sezione beni paesistici, ha espresso parere favorevole ai sensi della legge n. 1497/39;
Vista la nota n.502/III dell'8 marzo 1999, con la quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa - sezione beni archeologici, non rileva interesse sotto il profilo della tutela archeologica;
Visto il nulla osta a condizioni, rilasciato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa con nota prot.n. 1350 del 19 marzo 1999;
Visto il parere favorevole dell'Ufficio di igiene pubblica dell'Azienda unità sanitaria locale n.8 di Siracusa espresso con nota prot. n. 181/2000 del 9 febbraio 2000;
Vista la nota prot. n. 91 del 9 marzo 2001, con la quale il gruppo 27° della D.R.U. ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica gli atti ed elaborati relativi alla variante in argomento, formulando contestualmente la proposta n. 10 del 9 marzo 2001, resa ai sensi dell'art.68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Premesso:
Il comune di Noto è dotato di piano regolatore generale con relative prescrizioni esecutive e R.E., approvato con decreto n.334/D.R.U. dell'11 maggio 1993.
Con delibera consiliare n.19 del 22 febbraio 2000, il comune di Noto ha approvato il progetto delle opere per il completamento e l'ammodernamento delle strutture irrigue consortili delle "Acque Cardinali" per la parte ricadente nel territorio del comune di Noto, in variante al piano regolatore generale vigente ai sensi dell'art.1, comma V, della legge n.1/78.
Le opere previste consistono in interventi di riattamento di opere idrauliche esistenti, nella costruzione di nuove condotte in parte interrate in parte fuori terra (relativamente n.4 attraversamenti di incisioni fluviali realizzati con tensostrutture) e nella realizzazione di n.3 vasche di carico e compenso.
Le opere sono localizzate lungo la cava denominata Vallone Cardinale a nord-ovest del centro urbano di Canicattini Bagni ed ortogonalmente alla cava denominata "Vallone Cugno Lupo", a sud-ovest del medesimo centro abitato.
Tutte le aree interessate dall'opera in oggetto ricadono in zona agricola del vigente piano regolatore generale e sono, ad esclusione di un breve tratto, sottoposte a vincolo ambientale "Va" dello strumento vigente.
La variante al piano regolatore generale di cui alla delibera consiliare n. 19/2000, riguarda le seguenti opere:
1) interventi di impermeabilizzazione della traversa esistente;
2) interventi di miglioramento funzionale del manufatto sghiaiatore esistente;
3) ristrutturazione del canale di avvicinamento esistente;
4) costruzione del manufatto dissabbiatore a monte del nuovo sistema tubato;
5) costruzione della tensostruttura per l'attraversamento aereo di cava cardinale;
6) costruzione della condotta di avvicinamento alle vasche di accumulo con relativi manufatti;
7) costruzione delle vasche di carico e di compenso di contrada "Passo Vacche";
8) costruzione della vasca di carico e di compenso di contrada "Cugno Lupo", con relative condotte di immissione, presa e di scarico;
9) costruzione di tratta di condotta di avvicinamento al comprensorio irriguo;
10) costruzione di tre tensostrutture per attraversamenti aerei di cave e valloni (cava dell'acqua, cava alfano, vallone Cugno Lupo).
Non fanno parte della richiesta di variante di piano regolatore generale le opere di adduzione e distribuzione all'interno del comprensorio irriguo in quanto opere interrate e ricadenti in territorio comunale di Canicattini Bagni.
Le opere in elenco sopra indicate, sono previste da realizzare mediante due stralci esecutivi.
Il primo stralcio esecutivo interesserà la realizzazione delle opere comprese fra la traversa di presa e le vasche di carico e di compenso di contrada "Cugno Vacche", e cioè le opere di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'elenco.
Il secondo stralcio esecutivo interesserà la realizzazione della condotta di avvicinamento al comprensorio irriguo con relative opere di scavalcamento di cave e valloni, unitamente alla costruzione della vasca di carico di contrada "Cugno Lupo" con relative opere di servizio, e cioè le opere di cui ai precedenti punti 8, 9, 10 dell'elenco di cui sopra.
Le opere fuori terra che interessano la variante in argomento sono:
a) tensostruttura per attraversamento aereo di cava Cardinale (progetto esecutivo 1° lotto);
b) tre tensostrutture per attraversamenti aerei di cave e valloni (cava dell'acqua, cava alfano, vallone Cugno Lupo) opere di secondo lotto;
c) manufatto dissabbiatore (progetto esecutivo 1° lotto);
d) vasche di compenso (Cugno Vacche) (progetto esecutivo 1° lotto);
e) vasca di carico e di compenso "Cugno Lupo" (opera di secondo lotto).
Per le tensostrutture di cui ai punti a) e b) in elenco, è stato prescelto come soluzione di attraversamento un ponte-tubo sostenuto da una struttura tensostatica a funi di acciaio di basso impatto ambientale.
Il ponte tubo è con passerella di servizio con impalcato in grigliato e tubazione PRFV con o 700-800 e con strutture di ancoraggio in cemento armato e rifiniture a vista in muratura di pietra.
Per il manufatto dissabbiatore di cui al punto C), è previsto da realizzare in zona interessata da colture agrarie, a valle della tratta di canale di avvicinamento esistente ed a monte del sistema tubato da realizzare (vedasi all. 6.3).
L'intervento prevede lo spostamento della relativa area di sedime, a monte del sistema tubato e le opere previste sono incassate nel terreno e protette da perimetrali cortine arbustive preesistenti.
La necessità di ristrutturare il canale di avvicinamento esistente al fine di evitare la costruzione della sostitutiva tratta di condotta di avvicinamento, che interessava aree ritenute di alta valenza naturalistica, conduce al seguente schema.
La portata derivata viene interessata:
- prima da un trattamento di "sghiaiatura-dissabbiatura grossolana" attraverso il manufatto di presa preesistente ed allocato a monte del canale di avvicinamento, anch'esso preesistente;
- poi da un trattamento, di "dissabbiatura fina" attraverso il manufatto dissabbiatore progettato da allocare a valle dell'attuale canale di avvicinamento ed a monte del "sistema tubato" di avvicinamento-accumulo-distribuzione.
Tutto quanto per garantire la limpidezza delle acque invasate e distribuite, e contro ogni possibilità di interrimento delle condotte.
Per le vasche di Cugno Vacche di cui al punto d), esse sono previste incassate nel terreno ed hanno una capacità complessiva di invaso di 20.600 mc., suddivisa in due sezioni.
Contro la porosità e scarsa consistenza delle rocce lapidee locali il rivestimento di fondo delle vasche è previsto da realizzare con lastroni in cemento armato collegati fra loro da giunti elastometrici.
A vasca vuota è stato previsto un fitto sistema di tubazioni drenanti con recapito esterno che evitano la formazione di sottopressioni.
E' prevista la realizzazione di una camera di manovra incassata nel terreno, dove vi sono delle apparecchiature di manovra che servono a far funzionare il sistema idrico.
La parte fuori terra della sala manovra è costituita da una modesta costruzione, progettata secondo la tipologia edilizia rurale del contesto locale (vedi allegati 7.6, 7.7, 7.8).
La vasca Cugno Lupo, di cui al punto e), ha una capacità di invaso di 4.500 mc.
Le pareti sono rivestite con gunite retinata.Il parametro esterno del muro è in C.A.rivestito con muratura di pietrame a faccia vista. E' prevista attorno alla vasca un'area di rispetto piantumata.
Considerato che:
- la compatibilità delle opere relative alla variante in questione con le condizioni geomorfologiche dei luoghi, è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell'art.13 delle legge 2 febbraio 1974, n. 64, con parere favorevole con prescrizioni;
- sotto il profilo della tutela archeologica la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali - sezione beni archeologici di Siracusa ha rilasciato parere favorevole;
- ai fini della tutela del vincolo idrogeologico l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa, gruppo III, ha rilasciato N.O., a condizioni;
- ai fini della tutela ambientale, la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa ha rilasciato parere favorevole ai sensi della legge n. 1497/39;
- per la parte igienico-sanitaria, l'Azienda unità sanitaria locale n.8 di Siracusa ha espresso parere favorevole;
- la commissione edilizia comunale ha espresso parere favorevole;
- le opere relative alla variante solo per una parte fuori terra, non modificano in modo sostanziale l'assetto territoriale definito dallo strumento urbanistico vigente;
- la variante di che trattasi è finalizzata alla razionalizzazione del sistema distributivo per la valorizzazione delle terre irrigue e alla incentivazione delle attività produttive collaterali e riveste un notevole interesse pubblico perché a sostegno di un vasto ambito rurale dell'area interna siracusana.Per le considerazioni sopra espresse, lo scrivente gruppo XXVII, è del parere di ritenere meritevole di approvazione la richiesta di variante ex art.1 della legge regionale n.1/78 relativa al progetto finalizzato al completamento e ammodernamento delle strutture irrigue consortili delle "Acque Cardinali" per la parte ricadente nel territorio del comune di Noto di cui alla delibera consiliare n. 19 del 22 febbraio 2000.";
Visto il voto n.396 del 29 marzo 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente la proposta del gruppo XXVII/D.R.U. n. 10 del 9 marzo 2001, ha ritenuto meritevole di approvazione la variante al piano regolatore generale adottata dal consiglio comunale di Noto con deliberazione n.19 del 22 febbraio 2000;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n.396 del 29 marzo 2001 del C.R.U. che richiama integralmente la proposta del gruppo XXVII n.10 del 9 marzo 2001;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma dell'art.1 della legge n.1 del 3 gennaio 1978 e successive modifiche ed integrazioni, è approvata, in conformità al parere espresso dal C.R.U. con il voto n.396 del 29 marzo 2001 nonché alle condizioni e prescrizioni contenute nelle note degli uffici richiamati in premessa, la variante al piano regolatore generale del comune di Noto, relativa al progetto delle opere per il completamento e l'ammodernamento delle strutture irrigue consortili delle "Acque Cardinali", approvato in variante allo strumento urbanistico generale con la deliberazione consiliare n. 19 del 22 febbraio 2000.

Art.2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
  1) voto del C.R.U. n.396 del 29 marzo 2001; 
  2) proposta ex art.68 della legge regionale n.10/99 del gruppo XXVII/D.R.U. n. 10 del 9 marzo 2001; 
  3) delibera di C.C. n.19 del 22 febbraio 2000; 
  4) relazione integrativa; 
  5) tav. P1/e P.R.G. (stralcio Canicattini Bagni); 
  6) tav. P1/e* piano regolatore generale (stralcio Canicattini Bagni) con indicazione delle opere; 
  7) all. 1.1 - relazione; 
  8) all. 2.3 - comprensorio irriguo; 
  9) all. 2.4 - planimetria sistema di avvicinamento; 
  10) all. 5.1 - condotta di avvicinamento (profili e particolari); 
  11) all. 5.2 - profilo: adduttrice da serbatoio Cugno Vacche ad anello; 
  12) all. 5.5 - profilo: sollevamento Cugno Lupo; 
  13) all. 6.1 - opere di presa e sghiaiatore (esistenti); 
  14) all. 6.2 - canale di avvicinamento esistente; 
  15) all. 6.3 - dissabbiatore fine in progetto: planimetria; 
  16) all. 6.4 - dissabbiatore fine in progetto: piante e sezioni; 
  17) all. 7.1 - Vasche Cugno Vacche (vista dall'alto opere finite); 
  18) all. 7.2 - Vasche Cugno Vacche (rivestimenti-viabilità); 
  19) all. 7.6 - Vasche Cugno Vacche (camera di manovra-prospetti); 
  20) all. 7.7 - Vasche Cugno Vacche (camera di manovra-piante); 
  21) all. 7.8 - Vasche Cugno Vacche (camera di manovra-sezioni); 
  22) all. 8.1 - Vasche Cugno Lupo (vista dall'alto opere finite); 
  23) all. 8.2 - Vasche Cugno Lupo (rivestimenti-viabilità); 
  24) all. 8.5 - Vasche Cugno Lupo (manufatto di immissione a sistema drenante); 
  25) all. 9.1 - tensostrutture (schema e particolari tipo); 
  26) relazione geologico-tecnica. 


Art.3

Il comune di Noto resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 aprile 2001.
SCIMEMI
(2001.18.914)
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DECRETO 26 aprile 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idro geologico relativamente al comune di S.Michele di Gan zaria.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni ed informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo prioritariamente eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diversi da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competente per territorio;
Vista la nota prot. 226 del 2 novembre 2000, con la quale il sindaco del comune di San Michele di Ganzaria chiede la revisione del piano straordinario, non condividendo la perimetrazione delle aree a rischio effettuata e allegando:
-  relazione tecnica dell'ufficio tecnico comunale;
-  stralcio dello studio geologico a corredo del P.R.G. a firma del dott. Guglielmo Ciancio;
-  studio geologico a supporto del piano di lottizzazione a firma dei dott. Sebastiano Scalzo ed Emanuele Nicastro;
Vista la relazione istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Catania a firma dei dirigenti G.Basile e C.D'Urso, trasmessa con nota prot. n. 06323 del 27 febbraio 2001 e riguardante la revisione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato ed elevato del territorio comunale di San Michele di Ganzaria;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, è modificato relativamente all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico del territorio di San Michele di Ganzaria, provincia di Catania.

Art. 2

Le aree a rischio idrogeologico del territorio di San Michele di Ganzaria sono quelle individuate nella carta del rischio idrogeologico allegata al presente decreto e sono soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 aprile 2001.
 
NAVARRA TRAMONTANA 


ALLEGATI

(2001.18.923)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 15 marzo 2001.
Rettifica del decreto 8 novembre 2000, concernente approvazione del programma urbano parcheggi del comune di Catania.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 marzo 1989, n. 122, art. 6;
Visto il decreto n. 297/VI Tr. dell'8 novembre 2000, con il quale è stato approvato il P.U.P. del comune diCatania per la realizzazione dei parcheggi di cui al prospetto allegato al citato decreto;
Considerato che il comune di Catania con la nota n. 5766/2000 del 18 gennaio 2001 dichiara che i 21.075 posti auto di cui al decreto n. 297/VI Tr. dell'8 novembre 2000 rappresentano la capacità "incrementata" di 1,80 di quella "iniziale" (in funzione di successive necessità) che sulla base, peraltro, delle previsioni contenute nelle tabelle allegate al P.U.P. approvato con delibera consiliare n. 1 del 27 gennaio 2000, è di n. 12.815 posti;
Accertato che il valore della spesa ammissibile, calcolato secondo quanto previsto dal D.M. n. 41/90, il cui totale ammonta a L. 68.793.000.000 è riferita alla capacità iniziale dei parcheggi;
Ritenuto, per quanto precede, che occorre rettificare il decreto n. 297 dell'8 novembre 2000 per quanto concerne il dato riferito al numero dei posti auto da realizzare che è di 12.815 e non di 21.075, mentre quello dei posti bus rimane fissato a 304;

Decreta:


Art. 1

Fermo restando l'importo della spesa ammissibile di L. 68.793.000.000, il numero dei posti da realizzare nel comune di Catania di cui al P.U.P. approvato con il decreto n. 297/2000 dell'8 novembre 2000, è di 12.815 auto e di 304 bus, come da allegato prospetto facente parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria centrale per il turismo le comunicazioni ed i trasporti per il visto.
Palermo, 15 marzo 2001.
  ROTELLA 


Allegato

(2001.17.858)
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Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni ed i trasporti il 28 marzo 2001 al n. 40.

DECRETO 16 marzo 2001.
Esclusione dal piano di riparto per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati di un intervento proposto dalla Provincia regionale di Messina.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 12 della legge n. 537/93, che a decorrere dall'1 gennaio 1994 ha trasferito alle Regioni, tra l'altro, le competenze relative agli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali, già disciplinati con la legge n. 208/91;
Vista la legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante norme per il finanziamento della mobilità ciclistica;
Visto, in particolare, l'art. 11, con il quale vengono autorizzati limiti di impegno quindicennali di L. 5.000.000.000 per l'anno 1998 e di L. 6.000.000.000 per l'anno 1999 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna assegnata;
Considerato che alle regioni è stato affidato il compito di redigere i piani di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati;
Vista la propria circolare n. 492 del 4 novembre 1999, approvata con decreto n. 301 del 5 novembre 1999, in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53, parte prima, del 12 novembre 1999;
Considerato che l'obbligo del cofinanziamento nella misura del 50% è assolto da parte di comuni e provincie regionali;
Visto il proprio decreto n. 461/6TR del 29 novembre 1999, annotato alla Ragioneria centrale per il turismo il 14 dicembre 1999 al n.433, con il quale è stato approvato il piano di riparto per la mobilità ciclistica;
Considerato che, da parte di quest'Amministrazione, al fine di potere programmare il maggior numero di interventi, è stata prevista l'accensione di un mutuo quindicennale con la Cassa depositi e prestiti finanziabile con le risorse assegnate dalla legge n. 366/98 di cui alla quota annuale di L. 609.840.000, per una durata quindicennale, ammontanti complessivamente a L. 9.147.600.000;
Considerato che, a seguito dell'aumento del saggio di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti del 5,65% per mutui quindicennali di cui al D.M. del bilancio, tesoro e P.E. del 19 febbraio 2000, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2000, la spesa attualizzata si riduce a circa L. 6.100.000.000;
Visto il proprio decreto n. 245 del 14 luglio 2000, relativo all'approvazione della rimodulazione del suddetto piano di riparto;
Visto il proprio decreto n. 300 dell'8 novembre 2000, di rettifica del suddetto decreto limitatamente agli importi relativi ai progetti delle Province regionali di Messina e di Palermo;
Vista la propria nota n. 468 del 20 settembre 2000;
Vista la nota a riscontro della Provincia di Messina del 24 ottobre 2000;
Vista la propria nota prot. n. 536 dell'11 ottobre 2000, con la quale, facendo seguito alla precedente n. 468 del 20 settembre 2000, veniva richiesta la trasmissione della delibera di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e di stanziamento della quota di bilancio di L. 600.000.000;
Vista la nota a riscontro della Provincia di Messina prot. n. 40146 del 17 novembre 2000, con la quale la suddetta provincia rappresentava, tra l'altro, che il programma triennale delle opere pubbliche 2000/2002 non era stato ancora approvato, specificando, altresì, che nemmeno nel programma precedente tale intervento era stato ricompreso, ritenendo che le opere rientrassero tra gli interventi di "riqualificazione" della viabilità esistente;
Vista la legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 21/85, è vietato all'Amministrazione regionale di concedere finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche estranee ai programmi triennali delle opere pubbliche ex art. 3 della medesima legge regionale;
Vista la propria nota prot. n. 1 del 2 gennaio 2001, con la quale, considerato quanto sopra richiamato, si rappresentava alla Provincia di Messina che in mancanza della suddetta delibera di approvazione del programma triennale opere pubbliche si sarebbe proceduto all'esclusione dell'intervento dal piano di riparto;
Preso atto che ad oggi non è intervenuto alcun riscontro a quanto sopra richiesto;
Ritenuto per tutto quanto sopra esposto di dover procedere all'esclusione del progetto di che trattasi dal piano di riparto delle piste ciclabili ex legge n. 366/98;
Attesa la disponibilità verificatasi e ritenuto pertanto di poter redistribuire la somma residua di L. 600.000.000 ex lege n. 366/98 in quota pari a L. 200.000.000 in favore degli enti Provincia regionale di Ragusa, Provincia regionale di Trapani e comune di Menfi, sui quali gravava una quota di cofinanziamento maggiore del 50%;
Ritenuto per tutto quanto sopra di dover procedere all'approvazione della nuova rimodulazione del piano di riparto;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, è escluso dal piano di riparto delle piste ciclabili l'intervento proposto della Provincia regionale di Messina: "realizzazione di una pista ciclabile nel tratto Pace-Granateri del costo com plessivo di L. 1.200.000.000 di cui L. 600.000.000, quale contributo previsto ex lege n. 366/98 e L. 600.000.000 quale quota di cofinanziamento a carico della Provincia".

Art. 2

La somma residua di L. 600.000.000 di contributo ex lege n. 366/98 viene ripartita tra le Province di Ragusa, Trapani e il comune di Menfi, sui quali gravava una quota di cofinanziamento maggiore del 50%.

Art. 3

Il piano di riparto per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti e percorsi ciclabili integrati, risulta pertanto essere il seguente:
1)  Provincia regionale di Palermo: riconversione in piste ciclabili delle linee ferroviarie dismesse a scartamento ridotto della provincia di Palermo:
-  contributo ex legge n. 366/98   L. 1.400.000.000 
-  cofinanziamento   L. 1.400.000.000 
-  totale costo progetto   L. 2.800.000.000 

2)  Provincia regionale di Ragusa: realizzazione di una pista ciclabile turistica nella S.P. Marina di Ragusa-Donnalucata:
-  contributo ex legge n. 366/98   L. 1.250.000.000 
-  cofinanziamento   L. 1.750.000.000 
-  totale costo progetto   L. 3.000.000.000 

3)  Provincia regionale di Trapani: realizzazione di una pista ciclabile nella tratta Trapani-Nubia-Mozia-Marsala:
-  contributo ex legge n. 366/98   L.   830.000.000 
-  cofinanziamento   L.   970.000.000 
-  totale costo progetto   L. 1.800.000.000 

4)  comune di Marsala: realizzazione di una pista ciclabile nel tratto via Boeo-Col. Maltese a Piazza Mameli:
-  contributo ex legge n. 366/98   L.   468.384.270 
-  cofinanziamento   L.   468.384.270 
-  totale costo progetto   L.   936.768.540 

5)  comune di Noto: realizzazione di una pista ciclabile nella sede della vecchia ferrovia dismessa Noto-Pa chino:
-  contributo ex legge n. 366/98   L. 1.457.615.730 
-  cofinanziamento   L. 1.542.384.270 
-  totale costo progetto   L. 3.000.000.000 

6)  comune di Menfi: riconversione ciclabile extraurbana della sede ferroviaria Menfi-Portopalo:
-  contributo ex legge n. 366/98   L.   690.000.000 
-  cofinanziamento   L.   870.000.000 
-  totale costo progetto   L. 1.560.000.000 


Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria centrale per il turismo e successivamente per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 marzo 2001.
  ROTELLA 



Vistato della Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 11 aprile 2001 al n. 52.
(2001.16.837)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 2001, recante: "Estensione dell'applicazione dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956).
Ricorso n. 28 depositato il 16 maggio 2001
ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE ROMA

L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 2 maggio 2001, ha approvato il disegno di legge n. 1176 dal titolo "Estensione dell'applicazione dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10" pervenuto a questo Commissariato dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale il successivo 4 maggio 2001.
Il  provvedimento legislativo approvato quasi al l'una nimità (42 deputati su 43 presenti) dopo un inusuale iter parlamentare, in quanto la Commissione bilancio non si è espressa per mancanza del numero legale dei propri componenti ed ai sensi dell'art. 67 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana ne è stato considerato favorevole il parere da parte dell'Assemblea stessa, sostanzialmente prevede il diritto per una vasta platea di dipendenti pubblici al collocamento in pensione dopo 25 anni di servizio. 

Siffatta disposizione, comprensibilmente plaudita dai numerosissimi destinatari presenti in aula e nel piazzale antistante l'Assemblea al momento della votazione e stremamente sostenuta dai deputati proponenti negli interventi svolti nel corso del dibattito parlamentare, nonostante ne fosse paventata dagli stessi la illegittimità, si ritiene dover sottoporre al vaglio di codesta Ecc.ma Corte per violazione degli articoli 14 e 17 dello Statuto speciale, 3, 5, 81, 4° comma, 97, 119 e 128 della Costituzione.
Il provvedimento legislativo, testé approvato, te stual mente recita:

"Art.  1

1.  Al personale inquadrato ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, in atto in servizio presso gli enti locali, le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere si applicano le disposizioni dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
2.  I benefici previsti dall'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 sono, altresì, estesi agli altri dipendenti degli enti locali e delle aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere e al personale di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n.93.
3.  Gli oneri sono a carico degli enti nei quali tale personale presta servizio". 

Ovverossia al personale precario assunto ai sensi della legge n. 285/77 e della legge regionale n. 37/78, e successivamente inquadrato nei ruoli degli enti locali e delle Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere (1° comma), nonché a tutti indistintamente i dipendenti delle medesime Amministrazioni e a quelli dei soppressi patronati scolastici (2° comma) viene applicata la previsione dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000 secondo cui è concesso al personale regionale di qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo il diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45% dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica al 31 dicembre 1993.
Orbene, va preliminarmente osservato che la cennata disposizione dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000 è inserita nel più ampio quadro di riordino ed ammodernamento dell'Amministrazione regionale secondo i principi di riforma economico sociali introdotti dalla legge n. 421/91 e dal decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni nonché dal decreto legislativo n. 112/97.
Nel contesto del nuovo assetto dell'Amministrazione regionale derivante dalla radicale riforma introdotta, di cui uno dei criteri cardine è per l'appunto la drastica riduzione del numero dei dipendenti, è stato previsto, da un canto, il trasferimento di funzioni e relative risorse finanziarie ed umane agli enti locali e, dall'altro, l'esodo volontario contingentato del personale, il cui onere per le pensioni grava per intero sul bilancio regionale, correlato al contestuale divieto, per un triennio, di bandire concorsi per l'assunzione di nuovo personale (art. 5, 3° comma, della legge regionale n. 10/2000).
Da quanto espresso appare evidente che la "ratio" e gli effetti della disposizione che ora si intende estendere ad una più vasta platea di destinatari sono del tutto peculiari all'Amministrazione regionale e non suscettibili di applicazioni generalizzate avulse da un organico progetto di riordino globale delle amministrazioni destinatarie, pena la violazione dei principi costituzionali menzionati in premessa.
Innanzitutto va censurata la palese incompetenza del legislatore siciliano a modificare o introdurre nuovi requisiti per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo di categorie di dipendenti pubblici il cui sistema previdenziale è amministrato da Istituti nazionali soggetti alla esclusiva normativa statale.
E' appena il caso di accennare, in proposito che le pensioni per il personale degli enti locali e per quello appartenente al ruolo sanitario nazionale sono erogate dall'I.N.P.-D.A.P. in base a requisiti prescritti esclusivamente dalla legislazione statale e che sarebbero del tutto ininfluenti, oltrecché giuridicamente inammissibili, eventuali modifiche apportate da norme di provenienza diversa da quella dello Stato.
La previsione legislativa qui censurata, inoltre, qualora potesse mai trovare applicazione, non essendo peraltro correlata ad un blocco delle assunzioni, che per assurdo in teoria ne giustificherebbe l'adozione correlandola ad un non dimostrato esubero di personale, nella realtà ingenera innegabili refluenze negative sul buon andamento delle amministrazioni coinvolte, privandole di buona parte dei propri dipendenti e costringendole a bandire nuovi concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti in organico con le facilmente intuibili gravose ripercussioni finanziarie.
Resta cosi dimostrata la violazione dell'art. 97 della Costituzione nonché la grave compromissione dell'autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali sancita dagli artt. 5 e 128 della Costituzione.
Ma vi è di più, il 3° comma dell'articolo 1 addossa gli oneri dell'iniziativa legislativa agli enti nei quali il personale beneficiario della previsione presta servizio.
Appare, al riguardo, evidente l'iter logico seguito dal legislatore il quale, consapevole che l'ente statale erogatore delle pensioni non può essere soggetto alla nuova disposizione regionale e che la Regione non può porre a carico del proprio bilancio i non quantificati e quantificabili oneri per la liquidazione dell'indennità di quiescenza a personale non appartenente all'Amministrazione regionale, ha ritenuto unica soluzione praticabile quella di farli gravare sui bilanci dei comuni e delle Aziende unità sanitarie locali.
Anche detta previsione, tale è l'abnormità e l'incongruenza delle conseguenze derivantine, non merita che pochi cenni per motivare la violazione dell'art. 81, 4° comma, della Costituzione in quanto, non solo non determina in alcun modo l'entità degli effetti finanziari cui dà origine, ma anche, non individua con quali mezzi gli enti locali e le Aziende unità sanitarie locali dovrebbero fare fronte agli oneri posti a carico dei loro bilanci (ex plurimis sentenza C.C. n. 92/81). Dalla cennata norma discende, altresì, la violazione del precetto posto dall'art. 119 della Costituzione che pone obbligo alla Regione, nel quadro del coordinamento della propria finanza con quella statale e degli enti locali, di non imporre oneri ai predetti enti non derivanti da decisioni loro imputabili (sentenze C.C n. 452/82 e n. 245/84).
Ultima in ordine di esposizione ma non in quella di rilevanza è la violazione del principio di parità di trattamento tutelato dall'art. 3 della Costituzione.
Del tutto privo di giustificazione appare infatti il diverso trattamento pensionistico riservato ai dipendenti degli enti locali e delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia rispetto a tutti coloro i quali, in possesso dei medesimi requisiti previsti dalla norma regionale, prestano servizio presso i corrispondenti uffici del rimanente territorio nazionale e che, per assurdo, sarebbero comprensibilmente indotti ad attivare le vigenti procedure di mobilità interregionale, non appena verificatisi i vuoti nelle piante organiche a seguito degli ammessi prepensionamenti, per godere a loro volta, non appena giunti in Sicilia, della norma di favore oggetto di censura stante che la stessa prevede quale unico limite quello temporale del 2003.

Per questi motivi

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto Prefetto Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto speciale con il presente atto

Impugna

il disegno di legge n. 1176 dal titolo "Estensione dell'applicazione dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10" approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 2 maggio 2001 per violazione degli articoli 14 e 17 dello Statuto speciale nonché degli articoli 3, 5, 81, 4° comma, 97, 119 e 128 della Costituzione.
Palermo, 9 maggio 2001.
  Il Commissario dello Stato 
  per la Regione siciliana: ROMAGNOLI 

(2001.22.1140)
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ORDINANZA 9-17 maggio 2001, n. 153.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  Cesare Ruperto, presidente;
-  Fernando Santosuosso, Massimo Vari, Riccardo Chieppa, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, giudici,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Regione siciliana, approvata il 7 dicembre 2000, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 15 dicembre 2000, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2000.
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice relatore Valerio Onida.
Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso notificato il 15 dicembre 2000 e depositato il successivo 21 dicembre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge regionale approvata il 7 dicembre 2000 (d.d.l. nn. 1078-459-487-666-783-811-823-858-905-911-1091 -1102.2.XII - I stralcio), recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";
Che l'articolo impugnato prevede che "le aree metropolitane di cui all'art. 19 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 si intendono istituite ad ogni effetto di legge sin dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente della Regione di individuazione delle medesime";
Che, secondo il ricorrente, l'intento sotteso a tale disposizione è quello di legittimare con una fictio legis la corresponsione, fin dal momento dell'individuazione delle aree metropolitane, dell'indennità maggiorata di carica e di presenza ai titolari degli organi dei comuni e delle province nelle province regionali che ricomprendono aree metropolitane, indennità prevista dall'art. 52 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, modificata dall'art. 1 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, venendo con ciò anche ad interferire in procedimenti giurisdizionali in corso, relativi a provvedimenti di recupero di somme corrisposte a tale titolo;
Che, sempre secondo il ricorrente, la disposizione, sia che la si interpreti quale forma di sanatoria di pregresse situazioni non conformi alle vigenti leggi, sia che la si consideri quale affermazione pleonastica rispetto alla normativa regionale già esistente, sarebbe comunque incostituzionale, essendo censurabile nel primo caso per violazione degli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione, e nel secondo caso per illogicità manifesta ex artt. 3 e 97 della Costituzione;
Che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio;
Che con successiva memoria il Commissario dello Stato, rilevato che il Presidente della Regione siciliana ha promulgato la delibera legislativa in esame come legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 23 dicembre 2000), con omissione della disposizione impugnata, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge regionale approvata il 7 dicembre 2000, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali", è stata promulgata dal Presidente della Regione con omissione dell'art. 28, oggetto di censura, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alla disposizione in esso contenuta;
Che, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ordinanze nn. 381 e 382 del 2000), deve pertanto ritenersi cessata la materia del contendere nel presente giudizio.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
Il Presidente: RUPERTO Il Redattore: ONIDA Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(2001.22.1122)
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PRESIDENZA

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale della vite e del vino.

Con il decreto presidenziale n. 78/Gr. VII/SG del 23 aprile 2001, il consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale della vite e del vino è integrato con il componente sig. Giuseppe Arena in rappresentanza dell'organizzazione sindacale dei lavoratori Sadirs.
Lo stesso cesserà dalla carica unitamente agli altri componenti nominati in sede di costituzione dell'organo.
(2001.17.870)
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Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Enna.

Con D.P. n. 80/Gr. VII/SG del 26 aprile 2001 il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Enna, ricostituito con il D.P. n. 30/gr. VII/SG del 7 febbraio 2000 ai sensi dell'art. 6 della legge n. 865/71, è stato integrato dall'ing. La Rocca Luigi, nato ad Enna il 10 agosto 1950, in rappresentanza del l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Lo stesso cesserà dalla carica alla data di scadenza del consiglio di amministrazione dell'istituto.
(2001.18.894)
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Costituzione del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Caltanissetta.

Con D.P.Reg. n. 87/gr. VII/SG del 30 aprile 2001, è stato costituito il consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Caltanissetta per la durata di quattro anni decorrenti dalla data di insediamento secondo la seguente composizione:
Agricoltura (3 seggi di cui 1 seggio per le P.I. in rappresentanza di UPA, Coldiretti CIA)
-  sig. Valenza Calogero, nato a Caltanissetta il 27 luglio 1952;
-  dr. Lucci Nicola, nato a Pacentro (AQ) il 24 luglio 1952;
-  dr. Stella Pietro, nato a Palermo il 27 marzo 1963.
Industria (4 seggi di cui 1 seggio per le P.I. in rappresentanza di Assindustria, API)
-  ing. Di Vincenzo Pietro, nato a Caltanissetta il 4 marzo 1953;
-  sig. Romano Massimo Michele, nato a Caltanissetta l'11 ottobre 1963;
-  sig. Montante Antonio Calogero, nato a S.Cataldo il 5 giugno 1963;
-  dr. Lorefice Salvatore, nato a Gela il 5 maggio 1961.
Artigianato (2 seggi in rappresentanza di C.N.A., Confartigianato e C.A.S.A.)
-  sig. Albicocco Vincenzo, nato a Caltanissetta l'11 agosto 1932;
-  sig. Mancuso Pasquale, nato a Mussomeli l'1 luglio 1933.
Commercio (4 seggi di cui 1 seggio per le P.I. in rappresentanza di Confcommercio, Confesercenti)
-  sig. Pernaci Michele, nato a Caltanissetta il 26 febbraio 1933;
-  sig. Biancheri Mario Rino, nato a San Cataldo il 19 dicembre 1975;
-  sig. Messina Luigi, nato a Caltanissetta il 10 dicembre 1943;
-  geom. Cembalo Vincenzo, nato a Caltanissetta il 2 agosto 1938.
Cooperazione (1 seggio in rappresentanza di Lega, Confcoop. e Unci)
-  dr. Amico Pasquale, nato a Caltanissetta il 7 gennaio 1943.
Turismo (1 seggio in rappresentanza di Confcommercio)
-  sig. Sorce Francesco, nato a Mussomeli il 29 agosto 1958.
Trasporti e spedizioni (1 seggio in rappresentanza di C.N.A., Casa e Confartigianato)
-  sig. Paruzzo Michele, nato a Caltanissetta il 30 aprile 1961.
Credito e Assicurazioni (1 seggio in rappresentanza di ABI ed ANIA)
-  dr. Marchica Salvatore, nato ad Agrigento il 5 luglio 1943.
Servizi alle imprese (1 seggio in rappresentanza di Confcommercio)
-  sig. Pietrantoni Gaetano, nato a Caltanissetta il 30 gennaio 1935.
Pesca (1 seggio in rappresentanza di Federazione provinciale pescatori ed operatori marittimi)
-  sig. Nuzzi Michelangelo, nato a Gela il 20 novembre 1943.
Rappresentante organizzazioni sindacali dei lavoratori (1 seggio in rappresentanza di CISL, CGIL e UIL)
-  sig. Gruttadauria Giuseppe, nato a Pietraperzia (EN) il 24 febbraio 1950.
Rappresentante delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (1 seggio in rappresentanza di Libera associazione consumatori)
-  rag. Cordaro Giulio, nato a Roma il 7 settembre 1953.
Rappresentanti della Provincia regionale (2 seggi)
-  sig. Cinquerrui Salvatore, nato a Niscemi il 23 marzo 1956;
-  sig. Rovescio Giuseppe Antonio, nato a Gela il 23 luglio 1947.
(2001.18.944)
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Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).


La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, comma 8, che nell'anno 2000 sono stati corrisposti a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati, per incarichi attribuiti per l'espletamento di compiti connessi all'Amministrazione della Regione, i compensi indicati nelle tabelle che seguono trasmessi dalle seguenti amministrazioni o enti:
-  Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
-  Assessorato regionale dell'industria;
-  Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
-  Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania.

Cliccare qui per visualizzare le tabelle (in formato PDF) Attenzione:occorre Acrobat Reader



(2001.17.856)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Retrocessione di un immobile sito nel comune di Caltanissetta a favore della ditta Carletta Angela.


Con decreto n. 272 del 9 marzo 2001 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stata disposta la retrocessione del bene immobile a favore della ditta Carletta Angela, nata a S.Cataldo il 15 aprile 1912. Detto immobile è iscritto in catasto all'art. 6942, foglio 226, particella 37, di mq. 4.960 ed è stato espropriato con decreto n. 1643 del 23 dicembre 1988.
(2001.17.855)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale - Q.C.S. Obiettivo 1 2000/2006 - P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Decisione n. C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000 - Bando multiasse e multimisura.
Cliccare qui per visualizzare il bando (in formato PDF) Attenzione:occorre Acrobat Reader


(2001.23.1247)
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Proroga dei termini di scadenza di pubblica utilità relativamente all'espropriazione della zona archeologica Cannatello nel comune di Agrigento.


Il Dirigente generale del Dipartimento regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente, con decreto n. 5599 del 18 aprile 2001, ha prorogato i termini di scadenza di pubblica utilità, relativamente all'espropriazione della zona archeologica di Cannatello nel comune di Agrigento.
(2001.17.854)
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Nomina della commissione giudicatrice del primo concorso regionale "Conosci il tuo museo".


Con decreto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione n. 5685 del 9 maggio 2001, è stata nominata la commissione giudicatrice del primo concorso regionale "Conosci il tuo museo", come di seguito composta:
-  dott. Aurelio Pes, presidente-delegato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
-  dott. Claudio Paterna, esperto laureato, Dipartimento beni culturali ed ambientali ed educazione permanente;
-  dott. Gaetano Pennino, esperto laureato, Dipartimento beni culturali ed ambientali ed educazione permanente;
-  dott. Vincenzo Abbate, direttore Galleria regionale di Palazzo Abatellis - Palermo;
-dott. Alessandro Rais, esperto laureato, Dipartimento beni culturali ed ambientali ed educazione permanente;
-  ins. Concettina Punzo, rappresentante Ufficio scolastico regionale;
-  prof.ssa Annamaria Pepi, rappresentante IRRE.
(2001.23.1243)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.


Con decreto dell'Assessore alla cooperazione, il commercio, l'ar tigianato e la pesca n.363/I/VII del 15 marzo 2001, l'avv. Luciano Strazzeri, nato a Carlentini (SR), il 23 maggio 1956, e residente in Carlentini, via Archimede n. 102, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa S.A.C.C.A.F., con sede nel comune di Siracusa, in sostituzione del commissario liquidatore, dott. Giuseppe Assenza.
(2001.18.927)

   

Con decreto n. 544 del 3 aprile 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale della cooperativa Stella alpina di Termini Imerese (PA) sono stati revocati.
L'avv. Turrisi Giuseppe, nato a Rodi Milici (ME) il 23 aprile 1960 e residente a Barcellona Pozzo di Gotto, via Kennedy n. 154, è stato nominato commissario straordinario dalla data di notifica del suddetto decreto per 3 mesi.
(2001.17.857)

   

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 525/I/VII del 4 aprile 2001, il dott. Mercadante Tommaso, nato a Palermo il 5 gennaio 1970 e residente in Prizzi (PA), contrada Misita, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa La Favorita, con sede nel comune di Palermo, in sostituzione del commissario liquidatore, dott. Li Vigni Dorotea.
(2001.16.814)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 526/I/VII del 4 aprile 2001, il dott. Domenico Giuliano, nato a Troina (EN) il 2 febbraio 1957 e residente in Catania, piazza Trento n. 2, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Express, con sede nel comune di Catania, in sostituzione del commissario liquidatore, dott. Antonino Scalia.
(2001.16.839)


Con decreto n. 545 del 5 aprile 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale della cooperativa Cavetta di San Giovanni La Punta (CT) sono stati revocati.
Il dott. Scarcella Cosimo Carmelo, nato a Santa Teresa di Riva il 26 ottobre 1966 ed ivi residente in via Regina Margherita n. 473, è stato nominato commissario straordinario dalla data di notifica del suddetto decreto per 3 mesi.
(2001.17.853)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 548/I/VII del 5 aprile 2001, la dott.ssa Tiziana Gasbarro, nata a Messina il 5 agosto 1968 e residente in Messina, via Industriale, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa 3 C Costruzioni Catanese, con sede nel comune di Catania, in sostituzione del commissario liquidatore, rag. Giuseppe Timpanaro.
(2001.16.830)


Con decreto dell'Assessore alla cooperazione, il commercio, l'ar tigianato e la pesca n.549/I/VII del 15 aprile 2001, il rag. Giuseppe La Vardera, nato a Palermo, il 14 agosto 1969, e residente in Palermo, via Matteo Silvaggio n. 64, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Nuova Agricola Alimentare, con sede nel comune di Vallelunga Pratameno, in sostituzione del commissario liquidatore.
(2001.18.946)
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Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per l'artigianato di Messina.


Con decreto n. 630/I/XIII del 19 aprile 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il sig. Antonino Privitera, nato a Caltanissetta il 31 gennaio 1946, è stato nominato, in qualità di rappresentante della Confartigianato - Associazione degli artigiani di Messina e provincia, componente della Commissione provinciale per l'artigianato di Messina, in sostituzione del sig. Sindoni Antonino.
(2001.17.880)
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Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per l'artigianato di Trapani.


Con decreto n. 631/I/XIII del 19 aprile 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il sig. Mariano Incandela, nato a Trapani il 31 maggio 1947, è stato nominato, in qualità di rappresentante della Confartigianato FederSicilia - Associazione provinciale artigianato di Trapani, componente della Commissione provinciale per l'artigianato di Trapani, in sostituzione del sig. Licari Gaspare.
(2001.17.882)
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Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per l'artigianato di Messina.


Con decreto n. 632/I/XIII del 19 aprile 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il sig. Messina Vincenzo, nato a Sant'Angelo di Brolo (ME) il 27 aprile 1951, è stato nominato, in qualità di rappresentante degli artigiani di Messina, componente della Commissione provinciale per l'artigianato di Messina, in sostituzione del sig. Di Nicolò Antonino, dimissionario.
(2001.17.881)
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Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per l'artigianato di Ragusa.


Con decreto n. 633/I/XIII del 19 aprile 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il dott. Falzone Domenico, nato ad Agrigento il 23 giugno 1960, è stato nominato, in qualità di rappresentante dell'INPS di Ragusa, componente della Commissione provinciale per l'artigianato di Ragusa, in sostituzione del dott. Giovanni Coci.
(2001.17.883)
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Revoca dell'incarico di commissario ad acta per i provvedimenti concernenti il commercio su aree pubbliche del comune di Leonforte.


Con decreto n. 637/I/X del 20 aprile 2001, il Dirigente generale del Dipartimento cooperazione, commercio, artigianato e pesca dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, ha revocato l'incarico di commissario ad acta al sig. Salvatore Randazzo per i provvedimenti concernenti il commercio su aree pubbliche del comune di Leonforte.
(2001.17.879)
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Ricostituzione dell'Osservatorio regionale per il commercio.


Con decreto n. 640/I/X del 20 aprile 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, si è provveduto a sostituire il decreto n. 873 del 3 luglio 2000, con il quale era stato costituito l'Osservatorio regionale per il commercio, ed il decreto n. 2183 del 14 dicembre 2000, con il quale era stata apportata una modifica al predetto decreto (art. 6, legge regionale n. 28/99).
Sono stati nominati quali componenti:
1)  Assessore regionale pro-tempore della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - presidente;
2)  Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato o un suo delegato - componente;
3)  dott. Pipitone Leonardo, dirigente, esperto in materia di commercio, in servizio presso questa Amministrazione - componente;
4)  Dirigente generale del Dipartimento urbanistica pro-tempore, o un suo delegato - componente;
5)  dott. Marchese Gabriele, in rappresentanza dell'A.N.C.I. Sicilia - componente;
6)  dott. Carrotta Alberto, in rappresentanza dell'Unione delle province siciliane - componente;
7)  dott. Giordano Aurelio, designato dalla Confcommercio in rappresentanza delle associazioni di categoria dei commercianti - componente;
8)  sig. Felice Giovanni, designato dalla Confesercenti in rappresentanza delle associazioni di categoria dei commercianti - componente;
9)  sig. Di Perna Salvatore, designato dalla C.I.D.E.C. in rappresentanza delle associazioni di categoria dei commercianti - componente;
10)  dott. Arabito Michelangelo designato dalla Confcommercio in rappresentanza delle associazioni di categoria dei commercianti - componente;
11)  sig. Cucè Antonino, designato dalla Federconsumatori in rappresentanza delle associazioni dei consumatori - componente;
12)  presidente pro-tempore del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti - componente;
13)  sig. Minnì Cono, designato dalla C.G.I.L. in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori del commercio - componente;
14)  sig. Calì Renato, designato dalla C.I.S.L. in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori del commercio - componente;
15)  sig. La Torre Pietro, designato dalla U.I.L. in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori del commercio - componente;
16)  sig. Milazzo Vincenzo, in rappresentanza dell'Associazione regionale dei dirigenti di aziende commerciali A.R.D.A.C.S. - componente;
17)  dott. Virgillito Franco, in rappresentanza dell'Union-camere della Sicilia - componente;
18)  sig. Liguori Antonino, unitariamente designato dalle organizzazioni del movimento cooperativo, in rappresentanza delle stesse - componente.
Le funzioni di segretario dell'Osservatorio vengono svolte dalla sig.ra Amalia Gambino, in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
(2001.18.924)
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Individuazione delle organizzazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio, artigianato, agricoltura e pesca di Trapani.


Con decreto n. 671/I/XV del 23 aprile 2001, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, a parziale modifica del decreto n.186/I/XV del 14 febbraio 2001, ha individuato, quali organizzazioni legittimate a designare i componenti in rappresentanza del settore "commercio" nel consiglio della Camera di commercio, artigianato, agricoltura e pesca di Trapani, la Confcommercio e la Confesercenti ed attribuito i 5 seggi spettanti al settore nella seguente misura:
-  Confcommercio: 3 seggi nonché l'autonoma rappresentanza per le P.I.;
-  Confesercenti: 2 seggi.
(2001.17.888)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.


Con decreto n. 239 del 28 marzo 2000 dell'Assessore per l'industria, la società B.G. Broker Gas, con sede legale in Milano, via Tintoretto n. 5, codice fiscale 12871370156, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 203/88, all'emissione in atmosfera degli scarichi derivanti dalla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas di discarica da realizzare nel comune di Catania presso la discarica in località Grotta San Giorgio.
(2001.17.865)


Con decreto n. 1194 del 28 dicembre 2000 dell'Assessore per l'industria, l'autorizzazione accordata alla società B.G. Broker Gas s.r.l., con sede legale in Milano, via Tintoretto n. 5, codice fiscale 12871370156, con decreto n. 239 del 28 marzo 2000, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 203/88, è trasferita alla società Fin.So.Energy s.r.l., con sede legale in Gazoldo degli Ippoliti (MN), via Bresciani n. 6, codice fiscale 04409280726.
(2001.17.866)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Impegno di somma per la realizzazione di lavori urgenti nel comune di Motta S. Anastasia.


Con decreto n. 334 del 20 marzo 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici ha impegnato la somma di L. 494.737.529 per la realizzazione dei lavori di somma urgenza causa distacco masso basaltico dal costone roccioso soprastante via Montalto nel comune di Motta S. Anastasia, sul capitolo 672013 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2001.
(2001.16.850)
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Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Agrigento relativa a lavori urgenti nel comune di Lampedusa.


Con decreto n. 335 del 20 marzo 2001, l'Assessore ai lavori pubblici ha approvato la perizia in data 22 novembre 2000 redatta dall'ufficio del Genio civile di Agrigento ai sensi dell'art. 69 del regolamento n. 350/1895 e relativa ai lavori urgenti di ripristino danni alluvionali causati dal nubifragio del 22, 23 e 24 novembre 1999 abbattutosi nelle vie Largo Messina, vicolo Trapani, via Francesco Crispi e traverse contrada Madonna nel comune di Lampedusa ed ha disposto il finanziamento di L. 634.000.000 sul cap. 672013, es. 2000.
(2001.18.948)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Provvedimenti concernenti nomina di componenti di commissioni di collaudo.


Con decreto n. 30321 del 20 ottobre 1999, l'Assessore regionale per la sanità, per l'incarico di collaudo definitivo dei lavori di adeguamento degli impianti alle norme di igiene e sicurezza del Presidio sanitario in corso Italia di Catania, dell'importo a base d'asta di L. 1.859.461.498, ha nominato l'arch. Antonio Maniace (Mistretta, 23 aprile 1953).
Con decreto n. 32254 del 29 giugno 2000, l'Assessore regionale per la sanità, per l'incarico di collaudo definitivo dei lavori di adeguamento degli impianti di trattamento aria del complesso operatorio e zona grandi ustionati del padiglione di chirurgia plastica del presidio ospedaliero Civico di Palermo, dell'importo a base d'asta di L. 2.434.742.572, ha nominato l'ing. Vecchio Claudio (Catania, 24 ottobre 1953).

Con decreto n. 33913 dell'8 febbraio 2001, l'Assessore regionale per la sanità, per l'incarico di collaudo in corso d'opera definitivo dei lavori di ristrutturazione e sistemazione dei complessi operatori 2° piano padiglione maternità del presidio ospedaliero Civico di Palermo, dell'importo a base d'asta di L. 3.094.468.363, ha nominato l'ing. Pandolfo Alfredo (Palermo, 31 gennaio 1942).

Con decreto n. 33914 dell'8 febbraio 2001, l'Assessore regionale per la sanità, per l'incarico di collaudo in corso d'opera definitivo dei lavori di ristrutturazione e adeguamento della divisione I e II ortopedia del presidio ospedaliero Civico di Palermo, dell'importo a base d'asta di L. 2.038.443.832, ha nominato l'arch. Di Stefano Maria Gabriella (S. Ninfa, 5 luglio 1957).

Con decreto n. 33917 dell'8 febbraio 2001, l'Assessore regionale per la sanità, per l'incarico di collaudo in corso d'opera definitivo dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico del presidio ospedaliero A. Ajello di Mazara del Vallo, dell'importo a base d'asta di L. 1.238.992.695, ha nominato l'ing. Tomasino Ettore.

Con decreto n. 33918 dell'8 febbraio 2001, l'Assessore regionale per la sanità, per l'incarico di collaudo definitivo dei lavori di completamento di un edificio da adibire a uffici ed ambulatori a Mazara del Vallo, dell'importo a base d'asta di L. 4.286.803.801, ha nominato l'arch. Maltese Giuseppe (Buseto Palizzolo, 2 gennaio 1953).

Con decreto n. 33920 dell'8 febbraio 2001, l'Assessore regionale per la sanità, per l'incarico di collaudo definitivo dei lavori di costruzione di una R.S.A. anziani in Caltanissetta, dell'importo a base d'asta di L. 4.878.624.000, ha nominato l'ing. Carmelo Montagna (22 novembre 1956).

Con decreto n. 33922 dell'8 febbraio 2001, l'Assessore regionale per la sanità, per l'incarico di collaudo in corso d'opera definitivo dei lavori di realizzazione del nuovo padiglione delle emergenze - 3° stralcio - del presidio ospedaliero Civico di Palermo, dell'importo a base d'asta di L. 7.158.932.197, ha nominato la seguente commissione di collaudo:
Presidente
-  ing. Vicari Nino (S. Agata Militello, 8 dicembre 1925);
Componente
-  ing. arch. Lima Antonella Jolanda (Palermo, 13 giugno 1941);
Segretario
-  Petronio Antonella (Palermo, 26 luglio 1959).

Con decreto n. 33923 dell'8 febbraio 2001, l'Assessore regionale per la sanità, per l'incarico di collaudo definitivo dei lavori di completamento del mattatoio comunale di Canicattì, dell'importo a base d'asta di L. 1.266.253.000, ha nominato l'arch. Martin Mario (Palermo, 17 febbraio 1960).

Con decreto n. 33924 dell'8 febbraio 2001, l'Assessore regionale per la sanità, per l'incarico di collaudo dei lavori di costruzione di un poliambulatorio e D.S.S. di S. Margherita Belice, dell'importo a base d'asta di L. 3.518.980.439, ha nominato l'ing. Raia Antonio (Ravanusa, 14 marzo 1945).
Con decreto n. 33925 dell'8 febbraio 2001, l'Assessore regionale per la sanità, per l'incarico di collaudo definitivo dei lavori di riorganizzazione e ampliamento del presidio ospedaliero di S. Agata Militello, dell'importo a base d'asta di L. 4.000.000.000, in sostituzione dell'ing. Biagio Lia (già nominata con decreto n. 27131 dell'11 novembre 1998), ha nominato l'ing. Gaetano Farinelli (Tripoli (Libia), 16 gennaio 1936).

Con decreto n. 33926 dell'8 febbraio 2001, l'Assessore regionale per la sanità, per l'incarico di collaudo definitivo dei lavori relativi al 7° lotto di completamento e radioterapia (opere edili) del presidio ospedaliero Papardo di Messina, dell'importo a base d'asta di L. 12.399.764.050, ha nominato la seguente commissione:
Presidente
-  ing. Filippo Russo (Palermo, 20 luglio 1954);
Componenti
-  arch. Vincenzo Pupillo (Palermo, 22 giugno 1958);
-  dott. Giuseppe Cartaino (Palermo, 15 ottobre 1943);
Segretario
-  dott. Oliva Giuseppe (Palermo, 26 aprile 1961).

Con decreto n. 33929 dell'8 febbraio 2001, l'Assessore regionale per la sanità, per l'incarico di collaudo definitivo dei lavori di ristrutturazione del presidio ospedaliero V. Emanuele III di Caltanissetta, dell'importo a base d'asta di L. 6.067.500.000, ha nominato la seguente commissione:
Presidente
-  prof. Arici Marcello (Palermo, 25 luglio 1944);
Componente
-  ing. Saitta Michelangelo (Palermo, 28 aprile 1945);
Segretario
-  Longo Mirella (Palermo, 12 marzo 1955).
(2001.17.884)
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Sostituzione di un componente della Commissione regionale di disciplina.


Con decreto n. 34390 dell'11 aprile 2001, l'Assessore per la sanità ha provveduto alla sostituzione, in seno alla Commissione regionale di disciplina di cui al D.P.R. n. 119/88, del dott. Sciacchitano Giansalvo, dimissionario, con il dott. Sciacca Alfio, nato a Lentini il 12 gennaio 1954.
(2001.17.859)
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Autorizzazione alla gestione provvisoria della IV sede farmaceutica del comune di Acicatena.


Con decreto n.34454 del 18 aprile 2001, l'Assessore per la sanità ha autorizzato il dott. La Greca Agostino alla gestione provvisoria della IV sede farmaceutica urbana vacante del comune di Acicatena, nelle more del conferimento della stessa a mezzo di pubblico concorso.
(2001.18.940)
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Provvedimenti concernenti riconoscimento a laboratori di produzione, sezionamento e trasformazione di carni dell'idoneità all'esercizio delle attività.


Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 34514 del 26 aprile 2001, il laboratorio di produzione di carni macinate e preparazioni di carni, annesso a laboratorio di sezionamento per carni rosse, con annesso deposito frigorifero, sito in Grammichele (CT), contrada Martelluccio, della ditta Commerciale Zootecnica s.r.l. di Grammichele, è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. n. 309/98, idoneo all'esercizio dell'attività ed identificato con numero 2456/P.
(2001.18.933)

   

Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 34515 del 26 aprile 2001, il laboratorio di sezionamento di carni rosse, con annesso deposito frigorifero, sito in Grammichele (CT), contrada Martelluccio, della ditta Commerciale Zootecnica s.r.l. di Grammichele, è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo n. 286/94, idoneo all'esercizio dell'attività ed identificato con numero 2456/S.
(2001.18.932)

   

Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 34516 del 26 aprile 2001, il laboratorio di trasformazione per la produzione di prodotti di gastronomia a base di carne, sito in Castellana Sicula (PA), contrada Maimone-Passo l'Abate, della ditta Albanese Vincenzo di Polizzi Generosa, è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del l'art. 8 del decreto legislativo n. 537/92, idoneo all'esercizio dell'attività ed identificato con numero 9-2364/L, in sostituzione di analogo stabilimento sito Polizzi Generosa, via San Pietro.
(2001.18.936)

   

Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 34525 del 26 aprile 2001, il laboratorio di sezionamento per carni rosse, con annesso deposito frigorifero, sito in Ragusa, zona industriale, via A. Grande, della ditta Agriblea, società cooperativa a r.l. di Ragusa, è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo n. 286/94, idoneo all'esercizio dell'attività ed identificato con numero 1581/S.
(2001.18.934)

   

Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 34526 del 26 aprile 2001, il laboratorio di produzione di carni macinate e preparazioni di carni rosse, con annesso a laboratorio di sezionamento per carni rosse, con annesso deposito frigorifero, sito in Ragusa, zona industriale, via A. Grande, della ditta Agriblea, società cooperativa a r.l. di Ragusa, è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo n. 309/98, idoneo all'esercizio dell'attività ed identificato con numero 1581/P.
(2001.18.931)
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Subentro del riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività allo stabilimento ittico della ditta Ferlito Gaetano, alla società Ittica Mediterranea 2000 a r.l., con sede in Acireale.


Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 34527 del 26 aprile 2001, il riconoscimento di idoneità, rilasciato dal Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 531/92, con decreto prot. n. 600.7/24481/AG50/2929 del 22 aprile 1996, allo stabilimento ittico, tipologia "2" e "3", della ditta Ferlito Gaetano di Acireale, sito in Acireale (CT), via delle Terme n.167/169, viene aggiornato in favore della ditta subentrante Ittica Mediterranea 2000 s.r.l. di Acireale. Lo stabilimento ittico, già riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività, rimane identificato con numero 1034.
(2001.18.935)
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Aggiornamento dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui all'art. 22 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991.


Si comunica che il Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica ha provveduto al l'ag giornamento (periodo 1 gennaio 2000-31 dicembre 2000) del l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, art. 22, legge n.412 del 30 dicembre 1991, sostituito dall'art. 22 del decreto legislativo 28 dicembre 1994, n. 723.
Detto aggiornamento può essere consultato da ogni cittadino c/o il Dipartimento dell'Assessorato regionale della sanità, piazza Ottavio Ziino n. 24, Palermo.
(2001.18.938)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti nulla osta per impianti di cave.


Con decreto n. 202/41 del 3 marzo 2001, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Manno Salvatore, con sede legale in Nissoria, per l'apertura di una cava di quarzarenite in contrada Mandre Bianche nel territorio del comune di Agira (EN).
(2001.16.809)


Con decreto n. 107/41 del 7 marzo 2001, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha approvato, ai sensi del combinato disposto dall'art. 19 della legge regionale n. 127/80 e dell'art. 4 della legge regionale n. 22/82, il progetto di recupero ambientale di una cava di calcarenite in contrada Pasquasia nel territorio del comune di Enna.
(2001.16.806)


Con decreto n. 201/41 del 3 aprile 2001, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha approvato, ai sensi del combinato disposto dall'art. 19 della legge regionale n. 127/80 e dell'art. 4 della legge regionale n. 22/82, il progetto di recupero ambientale di una cava di argilla in contrada Bacidonna nel territorio del comune di Nicosia (EN).
(2001.16.810)


Con decreto n. 214/41 dell'11 aprile 2001, il Dirigente generale del Dipartimento territorio e ambiente ha reso positivamente il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi del D.P.R.S. 17 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, e ha contestualmente concesso alla ditta Saradavie s.r.l., con sede a Cagliari, via Dante n. 254, il nulla osta ex art. 5 della legge regionale n. 181/81 per l'ampliamento della cava di calcare, sita in contrada Monte Carruba-Turchiotto del comune di Butera (CL).
(2001.16.821)
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Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita in località Villaggio S. Agata del comune di Messina e inclusione della stessa fra i beni patrimoniali della Regione.


Con D.I. n. 197/13 del 2 aprile 2001 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale alla Presidenza, la porzione di area demaniale marittima di mq. 121,55 sita in località Villaggio S. Agata del comune di Messina, distinta dalla particella n. 1470 del foglio di mappa n. 62, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(2001.18.920)
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Nulla osta al comune di Comitini per il progetto relativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con d.a. n. 204/IX del 4 aprile 2001, ha concesso il nulla osta con prescrizioni al comune di Comitini, ai sensi dell'art. 30, legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, al progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio delle aree di espansione del P.R.G. destinate ad edilizia economica e popolare - secondo stralcio esecutivo per la realizzazione della viabilità. Comune di Comitini.
(2001.18.918)
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Nulla osta al Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltanissetta per la realizzazione di un impianto di depurazione nel comune di Caltanissetta.


Il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente, con decreto n. 205/9 del 4 aprile 2001, ha concesso il nulla osta all'impianto, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, al Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltanissetta, zona industriale, via Peralta, per la realizzazione di un impianto di depurazione a servizio della zona industriale di San Cataldo Scalo nel comune di Caltanissetta.
(2001.16.807)
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Autorizzazione alla ditta Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A., con sede legale a Trieste, per la modifica delle emissioni in atmosfera derivanti da uno stabilimento sito in Palermo.


Con decreto del Dirigente generale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 206/XVII del 4 aprile 2001, è stata concessa alla ditta Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A., con sede legale in Trieste, via Genova n. 1, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 15, lett. a), del D.P.R. n. 203/88, per la modifica delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di riparazione, trasformazione e costruzione di navi che si svolge nello stabilimento sito in Palermo, via dei Cantieri n. 75.
(2001.16.823)
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Autorizzazione alla società Cantine Foraci s.r.l., con sede a Mazara del Vallo, per l'utilizzo di fanghi di depurazione.


Con decreto n. 209/15 del 6 aprile 2001, il Dirigente generale capo del Dipartimento regionale territorio ed ambiente ha autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e per un periodo limitato ad anni tre dalla data del presente decreto, la società Cantine Foraci s.r.l., con sede a Mazara del Vallo in contrada Serroni, all'utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dall'impianto destinato al trattamento dei liquami prodotti dalla medesima ditta.
(2001.16.804)
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Approvazione di variante al piano di fabbricazione ed al piano regolatore del comune di Capaci.


Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica n. 202/DRU del 13 aprile 2001, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, è stata approvata la variante al vigente p. di f., adottata con le delibera n. 64 del 27 luglio 2000, esecutiva per legge, ed avente per oggetto " variante al piano di fabbricazione ed al piano regolatore, adottato con delibera n. 3/97 del commissario ad acta, relativa al prolungamento della via G. Pascoli".
(2001.18.907)
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Approvazione di variante al piano di fabbricazione ed al piano regolatore del comune di Capaci.


Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica n. 204/DRU del 13 aprile 2001, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, è stata approvata la variante al vigente p. di f. del comune di Capaci, adottata con la delibera n. 63 del 25 luglio 2000, esecutiva per legge, ed avente per oggetto variante al piano di fabbricazione ed al piano regolatore, adottato con delibera n. 3/97 del commissario ad acta, per la localizzazione dell'area di insediamento della nuova caserma dell'arma dei carabinieri.
(2001.18.909)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Camporeale.


Il Dirigente generale dell'urbanistica - Assessorato del territorio e dell'ambiente, con decreto n. 206/DRU del 13 aprile 2001, ha approvato la variante al programma di fabbricazione del comune di Camporeale, ai sensi della vigente legislazione urbanistica, adottata con delibera consiliare n. 71 del 16 novembre 2000, avente per oggetto "variante piano particolareggiato per area da destinare ad impianto distributore carburanti".
(2001.18.906)
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Approvazione di variante di fabbricazione del comune di Valderice.

Con decreto n. 304/D.R.U. del 23 maggio 2001 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 29 dicembre 1978, è stata approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di Valderice da zona E ad "attrezzature sportive", per la realizzazione della rampa di accesso al parcheggio dell'impianto polisportivo già approvato in variante urbanistica con decreto n. 165/91 in base alla prescrizione formulata dalla commissione prefettizia di vigilanza sui pubblici spettacoli, limitatamente alle particelle catastali n. 618 (mq. 290 circa) e n. 622 (mq. 80 circa) del foglio di mappa n. 54, come descritto negli atti allegati al provvedimento.
(2001.22.1128)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Nomina della commissione di esame per la qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza su strada, ferroviaria o via navigabile di merci pericolose per la Regione Sicilia.


Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 32/IV TR del 16 marzo 2001, è stata nominata la commissione di esame per la qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza su strada, per ferrovia o per via navigabile, di merci pericolose per la Regione Sicilia.
La sede della commissione è presso la Direzione compartimentale M.C.T.C. di Palermo, sita in via Nicolò Garzilli, 34 - telefono 091/6967341 - alla quale dovranno pervenire tutte le istanze. Gli esami dei candidati residenti nelle provincie di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta si svolgeranno a Palermo. Gli esami dei candidati residenti nelle provincie di Catania, Messina, Ragusa, Siracusa ed Enna si svolgeranno a Catania. Le sedi relative allo svolgimento degli esami verranno comunicate agli interessati nella lettera di convocazione.
I certificati di formazione professionale, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 40 saranno rilasciati, entro 30 giorni dalla conclusione della sessione d'esame, dalla Direzione compartimentale M.C.T.C. di Palermo.
(2001.18.897)
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Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.


Con decreto n. 47/2TR del 29 marzo 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha autorizzato, in via provvisoria, la ditta Autoservizi Lo Iacono Salvatore & C. s.n.c., con sede in Valledolmo (PA), nell'esercizio dell'autolinea extraurbana "Valledolmo - Valledolmo stazione F.S.", limitatamente al periodo scolastico, a ridurre il programma di esercizio mediante la soppressione della corsa semplice in partenza alle ore 8,00 dalla stazione di Valledolmo e, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana scol. "Valledolmo - Vallelunga Pratameno", limitatamente per la corsa semplice in partenza da Vallelunga Pratameno alle ore 7,35, a modificare il percorso concessionale mediante una deviazione con ingresso e regresso dal bivio Valledolmo alla stazione F.S. di Valledolmo.

Con decreto n. 48/2TR del 29 marzo 2001, il Dirigente generale del Dipartimento trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria, la ditta Autoservizi Lo Iacono Salvatore & C. s.n.c., con sede in Valledolmo (PA), nell'esercizio dell'autolinea extraurbana "Valledolmo - Palermo dir. per Marcatobianco - Alia - Lercara Friddi", limitatamente al periodo scolastico, a ridurre il programma di esercizio mediante la soppressione sulle coppie di corse fer. delle diramazioni per Marcatobianco e Alia e nelldell'autolinea extraurbana scol. "Valledolmo - Alia - Vicari", sulla c.c. Valledolmo - Alia a modificare il percorso concessionale mediante la diramazione con ingresso e regresso dal bivio Marcatobianco a Marcatobianco.
(2001.16.801)


Con decreto n. 70/2TR del 23 aprile 2001, il Dirigente generale del Dipartimento trasporti e comunicazioni ha approvato in via definitiva la variazione della ragione sociale da autoservizi Castellammare di Francesco Tarantola s.r.l. in Tarantola Bus con sede in Castellammare del Golfo (TP), via Marina Petrolo n. 16. Responsabile di esercizio è riconosciuta la signora Tommasa Tarantola, nata a Castellammare del Golfo il 18 marzo 1956.
Con decreto n. 69/2TR del 23 aprile 2001, il dirigente generale del dipartimento trasporti e comunicazioni ha approvato la modifica della ragione sociale della "SAIE del geometra Rappa Angelo Antonio & C. s.a.s." in "SAIE di Pullara Claudia & C. s.a.s." con sede in San Giuseppe Jato, via Terranova n. 10 - i soci sono:
-  socio accomandatario e responsabile di esercizio sig.ra Pullarà Claudia, nata a Palermo il 13 novembre 1979;
- socio accomandante Sanzone Maria Rosalia, nata a San Giuseppe Jato il 10 gennaio 1963;
-  socio accomandante sig. Crociata Giuseppe, nato a Palermo il 17 ottobre 1966.
(2001.18.895)
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Sostituzione del commissario straordinario dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Cefalù.


Con decreto n. 478 del 26 aprile 2001 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, il dott. Scancarello Franco, nato a Geraci Siculo (PA) il 30 maggio 1956, funzionario regionale in servizio presso l'Assessorato regionale del lavoro - Dipartimento lavoro - è stato nominato commissario straordinario, per assicurare l'ordinaria amministrazione, presso l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Cefalù, in sostituzione del sig. Lorenzo Leone, dimissionario, già nominato con decreto n. 1863/VII/TUR del 20 giugno 2000 fino alla soppressione dell'Azienda.

(2001.18.896)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 29 maggio 2001, n.298.
Circolare assessoriale n.293 del 2 marzo 2001 - Disposizioni attuative della misura D "Prepensionamento" prevista dal Piano di sviluppo rurale Reg.CE n. 1257/99, titolo II, capo IV, artt. 10, 11 e 12.Proroga termini.

Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Con circolare assessoriale n. 293 del 2 marzo 2001 sono state impartite disposizioni attuative della Misura D Prepensionamento prevista dal Piano di sviluppo rurale Reg. CE n. 1257/99, titolo II, capo IV, artt. 10, 11 e 12.
Nella predetta circolare sono stati, tra l'altro, fissati i termini della presentazione delle domande, la scadenza per l'istruttoria tecnico-amministrativa, ecc.
Inoltre, nella stessa circolare viene indicato che le richieste di aiuto devono essere redatte sull'apposito modello di domanda predisposto dall'AGEA, mentre la predetta agenzia successivamente alla pubblicazione della circolare faceva sapere all'Amministrazione regionale che non avrebbe autorizzato la stampa dei modelli in argomento in quanto allo stato attuale solo la Regione Sicilia è interessata all'attuazione della Misura D, per cui l'Assessorato dell'agricoltura ha dovuto provvedere autonomamente alla elaborazione degli schemi di domanda, determinando, suo malgrado, un ritardo con cui si sono resi disponibili per gli utenti i predetti modelli di domanda.
Considerato che l'esiguo tempo restante sino alla scadenza del 31 maggio 2001, data ultima entro cui presentare le suddette domande, ha impedito una diffusione capillare delle informazioni nell'intero territorio regionale, non consentendo a tutti gli interessati di potere presentare istanza di prepensionamento, e considerato, altresì, che, con nota n. 953 del 25 maggio 2001 le OO.PP. CIA, Confagricoltura e Coldiretti, hanno presentato apposita richiesta finalizzata ad una proroga dei predetti termini indicati nella circolare n.293 del 2 marzo 2001, pertanto con la presente circolare assessoriale è disposta la proroga della data di presentazione delle domande al 30 giugno 2001, nonché lo slittamento in avanti di un mese di tutte le altre date ad essa connesse.
La presente circolare assessoriale sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e ne verrà data, altresì, comunicazione alla Comunità europea.
  Il Dirigente generale: CROSTA 

(2001.23.1227)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 21 maggio 2001, prot. n. 2014/5°.
Atto di indirizzo sulla procedura istruttoria per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche e sulla obbligatorietà della denunzia all'autorità giudiziaria degli utenti abusivi.

Agli uffici del Genio civile
Al Provveditorato opere pubbliche - Ufficio P.R.G.A.
Al Servizio tecnico idrografico regionale
Al fine di snellire la procedura istruttoria ed uniformare i comportamenti dei vari uffici, relativamente alle problematiche in oggetto indicate;
Premesso che la Regione gode in materia di acque pubbliche di potestà legislativa esclusiva ex art. 14, lett. i), dello Statuto ed esercita nell'ambito del proprio territorio, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato ex art. 1 del D.P.R. n.878/1950 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle grandi derivazioni di acque pubbliche;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici 16 maggio 1972, n. 710, con il quale sono state vincolate, ai sensi e per gli effetti della legge n. 129/1963 e del D.P.R. n. 1090/1968, le risorse idriche previste nel P.R.G.A. che si configurano come "piccole derivazioni" e quindi di competenza regionale ed il successivo decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 1460 del 15 giugno 1983, con il quale sono state istituite, ai sensi dell'art. 102 del T.U. n. 1775/33, a favore dei comuni interessati, "zone di riserva" corrispondenti alle falde destinate all'alimentazione degli schemi idrici di cui al P.R.G.A., avendo acquisito, tra gli altri, il parere favorevole dell'Ufficio P.R.G.A. presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia;
Visto il D.P.R. n. 616/1977, il quale ha delegato alle Regioni (art. 90, comma 2, lett. a) le funzioni di "aggiornamento e modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, il quale, in attuazione delle disposizioni dell'art.4 della legge n. 36/94 (legge Galli), detta le direttive, i criteri e gli indirizzi generali in materia di risorse idriche;
Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, reso con nota prot. n. 7234/58.01.11 del 26 aprile 2001;

Si dispone:

1) Il parere tecnico consultivo sullo schema di disciplinare relativo alle istanze di concessione di acque pubbliche, attualmente reso dall'ufficio tecnico del P.R.G.A. del Provveditorato opere pubbliche, deve intendersi normativamente superato.
2) Il parere, attualmente reso dall'ufficio tecnico del P.R.G.A. ai sensi dell'art.102 del T.U. n. 1775/1933, di compatibilità con le aree di riserva a tutela delle risorse idriche vincolate per gli schemi idrici previsti dal P.R.G.A., viene rilasciato dal Dipartimento lavori pubblici di questo Assessorato.
3) Per le derivazioni o utilizzazioni senza titolo di acque pubbliche, resta fermo l'obbligo del rapporto all'autorità giudiziaria tutte le volte che i funzionari degli uffici del Genio civile abbiano cognizione di abusi compiuti in danno del demanio idrico, ad eccezione di quelli per i quali il reato sia prescritto (con il decorso di dieci anni dal giorno in cui è cessata l'attività illecita) come già disposto con l'assessoriale prot. n.918 del 30 marzo 1984, alla quale si rimanda.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  Il Dirigente generale: BUSALACCHI 

(2001.23.1225)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA
ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 28 dicembre 2000.
Stagione balneare 2001.


Nel decreto di cui in epigrafe pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.12 del 23 marzo 2001, a pag. 10 e seguenti, vanno apportate le seguenti rettifiche:
Allegato 2 - prospetto provincia di Palermo "Tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per inquinamento" (pag. 12):
-  al punto 7 nella colonna Descrizione zona sostituire come segue: "100 mt ovest Sbocco Ferro di Cavallo Locamare".
Allegato 5 - prospetto Provincia di Siracusa "Tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per altri motivi":
-  (pag. 19) al punto n.21: nella colonna Descrizione zona sostituire come segue: "Porto Grande da sud punto 135 (spiaggetta marina) a sud punto 014 (Circolo Unione)";
-  (pag.20) al punto n.23: nella colonna Descrizione zona sostituire come segue: "Località Chiuse di Carlo-Gallina da 200 mt. Sud punto 96 a 600 mt. Nord punto 145"; nella colonna Coordinate geografiche riferite a Monte Mario sostituire con "02-43-34 36-56-10" (inizio tratto), "02-43-15 36-55-33" (fine tratto);
-  al punto n.24 nella colonna Descrizione zona sostituire come segue: "Da Sud punto 146 a Nord punto 144"; nella colonna Coordinate geografiche riferite a Monte Mario sostituire con: "02-41-37 36-53-57" (inizio tratto), "02-41-32 36-53-22" (fine tratto);
-  al punto n.26 nella colonna Descrizione zona sostituire come segue: "Da 450 mt. Sud punto 121 (Diga Spiazza) a scalo d'alaggio Campisi"; nella colonna Lunghezza tratto sostituire come segue "1300"; nella colonna Coordinate geografiche riferite a Monte Mario sostituire come segue "02-39-53 36-44-24" (inizio tratto) "02-39-52 36-44-28" (fine tratto).
Allegato 10 - prospetto "Provincia di Siracusa soppressione nuovi punti di campionamento":
-  (pag. 24) al punto 14 nella colonna Codice punto sostituire come segue: "089-002-046"; prospetto "Revisione punti di campionamento - nuove coordinate": eliminare tutto il prospetto.
(2001.24.1250)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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